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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 aprile 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa antimeridiana della seduta nella giornata del 23 aprile 2026).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Caso, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Luca, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta
nella giornata del 23 aprile 2026).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta
nella giornata del 23 aprile 2026).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa antimeridiana della seduta
nella giornata del 24 aprile 2026).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta
nella giornata del 24 aprile 2026).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 aprile 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ASCANI e MANZI: «Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di creatore di contenuti digitali» (2888);

   GIANASSI ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero che assuma la qualità di testimone di giustizia» (2889).

  In data 22 aprile 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MIELE: «Istituzione e valorizzazione dell'Itinerario culturale delle città del Novecento» (2891);

   CARMINA ed altri: «Norme concernenti l'adozione di percorsi formativi personalizzati per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di istruzione secondaria superiore e di alta formazione artistica, musicale o coreutica» (2892);

   L'ABBATE: «Disposizioni tributarie per la promozione della decarbonizzazione dei processi produttivi e istituzione di un fondo per la riqualificazione dei territori e la riconversione industriale» (2893);

   L'ABBATE: «Legge quadro per la disciplina della vigilanza ecologica volontaria» (2894);

   L'ABBATE: «Disciplina delle attività di ristorazione domestica nell'ambito dell'economia della condivisione» (2895);

   L'ABBATE: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e altre disposizioni in materia di etichettatura e di sicurezza alimentare dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2896);

   L'ABBATE: «Disposizioni in materia di contenimento delle emissioni fuggitive di gas naturale» (2897);

   MATTEONI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone» (2898);

   L'ABBATE: «Tutela e valorizzazione della ceramica artistica e di qualità italiana» (2899).

  In data 23 aprile 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GIACCONE ed altri: «Disposizioni in materia di adeguamento delle retribuzioni su base territoriale nonché di determinazione e applicazione dei relativi coefficienti» (2901);

   FERRARI ed altri: «Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o di contenuto intimo, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche per la prevenzione e la repressione degli atti di violenza di genere in ambito digitale» (2902).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 22 aprile 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  «Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024» (2900).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARROCCO: «Disposizioni per la promozione di campagne di informazione e programmi di prevenzione in materia di infertilità femminile e maschile nonché istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei fattori di rischio dell'infertilità e per la cura dell'endometriosi» (250) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Boscaini.

  La proposta di legge COLOSIMO ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefìci penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici» (2559) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.

  La proposta di legge ALMICI ed altri: «Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e di definizione di linee guida per l'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie» (2638) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Giorgianni.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 21 aprile 2026 la deputata Chiesa ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   CHIESA: «Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 15-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la competenza esclusiva dello Stato per le funzioni e le attività in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari» (1887).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 22 aprile 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1845. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali» (approvato dal Senato) (2890).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  COMAROLI: «Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro» (189) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XII e XIV;

  PITTALIS: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai veicoli a motore ad alimentazione elettrica, a gas metano o gas di petrolio liquefatto o ibridi utilizzati dagli invalidi» (234) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII e XIV;

   XII Commissione (Affari sociali):

  FURFARO ed altri: «Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e altre disposizioni per la promozione del metodo oralista e per l'inclusione delle persone sorde nella vita civile e sociale» (2390) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MARATTIN ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale» (2801) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  AMICH ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di obblighi di informazione nei riguardi del consumatore sull'origine delle carni bovine utilizzate nelle attività di ristorazione» (2695) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):

  PITTALIS: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali» (229) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 22 aprile 2026, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

   risoluzione della 9a Commissione (Industria) del Senato sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2025) 759 final) e sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE (COM(2025) 760 final) (Doc. XVIII, n. 30), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final) (Doc. XVIII-bis, n. 34), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 final) (Doc. XVIII-bis, n. 35), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, con lettera in data 22 aprile 2026, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 9 febbraio 2023, n. 12 – la relazione su «la dimensione digitale della violenza contro le donne», approvata dalla medesima Commissione nella seduta odierna.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 18).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione riferiti alla regione Liguria, per le materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa (Doc. CCXLVII, n. 1) nonché per la materia tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (Doc. CCXLVII, n. 2), alla regione Lombardia, per le materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa (Doc. CCXLVII, n. 3) nonché per la materia tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (Doc. CCXLVII, n. 4), alla regione Piemonte, per le materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa (Doc. CCXLVII, n. 5) nonché per la materia tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (Doc. CCXLVII, n. 6), e alla regione Veneto, per le materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa (Doc. CCXLVII, n. 7) nonché per la materia tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (Doc. CCXLVII, n. 8), di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A della seduta del 17 aprile 2026, sono stati trasmessi, in data 22 aprile 2026, alla I Commissione (Affari costituzionali), con i rilievi delle Commissioni V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XI (Lavoro), con riferimento ai documenti Doc. CCXLVII, n. 1, n. 3, n. 5 e n. 7, e con i rilievi delle Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali), con riferimento ai documenti Doc. CCXLVII, n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

   relazione d'inchiesta concernente gli incidenti occorsi ad aeromobili presso l'aeroporto di Genova il 22 marzo 2025, presso l'aeroporto di Venezia il 24 marzo 2025 e presso l'aeroporto di Bologna il 10 luglio 2025;

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Trevignano (Treviso) il 23 marzo 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2025 (Doc. XCIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2026/0182, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 21 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzata, in data 20 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema «Atto legislativo sui servizi di costruzione».

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e(UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM(2025) 1030 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21, 22 e 23 aprile 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 100 final – Annexes 1 to 4) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2026) 72 draft), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 aprile 2026;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (COM(2026) 149 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2026) 151 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2022-2024) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2026) 158 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2026) 165 final), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – 1° gennaio-31 dicembre 2025 (COM(2026) 166 final), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e che abroga la decisione 2011/523/UE (COM(2026) 169 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico (COM(2026) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 21 e 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai prodotti da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (17037/1/25 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (17037/1/25 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (17102/1/25 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (17102/1/25 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (16833/1/25 REV 1), corredata della relativa motivazione (16833/1/25 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 aprile 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 aprile 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 26 marzo 2026, causa C-294/25, UD, VO, GT e KJ, in proprio e quali soci della società agricola UD e co., BF, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, IJ, BP e LR, in proprio e quali soci dell'azienda agricola IJ, BP e LR Ss, contro Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Consegna a un acquirente non riconosciuto – Articolo 24, paragrafo 1 – Nozione di «sanzione» – Prelievo supplementare a carico del produttore – Prelievo calcolato sulla totalità del prodotto consegnato – Proporzionalità – Diritti della difesa e diritto a un ricorso effettivo (Doc. XIX, n. 104) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 5 marzo 2026, causa C-10/25, Elettronica industriale Spa contro Ministero delle imprese e del made in Italy. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 8 – Obiettivi generali – Proporzionalità – Criterio di valutazione dei contributi connesso alla percezione di un importo predeterminato di gettito annuale con un obiettivo di finanza pubblica (Doc. XIX, n. 105) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 25 marzo 2026, causa C-181/25, Autorità garante della concorrenza e del mercato contro assessorato regionale della salute. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta (Doc. XIX, n. 106) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Nona sezione) del 12 marzo 2026, causa C-527/24, Harry et Associés Sarl contro Agenzia delle entrate – Riscossione – Pescara e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articoli 2, 15 e 23 – Princìpi di neutralità dell'IVA, di effettività e di proporzionalità – Soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA – Richiesta di rimborso dell'IVA – Malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della richiesta – Inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso investita della richiesta – Decisione giurisdizionale definitiva – Autorità di giudicato (Doc. XIX, n. 107) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Prima sezione) del 5 marzo 2026, causa C-151/24, Istituto nazionale della previdenza sociale contro VM Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di Paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadino di un Paese terzo – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Nozione di «settori di sicurezza sociale» – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Assegno sociale per gli anziani in situazione di indigenza – Condizioni per la concessione – Esclusione dei cittadini di Paesi terzi che non siano titolari di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo (Doc. XIX, n. 108) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Decima sezione) del 12 marzo 2026, causa C-597/24, CM contro Ministero dell'istruzione e del merito. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2 – Diritto di una docente disabile a essere trasferita verso una determinata area territoriale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Precedenza alla mobilità all'interno della stessa zona territoriale rispetto alla mobilità tra zone territoriali diverse (Doc. XIX, n. 109) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 23 marzo 2026, causa C-589/25, Ministero dell'interno e altro contro TV, in qualità di legale rappresentante della 23 PLAY Srls. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libertà di stabilimento – Articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d'azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d'azzardo (Doc. XIX, n. 110) – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Borgofranco d'Ivrea (Torino), Caspoggio (Sondrio), Rocca di Botte (L'Aquila), Romano Canavese (Torino) e Rubiana (Torino).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Puglia.

  Il Garante del contribuente per la Puglia, con lettera in data 21 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Puglia, riferita all'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Molise.

  Il Garante del contribuente per il Molise, con lettera in data 22 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Molise, riferita all'anno 2025.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Stefano Cappiello, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della Direzione V – Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario, nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Domenico Capomolla, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale di Santa Marta e iniziative per un percorso di progressivo superamento delle fonti fossili – 3-02627

   SIMIANI, BRAGA, CURTI, EVI, FERRARI, FORNARO, CASU e GHIO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la Conferenza internazionale sulla transizione oltre i combustibili fossili, che si terrà a Santa Marta (Colombia) nell'aprile 2026, rappresenta uno dei più rilevanti appuntamenti politici globali dedicati alla costruzione di percorsi concreti per uscire dall'era di carbone, petrolio e gas;

   promossa dai Governi di Colombia e Paesi Bassi, la conferenza rappresenta un primo passo dedicato alla costruzione di una coalizione internazionale per accelerare una transizione energetica giusta, equa e in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che non può che partire dalla definizione di tempistiche certe e di obiettivi misurabili per l'abbandono delle fonti fossili;

   l'appuntamento internazionale arriva in un momento in cui l'urgenza climatica è sempre più evidente, mentre le risposte politiche restano insufficienti. Nonostante la chiara evidenza scientifica, soprattutto a causa del disimpegno di alcuni Paesi, i negoziati climatici internazionali faticano a produrre decisioni all'altezza della crisi;

   in Italia persiste un'evidente incoerenza tra gli impegni climatici europei e internazionali e le scelte energetiche nazionali, ancora orientate alle fonti fossili e prive di interventi incisivi a sostegno delle rinnovabili, il cui sviluppo risulta rallentato anche a causa di incertezze normative, autorizzative e nei tempi di connessione, ostacolando così il percorso verso un'indipendenza energetica che possa tutelarci da shock esterni provocati da crisi e guerre;

   la recente proroga al 2038 del phase-out del carbone, giustificata come misura emergenziale da attivare, secondo le stime del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di prezzi del gas superiori ai 70 euro per megawattora, appare in realtà una scelta inefficace e anacronistica: le centrali a carbone sono ormai strutturalmente non competitive, mentre la loro eventuale riattivazione – oltre a richiedere tempi tecnici incompatibili con esigenze emergenziali – comporterebbe costi elevati, a fronte di un contributo marginale alla sicurezza energetica e senza benefici concreti sulla riduzione dei prezzi;

   le scelte di politica energetica del Governo si traducono, quindi, in una persistente vulnerabilità strutturale per l'economia italiana, con un impatto significativo e duraturo sulle bollette energetiche di famiglie e imprese, e in un arretramento in termini di credibilità che scoraggia gli investimenti e indebolisce la posizione diplomatica dell'Italia;

   risulta pertanto necessario assicurare coerenza tra la partecipazione dell'Italia a iniziative internazionali per il superamento delle fonti fossili e le politiche energetiche effettivamente adottate a livello nazionale –:

   se confermi la partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Santa Marta e quali posizioni e iniziative di competenza intenda sostenere in tale sede per promuovere un percorso credibile e coerente di progressiva uscita dalle fonti fossili.
(3-02627)


Stato di attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma per la messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale «Bacino del Fiume Sacco» – 3-02628

   ZARATTI, BONELLI e ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata del 7 aprile 2026 in un lungo tratto del fiume Sacco che attraversa il comune di Anagni (Frosinone) si è registrata la presenza di liquami dal colore verde scuro e dall'odore nauseabondo defluiti lungo il corso naturale del fiume, interessando diversi comuni della provincia di Frosinone, come Supino, Morolo, Patrica e Ceccano;

   nei giorni successivi una sequenza ravvicinata di episodi analoghi si sono registrati nel territorio di Castro dei Volsci, tra Sgurgola e Falvaterra, lambendo il territorio di Ceccano. La comparsa di dense chiazze di schiuma bianca e una preoccupante moria di pesci hanno fatto scattare immediatamente l'allarme tra i residenti e le istituzioni locali;

   nel 2005, a seguito del ritrovamento di 25 mucche morte lungo il fiume, nei pressi di Anagni, e dei risultati delle analisi che fecero registrare concentrazioni di beta-esaclorocicloesano superiori al livello limite di 0.003 milligrammo per chilo consentito dalla normativa europea, venne dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sacco (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2005);

   lo stato di emergenza fu successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008 e 31 ottobre 2008, fino al 31 ottobre 2009. E ancora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011 fino al 31 ottobre 2012;

   con determinazione direttoriale della regione Lazio n. G17588 del 22 dicembre 2025 è stato approvato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma tra la stessa regione e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale «bacino del fiume Sacco», già sottoscritto in data 12 marzo 2019 e integrato nel 2021;

   l'accordo di programma individua la regione Lazio quale responsabile unico dell'attuazione degli interventi da esso previsti;

   come denunciato dalla campagna «Ecogiustizia subito» promossa da una serie di associazioni di promozione sociale e associazioni ambientaliste, in 21 anni, su un totale di 7.235 ettari tra terra e falda che si snodano lungo 60 chilometri, sarebbe stato bonificato appena lo 0,2 per cento, mentre solo il 9,8 per cento, pari a 711 ettari dell'area, è stato sottoposto a caratterizzazione ambientale –:

   se il Ministro interrogato sia in grado di riferire quale sia l'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti dal citato accordo e se non ritenga doveroso assumere, per quanto di competenza, iniziative di coordinamento tramite il comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministero medesimo per garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte del responsabile unico dell'attuazione.
(3-02628)


Iniziative urgenti per ridurre il costo dell'energia per le imprese e le famiglie e garantire la continuità produttiva dei settori industriali strategici, alla luce della crisi nel Golfo Persico – 3-02629

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il prolungarsi del conflitto in Iran, con l'attuale ripresa delle ostilità e la conseguente reiterata chiusura dello Stretto di Hormuz, sta determinando uno shock energetico senza precedenti, con una riduzione dell'offerta di circa 1,5 milioni di barili al giorno e una contrazione del flusso di beni energetici fino a oltre il 90 per cento;

   l'impatto complessivo per le imprese italiane potrebbe tradursi in un aggravio di spesa complessivo stimabile in oltre 10 miliardi di euro nel 2026, a seconda dell'evoluzione del quadro geopolitico ed energetico;

   le famiglie italiane hanno già subito una forte erosione del proprio potere d'acquisto: l'ulteriore aumento dei costi energetici rischia di compromettere in modo drammatico la possibilità delle famiglie di soddisfare i bisogni essenziali, riflettendosi anche sulle ambizioni familiari delle fasce più giovani;

   l'aumento dei costi del carburante sta facendo crescere ulteriormente il costo del carrello della spesa e di prodotti essenziali per famiglie, mettendo a repentaglio tanto le prospettive di remunerazione delle attività economiche (e dunque dei posti di lavoro), a cominciare dal settore dell'autotrasporto, quanto i risparmi e i sacrifici delle famiglie, già provati dagli ultimi anni di inflazione elevata;

   nonostante il susseguirsi di crisi internazionali che hanno reso evidente la fragilità del sistema energetico europeo e nazionale, le misure adottate fino ad oggi dal Governo non hanno corretto le cause strutturali dell'alto costo dell'energia in Italia, ma si sono limitate a interventi contingenti e comunque incapaci di assicurare alle imprese un quadro stabile, competitivo e meno esposto agli shock geopolitici –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per ridurre il costo dell'energia per le imprese e le famiglie italiane e garantire la continuità produttiva dei settori industriali strategici.
(3-02629)


Elementi e iniziative in materia di diversificazione delle fonti energetiche, al fine di garantire la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento energetico a imprese e cittadini – 3-02630

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, MATTIA, BENVENUTI GOSTOLI, CAIATA, IAIA, LAMPIS, MILANI, FABRIZIO ROSSI, ROTELLI e MAERNA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nel corso della XIX legislatura il Governo ha adottato numerose iniziative per rafforzare il sistema energetico nazionale con l'obiettivo di garantirne maggiore sostenibilità e sicurezza, anche alla luce delle profonde trasformazioni in atto del contesto geopolitico ed economico internazionale;

   in particolare, sono stati adottati interventi normativi finalizzati alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti energetici, con specifico riguardo a quelli alimentati da fonti rinnovabili, nonché misure di incentivazione economica e fiscale per sostenere gli investimenti nel settore;

   sono stati promossi programmi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture energetiche, inclusi il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione, lo sviluppo dei sistemi di accumulo e il rafforzamento delle interconnessioni con i Paesi esteri, al fine di favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale;

   le politiche adottate hanno posto particolare attenzione all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso strumenti di sostegno dedicati e l'introduzione di misure volte ad accelerare la diffusione di tecnologie, quali il fotovoltaico, l'eolico e altre fonti a basso impatto ambientale, nonché la promozione dell'incremento di energia prodotta da fonte idroelettrica mediante la predisposizione di opere di ristrutturazione e ammodernamento delle dighe esistenti e la realizzazione di nuovi invasi;

   le crescenti tensioni geopolitiche e le conseguenti ricorrenti crisi energetiche hanno inciso in maniera significativa sulla stabilità dei mercati e sulla disponibilità delle risorse energetiche, evidenziando la vulnerabilità dei sistemi fortemente dipendenti dalle importazioni;

   appare utile implementare ulteriormente le politiche energetiche nazionali, perseguendo l'obiettivo del Governo di diversificazione delle fonti di produzione, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nel pieno rispetto delle peculiarità connotanti il settore primario –:

   quale sia stato il risultato della produzione di energia raggiunta grazie al mix adottato nel 2025 e, alla luce dei risultati conseguiti, se e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per potenziare e rendere ancora più efficiente il mix delle fonti di produzione energetica nazionale, al fine di garantire la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento energetico necessario a imprese e ai cittadini.
(3-02630)


Iniziative volte a bloccare l'espansione della vespa velutina in Italia, in particolare nelle province di Lucca e Massa-Carrara – 3-02631

   MONTEMAGNI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il calabrone asiatico o vespa velutina è una specie esotica invasiva originaria dell'Asia sud-orientale, comparsa in Europa nel 2004, dove si è ampiamente diffusa in molti Paesi, tra cui Francia, Spagna e Isole Baleari, Portogallo, Belgio, Germania, Inghilterra e Scozia, Svizzera, Paesi Bassi e Lussemburgo, Irlanda, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Dal 2012 è presente anche in Italia, soprattutto nel Nord del Paese;

   l'allarme vespa velutina nel nostro Paese è particolarmente grave nelle province di Lucca e Massa-Carrara, in regione Toscana, dove si è fatto il punto sul piano di gestione di questa emergenza nel triennio 2023-2025, in un confronto tra soggetti istituzionali, ricercatori e operatori del settore delle api;

   durante i lavori sono emerse proposte di revisione delle metodiche previste per il contenimento della specie, alla luce dell'esperienza dei tre anni di attuazione del piano e anche in considerazione del significativo bilancio nel triennio: sono stati eliminati circa 1.300 nidi di vespa velutina, oltre il 90 per cento dei quali nelle province di Massa-Carrara e Lucca a testimonianza della gravità della situazione;

   quella della vespa velutina è, infatti, una minaccia concreta all'intero settore dell'apicoltura, essendo predatore diretto delle api mellifere che causa perdite degli alveari che arrivano fino al 50 per cento. Eliminando i principali responsabili dell'impollinazione e della riproduzione delle piante, la vespa velutina diventa causa della perdita di biodiversità vegetale. Studi recenti calcolano in 62 il numero di specie di api a rischio di estinzione in Toscana;

   pertanto, questo insetto rappresenta un pericolo concreto per l'ecosistema e la biodiversità, perché si ciba di api e sta causando seri problemi all'apicoltura nelle zone infestate; a pagare il conto di questa invasione è anche la nostra flora, specie agricole, macchia mediterranea, prati e boschi;

   peraltro, siccome gli esemplari adulti di vespa velutina si nutrono di alimenti zuccherini, gli sciami attaccano soprattutto il nostro sistema produttivo, in particolare i frutteti e i vigneti, con ripercussioni negative per le aziende –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda mettere in atto il Ministro interrogato per bloccare l'espansione della vespa velutina in Italia, in particolare nelle province di Lucca e Massa-Carrara, e tutelare la biodiversità del nostro territorio.
(3-02631)


Iniziative per lo sviluppo dell'eolico offshore, con particolare riferimento alle procedure competitive previste per l'anno in corso – 3-02632

   LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'Unione europea sta promuovendo l'eolico offshore per raggiungere la neutralità climatica e la sicurezza energetica, con l'obiettivo di passare dagli attuali 38 gigawatt a circa 360 gigawatt di capacità entro il 2050. Questo piano prevede un aumento esponenziale degli impianti, anche sfruttando le tecnologie galleggianti per acque più profonde, e punta a rafforzare l'indipendenza energetica dai Paesi fornitori esterni;

   l'eolico offshore in Italia ha un grande potenziale, ma è ancora in una fase iniziale;

   nonostante il potenziale e i numerosi progetti presentati, lo sviluppo è rallentato dalla burocrazia. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) prevede 2,1 gigawatt entro il 2030, mirando a sfruttare questa risorsa per la transizione energetica; anche lo scenario Terna/Snam prevede 15 gigawatt installati ed operativi al 2040;

   il 13 agosto 2024 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 giugno 2024, recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio», detto anche «Fer2»;

   il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il decreto direttoriale 20 aprile 2026, n. 44, con cui sono stati definiti contingenti e tempistiche relativi alle procedure competitive per l'anno 2026 del decreto ministeriale cosiddetto «Fer2» del 19 giugno 2024. Il decreto direttoriale indica l'8 giugno 2026 quale data per le prossime aste e i dettagli del contingente complessivamente messo a disposizione, che ammonta a 65 megawatt, così suddivisi: 5 megawatt per biomasse e biogas, 30 megawatt per il geotermico a emissioni nulle e 30 megawatt per il fotovoltaico galleggiante, ma nessun potenziale per l'eolico offshore, nonostante i 3.800 megawatt previsti dal decreto;

   sono già stati approvati progetti in valutazione di impatto ambientale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 2.300 megawatt ed è in corso una fase di confronto con le associazioni di categoria per differenziare le tecnologie –:

   quale sia l'impegno del Governo per lo sviluppo dell'eolico offshore, anche alla luce dell'assenza dalle aste previste per l'8 giugno 2026, e se possa garantire che la fase di revisione del «Fer2» per l'eolico offshore possa chiudersi in poche settimane, al fine di promuovere nel più breve tempo possibile le aste per l'eolico offshore sia fisso che galleggiante.
(3-02632)


Iniziative in relazione all'esercizio della delega in materia di trattamento e acquisizione di dati personali di cui all'articolo 5 della legge di delegazione europea 2025 – 3-02633

   PITTALIS, BELLOMO, CALDERONE e ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 5 della legge 17 marzo 2026, n. 36 («legge di delegazione europea 2025»), conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in materia di trattamento e acquisizione di categorie particolari di dati personali, nonché di dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici, telematici e memorie digitali;

   la disciplina introdotta si colloca in un ambito particolarmente delicato, in cui l'esigenza di efficacia dell'azione investigativa deve essere necessariamente bilanciata con la piena tutela dei diritti fondamentali della persona, in particolare la riservatezza e la protezione dei dati personali;

   la medesima disposizione prevede, quale principio direttivo della delega, il rispetto della proporzionalità, la definizione puntuale delle fattispecie rilevanti e il controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salvo casi di urgenza debitamente motivati e specifiche ipotesi di reato;

   l'evoluzione tecnologica ha reso i dispositivi informatici strumenti centrali nella vita privata e professionale dei cittadini, con conseguente incremento della sensibilità delle informazioni in essi contenute;

   l'attuale disciplina processuale in materia di sequestro e acquisizione di dispositivi digitali affida in larga parte al pubblico ministero valutazioni che incidono su diritti fondamentali, pur in un contesto nel quale il livello di intrusività delle misure risulta particolarmente elevato;

   appare, quindi, rilevante assicurare un costante rafforzamento delle garanzie giurisdizionali, in coerenza con i principi costituzionali e con gli standard europei di tutela dei diritti;

   all'esame della Camera dei deputati giace un provvedimento vertente sui medesimi aspetti di criticità ravvisati dalla legge di delegazione europea rispetto al diritto unionale –:

   se il Governo non ritenga di contenere i tempi di definizione dello schema di decreto legislativo alla luce dell'incidenza del tema sui diritti della persona di cui all'articolo 15 della Costituzione.
(3-02633)


Iniziative di competenza per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di giustizia civile, con particolare riferimento all'estensione dell'istituto della mediazione – 3-02634

   ROSATO, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con l'atto 4-06615 l'interrogante aveva evidenziato diverse criticità relative al raggiungimento degli obiettivi in materia di giustizia civile nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   da un lato, era stata evidenziata la limitata adesione alla task force incaricata di smaltire da remoto diverse decine di migliaia di procedimenti civili;

   con la «riforma Cartabia», a decorrere dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le modifiche normative finalizzate al potenziamento della mediazione quale strumento di gestione stragiudiziale dei conflitti. Nonostante ciò, alcune materie caratterizzate da un elevato potenziale di contenzioso non risultano ancora incluse tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. Tra queste rientrano i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ambito nel quale si registra un contenzioso particolarmente rilevante, anche in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia incentivati dal regime fiscale del cosiddetto superbonus 110. Appare, pertanto, indispensabile prevedere l'obbligatorietà della mediazione anche per i contratti di appalto per lavori privati, e non soltanto per i contratti di prestazione d'opera;

   ulteriori materie che potrebbero risultare strategiche ai fini deflattivi sono le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nonché quelle aventi ad oggetto gli aspetti patrimoniali delle separazioni personali e dei divorzi. In tali ambiti, la natura disponibile dei diritti coinvolti e l'elevata frequenza dei conflitti rendono particolarmente utile un ricorso più sistematico alla mediazione, anche in coordinamento con la disciplina della negoziazione assistita;

   sebbene l'ordinamento consenta ai giudici di disporre l'invio in mediazione anche nelle controversie per le quali la procedura non è obbligatoria, tale facoltà risulta ancora scarsamente utilizzata;

   come riportato da Il Sole 24 ore, a giugno 2024 gli importi riconosciuti a titolo di bonus mediazione ammontavano ad appena lo 0,4 per cento dei fondi stanziati per il 2023, lasciando inutilizzato il 99,6 per cento delle risorse disponibili, verosimilmente anche a causa di una carente informazione rivolta al pubblico. Sarebbe dunque necessario avviare, in tal senso, un'adeguata campagna informativa sugli incentivi fiscali previsti in materia di mediazione civile e commerciale –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare, con la massima urgenza, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, per favorire l'estensione della mediazione obbligatoria alle altre materie vertenti su diritti disponibili e trattabili nel giudizio ordinario e il ricorso sistematico alla mediazione demandata nei procedimenti civili ad elevata mediabilità.
(3-02634)


Iniziative normative volte a reintrodurre il reato di abuso d'ufficio, anche al fine di evitare procedure di infrazione in ambito europeo – 3-02635

   D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO e PENZA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta «legge Nordio»), ha disposto l'abrogazione integrale dell'articolo 323 del codice penale, cancellando dall'ordinamento il delitto di abuso d'ufficio;

   tale scelta è stata operata nonostante il parere contrario (anche) di autorevoli giuristi, magistrati e costituzionalisti, i quali avevano ammonito circa il rischio di creare un pericoloso «vuoto di tutela» rispetto a condotte prevaricatrici della pubblica amministrazione a danno dei cittadini e del buon andamento della stessa;

   ora, l'articolo 7 della «direttiva anticorruzione», approvata il 25 marzo 2026 dal Parlamento europeo, impone agli Stati membri un obbligo di incriminazione «dell'esercizio illecito di funzioni pubbliche»;

   si rammenta che la direttiva è stata approvata su impulso della delegazione europea del MoVimento 5 Stelle e che i gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle hanno radicalmente contestato la predetta abrogazione, considerando imprescindibile la fattispecie penale dell'abuso d'ufficio;

   l'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato i vuoti di tutela che avrebbero lasciato l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e il parallelo ridimensionamento del traffico di influenze illecite. «Per compensare l'arretramento del diritto penale, si sarebbero dovute rafforzare almeno le garanzie amministrative. Purtroppo, è avvenuto il contrario», è quanto si legge nella relazione annuale dell'Autorità nazionale anticorruzione, illustrata dal presidente Giuseppe Busia alla Camera dei deputati il 21 aprile 2026;

   in proposito, gli interroganti rammentano anche l'indebolimento della disciplina delle incompatibilità e dei limiti al passaggio diretto tra cariche pubbliche;

   ad avviso degli interroganti, l'abrogazione compiuta pone il nostro Paese in un'imbarazzante posizione per aver abrogato un reato che ora è vincolato a reintegrare, cui si aggiunge la condizione di palese difformità rispetto ai requisiti minimi di incriminazione richiesti dalla direttiva, con il rischio concreto di una procedura d'infrazione qualora non si provveda all'adeguamento;

   il reato di abuso di ufficio, allorquando vigente, rappresenta un presidio di legalità che tutela il cittadino da ogni forma di prevaricazione, comprese quelle che possono originarsi all'interno della pubblica amministrazione, e previene condotte distorsive nell'ambito della discrezionalità amministrativa –:

   se non intenda adottare opportune iniziative normative volte a rivedere le scelte operate con la legge n. 114 del 2024 e a reintrodurre nell'ordinamento penale il reato di abuso d'ufficio, onde garantire la tutela dei diritti dei cittadini di fronte ai poteri pubblici, scongiurando, altresì, l'avvio di imbarazzanti e onerose procedure di infrazione.
(3-02635)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1818 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2886)

A.C. 2886 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica;

    gli attuali organici della Questura di Modena non sono più adeguati alla realtà odierna del territorio, come peraltro confermano gli stessi sindacati di Polizia. La normativa che ne stabilisce le unità risale al 1989, e da allora la provincia è molto cambiata, sia sotto il profilo della popolazione residente che dell'evoluzione socioeconomica, con tutte le conseguenze da ciò derivanti per fenomeni di criminalità e flussi migratori che la nostra Questura, soprattutto alla luce di recenti e diversi episodi, deve gestire e controllare;

    l'elevazione in «fascia A» della Questura di Modena non è solo una questione nominalistica, con cui si eleva il livello di preposizione da Dirigente superiore della Polizia di Stato a Dirigente generale di pubblica sicurezza, ma un atto che porta in concreto un incremento quantitativo, organizzativo e di professionalità, consentendo un nuovo organico certo, stabile e non soggetto a eventuali scelte una tantum,

impegna il Governo

in coerenza con l'esigenza, dichiarata dal provvedimento in esame, di prevedere misure urgenti per la funzionalità delle Forze di polizia, a completare l'iter per elevare in fascia A la Questura di Modena, in modo da determinarne un incremento di organico e rafforzarne professionalità, organizzazione e dotazioni.
9/2886/1. Vaccari, Guerra, Dondi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione prevede tra l'altro numerosi interventi relativi alla sicurezza sui territori, e in materia di immigrazione;

    in linea generale, ad avviso della firmataria del presente atto, il decreto-legge in via di conversione appare fortemente sbagliato, volto a colpire il dissenso e non ad affrontare concretamente le questioni dell'ordine e della sicurezza pubblica;

    si tratta dell'ennesimo intervento in materia di sicurezza dall'inizio della legislatura, e già questo evidenzia la grande confusione del Governo che adotta provvedimenti solo in un'ottica punitiva e panpenalistica, senza mai intervenire in concreto sulle cause profonde del malessere sociale presente nel nostro Paese, con un approccio fatto di annunci e propaganda, privo di una visione organica e di risultati concreti;

    in questa ottica diviene ancora più inaccettabile la compressione dei lavori imposta dalla maggioranza sul decreto sicurezza, proprio perché esso fa riferimento a diritti e garanzie fondamentali delle persone e incide sull'equilibrio democratico del Paese;

    nel dettaglio, il decreto in via di conversione non presenta alcuna misura concreta per l'integrazione dei migranti anche in riferimento al decreto flussi da 500. 000 nuovi ingressi e alla totale mancanza di strumenti per includere socialmente, linguisticamente abitativamente queste persone;

    non viene, poi, data risposta nemmeno ai sindaci che hanno chiesto, tramite ANCI, un nuovo Piano nazionale per la sicurezza nelle città, con un investimento strutturale di almeno 500 milioni di euro, finalizzato soprattutto al potenziamento degli organici delle polizie locali,

impegna il Governo

in linea con la finalità di potenziare la sicurezza pubblica dichiarata del provvedimento in esame, a chiarire se e in che tempi intenda aprire con i sindaci un tavolo di lavoro congiunto che possa avviare un lavoro interistituzionale relativo al citato patto nazionale per la sicurezza nelle città così come auspica ANCI, disponendo nel contempo una maggiore trasparenza delle prefetture nel far conoscere ai sindaci i numeri esatti delle forze dell'ordine presenti sul territorio.
9/2886/2. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 che contiene disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    il decreto-legge oggetto di conversione contiene disposizioni in merito alla sicurezza dei cittadini, alla legittima difesa, alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di armi e strumenti atti all'offesa, alla prevenzione della violenza e al contrasto di furti e rapine, oltre che norme in materia di cause giustificative nell'ambito delle attività di contrasto della criminalità da parte delle forze di polizia;

    il principio di legittima difesa è disciplinato dall'articolo 52 del codice penale e prevede che la non punibilità sia commisurata alla proporzionalità tra difesa e offesa;

    il secondo comma del medesimo e richiamato articolo 52, prevede altresì che, nel caso di violazione di domicilio, sussista sempre il rapporto di proporzione, se il soggetto usa un'arma legittimamente detenuta, per difendere la propria o la altrui incolumità, i propri beni ovvero se vi sia pericolo di aggressione;

    l'articolo 55, primo comma, del codice penale stabilisce che, ove si eccedano i limiti nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di un diritto, nella legittima difesa o in stato di necessità, si applichino le disposizioni relative ai delitti colposi;

    l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero provveda all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico;

    sarebbe opportuno prevedere che, nell'accertamento della causa di giustificazione, costituita dalla legittima difesa, l'autorità giudicante valuti le condizioni afferenti il pericolo e la proporzionalità, assegnando specifica importanza alle circostanze soggettive, così come percepite dal soggetto agente e che, ove appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'articolo 52 del codice penale ovvero di altra causa di giustificazione, il pubblico ministero, immediatamente o comunque non oltre le 72 ore successive, proceda alla richiesta di archiviazione della notizia di reato;

    sarebbe opportuno, altresì, prevedere che, in caso di riconoscimento giudiziale dell'eccesso colposo di legittima difesa di cui all'articolo 55, primo comma, del codice penale, il risarcimento sia commisurato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1227 del codice civile e che non sia, in ogni caso, dovuto, se il danneggiato ha provocato o, comunque, posto in essere una condotta violenta verso persone o verso il patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento utile, di ulteriori iniziative normative tese a far sì:

  che l'eventuale risarcimento dei danni derivanti da comportamenti che configurano l'eccesso colposo di legittima difesa, di cui al primo comma dell'articolo 55 del codice penale, sia commisurato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1227 del codice civile e che non sia, in ogni caso, dovuto, ove il danneggiato abbia attualizzato una condotta di provocazione o, comunque, posto in essere una condotta violenta verso persone o verso il patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica;

  che, nell'ambito di una modifica o integrazione degli articoli 52 e 55 del codice penale, l'accertamento delle condizioni di sussistenza della legittima difesa sia perfezionato in funzione di quanto percepito dal soggetto agente in termini di pericolo e proporzionalità dell'offesa;

  che, novellando l'articolo 335 del codice di procedura penale, quando appaia manifestamente evidente che il fatto è stato compiuto in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero proceda all'archiviazione diretta della notizia di reato, ovvero, qualora, invece, appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero, immediatamente o comunque non oltre le 72 ore successive, proceda alla richiesta di archiviazione della notizia di reato, limitatamente alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.
9/2886/3. Ziello, Sasso, Pozzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 che, a sua volta, contiene disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    il decreto-legge oggetto di conversione contiene disposizioni in merito alla sicurezza dei cittadini, alla legittima difesa, alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di armi e strumenti atti all'offesa, alla prevenzione della violenza e al contrasto di furti e rapine, oltre che norme in materia di cause giustificative nell'ambito delle attività di contrasto della criminalità da parte delle forze di polizia;

    nel 2026 le forze di polizia risultano pesantemente sottorganico e, in alcune zone del Paese, soffrono una costante penuria di mezzi ed attrezzature;

    soltanto con riguardo alla Polizia di Stato e all'arma dei Carabinieri, gli organici sono carenti di oltre 22.000 unità ed evidenziano l'urgente necessità di recupero di personale e di un miglioramento della disponibilità delle forze dell'ordine;

    fin dal 2008, l'operazione «strade sicure» ha previsto l'utilizzo delle Forze Armate al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anticriminalità e terrorismo, in numerose città italiane rappresentando la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale;

    tuttavia, anche in precedenza, non mancano gli esempi di utilizzo delle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale: fin dalla XI Legislatura e, nelle successive, in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;

    sarebbe opportuno, nelle more di un complessivo riassetto delle forze dell'ordine e di un poderoso stanziamento finanziario atto a colmare le lacune di organico, insieme ad un piano che consenta la copertura del turn over e l'ammodernamento dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle forze di polizia, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico, la prevenzione e il contrasto delle minacce alla sicurezza dei cittadini, prevedere l'impiego di reparti delle Forze Armate, in concorso con le Forze di Polizia, per lo svolgimento di compiti di pubblica sicurezza,

impegna il Governo

a completare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, nel primo provvedimento legislativo utile, che consentano, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico, la prevenzione e il contrasto delle minacce alla sicurezza dei cittadini, l'impiego di reparti delle Forze Armate, in concorso con le Forze di Polizia, per lo svolgimento di compiti di pubblica sicurezza, prevedendo anche disposizioni che consentano, fino al termine dell'operazione, al personale militare delle Forze Armate impiegato, il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con le prerogative e le responsabilità previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
9/2886/4. Sasso, Pozzolo, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che, a sua volta, contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    il decreto-legge oggetto di conversione contiene disposizioni in merito alla sicurezza dei cittadini e, in particolare, all'articolo 6, contiene una serie di norme relative al «potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana»;

    il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario ha previsto all'articolo 10, comma 3, del capo II (rubricato «Disposizioni in materia di sicurezza urbana»), introduzione dell'articolo 321-bis del codice di procedura penale che dispone modalità accelerate e più snelle per la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria;

    la procedura di cui all'articolo 321-bis del codice di procedura penale consente il ripristino del possesso, in via d'urgenza, con procedura accelerata, attraverso l'intervento della polizia giudiziaria ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione e soltanto se l'immobile è l'unica abitazione effettiva del denunciante. Negli altri casi, senza quindi vincoli sull'unicità dell'abitazione in proprietà del denunciante, il ripristino del possesso è disposto con decreto motivato del giudice competente, su richiesta del pubblico ministero;

    l'espressione contenuta all'inizio del comma 2 dell'articolo 321-bis del codice di procedura penale, «nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante», costituisce un enunciato di natura sociale che sostanzialmente limita gli effetti del perfezionamento dell'illecito penale previsto e punito dall'articolo 634-bis del codice penale, negando a chi è proprietario di una seconda casa (o di una seconda abitazione) di poter attivare la procedura accelerata; in altri termini, appare sperequato il bilanciamento tra il diritto di proprietà, l'inviolabilità del domicilio e il diritto alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che, anche qualora si perfezioni la fattispecie di occupazione arbitraria ex articolo 634-bis del codice di procedura penale, l'enunciato in discorso condiziona la tutela per le altre proprietà, successive all'effettiva abitazione, costringendo a ricorrere alle procedure ordinarie di reintegrazione, perciò contraendo irragionevolmente l'esercizio del diritto di proprietà la cui tutela si palesa, nella sua pienezza, soltanto relativamente alla prima casa,

impegna il Governo

a completare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame in materia di sicurezza urbana, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, che gli interventi di reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria, siano consentiti per tutte le abitazioni oggetto di occupazione da parte di soggetto privo di titolo, indipendentemente dalla fatto che ricorra la circostanza che l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante.
9/2886/5. Pozzolo, Ziello, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso del firmatario del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'impianto complessivo del provvedimento conferma un approccio alla sicurezza pubblica fondato prevalentemente sull'ampliamento degli strumenti interdittivi, di prevenzione personale e di inasprimento sanzionatorio, senza peraltro confrontarsi in modo adeguato con la specificità dei territori più fragili e marginali del Paese, nei quali il tema della sicurezza assume forme diverse e strutturali, strettamente connesse alla rarefazione dei servizi pubblici, alla distanza dai presìdi istituzionali, alla fragilità infrastrutturale e al progressivo indebolimento del tessuto demografico e produttivo;

    la Strategia nazionale per le aree interne, confermata anche nel ciclo 2021-2027, individua tali territori quali ambiti caratterizzati da rischio di marginalizzazione e da difficoltà di accesso ai servizi essenziali, perseguendo nel breve periodo il miglioramento della qualità e quantità dei servizi di cittadinanza e, nel lungo periodo, l'inversione delle tendenze demografiche negative;

    a fronte del susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non sono stati conseguiti risultati apprezzabili sul terreno della riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, persistendo invece un'impostazione fondata sull'espansione del diritto penale che non appare idonea ad aggredire le cause profonde dell'insicurezza, né a garantire un effettivo rafforzamento della presenza dello Stato soprattutto nei contesti territoriali maggiormente esposti a marginalità e spopolamento;

    nelle aree interne l'insicurezza non coincide soltanto con la commissione del reato, ma si manifesta anche come arretramento dello Stato: chiusura o ridimensionamento dei presìdi, maggiore distanza dai servizi di emergenza e controllo, indebolimento della geografia giudiziaria, desertificazione commerciale e produttiva, rarefazione della presenza amministrativa, sanitaria e scolastica, con un effetto cumulativo che alimenta spopolamento, isolamento e vulnerabilità sociale;

    lo spopolamento delle aree interne e montane non rappresenta solo una questione demografica o socioeconomica, ma anche un rilevante fattore di indebolimento della sicurezza territoriale, poiché la rarefazione della popolazione residente, dei servizi e delle attività economiche determina un abbassamento della capacità di presidio diffuso del territorio, una minore tempestività dell'intervento pubblico e una crescente esposizione a fenomeni di illegalità opportunistica, abbandono del patrimonio immobiliare e degrado;

    appare pertanto evidente la contraddizione di una politica della sicurezza che assume una portata generale sul piano dichiarativo, ma non si traduce in misure concretamente orientate a rafforzare la presenza pubblica, i presìdi territoriali e le condizioni materiali di sicurezza nei territori interni, montani e ultraperiferici;

    occorre, invece, affermare un diverso paradigma, fondato su una concezione integrata della sicurezza nelle aree interne, intesa come sicurezza territoriale, prossimità istituzionale, tutela della coesione sociale, diritto a restare, presidio democratico e continuità dei servizi pubblici essenziali, in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne e del relativo Piano strategico nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a destinare specifiche risorse finanziarie finalizzate al rafforzamento della sicurezza nelle aree interne, montane e ultraperiferiche, per il potenziamento e il mantenimento dei presìdi territoriali delle forze di polizia, il riequilibrio degli organici, il rafforzamento dei servizi di prossimità e delle reti istituzionali di prevenzione, nonché la promozione di politiche integrate di sicurezza territoriale coerenti con la Strategia nazionale per le aree interne.
9/2886/6. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) costituiscono, per questo Governo, lo strumento centrale della detenzione amministrativa dei cittadini stranieri in attesa di espulsione, configurando una forma di privazione della libertà personale non derivante da reato ma da condizioni amministrative legate al soggiorno;

    in Italia risultano attualmente operativi 10 nei Centri di permanenza per il rimpatrio, con una capacità complessiva teorica pari a 1238 posti. A fine gennaio 2026 il numero di persone effettivamente trattenute nei Centri di permanenza per il rimpatrio era pari a 546;

    l'efficacia del sistema appare strutturalmente limitata e meno della metà delle persone trattenute nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene effettivamente rimpatriato, mentre il tasso complessivo di esecuzione dei provvedimenti di espulsione attraverso il trattenimento resta largamente minoritario rispetto al numero totale dei provvedimenti adottati; parallelamente, i rimpatri forzati complessivi risultano in diminuzione, passando da circa 3.538 nel 2024 a circa 2.959 nel 2025 secondo i dati del Garante nazionale;

    i rapporti del Garante nazionale e di organizzazioni indipendenti evidenziano criticità ricorrenti nei Centri di permanenza per il rimpatrio, tra cui condizioni materiali disomogenee e talvolta inadeguate, difficoltà nell'accesso effettivo alla difesa legale, opacità gestionale, limitata trasparenza dei meccanismi di controllo e situazioni di forte vulnerabilità psicologica delle persone trattenute;

    la durata della detenzione amministrativa può arrivare fino a 18 mesi, con una permanenza media di circa 30-40 giorni, configurando una misura altamente afflittiva, la cui compatibilità con i principi di proporzionalità, dignità della persona e tutela giurisdizionale effettiva è da tempo oggetto di dibattito istituzionale e giuridico;

    il provvedimento in esame interviene rafforzando in modo ulteriore e strutturale il ruolo dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) all'interno del sistema di gestione dei flussi migratori, consolidando un modello che fa della detenzione amministrativa non più uno strumento eccezionale e residuale, ma una componente ordinaria dell'azione di controllo della presenza irregolare sul territorio;

    in tal modo si determina un progressivo spostamento dell'asse delle politiche migratorie verso un approccio prevalentemente securitario e coercitivo, in cui la privazione della libertà personale viene estesa al di fuori delle garanzie proprie del sistema penale, pur producendo effetti sostanzialmente assimilabili alla detenzione;

    tale impostazione appare tanto più problematica se si considera che i Centri di permanenza per il rimpatrio si collocano già oggi al centro di un sistema che presenta evidenti limiti di efficacia, essendo i tassi di rimpatrio effettivo sistematicamente inferiori rispetto alla quantità di persone trattenute e ai provvedimenti di espulsione adottati, con una significativa dispersione dell'efficacia amministrativa della misura;

    nonostante ciò, il provvedimento non interviene sulle criticità strutturali del sistema, ma ne rafforza l'impianto detentivo, continuando a fare leva su uno strumento che comporta una compressione intensa della libertà personale senza garantire un corrispondente risultato in termini di effettiva esecuzione dei rimpatri;

    si consolida così un modello che, a fronte di un impatto umano, sociale ed economico elevato, appare sempre più sbilanciato rispetto ai princìpi di proporzionalità e necessità dell'azione amministrativa, e che rischia di trasformare la detenzione amministrativa in una risposta automatica e prevalente alla gestione dei flussi migratori;

    in questo quadro, il rafforzamento del ruolo dei Centri di permanenza per il rimpatrio non rappresenta un miglioramento dell'efficacia del sistema, ma piuttosto una sua irrigidita estensione, che tende a spostare sul piano della privazione della libertà individuale la gestione di fenomeni complessi che richiederebbero strumenti diversificati, non esclusivamente repressivi e detentivi;

    in questo contesto si rileva con forte preoccupazione la decisione del Governo di individuare il comune di Aulla quale sede di un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), senza che risulti attivato un preventivo, effettivo e sostanziale processo di informazione, consultazione e coinvolgimento della popolazione residente e delle istituzioni locali interessate;

    la scelta di localizzare una struttura di tale natura, con un impatto significativo sul territorio sotto il profilo sociale, urbano e istituzionale, appare essere stata assunta secondo una logica prevalentemente centralizzata, nella quale il livello locale risulta di fatto escluso da un confronto preventivo reale, riducendosi a destinatario finale di una decisione già sostanzialmente definita;

    tale modalità decisionale risulta particolarmente critica in quanto incide su una comunità territoriale senza che siano stati attivati adeguati strumenti di partecipazione democratica e di valutazione condivisa degli impatti, sia in termini di coesione sociale che di percezione di sicurezza e vivibilità del territorio;

    ne deriva un evidente vulnus rispetto ai principi di trasparenza amministrativa, partecipazione e sussidiarietà, che dovrebbero invece guidare le scelte di localizzazione di infrastrutture pubbliche ad elevato impatto sociale, tanto più quando esse riguardano strutture di trattenimento amministrativo che incidono direttamente sulla sensibilità collettiva e sull'assetto relazionale della comunità ospitante;

    la mancata attivazione di un percorso di confronto preventivo con gli enti locali e con la cittadinanza rischia inoltre di compromettere il principio di leale collaborazione tra livelli di governo, elemento essenziale nei processi decisionali che producono effetti diretti e duraturi sul territorio;

    in assenza di tale confronto, la decisione appare dunque non solo politicamente contestabile, ma anche istituzionalmente squilibrata, in quanto priva di quella necessaria legittimazione sociale che dovrebbe accompagnare interventi di così rilevante impatto territoriale,

impegna il Governo:

   a promuovere una revisione complessiva del sistema dei Centri di permanenza per il rimpatrio e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, finalizzata a ridurre il ricorso alla detenzione amministrativa, rafforzare le garanzie effettive delle persone trattenute e sviluppare strumenti alternativi al trattenimento, alla luce della limitata efficacia dimostrata dal sistema;

   a sospendere ogni iniziativa relativa alla realizzazione di nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio, inclusa quella prevista nel comune di Aulla, fino allo svolgimento di un processo trasparente di informazione e consultazione delle comunità locali interessate, e a riferire alle Camere sulle modalità con cui vengono individuate le sedi delle nuove strutture, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali e della popolazione residente.
9/2886/7. Furfaro, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce disposizioni in materia di immigrazione, condizione minorile e sistema sanzionatorio caratterizzate, ad avviso dei firmatari del presente atto, da un approccio afflittivo e da possibili profili di irragionevolezza e disparità di trattamento;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento, sia al Senato sia alla Camera, hanno determinato una compressione significativa del confronto parlamentare e della qualità dell'istruttoria legislativa;

    il fallimento delle politiche governative in materia di sicurezza emerge anche dall'assenza di interventi efficaci sulle cause strutturali del disagio sociale, della marginalità e della devianza, che il provvedimento non affronta adeguatamente;

    gli interventi di rigenerazione urbana rappresentano uno strumento fondamentale per il rafforzamento della coesione sociale, la prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e la promozione della sicurezza e del decoro delle città, attraverso politiche integrate di riqualificazione fisica, sociale ed economica dei territori;

    il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) è stato istituito con l'articolo 1, commi 437-444, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) ed è finalizzato alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, e senza consumo di nuovo suolo, con la previsione che i relativi interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city);

    il programma è stato finanziato anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 «Coesione e inclusione», Componente 2, Investimento 2.3, con risorse complessive pari a circa 2,8 miliardi di euro (fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Italia Domani) e costituisce uno strumento strategico per il miglioramento della qualità dell'abitare e per il contrasto alla marginalità sociale nelle aree urbane e periferiche, anche attraverso interventi integrati di inclusione sociale e innovazione urbana;

    occorre pertanto garantire continuità finanziaria al programma, rafforzarne l'attuazione e valorizzarne i risultati anche oltre l'orizzonte temporale del PNRR,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza e introducendo un riequilibrio sostanziale a favore di politiche sociali strutturali, in particolare attraverso l'adozione di iniziative volte a rafforzare e promuovere il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), garantendone la continuità e il rifinanziamento anche oltre il PNRR, nonché a favorirne la piena attuazione e integrazione con le politiche di rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica ed efficientamento energetico, anche mediante il supporto agli enti territoriali attuatori e l'utilizzo coordinato delle risorse nazionali ed europee.
9/2886/8. Evi, Simiani, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a parere dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in plenaria privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    numerosi esperti e operatori del settore sottolineano, in termini che si condividono, la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione, attraverso investimenti nella qualità della scuola, nel tempo educativo, nel supporto psicologico in presenza, nell'educazione all'affettività e alle relazioni, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento della comunità educante, intesa come alleanza tra scuola, famiglie, servizi sociali e territorio,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza e promuovendo invece l'attuazione di politiche educative strutturate, accompagnando le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative urgenti volte a rafforzare il ruolo della scuola come presidio educativo e di prevenzione del disagio giovanile, con particolare riferimento al potenziamento stabile del supporto psicologico, all'introduzione e al rafforzamento dell'educazione affettiva e relazionale nei percorsi scolastici, agli interventi contro la dispersione scolastica e al coordinamento con i servizi territoriali e il Terzo settore, affinché non si configuri un approccio esclusivamente emergenziale e penalistico.
9/2886/9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a giudizio dei sottoscrittori un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Assemblea privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    numerosi esperti e operatori del settore sottolineano, in termini che si condividono, la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione, attraverso investimenti nella qualità della scuola, nel tempo educativo, nel supporto psicologico in presenza, nell'educazione all'affettività e alle relazioni, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento della comunità educante, intesa come alleanza tra scuola, famiglie, servizi sociali e territorio,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza e promuovendo invece l'attuazione di politiche volte a promuovere, d'intesa con gli enti locali, il rafforzamento di spazi e luoghi culturali e di aggregazione all'interno delle comunità locali, mediante risorse e strumenti dedicati.
9/2886/10. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a giudizio dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    numerosi esperti e operatori del settore sottolineano, in termini che si condividono, la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione, attraverso investimenti nella qualità della scuola, nel tempo educativo, nel supporto psicologico in presenza, nell'educazione all'affettività e alle relazioni, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento della comunità educante, intesa come alleanza tra scuola, famiglie, servizi sociali e territorio,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza e promuovendo invece l'attuazione di politiche educative volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica affinché non si configuri un approccio esclusivamente emergenziale e penalistico.
9/2886/11. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a giudizio dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Assemblea privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    numerosi esperti e operatori del settore sottolineano, in termini che si condividono, la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione, attraverso investimenti nella qualità della scuola, nel tempo educativo e nel recupero sociale;

    riteniamo che la prevenzione e il contrasto alla criminalità giovanile, alla dispersione scolastica, alle povertà educative deve necessariamente passare da un rafforzamento delle infrastrutture educative, sociali e culturali di comunità;

    per affrontare seriamente la problematica, riteniamo fondamentale, incrementare l'offerta di tempi e spazi educativi;

    riteniamo fondamentale, al fine di sostenere una battaglia culturale, avviare una politica di sostegno del settore sportivo, ambito che riveste particolare importanza quale veicolo di inclusione sociale, portatore di valori elevati, quali il rispetto, la collaborazione, l'integrazione, la gestione delle emozioni, la disciplina, la costanza, l'impegno, l'etica, la cura di sé;

    risulta, quindi, essenziale lavorare per il superamento delle discriminazioni e il rafforzamento dei grandi valori che lo sport rappresenta promuovendo misure di sostegno al ruolo dello stesso quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di violenza,

impegna il Governo

a rivedere l'impianto complessivo del provvedimento, seguendo invece un diverso approccio volto ad incrementare l'offerta di tempi e spazi educativi, adottando ulteriori iniziative, anche normative, volte a stanziare adeguate risorse finanziarie che consentano di predisporre congrue misure organizzative finalizzate a promuovere l'attività sportiva presso gli istituti penitenziari per i minori nonché a rendere immediatamente operative le strutture già esistenti.
9/2886/12. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame interviene sul testo unico Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introducendo, da un lato, la confisca obbligatoria degli autoveicoli e degli altri beni mobili utilizzati per la commissione dei fatti previsti dall'articolo 73 o che ne abbiano agevolato la commissione e, dall'altro, prevedendo che il fatto di cui al comma 5 del medesimo articolo non possa essere qualificato di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte risultino poste in essere in modo continuativo e abituale;

    tale scelta legislativa, nella parte in cui irrigidisce ulteriormente la disciplina del fatto di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico stupefacenti, appare gravemente discutibile sul piano costituzionale e politico, poiché introduce un automatismo fondato su criteri generici ed elastici, quali la continuità e l'abitualità della condotta, sottraendo al giudice una parte essenziale della valutazione in concreto del disvalore del fatto e finendo per parificare situazioni profondamente eterogenee. Ne deriva un assetto difficilmente compatibile con i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività della pena, che dovrebbero invece guidare in modo tanto più rigoroso la risposta sanzionatoria in materia di stupefacenti;

    la fattispecie del fatto di lieve entità è stata introdotta proprio per attenuare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte caratterizzate da ridotta offensività e riconducibili a forme minori e marginali di illecito. Comprimerne ulteriormente l'ambito applicativo mediante presunzioni legali e formule indeterminate significa muoversi in direzione opposta rispetto alla necessità di una pena proporzionata e personalizzata;

    la discussione pubblica e legislativa in molti ordinamenti democratici si muove, ormai da tempo, nella direzione della legalizzazione della cannabis e, quantomeno, della netta distinzione tra consumo personale e traffico di sostanze stupefacenti, anzitutto per una questione di sicurezza: contrastare la criminalità organizzata e le mafie che si arricchiscono, nonché tutelare il consumatore, sia in termini di salute sia di sicurezza personale;

    in tale quadro, la coltivazione domestica di cannabis per uso esclusivamente personale non alimenta il mercato illegale e non presenta profili di allarme per la sicurezza pubblica tali da giustificare la perdurante risposta repressiva dell'ordinamento;

    permangono inoltre le rigide sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che, pur formalmente qualificate come amministrative, producono effetti sostanzialmente afflittivi e punitivi, incidendo sulla vita personale e lavorativa degli interessati senza essere accompagnate dalle garanzie proprie del processo penale;

    appare dunque necessario, anche a fronte dell'ulteriore inasprimento introdotto dal provvedimento in esame, distinguere più chiaramente il consumatore dal soggetto che cede o traffica sostanze stupefacenti, evitando di continuare a colpire con strumenti penali o para-punitivi condotte inerenti all'uso personale che non presentano un effettivo profilo di offensività per la sicurezza collettiva,

impegna il Governo

in relazione alle misure provvedimento in esame richiamate in premesse, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a distinguere nettamente il consumatore che detiene sostanze stupefacenti per uso personale dalle organizzazioni criminali che le trafficano e, in particolare, a superare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le condotte di mera detenzione per uso personale.
9/2886/13. Magi, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 e il Capo IV del provvedimento in esame (A.C. 2886) prevedono misure concernenti il testo unico delle disposizioni in materia di disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il citato decreto legislativo dispone, in particolare (articolo 26-bis), in merito alla possibilità per gli stranieri di effettuare, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano, investimenti;

    è fondamentale potenziare tale misura al fine di attrarre capitali stranieri, puntando quindi sull'attrattività del nostro Paese anche attraverso il miglioramento e la velocizzazione dei processi burocratici e legali. Nel complesso, l'Italia potrebbe così presentarsi come una destinazione di crescente interesse per i capitali internazionali, nonostante il contesto geopolitico attuale;

    sarebbe utile, pertanto, potenziare le proposte per un nuovo «Visto di eccellenza», che dovrebbe configurarsi sul modello di quello previsto dall'articolo 26-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, ma con particolare riferimento a investimenti strategici ad alto impatto economico e occupazionale nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal decreto-legge in esame con ulteriori disposizioni dirette a potenziare l'ingresso nel nostro Paese di portatori di capitali stranieri, al fine di favorire investimenti strategici ad alto impatto economico e occupazionale.
9/2886/14. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 introduce la nuova fattispecie di cui all'articolo 628-bis del codice penale, volta a contrastare forme particolarmente gravi di rapina aggravata commessa da gruppi organizzati, spesso caratterizzate da elevata professionalità criminale e da modalità operative seriali;

    tali condotte risultano frequentemente riconducibili a fenomeni di criminalità predatoria organizzata, quali assalti a sportelli automatici, istituti di credito e veicoli adibiti al trasporto di valori, con rilevanti rischi per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;

    il decreto-legge ha già previsto l'attribuzione dei delitti di cui all'articolo 628-bis del codice penale alla competenza della procura distrettuale ai sensi dell'articolo 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale;

    tuttavia, appare opportuno completare il quadro normativo attraverso l'inserimento della medesima fattispecie anche tra quelle previste dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione delle più efficaci discipline investigative previste per i reati di criminalità organizzata;

    risulta altresì necessario rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, prevedendo l'inclusione dei soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 628-bis del codice penale tra i destinatari delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

    l'estensione delle misure di prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per contrastare l'accumulazione di ricchezze di origine illecita e per incidere tempestivamente sulle capacità operative dei gruppi criminali organizzati, in coerenza con l'impianto sistematico già previsto per fattispecie analoghe;

    un rafforzamento coordinato degli strumenti investigativi e delle misure patrimoniali consentirebbe di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità predatoria organizzata, assicurando una risposta adeguata alla crescente pericolosità di tali fenomeni criminali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire il delitto di cui all'articolo 628-bis del codice penale tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al fine di assicurare l'applicazione degli strumenti investigativi previsti per i reati di criminalità organizzata, nonché a prevedere l'inclusione dei soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 628-bis del codice penale tra i destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rafforzando l'efficacia complessiva del sistema di contrasto alla criminalità organizzata.
9/2886/15. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso del presentatore del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'accidentato iter parlamentare del provvedimento ancora una volta priva la Camera della possibilità di un esame approfondito e delle necessarie correzioni da più parti sollecitate;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    uno dei profili più problematici del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, con il quale si introduce un nuovo articolo 11-bis al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, volto a riconoscere la facoltà di accompagnare presso gli uffici di polizia, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, persone per le quali, in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento delle manifestazioni medesime, ed ivi trattenerle per un tempo non superiore alle 12 ore;

    come anche evidenziato in un parere del Consiglio superiore della magistratura, la norma in questione, basata su nulla più che uno «stato di fatto», ovvero un sospetto, rischia di incidere sul nucleo essenziale di alcune libertà fondamentali del singolo, quale ad esempio la libertà di manifestare, riconoscendo eccessivi margini di discrezionalità all'operatore di polizia, oltretutto rafforzato dalla mancata previsione dell'obbligo di verbalizzazione del fermo e, quindi, delle motivazioni;

    la stessa collocazione della disposizione all'interno del corpus normativo del 1978, solleva fondati dubbi sulla tenuta sistemica della misura, tenuto conto del radicale mutamento del contesto storico che, fortunatamente, nulla ha a che vedere con la fine degli anni '70, segnati dall'emergenza terroristica degli anni di piombo e dalla minaccia eversiva stragista che tendeva a mettere in discussione la tenuta stessa delle istituzioni democratiche. Il citato decreto-legge n. 59 del 1978 rappresentava, infatti, una risposta emergenziale a una situazione straordinaria, caratterizzata da rigorosi requisiti di necessità e urgenza costituzionalmente qualificati;

    già con precedenti provvedimenti si è tentato di limitare il diritto di manifestare e scioperare dei lavoratori introducendo nuovi reati, come il blocco stradale, o imponendo regole, anche per via amministrativa, sempre più restrittive nei settori dei servizi pubblici essenziali, cercando di inibire il dissenso, restringere gli spazi democratici e colpire il diritto di manifestare pacificamente;

    il combinato disposto delle suddette misure rischia, ad avviso del firmatario del presente atto, di pregiudicare la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sancite agli articoli 17 e 21 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa di competenza al fine di rivedere profondamente la disciplina di cui in premessa, abbandonando ogni ipotesi di repressione del disagio sociale o di limitazione, anche surrettizia, delle libertà inalienabili della persona e di riunione e manifestazione del pensiero.
9/2886/16. Scotto, Schlein, Fratoianni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, interviene nell'ambito delle misure di prevenzione rivolte ai minori autori dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne;

    allo stato attuale, nel caso in cui il minore commetta taluno dei reati sopra indicati successivamente all'ammonimento del questore di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale;

    tale impostazione, pur perseguendo finalità di prevenzione, risulta tuttavia insufficiente a fronteggiare in modo efficace la complessità del fenomeno della violenza giovanile, in quanto affida la risposta alla reiterazione delle condotte illecite prevalentemente a uno strumento di natura sanzionatoria nei confronti dei genitori;

    l'efficacia delle politiche di prevenzione, invece, non può essere ricondotta esclusivamente a meccanismi punitivi, ma deve fondarsi anche sulla capacità di attivare percorsi educativi, di recupero e di reinserimento sociale del minore, in grado di incidere sulle cause profonde del disagio e di prevenire la recidiva;

    in tale prospettiva, nei casi di reiterazione delle condotte illecite dopo l'ammonimento, appare necessario che l'intervento pubblico sia orientato non solo alla risposta sanzionatoria, ma anche alla presa in carico del minore attraverso il coinvolgimento coordinato dei servizi sociali e del tribunale per i minorenni, al fine di attivare percorsi educativi personalizzati;

    con riferimento alla responsabilità genitoriale, appare altresì necessario garantire un corretto equilibrio tra l'esigenza di responsabilizzazione dei genitori e il rispetto del principio di proporzionalità, evitando l'introduzione di automatismi sanzionatori;

    in particolare, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dovrebbe essere subordinata all'accertamento in concreto di una effettiva omissione dei doveri di vigilanza sul minore, nonostante l'intervenuto ammonimento;

    tale impostazione consente di assicurare un assetto più coerente con i princìpi generali dell'ordinamento e maggiormente efficace rispetto alle finalità di prevenzione della recidiva e di recupero del minore,

impegna il Governo

a introdurre, nell'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, misure volte a prevedere, nei casi di reiterazione di reati successivi all'ammonimento, il coinvolgimento obbligatorio del minore in percorsi educativi e di reinserimento sociale individuati dall'autorità giudiziaria minorile competente, con il supporto dei servizi sociali territoriali, nonché a subordinare l'applicazione di eventuali sanzioni nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale alla verifica di una effettiva omissione dei doveri di vigilanza, in coerenza con le finalità educative e rieducative dell'intervento pubblico.
9/2886/17. Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento tratta, tra i temi, quello della sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    il 17 aprile, il Senato ha approvato, in prima lettura, il testo del decreto, proponendo alcune modifiche che, in particolare in un punto, hanno suscitato pesanti critiche;

    l'articolo 30-bis del decreto-legge, inserito nella legge di conversione, dispone che il Governo trasferisca al Consiglio nazionale forense 246.000 euro per il 2026 e 492.000 euro per i due anni successivi, per «compensare» gli avvocati che assisteranno i loro clienti nella partecipazione a un programma di rimpatrio assistito, sempre che il rimpatrio abbia effettivamente luogo. È stato calcolato che tale «compenso» si aggirerà intorno ai 615 euro per ciascun rimpatrio effettivamente portato a compimento;

    è inaccettabile, ad avviso dei firmatari del presente atto, che un Governo pretenda di fare questo «arruolando» a proprio sostegno gli avvocati dei migranti stessi, i quali hanno il dovere di fornire il miglior servizio professionale nell'interesse esclusivo dei propri assistiti. Ciò vale anche nel caso in cui siano stati nominati a rappresentare i richiedenti asilo a spese dello Stato. Peraltro, al comma 3 dell'articolo 30, ha abrogato la norma che consentiva il gratuito patrocinio nei procedimenti di espulsione

    l'articolo 24 della Costituzione italiana stabilisce che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

    l'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti umani ribadisce che «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali»;

    gli avvocati sono i garanti di questi diritti. Dare loro un «compenso» perché facilitino il perseguimento di una politica governativa anche a discapito degli interessi del proprio assistito significa, ad avviso dei firmatari del presente atto, avere scarsa considerazione della dirittura etica e deontologica degli avvocati o ritenere che nei riguardi dei migranti le garanzie dello Stato di diritto possano venire allentate. In entrambi i casi, il contrasto tra una simile disposizione e le norme costituzionali e internazionali appare di stridente evidenza e deve essere eliminato;

    inoltre, l'Ocf L'Organismo Congressuale Forense, nel ribadire la posizione critica già manifestata in ordine a numerose norme del decreto sicurezza hanno proclamato uno stato di agitazione;

    l'avvocatura tutta si è fortemente schierata contro tale norma poiché testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell'individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell'avvocato, essenziale nel garantire l'assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito;

    l'attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell'avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica,

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza, ogni iniziativa normativa utile volta ad abrogare l'articolo 30-bis del decreto-legge in premessa.
9/2886/18. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante «Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile», interviene su fenomeni strettamente connessi a condizioni di vulnerabilità sociale, precarietà economica e povertà educativa, le quali incidono sui percorsi di crescita dei minori e dei giovani e possono favorire l'emergere di comportamenti devianti e violenti, in assenza di adeguati presidi educativi e sociali sul territorio;

    la povertà educativa e il disagio giovanile rappresentano una delle principali forme di disuguaglianza sostanziale, incidendo sull'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei minori e dei giovani e limitando l'accesso alle opportunità educative, culturali e relazionali, con conseguente aumento del rischio di marginalità sociale;

    tali fenomeni interessano oltre 1,4 milioni di minori in condizione di povertà assoluta e 2,2 milioni in condizione di povertà relativa, mentre si registrano segnali crescenti di disagio psicologico e sociale tra i giovani, con circa 2,7 milioni di ragazzi tra i 10 e i 20 anni che manifestano forme di malessere, ansia o depressione e circa 66 mila studenti, tra gli 11 e i 17 anni, a rischio di isolamento sociale;

    permane una significativa incidenza dell'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione, pari a circa il 9,8 per cento nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, cui si affiancano fenomeni di dispersione implicita, che evidenziano il conseguimento di titoli di studio non adeguatamente corrispondenti ai livelli di competenze effettivamente acquisiti;

    tali criticità risultano particolarmente accentuate nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore fragilità socio-economica, in particolare nelle aree del Mezzogiorno e nelle periferie urbane, dove si registrano significativi divari nei livelli di istruzione, occupazione giovanile e accesso ai servizi educativi e sociali; in particolare, nelle città di Catania, Palermo e Napoli si rilevano tassi di abbandono scolastico pari a circa 1,5 volte quelli registrati nelle regioni del Nord;

    la dispersione scolastica, nelle sue diverse forme, esplicita e implicita, si manifesta con particolare intensità nei contesti caratterizzati da svantaggio materiale, precarietà economica, carenza di servizi e disomogeneità dell'offerta educativa, determinando una marcata disuguaglianza nell'accesso alle opportunità formative e incidendo negativamente sui percorsi di apprendimento, crescita e inclusione sociale;

    le politiche pubbliche in materia di inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa risultano caratterizzate da una progressiva frammentazione degli strumenti di intervento e da una prevalenza di finanziamenti di natura temporanea e progettuale, con conseguenti difficoltà nel garantire continuità, stabilità e integrazione dei servizi sul territorio;

    in questo quadro, i centri giovanili comunali, gli oratori e gli enti del Terzo settore rappresentano presidi fondamentali di prossimità educativa e sociale, capaci di intercettare precocemente le situazioni di fragilità, contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e rafforzare le comunità educanti territoriali, svolgendo una funzione essenziale che integra e supporta l'azione delle istituzioni pubbliche;

    il Fondo per il contrasto alla povertà educativa rappresenta uno strumento centrale di intervento, ma la sua attuale configurazione non consente di garantire un sostegno stabile e continuativo agli interventi, rendendo necessario un rafforzamento strutturale della sua dotazione finanziaria, in grado di assicurare continuità agli interventi e di valorizzare le esperienze territoriali già attive,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 2 volte a rafforzare in modo strutturale le politiche di contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile, attraverso l'incremento del Fondo per il contrasto della povertà educativa al fine di garantire adeguate risorse al sostegno economico dei centri giovanili comunali, degli oratori e degli enti del Terzo settore che svolgono attività educative, formative e di aggregazione sociale e riconoscendone il ruolo di presidi essenziali di prossimità nei percorsi di inclusione giovanile.
9/2886/19. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge introduce disposizioni in materia di immigrazione, condizione minorile e sistema sanzionatorio caratterizzate da un approccio afflittivo e da possibili profili di irragionevolezza e disparità di trattamento;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento, sia al Senato sia alla Camera, hanno determinato una compressione significativa del confronto parlamentare e della qualità dell'istruttoria legislativa;

    il fallimento delle politiche governative in materia di sicurezza emerge anche dall'assenza di interventi efficaci sulle cause strutturali del disagio sociale, della marginalità e della devianza, che il provvedimento non affronta adeguatamente;

    tale carenza risulta evidente anche nel settore delle politiche abitative, rispetto al quale il Governo continua da anni ad annunciare fantasmagoriche iniziative, senza che a tali dichiarazioni abbiano mai fatto seguito atti concreti;

    allo stato attuale, infatti, il Piano Casa Italia non esiste, non essendo stato formalmente adottato né reso operativo, mentre non sono noti contenuti, tempi e risorse del decreto più volte annunciato in materia abitativa;

    tale inerzia si inserisce in un contesto di crescente emergenza abitativa, che colpisce milioni di famiglie, giovani, studenti e lavoratori, sempre più esclusi dall'accesso a soluzioni abitative sostenibili;

    le scelte operate con la legge di bilancio hanno aggravato questa situazione, non rifinanziando il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e lasciando del tutto insufficienti le risorse per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

    l'ordine del giorno n. 9/02753-A/018, a prima firma della deputata Braga già accolto dal Governo, impegnava l'Esecutivo ad intervenire sul rifinanziamento dei due Fondi già citati, impegno rimasto ad oggi ancora disatteso,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza, in particolare mediante l'attuazione dell'impegno già assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa, anche quale parte integrante di una strategia strutturale di prevenzione del disagio sociale e della marginalità, adottando le iniziative normative necessarie per il pieno rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.
9/2886/20. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    tale provvedimento si inserisce in un quadro di politiche migratorie che prevedono il rafforzamento e la diffusione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) sul territorio nazionale;

    il Governo ha individuato nella frazione di Pallerone, nel comune di Aulla (Massa Carrara), un possibile sito per la realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana;

    numerose istituzioni locali, tra cui la regione Toscana, il comune di Aulla ed enti territoriali, hanno espresso contrarietà alla realizzazione del Centro di permanenza per il rimpatrio, sia nel merito che nel metodo. Critiche sono state avanzate anche da esponenti territoriali dei partiti che sostengono il Governo;

    il territorio della Lunigiana è caratterizzato da fragilità ambientali, infrastrutturali e socio-economiche che rendono inopportuna la localizzazione di una struttura di tale impatto;

    i Centri di permanenza per il rimpatrio sono strutture di detenzione amministrativa che, secondo numerose organizzazioni e pronunce giurisprudenziali, presentano criticità rilevanti sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona;

    esperienze pregresse hanno evidenziato come tali strutture risultino spesso inefficaci nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati in termini di sicurezza e gestione dei flussi migratori, oltre a comportare elevati costi pubblici;

    la Toscana ha storicamente sviluppato modelli alternativi fondati sull'accoglienza diffusa, sull'integrazione e sulla tutela della dignità umana;

    politiche migratorie efficaci richiedono un approccio strutturale, condiviso con i territori e orientato alla legalità, alla coesione sociale e alla sicurezza reale, nonché al rispetto dei diritti umani,

impegna il Governo:

   a non procedere alla realizzazione di Centri di permanenza per il rimpatrio nel territorio della regione Toscana, e in particolare nel comune di Aulla;

   ad aprire un confronto istituzionale con la regione Toscana e gli enti locali interessati, al fine di individuare soluzioni alternative, condivise ed efficaci nella gestione dei fenomeni migratori;

   a orientare le politiche in materia di immigrazione verso modelli basati sull'accoglienza diffusa, sull'inclusione sociale e sul rispetto dei diritti fondamentali;

   a garantire che ogni intervento normativo o amministrativo in materia sia coerente con i princìpi costituzionali e con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
9/2886/21. Fossi, Bonafè, Gianassi, Simiani, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge appare improntato a una logica prevalentemente repressiva, basata sull'inasprimento delle sanzioni e sull'estensione dei poteri amministrativi, senza adeguati investimenti in politiche di prevenzione sociale ed educativa né nel rafforzamento strutturale delle forze di polizia;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento evidenziano una significativa compressione del ruolo delle Camere, sia per la mancata conclusione dell'istruttoria presso la I Commissione al Senato, sia per la ristrettezza dei tempi alla Camera;

    il Governo non ha saputo affrontare in modo strutturale i temi della sicurezza, come dimostrato dall'assenza di risultati concreti e dal reiterato ricorso a misure emergenziali prive di efficacia nel medio-lungo periodo;

    il provvedimento è fortemente sbilanciato su misure di carattere emergenziale e repressivo, senza affrontare in modo strutturale le reali criticità del sistema sicurezza, a partire dalla carenza di personale e risorse nei territori;

    casi concreti, come quello dei commissariati distaccati nei comuni di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, in provincia di Enna, evidenziano in modo plastico la distanza tra le dichiarazioni del Governo e la realtà operativa delle forze di polizia;

    tali presidi rappresentano un baluardo fondamentale di legalità in un territorio caratterizzato da difficoltà orografiche, fragilità socioeconomiche e presenza di fenomeni criminali anche riconducibili alla criminalità organizzata;

    negli ultimi anni si è registrata una progressiva e significativa riduzione degli organici, con conseguente indebolimento della capacità operativa, investigativa e di controllo del territorio;

    le criticità logistiche, mai risolte, rendono inoltre inadeguate le condizioni di lavoro del personale e compromettono l'efficacia dell'azione amministrativa e di polizia giudiziaria;

    la chiusura del tribunale di Nicosia ha ulteriormente aggravato il senso di abbandono istituzionale, riducendo la presenza dello Stato e incidendo negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini;

    il decreto-legge in esame, pur richiamando il rafforzamento della sicurezza pubblica, non prevede interventi concreti, mirati e immediati per il potenziamento dei presidi territoriali nelle aree interne del paese;

    appare evidente una contraddizione tra l'enfasi normativa sulla sicurezza e la mancata destinazione di risorse adeguate ai territori più esposti a fenomeni criminali;

    la sicurezza pubblica non può essere garantita esclusivamente attraverso l'inasprimento delle norme o l'ampliamento dei poteri, ma richiede una presenza concreta, stabile e qualificata dello Stato sul territorio;

    il depotenziamento dei commissariati distaccati rischia di favorire l'espansione di fenomeni illegali, tra cui traffico di stupefacenti, reati predatori e infiltrazioni mafiose;

    è necessario invertire la tendenza alla riduzione degli organici e avviare un piano straordinario di rafforzamento delle forze di polizia nelle aree interne,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza misure volte al rafforzamento degli organici della Polizia di Stato presso i commissariati distaccati di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, garantendo adeguati livelli di operatività;

   a destinare risorse specifiche per l'adeguamento e il miglioramento delle sedi e delle dotazioni logistiche dei medesimi presidi;

   a riferire alle Camere, entro tempi certi, sullo stato degli organici e delle infrastrutture delle forze di polizia nella provincia di Enna e sulle iniziative volte a garantire una più efficace presenza dello Stato nelle aree interne.
9/2886/22. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame abroga l'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevedeva l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri extracomunitari nei procedimenti avverso i provvedimenti di espulsione e di convalida del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, senza verifica reddituale; tale istituto era stato ritenuto dalla Corte costituzionale rientrante nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole, proprio in ragione della strutturale impossibilità per questi soggetti di produrre documentazione reddituale: subordinare l'accesso alla difesa a una verifica reddituale ordinaria equivale, in questo contesto, a negarlo;

    nel corso dell'iter di conversione al Senato è stato inoltre introdotto l'articolo 30-bis, che prevede un compenso di circa 615 euro per gli avvocati che assistono uno straniero nella domanda di rimpatrio volontario assistito, compenso erogato attraverso il Consiglio nazionale forense (Cnf) esclusivamente ad esito della partenza dello straniero;

    il combinato disposto tra l'abrogazione del gratuito patrocinio per i ricorsi contro l'espulsione e l'introduzione del compenso condizionato al rimpatrio produce un effetto sistematico di gravità enorme: il difensore viene economicamente disincentivato ad assistere il migrante che intende opporsi all'espulsione ed è invece incentivato a orientarlo verso il rimpatrio volontario; l'emolumento agganciato all'esito della procedura si pone in palese contrasto con il principio di indipendenza del mandato difensivo e con il divieto deontologico di assumere incarichi condizionati al risultato, sostanziando una sorta di infedele patrocinio;

    di fronte a queste norme ha reagito l'intera comunità forense e parte significativa della magistratura associata. In particolare, il Consiglio nazionale forense, ha dichiarato: «di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell'emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione. L'istituzione chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali»; l'Unione delle Camere penali italiane ha definito la norma una «previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense», che mira a «trasformare il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione»; l'Associazione nazionale magistrati, ha rilevato che le limitazioni al patrocinio «pongono questioni che mettono a rischio l'effettività della tutela giurisdizionale» e che il meccanismo degli incentivi «contrasta con l'idea stessa di difesa, perché collega il premio all'insuccesso della strategia difensiva»;

    l'articolo 24 della Costituzione garantisce ai non abbienti la possibilità di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il patrocinio a spese dello Stato è strumento essenziale di tale garanzia, la cui negazione nei procedimenti incidenti sulla libertà personale contrasta con il suo nucleo inviolabile; sul piano convenzionale, la Corte EDU ha ribadito che l'articolo 6 impone di garantire l'effettività del ricorso anche nelle procedure di espulsione, pena il rischio di rimpatri in violazione del principio di non-refoulement sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    inoltre, le disposizioni in esame sono state introdotte nel corso dell'iter di conversione al Senato con un emendamento di maggioranza senza che le Camere abbiano potuto svolgere un adeguato esame, svilendo ancora una volta il confronto parlamentare e senza una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali delle persone coinvolte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a:

  ripristinare l'accesso automatico al patrocinio a spese dello Stato per tutti i cittadini stranieri nei procedimenti giurisdizionali avversi ai provvedimenti di espulsione e di convalida del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, indipendentemente dalla verifica dei requisiti reddituali ordinari, in considerazione della strutturale impossibilità per tale categoria di soggetti di produrre la documentazione richiesta dalla disciplina generale, così da garantire il pieno rispetto del diritto di difesa espresso dall'articolo 24 della Costituzione;

  riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 30-bis al fine di eliminare il meccanismo del compenso condizionato all'avvenuto rimpatrio dello straniero e qualsiasi coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense in funzioni estranee alle proprie competenze istituzionali, in conformità con quanto richiesto dallo stesso Consiglio nazionale forense, dall'Organismo congressuale forense e dall'Unione delle Camere penali italiane.
9/2886/23. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30-bis del «Decreto Sicurezza 2026» introduce meccanismi di incentivo economico legati ai rimpatri volontari e, contestualmente, disincentivi all'esercizio del diritto di difesa attraverso limitazioni al patrocinio a spese dello Stato;

    tale disposizione risulta gravemente lesiva della dignità della professione forense, altera il rapporto tra difensore e assistito e configura un impianto normativo orientato alla repressione e alla compressione dei diritti più che al rafforzamento della sicurezza;

    l'articolo 30-bis appare quindi come una misura puramente simbolica e propagandistica, inserita nel provvedimento – ad avviso del firmatario del presente atto – per inseguire posizioni espresse da neonate formazioni politiche, inadeguata ad affrontare le reali criticità del Paese e potenzialmente idonea ad alimentare tensioni sociali;

    il vero problema strutturale dell'Italia non è la cosiddetta «remigrazione», bensì la crescente emigrazione giovanile qualificata, che ha assunto dimensioni tali da configurare una perdita sistemica di capitale umano;

    secondo un recente rapporto del CNEL, tra il 2011 e il 2024 sono emigrati oltre 630.000 giovani nella fascia 18-34 anni; solo nell'ultimo anno il flusso in uscita ha riguardato 78.000 giovani, pari al 24 per cento delle nascite totali nel Paese;

    nel triennio 2022-2024 la quota di laureati tra gli emigrati ha raggiunto il 42,1 per cento; l'Indice di Simmetria dei Flussi Migratori evidenzia che, per ogni giovane straniero proveniente da un Paese avanzato che sceglie l'Italia, nove giovani italiani compiono il percorso inverso;

    il Rapporto SVIMEZ «Un Paese, due emigrazioni» rileva che oltre 1,1 milioni di giovani hanno lasciato il Mezzogiorno negli ultimi vent'anni, con una perdita di investimento formativo pari a circa 1,1 miliardi di euro annui e un valore complessivo del capitale umano trasferito all'estero stimato in 160 miliardi di euro tra il 2011 e il 2024, pari al 7,5 per cento del PIL;

    secondo il Rapporto Migrantes, gli italiani residenti all'estero hanno superato i 6 milioni, con una componente femminile pari al 48,1 per cento, e oltre il 65 per cento di chi espatria non prevede di rientrare;

    il Rapporto Giovani 2026 dell'Istituto Toniolo evidenzia che circa un giovane su tre ritiene molto probabile trasferirsi all'estero entro il prossimo biennio, a fronte di un mercato del lavoro caratterizzato da precarietà e lavoro povero che coinvolge il 22 per cento degli under 35 e da livelli di sfiducia nelle istituzioni che raggiungono l'85 per cento;

    tali dinamiche dimostrano come le priorità dell'azione pubblica debbano essere orientate alla valorizzazione del capitale umano e alla creazione di condizioni adeguate per trattenere i giovani, piuttosto che a interventi incostituzionali e demagogici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconsiderare le disposizioni contenute nell'articolo 30-bis del provvedimento in esame al fine di sopprimerle e ad affrontare con urgenza il fenomeno dell'emigrazione giovanile mediante politiche strutturali volte a migliorare salari, qualità del lavoro e opportunità per i giovani.
9/2886/24. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta – ad avviso del firmatario del presente atto – un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione ha determinato una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    in Basilicata da tempo registriamo una escalation di azioni criminali sul territorio che stanno generando forte preoccupazione nella comunità e tra gli operatori economici;

    il susseguirsi di furti in serie nel metapontino o in determinati comprensori come quello del marmo melandro, gli assalti ai bancomat, sono significativi campanelli d'allarme di un territorio abbandonato e sempre meno sicuro;

    le organizzazioni di rappresentanza delle forze dell'ordine da tempo evidenziano una strutturale e oggettiva carenza di organici e mezzi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri su territorio lucano sollecitandone un rafforzamento;

    le misure annunciate non hanno avuto seguito sul territorio lucano e le uscite per pensionamento hanno ulteriormente incrementato le carenze degli organici in servizio;

    tanto per fare un esempio, una sola pattuglia in servizio notturno in un territorio vastissimo che interessa metapontino e collina materana è assolutamente insufficiente a garantire un funzionale presidio di sicurezza,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  potenziare, cosa fin qui mai avvenuta negli ultimi 4 anni, gli organici in servizio presso tutti i presidi delle forze dell'ordine presenti su territorio lucano, in particolare a rafforzare gli organici e i mezzi in dotazione presso i commissariati di PS, le Compagnie dell'Arma dei carabinieri, e le stazioni dell'Arma dei carabinieri nei comuni della fascia ionica e della collina materana;

  aprire il prima possibile la stazione dell'arma dei carabinieri presso il comune di Scanzano Jonico.
9/2886/25. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'iter di esame al Senato si è svolto – ad avviso del firmatario del presente atto – in modo incompleto e disorganico, non consentendo un adeguato approfondimento in Commissione e determinando l'approdo in Aula senza mandato al relatore, mentre alla Camera i tempi contingentati hanno inciso in modo sproporzionato sulla qualità del procedimento legislativo;

    il Governo, nonostante il susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non ha conseguito risultati apprezzabili nella riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, dimostrando l'inadeguatezza di un approccio fondato sull'espansione del diritto penale;

    il provvedimento realizza un'estesa utilizzazione dello strumento penale mediante decretazione d'urgenza, introducendo nuove fattispecie di reato e aggravanti in assenza di adeguata ponderazione parlamentare, con rischi di incoerenza normativa e compromissione dei principi di tassatività e proporzionalità;

    il rischio concreto è che si accentuino i problemi legati al sovraffollamento carcerario;

    da tempo numerose associazioni impegnate nell'assistenza e nel recupero delle persone detenute sollecitano l'utilizzo di strumenti normativi per una più ampia fruizione da parte delle imprese degli incentivi della legge 193/2000 finalizzati ad assumere persone svantaggiate come quelle in misura alternativa al carcere – detenzioni domiciliari (articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario) e affidamenti in prova al servizio sociale (articolo 47) – a tutt'oggi consentita solo per assunzioni di detenuti incarcerati;

    la (legge n. 193 del 22 giugno 2000), la cosiddetta legge Smuraglia, rappresenta una opportunità da promuovere per quell'azione di recupero della persona detenuta nel pieno rispetto del dettato costituzionale;

    al fine di dar corso al principio rieducativo di cui all'articolo 27 comma 3 della Costituzione, con la richiamata legge n. 193 del 2000 sono state introdotte specifiche agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate ed ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo tramite formazione professionale e opportunità di impiego;

    l'articolo 1 della legge Smuraglia ha modificato l'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali». In particolare, il comma 1 è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 che definisce chi sono le «persone svantaggiate» ai fini della predetta legge, ricomprendendovi, oltre alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Nonostante tale elencazione estensiva, il successivo comma 2, articolo 1 Legge Smuraglia ha fatto riferimento esclusivamente «alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» escludendo, dunque, le persone condannate e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

    la legge Smuraglia è stata recentemente oggetto di modifica, con l'approvazione della legge n. 80 del 2025 di conversione del decreto-legge n. 48 del 2025 (cosiddetto «Decreto Sicurezza»), con la quale è stato esteso il perimetro delle agevolazioni previste dall'articolo 4 citato, disponendo che all'esonero contributivo possano accedere anche le imprese pubbliche e private che assumono detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, senza tuttavia nulla prevedere anche per lavoratori e lavoratrici condannati alle misure alternative alla detenzione,

impegna il Governo

ad abbandonare, nelle politiche volte alla riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, un approccio fondato sull'espansione del diritto penale, adottando invece ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  ad estendere i benefici della legge n. 193 del 22 giugno 2000 (cosiddetta legge Smuraglia) anche alle lavoratrici e ai lavoratori condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

  a sensibilizzare le associazioni datoriali rispetto alla normativa della legge n. 193 del 2000 a prevedere clausole di premialità nei bandi con l'assegnazione di punteggi aggiuntivi per le imprese che dimostrino di impiegare regolarmente lavoratori ammessi alle misure alternative alla detenzione;

   a rafforzare un sistema un sistema di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi Fse e GOL per verificare l'effettivo impatto occupazionale anche su questo target.
9/2886/26. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta – ad avviso dei firmatari del presente atto – un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione ha determinato una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    considerato che l'articolo 21 del provvedimento reca disposizioni in materia di reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza, settore strategico per la tutela della legalità economica e finanziaria,

impegna il Governo

a destinare le nuove facoltà assunzionali previste dall'articolo 21 al rafforzamento dei reparti della Guardia di finanza impegnati nel contrasto all'evasione fiscale, alle frodi IVA, al riciclaggio, alle truffe telematiche e agli illeciti relativi all'impiego di risorse pubbliche e del PNRR, trasmettendo alle Camere una relazione annuale sugli esiti conseguiti.
9/2886/27. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'iter di esame al Senato si è svolto – ad avviso dei firmatari del presente atto – in modo incompleto e disorganico, non consentendo un adeguato approfondimento in Commissione e determinando l'approdo in Aula senza mandato al relatore, mentre alla Camera i tempi contingentati hanno inciso in modo sproporzionato sulla qualità del procedimento legislativo;

    il Governo, nonostante il susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non ha conseguito risultati apprezzabili nella riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, dimostrando l'inadeguatezza di un approccio fondato sull'espansione del diritto penale;

    il provvedimento realizza un'estesa utilizzazione dello strumento penale mediante decretazione d'urgenza, introducendo nuove fattispecie di reato e aggravanti in assenza di adeguata ponderazione parlamentare, con rischi di incoerenza normativa e compromissione dei principi di tassatività e proporzionalità;

    considerato altresì che l'articolo 26, commi 3, 4 e 5, incrementa il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, misura che può rappresentare un più efficace strumento di sicurezza sociale rispetto al mero inasprimento sanzionatorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative atte ad incrementare stabilmente le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, destinando quote prioritarie al riutilizzo sociale, al sostegno dei comuni interessati, all'housing sociale e a progetti di imprenditoria giovanile e cooperativa nei territori maggiormente esposti alla criminalità organizzata.
9/2886/28. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge appare improntato a una logica prevalentemente repressiva, basata sull'inasprimento delle sanzioni e sull'estensione dei poteri amministrativi, senza adeguati investimenti in politiche di prevenzione sociale ed educativa né nel rafforzamento strutturale delle forze di polizia;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento evidenziano una significativa compressione del ruolo delle Camere, sia per la mancata conclusione dell'istruttoria in Commissione al Senato, sia per la ristrettezza dei tempi alla Camera;

    il Governo non ha saputo affrontare in modo strutturale i temi della sicurezza, come dimostrato dall'assenza di risultati concreti e dal reiterato ricorso a misure emergenziali prive di efficacia nel medio-lungo periodo;

   considerato che gli articoli 1 e 2 introducono nuove sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato e successivamente riassegnati,

impegna il Governo:

   a trasmettere annualmente alle Camere una relazione analitica concernente il numero delle sanzioni irrogate ai sensi degli articoli 1 e 2, l'ammontare delle somme accertate, quelle effettivamente riscosse, i tempi medi di riscossione e la destinazione delle risorse riassegnate alle amministrazioni competenti e i risultati concretamente conseguiti in termini di sicurezza urbana, prevenzione e tutela dei diritti dei cittadini;

   a valutare le criticità conseguenti all'introduzione mediante decreto-legge di norme di diritto processuale penale, che hanno un impatto immediato sui procedimenti in corso;

   a fornire un chiarimento sul concetto di affidabilità di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007, qualificata come requisito dall'articolo 20, comma 1, lettera a) del provvedimento;

   ad adottare, per i futuri provvedimenti normativi e in particolare in sede di conversione dei decreti-legge, ogni iniziativa utile a garantire il pieno rispetto delle prerogative parlamentari e della funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, nonché dei principi di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, evitando il reiterarsi di prassi idonee a comprimere irragionevolmente i tempi di esame parlamentare, a limitare il confronto emendativo e a pregiudicare un effettivo e compiuto esame in entrambi i rami del Parlamento.
9/2886/29. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    numerose disposizioni del decreto-legge incidono su diritti fondamentali, in particolare sulla libertà personale, sulla libertà di riunione e sul diritto di difesa, introducendo strumenti caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa e da insufficienti garanzie giurisdizionali;

    l'iter parlamentare ha evidenziato gravi criticità procedurali, con una sostanziale elusione del ruolo delle Commissioni e una compressione dei tempi di esame alla Camera oltre limiti ragionevoli;

    l'inefficacia delle politiche di sicurezza del Governo rende ancor più grave l'introduzione di misure limitative delle libertà fondamentali, in quanto tali restrizioni non risultano accompagnate da benefìci concreti in termini di sicurezza;

   considerato che gli articoli 14 e 21 riguardano, rispettivamente, il personale dei Corpi dello Stato e il rafforzamento del Corpo della Guardia di finanza, la cui efficacia operativa dipende anche dalla capacità di prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità economica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a potenziare le attività di analisi finanziaria, investigazione patrimoniale, sequestro e confisca dei patrimoni illeciti, con particolare riguardo ai flussi finanziari digitali, al riciclaggio transnazionale e all'aggressione economica delle organizzazioni criminali.
9/2886/30. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge introduce disposizioni in materia di immigrazione, condizione minorile e sistema sanzionatorio caratterizzate, ad avviso dei firmatari, da un approccio afflittivo e da possibili profili di irragionevolezza e disparità di trattamento;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento, sia al Senato sia alla Camera, hanno determinato una compressione significativa del confronto parlamentare e della qualità dell'istruttoria legislativa;

    il fallimento delle politiche governative in materia di sicurezza emerge anche dall'assenza di interventi efficaci sulle cause strutturali del disagio sociale, della marginalità e della devianza, che il provvedimento non affronta adeguatamente;

    considerato che gli articoli 1, 2 e 30 recano misure che incidono su fenomeni connessi al disagio minorile, alla marginalità sociale e alla gestione dell'accoglienza, senza prevedere adeguati investimenti preventivi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, dal recupero dei patrimoni illeciti e dalle confische definitive al finanziamento di programmi territoriali per il contrasto della dispersione scolastica, l'inclusione giovanile, il sostegno alle famiglie vulnerabili e la rigenerazione sociale delle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di devianza.
9/2886/31. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso della firmataria del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare in modo strutturale le risorse del Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 per almeno 500 milioni di euro annui.
9/2886/32. Roggiani, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative di competenza volte a prevedere un rafforzamento straordinario degli organici della Polizia Locale, ridotti di oltre 11.400 mila unità dal 2009 al 2024, destinando a tale finalità almeno 400 milioni di euro annui e assegnando le risorse secondo criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del rapporto agenti/residenti, del pendolarismo e della pressione turistica.
9/2886/33. Mancini, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso del firmatario del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare la presenza sul territorio delle forze di polizia, programmando una copertura minima notturna, con almeno 1 volante attiva o radiomobile ogni 25.000 abitanti.
9/2886/34. Lai, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso della firmataria del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative di competenza volte a prevedere per gli operatori della Polizia locale adeguate coperture per infortuni e malattie professionali in analogia a quanto previsto per le forze di polizia statali.
9/2886/35. Carè, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso della firmataria del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza utile a prevedere che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale della polizia locale venga realizzata con la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia.
9/2886/36. Viggiano, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    l'articolo 12 del decreto-legge introduce l'istituto della cosiddetta annotazione preliminare, in forza del quale, qualora appaia «evidente» che un fatto costituente reato sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero provvede all'iscrizione in un registro separato, sottraendo il procedimento alle forme ordinarie dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

    il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato (Dossier n. 651/1, 17 aprile 2026), ricordando come le cause di giustificazione rientrino tra i cosiddetti «elementi negativi» del reato, ossia quegli elementi in grado di elidere l'antigiuridicità del fatto tipico, suggerisce di valutare l'opportunità di specificare quali circostanze rendano evidente la presenza della causa di giustificazione;

    la vaghezza del requisito di «evidenza» attribuisce alla pubblica accusa un ampio potere discrezionale che, in assenza di criteri oggettivi codificati, rischia di tradursi in una differenziazione di trattamento a seconda della qualità del soggetto indagato, con conseguente violazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    la norma, pur presentata come volta a evitare l'«effetto stigmatizzante» dell'iscrizione nel registro degli indagati, si inscrive in un disegno complessivo che mira a tutelare le forze di polizia da procedimenti penali derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni, in contrasto con gli standard internazionali in materia di responsabilità delle forze dell'ordine;

    il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), il Comitato ONU contro la tortura (CAT) e il Relatore speciale dell'ONU sulla tortura hanno ripetutamente richiamato l'Italia a garantire l'effettività del controllo giudiziario sulle condotte delle forze di polizia, con particolare riguardo all'impunità nei casi di uso eccessivo della forza,

impegna il Governo:

   a rivedere a immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa al fine di eliminare la gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti che ne costituirebbero l'inevitabile portato, nonché a presentare alle Camere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ulteriori iniziative normative che individuino, con criteri tassativi e verificabili, le condizioni che rendono «evidente» la sussistenza di una causa di giustificazione ai sensi del nuovo articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale, escludendo in ogni caso dall'ambito di applicazione dell'annotazione preliminare le fattispecie che coinvolgano allegazioni di tortura, trattamenti inumani o degradanti ovvero uso sproporzionato della forza da parte di agenti o ufficiali di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni;

   ad istituire, in coordinamento con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, un sistema di monitoraggio delle annotazioni preliminari iscritte ai sensi dell'articolo 12, con trasmissione annuale alle Camere di una relazione contenente dati disaggregati per tipologia di reato, categoria del soggetto a cui il fatto è attribuito ed esito delle successive determinazioni del pubblico ministero.
9/2886/37. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a parere dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    gli articoli 4 e 10 del decreto-legge costruiscono un sistema multilivello di restrizioni alla libertà di circolazione e di riunione che comprende: l'individuazione prefettizia di zone a vigilanza rafforzata, l'estensione del divieto di accesso questorile (DASPO urbano) a nuove categorie di destinatari e fattispecie, e il divieto giudiziale di partecipazione a pubbliche riunioni o assembramenti quale pena accessoria conseguente a condanna;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2024, ha stabilito che la nozione di «sicurezza» rilevante ai fini della legittimità del DASPO urbano non può essere estesa fino a coincidere con il generico «decoro urbano» o con la «sicurezza urbana», ma deve intendersi in senso stretto come garanzia per i cittadini di svolgere le proprie lecite attività al riparo da condotte criminose, con conseguente necessità di un giudizio prognostico individualizzato sulla pericolosità del destinatario della misura;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che consentiva l'estensione del divieto di accesso all'intero territorio provinciale in assenza di convalida dell'autorità giudiziaria, per contrasto con la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 13 della Costituzione;

    il diritto di riunione, tutelato dall'articolo 17 della Costituzione, costituisce un pilastro fondamentale della democrazia pluralista e le sue limitazioni sono ammesse esclusivamente in presenza di comprovate esigenze di sicurezza o incolumità pubblica, in forza di presupposti specifici e verificabili e non di valutazioni discrezionali sull'opportunità dell'esercizio del diritto;

    il combinato disposto degli articoli 4 e 10, nella loro complessiva formulazione, non esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione delle misure restrittive le manifestazioni politiche, sindacali, studentesche e civili, con il rischio concreto di una applicazione selettiva che comprima il dissenso politico e l'esercizio dei diritti di partecipazione democratica,

impegna il Governo:

   a rivedere immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa al fine di eliminare la gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti che ne costituirebbero l'inevitabile portato, nonché ad adottare apposite circolari ministeriali, da trasmettere ai prefetti e ai questori, che dispongano l'inapplicabilità delle misure di cui agli articoli 4 e 10 del decreto-legge alle manifestazioni politiche, sindacali, studentesche, ambientaliste e civili, in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 47 del 2024 e n. 20 del 2026 e nel rispetto dell'articolo 17 della Costituzione;

   a presentare alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione contenente i dati disaggregati per tipologia di manifestazione e area geografica relativi all'applicazione delle misure di allontanamento e del DASPO urbano di cui all'articolo 4, nonché del divieto di partecipazione a riunioni di cui all'articolo 10, al fine di consentire al Parlamento la verifica del rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nell'utilizzo degli strumenti restrittivi;

   a non procedere all'individuazione di zone a vigilanza rafforzata in corrispondenza temporale o spaziale con manifestazioni politiche, cortei sindacali o altre forme di esercizio collettivo di diritti costituzionalmente garantiti.
9/2886/38. Di Sanzo, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    l'articolo 30 del decreto-legge autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, a qualsiasi disposizione di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione dei centri di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 2025, ha invitato il legislatore ad intervenire con urgenza per introdurre una disciplina legislativa sulle modalità di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri, in coerenza con il secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione che prevede una riserva assoluta di legge per le forme di restrizione della libertà personale;

    il decreto-legge, anziché ottemperare a tale monito della Corte costituzionale, procede nella direzione opposta, estendendo ulteriormente la facoltà di deroga alle disposizioni di legge ordinaria per la realizzazione delle medesime strutture detentive, senza contestualmente introdurre alcuna disciplina legislativa sulle condizioni di trattenimento;

    le ripetute relazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, del Cpt – Comitato europeo per la prevenzione della tortura e della Commissione straordinaria del Senato per la tutela dei diritti umani documentano condizioni di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri incompatibili con la dignità della persona umana, l'accesso alle cure mediche, l'assistenza legale e il contatto con l'esterno;

    l'articolo 13 della Costituzione sancisce la riserva assoluta di legge per ogni forma di restrizione della libertà personale, riserva che non può essere elusa attraverso deroghe legislative in bianco che rimettano alla sola discrezionalità amministrativa la regolazione dei diritti fondamentali delle persone trattenute,

impegna il Governo:

   a rivedere immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa al fine di eliminare la gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti che ne costituirebbero l'inevitabile portato, nonché a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un disegno di legge che, in adempimento della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, disciplini in modo organico le condizioni di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, con riferimento esplicito agli standard minimi in materia di spazi, assistenza sanitaria, accesso al difensore, contatti familiari, mezzi di ricorso effettivo e modalità di controllo indipendente, in conformità all'articolo 13 della Costituzione e alla direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza;

   a garantire che la realizzazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri o la ristrutturazione di quelli esistenti, nell'ambito della deroga autorizzata dall'articolo 30, avvenga nel rispetto degli standard di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 96 del 2025 e sia subordinata alla preventiva elaborazione di specifici capitolati tecnici approvati con decreto ministeriale, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   a garantire l'accesso periodico ai Centri di permanenza per i rimpatri da parte del Garante nazionale, dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, dell'UNHCR e delle organizzazioni non governative con comprovata expertise in materia di diritti dei migranti, con obbligo, su richiesta, di pubblicazione delle relazioni di ispezione.
9/2886/39. De Micheli, Pandolfo, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a parere dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    l'articolo 2 del decreto-legge interviene in materia di prevenzione della violenza giovanile prevedendo l'applicabilità dell'ammonimento del questore a minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni per un catalogo più ampio di reati, ampliando al contempo il novero dei comportamenti soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;

    il provvedimento in esame, analogamente al decreto Caivano del 2023 che ne costituisce il precedente diretto, si caratterizza per un approccio monodimensionale fondato sull'inasprimento repressivo e sanzionatorio, in assenza di qualsiasi misura di investimento nei servizi sociali, nei percorsi educativi, negli spazi di aggregazione giovanile e negli interventi di sostegno alla genitorialità fragile;

    la letteratura scientifica internazionale in materia di criminologia minorile e le esperienze comparative – in particolare dei modelli nordici, scozzesi e olandesi di giustizia minorile – dimostrano che l'efficacia deterrente delle misure punitive sui minori è significativamente inferiore rispetto agli interventi di tipo preventivo, educativo e di inclusione sociale, e che l'esposizione precoce a procedimenti repressivi aumenta il rischio di recidiva e di esclusione sociale;

    le sanzioni pecuniarie a carico dei genitori, nella misura compresa tra 200 e 1.000 euro prevista dall'articolo 2, rischiano di operare in modo discriminatorio in danno delle famiglie in condizione di povertà economica e di disagio sociale, che sono proprio quelle nelle quali il rischio di devianza minorile è statisticamente più elevato, aggravando le disuguaglianze anziché contrastarle;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede investimenti nella lotta alla povertà educativa e nelle politiche per i minori in condizioni di disagio, investimenti che il Governo non ha integrato in modo organico con le politiche di sicurezza, configurando una «schizofrenia» tra l'approccio punitivo del presente decreto e quello preventivo-educativo atteso dai fondi europei,

impegna il Governo:

   a rivedere immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa adottando le opportune iniziative normative volte ad eliminare la gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti che ne costituirebbero l'inevitabile portato, nonché a presentare alle Camere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un Piano nazionale per la prevenzione della devianza giovanile fondato su interventi di carattere primariamente educativo, sociale e riabilitativo, che includa: l'istituzione di presidi di mediazione scolastica e di prossimità nei quartieri ad alta densità criminale; il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e dei consultori familiari; l'erogazione di percorsi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie a rischio individuate dai servizi sociali; la creazione di spazi di aggregazione giovanile gestiti da enti del Terzo settore nelle medesime aree oggetto di individuazione come zone a vigilanza rafforzata ai sensi dell'articolo 4;

   ad adottare iniziative normative volte a destinare, nel primo provvedimento di bilancio utile, risorse specifiche e quantificate ai servizi sociali dei comuni ricadenti nelle aree in cui sono stati applicati ammonimento del questore e DASPO urbano, prevedendo forme di rendicontazione degli esiti a livello di recidiva dei minori ammoniti, con comparazione rispetto ai minori che hanno beneficiato di interventi di mediazione e percorsi educativi alternativi;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che, nei confronti dei minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni destinatari dell'ammonimento del questore, sia sempre disposta una valutazione da parte dei servizi sociali territoriali e della neuropsichiatria infantile, con trasmissione della relazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al fine di individuare interventi personalizzati di supporto educativo e psicologico da affiancare alla misura amministrativa.
9/2886/40. Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a parere dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    l'articolo 7 del decreto-legge introduce, mediante il nuovo articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978, la facoltà per le forze di polizia di accompagnare coattivamente presso gli uffici di polizia, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, persone per le quali sussista un fondato motivo di ritenere che possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, trattenendole per un tempo non superiore alle 12 ore;

    tale istituto configura una forma di restrizione della libertà personale che non è preceduta da alcun provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, essendo prevista la mera comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto accompagnamento, con conseguente controllo esclusivamente ex post dell'autorità giudiziaria, secondo un modello che la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con l'articolo 13 della Costituzione solo in presenza di garanzie stringenti di tempestività, motivazione e proporzionalità;

    il dossier dei Servizi Studi (Dossier n. 651/1) segnala esplicitamente l'opportunità di chiarire le caratteristiche e le finalità degli accertamenti conseguenti al fermo, rilevando l'indeterminatezza dei presupposti applicativi dell'istituto e il rischio di difficoltà applicative dovute alla sovrapposizione con il preesistente fermo ex articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 59 del 1978;

    il ricorso alle perquisizioni preventive di cui all'articolo 4 della legge n. 152 del 1975, come ampliato dall'articolo 7 comma 1, avviene senza preventiva autorizzazione giudiziaria, in contesti di manifestazione pubblica, sulla base del presupposto – significativamente più ampio rispetto alla formulazione previgente – che la persona costituisca un pericolo attuale per la sicurezza, criteri che la Corte di cassazione ha in più occasioni definito come suscettibili di interpretazione estensiva da parte degli operatori;

    i due istituti introdotti dall'articolo 7 – perquisizione preventiva estesa e accompagnamento coattivo preventivo – operano in modo combinato esclusivamente nei contesti di manifestazione pubblica, creando un regime derogatorio speciale che, per la sua incidenza sulle libertà di cui agli articoli 13 e 17 della Costituzione, non trova precedenti nell'ordinamento democratico italiano;

    la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (C. EDU, Grande Camera, Austin e altri c. Regno Unito, 2012; Navalnyy c. Russia, 2018; Frumkin c. Russia, 2016) ha stabilito che il fermo preventivo applicato selettivamente in contesti di manifestazione pubblica, in assenza di garanzie procedurali adeguate e di un controllo giudiziario effettivo e tempestivo, integra una violazione dell'articolo 5 CEDU sulla libertà personale e dell'articolo 11 CEDU sulla libertà di riunione, a prescindere dalla breve durata della restrizione;

    il rischio di uso strumentale dell'istituto a fini di allontanamento preventivo di manifestanti sgraditi dalle sedi in cui si svolgono eventi istituzionali, diplomatici o politici e concretamente verificabile sulla base delle esperienze comparate, e che tale uso sarebbe incompatibile con i principi dello Stato di diritto e con le indicazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa in materia di libertà di riunione,

impegna il Governo:

   a rivedere a immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa adottando le opportune iniziative normative volte ad eliminare la gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti che ne costituirebbero l'inevitabile portato, nonché a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, una relazione che definisca, con criteri tassativi e vincolanti per le questure, i presupposti applicativi del nuovo articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978, con particolare riguardo alla nozione di fondato motivo di pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, alla tipologia e al livello di specificità degli elementi di fatto richiesti, e alla distinzione tra tale istituto e il fermo per identificazione di cui al previgente articolo 11, escludendo esplicitamente qualsiasi interpretazione che consenta l'accompagnamento preventivo sulla base della sola partecipazione a manifestazioni di carattere politico, sindacale, studentesco o ambientalista;

   ad adottare iniziative normative volte a garantire che il controllo del pubblico ministero sull'avvenuto accompagnamento ai sensi del nuovo articolo 11-bis avvenga entro un termine perentorio non superiore a due ore dall'accompagnamento, con obbligo del p.m. di pronunciarsi espressamente sulla sussistenza dei presupposti di legge e con automatico rilascio della persona accompagnata in caso di mancata convalida nel termine previsto;

   a istituire un sistema di registrazione e monitoraggio centralizzato di tutti i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 4 della legge n. 152 del 1975, come modificato dall'articolo 7 comma 1, e 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978, con trasmissione semestrale alle Camere di una relazione contenente dati disaggregati per tipologia di manifestazione, questura precedente, durata del trattenimento, esito del controllo del pubblico ministero e numero di provvedimenti di rilascio ordinati dall'autorità giudiziaria;

   ad adottare apposite circolari ministeriali che escludano l'utilizzo del fermo preventivo di cui al nuovo articolo 11-bis nei confronti di soggetti la cui unica condotta rilevante consista nell'aver organizzato, promosso o partecipato a manifestazioni politiche, civili o sindacali regolarmente preavvisate al questore, ribadendo che il fondato motivo di pericolo di cui alla norma deve essere basato su condotte specifiche e individuali e non sulla mera qualità di organizzatore o partecipante a manifestazioni collettive.
9/2886/41. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su un ampio spettro di materie connesse alla sicurezza pubblica e al processo penale, introducendo, tra le altre, una disciplina innovativa in materia di iscrizione delle notizie di reato in presenza di cause di giustificazione e la previsione di un distinto registro per la cosiddetta annotazione preliminare, come previsto dagli articoli 12 e 13;

    tale nuovo meccanismo processuale, pur essendo finalizzato nelle intenzioni del legislatore a evitare effetti stigmatizzanti derivanti dall'iscrizione nel registro degli indagati, ha sollevato un ampio dibattito dottrinale e politico circa la sua effettiva natura giuridica, oscillante tra strumenti organizzativi dell'azione penale e possibili ricadute sostanziali sul principio di uguaglianza e sulle garanzie dell'indagato;

    parte della dottrina ha evidenziato come l'istituto dell'annotazione preliminare e la previsione di un registro separato rischino di introdurre una differenziazione significativa nella fase genetica dell'iscrizione della notizia di reato, incidendo sul principio di obbligatorietà dell'azione penale e sulla parità di trattamento tra cittadini, mentre altra parte degli interpreti ne sottolinea la natura meramente procedurale e organizzativa, priva di effetti sostanziali sull'accertamento della responsabilità;

    nel dibattito istituzionale è stato evidenziato come la previsione normativa non possa essere qualificata come «scudo penale» in senso tecnico, trattandosi piuttosto di un diverso regime di iscrizione e gestione delle notizie di reato in presenza di cause di giustificazione, con l'obiettivo dichiarato di evitare iscrizioni non necessarie e di razionalizzare l'attività investigativa;

    nonostante tali precisazioni, permangano profili di attenzione relativi alla necessità di garantire la massima chiarezza applicativa della disciplina, evitando incertezze interpretative e assicurando la piena coerenza del nuovo sistema con i principi costituzionali del giusto processo, dell'obbligatorietà dell'azione penale e dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge,

impegna il Governo

a ripensare la scelta che ha condotto alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge, che hanno introdotto l'istituto dell'annotazione preliminare e il relativo registro separato, adottando iniziative normative volte ad introdurre elementi di incertezza in un sistema che deve comunque garantire l'applicazione omogenea e perfettamente aderente e conforme ai principi costituzionali e senza il rischio di determinare effetti sostanzialmente discriminatori o compressivi delle garanzie difensive in relazione all'impatto sul funzionamento del registro delle notizie di reato e sull'equilibrio tra esigenze di efficienza investigativa e tutela delle garanzie dell'indagato.
9/2886/42. Porta, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in materia di sicurezza urbana con un'impostazione prevalentemente centrata sull'inasprimento delle sanzioni, sul rafforzamento degli strumenti repressivi e sull'ampliamento delle misure di controllo, confermando una visione emergenziale della sicurezza che appare inadeguata rispetto alla complessità dei fenomeni sociali coinvolti;

    anche con riferimento al porto e alla diffusione di strumenti da punta o da taglio, il dibattito parlamentare ha evidenziato una particolare attenzione agli aspetti sanzionatori, in particolare nei confronti dei minori, senza un corrispondente rafforzamento delle politiche di prevenzione;

    il fenomeno della diffusione di armi bianche tra i giovani rappresenta una questione articolata e multidimensionale, che non può essere ricondotta esclusivamente a un problema di ordine pubblico, ma è profondamente connessa a dinamiche di disagio giovanile, marginalità sociale, percezione di insicurezza, bisogno di riconoscimento e appartenenza;

    le evidenze disponibili mostrano come il possesso di coltelli tra adolescenti sia spesso legato a bisogni di protezione e identità, che richiedono risposte educative, relazionali e di accompagnamento, e non esclusivamente interventi repressivi;

    i dati più recenti confermano la presenza di criticità strutturali rilevanti: oltre un quarto dei minori (26,7 per cento) è a rischio di povertà o esclusione sociale; la dispersione scolastica si attesta ancora su livelli significativi (8,2 per cento), con picchi più elevati nei contesti territoriali fragili; a ciò si aggiunge una crescente dispersione implicita, legata a bassi livelli di competenze;

    in tale contesto, il bullismo e il cyberbullismo assumono dimensioni diffuse e strutturali, coinvolgendo una quota significativa della popolazione giovanile e contribuendo ad alimentare dinamiche di esclusione e conflitto;

    nonostante ciò, il decreto continua a privilegiare strumenti repressivi, senza prevedere un rafforzamento strutturale delle politiche educative, sociali e territoriali, né un coinvolgimento stabile e adeguatamente finanziato delle scuole, degli enti locali, dei servizi sociali e del terzo settore, che rappresentano i principali presìdi di prevenzione;

    una politica della sicurezza realmente efficace deve essere integrata, capace di coniugare legalità e inclusione, prevenzione e repressione, intervenendo sulle cause profonde del disagio e rafforzando la presenza dello Stato nei territori attraverso servizi e opportunità;

    l'attuale impostazione rischia, al contrario, di produrre effetti limitati o controproducenti, contribuendo a processi di marginalizzazione e stigmatizzazione, soprattutto nei contesti più vulnerabili;

    il decreto in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio prevalentemente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza una strategia organica di prevenzione e senza un adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    ci si trova di fronte all'ennesimo provvedimento che si inserisce in una purtroppo lunga sequenza di provvedimenti bandiera che hanno privilegiato la risposta panpenalista invece di quella sociale e preventiva, senza produrre risultati significativi in termini di sicurezza dei cittadini, determinando invece un progressivo restringimento degli spazi democratici e delle garanzie costituzionali;

    una politica efficace della sicurezza richiede investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, elementi completamente assenti nel provvedimento;

    ancora una volta, il delicato e urgente tema della sicurezza viene affrontato dal Governo in modo unilaterale; nel metodo, perché si è scelta la via breve del ricorso alla decretazione d'urgenza, così limitando gli spazi della discussione parlamentare ed eludendo il necessario confronto con le forze di opposizione, vieppiù necessario in una materia che incide sulle condizioni di vita dei cittadini e sui loro diritti fondamentali; nel merito, perché per l'ennesima volta l'unica risposta in materia di sicurezza è di carattere repressivo, laddove invece un approccio coerente richiederebbe, quantomeno, di unire a interventi mirati di carattere repressivo – quando e se necessari – una più robusta azione di prevenzione, la quale deve includere necessariamente valutazioni di più ampio respiro e misure destinate a consolidare nel tempo la costruzione di un ambiente sociale refrattario al verificarsi di episodi idonei a incidere sulla pubblica sicurezza; la prevenzione, in particolare, dovrebbe essere rivolta alla riqualificazione dei luoghi e dei territori in cui – a causa delle condizioni di occupazione e reddito, del degrado infrastrutturale e delle difficoltà di accesso a servizi pubblici primari (dalla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale) – più facilmente si producono situazioni di marginalità che possono condurre all'intensificarsi di condizioni di insicurezza;

    tagli molto pesanti hanno riguardato negli anni del Governo Meloni il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione;

    il VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni dice che ben 9 Istituti penali per i minorenni sui 17 presenti sul territorio nazionale soffrono di sovraffollamento, mai registrato nelle carceri minorili prima del Decreto Caivano del settembre 2023 che ha ampliato la possibilità di applicazione della custodia cautelare per i minorenni e ridotto l'uso delle alternative al carcere, e che gli ingressi negli IPM, Istituti penali minorili, sono in netto aumento; si tratta dunque – denuncia il rapporto – «di un effetto evidente degli effetti del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, noto come Decreto Caivano; due anni fa la situazione era esattamente invertita. L'aumentata possibilità introdotta dal Decreto Caivano di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti sta facendo vedere i propri effetti, con danni enormi sul futuro dei ragazzi»,

impegna il Governo:

   a superare radicalmente l'attuale impostazione carcerocentrica e meramente repressiva delle politiche di sicurezza del provvedimento in esame, dimostratasi inefficace nel ridurre la recidiva e nel garantire una reale sicurezza, attraverso l'adozione di ogni iniziativa normativa volta a definire un piano strutturale fondato sulla prevenzione, sull'inclusione sociale e sul rafforzamento dei servizi pubblici, assicurando al contempo il pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura e adeguate risorse al sistema giustizia mediante il potenziamento degli organici e il completamento della digitalizzazione, a tal fine, investendo in modo significativo nel sistema dell'esecuzione penale e della giustizia minorile e di comunità, ristorando i tagli effettuati e rafforzando l'Amministrazione penitenziaria per migliorare le condizioni detentive e potenziare le attività trattamentali, rendendo effettive e centrali le misure alternative alla detenzione, la messa alla prova e la giustizia riparativa quali strumenti essenziali per la riduzione della recidiva, assicurando, anche mediante il ritiro della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che di fatto ne limita o impedisce lo svolgimento, la piena e continuativa attuazione delle attività trattamentali, educative, formative e lavorative all'interno degli istituti penitenziari;

   nell'ottica di superare l'impostazione del provvedimento in esame ad adottare ogni iniziativa normativa volta a istituire, altresì, un Fondo per l'edilizia penitenziaria orientato alla riqualificazione e riorganizzazione degli istituti secondo modelli coerenti con la funzione rieducativa della pena, migliorando la vivibilità degli spazi e favorendo ambienti idonei al lavoro, alla formazione e al reinserimento sociale e a rafforzare in modo strutturale il sistema dell'esecuzione penale esterna e a rendere pienamente operative le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), a finanziare la predisposizione di nuove REMS assolutamente necessarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza – per i cittadini – che attualmente sono in numero e con dotazione di personale assolutamente insufficiente, potenziando gli organici delle professionalità giuridico-pedagogiche, di servizio sociale e di mediazione culturale, garantendo un deciso incremento del personale sanitario, psicologico e psichiatrico negli istituti penitenziari, al fine di assicurare la presa in carico delle fragilità e la prevenzione del rischio suicidario e rilanciando, altresì, il sistema della giustizia minorile, al fine di garantire che la detenzione rappresenti effettivamente una extrema ratio e investendo sugli strumenti educativi, sociali e territoriali per il recupero e il reinserimento dei minori, contrastando le attuali derive punitive che stanno producendo sovraffollamento e compromettendo la funzione rieducativa della pena.
9/2886/43. Forattini, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in modo ampio, disorganico e profondamente sbilanciato su una pluralità di ambiti tra loro eterogenei, delineando un impianto normativo privo di visione strategica e caratterizzato da un approccio marcatamente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza alcun investimento reale nelle politiche di prevenzione sociale;

    una simile impostazione non solo si inserisce in una lunga sequenza di provvedimenti bandiera privi di efficacia, ma ha già dimostrato di non produrre maggiore sicurezza, contribuendo invece a comprimere gli spazi democratici, a indebolire le garanzie costituzionali e ad alimentare una narrazione distorta del fenomeno dell'insicurezza;

    una politica seria ed efficace in materia di sicurezza dovrebbe invece fondarsi su interventi strutturali in ambito educativo, sociale e territoriale, capaci di agire sulle cause profonde del disagio e di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, elementi del tutto assenti nel decreto in esame;

    con specifico riferimento alla materia dell'immigrazione, il decreto introduce disposizioni che determinano una grave e ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, incidendo su diritti fondamentali e configurando, ad avviso dei firmatari, evidenti profili di contrasto con i principi costituzionali, nonché con il diritto europeo e internazionale;

    particolarmente grave è l'intervento sul diritto di difesa, attraverso limitazioni all'accesso al patrocinio a spese dello Stato e misure che compromettono l'effettività della tutela giurisdizionale, in aperta violazione dell'articolo 24 della Costituzione;

    l'articolo 27 del provvedimento introduce disposizioni in materia di collocamento lavorativo presso le pubbliche amministrazioni e di riconoscimento di specifici benefici in favore delle vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata e del personale sanitario colpito da Covid-19, nonché dei loro familiari superstiti;

    tale intervento si propone, nelle intenzioni dichiarate, di rafforzare le tutele già previste dall'ordinamento e di garantire una maggiore effettività dei diritti riconosciuti a soggetti che hanno subito gravi conseguenze personali e familiari in ragione del loro impegno o delle circostanze in cui si sono trovati coinvolti;

    tuttavia, con riferimento ai benefici introdotti dai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, relativi ai permessi retribuiti per la partecipazione a iniziative pubbliche volte a promuovere la cultura della legalità e la memoria delle vittime, la disposizione fa espresso riferimento esclusivamente alle vittime del dovere e ai loro familiari, determinando una ingiustificata esclusione dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e delle mafie;

    tale esclusione appare irragionevole e discriminatoria, in quanto non trova alcuna giustificazione né sul piano giuridico né su quello sostanziale, considerato che l'ordinamento riconosce da tempo un'equiparazione tra le diverse categorie di vittime, proprio in ragione della gravità dei fatti subiti e del valore pubblico del loro sacrificio;

    la memoria delle vittime delle mafie e il ruolo dei loro familiari rappresentano un elemento essenziale nella costruzione della coscienza civile e nella diffusione della cultura della legalità, e non possono essere oggetto di una tutela parziale o selettiva;

    la mancata inclusione di tali soggetti tra i beneficiari dei permessi retribuiti rischia di produrre una gerarchia inaccettabile tra vittime, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e con il dovere della Repubblica di riconoscere e valorizzare tutte le forme di impegno e sacrificio nella difesa della legalità,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le iniziative normative necessarie a modificare l'articolo 27, commi 6, 7 e 8, al fine di estendere espressamente anche ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e delle mafie il diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a iniziative pubbliche volte alla diffusione della cultura della legalità e della memoria, eliminando ogni ingiustificata disparità di trattamento e garantendo una tutela piena, coerente e non discriminatoria tra tutte le categorie di vittime riconosciute dall'ordinamento.
9/2886/44. Gribaudo, Provenzano, Serracchiani, Barbagallo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio prevalentemente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza una strategia organica di prevenzione e senza un adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    ci si trova di fronte all'ennesimo provvedimento che si inserisce in una purtroppo lunga sequenza di provvedimenti bandiera che hanno privilegiato la risposta panpenalista invece di quella sociale e preventiva, senza produrre risultati significativi in termini di sicurezza dei cittadini, determinando invece un progressivo restringimento degli spazi democratici e delle garanzie costituzionali;

    una politica efficace della sicurezza richiede investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, elementi completamente assenti nel provvedimento;

    durante l'esame in Senato la maggioranza, con riformulazione e parere favorevole del Governo, ha introdotto, senza avere esperito alcun confronto né parlamentare né tantomeno con l'avvocatura, un nuovo articolo, l'articolo 30-bis, che ha previsto la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e il riconoscimento di un compenso agli avvocati, subordinato esclusivamente al rimpatrio effettivo;

    tale disposizione ha dunque modificato l'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, ampliando la platea dei soggetti coinvolti fino ad includervi la categoria degli avvocati e stabilendo criteri di corresponsione economica che hanno dunque legato il compenso all'esito del rimpatrio;

    si rileva come sia il Consiglio Nazionale Forense sia l'Organismo Congressuale Forense abbiano espresso forte stupore e contrarietà per questa scelta, che non solo lede il diritto di difesa effettiva dell'individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell'avvocato, essenziale nel garantire l'assetto democratico del nostro ordinamento; la persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito;

    anche l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha espresso e ferma contrarietà alla disciplina introdotta in materia di rimpatri volontari assistiti, nella parte in cui richiama il coinvolgimento dell'avvocatura e prevede un compenso al difensore subordinato all'esito della partenza del cittadino straniero, stigmatizzandola come una scelta grave, perché altera il ruolo dell'Avvocato, ne compromette l'immagine di indipendenza e introduce una logica incompatibile con la funzione difensiva: l'Avvocato non può essere neppure indirettamente incentivato verso un determinato esito, non è un ausiliario dell'amministrazione né un terminale delle politiche pubbliche: è il garante dei diritti della persona;

    in base al nuovo articolo 30-bis del decreto sicurezza, il Ministero dell'interno potrà stipulare accordi per programmi di rimpatrio volontario, includendo tra i soggetti coinvolti anche il Consiglio nazionale forense, l'ente istituzionale di rappresentanza degli avvocati. Il testo prevede che il CNF possa riconoscere un compenso agli avvocati esclusivamente per l'assistenza fornita ai migranti che effettivamente aderiscono al programma e partono verso il loro Paese di origine;

    l'avvocatura si è pronunciata in modo unanime, ribadendo che l'attività difensiva ha, quale sua propria prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell'avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica;

    introducendo quindi un incentivo economico collegato all'esito della procedura di rimpatrio, si trasforma in pratica l'avvocato in un operatore il cui compenso dipende dal successo dell'espulsione del proprio assistito, al contempo la norma stabilisce che gli avvocati perdano il diritto al patrocinio a spese dello Stato se il migrante decide di fare ricorso contro l'espulsione;

    ad avviso dei firmatari tale disposizione crea dunque un conflitto di interessi: da un lato offre un premio economico per collaborare con il programma di rimpatrio, dall'altro limita la possibilità di difendere pienamente il migrante nelle sedi giudiziarie, compromettendo l'autonomia dell'avvocato e il diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, che richiede che l'avvocato agisca libero da condizionamenti economici o politici, e qualsiasi subordinazione del compenso alla collaborazione con finalità amministrative mina il principio stesso di indipendenza della professione forense;

    il Governo e la maggioranza limitano inoltre l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per i migranti, configurando una seria compressione dei diritti fondamentali,

impegna il Governo

a ripensare immediatamente la scelta che ha condotto all'introduzione della norma di cui in premessa, adottando le opportune iniziative normative volte ad eliminare alla radice ogni forma distorsiva legata a forme di compenso subordinate all'esito del rimpatrio, e a garantire che l'avvocatura possa svolgere la propria funzione esclusivamente nell'interesse dell'assistito, nel rispetto dell'autonomia professionale e dei principi costituzionali, nonché a ripristinare il pieno accesso al patrocinio a spese dello Stato, al fine di assicurare che il ruolo del difensore resti libero e indipendente, non condizionato da obiettivi politici o amministrativi, tutelando l'autonomia professionale e il diritto di difesa previsto dalla Costituzione.
9/2886/45. Serracchiani, Braga, Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Di Biase, Scarpa, Lacarra, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio prevalentemente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza una strategia organica di prevenzione e senza un adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    ci si trova di fronte all'ennesimo provvedimento che si inserisce in una purtroppo lunga sequenza di provvedimenti bandiera che hanno privilegiato la risposta panpenalista invece di quella sociale e preventiva, senza produrre risultati significativi in termini di sicurezza dei cittadini, determinando invece un progressivo restringimento degli spazi democratici e delle garanzie costituzionali;

    una politica efficace della sicurezza richiede investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, elementi completamente assenti nel provvedimento;

    durante l'esame in Senato la maggioranza ha introdotto, senza avere esperito alcun confronto né parlamentare né tantomeno con l'avvocatura, un nuovo articolo, l'articolo 30-bis, che ha previsto la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e il riconoscimento di un compenso agli avvocati, subordinato esclusivamente al rimpatrio effettivo;

    tale disposizione ha dunque modificato l'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, ampliando la platea dei soggetti coinvolti fino ad includervi la categoria degli avvocati e stabilendo criteri di corresponsione economica che hanno dunque legato il compenso all'esito del rimpatrio;

    si rileva come sia il Consiglio Nazionale Forense sia l'Organismo Congressuale Forense abbiano espresso forte stupore e contrarietà per questa scelta, che non solo lede il diritto di difesa effettiva dell'individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell'avvocato, essenziale nel garantire l'assetto democratico del nostro ordinamento; la persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito;

    in base al nuovo articolo 30-bis del decreto sicurezza, il Ministero dell'Interno potrà stipulare accordi per programmi di rimpatrio volontario, includendo tra i soggetti coinvolti anche il Consiglio nazionale forense, l'ente istituzionale di rappresentanza degli avvocati. Il testo prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa riconoscere un compenso agli avvocati esclusivamente per l'assistenza fornita ai migranti che effettivamente aderiscono al programma e partono verso il loro Paese di origine;

    l'Organismo Congressuale Forense ha ribadito che l'attività dell'avvocato deve restare pienamente libera e indipendente da qualsiasi potere, e che il compenso non può essere legato a logiche di collaborazione con obiettivi politici, e in linea con questa posizione, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha espresso netta contrarietà alla disciplina sui rimpatri volontari assistiti nella parte in cui prevede un compenso subordinato all'esito della partenza dello straniero: una scelta ritenuta grave perché compromette l'indipendenza dell'avvocato e ne snatura il ruolo, introducendo incentivi incompatibili con la funzione difensiva: l'avvocato, infatti, non è un ausiliario dell'amministrazione, ma un garante dei diritti della persona;

    questo sistema introduce un incentivo economico collegato all'esito della procedura di rimpatrio, trasformando in pratica l'avvocato in un operatore il cui compenso dipende dal successo dell'espulsione del proprio assistito, al contempo la norma stabilisce che gli avvocati perdano il diritto al patrocinio a spese dello Stato se il migrante decide di fare ricorso contro l'espulsione; tale disposizione crea dunque ad avviso dei firmatari un conflitto di interessi, da un lato offre un premio economico per collaborare con il programma di rimpatrio, dall'altro limita la possibilità di difendere pienamente il migrante nelle sedi giudiziarie, compromettendo l'autonomia dell'avvocato e il diritto di difesa effettiva;

    il diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, richiede che l'avvocato agisca libero da condizionamenti economici o politici, e qualsiasi subordinazione del compenso alla collaborazione con finalità amministrative mina il principio stesso di indipendenza della professione forense;

    in materia di immigrazione il decreto in esame introduce moltissimi e gravissimi elementi di disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, prevedendo limitazioni all'accesso a benefici e diritti in caso di mancata cooperazione all'identificazione, con possibili profili di incostituzionalità e di contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione;

    con riferimento agli interventi che incidono sulla condizione dello straniero il decreto in esame introduce norme inutilmente afflittive, che nascono dall'intenzione di ricondurre la presenza dello straniero in Italia sempre e comunque a una fonte di insicurezza e pericolo; è il caso, ad esempio, dell'articolo 28, che crea quella che ai firmatari appare una ingiustificata, irragionevole e odiosa disparità di trattamento tra il detenuto italiano e il detenuto straniero, peraltro privando quest'ultimo di fondamentali e inviolabili garanzie di difesa; tale situazione è ulteriormente aggravata dall'articolo 29, comma 4 che esclude la possibilità per lo straniero di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi riguardanti l'impugnazione di provvedimenti che incidono sulla sua permanenza in Italia; allo stesso tempo, il Governo persevera – ad esempio con gli articoli 29 e 30 – nella tendenza, più volte stigmatizzata, ad affrontare il tema urgente dell'accoglienza unicamente attraverso i respingimenti, la detenzione amministrativa e la moltiplicazione dei centri, prorogando per giunta disposizioni gravemente derogatorie – quanto alla costruzione di questi ultimi – di norme vincolanti e poste a presidio di fondamentali interessi pubblici, a partire dal codice degli appalti, con grave pregiudizio per la legalità,

impegna il Governo

a ripensare immediatamente la scelta che ha condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa, che introducono una disparità di trattamento a discapito degli stranieri in contrasto con i principi costituzionali e con le normative sovranazionali riguardanti anche il diritto di asilo, adottando le opportune iniziative normative volte ad eliminare così ogni forma distorsiva del diritto costituzionalmente protetto alla difesa e di assicurare che il ruolo del difensore resti libero e indipendente, non condizionato da obiettivi politici o amministrativi, tutelando l'autonomia professionale, ripristinando con immediatezza la possibilità per lo straniero di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi riguardanti l'impugnazione di provvedimenti che incidono sulla sua permanenza in Italia, e a stanziare a tal fine risorse finanziarie adeguate.
9/2886/46. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in modo ampio, disorganico e profondamente sbilanciato su una pluralità di ambiti tra loro eterogenei, delineando un impianto normativo privo di visione strategica e caratterizzato da un approccio marcatamente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza alcun investimento reale nelle politiche di prevenzione sociale;

    una simile impostazione non solo si inserisce in una lunga sequenza di provvedimenti bandiera privi di efficacia, ma ha già dimostrato di non produrre maggiore sicurezza, contribuendo invece a comprimere gli spazi democratici, a indebolire le garanzie costituzionali e ad alimentare una narrazione distorta del fenomeno dell'insicurezza;

    una politica seria ed efficace in materia di sicurezza dovrebbe invece fondarsi su interventi strutturali in ambito educativo, sociale e territoriale, capaci di agire sulle cause profonde del disagio e di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, elementi del tutto assenti nel decreto in esame;

    le mafie continuano a rappresentare una delle principali minacce alla sicurezza, allo sviluppo economico e alla piena attuazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione: le organizzazioni criminali di stampo mafioso come ampiamente documentato anche dalle relazioni della Dia – Direzione investigativa antimafia – hanno progressivamente affinato le proprie modalità operative, privilegiando forme di infiltrazione meno appariscenti ma più pervasive e strutturali all'interno del tessuto economico-produttivo, in grado di condizionare settori strategici dell'economia legale;

    in tale contesto, particolare preoccupazione desta la capacità delle consorterie criminali di intercettare e condizionare le ingenti risorse pubbliche destinate alla crescita e alla ripresa economica del Paese, in particolare quelle previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché degli altri strumenti di investimento pubblico connessi alla fase post-pandemica;

    le evidenze investigative e giudiziarie confermano inoltre una crescente sofisticazione delle condotte illecite in materia fiscale e societaria, spesso caratterizzate da una dimensione transnazionale, nonché il permanere di significative criticità nel settore degli appalti pubblici, che rappresentano un ambito particolarmente esposto a fenomeni di infiltrazione mafiosa e corruttiva, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza, sull'efficienza della spesa pubblica e sull'integrità del mercato;

    in parallelo, si registra un preoccupante aumento degli episodi di intimidazione ai danni degli amministratori locali, impegnati quotidianamente nella gestione delle istituzioni territoriali, spesso in contesti caratterizzati da forte esposizione ai rischi criminali. Tali episodi incidono non solo sulla sicurezza personale dei soggetti coinvolti, ma anche sulla capacità degli enti locali di operare in condizioni di serenità e autonomia;

    anche il Procuratore nazionale antimafia ha più volte evidenziato come le organizzazioni criminali abbiano progressivamente affinato le proprie strategie di penetrazione nel tessuto economico e istituzionale, privilegiando forme di infiltrazione sempre più silenziose e sistemiche, capaci di inserirsi nei processi decisionali della pubblica amministrazione, soprattutto a livello locale, ma non solo;

    in tale contesto è stato sottolineato come la disponibilità di rilevanti risorse pubbliche, in particolare quelle connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenti un fattore di accresciuta esposizione al rischio di condizionamento mafioso negli appalti e nella gestione dei fondi, rendendo necessario un rafforzamento degli strumenti di prevenzione, controllo e trasparenza, al fine di garantire la piena tutela della legalità e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

    la difesa della legalità e il contrasto alle infiltrazioni mafiose richiedono un approccio sistemico e multilivello, che coinvolga il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, il potenziamento dei controlli amministrativi e investigativi, nonché un adeguato sostegno agli enti e alle istituzioni direttamente impegnate sul territorio;

    è necessario garantire una particolare attenzione alla gestione delle risorse pubbliche, e in particolare dei fondi del PNRR, assicurando che essi siano effettivamente destinati a finalità di sviluppo e crescita, e non distorti da interessi criminali o da fenomeni corruttivi;

    il sistema dei controlli antimafia, così come quello relativo alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rappresenta un presidio fondamentale non solo di legalità, ma anche di restituzione alla collettività di risorse illecitamente sottratte;

    in tale quadro, risulta altresì essenziale sostenere il lavoro della Direzione investigativa antimafia, delle Prefetture e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, rafforzandone le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie, al fine di garantirne piena efficienza operativa;

    va rilevata infine la necessità di consolidare gli strumenti di tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, anche attraverso il rafforzamento del Fondo per la legalità, e di sostenere adeguatamente i costi derivanti dalle commissioni straordinarie e dai percorsi di risanamento degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

    le politiche in materia di giustizia minorile e di immigrazione devono essere improntate prevalentemente a un approccio non repressivo ma preventivo, secondo un approccio diametralmente opposto alla spirito fintamente securitario che impronta il decreto in esame, capace di intervenire sulle cause sociali, educative ed economiche che favoriscono marginalità, devianza e vulnerabilità, in quanto tali condizioni possono essere strumentalizzate anche dalle organizzazioni criminali per alimentare fenomeni di reclutamento, sfruttamento e infiltrazione; in tale prospettiva, il contrasto alle mafie richiede un'azione pubblica integrata che, accanto agli strumenti di repressione, rafforzi i percorsi di inclusione, protezione dei minori, integrazione sociale e legalità diffusa, con particolare attenzione ai territori e ai contesti più esposti al rischio di condizionamento criminale,

impegna il Governo

a proseguire e rafforzare in modo strutturale le politiche di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto politico, economico e amministrativo del Paese, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti, quali gli appalti pubblici, l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la gestione di attività economiche, a rendere strutturale e incrementare il finanziamento del Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, al fine di garantire un adeguato sostegno agli enti locali e agli amministratori colpiti da minacce e pressioni criminali, a stanziare adeguate risorse per la copertura degli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, assicurando la continuità e l'efficacia dei percorsi di risanamento amministrativo, a rafforzare le risorse umane, strumentali e finanziarie delle Prefetture per le attività di prevenzione e controllo antimafia, con particolare riferimento ai cantieri di dimensioni ridotte e agli appalti diffusi sul territorio, a potenziare le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie della Direzione investigativa antimafia, quale presidio fondamentale di analisi e contrasto alle organizzazioni criminali, a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione e destinazione dei beni, a garantire adeguate risorse agli enti territoriali e ai soggetti destinatari dei beni confiscati, al fine di favorirne il pieno e stabile riutilizzo a fini istituzionali e sociali, nonché a ritornare radicalmente indietro sulle scelte in materia di giustizia minorile, garantendo che la detenzione negli Istituti penali per minorenni sia effettivamente misura di extrema ratio e che il percorso rieducativo, educativo e di reinserimento sociale resti il fulcro dell'esecuzione penale minorile anche al fine di sottrarre manodopera disperata alle mafie.
9/2886/47. Provenzano, Serracchiani, Barbagallo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in materia di sicurezza urbana con un'impostazione prevalentemente centrata sull'inasprimento delle sanzioni e sul rafforzamento degli strumenti repressivi;

    anche con riferimento al porto e alla vendita di strumenti da punta o da taglio, il dibattito emendativo ha evidenziato un'attenzione significativa agli aspetti sanzionatori e di controllo, in particolare nei confronti dei minori;

    il fenomeno della diffusione di coltelli tra i giovani rappresenta una questione complessa, che non può essere ridotta a un problema di ordine pubblico, ma chiama in causa fattori sociali, educativi e culturali, tra cui il disagio giovanile, la percezione di insicurezza e le dinamiche di gruppo;

    numerose evidenze mostrano come il possesso di armi bianche tra adolescenti sia spesso legato a bisogni di protezione, riconoscimento e appartenenza, che richiedono risposte educative e di accompagnamento, oltre che strumenti di prevenzione;

    una politica della sicurezza efficace deve essere integrata, capace di coniugare legalità e inclusione, prevenzione e repressione, investendo sulle comunità educanti e sulle opportunità per i giovani;

    risulta pertanto necessario affiancare alle misure previste dal provvedimento un impegno concreto e strutturale sul versante della prevenzione e della sensibilizzazione,

impegna il Governo:

a superare l'impostazione seguita con il provvedimento in esame, adottando le seguenti ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  promuovere, in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, un piano nazionale di prevenzione della violenza giovanile, con specifico riferimento all'uso e al possesso di armi bianche;

  a sostenere e finanziare programmi educativi nelle scuole, finalizzati alla gestione non violenta dei conflitti, allo sviluppo delle competenze emotive e relazionali e alla promozione della cultura della legalità e del rispetto;

  a realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani, utilizzando anche linguaggi e strumenti comunicativi adeguati alle nuove generazioni;

  a rafforzare il ruolo dei servizi sociali, delle comunità educanti e delle reti territoriali, favorendo percorsi di accompagnamento e prevenzione rivolti agli adolescenti a rischio, nonché a destinare una quota delle risorse per la sicurezza urbana a interventi di prevenzione sociale e culturale, superando una visione esclusivamente emergenziale e repressiva e a monitorare il fenomeno della diffusione di armi bianche tra i minori e a valutare l'impatto delle politiche adottate, al fine di orientare in modo più efficace le future iniziative legislative e amministrative.
9/2886/48. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio prevalentemente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza una strategia organica di prevenzione e senza un adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    ci si trova di fronte all'ennesimo provvedimento che si inserisce in una purtroppo lunga sequenza di provvedimenti bandiera che hanno privilegiato la risposta panpenalista invece di quella sociale e preventiva, senza produrre risultati significativi in termini di sicurezza dei cittadini, determinando invece un progressivo restringimento degli spazi democratici e delle garanzie costituzionali;

    una politica efficace della sicurezza richiede investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, elementi completamente assenti nel provvedimento;

    ancora una volta, il delicato e urgente tema della sicurezza viene affrontato dal Governo in modo unilaterale; nel metodo, perché si è scelta la via breve del ricorso alla decretazione d'urgenza, così limitando gli spazi della discussione parlamentare ed eludendo il necessario confronto con le forze di opposizione, vieppiù necessario in una materia che incide sulle condizioni di vita dei cittadini e sui loro diritti fondamentali; nel merito, perché per l'ennesima volta l'unica risposta in materia di sicurezza è di carattere repressivo, laddove invece un approccio coerente richiederebbe, quantomeno, di unire a interventi mirati di carattere repressivo – quando e se necessari – una più robusta azione di prevenzione, la quale deve includere necessariamente valutazioni di più ampio respiro e misure destinate a consolidare nel tempo la costruzione di un ambiente sociale refrattario al verificarsi di episodi idonei a incidere sulla pubblica sicurezza; la prevenzione, in particolare, dovrebbe essere rivolta alla riqualificazione dei luoghi e dei territori in cui – a causa delle condizioni di occupazione e reddito, del degrado infrastrutturale e delle difficoltà di accesso a servizi pubblici primari (dalla salute, all'istruzione, all'assistenza sociale) – più facilmente si producono situazioni di marginalità che possono condurre all'intensificarsi di condizioni di insicurezza;

    durante l'esame in Senato la maggioranza ha introdotto, senza avere esperito alcun confronto né parlamentare né tantomeno con l'avvocatura, un nuovo articolo, l'articolo 30-bis, che ha previsto la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e il riconoscimento di un compenso agli avvocati, subordinato esclusivamente al rimpatrio effettivo;

    tale disposizione ha dunque modificato l'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, ampliando la platea dei soggetti coinvolti fino ad includervi la categoria degli avvocati e stabilendo criteri di corresponsione economica che hanno dunque legato il compenso all'esito del rimpatrio, sia il Consiglio Nazionale Forense, sia l'Organismo Congressuale Forense, sia le Camere civili abbiano espresso forte stupore e contrarietà per questa scelta, che non solo lede il diritto di difesa effettiva dell'individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell'avvocato, essenziale nel garantire l'assetto democratico del nostro ordinamento; la persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell'assistito;

    in base al nuovo articolo 30-bis del decreto sicurezza, il Ministero dell'interno potrà stipulare accordi per programmi di rimpatrio volontario, includendo tra i soggetti coinvolti anche il Consiglio nazionale forense, l'ente istituzionale di rappresentanza degli avvocati. Il testo prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa riconoscere un compenso agli avvocati esclusivamente per l'assistenza fornita ai migranti che effettivamente aderiscono al programma e partono verso il loro Paese di origine;

    l'avvocatura ha ribadito che l'attività dell'avvocato deve restare pienamente libera e indipendente da qualsiasi potere, e che il compenso non può essere legato a logiche di collaborazione con obiettivi politici, e in linea con questa posizione, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha espresso netta contrarietà alla disciplina sui rimpatri volontari assistiti nella parte in cui prevede un compenso subordinato all'esito della partenza dello straniero: una scelta ritenuta grave perché compromette l'indipendenza dell'avvocato e ne snatura il ruolo, introducendo incentivi incompatibili con la funzione difensiva: l'avvocato, infatti, non è un ausiliario dell'amministrazione, ma un garante dei diritti della persona;

    come emerso in sede di audizioni ciò vale, in modo particolare, in relazione alla previsione di cui all'articolo 7 in materia di fermo preventivo ma anche, più in generale, alla massiccia depenalizzazione degli illeciti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 9, e l'introduzione di una ipotesi di fermo preventivo in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico confligge in modo palese non solo con la libertà di riunione ma anche e soprattutto con la salvaguardia della libertà personale assoggettata, dall'articolo 13 della Costituzione, ad una riserva assoluta di legge e ad una riserva di giurisdizione; alla luce di tale parametro, ad avviso del firmatario, il margine di discrezionalità che la disposizione in esame attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dei motivi che giustificano il fermo è del tutto eccessivo e priva le persone interessate di ogni possibilità di esercizio del diritto di difesa, che la Costituzione definisce inviolabile; né tale criticità può essere superata attraverso la mera comunicazione del provvedimento al pubblico ministero così escludendo, quindi, un vero e proprio procedimento di convalida;

    parimenti grave è la previsione di cui all'articolo 10, che estende il perimetro delle pene accessorie prescritte per talune fattispecie di reato – accertate anche solo con sentenza non definitiva – in relazione a condotte occorse in occasione di riunioni in luogo pubblico, introducendo il divieto di partecipazione a riunioni della medesima natura (con criteri di durata temporale affatto abnormi) ovvero l'obbligo di comparire personalmente («una o più volte») durante la riunione presso il comando di polizia territorialmente competente; anche in questo caso, si assiste a un pesante intervento sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantite, in assenza di un legame ragionevolmente certo con concreti motivi di pericolosità;

    a giudizio del presentatore, si tratta di previsioni estremamente gravi e pericolose sul piano della tenuta della qualità della democrazia: infatti, in una materia delicata come quella della libertà di riunione l'intervento sanzionatorio deve essere governato da criteri di stretta ragionevolezza e nell'attento bilanciamento tra autorità e libertà, che informa di sé la sistematica della libertà di riunione nella sua relazione funzionale con la qualità della democrazia e l'esercizio libero del dissenso,

impegna il Governo

a rivedere immediatamente le scelte che hanno condotto all'introduzione delle norme di cui in premessa adottando le iniziative normative volte ad eliminare quella che appare una gravissima compressione dei diritti costituzionalmente protetti, in particolare della libertà di riunione, che ne costituirebbero l'inevitabile portato in caso di una loro eventuale applicazione.
9/2886/49. Cuperlo, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone, tra gli altri, l'obiettivo di introdurre disposizioni volte alla prevenzione della violenza giovanile, così recita la rubrica dell'articolo 2, pur recando esclusivamente misure penali e amministrative che vi sono del tutto estranee, ad avviso dei firmatari;

    il fenomeno della devianza minorile interessa migliaia di minori, secondo le stime sono circa 20.000 i ragazzi e i giovani adulti che, ogni anno, nel nostro Paese, sono interessati da procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria Minorile e sono presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); si tratta di ragazzi per la maggior parte italiani (74 per cento) e maschi (89 per cento), che in circa il 40 per cento dei casi hanno 16-17 anni; per quanto riguarda gli illeciti, si registrano soprattutto reati contro il patrimonio (45 per cento), in particolare furti e rapine, ma anche reati contro la persona (25 per cento), con una prevalenza di lesioni personali e minacce;

    è stato introdotto, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, una disposizione, l'unica che, forse, può ascriversi a misura preventiva, ma pecca per essere, ad avviso dei firmatari, blanda, generica, rimessa alla mera facoltà dei comuni, priva di risorse a suo sostegno o, comunque, a promozione della sua adozione: si tratta dell'attuale comma 1-ter dell'articolo 5, con il quale «Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.»;

    al fine di rafforzare le azioni e le misure di prevenzione rispetto agli interventi restrittivi nonché allo scopo di conoscere e valutare l'effettiva incidenza del rischio di devianza minorile e potenziare le attività, nell'ambito di tutto il territorio nazionale, in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a:

  a) istituire un Fondo per il potenziamento delle iniziative di assistenza per i minori a rischio di devianza, le cui risorse siano assegnate, sulla base di criteri e modalità di attribuzione stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai comuni che ne facciano richiesta e possano essere utilizzate anche per assunzioni di personale dei servizi di assistenza degli enti locali;

  b) istituire presso ogni prefettura un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile che preveda la partecipazione e il coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali interessati, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, al fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorili.
9/2886/50. Auriemma, Ascari, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, la sicurezza viene declinata quasi esclusivamente attraverso nuove fattispecie penali, aggravamenti punitivi, poteri di polizia ampliati e misure di controllo sociale, mentre vengono sistematicamente ignorati gli investimenti nella prevenzione sociale, educativa e culturale, in particolare nei confronti dei giovani, delle famiglie e delle persone in condizione di fragilità;

    la proliferazione di norme repressive e selettive colpisce in modo sproporzionato i giovani, i contesti periferici, le minoranze e i migranti, creando una sicurezza percepita solo per pochi e alimentando un clima di diffidenza e di emarginazione per molti;

    nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

    per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

    la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo

a rivedere l'impostazione seguita dal provvedimento in esame, adottando ulteriori iniziative volte a attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.
9/2886/51. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

    l'analisi degli episodi avvenuti sul territorio nazionale mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali – quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età «non punibile» da quattordici a dodici anni – non possono ottenere i risultati desiderati;

    risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul welfare da parte di una società fortemente sbilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

    il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo

a rivedere l'impostazione seguita dal provvedimento in esame, adottando ulteriori iniziative volte a prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
9/2886/52. Raffa, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame affronta il tema della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico attraverso un approccio marcatamente selettivo e repressivo, basato quasi esclusivamente sull'introduzione di nuove fattispecie di reato e sull'inasprimento delle misure punitive;

    in particolare, l'articolo 11 del decreto all'esame integra il reato di lesioni personali, sanzionando le condotte commesse in danno dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni e prevedendo che in tali casi si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato;

    la criminalità minorile è un fenomeno non isolato e in costante crescita, risultato di contesti di marginalità, povertà educativa e assenza di presidi civici che rendono i giovani vulnerabili al reclutamento da parte delle consorterie criminali e dei clan;

    la dispersione scolastica e la carenza di servizi di mediazione culturale rappresentano i principali fattori di rischio per l'insorgenza di fenomeni di violenza e microcriminalità nelle aree metropolitane e nelle periferie degradate;

    dunque, la sola proliferazione di norme repressive e selettive non accompagnata da una strategia strutturale di prevenzione, fondata su scuola, formazione, cultura e politiche giovanili, lascia campo libero a un diritto penale simbolico che si rivela efficace più sul piano del consenso politico che su quello della reale riduzione dei fenomeni devianti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, volte a definire una strategia strutturale di interventi, che superino l'impostazione repressiva del provvedimento volte a:

  stanziare le necessarie risorse finanziarie per sostenere i comuni e le istituzioni scolastiche nell'organizzazione di attività extrascolastiche pomeridiane, con priorità nei territori che presentano problematiche socioeconomiche rilevanti;

  prevedere borse di studio e percorsi formativi professionalizzanti per minori già inseriti in circuiti di prevenzione;

  potenziare stabilmente gli organici del personale docente di sostegno e a prevedere l'inserimento sistematico della figura del mediatore culturale negli istituti con alta incidenza di alunni stranieri o in condizioni di fragilità familiare;

  garantire la presenza strutturale di figure specialistiche, quali psicologi, pedagogisti ed educatori, all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché potenziare le comunità educanti, al fine di fornire strumenti concreti per il riconoscimento precoce dei segnali di disagio e per la mediazione dei conflitti, promuovendo una cultura del dialogo e dell'inclusione che sostituisca la logica della sanzione a quella del supporto formativo e della prevenzione contro ogni forma di conflittualità e violenza.
9/2886/53. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

    il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

    è stato introdotto, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, una disposizione, l'unica che, forse può ascriversi a misura preventiva, ma pecca per essere, ad avviso dei firmatari, blanda, generica, rimessa alla mera facoltà dei comuni, priva di risorse a suo sostegno o, comunque, a promozione della sua adozione: si tratta dell'attuale comma 1-ter dell'articolo 5, con il quale «Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.»;

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sul futuro dei giovani, sul rischio di adesione o di essere oggetto di adescamento da parte di clan o gruppi criminali, e questo stesso dato richiede un intervento pubblico urgente e deciso, per sostenere e recuperare quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate, anche al fine di evitare discriminazioni sulla base delle condizioni economico-sociali-culturali,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative volte a prevedere, con cadenza periodica, un monitoraggio e – ove opportuno – un reindirizzo delle politiche volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti di minori e contrastare la dispersione scolastica, da mettere in atto nelle singole scuole attraverso l'analisi dei dati relativi agli indicatori dei Bisogni educativi speciali (Bes) monitorati dall'Istat e dei dati raccolti e trasmessi dalle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli assistenti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9/2886/54. Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

    il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

    è stata introdotta, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, una disposizione, l'unica che, forse, può ascriversi a misura preventiva, ma pecca per essere, ad avviso dei firmatari, blanda, generica, rimessa alla mera facoltà dei comuni, priva di risorse a suo sostegno o, comunque, a promozione della sua adozione: si tratta dell'attuale comma 1-ter dell'articolo 5, con il quale «Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.»,

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sul futuro dei giovani, sul rischio di adesione o di essere oggetto di adescamento da parte di clan o gruppi criminali, e questo stesso dato richiede un intervento pubblico urgente e deciso, per sostenere e recuperare quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate, anche al fine di evitare discriminazioni sulla base delle condizioni economico-sociali-culturali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche di carattere normativo e nell'ambito dell'articolo 5 del provvedimento in esame, necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure professionali formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza, aumentando il personale dedicato e realizzando, con specifiche risorse statali ad hoc, le iniziative di cui alla disposizione predetta nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da minori.
9/2886/55. Bruno, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il Primo Rapporto UNIV-Censis «La sicurezza fuori casa» del 2025 evidenzia un crescente senso di insicurezza in Italia, con la percezione del pericolo particolarmente accentuata tra donne e giovani che dichiarano di aver subìto minacce o vissuto esperienze di disagio in spazi pubblici;

    il capillare controllo del territorio è il primo deterrente per contenere i comportamenti di devianza sociale e di criminalità urbana e restituire ai cittadini una percezione reale e concreta di sicurezza;

    in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo il Ministero dell'interno ha reso noto lo stato delle piante organiche delle forze dell'ordine, risultando evidenti scostamenti tra dotazione e personale effettivo: la Polizia di Stato ha una dotazione organica di 109.321 unità, ma una forza effettiva di 96.508, con una scopertura di 12.813 agenti. I Carabinieri hanno una dotazione di 121.096 unità e una forza effettiva di 111.369, con una differenza di 9.727. La Guardia di finanza ha una dotazione di 63.885 unità e una forza effettiva di 58.126, con una scopertura di 5.759. E la Polizia penitenziaria ha un organico previsto di 42.850 unità e una forza effettiva di 37.410, con una differenza di circa 5.500 unità;

    l'articolo 18, commi da 1 a 4 e comma 6, del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assumere, quale obiettivo imprescindibile, reperendo a tal fine le correlate risorse economiche, il completamento della pianta organica delle forze di pubblica sicurezza ben oltre il semplice turnover nonché l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi, delle dotazioni personali e strumentali di sicurezza degli agenti, e dei servizi logistici.
9/2886/56. Sergio Costa, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, la sicurezza viene declinata quasi esclusivamente attraverso nuove fattispecie penali, aggravamenti punitivi, poteri di polizia ampliati e misure di controllo sociale, mentre vengono sistematicamente ignorati gli investimenti nella prevenzione sociale, educativa e culturale, in particolare nei confronti dei giovani, delle famiglie e delle persone in condizione di fragilità;

    la proliferazione di norme repressive e selettive colpisce in modo sproporzionato i giovani, i contesti periferici, le minoranze e i migranti, creando una sicurezza percepita solo per pochi e alimentando un clima di diffidenza e di emarginazione per molti;

    l'assenza di una strategia strutturale di prevenzione, fondata su scuola, formazione, cultura e politiche giovanili, lascia campo libero a un diritto penale simbolico che si rivela efficace più sul piano del consenso politico che su quello della reale riduzione dei fenomeni devianti;

    la responsabilità educativa dei genitori non può essere trasformata in un meccanismo repressivo attraverso sanzioni amministrative per fatti altrui, che delegano allo Stato la sua funzione formativa e rieducativa, con effetti devastanti sui rapporti familiari e sulle comunità di appartenenza;

    norme che ampliano i poteri di fermo, di perquisizione e di accompagnamento presso gli uffici di polizia, nonché quelle che introducono nuove sanzioni per condotte generiche «intralciate» o «ostacolate», rischiano di comprimere il diritto di manifestazione, di riunione e di espressione, soprattutto nei contesti scolastici, universitari e culturali, trasformando spazi di libertà in zone di controllo preventivo;

    la percezione di insicurezza oggi non è ridotta dal moltiplicarsi di sanzioni e misure amministrative, ma anzi aggravata da una mancanza di prospettiva, di investimento nelle comunità e di fiducia nei luoghi educativi e culturali,

impegna il Governo:

in relazione alle finalità dichiarate dal provvedimento in esame, ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, volte a:

  promuovere politiche pubbliche orientate alla costruzione di una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sulla non violenza;

  adottare una strategia nazionale integrata di prevenzione primaria dei fenomeni devianti tra i minori e i giovani basata sullo sviluppo di politiche di inclusione e di offerta culturale, sportiva e ricreativa per i giovani nei contesti urbani, periferici e rurali, con particolare attenzione alle aree ad alta vulnerabilità sociale e alle comunità migranti e minoritarie e di sostegno alle famiglie e ai servizi sociali attraverso piani di accompagnamento educativo, mediazione sociale e percorsi di rafforzamento del ruolo genitoriale, escludendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui e di sanzione amministrativa che trasformi il rapporto educativo in uno strumento repressivo;

  reperire risorse adeguate per interventi strutturali di prevenzione sociale, culturale e educativa, con particolare attenzione a scuole, università, centri culturali e spazi aggregativi, in modo che questi luoghi restino spazi di libertà, di confronto democratico e di partecipazione civica e non vengano trasformati in aree di controllo preventivo della dissidenza.
9/2886/57. Orrico, Caso, Amato, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ennesima torsione autoritaria dell'azione di governo, che sceglie deliberatamente di affrontare fenomeni complessi come il disagio sociale, la marginalità e la devianza esclusivamente attraverso la lente repressiva, ignorando totalmente la dimensione sanitaria e sociale dei problemi;

    numerose disposizioni del provvedimento – in particolare quelle relative all'estensione delle misure di prevenzione, all'ammonimento e ai Daspo urbani – intervengono su fenomeni che, nella realtà dei servizi territoriali, sono fortemente connessi a condizioni di disagio psichico, dipendenze, esclusione sociale e fragilità sanitarie;

    tali strumenti non comportino investimenti aggiuntivi in servizi, ma si limitino a spostare il problema nello spazio, producendo un effetto meramente apparente sulla sicurezza, senza incidere sulle cause profonde;

    il decreto produce, ad avviso dei firmatari, una compressione dei diritti fondamentali, senza alcuna proporzionalità né ragionevolezza, trasformando il diritto penale in uno strumento di gestione del disagio sociale;

    tale approccio scarica di fatto sui servizi sanitari e sociosanitari territoriali, già in grave sofferenza, gli effetti di politiche securitarie inefficaci, senza prevedere alcun rafforzamento delle risorse, del personale o dei percorsi di presa in carico;

    il sistema sanitario nazionale, e in particolare i dipartimenti di salute mentale e le strutture per le dipendenze, sono oggi strutturalmente sottofinanziati e incapaci di assorbire ulteriori pressioni derivanti da scelte legislative sbilanciate e ideologiche,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a riconoscere esplicitamente la natura sanitaria e sociale di larga parte dei fenomeni oggetto del decreto, superando l'approccio esclusivamente repressivo adottato;

   a prevedere un piano straordinario di investimento nei servizi territoriali di salute mentale, nelle dipendenze e nei servizi sociali, al fine di affrontare in modo strutturale le cause del disagio;

   ad adottare iniziative normative di competenza finalizzate a sospendere l'applicazione delle misure che incidono su soggetti vulnerabili in mancanza di adeguate garanzie sanitarie e sociali;

   a riferire alle Camere sugli effetti del decreto in termini di impatto sui servizi sanitari e sul sistema di welfare territoriale;

   a promuovere una revisione complessiva delle politiche di sicurezza, orientandole alla prevenzione sanitaria e sociale, in coerenza con i princìpi costituzionali.
9/2886/58. Di Lauro, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto introduce misure che colpiscono direttamente i minori e i loro nuclei familiari, in particolare attraverso l'estensione dell'ammonimento e l'introduzione di sanzioni a carico dei genitori;

    tali misure configurano forme di responsabilità indiretta e sostanzialmente oggettiva, con evidenti criticità sotto il profilo costituzionale;

    vi è il rischio, ad avviso dei firmatari del presente atto, di violazione dell'articolo 27 della Costituzione, laddove si attribuisce ai genitori una responsabilità per fatto altrui, trasformando la funzione rieducativa dello Stato in un mero meccanismo sanzionatorio;

    tali strumenti non solo risultano inefficaci sul piano educativo, ma rischiano di aggravare situazioni di fragilità familiare, marginalità e povertà;

    il fenomeno della devianza giovanile non può essere affrontato con strumenti punitivi, ma richiede investimenti strutturali in scuola, servizi sociali, educazione e inclusione;

   considerato che il decreto non prevede alcuna misura significativa in tal senso, limitandosi a introdurre nuove sanzioni e controlli,

impegna il Governo:

   ad adottare le necessarie iniziative normative atte a prevedere la sospensione dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei genitori in assenza di percorsi di supporto educativo e sociale, rafforzando e finanziando adeguatamente i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento ai contesti a rischio, al fine di garantire che ogni misura nei confronti dei minori sia coerente con i principi di proporzionalità, tutela e finalità educativa;

   a promuovere interventi di prevenzione basati su scuola, sport, cultura e inclusione sociale;

   a riferire alle Camere sugli effetti delle misure introdotte in termini di impatto sui minori e sulle famiglie.
9/2886/59. Sportiello, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di immigrazione contenute nel decreto introducono obblighi e restrizioni che incidono direttamente sui diritti fondamentali delle persone;

    tali norme producono effetti diretti sulla libertà personale e sull'accesso ai benefici penitenziari;

    il provvedimento in esame rappresenta un chiaro arretramento delle garanzie, con l'introduzione di obblighi indefiniti e valutazioni discrezionali che incidono sulla permanenza nel territorio nazionale;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, un palese elemento di smantellamento dei diritti dei migranti è contenuto nell'articolo 29 dove si prevede l'abrogazione dell'ammissione ex lege al gratuito patrocinio nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero determina la necessità di eliminare, e non frapporre ostacoli allo straniero, o meglio al diritto dello straniero ad avere una difesa tecnica senza vincoli legati ad oneri burocratici;

    l'abrogazione del gratuito patrocinio nei procedimenti di espulsione rappresenta, ad avviso dei firmatari, un grave vulnus al diritto di difesa e mina – senza ragione alcuna – la tutela che l'ordinamento aveva accordato, in specifico procedimento, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    è necessario un attento bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi costituzionali, della giurisprudenza consolidata e degli obblighi internazionali;

    in ultimo l'articolo 30 conferisce poteri derogatori molto ampi al Ministero dell'interno, con limitati controlli giurisdizionali, autorizzando il Ministero dell'interno a derogare «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» per la costruzione di centri di trattenimento;

    questa previsione configura un potere quasi-legislativo dell'Esecutivo che bypassa il controllo parlamentare ed anche all'eventualmente successivo controllo giurisdizionale;

    si corre, pertanto, il rischio di un eccesso di discrezionalità amministrativa ed anche in questo caso la sicurezza è di tipo punitivo e detentivo, non andando a controbilanciare la questione migratoria con politiche di integrazione, ma si rafforza la marginalizzazione sociale, particolarmente impattante sulle seconde generazioni e i minori stranieri;

    tali misure si inseriscono dunque in una strategia punitiva che non affronta le cause dei fenomeni migratori, ma produce marginalizzazione e insicurezza sociale,

impegna il Governo:

   a riconsiderare la disposizione richiamata in premessa, adottando ogni opportuna iniziativa normativa atta a ripristinare il diritto al gratuito patrocinio per i cittadini stranieri nei procedimenti di espulsione, garantendo che ogni misura sia conforme agli obblighi costituzionali e internazionali in materia di diritti umani, nonché promuovendo politiche di integrazione e inclusione sociale;

   a riferire alle Camere sugli effetti delle norme in termini di diritti fondamentali.
9/2886/60. Quartini, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame si inserisce in una linea politica ormai consolidata, fondata su interventi emergenziali, disorganici e fortemente orientati all'inasprimento sanzionatorio, senza alcuna reale strategia di prevenzione;

    tale approccio ha prodotto soluzioni simboliche, inefficaci sul piano della sicurezza reale e potenzialmente lesivi dei princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali;

    l'articolo 3 del decreto-legge interviene sul contrasto ai reati predatori con una logica esclusivamente repressiva, aggravando il trattamento sanzionatorio e introducendo nuove fattispecie, senza incidere sulle modalità concrete di prevenzione e contrasto del fenomeno;

    secondo il 59° rapporto del Censis, pubblicato il 5 dicembre 2025, le metropoli appaiono fragili e i cittadini delle grandi città hanno paura. Nelle grandi realtà urbane, a tre residenti su quattro (il 73,4 per cento del totale) è capitato almeno una volta di essere stati vittime o testimoni di un evento pericoloso. In particolare, il 54,9 per cento ha assistito almeno una volta a una rissa e l'11,1 per cento vi è stato direttamente coinvolto, il 40,2 per cento è stato testimone di uno scippo o di un borseggio e il 26,1 per cento è stato scippato o borseggiato, il 23,6 per cento ha subìto molestie sessuali di vario genere e gravità, il 10,7 per cento è stato aggredito da uno sconosciuto;

    a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta «riforma Cartabia»), il furto con destrezza è divenuto procedibile a querela, rendendo estremamente complesse le attività delle Forze di polizia nei casi in cui la persona offesa, come spesso accade, è un turista, non residente o non in condizione di sporgere immediata querela;

    il vigente regime giuridico ha comportato tre gravi conseguenze principali:

     1) la riduzione delle possibilità di intervento immediato delle Forze di polizia, che spesso riescono a individuare i responsabili ma non possono procedere senza querela della vittima;

     2) l'aumento dell'impunità delle bande di borseggiatori seriali, particolarmente attive in nodi strategici come stazioni ferroviarie, metropolitane e aree turistiche;

     3) l'indebolimento della sicurezza reale e percepita, con conseguenze negative anche sulla reputazione internazionale delle città d'arte italiane e sul settore turistico;

    per rispondere in modo sistematico e strutturale alle predette conseguenze, occorre:

     ripristinare la procedibilità d'ufficio nei casi di furto con destrezza;

     prevedere un rafforzamento dei piani di controllo e prevenzione, attraverso un impegno coordinato tra le prefetture-uffici territoriali del Governo, i comuni e i gestori di infrastrutture strategiche;

     introdurre una semplificazione delle procedure di denuncia, in particolare per i turisti e i soggetti non residenti;

     istituire un Osservatorio nazionale sui furti con destrezza, al fine di garantire trasparenza e disponibilità di dati aggiornati;

     istituire un fondo nazionale per sostenere le attività di prevenzione, assistenza alle vittime e potenziamento tecnologico degli strumenti per il contrasto di questo tipo di reati;

    le predette misure proposte mirano a ricostruire un equilibrio tra la tutela della sicurezza pubblica e i diritti individuali e a fornire agli operatori del settore della sicurezza strumenti giuridici adeguati all'attuale contesto sociale urbano e a ripristinare o, quanto meno, contribuire a ripristinare un più elevato livello di sicurezza e decoro nelle città italiane, introducendo un quadro organico e coordinato di misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione del furto con destrezza, con particolare riguardo ai fenomeni di borseggio seriale e organizzato che interessano in modo crescente le aree urbane e le infrastrutture ad alta affluenza di pubblico;

    occorre dotare le Forze dell'Ordine di strumenti giuridici e operativi più efficaci per fronteggiare un tipo di reato che, per modalità esecutive, incidenza sulle vittime – soprattutto turisti e non residenti – e impatto sulla percezione della sicurezza, richiede risposte tempestive e integrate,

impegna il Governo:

a superare l'approccio, ad avviso dei firmatari, esclusivamente repressivo adottato, orientando le politiche di sicurezza verso modelli basati su prevenzione, coordinamento e investimento, a tal fine adottando ulteriori interventi normativi volti a:

  1) ripristinare la procedibilità d'ufficio nei casi di furto con destrezza;

  2) prevedere un rafforzamento dei piani di controllo e prevenzione, attraverso un impegno coordinato tra le prefetture-uffici territoriali del Governo, i comuni e i gestori di infrastrutture strategiche;

  3) introdurre una semplificazione delle procedure di denuncia, in particolare per i turisti e i soggetti non residenti;

  4) istituire un Osservatorio nazionale sui furti con destrezza, al fine di garantire trasparenza e disponibilità di dati aggiornati;

  5) istituire un fondo nazionale per sostenere le attività di prevenzione, assistenza alle vittime e potenziamento tecnologico degli strumenti per il contrasto di questo tipo di reati.
9/2886/61. Marianna Ricciardi, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ennesima torsione autoritaria dell'azione di governo, che sceglie deliberatamente di affrontare fenomeni complessi come il disagio sociale, la marginalità e la devianza esclusivamente attraverso la lente repressiva, ignorando totalmente la dimensione sanitaria, sociale e lavorativa dei problemi; tale impostazione si inserisce in una deriva ormai strutturale dell'abuso della decretazione d'urgenza e della trasformazione del diritto penale in uno strumento di gestione del conflitto sociale;

    il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta oggi una delle principali emergenze sociali del Paese;

    mentre si inaspriscono fattispecie incriminatrici e se ne introducono di nuove, il Governo continua a non intervenire con la stessa determinazione su quella che è, a tutti gli effetti, una strage quotidiana nei luoghi di lavoro;

    i dati più recenti confermano la gravità della situazione: secondo le rilevazioni dell'INAIL, nel 2025 si sono registrate oltre mille morti sul lavoro, con un incremento rispetto all'anno precedente, e centinaia di migliaia di denunce di infortunio;

    nei primi mesi del 2026 il trend non mostra alcun miglioramento significativo, con un numero di incidenti mortali che continua a mantenersi drammaticamente elevato, a dimostrazione dell'inefficacia delle politiche finora adottate;

    particolarmente colpiti risultano i settori dell'edilizia, della logistica e dell'agricoltura, caratterizzati da alta precarietà, frammentazione dei rapporti di lavoro e diffusione di pratiche elusive delle norme di sicurezza;

    emblematici sono i numerosi casi di cronaca recentemente riportati, che evidenziano dinamiche ricorrenti: mancanza di dispositivi di protezione, carenza di formazione, ritmi di lavoro insostenibili e catene di appalti e subappalti che scaricano i costi della sicurezza sui lavoratori;

    a fronte di questa emergenza, il numero degli ispettori del lavoro resta largamente insufficiente rispetto alle necessità del Paese, con organici ancora sotto dimensionati e difficoltà operative che limitano l'efficacia dei controlli;

    le risorse destinate alla prevenzione risultano inadeguate e spesso frammentate, mentre manca una strategia organica e strutturale in grado di incidere sulle cause profonde degli infortuni;

    tale inerzia appare ancora più grave se confrontata con la rapidità e la determinazione con cui il Governo interviene invece sul versante repressivo, confermando una gerarchia politica delle priorità profondamente distorta;

    si assiste, in sostanza, a un modello di intervento pubblico che risulta forte con i deboli e debole con i forti, colpendo il disagio sociale e ignorando le responsabilità sistemiche che stanno alla base delle morti sul lavoro;

    una politica della sicurezza credibile non può limitarsi al controllo e alla repressione, ma deve necessariamente includere la tutela della vita e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;

    la sicurezza sul lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, direttamente connesso agli articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione;

    la tutela della salute e dell'integrità fisica nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta che non può essere subordinata a logiche emergenziali o a esigenze di propaganda politica;

    è necessario un cambio radicale di paradigma, che sposti l'attenzione dalla repressione dei reati minori alla prevenzione degli infortuni e alla responsabilizzazione delle imprese;

    appare necessario riconsiderare l'approccio esclusivamente repressivo delle politiche della sicurezza poste in essere con il presente provvedimento, promuovendo invece l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, che perseguano tali finalità attraverso la tutela di ulteriori sfere della persona, quali la tutela della vita e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, destinando risorse adeguate e stabili alle politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, superando la logica degli interventi sporadici e insufficienti;

    l'articolo 22, comma 1, lettera b), prevede che vengano banditi due concorsi straordinari per l'accesso alla qualifica di istruttore superiore;

    l'articolo 24 reca disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria volte al potenziamento e alla riqualificazione del relativo personale,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure richiamate in premessa, con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare urgentemente gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle strutture di vigilanza, garantendo un incremento significativo del numero degli ispettori e delle risorse disponibili, al fine di potenziare in modo strutturale i controlli nei settori a maggiore rischio, con particolare riferimento all'edilizia, alla logistica e all'agricoltura;

   rafforzando al contempo gli obblighi in materia di formazione e prevenzione, garantendo standard uniformi e controlli effettivi sulla loro applicazione.
9/2886/62. Barzotti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene in maniera significativa sull'organizzazione e sulle funzioni delle Forze di polizia, ampliandone compiti, ambiti di intervento e responsabilità operative;

    tuttavia, tale ampliamento non è accompagnato da un adeguato stanziamento di risorse finanziarie, né da un piano strutturale di rafforzamento degli organici, delle dotazioni strumentali e delle condizioni di lavoro del personale;

    il provvedimento si limita, ancora una volta, a fare affidamento su risorse già esistenti, scaricando sulle lavoratrici e sui lavoratori delle Forze di polizia l'onere di sostenere nuove funzioni senza adeguati strumenti, senza adeguata formazione e senza adeguato riconoscimento economico;

    questa impostazione evidenzia una contraddizione profonda: mentre sul piano politico si enfatizza il tema della sicurezza, sul piano concreto si continua a non investire realmente su chi quella sicurezza dovrebbe garantirla ogni giorno;

    la mancanza di nuovi stanziamenti e di un rafforzamento strutturale degli organici rischia di aggravare ulteriormente una situazione già critica, caratterizzata da carichi di lavoro elevati, turnazioni gravose, carenze di personale e difficoltà operative diffuse;

    in molti contesti territoriali, infatti, le Forze di polizia operano già oggi in condizioni di forte stress organizzativo, con organici insufficienti rispetto alle esigenze e con dotazioni tecnologiche non sempre adeguate alle sfide attuali;

    l'introduzione di nuove misure, in particolare quelle connesse al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine pubblico e all'attuazione delle disposizioni del decreto, rischia quindi di tradursi in un ulteriore aggravio insostenibile per il personale;

    tale situazione incide non solo sulle condizioni di lavoro degli operatori, ma anche sull'efficacia complessiva dell'azione di sicurezza, generando un circolo vizioso in cui l'aumento delle competenze non è accompagnato da un corrispondente aumento della capacità operativa;

    si delinea, pertanto, un modello nel quale il personale delle Forze di polizia viene utilizzato come strumento di attuazione di politiche securitarie prive di adeguata copertura strutturale, con il rischio di una progressiva compressione dei diritti e delle tutele dei lavoratori stessi;

    una politica della sicurezza credibile ed efficace non può prescindere da investimenti reali sul capitale umano, sulla formazione, sulle tecnologie e sulle condizioni di lavoro del personale;

    il rispetto della dignità professionale degli operatori delle Forze di polizia rappresenta un elemento essenziale per garantire un servizio efficiente e per evitare derive meramente propagandistiche nell'uso del tema della sicurezza;

    l'assenza di risorse aggiuntive e di una visione strutturale rischia di compromettere la stessa tenuta del sistema, oltre a determinare effetti negativi sul benessere organizzativo e sulla qualità del servizio reso ai cittadini,

impegna il Governo:

in relazione alle finalità dichiarate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a prevedere risorse finanziarie aggiuntive, adeguate e stabili, destinate al rafforzamento delle Forze di polizia, con particolare riferimento agli organici, alle dotazioni strumentali e alle infrastrutture;

  ad adottare un piano straordinario di assunzioni, volto a colmare le carenze di personale e a garantire una distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio;

  a garantire condizioni di lavoro dignitose, intervenendo su turnazioni, carichi di lavoro, sicurezza operativa e tutela del benessere psicofisico del personale;

  a rafforzare i percorsi di formazione e aggiornamento professionale, in coerenza con le nuove funzioni attribuite;

  a evitare ogni utilizzo strumentale del personale delle Forze di polizia a fini di propaganda politica, assicurando che le scelte normative siano coerenti con le effettive capacità operative del sistema.
9/2886/63. Tucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce disposizioni che consentono deroghe ai limiti di spesa per il personale degli enti locali, nell'ambito delle politiche connesse alla sicurezza e al rafforzamento delle funzioni amministrative territoriali;

    tali deroghe, pur presentate come strumenti necessari per far fronte a esigenze straordinarie, si inseriscono in un quadro normativo già caratterizzato da una crescente flessibilizzazione del lavoro pubblico, spesso attuata in assenza di una visione organica e strutturale;

    in particolare, il superamento dei vincoli ordinari di spesa rischia di tradursi, in assenza di adeguate garanzie, in un ricorso sempre più ampio a forme di lavoro a tempo determinato e contratti flessibili, anziché in un reale rafforzamento stabile degli organici;

    questa impostazione appare contraddittoria rispetto agli obiettivi dichiarati di efficienza e continuità dell'azione amministrativa, in quanto la precarizzazione del personale incide negativamente sulla qualità dei servizi, sulla programmazione delle attività e sulla tenuta organizzativa degli enti;

    inoltre, la diffusione di rapporti di lavoro precari nella pubblica amministrazione rischia di generare disparità di trattamento tra lavoratori, indebolire le tutele e determinare una perdita progressiva di competenze;

    il decreto-legge affronta altresì fenomeni complessi e strutturali, quali la marginalità sociale, il disagio urbano e le condizioni di esclusione economica, prevalentemente attraverso strumenti di natura repressiva e sanzionatoria, senza una adeguata integrazione con politiche sociali;

    molte disposizioni sono adottate a invarianza finanziaria, confermando l'assenza di investimenti strutturali sulle cause profonde dei fenomeni che si intendono contrastare;

    tale impostazione rischia di alimentare una rappresentazione distorta della realtà sociale, nella quale povertà ed esclusione vengono implicitamente associate a comportamenti devianti, contribuendo a una progressiva criminalizzazione del disagio sociale;

    ne deriva un effetto controproducente, in quanto le persone più vulnerabili, anziché essere sostenute attraverso strumenti di inclusione, vengono esposte a misure di controllo e sanzione, con ulteriore aggravamento delle condizioni di marginalità;

    i dati più recenti evidenziano un aumento delle condizioni di fragilità economica e sociale, con una crescita della povertà assoluta e una diffusione sempre più ampia della precarietà lavorativa e abitativa;

    in assenza di interventi strutturali, tali fenomeni sono destinati ad aggravarsi, rendendo inefficaci le risposte meramente repressive;

    una politica della sicurezza realmente efficace richiede un approccio integrato, che affianchi alle misure di ordine pubblico interventi di carattere sociale, educativo e territoriale;

    una politica del lavoro pubblico coerente deve essere orientata alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, alla valorizzazione del capitale umano e al rafforzamento strutturale delle amministrazioni;

    la sicurezza sociale rappresenta una componente essenziale della sicurezza complessiva e non può essere ridotta a una dimensione esclusivamente repressiva;

    la Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza sostanziale dei cittadini;

    il rafforzamento dei servizi territoriali e delle politiche di inclusione costituisce uno strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni di marginalità e devianza,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a garantire che le deroghe ai limiti di spesa per il personale degli enti locali siano utilizzate prioritariamente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, favorendo percorsi di stabilizzazione dei lavoratori già impiegati con contratti flessibili;

  ad adottare misure efficaci per prevenire e contrastare l'abuso del lavoro a termine nella pubblica amministrazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

  a destinare risorse strutturali, adeguate e stabili, al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, superando la logica dell'invarianza finanziaria;

  a rafforzare in modo significativo i servizi territoriali e i presìdi di prossimità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità, promuovendo politiche integrate che coniughino sicurezza e inclusione sociale, superando l'approccio esclusivamente repressivo e sviluppando strumenti di prevenzione basati sull'inclusione lavorativa e sul sostegno alle famiglie.
9/2886/64. Aiello, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce disposizioni che incidono in maniera significativa sulla disciplina delle manifestazioni pubbliche, ampliando i poteri di intervento delle autorità di pubblica sicurezza e prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie caratterizzate da formulazioni ampie e indeterminate;

    tali disposizioni rischiano di produrre un effetto dissuasivo sull'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, tutelati dagli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    in questo quadro, appare particolarmente rilevante il rischio che le norme possano essere applicate anche nei confronti di lavoratrici e lavoratori impegnati in scioperi, presìdi, picchetti e altre forme legittime di mobilitazione sindacale;

    l'ampiezza delle fattispecie introdotte, che fanno riferimento a condotte quali l'«ostacolo» o l'«intralcio» a servizi o attività, risulta idonea a ricomprendere anche comportamenti tipici dell'esercizio del diritto di sciopero, determinando una potenziale sovrapposizione tra condotte penalmente rilevanti e pratiche sindacali legittime;

    tale rischio configura, ad avviso dei firmatari del presente atto, una compressione indiretta ma sostanziale del diritto di sciopero, tutelato dall'articolo 40 della Costituzione, che costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento democratico e delle relazioni industriali;

    si delinea, pertanto, un quadro nel quale strumenti di natura penale e amministrativa, concepiti formalmente per la tutela dell'ordine pubblico, possono essere utilizzati per incidere sul conflitto sociale e sindacale, alterando l'equilibrio tra poteri pubblici e diritti collettivi;

    questa impostazione appare coerente con una più ampia tendenza che vede il ricorso al diritto penale come strumento di gestione del dissenso, con il rischio di trasformare il conflitto sociale in un problema di ordine pubblico;

    in tal modo si produce un effetto di deterrenza nei confronti della partecipazione democratica, che rischia di colpire in modo particolare i soggetti più esposti, tra cui lavoratori precari, studenti e categorie sociali vulnerabili;

    il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione rappresentano elementi essenziali di una democrazia pluralista e non possono essere compressi attraverso strumenti normativi generici e sproporzionati;

    ogni intervento in materia di ordine pubblico deve essere improntato ai princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e determinatezza, evitando il rischio di applicazioni arbitrarie o discriminatorie;

    è necessario garantire che le norme introdotte non si traducano in una limitazione surrettizia dei diritti sindacali e delle libertà costituzionali,

impegna il Governo:

   a garantire la piena tutela del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di riunione, assicurando, per quanto di competenza, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge avvenga nel rispetto rigoroso dei princìpi costituzionali;

   ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, utile a escludere che le norme introdotte possano essere applicate in modo repressivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esercizio del diritto di sciopero e nelle attività sindacali legittime;

   a fornire indirizzi chiari alle autorità competenti affinché sia evitata qualsiasi interpretazione estensiva delle disposizioni che possa incidere sui diritti fondamentali;

   a riferire periodicamente alle Camere sugli effetti delle norme introdotte, con particolare riferimento ai casi in cui esse siano state applicate in contesti di manifestazione o mobilitazione sindacale;

   a valutare l'opportunità di una revisione delle disposizioni in esame, al fine di garantirne la piena conformità ai princìpi costituzionali e di evitare ogni forma di compressione indebita dei diritti democratici.
9/2886/65. Carotenuto, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ennesima torsione autoritaria dell'azione di governo, che sceglie deliberatamente di affrontare fenomeni complessi come il disagio sociale, la marginalità e la devianza esclusivamente attraverso la lente repressiva, ignorando totalmente la dimensione sanitaria, sociale e lavorativa dei problemi; tale impostazione si inserisce in una deriva ormai strutturale dell'abuso della decretazione d'urgenza e della trasformazione del diritto penale in uno strumento di gestione del conflitto sociale;

    il provvedimento ignora completamente il tema della sicurezza sul lavoro, che rappresenta oggi una delle principali emergenze sociali del Paese;

    mentre si inaspriscono fattispecie incriminatrici e sei ne introducono di nuove, il Governo continua a non intervenire con la stessa determinazione su quella che è, a tutti gli effetti, una strage quotidiana nei luoghi di lavoro;

    il comparto agricolo, in particolare, caratterizzato dall'annoso fenomeno del caporalato e del lavoro nero, più diffuso che in altri settori, presenta una situazione drammatica, a dimostrazione dell'inefficienza delle politiche sinora adottate;

    in Italia il fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro e del caporalato in agricoltura è contrastato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, tuttavia, nonostante la norma sia chiara e nel corso degli anni si sia cercato di renderla più efficace, la sua applicazione non è ancora piena, rendendola di fatto una disposizione lontana dal raggiungere gli obiettivi che si prefissa;

    numerosi episodi avvenuti nel nostro Paese riportano a cadenza ravvicinata, specie nei mesi estivi, la crudeltà del fenomeno del caporalato ed evidenziano come ci siano dei meccanismi, per non parlare di sistema, che di fatto permettono l'esistenza del fenomeno stesso;

    i fenomeni del lavoro nero e del caporalato, che caratterizzano il settore agroalimentare, rappresentano sicuramente la più cruenta ma non certo l'unica criticità del mondo del lavoro agricolo; esso presenta caratteristiche e peculiarità che lo rendono ad oggi complicato da regolamentare e spesso poco attrattivo, in particolare, per la mancanza di garanzia dell'applicazione di contratti collettivi regolari – che non possono essere sostituiti da misure occasionali, ancorché di breve durata – essendo la stagionalità una delle caratteristiche predominanti del lavoro nei campi;

    il lavoro agricolo necessita della certezza nell'applicazione dei contratti, della certezza nella retribuzione, nonché dello studio di un sistema efficace e trasparente di incontro tra domanda e offerta che possa anche essere un ostacolo al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro;

    la normativa vigente prevede indici di coerenza o congruità delle retribuzioni dei lavoratori agricoli, che però non vengono adeguatamente applicati ed è pertanto necessaria una nuova strategia in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sul lavoro in agricoltura;

    una politica della sicurezza credibile non può limitarsi al controllo e alla repressione, ma deve necessariamente includere la tutela della vita e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;

    la sicurezza sul lavoro costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, direttamente connesso agli articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione,

impegna il Governo:

anche al fine di perseguire le finalità di sicurezza pubblica dichiarate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte:

  a contrastare il fenomeno del lavoro nero e del caporalato nel settore agricolo, anche attraverso una più stringente applicazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, al fine di garantire la dignità dei lavoratori occupati nel settore e allo stesso tempo garantire la trasparenza necessaria anche per l'applicazione degli strumenti minimi a garanzia della sicurezza dei lavoratori.
9/2886/66. Caramiello, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    dal rapporto del mese di luglio 2025 reso noto da Fs Security, il ramo delle Ferrovie che si occupa della protezione delle infrastrutture aziendali, ma anche della sicurezza dei viaggiatori e degli operatori che lavorano a bordo dei treni e nelle stazioni emerge che in ambito ferroviario si registra più di un'aggressione al giorno a bordo dei convogli su tutta la rete nazionale. Il report sottolinea come nei primi sei mesi dello scorso anno siano stati 267 gli episodi di violenza accaduti in ambito ferroviario a livello nazionale, che hanno coinvolto in 132 casi i viaggiatori;

    la percezione della sicurezza a bordo dei treni si fa più debole quando a viaggiare sono le donne: da un sondaggio promosso da Donnexstrada, illustra quanto la popolazione – soprattutto femminile – si senta impaurita e poco sicura a girare all'interno delle stazioni, nei loro dintorni, ma anche a viaggiare sui treni: all'interno di una stazione soltanto il 9 per cento delle donne si sente sicura, 9 donne su 10 si sentono in pericolo a viaggiare su un convoglio, quasi la totalità delle donne intervistate ha modificato le proprie abitudini di viaggio: il 72 per cento delle donne ha modificato l'orario del treno per prenderlo in orari diurni anche pagando di più la tariffa del biglietto, perché a far paura sono i viaggi notturni. Inoltre, il 40 per cento delle rispondenti donne ha dichiarato di essere stata vittima di molestia all'interno di un mezzo di trasporto ferroviario;

    è necessario, quindi, rafforzare la sicurezza dei passeggeri del trasporto ferroviario, in particolare regionale, soprattutto nelle corse serali di minore affluenza e prevenire furti e rapine e atti predatori nei confronti delle donne,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza d'intesa con le Regioni e in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, un rafforzamento della presenza a bordo dei convogli regionali degli agenti della Polizia Ferroviaria e del personale ferroviario di assistenza ai passeggeri, appositamente formato, l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza attiva, nonché la creazione sui convogli del trasporto ferroviario regionale per le corse serali apposite aree di sicurezza per donne viaggiatrici.
9/2886/67. Fede, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 29, comma 3, dispone l'abrogazione dell'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali in generale previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio;

    tale disposizione abrogata costituiva il riflesso processuale dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, interpretato costantemente come una forma di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, finalizzata a superare gli ostacoli burocratici e documentali legati alla verifica dei limiti reddituali in contesti di estrema urgenza;

    la scelta del legislatore con il provvedimento d'urgenza in esame si inserisce in un disegno complessivo caratterizzato – a parere dei sottoscrittori – da una postura marcatamente repressiva e securitaria, che predilige interventi a costo zero a discapito della tutela dei diritti fondamentali, rischiando di portare al collasso la tenuta dello Stato di diritto;

    l'abrogazione del regime speciale di ammissione al patrocinio determina l'automatica riconducibilità della procedura di espulsione al regime ordinario, con l'onere per lo straniero di produrre documentazione consolare o certificazioni spesso impossibili da reperire in tempi brevi;

    tale mutamento di paradigma normativo rappresenta una grave compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione, rendendo nei fatti inesercitabile la tutela giurisdizionale per soggetti strutturalmente vulnerabili;

    si configura, ad avviso dei firmatari, un palese contrasto con il principio di uguaglianza nell'accesso alla giustizia di cui all'articolo 3 della Costituzione, discriminando i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sulla base della loro condizione economica e della impossibilità oggettiva di assolvere ad oneri burocratici sproporzionati rispetto alla natura del procedimento;

    la misura appare priva di ragionevolezza, in quanto la permanenza in vigore dell'articolo 13, comma 5, del T.U. Immigrazione – che ancora prevede l'ammissione al gratuito patrocinio – in assenza del meccanismo attuativo dell'art. 142 abrogato, genera un vuoto normativo e gravi incertezze interpretative che graveranno sugli uffici giudiziari;

    come autorevolmente evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura, la norma abrogata svolgeva una funzione non meramente tecnica, ma costitutiva di una garanzia processuale fondamentale, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva indipendentemente dalla condizione economica dell'espellendo;

    l'eliminazione di tale presidio di legalità lede il principio del giusto processo, ponendo lo straniero in una condizione di assoluta soggezione di fronte al potere ablativo dell'Amministrazione, privandolo di una difesa tecnica adeguata proprio quando è in gioco la sua libertà di circolazione e permanenza nel territorio;

    la disposizione viola gli obblighi internazionali e sovranazionali, segnatamente l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 6 e 13 della CEDU, che impongono agli Stati di garantire un ricorso effettivo e il patrocinio a spese dello Stato a chi non dispone di mezzi sufficienti, laddove necessario per assicurare l'accesso alla giustizia;

    le conseguenze concrete di tale scelta legislativa sono allarmanti: si espongono migliaia di soggetti al rischio di espulsioni eseguite senza un effettivo controllo giurisdizionale, aggravando la marginalizzazione sociale e la vulnerabilità dei cittadini stranieri, inclusi quelli in situazioni di fragilità socio-economica,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della misura di cui all'articolo 29, comma 3, al fine di adottare le iniziative normative necessarie a ripristinare immediatamente il regime di ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti di espulsione dello straniero.
9/2886/68. Perantoni, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978, istituendo l'istituto del cosiddetto «fermo di prevenzione di polizia»;

    tale disposizione attribuisce ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la facoltà di accompagnare e trattenere presso i propri uffici, per un tempo non superiore alle dodici ore, persone rispetto alle quali sussista un «fondato motivo di ritenere» che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

    la misura si configura come un intervento di prevenzione atipico che prescinde dall'avvenuta perpetrazione di un reato, differenziandosi nettamente dal fermo per identificazione già previsto dall'articolo 11, il quale è ancorato a finalità assolutamente chiare e specifiche determinate per legge;

    il trattenimento coattivo del soggetto, comportando una restrizione della libertà personale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, incide sul nucleo essenziale dei diritti fondamentali e richiede il rigoroso rispetto della riserva di legge e di giurisdizione;

    la formulazione del presupposto del «fondato motivo», unita alla mancata tipizzazione legislativa delle condotte e delle finalità del trattenimento, alludendo la norma a generici accertamenti di polizia, rischia di conferire un'ampia ed irragionevole discrezionalità agli operatori, ponendosi in frizione con il principio di tassatività e determinatezza;

    il riferimento alla valorizzazione dei precedenti penali o di semplici segnalazioni di polizia quale indice prognostico di pericolosità appare foriero di automatismi discriminatori fondati su una inammissibile «colpa d'autore», in contrasto con il principio di personalità della responsabilità e con l'articolo 5 della Cedu;

    l'istituto appare suscettibile di esercitare un indebito effetto dissuasivo sull'esercizio dei diritti di riunione e di libera manifestazione del pensiero tutelati dagli articoli 17 e 21 della Costituzione, rischiando di tradursi, ad avviso dei firmatari, in uno strumento di compressione del dissenso;

    sotto il profilo amministrativo e funzionale, l'obbligo di informazione immediata al pubblico ministero e la necessità di un controllo di legalità «a caldo» rischiano di determinare un gravoso incremento dei carichi di lavoro per le Procure e criticità logistiche per gli uffici di polizia, privi di adeguati spazi di custodia,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della misura di cui all'articolo 7, comma 2, al fine di garantire il principio giurisdizionale di riserva di giurisdizione e quello di tassatività e determinatezza.
9/2886/69. Lomuti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una novella all'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l'incolumità pubblica nonché violi posti di blocco;

    nell'ambito delle condotte gravi e lesive della sicurezza urbana rientra a pieno titolo la sicurezza stradale. Sotto questo profilo preoccupa la linea assunta dal Governo volta a ridurre il numero delle ammende per eccesso di velocità, così come l'azione amministrativa posta in essere contro l'autonomia dei Sindaci, che nell'ambito della propria responsabilità, hanno scelto di inserire all'interno dei piani urbani della mobilità sostenibile le cosiddette zone 30;

    il decreto ministeriale dell'11 aprile 2024, fortemente voluto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, riguardante la riduzione dell'uso degli autovelox, con particolare riguardo all'impossibilità di poterli posizionare dentro tratti urbani con velocità inferiore a 50 chilometri orari, risulta contrario a tutte le prescrizioni europee per la sicurezza stradale urbana;

    in contesti urbani particolarmente estesi quali quelli delle grandi aree urbane il controllo capillare da parte degli organi di polizia è esternamente complesso;

    le cronache continuano a riportare episodi estremamente preoccupanti quali le gare clandestine di automobili che sovente coinvolgono giovani e giovanissimi, recentemente proprio nella città di Roma è stata portata all'attenzione del Prefetto questo pericoloso fenomeno,

impegna il Governo:

rispetto alle misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame, ad adottare ulteriori interventi normativi volti a:

  prevedere un ulteriore inasprimento delle sanzioni relative alle condotte lesive della sicurezza stradale, con particolare riguardo al superamento dei limiti di velocità;

  istituire un fondo volto a premiare quei comuni che, nell'ambito dei piani urbani della mobilità sostenibile, introducano aree estese a velocità ridotta per la salvaguardia dei pedoni e di tutti gli utenti della strada, anche attraverso l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità in ambito urbano.
9/2886/70. Iaria, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in titolo introduce la possibilità per il Corpo di polizia penitenziaria di svolgere, in autonomia, operazioni sotto copertura all'interno degli istituti penitenziari, ampliando in modo significativo le funzioni investigative attribuite al medesimo Corpo;

    tale previsione rischia di alterare la natura e le finalità dell'istituzione penitenziaria, che, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, deve essere orientata alla funzione rieducativa della pena, nonché al trattamento e al reinserimento sociale della persona detenuta;

    l'introduzione di attività infiltrative in ambito carcerario, in assenza di puntuali limiti, presupposti rigorosi e adeguati meccanismi di controllo, appare suscettibile di incidere negativamente sul clima detentivo, compromettendo i rapporti fiduciari tra detenuti e operatori e aggravando condizioni già caratterizzate da tensioni strutturali;

    la previsione di operazioni sotto copertura, specie ove idonee a comportare condotte al limite della provocazione o comunque incidenti su diritti fondamentali, richiede una disciplina rigorosa e conforme ai princìpi di legalità, proporzionalità e necessità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di equo processo e divieto di provocazione al reato;

    risulta altresì necessario preservare l'assetto ordinamentale delineato dalla legge n. 395 del 1990, che assegna al direttore dell'istituto penitenziario la responsabilità complessiva della gestione e della sicurezza interna, evitando sovrapposizioni o elusioni delle relative prerogative – mentre dal tenore della norma si evince che egli sarebbe del tutto escluso dalle predette operazioni;

    il carcere, anziché essere luogo di rieducazione, trattamento e responsabilizzazione, viene così assimilato a sede permanente di prevenzione e repressione, avvelenandone il clima;

    la norma appare, altresì, rappresentare una mancanza di fiducia rispetto alla Polizia Penitenziaria, già gravata da carenza di organico, evidentemente ritenuta non in grado di esercitare le funzioni proprie,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

  a riconsiderare la disciplina di cui all'articolo 15 citato in premessa e alla luce delle considerazioni ivi riportate, adottando le opportune iniziative, sotto il profilo legislativo, al fine di abrogarla;

  a escludere, in ogni caso modalità operative idonee a determinare indebite forme di provocazione al reato o compressioni sproporzionate dei diritti fondamentali delle persone detenute;

  a assicurare, per ogni intervento riguardante le carceri e ogni altro luogo di trattenimento e detenzione, la piena coerenza con i princìpi costituzionali di cui agli articoli 13 e 27 della Costituzione, nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

  ad adottare misure alternative volte al rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari attraverso strumenti trasparenti, proporzionati e coerenti con la funzione trattamentale della pena.
9/2886/71. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale della Polizia di Stato opera in condizioni di elevata responsabilità e impegno, garantendo quotidianamente la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ordine pubblico su tutto il territorio nazionale;

    risulta ormai cronica la carenza di alloggi di servizio destinati al personale della Polizia di Stato, carenza che incide negativamente sulla funzionalità organizzativa del Dipartimento e sul benessere del personale stesso, specialmente nei grandi centri urbani e nelle aree a più alto costo della vita;

    molti immobili demaniali assegnati o da assegnare al Ministero dell'interno risultano in stato di degrado o non immediatamente utilizzabili, a causa della mancanza di risorse per interventi di ristrutturazione funzionale e adeguamento strutturale, energetico e igienico-sanitario;

    è pertanto urgente istituire un apposito fondo finalizzato alla costruzione, ristrutturazione e riqualificazione energetica di tali immobili, anche al fine di rafforzare la presenza dello Stato e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori di polizia;

    appare altresì opportuno consentire, nelle more dell'attuazione degli interventi strutturali, l'utilizzo temporaneo di alloggi di servizio delle Forze armate, ove disponibili, per fronteggiare nell'immediato la grave carenza abitativa del personale di Polizia,

impegna il Governo

in relazione alle misure concernenti le Forze di polizia recate dal provvedimento in esame, ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte a:

  prevedere l'istituzione di un Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato, destinato alla costruzione e ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare al Dipartimento della Polizia di Stato;

  nelle more degli interventi previsti, prevedere la possibilità per il personale della Polizia di Stato di accedere anche temporaneamente ad alloggi di servizio delle Forze armate, definendo criteri e modalità di assegnazione nel rispetto delle esigenze istituzionali.
9/2886/72. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    sul sito web istituzionale, il dicastero dell'interno «si pone come garante della sicurezza del cittadino, della tutela dell'incolumità e delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, contro la criminalità comune e organizzata»;

    per quanto riguarda la criminalità e i problemi di devianza minorile: il fenomeno della devianza minorile interessa migliaia di minori, secondo le stime sono circa 20.000 i ragazzi e i giovani adulti che, ogni anno, nel nostro Paese, sono interessati da procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria Minorile e sono presi in carico dagli USSM; si tratta di ragazzi per la maggior parte italiani (74 per cento) e maschi (89 per cento), che in circa il 40 per cento dei casi hanno 16-17 anni; per quanto riguarda gli illeciti, si registrano soprattutto reati contro il patrimonio (45 per cento), in particolare furti e rapine, ma anche reati contro la persona (25 per cento), con una prevalenza di lesioni personali e minacce;

    si rileva l'adozione, nel testo, di un approccio puramente sanzionatorio, si introducono nuovi reati o si inaspriscono le pene verso quei comportamenti che si riscontrano soprattutto in ambienti di povertà, di disagio, di emarginazione, di degrado sociale, che necessitano di politiche di sostegno e di inclusione per contrastare, in particolare, il rischio di adesione volontaria o cooptazione da clan o gruppi criminali,

    nel disegno di legge le esigenze di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana sono affrontate senza disporre risorse economiche aggiuntive e senza che si intravvedano misure di prevenzione, investimenti in infrastrutture, servizi e benefici, quali quelli che potrebbero derivare dalla riqualificazione dei luoghi urbani e delle aree maggiormente soggette a degrado e da una strategia di intervento generale e preventiva rispetto ai luoghi della criminalità;

    sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

    il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

    è stato introdotta, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, una disposizione, l'unica che, forse può ascriversi a misura preventiva, ma pecca per essere, ad avviso dei firmatari, blanda, generica, rimessa alla mera facoltà dei comuni, priva di risorse a suo sostegno o, comunque, a promozione della sua adozione: si tratta dell'attuale comma 1-ter dell'articolo 5, con il quale «Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.»;

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sul futuro dei giovani, sul rischio di adesione o di essere oggetto di adescamento da parte di clan o gruppi criminali; questo stesso dato richiede un intervento pubblico urgente e deciso, per sostenere e recuperare quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate, anche al fine di evitare discriminazioni sulla base delle condizioni economico-sociali-culturali,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, ad intervenire, sotto il profilo amministrativo o legislativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo, al fine di tutelare e rafforzare la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana con riguardo ai seguenti aspetti per il tramite delle seguenti misure:

   istituire un Fondo per il potenziamento delle iniziative di assistenza per i minori a rischio di devianza, le cui risorse siano assegnate, sulla base di criteri e modalità di attribuzione stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, ai Comuni che ne facciano richiesta e possano essere utilizzate anche per assunzioni di personale dei servizi di assistenza degli enti locali;

   fronteggiare le situazioni di degrado e di vulnerabilità sociale con misure di prevenzione volte a promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole per i minori a rischio di devianza, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica, anche attraverso progetti di riqualificazione delle aree urbane soggette a maggior degrado ispirati ai principi dell'Agenda urbana europea, corredando tutte le iniziative indicate di risorse finanziarie statali ad hoc .
9/2886/73. Alifano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    ad avviso dei firmatari il provvedimento in parola non ha attinenza né effettività rispetto al titolo né agli obiettivi perseguiti né è possibile accoglierlo quale misura di rafforzamento della sicurezza, preme ai firmatari rappresentare due discipline, concernenti, rispettivamente, la tutela legale riconosciuta al personale del comparto sicurezza-soccorso-difesa, di cui anche all'articolo 14 del provvedimento in titolo, e l'istituto della previdenza specifica per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, delle quali si evidenziano, di seguito, le difficoltà e le criticità applicative;

   con riferimento alla tutela legale:

    l'ordinamento riconosce agli appartenenti alle Forze di polizia il diritto alla tutela legale per fatti connessi all'espletamento del servizio, quale presidio essenziale per l'effettivo esercizio delle funzioni istituzionali;

    nella prassi applicativa, tale tutela presenta rilevanti criticità sotto il profilo dell'effettività, risultando spesso subordinata a procedure complesse e caratterizzate da tempistiche non compatibili con le esigenze di difesa immediata del personale coinvolto in procedimenti giudiziari;

    in particolare, il meccanismo attuale comporta frequentemente l'obbligo, per il dipendente, di anticipare integralmente le spese legali, con conseguente esposizione a rilevanti oneri economici e incertezza circa il successivo rimborso;

    i procedimenti di valutazione per l'ammissione al beneficio risultano talora eccessivamente articolati e non uniformi, anche in ragione del coinvolgimento di pareri e verifiche successive, con effetti dilatori che incidono negativamente sulla tempestività della tutela;

    tali criticità, più volte evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, rischiano di tradursi in una sostanziale compressione del diritto alla difesa e in un condizionamento dell'azione operativa del personale e, sostanzialmente, nell'evanescenza del beneficio riconosciuto nei casi prescritti;

    ad avviso dei firmatari si rende necessario un intervento volto a rendere la tutela legale effettiva, tempestiva e coerente con la finalità di protezione del dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    con riferimento alla disciplina della previdenza specifica del personale delle forze di polizia e delle forze armate, i firmatari rappresentano che l'attuale sistema pensionistico penalizza pesantemente le nuove generazioni, che rischiano di dover affrontare il futuro con trattamenti economici non commisurati ai sacrifici e alle responsabilità del loro lavoro. Nel contempo, coloro che sono prossimi alla pensione si trovano a dover accettare assegni che non riflettono adeguatamente la delicatezza e l'impegno della carriera svolta;

    l'istituzione di un sistema previdenziale specifico e dedicato rappresenta, in primis, una questione di equità sociale, ma, al contempo, una misura strategica per garantire continuità, efficienza e stabilità alle Forze dell'Ordine – ignorare tale problematica pone in rischio la tenuta del sistema di sicurezza nel lungo periodo, esponendo il personale a condizioni di lavoro sempre più difficili;

    il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto sicurezza-soccorso-difesa, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti, ma tale personale risulta svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo, in ordine al quale appare necessario un intervento normativo con lo scopo di adattare l'attuale disciplina alle predette specificità;

    ciò che si propone, in sostanza, da tempo, concerne l'adozione di una specifica modalità di computo della pensione annua, in modo che l'importo della pensione annua sia determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, coincidente con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a ridefinire:

    a) con riferimento alla procedura di accesso alla tutela legale per il personale delle Forze di polizia, assicurandone maggiore celerità, trasparenza e uniformità applicativa, con riguardo, in particolare, ai seguenti aspetti:

     prevedere meccanismi che consentano, nei limiti previsti dalla disciplina vigente, l'anticipazione o l'assunzione diretta degli oneri di difesa da parte dell'Amministrazione, ferma restando la successiva verifica dei presupposti per il definitivo riconoscimento del beneficio;

     semplificare i procedimenti valutativi, anche attraverso la definizione di criteri chiari e predeterminati, al fine di ridurre i margini di discrezionalità e i tempi di definizione delle istanze;

     velocizzare il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato ai fini dell'erogazione degli anticipi, ai fini dell'erogazione degli anticipi, introducendo il principio del silenzio-assenso in caso di mancata decisione entro il termine stabilito;

     garantire un equo bilanciamento tra la tutela del personale e la salvaguardia dell'interesse pubblico, evitando che inefficienze procedurali si traducano in un pregiudizio per i beneficiari dell'istituto;

     escludere l'applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

     mantenere il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei casi in cui, con sentenza definitiva, sia accertata la responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave;

     monitorare l'attuazione delle misure adottate, riferendo alle competenti Commissioni parlamentari in merito agli effetti prodotti in termini di riduzione dei tempi e di miglioramento dell'effettività della tutela;

    b) con riferimento all'adozione di una disciplina previdenziale specifica, ad assumere ulteriori iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, anche con il coinvolgimento delle rappresentanze del comparto, volte all'introduzione di una diversa modalità di calcolo dei coefficienti, come evidenziato in premessa.
9/2886/74. Francesco Silvestri, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo prevede, all'articolo 6, un incremento per l'anno in corso del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e, all'articolo 30, disposizioni volte al «Potenziamento delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei migranti»;

    preme ai firmatari rammentare che il Fondo per la sicurezza urbana può essere utilizzato anche per le assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, determinando, comunque, una riduzione delle risorse destinate ad interventi di altra natura – ciò sia detto nell'ambito della considerazione che di risorse aggiuntive per il rafforzamento delle polizie locali non ce ne sono;

    l'attuale scenario migratorio pone sfide gestionali, in particolare per quegli enti locali che ospitano sul proprio territorio centri di accoglienza, assistenza e trattenimento dei migranti;

    la presenza di tali strutture genera una pressione antropica e una domanda di sicurezza che spesso eccede le ordinarie capacità di intervento delle Amministrazioni locali, rendendo necessario un controllo capillare del territorio per la tutela sia dei residenti che degli stessi stranieri accolti, assistiti e trattenuti;

    molti dei Comuni interessati si trovano in condizioni di squilibrio finanziario, di pre-dissesto o dissesto, situazioni che, ai sensi della normativa vigente, precludono o limitano fortemente la capacità di procedere a nuove assunzioni di personale di Polizia Locale;

    l'impossibilità di adeguare la pianta organica dei corpi di Polizia Municipale al reale fabbisogno del territorio determina una carenza di presidio che rischia di compromettere la pacifica convivenza e l'efficacia delle politiche di sicurezza urbana;

    si osserva, parallelamente, un ingente impiego di risorse finanziarie e umane per la realizzazione e la gestione delle strutture per migranti in territorio albanese, il cui rapporto costi-benefici appare oggetto di criticità sotto il profilo della gestione dei bilanci dello Stato;

    appare prioritario garantire che le risorse pubbliche siano destinate, in via preferenziale, al potenziamento dei presidi di sicurezza sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle unità della Polizia di Stato e delle Polizie Locali e in ispecie quelle direttamente impegnate nelle aree di maggiore criticità logistica e sociale;

    risulta pertanto urgente prevedere deroghe ai vincoli assunzionali e l'istituzione di un fondo speciale dedicato ai Comuni che ospitano centri per migranti, affinché sia garantito un rapporto numerico funzionale tra operatori di sicurezza e popolazione totale presente sul territorio,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, di carattere amministrativo e legislativo, per quanto di competenza, volta a :

  prevedere l'assunzione di personale di Polizia Locale nei Comuni ove insistono centri di accoglienza, assistenza e trattenimento dei migranti, anche qualora tali Enti versino in condizioni di squilibrio finanziario, al fine di garantire la sicurezza e il controllo capillare del territorio, anche disponendo, a tal fine, l'istituzione di un apposito Fondo speciale destinato a finanziare le suddette assunzioni e a garantire un rapporto numerico idoneo tra il personale in organico e la popolazione (residente e straniera) presente;

  riconsiderare l'allocazione delle risorse umane e finanziarie attualmente destinate alle strutture in territorio albanese, provvedendo a una loro rimodulazione finalizzata al potenziamento delle strutture di servizio, dei presidi e degli organici della Polizia di Stato e delle Polizie Locali operanti sul territorio nazionale.
9/2886/75. Carmina, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene anche sull'ordinamento penitenziario senza tuttavia affrontare in modo organico e strutturale le cause profonde delle criticità che interessano il sistema carcerario;

    in particolare, il provvedimento appare caratterizzato da un'impostazione prevalentemente repressiva ed emergenziale, priva di adeguate misure preventive e di interventi strutturali idonei a garantire condizioni effettive e durature di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

    il sovraffollamento, la carenza di risorse materiali e umane, nonché l'insufficienza degli strumenti trattamentali e rieducativi continuano a rappresentare fattori strutturali di tensione e di insicurezza, in contrasto con la funzione costituzionale della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    ad avviso dei firmatari, la grave situazione di crisi che sta affrontando il sistema carcerario si intreccia ineludibilmente con la politica «pan penalistica» seguita dal Governo, che ha finito con l'appesantire ulteriormente le strutture carcerarie, comportando un aumento esponenziale della popolazione carceraria;

    l'atto in esame, invero, si preoccupa di Introdurre norme che appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall'altro, a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate;

    preme ai firmatari rappresentare, anche con riferimento all'assenza di misure preventive verso la violenza giovanile e dei minori, ad onta dell'articolo così rubricato, l'attuale situazione della sicurezza all'interno degli istituti di pena minorili desta notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero delle rivolte, ma anche per chi vi lavora;

    nulla prevede l'atto in esame per contenere ed affrontare la gravissima crisi che sta coinvolgendo il mondo delle carceri minorili italiane,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere tempestivamente iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte a porre rimedio ai gravi problemi degli istituti minorili – sovraffollamento, carenza di organico di polizia penitenziaria, degrado e vivibilità dei luoghi in cui sono trattenuti i minori, carenza di personale e di servizi e attività idonei ai fini della responsabilizzazione, maturazione e formazione sotto ogni profilo, psicologico, culturale e professionale dei minori – onde affrontarne la situazione e la condizione in atto, in termini di sicurezza e rieducazione, attraverso l'incremento, corredato delle adeguate risorse finanziarie, di personale, servizi, attività e strumenti adeguati.
9/2886/76. Ilaria Fontana, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

    l'analisi di recenti casi in Campania – così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale – mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali – quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età «non punibile» da quattordici a dodici anni – non possono ottenere i risultati desiderati;

    risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul Welfare da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale sul futuro dei giovani, sul rischio di adesione o di essere oggetto di adescamento da parte di clan o gruppi criminali, e questo stesso dato richiede un intervento pubblico urgente e deciso, per sostenere e recuperare quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate, anche al fine di evitare discriminazioni sulla base delle condizioni economico-sociali-culturali,

    è stato introdotto, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, una disposizione, l'unica che, forse può ascriversi a misura preventiva, ma pecca per essere, ad avviso dei firmatari, blanda, generica, rimessa alla mera facoltà dei comuni, priva di risorse a suo sostegno o, comunque, a promozione della sua adozione: si tratta dell'attuale comma 1-ter dell'articolo 5, con il quale «Al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.»;

    il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative, corredate di adeguate risorse finanziarie, in grado di rendere efficace la risposta e il sostegno dello Stato sui territori, mentre appare, invero, una politica di mera repressione che trascura gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere tempestivamente ulteriori iniziative, anche normative, volte a rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative al fine di analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori, le condizioni sociali, economiche e culturali in cui vivono unitamente al fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, coinvolgendo le associazioni di settore e figure professionali adeguate.
9/2886/77. Dell'Olio, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

    per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

    la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che le scuole di ogni ordine e grado, anche con il supporto delle associazioni e organizzazioni di settore locali, possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, risorse economiche e iniziative di recupero, in coordinamento con gli enti locali.
9/2886/78. Cantone, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene sull'ordinamento penitenziario senza tuttavia affrontare in modo organico e strutturale le cause profonde delle criticità che interessano il sistema carcerario; in particolare, esso appare caratterizzato da un'impostazione prevalentemente repressiva ed emergenziale, priva di adeguate misure preventive e di interventi strutturali idonei a garantire condizioni effettive e durature di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

    il sovraffollamento, la carenza di risorse materiali e umane, nonché l'insufficienza degli strumenti trattamentali e rieducativi continuano a rappresentare fattori strutturali di tensione e di insicurezza, in contrasto con la funzione costituzionale della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    ad avviso dei firmatari, la grave situazione di crisi che sta affrontando il sistema carcerario si intreccia ineludibilmente con la politica «pan penalistica» seguita dal Governo, che ha finito con l'appesantire ulteriormente le strutture carcerarie, comportando un aumento esponenziale della popolazione carceraria;

    preme ai firmatari rappresentare l'attuale situazione della sicurezza all'interno degli istituti di pena minorili desta notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero delle rivolte, ma anche per chi vi lavora;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame rubricato Prevenzione della violenza giovanile nulla prevede di corrispondente alla rubrica né affronta la grave crisi che sta coinvolgendo il mondo delle carceri minorili italiane, che dovrebbero prevedere: a) un adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) servizi di orientamento volti a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) la messa a disposizione di una sistemazione abitativa autonoma alternativa qualora sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale e di un assegno periodico volto a garantirne il sostentamento, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione; d) la promozione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) la garanzia della conclusione del percorso formativo ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) la garanzia di idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità;

    a fronte delle gravi omissioni reiterate anche dal provvedimento in titolo, l'ennesimo dedicato alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   prevedere, nello stato di previsione del Ministero della giustizia l'istituzione di un Fondo destinato alla protezione e assistenza dei soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza nonché i prossimi congiunti dei minorenni medesimi, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito;

   prevedere, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia l'istituzione di una Commissione tecnica che valuti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei minori nei cui confronti vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione al fine di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località.
9/2886/79. L'Abbate, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale;

    i firmatari del presente atto stigmatizzano le misure del provvedimento in titolo, che si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né ad incremento dei presìdi della sicurezza, a tutela della collettività;

    nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produrrà alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;

    le disposizioni introdotte rischiano di portare al collasso lo Stato di diritto, da un lato per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e, dall'altro, a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate;

    nell'ambito delle disposizioni repressive concernenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubbliche nonché della sicurezza urbana, che parrebbe, ad onta delle misure adottate, obiettivo principale del provvedimento in titolo e del Governo in carica, preme ai firmatari segnalare negli ultimi anni – non certo per caso, ad avviso dei firmatari, coincidenti con il triennio di mandato del Governo attualmente in carica – si registra una crescente proliferazione, anche attraverso canali digitali e sociali, di gruppi e associazioni, in particolare composti da giovani, che si richiamano esplicitamente all'ideologia fascista e ne promuovono simboli, ritualità e manifestazioni esteriori, ivi incluso il cosiddetto «saluto romano», fenomeno che desta particolare allarme sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza, in quanto idoneo ad alimentare dinamiche di radicalizzazione, intolleranza e potenziale violenza;

   considerato che tali condotte si pongono in tensione con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, fondato sul ripudio del fascismo, come espresso nella XII disposizione finale della Costituzione, e trovano già specifici limiti nella legislazione vigente, tra cui la legge Scelba e la legge Mancino, la cui applicazione ha tuttavia evidenziato profili di incertezza interpretativa e difficoltà operative, specie con riferimento alla repressione di gesti e manifestazioni simboliche;

    ritenuto pertanto che, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, si renda necessario un intervento normativo volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto di tali fenomeni, assicurando maggiore determinatezza e uniformità applicativa, anche attraverso la tipizzazione espressa di condotte quali il saluto romano, in quanto manifestazione idonea a veicolare contenuti apologetici del disciolto partito fascista e a incidere negativamente sulla convivenza civile e sulla sicurezza pubblica;

    la questione inerente al reato di apologia del fascismo e le condotte ad esso riconducibili e, segnatamente, il cosiddetto «saluto romano» in ordine al quale si rilevano interpretazioni discordanti: ad esempio, il Tribunale di Varese, nel 2017, ha condannato un professore che ha scambiato all'uscita di scuola un saluto romano con un suo alunno, il Tribunale di Milano, nel 2019, ha assolto quattro persone imputate per l'identico gesto, adducendo che, nonostante il chiaro richiamo alla simbologia fascista, esso non determina un serio e concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista;

    unitamente allo scopo di punire la riorganizzazione del «disciolto partito fascista», la legge vigente sanziona ogni tipo di esaltazione di principi, metodi, comportamenti e fatti del fascismo; dalla sentenza della Corte costituzionale del 2023 si evince che apologia non è semplice difesa o elogio del fascismo e dei suoi ideali, bensì esaltazione convinta e capace di condurre ad una sua riorganizzazione o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla sua riorganizzazione;

    si ritiene, pertanto, che la materia debba essere regolamentata con un provvedimento di legge organico,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché il saluto fascista, cosiddetto «saluto romano», in qualunque contesto esso si verifichi, configuri il reato di apologia del fascismo, quale atto di esaltazione convinta e capace di condurre alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, in attuazione della XII Disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 20 giugno 1942, n. 645.
9/2886/80. Donno, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Ghirra, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale;

    i firmatari stigmatizzano le misure del provvedimento in titolo, che si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né ad incremento dei presìdi della sicurezza, a tutela della collettività;

    ad avviso dei firmatari, per garantire a 360 gradi la sicurezza urbana, occorre diffondere a tutti i livelli la cultura della legalità, contrastando – e colmando reali vuoti normativi – tutte quelle condotte di esaltazione di modelli e i comportamenti sovversivi che la criminalità rappresenta, specie alla luce di episodi sempre più frequenti in cui nel corso di manifestazioni pubbliche, o addirittura sui social network o con altri mezzi di comunicazione, si inneggia alla mafia facendo istigazione o apologia del delitto di mafia, dalla quale occorre proteggere e salvaguardare, per il rischio di cooptazione, in particolare i giovani e i minori che vivono in condizioni di disagio sociale;

    questi modelli e stili di vita negativi ispirati a violenza e sopraffazione diventano attrattivi e determinano inevitabilmente ripercussioni negative sui più giovani e sui minori, e richiedono pertanto, una precisa sanzione penale,

impegna il Governo

coerentemente con le finalità dichiarate del provvedimento, di garantire la sicurezza urbana e tutelare l'incolumità dei cittadini, ad intervenire per colmare le reali lacune normative, al fine di diffondere a 360 gradi la cultura della legalità, adottando – in occasione del primo provvedimento utile – iniziative normative volte a prevedere la rilevanza penale delle condotte di istigazione e apologia del delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale) o dei delitti commessi dalle associazioni di stampo mafioso.
9/2886/81. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale;

    i firmatari stigmatizzano le misure del provvedimento in titolo, che si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né ad incremento dei presìdi della sicurezza, a tutela della collettività;

    nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produrrà alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata, incrementerà il sovraffollamento carcerario, e i crimini predatori, ripresi in gran forza dall'anno 2023 – nonostante l'indefessa adozione di un decreto-legge all'anno a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico – aumenteranno, anche a causa della totale assenza di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate;

    tale approccio, adottato dal Governo fin dall'avvio del mandato, non ha offerto alcun risultato positivo in termini di tutela della sicurezza e contrasto alla criminalità, anzi, dati alla mano, l'anno 2023 ha conseguito almeno due primati:

     1) dalle statistiche sulla criminalità relative al primo semestre 2023, primo anno di mandato dell'attuale Governo, (fonte: Dipartimento P.S.) è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della P.S., che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;

     2) nella sua relazione, sempre relativa al primo semestre 2023, la DIA ha rilevato l'aumento dei casi di intimidazioni delle mafie e della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci e ciò, sembrerebbe, «dove non arriva la corruzione», nel senso che, si rileva nella relazione, «ci sono episodi di collusione negli apparati politico-amministrativi come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose», ma «dove i tanti pubblici amministrazioni si oppongono a queste infiltrazioni sono oggetto di danni e minacce affinché si pieghino a queste organizzazioni»;

    la recrudescenza dei fatti criminosi ascritti all'anno 2023 risulterebbero confermati anche nell'anno 2024 e nel 2025 appena trascorso, con particolare riferimento alla criminalità predatoria;

    inoltre, si riportano ulteriori dati in merito: il Primo Rapporto UNIV-Censis «La sicurezza fuori casa», pubblicato nel maggio del 2025, evidenzia un crescente senso di insicurezza in Italia – dal rapporto emerge che il 94,2 per cento degli italiani afferma che, quando si trova fuori casa, vorrebbe sentirsi tranquillo e l'89,3 per cento, di fronte alla crisi permanente e ai grandi rischi che incombono sulle nostre vite, dichiara che almeno vuole sentirsi al riparo dalla criminalità;

    il 75,8 per cento degli italiani, che sale all'81,8 per cento tra le donne, afferma che negli ultimi 5 anni girare per strada è diventato più pericoloso e il 67,3 per cento delle donne ha paura quando torna a casa di sera o di notte. La paura condiziona la vita degli italiani al punto che quasi 4 cittadini su 10 (38,1 per cento) hanno rinunciato ad uscire per timore che gli capitasse qualcosa di grave: si tratta di una quota che è più elevata tra i giovani (52,1 per cento), che sono anche quelli che hanno più occasioni di stare fuori casa di sera;

    è necessaria un'azione coordinata delle istituzioni pubbliche per riportare nell'alveo della percezione di sicurezza urbana i cittadini, specie i più vulnerabili,

    il provvedimento difetta di prevedere adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nelle aree urbane degradate, in quelle più vulnerabili e nei territori ad alto indice di criminalità, non stanzia risorse per assumere agenti delle Forze dell'Ordine che hanno carenze enormi;

    sono stati bocciati, nel ramo del Parlamento che, a differenza del presente consesso, ha potuto esaminare il testo in titolo, tutti gli emendamenti del Gruppo M5S e degli altri Gruppi di opposizione per finanziare nuove assunzioni straordinarie nel comparto Sicurezza e invece sono proprio queste le decisioni da prendere per tutelare la serenità dei cittadini e contrastare l'illegalità, perché senza risorse umane efficienti e gratificate non si fa sicurezza concreta: i cittadini chiedono la presenza dello Stato strada per strada, piazza per piazza, nelle stazioni, nei quartieri difficili e ovunque occorra;

    il provvedimento aumenta pene e introduce nuovi reati inerenti esattamente al dissenso e alla protesta sociale, che sono espressione del disagio, dell'emarginazione e del degrado, mentre il Paese ha bisogno di politiche di sostegno e di inclusione, di una sanità veramente accessibile a tutti, di politiche abitative, di scuole nuove,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare, anche in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, alla luce delle osservazioni svolte in premessa, l'ottica esclusivamente securitaria e repressiva con il quale si volge a dirimere la sicurezza e l'ordine pubblico nel territorio nazionale, che non ha conseguito risultati rispetto agli obiettivi e necessita incessantemente di nuovi interventi normativi, e per gli stessi fini, a monitorare l'attuazione del provvedimento in esame e a rendere alle Camere, con cadenza almeno semestrale, una relazione dettagliata sui risultati conseguiti in termini di aumento, reale e percepito, della sicurezza e dell'incolumità pubblica nonché della riduzione delle fattispecie di reato ivi assunte in tutto il territorio nazionale, ponendo in evidenza, in sezioni separate e specifiche della relazione, i dati concernenti i reati cosiddetti predatori e i territori a più alto indice di criminalità e di vulnerabilità.
9/2886/82. Riccardo Ricciardi, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale – si introducono fattispecie penali, si aggravano le sanzioni accessorie e le pene – e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né a favore dei presìdi della sicurezza né delle misure dirette al suo rafforzamento, a tutela della collettività;

    l'articolo 6 dispone misure, indirette ad avviso dei firmatari, in tema di rafforzamento della polizia locale – in quanto le risorse sono da trarre dal Fondo per la sicurezza urbana, a discapito di altri interventi nei territori comunali;

    preme in questa sede segnalare l'esigenza di un rafforzamento generale del comparto della polizia locale, in carenza di organico nell'ambito di quasi tutto il territorio nazionale, per il tramite di un numero robusto di assunzioni, che consenta di incrementare i controlli antidegrado e di sicurezza urbana, i servizi di vigilanza, anche in occasione manifestazioni, gli accertamenti di polizia giudiziaria nonché i controlli, nell'ambito della sicurezza stradale, in termini di prevenzione, rilievo e repressione e le misure di tutela della sicurezza della cittadinanza e degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza – tutte funzioni che appartengono alla polizia locale, che tra il 2009 e il 2020 ha visto una diminuzione di organici superiore alle 10.000 unità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo o legislativo, con l'obiettivo, corredato delle adeguate risorse, dell'incremento del numero delle unità di personale del corpo di polizia locale nonché dei mezzi e delle dotazioni strumentali, ai fini del rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza dei territori e delle cittadinanze, estendendo, per intanto, il percorso di reintegro degli organici della polizia locale ai comuni dei territori colpiti da eventi calamitosi e meteorologici eccezionali, ai comuni sottoposti al piano di riequilibrio finanziario, ai comuni sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata.
9/2886/83. Gubitosa, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    interviene anche sull'ordinamento penitenziario senza tuttavia affrontare in modo organico e strutturale le cause profonde delle criticità che interessano il sistema carcerario;

    in particolare, il provvedimento appare caratterizzato da un'impostazione prevalentemente repressiva ed emergenziale, priva di adeguate misure preventive e di interventi strutturali idonei a garantire condizioni effettive e durature di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

    permangono, infatti, gravi e diffuse carenze di organico del Corpo di polizia penitenziaria, più volte segnalate anche da organismi istituzionali e sindacali, che incidono negativamente tanto sulla sicurezza degli istituti quanto sulle condizioni di lavoro del personale e sulla qualità della vita detentiva;

    il sovraffollamento carcerario, la carenza di risorse materiali e umane, nonché l'insufficienza degli strumenti trattamentali e rieducativi continuano a rappresentare fattori strutturali di tensione e di insicurezza, in contrasto con la funzione costituzionale della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    l'assenza di un adeguato investimento in termini di prevenzione, organizzazione e risorse rischia di rendere inefficaci le misure introdotte dal provvedimento, nonché di aggravare le criticità esistenti, incidendo negativamente sull'ordine interno e sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e del personale;

    risulta pertanto necessario un intervento organico volto a rafforzare la sicurezza del sistema penitenziario attraverso misure strutturali, tra cui, in via prioritaria, il potenziamento degli organici della polizia penitenziaria e il miglioramento delle condizioni operative all'interno degli istituti;

    il carcere è un'organizzazione complessa, al cui interno operano varie professionalità la cui presenza in numero adeguato incide significativamente sulla capacità dell'istituto di adempiere al ruolo rieducativo della pena assegnato dall'articolo 27 della Costituzione, migliorando, dunque, le condizioni nelle quali i detenuti scontano la pena stessa,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a considerare gli elementi indicati in premessa e, al fine di realizzare effettive condizioni di sicurezza nel sistema penitenziario in linea con i principi costituzionali e ordinamentali, ad adottare iniziative normative volte a destinare specifiche ed ulteriori risorse per colmare le gravissime carenze di organico della polizia penitenziaria, attraverso un piano straordinario di assunzione, per arrivare a circa 10.000 unità, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.
9/2886/84. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo evidenzia uno squilibrio complessivo tra la finalità di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali; il rafforzamento degli strumenti preventivi repressivi si accompagna a un ampliamento dell'area del penalmente rilevante e a un aumento dei poteri amministrativi di intervento – siffatta scelta deve incontrare limiti quando incide in modo eccessivo sui diritti e sulle libertà garantite dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;

    l'equilibrio, la proporzionalità e la ragionevolezza nell'ambito delle esigenze di tutela della sicurezza sono il tratto distintivo dello Stato di diritto;

    tra i più gravi profili di criticità del provvedimento in titolo, i firmatari rappresentano l'articolo 7: la norma amplia inoltre i poteri di perquisizione sul posto delle forze dell'ordine, inserendo anche le manifestazioni pubbliche tra i contesti in cui può essere esercitato, dilatando anche l'ambito operativo e allargando l'oggetto della perquisizione, funzionale da adesso anche alla ricerca di strumenti atti ad offendere;

    in ordine al fermo, in assenza di un chiarimento sulle caratteristiche e precise finalità degli «accertamenti di polizia» e in assenza di una indicazione sulla finalità del trattenimento della persona negli uffici di polizia, peraltro fino a dodici ore, amplia in maniera irragionevole la già ampia discrezionalità degli operatori di polizia;

    l'estensione delle perquisizioni e l'introduzione di forme di accompagnamento coattivo basate su valutazioni di pericolosità attuale sollevano questioni delicate in relazione alla libertà personale e alla libertà di circolazione. La Costituzione, agli articoli 13 e 16, consente limitazioni solo in presenza di presupposti rigorosi e con adeguate garanzie procedimentali. Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 5, richiede che ogni restrizione della libertà personale sia prevista dalla legge, necessaria e proporzionata. L'abbassamento delle soglie di intervento e l'ampliamento dei poteri discrezionali possono determinare un arretramento delle garanzie, soprattutto se non accompagnati da meccanismi di controllo effettivi e tempestivi;

    si evidenzia come il decreto introduca forme di limitazione della libertà personale non adeguatamente riconducibili al modello costituzionale delineato dall'articolo 13, che richiede la riserva di giurisdizione. In particolare, l'assenza di un controllo giurisdizionale immediato e la possibilità di fondare tali misure su presupposti non sufficientemente determinati determinano un significativo arretramento delle garanzie fondamentali. Tale disciplina appare inoltre suscettibile di incidere in modo dissuasivo sull'esercizio del diritto di riunione di cui all'articolo 17 della Costituzione, configurando un possibile effetto di compressione del dissenso;

    in particolare, come ribadito anche nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, l'istituto del fermo, ma non solo, «pur rispondendo ad un'esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile» ponendosi con un profilo estremamente critico rispetto alla compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di indirizzo e controllo, a rivedere le disposizioni in ordine alla disciplina del fermo preventivo di cui alla premessa e, alla luce di quanto ivi considerato, ad assumere le iniziative, sotto il profilo legislativo, volte a:

   assicurarne la conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa e penale;

   circoscrivere le ipotesi applicative tassative, adeguatamente motivate e sorrette da concreti e attuali presupposti di necessità e urgenza, in coerenza con il principio di extrema ratio;

   a garantire che ogni forma di fermo o trattenimento sia pienamente conforme ai principi sanciti dall'articolo 13 della Costituzione, con particolare riferimento alla riserva di legge e di giurisdizione, nonché alle garanzie di inviolabilità della libertà personale;

   a verificare e assicurare la compatibilità della normativa in esame con i vincoli derivanti dall'ordinamento sovranazionale, in particolare con l'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in materia di legalità, necessità e prevedibilità delle misure restrittive della libertà personale;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre, ove necessario, adeguati strumenti di controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo, nonché meccanismi di tutela risarcitoria, al fine di prevenire abusi e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.
9/2886/85. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio;

    in particolare, al comma 1 consente al Ministero dell'interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, delle facoltà di deroga ivi specificate per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza, e al trattenimento dei cittadini stranieri. Il medesimo comma 1 prevede inoltre che L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicuri, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h), del Codice dei contratti pubblici;

    il sistema di accoglienza e trattenimento in Italia soffre storicamente di una disomogeneità delle fonti informative e di un limitato accesso a dati verificabili, fattori che rendono complesso il monitoraggio esterno da parte della società civile e delle istituzioni competenti;

    nonostante l'evoluzione normativa verso la digitalizzazione (CIG) e l'adozione di capitolati tipo, una quota significativa degli affidamenti nel sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e dei CPR avviene ancora tramite procedure negoziate o affidamenti diretti, giustificati dallo stato di emergenza ma potenzialmente lesivi dei principi di concorrenza e trasparenza;

    recenti evidenze giurisprudenziali, hanno messo in luce gravi carenze nei capitolati d'appalto riguardanti i CPR, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute, imponendo una revisione delle procedure per garantire il rispetto dei diritti fondamentali;

    la stessa ANAC ha più volte rilevato che il controllo puramente documentale presso le strutture gestite da privati sia insufficiente a verificare la reale e regolare esecuzione dei servizi previsti dai contratti e non consentono di verificare gli aspetti qualitativi del servizio svolto;

    anche molte associazioni e organizzazioni indipendenti hanno denunciato, con regolarità, la mancanza di un elenco pubblico e dettagliato delle strutture, della loro ubicazione e dei soggetti gestori, limitando di fatto il diritto all'informazione su un servizio che impegna ingenti risorse pubbliche;

    l'attuale modello di esternalizzazione della gestione dei CPR a operatori economici privati rischia di favorire logiche di massimizzazione del profitto a discapito della funzione sociale e della dignità delle persone trattenute, rendendo ancora più urgente un meccanismo di monitoraggio ispettivo costante, indipendente e trasparente;

    è pertanto fondamentale assicurare che il potenziamento della rete infrastrutturale previsto dal presente provvedimento non si traduca in un affievolimento dei presidi di legalità e che la vigilanza dell'ANAC diventi uno standard procedurale effettivo per prevenire infiltrazioni e situazioni di mala gestione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a garantire la massima trasparenza nella gestione del sistema di accoglienza e dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, assicurando la piena pubblicità e l'aggiornamento costante dei dati relativi ai bandi di gara, ai soggetti aggiudicatari e alle risultanze delle attività ispettive, riconsiderando, altresì, il ruolo dell'ANAC in termini di vigilanza e controllo come definito all'articolo 30 del provvedimento in titolo, alla luce di quanto indicato in premessa, affinché i protocolli di vigilanza collaborativa non siano rimessi alla mera volontà degli operatori, ma sistematici per tutti gli appalti in regime di deroga e la vigilanza e il controllo di ANAC si attui ordinariamente, sugli stessi, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
9/2886/86. Santillo, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni volte a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza e ordinamento penale, richiamando esplicitamente, in diversi passaggi (si vedano gli articoli 26, 30 e 32), la necessità di adeguare l'ordinamento interno ai vincoli e alle iniziative assunte in sede di Unione Europea;

    appare dunque evidente e dichiarata l'intenzione del Governo di muoversi all'interno di un solco di piena cooperazione e conformità con il diritto comunitario, al fine di evitare disallineamenti normativi o procedure di infrazione;

    si rammenta che la legge 9 agosto 2024, n. 114, nota come «legge Nordio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, ha abrogato, il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);

    tale scelta legislativa è stata operata nonostante il parere contrario di autorevoli giuristi, magistrati e costituzionalisti, i quali avevano ammonito circa il rischio di creare un pericoloso «vuoto di tutela» rispetto a condotte prevaricatrici della Pubblica Amministrazione a danno dei cittadini e del buon andamento della stessa;

    ora, l'articolo 7 della direttiva anticorruzione, approvata il 25 marzo 2026 dal Parlamento europeo, prevede, per gli Stati membri, un obbligo di incriminazione «dell'esercizio illecito di funzioni pubbliche» e l'Italia potrebbe rischiare una procedura d'infrazione se entro 24 mesi non adegua la propria normativa interna, laddove necessario, alle indicazioni della direttiva; la legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta «Legge Nordio»), ha disposto l'abrogazione integrale dell'articolo 323 del codice penale, cancellando dal nostro ordinamento il delitto di abuso d'ufficio;

    l'articolo 7 della citata Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere come reato l'esercizio illecito di funzioni pubbliche, definendo una fattispecie che mira a sanzionare gli atti illeciti compiuti da un pubblico ufficiale in abuso della sua posizione;

    il nostro Paese, quindi, a seguito dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, si trova oggi, ad avviso dei firmatari del presente atto, in una posizione di palese difformità rispetto ai requisiti minimi di incriminazione richiesti dalla Direttiva, esponendo il Paese al rischio concreto di una procedura d'infrazione qualora non si provveda all'adeguamento della normativa interna entro il termine di recepimento di 24 mesi;

    con riferimento al provvedimento in esame, esso si pone l'obiettivo dichiarato di innalzare i livelli di sicurezza pubblica e di garantire il rispetto dell'ordine e della legalità sull'intero territorio nazionale; la «sicurezza pubblica» non può essere intesa esclusivamente come contrasto alla criminalità comune o di strada, ma come un ecosistema di legalità che protegge il cittadino da ogni forma di prevaricazione, comprese quelle che possono originarsi all'interno della Pubblica Amministrazione, onde garantire il corretto esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici, prevenire condotte distorsive nell'ambito della discrezionalità amministrativa, suscettibili di incidere sui diritti e sulla sicurezza pubblica e collettiva,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, a rivedere le scelte operate con la legge n. 114 del 2024, alla luce di quanto considerato in premesse, e a reintrodurre nell'ordinamento penale nazionale il reato di abuso d'ufficio, nella versione in vigore precedentemente alla sua abrogazione, al fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini di fronte ai poteri pubblici, scongiurando, altresì, l'avvio di onerose procedure di infrazione comunitaria.
9/2886/87. Scerra, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare i presidi di tutela dell'incolumità dei cittadini e la funzionalità delle Forze di polizia;

    il concetto di sicurezza pubblica non può essere scisso dal dovere inderogabile dello Stato di proteggere la vita e l'incolumità fisica dei cittadini dai pericoli derivanti dall'uso di armi da fuoco in contesti non controllati e aperti alla libera fruizione collettiva;

    come riportato da recenti organi di stampa e confermato dai dati ufficiali al termine della stagione venatoria 2025-2026 (si veda l'articolo del Corriere della Sera del 2 febbraio 2026), il bilancio degli incidenti legati alla caccia appare drammatico, contando 13 morti e 34 feriti, coinvolgendo spesso escursionisti e residenti del tutto estranei all'attività venatoria;

    si registra con preoccupazione una sistematica tendenza di questo Governo all'adozione di norme sempre più permissive in materia venatoria, che hanno trovato una prima spinta già nella Legge di bilancio 2023 con le norme sul prelievo faunistico in aree protette e urbane, per poi proseguire con le deroghe contenute nel cosiddetto decreto-legge «Asset» (decreto-legge n. 104 del 2023) e, da ultimo, con la Legge di bilancio 2025 e i successivi provvedimenti che hanno consentito alle aziende faunistico-venatorie di operare con finalità di lucro, subordinando di fatto la sicurezza collettiva e la tutela della fauna a interessi economici privati;

    tale orientamento è ulteriormente confermato dal disegno di legge di iniziativa della maggioranza attualmente all'esame del Senato (A.S. 1552), il quale contiene preoccupanti forme di deregolamentazione dell'attività venatoria che rischiano di aumentare esponenzialmente il pericolo per i cittadini che fruiscono di boschi e aree montane;

    il dossier dell'Associazione Vittime della Caccia evidenzia come l'allentamento dei vincoli normativi rappresenti una minaccia costante per la pubblica incolumità, configurando un paradosso istituzionale in cui, a fronte di un inasprimento delle pene per il dissenso pacifico contenuto nel presente DDL Sicurezza, si procede parallelamente a liberalizzare l'uso di armi potenzialmente mortali in aree frequentate dalla popolazione;

    i principi costituzionali di tutela della salute (articolo 32 Cost.) e dell'ambiente (articolo 9 Cost.) impongono al legislatore un uso equilibrato dello strumento normativo che privilegi la vita umana rispetto a logiche di deregolamentazione selvaggia;

    appare del tutto contraddittorio un intervento legislativo che si prefigge di aumentare la sicurezza pubblica ignorando deliberatamente il tema della proliferazione e dell'uso di armi da caccia in prossimità di centri abitati o percorsi turistici,

impegna il Governo:

   anche allo scopo di perseguire la finalità dichiarata dal provvedimento di rafforzamento della sicurezza pubblica:

   ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure urgenti per una drastica restrizione della pratica venatoria, invertendo la tendenza permissiva finora adottata e stabilendo un nesso diretto tra autorizzazione all'uso delle armi e indici di sicurezza rilevati sul territorio;

   a valutare con la massima attenzione ogni ipotesi legislativa volta alla deregolamentazione della caccia, al fine di evitare che l'attività venatoria continui a rappresentare un fattore di rischio per la vita di escursionisti, sportivi e cittadini residenti nelle zone montane e rurali;

   a ridefinire con maggiore rigore le distanze minime di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco rispetto ad abitazioni, strade e sentieri escursionistici, garantendo la reale protezione dei cittadini durante la fruizione del patrimonio naturale;

   a potenziare i controlli sulla detenzione delle armi e sull'accertamento periodico dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi ad uso venatorio, considerata l'insita pericolosità di tali strumenti;

   ad avviare un monitoraggio istituzionale trasparente sugli incidenti venatori, promuovendo campagne di prevenzione e valutando la sospensione dell'attività nelle aree dove si verifichino ripetute violazioni delle norme sulla pubblica sicurezza.
9/2886/88. Cherchi, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione si inserisce in una linea di politica criminale che privilegia l'inasprimento sanzionatorio e la repressione quale principale, se non unico, strumento di intervento, trascurando tuttavia gli investimenti strutturali necessari per la prevenzione dei reati e per l'effettivo controllo del territorio;

    i dati sulla criminalità relativi al 2025 evidenziano un preoccupante aumento di alcuni reati, quali i furti (+3 per cento), le rapine (+1,8 per cento) e un allarmante incremento del 50 per cento delle violenze sessuali, a fronte di una percezione di insicurezza che si acuisce nelle ore notturne, nelle stazioni ferroviarie e nelle periferie urbane;

    le forze dell'ordine italiane versano in una condizione definita di «tempesta perfetta», con una carenza organica stimata in quasi 29.000 agenti nel 2025, di cui ben 12.000 nella sola Polizia di Stato;

    tale crisi è aggravata da un massiccio esodo per pensionamento: si stima che tra il 2023 e il 2030 lasceranno il servizio circa 50.000 operatori, un carico che le attuali scuole di polizia non sono in grado di compensare, costringendo il Governo a rincorrere l'arruolamento mediante una rischiosa riduzione dei periodi di formazione;

    la sicurezza dei cittadini non può essere garantita esclusivamente attraverso un diritto penale simbolico o a costo zero, ma richiede una presenza capillare e visibile dello Stato, specialmente nei piccoli e medi comuni e nei contesti sociali caratterizzati da marginalità e degrado;

    la scelta del Governo di puntare su una svolta securitaria basata su 48 nuovi reati introdotti in un triennio non ha prodotto la diminuzione dei delitti auspicata, dimostrando che il mero aumento delle pene non incide sulle cause profonde della criminalità se non è accompagnato da politiche di prossimità;

    stiamo assistendo ad un eccessivo investimento nelle spese militari e negli armamenti con la pericolosa conseguenza di distogliere importanti risorse alla sicurezza quotidiana dei cittadini, la quale si costruisce primariamente attraverso il presidio umano, la prevenzione sociale e la ricostruzione del legame di fiducia tra comunità ed istituzioni;

    appare necessario un radicale cambio di paradigma che sposti l'attenzione dalla moltiplicazione delle norme sanzionatorie al rafforzamento reale delle dotazioni e degli organici delle Forze di Polizia;

    l'efficienza operativa non si persegue attraverso il differimento del pensionamento – misura che rischia di mantenere in servizio personale non più fisicamente idoneo – ma attraverso una massiccia e straordinaria campagna di assunzioni che copra integralmente le piante organiche;

    la riqualificazione urbana e il contrasto al degrado nelle periferie devono essere considerati pilastri di una strategia nazionale di sicurezza urbana integrata, superando la logica emergenziale dei decreti finora emanati,

impegna il Governo

il linea con le finalità dichiarate del provvedimento in esame, ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla realizzazione di un piano straordinario di investimenti per la sicurezza diffusa sul territorio nazionale, finanziato tramite la riallocazione delle risorse finanziarie attualmente destinate alla spesa militare, al fine di investire maggiormente nella sicurezza quotidiana dei cittadini e nella prevenzione sociale del crimine.
9/2886/89. Pellegrini, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Lomuti, Penza, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni volte al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana: in particolare, i commi 1 e 2 prevedono rispettivamente il rifinanziamento per l'anno 2026 degli investimenti comunali in sistemi di videosorveglianza (19 milioni di euro) e l'incremento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana (29 milioni di euro);

    la sicurezza urbana è un diritto di cittadinanza, un elemento centrale della qualità della vita, della coesione sociale e della fiducia nelle istituzioni. Il tema della sicurezza si concretizza in un insieme di azioni integrate che comprendono la prevenzione sociale, il contrasto al degrado, la rigenerazione urbana, l'inclusione e la prossimità;

    una strategia basata prevalentemente sulla videosorveglianza e su misure repressive rischi di tralasciare interventi strutturali di prevenzione e inclusione sociale, necessari per una reale sicurezza urbana integrata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a integrare le risorse destinate alla videosorveglianza con investimenti di pari entità volti alla prevenzione del disagio sociale e alla riqualificazione delle aree degradate, promuovendo un modello di sicurezza urbana che non si limiti al solo controllo tecnologico ma intervenga sulle cause profonde della marginalità con particolare riferimento al modello dei Patti per la sicurezza urbana.
9/2886/90. Torto, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'ulteriore intervento del Governo in materia penale, operato con il provvedimento in titolo, si inserisce in un contesto normativo già profondamente inciso dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), nonché dalle successive iniziative legislative del Governo in carica;

    tra gli assi portanti della predetta riforma si colloca l'estensione dell'ambito di procedibilità a querela di parte per numerosi reati, anche di significativa offensività, intervento espressamente giustificato in termini di obiettivi di deflazione del carico giudiziario e razionalizzazione delle risorse;

    tale opzione normativa, lungi dal configurarsi quale mera misura organizzativa, incide in modo strutturale sull'area di operatività del diritto penale, determinando una contrazione della risposta pubblica alla commissione di determinati illeciti e trasferendo sulla persona offesa l'onere dell'attivazione del meccanismo punitivo;

    gli interventi di modifica e integrazione non hanno affatto invertito tale tendenza, ma hanno anzi consolidato un orientamento di riduzione dell'intervento penale, che appare ispirato più a logiche di contenimento statistico dei procedimenti che alla tutela dei beni giuridici – il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, infatti, ha espresso l'intenzione di confermare l'intervento realizzato con la riforma Cartabia in quanto, nell'ambito degli impegni assunti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è opportuno favorire gli effetti deflativi perseguiti dalla riforma attraverso l'ampliamento del catalogo dei reati procedibili a querela;

    la trasformazione della procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela incide direttamente sul principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, determinando una selezione ex ante delle fattispecie meritevoli di perseguimento automatico e introducendo un elemento di discrezionalità sostanziale rimesso alla vittima – impostazione che rischia di compromettere l'effettività della tutela penale;

    la Corte costituzionale ha più volte ribadito che le scelte in materia di politica criminale devono rispettare il canone di ragionevolezza e garantire un adeguato bilanciamento tra esigenze di deflazione e tutela effettiva dei diritti fondamentali (tra le altre, sentenze n. 88 del 1991 e n. 265 del 2010), evidenziando come la riduzione dell'intervento penale non possa tradursi in una compressione irragionevole delle garanzie delle vittime;

    la scelta di non intervenire nell'ambito della procedibilità a querela di parte per limitarne gli effetti rischia di rafforzare una tendenza regressiva del sistema penale, nella quale l'obiettivo deflattivo si traduce, in concreto, in una riduzione dell'area di intervento dello Stato a tutela della legalità;

    appare pertanto necessario riaffermare il ruolo pubblico dell'azione penale e garantire che la tutela dei diritti delle vittime non sia subordinata a scelte individuali che possono essere influenzate da fattori esterni, economici o relazionali;

    tuttavia, l'articolo 11 del provvedimento in titolo, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali, innovando il codice penale e il codice di procedura penale – la disposizione modifica anche l'art. 582 c.p., estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, a riconsiderare le vigenti disposizioni in tema di procedibilità e ad adottare le opportune iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volte a:

   riconsiderare la misura di cui all'articolo 11 indicata in premessa, adottando le opportune iniziative volte al ripristino della procedibilità d'ufficio per i reati di: sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale, violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale, violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis del codice penale, di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

   garantire una maggiore tutela delle persone offese, prevedendo meccanismi che assicurino l'effettiva libertà e consapevolezza nella proposizione della querela, nonché strumenti di supporto e assistenza;

   a scongiurare, nell'ambito delle politiche pubbliche in materia di giustizia, che finalità di natura meramente deflattiva o presunta organizzativa possano incidere sulla struttura sostanziale del diritto penale, assicurando che ogni intervento in materia sia orientato al principio di effettività della tutela e al rispetto dei diritti fondamentali;

   a riferire alle Camere in merito agli effetti applicativi del vigente istituto della procedibilità, a decorrere dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 unitamente alle integrazioni successive, in termini di riduzione dei procedimenti e di impatto sulla tutela delle vittime, anche attraverso dati disaggregati e analisi qualitative.
9/2886/91. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto reca una serie di interventi normativi finalizzati al potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e sicurezza urbana, incidendo significativamente su diversi ambiti concernenti la regolazione delle attività commerciali e allo sviluppo del mercato digitale;

    l'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, del decreto-legge introducendo disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, stabilisce nuovi e più stringenti obblighi per i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica;

    nello specifico, viene imposto ai suddetti operatori l'adozione di efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto di strumenti da punta o da taglio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti e, nei casi più gravi, il blocco del sito o della piattaforma da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

    tale impianto normativo, pur muovendo da una condivisibile esigenza di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione della violenza giovanile, si inserisce in un contesto operativo già estremamente complesso per il tessuto produttivo nazionale, composto prevalentemente da piccole e medie imprese che gestiscono canali di e-commerce;

    la previsione di obblighi tecnici così stringenti, la cui inosservanza comporta provvedimenti interdittivi drastici come la revoca della licenza o l'oscuramento delle piattaforme digitali, rischia di determinare un impatto sproporzionato sulle PMI italiane che, a differenza dei grandi marketplace globali, non dispongono di risorse infrastrutturali e tecnologiche preordinate all'integrazione immediata di sistemi di verifica avanzati;

    inoltre la genericità del dettato normativo, che si limita a richiedere sistemi «efficaci» senza tipizzarne le modalità tecniche, espone gli operatori economici a un'incertezza giuridica che potrebbe tradursi in una compressione della libertà di iniziativa economica e in una perdita di competitività del commercio elettronico nazionale;

    risulta necessario evitare che l'attuazione delle norme di sicurezza si trasformi in un onere burocratico e tecnologico insostenibile, favorendo invece soluzioni che garantiscano l'uniformità delle procedure di verifica su tutto il territorio nazionale;

    il termine di sessanta giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita online appare estremamente ridotto per consentire un adeguamento tecnologico ordinato da parte delle imprese, specialmente in assenza di linee guida chiare che definiscano i requisiti minimi di conformità dei sistemi di verifica;

    appare dunque prioritario accompagnare questa transizione con misure di supporto tecnico e semplificazione, volte a prevenire la chiusura forzata di esercizi commerciali virtuali o l'irrogazione di sanzioni per motivi meramente tecnologici, assicurando un equilibrio tra le finalità repressive del decreto e la tutela dello sviluppo economico delle imprese digitali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire modalità tecniche di verifica della maggiore età per il commercio elettronico che siano standardizzate, accessibili e a basso impatto economico per le PMI, al fine di garantire la continuità operativa del settore produttivo e commerciale interessato.
9/2886/92. Ferrara, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, all'articolo 6, disposizioni di ampio respiro riguardanti il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, autorizzando i comuni a destinare il gettito derivante dall'imposta di soggiorno al finanziamento di interventi di controllo del territorio e alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale;

    tale previsione normativa, pur inserita in un contesto di dichiarata urgenza per il rafforzamento della sicurezza pubblica, determina una significativa alterazione della natura e della finalità originaria dell'imposta di soggiorno, strumento tributario concepito esclusivamente per sostenere l'offerta turistica, la manutenzione dei beni culturali e ambientali e i servizi pubblici locali destinati all'accoglienza;

    la scelta di dirottare risorse generate dal settore turistico verso la spesa per la sicurezza urbana, inclusa l'implementazione di sistemi di videosorveglianza e il pagamento di oneri per il personale di vigilanza, rischia di sottrarre capitali vitali a interventi strutturali di decoro e promozione che sono alla base della competitività internazionale delle città d'arte e dei distretti turistici italiani;

    l'impiego dei proventi dell'imposta di soggiorno per finalità di pubblica sicurezza, infatti, appare come una risposta parziale e impropria alla carenza di stanziamenti strutturali per le forze dell'ordine, configurando una sorta di diritto penale e della sicurezza a costo zero che grava impropriamente sugli operatori del settore ricettivo e sui visitatori;

    le criticità emerse nell'analisi del tessuto urbano evidenziano come la reale percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti sia strettamente correlata non solo alla presenza di presidi di polizia o telecamere, ma soprattutto alla qualità della manutenzione stradale, all'efficienza dei servizi di illuminazione pubblica, alla cura del verde e alla pulizia degli spazi comuni, elementi che definiscono l'attrattività di una meta turistica;

    quanto sopra rende pertanto problematico che decisioni di tale impatto economico sul comparto ricettivo possano essere assunte in modo unilaterale dalle amministrazioni comunali, senza un coinvolgimento strutturato dei soggetti che quel gettito contribuiscono a generare e che ne subiscono direttamente le ricadute in termini di competitività dell'offerta territoriale;

    l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per la repressione dei fenomeni di degrado, anziché in un volano per l'accoglienza e la valorizzazione, rischia di produrre un effetto di rassicurazione sociale meramente apparente, lasciando irrisolte le cause profonde della marginalità sociale e del decadimento dei servizi urbani;

    la finalità di un'imposta di scopo come quella di soggiorno deve rimanere ancorata al miglioramento dei servizi specifici offerti a chi soggiorna nelle strutture ricettive, garantendo che ogni euro versato torni nel circuito dell'economia del turismo attraverso la cura dei centri storici e il potenziamento dei servizi di assistenza al viaggiatore;

    il ricorso sistematico alla videosorveglianza e alle misure restrittive, sebbene presentato come prioritario dal provvedimento in titolo, non può sostituirsi alla necessità di investimenti pubblici per il benessere sociale e la riqualificazione urbana, i quali rappresentano la vera barriera contro la criminalità e l'insicurezza;

    il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore ricettivo rischia di tradursi in una gestione arbitraria delle risorse, portando al definanziamento di progetti di marketing territoriale e di accoglienza a favore di una spesa corrente securitaria che dovrebbe invece gravare sulla fiscalità generale;

    risulta indispensabile assicurare che la discrezionalità concessa ai comuni dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto non pregiudichi i bilanci destinati alla promozione turistica e alla valorizzazione del patrimonio, poiché un modello di sicurezza efficace per il turismo deve garantire che la spesa per la videosorveglianza e il personale di vigilanza rimanga sussidiaria e non alternativa rispetto al miglioramento dell'offerta turistica complessiva e alla manutenzione dei siti di interesse culturale e ambientale,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto con ulteriori iniziative normative, anche di carattere normativo, volte a garantire che le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno siano prioritariamente e stabilmente vincolate al miglioramento dell'offerta turistica, alla manutenzione dei beni culturali, al potenziamento dei servizi di accoglienza e decoro urbano nonché agli investimenti necessari alla competitività e all'attrattività del sistema turistico locale.
9/2886/93. Pavanelli, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, incrementando le risorse del fondo destinato alla loro rifunzionalizzazione per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026;

    la gestione e il reimpiego dei patrimoni sottratti alle mafie rappresentano non solo un obiettivo etico e di legalità, ma una straordinaria opportunità di sviluppo economico per i territori interessati, specialmente laddove si tratti di unità immobiliari che possono essere convertite in centri produttivi, laboratori artigianali o strutture ricettive;

    tuttavia la semplice rifunzionalizzazione strutturale degli immobili non è di per sé sufficiente a garantire il successo del reinserimento di tali beni nel circuito economico legale se non è accompagnata da una specifica strategia di supporto all'imprenditorialità locale e alle piccole e medie imprese;

    le criticità principali risiedono nella difficoltà per le nuove realtà economiche, spesso cooperative giovanili o startup, di accedere ai capitali necessari per avviare attività produttive all'interno dei beni confiscati, i quali spesso richiedono onerosi interventi di adeguamento tecnologico e normativo;

    la visione meramente burocratica che ha caratterizzato in passato la gestione di questi asset ha spesso portato a un loro inutilizzo prolungato o al fallimento delle iniziative economiche intraprese, vanificando il valore simbolico e concreto della confisca;

    è dunque necessario che la valorizzazione dei beni confiscati diventi parte integrante delle politiche industriali e di sostegno alle PMI, creando percorsi privilegiati per l'assegnazione di tali spazi a progetti imprenditoriali che generino occupazione e valore aggiunto sul territorio;

    la vera sfida per una efficace restituzione al mercato legale dei beni sottratti alle mafie consiste nel creare le condizioni affinché la legalità diventi un fattore di competitività e crescita produttiva;

    in tale prospettiva, la valorizzazione dei beni confiscati deve integrarsi pienamente con le politiche industriali e di sostegno al tessuto imprenditoriale locale, superando la visione meramente burocratica che ha spesso caratterizzato il settore;

    risulta dunque essenziale prevedere meccanismi di semplificazione nell'accesso al credito per tutte quelle imprese, microimprese e startup che decidono di insediarsi in immobili confiscati, poiché la fragilità finanziaria dei soggetti operanti in contesti territoriali complessi costituisce il principale ostacolo alla riuscita dei progetti di riutilizzo produttivo;

    coniugare sicurezza urbana e sviluppo economico significa infatti facilitare l'incontro tra l'offerta di spazi pubblici recuperati e la domanda di insediamento produttivo da parte delle categorie protette e dei giovani imprenditori,

impegna il Governo:

ad accompagnare le disposizioni dell'articolo 26 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

  1) favorire l'assegnazione dei beni confiscati a micro e piccole imprese, laboratori artigiani e cooperative giovanili, definendo protocolli d'intesa tra la struttura commissariale e le associazioni di categoria per la creazione di incubatori di impresa all'interno degli immobili recuperati e prevedendo, nell'ambito degli stanziamenti previsti per la valorizzazione dei beni, criteri di priorità per progetti imprenditoriali ad alto impatto occupazionale e tecnologico;

  2) prevedere misure di semplificazione e agevolazione per l'accesso al credito dei soggetti assegnatari attraverso un coordinamento stabile con il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire la sostenibilità economica delle attività produttive e assicurare un'effettiva e duratura restituzione di tali patrimoni al mercato legale e al tessuto occupazionale del territorio.
9/2886/94. Cappelletti, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento affronta, all'articolo 6, anche la sicurezza urbana, destinando, indirettamente ad avviso dei firmatari, risorse per la polizia locale, sottraendole, però, al fondo omologo e, dunque, a misure e interventi locali di altra natura;

    preme ai firmatari rappresentare che la sicurezza urbana rappresenta una delle sfide più rilevanti per le amministrazioni locali, in particolare nelle aree soggette a marginalità sociale, a disagio giovanile, spesso caratterizzate da fenomeni di criminalità, illegalità e degrado urbanistico;

    la sicurezza reclama soprattutto prevenzione, senza la quale non si può garantire una sicurezza duratura;

    il tema della sicurezza urbana e della prevenzione è completamente assente, in termini di effettività, dal provvedimento in titolo, nonostante la congerie di norme, non del tutto consone nel merito, che vi ha trovato posto; brillano per assenza le disposizioni volte ad agevolare gli enti locali nell'assunzione di personale della polizia locale – le risorse di cui sopra possono essere appannaggio dei soli enti locali che sono in condizioni di bilancio molto solide – costantemente sotto organico in tutto il territorio nazionale, così come misure in grado di sostenere le amministrazioni nell'attuazione di politiche integrate di sicurezza urbana e di incidere sul tessuto sociale nel suo complesso;

    ad avviso dei firmatari, i territori necessitano di un piano dedicato, corredato delle relative risorse finanziare, che rechi interventi mirati e integrati di sicurezza urbana volti a: ridurre la criminalità, il degrado urbano e la marginalizzazione sociale; innalzare il controllo del territorio e i presìdi a tutela della sicurezza, sulla base delle effettive esigenze delle aree – estensione territoriale, indice di vulnerabilità e di criminalità, presenza di giovani, incidenza del degrado materiale e sociale – provvedendo all'incremento del personale della polizia locale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza; migliorare la vivibilità tramite la riqualificazione degli spazi pubblici all'insegna della sostenibilità; riqualificare il tessuto sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale; coinvolgere i cittadini, anche nelle loro formazioni sociali, al fine di rafforzarne la partecipazione civica e il senso di comunità, nella individuazione e definizione degli interventi di riqualificazione e delle politiche di sicurezza – tutto ciò necessita di congrue risorse finanziarie unitamente al loro utilizzo efficiente e monitorato, al fine di valutare gli effetti delle misure assunte;

    un siffatto «sistema» rappresenta, nella visione dei firmatari, un modello di sicurezza urbana più sostenibile grazie all'approccio integrato che consente di superare la logica esclusivamente repressiva, promuovendo politiche attive di prevenzione e inclusione sociale, in una combinazione di controllo del territorio e prevenzione, riqualificazione e partecipazione civica quale base per un modello innovativo e sostenibile di sicurezza urbana;

    con l'obiettivo di adottare misure concrete di prevenzione e contrasto dell'insicurezza, attraverso l'assunzione di personale della polizia locale, interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, programmi di inclusione sociale, in un approccio coordinato e strutturato,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere, in occasione di un successivo provvedimento utile allo scopo, le iniziative, anche normative, necessarie a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana con le modalità proposte e illustrate in premessa, prevedendo il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle sedi istituzionali di raccordo proprie, e, altresì, l'istituzione di un Fondo specifico a tali misure dedicato, in modo da ripartire le risorse sulla base delle esigenze delle collettività di ciascun territorio.
9/2886/95. Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione si inserisce in una linea di politica criminale che privilegia l'inasprimento sanzionatorio e la repressione quale principale, se non unico, strumento di intervento, trascurando tuttavia gli investimenti strutturali necessari per la prevenzione dei reati e per l'effettivo controllo del territorio;

    l'esame presso il Senato ha brillato, in Assemblea, per l'introduzione dell'articolo 30-bis, dedicato espressamente alla «remigrazione», a quanto consta ai presentatori, con il coinvolgimento diretto e l'attiva partecipazione del Consiglio nazionale forense e dell'avvocatura tutta, in quanto, subito dopo la notizia dell'approvazione dell'emendamento che quell'articolo lo ha introdotto, il Consiglio nazionale Forense si è dissociato, l'organismo congressuale forense ha proclamato lo stato di agitazione, gli avvocati penalisti hanno denunciato l'introduzione di una visione dell'avvocatura servente subordinata agli obiettivi del potere e non agli interesse degli assistiti, chiunque essi siano, la magistratura si è unita all'avvocatura;

    di più, il Consiglio nazionale forense ha dichiarato di non essere mai stato informato del coinvolgimento che non rientra nei propri compiti istituzionali;

    in sostanza, la norma prevede il riconoscimento di un compenso di 650 euro, cui deve provvedere il Consiglio nazionale forense, all'esito di un rimpatrio volontario al difensore del migrante;

    la norma manipola e distorce il diritto di difesa, mina la libertà dell'avvocatura, per l'Ucpi trasforma il difensore in strumento delle politiche di remigrazione, l'ANM esprime grave preoccupazione per l'attacco al diritto di difesa che non deve essere piegato a logiche diverse e rimarca che, al contempo il riconoscimento di incentivi all'esito della procedura e le limitazioni all'accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione mettono a rischio l'effettività della giurisdizione – si segnala, infatti, per chiarezza, che il provvedimento in titolo ha provveduto a sopprimere il gratuito patrocinio per lo straniero che ricorre contro l'espulsione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la norma in parola, alla luce di quanto riportato in premessa, e ad adottare le opportune iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, utili ad abrogare l'articolo 30-bis.
9/2886/96. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, all'articolo 11, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 582, secondo comma del codice penale attraverso l'estensione del novero dei casi in cui è possibile procedere d'ufficio, al fine di perseguire il delitto di lesione personale;

    in particolare, il regime di procedibilità d'ufficio viene applicato anche nelle ipotesi sub articolo 583-quater, terzo comma codice penale introdotto dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2, ossia qualora il reato di lesioni venga commesso in danno del personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico,

impegna il Governo

ad integrare le misure richiamate in premessa con ulteriori iniziative normative volte a estendere la procedibilità d'ufficio anche ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nell'attività di guida nei servizi di trasporto pubblico durante l'esercizio ovvero a causa della predetta attività.
9/2886/97. Pastorino, Pavanelli, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

   valutato che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica che incidono direttamente sulle dinamiche delle città e sulle condizioni di marginalità sociale;

    il fenomeno delle persone senza dimora rappresenta una delle principali emergenze sociali del paese, con oltre 96.000 persone coinvolte e un numero crescente di decessi in strada, che testimoniano un grave arretramento nella tutela dei diritti fondamentali;

    l'assenza di politiche strutturali per l'abitare e i ripetuti tagli al sociale rischiano di aggravare le condizioni di esclusione, scaricando sui Comuni e sul Terzo Settore responsabilità che dovrebbero essere assunte dallo Stato;

    un approccio centrato esclusivamente su misure di ordine pubblico risulta insufficiente e rischia di affrontare gli effetti, senza intervenire sulle cause profonde della marginalità e del disagio sociale;

    garantire soluzioni abitative dignitose e percorsi di inclusione rappresenta non solo una scelta di giustizia sociale, ma anche una condizione essenziale per una sicurezza urbana reale e duratura,

impegna il Governo:

   al fine di promuovere la sicurezza urbana, in linea con le finalità del provvedimento in esame, ad adottare con urgenza iniziative normative volte all'istituzione di un Fondo nazionale per l'accoglienza abitativa delle persone senza dimora, quale strumento strutturale di contrasto alla marginalità estrema, destinando risorse adeguate e stabili alle politiche di inclusione abitativa e sociale, superando la logica degli interventi emergenziali e ponendo fine alla riduzione dei finanziamenti destinati ai Comuni e ai servizi territoriali;

   a integrare, infine, le politiche di sicurezza con interventi sociali strutturali, promuovendo modelli efficaci come l'Housing First e rafforzando il ruolo degli enti locali e del Terzo Settore, al fine di prevenire le situazioni di degrado e insicurezza con misure concrete di inclusione.
9/2886/98. Simiani, Malavasi, Provenzano, D'Orso, Aiello, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    Il disegno di legge in discussione prevede tra l'altro interventi relativi a lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni;

    in linea generale, il decreto in via di conversione appare fortemente sbagliato, volto a colpire il dissenso e non ad affrontare concretamente le questioni dell'ordine e della sicurezza pubblica;

    si tratta dell'ennesimo intervento in materia di sicurezza dall'inizio della legislatura, e già questo evidenzia la grande confusione del Governo che emana provvedimenti che hanno solo un'ottica punitiva e panpenalistica, senza mai intervenire in concreto sulle cause profonde del malessere sociale presente nel nostro Paese con un approccio fatto di annunci e propaganda, privo di una visione organica e di risultati concreti;

    in questa ottica diviene ancora più inaccettabile la compressione dei lavori imposta dalla maggioranza sul decreto sicurezza, proprio perché esso fa riferimento a diritti e garanzie fondamentali delle persone e incide sull'equilibrio democratico del Paese;

    nel dettaglio, la normativa prevista dal decreto per contrastare in particolare le aggressioni nei confronti del personale ferroviario non appare sufficiente, non venendo in alcun modo previsto nessun riferimento all'utilizzo delle telecamere nei treni, mentre la sicurezza del personale ferroviario e dei passeggeri rappresenta una priorità, anche alla luce dell'aumento dei flussi di mobilità sulle linee AV e del progressivo incremento dell'offerta di servizi ferroviari;

    la stampa riporta quasi ogni giorno notizie relative ad aggressioni ai danni del personale ferroviario, nonché di comportamenti pericolosi e delle condotte delittuose a bordo dei treni, inclusi quelli ad Alta Velocità;

    a quanto riporta ancora la stampa, sui treni regionali sarebbero installati sistemi di videosorveglianza che consentono la registrazione delle immagini a fini di prevenzione e accertamento dei reati;

    per quanto concerne i treni ad Alta Velocità e, più in generale, le diverse tipologie di servizi ferroviari passeggeri operanti sul territorio nazionale (Alta Velocità, Intercity, regionali e altri servizi a mercato), non si dispone, invece, di un quadro pubblico organico e aggiornato circa la presenza, l'effettiva operatività e il livello tecnologico dei sistemi di videosorveglianza installati a bordo, né informazioni dettagliate su standard tecnici, modalità di funzionamento o collegamenti con sale operative;

    l'utilizzo di tali strumenti è essenziale per garantire la sicurezza del personale e dei viaggiatori, ma deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    appare pertanto opportuno disporre di un quadro aggiornato e dettagliato circa la presenza, la tipologia e le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza installati sui treni operanti sul territorio nazionale, anche al fine di valutare eventuali interventi di potenziamento,

impegna il Governo:

   in relazione alle finalità dichiarate al provvedimento in esame, a fornire informazioni, nei tempi più rapidi possibili, su quale sia lo stato attuale della dotazione di sistemi di videosorveglianza sui treni passeggeri operanti sul territorio nazionale, distintamente per tipologia di servizio (Alta Velocità, Intercity, regionali e altri servizi) e se tali sistemi prevedano esclusivamente la registrazione delle immagini oppure anche forme di monitoraggio in tempo reale collegate alle Sale operative delle imprese ferroviarie o alla Polizia ferroviaria;

   a promuovere una ricognizione ufficiale e pubblica sul livello di copertura dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei convogli, anche al fine di garantire maggiore trasparenza e uniformità sul territorio nazionale;
9/2886/99. Girelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Francesco Silvestri.


   La Camera

impegna il Governo:

   in relazione alle finalità dichiarate al provvedimento in esame, a fornire informazioni, nei tempi più rapidi possibili, su quale sia lo stato attuale della dotazione di sistemi di videosorveglianza sui treni passeggeri operanti sul territorio nazionale, distintamente per tipologia di servizio (Alta Velocità, Intercity, regionali e altri servizi) e se tali sistemi prevedano esclusivamente la registrazione delle immagini oppure anche forme di monitoraggio in tempo reale collegate alle Sale operative delle imprese ferroviarie o alla Polizia ferroviaria;

   a promuovere una ricognizione ufficiale e pubblica sul livello di copertura dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei convogli, anche al fine di garantire maggiore trasparenza e uniformità sul territorio nazionale;
9/2886/99. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge appare improntato a una logica prevalentemente repressiva, basata sull'inasprimento delle sanzioni e sull'estensione dei poteri amministrativi, senza adeguati investimenti in politiche di prevenzione sociale ed educativa né nel rafforzamento strutturale delle forze di polizia;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento evidenziano una significativa compressione del ruolo delle Camere, sia per la mancata conclusione dell'istruttoria in Commissione al Senato, sia per la ristrettezza dei tempi alla Camera;

    il Governo non ha saputo affrontare in modo strutturale i temi della sicurezza, come dimostrato dall'assenza di risultati concreti e dal reiterato ricorso a misure emergenziali prive di efficacia nel medio-lungo periodo;

    nel provvedimento in esame sono state inserite numerose norme che riguardano il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ma non sono presenti disposizioni relative alle modifiche dei decreti legislativi numero 217 del 2005 e numero 139 del 2006 attualmente all'esame del governo;

    tra le ipotesi di riforma annunciate sembrerebbero esserci degli elementi di progressiva militarizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso il rafforzamento delle strutture gerarchiche e un'impostazione organizzativa riconducibile al comparto difesa, in contrasto con la natura civile del Corpo e con i modelli europei di protezione civile e soccorso pubblico;

    tale impostazione appare in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati dal legislatore delegante, che richiedono invece un rafforzamento dell'efficacia operativa, della sicurezza del personale e della capacità di risposta ai nuovi rischi, anche derivanti dai cambiamenti climatici;

    ulteriori criticità riguardano la sostenibilità finanziaria della riforma, a fronte di costi stimati superiori alle risorse disponibili e dell'assenza di adeguate coperture nella legge di bilancio per il 2026, con il concreto rischio di penalizzare investimenti essenziali in mezzi, formazione e sicurezza degli operatori;

    si registra inoltre la scelta del Governo di interrompere il confronto con le organizzazioni sindacali, escludendo dal processo decisionale i rappresentanti dei lavoratori e compromettendo la qualità e la legittimazione delle riforme;

    i contenuti della riforma e quindi le citate criticità sono stati sostanzialmente confermati dal Governo nel corso della discussione della interrogazione su tale tematica (atto numero 5/04827) svolta alla Camera dei deputati il 18 dicembre 2025;

    il combinato disposto tra il provvedimento in esame e le prospettate modifiche ordinamentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco evidenzia una tendenza generale alla centralizzazione e alla gerarchizzazione degli apparati dello Stato, che appare distante dai principi di efficienza, partecipazione e natura civile del soccorso pubblico;

    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta un presidio fondamentale di tutela della vita, dell'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente;

    la sua efficacia operativa dipende anche dal mantenimento della sua natura civile, dalla valorizzazione delle competenze professionali e da un adeguato coinvolgimento del personale nelle scelte organizzative;

    ogni intervento di riforma dovrebbe essere coerente con gli standard europei e con le sfide emergenti legate alla gestione delle emergenze complesse,

impegna il Governo:

in relazione alle misure concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recate dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative atte a sospendere l'iter delle modifiche ordinamentali in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco, evitando interventi che ne alterino la natura civile e la coerenza con la legge delega, riaprendo immediatamente il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, garantendo un percorso partecipato e trasparente nella definizione della riforma nonché a garantire adeguate risorse finanziarie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando investimenti concreti in mezzi, formazione, sicurezza del personale e capacità di risposta alle emergenze, anche legate ai cambiamenti climatici.
9/2886/100. Graziano, Simiani, Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede tra l'altro misure per il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale;

    in linea generale, il decreto in via di conversione appare, ad avviso della firmataria del presente atto, fortemente sbagliato, volto a colpire il dissenso e non ad affrontare concretamente le questioni dell'ordine e della sicurezza pubblica;

    si tratta dell'ennesimo intervento in materia di sicurezza dall'inizio della legislatura, e già questo evidenzia la grande confusione del Governo che adotta provvedimenti che hanno solo un'ottica punitiva e panpenalistica, senza mai intervenire in concreto sulle cause profonde del malessere sociale presente nel nostro Paese con un approccio fatto di annunci e propaganda, privo di una visione organica e di risultati concreti;

    in questa ottica diviene ancora più inaccettabile la compressione dei lavori imposta dalla maggioranza sul decreto sicurezza, proprio perché esso fa riferimento a diritti e garanzie fondamentali delle persone e incide sull'equilibrio democratico del Paese;

    per quel che riguarda la questione relativa ai CPR appare particolarmente preoccupante la deroga a tutte le disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri;

    non si applicano, quindi, vincoli urbanistici, ambientali, sanitari, paesaggistici e non si coinvolgono le comunità locali e le amministrazioni interessate;

    si tratta di una modalità surrettizia di trasformare i CPR in luoghi di detenzione, mentre per legge devono essere strutture di trattenimento amministrativo, laddove vengano collocate persone che non hanno commesso alcun reato, ma che si trovano in una condizione irregolare sul territorio, in attesa di un permesso di soggiorno oppure di una decisione di espulsione;

    nel corso del tempo, e sempre più in questa legislatura, però, la detenzione amministrativa è divenuta affine ad una detenzione penale, senza le garanzie di un processo, senza tutele effettive, senza risposte umane, anzi – come dimostrano le relazioni del Garante nazionale di molte organizzazioni indipendenti – le condizioni sono al limite della tortura psicologica, perché in questi CPR finiscono, spesso, cittadini stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale, o che sono in attesa di un rinnovo del permesso, o che fanno ricorso;

    queste strutture andrebbero gradualmente abrogate ed, invece, il Governo ritiene di prorogare sino al 31 dicembre 2028 (ben oltre la fine della legislatura), la possibilità di derogare a tutte le leggi per trovare nuovi luoghi «adatti» ai CPR, oltre che per ristrutturarli, impedendo di fatto ogni controllo in itinere,

impegna il Governo

a presentare, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto, una relazione alle Camere che renda conto delle motivazioni che hanno condotto alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione dei CPR, fornendo anche dati in merito alla loro distribuzione sul territorio nazionale.
9/2886/101. Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in modo ampio, disorganico e profondamente sbilanciato su una pluralità di ambiti tra loro eterogenei, delineando un impianto normativo privo di visione strategica e caratterizzato da un approccio marcatamente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza alcun investimento reale nelle politiche di prevenzione sociale;

    una simile impostazione non solo si inserisce in una lunga sequenza di provvedimenti bandiera privi di efficacia, ma ha già dimostrato di non produrre maggiore sicurezza, contribuendo invece a comprimere gli spazi democratici, a indebolire le garanzie costituzionali e ad alimentare una narrazione distorta del fenomeno dell'insicurezza;

    una politica seria ed efficace in materia di sicurezza dovrebbe invece fondarsi su interventi strutturali in ambito educativo, sociale e territoriale, capaci di agire sulle cause profonde del disagio e di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, elementi del tutto assenti nel decreto in esame;

    con specifico riferimento alla materia dell'immigrazione, il decreto introduce disposizioni che determinano una grave e ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, incidendo su diritti fondamentali e configurando evidenti profili di contrasto con i principi costituzionali, nonché con il diritto europeo e internazionale;

    particolarmente grave è l'intervento sul diritto di difesa, attraverso limitazioni all'accesso al patrocinio a spese dello Stato e misure che compromettono l'effettività della tutela giurisdizionale, in aperta violazione dell'articolo 24 della Costituzione;

    ancor più allarmante risulta l'introduzione dell'articolo 30-bis, che prevede il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e subordina il compenso degli avvocati all'effettivo rimpatrio della persona assistita, trasformando di fatto il difensore in un soggetto incentivato all'esito espulsivo della procedura e determinando un evidente e inaccettabile conflitto di interessi;

    tale previsione stravolge la funzione stessa dell'avvocato, che non può in alcun modo essere ricondotto a un ruolo ausiliario dell'amministrazione, ma deve restare garante pienamente indipendente dei diritti della persona, come ribadito con forza dalle istituzioni forensi;

    il decreto conferma inoltre una visione esclusivamente securitaria della gestione dei flussi migratori, fondata su detenzione amministrativa, respingimenti e ampliamento dei centri, senza alcuna attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e all'efficacia reale delle misure adottate;

    in tale contesto assume un rilievo particolarmente critico il cosiddetto «modello Albania» e il funzionamento del centro di Gjader, rispetto al quale si registra un'accelerazione significativa dei trasferimenti forzati, nonostante la pendenza di questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

    consta alla firmataria del presente atto che, dalle informazioni raccolte, emergerebbero elementi di estrema gravità: limitazioni sostanziali al diritto di difesa dovute alla distanza geografica e alla difficoltà concreta di accesso a un'assistenza legale effettiva, anche per l'impossibilità di garantire un contatto tempestivo e continuativo con i difensori, la partecipazione alle udienze e la piena comprensione degli atti; compromissione del diritto alla salute; utilizzo sistematico e indiscriminato di strumenti coercitivi per l'intera durata dei trasferimenti, assenza di provvedimenti formali e trasparenti e totale opacità nei criteri di selezione delle persone;

    risulterebbe inoltre particolarmente allarmante il trasferimento di persone vulnerabili o non idonee al trattenimento, successivamente ricondotte in Italia, circostanza che dimostra non solo l'inefficacia ma anche la natura arbitraria e lesiva del sistema;

    il meccanismo dei trasferimenti ripetuti tra Italia e Albania configura una pratica irragionevole e sproporzionata, che incide gravemente sulla dignità delle persone coinvolte e produce costi umani ed economici elevatissimi a fronte di risultati pressoché irrilevanti in termini di rimpatri effettivi;

    appare assolutamente urgente, anche a tutela della effettiva sicurezza dei cittadini che non passi per soluzioni propagandistiche e inefficaci, superare l'attuale approccio emergenziale e repressivo, investendo su canali legali di ingresso, inclusione sociale e lavorativa e un sistema di accoglienza rispettoso dei diritti umani, orientando le politiche di sicurezza verso un modello fondato sulla prevenzione, sulla coesione sociale e sul rafforzamento dei servizi pubblici, abbandonando definitivamente logiche meramente punitive e simboliche,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa atta a sospendere immediatamente i trasferimenti verso il centro di Gjader in Albania, ponendo fine a una pratica che presenta evidenti profili di incompatibilità con il diritto nazionale ed europeo, e ad avviare una verifica complessiva del cosiddetto «modello Albania» anche alla luce dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, garantendo in ogni sede il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di permanenza per il rimpatrio, con particolare riferimento alla tutela della salute, alla dignità personale e all'effettività del diritto di difesa, anche attraverso il superamento delle criticità derivanti dalla collocazione in territorio estero, nonché ad intervenire con urgenza per eliminare tutte le disposizioni che introducono disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, ristabilendo il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, ripristinando senza ulteriori ritardi il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone straniere nei procedimenti che incidono sulla loro permanenza nel territorio nazionale, garantendo risorse adeguate e certe, e a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 30-bis al fine di modificarlo radicalmente, eliminando ogni forma di subordinazione del compenso dell'avvocato all'esito del rimpatrio e ripristinando pienamente l'indipendenza e l'autonomia della professione forense, escludendo qualsiasi coinvolgimento dell'avvocatura in meccanismi che ne compromettano il ruolo costituzionale di garante dei diritti.
9/2886/102. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso del firmatario del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    nonostante il costante aumento delle aggressioni nei confronti del personale operante nel sistema della mobilità e i gravissimi fatti recentemente occorsi in ambito trasporto pubblico locale e ferroviario, il provvedimento in commento non contiene una risposta efficace, in materia di sicurezza pubblica, per tutelare il settore e non offre una risposta valida alle richieste degli operatori del settore;

    i sindacati del settore dei trasporti CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL E UGL, hanno da tempo sottoposto al MIT il lavoro legislativo svolto dal Gruppo di Lavoro per l'attuazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale e, con una lettera inviata lo scorso gennaio alla commissione Trasporti, lamentano lo stallo della situazione non avendo ricevuto risposte dal Ministero;

    tra le principali richieste del settore di modifica del Codice penale che nel provvedimento sono assenti ci sono: l'inserimento di una circostanza aggravante comune all'articolo 61 per i delitti commessi con violenza o minaccia; la modifica dell'articolo 635 con la previsione di un'ipotesi aggravata di danneggiamento dei beni destinati ai servizi di trasporto pubblico; la previsione della procedibilità d'ufficio per le sopracitate fattispecie di reato così aggravate, mediante modifiche apportate agli articoli 581, primo comma, e 582 secondo comma del Codice penale, aventi ad oggetto i reati di percosse e lesioni personali;

    la modifica all'articolo 583-quater del Codice penale, mediante l'introduzione di un terzo comma, con la previsione di una fattispecie aggravata di lesioni personali cagionate al personale adibito a servizi di trasporto pubblico pur presente nel provvedimento in commento risulta parziale poiché esclude gli operatori d'esercizio del TPL e tutto il personale che lavora in front line non addetto all'attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni;

    sono anche del tutto assenti nel provvedimento modifiche al codice di procedura penale atte ad estendere alle sopracitate fattispecie aggravate la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato di cui all'articolo 380 del Codice di procedura penale; l'istituto dell'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 382-bis del Codice di procedura penale; la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 nei casi della fattispecie aggravata di danneggiamento;

    per quanto concerne specificamente l'ambito ferroviario il provvedimento è manchevole della previsione del fondo di 50 milioni di euro per il 2026 destinato a rafforzare la vigilanza nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie e di misure per il rafforzamento della Polfer,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

  rafforzare le misure di sicurezza per il personale del trasporto pubblico locale, estendendo al comparto le tutele previste per il settore sanitario dal decreto-legge n. 137 del 2024, attraverso l'attivazione dell'opportuno iter legislativo della proposta di modifica normativa redatta nell'ambito del Protocollo per la Promozione della Sicurezza nel Processo di Sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e Regionale Sostenibili, depositata presso l'ufficio legislativo del MIT;

  rafforzare l'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria destinando specifiche risorse, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per la stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Gruppo ferrovie dello Stato italiane s.p.a., finalizzati al potenziamento dei livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze anche attraverso l'implementazione dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.
9/2886/103. Casu.


   La Camera

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

  rafforzare le misure di sicurezza per il personale del trasporto pubblico locale, estendendo al comparto le tutele previste per il settore sanitario dal decreto-legge n. 137 del 2024, attraverso l'attivazione dell'opportuno iter legislativo della proposta di modifica normativa redatta nell'ambito del Protocollo per la Promozione della Sicurezza nel Processo di Sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e Regionale Sostenibili, depositata presso l'ufficio legislativo del MIT;

  rafforzare l'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria destinando specifiche risorse, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per la stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Gruppo ferrovie dello Stato italiane s.p.a., finalizzati al potenziamento dei livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze anche attraverso l'implementazione dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.
9/2886/103. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo persevera, in particolare con gli articoli 29 e 30 del decreto-legge, nella tendenza, più volte stigmatizzata, ad affrontare il tema urgente dell'accoglienza unicamente attraverso i respingimenti, la detenzione amministrativa e la moltiplicazione dei centri, prorogando per giunta disposizioni gravemente derogatorie – quanto alla costruzione di questi ultimi – di norme vincolanti e poste a presidio di fondamentali interessi pubblici, a partire dal codice degli appalti, con grave pregiudizio per la legalità, oltreché di sperpero delle risorse pubbliche;

    ciò, nonostante si sia già dimostrata del tutto fallimentare, inutilmente dispendiosa, e contraria alle esigenze minime di tutela giurisdizionale e al diritto dell'UE, l'operazione di esternalizzazione delle frontiere voluta dal Governo italiano con la realizzazione in Albania dei centri di trattenimento amministrativo per stranieri gestiti dalle autorità italiane, sulla base del Protocollo di intesa in materia migratoria sottoscritto nel 2023 con il Governo albanese. Tanto che, data l'inattività di tali centri a fronte dei provvedimenti di non convalida dei trattenimenti nei centri albanesi da parte delle autorità giudiziarie competenti e in attesa del pronunciamento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo li ha trasformati in veri e propri Centri di permanenza per i rimpatri come quelli presenti in Italia, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del provvedimento in esame, al fine di rivederne in contenuto, adoperandosi al contempo con la massima urgenza per la chiusura definitiva dei centri per il trattenimento degli stranieri gestiti dalle autorità italiane in Albania.
9/2886/104. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, ad avviso del firmatario del presente atto, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Aula privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa atta a garantire alle Polizie Locali l'accesso pieno e operativo al CED Interforze, superando gli attuali ritardi normativi, in particolare prevedendo la gratuità dell'accesso alle banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi a carico dei bilanci comunali, necessaria per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale per il controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.
9/2886/105. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame rappresenta, ad avviso della firmataria del presente atto, l'ennesimo intervento confuso, propagandistico e ideologico in materia di sicurezza, adottato dal Governo in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, come già evidenziato anche in sede parlamentare;

    ancora una volta il Governo sceglie la scorciatoia della decretazione d'urgenza per comprimere il confronto democratico su materie che incidono su diritti fondamentali, imponendo una logica emergenziale permanente e svuotando il ruolo del Parlamento;

    il provvedimento si caratterizza per un impianto apertamente repressivo e panpenalistico, che non affronta le cause reali dell'insicurezza e rischia di comprimere in modo sproporzionato libertà costituzionali fondamentali, aumentando i margini di discrezionalità dell'autorità pubblica in assenza di adeguati contrappesi;

    in questo quadro già critico, appare politicamente inaccettabile che il Governo continui a rivendicare la centralità della sicurezza senza investire in modo serio e strutturale sulle risorse umane delle forze dell'ordine, determinando una frattura evidente tra propaganda e realtà;

    emblematica è la situazione della questura di Vicenza, dove il piano di potenziamento previsto dal decreto – limitato a cinque ispettori e un agente – risulta del tutto insufficiente e incapace di rispondere a una carenza di organico che si trascina da anni e che ha già prodotto un progressivo depauperamento delle capacità operative;

    le organizzazioni sindacali della polizia di Stato – tra cui Cisl, Silp-Cgil e Siulp – hanno denunciato con forza come tale incremento sia del tutto inadeguato, evidenziando che il personale in servizio è già oggi costretto a turni sempre più lunghi e gravosi, in condizioni di crescente pressione operativa e con evidenti ricadute sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli operatori;

    le stesse organizzazioni hanno sottolineato come la carenza di organico comprometta la capacità di garantire un presidio efficace del territorio e renda strutturale una condizione di emergenza che il Governo continua a ignorare;

    analoghe e altrettanto preoccupate valutazioni sono state espresse dalle principali associazioni rappresentative del sistema produttivo vicentino – Confindustria Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza e Confcommercio Vicenza – che, in un incontro diretto con il Ministro dell'interno, hanno manifestato una forte preoccupazione per la carenza di organico delle forze dell'ordine sul territorio;

    in tale sede è stato evidenziato come la carenza di personale tra polizia, carabinieri e guardia di finanza incida negativamente non solo sulla vita quotidiana dei cittadini, ma anche sulla possibilità per le imprese di operare in un contesto sicuro e adeguatamente protetto, con ricadute concrete sul tessuto economico e sociale del territorio;

    le medesime associazioni hanno fornito un dato particolarmente significativo: nel territorio vicentino si registra oggi un rapporto medio di un operatore delle forze dell'ordine ogni 630 abitanti, a fronte di un obiettivo minimo indicato in un operatore ogni 400 residenti, evidenziando quindi un divario strutturale che il decreto in esame non colma in alcun modo;

    anche le istituzioni locali hanno più volte richiamato il Governo alle proprie responsabilità, ricordando gli impegni assunti e mai mantenuti in ordine al rafforzamento dell'organico della questura e alla necessità di un salto di fascia che consenta un incremento stabile di risorse, mezzi e personale;

    anche il sindaco di Vicenza ha denunciato pubblicamente l'inadeguatezza degli attuali livelli di personale delle forze dell'ordine, definendo insufficiente ogni intervento che non sia accompagnato da un piano strutturale di potenziamento e da un adeguamento della questura a una fascia superiore;

    tale situazione non rappresenta soltanto un problema di efficienza amministrativa, ma assume una rilevanza costituzionale, poiché la carenza di personale e di presìdi territoriali aumenta il rischio di un esercizio discrezionale e non proporzionato dei poteri pubblici, incidendo sull'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali;

    un modello di sicurezza fondato sulla moltiplicazione delle fattispecie penali e sull'inasprimento delle sanzioni, in assenza di adeguate risorse operative, è non solo inefficace, ma pericoloso per la qualità della democrazia, perché rischia di tradursi in una compressione dei diritti senza un reale aumento della sicurezza;

    la mancata risposta alle carenze strutturali degli organici rappresenta una responsabilità politica grave, che svuota di credibilità l'azione del Governo e contraddice apertamente la retorica securitaria su cui esso fonda la propria azione,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   intervenire con urgenza, nel primo provvedimento utile, per colmare la grave carenza di organico della questura di Vicenza, attraverso un piano straordinario e strutturale di rafforzamento del personale;

   procedere all'adeguamento della questura di Vicenza a una fascia superiore, assicurando un incremento stabile di risorse, mezzi e dotazioni;

   adottare misure strutturali di potenziamento degli organici delle forze di polizia su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire un presidio effettivo e continuo e ridurre il ricorso a strumenti emergenziali;

   abbandonare un approccio meramente repressivo e propagandistico alla sicurezza, orientando l'azione di Governo verso politiche integrate di prevenzione, coesione sociale e rafforzamento dello Stato sul territorio;

   assicurare che ogni intervento normativo in materia di sicurezza sia pienamente coerente con i principi costituzionali, evitando che la carenza di risorse operative si traduca in un indebito ampliamento della discrezionalità amministrativa e in una compressione delle libertà fondamentali.
9/2886/106. Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della sicurezza rappresenta una funzione primaria dello Stato e una condizione essenziale per la tutela dei diritti, della libertà personale e della qualità della vita delle comunità;

    tuttavia, come dimostrato dal provvedimento in esame, l'azione del Governo in materia di sicurezza si è dimostrata complessivamente inefficace, come attestato dal reiterato ricorso a provvedimenti emergenziali e dalla persistente mancata riduzione dei fenomeni di insicurezza, segno evidente dell'inadeguatezza di un approccio fondato prevalentemente su misure punitive e simboliche;

    nella provincia di Reggio Emilia, come in diversi contesti territoriali caratterizzati da elevata vitalità economica e sociale, si registra una crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini, legata al diffondersi di fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e illegalità diffusa;

    tale percezione incide profondamente sulla vivibilità degli spazi pubblici e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni, rendendo necessario un intervento strutturale e non meramente emergenziale;

    Reggio Emilia è una realtà dinamica, con un tessuto produttivo rilevante, un'elevata mobilità quotidiana e una significativa presenza di eventi e flussi che richiedono un costante impegno in termini di ordine pubblico e controllo del territorio;

    nonostante l'impegno degli enti locali sul fronte della prevenzione, dell'inclusione sociale e della coesione culturale, si registrano criticità legate alla presenza non sempre adeguata delle Forze dell'ordine sul territorio;

    in particolare, permangono criticità legate alla dotazione di organico della Polizia di Stato nella provincia di Reggio Emilia, che incidono sulla capacità di garantire servizi efficaci di controllo del territorio e di prevenzione;

    a fronte di tali esigenze, si evidenziano difficoltà nel garantire un presidio capillare ed efficace, anche in relazione alla disponibilità di personale destinato ai servizi di controllo del territorio;

    la sicurezza richiede un approccio integrato, nel quale le politiche di prevenzione sociale ed educativa, pur fondamentali, siano affiancate da un adeguato livello di presidio, controllo e dissuasione assicurato dalle Forze dell'ordine;

    a fronte dei reiterati annunci del Governo in materia di sicurezza, non risultano adottate misure strutturali sufficientemente incisive per rafforzare in modo concreto la presenza dello Stato in territori come quello reggiano;

    la sicurezza richiede un approccio organico e multilivello, fondato su un equilibrio tra prevenzione, controllo del territorio e capacità di intervento;

    gli enti locali contribuiscono in modo significativo alla costruzione di comunità coese e sicure, ma non possono sostituirsi allo Stato nelle funzioni di ordine e sicurezza pubblica;

    risulta pertanto necessario rafforzare in modo strutturale il sistema della sicurezza anche nel territorio della provincia di Reggio Emilia, assicurando risorse adeguate e una presenza coerente con le esigenze locali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile atta a rafforzare in modo strutturale la presenza delle Forze dell'ordine effettivamente presenti sul territorio nazionale, e nello specifico nel territorio di Reggio Emilia, al fine di garantire un controllo più efficace e capillare e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a contrastare la progressiva riduzione degli organici destinati alla sicurezza pubblica, assicurando un adeguato livello di personale rispetto alle esigenze dei territori;

   a sostenere, in un'ottica integrata, le politiche di prevenzione sociale ed educativa promosse dagli enti locali, senza che queste possano sostituire il necessario presidio statale.
9/2886/107. Andrea Rossi, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della sicurezza rappresenta una funzione primaria dello Stato e una condizione essenziale per la tutela dei diritti, della libertà personale e della qualità della vita delle comunità;

    nella provincia di Reggio Emilia, come in diversi contesti territoriali caratterizzati da elevata vitalità economica e sociale, si registra una crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini, legata al diffondersi di fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e illegalità diffusa;

    tale percezione incide profondamente sulla vivibilità degli spazi pubblici e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni, rendendo necessario un intervento strutturale e non meramente emergenziale;

    Reggio Emilia è una realtà dinamica, con un tessuto produttivo rilevante, un'elevata mobilità quotidiana e una significativa presenza di eventi e flussi che richiedono un costante impegno in termini di ordine pubblico e controllo del territorio;

    nonostante l'impegno degli enti locali sul fronte della prevenzione, dell'inclusione sociale e della coesione culturale, si registrano criticità legate alla presenza non sempre adeguata delle Forze dell'ordine sul territorio;

    in particolare, permangono criticità legate alla dotazione di organico della Polizia di Stato nella provincia di Reggio Emilia, che incidono sulla capacità di garantire servizi efficaci di controllo del territorio e di prevenzione;

    la sicurezza richiede un approccio integrato, nel quale le politiche di prevenzione sociale ed educativa, pur fondamentali, siano affiancate da un adeguato livello di presidio, controllo e dissuasione assicurato dalle Forze dell'ordine;

    a fronte dei reiterati annunci del Governo in materia di sicurezza, non risultano adottate misure strutturali sufficientemente incisive per rafforzare in modo concreto la presenza dello Stato in territori come quello reggiano;

    la sicurezza richiede un approccio organico e multilivello, fondato su un equilibrio tra prevenzione, controllo del territorio e capacità di intervento;

    gli enti locali contribuiscono in modo significativo alla costruzione di comunità coese e sicure, ma non possono sostituirsi allo Stato nelle funzioni di ordine e sicurezza pubblica;

    risulta pertanto necessario rafforzare in modo strutturale il sistema della sicurezza anche nel territorio della provincia di Reggio Emilia, assicurando risorse adeguate e una presenza coerente con le esigenze locali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile atta a rafforzare in modo strutturale la presenza delle Forze dell'ordine effettivamente presenti sul territorio nazionale, e nello specifico nel territorio di Reggio Emilia, al fine di garantire un controllo più efficace e capillare e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a contrastare la progressiva riduzione degli organici destinati alla sicurezza pubblica, assicurando un adeguato livello di personale rispetto alle esigenze dei territori;

   a sostenere, in un'ottica integrata, le politiche di prevenzione sociale ed educativa promosse dagli enti locali, senza che queste possano sostituire il necessario presidio statale.
9/2886/107. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce talune disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, senza tuttavia affrontare in termini generali il problema più volte sollevato del sotto-organico delle forze di tutto il comparto sicurezza;

    da anni viene infatti denunciata una grave carenza degli organici delle Forze dell'Ordine, e nonostante le, ad avviso del firmatario, roboanti dichiarazioni di membri del Governo in merito ai nuovi assunti, è dimostrato che i nuovi ingressi non sono riusciti neppure a coprire il turn-over delle forze di polizia, finendo per aggravare ulteriormente la forbice già ampia tra organici previsti e forze effettive in servizio;

    attualmente infatti tale forbice ha raggiunto proporzioni allarmanti, con oltre 25.000 unità di effettivi in meno rispetto a quanto previsto dalle piante organiche;

    lo stesso Comandante generale dei Carabinieri, durante l'inaugurazione a Roma dell'anno accademico della Scuola ufficiali, ha sottolineato il problema della carenza di organico, sostenendo che tale deficit starebbe condizionando le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali «chiamate oggi a sostenere un carico di lavoro che, come abbiamo visto, è già molto rilevante e in tendenziale crescita»;

    la cronica carenza di personale effettivo sta infatti determinando gravi ripercussioni sui lavoratori, costringendo il personale in servizio a turni di lavoro massacranti, e con inevitabili ripercussioni su tutti i cittadini;

    basti dire che i dati ufficiali segnalerebbero che forze effettive della sola Polizia di Stato sono diminuite di oltre 2.000 unità durante i primi tre anni del Governo Meloni;

    il provvedimento all'esame, contenente misure indifferibili e urgenti in materia di sicurezza, è l'ennesimo provvedimento di questo Governo su questa materia, che ha portato unicamente ad un aumento vertiginoso delle fattispecie di reato, e senza risultati concreti a vantaggio di tutti i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a reperire tutte le risorse necessarie per ripianare con urgenza gli organici delle Forze di polizia.
9/2886/108. Mauri, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento tratta, tra i temi, quello della sicurezza pubblica;

    il diritto alla sicurezza delle cittadine e dei cittadini non può essere ridotto a una mera risposta emergenziale o repressiva, ma deve fondarsi su politiche di prevenzione, coesione sociale e tutela dell'incolumità pubblica;

    nel nostro Paese, il numero di armi legalmente detenute da privati cittadini è cresciuto negli ultimi anni, rendendo ancora più urgente rafforzare i sistemi di controllo e monitoraggio da parte dello Stato;

    diversi episodi di cronaca hanno evidenziato come il possesso legale di armi possa trasformarsi in un grave rischio quando i controlli sui requisiti psicofisici e comportamentali risultino insufficienti o non aggiornati nel tempo;

    una politica della sicurezza efficace deve avere come priorità la riduzione dei rischi legati alla diffusione delle armi e il rafforzamento degli strumenti di prevenzione;

    è necessario evitare che l'accesso alle armi sia percepito quale strumento ordinario di tutela individuale, rafforzando invece il ruolo dello Stato e delle istituzioni democratiche nella garanzia della sicurezza collettiva;

    il rafforzamento dei controlli sul rilascio e sul rinnovo del porto d'armi rappresenta una misura di responsabilità istituzionale e di tutela della comunità,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative e amministrative volte a rafforzare in modo significativo i controlli sul rilascio e sul rinnovo del porto d'armi, con verifiche più rigorose e periodiche dei requisiti psicofisici e comportamentali dei richiedenti;

   a prevedere meccanismi di monitoraggio più stringenti per i titolari di porto d'armi, anche attraverso una più efficace integrazione tra le banche dati delle autorità di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie;

   a promuovere politiche pubbliche orientate alla riduzione della diffusione delle armi tra i privati e alla costruzione di una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sulla non violenza;

   a riferire alle Camere sugli interventi adottati e sugli effetti delle misure intraprese in materia di controllo del porto d'armi.
9/2886/109. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento tratta, tra i temi, quello della sicurezza pubblica;

    l'utilizzo del dispositivo elettrico cosiddetto «Taser» da parte delle forze dell'ordine è stato progressivamente esteso negli ultimi anni, inizialmente in via sperimentale e in seguito con una diffusione più ampia sul territorio nazionale;

    numerose organizzazioni per i diritti umani, tra le quali Antigone ed Amnesty International, hanno evidenziato, già da tempo, i potenziali rischi per la salute e l'incolumità delle persone sottoposte all'uso di tali dispositivi, in particolare nei confronti di soggetti vulnerabili, persone con patologie cardiache, minori o persone in stato di alterazione psicofisica;

    studi scientifici e casi documentati a livello internazionale hanno sollevato preoccupazioni circa l'uso improprio o eccessivo del Taser, con possibili conseguenze gravi, fino al decesso, soprattutto in contesti di intervento su persone non armate;

    il timore è che l'arma venga usata troppo facilmente in contesti di ordine pubblico non proporzionati, superando in tal modo la necessità di utilizzare metodi di immobilizzazione fisica, quando necessario, più sicuri;

    come noto, il principio di proporzionalità nell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine rappresenta un fondamento dello Stato di diritto e deve essere sempre garantito nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona stabiliti nella nostra Costituzione;

    l'introduzione e l'utilizzo di strumenti potenzialmente lesivi richiede una rigorosa e particolare valutazione dell'impatto, della necessità e delle alternative disponibili per la gestione delle situazioni di sicurezza pubblica;

   considerato, inoltre, che:

    il ricorso a strumenti di coercizione elettrica può contribuire a una progressiva militarizzazione delle pratiche di ordine pubblico e aumentare il rischio di escalation nei confronti dei cittadini;

    numerose realtà della società civile e giuristi hanno richiesto maggiore trasparenza sui protocolli di utilizzo, nonché sui dati relativi agli interventi e sugli effetti sanitari legati all'uso del Taser,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa necessaria a sospendere l'ulteriore estensione dell'utilizzo del Taser da parte delle forze dell'ordine sul territorio nazionale;

   a promuovere una valutazione indipendente e scientificamente fondata sugli effetti sanitari e operativi dell'uso di tale strumento;

   a trasmettere alle Camere una relazione dettagliata sui casi di utilizzo del Taser, sulle eventuali conseguenze sanitarie, nonché sui protocolli operativi adottati;

   a privilegiare strategie di formazione, de-escalation e mediazione nei servizi di ordine pubblico, riducendo il ricorso a strumenti potenzialmente lesivi;

   a garantire che ogni intervento delle forze dell'ordine avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali.
9/2886/110. Fratoianni, Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento tratta, tra i temi, al Capo III, anche misure in favore delle vittime del dovere;

    la disciplina vigente tutela le vittime del dovere e i loro familiari nel caso in cui il danno alla salute derivi da eventi traumatici o da esposizione diretta a fattori patogeni connessi al servizio;

    l'esposizione all'amianto ha causato negli anni gravissime conseguenze sanitarie per lavoratori civili e militari, determinando l'insorgenza di patologie tumorali particolarmente aggressive, tra cui mesotelioma e tumori polmonari;

    numerosi studi epidemiologici e pronunce della magistratura hanno evidenziato l'esistenza di fenomeni di esposizione domestica o para-professionale all'amianto, verificatisi attraverso il trasporto di fibre contaminanti negli ambienti familiari tramite indumenti da lavoro, equipaggiamenti o materiali contaminati;

    tali situazioni hanno riguardato purtroppo anche familiari conviventi di personale militare che, nello svolgimento del proprio servizio presso basi, arsenali, unità navali o altri contesti operativi caratterizzati dalla presenza di materiali contenenti amianto, hanno inconsapevolmente veicolato fibre negli ambienti domestici;

    in diversi casi, a distanza di anni o decenni dall'esposizione, i familiari conviventi hanno sviluppato patologie tumorali asbesto-correlate pur non avendo mai svolto attività lavorative in ambienti contaminati;

    tali casi rappresentano una forma particolarmente grave di esposizione involontaria che ha colpito soggetti estranei alle attività professionali svolte dal personale militare;

    appare necessario rafforzare il riconoscimento istituzionale e la tutela dei familiari conviventi che abbiano contratto patologie tumorali riconducibili all'esposizione domestica all'amianto;

    una piena tutela delle vittime dell'amianto richiede procedure più chiare e uniformi per l'accertamento del nesso causale e per l'estensione dell'accesso alle misure di assistenza e sostegno,

impegna il Governo:

ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  estendere le tutele previste per le vittime del dovere anche ai familiari del personale militare che abbiano sviluppato patologie oncologiche per l'esposizione, anche se indiretta, ad agenti nocivi, quale l'amianto, derivante da indumenti, equipaggiamenti o materiali contaminati riportati in ambito domestico;

  promuovere procedure di accertamento del nesso causale più efficaci e uniformi, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità sanitarie e degli enti competenti in materia di sorveglianza epidemiologica;

  valutare l'introduzione di specifiche forme di sostegno, assistenza e indennizzo in favore dei familiari conviventi colpiti da patologie asbesto-correlate riconducibili a tale esposizione indiretta.
9/2886/111. Ghirra, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, in materia di prevenzione della violenza giovanile, reca modifiche in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore. Il comma 1 dell'articolo in commento interviene sull'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (c.d. «decreto Caivano»). Tra le misure del citato articolo 5 in materia di prevenzione della violenza giovanile si annovera l'applicabilità dell'ammonimento del questore a minorenni che hanno commesso determinati reati a danno di altri minorenni;

    si tratta, in realtà, di due diverse ipotesi applicative: l'una riguardante i minori di età superiore a 14 anni per i reati di percosse (articolo 581 del codice penale), lesione personale (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale), danneggiamento (articolo 635 del codice penale), fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i medesimi reati; l'altra riguardante minori di età compresa fra 12 e 14 anni, per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

    il fenomeno delle aggregazioni dei minori in bande, che poi si possono trasformare in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

    la scuola può ridurre il disagio giovanile creando un ambiente inclusivo sicuro e relazionale, basato sulla fiducia reciproca e sull'ascolto attivo. Interventi chiave includono l'educazione socio-emotiva, il supporto psicologico, la promozione di attività laboratoriali e di gruppo, la lotta al bullismo, e la collaborazione con famiglie e territorio per prevenire la dispersione scolastica;

    per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche,

impegna il Governo:

   a rivedere l'impostazione del provvedimento in materia di prevenzione della violenza giovanile e ad adottare iniziative, anche normative, volte a:

   prevedere maggiori investimenti per garantire l'estensione del tempo scuola, attraverso il tempo pieno, il tempo prolungato e progetti di attività extrascolastica in tutta Italia, con particolare riguardo a quelle aree del paese caratterizzate da maggiore dispersione scolastica;

   potenziare i servizi di salute mentale, mettendoli in raccordo con le scuole, dotandoli di strutture specifiche per bambini e adolescenti e ad attuare a un piano di prevenzione della violenza giovanile, mettendo al centro le istituzioni scolastiche e i servizi sociali territoriali al fine di co-progettare interventi strutturali che integrino gli ambiti sanitario, psicologico, educativo e sociale;

   potenziare i programmi di reinserimento sociale per i minori che hanno scontato la pena, tramite la riqualificazione professionale, l'avviamento all'attività lavorativa, anche attraverso incentivi fiscali a coloro che assumono ex detenuti;

   prevedere borse di studio e percorsi formativi per minori in condizioni di povertà educativa.
9/2886/112. Piccolotti, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (articolo 628-bis c.p.), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi;

    la lettera c) interviene sull'articolo 624-bis c.p., secondo comma, che punisce il reato di furto con strappo, consistente nell'impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto, strappando la cosa di mano o di dosso alla persona. Il provvedimento in esame aggiunge un ulteriore modalità della condotta consistente nell'aver agito con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità;

    la relazione illustrativa riporta che la finalità dell'intervento è quella di offrire tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l'espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali. Sulla nozione di destrezza la Corte di Cassazione ritiene che sia sufficiente che il colpevole abbia approfittato di una situazione favorevole alla realizzazione dell'azione, non essendo necessaria una sua particolare abilità;

    secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno, il numero delle vittime di truffa ha fatto registrare un incremento pressoché costante dal 2015 al 2023 ed una flessione nel 2024. Di contro, il numero delle vittime di truffa over 65 registra nel 2024 un sensibile aumento (+5.782 casi), passando dai 37.108 casi del 2023 a 42.890 (+15,58 per cento);

    l'indagine campionaria realizzata nell'ambito del protocollo sottoscritto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno e dall'Eurispes, fa emergere, stando all'esperienza diretta o indiretta degli intervistati, quasi 3 casi su 10 nei quali si è verificato il reato di truffa a danno di anziani;

    sono molto praticate le truffe telefoniche (indicate dal 71 per cento di chi denuncia la conoscenza diretta o indiretta di truffe contro gli anziani) e le truffe di persona (6 casi su 10 tra quelli segnalati). In percentuale più ridotta, ma non per questo meno preoccupante, si sono verificate truffe telematiche attraverso Internet (43,9 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative volte a:

   rafforzare, d'intesa con gli enti locali e il Terzo settore, i presidi di socialità per le fasce più deboli e anziane della popolazione, favorendo la divulgazione delle modalità di truffa attraverso campagne informative sui mezzi d'informazione;

   promuovere, attraverso protocolli d'intesa con ABI e Poste Italiane, campagne di sensibilizzazione, e il finanziamento di progetti locali promossi dalle prefetture, come la formazione del personale del settore bancario per riconoscere operazioni sospette, la diffusione di vademecum informativi e il rafforzamento della vigilanza territoriale.
9/2886/113. Mari, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (cosiddetto DASPO urbano), ampliandone l'ambito soggettivo e oggettivo e attribuendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di individuare ulteriori zone urbane caratterizzate da situazioni di particolare criticità;

    la disposizione prevede l'applicazione delle misure anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati per determinati reati e introduce specifiche previsioni per i minori ultraquattordicenni, nonché un coordinamento della durata dei provvedimenti;

    è inoltre introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita per il reato di danneggiamento aggravato commesso in occasione di manifestazioni pubbliche;

    l'articolo 7 reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il comma 1 della disposizione in commento apporta alcune modificazioni all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (cosiddetta «legge Reale»), volte a rafforzare i controlli di polizia nel corso dei servizi effettuati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

    l'articolo 9 del decreto-legge modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sul codice penale;

    il combinato disposto di tale intervento normativo contribuisce a configurare lo spazio delle manifestazioni pubbliche come un ambito di eccezione, nel quale si giustifica un abbassamento delle garanzie costituzionali, in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    nel mese di ottobre 2025, Michel Forst, relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente nell'ambito della Convenzione di Aarhus, ha pubblicato nuove linee guida sulla protesta ambientale e la disobbedienza civile;

    le nuove linee guida mirano a sostenere gli Stati, la società civile, gli attivisti ambientali e gli operatori del diritto nella comprensione e nell'attuazione dei diritti garantiti dalla Convenzione di Aarhus.;

    il testo sottolinea che il diritto internazionale ha riconosciuto a individui e gruppi il diritto a partecipare a manifestazioni ambientali pacifiche, anche quando queste mettono in discussione azioni o politiche pubbliche e private che possono arrecare danno all'ambiente;

    il documento individua cinque principi guida per aiutare gli Stati a garantire che l'attivismo ambientale pacifico sia rispettato e non represso: a) intervenire sulle reali ragioni alla base delle proteste ambientali, come l'inazione nella tutela dell'ambiente, la mancanza di trasparenza o l'esclusione dai processi decisionali; b) rifiutare la criminalizzazione dei difensori dell'ambiente e riconoscerne invece il legittimo ruolo nella difesa dell'interesse pubblico; c) tutela dello spazio civico: la disobbedienza civile non deve essere utilizzata come pretesto per limitare le libertà fondamentali o ridurre gli spazi di espressione pacifica; d) le risposte delle forze dell'ordine devono essere sempre legittime, necessarie e proporzionate – mai arbitrarie, eccessive o punitive;

    le linee guida riconoscono inoltre che alcuni difensori dell'ambiente possono ricorrere alla disobbedienza civile quando i canali legali risultano inefficaci,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a recepire le nuove linee guida pubblicate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente nell'ambito della Convenzione di Aarhus, sulla protesta ambientale e la disobbedienza civile.
9/2886/114. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (cosiddetto DASPO urbano), ampliandone l'ambito soggettivo e oggettivo e attribuendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di individuare ulteriori zone urbane caratterizzate da situazioni di particolare criticità;

    la disposizione prevede l'applicazione delle misure anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati per determinati reati e introduce specifiche previsioni per i minori ultraquattordicenni, nonché un coordinamento della durata dei provvedimenti;

    l'articolo 7 reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il comma 1 della disposizione in commento apporta alcune modificazioni all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (cosiddetto «legge Reale»), volte a rafforzare i controlli di polizia nel corso dei servizi effettuati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

    l'articolo 9 del decreto-legge modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sul codice penale;

    il combinato disposto di tale intervento normativo contribuisce a configurare lo spazio delle manifestazioni pubbliche come un ambito di eccezione, nel quale si giustifica un abbassamento delle garanzie costituzionali, in contrasto con gli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    la pedante applicazione delle nuove norme contenute nel decreto in epigrafe ha fatto sì che a Roma il 12 aprile 2026, un gruppo di quindici attivisti di Pax Christi, che intendevano partecipare a una preghiera per la pace indetta da Papa Leone XIV per invocare la fine dei conflitti in Ucraina, Libano, Sudan, Iran e altre zone, siano stati fermati dalla polizia mentre si recavano in Piazza San Pietro per la veglia di preghiera;

    le forze dell'ordine, sembra per ragioni di ordine pubblico, prima hanno negato l'accesso all'evento perché «si va per pregare, non per fare politica» e poi hanno sequestrato lo striscione che riportava la scritta «Pax Christi – movimento cattolico internazionale per la pace», assieme a una maglietta recante sul retro l'articolo 11 della Costituzione («L'Italia ripudia la guerra») e sulla parte anteriore la scritta «Chi manda le armi ripudia la pace»;

    nel mese di ottobre 2025, Michel Forst, relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente nell'ambito della Convenzione di Aarhus, ha pubblicato nuove linee guida sulla protesta ambientale e la disobbedienza civile;

    il testo sottolinea che il diritto internazionale ha riconosciuto a individui e gruppi il diritto a partecipare a manifestazioni ambientali pacifiche, anche quando queste mettono in discussione azioni o politiche pubbliche e private che possono arrecare danno all'ambiente;

    il documento individua cinque principi guida per aiutare gli Stati a garantire che l'attivismo ambientale pacifico sia rispettato e non represso: a) intervenire sulle reali ragioni alla base delle proteste ambientali, come l'inazione nella tutela dell'ambiente, la mancanza di trasparenza o l'esclusione dai processi decisionali; b) rifiutare la criminalizzazione dei difensori dell'ambiente e riconoscerne invece il legittimo ruolo nella difesa dell'interesse pubblico; c) tutela dello spazio civico: la disobbedienza civile non deve essere utilizzata come pretesto per limitare le libertà fondamentali o ridurre gli spazi di espressione pacifica; d) le risposte delle forze dell'ordine devono essere sempre legittime, necessarie e proporzionate – mai arbitrarie, eccessive o punitive;

    le linee guida riconoscono inoltre che alcuni difensori dell'ambiente possono ricorrere alla disobbedienza civile quando i canali legali risultano inefficaci,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  recepire le nuove linee guida pubblicate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell'ambiente nell'ambito della Convenzione di Aarhus, sulla protesta ambientale e la disobbedienza civile;

  prevenire e sanzionare le ritorsioni contro i manifestanti, tra cui molestie giudiziarie, sorveglianza, uso eccessivo della forza o criminalizzazione della protesta;

  rivedere e riformare le leggi nazionali, i protocolli di polizia e le prassi giudiziarie affinché i diritti alla protesta siano pienamente rispettati, in particolare per chi difende l'ambiente;

  creare meccanismi trasparenti di monitoraggio per verificare la gestione delle proteste, segnalare abusi e garantire la responsabilità delle istituzioni coinvolte;

  garantire a tutti la libertà di esprimere pacificamente il proprio disaccordo o opposizione verso idee, autorità o sistemi vigenti senza subire ripercussioni.
9/2886/115. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 7-bis dell'articolo 6, inserito nell'ambito dell'iter legislativo dal Senato, introduce modifiche al comma 15-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), disposizione che già qualifica come illecito amministrativo l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore;

    l'esercizio dell'attività di parcheggiatori abusivi rappresenta un fenomeno quotidiano estremamente diffuso nel nostro Paese, con particolare riguardo ad alcune aree urbane del centro sud, e spesso direttamente collegato ovvero gestito dalla criminalità organizzata;

    allo stato attuale, la disciplina applicabile si rinviene, giustappunto, nel comma 15-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che qualifica l'attività di parcheggiatore abusivo come illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria e con la confisca delle somme percepite, limitatamente a quelle detenute in casse, borselli o analoghi contenitori, non essendo consentita, in tale ambito, la perquisizione personale;

    la medesima disposizione prevede, tuttavia, due ipotesi in cui la condotta assume rilevanza penale. In primo luogo, in caso di recidiva, che si configura quando il soggetto, già sanzionato, commette nuovamente la medesima violazione. In secondo luogo, nell'ipotesi di impiego di minori nell'attività abusiva. In entrambe le circostanze è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro, oltre alla confisca delle somme percepite;

    la modifica introdotta dal provvedimento in esame, su proposta dell'ANCI, comporta un inasprimento delle sanzioni previste dalla normativa vigente. In particolare, in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, è previsto il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nonché un inasprimento della pena detentiva; inoltre, nell'ipotesi di impiego di minori, è stabilito un ulteriore aggravamento del trattamento sanzionatorio, con aumento sia della sanzione amministrativa sia della pena detentiva, da un minimo di otto mesi a un massimo di un anno e sei mesi;

    l'intervento, pur condivisibile, rischia di non essere sufficiente a contrastare un fenomeno di tale diffusione e rilevanza;

    come ha ricordato anche il Procuratore aggiunto di Napoli, Sergio Amato, nell'intervista rilasciata al quotidiano «Il Mattino», «le forze dell'ordine svolgono un lavoro straordinario, ma purtroppo vivono uno stato di inevitabile frustrazione nel momento in cui si accorgono che il loro lavoro non arriva a buon fine. Quante volte sono costrette a ritrovare per strada gli stessi che magari anche solo pochi giorni prima avevano sanzionato»;

    in alcune aree di Napoli, siamo di fronte a un parcheggiatore abusivo ogni 10 auto o anche meno. Un controllo «militare» del territorio, che si espande e si ramifica sempre di più;

    in molti casi, non si tratta di attività intraprese per la sopravvivenza, ma di veri e propri lavori redditizi trasferiti da nonno a nipote, come accertato nel periodico report della Polizia locale di Napoli. L'esercito dei parcheggiatori abusivi alimenta un'immagine negativa di Napoli. Siamo di fronte a una forma di illegalità vera e propria che ha per protagonisti chi occupa, senza titolo, 1356 tra strade e piazze, pari al 42 per cento del territorio comunale;

    anche i diversi interventi normativi, seppur non specificatamente dedicati alla fattispecie ad oggetto, succedutisi nel tempo, tra cui l'introduzione del cosiddetto Daspo urbano nel 2017 e le successive modifiche volte a introdurre ulteriori aggravanti – quali i divieti di accesso a specifiche aree urbane conseguenti a condotte illecite reiterate – non sono stai sufficienti a contrastare il fenomeno;

    si rende necessario un intervento normativo volto a estendere la rilevanza penale dell'attività di parcheggiatore abusivo oltre le attuali ipotesi di recidiva e di impiego di minori, così da rafforzare l'efficacia deterrente dell'ordinamento rispetto a un fenomeno criminoso che incide in modo significativo sulla fruibilità di ampie aree della città di Napoli;

    inoltre la diffusione del fenomeno, soprattutto nel contesto urbano di Napoli, richiede, oltre a ulteriori interventi di carattere normativo, anche un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine. Queste ultime, pur svolgendo un'attività di fondamentale rilievo, si trovano frequentemente a operare in condizioni di difficoltà, dovute non solo alla carenza di risorse umane, ma anche a criticità di natura organizzativa ed economica, tra cui le limitazioni al ricorso delle prestazioni di lavoro straordinario e il ritardo nel pagamento delle stesse;

    detta situazione è stata più volte segnalata dal SILP CGIL, con riferimento, in particolare, alle prestazioni straordinarie rese dal personale della Polizia di Stato nel periodo 2024-2025, che risultano, in parte, ancora non retribuite,

impegna il Governo:

ad integrare il quadro delle misure previste dall'articolo 6, comma 7-bis, del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo e regolatorio, volte a:

  prevedere efficaci misure di contrasto dell'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo;

  garantire il pagamento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario dovute al personale della Polizia di Stato con riferimento al periodo 2024-2025 in tempi ragionevoli, nonché a introdurre misure volte a garantire l'aumento della possibilità di prestazioni di lavoro straordinario e la tempestività dei pagamenti delle stesse ed evitarne il ripetersi di ritardi.
9/2886/116. Borrelli, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'iter di esame al Senato si è svolto, a giudizio dei firmatari, in modo incompleto e disorganico, non consentendo un adeguato approfondimento in Commissione e determinando l'approdo in Aula senza mandato al relatore, mentre alla Camera i tempi eccessivamente ristretti incidono in modo sproporzionato sulla qualità del procedimento legislativo;

    il Governo, nonostante il susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non ha conseguito risultati apprezzabili nella riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, dimostrando l'inadeguatezza di un approccio fondato sull'espansione del diritto penale;

    l'articolo 9 del provvedimento in esame depenalizza il mancato preavviso all'autorità e lo punisce con una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, estendendo espressamente la punibilità anche a chi – senza darne preavviso all'Autorità – siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti;

    la depenalizzazione implica che la sanzione venga applicata direttamente dall'autorità amministrativa e che solo successivamente possa essere impugnata dinanzi ad un giudice. L'attuale configurazione, invece, assicura le più intense garanzie previste per il caso di irrogazione di sanzioni penali: le attuali sanzioni infatti (arresto e ammenda) possono essere irrogate solo a seguito di un procedimento giudiziario. Si ritiene, come evidenziato in numerose audizioni svolte presso il Senato, che la depenalizzazione – nonostante le apparenze – configuri un sistema maggiormente afflittivo, in relazione a condotte il cui perseguimento incide sul diritto fondamentale di riunione,

impegna il Governo

a riconsiderare la norma introdotta dall'articolo 9 al fine di adottare ogni iniziativa utile atta ad abrogarla quanto prima.
9/2886/117. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile contenute nell'articolo 2 del provvedimento in esame confermano un'impostazione sbilanciata quasi esclusivamente sul versante repressivo, che appare coerente con una visione emergenziale della sicurezza ma del tutto inadeguata rispetto alla complessità del fenomeno;

    tale approccio ignora o comunque marginalizza le evidenze strutturali che caratterizzano il disagio giovanile nel nostro Paese: nel 2025 oltre un quarto dei minori (26,7 per cento) risulta a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT), con un impatto diretto sui percorsi educativi e di crescita;

    la dispersione scolastica, pur in lieve miglioramento, si attesta ancora all'8,2 per cento, con picchi sensibilmente più elevati nelle aree periferiche e nei contesti socioeconomici più fragili (ISTAT; Ministero dell'istruzione e del merito);

    a ciò si aggiunge una dispersione «implicita» sempre più rilevante, legata a bassi livelli di competenze di base, che continua a produrre esclusione sociale di fatto anche tra gli studenti che formalmente completano il percorso scolastico;

    in questo quadro, anche il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo assume dimensioni strutturali: secondo i più recenti dati ISTAT, circa il 68,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di aver subito almeno un episodio di prevaricazione, esclusione o violenza tra pari nell'ultimo anno, mentre circa un giovane su cinque ne è vittima con frequenza regolare;

    nonostante ciò, il provvedimento continua a privilegiare strumenti di controllo, inasprimento sanzionatorio e ampliamento delle misure di natura amministrativa e penale, senza un contestuale rafforzamento delle politiche educative, sociali e di prevenzione;

    risulta così evidente l'assenza di una strategia organica che coinvolga stabilmente scuola, enti locali, servizi sociali e terzo settore, che restano i principali presìdi di prevenzione ma operano già oggi in condizioni di forte sottofinanziamento e carenza di organico;

    questa impostazione rischia di produrre non solo inefficacia nel medio periodo, ma anche effetti controproducenti, alimentando processi di marginalizzazione e di stigmatizzazione proprio nei contesti più fragili;

    va altresì ricordato che come sottolineato in moltissime audizioni di esperti innanzi alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i danni creati sulla salute mentale da un uso prematuro e incontrollato dei social, sono enormi e la stessa società italiana di pediatria chiede da tempo l'introduzione di un'età minima per legge;

    la violenza giovanile non può essere affrontata come mera questione di ordine pubblico, ma richiede politiche strutturali e integrate capaci di intervenire sulle cause sociali, educative e relazionali del fenomeno;

    le evidenze disponibili dimostrano che i soli interventi repressivi non riducono stabilmente i fenomeni di devianza, mentre risultano determinanti gli investimenti in istruzione, servizi territoriali e politiche di inclusione;

    un'efficace politica di sicurezza si costruisce attraverso la presenza dello Stato nei territori, non attraverso la sola estensione degli strumenti sanzionatori, ma attraverso la capacità di prevenire il disagio prima che diventi conflitto,

impegna il Governo:

   a rivedere in modo sostanziale l'impianto delle disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile, richiamate in premessa, superando l'attuale approccio prevalentemente repressivo e predisponendo un piano organico, strutturale e pluriennale di interventi fondato su investimenti verificabili in istruzione, contrasto alla povertà educativa, rafforzamento dei servizi sociali territoriali, salute mentale dell'età evolutiva e politiche giovanili, con il pieno e stabile coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore;

   a garantire che ogni ulteriore intervento in materia di sicurezza rivolto ai minori sia necessariamente accompagnato da misure concrete, adeguatamente finanziate e verificabili di prevenzione del disagio giovanile, del bullismo e del cyberbullismo, e dalla istituzione di un sistema pubblico di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle politiche adottate, con indicatori trasparenti e rendicontazione periodica alle Camere, al fine di evitare interventi meramente simbolici e di assicurare l'effettiva efficacia delle misure nel ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali;

   ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile atta a favorire una rapida approvazione del disegno di legge attualmente fermo al Senato, volto a prevedere per legge l'introduzione di un'età minima per i social come già fatto dall'Australia e da molti paesi europei.
9/2886/118. Madia, Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, a giudizio dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, ed interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    il provvedimento in esame ha inoltre ulteriormente aumentato le fattispecie di reato, finendo per aggravare le enormi difficoltà delle procure sottoposte a un lavoro sempre più difficile ed estenuante a causa del numero crescente e insostenibile dei fascicoli da esaminare a fronte di un numero insufficiente di personale;

    tra le procure maggiormente in difficoltà ci sono Ivrea con 1.619 pendenze pro capite, Busto Arsizio con 973 pendenze pro capite e Reggio Emilia con ben 2.120 pendenze pro capite per magistrato (dati Ministero della giustizia);

    in particolare, per quanto concerne Reggio Emilia, si segnala come la delittuosità in provincia sia in costante aumento e i dati forniti annualmente dall'Arma dei Carabinieri lo evidenziano: nel 2023 i delitti sono stati complessivamente 19.161, nel 2024 21.076 e nel 2025 21.994;

    dall'indagine 2025 sulla criminalità organizzata del Sole 24 ore risulta non solo un considerevole aumento di reati, ma anche la conferma che Reggio Emilia sarebbe, quanto a criminalità, tra le peggiori province d'Italia;

    si segnala, inoltre, un incessante e rilevante impegno volto a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, anch'esso in evidente crescita: i dati dei sequestri e delle operazioni svolte dalle Forze dell'Ordine nel territorio reggiano ne evidenziano l'attitudine a fungere non soltanto da piazza di spaccio, ma anche quale luogo di stoccaggio dello stupefacente, grazie al radicamento dei gruppi criminali organizzati, anche di natura mafiosa, che sono in grado di assicurare l'adeguata copertura logistica ed organizzativa;

    si ricorda inoltre che a Reggio Emilia si è tenuto uno dei principali processi antimafia degli ultimi anni, noto come Aemilia, con 200 indagati, che ha comportato un carico di lavoro straordinario;

    nel mese di novembre 2024, il procuratore Gaetano Paci ha inviato una nuova nota al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, per segnalare una scopertura del 40 per cento dell'organico amministrativo, una carenza – segnalata ripetutamente – dell'organico dei cancellieri per l'assistenza ai Magistrati, ridotto ad una sola unità rispetto ai nove previsti, una scopertura del 50 per cento dei magistrati, nonché per chiedere l'istituzione del posto di Procuratore della Repubblica Aggiunto, avendone l'Ufficio i requisiti previsti dal CSM, e di altri due Sostituti Procuratori della Repubblica, per migliorare l'organizzazione dell'Ufficio e adeguarlo alle necessità del territorio;

    secondo l'Uif, ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia, dopo Milano e Brescia quella di Reggio Emilia è la provincia con più alta incidenza di infiltrazioni mafiose e criminalità economica e riciclaggio, con magistrati sommersi da più di duemila fascicoli iscritti a ruolo;

    la situazione di Reggio Emilia è dunque sempre più insostenibile con numeri che imporrebbero un intervento deciso dello Stato, mentre le piante organiche fissate dal Ministero non sembrano tenere conto dell'evoluzione in corso, e del significativo aumento delle interdittive antimafia che collocano la nostra provincia al primo posto in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, volta ad aumentare, quanto prima, le piante organiche della procura di Reggio Emilia, alla luce di quanto riportato in premessa e della preoccupante crescita dei fenomeni legati alla criminalità organizzata.
9/2886/119. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impostazione del provvedimento appare ispirata a una lettura prevalentemente emergenziale e repressiva dei fenomeni sociali, nella quale le questioni legate a marginalità, disagio abitativo, vulnerabilità economica e migrazioni vengono ricondotte principalmente a problemi di ordine pubblico, anziché affrontate come fenomeni strutturali complessi;

    tale approccio rischia di produrre un progressivo slittamento delle politiche pubbliche dalla dimensione sociale a quella securitaria, con una conseguente riduzione degli strumenti di prevenzione, mediazione e inclusione, a favore di un ampliamento della risposta punitiva e detentiva;

    particolarmente gravi sono le disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame relative all'estensione delle «zone rosse» e del DASPO urbano, poiché il decreto amplia i poteri prefettizi e dei questori prevedendo che possano essere individuate zone urbane con allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti contro la persona o il patrimonio;

    tale divieto può peraltro riguardare anche più aree, determinando così un'espansione della prevenzione amministrativa su basi molto elastiche, e con un forte margine di discrezionalità,

impegna il Governo

a riconsiderare il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 4 relative all'estensione delle «zone rosse» e del DASPO urbano al fine di adottare ogni iniziativa utile atta a sopprimere quanto prima tali nuove disposizioni.
9/2886/120. Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione prevede, tra le altre, diverse misure in materia di immigrazione e protezione internazionale;

    nel dettaglio, l'articolo 30-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nell'attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione ai predetti programmi;

    tale compenso è riconosciuto tramite il Consiglio nazionale forense «ad esito della partenza dello straniero» ed è pari alla misura del contributo economico previsto per le prime esigenze, stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Tale previsione vincola il diritto al pagamento al buon esito della procedura, evitando automatismi e valorizzando un'assistenza finalizzata alla conclusione del rimpatrio;

    ciò solleva, evidentemente, obiezioni di incostituzionalità rispetto all'articolo 24 della Costituzione. Lo stesso Consiglio nazionale forense ha preso apertamente distanza dalla norma, chiedendo l'eliminazione del proprio coinvolgimento, in quanto tali attività sono considerate estranee alle competenze istituzionali dell'ente;

    pur riconoscendo la validità della logica del rimpatrio volontario come strumento di politica migratoria, la modalità individuata nel provvedimento in esame, consistente nell'erogazione ai rappresentanti legali di un premio di risultato, non risulta compatibile con il nostro ordinamento costituzionale e rischia di stravolgere la funzione del difensore, condizionando a logiche di premialità economica l'attività di consulenza che dovrebbe essere svolta nell'interesse dell'assistito,

impegna il Governo

ad apportare con la massima urgenza una modifica normativa volta a sopprimere il meccanismo «premiale» descritto in premessa, promuovendo invece ogni iniziativa finalizzata a individuare modalità alternative e compatibili con il diritto costituzionale di attuazione delle norme sul rimpatrio volontario, nel rispetto del diritto inviolabile ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi, nonché dei rappresentanti legali di agire in ordine alla propria funzione difensiva.
9/2886/121. Bonetti, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    l'estesa utilizzazione dello strumento penale mediante decretazione d'urgenza e l'introduzione di nuove fattispecie di reato e aggravanti in assenza di adeguata ponderazione parlamentare ha portato a casi di incoerenza sul piano normativo, e spesso alla compromissione dei principi di tassatività e proporzionalità;

    particolarmente grave è la disposizione dell'articolo 7 che prevede la possibilità per le forze dell'ordine, in occasione di manifestazioni, di «accompagnare nei propri uffici», trattenendole per un massimo di 12 ore, persone «rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento» dell'evento di piazza, anche se non hanno commesso alcun reato;

    tale misura appare molto problematica perché non si fonda su comportamenti già posti in essere, bensì sulla possibilità che il soggetto possa autodeterminarsi in modo tale da porre in pericolo la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, collocando così l'intervento in una fase significativamente anticipata e anteriore ad offese penalmente rilevanti;

    appare dunque assai concreto il rischio che tale misura possa trasformarsi in uno strumento eccessivamente pervasivo, idoneo a determinare una compressione anticipata e sproporzionata del diritto di partecipare a manifestazioni pubbliche;

    tali criticità risultano ancora più evidenti – specie in un contesto sensibile quale quello delle manifestazioni pubbliche – se si considera che la misura è applicabile dall'autorità di polizia in assenza di un preventivo controllo giurisdizionale, essendo previsto soltanto un controllo successivo del pubblico ministero, che non assume i tratti di una vera e propria convalida,

impegna il Governo,

a valutare gli effetti applicativi delle misure richiamate in premessa, al fine di ad adottare ogni iniziativa utile atta a sopprimere quanto prima le disposizioni introdotte dall'articolo 7.
9/2886/122. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca per l'ennesima volta in questa legislatura disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, senza venire incontro minimamente alle reali esigenze dei cittadini in questo delicato settore, e introducendo al contrario misure inutili e, talvolta, controproducenti;

    particolarmente grave è stato l'iter di questo provvedimento alla Camera dove, alla luce della inaccettabile ristrettezza dei tempi disponibili, si è di fatto compromessa per l'ennesima volta la capacità delle Commissioni e dell'Assemblea di deliberare in modo pienamente informato, incidendo sulla qualità complessiva dell'istruttoria parlamentare, e si è giunti all'approvazione finale di un testo non adeguatamente istruito sotto tutti i profili rilevanti, inclusi quelli costituzionali, ordinamentali, finanziari e di tutela dei diritti fondamentali;

    nonostante tale iter sia stato stigmatizzato in tutte le sedi opportune, è evidente l'ennesima forzatura operata da tutte le forze di maggioranza e dal Governo, che hanno trattenuto questo decreto al Senato per ben 52 giorni, un periodo prolungato al termine del quale il provvedimento è comunque giunto nell'aula del Senato privo del mandato al relatore;

    peraltro, alcune delle norme approvate direttamente in aula al Senato non sono state oggetto di alcuna istruttoria, né al Senato né tantomeno alla Camera, in violazione delle fondamentali norme di natura regolamentare e costituzionale;

    è evidente peraltro che il provvedimento in esame, composto da ben 39 articoli, risulta caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità,

impegna il Governo

al fine di evitare una nuova inaccettabile compressione dei tempi e la violazione delle procedure previste dai regolamenti e dalle norme costituzionali, ad adottare decreti d'urgenza riferiti a materie organiche, circoscritte ed omogenee, nonché ad adottare ogni iniziativa di competenza per garantire il rispetto dei tempi e delle prerogative parlamentari, al contrario di quanto fatto fin qui per tutto il corso della legislatura.
9/2886/123. Braga, Casu, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    il Governo, nonostante il susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non ha conseguito risultati nella riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, dimostrando l'inadeguatezza di un approccio fondato esclusivamente sull'espansione del diritto penale;

    l'impostazione del provvedimento è infatti ispirata a una lettura prevalentemente emergenziale e repressiva dei fenomeni sociali, nella quale le questioni legate a marginalità, disagio abitativo, vulnerabilità economica e migrazioni vengono ricondotte sistematicamente a problemi di ordine pubblico, e affrontate con un continuo aumento delle fattispecie di reato e delle aggravanti;

    tale approccio, oltre ad aggravare il già annoso problema del sovraffollamento carcerario per il quale siamo stati più volte sanzionati anche in sede europea, rischia di produrre un progressivo slittamento delle politiche pubbliche dalla dimensione sociale a quella securitaria, con una conseguente riduzione degli strumenti di prevenzione, mediazione e inclusione, a favore di un ampliamento della risposta punitiva e detentiva;

    questo slittamento è particolarmente grave quando riferito al mondo giovanile, per il quale una risposta di natura emergenziale o in termini meramente repressivi non è mai adeguata;

    numerosi esperti e operatori del settore hanno infatti da tempo messo in evidenza la necessità di rafforzare piuttosto gli interventi di prevenzione, attraverso investimenti nella qualità della scuola, nel tempo educativo, nel supporto psicologico in presenza, nell'educazione all'affettività e alle relazioni, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento della comunità educante, intesa come alleanza tra scuola, famiglie, servizi sociali e territorio,

impegna il Governo

a riconsiderare l'impianto del provvedimento e, in particolare, le disposizioni concernenti la violenza giovanile, adottando invece ulteriori iniziative normative volte a reperire, quanto prima, tutte le risorse necessarie a potenziare i presidi educativi e gli strumenti di prevenzione del disagio giovanile, a partire dalla scuola, al fine sia di garantire un adeguato supporto psicologico in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sia di introdurre percorsi dedicati al rafforzamento dell'educazione affettiva e relazionale nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché a monitorare l'efficacia degli interventi adottati, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, degli operatori del settore e dei rappresentanti del terzo settore, valorizzandone il contributo nella costruzione di reti educative territoriali, così da assicurarne la piena adeguatezza rispetto ai bisogni emergenti delle giovani generazioni.
9/2886/124. Ascani, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

    l'impostazione del provvedimento appare ispirata a una lettura prevalentemente emergenziale e repressiva dei fenomeni sociali, nella quale le questioni legate a marginalità, disagio abitativo, vulnerabilità economica e migrazioni vengono ricondotte principalmente a problemi di ordine pubblico, anziché affrontate come fenomeni strutturali complessi;

    particolarmente grave è la disposizione introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5, rubricato Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, che prevede che «Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale»;

    questa norma, approvata al Senato, ad avviso del firmatario del presente atto, senza alcuna adeguata istruttoria, finisce per inasprire il trattamento dei fatti di minore gravità quando le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale, e creerà le condizioni per un nuovo aggravamento del già annoso problema del sovraffollamento carcerario per il quale siamo stati più volte sanzionati anche in sede europea, rischiando di produrre un progressivo slittamento delle politiche pubbliche dalla dimensione sociale a quella securitaria, con una conseguente riduzione degli strumenti di prevenzione, mediazione e inclusione, a favore di un ampliamento della risposta punitiva e detentiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile atta a sopprimere quanto prima le disposizioni introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 5.
9/2886/125. Stumpo, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio prevalentemente repressivo e punitivo, fondato sull'inasprimento delle pene, sulla moltiplicazione dei reati e sull'ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia, senza una strategia organica di prevenzione e senza un adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, ci si trova di fronte all'ennesimo provvedimento «bandiera», che si inserisce in una sequenza di interventi improntati a una logica panpenalista, incapace di produrre risultati significativi in termini di sicurezza reale, ma che al contrario rischia di comprimere spazi democratici e garanzie costituzionali;

    una politica efficace della sicurezza richiede invece investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, elementi che risultano sostanzialmente assenti nel decreto in esame;

    il Governo ha inoltre scelto, ancora una volta, di intervenire mediante decretazione d'urgenza, comprimendo il confronto parlamentare su una materia che incide profondamente sui diritti fondamentali e sulle condizioni di vita dei cittadini;

    in tale quadro, appare evidente come l'assenza di un approccio integrato, che affianchi agli strumenti repressivi adeguate politiche di prevenzione, rischi di aggravare le condizioni di marginalità sociale e di insicurezza, soprattutto nei contesti più fragili;

    permangono, inoltre, gravi criticità nell'attuazione delle misure di protezione delle vittime di violenza, in particolare con riferimento al sistema dei braccialetti elettronici, il cui utilizzo è cresciuto in modo esponenziale a seguito dell'ampliamento normativo, senza che a tale aumento sia corrisposto un adeguato incremento della disponibilità dei dispositivi, determinando ritardi nell'attivazione e un concreto rischio per l'incolumità delle vittime;

    sotto il profilo tecnico-funzionale, risultano documentati malfunzionamenti rilevanti dei dispositivi, tra cui problemi di durata delle batterie, fenomeni di surriscaldamento, crash dei sistemi di riconoscimento e criticità legate alla dipendenza dalla copertura della rete, che in assenza di segnale rende impossibile la geolocalizzazione, compromettendo l'efficacia delle misure di controllo;

    ulteriori criticità emergono nella gestione degli allarmi, caratterizzata da un elevato numero di falsi positivi e da un conseguente sovraccarico delle sale operative, con il rischio concreto di ritardi nella gestione degli allarmi reali e di una riduzione dell'efficacia dell'intervento delle forze di polizia;

    tali disfunzioni, già note da tempo, risultano particolarmente gravi in quanto incidono direttamente sulla sicurezza delle donne vittime di violenza, fino a determinare, nei casi più estremi, conseguenze drammatiche;

    appare pertanto necessario un intervento strutturale che affronti con urgenza tali criticità, garantendo l'effettiva operatività degli strumenti di protezione e rafforzando al contempo le politiche di prevenzione,

impegna il Governo

a rivedere le misure in materia di prevenzione della violenza giovanile di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame e ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre in modo strutturale nei percorsi scolastici l'educazione sessuale – affettiva e relazionale, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere e della violenza digitale, quale strumento fondamentale per contrastare le radici culturali della violenza e promuovere una cultura del rispetto, dell'autodeterminazione e della responsabilità, superando altresì con urgenza le criticità strutturali del sistema dei braccialetti elettronici, assicurando un adeguato incremento della disponibilità dei dispositivi, eliminando i ritardi nell'attivazione e garantendo il pieno funzionamento degli strumenti di protezione delle vittime, intervenendo immediatamente sul piano tecnologico e organizzativo per rafforzare l'affidabilità del sistema, ridurre i malfunzionamenti, migliorare la gestione degli allarmi e assicurare standard operativi uniformi su tutto il territorio nazionale, garantendo che la gestione degli allarmi sia affidata in via prevalente alle Forze di Polizia, assicurando tempestività, efficacia e coordinamento degli interventi nei casi di rischio concreto, a istituire un sistema continuo di monitoraggio e controllo sul funzionamento dei dispositivi e sull'efficacia delle misure adottate, riferendo periodicamente al Parlamento anche in relazione ai casi di violenza verificatisi nonostante l'applicazione del braccialetto elettronico, nonché a rafforzare, accanto agli strumenti repressivi, le politiche di prevenzione sociale, educativa e territoriale, attraverso investimenti strutturali nella scuola, nei servizi sociali e nella riqualificazione dei contesti urbani più fragili.
9/2886/126. Ferrari, Ghio, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impostazione del provvedimento appare ispirata a una lettura prevalentemente emergenziale e repressiva dei fenomeni sociali, nella quale le questioni legate a marginalità, disagio abitativo, vulnerabilità economica e migrazioni vengono ricondotte principalmente a problemi di ordine pubblico, anziché affrontate come fenomeni strutturali complessi;

    tale approccio rischia di produrre un progressivo slittamento delle politiche pubbliche dalla dimensione sociale a quella securitaria, con una conseguente riduzione degli strumenti di prevenzione, mediazione e inclusione, a favore di un ampliamento della risposta punitiva e detentiva;

    i dati relativi alle principali aree di disagio sociale nel Paese – tra cui aumento della povertà assoluta, difficoltà di accesso all'abitazione, precarizzazione del lavoro e crescita delle disuguaglianze territoriali – evidenziano la natura strutturale dei fenomeni su cui il decreto interviene prevalentemente in chiave repressiva, senza agire sulle cause profonde;

    un modello di sicurezza fondato prevalentemente sull'inasprimento delle misure coercitive tende a produrre effetti di breve periodo limitati e non risolutivi, determinando al contempo un aggravio sul sistema penale e amministrativo e un ulteriore indebolimento della fiducia tra cittadini e istituzioni;

    la sicurezza sociale non coincide con la sola dimensione dell'ordine pubblico, ma dipende in modo diretto dalla capacità dello Stato di garantire diritti effettivi, servizi territoriali adeguati, politiche abitative dignitose e opportunità di inclusione economica e sociale,

impegna il Governo

a riconsiderare profondamente l'impianto del decreto-legge superando la logica prevalentemente repressiva della sicurezza e introducendo un riequilibrio sostanziale a favore di politiche sociali strutturali, in particolare attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, delle misure di prevenzione del disagio e degli interventi di inclusione abitativa, lavorativa ed educativa.
9/2886/127. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, negli articoli dal 19 al 24, una corposa serie di misure volte a riconoscere benefici retributivi e previdenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa;

    il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento alle osservazioni ivi formulate, ha evidenziato che tali disposizione sono suscettibili di generare effetti finanziari che si realizzeranno in un orizzonte temporale decennale di complessa stima, in quanto correlati al numero di arruolamenti che saranno effettuati a seguito delle specifiche procedure che non sono state, al momento, oggetto di bando di concorso, prevedendo, in ogni caso, la copertura dei maggiori oneri che dovessero realizzarsi a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

    si tratta, in realtà, di un onere il cui ammontare appare fin d'ora quantificabile in termini prudenziali, sia con riferimento al personale di nuova assunzione, per il quale si dovrà tenere conto dei maggiori oneri stipendiali che si manifesteranno nel corso del tempo per effetto del computo della durata legale del corso di studi, sia nei confronti del personale in servizio, per il quale, per altro, non viene neppure escluso espressamente il riconoscimento di competenze arretrate, con il rischio di contenziosi che da ciò potrebbero derivare in caso di mancato riconoscimento;

    la possibilità di provvedere alla copertura a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente compromette la finalità a cui le relative risorse sono destinate, che non dovrebbe essere quella di provvedere alla compensazione di maggiori oneri retributivi, ma quella di garantire le capacità assunzionali dell'amministrazione, al fine di assicurarne l'operatività;

    il computo della durata del corso di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, per il quale non viene indicata alcuna forma di copertura, inciderà sulle dinamiche di uscita dal servizio del personale, con conseguenti effetti sui futuri fabbisogni assunzionali dell'amministrazione e sulle erogazioni a carico dell'ente previdenziale che potrebbero manifestarsi anche in un arco di tempo non necessariamente di lungo periodo, considerato che la disposizione sembrerebbe applicabile anche al personale già in servizio;

    questa evidente mancanza di copertura determinerà inevitabilmente una rilevante riduzione delle risorse destinate alle assunzioni e un innalzamento dell'età media del personale in servizio,

impegna il Governo

a riconsiderare le coperture previste per i benefici retributivi e previdenziali di cui agli articoli da 19 a 24 nel primo provvedimento utile al fine di adottare iniziative normative volte a reintegrare integralmente le risorse destinate alle facoltà assunzionali.
9/2886/128. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame non appare sorretto dai requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione e si caratterizza, al contempo, per una marcata eterogeneità, intervenendo su una pluralità di ambiti tra loro privi di un effettivo collegamento funzionale, con conseguente utilizzo distorto dello strumento della decretazione d'urgenza e ricadute negative sulla certezza e sulla coerenza dell'ordinamento giuridico;

    l'iter parlamentare del provvedimento ha determinato una significativa compressione delle prerogative delle Camere: al Senato il testo non ha beneficiato di un adeguato esame in Commissione ed è giunto in Assemblea senza mandato al relatore, mentre alla Camera i tempi estremamente ridotti per la conversione limitano in modo sostanziale il dibattito parlamentare, incidendo sulla qualità del processo legislativo e sul pieno esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

    l'azione del Governo in materia di sicurezza, pur caratterizzata da un susseguirsi di interventi normativi, non ha prodotto risultati apprezzabili nella riduzione dei fenomeni criminali né nel contrasto alle condizioni di marginalità sociale, evidenziando i limiti di un approccio prevalentemente fondato sull'inasprimento della risposta penale piuttosto che su politiche integrate di prevenzione;

    il provvedimento in esame ricorre in maniera estensiva allo strumento penale mediante decretazione d'urgenza, introducendo nuove fattispecie incriminatrici e aggravanti senza un adeguato approfondimento parlamentare, con il rischio di compromettere i principi di tassatività, proporzionalità e ragionevolezza, nonché di generare disarmonie nel sistema complessivo;

    il capo IV introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale che incidono anche sull'ordinamento penitenziario; in particolare, l'articolo 28 prevede un regime differenziato nell'accesso ai benefici penitenziari, fondato non sul fatto di reato ma sulla condizione soggettiva del detenuto, subordinando tali benefici alla collaborazione nelle procedure di identificazione per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea;

    tale disciplina determina l'introduzione di un sistema «a doppio binario» che, al di fuori dei casi eccezionali già previsti dall'ordinamento per reati di particolare gravità, si fonda sulla cittadinanza e non sulla condotta, con evidenti profili di irragionevolezza e disparità di trattamento;

    una simile impostazione appare in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale, oltre che con l'esigenza che il trattamento sanzionatorio sia ancorato al fatto commesso e non allo status del soggetto;

    ulteriori criticità riguardano i meccanismi di valutazione della pericolosità sociale, che sembrano introdurre forme di automatismo o presunzioni non compatibili con la necessità di un accertamento individuale, concreto e attuale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale;

    il complesso delle disposizioni richiamate espone l'ordinamento a rilevanti dubbi di legittimità costituzionale e al rischio di contenzioso anche in ambito europeo e internazionale,

impegna il Governo:

a promuovere una revisione organica delle disposizioni di cui all'articolo 28, anche mediante l'adozione di iniziative normative ed interpretative, al fine di:

  eliminare ogni forma di trattamento differenziato basato sulla cittadinanza nell'accesso ai benefici penitenziari, garantendo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e individualizzazione della pena;

  assicurare che la concessione dei benefici penitenziari sia fondata esclusivamente su criteri oggettivi e individuali, connessi alla condotta del detenuto, al percorso rieducativo e alla concreta valutazione della pericolosità sociale, escludendo automatismi o presunzioni assolute, garantendo che ogni valutazione in materia di pericolosità sociale sia effettuata caso per caso, sulla base di elementi attuali e verificabili, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.
9/2886/129. Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame presenta, a giudizio dei firmatari, un evidente difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, risultando al contempo caratterizzato da una marcata eterogeneità e disorganicità, in quanto interviene su una pluralità di materie prive di un nesso funzionale unitario, configurando un uso improprio della decretazione d'urgenza e incidendo negativamente sulla certezza del diritto;

    l'iter parlamentare del provvedimento evidenzia, a giudizio dei sottoscrittori, un grave vulnus alle prerogative delle Camere, essendo rimasto al Senato per un periodo prolungato senza giungere a un esame compiuto in Commissione, fino ad approdare in Assemblea privo di mandato al relatore, mentre alla Camera la ristrettezza dei tempi di conversione determina una compressione irragionevole del dibattito parlamentare e delle possibilità di intervento delle opposizioni;

    il Governo, nonostante il susseguirsi di interventi normativi in materia di sicurezza, non ha conseguito risultati apprezzabili nella riduzione dei fenomeni criminali e del disagio sociale, dimostrando l'inadeguatezza di un approccio fondato sull'espansione del diritto penale;

    il provvedimento realizza un'estesa utilizzazione dello strumento penale mediante decretazione d'urgenza, introducendo nuove fattispecie di reato e aggravanti in assenza di adeguata ponderazione parlamentare, con rischi di incoerenza normativa e compromissione dei principi di tassatività e proporzionalità;

    il capo IV del suddetto decreto introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale. In particolare, l'art. 28 prevede un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l'espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo;

    si vuole creare un sistema sanzionatorio differenziato in base alla nazionalità. In particolare per i cittadini extracomunitari vengono introdotte, all'articolo 28, limitazioni nell'accesso ai benefici penitenziari, come le misure alternative alla detenzione, se non vi è piena cooperazione sull'identificazione. Questa norma configura un evidente profilo di incostituzionalità: viene definito «delitto d'autore» perché la pena o il trattamento non dipendono da cosa hai fatto, ma da chi sei. Tutto ciò viola il principio di uguaglianza e le sentenze della Corte costituzionale che vietano automatismi punitivi basati solo sulla provenienza geografica. State ignorando il principio della valutazione individuale della pericolosità sociale, esponendo lo Stato a inevitabili bocciature da parte delle Corti nazionali e internazionali;

    al contrario, si registra la totale assenza di misure per l'accoglienza e l'integrazione, considerate le uniche vere forme di prevenzione criminale. Invece di investire in percorsi di inclusione, il decreto risponde con l'inasprimento sanzionatorio per le condotte legate alla marginalità sociale. Questo non fa altro che alimentare un paradosso della sicurezza: lasciare i migranti in un limbo giuridico, senza documenti e senza accesso al lavoro o al welfare, contribuisce proprio a quella insicurezza che il Governo dichiara di voler combattere, favorendo i mercati dell'illegalità e il reclutamento da parte delle mafie. Il decreto trasforma il migrante in un nemico pubblico su cui scaricare la tensione sociale, utilizzando la legge penale non per colpire comportamenti specifici, ma per gestire male un fenomeno complesso,

impegna il Governo:

   a garantire, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena, che le disposizioni in materia di immigrazione e accesso ai benefici penitenziari non introducano trattamenti differenziati fondati sulla nazionalità, evitando automatismi e assicurando una valutazione caso per caso della pericolosità sociale;

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, orientate all'accoglienza, all'integrazione e all'inclusione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, quale strumento prioritario di prevenzione del disagio sociale e della criminalità, superando un approccio esclusivamente repressivo e rafforzando le politiche di coesione sociale.
9/2886/130. Fassino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge introduce disposizioni in materia di immigrazione, condizione minorile e sistema sanzionatorio caratterizzate da un approccio afflittivo e da possibili profili di irragionevolezza e disparità di trattamento;

    le modalità di esame parlamentare del provvedimento, sia al Senato sia alla Camera, hanno determinato una compressione significativa del confronto parlamentare e della qualità dell'istruttoria legislativa;

    il fallimento delle politiche governative in materia di sicurezza emerge anche dall'assenza di interventi efficaci sulle cause strutturali del disagio sociale, della marginalità e della devianza, che il provvedimento non affronta adeguatamente;

    gli interventi per la riqualificazione delle periferie rappresentano uno strumento fondamentale per il rafforzamento della coesione sociale, la prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e la promozione della sicurezza e del decoro delle città, attraverso politiche integrate di riqualificazione fisica, sociale ed economica dei territori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere un finanziamento pluriennale di un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui in favore della riqualificazione delle periferie e della realizzazione di interventi per la rigenerazione delle aree degradate attraverso progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale, nonché attività culturali, educative e ricreative, anche avvalendosi di progetti promossi dagli enti interessati e favorendo l'attivazione di sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.
9/2886/131. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della sicurezza continua a emergere con evidenti criticità, soprattutto nei maggiori centri urbani del Paese, interessati negli ultimi anni da un progressivo incremento soprattutto dei fenomeni di microcriminalità, che hanno conosciuto, recentemente, un'espansione derivante dall'emergere delle cosiddette «baby gang»;

    il decreto-legge in corso di conversione reca, all'articolo 6, l'autorizzazione ai comuni a destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche di iniziative in materia di sicurezza urbana, compresa l'assunzione a tempo determinato o stagionale di personale della polizia locale;

    l'articolo 20 introduce, altresì, misure relative al personale dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo, in particolare, la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale, nonché norme in materia di personale dell'Arma, tra le quali requisiti per l'arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d'Armata, alloggi di servizio;

    pervengono costantemente segnalazioni di gravi criticità da parte di cittadini e sindaci, che evidenziano la carenza cronica di risorse da destinare a piani di sicurezza urbana integrata, basati sulla riqualificazione urbana e sull'aumento degli organici sia delle polizie locali sia della polizia e dei carabinieri, nonché la necessarietà di un piano di lavoro integrato tra Governo ed enti locali, al fine di intervenire concretamente sulla sicurezza pubblica superando l'idea che sia sufficiente agire sul mero piano penale attraverso inasprimenti delle pene,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  rispondere ai fenomeni penalmente rilevanti che suscitano maggiore allarme sociale non attraverso una manomissione demagogica delle figure di reato, ma attraverso un potenziamento effettivo della capacità di prevenzione e controllo del territorio esercitata dalle forze di polizia, con l'incremento degli uomini e dei mezzi disponibili;

  predisporre, con la massima urgenza, un piano straordinario per il reclutamento di almeno 12.000 carabinieri, al fine di potenziare il controllo del territorio per la repressione dei fenomeni criminali.
9/2886/132. Rosato, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento, tra le altre, ad attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle forze di polizia;

    agli articoli 9 e 10, il provvedimento interviene con disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni e divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico in caso di sentenza di condanna per gravi reati commessi in occasione o a causa di tali eventi, nonché sanzioni amministrative in casi di mancato preavviso, alterazione del pacifico svolgimento di una riunione o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza;

    le manifestazioni pubbliche sono spesso state oggetto di contestazioni, a seguito di episodi di violenza che hanno coinvolto manifestanti e forze dell'ordine;

    tali eventi sollevano la necessità di introdurre i codici per identificare i membri delle forze dell'ordine quando sono in servizio, in quanto allo stato attuale l'obbligo di identificazione riguarda solamente gli agenti in borghese, mentre la legge prevede che in tutti gli altri casi le forze dell'ordine debbano portare con sé la tessera di riconoscimento sia in uniforme che in borghese, ma non a esibirla;

    da tempo vari organismi internazionali hanno chiesto agli Stati membri di introdurre regole per identificare facilmente le forze dell'ordine durante le manifestazioni pubbliche, soprattutto in conseguenza degli eventi occorsi durante il G8 di Genova del 2001 e le violenze delle forze dell'ordine alla caserma Bolzaneto, per le quali l'Italia era stata condannata da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2017;

    il 19 settembre 2001 il Consiglio d'Europa ha poi approvato il «Codice etico europeo di Polizia», che invitava gli Stati membri, tra i quali l'Italia, a far sì che, nel corso di manifestazioni pubbliche, ciascun agente di polizia fosse riconoscibile e identificabile, e nel 2012 il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri dell'Unione europea a introdurre la stessa previsione;

    l'introduzione dei codici identificativi dei membri delle forze dell'ordine rientra in una logica di buonsenso, rispondente al fine di agevolare la riconoscibilità, pur tuttavia non nominale, nei casi di denunce di violenze nell'ambito di manifestazioni pubbliche, situazioni in cui risulta spesso complicato, in assenza di possibilità di identificazione, risalire ai responsabili di eventuali condotte sanzionabili, esponendo potenzialmente tutti gli agenti in servizio al rischio di incorrere in sanzioni per atti di cui invece non risulterebbero direttamente responsabili,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere l'introduzione di un codice identificativo individuale, alfanumerico e visibile, da collocare sul casco, sull'uniforme e, laddove necessario, anche sugli abiti di servizio per gli appartenenti alle Forze di polizia impiegati nei servizi di ordine pubblico.
9/2886/133. Onori, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevedendo, tra le altre, misure in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio, nonché di potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio;

    tali disposizioni intervengono sulla disciplina dei CPR prevedendo interventi di potenziamento della rete esistente, nonché misure volte a rendere più efficaci le procedure di trattenimento e rimpatrio, anche attraverso il rafforzamento della capacità ricettiva e dell'organizzazione gestionale di tali strutture;

    i CPR sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione, che operano nei casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento;

    il trattenimento può essere anche disposto, sempre per coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di espulsione, in presenza di rischio di fuga, per la necessità di prestare soccorso o di effettuare accertamenti supplementari in ordine all'identità o nazionalità o anche per acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo;

    tali strutture sono spesso state oggetto di contestazioni, anche in sede europea, anche a causa dei costi sostenuti per la loro realizzazione, nonché della cronicamente limitata capacità di accoglienza che dimostrano;

    in media, un CPR in Italia costa circa 1,6-1,9 milioni di euro l'anno per la sola gestione ordinaria affidata al gestore, ma il costo complessivo reale risulta maggiore quando si sommano personale pubblico, vigilanza, sanità convenzionata e manutenzioni straordinarie, che spesso non rientrano nello stesso capitolato, incrementando così a 2,2-2,5 milioni annui per struttura;

    attualmente, i CPR censiti sul territorio nazionale sono dieci, per complessivi 650 posti, mentre i Centri di trattenimento per richiedenti asilo sono due, per un totale di 150 posti;

    accanto a queste strutture rilevano quelle aperte dal Governo italiano in Albania a Gjadër, comprendenti CTRA per l'esame delle domande di asilo – 880 posti – e CPR per il trattenimento finalizzato al rimpatrio – 144 posti –, con un costo di gestione annuo di tali strutture pari a 180 milioni di euro, circa 150.000 euro a posto, più di quattro volte superiore a circa 35.000 euro del rispettivo costo in Italia,

impegna il Governo

ad istituire con la massima priorità almeno dieci nuove strutture sul territorio italiano, di cui otto CPR e due CTRA, prioritariamente localizzate nelle regioni allo stato attuale prive di centri di permanenza per il rimpatrio operativi, con l'obiettivo di raddoppiare la capienza e incrementare l'operatività di tali centri.
9/2886/134. Richetti, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione novella, all'articolo 1, diverse disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110. Pur riconoscendo l'obiettivo condivisibile di garantire maggiore sicurezza, in particolar modo in ambito urbano e nei contesti dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto, le modifiche introdotte comportano grave danno alla libertà – e alla sicurezza – di chi svolge legittimamente attività all'aperto;

    nello specifico, chi pratica attività nautiche, canottaggio o torrentismo, oppure ancora escursionisti, alpinisti, cacciatori e fungaioli si ritrovano improvvisamente potenzialmente assimilati a pericolosi criminali solamente per il fatto di essere in possesso di strumenti da taglio indispensabili per svolgere le proprie attività, sia professionali che non, in sicurezza;

    le norme introdotte dal provvedimento in esame lasciano ampissimi margini interpretativi, tali da non rendere chiaro – a titolo esemplificativo – cosa si intenda per «giustificato motivo», oppure ancora quali siano i reali confini tra porto e trasporto degli strumenti da taglio;

    la discrezionalità lasciata agli agenti di polizia e all'autorità giudiziaria, con un divieto di porto apparentemente assoluto introdotto dalle norme introdotte nel provvedimento, rischiano di minare pesantemente la libertà di movimento e di attività lecite,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza ogni opportuna iniziativa normativa volta a sciogliere definitivamente qualsivoglia dubbio interpretativo circa la liceità del porto di strumenti da taglio connessi ad attività professionali e non, superando al contempo la prescrizione, non univocamente determinata, basata unicamente sulla dimensione dello strumento e non sull'uso che ne viene fatto.
9/2886/135. Pastorella, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca numerose disposizioni in materia di criminalità minorile;

    sono particolarmente preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

    il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico;

    per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

    la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

    questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

    si rischia, infatti, che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori interventi, anche normativi, volti:

  a prevedere borse di studio e percorsi formativi per minori in condizioni di povertà educativa, nonché il prolungamento dell'orario scolastico con attività pomeridiane (sport, musica, laboratori) nelle aree a maggiore dispersione, unitamente al potenziamento dell'organico di docenti di sostegno e mediatori culturali nelle scuole ad alta incidenza di alunni stranieri;

  a prevedere, per quanto di competenza, specifiche équipe territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi – anche scolastici-, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico;

  a sostenere, per quanto di competenza, i comuni e i dirigenti scolastici nell'organizzazione di supporto alle scuole mediante attività extrascolastiche, con priorità nei territori che presentano problematiche socio-economiche rilevanti;

  a potenziare i programmi di reinserimento sociale per i minori che hanno scontato la pena, tramite la riqualificazione professionale, l'avviamento all'attività lavorativa, nonché incentivi fiscali alle imprese che assumono ex detenuti.
9/2886/136. Ruffino, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca numerose disposizioni in materia di criminalità minorile;

    sono particolarmente preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

    il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, è strettamente interconnesso alla criminalità minorile proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

    da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico;

    per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

    la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

    questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

    si rischia, infatti, che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  al fine di supportare le istituzioni scolastiche, potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro;

  attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti;

  rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.
9/2886/137. Sottanelli, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca numerose norme relative alla sicurezza pubblica e in materia penitenziaria;

    l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che nel tempo si è sempre più aggravata, è diventata ormai una situazione patologicamente cronica, sulla quale un intervento concreto non è più rinviabile;

    non si può considerare il carcere come un luogo periferico e marginale come accade nella maggior parte dei comuni che ospitano istituti di pena. Sono necessari spazi che possano essere usufruiti dalla comunità ospitata e che consentano alle persone di «lavorare», inteso in un senso ampio del termine, ai fini del proprio reinserimento sociale;

    la periferizzazione e la mancanza di spazi impedisce la possibilità ai ristretti di avere luoghi dedicati al lavoro, allo sport, alla scuola, all'organizzazione di iniziative culturali promosse anche in collaborazione con la cittadinanza libera: la maggioranza delle carceri ha un'edilizia che risale a 150 anni fa e la cronica mancanza di spazi detentivi – aggravata da numeri di sovraffollamento abnormi anche a causa dell'approccio punitivo e repressivo dell'attuale Governo – conduce alle conseguenze che ogni giorno si leggono sui quotidiani;

    occorre, ad esempio, ripensare a tipologie di strutture come quella dell'ex carcere Bellaria, realizzata negli anni Cinquanta a Lonate Pozzolo (VA): istituto di detenzione senza recinzioni o muri, solo campi da coltivare e stalle per accogliere gli animali. Un progetto destinato ai detenuti macchiati di reati non gravi, per poter scontare gli ultimi mesi di pena con un approccio serio e concreto verso il recupero della persona e il reinserimento nella società;

    in Italia non c'è solamente bisogno di nuovi istituti, ma vi è la più urgente necessità di ammodernare quelli già esistenti aggiungendo nuovi spazi più consoni alla permanenza dei detenuti,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  stanziare, nel contesto dell'elaborazione di un rinnovato ed efficiente piano carceri che vada nella direzione di favorire politiche di esecuzione penale esterna, le necessarie risorse economiche finalizzate ad un concreto ammodernamento dell'edilizia carceraria che sia rispettoso degli standard minimi e che sia rispondente ai bisogni e ai diritti sia dei soggetti detenuti che del personale del corpo della polizia penitenziaria, oggetto di numerose disposizioni del provvedimento in esame;

  considerare – coinvolgendo adeguatamente esperti del settore, operatori penitenziari e organizzazioni della società civile – la possibilità di istituire nuovi istituti di detenzione ispirati al modello della casa circondariale di Bellaria, caratterizzati dall'assenza di barriere fisiche e dalla promozione del lavoro all'aperto, al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti.
9/2886/138. Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, del provvedimento in esame, apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali, innovando il codice penale e il codice di procedura penale. A tal riguardo, la disposizione modifica anche l'articolo 582 del codice penale, estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene inoltre novellato l'articolo 583-quater del codice penale, relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni;

    l'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ha apportato una modifica l'articolo 583-quater del codice penale, introducendo un inasprimento sanzionatorio – con reclusione da due a cinque anni – per lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso;

    è utile ricordare che già l'articolo 4 della legge n. 113 del 2020 è intervenuta sull'articolo 583-quater del codice penale estendendo al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso l'ambito di applicazione delle pene previste della reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime;

    con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale); la legge del 2020 aveva introdotto anche una aggravante comune (articolo 61, numero 11-octies c.p.) per lesioni personali (articolo 582 codice penale) quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie; la legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza;

    il quadro normativo vigente non ha purtroppo impedito il portarsi di episodi di violenza nelle strutture sanitarie, sempre più frequenti in particolare nei pronto soccorso e più in generale alle strutture DEA (dipartimenti emergenza-urgenza e accettazione). Si stima, peraltro, che una larga parte di tali episodi non viene denunciata;

    sebbene dunque le norme introdotte anche dall'attuale Governo siano volte a rafforzare il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario e socio-sanitario, evidentemente il mero inasprimento sanzionatorio non è stato utile a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure di carattere normativo che impongano l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le maggiori aree di afflusso delle strutture DEA, o quantomeno presso le sale d'attesa dei pronto soccorso, a tutela della sicurezza pubblica e in particolare del personale sanitario e socio-sanitario.
9/2886/139. Grippo, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione introduce una lunga serie di modifiche o nuove disposizioni al codice penale, seguendo la scia di decreti in materia di sicurezza pubblica varati dall'attuale Governo che ha portato all'introduzione di decine di nuove fattispecie di reato;

    sul piano legislativo, sostanzialmente, si conferma l'aggravamento della inveterata tendenza al populismo penale, con la superfetazione di nuovi reati, aggravanti e aumenti dei limiti edittali di pena, a fronte di fenomeni di grave allarme sociale, che andrebbero invece contrastati con un significativo aumento delle risorse impiegate per il presidio del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini;

    nel 2024 i reati segnalati sono stati 2,38 milioni, con un aumento generale dell'1,7 per cento sul 2023 e del 3,4 per cento sul 2019 (fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza) e con una crescita significativa nella micro-criminalità di strada, tra cui furti (d'auto, in abitazione e con strappo), rapine e reati legati agli stupefacenti, oggetto del provvedimento in esame con riferimento anche ai giovani e ai minori;

    si tratta, non casualmente, dei reati su cui meno incide la funzione di prevenzione della pena e maggiormente rileva l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e il contrasto alle situazioni di degrado e alla diffusione di zone franche consegnate di fatto al controllo criminale,

impegna il Governo

ad astenersi, per quanto di competenza, dall'adozione di iniziative normative atte a produrre la proliferazione e frammentazione incontrollata di norme di natura penale e delle relative disposizioni sanzionatorie e a rispettare scrupolosamente il principio di certezza e tassatività delle fattispecie incriminatrici.
9/2886/140. D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame concerne disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di stato;

    il personale che ha frequentato il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore ha completato un percorso selettivo e formativo articolato e impegnativo;

    tale personale rappresenta una risorsa qualificata e immediatamente impiegabile per il rafforzamento delle strutture operative;

    la tempestiva immissione in ruolo contribuisce a colmare le carenze di organico e a garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali;

    il ritardo nell'immissione in ruolo rischia di vanificare gli investimenti formativi sostenuti dall'Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie per procedere all'immissione in ruolo, con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025, del personale frequentatore del XVI corso bis di formazione per la nomina della qualifica di vice ispettore della Polizia di stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, garantendo che tale immissione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, merito e valorizzazione delle professionalità acquisite.
9/2886/141. Bellomo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene in modo esteso e disorganico su una pluralità di ambiti – dalle armi alle manifestazioni pubbliche, dall'ordine pubblico alla condizione minorile, dall'immigrazione al sistema sanzionatorio – configurando un impianto normativo caratterizzato da un approccio esclusivamente dedicato all'ambito del diritto penale fondato su modificazione delle pene, moltiplicazione dei reati e ampliamento dei poteri amministrativi e di polizia;

    si tratta dell'ennesimo decreto di tale natura;

    anche a seguito dei precedenti interventi normativi non si sono registrati miglioramenti in materia di sicurezza pubblica tanto è vero che il Governo è ricorso nuovamente a decretazione di urgenza e con ciò di fatto affermando che esistono criticità che il Governo non ha ad oggi saputo cogliere;

    di fatto questo approccio, reiterato e ad oggi inidoneo a produrre risultati positivi, dimostra che non vi è una strategia organica di prevenzione e manca adeguato investimento sulle cause profonde dell'insicurezza;

    i provvedimenti bandiera non producono sicurezza e molto spesso limitano diritti fondamentali del cittadino perché sono alimentati da una spirale perversa che pretende sempre ulteriori e più gravosi interventi di natura penale, come provato anche, ad avviso del firmatario del presente atto, dall'assurda e incostituzionale norma di cui all'30-bis duramente contestata da tutta l'Avvocatura, che è libera e indipendente e non può essere ridotta ad organo attuatore delle politiche di governo;

    è preoccupante il progressivo restringimento degli spazi democratici e delle garanzie costituzionali;

    al contrario, una politica efficace della sicurezza richiede presidio del territorio, investimenti strutturali finalizzati alla rigenerazione urbana. Investimenti nella scuola, nei servizi sociali, nello sport, nella prevenzione del disagio, nella cultura della legalità e nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni e comunità, nella trattazione delle tematiche afferenti alla salute mentale, elementi completamente assenti nel provvedimento;

    la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita e la coesione sociale, ma mancano azioni invece assolutamente necessarie e non più rinviabili;

    è necessario rafforzare concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale, fattori rispetto ai quali l'azione del Governo è stata ampiamente insufficiente;

    è necessario incrementare in modo strutturale le risorse del Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

    è necessario prevedere un rafforzamento straordinario degli organici della Polizia Locale, destinando a tale finalità le risorse secondo criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del rapporto agenti/residenti, del pendolarismo e della pressione turistica;

    è necessario rafforzare la presenza sul territorio delle forze di polizia, programmando una copertura minima notturna, con almeno 1 volante attiva o radiomobile ogni 25.000 abitanti;

    è necessario prevedere per gli operatori della Polizia Locale adeguate coperture per infortuni e malattie professionali in analogia a quanto previsto per le forze di polizia statali;

    è necessario a prevedere che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale della polizia locale venga realizzata con la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia;

    le città ad alta vocazione internazionale e turistica (come Firenze), caratterizzate da un alto tasso di dinamismo socio-economico, sono vissute quotidianamente da un numero di cittadini e cittadine (che hanno ugualmente diritto alla sicurezza) nettamente superiore a quello dei residenti;

    come evidenziato dalle stesse Prefetture il numero dei reati che si verificano in tali città è strettamente correlato al numero complessivo delle persone che frequentano tali centri,

impegna il Governo:

a prevedere che le piante organiche delle Forze di Polizia presenti nelle città siano definite non soltanto in base al numero dei residenti ma in relazione al numero effettivo di persone che frequentano e vivono in tali centri.
9/2886/142. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula, piegato a logiche contingenti ed adottato sull'onda emotiva dell'opinione pubblica rispetto a fatti di cronaca nera, non risponde a un'emergenza ma all'esclusivo obiettivo dell'attuale Governo di gestire, attraverso la sua compulsione normativa, il dissenso, configurando, in tal modo, una torsione dell'ordinamento giuridico del nostro Paese verso un modello di sicurezza fondato sulla prevenzione repressiva e sul controllo sociale, in cui l'ordine pubblico diventa la lente principale attraverso cui leggere i conflitti sociali, la condizione delle periferie, il fenomeno migratorio e perfino le dinamiche adolescenziali, il tutto a fronte di una grave compromissione dei principi fondamentali dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico;

    il medesimo provvedimento affronta una pluralità di temi estremamente eterogenei che spaziano dalla sicurezza pubblica, all'attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione, alla funzionalità del Ministero dell'interno e delle forze di polizia, all'immigrazione e protezione internazionale, al punto da rendere complessa una lettura organica dell'intero suo contenuto, muovendosi nel solco di un'azione di Governo volta a restringere, progressivamente, gli spazi di agibilità politica e sociale e a ricondurre il conflitto entro categorie penalistiche, con il goffo tentativo di ridisegnare il perimetro di ciò che è legittimo fare, dire, attraversare, contestare, trasformando luoghi di vita quotidiana come la piazza, la strada, la periferia e perfino l'adolescenza in territori sospettabili, dove la libertà non è più espressione di un diritto pieno ma una concessione revocabile;

    la logica che sottende l'intero impianto del provvedimento opera, dunque, un rovesciamento: la protesta, anziché essere tutelata come diritto, viene trattata come un contesto eccezionale, un territorio in cui la logica non è più quella di punire chi commette un reato, ma quella di trattenere chi potrebbe commetterlo;

    la suddetta deriva securitaria del Governo trova conferma all'interno del provvedimento con riferimento ad alcune disposizioni, quali:

     quella di cui all'articolo 4 che 1) introduce e amplia strumenti di prevenzione quali le cosiddette «zone rosse» (ossia aree urbane caratterizzate da «gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità») e i poteri di allontanamento, e nel quale emerge, con particolare evidenza, una torsione dell'ordinamento verso modelli di controllo preventivo della persona fondati su presunzioni di pericolosità, essendo affidati alla discrezionalità prefettizia sia nella delimitazione territoriale sia nella selezione dei destinatari, e che rischia di tradursi in una misura di «espulsione sociale» fondata su categorie soggettive e stigmatizzanti, anziché su comportamenti concretamente pericolosi; 2) prevede l'estensione dell'arresto in flagranza differita, sulla base di immagini e documenti, ampliando, così in misura significativa il potere delle Forze di polizia di incidere sulla libertà personale senza un intervento immediato dell'autorità giudiziaria;

     quella di cui all'articolo 7 che introduce nell'ordinamento il cosiddetto «fermo preventivo» che consente di accompagnare e trattenere presso gli uffici di polizia, fino a dodici ore, soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento di una manifestazione: una misura che incide direttamente sulla libertà personale senza le garanzie richieste dall'articolo 13 della Costituzione e sulle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sancite agli articoli 17 e 21 della stessa, e per quale la criminalizzazione del dissenso diventa concreta non perché si vieti formalmente di manifestare liberamente, ma perché si impone l'accettazione del rischio, nel partecipare a un corteo, di essere fermati se già marchiati come persona sospetta, e che fa leva su un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi che presentano un elevato grado di indeterminatezza, ma soprattutto di anticipazione rispetto all'effettiva condotta pericolosa;

     quella di cui all'articolo 12 che prevede uno scudo penale volto a bloccare l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati quando il fatto sia compiuto in presenza di una evidente causa di giustificazione, quali la legittima difesa, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi o lo stato di necessità, con il rischio, già evidenziato dalla dottrina, di incentivare l'uso della forza, incluse le armi da fuoco, in situazioni che non ne richiederebbero l'impiego, componendo un quadro in cui chi esercita il potere coercitivo dello Stato opera, de facto, in un regime di impunità protetta: una sorta di zona grigia che permette al pubblico ministero di non iscrivere qualcuno nel registro degli indagati sulla base di valutazioni discrezionali, inferendo un colpo letale al principio di obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 24 della Costituzione;

    in definitiva, l'intero impianto del decreto, frutto dell'avallo di un diritto penale diseguale nonostante, come risulterebbe dagli organi di informazione, le intervenute interlocuzioni con il Presidente della Repubblica, anticipa la soglia dell'intervento repressivo, amplia la discrezionalità del potere amministrativo e determina un effetto dissuasivo generalizzato sull'esercizio del diritto di riunione, riducendo lo spazio delle garanzie enunciate agli articoli 13, 17, 21 e 24 della carta costituzionale,

impegna il Governo

ad invertire la rotta securitaria che ha caratterizzato fino ad oggi l'azione di Governo e culminata con l'adozione del provvedimento all'esame dell'Aula, adottando future disposizioni volte al pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di libertà personale, libertà di riunione, libertà di manifestazione del pensiero e di parità di trattamento dell'azione penale.
9/2886/143. Grimaldi, Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, e si colloca dunque nell'ambito delle politiche pubbliche che incidono direttamente sulla capacità dello Stato di garantire controllo del territorio, prevenzione dei reati e sicurezza dei cittadini;

    il provvedimento in esame interviene, come in tutti gli altri decreti inerenti la sicurezza pubblica varati da questo Governo, rafforzando strumenti sanzionatori e disposizioni organizzative, ma lascia irrisolto il nodo essenziale della destinazione delle risorse pubbliche secondo criteri di effettiva utilità e priorità per la sicurezza interna, che dovrebbe costituire il presupposto di ogni seria politica in materia;

    in tale quadro, appare sempre più evidente l'incongruenza rappresentata dal mantenimento del cosiddetto Protocollo Albania, ratificato con la legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, entrato in vigore per l'Italia il 25 marzo 2024;

    successivamente, il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, che ha inciso anche sull'assetto operativo dei centri in Albania, confermando tuttavia la scelta del Governo di continuare a investire risorse e strutture su un modello la cui efficacia concreta continua a essere oggetto di forti riserve sul piano funzionale, finanziario e organizzativo;

    le stesse documentazioni parlamentari allegate alla legge di ratifica e ai successivi interventi normativi evidenziano come il Protocollo abbia comportato oneri significativi e strutturali a carico della finanza pubblica, comprensivi di costi di personale, organizzazione, gestione e funzionamento delle strutture, nonché ulteriori risorse connesse ai trasferimenti, al trattenimento e alle attività di rimpatrio, per un ammontare stimabile, a regime, in circa 80-100 milioni di euro annui, configurando una scelta di allocazione di risorse pubbliche tutt'altro che marginale e suscettibile di incidere in modo rilevante sulle priorità di spesa;

    a fronte di ciò, risulta politicamente e amministrativamente difficile giustificare il permanere di una linea di spesa indirizzata verso strutture collocate fuori dal territorio nazionale, quando nelle città italiane persistono carenze di organico nelle forze dell'ordine, riduzione dei presìdi, difficoltà nel controllo delle aree urbane più esposte a fenomeni di microcriminalità, illegalità diffusa e degrado, nonché un generale indebolimento della presenza visibile dello Stato;

    la sicurezza dei cittadini si costruisce innanzitutto attraverso una presenza effettiva, capillare e continuativa delle forze dell'ordine nei quartieri, nei nodi del trasporto pubblico, nelle periferie, nelle aree commerciali e nei luoghi maggiormente esposti a fenomeni di criminalità predatoria e di insicurezza urbana, e non può essere affidata a una politica di esternalizzazione costosa, controversa e dal rendimento incerto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti volte alla riallocazione delle risorse relative al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ratificato e reso esecutivo dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, al fine di destinarle a finalità effettivamente funzionali alla sicurezza pubblica nazionale, provvedendo al contempo all'abrogazione dei successivi interventi attuativi e integrativi del Protocollo stesso, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, e, così da evitare che le risorse già impiegate continuino ad alimentare un modello oneroso e privo di adeguata giustificazione sul piano dell'efficacia.
9/2886/144. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    consta al firmatario del presente atto che, secondo alcuni rilevamenti, il numero di delitti denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, nell'ultimo biennio, abbia raggiunto i livelli degli anni Novanta, con 2,4 milioni di casi, cioè 40 ogni 1.000 cittadini;

    nei centri urbani più popolosi, in particolare, si registra una elevata concentrazione dei reati; nonostante l'assenza di dati ufficiali del Ministero dell'Interno, che in relazione al 2025, a conoscenza del firmatario, pubblicizzerebbe esclusivamente in modo del tutto parziale alcuni indicatori, diversi osservatori indipendenti rilevano un generale aumento dei reati contro il patrimonio, dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e della criminalità minorile, con il 74,6 per cento dei giovani che afferma di sentirsi meno al sicuro rispetto a cinque anni fa e metà dei quali che dichiara di aver rinunciato, almeno una volta, ad uscire di casa per timore di subire reati;

    in preoccupante aumento risultano anche i reati contro gli esercizi commerciali, spesso costretti ad adottare sistemi di sicurezza che si ripercuotono negativamente sul relativo risultato economico;

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, adottato dal Governo con la dichiarata finalità di rafforzare la sicurezza pubblica e la presenza dello Stato sul territorio, privilegiando il rafforzamento degli strumenti sanzionatori senza interviene in sul principale fattore strutturale della sicurezza, rappresentato dalla presenza effettiva delle forze dell'ordine nei territori, lasciando irrisolto il tema della carenza di organico e della riduzione dei presidi nelle aree urbane;

    in assenza di un potenziamento degli organici e dei presidi operativi, il rafforzamento delle norme rischia di rimanere privo di concreta efficacia, determinando un divario tra l'intensità delle previsioni legislative e la reale capacità di controllo e prevenzione nei contesti urbani;

    la domanda di sicurezza proveniente dai cittadini, in particolare nelle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità e degrado, richiede invece un intervento strutturale fondato sulla presenza capillare dello Stato, attraverso un numero adeguato di operatori e presidi territoriali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti volte a incrementare in modo significativo e stabile i presidi delle forze dell'ordine nei centri urbani, mediante un piano straordinario di assunzioni e di rafforzamento della presenza operativa sul territorio, ovvero, in via subordinata, a garantire il finanziamento dei medesimi interventi mediante la riallocazione delle risorse attualmente destinate all'attuazione Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia migratoria, così da destinarle invece al rafforzamento della sicurezza interna
9/2886/145. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il Divieto di Accedere a specifiche aree o manifestazioni (DASPO) costituisce una misura di prevenzione personale volta a limitare la libertà di accesso a determinati luoghi nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire la reiterazione di condotte illecite;

    tale istituto, originariamente previsto in ambito sportivo, è stato progressivamente esteso al contesto urbano e trova oggi una disciplina organica, in particolare, nell'articolo 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

    l'articolo 13-bis prevede che il questore possa disporre il divieto di accesso a specifiche aree urbane, locali pubblici o esercizi commerciali nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di tali spazi o che risultino pericolosi per la sicurezza pubblica, anche in relazione a reati in materia di stupefacenti, violenza o porto abusivo di armi;

    la medesima disposizione consente altresì di imporre ulteriori prescrizioni, quali l'obbligo di presentazione presso uffici di polizia o il divieto di stazionamento in determinate aree, configurando il DASPO urbano come uno strumento di prevenzione avanzato e flessibile;

    tuttavia, nonostante la rilevanza dello strumento, la normativa vigente presenta evidenti criticità nella fase applicativa, in quanto non prevede meccanismi efficaci che consentano la verifica immediata del rispetto del divieto nei luoghi interessati;

    in particolare, i soggetti preposti ai controlli agli ingressi dei locali pubblici e delle manifestazioni, inclusi gli addetti alla sicurezza privata, non dispongono di strumenti che consentano loro di conoscere se una persona sia destinataria di DASPO, risultando di fatto impossibilitati a impedire l'accesso a soggetti colpiti da tale misura;

    tale lacuna determina una sostanziale elusione del provvedimento, rischiando di trasformare il DASPO in una misura difficilmente esigibile nella pratica, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevata affluenza;

    i recenti episodi di cronaca, tra cui i gravi fatti avvenuti in data 19 aprile 2026 in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Bari, dove si è verificata una sparatoria all'interno del locale con esiti mortali e grave pericolo per i presenti, nonché ulteriori eventi analoghi verificatisi negli ultimi anni in contesti di intrattenimento notturno, evidenziano la vulnerabilità dei luoghi di aggregazione;

    l'articolo 7 del decreto in esame interviene in materia di sicurezza pubblica e gestione degli assembramenti, ambito nel quale appare prioritario rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo;

    appare pertanto necessario introdurre strumenti idonei a colmare le attuali lacune operative, consentendo un'effettiva identificazione dei soggetti destinatari di DASPO,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a rafforzare l'efficacia dell'articolo 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, prevedendo sistemi e strumenti, anche di natura elettronica, idonei a consentire il riconoscimento dei soggetti destinatari di DASPO all'ingresso di locali pubblici, eventi e manifestazioni, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, al fine di garantirne l'effettiva applicazione e prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
9/2886/146. Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30-bis del provvedimento in esame, al comma 1, lettera c), introduce nell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 3-bis, prevedendo il riconoscimento di un compenso in favore del rappresentante legale che abbia assistito il cittadino straniero nella procedura di accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito, subordinando tale compenso all'effettiva partenza dello straniero;

    tale meccanismo configura una remunerazione «a risultato» direttamente collegata all'esito del procedimento amministrativo, introducendo un elemento di potenziale condizionamento nell'attività difensiva che appare difficilmente compatibile con i principi di autonomia, indipendenza e terzietà dell'avvocato;

    il diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, implica che l'assistenza legale sia prestata nell'esclusivo interesse dell'assistito, senza che possano rilevare incentivi economici legati all'esito della scelta individuale, tanto più in ambiti – come quello dei rimpatri – che incidono su diritti fondamentali della persona, incluso il diritto d'asilo;

    il rimpatrio volontario assistito, per sua natura, deve fondarsi su una decisione pienamente libera, informata e non orientata, mentre la previsione di un compenso subordinato alla partenza rischia di alterare l'equilibrio informativo e fiduciario tra difensore e assistito, anche solo sotto il profilo percettivo;

    la norma introduce una ibridazione impropria tra funzione difensiva e obiettivi di policy pubblica, attribuendo al difensore un ruolo potenzialmente funzionale al conseguimento di un risultato politico-amministrativo (il rimpatrio), anziché esclusivamente alla tutela giuridica dello straniero;

    sotto il profilo deontologico, la previsione appare entrare in contrasto con i principi di cui agli articoli 9 e 25 del Codice deontologico forense, nella parte in cui impongono che il compenso non incida sull'indipendenza del difensore né determini situazioni di conflitto di interessi con l'assistito;

    appare pertanto necessario evitare che strumenti pensati per favorire percorsi volontari e assistiti si trasformino, anche indirettamente, in meccanismi di incentivazione economica all'uscita dal territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa legislativa necessaria a sopprimere qualsiasi nesso tra compenso del difensore e rimpatrio, rispettando l'autonomia dell'ordinamento forense e garantendone la funzione sociale.
9/2886/147. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo dichiarato di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e alla protezione dei soggetti più vulnerabili;

    il fenomeno della violenza di genere e, in particolare, dei femminicidi continua a manifestarsi nel nostro Paese con carattere strutturale e persistente, come dimostrano i dati del Ministero dell'interno e dell'ISTAT, secondo cui nel corso del 2024 sono stati registrati 116 omicidi con vittime donne, di cui 106 riconducibili a femminicidio;

    relativamente al 2025 sono stati registrati 286 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 85 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 62 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner;

    nel 2026 il fenomeno continua a presentarsi con preoccupante regolarità, confermando la sua drammatica continuità nel tempo;

    tali dati evidenziano come il femminicidio costituisca una forma di violenza profondamente radicata nelle relazioni personali e familiari, caratterizzata da una dimensione prevalentemente domestica e relazionale, che incide in modo irreversibile non solo sulla vita delle vittime dirette ma anche sull'equilibrio e sulla tenuta dei nuclei familiari coinvolti, determinando conseguenze di natura psicologica, sociale ed economica;

    in questo contesto, gli orfani di femminicidio rappresentano una categoria particolarmente esposta a condizioni di vulnerabilità estrema, in quanto colpiti da eventi traumatici che determinano la perdita del principale riferimento affettivo e, frequentemente, anche di quello economico, con ricadute significative sui percorsi di crescita, di formazione e di inserimento sociale, nonché sulla loro salute psicologica;

    l'adozione della legge 2 dicembre 2025, n. 181, non è stata colta dal Governo come un'occasione per superare l'insufficienza delle misure di sostegno soprattutto sotto il profilo della continuità e dell'adeguatezza delle risorse destinate al supporto economico, all'assistenza psicologica e al patrocinio legale gratuito, nonché al sostegno delle famiglie affidatarie o dei soggetti che si fanno carico dei minori rimasti privi dei genitori;

    il provvedimento in esame ha denunciato la stessa disattenzione del Governo su un tema di strettissima attualità e urgenza;

    l'articolo 27, commi 1-5, reca misure a favore di familiari delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,

impegna il Governo

in relazione alle misure richiamate in premessa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare in modo stabile e strutturale il Fondo destinato agli orfani di femminicidio, incrementando le risorse disponibili e garantendone una destinazione mirata al sostegno economico diretto degli orfani di crimini domestici, all'assistenza psicologica e al supporto dei percorsi di studio e di inclusione sociale, nonché prevedendo specifiche misure di accompagnamento per i nuclei familiari che si fanno carico dei minori.
9/2886/148. Bonifazi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo dichiarato di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e alla protezione dei soggetti più vulnerabili;

    il fenomeno della violenza di genere e, in particolare, dei femminicidi continua a manifestarsi nel nostro Paese con carattere strutturale e persistente, come dimostrano i dati del Ministero dell'interno e dell'ISTAT, secondo cui nel corso del 2024 sono stati registrati 116 omicidi con vittime donne, di cui 106 riconducibili a femminicidio;

    relativamente al 2025 sono stati registrati 286 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 85 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 62 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner;

    nel 2026 il fenomeno continua a presentarsi con preoccupante regolarità, confermando la sua drammatica continuità nel tempo;

    tali dati evidenziano come il femminicidio costituisca una forma di violenza profondamente radicata nelle relazioni personali e familiari, caratterizzata da una dimensione prevalentemente domestica e relazionale, che incide in modo irreversibile non solo sulla vita delle vittime dirette ma anche sull'equilibrio e sulla tenuta dei nuclei familiari coinvolti, determinando conseguenze di natura psicologica, sociale ed economica;

    in questo contesto, gli orfani di femminicidio rappresentano una categoria particolarmente esposta a condizioni di vulnerabilità estrema, in quanto colpiti da eventi traumatici che determinano la perdita del principale riferimento affettivo e, frequentemente, anche di quello economico, con ricadute significative sui percorsi di crescita, di formazione e di inserimento sociale, nonché sulla loro salute psicologica;

    l'articolo 27, commi 1-5, reca misure a favore di familiari delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,

impegna il Governo

in relazione alle misure richiamate in premessa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare in modo stabile e strutturale il Fondo destinato agli orfani di femminicidio, incrementando le risorse disponibili e garantendone una destinazione mirata al sostegno economico diretto degli orfani di crimini domestici, all'assistenza psicologica e al supporto dei percorsi di studio e di inclusione sociale, nonché prevedendo specifiche misure di accompagnamento per i nuclei familiari che si fanno carico dei minori.
9/2886/148. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi.