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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 aprile 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 aprile 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ambrosi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Candiani, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, De Luca, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giordano, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 aprile 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GRIBAUDO: «Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso» (2904);

   PORTA ed altri: «Istituzione del “Cammino dei pastori” nonché disposizioni concernenti la tutela e la valorizzazione dei tratturi regi per lo sviluppo dei territori interni e il rientro dei cittadini italiani residenti all'estero e dei loro discendenti» (2905);

   SPORTIELLO: «Istituzione della figura professionale dell'ostetrica di famiglia e di comunità e del servizio di assistenza domiciliare postnatale» (2906);

   LAZZARINI: «Disposizioni concernenti lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro degli studenti residenti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti presso gli uffici comunali del comune di residenza o dei comuni limitrofi» (2907).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEBORAH BERGAMINI e PAOLO EMILIO RUSSO: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (875) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Boscaini.

  La proposta di legge LOIZZO ed altri: «Disposizioni in materia di terapie digitali» (1208) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cappellacci.

  La proposta di legge PAOLO EMILIO RUSSO: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (1727) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Boscaini.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 14 aprile 2026 Sentenza n. 51 del 23 febbraio-14 aprile 2026 (Doc. VII, n. 654),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'articolo 65, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 9, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 72 e 65, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate, in riferimento agli articoli 9, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater:

   alla VII Commissione (Cultura);

  in data 17 aprile 2026 Sentenza n. 54 del 9 febbraio-17 aprile 2026 (Doc. VII, n. 656),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 660, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate in via principale, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza iscritta al n. 84 del registro ordinanze del 2025:

   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 27 aprile 2026 Sentenza n. 56 del 28 gennaio-27 aprile 2026 (Doc. VII, n. 658),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale):

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 27 aprile 2026 Sentenza n. 57 del 10 marzo-27 aprile 2026 (Doc. VII, n. 659),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 del 2025:

   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 50 del 23 febbraio-13 aprile 2026 (Doc. VII, n. 653),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 52 del 25 febbraio-16 aprile 2026 (Doc. VII, n. 655),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e dell'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 55 del 12 gennaio-17 aprile 2026 (Doc. VII, n. 657),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 58 del 12 marzo-27 aprile 2026 (Doc. VII, n. 660),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 59 del 12 marzo-27 aprile 2026 (Doc. VII, n. 661),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa, con lettera del 27 aprile 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CHIESA ed altri 9/2750/125, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 dicembre 2025, concernente l'opportunità di adottare misure di perequazione previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età, per anzianità, per decesso o per infermità, in particolare prevedendo che la quota contributiva della pensione sia calcolata applicando il coefficiente di trasformazione vigente per la generalità dei dipendenti pubblici, nonché l'opportunità di promuovere ogni possibile iniziativa volta a reperire le risorse necessarie a tale scopo.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Richiesta di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 27 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Vincenzo D'Errico a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (121).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2026.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 27 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (122).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2026.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2026, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (399).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2026.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (400).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 maggio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONE

Iniziative di competenza per la salvaguardia dell'ippodromo delle Capannelle a Roma – 3-02558

A)

   BATTILOCCHIO e GENTILE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'Ippodromo romano delle Capannelle, vera e propria istituzione sportiva di caratura internazionale sin dalla sua costruzione, è stato al centro negli ultimi decenni di numerose vicende relative a crisi settoriali e cambiamenti nella gestione. Tuttavia in questi mesi la situazione si è aggravata al punto da mettere in discussione l'operatività dell'impianto;

   dopo l'abbandono della società Hippogroup, il comune di Roma non ha ancora trovato delle società in grado di subentrare con adeguate garanzie. La società Marsicana che aveva vinto il bando per la gestione temporanea a fine dicembre, il 9 febbraio 2026 poi ha deciso di non firmare. Da dicembre 2025 le corse sono interrotte e il comune di Roma, che svolge una attività di gestione temporanea, ha comunicato al Ministero che l'impianto sarà pronto a settembre, e la programmazione prevede lo svolgimento di metà del calendario e di diverse corse internazionali;

   il comune accusa la società uscente, che dal 2013 pagava un affitto ridotto da 2 milioni di euro a 66.000 euro l'anno, di non aver realizzato gli investimenti promessi. Il comune ha dichiarato che il vecchio gestore si è portato via strumentazioni funzionali al proseguimento dell'attività: la manutenzione è inesistente, le piste devono essere rifatte, le staccionate sono manomesse, l'impianto di irrigazione è spezzato e la sala monitor è stata smantellata. L'Amministrazione della Capitale sta compilando una lista dei danni per rivolgersi alle autorità competenti appena il quadro sarà completo;

   davanti a questo scenario numerosi operatori stanno valutando l'abbandono delle attività in loco e il trasferimento delle proprie strutture e delle proprie competenze fuori dall'Italia. Tale eventualità si rivelerebbe irreversibile, determinando nei fatti la fine dell'ippica romana e vanificando qualsiasi ipotesi di medio periodo;

   desta preoccupazione il destino dei 29 dipendenti a tempo indeterminato, per i quali si parla di un assorbimento in Zètema, l'azienda strumentale capitolina che opera nel settore cultura;

   tutto ciò accade in un quadro in cui si registra un significativo incremento delle scommesse ippiche. I dati di febbraio 2026 mostrano un aumento del 19,83 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato importante, soprattutto considerando le difficoltà di programmazione dovute alla situazione incerta di alcuni ippodromi italiani. Nonostante i campi ridotti, il movimento non ha rallentato;

   l'Associazione nazionale galoppo ribadisce come Capannelle rappresenti un pilastro imprescindibile per il galoppo nazionale e internazionale e come non si possa in alcun modo sottostimare la portata di una sua chiusura, anche solo temporanea;

   la chiarezza degli obiettivi del comune di Roma è basilare per consentire al Ministero di riprogrammare l'attività su altri ippodromi garantendo sia contiguità territoriale sia salvaguardia del percorso selettivo. Occorre verificare, a giudizio dell'interrogante, se la strategia del sindaco Gualtieri e dell'assessore Onorato non si riveli fatale per tutta l'ippica della Capitale –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in campo per la salvaguardia dell'ippodromo delle Capannelle a Roma, al fine di scongiurare la crisi irreversibile dell'ippica a Roma.
(3-02558)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1624 – VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2855)

A.C. 2855 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2855 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2855, approvato dal Senato della Repubblica, in materia di valorizzazione della risorsa mare, contenuti nel fascicolo;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 29.1 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 29.1;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2855 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2855 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 34, comma 1, di una disposizione recante delega legislativa;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    l'articolo 17, comma 1, e l'articolo 32, comma 1, lettera b), recano due modifiche dirette e frammentarie ad atti di natura regolamentare; in particolare, la prima disposizione interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, inserendo una nuova lettera v-bis) al relativo articolo 3, comma 2; la seconda, invece, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, sostituendo, all'articolo 257, comma 2, il capoverso n. 2); tali interventi si pongono pertanto in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi; le disposizioni andrebbero pertanto riformulate nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulla quale si interviene;

    l'articolo 22, dopo aver previsto, al comma 1, l'abrogazione di molteplici articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dispone al comma successivo che i riferimenti a talune delle disposizioni abrogate – eventualmente contenuti in altre norme del medesimo regolamento – si intendano operati alle corrispondenti previsioni sostitutive inserite nel codice della navigazione dal precedente articolo 21; ai fini di una migliore chiarezza normativa e di una maggiore precisione del testo, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata nel senso di autorizzare la modifica puntuale delle singole norme del regolamento di esecuzione che richiamano le disposizioni secondarie abrogate, sostituendo tali richiami con quelli alle corrispondenti previsioni sostitutive introdotte nel codice;

    l'articolo 23, comma 2, lettera b), n. 2), capoverso comma 7, prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy, «d'intesa» con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, possa affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine «di concerto» nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

    l'articolo 31 al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, comma quarto, della legge 8 agosto 1972, n. 457 – che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca – rinvia a un decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei criteri di erogazione delle relative prestazioni; al riguardo, si rileva che il menzionato articolo 8, nel delineare l'efficacia temporale di tale estensione, prevede espressamente che essa si applichi «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; l'articolo 31 potrebbe pertanto essere approfondito precisando se il decreto ministeriale attuativo, nel definire modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, debba conformarsi alla medesima decorrenza stabilita dal citato articolo 8;

    l'articolo 34, recante una delega legislativa per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali, prevede, al primo periodo del comma 2, che il decreto legislativo sia adottato «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; il periodo successivo dispone che «sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»; al riguardo, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci «l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo», come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il periodo successivo della medesima disposizione prevede inoltre che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

    il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare gli articoli 17, comma 1, e 32, comma 1, lettera b), nel senso di autorizzare il Governo a modificare le norme non legislative sulle quali si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

    l'articolo 22, comma 2, autorizzando la modifica puntuale delle singole norme del regolamento di esecuzione che richiamano le disposizioni secondarie abrogate e sostituendo tali richiami con quelli alle corrispondenti previsioni sostitutive introdotte nel codice della navigazione;

    l'articolo 23, comma 2, lettera b), n. 2), capoverso comma 7, alla luce del paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di impiegare il termine «di concerto» nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

    l'articolo 31, precisando se il decreto ministeriale attuativo, nel definire modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, debba conformarsi alla medesima decorrenza stabilita dall'articolo 8, comma quarto, della legge 8 agosto 1972, n. 457;

    l'articolo 34, comma 2, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

A.C. 2855 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Art. 1.
(Comitato interministeriale per le politiche del mare)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;

   b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;

   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
   3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'università e della ricerca»;

   e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;

   f) al comma 9, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Comitato interministeriale per le politiche del mare)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.1. (ex 1.1.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «3-ter», secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati.
1.2. (ex 1.2.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome per le materie di competenza regionale.
*1.3. (ex 1.3.) Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
*1.4. (ex 1.4.) L'Abbate, Morfino, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM).
1.5. (ex 1.5.) Carmina, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

A.C. 2855 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;

   b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».

A.C. 2855 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE

Art. 3.
(Istituzione della zona contigua)

  1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione della zona contigua.
  2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Istituzione della zona contigua)

  Al comma 2, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3.1. (ex 3.2.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
3.2. (ex 3.1.) Francesco Silvestri, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
*3.3. (ex 3.3.) Carmina, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*3.4. (ex 3.4.) Ferrari, Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Morassut.

A.C. 2855 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Estensione della zona contigua)

  1. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
  2. Se l'estensione della zona contigua può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Estensione della zona contigua)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Le attività di controllo svolte nella zona contigua devono essere non discriminatorie e devono garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale vigente.
4.1. (ex 4.1.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti, Ghio.

A.C. 2855 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Esercizio dei diritti nella zona contigua)

  1. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:

   a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;

   b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;

   c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

  2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Esercizio dei diritti nella zona contigua)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: assicurare la tutela del patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e naturale.
*5.1. (ex 5.1.) Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Viggiano.
*5.2. (ex 5.2.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) assicurare la protezione e preservazione dell'ambiente marino, mediante l'applicazione di un approccio ecosistemico, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
5.3. (ex 5.3.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.
5.4. (ex 5.4.) Curti, Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Evi, Ferrari, Morassut.

A.C. 2855 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua)

  1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

A.C. 2855 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Linee di base)

  1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, è abrogato.
  3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorità marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Linee di base)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eventi meteomarini estremi)

  1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti.
7.01. (ex 7.01.) Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

A.C. 2855 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Art. 8.
(Ambito di applicazione e finalità)

  1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.
  2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
  5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefìci economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Ambito di applicazione e finalità)

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione e addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere.
8.1. (ex 8.1.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Il Ministero del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura.
8.2. (ex 8.2.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 4, sostituire le parole: assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi con le seguenti:

   promuovendo la conoscenza delle aree salvaguardate e/o conservate secondo la normativa vigente.
8.3. (ex 8.3.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e della biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni.
8.4. (ex 8.4.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;

   b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;

   c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

   d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

   e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

   f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

   g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Definizioni)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: autonomamente o e le parole: libere o.
9.1. (ex 9.1.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) «attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di habitat e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli habitat marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'attività di apnea a scopo ricreativo come definita all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), della presente legge.
9.2. (ex 9.2.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) «attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.
9.3. (ex 9.3.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: dal livello iniziale fino alla fine della lettera con le seguenti: in possesso di certificazione di conformità alle norme ISO 24801-1, 2, 3 e ISO 24802-1 e 2.
9.4. (ex 9.4.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nel rispetto delle norme fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto della norma ISO 24803 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
9.5. (ex 9.5.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) «megafauna marina»: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

   1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e snorkeling, devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.
   2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e snorkeling, di:

   a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

   b) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

   c) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

   3. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.
   4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.
   5. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.

   all'articolo 15:

    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000;

    al comma 4, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.
9.6. (ex 9.6.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) «drone subacqueo»: il sistema senza equipaggio impiegato per attività operative subacquee con guida remota o autonoma, ivi inclusi i Remotely Operated Vehicles (ROV) e gli Autonomous Underwater Vehicles (AUV), utilizzabile, nel rispetto della normativa vigente, per finalità civili, di tipo ricreativo, di monitoraggio ambientale, documentazione, ispezione, ricerca non invasiva e tutela del patrimonio culturale sommerso.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Impiego dei droni subacquei per finalità ricreative e di tutela del patrimonio ambientale e culturale)

   1. Il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura e il Ministero del turismo adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a disciplinare l'impiego dei droni subacquei per scopi civili di tipo ricreativo e di tutela del patrimonio ambientale e culturale sommerso, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente e di protezione dei beni culturali.
   2. I droni subacquei possono essere impiegati per:

   a) attività di documentazione, rilievo e monitoraggio dei fondali e dei siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale sommerso;

   b) supporto alle attività di fruizione responsabile e sostenibile delle zone di interesse turistico subacqueo;

   c) raccolta di dati e immagini a fini di prevenzione del degrado ambientale e di verifica dello stato di conservazione dei siti sommersi;

   d) sperimentazione di servizi innovativi connessi alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della risorsa mare.

   3. Il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare promuove, d'intesa con le amministrazioni competenti, la creazione di aree sperimentali per l'uso dei droni subacquei, finalizzate allo sviluppo di applicazioni civili, di tipo ricreativo e di tutela del patrimonio ambientale e culturale sommerso, nel rispetto della normativa vigente e dei regimi autorizzatori previsti per le aree sottoposte a particolare tutela.
   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.7. (ex 9.7.) Pastorella.

A.C. 2855 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Immersione subacquea)

  1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
  2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
  3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
  4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
  5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
  6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Immersione subacquea)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.
10.1. (ex 10.1.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea con le seguenti: e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni.
10.2. (ex 10.2.) Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Ruffino.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da privati e.
10.3. (ex 10.3.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , e).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e all'articolo 13.
10.4. (ex 10.4.) Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi entro il raggio di sicurezza di cui al presente articolo.
*10.5. (ex 10.5.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*10.6. (ex 10.6.) Morfino, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

  1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:

   a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

   b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;

   c) in modo autonomo.

  2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

   a) maggiore età;

   b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

   c) godimento dei diritti civili e politici;

   d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;

   e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

   f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

   g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

  3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

   a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

   b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

  4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
  5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: guida subacquea aggiungere le seguenti: , in corso di validità,.
11.1. (ex 11.1.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: certificato medico, aggiungere le seguenti: di idoneità all'attività sportiva non agonistica,
11.2. (ex 11.2.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea.
11.3. (ex 11.3.) Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, aggiornandone la formulazione in relazione alla vigente disciplina in materia di titolarità e gestione del demanio marittimo e dei porti, in base ai seguenti princìpi:

   a) sostituire il riferimento all'autorità marittima con il riferimento all'autorità competente in base alla vigente ripartizione delle competenze nella materia, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 5, comma 1;

   b) sostituire il riferimento al capo del compartimento con il riferimento all'autorità competente in base alla vigente ripartizione delle competenze nella materia, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 8, comma 1;

   c) apportare le modificazioni necessarie per aggiornare le denominazioni degli enti e organi menzionati nel citato regolamento alle denominazioni e competenze dell'ordinamento amministrativo vigente;

   d) prevedere, in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del citato regolamento, la prorogabilità di tutti gli atti di concessione, indipendentemente dalla data del loro rilascio, nel caso in cui, alla scadenza, risulti che il concessionario non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità.
11.4. (ex 11.4.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2855 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

  1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

   b) partita IVA;

   c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

   d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

   e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

   f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

   g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

  2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
  3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

   a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

   b) l'orario d'inizio dell'immersione;

   c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

  4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:

   a) l'orario di fine dell'immersione;

   b) la profondità massima raggiunta;

   c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.

  5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
  6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
  7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
  8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:

   a) le generalità del subacqueo;

   b) il tipo di brevetto posseduto;

   c) la data dell'immersione;

   d) la località dell'immersione;

   e) l'orario di inizio dell'immersione;

   f) l'orario di fine dell'immersione;

   g) il tipo di autorespiratore impiegato;

   h) la miscela respiratoria utilizzata;

   i) la profondità massima programmata;

   l) la profondità massima raggiunta;

   m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;

   n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;

   o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).

  9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.
  10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.
  11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, con le seguenti: dotate di certificazione e marcatura CE.
12.1. (ex 12.1.) Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea con le seguenti: dotate di certificazione e marcatura CE.
12.2. (ex 12.2.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la parola: subacqueo.
12.3. (ex 12.3.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da standard internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e dagli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio.
12.4. (ex 12.5.) Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

  Al comma 9 , primo periodo, sostituire le parole da: del codice della nautica da diporto fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
12.5. (ex 12.6.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2855 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Organizzazioni senza scopo di lucro)

  1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) atto costitutivo registrato e statuto;

   b) codice fiscale;

   c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

   d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

   e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

   f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

   g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

  2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Organizzazioni senza scopo di lucro)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e statuto con le seguenti: , statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali.
13.1. (ex 13.1.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste con le seguenti: dotate di certificazione e marcatura CE.
*13.2. (ex 13.2.) Barbagallo, Simiani, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
*13.3. (ex 13.3.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2855 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Zone di interesse turistico subacqueo)

  1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:

   a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;

   b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;

   c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;

   d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

  2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
  3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.
  4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
  5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Zone di interesse turistico subacqueo)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il rispetto di adeguati standard di sicurezza del lavoro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla continuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di standard nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.
14.1. (ex 14.1.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la parola: promuove, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni e i comuni insulari di riferimento,.

  Conseguentemente, al comma 5:

   al primo periodo, dopo le parole: politiche del mare aggiungere le seguenti: e le regioni e i comuni marini interessati;

   al secondo periodo, dopo le parole: politiche del mare aggiungere le seguenti: e le regioni e i comuni marini interessati.
14.2. (ex 14.2.) L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Iaria, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 2, dopo la parola: promuove, aggiungere le seguenti: previa intesa con gli enti di gestione delle aree marine protette, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),.
14.3. (ex 14.3.) Morfino, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

  1. Ai fini della presente legge per «megafauna marina» si intende: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.
  2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e snorkeling, devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.
  3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e snorkeling, di:

   a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

   b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

   c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

   d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

  4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.
  5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.
  6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.
14.01. (ex 14.02.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Sanzioni)

  1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
  2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
  3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
  4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
  5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
  6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

A.C. 2855 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 16.
(Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale»;

   b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;

   c) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;

   d) dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:

   «Art. 26-ter. – (Prevenzione dei danni ambientali) – 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»;

   e) all'articolo 31:

    1) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma»;

    2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;

   f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis è aggiunto il seguente:

   «Art. 39-ter. – (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere) – 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
   2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
   3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
   4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.
   5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente»;

   g) all'articolo 40:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente»;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente»;

   h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»;

   i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

   «Art. 42-bis. – (Locazione con prescrizione di comandante) – 1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.
   2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
   3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»;

   l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»;

   m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»;

   n) all'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»;

   o) all'articolo 49-bis:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta “noleggio occasionale” di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»;

   p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»;

   q) all'articolo 49-octies:

    1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,»;

   r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»;

   s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»;

   t) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»;

   u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16.1. (ex 16.1.) Traversi, Iaria.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sopprimere le lettere i), l), m), n);

   alla lettera o), sopprimere il numero 2);

   sopprimere la lettera r).
16.2. (ex 16.2.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

   «2-quater. Le regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale.».
16.3. (ex 16.4.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*16.4. (ex 16.5.) Traversi, Iaria.
*16.5. (ex 16.6.) Pastorella.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 42-bis», comma 1, dopo le parole: contratto di locazione aggiungere le seguenti: stipulato a favore di una persona fisica.
16.6. (ex 16.7.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o per un itinerario concordato.
16.7. (ex 16.8.) Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2855 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Archivio telematico centrale delle unità da diporto)

  1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

   «v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

A.C. 2855 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione».
  2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:

   a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

   b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

   3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

A.C. 2855 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

  1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16. – 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe».

A.C. 2855 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)

  1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.
  2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti:

   a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992;

   b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;

   c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire il danneggiamento degli habitat marini sensibili, le autorità competenti promuovono, anche sulla base del monitoraggio periodico dello stato dei fondali, l'installazione e l'implementazione progressiva di campi ormeggio mediante gavitelli ecocompatibili, prevedendo, nelle aree di maggiore vulnerabilità, il divieto di ancoraggio libero.
*20.1. (ex 20.1.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*20.2. (ex 20.2.) Evi, Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Ferrari, Morassut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

  1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.
  2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano habitat sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.
  3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

Art. 20-ter.
(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

  1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici;
  2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di:

   a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

   b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

   c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione;

   d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

  3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.
  4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.
  5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.
20.01. (ex 20.01.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Perantoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

  1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300 metri dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici;
  2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di:

   a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

   b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

   c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione;

   d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

  3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.
  4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 metri dall'animale.
  5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.
20.02. (ex 20.02.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

  1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.
  2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano habitat sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un Area Marina Protetta (AMP), è competenza dell'ente gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.
  3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.
20.03. (ex 20.04.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

  1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

   a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

   b) le grotte marine che ospitano habitat sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

   c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

  2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'ente gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.
20.04. (ex 20.05.) Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

A.C. 2855 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
NAVIGAZIONE MARITTIMA
E CANTIERISTICA

Art. 21.
(Modifiche al codice della navigazione)

  1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119:

    1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»;

   b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»;

   c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

   «Art. 122-bis. – (Modalità delle annotazioni) – Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.
   Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
   Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»;

   d) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:

   «Art. 146-bis. – (Documenti per l'iscrizione) – Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

   a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

   b) il certificato di stazza.

   Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

   a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

   b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;

   c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;

   d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.

   Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
   Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
   L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»;

   e) dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

   «Art. 152-bis. – (Iscrizione provvisoria) – Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

   a) copia del titolo di proprietà;

   b) copia del passavanti provvisorio;

   c) copia del certificato di stazza;

   d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

   e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

   f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

   La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;

   f) all'articolo 156:

    1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»;

    2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

    3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»;

    4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto»;

   g) all'articolo 169, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;

   h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 169-bis. – (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo) – Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

   a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;

   b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;

   c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

   d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

   e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;

   f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;

   g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;

   h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

   i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;

   l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;

   m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

   n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

   o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.

   Art. 169-ter. – (Requisiti e specifiche) – Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
   Art. 169-quater. – (Norme fiscali) – Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
   Art. 169-quinquies. – (Strumenti di pagamento) – Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   i) all'articolo 174, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

   «Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;

   l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»;

   m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.
   Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.
   Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;

   n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»;

   o) all'articolo 569, secondo comma:

    1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»;

    2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;

   p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 è aggiunto il seguente:

   «Art. 577-bis. – (Consolidamento dell'ipoteca) – In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».

  2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 21.
(Modifiche al codice della navigazione)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)

  1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio di cui all'articolo 172-bis, comma 1, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.
21.01. (ex 22.01.) Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

A.C. 2855 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

  1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.
  2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:

   a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;

   b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;

   c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.

A.C. 2855 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Sorveglianza sugli apparati radioelettrici
di bordo)

  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 107:

    1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

    2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

   b) all'articolo 176:

    1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

  2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

   «n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»;

   b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

    2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»;

   c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

   d) all'articolo 10, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»;

   e) all'articolo 11:

    1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

    2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;

    3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»;

   f) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

A.C. 2855 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Sostegno alla cantieristica regionale)

  1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

A.C. 2855 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
MISURE IN MATERIA SCOLASTICA, SANITARIA, CULTURALE, DI RICERCA, DI PESCA E DI AMBIENTE

Art. 25.
(Isole minori)

  1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A.C. 2855 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Servizio di rifornimento idrico)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

   «Art. 22-bis. – (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia) – 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;

   b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

A.C. 2855 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale)

  1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

A.C. 2855 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse)

  1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca,»;

   b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e.
28.1. (ex 28.1.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività indicate al primo periodo sono altresì vietate nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette nonché nelle zone di mare comprese tra la costa e il limite di 12 miglia dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale»;

   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di divieto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposte alle procedure di VIA e di VAS, secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del presente decreto, d'intesa con la regione interessata, che acquisisce il parere degli enti locali»;

   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli abilitativi già rilasciati per lo svolgimento delle attività nelle zone di mare fino a 12 miglia dalla linea di costa sono fatti salvi non oltre il termine di efficacia della VIA, decorso il quale il procedimento di VIA è reiterato, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza e di salvaguardia ambientale».
28.2. (ex 28.2.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.
*28.3. (ex 28.3.) Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Viggiano.
*28.4. (ex 28.4.) L'Abbate, Fede, Iaria, Morfino, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca)

  1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
  2. Gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 29.
(Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti,;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   all'articolo 35, comma 1, dopo le parole: degli articoli aggiungere la seguente: 29,.
29.1. (ex 29.1.) Caso, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione)

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

A.C. 2855 – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

  1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 2855 – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca)

  1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata;

   b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

   «2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa».

A.C. 2855 – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
  2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 33.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).
*33.1. (ex 33.1.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
*33.2. (ex 33.2.) Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute con le seguenti: delle associazioni di categoria della pesca e dell'attività subacquea maggiormente rappresentative designato.
33.3. (ex 33.3.) Morfino, Fede, Iaria, L'Abbate, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 34.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

  Sopprimerlo.
*34.1. (ex 34.1.) Simiani, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
*34.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
34.3. (ex 34.2.) Ilaria Fontana, Fede, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

A.C. 2855 – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2855 – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 36.
(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e doveri.
36.1. (ex 36.1.) Carmina, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ghio.

A.C. 2855 – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2855 – Allegato 1

Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)

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A.C. 2855 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del provvedimento in esame reca modifiche al Codice della navigazione;

    il servizio di battellaggio, disciplinato dal combinato disposto dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 66 del Codice della Navigazione, costituisce un servizio tecnico-nautico essenziale ai fini dello svolgimento di attività ispettive, sanitarie, doganali e tecniche nei porti, contribuendo in modo determinante alla continuità e alla sicurezza delle operazioni;

    l'efficienza e la qualità del servizio incidono direttamente sui tempi di permanenza delle navi in porto, sulle operazioni di carico e scarico e, più in generale, sulla competitività del sistema portuale nazionale;

    nell'ordinamento dell'Unione europea, i servizi di interesse economico generale sono soggetti ai principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, nonché ai criteri elaborati dalla giurisprudenza europea, comunemente noti come «criteri Altmark», in materia di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

    risulta pertanto opportuno assicurare una disciplina organica del servizio di battellaggio che, da un lato, garantisca la continuità e la sicurezza del servizio e, dall'altro, consenta un accesso al mercato degli operatori economici, conforme ai principi dell'Unione europea, mediante procedure trasparenti e non discriminatorie;

    appare altresì necessario definire in modo chiaro i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari delle imprese operanti nel settore, nonché le modalità di regolazione degli obblighi di servizio pubblico e dei relativi meccanismi di compensazione, anche al fine di evitare distorsioni della concorrenza;

    una disciplina regolamentare che affida all'Autorità marittima competente, previa adeguata istruttoria, la partecipazione degli operatori interessati, può garantire il necessario equilibrio tra esigenze di sicurezza, efficienza del servizio e apertura al mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con iniziative, anche normative, volte a disciplinare in modo organico, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il servizio di battellaggio quale servizio tecnico-nautico, assicurando, in coerenza con i principi dell'Unione europea, la definizione di requisiti trasparenti e non discriminatori per l'accesso al mercato, nonché la previsione degli obblighi di servizio pubblico e dei relativi meccanismi di compensazione, conformemente ai criteri di proporzionalità, trasparenza ed efficienza.
9/2855/1.Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce misure finalizzate alla semplificazione e allo sviluppo del settore della nautica e della cantieristica, con effetti di liberalizzazione del diporto commerciale e dei servizi connessi;

    nel contesto veneziano, la nuova normativa incide su ambiti quali il traffico acqueo, il diporto commerciale e i servizi di trasporto passeggeri, sia di linea sia non di linea, già regolati in modo puntuale;

    il sistema della mobilità veneziana è integralmente fondato sul trasporto acqueo, in cui il servizio pubblico di linea e il trasporto non di linea (taxi acquei, NCC e servizi assimilati) costituiscono un'infrastruttura essenziale e delicata, regolata da equilibri quantitativi e qualitativi costruiti nel tempo;

    esperienze di liberalizzazione dei servizi di trasporto, anche attraverso piattaforme digitali riconducibili a modelli analoghi a quelli di mobilità «on demand» (c.d. modello tipo Uber), hanno evidenziato in altri contesti effetti quali l'incremento incontrollato dell'offerta e la riduzione della capacità di regolazione pubblica, con impatti negativi sulla qualità e sicurezza del servizio;

    tali dinamiche, se traslate nel contesto lagunare veneziano, appaiono incompatibili con la limitata capacità fisica dei canali, la necessità di contenimento del moto ondoso, la necessità di assegnare la priorità al servizio pubblico di linea e le esigenze di sicurezza della navigazione e di accessibilità urbana;

    la salvaguardia di Venezia è riconosciuta come interesse nazionale ai sensi della Legge 16 aprile 1973, n. 171, che tutela l'equilibrio idraulico, ambientale e il patrimonio storico-artistico della città;

    il Comune di Venezia, la Città Metropolitana e la Regione Veneto esercitano già funzioni di pianificazione, regolazione e coordinamento della navigazione interna e dei servizi di trasporto passeggeri;

    tali funzioni si inseriscono in un quadro normativo multilivello che comprende disciplina statale, regionale e locale e che, nel caso veneziano, trova ulteriore fondamento nella legislazione speciale,

impegna il Governo

ad avviare un confronto con il comune e la città metropolitana di Venezia, nonché con la regione Veneto, al fine di valutare gli impatti delle disposizioni sulla nautica da diporto contenute nel provvedimento in esame, al fine da individuare le opportune misure, anche legislative, di coordinamento con le norme locali e regionali, tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardare non solo il patrimonio storico-artistico, ma anche la vivibilità della città.
9/2855/2. Boscaini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce misure finalizzate alla semplificazione e allo sviluppo del settore della nautica e della cantieristica, con effetti di liberalizzazione del diporto commerciale e dei servizi connessi;

    nel contesto veneziano, la nuova normativa incide su ambiti quali il traffico acqueo, il diporto commerciale e i servizi di trasporto passeggeri, sia di linea sia non di linea, già regolati in modo puntuale;

    il sistema della mobilità veneziana è integralmente fondato sul trasporto acqueo, in cui il servizio pubblico di linea e il trasporto non di linea (taxi acquei, NCC e servizi assimilati) costituiscono un'infrastruttura essenziale e delicata, regolata da equilibri quantitativi e qualitativi costruiti nel tempo;

    esperienze di liberalizzazione dei servizi di trasporto, anche attraverso piattaforme digitali riconducibili a modelli analoghi a quelli di mobilità «on demand» (c.d. modello tipo Uber), hanno evidenziato in altri contesti effetti quali l'incremento incontrollato dell'offerta e la riduzione della capacità di regolazione pubblica, con impatti negativi sulla qualità e sicurezza del servizio;

    tali dinamiche, se traslate nel contesto lagunare veneziano, appaiono incompatibili con la limitata capacità fisica dei canali, la necessità di contenimento del moto ondoso, la necessità di assegnare la priorità al servizio pubblico di linea e le esigenze di sicurezza della navigazione e di accessibilità urbana;

    la salvaguardia di Venezia è riconosciuta come interesse nazionale ai sensi della Legge 16 aprile 1973, n. 171, che tutela l'equilibrio idraulico, ambientale e il patrimonio storico-artistico della città;

    il Comune di Venezia, la Città Metropolitana e la Regione Veneto esercitano già funzioni di pianificazione, regolazione e coordinamento della navigazione interna e dei servizi di trasporto passeggeri;

    tali funzioni si inseriscono in un quadro normativo multilivello che comprende disciplina statale, regionale e locale e che, nel caso veneziano, trova ulteriore fondamento nella legislazione speciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di avviare un confronto con il comune e la città metropolitana di Venezia, nonché con la regione Veneto, al fine di valutare gli impatti delle disposizioni sulla nautica da diporto contenute nel provvedimento in esame, al fine da individuare le opportune misure, anche legislative, di coordinamento con le norme locali e regionali, tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardare non solo il patrimonio storico-artistico, ma anche la vivibilità della città.
9/2855/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Boscaini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Valorizzazione della risorsa mare» reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare anche mediante interventi relativi al settore della pesca marittima;

    il sostegno alla competitività e alla qualità della filiera della pesca passa anche attraverso misure a sostegno dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

    l'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in Italia è regolamentata principalmente da decreti ministeriali che, insieme alla normativa comunitaria e ai Piani di gestione nazionali, formano il quadro normativo che disciplina l'attività dei consorzi, con l'obiettivo di garantire una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

    con decreto direttoriale del 28 dicembre 2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riconosciuto l'Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione per la gestione e il riequilibrio della risorsa molluschi bivalvi, al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi di corretta gestione dell'attività di prelievo della risorsa molluschi bivalvi demandata ai consorzi di gestione. Tale organismo non contempla tutti i consorzi di gestione presenti in Italia, ma solo una parte di essi, escludendoli di fatto dai processi decisionali;

    occorre rendere rappresentativi tutti i consorzi presenti in Italia, rivedendo i contenuti del decreto direttoriale del 28 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sospendere ogni riconoscimento amministrativo connesso all'Organismo nazionale di programmazione dei Consorzi di gestione nel settore dei molluschi bivalvi,

impegna il Governo

in linea con la finalità di sostegno al settore della pesca marittima compresa nel provvedimento in esame, ad adottare misure più adeguate a sostegno dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, affinché sia revocato al contempo il decreto direttoriale del 28 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e sospeso ogni riconoscimento amministrativo connesso all'Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorzi di gestione nel Settore dei Molluschi Bivalvi.
9/2855/3. Vaccari, Forattini, Romeo, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Valorizzazione della risorsa mare» reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare anche mediante interventi relativi al settore della pesca marittima;

    il quadro finanziario del comparto della pesca e dell'acquacoltura continua a presentare criticità rilevanti, con il rischio di compromettere la tenuta economica e sociale di filiere strategiche di molti territori. Per il periodo 2028-2034 i fondi per la pesca professionale scendono da circa 6,1 miliardi di euro a poco più di 2 miliardi di euro, con un taglio del 67 per cento;

    senza risorse dedicate a investimenti e innovazione, cresce il rischio di perdere competitività e di aumentare ulteriormente la dipendenza dalle importazioni, che in Italia coprono già circa tre quarti dei consumi. La confluenza delle misure in un fondo unico rischia di diluire gli strumenti specifici per pesca e acquacoltura, compromettendo competitività, innovazione e resilienza delle imprese;

    tagliare le risorse in questa fase rappresenta una pessima risposta ai sacrifici delle marinerie, un colpo mortale a una filiera importante del made in Italy agroalimentare già colpita negli ultimi anni da calo produttivo, aumento dei costi e impatti climatici che conta in Italia circa 12 mila imbarcazioni, 350 mila occupati diretti, per un giro d'affari complessivo di circa 750 milioni di euro,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal provvedimento in esame, intervenendo nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.
9/2855/4.Forattini, Romeo, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Valorizzazione della risorsa mare» reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare anche mediante interventi relativi al settore della pesca marittima;

    le marinerie italiane sono in forte difficoltà. L'impennata del costo del gasolio, conseguenza diretta delle tensioni internazionali e della guerra in corso in Iran, sta mettendo seriamente a rischio la sostenibilità economica di molte imprese della pesca. In numerosi porti italiani diversi pescherecci sono già costretti a rimanere fermi in banchina perché uscire in mare non è più economicamente sostenibile;

    per le imprese ittiche il carburante rappresenta una delle principali voci di costo. Con gli attuali livelli dei prezzi del gasolio, ogni uscita in mare rischia di trasformarsi in una perdita economica certa. In queste condizioni lavorare significa rimetterci, e sempre più armatori stanno valutando la sospensione delle attività,

impegna il Governo

al fine di garantire un immediato sostegno alle filiere ittiche, obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, decreto legislativo n. 154 del 2004 destinando tali risorse alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura.
9/2855/5.Andrea Rossi, Forattini, Romeo, Marino, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Valorizzazione della risorsa mare» reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare anche mediante interventi relativi al settore della pesca marittima;

    in Sicilia, il comparto della pesca si trova davanti a una crisi che non lascia spazio all'attesa: il prezzo del carburante ha raggiunto livelli che rendono ogni uscita in mare un calcolo impossibile, soprattutto per le imbarcazioni di medie dimensioni a gestione familiare;

    alcune imbarcazioni consumano tra 700 e 1.000 euro di carburante al giorno, una cifra che spesso non viene compensata né dalla domanda di pescato né dalle condizioni imposte dalla normativa europea, che limita già di per sé i giorni e le modalità di attività in mare;

    senza adeguate e urgenti misure per calmierare il costo del carburante, le imbarcazioni saranno dunque costrette a pescare in perdita o addirittura a restare in banchina, con gravi ripercussioni sulla filiera ittica e sull'occupazione siciliana,

impegna il Governo

al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera ittica siciliana, ed in linea con l'obiettivo di valorizzare l'economia del mare che il provvedimento in esame si prefigge di perseguire, ad adottare ulteriori iniziative normative di competenza volte a prevedere adeguati finanziamenti e l'estensione della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (Cisoa) o strumenti equivalenti di sostegno al reddito dei lavoratori del comparto ittico.
9/2855/6. Marino, Forattini, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Valorizzazione della risorsa mare» reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare anche mediante interventi relativi al settore della pesca marittima;

    l'escalation dei conflitti in Medio Oriente ha provocato un'impennata del petrolio, con un impatto immediato del +42 per cento sui costi. Uscire in mare costa fino a 1.100 euro in più al giorno. Per i pescatori imbarcati, il calo delle giornate di pesca si traduce direttamente in una drastica riduzione del salario, la loro retribuzione viene in parte, ricavata dalla vendita del pescato e con meno giorni di pesca meno pesce pescato meno, più costi, tradotto, meno salario. Molti marinai rischiano di rimanere senza stipendio o di dover abbandonare la professione,

impegna il Governo

ad integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a incrementare la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
9/2855/7.Romeo, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure organiche volte alla valorizzazione dell'economia del mare, alla tutela degli ecosistemi marini e allo sviluppo sostenibile delle attività connesse alla nautica, alla pesca e al turismo costiero;

    il settore marittimo rappresenta un asset strategico per il sistema economico nazionale, anche alla luce della crescente domanda di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e formazione specializzata;

    è stata da tempo presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge (AC 2724) che, prevede l'istituzione del Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare, con sede nel comune di Monte Argentario, quale polo di eccellenza per la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura del mare;

    tale Centro è finalizzato, tra l'altro, alla promozione della collaborazione tra istituzioni, università e imprese, al sostegno delle start-up della blue economy, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico e documentale della marineria italiana;

    il rafforzamento delle infrastrutture immateriali di ricerca e formazione nel settore marittimo risulta essenziale per dare piena attuazione agli obiettivi del disegno di legge in esame;

    l'integrazione tra politiche di sviluppo economico, innovazione e tutela ambientale costituisce un elemento chiave per la competitività del sistema Paese nel contesto europeo e internazionale,

impegna il Governo

il linea con le finalità, richiamate in premessa, che il provvedimento in esame intende perseguire:

   a promuovere l'istituzione, di un Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare, quale struttura di coordinamento della ricerca, della formazione e dell'innovazione nel settore marittimo, sostenendo la proposta di legge (AC 2724) citata in premessa;

   a promuovere il rafforzamento della formazione e dell'occupazione nel comparto marittimo, favorendo l'integrazione tra sistema scolastico, universitario e mondo delle imprese, nonché sostenendo percorsi professionalizzanti e iniziative rivolte ai giovani;

   a sostenere lo sviluppo sostenibile dell'economia del mare, incentivando progetti di innovazione, economia circolare e tutela degli ecosistemi marini, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e l'accesso a risorse nazionali ed europee.
9/2855/8. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), integrandone composizione e funzioni e modificando la cadenza di elaborazione e aggiornamento del Piano del mare;

    l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 201 del 2016, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alla pianificazione dello spazio marittimo;

    la fascia jonica metapontina in Basilicata rappresenta un'area di grandissima rilevanza biomarina;

    anche quest'anno gli eventi atmosferici hanno inciso in maniera rilevante sul fenomeno erosivo che sta riducendo la spiaggia in particolare nel tratto compreso tra Metaponto di Bernalda e Scanzano Jonico;

    il sovrapporsi di normative e competenze sta determinando ulteriori criticità per gli interventi di salvaguardia dell'area,

impegna il Governo

ad integrare il provvedimento in esame con iniziative incisive in materia di sostenibilità ambientale, in particolare tramite l'istituzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di un tavolo istituzionale permanente per la salvaguardia di Metaponto e della fascia jonica metapontina che coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche competenti e con il coinvolgimento di ISPRA, CNR, Università di Basilicata, per contrastare il fenomeno erosivo, promuovere uno sviluppo ecosostenibile e porre in essere misure a sostegno dell'ecosistema biomarino dell'area.
9/2855/9. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), integrandone composizione e funzioni e modificando la cadenza di elaborazione e aggiornamento del Piano del mare;

    l'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 201 del 2016, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alla pianificazione dello spazio marittimo;

    la fascia jonica metapontina in Basilicata rappresenta un'area di grandissima rilevanza biomarina;

    anche quest'anno gli eventi atmosferici hanno inciso in maniera rilevante sul fenomeno erosivo che sta riducendo la spiaggia in particolare nel tratto compreso tra Metaponto di Bernalda e Scanzano Jonico;

    il sovrapporsi di normative e competenze sta determinando ulteriori criticità per gli interventi di salvaguardia dell'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con iniziative incisive in materia di sostenibilità ambientale, in particolare tramite l'istituzione di un tavolo istituzionale permanente per la salvaguardia di Metaponto e della fascia jonica metapontina che coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche competenti e con il coinvolgimento di ISPRA nonché con l'eventuale collaborazione con gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e con le università interessate per contrastare il fenomeno erosivo, promuovere uno sviluppo ecosostenibile e porre in essere misure a sostegno dell'ecosistema biomarino dell'area.
9/2855/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2855 persegue finalità di valorizzazione della risorsa mare, che non possono prescindere da adeguate misure di tutela ambientale;

    il Mar Mediterraneo versa in condizioni di crescente vulnerabilità a causa dei cambiamenti climatici, del degrado degli habitat e dell'aumento delle pressioni antropiche;

    gli ecosistemi marini costituiscono un patrimonio naturale strategico e la loro compromissione produce effetti negativi di lungo periodo sull'economia del mare e sulle comunità costiere;

    con riferimento ai danni arrecati dall'ancoraggio ad habitat protetti, appare necessario assicurare una disciplina efficace e coerente con il principio europeo «chi inquina paga»;

    risulta pertanto opportuno prevedere un regime sanzionatorio specifico e proporzionato alla gravità del danno arrecato, accompagnato da obblighi di ripristino ambientale,

impegna il Governo

ad integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative a tutela dell'ambiente, volte a introdurre un regime sanzionatorio specifico e proporzionato per i danni arrecati agli habitat marini dall'ancoraggio, corredato da obblighi di ripristino ambientale a carico dei responsabili.
9/2855/10. Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la valorizzazione della risorsa mare non può infatti prescindere dalla tutela e dal ripristino degli ecosistemi marini degradati, dalla conservazione della biodiversità e dal rafforzamento della resilienza ambientale delle aree costiere e marine;

    il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura costituisce il primo strumento europeo giuridicamente vincolante che fissa obiettivi concreti e misurabili per il recupero degli ecosistemi terrestri e marini, prevedendo specifici target di ripristino anche per habitat costieri, fondali marini, praterie di Posidonia oceanica, zone umide costiere e ambienti marini vulnerabili;

    in particolare, il regolamento prevede che siano adottate misure di ripristino per almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine dell'Unione europea entro il 2030, con progressiva estensione agli ecosistemi che necessitano di recupero entro il 2050;

    il Piano nazionale di ripristino rappresenterà il principale strumento attuativo del regolamento, chiamato a tradurre gli obiettivi europei in interventi concreti sul territorio e nei mari italiani;

    il conseguimento dei target europei in ambito marino richiede attività di mappatura degli habitat, monitoraggio scientifico, rimozione delle pressioni antropiche, recupero ecologico delle aree degradate, rafforzamento della governance e continuità degli interventi nel tempo;

    fino ad ora, l'atto di adeguamento al regolamento europeo si è caratterizzato per l'assenza di una dotazione finanziaria aggiuntiva e strutturale rispetto alle risorse esistenti, con il rischio che gli obiettivi fissati al 2030 possano tradursi in un'attuazione meramente formale delle disposizioni europee;

    appare pertanto necessario assicurare fin d'ora risorse dedicate e stabili per gli interventi di ripristino delle aree marine, anche al fine di valorizzare le iniziative già avviate nell'ambito della Strategia Marina e dei programmi nazionali di monitoraggio e recupero degli ecosistemi marini,

impegna il Governo

ad integrare gli interventi recati dal provvedimento in esame sotto il profilo della sostenibilità ambientale, adottando idonee iniziative volte a istituire uno specifico programma pluriennale di finanziamento destinato al raggiungimento dei target previsti dal regolamento (UE) 2024/1991 relativi al ripristino delle aree marine e costiere, assicurando il conseguimento entro il 2030 delle misure di ripristino su almeno il 20 per cento delle aree marine nazionali interessate, con particolare riferimento al recupero degli habitat degradati, delle praterie di Posidonia oceanica, dei fondali marini e degli ecosistemi costieri vulnerabili, mediante risorse certe, aggiuntive e continuative almeno fino al 2030.
9/2855/11. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dall'articolo 25 del provvedimento in esame, adottando, per quanto di competenza, idonee iniziative normative, anche di carattere economico, per contrastare lo spopolamento delle isole minori, favorendo l'occupazione stabile, l'imprenditorialità locale, il turismo sostenibile e la permanenza dei residenti nei territori insulari.
9/2855/12. Toni Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    il Mar Mediterraneo è esposto a gravi rischi climatici e ambientali, tra cui l'aumento del livello e della temperatura delle acque, la diffusione di specie aliene invasive e il progressivo degrado di habitat e specie vulnerabili;

    gli ecosistemi marini svolgono funzioni essenziali di interesse pubblico, tra cui la protezione delle coste dall'erosione, lo stoccaggio del carbonio, il trasporto di nutrienti e il mantenimento dell'equilibrio ecologico complessivo;

    l'incremento delle pressioni antropiche comporta un aggravamento significativo di tali rischi e rende necessario rafforzare gli strumenti di tutela ambientale connessi alle attività disciplinate dal provvedimento;

    con specifico riguardo agli impatti dell'ancoraggio, oggetto delle disposizioni recate dall'articolo 20 del disegno di legge in esame, numerosi studi scientifici documentano i gravi danni arrecati alle praterie di Posidonia oceanica;

    si rende pertanto necessario consentire l'individuazione puntuale degli habitat sensibili attraverso strumenti tecnici ufficiali, aggiornati e accessibili, al fine di ridurre margini di discrezionalità interpretativa e assicurare certezza giuridica;

    ISPRA sta concludendo un processo di mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste italiane, i cui dati risultano di particolare utilità per gli operatori del settore marittimo,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dall'articolo 20 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere l'adozione di strumenti tecnici che consentano l'individuazione puntuale degli habitat sensibili attraverso mappature ufficiali, aggiornate e accessibili, al fine di ridurre margini di discrezionalità interpretativa e assicurare maggiore certezza giuridica
9/2855/13. Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la valorizzazione della risorsa mare richiede politiche fondate su conoscenza scientifica, monitoraggio continuo degli ecosistemi e capacità di intervento per la tutela e il ripristino del capitale naturale marino;

    a sostegno delle politiche di protezione, conservazione e uso sostenibile degli ecosistemi e delle risorse marine, l'ISPRA svolge attività di ricerca, monitoraggio, reporting e sviluppo di azioni pilota, rappresentando un presidio strategico nazionale nel settore;

    nell'ambito dell'attuazione della Strategia Marina europea, ISPRA, a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in collaborazione con il sistema delle ARPA, coordina i monitoraggi previsti dalla Strategia Quadro per l'Ambiente Marino, fornendo valutazioni sullo stato e sull'evoluzione della biodiversità marina, degli habitat e degli ecosistemi, nonché delle principali pressioni antropiche, tra cui pesca, specie aliene invasive, contaminanti, eutrofizzazione, rifiuti marini e inquinamento acustico;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza è in corso il progetto MER – Marine Ecosystem Restoration, di titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con ISPRA quale soggetto attuatore, finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca marine, alla realizzazione di reti osservative e boe costiere e d'altura, all'acquisizione di una nuova nave oceanografica, alla mappatura degli habitat costieri e dei monti sottomarini, nonché ad azioni di ripristino attivo degli habitat più vulnerabili;

    tale percorso rappresenta un'esperienza di particolare rilievo nel contesto mediterraneo ed europeo e costituisce una base strategica per l'attuazione delle future politiche connesse al Regolamento europeo sul ripristino della natura;

    appare pertanto necessario consolidare e valorizzare le esperienze già avviate, rafforzando il coordinamento tra ricerca scientifica, amministrazioni pubbliche e strumenti di pianificazione delle politiche del mare,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle politiche di valorizzazione della risorsa mare, il rafforzamento e la prosecuzione delle attività di monitoraggio, ricerca e ripristino degli ecosistemi marini già avviate attraverso la Strategia Marina e il progetto PNRR MER – Marine Ecosystem Restoration, assicurando adeguato sostegno finanziario e operativo a ISPRA e agli enti coinvolti, anche ai fini dell'attuazione della normativa europea sul ripristino della natura e della tutela della biodiversità marina.
9/2855/14. Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    la valorizzazione della risorsa mare richiede politiche fondate su conoscenza scientifica, monitoraggio continuo degli ecosistemi e capacità di intervento per la tutela e il ripristino del capitale naturale marino;

    a sostegno delle politiche di protezione, conservazione e uso sostenibile degli ecosistemi e delle risorse marine, l'ISPRA svolge attività di ricerca, monitoraggio, reporting e sviluppo di azioni pilota, rappresentando un presidio strategico nazionale nel settore;

    nell'ambito dell'attuazione della Strategia Marina europea, ISPRA, a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in collaborazione con il sistema delle ARPA, coordina i monitoraggi previsti dalla Strategia Quadro per l'Ambiente Marino, fornendo valutazioni sullo stato e sull'evoluzione della biodiversità marina, degli habitat e degli ecosistemi, nonché delle principali pressioni antropiche, tra cui pesca, specie aliene invasive, contaminanti, eutrofizzazione, rifiuti marini e inquinamento acustico;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza è in corso il progetto MER – Marine Ecosystem Restoration, di titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con ISPRA quale soggetto attuatore, finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca marine, alla realizzazione di reti osservative e boe costiere e d'altura, all'acquisizione di una nuova nave oceanografica, alla mappatura degli habitat costieri e dei monti sottomarini, nonché ad azioni di ripristino attivo degli habitat più vulnerabili;

    tale percorso rappresenta un'esperienza di particolare rilievo nel contesto mediterraneo ed europeo e costituisce una base strategica per l'attuazione delle future politiche connesse al Regolamento europeo sul ripristino della natura;

    appare pertanto necessario consolidare e valorizzare le esperienze già avviate, rafforzando il coordinamento tra ricerca scientifica, amministrazioni pubbliche e strumenti di pianificazione delle politiche del mare,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a promuovere, nell'ambito delle politiche di valorizzazione della risorsa mare, il rafforzamento e la prosecuzione delle attività di monitoraggio, ricerca e ripristino degli ecosistemi marini già avviate attraverso la Strategia Marina e il progetto PNRR MER – Marine Ecosystem Restoration, assicurando adeguato sostegno finanziario e operativo a ISPRA e agli enti coinvolti, anche ai fini dell'attuazione della normativa europea sul ripristino della natura e della tutela della biodiversità marina.
9/2855/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a impedire che l'ancoraggio delle imbarcazioni arrechi pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, e danneggi gli habitat marini sensibili o protetti, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica;

    la Posidonia oceanica rappresenta infatti un habitat marino di elevato valore ecologico e i relativi depositi spiaggiati costituiscono una naturale barriera di difesa dei litorali, contribuendo al contrasto dell'erosione costiera e alla tutela degli equilibri ambientali delle spiagge;

    la normativa vigente riconosce il ruolo ecosistemico delle cosiddette «banquettes» di Posidonia, che tuttavia, in specifici contesti territoriali e stagionali, possono richiedere interventi di movimentazione temporanea o gestione mirata per garantire la sicurezza e la fruizione dei litorali;

    numerose amministrazioni locali hanno avviato esperienze virtuose di gestione sostenibile della Posidonia spiaggiata, orientate al riutilizzo ecologico e al ripascimento naturale degli arenili;

    in Sardegna, presso l'Ecocentro di Quartu Sant'Elena, è stato sviluppato un modello innovativo di trattamento dei depositi di Posidonia che consente il recupero della sabbia trattenuta nella biomassa e la sua restituzione alle spiagge di provenienza, contribuendo concretamente al contrasto dell'erosione costiera e alla valorizzazione in chiave di economia circolare dei residui vegetali;

    i comuni costieri sostengono rilevanti oneri economici e organizzativi per tali attività, spesso in assenza di adeguate risorse nazionali dedicate;

    appare pertanto opportuno promuovere criteri uniformi di sostegno economico e favorire pratiche di gestione a basso impatto ambientale, quali lo spostamento temporaneo, il riposizionamento in situ, il recupero della sabbia e il riutilizzo sostenibile della biomassa,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dall'articolo 20 del provvedimento in esame, adottando le opportune iniziative normative volte a stanziare risorse adeguate a sostegno dei comuni costieri per la gestione sostenibile dei depositi di Posidonia oceanica mediante interventi effettuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, cosiddetta legge «Salva Mare».
9/2855/15. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la valorizzazione turistica e ricreativa del mare deve infatti conciliarsi con la conservazione degli habitat naturali più vulnerabili;

    l'ancoraggio tradizionale in aree sensibili può arrecare danni rilevanti ai fondali e alle praterie di Posidonia oceanica;

    esistono sistemi alternativi di ancoraggio sostenibile (eco-mooring) idonei a consentire l'accesso dei diportisti e degli operatori subacquei in aree di pregio turistico-ricreativo, riducendo al contempo l'impatto sugli habitat marini;

    la diffusione di tali sistemi può contribuire a coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile dell'economia del mare,

impegna il Governo

al fine di prevenire il danneggiamento degli habitat marini sensibili, a integrare le misure recate dall'articolo 20 del provvedimento in esame, adottando iniziative idonee, anche di carattere finanziario, volte a promuovere, anche sulla base del monitoraggio periodico dello stato dei fondali, l'installazione e l'implementazione progressiva di campi ormeggio mediante gavitelli ecocompatibili, prevedendo, nelle aree di maggiore vulnerabilità, il divieto di ancoraggio libero
9/2855/16. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dall'articolo 25 del provvedimento in esame, adottando iniziative normative volte a introdurre misure fiscali strutturali e permanenti in favore dei cittadini e delle imprese operanti nelle isole minori, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità.
9/2855/17. De Luca, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare, si presenta formalmente come una iniziativa ambiziosa, volta a rafforzare il ruolo strategico del mare per il sistema Paese. Tuttavia, emergono rilevanti criticità di merito, di metodo e di impostazione complessiva;

    il testo non integra, infatti, pienamente gli obiettivi di tutela degli ecosistemi marini con le politiche di sviluppo economico;

    in particolare, risultano deboli le misure per la protezione della biodiversità marina, manca un raccordo strutturato con le politiche di contrasto al cambiamento climatico, non sono adeguatamente disciplinati i potenziali impatti ambientali delle nuove attività economiche promosse;

    la tutela della qualità ambientale del mare e delle coste rappresenta condizione essenziale per la salvaguardia della biodiversità marina, per la salute pubblica e per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche connesse alla risorsa mare;

    la Posidonia oceanica costituisce un habitat prioritario del Mediterraneo, svolgendo funzioni fondamentali di ossigenazione delle acque, protezione dei litorali dall'erosione e conservazione degli ecosistemi costieri;

    le cosiddette «palle di mare», sfere naturali formate da fibre vegetali di Posidonia oceanica che si rinvengono frequentemente sulle spiagge mediterranee, rappresentano un utile indicatore dello stato di salute dell'ambiente marino;

    secondo un recente studio Enea condotto su tredici spiagge del Lazio, il 34,9 per cento delle «palle di mare» analizzate contiene frammenti plastici, per un totale di 1.415 particelle individuate, con una media di 3,1 elementi per campione; quasi la metà dei materiali rinvenuti è costituita da microplastiche inferiori a 5 millimetri;

    tali dati confermano la diffusione crescente dell'inquinamento da plastica e microplastiche negli ecosistemi marini e l'esigenza di rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e riduzione dei rifiuti dispersi in mare e lungo le coste;

    la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» (cosiddetta «legge Salvamare»), rappresenta uno dei più rilevanti interventi normativi adottati in Italia in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché di contrasto ai rifiuti plastici, risultando fondamentale per il risanamento dell'ecosistema marino, per la sensibilizzazione della collettività rispetto alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti nelle acque italiane, per la tutela della salute pubblica e per consentire ai pescatori di conferire a terra la plastica accidentalmente recuperata con le reti, favorendo al contempo l'installazione di sistemi di raccolta coerenti con i principi dell'economia circolare e con gli obiettivi promossi dall'Unione europea,

impegna il Governo

nell'ottica di perseguire un approccio integrato delle politiche orientate alla tutela della qualità ambientale del mare e delle coste, ad adottare opportune iniziative, anche di carattere finanziario, volte a dare piena e tempestiva attuazione alla legge «Salva mare», nonché a rafforzare il monitoraggio dell'inquinamento da plastica e microplastiche negli ecosistemi marini e costieri, promuovendo programmi di ricerca scientifica e ulteriori misure di prevenzione, raccolta e riduzione dei rifiuti plastici dispersi in mare.
9/2855/18.Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la valorizzazione della risorsa mare non può infatti prescindere dalla tutela e dal ripristino degli ecosistemi marini degradati, dalla conservazione della biodiversità e dal rafforzamento della resilienza ambientale delle aree costiere e marine;

    la Strategia Nazionale Biodiversità 2030, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi;

    in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (COM(2020) 380 final del 20/05/2020) ed in allineamento con la visione strategica del contesto internazionale al 2050, la nuova Strategia Nazionale Biodiversità 2020 prevede, tra le altre cose, di costruire una rete coerente di Aree Protette terrestri e marine con il raggiungimento dei target del 30 per cento di aree protette da istituire a terra e a mare, e del 10 per cento di aree rigorosamente protette,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a stanziare, nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse idonee a garantire l'istituzione delle aree legalmente protette supplementari a livello nazionale e regionale, necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di aree protette a mare.
9/2855/19. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2855, recante «Valorizzazione della risorsa mare», persegue l'obiettivo di rafforzare il coordinamento delle politiche marittime nazionali attribuendo, all'articolo 1, un ruolo centrale al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e al Piano del mare quali strumenti di indirizzo, integrazione e supervisione delle strategie pubbliche nel settore;

    tale impianto normativo mira, in particolare, a garantire una visione unitaria e coerente dello sviluppo dell'economia del mare, con specifico riferimento al potenziamento del sistema portuale, alla crescita della navigazione commerciale e al miglioramento delle infrastrutture logistiche connesse. In questo quadro, il sistema portuale nazionale, e segnatamente quello dell'Adriatico centrale, assume una funzione decisiva non solo per la competitività economica, ma anche per l'equilibrio territoriale, la continuità dei collegamenti e il sostegno alle filiere produttive locali;

    tuttavia, organi di stampa a diffusione regionale, tra cui il Corriere Adriatico nell'edizione del 24 aprile 2026, hanno riportato notizie relative a significativi interventi di definanziamento o riduzione delle risorse, riconducibili al Ministero dell'economia e delle finanze, riguardanti opere portuali già inserite nella programmazione pubblica e, in alcuni casi, in fase avanzata di attuazione. Secondo tali ricostruzioni giornalistiche, i tagli inciderebbero su interventi localizzati nei porti di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto, interessando opere di rilevanza strategica quali il Molo Clementino, la banchina 26 e ulteriori infrastrutture funzionali allo sviluppo e all'efficienza degli scali;

    una simile dinamica, ove confermata, evidenzierebbe una criticità strutturale nel rapporto tra pianificazione strategica e decisioni di finanza pubblica, determinando un potenziale disallineamento tra gli indirizzi programmatici contenuti nel Piano del mare e le scelte amministrative adottate in sede di allocazione delle risorse. Tale disallineamento rischia di tradursi in rallentamenti procedurali, sospensioni operative e incertezze attuative, con effetti negativi sulla capacità di attrarre investimenti e sulla competitività complessiva degli scali interessati;

    ne deriva una evidente tensione tra le finalità dichiarate del provvedimento – orientate alla valorizzazione della risorsa mare e al rafforzamento del sistema portuale – e interventi che, al contrario, possono determinare un indebolimento degli strumenti infrastrutturali necessari a perseguire tali obiettivi. Appare quindi indispensabile che il rafforzamento delle funzioni del CIPOM non si esaurisca in un livello meramente formale di coordinamento, ma si traduca in un'effettiva capacità di verifica, indirizzo e riallineamento tra programmazione strategica e decisioni finanziarie che incidono sul comparto marittimo-portuale,

impegna il Governo

a verificare, nell'ambito delle competenze del Comitato interministeriale per le politiche del mare e dell'attuazione del Piano del mare, la coerenza dei definanziamenti e delle rimodulazioni di risorse relative alle infrastrutture portuali, con particolare riferimento ai porti di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto, rispetto agli indirizzi strategici nazionali in materia di sviluppo del sistema portuale e navigazione commerciale, adottando ogni iniziativa utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a evitare che tali scelte pregiudichino la continuità degli interventi programmati e la competitività degli scali coinvolti.
9/2855/20. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare la risorsa mare;

    l'economia del mare rappresenta un motore di sviluppo significativo per il nostro Paese. Con le sue circa 228mila imprese e 914 mila occupati, l'industria marittima in Italia apporta un contributo diretto per 65 miliardi di euro che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell'economia, raggiunge i 178,3 miliardi di euro, pari al 10,2 per cento del PIL nazionale. In questo contesto, la portualità svolge un ruolo prioritario, con un valore prodotto pari a 8,1 miliardi di euro, il 17,5 per cento del totale dell'economia del mare;

    l'economia del mare sia per quanto riguarda i porti sia il comparto marittimo è sostenuta in primo luogo dalle lavoratrici e lavoratori del comparto, vale a dire la forza lavoro imbarcata a bordo nave, impiegata nei porti (sia come operativo che come amministrativo, nei terminal e nelle imprese), e nella governance portuale, da cui passa l'efficienza e la competitività del Paese;

    in relazione alle questioni della qualità del lavoro c'è la necessità di intervenire per sostenere con iniziative utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro portuale, attivando il Fondo di accompagno all'esodo, incrementando la sicurezza del lavoro portuale e affrontando il tema del lavoro portuale come usurante;

    anche in tale ottica di prevenzione, le vigenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 hanno dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, per i cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee;

    in tale prospettiva, le peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano la tipologia di prestazione lavorativa in ambito portuale, con riferimento a specifiche mansioni operative quali a titolo di esempio, di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino, ivi compreso le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, dovrebbero comportare il naturale riconoscimento di attività usurante, stante la compresenza di diversi fattori quali: il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività e ritmi pressanti,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative alla valorizzazione della risorsa mare adottando iniziative normative specifiche per il lavoro portuale volte a:

    riconoscere le prestazioni portuali di cui in premessa come attività usuranti ai fini previdenziali;

    mettere in atto tutte le procedure ancora necessarie, per dare immediata operatività all'istituzione del Fondo per l'incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228;

    estendere la portata soggettiva del Fondo amianto alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale anche rifinanziando il Fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/2855/21. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    la crisi geopolitica nello Stretto di Hormuz ha innescato uno scenario di grave instabilità per la logistica e l'approvvigionamento energetico nazionale, colpendo direttamente i porti italiani attraverso l'aumento dei costi operativi e la riduzione dei flussi commerciali;

    tali dinamiche incidono sull'equilibrio economico-finanziario delle Autorità di sistema portuale e degli operatori portuali, con possibili ripercussioni sull'occupazione e sulla continuità dei servizi;

    analogamente a quanto già avvenuto in occasione di crisi sistemiche (pandemia, shock energetici), risulta necessario prevedere strumenti straordinari di compensazione e sostegno per i nodi logistici strategici del Paese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative alla valorizzazione della risorsa mare adottando nei primi provvedimenti utili, iniziative normative specifiche volte ad introdurre misure straordinarie di ristoro economico in favore delle Autorità di sistema portuale e degli operatori della logistica marittima maggiormente colpiti dalla riduzione dei traffici conseguente alla crisi dello Stretto di Hormuz.
9/2855/22. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    l'economia del mare rappresenta un motore di sviluppo significativo per il nostro Paese. Con le sue circa 228 mila imprese e 914 mila occupati, l'industria marittima in Italia apporta un contributo diretto per 65 miliardi di euro che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell'economia, raggiunge i 178,3 miliardi di euro, pari al 10,2 per cento del PIL nazionale. In questo contesto, la portualità svolge un ruolo prioritario, con un valore prodotto pari a 8,1 miliardi di euro, il 17,5 per cento del totale dell'economia del mare;

    lo scorso 22 dicembre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della portualità nazionale che prevede l'istituzione della società Porti d'Italia S.p.A. (PdI SpA) a cui verrebbero attribuiti compiti strategici oggi esercitati dalle Autorità di sistema portuale (Adsp);

    la riduzione di autonomia sottrae competenze fondamentali per la pianificazione e lo sviluppo infrastrutturale dei porti alle AdSP e riduce il ruolo centrale delle autorità nella governance e nello sviluppo locale;

    in particolare, la ricchezza prodotta dai porti e oggi nella disponibilità delle AdSP – canoni demaniali, proventi autorizzativi, tasse portuali e competenze professionali – verrebbero in larga parte trasferite alla società Porti d'Italia S.p.A. limitando fortemente la possibilità di svolgere interventi funzionali allo sviluppo dei territori;

    dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri si evince il trasferimento delle entrate da canoni e tasse portuali, con tagli stimati intorno al 40 per cento – circa 30 milioni per Genova, 13 per La Spezia, 20 per Trieste – e la sottrazione di competenze decisive come la pianificazione e la manutenzione straordinaria svilendo il ruolo dei territori e svuotando gli enti che oggi rappresentano l'ossatura del sistema portuale nazionale,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame concernente interventi per la valorizzazione della risorsa mare assicurando che, nell'ambito di futuri interventi normativi di riforma del sistema portuale nazionale, non si determini alcuna riduzione delle risorse finanziarie, delle entrate proprie e delle competenze attualmente attribuite alle Autorità di sistema portuale, garantendo al contempo la piena autonomia programmatoria, gestionale e finanziaria delle stesse;

   a prevedere che eventuali processi di riorganizzazione delle funzioni, siano subordinati al mantenimento di adeguati livelli di investimento sui territori e alla salvaguardia della capacità delle Autorità di sistema portuale di sostenere lo sviluppo infrastrutturale, logistico ed economico dei porti.
9/2855/23. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Pastorella, Pastorino, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    in tale contesto la limitata diffusione di sistemi di produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili nei porti rappresenta una grande limitazione nell'affrontare in modo strutturale le cause dell'incremento dei costi energetici, riconducibili, tra le altre cause, alla dipendenza dalle fonti fossili;

    risulta pertanto necessario accompagnare gli interventi di valorizzazione della risorsa mare con politiche volte alla riduzione strutturale dei costi dell'energia, anche attraverso la promozione della produzione distribuita e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, tra cui le comunità energetiche rinnovabili;

    il settore portuale rappresenta un ambito strategico per la transizione energetica, sia per l'elevato fabbisogno energetico sia per il potenziale sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e servizi di flessibilità;

    l'elettrificazione delle banchine (cosiddetta «cold ironing») costituisce una misura essenziale per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti nei porti, ma presenta ancora criticità legate ai costi dell'energia elettrica e alla sostenibilità economica degli investimenti;

    gli interventi già previsti in materia di elettrificazione portuale risultano ancora non pienamente integrati con strumenti strutturali di produzione e condivisione locale dell'energia;

    l'attuale quadro regolatorio presenta elementi di complessità che possono rallentare lo sviluppo di configurazioni di autoconsumo e di progetti energetici integrati in ambito portuale;

    l'integrazione tra elettrificazione delle banchine, produzione da fonti rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo in ambito portuale può contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni;

    appare necessario rimuovere gli ostacoli amministrativi e regolatori che limitano la realizzazione di tali progetti,

impegna il Governo:

  ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame concernente la valorizzazione della risorsa mare con l'adozione di ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a:

   mettere in atto misure di supporto e di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e autorizzativo applicabile alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche operanti in ambito portuale, al fine di favorirne la diffusione, ridurre l'utilizzo di energia fossile, ridurre i costi e gli impatti ambientali sulle città;

   adottare, dal primo provvedimento utile, misure di incentivazione dedicate ai progetti integrati che combinino produzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed elettrificazione delle banchine, anche favorendo la cumulabilità con strumenti di sostegno già esistenti.
9/2855/24.Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    il settore marittimo rappresenta un asset strategico per il sistema economico nazionale: secondo il Rapporto sull'economia del mare, esso conta circa 228 mila imprese e quasi 914 mila occupati, contribuendo in maniera significativa al PIL e alla competitività del Paese;

    la cosiddetta «economia del mare» costituisce uno dei principali motori di sviluppo, con un impatto complessivo che supera il 10 per cento del prodotto interno lordo, confermando la centralità della filiera marittima, portuale e logistica per la crescita sostenibile del Paese;

    il quadro normativo nazionale in materia di lavoro marittimo è disciplinato, in via principale, dal Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 328/1952), dalla Convenzione internazionale OIL/ILO sul Lavoro Marittimo (MLC 2006) e dalla Convenzione STCW del 1978, che stabilisce standard uniformi per la formazione, la certificazione e la guardia dei lavoratori marittimi;

    il settore soffre, da tempo, di una cronica carenza di personale: mancano più di mille marittimi non solo Ufficiali ma operai meccanici, motoristi, elettricisti fino ad arrivare ad una quota consistente di personale di camera e cucina. Questa carenza può causare, nel breve, enormi difficoltà operative e gestionali alla flotta del nostro Paese;

    uno dei principali problemi per l'accesso alla professione è rappresentato dall'elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione che sono a carico dei partecipanti. Si è stimato che un marittimo «comune» debba investire, prima di imbarcare, dai 3.000 ai 5.000 euro, cifra che può essere ancora più alta per gli ufficiali. Per contribuire a ridurre l'impatto negativo di tutto questo e a facilitare l'accesso al lavoro marittimo è necessario attuare misure incentivanti, sostenendo le attività di addestramento e certificazione professionale;

    inoltre il Codice della navigazione dispone che possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai 16 anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. L'iscrizione nelle matricole costituisce il requisito fondamentale per l'imbarco; tale previsione determina una ulteriore contrazione della forza lavoro imbarcata mentre, in tale contesto, appare strategico favorire l'inclusione nel mercato del lavoro marittimo di giovani formati in Italia, anche indipendentemente dalla cittadinanza anagrafica, in un'ottica di rafforzamento del capitale umano e di risposta alle esigenze del settore,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza atte a realizzare, d'intesa con le Regioni, un piano d'azione per contrastare la carenza del personale marittimo mediante misure di supporto per formare le competenze necessarie, finanziare la certificazione degli equipaggi e l'elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione nonché per riconoscere, ai fini dell'accesso alle professioni marittime e dell'imbarco, la qualifica di marittimo italiano ai soggetti che, indipendentemente dalla cittadinanza anagrafica, abbiano conseguito in Italia un diploma di istruzione secondaria superiore e i prescritti titoli professionali e abilitanti previsti dalla normativa di settore.
9/2855/25. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito del Piano del Mare 2023-2025 ed è finalizzato al riordino e all'aggiornamento della normativa relativa al settore marittimo, con l'obiettivo di rafforzarne competitività, sostenibilità e capacità di sviluppo;

    nel complesso, il disegno di legge mira a promuovere l'economia del mare, aggiornando il quadro normativo nazionale;

    in quest'ottica, con legge 24 gennaio 2025, n. 11, approvata all'unanimità dal Parlamento, è stato istituito il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello gestito da un apposito consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario;

    grazie a questa legge la laguna di Orbetello potrà dotarsi di una nuova governance stabile che avrà il compito di monitorare l'ecosistema e programmare gli interventi necessari per salvaguardare un territorio fragile e prezioso;

    i mutamenti climatici e la mancanza di enti stabili strutturati di controllo hanno infatti messo a rischio, negli scorsi anni ed in numerose occasioni, la sostenibilità ambientale del territorio;

    l'articolo 4 della legge prevede un termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (26 febbraio 2025) per l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, del decreto di approvazione dello statuto del consorzio;

    con decreto ministeriale n. 87 del 23 marzo 2026 è stato approvato lo Statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, unitamente alla cartografia e shapefile, parti integranti dello stesso;

    è ora necessario che il consorzio venga attivato il prima possibile, con la nomina degli organi di governance per consentire l'avvio di tutte le azioni previste per tutelare la laguna, a partire dalla gestione e manutenzione degli impianti, dal monitoraggio dello stato ambientale e dagli interventi necessari a prevenire le criticità,

impegna il Governo

in linea con le finalità di rafforzare competitività, sostenibilità e capacità di sviluppo del settore marino che il provvedimento in esame intende perseguire, ad attivare, con la massima sollecitudine, le procedure di nomina degli organi di governance previsti dalla legge n. 11 del 2025, individuando profili di altissima professionalità, al fine di pervenire alla effettiva costituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello prima dell'avvio della stagione estiva.
9/2855/26. Simiani, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la piena valorizzazione del mare non può prescindere dalla qualità ambientale delle acque costiere, dall'efficienza delle infrastrutture idriche e fognarie e dalla tutela degli ecosistemi litoranei, elementi essenziali per la salute pubblica, il turismo e le attività produttive;

    gli eventi meteorologici estremi che hanno interessato negli ultimi anni numerosi territori costieri italiani hanno evidenziato la crescente vulnerabilità delle reti fognarie, dei depuratori e dei sistemi di drenaggio urbano, spesso compromessi da mareggiate, allagamenti, ingressioni marine e dissesto idrogeologico;

    il danneggiamento di tali infrastrutture determina frequentemente sversamenti in mare, compromissione della balneabilità, rischi igienico-sanitari per la popolazione residente e gravi ricadute economiche sui territori costieri;

    il cambiamento climatico rende sempre più frequenti e intensi gli eventi meteomarini estremi, imponendo un rafforzamento delle politiche di prevenzione e adattamento delle infrastrutture costiere strategiche;

    occorre pertanto garantire che gli interventi di ammodernamento e ripristino delle reti fognarie e dei depuratori nelle aree costiere non si limitino al mero ripristino dello stato preesistente, ma siano orientati a criteri di resilienza climatica e sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

al fine di integrare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame rafforzandone la dimensione della sostenibilità ambientale, ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative, programmatorie e finanziarie volte a promuovere la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la resilienza climatica degli impianti fognari, dei depuratori e delle infrastrutture idriche situate nei territori costieri, prevedendo, ove possibile, il ricorso prioritario a soluzioni basate sulla natura e ad opere di difesa costiera sostenibile, al fine di prevenire sversamenti in mare, garantire la continuità dei servizi essenziali e tutelare la salute pubblica e l'ecosistema marino.
9/2855/27. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre cose, misure volte a protezione della fauna marina;

    le tartarughe marine, e in particolare la specie Caretta Caretta, rappresentano un elemento di straordinario valore naturalistico e di biodiversità del patrimonio marino nazionale e mediterraneo;

    tali specie sono esposte a molteplici minacce, tra cui catture accidentali nelle attività di pesca, ingestione di rifiuti plastici, collisioni con imbarcazioni, perdita degli habitat costieri e disturbo dei siti di nidificazione;

    in tale contesto, i centri di recupero delle tartarughe marine svolgono una funzione essenziale di interesse pubblico, assicurando il soccorso, la cura veterinaria, la riabilitazione e il successivo rilascio in natura degli esemplari feriti o in difficoltà, oltre a costituire presìdi permanenti di monitoraggio scientifico e raccolta dati;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha adottato specifiche linee guida nazionali per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine, riconoscendo il ruolo strategico di tali strutture nella tutela della fauna marina protetta;

    sul territorio nazionale operano esperienze di eccellenza, come il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia, attivo dal 2007, inserito nella rete nazionale dei centri specializzati e impegnato anche in attività di educazione ambientale, collaborazione con il mondo della pesca e protezione dei nidi;

    nell'area ionica pugliese, e in particolare nella città di Taranto, caratterizzata da un ecosistema marino di elevato pregio naturalistico e da una significativa presenza di attività marittime e di pesca, si registra un crescente fabbisogno di strutture dedicate al soccorso e alla riabilitazione della fauna marina, anche in considerazione della frequente presenza di esemplari di tartarughe marine lungo le coste e nelle acque circostanti;

    il rafforzamento e la diffusione territoriale dei centri di recupero risulta strategico anche ai fini della sensibilizzazione delle comunità locali, della promozione del turismo sostenibile e della crescita della cultura del mare;

    appare pertanto opportuno sostenere economicamente tali strutture, promuoverne la valorizzazione e favorirne una presenza capillare lungo le coste italiane e nelle isole,

impegna il Governo

ad integrare le misure di protezione della fauna marina recate dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, volte a sostenere, valorizzare e potenziare la rete nazionale dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso delle tartarughe marine, in tutto il territorio costiero ed insulare, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno e della costa ionica, inclusa la città di Taranto, favorendone la diffusione sul territorio costiero e insulare, il coordinamento scientifico-operativo, le attività di soccorso e cura degli esemplari feriti, nonché i programmi di educazione ambientale e collaborazione con il settore della pesca e delle attività marittime.
9/2855/28. Viggiano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal citato articolo 25 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte ad adottare e finanziare un programma pluriennale di investimenti per l'autonomia energetica delle isole minori, promuovendo in via prioritaria la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di sistemi di accumulo, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, nonché la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'ammodernamento delle infrastrutture essenziali, attraverso risorse certe e continuative.
9/2855/29. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal citato articolo 25 del provvedimento in esame, adottando le opportune iniziative di competenza volte a garantire collegamenti marittimi e aerei adeguati, continuativi e sostenibili per le isole minori durante l'intero arco dell'anno, assicurando effettiva continuità territoriale e diritto alla mobilità per residenti, lavoratori e imprese.
9/2855/30. Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    in particolare, l'articolo 16 reca un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto, concernenti, tra l'altro, l'impiego commerciale delle unità, la semplificazione amministrativa, la prevenzione dei danni ambientali, la circolazione, la locazione e il noleggio, la formazione per le patenti nautiche e il sistema sanzionatorio;

    per transitare verso una nautica da diporto sostenibile occorre sostenere gli investimenti per la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica,

impegna il Governo

a integrare concretamente la dimensione della sostenibilità ambientale nel quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, favorendo la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto anche mediante l'individuazione, nel prossimo disegno di legge di bilancio, di risorse specifiche finalizzate a sostenere gli investimenti per la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica e relative batterie.
9/2855/31.Peluffo, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale;

    in particolare, l'articolo 8 prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi l'attività subacquea a scopo ricreativo quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi;

    il medesimo articolo prevede altresì la promozione dell'adozione e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare;

    i droni subacquei, a guida remota o autonoma, possono costituire strumenti innovativi per attività civili, di ricerca e ricreative, nonché per il rilievo e il monitoraggio dei fondali e dei siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale sommerso;

    l'impiego efficace e sicuro di tali tecnologie richiede, tuttavia, la disponibilità di infrastrutture digitali adeguate, sia sottomarine sia di superficie, idonee a garantire connettività, trasmissione e raccolta sicura dei dati, interoperabilità dei sistemi, monitoraggio dei fondali e supporto alle attività di fruizione responsabile e sostenibile delle aree marine, lacustri e fluviali;

    il rafforzamento delle infrastrutture digitali abilitanti appare quindi coerente con le finalità del provvedimento, con particolare riferimento alla valorizzazione sostenibile della risorsa mare, alla tutela del patrimonio naturale e culturale sommerso, alla sicurezza delle attività subacquee e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 8 del provvedimento in esame, ad adottare iniziative volte a rafforzare le infrastrutture digitali sottomarine e di superficie necessarie all'utilizzo dei droni subacquei per scopi civili, di ricerca e ricreativi, anche attraverso la promozione di sistemi di comunicazione, trasmissione e condivisione sicura dei dati, strumenti di mappatura e monitoraggio dei fondali e forme di sperimentazione nelle zone di interesse turistico subacqueo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente e protezione del patrimonio culturale sommerso.
9/2855/32. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento in oggetto introduce modifiche sostanziali al Codice della nautica da diporto, ridefinendo le modalità di esercizio del diporto commerciale;

    le nuove disposizioni, in particolare l'introduzione della «locazione con prescrizione di comandante» (articolo 42-bis) e del «contratto con itinerario concordato», rischiano di sovrapporsi indebitamente all'attività di trasporto passeggeri di linea, non di linea e turistico;

    il settore del trasporto passeggeri – rappresentato dall'Associazione italiana armatori trasporto passeggeri – conta oltre 200 imprese e 10.900 addetti, operando nel rigoroso rispetto del Codice della navigazione, con elevati standard di sicurezza, certificazioni e oneri gestionali non previsti per il comparto del diporto;

    l'assenza di una chiara distinzione tra «noleggio/locazione» e «trasporto passeggeri» genererebbe una forma di concorrenza sleale, simile al fenomeno «Uber-Pop» su acqua, mettendo a rischio la stabilità economica di aziende storiche, la continuità territoriale con le piccole isole e i livelli occupazionali dei marittimi italiani;

    tale deregolamentazione minaccia la programmazione dei servizi pubblici locali e la tutela di ecosistemi fragili quali la Laguna di Venezia, laghi e aree marine protette, soggetti a specifici limiti di traffico e inquinamento,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle norme citate, al fine di adottare tempestive iniziative di carattere normativo volte a circoscrivere l'attività del diporto commerciale, evitando sovrapposizioni con i servizi di trasporto passeggeri regolamentati dalla legge n. 21 del 1992 e dal Codice della navigazione;

   a garantire che l'introduzione dell'itinerario concordato e della locazione con comandante non si traduca in un'offerta di servizi con prezzo per singola persona e orari predefiniti, modalità che devono restare prerogativa esclusiva delle imprese di trasporto passeggeri;

   a istituire un tavolo di confronto tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del trasporto passeggeri, volto a monitorare l'impatto economico del provvedimento.
9/2855/33.Lupi, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante «Valorizzazione della risorsa mare», collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, reca un organico complesso normativo – articolato in 37 articoli suddivisi in 7 Capi – volto a valorizzare la risorsa mare mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    la Liguria è una regione interamente affacciata sul Mar Ligure e presenta caratteristiche geografiche, ambientali, economiche e culturali che la rendono tra le più direttamente coinvolte dalle disposizioni del provvedimento;

    il tratto costiero ligure, sviluppato per circa 350 chilometri, ospita realtà di straordinario pregio e complessità: dalla città portuale e metropolitana di Genova – sede di uno dei porti più grandi del Mediterraneo – fino alle Cinque Terre, patrimonio dell'UNESCO dal 1997, passando per le marine del Ponente e del Levante ligure;

    le Cinque Terre – Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore – rappresentano un ecosistema costiero di eccezionale bellezza e fragilità, caratterizzato da scogliere, fondali marini ricchi di biodiversità, praterie di Posidonia oceanica e un'intensissima pressione turistica, che richiede misure mirate di tutela ambientale e di governance dei flussi;

    l'intera fascia costiera ligure è interessata, in misura crescente, da fenomeni di sovraffollamento balneare e nautico, di ancoraggio selvaggio che mette a rischio le praterie di Posidonia, di pressione sull'ecosistema marino e costiero, rendendo urgente e necessario un quadro normativo adeguato e coerente con le peculiarità del territorio;

    la Liguria è regione a statuto ordinario e le materie trattate dal provvedimento – dal turismo alla tutela della salute nelle isole minori, dalla cantieristica alle professioni marittime – intersecano competenze legislative concorrenti Stato-Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché competenze residuali delle Regioni, richiedendo pertanto il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale;

    la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato – da ultimo con sentenza n. 130 del 2024 – che nelle materie caratterizzate da un «nodo inestricabile» di competenze statali e regionali, l'intervento del legislatore statale è legittimo solo se sorretto dal principio di leale collaborazione, attuato mediante la previsione di intese con il sistema delle autonomie territoriali,

impegna il Governo:

   ad adottare, nell'attuazione del presente provvedimento, ogni iniziativa utile a valorizzare le peculiarità della costa ligure, del porto di Genova, del territorio delle Cinque Terre e del Parco di Portofino, assicurando che la pianificazione dello spazio marittimo e il Piano del mare tengano conto della compresenza, nel Mar Ligure, di traffici commerciali di grande cabotaggio, navigazione da diporto, pesca e turismo balneare, nonché delle specifiche caratteristiche geomorfologiche e ambientali dell'area;

   ad adottare altresì ogni iniziativa di competenza atta a:

    rafforzare la tutela del patrimonio culturale subacqueo e degli ecosistemi marini liguri, con particolare riguardo ai fondali delle Cinque Terre e del Parco di Portofino, promuovendo forme di turismo subacqueo sostenibile, regolato e compatibile con la capacità di carico dei siti;

    rendere pienamente operative le misure di sostegno per il comparto della pesca ligure, accompagnandole con percorsi di riconversione verso attività sostenibili e con il coinvolgimento delle rappresentanze territoriali delle associazioni di pesca professionale e sportiva operanti lungo la costa ligure nelle aree marine protette, ivi comprese quelle attive nelle aree marine di Portofino e delle Cinque Terre;

    sostenere programmi di ricerca e monitoraggio sullo stato di salute del Mar Ligure, con riguardo alla quantificazione dell'impatto antropico sulle praterie di Posidonia, alla presenza di specie invasive e alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, valorizzando le competenze scientifiche presenti sul territorio, nonché ad assicurare che gli interventi in materia ambientale e industriale riguardanti le aree portuali e costiere liguri siano definiti in raccordo con la Regione Liguria e con gli enti locali interessati.
9/2855/34. Pandolfo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    la laguna di Venezia costituisce un ambito territoriale e ambientale di eccezionale valore storico, culturale e naturalistico, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, caratterizzato da peculiari condizioni morfologiche, idrauliche e insediative;

    il sistema della mobilità acquea nella laguna di Venezia rappresenta una infrastruttura essenziale di trasporto, in assenza di alternative viarie terrestri, ed è pertanto assoggettato, da tempo, a una disciplina speciale e derogatoria rispetto al diritto comune;

    il trasporto di persone nella laguna di Venezia, sia di linea sia non di linea, è attualmente regolato da un quadro normativo articolato e multilivello, che comprende disposizioni statali, una legislazione regionale specifica, nonché regolamenti e provvedimenti comunali, fondati su principi di contingentamento, sicurezza della navigazione, tutela ambientale e salvaguardia dell'equilibrio lagunare;

    il sistema della mobilità lagunare veneziana si poggia infatti su una rete di trasporto acqueo cittadino che interessa tutta la laguna di Venezia, dalla Città storica ai collegamenti con le isole lagunari, basato sull'equilibrio e la non contrapposizione tra servizio pubblico di linea e trasporto non di linea, come taxi acquei, NCC e servizi assimilati;

    tali regole speciali hanno consentito, nel tempo, di garantire un equilibrio tra esigenze di mobilità, tutela dell'ecosistema lagunare, sicurezza della navigazione e presidio pubblico del servizio, evitando fenomeni di liberalizzazione incontrollata incompatibili con la fragilità del contesto veneziano;

    il disegno di legge recante la valorizzazione della risorsa mare persegue obiettivi generali di sviluppo e semplificazione del settore marittimo e della navigazione, ma non è volto a incidere direttamente sulla regolazione dei servizi di trasporto di persone in ambiti lagunari caratterizzati da discipline speciali;

    in particolare, il comma 1, lettera l), dell'articolo 16 interviene sull'articolo 47 del Codice, recante la disciplina del noleggio delle unità da diporto, puntualizzando che il contratto di noleggio, oltre che un determinato periodo di tempo, può riguardare anche un itinerario concordato;

    l'introduzione di nuove categorie e semplificazioni in materia di noleggio e utilizzo commerciale delle unità da diporto, con particolare riferimento al citato articolo 16, comma 1, lettera l), rende opportuno assicurare una chiara e inequivoca salvaguardia dell'assetto normativo vigente nella laguna di Venezia, evitando incertezze interpretative o applicative;

    in tal senso, la novella introdotta dal provvedimento in esame, qualora trovasse un'interpretazione estensiva che non tenesse conto delle peculiarità e caratteristiche sin qui delineate tipiche della laguna veneziana, avrebbe ripercussioni imprevedibili in termini di incremento incontrollato dell'offerta, riduzione della capacità di gestione pubblica, squilibri tra operatori e impatti negativi su sicurezza e qualità del servizio;

    le dinamiche sin qui delineate, infatti, risultano profondamente incompatibili con le caratteristiche tipiche della laguna di Venezia, contraddistinta da limitata capacità dei canali, necessità di contenimento del moto ondoso, priorità del servizio pubblico di linea ed esigenze stringenti di tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico, anche ai fini della tutela e mantenimento dell'Eccezionale Valore Universale (OUV) del Sito UNESCO «Venezia e la sua Laguna» e del rispetto delle raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale,

impegna il Governo:

ad accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a riconoscere e preservare, nell'attuazione del disegno di legge in esame e della normativa statale di settore, la specificità della laguna di Venezia quale ambito territoriale soggetto a disciplina speciale in materia di mobilità e trasporto acqueo;

  a coordinare le disposizioni in materia di navigazione, noleggio e utilizzo commerciale delle unità da diporto con l'attuale assetto normativo statale, regionale e comunale speciale, in ordine alla regolazione, al contingentamento e al controllo dei servizi di navigazione nella laguna di Venezia;

  a promuovere, ove necessario, il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e degli enti territoriali interessati, al fine di garantire una attuazione coordinata e coerente delle politiche nazionali con la tutela dell'equilibrio lagunare veneziano.
9/2855/35. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il provvedimento, ai Capi I e II, rafforza il quadro di governance delle politiche del mare, intervenendo sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e sulla pianificazione dello spazio marittimo e autorizza inoltre l'istituzione della zona contigua, definendone i limiti e gli effetti in conformità al diritto internazionale;

    in particolare l'articolo 3 reca l'autorizzazione all'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, demandandone l'istituzione ad un decreto del Presidente della Repubblica;

    detta zona contigua non ha alcun effetto ai fini dello sfruttamento economico, in quanto non è una zona istituita per regolare lo sfruttamento economico o la navigazione (commerciale o da diporto), ma esclusivamente un'area nella quale lo Stato può esercitare controlli al fine di prevenire e punire violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, nonché la tutela del patrimonio archeologico sottomarino;

    salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati che prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. La responsabilità dei diversi attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio (Sar) nelle acque internazionali deve tenere conto dei rilevanti profili di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale che, in base all'art. 117 della Costituzione italiana, assumono rilievo nell'ordinamento giuridico interno. Le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale o dalle autorità di coordinamento dei soccorsi, non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati che devono garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo II del provvedimento con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad assicurare che le attività di controllo svolte nella zona contigua avvengano nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabili, dalla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e del principio di non respingimento ivi enunciato.
9/2855/36. Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il Capo III introduce una disciplina di principio in materia di attività subacquea a scopo ricreativo, definendone finalità, soggetti e requisiti, con riguardo in particolare a istruttori, guide, centri di immersione e organizzazioni senza scopo di lucro, nonché ai profili di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso;

    il Mediterraneo è soggetto a gravi rischi climatici e ambientali, inclusi l'aumento del volume e della temperatura delle acque, la proliferazione di specie invasive, la preoccupante degradazione di habitat e specie vulnerabili che forniscono servizi ecosistemici essenziali, quali il rallentamento dei fenomeni di erosione delle coste, riserve di carbonio, trasporto di nutrienti su lunghe distanze ed equilibrio generale dell'ecosistema marino;

    è ampiamente supportato dalla comunità scientifica che l'attività subacquea ricreativa, se svolta senza rispettare determinati standard e codici di condotta, può perturbare fortemente l'interazione tra specie vulnerabili e pertanto si rende necessario porre dei limiti temporali e spaziali all'attività subacquea ricreativa nelle aree di loro aggregazione, specialmente se usate a scopi riproduttivi, ai fini di un'efficace conservazione di tali specie e una riduzione del loro grado di vulnerabilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori iniziative anche di natura normativa finalizzate ad assicurare che l'attività subacquea ricreativa avvenga secondo specifici codici di condotta definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) volti a ridurre al minimo le perturbazione della fauna e della flora marina, stabilendo limiti spaziali e temporali per lo svolgimento dell'attività subacquea nelle zone identificate come aree di aggregazione di habitat e specie vulnerabili in considerazione dei luoghi e dei tempi di riproduzioni di tali specie.
9/2855/37. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il disegno di legge appare fortemente orientato allo sviluppo economico della navigazione, della portualità e della cantieristica, che in assenza di specifiche misure di mitigazione rischiano di incrementare le pressioni sugli ecosistemi marini e costieri, con particolare riferimento al rischio di danneggiamento degli habitat marini sensibili;

    il Mediterraneo è soggetto a gravi rischi climatici e ambientali, inclusi l'aumento del volume e della temperatura delle acque, la proliferazione di specie invasive, la preoccupante degradazione di habitat e specie vulnerabili che forniscono servizi ecosistemici essenziali, quali il rallentamento dei fenomeni di erosione delle coste, riserve di carbonio, trasporto di nutrienti su lunghe distanze ed equilibrio generale dell'ecosistema marino;

    la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 chilometri quadrati, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso habitat con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;

    in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli habitat e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;

    l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare e nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto off shore, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori iniziative di competenza, anche di natura normativa, finalizzate a garantire attraverso i poteri d'indirizzo e vigilanza sull'Autorità per la Laguna di Venezia che le funzioni e le competenze attribuite alla stessa siano esercitate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000, confermando il divieto di transito delle grandi navi da crociera nella Laguna di Venezia e procedendo alla realizzazione degli approdi fuori delle acque protette della Laguna.
9/2855/38. Zanella, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il mare rappresenta un bene comune essenziale, la cui tutela è strettamente connessa alla salvaguardia degli ecosistemi, alla salute dei cittadini e allo sviluppo sostenibile del Paese;

    la crisi climatica e l'inquinamento marino, in particolare da plastica e microplastiche, impongono un rafforzamento urgente delle politiche pubbliche in materia;

    il provvedimento in esame interviene sulla valorizzazione del mare, ambito che deve essere orientato prioritariamente alla tutela ambientale e alla sostenibilità;

    sono emerse criticità relative alla frammentazione delle competenze e alla necessità di rafforzare monitoraggio, prevenzione e trasparenza;

    risulta prioritario prevenire la dispersione dei rifiuti in mare, anche attraverso sistemi efficaci di raccolta, riciclo e responsabilità estesa del produttore;

    è necessario promuovere un modello di blue economy coerente con i principi dell'economia circolare e della neutralità climatica;

    appare fondamentale garantire la trasparenza e l'accessibilità dei dati ambientali, nonché il monitoraggio continuo dello stato degli ecosistemi marini;

    le politiche pubbliche devono incentivare la riduzione a monte dei rifiuti plastici e l'adozione di materiali alternativi sostenibili;

    è altresì necessario rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali, delle imprese e delle associazioni nelle politiche di tutela del mare,

impegna il Governo:

   a completare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame, sotto il profilo della tutela ambientale e della sostenibilità, con ulteriori iniziative di competenza volte a:

    rafforzare, anche attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti, le misure di prevenzione e il contrasto all'inquinamento marino, con particolare riferimento alla plastica e alle microplastiche, promuovendo sistemi avanzati di tracciabilità dei rifiuti e meccanismi efficaci di responsabilità estesa del produttore;

    sostenere la transizione verso un modello di economia circolare nel settore marittimo, garantendo al contempo la piena accessibilità dei dati ambientali, il rafforzamento del monitoraggio continuo degli ecosistemi marini e degli investimenti nella ricerca scientifica, ivi incluso lo studio del moto ondoso ai fini della prevenzione dell'erosione costiera e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2855/39. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1785 (cosiddetta «Direttiva IED 2.0»), che aggiorna le norme sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti;

    la disposizione proroga il termine di recepimento della sopracitata direttiva, originariamente fissato al 1° marzo 2026 dalla legge di delegazione europea 2024 (Legge n. 91 del 2025), spostandolo all'ultimo giorno utile prima della scadenza europea del 1° luglio 2026;

    il rinvio viene motivato in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate, in merito ai possibili impatti delle misure di attuazione della direttiva;

    la Direttiva (UE) 2024/1785 rappresenta un aggiornamento significativo della normativa europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e un pilastro del Green Deal europeo e della strategia europea per la «zero pollution ambition» al 2050, in quanto persegue un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, riducendo l'inquinamento e assicurando un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, mediante politiche di trasformazione sostenibile delle attività umane che favoriscano l'innovazione tecnologica e l'efficienza nell'uso delle risorse;

    la stessa si inserisce all'interno di un quadro di interventi strategici particolarmente importanti che comprendono la normativa europea sul clima, il pacchetto «Fit for 55», la strategia sul metano e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l'iniziativa per i prodotti sostenibili;

    il ritardo nel recepimento della direttiva appare ingiustificato alla luce dell'urgenza climatica e delle gravi criticità ambientali del nostro Paese;

    l'Italia registra dati allarmanti sulla qualità dell'aria e sulla gestione delle acque reflue e dei rifiuti, con numerose procedure di infrazione comunitaria già attive che gravano sulle casse dello Stato e sulla salute dei cittadini;

    il rinvio del recepimento rischia di generare incertezza normativa per le imprese, ostacolando gli investimenti necessari per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e per la transizione verso modelli produttivi sostenibili, in un contesto segnato da una fase di crescente contrazione produttiva in cui la mancanza di una visione strategica chiara e tempestiva sulle politiche ambientali aggrava la perdita di competitività del Paese;

    il contesto dei negoziati sul c.d. «Omnibus ambiente» non giustifica ulteriori rallentamenti del termine di recepimento della direttiva IED ma impone piuttosto il tempestivo allineamento della politica ambientale italiana alle strategie europea e agli obiettivi di neutralità climatica,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile volta ad assicurare il rispetto rigoroso del termine di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1785, coinvolgendo tempestivamente tutti gli attori istituzionali e sociali e adottando le misure necessarie per accelerare l'iter di adozione del decreto legislativo di cui in premessa.
9/2855/40. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    la gravissima crisi idrica che ha colpito la Sicilia ha determinato l'adozione di misure emergenziali per la realizzazione di impianti di dissalazione, tra cui quello di Porto Empedocle, situato nell'area dell'ex centrale termoelettrica ENEL;

    tale impianto, che, secondo il cronoprogramma progettuale, avrebbe dovuto essere operativo entro giugno 2025 ma che è entrato in produzione solo nel 2026, sorge sulla spiaggia di Marinella, un'area di inestimabile valore naturalistico e paesaggistico, caratterizzata da un delicato ecosistema dunale e nota per essere sito di nidificazione della tartaruga Caretta caretta, specie protetta da convenzioni internazionali e normative comunitarie;

    risulta che la realizzazione dell'infrastruttura abbia già comportato l'alterazione dell'assetto dunale a causa dell'interramento di tubazioni, mettendo a rischio l'integrità di un habitat costiero unico;

    da fonti di stampa si apprende che l'impianto è stato oggetto di un recente ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste del territorio per chiedere l'annullamento di alcuni provvedimenti che di fatto stanno trasformando un'opera presentata come provvisoria in un'infrastruttura permanente, in palese violazione delle procedure ordinarie di valutazione ambientale, motivando la deroga alla normativa ambientale con l'impossibilità di completare i lavori per la condotta di allontanamento della salamoia che dovrebbe garantire la dispersione dei reflui salini lontano dalla costa e proteggere la balneazione e la biodiversità sottomarina;

    l'utilizzo dei poteri commissariali emergenziali per bypassare le normali procedure di pianificazione urbanistica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) richieste per le opere fisse, sottrae così il progetto al necessario scrutinio tecnico sulla sua sostenibilità a lungo termine, con il rischio di produrre danni irreversibili alla qualità delle acque e alla vita marina costiera;

    tali circostanze risultano tanto più gravi se si consideri che esiste un'alternativa tecnicamente percorribile, presso la zona ASI di Porto Empedocle, dotata di infrastrutture che avrebbero evitato il sacrificio della spiaggia di Marinella e l'impatto diretto sull'ecosistema dunale, opzione tuttavia scartata dalla struttura commissariale senza una pubblica e dettagliata comparazione tecnica,

impegna il Governo

in linea con la finalità del provvedimento in esame di valorizzazione della risorsa mare, a vigilare con la massima attenzione, per quanto di competenza, sul progetto di dissalatore temporaneo a Porto Empedocle, al fine di scongiurare che l'utilizzo di poteri emergenziali determini uno sviamento di potere volto a rendere permanente un'opera priva delle necessarie valutazioni d'impatto ambientale previste dalla normativa vigente, garantendo il pieno rispetto delle prerogative degli enti locali e la tutela degli ecosistemi costieri.
9/2855/41. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la seconda lettura, rappresenta un intervento organico e condivisibile, volto a colmare un vuoto normativo e a fornire una disciplina chiara e moderna nei riguardi di un settore strategico per l'economia del mare;

    il testo introduce un quadro regolatorio equilibrato, in grado di coniugare efficacemente le esigenze di sicurezza degli operatori e degli utenti con la tutela degli ecosistemi e la valorizzazione del patrimonio naturale, archeologico e culturale sommerso;

    il disegno di legge infatti, si colloca in linea con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di sostenibilità, innovazione e sviluppo turistico, contribuendo alla crescita dei territori e alla qualificazione dell'offerta turistica;

    l'impianto complessivo della disciplina risulta pertanto idoneo a garantire certezza giuridica agli operatori, promuovendo al contempo qualità, responsabilità e diffusione delle buone pratiche nel settore;

    in tale ambito, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa la necessità, nella prima fase di applicazione della disciplina normativa e nell'adozione dei conseguenti atti attuativi, di valorizzare alcuni profili tecnici di dettaglio, al fine di accompagnare l'efficace implementazione delle norme e favorire la massima coerenza con gli standard internazionali e con le prassi operative del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della presente legge, la definizione d'una disciplina di dettaglio delle figure professionali, quali l'istruttore subacqueo e la guida subacquea, concernente le concrete modalità di svolgimento delle relative attività, nonché l'applicazione degli standard tecnici internazionali in modo che siano garantite la verificabilità e la coerenza con i sistemi di certificazione riconosciuti a livello europeo.
9/2855/42. Amich, Maullu.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge già approvato dal Senato, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare, prevede un quadro organico d'interventi sul coordinamento delle politiche marittime, istituendo con il Capo II articolo 3, la zona contigua (e linee di base) che disciplina in modo moderno l'attività subacquea ricreativa e individua le zone di interesse turistico subacqueo, che semplifica significativamente la normativa sulla nautica da diporto e sulla cantieristica;

    in tale ambito la regione Sardegna, con oltre 1.800 chilometri di coste, l'arcipelago delle isole minori e un patrimonio naturale, archeologico e culturale sommerso tra i più ricchi del Mediterraneo, (comprendente relitti fenici, romani, punici, grotte marine e estese praterie di posidonia oceanica) rappresenta uno dei territori nazionali con il maggiore potenziale di sviluppo della cosiddetta blue economy;

    nel complesso il provvedimento normativo, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, offre opportunità concrete per la suesposta regione, attraverso l'istituzione delle zone di interesse turistico subacqueo, il rafforzamento dell'attività subacquea ricreativa quale strumento di destagionalizzazione turistica e di creazione di occupazione qualificata, nonché una serie di semplificazioni e di incentivi per la cantieristica da diporto e la nautica, settori strategici per l'economia isolana,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 14, l'individuazione di un numero adeguato di zone di interesse turistico subacqueo, per quanto di competenza, in favore della regione Sardegna, con particolare attenzione all'arcipelago della Maddalena, nonché delle seguenti località marine: Tavolara, Asinara, Capo Caccia, Golfo di Orosei, isole del Sulcis, privilegiando i siti di maggiore rilevanza paesaggistica, faunistica e archeologica, assicurando al contempo, le necessarie misure di infrastrutturazione leggera per una fruizione turistica sicura e sostenibile;

   a valutare altresì l'opportunità di prevedere per quanto di competenza, nell'ambito dell'applicazione delle misure stabilite per l'esercizio dell'attività dei centri d'immersione e di addestramento subacqueo, la promozione di percorsi formativi specifici per istruttori e guide locali nei riguardi della regione Sardegna, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca isolani, al fine di generare nuova occupazione stabile e qualificata nel settore del turismo blu;

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili a legislazione vigente, volte a prevedere misure di semplificazione burocratica e di abbattimento dei costi amministrativi per la nautica da diporto e la cantieristica, tenendo conto dei maggiori oneri logistici e infrastrutturali derivanti dall'insularità;

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a destinare infine, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili a legislazione vigente, interventi finanziari specifici o forme di cofinanziamento volti a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità e a massimizzare gli effetti occupazionali, turistici ed economici del provvedimento sul territorio sardo.
9/2855/43. Polo, Maullu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame si occupa, meritoriamente, di novellare la normativa vigente al fine di garantire la necessaria maggiore valorizzazione alla risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    si segnala, in particolare, la parte riguardante le discipline sportive. Ci si riferisce all'articolo 8 il quale disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo a scopo ricreativo e all'articolo 10, che disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, la quale deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e culturale,

    in tale contesto, si segnala il fatto che ulteriori discipline sportive acquatiche stanno vivendo una fase di forte popolarità a livello globale e in Italia, grazie alla maggiore domanda di attività all'aperto e di fitness nel rispetto della sostenibilità ambientale. Ci si riferisce a discipline sportive acquatiche quali surf, stand-up paddle (SUP), wakeboard e sci nautico, che hanno tutte registrato una crescita significativa in termini di praticanti, rilevanza sportiva e impatto economico-turistico sui territori costieri;

    la forte e costante crescita negli ultimi anni, ha trasformato tali sport i quali non sono più considerabili come attività di nicchia poiché sono divenuti sport di tendenza, quindi anche di massa, grazie all'aumento significativo del numero di praticanti. Questo sviluppo è sostenuto attivamente ed efficacemente dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), la quale è riuscita a incrementare sempre più la loro popolarità perché contribuiscono non solo alla valorizzazione della cosiddetta «risorsa mare», ma anche all'incremento del turismo sostenibile. Sono poi molto importanti per la destagionalizzazione del turismo marino, garantendo virtuosamente lo sviluppo economico dei territori siti su coste e litorali estesi sul territorio per circa 8.000 km, posizionando la nostra Nazione tra i leader europei per estensione litoranea, fondamentale per il turismo marino;

    il quadro normativo e regolamentare di riferimento è però di antica adozione e non appare in grado di assicurare il completo recepimento della positiva evoluzione tecnologica intervenuta nel frattempo, sia con riferimento alle attrezzature che alle modalità di pratica delle suddette discipline. Prova ne sia, l'adozione di alcuni atti che attualmente limitano l'esercizio di questi sport. Ci si riferisce alle ordinanze delle Capitanerie di porto, alla fissazione di distanze di sicurezza, all'attuale classificazione delle attrezzature o alle modalità di esercizio degli sport, tutti elementi che rendono difficoltoso l'accesso agli specchi acquei, limitando la piena fruizione, che può essere goduta in condizioni di sicurezza, di queste discipline sportive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, ulteriori interventi normativi di competenza, al fine di garantire una definizione aggiornata e organica degli oneri necessari da sostenere per praticare, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, gli sport in oggetto, con particolare riferimento ai profili descritti in premessa, recependo l'evoluzione tecnico-sportiva realizzatasi e garantendo, contemporaneamente, una piena e maggiore sicurezza della pratica sportiva assieme all'ulteriore sviluppo sostenibile del settore turistico marino costiero.
9/2855/44. Ciocchetti, Maullu.