Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 aprile 2026

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. CCXL, N. 2

Documento di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXL, n. 2)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore e 30 minuti.

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 2 ore e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 32 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 22 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 20 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 19 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 18 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 10 minuti 10 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 10 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 10 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 10 minuti 10 minuti
Misto: 9 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 6 minuti
  +Europa 4 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 aprile 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge STEFANI ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e dei componenti del consiglio provinciale nonché di composizione della giunta provinciale» (1755) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Centenaro.

Trasmissione dal Senato.

  In data 28 aprile 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   S. 413. – Senatori DE CARLO ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (approvata dal Senato) (2908).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DARA ed altri: «Modifica all'articolo 22 della Costituzione in materia di tutela del diritto all'identità, anche digitale, della persona» (1159) Parere delle Commissioni II e IX;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSCHI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (2808) Parere delle Commissioni VII, XI e XII.

   VIII Commissione (Ambiente):

  PITTALIS: «Disposizioni e delega al Governo per la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica e per il contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica» (240) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):

  SIMIANI e BONAFÈ: «Disposizioni in materia di classificazione e valorizzazione dei comuni turistici nonché misure per il sostegno dell'erogazione dei servizi pubblici nelle località soggette a rilevanti variazioni della popolazione connesse ai flussi turistici» (2412) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  GIOVINE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche» (2567) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  PITTALIS: «Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing» (242) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  BRAMBILLA ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per il rafforzamento della tutela dei minori nei procedimenti di allontanamento dal nucleo familiare» (2838) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 24 aprile 2026, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 25 al 26 marzo 2026, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Doc. XII, n. 793) – alla VI Commissione (Finanze);

  Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Doc. XII, n. 794) – alla VI Commissione (Finanze);

  Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (Doc. XII, n. 795) – alla VI Commissione (Finanze);

  Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Doc. XII, n. 796) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 797) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (Doc. XII, n. 798) – alla II Commissione (Giustizia);

  Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi (Doc. XII, n. 799) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (Doc. XII, n. 800) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 801) – alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 27 aprile 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 2826 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 87) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 final).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) (COM(2026) 135 final);

   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nell'Unione (codificazione) (COM(2026) 159 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – «EU Inc.» (COM(2026) 321 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – AccelerateEU – Unione dell'energia – Energia sicura e a prezzi accessibili grazie a un'azione accelerata (COM(2026) 370 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 10, comma 9-septies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 91, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 27 aprile 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga della nomina del signor Matteo Arcenni a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana (123).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1624 – VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2855)

A.C. 2855 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure organiche volte alla valorizzazione dell'economia del mare, alla tutela degli ecosistemi marini e allo sviluppo sostenibile delle attività connesse alla nautica, alla pesca e al turismo costiero;

    il settore marittimo rappresenta un asset strategico per il sistema economico nazionale, anche alla luce della crescente domanda di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e formazione specializzata;

    è stata da tempo presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge (AC 2724) che, prevede l'istituzione del Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare, con sede nel comune di Monte Argentario, quale polo di eccellenza per la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura del mare;

    tale Centro è finalizzato, tra l'altro, alla promozione della collaborazione tra istituzioni, università e imprese, al sostegno delle start-up della blue economy, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico e documentale della marineria italiana;

    il rafforzamento delle infrastrutture immateriali di ricerca e formazione nel settore marittimo risulta essenziale per dare piena attuazione agli obiettivi del disegno di legge in esame;

    l'integrazione tra politiche di sviluppo economico, innovazione e tutela ambientale costituisce un elemento chiave per la competitività del sistema Paese nel contesto europeo e internazionale,

impegna il Governo

il linea con le finalità, richiamate in premessa, che il provvedimento in esame intende perseguire:

  a promuovere l'istituzione, di un Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare, quale struttura di coordinamento della ricerca, della formazione e dell'innovazione nel settore marittimo, sostenendo la proposta di legge (AC 2724) citata in premessa;

  a promuovere il rafforzamento della formazione e dell'occupazione nel comparto marittimo, favorendo l'integrazione tra sistema scolastico, universitario e mondo delle imprese, nonché sostenendo percorsi professionalizzanti e iniziative rivolte ai giovani;

  a sostenere lo sviluppo sostenibile dell'economia del mare, incentivando progetti di innovazione, economia circolare e tutela degli ecosistemi marini, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e l'accesso a risorse nazionali ed europee.
9/2855/8. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    in tale contesto la limitata diffusione di sistemi di produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili nei porti rappresenta una grande limitazione nell'affrontare in modo strutturale le cause dell'incremento dei costi energetici, riconducibili, tra le altre cause, alla dipendenza dalle fonti fossili;

    risulta pertanto necessario accompagnare gli interventi di valorizzazione della risorsa mare con politiche volte alla riduzione strutturale dei costi dell'energia, anche attraverso la promozione della produzione distribuita e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, tra cui le comunità energetiche rinnovabili;

    il settore portuale rappresenta un ambito strategico per la transizione energetica, sia per l'elevato fabbisogno energetico sia per il potenziale sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e servizi di flessibilità;

    l'elettrificazione delle banchine (cosiddetta «cold ironing») costituisce una misura essenziale per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti nei porti, ma presenta ancora criticità legate ai costi dell'energia elettrica e alla sostenibilità economica degli investimenti;

    gli interventi già previsti in materia di elettrificazione portuale risultano ancora non pienamente integrati con strumenti strutturali di produzione e condivisione locale dell'energia;

    l'attuale quadro regolatorio presenta elementi di complessità che possono rallentare lo sviluppo di configurazioni di autoconsumo e di progetti energetici integrati in ambito portuale;

    l'integrazione tra elettrificazione delle banchine, produzione da fonti rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo in ambito portuale può contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni;

    appare necessario rimuovere gli ostacoli amministrativi e regolatori che limitano la realizzazione di tali progetti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame concernente la valorizzazione della risorsa mare con l'adozione di ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a:

  mettere in atto misure di supporto e di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e autorizzativo applicabile alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche operanti in ambito portuale, al fine di favorirne la diffusione, ridurre l'utilizzo di energia fossile, ridurre i costi e gli impatti ambientali sulle città;

  adottare, dal primo provvedimento utile, misure di incentivazione dedicate ai progetti integrati che combinino produzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed elettrificazione delle banchine, anche favorendo la cumulabilità con strumenti di sostegno già esistenti.
9/2855/24. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    in tale contesto la limitata diffusione di sistemi di produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili nei porti rappresenta una grande limitazione nell'affrontare in modo strutturale le cause dell'incremento dei costi energetici, riconducibili, tra le altre cause, alla dipendenza dalle fonti fossili;

    risulta pertanto necessario accompagnare gli interventi di valorizzazione della risorsa mare con politiche volte alla riduzione strutturale dei costi dell'energia, anche attraverso la promozione della produzione distribuita e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, tra cui le comunità energetiche rinnovabili;

    il settore portuale rappresenta un ambito strategico per la transizione energetica, sia per l'elevato fabbisogno energetico sia per il potenziale sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e servizi di flessibilità;

    l'elettrificazione delle banchine (cosiddetta «cold ironing») costituisce una misura essenziale per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti nei porti, ma presenta ancora criticità legate ai costi dell'energia elettrica e alla sostenibilità economica degli investimenti;

    gli interventi già previsti in materia di elettrificazione portuale risultano ancora non pienamente integrati con strumenti strutturali di produzione e condivisione locale dell'energia;

    l'attuale quadro regolatorio presenta elementi di complessità che possono rallentare lo sviluppo di configurazioni di autoconsumo e di progetti energetici integrati in ambito portuale;

    l'integrazione tra elettrificazione delle banchine, produzione da fonti rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo in ambito portuale può contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni;

    appare necessario rimuovere gli ostacoli amministrativi e regolatori che limitano la realizzazione di tali progetti,

impegna il Governo

a proseguire con le misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e autorizzativo applicabile alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche operanti in ambito portuale, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia, al fine di favorirne la diffusione, ridurre l'utilizzo di energia fossile, ridurre i costi e gli impatti ambientali sulle città.
9/2855/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto, come espressamente indicato dalla titolazione, è finalizzato a introdurre nuove misure per sostenere e valorizzare della risorsa mare;

    il settore marittimo rappresenta un asset strategico per il sistema economico nazionale: secondo il Rapporto sull'economia del mare, esso conta circa 228 mila imprese e quasi 914 mila occupati, contribuendo in maniera significativa al PIL e alla competitività del Paese;

    la cosiddetta «economia del mare» costituisce uno dei principali motori di sviluppo, con un impatto complessivo che supera il 10 per cento del prodotto interno lordo, confermando la centralità della filiera marittima, portuale e logistica per la crescita sostenibile del Paese;

    il quadro normativo nazionale in materia di lavoro marittimo è disciplinato, in via principale, dal Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 328/1952), dalla Convenzione internazionale OIL/ILO sul Lavoro Marittimo (MLC 2006) e dalla Convenzione STCW del 1978, che stabilisce standard uniformi per la formazione, la certificazione e la guardia dei lavoratori marittimi;

    il settore soffre, da tempo, di una cronica carenza di personale: mancano più di mille marittimi non solo Ufficiali ma operai meccanici, motoristi, elettricisti fino ad arrivare ad una quota consistente di personale di camera e cucina. Questa carenza può causare, nel breve, enormi difficoltà operative e gestionali alla flotta del nostro Paese;

    uno dei principali problemi per l'accesso alla professione è rappresentato dall'elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione che sono a carico dei partecipanti. Si è stimato che un marittimo «comune» debba investire, prima di imbarcare, dai 3.000 ai 5.000 euro, cifra che può essere ancora più alta per gli ufficiali. Per contribuire a ridurre l'impatto negativo di tutto questo e a facilitare l'accesso al lavoro marittimo è necessario attuare misure incentivanti, sostenendo le attività di addestramento e certificazione professionale;

    inoltre il Codice della navigazione dispone che possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai 16 anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. L'iscrizione nelle matricole costituisce il requisito fondamentale per l'imbarco; tale previsione determina una ulteriore contrazione della forza lavoro imbarcata mentre, in tale contesto, appare strategico favorire l'inclusione nel mercato del lavoro marittimo di giovani formati in Italia, anche indipendentemente dalla cittadinanza anagrafica, in un'ottica di rafforzamento del capitale umano e di risposta alle esigenze del settore,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza atte a realizzare, d'intesa con le Regioni, un piano d'azione per contrastare la carenza del personale marittimo mediante misure di supporto per formare le competenze necessarie, finanziare la certificazione degli equipaggi e l'elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione nonché per riconoscere, ai fini dell'accesso alle professioni marittime e dell'imbarco, la qualifica di marittimo italiano ai soggetti che, indipendentemente dalla cittadinanza anagrafica, abbiano conseguito in Italia un diploma di istruzione secondaria superiore e i prescritti titoli professionali e abilitanti previsti dalla normativa di settore.
9/2855/25. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito del Piano del Mare 2023-2025 ed è finalizzato al riordino e all'aggiornamento della normativa relativa al settore marittimo, con l'obiettivo di rafforzarne competitività, sostenibilità e capacità di sviluppo;

    nel complesso, il disegno di legge mira a promuovere l'economia del mare, aggiornando il quadro normativo nazionale;

    in quest'ottica, con legge 24 gennaio 2025, n. 11, approvata all'unanimità dal Parlamento, è stato istituito il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello gestito da un apposito consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario;

    grazie a questa legge la laguna di Orbetello potrà dotarsi di una nuova governance stabile che avrà il compito di monitorare l'ecosistema e programmare gli interventi necessari per salvaguardare un territorio fragile e prezioso;

    i mutamenti climatici e la mancanza di enti stabili strutturati di controllo hanno infatti messo a rischio, negli scorsi anni ed in numerose occasioni, la sostenibilità ambientale del territorio;

    l'articolo 4 della legge prevede un termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (26 febbraio 2025) per l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, del decreto di approvazione dello statuto del consorzio;

    con decreto ministeriale n. 87 del 23 marzo 2026 è stato approvato lo Statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, unitamente alla cartografia e shapefile, parti integranti dello stesso;

    è ora necessario che il consorzio venga attivato il prima possibile, con la nomina degli organi di governance per consentire l'avvio di tutte le azioni previste per tutelare la laguna, a partire dalla gestione e manutenzione degli impianti, dal monitoraggio dello stato ambientale e dagli interventi necessari a prevenire le criticità,

impegna il Governo

in linea con le finalità di rafforzare competitività, sostenibilità e capacità di sviluppo del settore marino che il provvedimento in esame intende perseguire, ad attivare, con la massima sollecitudine, le procedure di nomina degli organi di governance previsti dalla legge n. 11 del 2025, individuando profili di altissima professionalità, al fine di pervenire alla effettiva costituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello prima dell'avvio della stagione estiva.
9/2855/26. Simiani, Orfini, Grippo, Iaria, Ruffino, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    la piena valorizzazione del mare non può prescindere dalla qualità ambientale delle acque costiere, dall'efficienza delle infrastrutture idriche e fognarie e dalla tutela degli ecosistemi litoranei, elementi essenziali per la salute pubblica, il turismo e le attività produttive;

    gli eventi meteorologici estremi che hanno interessato negli ultimi anni numerosi territori costieri italiani hanno evidenziato la crescente vulnerabilità delle reti fognarie, dei depuratori e dei sistemi di drenaggio urbano, spesso compromessi da mareggiate, allagamenti, ingressioni marine e dissesto idrogeologico;

    il danneggiamento di tali infrastrutture determina frequentemente sversamenti in mare, compromissione della balneabilità, rischi igienico-sanitari per la popolazione residente e gravi ricadute economiche sui territori costieri;

    il cambiamento climatico rende sempre più frequenti e intensi gli eventi meteomarini estremi, imponendo un rafforzamento delle politiche di prevenzione e adattamento delle infrastrutture costiere strategiche;

    occorre pertanto garantire che gli interventi di ammodernamento e ripristino delle reti fognarie e dei depuratori nelle aree costiere non si limitino al mero ripristino dello stato preesistente, ma siano orientati a criteri di resilienza climatica e sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

al fine di integrare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame rafforzandone la dimensione della sostenibilità ambientale, ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative, programmatorie e finanziarie volte a promuovere la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la resilienza climatica degli impianti fognari, dei depuratori e delle infrastrutture idriche situate nei territori costieri, prevedendo, ove possibile, il ricorso prioritario a soluzioni basate sulla natura e ad opere di difesa costiera sostenibile, al fine di prevenire sversamenti in mare, garantire la continuità dei servizi essenziali e tutelare la salute pubblica e l'ecosistema marino.
9/2855/27. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre cose, misure volte a protezione della fauna marina;

    le tartarughe marine, e in particolare la specie Caretta Caretta, rappresentano un elemento di straordinario valore naturalistico e di biodiversità del patrimonio marino nazionale e mediterraneo;

    tali specie sono esposte a molteplici minacce, tra cui catture accidentali nelle attività di pesca, ingestione di rifiuti plastici, collisioni con imbarcazioni, perdita degli habitat costieri e disturbo dei siti di nidificazione;

    in tale contesto, i centri di recupero delle tartarughe marine svolgono una funzione essenziale di interesse pubblico, assicurando il soccorso, la cura veterinaria, la riabilitazione e il successivo rilascio in natura degli esemplari feriti o in difficoltà, oltre a costituire presìdi permanenti di monitoraggio scientifico e raccolta dati;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha adottato specifiche linee guida nazionali per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine, riconoscendo il ruolo strategico di tali strutture nella tutela della fauna marina protetta;

    sul territorio nazionale operano esperienze di eccellenza, come il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia, attivo dal 2007, inserito nella rete nazionale dei centri specializzati e impegnato anche in attività di educazione ambientale, collaborazione con il mondo della pesca e protezione dei nidi;

    nell'area ionica pugliese, e in particolare nella città di Taranto, caratterizzata da un ecosistema marino di elevato pregio naturalistico e da una significativa presenza di attività marittime e di pesca, si registra un crescente fabbisogno di strutture dedicate al soccorso e alla riabilitazione della fauna marina, anche in considerazione della frequente presenza di esemplari di tartarughe marine lungo le coste e nelle acque circostanti;

    il rafforzamento e la diffusione territoriale dei centri di recupero risulta strategico anche ai fini della sensibilizzazione delle comunità locali, della promozione del turismo sostenibile e della crescita della cultura del mare;

    appare pertanto opportuno sostenere economicamente tali strutture, promuoverne la valorizzazione e favorirne una presenza capillare lungo le coste italiane e nelle isole,

impegna il Governo

ad integrare le misure di protezione della fauna marina recate dal provvedimento in esame, con le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, volte a sostenere, valorizzare e potenziare la rete nazionale dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso delle tartarughe marine, in tutto il territorio costiero ed insulare, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno e della costa ionica, inclusa la città di Taranto, favorendone la diffusione sul territorio costiero e insulare, il coordinamento scientifico-operativo, le attività di soccorso e cura degli esemplari feriti, nonché i programmi di educazione ambientale e collaborazione con il settore della pesca e delle attività marittime.
9/2855/28. Viggiano, Quartini, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal citato articolo 25 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte ad adottare e finanziare un programma pluriennale di investimenti per l'autonomia energetica delle isole minori, promuovendo in via prioritaria la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di sistemi di accumulo, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, nonché la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'ammodernamento delle infrastrutture essenziali, attraverso risorse certe e continuative.
9/2855/29. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame affronta il tema delle isole minori in modo del tutto insufficiente, introducendo, nelle more della riforma organica in materia di isole minori, alcune misure certamente utili ma parziali, prive di nuovi stanziamenti e incapaci di incidere sui nodi strutturali dell'insularità;

    tali disposizioni risultano infatti lontane dalla più volte annunciata riforma organica richiamata dal Governo come strumento idoneo ad affrontare questioni essenziali quali continuità territoriale, trasporti, energia, fiscalità di vantaggio, spopolamento, diritto alla mobilità e accesso ai servizi;

    il disegno di legge dedicato alle isole minori, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2025 come attuazione del principio di insularità introdotto in Costituzione nel 2022, è giunto in Parlamento solo da qualche giorno e con risorse del tutto inadeguate, limitate al solo biennio 2027-2028 e dunque prive di carattere strutturale, confermando la distanza tra gli annunci del Governo e le misure effettivamente adottate, nonché il permanere dell'assenza di un vero piano organico per le comunità delle isole minori,

impegna il Governo

a integrare le misure recate dal citato articolo 25 del provvedimento in esame, adottando le opportune iniziative di competenza volte a garantire collegamenti marittimi e aerei adeguati, continuativi e sostenibili per le isole minori durante l'intero arco dell'anno, assicurando effettiva continuità territoriale e diritto alla mobilità per residenti, lavoratori e imprese.
9/2855/30. Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla valorizzazione della risorsa mare, con particolare riferimento alla navigazione da diporto e alla subacquea ricreativa;

    su tale materia emerge, tuttavia, nonostante le modifiche migliorative approvate al Senato, una carenza di riferimenti agli aspetti di sostenibilità ambientale, imprescindibili per garantire una valorizzazione durevole del patrimonio marino;

    in particolare, l'articolo 16 reca un complesso di modifiche al codice della nautica da diporto, concernenti, tra l'altro, l'impiego commerciale delle unità, la semplificazione amministrativa, la prevenzione dei danni ambientali, la circolazione, la locazione e il noleggio, la formazione per le patenti nautiche e il sistema sanzionatorio;

    per transitare verso una nautica da diporto sostenibile occorre sostenere gli investimenti per la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica,

impegna il Governo

a integrare concretamente la dimensione della sostenibilità ambientale nel quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame, favorendo la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto anche mediante l'individuazione, nel prossimo disegno di legge di bilancio, di risorse specifiche finalizzate a sostenere gli investimenti per la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica e relative batterie.
9/2855/31. Peluffo, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale;

    in particolare, l'articolo 8 prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi l'attività subacquea a scopo ricreativo quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi;

    il medesimo articolo prevede altresì la promozione dell'adozione e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare;

    i droni subacquei, a guida remota o autonoma, possono costituire strumenti innovativi per attività civili, di ricerca e ricreative, nonché per il rilievo e il monitoraggio dei fondali e dei siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale sommerso;

    l'impiego efficace e sicuro di tali tecnologie richiede, tuttavia, la disponibilità di infrastrutture digitali adeguate, sia sottomarine sia di superficie, idonee a garantire connettività, trasmissione e raccolta sicura dei dati, interoperabilità dei sistemi, monitoraggio dei fondali e supporto alle attività di fruizione responsabile e sostenibile delle aree marine, lacustri e fluviali;

    il rafforzamento delle infrastrutture digitali abilitanti appare quindi coerente con le finalità del provvedimento, con particolare riferimento alla valorizzazione sostenibile della risorsa mare, alla tutela del patrimonio naturale e culturale sommerso, alla sicurezza delle attività subacquee e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 8 del provvedimento in esame, ad adottare iniziative volte a rafforzare le infrastrutture digitali sottomarine e di superficie necessarie all'utilizzo dei droni subacquei per scopi civili, di ricerca e ricreativi, anche attraverso la promozione di sistemi di comunicazione, trasmissione e condivisione sicura dei dati, strumenti di mappatura e monitoraggio dei fondali e forme di sperimentazione nelle zone di interesse turistico subacqueo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente e protezione del patrimonio culturale sommerso.
9/2855/32. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale;

    in particolare, l'articolo 8 prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi l'attività subacquea a scopo ricreativo quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi;

    il medesimo articolo prevede altresì la promozione dell'adozione e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare;

    i droni subacquei, a guida remota o autonoma, possono costituire strumenti innovativi per attività civili, di ricerca e ricreative, nonché per il rilievo e il monitoraggio dei fondali e dei siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale sommerso;

    l'impiego efficace e sicuro di tali tecnologie richiede, tuttavia, la disponibilità di infrastrutture digitali adeguate, sia sottomarine sia di superficie, idonee a garantire connettività, trasmissione e raccolta sicura dei dati, interoperabilità dei sistemi, monitoraggio dei fondali e supporto alle attività di fruizione responsabile e sostenibile delle aree marine, lacustri e fluviali;

    il rafforzamento delle infrastrutture digitali abilitanti appare quindi coerente con le finalità del provvedimento, con particolare riferimento alla valorizzazione sostenibile della risorsa mare, alla tutela del patrimonio naturale e culturale sommerso, alla sicurezza delle attività subacquee e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 8 del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a rafforzare le infrastrutture digitali sottomarine e di superficie necessarie all'utilizzo dei droni subacquei per scopi civili, di ricerca e ricreativi, anche attraverso la promozione di sistemi di comunicazione, trasmissione e condivisione sicura dei dati, strumenti di mappatura e monitoraggio dei fondali e forme di sperimentazione nelle zone di interesse turistico subacqueo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente e protezione del patrimonio culturale sommerso.
9/2855/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento in oggetto introduce modifiche sostanziali al Codice della nautica da diporto, ridefinendo le modalità di esercizio del diporto commerciale;

    le nuove disposizioni, in particolare l'introduzione della «locazione con prescrizione di comandante» (articolo 42-bis) e del «contratto con itinerario concordato», rischiano di sovrapporsi indebitamente all'attività di trasporto passeggeri di linea, non di linea e turistico;

    il settore del trasporto passeggeri – rappresentato dall'Associazione italiana armatori trasporto passeggeri – conta oltre 200 imprese e 10.900 addetti, operando nel rigoroso rispetto del Codice della navigazione, con elevati standard di sicurezza, certificazioni e oneri gestionali non previsti per il comparto del diporto;

    l'assenza di una chiara distinzione tra «noleggio/locazione» e «trasporto passeggeri» genererebbe una forma di concorrenza sleale, simile al fenomeno «Uber-Pop» su acqua, mettendo a rischio la stabilità economica di aziende storiche, la continuità territoriale con le piccole isole e i livelli occupazionali dei marittimi italiani;

    tale deregolamentazione minaccia la programmazione dei servizi pubblici locali e la tutela di ecosistemi fragili quali la Laguna di Venezia, laghi e aree marine protette, soggetti a specifici limiti di traffico e inquinamento,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle norme citate, al fine di adottare tempestive iniziative di carattere normativo volte a circoscrivere l'attività del diporto commerciale, evitando sovrapposizioni con i servizi di trasporto passeggeri regolamentati dalla legge n. 21 del 1992 e dal Codice della navigazione;

   a garantire che l'introduzione dell'itinerario concordato e della locazione con comandante non si traduca in un'offerta di servizi con prezzo per singola persona e orari predefiniti, modalità che devono restare prerogativa esclusiva delle imprese di trasporto passeggeri;

   a istituire un tavolo di confronto tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del trasporto passeggeri, volto a monitorare l'impatto economico del provvedimento.
9/2855/33. Lupi, Alessandro Colucci.


   La Camera

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle norme introdotte dell'articolo 16 del provvedimento.
9/2855/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante «Valorizzazione della risorsa mare», collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, reca un organico complesso normativo – articolato in 37 articoli suddivisi in 7 Capi – volto a valorizzare la risorsa mare mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    la Liguria è una regione interamente affacciata sul Mar Ligure e presenta caratteristiche geografiche, ambientali, economiche e culturali che la rendono tra le più direttamente coinvolte dalle disposizioni del provvedimento;

    il tratto costiero ligure, sviluppato per circa 350 chilometri, ospita realtà di straordinario pregio e complessità: dalla città portuale e metropolitana di Genova – sede di uno dei porti più grandi del Mediterraneo – fino alle Cinque Terre, patrimonio dell'UNESCO dal 1997, passando per le marine del Ponente e del Levante ligure;

    le Cinque Terre – Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore – rappresentano un ecosistema costiero di eccezionale bellezza e fragilità, caratterizzato da scogliere, fondali marini ricchi di biodiversità, praterie di Posidonia oceanica e un'intensissima pressione turistica, che richiede misure mirate di tutela ambientale e di governance dei flussi;

    l'intera fascia costiera ligure è interessata, in misura crescente, da fenomeni di sovraffollamento balneare e nautico, di ancoraggio selvaggio che mette a rischio le praterie di Posidonia, di pressione sull'ecosistema marino e costiero, rendendo urgente e necessario un quadro normativo adeguato e coerente con le peculiarità del territorio;

    la Liguria è regione a statuto ordinario e le materie trattate dal provvedimento – dal turismo alla tutela della salute nelle isole minori, dalla cantieristica alle professioni marittime – intersecano competenze legislative concorrenti Stato-Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché competenze residuali delle Regioni, richiedendo pertanto il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale;

    la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato – da ultimo con sentenza n. 130 del 2024 – che nelle materie caratterizzate da un «nodo inestricabile» di competenze statali e regionali, l'intervento del legislatore statale è legittimo solo se sorretto dal principio di leale collaborazione, attuato mediante la previsione di intese con il sistema delle autonomie territoriali,

impegna il Governo:

   ad adottare, nell'attuazione del presente provvedimento, ogni iniziativa utile a valorizzare le peculiarità della costa ligure, del porto di Genova, del territorio delle Cinque Terre e del Parco di Portofino, assicurando che la pianificazione dello spazio marittimo e il Piano del mare tengano conto della compresenza, nel Mar Ligure, di traffici commerciali di grande cabotaggio, navigazione da diporto, pesca e turismo balneare, nonché delle specifiche caratteristiche geomorfologiche e ambientali dell'area;

   ad adottare altresì ogni iniziativa di competenza atta a:

    rafforzare la tutela del patrimonio culturale subacqueo e degli ecosistemi marini liguri, con particolare riguardo ai fondali delle Cinque Terre e del Parco di Portofino, promuovendo forme di turismo subacqueo sostenibile, regolato e compatibile con la capacità di carico dei siti;

    rendere pienamente operative le misure di sostegno per il comparto della pesca ligure, accompagnandole con percorsi di riconversione verso attività sostenibili e con il coinvolgimento delle rappresentanze territoriali delle associazioni di pesca professionale e sportiva operanti lungo la costa ligure nelle aree marine protette, ivi comprese quelle attive nelle aree marine di Portofino e delle Cinque Terre;

    sostenere programmi di ricerca e monitoraggio sullo stato di salute del Mar Ligure, con riguardo alla quantificazione dell'impatto antropico sulle praterie di Posidonia, alla presenza di specie invasive e alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, valorizzando le competenze scientifiche presenti sul territorio, nonché ad assicurare che gli interventi in materia ambientale e industriale riguardanti le aree portuali e costiere liguri siano definiti in raccordo con la Regione Liguria e con gli enti locali interessati.
9/2855/34. Pandolfo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    la laguna di Venezia costituisce un ambito territoriale e ambientale di eccezionale valore storico, culturale e naturalistico, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, caratterizzato da peculiari condizioni morfologiche, idrauliche e insediative;

    il sistema della mobilità acquea nella laguna di Venezia rappresenta una infrastruttura essenziale di trasporto, in assenza di alternative viarie terrestri, ed è pertanto assoggettato, da tempo, a una disciplina speciale e derogatoria rispetto al diritto comune;

    il trasporto di persone nella laguna di Venezia, sia di linea sia non di linea, è attualmente regolato da un quadro normativo articolato e multilivello, che comprende disposizioni statali, una legislazione regionale specifica, nonché regolamenti e provvedimenti comunali, fondati su principi di contingentamento, sicurezza della navigazione, tutela ambientale e salvaguardia dell'equilibrio lagunare;

    il sistema della mobilità lagunare veneziana si poggia infatti su una rete di trasporto acqueo cittadino che interessa tutta la laguna di Venezia, dalla Città storica ai collegamenti con le isole lagunari, basato sull'equilibrio e la non contrapposizione tra servizio pubblico di linea e trasporto non di linea, come taxi acquei, NCC e servizi assimilati;

    tali regole speciali hanno consentito, nel tempo, di garantire un equilibrio tra esigenze di mobilità, tutela dell'ecosistema lagunare, sicurezza della navigazione e presidio pubblico del servizio, evitando fenomeni di liberalizzazione incontrollata incompatibili con la fragilità del contesto veneziano;

    il disegno di legge recante la valorizzazione della risorsa mare persegue obiettivi generali di sviluppo e semplificazione del settore marittimo e della navigazione, ma non è volto a incidere direttamente sulla regolazione dei servizi di trasporto di persone in ambiti lagunari caratterizzati da discipline speciali;

    in particolare, il comma 1, lettera l), dell'articolo 16 interviene sull'articolo 47 del Codice, recante la disciplina del noleggio delle unità da diporto, puntualizzando che il contratto di noleggio, oltre che un determinato periodo di tempo, può riguardare anche un itinerario concordato;

    l'introduzione di nuove categorie e semplificazioni in materia di noleggio e utilizzo commerciale delle unità da diporto, con particolare riferimento al citato articolo 16, comma 1, lettera l), rende opportuno assicurare una chiara e inequivoca salvaguardia dell'assetto normativo vigente nella laguna di Venezia, evitando incertezze interpretative o applicative;

    in tal senso, la novella introdotta dal provvedimento in esame, qualora trovasse un'interpretazione estensiva che non tenesse conto delle peculiarità e caratteristiche sin qui delineate tipiche della laguna veneziana, avrebbe ripercussioni imprevedibili in termini di incremento incontrollato dell'offerta, riduzione della capacità di gestione pubblica, squilibri tra operatori e impatti negativi su sicurezza e qualità del servizio;

    le dinamiche sin qui delineate, infatti, risultano profondamente incompatibili con le caratteristiche tipiche della laguna di Venezia, contraddistinta da limitata capacità dei canali, necessità di contenimento del moto ondoso, priorità del servizio pubblico di linea ed esigenze stringenti di tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico, anche ai fini della tutela e mantenimento dell'Eccezionale Valore Universale (OUV) del Sito UNESCO «Venezia e la sua Laguna» e del rispetto delle raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a riconoscere e preservare, nell'attuazione del disegno di legge in esame e della normativa statale di settore, la specificità della laguna di Venezia quale ambito territoriale soggetto a disciplina speciale in materia di mobilità e trasporto acqueo;

  a coordinare le disposizioni in materia di navigazione, noleggio e utilizzo commerciale delle unità da diporto con l'attuale assetto normativo statale, regionale e comunale speciale, in ordine alla regolazione, al contingentamento e al controllo dei servizi di navigazione nella laguna di Venezia;

  a promuovere, ove necessario, il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e degli enti territoriali interessati, al fine di garantire una attuazione coordinata e coerente delle politiche nazionali con la tutela dell'equilibrio lagunare veneziano.
9/2855/35. Caretta, Ciaburro, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il provvedimento, ai Capi I e II, rafforza il quadro di governance delle politiche del mare, intervenendo sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e sulla pianificazione dello spazio marittimo e autorizza inoltre l'istituzione della zona contigua, definendone i limiti e gli effetti in conformità al diritto internazionale;

    in particolare l'articolo 3 reca l'autorizzazione all'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, demandandone l'istituzione ad un decreto del Presidente della Repubblica;

    detta zona contigua non ha alcun effetto ai fini dello sfruttamento economico, in quanto non è una zona istituita per regolare lo sfruttamento economico o la navigazione (commerciale o da diporto), ma esclusivamente un'area nella quale lo Stato può esercitare controlli al fine di prevenire e punire violazioni di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, nonché la tutela del patrimonio archeologico sottomarino;

    salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati che prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. La responsabilità dei diversi attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio (Sar) nelle acque internazionali deve tenere conto dei rilevanti profili di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale che, in base all'art. 117 della Costituzione italiana, assumono rilievo nell'ordinamento giuridico interno. Le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale o dalle autorità di coordinamento dei soccorsi, non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati che devono garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo II del provvedimento con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad assicurare che le attività di controllo svolte nella zona contigua avvengano nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persone, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabili, dalla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e del principio di non respingimento ivi enunciato.
9/2855/36. Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il Capo III introduce una disciplina di principio in materia di attività subacquea a scopo ricreativo, definendone finalità, soggetti e requisiti, con riguardo in particolare a istruttori, guide, centri di immersione e organizzazioni senza scopo di lucro, nonché ai profili di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso;

    il Mediterraneo è soggetto a gravi rischi climatici e ambientali, inclusi l'aumento del volume e della temperatura delle acque, la proliferazione di specie invasive, la preoccupante degradazione di habitat e specie vulnerabili che forniscono servizi ecosistemici essenziali, quali il rallentamento dei fenomeni di erosione delle coste, riserve di carbonio, trasporto di nutrienti su lunghe distanze ed equilibrio generale dell'ecosistema marino;

    è ampiamente supportato dalla comunità scientifica che l'attività subacquea ricreativa, se svolta senza rispettare determinati standard e codici di condotta, può perturbare fortemente l'interazione tra specie vulnerabili e pertanto si rende necessario porre dei limiti temporali e spaziali all'attività subacquea ricreativa nelle aree di loro aggregazione, specialmente se usate a scopi riproduttivi, ai fini di un'efficace conservazione di tali specie e una riduzione del loro grado di vulnerabilità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori iniziative anche di natura normativa finalizzate ad assicurare che l'attività subacquea ricreativa avvenga secondo specifici codici di condotta definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) volti a ridurre al minimo le perturbazione della fauna e della flora marina, stabilendo limiti spaziali e temporali per lo svolgimento dell'attività subacquea nelle zone identificate come aree di aggregazione di habitat e specie vulnerabili in considerazione dei luoghi e dei tempi di riproduzioni di tali specie.
9/2855/37. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, approvato con modificazioni dal Senato il 25 marzo 2026, composto da 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    il disegno di legge appare fortemente orientato allo sviluppo economico della navigazione, della portualità e della cantieristica, che in assenza di specifiche misure di mitigazione rischiano di incrementare le pressioni sugli ecosistemi marini e costieri, con particolare riferimento al rischio di danneggiamento degli habitat marini sensibili;

    il Mediterraneo è soggetto a gravi rischi climatici e ambientali, inclusi l'aumento del volume e della temperatura delle acque, la proliferazione di specie invasive, la preoccupante degradazione di habitat e specie vulnerabili che forniscono servizi ecosistemici essenziali, quali il rallentamento dei fenomeni di erosione delle coste, riserve di carbonio, trasporto di nutrienti su lunghe distanze ed equilibrio generale dell'ecosistema marino;

    la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 chilometri quadrati, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso habitat con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;

    in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli habitat e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;

    l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare e nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto off shore, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori iniziative di competenza, anche di natura normativa, finalizzate a garantire attraverso i poteri d'indirizzo e vigilanza sull'Autorità per la Laguna di Venezia che le funzioni e le competenze attribuite alla stessa siano esercitate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000, confermando il divieto di transito delle grandi navi da crociera nella Laguna di Venezia e procedendo alla realizzazione degli approdi fuori delle acque protette della Laguna.
9/2855/38. Zanella, Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il mare rappresenta un bene comune essenziale, la cui tutela è strettamente connessa alla salvaguardia degli ecosistemi, alla salute dei cittadini e allo sviluppo sostenibile del Paese;

    la crisi climatica e l'inquinamento marino, in particolare da plastica e microplastiche, impongono un rafforzamento urgente delle politiche pubbliche in materia;

    il provvedimento in esame interviene sulla valorizzazione del mare, ambito che deve essere orientato prioritariamente alla tutela ambientale e alla sostenibilità;

    sono emerse criticità relative alla frammentazione delle competenze e alla necessità di rafforzare monitoraggio, prevenzione e trasparenza;

    risulta prioritario prevenire la dispersione dei rifiuti in mare, anche attraverso sistemi efficaci di raccolta, riciclo e responsabilità estesa del produttore;

    è necessario promuovere un modello di blue economy coerente con i principi dell'economia circolare e della neutralità climatica;

    appare fondamentale garantire la trasparenza e l'accessibilità dei dati ambientali, nonché il monitoraggio continuo dello stato degli ecosistemi marini;

    le politiche pubbliche devono incentivare la riduzione a monte dei rifiuti plastici e l'adozione di materiali alternativi sostenibili;

    è altresì necessario rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali, delle imprese e delle associazioni nelle politiche di tutela del mare,

impegna il Governo

a completare il quadro di interventi recato dal provvedimento in esame, sotto il profilo della tutela ambientale e della sostenibilità, con ulteriori iniziative di competenza volte a:

  rafforzare, anche attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti, le misure di prevenzione e il contrasto all'inquinamento marino, con particolare riferimento alla plastica e alle microplastiche, promuovendo sistemi avanzati di tracciabilità dei rifiuti e meccanismi efficaci di responsabilità estesa del produttore;

  sostenere la transizione verso un modello di economia circolare nel settore marittimo, garantendo al contempo la piena accessibilità dei dati ambientali, il rafforzamento del monitoraggio continuo degli ecosistemi marini e degli investimenti nella ricerca scientifica, ivi incluso lo studio del moto ondoso ai fini della prevenzione dell'erosione costiera e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2855/39. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34 del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1785 (cosiddetta «Direttiva IED 2.0»), che aggiorna le norme sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti;

    la disposizione proroga il termine di recepimento della sopracitata direttiva, originariamente fissato al 1° marzo 2026 dalla legge di delegazione europea 2024 (Legge n. 91 del 2025), spostandolo all'ultimo giorno utile prima della scadenza europea del 1° luglio 2026;

    il rinvio viene motivato in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate, in merito ai possibili impatti delle misure di attuazione della direttiva;

    la Direttiva (UE) 2024/1785 rappresenta un aggiornamento significativo della normativa europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e un pilastro del Green Deal europeo e della strategia europea per la «zero pollution ambition» al 2050, in quanto persegue un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, riducendo l'inquinamento e assicurando un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, mediante politiche di trasformazione sostenibile delle attività umane che favoriscano l'innovazione tecnologica e l'efficienza nell'uso delle risorse;

    la stessa si inserisce all'interno di un quadro di interventi strategici particolarmente importanti che comprendono la normativa europea sul clima, il pacchetto «Fit for 55», la strategia sul metano e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l'iniziativa per i prodotti sostenibili;

    il ritardo nel recepimento della direttiva appare ingiustificato alla luce dell'urgenza climatica e delle gravi criticità ambientali del nostro Paese;

    l'Italia registra dati allarmanti sulla qualità dell'aria e sulla gestione delle acque reflue e dei rifiuti, con numerose procedure di infrazione comunitaria già attive che gravano sulle casse dello Stato e sulla salute dei cittadini;

    il rinvio del recepimento rischia di generare incertezza normativa per le imprese, ostacolando gli investimenti necessari per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e per la transizione verso modelli produttivi sostenibili, in un contesto segnato da una fase di crescente contrazione produttiva in cui la mancanza di una visione strategica chiara e tempestiva sulle politiche ambientali aggrava la perdita di competitività del Paese;

    il contesto dei negoziati sul c.d. «Omnibus ambiente» non giustifica ulteriori rallentamenti del termine di recepimento della direttiva IED ma impone piuttosto il tempestivo allineamento della politica ambientale italiana alle strategie europea e agli obiettivi di neutralità climatica,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile volta ad assicurare il rispetto rigoroso del termine di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1785, coinvolgendo tempestivamente tutti gli attori istituzionali e sociali e adottando le misure necessarie per accelerare l'iter di adozione del decreto legislativo di cui in premessa.
9/2855/40. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    la gravissima crisi idrica che ha colpito la Sicilia ha determinato l'adozione di misure emergenziali per la realizzazione di impianti di dissalazione, tra cui quello di Porto Empedocle, situato nell'area dell'ex centrale termoelettrica ENEL;

    tale impianto, che, secondo il cronoprogramma progettuale, avrebbe dovuto essere operativo entro giugno 2025 ma che è entrato in produzione solo nel 2026, sorge sulla spiaggia di Marinella, un'area di inestimabile valore naturalistico e paesaggistico, caratterizzata da un delicato ecosistema dunale e nota per essere sito di nidificazione della tartaruga Caretta caretta, specie protetta da convenzioni internazionali e normative comunitarie;

    risulta che la realizzazione dell'infrastruttura abbia già comportato l'alterazione dell'assetto dunale a causa dell'interramento di tubazioni, mettendo a rischio l'integrità di un habitat costiero unico;

    da fonti di stampa si apprende che l'impianto è stato oggetto di un recente ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste del territorio per chiedere l'annullamento di alcuni provvedimenti che di fatto stanno trasformando un'opera presentata come provvisoria in un'infrastruttura permanente, in palese violazione delle procedure ordinarie di valutazione ambientale, motivando la deroga alla normativa ambientale con l'impossibilità di completare i lavori per la condotta di allontanamento della salamoia che dovrebbe garantire la dispersione dei reflui salini lontano dalla costa e proteggere la balneazione e la biodiversità sottomarina;

    l'utilizzo dei poteri commissariali emergenziali per bypassare le normali procedure di pianificazione urbanistica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) richieste per le opere fisse, sottrae così il progetto al necessario scrutinio tecnico sulla sua sostenibilità a lungo termine, con il rischio di produrre danni irreversibili alla qualità delle acque e alla vita marina costiera;

    tali circostanze risultano tanto più gravi se si consideri che esiste un'alternativa tecnicamente percorribile, presso la zona ASI di Porto Empedocle, dotata di infrastrutture che avrebbero evitato il sacrificio della spiaggia di Marinella e l'impatto diretto sull'ecosistema dunale, opzione tuttavia scartata dalla struttura commissariale senza una pubblica e dettagliata comparazione tecnica,

impegna il Governo

in linea con la finalità del provvedimento in esame di valorizzazione della risorsa mare, a vigilare con la massima attenzione, per quanto di competenza, sul progetto di dissalatore temporaneo a Porto Empedocle, al fine di scongiurare che l'utilizzo di poteri emergenziali determini uno sviamento di potere volto a rendere permanente un'opera priva delle necessarie valutazioni d'impatto ambientale previste dalla normativa vigente, garantendo il pieno rispetto delle prerogative degli enti locali e la tutela degli ecosistemi costieri.
9/2855/41. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la seconda lettura, rappresenta un intervento organico e condivisibile, volto a colmare un vuoto normativo e a fornire una disciplina chiara e moderna nei riguardi di un settore strategico per l'economia del mare;

    il testo introduce un quadro regolatorio equilibrato, in grado di coniugare efficacemente le esigenze di sicurezza degli operatori e degli utenti con la tutela degli ecosistemi e la valorizzazione del patrimonio naturale, archeologico e culturale sommerso;

    il disegno di legge infatti, si colloca in linea con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di sostenibilità, innovazione e sviluppo turistico, contribuendo alla crescita dei territori e alla qualificazione dell'offerta turistica;

    l'impianto complessivo della disciplina risulta pertanto idoneo a garantire certezza giuridica agli operatori, promuovendo al contempo qualità, responsabilità e diffusione delle buone pratiche nel settore;

    in tale ambito, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa la necessità, nella prima fase di applicazione della disciplina normativa e nell'adozione dei conseguenti atti attuativi, di valorizzare alcuni profili tecnici di dettaglio, al fine di accompagnare l'efficace implementazione delle norme e favorire la massima coerenza con gli standard internazionali e con le prassi operative del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della presente legge, la definizione d'una disciplina di dettaglio delle figure professionali, quali l'istruttore subacqueo e la guida subacquea, concernente le concrete modalità di svolgimento delle relative attività, nonché l'applicazione degli standard tecnici internazionali in modo che siano garantite la verificabilità e la coerenza con i sistemi di certificazione riconosciuti a livello europeo.
9/2855/42. Amich, Maullu, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la seconda lettura, rappresenta un intervento organico e condivisibile, volto a colmare un vuoto normativo e a fornire una disciplina chiara e moderna nei riguardi di un settore strategico per l'economia del mare;

    il testo introduce un quadro regolatorio equilibrato, in grado di coniugare efficacemente le esigenze di sicurezza degli operatori e degli utenti con la tutela degli ecosistemi e la valorizzazione del patrimonio naturale, archeologico e culturale sommerso;

    il disegno di legge infatti, si colloca in linea con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di sostenibilità, innovazione e sviluppo turistico, contribuendo alla crescita dei territori e alla qualificazione dell'offerta turistica;

    l'impianto complessivo della disciplina risulta pertanto idoneo a garantire certezza giuridica agli operatori, promuovendo al contempo qualità, responsabilità e diffusione delle buone pratiche nel settore;

    in tale ambito, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa la necessità, nella prima fase di applicazione della disciplina normativa e nell'adozione dei conseguenti atti attuativi, di valorizzare alcuni profili tecnici di dettaglio, al fine di accompagnare l'efficace implementazione delle norme e favorire la massima coerenza con gli standard internazionali e con le prassi operative del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, come previsto dal disegno di legge, una disciplina di dettaglio delle figure professionali, quali l'istruttore subacqueo e la guida subacquea, concernente le concrete modalità di svolgimento delle relative attività, nonché l'applicazione degli standard tecnici internazionali in modo che siano garantite la verificabilità e la coerenza con i sistemi di certificazione riconosciuti a livello europeo.
9/2855/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Amich, Maullu, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge già approvato dal Senato, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare, prevede un quadro organico d'interventi sul coordinamento delle politiche marittime, istituendo con il Capo II articolo 3, la zona contigua (e linee di base) che disciplina in modo moderno l'attività subacquea ricreativa e individua le zone di interesse turistico subacqueo, che semplifica significativamente la normativa sulla nautica da diporto e sulla cantieristica;

    in tale ambito la regione Sardegna, con oltre 1.800 chilometri di coste, l'arcipelago delle isole minori e un patrimonio naturale, archeologico e culturale sommerso tra i più ricchi del Mediterraneo, (comprendente relitti fenici, romani, punici, grotte marine e estese praterie di posidonia oceanica) rappresenta uno dei territori nazionali con il maggiore potenziale di sviluppo della cosiddetta blue economy;

    nel complesso il provvedimento normativo, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, offre opportunità concrete per la suesposta regione, attraverso l'istituzione delle zone di interesse turistico subacqueo, il rafforzamento dell'attività subacquea ricreativa quale strumento di destagionalizzazione turistica e di creazione di occupazione qualificata, nonché una serie di semplificazioni e di incentivi per la cantieristica da diporto e la nautica, settori strategici per l'economia isolana,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 14, l'individuazione di un numero adeguato di zone di interesse turistico subacqueo, per quanto di competenza, in favore della regione Sardegna, con particolare attenzione all'arcipelago della Maddalena, nonché delle seguenti località marine: Tavolara, Asinara, Capo Caccia, Golfo di Orosei, isole del Sulcis, privilegiando i siti di maggiore rilevanza paesaggistica, faunistica e archeologica, assicurando al contempo, le necessarie misure di infrastrutturazione leggera per una fruizione turistica sicura e sostenibile;

   a valutare altresì l'opportunità di prevedere per quanto di competenza, nell'ambito dell'applicazione delle misure stabilite per l'esercizio dell'attività dei centri d'immersione e di addestramento subacqueo, la promozione di percorsi formativi specifici per istruttori e guide locali nei riguardi della regione Sardegna, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca isolani, al fine di generare nuova occupazione stabile e qualificata nel settore del turismo blu;

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili a legislazione vigente, volte a prevedere misure di semplificazione burocratica e di abbattimento dei costi amministrativi per la nautica da diporto e la cantieristica, tenendo conto dei maggiori oneri logistici e infrastrutturali derivanti dall'insularità;

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a destinare infine, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili a legislazione vigente, interventi finanziari specifici o forme di cofinanziamento volti a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità e a massimizzare gli effetti occupazionali, turistici ed economici del provvedimento sul territorio sardo.
9/2855/43. Polo, Maullu, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame si occupa, meritoriamente, di novellare la normativa vigente al fine di garantire la necessaria maggiore valorizzazione alla risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

    si segnala, in particolare, la parte riguardante le discipline sportive. Ci si riferisce all'articolo 8 il quale disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo a scopo ricreativo e all'articolo 10, che disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea, la quale deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e culturale,

    in tale contesto, si segnala il fatto che ulteriori discipline sportive acquatiche stanno vivendo una fase di forte popolarità a livello globale e in Italia, grazie alla maggiore domanda di attività all'aperto e di fitness nel rispetto della sostenibilità ambientale. Ci si riferisce a discipline sportive acquatiche quali surf, stand-up paddle (SUP), wakeboard e sci nautico, che hanno tutte registrato una crescita significativa in termini di praticanti, rilevanza sportiva e impatto economico-turistico sui territori costieri;

    la forte e costante crescita negli ultimi anni, ha trasformato tali sport i quali non sono più considerabili come attività di nicchia poiché sono divenuti sport di tendenza, quindi anche di massa, grazie all'aumento significativo del numero di praticanti. Questo sviluppo è sostenuto attivamente ed efficacemente dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), la quale è riuscita a incrementare sempre più la loro popolarità perché contribuiscono non solo alla valorizzazione della cosiddetta «risorsa mare», ma anche all'incremento del turismo sostenibile. Sono poi molto importanti per la destagionalizzazione del turismo marino, garantendo virtuosamente lo sviluppo economico dei territori siti su coste e litorali estesi sul territorio per circa 8.000 km, posizionando la nostra Nazione tra i leader europei per estensione litoranea, fondamentale per il turismo marino;

    il quadro normativo e regolamentare di riferimento è però di antica adozione e non appare in grado di assicurare il completo recepimento della positiva evoluzione tecnologica intervenuta nel frattempo, sia con riferimento alle attrezzature che alle modalità di pratica delle suddette discipline. Prova ne sia, l'adozione di alcuni atti che attualmente limitano l'esercizio di questi sport. Ci si riferisce alle ordinanze delle Capitanerie di porto, alla fissazione di distanze di sicurezza, all'attuale classificazione delle attrezzature o alle modalità di esercizio degli sport, tutti elementi che rendono difficoltoso l'accesso agli specchi acquei, limitando la piena fruizione, che può essere goduta in condizioni di sicurezza, di queste discipline sportive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, ulteriori interventi normativi di competenza, al fine di garantire una definizione aggiornata e organica degli oneri necessari da sostenere per praticare, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, gli sport in oggetto, con particolare riferimento ai profili descritti in premessa, recependo l'evoluzione tecnico-sportiva realizzatasi e garantendo, contemporaneamente, una piena e maggiore sicurezza della pratica sportiva assieme all'ulteriore sviluppo sostenibile del settore turistico marino costiero.
9/2855/44. Ciocchetti, Maullu, Ambrosi.


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFICA DELL'ARTICOLO 114 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI ROMA CAPITALE (A.C. 2564-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: MORASSUT; BARELLI ED ALTRI; MORASSUT; GIACHETTI E BOSCHI. (A.C. 278-514-1241-2001)

A.C. 2564-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2564-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 114
della Costituzione)

  1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.
   I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
   Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
   La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119.
   Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
   La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 114
della Costituzione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*1.1001. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso:

    al secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale;

    al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;

    al quarto comma:

     al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

     al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;

     al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;

   all'articolo 2:

    al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.
1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: da Roma Capitale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , Roma Capitale.
1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere la parola: Capitale,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso:

    al secondo comma, sopprimere la parola: Capitale;

    al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: Capitale;

    al quarto comma:

     al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

     al secondo periodo sopprimere la parola: Capitale;

     al quinto comma, sopprimere la parola: Capitale;

   all'articolo 2:

    al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 2, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 3, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: Capitale;

    al comma 6, sopprimere la parola: Capitale.
1.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale costituisce la sede di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi del presente articolo.;

   all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: la potestà legislativa aggiungere le seguenti: , previo raccordo con gli enti locali della Città metropolitana,.
1.7. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.
1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: disciplina l'ordinamento di Roma Capitale aggiungere le seguenti: e della Città metropolitana.
1.17. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: della regione Lazio aggiungere le seguenti: , il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale.
1.16. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi. Attribuisce a Roma Capitale con la seguente: attribuisce.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: sulla base della legge dello Stato.
1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114» quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché forme di decentramento finanziario, assicurando alle articolazioni territoriali di Roma Capitale risorse proprie, certe, continuative e proporzionate alle funzioni attribuite, secondo criteri oggettivi e perequativi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: e finanziario.
1.1007. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: condizioni peculiari fino alla fine del periodo con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica, della garanzia dell'erogazione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni di potestà legislativa conferite, nonché dell'articolo 119.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: condizioni peculiari di autonomia con le seguenti: forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare,.
1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: di autonomia amministrativa e finanziaria con le seguenti: e strutturate di autonomia amministrativa e finanziaria, assicurate mediante risorse proprie, compartecipazioni certe al gettito di tributi erariali riferibili al territorio e meccanismi perequativi stabili,.
1.1005. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge.
1.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Riconosce la specialità di Roma Capitale e assicura ad essa le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in qualità di capitale della Repubblica.
1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114» dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

  La legge dello Stato assicura a Roma Capitale compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturato nel proprio territorio, correlate all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica, con vincolo di destinazione al finanziamento delle medesime.
1.1006. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il quinto comma con il seguente:

  Lo Statuto di Roma Capitale prevede il pieno e concreto decentramento amministrativo in favore dei municipi sulla base della legge dello Stato.
1.1002. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quinto comma, sostituire le parole: Roma Capitale attua con le seguenti: Lo Statuto di Roma Capitale, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina.
1.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», quinto comma, dopo le parole: decentramento amministrativo aggiungere le seguenti: in favore delle articolazioni territoriali.
1.1004. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il sesto comma.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: 114, sesto comma,.
*1.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*1.1003. Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione)

  1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

   b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, le Città metropolitane e Roma Capitale»;

   c) al quarto comma, dopo la parola: «regioni,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,».

  2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;

   c) al quarto comma, dopo le parole: «alle Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, a Roma Capitale»;

   d) al quinto comma, dopo le parole: «in favore di» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale e di»;

   e) al settimo comma, dopo le parole: «Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale».

  3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «di Roma Capitale,».
  4. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «una legge regionale ecceda» sono sostituite dalle seguenti: «una legge regionale o una legge di Roma Capitale eccedano»;

   b) al secondo comma, le parole: «dello Stato o di un'altra regione» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, di un'altra regione o di Roma Capitale».

  5. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo capoverso, le parole: «dello Stato e delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, delle regioni e di Roma Capitale»;

   b) al secondo capoverso, le parole: «tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e Roma Capitale, e tra le regioni e Roma Capitale».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.
1.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2564-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  2. Le leggi della Regione Lazio continuano ad applicarsi fino all'esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale.
  4. La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  5. Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.
  6. Si applicano a Roma Capitale gli articoli 114, sesto comma, 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge costituzionale, aggiungere le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui al quarto comma del predetto articolo nonché alla individuazione e alla copertura dei costi, unitamente alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni trasferite ai sensi della presente legge e comunque.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore della legge dello Stato volta ad assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e a disciplinare i rapporti tra la regione Lazio, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, determinando le rispettive competenze in relazione alle funzioni di area metropolitana, nel rispetto dei princìpi di autonomia, sussidiarietà e leale collaborazione.
2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge costituzionale con le seguenti: della legge di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina in modo organico il coordinamento delle funzioni tra Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando coerenza e omogeneità tra le competenze attribuite ai vari livelli di governo e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della Regione Lazio, evitando, al contempo, duplicazioni di funzioni e antinomie normative.
  1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis assicura, inoltre, l'integrazione delle funzioni di pianificazione e di coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di prerogative, funzioni e adeguate risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la ricognizione e la definizione, ovvero la revisione, dei relativi ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
2.1001. Grippo, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non prima della data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina altresì, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo organico il coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni tra Roma Capitale, la regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite, gli ambiti territoriali di esercizio delle stesse e i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi di Roma Capitale e della regione Lazio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, contrasti normativi e duplicazioni di funzioni.
  1-ter. La medesima legge di cui al comma 1-bis provvede, altresì, al riordino dell'assetto istituzionale del territorio di Roma Capitale, assicurando l'unitarietà e l'integrazione delle funzioni di pianificazione e coordinamento di livello di area vasta, nonché un effettivo governo di prossimità, mediante l'attribuzione di funzioni e risorse alle articolazioni territoriali di Roma Capitale, anche attraverso la definizione e l'eventuale revisione dei relativi ambiti territoriali, fermo restando il rispetto dell'articolo 133 della Costituzione per quanto attiene a eventuali processi di riorganizzazione dei livelli di governo locale.
2.3. Magi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa determinazione con legge dello Stato dei principi fondamentali della legge elettorale della regione Lazio volti a garantire un più equilibrato bilanciamento tra rappresentanza demografica e rappresentanza dei territori.
2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare il necessario coordinamento tra la regione Lazio e Roma Capitale ai fini del primo esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale nelle singole materie di competenza.
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni incompatibili con la predetta legge sono abrogate o disapplicate.
2.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Morassut.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
2.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sopprimere il comma 5.
2.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentite la Città metropolitana di Roma Capitale e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: tra la Regione Lazio aggiungere le seguenti: , la Città metropolitana di Roma Capitale.
*2.1002. Grippo, Ruffino.
*2.1000. Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina la trasformazione delle articolazioni territoriali di Roma Capitale in enti locali dotati di personalità giuridica propria, con bilancio autonomo, organi eletti direttamente dalla popolazione residente nel territorio di ciascuna articolazione, e potestà regolamentare nelle materie di competenza attribuita dalla legge stessa, prevedendo:

   a) la determinazione dei confini di ciascun ente locale, che possono essere modificati rispetto agli attuali confini municipali, sentiti gli enti interessati, con procedura da definirsi nella medesima legge;

   b) l'attribuzione a ciascun ente locale di una quota propria delle entrate tributarie maturate nel territorio, comprendente almeno una compartecipazione all'imposta municipale propria e alla tassa sui rifiuti, con clausola di perequazione obbligatoria tra enti locali ricchi e poveri gestita da Roma Capitale;

   c) il trasferimento in proprietà o in diritto d'uso agli enti locali del patrimonio immobiliare e delle strutture necessarie per 1' esercizio delle funzioni attribuite, con piano pluriennale di cessione definito dalla legge e approvato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima;

   d) la costituzione di un ruolo di personale proprio di ciascun ente locale, con mobilità volontaria dal ruolo unitario di Roma Capitale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nel limite delle risorse già destinate alle funzioni trasferite;

   e) forme di esercizio associato obbligatorio tra più enti locali per le funzioni che, per economie di scala, non possono essere efficacemente esercitate da un singolo ente, determinate dalla legge dello Stato previa intesa con Roma Capitale e con gli enti locali interessati;

   f) meccanismi di perequazione fiscale orizzontale tra gli enti locali di Roma Capitale, gestiti da Roma Capitale con risorse proprie, in modo da garantire livelli minimi uniformi di servizio sul territorio, con particolare riferimento ai Municipi di periferia storicamente sotto-finanziati.

  8. Gli enti locali di cui al comma 7 partecipano all'esercizio delle funzioni legislative di Roma Capitale nelle materie che producono effetti prevalentemente sul loro territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.
2.1003. Grippo, Ruffino.

A.C. 2564-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri comuni o città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della città metropolitana, all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    non si provvede alla costituzione di una sede permanente di concertazione e raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti, onde evitare possibili conflitti di attribuzione, permettere un esercizio ordinato ed efficace delle funzioni di ciascuno e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114, della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i firmatari esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato, con legge ordinaria dello Stato,

impegna il Governo

a riconsiderare il prosieguo dell'iter di esame parlamentare del presente disegno di legge costituzionale, con particolare riferimento alla formulazione della proposta di modifica dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e – ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo – ad adottare invece le opportune iniziative normative volte alla tempestiva attuazione della citata disposizione costituzionale nella formulazione vigente, ovvero a sostenere, per quanto di competenza, l'iter di omologhi provvedimenti di iniziativa parlamentare, al fine di fornire la Capitale di un quadro normativo adeguato alla sua funzione, volto a rafforzarne la potestà normativa e l'efficienza amministrativa nei settori che ad oggi risultano cruciali per la città – in particolare, i trasporti, i rifiuti, la rigenerazione urbana e l'emergenza abitativa – garantendo le risorse necessarie ed adeguate al loro effettivo e concreto esercizio.
9/2564-A/1. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri Comuni o Città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la Città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della Città metropolitana, all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    non si provvede alla costituzione di una sede permanente di concertazione e raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti, onde evitare possibili conflitti di attribuzione, permettere un esercizio ordinato ed efficace delle funzioni di ciascuno e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114, della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i firmatari esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato, con legge ordinaria dello Stato,

impegna il Governo

a riconsiderare il prosieguo dell'iter di esame parlamentare del presente disegno di legge costituzionale, con particolare riferimento alla formulazione della proposta di modifica dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e – ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo – ad adottare invece le opportune iniziative normative di natura ordinaria, volte all'attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nella formulazione vigente, onde chiarire i meccanismi di finanziamento e i rapporti con la finanza pubblica, riconoscere concretamente l'autonomia finanziaria, tributaria e ordinamentale, conferire le risorse necessarie e adeguate a svolgere le funzioni devolute a Roma Capitale.
9/2564-A/2. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari del presente atto riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri comuni o città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della città metropolitana, all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    non si provvede alla costituzione di una sede permanente di concertazione e raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti, onde evitare possibili conflitti di attribuzione, permettere un esercizio ordinato ed efficace delle funzioni di ciascuno e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114, della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa, ad avviso dei firmatari, pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i sottoscrittori del presente atto esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a provvedere tempestivamente, con una iniziativa legislativa di natura ordinaria, affinché sia chiarito che le potestà legislative attribuite a Roma Capitale siano funzionali e motivate rispetto al precipuo e specifico ruolo rivestito, scongiurando il rischio di legittimare spinte autonomistiche di altre municipalità.
9/2564-A/3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri comuni o città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della città metropolitana, all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    non si provvede alla costituzione di una sede permanente di concertazione e raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti, onde evitare possibili conflitti di attribuzione, permettere un esercizio ordinato ed efficace delle funzioni di ciascuno e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa, ad avviso dei firmatari, pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i sottoscrittori esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato, con legge ordinaria dello Stato;

    per diverse materie, quali, ad esempio, il governo del territorio, che presentano già elevata complessità interpretativa, si determinano fenomeni di «overlapping» tra competenze statali, regionali e di Roma Capitale – tale configurazione comporta il rischio di una moltiplicazione dei conflitti normativi e un'elevata incertezza applicativa,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a provvedere tempestivamente, con una iniziativa legislativa di natura ordinaria, affinché siano definite, in modo puntuale e coerente, le funzioni attribuite e il loro perimetro, scongiurando sovrapposizioni e conflitti con gli ordinamenti delle altre articolazioni territoriali.
9/2564-A/4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri comuni o città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la Città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dal problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – alla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della città metropolitana, all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i firmatari esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato, con legge ordinaria dello Stato;

    in particolare, preme ai firmatari rappresentare che il provvedimento non chiarisce se la legge della regione Lazio assuma un carattere «cedevole» rispetto all'esercizio di una competenza concorrente che è alternativa a quella regionale o se si tratta di una competenza che può essere esercitata in termini legislativi solo dopo che eventualmente anche quella della regione Lazio abbia definito principi e criteri, non definisce il perimetro delle materie legislative di competenza di Roma Capitale in quanto essa si interseca con le competenze regionali e metropolitane – le materie e la potestà legislativa di cui all'articolo 117, terzo comma, attribuite a Roma Capitale coincidono esattamente con quelle attribuite alla regione Lazio e molte delle materie «residuali» attribuite a Roma Capitale coincidono esattamente con le competenze della Città metropolitana di Roma;

    infine, si rammenta che l'articolo 117 della Costituzione recita che la potestà regolamentare spetta alle regioni in «tutte le altre materie», rispetto a quelle non esclusive dello Stato, e c'è da domandarsi, in proposito, come ciò possa ritenersi in linea con le potestà attribuite dal provvedimento in titolo a Roma Capitale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a provvedere tempestivamente, con una iniziativa normativa di natura ordinaria, alla introduzione di uno specifico consesso di raccordo tra i diversi livelli di governo coinvolti dalla devoluzione di funzioni attribuite a Roma Capitale, onde scongiurare conflitti di attribuzione, consentire un esercizio ordinato ed efficace delle funzioni di ciascuno e rispettare rigorosamente il principio cardine della leale collaborazione tra istituzioni.
9/2564-A/5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari riconoscono l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ma ritengono, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale;

    il provvedimento in titolo:

     conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica, con il rischio che altri comuni o città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità;

     presenta delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione;

     non definisce compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla regione Lazio e non tiene adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione Lazio;

    si segnalano, altresì, ulteriori criticità del provvedimento in esame: dalla duplicazione delle legislazioni sub-statali vigenti nel territorio della città metropolitana all'indebolimento della regione Lazio, al possibile aumento dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con riguardo, in particolare, alle difficoltà connesse all'esercizio della potestà legislativa nella materia del trasporto pubblico;

    il provvedimento non affronta il nodo centrale, quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate: il principio di responsabilità impone che, laddove siano più consistenti le funzioni e i compiti attribuiti ad un ente, maggiori e più adeguate dovrebbero essere le risorse finanziarie di cui tale ente può e deve disporre;

    il testo dispone, meramente, che l'articolo 119 della Costituzione si applica a Roma Capitale, ma nell'articolo 119 è indicato che gli enti finanziano le proprie competenze e funzioni in forza dell'autonomia finanziaria, il che fa pensare, nel caso in parola, ad una sorta di corto circuito, mentre il secondo comma dell'articolo 119 dispone, sì, il sostegno finanziario dello Stato, ma lo limita a determinati e specifici fini di carattere socio-economico, non avendo, dunque, a che fare con l'esercizio delle funzioni attribuite in sé – in sostanza, le risorse necessarie per sostenere i nuovi poteri di Roma Capitale restano un punto critico non risolto;

    con riferimento al nuovo sesto comma dell'articolo 114, della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, esso introduce una vera e propria autonomia differenziata «comunale» che sviluppa pericolosamente l'istituto di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aprendo la strada a futuri interventi legislativi analoghi rispetto ad altre municipalità;

    i firmatari esprimono la propria preoccupazione rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e, in termini più ampi, rispetto all'attitudine dell'attuale Governo a mettere mano in modo così significativo e ripetuto alla Costituzione, sullo sfondo della questione se sia necessaria una simile complessità a fronte della urgenza di attuare quanto l'articolo 114 della Costituzione già prevede ed è tuttora in attesa di essere pienamente attuato, con legge ordinaria dello Stato;

    preme, infine, ai firmatari rappresentare che il nuovo assetto che scaturisce dal provvedimento in titolo solleva il problema della rappresentatività democratica del Consiglio regionale – la cui potestà legislativa verrà attenuata – e determina una sovrapposizione di livelli di governo insistenti sul medesimo territorio;

    i cittadini romani risulterebbero titolari di una triplice rappresentanza (comunale, metropolitana e regionale), situazione che determina uno squilibrio, in termini di «peso», rispetto ai cittadini di altri territori, con ciò compromettendo il principio di uguaglianza nella rappresentanza politica,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le opportune iniziative legislative volte a correggere fenomeni di sovra-rappresentazione territoriale e a garantire un assetto della rappresentanza coerente, ponderato ed equilibrato.
9/2564-A/6. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame interviene sull'articolo 114 della Costituzione, innovando l'assetto delle autonomie territoriali mediante l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica e il riconoscimento in capo alla medesima di una peculiare autonomia, attribuendole poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale;

    in particolare, la riforma attribuisce a Roma Capitale competenze legislative e amministrative in ambiti eterogenei – tra cui il governo del territorio, i servizi pubblici locali, il turismo, le politiche sociali e l'organizzazione amministrativa – che implicano un significativo riassetto delle funzioni attualmente esercitate dallo Stato e dalla regione Lazio;

    il medesimo disegno di legge costituzionale demanda a una successiva legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, nonché la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni e delle forme di decentramento amministrativo, configurando quindi un passaggio attuativo essenziale per la piena operatività della riforma;

    l'effettività della riforma costituzionale dipende in modo determinante dalla tempestiva adozione della legislazione attuativa, senza la quale il trasferimento delle funzioni rischierebbe di rimanere privo di adeguati strumenti normativi e organizzativi;

    in coerenza con i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, l'attribuzione di nuove funzioni deve essere accompagnata dalla previsione di risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e idonee a garantirne l'effettivo esercizio e a evitare squilibri nei bilanci pubblici,

impegna il Governo:

   ad adottare, in tempi coerenti con l'attuazione della riforma costituzionale, uno o più provvedimenti legislativi di attuazione volti a disciplinare in maniera organica e puntuale le funzioni attribuite a Roma Capitale, garantendo il pieno coinvolgimento delle opposizioni e di Roma Capitale;

   ad assicurare che alle funzioni attribuite corrispondano risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e proporzionate, nel rispetto dei princìpi di autonomia finanziaria e di equilibrio di bilancio.
9/2564-A/7. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame interviene sull'articolo 114 della Costituzione, innovando l'assetto delle autonomie territoriali mediante l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica e il riconoscimento in capo alla medesima di una peculiare autonomia, attribuendole poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale;

    in particolare, la riforma attribuisce a Roma Capitale competenze legislative e amministrative in ambiti eterogenei – tra cui il governo del territorio, i servizi pubblici locali, il turismo, le politiche sociali e l'organizzazione amministrativa – che implicano un significativo riassetto delle funzioni attualmente esercitate dallo Stato e dalla regione Lazio;

    il medesimo disegno di legge costituzionale demanda a una successiva legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, nonché la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni e delle forme di decentramento amministrativo, configurando quindi un passaggio attuativo essenziale per la piena operatività della riforma;

    l'effettività della riforma costituzionale dipende in modo determinante dalla tempestiva adozione della legislazione attuativa, senza la quale il trasferimento delle funzioni rischierebbe di rimanere privo di adeguati strumenti normativi e organizzativi;

    in coerenza con i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, l'attribuzione di nuove funzioni deve essere accompagnata dalla previsione di risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e idonee a garantirne l'effettivo esercizio e a evitare squilibri nei bilanci pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare la redazione di provvedimenti di attuazione riguardanti le funzioni attribuite a Roma Capitale con l'attribuzione di adeguate risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, anche coinvolgendo i gruppi d'opposizione.
9/2564-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale»;

    i firmatari del presente atto non mettono in discussione la necessità, per la Capitale d'Italia, di prerogative diverse da quelle degli altri comuni, per le ragioni che da sempre vengono elencate, ma è il modello che si vorrebbe calare sulla città, che presenta molte controindicazioni e pertanto rischia di essere più dannoso che utile, a partire dal principale motivo di contrarietà, il definitivo abbandono della prospettiva della Città metropolitana;

    il provvedimento fotografa una città troppo grande per essere vicina alle esigenze dei cittadini, con municipi estesi e popolati come città medio-grandi (il municipio VII conta circa 313mila abitanti, popolazione di poco inferiore a quella del comune di Bari) le cui Amministrazioni hanno ristretti margini decisionali e fondi per interposta istituzione, e troppo piccole per gestire l'«area vasta», a partire dalla mobilità, governo del territorio, turismo, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, gestione dei rifiuti e infrastrutture;

    se si può annoverare una problematica su cui si è andata consolidando una unanimità di giudizi e di vedute da parte di studiosi e ricercatori, ma anche di amministratori pubblici, è che Roma non può essere governata in maniera soddisfacente e compiuta se scissa dall'area metropolitana. Roma e i comuni contermini sono parte di un unico territorio in cui la rilevanza della mobilità degli abitanti al suo interno e le interdipendenze funzionali e infrastrutturali sono dati acquisiti – recenti studi hanno dimostrato che l'influenza e l'attrattività della Capitale si estende ben oltre i confini provinciali – ed è quindi inspiegabile che la proposta in esame non ne abbia tenuto conto;

    la riforma Delrio (legge n. 56 del 2014) che ha istituito in Italia le aree metropolitane conferendo ai nuovi soggetti istituzionali competenze più estese e di maggiore impegno rispetto alle province, tra cui la formazione del piano strategico territoriale generale e l'organizzazione dei servizi pubblici e della mobilità di area vasta, è rimasta una riforma incompiuta, anche a causa delle scarse risorse finanziarie destinate nel corso del tempo al loro funzionamento;

    tra l'altro, il trasferimento delle potestà legislative su intere materie, concorrenti o residuali – cioè esclusive – è in palese contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha stabilito – seppure riferita al potenziale passaggio di potestà legislative esclusive o concorrenti alle regioni con la cosiddetta «Autonomia Regionale Differenziata» – che l'attribuzione di «ulteriori forme e condizioni» di autonomia alle regioni debba riguardare «specifiche funzioni» e non «materie o ambiti di materie», e che tale richiesta di funzioni debba essere adeguatamente motivata;

    per le potestà legislative «concorrenti» le divergenze saranno contenute, almeno si spera, dalle leggi nazionali di cornice. Ma per le competenze così dette «residuali» la conflittualità sarà senza limiti;

    più in generale riteniamo che i poteri legislativi non siano né necessari né utili per una migliore amministrazione della Capitale, che potrebbe trarre vantaggi più incisivi e a breve termine da interventi a legislazione vigente, ampliando eventualmente le prerogative già previste dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 e dallo specifico decreto legislativo del 18 aprile 2012 n. 61;

    non trascurabili poi sono i conflitti e le incongruenze che ne discenderebbero a livello pratico: si avrebbe una regione che manterrebbe competenze legislative sulle rimanenti province e sui comuni dell'area metropolitana esclusa Roma e un Sindaco dell'area metropolitana nel cui ambito territoriale ricadono il comune di Roma che segue la legislazione da esso emanata e i restanti comuni che, diversamente, fanno riferimento alla legislazione della regione;

    è forte la tentazione di ritenere che la richiesta di acquisire ulteriori poteri costituisca un alibi alle difficoltà di gestire al meglio Roma, una città complessa per numero di abitanti e per estensione, ma per governare al meglio la città, piuttosto che richiedere competenze legislative sarebbe assai più utile rivendicare flussi finanziari adeguati, rafforzamento del personale negli uffici e soprattutto sedi e forme stabili di collaborazione con le istituzioni sovraordinate, decisive per rendere l'azione di governo più efficace ed efficiente;

    inoltre, non è chiaro quali saranno le competenze dei municipi, della città metropolitana e della regione Lazio: si rischia così una pericolosa Babele istituzionale e la mancanza di un quadro regolatorio chiaro per tutti i soggetti istituzionali coinvolti genererà una maggior confusione burocratica che si rifletterà, inevitabilmente, sul funzionamento operativo di tutti gli organismi coinvolti;

    Roma ha il diritto ad avere riconosciute le peculiarità come Capitale e anche i mezzi per affrontare le annose problematiche che ne hanno accompagnato la storia e lo sviluppo disarmonico. Ma la strada non passa dal concentrare più poteri, ma da una amministrazione con più risorse, più autonomia amministrativa e più aperta e dialogante con i cittadini del comune e della città metropolitana;

    inoltre, con l'introduzione del nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, che prevede la possibilità di attribuire specifiche e ulteriori funzioni amministrative ai comuni capoluogo delle Città metropolitane, il testo di riforma Costituzionale intende riproporre, in modo surrettizio, il modello dell'autonomia differenziata senza affrontare il nodo centrale: quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a prevedere, nella successiva disciplina per l'ordinamento di Roma Capitale, forme di decentramento amministrativo con il trasferimento di competenze, strumenti e risorse per la trasformazione dei municipi in comune metropolitani dotati di piena autonomia amministrativa e finanziaria in modo da rispondere pienamente alle funzioni amministrative di prossimità per i cittadini;

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare le funzioni e il ruolo della città metropolitana nel governo delle politiche di area vasta, modificando il sistema di elezione del Sindaco della città metropolitana in forma diretta.
9/2564-A/8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    con il disegno di legge di revisione costituzionale in esame, recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale», il Governo rivela una nostalgia per una Roma che non esiste più, quella degli anni Cinquanta e Sessanta;

    il primo obiettivo di una revisione costituzionale dovrebbe essere la ricomposizione dei conflitti, e, invece, vengono accentuati attraverso il rafforzamento, a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo che ha introdotto nel provvedimento il nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, delle città a discapito delle amministrazioni locali limitrofe;

    eppure la legislazione degli ultimi venti anni, seppure in modo incerto e a tratti confuso, aveva tracciato una coraggiosa strada di riforma istituzionale per Roma. Era la strada giusta e andava perfezionata e portata a compimento con il superamento dell'attuale comune di Roma, il quale paradossalmente è troppo grande e troppo piccolo: troppo grande rispetto ai servizi locali alla persona e troppo piccolo rispetto ai processi reali dell'area vasta. Entrambi i problemi si possono risolvere, da un lato, con la trasformazione dei municipi in comuni e, dall'altro, con il rafforzamento della Città Metropolitana, con le funzioni di Capitale della Repubblica, come previsto dalla legge ordinaria n. 42 del 5 maggio 2009 e dal decreto legislativo n. 61 del 18 aprile 2012;

    con questa revisione costituzionale diventerà ancora più complicato il governo di Roma Capitale, della Città metropolitana e della regione Lazio: ciò per un evidente contrasto tra le leggi e la realtà. I nuovi poteri legislativi della Capitale, infatti, verranno applicati entro un confine comunale: gli elettori romani sono circa la metà del corpo elettorale regionale e quindi saranno determinanti anche per l'elezione del presidente, il quale però non risponderà a loro, ma ai cittadini del resto del Lazio. Pertanto, chi governerà il Lazio non si occuperà di Roma, ma verrà eletto anche dai romani. I cittadini del resto del Lazio si ritroveranno un presidente scelto per gran parte anche dai romani, i quali però non saranno interessati al suo programma. C'è così una palese scissione tra corpo elettorale e mandato di governo;

    inoltre, si ignora che la parte extra-GRA del territorio comunale si è saldata con il territorio provinciale costituendo la grande «Corona di Roma», innervata da crescenti connessioni urbanistiche, infrastrutturali ed economiche, come dimostrano molti studi, da ultimo quello di Roma Tre. Rispetto alla città intra-GRA contiene quasi la stessa popolazione di due milioni di abitanti, la metà dei lavoratori nel privato e un terzo nel pubblico. Ebbene, la grande «Corona di Roma» viene tagliata in due dall'artificiosa separazione legislativa tra regione e comune, con evidenti effetti negativi nella regolazione della vita pubblica ed economica;

    c'è anche un problema di riconoscimento civico poiché circa 800 mila romani hanno abbandonato la città consolidata e in parte sono andati a vivere oltre il GRA e nei comuni della «Corona di Roma», che infatti hanno raddoppiato la popolazione. In un certo senso quei cittadini si sentono ancora romani, in gran parte lavorano in città o ne utilizzano i servizi; si sono trasferiti per tante ragioni, ma soprattutto per ridurre il costo dell'abitazione, considerando che il valore immobiliare medio in provincia diminuisce del 57 per cento rispetto alla città. La Capitale, che prima li ha espulsi con il rincaro della casa, poi dirà loro che non li riconosce come suoi cittadini, poiché non potranno partecipare alla sua legislazione;

    è anche una grande illusione pensare di poter governare i processi reali entro i confini comunali, visto che nella realtà riguardano fenomeni ampiamente diffusi nell'area metropolitana. Ci si chiede come si possa affrontare la politica della casa a Roma se molti romani vanno a vivere fuori città; come si possano gestire le infrastrutture se i principali nodi sono esterni all'area comunale, come gli aeroporti, il porto di Civitavecchia, la bretella Fiano-Valmontone ormai trasformata in potente asse della logistica, dal polo Amazon di Passo Corese al centro agroalimentare di Guidonia; come si possa favorire lo sviluppo dell'economia se le industrie e i poli tecnologici sono quasi tutti oltre il GRA. E ancora ci si domanda come si possano distenderei flussi turistici dal centro di Roma se si trascurano i mirabili beni culturali regionali, dalle città etrusche, a Tivoli, all'Appia Antica verso i Castelli e lo stesso vale per i beni ambientali della Grande Campagna Romana, il Tevere e l'Aniene, i laghi e gran parte del Litorale;

    preoccupa soprattutto la politica della mobilità. Prendendo ad esempio le tariffe dei trasporti, regolate per legge, si osserva che l'area laziale è stata la prima in Italia a dotarsi del titolo di viaggio integrato, il Metrebus, che consente al cittadino di passare dal treno, alla metro, all'autobus senza aggravio di costo. Per demolire questo sistema tariffario bastano piccole divergenze legislative tra regione e comune. Inoltre, la rete dei trasporti è un sistema unitario e integrato: se un'amministrazione interviene solo su una parte determina sul resto della rete effetti imprevisti e indesiderati. I sottoscrittori del presente atto si domandano quindi come farà la futura legislazione comunale a fronteggiare i 600 mila pendolari che tutte le mattine entrano in città;

    a complicare il sistema decisionale ci sono poi le dinamiche politiche. A governare il territorio saranno potenzialmente quattro leader eletti direttamente dal popolo. È già così per la regione, il comune di Roma e i municipi urbani e i comuni provinciali. In base alla citata legge n. 56 del 7 aprile 2014 anche la Città Metropolitana potrebbe avere il sindaco a elezione diretta, come già deciso nel suo Statuto. Inoltre, secondo la già citata legge n. 56 del 2014 si potrebbero trasformare in comuni i municipi di Roma, anche modificando gli attuali confini;

    sarebbe stato più congruo approvare – secondo quanto previsto dal vigente articolo 114 della Costituzione – una legge ordinaria che individuasse le materie da trasferire alla capitale, per assicurarne la piena funzionalità e stanziasse le risorse necessarie per gestire tali nuove competenze;

    il disegno di legge costituzionale in esame non risolve alcuni problemi nodali, in primo luogo, con riguardo alla questione dell'assetto istituzionale, ignora il problema dell'area metropolitana, che sarà sottoposta, nelle materie attribuite anche alla competenza legislativa della Capitale, a due legislazioni differenti: quella di Roma, nel relativo territorio comunale, e quella della regione, nel territorio degli altri comuni dell'area. Resta la palese incongruenza per cui il sindaco metropolitano non verrà eletto, dal momento che tale carica è conferita di diritto al sindaco di Roma;

    per quanto concerne il trasferimento a Roma Capitale – così come per le altre città metropolitane – di materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, significativo sarà l'incremento del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale intorno a tali materie;

    resta grave il vulnus riguardo alla questione della rappresentanza politica, considerato che i cittadini romani continueranno a eleggere la maggioranza dei consiglieri regionali del Lazio, pur non essendo più sottoposti alla normativa regionale nelle materie assegnate a Roma Capitale;

    inoltre, con l'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo che ha introdotto un nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire specifiche e ulteriori funzioni amministrative ai comuni capoluogo delle Città metropolitane, si intende riproporre, in modo surrettizio, il modello dell'autonomia differenziata senza affrontare il nodo centrale: quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate;

    da ultimo, riguardo alle scelte di metodo, non si può non denunciare come sia stato raggiunto un accordo politico tra i vertici di Governo, Roma Capitale e regione Lazio senza il coinvolgimento, se non meramente formale, del Parlamento, degli altri organi di governo del territorio e della popolazione residente nelle aree interessate dalla riforma costituzionale,

impegna il Governo

a stanziare nei prossimi provvedimenti le risorse necessarie per gestire tali nuove competenze in accordo con gli enti locali dell'area vasta della città metropolitana, affinché per l'erogazione dei servizi locali ai cittadini non ci sia alcuna sperequazione tra i residenti dell'area metropolitana.
9/2564-A/9. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge costituzionale reca la modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale;

    in particolare, oltre ad inserire Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica, il provvedimento in esame attribuisce ad essa potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di Roma Capitale;

    in sede referente, a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, è stato introdotto un nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, che consente, attraverso nuovi interventi legislativi, di attribuire ai comuni capoluogo delle città metropolitane specifiche e ulteriori funzioni amministrative;

    in ragione delle speciali esigenze connesse alla complessità demografica dei rispettivi territori e al fine di adattare le normative a contesti specifici, rispondendo in modo efficace e tempestivo alle esigenze dei cittadini, sarebbe auspicabile attribuire ai predetti enti anche funzioni legislative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare l'intervento recato dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative di rango costituzionale volte a riconoscere anche ai comuni capoluogo di città metropolitane funzioni pari a quelle riconosciute all'ente Roma Capitale con il presente provvedimento.
9/2564-A/10. Iezzi, Andreuzza, Bordonali, Gallo, Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame è volto a riconoscere alla città di Roma un assetto istituzionale e funzionale coerente con il suo ruolo di capitale della Repubblica;

    Roma Capitale, per dimensione demografica, complessità amministrativa e funzioni svolte, presenta caratteristiche del tutto peculiari e non assimilabili a quelle degli altri enti locali;

    l'attuale disciplina del personale di Roma Capitale è ricompresa nel comparto della contrattazione collettiva degli enti locali, con conseguenti limiti in termini di flessibilità organizzativa, attrattività delle professionalità e adeguatezza dei trattamenti economici;

    tale assetto non consente di rispondere efficacemente alle esigenze di una amministrazione chiamata a svolgere funzioni di rilievo nazionale e internazionale, oltre alle nuove facoltà previste dal provvedimento in esame, né di competere con altre amministrazioni centrali nella capacità di reclutamento e valorizzazione del capitale umano. Peraltro, la dotazione organica di Roma Capitale è strutturalmente sottodimensionata a causa di vincoli nazionali di turn-over applicati uniformemente;

    appare pertanto necessario, nell'ambito del processo di riforma costituzionale, prevedere strumenti idonei a rafforzare l'autonomia organizzativa e gestionale di Roma Capitale, con particolare riferimento alla disciplina del personale e della contrattazione collettiva;

    l'istituzione di un comparto contrattuale autonomo per Roma Capitale consentirebbe, ad esempio, di definire trattamenti economici e ordinamenti professionali più coerenti con le funzioni svolte, anche attraverso un allineamento ai parametri del comparto delle amministrazioni centrali dello Stato,

impegna il Governo

ad accompagnare, per quanto di competenza, le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, volte a:

  sostenere l'istituzione di un comparto contrattuale autonomo per il personale di Roma Capitale, distinto da quello degli enti locali;

  promuovere, nel medesimo ambito, una disciplina della contrattazione collettiva che consenta a Roma Capitale di definire in modo autonomo i propri modelli organizzativi, gli ordinamenti professionali e i trattamenti economici, garantendo che tale autonomia sia accompagnata da adeguati strumenti di sostenibilità finanziaria e di responsabilità gestionale;

  prevedere che i parametri di riferimento per la definizione dei trattamenti economici e normativi possano essere allineati, anche progressivamente, a quelli del comparto delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di rafforzare la capacità attrattiva e competitiva dell'ente.
9/2564-A/11. D'Alessio, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame è volto a riconoscere alla città di Roma un assetto istituzionale e funzionale coerente con il suo ruolo di capitale della Repubblica;

    Roma Capitale, per dimensione demografica, complessità amministrativa e funzioni svolte, presenta caratteristiche del tutto peculiari e non assimilabili a quelle degli altri enti locali;

    l'attuale disciplina del personale di Roma Capitale è ricompresa nel comparto della contrattazione collettiva degli enti locali, con conseguenti limiti in termini di flessibilità organizzativa, attrattività delle professionalità e adeguatezza dei trattamenti economici;

    tale assetto non consente di rispondere efficacemente alle esigenze di una amministrazione chiamata a svolgere funzioni di rilievo nazionale e internazionale, oltre alle nuove facoltà previste dal provvedimento in esame, né di competere con altre amministrazioni centrali nella capacità di reclutamento e valorizzazione del capitale umano. Peraltro, la dotazione organica di Roma Capitale è strutturalmente sottodimensionata a causa di vincoli nazionali di turn-over applicati uniformemente;

    appare pertanto necessario, nell'ambito del processo di riforma costituzionale, prevedere strumenti idonei a rafforzare l'autonomia organizzativa e gestionale di Roma Capitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare, per quanto di competenza, le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, volte a garantire che tale autonomia sia accompagnata da adeguati strumenti di responsabilità gestionale secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione.
9/2564-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame, sostituendo integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica delineandone le materie di competenza legislativa;

    risulta assolutamente condivisibile e necessaria l'implementazione di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, soprattutto in ragione sia della sua funzione di capitale che delle sue peculiarità nazionali e internazionali;

    la riforma costituzionale in esame rappresenta un passaggio strategico per il pieno compimento della funzione di Capitale della Repubblica attribuita a Roma;

    tuttavia, ove la legge ordinaria di attuazione prevista dal nuovo articolo 114, quarto comma, non definisca nel dettaglio il rapporto tra Roma Capitale e la città metropolitana di Roma, si determinerebbero gravi squilibri di governance su un'area di 5.363 km2 con 121 comuni, di estensione oltre tre volte superiore a quella della Greater London Authority (1.572 km2 con 32 boroughs);

    il territorio della città metropolitana di Roma costituisce un'unica conurbazione nella quale i processi urbanistici, economici e demografici degli ultimi cinquant'anni hanno superato i confini comunali: circa 800.000 residenti si sono trasferiti oltre il GRA e nei comuni dell'area metropolitana, che hanno visto raddoppiare la propria popolazione, formando un sistema urbano integrato da crescenti connessioni infrastrutturali ed economiche; i nuovi poteri legislativi della Capitale, ove si applicassero entro i soli confini comunali, non terrebbero conto di tale realtà territoriale;

    vi è un ulteriore problema di rappresentanza civica: l'attuale disciplina della Città metropolitana prevede che il Sindaco metropolitano coincida di diritto con il sindaco di Roma, eletto dai soli residenti del comune; il peso demografico di Roma Capitale – superiore al 60 per cento della popolazione metropolitana – determina una strutturale prevalenza nella formazione degli organi metropolitani, cosicché i cittadini dei 121 comuni dell'area circostante risultano governati, per le funzioni di area vasta, da organi che non esprimono una rappresentanza proporzionata delle loro esigenze territoriali; si determina in tal modo un paradosso per cui i medesimi cittadini sarebbero esclusi sia dalla nuova legislazione di Roma Capitale sia da una effettiva rappresentanza in sede metropolitana;

    le materie attribuite ai nuovi poteri legislativi di Roma Capitale riguardano fenomeni che si estendono ben oltre il perimetro comunale, investendo l'intera area metropolitana; il provvedimento in esame non contempla tuttavia la città metropolitana, che verrebbe lasciata in una condizione di limbo istituzionale, con un comune dotato di potestà legislativa al suo interno e due regimi normativi potenzialmente confliggenti sul medesimo territorio;

    le principali capitali europee hanno affrontato problematiche analoghe estendendo i poteri di governo della capitale all'intera area funzionale: la Greater London Authority (Greater London Authority Act 1999) gestisce un bilancio autonomo superiore a 19 miliardi di sterline; Parigi ha adottato lo Statut de Paris del 2017;

    Madrid dispone della Ley de Capitalidad del 2006; è pertanto essenziale che la legge ordinaria di attuazione preveda un quadro di adeguatezza finanziaria per la città metropolitana fondato su risorse proprie che tenga in considerazione l'area vasta di cui si compone;

    se la legge di attuazione non tenesse in considerazione tali aspetti, verrebbero, di fatto, vanificate le intenzioni della legge n. 56 del 2014, rimasta sostanzialmente incompiuta, la quale ha istituito in Italia le aree metropolitane conferendo ai nuovi soggetti istituzionali competenze più estese e di maggiore impegno rispetto alle province, tra cui la formazione del piano strategico del territorio, la redazione della pianificazione territoriale generale e l'organizzazione dei servizi pubblici e della mobilità;

    la città metropolitana di Roma Capitale si estende per oltre 5.300 km2, oltre tre volte più grande della Grande Londra (1.572 km2), la quale però è formata da 32 boroughs ognuno con bilancio proprio e consiglio eletto direttamente;

    è lo stesso dossier del Servizio Studi della Camera, poi, a sottolineare – richiedendo un supplemento di approfondimento correttivo – come la città metropolitana si troverà ad esercitare funzioni amministrative in settori – ad esempio il trasporto pubblico locale e il commercio – per i quali nel suo stesso territorio potrebbero risultare agenti due legislazioni diverse, quella di Roma Capitale e quella della regione Lazio;

    dunque, alla luce dell'assoluta necessità di riconoscere le esigenze e le facoltà legislative della capitale, va posto assoluto rimedio al percorso storico della città metropolitana e alle esigenze di varia natura degli enti di prossimità che necessariamente dovranno essere generati dalla nuova struttura amministrativa,

impegna il Governo

a sostenere, nell'ambito della legge ordinaria di attuazione prevista dal nuovo articolo 114, quarto comma, della Costituzione, ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza volta a:

   attribuire i nuovi poteri e funzioni alla città metropolitana di Roma Capitale in luogo del solo territorio comunale, al fine di rispecchiare l'effettiva dimensione del- 1' area urbana funzionale e di evitare la sovrapposizione di competenze tra livelli di governo;

   evitare un moltiplicarsi inefficace e deleterio degli ambiti di competenza dei vari livelli di governo territoriale e, al contempo, a garantire un coordinamento organico delle funzioni tra Roma Capitale, regione Lazio e città metropolitana di Roma Capitale, assicurando coerenza e omogeneità tra le competenze attribuite ai vari livelli di governo e tra i corrispondenti ambiti di elezione dei rispettivi organi elettivi;

   prevedere, nella medesima legge, adeguate risorse finanziarie destinate alla città metropolitana fondato su risorse proprie e autonomia di bilancio, ispirandosi ai modelli della Greater London Authority, dello Statut de Paris e della Ley de Capitalidad de Madrid;

   promuovere l'istituzione di un contratto unico di servizio per il trasporto pubblico locale nell'area metropolitana, secondo il modello di Transport for London, superando l'attuale frammentazione contrattuale tra Roma Capitale, regione Lazio e città metropolitana.
9/2564-A/12. Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame, sostituendo integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica delineandone le materie di competenza legislativa;

    risulta assolutamente condivisibile e necessaria l'implementazione di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, soprattutto in ragione sia della sua funzione di capitale che delle sue peculiarità nazionali e internazionali;

    la riforma costituzionale in esame rappresenta un passaggio strategico per il pieno compimento della funzione di Capitale della Repubblica attribuita a Roma;

    tuttavia, ove la legge ordinaria di attuazione prevista dal nuovo articolo 114, quarto comma, non definisca nel dettaglio il rapporto tra Roma Capitale e la città metropolitana di Roma, si determinerebbero gravi squilibri di governance su un'area di 5.363 km2 con 121 comuni, di estensione oltre tre volte superiore a quella della Greater London Authority (1.572 km2 con 32 boroughs);

    il territorio della città metropolitana di Roma costituisce un'unica conurbazione nella quale i processi urbanistici, economici e demografici degli ultimi cinquant'anni hanno superato i confini comunali: circa 800.000 residenti si sono trasferiti oltre il GRA e nei comuni dell'area metropolitana, che hanno visto raddoppiare la propria popolazione, formando un sistema urbano integrato da crescenti connessioni infrastrutturali ed economiche; i nuovi poteri legislativi della Capitale, ove si applicassero entro i soli confini comunali, non terrebbero conto di tale realtà territoriale;

    vi è un ulteriore problema di rappresentanza civica: l'attuale disciplina della Città metropolitana prevede che il Sindaco metropolitano coincida di diritto con il sindaco di Roma, eletto dai soli residenti del comune; il peso demografico di Roma Capitale – superiore al 60 per cento della popolazione metropolitana – determina una strutturale prevalenza nella formazione degli organi metropolitani, cosicché i cittadini dei 121 comuni dell'area circostante risultano governati, per le funzioni di area vasta, da organi che non esprimono una rappresentanza proporzionata delle loro esigenze territoriali; si determina in tal modo un paradosso per cui i medesimi cittadini sarebbero esclusi sia dalla nuova legislazione di Roma Capitale sia da una effettiva rappresentanza in sede metropolitana;

    le materie attribuite ai nuovi poteri legislativi di Roma Capitale riguardano fenomeni che si estendono ben oltre il perimetro comunale, investendo l'intera area metropolitana; il provvedimento in esame non contempla tuttavia la città metropolitana, che verrebbe lasciata in una condizione di limbo istituzionale, con un comune dotato di potestà legislativa al suo interno e due regimi normativi potenzialmente confliggenti sul medesimo territorio;

    le principali capitali europee hanno affrontato problematiche analoghe estendendo i poteri di governo della capitale all'intera area funzionale: la Greater London Authority (Greater London Authority Act 1999) gestisce un bilancio autonomo superiore a 19 miliardi di sterline; Parigi ha adottato lo Statut de Paris del 2017;

    Madrid dispone della Ley de Capitalidad del 2006; è pertanto essenziale che la legge ordinaria di attuazione preveda un quadro di adeguatezza finanziaria per la città metropolitana fondato su risorse proprie che tenga in considerazione l'area vasta di cui si compone;

    se la legge di attuazione non tenesse in considerazione tali aspetti, verrebbero, di fatto, vanificate le intenzioni della legge n. 56 del 2014, rimasta sostanzialmente incompiuta, la quale ha istituito in Italia le aree metropolitane conferendo ai nuovi soggetti istituzionali competenze più estese e di maggiore impegno rispetto alle province, tra cui la formazione del piano strategico del territorio, la redazione della pianificazione territoriale generale e l'organizzazione dei servizi pubblici e della mobilità;

    la città metropolitana di Roma Capitale si estende per oltre 5.300 km2, oltre tre volte più grande della Grande Londra (1.572 km2), la quale però è formata da 32 boroughs ognuno con bilancio proprio e consiglio eletto direttamente;

    è lo stesso dossier del Servizio Studi della Camera, poi, a sottolineare – richiedendo un supplemento di approfondimento correttivo – come la città metropolitana si troverà ad esercitare funzioni amministrative in settori – ad esempio il trasporto pubblico locale e il commercio – per i quali nel suo stesso territorio potrebbero risultare agenti due legislazioni diverse, quella di Roma Capitale e quella della regione Lazio;

    dunque, alla luce dell'assoluta necessità di riconoscere le esigenze e le facoltà legislative della capitale, va posto assoluto rimedio al percorso storico della città metropolitana e alle esigenze di varia natura degli enti di prossimità che necessariamente dovranno essere generati dalla nuova struttura amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere, nell'ambito della legge ordinaria di attuazione prevista dal nuovo articolo 114, quarto comma, della Costituzione, ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza volta a:

   attribuire, attraverso la legge ordinaria sull'ordinamento l'ex articolo 114, quarto comma, della Costituzione, i nuovi poteri e funzioni alla città metropolitana di Roma Capitale al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tra livelli di governo;

   prevedere, nella medesima legge, adeguate risorse finanziarie destinate alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

   promuovere l'istituzione di un contratto unico di servizio per il trasporto pubblico locale nell'area metropolitana, secondo il modello di Transport for London, superando l'attuale frammentazione contrattuale tra Roma Capitale, regione Lazio e città metropolitana.
9/2564-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame reca modifiche all'articolo 114 della Costituzione, inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica, nonché delineando le materie di competenza legislativa del nuovo ente.

    Nel dettaglio, a Roma Capitale è attribuita potestà legislativa nelle materie oggetto di competenza concorrente e residuale, tra le quali il trasporto pubblico locale, il governo del territorio, il commercio, il turismo, nonché I' edilizia residenziale pubblica e I' organizzazione amministrativa di Roma Capitale stessa;

    l'attribuzione di tali nuove funzioni richiede la previsione di un quadro regolatorio che definisca in modo chiaro, certo e preciso le risorse finanziarie e gli strumenti ulteriori di cui sarà necessario dotare l'ente, in quanto nessun trasferimento di compiti e funzioni può prescindere dalla conseguente attribuzione di adeguate risorse finanziarie e umane. La stessa Costituzione, tramite l'affermazione del principio di adeguatezza, prevede che l'ente cui è attribuita una determinata funzione amministrativa disponga della concreta capacità di svolgerla, sotto il profilo organizzativo, strumentale e finanziario;

    in tale contesto, il provvedimento interviene prevedendo, al nuovo quarto comma dell'articolo 114 della Costituzione, una riserva di legge rinforzata per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale demandando a una successiva legge ordinaria l'attribuzione al nuovo ente di condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che attribuisce agli enti locali autonomia di entrata e di spesa, stabilendo e applicando tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare che alle funzioni attribuite alla costituenda Roma Capitale e agli enti di prossimità così come verranno definiti dalla legge dello Stato di cui al nuovo articolo 114, comma quarto, della Costituzione, corrispondano risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e proporzionate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, nonché nel quadro di un'autonomia finanziaria che consenta una puntuale classificazione delle entrate proprie e una rimodulazione delle stesse per rispondere con flessibilità alle esigenze del territorio, alle sue necessità economico-sociali e alle sue peculiarità.
9/2564-A/13. Ruffino, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame reca modifiche all'articolo 114 della Costituzione, inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica, nonché delineando le materie di competenza legislativa del nuovo ente.

    Nel dettaglio, a Roma Capitale è attribuita potestà legislativa nelle materie oggetto di competenza concorrente e residuale, tra le quali il trasporto pubblico locale, il governo del territorio, il commercio, il turismo, nonché I' edilizia residenziale pubblica e I' organizzazione amministrativa di Roma Capitale stessa;

    l'attribuzione di tali nuove funzioni richiede la previsione di un quadro regolatorio che definisca in modo chiaro, certo e preciso le risorse finanziarie e gli strumenti ulteriori di cui sarà necessario dotare l'ente, in quanto nessun trasferimento di compiti e funzioni può prescindere dalla conseguente attribuzione di adeguate risorse finanziarie e umane. La stessa Costituzione, tramite l'affermazione del principio di adeguatezza, prevede che l'ente cui è attribuita una determinata funzione amministrativa disponga della concreta capacità di svolgerla, sotto il profilo organizzativo, strumentale e finanziario;

    in tale contesto, il provvedimento interviene prevedendo, al nuovo quarto comma dell'articolo 114 della Costituzione, una riserva di legge rinforzata per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale demandando a una successiva legge ordinaria l'attribuzione al nuovo ente di condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che attribuisce agli enti locali autonomia di entrata e di spesa, stabilendo e applicando tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare che alle funzioni attribuite alla costituenda Roma Capitale e agli enti di prossimità così come verranno definiti dalla legge dello Stato di cui al nuovo articolo 114, comma quarto, della Costituzione, corrispondano risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
9/2564-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame, sostituendo integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica delineandone le materie di competenza legislativa;

    si prevede, poi, che con legge ordinaria, «rinforzata», verranno individuate le possibili forme di decentramento amministrativo di Roma Capitale, nonché i relativi principi, lasciando poi all'ente la facoltà di scelta. In questo modo, il decentramento viene qualificato, per legge e per statuto, competenza di Roma Capitale;

    tuttavia, il decentramento amministrativo già previsto a legislazione vigente non è mai stato realmente attuato. Alla luce di ciò, è comprensibile temere il continuo e mancato rispetto del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione: con un organo legislativo più forte servono enti di prossimità con vero potere, bilancio autonomo non derivato e capacità effettiva di erogazione dei servizi ai cittadini;

    in tale contesto, il X municipio di Roma Capitale è – con una superficie di quasi 151 chilometri quadrati – uno dei più estesi nonché uno dei più popolati della città di Roma, sviluppandosi peraltro su un'area molto eterogenea. Esso comprende, infatti, sia le zone di Ostia e di Ostia Antica, estremamente legate al mare sotto il profilo dell'economia, della storia e della cultura, sia la zona dell'entroterra, che ha caratteristiche totalmente diverse rispetto alla parte prospiciente la costa;

    da queste peculiarità rispetto agli altri municipi della Capitale consegue anche un forte senso identitaria di molti abitanti, residenti in particolare nei quartieri marittimi, che da tempo portano avanti, anche in forma organizzata e nelle sedi istituzionali, spinte autonomiste;

    il distacco di Ostia da Roma capitale consentirebbe, invece, di uscire da una marginalità dettata dal suo essere periferia di una grande città europea, di poter esprimere più compiutamente le sue potenzialità legate al mare e di gestire meglio i servizi per i cittadini, dando al contempo al restante territorio del X municipio la possibilità di focalizzare la propria attenzione sulle esigenze della zona dell'entroterra, oggi spesso penalizzate proprio dalla maggiore concentrazione di attenzioni e risorse per la zona costiera;

    la peculiarità del territorio di Ostia e di Ostia Antica impone che vi sia un'amministrazione comunale autonoma, la quale possa compiere tutte le azioni necessarie per potenziare lo sviluppo del turismo balneare e culturale – punto nodale per Ostia –, generando così un aumento dell'indotto economico e, al contempo, spingendo verso l'alto tutti gli indicatori sociali e di benessere della cittadinanza;

    allo stesso modo, il X municipio – che oggi comprende quartieri con elevata qualità della vita accanto a quartieri che soffrono condizioni di forte disagio sociale –, se distaccato dalla zona costiera e gestito direttamente da un'amministrazione municipale finalmente sollevata dalle incombenze enormi connesse all'economia del mare, avrebbe la possibilità di essere messo al centro di un vero progetto di sviluppo;

    le caratteristiche demografiche, geografiche ed economiche del territorio lasciano supporre che un nuovo comune di Ostia potrà diventare una realtà di estremo interesse e fortemente trainante per l'intero territorio circostante, al pari di quanto accaduto nel limitrofo comune di Fiumicino, anch'esso fino al 1992 appartenente al comune di Roma e che, diventando comune autonomo, ha conosciuto invece uno sviluppo urbanistico e socio-economico di estremo rilievo,

impegna il Governo

a sostenere o promuovere ogni iniziativa legislativa, ovvero referendaria, per quanto di competenza, volta ad istituire, nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale, il comune di Ostia, costituito dalle zone urbanistiche 13E, 13F e 13G attualmente ricomprese nel X municipio del comune di Roma Capitale, assegnando al neonato comune di Ostia le risorse finanziarie, umane e materiali spettanti, in proporzione alla popolazione residente e al territorio, mediante scorporo di quelle attribuite all'ente Roma Capitale.
9/2564-A/14. Rosato, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame reca modifiche all'articolo 114 della Costituzione, inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica e demandando a una successiva legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta, il compito di definire il complessivo ordinamento del nuovo ente;

    con la medesima legge ordinaria verranno altresì individuate le possibili forme di decentramento amministrativo di Roma Capitale, nonché i relativi principi, lasciando poi all'ente la facoltà di scelta. In questo modo, il decentramento viene qualificato, per legge e per statuto, competenza di Roma Capitale;

    non si può ignorare il fatto che il regolamento sul decentramento amministrativo risalga, originariamente, a tre decenni fa e che non sia mai stato attuato, se non in minima parte, al punto che gli attuali 15 municipi siano stati ridisegnati meno di quindici anni fa creando articolazioni estremamente disomogenee – anche demograficamente – e senza criteri identitari o funzionali davvero coerenti;

    una riorganizzazione amministrativa che non rispetti a pieno il principio di sussidiarietà previsto in Costituzione rischia di complicare la gestione del governo in una realtà in cui il divario tra aree urbane ed extraurbane risulta particolarmente accentuato. I nuovi poteri legislativi di Roma Capitale, infatti, verranno applicati entro un confine comunale ormai superato dall'espansione che negli ultimi decenni ha visto la nascita di vaste aree extraurbane, alle quali solo in parte si applicherà il nuovo quadro legislativo di Roma Capitale, con conseguenti difficoltà nell'esercizio delle funzioni di prossimità comunali;

    le nuove forme di decentramento amministrativo richiedono di ripensare il ruolo e le funzioni dei quindici municipi in cui attualmente la Capitale è divisa, attraverso nuovi modelli di gestione amministrativa basati su una massimizzazione dei servizi, di cui i municipi stessi, in qualità di enti più prossimi, devono assumere la titolarità;

    al fine di efficientare, nonché di valorizzare, il ruolo degli enti di prossimità, risulta oggi più che mai dirimente trasformare i municipi di Roma in comuni a se stanti, applicando anche una revisione dei confini. L'attuale comune di Roma appare infatti troppo grande rispetto ai servizi locali alla persona e troppo piccolo in riferimento ai processi reali dell'area vasta, problemi egualmente risolvibili trasformando i municipi in comuni,

impegna il Governo:

   a sostenere ogni iniziativa legislativa volta a delineare una disciplina normativa organica e puntuale dell'ordinamento del nuovo ente Roma Capitale che prevenga il rischio di una polverizzazione delle competenze;

   a sostenere, nel medesimo ambito, ogni iniziativa normativa volta a definire con puntualità gli enti di prossimità nei quali si articolerà il nuovo ente Roma Capitale, i quali dovranno necessariamente avere un proprio bilancio non derivato da quello di Roma Capitale, al fine di garantirne la piena capacità operativa e autonomia di risposta nei confronti delle esigenze reali dei cittadini.
9/2564-A/15. Richetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame reca modifiche all'articolo 114 della Costituzione, inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica e demandando a una successiva legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta, il compito di definire il complessivo ordinamento del nuovo ente;

    con la medesima legge ordinaria verranno altresì individuate le possibili forme di decentramento amministrativo di Roma Capitale, nonché i relativi principi, lasciando poi all'ente la facoltà di scelta. In questo modo, il decentramento viene qualificato, per legge e per statuto, competenza di Roma Capitale;

    non si può ignorare il fatto che il regolamento sul decentramento amministrativo risalga, originariamente, a tre decenni fa e che non sia mai stato attuato, se non in minima parte, al punto che gli attuali 15 municipi siano stati ridisegnati meno di quindici anni fa creando articolazioni estremamente disomogenee – anche demograficamente – e senza criteri identitari o funzionali davvero coerenti;

    una riorganizzazione amministrativa che non rispetti a pieno il principio di sussidiarietà previsto in Costituzione rischia di complicare la gestione del governo in una realtà in cui il divario tra aree urbane ed extraurbane risulta particolarmente accentuato. I nuovi poteri legislativi di Roma Capitale, infatti, verranno applicati entro un confine comunale ormai superato dall'espansione che negli ultimi decenni ha visto la nascita di vaste aree extraurbane, alle quali solo in parte si applicherà il nuovo quadro legislativo di Roma Capitale, con conseguenti difficoltà nell'esercizio delle funzioni di prossimità comunali;

    le nuove forme di decentramento amministrativo richiedono di ripensare il ruolo e le funzioni dei quindici municipi in cui attualmente la Capitale è divisa, attraverso nuovi modelli di gestione amministrativa basati su una massimizzazione dei servizi, di cui i municipi stessi, in qualità di enti più prossimi, devono assumere la titolarità,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di sostenere ogni iniziativa legislativa volta a delineare una disciplina normativa organica e puntuale dell'ordinamento del nuovo ente Roma Capitale che prevenga il rischio di una polverizzazione delle competenze e a sostenere, nel medesimo ambito, ogni iniziativa normativa volta a definire con puntualità gli enti di prossimità nei quali si articolerà il nuovo ente Roma Capitale.
9/2564-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame, sostituendo integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica delineandone le materie di competenza legislativa;

  si prevede, poi, che con legge ordinaria verranno individuate le possibili forme di decentramento amministrativo di Roma Capitale, nonché i relativi princìpi, lasciando all'ente la facoltà di scelta. In questo modo, il decentramento viene qualificato, per legge e per statuto, competenza di Roma Capitale;

    tuttavia, con l'assetto attualmente delineato, così come evidenziato anche da alcuni autorevoli soggetti auditi nel corso dell'esame in Commissione, si rilevano alcuni problemi attuativi: un vulnus nel rapporto eletti-elettori e una complicazione del governo della città e della regione che la proposta di legge non affronta;

    nello specifico, i cittadini romani finiranno per votare non solo per il comune che farà le leggi, ma anche per la regione che invece non potrà più fare le leggi per loro sulle materie di competenza del nuovo ente Roma Capitale, decidendo invece, al contempo, le politiche degli altri cittadini della regione. In sostanza, gli elettori romani – i quali rappresentano circa la metà del corpo elettorale regionale – saranno determinanti per l'elezione del presidente di regione, il quale però non risponderà a loro, ma solamente ai cittadini del resto del Lazio: una vera e propria scissione tra corpo elettorale e mandato di governo;

    si avrebbe, dunque, una regione che manterrebbe competenze legislative sulle rimanenti province e sui comuni dell'area metropolitana esclusa Roma, oltre a un sindaco dell'area metropolitana nel cui ambito territoriale ricadono sia il comune di Roma – che segue la legislazione da esso emanata – sia i restanti comuni i quali, diversamente, fanno riferimento alla legislazione della regione;

    Roma Capitale diventa, in sostanza, una nuova regione - anche se con l'attribuzione di un numero inferiore di materie su cui legiferare - e non è chiaro quali saranno le competenze reali dei suoi municipi;

    la mancanza di un quadro regolatorio chiaro per tutti i soggetti istituzionali coinvolti genererà sicuramente una maggior confusione burocratica che si rifletterà sul funzionamento operativo di tutti gli organismi coinvolti, con ricadute negative sulle aspettative dei cittadini, sui servizi territoriali e sui prevedibili conflitti di attribuzione;

    a Roma devono essere riconosciute le peculiarità del suo status di Capitale, oltre agli strumenti per affrontare le annose problematiche che ne hanno accompagnato la storia e lo sviluppo disarmonico, ma ciò non può avvenire con una mera concentrazione di maggiori poteri nelle mani di pochi. È necessaria, invece, una amministrazione con più risorse, più autonomia amministrativa e più aperta e dialogante con i cittadini del comune e dell'intera città metropolitana,

impegna il Governo

a sostenere, nell'ambito della legge dello Stato che disciplinerà l'ordinamento di Roma Capitale determinando i princìpi relativi alle forme di decentramento amministrativo, un percorso partecipativo di tutti gli attori coinvolti nel territorio metropolitano della città, a partire dai cittadini dei municipi e dei comuni della città metropolitana.
9/2564-A/16. Sottanelli, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge costituzionale in esame, sostituendo integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica delineandone le materie di competenza legislativa;

  si prevede, poi, che con legge ordinaria verranno individuate le possibili forme di decentramento amministrativo di Roma Capitale, nonché i relativi princìpi, lasciando all'ente la facoltà di scelta. In questo modo, il decentramento viene qualificato, per legge e per statuto, competenza di Roma Capitale;

    tuttavia, con l'assetto attualmente delineato, così come evidenziato anche da alcuni autorevoli soggetti auditi nel corso dell'esame in Commissione, si rilevano alcuni problemi attuativi: un vulnus nel rapporto eletti-elettori e una complicazione del governo della città e della regione che la proposta di legge non affronta;

    nello specifico, i cittadini romani finiranno per votare non solo per il comune che farà le leggi, ma anche per la regione che invece non potrà più fare le leggi per loro sulle materie di competenza del nuovo ente Roma Capitale, decidendo invece, al contempo, le politiche degli altri cittadini della regione. In sostanza, gli elettori romani – i quali rappresentano circa la metà del corpo elettorale regionale – saranno determinanti per l'elezione del presidente di regione, il quale però non risponderà a loro, ma solamente ai cittadini del resto del Lazio: una vera e propria scissione tra corpo elettorale e mandato di governo;

    si avrebbe, dunque, una regione che manterrebbe competenze legislative sulle rimanenti province e sui comuni dell'area metropolitana esclusa Roma, oltre a un sindaco dell'area metropolitana nel cui ambito territoriale ricadono sia il comune di Roma – che segue la legislazione da esso emanata – sia i restanti comuni i quali, diversamente, fanno riferimento alla legislazione della regione;

    Roma Capitale diventa, in sostanza, una nuova regione - anche se con l'attribuzione di un numero inferiore di materie su cui legiferare - e non è chiaro quali saranno le competenze reali dei suoi municipi;

    la mancanza di un quadro regolatorio chiaro per tutti i soggetti istituzionali coinvolti genererà sicuramente una maggior confusione burocratica che si rifletterà sul funzionamento operativo di tutti gli organismi coinvolti, con ricadute negative sulle aspettative dei cittadini, sui servizi territoriali e sui prevedibili conflitti di attribuzione;

    a Roma devono essere riconosciute le peculiarità del suo status di Capitale, oltre agli strumenti per affrontare le annose problematiche che ne hanno accompagnato la storia e lo sviluppo disarmonico, ma ciò non può avvenire con una mera concentrazione di maggiori poteri nelle mani di pochi. È necessaria, invece, una amministrazione con più risorse, più autonomia amministrativa e più aperta e dialogante con i cittadini del comune e dell'intera città metropolitana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere, nell'ambito della legge che disciplinerà l'ordinamento di Roma Capitale determinando i princìpi relativi alle forme di decentramento amministrativo, un percorso partecipativo di tutti gli attori coinvolti nel territorio metropolitano della città.
9/2564-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, Roma Capitale acquista potestà legislativa sul trasporto pubblico locale ma senza un accesso diretto al Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, il cui riparto avviene a livello regionale;

    il divario storico tra le risorse TPL destinate a Roma rispetto alle altre grandi città italiane è documentato. Nell'ambito dell'esame in sede consultiva del provvedimento, la IX Commissione Trasporti ha espresso parere favorevole richiamando «la peculiarità di Roma», ovverosia la sua estensione viaria che «eguaglia la somma di quelle di Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Firenze»,

impegna il Governo:

   a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale, una proposta normativa che riconosca a Roma Capitale una quota diretta e parametrata del cosiddetto Fondo TPL, calcolata almeno in proporzione ai chilometri di rete gestita e ai passeggeri trasportati, senza mediazione regionale;

   a sostenere, nell'ambito della legge attuativa prevista dal nuovo articolo 114 della Costituzione, per quanto di competenza, ogni iniziativa volta a prevedere un meccanismo di contrattazione diretta tra Roma Capitale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione del contratto di programma TPL.
9/2564-A/17. Pastorella, Grippo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali previsti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e sull'impatto finanziario a carico dello Stato e degli enti territoriali coinvolti nella relativa gestione – 3-02640

   ZANELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il lascito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastrutture dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di Giochi a «costo zero», la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche e da informazioni dirette ottenute dall'interrogante evidenzia una gestione tutt'altro che sostenibile;

   il budget iniziale per l'organizzazione dell'evento, stimato nel 2019 intorno a 1,4 miliardi di euro, ha subito impennate notevoli, tanto che, secondo notizie giornalistiche, la Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere il 2026 con un deficit di 310 milioni di euro;

   il costo degli interventi e delle opere connesse ai Giochi olimpici, di decreto in decreto e con commissariamenti straordinari, deroghe e procedure d'urgenza, è lievitato a quasi 6 miliardi di euro;

   il Cio avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione dei giochi, quali soci della Fondazione, potrebbero presto essere chiamati a far fronte al disavanzo accumulato;

   delle 98 opere ed infrastrutture previste, 58 risulterebbero incompiute con alcune che verrebbero terminate nel 2029 ed altre addirittura nel 2033. Le infrastrutture, che dovevano rappresentare la legacy per i territori, risultano ferme e abbandonate. Emblematica è la pista da bob di Cortina, costata 130 milioni di euro, già oggetto di degrado e al centro di dispute tra enti locali e la Fondazione, con ulteriori costi di ripristino che rischiano di ricadere sul comune di Cortina, così come la funivia Apollonio Socrepes, il cui costo avrebbe raggiunto i 35 milioni di euro, considerata strategica per la mobilità intermodale dei Giochi, ma ancora oggi mai entrata in funzione in quanto priva di autorizzazione all'esercizio, per non dire della variante stradale di San Vito di Cadore;

   secondo quanto denunciato il 6 marzo 2026 dal Presidente del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, si è verificato un ritardo di oltre cinque anni nella realizzazione dei lavori programmati, i quali erano stati dichiarati nel 2016 «(...) di pubblica utilità ed urgenza», con sproporzionato aumento dei costi originariamente preventivati e finanziati –:

   se il Ministro interrogato sia in grado di fornire, per quanto di competenza, i necessari elementi circa quale sia l'effettivo stato di attuazione degli interventi e quale sia l'impatto del deficit a carico dello Stato e degli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.
(3-02640)


Elementi in merito alla situazione relativa all'approvvigionamento di carburante presso gli aeroporti nazionali e iniziative di competenza volte a garantire la continuità del trasporto aereo a tutela di cittadini e imprese in caso di cancellazione dei voli – 3-02641

   BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, GHIO, MORASSUT, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   nelle ultime settimane numerose compagnie aeree hanno lanciato un allarme circa il rischio concreto di cancellazione di migliaia di voli a causa della progressiva riduzione delle scorte di jet fuel, anche in relazione alle tensioni internazionali che interessano l'area dello Stretto di Hormuz;

   secondo quanto segnalato dagli operatori del settore, le scorte potrebbero esaurirsi già nelle prossime settimane per alcune compagnie, mentre taluni aeroporti avrebbero già preannunciato criticità nell'approvvigionamento di carburante a partire dalla metà del mese di maggio 2026, delineando un quadro che non è più potenziale ma imminente;

   tale scenario rischia di produrre effetti estremamente gravi sulla continuità del servizio di trasporto aereo, con conseguenze dirette sulla mobilità dei cittadini, sull'attività delle imprese e sull'intero sistema economico nazionale;

   il 22 aprile 2026 la Commissione europea ha presentato il Piano Accelerate Eu, indicando la necessità di un coordinamento immediato sulle riserve energetiche, sull'utilizzo degli aiuti di Stato e sulle misure di tutela per cittadini e imprese, richiamando quindi una responsabilità diretta degli Stati membri;

   nonostante la gravità del quadro, il Governo non ha fornito alcuna informativa al Parlamento, né chiarito quali iniziative intenda assumere per prevenire o gestire la crisi a fronte di un quadro che appare in rapido peggioramento, con dichiarazioni pubbliche sulla possibilità che da metà maggio 2026 potrebbero esserci problemi per la sicurezza dei voli a causa dell'esaurirsi delle scorte;

   risulta, inopinatamente, che il Ministro interrogato non abbia attivato un confronto strutturato con l'Ente nazionale per l'aviazione civile e, soprattutto, con le compagnie aeree, con i gestori aeroportuali e con le associazioni di settore, al fine di acquisire dati aggiornati sulle scorte disponibili e predisporre misure immediate di gestione dell'emergenza;

   nessuna indicazione risulta pervenuta su quello che il Ministro interrogato intende fare per la tutela dei diritti dei passeggeri in relazione ai rimborsi e alle compensazioni che potrebbero derivare dalla cancellazione dei voli –:

   quale sia la situazione reale, aggiornata e verificata degli aeroporti nazionali in relazione alle scorte di jet fuel e alla sicurezza degli approvvigionamenti e quali iniziative di competenza urgenti e concrete il Ministro interrogato intenda adottare, anche in coordinamento con le istituzioni europee, per garantire la continuità operativa del trasporto aereo e assicurare piena tutela a cittadini e imprese in caso di cancellazione dei voli.
(3-02641)


Iniziative di competenza in relazione ai problemi di approvvigionamento dei carburanti per il trasporto aereo – 3-02642

   BONETTI, PASTORELLA, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la crisi geopolitica in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno producendo effetti diretti e già percepibili sulla catena di approvvigionamento dei carburanti per il trasporto aereo, con segnalazioni a livello europeo circa una possibile riduzione delle scorte di cherosene già nelle prossime settimane;

   tale scenario ha trovato una conferma esplicita e pubblica nelle dichiarazioni del ceo di Ryanair, O'Leary, il quale ha affermato che le scorte di carburante risultano garantite solo fino al mese di maggio 2026 e che successivamente non vi è alcuna certezza sulla continuità degli approvvigionamenti;

   peraltro, è notizia di pochi giorni fa la decisione di Lufthansa di cancellare 20 mila voli tra maggio e ottobre 2026 per risparmiare cherosene;

   lo stesso presidente di Assaeroporti, Borgomeo, ha affermato che le scorte negli scali italiani sono sufficienti per il mese di maggio 2026 e – nonostante un equilibrato ottimismo per l'imminente stagione estiva – che serva un tavolo di monitoraggio permanente anche per contrastare eventuali tentativi di speculazione;

   la stessa Presidenza dell'Unione europea, rappresentata dal Ministro cipriota dei trasporti, Vadeades, ha affermato che l'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e, nel medio e lungo periodo, un problema di domanda;

   nonostante la gravità del quadro delineato anche da operatori internazionali, il Governo non ha finora fornito alcuna informazione ufficiale, né adottato iniziative pubbliche sia per gestire che per monitorare la situazione, né risultano attivati strumenti di prevenzione o coordinamento –:

   quali iniziative di competenza stia ponendo in essere, anche in sede europea, per affrontare l'imminente crisi delle scorte di cherosene ed evitare grosse ripercussioni sui costi per i viaggiatori.
(3-02642)


Iniziative di competenza in ordine all'aumento dei costi per il carburante per il trasporto aereo e l'autotrasporto, al fine di garantire la continuità delle attività economiche e dei collegamenti, in particolare con le regioni Sardegna e Sicilia – 3-02643

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il perdurare delle tensioni geopolitiche nell'area mediorientale e la conseguente reiterata chiusura dello Stretto di Hormuz stanno determinando uno shock energetico globale, con un aumento del prezzo del petrolio superiore al 40 per cento dall'inizio della crisi mediorientale;

   il settore del trasporto aereo risulta tra i più colpiti: il prezzo del jet fuel, stimato dalla Iata in circa 88 dollari al barile per il 2026, ha superato in queste settimane i 190-200 dollari al barile, più che raddoppiando rispetto alle previsioni e incidendo in condizioni ordinarie per circa il 25-30 per cento dei costi operativi delle compagnie aeree, quota destinata ad aumentare sensibilmente aggravando in modo significativo i costi complessivi del settore;

   le compagnie aeree stanno sostenendo costi aggiuntivi nell'ordine di centinaia di milioni di dollari al giorno a livello globale per l'acquisto di carburante, con inevitabili ripercussioni su tariffe, frequenze e sostenibilità economica dei collegamenti;

   gli effetti sono già concreti: l'aumento del costo del carburante ha determinato incrementi medi stimati in circa 29 euro per passeggero per i voli intraeuropei e 88 euro per il lungo raggio, con punte fino a 26 euro sulle tratte europee e 129 euro su quelle intercontinentali;

   diverse compagnie internazionali hanno già annunciato misure drastiche: riduzione delle tratte, aumento dei prezzi dei biglietti e tagli alla capacità operativa, con casi come il gruppo Lufthansa che ha previsto la cancellazione di circa 20.000 voli nel 2026 per contenere i costi e il consumo di carburante;

   l'Agenzia internazionale dell'energia segnala, inoltre, come le riserve europee di carburante per l'aviazione possano coprire appena poche settimane, evidenziando un rischio concreto di carenza e interruzione dei servizi nel breve periodo;

   in questo contesto Sardegna e Sicilia risultano particolarmente esposte, con il caro carburante e la riduzione dei voli che rischiano di compromettere gravemente continuità territoriale, mobilità e tenuta economica;

   in parallelo, il settore dell'autotrasporto sta subendo un forte incremento dei costi del carburante, con una compressione dei margini che mette a rischio la sostenibilità economica delle imprese, la continuità delle catene logistiche e, conseguentemente, l'approvvigionamento dei beni essenziali e la stabilità dei prezzi al consumo –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per contenere gli effetti del caro carburante sui settori del trasporto aereo e dell'autotrasporto, garantendo la continuità delle attività economiche e dei collegamenti, in particolare con le regioni Sardegna e Sicilia, nonché per evitare un ulteriore aumento delle tariffe a carico degli utenti e dei costi per il sistema produttivo.
(3-02643)


Iniziative di competenza volte a tutelare i passeggeri del trasporto aereo, in relazione alle conseguenze derivanti dall'aumento dei costi per il carburante – 3-02644

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 41 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»;

   l'articolo 2 del codice del consumo annovera tra i diritti fondamentali «l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà»;

   i conflitti in corso in Medio Oriente hanno prodotto aumenti rilevanti dei prezzi dei carburanti e preoccupazioni relative alle capacità di approvvigionamento di combustibile per il settore del trasporto aereo nei prossimi mesi;

   il 14 aprile 2026 il Ministro interrogato ha dichiarato: «Sicuramente il carburante per aerei è quello che è raddoppiato nell'arco di alcuni giorni. È chiaro che se il conflitto, il caro gasolio, il caro cherosene andassero avanti per altre settimane sarebbe complicato tenere tutto fermo. Quello del trasporto aereo è l'unico vero problema contingente»;

   il 27 aprile 2026, il quotidiano Il Corriere della Sera ha riportato i dati dell'International air transport association (Iata), secondo cui «una tonnellata di jet fuel, in Europa, costa attualmente ai vettori 1.484 dollari, il 106,5 per cento più di un anno fa. Secondo gli esperti rappresenta il 35-40 per cento dei costi operativi totali, sforando il 50 per cento tra le low cost»;

   l'articolo citato rileva anche una «corsa al rialzo di tutti i servizi accessori che, in media, vengono acquistati da circa il 40 per cento dei passeggeri sulle low cost e il 5-10 per cento dei viaggiatori sulle aviolinee tradizionali» –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di tutelare i passeggeri del trasporto aereo, affinché le politiche dei prezzi delle compagnie aeree rispettino i principi di buona fede, correttezza e lealtà, contribuendo a mitigare i rischi di un blocco parziale dei vettori dovuto alle conseguenze dei conflitti in Medio Oriente.
(3-02644)


Elementi in merito all'avanzamento dei lavori e alla copertura finanziaria delle opere infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al quadruplicamento della linea Milano-Genova e della tratta Tortona-Voghera – 3-02645

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la realizzazione del sistema infrastrutturale ligure, imperniata sul progetto unico che comprende la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova Terzo valico dei Giovi, il potenziamento del Nodo di Genova e lo scalo merci del Campasso, rappresenta un obiettivo prioritario per lo sviluppo economico del territorio e per l'efficienza del corridoio europeo Ten-T Reno-Alpi;

   sul tema l'interrogante ha già presentato sei atti di sindacato ispettivo, tra cui da ultimo le interrogazioni n. 5-03332 e n. 5-03369 depositate a gennaio 2025, volte a monitorare costantemente la coerenza dei finanziamenti e il rispetto dei cronoprogrammi;

   in sede di risposta a tali atti, il Governo ha fornito rassicurazioni ufficiali, quantificando il costo complessivo del Terzo valico in 10,6 miliardi di euro, interamente finanziati. Sotto il profilo tecnico ha indicato lo stato di avanzamento degli scavi delle gallerie oltre il 90 per cento e l'ultimazione del Nodo di Genova al 100 per cento. L'orizzonte temporale per la conclusione delle opere infrastrutturali è stato fissato entro il 2026, con un'entrata in esercizio prevista per la primavera del 2027;

   con riferimento al quadruplicamento della linea Milano-Genova, in sede di risposta, il Governo ha confermato il rispetto della scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza di giugno 2026 per la tratta Milano Rogoredo-Pieve Emanuele, mentre permanevano incertezze sulle fasi successive: la tratta Pieve Emanuele-Pavia disponeva di soli 9 milioni di euro per la progettazione, a fronte di un costo di 644 milioni;

   per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera, il cui costo è pari a 900 milioni di euro, al momento della risposta erano stati finanziati unicamente 21,36 milioni di euro per le progettazioni e il progetto inviato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica era ancora all'esame del dicastero. Si stavano svolgendo i lavori sul Prg di Tortona e gli interventi di upgrading tecnologico finalizzati a predisporre l'innesto con la nuova linea del Terzo valico, da completare per fasi entro il 2028. Infine, per il quadruplicamento tra Pavia e Voghera era in corso la redazione del documento delle alternative progettuali e non erano stati definiti costi e tempi per la realizzazione dell'opera –:

   se permangano le medesime tempistiche e lo stato di avanzamento già indicati e se intenda fornire un aggiornamento puntuale sullo stato effettivo dei lavori in corso, sulle iniziative per garantire la copertura finanziaria delle tratte mancanti del quadruplicamento e sulla data certa prevista per l'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura.
(3-02645)


Elementi in ordine agli interventi in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi – 3-02646

   PAOLO EMILIO RUSSO, GENTILE, PAGANO e ENRICO COSTA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   la semplificazione amministrativa costituisce un obiettivo strategico per accrescere la competitività del sistema Paese, favorire gli investimenti e migliorare la qualità dei servizi resi agli utenti;

   al fine di erogare servizi in linea ai bisogni di cittadini e imprese e sostenere il tessuto produttivo è fondamentale semplificare le lungaggini burocratiche e tutte quelle fasi procedimentali che si sono stratificate nel tempo, generando evidenti complicazioni;

   il Ministro interrogato ha avviato un'importante opera di semplificazione delle procedure amministrative, con l'obiettivo di ridurre tempi, costi e adempimenti burocratici e, allo stesso tempo, migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti –:

   se il Ministro interrogato non intenda fornire elementi circa gli interventi adottati in merito alla semplificazione delle procedure amministrative volti ad offrire servizi sempre più efficienti agli utenti, cittadini e imprese.
(3-02646)


Stato di attuazione delle riforme in materia di semplificazione amministrativa negli enti locali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02647

   BOF, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   i comuni rappresentano il livello istituzionale più vicino ai cittadini e svolgono un ruolo fondamentale nella produzione e nell'erogazione di beni e servizi;

   a differenza delle amministrazioni centrali, spesso percepite come entità lontane ed astratte, i comuni sono enti radicati nei territori e direttamente coinvolti nella gestione dei bisogni immediati della collettività;

   per tale motivo, le amministrazioni comunali sono state coinvolte nella pianificazione e nell'attuazione di numerose iniziative di riforma contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   in particolare, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati previsti investimenti e riforme finalizzati alla semplificazione amministrativa negli enti locali, con l'obiettivo di ridurre i tempi e gli oneri amministrativi, facilitare l'attuazione degli interventi e rafforzare la capacità amministrativa;

   al fine di misurare lo stato reale di attuazione di tali misure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Invitalia, ha promosso un'indagine conoscitiva nell'ambito del progetto «PAeSe – Pa e Semplificazione: monitoriamo e comunichiamo la semplificazione della pubblica amministrazione introdotta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   il progetto si inserisce nel quadro degli interventi di semplificazione e digitalizzazione delle procedure previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della missione 1, componente 1, sub-investimento 2.2.4 «Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione»;

   l'iniziativa, attraverso un campione rappresentativo di 366 comuni, si propone di raccogliere dati empirici sullo stato di attuazione delle riforme e degli interventi di semplificazione da parte delle amministrazioni, individuare criticità operative e acquisire proposte migliorative direttamente dai comuni, al fine di assicurare servizi efficienti e facilmente accessibili a cittadini e imprese –:

   quale sia lo stato di attuazione delle riforme in materia di semplificazione amministrativa negli enti locali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e quali risultati concreti, secondo quanto emerso dai primi esiti del progetto PAeSe – Pa e Semplificazione, siano stati finora raggiunti.
(3-02647)


Iniziative di competenza in relazione agli schemi di intesa preliminare in materia di autonomia differenziata con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, anche alla luce dei principi sanciti nella sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale – 3-02648

   ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BALDINO, PENZA e MARIANNA RICCIARDI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   ad avviso dei firmatari, come il contenuto della legge n. 86 del 2024 rappresentava una personalissima visione dell'attuazione dell'autonomia differenziata, parimenti rischiano di esserlo le preintese sottoscritte con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che paiono disattendere la pronuncia della Corte costituzionale, che quella visione ha sonoramente bocciato;

   tra le materie oggetto della richiesta di autonomia spicca la sanità – in particolare, l'autonomia concerne la governance degli enti e delle aziende sanitarie, la gestione delle tariffe e dei fondi sanitari integrativi, la compartecipazione per gli assistiti, la remunerazione del personale, l'edilizia sanitaria – con ciò lasciando presagire forti differenziazioni sul territorio nazionale rispetto al livello delle prestazioni;

   ad avviso dei firmatari, in ciò corroborati da tanti tra esperti e giuristi nonché da Anci e da tutte le regioni a guida di centro-sinistra che hanno espresso parere contrario in sede di Conferenza unificata sulle preintese, sono diversi i profili critici che le investono: stupisce che regioni a guida di centro-destra, che avevano espresso contrarietà sull'autonomia differenziata, si siano allineate al parere favorevole;

   unitamente al profondo sconcerto circa la dichiarazione del presidente della regione Lombardia secondo il quale «L'Autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello Stato in senso federale», le preintese destano grave preoccupazione per l'equità del Servizio sanitario nazionale e i diritti dei cittadini, per i servizi, le prestazioni e l'accesso alle cure, che rischiano di essere garantiti in modo diverso secondo il territorio di residenza;

   gli interroganti ritengono improvvida la scorciatoia escogitata per superare l'impasse sui livelli essenziali delle prestazioni, non ancora definiti, equiparandoli ai livelli essenziali di assistenza del 2017, a loro volta oggetto di profonde differenze tra le regioni, in assenza della previsione di un fondo perequativo efficace, con ciò consolidando le disuguaglianze e rendendo la salute un privilegio geografico;

   nessuna traccia nelle preintese dell'elemento ritenuto indispensabile dalla Corte costituzionale, la «ragionevole giustificazione», derivante dalla specificità del territorio, né della preliminare «istruttoria approfondita», non presumibile ma da dimostrare scientificamente: si rileva che le 4 preintese sono pressoché identiche –:

   se, alla luce delle considerazioni svolte, onde conformare la procedura di attribuzione dell'autonomia differenziata alla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nonché al fine di evitare al Paese un conflitto istituzionale e un nuovo ricorso alla Corte, non intenda adottare le iniziative di competenza finalizzate al ritiro degli schemi di intesa preliminare di cui in premessa.
(3-02648)


Iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di disagio e violenza giovanile – 3-02649

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, GABELLONE, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   il Governo e il Parlamento sono impegnati nel contrasto dei fenomeni di disagio e violenza giovanile, favorendo ambienti di crescita più sicuri e una sempre maggiore attenzione al benessere e allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi;

   a questo scopo sono stati realizzati nel corso della XIX legislatura interventi sia per migliorare le condizioni delle zone a più alta vulnerabilità sociale, sia per garantire il corretto perseguimento dei reati, sia per stimolare la responsabilizzazione dei minori e delle loro famiglie;

   accanto alla repressione e prima ancora di essa, è importante operare sul fronte della prevenzione, favorendo l'educazione al rispetto e alla responsabilità e fornendo alle comunità gli strumenti e i servizi per affrontare le situazioni di fragilità e le esigenze della vita quotidiana;

   in questo quadro è centrale la risposta alla crisi educativa del nostro tempo, che passa innanzitutto per un sostegno alle famiglie nello svolgimento del ruolo genitoriale –:

   quali iniziative siano state intraprese dal Ministro interrogato e quali si intendano intraprendere per supportare i genitori e sostenere la funzione delle famiglie nella prevenzione del disagio e della violenza.
(3-02649)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1661 – MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2773)

A.C. 2773 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha)

  1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

A.C. 2773 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica alla legge 31 dicembre
2012, n. 246)

  1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».

A.C. 2773 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2773 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1662 – MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2774)

A.C. 2774 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia)

  1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

A.C. 2774 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».

A.C. 2774 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri) – 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.
   2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.
   3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».

A.C. 2774 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

  1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».

A.C. 2774 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

  1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
   2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
   3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
   4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».

A.C. 2774 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

  1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».

A.C. 2774 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2774 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1669 – MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2775)

A.C. 2775 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)

  1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

A.C. 2775 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge
22 novembre 1988, n. 516)

  1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».

A.C. 2775 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2775 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.