XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 12 MAGGIO 2026
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 5 maggio 2026.
Albano, Amich, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Boldrini, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mascaretti, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Siracusano, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amich, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Boldrini, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Carotenuto, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mascaretti, Maschio, Mauri, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schifone, Schullian, Siracusano, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 aprile 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
GUSMEROLI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e commercio del pane e di impiego della denominazione di “pane fresco” nonché istituzione della Festa del pane» (2913).
In data 4 maggio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARCHETTO ALIPRANDI: «Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso» (2914);
SOTTANELLI: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di istituzione della città metropolitana di Pescara» (2915);
BONELLI ed altri: «Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato» (2916).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 30 aprile 2026 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale» (2911);
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali» (2912).
Saranno stampati e distribuiti.
Restituzione di un disegno di legge al Governo per la presentazione al Senato della Repubblica.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2026, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 2026, sia trasferito al Senato della Repubblica:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali» (2912).
Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica ed è stato cancellato dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE IEZZI ed altri: «Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare» (2796);
FEDE: «Disciplina dello status di comune concapoluogo di provincia e disposizioni concernenti l'attribuzione di esso mediante criteri automatici su base demografica e la ridenominazione delle circoscrizioni provinciali» (2844) Parere delle Commissioni V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
CECCHETTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in materia di individuazione di articolazioni territoriali funzionali nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica» (2816) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
DE PALMA: «Riapertura del termine per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie» (2820) Parere delle Commissioni I, V e X.
X Commissione (Attività produttive):
MOLLICONE ed altri: «Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per investimenti e attività di formazione relativi all'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale» (2691) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):
LAZZARINI ed altri: «Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale in materia di istigazione all'anoressia e alla bulimia» (214) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale della maculopatia» (2833) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 62 del 24 febbraio – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 664),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, promosse, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 25, 41, 76, 97, 117, secondo comma, lettera e), e 111 della Costituzione, in relazione all'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione prima, in composizione monocratica;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito, promosse, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all'articolo 6 della CEDU, e secondo, lettera e), della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione ventinovesima, in composizione monocratica:
alla VI Commissione (Finanze);
Sentenza n. 63 dell'11 marzo – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 665),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) –, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) –, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) –, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) –, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza n. 64 del 23 febbraio – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 666),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 65 del 12 marzo – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 667),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione dal Giudice di pace di Napoli, prima sezione civile:
alla IX Commissione (Trasporti);
Sentenza n. 66 del 23 marzo – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 668),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale, in data 30 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 60 del 10 marzo – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 662),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019);
Sentenza n. 61 del 24 marzo – 30 aprile 2026 (Doc. VII, n. 663),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65), nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell'articolo 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, limitatamente alle parole «e limitazioni»;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, limitatamente alle parole «dall'articolo 252 septies e», e 36, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 557).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 4 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 45/2026 del 19 marzo-4 maggio 2026, relativa al Fondo italiano per il clima.
Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 aprile 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/009 BE/Soliver (COM(2026) 50 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su prezzi di fornitura dell'energia elettrica basati sul mercato, una concorrenza effettiva nel mercato al dettaglio e la promozione della remunerazione della flessibilità nei contratti al dettaglio (COM(2026) 850 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 176 final);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 177 final).
Trasmissione dall'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 29 aprile 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario della medesima Autorità per l'anno 2025, approvato in data 28 aprile 2026.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Toscana.
Il Garante del contribuente per la Toscana, in data 30 aprile 2026, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Toscana, riferita all'anno 2025.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettere in data 28 e 30 aprile 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:
della proroga della nomina del dottor Nicola Fedele Loizzo a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia;
della proroga della nomina dell'architetto Renato Carullo a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte;
della proroga della nomina dell'avvocato Liborio Bloise a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila;
della proroga della nomina del dottor Italo Cucci a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria.
Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONE
Chiarimenti in merito al diniego del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ordine allo svolgimento di una seduta del consiglio comunale di Modena presso la casa circondariale di Sant'Anna – 3-02651
A)
VACCARI, GUERRA e SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha negato al comune di Modena di svolgere una seduta del consiglio comunale presso la casa circondariale di Sant'Anna;
l'ufficio competente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto di negare l'autorizzazione necessaria alla direzione del penitenziario modenese, senza specificare i motivi del diniego. Per l'interrogante uno sgarbo istituzionale alla città di Modena e alla proficua collaborazione da sempre presente sul territorio, indispensabile per supportare il carcere, sia a livello istituzionale che nei rapporti con le associazioni e i volontari;
non consentire lo svolgimento del consiglio comunale presso la struttura carceraria non rappresenta solo una grave interferenza da parte di un organismo alle dirette dipendenze del Governo, ma è anche un tentativo di impedire che vengano accesi i riflettori su una serie di criticità e di interrogativi sul sovraffollamento, sull'assistenza sanitaria, sulle condizioni di lavoro del personale, sulla carenza di progetti di recupero e reinserimento;
consigli comunali straordinari si sono tenuti presso le strutture carcerarie nelle città di Milano e di Roma –:
quali siano le reali motivazioni che hanno portato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a negare al comune di Modena di svolgere una seduta del consiglio comunale presso la casa circondariale di Sant'Anna e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per consentire che tale assemblea possa svolgersi come accaduto in altre città.
(3-02651)
MOZIONE RUFFINO ED ALTRI N. 1-00534 SUL RILANCIO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE
Mozione
La Camera,
premesso che:
1) una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da un'organizzazione spaziale fondata su «centri minori», spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Le specificità di questo territorio possono essere riassunte utilizzando l'espressione «aree interne» le quali si distinguono per essere significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità); per una disponibilità elevata di importanti risorse ambientali (idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere) e, infine, per costituire dei territori profondamente diversificati in quanto esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione;
2) parte rilevante delle aree interne ha subito, a partire dagli anni Cinquanta dello scorso secolo, un processo di marginalizzazione che, anzitutto, si è manifestato attraverso intensi fenomeni di de-antropizzazione quali la riduzione della popolazione sotto la soglia critica, l'invecchiamento demografico e la riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale. Tale processo si è manifestato, inoltre, con una progressiva riduzione quantitativa e qualitativa dell'offerta locale di servizi pubblici, privati e collettivi – i servizi, cioè, che definiscono nella società europea contemporanea la qualità della cittadinanza;
3) porre l'attenzione sulla grande estensione delle aree interne – in termini demografici e territoriali – rende immediatamente evidente quanto sia consistente il potenziale di sviluppo che esse oggi esprimono nel loro insieme, e quanto sia quindi importante il loro contributo a stabilizzare la traiettoria di sviluppo economico nazionale. Lasciare inutilizzato un capitale territoriale così vasto, eterogeneo e specifico è dunque incoerente anche da un punto di vista economico;
4) peraltro, le aree interne sono oggetto di audizioni specifiche svolte in relazione ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, come riportato anche dal Doc. XXII-bis, n. 3, approvato lo scorso 5 novembre 2025;
5) l'ultima mappatura delle aree interne ha ricompreso quasi il 60 per cento della superficie nazionale, ricomprendendo circa 4 mila comuni (all'incirca la metà del totale) e interessando il 22 per cento della popolazione italiana. Anche in considerazione di tali percentuali, le aree interne devono essere considerate una «questione nazionale». Oltre al tema del potenziale di sviluppo di cui dispongono – appena richiamato – tali zone hanno un rilievo nazionale anche per i costi sociali determinati dalla condizione in cui versano. L'instabilità idro-geologica è un esempio dei costi sociali che si associano alle modalità attuali di uso dei paesaggi umani nelle aree interne. Si possono poi indicare altri esempi altrettanto rilevanti come la perdita di diversità biologica o la dispersione della conoscenza pratica detenuta da coloro lì residenti;
6) un ulteriore elemento da considerare in una prospettiva nazionale è il basso grado di accessibilità ai beni di base – sanità, istruzione, mobilità, cui oggi si deve aggiungere la connettività virtuale (accesso ad internet) – per la popolazione residente. La scarsa accessibilità ai servizi di base e ai servizi sociali di interesse generale, riduce grandemente il benessere della popolazione di tali territori e limita il campo di scelta e di opportunità degli individui (nonché dei nuovi potenziali residenti). Considerando quanto sia elevata la quota della popolazione che vive nelle aree interne, questa situazione di disparità ha un evidente rilievo sociale e politico;
7) al 1° gennaio 2024, secondo l'ultima rilevazione Istat, nelle aree interne risiedono circa 13 milioni e 300 mila individui, circa un quarto della popolazione residente in Italia; nei centri, invece, la popolazione è pari a 45 milioni e 700 mila individui. In particolare, risiedono nei comuni intermedi 8 milioni di persone (pari al 13,6 per cento del totale dei residenti in Italia), nei comuni periferici 4,6 milioni (7,8 per cento) e, infine, nei comuni ultraperiferici, i più svantaggiati in termini di accessibilità ai servizi, 700 mila individui (1,2 per cento);
8) come in molti altri ambiti di comparazione, il Mezzogiorno sperimenta perdite più accentuate. Infatti, la perdita di popolazione nelle aree interne del Mezzogiorno (-6,3 per cento, -483 mila individui) è più intensa rispetto a quella nelle aree interne di Nord e Centro dove la diminuzione è, rispettivamente, del 2,7 per cento e del 4,3 per cento (oltre -100 mila individui per entrambe);
9) nel Mezzogiorno, tra i comuni in declino, oltre due terzi sono comuni delle aree interne, mentre nel Centro-Nord i comuni interni sono oltre un terzo. Se nel Centro-Nord, il calo demografico coinvolge quasi in egual misura i comuni interni e quelli centrali, nel Mezzogiorno la diminuzione della popolazione riguarda per lo più comuni appartenenti alle aree interne e risulta, inoltre, più intensa rispetto a quanto accade per la stessa tipologia di comuni nel Centro-Nord;
10) lo spopolamento è la minaccia di maggiore portata che interessa i territori della montagna e delle altre aree interne. Agire e investire nella capacità di attrazione dei centri non urbani – in special modo, per i più giovani, in considerazione dell'attuale contesto di globalizzazione e di alta mobilità della popolazione – è fondamentale. La pandemia, che ha messo sotto scacco due dei principali fattori attrattivi delle città quali la densità e la mobilità, è sembrata aprire nuove opportunità per questi territori, materialmente generate dalla diffusione dello smart working, che necessitano ora più che mai di essere colte;
11) con particolare riferimento a quest'ultimo punto, il lavoro agile svolto risiedendo in piccoli comuni e in quelli delle aree interne può rappresentare uno strumento importante per ripensare complessivamente i rapporti del mondo del lavoro, garantendo una migliore qualità del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, e al tempo stesso di riorganizzazione aziendale, ma ancora di più di ripopolamento e di nuovi servizi per garantire i diritti di cittadinanza nei luoghi marginali, favorendo coesione sociale, territoriale ed economica e riducendo le attuali crescenti disuguaglianze. La promozione di tale strumento lavorativo non è finalizzato solamente ad arrestare il declino demografico caratterizzante le zone remote e per riqualificarne il mercato del lavoro, ma anche per creare un nuovo sistema cittadino grazie alla versatilità che il digitale garantisce;
12) al fine di invogliare famiglie e giovani a risiedere in queste aree, il tema dei servizi educativi e di un rinnovato investimento sul capitale umano della montagna e delle aree interne assume un rilievo centrale. Va, infatti, attivata e valorizzata la connessione diretta tra la volontà delle famiglie di risiedere in ambienti dove la qualità della scuola resti comunque elevata e dove ci siano comunque i servizi essenziali, la volontà dei giovani di esplorare orizzonti differenti di formazione post secondaria e la volontà delle imprese finalizzata a ricercare in questi territori risorse umane di grande interesse;
13) non contrastare l'abbandono di queste zone significa sia indebolire le attività economiche – quali agricoltura, allevamento e turismo – che in questi contesti trovano la vocazione più naturale possibile sia, al tempo stesso, esporre il territorio a rischi ambientali (incendi, dissesti idrogeologici, incuria del paesaggio) che si ripercuotono sull'intera collettività;
14) assume rilievo l'esigenza di considerare, accanto alle politiche per i servizi essenziali, anche strumenti nuovi capaci di sostenere la tenuta demografica e socio-economica dei territori. In tale prospettiva, sono numerose le evidenze scientifiche indicanti che la presenza di cittadini stranieri, ove accompagnata da scelte locali e nazionali coerenti, può concorrere al rilancio di contesti marginali, anche in termini di rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale. Ciò è documentato, per citarne alcuni, dall'ultimo progetto di ricerca Sett dell'istituto indipendente Fieri (Forum internazionale ed europeo ricerche sull'immigrazione), che segnala miglioramenti di indicatori economici (reddito e imprese) nei territori osservati in serie temporale dopo l'insediamento di popolazione straniera, fermo restando – chiaramente – che tali dinamiche non operano in modo automatico ma dipendono dall'azione delle amministrazioni e degli attori territoriali. Analogamente, uno studio realizzato recentemente da ricercatori del Gran Sasso Science Institute, con il sostegno dell'organizzazione internazionale delle migrazioni, basato su approcci quantitativi e qualitativi e focalizzato su aree interne appenniniche (Valle Subequana, Alta Irpinia, Madonie), ha evidenziato come la migrazione possa concorrere a mitigare gli effetti dello spopolamento e dell'abbandono e a rafforzare la resilienza locale se subordinato a politiche che valorizzino i migranti quali soggetti liberi e attivi, partecipi allo sviluppo sostenibile dei territori assieme alle comunità locali, e su cui investire maggiormente in termini di coesione (sociale ed economica) e di crescita delle competenze, abbandonando narrative e politiche di carattere securitario;
15) in Italia, e in Europa, non si può affrontare l'attuazione dell'Agenda Onu 2030 senza occuparsi di aree interne e montagna, poiché è in queste realtà – fragili per condizioni fisico-geografiche, ambientali e per processi modificativi della vita sociale intervenuti nel tempo – che si gioca il futuro della conservazione e rigenerazione di biodiversità e di patrimonio umano del nostro continente. Si tratta di territori in cui sono certamente presenti sia limiti ma anche nuove opportunità da cogliere; per cogliere il loro potenziale di sviluppo è necessario, però, saper riconoscere specificità differenti (come quelle che distinguono territori alpini da quelli appenninici, o quelli che si propongono tra Appennino centro-settentrionale e centro-meridionale, oppure ancora, quelle delle zone insulari), sia per dare valore alle tante forme di imprenditorialità intergenerazionale sia per adattarvi strumenti di programmazione, pianificazione, progettazione futuri;
16) si rende quindi necessaria la diffusione tra i decisori pubblici della consapevolezza che lo sviluppo di questi territori, così diversificati ed eterogenei, non può seguire un sentiero uniforme e tracciato da forze estranee ai sistemi locali. Il futuro di queste aree si gioca nell'essere un processo generativo di possibilità, che può affermarsi nella capacità di dare risposta locale alle molteplici istanze che emergono;
17) con particolare riferimento ai territori montani, i quali rappresentano gran parte delle aree interne, la loro propria specificità e varietà va studiata e interpretata nell'interazione con i territori di pianura e città, incrociando le rispettive domande sia di servizi ecosistemici sia di consumo di risorse naturali. Da qui la necessità di riscrivere il patto tra territori urbani e metropolitani e aree interne e montane per rendere, come recita il Goal 11 dell'Agenda Onu le città e gli insediamenti umani «inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili», con ciò sollecitando le istituzioni pubbliche, rappresentative e di governo a programmarne e guidarne l'attuazione. Decisiva è, quindi, la disponibilità di una governance adeguata alle specificità territoriali: rilanciare l'autogoverno locale, misurato con la realtà delle piccole comunità interne e montane alle quali fornire una dimensione d'area, diventa un'esigenza ineludibile. Senza questa dimensione, le strategie di intervento rischiano di essere vanificate;
18) in un Paese a demografia debole e in contrazione quale l'Italia dove l'urbanizzazione relativa e la progressiva concentrazione della popolazione nei centri maggiori diventano un preoccupante moltiplicatore delle fragilità territoriali, la crescita dei poli urbani non rappresenta un fenomeno neutro quanto, piuttosto, produce concreti effetti territoriali come l'attrazione selettiva di giovani e di capitale umano, la concentrazione dei servizi specialistici, la polarizzazione del mercato del lavoro e delle opportunità nonché l'aumento delle rendite immobiliari e infrastrutturali. Nei fatti, molti di tali poli coincidono con le città maggiori e spesso con i capoluoghi, tuttavia, nelle strategie dedicate alle aree interne, il capoluogo compare come «luogo di servizio» (polo) e non come soggetto con doveri di cooperazione territoriale. Le politiche pubbliche organizzano la strategia «per le aree interne» senza costruire o promuovere un «patto» istituzionale esplicito con i centri attrattori (capoluoghi/città medie) che sono parte del meccanismo territoriale che genera flussi, rendite e concertazioni;
19) in un contesto tale, la rigenerazione territoriale non può affidarsi esclusivamente a un sistema di finanziamenti «riparativi» ma deve introdurre strumenti capaci di contenere le forme più squilibrate di attrazione e concentrazione dello sviluppo urbano entro limiti di sostenibilità territoriale e di coesione nazionale;
20) l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che l'Unione debba provvedere a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni riferendosi, tra l'altro, alle aree che presentano permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le zone rurali, le aree montane e quelle periferiche;
21) l'articolo 44 della Costituzione italiana prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane;
22) nell'ambito della politica regionale di coesione per il ciclo 2014-2020, è stato dato avvio, in attuazione delle norme primarie sopra descritte, alla Strategia nazionale per le aree interne (Snai) diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrarre, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle più lontane dai servizi di base. La strategia aveva individuato 72 aree interne di intervento, comprendente 1.077 comuni, per 2.072.718 abitanti e un territorio di 51.366 chilometri quadrati, circa un sesto del territorio nazionale;
23) la Snai trova attualmente continuità nella programmazione 2021-2027, in base a quanto indicato nell'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022)4787 del 15 luglio 2022, che conferma la Snai all'interno delle più complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'obiettivo strategico di policy 5 «Un'Europa più vicina ai cittadini». Sono state così previste ulteriori nuove 56 aree interne e confermate 67 delle 72 aree interne individuate nel ciclo 2014-2020. Complessivamente dunque, la Snai 2021-2027 riguarda 124 Aree di progetto, che coinvolgono 1.904 comuni, in cui vivono 4.570.731 abitanti;
24) tuttavia, a più di dieci anni dal concepimento della Snai, possono svilupparsi varie riflessioni;
25) in primo luogo, va sottolineata la drammaticità dei numeri di spesa della Strategia pubblicati sul portale Open Coesione. Dal 2014 a oggi, le percentuali non sono quelle auspicate. È chiaro che ci sia qualche punto del meccanismo tale da non permettere un reale decollo della Strategia: il quadro attuativo che emerge si caratterizza per lentezza e frammentazione, con percentuali significative di progetti «in corso» (56 per cento), una quota di progetti «conclusi» pari al solo 26 per cento e un livello di liquidazione contenuto (7 per cento) (dati aggiornati al 31 agosto 2025). Ciò è riconducibile a ritardi nell'attuazione derivanti da complessità burocratiche (iter di approvazione lenti e frammentazione della governance multilivello), emergenze esterne (come la pandemia da COVID-19 che ha congelato il 20-30 per cento delle attività) e carenze di capacità amministrativa locale (come piccoli comuni senza risorse per la partecipazione ai bandi);
26) tuttavia, casi virtuosi esistono: le performance migliori si associano a sistemi regionali con maggiore maturità amministrativa e integrazione dei fondi, nonché a strategie territoriali integrate incentrate su servizi essenziali e sviluppo locale. Si collocano, tra le esperienze più significative, il Trentino-Alto Adige, che evidenzia un livello particolarmente avanzato di attuazione, anche in ragione dell'autonomia organizzativa e del ricorso a interventi connotati da innovazione e digitalizzazione dei servizi; la Toscana, che si distingue per l'impostazione di strategie territoriali integrate e per un contenimento delle iniziative non andate a buon fine; nonché l'Emilia-Romagna, che risulta tra le realtà più efficaci per coesione istituzionale e per capacità di impiego efficiente ed integrato delle risorse;
27) i due periodi di programmazione (2014-2020 e 2021-2027), nonostante le riflessioni critiche – interne o esterne alla strategia – che alimentano il dibattito sul tema, evidenziano una pressoché totale continuità tra le due fasi in termini di definizione e classificazione delle aree interne, indirizzi di governance, ripartizione finanziaria e monitoraggio;
28) in secondo luogo, non sono stati messi in discussione i princìpi e i criteri che hanno guidato la classificazione delle aree interne: la certificazione di marginalità è ancora guidata da indicatori di natura spaziale che hanno più volte generato processi di esclusione di aree caratterizzate da altre forme di marginalità non identificabili dal solo criterio della distanza fisica o da forme di fragilità socio-economiche e demografiche non dovute alla mancanza dei servizi essenziali. La nuova programmazione ha mancato l'occasione per riaprire il dibattito e proporre modifiche per un metodo di classificazione rinnovato e capace di guardare alle interdipendenze tra i territori;
29) per quanto riguarda la traduzione della politica su scala locale, invece, con la nuova programmazione si assiste a una centralizzazione della pianificazione e gestione delle strategie a livello superiore. Un cambio di direzione che sembra porre le basi per un rallentamento del percorso di associazionismo tra realtà locali auspicato dalla Snai e un indebolimento della capacità di cooperazione multi-livello. L'introduzione di nuovi organismi di governance a livello regionale potrebbe in parte rispondere alle difficoltà di progettazione manifestate dalle amministrazioni locali – dovute anche al fatto che le strategie sono state sviluppate sulla base della disponibilità di risorse e competenze nelle varie aree interne, a volte non sufficienti a sostenere il processo di progettazione, producendo un quadro eterogeneo di risultati – durante la prima fase e quindi, giovare all'intero sistema. Tuttavia, all'atto pratico, ciò si è tradotto in un ulteriore irrigidimento burocratico;
30) in terzo luogo, ulteriore nodo critico e non sciolto nella nuova programmazione è la complessa integrazione dei vari fondi (nazionali, comunitari, altri fondi pubblici e privati) a supporto delle aree interne. Nel caso della Snai 2021-2027, oltre ai fondi nazionali per il rafforzamento dei servizi essenziali e quelli europei dedicati ai progetti di sviluppo locale, si sovrappongono misure che hanno obiettivi molto diversi tra loro (dal fondo per la prevenzione degli incendi boschivi al progetto speciale per il rafforzamento dei servizi nelle isole minori, dal fondo per i comuni marginali alle misure del PNRR. Appare chiara la necessità di mettere le realtà locali in condizioni di operare una concreta integrazione tra politiche e ottenere una più efficace ricaduta degli interventi;
31) alla Strategia nazionale per le aree interne si deve il merito di aver indirizzato il dibattito pubblico e politico sulle problematiche della marginalità territoriale e dello spopolamento e di continuare a mettere in luce le istanze e le domande latenti presenti sui territori. Quest'ultime, tuttavia, solo se adeguatamente ascoltate e sistematizzate, potranno condurre verso la reale strutturazione di politiche ordinarie a supporto della coesione territoriale;
32) l'intero Paese, attraverso un'azione congiunta tra Governo, Parlamento ed enti locali, deve promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, garantire l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché tutelarne e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;
33) favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive e commerciali ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da contrastarne lo spopolamento e, al contempo, valorizzare un patrimonio economico-culturale composto da competenze tecniche-gestionali ed esperienze lavorative e incentivare un modello di turismo equilibrato e sostenibile, rappresenta un'esigenza – oltre che un'immensa opportunità – non più rinviabile a favore dell'intera collettività. È una questione non riguardante solo i 1.904 comuni delle 124 aree di progetto, in cui vivono 4.570.731 abitanti, ma l'Italia intera,
impegna il Governo:
1) a promuovere ogni necessaria iniziativa istituzionale, normativa, economica, finanziaria e organizzativa finalizzata allo sviluppo locale, alla perequazione infrastrutturale e alla inversione delle dinamiche demografiche dei territori in via di spopolamento e sui quali sono evidenti fenomeni di forte disagio abitativo creando opportunità concrete di sviluppo e realizzazione di nuovi contesti familiari e sociali;
2) ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, utile ad agevolare il ritorno e la nuova residenzialità nelle aree svantaggiate e interne in forte calo demografico ma con grandi potenzialità sotto il profilo dello sviluppo economico locale e a promuovere il ripopolamento dei suddetti territori, anche attraverso l'introduzione di un reddito di insediamento come misura di incentivazione alla residenza negli stessi, rivolta a specifici target di soggetti (come coloro che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa, disoccupazione o stato di inoccupazione permanente o temporaneo, di povertà e di esclusione sociale tale da determinare un rischio di marginalità sociale) e strutturata come strumento azione di «welfare generativo»;
3) a intraprendere azioni volte a incentivare le attività produttive nelle zone in forte decremento demografico, con particolare riferimento alla tutela attiva del territorio, e delle comunità locali, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, dei sistemi agroalimentari e tipici, delle filiere di energia rinnovabile, dei saperi e dell'artigianato e del turismo sostenibile, adottando le necessarie misure ai fini del contrasto ad eventuali squilibri ambientali e sociali (come gli incrementi non sostenibili dei costi abitativi o l'attuazione di opere a grande impatto) a discapito della preservazione del capitale locale;
4) a garantire la permanenza e/o il ripristino, nelle aree territoriali caratterizzate da decremento demografico e disagio abitativo, dei presidi sociali, culturali e di legalità come asili nido, scuole, biblioteche e ad adottare iniziative volte all'attribuzione di un nuovo ruolo urbanistico agli istituti scolastici qualificandoli come spazi e servizi aperti oltre il tempo scolastico come presidi formativi, aggregativi, e di socialità per la cittadinanza come misura per sostenere la residenzialità;
5) a realizzare una regia coordinata ed efficiente capace di attivare sinergie interistituzionali e le governance territoriali multilivello al fine di dare concreta attuazione alle Strategie e ai Piani elaborati a favore delle aree interne, rafforzando il ruolo dei comuni riconoscendone il loro ruolo strategico nell'attuazione dei progetti e sostenendo i piccoli enti, sia attraverso assistenza tecnica ad hoc che attraverso piattaforme condivise di supporto progettuale;
6) a garantire, per la programmazione 2021-2027 e successive, la piena operatività del sistema di monitoraggio della Snai e la pubblicazione periodica, in formato aperto e aggregato per regione e per area-progetto, dei dati relativi ad avanzamento fisico, procedurale e finanziario (ivi inclusi avvio, conclusione, revoca/non avvio, pagamenti), nonché a trasmettere al Parlamento relazioni periodiche, sullo stato di attuazione e sulle misure correttive adottate, prevedendo, ove necessario, iniziative mirate di semplificazione procedurale e di coordinamento della governance, unitamente al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali mediante assistenza tecnica qualificata, al fine di ridurre i ritardi, prevenire revoche e assicurare l'effettività degli interventi nei territori interessati;
7) ad assumere iniziative di competenza volte a modificare i princìpi e i criteri alla base della classificazione e dell'individuazione delle aree interne valutando l'opportunità di individuare tali aree utilizzando indicatori che definiscano le aree interne in modo più completo, quali i fattori climatici, biografici, fisiografici, e idrogeologici (classificazione necessaria anche per valutare l'impatto degli investimenti sullo sviluppo sostenibile), ivi incluso il paesaggio quale concetto giuridico-normativo di riferimento per la definizione dei confini operativi e del valore di ricaduta dei progetti finanziati, incorporando obiettivi di preservazione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e la valorizzazione del capitale naturale, decisivi per l'equilibrio territoriale tra città e aree interne e montane, e includendo, più in generale, indicatori demografici e di fragilità socio-territoriale;
8) a riconoscere e valorizzare la pluralità delle specificità territoriali – quali quelle che distinguono i territori alpini da quelli appenninici, l'Appennino centro-settentrionale da quello centro-meridionale, nonché le montagne insulari – adattando conseguentemente gli strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione alle differenti potenzialità di sviluppo sostenibile, superando un'impostazione meramente geografica della Strategia nazionale per le aree interne incentrata esclusivamente sulla distanza dai poli di servizio e su una lettura binaria centro-periferia, e integrando i criteri di analisi e di intervento con indicatori multidimensionali di fragilità, anche avvalendosi dell'Indice di fragilità comunale (Ifc) introdotto da Istat nel rapporto annuale 2024, al fine di intercettare in modo più aderente la complessità delle vulnerabilità demografiche, socio-economiche, occupazionali, ambientali e infrastrutturali e, al contempo, di riconoscere le dinamiche di resilienza, innovazione e valorizzazione del capitale naturale, culturale e sociale presenti nei territori più periferici;
9) ad assumere iniziative volte a introdurre un sistema di premialità a favore di quei territori che conseguono i migliori risultati nella qualità dell'offerta di servizi pubblici e nella creazione di nuova occupazione nelle aree interne al fine di rendere più solidi i miglioramenti ottenuti;
10) a promuovere patti di corresponsabilità tra i centri maggiori e i territori fragili, volto a prevedere che i capoluoghi e i centri urbani maggiori contribuiscano in modo strutturato e verificabile, anche mediante specifici obblighi e condizionalità, alla rigenerazione delle aree interne e dei contesti a maggiore vulnerabilità, assumendo una responsabilità esplicita rispetto agli impatti territoriali, sociali e ambientali connessi ai propri processi di sviluppo e alle conseguenti dinamiche di concentrazione di risorse, servizi e opportunità;
11) ad adottare iniziative, anche normative, per disciplinare, promuovere, potenziare e sostenere la diffusione del lavoro agile e dei modelli organizzativi «da remoto» nelle aree interne, anche attraverso interventi volti a garantire connettività adeguata, spazi e servizi di prossimità (quali presìdi digitali e luoghi di lavoro condivisi), nonché misure di accompagnamento per imprese e pubbliche amministrazioni;
12) a destinare maggiori risorse alle aree montane al fine sia di tutelare le risorse naturali ed ambientali di cui queste dispongono sia di rafforzare il ruolo di prevenzione primaria del dissesto idrogeologico che ricoprono;
13) ad assumere iniziative normative volte a istituire misure a favore delle imprese collocate in aree periferiche affinché possano beneficiare di una fiscalità più vantaggiosa a bilanciamento di tale svantaggio e a promuovere e finanziare strategie innovative per il sostegno a nuove forme di commercio di prossimità, riconoscendo nel commercio un fondamentale presidio per le comunità delle aree interne;
14) ad adottare iniziative di competenza al fine di destinare una quota significativa dei fondi disponibili al rafforzamento dei presìdi sanitari delle aree interne, sostenendo investimenti in infrastrutture, digitalizzazione, servizi di prossimità, telemedicina e interventi per l'accessibilità delle strutture sanitarie alle persone fragili, in coerenza con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
15) ad adottare misure specifiche e differenziate per le aree interne del Mezzogiorno, tenuto conto della maggiore intensità dei fenomeni di spopolamento e declino demografico, assicurando priorità nell'allocazione e nell'integrazione delle risorse disponibili e nel rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, al fine di garantire il potenziamento dei servizi essenziali e la promozione di opportunità di lavoro e residenzialità stabile nei territori interessati;
16) ad adottare misure specifiche e differenziate per le aree interne insulari, tenuto conto dei peculiari vincoli di insularità e delle connesse criticità di accessibilità e continuità dei servizi, assicurando priorità agli interventi volti a garantire mobilità, connettività digitale e presidi dei servizi essenziali;
17) a sostenere e incentivare, nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale, percorsi strutturati di ingresso, inserimento e stabile radicamento di cittadini stranieri nelle aree interne – in raccordo con gli enti locali e accompagnandoli con le opportune risorse umane e finanziarie – concorrendo così al rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale e alla tenuta demografica, anche attraverso progetti di accoglienza e integrazione diffusa e misure che favoriscano l'accesso all'abitare, l'incontro domanda-offerta di lavoro e la continuità dei servizi essenziali, prevedendo altresì strumenti di monitoraggio degli esiti e di supporto amministrativo ai comuni coinvolti;
18) ad assumere le necessarie iniziative normative ai fini dell'estensione del regime agevolativo di cui all'articolo 24-ter del Tuir anche ai pensionati italiani che risultino, alla data del 31 dicembre 2025, residenti all'estero da almeno cinque anni e che percepiscono pensioni di fonte italiana, in considerazione degli effetti positivi che tale misura produrrebbe nel rilancio economico e demografico dei piccoli comuni delle aree interne.
(1-00534)(Nuova formulazione) «Ruffino, Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato».
DISEGNO DI LEGGE: S. 1832 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2026, N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMISSARI STRAORDINARI E CONCESSIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2910)
A.C. 2910 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
A.C. 2910 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa)
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:
a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;
2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedimentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 dicembre 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio degli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.
13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25)
1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili.
3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, delle gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento)
1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;
b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali di ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma)
1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonché a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.
Articolo 7.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano – Cortina 2026)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 96 del 2025 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione “Milano–Cortina 2026” nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».
4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;
d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e quanto a euro 50.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.
Articolo 9.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali)
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.
3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia)
1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.
2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».
Articolo 11.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 1, comma 5)
Elenco degli interventi per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Interventi |
CUP |
|
Calabria |
realizzazione del collegamento con l'intervento di competenza della Società Stretto di Messina S.p.A. relativo alla linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e verso Reggio Calabria, in corrispondenza del Bivio Bolano |
J51G24000010001 |
|
Sicilia |
realizzazione dei rami di collegamento ferroviario tra l'imbocco sud della galleria Santa Cecilia e la linea Messina–Catania |
J61G24000030001 |
|
Sicilia |
realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi |
N/D |
Allegato 2
(articolo 4, comma 1)
Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Interventi |
CUP |
|---|---|---|
|
Calabria |
SS182 «Trasversale delle Serre» – Lotto unico Vazzano Vallelonga |
F51B16000600001 |
|
Calabria |
ex CZ179-CZ180-CZ29 – SS182 «Trasversale delle Serre» – Lotto Gagliato Soverato |
F81B23000330001 |
|
Emilia Romagna |
S.S. 45 «di Val Trebbia» Ammodernamento del tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro |
F11B16000540001 |
|
Liguria |
S.S. 1 «Aurelia». Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale |
F51B02000270001 |
|
Liguria |
S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – Lotto 1 da Svincolo Torrente Primo a Svincolo Impero |
F51B23000410001 |
|
Liguria |
S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – 2° Lotto funzionale di collegamento tra la S.S. 28 e la S.S. 1 in località Diano Marina |
F61B26000020001 |
|
Liguria |
S.S.1 «Aurelia» Completamento della Variante a Sanremo – Lotto 1 |
F21B23000520001 |
|
Sicilia |
Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio – Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano |
D91B05000210005 |
|
Sicilia |
Progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto |
D91B04000370001 |
|
Sicilia |
Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. – 2° stralcio |
F77H25001780001 |
|
Sicilia |
Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo «Birgi» sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 – km 5+700) – Mazara del Vallo. |
F21B01000200001 |
|
Sicilia |
Lavori di costruzione dei lotti 7° e 8° della S.S. 626 e completamento della tangenziale di Gela |
F11B16000560001 |
|
Sicilia |
S.S. n. 284 «Occidentale Etnea» – Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 2 ca. 5+400 km dallo svincolo 3 (incluso) allo svincolo 5 (escluso) |
F31B23000280003 |
|
Sicilia |
S.S. n. 284 «Occidentale Etnea» – Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 3 ca. 6+400 km dal km – 0+377 (inizio tratto C1) allo svincolo 3 (escluso) |
F31B23000270003 |
|
Molise |
S.S. 647 «Fondo Valle del Biferno»–PARTE B – Variante dell'invaso del Liscione |
F17H21002600001 |
|
Puglia |
SS.N.89 GARGANICA Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) – 4° stralcio – «SS693 SSV del Gargano- SS89 Garganica – collegamento Vico del Gargano-Mattinata» |
F21B20000600001 |
|
Puglia |
S.S. 275 S. Maria di Leuca – Corridoio plurimodale Adriatico-Itinerario Maglie–S.Maria di Leuca – S.S. 275 «di S.Maria di Leuca»- II lotto Adeguam. alla sezione C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S.Maria di Leuca |
F47H20005270001 |
|
Puglia |
S.S. 89 «Garganica» – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. – 4° Stralcio – S.S. 693 SVV del Gargano – S.S. 89 Garganica–Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste–1° stralcio – Vico del Gargano – Peschici |
F91B23000060001 |
|
Puglia |
S.S. 89 «Garganica» – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. – 4° Stralcio – S.S. 693 SVV del Gargano – S.S. 89 Garganica–Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste–2° stralcio – Peschici–Vieste |
F11B23000080001 |
|
Puglia |
S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 273 – Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo alla S.S.89. |
F24E21006580001 |
|
Puglia |
S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 272 – Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo |
F24E21006590001 |
|
Campania |
SS212 Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto |
F11B16000700001 |
|
Campania |
SS268 «del Vesuvio» Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 |
F21B16000410001 |
|
Puglia |
SS212 – SS 369 Appulo Fortorina |
F21B20000590001 |
|
Abruzzo |
S.S. n° 80 «del Gran Sasso d'Italia». Tratta stradale Teramo – Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16. |
F81B11002290001 |
|
Campania |
S.S. n. 372 «Telesina». Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. 1° lotto dal km 37+000 al km 60+900 |
F52C15000390001 |
|
Campania |
S.S. n. 372 «Telesina». Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. 2° lotto dal km 0+000 al km 37+000 |
F24E16000640001 |
|
Lombardia |
Ammodernamento della S.S. n. 42 – Variante Est di Edolo – Lotto II |
F21B16000520001 |
|
Lombardia |
Raccordo tra autostrada A4 e la Val Trompia |
F41B07000280005 |
|
Lombardia |
S.S. 11-494 «Padana Superiore e Vigevanese» – Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino–Tratta A |
F51B16000420001 |
|
Toscana |
S.S. 12 «dell'Abetone e Del Brennero».Viabilità Est di Lucca. Sistema Tangenziale di Lucca |
F71B14000450001 |
|
Toscana |
SS64 «Porrettana» – Collegamento svincoli Prato Est-Ovest |
F31B14000640003 |
|
Calabria |
Asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B e la SS 106 al km 97+050 – Prolungamento Locri |
F31B16000600001 |
|
Calabria |
Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 309+000 ed il km 329+000 |
F71B01000190001 |
|
Calabria |
Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 290+000 ed il km 309+000 |
F11B16000610001 |
|
Calabria |
Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 256+000 ed il km 290+000 |
F51B16000560001 |
|
Calabria |
Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) |
F74E16000630001 |
|
Calabria |
Strada Longobucco – Mirto – Crosia. Collegamento viario ponte di Cropalati |
F61B16000500001 |
|
Calabria |
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 |
F11B17000570001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 1^ Stralcio Lotto 1 da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso) |
F41B23000060001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 2^ Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa) |
F81B23000020001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 1^ Stralcio Lotto 2 da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotone (fine intervento) |
F11B23000030001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 2^ Stralcio Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca) |
F31B23000020001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 2^ Stralcio Lotto 3 da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca) |
F11B23000040001 |
|
Calabria |
Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 – 2^ Stralcio Lotto 4 da Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca) |
F91B23000030001 |
|
Calabria |
SS 106 Radd – Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) – Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa) |
F31B23000030001 |
|
Calabria |
SS 106 Radd – Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) – Lotto 2 da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa – compreso adeguamento SS534 verso mare) |
F31B23000040001 |
|
Marche |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro ovest – Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°) |
F71B16000470001 |
|
Marche |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Variante di Urbania |
F21B16000530001 |
|
Marche |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est–S Stefano di Gaifa (Lotti 5-6) |
F64E23000150001 |
|
Marche |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est–S Stefano di Gaifa (Lotti 8-9-10) |
F24E23000220001 |
|
Toscana |
E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno–Arezzo – Palazzo del Pero – 1° Lotto |
F24E16000620001 |
|
Toscana |
E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno–Arezzo – Palazzo del Pero – Completamento |
F14E16001640001 |
|
Toscana |
E78 Tratto 2 Siena – Bettolle (A1): Lotto 0 |
F31B16000570001 |
|
Umbria |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa. Tratto Selci Lama (E45) – Parnacciano (Guinza) lotto 1 |
F61B16000490001 |
|
Umbria |
E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto Le Ville – Selci Lama (E45) Lotto 7 |
F64E16000760001 |
|
Lombardia |
SS n. 38 lotto 4 – Nodo di Tirano tratta «A» (svincolo di Bianzone – svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda – Campone in Tirano) |
F31B16000520001 |
|
Piemonte / Val
|
SS20 – Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell'opera di presa della sorgente San Macario |
F71B05000640008 |
|
Piemonte / Val
|
S.S. n. 20 – Lavori di costruz. del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S.Macario – Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia – Progetto Esecutivo |
F87H23004590005 |
|
Calabria |
SS182 «Trasversale delle Serre» – Completamento della Bretella per Petrizzi |
F61B14000220001 |
|
Calabria |
SS182 «Trasversale delle Serre» – Superamento del cimitero di Vazzano |
F31B16000530001 |
|
Calabria |
SS182 «Trasversale delle Serre» – Superamento del Colle Scornari |
F51B16000450001 |
|
Emilia Romagna |
S.S. 45 «di Val Trebbia» Lavori di realizzazione del ponte definitivo sul fiume Trebbia in Comune di Corte Brugnatella (PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al km 78+250 |
F67H21007130005 |
|
Emilia Romagna |
Lavori di realizz. ponte provvisorio in comune di corte Brugnatella PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al Km 78+250 |
F37H20002150001 |
|
Liguria |
S.S.1 «Aurelia»Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia. Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il porto di La Spezia–Completamento del primo stralcio funzionale del 3° Lotto dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buon Viaggio – Stralcio A |
F41B18000390001 |
|
Liguria |
S.S.1 «Aurelia» Lavori di Viabilità di accesso all'Hub portuale di La Spezia – Variante alla S.S. 1 «Aurelia» – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio Funzionale C dallo svincolo di San Venerio (escluso) allo svincolo Melara–Stralcio C |
F41B15000470001 F17H16000940001 F17H12000426001 F17H19001170001 |
|
Liguria |
S.S.1 «Aurelia» Viabilità di accesso all'Hub portuale di La Spezia – Variante alla S.S. 1 «Aurelia» – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2 stralcio funzionale B dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso |
F41B20000380001 |
|
Liguria |
S.1 «Aurelia». Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado – Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albissola Superiore. Lotto di completamento |
F91B20000880001 |
|
Piemonte / Val
|
S.S. 27 «Del Gran S. Bernardo» Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700 |
F41B21005970001 |
|
Sicilia |
Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS.–1° stralcio |
D71B19000500001 |
|
Sicilia |
S.S. n. 284 «Occidentale Etnea» – Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta) |
F31B23000290003 |
|
Sicilia |
SS 640 «Strada degli Scrittori» nel tratto dal km 44+400 allo svincolo con l'A19 nelle province di Caltanissetta e di Enna Itinerario AG-CL-A19. |
F91B09000070001 |
|
Piemonte / Val
|
SS. 28 «del Colle di Nava» – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS28 dir – 564 ed al casello A6 «Torino – Savona» – III Lotto (Variante di Mondovì) |
F11B16000550001 |
|
Molise |
SS. 17 «dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico» – Lotto «0» di collegamento tra il bivio di Pesche al Km. 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. «Isernia – Castel di Sangro». |
F91B16000560001 |
|
Molise |
S.S. 647 «Fondo Valle del Biferno» – PARTE A – Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2, sull'invaso del Liscione |
F17H19000080001 F17H19000140001 F17H19000150001 F17H19002710001 F17H20000430001 F17H20000370001 F17H20000390001 F17H20000630001 F17H20000410001 F17H20000420001 F17H20000300001 F17H20000310001 F17H20000320001 F17H20000330001 F17H20000340001 F17H20003300001 F17H20000820001 F17H20001500001 F17H20001510001 F17H20001520001 F17H20001530001 F17H20001540001 F17H20001550001 F17H20001560001 F17H20003510001 F17H20004010001 F17H20004020001 F17H20004030001 F17H21005970001 F17H21005980001 F17H22001160001 F17H22001170001 F17H20001570001 F17H20001580001 F17H20003990001 F17H20004000001 |
|
Puglia |
OPERA S.S.16 ADRIATICA – Parte B–Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto 3 |
F71B16000530001 |
|
Puglia |
OPERA S.S.16 ADRIATICA – Parte B–Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto 2 |
F71B16000540001 |
|
Puglia |
SS16 – Adeguamento tratto tra Foggia e San Severo – Parte A |
F51B16000540001 |
|
Puglia |
S.S. 89 Garganica – Lavori per la realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto di militare di Amendola (km 186+000) |
F51B16000590001 |
|
Puglia |
SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 «di Santa Maria di Leuca» – Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. – 1°lotto – Stralcio I – dal km 0+092,65 al km 10+452,68 (da Melpignano a Scorrano) |
F61B24000190001 |
|
Puglia |
SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 «di Santa Maria di Leuca» – Lavori di ammodern. ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. – 1°lotto – Stralcio II – dal km 10+452,68 di prog. al km 18+140 di prog (da Botrugno a Surano) |
F61B24000200001 |
|
Puglia |
SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 «di S.Maria di Leuca» – Lavori di ammodern. ed adeguam .alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. – 1°lotto – Stralcio III – dal km 18+140 al km 23+270,75 (da Surano alla Z.I. Tricase-Specchia – Miggiano) |
F51B24000140001 |
|
Puglia |
OPERA S.S.16 ADRIATICA – Parte B–Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto 1 |
F71B16000560001 |
|
Campania |
SS212 – Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti 1° Lotto – 1 e 3 stralcio |
F11B16000850001 |
|
Emilia Romagna |
SS64 «Porrettana» – Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno – Stralcio SUD |
F81B16000850001 |
|
Emilia Romagna |
SS64 «Porrettana» – Messa in sicurezza del Ponte Leonardo |
F57H21000740001 |
|
Lombardia |
S.S. 11-494 «Padana Superiore e Vigevanese» – Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta C |
F51B16000530001 |
|
Calabria |
Variante all'abitato di Palizzi Marina completamento carreggiata sud |
F51B01000100001 |
|
Calabria |
Collegamento della SS 106 alla SS 106 VAR/A relativi all'adeguamento della SP 16 |
F81B16000630001 |
|
Marche |
E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa. Galleria della Guinza (Lotto 2°) e Tratto Guinza – Mercatello Ovest (Lotto 3°) |
F71B16000460001 |
|
Toscana |
E78 Tratto 1 Grosseto – Siena: lotto 9 |
F21B16000440001 |
|
Toscana |
E78 Tratto 1 Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari |
F24E18000110001 |
|
Marche |
S.S. n. 16 «ADRIATICA» Nuovo collegamento tra la S.S. n. 16 e il Porto di Ancona |
F37H17002370001 |
Allegato 3
(articolo 5, comma 1)
Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Intervento |
CUP |
|---|---|---|
|
Lombardia/Veneto |
AV/AC Brescia-Verona: – Tratta AV Brescia Est-Verona; – Quadruplicamento in uscita da Brescia |
F81H91000000008 |
|
Veneto |
Nodo di Verona est |
J14D20000010001 |
|
Veneto |
Nodo di Verona Ovest |
J14H20000440001 |
|
Veneto |
Tratta AV/AC Verona-Padova: – Tratta AV Verona-Bivio Vicenza; – Attraversamento di Vicenza |
J41E91000000009 |
|
Veneto |
AV/AC Verona-Padova: Tratta AV Vicenza-Padova |
J11J20000100008 |
|
Trentino-Alto Adige |
Linea Fortezza Verona: – Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b; – Circonvallazione di Rovereto |
J41C09000000005 |
|
Trentino-Alto Adige/Veneto |
Linea Fortezza Verona: – Quadruplicamento Fortezza – Ponte Gardena; – Ingresso a Verona; – Circonvallazione di Bolzano |
J94F04000020001 |
|
Abruzzo |
Linea Roma-Pescara: Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara |
J31H96000000021 |
|
Lazio/Abruzzo |
Linea Roma-Pescara: – Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano; – Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna; – Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo; – Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo; – Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa |
J84E21001320008 |
|
Abruzzo |
Linea Roma-Pescara: Bretella Sulmona |
J84J18000000001 |
|
Abruzzo |
Linea Roma-Pescara: III binario tra Pescara C.le e Pescara Porta Nuova |
J84J23000230001 |
|
Marche/Umbria |
Direttrice Orte-Falconara: – PM228-Castelplanio (Lotto 1: nuovo collegamento PM228 – nuovo Bivio Nord Albacina; Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina-Serra San Quirico; Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico-Castelplanio). |
J21J05000000001 |
|
Marche/Umbria |
Direttrice Orte- Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano |
J31J05000030001 |
|
Marche |
Direttrice Orte – Falconara: – Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord; – Nuova stazione Osimo |
J31J05000030011 |
|
Marche |
Direttrice Orte-Falconara: Raddoppio PM228-Albacina |
J44D20000060009 |
|
Umbria |
Direttrice Orte- Falconara: Raddoppio Spoleto-Terni |
J61H02000090008 |
|
Marche/Umbria |
Direttrice Orte- Falconara: – Raddoppio Spoleto-Campello, Castelplanio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228; – interventi di completamento Orte-Terni |
J61H03000030001 |
|
Marche/Umbria |
Direttrice Orte- Falconara: Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara |
J64E21000110008 |
|
Campania/Basilicata/Calabria |
AV Salerno-Reggio Calabria: – Lotto 1a Battipaglia- Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario; – Lotti 1b Romagnano - Buonabitacolo; – Lotti 1c Buonabitacolo - Praia – Lotto 2 Praia-Paola; – Raddoppio Galleria Santomarco |
J71J20000110008 |
|
Campania/Calabria |
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (lotto 0, 3, 4, 5 e 6) |
N.D. |
|
Sicilia |
Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo |
J44H17000670001 |
|
Sicilia |
Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani |
J64C20002310001 |
|
Campania/Basilicata/Calabria |
Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza |
J64H17000230001 |
|
Campania/Basilicata/Puglia |
Potenza - Metaponto - Taranto: – Velocizzazione Grassano-Metaponto; – Velocizzazione e adeguamento prestazionale Romagnano - Taranto ulteriori fasi |
J94E21000070009 |
|
Lombardia |
Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova: – Raddoppio Piadena-Mantova e soppressione PL critici intera linea; – Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena |
J84H17000930009 |
|
Emilia-Romagna |
Raddoppio Pontremolese: – Raddoppio Parma-Vicofertile – Raddoppio Vicofertile-Fornovo (Osteriazza) e Berceto-Chiesaccia |
J81H02000000001 |
|
Campania |
Itinerario Napoli - Bari: Variante Napoli-Cancello |
J61H94000000011 |
|
Campania |
Itinerario Napoli - Bari: – Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario; – Raddoppio Frasso Telesino-Telese; – Raddoppio Telese-S. Lorenzo Maggiore-Vitulano; |
J41H01000080008 |
|
Puglia |
Itinerario Napoli - Bari: – Raddoppio Orsara-Bovino; – Raddoppio Bovino-Cervaro |
J41H92000000008 |
|
Campania/Puglia |
Itinerario Napoli - Bari: – Raddoppio Apice-Hirpinia; – Raddoppio Hirpinia-Orsara |
J77I04000000009 |
|
Sicilia |
Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina: – Raddoppio Giampilieri-Taormina – Raddoppio Letojanni-Taormina-Fiumefreddo |
J11H02000070008 |
|
Sicilia |
Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina: – Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella; – Interramento Catania Acquicella-Bicocca |
J11H03000140008 |
|
Sicilia |
Asse AV/AC Palermo-Catania-Messina: – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara; – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi; – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna; – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 4b Enna-Dittaino – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 5 Dittaino-Catenanuova; – 1^ macrofase Palermo - Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca; – 2^ macrofase Palermo - Catania: Tratti di raddoppio e varianti alla linea storica tratta Lercara Diramazione-Nuova Enna |
J11H03000180001 |
|
Piemonte |
PRG e ACC Tortona |
J64G18000130009 |
|
Piemonte/Lombardia |
Quadruplicamento Tortona-Voghera |
J71H92000020011 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
Linea Venezia-Trieste: – Varianti Portugruaro, Latisana e Isonzo; – Variante Ronchi-Aurisina; – Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica. |
J34H16000620009 |
|
Liguria |
linea Genova Ventimiglia: Raddoppio Andora-Finale Ligure |
J71J04000000008 |
|
Molise |
Raddoppio Pescara - Bari: – Raddoppio Ripalta-Lesina; – Raddoppio Termoli-Ripalta |
J71H92000000007 |
|
Basilicata |
Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza |
J81H92000020001 |
|
Lazio |
Chiusura anello ferroviario di Roma – lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara; – lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto; – lotto 2 Tor di Quinto – Val d'Ala; – lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze |
J31H03000180008 |
|
Lombardia |
Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello: – Raddoppio Bergamo-Montello; – Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S. Pietro |
J64H17000140001 |
|
Lombardia |
Linea Gallarate - Rho: – Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa; – Triplicamento Parabiago-Gallarate |
J31J05000010001 |
|
Trentino-Alto Adige |
Variante Val di Riga e PRG di Bressanone: – PRG Bressanone e altre opere propedeutiche; – Variante di Riga |
J34G18000150001 |
|
Veneto |
Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia |
J51H03000170001 |
|
Lombardia |
Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo |
J81D19000000009 |
|
Lombardia |
Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo - Pavia: – Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele; – Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia |
J47I09000030009 |
|
Lazio |
Nodo di interscambio di Pigneto: – Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo; – Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni viarie |
J37I06000070001 |
|
Lazio |
Raddoppio Lunghezza-Guidonia: – 1^ fase (Lunghezza-Bagni di Tivoli); – 2^ fase (Bagni di Tivoli – Guidonia) |
J31H03000190001 |
|
Lazio |
Quadruplicamento Capannelle-Ciampino e PRG Ciampino |
J31H96000000011 |
|
Lazio |
Raddoppio Cesano - Bracciano: – Raddoppio Cesano-Vigna di Valle; – Raddoppio Vigna di Valle-Bracciano |
J21C08000000009 |
|
Toscana |
Raddoppio e elettrificazione ferrovia Empoli-Siena: – Raddoppio Empoli-Granaiolo; – Elettrificazione linea Empoli-Siena |
J54H17000300001 |
|
Sicilia |
Bypass di Augusta |
J51B21001950006 |
|
Sicilia |
Collegamento porto di Augusta |
C51B20000970006 |
|
Calabria |
Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido: – Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido; – Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone-Sibari. |
J37I12000110001 |
|
Puglia |
Bari Nord: Variante Bari S. Spirito - Palese |
J11C09000000009 |
|
Puglia |
Collegamento con Aeroporto del Salento |
J31D19000000001 |
|
Sardegna |
Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia |
J31B21002470001 |
|
Lombardia/Liguria |
Velocizzazione Milano-Genova 1^ fase-potenziamento tecnologico e 2^ fase - rettifiche di tracciato e piccole varianti |
J84H17000480001 |
|
Sicilia |
Ripristino linea Caltagirone - Gela: – lotto 1 Caltagirone Niscemi; – lotto 2 Niscemi - Gela |
J64G18000140001 |
|
Sicilia |
Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo |
J74C20001660001 |
|
Emilia-Romagna/Marche/Abruzzo/Molise/Puglia |
Linea Adriatica 1^lotto: Raddoppio Bologna - Castel Bolognese |
J41G23000070001 |
|
Linea Adriatica ulteriori lotti |
J64J24000610001 |
|
|
Campania |
Piattaforma logistica di Valle Ufita |
J37H21006500008 |
Allegato 4
(articolo 5, comma 3)
Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Progetto |
CUP |
|
Veneto |
Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda |
da assegnare |
|
Lombardia |
Nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda |
J34J23000040001 |
A.C. 2910 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, lettera e), le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e le parole: «, approvazione e parere» sono sostituite dalle seguenti: «e approvazione e ogni altro parere»;
al comma 3, le parole: «legge 14 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 gennaio»;
al comma 5, le parole: «di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete»;
al comma 6, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», le parole: «di RFI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI» e la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari»;
al comma 10, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 11, le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al comma 12, le parole: «DPCM 23 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al comma 15, le parole: «euro nel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;
al comma 17:
all'alinea, dopo le parole: «dai commi da 8 a 16» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del comma 10-bis»;
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120»;
alla lettera d), le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
alla lettera e), la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
alla lettera h), le parole: «l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2032 e»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni già assunti:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro 8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;
b) è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di euro 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, è incrementata di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028;
e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;
f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 è incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;
g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, è incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;
h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è incrementata di euro 40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze relative all'annualità 2025; conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai sensi della presente lettera è fissato al 31 dicembre 2026;
i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031.
17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;
f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali;
h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;
i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;
l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico;
m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 2:
al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: «adotta» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dell'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo articolo 4-ter» e, al terzo periodo, le parole: «efficacia del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «all'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al citato articolo 4-ter»;
al comma 5, dopo le parole: «al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 6, le parole: «delle gallerie» sono sostituite dalle seguenti: «per le gallerie».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena) – 1. Al fine di garantire i princìpi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'invito a presentare l'offerta finale è corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dello schema di convenzione predisposto dall'ente concedente ed è sottoposto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione».
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società ANAS S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS», al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali della società ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo le parole: “situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda” sono inserite le seguenti: “, mediante la realizzazione del nuovo ponte”.
2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-quinquies. Per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, già ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la società ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata, in favore della società ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonché per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-octies. Per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 “Appia” in comune di Formia (Pedemontana) è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco pro tempore del comune di Massa è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e resta in carica fino al completamento degli interventi. Al Commissario straordinario di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e lo stesso può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 8,57 milioni di euro, di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-decies. Per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno è autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-undecies. Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «di Rete Ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete Ferroviaria» e dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», al quinto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e dopo le parole: «gettoni di presenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al sesto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 ‘Case della Comunità e presa in carico della persona’ e investimento 1.3 ‘Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)’ nonché per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 ‘Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)’, l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonché all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso”;
b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso”».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «citato decreto-legge n. 96 del 2025» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119,»;
al comma 5, lettera d), le parole: «di Sport» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport»;
al comma 6, le parole: «quanto a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a 500.000 euro,» e le parole: «quanto a euro 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 50.000.000,».
All'articolo 8:
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, lacuali e fluviali».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti) – 1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”».
All'articolo 9:
al comma 2, dopo la parola: «Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario di cui al comma 1»;
al comma 3, dopo la parola: «straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 5, dopo le parole: «all'esercizio» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «adempimenti di cui» sono sostituite dalle seguenti: «adempimenti previsti dal regolamento di cui» e le parole: «n. 151 e al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 151, e dal»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo può essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “31 agosto 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2027”;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: “31 agosto 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2027”.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale».
Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:
«Allegato 2-bis
(Articolo 4, comma 2-bis)
Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Progetto |
CUP |
|
Piemonte |
Realizzazione del nuovo Ponte dell'Olla sul Fiume Stura lungo la S.S. 21 |
F84E26000020001 |
|
Puglia |
S.S.16 – Tronco Bari – Mola di Bari Lavori di realizzazione di una variante alla S.S. 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra Bari e Mola |
F71B16000550001 |
|
Puglia |
Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100 |
– F34E19000010001, relativamente all'intervento denominato “Completamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. 100, tra i Km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B”; – F41B24000120001, relativamente all'intervento “Completamento funzionale e messa in sicurezza con sez. tipo B dal km 52+200 fino al km 66+600 (conclusivo della S.S. 100) con immissione sulla nuova arteria S.S. 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagiano”. |
|
Lazio |
Variante alla strada statale 7 “Appia” in comune di Formia (Pedemontana) |
F81B16000870001 |
|
Basilicata |
Variante alla strada statale 18, con realizzazione di una galleria di accesso, in comune di Maratea |
F27H23003600001 |
|
Molise-Abruzzo |
Interventi di ripristino del Ponte sul fiume Trigno |
F17H26000830001 |
|
Molise |
Interventi per la messa in sicurezza e la riapertura del Viadotto Sente Longo |
F17H26000850001 |
».
L'allegato 4 è sostituito dal seguente:
«Allegato 4
(articolo 5, comma 3)
Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.
|
Regione |
Progetto |
CUP |
|
Veneto |
Collegamento ferroviario con l'aeroporto “Catullo” e con la sponda orientale del lago di Garda |
da assegnare |
|
Friuli Venezia Giulia |
Nodo di Udine |
J54H17000130009 |
|
Provincia autonoma di Bolzano |
Programma di rigenerazione dell'Areale di Bolzano |
J51G26000040001 |
|
Lazio |
Interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina |
J24J26000140001 |
».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria)
1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa europea in materia di appalti e concessioni, di cui alla direttiva 2014/24/UE e al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di concorrenza e trasparenza, l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente è subordinato all'indizione di una procedura di gara internazionale a evidenza pubblica. Ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il bando individua il progetto di fattibilità economica e l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società Stretto di Messina S.p.A., in qualità di stazione appaltante, provvede, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
3. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, i contratti di appalto e le relative clausole di riattivazione sottoscritti dalla Società Stretto di Messina Spa con il contraente generale successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2023 e dell'approvazione del progetto definitivo dal parte del CIPESS, in considerazione anche delle sostanziali varianti progettuali e dell'incremento dei costi complessivi stimati, tali da configurare una modifica essenziale dell'oggetto dell'appalto originale, sono dichiarati privi di efficacia.
4. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, gli articoli da 1 a 5 sono abrogati.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 272 a 275 sono abrogati.
6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 528 è abrogato.
7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:
a) per la quota afferente alle Amministrazioni centrali, sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con destinazione agli interventi per il ripristino delle aree danneggiate dagli eventi catastrofali tra il 16 e il 23 gennaio 2026 e per la realizzazione e il completamento degli investimenti infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria;
b) per la quota afferente alle regioni Sicilia e Calabria, sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione, e imputate alle medesime regioni Sicilia e Calabria per la realizzazione e il completamento degli interventi relativi al periodo di programmazione 2021-2027.
1.2. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Stumpo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Abrogazione delle disposizioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, revoca delle autorizzazioni di spesa e liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e riallocazione delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è abrogato.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273, 273-bis e 273-ter sono soppressi.
3. La società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati uno o più commissari liquidatori e sono disciplinate le modalità di liquidazione della società e di definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), nel quale sono trasferite le risorse già autorizzate a legislazione vigente per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di cui al comma 2, per le finalità dello stesso Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4 per il finanziamento di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici.
1.3. Bonelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)
1. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.
3. Le assegnazioni del Fondo istituito ai sensi del comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
1.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8, lettera b):
1) dopo le parole: «il progetto esecutivo» sono inserite le seguenti: «, elaborato adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;
2) le parole: «anche per fasi costruttive» sono sostituite dalle seguenti: «unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 4, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
*1.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
*1.6. Bonelli.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Previa acquisizione da parte del Governo del formale parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e.
1.7. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Previo adeguamento del progetto alle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), e.
1.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Previa acquisizione da parte del Governo del formale parere della Commissione europea in ordine al rispetto dei presupposti di cui all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,.
1.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) ad assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione di derivazione europea, delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche prevedendo a tal fine il ricorso ad un nuovo bando di gara per la progettazione, la costruzione e la gestione del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nonché ad assicurare l'efficienza economica nella realizzazione dell'opera, la sostenibilità e l'equilibrio economico finanziario della gestione del Collegamento stabile senza ricadute di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
1.10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a sottoporre aggiungere le seguenti: , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
1.11. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e ogni altro atto funzionale all'iter approvativo dell'opera.
1.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al fine di garantire il rispetto del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del progetto definitivo è subordinata alla pubblicazione di un prospetto analitico di copertura che dia atto dell'effettiva disponibilità di cassa delle risorse stanziate per l'intero arco temporale di realizzazione dell'opera, con divieto di procedere ad affidamenti parziali in assenza di finanziamento integrale dell'opera o di lotti funzionali dotati di autonomia tecnica ed economica.
1.13. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: , attraverso fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole da: , che si articola fino alla fine della lettera.
*1.14. Bonelli.
*1.15. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: , attraverso fino alla fine della lettera.
1.16. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e comunque entro il limite con le seguenti: nonché, al fine di recepire gli effetti delle rimodulazioni dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 8 e 17, lettera a), evidenziando il fabbisogno finanziario aggiuntivo conseguente alla rimodulazione medesima rispetto al limite.
1.17. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario della società concessionaria deve essere asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione primaria, attestante la sostenibilità dell'investimento e l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli autorizzati a legislazione vigente. Il Piano Economico Finanziario deve contenere l'indicazione analitica dei costi per varianti progettuali, oneri ambientali e opere di compensazione territoriale, pena l'inefficacia della delibera CIPESS di approvazione.
1.19. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) l'ottenimento di una certificazione di alto livello di resilienza sismica rilasciata da esperti indipendenti di riconosciuto livello internazionale, che attesti la capacità dell'opera di resistere a eventi sismici di magnitudo superiore alla massima storicamente registrata nell'area dello Stretto, con riferimento ai migliori standard mondiali per ponti a campata sospesa ultra-lunga. A tal fine, il progetto è sottoposto a specifiche prove e simulazioni di sicurezza strutturale conformi agli standard Eurocodici di ultima generazione.
1.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) l'attestazione, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della piena e integrale copertura finanziaria delle opere del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria per l'intera durata del cronoprogramma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.21. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) l'acquisizione del parere completo e vincolante dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio, nonché sulla complessiva sostenibilità economico-finanziaria dell'opera, anche in relazione all'incremento dei costi di realizzazione;
1.22. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) l'acquisizione del parere della Ragioneria generale dello Stato sull'equilibrio economico finanziario della gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria sulla base delle tariffe di pedaggio previste nel piano economico-finanziario della società concessionaria e sull'assenza di futuri maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
1.23. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) l'acquisizione dell'analisi dei flussi del trasporto merci e passeggeri redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante i traffici passeggeri e merci sulle tratte interessate dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
1.24. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) l'acquisizione di un nuovo e aggiornato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo, che attesti la conformità dell'opera alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ai mutati assetti geologici e climatici e alle prescrizioni di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
1.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la riapertura preliminare della procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, al fine di sanare le carenze documentali rilevate dall'ISPRA e dalla Commissione europea; l'attivazione della procedura di deroga di cui al paragrafo 4 (procedura IROPI) è subordinata alla conclusione positiva della predetta valutazione e alla puntuale individuazione dei danni ai siti Natura 2000;
1.26. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai fini dell'adozione di un parere complessivo e generale, dell'intero progetto definitivo e di tutti i suoi elaborati;.
1.27. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997,.
*1.28. Bonelli.
*1.29. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della con le seguenti: sul progetto definitivo e sulla.
1.30. Bonelli.
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , nonché sul progetto esecutivo dell'opera stessa.
*1.31. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
*1.32. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sul progetto definitivo dell'opera stessa.
1.33. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: sui siti aggiungere le seguenti: della Rete Natura 2000.
*1.34. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
*1.35. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole da: , che si articola fino alla fine della lettera.
1.36. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), premettere il seguente numero:
01) nell'approvazione, ai fini della salvaguardia della biodiversità, di un apposito Piano per il monitoraggio della migrazione avifaunistica e marina che preveda l'installazione di sistemi per la prevenzione delle collisioni degli uccelli migratori con le strutture sospese e per la protezione della fauna marina durante le fasi di cantiere sottomarino. Ogni variante progettuale che comporti un incremento del consumo di suolo in aree Rete Natura 2000 o alterazioni irreversibili dei fondali deve essere sottoposta a nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) con esito vincolante.
1.37. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , confrontate alla luce dei loro effetti sugli habitat e sulle specie presenti nei siti e sui loro obiettivi di conservazione.
*1.38. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
*1.39. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: sulla salute dell'uomo con le seguenti: positive per l'ambiente, sulla salute umana.
**1.40. Bonelli.
**1.41. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione della procedura di cui all'articolo 6, comma 4, della direttiva 92/43/CEE è subordinata alla conclusione, con esito certo e basato su dati scientifici aggiornati, della Valutazione Appropriata di cui all'articolo 6, comma 3, della medesima direttiva, al fine di risolvere in via preventiva le carenze istruttorie segnalate dagli organi tecnico-scientifici nazionali e comunitari.
1.42. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) nell'adozione di un Piano Straordinario di Sicurezza e Protezione Civile, elaborato d'intesa con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo (UTG) di Messina e di Reggio Calabria, che preveda protocolli specifici per l'evacuazione rapida, la gestione di eventi sismici o meteorologici estremi e la resistenza della struttura ad incendi o ad atti di sabotaggio, non prevedibili nei modelli precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;.
1.43. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) al fine di garantire il pieno consenso territoriale, l'individuazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) deve essere preceduta da una sessione speciale di Dibattito Pubblico, ai sensi del codice dei contratti pubblici, focalizzata sull'impatto socio-ambientale nelle aree di Messina e di Villa San Giovanni;.
1.44. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) nella sottoposizione a nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), con esito vincolante, di ogni variante progettuale che comporti un incremento del consumo di suolo in aree Rete Natura 2000 o alterazioni irreversibili dei fondali.
1.45. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , anche in ordine alla piena compatibilità con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici.
*1.46. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
*1.47. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*1.48. Bonelli.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche in relazione alla verifica del superamento del limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
**1.49. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
**1.50. Bonelli.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , da concludersi prima della adozione della delibera CIPESS.
1.51. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1.52. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*1.53. Bonelli.
Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: propedeutico.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'impugnabilità degli atti istruttori e dei pareri che presentino vizi autonomi o profili di illegittimità costituzionale e comunitaria.
1.54. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'allineamento del progetto agli standard internazionali di sicurezza sismica per le opere strategiche, la società concessionaria è tenuta ad avviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura di valutazione della pericolosità sismica secondo la metodologia SSHAC (Senior Seismic Hazard Analysis Committee). Tale attività è condotta da un comitato di esperti terzi e indipendenti e deve integrare i modelli a scala nazionale con analisi sito-specifiche e paleo-sismologiche, inclusa la realizzazione di trincee paleo-sismologiche nell'area dello Stretto, per la definizione delle incertezze epistemiche legate alle faglie sismogenetiche. L'approvazione definitiva del progetto esecutivo è, altresì, subordinata all'aggiornamento degli studi sul fenomeno della liquefazione dei terreni di fondazione basati sulle più recenti evidenze scientifiche internazionale. È fatto obbligo alla società concessionaria di presentare un piano tecnico dettagliato degli interventi di mitigazione, corredato da un'analisi comparativa ante e post-intervento che valuti rigorosamente l'interazione terreno-fondazione-struttura. Le attività di analisi di cui alla presente lettera si svolgono in parallelo alle rinnovate attività istruttorie previste dal presente decreto. Gli esiti della procedura SSHAC e delle nuove indagini sulla liquefazione costituiscono condizione necessaria per la validazione del riallineamento temporale delle autorizzazioni di spesa. Tali risultati devono essere resi pubblici e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti entro il termine della fase istruttoria.
1.55. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'allineamento del progetto agli standard internazionali di sicurezza sismica per le opere strategiche, la società concessionaria è tenuta ad avviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura di valutazione della pericolosità sismica secondo la metodologia SSHAC (Senior Seismic Hazard Analysis Committee). Tale attività, condotta da un comitato di esperti terzi e indipendenti, deve integrare i modelli a scala nazionale con analisi sito-specifiche e paleo-sismologiche, inclusa la realizzazione di trincee paleo-sismologiche nell'area dello Stretto, per la definizione delle incertezze epistemiche legate alle faglie sismogenetiche.
1.56. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'approvazione definitiva del progetto esecutivo è subordinata all'aggiornamento degli studi sul fenomeno della liquefazione dei terreni di fondazione basati sulle più recenti evidenze scientifiche internazionale. È fatto obbligo alla società concessionaria di presentare un piano tecnico dettagliato degli interventi di mitigazione, corredato da un'analisi comparativa ante e post-intervento che valuti rigorosamente l'interazione terreno-fondazione-struttura.
1.57. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) a garantire preliminarmente la completa realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali finalizzate a garantire l'adeguamento sistemico della rete infrastrutturale delle regioni Calabria e Sicilia:
1) adeguamento e velocizzazione delle linee ferroviarie Messina Catania Palermo, ivi compresi i raddoppi, le rettifiche di tracciato e l'adeguamento agli standard AV/AC;
2) adeguamento e miglioramento delle connessioni stradali interne verso i poli principali (Catania, Palermo, Agrigento, Siracusa);
3) potenziamento dei nodi urbani di Messina: tangenziale, viabilità di adduzione, parcheggi di interscambio, TPL;
4) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 «Palermo-Catania», SS 118 «Corleonese-Agrigentina», SS 117-bis «Centrale Sicula», SS 121 «Catanese», SS 122 «Agrigentina»; SS 191 di Pietraperzia;
5) realizzazione e completamento della linea AV Salerno Reggio Calabria;
6) adeguamento della A2 e dei collegamenti verso la costa ionica e tirrenica;
7) miglioramento delle reti urbane di Reggio Calabria e Villa San Giovanni: interscambi ferro-gomma, TPL, parcheggi.
1.58. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) a sottoporre gli atti ai pareri obbligatori dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura.
1.59. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché in funzione della successiva fase esecutiva del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi, sulla base di procedure trasparenti e fondate su comprovata competenza scientifica, di istituzioni accademiche e di enti pubblici di ricerca, provvede, in raccordo con le amministrazioni competenti:
a) all'aggiornamento del quadro conoscitivo geologico, geomorfologico, geotecnico e geofisico dell'area interessata, mediante indagini ad alta risoluzione, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle faglie attive e capaci e potenzialmente attive e capaci;
b) alla realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello 3, secondo le Linee guida del Dipartimento della protezione civile, nonché di studi di risposta sismica locale mediante metodi avanzati di analisi probabilistiche della pericolosità sismica;
c) all'esecuzione di specifiche indagini geofisiche volte a individuare faglie ad attività recente nel sottosuolo prossimo e propedeutiche alla realizzazione degli studi paleosismologici, da svolgersi mediante la realizzazione di trincee geognostiche, finalizzate alla verifica della presenza (e caratterizzazione dell'attività) di faglie che interessino sedimenti tardo pleistocenici e olocenici (di età minore o uguale a 40.000 anni secondo quanto previsto dalle Linee guida del Dipartimento della Protezione Civile) e potenzialmente in grado di generare fagliazione di superficie;
d) all'aggiornamento delle analisi di pericolosità sismica mediante metodologie che utilizzino risultati di analisi risposta sismica locale in maniera armonica e che consentano la quantificazione esplicita delle incertezze epistemiche, anche attraverso approcci riconducibili a standard internazionali consolidati;
e) all'aggiornamento degli studi relativi al rischio liquefazione nell'area delle fondazioni dell'opera, mediante metodologie che consentano il trattamento esplicito del fenomeno, distinguendone suscettibilità, occorrenza e conseguenze;
f) all'aggiornamento degli studi relativi alle misure di mitigazione del rischio liquefazione, mediante analisi quantitative di tipo prestazionale, anche in termini comparativi ante e post intervento;
g) alla realizzazione di un modello geologico-strutturale 3D finalizzato a valutare le deformazioni permanenti che subirebbero i siti dove sono previste le fondazioni delle due torri del ponte, considerando tutte le sorgenti sismogeniche possibili e le dislocazioni lungo tutte le faglie che potrebbero attivarsi.
1-ter. L'avvio della fase esecutiva è subordinato alla verifica, da parte dell'autorità competente, della completezza e adeguatezza delle attività istruttorie, i cui risultati sono resi pubblici secondo criteri di trasparenza e piena accessibilità, di cui al presente comma.
*1.60. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*1.61. Bonelli.
*1.62. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione delle opere complementari di cui all'allegato 1, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.64. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
1.65. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023 gli atti necessari affinché venga disposta la revoca della gara con conseguente annullamento dei contratti in essere e venga indetto un nuovo confronto concorrenziale.
1.66. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il progetto esecutivo» sono inserite le seguenti: «, elaborato adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;
b) le parole: «anche per fasi costruttive» sono sostituite dalle seguenti: «unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
1.67. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è condizionato alla previa sottoscrizione e registrazione presso la Corte dei conti degli Accordi per la coesione con le regioni Sicilia e Calabria, nei quali siano esplicitamente indicate le quote destinate al collegamento stabile, garantendo il rispetto del vincolo di addizionalità e di riparto territoriale 80/20.
1.68. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nuova delibera del CIPESS di approvazione del progetto definitivo non può essere adottata qualora permangano le criticità relative alla sostenibilità del Piano Economico Finanziario e alla certezza della copertura finanziaria integrale dell'opera.
1.69. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere del NARS e la conseguente delibera CIPESS devono dare espressamente atto dell'avvenuto superamento di tutte le criticità rilevate nelle deliberazioni dalla Corte dei conti, con particolare riferimento alla sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF).
1.70. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sul proprio sito istituzionale, il quadro economico aggiornato dell'intervento, comprensivo del dettaglio dei costi diretti e indiretti, delle fonti di finanziamento, nonché delle eventuali passività potenziali a carico della finanza pubblica.
1.71. Lomuti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, dopo le parole: è trasmessa aggiungere le seguenti:, entro 30 giorni dalla data di acquisizione del parere di cui al comma 2,.
1.72. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: è trasmesso fino alla fine del periodo, con le seguenti: acquista efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
1.73. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione del tempo trascorso e delle mutate condizioni ambientali e sociali dell'area dello Stretto, le procedure autorizzative di cui ai commi da 1 a 3, sono sospese per un periodo di novanta giorni al fine di espletare una sessione integrativa di Dibattito Pubblico, focalizzata sulla valutazione delle alternative modali e sulla sostenibilità a lungo termine dell'opera, secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.
1.74. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora la Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità, ricusi il visto sugli atti di cui ai commi precedenti, ogni attività realizzativa è sospesa di diritto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione di ricusazione, illustrando le misure adottate per conformarsi ai rilievi della magistratura contabile.
1.75. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, nonché dell'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma 4, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2023 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a fornire alla società concessionaria indirizzi e direttive per la pubblicazione del bando di gara per la selezione del contraente generale al quale affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e della direttiva 2014/24/UE.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 2023, i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.
*1.76. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*1.77. Bonelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il mancato adempimento di anche uno solo dei requisiti di sicurezza statica, sismica o di tutela ambientale e paesaggistica di cui ai commi precedenti comporta la sospensione immediata dell'efficacia della delibera CIPESS di approvazione del progetto, con conseguente obbligo di riallineamento progettuale senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
1.78. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: da 1 a 6 con le seguenti: da 1 a 4.
*1.79. Bonelli.
*1.80. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sopprimere il comma 5.
1.81. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Commissario straordinario per le opere ferroviarie e stradali complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, tra personalità di elevato profilo professionale che non abbia ricoperto cariche sociali o ruoli dirigenziali nella società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e nella società di Messina S.p.A. o presso il contraente generale nell'ultimo decennio, al fine di garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse nell'esercizio dell'incarico.
1.82. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 5, premettere le seguenti parole: Solo in seguito alla approvazione del progetto definitivo,.
1.83. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali si potrà dare corso successivamente all'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del collegamento ferroviario.
1.84. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta fermo, per l'attività del Commissario straordinario, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché delle norme del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Non sono derogabili le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici relative ai requisiti di moralità dei contraenti e ai criteri di aggiudicazione basati sull'offerta economicamente più vantaggiosa.
1.85. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari di cui all'allegato 1, non è consentito il ricorso al frazionamento degli appalti. Il Commissario straordinario può ricorrere alla suddivisione in lotti funzionali e prestazionali solo qualora sia garantita l'effettivo rispetto di quanto previsto nel vigente codice degli appalti.
1.86. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria garantisce la consultazione permanente dei comuni interessati per la definizione delle opere di compensazione e per la minimizzazione dei disagi derivanti dai cantieri.
1.87. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Commissario straordinario, per gli interventi di cui all'Allegato 1, stipula con l'Autorità Nazionale Anticorruzione un protocollo di vigilanza collaborativa, volto a verificare preventivamente la conformità dei bandi di gara e degli atti di aggiudicazione. I dati relativi allo stato di avanzamento delle opere sono costantemente aggiornati, a cura del Commissario straordinario, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
1.88. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 assicura la massima trasparenza e pubblicità di tutti gli atti adottati in deroga alla normativa vigente, mediante la pubblicazione tempestiva sul proprio sito istituzionale e sulla piattaforma unica della trasparenza dell'ANAC. A tal fine, gli atti adottati in deroga sono motivati dal Commissario con riferimento alle ragioni dell'urgenza e della stretta necessità rispetto all'opera da realizzare.
1.89. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Sopprimere il comma 6.
1.90. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 fino alla fine del periodo con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto medesimo, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.
*1.91. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*1.92. Bonelli.
*1.93. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2.
**1.94. Iaria, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.
**1.95. Del Barba.
**1.96. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza tecnica e professionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
1.97. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per tutta la durata dei lavori è istituito un Osservatorio Ambientale e Sociale indipendente, con il compito di monitorare il rispetto delle prescrizioni VIA.
1.98. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni interessate dagli adempimenti di cui ai commi da 1 a 4 trasmettono alle Camere una relazione tecnica dettagliata sugli stanziamenti di funzionamento utilizzati e che attesti l'idoneità delle risorse umane e strumentali disponibili a garantire l'espletamento dei compiti assegnati senza pregiudizio per le restanti attività istituzionali.
1.99. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Tutti i contratti, gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contestualmente alla loro adozione e comunque non oltre trenta giorni dalla loro sottoscrizione o formazione.
*1.100. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
*1.101. Bonelli.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata all'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, volto a verificare che il differimento temporale delle risorse non comporti un incremento del quadro economico complessivo, anche in relazione agli indici di inflazione, al caro materiali e ad eventuali altre prescrizioni onerose che emergono in sede di iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
1.102. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a monitorare gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del comma 9, con particolare riferimento all'impatto sul fabbisogno del settore pubblico derivante dalle operazioni di estinzione o mancata accensione di debiti da parte di RFI S.p.A., al fine di garantirne la neutralità finanziaria e di provvedere alla relativa copertura finanziaria in caso di scostamento rispetto a quanto inizialmente previsto.
1.103. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette risorse sono destinate a RFI per il pagamento, in via prioritaria, delle imprese esecutrici dei lavori.
1.104. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 10.
1.105. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Al comma 13, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 17, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.107. Morfino, Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 13, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1.106. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 16, sostituire le parole da: L'autorizzazione di spesa fino a: è incrementata di con le seguenti: Al fine di garantire, nelle regioni Sicilia e Calabria, l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione, nonché degli interventi per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di.
1.108. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 16, sostituire le parole da: L'autorizzazione di spesa fino a: è incrementata di con le seguenti: Al fine di garantire, nelle regioni Sicilia e Calabria, l'attuazione degli interventi di ripristino del territorio a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 16 al 23 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di.
1.109. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Stumpo.
Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate previa attestazione, da parte della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che le stesse non pregiudichino interventi già avviati e non diano luogo a contenziosi con i soggetti aggiudicatari.
1.110. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 17-ter, aggiungere il seguente:
17-quater. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sul rispetto del cronoprogramma, sull'utilizzo delle risorse finanziarie e sulle eventuali criticità riscontrate.
*1.111. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
*1.112. Lomuti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Clausola di compatibilità con il diritto
dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela ambientale, concorrenza e contratti pubblici.
1.01. Lomuti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il monitoraggio
di ponti e viadotti)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e viadotti della rete viaria in gestione dei comuni con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 2.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In attuazione del principio di concorrenza e a garanzia di corretta esecuzione degli interventi, il Commissario subentrante, in relazione alle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi di cui al presente comma, applica le procedure di gara previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della legislazione ad esso connessa.
2.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione con le seguenti: nello svolgimento delle attività di programmazione e progettazione.
2.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuate fino alla fine del periodo con le seguenti: sono individuate le risorse disponibili e le giacenze sulle contabilità speciali da trasferire al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, unitamente a una ricognizione analitica dei rapporti giuridici pendenti e degli impegni di spesa già assunti, al fine di garantire la continuità amministrativa e la neutralità finanziaria del subentro.
2.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: e al Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2.4. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rendiconto dettagliato delle spese di personale, specificando le somme corrisposte a titolo di trattamento economico fondamentale, quelle per consulenze e quelle per indennità di amministrazione in relazione alla provenienza del personale distaccato.
2.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Commissario straordinario, entro il 31 gennaio di ciascun anno del triennio 2026-2028, presenta una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale, attestando la coerenza del ritmo di realizzazione degli interventi con i profili di fabbisogno e indebitamento netto scontati nei saldi di finanza pubblica.
2.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Le riduzioni di spesa previste ai commi 6 e 7 sono effettuate a condizione di non pregiudicare l'attuazione di programmi o progetti già avviati a legislazione vigente per il ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
2.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 2-bis.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza, la procedura ristretta per l'affidamento in concessione della attività di gestione delle tratte autostradali A22 Brennero-Modena, nonché la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui al bando di gara perfezionato in data 31 dicembre 2024 e pubblicato sulla GUCE il 3 gennaio 2025 è annullato. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone l'avvio di una nuova procedura di affidamento tramite un nuovo bando di gara che, nel rispetto della sentenza della Corte di giustizia causa C-810/24, escluda il diritto di prelazione a favore del promotore.
2-bis.1. Bonelli.
Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Interventi infrastrutturali urgenti per l'area di Palermo)
1. Al fine di garantire il ripristino delle viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali con il territorio di Palermo interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali:
a) A19 «Palermo-Catania»;
b) SS 118 «Corleonese – Agrigentina»;
c) SS 117-bis «Centrale Sicula»;
d) SS 121 «Catanese»;
e) SS 122 «Agrigentina»;
f) SS 191 di Pietraperzia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-bis.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Misure in materia di completamento del lotto 9 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela)
1. Per il completamento del lotto 9 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, è autorizzata una spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.02. Scerra, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Misure per la realizzazione del lotto 16 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela)
1. Per la realizzazione del lotto 16 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, è autorizzata una spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 per la redazione l'approvazione delle progettazioni esecutive mancanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.03. Scerra, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Rifinanziamento strada statale n. 4 Salaria)
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, all'articolo 1, comma 515, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni per l'anno 2027». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.04. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Interventi per la fruizione delle linee ferroviarie storiche)
1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare del PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali», è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
2-bis.05. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Berruto.
*3.2. Bonelli.
Sopprimere il comma 1.
3.3. Bonelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Berruto.
Sopprimere il comma 2.
*3.5. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*3.6. Bonelli.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3.7. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 1.
4.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La nomina a Commissario straordinario è incompatibile con la carica di amministratore delegato, presidente o componente del consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A., che riveste il ruolo di stazione appaltante o di soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale indicato nell'Allegato 2, salvo dimissioni dalle cariche societarie.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
A comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. con le seguenti: un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e indipendenza, che non ricoprano incarichi gestionali presso il soggetto attuatore degli interventi.
4.4. Lomuti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione con le seguenti: nello svolgimento delle attività di coordinamento e progettazione.
4.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione del principio di concorrenza e a garanzia di corretta esecuzione degli interventi, il Commissario subentrante, in relazione alle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato 2, applica le procedure di gara previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalla legislazione ad esso connessa.
4.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato a nominare aggiungere le seguenti: e senza ulteriori oneri.
4.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
4.8. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria per l'accelerazione della progettazione e l'avvio dei cantieri delle opere di cui all'Allegato 2 del presente articolo, già commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro. Tale risorsa è ripartita in ragione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4.11. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di concorrenza e parità di trattamento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario non può avvalersi di procedure derogatorie per l'affidamento di appalti a società controllate o collegate all'ente di appartenenza, assicurando in ogni caso il ricorso a procedure di evidenza pubblica internazionale per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria.
4.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse disponibili e le giacenze sulle contabilità speciali da trasferire al Commissario subentrante, unitamente a una ricognizione analitica dei rapporti giuridici pendenti e degli impegni di spesa già assunti, al fine di garantire la continuità amministrativa e la neutralità finanziaria del subentro.
4.10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio dei poteri di deroga di cui al presente comma avviene nel rispetto dei princìpi generali di cui agli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4.12. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di concorrenza e parità di trattamento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario di cui al comma 1 non può avvalersi delle procedure derogatorie per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, assicurando in ogni caso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
4.13. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli atti adottati dal Commissario subentrante di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche al fine di verificare, con cadenza semestrale, l'assenza di pregiudizi per la libera concorrenza.
4.14. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 2.
4.15. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 2-octies.
4.16. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 2-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:
2-duodecies. Al fine di favorire la più ampia fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale adiacente alla rete autostradale nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie di accesso all'area archeologica dell'antica Cales e di miglioramento della viabilità di adduzione dal medesimo sito alla tratta autostradale A1, prioritariamente mediante soluzioni tecniche ambientalmente sostenibili che favoriscano anche il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi e il contrasto al consumo di suolo. Con protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, le amministrazioni territoriali competenti, ANAS S.p.A. e il soggetto gestore della tratta autostradale, sono definite le modalità di attuazione coordinata degli interventi di cui al primo periodo, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.17. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Per il finanziamento degli interventi sulla strada trasversale Bovalino-Bagnara è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È destinata ai medesimi interventi una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 150 milioni di euro per l'anno 2027.
4.01. Stumpo.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 1.
5.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La nomina a Commissario straordinario è incompatibile con la carica di amministratore delegato, presidente o componente del consiglio di amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), che riveste il ruolo di stazione appaltante o di soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale indicato nell'Allegato 3, salvo dimissioni dalle cariche societarie.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
5.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione con le seguenti: nello svolgimento delle attività di coordinamento e progettazione.
5.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In attuazione del principio di concorrenza e a garanzia di corretta esecuzione degli interventi, il Commissario subentrante, in relazione alle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato 3, applica le procedure di gara previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalla legislazione ad esso connessa.
5.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di concorrenza e parità di trattamento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario subentrante di cui al comma 1 non può avvalersi delle procedure derogatorie per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, assicurando in ogni caso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
5.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
5.7. Iaria, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di concorrenza e parità di trattamento di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario subentrante non può avvalersi di procedure derogatorie per l'affidamento di appalti a società controllate o collegate all'ente di appartenenza, assicurando in ogni caso il ricorso a procedure di evidenza pubblica internazionale per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria.
5.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse disponibili e le giacenze sulle contabilità speciali da trasferire al Commissario subentrante, unitamente a una ricognizione analitica dei rapporti giuridici pendenti e degli impegni di spesa già assunti, al fine di garantire la continuità amministrativa e la neutralità finanziaria del subentro.
5.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio dei poteri di deroga di cui al presente comma avviene nel rispetto dei princìpi generali di cui agli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
5.10. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli atti adottati dal Commissario subentrante di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini della verifica, con cadenza semestrale, dell'assenza di pregiudizi per la libera concorrenza.
5.11. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 2.
5.13. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 3.
5.14. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Una quota del Fondo cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi per la realizzazione della banchina per il collegamento marittimo tra Messina e l'Aeroporto dello Stretto.
2. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di euro per l'anno 2028, nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla realizzazione della nuova fermata di Bagnoli «Porta del Parco» della Linea L2 della metropolitana di Napoli, in funzione dello svolgimento dell'evento sportivo America's Cup 2027. Per le finalità di cui al presente comma, la società RFI S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, è autorizzata ad avvalersi degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi dalla medesima società ed efficaci alla data dell'affidamento. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti, la società RFI S.p.A. è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma per le finalità ivi indicate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, a 11 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.01. De Luca, Barbagallo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Snodo ferroviario Aeroporto dello Stretto)
1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento dello snodo ferroviario dell'Aeroporto dello Stretto, per 100 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.02. Barbagallo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure di trasparenza e prevenzione del conflitto di interessi)
1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, i Commissari straordinari hanno l'obbligo di istituire contabilità speciali separate, al fine di garantire la tracciabilità delle risorse ed il controllo preventivo della Corte dei conti.
2. Se il Commissario coincide con l'organo di vertice della società attuatrice, per le procedure sopra-soglia è fatto obbligo di:
a) avvalersi di commissioni giudicatrici esterne ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) individuare il responsabile unico del progetto (RUP) tra i funzionari dei Provveditorati interregionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.03. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di accelerare le procedure di assegnazione ai Comuni e Città Metropolitane e garantire massima risposta al fabbisogno di infrastrutture per i servizi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale, le Regioni si avvalgono anche delle graduatorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica di cui alle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.».
*6.01. Del Barba.
*6.02. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 6-bis.
Sopprimerlo.
6-bis.1. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
6-bis.2. Bonelli.
ART. 7.
Sopprimerlo.
*7.1. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*7.2. Bonelli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
7.3. Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attività e i servizi affidati ai sensi del presente articolo sono svolti nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e pubblicità, con adeguata motivazione nei casi di ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.
7.4. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
7.5. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, dopo le parole: rendicontazione prevista, aggiungere le seguenti: limitatamente a spese già documentate e direttamente riferibili alle attività di cui al presente articolo,.
7.6. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse erogate.
7.7. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rendicontazione di cui al presente comma è sottoposta alle Commissioni parlamentari competenti per materia con finalità informative.
7.8. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli atti, i contratti, le convenzioni e le spese della Fondazione «Milano – Cortina 2026», nonché quelli comunque detenuti o trasmessi al Commissario straordinario, finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche, sono soggetti agli obblighi di trasparenza e accesso civico, anche generalizzato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7.9. Iaria, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e di cui all'articolo 3, comma 5-ter.2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi all'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo (BL) e alla realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL).
7.10. Bonelli.
ART. 8.
Al comma 1, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,.
*8.1. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
*8.2. Bonelli.
*8.3. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e non discriminazione sanciti dalla direttiva 2006/123/CE e dagli articoli 49 e 56 TFUE, che contenga i principi e i contenuti minimi inderogabili quali la conformità al diritto europeo. Lo schema è predisposto in modo da garantire che i comuni che vi si conformino non incorrano in violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale vigente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura l'aggiornamento dello schema ogniqualvolta intervengano pronunce giurisdizionali o orientamenti della Commissione europea che ne richiedano la revisione.
8.4. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e non discriminazione sanciti dalla direttiva 2006/123/CE e dagli articoli 49 e 56 TFUE, che contenga i principi e i contenuti minimi inderogabili quali la conformità al diritto europeo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna lo schema del bando-tipo tenendo conto della giurisprudenza in materia e degli orientamenti della Commissione europea.
*8.5. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.6. Bonelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che prevede, in ogni caso, l'affidamento, non prorogabile in automatico, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa europea vigente di cui al già richiamato articolo 4, comma 1, della legge n. 118 del 2022.
8.7. Ruffino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le procedure di affidamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando.
*8.8. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*8.9. Del Barba.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni competenti provvedono, in ogni caso, all'indizione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime entro il 30 settembre 2026.
8.10. Bonelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, che sono assoggettate al rinnovo automatico di sei anni in sei anni, salvo la revoca di cui all'articolo 42, comma 2, del codice della navigazione, dei titoli concessori rilasciati in data antecedente al 28 dicembre 2009, ai sensi del comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come disposto dall'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.».
1-ter. L'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, della legge 25 agosto 2022, n. 118, dovrà essere effettuato nel rispetto e nei limiti dei vigenti piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
8.1000. Ziello, Pozzolo, Sasso.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera q) della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo le parole: «l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente» sono aggiunte le seguenti: «o per i quali il medesimo concorrente può partecipare».
8.1001. Gnassi, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 6 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «applica anche» sono sostituite dalle seguenti: «può applicare anche» e dopo le parole: «di proporzionalità» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle specificità delle concessioni».
8.1002. Gnassi, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:
a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.».
8.1003. Gnassi, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che prevede un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, si interpreta nel senso che tale indennizzo può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati fino alla data dell'eventuale subentro e/o del rilascio della nuova concessione.
8.1004. Gnassi, Pandolfo, Simiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire la fruizione pubblica del demanio marittimo e il diritto di accesso al mare, i bandi di gara e i provvedimenti di pianificazione degli arenili assicurano in ogni caso:
a) una quota adeguata, comunque non inferiore al 50 per cento, della superficie degli arenili dati in concessione destinata alla libera fruizione, ove compatibile con le caratteristiche morfologiche del litorale;
b) l'alternanza tra tratti di spiaggia libera e tratti oggetto di concessione;
c) il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia e il mare, nonché l'assenza di barriere architettoniche o visive che impediscano o limitino tale accesso;
d) la presenza, anche nei tratti oggetto di concessione, di corridoi o fasce di libero passaggio e fruizione idonei a garantire l'accesso pubblico al mare;
e) la tutela dell'ecosistema costiero e la previsione di strutture amovibili o di facile rimozione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impatto antropico sugli arenili;
f) l'adozione di misure idonee per l'accessibilità e la fruizione degli arenili da parte delle persone con disabilità;
g) l'organizzazione di adeguati servizi di sorveglianza e sicurezza della balneazione;
h) la cura, la manutenzione e la pulizia degli arenili e delle aree immediatamente limitrofe per l'intero arco dell'anno;
i) la continuità occupazionale dei lavoratori stagionali, nonché forme contrattuali legali e conformi sottoscritte dai sindacati comparativamente più rappresentativi, anche per i neoassunti;
l) l'immediata decadenza della concessione in caso di abusi edilizi accertati in via definitiva;
m) l'adeguamento dei canoni di concessione indicizzandolo sulla proporzionalità diretta e sistematica degli incassi effettivi del singolo stabilimento, comunque non inferiore al 2 per cento.
8.12. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*8.13. Del Barba.
*8.14. Bonelli.
*8.15. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*8.16. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura, in ogni caso:
a) la previsione di criteri di valutazione dell'offerta idonei a valorizzare le specificità culturali e sociali del contesto territoriale;
b) l'impiego, in misura significativa, di personale residente nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, quale elemento di ricaduta occupazionale locale;
c) la previsione di servizi e iniziative finalizzati alla promozione della cultura, dell'identità e delle tradizioni locali, nonché alla partecipazione della comunità residente alla fruizione degli spazi demaniali;
d) l'adozione di misure volte a garantire condizioni di accesso e fruizione dei servizi balneari in favore dei residenti, anche mediante politiche tariffarie agevolate o servizi dedicati;
e) criteri orientati alla sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio costiero e alla preservazione delle specie vegetali autoctone, in coerenza con le caratteristiche del territorio;
f) la previsione di servizi a favore delle spiagge libere confinanti, con particolare riferimento alla sicurezza, alla sorveglianza, al servizio di salvataggio in mare, nonché alla pulizia quotidiana degli arenili;
g) la previsione di strutture e servizi accessibili alle persone con disabilità e alle persone con ridotta capacità motoria, garantendo l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità delle strutture, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e della piena fruizione dell'offerta turistica.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono definite nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa nazionale ed europea.
8.11. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire la fruizione pubblica del demanio marittimo e il diritto di accesso al mare, il bando-tipo e i provvedimenti di pianificazione degli arenili assicurano in ogni caso:
a) il requisito dell'utilizzo di strutture completamente amovibili e la seguente rimozione delle stesse al termine della stagione balneare o alla scadenza della concessione, a spese del concessionario;
b) il divieto di fondazioni in cemento armato e di strutture di difficile rimozione;
c) la valutazione dell'impatto sulle specie protette presenti sull'area demaniale, incluse Charadrius alexandrinus (fratino) e Caretta caretta, e sugli habitat dunali;
d) per le aree ricadenti in siti di interesse comunitario o zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la subordinazione di ogni concessione all'esito favorevole della valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
e) la preferenza per tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a opere rigide di difesa costiera;
f) la valutazione dello stato erosivo del tratto di costa interessato come presupposto dell'affidamento.
8.17. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo include tra i criteri di valutazione e le condizioni obbligatorie della concessione:
a) il requisito di strutture completamente amovibili e rimosse al termine della stagione balneare o alla scadenza della concessione, a spese del concessionario e sono vietate le fondazioni in cemento armato e le strutture di difficile rimozione;
b) la valutazione dell'impatto sulle specie protette presenti sull'area demaniale, incluse Charadrius alexandrinus (fratino) e Caretta caretta, e sugli habitat dunali;
c) per le aree ricadenti in siti di interesse comunitario o zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la concessione è subordinata all'esito favorevole della valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) le tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a opere rigide di difesa presenti sulla costa;
e) la valutazione dello stato erosivo del tratto di costa interessato.
8.18. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura in ogni caso:
a) che nessun punteggio premiale sia attribuito al titolare della concessione uscente in ragione della pregressa titolarità della medesima concessione o di altra concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo;
b) che l'esperienza professionale rilevante ai fini della valutazione sia quella maturata nei settori del turismo, della ristorazione, della gestione di impianti sportivi o di aree di pubblico utilizzo, senza che sia richiesta la specifica provenienza dal settore balneare;
c) che l'eventuale indennizzo a carico del concessionario subentrante sia limitato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, verificato da un perito indipendente nominato dall'ente concedente, con esclusione di qualunque componente a titolo di avviamento, perdita di chance o valore d'impresa;
d) che nessun criterio di valutazione tenga conto dell'entità dell'indennizzo offerto al concessionario uscente;
e) che sia esclusa qualunque forma di prelazione o riserva di proroga in favore del concessionario uscente.
8.19. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il bando-tipo prevede l'esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativi alla gestione di aree demaniali marittime;
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori, come previsto dall'articolo 47 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull'area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia, come previsto dall'articolo 1, commi da 250 a 257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a precedenti o attuali concessioni.
8.22. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il bando-tipo prevede l'esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne penali definitive, per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativi alla gestione di aree demaniali marittime;
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori, come previsto dall'articolo 47 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull'area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia, come previsto dall'articolo 1, commi da 250 a 257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a precedenti o attuali concessioni.
8.23. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo prevede l'esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne definitive, per reati gravi connessi alla gestione del demanio, all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, al fisco e alla pubblica amministrazione. In caso di condanne definitive successive all'affidamento in concessione, il concessionario decade dalla stessa.
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori, come previsto dall'articolo 47 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull'area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia, come previsto dall'articolo 1, commi da 250 a 257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a concessioni precedenti o attuali.
8.24. Caso, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura in ogni caso che:
a) nessun punteggio può essere attribuito alla mera qualità di concessionario uscente;
b) resta ferma la possibilità di valorizzare, in modo non discriminatorio e su base oggettiva, elementi di affidabilità gestionale per le PMI a carattere familiare, come regolarità amministrativa, qualità dei servizi resi, sostenibilità ambientale e correttezza nei rapporti di lavoro purché tali criteri siano accessibili anche a operatori non uscenti mediante esperienze equivalenti in settori analoghi;
c) che l'eventuale indennizzo a carico del concessionario subentrante sia limitato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati o ivi compresi gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati in presenza di eventi calamitosi verificati da un perito indipendente nominato dall'ente concedente, con esclusione di qualunque componente a titolo di avviamento, perdita di chance o valore d'impresa;
d) che nessun criterio di valutazione tenga conto dell'entità dell'indennizzo offerto al concessionario uscente;
e) che sia esclusa qualunque forma di prelazione o riserva di proroga in favore del concessionario uscente.
8.25. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo deve in ogni caso contenere:
a) una clausola di continuità occupazionale che riconosce priorità, in capo al concessionario subentrante, all'assunzione del personale già impiegato sulla medesima area demaniale, a condizioni contrattuali non peggiorative;
b) l'obbligo di applicare contratti collettivi nazionali di lavoro coerenti con le mansioni effettivamente svolte e di garantire la tracciabilità dei rapporti di lavoro;
c) la decadenza della concessione in caso di violazioni gravi e reiterate in materia di lavoro, ivi incluso il lavoro irregolare;
d) l'obbligo di garantire il servizio di assistenza ai bagnanti e salvamento in mare secondo gli standard del decreto ministeriale 15 giugno 2024, n. 85.
*8.26. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*8.27. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo deve contenere:
a) una clausola di continuità occupazionale volta a garantire, in capo al concessionario subentrante, il riconoscimento di un diritto di priorità nell'assunzione del personale già impiegato presso la medesima area demaniale, con mantenimento di condizioni contrattuali ed economiche non inferiori a quelle in essere;
b) l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pertinenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte, nonché l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità e regolarità dei rapporti di lavoro;
c) la decadenza dalla concessione quale effetto di violazioni gravi e reiterate della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compreso l'impiego di lavoro irregolare o non dichiarato;
d) l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti e di salvamento in mare nel rispetto degli standard e dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 giugno 2024, n. 85.
8.28. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo deve in ogni caso garantire:
a) la verifica del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, e all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
b) che la verifica di cui alla lettera a) sia condotta in termini di metri lineari di costa per ciascun ambito omogeneo del comune, e la quota di spiagge liberamente e gratuitamente fruibili non sia inferiore al 50 per cento dell'arenile balneabile per ciascun ambito;
c) una distribuzione delle spiagge libere e in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita;
d) che in caso di accertata insufficienza della quota minima il comune sia tenuto a ridurre le aree concedibili prima di procedere all'indizione dei bandi.
8.29. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo stabilisce che:
a) le procedure di affidamento sono precedute della verifica del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 296 del 2006;
b) la verifica preventiva di un adeguato equilibrio tra aree in concessione e aree libere da misurare in metri lineari di costa e qualità effettiva della fruizione, con l'obbligo per il comune di motivare specificamente l'assetto prescelto e di garantire un incremento progressivo delle spiagge libere laddove risultino insufficienti;
c) le spiagge libere sono distribuite in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita;
d) facoltà per i comuni di prevedere, per le aree da destinare a spiaggia libera attrezzata o a servizi di interesse generale, criteri e lotti funzionali che valorizzino la partecipazione degli ETS iscritti al RUNTS, in ragione dell'impatto sociale, dell'inclusione, dell'accessibilità e della sostenibilità.
8.30. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo garantisce:
a) che, per le aree demaniali da destinare a spiaggia libera attrezzata o a spiaggia libera con servizi, i bandi possano riservare appositi lotti alla partecipazione esclusiva degli enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
b) che i criteri di valutazione economico-finanziaria siano calibrati in modo da non discriminare i soggetti senza scopo di lucro, valorizzando qualità progettuale, sostenibilità ambientale e impatto sociale;
c) che le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS siano ammesse alle procedure di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
*8.31. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*8.32. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il bando-tipo stabilisce che le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo si svolgono esclusivamente mediante ricorso a bandi di gara ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati. Non sono ammesse:
a) procedure di «rende noto» o di manifestazione d'interesse prive dei requisiti di trasparenza, pubblicità europea e competitività previsti dalla direttiva 2006/123/CE, anche se previste da leggi regionali;
b) procedure di project financing ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che conferiscano al promotore un diritto di prelazione sulla concessione demaniale marittima;
c) assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi in favore del concessionario in corso al di fuori delle procedure di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118.
**8.33. Gnassi, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
**8.34. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo del bando-tipo di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente mediante gara ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati. Non sono in ogni caso ammesse:
a) procedure fondate su meri avvisi di indagine di mercato o manifestazioni di interesse che non si configurino come procedure di gara ad evidenza pubblica, ovvero che non assicurino adeguati livelli di trasparenza, pubblicità a livello europeo e confronto concorrenziale, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2006/123/CE e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, anche se previste da leggi regionali;
b) procedure di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che conferiscano al promotore un diritto di prelazione o comunque una posizione di vantaggio idonea a pregiudicare la parità di trattamento tra gli operatori economici nell'assegnazione della concessione demaniale marittima;
c) assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi in favore del concessionario uscente al di fuori delle procedure di cui alla legge 5 agosto 2022 n. 118.
8.35. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Lo schema di bando-tipo e la conseguente procedura di affidamento delle concessioni demaniali sono coerenti con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
8.36. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 8-bis.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*8-bis.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*8-bis.2. Bonelli.
ART. 9.
Al comma 1, sopprimere le parole: , affidamento ed esecuzione;.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione del principio di concorrenza e a garanzia di corretta esecuzione degli interventi, il Commissario, in relazione alle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, applica le procedure di gara previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalla legislazione ad esso connessa.
9.1. Gribaudo, Berruto, Fornaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 5.
*9.3. Quartini, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*9.4. Bonelli.
Sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dai commi da 5.3 a 5.11, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.
5.1. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 5 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.
5.2. Gli accordi di programma di cui al comma 5 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5.3. Gli accordi di programma di cui al comma 5 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
5.4. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 5 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5.5. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
5.6. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
5.7. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 5.5 a 5.6 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
5.8. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.
5.9. Gli accordi di cui al comma 5.8, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
5.10. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
5.11. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2026.
5.12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5.5, 5.6 e 5.7, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5.8 e 5.9, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5.10, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5.11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.5. Simiani, Bonafè, Fossi, Boldrini, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Scotto.
Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ivi compresa con la seguente: esclusa.
9.6. Bonelli.
Sopprimere il comma 5-quinquies.
9.7. Bonelli.
ART. 9-bis.
Sopprimerlo.
9-bis.1. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza unificata,.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché previo parere obbligatorio e vincolante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
9-bis.2. Bonelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente articolo non possono essere consentite nel caso in cui gli interventi di sviluppo, potenziamento ovvero modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero interessino siti della rete Europa Natura 2000.
9-bis.3. Bonelli.
ART. 10.
Al comma 1, dopo le parole: di legge aggiungere le seguenti: , previo confronto con le rappresentanze sociali e le organizzazioni sindacali in relazione al ruolo del porto, della stessa Autorità per la Laguna, nonché alle garanzie a tutela del lavoro.
10.1. Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo Stato garantisce la continuità e la stabilità dei finanziamenti necessari per la manutenzione e la gestione del sistema MOSE, la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali del personale.
10.2. Bonelli.
Al comma 2, capoverso comma «2-bis», sopprimere le parole: di diritto e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , solo dopo aver soddisfatto regolarmente i requisiti previsti per la qualificazione ordinaria.
10.3. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque si attiene ai seguenti princìpi generali:
a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;
b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;
c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;
d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione e al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;
e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.
10.4. Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Utilizzo del Fondo per l'avvio
di opere indifferibili 2026)
1. In via eccezionale e straordinaria e al fine di compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, in relazione a tutti gli investimenti di comuni, unioni dei comuni e città metropolitane già finanziati a valere su risorse in tutto o in parte PNRR o PNC, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'utilizzo del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
*10.01. Del Barba.
*10.02. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autorizzazioni per installazione di infrastrutture di ricarica)
1. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada, in caso di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica, su istanza dell'interessato, rimodula la durata prevista dai provvedimenti di occupazione del suolo pubblico, anche se già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo tale da consentire il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito.».
10.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia
di canoni su demanio idrico)
1. Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province e i comuni non possono imporre oneri, contributi o canoni per la realizzazione e l'esercizio delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica che comportino occupazione o creino interferenza con il demanio idrico.
10.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia
di canoni su demanio idrico)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 831-bis è aggiunto il seguente:
«831-ter. Per attività qualificabili come servizio pubblico quali la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, le regioni possono richiedere, per l'occupazione o l'interferenza con il demanio idrico, il pagamento di un canone di importo non superiore ad un decimo di quello di cui al comma 831 per ciascuna utenza. Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province e i comuni non possono imporre, per l'installazione e l'esercizio delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, oneri finanziari, reali, contributi o canoni diversi da quelli di cui al presente comma.».
10.07. Del Barba.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Relazione al Parlamento)
1. I Commissari straordinari oggetto del presente decreto-legge inviano, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione alle Camere sull'utilizzo delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi loro affidati.
10.08. Ruffino.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Bonifica del SIN di Cogoleto)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 351.125 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10.09. Ghio, Pandolfo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione
e difesa del territorio)
1. Ai presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:
a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;
d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;
g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.
2. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 10 del predetto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 199 milioni di euro per l'anno 2029 e a 90 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031.
*10.010. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*10.011. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Soluzioni basate sulla natura per la mitigazione del rischio idrogeologico)
1. Ai presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è attribuito il compito di promuovere, nell'ambito degli interventi funzionali alla salvaguardia del territorio e alla mitigazione del rischio idrogeologico, soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions) quali infrastrutture verdi, interventi di rinaturalizzazione e soluzioni volte alla tutela degli ecosistemi, in coerenza con le politiche dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della biodiversità.
2. Le soluzioni di cui al comma 1 sono finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico, al rafforzamento della resilienza del territorio e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
10.012. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Princìpi in materia di consumo di suolo
e impermeabilizzazione)
1. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, è assicurata la priorità a soluzioni progettuali che limitino il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, favorendo il riuso, la rigenerazione e la de-impermeabilizzazione del suolo già urbanizzato, nonché l'impiego di infrastrutture verdi e soluzioni volte alla tutela degli ecosistemi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di riduzione del consumo di suolo, adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e ripristino degli ecosistemi, ivi inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 2024/1991.
10.013. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.