XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 14 maggio 2026.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 13 maggio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FARAONE: «Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente l'estensione dei benefìci ai figli delle vittime del reato di femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale» (2933);
GRIPPO: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico» (2934).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CARAMIELLO ed altri: «Norme in materia di riconoscimento del sistema di qualità nazionale per l'olio di oliva extravergine di alta qualità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014» (968) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso in caso di soffocamento per ostruzione o di shock anafilattico in ambito scolastico, sanitario e negli esercizi di ristorazione» (1071) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge PAVANELLI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo» (1463) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e altre disposizioni in materia di trattamento economico degli iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea delle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi» (1814) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge CARAMIELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di equità territoriale» (1859) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge SERGIO COSTA ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione, organizzazione e disciplina delle aree protette» (2320) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge ZUCCONI ed altri: «Norme per la protezione dei minori nell'impiego dei dispositivi elettronici e nell'accesso ai siti internet e alle reti sociali» (2469) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge SCERRA ed altri: «Introduzione della valutazione dell'impatto dei progetti normativi sulla coesione territoriale» (2596) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione e lo stato giuridico ed economico dei medici di medicina generale nonché l'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale» (2839) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (2885) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
Trasmissione dal Senato.
In data 14 maggio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1852. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» (approvato dal Senato) (2935).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XIII Commissione (Agricoltura):
GUSMEROLI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e commercio del pane e di impiego della denominazione di “pane fresco” nonché istituzione della Festa del pane» (2913) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 11 maggio 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 3099 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 85) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 final).
Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 13 maggio 2026, ha trasmesso la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace (COM(2026) 380 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 380 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA (A.C. 2920)
A.C. 2920 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano casa», introduce una complessiva riorganizzazione delle politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale ed edilizia integrata, incidendo in modo diretto sulla programmazione territoriale, sulla gestione del patrimonio abitativo pubblico, sull'allocazione delle risorse pubbliche e sugli strumenti di risposta al crescente disagio abitativo;
il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato da un aggravamento della crisi abitativa, con un aumento delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di alloggi pubblici, una persistente carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) disponibili, una crescita del numero di sfratti e una sempre maggiore difficoltà di accesso all'abitazione da parte di giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, famiglie mono-genitoriali, nuclei a reddito medio-basso e persone in condizioni di fragilità sociale;
il patrimonio di edilizia residenziale pubblica continua a rappresentare il principale strumento di tutela delle fasce sociali più vulnerabili; tuttavia, il decreto-legge «Piano Casa» in esame non prevede un effettivo rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica, ma si limita prevalentemente al recupero e alla riconversione del patrimonio esistente, peraltro in modo del tutto insufficiente, senza introdurre alcun piano di ampliamento strutturale dell'offerta pubblica di alloggi, nonostante la presenza di almeno 1,5 milioni di persone in condizioni di disagio abitativo e di centinaia di migliaia di nuclei familiari in lista d'attesa per accedere ad una casa popolare;
permane sul territorio nazionale una consistente quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnabili a causa di gravi carenze manutentive, stimata in almeno 100 mila case pubbliche inutilizzate, a fronte di una domanda abitativa in costante crescita;
le misure previste dal provvedimento in esame per il recupero e la manutenzione del patrimonio ERP risultano del tutto insufficienti rispetto all'effettiva dimensione dell'emergenza, dal momento che gli stanziamenti previsti – pari a 970 milioni di euro distribuiti su più annualità e derivanti dagli stanziamenti di passate leggi di bilancio – non appaiono idonei né a garantire un recupero strutturale degli immobili inutilizzabili, né a contrastare il progressivo deterioramento del patrimonio abitativo pubblico, con il rischio concreto di mantenere per molti anni migliaia di alloggi fuori dal circuito dell'assegnazione sociale;
le risorse previste dal decreto-legge derivano, infatti, in larga parte dalla finalizzazione di fondi già stanziati da leggi nazionali, dai fondi strutturali europei, dalle risorse per la rigenerazione urbana e dal Fondo sociale per il clima – la cui operatività è subordinata all'approvazione del Piano Sociale Clima, ancora al vaglio della Commissione europea –, determinando così una mera redistribuzione di stanziamenti esistenti e una sottrazione di risorse agli enti territoriali e agli strumenti destinati alle fasce più vulnerabili;
a seguito della riforma del Titolo V della Parte Il della Costituzione, la materia dell'edilizia residenziale pubblica risulta articolata, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, su diversi livelli di competenza legislativa e amministrativa, richiedendo pertanto un rigoroso rispetto del riparto di attribuzioni tra Stato, regioni ed enti locali;
secondo quanto affermato dalla sentenza n. 94 del 2007 della Corte costituzionale, allo Stato compete esclusivamente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il soddisfacimento del fabbisogno abitativo minimo e la definizione di principi uniformi per l'accesso agli alloggi pubblici sull'intero territorio nazionale, mentre la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica rientra nella materia concorrente del governo del territorio e la gestione del patrimonio immobiliare ERP appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
la disciplina dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la determinazione dei relativi canoni costituiscono attribuzioni proprie delle regioni, mentre ai comuni spettano le funzioni amministrative relative all'assegnazione degli alloggi e alla gestione delle situazioni di emergenza abitativa, anche mediante riserve straordinarie destinate a soggetti in condizioni di particolare fragilità sociale;
il decreto-legge in esame, attraverso gli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 10, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Invitalia, a INVIMIT SGR e a un Commissario straordinario funzioni centrali di ricognizione, programmazione, selezione degli interventi, allocazione delle risorse e gestione operativa del Piano, delineando un impianto fortemente centralizzato che rischia di comprimere le prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni e agli enti locali in materia di politiche abitative, con possibili criticità sotto il profilo dell'autonomia territoriale e del principio di leale collaborazione;
il provvedimento in esame, all'articolo 5, dispone inoltre la dismissione di immobili rientranti nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica senza vincolare i proventi derivanti dalle vendite al reinvestimento in nuove politiche abitative pubbliche o nella manutenzione del patrimonio esistente, destinando invece tali risorse alla riduzione del debito pubblico, con il rischio di ridurre progressivamente lo stock di edilizia pubblica disponibile per le fasce più fragili della popolazione;
il modello delineato dal decreto-legge appare altresì caratterizzato da una crescente finanziarizzazione delle politiche abitative, mediante il ricorso a strumenti patrimoniali, societari e finanziari, con il rischio di privilegiare logiche di valorizzazione economica rispetto alla funzione sociale dell'abitare;
considerato che, sotto il profilo della costituzionalità, in relazione all'articolo 117 della Costituzione, il decreto-legge incide direttamente su ambiti riconducibili alla materia del governo del territorio e alla gestione del patrimonio ERP, materie attribuite rispettivamente alla competenza concorrente e alla potestà legislativa residuale regionale;
l'accentramento presso soggetti statali delle funzioni di selezione, programmazione e gestione degli interventi determina una compressione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni, in contrasto con l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
in relazione agli articoli 114 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione la governance del Piano affida ad organismi statali e a società partecipate dello Stato funzioni centrali di gestione, senza prevedere strumenti adeguati di concertazione, intesa o coprogrammazione con Regioni, Province autonome e Comuni;
l'assenza di un coinvolgimento sostanziale delle autonomie territoriali appare suscettibile di compromettere il principio di sussidiarietà e il principio di leale collaborazione tra livelli di governo;
il provvedimento non prevede, inoltre, un reale intervento urgente che avrebbe giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza quale il rifinanziamento immediato e strutturale del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, lasciando privi di risorse gli strumenti che avrebbero consentito un intervento immediato per contrastare l'emergenza abitativa;
il decreto-legge utilizza, anzi, integralmente, le risorse già stanziate per il Fondo generale per la morosità incolpevole – pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 20 milioni di euro per il 2027 – per finanziare un nuovo Fondo destinato esclusivamente agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, determinando così una sottrazione di fondi a uno strumento di carattere generale che avrebbe invece richiesto un rafforzamento per sostenere l'insieme delle famiglie in difficoltà nel mercato privato della locazione;
il nuovo Fondo viene alimentato inoltre attraverso una quota dei canoni versati dagli stessi assegnatari ERP, con l'effetto di indebolire ulteriormente la sostenibilità economica del sistema dell'edilizia residenziale pubblica;
il decreto-legge non affronta in modo strutturale i principali fattori che alimentano l'emergenza abitativa, quali la regolamentazione degli affitti brevi, la rigenerazione sociale dei quartieri di edilizia residenziale pubblica e l'accessibilità abitativa per studenti, giovani e categorie vulnerabili; al contempo, attribuisce un ruolo centrale a strumenti di natura finanziaria e a grandi operatori economici, con il rischio di marginalizzare il ruolo degli enti locali e degli operatori territoriali, incluso il terzo settore;
ritenuto pertanto che il decreto-legge in esame presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale, oltre a evidenti criticità di merito sul piano sociale, amministrativo e finanziario,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2920.
N. 1. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
vi sono rilevanti e molteplici perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per il ricorso al decreto-legge;
anche con l'atto Camera n. 2920 il Governo in carica manifesta il suo sistematico intento di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
nel corso della XIX legislatura le leggi d'iniziativa parlamentare approvate dalla Camera sono poco più del 28 per cento del totale, a fronte del 72 per cento d'iniziativa governativa, comprendendo decreti legge e disegni di legge, a dimostrazione dell'alterazione di questo delicato equilibrio tra i due poteri;
in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso un vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre, la continua interferenza del Governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;
appare peraltro esagerato, se si prende cognizione dei numeri riguardanti i decreti-legge emanati dall'esecutivo dall'inizio della XIX legislatura, che in un contesto come l'attuale, caratterizzato da una rassicurante, quantomeno sotto il profilo quantitativo, maggioranza a sostegno del Governo, che quest'ultimo abbia fatto utilizzo, ex articolo 77 della Costituzione, di quello che doveva essere, nel disegno del Costituente, uno strumento extra ordinem;
dalla semplice lettura del sintagma con cui l'articolo 77 della Costituzione individua la fattispecie nella quale il Governo è legittimato ad emanare decreti-legge, si comprende immediatamente come secondo i costituenti il ricorso a tale istituto avrebbe dovuto costituire un'evenienza eccezionale, nonostante abbiano compiuto la scelta ben precisa di ritenere qualsiasi situazione storico-ambientale legittimante il Governo ad auto assumersi la potestà legislativa, purché sussistano, rispetto ad essa, condizioni di straordinaria necessità ed urgenza;
la narrazione governativa secondo cui il provvedimento in questione avrebbe le caratteristiche di straordinaria necessità e urgenza, si rivela fittizia alla luce dei reiterati annunci che il Governo ha fatto nel corso della legislatura sull'imminente emanazione di un Piano Casa volto ad affrontare l'emergenza abitativa, evidenziando il difetto di emergenza in quanto l'emanazione di un provvedimento ad hoc è stato puntualmente disatteso e rimandato nel corso del tempo;
pur intervenendo il decreto-legge su una emergenza effettiva, quale quella abitativa, il suo contenuto non prevede alcun intervento immediato, ad esclusione della adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un decreto interministeriale, di definizione di un piano di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
il requisito dell'urgenza viene poi disatteso e smentito in quanto il provvedimento si pone l'obiettivo di definire una strategia decennale di edilizia popolare con evidente carattere strutturale e non puramente emergenziale e sembra più appartenere alla categoria dei decreti recanti misure ad efficacia differita includendo alcune norme i cui effetti finali, essendo subordinati ad ulteriori adempimenti, appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente differito dalla sua entrata in vigore;
appare, dunque, a dir poco problematico rintracciare l'urgenza e l'indifferibilità in un decreto-legge che, nell'affrontare una reale emergenza sociale, l'affida ad un piano decennale dove l'unica certezza è la definizione in sessanta giorni di un piano di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonostante i roboanti annunci del Governo nel tempo, l'ultimo dei quali da parte del Ministro Salvini nello scorso febbraio, in cui aveva annunciato un piano finanziato per 1 miliardo e 200 milioni di euro per rendere disponibili entro un anno 60.000 alloggi ora inutilizzabili, restituendoli alle famiglie in lista d'attesa per una casa popolare;
sotto il profilo politico-legislativo, il decreto-legge disvela la volontà del Governo di non voler rispondere davvero alla emergenza abitativa con un incremento strutturale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
il decreto-legge infatti chiarisce che il Piano è finalizzato a rispondere al fabbisogno di giovani, studenti e lavoratori fuorisede, giovani coppie e genitori separati, non tenendo in alcuna considerazione le famiglie nelle graduatorie, quelle sfrattate, rispondendo a queste ultime con una liberalizzazione delle esecuzioni di sfratto annunciato in un disegno di legge complementare al decreto, ignorando la drammaticità delle condizioni di un milione di famiglie in povertà assoluta e in affitto, affidando i programmi di edilizia integrata, i quali appaiono essere il vero Piano casa del Governo, appaltati alla grande finanza immobiliare, la realizzazione di alloggi da affittare ad un canone del 30 per cento inferiore agli affitti di mercato, come se non ci fosse una legge sulle locazioni e non ci fossero gli affitti agevolati e la disposizione di legge per le grandi proprietà per definire gli affitti con gli accordi integrativi con i sindacati inquilini;
nel merito del provvedimento l'articolo 3, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di realizzazione, di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario, che opera con poteri in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'accentramento dei poteri tramite un Commissario straordinario per la gestione dell'edilizia sociale opera una limitazione dell'autonomia degli enti locali, ponendo dubbi sul rispetto del principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, mentre le deroghe in materia di urbanistica e di edilizia confliggono con la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e urbanistica, sollevando profili sulla legittimità costituzionale in ordine alla violazione dell'articolo 117;
il decreto introduce all'articolo 5 una disciplina relativa all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), prevedendo che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sia definito un piano di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e in gestione alle aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica. La norma stabilisce che tali procedure siano adottate mediante decreto ministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato, previa semplice intesa in sede di Conferenza Unificata;
tale previsione ignora e disattende la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che la disciplina statale delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP o degli enti ad essi succeduti incida sulla gestione di un patrimonio non appartenente allo Stato, ma a enti strumentali delle regioni, con conseguente rilevanza del riparto di competenze;
l'edilizia residenziale pubblica, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si articola su più livelli di competenza e ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione è attribuita e riconosciuta alle Regioni una competenza concorrente e residuale;
gli articoli 114 e 118 della Costituzione riconoscono pari dignità istituzionale a Stato, Regioni ed Enti locali, fondando un sistema basato sull'autonomia e sulla leale collaborazione;
l'articolo 5 in oggetto interviene, dunque, in maniera centralistica su patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, comprimendone l'autonomia decisionale e la previsione di una mera «intesa» in Conferenza Unificata risulta insufficiente a garantire un effettivo coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali in una materia nella quale concorre anche la loro competenza;
l'assenza di limiti percentuali o criteri vincolanti alla dismissione del patrimonio ERP espone al rischio concreto di una significativa riduzione dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica; questo mentre si propone di riportare al riutilizzo e alla successiva assegnazione 60.000 case popolari, oggi chiuse per mancate manutenzioni, con la contraddizione di prevedere un recupero di 60.000 case popolari in 4 anni ma contestualmente di avviare un piano di dismissione in sessanta giorni;
il patrimonio di edilizia residenziale pubblica rappresenta una infrastruttura strategica sociale fondamentale per il diritto all'abitare, soprattutto per le fasce di popolazione povere basti pensare alle centinaia di migliaia di famiglie nelle graduatorie comunali o al milione di famiglie in povertà assoluta e in affitto;
la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni da parte degli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, non solo contrasta con il principio di responsabilità finanziaria degli enti territoriali e compromette la capacità di investimento nelle politiche abitative locali, ma ignora che la legge 24 dicembre 1993, n. 560 nel disciplinare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede, tra l'altro, che l'alienazione degli alloggi ERP sia consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore;
la norma rischia quindi di produrre effetti strutturalmente negativi sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, riducendo il patrimonio disponibile senza prevedere adeguate misure compensative o di reinvestimento;
ritenuto pertanto che il decreto-legge in esame presenta rilevanti profili di illegittimità costituzionale, nonché l'assenza di misure idonee e urgenti dirette a rispondere alla emergenza abitativa,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2920.
N. 2. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è motivato dalla «straordinaria necessità e urgenza di definire misure necessarie per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili [...] di adottare misure di sostegno in favore dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che versino in condizioni di morosità incolpevole [...] di adottare ulteriori misure di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale.»;
la reiterazione sistematica e oramai pressoché automatica del ricorso alla decretazione d'urgenza – con oltre centoventi decreti legge adottati nel corso della Legislatura – ne evidenzia la trasformazione da rimedio straordinario a modalità ordinaria di produzione normativa, aggravata dal ricorso all'espediente del monocameralismo alternato che esautora sistematicamente il ramo del Parlamento chiamato ad esprimersi in seconda istanza dalla possibilità di svolgere un ruolo diverso dalla mera ratifica di un provvedimento ormai definito;
tale tendenza ad eludere il procedimento legislativo ordinario risulta ulteriormente aggravata, nel caso in esame, dalla circostanza che la Camera ha avviato già dal dicembre 2024 l'esame della proposta di legge A.C. 1562 recante «Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione», e le abbinate proposte di legge C. 1169 e C. 2181, che hanno avuto il pregio di portare al centro del dibattito politico un tema di cruciale importanza, qual è il diritto alla casa, e il cui esame in Assemblea – ripetutamente rinviato per mancanza della relazione tecnica sul testo del provvedimento – avrebbe consentito una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'iter, peculiare e contratto, della legge di conversione del decreto-legge in esame;
si aggiunga che il termine intercorso tra il primo annuncio del Piano casa, risalente a luglio 2023, e l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2026, smentisce la pretesa straordinarietà e urgenza del provvedimento, volto all'adeguamento dell'offerta di alloggi accessibili in una prospettiva decennale, mediante il ricorso ad uno strumento pianificatorio che, per definizione, è privo di carattere cogente e destinato a produrre effetti in fase attuativa, dunque incompatibile con la natura stessa del decreto-legge, che presuppone l'immediata entrata in vigore delle misure adottate;
la palese contraddittorietà e incoerenza tra il complessivo impianto motivazionale su cui poggia il provvedimento in esame e gli effetti applicativi delle disposizioni proposte rendono ancor più evidente l'assenza dei requisiti di eccezionalità e straordinarietà che consentirebbe di giustificare un intervento normativo sorretto dai presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
le misure adottate sono del tutto inidonee ad incidere in modo significativo, anche nel breve periodo, sulla grave situazione di deprivazione abitativa che affligge il nostro Paese, che – come evidenziato nella sopracitata proposta di legge ordinaria – avrebbe richiesto una lettura forte e strutturata del diritto alla casa, come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, nell'ottica di un welfare integrato, nel quale il contrasto della povertà abitativa possa rappresentare l'anello da cui partire per sostenere e favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;
come noto, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (si vedano, le sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009). Tuttavia, ha sottolineato che il diritto all'abitazione, come tutti i diritti sociali, è «finanziariamente condizionato» e dunque tende a essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività;
entrando nel merito del provvedimento in esame, fin dall'articolo 1 emerge una visione quantomeno confusa delle politiche abitative, basata su una pretestuosa e pericolosa sovrapposizione tra edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e edilizia integrata, con l'intento dichiarato di «coniugare il recupero degli alloggi ERP con la creazione di nuove unità immobiliari dedicate alla cosiddetta “fascia grigia” dell'edilizia sociale»;
l'approccio delineato dal Governo appare sottostimare un'emergenza sociale che ha ormai assunto proporzioni critiche, coinvolgendo circa 600 mila famiglie richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
tale quadro di sofferenza abitativa è destinato ad aggravarsi ulteriormente, a fronte di una risposta istituzionale che si limita alla prospettiva di un'offerta di circa 100.000 alloggi nell'arco del prossimo decennio — distribuiti tra edilizia residenziale pubblica, sociale o integrata — risultando palesemente insufficiente a coprire il reale fabbisogno del Paese. La discrepanza tra la domanda di alloggi a canone sociale e le soluzioni prospettate evidenzia l'assenza di una programmazione strutturale capace di garantire il diritto all'abitare, rischiando di lasciare prive di tutela centinaia di migliaia di persone in condizione di fragilità economica;
l'ultimo rapporto ISTAT sulla povertà (2024) conferma lo stretto legame tra precarietà abitativa e povertà assoluta. A livello nazionale, l'incidenza della povertà assoluta si attesta al 9,8 per cento della popolazione, ma tra le famiglie che vivono in affitto la percentuale sale drammaticamente al 22,1 per cento. Sono oltre 1.049.000 i nuclei familiari in povertà assoluta che risiedono in abitazioni non di proprietà, rappresentando quasi la metà (46,5 per cento) del totale delle famiglie povere in Italia;
come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale, il diritto all'abitazione rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» e «L'ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio» è diretto ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a «garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenze n. 1 del 2026, n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024, n. 168 del 2014);
nel provvedimento in esame il ruolo dell'edilizia residenziale pubblica appare del tutto marginale e inadeguato rispetto alla crisi abitativa in atto. Le risorse stanziate delineano un intervento dalle prospettive limitate: il programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, che vede coinvolto come soggetto gestore INVITALIA S.p.A., prevede lo stanziamento di 970 milioni di euro nelle annualità 2026-2030, distribuiti sulla base di bandi che dovranno premiare interventi di partenariato pubblico-privato, ai quali si aggiungerebbe una quota, pari al 50 per cento, delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955;
una parte delle risorse verrebbe inoltre recuperata portando al progressivo azzeramento, per un importo complessivo di 4,8 miliardi, dei contributi assegnati ai comuni, tra il 2027 e il 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, limitando i margini di effettivo esercizio della potestà pubblica di governare il territorio, con conseguente compromissione delle competenze amministrative regionali e comunali nella materia urbanistica e edilizia di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, l'articolo 3 prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2027. Appare del tutto ingiustificato il ricorso al commissariamento per la gestione di uno dei pilastri della politica sociale del Paese, con il rischio di generare sovrapposizioni normative, incertezze applicative e un indebolimento complessivo della coerenza dell'ordinamento. Preme sottolineare, inoltre, che la previsione di una gestione commissariale di durata annuale risulti intrinsecamente contraddittoria rispetto a una programmazione degli interventi di portata decennale; tale discrasia temporale prefigura il rischio di reiterate proroghe, con un conseguente e continuo impegno di risorse pubbliche;
il Commissario straordinario non solo potrà agire in deroga al Codice dei contratti pubblici e alle normative di settore ma è espressamente autorizzato alla modifica dei contratti per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale senza dover procedere ad un nuovo affidamento, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE; una disposizione, quest'ultima, di cui il Governo ha già dato prova di non comprendere l'effettiva portata in occasione del procedimento di «riattivazione» dei contratti con il contraente generale del progetto del Ponte sullo stretto di Messina, escludendo la necessità di una nuova gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, nonostante i ripetuti richiami della Corte dei conti;
la disposizione in esame prevede, inoltre, che per l'esercizio dei propri compiti il Commissario si avvalga della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., una struttura che si è distinta per i ritardi accumulati nella realizzazione delle infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, con un deficit di bilancio che, secondo alcune stime, ammonterebbe a circa 310 milioni di euro, tra extra costi e spese fuori previsione, e che vede nuovamente ampliate le proprie funzioni coadiuvando il Commissario straordinario del Governo nell'attuazione delle misure collegate all'edilizia sociale;
al medesimo Commissario straordinario è demandata, altresì, l'attività di ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e pubblici, nonché delle società a partecipazione pubblica non quotate, includendo l'elenco dei beni già inseriti nel Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
si rileva come il richiamo esplicito alle finalità di «valorizzazione e dismissione» del patrimonio pubblico costituisca una delle chiavi di lettura del provvedimento in esame che, all'articolo 5, prevede espressamente un vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, di proprietà di Comuni, enti pubblici anche territoriali e aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'obiettivo di contribuire all'abbattimento del debito pubblico, a scapito di una visione strutturale di tutela dei beni comuni e del diritto all'abitare;
si aggiunga, come ricordato nel dossier predisposto dagli uffici della Camera sul provvedimento in esame, che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina statale delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP o degli enti ad essi succeduti incida sulla gestione di un patrimonio non appartenente allo Stato, ma a enti strumentali delle regioni, con conseguente rilevanza del riparto di competenze, e la disposizione non chiarisce se le nuove procedure di alienazione si applichino in deroga, in sostituzione o in coordinamento con i piani di vendita regionali e con i requisiti soggettivi già previsti dalla normativa vigente;
l'ulteriore pilastro su cui poggia il decreto-legge in esame, rivelatore dell'orientamento complessivo del provvedimento, è la promozione di un modello di edilizia sociale integrata (cosiddetto Social housing) incentrato sulla convergenza di risorse europee e nazionali, attualmente già destinate all'housing sociale e all'emergenza abitativa, in un apposito fondo gestito da INVIMIT SGR che si configura quale Specific Equity Fund, strutturato come «fondo di fondi», ideato per investimenti in quote di altri fondi immobiliari di secondo livello. A tal fine il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere quote per 100 milioni di euro per l'anno 2026 che vengono sottratti al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Anche in questo caso, la misura si inserisce nell'ambito di una strategia pluriennale basata su operazioni ricorrenti di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, finalizzata alla riduzione del debito pubblico, usando l'intervento pubblico come leva per attrarre investimenti privati;
l'attrazione di capitali privati costituisce altresì il perno del cosiddetto terzo pilastro del Piano Casa, dedicato alla programmazione di interventi di edilizia integrata – con l'obiettivo finale di riportare sul mercato immobili non utilizzati, per i quali è previsto un vincolo di destinazione d'uso a canone agevolato di soli 30 anni – supportato da un sistema di semplificazioni procedurali e dal ricorso alla nomina di un Commissario straordinario dotato di ampi poteri derogatori, estesi anche alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per realizzare programmi di investimento di interesse strategico nazionale che prevedono la componente di investimento diretto estero non inferiori a 1 miliardo di euro;
a tale riguardo si osserva che l'obiettivo di riservare una quota del 70 per cento di alloggi a prezzo ridotto del 33 per cento rispetto ai valori di mercato appare insufficiente a garantire una reale sostenibilità dei costi, specialmente nelle aree ad alta tensione abitativa, dove il parametro dei «prezzi di mercato» non riflette le reali capacità reddituali dei ceti meno abbienti e non pone filtri efficaci contro possibili logiche speculative;
a fronte di soluzioni volte a favorire l'ingresso massivo di capitali privati nell'attuazione del Piano, il quadro reale dell'emergenza abitativa rimane in secondo piano e rischia di aggravarsi ulteriormente in considerazione del potenziale impatto che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2026, recante «Disposizioni in materia di rilascio degli immobili», potrebbe produrre su un tessuto sociale già profondamente vulnerabile, caratterizzato, secondo i dati del Ministero dell'interno, da oltre 40.000 sentenze di sfratto nel 2024, delle quali oltre 30.000 solo per morosità;
anche il provvedimento in esame interviene sulla morosità incolpevole istituendo un fondo rotativo destinato alla copertura del rischio connesso ai soli contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, con dotazione di 22 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2027. A copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, che perde anche le esigue fonti di finanziamento previste dal Governo nelle ultime due annualità. Si assiste dunque allo smantellamento degli strumenti finanziari posti a presidio delle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione, mediante il progressivo azzeramento del predetto fondo, così come del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il quale dal 2023, non sono più previste risorse del bilancio dello Stato;
in conclusione, l'impianto complessivo del provvedimento in esame delinea una visione della politica abitativa orientata alla facilitazione delle dinamiche di mercato, a discapito della garanzia del diritto costituzionale all'abitare, privilegiando logiche di natura speculativa che non rispondono al fabbisogno reale dei cittadini né promuovono la qualità dell'abitare in contesti urbani dignitosi,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2920.
N. 3. Santillo, D'Orso, Pellegrini, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.