XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 19 maggio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Pizzimenti, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Benzoni, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Pizzimenti, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
MAGI ed altri: «Introduzione dell'articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari» (2812) Parere delle Commissioni I, V e XII.
VI Commissione (Finanze):
ALIFANO e MARIANNA RICCIARDI: «Disposizioni per il rimborso periodico delle spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti che percepiscono un reddito non superiore a 15.000 euro» (2780) Parere delle Commissioni I, V e XII.
IX Commissione (Trasporti):
LA SALANDRA: «Disciplina dell'attività di costruzione, trasformazione e adattamento per la personalizzazione di autoveicoli e motoveicoli nonché istituzione del Registro nazionale delle imprese di customizzazione» (2800) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili» (2883) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 47/2026 del 7-14 maggio 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione sulla «Riqualificazione e adeguamento della strada statale 4 “Salaria”».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0550/IT, recante intervento di modifica all'articolo 98-vicies sexies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo».
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la relazione consuntiva, predisposta dalla Federazione italiana tennis e padel, sulle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, riferita all'anno 2025 (Doc. XXVII, n. 34).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18 maggio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi (COM(2026) 188 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'inclusione della Norvegia nella strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2026) 199 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2024 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2026) 229 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 229 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti dell'Ucraina (COM(2026) 239 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 maggio 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Nona sezione) del 23 aprile 2026, causa C-811/24, Pescheria Il granchio blu di JC contro Ministero delle imprese e del made in Italy. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Regolamento (UE) n. 717/2014 – Rispettivi ambiti di applicazione – Regolamento (UE) n. 1379/2013 – Settore della pesca e dell'acquacoltura – Organizzazione comune dei mercati – Imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici – Commercio al dettaglio – Normativa nazionale che prevede aiuti de minimis a favore delle imprese situate in zone colpite da terremoti (Doc. XIX, n. 111) – alla X Commissione (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 30 aprile 2026, causa C-301/25, Lidl Italia Srl contro Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Relazione tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Pratiche sleali in materia di informazioni sugli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Esistenza di un contrasto – Complementarità dei regimi di tutela (Doc. XIX, n. 112) – alla X Commissione (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 23 aprile 2026, causa C-24/26 PPU, CV con l'intervento di procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Roma. Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 6, 10 e 18 – Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e diritto di essere sentiti – Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione straordinario, a favore della persona condannata in assenza, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di condanna divenuta definitiva – Mancato riconoscimento del diritto della vittima di essere informata della proposizione di tale impugnazione straordinaria e di quello di partecipare al relativo procedimento – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articoli 8 e 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad un equo processo – Articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali – Divieto dell'abuso di diritto (Doc. XIX, n. 113) – alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 23 aprile 2026, causa C-132/25, MM Ristorazione Srl contro Villa Ramazzini Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 9, paragrafo 5 – Misure provvisorie – Assenza di esercizio di un'azione di merito – Normativa nazionale che prevede il mantenimento degli effetti dei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (Doc. XIX, n. 114) – alla II Commissione (Giustizia).
Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 15 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (125).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2026.
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2026 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (401).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2026.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo e alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni (SICRAL Capability Enhancement) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale (402).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 giugno 2026.
Il Ministro della salute, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (403).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 giugno 2026.
Il Ministro della giustizia, con lettera pervenuta in data 15 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (404).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 luglio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 giugno 2026.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino (405).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 maggio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Chiarimenti e iniziative in ordine alla normativa sulle società tra professionisti – 3-02678
A)
CASASCO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la società tra professionisti (Stp) è una società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
la Stp fa riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministero delle imprese e del made in Italy, 8 febbraio 2013, n. 34;
fin dalla novella legislativa si è verificato un ampio dibattito, anche da parte degli stessi ordini professionali preposti all'iscrizione delle Stp nei rispettivi albi speciali territoriali, sul corretto contemperamento fra le esigenze di controllo da parte dei professionisti abilitati rispetto alla posizione degli altri soci cosiddetti tecnici o di investimento;
in particolare, sono emerse differenti posizioni circa l'interpretazione dell'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183 del 2011, sul principio per cui «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»;
la criticità emersa riguarda il ruolo della prima congiunzione e, quindi se le due condizioni intese come «numero dei soci professionisti» e «partecipazione al capitale sociale» debbano realizzarsi sempre congiuntamente e contemporaneamente per ogni tipo di società, indipendentemente di persone o di capitali, ferma restando la maggioranza per i soci professionisti di due terzi sempre e comunque prevista nelle deliberazioni sociali;
detto requisito risulta in linea con il tenore della norma per una società di persone, laddove il controllo per almeno due terzi da parte di soci professionisti è da rapportare al numero di soci («teste») mentre appare incoerente con la disciplina delle società di capitali regolate dal possesso di «quote» (o anche «azioni»);
infatti, l'applicazione congiunta e contemporanea anche per le società di capitali (in massima parte le Stp sono infatti società a responsabilità limitata) pare introdurre un vincolo ulteriore, perché escluderebbe la possibilità di costituzione e di esercizio laddove, ad esempio, i soci fossero solo due, un professionista e un socio non professionista, foss'anche quest'ultimo coniuge, familiare o collaboratore del primo, con notevole sofferenza per le costituende Stp a ristretta base sociale;
tale previsione è stata applicata finora difformemente sui diversi territori, in base anche alle specifiche e differenti sensibilità emerse da parte di notariato, ordine nazionale dei dottori commercialisti e Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, solo per citare alcuni dei principali attori coinvolti nella «filiera» professionale, con risultati a macchia di leopardo che non garantiscono la certezza del diritto;
proprio recentemente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), organo disciplinare di appello di giurisdizione speciale delle professioni sanitarie, ha stabilito con la decisione n. 2 del 20 maggio 2024, già passata in giudicato perché non impugnata, che è legittimo il diniego all'iscrizione all'albo speciale di una Stp a responsabilità limitata rispettosa della condizione dei due terzi per «quote» ma non «per teste» –:
se i Ministri interrogati per quanto di competenza, ritengano condivisibile l'interpretazione più restrittiva della norma anche per le Stp forma di società di capitali (soprattutto Stp a responsabilità limitata), che rischia di limitare il ricorso a tale modello in un momento in cui può risultare strategica per l'aggregazione professionale e il passaggio generazionale;
qualora non la condividano, se i Ministri interrogati ritengano di dover intraprendere iniziative di competenza, ed eventualmente quali, finalizzate ad una omogenea applicazione del diritto sul territorio nazionale.
(3-02678)
Iniziative in merito all'aggiornamento
dei parametri forensi – 3-02679
B)
D'ORSO, GIULIANO e ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il sistema dei parametri forensi rappresenta uno strumento fondamentale per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati in assenza di accordo con il cliente, nonché un presidio essenziale per la tutela della dignità e del decoro della professione forense;
la normativa vigente prevede l'aggiornamento periodico dei parametri al fine di adeguarli alle mutate condizioni economiche, all'inflazione e alla complessità crescente delle prestazioni professionali, tramite l'approvazione di un decreto del Ministro della giustizia recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, a cadenza biennale;
l'ultimo decreto (n. 147) risale al 13 agosto 2022;
da tempo le rappresentanze dell'avvocatura segnalano l'urgenza di un intervento di revisione dei parametri, evidenziando come gli attuali valori risultino ormai inadeguati rispetto al contesto economico e professionale;
tempi troppo lunghi per l'adozione del decreto ministeriale di aggiornamento rischiano di incidere negativamente sull'effettività del diritto di difesa e sull'equilibrio economico delle prestazioni professionali, con particolare riguardo ai giovani avvocati e ai professionisti operanti nei contesti più fragili;
un tempestivo aggiornamento dei parametri costituisce un elemento essenziale per garantire certezza nei rapporti tra professionista e cliente e per assicurare una giusta remunerazione delle prestazioni legali;
il perdurare dell'attuale situazione di stallo rischia di generare contenzioso e disomogeneità applicative sul territorio nazionale –:
se il Ministro interrogato possa chiarire quali iniziative intenda assumere per accelerare l'iter di approvazione del suddetto decreto e quali siano i tempi previsti per la definitiva adozione dello stesso.
(3-02679)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1852 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2935)
A.C. 2935 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2935 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Articolo 1.
(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 è sostituto dal seguente:
«139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
Articolo 2.
(Modifiche al regime fiscale dei
lavoratori impatriati)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Articolo 3.
(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:
«4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 4.
(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)
1. In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 5.
(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Articolo 6.
(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)
1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 7.
(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)
1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Articolo 8.
(Misure fiscali in favore delle imprese)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 9.
(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui
premi erogati agli atleti dilettanti)
1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 10.
(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
Articolo 11.
(Ripristino regime esclusione dividendi
e regime PEX)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
b) all'articolo 59:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1.1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 è abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 12.
(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)
1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
Capo II
ULTERIORI MISURE URGENTI
Articolo 13.
(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «2026» sono sostituite dalle seguenti: «2028».
2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «pari a 192 milioni di euro,» sono soppresse; le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026»; le parole «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti «per il triennio 2023-2025».
3. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 14.
(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 a decorrere dall'anno 2036.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di educazione
finanziaria)
1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonché il miglioramento della qualità»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi»;
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della Guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione cui è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
Articolo 16.
(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)
1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)
1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;
b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 19.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2935 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento) – 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – (Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
“d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter”;
b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi”.
2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.
3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
Art. 2-ter. – (Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) – 1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di qualunque ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”».
All'articolo 3:
al comma 2, il capoverso 4-novies è ridenominato «4-novies».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: “trasporti di persone,” sono inserite le seguenti: “nonché dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,”.
2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “trasporti di persone,” sono inserite le seguenti: “nonché dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,”.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
“b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
b) al comma 2, dopo le parole: “la maggiorazione del costo del lavoro” sono inserite le seguenti: “, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale) – 1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6”.
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026”.
3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare».
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al terzo periodo, le parole: «del reddito nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del reddito né» e, al quarto periodo, le parole: «all'articolo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «decreto del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).
4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies.
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della “America's Cup - Napoli 2027” sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima “Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup”, le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della “America's Cup - Napoli 2027” e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di competitività nel settore marittimo».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. – (Misure in materia di accise) – 1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-bis.1 – (Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti) – 1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
Art. 8-ter. – (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole) – 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 8-quater. – (Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto) – 1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subìto un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
5. Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonché i termini e le modalità per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo».
All'articolo 9:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: “Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;
b) alla lettera a), le parole: “dalle associazioni” sono soppresse».
All'articolo 10:
al comma 2, alinea, le parole: «riscossione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “in caso di mancato o di insufficiente versamento” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni”.
2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. – (Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione) – 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
b) al comma 1-bis:
1) le parole: “ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo” sono sostituite dalle seguenti: “ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza”;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività”;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, già iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis”;
d) al comma 3, le parole: “le immatricolazioni” sono sostituite dalle seguenti: “le formalità”;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la città metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”;
f) al comma 5, le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4-bis”;
g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026”;
h) il comma 10 è abrogato.
Art. 10-ter. – (Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006) – 1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica”.
Art. 10-quater. – (Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111) – 1. In conseguenza della modifica della data di decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data prevista dal medesimo articolo 4.
Art. 10-quinquies. – (Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali) – 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici».
All'articolo 11:
al comma 2, capoverso 3-ter, dopo le parole: «predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto».
Nel capo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025) – 1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso che il trasferimento della proprietà dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della società in house denominata “ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni” è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo già effettuati in relazione alla predetta operazione».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «2026» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2026» e la parola: «2028» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2028»;
al comma 2, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 1967» e dopo le parole: «euro 561.089» è inserita la seguente: «annui».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale) – 1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, è riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non può superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo”.
Art. 14-ter. – (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102) – 1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: “compensazione al loro interno” sono inserite le seguenti: “o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: “dei soggetti privati” sono inserite le seguenti: “e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi” e»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “associazioni dei consumatori” sono inserite le seguenti: “, associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi”»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, le parole: «Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «Comitato», dopo le parole: «esperti nella materia» sono inserite le seguenti: «e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole: «cui è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è riconosciuto»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: “la Commissione di vigilanza sui fondi pensione” sono inserite le seguenti: “nonché con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi”;
f-ter) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
“10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: “sentito il Comitato” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.–(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) – 1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “e alle carte prepagate” sono sostituite dalle seguenti: “e alla moneta elettronica come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
Art. 15-ter. – (Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola) – 1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara, indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura di una polizza sanitaria per il personale della scuola, si intende per “personale della scuola” il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonché il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca».
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «(UE) 2024/2841» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».
All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «è incrementato di» sono inserite le seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026»;
al comma 2:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;
alla lettera b), le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni di euro»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
alla lettera c), le parole: «per l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2032 e»;
al comma 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16,» e le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 383, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti”;
b) al comma 383-bis, le parole: “31 dicembre 2027” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Misure per la restituzione
del drenaggio fiscale)
1. A decorrere dall'anno 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.
2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16 e 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.
4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si fa fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2026. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.
7. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 8.
8. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo di solidarietà è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
01.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Accisa mobile sui carburanti)
1. Dal 23 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 23 maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
01.02. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero.
1.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici e aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. All'articolo 30-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile» sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile.»
2. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individuate dall'articolo 1, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse già stanziate per interventi di sicurezza e tutela territoriale.
1.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.02. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui pellet)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2026 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sanzioni pensioni complementari)
1. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000»
1.04. Guerra, Merola.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Periodicità della dichiarazione IMU)
1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il terzo periodo è soppresso.
1.05. Serracchiani, Merola.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo di solidarietà)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2027, vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:
a) un quarto al Fondo sanitario nazionale di cui al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;
b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;
c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;
d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.
6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.
1.01000. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione europea, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;
b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato, a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione Europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;
d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);
e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori 3 periodi d'imposta.
10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a 30 mila euro. Gli importi di cui al primo periodo di ciascuna delle lettere a), b), c) e d) e sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla legge 91 del 23 marzo 1981 e di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'articolo 29, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
10-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.1. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si applicano a decorrere dall'anno 2027.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.2. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5 sono abrogati a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) esercitano una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute;
b) abbiano almeno tre figli a carico.
10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»
*2.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*2.4. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Sovraimposta comunale all'imposta sostituiva sui redditi prodotti all'estero)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la sovraimposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il gettito dell'imposta è di spettanza del comune ed è destinato a finalità sociali e abitative.
2. I comuni deliberano l'aliquota della sovraimposta di cui al comma 1 in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento secondo le modalità di cui al comma 3.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabiliscono l'aliquota della sovraimposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato ai sensi del decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.
4. Nel caso in cui il comune non adotti la delibera di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto si applica l'aliquota minima di cui al comma 2.
5. La sovraimposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR ha trasferito la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo testo unico.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovraimposta i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24-bis del TUIR.
8. La sovraimposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni necessarie all'applicazione del presente articolo.
10. La sovraimposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del TUIR.
11. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione di cui al comma 10, la sovraimposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del TUIR.
12. La sovraimposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui al TUIR.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis TUIR, con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.
14. Nella relazione di cui al comma 13 sono indicate le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovraimposta di cui al comma 1.
15. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.
2.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Riduzione IVA farmaci da banco)
1. Al fine di sostenere la continuità della distribuzione del farmaco, a fronte dell'incremento dei costi logistici e operativi connessi al perdurare delle tensioni internazionali sui mercati energetici, per l'anno 2026, in deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei farmaci da banco è stabilita nella misura del 10 per cento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.02. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 2-ter.
Sopprimerlo.
2-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «fino a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29.000 euro»,
b) alla lettera b), le parole: «oltre 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «oltre 29.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2-ter.01. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «fino a 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 60.000 euro»,
b) alla lettera c), le parole: «oltre 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «oltre 60.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 5.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2-ter.02. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2-ter.03. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Start-Tax)
1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:
a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 per cento,
b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 per cento;
1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 15.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2-ter.04. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Start-Tax)
1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:
a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;
b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;
c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 30 anni e i 40 anni;
1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 4.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
2-ter.05. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «erogati da soggetti esteri» sono sostituite dalle seguenti: «di qualunque natura, erogati da soggetti esteri o da enti previdenziali italiani»;
b) dopo il comma 1 , è inserito il seguente: «1-bis. Per i titolari di redditi di pensione di fonte italiana, l'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto sia stato residente fiscalmente all'estero per almeno cinque periodi d'imposta precedenti.»;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le pensioni erogate da enti previdenziali nazionali, l'imposta sostitutiva del 7 per cento è applicata direttamente alla fonte».
2-ter.06. Sottanelli.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24-quater.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogata da enti previdenziali italiani)
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, le persone fisiche di cui al comma 2 del presente articolo possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, anche prodotti all'estero e determinati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, per la parte, totale o parziale, non già sottoposta a tassazione in Italia, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalle persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da enti previdenziali italiani, pubblici o privati, che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5 del presente articolo, e che trasferiscono la propria residenza fiscale da un Paese estero in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ovvero inclusi nelle aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), aventi in ogni caso popolazione non superiore a 20.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni precedente alla data di esercizio dell'opzione.
3. Le persone fisiche di cui al comma 2 indicano, nell'ambito dell'opzione, lo Stato o gli Stati in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima del trasferimento e forniscono la documentazione comprovante l'iscrizione, avvenuta entro il 31 dicembre 2025, nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. L'Agenzia delle entrate comunica le informazioni relative al trasferimento di residenza fiscale alle autorità competenti degli Stati indicati, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa.
4. L'opzione di cui al comma 1 si applica per i primi dieci periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi del comma 2 ed ha effetto a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.
6. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e l'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile da alcuna imposta o contributo.
7. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca restano salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano altresì in caso di accertata insussistenza o sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal presente articolo, salvo il sopravvenuto superamento della soglia di abitanti di cui al comma 2. Gli effetti cessano altresì in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, nella misura e nei termini previsti, salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione per i cinque periodi d'imposta successivi.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».
2-ter.07. Sottanelli.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;
2) al comma 2, le parole: «e in 800.000 euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 49,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;
2) al comma 2, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027».
2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025 , n. 199.
2-ter.08. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 35.000».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 206.227.306,66 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.09. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al comma 7, dopo le parole: «sottoscritti» sono inserite le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
2-ter.010. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al comma 7, le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono soppresse.
2-ter.011. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2-ter.012. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «settore privato» sono inserite le seguenti: «e personale del comparto difesa-sicurezza» e le parole: «non superiore a 33.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 33.000 e 50.000 euro»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262,4 milioni di euro per l'anno 2026, 46,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.013. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)
1. All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole: «ad incrementi di produttività» sono sostituite dalle seguenti: «a parametri di produttività».
2-ter.014. Del Barba.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato)
1. All'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e 1 milione di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.027. Del Barba.
ART. 3.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rateizzazione di cui ai commi 1 e 2 decade qualora nel corso del quinquennio si verifichino riduzioni di personale non motivate.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: complessivi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'operazione di acquisizione.
3.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.
2. I contributi relativi alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono dovuti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 122,5 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245 milioni di euro negli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Abolizione del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro per l'anno 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.2. Del Barba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.
5.3. Roggiani, Casu, Merola.
ART. 6.
Al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2028
6.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio 2026 con le seguenti: 1° luglio 2026
6.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-quinquies. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-quinquies.
2-septies. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 per cento».
2-octies. La disposizione di cui al comma 2-septies si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali
6.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-quinquies. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, previa certificazione delle ritenute operate.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-quinquies.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali
*6.4. Raffa, Alifano, Gubitosa.
*6.5. Del Barba.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-quinquies. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 per cento».
2-sexies. La disposizione di cui al comma 2-quinquies si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali
**6.6. Gubitosa, Alifano, Raffa.
**6.7. Del Barba.
ART. 7.
Sopprimere il comma 1.
7.1001. Grimaldi, Ghirra, Borrelli.
Al comma 1, dopo le parole: n. 199, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «reddito d'impresa» sono inserite le seguenti: «, nonché i lavoratori autonomi e i professionisti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,» e
7.1. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «30 settembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione».
7.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V, annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza;».
*7.3. Raffa, Alifano, Gubitosa.
*7.4. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento ai beni prodotti in Stati non membri dell'Unione europea o in Stati non aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie della maggiorazione dell'ammortamento sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che attesti la presenza dei requisiti dell'investimento per poter accedere al beneficio. Tale relazione deve essere predisposta a cura del rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
7.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software per la cybersecurity avanzata dei dati sensibili.
7.6. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative della disciplina di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.».
7.1000. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.
7.7. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software per l'elaborazione contabile e fiscale e per l'analisi predittiva dei flussi finanziari dei clienti.
7.8. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 429, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili, nelle misure percentuali di cui al comma 427, gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge, le misure percentuali di cui al comma 427 sono ridotte di 20 punti.».
7.9. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Sopprimere il comma 3-bis.
7.10. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-ter. Per combattere la «desertificazione commerciale» dei centri urbani, ovvero ridurre le chiusure dei negozi e favorire nuove aperture riducendo i costi di affitto, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2026, 2027 e 2028, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati a canoni calmierati stabiliti da patti territoriali tra associazioni di categoria e proprietari immobiliari.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-ter, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.11. Romeo.
ART. 7-bis.
Sopprimerlo.
7-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 8.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), del citato articolo 38, ove ricorrano le condizioni stabilite dallo stesso comma 5.
8.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non utilizzato nell'anno 2026 è riportabile negli esercizi successivi fino a completo utilizzo.
8.1001. Borrelli, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva in data 6 novembre 2025 accedono al beneficio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal presente articolo.
8.1000. Ghirra, Grimaldi, Borrelli.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2026 inserire le seguenti: ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali
8.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
*8.3. Gubitosa, Alifano, Raffa.
*8.4. Del Barba.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La quota del credito d'imposta non utilizzata per incapienza nell'anno di maturazione può essere fruita negli anni successivi.
8.5. Del Barba.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.
8.6. Del Barba.
Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029;
Conseguentemente:
al comma 4-bis, sostituire le parole: «e a 60 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;
all'articolo 18, comma 2:
alinea ,dopo le parole: «e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036» aggiungere le seguenti: «, nonché 100 milioni di euro a decorrere dal 2029»;
dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
«b-bis.1) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono adottati i conseguenti provvedimenti di variazione di bilancio, al fine di assicurare la riassegnazione delle risorse di cui al presente comma ai pertinenti capitoli di spesa.».
8.1002. Borrelli, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: destinata all'autoconsumo inserire le seguenti: , con priorità per gli impianti installati su coperture, aree già impermeabilizzate, parcheggi, aree industriali dismesse e aree produttive, evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo
8.7. Raffa.
Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: danno significativo all'ambiente (DNSH) inserire le seguenti: , ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
8.8. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Al comma 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: spese sostenute inserire le seguenti: , e senza necessità di ulteriori adempimenti a carico delle imprese richiedenti
8.9. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
8.10. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, in seguente periodo: Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel rispetto del principio di limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, privilegiando il riuso, la rigenerazione e la de-impermeabilizzazione di superfici già urbanizzate, nonché l'impiego di infrastrutture verdi e di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e ripristino degli ecosistemi, ivi inclusi quelli di cui al regolamento (UE) 2024/1991.
8.11. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, è assicurata priorità agli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e al miglioramento della qualità dell'aria nei territori caratterizzati da situazioni di superamento dei valori limite previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento alle aree del bacino padano.
8.12. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma sono ricompresi anche quelli finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi delle imprese della pesca, anche mediante l'installazione di impianti fotovoltaici a bordo delle imbarcazioni.
8.13. Gubitosa, Alifano, Raffa.
ART. 8-bis.
Sostituire l'articolo 8-bis con il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di accise)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1° maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 408 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 308 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro nell'anno 2028, ai sensi dell'articolo 18;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-bis.1. Alifano.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: fino al 1° maggio 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2026
8-bis.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.
8-bis.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8-bis.4. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.01.
(Riduzione delle accise sui carburanti)
1. Le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
a) benzina: euro 224,30 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 224,30 per mille litri.
2. Al fine di garantire la stabilità dei prezzi e ridurre l'impatto degli aumenti dei medesimi, le accise e le aliquote IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono rideterminate in diminuzione con cadenza almeno trimestrale al verificarsi, in corso d'anno, dell'aumento dei relativi prezzi di vendita al pubblico. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in maniera tale da garantire, per i relativi prodotti, un gettito complessivo annuale pari e non superiore a quanto stabilito con l'ultimo bilancio di previsione dello Stato approvato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.109 milioni di euro per l'anno 2026, 2.611 milioni di euro per l'anno 2027, 2.380 milioni di euro per l'anno 2028, 2.114 milioni di euro per l'anno 2029, 1.750 milioni di euro per l'anno 2030, 1.813 milioni di euro per l'anno 2031, 1.736 milioni di euro per l'anno 2032 e 1714 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.109 milioni di euro per l'anno 2026, 2.611 milioni di euro per l'anno 2027, 2.380 milioni di euro per l'anno 2028, 2.114 milioni di euro per l'anno 2029, 1.750 milioni di euro per l'anno 2030, 1.813 milioni di euro per l'anno 2031, 1.736 milioni di euro per l'anno 2032 e 1714 milioni di euro per l'anno 2033. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8-bis.01. Del Barba.
ART. 8-ter.
Al comma 1, sostituire le parole da: imprese agricole fino alla fine del comma con le seguenti: esercenti attività agricola, della pesca ed alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nei mesi di marzo e di aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
8-ter.5. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: nonché alle imprese contoterziste.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 40 milioni;
sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro ai sensi dell'articolo 18;
b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.6. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: e della mitilicoltura.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: imprese agricole aggiungere le seguenti: e della mitilicoltura.
8-ter.9. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di 30 milioni per l'anno 2026 con le seguenti: nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo dell'anno 2026 con le seguenti: nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter.10. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.
8-ter.11. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui al presente articolo nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto.
8-ter.12. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
8-ter.13. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, dopo le parole: «produzione primaria di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
b) al comma 457, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» (Azione 4.4.2) della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*8-ter.01. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*8-ter.02. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, dopo le parole: «produzione primaria di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
b) al comma 457, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.03. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Innovazione agricoltura 4.0)
1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8-ter.04. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*8-ter.05. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Innovazione agricoltura 4.0)
1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter.06. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.07. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter.08. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*8-ter.010. Del Barba.
*8-ter.011. Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.100.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.012. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8-ter.013. Alifano, Gubitosa, Raffa.
*8-ter.014. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.015. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.016. Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina usati come carburante per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici, servizio di taxi e noleggio con conducente)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, connesso alle recenti crisi internazionali, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto mediante autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e le attività di servizio di taxi e noleggio con conducente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riconosciuto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dei Trasporti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter.017. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.018. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Credito d'imposta straordinario a favore delle imprese di trasporto persone)
1. È riconosciuto un contributo straordinario, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e della legge 15 gennaio 1992 n. 21 Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel primo semestre dell'anno 2026, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2 I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter.021. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.
8-ter.023. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.026. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore delle imprese ferroviarie)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8-ter.032. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)
1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della Regione Siciliana, della regione Sardegna e delle isole minori è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.034. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Aliquota IVA agevolata)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dall'8 maggio 2026 e fino all'8 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.035. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.036. Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.037. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, e 31, nonché dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo.
8-ter.038. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.040. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole «, e consumata per uso proprio» sono soppresse;
b) all'articolo 55, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.».
8-ter.041. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «L'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo» e, in fine, sono aggiunte le parole: «, anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione».
*8-ter.043. Del Barba.
*8-ter.044. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.046. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)
1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.047. Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.048. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Misure in favore delle imprese manifatturiere)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter.049. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.1.
(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico individuate ai sensi dell'articolo 1, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse già stanziate per interventi di sicurezza e tutela territoriale.
8-ter.050. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
ART. 8-quater.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprovato mediante raffronto tra i dati di bilancio o le risultanze contabili del primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2025.
8-quater.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 5, sostituire le parole: può stabilire con le seguenti: stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8-quater.2. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:
Art. 8-quinquies.
(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuta, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:
a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;
b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento;
c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «decorsi ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta giorni» e le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» nonché le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) al comma 5, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
8-quater.012. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:
Art. 8-quinquies.
(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuta, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura: a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento; b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento; c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «decorsi ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta giorni» e le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» nonché le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) al comma 5, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 1.480 milioni di euro. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8-quater.024. Del Barba.
Dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:
Art. 8-quinquies.
(Misure fiscali per la sicurezza privata)
1. Al fine di rafforzare la sicurezza privata e favorire il contrasto della criminalità, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misure del 50 per cento dei costi sostenuti da persone fisiche per l'acquisto e l'installazione di servizi sistemi di allarme e di videosorveglianza privati. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per i presidi di sicurezza privata, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo di cui al precedente periodo.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-quater.033. Del Barba.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 16-ter del TUIR in materia di limiti alle detrazioni per erogazioni liberali)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017.».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure in materia di detrazioni per le spese culturali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:
e-quinquies) le spese culturali, fino all'importo di 500 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 45.000 euro a favore dei giovani che non abbiano compiuto 25 anni di età. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli dal vivo e titoli di accesso a musei e parchi archeologici.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della detrazione, tra cui le modalità di sostenimento della spesa, assicurando la tracciabilità dei pagamenti e la certezza della spesa.
9.02. Orrico, Alifano, Amato, Caso, Gubitosa, Raffa.
ART. 10.
Sopprimere il comma 2-bis.
10.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Sopprimere il comma 2-bis.
10.1000. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Interpretazione autentica del concorso nelle violazioni tributarie)
1. Le disposizioni in materia di concorso nelle violazioni tributarie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si interpretano nel senso che il concorso del professionista o consulente è configurabile quando risulti accertato un contributo causale, anche agevolatore, fornito con coscienza e volontà alla realizzazione dell'illecito. La responsabilità del professionista è altresì configurabile quando abbia omesso di rilevare irregolarità manifeste, evidenti e non controverse che, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, non potevano essere ignorate.
2. La responsabilità del professionista non può essere desunta dalla mera posizione professionale, né dallo svolgimento di attività tipiche se effettuate nel rispetto della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
3. In ogni caso, la responsabilità è esclusa quando il professionista o il consulente dimostri di avere operato sulla base di dati forniti dal cliente e di avere adottato le verifiche normalmente esigibili in relazione alla natura dell'attività svolta.
4. Nei casi caratterizzati da obiettiva incertezza normativa o interpretativa, non è punibile il professionista o il consulente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione logica, ragionevole e motivata della normativa tributaria.
5. Resta ferma la responsabilità del professionista o del consulente qualora sia accertato che abbia consapevolmente contribuito, anche mediante omissione di controlli doverosi in presenza di evidenti anomalie, alla realizzazione della violazione.
10.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 10-quinquies.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.»
2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.
3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*10-quinquies.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*10-quinquies.02. Del Barba.
*10-quinquies.01002. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)
1. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione all'applicazione del dispositivo di definizione agevolata di cui al comma 82, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 aprile 2026, in conformità con le disposizioni del presente articolo e sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.
2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono tutti quelli, di natura sia tributaria che patrimoniale, ad eccezione dei crediti riguardanti l'esecuzione di sentenze giurisdizionali della Corte dei conti, affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre del 2023, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate o maturate a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono inoltre dovute, in sostituzione dell'aggio di riscossione, le spese di procedura per l'attivazione della definizione agevolata spettanti all'Agenzia delle entrate-Riscossione nella misura fissa di 2 euro per ciascun contribuente di ciascun ambito provinciale che aderisce alla definizione stessa.
3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le previsioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Gli enti territoriali che intendono adottare le delibere di adesione di cui al comma 1 non possono differenziare l'applicazione della definizione agevolata rispetto ai criteri indicati dal presente articolo e dal decreto direttoriale di cui al medesimo comma 1.
5. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 determina e adatta le modalità e i termini di cui ai commi da 83 a 101 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025.
10-quinquies.03. Del Barba.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Interpretazione autentica del regime IVA applicabile agli interventi di manutenzione edifici scolastici)
1. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10-quinquies.04. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Interventi di manutenzione edifici scolastici – regime Iva)
1. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano assoggettate all'aliquota IVA del dieci per cento.
10-quinquies.05. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Tari su superfici produttive di rifiuti speciali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:
«649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40 per cento».
10-quinquies.01000. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies.
(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)
1. All'articolo 5, comma 14-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dopo le parole: «quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale» aggiungere le parole: «comunque diversi dalle telecomunicazioni»;
b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:
«c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.
d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, le parole: In ogni caso sono sostituite dalle seguenti parole: Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,.
10-quinquies.01001. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11.1000. Ghirra, Borrelli, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, in quanto compatibili.
*11.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*11.1001. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
*11.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le ritenute operate dai sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data entrata in vigore del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, se eccedenti rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo sono rimborsate al sostituito da parte del sostituto entro il 30 settembre 2026 senza applicazioni di sanzioni e interessi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
11.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 12-bis.
Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Ripristino della rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 42 e 43 sono soppressi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 305,9 milioni di euro per l'anno 2026, 357,4 milioni di euro per l'anno 2027, 284,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 164,7 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*12-bis.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*12-bis.02. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 22 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
b) del 27 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».
2. Le maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
12-bis.01000. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».
12-bis.01001. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.
Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-bis.01002. Dori, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 12-bis aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Proroga agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36)
1. Dopo il comma 12-terdecies dell'articolo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla 23 febbraio 2024, n. 18, aggiungere il seguente:
«12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2030, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per il quinquennio 2026-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
12-bis.01003. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 12-bis aggiungere il seguente:
Art. 12-ter.
(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)
1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento.»
3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La misura dell'imposta sulle volture catastali è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Per le volture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00».
4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.
12-bis.01004. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.
ART. 13.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2026».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 a decorrere dall'anno 2026, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e a euro 500.000 per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18;
b) quanto a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, sostituire la cifra: 2028 con la seguente: 2032.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e a euro 500.000 per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18;
b) quanto a euro 2.500.000 dall'anno 2028 all'anno 2032 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Reintroduzione del lavoro agile per i lavoratori fragili)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° giugno 2026»;
b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 9 milioni per l'anno 2026 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2027».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.02. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° maggio 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)
1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari al 2 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.04. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)
1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.05. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)
1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.06. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme a sostegno degli enti del terzo settore)
1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituito un tavolo tecnico composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo del terzo settore beneficiarie del 5 per mille, al fine di definire una o più proposte per superare l'attuale limite al riparto previsto dal comma 154, articolo 1, della legge del 23 dicembre 2014 n. 190.
3. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2020, n. 17, in quanto compatibili.
4. Le amministrazioni comunali, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, possono stipulare con uno o più enti del terzo settore accordi volti a valorizzare il patrimonio abitativo non utilizzato, affidando parte degli alloggi pubblici da sistemare agli enti del terzo settore e consentirne un utilizzo immediato.
13.07. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure urgenti in materia di regimi amministrativi)
1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole: «mezzi pubblicitari» sono sostituite dalle seguenti: «insegne di esercizio».
13.08. Dell'Olio, Alifano, Carmina, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure urgenti per il contrasto alla povertà energetica e tutela della morosità incolpevole)
1. Al fine di garantire il diritto fondamentale all'energia e di contrastare la povertà energetica è fatto divieto di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas, su tutto il territorio nazionale, nei confronti dei clienti domestici residenti in condizioni di morosità incolpevole.
2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di impossibilità a provvedere al pagamento delle bollette dovuta a:
a) perdita del posto di lavoro;
b) consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione o disoccupazione;
d) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare o un aumento delle spese mediche.
3. Ai fini del comma 1, la morosità si intende incolpevole per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 15.000, elevato ad euro 20.000 per le famiglie con almeno tre figli a carico, a condizione che sia presentata autocertificazione attestante la condizione di cui al comma 2.
4. Il divieto di distacco di cui al comma 1 si applica anche ai clienti che hanno già subito una riduzione di potenza e ai clienti che, pur in situazione di morosità, hanno attivato procedure di rateizzazione del debito, anche in deroga alle attuali regolazioni di ARERA.
5. Le imprese fornitrici sono tenute ad informare i clienti della possibilità di autocertificare la morosità incolpevole prima di avviare la procedura di costituzione in mora.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà energetica e, per la quota eccedente, mediante il gettito derivante da un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo sui profitti eccedenti delle società che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, importazione, vendita di energia elettrica, gas metano e prodotti petroliferi.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di rideterminazione dell'aliquota sull'extraprofitto di cui al comma 6, al fine di garantire l'integrale copertura degli oneri valutati.
13.01000. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas)
1. Al fine di rafforzare il sistema di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico e contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «9.796 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro»;
b) al comma 1, le parole: «20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli a carico»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'ammontare del bonus sociale elettrico e gas è rideterminato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con cadenza semestrale, al fine di garantire una riduzione della spesa media annua per l'energia non inferiore al 30 per cento della spesa lorda stimata prima delle imposte».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante il prelievo del 50 per cento sugli utili eccedenti rispetto all'anno 2025 generati dalle società operanti nel settore della produzione e vendita di energia elettrica, gas metano e prodotti petroliferi.
13.01001. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
ART. 15.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) ovunque ricorrano, le parole: «finanziaria, assicurativa e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale».
15.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio delle persone con disabilità)
1. All'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella valutazione del merito creditizio di cui al comma 1, il finanziatore e l'intermediario del credito non possono considerare quale unico o prevalente elemento ostativo alla concessione del credito la circostanza che il richiedente percepisca esclusivamente prestazioni assistenziali erogate a titolo di invalidità civile ai sensi della normativa vigente ovvero prestazioni economiche connesse alla condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La percezione regolare e continuativa delle predette prestazioni è valutata quale elemento indicativo della stabilità dei flussi finanziari del richiedente, fermo restando il regime di impignorabilità di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile e alle disposizioni speciali vigenti. La Banca d'Italia adegua le disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e le disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 costituisce pratica discriminatoria ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e si applicano le tutele e i rimedi ivi previsti, ivi compresa la tutela giudiziaria di cui all'articolo 3 della medesima legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Istituzione della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti destinati all'autonomia delle persone con disabilità)
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale denominata «Sezione per l'autonomia delle persone con disabilità», con dotazione autonoma e separata contabilità.
2. La Sezione di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie dirette, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili, in favore di banche e intermediari finanziari che concedano finanziamenti a persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino prive di reddito imponibile o titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali non costituenti reddito.
3. La garanzia di cui al comma 2 è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo del finanziamento, per un importo massimo garantito per singola operazione di 100.000 euro e per una durata massima del finanziamento di venti anni, comprensivo di un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.
4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia della Sezione sono quelli destinati esclusivamente a:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nell'abitazione di residenza del beneficiario o nelle parti comuni dell'edificio condominiale in cui è ubicata l'abitazione medesima, conformi ai requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
b) acquisto, adattamento e allestimento di veicoli destinati alla mobilità della persona con disabilità, ivi comprese le eventuali modifiche strutturali necessarie;
c) acquisto di ausili, protesi, ortesi e tecnologie assistive non integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale, prescritti o raccomandati dal medico specialista ovvero indicati nel progetto di vita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
d) interventi di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e domotico dell'abitazione di residenza, funzionali alle esigenze derivanti dalla condizione di disabilità;
e) acquisto della prima abitazione, a condizione che l'immobile sia conforme o venga reso conforme ai requisiti di accessibilità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. I finanziamenti garantiti dalla Sezione sono erogati a un tasso annuo nominale non superiore al tasso di riferimento della Banca centrale europea vigente alla data di stipula del contratto, maggiorato di uno spread non superiore a 100 punti base. La rata mensile di ammortamento non può eccedere un importo pari al venti per cento delle prestazioni assistenziali mensilmente percepite dal beneficiario.
6. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 8 non possono rifiutare la concessione del finanziamento per il solo fatto che il richiedente sia privo di reddito imponibile o che le prestazioni economiche dallo stesso percepite non siano pignorabili, qualora sia stata deliberata la concessione della garanzia della Sezione.
7. La dotazione iniziale della Sezione è stabilita in 100 milioni di euro per l'anno 2026, in 100 milioni di euro per l'anno 2027 e in 100 milioni di euro per l'anno 2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Banca d'Italia, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della Sezione, ivi compresi i requisiti soggettivi e la documentazione da produrre;
b) le modalità di escussione della garanzia e di recupero delle somme erogate;
c) lo schema di convenzione che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono sottoscrivere per aderire all'iniziativa;
d) le modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e di rendicontazione;
e) i criteri di valutazione della sostenibilità del finanziamento per il beneficiario, con particolare riferimento alla compatibilità della rata con il mantenimento di condizioni di vita dignitose.
9. La gestione della Sezione è affidata al soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le spese di funzionamento, salvo il rimborso delle spese di gestione nei limiti previsti dalla convenzione vigente.
16.02. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per l'accesso ai mutui per l'acquisto della prima casa in favore delle persone con disabilità)
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali erogate a titolo di invalidità civile».
2. Le persone di cui al comma 1 accedono alla garanzia del Fondo nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale del finanziamento, alle medesime condizioni previste per le categorie prioritarie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2014.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.03. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche)
1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2028.
2. A decorrere dall'anno 2026, nella formazione delle graduatorie regionali per l'accesso ai contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è riconosciuta priorità alle domande presentate da persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino prive di reddito imponibile o titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali non costituenti reddito.
3. Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento dei propri criteri di formazione delle graduatorie in conformità al comma 2.
4. Al fine di garantire una maggiore trasparenza e semplificare le richieste di contributi a carico del fondo speciale di cui al comma 1, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione con adeguata evidenza sul proprio sito internet, con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse del fondo.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.04. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per interventi a favore delle persone con disabilità in condizione di incapienza fiscale)
1. Dopo l'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis.1.
(Credito d'imposta per interventi a favore delle persone con disabilità in condizione di incapienza fiscale)
1. Le persone alle quali è stata riconosciuta una disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino fiscalmente incapienti in quanto titolari esclusivamente di redditi esenti o di prestazioni assistenziali non costituenti reddito ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono fruire, in luogo delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c) e 16-bis e di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, di un credito d'imposta di pari importo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese effettivamente sostenute e documentate per:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
b) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del presente testo unico, limitatamente a quelli finalizzati all'adeguamento dell'abitazione principale alle esigenze della persona con disabilità, come risultanti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove predisposto, ovvero da apposita certificazione della Azienda sanitaria locale competente per territorio;
c) acquisto di mezzi di locomozione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;
d) acquisto di sussidi tecnici e informatici di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del presente testo unico, funzionali all'autonomia e all'inclusione della persona con disabilità.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 e non è cumulabile con esse per le medesime spese.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del presente articolo, la condizione di incapienza fiscale sussiste quando l'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del presente testo unico, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 e delle detrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, risulti pari a zero o di importo inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
16.05. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga e stabilizzazione della detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in favore delle persone con disabilità)
1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta qualora l'intervento sia eseguito sull'abitazione di residenza di una persona alla quale sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e risulti funzionale alle esigenze derivanti dalla medesima condizione di disabilità. I soggetti di cui al comma 1 che risultino fiscalmente incapienti in quanto titolari esclusivamente di redditi esenti o di prestazioni assistenziali non costituenti reddito ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono fruire, in luogo delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c) e 16-bis e di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, di un credito d'imposta di pari importo.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.06. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
16.07. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori)
1. All'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «energia elettrica e gas» sono aggiunte le seguenti: «e di servizi di telecomunicazioni»;
b) al secondo periodo, le parole: «di energia elettrica e gas» sono soppresse.
17.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili)
1. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili.
2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 36,8 milioni di euro per l'anno 2026 e le correlate integrazioni al reddito sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 2 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 2, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.02. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
2. La disposizione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e le correlate integrazioni al reddito sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 2 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 2, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.03. Alifano.
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
Art. 17-bis.
(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)
1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o etero-organizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni degli articoli 12-bis e 12-ter.
3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.
4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.
5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 8.
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».
17.01000. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 17-bis.
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-ter.
(Aliquota IRPEF dedicata al lavoro autonomo)
1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i contribuenti il cui reddito complessivo è composto in misura prevalente da redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, ovvero da redditi d'impresa di cui al titolo I, capo VI, qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, le aliquote di cui alle lettere b) e c) si applicano ridotte di 0,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2027, di 1 punto percentuale per il periodo d'imposta 2028, di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2029 e di 2 punti percentuali a decorrere dal periodo d'imposta 2030, fermi restando gli scaglioni di reddito ivi indicati».
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente sulla quota di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale prevalentemente conseguita; non opera in caso di redditi prevalentemente prodotti in regime forfettario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 375 milioni di euro per l'anno 2027, 750 milioni di euro per l'anno 2028, 1.125 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.01. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Razionalizzazione del regime forfettario)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: «non superiori a 85.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «; per i contribuenti il cui ammontare di ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente sia compreso fra 65.001 euro e 85.000 euro, l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 è applicata nella misura del 16 per cento per il periodo d'imposta 2028, del 16,5 per cento per il periodo d'imposta 2029 e del 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta 2030»;
b) al comma 65, dopo le parole: «per il primo periodo d'imposta» sono inserite le seguenti: «, a condizione che alla data di apertura della partita IVA i ricavi o compensi presunti su base annua siano non superiori a 65.000 euro, e per i quattro periodi d'imposta successivi ai contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro,».
2. È riconosciuta ai contribuenti che escono dal regime forfettario per superamento della soglia di 85.000 euro una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della differenza fra l'imposta dovuta in regime ordinario e quella che sarebbe stata dovuta in regime forfettario, per il primo periodo d'imposta successivo a quello del superamento. Si applica alle uscite avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2028.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle aperture di partita IVA effettuate da tale data, ed è fatto salvo il completamento del quinquennio per le partite IVA aperte anteriormente.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, affluiscono al bilancio dello Stato.
17-bis.02. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Indennità di malattia ordinaria per i lavoratori autonomi)
1. È riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle Gestioni speciali artigiani e commercianti, un'indennità di malattia ordinaria giornaliera, attivabile per malattie certificate da medico convenzionato di durata superiore a tre giorni.
2. L'indennità giornaliera, a regime, è pari al 50 per cento del reddito di riferimento giornaliero dal quarto al ventesimo giorno di malattia e al 66,66 per cento dal ventunesimo giorno in poi, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare. Il reddito di riferimento è calcolato come media dei redditi di lavoro autonomo o di impresa individuale dichiarati nei due anni anteriori, divisa per 365.
3. L'erogazione è subordinata al regolare versamento dei contributi previdenziali per i dodici mesi anteriori all'evento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eventi di malattia insorti a decorrere dal 1° luglio 2027. Per le malattie insorte fra il 1° luglio 2027 e il 31 dicembre 2027 la percentuale di cui al comma 2, secondo periodo, è ridotta al 60 per cento e la durata massima è fissata in 90 giorni. Per le malattie insorte nell'anno 2028 la durata massima è di 120 giorni; per quelle insorte nel 2029 di 150 giorni con percentuale al 63 per cento dal ventunesimo giorno. A decorrere dal 1° gennaio 2030 si applicano integralmente le disposizioni di cui al comma 2.
5. Per il finanziamento dell'indennità, l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevata di 0,15 punti percentuali dal 1° luglio 2027, di 0,30 punti percentuali dal 1° gennaio 2028, di 0,40 punti percentuali dal 1° gennaio 2029 e di 0,50 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2030.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, al netto del maggior gettito contributivo di cui al comma 5, valutati in 225 milioni di euro per l'anno 2027, 450 milioni di euro per l'anno 2028, 675 milioni di euro per l'anno 2029 e 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.03. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Equiparazione del congedo di maternità e paternità dei lavoratori autonomi)
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle artigiane, alle commercianti, alle coltivatrici dirette e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi anteriori e i tre mesi successivi alla data presunta del parto, un'indennità di maternità calcolata applicando, alla media dei redditi dichiarati nei ventiquattro mesi anteriori, il 70 per cento per gli eventi insorti nel 2027, il 73 per cento per il 2028, il 76 per cento per il 2029 e l'80 per cento a decorrere dal 2030»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2030 l'indennità non può essere inferiore a quella spettante alla lavoratrice dipendente con la retribuzione minima del CCNL del settore di iscrizione, applicato per analogia.».
2. Ai lavoratori autonomi padri si applicano le disposizioni del comma 1, in misura pari al congedo di paternità del lavoratore dipendente, a decorrere dagli eventi insorti dal 1° gennaio 2028.
3. Le coperture figurative del congedo di maternità e paternità sono riconosciute al 70 per cento per gli eventi 2027, all'80 per cento per gli eventi 2028 e al 100 per cento a decorrere dagli eventi 2029, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2027, 220 milioni di euro per l'anno 2028, 340 milioni di euro per l'anno 2029 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.04. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Fondo nazionale per la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori autonomi)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia il «Fondo nazionale per la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori autonomi», con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 275 milioni di euro per l'anno 2029 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
2. Il Fondo è destinato al rimborso parziale, in misura non superiore al 50 per cento e nel limite massimo individuale di 3.500 euro per anno solare per gli anni 2027 e 2028 e di 5.000 euro per anno solare a decorrere dall'anno 2029, dei costi documentati sostenuti dai lavoratori autonomi per:
a) servizi di babysitting, asilo nido o assistenza domiciliare a familiari fino al secondo grado affetti da non autosufficienza certificata, fruiti durante periodi di malattia, gravidanza, puerperio o assistenza al figlio minore di tre anni;
b) compensi per collaboratori temporanei sostitutivi;
c) formazione e aggiornamento professionale per il reinserimento dopo interruzione dell'attività superiore a sei mesi.
3. Hanno accesso al Fondo i lavoratori autonomi titolari di partita IVA con reddito dichiarato nell'anno precedente non superiore a 60.000 euro, ovvero non superiore a 80.000 euro per nuclei con figli minori di tre anni o persone non autosufficienti a carico. Le modalità operative sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'erogazione è effettuata tramite F24 in compensazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 275 milioni di euro per l'anno 2029 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.05. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Tutela del rapporto con i committenti durante i periodi protetti)
1. I committenti, le imprese clienti e gli enti pubblici e privati con i quali il lavoratore o la lavoratrice autonoma intrattenga rapporti di prestazione di durata o continuativi non possono recedere dal rapporto in corso, né astenersi dall'affidare prestazioni periodiche di entità abituale, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e durante i primi novanta giorni di malattia certificata.
2. Eventuali atti di recesso o di mancato affidamento delle prestazioni in violazione del comma 1 sono nulli, salvo che il committente provi che la decisione è motivata da ragioni oggettive estranee allo stato di gravidanza, paternità o malattia, ovvero da grave inadempimento contrattuale precedente l'evento.
3. Il committente che, in violazione del comma 1, abbia receduto dal rapporto o non abbia affidato le prestazioni periodiche, è tenuto a corrispondere al lavoratore autonomo un'indennità sostitutiva pari ai compensi medi mensili degli ultimi dodici mesi, moltiplicati per il numero di mesi rimasti del periodo protetto.
4. Le disposizioni si applicano esclusivamente ai rapporti documentati da almeno sei mesi di prestazioni continuative o periodiche al momento dell'evento e producono effetti per i fatti verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2027.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.06. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Riforma e potenziamento dell'ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole: «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro, per le richieste presentate nel 2027; 20.000 euro per le richieste presentate nel 2028; 22.500 euro per le richieste presentate nel 2029; 25.000 euro per le richieste presentate a decorrere dal 2030»;
b) al comma 147, le parole: «per sei mensilità» sono sostituite, dalle seguenti: «per 10 mensilità, per le richieste presentate nel 2027; per 11 mensilità per le richieste presentate nel 2028; per 12 mensilità per le richieste presentate nel 2029; per 12 mensilità per le richieste presentate a decorrere dal 2030, prorogabili di ulteriori 6, una sola volta nella vita professionale, qualora persista la contrazione dei redditi superiore al 50 per cento,»;
c) al comma 148, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per le richieste presentate nell'anno 2027; 1.200 euro per le richieste presentate nell'anno 2028; 1.350 euro per le richieste presentate nell'anno 2029; 1.500 euro per le richieste presentate a decorrere dall'anno 2030,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i meccanismi di rivalutazione annuale ai sensi dell'indice ISTAT»;
d) al comma 150, le parole: «nel biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «resta fermo che la prestazione non può essere richiesta più di tre volte nell'arco di un decennio».
2. L'ISCRO è esteso, alle medesime condizioni e con il medesimo phasing, agli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni speciali. L'estensione si applica alle richieste presentate dal 1° gennaio 2028.
3. L'aliquota contributiva aggiuntiva ISCRO di cui al comma 145 della legge n. 213 del 2023 è elevata per gli iscritti alla Gestione separata allo 0,50 per cento dal 2027, allo 0,60 per cento dal 2028, allo 0,70 per cento dal 2029 e allo 0,80 per cento dal 2030. Per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti la medesima aliquota è introdotta nella misura dello 0,40 per cento dal 2028, dello 0,60 per cento dal 2029 e dello 0,80 per cento dal 2030.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, al netto del maggior gettito contributivo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 900 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-bis.07. Raffa.
Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Contributo solidaristico dei committenti)
1. Per i compensi corrisposti dai committenti, dalle imprese e dagli enti pubblici a lavoratori autonomi titolari di partita IVA per prestazioni di servizi di durata o continuative, è dovuto un contributo solidaristico sull'ammontare lordo dei compensi annui per la parte eccedente 5.000 euro per anno solare per ciascun lavoratore autonomo. L'aliquota è fissata nello 0,5 per cento per l'anno 2027, nell'1 per cento per l'anno 2028, nell'1,5 per cento per l'anno 2029 e nel 2 per cento a decorrere dall'anno 2030.
2. Il contributo è interamente a carico del committente; non può essere addebitato al lavoratore autonomo, a pena di nullità della clausola contrattuale che lo prevede.
3. Il contributo non è dovuto:
a) sui compensi corrisposti per attività di trading, distribuzione o intermediazione commerciale al lavoratore autonomo agente di commercio o mandatario iscritto alle relative Gestioni;
b) sui compensi corrisposti a professionisti iscritti alle Casse autonome di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, salvo specifica adesione delle medesime Casse;
c) sui compensi inferiori a 5.000 euro per anno solare per ciascun lavoratore autonomo;
d) sui compensi a lavoratori autonomi residenti all'estero per prestazioni rese fuori dal territorio nazionale.
4. Il gettito del contributo affluisce a un apposito Fondo solidaristico per le tutele del lavoro autonomo gestito dall'INPS in apposita evidenza contabile, destinato al finanziamento di prestazioni di tutela del lavoro autonomo.
5. Le modalità operative di applicazione, riscossione e versamento sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore generale dell'INPS, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo valutate in 525 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.050 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.575 milioni di euro per l'anno 2029 e in 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 affluiscono al bilancio dello Stato.
17-bis.08. Raffa, Alifano, Gubitosa.
Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
Capo II-bis
RIFORMA DEL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 17-ter.
(Aliquota IRPEF dedicata al lavoro autonomo)
1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i contribuenti il cui reddito complessivo è composto in misura prevalente da redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, ovvero da redditi d'impresa di cui al titolo I, capo VI, qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, le aliquote di cui alle lettere b) e c) si applicano ridotte, fermi restando gli scaglioni di reddito ivi indicati:
1) di 0,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2027;
2) di 1 punto percentuale per il periodo d'imposta 2028;
3) di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta 2029;
4) di 2 punti percentuali a decorrere dal periodo d'imposta 2030.».
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente sulla quota di reddito di lavoro autonomo o di impresa individuale prevalentemente conseguita; non opera in caso di redditi prevalentemente prodotti in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2027.
Art. 17-quater.
(Indennità di malattia ordinaria per i lavoratori autonomi)
1. È riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle Gestioni speciali artigiani e commercianti di cui rispettivamente alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e alla legge 22 luglio 1966, n. 613, un'indennità di malattia ordinaria giornaliera, attivabile per malattie certificate da medico convenzionato di durata superiore a tre giorni.
2. L'indennità giornaliera, a regime, è pari:
a) al 50 per cento dell'ammontare giornaliero del reddito di riferimento dal quarto al ventesimo giorno di malattia;
b) al 66,66 per cento dell'ammontare giornaliero del reddito di riferimento dal ventunesimo giorno in poi, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare.
3. Il reddito di riferimento è calcolato come media dei redditi di lavoro autonomo o di impresa individuale dichiarati nei due anni anteriori a quello di insorgenza della malattia, divisa per 365. Per gli iscritti alla Gestione separata si applicano i limiti del massimale e del minimale di cui all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995.
4. L'erogazione dell'indennità è subordinata al regolare versamento dei contributi previdenziali per i dodici mesi anteriori all'evento.
5. Per il finanziamento dell'indennità, l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevata, per gli iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali artigiani e commercianti:
a) di 0,15 punti percentuali a decorrere dal 1° luglio 2027;
b) di 0,30 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2028;
c) di 0,40 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2029;
d) di 0,50 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2030.
6. In sede di prima applicazione:
a) la disposizione di cui al comma 1 si applica agli eventi di malattia insorti dal 1° luglio 2027;
b) per le malattie insorte fra il 1° luglio 2027 e il 31 dicembre 2027, la percentuale di cui al comma 2, lettera b), è ridotta al 60 per cento e la durata massima dell'indennità nell'anno è fissata in 90 giorni;
c) per le malattie insorte nell'anno 2028, la durata massima dell'indennità è fissata in 120 giorni e la percentuale di cui al comma 2, lettera b), è confermata al 60 per cento;
d) per le malattie insorte nell'anno 2029, la durata massima è fissata in 150 giorni e la percentuale di cui al comma 2, lettera b), è elevata al 63 per cento;
e) a decorrere dal 1° gennaio 2030 si applicano integralmente le disposizioni di cui al comma 2.
Art. 17-quinquies.
(Equiparazione del congedo di maternità e paternità dei lavoratori autonomi)
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle artigiane, alle commercianti, alle coltivatrici dirette e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi anteriori e i tre mesi successivi alla data presunta del parto, un'indennità di maternità calcolata applicando, alla media dei redditi di lavoro autonomo o di impresa individuale dichiarati nei ventiquattro mesi anteriori l'evento, le seguenti percentuali:
a) 70 per cento per gli eventi insorti nel periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027;
b) 73 per cento per gli eventi insorti nell'anno 2028;
c) 76 per cento per gli eventi insorti nell'anno 2029;
d) 80 per cento per gli eventi insorti a decorrere dal 1° gennaio 2030.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2030, l'indennità di cui al comma 1 non può comunque essere inferiore a quella spettante alla lavoratrice dipendente con la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale del settore di iscrizione, applicato per analogia.».
2. Ai lavoratori autonomi padri di cui al comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le medesime percentuali di indennità in misura pari al congedo di paternità del lavoratore dipendente, fermi restando i requisiti di esercizio del diritto. Le disposizioni del presente comma si applicano agli eventi insorti a decorrere dal 1° gennaio 2028.
3. Le coperture figurative del congedo di maternità e paternità sono riconosciute ai fini pensionistici, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento del periodo coperto per gli eventi insorti nel 2027;
b) 80 per cento del periodo coperto per gli eventi insorti nel 2028;
c) 100 per cento del periodo coperto a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Art. 17-sexies.
(Tutela del rapporto con i committenti durante i periodi protetti)
1. I committenti, le imprese clienti e gli enti pubblici e privati con i quali il lavoratore o la lavoratrice autonoma intrattenga rapporti di prestazione di durata o continuativi non possono recedere dal rapporto in corso, né astenersi dall'affidare prestazioni periodiche di entità abituale, durante i periodi di astensione obbligatoria di cui all'articolo 17-quinquies del presente decreto e durante i primi novanta giorni di malattia certificata di cui all'articolo 17-quater.
2. Eventuali atti di recesso o di mancato affidamento delle prestazioni in violazione del comma 1 sono nulli, salvo che il committente provi che la decisione è motivata da ragioni oggettive estranee allo stato di gravidanza, paternità o malattia del lavoratore autonomo, ovvero da grave inadempimento contrattuale precedente l'evento.
3. Il committente che, in violazione del comma 1, abbia receduto dal rapporto o non abbia affidato le prestazioni periodiche, è tenuto a corrispondere al lavoratore autonomo un'indennità sostitutiva pari ai compensi medi mensili degli ultimi dodici mesi, moltiplicati per il numero di mesi rimasti del periodo protetto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai rapporti documentati da almeno sei mesi di prestazioni continuative o periodiche al momento dell'evento e producono effetti per i fatti verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Art. 17-septies.
(Riforma e potenziamento dell'ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole: «12.000 euro» sono sostituite, dalle seguenti: «18.000 euro, per le richieste presentate nell'anno 2027; 20.000 euro, per le richieste presentate nell'anno 2028; 22.500 euro, per le richieste presentate nell'anno 2029; 25.000 euro, per le richieste presentate a decorrere dall'anno 2030. Tale reddito è»;
b) al comma 147, le parole: «per sei mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2027, per dieci mensilità; per le richieste presentate nel 2028, per undici mensilità; per le richieste presentate nel 2029, per dodici mensilità; per le richieste presentate a decorrere dall'anno 2030, per dodici mensilità prorogabile, una sola volta nell'arco della vita professionale del beneficiario, di ulteriori sei mensilità, qualora alla scadenza del periodo iniziale persista la contrazione dei redditi superiore al 50 per cento rispetto alla media biennale di riferimento,»;
c) al comma 148, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per le richieste presentate nell'anno 2027; 1.200 euro per le richieste presentate nell'anno 2028; 1.350 euro per le richieste presentate nell'anno 2029; 1.500 euro per le richieste presentate a decorrere dall'anno 2030,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i meccanismi di rivalutazione annuale ai sensi dell'indice ISTAT»;
d) al comma 150, le parole: «nel biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «resta fermo che la prestazione non può essere richiesta più di tre volte nell'arco di un decennio».
2. L'accesso all'ISCRO è esteso, alle medesime condizioni e con il medesimo percorso pluriennale di cui al comma 1, agli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni speciali, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 142-155, della legge n. 213 del 2023, come modificati dal presente articolo. L'estensione di cui al presente comma si applica alle richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2028.
3. Per il finanziamento delle disposizioni di cui al presente articolo, l'aliquota contributiva aggiuntiva ISCRO di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 213 del 2023, è elevata, per gli iscritti alla Gestione separata:
a) allo 0,50 per cento dal 1° gennaio 2027;
b) allo 0,60 per cento dal 1° gennaio 2028;
c) allo 0,70 per cento dal 1° gennaio 2029;
d) allo 0,80 per cento dal 1° gennaio 2030.
Per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti l'aliquota di cui al precedente periodo è introdotta nella misura dello 0,40 per cento dal 1° gennaio 2028, elevata allo 0,60 per cento dal 1° gennaio 2029 e allo 0,80 per cento dal 1° gennaio 2030.
Art. 17-octies.
(Fondo nazionale per la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori autonomi)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia il «Fondo nazionale per la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori autonomi», di seguito denominato «Fondo», con la seguente dotazione finanziaria:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2027;
b) 200 milioni di euro per l'anno 2028;
c) 275 milioni di euro per l'anno 2029;
d) 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
2. Il Fondo è destinato al rimborso parziale, in misura non superiore al 50 per cento e nel limite massimo individuale di 3.500 euro per anno solare per gli anni 2027 e 2028 e di 5.000 euro per anno solare a decorrere dall'anno 2029, dei costi documentati sostenuti dai lavoratori autonomi per:
a) servizi di babysitting, asilo nido o assistenza domiciliare a familiari fino al secondo grado affetti da non autosufficienza certificata, fruiti durante periodi di malattia personale, di gravidanza, di puerperio o di assistenza al figlio minore di tre anni;
b) compensi corrisposti a collaboratori temporanei, anche con altra partita IVA, per la sostituzione del lavoratore autonomo nei periodi di astensione di cui sopra, ferma restando la responsabilità professionale e contrattuale del lavoratore autonomo verso il committente;
c) spese di formazione e aggiornamento professionale finalizzate al reinserimento dopo periodi di interruzione dell'attività superiori a sei mesi.
3. Il Fondo è gestito secondo criteri di rendicontazione semplificata e celerità nel rimborso, con erogazione attraverso il sistema F24 in compensazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Hanno diritto all'accesso al Fondo i lavoratori autonomi titolari di partita IVA con reddito di lavoro autonomo o d'impresa individuale, dichiarato nell'anno precedente, non superiore a 60.000 euro. La soglia è elevata a 80.000 euro per i nuclei familiari con figli minori di tre anni o con persone non autosufficienti a carico.
Art. 17-novies.
(Razionalizzazione del regime forfettario)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo le parole: «non superiori a 85.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «; per i contribuenti il cui ammontare di ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente sia compreso tra 65.001 euro e 85.000 euro, l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 è applicata nella misura del 16 per cento per il periodo d'imposta 2028, del 16,5 per cento per il periodo d'imposta 2029 e del 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta 2030, fermi restando gli altri requisiti e modalità del regime»;
b) al comma 65, dopo le parole: «per il primo periodo d'imposta» sono inserite le seguenti: «, a condizione che, alla data di apertura della partita IVA, i ricavi o compensi presunti su base annua siano non superiori a 65.000 euro, e per i quattro successivi periodi d'imposta, ai contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro,».
2. Al fine di evitare effetti distorsivi al confine in uscita dal regime forfettario, ai contribuenti che, avendo superato la soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi, transitino nel regime ordinario di tassazione, è riconosciuta, per il primo periodo d'imposta successivo a quello del superamento, una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della differenza fra l'imposta dovuta a regime ordinario e quella che sarebbe stata dovuta in regime forfettario sulla medesima base. La detrazione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle uscite dal regime forfettario avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2028.
3. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle aperture di partita IVA effettuate a decorrere dalla medesima data; per le partite IVA aperte anteriormente è fatta salva l'applicazione, fino al naturale completamento del quinquennio, della disciplina previgente.
Art. 17-decies.
(Contributo solidaristico dei committenti)
1. Per i compensi corrisposti dai committenti, dalle imprese e dagli enti pubblici a lavoratori autonomi titolari di partita IVA per prestazioni di servizi di durata o continuative, è dovuto un contributo solidaristico sull'ammontare lordo dei compensi annui per i compensi superiori a 5.000 euro per anno solare per ciascun lavoratore autonomo. L'aliquota del contributo è fissata nelle seguenti misure:
a) 0,5 per cento per l'anno 2027;
b) 1 per cento per l'anno 2028;
c) 1,5 per cento per l'anno 2029;
d) 2 per cento a decorrere dall'anno 2030.
2. Il contributo è interamente a carico del committente; non può essere addebitato al lavoratore autonomo, a pena di nullità della clausola contrattuale che lo prevede.
3. Il contributo non è dovuto:
a) sui compensi corrisposti per attività di trading, distribuzione, intermediazione commerciale, quando il lavoratore autonomo opera in qualità di mandatario o agente di commercio iscritto alle relative Gestioni;
b) sui compensi corrisposti a professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, salvo specifica adesione delle medesime Casse alla disciplina del presente articolo;
c) sui compensi inferiori a 5.000 euro per anno solare per ciascun lavoratore autonomo;
d) sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi residenti all'estero per prestazioni effettuate fuori dal territorio nazionale.
4. Il gettito del contributo solidaristico è destinato al finanziamento delle prestazioni introdotte dal presente Capo ed è gestito dall'INPS in apposita evidenza contabile, denominata «Fondo solidaristico per le tutele del lavoro autonomo».
5. Le modalità operative di applicazione, riscossione e versamento del contributo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore generale dell'INPS, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 17-undecies.
(Disposizioni finali e di monitoraggio)
1. Entro il 30 settembre 2030, il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente Capo, contenente in particolare:
a) il monitoraggio dei beneficiari e degli importi delle prestazioni di cui agli articoli 17-quater, 17-quinquies, 17-septies e 17-octies;
b) la verifica dell'andamento del gettito del contributo di cui all'articolo 17-decies;
c) una valutazione di impatto sulla natalità tra le lavoratrici autonome, sulle nuove aperture di partita IVA e sul fenomeno delle false partite IVA;
d) eventuali proposte di modifica e perfezionamento della disciplina.
2. Le disposizioni del presente Capo prevalgono su ogni norma incompatibile in materia tributaria e previdenziale del lavoro autonomo.
3. Agli oneri derivanti dall'inserimento del Capo II-bis di cui al comma 1, valutati in 1.150 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.350 milioni di euro per l'anno 2028, in 3.600 milioni di euro per l'anno 2029 e in 4.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al netto delle maggiori entrate e dei maggiori contributi previdenziali derivanti dagli articoli 17-quater, 17-septies, 17-novies e 17-decies, si provvede ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto, come modificato dal presente emendamento.
Conseguentemente, all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è altresì incrementato di 625 milioni di euro per l'anno 2027, di 730 milioni di euro per l'anno 2028, di 980 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le finalità del Capo II-bis del presente decreto.»;
b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «17, comma 1,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 17-ter, comma 1, del Capo II-bis del presente decreto,»;
c) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) quanto a 1.150 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.350 milioni di euro per l'anno 2028, a 3.600 milioni di euro per l'anno 2029 e a 4.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le finalità del Capo II-bis, mediante utilizzo, per la quota corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 17-novies e 17-decies e dei maggiori contributi previdenziali derivanti dagli articoli 17-quater e 17-septies, valutati complessivamente in 525 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.620 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.620 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, e, quanto alla quota residua pari a 625 milioni di euro per l'anno 2027, a 730 milioni di euro per l'anno 2028, a 980 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dalla lettera a).»;
d) al comma 3, dopo le parole: «14-ter,» sono inserite le seguenti: «al Capo II-bis,».
17-bis.09. Raffa, Alifano, Gubitosa.
ART. 18.
Al comma 2, alla lettera b-quinquies) sostituire le parole: «resta definitivamente acquisita all'erario» con le seguenti: «deve essere interamente desinata al phase out dai combustibili fossili e alla decarbonizzazione escludendo finanziamenti diretti e indiretti per l'energia nucleare».
18.1000. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
1. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Romeo.