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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 maggio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 26 maggio 2026.

  Albano, Ambrosi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ambrosi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 maggio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RAIMONDO e MANTOVANI: «Disposizioni per la semplificazione del procedimento di rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nei casi di disabilità grave permanente e non rivedibile» (2937);

   DI LAURO: «Disposizioni concernenti l'istituzione di ambulatori per l'assistenza materno-infantile nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (2938).

  In data 21 maggio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DARA: «Disposizioni per garantire l'accesso universale ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni assicurandone la disponibilità in forma sia fisica sia digitale» (2939);

   SARRACINO ed altri: «Modifiche alla legge 12 settembre 2025, n. 131, in materia di classificazione e individuazione dei comuni montani nonché di rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» (2940);

   ZIELLO ed altri: «Istituzione del Ministero per le politiche della casa, della riqualificazione urbana e dell'edilizia abitativa e sociale» (2941).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.

  In data 20 maggio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   PICCOLOTTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali elementi riguardanti cittadini italiani o fatti d'interesse nazionale nella documentazione relativa al caso Epstein» (Doc. XXII, n. 50).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di
legge d'iniziativa regionale.

  In data 25 maggio 2026 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta» (2942).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge AMICH ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per il personale ferroviario di macchina, il personale viaggiante e il personale addetto alla manovra nei servizi ferroviari» (2815) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (2885) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Ambrosi e Varchi.

  La proposta di legge MATTEONI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone» (2898) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  «Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie» (2880) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII;

  GRIBAUDO ed altri: «Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso» (2904) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

   IX Commissione (Trasporti):

  CARFAGNA: «Disciplina dell'utilizzazione delle piattaforme digitali telematiche da parte dei minori di sedici anni» (2861) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII e XIV;

  «Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale» (2925) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  CASU ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti dei natanti impiegati nella navigazione interna per servizi di trasporto pubblico collettivo» (2814) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

Annunzio di petizioni.

  Giovanni Bello, da Ferrara, e altri cittadini chiedono:

   l'introduzione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di maggioranza (1610) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (1611) – alla II Commissione (Giustizia);

   norme per consentire agli elettori di votare fuori del proprio comune di residenza per motivi di lavoro, di studio o di cura (1612) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'abolizione dell'imposta sulle successioni (1613) – alla VI Commissione (Finanze);

   l'introduzione del divieto di guida per le persone di età superiore a 79 anni (1614) – alla IX Commissione (Trasporti);

  Mauro Manservigi, da Bondeno (Ferrara), e altri cittadini chiedono:

   modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per aumentare la sicurezza dei lavoratori nei magazzini (1615)alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   l'abolizione del quorum di partecipazione per la validità dei referendum abrogativi (1616)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   che i lavoratori dipendenti possano svolgere una seconda attività autonoma esentasse e senza l'obbligo di aprire una partita IVA (1617)alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro);

  Mario Emanuele Alvano, da Catania, e numerosi altri cittadini chiedono la revisione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per i comuni della Regione Siciliana (1618)alla V Commissione (Bilancio);

  Lidia Enza Michaela Buscaino, da Parabiago (Milano), e altri cittadini chiedono l'adozione di una piattaforma digitale che colleghi tribunali, uffici dei pubblici ministeri e forze di polizia (1619)alla II Commissione (Giustizia);

  Nazareno Elia Rendesi, da Monzuno (Bologna), e altri cittadini chiedono l'introduzione in via sperimentale di sistemi economici ispirati ai princìpi di gestione collettiva, cooperazione e proprietà comunitaria dei beni e dei mezzi di produzione (1620) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro);

  Ferdinando Maria Corsaro, da Monza, e altri cittadini chiedono la riduzione dei costi gravanti sugli automobilisti (1621)alla IX Commissione (Trasporti);

  Francesco Pio Pepiciello, da Benevento, e altri cittadini chiedono l'inasprimento delle pene per gli autori di reati contro gli animali (1622)alla II Commissione (Giustizia);

  Roberto Balducci, da Roma, e altri cittadini chiedono che le regioni siano tenute per legge ad attivare piattaforme digitali di prenotazione delle prestazioni sanitarie (1623)alla XII Commissione (Affari sociali);

  Mirko Antonio Spampinato, da Catania, e altri cittadini chiedono:

   la revisione dell'articolo 104 della Costituzione in materia di elezione e composizione del Consiglio superiore della magistratura (1624) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   disposizioni per la prevenzione della criminalità minorile (1625) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura);

   nuove norme in materia di responsabilità civile dei magistrati (1626) – alla II Commissione (Giustizia);

   interventi per riaffermare il valore della tradizione cristiana come fondamento dell'identità nazionale (1627) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Francesco Pedone, da Bari, e altri cittadini chiedono:

   l'abolizione dell'ergastolo e delle pene detentive superiori ai venti anni nonché la riduzione delle pene per tutti i reati (1628)alla II Commissione (Giustizia);

   l'abolizione delle cause di sospensione e interruzione della prescrizione dei reati (1629)alla II Commissione (Giustizia);

  Thomas Ciurlino, da Busto Arsizio (Varese), e altri cittadini chiedono:

   l'abrogazione o la modifica del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, recante approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità (1630)alla IV Commissione (Difesa);

   l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono la possibilità di reintrodurre il servizio militare obbligatorio (1631)alla IV Commissione (Difesa);

  Francesco Indaco, da Tremestieri Etneo (Catania), e altri cittadini chiedono:

   la riforma della legge elettorale, con soglia di sbarramento al 5 per cento, premio di maggioranza, voto di preferenza e divieto di candidature multiple (1632) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   misure per agevolare la costruzione e l'ammodernamento degli stadi (1633)alla VII Commissione (Cultura);

   incentivi fiscali e altre misure per il sostegno al sistema sportivo giovanile (1634)alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura);

   misure per contrastare lo streaming illegale e per modificare i criteri di ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi (1635)alla VII Commissione (Cultura);

   una riforma del sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche per i lavoratori dipendenti, anche con introduzione del quoziente familiare e di incentivi all'occupazione del secondo percettore di reddito (1636)alla VI Commissione (Finanze);

  Gregorio De Santis, da Rieti, e altri cittadini chiedono un piano per la manutenzione urbana, la sicurezza e lo sviluppo economico della città di Rieti (1637) – alla V Commissione (Bilancio);

  Massimo Noli, da Firenze, e altri cittadini chiedono disposizioni per la prevenzione dei femminicidi e della violenza di genere (1638)alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

  Alessio Dionisi, da Tivoli (Roma), e altri cittadini chiedono l'abolizione dell'imposta di bollo sui conti correnti, sui conti deposito e sui prodotti finanziari (1639)alla VI Commissione (Finanze);

  Filippo Di Stasio, da Padova, e altri cittadini chiedono l'abolizione delle disposizioni che impediscono ai soggetti celiaci di partecipare ai concorsi delle Forze dell'ordine (1640) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Francesca Recine, da Genova, e altri cittadini chiedono disposizioni in materia di vendite promozionali e di fine stagione (1641)alla X Commissione (Attività produttive);

  Daniele Bellu, da Albignasego (Padova), chiede iniziative per la cessazione del conflitto tra Russia e Ucraina, nonché per l'adozione di Costituzioni confederali degli Stati europei e del mondo (1642) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Renato Lelli, da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), chiede:

   l'erogazione dei finanziamenti alle federazioni sportive sulla base dei risultati agonistici conseguiti (1643)alla VII Commissione (Cultura);

   iniziative per la sospensione del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea (1644)alla V Commissione (Bilancio);

  Michele Marino, da Palermo, chiede agevolazioni previdenziali in favore degli edicolanti (1645)alla XI Commissione (Lavoro);

  Marco Gentili e Carlo Gentili, da Tarquinia (Viterbo), chiedono che la piattaforma telematica per i referendum possa essere utilizzata per presentare e sostenere liste elettorali e candidature, nonché proposte di iniziativa popolare previste dagli statuti di regioni ed enti locali (1646)alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Maria Mauro, da Roma, chiede l'approvazione di un condono edilizio limitato ad abusi di lieve entità (1647)alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sonia Brescianini, da Coccaglio (Brescia), chiede l'attivazione di corsi di formazione obbligatori sui disturbi da deficit dell'attenzione e sui disturbi specifici dell'apprendimento per tutti gli insegnanti (1648)alla XI Commissione (Lavoro);

  Francesco Borrelli, da Santi Cosma e Damiano (Latina), chiede iniziative per garantire il mantenimento della classe assicurativa di merito maturata in caso di impossibilità di produrre l'atto di vendita del veicolo (1649)alla VI Commissione (Finanze);

  Vincenzo Marzano, da Mazara del Vallo (Trapani), chiede:

   la modifica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di equiparare la Croce Rossa italiana alle organizzazioni di volontariato (1650)alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   la modifica di alcune disposizioni relative alla Croce Rossa italiana recate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (1651)alla XII Commissione (Affari sociali);

  Marzia Vicenzi, da Ala (Trento), chiede misure per favorire la parità di genere (1652)alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

  Antonio Coppola, da San Valentino Torio (Salerno), chiede l'istituzione di una piattaforma nazionale per la formazione gratuita e il potenziamento della didattica universitaria a distanza (1653)alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

  Elvio Salvatore Gallo, da Milano, chiede interventi per uniformare tra uomini e donne i requisiti contributivi necessari all'accesso alla pensione anticipata (1654)alla XI Commissione (Lavoro);

  Maria Rosaria Guzzi, da Casagiove (Caserta), chiede disposizioni per il riconoscimento del titolo di terapista della riabilitazione (1655)alla XII Commissione (Affari sociali);

  Christopher de Marchis, da Roma, chiede una disciplina del servizio pubblico tecnologico e il riordino organico delle prestazioni di trasporto individuale non di linea (1656)alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 573).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Equitalia Giustizia Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 574).

  Questi documenti sono trasmessi alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 575).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 25 maggio 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BILLI n. 9/2655/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 novembre 2025, concernente l'estensione della durata della carta d'identità elettronica (CIE) per i cittadini di età superiore ai 70 anni.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 26 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti dall'Accademia Vivarium novum, riferita all'anno 2025 (Doc. XXVII, n. 35).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20, 21 e 22 maggio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per i servizi spaziali e che modifica il regolamento (UE) 2021/696 (COM(2026) 152 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul riesame del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), conformemente all'articolo 53 del regolamento (COM(2026) 178 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (COM(2026) 183 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 maggio 2026;

   Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della settima rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina e modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 (COM(2026) 185 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2026) 198 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 198 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione adottata a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 relativa alla necessità di riesaminare l'elenco delle pratiche di IA vietate e l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III (COM(2026) 234 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2026) 235 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20ª riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento (COM(2026) 236 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20ª riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (COM(2026) 237 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (COM(2026) 238 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (COM(2026) 241 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (COM(2026) 242 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2026) 244 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare la strategia per i diritti delle persone con disabilità fino al 2030 (COM(2026) 541 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025 (COM(2026) 1002 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare le pratiche di conversione nell'Unione europea» (C(2026) 3333 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 19.5.2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Riconnettere la natura attraverso la creazione di corridoi europei per la biodiversità» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2026) 8550 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 19 maggio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2026) 8551 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'inclusione della Norvegia nella strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2026) 199 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti dell'Ucraina (COM(2026) 239 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 maggio 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dottoressa Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato (126), e della professoressa Monica Centanni (127).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 15 giugno 2026.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professore Venerando Marano (128) a presidente dell'Agenzia nazionale. di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché dei professori Giovanna Cassese (129), Matteo Lorito (130), Francesco Priolo (131) e Aurelio Tommasetti (132) a componenti del consiglio direttivo della medesima Agenzia.

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 15 giugno 2026.

Richiesta di parere parlamentare
su un atto del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 luglio 2024, n. 102, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (406).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 giugno 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE (A.C. 2669-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUPI ED ALTRI (A.C. 1742)

A.C. 2669-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    nell'ordinamento dello Stato, l'esercizio della funzione legislativa è, in linea di principio, assegnato dall'articolo 70 della Costituzione alle due Camere collettivamente. La delega legislativa, al pari della decretazione d'urgenza, è uno dei due istituti attraverso cui si estrinseca in via eccezionale l'attività di normazione primaria del Governo in deroga all'assetto ordinario che attribuisce la potestà legislativa al Parlamento, quale massimo organo rappresentativo ed espressivo della sovranità popolare;

    nel corso della XIX legislatura le leggi d'iniziativa parlamentare approvate dalle camere sono poco più del 28 per cento del totale, a fronte del 72 per cento d'iniziativa governativa, comprendendo decreti legge e disegni di legge, a dimostrazione dell'alterazione di questo delicato equilibrio tra i due poteri;

    l'articolo 76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria, i cosiddetti decreti legislativi, ma sulla base e con l'osservanza di «principi e criteri direttivi» fissati nella stessa legge-delega: la delega deve contenere criteri molto stringenti e dettagliati, definiti dal Parlamento, cui il Governo deve attenersi rigorosamente;

    l'articolo 76 della Costituzione prescrive alcuni contenuti costituzionalmente necessari della legge di delega (sentenze nn. 104/2017 e 162/2012), la cui mancanza è suscettibile di determinarne l'illegittimità costituzionale. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata e degli oggetti definiti servono a circoscrivere il campo della delegazione al fine di evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata (sentenze nn. 198/1998 e 3/1957);

    la limitazione rigorosa dei poteri del legislatore delegato e la conseguente inammissibilità di deleghe in bianco si giustificano con le finalità della delega e, più in generale, con l'assetto delle attribuzioni disegnato dalla Costituzione per una forma di governo fondata sul ruolo centrale del Parlamento, cui l'articolo 76 della Costituzione impone di non delegare i suoi poteri se non con vincoli precisi (sentenza n. 106/1962);

    ferma l'illegittimità costituzionale di una delega in bianco, la giurisprudenza ha negato la possibilità di assumere il libero apprezzamento del legislatore delegato a principio o criterio direttivo, siccome agli antipodi di una legislazione tipicamente vincolata quale quella delegata (sentenze nn. 340/2007 e 68/1991) e ha altresì precisato che le norme deleganti non possono limitarsi a disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee né possono esaurirsi in mere enunciazioni di principio, inidonee a indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo;

    il carattere eccezionale dell'articolo 76 della Costituzione e il principio di inderogabilità delle competenze costituzionali circoscrive l'operatività dell'istituto della delega legislativa al solo ordinamento statale e ne esclude la riferibilità agli ordinamenti regionali (sentenze nn. 221/1992, 69/1983 e 32/1961; ordinanza n. 209/2005);

    il presente disegno di legge delega contiene dei limiti essenziali, delle incongruenze e dei profili di illegittimità costituzionale. In molti punti la delega appare generica e indeterminata e non soddisfa i criteri stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione;

    come posto in evidenza dal Comitato per la Legislazione alcuni principi di delega previsti dall'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega;

    in particolare si evidenzia come l'articolo 3, comma 1, lettera bb), reca, quale principio e criterio direttivo di delega, la «previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi». Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti» (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003);

    il principio afferente al «tempo limitato» non è rispettato in quanto si prevede, oltre ai tempi necessari alla presentazione dei decreti delegati, anche la possibilità per il Governo di emettere ulteriori decreti legislativi «correttivi e integrativi» nei 24 mesi successivi e ogni decreto necessita di tre successivi passaggi: la Conferenza unificata; il Consiglio di Stato; le Commissioni parlamentari. Si tratta in una parola di una delega che prevede tempi molto lunghi e di incerta determinazione;

    la procedura autorizzativa centralizzata prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f) presso il Mase che costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici (lettera h), limita la partecipazione degli enti territoriali, nonostante la materia evidenzi rilevi di natura ambientale e più in generale di assetto territoriale tali da richiedere un modello di governance multilivello, prefigurando un conflitto con la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, con evidente lesione dei principi consolidati di leale collaborazione e sollevando profili sulla legittimità costituzionale in ordine alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

    la Corte costituzionale ha affermato che un intervento organico di «ritorno» al nucleare implica l'adozione di una disciplina statale che, inevitabilmente, incide su diversi ambiti di competenza legislativa concorrente ed esclusiva. Pertanto, in materia di energia nucleare, l'intervento legislativo statale deve essere esercitato nel rigoroso rispetto del principio della leale collaborazione (sentenza n. 331/2010, n. 278/2010 e n. 33/2011);

    il provvedimento prevede poi una delega al Governo per l'adozione di una disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. A tal proposito è necessario ricordare come ancora risulti pendente a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, in quanto alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi non sarebbero pienamente conformi agli obblighi di cui alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio. In merito a questo nulla viene detto riguardo ai principi e criteri per l'esercizio della delega;

    il legislatore coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel mix energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare cosiddetto «sostenibile», con l'esplicita strategia da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla «previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità» (articolo 3, lettera m) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

    come è noto, in questa materia si sono tenuti due diversi referendum abrogativi e, in particolare, ben tre quesiti sottoposti al voto popolare nella «tornata» referendaria del 1987, subito dopo il disastro di Chernobyl e un quesito per l'abrogazione delle nuove norme che consentivano la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare oggetto del successivo voto referendario nel 2011, segnando un caposaldo nella trattazione della materia, dal quale non si può prescindere se non a costo di violare il significato dell'esito referendario e con esso il principio supremo della sovranità popolare;

    con sentenza n. 199/2012, la Corte Costituzionale ha, per la prima volta, dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata mediante il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, ribadendo quanto più volte espresso dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'effetto di vincolo al legislatore si traduce in un divieto di riproporre una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), con l'ulteriore chiarimento che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza – da parte del legislatore stesso – dei limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare» (sentenza n. 9 del 1997);

    il carattere puramente negativo del vincolo, non esclude che il legislatore ordinario, «pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conservi il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (v. sentenze gemelle nn. 32 e 33 del 1993) ma è logico che il vincolo, specie dopo le precisazioni della giurisprudenza costituzionale, non sia, per così dire, a data certa: esso permane fino a quando non avvengano quei cambiamenti del «quadro politico» o delle «circostanze di fatto», in grado di rescindere il vincolo stesso;

    la normativa in esame, nella parte in cui si prevede la costruzione di impianti e la conseguente produzione di energia nucleare «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (Corte costituzionale n. 68 del 1978), costituisce dunque ripristino della normativa abrogata, ponendosi perciò in palese contrasto con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo;

    con riferimento ai costi, con legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 20 a 23, legge n. 197/2022) è stata disposta la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti allo smantellamento delle centrali nucleari, alla chiusura del ciclo combustibile e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori (attraverso la componente tariffaria A2RIM e AmctRIM della bolletta elettrica), ma sono compensati dallo Stato. A decorrere dall'anno 2023, le misure afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale sono adottate nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle misure di compensazione territoriale, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE) entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'anno 2024, la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta di 105,6 milioni di euro dall'articolo 1, comma 451 della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e di ulteriori 45 milioni di euro dall'articolo 3, comma 12-novies del decreto-legge n. 215/2023;

    ai costi della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di delega si sommano i costi della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, degli impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione, degli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo e relative garanzie finanziarie a carico dei proponenti. Ciò evidenzia la questione dell'opportunità, della ragionevolezza e della proporzionalità nell'allocazione di risorse pubbliche, al fine di perseguire, in modo efficace, efficiente e tempestivo gli urgenti obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica che le proposte in oggetto dichiarano di voler perseguire;

    sotto tale profilo, occorre sottolineare il sostanziale rinvio, operato dall'articolo 4 del disegno di legge, ai «decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge (...) corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura», disposizione del tutto insufficiente a garantire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 81 della Costituzione;

    la definizione impiegata di «nucleare sostenibile» è imprecisa e fuorviante, perché per valutare il vero apporto dell'atomo all'inquinamento, come si sa, va considerato l'intero ciclo di costruzione, esistenza e dismissione di tutte le forme di impianti nucleari e non solo del sito di produzione (miniere di uranio, stabilimenti di preparazione del combustibile, di costruzione del reattore, di riprocessamento del combustibile e separazione delle scorie, luoghi di stoccaggio temporaneo di combustibile e scorie, luoghi di loro allocazione definitiva), e tutto questo è ad alte emissioni in atmosfera. La letteratura sui low-probability/high-impact events colloca il rischio nucleare in una categoria peculiare: eventi rari ma catastrofici, le cui conseguenze superano la capacità di intervento tecnologico e politico. Tutto ciò sollecita l'applicazione del principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e implicitamente richiamato dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare evidente la totale incompatibilità del disegno di legge in esame con gli articoli 9, 75, 76, 81 e 117 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2669-A e abb.
N. 1. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante la Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, intende definire un quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilità di produrre energia da fonte nucleare in Italia, con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza e all'indipendenza energetica del Paese, al contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, alla competitività industriale e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, compresa la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente;

    l'iniziativa legislativa de qua interviene in un ambito connotato da peculiare e qualificato rilievo costituzionale, atteso che incide su decisioni già oggetto di consultazioni referendarie abrogative, tenutesi negli anni 1987 e 2011, le quali hanno espresso in modo inequivocabile la volontà di non perseguire l'opzione nucleare quale alternativa di politica energetica nazionale, determinando l'eliminazione dall'ordinamento delle disposizioni che ne consentivano l'attuazione e, conseguentemente, la sua esclusione dal sistema giuridico interno;

    secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il referendum abrogativo costituisce esercizio diretto della funzione legislativa e vincola il legislatore a non ripristinare, neppure in via indiretta o mediata, la sostanza normativa delle disposizioni abrogate, non potendo l'intervento successivo tradursi in una elusione della volontà popolare (sentenze n. 29 del 1987, n. 468 del 1990 e n. 199 del 2012);

    il provvedimento in esame, pur richiamando tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, reintroduce nell'ordinamento la medesima opzione tecnologica oggetto delle citate consultazioni referendarie, atteso che permangono invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie SMR che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori, i profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e le criticità inerenti alla localizzazione territoriale, con conseguente violazione degli articoli 1 e 75 della Costituzione;

    in assenza, pertanto, di un nuovo pronunciamento referendario, l'impianto su cui si fonda la materia oggetto della presente delega si configura come una palese elusione della volontà popolare e un vulnus insanabile alla funzione di democrazia diretta;

    la materia oggetto della delega incide altresì sui principi fondamentali di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione che attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria;

    sebbene, a livello europeo, il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri DNSH (principio del Do not significant harm) richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi, dalle emissioni di CO2 – comunque presenti nelle fasi di estrazione e arricchimento-, al consumo di acqua per il raffreddamento, fino alla gestione in modo definitivo delle scorie;

    ulteriori profili di criticità sussistono poi in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, data l'indeterminatezza di numerosi criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi, come peraltro ammesso dalla stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, in netto contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che impone la determinazione di principi e criteri direttivi sufficientemente specifici, nonché con l'articolo 81 della Costituzione, che richiede l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati in almeno venti anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi, storicamente aumentati dal 200 per cento al 600 per cento nei progetti occidentali recenti;

    la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge delega evidenzia come, per alcune disposizioni, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, non sia possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiranno attuazione;

    l'introduzione di contributi pubblici, incentivi o strumenti di de-risking per la costruzione e l'operatività dei nuovi impianti nucleari comporterebbe, inoltre, un probabile incremento degli oneri generali di sistema, stimabile di diversi euro per MWh, che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole con un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di «baseload», con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zonali pari a zero o negativi;

    si aggiunga che l'assenza di una valutazione economica terza e indipendente volta a determinare il costo livellato dell'energia prodotta da fonte nucleare, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di decommissioning a fine vita, degli oneri per la gestione e lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

    in tale quadro, rileva evidenziare altresì come, mentre le fonti rinnovabili favoriscono modelli decentralizzati e partecipativi, il ricorso all'energia nucleare introduca un paradigma centralizzato e ad alta intensità di capitale, suscettibile di entrare in tensione con i principi di partecipazione democratica, pluralismo economico e buon andamento dell'amministrazione, nonché con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, che impone la valorizzazione delle autonomie territoriali e delle formazioni sociali nell'esercizio di funzioni di interesse generale, tra le quali deve ricomprendersi, in coerenza con l'evoluzione del diritto europeo, anche la produzione, gestione e condivisione dell'energia;

    sussistono, poi, rilevanti profili di possibile lesione del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, in considerazione del mancato assenso vincolante delle regioni e degli enti locali interessati dalla localizzazione di eventuali impianti e la possibilità di ricorso al potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale suscettibili di determinare un vulnus al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze;

    l'opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale ed europeo è impegnato nella promozione e semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle regioni, circostanza che impone un rigoroso scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza circa la necessità e l'adeguatezza della scelta di reintrodurre la fonte nucleare rispetto ad alternative tecnologiche meno impattanti e più rapide nella realizzazione;

    diversi studi, anche internazionali, hanno dimostrato che, in termini di costi, rapidità e flessibilità, il fotovoltaico consente un'espansione più rapida della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove gli SMR, pur offrendo una produzione baseload potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un LCOE (Levelized Cost of Energy) non ancora competitivo (stretto tra i 141 e 220 $/MWh contro i 35-50 $/MWh del solare), tempi di permitting e costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 (Fit for 55) e forti incertezze sui costi reali e sui tempi di entrata in servizio;

    l'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe inoltre una strutturale dipendenza dell'Italia da Stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, processi concentrati in un numero limitato di Paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica, con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica;

    infine, la proliferazione di piccoli reattori modulari (SMR) distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali «punti di pressione» e bersagli sensibili in scenari di minaccia terroristica o bellica, amplificando la fragilità strategica del Paese invece di garantirne la sicurezza energetica;

    ritenuto pertanto che il disegno di legge in esame presenta rilevanti profili di illegittimità costituzionale e che risulta incapace di rispondere al contenimento o alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2669-A e abb.
N. 2. Pavanelli, Cappelletti, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Ferrara, Appendino, Santillo.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE (A.C. 2629-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE D'ORSO ED ALTRI; GRIBAUDO; D'ORSO ED ALTRI; CALDERONE E PATRIARCA; PITTALIS ED ALTRI; DORI (A.C. 594-735-751-867-2432-2633)

A.C. 2629-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2629-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 2.54, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2629-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
1.1. (ex 1.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: acquisito il parere del.
1.2. (ex 1.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2629-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che la disciplina dei princìpi generali dell'ordinamento forense:

    1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;

    2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;

    3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che:

     3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;

     3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;

     3.3) è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati e iscritti;

    4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;

    5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;

    6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;

   b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;

   c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;

   d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;

   e) stabilire che la pubblicità sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;

   f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;

   g) in materia di compenso dell'avvocato:

    1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

    2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;

    3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi;

    4) valutare la possibilità di razionalizzare la disciplina dei casi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali;

    5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;

   h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:

    1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;

    2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

    3) che il mandato conferito ad una associazione professionale consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;

    4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;

    5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;

    6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;

    7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;

    8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;

    9) che, nelle società tra avvocati, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, e che la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti, e garantendo che la distribuzione degli utili non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e garantisca ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese, nel rispetto dei princìpi deontologici e della normativa applicabile;

    10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

    11) che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

    12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

    13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;

   i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:

    1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;

    2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito;

   l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista;

   m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:

    1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo;

    2) l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali;

    3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;

    4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all'anzianità di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;

    5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;

    6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;

   n) definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università;

   o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:

    1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;

    2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti, di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;

    3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;

    4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense;

    5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva la impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;

    6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria;

    7) che l'iscrizione nell'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

    8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6);

    9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;

    10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

   p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:

    1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:

     1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

     1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;

     1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

     1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;

    2) che la professione sia compatibile con:

     2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

     2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;

     2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

     2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

     2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

     2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;

     2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi;

   q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:

    1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a princìpi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;

    2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;

    3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;

   r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

   s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:

    1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;

    2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;

    3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

    4) che presso ciascun ordine circondariale sia costituito un comitato per le pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento;

    5) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;

    6) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

    7) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;

    8 che l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenda:

     8.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;

     8.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;

     8.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;

     8.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;

    9) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

    10) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;

   t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2);

   u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:

    1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;

    2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale;

    3) che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio di genere;

    4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;

    5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;

    6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da un minimo di cinque membri e il cui presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;

    7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili;

    8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato;

    9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;

    10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;

    11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei princìpi espressi nella presente legge;

    12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste dalla presente legge;

    13) in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

    14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e che siano stabiliti criteri di preferenza in caso di parità di voti;

    15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;

    16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto;

   v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:

    1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

    2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in numero pari a uno per ogni diecimila iscritti negli albi, fino al numero massimo complessivo di tre consiglieri, provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto;

    3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;

    4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

    5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;

    6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materia di competenza destinata alle associazioni specialistiche;

    7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;

    8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;

    9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;

   z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

   aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:

    1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche;

    2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

    3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

     3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;

     3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

     3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;

     3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

    4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea;

    5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;

    6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;

    7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;

    8) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;

    9) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;

   bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:

    1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

    2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

    3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;

    4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;

    5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:

     5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

     5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

     5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

     5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;

     5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;

   cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:

    1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibro di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

     1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;

     1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subìto una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

    2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda:

     2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione giudicante secondo princìpi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;

     2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;

     2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;

    3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;

    4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;

    5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:

     5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;

     5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;

    6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;

    7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subìto due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;

    8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;

    9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:

     9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;

     9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;

     9.3) la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;

     9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione;

     9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;

     9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;

     9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notifiche del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;

     9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;

     9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;

     9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

     9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

  2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi)

  Al comma 1, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali.
2.1. (ex 2.1.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) sia conforme ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista e di esercitare più attività professionali congiuntamente;.
2.2. (ex 2.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) faccia rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili;
2.3. (ex 2.4.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.1), sostituire la parola: rituali con le seguenti: sia rituali sia irrituali;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   numero 3.2), sopprimere le parole: , ove connessa all'attività giurisdizionale;

   sostituire il numero 6), con il seguente:

    6) preveda che, al fine di esercitare la professione, l'avvocato, dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, assuma impegno solenne pronunciando le seguenti parole: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
2.4. (ex 2.9.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del segreto professionale, aggiungere le seguenti: qualificandolo come istituto che attiene all'ordine pubblico,

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo e disciplinando le ipotesi nelle quali è consentito all'avvocato derogare all'obbligo del rispetto del segreto professionale.
2.5. (ex 2.14.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sentiti gli con le seguenti: acquisito il parere dei consigli degli.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: e ne curi la diffusione con le seguenti:, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.
2.6. (ex 2.16.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sentito il con le seguenti: acquisito il parere del.
2.7. (ex 2.18.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) stabilire che sia consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, con qualunque mezzo, anche informatico, purché questa sia trasparente, veritiera, corretta, e non sia comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.
2.8. (ex 2.20.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera h), numero 6), sostituire le parole: debbano partecipare almeno due avvocati iscritti con le seguenti: debba partecipare almeno un avvocato iscritto.
2.10. (ex 2.29.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera h), numero 8), sostituire le parole da: società di persone fino alla fine del numero, con le seguenti: società fra professionisti che abbiamo fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano tra i componenti dell'organo di gestione almeno un avvocato iscritto all'albo.
2.11. (ex 2.30.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera h), numero 11), sostituire le parole da: non possa fino alla fine del numero con le seguenti: possa prestare attività professionale anche in favore del socio non professionista e dei soggetti ad esso collegati o sottoposti a comune controllo, nel rispetto delle regole sulla indipendenza, sulla trasparenza della governance, sulla responsabilità professionale e sulla disciplina dei conflitti di interesse;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 13, sostituire le parole: solo per l'esercizio dell'attività di consulenza con le seguenti: anche in qualità di soci professionisti operativi, prevedendo che le attività forensi siano svolte da soci iscritti all'albo degli avvocati e assicurando adeguati presidi di indipendenza, di governance e di controllo.
2.12. (ex 2.35.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera h), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: in misura superiore al fatturato complessivo.
2.13. (ex 2.39.) Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera h), numero 13), sostituire le parole: solo per l'esercizio dell'attività di consulenza con le seguenti: anche per l'esercizio della professione forense.
2.14. (ex 2.40.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere una disciplina organica della monocommittenza nell'esercizio della professione forense, assicurando all'avvocato che svolga la propria attività in via continuativa e prevalente in favore di un unico committente, ferma l'inderogabilità dei princìpi di libertà, autonomia, indipendenza e responsabilità professionale, la facoltà di scegliere tra:

    1) un rapporto di lavoro subordinato, con applicazione della disciplina lavoristica vigente e con regolazione del trattamento fiscale e previdenziale secondo criteri stabiliti con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ferma restando in ogni caso l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità personale dell'avvocato;

    2) un rapporto di collaborazione professionale autonoma, regolato da contratto scritto e qualificato come prestazione d'opera intellettuale, espressamente esclusa dall'ambito del lavoro subordinato, con previsione obbligatoria di compenso periodico proporzionato e non inferiore a parametri minimi; disciplina dei rimborsi spese; congruo preavviso in caso di recesso; ripartizione degli oneri previdenziali tra committente e collaboratore; specifica maggiorazione del compenso in caso di clausola di esclusiva; tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio.
2.15. (ex 2.44.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Gribaudo.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o di collaborazione continuativa;

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , nonché stabilendo in particolare che:

    1) il contratto di collaborazione professionale tra il collaboratore monocommittente e il committente sia stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e contenga, ai fini della prova, i seguenti elementi: la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale; il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso; la disciplina del rimborso delle spese; il periodo di prova durante il quale lo stesso può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore monocommittente alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate; la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti;

    2) nei casi di maternità, di adozione, di malattia e di infortunio del collaboratore monocommittente con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimanga sospeso, senza erogazione del corrispettivo e riprenda il suo corso alla fine del periodo.
2.16. (ex 2.46.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: a tutela del singolo professionista.
2.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: a tutela del singolo professionista con le seguenti: e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.
*2.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*2.20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che, nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, sia vietato il recesso da parte del committente.
2.21. (ex 2.53.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera o), numero 9), sostituire le parole: determinando i requisiti e le modalità di iscrizione del medesimo con le seguenti: dando rilievo, quale requisito per l'iscrizione, all'anzianità continuativa di iscrizione all'albo per quindici anni;.
2.22. (ex 2.61.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

   p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere che, fermi restando i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione forense sia incompatibile esclusivamente con le seguenti attività:

    1) qualsiasi attività di lavoro subordinato, fatta eccezione per l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazioni pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché fermo restando quanto previsto alla lettera q) della presente legge;

    2) l'esercizio di funzioni notarili;

    3) qualsiasi attività che comporti un effettivo conflitto di interessi con l'attività di difesa, consulenza o assistenza legale, ovvero che comprometta l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista. A tal fine, l'avvocato è tenuto a dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.
2.23. (ex 2.62.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera p), numero 1), dopo la parola: incompatibile aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal numero 2.8-bis),.

  Conseguentemente, alla medesima lettera p), dopo il numero 2.8), aggiungere il seguente:

    2.8-bis) l'esercizio della professione forense in qualità di lavoratore dipendente di altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nell'ambito delle prestazioni proprie della professione forense e nel rispetto dei princìpi di autonomia, indipendenza e responsabilità personale;.
2.24. (ex 2.63.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Gribaudo.

  Al comma 1, lettera p), numero 1.2) , aggiungere, in fine, le parole: e con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario.
2.25. (ex 2.64.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera p), numero 2.1), dopo la parola: artistico aggiungere la seguente: , sportivo .
2.26. (ex 2.65.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche e che ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.
2.27. (ex 2.70.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo le parole: organi competenti aggiungere le seguenti: e partecipando attivamente all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario in stretto collegamento con gli avvocati componenti dei consigli giudiziari.
2.28. (ex 2.72.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera s), numero 8.2), sostituire la parola: triennale con la seguente: quadriennale.
2.29. (ex 2.75.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: previa convocazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: tra il 1° ottobre e il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica, previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il consiglio neoeletto si insedi il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni;.
2.30. (ex 2.76.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: si svolga aggiungere le seguenti: tra il 1° ottobre ed il 30 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio in carica,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e che il Consiglio neoeletto si insedi il 1° gennaio successivo allo svolgimento delle elezioni;.
2.31. (ex 2.77.) Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera u), numero 3), sostituire le parole: , garantendo l'equilibrio di genere con le seguenti: o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   numero 7), aggiungere, in fine, le parole: nonché l'eventuale raggruppamento in liste;

   numero 8), aggiungere, in fine, le parole: ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista;

   numero 13), dopo la parola: disposizioni aggiungere le seguenti: sulla formazione delle liste e.
2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera u), numero 4), sostituire le parole: definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia con le seguenti: , anche non definitiva, per reati dolosi puniti con la pena non inferiore nel massimo a tre anni;.
2.33. (ex 2.80.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 11) con il seguente:

    11) che preveda che, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le procedure elettorali per la composizione degli organi forensi, ivi compresi i Consigli dell'Ordine circondariali, i Consigli distrettuali di disciplina e il Consiglio nazionale forense, possano svolgersi, anche in via esclusiva, con modalità telematiche da remoto; a tal fine il Consiglio nazionale forense, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente legge, emana, previa approvazione del Ministero della giustizia, un regolamento che disciplini il voto telematico da remoto, assicurando:

     11.1) l'identificazione certa dell'elettore tramite sistemi di identità digitale qualificata (SPID, CIE, CNS o equivalenti);

     11.2) la segretezza, l'unicità e la non riconducibilità del voto al singolo elettore, la tracciabilità delle operazioni e l'integrità dei risultati;

     11.3) l'accessibilità del sistema anche per gli iscritti con disabilità, nel rispetto della normativa in materia di accessibilità digitale;

     11.4) la possibilità di svolgimento in forma mista, in presenza e da remoto, ove necessario;

     11.5) la conservazione, la pubblicità e la verificabilità dei verbali e dei risultati, nonché l'audit indipendente del sistema da parte dei candidati e degli aventi diritto al voto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 15).
2.34. (ex 2.81.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera u), numero 15) sostituire le parole da: tre mandati fino alla fine del numero, con le seguenti: due mandati consecutivi, della durata ciascuno di quattro anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura decorso almeno lo stesso periodo di durata dei mandati precedenti già eseguiti.
2.35. (ex 2.82.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole da: tre anni fino alla fine del numero, con le seguenti: quattro anni a decorrere dal primo giugno successivo allo svolgimento delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e che i suoi componenti non possano essere eletti consecutivamente più di due volte, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa;.
2.36. (ex 2.88.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero:

   sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte;

   sostituire le parole: quarto mandato con le seguenti: terzo mandato;

   sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
2.37. (ex 2.91.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, con le seguenti: con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni.
2.38. (ex 2.90.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero:

   sostituire le parole: quarto mandato con le seguenti: terzo mandato;

   sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
2.39. (ex 2.92.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera v), numero 2), sostituire le parole da: in ragione di almeno fino alla fine del numero, con le seguenti: , assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi sia pari o superiore a diecimila;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3) aggiungere, in fine, le parole: ; disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:

    3.1) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal Presidente del Consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;

    3.2) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una preferenza nei distretti nei quali debba eleggersi un solo componente e di due preferenze nei distretti nei quali debbano eleggersi due componenti a condizione che siano espresse nel rispetto della parità di genere.
2.40. (ex 2.93.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera v), numero 2), dopo le parole: provenienti da aggiungere le seguenti: almeno due
2.41. Dori.

  Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) prevedere che possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni e che siano di condotta specchiata;.
2.42. (ex 2.97.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera v), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) prevedere che si articoli in una sezione amministrativa ed una sezione giurisdizionale e che vengano assegnati a quest'ultima i consiglieri eletti con maggiore anzianità di iscrizione alla professione e, in caso di parità, coloro con età anagrafica maggiore;.
2.43. (ex 2.98.) Perantoni, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera v), numero 5), sostituire le parole da: due vicepresidenti fino alla fine del numero, con le seguenti: il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il consiglio di presidenza;.
2.44. (ex 2.100.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera v), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;.
2.45. (ex 2.101.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: l'amministrazione della giustizia; aggiungere le seguenti: partecipazione attiva all'organizzazione giudiziaria secondo le modalità previste dalle norme primarie e secondarie in materia di ordinamento giudiziario, nonché formazione degli avvocati che vengono nominati nei consigli giudiziari;.
2.46. (ex 2.103.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 9) con il seguente:

    9) prevedere che la sezione giurisdizionale sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali.
2.47. (ex 2.109.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera v), numero 9), sostituire le parole: prevedere che esso eserciti secondo con le seguenti: prevedere che i bilanci preventivo e consuntivo siano sottoposti all'approvazione di apposita assemblea dei consigli dell'ordine previa presentazione agli stessi con congruo anticipo non inferiore a trenta giorni nonché che esso eserciti, mediante apposita sezione, secondo

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: nonché che:

   9.1) la sezione che esercita la giurisdizione sia composta da un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello;

   9.2) disciplinare il procedimento elettorale dei suoi componenti prevedendo che:

    9.3) l'elettorato passivo sia riservato ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritti in uno degli albi tenuti dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata dal presidente del consiglio dell'ordine distrettuale per lo svolgimento delle elezioni;

    9.4) l'elettorato attivo sia riservato ai soli consiglieri degli ordini degli avvocati del distretto consentendo l'espressione di una sola preferenza;

    9.5) prevedere l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione;.
2.48. (ex 2.108.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera z) sostituire le parole: il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni con le seguenti: almeno ogni tre anni il congresso nazionale forense, quale massima assise dell'avvocatura italiana, e dia attuazione alle deliberazioni congressuali e che il congresso nazionale forense deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo.
2.49. (ex 2.113.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera z) sostituire le parole da: ogni tre anni fino alla fine della lettera, con le seguenti: ogni due anni, che il congresso deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata biennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti non possano rivestire la carica di consiglieri del Consiglio nazionale forense, consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina e siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo; prevedere che l'organismo congressuale forense presieda il congresso nazionale forense e ne determini l'ordine dei lavori, rappresenti l'avvocatura a livello nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, istituisca e disciplini, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccolga dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali, designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;.
2.50. (ex 2.112.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera aa), sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) che il tirocinio si articoli nella pratica svolta presso lo studio di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione all'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, a cui può aggiungersi facoltativamente la frequenza con profitto per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense.

  Conseguentemente, sopprimere il numero 9.
2.51. (ex 2.114.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera aa), numero 4), dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: durante l'ultimo anno del corso di studio nonché.
2.52. Dori.

  Al comma 1, lettera aa) sopprimere il numero 8).
2.53. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera aa), sostituire il numero 8) con il seguente:

    8) che al tirocinante avvocato sia sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e, decorso il primo semestre di tirocinio, sia riconosciuto, altresì, un'indennità o un compenso commisurati alla quantità e alla qualità dell'apporto professionale reso dal tirocinante e, comunque, non inferiori nel minimo agli importi stabiliti annualmente, con proprio decreto, dal Ministro della giustizia.
2.54. (ex 2.120.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera aa), numero 8), sopprimere la parola: autorizzate.
2.55. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera aa), sostituire il numero 9) con il seguente:

    9) che i consiglieri degli ordini forensi svolgano un'attività di tutoraggio mediante colloqui semestrali con i praticanti avvocati nei quali sono esaminati e discussi gli atti redatti nello svolgimento del tirocinio; che all'esito di ciascun colloquio il tutor rediga una relazione in cui certifichi l'adeguatezza e la varietà dell'apprendimento teorico e pratico, indicando, ove necessario, le criticità riscontrate e i suggerimenti utili al loro superamento; che al termine del periodo di tirocinio professionale, il tutor rediga una relazione finale, da consegnare al praticante avvocato, in cui certifichi le conoscenze e le esperienze maturate nello svolgimento della pratica.
2.56. (ex 2.122.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera bb), numero 1), sostituire le parole: due prove scritte con le seguenti: una prova scritta.

  Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione in presenza e in modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
*2.57. (ex 2.124.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.
*2.68. (ex 2.125.) Dori.

  Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: codici annotati con le seguenti: testi, indicati tassativamente dal Ministero della giustizia entro il 30 settembre di ogni anno, contenenti le leggi, i decreti dello Stato e i codici, anche quelli commentati esclusivamente.
2.58. (ex 2.126.) Dori.

  Al comma 1, lettera bb), numero 3), sostituire le parole: e il diritto tributario e un quesito con le seguenti: il diritto tributario, il diritto dei consumatori, il diritto d'autore e il diritto dell'ambiente e un quesito in materia di ordinamento giudiziario e penitenziario, nonché.
2.59. (ex 2.127.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera bb), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ; in occasione della prova scritta è altresì estratta la lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale.
2.60. (ex 2.131.) Dori.

  Al comma 1), lettera cc), numero 1.1), sostituire la parola: triennale con la seguente: quadriennale

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al medesimo numero, sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a due anni, per qualsiasi causa;

   al numero 1.2) aggiungere, in fine, le parole: nonché coloro che abbiano compiuto il secondo mandato consecutivo da meno di due anni;

   sostituire il numero 2.1) con il seguente:

    2.1) che il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina disponga l'assegnazione dei procedimenti alle sezioni secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e la nomina del consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale dell'incolpato;

   al numero 2.2) dopo la parola: archiviazione aggiungere le seguenti: o di applicazione del richiamo verbale;

   al numero 2.3) dopo la parola: sanzione aggiungere le seguenti: o il richiamo verbale;

   al numero 3), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione del parere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche e pubblicazione sul proprio sito internet dei pareri rilasciati e successiva approvazione della proposta di regolamento da parte di un'assemblea dei consigli dell'ordine appositamente convocata;

   al numero 5.1) aggiungere, in fine, le parole: o viene disposto un rinvio per legittimo impedimento della parte;

   sopprimere il numero 7);

   al numero 9.9) dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti: ovvero commessi nell'esercizio dell'attività professionale.
2.61. (ex 2.134.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera cc), numero 1.1), sostituire la parola: triennale con la parola: quadriennale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte.
2.62. (ex 2.135.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera cc), numero 1.2) aggiungere, in fine, le parole: nonché coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche non definitiva, per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni;.
2.63. (ex 2.136.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

  Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire le parole: cariche istituzionali con le seguenti: la carica di consigliere di un ordine circondariale, di componente di un comitato pari opportunità, di componente di consiglio distrettuale di disciplina.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, sopprimere l'ultimo periodo.
2.64. (ex 2.140.) Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera cc), numero 3) sostituire la parola: innanzi al con le seguenti: innanzi alla sezione giurisdizionale del.
2.65. (ex 2.141.) Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera cc), numero 9.11), sostituire le parole: sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima con le seguenti: divenute esecutive sia eseguita prima quella più grave

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, sopprimere le parole: e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto.
2.66. (ex 2.146.) Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Le disposizioni di cui alla lettera s), numero 8.2), relative alla durata in carica dei consigli dell'ordine circondariali forensi, di cui alla lettera u), numero 15), relative al numero massimo dei mandati consecutivi da consigliere di ordine circondariale e alla durata dei mandati, di cui alla lettera v), numero 1, relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché di cui alla lettera cc), numero 1.1), relative alla durata della carica ed al numero massimo di mandati consecutivi da componente del Consiglio distrettuale di disciplina, trovano applicazione solo rispetto ai componenti e agli organismi eletti in epoca successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.
2.67. (ex 2.150.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riassetto formale e sostanziale del percorso di studi nelle materie giuridiche e procedura per il suo esercizio)

  1. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e sentito il Ministro per la pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. Il Governo, con la procedura di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un corso di laurea, di primo livello, di durata triennale, idoneo al conseguimento del diploma di laurea in scienze giuridiche, necessario per l'accesso ai concorsi della pubblica amministrazione, procedendo alla riforma e all'aggiornamento delle materie da inserire nel piano di studi, alla luce delle nuove competenze, anche digitali, richieste nella pubblica amministrazione;

   b) prevedere un corso di laurea di secondo livello, di ulteriore durata biennale, idoneo al conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, necessario per accedere alle professioni legali. In relazione a tale corso di laurea:

    1) favorire l'approfondimento nelle materie fondamentali, in numero non inferiore a otto materie;

    2) prevedere che in ogni materia l'esame si articoli in una prova scritta, nella forma del parere o dell'atto giudiziario, e in una prova orale;

    3) prevedere l'accesso alla prova orale per i soli studenti che abbiano superato la prova scritta;

    4) fissare un numero massimo di tentativi per il superamento delle prove scritte e orali, prevedendo, altresì, che il giudizio sulla prova scritta, quando al di sotto della sufficienza, sia corredato da motivazione che evidenzi gli errori di diritto o i vizi di ragionamento;

    5) prevedere l'obbligatorietà del tirocinio da svolgere in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea durante i primi diciotto mesi. Il tirocinio si svolge in periodi di durata semestrale per ciascun profilo professionale, ossia avvocato, magistrato e notaio;

    6) procedere alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, in coerenza con l'esercizio della delega di cui al comma 1.
2.01. (ex 2.01.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

A.C. 2629-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera h), numero 6), sostituire le parole: debbano partecipare almeno due avvocati iscritti con le seguenti: debba partecipare almeno un avvocato iscritto.
2.9. (ex 2.28.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o di collaborazione continuativa.
2.17. (ex 2.47.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.

A.C. 2629-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense, contenente anche principi e criteri direttivi per la disciplina dell'esame di Stato;

    la legge 31 dicembre 2012 n. 247 aveva articolato l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato in tre prove scritte e una orale;

    successivamente la normativa relativa alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato è stata oggetto di varie modifiche. In particolare, in periodo Covid, con l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 è stata introdotta una nuova formula consistente in due prove orali;

    successivamente, con l'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, è stata definita una modalità articolata in una prova scritta e in una prova orale;

    il predetto articolo 4-quater è stato da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prorogando anche per il 2025 le modalità introdotte dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51;

    il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» all'articolo 12, in materia di termini di competenza del Ministero della giustizia, dopo diversi anni, non contenendo una nuova proroga, per la sessione 2026 dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, conduce di conseguenza ad applicare il sistema delineato dall'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero tre prove scritte e una orale e, oltretutto, senza la possibilità di consultare i codici annotati;

    l'articolo 46, comma 7, della legge 247 del 2012 infatti afferma: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali»;

    i praticanti avvocati hanno diritto a conoscere ancor prima dell'inizio della pratica forense e della frequenza delle Scuole forensi, le effettive modalità di svolgimento dell'esame, anche per garantire continuità, certezza e uniformità di valutazione tra i candidati nelle diverse sessioni;

    a oggi non risulta alcuna iniziativa del Governo finalizzata a fare chiarezza circa le modalità di svolgimento della prossima sessione d'esame 2026, nonostante l'imminente emanazione del Bando,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutte le iniziative normative necessarie affinché, l'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2026 venga svolto secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4-quater decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, con una sola prova scritta e la possibilità di utilizzo dei codici annotati con la giurisprudenza.
9/2629-A/1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

    la legge n. 247 del 2012, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo sia un regime «ordinario» che un regime «transitorio» d'iscrizione;

    nel «regime ordinario» per accedere al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la menzionata legge ha previsto due modalità alternative, ossia che l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF: a) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ex legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482; b) da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF;

    la menzionata legge professionale ha previsto un regime «transitorio» di proroga della previgente disciplina, prevedendo che «coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione» e garantendo la possibilità di richiedere l'iscrizione anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;

    inoltre, il comma 4 dell'articolo 22 aveva originariamente stabilito che potessero altresì chiedere l'iscrizione coloro che avessero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;

    il termine dei tre anni indicato dal citato comma 4 è stato più volte prorogato. Da ultimo il regime previsto dalla previgente disciplina (12 anni d'iscrizione all'albo) è stato prorogato per 13 anni fino al 2 febbraio 2026, dall'articolo 10, comma 2-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025;

    tuttavia, tale proroga non è stata più recepita nell'ultimo decreto-legge n. 300 del 31 dicembre 2025 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026;

    allo stato, possono iscriversi mediante i requisiti della previgente normativa basata sull'anzianità di 12 anni dall'iscrizione all'albo, coloro che hanno maturato tale requisito alla data del 2 febbraio 2026;

    attualmente, per ottenere l'iscrizione all'Albo dei difensori presso alle giurisdizioni superiori è in vigore il regime previsto dalla legge professionale del 2012;

    numerosi avvocati iscritti nel 2014 – hanno già maturato (dal 2 febbraio 2026) e matureranno il requisito dei dodici anni nel corso del 2026, rimanendo così esclusi dall'accesso all'Albo speciale per un limitato scarto temporale rispetto alla scadenza del regime transitorio (2 febbraio 26);

    tale situazione ha determinato una evidente disparità di trattamento tra professionisti che si trovano in condizioni del tutto analoghe costringendoli ad intraprendere un percorso differenziato;

    limite temporale del 2 febbraio 2026 ha provocato un'evidente disparità di trattamento a nocumento di quanti professionisti avvocati hanno maturato o matureranno il requisito d'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori nello stesso anno civile, e così entro il 31 dicembre 2026, ma successivamente alla predetta data del 2 febbraio;

    tale disparità di trattamento è del tutto irragionevole, concretandosi in una irrazionale penalizzazione per quanti – pur avendo sostenuto l'esame di abilitazione con le stesse modalità previste dalla previgente normativa, pur avendo intrapreso il medesimo percorso professionale e pur avendo maturato, o maturando, il requisito d'anzianità nello stesso anno civile degli altri, ma dopo il 2 febbraio 2026 – non potranno ottenere l'iscrizione all'albo speciale per sole ragioni, appunto, di mero calendario e talvolta riconducibili al caso;

    peraltro, le 13 proroghe sino oggi approvate hanno addirittura consentito l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti ad avvocati stabiliti i quali hanno intrapreso e concluso il percorso di abilitazione all'estero;

    le proroghe alla disciplina transitoria di cui legge n. 247 del 2012 sono andate ben oltre i 12 anni, ovvero al periodo utile a consentire l'iscrizione all'albo dei cassazionisti a quanti si sono iscritti all'albo ordinario nell'anno civile 2012;

    tale situazione ha inciso sul legittimo affidamento maturato da numerosi professionisti i quali, alla luce delle reiterate proroghe legislative succedutesi negli anni, hanno ragionevolmente confidato nella possibilità di maturare il requisito nel corso dell'anno 2026, determinando altresì l'ulteriore pregiudizio – oltre all'impossibilità di maturare il requisito nell'anno corrente – di impedire l'iscrizione al corso organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, il cui termine era fissato al 18 febbraio 2026,

impegna il Governo

nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla presente legge, ad adottare le necessarie ulteriori iniziative normative affinché sia ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, per la maturazione dei requisiti secondo la previgente normativa ai fini della richiesta di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
9/2629-A/2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

    le Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle Scuole forensi, adottate dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione del decreto ministeriale n. 17 del 2018 recante il Regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato sono state, da ultimo, modificate dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 942 del 12 dicembre 2025, che ha adottato le «nuove» linee guida che disciplinano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto, l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, con allegazione del programma minimo uniforme e comune che dovrà essere osservato da tutti gli enti formatori nella strutturazione dei corsi territoriali;

    l'articolo 4-quater del decreto-legge 51 del 10 maggio 2023, che aveva prorogato la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, al comma 10 recita: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018»;

    conseguentemente, la disciplina di cui all'articolo 8 del regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, non è applicabile nella sua formulazione originaria, in quanto è vigente la disciplina derogatoria innanzi citata;

    in tale contesto il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato le modalità di coordinamento delle Scuole forensi con proprio Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, n. 3 del 20 giugno 2024, assegnando alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, tra l'altro (cfr. articolo 7 del citato Regolamento 3/2014): a) la vigilanza sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa; b) la promozione e il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida; c) l'organizzazione, con cadenza annuale, di una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento;

    in attuazione dei compiti anzi richiamati, la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha organizzato diversi incontri laboratoriali in esito ai quali sono state adottate dal Consiglio Nazionale Forense le «nuove» Linee guida;

    la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha recentemente organizzato la Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, che ha ad oggetto oltre ai temi della formazione, sia sotto il profilo della didattica che del metodo di insegnamento, anche l'individuazione di prassi uniformi per la realizzazione delle verifiche di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 del 2018;

    il provvedimento in esame dispone: «che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato»;

    di fatto si prefigura una sorta di «corsa ad ostacolo» per l'iscrizione all'albo degli avvocati;

    la pratica forense in Italia sta vivendo una fase di profonda contrazione, caratterizzata da una significativa diminuzione del numero di aspiranti avvocati che si iscrivono ai registri. Il fenomeno, spesso definito «fuga dalla professione» o «calo delle vocazioni», è confermato dai dati del rapporto Cassa Forense-Censis 2025;

    nel 2024, il numero di praticanti avvocati registrati ha subito una contrazione, evidenziando una flessione del 9 per cento rispetto all'anno precedente, portando il numero totale a circa 50.000 unità;

    il calo è diffuso, con punte drastiche in alcune città: in sei anni, gli iscritti alla pratica sono calati del 60 per cento a Napoli, 57 per cento a Firenze e 68 per cento a Bari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di carattere normativo volte a modificare il criterio di delega richiamato in premessa, affinché il superamento della prova finale della Scuola forense non sia condizione per l'accesso all'esame di Stato.
9/2629-A/3. Grimaldi, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

    a seguito di interlocuzioni col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, col Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della giustizia il 23 maggio 2024, con delibera n. 13 del comitato dei delegati, la Cassa forense ha apportato modifiche al regolamento unico della previdenza forense;

    fra le modifiche apportate vi è, all'articolo 30, l'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo rispettivamente al 16 per cento nel 2025, al 17 per cento nel 2026 e al 18 per cento nel 2027, sia per gli avvocati sia per i praticanti;

    la riforma prevede anche un sostanziale aggravamento del diritto di riscatto degli anni di laurea, servizio militare e/o civili e di praticantato, in quanto dal 1° gennaio 2025 l'onere minimo non potrà essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad importo pari al doppio dei contributi minimi previsti per l'anno di presentazione della domanda, andando conseguentemente ad incrementare l'onore;

    dal 1° gennaio 2025, inoltre, i praticanti avvocati che optano per la facoltà di iscrizione a Cassa forense non potranno più usufruire del dimezzamento del contributo minimo soggettivo, previsto per i primi sei anni di iscrizione, e dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo. Tale decisione ha applicazione retroattiva, portando quindi gli iscritti degli anni precedenti che usufruivano di tali agevolazioni a dover pagare sia il contributo integrativo minimo sia un contributo soggettivo minimo raddoppiato, assieme al contributo di maternità, differentemente da quanto previsto al momento della loro iscrizione;

    Cassa forense sta già comunicando ai praticanti iscritti negli anni precedenti che non potranno più usufruire di tali agevolazioni;

    le modifiche introdotte nel regolamento scoraggiano ulteriormente i praticanti ad iscriversi a Cassa forense questo in un momento di crisi ed «invecchiamento» della professione: secondo l'ultimo rapporto annuale sull'avvocatura di Cassa forense gli iscritti al 31 dicembre 2023 sono 236.946 (-1,3 per cento rispetto al 2022) e, tra iscrizioni e cancellazioni, si registrano 8.043 avvocati in meno rispetto all'anno precedente, trend negativo che permane da diversi anni. Le cancellazioni riguardano soprattutto le donne con meno di 15 anni di anzianità di iscrizione (il 54,2 per cento);

    le Amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente che deve assicurare adeguate prestazioni agli iscritti;

    in risposta all'interrogazione 5/03471, a prima firma dell'on. Dori, i Ministeri vigilanti hanno disposto raccomandazioni per un attento futuro monitoraggio delle nuove misure in ordine all'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche e dei saldi del bilancio,

impegna il Governo

ad avviare un confronto con Cassa forense al fine di agevolare l'avvicinamento dei giovani alla professione forense mediante idonee agevolazioni nel regime degli oneri previdenziali per i praticanti avvocati che scelgono di iscriversi alla Cassa, con opportune modifiche al Regolamento unico della previdenza forense.
9/2629-A/4. Mari, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un confronto con Cassa Forense al fine di agevolare l'avvicinamento dei giovani alla professione forense mediante idonee agevolazioni nel regime degli oneri previdenziali, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per i praticanti avvocati che scelgono di iscriversi alla Cassa.
9/2629-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1 lettera l), del provvedimento in titolo prende in considerazione l'attività professionale espletata da un avvocato, a fronte della percezione di un compenso, nei confronti di determinati soggetti, ossia un altro avvocato, un'associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati, nel tentativo dichiarato di regolare una realtà ormai molto diffusa nell'avvocatura: quella dei giovani avvocati che lavorano stabilmente per uno studio o una struttura, pur restando formalmente lavoratori autonomi;

    i criteri e principi direttivi della delega introducono la disciplina, nel rispetto dei principi unionali, dell'attività professionale mediante contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa;

    l'obiettivo dichiarato della delega è quello di regolare fenomeni già molto diffusi negli studi professionali, soprattutto tra giovani avvocati e collaboratori stabili, cercando di distinguerli dal lavoro subordinato vero e proprio – la relazione tecnica del disegno di legge parla infatti della necessità di disciplinare «le nuove forme di esercizio della professione», tra cui appunto la monocommittenza;

    ad avviso dei firmatari, corroborati dai rilievi espressi dagli operatori del settore, associazioni, esperti e giuristi – è da ritenersi stigmatizzabile, con riferimento al complesso del provvedimento, la vaghezza dei criteri e principi, che non circoscrivono con chiarezza i limiti né orientano in modo definito le scelte del legislatore delegato in non poche parti, lasciando un eccessivo margine di discrezionalità tecnica e politica; per altre parti, stigmatizzabili appaiono i criteri e i principi che dovranno informare, nell'esercizio della delega, i diversi temi; si segnala, altresì, che il testo propone o comunque prende a riferimento un modello della professione non più coerente con l'effettiva organizzazione del lavoro negli studi legali;

    anche con riferimento alla disciplina della monocommittenza, i firmatari segnalano la genericità della delega, che demanda quasi integralmente al Governo la definizione concreta della disciplina senza introdurre alcuna indicazione atta ad orientare le scelte del Governo nella fase di redazione dei decreti legislativi; si evidenzia, in particolare, l'assenza di qualsivoglia richiamo alle caratteristiche minime che dovranno connotare il rapporto tra avvocato committente e avvocato collaboratore in regime di monocommittenza, l'assenza della previsione di tutele minime in favore di quest'ultimo con riguardo alle ipotesi di malattia, infortunio, maternità e adozione, l'insufficienza delle garanzie economiche – la definizione del compenso appare disancorata da un parametro di riferimento, in particolare rispetto ad una misura conforme a specifici criteri di determinazione e parametri minimi, eventualmente prestabiliti con decreto del Ministro competente su proposta del Consiglio nazionale forense e si intravvede, pertanto, il rischio di rafforzare squilibri contrattuali all'interno dei grandi studi legali;

    ad avviso dei firmatari i criteri e i principi relativi alla disciplina della monocommittenza in parola non definiscono parametri chiari e non arrivano a stabilire, negli aspetti concreti e più importanti, quale sia il corretto inquadramento di queste nuove forme di lavoro professionale relativo al mercato legale, rischiando di lasciare, altresì, in una zona «grigia» molti collaboratori, solo formalmente autonomi e privi di garanzie,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare i criteri e i principi che informano l'esercizio della delega sulla monocommittenza e, alla luce di quanto esposto in premessa, ad assumere ogni iniziativa normativa utile, anche in occasione del prosieguo dell'iter del provvedimento in esame, affinché siano chiariti e definiti, ai fini dell'esercizio della delega, gli specifici punti indicati in premessa.
9/2629-A/5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare, nell'esercizio della delega, ogni disposizione utile a dettare la più completa disciplina dei rapporti di monocommittenza dell'avvocato, ai fini della più ampia tutela del professionista e nel pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della professione forense.
9/2629-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    ad avviso dei firmatari, in ciò corroborati dai rilievi espressi dagli operatori del settore, associazioni, esperti e giuristi – che è da ritenersi stigmatizzabile, con riferimento al complesso del provvedimento, la vaghezza dei criteri e principi, che non circoscrivono con chiarezza i limiti né orientano in modo definito le scelte del legislatore delegato in non poche parti, lasciando un eccessivo margine di discrezionalità tecnica e politica o, peggio, prefigurando per il legislatore delegato la possibilità della scelta tra più opzioni; per altre parti, stigmatizzabili appaiono i criteri e i princìpi che dovranno informare, nell'esercizio della delega, i diversi temi;

    in proposito, preme rappresentare le disposizioni concernenti l'introduzione della possibilità di un terzo mandato consecutivo per le cariche dei componenti degli organismi forensi;

    resta ferma la contrarietà dei firmatari alla revisione operata in ordine al superamento del limite del secondo mandato consecutivo, che ostacola il naturale avvicendamento e il ricambio generazionale negli organi di vertice, come sancito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2019, in base alla quale il limite ai mandati è considerato un principio generale dell'ordinamento per favorire il ricambio all'interno degli organi rappresentativi, evitando la «cristallizzazione» della rappresentanza unitamente alla ragionevolezza di tale limite, che allinea gli ordini forensi ad altre cariche pubbliche e professionali,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa normativa utile, anche in occasione del prosieguo dell'iter del provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, volta ad eliminare ogni forma di vaghezza in relazione ai nuovi limiti di durata dei mandati di cui alla premessa, onde scongiurare incertezze e prevenire l'ingenerarsi di futuri contenziosi sull'interpretazione della disposizione, nel rispetto del principio di certezza del diritto, provvedendo quantomeno a disciplinarne esplicitamente i tempi di entrata in vigore.
9/2629-A/6. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene su profili essenziali relativi all'esercizio della professione di avvocato, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la qualità della formazione professionale e l'efficienza del sistema ordinistico;

    i firmatari esprimono forti perplessità in ordine al ricorso allo strumento della delega legislativa su una materia di particolare rilievo ordinamentale unitamente al fatto che il provvedimento in titolo non sembra introdurre interventi realmente modificativi o innovativi rispetto alle criticità da tempo evidenziate nell'accesso e nella formazione delle professioni forensi, nonostante le aspettative maturate nel corso del dibattito pubblico e istituzionale;

    in proposito, preme ai firmatari rappresentare l'esigenza di una maggiore valorizzazione del percorso di tirocinio professionale, quale momento decisivo di formazione teorica e pratica del futuro avvocato, attraverso un percorso di tutoraggio da parte dei consiglieri degli ordini circondariali più strutturato e costante volto a monitorare e verificare la coerenza e la completezza del percorso formativo svolto dal praticante durante il tirocinio professionale e ad orientarlo laddove si intravvedessero lacune da colmare;

    tale impostazione appare coerente con l'esigenza di assicurare una formazione maggiormente qualificata, omogenea e consapevole dei praticanti avvocati, favorendo altresì l'emersione tempestiva di eventuali criticità nel percorso formativo;

    comunque appare opportuno promuovere strumenti che incentivino la qualità effettiva della formazione professionale, anche mediante modelli sperimentali o linee guida uniformi sul territorio nazionale;

    per altro verso, pur sempre nell'ottica di incentivare i giovani ad abbracciare la professione forense e di valorizzarne l'impegno durante il tirocinio, a parere dei firmatari sarebbe opportuno tornare ad introdurre, in sede di redazione dei decreti legislativi, quanto previsto nella legge professionale forense vigente (n. 247 del 2012) ovvero quantomeno la possibilità di riconoscere al praticante, decorso il primo semestre di tirocinio, una indennità o compenso commisurati all'effettivo apporto professionale fornito dal praticante all'attività del dominus, tenendo conto d'altra parte della disponibilità che ha il praticante dei beni strumentali in dotazione dello studio legale presso cui svolge il tirocinio;

    infine, con specifico riguardo ai praticanti che maturano il periodo di tirocinio nell'anno in corso e dunque i requisiti per accedere all'esame di abilitazione nel prossimo mese di dicembre, atteso l'attuale vuoto normativo in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame che difficilmente potrà essere colmato dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi redatti in attuazione della presente legge delega, sarebbe opportuno, con il primo provvedimento utile, introdurre specifiche disposizioni in merito, con espressa previsione che, per l'espletamento delle eventuali prove scritte, verrà consentita la consultazione dei codici annotati con la giurisprudenza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, anche normativa, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e degli Ordini territoriali forensi, volta alla previsione di un tutoraggio nell'ambito del periodo di tirocinio professionale, ricorrendo a strumenti di accompagnamento e monitoraggio del percorso formativo, finalizzati a favorire una più elevata qualità della preparazione professionale e una maggiore consapevolezza del praticante rispetto alle competenze acquisite nel corso della pratica forense, nonché volta a prevedere, a talune condizioni, la possibilità di riconoscere un'indennità o compenso al praticante avvocato e, infine, volta a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione da espletare nel mese di dicembre 2026.
9/2629-A/7. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene su profili essenziali relativi all'esercizio della professione di avvocato, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della formazione professionale e l'efficienza del sistema ordinistico;

    i firmatari esprimono forti perplessità in ordine al ricorso allo strumento della delega legislativa su una materia di particolare rilievo ordinamentale unitamente al fatto che il provvedimento in titolo non sembra introdurre interventi realmente modificativi o innovativi rispetto alle criticità da tempo evidenziate nell'accesso e nella formazione delle professioni forensi, nonostante le aspettative maturate nel corso del dibattito pubblico e istituzionale;

    in proposito, preme ai firmatari rappresentare che negli ultimi anni si è registrata una progressiva diminuzione delle immatricolazioni ai corsi di laurea in giurisprudenza, fenomeno che impone una riflessione complessiva sull'organizzazione degli studi giuridici e sulla loro capacità di rispondere alle differenti esigenze del mercato del lavoro e delle professioni legali;

    l'attuale modello universitario presenta un'impostazione sostanzialmente uniforme, pur essendo destinato a sbocchi professionali profondamente diversi tra loro, comprendenti sia l'accesso alla pubblica amministrazione sia l'ingresso nelle professioni ordinistiche;

    appare pertanto opportuno valutare un riassetto dei percorsi formativi in ambito giuridico, differenziando i curricula destinati all'accesso ai concorsi pubblici da quelli orientati alle professioni forensi, attraverso percorsi caratterizzati da una maggiore specializzazione teorico-pratica;

    un sistema formativo maggiormente calibrato sulle competenze richieste per l'esercizio della professione forense potrebbe contribuire a rafforzare la qualità della preparazione dei futuri avvocati, riducendo il divario tra formazione universitaria, tirocinio professionale ed esame di abilitazione;

    esperienze comparate presenti in altri ordinamenti europei, tra cui quello tedesco, evidenziano l'efficacia di modelli fondati su verifiche progressive delle competenze, articolate in prove scritte e orali tra loro coordinate, nonché su criteri di valutazione particolarmente rigorosi;

    la delicatezza delle funzioni esercitate dagli operatori del diritto e la rilevanza costituzionale del diritto di difesa richiedono percorsi formativi improntati a elevati standard qualitativi, in grado di valorizzare merito, preparazione e continuità nell'impegno accademico;

    un rafforzamento della qualità e della riconoscibilità dei percorsi universitari destinati alle professioni legali potrebbe altresì contribuire a restituire attrattività agli studi giuridici, anche in relazione alle prospettive professionali offerte ai giovani laureati,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le iniziative di competenza, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense, le Università e i rappresentanti delle professioni legali, volte a promuovere una revisione dell'organizzazione dei percorsi universitari in materie giuridiche, anche mediante la differenziazione dei curricula destinati all'accesso alle professioni forensi rispetto a quelli orientati ai concorsi pubblici, nonché attraverso l'introduzione di modalità di verifica delle competenze maggiormente coerenti con le specificità dell'attività professionale forense nonché attraverso un'anticipazione, già durante il percorso universitario, di esperienze pratiche.
9/2629-A/8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2629, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», interviene in maniera organica sulla disciplina dell'accesso alla professione forense;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera bb), prevede, con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che lo stesso si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

    tale previsione risponde all'esigenza di restituire uniformità e prevedibilità a una procedura che incide in modo determinante sul percorso professionale di migliaia di praticanti avvocati, i quali necessitano di conoscere con congruo anticipo le modalità concrete di svolgimento delle prove per potersi preparare adeguatamente;

    le tempistiche di adozione dei decreti di attuazione della delega rischiano di determinare una situazione di disorientamento organizzativo, sia per i candidati sia per gli enti e le strutture deputate alla preparazione e formazione professionale;

    in particolare, la sessione di esame prevista per l'anno 2026 richiede una tempestiva definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, al fine di consentire una adeguata programmazione dei corsi di preparazione;

    appare pertanto opportuno che il Governo definisca fin d'ora un orientamento chiaro e stabile circa l'applicazione del nuovo modello di esame, evitando eventuali modifiche a ridosso dello svolgimento della prossima sessione che potrebbero andare a discapito della preparazione dei candidati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre una disposizione transitoria per lo svolgimento della sessione di esame 2026 in coerenza con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb), del provvedimento in esame, al fine di consentire una tempestiva ed efficace organizzazione dei percorsi di preparazione.
9/2629-A/9. Cerreto, La Salandra, Dondi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2629, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», interviene in maniera organica sulla disciplina dell'accesso alla professione forense;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera bb), prevede, con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che lo stesso si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

    tale previsione risponde all'esigenza di restituire uniformità e prevedibilità a una procedura che incide in modo determinante sul percorso professionale di migliaia di praticanti avvocati, i quali necessitano di conoscere con congruo anticipo le modalità concrete di svolgimento delle prove per potersi preparare adeguatamente;

    le tempistiche di adozione dei decreti di attuazione della delega rischiano di determinare una situazione di disorientamento organizzativo, sia per i candidati sia per gli enti e le strutture deputate alla preparazione e formazione professionale;

    in particolare, la sessione di esame prevista per l'anno 2026 richiede una tempestiva definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, al fine di consentire una adeguata programmazione dei corsi di preparazione;

    appare pertanto opportuno che il Governo definisca fin d'ora un orientamento chiaro e stabile circa l'applicazione del nuovo modello di esame, evitando eventuali modifiche a ridosso dello svolgimento della prossima sessione che potrebbero andare a discapito della preparazione dei candidati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nelle more dell'adozione dei decreti di attuazione della riforma, iniziative normative volte a introdurre le più idonee disposizioni per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione in coerenza con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb), del provvedimento in esame, al fine di consentire una tempestiva ed efficace organizzazione dell'esame stesso e dei percorsi di preparazione.
9/2629-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Cerreto, La Salandra, Dondi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea conferisce al Governo una delega per la riforma della professione forense;

    l'11 dicembre 2025 si è svolta la prova scritta dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense della sessione 2025 e, come appreso dai firmatari del presente atto, in alcune sedi di Corte d'appello, in occasione della consegna anticipata dei codici da parte dei candidati, avvenuta nella giornata del 10 dicembre 2025, per la verifica dell'idoneità degli stessi da parte delle commissioni esaminatrici, si sono verificati episodi di esclusione arbitraria e non uniforme di testi, generando un grave pregiudizio tra i candidati;

    in particolare alcuni codici annotati con la giurisprudenza in alcune Corti d'appello sono stati immediatamente ritirati, in altre sono stati inizialmente ammessi alla consegna, per poi essere ritirati il giorno stesso della prova scritta, in altre sono stati ammessi;

    la disciplina di riferimento, in particolare l'articolo 21 del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, stabilisce che i candidati possono consultare «i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato»;

    tale disposizione è stata confermata anche dalla normativa successiva: l'articolo 4 della legge 27 giugno 1988 n. 242, tuttora vigente, con riferimento alla prova scritta consente ancora ai candidati di consultare i codici «anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza»;

    la prassi di verifica ed esclusione dei codici, sebbene finalizzata a garantire la regolarità della prova, evidenzia una persistente applicazione non uniforme da parte delle diverse commissioni esaminatrici, creando disparità di trattamento tra le sedi d'esame;

    tale problematica sarebbe definitivamente superata sottraendo alle singole commissioni esaminatrici la competenza della verifica della conformità dei codici commentati mediante la pubblicazione da parte del Ministero della giustizia, entro il mese di settembre di ogni anno, di un elenco ufficiale e tassativo dei testi recanti i codici, anche quelli commentati esclusivamente con la giurisprudenza, in modo da evitare da un lato esclusioni ingiustificate di testi a danno, anche di natura economica, per coloro che devono sostenere l'esame e dall'altro un contenzioso con le case editrici;

    per coloro che sostengono l'esame di abilitazione, avendo una durata anche lunga nel tempo, tra le prove scritte e la prova orale, sarebbe opportuno che l'estrazione della lettera, cioè l'ordine di svolgimento della prova orale, fosse già chiaro sin da quando si svolgono le prove scritte, quindi mediante l'estrazione della lettera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che:

  si proceda annualmente, alla pubblicazione di un elenco ufficiale e tassativo dei testi recanti, le leggi, i codici, anche quelli commentati esclusivamente con la giurisprudenza, in modo da scongiurare disparità di trattamento fra le varie Corti d'appello;

  in occasione della prima prova scritta, venga estratta la lettera per determinare l'ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale.
9/2629-A/10. Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, lettera u), numero 15, del disegno di legge in esame, tra i principi e criteri direttivi di delega che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi volti a prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, stabilisce l'ineleggibilità degli stessi dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni;

    in merito, si rileva una possibile lacuna nella definizione nei limiti di mandati consecutivi per i consiglieri d'ordine, in quanto, con l'attuale formulazione, si potrebbe consentire ai consiglieri eletti durante la vigenza della normativa precedente di poter essere nuovamente eletti per tre mandati consecutivi, per una durante ciascuna di tre anni, di fatto per ulteriori nove anni consecutivi;

    per tale ragione risulta utile che il Governo, nel primo provvedimento utile, specifichi che l'ineleggibilità dei consiglieri dell'ordine circondariale si verifichi altresì qualora la suddetta carica sia stata ricoperta per nove anni consecutivi, computandosi comunque in ogni caso nel totale anche i periodi svolti nella vigenza della norma attualmente in vigore,

impegna il Governo

a garantire che in sede di attuazione delle delega, la disposizione richiamata comporti la ineleggibilità dei consiglieri dell'ordine circondariale qualora la suddetta carica sia stata ricoperta per nove anni consecutivi, computandosi comunque in ogni caso nel totale anche i periodi svolti nella vigenza della norma precedente.
9/2629-A/11. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, reca una delega al Governo per una riforma dell'ordinamento forense. All'articolo 2 sono elencati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di tale delega, enunciati nelle lettere da a) a cc) del comma 1;

    la lettera g) detta i principi ed i criteri in materia di compenso dell'avvocato, fondato sulla libera pattuizione tra le parti, sulla base di parametri di calcolo fissati da un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense. Si prevedono altresì la possibile razionalizzazione dei casi di rilascio di un parere di congruità del compenso da parte dell'ordine degli avvocati nonché l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate;

    in particolare, come disposto dal numero 2) n. 2, comma 1, lettera g) dell'articolo 2, il nuovo ordinamento forense dovrà prevedere: l'adozione, ogni due anni, da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, di un decreto che regoli i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;

    nella prassi, spesso e soprattutto laddove vi sia una parte cosiddetta forte, vengono pattuiti determinati compensi per un giudizio e, se all'esito dello stesso gli onorari liquidati risultano superiori a quelli concordati, l'eccedenza rimane in favore del cliente forte. Secondo la giurisprudenza, da sempre, questa prassi viene classificata come ingiustificato arricchimento per il cliente. Mancando però un chiaro riferimento normativo, sono numerose le convenzioni che circolano e che ancora prevedono questa clausola di «rinuncia» ai compensi professionali liquidati dai giudici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre definitivamente il principio secondo il quale i compensi giudizialmente liquidati in misura maggiore rispetto a quanto pattuito debbano essere sempre corrisposti dal cliente all'avvocato, così da integrare anche la disciplina relativa all'equo compenso.
9/2629-A/12. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense attribuisce nuove funzioni e maggiori competenze al Consiglio nazionale forense, agli ordini circondariali e agli organismi disciplinari e formativi dell'avvocatura;

    l'attuazione della delega comporterà rilevanti attività amministrative, organizzative e tecnologiche, connesse, tra l'altro, alla digitalizzazione degli albi, al rafforzamento della formazione, all'istituzione e al funzionamento degli organismi disciplinari, nonché all'implementazione degli strumenti di supporto ai cittadini e agli iscritti;

    appare pertanto necessario assicurare adeguate risorse finanziarie, organizzative e strumentali affinché le nuove disposizioni possano essere attuate in modo efficace, uniforme sul territorio nazionale e senza aggravare eccessivamente gli oneri a carico degli iscritti agli ordini professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, ulteriori iniziative normative volte a garantire adeguate risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche agli ordini forensi e agli organismi coinvolti nell'attuazione della riforma, assicurando l'effettiva operatività delle nuove disposizioni e la sostenibilità degli oneri derivanti dalla loro applicazione nonché, nell'ambito di attuazione della delega, a prevedere misure adeguate ed efficaci volte a rafforzare la tutela dell'equo compenso degli avvocati, affinché siano garantiti compensi proporzionati alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta e sia assicurata l'effettiva applicazione della relativa disciplina nei rapporti con soggetti economicamente forti e con la pubblica amministrazione.
9/2629-A/13. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense attribuisce nuove funzioni e maggiori competenze al Consiglio nazionale forense, agli ordini circondariali e agli organismi disciplinari e formativi dell'avvocatura;

    l'attuazione della delega comporterà rilevanti attività amministrative, organizzative e tecnologiche, connesse, tra l'altro, alla digitalizzazione degli albi, al rafforzamento della formazione, all'istituzione e al funzionamento degli organismi disciplinari, nonché all'implementazione degli strumenti di supporto ai cittadini e agli iscritti;

    appare pertanto necessario assicurare adeguate risorse finanziarie, organizzative e strumentali affinché le nuove disposizioni possano essere attuate in modo efficace, uniforme sul territorio nazionale e senza aggravare eccessivamente gli oneri a carico degli iscritti agli ordini professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, ulteriori iniziative normative volte a garantire adeguate risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche agli ordini forensi e agli organismi coinvolti nell'attuazione della riforma, assicurando l'effettiva operatività delle nuove disposizioni e la sostenibilità degli oneri derivanti dalla loro applicazione nonché, nell'ambito di attuazione della delega, a prevedere misure adeguate ed efficaci volte a rafforzare, nel rispetto della normativa europea, la tutela dell'equo compenso degli avvocati, affinché siano garantiti compensi proporzionati alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta e sia assicurata l'effettiva applicazione della relativa disciplina nei rapporti con soggetti economicamente forti e con la pubblica amministrazione.
9/2629-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense interviene in maniera organica sulla disciplina della professione di avvocato, incidendo anche sulle modalità di esercizio dell'attività professionale e sui rapporti di collaborazione continuativa e di monocommittenza;

    l'evoluzione del mercato dei servizi legali ha determinato una crescente diffusione di forme di collaborazione professionale caratterizzate da stabile dipendenza economica nei confronti di un unico committente, con il rischio di compromettere l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di giudizio dell'avvocato, princìpi essenziali dell'esercizio della professione forense;

    appare pertanto necessario introdurre una disciplina chiara ed equilibrata della monocommittenza, che, pur valorizzando nuove modalità organizzative dell'attività professionale, garantisca adeguate tutele economiche, previdenziali e organizzative, nonché il rispetto dell'equo compenso e della dignità professionale;

    risulta altresì opportuno evitare fenomeni di sostanziale subordinazione mascherata o di eccessiva dipendenza contrattuale, assicurando condizioni compatibili con il corretto esercizio della funzione difensiva e con il ruolo costituzionale dell'avvocatura,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega, specifiche disposizioni volte a disciplinare i rapporti di monocommittenza dell'avvocato, garantendo condizioni di equo compenso, adeguate tutele previdenziali e il pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della professione forense.
9/2629-A/14. Gribaudo, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare, nell'esercizio della delega, ogni disposizione utile a dettare la più completa disciplina dei rapporti di monocommittenza dell'avvocato, ai fini della più ampia tutela del professionista e nel pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della professione forense.
9/2629-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense interviene anche sulla disciplina dei compensi professionali, confermando il principio della libera pattuizione nel rispetto della normativa vigente in materia di equo compenso;

    la garanzia di un compenso equo e proporzionato costituisce elemento essenziale per assicurare il decoro, l'autonomia e l'indipendenza della professione forense, nonché per garantire la qualità della prestazione professionale e l'effettività del diritto di difesa;

    persistono, in particolare nei rapporti con grandi imprese, istituti bancari, assicurativi e pubbliche amministrazioni, situazioni di squilibrio contrattuale che possono determinare condizioni economiche non adeguate rispetto alla quantità e qualità dell'attività svolta dall'avvocato;

    appare pertanto necessario rafforzare gli strumenti di tutela dell'equo compenso, anche attraverso un aggiornamento costante dei parametri professionali e meccanismi idonei ad assicurare la concreta applicazione della disciplina vigente,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della delega, a prevedere misure adeguate ed efficaci volte a rafforzare la tutela dell'equo compenso degli avvocati, in modo che siano garantiti compensi proporzionati alla quantità e qualità dell'attività professionale svolta e sia assicurata l'effettiva applicazione della relativa disciplina nei rapporti con soggetti economicamente forti e con la pubblica amministrazione.
9/2629-A/15. Gianassi, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense reca, all'articolo 2, comma 1, lettera bb), principi e criteri direttivi relativi all'esame di Stato per l'esercizio della professione forense;

    in relazione all'iscrizione all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, occorre prorogare il regime transitorio di cui all'articolo 22, comma 4, della legge n. 247 del 2012 al fine di rimuovere le evidenti disparità di trattamento in danno di giovani avvocati iscritti tra il 2014 e il 2015 le cui legittime aspettative di accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori sono state ingiustamente compromesse;

    le reiterate proroghe intervenute nel tempo dimostrano l'inadeguatezza della disciplina originaria e il contrasto con le finalità della legge professionale, che dichiara di favorire l'accesso delle nuove generazioni;

    in attesa della riforma complessiva dell'ordinamento forense si rende tuttavia necessaria una ulteriore proroga della citata disposizione per garantire equità, ragionevolezza e certezza del diritto;

impegna il Governo

a definire nel più breve tempo possibile le regole che attengono allo svolgimento dell'esame e all'accesso della professione, nonché ad adottare le opportune iniziative normative volte a rinnovare il regime transitorio di cui all'articolo 22, comma 4, della legge n. 247 del 2012, al fine di rimuovere un'evidente disparità di trattamento a danno dei giovani avvocati iscritti tra il 2014 e il 2015, le cui legittime aspettative di accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori sono state ingiustamente compresse.
9/2629-A/16. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento all'esercizio della delega in titolo, preme ai firmatari rappresentare la questione relativa alla disciplina concernente l'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, verso la quale, nel tempo, è occorsa una stratificazione normativa caratterizzata dalla coesistenza di differenti modalità di accesso;

    nel corso degli anni il legislatore è più volte intervenuto al fine di assicurare continuità applicativa e gradualità nel passaggio tra i diversi regimi, valorizzando l'esperienza professionale maturata dagli iscritti all'albo;

    l'attuale quadro regolatorio rischia di determinare effetti disomogenei tra professionisti appartenenti alla medesima generazione forense, che hanno intrapreso il percorso di abilitazione secondo regole sostanzialmente coincidenti e che hanno esercitato la professione con analoghe modalità e responsabilità;

    tale situazione appare suscettibile di incidere sui princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza sostanziale, soprattutto nei confronti di coloro che abbiano maturato una significativa esperienza professionale continuativa, pur non potendo accedere al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per effetto di limiti temporali particolarmente rigidi;

    la valorizzazione dell'effettivo esercizio della professione forense rappresenta elemento coerente con la funzione costituzionale dell'avvocatura, con l'esigenza di assicurare continuità nella difesa tecnica e con la tutela dell'affidamento maturato dai professionisti nel corso degli anni;

    l'anzianità di iscrizione all'albo, accompagnata dal rispetto degli obblighi formativi e deontologici, costituisce indice oggettivo di esperienza professionale e di consolidata capacità tecnica;

    nell'ambito della riforma organica dell'ordinamento forense appare opportuno assicurare criteri di accesso equilibrati, che tengano conto tanto della formazione specialistica quanto dell'esperienza professionale concretamente maturata,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le opportune iniziative normative, anche in occasione del prosieguo dell'iter del provvedimento in titolo, affinché, in un'ottica di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata e di tutela dell'affidamento dei professionisti:

  nell'esercizio della delega in titolo, ai fini della richiesta di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori si consideri il requisito dell'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati quale criterio idoneo e concorrente di accesso;

  nelle more dell'attuazione della delega in titolo sia tempestivamente prorogato il termine di cui al comma 4, dell'articolo 22 della legge n. 247 del 2012, relativamente alla maturazione dei requisiti secondo la previgente normativa ai fini della richiesta di iscrizione all'Albo speciale al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
9/2629-A/17. Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, lettera q) del provvedimento in esame stabilisce l'obbligo di garantire agli avvocati dipendenti pubblici un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

    il trattamento economico degli avvocati dipendenti da enti pubblici si articola in componenti fisse, nonché in una componente professionale, correlata all'attività difensiva svolta nell'interesse dell'amministrazione e riconosciuta in relazione all'esito favorevole, anche parziale, del contenzioso, la quale, per gli avvocati con qualifica dirigenziale, assolve altresì alla funzione della retribuzione di risultato, costituendo elemento strutturale e qualificante della specificità della funzione forense pubblica;

    l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto limiti al trattamento economico complessivo degli avvocati pubblici, sia mediante il parametro dello stanziamento riferito all'anno 2013, sia attraverso la previsione di un tetto individuale;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di misure di contenimento della spesa pubblica incidenti sul trattamento economico del personale pubblico prive di un limite temporale definito, determinando il venir meno della legittimità dei vincoli strutturali di carattere permanente ancora incidenti sulla disciplina di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014;

    i recenti orientamenti giurisprudenziali, tra cui quelli della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in ordine alla perimetrazione degli emolumenti complessivi spettanti agli avvocati pubblici, evidenziano un quadro applicativo non uniforme, suscettibile di determinare disparità di trattamento e una compressione del trattamento economico non coerente con la specificità della funzione svolta, nonché con i principi in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, anche ai fini del trattamento di fine servizio/fine rapporto al momento disciplinati in modi differente con penalizzazione per gli avvocati con maggiore anzianità di servizio;

    appare necessario assicurare un quadro normativo certo, coerente e uniforme in materia di compensi dell'avvocatura pubblica, anche al fine di chiarirne la natura stipendiale e garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, nonché di valorizzare la funzione difensiva svolta nell'interesse delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le iniziative normative volte a definire in modo chiaro e univoco la composizione, la natura giuridica e i limiti del trattamento economico spettante agli avvocati dipendenti pubblici, con particolare riferimento all'intero complesso delle voci retributive, ivi incluse le componenti accessorie e variabili, nonché ai compensi professionali derivanti da vittoria per l'ente o da attività transattive, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, assicurando la coerenza della disciplina con i principi di adeguatezza della retribuzione e di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, anche ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici e di fine servizio.
9/2629-A/18. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, lettera q) del provvedimento in esame stabilisce l'obbligo di garantire agli avvocati dipendenti pubblici un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

    il trattamento economico degli avvocati dipendenti da enti pubblici si articola in componenti fisse, nonché in una componente professionale, correlata all'attività difensiva svolta nell'interesse dell'amministrazione e riconosciuta in relazione all'esito favorevole, anche parziale, del contenzioso, la quale, per gli avvocati con qualifica dirigenziale, assolve altresì alla funzione della retribuzione di risultato, costituendo elemento strutturale e qualificante della specificità della funzione forense pubblica;

    l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto limiti al trattamento economico complessivo degli avvocati pubblici, sia mediante il parametro dello stanziamento riferito all'anno 2013, sia attraverso la previsione di un tetto individuale;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di misure di contenimento della spesa pubblica incidenti sul trattamento economico del personale pubblico prive di un limite temporale definito, determinando il venir meno della legittimità dei vincoli strutturali di carattere permanente ancora incidenti sulla disciplina di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014;

    i recenti orientamenti giurisprudenziali, tra cui quelli della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in ordine alla perimetrazione degli emolumenti complessivi spettanti agli avvocati pubblici, evidenziano un quadro applicativo non uniforme, suscettibile di determinare disparità di trattamento e una compressione del trattamento economico non coerente con la specificità della funzione svolta, nonché con i principi in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, anche ai fini del trattamento di fine servizio/fine rapporto al momento disciplinati in modi differente con penalizzazione per gli avvocati con maggiore anzianità di servizio;

    appare necessario assicurare un quadro normativo certo, coerente e uniforme in materia di compensi dell'avvocatura pubblica, anche al fine di chiarirne la natura stipendiale e garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, nonché di valorizzare la funzione difensiva svolta nell'interesse delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le iniziative normative volte a definire in modo chiaro e univoco la composizione, la natura giuridica e i limiti del trattamento economico spettante agli avvocati dipendenti pubblici, assicurando la coerenza della disciplina con il principio di adeguatezza della retribuzione.
9/2629-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito della disciplina concernente la professione forense e in occasione dell'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo, preme ai firmatari rammentare che la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è stata introdotta con la legge 7 ottobre 1969, n. 742, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, la tutela del lavoro professionale degli avvocati e il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia;

    il periodo di sospensione feriale dei termini processuali era originariamente fissato dal 1° giorno del mese di agosto al 15° giorno del mese di settembre, applicabile alle giurisdizioni ordinarie e amministrative;

    con il fine di ridurre l'arretrato giudiziario e accelerare i procedimenti, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 il predetto periodo sospensione feriale è stato ridotto al solo mese di agosto;

    l'iniziativa, dati alla mano, non ha prodotto i risultati attesi né effetti significativi sulla durata dei processi, ma la riduzione del periodo di sospensione ha inciso sensibilmente sull'organizzazione dell'attività professionale forense, sul diritto al recupero psico-fisico dei professionisti e del personale amministrativo degli studi legali, nonché sulla possibilità di una piena programmazione delle attività giudiziarie e difensive;

    in occasione della presente delega di riforma dell'ordinamento forense, risulterebbe opportuno prevedere iniziative a tutela delle condizioni di esercizio della professione forense,

impegna il Governo

al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, la tutela del lavoro professionale degli avvocati e il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa normativa utile, in occasione dell'adozione di un successivo provvedimento o, anche, del prosieguo dell'iter del provvedimento in titolo, volta a ripristinare la sospensione del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative nel periodo feriale compreso tra il primo giorno del mese di agosto e il quindicesimo giorno del mese di settembre di ciascun anno.
9/2629-A/19. Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense è un intervento normativo destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina della professione di avvocato, volto a garantirne la libertà e l'indipendenza, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, nonché a riconoscere il ruolo essenziale della difesa tecnica quale presidio dei princìpi dello Stato di diritto e del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione;

    in particolare, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e aa) numero 1, i decreti legislativi dovranno prevedere rispettivamente che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione e che i tirocinanti siano formati al rispetto dei princìpi etici e delle regole deontologiche;

    sono sempre più frequenti trasmissioni che si attribuiscono il compito di celebrare indagini e processi paralleli a quelli svolti nelle aule giudiziarie, rendendo noti gli atti giudiziari nella loro integralità, dalle informative alle ordinanze cautelari alle intercettazioni, ai verbali di sommarie informazioni, avviando su questi atti dibattimenti mediatici;

    il processo mediatico genera indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, condizionamento delle parti e dei testimoni, effetti irrimediabili sulla vita personale e sulla reputazione dei soggetti coinvolti;

    l'articolo 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, a tutela dell'equilibrio tra diritto di cronaca, di cui all'articolo 21 della Costituzione, garanzie processuali, quali tra le altre, la presunzione di innocenza e la verginità cognitiva del giudice;

    con sempre crescente frequenza si osserva la partecipazione di avvocati a trasmissioni televisive e ad altri contesti mediatici, nei quali vengono commentati atti di indagine nella loro integralità, determinando una significativa torsione delle regole di comunicazione giudiziaria;

    a prescindere dalla valutazione su questa spettacolarizzazione, e sui suoi protagonisti, la condotta degli avvocati ospiti di trasmissioni in cui si dibattono casi giudiziari deve, in ossequio alle regole deontologiche, essere sempre improntata a lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, princìpi che non si esauriscono nell'attività processuale in senso stretto, ma permeano anche la dimensione pubblica e comunicativa della professione;

    nel rapporto con i media, la deontologia opera come presidio di equilibrio: l'informazione sul processo e l'illustrazione delle ragioni difensive possono essere legittime, ma devono restare compatibili con la funzione dell'avvocatura e con la tutela dei diritti altrui,

impegna il Governo

in linea con le finalità dei princìpi di delega contenuti nel provvedimento in esame e richiamati in premessa, a valutare l'adozione di iniziative di competenza atte a prevedere un monitoraggio relativo ai cosiddetti «processi mediatici», tenendo in considerazione la necessità del rispetto delle norme deontologiche da parte degli esercenti la professione forense e verificando con particolare attenzione il rispetto dell'articolo 114 del codice di procedura penale nella pubblicazione di atti giudiziari e l'ossequio alla presunzione di innocenza e alla imparzialità del giudice.
9/2629-A/20. Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense è un intervento normativo destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina della professione di avvocato, volto a garantirne la libertà e l'indipendenza, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, nonché a riconoscere il ruolo essenziale della difesa tecnica quale presidio dei princìpi dello Stato di diritto e del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione;

    in particolare, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e aa) numero 1, i decreti legislativi dovranno prevedere rispettivamente che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione e che i tirocinanti siano formati al rispetto dei princìpi etici e delle regole deontologiche;

    sono sempre più frequenti trasmissioni che si attribuiscono il compito di celebrare indagini e processi paralleli a quelli svolti nelle aule giudiziarie, rendendo noti gli atti giudiziari nella loro integralità, dalle informative alle ordinanze cautelari alle intercettazioni, ai verbali di sommarie informazioni, avviando su questi atti dibattimenti mediatici;

    il processo mediatico genera indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, condizionamento delle parti e dei testimoni, effetti irrimediabili sulla vita personale e sulla reputazione dei soggetti coinvolti;

    l'articolo 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, a tutela dell'equilibrio tra diritto di cronaca, di cui all'articolo 21 della Costituzione, garanzie processuali, quali tra le altre, la presunzione di innocenza e la verginità cognitiva del giudice;

    con sempre crescente frequenza si osserva la partecipazione di avvocati a trasmissioni televisive e ad altri contesti mediatici, nei quali vengono commentati atti di indagine nella loro integralità, determinando una significativa torsione delle regole di comunicazione giudiziaria;

    a prescindere dalla valutazione su questa spettacolarizzazione, e sui suoi protagonisti, la condotta degli avvocati ospiti di trasmissioni in cui si dibattono casi giudiziari deve, in ossequio alle regole deontologiche, essere sempre improntata a lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, princìpi che non si esauriscono nell'attività processuale in senso stretto, ma permeano anche la dimensione pubblica e comunicativa della professione;

    nel rapporto con i media, la deontologia opera come presidio di equilibrio: l'informazione sul processo e l'illustrazione delle ragioni difensive possono essere legittime, ma devono restare compatibili con la funzione dell'avvocatura e con la tutela dei diritti altrui,

impegna il Governo

in linea con le finalità dei princìpi di delega contenuti nel provvedimento in esame e richiamati in premessa, a valutare l'opportunità di individuare iniziative tese al monitoraggio relativo ai cosiddetti «processi mediatici».
9/2629-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'introduzione di un limite massimo di durata delle cariche elettive negli organi dell'ordinamento forense, elevando, con un limite di n. 3 mandati di 3 anni, la durata massima consecutiva da otto (il precedente limite era di n. 2 mandati da 4 anni) a nove anni, e stabilendo la possibilità di nuova eleggibilità solo dopo il decorso di un periodo di interruzione da determinare in sede di attuazione della delega;

    all'articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame i criteri di delega contenuti nella lettera v) mirano a una riorganizzazione complessiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF), mantenendo fermo il quadro normativo di riferimento stabilito dal regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e dal regio decreto n. 37 del 1934, ma introducendo nel contempo innovazioni significative per rafforzarne il ruolo e la governance;

    in particolare per quanto riguarda la durata del mandato e la composizione, il CNF dovrà durare in carica tre anni. I suoi componenti, che devono essere avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non potranno essere eletti consecutivamente più di tre volte, con un'unica eccezione che consente un quarto mandato consecutivo se uno dei tre precedenti ha avuto una durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno per qualsiasi causa (n. 1);

    il limite massimo di durata delle cariche elettive forensi è presidio irrinunciabile rispetto al pericolo di concentrazione del potere, ai principi di alternanza, imparzialità, trasparenza e buon andamento degli organi di governo dell'avvocatura, conformemente ai princìpi di cui agli articoli 51 e 97 della Costituzione, come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 10 luglio 2019;

    il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi, introdotto dall'articolo 28, comma V, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e ora disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113 – con l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 – ha affrontato non meno di dodici verifiche presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze e ordinanze nn. 32781/2018, 2603/2021, 8566/2021, 12601/2021, 25040/2021, 9751/2024, 9755/2024, 1598/2025, 1599/2025, 1603/2025, 1662/2025, 24225/2025) e il vaglio di legittimità costituzionale (citata sentenza n. 173/2019), che in ogni occasione ne hanno confermato la piena legittimità e l'inderogabile applicazione, anche con riguardo ai mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina limitativa;

    in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno costantemente affermato:

     1) la nozione oggettiva di mandato, con irrilevanza delle dimissioni volontarie anticipate (sent. n. 8566/2021);

     2) l'operatività del divieto anche con riguardo ai mandati espletati prima dell'entrata in vigore della disciplina limitativa (sent. n. 32781/2018);

     3) l'inidoneità dei mandati di durata inferiore a due anni a interrompere la consecutività (ordinanze nn. 9751/2024 e 9755/2024);

     4) l'applicabilità del divieto in caso di accorpamento e soppressione di ordini circondariali (sentenze nn. 2603/2021 e 12601/2021);

    l'innalzamento del limite massimo di durata consecutiva in carica da otto a nove anni, se non accompagnato da una disposizione espressa che imponga il computo dei mandati già espletati in via consecutiva sotto la disciplina previgente in uno alla immediata decadenza dalla carica con il completamento del nono anno consecutivo, rischierebbe di determinare – in contrasto con il quadro giurisprudenziale e costituzionale sopra richiamato – un effetto di sostanziale azzeramento del computo, frustrando la finalità sostanziale del limite temporale e generando un nuovo, prevedibile quanto oneroso, contenzioso di massa;

    è dunque doveroso impegnare il Governo, nell'esercizio della delega, anche in un'ottica di voler prevenire ulteriori ricorsi alle Corti di Legittimità, a prevedere espressamente – in piena continuità con i princìpi già affermati dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – che il computo dei mandati pregressi operi in ogni caso, senza che l'entrata in vigore della nuova disciplina possa determinare alcuna soluzione di continuità nel calcolo, prevedendo altresì in ogni caso la immediata decadenza dalle cariche al completamento della nona annualità consecutiva,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega, a prevedere espressamente che:

  ai fini del raggiungimento del limite massimo complessivo di nove annualità di esercizio della medesima carica elettiva negli organi dell'ordinamento forense, siano in ogni caso computati tutti i periodi di mandato consecutivamente già svolti sotto la vigenza della disciplina previgente, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e anche se svolti solo in parte;

  il mandato sia definito in senso oggettivo, con riferimento alla durata legale della consiliatura, senza che possano rilevare le vicende soggettive del singolo consigliere quali le dimissioni volontarie, a qualunque titolo presentate;

  i mandati di durata inferiore a due anni – fatta eccezione per quelli oggettivamente infra-biennali per subentro in corso di consiliatura – non abbiano efficacia interruttiva della consecutività ai fini del computo del limite massimo;

  la possibilità di nuova eleggibilità sia subordinata al decorso di un periodo di interruzione non inferiore alla durata del mandato prevista dalla nuova disciplina, senza che possano considerarsi interruttivi periodi di mandato di durata inferiore a due anni;

  in nessun caso l'entrata in vigore della nuova disciplina possa determinare l'azzeramento o la riduzione del computo dei mandati già espletati in via consecutiva, disponendosi anzi – ove necessario – apposita norma di interpretazione autentica, che confermi la portata precettiva dei princìpi sopra enunciati;

  prevedere, in piena continuità con i principi già affermati dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2018 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che il computo dei mandati pregressi operi, in ogni caso, senza che l'entrata in vigore della nuova disciplina possa determinare alcuna soluzione di continuità nel calcolo, prevedendo altresì in ogni caso l'immediata decadenza dalle cariche al completamento della nona annualità consecutiva.
9/2629-A/21. Bisa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'introduzione di un limite massimo di durata delle cariche elettive negli organi dell'ordinamento forense, elevando, con un limite di n. 3 mandati di 3 anni, la durata massima consecutiva da otto (il precedente limite era di n. 2 mandati da 4 anni) a nove anni, e stabilendo la possibilità di nuova eleggibilità solo dopo il decorso di un periodo di interruzione da determinare in sede di attuazione della delega;

    all'articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame i criteri di delega contenuti nella lettera v) mirano a una riorganizzazione complessiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF), mantenendo fermo il quadro normativo di riferimento stabilito dal regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e dal regio decreto n. 37 del 1934, ma introducendo nel contempo innovazioni significative per rafforzarne il ruolo e la governance;

    in particolare per quanto riguarda la durata del mandato e la composizione, il CNF dovrà durare in carica tre anni. I suoi componenti, che devono essere avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non potranno essere eletti consecutivamente più di tre volte, con un'unica eccezione che consente un quarto mandato consecutivo se uno dei tre precedenti ha avuto una durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno per qualsiasi causa (n. 1);

    il limite massimo di durata delle cariche elettive forensi è presidio irrinunciabile rispetto al pericolo di concentrazione del potere, ai principi di alternanza, imparzialità, trasparenza e buon andamento degli organi di governo dell'avvocatura, conformemente ai princìpi di cui agli articoli 51 e 97 della Costituzione, come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 10 luglio 2019;

    il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi, introdotto dall'articolo 28, comma V, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e ora disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113 – con l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 – ha affrontato non meno di dodici verifiche presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze e ordinanze nn. 32781/2018, 2603/2021, 8566/2021, 12601/2021, 25040/2021, 9751/2024, 9755/2024, 1598/2025, 1599/2025, 1603/2025, 1662/2025, 24225/2025) e il vaglio di legittimità costituzionale (citata sentenza n. 173/2019), che in ogni occasione ne hanno confermato la piena legittimità e l'inderogabile applicazione, anche con riguardo ai mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina limitativa;

    in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno costantemente affermato:

     1) la nozione oggettiva di mandato, con irrilevanza delle dimissioni volontarie anticipate (sent. n. 8566/2021);

     2) l'operatività del divieto anche con riguardo ai mandati espletati prima dell'entrata in vigore della disciplina limitativa (sent. n. 32781/2018);

     3) l'inidoneità dei mandati di durata inferiore a due anni a interrompere la consecutività (ordinanze nn. 9751/2024 e 9755/2024);

     4) l'applicabilità del divieto in caso di accorpamento e soppressione di ordini circondariali (sentenze nn. 2603/2021 e 12601/2021);

    l'innalzamento del limite massimo di durata consecutiva in carica da otto a nove anni, se non accompagnato da una disposizione espressa che imponga il computo dei mandati già espletati in via consecutiva sotto la disciplina previgente in uno alla immediata decadenza dalla carica con il completamento del nono anno consecutivo, rischierebbe di determinare – in contrasto con il quadro giurisprudenziale e costituzionale sopra richiamato – un effetto di sostanziale azzeramento del computo, frustrando la finalità sostanziale del limite temporale e generando un nuovo, prevedibile quanto oneroso, contenzioso di massa;

    è dunque doveroso impegnare il Governo, nell'esercizio della delega, anche in un'ottica di voler prevenire ulteriori ricorsi alle Corti di Legittimità, a prevedere espressamente – in piena continuità con i princìpi già affermati dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – che il computo dei mandati pregressi operi in ogni caso, senza che l'entrata in vigore della nuova disciplina possa determinare alcuna soluzione di continuità nel calcolo, prevedendo altresì in ogni caso la immediata decadenza dalle cariche al completamento della nona annualità consecutiva,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di individuare la disciplina intertemporale relativa al computo dei mandati consiliari espletati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
9/2629-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Bisa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

    l'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto il nuovo comma 1-ter all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che, a decorrere dal 15 giugno 2026, la Pubblica amministrazione debba verificare la regolarità fiscale dei soggetti esercenti arti e professioni prima di procedere ai pagamenti dovuti e, in caso di irregolarità, destinare le somme direttamente all'agente della riscossione;

    tale disposizione, pur perseguendo l'obiettivo legittimo di rafforzare l'efficienza della riscossione pubblica, introduce un regime speciale e deteriore per i soli lavoratori autonomi professionisti, privo dei necessari meccanismi di bilanciamento, graduazione e tutela;

    a decorrere dal 15 giugno 2026, la norma avrà definitivamente efficacia, imponendo alla pubblica amministrazione tutta di procedere al controllo per ogni pagamento disposto in favore di esercenti arti e professioni e, in caso di irregolarità, di destinare le somme dovute direttamente all'agente della riscossione;

    tale intervento normativo genererà gravissimi disagi per gli avvocati che svolgono attività per tutte le pubbliche amministrazioni e, ancor più, per coloro che prestano attività di difensori dei cittadini in regime di patrocinio a spese dello Stato. Tali avvocati lavorano maturando compensi che lo Stato già eroga con grandissimo ritardo e in dimensione falcidiata rispetto al dovuto effettivo;

    la norma rischia di produrre gravi effetti negativi, con conseguente pregiudizio per la tutela dei diritti dei cittadini più vulnerabili;

    sono stati evidenziati fondati profili di incompatibilità con la Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 3, 24, 35 e 53, tra cui: discriminazione irragionevole rispetto ad altre categorie di creditori della pubblica amministrazione, compressione sproporzionata della tutela del lavoro autonomo, aggiramento della tutela giurisdizionale e rischio di prelievo anticipato su debiti non definitivamente accertati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame volte a tutelare il reddito dei professionisti, con ulteriori iniziative normative volte a:

  modificare la disciplina introdotta dal comma 1-ter dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di:

   escludere l'applicazione della destinazione diretta delle somme in presenza di rateizzazione regolarmente accordata o di sospensione giudiziale dell'esecutività della cartella di pagamento;

   prevedere meccanismi di compensazione tra il credito vantato dal professionista e il debito iscritto a ruolo;

   introdurre una soglia minima di rilevanza del debito e una quota impignorabile del compenso professionale;

   garantire che la normativa in materia di riscossione sia pienamente rispettosa dei princìpi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro, diritto di difesa e capacità contributiva;

   promuovere un confronto con le rappresentanze delle categorie professionali interessate, al fine di individuare soluzioni equilibrate che tutelino sia l'interesse pubblico alla riscossione sia i diritti dei lavoratori autonomi e dei cittadini più deboli.
9/2629-A/22. Matone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera bb), prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense si svolga in un'unica sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale;

    tale previsione, incidendo in modo determinante sul percorso professionale di migliaia di praticanti avvocati i quali necessitano di conoscere con congruo anticipo le modalità concrete di svolgimento delle prove per potersi preparare adeguatamente, attua l'esigenza di restituire chiarezza alla procedura di svolgimento dell'esame;

    i tempi richiesti per l'adozione dei decreti attuativi della delega potrebbero tuttavia determinare una fase di incertezza organizzativa, sia per i candidati sia per gli enti e le strutture coinvolte nella formazione professionale;

    in particolare, la sessione d'esame prevista per l'anno 2026 rende necessaria una tempestiva definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, anche al fine di consentire una corretta programmazione dei corsi di preparazione;

    appare pertanto necessario che il Governo fornisca al più presto indicazioni chiare in merito all'applicazione del nuovo modello di esame, evitando modifiche a ridosso della prossima sessione che possano incidere sulla preparazione dei candidati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire tempestivamente, anche nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma, modalità transitorie per lo svolgimento della sessione d'esame 2026 coerenti con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), del provvedimento in esame, al fine di garantire certezza organizzativa e favorire un'adeguata programmazione dei percorsi di preparazione.
9/2629-A/23. Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense interviene sulla disciplina dei rapporti di collaborazione professionale, con particolare riferimento alle condizioni economiche dei giovani avvocati e dei collaboratori in regime di monocommittenza;

    la previsione di princìpi generali in materia di compensi, senza un espresso richiamo a parametri minimi inderogabili, rischia di trasformarsi in una tutela meramente programmatica, priva di effettività applicativa;

    sotto il profilo tecnico-giuridico, l'assenza di un vincolo esplicito nella legge delega potrebbe limitare la possibilità del legislatore delegato di introdurre nei decreti attuativi adeguati «pavimenti» retributivi, già ritenuti necessari dalle Istituzioni forensi per garantire la sostenibilità economica dell'attività professionale;

    appare quindi necessario evitare che la finalità di una disciplina organica dei rapporti professionali si traduca, nei fatti, in una riduzione delle tutele economiche dei soggetti più deboli del mercato dei servizi legali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il quadro degli interventi recati dall'articolo 2, comma 1, lettera l), adottando ulteriori iniziative normative volte ad aggiornare e armonizzare i limiti di reddito previsti ai fini della conservazione dell'iscrizione al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo in particolare l'equiparazione della soglia reddituale relativa al lavoro autonomo a quella prevista per il lavoro subordinato e parasubordinato, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra diverse forme di attività lavorativa e favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nonché a considerare altresì un meccanismo di aggiornamento periodico automatico delle predette soglie, parametrato all'evoluzione del costo della vita e delle soglie fiscali di esenzione, così da garantire l'effettività delle finalità di tutela e inclusione perseguite dalla normativa sul collocamento mirato.
9/2629-A/24. Viggiano.