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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 giugno 2026

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00570 – Iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 34 minuti
Lega – Salvini Premier 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare 16 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 15 minuti
Misto: 16 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 4 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 giugno 2026. A seguito della modifica della consistenza della componente del Gruppo Misto «Futuro Nazionale Vannacci – Free», intervenuta in data 9 giugno 2026, il tempo ad essa attribuito è pari a 9 minuti.

Mozione n. 1-00569 e abb. – Revisione integrale del Patto di stabilità e crescita
e gli investimenti europei e nazionali in armamenti

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 35 minuti
Lega – Salvini Premier 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare 16 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 15 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 giugno 2026. A seguito della modifica della consistenza della componente del Gruppo Misto «Futuro Nazionale Vannacci – Free», intervenuta in data 9 giugno 2026, il tempo ad essa attribuito è pari a 9 minuti.

Mozione n. 1-00572 – In materia di riduzione del costo dell'energia e politiche
a sostegno della crescita

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 35 minuti
Lega – Salvini Premier 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare 16 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 15 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 giugno 2026. A seguito della modifica della consistenza della componente del Gruppo Misto «Futuro Nazionale Vannacci – Free», intervenuta in data 9 giugno 2026, il tempo ad essa attribuito è pari a 9 minuti.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione
del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 40 minuti.

Governo 45 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Gruppi 1 ora e 57 minuti
(discussione)
1 ora e 48 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 22 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 16 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 13 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 13 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 7 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 7 minuti 10 minuti
Misto: 12 minuti 18 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 5 minuti 8 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

Mozione n. 1-00574 – Iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dell'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 49 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 34 minuti
Lega – Salvini Premier 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 29 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare 15 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 15 minuti
Misto: 19 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 9 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 14- bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 10 minuti.

Governo 30 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Gruppi 1 ora e 41 minuti
(discussione)
1 ora e 48 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 20 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 12 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 11 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 6 minuti 10 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 6 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 6 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 6 minuti 10 minuti
Misto: 10 minuti 18 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 4 minuti 8 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

Pdl n. 2696 – Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti
di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)

Seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 53 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 27 minuti
Fratelli d'Italia 54 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 25 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 25 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 24 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 24 minuti
Misto: 25 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti
  +Europa 5 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 giugno 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 giugno 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   MORRONE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato» (2952).

  In data 8 giugno 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   L'ABBATE: «Introduzione dell'articolo 148-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'obbligo di predisposizione del bilancio di sostenibilità urbana per l'esecuzione di grandi interventi di trasformazione urbanistica» (2954).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 5 giugno 2026 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato. Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67» (2953).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione e lo stato giuridico ed economico dei medici di medicina generale nonché l'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale» (2839) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carotenuto.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 5 giugno 2026 il deputato Morrone ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   MORRONE: «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato» (2632).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024» (2900) Parere delle Commissioni I, II e V.

   VII Commissione (Cultura):

  LUPI ed altri: «Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado» (2161) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Fintecna Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 580).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 581).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 582).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito, per l'esercizio 2024, sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti parco nazionali: d'Abruzzo, Lazio e Molise; dell'Alta Murgia; dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino tosco-emiliano; dell'Arcipelago della Maddalena; dell'Arcipelago toscano; dell'Asinara; dell'Aspromonte; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; delle Cinque Terre; del Circeo; delle Dolomiti bellunesi; delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del Gargano; del Gran Paradiso; del Gran Sasso e Monti della Laga; dell'Isola di Pantelleria; della Majella; dei Monti sibillini; del Pollino; della Sila; della Val Grande; del Vesuvio. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 583).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

  Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 25 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, la relazione sullo stato di attuazione del Piano del mare, riferita all'anno 2025 (Doc. CCXXVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa), alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera in data 1° giugno 2026, ha trasmesso il Piano del mare 2026-2028, predisposto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (Doc. CCXXVII-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa), alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXIV, n. 36).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXIV, n. 37).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 5 giugno 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ASCARI n. 9/2623/20 (Testo modificato nel corso della seduta), accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° ottobre 2025, sull'opportunità di apportare modifiche all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati ambientali.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 e 8 giugno 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prenotazione multimodale e che abroga il regolamento (CE) n. 80/2009 (COM(2026) 231 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 231 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 giugno 2026;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di biglietti ferroviari (COM(2026) 232 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 giugno 2026;

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposte di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla prenotazione multimodale e all'emissione di biglietti ferroviari (SWD(2026) 301 final), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/782 per quanto riguarda la protezione dei passeggeri con biglietti unici (COM(2026) 233 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 giugno 2026;

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sull'attuazione e i risultati del programma «Pericles IV» per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2025 (COM(2026) 269 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 269 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» degli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (COM(2026) 270 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2027 (COM(2026) 271 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura) (COM(2026) 272 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 272 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione (UE) 2024/2128 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (COM(2026) 303 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per i concimi: un partenariato per garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e l'autonomia strategica dei concimi prodotti internamente nell'UE (COM(2026) 310 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 310 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia (COM(2026) 501 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 31 maggio 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (411).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 luglio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2026, N. 62, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALARIO GIUSTO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE (A.C. 2911-A)

A.C. 2911-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2911-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Articolo 1.
(Bonus donne 2026)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice di cui al medesimo comma 1 è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
  3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresì, con riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
  5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  6. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
  8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  9. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  10. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Articolo 2.
(Bonus Giovani 2026)

  1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 5, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9.
  4. L'esonero di cui ai commi 1 e 3 è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  5. L'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
  6. Le assunzioni di cui al presente articolo devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  7. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  8. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 5.
  9. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 135,4 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  10. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  11. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 135,4 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 3.
(Bonus ZES 2026)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
  3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
  5. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  6. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
  8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 34 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  9. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  10. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni di euro per il 2027 e a 34 milioni di euro per il 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 4.
(Incentivo alla stabilizzazione
dei rapporti di lavoro)

  1. Al fine di rafforzare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al comma 1 si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  4. Ai fini del godimento del beneficio, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero di cui al presente articolo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
  8. Il beneficio contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2026, 87,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 69,3 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo.
  9. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni di euro per il 2027 e a 69,3 milioni di euro per il 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5.
(Disposizioni abrogative)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è abrogato;

   b) al comma 1-ter, alinea, le parole «come modificati dal comma 1-bis del presente articolo,» sono soppresse.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la conciliazione
tra famiglia e lavoro)

  1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di attuazione del comma 1, ivi comprese le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e del periodo di validità delle stesse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.
  4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari connessi all'attuazione del presente articolo, comunicando le risultanze alle amministrazioni di cui al comma 1.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 beneficiano, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), individuati con provvedimenti adottati secondo l'ordinamento della stessa Agenzia. L'ICE provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SALARIO GIUSTO

Articolo 7.
(Salario giusto e incentivi)

  1. La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
  3. Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
  4. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell'attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
  5. L'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate recano l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.
  7. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.
(Monitoraggio e raccolta dei dati
in materia retributiva)

  1. Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il CNEL, gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS, l'ISTAT, l'INAPP, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano per:

   a) raccogliere e condividere, in forma integrata e interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore economico e dimensione d'impresa;

   b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza rispetto al parametro di cui all'articolo 36 della Costituzione;

   c) elaborare indicatori correttivi relativi alla produttività, all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di occupazione e alla variabilità della domanda nei diversi settori economici.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti:

   a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati;

   b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare per garantire l'interoperabilità delle banche dati;

   c) le modalità per assicurare la massima tutela dei dati personali e la conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

   d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente tramite versamenti e denunce contributive necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.

  3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.
(Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata)

  1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei, da trasmettere al Parlamento e da pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale, contenente: a) l'analisi dei livelli retributivi applicati; b) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; c) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; d) ulteriori elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione».

  2. All'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito INPS, provvede alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  3. L'istituzione dell'archivio amministrativo di cui al presente articolo avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  4. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
  5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10.
(Rinnovi contrattuali)

  1. Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinano in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.
  2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'IPCA, nella misura pari al 30 per cento della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.
  3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l'adeguamento di cui al comma 2 non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
  4. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Articolo 11.
(Obblighi di informazione)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

   q-bis) il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;».

  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, dopo le parole: «le singole trattenute» sono aggiunte le seguenti: «, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il codice alfanumerico unico relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, indicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, è utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati anche ai fini di cui all'articolo 8.
  4. Le risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati.
  5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE

Articolo 12.
(Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali)

  1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
  2. La qualificazione del rapporto tiene conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
  3. Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.

Articolo 13.
(Comunicazioni obbligatorie)

  1. All'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, dopo il comma 2-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, INL e INPS, sono individuati indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a diposizione dell'INAIL, INL e INPS per le attività di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al precedente periodo condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo».

  2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14.
(Obblighi di informazioni al lavoratore)

  1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:

   a) l'assegnazione delle attività;

   b) la determinazione o modifica dei compensi;

   c) la valutazione delle prestazioni;

   d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma.

  2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano.
  3. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili anche alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 15.
(Rafforzamento di tutela per i rider
delle piattaforme digitali)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2.bis In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore può essere consentito con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autentificazione a più fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed è fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona diversa del titolare è punito con una sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.200.
   2.ter La piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.».

   b) all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'art. 47-bis del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del decreto-legge 26 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.».

   c) All'art. 47-septies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Ad integrazione della attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono annualmente stabilite le attività di formazione base essenziali che il lavoratore di cui all'art. 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma SIISL, di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare l'accesso al lavoratore per fruire dei corsi sulla piattaforma SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini previsti è segnalato al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi è erogata una sanzione pari da euro 800 a euro 2.400.».

  2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58 è aggiunto il seguente:

   «58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831.».

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026)

  1. Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al fondo di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.

Capo V
DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 pari a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

   a) quanto a 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;

   b) quanto a 48,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;

   c) quanto a 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;

   d) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   e) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

   f) quanto a 215,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 159,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 18.
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Le disposizioni del presente decreto-legge, con le sole esclusioni di cui al comma 2, si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa, ivi incluso il contratto di apprendistato.
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  4. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.

Articolo 19.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2911-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da b) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;

   al comma 3, le parole: «L'esonero di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 2» e le parole: «categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;

   al comma 4, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;

   al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «né»;

   al comma 7, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero» e le parole: «del primo» sono sostituite dalle seguenti: «della prima»;

   al comma 8, le parole: «63,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 63,7 milioni» e le parole: «a valere sul Programma nazionale giovani» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani,».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e fino» sono soppresse;

   al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando» e le parole: «categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2»;

   al comma 4, le parole: «L'esonero di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 3» e le parole: «categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a c) e da e) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;

   al comma 5, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;

   al comma 7, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «né»;

   al comma 8, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero»;

   al comma 9, le parole: «252,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 252,4 milioni»;

   al comma 10, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   al comma 12, le parole: «252,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 252,4 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 3:

   al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando»;

   al comma 4, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;

   al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «né»;

   al comma 7, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero»;

   al comma 8, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni»;

   al comma 11, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 60 milioni» e dopo le parole: «per il 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 4:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «mensile, per» sono sostituite dalle seguenti: «mensile per»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «per il personale non dirigenziale, e» sono soppresse e dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigenziale»;

    al secondo periodo, le parole: «dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «con i rapporti»;

   al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui al presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «né»;

   al comma 8, le parole: «87,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 87,5 milioni»;

   al comma 10, le parole: «87,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 87,5 milioni» e dopo le parole: «per il 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Limite di durata dei tirocini extracurriculari) – 1. Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   “726-bis. La durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente”».

  All'articolo 5:

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «decreto-legge,» è sostituita dalle seguenti: «decreto, per gli anni 2026, 2027 e 2028», dopo le parole: «comma 1, lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «esonero del versamento» sono sostituite dalle seguenti: «esonero dal versamento»;

    al secondo periodo, le parole: «dalla di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

   al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi», dopo le parole: «comma 1, lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e il periodo»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «lett. e) del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), del», dopo le parole: «2025, n. 184» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuate»;

    al secondo periodo, le parole: «strumentali, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali disponibili»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 355 è inserito il seguente:

   “355-bis. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In fase di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione di cui al primo periodo è effettuata entro il 1° settembre 2026. Ciascun aggiornamento relativo ai dati e agli elementi identificativi è trasmesso entro il 1° settembre dell'anno di riferimento. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. All'attuazione del presente comma, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Tutor per la sostenibilità economica) – 1. Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del “tutor per la sostenibilità economica”, al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.
  2. Il tutor di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica della persona che abbia subìto la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.
  3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il tutor coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le università, gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
  Art. 6-ter. – (Lavoro per le persone in condizioni di disabilità) – 1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   “5-bis. I lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”».

  All'articolo 7:

   al comma 2, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;

   al comma 4, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale» sono inserite le seguenti: «di lavoro» e le parole: «esercitata, e della» sono sostituite dalle seguenti: «esercitata e della»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori»;

   al comma 6, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata», la parola: «SIISL» è sostituita dalle seguenti: «del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85», le parole: «la retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «e della retribuzione» e le parole: «corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti alla mansione oggetto della posizione».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Disciplina della contrattazione collettiva di prossimità) – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”;

   b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

  “2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le specifiche intese di cui al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, che operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
  2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1 prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione con comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica ovvero nelle modalità previste dalle procedure aziendali”».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, la parola: «, e» è sostituita dalle seguenti: «in materia retributiva,», la parola: «(GDPR)» è sostituita dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,», la parola: «CNEL» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)», le parole: «l'ISTAT, l'INAPP» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche» e dopo la parola: «(INL)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), le parole: «al parametro» sono sostituite dalle seguenti: «ai princìpi»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi anche a livello locale»;

    alla lettera c), la parola: «correttivi» è soppressa;

   al comma 2:

    alla lettera b), le parole: «banche dati» sono sostituite dalle seguenti: «banche di dati»;

    alla lettera c), dopo le parole: «disposizioni del» è inserita la seguente: «citato»;

    alla lettera d), le parole: «tramite versamenti e denunce contributive» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di versamenti e denunce contributivi,»;

   al comma 3, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16» sono inserite le seguenti: «, comma 2,», le parole: «comma 2,» sono soppresse e la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

    al capoverso c-bis), dopo le parole: «articolato per settori economici omogenei» sono inserite le seguenti: «e per ambiti territoriali omogenei», le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere», dopo le parole: «del sito» è inserita la seguente: «internet», la parola: «a)» è sostituita dalla seguente: «1)», la parola: «b)» è sostituita dalla seguente: «2)», la parola: «c)» è sostituita dalla seguente: «3)», la parola: «d)» è sostituita dalla seguente: «4)» e dopo le parole: «ulteriori elementi conoscitivi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

    al capoverso 3-bis, la parola: «INPS» è sostituita dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

    dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 2 del presente articolo»;

   il comma 4 è soppresso;

   al comma 5, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

  All'articolo 10:

   i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50 per cento della stessa.
  3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2»;

   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino al suo rinnovo»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «successivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla»;

    al secondo periodo, le parole: «le presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni del presente articolo».

  All'articolo 11:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

   “q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q)” è inserita la seguente: “, q-bis)»;

   al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, primo periodo» e le parole: «, il contratto» sono sostituite dalle seguenti: «e il contratto»;

   al comma 3, le parole: «banche dati» sono sostituite dalle seguenti: «banche di dati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto»;

   al comma 5, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

  Nel capo III, prima dell'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 11-bis. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  All'articolo 12:

   i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «2. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
  3. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    all'alinea, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo», dopo le parole: «28 novembre 1996,» sono inserite le seguenti: «n. 608,» e la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

    al capoverso 2-sexies:

     al primo periodo, le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata», la parola: «INL» è sostituita dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)» e le parole: «individuati indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «individuati gli indicatori»;

     al terzo periodo, le parole: «a diposizione dell'INAIL, INL e INPS» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS»;

     al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

   al comma 2, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

  All'articolo 14:

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso»;

   alla rubrica, le parole: «informazioni al lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «informazione nei riguardi del lavoratore».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «n. 81» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «comma 2, sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 sono aggiunti»;

     al capoverso 2.bis:

      al primo periodo, la parola: «2.bis» è sostituita dalla seguente: «2-bis, le parole: «SPID, CIE o CNS» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS)» e la parola: «autentificazione» è sostituita dalla seguente: «autenticazione»;

      al terzo periodo, le parole: «diversa del» sono sostituite dalle seguenti: «diversa dal» e le parole: «è punito con una sanzione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria»;

     al capoverso 2.ter:

      al primo periodo, la parola: «2.ter» è sostituita dalla seguente: «2-tere dopo le parole: «La piattaforma» è inserita la seguente: «digitale»;

      al secondo periodo, le parole: «una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.”.» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.”;»;

    alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «art. 47-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-bis del presente decreto», le parole: «art. 39 del decreto-legge 26 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,», dopo le parole: «essere annotati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «lavoratore.”.» è sostituita dalla seguente: «lavoratore.”;»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «All'art.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;

     al capoverso 3-bis:

      al primo periodo, le parole: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «art. 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-bis del presente decreto» e le parole: «SIISL, di cui all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo»;

      al secondo periodo, le parole: «l'accesso al lavoratore per fruire» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso del lavoratore alla fruizione» e dopo le parole: «sulla piattaforma» è inserita la seguente: «del»;

      al quarto periodo, le parole: «è erogata una sanzione pari» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto è prorogato di novanta giorni»;

   al comma 2:

    all'alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

    al capoverso 58-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024».

  All'articolo 16:

   al comma 1, dopo le parole: «di quanto disposto» sono inserite le seguenti: «dal sesto periodo del comma 756 del medesimo articolo 1, introdotto».

  Nel capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 16-bis. – (Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche complementari) – 1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.
  2. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1, non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 16-ter. –(Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari) – 1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal termine del 1° luglio 2026 di cui al primo periodo del comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  2. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: “fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, nonché per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026”.
  Art. 16-quater. – (Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
  Art. 16-quinquies. – (Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati) – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “dei periodi di missione” sono inserite le seguenti: “di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,”;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale”.

  2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

  3. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.
  Art. 16-sexies. – (Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro) – 1. Al fine di promuovere la cultura del lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'orientamento dei giovani ai percorsi formativi e professionali, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 e di 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, in particolare, alle seguenti attività:

   a) orientamento e formazione dei giovani e supporto ai percorsi di transizione dalla scuola al lavoro;

   b) diffusione della cultura della sicurezza e dell'etica del lavoro;

   c) promozione della legalità, del volontariato e della solidarietà sociale.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle attività finanziate.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130.000 euro per l'anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Art. 16-septies. – (Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale) – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria”;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attività di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare.
  2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis da parte delle strutture di cui al comma 1”;

   c) al comma 3, le parole: “dell'intesa di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis”;

   d) al comma 4, le parole: “sulla base del riconoscimento regionale,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo”.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «4 e 6» nonché dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «411,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 411,9 milioni»;

    alla lettera a), le parole: «100,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 100,1 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;

    alla lettera c), le parole: «84,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 84,7 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «2027 e 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

  All'articolo 18:

   al comma 1, le parole: «decreto-legge, con le sole esclusioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreto, fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 del presente articolo» e le parole: «, ivi incluso il contratto di apprendistato» sono soppresse;

   al comma 3, le parole: «con gli statuti» sono sostituite dalle seguenti: «con i rispettivi statuti»;

   alla rubrica, le parole: «e transitorie» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Bonus donne 2026)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai datori di lavoro privati con le seguenti: alle imprese;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e della lavoratrice;

   al comma 7, dopo le parole: la revoca dell'esonero aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro;

   al comma 9, dopo le parole: non è cumulabile aggiungere le seguenti: , per il datore di lavoro,.
1.13. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
1.11. Madia.

  Al comma 1, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,.

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

   al comma 6, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.

   dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  10-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.
1.29. Mari, Zanella, Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e con contratti di lavoro domestico
1.12. Madia.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,
1.5. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.
1.1. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi
1.14. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi ovvero fino a: lettere da b) a g) con le seguenti: dodici mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.16. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi
1.15. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai contributi previdenziali a carico della lavoratrice che sia stata vittima di violenza e sia inserita in percorsi di protezione debitamente certificati.
1.17. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto per un aggiungere la seguente: ulteriore
1.18. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 3, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici mesi con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
1.28. Piccolotti, Zanella, Ghirra, Mari.

  Al comma 3, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.
1.2. Scotto, Guerra.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1.19. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2026 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico e ai relativi oneri, valutati in 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.20. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.
1.3. Scotto, Guerra.

  Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.
1.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
1.6. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  5-ter. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 5-bis spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
  5-quater. I benefici di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 5-bis e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

  Conseguentemente:

   al comma 7, sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis;

   al comma 8, sostituire le parole da: 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, fino a: 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, con le seguenti: 31,5 milioni di euro per l'anno 2026, 68,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 56,3 milioni di euro per l'anno 2028,.
1.26. Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente, per i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
1.21. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3000,».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.22. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1.25. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1.23. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1.24. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile ai fini della fruizione dell'esonero di cui al comma 4.
1.7. Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.
  10-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.
  10-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.
1.27. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno, n. 80, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.»
  2. All'onore derivante dal comma 1, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

  1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

   b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

   a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

   b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

   c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

   d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

   e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 2.
(Bonus Giovani 2026)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai datori di lavoro privati con le seguenti: nelle imprese.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e del personale non dirigenziale neoassunto;

   al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al personale non dirigenziale neoassunto e;

   al comma 8, dopo le parole: la revoca dell'esonero aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro;

   al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefici contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 155,7 milioni di euro per l'anno 2026, 358,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 192,4 milioni di euro per l'anno 2028;

   al comma 10, dopo le parole: non è cumulabile aggiungere le seguenti: , per il datore di lavoro,.

  Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2026, 106 milioni di euro per l'anno 2027 e a 57 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.11. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

  Conseguentemente:

   al comma 9, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

   al comma 12, sostituire le parole: per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

   all'articolo 17 al comma 1:

   sostituire le parole: e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030;

   dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) quanto a 135,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.9. Madia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato;

  Conseguentemente:

   al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;

   al comma 7, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi;

   dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  11-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.
2.20. Mari, Ghirra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , personale con contratto di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e personale con contratti di lavoro domestico.
2.10. Madia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,.
2.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.
2.1. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2.12. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: alle lettere aggiungere la seguente: a),.
2.13. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.
2.2. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.
2.3. Scotto, Guerra.

  Al comma 4, sostituire le parole: per un periodo massimo di dodici mesi con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
2.19. Mari, Ghirra.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
2.5. Scotto, Guerra.

  Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
2.14. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito fino a 35.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 35.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:

   al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefìci contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 133,7 milioni di euro per l'anno 2026, 308,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 165,4 milioni di euro per l'anno 2028;

   all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.16. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire il primo impiego stabile dei giovani e garantire loro salari adeguati, agevolando l'acquisizione di esperienza professionale, ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali fino a 30.000 euro lordi annui. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima assunzione e nei due periodi d'imposta successivi. Sui redditi superiori a 30.000 euro lordi annui si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:

   al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: I benefìci contributivi e fiscali di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 120,7 milioni di euro per l'anno 2026, 276,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 148,4 milioni di euro per l'anno 2028;

   all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2026, 24 milioni di euro per l'anno 2027 e a 13 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.15. Appendino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. I benefìci di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei princìpi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei princìpi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.
  12-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.
  12-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.
2.18. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 12-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.17. Borrelli, Mari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per formazione e upskilling dei giovani lavoratori)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, alle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e attivano percorsi di formazione certificata in competenze digitali, green o tecnico-professionali, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute, fino a euro 4.000 per ciascun lavoratore.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.
  3. La misura opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni sono rivolte altresì al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), la parola: «35», è sostituita con la seguente: «40»;

   c) all'articolo 23, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

   «4-quater. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della presente legge.».
2.07. Ghirra, Mari.

ART. 3.
(Bonus ZES 2026)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai datori di lavoro privati con le seguenti: alle imprese;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e del personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

   al comma 7, dopo le parole: la revoca dell'esonero aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro;

   al comma 9, dopo le parole: non è cumulabile aggiungere le seguenti: , per il datore di lavoro,.
3.16. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028».

  Conseguentemente:

   al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030»;

   al comma 11, sostituire le parole: «per l'anno 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030».

   all'articolo 17 , al comma 1:

    1) sostituire le parole: «e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «, 250,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030»;

    2) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   «f-bis) quanto a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.23. Madia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,;

  Conseguentemente :

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.;

   al comma 6, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi;

   dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  10-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all'elusione dei requisiti per l'accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.
3.22. Mari, Borrelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato,.
3.6. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.
3.2. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È riconosciuta priorità ai datori di lavoro che operano in filiere produttive strategiche o programmi di sviluppo territoriale.
3.15. Madia.

  Al comma 2, sostituire le parole: che occupano fino a 10 dipendenti con le seguenti: che occupano fino a 50 dipendenti.
*3.3. Scotto, Guerra.
*3.14. Madia.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nel mese di assunzione.
3.17. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
3.18. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3.19. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.
3.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.
3.5. Scotto, Guerra.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
3.7. Scotto, Guerra.

  Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
3.20. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.
  11-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo i datori di lavoro che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.
  11-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.
3.21. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  2. L'esonero contributivo di cui comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui al predetto comma 1.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01. Madia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione delle semplificazioni amministrative della ZES Unica a tutto il territorio nazionale)

  1. Al fine di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e semplificare l'avvio di nuove attività economiche, le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e procedurale di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano a tutti i progetti di investimento e alle attività industriali, produttive e logistiche avviate su tutto il territorio nazionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge assume la denominazione di «Sportello Unico Digitale Nazionale per le Imprese» (S.U.D.N.) ed estende la propria competenza territoriale a tutto il territorio nazionale.
  3. Restano ferme le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e contributive, che rimangono limitate ai territori della ZES Unica per il Mezzogiorno come individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
3.02. Boschi, Madia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a sostegno delle start up di imprese costituite per la realizzazione di operazioni di workers buyout)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3.03. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripristino dell'erogazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione nei casi di workers buyout)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 199, è prorogato il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
3.04. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono revocati qualora l'impresa beneficiaria proceda, nei ventiquattro mesi successivi, a delocalizzazioni produttive o a licenziamenti collettivi non giustificati da comprovate crisi aziendali.
3.05. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.
(Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

  Al comma 1, sopprimere le parole: di durata complessiva non superiore a dodici mesi;

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi e le seguenti parole: e non è mai stato occupato a tempo indeterminato;

    al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: instaurati entro il 30 aprile 2026;

   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento occupazionale netto di cui al presente comma deve essere mantenuto in via continuativa per almeno dodici mesi successivi alla data dell'assunzione incentivata. Il venire meno, anche per un solo mese, del requisito dell'incremento occupazionale netto, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.;

   al comma 6, sostituire le parole nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi;

   dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti della misura di cui al presente articolo con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  8-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate, nonché ai trasferimenti di personale tra unità produttive o tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario o comunque riconducibili al medesimo soggetto economico, ove finalizzati all'elusione dei requisiti per l'accesso o la permanenza nel beneficio. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.
4.13. Mari, Ghirra.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e a tempo pieno.
4.2. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e non è mai stato occupato a tempo indeterminato
4.7. Madia.

  Sopprimere il comma 3.
*4.8. Madia.
*4.9. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ai rapporti di lavoro domestico e.
4.3. Scotto, Guerra.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e ai rapporti di apprendistato.
4.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
4.10. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
4.11. Mari, Ghirra.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Ai fini di consentire il completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili presso gli enti locali, all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

   b) le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse.

   c) dopo le parole: «dalla legge 28 giugno 2019, n. 58», sono inserite le seguenti: «nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  10-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*4.5. Gribaudo.
*4.12. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Procedure di verifica)

  1. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 con particolare riferimento all'impatto sull'occupazione aggiuntiva, sulla qualità e stabilità dei rapporti di lavoro attivati, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle assunzioni, nonché sugli eventuali effetti sostitutivi o distorsivi. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della misura.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato all'individuazione di anomalie o scostamenti rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo, con particolare riferimento ai casi di riduzione dell'occupazione, reiterazione di assunzioni agevolate, cessazioni sospette di rapporti di lavoro e utilizzo non conforme delle tipologie contrattuali agevolate. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva prioritariamente le attività di vigilanza e verifica.
4.03. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Monitoraggio e valutazione degli incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di verificare l'efficacia delle misure di incentivazione all'occupazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con INPS, INAPP e ANPAL Servizi S.p.A., realizza un monitoraggio qualitativo e quantitativo degli effetti occupazionali di tutti gli incentivi introdotti, a partire dall'anno 2015 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il monitoraggio verifica in particolare:

   a) il numero effettivo di assunzioni aggiuntive generate;

   b) la durata media dei rapporti di lavoro incentivati;

   c) il tasso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato;

   d) gli effetti distributivi territoriali, di genere e generazionali;

   e) gli eventuali fenomeni di sostituzione occupazionale o turnover incentivato;

   f) il rapporto tra costo degli incentivi e occupazione effettivamente creata.

  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle misure incentivanti previste dal presente decreto.
4.011. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Condizionalità sociali per l'accesso ai bonus assunzionali)

  1. Tutti gli incentivi all'assunzione e i benefìci contributivi o economici comunque denominati vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che:

   a) applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   b) risultano in regola con gli obblighi contributivi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

   c) garantiscono la trasparenza delle vacancy e delle posizioni lavorative aperte mediante pubblicazione sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

   d) non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per lavoratori inquadrati con le stesse mansioni;

   e) realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla media occupazionale dei dodici mesi precedenti.

  2. Gli incentivi non spettano in relazione a rapporti di lavoro intermittente, a tempo parziale inferiore al 50 per cento dell'orario normale, nonché a rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico caratterizzati da periodi di sospensione della prestazione lavorativa superiori a trenta giorni continuativi annui.
  3. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o da precedenti normative.
4.012. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Controlli, ispezioni e sanzioni)

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL effettuano controlli periodici sul corretto utilizzo di tutti gli incentivi all'assunzione e i benefìci contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con particolare riferimento alla verifica dell'incremento occupazionale netto, dell'applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e della genuinità dei rapporti di lavoro incentivati.
  2. In caso di violazione delle condizioni previste per l'accesso ai benefìci, il datore di lavoro decade dagli incentivi concessi ed è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite, maggiorate di interessi e sanzioni.
  3. Nei casi di reiterata violazione o di utilizzo fraudolento degli incentivi, è altresì disposta l'esclusione dall'accesso a ulteriori benefìci contributivi o fiscali in materia di lavoro per un periodo da dodici a trentasei mesi.
4.014. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

  1. Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2026 e fino al 31 dicembre 2027 impiegano i tirocinanti di inclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'importo sostenuto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Portabilità degli incentivi e continuità occupazionale)

  1. Tutti gli incentivi all'assunzione e i benefìci contributivi o economici comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti al nuovo datore di lavoro per la quota residua spettante, a condizione della continuità del rapporto di lavoro e dell'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2. La perdita degli incentivi è esclusa nei casi in cui il lavoratore o la lavoratrice mantenga continuità occupazionale senza soluzione di continuità presso il nuovo datore di lavoro.
4.013. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo addizionale in materia di contratti a tempo determinato)

  1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.».
4.02. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, secondo comma, dopo le parole: «legge 27 maggio 1970, n. 382», sono inserite le seguenti: «nonché i tirocini sociali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»
4.06. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento delle risorse per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Regione Campania)

  1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa, la continuità occupazionale e la valorizzazione delle competenze acquisite dai tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della Regione Campania, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Campania», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate:

   a) al cofinanziamento, per un periodo massimo di 24 mesi, delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Campania, con priorità alle aree a maggiore carenza di personale;

   b) alla copertura dei costi contributivi e previdenziali connessi ai rapporti di lavoro attivati;

   c) al finanziamento di percorsi di formazione e riqualificazione professionale necessari all'inserimento lavorativo stabile.

  3. Gli enti beneficiari presentano domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità definite con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.07. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

  1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale ed enti bilaterali costituiti in attuazione della contrattazione collettiva, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.08. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

   a) Personale sanitario, comprendente:

    infermieri e infermieri pediatrici;

    operatori socio-sanitari (OSS);

    ostetriche;

    tecnici sanitari;

    altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

   b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

    operai agricoli e zootecnici;

    allevatori;

    operai forestali;

    pescatori e operatori dell'acquacoltura.

   c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

    addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

   d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

    addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali.

  2. Le categorie di cui al comma 1 accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.
  4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2-è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.09. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori marittimi imbarcati a bordo»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.010. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

ART. 5.
(Disposizioni abrogative)

  Sopprimerlo.
5.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, alinea, alle parole: All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 premettere le seguenti: Fatte salve le assunzioni effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2026 per le quali trova applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto,.
5.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Condizionalità)

  1. In accordo con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i benefici contributivi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
5.01. Scotto, Guerra.

ART. 6.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

  1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un «Fondo per la creazione degli asili nido aziendali» nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e a definire le modalità di accesso al Fondo. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.13. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

   «1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l'obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul comma 2 del presente articolo».

  2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
6.12. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica e al comma 1, le parole: conciliazione tra famiglia e lavoro sono sostituite dalle seguenti: bilanciamento tra vita professionale e vita privata e al comma 1 la parola: famiglia è sostituito dalle seguenti: famiglie e nuclei di convivenza;

   b) al comma 1, dopo le parole: del presente decreto-legge inserire le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti;

   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'acquisizione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati alla sottoscrizione di accordi collettivi aziendali, territoriali o nazionali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ove presenti, aventi ad oggetto misure effettive di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, parità di genere e sostegno alla genitorialità.
  2-ter. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle certificazioni di cui al presente articolo, è verificata, anche mediante acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2-bis, del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'assenza, nei confronti del datore di lavoro richiedente, di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso ovvero di accertamenti definitivi relativi a condotte discriminatorie in materia di genere, genitorialità o condizioni di lavoro riconducibili alle medesime finalità oggetto della certificazione.

   d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. L'INAPP provvede al monitoraggio degli effetti delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'impatto sulla qualità dell'occupazione, sull'effettiva conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sulla parità di genere e sulla diffusione delle pratiche aziendali di welfare e sostegno alla genitorialità. A tal fine, l'INAPP può accedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai dati amministrativi detenuti dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro. L'INAPP trasmette annualmente al Parlamento e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sugli esiti del monitoraggio.
  5-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro, anche mediante interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, assicura un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla coerenza tra certificazioni rilasciate, assetti organizzativi aziendali ed effettiva attuazione delle misure di conciliazione, nonché all'individuazione di eventuali criticità o pratiche discriminatorie. In presenza di elementi di rischio o incongruenza, l'Ispettorato nazionale del lavoro attiva le conseguenti attività di vigilanza e verifica.
6.19. Mari, Zanella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, inserire le seguenti: che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione;

    2) dopo il primo periodo inserire il seguente: La concessione dell'esonero è subordinata all'adozione delle misure previste dalla suddetta certificazione tramite un accordo sindacale stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al loro utilizzo equilibrato tra i generi, da valutarsi secondo le modalità individuate dal medesimo accordo.;

   b) al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, inserire le seguenti: le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali, o se non presenti alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 1.
6.9. Madia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 aggiungere le seguenti: dalle quali si evinca l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dell'orario di lavoro e al diritto al lavoro da remoto.
6.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, aggiungere le seguenti: che ne abbiano inviata copia alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o alle rappresentanze sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a livello nazionale entro il termine previsto per la compilazione.
6.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).
6.5. Guerra, Scotto.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).
6.6. Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nonché al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale ed in ciascuna Regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) sono incrementate di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.14. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dell'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno».
6.8. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico)

  1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie nazionali pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nei commi medesimi.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

   a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 4;

   b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, sono individuati:

   a) gli enti beneficiari delle risorse;

   b) gli interventi ammessi al finanziamento;

   c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.10. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione «ferie retribuite» di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
6.18. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Potenziamento del contratto di apprendistato)

  1. L'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100 per cento, senza importo massimo annuo, per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma in normale contratto a tempo indeterminato.
6.020. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout attraverso l'utilizzo della NASpI)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. La liquidazione di cui al comma 1 sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 223 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.02. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sgravio contributivo per il sostegno alla creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la trasparenza e l'equivalenza della contrattazione collettiva)

  1. Il presente articolo ha l'obiettivo di rafforzare la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di potenziare la trasparenza e la tracciabilità dei CCNL applicati, nonché di prevenire e sanzionare il fenomeno dell'applicazione, da parte delle aziende, di contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali minori e non rappresentativi, garantendo altresì il rafforzamento dell'equivalenza economica e normativa nei contratti di appalto e subappalto.
  2. Ogni contratto individuale di lavoro deve indicare il codice unico alfanumerico del CCNL attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'indicazione del codice unico alfanumerico di cui al primo periodo è condizione di validità ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro.
  3. La mancata o errata indicazione del codice unico di cui al comma 2 comporta l'obbligo di regolarizzazione entro trenta giorni dalla data dell'accertamento. Decorso tale termine si applica il CCNL più rappresentativo del settore.
  4. L'INPS, l'INAIL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurano l'interoperabilità dei dati presenti nelle proprie banche dati informatiche.
  5. Le amministrazioni di cui al comma 4 sono tenute ad adottare sistemi di controllo automatici volti a rilevare discrepanze formali e sostanziali tra i CCNL dichiarati e quelli applicati. In caso di discrepanze, i sistemi di cui al periodo precedente generano segnalazioni automatiche all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
  6. L'equivalenza economica e normativa è valutata sulla retribuzione, sulle tutele normative e sui sistemi di welfare contrattuale previsti dai CCNL stipulati dalle parti sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  7. Non si intendono equivalenti i CCNL che prevedono una retribuzione annua lorda (RAL) inferiore al 95 per cento rispetto ai CCNL di riferimento ovvero tutele inferiori in caso di malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e part-time.
  8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL, è istituito l'indice di equivalenza contrattuale (IEC).
  9. In sede di gara, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica sulla presenza del codice unico del CCNL nelle banche dati pubbliche di cui ai commi 4 e 5.
  10. La mancata verifica costituisce violazione dei princìpi di trasparenza e correttezza e può comportare la nullità del contratto di appalto.
  11. Chiunque dichiari o attesti falsamente l'applicazione di un CCNL o ne applichi uno in contrasto con il principio di equivalenza di cui ai commi 6 e 7, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, all'esclusione da bandi di gara per un periodo massimo di ventiquattro mesi e all'obbligo di corrispondere le differenze retributive e contributive non erogate. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.013. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.
(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

   1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.
   2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l'attuazione del decreto di cui al comma 3.».
6.028. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione dell'isopensione)

  1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e supportare le imprese nella gestione delle eccedenze occupazionali, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nei quattro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sette».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ambito di accordi sindacali stipulati al fine di gestire le eccedenze di personale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.035. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

  1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 19, le parole: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
6.014. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 19, al comma 7, le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» sono soppresse.
6.015. Madia.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)

   1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
   2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.
   3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.022. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.023. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Star-Tax)

  1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

   a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

   b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

   c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 30 anni e i 40 anni;

   1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 4.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.011. Madia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Star-Tax)

  1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:

   a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 per cento,

   b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 per cento;

   1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 15.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.012. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rifinanziamento per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese)

  1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2025», con le seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

    2) al comma 2, sostituire le parole: «49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026», con le seguenti: «49 milioni di euro per l'anno 2025, 49,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2025», con le seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

    2) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027».

  2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.
6.016. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.017. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «fino a 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 60.000 euro»;

   b) alla lettera c), le parole: «oltre 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «oltre 60.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 5.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.018. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:

   a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;

   b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento;

   c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 120.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.

  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, le parole: «decorsi ventiquattro mesi» e «decorsi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta giorni», le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;

   b) al comma 5, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 1.480 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.019. Madia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° settembre 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.021. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 15 milioni di euro.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.024. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

  1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.
  2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.
  3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
6.025. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Superamento dell'incumulabilità della pensione quota 100/102/103, dell'ape sociale e dell'assegno sociale con redditi da lavoro)

  1. Al fine di rendere più equo il rapporto tra redditi da pensione e redditi da lavoro:

   a) all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente la pensione erogata annualmente è decurtata dell'importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 163 è sostituito dal seguente: «163. Il beneficio di cui al comma 162 è cumulabile con i redditi di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi annui. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l'Ape sociale erogata annualmente è decurtata dell'importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito»;

   c) l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è cumulabile con reddito di lavoro nel limite di 12.000 euro lordi anni. Ove il reddito da lavoro superi il limite di cui al periodo precedente l'Assegno sociale erogato annualmente è decurtato dell'importo derivante tra il limite e il reddito da lavoro effettivamente percepito.
6.026. Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

  1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
  2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
  3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.027. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro)

  1. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, il presente articolo favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. I contratti collettivi di cui al presente comma non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.
  2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui al comma 1 relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
  4. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Fondo Nuove Competenze» sono inserite le seguenti: «, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa».
  5. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 4, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  6. Ai fini del presente articolo, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
  7. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  8. L'Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro; b) valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera a); c) monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera a).
  9. L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno anno.
  10. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 2, la relazione indica anche le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  12. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  13. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la super-visione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.
  14. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui al comma 6, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore.
  15. In tutti i settori in cui i contratti di cui al comma 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.033. Fratoianni, Conte, Bonelli, Schlein, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Scotto, Barzotti, Mari, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Guerra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato)

  1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – (Reintegrazione nel posto di lavoro) – 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
   2. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma 1. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
   3. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.
   4. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
   5. L'ordinanza di cui al comma 4 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
   6. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
   7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.».
6.036. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola anti-delocalizzazione e anti-licenziamento)

  1. Le imprese beneficiarie di incentivi, esoneri contributivi o crediti d'imposta previsti dal presente decreto decadono automaticamente dal beneficio e sono tenute alla restituzione integrale delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, qualora nei trentasei mesi successivi procedano a:

   a) delocalizzazione dell'attività produttiva fuori dal territorio nazionale;

   b) licenziamenti collettivi non motivati da comprovata crisi aziendale certificata;

   c) distribuzione di dividendi superiori al 30 per cento degli utili netti in presenza di riduzione dell'occupazione.
6.01000. L'Abbate, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 7.
(Salario giusto e incentivi)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Istituzione del salario minimo legale)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Ai sensi del comma 1, per retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento e delle finalità dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui al presente articolo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 5 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 5, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 14;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15, lettera a), è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21 progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
  23. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.32. Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Faraone, Richetti, Magi, Carotenuto, Scotto, Mari, Aiello, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Barzotti, Grimaldi, Guerra, Madia, Bonetti, D'Alessio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La determinazione di un salario orario minimo legale sotto il quale nessun contratto per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire loro e alla loro famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
7.5. Scotto, Guerra.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La determinazione per legge di un salario orario minimo non derogabile da nessun contratto collettivo per nessun livello di inquadramento possa essere stabilito e la contrattazione collettiva costituiscono, congiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e sufficiente.
7.62. Mari, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione,.
7.33. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, dopo la parola: effetti aggiungere la seguente: minimi.
7.56. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: del salario giusto con le seguenti: della retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa
7.34. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico non inferiore al minimale contrattuale di cui al comma 2.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini dell'individuazione del salario minimo, si fa riferimento al minimale contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12 per cento ai fini dell'individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura;

   b) ai commi 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico non inferiore al minimale contrattuale di cui al comma 2.
7.42. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora e normativo.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora e normativo.
7.36. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, ovunque ricorrono, sostituire le parole: trattamento economico complessivo con le seguenti: trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora.
7.35. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, ovunque ricorrono, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.
7.24. Madia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa.
7.38. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto-legge per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico comprensivo del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.
7.47. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del presente decreto-legge, non sono idonei a determinare il trattamento economico complessivo i contratti collettivi stipulati da organizzazioni non comparativamente rappresentative sul piano nazionale.
7.59. Mari, Ghirra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, definito come la sommatoria di tutti gli elementi corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti alla medesima qualifica, con carattere di continuità, ricompresi nella definizione di reddito corrisposto ai lavoratori a fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
7.13. Scotto, Guerra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
7.6. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, dopo le parole: del salario aggiungere le seguenti: e del contratto e dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: alle norme, alle tutele e.
7.1. Magi.

  Al comma 2, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: , quale livello minimo e non esaustivo di tutela,.
7.58. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: a una retribuzione comunque non inferiore.
7.8. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo e sopprimere le parole da: , avuto riguardo fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, ovunque ricorrono, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo e sopprimere le parole da: avuto riguardo fino alla fine del comma;

   b) al comma 4, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo e sostituire le parole: nonché dell'attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro con le seguenti: come individuati nei medesimi contratti collettivi.
7.15. Gribaudo.

  Al comma 2, dopo le parole: collettivi nazionali aggiungere le seguenti: regolarmente rinnovati.
7.37. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: sul piano nazionale aggiungere le seguenti: , ferme restando le pattuizioni di miglior favore per i lavoratori e le lavoratrici.
7.45. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: avuto riguardo fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo fino alla fine del comma;

   b) al comma 4, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.
7.39. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, sostituire le parole:, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro con le seguenti: ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: , avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro con le seguenti: ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;

   b) al comma 4, dopo le parole: piano nazionale aggiungere le seguenti: ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
7.41. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: produttivi di riferimento aggiungere le seguenti: , come individuati nei medesimi contratti collettivi,.

  Conseguentemente, ai commi 3 e 4, dopo le parole: produttivi di riferimento aggiungere le seguenti: , come individuati nei medesimi contratti collettivi,.
7.27. Madia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del trattamento economico complessivo non rilevano i trattamenti economici non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali, nonché le misure di welfare aziendale.
7.7. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di misurazione della rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese verranno definite dalle parti sociali ai fini della misurazione della rappresentatività comparata e saranno oggetto di recepimento legislativo.
7.63. Mari, Ghirra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 10 euro netti.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, aggiungere ,in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 10 euro netti;

   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 10 euro netti.
7.3. Soumahoro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
*7.44. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
*7.46. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
**7.43. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
**7.14. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri certi e verificabili per la misurazione della rappresentatività ai fini dell'efficacia generale dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
7.55. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, ovunque ricorrono, dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo.
*7.9. Scotto, Guerra.
*7.28. Madia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comparazione di cui al periodo precedente, non può essere valutata attraverso la somma di istituti diversi, ma deve valere con riferimento alle singole voci che compongono il trattamento economico complessivo, in ragione della diversità della loro natura e dei loro effetti sulla retribuzione.
7.10. Scotto, Guerra.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le diverse voci che verranno individuate per la composizione del trattamento economico complessivo (TEC) vanno considerate singolarmente per la loro diversa natura e per i diversi effetti sulla retribuzione.
7.64. Mari, Ghirra.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nei confronti dei datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di cui al comma 2, vigenti e recanti meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni, l'eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione ha efficacia esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda avente ad oggetto l'accertamento della non conformità ai principi dell'articolo 36 della Costituzione.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica, altresì, al trattamento economico riconosciuto per i periodi di ferie annuali, ove determinato in applicazione di un contratto collettivo nazionale o territoriale stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di un contratto collettivo aziendale stipulato dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
7.19. Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Resta ferma la facoltà del giudice di accertare, anche in deroga ai trattamenti economici complessivi previsti dalla contrattazione collettiva, la conformità della retribuzione all'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo al lavoratore eventuali differenze retributive.
7.57. Dori, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 4, dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo.
7.29. Madia.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è costituito da tutte le voci fino alla fine del periodo con le seguenti: è riconducibile al minimale contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12 per cento ai fini dell'individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura.
7.71. Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: da tutte le voci fino alle parole: welfare contrattuale con le seguenti: del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.
7.73. Tucci, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

  Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: fisse e continuative aggiungere le seguenti: il cui trattamento economico minimo non è comunque inferiore a 9 euro l'ora.
7.72. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi
7.1000. Tucci, Aiello, Carotenuto.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti.
7.74. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale.
7.69. Tucci, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori con le seguenti: esclusi i trattamenti economici non strutturali, quali le componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea, non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali.
7.75. Scotto, Sarracino.

  Al comma 4-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il trattamento economico complessivo minimo orario, stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
7.76. Scotto, Sarracino.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
7.40. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Sopprimere il comma 5.
*7.2. Magi.
*7.25. Madia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'accesso a tutti gli incentivi fiscali, contributivi e normativi previsti dall'ordinamento in materia di assunzione, trasformazione o stabilizzazione dei rapporti di lavoro, inclusi quelli previsti dalla presente legge, nonché degli incentivi definiti a livello regionale, è consentito esclusivamente in caso di applicazione del trattamento economico complessivo come definito al comma 2.
7.4. Gribaudo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso ai benefici economici del presente decreto-legge è consentito ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 2 e del trattamento economico complessivo e normativo come definito.
7.65. Mari, Ghirra.

  Al comma 5, sostituire le parole: ai benefici previsti dal presente decreto con le seguenti: a tutti i benefici economici alle imprese previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: e normativo.
7.30. Madia.

  Al comma 5, sostituire le parole: ai benefici previsti dal presente decreto con le seguenti: a tutti i benefici normativi, contributivi o economici, comunque denominati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la seguente parole: individuale.
7.26. Madia.

  Al comma 5, sostituire le parole da: è consentito in caso fino alla fine del comma, con le seguenti: e da ogni altra disposizione di sostegno regionale o statale, nonché ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è precluso alle imprese che non rispettino le disposizioni del presente articolo.
7.11. Scotto, Guerra.

  Al comma 5, sopprimere la seguente parola: individuale.
*7.12. Scotto, Guerra.
*7.48. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 5, sostituire la parola: individuale con le seguenti: applicato a tutti i propri lavoratori.
7.49. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'applicazione integrale della parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
7.60. Mari, Ghirra.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*7.16. Gribaudo.
*7.61. Mari, Ghirra.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è altresì consentito solo ai datori di lavoro che garantiscono il pieno riconoscimento all'identità di genere istituendo una carriera alias per chi ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un'autodichiarazione.
7.50. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non applicano il trattamento economico complessivo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.
7.31. Madia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

  1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o etero-organizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
  3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.
  4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.
  5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino a fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 8.
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 31 per cento».
7.05. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di misurazione della rappresentanza delle parti sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di efficacia erga omnes dei relativi accordi)

  1. La Repubblica riconosce e tutela l'autonomia delle parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, quali soggetti fondamentali del sistema di relazioni industriali.
  2. La funzione di rappresentanza collettiva esercitata dalle organizzazioni sindacali costituisce espressione del principio democratico e strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la promozione del valore sociale d'impresa, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
  3. La presente legge disciplina il recepimento degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in materia di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.
  4. Gli accordi recepiti ai sensi del presente articolo assumono efficacia erga omnes.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato l'elenco degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oggetto di recepimento ai sensi della presente legge.
  6. Gli accordi di cui al comma 5 non possono essere modificati senza il consenso delle rispettive parti che li hanno sottoscritti. Le eventuali modifiche sono recepite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato secondo le modalità di cui al comma 5.
  7. Le disposizioni contenute negli accordi recepiti ai sensi del presente articolo si applicano a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla loro affiliazione o adesione alle organizzazioni sindacali o datoriali firmatarie degli accordi.
7.03. Madia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Meccanismo di indicizzazione del salario giusto)

  1. A ciascun lavoratore oltre al trattamento economico determinato ai sensi del precedente articolo 7 è riconosciuto un trattamento economico rivalutato automaticamente a ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione definita dall'ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice IPCA EN rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile come determinati ai sensi del precedente articolo 7, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma.
  2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al precedente comma 1 al fine di sterilizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto di trascinamento fiscale che si determina a carico dei lavoratori a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. L'adeguamento ISTAT di cui al precedente comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo di cui al successivo articolo 10. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento verrà applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale verrà computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.
  4. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, vengono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.06. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
7.01. Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
7.07. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale ciclico)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.
(Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale ciclico).

   1. I lavoratori e le lavoratrici titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale ciclico hanno diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo pieno o nelle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno effettuate dal medesimo datore di lavoro nell'unità produttiva di appartenenza o nell'ambito del medesimo comune, a parità di inquadramento professionale e mansione.
   2. Il diritto di precedenza si applica altresì con riferimento all'incremento dell'orario di lavoro rispetto a quello originariamente pattuito, anche mediante consolidamento delle ore supplementari svolte in via continuativa.
   3. Il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente i lavoratori e le lavoratrici di cui al comma 1 delle posizioni disponibili mediante comunicazione scritta o elettronica accessibile a tutto il personale interessato.
   4. L'esercizio del diritto di precedenza deve essere manifestato dal lavoratore o dalla lavoratrice entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
   5. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.»
7.08. Mari, Ghirra.

ART. 9.
(Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata)

  Sopprimere il comma 4.
9.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: ad estrarre con le seguenti: a mettere in evidenza.
9.4. Mari, Zaratti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge, per trattamento economico complessivo si intende il trattamento economico comprensivo del trattamento economico minimo, non inferiore a 9 euro l'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.
9.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

ART. 10.
(Rinnovi contrattuali)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.
*10.1. Magi.
*10.7. Scotto, Guerra.
*10.27. Mari, Ghirra.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli incrementi retributivi e i miglioramenti normativi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto.
10.18. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire con le seguenti: Fermo restando che gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrono dalla scadenza del contratto collettivo, al fine di favorire.
10.19. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la parola: decorrenze aggiungere la seguente: retroattive.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la parola: retributivo aggiungere la seguente: retroattivo;

   sopprimere i commi 4 e 5.
10.20. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi del trattamento economico stabiliti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi decorrano dalla scadenza del contratto collettivo.
10.21. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro dodici mesi dalla scadenza, i minimi retributivi sono automaticamente adeguati al 100 per cento dell'inflazione.
10.32. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 2 a 5.
10.16. Madia.

  Sopprimere il comma 2.
10.34. Mari, Ghirra.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. I contratti collettivi nazionali si intendono in ogni caso rinnovati per un periodo pari a quello della durata inizialmente pattuita, se non formalmente disdetti entro sei mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, i contratti restano comunque in vigore fino a che non siano sostituiti dal successivo contratto nazionale.
  3. Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo nazionale, i minimi contrattuali per livello sono adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.
10.3. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, dopo le parole: le retribuzioni sono adeguate aggiungere la seguente: annualmente e, dopo la parola: variazione aggiungere la seguente: annuale.
10.24. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 2, dopo le parole: le retribuzioni sono adeguate aggiungere la seguente: annualmente.
10.30. Mari, Fratoianni, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: alla variazione aggiungere le seguenti: su base annua.
10.31. Mari, Fratoianni, Zanella.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , nella misura pari al 30 per cento della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.
10.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
10.15. Madia.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento.
10.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 2, sostituire la parola: diverse con la seguente: migliori.
10.29. Mari, Fratoianni, Zanella.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, adeguano in pari misura il costo medio del lavoro determinato nelle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative a contratti collettivi le cui retribuzioni sono state incrementate ai sensi del periodo precedente.
10.6. Scotto, Guerra.

  Sopprimere il comma 3.
*10.2. Magi.
*10.5. Scotto, Guerra.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.1000. Marianna Ricciardi, Aiello, Carotenuto, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Tucci.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. I contratti collettivi acquistano efficacia generale previa approvazione mediante consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
10.33. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
10.23. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Sopprimere il comma 4.
*10.28. Mari, Ghirra.
*10.17. Madia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la corretta remunerazione delle professioni 'sotto la linea' nel credito d'imposta cinema)

  1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il finanziamento è equamente distribuito tra le varie voci di produzione, in parti equilibrate tra il sotto e il sopra la linea, con una quota del 25-30 per cento per il sopra la linea e del 40-50 per cento per il sotto la linea. La restante quota è destinata a tutte le ulteriori voci di spesa.»
10.02. Amato, Orrico, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei professionisti danzatori e danzatrici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche)

  1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, nonché promuovere la stabilità occupazionale, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è vincolato alla stabilizzazione dei professionisti che costituiscono gli organici dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:

   a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

   b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio volto a dimostrare la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.03. Orrico, Amato, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti, fino al 30 giugno 2027. Per il medesimo fine il Ministero dell'Istruzione e del Merito è autorizzato a procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla stabilizzazione, nei propri ruoli, del personale di cui al presente comma.
10.04. Orrico, Amato, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Condizionalità per ulteriori risorse pubbliche agli operatori della sanità privata accreditata)

  1. Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall'articolo 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse relative all'ulteriore incremento del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'articolo 1, comma 400 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
10.06. Scotto.

ART. 11.
(Obblighi di informazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono alle comunicazioni al lavoratore di cui all'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il divieto di cui al precedente periodo si applica altresì per gli avvisi di appalto indetti da operatori economici privati.
11.4. Madia.

  Al comma 4, dopo le parole: nei casi previsti dalla legge, inserire le seguenti: per l'irrogazione delle sanzioni e.
11.5. Madia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini di agevolare le procedure di misurazione della rappresentanza sindacale e datoriale, l'INPS trasmette con cadenza semestrale alle associazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro i dati analitici concernenti i datori di lavoro e i relativi dipendenti che dichiarano nei flussi informativi previdenziali l'applicazione del codice alfanumerico unico a esse riferibile.
11.1. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro promuove l'avvio di campagne ispettive mirate nei confronti dei datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 7, comma 2.
11.6. Madia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salva più favorevole disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate»;

   b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,» sono aggiunte le seguenti: «il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque»;

   c) all'articolo 34, comma 2, le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».

  2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.
11.02. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze e formazione per la partecipazione)

  1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ,è incrementato, per l'anno 2026, di 200 milioni di euro.
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ambientale ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori in materia di partecipazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  3. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziate:

   a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 200 milioni di euro;

   b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+

   c) dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

   b) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

   c) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

   d) le modalità di coinvolgimento delle Regioni, dei Fondi Interprofessionali e delle parti sociali nella governance multilivello in caso di cofinanziamento;

   e) le regole di monitoraggio e valutazione continua.

  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis). Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle imprese sociali già costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.04. Madia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione Fondo per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche)

  1. Presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11.05. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Presunzione di subordinazione e trasparenza degli algoritmi per i lavoratori delle piattaforme digitali)

  1. Tutti i rapporti di lavoro gestiti tramite piattaforme digitali, inclusi i servizi di consegna di beni e di trasporto di persone, si presumono di natura subordinata a tempo indeterminato, salvo prova contraria a carico della piattaforma committente. Le aziende che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (algoritmi) per l'organizzazione del lavoro, l'assegnazione delle mansioni e la determinazione dei compensi hanno l'obbligo di rendere pubblico e accessibile alle rappresentanze sindacali il codice sorgente e i parametri di funzionamento dell'algoritmo. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro e la sospensione dell'attività della piattaforma fino all'adempimento.
11.07. Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Definizioni e princìpi generali)

  1. Ai fini della presente legge, si definisce «young caregiver» il minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, con carattere di continuità, presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare convivente non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.
  2. Per la categoria di cui al comma 1, viene riconosciuto il primato del diritto all'istruzione, alla salute e allo sviluppo psicofisico, assicurando l'adozione di misure di sostegno e di sollievo finalizzate a prevenire situazioni di burn-out o sovraccarico assistenziale, disagio e abbandono scolastico.
  3. Ai fini della presente legge, si definisce «young adult carer» lo studente di età compresa tra i 18 e i 24 anni, iscritto a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che presta attività di assistenza e cura in favore di un familiare non autosufficiente, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative.
  4. Per la categoria di cui al comma 3, viene garantito il diritto alla conciliazione tra attività di cura e percorso formativo, promuovendo pari opportunità nel conseguimento dei titoli di studio e nell'accesso al mondo del lavoro.

Art. 11-ter.
(Procedura di riconoscimento dei giovani caregiver)

  1. Per gli young caregiver di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la procedura di riconoscimento è attivata presso i servizi sociali del comune di residenza ovvero tramite gli sportelli di ascolto istituiti presso le istituzioni scolastiche.
  2. La valutazione è effettuata secondo un approccio multidimensionale e tiene conto, in particolare:

   a) dell'intensità e della continuità del carico assistenziale, anche in termini di ore settimanali;

   b) dell'impatto sull'andamento e sulla partecipazione scolastica;

   c) dello stato di benessere psicofisico del minore.

  3. L'esito positivo della valutazione costituisce titolo per l'iscrizione d'ufficio al Registro nazionale dei giovani caregiver, istituito presso l'INPS, senza ulteriori adempimenti a carico dell'interessato o del nucleo familiare.
  4. Per gli young adult carer di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il riconoscimento avviene tramite la piattaforma dell'INPS, previa presentazione:

   a) dell'attestazione di iscrizione a percorsi universitari, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

   b) di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente attestante lo svolgimento dell'attività di assistenza in favore di un familiare convivente o in condizione di prevalenza.

  5. Le università e le istituzioni della formazione superiore acquisiscono d'ufficio lo status di cui al comma 4 mediante interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11-quater.
(Tutela del diritto allo studio)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore degli studenti caregiver.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, garantiscono agli studenti caregiver minorenni:

   a) la predisposizione di un patto formativo personalizzato, che assicuri flessibilità negli orari di ingresso e uscita nonché la giustificazione delle assenze documentate per esigenze di cura, senza pregiudizio ai fini della validità dell'anno scolastico;

   b) l'individuazione di un docente referente con funzioni di raccordo tra famiglia, istituzione scolastica e servizi sociali;

   c) l'accesso a modalità didattiche inclusive, anche mediante strumenti digitali e, nei casi di documentata necessità assistenziale, alla didattica a distanza;

   d) il riconoscimento delle attività di cura ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

  3. Le università e le istituzioni di alta formazione adeguano i propri regolamenti didattici prevedendo:

   a) il riconoscimento dello status di studente caregiver, equiparato allo studente lavoratore ai fini dell'accesso ai regimi di studio a tempo parziale e della sospensione dei termini di iscrizione fuori corso per il periodo di assistenza documentata;

   b) misure di flessibilità nelle modalità di verifica del profitto, anche mediante esami a distanza, appelli aggiuntivi e criteri di priorità nell'assegnazione dei turni per attività a frequenza obbligatoria;

   c) la possibilità di fruizione a distanza delle attività didattiche nei casi di documentata impossibilità alla frequenza;

   d) forme di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-quinquies.
(Tutela del benessere psicofisico dei giovani caregiver)

  1. Agli young caregiver e agli young adult carer è garantito l'accesso prioritario e gratuito ai servizi di ascolto e supporto psicologico istituiti presso le scuole di ogni ordine e grado e le università.
  2. I servizi di cui al comma 1 prevedono protocolli specifici per la gestione dello stress da assistenza e della «fatica della compassione».
  3. Al fine di garantire il diritto al riposo, allo svago e alla vita sociale, è riconosciuto ai giovani caregiver un voucher annuale destinato alla copertura delle spese relative a:

   a) attività sportive, culturali e ricreative;

   b) percorsi di supporto psicologico privato, qualora il servizio pubblico non sia immediatamente disponibile;

   c) soggiorni di sollievo e vacanze assistite.

  4. Le aziende sanitarie locali e i comuni promuovono e finanziano gruppi di supporto composti da giovani caregiver, riconoscendo la condivisione delle esperienze tra pari quale strumento di prevenzione dell'isolamento sociale.

Art. 11-sexies.
(Misure economiche e di sostegno)

  1. Al tutore legale del giovane caregiver può essere riconosciuta una misura di sostegno economico, in misura non superiore al 40 per cento di quella prevista per il caregiver prevalente, finalizzata alla copertura di spese connesse al supporto allo studio, alle attività extrascolastiche e agli interventi di sollievo in favore del minore.
  2. Al fine di garantire pari opportunità nel percorso formativo, è istituito il «Voucher sollievo esami», destinato agli studenti caregiver per la copertura totale o parziale dei costi relativi a servizi di assistenza domiciliare sostitutiva durante i periodi di svolgimento degli esami e di preparazione della tesi di laurea.
  3. Le spese sostenute dal nucleo familiare per servizi di assistenza domiciliare sostitutiva finalizzati a consentire la frequenza scolastica o universitaria del giovane caregiver sono riconosciute ai fini fiscali secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
11.08. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 12.
(Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali)

  Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali)

  1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, qualora le prestazioni individuali sono organizzate dal committente, tenendo conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
12.2. Scotto, Guerra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La qualificazione del rapporto tiene conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
12.17. Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

  Al comma 2 dopo le parole: all'effettivo tipo contrattuale, aggiungere le seguenti: quali i poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
12.19. Scotto, Sarracino.

  Al comma 2 dopo le parole: automatizzati aggiungere le seguenti: degli elementi di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso nonché.
12.18. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Qualora il datore di lavoro operante tramite piattaforma di lavoro digitale intenda confutare tale presunzione, spetta alla medesima piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale non costituisce un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
12.3. Scotto, Guerra.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.
12.20. Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti.

  Al comma 3, sostituire la parola: fatti con la seguente: indici.
12.21. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata salvo prova contraria con le seguenti: il rapporto è da considerarsi di natura subordinata. L'onere della prova circa la eventuale natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale.
12.22. Grimaldi, Mari.

  Al comma 3, sostituire le parole: si presume di natura subordinata, salvo prova contraria con le seguenti: rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12.14. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 3, dopo le parole: si presume di natura subordinata inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12.8. Madia.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , salvo prova contraria.
*12.7. Madia.
*12.12. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 3 dopo le parole: salvo prova contraria aggiungere le seguenti: e salvo quanto previsto dall'articolo 47-quater del Capo V-bis del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.
12.9. Madia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accertare l'effettiva attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro avvia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una campagna straordinaria di ispezioni e verifiche nei confronti delle piattaforme di lavoro digitali, anche ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le risultanze delle verifiche sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL per le attività di rispettiva competenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti orientamenti operativi per le autorità competenti, le piattaforme di lavoro digitali, le lavoratrici e i lavoratori e le parti sociali ai fini dell'applicazione della presunzione legale, nonché la formazione specialistica del personale ispettivo in materia di gestione algoritmica.
*12.4. Scotto, Guerra.
*12.13. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È presunto subordinato il rapporto di lavoro svolto dai soggetti comunemente denominati rider, intendendosi per tali i lavoratori addetti ad attività di consegna mediante velocipedi, ciclomotori o altro veicolo, che rendano prestazioni lavorative in favore di imprese operanti mediante piattaforme digitali o sistemi algoritmici, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate, coordinate o controllate attraverso sistemi automatizzati o algoritmici. Resta ferma la possibilità per i lavoratori comunemente denominati rider di cui al periodo precedente di svolgere l'attività lavorativa in maniera autonoma.
12.1. Soumahoro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori intermediati tramite piattaforme digitali, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e all'attività effettivamente esercitata.
12.10. Madia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'onere della prova circa la natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale.
12.16. Grimaldi, Mari.

  Alla rubrica sopprimere le parole: di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12.23. Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

  1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano posti in essere attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni software o sistemi di intelligenza artificiale volti a eludere i contratti collettivi nazionali, a imporre condizioni di lavoro degradanti o a monitorare in modo oppressivo la prestazione lavorativa, riducendo la libertà e la dignità del lavoratore».
12.02. Dori, Mari, Grimaldi.

ART. 13.
(Comunicazioni obbligatorie)

  Al comma 1, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo la parola: sentiti inserire le seguenti: le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
13.4. Madia.

  Al comma 1, capoverso «2-sexies», secondo periodo, dopo le parole: accessibili al lavoratore aggiungere le seguenti:, alle rappresentanze sindacali.
*13.1. Scotto, Guerra.
*13.5. Madia.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-sexies» aggiungere il seguente:

  2-septies. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono altresì tenute a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori appositamente designati, i dati di cui al comma 2-sexies, in forma aggregata e anonimizzata, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di modifiche sostanziali ai sistemi di monitoraggio automatizzati o ai sistemi decisionali automatizzati, le piattaforme informano preventivamente i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori con un preavviso non inferiore a trenta giorni, garantendo altresì il diritto di consultare un esperto di dati scelto di concerto dai medesimi rappresentanti, a spese della piattaforma.
13.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 14.
(Obblighi di informazioni al lavoratore)

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) la gestione e il controllo delle prestazioni lavorative;.
14.1. Soumahoro.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) il trattamento e l'utilizzo dei dati forniti dai lavoratori nelle comunicazioni con l'impresa e attraverso lo svolgimento della loro attività.
14.3. Gribaudo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) l'adozione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro.
14.5. Scotto, Guerra.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) l'adozione di sanzioni.
14.4. Scotto, Guerra.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l'applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le stesse informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta.
14.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le informazioni di cui al comma 1, includono la descrizione dei parametri principali dei sistemi algoritmici, il peso relativo di ciascun parametro nel processo decisionale e le regole che ne governano l'applicazione. Le informazioni sono fornite tempestivamente, in forma chiara e in lingua comprensibile dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche attraverso canali digitali accessibili. Le medesime informazioni sono messe a disposizione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, su richiesta.
14.6. Scotto, Guerra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile di qualsiasi decisione automatizzata che incida sulle loro condizioni di lavoro, sull'accesso alla piattaforma, sul compenso o sulla continuazione del rapporto, nonché il riesame di tale decisione mediante intervento umano. La piattaforma è tenuta a fornire risposta motivata, in forma scritta o elettronica, entro quattordici giorni dalla richiesta. Qualora il riesame accerti che la decisione automatizzata viola i diritti della lavoratrice o del lavoratore, la piattaforma rettifica la decisione senza ritardo e, ove la rettifica non sia più possibile, corrisponde un adeguato risarcimento del danno. I medesimi diritti si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il periodo di durata della loro attività sulla piattaforma.
14.12. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti: ovvero le rappresentanze sindacali;

   b) sostituire le parole: ha diritto con le seguenti: hanno diritto.
14.16. Ghirra, Mari, Grimaldi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro 15 giorni dalla suddetta spiegazione.
14.10. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il lavoratore ha il diritto di inibire l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che i dati utilizzati dal modello di intelligenza artificiale in ambito lavorativo ledano la sua immagine e/o la sua produttività.
14.15. Ghirra, Mari.

  Al comma 3, dopo le parole: alle autorità competenti aggiungere le seguenti: e ai rappresentanti dei lavoratori.
14.7. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. È riconosciuto alle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente rappresentative sul piano nazionale il diritto di accesso, nei limiti del rispetto del segreto industriale e professionale, agli algoritmi e ai sistemi automatizzati utilizzati dagli operatori delle piattaforme digitali ai fini dell'organizzazione, assegnazione, gestione, valutazione e controllo delle prestazioni lavorative.
  3-ter. È riconosciuto ai lavoratori il diritto alla nomina dei propri rappresentanti sindacali aziendali (RSA) ai fini del rafforzamento della tutela dei rider delle piattaforme digitali.
14.2. Soumahoro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.8. Scotto, Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le piattaforme digitali sono comunque tenute a garantire la trasparenza dei sistemi algoritmici utilizzati per l'organizzazione del lavoro, assicurando ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali l'accesso alle informazioni rilevanti.
14.14. Grimaldi, Mari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Nel caso di utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, le sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima della loro introduzione oppure entro 60 giorni dall'entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.11. Madia.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Abolizione dei tirocini extracurriculari e contrasto al lavoro gratuito)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2026, i tirocini extracurriculari sono vietati. Qualsiasi prestazione lavorativa svolta al di fuori del percorso di studi universitario o scolastico deve essere inquadrata esclusivamente tramite forme contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con applicazione dei relativi minimi salariali inderogabili. L'utilizzo di falsi tirocini è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore irregolarmente impiegato.
14.01. Piccolotti, Mari.

ART. 15.
(Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto, e sono erogati ai lavoratori nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.
15.13. Madia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

  2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la piattaforma è tenuta a garantire che l'accesso alla medesima avvenga attraverso un sistema di autenticazione che consenta la certa identificazione della persona che svolge la prestazione. A tale fine, la piattaforma adotta, a propria cura e spese, sistemi di autenticazione nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. È fatto divieto di cessione dell'account a terzi da parte di chi svolge la prestazione. La cessione dell'account o l'uso da parte di persona diversa dal titolare comporta l'irrogazione, a carico della piattaforma, di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata, salvo che la piattaforma dimostri di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la violazione.
15.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali e sostituire le parole: entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione con le seguenti: prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
15.12. Madia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione con le seguenti: prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
15.2. Scotto, Guerra.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: 3-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a fornire, gratuitamente e prima dell'avvio della prima prestazione, un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale formazione è erogata a cura e spese della piattaforma, è computata come tempo di lavoro agli effetti retributivi e previdenziali, e ha per oggetto almeno i rischi specifici connessi all'attività svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di emergenza. La piattaforma che omette di erogare la formazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
15.3. Scotto, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le piattaforme sono tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell'attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavoratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
15.4. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di garantire una tutela economica effettiva ai lavoratori comunemente denominati rider che nello svolgimento della propria attività utilizzino un veicolo proprio a motore è stabilito l'obbligo per l'impresa di consegna di corrispondere un rimborso spese per il carburante.
  2. Il rimborso di cui al comma 1, deve essere calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi dal lavoratore dal momento dell'accettazione dell'ordine fino all'avvenuta consegna.
  3. Le piattaforme digitali sono tenute a implementare sistemi di tracciamento trasparenti per il calcolo automatico della distanza percorsa, rendendo tali dati accessibili al lavoratore in tempo reale per ogni singola consegna.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure applicative di cui al presente articolo.
15.01. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque»;

   b) il secondo comma è abrogato;

   c) al terzo comma, le parole: «a periodi non eccedenti i sette giorni» sono soppresse.

  2. All'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
  3. All'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque»;

   b) il secondo comma è abrogato;

   c) al terzo comma la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 1 e 3, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, e a 150 milioni di euro a partire dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15.03. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina delle integrazioni salariali ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.».

  2. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2025-2027, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  3. Il Fondo di cui al comma 2 eroga, fino ad esaurimento delle risorse, un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3, le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2 e i criteri con cui INPS ne comunica preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esaurimento delle risorse, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità medesima, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore utilizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello stress termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.027. Gribaudo, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera h), i titolari di brevetto di salvamento che hanno svolto per almeno tre mesi l'incarico di addetto al servizio di salvataggio e primo soccorso.
15.8. De Luca.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

  3-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a fornire, gratuitamente e prima dell'avvio della prima prestazione, un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale formazione è erogata a cura e spese della piattaforma, è computata come tempo di lavoro agli effetti retributivi e previdenziali, e ha per oggetto almeno i rischi specifici connessi all'attività svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le procedure di emergenza. La piattaforma che omette di erogare la formazione è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
15.15. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a sospendere la disponibilità del servizio, ovvero ad adottare apposite misure di protezione, nelle situazioni di rischio meteorologico o ambientale straordinario, secondo le modalità e i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Le piattaforme sono altresì tenute a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi specifici dell'attività, ivi inclusi i rischi connessi alle condizioni meteorologiche avverse, senza oneri a carico delle medesime lavoratrici e dei medesimi lavoratori. La violazione di tali obblighi è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
15.16. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione della formazione)

  1. All'articolo 38, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le certificazioni relative all'espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal presente decreto, sono caricati dal datore di lavoro all'interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori».
  2. La piattaforma SIISL viene integrata con queste funzionalità:

   a) accesso dei soggetti formatori, datori di lavoro inclusi. In base alle caratteristiche del soggetto formatore viene inibito la creazione di corsi per i quali non si hanno i requisiti necessari;

   b) creazione degli interventi formativi da realizzare, anche tramite importazione massiva. Vengono indicati anche gli argomenti del corso;

   c) caricamento dei partecipanti ai corsi;

   d) generazione degli attestati direttamente tramite il portale;

   e) trasferimento automatico degli attestati al Fascicolo del lavoratore.

  Il portale è accessibile agli organi di vigilanza per le attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.
  3. Il soggetto formatore indica, all'atto della creazione dell'intervento formativo, le date e i docenti presunti potendoli modificare fino all'ora di inizio della singola lezione. I datori di lavoro, all'atto dell'assunzione di un lavoratore, accedono alla documentazione dello stesso e ne valutano l'adeguatezza rispetto alla propria realtà; per quanto concerne la formazione specifica dei lavoratori, il datore di lavoro verifica i contenuti riportati obbligatoriamente sull'attestato ed eventualmente integra i rischi, presenti nella propria realtà, ma non riportati sull'attestato.
  4. La Conferenza Stato-Regioni, entro 6 mesi, definisce un sistema di classificazione delle mansioni, basato sugli indici di inabilità permanente collegati alle voci di tariffa INAIL. Tale classificazione determina la durata minima dei percorsi di formazione dei lavoratori per quanto concerne il modulo specifico.
  5. L'implementazione del Fascicolo Sociale e Lavorativo e del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL avviene nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.02. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita)

  1. Ai fini dell'adeguamento all'ammontare annuo dell'assegno sociale, dal 1 gennaio 2027 la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla tabella allegato 2.
  2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 48.700.000 euro per l'anno 2027, a 113.500.000 euro per l'anno 2028, a 133.400.000 euro per l'anno 2029, a 142.400.000 euro per l'anno 2030, a 151.500.000 euro per l'anno 2031, a 160.900.000 euro per l'anno 2032, a 170.400.000 euro per l'anno 2033, a 180.100.000 euro per l'anno 2034, a 190.100.000 euro per l'anno 2035 e a 200.200.000 euro dall'anno 2036, si provvede si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 1

Tab. 1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15%

(importi in euro)

% menomaz. permanente

Punto Inail

CLASSI DI ETÀ

<20

21-25

26-30

  31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

>66

6

2500

  15000

  14250

  13500

  12750

  12000

  10500

  9750

  9000

  8250

  7500

  6750

7

  2600

  18200

  17290

  16380

  15470

  14560

  12740

  11830

  10920

  10010

  9100

  8190

8

  2700

  21600

  20520

  19440

  18360

  17280

  15120

  14040

  12960

  11880

  10800

  9720

9

  2850

  25650

  24367

  23085

  21802

  20520

  17955

  16672

  15390

  14107

  12825

  11542

10

  3000

  30000

  28500

  27000

  25500

  24000

  21000

  19500

  18000

  16500

  15000

  13500

11

  3200

  35200

  33440

  31680

  29920

  28160

  24640

  22880

  21120

  19360

  17600

  15840

12

  3400

  40800

  38760

  36720

  34680

  32640

  28560

  26520

  24480

  22440

  20400

  18360

13

  3700

  48100

  45695

  43290

  40885

  38480

  33670

  31265

  28860

  26455

  24050

  21645

14

  4000

  56000

  53200

  50400

  47600

  44800

  39200

  36400

  33600

  30800

  28000

  25200

15

  4300

  64500

  61275

  58050

  54825

  51600

  45150

  41925

  38700

  35475

  32250

  29025

ALLEGATO 2

Tab. 2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100%

(importi in euro)

  Grado
  %

  Rendita
  annua

  Grado
  %

  Rendita
  annua

  16

  1712

  59

  12272

  17

  1853

  60

  12630

  18

  1998

  61

  12993

  19

  2147

  62

  13361

  20

  2300

  63

  13734

  21

  2457

  64

  14112

  22

  2618

  65

  14495

  23

  2783

  66

  14883

  24

  2952

  67

  15276

  25

  3125

  68

  15674

  26

  3302

  69

  16077

  27

  3483

  70

  16485

  28

  3668

  71

  16898

  29

  3857

  72

  17316

  30

  4065

  73

  17739

  31

  4278

  74

  18167

  32

  4496

  75

  18600

  33

  4719

  76

  19038

  34

  4947

  77

  19481

  35

  5180

  78

  19929

  36

  5418

  79

  20382

  37

  5661

  80

  20840

  38

  5909

  81

  21303

  39

  6162

  82

  21771

  40

  6420

  83

  22244

  41

  6683

  84

  22722

  42

  6951

  85

  23205

  43

  7224

  86

  23693

  44

  7502

  87

  24186

  45

  7785

  88

  24684

  46

  8073

  89

  25187

  47

  8366

  90

  25695

  48

  8664

  91

  26208

  49

  8967

  92

  26726

  50

  9275

  93

  27249

  51

  9588

  94

  27777

  52

  9900

  95

  28310

  53

  10229

  96

  28848

  54

  10557

  97

  29391

  55

  10890

  98

  29939

  56

  11228

  99

  30492

  57

  11573

  100

  31050

  58

  11919

15.04. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento prestazioni INAIL)

  1. L'Inail, a decorrere dal 1 gennaio 2027, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, in particolare riducendo le franchigie, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.
  2. Il piano di revisione è presentato dall'INAIL entro il 30 settembre 2026, in raccordo con il Ministero del Lavoro delle Politiche sociali che provvede alla definizione delle risorse necessarie a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15.05. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della Procura unica del lavoro)

  1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

   «Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

  2. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

   «Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

  3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

  4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

  5. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro».

  6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

  7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  8. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
  9. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  12. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
15.06. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

  1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: «cure mediche e chirurgiche» sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventuali percorsi e sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti».
15.07. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Valutazione dei rischi connessi alle molestie sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:

   «m-quinquies) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio derivante da violenze e molestie sul luogo di lavoro sia perpetrate da persone esterne all'organizzazione che tra lavoratori. La Commissione monitora l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima».

   b) all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,» sono aggiunte le seguenti: «i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente ad aggressioni provenienti dall'esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori»;

   c) all'articolo 28, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. La valutazione dei rischi da violenze e molestie sul luogo di lavoro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quinquies), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni».
15.08. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l'ingresso di nuovo personale, alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati. Il documento di valutazione dei rischi riporta, per ogni mansione, gli argomenti da trattare all'interno del modulo specifico per lavoratori al fine di permettere la valutazione di adeguatezza della formazione di cui è già in possesso il lavoratore all'atto dell'assunzione».
15.09. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)» sono sostituite con le seguenti: «con le modalità previste all'allegato XVII».
  2. All'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera: «e) per le attività ad alto rischio, individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto da emanarsi, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, entro il 30 settembre 2026, è richiesta la certificazione di una esperienza di almeno 24 mesi nella mansione».
15.010. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Verifica annuale della patente a crediti)

  1. All'articolo 29, comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti».
15.011. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Spazi Confinati)

  1. Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO XI-bis
SPAZI CONFINATI

Art. 297-bis.
(Campo di applicazione)

   1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
   2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

   a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

   b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;

   c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

   d) ai lavori subacquei;

   e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo n. 272 del 1999;

   che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Articolo 297-ter.
(Definizioni)

   Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

   a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento.

   b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O2, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria;

   c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti;

   d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati;

   e) preposto: lavoratore o persona designata per sovraintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'art. 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Articolo 297-quater.
(Valutazione dei rischi)

   1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

   a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;

   b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

   c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

   d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

   2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi e/o operativi.

Articolo 297-quinquies.
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

   1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

   a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

   b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;

   c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

   d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

   e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

   f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

   g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

   h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

   i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'art. 297-decies;

   j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il Fit Test, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

   k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 297-decies;

   l) individua almeno un preposto di cui all'art. 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

   m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera k) del presente comma.

   2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
   3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

   a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

   b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

   d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

   4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle direttive europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.
   5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), del comma 3.

Articolo 297-sexies.
(Informazione, formazione e addestramento)

   1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

   a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

   b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'art. 297-decies.

   2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare
   3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

   a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

   b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) le procedure operative di sicurezza;

   d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

   e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

   4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
   5. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.
   6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
   7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.
   8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 297-septies.
(Coordinamento)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

   a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

   b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

   c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

   d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto.

   2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
   3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'art. 297-quater comma 1 lettera b), c) e d) e comma 2 secondo periodo.

Articolo 297-octies.
(Sorveglianza sanitaria)

   1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'articolo 297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
   2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

   a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

   b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

   c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

   3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
   4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.
   5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

   a) le caratteristiche dello spazio confinato;

   b) la natura dei rischi;

   c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;

   d) le modalità di lavoro;

   e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

   f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

   g) le modalità di gestione dell'emergenza;

   h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Articolo 297-novies.
(Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

   a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

   b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

   c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

   d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Articolo 297-decies.
(Misure d'emergenza)

   1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'art. 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'art. 100 del presente decreto, ove previsto.
   2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
   3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Articolo 297-undecies.
(Regolamento recente norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

   1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
   2. Fino all'adozione del Decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Articolo 297-duodecies.
(Sanzioni)

   1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3;
   2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 2;
   3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10;
   4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

   a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

   c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

   d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

   e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.

   5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.
   6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.
   7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:

   a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettere b), c) e d);

   b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettera a).».
15.012. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Lavoratori di pubblica utilità)

  1. Al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, in seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo n. 274 del 2000”».
15.013. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.
15.014. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.
15.015. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Incremento informazioni badge elettronico di cantiere)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.».
15.016. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Obbligo badge elettronico di cantiere anche per i non dipendenti)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai propri dipendenti» con le seguenti: «a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale».
15.017. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Accessibilità risultati vigilanza su appalti)

  1. Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.
15.018. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Incremento fondi INL per contrattazione integrativa)

  1. In deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
15.019. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Incremento fondi per il personale INL)

  1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e dopo le parole: «al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro» e dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
15.020. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Estensione tracciamento near miss)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, le parole: «da parte delle imprese con più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare».
15.021. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Incremento professionisti tecnici INAIL)

  1. Al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Articolo 4-bis.
(Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

   1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
   2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.
   3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
   4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
15.022. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Potenziamento bilancio INAIL)

  1. Al comma 5 dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riferito all'articolo 59 del medesimo decreto, le parole «non potrà superare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «non potrà superare un importo pari all'1,5% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione».
15.023. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

  1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.
15.024. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Destinazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza)

  1. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.
  2. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70 per cento della media triennale dei proventi di cui al comma 1 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
15.025. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis.
(Relazione attività di prevenzione delle ASL)

  1. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

   «7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti.».
15.026. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, GIUSTIZIA E TUTELA DELLE VITTIME DEL LAVORO E DEI PROPRI FAMILIARI

Articolo 15-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione della formazione)

  1. All'articolo 38, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le certificazioni relative all'espletamento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal presente decreto, sono caricati dal datore di lavoro all'interno del Fascicolo Sociale e Lavorativo, interoperabile con la piattaforma SIISL ai fini della loro validità, entro cinque giorni dalla data di rilascio da parte degli enti formatori».
  2. La piattaforma SIISL viene integrata con queste funzionalità:

   a) accesso dei soggetti formatori, datori di lavoro inclusi. In base alle caratteristiche del soggetto formatore viene inibito la creazione di corsi per i quali non si hanno i requisiti necessari;

   b) creazione degli interventi formativi da realizzare, anche tramite importazione massiva. Vengono indicati anche gli argomenti del corso;

   c) caricamento dei partecipanti ai corsi;

   d) generazione degli attestati direttamente tramite il portale;

   e) trasferimento automatico degli attestati al Fascicolo del lavoratore.

  Il portale è accessibile agli organi di vigilanza per le attività di controllo e monitoraggio delle attività formative.
  3. Il soggetto formatore indica, all'atto della creazione dell'intervento formativo, le date e i docenti presunti potendoli modificare fino all'ora di inizio della singola lezione. I datori di lavoro, all'atto dell'assunzione di un lavoratore, accedono alla documentazione dello stesso e ne valutano l'adeguatezza rispetto alla propria realtà; per quanto concerne la formazione specifica dei lavoratori, il datore di lavoro verifica i contenuti riportati obbligatoriamente sull'attestato ed eventualmente integra i rischi, presenti nella propria realtà, ma non riportati sull'attestato.
  4. La Conferenza Stato-regioni, entro 6 mesi, definisce un sistema di classificazione delle mansioni, basato sugli indici di inabilità permanente collegati alle voci di tariffa INAIL. Tale classificazione determina la durata minima dei percorsi di formazione dei lavoratori per quanto concerne il modulo specifico.
  5. L'implementazione del Fascicolo Sociale e Lavorativo e del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL avviene nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-ter.
(Misure in materia di indennità per inabilità temporanea)

  1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo comma, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque»;

   b) il secondo comma è abrogato;

   c) al terzo comma, le parole «a periodi non eccedenti i sette giorni» sono soppresse.

  2. All'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
  3. All'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo comma, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque»;

   b) il secondo comma è abrogato;

   c) al terzo comma la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 1 e 3, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, e a 150 milioni di euro a partire dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 15-quater.
(Incremento prestazioni INAIL)

  1. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è autorizzato ad effettuare la revisione in direzione incrementale delle prestazioni per i lavoratori e le lavoratrici infortunati e tecnopatici, intendendo per esse sia gli indennizzi che le rendite e i loro metodi di calcolo, in particolare riducendo le franchigie, nonché quanto previsto per gli ausili, le protesi e le prestazioni a carattere sociosanitario.
  2. Il piano di revisione è presentato dall'INAIL entro il 30 settembre 2026, in raccordo con il Ministero del Lavoro delle Politiche sociali che provvede alla definizione delle risorse necessarie a valere sul bilancio dell'INAIL mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 15-quinquies.
(Istituzione della Procura unica del lavoro)

  1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

   «Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

  2. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

   «Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».
   3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

  4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

  5. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro».

  6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

  7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  8. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
  9. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  11. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  12. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Articolo 15-sexies.
(Tutela psicologica per gli assicurati INAIL e per i loro familiari)

  1. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al numero 5, dopo le parole: «cure mediche e chirurgiche» sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventuali percorsi e sedute di psicoterapia, ove ritenuti necessari, per gli assicurati e per i superstiti».

Articolo 15-septies.
(Valutazione dei rischi connessi alle molestie sul lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:

   «m-quinquies) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio derivante da violenze e molestie sul luogo di lavoro sia perpetrate da persone esterne all'organizzazione che tra lavoratori. La Commissione monitora l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima».

  2. All'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al comma 1, dopo le parole: «tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,» sono aggiunte le seguenti parole: «i rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro sia relativamente ad aggressioni provenienti dall'esterno sia per quanto concerne aggressioni o molestie tra lavoratori»;
  3. All'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. La valutazione dei rischi da violenze e molestie sul luogo di lavoro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quinquies), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni».

Articolo 15-octies.
(Valutazione dei piani formativi nel DVR)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) il piano formativo dei lavoratori con specifiche previsioni in merito al processo per l'ingresso di nuovo personale, alla definizione dei processi di formazione, informazione e addestramento specifici del personale e dal datore di lavoro che saranno effettivamente realizzati. Il documento di valutazione dei rischi riporta, per ogni mansione, gli argomenti da trattare all'interno del modulo specifico per lavoratori al fine di permettere la valutazione di adeguatezza della formazione di cui è già in possesso il lavoratore all'atto dell'assunzione».

Articolo 15-novies.
(Verifica idoneità tecnico professionale negli appalti)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole «con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste all'allegato XVII».
  2. All'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al punto 2 è aggiunta la lettera:

   «e) per le attività ad alto rischio, individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, entro il 30 settembre 2026, è richiesta la certificazione di una esperienza di almeno 24 mesi nella mansione».

Articolo 15-decies.
(Verifica annuale della patente a crediti)

  1. All'articolo 29, comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «La patente, valida un anno, è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti».

Articolo 15-undecies.
(Spazi Confinati)

  1. Dopo l'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO XI-bis
SPAZI CONFINATI

Articolo 297-bis.
(Campo di applicazione)

   1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
   2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

   a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;

   b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;

   c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;

   d) ai lavori subacquei;

   e) alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale di cui al decreto legislativo n. 272 del 1999;

   che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Articolo 297-ter.
(Definizioni)

   1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

   a) spazio confinato: uno spazio delimitato, sostanzialmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti e/o difficoltosi accessi per l'entrata e/o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento.

   b) atmosfera pericolosa: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O2, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria.

   c) lavoratore attendente: lavoratore addetto alla sorveglianza esterna espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori entranti.

   d) lavoratore entrante: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati.

   e) preposto: lavoratore o persona designata per sovraintendere ed effettuare la vigilanza di cui all'articolo 19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e sull'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Articolo 297-quater.
(Valutazione dei rischi)

   1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:

   a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;

   b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;

   c) adotta le misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

   d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.

   2. L'identificazione degli spazi confinati di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e la conseguente valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera b) è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi e/o operativi.

Articolo 297-quinquies.
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

   1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato, sulla base della propria valutazione dei rischi:

   a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

   b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;

   c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;

   d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;

   e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;

   f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;

   g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso o in funzione delle lavorazioni da eseguire, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;

   h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro, tenendo conto anche della tipologia di accesso nello spazio confinato, delle attrezzature necessarie per l'ingresso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;

   i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore attendente, incaricato dell'interazione con i lavoratori entranti e dell'attivazione delle misure di emergenza previste dalla procedura di cui all'art. 297-decies;

   j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori, effettuando preventivamente il Fit Test, qualora previsto dalla tipologia del dispositivo di protezione individuale utilizzato;

   k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 297-decies;

   l) individua almeno un preposto di cui all'articolo 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto;

   m) individua la squadra di lavoro costituita dal lavoratore entrante, dal lavoratore attendente, dal preposto e dagli addetti alla squadra di salvataggio, qualora prevista dalla procedura di cui alla lettera k) del presente comma.

  2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire, previa valutazione dei rischi, con la preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
  3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:

   a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III categoria;

   b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;

   d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.

  4. Se, in base agli esiti della propria valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, conformi ai requisiti delle Direttive Europee relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.
  5. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c e d), del comma 3.

Articolo 297-sexies.
(Informazione, formazione e addestramento)

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

   a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;

   b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'articolo 297-decies.

  2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare
  3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:

   a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;

   b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;

   c) le procedure operative di sicurezza;

   d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;

   e) le procedure di emergenza e di salvataggio.

  4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
  5. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati; il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, riceve una formazione specifica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.
  6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
  7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025.
  8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 297-septies.
(Coordinamento)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:

   a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;

   b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso o un suo rappresentante, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, o loro rappresentanti, e i lavoratori autonomi; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;

   c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

   d) informare, nel caso permangano interferenze con le proprie attività lavorative, prima dell'inizio dei lavori negli spazi confinati, i propri lavoratori, preposti e addetti all'emergenza, sulle misure di cui al comma 1 lettera c); tale attività informativa dovrà essere ripetuta in caso di successive modifiche al documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto.

  2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 100 del presente decreto le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, prima della elaborazione del documento di cui all'art. 26 comma 3 del presente decreto da parte del datore di lavoro committente, il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del presente decreto, tenendo in considerazione le informazioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) del presente decreto e secondo quanto indicato nell'art. 297-quater comma 1 lettere b), c) e d) e comma 2 secondo periodo.

Articolo 297-octies.
(Sorveglianza sanitaria)

  1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'art. 297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

   a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;

   b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

   c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.

  3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
  4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.
  5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

   a) le caratteristiche dello spazio confinato;

   b) la natura dei rischi;

   c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato; d) le modalità di lavoro;

   e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;

   f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;

   g) le modalità di gestione dell'emergenza;

   h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Articolo 297-novies.
(Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:

   a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;

   b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;

   c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;

   d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Articolo 297-decies.
(Misure d'emergenza)

  1. Il datore di lavoro che esegue i lavori all'interno degli spazi confinati in cui deve operare con i propri lavoratori, elabora la procedura di emergenza in relazione alle caratteristiche degli stessi, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza. La procedura di emergenza deve tenere conto delle misure del documento di cui all'art. 26 comma 3, ove previsto, o, nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), delle misure del documento di cui all'art. 100 del presente decreto, ove previsto.
  2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
  3. I contenuti minimi della procedura di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Articolo 297-undecies.
(Regolamento recente norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati)

  1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
  2. Fino all'adozione del Decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

Articolo 297-duodecies.
(Sanzioni)

  1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 1 e dell'articolo 297-septies, comma 3;
  2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 2;
  3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10.
  4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

   a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1 e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4 e 5;

   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1;

   c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;

   d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;

   e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.

  5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.
  6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.
  7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:

   a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettere b), c) e d);

   b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lettera a).».

Articolo 15-duodecies.
(Lavoratori di pubblica utilità)

  1. Al comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il punto è aggiunto: le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori di pubblica utilità di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2001 «Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000».

Articolo 15-terdecies.
(Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali costituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Alla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, partecipano, senza diritto di voto, 4 medici legali nominati dalle parti sociali maggiormente rappresentative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto criteri di rotazione che assicurino la rappresentatività.

Articolo 15-quattuordecies.
(Incremento informazioni badge elettronico di cantiere)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. La tessera di cui al comma 2 è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco, anche internazionale, con indicazione dell'impresa distaccante e distaccataria, e in somministrazione, che lavorano o hanno accesso a qualsiasi titolo nei cantieri. La tessera di riconoscimento deve rilevare, oltre alle generalità del lavoratore, le presenze e l'orario di lavoro, la formazione effettuata e gli aggiornamenti necessari, il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e i relativi contratti di secondo livello. La piattaforma digitale di rilevazione dei dati, fornita dagli enti bilaterali del settore edile di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), integrabile, completa, perfettamente fruibile e implementata con le informazioni del presente comma. L'accesso alla Piattaforma Web è consentito, oltre agli Enti bilaterali di cui al comma precedente, alle stazioni Appaltanti e al l'Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge.».

Articolo 15-quinquiesdecies.
(Obbligo badge elettronico di cantiere anche per i non dipendenti)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai propri dipendenti» con le seguenti: «a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, che operano nel cantiere, indipendentemente dalla tipologia contrattuale».

Articolo 15-sexiesdecies.
(Accessibilità risultati vigilanza su appalti)

  1. Le risultanze della vigilanza svolta sugli appalti e subappalti dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli altri organi di vigilanza sono condivise e rese accessibili, all'interno del Portale Nazionale del Sommerso, a tutti gli altri organi di vigilanza interessati, al fine di incrementare la capacità di coordinamento e della programmazione delle attività di verifica e vigilanza.

Articolo 15-septiesdecies.
(Incremento fondi INL per contrattazione integrativa)

  1. In deroga al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad incrementare il fondo risorse decentrato destinato alla contrattazione integrativa del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, anche ai fini della creazione di un adeguato sistema indennitario che possa valorizzare il medesimo personale, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 15-undevicies.
(Incremento fondi per il personale INL)

  1. All'articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «controllo ispettivo e amministrativo» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e dopo le parole: «al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 5.000.000 euro» e dopo le parole: «in favore dei dipendenti dell'Istituto» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

Articolo 15-vicies.
(Estensione tracciamento near miss)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, le parole: «da parte delle imprese con più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle imprese, con l'esclusione di quelle a carattere e natura familiare».

Articolo 15-unvicies.
(Incremento professionisti tecnici INAIL)

  1. Al decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Articolo 4-bis

   (Potenziamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
   1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 201 unità di personale da inquadrare nell'area professionisti del vigente Contratto collettivo nazionale, Area funzioni centrali, famiglia professionale professionisti tecnici. La dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
   2. Ai fini del comma 1, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro.
   3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.804.222 per l'anno 2026 e di euro 11.376.090 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 1.196.600 per l'anno 2026 e di euro 1.153.200 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
   4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.000.822 per il 2026 ed euro 12.529.290 annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Articolo 15-duovicies.
(Potenziamento bilancio INAIL)

  1. Al comma 5, dell'allegato 6 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, riferito all'articolo 59 del medesimo decreto, le parole «non potrà superare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «non potrà superare un importo pari all'1,5 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione».

Articolo 15-tervicies.
(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

  1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.

Articolo 15-quatervicies.
(Destinazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza)

  1. Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono vincolate esclusivamente al finanziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e promozione della salute nei luoghi di lavoro, e non possono essere destinate ad altre finalità. Tali risorse devono essere considerate aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale.
  2. Al fine di garantire continuità e qualità delle attività ispettive e di prevenzione, almeno il 70 per cento della media triennale dei proventi di cui al comma 1 è destinato alla stabilizzazione del personale impiegato nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, evitando forme di occupazione precaria.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con decreto i requisiti minimi vincolanti per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di medicina del lavoro, al fine di garantire uniformità, qualità e sicurezza delle attività sanitarie correlate alla sorveglianza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Articolo 15-quinvicies.
(Relazione attività di prevenzione delle ASL)

  1. All'articolo 13 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

   «7-ter. Ogni azienda sanitaria locale competente per territorio, anche per il tramite dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo, è tenuta a comunicare, entro il 30 maggio di ogni anno al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, un resoconto circa i risultati conseguiti sull'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Il Comitato è tenuto altresì a fornire al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei resoconti suddetti, una relazione analitica complessiva circa il contenuto e le risultanze dei resoconti ricevuti.».
15.028. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

Articolo 15-bis.
(Introduzione dell'articolo 509-bis del codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 509 del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 509-bis. – (Somministrazione fraudolenta di lavoro) – Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere disposizioni vigenti o relative al contratto collettivo applicate al lavoratore, anche se socio-lavoratore di una cooperativa, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena della multa di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma si accompagna a una situazione di sfruttamento in presenza di una o più delle condizioni di cui all'articolo 603-bis, terzo comma.
   Si applicano, limitatamente al reato di cui al secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 603-bis.1, 603-bis.2 e 603-ter».

Art. 15-ter.
(Modifica all'articolo 603-bis del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

  1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Le stesse pene di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti di chiunque ricorra consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da un lavoratore che sia vittima di una delle condotte contemplate dal primo comma».

Art. 15-quater.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

   «1-bis. La responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, si estende all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive».

Art. 15-quinquies.
(Modifiche all'articolo 629 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti nel caso di reato di estorsione)

  1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «La pena è aumentata da un terzo alla metà se la condotta di cui al primo comma è commessa mediante lo sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiore a tre o se uno o più dei lavoratori sfruttati sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa»;

   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «La condanna per uno dei fatti previsti dai commi precedenti, limitatamente ai casi in cui la condotta ha a oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative, comporta l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'articolo 603-ter».

Art. 15-sexies.
(Disposizioni di coordinamento)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 603-bis.1, primo comma, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

   b) all'articolo 603-bis.2, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

   c) all'articolo 603-ter, primo comma, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «509-bis, secondo comma,».

  2. All'articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «la cui violazione costituisce, ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e»;

   c) al comma 4, le parole: «confisca disposta ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «confisca disposta ai sensi degli articoli 509-bis, secondo comma, e».

  3. All'articolo 25-bis.1, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «delitti contro» sono inserite le seguenti: «l'economia pubblica,»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «509-bis, secondo comma,».

  4. All'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «comprese le» sono inserite le seguenti: «competenze e le».
15.029. Fossi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola espressa di non regressione)

  1. Le disposizioni del presente Capo non possono essere interpretate né applicate in modo da ridurre il livello di tutela già garantito alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono la propria attività mediante piattaforme digitali dalla legislazione vigente, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza. Ai fini di cui al presente comma, il livello di tutela preesistente comprende le tutele riconosciute in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 47-bis e seguenti del medesimo decreto.
15.031. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 15-bis.
(Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, in materia di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro)

  1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 603-quater. – (Divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro) – Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, che richiede o ottiene, in qualsiasi forma, anche indiretta, la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
   La pena e la multa sono aumentate, fino ad un terzo, se il fatto è commesso:

   a) in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica;

   b) con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione;

   c) nei confronti di più lavoratori;

   d) in violazione di normative in materia di lavoro subordinato o sicurezza.

   Alla condanna per il delitto di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 603-ter».
15.032. Zaratti, Mari.

  Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis
MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 15-bis.
(Prevenzione e contrasto di molestie morali e violenze psicologiche nei luoghi di lavoro)

  1. Il presente articolo prescrive misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito lavorativo e in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura, mansione o grado.
  2. Nell'ambito di qualsiasi rapporto di lavoro sono vietati comportamenti anche omissivi, che ledano o pongano in pericolo la salute fisica e psichica, la dignità e la personalità morale del lavoratore.
  3. Agli effetti del presente articolo si intendono per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo e sistematico. Per avere il carattere di molestia morale e violenza psicologica, gli atti di cui al primo periodo devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare o comunque recare danno alla lavoratrice o al lavoratore nella propria carriera o autorevolezza e nel rapporto con gli altri. La molestia morale e la violenza psicologica possono avvenire anche mediante:

   a) la rimozione da incarichi;

   b) l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale;

   c) la svalutazione sistematica dei risultati, fino a un vero e proprio sabotaggio del lavoro, che può essere svuotato dei contenuti, oppure privato degli strumenti necessari al suo svolgimento;

   d) il sovraccarico di lavoro o l'attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono il senso di impotenza e di frustrazione;

   e) l'attribuzione di compiti inadeguati rispetto alla qualifica e preparazione professionale o alle condizioni fisiche e di salute;

   f) l'esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, tutte finalizzate alla estromissione del soggetto dal posto di lavoro;

   g) gli atti persecutori e di grave maltrattamento, le comunicazioni verbali distorte e le tesi a critica, anche di fronte a terzi;

   h) le molestie sessuali;

   i) la squalificazione dell'immagine personale e professionale;

   l) le offese alla dignità personale, attuate da superiori, da pari grado o da subordinati ovvero dal datore di lavoro.

  4. Agli effetti degli accertamenti delle responsabilità, l'istigazione è considerata equivalente alla realizzazione del fatto.
  5. Il danno sull'integrità psicofisica provocato dai comportamenti e dagli atti di cui al comma 1 è rilevato, ai fini della presente legge, ogni qualvolta comporti riduzione della capacità lavorativa per disagio socio-emotivo nonché per disturbi psicofisici di qualunque entità, inclusa la depressione, disturbi psicosomatici conseguenti a stress lavorativo, incluse l'ipertensione, l'ulcera e l'artrite, disturbi allergici, disturbi della sfera sessuale, nonché tumori.
  6. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e violenze psicologiche, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), unitamente ai centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo di cui all'articolo 9, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni, come definite al comma 3.
  7. In concorso con i centri di cui al successivo comma 20, i servizi delle AUSL di cui al comma 1 organizzano annualmente corsi sul fenomeno del mobbing, obbligatori e a carico del datore di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti, i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  8. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente in materia di mobbing, anche servendosi di appositi consulenti, psicologi e pedagogisti.
  9. In ogni azienda, all'interno dei processi informativi e formativi previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste apposite riunioni aziendali periodiche improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali, atte a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni sugli aspetti organizzativi, in particolare riguardo a ruoli, mansioni, carriera, mobilità.
  10. Un'attività di informazione generale è svolta altresì per tutti i lavoratori, dedicando allo scopo due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
  11. Il datore di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciati azioni o fatti di cui al comma 3 da singoli lavoratori o da gruppi di lavoratori, o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali o del rappresentante per la sicurezza nonché del medico competente, ha l'obbligo di accertare tempestivamente i comportamenti denunciati.
  12. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento delle azioni o dei fatti denunciati ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata, il medico competente nonché, se necessario, il servizio di prevenzione e protezione della AUSL.
  13. Qualora siano denunciati comportamenti definiti ai sensi del comma 3, su ricorso del lavoratore o, per delega dal medesimo conferita, delle organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi alla data della denuncia, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, ne dispone la rimozione degli effetti, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro la decisione di cui al primo periodo è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  14. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore dal responsabile di comportamenti definiti dal comma 3 comprende in ogni caso anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico da determinare in via equitativa.
  15. Restano ferme le norme vigenti in materia di tutela del lavoro subordinato.
  16. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, pubblico o privato, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica.
  17. Se l'atto oggetto del provvedimento di condanna è commesso dal datore di lavoro, pubblico o privato, o si evince una sua complicità, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, omettendo il nome della persona oggetto di molestia morale e violenza psicologica. Le eventuali spese sono a carico del condannato.
  18. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti al comma 3 è disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dalla contrattazione collettiva.
  19. Tutti gli atti discriminatori di cui al comma 3 o conseguenti ad un atto o comportamento di cui al medesimo comma sono nulli.
  20. Ogni regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, di seguito denominato «Centro», con un adeguato organico, diretto da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione. Il centro, anche ai fini contrattuali, ha il carattere di struttura complessa. Il centro è organizzato quale organismo tecnico di consulenza dei servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro delle AUSL e svolge i seguenti compiti:

   a) ricerca e prevenzione del fenomeno del mobbing;

   b) informazione dei lavoratori;

   c) formazione degli operatori dei servizi e delle strutture di prevenzione delle AUSL;

   d) formazione dei medici competenti, formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

   e) monitoraggio dei casi.

  21. Il centro organizza una conferenza annuale per valutare i risultati del lavoro svolto e individuare le opportune iniziative per la riduzione o l'eliminazione del fenomeno del mobbing.
15.033. Zanella, Ghirra, Piccolotti, Mari.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per l'anno 2026.
16.10. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni di equità in materia di trattamenti pensionistici)

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche per i lavoratori con accrediti contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia può essere conseguito al raggiungimento del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 7, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che essi optino per la liquidazione dell'intero trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano maturato un'anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni nel sistema medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.014. Della Vedova.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori operanti in ambito portuale)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 già destinate al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3. Il Fondo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
16.019. Ghio, Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituito presso l'INPS un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.
   3-octies. Al predetto Fondo affluiscono le risorse delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, dei lavoratori dipendenti da dette imprese e dei dipendenti delle AdSP previste negli accordi sottoscritti tra le parti stipulanti quel CCNL, nonché le risorse delle AdSP di cui al successivo comma 3-novies.
   3-novies. Successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2026 e per ciascuno degli anni seguenti, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento del Fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, con le modalità e le tempistiche che saranno determinate nel decreto di cui al comma 8-septies del presente articolo.»
16.037. Rosato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Staffetta generazionale)

  1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
  2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
  3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
  4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part-time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.065. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Consultazione delle parti sociali)

  1. I decreti attuativi del presente provvedimento sono adottati previa consultazione formale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
16.082. Mari, Ghirra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.018. Ghio, Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.038. Rosato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15»;

   b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

    «1-ter). La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4».

   c) Al comma 4 le parole: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026»;

   d) al comma 7, è aggiungo, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
16.048. Bonafè.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Pubblicazione bilanci dei fondi sanitari)

  1. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 7 mesi».
16.08. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni in materia di pensioni complementari)

  1. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000».
  2. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera c) è soppressa.
16.016. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Formazione 16 ore MICS)

  1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», presso gli Organismi paritetici del settore edili, promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del predetto decreto.
  2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
  3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
16.017. Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
16.020. Fossi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

   b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

   c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».
16.021. Fossi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.022. Fossi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

  1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) dopo le parole: «sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali», è inserito il seguente periodo: «Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni»;

   c) le parole «il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono sostituite dalle seguenti «le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione».
16.023. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

  1. L'accesso di qualsiasi lavoratore dipendente o autonomo, ancorché autorizzato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo regolamento, è vietato se non sia stata previamente effettuata la puntuale verifica analitica dell'assenza di rischio e non siano state messe in opera le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza, che devono essere certificate da un professionista abilitato e iscritto all'Ordine dei chimici e fisici, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

   a) abbia seguito apposito corso di formazione in analisi dei rischi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

   b) svolga o abbia svolto l'attività di analisi dei rischi, con il rilascio di conseguenti certificati, alla data del 15 settembre 2025;

   c) sia o sia stato componente di un Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015.

  2. Il professionista incaricato di svolgere la verifica di cui al comma 1, per accedere agli ambienti di cui al medesimo comma 1, impiega dispositivi di protezione individuale di categoria non inferiore alla terza atti a garantire la protezione totale dell'operatore mediante isolamento completo dall'atmosfera circostante, con autorespiratore ad aria compressa e indumenti protettivi idonei.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli ambienti ristretti o confinati che, per le loro caratteristiche, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
  4. Ferme restando le sanzioni penali o amministrative eventualmente previste dalla legge:

   a) all'impresa o al lavoratore autonomo responsabile della violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dalla qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati per la durata di dodici mesi;

   b) all'impresa committente dei lavori, dei servizi o delle forniture eseguiti in violazione delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività lavorativa per la durata di quindici giorni;

   c) al professionista incaricato degli accertamenti di cui al comma 1, il quale ometta di utilizzare i dispositivi prescritti dal comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

  5. Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, le modificazioni occorrenti per adeguarlo alle disposizioni della presente legge e per introdurvi le norme di attuazione eventualmente necessarie.
16.044. Marino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, i commi 295 e 296 sono abrogati.
16.059. Scotto, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze)

  1. Per l'anno 2026, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 152 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
16.060. Madia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Destinazione delle risorse inoptate dei Fondi paritetici interprofessionali)

  1. Le risorse inoptate giacenti presso l'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative a datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro cui è associato un Fondo paritetico interprofessionale, sono trasferite annualmente al Fondo corrispondente al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. In assenza di tale corrispondenza, le risorse rimangono presso l'INPS secondo la disciplina vigente.
  2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse trasferite ai sensi del comma 1 è destinata al finanziamento di azioni di promozione, informazione e incentivazione rivolte alle imprese con meno di dieci dipendenti che non abbiano ancora fruito delle opportunità formative offerte dal Fondo.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di individuazione della corrispondenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro e Fondi paritetici interprofessionali ai fini del trasferimento di cui al comma 1, nonché le modalità operative di trasferimento delle risorse.
16.061. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2027, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
  2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

   «6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
   6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».

  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.062. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.

   (Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: «276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.063. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Sperimentazione della staffetta generazionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il quadriennio 2026-2029, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
  3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Ai fini dell'attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.064. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(NASpI per le lavoratrici vittime di violenza)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Sono equiparate, ai fini dell'accesso alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai casi di perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati mediante attestazione rilasciata, nell'ambito dei medesimi percorsi, dai centri antiviolenza o dai servizi sociali competenti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: «di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» sono inserite le seguenti: «, nonché delle dimissioni di cui al comma 2-bis del presente articolo».
  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: «dimissioni per giusta causa» sono inserite le seguenti: «, nonché le dimissioni di cui al comma 2-bis».
16.066. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze).

  1. Il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato, per gli anni 2025 e 2026, di 500 milioni gravanti sugli avanzi di amministrazione del rendiconto ANPAL alla data di cessazione dell'Ente, come accertati ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2025 e 2026, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori allo sviluppo tecnologico e produttivo sviluppo tecnologico e produttivo e per la formazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76. Con le risorse del Fondo sono finanziati la retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma quinto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  3. Con il decreto di cui al comma cinque, è regolata la partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente articolo di giovani fino a 35 anni di età disoccupati, prevedendo, in caso di assunzione all'esito del percorso formativo, a favore del datore di lavoro, un contributo aggiuntivo.
  4. Le dotazioni del Fondo nuove competenze possono essere integrate da risorse stanziate:

   a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante somme accertate in bilancio annualmente come avanzi di gestione, nei limiti annuali di 1.000 milioni di euro;

   b) con risorse dei programmi operativi nazionali e regionali finanziati dal FSE+;

   c) dai Fondi paritetici interprofessionali.

  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i criteri di valutazione dei progetti e di accesso ai benefici;

   b) i criteri di determinazione del contributo aggiuntivo a seguito dell'assunzione di disoccupati che hanno partecipato ai percorsi formativi;

   c) la partecipazione al finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali;

   d) le modalità di utilizzo e gestione delle risorse, nel rispetto dei limiti di spesa;

   e) le modalità di coinvolgimento delle Regioni, dei Fondi interprofessionali e delle parti sociali nella governance multilivello in caso di cofinanziamento;

   f) le modalità di accertamento degli avanzi di gestioni di cui al comma 3, lettera a);

   g) le regole di monitoraggio e valutazione continua.
16.067. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
  2. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 , le parole: «la regolata apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura» sono soppresse e dopo le parole: «trasporto pubblico urbano ed extraurbano» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente alle prestazioni strettamente indispensabili alla tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone».
16.068. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146:

   a) la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

   b) la Commissione di garanzia non può ampliare in via interpretativa l'ambito dei servizi pubblici essenziali oltre i limiti stabiliti dalla legge;

   c) ogni limitazione al diritto di sciopero deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e stretta indispensabilità.
16.069. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea e della giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
  2. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146 , le parole: «, la durata» sono soppresse
16.070. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela del diritto di sciopero)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la nozione di servizio pubblico essenziale è interpretata restrittivamente e comprende esclusivamente i servizi la cui interruzione sia idonea a mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza della persona, secondo i principi della Carta sociale europea, del Comitato europeo dei diritti sociali e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Conseguentemente, le prestazioni indispensabili devono essere limitate al minimo strettamente necessario a garantire la tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. È vietata l'imposizione di livelli di servizio equivalenti o sostanzialmente assimilabili al servizio ordinario e in ogni caso le prestazioni indispensabili non possono eccedere il 30 per cento del servizio ordinariamente erogato, salvo comprovate ragioni di tutela immediata della vita o della salute delle persone motivate con atto specifico.
16.071. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione della platea dei destinatari della formazione finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali)

  1. I Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono estendere l'accesso ai piani formativi finanziati anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro delle imprese aderenti, ivi compresi i titolari di imprese con meno di dieci dipendenti, nel rispetto dei limiti stabiliti dai propri statuti e regolamenti interni e della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i Fondi paritetici interprofessionali adeguano i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo apposite linee di intervento dedicate alle categorie di destinatari ivi indicate.
16.092. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Soppressione della trattenuta sulle risorse dei Fondi paritetici interprofessionali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è soppressa la trattenuta di cui all'articolo 1, commi 722 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, applicata alle risorse affluite ai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Le somme corrispondenti alla trattenuta soppressa ai sensi del comma 1 rimangono nella disponibilità dei Fondi e sono destinate al finanziamento di piani formativi, con priorità per le azioni rivolte alle competenze digitali e alla transizione ecologica.
16.093. Gribaudo.

ART. 16-bis.
(Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche complementari)

  Sopprimerlo.
16-bis.1000. Carotenuto, Aiello, Tucci.

ART. 16-quinquies.
(Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati)

  Sopprimere il comma 1.
16-quinquies.1. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , anche non continuativa ed ulteriore, rispetto a quella prevista dal comma 2,.
16-quinquies.5. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore con le seguenti: diverse e più favorevoli condizioni definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
16-quinquies.3. Scotto, Sarracino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: un diverso limite con le seguenti: un limite di miglior favore per il lavoratore somministrato.
16-quinquies.8. Tucci, Aiello, Carotenuto.

  Sopprimere il comma 2.
16-quinquies.2. Scotto, Sarracino.

  Sopprimere il comma 3.
16-quinquies.4. Scotto, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Viene esteso il diritto di precedenza sull'utilizzatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.
16-quinquies.7. Scotto, Sarracino.

ART. 16-sexies.
(Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro)

  Al comma 1, sostituire le parole: della Federazione nazionale Maestri del lavoro con le seguenti: dei Centri pubblici per l'impiego.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: alla Federazione nazionale Maestri del lavoro con le seguenti: ai Centri pubblici per l'impiego.
16-sexies.2. Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nazionale Maestri del lavoro e sull'utilizzo delle risorse del presente articolo.
16-sexies.1. Scotto, Sarracino.

ART. 16-septies.

  Sopprimerlo.
16-septies.1000. Marianna Ricciardi, Aiello, Carotenuto, Tucci.