XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00582
Mozione n. 1-00582 – In materia di superamento del diritto di veto
nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione europea
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
58 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 12 minuti |
| Fratelli d'Italia | 49 minuti |
| Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 34 minuti |
| Lega – Salvini Premier | 31 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE | 29 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 28 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
| Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe | 16 minuti |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare | 15 minuti |
| Italia Viva-il Centro-Renew Europe | 15 minuti |
| Misto: | 19 minuti |
| Futuro Nazionale Vannacci – Free | 9 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 6 minuti |
| +Europa | 4 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 10 giugno 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 9 giugno 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MILANI: «Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, concernenti l'obbligo di trasmissione delle informazioni e della documentazione relative a cavità sotterranee naturali o artificiali all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (2955).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
IX Commissione (Trasporti):
VACCARI ed altri: «Norme concernenti la verifica dell'età degli utenti delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione delle medesime» (2798) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XI, XII e XIV.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione La Triennale di Milano, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 584).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 585).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2026, ha trasmesso la deliberazione n. 13/2026 del 27-28 maggio 2026, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, nell'ambito degli «Approfondimenti tematici sul coordinamento della finanza pubblica», il documento «La spesa per gli investimenti pubblici locali: tendenze e prospettive».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2026, ha trasmesso la deliberazione n. 7/2026 del 28 maggio-9 giugno 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione sulla transizione ecologica nel settore marittimo.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 9 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXIV, n. 38).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un motoaliante sul lago di Varese (Varese) il 20 febbraio 2025.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 1° giugno 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 107.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 9 giugno 2026, ha trasmesso la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2027 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2026) 299 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 299 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prenotazione multimodale e che abroga il regolamento (CE) n. 80/2009 (COM(2026) 231 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di biglietti ferroviari (COM(2026) 232 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/782 per quanto riguarda la protezione dei passeggeri con biglietti unici (COM(2026) 233 final);
Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (FES): esecuzione finanziaria per il 2025 e previsioni per gli anni 2026-2029 (COM(2026) 266 final);
Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026 (COM(2026) 267 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2027 (COM(2026) 271 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per i concimi: un partenariato per garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e l'autonomia strategica dei concimi prodotti internamente nell'UE (COM(2026) 310 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia (COM(2026) 501 final).
Comunicazione di nomina governativa.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso la comunicazione relativa alla proroga della nomina del dottor Luigi Lirangi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Pollino.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Comunicazione di nomina ministeriale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, alla dottoressa Simona Manzo, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2026, N. 62, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALARIO GIUSTO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DI CONTRASTO DEL CAPORALATO DIGITALE (A.C. 2911-A)
A.C. 2911-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti anche per contrastare il caporalato digitale;
il fenomeno del caporalato rappresenta una grave violazione dei diritti socio-lavorativi e salariali e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Tale pratica illegale alimenta l'economia sommersa e penalizza le aziende agricole che operano nella legalità;
recentemente quattro braccianti agricoli sono stati uccisi, in provincia di Cosenza, in modo crudele da parte di due persone che sono state fermate ed accusate di omicidio con l'aggravante della crudeltà. Tale episodio, da ricollegarsi al fenomeno dello sfruttamento dei braccianti agricoli da parte dei cosiddetti caporali, dimostra come sia necessario intensificare le azioni di prevenzione e di contrasto al caporalato;
tra le azioni di prevenzione è necessario intervenire sui trasporti collaborando con gli enti locali per l'istituzione di trasporti pubblici verso i luoghi di lavoro sottraendo i braccianti agricoli al monopolio dei trasporti gestiti dai caporali,
impegna il Governo
ad accompagnare, per quanto di competenza, le misure previste dal decreto-legge in esame con ulteriori iniziative normative dirette a prevedere iniziative volte all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate per i braccianti agricoli operanti nelle aree rurali al fine di favorirne la mobilità e contribuire a spezzare il vincolo di dipendenza che lega i lavoratori agricoli ai caporali.
9/2911-A/1. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2911, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, reca disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione, salario giusto e contrasto del caporalato digitale, perseguendo finalità di inclusione lavorativa e rafforzamento della partecipazione al mercato del lavoro delle categorie maggiormente vulnerabili;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», prevede l'iscrizione alle liste del collocamento mirato come strumento fondamentale per garantire l'accesso al lavoro dei soggetti appartenenti alle categorie protette;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive», costituisce la fonte normativa primaria che definisce operativamente la condizione di disoccupazione rilevante ai fini dell'iscrizione e della permanenza nelle liste del collocamento mirato; ai sensi del medesimo decreto, tale condizione richiede l'assenza di un reddito da lavoro dipendente superiore a euro 8.500 lordi annui, soglia che si applica indistintamente a tutte le categorie protette iscritte alle predette liste, ivi compresi i lavoratori con disabilità, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché le altre categorie di cui all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999;
l'articolo 50, comma 1, lettera f) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) assimila i gettoni di presenza e le indennità percepiti nell'esercizio di cariche pubbliche elettive e di funzioni rappresentative a redditi da lavoro dipendente, rendendoli pertanto assoggettabili ad IRPEF e computabili ai fini delle soglie reddituali;
l'attuale quadro normativo produce una conseguenza non prevista dal legislatore, di carattere discriminatorio: i soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato che ricoprono cariche elettive locali – quali consiglieri comunali, municipali o di circoscrizione – rischiano di essere cancellati dalle predette liste per il solo fatto di percepire i gettoni di presenza connessi al proprio mandato elettivo, anche qualora tali importi siano di entità modesta e non rappresentino una forma di reddito da lavoro in senso proprio;
tale meccanismo penalizza ingiustamente la partecipazione dei cittadini appartenenti alle categorie protette – ivi compresi i soggetti con disabilità, gli orfani, i coniugi superstiti di coloro deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e le altre categorie di cui all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 – alla vita pubblica e alle istituzioni democratiche del Paese, costringendoli di fatto a scegliere tra l'esercizio dei propri diritti civici e politici e la tutela del diritto al lavoro garantita dall'iscrizione alle liste di collocamento mirato;
l'inclusione delle persone con disabilità e, più in generale, di tutti i soggetti appartenenti alle categorie protette, nella vita pubblica e nelle istituzioni rappresentative costituisce un obiettivo fondamentale tanto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, quanto del Piano Nazionale per la disabilità;
risulta pertanto necessario un intervento normativo che chiarisca che i gettoni di presenza e le indennità connesse all'esercizio di cariche pubbliche elettive non concorrano alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'accesso e della permanenza nelle liste del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
escludere i gettoni di presenza e le indennità connesse all'esercizio di cariche pubbliche elettive o di funzioni rappresentative presso enti locali o territoriali dalla nozione di reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini dell'iscrizione e della permanenza nelle liste del collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, garantendo che tali importi non concorrano al raggiungimento dei limiti minimi economici prescritti per l'accesso alle medesime, con esclusivo riferimento ai soggetti iscritti alle predette liste di collocamento mirato, ivi compresi i lavoratori con disabilità nonché le categorie protette di cui all'articolo 18 della medesima legge; restando ferma, per i soggetti non iscritti alle suddette liste, la vigente disciplina fiscale che qualifica i predetti gettoni di presenza e indennità come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR;
prevedere il ripristino d'ufficio delle iscrizioni alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999 eventualmente decadute per effetto della computazione dei predetti gettoni o indennità nel reddito rilevante, con decorrenza dalla data delle originarie certificazioni o iscrizioni perdute.
9/2911-A/2. Ciani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026 introduce criteri innovativi per la qualificazione dei rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della prestazione e riconoscendo rilievo all'esercizio di poteri di organizzazione, direzione e controllo anche mediante sistemi algoritmici;
il medesimo articolo prevede una presunzione di subordinazione nei casi in cui emergano indici di eterodirezione o controllo, anche attraverso la gestione automatizzata del lavoro;
il lavoro tramite piattaforme digitali rappresenta una componente crescente del mercato del lavoro, caratterizzata da frequenti condizioni di precarietà, carenza informativa e opacità nei meccanismi di gestione algoritmica;
risulta pertanto necessario rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche attraverso una maggiore trasparenza dei sistemi automatizzati utilizzati per l'organizzazione del lavoro e la determinazione dei compensi;
appare opportuno chiarire e rendere più effettiva la presunzione di subordinazione, al fine di evitare fenomeni di elusione normativa e garantire condizioni di lavoro dignitose,
impegna il Governo:
a introdurre, anche in prossimi provvedimenti normativi, una presunzione rafforzata di subordinazione per i rapporti di lavoro svolti mediante piattaforme digitali, con particolare riferimento ai servizi di consegna di beni e trasporto di persone, ponendo a carico della piattaforma l'onere della prova contraria, nonché a garantire la piena trasparenza dei sistemi decisionali automatizzati e algoritmici utilizzati dalle piattaforme digitali, prevedendo l'accesso alle informazioni rilevanti, inclusi i criteri di funzionamento e i parametri decisionali, da parte delle rappresentanze sindacali;
a valutare l'introduzione di un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo in caso di violazione degli obblighi di trasparenza algoritmica, anche prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionate e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività fino all'adempimento degli obblighi;
a promuovere il rafforzamento delle tutele collettive e dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali, anche in relazione all'impatto delle tecnologie automatizzate sulle condizioni di lavoro;
a monitorare gli effetti dell'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, al fine di valutare eventuali ulteriori interventi normativi volti a garantire una piena tutela dei diritti dei lavoratori della gig economy.
9/2911-A/3. Piccolotti, Mari, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Fratoianni, Zaratti.
La Camera
impegna il Governo:
a introdurre, anche in prossimi provvedimenti normativi, una presunzione rafforzata di subordinazione per i rapporti di lavoro svolti mediante piattaforme digitali, con particolare riferimento ai servizi di consegna di beni e trasporto di persone, ponendo a carico della piattaforma l'onere della prova contraria, nonché a garantire la piena trasparenza dei sistemi decisionali automatizzati e algoritmici utilizzati dalle piattaforme digitali, prevedendo l'accesso alle informazioni rilevanti, inclusi i criteri di funzionamento e i parametri decisionali, da parte delle rappresentanze sindacali;
a valutare l'introduzione di un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo in caso di violazione degli obblighi di trasparenza algoritmica, anche prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionate e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività fino all'adempimento degli obblighi;
a promuovere il rafforzamento delle tutele collettive e dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali, anche in relazione all'impatto delle tecnologie automatizzate sulle condizioni di lavoro;
a monitorare gli effetti dell'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, al fine di valutare eventuali ulteriori interventi normativi volti a garantire una piena tutela dei diritti dei lavoratori della gig economy.
9/2911-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Mari, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Fratoianni, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione stabilisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
l'articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026 riconosce nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale per la determinazione del salario giusto, facendo riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
il medesimo articolo introduce criteri, seppur insufficienti, di garanzia contro fenomeni di dumping contrattuale e subordina l'accesso ai benefìci pubblici al rispetto di livelli retributivi adeguati;
tuttavia, il concetto di «salario giusto» non può prescindere dalla sua effettiva capacità di mantenere nel tempo il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori;
negli ultimi anni, secondo i dati dell'ISTAT, l'inflazione ha registrato dinamiche significativamente superiori a quelle previste determinando una rilevante erosione dei salari reali;
studi recenti evidenziano come, nel periodo 2021-2024, le retribuzioni contrattuali in Italia siano cresciute sensibilmente meno rispetto ai prezzi al consumo, con una perdita cumulata di potere d'acquisto per i lavoratori dipendenti;
tale dinamica ha colpito in modo particolare i lavoratori a basso reddito e i settori con rinnovi contrattuali tardivi, ampliando le disuguaglianze;
appare necessario e ineludibile affrontare il tema di un meccanismo automatico di indicizzazione delle retribuzioni basato sulla differenza tra inflazione programmata e inflazione reale rappresentando uno strumento essenziale per garantire l'effettività del salario giusto, senza un adeguato meccanismo di indicizzazione, il salario pur determinato dalla contrattazione collettiva rischia di perdere nel tempo la propria funzione costituzionale;
analoghi meccanismi di tutela del potere d'acquisto sono stati storicamente presenti nell'ordinamento italiano e risultano tuttora adottati, in forme diverse, in altri Paesi europei;
la sola dinamica dei rinnovi contrattuali non è sufficiente a compensare tempestivamente gli effetti dell'inflazione;
l'indicizzazione automatica rappresenta uno strumento di equità sociale e di stabilizzazione economica, sostenendo la domanda interna,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo finalizzate all'introduzione di meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione;
ad adottare le opportune iniziative normative atte a garantire che la nozione di salario giusto includa esplicitamente la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni;
a promuovere, in sede di confronto con le parti sociali, per quanto di competenza, strumenti contrattuali e normativi che assicurino il recupero integrale degli scostamenti tra inflazione programmata e inflazione reale;
a monitorare, attraverso i dati ufficiali, l'andamento dei salari reali e a riferire periodicamente al Parlamento sugli effetti delle dinamiche inflattive sui redditi nonché a valutare ulteriori interventi fiscali e contributivi volti a evitare effetti di trascinamento fiscale derivanti dagli adeguamenti retributivi.
9/2911-A/4. Fratoianni, Bonelli, Mari, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento in esame disciplina i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire continuità alla tutela economica dei lavoratori nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la sua sottoscrizione;
in particolare, il comma 2 prevede che, in caso di mancato rinnovo entro dodici mesi dalla scadenza, le retribuzioni siano adeguate alla variazione dell'IPCA nella misura del 30 per cento, a titolo di anticipazione forfettaria degli incrementi retributivi;
tale percentuale risulta significativamente insufficiente a compensare la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori determinata dall'inflazione, specie in una fase caratterizzata da elevata dinamica dei prezzi;
il meccanismo previsto rischia pertanto di non garantire un'adeguata tutela salariale nei periodi di ritardo nei rinnovi contrattuali, con effetti negativi sulle condizioni economiche dei lavoratori e sulla domanda interna;
un rafforzamento della misura di adeguamento automatico rappresenterebbe un incentivo al rinnovo tempestivo dei contratti collettivi, con un efficace effetto deterrente e a contrasto della rendita dell'attesa, nonché come strumento di maggiore equità sociale,
impegna il Governo
a valutare, nel corso dell'iter del provvedimento in esame ovvero nell'ambito di un successivo intervento normativo, l'opportunità di modificare la disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, prevedendo che l'adeguamento delle retribuzioni sia commisurato alla variazione dell'IPCA in misura pari al 150 per cento della stessa, per l'effetto deterrente che avrebbe e a contrasto della rendita dell'attesa, nonché al fine di garantire una più efficace tutela del potere d'acquisto dei lavoratori in caso di ritardato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
9/2911-A/5. Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge n. 62 del 2026 introduce un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, per una durata massima di 12 o 24 mesi, entro un limite mensile pari a 650 euro, elevato a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno;
il comma 5-bis dell'articolo 6 del provvedimento in esame integra la disciplina sul buono, gestito dall'INPS, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche;
la misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno all'occupazione femminile e contiene elementi positivi, quali il vincolo dell'incremento occupazionale netto e la previsione di clausole volte a prevenire comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro;
tuttavia, l'intervento ripropone un'impostazione già sperimentata, che tende a ridurre il tema dell'occupazione femminile a una questione di incentivi economici, senza incidere sulle cause strutturali del divario di genere nel mercato del lavoro;
in Italia persistono significative disuguaglianze, tra cui un basso tasso di occupazione femminile, un'elevata incidenza del part-time involontario, un divario retributivo di genere e una distribuzione ancora squilibrata dei carichi di cura;
tali criticità limitano l'autonomia economica delle donne e incidono negativamente sul potenziale di crescita economica e coesione sociale del Paese;
l'efficacia degli incentivi all'assunzione risulta limitata nel tempo se non accompagnata da una strategia organica e strutturale volta a favorire l'accesso, la permanenza e la progressione delle donne nel mercato del lavoro;
risultano ancora insufficienti gli interventi di rafforzamento dei servizi pubblici essenziali, in particolare quelli per l'infanzia e per la non autosufficienza, nonché le politiche per una piena parità nei congedi parentali, strumenti fondamentali per una equa redistribuzione dei carichi di cura,
impegna il Governo:
ad affiancare alle misure di incentivo all'assunzione una strategia strutturale e integrata per l'occupazione femminile, che intervenga sulle principali cause delle disuguaglianze di genere nel lavoro;
a rafforzare in modo significativo l'offerta di servizi pubblici per l'infanzia e per la non autosufficienza, al fine di sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
a promuovere una piena parità nei congedi parentali, anche attraverso l'estensione e la maggiore remunerazione dei congedi per i padri, favorendo una più equa distribuzione delle responsabilità di cura;
ad adottare misure efficaci per contrastare il part-time involontario e il divario retributivo di genere, anche mediante strumenti di trasparenza salariale e rafforzamento della contrattazione collettiva;
a monitorare l'efficacia dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge all'esame, valutandone l'impatto occupazionale nel medio e lungo periodo, al fine di evitare effetti temporanei e non strutturali;
a promuovere politiche attive del lavoro mirate alle donne, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate, garantendo percorsi di formazione, riqualificazione e accesso a occupazioni stabili e di qualità.
9/2911-A/6. Zanella, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026 individua nella contrattazione collettiva lo strumento per la determinazione del cosiddetto «salario giusto», richiamando l'articolo 36 della Costituzione;
tale disposizione, tuttavia, richiama solo parzialmente il dettato costituzionale, omettendo il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
il rinvio pressoché esclusivo ai trattamenti economici complessivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, in assenza di adeguati meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti e di una chiara definizione delle componenti del trattamento economico complessivo, rischia di legittimare fenomeni di dumping contrattuale e salariale;
in particolare, la possibilità di raggiungere il trattamento economico complessivo anche attraverso voci eterogenee, quali welfare aziendale o superminimi individuali, può determinare una distorsione del valore reale della retribuzione;
risulta pertanto necessario salvaguardare il ruolo della giurisdizione quale presidio di garanzia dei diritti costituzionali, assicurando al giudice la piena facoltà di verificare, in concreto, la conformità della retribuzione ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo, volte a chiarire espressamente che resta ferma la facoltà del giudice di accertare, anche in deroga ai trattamenti economici complessivi previsti dalla contrattazione collettiva, la conformità della retribuzione all'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo al lavoratore eventuali differenze retributive;
a garantire, in ogni caso, che l'individuazione del salario giusto non si traduca in una compressione delle tutele costituzionali del lavoratore, né in un indebolimento degli strumenti di contrasto al dumping contrattuale e salariale.
9/2911-A/7. Dori, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro mediante esonero contributivo per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
tale misura, pur perseguendo l'obiettivo di rafforzare l'occupazione stabile, necessita di essere accompagnata da adeguate condizionalità volte a garantire la qualità del lavoro e a prevenire utilizzi opportunistici delle risorse pubbliche;
in particolare, appare necessario evitare che gli incentivi favoriscano rapporti di lavoro a bassa intensità o forme di occupazione precaria, nonché fenomeni di delocalizzazione o riduzione ingiustificata dei livelli occupazionali;
è altresì opportuno assicurare trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e coerenza con i princìpi internazionali in materia di lavoro dignitoso e responsabilità delle imprese,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
rafforzare le condizionalità per l'accesso agli incentivi all'occupazione, garantendo che essi siano riconosciuti a fronte di rapporti di lavoro stabili, adeguatamente tutelati e non caratterizzati da forme di precarietà o ridotta intensità lavorativa;
subordinare la concessione e il mantenimento dei benefìci al rispetto dei princìpi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei principi OCSE per le imprese multinazionali, prevedendo la revoca dei benefìci in caso di violazioni documentate lungo le filiere produttive;
escludere dall'accesso agli incentivi i datori di lavoro che, nei tre anni precedenti, abbiano delocalizzato attività produttive fuori dall'Unione europea o abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale in assenza di giustificato motivo industriale;
prevedere che i benefìci siano subordinati all'impegno a non delocalizzare le attività produttive per un congruo periodo e, in caso di violazione o di significativa riduzione occupazionale, alla restituzione delle somme percepite;
rafforzare gli obblighi di trasparenza, prevedendo la pubblicazione annuale dei beneficiari, degli importi concessi e degli effetti occupazionali e territoriali delle misure adottate;
promuovere una revisione complessiva delle politiche di incentivazione al lavoro, orientandole stabilmente verso la creazione di occupazione di qualità, dignitosa e radicata sul territorio nazionale.
9/2911-A/8. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026 introduce un esonero contributivo del 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione stabile;
tale misura, pur rappresentando un intervento volto a sostenere l'accesso al lavoro, presenta elementi di criticità legati alla selettività dei beneficiari, alla qualità dell'occupazione incentivata e alla limitata durata temporale dell'intervento;
in particolare, il requisito dell'assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi per categorie svantaggiate) rischia di escludere una vasta platea di giovani in condizioni di precarietà lavorativa cronica, soprattutto nel Mezzogiorno;
permane un significativo divario territoriale tra Nord e Sud del Paese, con tassi di disoccupazione giovanile e femminile sensibilmente più elevati nelle regioni della ZES unica;
le giovani donne del Mezzogiorno risultano tra le categorie maggiormente penalizzate nel mercato del lavoro, a causa di barriere strutturali quali la carenza di servizi di welfare, la segregazione occupazionale e il diffuso ricorso a forme di lavoro precario o involontario;
l'attuale configurazione dell'incentivo non introduce vincoli sufficienti in termini di qualità del lavoro, non escludendo forme contrattuali che possono alimentare fenomeni di lavoro povero, quali il part-time involontario o il lavoro intermittente;
la limitata durata della misura, circoscritta alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026, rischia di incentivare dinamiche opportunistiche, quali l'anticipazione di assunzioni già programmate o il turnover incentivato;
è necessario orientare le politiche attive del lavoro verso la creazione di occupazione stabile, qualificata e dignitosa, con particolare attenzione ai giovani e alle donne;
il rafforzamento dell'occupazione nel Mezzogiorno richiede interventi strutturali che vadano oltre la leva contributiva, promuovendo investimenti, innovazione e domanda di lavoro qualificato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di:
estendere la platea dei beneficiari del bonus giovani, includendo anche i giovani in condizioni di precarietà lavorativa non formalmente disoccupati;
introdurre criteri stringenti sulla qualità dell'occupazione incentivata, escludendo esplicitamente forme contrattuali che non garantiscano stabilità e adeguati livelli retributivi, con particolare riferimento al part-time involontario;
rafforzare l'incentivo per le assunzioni nelle regioni della ZES unica attraverso misure integrate che includano investimenti pubblici, sostegno alla formazione e sviluppo di filiere produttive ad alto valore aggiunto;
prorogare e stabilizzare la misura oltre il limite temporale attualmente previsto, al fine di favorire una programmazione occupazionale di lungo periodo da parte delle imprese;
monitorare l'impatto della misura con particolare riferimento agli effetti su giovani e donne nel Mezzogiorno, al fine di prevenire fenomeni di utilizzo distorto degli incentivi e garantire l'effettivo incremento occupazionale netto.
9/2911-A/9. Borrelli, Mari, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, A.C. 2911-A, reca «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale»;
i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 (Criteri per l'individuazione di livelli retributivi minimi e connessa norma relativa ad alcuni incentivi) prevedono che, nel settore privato (ambito specificato dal successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
al fine dell'applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l'individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all'attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest'ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo;
purtroppo nel nostro Paese è una pratica diffusa quanto grave: la richiesta indebita, da parte del datore di lavoro, della restituzione parziale o totale della retribuzione percepita. Questa condotta, pur essendo contraria ai princìpi costituzionali (in particolare all'articolo 36 della Costituzione che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente), trova difficoltà a essere perseguita penalmente in modo efficace, se non attraverso la sua riconduzione in fattispecie penali come estorsione, truffa o sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale);
tuttavia, tale operazione interpretativa non sempre consente una risposta tempestiva e adeguata, specie quando la restituzione avviene con apparente consenso del lavoratore, spesso indotto da ricatti sullo svolgimento dell'attività lavorativa o sullo stato di bisogno ovvero dal timore di essere licenziato;
così molti lavoratori sono costretti a subire i soprusi e le ingiustizie del proprio datore di lavoro il quale, abusando della sua posizione, impone trattamenti che sono contrari alle regole dell'ordinamento giuridico;
si tratta purtroppo di una pratica molto diffusa, che funziona pressappoco così: il datore accredita sul conto corrente del proprio dipendente l'intero stipendio, così come individuato nella busta paga; subito dopo, si fa restituire – solitamente in contanti – una parte di quella retribuzione. In questo modo, solo formalmente risulterà che il titolare dell'azienda abbia rispettato la legge, avendo invece di fatto risparmiato un bel po' di soldi;
mediante questo sotterfugio, il datore non solo recupera una fetta dello stipendio ma anche altri vari emolumenti, come la malattia, la tredicesima e la quattordicesima;
secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 41985 del 7 novembre 2022, costituisce reato di estorsione la condotta del datore che costringe il lavoratore a riconsegnare in contanti una parte dello stipendio;
perché il delitto si configuri, però, è necessario che il datore costringa i propri dipendenti dietro la minaccia del licenziamento; in assenza di una condotta – violenta o minacciosa – che induca i lavoratori a restituire lo stipendio ricevuto, non può configurarsi un reato ma solo un illecito civile;
la minaccia non deve necessariamente essere esplicita, essendo sufficienti a integrare il reato di estorsione la condotta del datore che costringe il lavoratore a riconsegnare in contanti una parte dello stipendio;
la minaccia non deve necessariamente essere esplicita, essendo sufficienti a integrare il reato di estorsione anche condotte tacite o implicite, comportamenti allusivi, riferimenti velati o simili. In questo senso depone la sentenza n. 11107 della Corte di cassazione dell'8 marzo 2017, secondo cui «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate»,
impegna il Governo
ad assumere iniziative anche legislative, al fine di rendere cogenti i princìpi statuiti dalle due citate sentenze della Corte di cassazione.
9/2911-A/10. Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge reca un complesso di misure urgenti volte a rafforzare la tutela della dignità del lavoro, sostenere l'occupazione stabile e garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese, mediante un disegno che integra incentivi economici, presìdi di trasparenza e strumenti di vigilanza, con interventi settoriali mirati nei comparti caratterizzati da maggiore rischio di vulnerabilità e irregolarità;
gli articoli da 1 a 4 introducono una serie di incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, con particolare riferimento a donne, giovani e lavoratrici svantaggiate;
tali misure si fondano prevalentemente su esoneri contributivi totali o parziali, di durata limitata (generalmente tra 12 e 24 mesi) e con tetti mensili prefissati;
in particolare l'articolo 2 (cosiddetto bonus giovani) prevede un esonero contributivo totale per l'assunzione di giovani under 35, limitato nel tempo e subordinato a specifiche condizioni di svantaggio, mentre l'articolo 3 (cosiddetto bonus ZES) dispone un esonero contributivo per le assunzioni in specifiche aree territoriali del paese e per particolari categorie di lavoratori disoccupati;
tali strumenti presentano limiti strutturali legati alla loro temporaneità e al rischio di produrre effetti occupazionali non stabili, favorendo dinamiche di sostituzione e turnover piuttosto che nuova occupazione aggiuntiva e di qualità;
appare pertanto necessario mettere in campo strumenti più strutturali e duraturi, capaci di incidere sulla qualità del lavoro, sulle competenze e sulla capacità del sistema produttivo di generare occupazione stabile;
in tal senso, sarebbe quanto mai rilevante l'introduzione un contributo per la formazione e l'avviamento al lavoro in settori strategici per la lotta ai cambiamenti climatici, prevedendo un contributo finalizzato alla creazione di nuove competenze e opportunità occupazionali per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati, coniugando in tal modo politiche attive del lavoro, formazione qualificata e la competitività del sistema economico,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, che prevedano l'introduzione di un contributo per la formazione e l'avviamento al lavoro per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati da ricollocare nel mercato del lavoro, orientando tali interventi prioritariamente verso i settori strategici della transizione ecologica ed energetica, della tutela del territorio e della biodiversità, nonché dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, al fine di promuovere occupazione stabile, qualificata e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di lotta al cambiamento climatico.
9/2911-A/11. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il capo I, in particolare agli articoli 1 e 2, reca incentivi all'occupazione per le donne e i giovani in situazioni di svantaggio;
il progetto Home Care Premium (HCP), promosso e gestito dall'INPS, costituisce una misura fondamentale nell'ambito delle politiche di welfare a sostegno della non autosufficienza e dell'assistenza domiciliare e si inserisce nel quadro dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione italiana, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l'uguaglianza sostanziale, il diritto alla salute e all'assistenza sociale;
i bandi HCP e LCT sono sistemi welfare riservati ai lavoratori pubblici e loro familiari che operano su un fondo gestito dall'INPS ma finanziato obbligatoriamente dai lavoratori pubblici attivi e opzionalmente dai pensionati, che supportano l'assistenza domiciliare per persone non autosufficienti e disabili erogando un contributo per l'assunzione di una assistente familiare;
i bandi Home Care Premium (HCP), gestiti dall'INPS, nascono come misura di sostegno alla non autosufficienza per i dipendenti e pensionati pubblici (e i loro familiari). Tuttavia, questa misura ha un impatto macroeconomico profondo che si riflette direttamente sul mercato del lavoro, agendo sia come impulso per la creazione di nuova occupazione regolare sia come scudo a tutela dei lavoratori esistenti;
mediante il contributo HCP, il lavoratore/caregiver può permettersi di delegare l'assistenza quotidiana a professionisti esterni, mantenendo il proprio impiego a tempo pieno e la propria indipendenza economica, riuscendo, tra l'altro, a rafforzare la conciliazione tra famiglia e il lavoro, tematica a cui è dedicato l'articolo 6 del provvedimento in esame. Detto articolo prevede il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro;
nel nuovo bando 2025-2028 l'INPS ha introdotto alcuni cambiamenti gestionali che secondo i sindacati dei pensionati hanno generato una serie difficoltà per le famiglie interessate, ad esempio, i pagamenti per l'assistente familiare sono passati da mensili a trimestrali dopo la verifica del versamento, da parte dei contribuenti interessati, dei contributi previdenziali ma molte famiglie che hanno versato i contributi trimestrali entro la scadenza, ancora non hanno ricevuto alcun ristoro;
i sindacati pensionati evidenziano il malfunzionamento della piattaforma telematica per l'inserimento dei dati, difficoltà nell'ottenere risposte dall'Istituto a telefono e per PEC, disservizi burocratici che provocano ritardi nell'accettazione delle domande;
il sistema HCP si coordina con gli interventi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con le misure di sostegno alla disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
anche il 27 aprile 2026 e nei giorni successivi si sono registrati gravi disservizi, riconducibili a criticità amministrative e informatiche, che stanno colpendo simultaneamente famiglie beneficiarie e professionisti coinvolti nel progetto;
sul fronte delle famiglie, risultano ritardi significativi nell'erogazione dei contributi relativi al primo trimestre 2026, nonostante l'avvio delle procedure di sblocco da parte dell'INPS;
tali ritardi risultano aggravati da anomalie procedurali (IBAN non validati, ISEE non aggiornati, sospensioni comunicate tramite fascicolo previdenziale con termini ridotti per il riesame), che rischiano di compromettere l'accesso ai benefìci;
sul fronte dei professionisti (educatori, psicologi, logopedisti e altri operatori), si registra il blocco della piattaforma «Gestione Benefici HCP – Professionisti», con impossibilità di programmare le attività e rendicontare le prestazioni;
tali malfunzionamenti configurano un pregiudizio economico e professionale per gli operatori, oltre a determinare interruzioni nei servizi essenziali per le persone fragili;
i disservizi segnalati evidenziano criticità strutturali nella gestione digitale delle prestazioni sociali, in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione previsti anche dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
il diritto all'assistenza domiciliare e alla continuità delle cure rappresenta un livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
il protrarsi dei disservizi rischia di aggravare le condizioni di fragilità delle famiglie coinvolte che ricade sulle famiglie di lavoratrici e lavoratori, e compromette la sostenibilità del sistema di welfare territoriale, risulta quindi necessario un intervento urgente per garantire l'effettività dei diritti sociali e la piena funzionalità delle piattaforme digitali pubbliche,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative di competenza, volte:
a superare i disservizi riscontrati e procedere all'immediato pagamento di eventuali arretrati relativi al progetto Home Care Premium, garantendo continuità e certezza nell'erogazione dei contributi;
a intervenire presso l'INPS affinché siano risolti tempestivamente e definitivamente i malfunzionamenti della piattaforma «Gestione Benefìci HCP – Professionisti», assicurando il ripristino completo delle funzionalità operative;
a prevedere la proroga dei termini amministrativi, inclusi quelli relativi a riesami, aggiornamenti documentali e rendicontazioni, in applicazione dei principi di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
a rafforzare l'infrastruttura digitale dell'INPS, anche attraverso investimenti mirati e sistemi di monitoraggio preventivo, al fine di prevenire il ripetersi dei disservizi evidenziati;
a promuovere un monitoraggio costante, anche con il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali e delle parti sociali, sull'impatto dei disservizi e sull'efficacia delle misure adottate.
9/2911-A/12. Ghirra, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Zaratti, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale» ed individua nella contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa lo strumento fondamentale per garantire ai lavoratori una retribuzione equa e condiziona l'accesso agli incentivi pubblici al rispetto del cosiddetto «salario giusto»;
il provvedimento introduce altresì misure volte a promuovere l'occupazione stabile, la qualità del lavoro e la tutela dei lavoratori nei settori maggiormente esposti a fenomeni di precarietà e sfruttamento;
in Sicilia ed in particolare nel territorio della provincia di Messina risultano aperte numerose vertenze occupazionali che evidenziano criticità pienamente riconducibili agli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame;
in particolare, circa 180 lavoratrici e lavoratori degli ex supermercati Gicap risultano privi di occupazione dalla fine del 2025 a seguito della cessazione dell'affitto di ramo d'azienda relativo a numerosi punti vendita e della mancata acquisizione di parte della rete commerciale, con conseguente perdita del posto di lavoro e persistenti incertezze circa l'accesso agli strumenti di integrazione salariale;
permangono inoltre criticità riguardanti il personale della società Blu Jet S.r.l., controllata da Rete Ferroviaria Italiana, impegnato nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale di continuità territoriale nello Stretto di Messina, rispetto al quale continuano a registrarsi differenze nei trattamenti contrattuali e retributivi rispetto ai lavoratori del medesimo gruppo societario che svolgono attività analoghe;
analoga attenzione merita la vicenda dello stabilimento Cargill di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, la cui annunciata chiusura rischia di determinare la perdita di decine di posti di lavoro diretti e nell'indotto, con gravi conseguenze economiche e sociali per l'intero comprensorio;
la tutela dell'occupazione, la salvaguardia dei siti produttivi strategici, il contrasto alle disparità retributive e la promozione di percorsi di reinserimento lavorativo costituiscono obiettivi coerenti con le finalità del provvedimento in esame,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative al fine di:
convocare con urgenza, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo nazionale permanente sulle principali crisi occupazionali della Sicilia ed in particolare della provincia di Messina, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle aziende interessate, della Regione Siciliana e degli enti locali, per l'individuazione di soluzioni condivise per la tutela dei livelli occupazionali e la salvaguardia del tessuto produttivo del territorio;
promuovere ogni iniziativa utile per garantire la continuità occupazionale e il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle vertenze degli ex supermercati Gicap, della società Blu Jet S.r.l. e dello stabilimento Cargill di Giammoro, verificando altresì la possibilità di attivare specifici percorsi di riqualificazione professionale, ricollocazione e reindustrializzazione dei siti produttivi interessati, riferendo tempestivamente alle Camere sugli esiti del tavolo nazionale e sulle misure adottate per superare le criticità occupazionali e retributive richiamate in premessa, indicando tempi, risorse e strumenti previsti per la tutela dei lavoratori coinvolti.
9/2911-A/13. Marino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale», reca misure volte a sostenere l'occupazione, la competitività del sistema produttivo e la tutela del lavoro;
il settore moda, tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature rappresenta una filiera strategica per l'economia nazionale e per il Made in Italy, con un ruolo centrale in termini di valore aggiunto, esportazioni, occupazione e presenza di piccole e medie imprese altamente specializzate;
nonostante alcuni segnali di stabilizzazione, permangono rilevanti criticità produttive e occupazionali che interessano l'intera filiera, con una significativa riduzione dei volumi produttivi, il ricorso agli ammortizzatori sociali e crescenti difficoltà per le imprese contoterziste e artigiane che costituiscono l'ossatura del comparto;
la crisi risulta particolarmente accentuata nei principali distretti produttivi del Paese, tra cui quelli della Toscana, dove migliaia di lavoratrici e lavoratori continuano a essere interessati da strumenti di integrazione salariale e da situazioni di forte incertezza occupazionale;
permangono inoltre gli effetti derivanti dall'interpretazione restrittiva introdotta dalla risoluzione numero 41/E del 26 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativamente agli anni 2015-2019, che ha coinvolto numerose imprese del sistema moda e dei settori creativi del Made in Italy, determinando significative criticità finanziarie e applicative per aziende che avevano fruito dell'agevolazione sulla base della normativa e delle prassi allora vigenti;
tale situazione continua a generare incertezza giuridica e difficoltà economiche, con possibili effetti negativi sugli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, elementi essenziali per la competitività del sistema produttivo nazionale;
la Camera dei deputati, nel corso dell'attuale Legislatura, ha già approvato specifici atti di indirizzo concernenti il sostegno alla filiera moda e la tutela delle imprese interessate dalla vicenda dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo;
in particolare, con l'ordine del giorno numero 9/02673-A/020 accolto dal Governo il 5 febbraio 2026, è stato impegnato l'Esecutivo a rendere noti i dati relativi alle imprese del settore moda coinvolte nei crediti d'imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 e a individuare possibili soluzioni volte a tutelare il principio del legittimo affidamento e la continuità operativa delle aziende interessate;
successivamente, con l'ordine del giorno numero 9/02753-A/081 accolto dal Governo il 23 febbraio 2026, è stato impegnato l'Esecutivo a promuovere ulteriori iniziative a sostegno del settore moda, tra cui l'estensione degli ammortizzatori sociali, l'ampliamento della platea dei beneficiari e la definizione di un piano di rilancio della filiera;
appare pertanto necessario assicurare continuità e concreta attuazione agli impegni già assunti dal Governo davanti al Parlamento, anche alla luce del permanere delle criticità economiche e occupazionali che interessano il comparto,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a sostenere il comparto moda, anche attraverso il rafforzamento e la proroga degli strumenti di integrazione salariale, l'estensione delle misure di sostegno ai segmenti della filiera maggiormente colpiti dalla crisi e la promozione di un piano di rilancio condiviso con le regioni interessate e le parti sociali;
a rendere disponibili dati aggiornati sul numero delle imprese coinvolte nella vicenda del credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo agli anni 2015-2019 e sull'entità delle somme oggetto di recupero, valutando altresì ulteriori iniziative volte a garantire una soluzione equa e sostenibile per le aziende interessate, nel rispetto dei princìpi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e salvaguardia degli investimenti in innovazione e competitività;
a dare piena attuazione agli impegni già assunti in occasione dell'accoglimento dell'ordine del giorno numero 9/02673-A/020 del 5 febbraio 2026 e dell'ordine del giorno numero 9/02753-A/081 del 23 febbraio 2026, riferendo alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento delle iniziative adottate e sui risultati conseguiti in favore della filiera moda, tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature.
9/2911-A/14. Bonafè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame presenta «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale», si pone l'obiettivo di introdurre norme migliorative per la tutela della dignità del lavoro e per il contrasto alle forme più moderne di sfruttamento dei lavoratori;
negli ultimi anni le attività ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno evidenziato la crescente diffusione di fenomeni di intermediazione illecita della manodopera, appalti e subappalti irregolari, somministrazione fraudolenta di lavoro, utilizzo distorto delle cooperative e catene societarie finalizzate ad eludere l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e delle norme poste a tutela dei lavoratori;
tali pratiche risultano particolarmente diffuse nei settori della logistica, della distribuzione commerciale, dei servizi, dell'agroalimentare e delle piattaforme digitali, determinando una grave alterazione della concorrenza tra imprese, una rilevante compressione dei diritti dei lavoratori e una riduzione delle entrate contributive e fiscali;
la normativa introdotta dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 ha rappresentato un significativo avanzamento nel contrasto al caporalato, ma l'evoluzione dei modelli organizzativi e delle filiere produttive richiede un aggiornamento degli strumenti repressivi e preventivi;
appare necessario rafforzare il contrasto alle cosiddette «cooperative spurie» e alle società schermo utilizzate per aggirare obblighi retributivi, contributivi e contrattuali, nonché estendere la responsabilità ai soggetti che, pur non figurando formalmente come datori di lavoro, esercitano attività di direzione e controllo nell'ambito di gruppi societari;
risulta altresì opportuno valutare l'introduzione di specifiche aggravanti nei casi in cui lo sfruttamento lavorativo coinvolga lavoratori particolarmente vulnerabili, minori o cittadini stranieri in condizioni di irregolarità amministrativa, nonché prevedere forme di responsabilizzazione lungo l'intera filiera produttiva e commerciale;
il contrasto allo sfruttamento lavorativo non può limitarsi alla repressione del singolo intermediario illecito, ma deve colpire l'intera catena economica che trae vantaggio dalle condotte di sfruttamento;
occorre rafforzare gli strumenti normativi e sanzionatori per contrastare la somministrazione fraudolenta di lavoro finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, nonché garantire una maggiore efficacia dell'azione ispettiva e giudiziaria,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:
a promuovere l'introduzione nel codice penale di una specifica fattispecie di reato relativa alla somministrazione fraudolenta di lavoro posta in essere al fine di eludere disposizioni di legge o di contratto collettivo applicabili ai lavoratori, prevedendo sanzioni aggravate nei casi in cui ricorrano condizioni di sfruttamento lavorativo;
a valutare l'introduzione di misure che rafforzino la responsabilità amministrativa e patrimoniale dei gruppi societari e delle imprese controllanti che, direttamente o indirettamente, traggano beneficio da condotte di sfruttamento del lavoro o da sistemi organizzativi finalizzati all'elusione delle norme lavoristiche e contrattuali;
a promuovere il rafforzamento degli strumenti di contrasto alle cooperative spurie, all'intermediazione illecita di manodopera e alle forme di sfruttamento realizzate attraverso appalti, subappalti e piattaforme digitali, anche mediante l'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei soggetti che consapevolmente beneficiano delle prestazioni lavorative ottenute attraverso condotte di sfruttamento.
9/2911-A/15. Fossi, Simiani.
La Camera,
premesso che:
i commi da 1 a 7-ter, dell'articolo 4, della legge n. 92 del 2012 regolano lo strumento dell'isopensione che consiste in una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, erogata a totale carico del datore di lavoro ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e ai dirigenti in esubero, nell'ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, a seguito di un accordo stipulato con l'INPS;
nel periodo intercorrente tra l'anno 2018 e il 2026 è stata prevista la possibilità di ricomprendere negli accordi di esodo in via temporanea i lavoratori che matureranno i requisiti di accesso alla pensione entro il settimo anno successivo all'accordo;
la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 3-02671, presentato dal gruppo Forza Italia, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 13 maggio 2026, ha dichiarato che «sono in corso valutazioni tecniche anche per estendere il periodo di ampliamento della durata a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l'anno in corso.» e che «L'isopensione continua a rappresentare un istituto di utilità, soprattutto nei processi di riorganizzazione e nelle transizioni industriali. Il Ministero è impegnato a sostenerne l'efficacia e la piena funzionalità, anche attraverso interventi di aggiornamento normativo e amministrativo che si rendessero necessari.»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, proseguendo nel lavoro intrapreso al fine di poter estendere anche successivamente all'anno in corso la possibilità ricomprendere negli accordi di esodo i lavoratori che matureranno i requisiti di accesso alla pensione entro il settimo anno successivo all'accordo.
9/2911-A/16. Battilocchio, Tenerini, Tassinari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce un pacchetto organico di misure con l'obiettivo di rafforzare la dignità del lavoro, sostenere l'occupazione stabile, favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte quali giovani e donne, nonché contrastare le nuove forme di sfruttamento, in particolare quelle legate all'economia digitale;
è oltremodo necessario intervenire non soltanto per creare nuova occupazione e di qualità, bensì anche per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e fronteggiare le crisi che taluni settori, come quello orafo, stanno attraversando;
il settore orafo – si evidenzia – sta attraversando una fase di forte crisi dovuta alla diminuzione della domanda sia sul mercato nazionale che internazionale; l'aumento significativo del costo dell'oro e delle materie prime ha reso la produzione sempre più onerosa per le aziende del settore, cui deve aggiungersi come criticità anche l'incertezza economica globale e la riduzione del potere di acquisto dei consumatori, che hanno portato a un calo degli ordini;
molte imprese stanno registrando difficoltà economiche e alcune sono state costrette a ridurre l'attività o addirittura a chiudere; la conseguente diminuzione dei volumi produttivi ha determinato una riduzione del lavoro disponibile;
in proposito – si ricorda – è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo n. 5-0536 col quale gli scriventi, nel ricordare la lettera del 23 aprile 2026 con cui il presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena, in veste di portavoce delle istanze della Consulta orafa provinciale, composta da tutte le sigle associative del settore (Cna Confartigianato, Confindustria), ha sottoposto alla attenzione del Ministro del lavoro la drammatica situazione che sta colpendo il settore della gioielleria italiana ed in particolare il distretto aretino, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'export e dell'economia manifatturiera nazionale, poneva l'attenzione del Governo sulla drammatica situazione del settore;
in sede di risposta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel riconoscere «quello della gioielleria e dell'oreficeria, con particolare riferimento al distretto aretino, uno dei comparti storicamente più rilevanti del manifatturiero italiano e del Made in Italy», e nel convenire che «il settore sta attraversando una fase congiunturale particolarmente complessa, determinata da fattori di natura geopolitica ed economica internazionale che incidono significativamente sulla capacità produttiva e competitiva delle imprese», dichiarava che «il Governo valuterà con attenzione l'adozione di interventi normativi idonei a rafforzare gli strumenti di tutela per i lavoratori e le imprese del comparto, anche nell'ambito dell'iter di conversione del recente decreto-legge n. 62 del 2026, verificando la possibilità di introdurre misure ulteriori in materia di ammortizzatori sociali e sostegno alle filiere strategiche del Made in Italy»;
il relativo emendamento n. 4.04 presentato a prima firma del collega Barabotti sul tema non ha purtroppo trovato accoglimento nel corso dell'esame in sede referente,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con qualunque urgente e improcrastinabile iniziativa, anche di carattere normativo, ivi inclusa l'avvio di un tavolo istituzionale tra le parti coinvolte, per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafo.
9/2911-A/17. Nisini, Giaccone, Caparvi, Lazzarini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce un pacchetto organico di misure con l'obiettivo di rafforzare la dignità del lavoro, sostenere l'occupazione stabile, favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte quali giovani e donne, nonché contrastare le nuove forme di sfruttamento, in particolare quelle legate all'economia digitale;
è oltremodo necessario intervenire non soltanto per creare nuova occupazione e di qualità, bensì anche per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e fronteggiare le crisi che taluni settori, come quello orafo, stanno attraversando;
il settore orafo – si evidenzia – sta attraversando una fase di forte crisi dovuta alla diminuzione della domanda sia sul mercato nazionale che internazionale; l'aumento significativo del costo dell'oro e delle materie prime ha reso la produzione sempre più onerosa per le aziende del settore, cui deve aggiungersi come criticità anche l'incertezza economica globale e la riduzione del potere di acquisto dei consumatori, che hanno portato a un calo degli ordini;
molte imprese stanno registrando difficoltà economiche e alcune sono state costrette a ridurre l'attività o addirittura a chiudere; la conseguente diminuzione dei volumi produttivi ha determinato una riduzione del lavoro disponibile;
in proposito – si ricorda – è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo n. 5-0536 col quale gli scriventi, nel ricordare la lettera del 23 aprile 2026 con cui il presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena, in veste di portavoce delle istanze della Consulta orafa provinciale, composta da tutte le sigle associative del settore (Cna Confartigianato, Confindustria), ha sottoposto alla attenzione del Ministro del lavoro la drammatica situazione che sta colpendo il settore della gioielleria italiana ed in particolare il distretto aretino, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'export e dell'economia manifatturiera nazionale, poneva l'attenzione del Governo sulla drammatica situazione del settore;
in sede di risposta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel riconoscere «quello della gioielleria e dell'oreficeria, con particolare riferimento al distretto aretino, uno dei comparti storicamente più rilevanti del manifatturiero italiano e del Made in Italy», e nel convenire che «il settore sta attraversando una fase congiunturale particolarmente complessa, determinata da fattori di natura geopolitica ed economica internazionale che incidono significativamente sulla capacità produttiva e competitiva delle imprese», dichiarava che «il Governo valuterà con attenzione l'adozione di interventi normativi idonei a rafforzare gli strumenti di tutela per i lavoratori e le imprese del comparto, anche nell'ambito dell'iter di conversione del recente decreto-legge n. 62 del 2026, verificando la possibilità di introdurre misure ulteriori in materia di ammortizzatori sociali e sostegno alle filiere strategiche del Made in Italy»;
il relativo emendamento n. 4.04 presentato a prima firma del collega Barabotti sul tema non ha purtroppo trovato accoglimento nel corso dell'esame in sede referente,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni ulteriore urgente iniziativa, anche di carattere normativo, ivi incluso l'avvio di un tavolo istituzionale tra le parti coinvolte, per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafo.
9/2911-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Nisini, Giaccone, Caparvi, Lazzarini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato;
la modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione nel demandare alle parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, le procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, dispone che in caso di mancato rinnovo entro nove mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di acconto, al 50 per cento della variazione dell'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato);
in proposito si ricorda che il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) consente all'operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti;
il cosiddetto Correttivo al Codice appalti (decreto legislativo n. 209 del 2024) ha inserito un nuovo allegato (Allegato 1.01), entrato in vigore il 31 dicembre 2024, il cui articolo 4 statuisce che, ai fini della dichiarazione (di equivalenza delle tutele) di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da CCNL, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa, ed il successivo articolo 4 le tutele economiche e le tutele normative da considerare ai fini della valutazione di equivalenza;
il comma 5 del citato articolo 4 del predetto Allegato 1.01 demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele;
alla luce della norma di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, in materia di criteri per l'individuazione di livelli retributivi, e della novella recata dal comma 4-bis dell'articolo 7 inserita nel corso dell'esame in Commissione in tema di voci retributive che compongono il trattamento economico complessivo, risulta non più procrastinabile l'adozione del predetto decreto ministeriale,
impegna il Governo
ad accelerare l'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 dell'Allegato 1.01 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9/2911-A/18. Giaccone, Caparvi, Lazzarini, Nisini.
La Camera
impegna il Governo
a provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 dell'Allegato 1.01 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dell'articolo 7 del presente decreto.
9/2911-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Giaccone, Caparvi, Lazzarini, Nisini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale;
l'articolo 6 del provvedimento introduce un esonero contributivo in favore delle piccole e medie imprese che adottano modelli organizzativi orientati alla conciliazione tra vita familiare e lavoro e conseguono la certificazione prevista dalla UNI/PdR 192:2026, con l'obiettivo di sostenere la natalità, la genitorialità e il benessere dei lavoratori;
le famiglie nelle quali sono presenti figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono quotidianamente un rilevante carico assistenziale, organizzativo ed economico;
le imprese che favoriscono la permanenza e la valorizzazione lavorativa di dipendenti che si trovano in tali condizioni contribuiscono concretamente alla costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo e attento ai bisogni delle famiglie più fragili;
appare pertanto opportuno valorizzare, nell'ambito delle misure premiali previste per le imprese impegnate nella conciliazione vita-lavoro, quelle realtà produttive che impiegano lavoratori o lavoratrici con figli disabili a carico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei decreti attuativi di cui all'articolo 6 citato in premessa e delle future misure di incentivazione rivolte alle imprese che adottano modelli organizzativi orientati alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, specifici criteri premiali o maggiorazioni dei benefici riconosciuti in favore delle aziende che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori o lavoratrici con figli disabili a carico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere l'inclusione lavorativa, sostenere le famiglie maggiormente gravate da compiti di cura e valorizzare le migliori pratiche aziendali in materia di welfare e responsabilità sociale.
9/2911-A/19. Zurzolo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge in fase di conversione introduce l'obbligo per le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro di registrare e comunicare dati rilevanti ai fini del contrasto al lavoro sommerso e della tutela della sicurezza dei lavoratori, demandando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione degli indicatori di rischio;
secondo i dati INAIL relativi al triennio 2021-2023, i lavoratori del settore food delivery hanno denunciato 1.337 infortuni sul lavoro, di cui 7 con esito mortale;
la CGIL stima inoltre che il 60 per cento degli infortuni non venga denunciato, con conseguente sottostima strutturale di un fenomeno reale ben più ampio;
secondo il Dossier 2025 di NIdiL CGIL – redatto sulla base di un'inchiesta condotta su circa 500 ciclofattorini nel corso del 2024 – quasi un terzo degli infortuni denunciati dai rider del food delivery (il 32,7 per cento) è riconducibile a condizioni atmosferiche estreme o avverse, tra cui precipitazioni intense, vento forte e ondate di calore;
alcune piattaforme già dispongono di procedure interne di sospensione del servizio al superamento di soglie di rischio meteorologico, il che dimostra la fattibilità tecnica dell'integrazione di tali parametri nell'organizzazione algoritmica del lavoro;
il sistema di allerta della Protezione Civile fornisce, in tempo reale e per tutti i 7.904 comuni italiani, livelli di criticità idrogeologica e idraulica strutturati in gradi (ordinaria, moderata, elevata), pienamente integrabili in automatico nelle logiche operative delle piattaforme,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di includere, tra gli indicatori di rischio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a definire, gli indicatori meteorologici desunti dal sistema di allerta nazionale della Protezione Civile, prevedendo in particolare che in caso di allerta di livello moderato o elevato le piattaforme digitali siano tenute a registrare le assegnazioni effettuate, a informare i lavoratori del livello di rischio in corso e, in caso di allerta elevata, a limitare ed eventualmente sospendere l'operatività nelle zone interessate.
9/2911-A/20. Onori, D'Alessio.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di includere, tra gli indicatori di rischio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a definire, gli indicatori meteorologici desunti dal sistema di allerta nazionale della Protezione Civile, prevedendo in particolare che in caso di allerta di livello moderato o elevato le piattaforme digitali siano tenute a registrare le assegnazioni effettuate, a informare i lavoratori del livello di rischio in corso e, in caso di allerta elevata, a limitare ed eventualmente sospendere l'operatività nelle zone interessate.
9/2911-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, D'Alessio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a garantire una maggiore regolarità dei rinnovi contrattuali e a tutelare il valore delle retribuzioni, riconoscendo il ruolo centrale della contrattazione collettiva e della valorizzazione del lavoro;
tali obiettivi dovrebbero trovare piena applicazione anche nel settore pubblico e, in particolare, negli enti pubblici di ricerca, nei quali il riconoscimento delle professionalità e la certezza dei percorsi di carriera costituiscono condizioni essenziali per assicurare qualità, indipendenza ed efficacia delle attività svolte;
l'ISTAT rappresenta un presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, essendo chiamato a produrre e diffondere dati ufficiali indipendenti, rigorosi e affidabili, indispensabili per l'elaborazione delle politiche pubbliche e per il contrasto alla disinformazione;
nonostante tale funzione strategica, il personale dell'Istituto continua a essere interessato da fenomeni di precarietà, sottoinquadramento professionale e blocco delle progressioni di carriera; oltre la metà dei dipendenti dei livelli IV-VIII risulta in possesso di un titolo di laurea pur essendo inquadrata in profili che non lo richiedono, mentre centinaia di ricercatrici, ricercatori, tecnologhe e tecnologi risultati idonei alle procedure di avanzamento professionale restano privi delle relative progressioni;
particolarmente preoccupante appare inoltre la situazione dei lavoratori assunti nell'ambito del progetto «Catalogo Nazionale Dati» finanziato dal PNRR, i cui contratti sono prossimi alla scadenza senza adeguate garanzie circa la continuità occupazionale, con il rischio di disperdere competenze già formate e professionalità necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente;
tale situazione ha determinato una crescente mobilitazione del personale e delle organizzazioni sindacali, che denunciano da tempo l'insufficiente valorizzazione delle professionalità presenti nell'Istituto e il progressivo indebolimento della sua capacità attrattiva nei confronti delle nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a garantire la piena valorizzazione del personale dell'ISTAT, favorendo la stabilizzazione dei lavoratori precari, il superamento delle situazioni di sottoinquadramento e lo sblocco delle progressioni professionali e di carriera già maturate, anche attraverso adeguate misure nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca.
9/2911-A/21. Manzi, Scotto.
La Camera
impegna il Governo
a valorizzare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le esperienze professionali del personale di ricerca presso l'ISTAT, anche valutando la possibilità di individuare percorsi di stabilizzazione nel solco di quanto già fatto dall'istituto.
9/2911-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Scotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione riconosce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, configurando tale principio quale fondamentale presidio di giustizia sociale e di tutela della dignità della persona che lavora;
il decreto-legge in esame introduce la nozione di «salario giusto», individuando nel trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva il parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata, perseguendo l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva quale strumento di regolazione del mercato del lavoro;
pur riconoscendo il valore e la funzione essenziale della contrattazione collettiva nel definire trattamenti economici e normativi adeguati alle specificità dei diversi settori produttivi, appare necessario rilevare come la sola valorizzazione della contrattazione non sia sufficiente a rispondere alle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e all'emergere di fenomeni sempre più diffusi di lavoro povero;
negli ultimi decenni l'Italia ha registrato una dinamica salariale significativamente più debole rispetto a quella delle principali economie europee, con una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni che ha inciso in maniera particolarmente grave sui lavoratori collocati nelle fasce salariali più basse;
la crescita dell'inflazione, l'aumento del costo dell'abitazione, dell'energia e dei beni essenziali hanno ulteriormente ampliato la distanza tra il reddito percepito da milioni di lavoratrici e lavoratori e il livello di reddito necessario per condurre una vita dignitosa, determinando una situazione nella quale l'occupazione non rappresenta più, in molti casi, una garanzia contro il rischio di povertà;
i dati nazionali e internazionali evidenziano come una quota crescente di persone, pur lavorando in maniera continuativa e regolare, percepisca retribuzioni insufficienti a soddisfare bisogni fondamentali, con effetti negativi non soltanto sul piano sociale ma anche sulla crescita economica, sulla produttività e sulla domanda interna;
la direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea richiama gli Stati membri alla necessità di assicurare che tutti i lavoratori possano beneficiare di livelli retributivi adeguati e sottolinea come la contrattazione collettiva e gli strumenti legislativi di tutela salariale possano e debbano operare in maniera complementare per contrastare il lavoro povero;
l'introduzione di una soglia minima legale non si pone in alternativa alla contrattazione collettiva né mira a sostituirla, ma rappresenta uno strumento di garanzia universale volto a fissare un livello minimo inderogabile di tutela al di sotto del quale nessuna prestazione lavorativa possa essere remunerata;
una disciplina sul salario minimo legale consentirebbe di rafforzare l'effettività dell'articolo 36 della Costituzione, assicurando una protezione uniforme a tutti i lavoratori, anche nei settori caratterizzati da bassi livelli retributivi, nelle attività emergenti e nei contesti produttivi maggiormente esposti a fenomeni di compressione salariale;
la previsione di una soglia minima legale contribuirebbe inoltre a ridurre le disuguaglianze retributive, a sostenere i consumi interni, a favorire la qualità dell'occupazione e a promuovere una competizione tra imprese fondata sull'innovazione, sugli investimenti e sulla produttività anziché sulla riduzione del costo del lavoro;
appare pertanto necessario introdurre una misura capace di garantire una tutela salariale certa, immediatamente verificabile e universalmente applicabile, che operi quale livello minimo di dignità economica per ogni lavoratore,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre una disciplina organica del salario minimo legale quale strumento di attuazione degli articoli 35 e 36 della Costituzione e di contrasto al fenomeno del lavoro povero, prevedendo che il salario minimo legale operi come livello minimo inderogabile di tutela per tutti i lavoratori subordinati, per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre forme di lavoro economicamente dipendente sia accompagnato da un meccanismo permanente di aggiornamento periodico della soglia minima legale, fondato sull'andamento dell'inflazione, della produttività, dei salari medi e del costo della vita, con il coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi pubblici competenti.
9/2911-A/22. (Versione corretta)Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Faraone, Richetti, Magi, Carotenuto, Scotto, Mari, Aiello, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Barzotti, Grimaldi, Guerra, Bonetti, D'Alessio, Pastorino, Pellegrini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, ponendosi l'obiettivo organico di rafforzare la tutela della dignità del lavoro e garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese;
la ratio dell'intervento si fonda sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e di crescente precarizzazione, assicurando un quadro normativo uniforme e verificabile per il monitoraggio dei trattamenti economici;
il provvedimento valorizza la contrattazione collettiva come strumento ordinario per la definizione del «salario giusto», inteso, ai sensi degli articoli 35 e 36 della Costituzione, come trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e qualità della prestazione prestata;
l'impianto complessivo del decreto-legge integra incentivi economici e strumenti di vigilanza con interventi settoriali mirati nei comparti caratterizzati da maggiore rischio di vulnerabilità e irregolarità;
il settore della produzione cinematografica e audiovisiva beneficia di risorse pubbliche attraverso lo strumento del credito d'imposta, disciplinato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220;
la distribuzione dei budget di produzione privilegia eccessivamente i costi cosiddetti «sopra la linea» (registi, attori di chiara fama, sceneggiatori), a discapito della corretta remunerazione delle professioni tecniche e delle maestranze cosiddette «sotto la linea»;
tale squilibrio finanziario determina una forte pressione sui livelli salariali e sulla stabilità occupazionale dei lavoratori tecnici e della troupe, alimentando forme di precarizzazione che contrastano con le finalità di tutela della dignità del lavoro perseguite dal presente provvedimento;
un intervento volto a definire criteri di equità distributiva delle risorse già esistenti non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma assicura che il finanziamento pubblico sia utilizzato per garantire un trattamento economico dignitoso a chi realizza fisicamente l'opera, in coerenza con i principi di salario giusto e proporzionato;
la previsione di una ripartizione equilibrata delle voci di spesa (identificata indicativamente in una quota del 25-30 per cento per il «sopra la linea» e del 40-50 per cento per il «sotto la linea») rappresenta un parametro oggettivo per prevenire pratiche elusive dei minimi retributivi tabellari;
tale misura risulta pienamente coerente con il Capo II del decreto, dedicato alle disposizioni in materia di salario giusto, e con gli orientamenti dell'Unione europea (direttiva 2022/2041) volti ad assicurare l'adeguatezza dei salari minimi in tutti i settori economici,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure recate dal Capo II del decreto-legge in esame al fine di:
adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a disciplinare, nell'ambito del credito d'imposta cinema (di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220), il riequilibrio dei costi di produzione al fine di assicurare una equa distribuzione del finanziamento pubblico tra le varie voci di spesa, garantendo una quota prioritaria destinata alla corretta remunerazione delle professioni «sotto la linea» (maestranze, tecnici e troupe), in misura non inferiore al 40-50 per cento del budget complessivo;
adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a garantire il rispetto dei parametri retributivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, contrastando fenomeni di dumping e assicurando che le risorse pubbliche sostengano l'occupazione di qualità e la dignità professionale nel settore audiovisivo italiano.
9/2911-A/23. Bruno, Amato, Orrico, D'Orso, Pellegrini, Carotenuto, Serracchiani, Ascari, Orfini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca, al Capo II, disposizioni in materia di salario giusto e, in particolare, all'articolo 10 disciplina i rinnovi contrattuali;
nel corso della XVIII legislatura, un'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico sinfoniche ha evidenziato la crisi strutturale dei corpi di ballo stabili, richiedendo con urgenza una riforma strutturale del settore, culminata nell'adozione della legge delega 15 luglio 2022, n. 106 per il riordino dello spettacolo. Tale delega, finalizzata all'ottimizzazione della spesa, alla semplificazione amministrativa e al miglioramento della qualità artistica, non è tuttavia ancora stata esercitata dall'Esecutivo a causa di ripetute proroghe dei termini giustificate dall'esigenza di dover ascoltare tutte le realtà del settore, nonostante gli stessi professionisti lamentino una mancanza di dialogo da parte del Ministero;
tuttavia, l'adozione di misure concrete per garantire una stabilità contrattuale delle danzatrici e dei danzatori dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche non può più attendere. Invero, ad oggi, la presenza di corpi di ballo stabili è ridotta a soli quattro teatri (Milano, Roma, Napoli e Palermo) per un totale di appena 212 posti, pari a meno del 5 per cento della dotazione organica complessiva delle fondazioni. Altrove si assiste a una precarizzazione strutturale, come nel caso dell'Arena di Verona, che ricorre a reiterati contratti a tempo determinato, o a una sistematica esternalizzazione delle attività ad agenzie private, con l'impiego di danzatori a partita IVA o inquadrati impropriamente come «mimi», in palese violazione del CCNL;
questa frammentazione contrattuale avviene a fronte di un profondo squilibrio finanziario: sebbene le fondazioni lirico-sinfoniche assorbano la metà dei fondi statali per lo spettacolo dal vivo, alla danza è riservato solo il 4 per cento del Fondo nazionale (FNSV), costringendo il settore a esternalizzare la maggior parte degli spettacoli;
considerato, inoltre, che la necessità di porre fine a forme di precarizzazione strutturale e di garantire la stabilità occupazionale non riguarda esclusivamente il settore artistico e dello spettacolo, ma si inserisce in un più ampio quadro di tutele contrattuali e di valorizzazione del capitale umano, rendendo urgente un intervento organico del Governo volto a sanare le disparità di trattamento e a stabilizzare i rapporti di lavoro in tutti gli ambiti in cui si registrano ingiustificate situazioni di precariato;
l'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 ha consentito l'assunzione a tempo determinato di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano e colmare il divario socioeconomico tra regioni più e meno avanzate. La procedura di reclutamento è avvenuta mediante selezione pubblica, inclusa una prova scritta selettiva;
il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Ministero della giustizia, delle unità di personale già impiegate a tempo determinato nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo «Convergenza», mentre, durante l'esame in Commissione, è stato approvato un emendamento, presentato in modo trasversale, che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa e ferma restando la durata massima complessiva di trentasei mesi, dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, in corso al 31 dicembre 2025;
appare opportuno estendere tale proroga anche ai contratti del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito del citato obiettivo «Convergenza», al fine di evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra personale selezionato con identiche procedure e per finalità convergenti, con rischio di dispersione di competenze specialistiche maturate nel PNRR,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
a stabilizzare i professionisti degli organici stabili dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche e a restituire tutele e dignità ad un settore culturale fondamentale del nostro Paese, a tal fine reperendo urgentemente le necessarie risorse per incrementare il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
a estendere la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche al fine di garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite nell'attuazione del PNRR.
9/2911-A/24. Orrico, Dell'Olio, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese continua a presentare uno dei più bassi tassi di occupazione giovanile dell'Unione europea e una delle più elevate incidenze di lavoro precario tra i giovani altamente qualificati, fenomeni che compromettono non soltanto le prospettive individuali delle nuove generazioni, ma anche la capacità complessiva del Paese di sostenere la crescita economica e l'innovazione;
secondo le principali analisi economiche nazionali e internazionali, il ritardo italiano nella produttività è strettamente connesso alla limitata valorizzazione del capitale umano e alla difficoltà del sistema produttivo di assorbire e trattenere lavoratori ad alta qualificazione, nonostante l'elevato livello delle competenze formate dal sistema universitario e della ricerca;
ogni anno migliaia di giovani laureati, laureati magistrali e dottori di ricerca entrano nel mercato del lavoro dopo aver sostenuto percorsi formativi lunghi e impegnativi, spesso finanziati direttamente o indirettamente dalla collettività attraverso il sistema pubblico dell'istruzione e dell'università, senza trovare adeguate opportunità di inserimento professionale stabile e coerente con il proprio livello di formazione;
questa situazione produce un duplice effetto negativo: da un lato determina un progressivo impoverimento del tessuto produttivo nazionale, che rinuncia a competenze fondamentali per affrontare le sfide della transizione digitale, ecologica e tecnologica; dall'altro alimenta la crescente emigrazione dei giovani più qualificati verso Paesi capaci di offrire migliori prospettive professionali e retributive;
la stabilità occupazionale costituisce un elemento essenziale per consentire ai giovani di costruire autonomamente il proprio progetto di vita, accedere al credito, formare una famiglia e contribuire pienamente allo sviluppo economico e sociale del Paese;
in tale contesto appare necessario promuovere una politica industriale e del lavoro che incentivi le imprese ad investire nelle competenze e nella formazione avanzata, favorendo l'assunzione stabile di giovani altamente qualificati e riconoscendo il valore strategico del capitale umano quale principale fattore di competitività del sistema economico nazionale;
il sostegno alle assunzioni a tempo indeterminato di laureati e dottori di ricerca non rappresenta un mero incentivo occupazionale, ma un investimento sul futuro del Paese, volto a rafforzare la capacità innovativa delle imprese, ad accrescere la qualità del lavoro e a contrastare la dispersione di competenze che oggi penalizza gravemente la crescita italiana;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame, in particolare, prevede, al ricorrere di determinate condizioni, un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
introdurre misure di incentivazione economica per le imprese che assumano a tempo indeterminato giovani under 35 in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato di ricerca;
destinare tali interventi prioritariamente ai settori caratterizzati da maggiore contenuto innovativo, tecnologico e scientifico, favorendo l'incontro tra il sistema produttivo e le competenze sviluppate nell'ambito dell'istruzione universitaria e della ricerca;
promuovere una strategia nazionale volta a valorizzare il capitale umano qualificato, contrastando la precarietà lavorativa e favorendo la permanenza dei giovani talenti nel mercato del lavoro italiano;
monitorare periodicamente gli effetti delle misure adottate in termini di occupazione stabile, crescita professionale dei giovani qualificati e rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale.
9/2911-A/25. Carmina, Alifano, Aiello, Morfino.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi venti anni il nostro Paese ha registrato un progressivo e costante incremento del numero di giovani laureati, ricercatori e dottori di ricerca che hanno scelto di trasferirsi all'estero per motivi di studio, lavoro o ricerca, attratti da sistemi economici in grado di offrire maggiori opportunità professionali, migliori condizioni retributive e percorsi di carriera più rapidi e meritocratici;
tale fenomeno, comunemente definito «fuga dei cervelli», non rappresenta soltanto una perdita quantitativa di forza lavoro qualificata, ma costituisce un grave impoverimento del patrimonio di competenze, conoscenze e capacità innovative del Paese, con effetti negativi sulla produttività, sulla competitività e sulla capacità di attrarre investimenti;
la formazione universitaria e post-universitaria di questi giovani è resa possibile grazie a un significativo investimento pubblico sostenuto dall'intera collettività attraverso il finanziamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca, investimento che rischia di produrre benefici economici e sociali prevalentemente a vantaggio di altri Paesi quando il capitale umano formato in Italia decide di sviluppare altrove il proprio percorso professionale;
in un contesto globale caratterizzato da una crescente competizione internazionale per attrarre lavoratori altamente qualificati, ricercatori e professionisti specializzati, numerosi Stati europei hanno introdotto specifiche politiche fiscali e incentivi mirati al rientro o all'attrazione di talenti, riconoscendo che il capitale umano rappresenta oggi una delle principali risorse strategiche per la crescita economica e l'innovazione;
favorire il ritorno in Italia di giovani che hanno maturato esperienze formative e professionali all'estero significa promuovere la circolazione delle competenze, facilitare il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare il collegamento tra il sistema produttivo nazionale e i principali centri internazionali della ricerca e dell'innovazione;
una politica pubblica orientata al rientro dei talenti non deve essere considerata una misura di natura esclusivamente fiscale, ma uno strumento di sviluppo nazionale finalizzato ad accrescere la capacità competitiva del sistema economico italiano e a contrastare il progressivo depauperamento del capitale umano qualificato;
appare pertanto necessario accompagnare le politiche per l'occupazione giovanile con misure specificamente rivolte ai giovani altamente qualificati che intendano trasferire in Italia le competenze acquisite all'estero e contribuire allo sviluppo economico, scientifico e tecnologico del Paese;
gli articoli 2 e 4 del decreto-legge in esame, in particolare, prevedono, rispettivamente, un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni al ricorrere di determinate condizioni, e un incentivo per la stabilizzazione degli under 35,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative, volte a favorire il rientro in Italia di giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguiti all'estero, che intendano trasferire la propria residenza fiscale nel territorio nazionale e intraprendere percorsi lavorativi stabili, prevedendo misure fiscali finalizzate a incentivare il rientro dei giovani altamente qualificati e a valorizzarne il contributo al sistema produttivo nazionale.
9/2911-A/26. Raffa.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea, di integrare il quadro delle misure recate dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative, volte a favorire il rientro in Italia di giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguiti all'estero, che intendano trasferire la propria residenza fiscale nel territorio nazionale e intraprendere percorsi lavorativi stabili, prevedendo misure fiscali finalizzate a incentivare il rientro dei giovani altamente qualificati e a valorizzarne il contributo al sistema produttivo nazionale.
9/2911-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffa.
La Camera,
premesso che:
le aree interne del nostro Paese costituiscono una parte essenziale del territorio nazionale e rappresentano un patrimonio economico, sociale, culturale e ambientale di valore strategico poiché comprendono migliaia di comuni che garantiscono la tutela del territorio, la salvaguardia del patrimonio naturale e la conservazione di tradizioni produttive e comunitarie;
da oltre vent'anni tali territori sono interessati da un progressivo processo di spopolamento e declino demografico che colpisce in modo particolare le giovani generazioni, determinando una costante riduzione della popolazione residente, l'invecchiamento della struttura sociale e la perdita di capitale umano qualificato;
l'abbandono delle aree interne da parte dei giovani non rappresenta soltanto una questione demografica, ma costituisce una vera e propria emergenza economica e sociale, poiché comporta la progressiva riduzione delle attività produttive, la chiusura di imprese, l'indebolimento del tessuto commerciale locale e la diminuzione della capacità dei territori di attrarre investimenti e nuove opportunità di sviluppo;
la mancanza di opportunità occupazionali stabili e di prospettive professionali adeguate continua a rappresentare una delle principali cause dell'emigrazione giovanile dai territori periferici verso i grandi centri urbani o verso l'estero, alimentando un circolo vizioso nel quale la perdita di popolazione genera minori investimenti e minori investimenti producono ulteriore perdita di popolazione;
secondo le più recenti analisi territoriali, in numerose aree interne la riduzione della popolazione in età lavorativa sta assumendo dimensioni tali da mettere a rischio la sostenibilità economica e sociale di intere comunità, con conseguenze dirette sulla permanenza dei servizi essenziali, sulla tenuta del sistema produttivo locale e sulla capacità di garantire condizioni di vita adeguate ai cittadini;
la questione delle aree interne richiede una strategia fondata anche sulla creazione di lavoro stabile e qualificato, sulla valorizzazione delle competenze dei giovani e sul sostegno all'iniziativa economica giovanile; in tale prospettiva, il lavoro rappresenta il principale strumento di contrasto allo spopolamento, poiché consente ai giovani di costruire il proprio futuro nei territori di origine, favorisce la permanenza delle famiglie, sostiene la natalità e contribuisce a mantenere vivo il tessuto economico e sociale delle comunità locali;
appare necessario riconoscere il ruolo dell'imprenditoria giovanile quale fattore decisivo per il rilancio delle aree interne, considerato che le nuove imprese guidate da giovani costituiscono spesso il principale veicolo di innovazione, digitalizzazione, valorizzazione delle produzioni locali e sviluppo di nuove attività economiche nei territori maggiormente esposti al rischio di marginalizzazione;
gli articoli 2 e 4 recano misure in materia di esonero contributivo per le assunzioni, aventi effetto di incremento dell'organico, di giovani e di incentivo per la stabilizzazione degli under 35,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a favorire l'assunzione stabile di giovani under 35 nelle aree interne individuate dalla Strategia Nazionale per le aree interne, attraverso misure di incentivazione che riducano il costo del lavoro e sostengano la creazione di occupazione duratura, e ad attivare specifici strumenti di sostegno all'imprenditoria giovanile nei medesimi territori, riconoscendo il ruolo strategico delle nuove imprese nella rigenerazione economica e sociale delle comunità locali.
9/2911-A/27. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese continua a registrare livelli di occupazione giovanile significativamente inferiori alla media europea e presenta uno dei più elevati tassi di precarietà tra i lavoratori under 35, con una diffusione particolarmente marcata di contratti temporanei, rapporti di lavoro discontinui e percorsi professionali frammentati;
secondo i principali indicatori economici e sociali, le giovani generazioni incontrano crescenti difficoltà nell'accesso a un'occupazione stabile e adeguatamente retribuita, situazione che contribuisce ad ampliare il divario generazionale e ad accrescere le condizioni di vulnerabilità economica e sociale;
l'ingresso tardivo e discontinuo nel mercato del lavoro rappresenta uno dei principali fattori che incidono negativamente sull'autonomia economica dei giovani, ritardando la formazione di nuovi nuclei familiari, l'accesso all'abitazione, la possibilità di programmare percorsi di vita indipendenti e la realizzazione di progetti genitoriali;
la persistente instabilità occupazionale costituisce inoltre una delle principali cause del progressivo calo demografico che interessa il Paese, poiché l'incertezza economica rappresenta uno dei maggiori ostacoli alle scelte di maternità e paternità delle nuove generazioni;
particolarmente preoccupante appare il fenomeno della migrazione giovanile verso l'estero, che coinvolge ogni anno migliaia di giovani qualificati e determina una perdita significativa di capitale umano, competenze e investimenti formativi sostenuti dalla collettività;
permane inoltre un rilevante disallineamento tra i percorsi formativi e le esigenze del sistema produttivo, che rende più difficile il passaggio dalla formazione al lavoro e rallenta l'inserimento professionale stabile dei giovani;
l'occupazione stabile dei giovani non costituisce soltanto una misura di politica del lavoro, ma rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la crescita economica, sostenere la produttività del sistema Paese, contrastare il declino demografico e garantire la sostenibilità futura del sistema previdenziale e di welfare;
risulta pertanto necessario promuovere una strategia organica e strutturale che superi la logica degli interventi episodici e favorisca percorsi di inserimento lavorativo stabile, valorizzando il capitale umano delle nuove generazioni e incentivando le imprese che investono in occupazione di qualità;
gli articoli 2 e 4 recano misure in materia di esonero contributivo per le assunzioni, aventi effetto di incremento dell'organico, di giovani e di incentivo per la stabilizzazione degli under 35,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame valutando l'adozione di un piano straordinario di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani under 35, con particolare attenzione alle prime esperienze lavorative e ai percorsi di inserimento stabile nel mercato del lavoro.
9/2911-A/28. Aiello.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea, di integrare il quadro delle misure recate dagli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame valutando l'adozione di un piano straordinario di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani under 35, con particolare attenzione alle prime esperienze lavorative e ai percorsi di inserimento stabile nel mercato del lavoro.
9/2911-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Aiello.
La Camera,
premesso che:
le trasformazioni tecnologiche, digitali e produttive in corso stanno modificando profondamente l'organizzazione del lavoro, i processi industriali e la domanda di competenze richiesta dalle imprese, determinando una crescente necessità di professionalità altamente qualificate nei settori dell'innovazione, della digitalizzazione e della transizione ecologica;
l'affermazione dell'intelligenza artificiale, dell'automazione avanzata, della robotica, della cybersicurezza, dell'analisi dei dati e delle tecnologie emergenti sta ridefinendo il mercato del lavoro, generando nuove opportunità occupazionali ma anche il rischio di una crescente polarizzazione tra lavoratori altamente qualificati e lavoratori privi delle competenze richieste dalle nuove filiere produttive;
i giovani rappresentano la generazione maggiormente coinvolta nei processi di innovazione tecnologica e digitale e costituiscono una risorsa strategica per la competitività e la crescita del Paese; tuttavia, molti di essi incontrano ancora difficoltà nell'acquisizione delle competenze specialistiche richieste dal mercato del lavoro e nell'accesso a percorsi formativi adeguatamente collegati alle esigenze del sistema produttivo;
permangono significativi disallineamenti tra i percorsi formativi e i fabbisogni professionali espressi dalle imprese, con conseguenti difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la paradossale coesistenza di elevati livelli di disoccupazione giovanile e di carenza di personale qualificato in numerosi comparti strategici;
tale fenomeno risulta particolarmente evidente nei settori ad alta intensità tecnologica, nei quali le imprese segnalano crescenti difficoltà nel reperimento di figure professionali specializzate, con conseguenti ripercussioni sulla capacità di innovazione e sulla competitività del sistema economico nazionale;
la persistente insufficienza di opportunità professionali qualificate contribuisce inoltre ad alimentare il fenomeno dell'emigrazione giovanile e della fuga dei talenti, privando il Paese di competenze strategiche e di capitale umano altamente formato attraverso investimenti pubblici e privati;
investire nella formazione specialistica, nell'aggiornamento continuo delle competenze, nell'orientamento professionale e nella diffusione delle competenze digitali avanzate costituisce pertanto una priorità strategica non solo per favorire l'occupabilità dei giovani, ma anche per sostenere la crescita economica, l'innovazione e la transizione digitale ed ecologica del Paese;
appare altresì necessario rafforzare il raccordo tra università, istituti di alta formazione, centri di ricerca, imprese e territori, al fine di favorire percorsi formativi maggiormente coerenti con l'evoluzione del mercato del lavoro e con le esigenze dei settori produttivi ad alto contenuto innovativo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con la promozione di iniziative volte a rafforzare la formazione specialistica dei giovani nei settori ad alto contenuto tecnologico e innovativo, favorendo, per quanto di competenza, il raccordo tra università, imprese e sistema della ricerca.
9/2911-A/29. Pavanelli.
La Camera
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con la promozione di iniziative volte a rafforzare la formazione specialistica dei giovani nei settori ad alto contenuto tecnologico e innovativo, favorendo, per quanto di competenza, il raccordo tra università, imprese e sistema della ricerca.
9/2911-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'Italia continua a registrare uno dei più elevati tassi europei di giovani che non studiano, non lavorano e non partecipano a percorsi di istruzione o formazione (NEET), fenomeno che rappresenta uno dei principali indicatori di fragilità sociale ed economica del Paese;
secondo i più recenti dati Eurostat, nel 2025 il tasso di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni nell'Unione europea si è attestato all'11 per cento, mentre l'Italia registra ancora un valore pari al 13,3 per cento, significativamente superiore alla media europea e tra i più elevati dell'Unione; sebbene il dato abbia mostrato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, esso continua a interessare centinaia di migliaia di giovani italiani e a collocare il nostro Paese tra quelli maggiormente esposti al fenomeno dell'inattività giovanile;
già nel 2024 l'Italia risultava il secondo Paese dell'Unione europea per incidenza del fenomeno NEET, con un tasso pari al 15,2 per cento nella fascia d'età 15-29 anni, evidenziando una criticità strutturale che continua a caratterizzare il mercato del lavoro nazionale;
la permanenza prolungata fuori dai percorsi di istruzione, formazione e occupazione comporta una progressiva perdita di competenze, una riduzione delle opportunità occupazionali future e un significativo aumento del rischio di esclusione sociale, povertà lavorativa e marginalizzazione economica;
numerosi studi evidenziano come i periodi di inattività vissuti nei primi anni della vita lavorativa producano effetti permanenti sulle prospettive reddituali e professionali delle persone, determinando percorsi occupazionali più fragili e maggiormente esposti alla precarietà;
il primo inserimento lavorativo rappresenta uno dei momenti più delicati del percorso professionale dei giovani e richiede strumenti efficaci capaci di favorire un ingresso stabile, qualificato e coerente con il percorso formativo svolto;
permane inoltre un forte disallineamento tra le competenze richieste dal sistema produttivo e quelle possedute da una parte dei giovani in cerca di occupazione, con la conseguenza che coesistono elevati livelli di disoccupazione e inattività giovanile e crescenti difficoltà delle imprese nel reperire determinate figure professionali;
l'eccessiva diffusione di rapporti di lavoro temporanei, discontinui e caratterizzati da basse prospettive di crescita professionale contribuisce ad alimentare percorsi lavorativi instabili, con ricadute negative sulla capacità dei giovani di raggiungere l'autonomia economica, accedere all'abitazione, costruire progetti familiari e contribuire pienamente allo sviluppo economico e sociale del Paese;
il contrasto al fenomeno dei NEET costituisce pertanto una priorità strategica non solo sotto il profilo occupazionale, ma anche per affrontare le sfide demografiche, sociali e produttive che interessano l'Italia e per valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal Capo I del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori e più efficaci interventi normativi e finanziari volti all'inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso incentivi all'assunzione a tempo indeterminato, percorsi di accompagnamento e orientamento professionale, interventi di rafforzamento delle competenze e strumenti specificamente rivolti ai giovani che si trovano in condizioni di inattività o che presentano maggiori difficoltà di accesso all'occupazione, con particolare attenzione alle aree territoriali maggiormente interessate dal fenomeno dei NEET.
9/2911-A/30. Ilaria Fontana, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2026 di giovani di età inferiore a 35 anni appartenenti a particolari categorie svantaggiate, con l'obiettivo di favorire l'accesso stabile al mercato del lavoro e sostenere l'occupazione giovanile;
la misura si inserisce in un contesto nel quale l'Italia continua a registrare livelli di occupazione giovanile inferiori alla media europea e una significativa diffusione di rapporti di lavoro precari, temporanei o caratterizzati da bassi livelli retributivi, che incidono negativamente sulle prospettive di autonomia economica delle nuove generazioni;
secondo i più recenti dati disponibili, il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 34 anni risulta ancora significativamente inferiore rispetto a quello registrato in numerosi Paesi europei, mentre il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non partecipano ad attività formative continua a interessare una quota rilevante della popolazione giovanile;
permangono inoltre rilevanti criticità sul versante dell'occupazione femminile, che rappresenta una delle principali fragilità strutturali del mercato del lavoro italiano;
l'Italia continua infatti a registrare uno dei più bassi tassi di occupazione femminile dell'Unione europea, con un divario occupazionale tra uomini e donne che permane particolarmente elevato rispetto alla media europea e che risulta ancora più accentuato nelle regioni del Mezzogiorno;
le giovani donne incontrano maggiori difficoltà di accesso al lavoro stabile, risultano più frequentemente occupate con contratti part-time involontari o a termine e subiscono percorsi professionali maggiormente discontinui, con conseguenze negative sui livelli retributivi, sulle opportunità di carriera e sulle future prestazioni previdenziali;
tali criticità risultano ulteriormente aggravate dalla persistente carenza di servizi per l'infanzia e di strumenti efficaci di conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità familiari, che continuano a rappresentare uno dei principali fattori di esclusione o di abbandono del mercato del lavoro da parte delle donne;
la ridotta partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisce non solo una questione di equità sociale ma anche un rilevante fattore di debolezza economica del Paese, limitando la crescita del PIL, la produttività complessiva e la sostenibilità del sistema di welfare;
appare pertanto necessario verificare che le risorse pubbliche destinate agli incentivi all'assunzione producano effettivi incrementi occupazionali e non si traducano prevalentemente in fenomeni di sostituzione del personale o di utilizzo temporaneo degli sgravi;
risulta inoltre fondamentale promuovere percorsi occupazionali caratterizzati da qualità del lavoro, adeguata formazione professionale, stabilità contrattuale, valorizzazione delle competenze e progressione retributiva, favorendo al contempo la piena partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro;
gli incentivi pubblici destinati all'occupazione possono rappresentare uno strumento efficace soltanto se accompagnati da un costante monitoraggio degli effetti prodotti, dalla valutazione della qualità dell'occupazione generata e dalla capacità di favorire percorsi di inserimento lavorativo realmente stabili e duraturi,
impegna il Governo:
a monitorare gli effetti occupazionali della misura con particolare riferimento al numero effettivo di giovani e donne assunti, alla permanenza nei rapporti di lavoro oltre il periodo di fruizione dell'esonero e all'impatto sui livelli occupazionali complessivi;
a valutare l'adozione di ulteriori iniziative volte a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori e delle lavoratrici anche successivamente alla cessazione del beneficio contributivo, contrastando il rischio di utilizzo meramente temporaneo degli incentivi;
a promuovere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, specifici percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale destinati ai giovani beneficiari delle assunzioni incentivate, con particolare attenzione alle donne, ai soggetti maggiormente esposti a condizioni di fragilità occupazionale e ai territori caratterizzati da più elevati livelli di disoccupazione;
a riferire alle Camere sugli effetti della misura, con dati disaggregati per territorio, genere, età, settore produttivo, livello retributivo, tipologia contrattuale e durata effettiva dei rapporti di lavoro instaurati grazie all'incentivo, al fine di consentire una valutazione trasparente dell'efficacia dell'intervento e del suo contributo alla riduzione dei divari occupazionali generazionali e di genere.
9/2911-A/31. Morfino.
La Camera,
premesso che:
la violenza di genere continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del Paese e costituisce una violazione dei diritti fondamentali della persona che incide profondamente sulla libertà, sulla salute, sulla sicurezza e sulla dignità delle vittime;
accanto alle forme più evidenti di violenza fisica e psicologica, assume particolare rilevanza la violenza economica, spesso esercitata attraverso il controllo delle risorse finanziarie, la limitazione dell'autonomia patrimoniale e l'ostacolo all'accesso o alla permanenza nel mercato del lavoro, determinando condizioni di dipendenza che rendono più difficile interrompere relazioni caratterizzate da abusi e sopraffazioni;
l'indipendenza economica rappresenta uno dei principali strumenti di emancipazione delle persone vittime di violenza e costituisce una condizione essenziale per consentire loro di intraprendere percorsi di protezione, ricostruzione personale e pieno reinserimento sociale e lavorativo;
numerosi studi e le evidenze raccolte dai centri antiviolenza dimostrano come l'assenza di un reddito autonomo e la precarietà lavorativa siano tra i principali fattori che ostacolano la possibilità di allontanarsi definitivamente dal contesto violento e di ricostruire condizioni di vita indipendenti;
la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impone agli Stati di adottare misure efficaci per garantire alle donne vittime di violenza adeguati strumenti di sostegno economico e sociale, favorendone il recupero dell'autonomia e l'effettiva inclusione nella vita economica e lavorativa;
la disciplina del congedo riconosciuto alle lavoratrici vittime di violenza rappresenta un importante strumento di tutela ma appare spesso non adeguato rispetto ai tempi effettivi dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, che comprendono interventi di protezione, sostegno psicologico, assistenza sanitaria, supporto legale, ricerca di una nuova sistemazione abitativa e percorsi di reinserimento lavorativo;
i dati disponibili evidenziano come la permanenza media nelle strutture di accoglienza e nelle case rifugio superi frequentemente la durata del congedo oggi previsto dall'ordinamento, determinando una evidente sproporzione tra i tempi della protezione e quelli delle tutele lavoristiche ed economiche riconosciute alle beneficiarie;
particolare attenzione merita inoltre la condizione delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste che, pur beneficiando di specifiche misure di sostegno, continuano a essere gravate da obblighi fiscali, contributivi e amministrativi che possono compromettere la continuità dell'attività professionale proprio nella fase più delicata del percorso di protezione;
appare altresì necessario rafforzare le politiche attive finalizzate all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro delle vittime di violenza, riconoscendo che l'accesso a un'occupazione stabile costituisce uno dei più efficaci strumenti di prevenzione della recidiva delle situazioni di dipendenza economica e di esclusione sociale;
le misure di contrasto alla violenza di genere non possono pertanto limitarsi alla sola dimensione repressiva o assistenziale, ma devono essere accompagnate da interventi strutturali capaci di garantire autonomia economica, continuità lavorativa e piena inclusione sociale alle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto bonus donne), ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari,
impegna il Governo
ad accompagnare la misura richiamata in premessa, prevista dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare in modo organico e strutturale le tutele economiche, previdenziali e lavorative delle persone vittime di violenza inserite in percorsi certificati di protezione, promuovendo misure idonee a favorirne l'autonomia economica, la continuità occupazionale, il reinserimento lavorativo e la piena inclusione sociale, anche attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito, l'adeguamento dei periodi di congedo alle effettive esigenze dei percorsi di protezione e l'introduzione di specifiche forme di tutela per le lavoratrici autonome e le libere professioniste.
9/2911-A/32. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'Italia continua a registrare livelli di occupazione giovanile inferiori alla media europea e presenta una delle più elevate incidenze di lavoro precario, sottopagato e discontinuo tra le nuove generazioni;
l'ingresso nel mercato del lavoro rappresenta una delle principali criticità che i giovani si trovano ad affrontare, in un contesto caratterizzato da salari spesso insufficienti, elevato costo della vita, difficoltà di accesso all'abitazione e crescente incertezza economica;
negli ultimi anni il potere d'acquisto delle retribuzioni si è progressivamente ridotto a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi dell'energia, dei trasporti e dell'abitare, fenomeni che colpiscono in misura particolarmente significativa i giovani lavoratori alle prime esperienze professionali;
le misure di decontribuzione e gli incentivi alle assunzioni rappresentano strumenti utili per favorire l'inserimento occupazionale, ma risultano spesso concentrati esclusivamente sul lato datoriale, senza determinare benefici immediatamente percepibili dai lavoratori interessati;
appare pertanto necessario affiancare agli strumenti di riduzione del costo del lavoro anche interventi capaci di incrementare direttamente il reddito disponibile dei giovani assunti con contratti stabili, rendendo più conveniente l'accesso all'occupazione regolare e contrastando il fenomeno della fuga dei giovani verso l'estero;
favorire una maggiore disponibilità economica nei primi anni di attività lavorativa significa consentire ai giovani di investire nella propria formazione, costruire percorsi di autonomia abitativa, sostenere progetti familiari e contribuire più attivamente alla crescita economica del Paese;
la riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro percepiti dai giovani neoassunti può rappresentare uno strumento efficace per valorizzare il lavoro stabile, rafforzare il potere d'acquisto delle nuove generazioni e incentivare la permanenza nel mercato del lavoro nazionale delle professionalità più qualificate;
una politica occupazionale realmente orientata alle giovani generazioni deve perseguire l'obiettivo di migliorare non soltanto la quantità dei rapporti di lavoro attivati, ma anche la qualità delle condizioni economiche riconosciute ai lavoratori nei primi anni di carriera;
l'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a rafforzare l'efficacia delle misure di sostegno economico e fiscale direttamente rivolte ai giovani assunti con contratto a tempo indeterminato, anche prevedendo significativi esoneri fiscali, al fine di incrementarne il reddito disponibile, favorire l'autonomia economica, sostenere il potere d'acquisto delle nuove generazioni e rendere maggiormente attrattivo il lavoro stabile rispetto alle forme di occupazione precaria.
9/2911-A/33. Appendino.
La Camera,
premesso che:
il lavoro domestico e di assistenza familiare rappresenta un pilastro fondamentale del sistema di welfare italiano, garantendo quotidianamente attività di assistenza e supporto indispensabili per milioni di famiglie, anziani, persone con disabilità e soggetti non autosufficienti;
l'evoluzione demografica del Paese, caratterizzata dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento dei bisogni assistenziali, rende il lavoro domestico una componente sempre più strategica per la tenuta sociale ed economica delle comunità e per la sostenibilità complessiva del sistema di welfare;
nonostante il ruolo essenziale svolto dal settore, il lavoro domestico continua a essere caratterizzato da elevati livelli di irregolarità, precarietà e sotto-tutela, con una quota significativa di rapporti di lavoro che si svolgono al di fuori dei canali formali e delle garanzie previste dall'ordinamento;
tale fenomeno determina effetti negativi sia per i lavoratori, privati delle necessarie tutele previdenziali e assicurative, sia per le famiglie, esposte a rischi giuridici ed economici, sia per lo Stato, che registra una consistente perdita di gettito contributivo e fiscale;
il provvedimento all'esame conferma le significative disparità di trattamento tra il lavoro domestico e gli altri rapporti di lavoro subordinato, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad agevolazioni contributive e fiscali finalizzate a sostenere l'occupazione regolare e la conciliazione tra vita familiare e lavorativa;
appare pertanto necessario superare tali disparità, riconoscendo pienamente il valore sociale del lavoro di assistenza e promuovendo condizioni che favoriscano l'emersione del lavoro sommerso, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la qualificazione del settore;
in tale prospettiva, l'estensione degli strumenti di decontribuzione e degli incentivi alle assunzioni anche ai rapporti di lavoro domestico, unitamente al rafforzamento delle misure fiscali a favore delle famiglie che assumono regolarmente personale domestico e di assistenza familiare, potrebbe costituire un importante fattore di contrasto all'irregolarità e di sostegno alla legalità;
analogamente, il riconoscimento delle medesime agevolazioni previste per le lavoratrici madri e per gli incrementi occupazionali anche nel settore domestico contribuirebbe a rimuovere una disparità di trattamento non più giustificabile alla luce della crescente rilevanza economica e sociale di tali attività;
sostenere il lavoro domestico regolare significa altresì rafforzare le politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e offrire risposte concrete ai bisogni assistenziali delle famiglie italiane;
gli articoli 1 (bonus donne) e 2 (bonus giovani) del provvedimento in esame prevedono, rispettivamente, esoneri contributivi per i datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio ovvero giovani di età inferiore ai 35 anni, con l'eccezione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
impegna il Governo
ad integrare le misure recate dal provvedimento in esame adottando idonee iniziative normative, anche in ambito fiscale, finalizzate alla valorizzazione del lavoro domestico, anche mediante l'estensione degli strumenti di incentivazione contributiva e delle agevolazioni fiscali già previste per altri settori produttivi, con l'obiettivo di favorire l'emersione del lavoro sommerso, sostenere l'occupazione regolare, garantire una maggiore equità di trattamento tra i lavoratori e rafforzare il sistema di assistenza e cura delle famiglie.
9/2911-A/34. Cherchi, Aiello, Carotenuto, Pellegrini.
La Camera,
premesso che:
le profonde trasformazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni hanno modificato in maniera significativa l'organizzazione del lavoro, rendendo possibile, per un numero crescente di attività e professioni, lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso modalità flessibili e digitali;
l'esperienza maturata durante e dopo la pandemia ha evidenziato come il lavoro da remoto possa rappresentare uno strumento efficace per migliorare l'equilibrio tra vita privata e attività lavorativa, ridurre i tempi di spostamento, favorire una maggiore inclusione lavorativa e contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso la diminuzione della mobilità quotidiana;
numerose ricerche nazionali e internazionali hanno inoltre dimostrato che modelli organizzativi maggiormente flessibili possono determinare effetti positivi in termini di produttività, benessere organizzativo, riduzione dell'assenteismo e capacità delle imprese di attrarre e trattenere personale qualificato;
parallelamente, la crescente diffusione delle tecnologie digitali e degli strumenti di connessione permanente ha determinato un progressivo superamento dei tradizionali confini tra tempo di lavoro e tempo di riposo, esponendo i lavoratori al rischio di una continua reperibilità e di un'estensione non regolata della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto;
la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, sancita dagli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, richiede che l'innovazione tecnologica sia accompagnata da adeguate garanzie volte a preservare i tempi di recupero, la vita familiare e il diritto al riposo;
in tale contesto, il diritto alla disconnessione rappresenta uno strumento essenziale per assicurare che l'utilizzo delle tecnologie digitali non si traduca in una compressione dei diritti dei lavoratori e per garantire un corretto equilibrio tra esigenze produttive e tutela della persona;
analogamente, la progressiva sperimentazione di modelli organizzativi fondati sulla riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, sta producendo in diversi contesti nazionali e internazionali risultati significativi in termini di produttività, benessere dei lavoratori, riduzione dello stress lavoro-correlato e miglioramento della qualità della vita;
la conciliazione tra attività lavorativa, responsabilità familiari e cura della persona costituisce una delle principali sfide del mercato del lavoro contemporaneo e rappresenta un fattore determinante per favorire la partecipazione femminile al lavoro, sostenere la natalità e migliorare la qualità dell'occupazione;
appare pertanto opportuno valorizzare, nell'ambito delle politiche pubbliche e dei sistemi di certificazione delle imprese orientati alla conciliazione tra vita e lavoro, l'adozione di modelli organizzativi innovativi che promuovano la flessibilità lavorativa, il lavoro da remoto, la riduzione dell'orario di lavoro e il rispetto del diritto alla disconnessione,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, relative a taluni profili della disciplina in materia di lavoro, con l'adozione di ulteriori idonee iniziative normative finalizzate a promuovere, nell'ambito delle politiche di conciliazione tra vita e lavoro, l'implementazione di modelli organizzativi innovativi fondati sulla diffusione del lavoro da remoto, sulla tutela effettiva del diritto alla disconnessione, sulla sperimentazione di forme di riduzione dell'orario di lavoro e sul miglioramento dell'equilibrio tra esigenze produttive, benessere dei lavoratori e sostenibilità sociale.
9/2911-A/35. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
l'Italia continua a registrare uno dei più bassi tassi di natalità in Europa, accompagnato da un progressivo invecchiamento della popolazione che impongono l'adozione di politiche strutturali a sostegno delle famiglie e della genitorialità;
tra i principali fattori che incidono negativamente sulle scelte della genitorialità vi sono le difficoltà di conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, la carenza di servizi educativi per la prima infanzia e la persistente disuguaglianza nella distribuzione dei compiti di cura all'interno delle famiglie;
nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il peso delle responsabilità familiari continua a gravare prevalentemente sulle donne, determinando effetti negativi sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, sulle opportunità di carriera, sui livelli retributivi e, più in generale, sulla piena realizzazione del principio di pari opportunità;
numerosi studi nazionali e internazionali evidenziano come una più equilibrata condivisione dei compiti di cura tra le figure genitoriali costituisca uno degli strumenti più efficaci per ridurre il divario occupazionale e salariale di genere e per favorire una più equa distribuzione delle responsabilità familiari;
in tale prospettiva, il rafforzamento del ruolo paterno nei primi mesi di vita del bambino rappresenta non soltanto una misura di sostegno alle famiglie, ma anche un investimento sociale capace di promuovere modelli più avanzati di corresponsabilità genitoriale e di contribuire al superamento degli stereotipi che ancora condizionano l'organizzazione del lavoro e della vita familiare;
parimenti, la disponibilità di servizi educativi per la prima infanzia costituisce una condizione essenziale per garantire l'effettiva libertà di scelta delle famiglie e per consentire a entrambi i genitori di conciliare i percorsi lavorativi con le esigenze di cura dei figli;
permangono tuttavia significative differenze territoriali nell'accesso agli asili nido, con particolare riferimento alle aree interne e a numerosi territori del Mezzogiorno, dove l'offerta di posti disponibili continua a risultare insufficiente rispetto ai fabbisogni delle famiglie;
il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di copertura dei servizi educativi per l'infanzia richiede pertanto un ulteriore rafforzamento degli investimenti pubblici destinati agli asili nido, nonché la promozione di modelli integrativi di welfare aziendale e territoriale che favoriscano la diffusione di servizi di prossimità a sostegno della genitorialità;
una strategia efficace per affrontare la crisi demografica e sostenere l'occupazione femminile non può limitarsi a misure premiali rivolte alle imprese, ma deve intervenire sulle cause strutturali che ostacolano la conciliazione tra lavoro e famiglia, rafforzando i servizi, sostenendo la cura condivisa e ampliando le opportunità di accesso all'educazione della prima infanzia;
il comma 5-bis dell'articolo 6 del provvedimento in esame integra la disciplina sul buono, gestito dall'INPS, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche,
impegna il Governo
ad accompagnare la misura richiamata in premessa con ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a rafforzare le politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, promuovendo una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori, il potenziamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia sull'intero territorio nazionale, la diffusione di strumenti di welfare aziendale dedicati alle famiglie e il progressivo superamento dei divari territoriali nell'accesso agli asili nido, al fine di sostenere l'occupazione femminile, contrastare il declino demografico e favorire condizioni più avanzate di pari opportunità.
9/2911-A/36. Dell'Olio, Alifano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione riconosce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
il diritto alla giusta retribuzione non costituisce un parametro statico ma richiede un costante adeguamento all'evoluzione delle condizioni economiche e sociali, affinché il salario possa conservare nel tempo la propria capacità di garantire condizioni di vita dignitose;
negli ultimi anni l'economia italiana è stata interessata da una fase caratterizzata da elevata inflazione, aumento dei costi energetici, crescita delle spese abitative e incremento dei prezzi dei beni essenziali, fattori che hanno inciso profondamente sul potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori;
secondo l'Employment Outlook 2025 dell'OCSE, l'Italia ha registrato il maggiore calo dei salari reali tra le principali economie avanzate: all'inizio del 2025 le retribuzioni reali risultavano ancora inferiori del 7,5 per cento rispetto ai livelli del 2021, nonostante i recenti rinnovi contrattuali e gli incrementi salariali intervenuti nel periodo considerato;
l'OCSE evidenzia inoltre come una quota significativa dei lavoratori del settore privato continui a essere coperta da contratti collettivi scaduti, circostanza che contribuisce a rallentare il recupero del potere d'acquisto eroso dall'inflazione;
numerose analisi internazionali confermano che l'Italia rappresenta un'anomalia nel panorama delle economie avanzate, essendo tra i pochi Paesi in cui i salari reali hanno registrato una sostanziale stagnazione, se non una riduzione, nell'arco degli ultimi decenni, con effetti negativi sulla crescita economica, sui consumi interni e sulla capacità delle famiglie di sostenere il costo della vita;
la stessa Commissione europea ha rilevato come, in molti Stati membri, gli effetti della recente fase inflazionistica continuino a produrre conseguenze particolarmente gravose per i lavoratori a basso e medio reddito, determinando condizioni di crescente vulnerabilità economica e finanziaria;
Eurofound ha evidenziato che, a livello europeo, l'elevata inflazione registrata tra il 2021 e il 2023 ha sostanzialmente eroso i progressi salariali realizzati negli anni precedenti e ha reso necessario rafforzare i meccanismi di aggiornamento delle retribuzioni attraverso strumenti capaci di rispondere più tempestivamente all'andamento dei prezzi;
la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati richiama espressamente la necessità che gli Stati membri adottino criteri chiari, stabili e verificabili per valutare l'adeguatezza delle retribuzioni e promuovere livelli salariali coerenti con l'andamento del costo della vita e delle condizioni economiche generali;
l'assenza di strumenti strutturali di monitoraggio e aggiornamento delle retribuzioni rischia di determinare un progressivo impoverimento dei lavoratori anche in presenza di rapporti di lavoro regolari, alimentando il fenomeno del lavoro povero e ampliando le disuguaglianze economiche e sociali;
appare pertanto necessario rafforzare gli strumenti di osservazione e valutazione dell'andamento delle retribuzioni, affinché il principio costituzionale della sufficienza salariale trovi effettiva attuazione anche rispetto alle dinamiche inflazionistiche e ai mutamenti del contesto economico,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, di competenza al fine di adottare efficaci strumenti di aggiornamento periodico dei livelli retributivi che tengano conto dell'andamento del costo della vita, dell'inflazione e degli indicatori socioeconomici, al fine di garantire l'effettiva adeguatezza delle retribuzioni nel tempo.
9/2911-A/37. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione riconosce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa;
il fenomeno del lavoro povero rappresenta oggi una delle principali emergenze economiche e sociali del Paese, in quanto coinvolge un numero crescente di lavoratori che, pur essendo occupati, percepiscono redditi insufficienti a garantire condizioni di vita adeguate per sé e per le proprie famiglie;
secondo i più recenti dati Eurostat, l'Italia continua a registrare uno dei più elevati livelli di lavoratori a rischio di povertà nell'Unione europea, con una quota di occupati che, pur disponendo di un lavoro, si trova in condizioni di vulnerabilità economica superiori alla media europea;
le analisi dell'ISTAT evidenziano come il rischio di povertà lavorativa risulti particolarmente elevato tra i giovani, le donne, i lavoratori con contratti a termine, i lavoratori part-time involontari e coloro che operano nei settori caratterizzati da bassi livelli retributivi e maggiore frammentazione contrattuale;
secondo il Rapporto annuale ISTAT 2025, oltre il 23 per cento della popolazione residente in Italia risulta esposta al rischio di povertà o esclusione sociale, mentre le difficoltà economiche continuano a interessare in misura crescente le famiglie con redditi da lavoro, evidenziando come l'occupazione non rappresenti più sempre una garanzia sufficiente contro il disagio economico;
l'OCSE ha rilevato che l'Italia è il Paese che ha registrato la più significativa perdita di salari reali tra le principali economie avanzate negli ultimi anni e che le retribuzioni reali risultano ancora inferiori ai livelli precedenti alla recente crisi inflazionistica, con effetti particolarmente gravosi per i lavoratori a basso reddito;
permangono inoltre profonde differenze retributive tra aree territoriali, settori produttivi e categorie professionali, che contribuiscono ad alimentare fenomeni di esclusione sociale, precarietà economica e disparità di opportunità, soprattutto nelle regioni caratterizzate da maggiori fragilità occupazionali;
particolarmente rilevante continua a essere il divario retributivo di genere, che limita l'autonomia economica delle donne e contribuisce ad ampliare le disuguaglianze sociali e familiari, con effetti negativi anche sui percorsi di carriera, sulle prospettive pensionistiche e sulla partecipazione al mercato del lavoro;
le disuguaglianze salariali incidono negativamente non soltanto sulle condizioni individuali dei lavoratori ma anche sulla crescita economica complessiva, poiché comprimono i consumi interni, riducono la domanda aggregata e ostacolano la formazione di percorsi di sviluppo sostenibili e inclusivi;
la crescita economica e la competitività del sistema produttivo non possono essere perseguite attraverso la compressione dei salari e la riduzione delle tutele del lavoro, ma richiedono investimenti in innovazione, qualità, produttività, formazione e valorizzazione del capitale umano;
il contrasto al lavoro povero e alle disuguaglianze salariali costituisce pertanto una condizione essenziale per rafforzare la coesione sociale, sostenere i consumi delle famiglie, favorire la crescita economica e garantire una più equa distribuzione della ricchezza prodotta;
appare necessario promuovere una strategia organica che, nel rispetto delle prerogative della contrattazione collettiva, favorisca l'innalzamento delle retribuzioni più basse, la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e il rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà lavorativa,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di misure volte a contrastare il lavoro povero e a ridurre le disuguaglianze retributive, adottando politiche salariali che garantiscano condizioni economiche dignitose e una più equa distribuzione della ricchezza prodotta.
9/2911-A/38. Ferrara.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni il fenomeno del lavoro tramite piattaforme digitali, in particolare quello dei cosiddetti rider, si è imposto come uno degli ambiti più controversi e problematici del mercato del lavoro contemporaneo, rappresentando una frontiera avanzata della cosiddetta gig economy e sollevando questioni fondamentali in ordine alla tutela dei diritti, alla dignità del lavoro e alla sostenibilità dei modelli economici digitali; l'evoluzione del lavoro tramite piattaforme digitali si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del capitalismo contemporaneo, nel quale la digitalizzazione dei processi produttivi e l'intermediazione algoritmica stanno progressivamente ridefinendo i rapporti tra capitale e lavoro, spesso in assenza di un adeguato presidio normativo;
il tema del lavoro tramite piattaforme digitali assume una rilevanza strategica anche sotto il profilo economico e competitivo, in quanto incide sulla struttura del mercato del lavoro, influenza i modelli di business delle imprese, determina effetti di dumping sociale nei confronti dei settori tradizionali e pone sfide rilevanti in termini di fiscalità e contribuzione;
le piattaforme digitali, spesso caratterizzate da una dimensione multinazionale, operano in un contesto che consente loro di sfruttare differenze normative tra ordinamenti, eludendo obblighi e responsabilità, rendendo ancora più urgente un intervento coordinato a livello nazionale ed europeo, al fine di evitare fenomeni di concorrenza al ribasso basata sulla compressione dei diritti dei lavoratori;
in tale contesto, il modello delle piattaforme di food delivery si fonda su una frammentazione estrema della prestazione lavorativa, su una individualizzazione del rapporto di lavoro e su un utilizzo intensivo di tecnologie di controllo che consentono alle imprese di esercitare un potere direttivo sostanziale, pur sottraendosi alle responsabilità tipiche del datore di lavoro; il cosiddetto «controllo algoritmico» rappresenta, infatti, una forma avanzata di etero-direzione, che si manifesta attraverso l'assegnazione automatizzata degli ordini, la definizione dei tempi di consegna, la valutazione delle performance mediante sistemi reputazionali, la determinazione delle priorità di accesso al lavoro e l'applicazione di meccanismi premiali e penalizzanti non trasparenti;
tali strumenti, lungi dall'essere neutrali, incidono profondamente sulle condizioni di lavoro, determinando una subordinazione di fatto che risulta spesso più penetrante rispetto ai modelli tradizionali, in quanto priva di visibilità e difficilmente contestabile; le condizioni materiali di lavoro dei rider presentano profili di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza e della salute, in quanto l'attività si svolge prevalentemente su strada, con esposizione a rischi elevati di incidenti; le pressioni legate ai tempi di consegna incentivano comportamenti pericolosi e l'assenza di adeguate pause e turnazioni incide negativamente sulle condizioni psicofisiche; anche la mancanza di dispositivi di protezione adeguati espone i lavoratori a gravi rischi ambientali e climatici;
il lavoro dei rider, consistente nella consegna a domicilio di beni, prevalentemente alimentari, mediante piattaforme digitali, si caratterizza per una drastica flessibilità organizzativa, ma anche per una strutturale precarietà economica e giuridica, essendo frequentemente inquadrato come lavoro autonomo, pur presentando molteplici elementi tipici della subordinazione;
il fenomeno del lavoro dei rider presenta una forte dimensione sociale, in quanto coinvolge in misura significativa lavoratori appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui giovani in condizioni di precarietà occupazionale, studenti, lavoratori migranti, spesso privi di alternative occupazionali e soggetti in condizioni di fragilità economica; è proprio questa composizione sociale che contribuisce a determinare una asimmetria contrattuale particolarmente marcata, che rende i lavoratori più esposti a forme di sfruttamento e meno in grado di rivendicare i propri diritti; in particolare, è stato più volte segnalato il fenomeno dell'utilizzo improprio di account da parte di soggetti terzi, con la creazione di veri e propri sistemi di intermediazione illecita del lavoro, riconducibili a forme di caporalato digitale, che aggravano ulteriormente le condizioni di vulnerabilità dei rider;
negli ultimi mesi, numerosi fatti di cronaca hanno riportato al centro dell'attenzione pubblica le condizioni di lavoro gravemente lesive della dignità dei rider; indagini della Procura di Milano hanno portato al controllo giudiziario di importanti piattaforme di food delivery, con accuse di caporalato e sfruttamento su larga scala, coinvolgendo decine di migliaia di lavoratori; sono emerse retribuzioni pari a pochi euro a consegna, spesso inferiori alla soglia di povertà, a fronte di orari di lavoro estremamente prolungati e privi di tutele; analoghi provvedimenti hanno riguardato altri operatori del settore, evidenziando modelli organizzativi strutturalmente fondati sullo scarico del rischio d'impresa sui lavoratori; proteste diffuse dei rider in diverse città italiane hanno denunciato condizioni di lavoro insostenibili, con turni fino a 12 ore giornaliere e compensi anche inferiori ai 30 euro al giorno;
tali indagini e i fatti di cronaca di questi ultimi mesi delineano un quadro non episodico, ma sistemico, in cui il lavoro su piattaforma si configura, in molti casi, come una nuova forma di sfruttamento, caratterizzata da dipendenza economica, controllo algoritmico pervasivo, assenza di tutele previdenziali e assicurative adeguate, vulnerabilità sociale, spesso aggravata dalla condizione di lavoratori migranti; a seguito dell'intervento della magistratura, nel mese di marzo 2026, i rider di Glovo e Deliveroo sono scesi in oltre 30 piazze con una mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per chiedere salari dignitosi, stabilità e diritti concreti;
è necessario affermare con forza il principio secondo cui l'innovazione tecnologica non può tradursi in un arretramento delle tutele del lavoro, ma deve essere governata in modo da garantire sempre il rispetto dei diritti fondamentali, la dignità della persona, la sostenibilità sociale dei modelli economici e la responsabilità delle imprese;
il lavoro dei rider non può essere considerato una zona franca del diritto, né un ambito in cui sia consentito derogare ai principi fondamentali dell'ordinamento; al contrario, esso rappresenta un terreno decisivo per la definizione delle regole del lavoro del futuro;
il modello attuale di organizzazione del lavoro dei rider contrasta con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, mette a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, altera la concorrenza, favorendo operatori che basano la propria competitività sulla compressione dei diritti e mina in maniera gravissima i principi fondamentali dello Stato sociale; è pertanto necessario un intervento urgente e radicale che superi definitivamente le ambiguità normative e affermi un modello di lavoro dignitoso, equo e trasparente;
la condizione dei rider rappresenta oggi uno dei principali banchi di prova della capacità dello Stato di governare le trasformazioni del lavoro nell'era digitale e non intervenire con decisione significherebbe accettare la normalizzazione dello sfruttamento, la precarizzazione strutturale e la progressiva erosione dei diritti conquistati in decenni di lotte sociali; è dunque necessario un cambio di paradigma: dalle piattaforme senza regole a un'economia digitale fondata sulla dignità del lavoro, sulla giustizia sociale e sulla responsabilità delle imprese;
l'articolo 12, comma 3, modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato, salva prova contraria, laddove emergano fatti che indicano direzione e controllo, anche mediante sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sancire la presunzione legale assoluta di subordinazione, in luogo di quella relativa al mero ricorrere degli indici di etero-organizzazione già elaborati dalla giurisprudenza italiana e riconducibili al potere direttivo esercitato dall'algoritmo, al controllo continuativo tramite geolocalizzazione, ai meccanismi sanzionatori e premiali che incidono sul reddito, all'assegnazione degli ordini priva di autonomia negoziale;
ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, anche normative atte a garantire:
il pieno riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva anche per i lavoratori e le lavoratrici che operano tramite piattaforma con contratto formalmente autonomo, affinché le piattaforme a riconoscano le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative come interlocutori e consentano l'esercizio dei diritti sindacali (informazione, consultazione, assemblea) anche per i lavoratori e le lavoratrici formalmente autonomia, contrastando fenomeni di dumping contrattuale;
che a tutti i rider sia riconosciuto un livello retributivo adeguato e dignitoso, anche mediante l'introduzione di un salario minimo legale o di strumenti equivalenti, tale da assicurare una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto, remunerando anche il tempo tra una consegna e l'altra;
a tutti i rider, a prescindere dalla forma contrattuale adottata, una copertura previdenziale e assicurativa completa ed effettivamente esigibile, idonea a tutelarli in caso di infortunio, malattia, maternità e cessazione dell'attività lavorativa.
9/2911-A/39. Alfonso Colucci, Quartini, Fornaro, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
il lavoro dei rider, consistente nella consegna a domicilio di beni, prevalentemente alimentari, mediante piattaforme digitali, si caratterizza per una drastica flessibilità organizzativa, ma anche per una strutturale precarietà economica e giuridica, essendo frequentemente inquadrato come lavoro autonomo, pur presentando molteplici elementi tipici della subordinazione;
il fenomeno del lavoro dei rider presenta una forte dimensione sociale, in quanto coinvolge in misura significativa lavoratori appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui giovani in condizioni di precarietà occupazionale, studenti, lavoratori migranti, spesso privi di alternative occupazionali e soggetti in condizioni di fragilità economica; è proprio questa composizione sociale che contribuisce a determinare una asimmetria contrattuale particolarmente marcata, che rende i lavoratori più esposti a forme di sfruttamento e meno in grado di rivendicare i propri diritti; in particolare, è stato più volte segnalato il fenomeno dell'utilizzo improprio di account da parte di soggetti terzi, con la creazione di veri e propri sistemi di intermediazione illecita del lavoro, riconducibili a forme di caporalato digitale, che aggravano ulteriormente le condizioni di vulnerabilità dei rider;
è necessario affermare con forza il principio secondo cui l'innovazione tecnologica non può tradursi in un arretramento delle tutele del lavoro, ma deve essere governata in modo da garantire sempre il rispetto dei diritti fondamentali, la dignità della persona, la sostenibilità sociale dei modelli economici e la responsabilità delle imprese;
il lavoro dei rider non può essere considerato una zona franca del diritto, né un ambito in cui sia consentito derogare ai principi fondamentali dell'ordinamento; al contrario, esso rappresenta un terreno decisivo per la definizione delle regole del lavoro del futuro;
il modello attuale di organizzazione del lavoro dei rider contrasta con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, mette a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, altera la concorrenza, favorendo operatori che basano la propria competitività sulla compressione dei diritti e mina in maniera gravissima i principi fondamentali dello Stato sociale; è pertanto necessario un intervento urgente e radicale che superi definitivamente le ambiguità normative e affermi un modello di lavoro dignitoso, equo e trasparente;
la condizione dei rider rappresenta oggi uno dei principali banchi di prova della capacità dello Stato di governare le trasformazioni del lavoro nell'era digitale e non intervenire con decisione significherebbe accettare la normalizzazione dello sfruttamento, la precarizzazione strutturale e la progressiva erosione dei diritti conquistati in decenni di lotte sociali; è dunque necessario un cambio di paradigma: dalle piattaforme senza regole a un'economia digitale fondata sulla dignità del lavoro, sulla giustizia sociale e sulla responsabilità delle imprese,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, atte a:
contrastare in modo sistematico l'utilizzo improprio degli account e ogni forma di intermediazione non autorizzata, attraverso il rafforzamento degli strumenti investigativi e l'adozione di misure sanzionatorie efficaci;
rafforzare in maniera significativa il sistema dei controlli, prevedendo un potenziamento strutturale delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'attivazione di programmi di vigilanza sistematica e continuativa nei confronti delle piattaforme digitali, al fine di prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di irregolarità e sfruttamento;
adottare misure incisive e coordinate per il contrasto di ogni forma di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita, incluse le più recenti manifestazioni di caporalato digitale, prevedendo un apparato sanzionatorio adeguato, efficace e dissuasivo nei confronti delle imprese che violano i diritti fondamentali dei lavoratori;
introdurre di un regime di responsabilità solidale in capo alle piattaforme digitali, anche con riferimento all'eventuale utilizzo di intermediari, al fine di evitare elusioni degli obblighi normativi e contrattuali.
9/2911-A/40. Alifano.
La Camera,
premesso che:
il lavoro dei rider, consistente nella consegna a domicilio di beni, prevalentemente alimentari, mediante piattaforme digitali, si caratterizza per una drastica flessibilità organizzativa, ma anche per una strutturale precarietà economica e giuridica, essendo frequentemente inquadrato come lavoro autonomo, pur presentando molteplici elementi tipici della subordinazione;
il fenomeno del lavoro dei rider presenta una forte dimensione sociale, in quanto coinvolge in misura significativa lavoratori appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui giovani in condizioni di precarietà occupazionale, studenti, lavoratori migranti, spesso privi di alternative occupazionali e soggetti in condizioni di fragilità economica; è proprio questa composizione sociale che contribuisce a determinare una asimmetria contrattuale particolarmente marcata, che rende i lavoratori più esposti a forme di sfruttamento e meno in grado di rivendicare i propri diritti; in particolare, è stato più volte segnalato il fenomeno dell'utilizzo improprio di account da parte di soggetti terzi, con la creazione di veri e propri sistemi di intermediazione illecita del lavoro, riconducibili a forme di caporalato digitale, che aggravano ulteriormente le condizioni di vulnerabilità dei rider;
è necessario affermare con forza il principio secondo cui l'innovazione tecnologica non può tradursi in un arretramento delle tutele del lavoro, ma deve essere governata in modo da garantire sempre il rispetto dei diritti fondamentali, la dignità della persona, la sostenibilità sociale dei modelli economici e la responsabilità delle imprese;
il lavoro dei rider non può essere considerato una zona franca del diritto, né un ambito in cui sia consentito derogare ai principi fondamentali dell'ordinamento; al contrario, esso rappresenta un terreno decisivo per la definizione delle regole del lavoro del futuro;
il modello attuale di organizzazione del lavoro dei rider contrasta con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente, mette a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, altera la concorrenza, favorendo operatori che basano la propria competitività sulla compressione dei diritti e mina in maniera gravissima i principi fondamentali dello Stato sociale; è pertanto necessario un intervento urgente e radicale che superi definitivamente le ambiguità normative e affermi un modello di lavoro dignitoso, equo e trasparente,
impegna il Governo:
a istituire un Osservatorio nazionale permanente sul lavoro tramite piattaforme digitali, con il coinvolgimento delle parti sociali, delle autorità indipendenti e degli enti competenti, con funzioni di monitoraggio, analisi e proposta, al fine di accompagnare l'evoluzione normativa e regolatoria del settore, garantendo un costante raccordo con il Parlamento, attraverso la trasmissione periodica alle Camere di relazioni dettagliate sullo stato di attuazione delle misure adottate, sui risultati conseguiti in termini di tutela dei lavoratori e sull'evoluzione complessiva del fenomeno;
a promuovere politiche attive del lavoro specificamente rivolte ai rider, finalizzate a favorire percorsi di stabilizzazione occupazionale, qualificazione professionale e transizione verso forme di lavoro maggiormente tutelate;
ad assumere un ruolo attivo e propositivo nelle sedi europee, promuovendo l'adozione di standard comuni elevati e contribuendo al rafforzamento del quadro normativo sovranazionale in materia di lavoro tramite piattaforme digitali, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali ed europee competenti, promuovendo lo scambio di informazioni e l'adozione di strategie comuni per il contrasto delle pratiche elusive;
a sviluppare strumenti di monitoraggio continuo dell'impatto economico e sociale del lavoro tramite piattaforme digitali, anche attraverso la raccolta sistematica e l'analisi dei dati, al fine di orientare le politiche pubbliche.
9/2911-A/41. Quartini, Perantoni, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca, al Capo II, disposizioni in materia di salario giusto e, in particolare, all'articolo 10 disciplina i rinnovi contrattuali;
si evidenzia che il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale;
le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato;
tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio di mensa è temporaneamente sospeso e così risparmiare sul costo del lavoro;
tuttavia, nei mesi di inattività, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata. Non compete loro, quindi, alcuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmata a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire un'occupazione a condizioni non negoziabili);
una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico. Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno, ma anche dal diritto europeo;
tuttavia, la suddetta tutela è del tutto insufficiente, posto che, da un lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente distribuiti sull'intero anno e non vengono riconosciuti per i periodi non lavorati, valendo, dunque, per la data di accesso alla pensione, ma non sul suo ammontare e, dall'altro, rimane del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ogni urgente iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a prevedere il riconoscimento della NASpI anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che presenti periodi programmati di inattività non retribuita, al fine di garantire una tutela effettiva del reddito nei periodi di fermo.
9/2911-A/42. Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dichiara tra le proprie finalità il contrasto al caporalato digitale e alle forme di sfruttamento lavorativo, fenomeni che continuano a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali e civili del Paese;
tale finalità risulta tuttavia gravemente contraddetta dalle disposizioni medesime contenute nel decreto che, anziché rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori e sostenere una crescita effettiva delle retribuzioni, vanno a consolidare proprio quelle condizioni economiche che alimentano sfruttamento, lavoro povero e ricattabilità sociale; particolarmente grave appare infatti la previsione che esclude i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi dall'applicazione piena dei meccanismi di adeguamento salariale collegati all'inflazione, limitandoli alla sola quota del 30 per cento dell'indice IPCA;
tale scelta determina una compressione legale della dinamica salariale proprio nei comparti nei quali si registrano le maggiori criticità sotto il profilo della qualità del lavoro, della continuità occupazionale e della tutela dei diritti, quali l'agricoltura, il turismo, la ristorazione, i servizi e numerose attività stagionali e mentre si dichiara di voler contrastare il caporalato, si accetta che i lavoratori occupati nei settori più fragili possano vedere ridotta la capacità delle proprie retribuzioni di tenere il passo con il costo della vita;
ne deriva una discriminazione sostanziale tra lavoratori che svolgono attività diverse ma sono egualmente esposti all'aumento dei prezzi, delle spese abitative, dei costi energetici e dei beni essenziali, con il risultato di scaricare il peso dell'inflazione proprio sulle categorie economicamente più deboli e il rischio concreto è quello di rafforzare ulteriormente le condizioni economiche che alimentano sfruttamento, irregolarità e lavoro povero, rendendo ancora più difficile l'emersione dal bisogno e la costruzione di percorsi occupazionali dignitosi e stabili;
nelle stesse settimane in cui il Parlamento è chiamato ad esaminare un provvedimento che dichiara di voler contrastare lo sfruttamento del lavoro, il Paese è stato sconvolto dalla strage di Amendolara, in Calabria, dove quattro braccianti stranieri – tre cittadini afghani e un cittadino pakistano – sono stati uccisi e bruciati vivi all'interno di un'autovettura presso un'area di servizio lungo la statale Jonica; una vicenda che, per modalità, brutalità e contesto, richiama le forme più estreme di sfruttamento e sopraffazione che continuano a caratterizzare ampi settori del lavoro agricolo italiano;
le indagini e le testimonianze raccolte nelle ore successive hanno riportato alla luce un sistema fondato sul reclutamento illecito della manodopera, sul controllo dei lavoratori migranti, sulle minacce, sulla sottrazione delle retribuzioni e sulla totale subordinazione economica e personale delle vittime ai propri sfruttatori; l'unico superstite ha riferito di lavoratori costretti a prestare attività senza essere retribuiti, sottoposti a intimidazioni e costretti persino a pagare il trasporto verso i luoghi di lavoro;
secondo il più recente quadro disponibile sul fenomeno, in Italia sarebbero circa 230.000 i braccianti vittime di sfruttamento lavorativo, pari a circa un lavoratore agricolo su quattro, con percentuali di irregolarità particolarmente elevate nelle regioni del Mezzogiorno ma diffuse anche in molte aree del Centro e del Nord del Paese;
analoghe situazioni di sfruttamento, intermediazione illecita e abuso delle condizioni di bisogno dei lavoratori sono emerse negli ultimi anni anche in altri contesti produttivi, comprese importanti filiere industriali e logistiche dell'area milanese, dimostrando come il fenomeno del caporalato non rappresenti una patologia confinata a singoli territori ma una distorsione strutturale che attraversa diversi comparti dell'economia nazionale;
recenti inchieste giudiziarie hanno dimostrato come il caporalato abbia ormai assunto forme moderne e sofisticate, diffuse lungo le filiere della logistica, degli appalti e dei servizi, attraverso sistemi di esternalizzazione e intermediazione che consentono di abbattere il costo del lavoro scaricando il peso;
la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato, a seguito della strage di Amendolara, una campagna straordinaria di ispezioni nel settore agricolo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo implicitamente l'esigenza di rafforzare in modo significativo l'attività di vigilanza e repressione delle forme di sfruttamento lavorativo, evidentemente a tutt'oggi carente,
impegna il Governo:
in relazione alle finalità del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con il rafforzamento strutturale del sistema dei controlli contro il caporalato e dello sfruttamento lavorativo, incrementando le risorse umane e strumentali destinate all'Ispettorato nazionale del lavoro, ai nuclei specializzati delle Forze dell'ordine e agli organismi di vigilanza competenti, con particolare attenzione ai comparti agricolo, turistico, logistico e dei servizi caratterizzati da elevata stagionalità e maggiore rischio di lavoro irregolare;
ad adottare con la necessaria urgenza iniziative normative idonee, volte a eliminare ogni forma di penalizzazione salariale per i lavoratori impiegati nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, garantendo piena tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni, rafforzando gli strumenti di contrasto al lavoro povero e assicurando che le politiche di contrasto al caporalato si traducano concretamente nell'innalzamento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori maggiormente esposti allo sfruttamento, affinché tragedie come quella di Amendolara non restino l'ennesima testimonianza di un sistema che continua a scaricare i propri costi sui lavoratori più deboli.
9/2911-A/43. Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame viene presentato dal Governo come una risposta alle emergenze del mercato del lavoro italiano, ma non affronta in alcun modo le cause strutturali dell'impoverimento del lavoro, della crescita delle disuguaglianze sociali e della diffusione della precarietà che negli ultimi anni hanno colpito milioni di cittadini;
l'Italia continua a essere uno dei Paesi europei con la più elevata incidenza della povertà assoluta e del lavoro povero; secondo gli ultimi dati ISTAT, oltre 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e più di 2,2 milioni di famiglie non dispongono delle risorse necessarie per sostenere un livello di vita dignitoso. A ciò si aggiunge una quota crescente di lavoratori che, pur essendo occupati, non riescono a superare la soglia di vulnerabilità economica a causa di salari insufficienti, part-time involontario e rapporti di lavoro discontinui;
nonostante tale quadro sociale, il Governo ha scelto di abolire il Reddito di cittadinanza, che aveva rappresentato il primo strumento nazionale universale di contrasto alla povertà, sostituendolo con misure più limitate e selettive come l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, restringendo significativamente la platea dei beneficiari e riducendo la capacità del sistema di protezione sociale di raggiungere le persone maggiormente esposte al rischio di esclusione;
numerosi studi condotti da organismi nazionali e internazionali hanno evidenziato come il Reddito di cittadinanza abbia contribuito negli anni a ridurre l'intensità della povertà assoluta, ad attenuare le disuguaglianze territoriali, a sostenere i consumi essenziali delle famiglie e a rappresentare un argine sociale durante le fasi più difficili della crisi economica;
la soppressione di tale misura ha lasciato prive di tutela centinaia di migliaia di persone in condizione di fragilità economica che oggi non rientrano nei requisiti previsti dalle misure sostitutive, generando un evidente arretramento del sistema di welfare italiano proprio mentre il costo della vita continua a crescere e il potere d'acquisto delle famiglie subisce una progressiva erosione;
appare inoltre contraddittorio che il Governo continui a dichiarare di voler contrastare il lavoro povero senza prevedere alcuno strumento universale di sostegno al reddito per coloro che vivono situazioni di disagio economico, affidandosi esclusivamente a incentivi alle imprese che, come dimostrano numerose esperienze pregresse, non sempre si traducono in occupazione stabile e di qualità;
la povertà non può essere affrontata esclusivamente attraverso misure emergenziali o interventi frammentati, ma richiede una strategia strutturale fondata sull'integrazione tra politiche attive del lavoro, tutela del reddito, inclusione sociale e garanzia della dignità della persona, in coerenza con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione;
in una fase storica caratterizzata dall'aumento delle disuguaglianze, dalla crisi abitativa, dall'inflazione che continua a comprimere il potere d'acquisto delle famiglie e dalla persistente debolezza salariale del nostro Paese, risulta necessario ricostruire una rete di protezione sociale realmente universale, capace di garantire sicurezza economica ai cittadini e di accompagnarli nei percorsi di inclusione lavorativa,
impegna il Governo
ad accompagnare con urgenza le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e finanziario, finalizzata al ripristino di uno strumento universale di sostegno al reddito ispirato ai principi che hanno caratterizzato il Reddito di cittadinanza, capace di garantire un'effettiva tutela contro la povertà e l'esclusione sociale, di sostenere i percorsi di inserimento lavorativo, di contrastare le disuguaglianze territoriali e di assicurare condizioni di vita dignitose alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, prevedendo adeguate risorse finanziarie per assicurarne la piena operatività sull'intero territorio nazionale.
9/2911-A/44. Carotenuto, Quartini.
La Camera,
premesso che:
la tragica morte dei braccianti agricoli avvenuta ad Amendolara, in Calabria, ha nuovamente riportato all'attenzione del Paese la realtà inaccettabile di migliaia di lavoratori agricoli, italiani e stranieri, che sono costretti a vivere e lavorare in condizioni incompatibili con i principi fondamentali di dignità umana sanciti dalla Costituzione;
quanto accaduto non può essere archiviato come una semplice fatalità o come un incidente isolato, ma rappresenta l'ennesima manifestazione di un sistema di sfruttamento che si alimenta della marginalità sociale, della vulnerabilità economica e dell'assenza di adeguati controlli pubblici;
le cronache degli ultimi anni hanno documentato in numerose aree agricole del Paese la presenza di insediamenti informali, baraccopoli, casolari abbandonati e strutture prive dei requisiti minimi di sicurezza, nei quali migliaia di lavoratori stagionali sono costretti a vivere durante i periodi di raccolta;
in tali contesti il caporalato esercita spesso un controllo che va ben oltre l'organizzazione illegale della manodopera, estendendosi all'alloggio, al trasporto e all'accesso ai servizi essenziali, determinando una vera e propria condizione di dipendenza economica e sociale dei lavoratori;
secondo numerose indagini svolte da organizzazioni sindacali, associazioni del terzo settore e organismi impegnati nel contrasto allo sfruttamento lavorativo, una parte significativa dei lavoratori agricoli stagionali è costretta a sostenere costi elevati per sistemazioni precarie, sovraffollate e prive di adeguate condizioni igienico-sanitarie, con conseguenze gravi per la salute, la sicurezza e la dignità delle persone;
la lotta al caporalato non deve pertanto limitarsi al contrasto delle intermediazioni illecite o alle sole dinamiche salariali, ma deve affrontare anche il tema delle condizioni abitative dei lavoratori, poiché l'assenza di soluzioni alloggiative dignitose costituisce uno dei principali fattori che alimentano il potere dei caporali e delle organizzazioni criminali;
appare pertanto insufficiente un approccio che concentri l'attenzione esclusivamente sugli strumenti digitali di controllo o sugli incentivi alle imprese senza affrontare il problema strutturale dell'accoglienza e dell'alloggio dei lavoratori agricoli stagionali, particolarmente nelle aree caratterizzate da forte intensità di manodopera;
garantire alloggi sicuri, dignitosi e accessibili ai lavoratori agricoli rappresenta una misura fondamentale di contrasto allo sfruttamento, di tutela della salute pubblica, di promozione della legalità e di difesa dei diritti fondamentali della persona,
impegna il Governo
ad accompagnare con estrema urgenza le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e finanziario, finalizzata alla predisposizione di un Piano straordinario nazionale per gli alloggi dei lavoratori agricoli stagionali, volto a superare le situazioni di degrado abitativo e i ghetti dello sfruttamento, garantendo strutture dignitose e sicure nei territori maggiormente interessati dalle attività agricole stagionali, rafforzando i controlli sulle condizioni abitative dei lavoratori e contrastando ogni forma di intermediazione illecita che utilizzi il bisogno di alloggio come strumento di assoggettamento e sfruttamento della manodopera.
9/2911-A/45. Pellegrini, Ilaria Fontana, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
nel corso delle audizioni svolte presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) sono emerse significative criticità concernenti l'utilizzo di risorse pubbliche a favore di imprese che successivamente procedono a delocalizzazioni produttive o riduzioni occupazionali;
numerose organizzazioni sindacali e rappresentanze dei lavoratori hanno evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza nell'utilizzo di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sull'assegnazione delle prestazioni e sulla determinazione dei compensi;
è stata altresì rappresentata l'esigenza di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «contratti pirata», garantendo che i trattamenti economici e normativi siano determinati sulla base dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;
appare necessario assicurare che le misure di sostegno pubblico all'occupazione siano effettivamente orientate alla creazione di lavoro stabile, dignitoso e di qualità, evitando fenomeni elusivi o speculativi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a subordinare la fruizione e il mantenimento di incentivi, agevolazioni ed esoneri contributivi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla permanenza delle attività produttive sul territorio nazionale, prevedendo adeguati meccanismi di restituzione delle somme percepite in caso di delocalizzazione o riduzione ingiustificata dell'occupazione;
a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito della disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali, misure finalizzate a garantire la piena trasparenza degli algoritmi che incidono sulle condizioni di lavoro, il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate e la possibilità di revisione umana delle stesse;
a rafforzare gli strumenti di contrasto ai contratti collettivi privi di effettiva rappresentatività, valorizzando sistemi di certificazione oggettiva della rappresentanza sindacale e datoriale e favorendo, per quanto ti competenza, l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
9/2911-A/46. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale attraverso l'estensione delle procedure di reclutamento di personale sanitario anche agli operatori di interesse sanitario in possesso di qualifiche professionali conseguite all'estero;
la disposizione prevede la definizione, mediante successiva Intesa in Conferenza Stato-regioni, dei parametri formativi minimi necessari per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, rinviando quindi ad un momento successivo la determinazione dei requisiti sostanziali che dovranno garantire l'effettiva equivalenza delle competenze professionali richieste;
tale scelta normativa conferma come il Governo continui ad affrontare la grave crisi del Servizio sanitario nazionale attraverso strumenti emergenziali e derogatori, senza intervenire sulle cause strutturali che hanno determinato negli ultimi anni una crescente carenza di personale sanitario in tutte le regioni del Paese;
la progressiva riduzione dell'attrattività delle professioni sanitarie è riconducibile a molteplici fattori, tra cui la persistente insufficienza delle retribuzioni rispetto alle responsabilità richieste, il peggioramento delle condizioni di lavoro, l'aumento dei carichi assistenziali, la carenza di adeguate prospettive di carriera e il sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale;
negli ultimi anni migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari hanno abbandonato il servizio pubblico per trasferirsi nel settore privato o all'estero, attratti da condizioni economiche e professionali maggiormente favorevoli, mentre permane una cronica insufficienza nella programmazione dei fabbisogni formativi e occupazionali del comparto sanitario;
in assenza di un piano straordinario di assunzioni, di valorizzazione salariale e di miglioramento delle condizioni lavorative, il ricorso crescente a personale formato all'estero rischia di trasformarsi da misura eccezionale e temporanea a strumento ordinario di gestione delle carenze di organico generate da anni di mancati investimenti pubblici;
sussiste inoltre il rischio che questo sistema di deroghe possa favorire forme indirette di dumping contrattuale e salariale, alimentando dinamiche di maggiore ricattabilità lavorativa, minore capacità negoziale e accettazione di condizioni economiche e professionali meno favorevoli rispetto a quelle che dovrebbero essere garantite a tutto il personale sanitario operante nel territorio nazionale;
appare particolarmente grave che il legislatore intervenga ampliando le deroghe senza aver preventivamente definito in modo puntuale, uniforme e trasparente i criteri di equivalenza professionale delle qualifiche conseguite all'estero, con il rischio di determinare disomogeneità territoriali e incertezze applicative proprio in un settore delicato come quello della tutela della salute;
il diritto costituzionale alla salute richiede un Servizio sanitario nazionale fondato su personale adeguatamente formato, valorizzato e stabilmente inserito negli organici pubblici, e non può essere garantito esclusivamente attraverso il ricorso permanente a strumenti emergenziali destinati a tamponare le conseguenze di anni di sottofinanziamento e mancata programmazione,
impegna il Governo
ad accompagnare, con urgenza, la misura richiamata in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte a rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale attraverso un piano straordinario di assunzioni e valorizzazione economica del personale sanitario e sociosanitario, nonché a garantire che il reclutamento di personale formato all'estero avvenga esclusivamente nel rispetto di rigorosi criteri di equivalenza professionale, di piena tutela dei diritti dei lavoratori e di assoluta parità di trattamento contrattuale e retributivo, prevenendo ogni forma di dumping salariale o di utilizzo improprio del personale del SSN.
9/2911-A/47. Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Morfino, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, comma 4-bis, del provvedimento in esame interviene sulla definizione di trattamento economico complessivo (TEC), prevedendo che esso sia costituito dall'insieme delle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive, le indennità contrattuali, eventuali e ulteriori istituti aventi valore economico e le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti;
tale definizione segna un cambiamento sostanziale nell'individuazione del parametro utilizzato per valutare l'adeguatezza della retribuzione, poiché sposta il baricentro dal salario monetario effettivamente percepito dal lavoratore a una sommatoria di elementi eterogenei che comprendono anche prestazioni indirette e benefìci non immediatamente disponibili sotto forma di reddito;
la scelta operata dal legislatore rischia di determinare una progressiva diluizione del concetto stesso di salario, consentendo che quote della remunerazione vengano sostituite da strumenti di welfare aziendale, prestazioni integrative o altri benefìci che, pur avendo un valore economico teorico, non incrementano concretamente la disponibilità reddituale mensile del lavoratore;
si tratta di una impostazione particolarmente problematica in una fase storica caratterizzata da un forte incremento del costo della vita, dell'inflazione cumulata degli ultimi anni, delle spese abitative, dei costi energetici e dei beni essenziali, rispetto ai quali ciò che rileva è il reddito effettivamente disponibile e non il valore figurativo di prestazioni accessorie;
un lavoratore sostiene le spese per l'affitto, il mutuo, le utenze domestiche, i trasporti e i consumi essenziali attraverso il salario percepito in busta paga e non attraverso il valore teorico di una polizza sanitaria integrativa, di un fondo di assistenza o di altri strumenti di welfare contrattuale;
l'inclusione di tali componenti nel trattamento economico complessivo rischia pertanto di consentire che lavoratori titolari di retribuzioni monetarie significativamente differenti risultino formalmente destinatari di un trattamento equivalente, producendo un effetto di opacizzazione delle reali condizioni economiche dei lavoratori e una sostanziale compressione della dinamica salariale;
l'articolo 36 della Costituzione riconosce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha tradizionalmente attribuito rilievo centrale alla retribuzione concretamente corrisposta, quale parametro essenziale per verificare il rispetto di tale principio;
l'estensione del perimetro del trattamento economico complessivo fino a ricomprendere prestazioni di welfare e benefìci indiretti rischia di trasformare strumenti nati per integrare il salario in strumenti destinati a sostituirlo, incentivando una progressiva traslazione della remunerazione dal salario diretto verso componenti accessorie generalmente meno onerose per il datore di lavoro e meno immediatamente fruibili dal lavoratore;
permane inoltre il rischio che la nuova definizione possa essere utilizzata per legittimare trattamenti economici meno favorevoli rispetto a quelli previsti da altri contratti collettivi maggiormente tutelanti, indebolendo il principio del miglior favore e favorendo dinamiche di concorrenza al ribasso tra contratti collettivi,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della nuova disciplina del trattamento economico complessivo, adottando ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché la valutazione dell'adeguatezza della retribuzione continui a fondarsi prioritariamente sul salario monetario effettivamente percepito dal lavoratore, evitando che prestazioni di welfare contrattuale siano incluse nel TEC e che componenti indirette possano sostituire quote della retribuzione diretta, nonché a garantire, nell'applicazione delle disposizioni del provvedimento, il pieno rispetto del principio del miglior favore per il lavoratore, assicurando che, in presenza di più contratti collettivi applicabili, siano sempre privilegiati i trattamenti economici e normativi complessivamente più favorevoli, con riguardo alla retribuzione tabellare e di base, e maggiormente idonei a garantire una retribuzione adeguata e dignitosa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.
9/2911-A/48. Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, comma 1, intervenendo ad integrare la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale – al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro – rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive;
tuttavia, il provvedimento in esame interviene in maniera largamente insufficiente rispetto alla gravità della situazione che continua a caratterizzare il sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza prevedere un rafforzamento strutturale delle attività ispettive, delle misure di prevenzione e delle risorse destinate ai controlli;
la sicurezza sul lavoro continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del Paese e costituisce una vera e propria questione nazionale, che coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori e che continua a produrre un numero inaccettabile di morti, invalidità permanenti e malattie professionali;
i dati ufficiali diffusi dall'INAIL relativi all'anno 2025 delineano un quadro estremamente preoccupante: Gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nel 2025 sono stati 597.710, in aumento dell'1,4 per cento rispetto ai 589.571 dell'anno precedente;
le denunce relative ai lavoratori sono passate da 511.688 a 516.839 (+1,0 per cento), mentre quelle degli studenti da 77.883 a 80.871 (+3,8 per cento); tra i lavoratori gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900 (+0,5 per cento), mentre quelli occorsi in itinere sono cresciuti con più intensità, da 96.835 a 99.939 (+3,2 per cento), portando l'incidenza degli incidenti nel tragitto casa-lavoro-casa sul totale delle denunce dei lavoratori dal 18,9 per cento al 19,3 per cento;
le denunce di infortunio con esito mortale pervenute entro lo scorso 31 dicembre sono state 1.093, tre in più rispetto alle 1.090 del 2024, di cui 1.085 riferite a lavoratori e otto a studenti; tra i lavoratori si registra un aumento complessivo di otto casi, dovuto esclusivamente agli incidenti in itinere, passati da 280 a 293 (+4,6 per cento), mentre i casi mortali in occasione di lavoro scendono da 797 a 792 (-0,6 per cento);
nel 2025 si contano inoltre 14 incidenti plurimi con 33 morti complessivi, rispetto ai 12 eventi con 39 decessi dell'anno precedente, con un peso più rilevante degli incidenti dovuti a scontri tra veicoli (23 decessi contro i 12 del 2024);
si tratta di numeri che testimoniano come, nel nostro Paese, continui a morire mediamente quasi una persona ogni otto ore per cause riconducibili all'attività lavorativa o agli spostamenti casa-lavoro, una situazione incompatibile con i principi costituzionali di tutela della persona, della salute e della dignità del lavoro;
alle morti sul lavoro si aggiunge il costante incremento delle malattie professionali denunciate, spesso riconducibili a esposizioni prolungate a rischi fisici, chimici, ambientali e organizzativi, che evidenziano la persistenza di diffuse carenze nei sistemi di prevenzione e protezione adottati da numerose imprese;
gli infortuni gravi e mortali interessano trasversalmente l'intero sistema produttivo nazionale, coinvolgendo lavoratori occupati nell'industria, nell'edilizia, nell'agricoltura, nella logistica, nei trasporti, nei servizi e nelle attività svolte in appalto e subappalto, con particolare incidenza nei contesti caratterizzati da precarietà occupazionale, frammentazione produttiva e insufficiente presenza ispettiva;
numerose inchieste giudiziarie hanno evidenziato come, in molti casi, gli incidenti mortali non siano riconducibili a mere fatalità, ma siano conseguenza diretta della mancata applicazione delle norme antinfortunistiche, della carenza di formazione, dell'assenza di adeguate misure di protezione, dell'organizzazione irregolare del lavoro e della sistematica compressione dei costi della sicurezza;
a fronte di tali fenomeni, l'attuale quadro sanzionatorio continua a presentare evidenti limiti sotto il profilo dell'effettività e della capacità deterrente, con la conseguenza che le responsabilità derivanti dalle più gravi violazioni delle norme sulla sicurezza risultano spesso sanzionate in maniera non proporzionata alla gravità degli eventi verificatisi;
appare pertanto necessario affermare con maggiore forza il principio secondo cui la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori deve prevalere su ogni logica di contenimento dei costi e di massimizzazione del profitto, rafforzando gli strumenti repressivi nei confronti delle condotte che determinano eventi lesivi o mortali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre nel codice penale autonome fattispecie di reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro, applicabili nei casi di violazione dolosa o gravemente colposa delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, nonché a rafforzare strutturalmente il sistema nazionale di prevenzione attraverso l'istituzione di una Procura nazionale del lavoro e l'incremento degli organici ispettivi, il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, il rafforzamento degli obblighi formativi per imprese e lavoratori e l'adozione di misure efficaci finalizzate alla riduzione stabile e significativa degli infortuni e delle morti sul lavoro.
9/2911-A/49. Auriemma, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, reca misure finalizzate a sostenere l'occupazione e a promuovere la regolarità dei rapporti di lavoro attraverso un ampio sistema di incentivi, esoneri contributivi e agevolazioni a favore delle imprese;
le risorse pubbliche destinate al sostegno dell'occupazione e dello sviluppo economico devono concorrere alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, favorendo modelli imprenditoriali fondati sulla qualità del lavoro, sulla tutela della dignità delle persone e sul rispetto delle regole;
permangono nel sistema produttivo situazioni nelle quali imprese beneficiarie di incentivi o contributi pubblici risultano coinvolte in violazioni della normativa in materia di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, intermediazione illecita di manodopera, sfruttamento lavorativo o applicazione di contratti collettivi non riconducibili alle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
appare necessario rafforzare il principio secondo cui il sostegno economico pubblico deve essere riservato prioritariamente alle imprese che rispettano pienamente i diritti dei lavoratori, la legalità, la sicurezza e gli obblighi contributivi e fiscali;
l'utilizzo di risorse pubbliche deve essere coerente con i principi costituzionali di tutela del lavoro, di solidarietà sociale e di buon andamento dell'amministrazione, evitando che fondi pubblici possano indirettamente sostenere pratiche di dumping contrattuale o di compressione dei diritti dei lavoratori; che risulta pertanto opportuno rafforzare il legame tra benefici pubblici e responsabilità sociale delle imprese, promuovendo un sistema di condizionalità che valorizzi i comportamenti virtuosi e scoraggi fenomeni di sfruttamento e concorrenza sleale,
impegna il Governo:
a introdurre ulteriori iniziative normative volte a subordinare il riconoscimento e il mantenimento di incentivi, contributi, agevolazioni o benefici pubblici al rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, prevedendo adeguati meccanismi di verifica e controllo;
ad adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere specifiche clausole di esclusione dai benefici pubblici per le imprese destinatarie di provvedimenti definitivi per violazioni particolarmente gravi in materia di sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita di manodopera, caporalato, lavoro sommerso e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a rafforzare il monitoraggio sull'utilizzo delle agevolazioni pubbliche e sugli effetti occupazionali delle stesse, prevedendo forme di rendicontazione periodica al Parlamento in ordine ai risultati conseguiti in termini di occupazione stabile, qualità del lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori.
9/2911-A/50. Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame introduce misure di carattere prevalentemente incentivante e temporaneo che, pur intervenendo sul versante delle assunzioni, non affrontano le cause strutturali che continuano a determinare l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro, la precarietà occupazionale e il persistente divario salariale di genere;
in particolare l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto bonus donne), ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità relativamente ad analogo bonus, disciplina che viene conseguentemente abrogata dall'articolo 5;
l'Italia continua a collocarsi nelle ultime posizioni in Europa per tasso di occupazione femminile e registra livelli di partecipazione al lavoro significativamente inferiori alla media dell'Unione europea, con particolare gravità nelle regioni del Mezzogiorno, dove per molte donne il lavoro resta ancora oggi un diritto sostanzialmente negato;
secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di occupazione femminile rimane di oltre quindici punti inferiore a quello maschile, mentre il peso del lavoro di cura familiare continua a gravare in misura largamente sproporzionata sulle donne, limitandone le opportunità professionali, salariali e previdenziali;
le lavoratrici risultano maggiormente esposte ai fenomeni del part-time involontario, della precarietà contrattuale, delle interruzioni di carriera legate alla maternità e della segregazione occupazionale che concentra l'occupazione femminile nei settori caratterizzati da salari più bassi e minori possibilità di progressione professionale;
permane inoltre un significativo differenziale retributivo che si manifesta non soltanto nei livelli salariali diretti, ma anche nelle opportunità di carriera, nell'accesso alle posizioni apicali e nelle future prestazioni pensionistiche, generando una disuguaglianza economica che accompagna molte donne lungo l'intero arco della vita lavorativa;
particolarmente grave appare la situazione delle madri lavoratrici, molte delle quali continuano a subire penalizzazioni professionali e salariali dopo la nascita dei figli, mentre il fenomeno delle dimissioni volontarie o forzate successive alla maternità continua a rappresentare una delle principali criticità del mercato del lavoro italiano;
nonostante la retorica sulla valorizzazione dell'occupazione femminile, il decreto in esame non interviene in maniera significativa sul potenziamento dei servizi pubblici per l'infanzia, sulla diffusione degli asili nido, sul rafforzamento dei congedi parentali paritari, sulla piena attuazione della parità salariale e sul sostegno concreto alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
senza investimenti strutturali nei servizi sociali, educativi e di cura, senza una reale redistribuzione dei carichi familiari e senza strumenti efficaci di contrasto alle discriminazioni salariali e professionali, gli incentivi alle assunzioni rischiano di produrre effetti limitati e temporanei, incapaci di modificare gli squilibri che penalizzano milioni di donne;
la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta non soltanto una questione di giustizia sociale e di uguaglianza sostanziale, ma una priorità economica nazionale, essenziale per sostenere la crescita, contrastare il declino demografico e rafforzare la coesione sociale del Paese,
impegna il Governo
ad adottare con l'urgenza necessaria ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a rafforzare strutturalmente l'occupazione femminile, la parità salariale e la qualità del lavoro delle donne, attraverso il potenziamento dei servizi pubblici per l'infanzia e la non autosufficienza, l'ampliamento dei congedi parentali paritari, il contrasto alle dimissioni conseguenti alla maternità, la riduzione del part-time involontario, il monitoraggio dei divari retributivi di genere e l'introduzione di misure efficaci finalizzate a garantire alle donne pari opportunità di accesso, permanenza e progressione nel mercato del lavoro.
9/2911-A/51. Ascari, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale», ponendosi l'obiettivo organico di rafforzare la tutela della dignità del lavoro e sostenere l'occupazione stabile;
l'impianto complessivo del provvedimento vorrebbe costruirsi su una logica di condizionalità e accountability, in cui gli incentivi contributivi siano strettamente legati al rispetto di parametri retributivi adeguati;
il Capo I del decreto disciplina un pacchetto di incentivi finalizzati a promuovere l'occupazione, con particolare attenzione a categorie prioritarie e contesti territoriali di maggiore fragilità;
l'articolo 7 del provvedimento valorizza la contrattazione collettiva come strumento ordinario per la definizione di un «salario giusto», inteso quale trattamento economico complessivo adeguato ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione;
l'attuale quadro normativo relativo ad alcune prestazioni pensionistiche o assistenziali – quali la cosiddetta «quota 100/102/103», l'APE sociale e l'assegno sociale – prevede regimi di incumulabilità con i redditi da lavoro che possono paradossalmente agire come disincentivo all'ingresso o alla permanenza nel mercato del lavoro regolare;
tale rigidità rischia di alimentare fenomeni di lavoro sommerso o di inattività forzata, in contrasto con le finalità di promozione dell'occupazione stabile e di emersione del lavoro irregolare perseguite dal presente decreto-legge;
l'introduzione di una soglia di cumulabilità fino a 12.000 euro lordi annui consentirebbe di rendere più equo il rapporto tra redditi da pensione e redditi da lavoro, garantendo al contempo un trattamento economico complessivo dignitoso e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, in linea con i principi dell'articolo 36 della Costituzione espressamente richiamati dal provvedimento;
un meccanismo di decurtazione proporzionale per la quota eccedente il predetto limite tutelerebbe l'equilibrio della finanza pubblica, incentivando però la partecipazione attiva al mercato del lavoro e il versamento di contributi previdenziali aggiuntivi;
tale misura risulterebbe inoltre pienamente coerente con l'articolo 6 del decreto, che già dispone in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro, mirando a rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione al mercato del lavoro;
l'intervento poi si inserirebbe nel solco degli orientamenti dell'Unione europea in materia di adeguatezza dei redditi e trasparenza, richiamando la necessità di assicurare quadri normativi uniformi e verificabili,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a disciplinare il superamento del regime di incumulabilità tra i trattamenti di pensione anticipata (Quota 100/102/103), l'APE sociale, l'assegno sociale e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche prevedendo la possibilità di cumulo entro il limite di 12.000 euro lordi annui e un sistema di riduzione del beneficio erogato solo per la quota di reddito da lavoro che superi la predetta soglia, al fine di incentivare l'attività lavorativa regolare e garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel rispetto degli obiettivi di salario giusto e occupazione dignitosa promossi dal presente provvedimento.
9/2911-A/52. Amato.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale», ponendosi fra l'altro l'obiettivo di rafforzare la tutela della dignità del lavoro contrastando fenomeni di crescente precarizzazione;
il lavoro a tempo parziale ciclico verticale rappresenta una forma contrattuale largamente diffusa in numerosi settori dei servizi, della scuola, della ristorazione, del turismo, delle pulizie, dell'assistenza e degli appalti pubblici e privati, caratterizzata dall'alternanza tra periodi di effettiva prestazione lavorativa e periodi di sospensione programmata dell'attività;
tale modalità contrattuale, pur essendo formalmente riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, determina nella pratica una condizione di particolare fragilità reddituale, poiché nei periodi di sospensione della prestazione le lavoratrici e i lavoratori interessati restano privi di retribuzione, pur mantenendo in essere il rapporto di lavoro;
in molti casi si tratta di part-time non realmente volontari, ma legati all'organizzazione dei servizi, alla durata degli appalti, ai calendari scolastici o alla sospensione stagionale delle attività, con conseguente impossibilità per i lavoratori di garantire continuità reddituale durante l'intero anno;
l'articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto, per l'anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale;
successivamente, l'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto una ulteriore indennità una tantum pari a 550 euro per l'anno 2023, ampliando altresì il perimetro interpretativo della misura ai rapporti di lavoro a tempo parziale caratterizzati da periodi non interamente lavorati dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
tale misura, pur rappresentando un primo importante riconoscimento della specifica condizione dei lavoratori in part-time ciclico, ha avuto carattere meramente temporaneo e una tantum, senza trasformarsi in uno strumento stabile di protezione sociale;
la mancata conferma della misura determina oggi un vuoto di tutela per migliaia di lavoratrici e lavoratori che, nei periodi di sospensione dell'attività, continuano a non percepire alcuna retribuzione e non sempre possono accedere ad altri strumenti di sostegno al reddito, proprio in ragione della permanenza formale del rapporto di lavoro;
tale condizione incide in maniera particolarmente grave sui lavoratori impiegati nei servizi esternalizzati e negli appalti, spesso già caratterizzati da bassi salari, orari ridotti, discontinuità reddituale e forte esposizione alla precarietà;
appare pertanto necessario superare la logica dell'intervento episodico e prevedere una misura strutturale, stabile e rifinanziata, capace di garantire una tutela minima nei periodi di sospensione involontaria della prestazione lavorativa,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative normative e finanziarie volte a:
ripristinare e rifinanziare l'indennità in favore dei lavoratori e delle lavoratrici titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale di cui in premessa o comunque caratterizzato da periodi di sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
prevedere che tale indennità, già pari a 550 euro nelle precedenti annualità, sia resa strutturale o comunque stabilmente rifinanziata per ciascun anno, al fine di garantire una tutela economica nei periodi di mancata prestazione e mancata retribuzione;
aggiornare l'importo dell'indennità, tenendo conto dell'aumento del costo della vita e della particolare fragilità reddituale dei lavoratori interessati;
semplificare le modalità di accesso alla misura, assicurando procedure rapide, criteri chiari e uniformi e il pieno riconoscimento dei periodi di sospensione ciclica della prestazione lavorativa, anche quando derivanti dall'organizzazione dei servizi, dai calendari scolastici, dalla stagionalità delle attività o dalla struttura degli appalti;
promuovere un confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di individuare una disciplina stabile di sostegno al reddito per i lavoratori in part-time ciclico verticale, superando definitivamente il vuoto di tutela che si determina nei periodi di sospensione involontaria dell'attività lavorativa.
9/2911-A/53. Viggiano, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale», ponendosi fra l'altro l'obiettivo di rafforzare la tutela della dignità del lavoro contrastando fenomeni di crescente precarizzazione;
il Capo II (articoli da 7 a 11), come indicato dalla relazione illustrativa, definisce la cornice sostanziale e procedurale del «salario giusto» quale parametro di adeguatezza retributiva, individuando nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative lo strumento centrale per la determinazione del trattamento economico complessivo, in coerenza con i principi dell'articolo 36 della Costituzione;
nell'ambito degli appalti di servizi, il cambio di affidatario costituisce una fattispecie particolarmente frequente che coinvolge ogni anno migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati in attività essenziali per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
l'attuale disciplina e le clausole sociali previste dalla normativa vigente sono prevalentemente orientate a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, ma non assicurano sempre la piena conservazione del trattamento economico complessivamente percepito dai lavoratori in caso di subentro di una nuova impresa;
non sono infrequenti situazioni nelle quali il cambio di appalto determina una riduzione della retribuzione o del trattamento economico complessivo dei lavoratori interessati, pur in assenza di qualsiasi responsabilità o scelta da parte degli stessi;
i lavoratori impiegati nei servizi in appalto percepiscono spesso retribuzioni contenute e costruiscono il proprio equilibrio economico e familiare sulla base del reddito derivante dall'attività lavorativa, assumendo impegni finanziari e sostenendo spese essenziali per l'abitazione, la cura dei figli e il sostentamento del nucleo familiare;
la diminuzione della retribuzione conseguente al subentro di una nuova impresa affidataria, determinata da circostanze del tutto estranee alla volontà e alla condotta del lavoratore, può compromettere la capacità di far fronte agli impegni economici già assunti, determinando una condizione di evidente ingiustizia sociale, a maggior ragione quando il lavoratore continua a svolgere le medesime mansioni, nello stesso luogo di lavoro e a favore del medesimo committente;
consentire che il cambio di appalto si traduca in una riduzione delle condizioni economiche dei lavoratori rischia inoltre di favorire forme di concorrenza fondate prevalentemente sulla compressione del costo del lavoro anziché sulla qualità, sull'efficienza e sull'innovazione dei servizi offerti;
appare pertanto necessario rafforzare il principio secondo cui il lavoratore non può subire un peggioramento del proprio trattamento economico per effetto di una gara d'appalto o del subentro di un nuovo affidatario, eventi sui quali egli non esercita alcun potere decisionale,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente le opportune iniziative normative, anche mediante una modifica del Codice dei contratti pubblici e della disciplina in materia di clausole sociali, volte a garantire che, nei casi di successione di imprese nell'esecuzione di appalti di servizi, ai lavoratori assunti dall'impresa subentrante sia assicurata la piena conservazione del trattamento economico complessivo già percepito presso il precedente datore di lavoro, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal nuovo affidatario, comprendendo tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, le mensilità aggiuntive, le indennità contrattuali fisse e continuative e le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti, con esclusione delle premialità individuali, dei bonus discrezionali e dei premi occasionali, al fine di evitare che il cambio di appalto possa determinare una diminuzione delle condizioni economiche dei lavoratori interessati e di garantire una concorrenza tra imprese fondata sulla qualità dei servizi e non sulla riduzione del costo del lavoro.
9/2911-A/54. Laus, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, si inserisce in una cornice di una pluralità di decreti-legge che nel corso della presente legislatura hanno tentato, con alterni risultati, di affrontare i principali nodi che condizionano il mercato del lavoro nel nostro Paese, soprattutto per alcune categorie di lavoratori e per specifici ambiti economici;
tra i settori che maggiormente stanno vivendo una profonda trasformazione e centralità economica, anche in conseguenza delle incertezze geopolitiche degli ultimi anni, vi è senz'altro quello della portualità;
un comparto caratterizzato da ingenti investimenti e trasformazioni tecnologiche che necessitano anche di continui processi di formazione e perfezionamento professionale e, allo stesso tempo, una peculiare attenzione per le reali condizioni di esercizio delle attività lavorative in ambito portuale;
prestazioni lavorative che comportano prolungato sforzo fisico, spesso in contesti ambientali avversi e che incidono sulla condizione fisica dei lavoratori, soprattutto se correlata con l'incremento dell'età media dei lavoratori portuali;
anche in ottica di prevenzione, le vigenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 hanno dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, per i cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee;
la determinazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico non può non tener conto delle diverse condizioni in cui si esercita la prestazione lavorativa e delle caratteristiche fisico-materiali della medesima prestazione, altresì prevenendo, per quanto possibile, l'insorgenza di danni per la salute o lo stesso rischio di vita per dette categorie di lavoratori;
in tale prospettiva, le peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano la tipologia di prestazione lavorativa in ambito portuale, con riferimento a specifiche mansioni quali quelle di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino, ivi compreso le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, dovrebbero comportare il naturale riconoscimento di attività usurante, stante la compresenza di diversi fattori quali: il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività e ritmi pressanti,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, le opportune misure volte a riconoscere le prestazioni portuali di cui in premessa come attività usuranti ai fini previdenziali, nonché per dare rapida attuazione alle misure che consentano lo sblocco del fondo al fine di favorire processi di pensionamento anticipato per i lavoratori operanti nei porti, a favore del quale aziende e lavoratori stanno già accantonando risorse da tempo.
9/2911-A/55. Ghio, Scotto, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta solo marginalmente i veri nodi del nostro mercato del lavoro e non offre quelle risposte ordinamentali per la tutela delle categorie più fragili come i giovani e le donne e in settori dove le condizioni economiche e normative già offrono meno garanzie;
i dati Istat evidenziano una crescita dell'occupazione, tuttavia, come già da tempo evidenziato dalla Banca d'Italia, ancora troppi lavoratori, non solo tra i giovani, non hanno un'occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate. In molti casi il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate: la quota di giovani ancora precaria dopo cinque anni resta al 20 per cento;
in tale prospettiva, il provvedimento in oggetto, in particolare dopo l'esame in sede referente, amplia gli spazi della precarietà per i lavoratori somministrati e non corregge i precedenti interventi che hanno ampliato il ricorso ai contratti a termine, un segmento che riguarda oltre 3 milioni di lavoratori nel nostro Paese;
in particolare andrebbe prestata una specifica attenzione al fenomeno dei contratti a tempo determinato di brevissima durata. Una tipologia contrattuale che esaspera la precarietà lavorativa ed esistenziale dei lavoratori coinvolti e che, mediamente, coinvolge almeno il 30 per cento dei contratti a termine stipulati ogni anno;
compito delle istituzioni dovrebbe essere quello di vigilare attentamente, prevenire e scoraggiare un uso improprio di tali contratti di brevissima durata;
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è previsto per i contratti a tempo determinato il pagamento di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Contributo addizionale che è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione;
tuttavia, la suddetta disposizione non opera alcuna distinzione in ragione della durata dei relativi contratti a tempo determinato, di fatto, non scoraggiando tali prassi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di una iniziativa normativa, sin dal prossimo provvedimento utile, volta alla revisione della citata disposizione che dispone un contributo addizionale sui contratti a termine, introducendo aliquote aggiuntive per i contratti di breve e brevissima durata.
9/2911-A/56. Sarracino, Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta solo parzialmente e in maniera contraddittoria il tema della adeguatezza delle retribuzioni applicate nel nostro Paese, attraverso l'introduzione del cosiddetto «salario giusto», coincidente con il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
l'ennesimo espediente per rinviare sine die il nodo dell'introduzione, anche nel nostro Paese, del salario minimo legale, per garantire, cioè, una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
come noto, tra i fattori che maggiormente minano la tenuta delle retribuzioni vi è il dilagante diffondersi della cosiddetta «contrattazione pirata», sottoscritta da organizzazioni sindacali e datoriali che non hanno pressoché rappresentatività e che stipulano contratti che costituiscono il presupposto per il dumping salariale e per la compressione dei diritti economici e normativi dei lavoratori;
presso il CNEL risultano depositati oltre 1.000 contratti collettivi, con una crescita progressiva del numero nel corso degli ultimi anni, di cui solo un centinaio si applicherebbero alla stragrande maggioranza dei lavoratori;
la restante parte dei suddetti contratti avrebbe solo l'obiettivo di accreditare soggetti senza alcuna reale rappresentanza e di costituire lo strumento per aggirare le buone prassi nelle relazioni industriali, svilire il valore del lavoro e consentire pratiche di concorrenza sleale;
una prassi che, oltre a comprimere i diritti dei lavoratori, nuoce alla crescita, alla competitività e all'innovazione della nostra economia;
appare ormai ineludibile il tema della definizione di regole per la misurazione della reale rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, al fine di porre un argine alla proliferazione incontrollata del numero dei contratti e alla frammentazione artificiosa della rappresentanza,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'avvio di un approfondito e concreto confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per l'adozione di una legislazione di sostegno per l'individuazione di procedure di misurazione della reale rappresentanza di dette organizzazioni, definite da parte dai medesimi soggetti in appositi protocolli.
9/2911-A/57. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta solo parzialmente e in maniera contraddittoria il tema del contrasto del caporalato digitale, dedicandovi il Capo III del decreto-legge, e prevedendo, in particolare, all'articolo 15 disposizioni di rafforzamento della tutela per i rider delle piattaforme digitali;
le norme in questione si sostanziano essenzialmente in misure che regolano le modalità di accesso alle piattaforme da parte dei lavoratori e per la previsione di obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione;
del tutto assente dal nuovo quadro normativo è, invece, il tema della tutela del reddito dei rider lavoratori in caso di particolari condizioni climatiche avverse che impediscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza;
si tratta di un profilo di primaria rilevanza che il presente provvedimento non affronta e che in passato è stato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi di informazione, in concomitanza con fenomeni atmosferici e climatici estremi che hanno messo a repentaglio la stessa vita di tali lavoratori;
una misura di civiltà che andrebbe tempestivamente approntata e che dovrebbe tutelare, con apposite forme, tutti i lavoratori del settore, a prescindere dalla forma contrattuale applicata,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del decreto-legge in esame con l'adozione, con la massima tempestività, di ogni ulteriore iniziativa normativa utile volta ad assicurare l'accesso alle tutele della cassa integrazione guadagni per i ciclofattorini nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a finanziare un'analoga copertura assicurativa per tale categoria di lavoratori che svolgono detta attività in forma autonoma.
9/2911-A/58. Casu, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese, nonostante gli ultimi tre anni di sostanziale stagnazione e di costante calo della produzione industriale, rappresenta tuttavia una delle principali economie dell'Unione europea, ma continua a dover fare i conti con la piaga del caporalato, una pratica inaccettabile che investe diversi settori economici e ampi territori, non solo del Mezzogiorno;
nonostante la normativa al riguardo sia stata implementata, la pratica del caporalato risulta ancora troppo diffusa e ne è drammatica testimonianza la tragedia che si è consumata negli scorsi giorni nel comune di Amendolara, segno che evidentemente manca la dovuta puntuale applicazione delle relative disposizioni ed il pieno e costante coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali e sociali per debellarne gli effetti;
tra i principali profili che incidono sulla condizione di vita di migliaia di lavoratori stagionali preda del caporalato vi è senz'altro il tema della disponibilità di alloggi dignitosi, dotati dei requisiti minimi di abitabilità e dei servizi indispensabili per una permanenza accettabile e in linea con gli standard di civiltà e sicurezza del nostro Paese;
purtroppo, in troppe aree tali condizioni non sussistono e ancora esistono vasti insediamenti informali che rappresentano dei veri e propri ghetti, nell'apparente inconsapevole indifferenza delle istituzioni;
per superare tale inaccettabile realtà, nel PNRR erano stanziati 200 milioni di euro, ma dei 37 progetti originari ne verranno, forse, realizzati solo 13, per una spesa di appena 30 milioni di euro e soli 645 alloggi, rispetto ai circa 11.000 programmati;
è di tutta evidenza il fallimento del Governo nell'utilizzo di risorse disponibili e nella gestione di una emergenza che incide profondamente sulle condizioni di lavoro di migliaia di lavoratori stagionali e che desta tanta apprensione sociale nelle realtà territoriali dove è più diffuso il fenomeno;
a tutt'oggi, in diverse aree del Paese non risultano ancora costituite le sezioni territoriali della Rete agricola di qualità prevista ai sensi ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 e successivamente novellato dalla legge n. 199 del 2016);
il PNRR è ormai prossimo alla scadenza, ma la dimensione del problema della messa a disposizione di alloggi dignitosi rimane in quasi tutta la sua drammatica emergenza, nell'interesse primario dei lavoratori stagionali e per assicurare condizioni minime di sicurezza e legalità,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del decreto-legge in esame con l'adozione, per quanto di competenza, di ogni iniziativa, anche normativa, utile affinché sia messo in campo ogni strumento per il contrasto del fenomeno del caporalato, dando piena attuazione alla vigente disciplina e per favorire l'adozione di misure volte a prevedere il sequestro preventivo per l'azienda che utilizza lavoratori sfruttati, l'istituzione di una Procura specializzata contro le agromafie, lo sfruttamento e gli omicidi sul lavoro, nonché per individuare le nuove risorse necessarie volte ad assicurare finalmente condizioni di alloggio dignitoso alle migliaia di lavoratori che stagionalmente vengono impiegati nei diversi settori economici, dando compimento almeno alla originaria progettazione prevista dal PNRR.
9/2911-A/59. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
nel nostro mercato del lavoro una quota ancora troppo consistente di lavoratori risulta intrappolato nella precarietà, con un'incidenza significativa di contratti a tempo determinato, di part-time involontario, false partite IVA e rapporti di lavoro atipici;
anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico e che sono stati già aggravati con i precedenti interventi normativi, con il provvedimento in oggetto, si ampliano le maglie dell'utilizzo del lavoro somministrato, già sostanzialmente liberalizzato nei precedenti decreti-legge;
tutte misure con le quali si aumentano gli spazi della precarietà per tanti lavoratori, in particolare giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno;
al contrario, per una ripresa equa e stabile nel nostro Paese, sarebbe necessario un vero e proprio «nuovo contratto sociale», che sul fronte del lavoro veda al centro una serrata lotta alla precarietà e allo sfruttamento, limitando il ricorso a tutte quelle formule contrattuali che minano il concetto di buona e stabile occupazione,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'avvio di un concreto e tempestivo confronto con le parti sociali realmente rappresentative volto a definire una nuova strategia in materia di lavoro nel nostro Paese, che metta al centro la buona e stabile occupazione, il contrasto a ogni forma di precarietà attraverso una vera e propria bonifica normativa, l'incremento della partecipazione al lavoro, con particolare riguardo per le donne e i giovani, così come per il Mezzogiorno e per le aree interne.
9/2911-A/60. Scarpa, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Gribaudo, Guerra.
La Camera,
premesso che:
anziché affrontare i nodi che condizionano il nostro sistema economico e, soprattutto a fronte delle sfide dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica, il provvedimento in oggetto offre soluzioni parziali e contraddittorie su aspetti che da tempo si sarebbero potuti risolvere se fossero state accettate le proposte delle opposizioni;
al contrario il nostro mercato del lavoro avrebbe bisogno di una visione al passo con i tempi, in grado di innescare processi di modernizzazione delle nostre imprese e di valorizzazione delle competenze e delle professionalità di tanti lavoratori che faticano a trovare un'occupazione adeguata;
i profondi cambiamenti sociali e tecnologici che stanno caratterizzando i primi due decenni del nuovo millennio pongono opportunità e sfide sinora inedite sul piano delle relazioni umane, così come su quello dei modelli organizzativi delle attività produttive;
tra queste sfide si pone senz'altro il tema di una diversa organizzazione dei tempi di lavoro, a parità di salario. Una questione su cui si stanno cimentando in diverse economie avanzate, con interessanti esperienze pionieristiche anche nel nostro Paese;
tra questi si segnala il caso del Regno Unito dove 61 aziende hanno sperimentato l'orario ridotto a parità di stipendio, prevedendo una riduzione oraria a 32 ore settimanali per ciascun dipendente, da distribuire su quattro giorni lavorativi. Una sperimentazione di sei mesi che sembra abbia offerto indicazioni più che positive se 38 imprese hanno deciso di estendere la sperimentazione e altre 18 hanno adottato la settimana corta come soluzione permanente. Le esperienze illustrate non solo hanno registrato esiti positivi sul piano dei fatturati e della produttività, ma hanno anche evidenziato, secondo i dati del Boston College che ha analizzato la sperimentazione, come circa il 39 per cento dei dipendenti abbia dichiarato di essersi sentito meno stressato e abbia usufruito di meno giorni di malattia rispetto al passato. Risultati che appaiono in linea con l'analogo studio della University of South Australia, secondo cui il weekend lungo, e quindi più tempo libero, può avere effetti benefici sulla salute dei lavoratori;
in Portogallo, dal 5 giugno 2023 è stato avviato un progetto pilota per la settimana lavorativa di quattro giorni, in corso di sperimentazione in 46 aziende che complessivamente occupano 20.000 lavoratori;
anche in Italia alcuni contratti aziendali si stanno spingendo in avanti, prevedendo di articolare la prestazione lavorativa su soli quattro giorni: una prassi ancora limitata, ma che si rispecchia nella tendenza in atto,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a favorire, per quanto di competenza, l'adozione di misure di sostegno della contrattazione collettiva, sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, finalizzata a definire nuovi processi organizzativi del lavoro che comportino una riduzione dell'orario a parità di retribuzione.
9/2911-A/61. Stumpo, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Gribaudo, Guerra.
La Camera,
premesso che:
anziché affrontare i nodi che condizionano il nostro sistema economico e, soprattutto a fronte delle sfide dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica, il provvedimento in oggetto offre soluzioni parziali e contraddittorie su aspetti che da tempo si sarebbero potuti risolvere se fossero state accettate le proposte delle opposizioni;
tra le sfide di cui non si tiene conto vi è senz'altro l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione di imprese e nei rapporti di lavoro, caratterizzato sempre più dalla pervasività delle comunicazioni telematiche, senza limiti di tempo e di luogo;
il riconoscimento di un reale diritto alla disconnessione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, è un'esigenza sempre più attuale che unisce tutte le generazioni e tutte le tipologie di lavoratori, ormai accomunate da una diffusa condizione di sostanziale precarietà esistenziale e lavorativa;
nel corso degli ultimi anni, anche a seguito dell'evento traumatico della pandemia di COVID-19 e grazie alla diffusione delle nuove tecnologie, l'organizzazione del lavoro ha subìto trasformazioni radicali che hanno inciso non solo sui processi produttivi, ma sugli stessi modelli di vita di platee sempre più vaste di lavoratori. Si è prodotta una sostanziale smaterializzazione dei concetti di luogo e di tempo per l'esecuzione di molte prestazioni lavorative;
un processo che, se da un lato ha comportato una migliore gestione del tempo di lavoro, dall'altro rischia di provocare una dilatazione dello stesso, dando luogo ad un problema di armonizzazione tra la vita privata e la vita professionale, così da sovrapporre sempre più frequentemente i due ambiti;
tali processi hanno dunque reso evidente la necessità di trovare un giusto equilibrio tra le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e il rispetto della sfera privata del lavoratore, in riferimento al controllo del proprio tempo libero, prevenendo così i rischi di stress e disturbi legati al lavoro;
nel nostro ordinamento, il diritto alla disconnessione è stato previsto e disciplinato per la prima volta con la legge 22 maggio 2017, n. 81, con riferimento alla sola prestazione lavorativa in modalità agile,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a favorire, per quanto di competenza, l'adozione di misure volte a disciplinare il diritto alla disconnessione del lavoratore, quale diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale investito di compiti direttivi al di fuori dell'orario ordinario di lavoro previsto dal contratto di lavoro applicato.
9/2911-A/62. Ferrari, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
sono ancora tanti i lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali, i cosiddetti «working poors», e che attendono ancora che anche nel nostro Paese sia prevista una apposita disciplina volta ad assicurare condizioni retributive minime, in linea con le previsioni del primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che dispone «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
il provvedimento in oggetto offre solo una primissima e parziale risposta a tale aspettativa, introducendo il concetto di «salario giusto», per il solo settore privato, coincidente con il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
in particolare, il comma 3, dell'articolo 7, dispone che il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da queste ultime organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro;
ne discende che il lavoratore a cui fosse stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal «salario giusto» ha diritto a farsi riconoscere in sede giudiziale l'integrale adeguamento del trattamento economico, affinché sia assicurato il conseguimento del citato diritto costituzionale a una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
si tratta di un principio il cui esercizio non appare passibile di alcuna limitazione temporale e che deve essere integralmente garantito,
impegna il Governo
ad assicurare, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché il diritto a vedersi riconoscere una retribuzione corrispondente al «salario giusto» non sia surrettiziamente limitato temporalmente, ma venga riconosciuto per tutto l'arco temporale in cui la prestazione lavorativa non sia stata adeguatamente retribuita, ai sensi del citato dettato costituzionale.
9/2911-A/63. Roggiani, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
sono ancora molti i settori produttivi nei quali tarda la firma dei rinnovi contrattuali e, soprattutto in periodo di ritorno dell'inflazione, questo fenomeno aggrava la già accentuata perdita di potere di acquisto di salari e stipendi;
il provvedimento in oggetto offre una prima e parziale risposta al tema, demandando con l'articolo 10 alla contrattazione collettiva la libera determinazione sia degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo, prevedendo altresì che gli acconti relativi all'eventuale frazione del suddetto periodo successiva ai primi dodici mesi siano pari al 30 per cento della variazione dell'IPCA;
è evidente che si tratti di una misura inadeguata a scongiurare eventuali comportamenti dilatori nel rinnovo dei contratti e che non copre, se non in misura troppo esigua, il recupero dell'inflazione, per di più non assicurando che l'anticipo forfettario sia corrisposta per l'intero periodo di vacanza contrattuale, ovvero a far data dalla scadenza del contratto;
una soluzione che non fa che protrarre, se non in misura molto esigua, la progressiva erosione dei salari e stipendi, compromettendo ulteriormente la domanda interna in una fase di sostanziale stagnazione della nostra economia,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico, affinché la suddetta disciplina di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame sia rivista incrementando la quota di recupero forfettario dell'inflazione durante la vacanza contrattuale e, in ogni caso, assicurandone la piena applicazione a decorrere dalla data di scadenza del contratto medesimo.
9/2911-A/64. Fornaro, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
ogni evidenza scientifica fondata dimostra come i cambiamenti climatici stiano drammaticamente e strutturalmente mutando le condizioni di vita e di lavoro anche nel nostro Paese;
già prima della data di inizio dell'estate astronomica, si sono già registrate temperature superiori alla media degli anni precedenti in molte località che fanno presagire un'estate con condizioni di particolare disagio e pericolo per molti lavoratori;
pericoli che risultano ancora più gravi per i lavoratori impegnati in attività all'aperto, come quelli dell'agricoltura, dell'edilizia, della manutenzione stradale o i rider;
già negli anni passati sono stati adottati dei provvedimenti di urgenza per tutelare i lavoratori in caso di emergenza climatica, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in particolare attraverso la non applicazione dei limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e l'esenzione dal relativo contributo addizionale;
tra le categorie di lavoratori più esposti a tali rischi risultano i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme digitali;
stante il dato consolidato degli effetti determinati dai mutamenti climatici in atto, non più riconducibili ad eventi straordinari, così come la consapevolezza che andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni, appare necessaria l'adozione di misure legislative strutturali per regolare in maniera organica la materia,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare ai lavoratori e alle imprese quelle tutele che consentano di non mettere a rischio la salute e la vita dei lavoratori in conseguenza delle temperature estreme determinate dai mutamenti climatici in atto e, in prospettiva, a predisporre una misura organica, in particolare intervenendo sulla disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volta a dare carattere strutturale a tali interventi.
9/2911-A/65. Furfaro, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene per rafforzare la dignità dei lavoratori e sostenere il loro potere di acquisto;
nel medesimo ambito, l'attuale disciplina del trattamento fiscale delle trasferte degli amministratori e dei dipendenti prevede, per il regime forfetario, una soglia di esenzione ferma alla cifra di 46,48 euro (pari alle originarie 90.000 lire) per le trasferte fuori dal territorio comunale, e di 77,47 euro (pari a 150.000 lire) per quelle all'estero;
ad oggi, tali importi non risultano oggettivamente adeguati ai reali costi di mercato e al tasso di inflazione e ciò determina la scelta per la quasi totalità delle imprese e degli amministratori di optare necessariamente per il regime analitico ai fini del rimborso delle spese sostenute dal dipendente, in modo da non penalizzare il lavoratore o l'amministratore a fronte di spese documentate nettamente superiori alla diaria forfetaria;
tuttavia, una prevalente gestione dei rimborsi analitici potrebbe comportare per le imprese una rilevante complessità negli adempimenti organizzativi e contabili di gestione della documentazione relativa alle spese effettuate, traducendosi in un potenziale costo gestionale improduttivo che riduce il margine operativo delle aziende,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad aggiornare l'importo delle diarie esenti riconosciute agli amministratori e ai dipendenti per le trasferte fuori dal territorio comunale, superando i valori originariamente espressi in lire e allineandoli ai reali costi di mercato attuali, al fine di ridurre gli oneri burocratici per le imprese e ottimizzare il gettito fiscale attraverso l'incentivazione del regime forfetario quale sistema di rimborso delle spese sostenute dal dipendente.
9/2911-A/66. Centemero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha previsto autorizzazioni all'assunzione, a partire dall'anno 2026, di 300 nuovi Ispettori del Lavoro ordinari e tecnici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con risorse finanziarie già stanziate sia per la procedura concorsuale sia per le assunzioni;
risultano disponibili risorse residue derivanti da precedenti autorizzazioni assunzionali non integralmente utilizzate;
nonostante la disponibilità delle predette risorse, ad oggi non risultano banditi nuovi concorsi pubblici, con il concreto rischio che le somme stanziate per il 2026 non vengano impiegate entro l'esercizio finanziario di riferimento;
le due maxi-procedure concorsuali RIPAM – 1.340 Funzionari e 3.997 Assistenti – che prevedono posti anche per l'INL, non hanno ancora visto calendarizzate le prove scritte, determinando un ulteriore slittamento dei tempi di copertura delle vacanze;
in particolare gli uffici del Nord Italia versano in una condizione di grave carenza di organico ispettivo, come ampiamente documentato anche dalla stampa nazionale nelle scorse settimane;
i recenti fatti di cronaca in materia di caporalato e di sfruttamento del lavoro evidenziano la necessità di rafforzare con urgenza la capacità operativa dell'attività ispettiva sul territorio;
la carenza di ispettori del lavoro compromette l'efficacia del sistema di vigilanza in materia di sicurezza, salute e regolarità dei rapporti di lavoro, con conseguente nocumento per i lavoratori e per la concorrenza leale tra le imprese;
la definizione di adeguate dotazioni organiche, il monitoraggio continuo del loro raggiungimento e il ricorso alla contrattazione integrativa di secondo livello rappresentano strumenti essenziali per garantire l'attrattività della carriera ispettiva e il mantenimento delle professionalità acquisite;
l'accelerazione delle procedure concorsuali in corso e il tempestivo bando di nuovi concorsi pubblici sono condizioni indispensabili per dare concreta attuazione alle autorizzazioni assunzionali già previste dalla legge,
impegna il Governo
in linea con la finalità di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui al capoverso 2-sexies, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal presente provvedimento con ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza volta a:
monitorare con cadenza semestrale l'andamento delle assunzioni di personale ispettivo dell'INL, con particolare riguardo al grado di copertura delle dotazioni organiche previste, riferendo alle Camere gli esiti di tale monitoraggio;
definire, in tempi certi e ravvicinati, obiettivi di dotazioni organiche adeguate al fabbisogno effettivo di vigilanza sul territorio nazionale, con specifico riguardo alle aree geografiche – in primis le aree metropolitane del Nord – che registrano le maggiori carenze di organico;
bandire con la massima urgenza i concorsi pubblici a copertura dei posti autorizzati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2025, garantendo che le risorse finanziarie stanziate per l'anno 2026 vengano effettivamente utilizzate entro l'esercizio finanziario di competenza, scongiurando così la perdita di disponibilità già autorizzate;
adoperarsi per la rapida calendarizzazione e svolgimento delle prove scritte dei concorsi RIPAM per 1.340 Funzionari e 3.997 Assistenti, anche al fine di accelerare la copertura dei posti destinati all'INL nell'ambito di tali procedure;
promuovere e porre in essere le opportune iniziative per l'implementazione della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello per il personale ispettivo dell'INL, a partire dal superamento dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e autorizzando per via normativa l'INL ad utilizzare gli avanzi del proprio bilancio per il riconoscimento di indennità, al fine di colmare le carenze retributive e di incentivazione che riducono l'attrattività del ruolo, ostacolano il reclutamento e determinano fenomeni di mobilità verso altri enti pubblici, garantendo un'efficace e rapida utilizzazione delle risorse residue derivanti da precedenti autorizzazioni assunzionali non integralmente impiegate, procedendo alla copertura delle vacanze ancora in essere nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/2911-A/67. Gribaudo, Casu.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto un limite massimo pari a 7 euro per i buoni pasto destinati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
tale limite è stato definito in un contesto straordinario di contenimento della spesa pubblica e non è stato successivamente aggiornato;
la normativa vigente prevede una soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto fino a 10 euro, riconoscendo l'aumento dei costi della ristorazione e il ruolo dello strumento nel welfare aziendale;
la permanenza di un tetto più basso per i dipendenti pubblici determina una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai lavoratori privati;
l'incremento dei prezzi legati al contesto inflattivo in essere ha ulteriormente ridotto l'effettivo potere d'acquisto dei dipendenti nella pubblica amministrazione;
un adeguamento della disciplina potrebbe contribuire al miglioramento del benessere organizzativo, dell'attrattività del lavoro pubblico e dell'equità complessiva del sistema;
l'abrogazione del citato limite consentirebbe alle amministrazioni di determinare il valore dei buoni pasto nel rispetto dei vincoli di bilancio e della contrattazione collettiva;
un allineamento al settore privato favorirebbe maggiore equilibrio tra comparti e migliore efficacia delle politiche di welfare anche nel settore del lavoro pubblico,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con la valutazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con quelli derivanti dalla normativa contabile, dell'avvio di ogni possibile iniziativa di natura normativa o contrattuale che consenta, per il personale dei comparti contrattuali della pubblica amministrazione, il progressivo e omogeneo superamento del valore nominale del buono pasto stabilito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9/2911-A/68. Giovine.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, introduce il cosiddetto «Bonus ZES 2026», riconoscendo un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, assumendo dunque tale perimetro territoriale quale ambito di applicazione di misure di sostegno all'occupazione;
la ZES unica per il Mezzogiorno è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e ricomprende attualmente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, cui si sono aggiunte le regioni Marche e Umbria per effetto della legge 18 novembre 2025, n. 171;
il medesimo decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, accanto alle agevolazioni di natura fiscale e contributiva, un articolato sistema di semplificazione amministrativa e procedurale, imperniato sullo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) di cui all'articolo 13, istituito presso la Struttura di missione, e sul procedimento di autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15, quale strumento di accelerazione e razionalizzazione dell'iter autorizzatorio per i progetti di investimento e per l'avvio di attività industriali, produttive e logistiche;
tali strumenti di semplificazione hanno natura essenzialmente procedurale e organizzativa e risultano, in linea di principio, distinti dalle agevolazioni economiche, le quali rimangono ancorate ai presupposti e ai limiti territoriali propri della ZES unica;
l'esperienza applicativa dello Sportello Unico Digitale e del procedimento di autorizzazione unica ha evidenziato potenzialità in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di certezza dei tempi per le imprese, profili che assumono rilievo per la competitività dell'intero sistema produttivo nazionale e non delle sole aree del Mezzogiorno;
l'estensione delle sole misure di semplificazione amministrativa e procedurale all'intero territorio nazionale, mantenendo invece distinto e immutato il regime delle agevolazioni fiscali e contributive riservate alla ZES unica, potrebbe favorire un più uniforme e tempestivo avvio delle iniziative economiche, in coerenza con le finalità di sostegno all'occupazione stabile perseguite dal provvedimento in esame;
una simile estensione richiederebbe peraltro una compiuta valutazione degli aspetti organizzativi, di capacità amministrativa e di compatibilità con le competenze legislative e amministrative delle regioni e degli enti locali, nonché dei relativi profili finanziari,
impegna il Governo
in coerenza con le finalità di sostegno all'occupazione stabile perseguite dal provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di carattere normativo, necessarie a estendere all'intero territorio nazionale le misure di semplificazione amministrativa e procedurale introdotte per la ZES unica per il Mezzogiorno, le quali favorirebbero un più rapido ed uniforme avvio delle iniziative economiche.
9/2911-A/69. Boschi.
La Camera
impegna il Governo
in coerenza con le finalità di sostegno all'occupazione stabile perseguite dal provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di carattere normativo, necessarie a estendere all'intero territorio nazionale le misure di semplificazione amministrativa e procedurale introdotte per la ZES unica per il Mezzogiorno, le quali favorirebbero un più rapido ed uniforme avvio delle iniziative economiche.
9/2911-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al Capo II, àncora la nozione di «salario giusto» alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, stabilendo all'articolo 7 che i contratti collettivi diversi da quelli di riferimento non possano prevedere trattamenti economici inferiori;
tale principio, tuttavia, presuppone la possibilità concreta di identificare il contratto effettivamente applicato e di misurarne la distanza dal contratto leader di settore;
permane infatti diffuso il fenomeno dei cosiddetti «contratti pirata», ossia di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di adeguata rappresentatività che, a parità di mansioni, riconoscono retribuzioni e tutele sensibilmente deteriori rispetto ai contratti maggiormente applicati: una pratica che alimenta il dumping contrattuale, falsa la concorrenza tra imprese e svuota di effettività lo stesso parametro di adeguatezza che il provvedimento intende affermare;
il decreto interviene su questo fronte essenzialmente sul piano conoscitivo: l'articolo 8 istituisce un sistema di collaborazione interistituzionale tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato nazionale del lavoro per la raccolta e la condivisione in forma interoperabile dei dati retributivi, mentre l'articolo 11 inserisce tra le informazioni delle comunicazioni obbligatorie il codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato, assegnato dal CNEL ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, destinandolo al monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti e alla programmazione della vigilanza;
si tratta di strumenti potenzialmente significativi, la cui efficacia resta però condizionata da alcuni profili che il provvedimento non affronta compiutamente: il codice unico assolve oggi a una funzione prevalentemente informativa e statistica, senza un collegamento stringente con la regolarità della registrazione del rapporto di lavoro, sicché la sua omessa o inesatta indicazione non produce conseguenze immediate e verificabili;
l'interoperabilità delle banche dati delineata dagli articoli 8 e 11, inoltre, rischia di esaurirsi in una condivisione passiva di informazioni se non è accompagnata da meccanismi che consentano di rilevare in modo tempestivo e automatico lo scostamento tra il contratto dichiarato e quello effettivamente applicato, trasformando il dato disponibile in un'effettiva attivazione dell'azione ispettiva;
manca, infine, un parametro tecnico e omogeneo per stabilire quando un contratto collettivo possa dirsi equivalente a quello di riferimento: in assenza di criteri condivisi relativi alla retribuzione complessiva e alle principali tutele – malattia, maternità, ferie, permessi, previdenza complementare, sanità integrativa, lavoro straordinario e a tempo parziale – il giudizio di equivalenza resta esposto a margini di discrezionalità e a esiti disomogenei;
tale incertezza si riflette con particolare evidenza negli appalti pubblici, ove l'articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e integrato dall'Allegato I.01 – già impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di indicare il contratto collettivo applicabile e di verificare, ove l'operatore dichiari di applicarne uno diverso, l'equivalenza delle tutele economiche e normative con le modalità di cui all'articolo 110 del medesimo codice: una verifica la cui effettività dipende in misura rilevante dalla disponibilità di dati certi sul contratto applicato e di criteri omogenei di raffronto;
appare pertanto opportuno consolidare e rendere pienamente operativi gli strumenti introdotti dal provvedimento, valorizzandone le potenzialità in chiave di trasparenza, tracciabilità e contrasto del dumping contrattuale, fermo restando che ogni intervento dovrà attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva,
impegna il Governo
ad adottare, anche nell'ambito dei decreti attuativi previsti dagli articoli 8 e 11 del provvedimento in esame e mediante ogni utile iniziativa anche di carattere normativo:
a) il rafforzamento della tracciabilità del codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato, valorizzandolo quale elemento essenziale ai fini della registrazione del rapporto di lavoro presso gli enti previdenziali e ispettivi, con previsione di adeguate procedure di regolarizzazione in caso di mancata o errata indicazione;
b) la definizione di criteri tecnici e omogenei per la valutazione dell'equivalenza economica e normativa tra contratti collettivi, riferiti alla retribuzione complessiva e alle principali tutele contrattuali e di welfare, anche mediante l'elaborazione di un indice di equivalenza contrattuale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e il CNEL;
c) l'adozione, da parte delle amministrazioni competenti e nell'ambito dell'interoperabilità delle banche dati, di sistemi di controllo automatizzati per la rilevazione delle discrepanze tra il contratto collettivo dichiarato e quello effettivamente applicato, con conseguente segnalazione all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini dell'azione di vigilanza e sanzionatoria;
d) il rafforzamento, nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e in coerenza con l'articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della verifica della corretta indicazione del contratto collettivo applicato e dell'equivalenza dei relativi trattamenti economici e normativi, a tutela dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento dei lavoratori.
9/2911-A/70. Madia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 7, individua nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo strumento per la determinazione del «salario giusto» ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, e fa di tale contratto il parametro al di sotto del quale gli altri contratti collettivi non possono collocarsi;
l'intero impianto del Capo II poggia dunque sulla possibilità di stabilire, in modo certo e oggettivo, quali siano le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative in ciascun settore;
tale qualificazione, tuttavia, non è definita dal provvedimento né da una disciplina legislativa generale, e continua a fondarsi su una nozione di matrice giurisprudenziale, ricostruita caso per caso attraverso una pluralità di indici sintomatici;
l'ordinamento conosce, sul punto, una consolidata autoregolazione delle parti sociali: il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL in attuazione dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo del 31 maggio 2013 – cui hanno fatto seguito analoghe intese in altri comparti – ha definito criteri di misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, combinando il dato associativo, desunto dalle deleghe rilevate dall'INPS attraverso le dichiarazioni Uniemens, e il dato elettorale, derivante dalle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;
tali accordi, pur autorevoli e ampiamente applicati, hanno natura di intese di diritto comune e vincolano i soli soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie, con la conseguenza che la misurazione della rappresentanza resta priva di un riconoscimento generale e non opponibile alle sigle che a quelle intese non abbiano aderito; ciò consente la proliferazione di organizzazioni e di contratti collettivi sottoscritti da soggetti di dubbia rappresentatività, proprio nei confronti dei quali il parametro dell'articolo 7 dovrebbe operare;
il riconoscimento dell'autonomia delle parti sociali e della funzione di rappresentanza collettiva quali strumenti di partecipazione democratica e di tutela dei lavoratori, anche in relazione al valore sociale dell'impresa di cui all'articolo 41 della Costituzione, rende coerente con le finalità del provvedimento un consolidamento, su base legale, dei meccanismi di misurazione e certificazione della rappresentanza già definiti in sede pattizia,
impegna il Governo
a integrare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame in materia di contrattazione collettiva adottando, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali e dei princìpi di cui agli articoli 39 e 41 della Costituzione, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a:
a) conferire una stabile base legale ai criteri di misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definiti negli accordi interconfederali in materia sottoscritti dalle medesime organizzazioni, così da rendere più certa e oggettiva l'individuazione del contratto collettivo di riferimento ai fini di cui agli articoli 7, 8 e 11 del provvedimento in esame;
b) prevedere un procedimento di ricognizione formale degli accordi interconfederali in materia di rappresentanza, con il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli accordi recepiti non possano essere modificati senza il consenso delle parti che li hanno sottoscritti;
c) valutare, in tale contesto e previo approfondimento dei relativi profili di compatibilità costituzionale, le condizioni e le modalità per estendere l'applicazione delle regole sulla rappresentanza così individuate a tutti i soggetti rientranti nel relativo ambito, indipendentemente dall'adesione alle organizzazioni firmatarie.
9/2911-A/71. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 2, introduce un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, nell'ambito di un più ampio disegno di incentivi all'occupazione stabile;
in tale contesto, analoghe misure di natura fiscale rivolte alle fasce più giovani della popolazione potrebbero contribuire a sostenere l'accesso al mercato del lavoro, a rafforzare il potere d'acquisto nelle fasi iniziali del percorso professionale e a contrastare i fenomeni di ritardo nell'autonomia economica e di emigrazione di capitale umano;
la struttura attuale del prelievo personale sul reddito determina, per i contribuenti più giovani e per i lavoratori alla prima occupazione, un carico fiscale relativamente gravoso rispetto alla capacità contributiva effettiva, anche in considerazione della maggiore incidenza di spese incomprimibili quali formazione, mobilità, locazione e avvio dell'attività lavorativa;
secondo i dati ISTAT (Report «Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente, anni 2023-2024», 20 giugno 2025), nel 2023 gli espatri di giovani laureati italiani di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono stati 21.000, in aumento del 21,2 per cento rispetto all'anno precedente, determinando una perdita netta di 16.000 giovani laureati italiani; nel 2024 gli espatri della medesima fascia di laureati hanno raggiunto circa 25.000 unità, a fronte di circa 4.000 rimpatri, con una perdita netta di circa 21.000 giovani altamente istruiti in un solo anno;
nel medesimo anno 2024 il complesso degli espatri di cittadini italiani di ogni età ha toccato il valore di 155.732 unità, in aumento del 36,5 per cento rispetto al 2023 e ai massimi degli ultimi dieci anni;
la perdita di giovani risorse qualificate incide direttamente sulla capacità del Paese di innovare, competere e crescere, e si inserisce in un quadro demografico già caratterizzato da un saldo naturale negativo;
l'introduzione di misure di alleggerimento dell'IRPEF a favore dei contribuenti più giovani, accompagnate da meccanismi di progressività, può favorire la permanenza nel Paese delle competenze formatesi in Italia, il richiamo di giovani qualificati provenienti dall'estero, l'emersione del lavoro regolare e può altresì concorrere a ridurre il ritardo dei giovani nell'uscita dal nucleo familiare e a favorire scelte di vita stabili, contrastando dinamiche demografiche sfavorevoli,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure di incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame con le opportune iniziative normative, già a partire dai prossimi provvedimenti utili, volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti, secondo il modello della Start Tax.
9/2911-A/72. Bonifazi.
La Camera,
premesso che:
la legge di conversione in esame reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale;
nello specifico, l'articolo 7 individua i criteri affinché siano garantite retribuzioni in conformità all'articolo 36 della Costituzione;
il principio del salario giusto presuppone l'effettiva esigibilità delle componenti retributive spettanti al lavoratore. In tale prospettiva, la disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro assume rilievo sia per la tutela dei diritti dei lavoratori sia per la prevedibilità degli obblighi economici a carico delle imprese;
in particolare, con riferimento alla prescrizione dei crediti di lavoro, si ritiene necessario introdurre misure che tutelino sia i diritti dei lavoratori sia l'esigenza delle imprese di operare in un quadro di certezza dei rapporti giuridici;
al riguardo, appare opportuno chiarire il regime di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, recependo gli orientamenti più recenti e assicurando un assetto normativo stabile e prevedibile, con effetti deflattivi sul contenzioso giudiziale;
segnatamente, si ritiene necessario prevedere che, per i crediti di lavoro maturati dai lavoratori impiegati in aziende che superano il requisito occupazionale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e per i quali operano tutele rafforzate in caso di licenziamento illegittimo, il termine quinquennale di prescrizione possa decorrere anche durante il rapporto. In tali contesti, infatti, il personale dispone di garanzie idonee a prevenire condizionamenti nell'esercizio delle proprie pretese economiche;
un intervento in tal senso contribuirebbe inoltre a ridurre il contenzioso che oggi grava sui Tribunali, anche in ragione della marcata asimmetria tra la durata potenziale della prescrizione – che può estendersi per l'intero arco del rapporto di lavoro – e i più brevi obblighi di conservazione documentale posti a carico dei datori di lavoro, generalmente limitati a un massimo di dieci anni. Tale asimmetria è ulteriormente accentuata dalle più stringenti regole sulla conservazione dei dati informatici, inclusa la posta elettronica, introdotte dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Una disciplina più chiara e coerente favorirebbe così un equilibrio tra tutela dei lavoratori e maggiore certezza dell'assetto regolatorio per le imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame adottando ulteriori iniziative normative volte a prevedere la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto, ovvero misure idonee a superare le criticità esposte in premessa, affinché si consolidi l'affidamento nella contrattazione collettiva rappresentativa e si assicuri maggiore certezza del diritto in materia, nonché un più equilibrato bilanciamento tra le tutele dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, contribuendo così a un contesto gestionale più stabile e favorevole allo sviluppo dell'occupazione.
9/2911-A/73. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro, prevedendo una misura di riduzione della quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore delle aziende che siano in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 184 del 2025, inerenti la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità;
le modalità di attuazione della citata misura di decontribuzione sono demandate ad un decreto interministeriale;
la conciliazione vita-lavoro costituisce un obiettivo che, se perseguito in modo sinergico e condiviso con il sistema di relazioni sindacali, può dispiegare la massima efficacia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare, in sede di adozione del citato decreto attuativo, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nell'ambito dell'applicazione della misura di cui all'articolo 6 comma 1 del provvedimento in esame.
9/2911-A/74. Tassinari, Tenerini, Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
il tema dell'espulsione dal mercato del lavoro di lavoratori in età matura rappresenta una sfida significativa;
pur in presenza di un miglioramento occupazionale generalizzato trainato anche dalla fascia degli ultracinquantenni, come evidenziato dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica che indicano un incremento nella base degli occupati nella fascia di età anziana, la reale reintegrazione lavorativa non risulta omogenea e le persone che perdono il lavoro dopo i cinquant'anni di età possono incontrare ostacoli strutturali al reinserimento lavorativo;
gli studi e i monitoraggi dedicati ai cosiddetti «lavoratori maturi» evidenziano che, in momenti di crisi economica, i disoccupati ultracinquantenni tardano maggiormente a trovare una nuova collocazione occupazionale, soprattutto se non dispongono di aggiornamento professionale o se operano in settori soggetti a rapida innovazione tecnologica;
al fine di ampliare le possibilità di reingresso nel mercato del lavoro a disposizione dei lavoratori disoccupati ultracinquantenni è necessario è quanto mai opportuno ampliare le opportunità di accesso ad una formazione lavorativa adeguata,
impegna il Governo
a integrare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame valutando la possibilità di individuare, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, risorse da destinare alla realizzazione, anche tramite l'adozione di provvedimenti normativi, di mirati percorsi di formazione rivolti al reinserimento dei lavoratori disoccupati ultracinquantenni, da realizzare con il coinvolgimento degli istituti tecnici superiori (ITS Academy).
9/2911-A/75. D'Attis, Tenerini.
La Camera,
premesso che:
il Workers buyout consiste in un'azione di salvataggio di un'azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà;
tali interventi sono resi possibili dal sostegno della Legge Marcora (legge n. 49 del 1985), efficace strumento di politica attiva del lavoro, utilizzato per rigenerare un'impresa in crisi economica oppure nei casi in cui bisogna favorire un ricambio generazionale all'azienda senza eredi interessati a dare continuità all'attività imprenditoriale;
dal 1985 al 2020 sono state circa 323 le imprese recuperate come WBO in forma cooperativa, coinvolgendo 10.408 lavoratrici e lavoratori,
impegna il Governo
a integrare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento in esame:
valutando l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere una deroga alla lettera dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 del 2015, al fine di consentire l'erogazione in un'unica soluzione dell'anticipo della Naspi in favore di lavoratori che documentino di partecipare ad un'azione di WBO;
valutando la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di individuare risorse da destinare a misure incentivanti in favore di società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 49 del 1985, nonché delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 83 del 2012, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali.
9/2911-A/76. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame con le disposizioni recate dal capo secondo, in materia di salario giusto ha, tra le sue finalità politiche, quella di rafforzare e valorizzare ulteriormente la contrattazione collettiva tra le cosiddette parti sociali;
le parti sociali e la contrattazione collettiva svolgono un ruolo di grande rilevanza nell'ambito del settore della previdenza complementare;
alla luce delle trasformazioni demografiche è di fondamentale importanza sviluppare il cosiddetto «secondo pilastro» ad integrazione e supporto del sistema pensionistico obbligatorio;
proprio al fine di incentivare il secondo pilastro della previdenza complementare la legge 199 del 2025 ne ha ridisegnato l'impianto normativo;
le novelle apportate decorreranno in gran parte dal prossimo 1° luglio, mentre per la disposizione in materia della cosiddetta portabilità è prevista la decorrenza dal prossimo 31 ottobre,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'applicazione della nuova normativa in materia di previdenza complementare prevedendo la costituzione di un tavolo di consultazione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale maggiormente attive nell'ambito della previdenza complementare, anche alla luce dell'Avviso Comune siglato lo scorso 26 maggio, al fine di valorizzare l'apporto della contrattazione collettiva nell'ambito del indispensabile rafforzamento del secondo pilastro pensionistico.
9/2911-A/77. Casasco, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato, anche con riguardo al superamento della situazione di degrado degli alloggi – 3-02718
BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nonostante gli strumenti offerti dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, la carenza di controlli e risorse vede il caporalato ancora radicato nel nostro Paese: i dati più recenti disponibili registrano un tasso di irregolarità, nel solo settore agricolo, pari al 17,6 per cento, con circa 200.000 i lavoratori irregolari nei campi;
secondo il rapporto 2025 dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono 895 i lavoratori vittime di caporalato ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, di cui 227 in agricoltura, dati esposti come provvisori per via dei tempi delle indagini e dei procedimenti; un quadro che convive con insediamenti informali, alloggi degradanti e lavoro «in grigio», con quote di salario pagate in nero e talora trattenute dai caporali come ulteriori forma di sfruttamento;
il 1° giugno 2026, presso un distributore automatico di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza, quattro braccianti (Qiemi, 19 anni, Khogjani, 28 anni, Iayjad, 27 anni, Khan, 29 anni) sono stati rinchiusi in un minivan da due persone e bruciati vivi, mentre un quinto lavoratore (Alamayar, 35 anni) è riuscito a salvarsi riportando fratture e ustioni;
secondo la ricostruzione della procura di Castrovillari, l'omicidio sarebbe una ritorsione dei due che nelle videoregistrazioni si vedono rinchiudere le vittime nel minivan e appiccare l'incendio: due «caporali», ora agli arresti, che avrebbero agito contro i cinque lavoratori perché colpevoli di aver protestato per l'assenza di un contratto regolare, per le mancate retribuzioni e per condizioni abitative degradanti, che li vedevano vivere in dieci in un'unica stanza;
la vicenda mostra un controllo del territorio e una capacità operativa feroci da parte degli sfruttatori, con evidente pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica, tanto più allarmante in considerazione della diffusione della piaga del caporalato –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, anche rafforzando il presidio delle forze dell'ordine nelle aree agricole a maggiore concentrazione di manodopera stagionale, per prevenire e contrastare l'uso della violenza finalizzato alla sfruttamento del lavoro e quali interventi si intendano promuovere, in raccordo con le prefetture e gli enti locali, per il superamento degli insediamenti informali e degli alloggi degradanti che alimentano l'assoggettamento dei braccianti nelle aree interessate.
(3-02718)
Iniziative in materia di flussi migratori – 3-02719
MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il brutale fatto di cronaca che ha visto l'uccisione di quattro braccianti ad Amendolara in Calabria accende una volta di più i riflettori sul fenomeno del caporalato all'interno dell'economia italiana e, più in generale, sottolinea l'allarme che da molti anni e da più parti è stato lanciato rispetto alla normativa attualmente in vigore;
secondo un'analisi della Cgia su dati Istat e riferita al 2023, il volume di affari generato dall'economia sommersa supera i 77 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, di cui 27,5 nel Mezzogiorno (pari al 35,5 per cento sul totale), 16,5 al Centro, 13,7 nel Nordest e 19,4 nel Nordovest, coinvolgendo 2,6 milioni di occupati, equivalente a un tasso di irregolarità del 10 per cento;
la «legge Bossi-Fini» continua a dimostrarsi uno strumento inadatto e dannoso per la gestione dell'immigrazione e degli ingressi per lavoro di cittadini stranieri in Italia, consapevolezza che ha portato anche esponenti governativi ad aprire ad una modifica, allineandosi anche con le richieste degli operatori economici che ne evidenziano l'assoluta iniquità;
come evidenziato dal IV rapporto annuale della campagna «Ero straniero», il sistema degli ingressi continua a produrre risultati preoccupanti, in quanto, se si fa riferimento ai dati 2025, su 181.450 quote del decreto flussi, solamente 14.349 sono stati i permessi di soggiorno richiesti e circa 8 persone su 100 hanno finalizzato la procedura a dicembre 2025;
si evidenzia come per quanto riguarda il 2024 solamente il 7,8 per cento delle quote di ingressi stabilite dal Governo si sia trasformato in impieghi stabili, in diminuzione persino rispetto al 2023, quando la percentuale era del 13 per cento. In riferimento, poi, al concreto rilascio dei permessi di soggiorno rispetto ai flussi 2023, a un anno dai cosiddetti click day, i permessi effettivamente concessi sono stati 9.528, con un tasso di successo della proceduta sulle quote del 7,5 per cento;
per quanto riguarda i flussi 2025 si può stimare che siano arrivate in Italia circa 26.700 persone (pari al 18 per cento della forza lavoro programmata) e di queste 11.686 risultano a rischio irregolarità, in quanto spesso sono vittime di truffe e comportamenti illegittimi, confermando come solamente una parte di lavoratrici e lavoratori entrati in Italia tramite il decreto flussi riescano a stabilizzare la propria posizione lavorativa –:
quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione alle evidenti falle che il sistema delineato dal decreto flussi ha introdotto in Italia e che ad oggi non risponde né alle richieste di sicurezza dei territori, né alle esigenze del tessuto produttivo.
(3-02719)
Iniziative volte a modificare la disciplina dei flussi migratori, al fine di creare canali di ingresso efficaci, controllati e sicuri – 3-02720
BALDINO, ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA, TUCCI e AIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'omicidio dei 4 giovani braccianti agricoli stranieri, compiutosi il 1° giugno 2026, lungo la statale jonica 106, all'altezza del comune di Amendolara (Cosenza), rinchiusi in un pulmino, secondo quanto emerso dalle indagini, dai loro «caporali» e arsi vivi, per punirli delle richieste di un giusto salario, non chiama in causa soltanto un esito atroce del caporalato criminale, bensì, ad avviso degli interroganti, rappresenta il punto di caduta del fallimentare sistema dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nel nostro Paese e della sua gestione, già oggetto di due decreti-legge ad hoc del Governo in carica e di vari rimaneggiamenti;
dai dati relativi alla programmazione dei flussi 2023-2025 (IV rapporto annuale «Ero straniero»): a fronte dell'aumento delle quote di ingresso, 146.850 ingressi programmati per il 2024, risultano richiesti soltanto 24.858 permessi di soggiorno, pari al 16,9 per cento del totale; per il 2025, a fronte di 181.450 quote autorizzate, le richieste di permesso di soggiorno risultano 14.349, pari al 7,9 per cento;
il rapporto rileva, altresì, che la sospensione delle pratiche per determinati Paesi operata con il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, ha provocato un forte rallentamento dei canali regolari di ingresso, aggravando il rischio di spingere gli stranieri verso percorsi irregolari;
il rapporto stima, inoltre, che migliaia di persone entrate in Italia attraverso il decreto flussi non abbiano poi ottenuto la formalizzazione del rapporto di lavoro e si trovino esposte al rischio di irregolarità, spesso dopo avere versato somme ingenti a intermediari, falsi datori di lavoro o organizzazioni fittizie: rendere automatico il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nei casi in cui il lavoratore, una volta giunto in Italia, non possa perfezionare l'assunzione per cause a lui non imputabili, ne scongiurerebbe l'irregolarità e la conseguente vulnerabilità allo sfruttamento e alle reti della criminalità organizzata –:
se, alla luce dei dati sugli esiti del «sistema flussi», non ritenga che essi evidenzino il sostanziale fallimento dell'attuale sistema e la sua incapacità di garantire percorsi di ingresso regolari e sia necessario assumere iniziative, anche normative, al fine di ripensarlo per creare e diversificare canali di ingresso efficaci, controllati e sicuri, scongiurando che esso consenta che migliaia di stranieri, entrati nel nostro Paese attraverso canali programmati, restino privi di titolo di soggiorno e produca condizioni di irregolarità ed aggravio di una già incoerente, inadeguata politica migratoria e fattore di grave rischio per la sicurezza pubblica sul territorio nazionale.
(3-02720)
Ulteriori iniziative per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia – 3-02721
IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dal suo insediamento il Governo di centrodestra ha da subito investito ingenti risorse e adottato specifiche iniziative per incrementare il numero degli organici delle forze di polizia con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini, nonché di prevenire e contrastare in modo più efficace i fenomeni di criminalità – specie la micro – sul territorio;
tali iniziative hanno rappresentato una importante inversione di tendenza rispetto al drastico taglio degli organici delle forze di polizia dovuto alla riforma dell'amministrazione pubblica, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, nota come «riforma Madia», consentendo di recuperare in poco tempo un grande squilibrio accumulato negli anni tra assunzioni e cessazioni di servizio;
al fine di rendere ancora più rapide le prossime assunzioni, recentemente è stato approvato il decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, con cui sono state semplificate le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria;
ad oggi risultano assunti oltre 42.500 nuovi operatori tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza e, entro fine XIX legislatura, sarebbero state annunciate circa altre 30 mila nuove assunzioni –:
se il Ministro interrogato intenda proseguire nel rafforzamento degli organici delle forze di polizia e quali ulteriori iniziative intenda assumere a tale riguardo.
(3-02721)
Iniziative di competenza volte a garantire trasparenza nella raccolta dei fondi umanitari per la popolazione palestinese da parte di reti associative – 3-02722
BIGNAMI, KELANY, FILINI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, MAIORANO, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dall'«Operazione domino», l'inchiesta del tribunale del riesame di Genova, sta emergendo un presunto collegamento tra la rete italiana di Mohammad Hannoun con Ramy Abdu e la rete di Hamas;
l'inchiesta ha portato a nove arresti e al sequestro di circa 8 milioni di euro, colpendo una rete internazionale che, secondo gli investigatori, avrebbe utilizzato associazioni umanitarie e canali finanziari esteri per trasferire fondi ad Hamas;
come emerge dagli atti citati nell'inchiesta pubblicata da Il Tempo, tra i nomi che emergono rileva quello di Ramy Abdu, fondatore e presidente dell'Euro-Mediterranean human rights monitor (Euro-Med), con sede a Ginevra;
in particolare, alcuni registri contabili documenterebbero ingenti trasferimenti verso soggetti ritenuti dagli inquirenti parte della rete economica collegata ad Hamas e, tra questi, un file denominato «contabilità Ra Abdou», individuato sul server dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) di Genova, presieduta da Hannoun, registrerebbe flussi finanziari riconducibili a Ramy Abdu: tra gennaio e agosto 2024 risultano annotate entrate per circa 1,17 milioni di dollari e uscite per oltre 1,22 milioni;
numerosi sono, poi, gli elementi che farebbero pensare a un coinvolgimento di Abdu nelle iniziative marittime per «rompere l'assedio» di Gaza attraverso le cosiddette «Flotilla»: già nel 2011, infatti, Abdu è stato media coordinator della Freedom flotilla II e portavoce della European campaign to end the siege on Gaza (Ecesg), una delle organizzazioni centrali nelle flottiglie del 2010-2011 ed Euro-Med Monitor e Abdu hanno continuato a sostenere le missioni successive, inclusa la Global sumud flotilla (2025-2026), con comunicati ufficiali e attività mediatiche;
appare più che plausibile per gli interroganti pensare che i fondi raccolti in Italia, sotto forma di beneficenza per aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese, fossero in realtà transizioni finanziarie finalizzate a sostenere l'associazione terroristica di Hamas;
proprio dagli atti giudiziari italiani emerge uno stretto intreccio tra l'attività dichiarata in favore dei «diritti umani» da reti che, secondo le autorità, operano in connessione con Hamas; così come la Flotilla sembrerebbe rendersi megafono di una galassia «pro Pal», che intreccia pericolosi legami con fiancheggiatori ed esponenti di Hamas –:
di quali elementi disponga il Governo per contribuire, per quanto di competenza, a fare piena luce sui legami tra la rete italiana riconducibile all'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese e soggetti operanti tra Turchia e Gaza, nonché su possibili flussi di risorse, anche potenzialmente utili al finanziamento di missioni come le «Flotille» intraprendendo ogni necessaria iniziativa di competenza volta a garantire trasparenza nella raccolta dei fondi umanitari per la popolazione palestinese da parte di reti associative.
(3-02722)
Tempi di avvio delle procedure di attuazione del regime di aiuti cosiddetto Fer X definitivo, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – 3-02723
SQUERI, CORTELAZZO, CASASCO, BATTISTONI, LOVECCHIO, MAZZETTI e PATRIARCA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile il Governo Meloni nel triennio 2023-2025 ha ampiamente oltrepassato quanto fatto dai Governi precedenti. Secondo i dati di Terna, le nuove installazioni di impianti verdi hanno raggiunto i 5,8 gigawatt nel 2023, i 7,5 gigawatt nel 2024 e circa 7,2 gigawatt nel 2025. Alla fine del 2025 risultavano installati 43,5 gigawatt di fotovoltaico e 13,3 gigawatt di eolico;
in parallelo, si sta investendo fortemente per potenziare la capacità di stoccaggio e la rete elettrica. Per raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) al 2030, Terna ha varato un maxi piano decennale di oltre 20 miliardi di euro destinato ad adeguare la rete alle esigenze della produzione da fonte rinnovabile;
in questi giorni la Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato, denominato Fer X definitivo, da attuare entro il 2030. Tale regime sosterrà la costruzione di impianti che producono energia elettrica utilizzando l'energia eolica onshore, l'energia solare, l'energia idroelettrica e i gas di scarico;
il regime, che è stato approvato a norma della disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2025, assumerà la forma di pagamenti variabili nell'ambito di contratti per differenza bidirezionali che prevedono un bonus per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta e immessa nella rete, sulla base di un cosiddetto prezzo di esercizio;
la dotazione prevista di 23 miliardi di euro si basa su stime dei prezzi di mercato. Il sostegno netto effettivo può essere notevolmente inferiore in caso di prezzi di mercato superiori al previsto –:
quali siano i tempi di avvio delle procedure di attuazione del Fer X definitivo e quali impatti siano prevedibili in termini di incremento di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al 2030.
(3-02723)
Iniziative per la riduzione strutturale del costo delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese – 3-02724
LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
l'Italia registra da lungo tempo un costo dell'energia significativamente superiore alla media europea, con pesanti ripercussioni sulle famiglie, sul sistema produttivo nazionale, sui valori delle bollette energetiche e sulla competitività delle imprese;
secondo i dati degli anni 2024 e 2025 pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e da Eurostat, il prezzo dell'energia elettrica in Italia risulta mediamente superiore del 20-30 per cento rispetto alla media dell'Unione europea, che si traduce in un maggior costo annuo stimato tra 200 e 400 euro per ciascun nucleo familiare, mentre per le imprese il sovraccosto energetico raggiunge mediamente il 25-35 per cento;
la differenza rispetto ai valori medi degli altri Stati membri dell'Unione europea è riconducibile alla forte dipendenza dal gas naturale, a un livello ancora insufficiente di autoproduzione da fonti rinnovabili, alla mancanza di produzione da fonte nucleare e, complessivamente, ai meccanismi di formazione del prezzo di vendita dell'energia;
la leva dell'autoconsumo energetico e dell'efficientamento rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre strutturalmente il costo delle bollette, incidendo direttamente sulla quantità di energia acquistata sul mercato e sull'esposizione alla volatilità dei prezzi, oltre che una caratteristica tradizionale del mercato italiano, costituita già in buona parte da una rete di produzione distribuita in modo capillare, relativamente agli altri Paesi europei;
il 3 giugno 2026 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, ha dichiarato: «La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro, nei prossimi tre anni, per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili e le imprese energivore»;
nell'ambito dei bandi nazionali per l'autoproduzione da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico, risultano numerose imprese con progetti già valutati positivamente, quindi immediatamente cantierabili, rimasti esclusi dal finanziamento per insufficienza di risorse ma inseriti in graduatorie definitive –:
quali iniziative intenda adottare per ridurre in modo strutturale il costo delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese, anche promuovendo, per quanto di competenza, il rifinanziamento delle graduatorie relative agli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico rimaste prive di copertura finanziaria, al fine di accelerare la transizione energetica del Paese.
(3-02724)
Iniziative di competenza per il rispetto della normativa europea sulla tutela della biodiversità, degli habitat e dell'avifauna selvatica – 3-02725
BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA e ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
risulta attualmente in discussione al Senato il disegno di legge atto Senato n. 1552, recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157»;
la legge n. 157 del 1992 costituisce l'architrave della disciplina nazionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, in attuazione anche degli obblighi derivanti dalla normativa europea;
secondo quanto reso noto dalle associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia e Wwf Italia, la Direzione D – biodiversità della Direzione generale sviluppo della Commissione europea avrebbe trasmesso al Governo italiano, già nel dicembre 2025, una lettera ufficiale contenente rilievi fortemente critici su parti rilevanti del disegno di legge atto Senato n. 1552;
la nota della Commissione europea evidenzierebbe possibili gravi violazioni della «direttiva uccelli» n. 2009/147/Ce e della «direttiva habitat» n. 92/43/Cee, con particolare riferimento all'estensione della caccia fuori stagione, all'indebolimento del parere scientifico di Ispra, all'uso di strumenti ottici e optoelettronici e alla disciplina dei richiami vivi;
ulteriori elementi critici emergono dalle disposizioni che prevederebbero la possibilità dell'esercizio venatorio sul demanio marittimo e nelle aree naturali protette, oltre all'ampliamento delle specie cacciabili a quelle protette;
secondo quanto denunciato dalle associazioni ambientaliste e animaliste, il Governo non avrebbe reso nota al Parlamento l'esistenza della lettera della Commissione europea, né avrebbe chiarito se e in che modo i rilievi europei siano stati valutati nel corso dell'iter parlamentare;
la mancata piena conoscenza, da parte del Parlamento, di rilievi formali provenienti dalla Commissione europea su un disegno di legge in corso di esame rischierebbe di compromettere la correttezza del procedimento legislativo, la qualità dell'istruttoria parlamentare e il rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni nazionali e Unione europea;
l'approvazione di disposizioni in contrasto con la «direttiva uccelli» e la «direttiva habitat» potrebbe esporre l'Italia a nuove procedure d'infrazione, oltre a quelle già in corso su analoga materia, con possibili conseguenze economiche e reputazionali a carico del Paese –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei contenuti della lettera trasmessa dalla Commissione europea, se intenda fornire i rilievi in essa espressi al Parlamento e assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché sia garantito comunque il rispetto della normativa europea sulla tutela della biodiversità, degli habitat e dell'avifauna selvatica, scongiurando l'esposizione del Paese al rischio di ulteriori procedure d'infrazione, oltre a quelle già in corso, e di eventuali sanzioni.
(3-02725)
Iniziative in materia di esame nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica – 3-02726
RUFFINO, SOTTANELLI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
il 5 giugno 2026 si è svolta la prova scritta dell'esame nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica;
a fronte di 16.852 candidati soltanto 8.346 hanno effettivamente sostenuto la prova: oltre la metà non ha preso parte all'esame, anche a causa di precedenti impegni di lavoro assunti con gruppi vacanze in occasione del ponte del 2 giugno;
peraltro, secondo numerose segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai candidati, le modalità organizzative adottate avrebbero inciso in modo significativo sulla possibilità concreta di partecipazione, anche in ragione del ristretto preavviso, della pubblicazione tardiva del programma dettagliato, dell'assenza di bibliografia ufficiale e dell'indicazione di sedi d'esame che hanno comportato costi rilevanti di trasporto e pernottamento;
si è trattato, in sostanza, di un filtro improprio all'accesso alla professione, fondato non sulle competenze, sulle conoscenze e sulle attitudini professionali richieste a una guida turistica, ma sulla possibilità materiale di sostenere costi, spostamenti, impegni lavorativi e responsabilità familiari in tempi estremamente compressi;
già la precedente edizione dell'esame nazionale aveva suscitato diffuse perplessità, poiché, su 29.228 domande presentate e 12.191 candidati presenti, soltanto 230 persone erano risultate idonee alla prova scritta, con una percentuale di superamento inferiore al 2 per cento dei partecipanti effettivi;
in quella occasione, numerosi operatori e professionisti avevano segnalato il carattere eccessivamente nozionistico, dispersivo e poco aderente alle reali competenze richieste alla professione, con il rischio di privilegiare una conoscenza enciclopedica e mnemonica dell'intero patrimonio nazionale rispetto a capacità narrative, comunicative, linguistiche, relazionali e di interpretazione culturale dei luoghi;
il passaggio da un'idoneità inferiore al 2 per cento nella prova scritta 2025 a una di circa il 94 per cento nella prova 2026 appare indicativo di un'oscillazione estremamente ampia dell'impianto valutativo, che meriterebbe un approfondimento;
l'obiettivo di un esame abilitante non dovrebbe essere né quello di escludere in modo sproporzionato la quasi totalità dei candidati, né quello di ridurre la prova a un adempimento meramente formale, ma quello di verificare in modo equo, proporzionato e coerente il possesso delle competenze necessarie all'esercizio della professione –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per verificare l'impianto complessivo dell'esame nazionale per guide turistiche, con particolare riferimento all'accessibilità della procedura, alla congruità dei tempi di preparazione concessi, alla distribuzione territoriale delle sedi, alla chiarezza dei programmi e alla coerenza dei criteri valutativi con la natura abilitante dell'esame, garantendo in tale contesto un confronto stabile con i rappresentanti del settore.
(3-02726)
Chiarimenti in merito all'istituzione e all'attività della Commissione di riforma della giustizia sportiva – 3-02727
BERRUTO, ANDREA ROSSI, MANZI, IACONO, ORFINI, CASU, FERRARI, FORNARO e GHIO. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
la Federazione italiana sport equestri (Fise) ha svolto il 9 settembre 2024 le elezioni per il rinnovo della presidenza, che hanno confermato Marco Di Paola per un terzo mandato consecutivo;
sulla regolarità del voto sono state presentate denunce da parte di candidati e tesserati, con contestazioni relative a presunti brogli, irregolarità nelle deleghe e criticità nelle procedure elettorali;
la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, pur chiedendo l'archiviazione per ragioni connesse alla qualificazione giuridica dell'ente, ha descritto un quadro con riscontri investigativi di possibili irregolarità nelle procedure di voto e nella gestione delle deleghe;
dagli atti emergerebbero testimonianze e riscontri della polizia giudiziaria che confermerebbero anomalie nelle operazioni elettorali, incluse irregolarità formali e criticità nella corretta espressione del voto;
la stessa procura fa riferimento a «escamotage utilizzati per ottenere la conferma della nomina», «illiceità dalle procedure di voto», a «un quadro oggettivamente opaco e per nulla rassicurante» che «lascia alquanto perplessi»;
dopo l'ultima puntata della trasmissione giornalistica Report, sarebbero emersi ulteriori elementi relativi alla «Commissione di riforma della giustizia sportiva» il cui coordinamento è stato affidato proprio al presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola. L'inchiesta avrebbe evidenziato una possibile discrasia tra le dichiarazioni del Ministro interrogato e atti ufficiali del Coni, che descrivono la Commissione come istituita d'intesa con il Dipartimento e con la partecipazione dello stesso Ministro ai lavori. La stessa inchiesta dà inoltre conto di reiterate richieste di confronto, sia sul tema delle elezioni federali che su strazianti vicende legate a episodi relativi alla giustizia sportiva. Tali richieste di confronto sembrano rimaste prive di riscontro o di iniziative del Ministro interrogato orientate a trovare una soluzione;
il dibattito sollecita l'urgenza di avviare la discussione dell'indagine conoscitiva parlamentare depositata in VII Commissione dal Partito Democratico nel luglio 2025, volta ad approfondire il sistema della giustizia sportiva e a rafforzare trasparenza, diritti e legalità nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo –:
quale sia stato il reale ruolo del Ministro interrogato nell'istituzione e nella gestione della Commissione descritta come congiunta Coni-Dipartimento per la riforma della giustizia sportiva e per quali ragioni ritenga imprecisa la ricostruzione dei fatti emersa in sede giornalistica.
(3-02727)