XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2735
DDL N. 2735 – REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO
Tempo complessivo: 17 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 9 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 45 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
1 ora e 13 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 6 ore e 52 minuti |
| Fratelli d'Italia | 41 minuti | 59 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 46 minuti | 1 ora e 6 minuti |
| Lega – Salvini premier | 36 minuti | 42 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 35 minuti | 40 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 41 minuti | 53 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 32 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 32 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 26 minuti |
| Italia Viva – Casa riformista | 32 minuti | 30 minuti |
| Misto: | 32 minuti | 32 minuti |
| Futuro Nazionale Vannacci – Free | 17 minuti | 16 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti | 10 minuti |
| +Europa | 6 minuti | 6 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iacono, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 giugno 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MORGANTE e ALMICI: «Disposizioni concernenti l'istituzione di punti per l'accoglienza dei neonati abbandonati, denominati “culle per la vita”» (2970);
GRAZIANO: «Disposizioni per la regolamentazione delle piattaforme digitali di distribuzione di contenuti audio, video e multimediali mediante la rete internet» (2971);
PORTA ed altri: «Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese o lo svolgimento di antichi mestieri e lavori tradizionali in Italia da parte di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (2972).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati
a proposte di legge.
La proposta di legge LANCELLOTTA ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici» (2871) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
Trasmissione dal Senato.
In data 17 giugno 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1357. – Senatori MARTI ed altri: «Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi» (approvata dal Senato) (2973).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
MIELE ed altri: «Istituzione e valorizzazione dell'Itinerario culturale delle città del Novecento» (2891) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
L'ABBATE: «Legge quadro per la disciplina della vigilanza ecologica volontaria» (2894) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
L'ABBATE: «Disciplina delle attività di ristorazione domestica nell'ambito dell'economia della condivisione» (2895) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
L'ABBATE: «Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di prevenzione della formazione di eccedenze alimentari e di recupero, reimpiego e donazione di alimenti» (2869) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con lettera in data 18 giugno 2026, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53 – la relazione dal titolo: «Relazione sulla terra dei fuochi: evoluzione delle rotte criminali dei rifiuti e criticità emergenti della matrice acqua», approvata all'unanimità dalla medesima Commissione nella seduta della stessa giornata del 18 giugno 2026.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 22).
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 18 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, approvato il 18 giugno 2026 dalla Commissione medesima (Doc. XVII-bis n. 8).
Tale documento sarà stampato e distribuito.
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzate, in data 25 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 e 10 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'11 giugno 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale (atto Camera n. 2911, atto Senato 1933).
Questo parere è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 e 15 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2026) 198 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura);
relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro su iniziativa della Commissione (EGF/2026/000 TA 2026 – Assistenza tecnica) (COM(2026) 360 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla bozza di «Regolamento Benchmark 2026-2030».
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 11 giugno 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 4050 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 91) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (COM(2025) 985 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 giugno 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) (COM(2026) 193 final e COM(2026) 195 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2026) 193 final – Annexes 1 to 2 e COM(2026) 195 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) (COM(2026) 194 final), che è assegnata in sede primaria XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato di avanzamento nell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2026) 196 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – OceanEye: un'iniziativa dell'UE per l'osservazione degli oceani (COM(2026) 268 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (COM(2026) 277 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 277 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2026) 281 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2026) 510 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 510 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).
Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 giugno 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Decima sezione) del 13 maggio 2026, causa C-155/25, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Obbligo per gli Stati membri di introdurre misure volte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Assenza di misure siffatte – Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti (Doc. XIX, n. 115) – alla XI Commissione (Lavoro);
Ordinanza della Corte (Nona sezione) del 4 maggio 2026, causa C-66/24, Higreen Power Srl contro Gestore dei servizi energetici (GSE) e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione – Regime di sostegno – Aiuti di Stato – Articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Competenza esclusiva della Commissione europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di tale regime di sostegno con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto in base a detto regime, dinanzi ad un giudice nazionale, che contesta una modalità del medesimo regime indissolubilmente connessa al suo funzionamento – Irricevibilità, nell'ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di dette disposizioni di tali direttive (Doc. XIX, n. 116) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 21 maggio 2026, causa C-95/24, ATAU con l'intervento della procura generale presso la corte d'appello di Napoli. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Napoli. Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Informazioni riguardo alla data dell'udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell'interessato a comparire personalmente a detto processo – Valutazione dell'autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme (Doc. XIX, n. 117) – alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, Across Fiduciaria Spa e altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 31 – Nozione di istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust» – Mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano – Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di persone aventi un legittimo interesse – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione dei dati personali – Principio della certezza del diritto – Nozione di «legittimo interesse» – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Tutela giuridica provvisoria (Doc. XIX, n. 118) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 7 maggio 2026, causa C-747/22, KH contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Bergamo. Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Status di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 26 – Accesso all'occupazione – Articolo 29 – Assistenza sociale – Parità di trattamento – Misura di assistenza sociale e di accesso all'occupazione – Requisito di residenza di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo – Discriminazione indiretta (Doc. XIX, n. 119) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 12 maggio 2026, causa C-797/23, Meta Platforms Ireland Ltd contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 15 – Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online – Normativa nazionale che prevede il diritto degli editori di tali pubblicazioni a un «equo compenso» – Obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell'informazione – Poteri conferiti a un'autorità amministrativa indipendente – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 16 – Libertà d'impresa – Limitazione dell'esercizio di tale libertà – Articolo 52, paragrafo 1 – Giustificazione – Bilanciamento di detta libertà con altri diritti fondamentali – Articolo 11, paragrafo 2 – Libertà e pluralismo dei media – Articolo 17, paragrafo 2 – Tutela della proprietà intellettuale (Doc. XIX, n. 120) – alla VII Commissione (Cultura);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 maggio 2026, causa C-483/23, A e altri contro Ministero dell'economia e delle finanze e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Costituente il trust iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di «appartenenza» e di «controllo» (Doc. XIX, n. 121) – alla III Commissione (Affari esteri);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 maggio 2026, cause riunite C-428/24 e C-476/24, FZ AR Spa contro Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Comitato di sicurezza finanziaria e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Beneficiario del trust iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di «appartenenza» e di «controllo» (Doc. XIX, n. 122) – alla III Commissione (Affari esteri).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Giovanni Battista Lo Prejato, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 18 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (412).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 luglio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI MEROLA ED ALTRI N. 1-00570, FRANCESCO SILVESTRI ED ALTRI N. 1-00577, GIACHETTI ED ALTRI N. 1-00578, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00581 E SOTTANELLI ED ALTRI N. 1-00587 CONCERNENTI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento una relazione sul settore dei giochi pubblici contenente, tra l'altro, dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco;
2) il 14 aprile 2026 è stata trasmessa alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze una relazione, aggiornata all'anno 2025, sulla base dei dati a disposizione del Ministero;
3) la Relazione sul settore dei giochi pubblici evidenzia come, nell'anno 2025, la raccolta complessiva del comparto abbia raggiunto il valore record di 164,6 miliardi di euro, con un incremento di circa 7,16 miliardi di euro rispetto al 2024 (+4,55 per cento), mentre le entrate erariali si sono attestate intorno a 11,4 miliardi di euro, sostanzialmente stabili;
4) la sola rete fisica degli apparecchi Awp e Vlt ha registrato nel 2025 un volume di giocato pari a oltre 31,45 miliardi di euro, con particolare concentrazione territoriale in Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Piemonte e Toscana;
5) il gettito erariale derivante dal comparto Awp e Vlt ammonta a oltre 5 miliardi di euro, di cui 3,59 miliardi dalle Awp e 1,42 miliardi dalle Vlt;
6) la citata relazione segnala espressamente che diverse concessioni operano in regime di proroga sino al 31 dicembre 2026, richiamando l'articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
7) l'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, ha conferito delega legislativa anche per il riordino del settore dei giochi pubblici, secondo criteri diretti a rafforzare la tutela dei consumatori, la prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo, la trasparenza del sistema concessorio e il contrasto all'illegalità;
8) il riordino del gioco pubblico, e in particolare della rete fisica, non può essere ricondotto a una mera materia concessoria, fiscale o di organizzazione del mercato, ma deve essere fondato su una gerarchia coerente degli interessi costituzionalmente rilevanti, ponendo al primo posto la tutela della salute pubblica, dei minori, delle famiglie, delle persone vulnerabili e dell'autonomia regolatoria dei territori, e solo successivamente gli obiettivi di gettito e gli interessi economici degli operatori;
9) il comma 2, lettera p) del citato articolo 15 prevede, tra i princìpi e criteri direttivi con cui deve essere effettuato il riordino da parte del Governo, la «previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione»;
10) nonostante l'enunciazione, il concreto accesso diretto e fruibile alle basi-dati territoriali, da parte degli enti locali, dei servizi sociosanitari e del terzo settore, non ha ancora avuto un'attuazione piena e immediata ma invece è stato sensibilmente ristretto, da ultimo, con una determinazione direttoriale del 15 maggio 2025, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha adottato il «Regolamento recante la disciplina relativa all'esercizio dell'accesso documentale e dell'accesso civico» disciplinando criteri, limiti e modalità organizzative per l'esercizio, nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'accesso civico generalizzato, nonché delle altre forme di accesso;
11) in attuazione parziale della predetta delega è stato emanato il citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, concernente il riordino del settore del gioco pubblico a distanza, con disciplina delle concessioni digitali, dei requisiti degli operatori, della tracciabilità dei flussi finanziari, della sicurezza informatica e delle misure di protezione dei giocatori;
12) permane invece non ancora attuata la parte della delega relativa al riordino della rete fisica di raccolta del gioco, comprensiva del sistema degli apparecchi Awp e Vlt, delle sale gioco, delle sale scommesse, dei punti vendita, dei criteri distributivi territoriali, dei rapporti con regioni ed enti locali e del riassetto concessorio, perdendo così l'opportunità di approvare una riforma organica della disciplina dei giochi come previsto dalla stessa legge delega e non tenendo conto di importanti aspetti come la tutela dei minori e delle persone più fragili nonché della necessità di un riequilibrio degli oneri per lo Stato nei ritorni di vincita di giochi e scommesse;
13) la legge 8 agosto 2025, n. 120, ha prorogato il termine per l'esercizio della delega fiscale al 29 agosto 2026, data entro la quale dovrà essere completata anche la riforma della rete fisica dei giochi;
14) nella documentazione e nel dibattito pubblico è costante il tema del conflitto tra disciplina statale, leggi regionali e regolamenti comunali su distanze dai luoghi sensibili, orari di apertura, localizzazione delle sale gioco e contingentamento degli apparecchi;
15) il mancato riordino nazionale lascia in vita un mosaico regolatorio disomogeneo, ma l'esigenza di uniformità non può essere assunta come pretesto per comprimere le competenze regionali e comunali già esercitate a tutela della salute, dell'ordine urbano, della prevenzione ambientale e della protezione delle fasce più vulnerabili;
16) nelle more dell'adozione del decreto legislativo di riordino della rete fisica, continuano a trovare applicazione regimi di proroga concessoria e discipline territoriali differenziate, con conseguenti profili di incertezza regolatoria e disomogeneità applicativa;
17) secondo le valutazioni tecniche emerse nel confronto istituzionale e territoriale, uno dei nodi centrali del futuro riordino riguarda il possibile utilizzo della certificazione dei punti di offerta quale strumento idoneo ad attenuare o sostituire le distanze fisiche dai luoghi sensibili e i limiti orari; una simile impostazione risulterebbe profondamente regressiva, poiché la certificazione può costituire un requisito minimo di qualità e legalità dell'esercizio, ma non può in alcun modo trasformarsi in una «distanza giuridica» sostitutiva della distanza reale, né può neutralizzare la funzione preventiva di distanziometri, limiti orari, mappature locali e regolamenti comunali;
18) i luoghi sensibili non possono essere limitati a un perimetro minimale, ma devono comprendere scuole, luoghi di cura, servizi per le dipendenze, spazi di aggregazione giovanile, luoghi di transito, aree caratterizzate da fragilità sociale, economica o sanitaria, nonché gli altri luoghi individuati dalle legislazioni regionali e dai regolamenti comunali;
19) il gioco d'azzardo rappresenta uno dei canali privilegiati per il riciclaggio e per il radicamento delle organizzazioni mafiose nei territori, e per questo servirebbe una risposta dello Stato per alzare le barriere d'ingresso in questo ambito e tutelare le imprese sane che vi operano;
20) la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante la legge di bilancio per il 2025, con l'articolo 1, comma 371, ha cancellato l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (Gap), istituito nel 2012 e trasferito le funzioni all'Osservatorio «tossicodipendenze»;
21) il successivo comma 373 ha abrogato il Fondo per il gioco patologico, indebolendo la risposta dello Stato in materia di prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo (noto anche come Gioco d'azzardo patologico – Gap o disturbo da gioco d'azzardo – Dga), che aveva una dotazione di 50 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione dal Gap. Al suo posto, è stato introdotto un nuovo Fondo (unico) per le dipendenze patologiche, con 94 milioni di euro di dotazione. Il 34,25 per cento – dunque, poco più di 32 milioni, da ripartire tra regioni e province autonome sulla base di piani operativi – è riservato alla dipendenza da gioco d'azzardo. Dunque, le risorse specificamente dedicate al Gap si riducono nettamente, scendono di circa 18 milioni rispetto agli anni precedenti;
22) la soppressione dell'Osservatorio specifico presso il Ministero della salute ha determinato il venir meno di un presidio tecnico-scientifico dedicato al disturbo da gioco d'azzardo, connesso ai Lea, alla valutazione dei piani regionali, alla programmazione sociosanitaria e al monitoraggio indipendente degli effetti delle politiche pubbliche;
23) la Corte dei conti, nel contesto dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2025, ha constatato la persistente mancata intesa con le regioni e gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, sottolineando come il gettito erariale costituisca una quota estremamente ridotta rispetto alla complessiva raccolta, cioè alle dimensioni finanziarie del fenomeno, che continua a presentare risvolti anche patologici e costi sociali non trascurabili di fatto richiamando quindi l'esigenza di considerare non solo le entrate erariali, ma anche i costi sociali dell'azzardo e segnalando la necessità di riequilibrare il rapporto tra obiettivi di finanza pubblica e tutela dei consumatori;
24) occorre evitare che eventuali meccanismi di ristorno del gettito alle regioni o agli enti territoriali siano costruiti in modo proporzionale ai volumi di gioco o al gettito prodotto nei rispettivi territori, poiché ciò determinerebbe un incentivo istituzionale ambiguo e un vero e proprio doppio vincolo: più efficace è la prevenzione e minore è il consumo di azzardo, minori diventerebbero le risorse disponibili per prevenzione e cura;
25) la prevenzione e la presa in carico del disturbo da gioco d'azzardo devono essere finanziate attraverso risorse certe, stabili, autonome e non dipendenti dal rendimento fiscale del fenomeno che si intende contrastare;
26) la Conferenza episcopale italiana, con il presidente Cardinale Matteo Maria Zuppi, ha più volte sottolineato come l'azzardo sia un'allarmante realtà che preoccupa sempre di più, un fenomeno che rischia di essere sottovalutato, anche con tentativi di mistificazione della realtà circa gli effetti sociali e sanitari sulla popolazione. Ignorando le conseguenze rappresentate da solitudini, le povertà economiche e relazionali, i rischi per la salute, le diseconomie improduttive, le infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco legale. La Fondazione nazionale antiusura certifica da tempo che il gioco d'azzardo è al contempo effetto e causa della povertà e dell'indebitamento e quindi dell'usura, visto che, secondo la Fondazione, una persona indebitata su due ha come causa principale del debito, l'azzardo;
27) il disturbo da gioco d'azzardo non produce conseguenze soltanto sul singolo giocatore, ma determina danni diretti e indiretti su partner, figli, conviventi, minori, bilanci familiari, relazioni sociali e comunità locali, attraverso fenomeni di impoverimento, isolamento, conflittualità intrafamiliare, perdita di fiducia e logoramento psicologico;
28) le politiche pubbliche non possono quindi continuare a considerare il giocatore come un mero utente-consumatore isolato, ma devono assumere il gioco d'azzardo problematico anche come fenomeno di danno a terzi, con particolare riferimento alla famiglia, ai minori e ai soggetti economicamente o psicologicamente dipendenti dal giocatore;
29) in relazione alle campagne di comunicazione in materia di gioco, occorre evitare che il richiamo al cosiddetto «gioco responsabile» si trasformi in una forma indiretta o surrettizia di promozione dell'azzardo, attraverso linguaggi, immagini, suoni, colori, interfacce, ambientazioni sportive, testimonial, bonus, programmi fedeltà, countdown, offerte a tempo, call to action o altri strumenti idonei a rendere il gioco più familiare, desiderabile o socialmente accettabile;
30) la comunicazione istituzionale o para-istituzionale deve essere valutata non in base alla qualificazione formale del messaggio, ma in base al suo effetto sostanziale e complessivo sul destinatario, con particolare riguardo ai minori, agli anziani, agli utenti già registrati, ai soggetti vulnerabili e ai consumatori esposti a bias cognitivi o sollecitazioni impulsive;
31) il principio della responsabilità non può essere scaricato esclusivamente sull'utente: i concessionari e i gestori devono essere tenuti a rilevare tempestivamente segnali di perdita di controllo, mediante indicatori relativi a somme impiegate, tempi di permanenza, orari, frequenza delle sessioni, ripetitività delle giocate e progressione delle perdite;
32) occorre prevedere obblighi effettivi di alert, riepiloghi periodici del saldo tra vincite e perdite, pause obbligatorie, divieto di scommessa in assenza di saldo attivo, procedure di autoesclusione semplici e universali, nonché sistemi di accesso fondati su identificazione certa e verifica della maggiore età, anche attraverso tessera sanitaria abilitata o strumenti equivalenti, in modo da escludere i minori e i soggetti temporaneamente o permanentemente autoesclusi o interdetti dal gioco,
impegna il Governo:
1) a dare attuazione, entro i termini vigenti, alla delega di cui alla legge n. 111 del 2023 concernente il riordino della rete fisica dei giochi pubblici, assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento, della Conferenza Stato-regioni, delle imprese del settore, degli operatori del terzo settore, degli enti locali, dei servizi sociosanitari, delle associazioni familiari e dei consumatori, evitando che il riordino sia guidato esclusivamente da finalità concessorie, fiscali o di stabilizzazione del mercato;
2) ad assumere, nel riordino della rete fisica, la tutela della salute pubblica, dei minori, delle famiglie, dei soggetti fragili e dell'autonomia regolatoria dei territori come criteri ordinatori prevalenti rispetto agli obiettivi di gettito e agli interessi economici degli operatori;
3) ad adottare iniziative normative volte a prevedere, nel riordino della rete fisica, una riduzione progressiva e verificabile dell'offerta territoriale di gioco, con particolare riguardo agli apparecchi Awp e Vlt, tenendo conto della densità di popolazione, del reddito medio, degli indicatori di fragilità sociale a tutela delle comunità locali, della presenza di minori, anziani e soggetti vulnerabili, degli indici di criminalità organizzata sui territori;
4) ad adottare iniziative normative volte a disciplinare in modo uniforme, d'intesa con regioni ed enti locali, criteri effettivi su distanze dai luoghi sensibili, orari di esercizio, localizzazione dei punti gioco e contingentamento degli apparecchi, garantendo che l'armonizzazione nazionale non determini un abbassamento delle tutele già previste da leggi regionali e regolamenti comunali;
5) ad assicurare che la nozione di luoghi sensibili sia ampia e comprenda, oltre agli istituti scolastici e ai servizi per le dipendenze, anche luoghi di cura, strutture sociosanitarie, centri di aggregazione giovanile, impianti sportivi frequentati da minori, luoghi di culto, spazi di transito, aree caratterizzate da fragilità economica o sociale e ogni altro luogo individuato dalle regioni e dai comuni in funzione preventiva;
6) ad adottare iniziative normative volte a rafforzare la tutela dei consumatori mediante limiti più stringenti per i prodotti a maggiore intensità di gioco, attraverso meccanismi obbligatori di certificazione dell'identità che consentano l'accesso esclusivamente ai maggiorenni, autoesclusione estesa e realmente efficace, monitoraggio dei comportamenti a rischio e divieti efficaci, alert obbligatori su tempo e denaro impiegati, riepiloghi periodici del saldo tra vincite e perdite, pause obbligatorie e divieto di scommessa in assenza di saldo attivo;
7) ad adottare iniziative normative per affermare la responsabilità specifica dei concessionari e dei gestori nella prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo, prevedendo obblighi di rilevazione dei segnali di perdita di controllo e divieti di utilizzo dei dati relativi a tempi, orari, frequenze di gioco, somme impiegate e comportamenti dell'utente per finalità di profilazione commerciale, marketing o incentivo alla prosecuzione del gioco;
8) a ripristinare urgentemente l'Osservatorio specifico sul disturbo da gioco d'azzardo presso il Ministero della salute, con compiti di supporto tecnico-scientifico alla programmazione nazionale e regionale, monitoraggio dei Lea, valutazione dei piani regionali, raccolta e analisi dei dati, prevenzione, cura e riabilitazione, assicurando la partecipazione stabile di soggetti pubblici, servizi territoriali, comunità scientifica, famiglie, consumatori e terzo settore;
9) a rifinanziare il Fondo Gap specifico per il gioco patologico, il programma nazionale di prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo con risorse certe, stabili e adeguate per prevenzione, cura, riabilitazione, formazione degli operatori, nonché a garantire il sostegno ai servizi territoriali, evitando che tali risorse siano determinate in misura proporzionale al gettito prodotto dal gioco nei singoli territori;
10) ad escludere che eventuali meccanismi di compartecipazione, ristorno o trasferimento alle regioni e agli enti locali siano parametrati ai volumi di raccolta o al gettito fiscale territoriale derivante dal gioco d'azzardo, al fine di evitare ogni incentivo istituzionale ambiguo e ogni dipendenza finanziaria delle politiche di prevenzione dal fenomeno che esse devono contrastare;
11) ad orientare la politica fiscale nazionale verso una progressiva riduzione della dipendenza strutturale del bilancio pubblico dalle entrate derivanti dal gioco d'azzardo, valutando in modo trasparente non solo il gettito, ma anche i costi sociali, sanitari, familiari, territoriali e di contrasto all'illegalità;
12) ad adottare iniziative normative volte a prevedere il rafforzamento ulteriore della disciplina sui requisiti soggettivi, patrimoniali, reputazionali e di onorabilità di chi partecipa al capitale delle società concessionarie e dei soggetti della filiera, nonché l'estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i soggetti partecipanti al bando e ai partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione;
13) ad adottare iniziative normative volte a introdurre clausole rigorose di incompatibilità e prevenzione del conflitto d'interessi, escludendo da osservatori, consulte, tavoli tecnici, organismi di indirizzo e sedi chiamate a definire misure sociosanitarie o di prevenzione i soggetti che abbiano rapporti economici, contrattuali, professionali, consulenziali, di sponsorizzazione o finanziamento con imprese attive nel settore del gioco pubblico con vincite in denaro;
14) a garantire che eventuali sedi di consultazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze o presso altre amministrazioni non possano attribuire a concessionari, operatori o rappresentanti della filiera del gioco alcun ruolo nella definizione delle misure di prevenzione, cura, comunicazione pubblica, tutela sanitaria e protezione delle persone vulnerabili;
15) a dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge delega in materia di accesso trasparente ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera p), della legge 9 agosto 2023, n. 111, assicurando l'accesso trasparente, tempestivo, disaggregato e fruibile ai dati concernenti diffusione territoriale, raccolta, spesa, tassazione, localizzazione dei punti di offerta, densità degli apparecchi, caratteristiche dei prodotti di gioco e indicatori di rischio sociale e sanitario;
16) ad assicurare che i dati concernenti la diffusione territoriale siano accessibili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a regioni, comuni, aziende sanitarie, soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo, università, enti di ricerca, associazioni familiari e dei consumatori, al fine di consentire valutazioni indipendenti sull'impatto sociale, sanitario e territoriale dell'offerta di gioco;
17) ad adottare iniziative normative affinché le campagne e le comunicazioni in materia di gioco d'azzardo siano valutate secondo un criterio sostanziale, fondato sull'effetto complessivo del messaggio e non sulla sua qualificazione formale, impedendo che il richiamo al «gioco responsabile» si trasformi in promozione indiretta, reputazionale o mascherata del gioco;
18) ad assicurare, per quanto di competenza, il divieto di profilazione degli utenti per finalità di marketing, il divieto di bonus di benvenuto e di altri incentivi economici o reputazionali alla partecipazione, il divieto di utilizzo di immagini, suoni, grafiche, interfacce, ambientazioni sportive, countdown, call to action, testimonial o linguaggi idonei a evocare l'esperienza della scommessa o a ridurre la percezione del rischio;
19) ad assumere, nelle politiche pubbliche sul gioco d'azzardo, la prospettiva del danno familiare e del danno a terzi, prevedendo misure specifiche di prevenzione, informazione, sostegno e presa in carico rivolte non solo al giocatore, ma anche ai partner, ai figli, ai conviventi, ai minori e ai nuclei familiari coinvolti dagli effetti economici, relazionali e psicologici del disturbo da gioco d'azzardo;
20) a promuovere iniziative di monitoraggio e indirizzo sul riordino del gioco fisico, con il pieno coinvolgimento del Parlamento nonché del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, di Agenzia delle dogane e dei monopoli, regioni, comuni, servizi per le dipendenze, associazioni scientifiche, associazioni familiari, consumatori, terzo settore ed esperti indipendenti già impegnati nell'Osservatorio soppresso.
(1-00570)(Nuova formulazione) «Merola, Vaccari, Casu, Fornaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Di Biase, Fassino, Filippin, Forattini, Ghio, Girelli, Guerra, Lacarra, Malavasi, Manzi, Orfini, Pandolfo, Porta, Prestipino, Quartapelle Procopio, Romeo, Serracchiani, Simiani, Viggiano».
La Camera,
premesso che:
1) l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e delle scommesse con vincita in denaro sono riservati allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 496 del 1948, principio la cui legittimità è stata più volte confermata dalla Corte costituzionale in ragione della necessità di tutelare interessi pubblici primari quali l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la protezione dei consumatori e il contrasto alla criminalità organizzata;
2) il sistema concessorio in materia di gioco pubblico nasce storicamente come strumento volto a contenere un fenomeno socialmente pericoloso e non quale ordinaria attività economica da incentivare o da espandere;
3) nel corso degli ultimi anni il modello regolatorio del comparto ha progressivamente smarrito la propria originaria funzione di contenimento, evolvendo verso un sistema fortemente orientato alla crescita della raccolta e alla stabilizzazione del gettito erariale derivante dall'azzardo;
4) la Relazione sul settore dei giochi pubblici presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Parlamento il 14 aprile 2026 evidenzia che nel 2025 il volume complessivo della raccolta ha raggiunto la cifra record di 164,6 miliardi di euro, confermando la continua espansione del comparto dell'azzardo in Italia, pur a fronte di entrate erariali sostanzialmente stabili;
5) la medesima Relazione certifica che il settore degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro continua a rappresentare circa il 50 per cento delle entrate complessive derivanti dal gioco pubblico e che risultano in esercizio sul territorio nazionale tra 220.000 e 230.000 apparecchi Awp e circa 55.000 apparecchi Vlt, con una particolare concentrazione di questi ultimi nelle regioni Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte e Puglia;
6) la Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze evidenzia inoltre che il comparto Awp ha registrato una significativa riduzione della raccolta rispetto agli anni precedenti, riconoscendo espressamente che tale riduzione è stata determinata anche dalle limitazioni introdotte a livello regionale e locale in materia di distanze dai luoghi sensibili e limitazioni orarie, confermando quindi l'efficacia delle misure territoriali di prevenzione e contenimento dell'offerta;
7) il 27 maggio 2026 è stata presentata la quarta edizione del «Libro nero sull'azzardo», rapporto annuale realizzato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, in collaborazione con Federconsumatori Modena, significativamente intitolato «Lo Stato perdente», che ha evidenziato come il fenomeno dell'azzardo continui ad assumere dimensioni sempre più pervasive e strutturali nella vita economica e sociale del Paese;
8) il citato rapporto, in larga parte coerente con i dati ufficiali contenuti nella Relazione sul settore dei giochi pubblici presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Parlamento il 14 aprile 2026, richiama l'attenzione sui gravissimi effetti economici, sociali e culturali derivanti dalla diffusione dell'azzardo, con particolare riferimento ai fenomeni del sovraindebitamento, dell'impoverimento delle famiglie, della marginalizzazione sociale, della vulnerabilità rispetto all'usura e della crescente esposizione dei soggetti più fragili ai rischi di dipendenza patologica e di esclusione sociale;
9) il mercato dell'azzardo è caratterizzato da un progressivo spostamento della domanda dal gioco fisico al gioco online, fenomeno ulteriormente accelerato dalla pandemia, dalla crescente diffusione delle piattaforme digitali e dalla maggiore accessibilità degli strumenti di gioco a distanza;
10) il gioco online presenta caratteristiche di particolare pericolosità sociale in ragione della continuità dell'offerta, dell'accessibilità permanente tramite strumenti digitali, della rapidità delle giocate e della maggiore difficoltà di controllo effettivo dell'identità e dei comportamenti degli utenti;
11) la crescente digitalizzazione del mercato dell'azzardo ha determinato una progressiva destrutturazione dei tradizionali meccanismi di controllo territoriale, aumentando i rischi di esposizione dei soggetti vulnerabili, dei minori e delle fasce socialmente più fragili;
12) il Disturbo da gioco d'azzardo (Dga), riconosciuto nei Lea come patologia dipendente, costituisce una delle principali emergenze sociosanitarie contemporanee, con conseguenze devastanti sul piano della salute mentale, delle relazioni familiari, della capacità lavorativa e della stabilità economica delle persone coinvolte;
13) numerose evidenze scientifiche, sanitarie, sociali e investigative confermano la stretta correlazione tra diffusione dell'azzardo, sovraindebitamento, impoverimento economico, marginalità sociale, usura, estorsioni e vulnerabilità rispetto alla criminalità organizzata;
14) la dipendenza da gioco rappresenta oggi uno dei principali fattori indiretti di fragilità economica delle famiglie, alimentando circuiti di indebitamento che frequentemente sfociano nel ricorso a prestiti usurari, in forme di assoggettamento economico e in situazioni di grave esclusione sociale;
15) la diffusione patologica dell'azzardo produce effetti sempre più rilevanti anche sul piano della sicurezza pubblica e dell'ordine sociale, determinando frequentemente appropriazioni indebite, furti, truffe, episodi di violenza domestica, danneggiamenti, atti autolesivi e altre condotte criminali poste in essere nel tentativo di reperire liquidità per continuare a giocare o per fronteggiare debiti accumulati;
16) numerose famiglie vengono progressivamente travolte da dinamiche di impoverimento economico, perdita del lavoro, isolamento sociale e dipendenza finanziaria da circuiti usurari, con particolare esposizione nei territori caratterizzati da fragilità economica e forte presenza della criminalità organizzata;
17) il sovraindebitamento determinato dal gioco d'azzardo produce effetti devastanti e di lungo periodo non solo sui soggetti direttamente coinvolti, ma sull'intero nucleo familiare, compromettendo gravemente la capacità delle famiglie di ricostruire condizioni di stabilità economica e sociale e incidendo negativamente sulle opportunità educative, formative e di crescita dei figli, che risultano spesso privati di percorsi di istruzione, sostegno e mobilità sociale adeguati, con la conseguenza di alimentare nel tempo una società economicamente più fragile, socialmente più vulnerabile e culturalmente più debole;
18) le organizzazioni mafiose considerano il comparto del gioco uno dei settori strategici per il riciclaggio di capitali illeciti, per l'infiltrazione nell'economia legale e per il controllo sociale dei territori, sfruttando la crescente complessità tecnologica del settore, la frammentazione dei controlli e la dimensione transnazionale delle piattaforme digitali e dei sistemi di pagamento;
19) numerose risultanze investigative, giudiziarie e parlamentari, nonché i lavori della Commissione parlamentare antimafia della XVIII legislatura hanno evidenziato come le organizzazioni criminali operino stabilmente sia nel circuito del gioco illegale sia all'interno di segmenti della filiera del gioco legale, risultando pienamente in grado di «tenere insieme legale e illegale»;
20) il comparto dell'azzardo continua, pertanto, a rappresentare uno dei principali ambiti di rischio per fenomeni di riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, evasione fiscale, frodi telematiche e infiltrazioni mafiose;
21) nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 111 del 2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale con un emendamento del Movimento 5 Stelle è stata introdotta con l'articolo 15, comma 2, lettera d) la previsione dell'estensione, a tutti partner contrattuali (intendendosi per tali i soggetti produttori, distributori, installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura, incaricati di manutenzione, raccolta e versamenti degli incassi – cosiddetto «trasporto valori») dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
22) la Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze riconosce la necessità di rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari, le verifiche antimafia, i controlli sui concessionari e le attività di contrasto al gioco illegale, confermando l'elevato livello di rischio criminale che continua a caratterizzare il comparto;
23) nel corso del 2025 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha effettuato verifiche antimafia tramite la Banca dati nazionale antimafia, controlli sui concessionari, verifiche sui requisiti soggettivi e sulla regolarità contributiva degli operatori del settore, nonché attività di supporto alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia per il contrasto al gioco illegale;
24) la crescente complessità tecnologica del gioco online, l'utilizzo di piattaforme collocate in ordinamenti esteri e la velocità delle transazioni digitali rendono sempre più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari e il tempestivo contrasto alle condotte illecite;
25) la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un riordino complessivo del settore fondato sul rafforzamento della tutela dei giocatori, sulla prevenzione del Disturbo da gioco d'azzardo e sul contrasto all'illegalità, ma la sua attuazione è rimasta finora parziale e limitata al solo comparto del gioco a distanza;
26) permane infatti non attuata la delega relativa al riordino della rete fisica del gioco, prorogata al 29 agosto 2026, mentre le ipotesi emerse nel dibattito preparatorio destano forti preoccupazioni sotto il profilo della tutela della salute pubblica e dell'autonomia degli enti territoriali;
27) in particolare, suscita preoccupazione la prospettata introduzione di sistemi di «certificazione» dei punti vendita che consentirebbero deroghe alle normative regionali e comunali in materia di distanze dai luoghi sensibili e limitazioni orarie, sostituendo il principio della distanza fisica con quello della cosiddetta «distanza giuridica», in contrasto con consolidati orientamenti scientifici e giurisprudenziali in materia di prevenzione;
28) ulteriori criticità derivano dalla prospettata compartecipazione di regioni ed enti locali al gettito derivante dal gioco d'azzardo, meccanismo che rischierebbe di generare un evidente conflitto di interessi incompatibile con le funzioni pubbliche di tutela della salute e della sicurezza sociale;
29) il quadro di tutela della salute pubblica è stato ulteriormente indebolito dalla soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e della dipendenza grave presso il Ministero della salute e dall'abrogazione dello specifico Fondo dedicato al Dga, con conseguente riduzione delle risorse destinate alla prevenzione, alla cura e alla presa in carico dei soggetti patologici;
30) permane inoltre una grave carenza di trasparenza e accessibilità dei dati relativi ai volumi di gioco, alla distribuzione territoriale della raccolta, alle perdite effettive dei giocatori e agli indicatori epidemiologici del Disturbo da gioco d'azzardo, nonostante quanto previsto dalla legge delega n. 111 del 2023;
31) la pubblicità diretta e indiretta del gioco d'azzardo, pur formalmente limitata dal decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, continua a manifestarsi attraverso forme elusive di promozione commerciale, sponsorizzazioni surrogate, influencer marketing e strategie comunicative aggressive che contribuiscono a normalizzare il gioco come forma ordinaria di intrattenimento e di successo economico, soprattutto nei confronti dei soggetti più giovani;
32) il fenomeno dell'azzardo coinvolge in misura crescente giovani, adolescenti e soggetti economicamente fragili, con particolare incidenza nei territori caratterizzati da maggiore deprivazione sociale e minori opportunità economiche; studi recenti evidenziano come oltre il 50 per cento degli adolescenti italiani tra i 15 e i 19 anni abbia avuto esperienze di gioco d'azzardo, in un contesto nel quale il confine tra gaming e gambling appare sempre più labile;
33) l'attuale modello economico del comparto presenta un'evidente asimmetria tra benefici fiscali e costi sociali, sanitari, economici e giudiziari sostenuti dalla collettività, che ricadono prevalentemente sui servizi sanitari, sugli enti locali, sulle famiglie e sul sistema giudiziario;
34) numerosi enti territoriali, associazioni, servizi per le dipendenze, realtà del terzo settore e organizzazioni impegnate nel contrasto all'usura e alle mafie hanno più volte evidenziato la necessità di una radicale inversione di paradigma che riporti la tutela della salute e della legalità al centro delle politiche pubbliche in materia di gioco;
35) l'attuale modello dell'azzardo di Stato mostra ormai una evidente contraddizione sistemica: mentre sul piano formale vengono richiamati i principi di tutela della salute, prevenzione delle dipendenze e contrasto alla criminalità, sul piano sostanziale continua a consolidarsi un sistema economico fondato sulla stabilizzazione delle concessioni, sull'espansione del mercato digitale e sulla crescente dipendenza delle entrate pubbliche dai consumi di azzardo;
36) risulta pertanto improcrastinabile una profonda revisione del modello di governance del settore del gioco pubblico, fondata sulla priorità della tutela della salute, della sicurezza economica delle famiglie, della prevenzione del Disturbo da gioco d'azzardo, del contrasto all'usura, alle estorsioni, al riciclaggio e alle infiltrazioni mafiose rispetto a qualsiasi logica esclusivamente fiscale o concessoria,
impegna il Governo:
1) a dare piena attuazione alla delega per il riordino della rete fisica del gioco pubblico nel rigoroso rispetto dei principi di tutela della salute, prevenzione del Disturbo da gioco d'azzardo e contrasto alla criminalità organizzata previsti dalla legge n. 111 del 2023, escludendo qualsiasi intervento volto a neutralizzare o depotenziare le normative regionali e comunali in materia di distanze dai luoghi sensibili e limitazioni orarie;
2) a ridurre progressivamente la dipendenza strutturale del bilancio pubblico nazionale dalle entrate derivanti dal gioco d'azzardo, orientando le politiche fiscali verso modelli economici non fondati sull'espansione dei consumi di azzardo, anche adottando un piano nazionale pluriennale di riduzione progressiva dell'offerta complessiva di gioco d'azzardo, sia fisico che online, attraverso la diminuzione del numero dei punti vendita, degli apparecchi da intrattenimento e delle occasioni di gioco;
3) ad assumere iniziative normative per salvaguardare integralmente l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali nelle politiche di prevenzione e contenimento del gioco d'azzardo, riconoscendo la possibilità di misure territoriali maggiormente restrittive in ragione delle specificità epidemiologiche e sociali dei territori;
4) ad escludere qualsiasi forma di compartecipazione di regioni, province autonome e comuni al gettito derivante dal gioco d'azzardo, al fine di evitare conflitti di interessi incompatibili con le funzioni pubbliche di tutela della salute e della sicurezza sociale;
5) ad adottare iniziative urgenti volte al ripristino dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e della dipendenza grave presso il Ministero della salute, garantendone autonomia scientifica, multidisciplinarità, indipendenza dai concessionari e rigorose incompatibilità rispetto ai portatori di interessi economici del settore;
6) ad assumere iniziative normative per ricostituire e rifinanziare stabilmente un Fondo nazionale specificamente dedicato alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone affette da Disturbo da gioco d'azzardo, assicurando adeguate risorse ai servizi territoriali, ai Dipartimenti delle dipendenze e ai programmi di presa in carico integrata;
7) ad adottare iniziative volte a definire, d'intesa con la Conferenza Unificata, un quadro normativo nazionale che stabilisca limiti minimi inderogabili relativi alle distanze dai luoghi sensibili, agli orari di esercizio e alla densità territoriale dei punti gioco, preservando espressamente la facoltà di regioni e comuni di introdurre misure più restrittive;
8) ad adottare iniziative normative a tutela dei giocatori, prevedendo sistemi di tracciabilità integrale dei flussi di gioco, limiti di spesa individuali, meccanismi automatici di allerta per comportamenti compulsivi e il rafforzamento dei registri di autoesclusione;
9) ad adottare iniziative anche normative volte a rafforzare il contrasto al gioco minorile attraverso sistemi di identificazione certa dell'utente, controlli automatizzati, sanzioni effettive e campagne permanenti di prevenzione rivolte al mondo scolastico, universitario e sportivo;
10) ad adottare iniziative volte a prevenire gli effetti sociali e culturali derivanti dal sovraindebitamento causato dal gioco d'azzardo, attraverso misure di sostegno alle famiglie vulnerabili, programmi di educazione finanziaria e interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio, alla formazione e alle opportunità educative dei minori appartenenti a nuclei familiari colpiti dal Disturbo da gioco d'azzardo, al fine di contrastare processi di impoverimento sociale, marginalizzazione culturale e indebolimento del tessuto democratico e civile del Paese;
11) a promuovere programmi nazionali di prevenzione del sovraindebitamento, dell'usura e dell'esclusione finanziaria collegati al Disturbo da gioco d'azzardo, valorizzando il ruolo delle associazioni antiracket e antiusura e degli sportelli territoriali di assistenza;
12) ad assumere iniziative normative per rafforzare, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera d) della legge n. 111 del 2023 recante delega al Governo per la riforma fiscale, il sistema di prevenzione antimafia nel settore del gioco, estendendo i requisiti e i controlli previsti dalla normativa antimafia a tutti i soggetti della filiera, compresi gestori, intermediari tecnologici, piattaforme digitali e soggetti collegati;
13) ad adottare iniziative normative volte ad inasprire il sistema sanzionatorio relativo ai reati connessi al gioco illegale, al riciclaggio e alle infiltrazioni mafiose nel settore, anche al fine di consentire un più efficace utilizzo degli strumenti investigativi e patrimoniali previsti dalla normativa vigente;
14) ad adottare iniziative normative, per quanto di competenza, volte a potenziare il coordinamento tra Autorità giudiziaria, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Unità di informazione finanziaria, forze di polizia e autorità sanitarie territoriali per il monitoraggio integrato dei fenomeni criminali e patologici collegati al gioco;
15) a istituire sistemi di monitoraggio specifici sui fenomeni di usura, estorsione, reati predatori e violenza correlati al Disturbo da gioco d'azzardo, anche al fine di sviluppare adeguate strategie preventive e di supporto sociale;
16) a dare piena attuazione al principio di trasparenza previsto dall'articolo 15 della legge n. 111 del 2023, garantendo la pubblicazione periodica dei dati relativi ai volumi di gioco, alle perdite nette, alla distribuzione territoriale della raccolta e agli indicatori epidemiologici del Dga;
17) ad adottare iniziative normative volte a rafforzare il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, contrastando le forme elusive di promozione indiretta, il marketing digitale e ogni forma di comunicazione commerciale idonea a incentivare o normalizzare il gioco;
18) a promuovere campagne nazionali permanenti di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, del sovraindebitamento, dell'usura e delle infiltrazioni criminali collegate al comparto;
19) ad adottare specifiche misure di prevenzione e sostegno rivolte alle famiglie colpite dal Disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso strumenti di assistenza economica, tutela abitativa, supporto psicologico e percorsi di reinserimento lavorativo;
20) ad avviare un percorso finalizzato all'approvazione di una legge quadro organica sull'intero settore del gioco d'azzardo, fondata sui principi di precauzione, tutela della salute, legalità, responsabilità sociale, trasparenza e riduzione progressiva dell'offerta.
(1-00577) «Francesco Silvestri, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alifano, Gubitosa, Raffa, Amato».
La Camera,
premesso che:
1) la Relazione sul settore dei giochi pubblici presentata al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'aprile 2026, riferita ai dati consolidati dell'anno 2025, certifica una raccolta complessiva record di volume delle giocate di 164,6 miliardi di euro, con un incremento del 4,55 per cento rispetto all'anno precedente;
2) tale crescita è trainata in modo preponderante dal canale del gioco a distanza (online), mentre la rete fisica degli apparecchi da intrattenimento (Awp e Vlt) continua a registrare una flessione strutturale, con una raccolta che nel 2025 si è attestata a 31,45 miliardi di euro, confermando un trend negativo iniziato nel 2022;
3) le entrate erariali complessive sono rimaste sostanzialmente stabili intorno agli 11,4 miliardi di euro, di cui oltre 5 miliardi (circa il 44 per cento del gettito totale) derivanti dal solo comparto degli apparecchi fisici (3,59 miliardi dalle Awp e 1,42 miliardi dalle Vlt), a conferma di un progressivo spostamento della domanda verso i canali digitali;
4) la legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale), all'articolo 15, ha conferito al Governo una delega per il riordino organico della disciplina dei giochi pubblici, individuando tra gli obiettivi prioritari la tutela della salute, la prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo, il contrasto all'illegalità e la salvaguardia delle entrate erariali, ma tale delega — pur prorogata al 29 agosto 2026 dalla legge n. 120 del 2025 — è stata finora attuata solo parzialmente per il gioco a distanza (decreto legislativo 41 del 2024), lasciando irrisolto il nodo della rete fisica;
5) la Corte dei conti, nell'ambito dell'esame parlamentare della legge di bilancio per il 2025, ha evidenziato come la persistente mancata intesa tra Stato, Regioni ed enti locali sulla disciplina della distribuzione e raccolta del gioco pubblico continui a rappresentare un elemento di criticità per la definizione di un quadro regolatorio stabile e per il raggiungimento di un corretto equilibrio tra esigenze erariali, tutela della salute e contrasto all'illegalità;
6) anche per effetto del mancato completamento del riordino della rete fisica, le principali concessioni relative ad Awp, Vlt, scommesse e Bingo operano attualmente in regime di proroga onerosa fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
7) i dati più recenti sul territorio nazionale indicano che circa 18 milioni di cittadini italiani sono coinvolti, a vario livello, nel gioco d'azzardo. Di questi, circa 1,5 milioni di soggetti presentano un profilo di gioco «problematico», caratterizzato da gravi difficoltà nella gestione del tempo e della spesa, nonché da profonde alterazioni dei comportamenti sociali e familiari; la World health organization riconosce il «gambling disorder» come una patologia e lo inserisce nell'ICD-11 tra i disturbi da dipendenza comportamentale;
8) la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (istituito nel 2012) e abrogato il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (Gap), che prevedeva una dotazione di 50 milioni di euro annui destinati esclusivamente a prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo (Dga). Al suo posto, è stato istituito un Fondo unico per le dipendenze patologiche con una dotazione complessiva di 94 milioni di euro, di cui solo il 34,25 per cento (circa 32,2 milioni di euro) è riservato al gioco d'azzardo;
9) la crescente convergenza tra il mondo dei videogiochi (gaming) e quello dell'azzardo (gambling), in particolare attraverso meccanismi quali le «loot boxes» (scatole a premio), sta esponendo i minori a dinamiche psicologiche tipiche dell'azzardo, quali l'illusione della «quasi vincita» e il desiderio compulsivo, alimentando una zona grigia regolatoria che richiede interventi urgenti di tutela;
10) l'innovazione tecnologica, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale (Ai) e ai digital biomarkers (come la frequenza cardiaca e il tracciamento oculare), può contribuire a individuare precocemente comportamenti compatibili con il disturbo da gioco d'azzardo attraverso l'identificazione di indicatori quali l'aumento improvviso delle somme giocate, la frequenza delle sessioni, le perdite ripetute, il ricorso a molteplici conti di gioco o l'intensificazione dell'attività nelle ore notturne. Tali strumenti possono rafforzare le strategie di prevenzione, autoesclusione, informazione e protezione dei giocatori, favorendo interventi tempestivi a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali;
11) la presenza di un'offerta illegale, anche online, e l'interesse strutturale delle organizzazioni criminali per il settore impongono di evitare che regolazioni frammentate o esclusivamente espulsive finiscano per spostare parte della domanda verso circuiti non autorizzati. Secondo il dossier Azzardomafie 2025 di Libera, elaborato sulla base delle relazioni della Direzione nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia, nel periodo 2010-2024 sono stati censiti 147 clan coinvolti nel settore del gioco, tra attività lecite e illecite, con interessamento di 25 procure antimafia e 16 regioni;
12) occorre pertanto rafforzare il modello concessorio pubblico, la tracciabilità integrale dei flussi finanziari, i controlli antimafia e l'azione di contrasto al gioco illegale, evitando che l'assenza di una disciplina nazionale uniforme o misure locali eccessivamente disomogenee producano l'effetto paradossale di indebolire la rete legale e favorire operatori abusivi o circuiti criminali,
impegna il Governo:
1) ad adottare, entro il termine di scadenza della delega fiscale (29 agosto 2026), i decreti legislativi necessari al riordino organico della rete fisica di raccolta del gioco, superando l'attuale regime di proroghe e garantendo la certezza del quadro regolatorio per le nuove procedure di gara;
2) ad assumere iniziative normative per ripristinare e potenziare un Fondo dedicato al contrasto del gioco d'azzardo patologico (Dga), con una dotazione finanziaria adeguata e vincolata esclusivamente a programmi di prevenzione, cura e riabilitazione;
3) a ristabilire un Osservatorio nazionale specifico con competenze e risorse autonome per il monitoraggio e la valutazione delle politiche di contrasto alla ludopatia;
4) ad adottare iniziative, anche normative, volte ad innalzare i presidi di legalità nel settore dei giochi pubblici, rafforzando i controlli antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari lungo l'intera filiera del gioco, anche attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie digitali disponibili, al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio e infiltrazione criminale;
5) ad adottare iniziative legislative volte a regolamentare i meccanismi di loot boxes nei videogiochi, equiparandoli di fatto all'offerta di gioco d'azzardo qualora presentino caratteristiche di aleatorietà e monetizzazione, al fine di interdire l'accesso ai minori e garantire la trasparenza delle probabilità di vincita;
6) ad incentivare la diffusione di programmi di formazione rivolti agli operatori della rete legale del gioco, finalizzati al riconoscimento precoce dei comportamenti a rischio, alla corretta informazione dei giocatori e alla promozione del gioco responsabile.
(1-00578) «Giachetti, Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Madia».
La Camera,
premesso che:
1) il mercato del gioco d'azzardo in Italia continua a espandersi a ritmi sostenuti, confermandosi un comparto strutturale tra i più dinamici dell'economia nazionale. Il valore complessivo del gambling rappresenta, infatti, circa il 7,3 per cento del prodotto interno lordo;
2) la quarta edizione presentata lo scorso 27 maggio 2026 del «Libro nero sull'azzardo», curata dalla Cgil con la collaborazione di Federconsumatori di Modena e Fondazione Isscon allo scopo di mettere in luce gli effetti perversi dell'azzardo sulla salute e sul reddito dei cittadini, riporta che nel solo 2025 la raccolta complessiva, sia attraverso il canale fisico che quello a distanza, ha raggiunto il livello record di 165,34 miliardi di euro, con una crescita del 5 per cento rispetto all'anno precedente: una cifra che supera abbondantemente i 138,6 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale e che è pari al doppio della spesa pubblica per l'istruzione;
3) a fronte dei suddetti numeri, si nasconde un impatto economico significativo per i giocatori per i quali le perdite nette stimabili si sono attestate nel medesimo anno intorno ai 21,88 miliardi di euro, una cifra paragonabile a quella di una manovra finanziaria, con un peso del 2 per cento sul monte complessivo dei redditi degli italiani che sale al 4 per cento per le fasce economicamente più deboli. Con riferimento alla platea, nel 2025 ogni italiano maggiorenne avrebbe speso in azzardo 3.284 euro;
4) la crescita più preoccupante riguarda il volume del giocato attraverso il canale online, che nel 2025 ha superato per la prima volta la soglia dei 100,88 miliardi di euro di raccolta, con un incremento del 9,5 per cento sul 2024 e del 221 per cento rispetto al 2018. Sul medesimo canale i giocatori attivi sono stimati in 4,8 milioni, con una diffusione tra giovani e giovanissimi;
5) la rete del gioco italiana consta di 15 milioni di conti-gioco attivi, 55 tipologie di lotterie istantanee, 47 tipologie di «gratta e vinci» online, 310.953 Slot e Vlt in esercizio e di 200 sale bingo, anche se a fronte di tale abnorme offerta, l'erario realizza un gettito assolutamente sproporzionato rispetto al volume del giocato, come dimostrato dall'ultimo «Bollettino delle entrate tributarie» relativo al primo trimestre del 2026, secondo il quale il gettito delle attività da gioco (lotterie e altre attività di gioco) è risultato pari a 1,6 miliardi di euro, con una perdita di 177 milioni di euro, (pari al 10 per cento) rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2025;
6) il comparto del Gioco lecito, dedicato agli apparecchi da divertimento e da intrattenimento che consentono vincite in denaro e che sono disciplinati dall'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la cui organizzazione e la gestione sono riservate allo Stato tramite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 496 del 1948, è complesso poiché la relativa filiera comprende una molteplicità di aziende che svolgono, sotto regime autorizzatorio, attività molto diverse: accanto a coloro che gestiscono sale dedicate al Gioco lecito, in cui si trovano le Vlt (cosiddette Videolottery) e le Awp (cosiddette Slot-machine), al bingo, alle agenzie scommesse, operano le aziende che, invece, gestiscono questi apparecchi, collocandoli presso terzi e le imprese dell'indotto, cioè i produttori, manutentori e importatori degli apparecchi da gioco. A queste si affiancano aziende con un diverso core business, ma nei cui locali si trovano le Slot e i cui proventi contribuiscono ai loro risultati economici (esercizi come bar, tabaccherie, esercizi commerciali, alberghi, circoli privati, corner, edicole, stabilimenti balneari etc.);
7) sono diverse le ragioni che rendono urgente una riflessione complessiva sul settore del gioco d'azzardo prima fra tutte la frammentazione normativa che lo caratterizza, tanto in termini di competenze, quanto soprattutto di organicità della disciplina vigente che alterna vistose lacune a norme spesso inefficaci, quando non del tutto disattese. Nella materia interviene una normazione multilivello che contribuisce a determinare un panorama non omogeneo a discapito sia degli operatori del settore che della gestione del fenomeno nel suo complesso;
8) le prescrizioni in materia di gestione di sale gioco al Gioco lecito sono dettate dalla legislazione statale e regionale e attuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai quali si aggiunge un potere regolatorio in capo ai comuni e alle questure;
9) la mancata attuazione delle norme contenute nel decreto «Balduzzi» (articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), che prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del Gioco lecito in modo che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili, ossia istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socioricreativi e sportivi, ha dato il via a una regolamentazione frammentata e disomogenea, determinando un vero e proprio federalismo da gioco. Sono intervenute, infatti, norme regionali che nel frattempo hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità in alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando queste regole anche alle attività in essere, mettendone addirittura in discussione la loro sopravvivenza, allargando la platea dei luoghi sensibili a asili nido, oratori, caserme, cimiteri, istituti di credito e compro-oro, o definendo autonomamente la distanza in considerazione dell'impatto delle attività di gioco lecito sulla sicurezza urbana, su problemi legati alla viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica;
10) anche il mancato completamento della riforma prevista dall'articolo 15 della legge n. 111 del 2023 (cosiddetta delega fiscale) ha contribuito a mantenere una situazione di incertezza regolatoria, con le principali concessioni del settore che operano attualmente in regime di proroga fino al 31 dicembre 2026. Il 29 agosto 2026 scadrà il termine entro il quale il Governo dovrà completare l'attuazione della delega fiscale attraverso il decreto legislativo dedicato al riordino della rete fisica del gioco e che rappresenta uno dei passaggi più delicati dell'intera riforma del settore dei giochi pubblici coinvolgendo interessi spesso divergenti come quelli dello Stato, degli enti territoriali, degli operatori, delle strutture sanitarie e delle associazioni impegnate nella prevenzione delle ludopatie;
11) la riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo originario fondamento nell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole. La disciplina di giochi connotati da un elemento aleatorio e da distribuzione di vincite in quanto riconducibile alle materie dell'ordine pubblico e sicurezza e dell'ordine penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l) della Costituzione, rientrano, pertanto, nella competenza esclusiva dello Stato;
12) sotto altri due profili, quello della tutela della salute (la ludopatia è, infatti, inserita tra i Lea di cui agli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, allo scopo di garantire la necessaria assistenza socio-sanitaria, anche residenziale) e quello del governo del territorio, entrambi rientranti tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, anche per la loro stretta connessione con aspetti di carattere sociale, è richiesto il coinvolgimento delle autonomie locali, con la conseguenza che l'assetto normativo del settore ha vissuto un progressivo superamento di una disciplina centralizzata e organica, sostituita da interventi normativi a carattere locale da parte di regioni e comuni volti a limitare la localizzazione e gli orari di esercizio dei punti vendita, con una conseguente frammentazione del relativo quadro regolatorio;
13) ne consegue che il riassetto dell'intero comparto non rappresenta solo una questione regolatoria o di mercato, ma un tassello della più ampia ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali e l'occasione per ridefinire il perimetro delle responsabilità finanziarie: da un lato, lo Stato che mantiene la titolarità del sistema concessorio e delle scelte regolatorie e dall'altro, le regioni che negli ultimi tempi rivendicano un ruolo più incisivo nella distribuzione delle risorse generate sul territorio attraverso una proposta di compartecipazione alle regioni e agli enti locali avanzata dagli stessi del 5 per cento del gettito delle Slot e delle Vlt, anche alla luce dei sensibili impatti socio-sanitari connessi al gioco, una proposta dalla quale le amministrazioni ricaverebbero un indubbio vantaggio economico diretto dalla permanenza dell'offerta di gioco sui propri territori ma che rischierebbe di vanificare tutte le politiche di contenimento finora attuate, come il distanziometro, i limiti orari e le campagne di sensibilizzazione. Insomma un tema che non riguarderebbe solo la redistribuzione delle entrate, ma il modello complessivo di governance del settore;
14) tali aspetti evidenziano le criticità che potrebbero presentarsi ove fossero bandite nuove gare per il rinnovo delle concessioni di raccolta del gioco pubblico in rete fisica senza la preventiva attuazione di un'intesa politica sulla regolamentazione – nell'intero territorio nazionale – dei limiti di distanze e di orari per l'esercizio del gioco pubblico oggetto di definizione nell'ambito della riforma della rete fisica dei giochi il cui completamento è previsto entro il 29 agosto 2026;
15) la crescita esponenziale del suo fatturato, con proporzionale aumento del gettito fiscale, ha progressivamente trasformato il gioco d'azzardo in una voce di entrata sempre più importante per l'erario che ha spinto il legislatore ad adottare politiche volte a stabilizzare queste entrate, un gettito che, a sua volta, andrebbe ponderato con il correlato aumento della spesa pubblica in campo sanitario e sociale, per la cura delle dipendenze e dei loro effetti sulle famiglie delle vittime di questo sistema, nonché per il contrasto ai fenomeni criminali collegati – come il riciclaggio di denaro – o conseguenti – come l'usura – che si manifestano sia a livello di microcriminalità sia, soprattutto, di criminalità organizzata;
16) il sopra richiamato «Libro nero sull'azzardo» riporta, infatti, che: «l'espansione dell'offerta di azzardo legale, presentata decenni fa come strumento per contrastare la criminalità organizzata, ha prodotto un effetto inatteso: la costruzione di una vera e propria dipendenza dello Stato dall'azzardo. Ogni ampliamento di tale offerta allarga la platea dei giocatori, ogni riduzione degli utili marginali spinge a nuovi ampliamenti. Un circolo che non si chiude mai, con effetti a dir poco dubbi sul contrasto alle infiltrazioni criminali»;
17) ed invero secondo le relazioni della Direzione nazionale antimafia e della Dia, tra il 2010 e il 2024 sono stati 147 i clan censiti che hanno investito o operato nel settore in 16 regioni e sotto la lente di 25 procure antimafia: un sistema tentacolare dedito al riciclaggio e alla manomissione degli apparecchi, che avvinghia sempre più giocatori attratti dal miraggio della vincita e che attraversa dal Nord al Sud il Paese con particolare concentrazione in quest'ultimo con 40 clan in Campania, 39 in Calabria e 38 in Sicilia;
18) dietro al business del gioco d'azzardo italiano si cela una fitta rete di società di gestione e di concessionari costituita da 300 soggetti autorizzati dallo Stato e 3.200 imprese territoriali che ne curano la distribuzione: un vero «risiko» di scatole societarie, fondi d'investimento e sedi nei paradisi fiscali che sfrutta un sistema opaco (anche per responsabilità diretta di Agenzia dogane e monopoli) grazie al quale tutte le consorterie mafiose alimentano i loro sporchi profitti e in cui convivono azzardo legale e illegalità;
19) numerosi studi evidenziano come la crescita vertiginosa del gioco d'azzardo sia trainata soprattutto dal settore online, con gravi ripercussioni sulla salute e sul reddito dei cittadini, e denunciano il preoccupante e consolidato oscuramento informativo da parte delle autorità istituzionali preposte (nella fattispecie Agenzia delle dogane e dei monopoli) che limita la trasparenza sui dati territoriali e ostacola il contrasto alle infiltrazioni malavitose. Gli stessi studi rimarcano il perdurare dell'oscuramento informativo che investe le statistiche ufficiali sull'azzardo in Italia, un percorso già avviatosi nel 2020, con il diniego relativo alla diffusione dei dati subregionali relativi a Awp e Vlt e comma 7, poi proseguito nel 2023, con la mancata fornitura dei dati relativi a Lotto e Bingo, fino al diniego riferito ai dati 2024, tutte richieste rispetto alle quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella risposta all'accesso civico generalizzato per l'ottenimento dei dati 2025, avrebbe richiamato la normativa che vieta la fornitura informativa, limitandosi sempre a fornire solo il dato aggregato nazionale;
20) il dato empirico fornito dall'esperienza dei primi decenni di liberalizzazione del gioco in Italia esprime linee di tendenza inequivocabili circa l'impatto del fenomeno del gioco e delle scommesse sulla salute dei cittadini. Appare, infatti, oramai innegabile come il fenomeno, da gioco sociale e ricreativo, da manifestazione puramente ludica, si sia trasformato in una modalità disfunzionale di redenzione personale o di gestione di situazioni di crisi e/o di difficoltà individuali o familiari. Il ricorso compulsivo al gioco patologico espone chi lo pratica ad una diminuzione della sua produttività alla conseguente perdita del posto di lavoro, alla lacerazione dei rapporti familiari, all'abuso di sostanze stupefacenti e, in casi estremi, al rischio suicidario, pertanto, in questo senso il gioco d'azzardo si configura come un moltiplicatore negativo per l'economia che da un lato sottrae reddito alle famiglie per i consumi e dall'altro aumenta i costi sociali e sanitari causati dal gioco;
21) numerosi studi epidemiologici sul disturbo da azzardo patologico dimostrano l'efficacia della pubblicità come elemento scatenante dell'approccio a tale attività, facendone un rilevante ostacolo per le politiche di prevenzione, specialmente in relazione alle fasce di popolazione più vulnerabili. Proprio per questo, le regioni, che su questo fronte hanno preceduto il legislatore statale nella lotta all'addiction comportamentale causata dal gioco, da tempo hanno previsto nelle loro legislazioni, tra le azioni da porre in campo, proprio la limitazione degli spazi pubblicitari;
22) volgendo lo sguardo al livello statale, invece, in Italia si è assistito ad una parabola normativa che, anche sulla scia di alcuni atti normativi europei (come la risoluzione n. 2322 del 2012 del Parlamento europeo o la raccomandazione n. 478 del 2014 della Commissione europea), e soprattutto della legislazione regionale, cui la giurisprudenza costituzionale ha saputo dare copertura, ha visto una iniziale fase ascendente, in direzione di una restrizione dei messaggi pubblicitari, per quanto nella pratica applicativa piuttosto ammorbidita, seguita da una fase discendente, cui stiamo tuttora assistendo, nella quale il legislatore è tornato sui propri passi, riaprendo alla possibilità di pubblicizzare il gioco;
23) nel corso dell'attuale legislatura è stata istituita, in luogo del soppresso Osservatorio in seno al Ministero della salute, una «Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia» (il cui regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei componenti adottato con il decreto ministeriale 6 marzo 2026, n. 90 è entrato in vigore lo scorso 6 giugno 2026) con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia e che dovrebbe dare vita a un tavolo di confronto permanente tra istituzioni e rappresentanti del Governo, regioni ed enti locali, concessionari e associazioni nazionali di categoria, associazioni dei consumatori e professionisti addetti alla salute e alla tutela dei cittadini;
24) il quadro che emerge sollecita una risposta adeguata che preveda azioni di contrasto alla diffusione incontrollata del gioco, di informazione e prevenzione soprattutto per le fasce più giovani e di organizzazione dei servizi di cura spesso dotati di poche risorse, anche a causa del continuo definanziamento da parte dell'attuale Governo del Fondo per le dipendenze patologiche, e impreparati di fronte al diffondersi della ludopatia,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative volte a definire un quadro normativo omogeneo a livello nazionale salvaguardando, al contempo, la possibilità per regioni ed enti locali di intervenire con normative e regolamenti sull'offerta del gioco nel proprio territorio;
2) ad adottare iniziative normative per ripristinare il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo senza deroghe, al fine di evitare che l'offerta e gli operatori del gioco d'azzardo siano presenti, in qualsiasi forma, sui media, anche mettendo fine all'uso di testimonial e alla pubblicità pervasiva durante gli eventi sportivi;
3) ad adottare iniziative normative per introdurre una tassazione sugli extraprofitti delle aziende del settore (cosiddetta Windfall Tax) e destinare il relativo gettito al Fondo nazionale per le dipendenze patologiche, alla sanità pubblica e a tutte le istituzioni preposte e/o coinvolte nelle attività di contrasto alla ludopatia;
4) a respingere qualsiasi richiesta da parte degli enti territoriali di compartecipazione al gettito delle Slot e delle Vlt, che avrebbe il solo effetto di pregiudicare l'indipendenza delle istituzioni regionali e locali rispetto al dilagante fenomeno e di creare un conflitto tra l'esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e il bisogno di aumentare le entrate, tanto più laddove la situazione economico-finanziaria delle istituzioni è più grave;
5) a garantire il diritto all'accesso ai dati sulla diffusione del gioco d'azzardo nel nostro Paese e a conferire maggiore trasparenza alla diffusione dei dati disaggregati a livello comunale, al fine di conoscere l'evoluzione del settore, intervenire in maniera più puntuale sull'offerta sul territorio e valutare l'efficacia dei provvedimenti promossi dagli enti locali;
6) ad adottare iniziative per ricostituire presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo al fine di scongiurare l'istituzione, al suo posto, di una Consulta permanente dei giochi pubblici presso il Ministero dell'economia, con la presenza dei rappresentanti della filiera dell'azzardo, che rappresenterebbe un deciso passo indietro rispetto a una conquista che sembrava acquisita;
7) ad assumere iniziative normative volte a prevedere la redazione annuale di un bilancio sociale dell'azzardo, da sottoporre al Parlamento, che misuri i costi reali a carico dello Stato, con particolare riferimento a quelli sanitari, sociali, giudiziari e di contrasto all'illegalità.
(1-00581) «Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) il quadro normativo italiano che disciplina il settore dei giochi pubblici risulta particolarmente complesso a causa dell'assenza di un testo unico che raccolga le numerose disposizioni legislative che si sono stratificate in materia, generando gravi criticità anche sotto il profilo dell'uniformità applicativa sul territorio nazionale;
2) tale regolamentazione è basata su due principi ordinamentali: spetta allo Stato stabilire le tipologie di giochi e i luoghi ove è consentito giocare, nonché scegliere le modalità attraverso le quali possono essere offerti e gestiti i giochi pubblici. Nello specifico, le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle scommesse sono, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 496 del 1948, riservate allo Stato, nonostante ciò non implichi la gestione diretta ed esclusiva;
3) l'articolo 3 del decreto legislativo n. 41 del 2024 (Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi) reca i principi ordinamentali del gioco in Italia, tra i quali:
a) la tutela dei minori di età;
b) la legalità e la trasparenza dell'offerta del gioco;
c) lo sviluppo del gioco sicuro – volto ad assicurare la tutela del giocatore – e responsabile – finalizzato a prevenire la dipendenza patologica nel giocatore;
d) lo sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
4) negli ultimi anni non sono mancati gli interventi normativi finalizzati, in particolare, alla tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili, tra i quali l'istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, e la subordinazione dell'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito all'esibizione della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Ciononostante, tali interventi si sono sovrapposti alle previsioni preesistenti, senza che vi sia mai stato un riordino organico della materia;
5) nel corso dell'attuale legislatura, inoltre, sono stati fatti notevoli passi indietro nel contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia, a partire dall'abolizione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, nonché l'abrogazione del Fondo per il gioco patologico, sostituendolo con un nuovo Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione sensibilmente ridotta per quanto riguarda le sole misure finalizzate al contrasto alle forme di dipendenza da gioco d'azzardo;
6) tale indebolimento si pone in contrasto con i principi di tutela della salute individuale e collettiva, in considerazione del fatto che le dipendenze dal gioco risultano nocive sia per il giocatore, sia per la sua rete relazionale e affettiva, sino al punto di coinvolgere intere comunità;
7) lo scenario economico nazionale rappresenta, tuttavia, una situazione in cui il settore del gioco costituisce uno strumento essenziale di finanziamento e valorizzazione di intere filiere, e richiede, pertanto, una regolamentazione priva di stigmatizzazioni meramente ideologiche;
8) in tale quadro emerge, ad esempio, il rapporto esistente tra la filiera ippica nazionale e il settore delle scommesse, con quest'ultimo che contribuisce al sostegno delle attività di allevamento, gestione degli impianti, organizzazione delle corse e occupazione specializzata. In particolare, i dati relativi al 2025 confermano la vitalità del mercato delle scommesse ippiche, con una crescita rispetto all'anno precedente, evidenziando come il corretto sviluppo del comparto delle scommesse legali possa generare risorse economiche rilevanti per l'intero ecosistema, favorendone la competitività, la sostenibilità e la capacità di investimento;
9) ai sensi del già citato decreto legislativo n. 41 del 2024, l'ordinamento italiano prevede che, con cadenza annuale, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente, tra l'altro, dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, nonché sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta;
10) la prima relazione, relativa al 2025, è stata trasmessa al Parlamento il 14 aprile 2026. Quest'ultima ha evidenziato come l'ammontare del giocato sia stato, per l'anno di riferimento, pari a 165,3 miliardi di euro, a fronte di una quota incassata dall'erario di 10,4 miliardi, mentre le vincite sarebbero state pari a 143,4 miliardi di euro, evidenziando una rilevante attività delle forme di gioco a distanza nelle regioni del Nord e del Sud Italia, nonché tra gli uomini, in particolare, nelle fasce di età più giovani (tra i 18 e i 34 anni);
11) la crescente consapevolezza degli effetti che il gioco problematico può generare su intere collettività impone una seria riflessione sulla titolarità della responsabilità circa la tutela del giocatore e dei terzi coinvolti, i quali non possono essere lasciati soli a fronte di condotte sintomatiche di perdita di controllo,
impegna il Governo:
1) a promuovere, nelle more del processo di riordino del settore dei giochi pubblici, un intervento normativo organico e sistematico volto a coordinare in un quadro unitario le disposizioni vigenti in materia, garantendo uniformità applicativa sul territorio nazionale, certezza del diritto per gli operatori, tutela dei giocatori e rafforzamento dei principi di legalità, trasparenza e controllo pubblico dell'offerta di gioco;
2) ad assumere iniziative di competenza volte a rafforzare le politiche di prevenzione, monitoraggio e contrasto della ludopatia e delle dipendenze da gioco, anche attraverso il ripristino e il rafforzamento delle strutture di osservazione e monitoraggio del fenomeno, l'adeguato finanziamento degli interventi di prevenzione e cura, nonché la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai soggetti maggiormente esposti ai rischi del gioco problematico;
3) ad assumere iniziative di competenza volte a monitorare l'efficacia dei sistemi di verifica dell'età per tutte le forme di gioco, sia fisiche sia a distanza, assicurando l'implementazione di standard tecnologici uniformi e interoperabili, al fine di prevenire l'accesso dei minori ai giochi con vincita in denaro e rafforzare la tutela dei soggetti vulnerabili, anche alla luce delle linee guida introdotte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di verifica della maggiore età per usufruire di contenuti online – ivi compreso il gioco d'azzardo –, nel quadro di quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 123 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, cosiddetto «decreto Caivano», nonché del principio di protezione dei minori e di quanto previsto dai regolamenti UE in materia;
4) ad adottare iniziative finalizzate a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle filiere economiche connesse al gioco legale, con particolare attenzione ai comparti che dipendono in misura significativa dai relativi proventi – quali il settore ippico –, assicurando che i processi di riordino e regolamentazione del settore siano accompagnati da misure idonee a salvaguardare l'occupazione, la competitività, gli investimenti e la sostenibilità economica delle attività produttive interessate, nel rispetto dei principi di legalità, tutela della salute e gioco responsabile.
(1-00587) «Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Onori, Ruffino».