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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 19 giugno 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 giugno 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Onori, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta» (2942) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  LANCELLOTTA ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici» (2871) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   III Commissione (Affari esteri):

  S. 1863. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente» (approvato dal Senato) (2956) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XII, XIII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  TESTA: «Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manoppello, nella provincia di Pescara» (2924) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ALIFANO e TORTO: «Disposizioni concernenti l'esonero dall'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica o sottoposti a tutela e istituzione del Fondo di garanzia per i beni culturali danneggiati da eventi calamitosi» (2875) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII e X.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 16 giugno 2026, ha comunicato che la 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 final) (Doc. XVIII-bis, n. 37).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 96 del 23 marzo – 5 giugno 2026 (Doc. VII, n. 690),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 570-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 97 del 14 aprile – 5 giugno 2026 (Doc. VII, n. 691),

   con la quale:

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 13 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli articoli 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 103 del 24 febbraio – 11 giugno 2026 (Doc. VII, n. 693),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda:

   alla X Commissione (Attività produttive);

  Sentenza n. 109 del 13 aprile – 18 giugno 2026 (Doc. VII, n. 695),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) –, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile settore procedure concorsuali, in composizione monocratica:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 110 del 4 maggio – 18 giugno 2026 (Doc. VII, n. 696),

   con la quale:

    ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione»;

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino;

    dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti «ostativi» legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):

  In data 9 giugno 2026 , Sentenza n. 100 del 25 marzo – 9 giugno 2026 (Doc. VII, n. 692),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha introdotto l'articolo 19, comma 5-quater, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, che ha introdotto l'articolo 5-ter, comma 4, della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348), nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione e all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e all'articolo 3, lettera l), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 2, della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promosse, in riferimento agli articoli 5 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, nella parte in cui ha introdotto l'articolo 5-ter, comma 5, della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 28, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, lettera d), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all'articolo 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 18 giugno 2026, Sentenza n. 108 del 4 maggio – 18 giugno 2026 (Doc. VII, n. 694),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 322-quater del codice penale, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici);

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 165, quarto comma, del codice penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2026-2030) (COM(2026) 194 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato di avanzamento nell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2026) 196 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – OceanEye: un'iniziativa dell'UE per l'osservazione degli oceani (COM(2026) 268 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2026) 281 final).

Comunicazioni di nomina governativa.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 16 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione relativa alla proroga della nomina del professor Lucio Zazzara a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 18 giugno 2026, a pagina 7, prima colonna, nona riga, dopo le parole: «Commissione (Ambiente)» si intendono inserite le seguenti: «e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA (A.C. 2920-A)

A.C. 2920-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2920-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
PIANO CASA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.
(Finalità e oggetto)

  1. Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.

Capo II
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Articolo 2.
(Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale)

  1. Al fine di provvedere con urgenza all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale, il presente articolo detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato alla erogazione di contributi a favore degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari, di seguito «soggetti attuatori», attraverso la stipula, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti economico-finanziari, di apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA S.p.A.), di seguito «soggetto gestore».
  3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina le modalità di gestione delle risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, che sono accreditate, in coerenza con il cronoprogramma procedurale e finanziario, su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA S.p.A., aperto presso la Tesoreria dello Stato, nonché le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte del soggetto gestore, che sono posti a carico delle risorse accreditate sul citato conto corrente, nel limite massimo del 2 per cento dell'ammontare complessivamente affluito sul medesimo conto corrente in ciascun esercizio finanziario. La medesima convenzione definisce i criteri e le modalità di selezione, da parte di Invitalia, mediante uno o più avvisi pubblici, adottati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle offerte presentate dai soggetti attuatori, al fine di promuovere la presentazione di proposte integrate di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale, gli avvisi di cui al secondo periodo possono prevedere la realizzazione delle proposte integrate presentate dai soggetti attuatori anche per fasi successive, in lotti funzionali, nei limiti delle risorse disponibili. I predetti avvisi considerano ammissibili le offerte che, relativamente alla componente di edilizia sociale:

   a) prevedono la realizzazione di interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso una riduzione del canone calmierato applicabile a livello territoriale, quantificata nell'offerta presentata dal soggetto attuatore;

   b) promuovono la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) mediante il recupero e la riconversione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

   c) promuovono l'inserimento degli interventi di cui alla lettera a) nell'ambito di programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati.

  4. Per l'attuazione del programma straordinario di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, da destinare all'alimentazione del conto corrente di cui al comma 3, primo periodo, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede:

   a) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 166 milioni di euro per l'anno 2027, 178 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  5. Fermo quanto previsto dal comma 4, è altresì destinata al conto corrente di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, una quota, pari al 50 per cento, delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al citato regolamento (UE) 2023/955.
  6. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 43, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere disposto il conferimento al conto corrente di cui al comma 3, primo periodo, di una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 160 del 2019, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Le risorse di cui al primo periodo sono oggetto di gestione separata rispetto a quelle di cui ai commi 4 e 5 e sono assegnate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 43, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, mediante uno o più avvisi, adottati ai sensi del comma 3, secondo periodo, riservati ai comuni per la realizzazione dei progetti individuati nel rispetto dei criteri definiti dal predetto decreto di cui all'articolo 1, comma 43, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019.
  7. Agli interventi realizzati dai soggetti attuatori ai sensi del presente articolo si applica il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3. Alle relative procedure possono partecipare anche i soggetti proponenti programmi di edilizia integrata di cui al capo III, per la parte di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

Articolo 3.
(Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e può nominare un sub-commissario. L'incarico del sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario straordinario. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito il compenso del Commissario straordinario e del sub-commissario, anche in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per il Commissario e per il sub-commissario in misura non superiore al sessanta per cento del compenso del Commissario. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì individuate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Commissario straordinario rispetto agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui all'articolo 2, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 386.000 euro per l'anno 2026 e a 661.714 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026 e 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al comma 1, il Commissario straordinario avvia, mediante i poteri al medesimo attribuiti ai sensi del comma 2, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. La procedura si svolge mediante pubblicazione di apposito avviso per la segnalazione, da parte degli enti e delle amministrazioni competenti, dell'elenco degli immobili di cui al primo periodo non redditizi e non in uso, corredata dalla manifestazione di interesse a destinarli a progetti di recupero e riconversione nel settore dell'edilizia sociale. Nell'ambito della procedura di ricognizione, è, altresì, acquisito l'elenco degli immobili inseriti nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi del secondo periodo o acquisite ai sensi del terzo periodo, ferme restando eventuali verifiche istruttorie, il Commissario straordinario definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10:

   a) l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo;

   b) uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.

  4. Il Commissario straordinario, con propria ordinanza, dispone che la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, individuati, in ragione della relativa complessità, dalla Cabina di monitoraggio su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenga secondo le seguenti procedure:

   a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   b) ai fini della procedura di gara:

    1) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

    2) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipula ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti;

    3) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono identificati da apposito codice unico di progetto e recano le indicazioni in ordine ai cronoprogrammi procedurali e finanziari.
  6. Nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, gli interventi garantiscono il rispetto dei princìpi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità da parte delle persone con disabilità.
  7. Per la gestione amministrativa dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e due di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a euro 372.886 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si avvale, nei limiti della dotazione di cui al comma 9, della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per le finalità di cui al primo periodo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, tiene conto, ai fini della proroga dell'operatività della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi del presente decreto. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A.
  9. Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la stipula di eventuali convenzioni e la nomina di esperti per lo svolgimento dell'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo affidata, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli esperti di cui al primo periodo è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, gestita in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Le risorse previste dal primo periodo del presente comma, nonché dai commi 1, quinto periodo, 7, settimo periodo, confluiscono nella contabilità speciale di cui al secondo periodo del presente comma.
  10. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, è istituita la Cabina di monitoraggio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dall'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. La partecipazione alla cabina di monitoraggio non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali, le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4 e verifica il grado di attuazione degli interventi. A tale scopo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce periodicamente alla Cabina di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.

Articolo 4.
(Fondo di garanzia per morosità incolpevole per contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di sostenere i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente capo in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà, e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Fondo, di cui al primo periodo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo di cui al comma 1, i criteri e le condizioni di accesso al medesimo Fondo, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1 e ogni altra disposizione attuativa.

Articolo 5.
(Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti)

  1. Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del relativo valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I suddetti proventi sono destinati, con le procedure indicate al terzo periodo, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dagli altri enti previsti dal primo periodo.

Articolo 6.
(Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita)

  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 e, in particolare, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori separati, le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia sociale, inclusi i progetti realizzati ai sensi dell'articolo 2 per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, le unità immobiliari sono assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore del comune in cui gli edifici sono ubicati, recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle convenzioni sottoscritte con il comune di competenza. Le convenzioni di cui al primo periodo definiscono, in particolare, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione in caso di vendita delle unità immobiliari da parte dell'originario locatario all'esito del riscatto.
  3. Gli immobili oggetto della disciplina del presente articolo devono rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.

Articolo 7.
(Istituzione dello strumento finanziario «Fondo housing coesione»)

  1. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonché assicurare un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo un approccio orientato al risultato, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro di un apposito fondo denominato «Fondo housing coesione», istituito dalla società Investimenti immobiliari italiani – società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A.) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e attribuzione delle stesse ad apposito capitolo di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, altresì, a sottoscrivere ulteriori quote del Fondo housing coesione istituito ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2025)9104 final del 17 dicembre 2025, nella misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) mediante apposita delibera adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo ai sensi del primo periodo, la ripartizione territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche dell'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo del citato Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere il regolamento di gestione del fondo predisposto da INVIMIT SGR S.p.A., d'intesa con il predetto Dipartimento, con il quale sono definite le modalità di adesione al fondo, le politiche di investimento, le tempistiche di realizzazione degli interventi, le procedure e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione degli stessi, nel rispetto del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, ai fini dell'adesione al fondo da parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli ulteriori regolamenti europei applicabili, dei criteri di selezione stabiliti nei programmi europei e dei vincoli territoriali previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del comma 1, utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, appositamente finalizzate negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto dei cronoprogrammi finanziari previsti negli accordi medesimi. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano può avvenire, altresì, utilizzando quote delle risorse dalle medesime destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche abitative pubbliche e sociali anche in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025, afferenti alla politica di coesione europea del ciclo 2021-2027, nella misura autonomamente determinata da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali in materia di politiche di coesione, nonché dei criteri di selezione dei programmi e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione delle quote del fondo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento di cui all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060.
  5. Possono sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del comma 1 le amministrazioni centrali titolari di Programmi nazionali che hanno destinato nei rispettivi programmi risorse alle priorità relative all'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali in materia di politiche di coesione, nonché dei criteri di selezione dei programmi e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione delle quote del fondo, le amministrazioni centrali di cui al primo periodo stipulano con INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento di cui all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060.
  6. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo anche da parte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 4, ovvero da parte delle amministrazioni centrali, ai sensi del comma 5, nell'ambito del fondo sono istituiti comparti dedicati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a ciascuna regione, provincia autonoma o amministrazione centrale sottoscrittrice, idonei a garantire una adeguata segregazione contabile relativa alle risorse europee e nazionali.
  7. I proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  8. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione rende una informativa annuale sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate allegata al Documento di economia e finanza e presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 8.
(Disposizioni di semplificazione e di coordinamento)

  1. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione ovvero, per i casi in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, nel termine di quaranta giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.
  3. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dall'articolo 1, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. In ogni caso, è previsto un vincolo trentennale di destinazione d'uso.
  4. L'approvazione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati, comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge.
  5. Gli enti territoriali interessati applicano le misure di semplificazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 283 è abrogato.
  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 403, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

   b) il comma 403-bis è abrogato.

  8. All'articolo 1, comma 782, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e» sono soppresse.
  9. I progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al presente decreto devono soddisfare almeno i requisiti dimensionali di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Capo III
EDILIZIA INTEGRATA

Articolo 9.
(Programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

  1. Al fine di assicurare un'offerta abitativa coerente con le disponibilità dei soggetti per i quali, senza potere accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della relativa condizione economica e patrimoniale, l'accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non sostenibile, tenuto conto della condizione sociale ed economica attestata dal relativo ISEE, dell'età, della composizione del nucleo familiare e degli altri elementi identificati con il decreto di cui al comma 9, sono realizzati programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche su aree urbane diverse, che si articolano nell'intero periodo di realizzazione del programma di investimento complessivo, volti a consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. I programmi infrastrutturali di cui al primo periodo sono realizzati con l'attrazione prevalente di investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente.
  2. Ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono accedere anche studenti universitari fuori sede e lavoratori del settore privato per le relative esigenze abitative a carico del datore di lavoro che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale, ivi inclusi lavoratori stagionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di nuovo housing universitario ai fini del perseguimento delle finalità indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  3. I programmi infrastrutturali di edilizia integrata rispettano le seguenti condizioni:

   a) sono strutturati unitariamente mediante l'integrazione funzionale, finalizzata al conseguimento dell'equilibrio e della sostenibilità economica dell'investimento complessivo, di specifici interventi volti alla realizzazione congiunta nello stesso contesto territoriale di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera non convenzionata, alla luce di criteri di elevata sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, nonché di efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali;

   b) gli interventi di edilizia convenzionata sono finalizzati alla locazione o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati, di unità abitative destinate ad abitazione principale, residenze per studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa;

   c) gli interventi di edilizia residenziale non convenzionata sono finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale destinata alla locazione o alla vendita a condizioni di mercato;

   d) l'investimento occorrente per la realizzazione dei programmi infrastrutturali di cui al presente articolo è destinato agli interventi di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo dell'investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale. L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento deve essere garantito nel rispetto di tale misura minima con riferimento al programma di investimento complessivo e per ogni intervento previsto in ciascun ambito territoriale durante l'arco di tempo di attuazione del progetto integrato;

   e) il prezzo e il canone calmierati di cui alla lettera b) sono determinati in apposito atto convenzionale con il comune interessato, anche in maniera differenziata per le diverse categorie di destinazione degli alloggi previste ai sensi del presente articolo e delle diverse zone territoriali interessate e deve in ogni caso garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona. A tal fine:

    1) si fa riferimento ai valori desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea;

    2) ove i valori di cui al numero 1) non corrispondano ai valori effettivi di mercato in vendita e locazione desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato così oggettivamente documentati. A tal fine, quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione si fa riferimento a quello specificato come prevalente;

    3) si procede ai sensi del numero 2) anche in caso di mancanza o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al numero 1) con riguardo alla specifica destinazione funzionale o tipologia di contratto oggetto della convenzione con il comune;

   f) le unità immobiliari di cui alla lettera b) sono destinate alla cessione in proprietà o alla locazione, rispettivamente a prezzo o canone calmierati, esclusivamente in favore dei soggetti ivi indicati per i quali risultino i seguenti requisiti:

    1) condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata;

    2) gli oneri su base annua connessi all'acquisto in proprietà o alla locazione a prezzo o canone in base ai correnti valori di mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie previste ai sensi del presente articolo e delle diverse realtà territoriali interessate, come definiti ai sensi della lettera e), risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente;

    3) reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli oneri su base annua di cui al numero 2);

   g) in caso di accertamento dell'assenza dei requisiti soggettivi prescritti ai sensi della lettera f) al momento della stipula, il contratto di compravendita o locazione eventualmente stipulato è nullo. Fino allo scadere del vincolo di destinazione ad uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di cui al comma 5, in caso di superamento dei requisiti della condizione economica e patrimoniale successivamente alla stipula del contratto di locazione per due anni consecutivi, è consentito alle parti optare per la risoluzione del contratto o la conversione del canone ai valori correnti di mercato. Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione da parte del conduttore della variazione dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera f) ovvero da parte dell'amministrazione comunale, anche in esito allo scambio informativo con l'amministrazione finanziaria di cui alla lettera i), ultimo periodo. In mancanza, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

   h) nell'atto convenzionale di cui alla lettera e) sono definite modalità di applicazione, anche prevedendone l'espresso recepimento nei contratti di locazione, delle seguenti previsioni:

    1) specifico obbligo in capo al conduttore di comunicazione tempestiva al locatore e all'amministrazione comunale, secondo termini e modalità appositamente definite, delle eventuali variazioni dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera f), con la previsione espressa della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di inadempimento di tale obbligo da parte del conduttore;

    2) nei casi di omissione dell'obbligo di cui al numero 1) ovvero di mancata conversione del canone di locazione ai valori correnti di mercato nei termini di cui alla lettera g), ferma restando la risoluzione di diritto del contratto, il conduttore è altresì obbligato a versare in favore del comune interessato, con vincolo di destinazione esclusivo al potenziamento delle politiche abitative, la differenza tra l'importo del canone ai valori correnti di mercato e il canone calmierato applicato per tutto il periodo oggetto di contestazione, oltre le spese di accertamento e gli interessi al tasso legale. Nei contratti di locazione è chiaramente evidenziato che alla riscossione dei predetti importi si provvede a mezzo ruolo e si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 144 del decreto legislativo 24.3.2025, n. 33;

    3) termini e modalità per assicurare la comunicazione costante e tempestiva ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al numero 1), nonché il monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione comunale sul rispetto dell'obbligo di comunicazione del conduttore di cui al numero 1), a fini di dissuasione dall'inadempimento;

   i) con l'atto convenzionale di cui alla lettera e), sulla base di linee guida approvate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono definite modalità omogenee per:

    1) la documentazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera f);

    2) il monitoraggio e il controllo da parte dell'amministrazione comunale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'ente territoriale, sulla destinazione effettiva delle unità residenziali realizzate ai sensi della lettera b) esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera f), nonché sulle fattispecie di cui alla lettera g), nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche per la trasmissione all'amministrazione finanziaria dei contratti registrati di compravendita, mutuo fondiario, locazione delle unità residenziali di cui alla lettera b). L'amministrazione finanziaria provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai controlli di competenza avvalendosi dei poteri e delle facoltà consentite dalla normativa vigente e con la formazione di apposite liste selettive. Con lo stesso provvedimento sono stabilite altresì le modalità tecniche per la comunicazione ai comuni interessati degli esiti delle attività di controllo anche ai fini del rispetto dei requisiti di cui alle lettere f) e g) e per l'applicazione delle relative disposizioni;

    3) soddisfare le esigenze abitative di lavoratori stagionali anche attraverso la possibilità che unità abitative realizzate ai sensi del comma 3, lettera b) siano destinate a più finalità nell'ambito di quelle previste ai sensi del comma 2, primo periodo, in caso di utilizzo per ciascuna destinazione per una durata inferiore ai dodici mesi continuativi nell'arco di un anno;

    4) assicurare una adeguata dotazione di servizi pubblici a servizio degli insediamenti oggetto degli interventi di cui al comma 3, lettera b), con particolare riferimento alla presenza di esercizi commerciali di vicinato, nel rispetto delle esigenze delle realtà territoriali interessate e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

   l) fino allo scadere del vincolo di destinazione ad uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di cui al comma 5, le unità residenziali vendute a prezzo calmierato ai sensi della lettera b) possono essere ulteriormente rivendute ad un prezzo di vendita non superiore a quello stabilito ai sensi della lettera e), oltre rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per lo stesso periodo, per i contratti di compravendita o locazione di cui alla lettera b), non è consentita la cessione del contratto, la locazione a terzi, anche parziale, o altro atto dispositivo volto a costituire o trasferire a terzi diritti in contrasto con la destinazione esclusiva dell'unità residenziale alle finalità di cui alla lettera b), tenuto conto di quanto previsto ai sensi della lettera i) numero 3).

  4. Al fine di limitare il consumo di suolo, preservando la tutela ambientale e dell'ecosistema, la salvaguardia del paesaggio, la prevenzione di rischi naturali e la sicurezza del territorio, gli interventi di cui al comma 3 si attuano prioritariamente attraverso programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ovvero per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura e nel turismo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e il settore termale, e ristrutturazione di immobili esistenti in zone agricole. Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile, anche in misura differenziata per gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), e comunque in misura non superiore al limite previsto all'articolo 1-quater, comma 7, della legge 14 novembre 2000, n. 338, per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), e ferma restando la disciplina ordinaria per quelli di cui alla lettera c) del citato comma 3, e gli stessi devono riguardare aree urbanizzate ovvero urbanizzabili ai sensi della strumentazione urbanistica vigente, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 10 e la possibilità di ristrutturazione di edifici esistenti in zone agricole per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura.
  5. Il soggetto attuatore è tenuto, mediante sottoscrizione di apposito atto d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento, a mantenere la destinazione d'uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), per un periodo non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori. Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire, per la parte degli interventi di cui alla lettera b), del comma 3 e per una durata non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, un prezzo di vendita e un canone di locazione di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e), oltre rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  6. Prima del completamento dell'intervento, ferma restando la misura minima di interventi di edilizia convenzionata di cui al comma 3, lettera d), resta in ogni caso salva la facoltà di convenire un'articolazione funzionale diversa tra le diverse tipologie edilizie di cui al citato comma 3, previa sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica con il comune competente, che preveda anche la realizzazione di adeguate attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
  7. Per la realizzazione di interventi di cui al presente articolo mediante specifici grandi programmi di investimento sul territorio italiano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro, la facoltà di ricorrere alla disciplina di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 è consentita con riferimento all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco temporale di realizzazione degli interventi infrastrutturali nei quali è articolato il programma.
  8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, si provvede a dichiarare il preminente interesse strategico nazionale e alla nomina del Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, con i poteri previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma di investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico nazionale. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Per l'esercizio dei compiti assegnati, che ricomprendono anche le funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative fasi di attuazione, il Commissario straordinario può avvalersi di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario e che è composta fino ad un massimo di dieci unità di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. A tale personale, collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Commissario può avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. In deroga all'articolo 13, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 104 del 2023, con il decreto di cui al primo periodo è stabilito il compenso del Commissario straordinario anche in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Commissario può altresì avvalersi su base convenzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle competenti strutture delle amministrazioni territoriali interessate, sulla base di apposita intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti del rimborso dei costi emergenti, e comunque non oltre l'importo complessivo di euro 572.148 per l'anno 2026 e di 980.824 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza in ogni caso precludere, nelle more, la possibilità di avviare l'applicazione della disciplina di cui ai commi 7 e 8, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'individuazione dei criteri soggettivi per l'accesso ai programmi infrastrutturali di cui al comma 3, lettera b), ai sensi del comma 1, nonché le ulteriori misure di attuazione del presente articolo.

Articolo 10.
(Disposizioni procedimentali)

  1. Per la realizzazione di tutte le tipologie di unità immobiliari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, si applica la disciplina di cui agli articoli 3, comma 4, lettera a) e 8, comma 2, del presente decreto;

   b) si applica la disciplina di cui all'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, con esclusione dei commi 2, 3, 6 e 8, anche per interventi diversi rispetto alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti;

   c) la superficie direttamente interessata dall'intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento;

   d) è consentito l'avvio o la prosecuzione in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui costi, con decisione del comune interessato o in via convenzionale tra il comune e il soggetto attuatore, possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, ove compatibile con la messa in sicurezza del sito e nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio del comune e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale caso, la presentazione del titolo edilizio relativo agli interventi edilizi deve essere accompagnata da specifica relazione tecnica avente ad oggetto la risoluzione delle eventuali interferenze e il coordinamento delle attività edilizie con quelle di bonifica;

   e) gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione agli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), sono ridotti alla metà.

  2. Il Commissario di cui all'articolo 9, comma 8, attesta la attuabilità degli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), compresi nel programma di investimento riconosciuto di rilevante interesse strategico nazionale dal Consiglio dei ministri nei termini dell'apposito cronoprogramma presentato dal soggetto proponente e provvede ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione degli stessi interventi nel rispetto dei tempi previsti nel medesimo cronoprogramma, ferme restando le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di rilevante interesse storico, culturale e artistico, di sicurezza statica dell'intervento, delle opere realizzate e da realizzare nonché delle aree interessate. A tal fine, ove occorrente, può provvedere anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica, secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, comunque senza utilizzo di aree precedentemente destinate ad utilizzazione diversa da quella edificatoria.
  3. Per interventi di dimensione pari o superiore a 100 unità abitative ricompresi in grandi progetti di investimento per i quali sia stato dichiarato il preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 8, in ogni caso il Commissario all'uopo nominato provvede quanto alla valutazione dell'impatto urbanistico, avuto riguardo a mobilità, servizi sociosanitari, scuole, asili, sottoservizi, per le determinazioni riguardanti i limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati, anche ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché per le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.
  4. Nel caso in cui il Commissario, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative fasi di attuazione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, accerti il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi di cui al comma 2, per fatto imputabile al soggetto attuatore, cessa di applicarsi la disciplina di cui al presente capo.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale)

  1. Ove non diversamente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui al capo II e per l'attuazione del presente decreto nel rispetto dei criteri di elevata sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione di aree urbane degradate, nonché di efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.
  2. Nelle more della conclusione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e della sua piena valorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INPS può destinare i beni immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali anche alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo nell'ambito di specifici progetti di valorizzazione o finalizzati a dare concreta risposta all'emergenza abitativa inquadrati negli interventi di cui al capo II del presente decreto.
  3. Le operazioni di conferimento o apporto di immobili non adibiti a finalità istituzionali da parte degli enti territoriali in iniziative corrispondenti agli interventi di cui al capo III avvengono in ogni caso con le modalità e le procedure di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 33, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono previste specifiche disposizioni per la promozione degli investimenti e la semplificazione del quadro regolatorio connesso, quanto alla partecipazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in interventi di programmi infrastrutturali di edilizia integrata, come disciplinati ai sensi del presente decreto, anche mediante apporto di beni immobili, nel rispetto della normativa vigente in materia di investimenti immobiliari degli enti di previdenza e assistenza sociale.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2920-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Le parole: «Titolo I – Piano casa» sono soppresse.

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «interventi di edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «immobili di edilizia» e le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

   al comma 2, dopo le parole: «lavoratori fuori sede,» sono inserite le seguenti: «sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate,».

  All'articolo 2:

   al comma 2, le parole: «enti costituiti o partecipati da» sono soppresse, le parole: «in materia di edilizia pubblica e» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di edilizia pubblica o a favore degli enti dai medesimi costituiti o partecipati», dopo le parole: «popolari, di seguito» è inserita la seguente: «denominati», la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione» e dopo le parole: «S.p.A.), di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;

   al comma 3:

    all'alinea:

     al primo periodo, le parole: «ad INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore» e dopo le parole: «da parte del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al secondo periodo, le parole: «di Invitalia» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto gestore», le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa» e la parola: «integrate» è soppressa;

     al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e la parola: «integrate» è soppressa;

    alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti attuatori anche nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3»;

    alla lettera c), le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «articolo, è» sono sostituite dalle seguenti: «articolo è» e le parole: «, ai quali si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede»;

    alla lettera a), le parole: «, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono soppresse;

   al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando» e le parole: «componente edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «componente dell'edilizia»;

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo le parole: «comma 3, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «decreto legislativo del 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo» e sono aggiunte, in fine, seguenti le parole: «, del presente decreto».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    al quarto periodo, dopo le parole: «2011, n. 214» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «per il sub-commissario» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il sub-commissario»;

    al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «Per l'esercizio dei propri compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4»;

   al comma 3:

    all'alinea:

     al secondo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «comma 10» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore»;

   al comma 4:

    alla lettera a), le parole: «legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241,»;

    alla lettera b), numero 2), le parole: «la consegna delle prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'esecuzione delle prestazioni», le parole: «stipula contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto», le parole: «stipula del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione del contratto» e le parole: «mancata stipula» sono sostituite dalle seguenti: «mancata stipulazione»;

   al comma 7:

    al secondo periodo, le parole: «e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «o di enti territoriali» e le parole: «e con gli enti predetti» sono sostituite dalle seguenti: «o con gli enti predetti»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

    al sesto periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute»;

    al nono periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri per il personale di cui al secondo periodo del presente comma» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «della società» sono inserite le seguenti: «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

   al comma 9:

    al primo periodo, le parole: «delle proprie funzioni, compresa la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni del Commissario straordinario, comprese la stipulazione», le parole: «al medesimo affidata, al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione,» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso affidata, al medesimo Commissario straordinario è assegnata una dotazione», la parola: «, mediante» è sostituita dalle seguenti: «. Ai relativi oneri si provvede mediante» e dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;

    al quarto periodo, le parole: «commi 1, quinto periodo, 7, settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, sesto periodo, e 7, nono periodo» e le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

   al comma 10:

    al primo periodo, le parole: «degli interventi di cui all'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «del programma straordinario di cui all'articolo 2 e il coordinamento delle amministrazioni competenti» e dopo le parole: «dal Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

    al secondo periodo, le parole: «in dipendenza della» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla»;

    al terzo periodo, le parole: «ad alcun compenso, gettone» sono sostituite dalle seguenti: «a compensi, gettoni»;

    al quarto periodo, le parole: «definisce gli indirizzi generali, le» sono sostituite dalle seguenti: «definisce, per la componente di edilizia sociale del programma, gli indirizzi generali e i criteri per l'individuazione delle», le parole: «e valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della valorizzazione» e le parole: «verifica il grado di attuazione degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «verifica il grado di attuazione del programma».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «nell'ambito dello» sono sostituite dalla seguente: «nello»;

    al secondo periodo, le parole: «Fondo, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di priorità delle famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave nell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la prima casa) – 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comprese tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:

    a) le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    b) i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  2. Per le domande di accesso al credito presentate dai soggetti di cui al comma 1, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti di cui al comma 1 abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

  3. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.

  4. Alle operazioni di finanziamento ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

  5. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 4-ter. – (Incremento del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede) – 1. Il fondo di cui al comma 526 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

  L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

  «Art. 5. – (Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti) – 1. Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e dopo le parole: «INVIMIT SGR S.p.A.» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

    al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo di trasferimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della»;

   al comma 3, le parole: «da INVIMIT» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società INVIMIT», la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti», le parole: «le tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi», le parole: «ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,» sono soppresse e dopo le parole: «commi 4 e 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «appositamente finalizzate» sono sostituite dalle seguenti: «a tale fine appositamente destinate»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «29 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «(rep. atti n. 261/CSR)» e la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

    al terzo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», le parole: «INVIMIT SGR S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società INVIMIT SGR S.p.A.» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

   al comma 5:

    al primo periodo, la parola: «unionali» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «A fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini», dopo le parole: «stipulano con» sono inserite le seguenti: «la società» e dopo le parole: «articolo 59» sono inserite le seguenti: «, paragrafo 5,»;

   al comma 6, dopo le parole: «quote del fondo» sono inserite le seguenti: «istituito ai sensi del comma 1» e la parola: «segregazione» è sostituita dalla seguente: «separazione»;

   al comma 7, le parole: «quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «quelli derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4, primo periodo, sono destinati».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «urbanistica, edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistica o edilizia» e le parole: «capo, si» sono sostituite dalle seguenti: «capo si»;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento»;

   al comma 4, le parole: «contrasto al degrado» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del degrado»;

   al comma 5:

    al secondo periodo, le parole: «al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «propria legislazione» sono inserite le seguenti: «agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo»;

   al comma 7, alinea, dopo le parole: «n. 207» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 9:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le disponibilità» è inserita la seguente: «economiche», le parole: «relativa condizione» sono sostituite dalle seguenti: «loro condizione» e la parola: «ISEE» è sostituita dalle seguenti: «indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata ai sensi del presente articolo i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o di veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

    a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestare mediante idonea documentazione rilasciata da un primario istituto di credito o da un fondo di investimento;

    b) documentata esperienza nella realizzazione o nella gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da attestare mediante idonea documentazione tecnica;

    c) impegno formale, da inserire nell'atto convenzionale con il comune di cui al comma 3, lettera e), a mantenere la destinazione convenzionata degli immobili oggetto dei programmi infrastrutturali per l'intero periodo di vincolo»;

   al comma 2, la parola: «inclusi» è sostituita dalle seguenti: «compresi i»;

   al comma 3:

    alla lettera a), la parola: «economica» è sostituita dalla seguente: «economici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini del presente articolo, per “contesto territoriale” si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, comprendente le componenti sia di edilizia convenzionata sia di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti oggetto di trasformazione, purché rientranti nella medesima unità progettuale e nel medesimo atto convenzionale di cui alla lettera e)»;

    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di una pluralità di destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota percentuale minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, ossia quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti destinati a destinazioni d'uso non residenziali. L'atto convenzionale con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

   a-ter) assicurano, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di senior cohousing e cohousing intergenerazionale»;

    alla lettera b), dopo le parole: «locazione o» è inserita la seguente: «alla», dopo le parole: «destinate ad abitazione principale,» sono inserite le seguenti: «residenze per il personale delle Forze di polizia,», dopo le parole: «comma 2» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «altro Stato» è inserita la seguente: «membro»;

    alla lettera e):

     al numero 1), le parole: «desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dalle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) in caso di non corrispondenza con i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando una riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati; a tal fine, il comune può avvalersi dei servizi estimativi svolti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

    alla lettera f):

     al numero 1), la parola: «condizione» è sostituita dalle seguenti: «la loro condizione» e dopo la parola: «ISEE» è inserita la seguente: «è»;

     al numero 2), dopo la parola: «tipologie» è inserita la seguente: «immobiliari» e le parole: «risultano eccedenti» sono sostituite dalla seguente: «eccedono»;

     al numero 3), la parola: «reddito» è sostituita dalle seguenti: «il loro reddito» e dopo la parola: «non» è inserita la seguente: «è»;

    alla lettera g):

     al primo e al secondo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

     al terzo periodo, le parole: «in esito allo» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito dello» e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), quarto periodo»;

    alla lettera h):

     all'alinea, dopo le parole: «sono definite» è inserita la seguente: «le»;

     al numero 1), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al numero 2), le parole: «e l'art. 144 del decreto legislativo 24.3.2025» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025»;

    alla lettera i):

     al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «fondiario, locazione» sono sostituite dalle seguenti: «fondiario e locazione»;

     al numero 3), dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 4), le parole: «degli insediamenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità abitative», dopo le parole: «presenza di esercizi commerciali di vicinato» sono inserite le seguenti: «e di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi» e le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti:«sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità, ove presenti»;

    dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a start-up, microimprese, attività lavorative svolte in postazioni condivise (coworking), commercio di prossimità, artigianato urbano e a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato»;

    alla lettera l), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81», le parole: «n. 392, per» sono sostituite dalle seguenti: «n. 392; per» e dopo le parole: «lettera i)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    al primo periodo, la parola: «preservando» è sostituita dalla seguente: «assicurando», le parole: «si attuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono attuati», dopo le parole: «lavoratori stagionali in agricoltura» sono inserite le seguenti: «, nell'edilizia, nell'impiantistica», la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «il settore termale, e» sono inserite le seguenti: «per la»;

    al secondo periodo, le parole: «della strumentazione urbanistica vigente» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti urbanistici vigenti»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori»;

    al secondo periodo, le parole: «lettera b), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b) del», le parole: «di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «della fine dei lavori» e le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81»;

   al comma 7, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e le parole: «nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,» sono soppresse;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «dichiarare il preminente interesse strategico nazionale» sono inserite le seguenti: «del programma di investimento»;

    al terzo periodo, la parola: «ricomprendono» è sostituita dalla seguente: «comprendono» e le parole: «che è composta fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «che è composta da non più di»;

    al quarto periodo, le parole: «in posizione di comando, distacco o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di comando o di distacco»;

    al settimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

    al nono periodo, le parole: «dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027,»;

   al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle concernenti le modalità di verifica dei requisiti, anche con riferimento a quelli previsti dalla normativa antimafia e ai controlli sull'origine dei capitali investiti».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri) – 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 295:

    1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   “b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee”;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche al personale appartenente alle Forze armate nazionali e alle Forze armate e di polizia estere, ovvero al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato”;

   b) al libro secondo, titolo II, capo VII, sezione II, dopo l'articolo 296 è aggiunto il seguente:

  “Art. 296-bis. – (Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta) – 1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.
  2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate.
  3. I criteri per le concessioni degli alloggi di cui al comma 1 e per la determinazione delle rispettive rette a carico dei concessionari sono stabiliti con il regolamento.
  4. Al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente sezione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 61.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

  Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione passiva alla pubblica amministrazione) – 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: “interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: “ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “da altri enti pubblici e da società partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”;

   c) al comma 4, sesto periodo, le parole: “interamente partecipate dai predetti enti” sono sostituite dalle seguenti: “partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle società medesime”».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e dopo le parole: «lettera a)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera d), primo periodo, le parole: «rispetto alle» sono sostituite dalle seguenti: «e delle» e dopo le parole: «urbanizzazione, ove» sono inserite le seguenti: «ciò sia»;

   al comma 3, la parola: «ricompresi» è sostituita dalla seguente: «compresi» e le parole: «asili, sottoservizi» sono sostituite dalle seguenti: «asili e sottoservizi»;

   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 11:

   al comma 3, dopo le parole: «commi 4 e 5» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   “1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca”».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11-bis. – (Potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza) – 1. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi nonché mediante l'attuazione di interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di completamento, di esecuzione di interventi straordinari, di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico degli immobili già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  3. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo della Guardia di finanza e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione, la riqualificazione o la ristrutturazione edile e impiantistica di strutture edilizie, anche di imminente acquisizione, nonché mediante l'attuazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture già esistenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2028.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Art. 11-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivanti dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

   a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di sicurezza antisismica;

   b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

   c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti non più idonei all'utilizzo per le loro finalità residenziali.

  2. Il Piano ha a oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

   a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi situati in condomìni misti;

   b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti istituti, sia mediante il ripristino di alloggi rimasti liberi per qualsiasi ragione, sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini del loro adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili;

   c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

   d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

  3. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, ogni deroga agli strumenti urbanistici deve comunque rispondere a specifiche ragioni di interesse pubblico deliberate dal consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 8.400 milioni di euro dal 2026 al 2033.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.200 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031, 1.400 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «6.962 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032» sono soppresse;

   b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.010 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, 98 milioni di euro per l'anno 2030, 130 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.
  7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 4. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità del loro utilizzo, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca delle risorse stesse. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità previste per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni al fine di realizzare prioritariamente gli interventi di cui al comma 2 nelle aree in cui si registra un'effettiva richiesta abitativa, con riferimento ai singoli contesti, in relazione alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali, sentite le associazioni per il diritto alla casa maggiormente rappresentative a livello territoriale.
  11. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

  Conseguentemente:

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

  1. La società Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a erogare finanziamenti, in un'unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, per assicurare la loro totale accessibilità, sia con riferimento alle parti comuni sia alle singole unità abitative, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. L'ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra cinque e trenta anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a tasso fisso o a tasso variabile, con facoltà per la regione o il comune di chiedere il passaggio al tasso fisso;

   sopprimere l'articolo 3.
1.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di garantire i diritti sociali dei cittadini e di contribuire a ridurre, in tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa, nonché a soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, tramite misure di sostegno e finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia residenziale sociale e dell'accesso alle locazioni, promuovendo, altresì, interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato, favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi volti a migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini e a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (Do No Significant Harm – DNSH), nonché l'azzeramento del consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
1.2. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il diritto all'abitare è riconosciuto quale livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
1.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alla vendita o.
1.4. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato con le seguenti: prioritariamente alla locazione di lunga durata a canoni sostenibili e alla vendita a prezzo calmierato.
1.6. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato con le seguenti: alla locazione a canone sociale e accessibile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: accessibili con le seguenti: sociali e accessibili.
1.5. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana nonché, ove applicabile, con il Regolamento (UE) 2024/1991.
1.10. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti e nel rispetto della disciplina di tutela e conservazione dei beni paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.11. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo e comunque nel rispetto della gerarchia del consumo di suolo in base al valore ecosistemico.
1.12. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: nonché di compromissione degli equilibri ecosistemici e di sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
1.13. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

  Conseguentemente:

   all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo.;

   all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e il contenimento del con le seguenti: senza nuovo.;

   all'articolo 9:

   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo con le seguenti: di consumo netto di suolo pari a zero.;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: limitare il consumo di suolo con le seguenti: conseguire il consumo netto di suolo pari a zero.;

   all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo con le seguenti: di conseguimento del consumo netto di suolo pari a zero.
1.14. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25% dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di edilizia integrata e degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.
1.16. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.
*1.19. Gadda.

*1.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.
*1.22. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un registro pubblico nazionale degli interventi programmati e finanziati ai sensi del presente decreto-legge. I dati relativi ai singoli interventi, comprensivi dei costi, ai finanziamenti erogati e al numero di alloggi interessati suddivisi per alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e edilizia convenzionata e integrata, suddivisi per regione e comune, sono pubblici e resi accessibili ai cittadini pubblicati in formato aperto.
1.24. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Piano Casa persegue, quale obiettivo prioritario, il soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle fasce sociali più svantaggiate, attraverso il rafforzamento strutturale dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni abitative su base nazionale.
1.25. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati all'incremento dell'offerta pubblica di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone sociale, nonché a fornire risposte abitative di edilizia residenziale sociale a canone calmierato a categorie sociali in difficoltà nel sostenere il mercato privato e, in particolare, per quanto attiene gli alloggi di edilizia residenziale sociale, a:

   a) nuclei familiari residenti in un alloggio il cui canone di locazione incide sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per un fattore pari o superiore al 30%;

   b) nuclei familiari estromessi dall'alloggio per sfratto eseguito o che debbano lasciarlo a seguito di sentenza di sfratto esecutivo.

   c) giovani, lavoratori fuori sede, studenti, anziani ultrasessantacinquenni, genitori separati, famiglie monoparentali e altre in condizioni di difficoltà nel reperimento di alloggi a canone di mercato. In tale caso le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, individuano i limiti di reddito comunque non superiori ai limiti previsti dalle medesime Regioni per l'accesso all'edilizia agevolata.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) beneficiari di alloggi di edilizia residenziale sociale non aventi i requisiti per l'edilizia residenziale pubblica a canone sociale definito dalle leggi regionali, la definizione del canone di locazione avviene tramite appositi accordi integrativi con i sindacati inquilini sulla base dei valori stabiliti negli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 431/98.
1.28. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge sono finalizzati:

   a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale;

   b) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) destinati alla locazione a canone calmierato e sostenibile;

   c) al contrasto del disagio abitativo e della vulnerabilità sociale derivanti dall'incidenza dei costi abitativi sui redditi dei nuclei familiari.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Costituiscono destinatari prioritari degli interventi di cui al comma 1:

   a) i nuclei familiari per i quali il canone di locazione incide in misura pari o superiore al 30 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   b) i nuclei familiari destinatari di provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile, nonché quelli che abbiano subito procedure esecutive di sfratto;

   c) i giovani di età inferiore a trentacinque anni, gli studenti universitari fuori sede, i lavoratori fuori sede, gli anziani ultrasessantacinquenni, i genitori separati o divorziati, le famiglie monoparentali nonché gli ulteriori soggetti individuati dalle regioni e dagli enti locali in ragione di condizioni di fragilità economica o disagio abitativo, con redditi non superiori ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso all'edilizia agevolata.
*1.26. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.
*1.27. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, sostituire le parole: , in particolare, a fornire una risposta con le seguenti: a chi presenta condizioni di disagio economico e assenza di alloggi in proprietà come da ISEE, con particolare attenzione.
1.29. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei lavoratori fuori sede fino alla fine del comma, con le seguenti: delle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, delle famiglie con sfratto esecutivo eseguito o in esecuzione al fine della garanzia del passaggio da casa a casa, dei giovani, degli studenti e dei lavoratori fuorisede, in particolare con contratti di lavoro a tempo determinato, delle persone anziane, i cui redditi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale sono stabiliti dalle Regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che gli alloggi di edilizia residenziale sociale siano assegnati tramite appositi bandi comunali.
1.30. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo le parole: ovvero a realizzare aggiungere le seguenti: modelli di alloggi assistiti e.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25% dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.

   al medesimo articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate in misura non inferiore al 20 per cento alla realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Ai fini del presente decreto, per alloggio assistito si intende una unità abitativa autonoma destinata a persone anziane autosufficienti o con fragilità lieve o moderata, integrata con servizi socioassistenziali leggeri, assistenza domiciliare programmata, tecnologie di supporto e spazi comuni finalizzati alla vita comunitaria e alla prevenzione della non autosufficienza.
  6-ter. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le politiche abitative rivolte alla popolazione anziana costituiscono parte integrante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovono e sostengono programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale destinati agli anziani soli, fragili o in condizioni di non autosufficienza lieve o moderata, favorendo soluzioni abitative autonome, assistite e comunitarie.»
  6-quater. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) integrazione degli interventi abitativi destinati agli anziani con i servizi socio-sanitari territoriali, incluse l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità, secondo protocolli definiti congiuntamente da Comuni, Aziende sanitarie e gestori degli alloggi.»
1.33. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, dopo le parole: ovvero a realizzare aggiungere le seguenti: modelli di alloggi assistiti e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine della realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane sono impegnate non meno del 20 per cento delle risorse. Ai fini della presente legge, per alloggio assistito si intende una unità abitativa autonoma destinata a persone anziane autosufficienti o con fragilità lieve o moderata, integrata con servizi socioassistenziali leggeri, assistenza domiciliare programmata, tecnologie di supporto e spazi comuni finalizzati alla vita comunitaria e alla prevenzione della non autosufficienza.
*1.34. Ruffino, Bonetti.
*1.35. Gadda.
*1.36. Bonelli, Grimaldi.
*1.38. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le politiche abitative rivolte alla popolazione anziana costituiscono parte integrante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli Enti locali promuovono e sostengono programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale destinati agli anziani soli, fragili o in condizioni di non autosufficienza lieve o moderata, favorendo soluzioni abitative autonome, assistite e comunitarie.».
**1.40. Ruffino, Bonetti.
**1.41. Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano, Roggiani.
**1.43. Bonelli, Grimaldi.
**1.45. Gadda.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del Programma straordinario, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo strutturale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, con una dotazione minima annua non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, aggiuntiva rispetto alle risorse recate dal presente decreto-legge ovvero già previste a legislazione vigente.
1.52. Bonelli, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) integrazione degli interventi abitativi destinati agli anziani con i servizi socio-sanitari territoriali, incluse l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità, secondo protocolli definiti congiuntamente da comuni, Aziende sanitarie e gestori degli alloggi.».
*1.47. Bonelli, Grimaldi.
*1.49. Ruffino, Bonetti.

*1.50. Gadda.
*1.51. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto-legge è assicurato il coinvolgimento degli enti territoriali, in particolare dei Comuni, mediante appositi accordi operativi che definiscono ruoli, competenze e modalità attuative, garantendo la coerenza con i fabbisogni abitativi locali.
1.56. Bonelli, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Le risorse di cui al presente decreto-legge sono ripartite tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale sulla base degli effettivi fabbisogni territoriali rilevati su base comunale e regionale.
1.57. Bonelli, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge devono prevedere una quota minima di risorse non inferiore all'80 per cento destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
1.58. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

  1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
  3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere da giugno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

  1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2026, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.06. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Detrazione dei compensi di intermediazione immobiliare sostenuti dagli studenti universitari fuori sede)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle medesime condizioni e nei limiti ivi previsti, la detrazione spetta altresì per i compensi documentati corrisposti dagli studenti universitari fuori sede per l'attività di intermediazione immobiliare connessa alla stipula o al rinnovo dei contratti e degli atti di cui alla presente lettera, detraibili dall'imposta lorda nel limite massimo di euro 1.000 e nella misura del 19 per cento, a condizione che gli stessi siano documentati da fattura emessa da soggetti esercenti attività di mediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili.».
1.07. Curti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano casa studenti universitari)

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.03. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

  1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.05. Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Coordinamento con la Strategia Nazionale per le Aree Interne)

  1. Al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano Casa e promuovere il riequilibrio territoriale, le risorse già programmate nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con particolare riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, contrasto allo spopolamento, rigenerazione insediativa e rafforzamento dell'attrattività residenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non risultino impegnate, programmate in modo definitivo o concretamente attivabili entro i termini previsti, possono essere riallocate, previa intesa con le regioni interessate, a integrazione delle dotazioni finanziarie del Piano Casa.
1.010. Ruffino.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Programma Abita)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il presente articolo detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «programma Abita».
  2. Il programma Abita ha durata ventennale ed è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
  3. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

   b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, co-living e co-housing;

   c) l'entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

  5. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.
  6. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche abitative e di procedere a un rapido avvio del programma Abita, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comitato esecutivo per il programma Abita, di seguito denominato «comitato». Il comitato provvede a:

   a) proporre il programma nazionale di cui al presente articolo sulla base dei fabbisogni abitativi e della disponibilità di immobili da riqualificare;

   b) predisporre il cronoprogramma dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure;

   c) promuovere l'attività degli enti territoriali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantirne l'attuazione;

   d) definire i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione dei progetti;

   e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere e predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.

  7. Sulla proposta di programma nazionale di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo, è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Il programma è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. Il comitato è composto da:

   a) un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di Presidente;

   b) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

   c) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   e) un rappresentante designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

   f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   g) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei conduttori e un rappresentante della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  9. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini e degli enti del Terzo settore.
  11. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione annua pari a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2040, da ripartire per una quota pari al 40 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca delle risorse e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 14 e 15.
  14. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono aggiunte le seguenti: «dagli intermediari finanziari,».
  15. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
  16. Al fine di provvedere con urgenza all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone di locazione sociale attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive, è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede:

   a) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 166 milioni di euro per l'anno 2027, 178 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2.1. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: sociale, come definito dalle leggi regionali, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e a canone agevolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, per gli alloggi di edilizia residenziale sociale.
2.2. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: sociale e sostenibile.
2.3. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del residuo storico.
2.4. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) oggetto di interventi di recupero, che devono permanere nel medesimo regime giuridico.
2.7. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: , previo riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei Comuni e.;

   al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), aggiungere le seguenti: ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti,;

   al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi ammessi a finanziamento è riservato alla manutenzione straordinaria, al recupero e alla riqualificazione di immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica.;

   al comma 4, alinea, sostituire le parole da: 970 milioni di fino alla fine dell'alinea con le seguenti: 2 miliardi di euro, da destinare all'alimentazione del conto corrente di cui al comma 3, alinea, primo periodo, in ragione di 1034 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede:;

   al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 918 milioni di euro per l'anno 2026 e 112 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;.

   all'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2;

   all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto le regioni, i comuni e le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica da destinare a progetti di edilizia sociale. L'elenco degli immobili è inserito in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile alle stesse regioni, comuni e alle amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10:

   a) l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo;

   b) uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.;

   all'articolo 3, sopprimere i commi 4, 5, 7, 8 e 9;

   all'articolo 3, comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dal Commissario straordinario, fino alla fine del periodo con le seguenti: , dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e dalle associazioni degli inquilini comparativamente più rappresentative.;

   all'articolo 3, comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4.;

   all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Ricognizione dei fabbisogni e programma di interventi).
2.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: , previo riparto delle risorse tra regioni e province autonome,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei Comuni e.;

   al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), aggiungere le seguenti: ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti,;

   al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasporti aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.;

   al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurano la coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, nonché con la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici necessari a sostenere il carico urbanistico generato.;

   al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana mantengono la finalità di promuovere interventi urbani integrati, comprensivi di dotazioni territoriali, spazi pubblici, verde urbano, mobilità sostenibile, accessibilità, servizi e misure di adattamento climatico.
2.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e la cessione.
2.10. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: nonché le cooperative di abitanti e i loro consorzi aventi come oggetto sociale la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alloggi per i propri soci, come risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, e gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
2.12. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e le società cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2.15. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 2, dopo le parole: aspetti economico-finanziari aggiungere le seguenti: , nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2.16. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di società pubbliche costituite per la realizzazione e gestione di grandi eventi sportivi e opere infrastrutturali strategiche.
2.17. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: La medesima convenzione con le seguenti: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: , adottati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.
2.19. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
2.21. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: proposte integrate con le seguenti: proposte anche integrate.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: proposte integrate con le seguenti: proposte anche integrate.
*2.22. L'Abbate.
*2.23. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: edilizia sociale aggiungere le seguenti: , ivi inclusi interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e impiantistica degli immobili, anche mediante il coinvolgimento di operatori qualificati nei servizi di efficienza energetica, incluse le Energy Service Company (ESCo), al fine di conseguire la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento delle prestazioni degli impianti e la gestione efficiente degli edifici lungo il relativo ciclo di vita,.
2.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: sostenibilità economica aggiungere le seguenti: correlata all'offerta qualitativa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:

   alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si inseriscono in piani di riqualificazione delle zone periferiche in maggiore stato di degrado.;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) promuovano la previsione di strumenti tecnologici atti al monitoraggio dello stato manutentivo e di utilizzo del patrimonio rigenerato. Al fine di prevedere idonei bandi di gara che tengano conto in modo evidente degli avvisi che includano i precedenti punti a), b), c) il Ministero delle infrastrutture, coadiuvato dal Commissario e dalla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, e sentita l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), redige apposite linee guida per la redazione dei bandi tipo per l'attuazione da parte dei soggetti attuatori.
2.28. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri omogenei ai fini dell'individuazione degli immobili che presentano più idonee forme di sostenibilità economica ai sensi del secondo periodo.
2.38. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi di cui al secondo periodo prevedono, quali requisiti premiali di partecipazione, clausole dirette a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni.
2.37. Ruffino.

  Al comma 3, alinea, terzo periodo, dopo le parole: destinate all'edilizia residenziale aggiungere la seguente: pubblica.
2.39. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: possono prevedere la realizzazione con le seguenti: prevedono la realizzazione.
*2.42. Bonelli, Grimaldi.
*2.43. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: canone calmierato aggiungere le seguenti: come definito da appositi accordi integrativi con i sindacati inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
2.47. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.49. Pastorella, Ruffino.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: gli interventi di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: limitatamente al patrimonio edilizio esistente.
2.48. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo e comunque nel rispetto della gerarchia del consumo di suolo in base al valore ecosistemico.
2.50. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendone l'esecuzione da parte di micro e piccole imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.
*2.53. Ruffino.
*2.54. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali programmi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli immobili inutilizzati o in stato di abbandono, atteso che gli stessi sono considerati risorse strategiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, sono inseriti in strategie di pianificazione integrate ed estese all'intero territorio e non alterano l'identità sociale dei quartieri, garantendo la massima inclusione sociale dei soggetti fragili con soluzioni innovative ed inclusive di housing sociale. Per la realizzazione dei medesimi programmi è consentito sviluppare modelli organizzativi efficaci tra operatori del settore immobiliare, associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini delle attività commerciali e culturali, al fine di migliorare le attività di gestione, intermediazione e valorizzazione di quartieri e immobili recuperati.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) favoriscono l'ampliamento dell'offerta abitativa accessibile, il rafforzamento del diritto all'abitare e la rigenerazione sociale ed economica dei quartieri interessati.;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli interventi di rigenerazione urbana che interessano immobili delle Pubbliche Amministrazioni e/o immobili in capo ai privati, sono da intendersi opere di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, in quanto interventi realizzati da soggetti pubblici o privati, destinati a soddisfare un interesse generale della collettività, quale l'eliminazione del degrado. Pertanto, i soggetti attuatori possono avvalersi di strumenti di acquisizione coattiva delle proprietà in stato di abbandono, al fine di garantire un'azione organica e capillare di rigenerazione urbana, attraverso l'eliminazione del degrado urbano, il miglioramento della sicurezza e della qualità degli spazi, nonché la valorizzazione delle vocazioni territoriali, nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo.
2.56. Ruffino.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) promuovono la tutela delle aree naturali e di quelle rinaturalizzate di fatto esistenti, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche del suolo, anche mediante l'incremento delle aree a verde profondo, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea del Suolo per il 2030 e del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

   c-ter) promuovono misure volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, al contenimento del fenomeno delle isole di calore urbane, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto zero del consumo di suolo, anche mediante interventi di modifica nei piani di governo del territorio della destinazione d'uso delle aree di proprietà pubblica da edificabile a verde, recupero, rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione e bonifica del suolo già consumato o contaminato.
2.57. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) garantiscono la conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti e la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici commisurati al carico urbanistico connesso agli interventi.
2.59. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di accelerare l'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile e di favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente senza consumo di nuovo suolo, una quota non superiore al 15 per cento delle risorse di cui al comma 4 può essere destinata, mediante uno o più avvisi pubblici adottati dal soggetto gestore di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla concessione di contributi in conto capitale in favore di proprietari privati, persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, per interventi di recupero, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico, miglioramento o adeguamento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche e rifunzionalizzazione di unità immobiliari a destinazione residenziale, ovvero suscettibili di destinazione residenziale secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente, non utilizzate o non locate da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda.
  3-ter. I contributi di cui al comma 3-bis sono concessi nel limite massimo del 30 per cento delle spese ammissibili e comunque entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascuna unità immobiliare resa disponibile alla locazione. Gli avvisi di cui al comma 3-bis definiscono le spese ammissibili, i massimali di costo, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di selezione e le modalità di erogazione, anche per stati di avanzamento, ferma restando l'erogazione del saldo previa attestazione dell'ultimazione degli interventi e dell'avvenuta stipula del contratto di locazione. L'eventuale erogazione di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
  3-quater. L'accesso ai contributi di cui al comma 3-bis è subordinato alla sottoscrizione, da parte del proprietario beneficiario, di apposito atto d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari a favore del Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, recante l'impegno a destinare l'unità immobiliare alla locazione abitativa a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a dodici anni decorrenti dalla data di stipula del primo contratto di locazione successivo all'ultimazione degli interventi, esclusivamente in favore di nuclei familiari, anche unipersonali, che, al momento della stipula del contratto o del relativo rinnovo, siano in possesso di attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ordinario o corrente, in corso di validità, di valore non superiore a euro 18.000. Nei Comuni nei quali non risultino vigenti accordi territoriali per la determinazione del canone concordato, l'atto d'obbligo prevede l'applicazione di un canone calmierato determinato sulla base di criteri stabiliti nell'avviso pubblico, d'intesa con il Comune territorialmente competente, in coerenza con i valori dei canoni concordati applicati in Comuni omogenei per caratteristiche demografiche e territoriali.
  3-quinquies. Gli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 3-bis sono destinati ad abitazione principale dei conduttori e non possono essere destinati, per la durata del vincolo di cui al comma 3-quater, a locazioni brevi, locazioni turistiche, strutture ricettive o comunque a usi incompatibili con la finalità abitativa stabile. I contratti di locazione sono registrati e recano espresso richiamo all'atto d'obbligo, al vincolo di destinazione, al canone applicabile, al requisito di cui al comma 3-quater relativo al valore dell'ISEE del nucleo familiare conduttore e alle conseguenze della violazione dei predetti obblighi. Prima della stipula del contratto e di ciascun rinnovo, il proprietario beneficiario acquisisce l'attestazione ISEE o gli estremi identificativi della medesima e trasmette al Comune, con modalità definite dagli avvisi pubblici di cui al comma 3-bis, una dichiarazione attestante il possesso del requisito da parte del nucleo familiare conduttore, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  3-sexies. Gli avvisi di cui al comma 3-bis attribuiscono priorità agli interventi localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di città metropolitana, nei Comuni sede di università o caratterizzati da rilevante presenza di lavoratori fuori sede o stagionali, nonché agli interventi che assicurano il minor costo pubblico per unità immobiliare resa disponibile, la più rapida immissione dell'alloggio nel mercato della locazione a canone sostenibile e il miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e di accessibilità dell'immobile. Gli avvisi disciplinano altresì forme di raccordo con le graduatorie, gli elenchi o gli strumenti comunali relativi al disagio abitativo, ove esistenti, anche al fine di favorire l'incontro tra l'offerta degli immobili recuperati e i nuclei familiari in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-quater. Qualora il Comune non comunichi al proprietario beneficiario, entro sessanta giorni dalla richiesta, nominativi di nuclei familiari in possesso dei requisiti, il proprietario può procedere autonomamente alla stipula del contratto con un nucleo familiare in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-quater, previa trasmissione al Comune della dichiarazione di cui al comma 3-quinquies.
  3-septies. In caso di mancata ultimazione degli interventi, mancata stipula del contratto di locazione entro il termine previsto dall'avviso, violazione del vincolo di destinazione, locazione in favore di soggetti privi del requisito ISEE di cui al comma 3-quater al momento della stipula o del rinnovo, applicazione di un canone superiore a quello dovuto o cessione dell'immobile senza trasferimento dell'obbligo all'avente causa, il contributo è revocato in tutto o in parte, secondo criteri di proporzionalità definiti dagli avvisi, con obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. La revoca non si applica nel caso di superamento sopravvenuto del requisito ISEE da parte del nucleo familiare conduttore successivamente alla stipula o al rinnovo del contratto, ferma restando, alla prima scadenza contrattuale utile, la destinazione dell'immobile alla locazione in favore di un nucleo familiare in possesso del requisito di cui al comma 3-quater. La revoca non si applica altresì nei confronti del proprietario beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi di acquisizione e trasmissione di cui al comma 3-quinquies, qualora la violazione derivi da dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera del conduttore non conoscibili con l'ordinaria diligenza. Le somme derivanti da revoche, rinunce o recuperi rientrano nella disponibilità del conto corrente di cui al comma 3 e sono riutilizzate per le finalità del presente articolo.
  3-octies. I contributi di cui al comma 3-bis sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, anche ai sensi della disciplina de minimis o della disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, antisismica, di sicurezza degli impianti, di tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenzione antimafia.
  3-novies. All'attuazione dei commi da 3-bis a 3-octies si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e della remunerazione del soggetto gestore prevista dal comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.60. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività, determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

   a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

   b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

   c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

  3-ter. Al superamento del livello di significatività degli interventi cui al comma 3-bis definito dal decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

   a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

   b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

  3-quater. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-bis possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.
2.62. L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività, determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

   a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

   b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

   c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

  3-ter. Al superamento del livello di significatività degli interventi cui al comma 3-bis definito dal decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

   a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

   b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

  3-quater. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-bis possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-bis, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

   a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

   b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

   c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

  1-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma 1-bis, il decreto di cui al comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.
  1-quater. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

   a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

   b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

   c) definisce la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.
2.61. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite apposite linee guida volte a garantire maggiore uniformità applicativa e ridurre il rischio di incertezze interpretative nell'attuazione del programma straordinario di cui al presente articolo, definendo criteri uniformi per la valutazione preventiva degli impatti territoriali, infrastrutturali e dei servizi pubblici derivanti dalla realizzazione degli interventi, per il coordinamento tra tutela storico-paesaggistica, sicurezza, accessibilità e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico storico, nonché procedure straordinarie e semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nei casi di trasformazioni territoriali rilevanti.
2.63. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.66. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.
2.64. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oggetto di separata contabilità destinata esclusivamente a interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e non può essere utilizzata per finalità manutentive generiche.
*2.70. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.
*2.71. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente a interventi di efficientamento energetico, riduzione delle emissioni climalteranti ed eliminazione o riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili.
2.73. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 6.
2.74. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
  6-ter. Le risorse destinate ai sensi del comma 6-bis sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'housing, per interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.
  6-quater. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 6-ter è effettuata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma 6-bis, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
  6-quinquies. Le risorse assegnate ai sensi del comma 6-bis sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.
  6-sexies. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 6-ter assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma 6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite:

   a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'housing;

   b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

   c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

   d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

   e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

   f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

   g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al precedente periodo;

   h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

   i) gli standard minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

  6-septies. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
2.76. Faraone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

   a) i criteri per la determinazione dei canoni sostenibili degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS);

   b) i criteri di riparto delle risorse;

   c) gli standard minimi prestazionali ed energetici degli interventi;

   d) i criteri prioritari per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati.
2.78. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Almeno il 50 per cento delle risorse complessivamente assegnate ai programmi di cui al presente articolo è destinato ad interventi di recupero, manutenzione o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale.
2.79. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale previsti dal presente decreto, sono prioritariamente utilizzate le risorse residue derivanti dalla gestione del fondo Gescal e dei relativi accantonamenti non ancora destinati.
2.80. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: , fermo restando fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4, lettera b).
2.81. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2.83. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'affidamento e nell'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione all'attività oggetto d'appalto, con obbligo di piena tutela delle condizioni retributive, normative e di sicurezza lungo tutta la catena di affidamenti.
*2.88. Ruffino.
*2.89. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per gli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto, la suddivisione in lotti costituisce modalità ordinaria di organizzazione delle procedure di gara ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata dalla stazione appaltante sotto il profilo tecnico ed economico, con particolare riferimento all'impatto sull'accesso al mercato delle micro e piccole imprese.
  7-ter. Negli accordi quadro, nei programmi integrati e negli interventi realizzati mediante partenariato pubblico-privato, le amministrazioni aggiudicatrici assicurano, ove compatibile con l'oggetto e con l'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, modalità di organizzazione delle procedure idonee a favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, anche attraverso la suddivisione degli interventi per aree territoriali omogenee, la separazione delle prestazioni funzionalmente autonome ovvero la proporzionalità dei requisiti economico-finanziari rispetto alle prestazioni effettivamente affidate.
  7-quater. Negli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto è vietata l'introduzione, quali requisiti di partecipazione o criteri premiali, di condizioni sproporzionate o discriminatorie idonee a limitare l'accesso delle micro e piccole imprese al mercato.
**2.92. Ruffino.
**2.93. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.
*2.105. Bonelli, Grimaldi.
*2.106. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire continuità nell'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, recupero edilizio e housing sociale, nonché di assicurare la tutela delle micro e piccole imprese operanti nella filiera degli appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privati, i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in favore delle imprese esecutrici, dei subappaltatori costituiscono adempimento di un'obbligazione diretta e autonoma e sono finalizzati alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite e contabilizzate nell'ambito del contratto pubblico. I pagamenti diretti effettuati dalla stazione appaltante ai sensi del presente comma non sono soggetti ad azione revocatoria nell'ambito delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, anche con riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.102. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale nelle zone ad alta intensità abitativa)

  1. Quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
  2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'housing, per interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.
  3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma 1. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
  4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.
  5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 2 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite:

   a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'housing;

   b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

   c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

   d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

   e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

   f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

   g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al comma 5;

   h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

   i) gli standard minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

  7. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis;

   al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 2-bis;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: articolo 2, sono aggiunte le seguenti: e 2-bis;

   al comma 10, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis.
2.03. Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Censimento dei fabbricati pubblici e privati inutilizzati da oltre cinque anni allo scopo di implementare il Piano casa e aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero e senza consumo di suolo)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto-legge, e all'implementazione strutturale del Piano casa, nonché all'aumento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale da perseguire prioritariamente attraverso il recupero dei fabbricati inutilizzati del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni e dei privati, i comuni, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento dei fabbricati non utilizzati da oltre cinque anni o abbandonati lasciati nel degrado. Si intendono non utilizzati i fabbricati per i quali nei precedenti cinque anni non sono stati registrati contratti e non è stata iniziata alcuna opera di risanamento o ristrutturazione. Con il censimento, i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di recupero, in tale caso possono procedere alla variante del piano urbanistico comunale. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e sono costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento di cui al comma 1 e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la regione o la provincia autonoma procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni prevedendo il divieto, nel territorio del comune inadempiente, di realizzare interventi edificatori privati residenziali, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione o della provincia autonoma, il divieto di cui al periodo precedente si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza di cui al medesimo comma 2; decorso inutilmente anche tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni uniformi per le regioni e le province autonome che non abbiano provveduto ai sensi del citato comma 2, da applicare fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali e delle province autonome.
  5. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune o dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica e, per una quota, da definire nell'ambito dei citati programmi, attraverso l'apporto dei cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da soggetti in condizioni di precarietà abitativa o con sentenza di sfratto esecutiva o già eseguita, aventi i requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale.
2.04. Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Priorità per i comuni delle aree interne negli interventi del Piano Casa)

  1. Nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, una quota delle risorse destinate alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, è prioritariamente destinata ai comuni intermedi, periferici e ultra-periferici individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, per favorire il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, il contrasto allo spopolamento e il rafforzamento dell'offerta abitativa.
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Governo provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono prioritariamente finalizzati:

   a) al recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e a quello privato inutilizzato, da destinare a programmi di locazione calmierata;

   b) ai programmi di edilizia residenziale sociale e convenzionata;

   c) ai progetti destinati ai giovani, ai lavoratori fuori sede e ai nuclei familiari residenti nei comuni delle aree interne.

  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i criteri di individuazione degli interventi prioritari;

   b) le modalità di assegnazione delle risorse;

   c) i criteri premiali per i comuni caratterizzati da decremento demografico e disagio abitativo.
2.05. Curti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria.»
  2. All'articolo 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;

   b) il comma 3 è soppresso;

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.06. Ferrari.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale)

  1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale, ivi compresi i programmi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore della presente legge, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Direzione generale, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
  2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità di cui al comma 1. Il medesimo Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.
  3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 1 e 2, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze di cui al presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
3.2. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Coordinamento istituzionale e monitoraggio degli interventi)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, avvalendosi delle proprie strutture competenti e del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvia una ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate, non redditizi o non in uso, suscettibili di essere destinati a progetti di edilizia sociale. Alla ricognizione partecipano gli enti proprietari e i soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 2.
  3. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, sentita la Cabina di monitoraggio di cui al comma 4:

   a) l'elenco degli immobili sui quali possono essere presentate iniziative di edilizia sociale finalizzate a soddisfare i fabbisogni abitativi di cui all'articolo 1, comma 2;

   b) schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, anche mediante la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.

  4. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Cabina di monitoraggio, presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, composta dall'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati dagli interventi, nonché dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, rappresentanti dei soggetti attuatori, soggetti pubblici ed esperti.
  5. La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali e le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, e verifica periodicamente il grado di attuazione degli interventi.
  6. La partecipazione alla Cabina di monitoraggio non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.3. Pastorella, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il compenso del Commissario straordinario e del sub-commissario sono stabiliti in conformità all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque, per il Commissario, nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e, per il sub-commissario, in misura non superiore al sessanta per cento del compenso del Commissario.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: 386.000 euro per l'anno 2026 e a 661.714 per l'anno 2027 con le seguenti: 100.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027.
3.4. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: funzioni di indirizzo e coordinamento aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di governo del territorio ed edilizia residenziale pubblica,.
3.5. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 2.
3.6. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nell'esercizio dei propri compiti e nell'ambito dei propri poteri, il Commissario straordinario non può esercitare deroghe alle competenze pianificatorie dei comuni, salvo espressa intesa con gli stessi.
3.7. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'esercizio fino a: n. 42 con le seguenti: «Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dei princìpi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo».
3.79. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'esercizio fino a: fatto salvo il rispetto con le seguenti: Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, in ordine all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto.
3.80. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'esercizio fino a: diversa da quella penale» con le seguenti: Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali.
3.81. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti parole: , nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo,.
3.82. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale con le seguenti: prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze commissariali non possono comportare deroga ai limiti regionali e comunali di consumo di suolo, agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, agli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali, salvo attivazione delle necessarie procedure di variante o accordo di programma con il coinvolgimento della regione e degli enti territorialmente competenti;

   b) al comma 3, alinea, primo periodo, dopo la parola: interessate aggiungere le seguenti: , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;

   c) al medesimo comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: investimenti aggiungere le seguenti: , secondo la durata definita dagli enti proprietari in relazione alle esigenze di interesse pubblico e alla programmazione territoriale,;

   d) al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con funzioni di coordinamento e raccordo con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale;

   e) al medesimo comma 10, quarto periodo, dopo la parola: pubblico aggiungere le seguenti: nonché le modalità della procedura straordinaria di ricognizione di cui al comma 3 effettuata dal Commissario.
3.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a ogni disposizione fino alla fine del comma, con le seguenti: esclusivamente alle disposizioni procedimentali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, la previsione degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.
3.10. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a ogni disposizione di legge diversa da quella penale con le seguenti: esclusivamente alle disposizioni procedimentali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.
*3.12. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.
*3.15. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fatto salvo il rispetto con le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, in ordine all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto.
3.19. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: , dei princìpi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

   b) al medesimo comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 con le seguenti: dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   c) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza di cui agli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del medesimo decreto.
3.20. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: , dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo.
*3.22. Bonelli, Grimaldi.
*3.23. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: , delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia poste a tutela della pianificazione urbanistica e territoriale e degli standard urbanistici.
3.24. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni e gli enti territoriali provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. I medesimi enti, nei successivi novanta giorni, individuano il proprio fabbisogno di alloggi per contrastare il disagio e l'emergenza abitativa, e individuano gli immobili, di proprietà preferibilmente pubblica, su cui realizzare gli interventi, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di quelle vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nella ricognizione è compreso il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica e sociale.
3.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate con le seguenti: previa intesa con gli enti e le amministrazioni interessate.
*3.27. Ruffino.
*3.84. Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.
*3.28. Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni interessate aggiungere le seguenti: , anche attraverso i Consigli nazionali e ordini professionali.
3.30. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, sopprimere il terzo periodo.
3.31. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, alinea, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , entro sei mesi dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo.
3.32. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, alinea, quarto periodo, sostituire le parole: previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio con le seguenti: in accordo con la Cabina di monitoraggio.
3.34. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, alinea, quarto periodo, sostituire le parole: previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio con le seguenti: in accordo con la Cabina di monitoraggio.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 3:

   al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva;

   al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: individua gli interventi fino alla fine del periodo, con le seguenti: e della rigenerazione edile e sociale, individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4, monitora e indirizza i programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, verifica il grado di attuazione degli interventi e partecipa alla redazione delle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 2 e della convenzione quadro di cui all'articolo 9 comma 6-bis;

   all'articolo 9:

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.33. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: interessati dagli interventi aggiungere le seguenti: , dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato;

   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.
*3.36. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.
*3.37. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.
3.38. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: schemi-tipo di convenzione aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali proprietari e delle normative regionali vigenti,.
3.40. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: , fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore.
3.83. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della ricognizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri omogenei di classificazione tecnico-economica e funzionale degli immobili pubblici inutilizzati, finalizzati a supportare gli enti territoriali nell'individuazione delle priorità di recupero realmente sostenibili sotto il profilo urbanistico, economico, sociale e gestionale.
3.44. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al presente articolo è data evidenza nella proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici trasmessa alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.
3.45. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
3.47. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: un'amministrazione pubblica aggiungere le seguenti: ovvero in caso di inerzia o grave ritardo delle amministrazioni competenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: conseguenti determinazioni aggiungere le seguenti: , ivi compresa la previsione di poteri sostitutivi di titolarità del Commissario straordinario medesimo.
3.48. Ruffino.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3.49. Bonelli, Grimaldi.
*3.50. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nelle more del con la seguente: previo.

  Conseguentemente, al medesimo numero 2), sopprimere le parole da: con applicazione fino alla fine del numero.
**3.51. Bonelli, Grimaldi.
**3.52. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 con le seguenti: dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.53. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
*3.55. Bonelli, Grimaldi.
*3.56. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la seguente parola: altresì.
3.59. Pastorella, Ruffino.

  Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.
3.60. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
3.61. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e la nomina di esperti.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3.62. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: del programma aggiungere le seguenti: degli interventi.
3.85. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dei comuni italiani aggiungere le seguenti: nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva.
3.86. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dei comuni italiani aggiungere le seguenti: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.
3.87. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dei comuni italiani aggiungere le seguenti: o un suo delegato.
3.88. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva.
3.64. Bonelli, Borrelli.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte al CNEL degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare regolarmente abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
3.67. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, come individuate dalla Convenzione nazionale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3.68. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.
3.71. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: per la componente di edilizia sociale del programma.
3.89. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: i criteri per l'individuazione delle con la seguente: le
3.90. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 10, quarto periodo, dopo le parole: priorità territoriali aggiungere le seguenti: , operando in sinergia con gli ordini professionali,.
3.91. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 10, quarto periodo, dopo le parole: di attuazione del programma aggiungere le seguenti: : e partecipa alla redazione delle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 2 e della convenzione quadro di cui all'articolo 9, comma 6-bis).
3.92. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 10, quarto periodo, dopo le parole: di attuazione del programma aggiungere le seguenti: e dei singoli interventi.
3.93. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 10, quarto periodo, dopo le parole: tipologiche di intervento aggiungere le seguenti: , operando in sinergia con gli ordini professionali.
3.72. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 10, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: e valorizzazione.
3.73. Bonelli, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Al fine di assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche in materia edilizia, la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della piattaforma, gli indicatori di performance e le modalità di accesso e condivisione dei dati.
3.76. Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.
3.77. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Piano straordinario per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza)

  1. Al fine di promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza, nonché perseguire la valorizzazione ambientale, il consumo di suolo zero e la restituzione del suolo alla cittadinanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la regione Calabria e il comune di Cosenza, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è istituito un piano straordinario per la tutela e il risanamento ambientale del territorio, finalizzato a perseguire il riuso edilizio di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi, inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione fisica, funzionale e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Con il medesimo decreto è, altresì, individuata una struttura di supporto al piano.
  2. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, la struttura del piano può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di amministrazioni statali, nonché di società a totale partecipazione dello Stato e di società da esse controllate e di strutture dei comuni dei centri storici individuati per la rigenerazione, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La struttura del piano può altresì avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di istituti pubblici di ricerca, quali l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il Piano straordinario individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano straordinario è adottato previa intesa con la sovraintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione della deroga di cui al presente comma gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dagli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  5. Il Piano straordinario è formulato sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

   a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

   b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati e alla valorizzazione degli spazi pubblici per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

   c) gli interventi finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

   d) la stima dei relativi costi;

   e) la valutazione di impatto ex ante sugli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

   f) le infrastrutture e gli edifici esistenti, pubblici e privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, oggetto di investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.

  6. Il Piano straordinario indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere da realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dalla struttura del piano. Il Piano straordinario garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati ai sensi della normativa vigente.
  7. Ferma restando la realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione urbana, secondo le seguenti tipologie:

   a) interventi diretti su singoli immobili;

   b) interventi su ambiti urbani su proposta di un proponente privato soggetta a autorizzazione comunale.

  8. Gli interventi diretti di cui alla lettera a) del comma 7 sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione che:

   a) sia garantito lo standard di edificio a energia quasi zero di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

   b) siano favoriti interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

   c) siano migliorate le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

   d) siano realizzate aree verdi;

   e) siano realizzati spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

   f) siano realizzati impianti per l'automazione e per l'accessibilità digitale ai servizi di teleassistenza;

   g) sia previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio.

  9. Gli interventi diretti di cui alla lettera a) del comma 7 sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli interventi sono consentiti esclusivamente nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e sono presentati da promotori privati alla struttura del piano, che ne valuta la coerenza con il Piano straordinario. Sono a carico dei promotori privati:

   a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

   b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

   c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi;

   d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative previste dalla presente legge.

  10. Nei casi in cui gli interventi siano funzionali alla successiva destinazione dell'immobile a fini di utilità sociale e nei casi di attestata indisponibilità economica dei nuclei familiari, i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari sono a carico della contabilità speciale intestata alla struttura del piano. Il piano economico-finanziario, con cui i promotori privati assumono le obbligazioni di cui al comma 7, è allegato al progetto presentato alla struttura del piano ed è approvato con i relativi atti vincolanti e con le garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del Piano straordinario ed è parte integrante della relativa convenzione. Nelle more della definizione del Piano straordinario, i progetti di rigenerazione possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico, dell'equilibrio del piano economico-finanziario e della valutazione ex ante sull'impatto sociale e ambientale dell'intervento. Gli interventi approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui al comma 7 del presente articolo, sono esentati dai contributi per oneri di urbanizzazione stabiliti con determinazioni comunali adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  11. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano straordinario:

   a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  12. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata ai sensi del presente articolo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 100 euro ciascuna. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  13. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 70 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dal presente articolo. La detrazione di cui al primo periodo è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
  14. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, il comune di Cosenza può elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino a un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  15. Per le finalità della presente legge è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla struttura del piano, nella quale confluiscono le risorse stanziate dal presente comma, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2026, di 75 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura del piano si provvede, nel limite di 0,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano straordinario, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.01. Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento amministrativo degli enti territoriali attuatori del Piano Casa)

  1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione delle misure previste dal presente decreto, i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni coinvolti nei programmi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata possono effettuare, fermi restando i vincoli di equilibrio di finanza pubblica, assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso di professionalità tecniche, amministrative, contabili, informatiche e progettuali, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche per un periodo superiore a trentasei mesi, comunque non eccedente il 31 dicembre 2030.
  2. La spesa di personale derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 non rileva ai fini:

   a) della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

   b) del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli enti territoriali coinvolti nell'attuazione delle misure previste dal presente decreto, anche attraverso le assunzioni di cui al comma 1, il Governo provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 3;

   b) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte;

   c) i criteri di priorità per i comuni intermedi, periferici e ultra-periferici delle aree interne.
3.02. Curti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Banca di dati del patrimonio edilizio inutilizzato)

  1. Al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, i comuni provvedono ad aggiornare il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado aventi qualsiasi destinazione, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono interventi edificatori non ancora attuati. Il censimento di cui al presente comma è obbligatoriamente aggiornato almeno ogni due anni e le informazioni in esso contenute sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati.
  2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile agli stessi comuni e agli enti territoriali secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali.
3.09. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Cabina di regia nazionale per le politiche abitative)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia nazionale per le politiche abitative, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento amministrativo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
  2. La Cabina di regia è composta da:

   a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di coordinamento;

   b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   e) tre rappresentanti designati dall'ANCI.

  3. La Cabina di regia:

   a) definisce il cronoprogramma degli interventi e delle relative erogazioni finanziarie;

   b) monitora lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi;

   c) individua eventuali criticità attuative e propone misure correttive;

   d) assicura il coordinamento tra amministrazioni statali, regioni ed enti locali.

  4. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*3.03. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*3.04. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Osservatorio nazionale per l'impatto urbano e sociale del Piano casa)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi previsti dal presente decreto.
  2. Dell'Osservatorio fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane e degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica.
  3. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere una relazione concernente:

   a) il consumo di suolo evitato;

   b) il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato;

   c) gli effetti sociali e territoriali degli interventi;

   d) l'andamento dell'accessibilità abitativa nei territori interessati;

   e) il grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana.
**3.06. Bonelli, Grimaldi.
**3.07. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.
**3.08. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Bonelli, Borrelli.
*4.2. Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo periodo possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolari di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti di cui al comma 3.
  9. Le risorse residue e non assegnate del Fondo di cui al comma 1 sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, al medesimo Fondo.
  10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
  11. Le risorse del Fondo soppresso ai sensi del comma 10 eventualmente stanziate per le annualità successive a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non ancora ripartite né trasferite alle regioni sono destinate al Fondo di cui al comma 1.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.4. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Rifinanziamento di fondi)

  1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  3. La dotazione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementata di 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.
  4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  5. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di edilizia e residenze universitarie, sono incrementate di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.
  6. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari a 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

   a) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2026, 220 milioni di euro per l'anno 2027 e 130 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 555 milioni di euro per l'anno 2026, 470 milioni di euro per l'anno 2027 e 560 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.5. Furfaro, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano, Serracchiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Rifinanziamento di fondi)

  1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 e 2, pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

   a) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027 e 900 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 260 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4.8. Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di:

   a) 50 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) 300 milioni di euro per l'anno 2027.

  2. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è rifinanziato nelle medesime misure di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite procedure semplificate e uniformi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse da parte delle regioni e degli enti locali.
  4. Le risorse assegnate ai sensi del presente articolo sono erogate ai beneficiari entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento.
4.7. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Rifinanziamento dei fondi sostegno affitto e morosità incolpevole)

  1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole sono rifinanziati per l'anno 2026, rispettivamente, con 175 milioni di euro e 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, con 350 milioni di euro e 150 milioni di euro.
  2. Il 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per sostenere i conduttori di edilizia residenziale pubblica in condizioni di morosità incolpevole.
4.9. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 122 milioni di euro per l'anno 2026 e 102 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni per il 2026 e 100 milioni per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307; quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
4.11. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: l'entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo di cui al comma 1,.
*4.16. Ruffino.
*4.17. Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: destinato agli inquilini morosi incolpevoli fino alla fine del periodo con le seguenti: per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.19. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124» con le seguenti: «per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124» con le seguenti: «per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 1:

   secondo periodo, dopo le parole: «Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri» aggiungere le seguenti: «per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché»;

   terzo periodo, sostituire le parole: «alla riduzione anticipata del proprio debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» con le seguenti: «al finanziamento di investimenti ex articolo 199, comma 1, lettera c), del TUEL».
4.26. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono incrementate di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.20. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il periodo 2026-2028, e il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4.22. Bonelli, Grimaldi.
*4.23. Ferrari, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Serracchiani, Viggiano, Roggiani.
*4.24. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo periodo possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolari di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti di cui al comma 3.
  9. Le risorse residue e non assegnate del Fondo di cui al comma 1 sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, al medesimo Fondo.
  10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
  11. Le risorse del Fondo soppresso ai sensi del comma 10 eventualmente stanziate per le annualità successive a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non ancora ripartite né trasferite alle regioni sono destinate al Fondo di cui al comma 1.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, di seguito denominato «Fondo nazionale di garanzia», con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
  2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi more uxorio o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

   d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e per la loro gestione affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo nazionale di garanzia si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

  1. Le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e sono destinate, per una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione da parte dei nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi more uxorio o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentasei anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi integrativi, ovvero da parte dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.04. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Bonelli, Grimaldi.
*5.2. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.
*5.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: purché i soggetti interessati non siano proprietari di altra abitazione aggiungere le seguenti: nel comune di residenza e in possesso dei requisiti economici previsti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
5.5. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri aggiungere le seguenti: per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché;

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «alla riduzione anticipata del proprio debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» con le seguenti: «al finanziamento di investimenti ex articolo 199, comma 1, lettera c), del TUEL».
5.27. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri aggiungere le seguenti: per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché.
5.8. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di cui al presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: sono integralmente vincolati, da parte degli enti proprietari, al finanziamento di interventi di recupero, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, incremento e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con priorità alla rapida reimmissione in disponibilità degli alloggi non assegnabili per carenze manutentive.
*5.9. Bonelli, Grimaldi.
*5.12. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: riduzione anticipata fino alla fine del comma con le seguenti: realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, e in misura residuale alla riduzione anticipata del debito strettamente connesso alla gestione del patrimonio abitativo pubblico.
5.23. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione anticipata del proprio debito fino alla fine del periodo con le seguenti: al finanziamento di investimenti ai sensi dell'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5.22. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cedolare secca)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è soppresso;

   b) al terzo periodo, le parole da: «ubicate» fino a: «programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

  2. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole da: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988» fino a: «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di tutto il territorio nazionale».
5.02. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di riscatto di alloggi sociali e misure per la riduzione della tensione abitativa nei comuni)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di cinque anni dall'inizio della locazione».
  2. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10, commi 5, lettera d), e 5-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto agli oneri relativi agli anni dal 2029 al 2038, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 6.
(Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico)

  1. Le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente sono destinate esclusivamente a interventi di recupero, riqualificazione e riconversione funzionale finalizzati all'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di alloggi da destinare esclusivamente alla locazione a canone di edilizia residenziale pubblica, secondo la normativa regionale vigente in materia.
  3. È esclusa la possibilità di destinare gli immobili di cui al presente articolo a operazioni di vendita, locazione con facoltà di riscatto o altre forme di trasferimento della proprietà a soggetti privati.
6.2. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di fornire una risposta ai fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori separati, le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio privato esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia sociale, per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite. In caso di incremento di volumetrie o superfici edificabili, almeno il 30 per cento della nuova capacità edificatoria è destinata a edilizia residenziale pubblica.
6.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 unità immobiliari con le seguenti: 12 unità immobiliari, ovvero da 15 unità immobiliari per gli edifici o i complessi di edifici di proprietà di operatori associati in consorzio o in rete di imprese.
6.4. Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: 25 unità immobiliari aggiungere le seguenti: ovvero 15 unità immobiliari per gli operatori associati in consorzio o in rete di imprese,.
6.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli alloggi di cui al comma 1 possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, anche a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei familiari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
6.8. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
6.9. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantire il rispetto dei criteri, dei requisiti minimi di prestazione energetica e degli obiettivi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
6.12. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sono attuati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, previa verifica del carico urbanistico generato, degli standard urbanistici, delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e degli effetti sugli spazi verdi urbani, sulla copertura arborea urbana e sulla permeabilità dei suoli.
6.14. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Gli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo sono prioritariamente destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, e devono garantire livelli di sostenibilità dei canoni di locazione in rapporto alle condizioni reddituali dei nuclei assegnatari, secondo criteri definiti dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia residenziale sociale.
*6.16. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*6.17. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incremento delle detrazioni per i conduttori in locazione abitativa)

  1. Al fine di garantire una maggiore sostenibilità abitativa e promuovere la regolarità dei contratti di locazione, all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01:

    1) alla lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

    2) alla lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

   b) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200,00»;

    2) alla lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per il welfare abitativo contrattuale e territoriale)

  1. Al fine di favorire l'accesso all'abitazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare nei territori caratterizzati da elevata tensione abitativa o da significativa mobilità professionale, le regioni, gli enti locali e i soggetti attuatori possono promuovere accordi con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale finalizzati all'attivazione di strumenti di welfare abitativo.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere:

   a) contributi integrativi alla locazione;

   b) convenzioni per l'accesso a soluzioni abitative a canone calmierato;

   c) strumenti di accompagnamento abitativo per lavoratori trasferiti, stagionali o fuori sede;

   d) il coinvolgimento degli enti bilaterali di settore nell'ambito delle rispettive finalità statutarie.
6.04. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Detrazioni fiscali per gli alloggi sociali)

  1. Per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione dal reddito complessivamente pari a:

   a) 1.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

   b) 2.000 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: e sociale con le seguenti: destinati allo scorrimento delle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare e interventi di edilizia residenziale sociale destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto-legge.
7.1. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione con le seguenti: il recupero e la riqualificazione
7.2. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse complessivamente allocate nel Fondo housing coesione di cui al comma 1 è vincolata alla realizzazione, al recupero o alla manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sociale.
*7.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.
*7.4. Bonelli, Grimaldi.
*7.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: altresì con le seguenti: previa una preventiva verifica da parte degli organi di indirizzo e controllo dello Stato, dei comuni e delle regioni coinvolte e la conseguente autorizzazione, anche attraverso l'indicazione prescrittiva e vincolante del rispetto di risultati di rendimento attesi coerenti con le finalità sociali degli interventi, delle modalità e dei criteri utilizzati nella definizione degli investimenti del Fondo, nonché del rispetto della priorità e prevalenza di interventi destinati alla locazione di lunga durata e dell'equilibrata distribuzione territoriale degli investimenti.
7.6. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche con le seguenti: delle relative risorse è effettuata tra i comuni capoluogo delle città metropolitane tenendo conto.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dei Piani Operativi e delle priorità tematiche già programmati dai comuni a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027, la ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata previa intesa con ciascun comune interessato, assicurando il mantenimento in capo a ciascun ente dell'esatta quota di risorse fuoriuscita dal medesimo Programma, a saldo invariato e in coerenza con le programmazioni in corso, previa verifica della compatibilità di tempi e modalità di assegnazione con la prosecuzione degli interventi già avviati o programmati. A questo scopo, la delibera di cui al comma 2 assegna altresì a ciascun ente le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Piano Operativo e non oggetto della ripartizione di cui al medesimo comma. Qualora la delibera di cui al comma 2 non venga adottata entro il 1° settembre 2026 le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale rientrano nelle disponibilità di ciascun comune capoluogo di città metropolitana in misura pari all'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun Piano Operativo.
*7.8. Bonelli, Grimaldi.
*7.9. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'eventuale riallocazione delle risorse derivanti dalla rimodulazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud è effettuata previa intesa con i Comuni interessati, garantendo l'invarianza delle risorse complessivamente assegnate a ciascun ente e la continuità degli interventi programmati.
7.10. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, dopo le parole: predetto Dipartimento aggiungere le seguenti: , previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni e dopo la parola: investimento aggiungere le seguenti: , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.
7.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, dopo le parole: è autorizzato a sottoscrivere aggiungere le seguenti: , previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni,
7.11. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e.
7.13. Bonelli, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 7.
*7.15. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*7.16. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 7, sostituire le parole da: versati ad apposito fino alla fine del comma con le seguenti: destinati al finanziamento di nuovi programmi di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale promossi dagli operatori, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e a finanziare un fondo di garanzia a favore degli stessi operatori per la realizzazione di programmi di alloggi in locazione di lunga durata a canone sostenibile con l'obiettivo di poter attivare finanziamenti derivanti dagli strumenti finanziari europei nell'attuazione dell'European Affordable Housing Plan.
7.17. Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Sopprimere il comma 8.
7.19. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni)

  1. Nelle more dell'attuazione del Piano casa di cui al presente decreto-legge, al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, di favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti e di ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie immobili da gestire, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire, ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie sociali per la casa istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.
  3. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere nell'istituzione, ove non già presenti, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati, anche enti o grandi proprietà, che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.
  4. Le Agenzie sociali per la casa, nel caso di gestione di alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati rappresentativi degli inquilini e delle associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa.
  6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
7.01. Grimaldi, Bonelli.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dalla normativa regionale vigente in materia edilizia e urbanistica.

  Conseguentemente, al comma 3:

   dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli standard urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento.
8.1. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente, al comma 4, premettere le seguenti parole: Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente capo, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.
8.2. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere le parole: urbanistica,.
8.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente capo, aggiungere le seguenti: finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale e di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) destinati alla locazione a canone calmierato e sostenibile,.
8.8. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'attuazione della previsione di cui al comma precedente, al fine di assicurare la tempestiva verifica della conformità degli interventi alle disposizioni normative e urbanistico-edilizie vigenti, gli enti competenti sono autorizzati a destinare risorse aggiuntive, necessarie al potenziamento delle attività di controllo, all'erogazione di incentivi al personale direttamente preposto all'istruttoria e ai controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, nonché al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*8.12. Bonelli, Grimaldi.
*8.14. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*8.15. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare e assicurare gli interventi di demolizione nonché la continuità operativa del Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., all'articolo 32, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «75».
8.16. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le amministrazioni coinvolte assicurano l'interoperabilità delle piattaforme SUAP e SUE e operano nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio documentale, evitando richieste duplicate di atti, elaborati, certificazioni o informazioni già trasmessi o comunque detenuti da altre amministrazioni pubbliche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di interoperabilità delle piattaforme digitali utilizzate nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente articolo.
8.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli immobili interessati dagli interventi di cui al presente Capo, le amministrazioni competenti assicurano, anche mediante piattaforme digitali interoperabili, l'accesso semplificato e tempestivo agli archivi edilizi, catastali e ipotecari necessari alla verifica dello stato legittimo, della commerciabilità e della valorizzazione degli immobili, anche in favore dei professionisti abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, incaricati dai soggetti attuatori o dagli aventi diritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
8.22. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'eventuale incremento volumetrico è subordinato alla destinazione prevalente ad edilizia pubblica o sociale e alla verifica di sostenibilità urbanistica e ambientale.
8.24. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la conformità del mutamento di destinazione d'uso degli edifici con gli strumenti urbanistici generali vigenti e con il carico urbanistico determinato a seguito dell'intervento anche in rapporto alla dotazione minima per spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
8.28. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli standard urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale.
8.41. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le informazioni relative all'applicazione del presente articolo sono trasmesse alla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10.
8.30. Ruffino.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo con le seguenti: al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo .
8.43. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo con le seguenti: al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo .
8.42. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo.
8.44. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di ristorare i comuni dal minore gettito derivante dall'esonero parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i mutamenti di destinazione d'uso di cui al comma 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5-bis, sulla base delle domande presentate dai comuni attestanti le mancate entrate nei rispettivi bilanci.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.33. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito di una relazione dettagliata che includa: gli interventi realizzati, lo stato di avanzamento degli investimenti, con i relativi impegni di spesa, la verifica delle performance operative, sociali, occupazionali e ambientali, un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, sulle principali criticità riscontrate e sulle azioni correttive intraprese.
8.39. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Finalità e requisiti delle unità immobiliari per la condivisione abitativa volontaria in età matura)

  1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, di prevenire la riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e di favorire l'incremento e la razionalizzazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, la presente legge disciplina la condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di due o più persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria.
  2. La condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 può avere luogo in una unità immobiliare abitativa di proprietà e nella disponibilità di un soggetto privato di età superiore ai 65 anni abitante nell'unità immobiliare stessa, ovvero in unità immobiliari di proprietà o nella disponibilità del comune.
  3. Il soggetto proprietario coabitante o il comune che intendano attivare un progetto di condivisione abitativa volontaria devono garantire idonei spazi privati per ogni anziano o coppia di anziani aderente, comprensivi di almeno una camera da letto e un bagno autonomo, nonché l'accesso a spazi comuni collettivi quali soggiorno, cucina, terrazze, giardini condominiali, laboratori o altri locali di socializzazione.

Art. 8-ter.
(Convenzione di locazione sociale)

  1. Le parti coinvolte in un progetto di condivisione abitativa volontaria sottoscrivono una apposita Convenzione di locazione sociale, la cui durata è pari al periodo di effettiva coabitazione.
  2. Scaduti i termini previsti dalla Convenzione, e salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino per la proroga della stessa, gli alloggi oggetto della Convenzione stessa restano liberi da ogni vincolo e limitazione d'uso.
  3. In caso di morte del proprietario coabitante, nonché nel caso di cessazione del progetto di condivisione abitativa volontaria, la Convenzione decade e l'immobile è restituito agli eredi.
  4. Le Convenzioni possono prevedere clausole di risoluzione consensuale e meccanismi di mediazione in caso di conflitti tra coabitanti.

Art. 8-quater.
(Agenzia nazionale per la condivisione abitativa volontaria)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita l'Agenzia nazionale della condivisione abitativa volontaria, di seguito denominata «Agenzia».
  2. L'Agenzia è composta da 5 membri, scelti tra professionisti ed esperti con comprovata esperienza nelle materie oggetto del lavoro e delle competenze dell'Agenzia.
  3. All'Agenzia, operante sotto la direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) promozione e organizzazione di iniziative culturali finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema della condivisione abitativa in età matura;

   b) verifica e studio delle esperienze di condivisione abitativa volontaria già adottate in altri Paesi;

   c) elaborazione di progetti mirati che tengano conto del contesto socio-economico e territoriale di determinate aree;

   d) monitoraggio degli effetti della condivisione abitativa volontaria nei contesti urbani e nelle periferie;

   e) definizione degli standard qualitativi e quantitativi da adottare per garantire la funzione sociale del progetto;

   f) collaborazione alla predisposizione della Relazione annuale di cui all'articolo 5.

  4. Ai componenti dell'Agenzia di cui al presente articolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-quinquies.
(Disposizioni attuative)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e, ove costituito, il Ministro della famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nonché lo schema della Convenzione di locazione sociale di cui all'articolo 3.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della famiglia, ove costituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono designati i componenti dell'Agenzia di cui all'articolo 4.

Art. 8-sexies.
(Enti locali)

  1. Al fine di garantire una corretta informazione ed assistenza su requisiti, finalità e agevolazioni relative ai progetti di condivisione abitativa volontaria, i comuni possono attivare presso i loro uffici appositi strutture per l'espletamento dei seguenti compiti:

   a) censire gli alloggi che possono essere dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria;

   b) redigere le Convenzioni di locazione sociale;

   c) determinare un equo canone mensile per la locazione degli alloggi dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria, che dovrà essere corrisposto dai coabitanti al comune o al soggetto privato coabitante e potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75 per cento dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

   d) seguire il processo di individuazione dei coabitanti, coinvolgere gli stessi nella gestione e cura degli spazi comuni, promuovere e sostenere i processi decisionali per lo sviluppo di iniziative di socializzazione, ricreative e formative;

   e) promuovere iniziative rivolte alla comunità dei coabitanti che prevedano il coinvolgimento delle strutture sociali, dell'associazionismo e delle realtà già attive nel territorio di riferimento;

   f) sostenere e assistere i coabitanti per le questioni socio-economiche, anche prevedendo l'assistenza alle persone in difficoltà nella gestione delle proprie economie, attraverso una formazione specifica per la pianificazione ad hoc del bilancio familiare;

  2. Per la definizione, attuazione ed il monitoraggio dei progetti i comuni possono anche avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8-novies.
(Agevolazioni fiscali)

  1. Al fine di favorire la nascita di progetti di condivisione abitativa volontaria, i comuni possono concedere, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'esonero totale o parziale, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo ovvero della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da determinarsi in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota b metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
  2. L'esonero totale o parziale di cui al comma 1 è concesso dai comuni a valere su risorse proprie ovvero sulle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, escludendosi in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti.
  3. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano finalizzate al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per progetti di condivisione abitativa tra persone di età superiore ai 65 anni, spetta, con decorrenza a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento per le spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Art. 8-decies.
(Istituzione del Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato alla copertura finanziaria dei progetti volti alla realizzazione e al mantenimento della condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 della presente legge nonché alla copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

Art. 8-undecies.
(Relazione al Parlamento)

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

   a) ai progetti avviati e conclusi;

   b) all'operato dell'Agenzia;

   c) ai risultati conseguiti in termini di benessere sociale, riduzione della spesa assistenziale, miglioramento della qualità di vita degli anziani;

   d) alle criticità riscontrate e alle eventuali proposte di modifica normativa.
8.01. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale, agli interventi effettuati dagli ex IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di in house providing, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica nonché agli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale, a decorrere dal 1° luglio 2026, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi. Tra le spese detraibili nella misura del 100 per cento rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili finalizzate agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche nel caso in cui ad esse non segua l'effettiva realizzazione degli interventi.
  4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3 ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al medesimo comma 3;

   b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al comma 3.

  5. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  6. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 8-ter.
(Cessione del credito)

  1. I soggetti che, negli anni dal 2026 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 8-bis possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per gli anni dal 2026 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12 e 13 della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fascicolo del fabbricato)

  1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità delle strutture, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

   a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

   b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

   c) le informazioni aggiornate sulla prestazione energetica dell'edificio nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. Il fascicolo del fabbricato deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso la sede dell'ente proprietario e deve essere accessibile in versione digitale.
8.05. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione IMU per gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale)

  1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in-house providing, destinati a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica volto a soddisfare le esigenze abitative e di inclusione sociale di individui e nuclei familiari svantaggiati, sono equiparati agli alloggi sociali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ai fini dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria per il periodo di possesso durante il quale sono adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al presente articolo.
8.07. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o da apposita variante approvata con il coinvolgimento degli enti territorialmente competenti.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , definite nell'ambito della programmazione statale e regionale vigente;

   al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In zona agricola gli interventi sono limitati al recupero e alla ristrutturazione di edifici residenziali esistenti, senza nuova edificazione, senza ampliamenti fuori sedime, senza incremento di consumo di suolo e senza mutamento permanente della destinazione agricola del territorio, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. Tali interventi sono assoggettati a vincolo di destinazione temporanea per esigenze documentate di lavoratori stagionali, con divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo turistico-ricettivo libero nei periodi di non occupazione stagionale.;

   al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali minime previste dalla normativa statale e regionale.
9.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici generali o da apposite varianti urbanistiche.
9.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: con l'attrazione fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.6. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di investimenti privati aggiungere le seguenti: , applicando le agevolazioni del credito d'imposta da disciplinare con apposito provvedimento,.
9.7. Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi di edilizia integrata sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari in possesso di requisiti reddituali compatibili con l'accesso all'edilizia residenziale sociale, secondo i limiti definiti dalle regioni, nel rispetto del principio di sostenibilità dell'incidenza del canone di locazione sul reddito disponibile del nucleo familiare.

  Conseguentemente, al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.
*9.11. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*9.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e lavoratori stranieri.
9.13. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel limite massimo del 50 per cento del totale degli interventi realizzati per gli interventi di edilizia convenzionata nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata.
9.14. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: secondo quanto previsto ai sensi del comma 4 aggiungere le seguenti: , di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico.

  Conseguentemente:

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: riuso di aree già urbanizzate o degradate aggiungere le seguenti: , piani di rigenerazione di aree interne già in desertificazione;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

   al comma 9, dopo le parole: l'individuazione dei criteri soggettivi aggiungere le seguenti: , inclusi nella convenzione quadro di cui al comma 6-bis, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto di cui al presente comma individua, altresì, le modalità di recepimento delle informazioni e le modalità di condivisione con la Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10, per le funzioni di osservatorio e indirizzo previste dalla legge.
*9.15. Ruffino.
*9.16. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: ai sensi del comma 4 aggiungere le seguenti: , di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico.
9.17. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: o vendita fino alla fine della lettera con le seguenti: a canone calmierato di unità abitative destinate ad abitazione principale o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa. In ogni caso, almeno il 60 per cento dell'investimento destinato all'edilizia convenzionata ai sensi della lettera d) deve essere riservato a unità abitative in locazione a canone calmierato. La restante quota può essere destinata alla cessione in proprietà a prezzo calmierato, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:

   sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) le unità immobiliari di cui alla lettera b) sono destinate alla locazione a canone calmierato, ovvero alla cessione in proprietà a prezzo calmierato nei limiti della quota di cui alla lettera b), esclusivamente in favore dei soggetti ivi indicati per i quali risultino i seguenti requisiti:

    1) condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata. Le regioni, con propria delibera, fissano un parametro ISEE massimo per l'accesso ai programmi di edilizia integrata nel proprio territorio, coerente con i valori di mercato di riferimento e comunque non superiore al limite determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

    2) gli oneri su base annua connessi alla locazione a canone in base ai correnti valori di mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie previste ai sensi del presente articolo e delle diverse realtà territoriali interessate, come definiti ai sensi della lettera e), risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente;

    3) reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli oneri su base annua di cui al numero 2);

   alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole da: per la risoluzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: prioritariamente per la conversione del canone ai valori correnti di mercato, in subordine, è possibile la risoluzione del contratto;

   alla lettera l), sopprimere le parole da: le unità residenziali vendute fino a: o locazione di cui alla lettera b).
9.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati con le seguenti: a canone calmierato definito in riferimento ai valori definiti dagli accordi in sede locale tra organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori attraverso appositi accordi integrativi.
9.27. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei familiari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
9.29. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) gli interventi di edilizia integrata sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari in possesso di requisiti reddituali compatibili con l'accesso all'edilizia residenziale sociale, secondo i limiti definiti dalle regioni, nel rispetto del principio di sostenibilità dell'incidenza del canone di locazione sul reddito disponibile del nucleo familiare.
9.30. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*9.31. Bonelli, Grimaldi.
*9.32. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: in misura fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo modalità operative contenute in apposito atto convenzionale di cui alla seguente lettera e) nella misura percentuale massima, per il medesimo contesto territoriale, in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento con le seguenti: Tale equilibrio e sostituire la parola: minima con la seguente: massima;

   al comma 6, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.
9.38. Del Barba.

  Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale percentuale può essere rimodulata, in aumento o in diminuzione, in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento dell'importo dell'investimento, secondo parametri di flessibilità da definirsi con apposito regolamento, che tengano conto dell'effettivo fabbisogno abitativo, delle specificità dei contesti urbani e del costo medio degli interventi di ristrutturazione, fermo restando l'obbligo di applicare prezzi ridotti di almeno il 33 per cento rispetto ai valori di mercato correnti per la quota di alloggi così individuata.
9.43. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di parametri e criteri di computo che consentano di verificare la rispondenza alle effettive dinamiche del mercato immobiliare territoriale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche, edilizie, tipologiche e socio-economiche delle diverse microzone immobiliari.
9.45. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere verificabile sulla base di parametri certi e oggettivi, soggetti a controllo da parte di un organismo pubblico indipendente.
9.46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole: comune interessato aggiungere le seguenti: , tenendo in considerazione anche su base territoriale differenziate per macroaree urbane e/o ambiti territoriali differenziati all'interno della stessa area di parametri integrativi quali la distribuzione dei redditi disponibili, la composizione dei nuclei familiari, i costi energetici e di gestione, l'incidenza del costo abitativo sui redditi e l'indice di sforzo abitativo.
9.47. Simiani, Braga, Vaccari, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole: comune interessato aggiungere le seguenti: , nonché con le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,.
9.49. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sostituire le parole: di mercato con le seguenti: definiti negli accordi locali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), numero 1), premettere il seguente:

    01) Ai fini della definizione di canone di affitto calmierato e all'applicazione della riduzione di almeno del 33 per cento, questi è individuato a seguito di accordo integrativo con le organizzazioni dei conduttori e il riferimento da considerare è rappresentato dai valori recati dall'accordo in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi alla zona ove è ubicato il programma di edilizia integrata di riferimento. Il canone di locazione così definito potrà avere anche una articolazione in base al reddito del beneficiario, in ogni caso l'incidenza dell'affitto sul reddito non potrà superare la soglia del 24 per cento.
9.51. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, per quanto riguarda la locazione, canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: oggettivamente documentati aggiungere, in fine, le seguenti: e, in ogni caso, garantendo canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa;

   al comma 3, lettera i), alinea, dopo la parola: Italiani, aggiungere le seguenti: previa consultazione dalle organizzazioni dei conduttori comparativamente più rappresentative,;

   sopprimere il comma 7;

   sopprimere il comma 8;

   al comma 9, sopprimere le parole da: senza in ogni caso fino a: commi 7 e 8,.
9.52. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 3, alla lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera, con il seguente periodo: A tal fine, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea.
9.53. Del Barba.

  Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) ai fini della determinazione dei valori effettivi di mercato di cui ai numeri 1), 2) e 3) della presente lettera, i comuni acquisiscono il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare iscritte al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al fine di assicurare l'aderenza dei valori convenzionati alle effettive dinamiche del mercato immobiliare territoriale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche, edilizie, tipologiche e socio-economiche delle diverse microzone immobiliari.
9.59. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 3, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: compravendita o.
9.62. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera i), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: compravendita, mutuo fondiario,.
9.63. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: adeguata dotazione di servizi pubblici aggiungere le seguenti: , infrastrutture, aree a verde profondo e standard urbanistici.
9.64. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito dei programmi di edilizia integrata, i comuni, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle condizioni del mercato immobiliare locale e ai fabbisogni abitativi rilevati, possono rimodulare le quote di edilizia residenziale sociale, convenzionata e libera previste dal presente decreto, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli interventi e degli obiettivi di sostenibilità sociale e territoriale. La rimodulazione è consentita nei limiti definiti dalla normativa regionale e deve essere motivata sulla base dell'andamento del mercato immobiliare locale, della domanda abitativa territoriale, della presenza di immobili inutilizzati o sfitti, della sostenibilità economica e finanziaria degli interventi ovvero delle esigenze di rigenerazione urbana e contrasto allo spopolamento.
*9.73. Bonelli, Grimaldi.
*9.74. Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I programmi di edilizia integrata di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, all'inversione delle dinamiche demografiche e alla valorizzazione dei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027, anche nell'ottica di un'efficace gestione del suolo, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI) e assicurando allo scopo lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.
9.76. Alifano, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sicurezza del territorio aggiungere le seguenti: , nonché concorrere al perseguimento dell'obiettivo di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile strettamente necessari all'installazione di impianti tecnologici o di soluzioni tecniche volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici che portino a una riduzione complessiva di almeno il 30 per cento del consumo di energia primaria, nel rispetto degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023.
9.77. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e nel turismo aggiungere le seguenti: , in piani di rigenerazione di aree interne già in desertificazione.
9.79. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
9.81. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.
9.84. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e ferma restando la disciplina ordinaria con le seguenti: fermi restando gli eventuali incrementi volumetrici o di superficie riconosciuti dalle normative regionali o locali.
9.82. Del Barba.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di ristrutturazione di edifici esistenti in zone agricole con le seguenti: di recupero e ristrutturazione di edifici residenziali esistenti in zona agricola, senza mutamento della destinazione agricola,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo ai fini turistico-ricettivi nei periodi di non occupazione stagionale degli immobili.
9.85. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al comma 4, sono individuati anche interventi finalizzati al recupero, al restauro, al risanamento conservativo e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico e religioso, che includano i centri storici dei comuni con alto livello di spopolamento e i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, anche al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione urbana.
9.87. Torto, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: o a prezzo calmierato fino alla fine del comma con le seguenti: agevolato, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori. Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire, per la parte degli interventi di cui alla lettera b), del comma 3 e per una durata non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, del canone di locazione di importo non superiore a quello fissato con accordo integrativo con i sindacati inquilini nell'ambito del canale agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
9.88. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Gli interventi di cui al comma 7 sono realizzati anche mediante concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.104. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 8, ottavo periodo, sostituire le parole: apposita intesa con le seguenti: apposito accordo.
9.105. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 8, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario non può avvalersi di società pubbliche costituite per la realizzazione e gestione di grandi eventi sportivi e opere infrastrutturali strategiche.
9.106. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 9, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: le soglie ISEE per l'accesso ai prezzi di acquisto o ai canoni di locazione calmierati di cui alla lettera f),.
9.107. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Regime fiscale delle abitazioni locate nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

  1. Le unità immobiliari abitative comprese nei programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui al Capo III del presente decreto-legge, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione.
  2. Alle stesse unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni a partire dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.03. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Definizione uniforme di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale)

  1. È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di servizio di interesse generale (SIG) nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato o ad alloggi ad affitto agevolato. L'alloggio sociale di edilizia residenziale pubblica si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Per questi alloggi i criteri e le modalità di accesso e decadenza nonché i canoni di locazione sociale sono definiti tramite apposite leggi regionali.
  2. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno venticinque anni, ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. Gli alloggi di cui al presente comma svolgono la funzione di servizio di interesse generale economico (SIEG). Per questi alloggi il canone di locazione è definito attraverso accordi integrativi con i sindacati inquilini nell'ambito del canale agevolato tenuto conto dell'apporto pubblico. Tali canoni di locazione possono essere anche rapportati ai redditi dei beneficiari. Tali alloggi sono assegnati attraverso bandi pubblici comunali.
9.04. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Regime IVA della locazione nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata)

  1. Ai canoni di locazione delle unità immobiliari abitative rientranti negli interventi di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), del presente decreto-legge, l'Imposta sul Valore Aggiunto, nei casi di esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica con aliquota pari al 5 per cento.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 300.000 euro a partire dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.010. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Partecipazione dei veicoli di cartolarizzazione al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «costituzione di fondi immobiliari» sono inserite le seguenti: «ovvero di veicoli di cartolarizzazione di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b-bis), e 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130»;

   b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «costituzione di fondi immobiliari» sono inserite le seguenti: «ovvero di veicoli di cartolarizzazione» e dopo le parole: «conferimento al fondo» sono inserite le seguenti: «o al veicolo».
9.014. Del Barba.

ART. 9-ter

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-ter.5. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla maggioranza del capitale sociale delle stesse con le seguenti: al 99,9% del capitale sociale delle stesse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse con le seguenti: non inferiore al 99,9 per cento del capitale sociale delle stesse;

   alla lettera c), sostituire le parole: non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse con le seguenti: non inferiore al 99,9 per cento del capitale sociale delle stesse.
9-ter.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla maggioranza con le seguenti: al 90 per cento.
9-ter.1. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-ter.6. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da altri enti pubblici.
9-ter.2. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla maggioranza con le seguenti: al 90 per cento.
9-ter.3. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9-ter.7. Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alla maggioranza con le seguenti: al 90 per cento.
9-ter.4. Grimaldi, Bonelli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3-bis,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) non è dovuto il contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con riferimento all'articolo 1-quater, commi 1, 2-bis, 2-ter, 5 e 7 della legge 14 novembre 2000, n. 338, e lettera d) del presente articolo, si applicano anche agli interventi aventi ad oggetto le tipologie di unità immobiliari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), ai fini dell'unitarietà dell'intervento nel suo complesso.;

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera b).;

   al comma 3, dopo la parola: sottoservizi aggiungere le seguenti: ; indipendentemente dalla dimensione degli interventi, il Commissario provvede altresì.;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi diversi da quelli realizzati ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nei comuni ad alta tensione abitativa il cui elenco è aggiornato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e con successiva cadenza biennale. Nelle more di tale individuazione, si applica la Delibera del CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e i successivi aggiornamenti già definiti. Nei comuni come individuati nei periodi precedenti, se ricompresi nel territorio delle città metropolitane, i sindaci metropolitani esercitano i poteri commissariali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni. Nei comuni non ricompresi nel perimetro delle città metropolitane, i poteri commissariali sono attribuiti ai presidenti delle regioni.
10.6. Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.10. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.11. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.13. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedere anche in fino a: assenza di pianificazione urbanistica con le seguenti: promuovere, ove necessario, le ordinarie procedure di variante urbanistica o accordo di programma, con il coinvolgimento della regione e del comune territorialmente competenti;

   al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsioni con la seguente: procedure.;

   al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: il Commissario coordina l'acquisizione della valutazione dell'impatto urbanistico da parte del comune territorialmente competente, con il coinvolgimento della regione e degli enti competenti in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale, sanitaria e infrastrutturale. La valutazione dell'impatto urbanistico comprende la verifica degli effetti su mobilità, servizi sociosanitari, scuole, asili, sottoservizi, standard urbanistici, dotazioni territoriali, verde urbano, copertura arborea urbana, permeabilità dei suoli, drenaggio urbano, microclima, infrastrutture verdi e blu, nonché la coerenza con il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, con la legislazione regionale e con gli strumenti urbanistici vigenti.
10.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il reperimento delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici necessari in relazione al carico urbanistico generato dagli interventi.
10.15. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10.16. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: oneri di urbanizzazione aggiungere le seguenti: senza pregiudizio per le risorse destinate alla realizzazione delle opere pubbliche e delle dotazioni territoriali connesse agli interventi e senza trasferire sulla collettività i costi derivanti dagli interventi edificatori.
10.19. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: oneri di urbanizzazione aggiungere le seguenti: qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), primo periodo, dopo la parola: comunque, aggiungere le seguenti: in misura non superiore al 10 per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti.
10.18. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: degli ecosistemi,.
10.26. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*10.27. Bonelli, Grimaldi.
*10.28. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: occorrente con le seguenti: strettamente necessario e previa intesa con il comune territorialmente competente.
10.29. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedere anche in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: promuovere, ove necessarie, le ordinarie procedure per l'approvazione di varianti urbanistiche o di accordi di programma, con il coinvolgimento della regione e del comune interessati dagli interventi.
10.30. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga alle previsioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , previa intesa con il comune interessato, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica.
*10.34. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*10.35. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi con le seguenti: previa conformità o variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvata dagli enti territoriali competenti.
10.36. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: secondo le previsioni di cui fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente previa deroga limitata e motivata approvata dal consiglio comunale su richiesta del Commissario straordinario.
10.37. Bonelli, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 3.
10.38. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: di contenimento del consumo di suolo, aggiungere le seguenti: di ripristino della natura ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991,.
11.2. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 1, dopo la parola: tecnologica, aggiungere le seguenti: assicurando il coordinamento tra le politiche abitative e gli obiettivi di transizione energetica e di contrasto alla povertà energetica, anche mediante l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici coerenti con la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD),.
11.3. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1, definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento:

   a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

   b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

   c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

  1-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma 1-bis, il decreto di cui al comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.
  1-quater. Il decreto di cui al comma 1, disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

   a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

   b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

   c) la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.
11.11. L'Abbate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva 2024/1275/UE in materia di efficientamento energetico, prevenire la dispersione di calore, ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia e conseguire gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, aggiorna, con decreto, i criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2025 in cui si prevede che, qualora gli interventi costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento degli edifici pubblici sia nuovi che esistenti prevedano sistemi compositi di isolamento termico esterno a cappotto, tali sistemi siano dotati di Valutazione tecnica europea (ETA) e di marcatura CE. Resta ferma la possibilità di adottare soluzioni tecniche diverse dai sistemi compositi di isolamento termico esterno a cappotto, ove motivate dalle caratteristiche dell'edificio, dai vincoli architettonici, storici e paesaggistici, da esigenze di sicurezza.
*11.14. L'Abbate.
*11.16. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4, comma 2 ,del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente all'unità immobiliare che ha presentato il reddito minore».
11.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11.1.
(Disciplina delle locazioni brevi degli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa)

  1. Al fine di contrastare il disagio abitativo e la carenza di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 8-bis.- (Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)
   1. Al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, i comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8 possono stabilire, con proprio regolamento, il limite numerico massimo di unità immobiliari ad uso abitativo, comunque non superiore a due per ciascun proprietario, che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con contratti stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o enti che gestiscono portali telematici.
   2. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi anche i contratti di locazione transitoria di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa e ogni altro contratto, comunque denominato, che abbia ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo.
   3. Il limite di cui al comma 1 può essere stabilito anche in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

   a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;

   b) la distribuzione e la capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

   c) la presenza di attrattive turistiche;

   d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;

   e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

   f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

   4. L'individuazione delle zone di cui al comma 3 è determinata sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ovvero attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.
   5. I comuni richiedono ai Ministeri competenti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai citati commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è accessibile ai comuni.
   6. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni tenuto conto dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi previsti dal comma 3.
   7. Fino al raggiungimento del limite di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare.
   8. Nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano rilasciate più autorizzazioni.
   9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve dell'immobile in cui il locatore ha la residenza principale, per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nell'immobile in cui il locatore ha la residenza principale. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.
   10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire il limite di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
   Art. 8-ter. – (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)
   1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del regolamento di cui all'articolo 8-bis, comma 1, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione, la cui risultanza è considerata a tutti gli effetti atto di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   2. Chiunque offra in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1 e 2, unità immobiliari o porzioni di esse in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 8-bis o comunque in violazione del regolamento di cui al citato comma 1 dell'articolo 8-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 14.000.
   3. Chiunque fornisca false informazioni al comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8-bis, commi 7 e 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 6.000.
   4. Chiunque pubblicizzi, con qualunque mezzo, unità immobiliari o porzioni in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.
   5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche a chi svolge l'attività di intermediazione tra locatore e conduttore, in qualunque forma e titolo essa sia esercitata.
   6. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
   7. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, anche se compiute dai soggetti di cui al comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto a introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.
   8. Il comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduarle tenendo conto delle seguenti circostanze:

   a) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

   b) il numero di unità immobiliari interessate;

   c) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui è stata accertata la prima violazione.

   9. In caso di violazione di cui al comma 2, alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiungono la cessazione dell'attività di locazione breve in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata e la rimozione di tutte le informazioni relative alla stessa pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione.
   10. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche se compiuta dai soggetti di cui al comma 5, non può essere presentata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 7 e 8, in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.
   11. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche se compiuta dai soggetti di cui al comma 5, il trasgressore non può presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 7 e 8, prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.
   12. Quando accerta la violazione di cui al comma 2, il comune ordina, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, la rimozione di tutte le informazioni relative all'unità immobiliare o alla porzione della stessa interessate ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015»;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 11-ter.
(Requisiti soggettivi)

  1. Chiunque concede in locazione un'unità immobiliare ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

   a) non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo applicativo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione;

   c) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 11-quater.
(Requisiti degli immobili da destinare a locazione breve)

  1. Ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo destinata all'attività di locazione breve di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, deve essere agibile e possedere i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e certificazione degli impianti installati a norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
  2. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, sono tenuti ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione degli incendi previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per gli immobili abitativi con un numero di posti letto superiore a venticinque, e dal titolo III della regola tecnica di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto.
  3. Ciascuna unità immobiliare concessa in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, deve essere dotata di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio e di uscite con illuminazione di sicurezza e vie di fuga senza intralci all'interno dell'unità immobiliare medesima.

Art. 11-quinquies.
(Formazione e informazioni)

  1. Ai fini della presente legge, i soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, sono tenuti a:

   a) conseguire adeguata formazione, attraverso la frequenza di corsi in materia di sicurezza domestica e di gestione, al fine di garantire la sicurezza alle condizioni di esercizio dell'immobile;

   b) redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   c) mettere a disposizione degli ospiti le necessarie informazioni al momento dell'accettazione, fornendo indicazioni sulle norme di comportamento nell'unità immobiliare locata, nel condominio e nella città, e ad acquisire eventuali osservazioni al momento del rilascio dell'immobile;

   d) esporre il codice identificativo regionale, di seguito «CIR», o il codice identificativo nazionale, di seguito «CIN», di cui all'articolo 5, all'ingresso dell'unità immobiliare e all'ingresso dell'edificio nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato;

   e) fornire ai soggetti che gestiscono i portali telematici, il CIR o il CIN di ciascuna unità immobiliare destinata alla locazione tramite annunci pubblicati nei portali medesimi. I soggetti che gestiscono portali telematici non possono pubblicare annunci privi di CIR o di CIN.

Art. 11-sexies.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore degli articoli da 11-bis a 11-quinquies:

   a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, è concessa per una durata di sette anni esclusivamente ai soggetti richiedenti che documentino congiuntamente le seguenti condizioni:

    1) aver ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, un finanziamento, non ancora estinto al momento della richiesta, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve;

    2) aver legittimamente destinato a locazione turistica ai sensi della disciplina regionale applicabile, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve.

   b) ai soggetti richiedenti di cui alla lettera a) del presente articolo è riconosciuta la priorità nell'assegnazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto.

  2. L'autorizzazione concessa per la durata di sette anni non è prorogabile né rinnovabile per la durata ordinaria di cui all'articolo 8-bis, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore degli articoli da 11-bis a 11-quinquies, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) aggiorna l'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni possono richiedere di essere inseriti nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione motivata al CIPESS.
  4. All'articolo 13-quater, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di acquisizione dei codici identificativi regionali» sono inserite le seguenti: «, le modalità per impedire la generazione del codice identificativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
  5. Con decreto del Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 4 del presente articolo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabilite le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei comuni.
  6. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative del citato articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, adottate dal comune di Venezia restano comunque vigenti fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto.
11.01. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione)

  1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
  2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione dinanzi alla Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità` giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità` del canone.
  3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporta la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla Commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato, con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la Commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione è presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la eventuale riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
  4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle Commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui all'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
  5. Per le rinegoziazioni concluse in relazione a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
  6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
11.05. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Disposizioni in materia di IMU per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

  1. A decorrere dall'anno 2026, non è dovuta l'imposta municipale propria sugli immobili destinati a uso abitativo e assegnati, a titolo di abitazione principale, dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, inclusi gli enti costituiti in forma societaria secondo il modello dell'in-house providing, che svolgono funzioni di interesse generale in materia di accesso all'abitazione sociale.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli immobili effettivamente utilizzati dall'assegnatario quale abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non si estende agli immobili non assegnati, sfitti ovvero destinati ad attività diverse da quelle abitative sociali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalità di ristoro ai comuni interessati in relazione al minor gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Rifinanziamento del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

  1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica, favorire interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio esistente, nonché sostenere i comuni e le città metropolitane nell'attuazione di programmi innovativi di riqualificazione urbana coerenti con le finalità del presente decreto, è autorizzata la spesa di 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare al finanziamento delle proposte ritenute ammissibili nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché al finanziamento di ulteriori interventi coerenti con le finalità del medesimo Programma.
  2. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
11.015. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 11-ter.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti attuativi sono adottati previa intesa con la regione e la provincia autonoma interessata.
11-ter.1. Bonelli, Grimaldi.