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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 22 giugno 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 giugno 2026.

  Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Furgiuele, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 giugno 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BATTILOCCHIO e DE MARIA: «Istituzione del servizio civile per persone anziane attive» (2974);

   BORRELLI: «Modifiche agli articoli 132-ter e 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio medio su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni» (2975).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2858, d'iniziativa del deputato DE BERTOLDI, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):

  L'ABBATE: «Disposizioni in materia di contenimento delle emissioni fuggitive di gas naturale» (2897) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 49/2026 del 27 maggio-16 giugno 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM): organizzazione, funzionamento e detrazioni fiscali collegate.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Pievepelago (Modena) il 28 gennaio 2023.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato», autorizzate, in data 18 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 107.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 giugno 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali (COM(2026) 284 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Croazia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2026) 285 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 giugno 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dalla Società
italiana degli autori ed editori.

  Il Presidente della Società italiana degli autori ed editori, con lettera in data 22 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, la relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società stessa, riferita all'anno 2025 (Doc. CXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Patrizia Pavatti, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA (A.C. 2920-A)

A.C. 2920-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure che hanno l'intento dichiarato di affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il sostegno all'edilizia sociale e la promozione di programmi di rigenerazione urbana, perseguendo l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi destinati alle fasce sociali più vulnerabili. Tuttavia, il decreto-legge non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti. L'articolo 2 istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, volto ad ampliare l'offerta abitativa a canone sostenibile mediante il ripristino di alloggi attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    le finalità del Piano Casa risultano strettamente connesse all'esigenza di garantire un accesso effettivo all'abitazione per categorie sociali particolarmente esposte al disagio abitativo, tra cui giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e nuclei familiari in condizioni di fragilità. Nei comuni delle aree interne, classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, la questione abitativa assume una rilevanza ulteriore, intrecciandosi con fenomeni strutturali di spopolamento, invecchiamento demografico, rarefazione dei servizi essenziali e progressiva marginalizzazione economica e sociale;

    in tali territori, la presenza di un patrimonio immobiliare pubblico e privato inutilizzato o sottoutilizzato rappresenta al tempo stesso una criticità e un'opportunità: da un lato, essa segnala il progressivo indebolimento delle comunità locali; dall'altro, può costituire una leva strategica per favorire il ritorno o la permanenza di giovani, lavoratori e famiglie, rafforzando l'offerta abitativa a canoni sostenibili;

    appare pertanto necessario che, nell'attuazione del Piano Casa e dei relativi strumenti di programmazione, sia assicurata una specifica attenzione ai comuni delle aree interne, anche mediante criteri prioritari e premiali nella destinazione delle risorse e nella selezione degli interventi;

    una quota prioritaria delle risorse destinate alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione potrebbe contribuire in modo significativo al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, alla promozione di programmi di locazione calmierata e al rafforzamento dell'edilizia residenziale sociale e convenzionata nei territori più fragili. Tale indirizzo risulterebbe pienamente coerente con le finalità del provvedimento, in quanto volto ad ampliare l'offerta abitativa sostenibile, a contrastare il disagio abitativo e a promuovere interventi di rigenerazione urbana e sociale nelle aree maggiormente esposte a declino demografico e marginalità territoriale,

impegna il Governo

nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Casa, ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal presente decreto, adottando, altresì, ulteriori iniziative volte a destinare prioritariamente una quota delle risorse ai comuni intermedi, periferici e ultra-periferici individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, finalizzandole al recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, alla locazione calmierata, all'edilizia residenziale sociale e convenzionata e a progetti abitativi destinati a giovani, lavoratori fuori sede e nuclei familiari residenti nei territori caratterizzati da decremento demografico, disagio abitativo e fragilità territoriale.
9/2920-A/1. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame individua le misure che compongono il Piano Casa, consistenti nella realizzazione e valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata volti ad incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    tra le finalità del Piano Casa figurano la risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie, dei genitori separati e la realizzazione di modelli di coabitazione;

    la Relazione sulla violenza economica approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha evidenziato come la violenza economica costituisca una specifica forma di controllo e limitazione della libertà delle donne, incidendo direttamente sulla loro capacità di raggiungere l'autonomia abitativa e di intraprendere percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

    le donne vittime di violenza, in particolare quelle inserite in percorsi certificati di protezione e sostegno da parte dei servizi sociali territoriali e dei centri antiviolenza, si trovano frequentemente in condizioni di grave vulnerabilità economica e abitativa, spesso aggravate dalla presenza di figli minori;

    l'accesso ad una sistemazione abitativa stabile e sicura rappresenta un elemento essenziale per garantire l'autonomia delle donne vittime di violenza e l'effettiva riuscita dei percorsi di emancipazione e protezione,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dell'attuazione del Piano Casa e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, iniziative di carattere normativo volte al riconoscimento delle donne vittime di violenza prese in carico dai servizi sociali territoriali o dai centri antiviolenza tra i soggetti in condizioni di fragilità economica e disagio abitativo, favorendone l'accesso prioritario agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale e alle eventuali quote di riserva previste per le categorie vulnerabili.
9/2920-A/2. Ferrari, Morfino, Zanella, Bonetti, Pavanelli, Madia, Carmina, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure che hanno l'intento dichiarato di affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il sostegno all'edilizia sociale e la promozione di programmi di rigenerazione urbana, perseguendo l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi destinati alle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il decreto-legge non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti e sul ricorso a strumenti di valorizzazione immobiliare;

    il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) è stato istituito con l'articolo 1, comma 437, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) ed è finalizzato alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale e sociale, alla rigenerazione del tessuto socioeconomico, all'incremento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi e alla rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Inoltre, ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo la coesione sociale, in un'ottica di sostenibilità e con una forte attenzione ad evitare consumo di nuovo suolo e per lo sviluppo di città intelligenti, inclusive e sostenibili (Smart city);

    il programma, finanziato anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 «Coesione e inclusione», Componente 2, Investimento 2.3, con risorse complessive pari a circa 2,8 miliardi di euro, ha già dimostrato la propria efficacia nel recupero del patrimonio pubblico e nel miglioramento della qualità dell'abitare;

    si tratta quindi di uno strumento strategico per il miglioramento della qualità dell'abitare e per il contrasto alla marginalità sociale nelle aree urbane e periferiche, anche attraverso interventi integrati di inclusione sociale e innovazione urbana;

    occorre quindi garantire continuità finanziaria al programma, rafforzarne l'attuazione e valorizzarne i risultati anche oltre l'orizzonte temporale del PNRR,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal presente provvedimento, volte ad incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, adottando iniziative volte a rafforzare e promuovere il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), garantendone la continuità e il rifinanziamento anche oltre il PNRR, nonché a favorirne la piena attuazione e integrazione con le politiche di rigenerazione urbana, edilizia residenziale pubblica ed efficientamento energetico, anche mediante il supporto agli enti territoriali attuatori e l'utilizzo coordinato delle risorse nazionali ed europee.
9/2920-A/3. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    il patrimonio di edilizia residenziale pubblica rappresenta una delle componenti più energivore e obsolete del patrimonio edilizio nazionale e richiede interventi di riqualificazione capaci di ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort abitativo, contenere la spesa sostenuta dagli assegnatari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione;

    gli interventi di recupero e manutenzione degli immobili pubblici costituiscono un'occasione strategica per realizzare contestualmente opere di efficientamento energetico dell'intero edificio, evitando interventi frammentati che non consentono di conseguire significativi miglioramenti delle prestazioni energetiche;

    in particolare, nei casi di interventi di maggiore rilevanza, appare necessario prevedere una valutazione energetica dell'intero edificio e assicurare il conseguimento di un effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche, attraverso obiettivi misurabili, certificati mediante attestato di prestazione energetica e accompagnati da interventi sull'involucro edilizio, sul contenimento del surriscaldamento estivo e sulla riduzione stabile dei consumi energetici;

    risulta altresì necessario destinare prioritariamente le risorse disponibili agli edifici di edilizia residenziale pubblica caratterizzati dalle peggiori prestazioni energetiche e garantire che le risorse europee destinate al Fondo sociale per il clima siano effettivamente utilizzate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio Erp, evitando il loro impiego per finalità manutentive generiche;

    tali esigenze assumono particolare rilievo anche alla luce del ritardo accumulato dall'Italia nel recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica e della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il cui tempestivo recepimento costituisce un passaggio essenziale per orientare le politiche pubbliche verso la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il miglioramento delle condizioni abitative,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte a garantire che gli interventi di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale siano prioritariamente orientati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, prevedendo, per gli interventi di maggiore rilevanza, la valutazione energetica dell'intero edificio, obiettivi minimi di riduzione dei consumi energetici coerenti con il quadro normativo europeo e la destinazione prioritaria delle risorse agli immobili con le peggiori prestazioni energetiche;

   ad adottare urgenti iniziative, anche normative, volte a garantire il tempestivo recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 e della direttiva (UE) 2024/1275.
9/2920-A/4. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    in base alle risorse previste dal presente provvedimento sarà impossibile risolvere le criticità presenti sul patrimonio edilizio residenziale pubblico del Paese;

    particolarmente penalizzate risultano le piccole regioni e quelli con una densità abitativa minore;

    ad oggi come riportato dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini in provincia di Matera sono circa 800 le richieste pervenute per alloggi di edilizia popolare;

    a Matera città sono 24 gli alloggi da assegnare, in ristrutturazione, mentre sono 85 quelli Ater inutilizzati e da recuperare;

    a Potenza città sono invece 1.109 gli alloggi popolari, ritenuti insufficienti rispetto alla domanda presente;

    all'ultimo bando indetto dal comune di Potenza hanno partecipato 620 famiglie, di cui solo 57 risultate assegnatarie, a fronte di 391 alloggi Ater non occupati;

    è paradossale ma anche nei centri maggiori delle rispettive province il tema casa è una priorità in considerazione del fragile tessuto sociale con disoccupazione, precarietà e bassi salari che incidono pesantemente sulla voce abitazione;

    nei vari territori esiste anche un patrimonio edilizio ammalorato di proprietà pubblica, Rfi, Poste Italiane, ex Ente Riforma, demanio dello Stato che potrebbe essere recuperato;

    questo andrebbe incontro ad un aumento delle disponibilità di abitazioni e anche ad una azione di rigenerazione urbana che punterebbe al recupero e non a nuova cementificazione,

impegna il Governo

nell'ambito della prevista ricognizione degli immobili ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame a prestare particolare attenzione al recupero del patrimonio immobiliare pubblico dismesso, individuando sulla base di un preciso programma pluriennale le risorse economiche necessarie al fine di aumentare la disponibilità di immobili da assegnare in favore di giovani e famiglie in Basilicata.
9/2920-A/5. Amendola, Mattia.


   La Camera

impegna il Governo

nell'ambito della prevista ricognizione degli immobili ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame a prestare particolare attenzione al recupero del patrimonio immobiliare pubblico dismesso, individuando sulla base di un preciso programma pluriennale le risorse economiche necessarie al fine di aumentare la disponibilità di immobili da assegnare in favore di giovani e famiglie in Basilicata.
9/2920-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Mattia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica; in particolare, il Capo III relativo all'edilizia integrata prevede la realizzazione di programmi di investimento immobiliare su larga scala caratterizzati dall'integrazione tra edilizia convenzionata ed edilizia a libero mercato e dal crescente coinvolgimento di operatori privati e capitali di mercato nel settore delle politiche abitative;

    le mafie continuano a rappresentare una delle principali minacce alla sicurezza, allo sviluppo economico e alla piena attuazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione; le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno progressivamente infatti affinato le proprie strategie di infiltrazione nel tessuto economico e istituzionale, privilegiando modalità operative sempre più silenziose e sistemiche, in grado di condizionare anche settori strategici quali l'edilizia, gli appalti e la gestione del patrimonio immobiliare pubblico;

    anche il Procuratore nazionale antimafia ha più volte evidenziato come le organizzazioni criminali abbiano progressivamente messo a punto proprie strategie di penetrazione nel tessuto economico e istituzionale, privilegiando forme di infiltrazione sempre più silenziose e sistemiche, capaci di inserirsi nei processi decisionali della pubblica amministrazione a tutti i livelli;

    in tale contesto è stato sottolineato come la disponibilità di rilevanti risorse pubbliche rappresenti un fattore di accresciuta esposizione al rischio di condizionamento mafioso negli appalti, negli investimenti e nella gestione dei fondi pubblici;

    la presenza delle organizzazioni criminali nei settori dell'edilizia e degli investimenti immobiliari comporta il rischio di un progressivo radicamento nel disagio sociale, con il pericolo che le mafie possano intercettare le fragilità abitative ed economiche delle famiglie, soprattutto nelle aree urbane più esposte;

   considerato che la difesa della legalità e il contrasto alle infiltrazioni mafiose richiedono un approccio sistemico e multilivello, volto a impedire che le organizzazioni criminali possano avere mano libera nell'affondare nel disagio sociale e nel condizionare l'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle politiche abitative,

impegna il Governo

a rafforzare, nell'ambito dei decreti attuativi del presente provvedimento e con particolare riferimento ai programmi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, prevedendo il potenziamento delle verifiche antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 su tutti i soggetti privati coinvolti, inclusi società di progetto, veicoli societari e fondi di investimento, il rafforzamento dei controlli sulla titolarità effettiva e sulla provenienza e tracciabilità dei capitali impiegati, nonché strumenti di monitoraggio continuo e un adeguato coordinamento tra Prefetture, amministrazioni centrali e amministrazioni locali, al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della legalità e la piena salvaguardia delle finalità sociali degli interventi abitativi.
9/2920-A/6. Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    l'articolo 1 del decreto individua espressamente tra i destinatari prioritari degli interventi i lavoratori fuori sede, accanto a giovani, studenti, giovani coppie e genitori separati;

    il Capo III (articoli 9 e 10 e 11) affida al capitale privato, mediante i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, la realizzazione di alloggi a canone o prezzo calmierato per la cosiddetta «fascia grigia», con obbligo di destinare almeno il 70 per cento dell'investimento all'edilizia convenzionata;

    tra le aree individuate come obiettivo degli investimenti privati del terzo pilastro figurano non soltanto le grandi città, ma anche i distretti industriali – in particolare il distretto della ceramica di Sassuolo e la Motor Valley in Emilia-Romagna e i poli produttivi siciliani di Palermo, Catania, Siracusa, Augusta e Milazzo, anche con riferimento alla petrolchimica – al fine di mettere a disposizione dei lavoratori immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, anche con il sostegno del tessuto industriale locale;

    la difficoltà di accesso all'abitazione a costi sostenibili nei pressi dei siti produttivi costituisce oggi un fattore di criticità per la competitività dei distretti industriali e per la capacità delle imprese di attrarre e trattenere manodopera qualificata, in particolare nei comparti ad alta intensità energetica e in fase di transizione, quali la ceramica, la siderurgia, l'automotive e la chimica e petrolchimica;

    l'attivazione del terzo pilastro, in assenza di una regia pubblica raccordata con la politica industriale e con gli enti territoriali, rischia di rimettere la localizzazione degli investimenti privati alla sola redditività attesa, con il pericolo che le esigenze abitative dei lavoratori dei distretti – e segnatamente di quelli del Mezzogiorno – restino scoperte;

    l'offerta abitativa a prezzo calmierato nei territori a vocazione industriale dovrebbe essere parte integrante delle strategie di sostegno alla produzione, all'occupazione e alla coesione territoriale, accompagnando gli investimenti produttivi anziché esserne scollegata,

impegna il Governo:

   a indirizzare gli interventi di edilizia integrata di cui al Capo III del provvedimento in esame, attraverso una regia pubblica coordinata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, le regioni e i comuni interessati, verso i distretti industriali strategici e i relativi lavoratori fuori sede, evitando che la localizzazione degli investimenti privati sia rimessa esclusivamente ai criteri di redditività del capitale e assicurando adeguata attenzione ai poli produttivi;

   a garantire, per quanto di competenza, che gli alloggi convenzionati realizzati nei territori a vocazione industriale siano effettivamente accessibili ai lavoratori, ancorando i canoni e i prezzi calmierati alla reale capacità di spesa connessa ai livelli retributivi dei settori interessati, con particolare riguardo ai comparti energivori e in transizione quali la ceramica, la siderurgia, l'automotive e la chimica e petrolchimica;

   a raccordare gli interventi del Piano Casa nei distretti con gli strumenti della politica industriale e della transizione – ivi compresi gli accordi e i contratti di sviluppo e le aree di crisi industriale complessa – affinché l'offerta abitativa accompagni gli investimenti produttivi e la tenuta dei livelli occupazionali nei territori interessati;

   a riferire alle Camere sull'effettiva destinazione degli interventi del terzo pilastro ai distretti industriali e sulle relative ricadute per i lavoratori fuori sede e per le aree del Mezzogiorno.
9/2920-A/7. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in discussione reca disposizioni urgenti finalizzate ad affrontare la crescente tensione abitativa attraverso il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente, promuovendo interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo;

    il riuso del patrimonio edilizio esistente costituisce uno degli strumenti più efficaci per incrementare l'offerta di alloggi a costi sostenibili, limitare il consumo di nuovo territorio, riqualificare aree degradate e restituire alla collettività immobili pubblici oggi inutilizzati o sottoutilizzati;

    in numerosi territori del Paese, e in particolare nei centri storici e nei piccoli comuni, sono presenti immobili pubblici di rilevante valore storico, architettonico e identitario che, attraverso adeguati interventi di recupero e rifunzionalizzazione, possono contribuire non solo ad ampliare l'offerta di edilizia residenziale sociale, ma anche a contrastare lo spopolamento, sostenere la vitalità economica e sociale delle comunità locali e preservarne il patrimonio storico e culturale;

    esperienze territoriali come quelle della provincia di Vicenza, caratterizzata da un tessuto diffuso di centri storici, piccoli comuni e numerosi immobili pubblici suscettibili di recupero, dimostrano come interventi di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente possano rappresentare una risposta efficace sia alla crescente domanda di alloggi a costi sostenibili sia alla già ricordata esigenza di contrastare il progressivo impoverimento del tessuto urbano e sociale delle comunità locali;

    per questo favorire interventi che coniughino esigenze abitative, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico può rappresentare una scelta coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di coesione territoriale e di tutela dell'identità dei luoghi, in modo da evitare una vera e propria desertificazione di zone delle città,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi previsti dal provvedimento in esame con particolare riferimento ai programmi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, specifiche forme di intervento volte a favorire il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati, con particolare riguardo a quelli ubicati nei centri storici e nei comuni di minori dimensioni, che coniughino la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale con la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e la salvaguardia dell'identità delle comunità locali, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
9/2920-A/8. Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    i dati più recenti sul disagio abitativo evidenziano una situazione di emergenza ormai strutturale: secondo le elaborazioni SVIMEZ, circa 650.000 famiglie, corrispondenti a quasi 1,4 milioni di persone, risultano in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a conferma dell'insufficienza dell'offerta abitativa pubblica rispetto al crescente fabbisogno nazionale;

    il decreto-legge in esame interviene tardivamente rispetto all'aggravarsi della crisi abitativa e, pur introducendo alcune misure di recupero del patrimonio immobiliare, non affronta le cause strutturali dell'emergenza né prevede un piano organico di incremento dell'offerta di alloggi pubblici, limitandosi prevalentemente alla riallocazione di risorse già disponibili;

    tale ritardo ha contribuito ad aggravare una condizione di crescente esclusione abitativa che interessa famiglie a basso reddito, giovani coppie, studenti, lavoratori e nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, sempre più esposti all'aumento dei canoni di locazione e alla progressiva riduzione dell'offerta di alloggi a prezzi sostenibili;

    la legge di bilancio per il 2026 non ha rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e ha previsto risorse largamente insufficienti per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; inoltre, il decreto-legge in esame destina tali risorse alla copertura della morosità relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, azzerando l'unico strumento di tutela per gli inquilini del mercato privato che versano in condizioni di morosità incolpevole;

    la situazione risulta particolarmente critica nel territorio di Taranto, dove il fabbisogno abitativo continua a crescere a fronte di una persistente insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica: all'ultimo bando comunale risultano presenti 500 domande in graduatorie in attesa di assegnazione di alloggi ERP, mentre risultano censiti circa 12.000 alloggi privati sfitti tra il comune e la provincia; nel solo 2025 sono stati emessi 289 provvedimenti di sfratto, prevalentemente riconducibili a situazioni di morosità incolpevole; i canoni di locazione incidono ormai per oltre il 35 per cento del reddito di molte famiglie e numerose giovani coppie non riescono ad accedere ad abitazioni a canone sostenibile; secondo le stime disponibili, per soddisfare il fabbisogno abitativo del territorio sarebbero necessari almeno 2.600 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale;

    appare pertanto necessario rafforzare le misure previste dal Piano Casa con interventi che possano intervenire nell'immediato per gestire una situazione che rischia di minare la coesione sociale,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, anche di natura finanziaria, volte a incrementare le risorse per il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e a adottare – nelle more dell'attuazione del Piano oggetto del decreto – interventi straordinari per affrontare da subito l'emergenza abitativa, ciò anche attraverso il reperimento e l'immediata messa a disposizione di alloggi, prevedendo criteri di priorità per i territori caratterizzati da un elevato fabbisogno residenziale, da un significativo tasso di sfratti per morosità incolpevole e da una documentata carenza di immobili a canone sostenibile.
9/2920-A/9. Viggiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    l'emergenza abitativa non riguarda più soltanto le situazioni di marginalità sociale, ma investe sempre più lavoratori, giovani, famiglie monoreddito, nuclei con figli e soggetti che, pur non rientrando nelle condizioni di estrema povertà, non dispongono di redditi sufficienti per sostenere i canoni di locazione di mercato, soprattutto nelle aree urbane e nei territori a più alta tensione abitativa;

    secondo i dati ISTAT sul Censimento permanente 2023, il 19,6 per cento delle famiglie italiane vive in affitto, mentre il ricorso alla locazione sale al 37,3 per cento tra le persone con meno di 35 anni e al 30,8 per cento tra le famiglie monogenitoriali con almeno un figlio minore, confermando come il peso dell'affitto incida in modo particolare sulle categorie sociali con minore capacità reddituale e patrimoniale;

    l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosce ai conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione dall'imposta lorda pari, nella misura ordinaria, a 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e a 150 euro se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;

    tali importi risultano oggi del tutto insufficienti rispetto all'andamento dei canoni di locazione, all'aumento del costo della vita e alla perdita di potere d'acquisto subita dalle famiglie negli ultimi anni: secondo ISTAT, i prezzi al consumo sono cresciuti di circa il 17 per cento nel quadriennio 2022-2025, confermando che l'assenza di meccanismi di aggiornamento automatico degli importi e delle soglie fiscali produce una progressiva erosione reale delle agevolazioni riconosciute ai contribuenti;

    tale fenomeno si collega al più generale tema del drenaggio fiscale, in forza del quale l'aumento nominale dei redditi, anche quando determinato esclusivamente dall'inflazione, può tradursi in un incremento del prelievo effettivo e in una riduzione dei benefici fiscali, ove soglie, detrazioni e limiti reddituali non vengano adeguati all'andamento dei prezzi;

    la mancata indicizzazione delle detrazioni per canoni di locazione rischia quindi di produrre una duplice penalizzazione: da un lato, riduce progressivamente il valore reale del beneficio fiscale per gli inquilini; dall'altro, lascia invariati limiti reddituali ormai non coerenti con l'evoluzione del costo della vita, escludendo o penalizzando contribuenti che hanno visto crescere solo nominalmente il proprio reddito;

    risulta inoltre evidente lo squilibrio tra il trattamento fiscale riconosciuto a chi sostiene un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e quello previsto per chi vive in locazione: per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale è riconosciuta una detrazione del 19 per cento su un importo massimo di 4.000 euro, pari a un beneficio teorico massimo di 760 euro annui, mentre la detrazione ordinaria per il conduttore in locazione abitativa è pari al massimo a 300 euro, cioè meno del 40 per cento del beneficio massimo previsto per il mutuo prima casa;

    tale divario appare difficilmente giustificabile sotto il profilo dell'equità sociale, poiché finisce per riconoscere un sostegno fiscale più elevato a chi è riuscito ad accedere alla proprietà dell'abitazione e un sostegno molto più debole a chi, non potendo acquistare un immobile, affronta e risolve il proprio bisogno abitativo attraverso la locazione;

    accanto al rafforzamento della detrazione generale per i conduttori, appare necessario introdurre una specifica agevolazione fiscale per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, in modo da rendere più coerente il sistema tributario con le finalità sociali perseguite dalle politiche pubbliche per la casa,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame relative al contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale ad assumere iniziative normative nel primo provvedimento utile di carattere fiscale o nella prossima legge di bilancio, volte a:

  elevare in misura significativa l'importo attualmente previsto dall'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi per la detrazione riconosciuta ai conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale al fine di evitare la progressiva riduzione del beneficio dovuta al drenaggio fiscale;

  colmare il divario oggi esistente tra la detrazione massima ordinaria per l'affitto e la detrazione massima riconosciuta per il mutuo prima casa, così da non penalizzare i contribuenti che, non potendo accedere all'acquisto, soddisfano il proprio bisogno abitativo attraverso la locazione;

  introdurre una specifica detrazione dall'imposta lorda in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale al fine di rafforzare il sostegno alle fasce sociali più esposte al disagio abitativo.
9/2920-A/10. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione, pur formalmente riconosciuto come diritto fondamentale della persona, continua a non trovare un'effettiva garanzia nelle politiche pubbliche, determinando una crescente frattura sociale e territoriale e compromettendo le condizioni minime di inclusione e coesione;

    il Paese è attraversato da una grave e persistente emergenza abitativa, aggravata dall'incremento incontrollato dei canoni di locazione e dei prezzi degli immobili, nonché dalla cronica insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, a fronte di un numero sempre crescente di famiglie collocate in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio senza prospettive di risposta adeguata;

    il decreto-legge in esame si rivela inadeguato ad affrontare in modo strutturale tale emergenza, non prevedendo alcun piano organico di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né interventi significativi per il recupero e la manutenzione del patrimonio esistente, e limitandosi invece a misure che, pur presentate come strumenti di rilancio, rischiano di incentivare processi di progressiva dismissione del patrimonio pubblico senza una contestuale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    l'articolo 1 del provvedimento, pur richiamando tra le finalità del cosiddetto Piano casa la risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede, non è accompagnato da un impianto programmatorio coerente e da strumenti adeguati a rendere effettivo tale obiettivo;

    in sede referente è stata introdotta una disposizione, di cui all'articolo 4-ter, che incrementa di 8,5 milioni di euro per il solo anno 2026 il Fondo per i contributi alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, intervento che appare del tutto insufficiente rispetto alla dimensione reale del fabbisogno e alla gravità strutturale del problema abitativo studentesco;

    il problema del caro-affitti e della insufficienza di alloggi universitari rappresenta una criticità strutturale che incide sull'effettività del diritto allo studio e sulla possibilità per molti giovani di intraprendere e completare il proprio percorso universitario;

    appare necessario accompagnare le misure di sostegno economico con un rafforzamento strutturale dell'offerta di residenze universitarie pubbliche e convenzionate, al fine di garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata all'articolo 4-ter del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a garantire un attento monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR in materia di residenzialità universitaria, assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmati e la massima efficacia delle risorse impiegate.
9/2920-A/11. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione, pur formalmente riconosciuto come diritto fondamentale della persona, continua a non trovare un'effettiva garanzia nelle politiche pubbliche, determinando una crescente frattura sociale e territoriale e compromettendo le condizioni minime di inclusione e coesione;

    il Paese è attraversato da una grave e persistente emergenza abitativa, aggravata dall'incremento incontrollato dei canoni di locazione e dei prezzi degli immobili, nonché dalla cronica insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, a fronte di un numero sempre crescente di famiglie collocate in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio senza prospettive di risposta adeguata;

    il decreto-legge in esame si rivela inadeguato ad affrontare in modo strutturale tale emergenza, non prevedendo alcun piano organico di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né interventi significativi per il recupero e la manutenzione del patrimonio esistente, e limitandosi invece a misure che, pur presentate come strumenti di rilancio, rischiano di incentivare processi di progressiva dismissione del patrimonio pubblico senza una contestuale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    l'articolo 1 del provvedimento, pur richiamando tra le finalità del cosiddetto Piano Casa la risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede, non è accompagnato da un impianto programmatorio coerente e da strumenti adeguati a rendere effettivo tale obiettivo;

    in sede referente è stata introdotta una disposizione, di cui all'articolo 4-ter, che incrementa di 8,5 milioni di euro per il solo anno 2026 il Fondo per i contributi alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, intervento che appare del tutto insufficiente rispetto alla dimensione reale del fabbisogno e alla gravità strutturale del problema abitativo studentesco;

    il problema del caro-affitti e della insufficienza di alloggi universitari rappresenta una criticità strutturale che incide sull'effettività del diritto allo studio e sulla possibilità per molti giovani di intraprendere e completare il proprio percorso universitario;

    appare necessario accompagnare le misure di sostegno economico con un rafforzamento strutturale dell'offerta di residenze universitarie pubbliche e convenzionate, al fine di garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata all'articolo 4-ter del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere un piano organico nazionale per lo student housing pubblico, fondato sul recupero e sulla riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, con priorità alla destinazione a studenti fuori sede a canone sostenibile.
9/2920-A/12. Berruto, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione, pur formalmente riconosciuto come diritto fondamentale della persona, continua a non trovare un'effettiva garanzia nelle politiche pubbliche, determinando una crescente frattura sociale e territoriale e compromettendo le condizioni minime di inclusione e coesione;

    il Paese è attraversato da una grave e persistente emergenza abitativa, aggravata dall'incremento incontrollato dei canoni di locazione e dei prezzi degli immobili, nonché dalla cronica insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, a fronte di un numero sempre crescente di famiglie collocate in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio senza prospettive di risposta adeguata;

    il decreto-legge in esame si rivela inadeguato ad affrontare in modo strutturale tale emergenza, non prevedendo alcun piano organico di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né interventi significativi per il recupero e la manutenzione del patrimonio esistente, e limitandosi invece a misure che, pur presentate come strumenti di rilancio, rischiano di incentivare processi di progressiva dismissione del patrimonio pubblico senza una contestuale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    l'articolo 10 introduce disposizioni procedimentali applicabili ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata, finalizzate alla semplificazione e accelerazione dei relativi iter autorizzativi, attraverso il ricorso a strumenti quali la conferenza di servizi semplificata, il rilascio dell'autorizzazione unica e la previsione della dichiarazione di pubblica utilità implicita;

    tali strumenti di semplificazione, pur rispondendo all'esigenza di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, incidono in modo significativo sulle procedure autorizzative e sui meccanismi di garanzia amministrativa, rendendo necessario un attento bilanciamento tra esigenze di celerità, tutela del territorio e finalità pubbliche degli interventi,

impegna il Governo

al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di semplificazione procedimentale e tutela del territorio e del patrimonio culturale e ambientale, a prevedere adeguate misure di verifica e monitoraggio sugli effetti applicativi delle disposizioni di accelerazione amministrativa, con particolare riferimento agli interventi riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, nonché immobili ricadenti in parchi o aree naturali protette nazionali e regionali, al fine di assicurare che le procedure semplificate non comportino pregiudizi alla tutela dei beni tutelati.
9/2920-A/13. Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    l'articolo 11-bis del provvedimento in esame reca misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché del Corpo della Guardia di Finanza;

    il tema degli alloggi militari rappresenta da anni una questione di rilevante interesse per il benessere organizzativo del personale delle Forze armate e delle relative famiglie;

    una parte significativa del personale militare non riesce ad accedere agli alloggi di servizio previsti dal Capo VIII del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a causa della limitata disponibilità del patrimonio abitativo dell'Amministrazione e delle condizioni strutturali non sempre adeguate delle strutture esistenti;

    l'insufficienza dei posti letto e degli alloggi di servizio costringe una quota consistente di personale a ricorrere al mercato privato della locazione per soddisfare le proprie esigenze abitative, spesso in aree metropolitane o urbane caratterizzate da elevati indici di costo della vita;

    l'incidenza dei canoni di locazione del mercato privato determina una sensibile riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni del personale in servizio, gravando in modo gravoso sui bilanci familiari;

    i frequenti trasferimenti e la mobilità connessi alle esigenze d'istituto espongono il personale a fluttuazioni economiche e a costi di locazione non proporzionati ai livelli stipendiali percepiti, in assenza di adeguati strumenti di compensazione;

    il miglioramento della qualità degli alloggi militari e il contestuale supporto a chi ne resta escluso costituiscono obiettivi essenziali per garantire la dignità del personale, l'efficienza dei servizi e la piena funzionalità operativa delle Forze armate;

    risulta pertanto necessario e non più differibile destinare le risorse disponibili sia alla riqualificazione e all'ampliamento degli alloggi militari esistenti, ma anche alla tutela del personale che, escluso dall'accesso agli stessi, è interamente esposto ai costi del mercato immobiliare privato,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 11-bis con l'adozione, nel primo provvedimento utile, di adeguate misure di carattere normativo e finanziario volte all'ampliamento della platea dei beneficiari degli alloggi di servizio, introducendo contestualmente idonei strumenti di sostegno e di tutela economico-alloggiativa a favore di coloro che ne restano esclusi, al fine prioritario di ridurre progressivamente e strutturalmente la quota di personale costretta a ricorrere alle locazioni private per ragioni di servizio, mitigando così l'impatto dei costi del libero mercato sui bilanci familiari.
9/2920-A/14. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    il nostro Paese, nonostante gli ultimi tre anni di sostanziale stagnazione e di costante calo della produzione industriale, rappresenta tuttavia una delle principali economie dell'Unione europea, ma continua a dover fare i conti con nodi strutturali che ne condizionano uno sviluppo ordinato sia in ambito economico, sia sotto il profilo dell'equilibrio sociale. Tra questi, come riconosciuto dalla stessa relazione del provvedimento in oggetto, vi è la «stringente necessità di affrontare, con carattere di straordinarietà e urgenza, l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale»;

    emergenza che si ripercuote in forma ancora più drammatica in alcune aree del Paese e per speciali categorie sociali, quali i lavoratori stagionali che operano in settori strategici per la nostra economia come l'agricoltura o il turismo. Lavoratori, spesso, soggetti ad un'altra gravissima piaga della nostra società come il caporalato;

    nonostante la normativa di contrasto al caporalato sia stata implementata negli ultimi anni, uno dei principali profili che incidono sulla condizione di vita di migliaia di lavoratori stagionali preda del caporalato è senz'altro quello della disponibilità di alloggi dignitosi, dotati dei requisiti minimi di abitabilità e dei servizi indispensabili per una permanenza accettabile e in linea con gli standard di civiltà e sicurezza del nostro Paese;

    il tema è solo marginalmente affronto nel provvedimento, laddove all'articolo 9, comma 4, dispone che al fine di limitare il consumo di suolo, assicurando la tutela ambientale e dell'ecosistema, la salvaguardia del paesaggio, la prevenzione di rischi naturali e la sicurezza del territorio, gli interventi infrastrutturali di edilizia integrata si attuano prioritariamente attraverso programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ovvero per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura e nel turismo, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

    purtroppo, in troppe aree tali condizioni non sussistono e ancora esistono vasti insediamenti informali che rappresentano dei veri e propri ghetti, nell'apparente inconsapevole indifferenza delle istituzioni;

    per superare tale inaccettabile realtà, nel PNRR erano stanziati 200 milioni di euro, ma dei 37 progetti originari ne verranno, forse, realizzati solo 13, per una spesa di appena 30 milioni di euro e soli 645 alloggi, rispetto ai circa 11.000 programmati;

    è di tutta evidenza il fallimento del Governo nell'utilizzo di risorse disponibili e nella gestione di una emergenza che incide profondamente sulle condizioni di lavoro di migliaia di lavoratori stagionali e che desta tanta apprensione sociale nelle realtà territoriali dove è più diffuso il fenomeno;

    il PNRR è ormai prossimo alla scadenza, ma la dimensione del problema della messa a disposizione di alloggi dignitosi rimane in quasi tutta la sua drammatica emergenza, nell'interesse primario dei lavoratori stagionali e per assicurare condizioni minime di sicurezza e legalità,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ogni iniziativa normativa utile per individuare le nuove risorse finanziarie necessarie affinché siano finalmente assicurate condizioni di alloggio dignitoso alle migliaia di lavoratori che stagionalmente vengono impiegati nei diversi settori economici, dando compimento almeno alla originaria progettazione prevista dal PNRR, anche per sottrarre tali lavoratori all'ulteriore ricatto del caporalato che taglieggia le già misere retribuzioni con la messa a disposizione onerosa di tuguri inaccettabili per il rispetto che si deve a tali lavoratori e per la civiltà giuridica del nostro Paese.
9/2920-A/15. Scotto, Pellegrini, Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il crescente aumento dei canoni di locazione, dei prezzi degli immobili e del costo della vita sta determinando una diffusa condizione di disagio abitativo che interessa fasce sempre più ampie della popolazione, sia nelle grandi aree urbane sia nei comuni di medie dimensioni;

    il patrimonio di edilizia residenziale pubblica continua a registrare un numero rilevante di alloggi non assegnabili a causa della carenza di interventi di manutenzione e recupero, con conseguente riduzione dell'offerta abitativa disponibile per le famiglie in graduatoria;

    il recupero e la riqualificazione degli alloggi pubblici inutilizzati rappresentano una priorità per contrastare l'emergenza abitativa e valorizzare il patrimonio pubblico esistente;

    i comuni rappresentano il livello istituzionale che quotidianamente intercetta il fabbisogno abitativo delle comunità locali, gestisce le graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, coordina i servizi sociali territoriali e conosce le specifiche esigenze del patrimonio abitativo e delle fasce più vulnerabili della popolazione;

    per tale ragione, il rafforzamento del loro ruolo amministrativo, programmatorio e finanziario costituisce un presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di diritto all'abitare;

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, né prevede strumenti idonei a rafforzare la capacità operativa e finanziaria dei comuni, che restano i principali soggetti chiamati a dare risposta alle esigenze abitative dei cittadini;

    l'attuale situazione richiede l'adozione di una strategia nazionale organica e pluriennale per il diritto all'abitare, fondata sul recupero del patrimonio esistente, sul sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità economica e sull'incremento dell'offerta di alloggi accessibili, nonché sul rafforzamento del ruolo dei comuni attraverso adeguate risorse finanziarie e strumenti di programmazione condivisa, indispensabili per tradurre gli indirizzi nazionali in interventi concreti sui territori;

    l'impianto del decreto-legge persegue, inoltre, una preoccupante centralizzazione che, ad avviso della firmataria del presente atto, scavalca le prerogative costituzionali e le competenze programmatorie di regioni ed enti locali, conferendo al Commissario straordinario poteri di deroga generalizzati idonei a bypassare le stesse normative urbanistiche e territoriali vigenti;

    su questo punto, la Conferenza delle regioni ha contestato l'eccessivo accentramento dei poteri decisionali previsto dal decreto in capo alla figura del Commissario straordinario per l'edilizia residenziale, rilevando il concreto rischio di una lesione delle prerogative regionali e comunali costituzionalmente garantite,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del decreto in esame al fine di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rafforzare il ruolo programmatorio e operativo dei comuni, quali soggetti istituzionali che intercettano direttamente il fabbisogno abitativo dei territori, anche mediante l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie destinate alle politiche abitative, nonché a ridefinire e circoscrivere i poteri attribuiti al Commissario straordinario per l'edilizia residenziale, subordinandone l'azione all'intesa obbligatoria e alla co-programmazione con le regioni e le autonomie locali interessate, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale e nel pieno rispetto delle competenze regionali e comunali concorrenti ed esclusive in materia di edilizia residenziale pubblica e governo del territorio.
9/2920-A/16. Ghio, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 2 istituisce il «Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale»;

    con il fine di contrastare il disagio abitativo e di incrementare l'offerta di alloggi a canone sostenibile, muovendo dalla necessità di reimmettere nel circuito delle assegnazioni il cosiddetto «residuo storico», ossia quella quota di patrimonio immobiliare pubblico attualmente inagibile e preclusa all'utilizzo a causa di gravi carenze manutentive, nonché di rifunzionalizzare immobili da destinare stabilmente all'edilizia sociale;

    l'articolo 6 introduce l'«Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita»;

    favorendo la formula del «rent to buy» (locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva) in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente;

    le misure introdotte operano però una sovrapposizione concettuale tra ERP (Edilizia residenziale pubblica) ed ERS (Edilizia residenziale sociale), rendendo più arduo comprendere come siano delimitati i rispettivi perimetri;

    gli interventi specifici delineati rischiano di perdere incisività ed efficacia, laddove la mancanza di una separazione tra i due settori rischia quindi di generare incertezza in fase di attuazione e di distribuzione delle risorse;

    la scelta di operare una ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile è peraltro nettamente condivisibile e la valorizzazione di questi beni può generare una produttiva sinergia anche con i privati, che possono contribuire alla attuazione del programma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a definire i tempi per la realizzazione della mappatura del patrimonio immobiliare disponibile, mediante delimitazione degli immobili appartenenti ai due distinti perimetri dell'Edilizia residenziale pubblica e dell'Edilizia residenziale sociale e, al contempo, di chiarire le modalità attraverso le quali i soggetti attuatori privati possono essere coinvolti nelle operazioni attuative del programma.
9/2920-A/17. Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 2 istituisce il «Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale»;

    con il fine di contrastare il disagio abitativo e di incrementare l'offerta di alloggi a canone sostenibile, muovendo dalla necessità di reimmettere nel circuito delle assegnazioni il cosiddetto «residuo storico», ossia quella quota di patrimonio immobiliare pubblico attualmente inagibile e preclusa all'utilizzo a causa di gravi carenze manutentive, nonché di rifunzionalizzare immobili da destinare stabilmente all'edilizia sociale;

    l'articolo 6 introduce l'«Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita»;

    favorendo la formula del «rent to buy» (locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva) in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente;

    le misure introdotte operano però una sovrapposizione concettuale tra ERP (Edilizia residenziale pubblica) ed ERS (Edilizia residenziale sociale), rendendo più arduo comprendere come siano delimitati i rispettivi perimetri;

    gli interventi specifici delineati rischiano di perdere incisività ed efficacia, laddove la mancanza di una separazione tra i due settori rischia quindi di generare incertezza in fase di attuazione e di distribuzione delle risorse;

    la scelta di operare una ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile è peraltro nettamente condivisibile e la valorizzazione di questi beni può generare una produttiva sinergia anche con i privati, che possono contribuire alla attuazione del programma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a definire i tempi per la realizzazione della mappatura del patrimonio immobiliare disponibile, per l'Edilizia Residenziale Sociale.
9/2920-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame mira a favorire la formula contrattuale del «rent to buy» (locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva) in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente;

    tale formula contrattuale, disciplinata dall'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, facilita l'accesso alla proprietà d'abitazione attraverso un periodo iniziale di godimento a fronte del pagamento di un canone e una successiva opzione di riscatto;

    tuttavia, l'investitore o il proprietario che acquista un immobile sul mercato con l'intento di concederlo in locazione con opzione di riscatto subisce, nell'attuale quadro normativo, un meccanismo di parziale duplicazione dell'imposta di registro, che si applica sia sull'atto di acquisto iniziale sia sulla successiva cessione o riscatto;

    soprattutto nei comuni ad alta tensione abitativa, interessati da fenomeni di spopolamento e rarefazione abitativa, emerge l'esigenza, in coerenza con gli impegni già assunti in sede di approvazione parlamentare della mozione n. 1-00571, di adottare anche misure capaci di coniugare il sostegno alle fasce sociali medio-basse con l'attivazione di investimenti privati nel settore immobiliare;

    in tal senso, una temporanea riduzione del carico fiscale di filiera, legata a precise condizioni di utilità sociale in aree a forte criticità abitativa, avrebbe un ruolo anticiclico per il mercato, incidendo positivamente sull'offerta di immobili destinati a percorsi agevolati di accesso alla casa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prevedere un'esenzione temporanea dal pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati a contratti di rent to buy a canone calmierato in aree a criticità abitativa.
9/2920-A/18. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene per affrontare le persistenti criticità del sistema abitativo nazionale, promuovendo una strategia volta ad ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili attraverso la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, anche mediante il recupero e la riconversione di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati;

    il percorso intrapreso dal Governo nel corso della legislatura, attraverso i diversi interventi in materia, ha evidenziato non solo l'esigenza di rafforzare gli strumenti di sostegno alla domanda e all'offerta abitativa, ma anche la necessità di promuovere misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali; l'Italia, infatti, è esposta in modo diffuso a rischi quali eventi sismici, alluvioni e fenomeni di dissesto idrogeologico, che interessano una parte significativa del territorio e delle abitazioni principali, con rilevanti conseguenze sul piano sociale ed economico;

    tali eventi comportano un significativo onere per la finanza pubblica, dovuto principalmente agli interventi emergenziali e alle attività di ricostruzione conseguenti alle calamità, con inevitabili ripercussioni sulla programmazione delle risorse e sulla capacità di rafforzare gli investimenti destinati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio; al contempo, la limitata diffusione di strumenti assicurativi contro i danni derivanti da calamità naturali nel settore abitativo espone molte famiglie a gravi difficoltà economiche in caso di eventi calamitosi, accrescendo la dipendenza dagli interventi pubblici di ristoro e ricostruzione;

    appare pertanto opportuno favorire un progressivo rafforzamento degli strumenti di protezione finanziaria del patrimonio immobiliare, anche attraverso la diffusione di coperture assicurative contro i rischi catastrofali riferite all'abitazione principale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di iniziative normative per l'introduzione di ulteriori strumenti di incentivazione volti a favorire la diffusione di coperture assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per le abitazioni principali, quale misura complementare alle politiche di valorizzazione, sicurezza e tutela del patrimonio abitativo.
9/2920-A/19. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    Il decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di valorizzazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata destinati alla vendita o alla locazione. In particolare l'articolo 2 prevede un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale;

    sul territorio nazionale si registra la presenza di un patrimonio immobiliare pubblico in stato di abbandono che potrebbe essere recuperato e valorizzato per superare le condizioni di precarietà alloggiativa in cui sono costretti ad abitare i lavoratori stagionali e i braccianti agricoli. Infatti le condizioni di precarietà alloggiativa, come la proliferazione di insediamenti informali o ghetti sprovvisti dei servizi igienico sanitari essenziali ledono i diritti fondamentali della persona e favoriscono l'alienazione, la marginalizzazione e l'esclusione sociale;

    il PNRR prevede specifiche linee di finanziamento dedicate al superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura ed alla rigenerazione urbana;

    il recupero degli immobili consentirebbe di offrire alloggi sostenibili idonei ad assicurare l'integrazione dei lavoratori nel tessuto economico sociale e locale e a cercare di prevenire il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura che è spesso alimentato dalla grave carenza di soluzioni abitative dignitose e sicure per i lavoratori stagionali ed i braccianti agricoli,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni del presente provvedimento con ulteriori iniziative normative dirette a promuovere interventi di costruzione, di recupero e di riqualificazione di immobili siti nelle aree destinate all'insediamento dei braccianti agricoli nelle zone rurali, al fine di realizzare soluzioni abitative dignitose per i lavoratori agricoli, che permettano il superamento in questo modo delle baraccopoli, delle tendopoli e dei container.
9/2920-A/20. Soumahoro, Quartini, Pellegrini, Aiello, Simiani, Cherchi, Penza, D'Orso, Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della casa ha, da sempre, avuto un ruolo centrale nella politica del Governo presieduto da Giorgia Meloni e, in particolare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini;

    il decreto-legge in esame contiene un pacchetto di misure per contrastare l'emergenza abitativa, il cosiddetto «Piano casa», che testimonia la volontà di questo Governo di voler fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati;

    in particolare, con il «Piano casa» il Governo metterà a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in dieci anni; esso comprende sia la quota pubblica, con la quale l'obiettivo è di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili per mancanza di interventi manutentivi – in alcuni casi anche lievi – sia le case a prezzi calmierati, che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati;

    per l'attuazione del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) si prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030;

    l'articolo 2, comma 6, prevede la possibilità di conferimento al succitato programma di una quota degli stanziamenti destinati, dal comma 42 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'erogazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Tale quota viene quantificata nel limite di spesa complessivo di 4,8 miliardi di euro per il periodo 2027-2034 (500 milioni per ciascuno degli anni 2027-2030 e 700 milioni per ciascuno degli anni 2031-2034);

    per incentivare il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato (PPP) e garantire maggiori condizioni di sostenibilità economica, sarebbe auspicabile che quota parte dello stanziamento di cui al menzionato articolo 2, comma 6, fosse destinato come contributo in conto capitale a soggetti privati, con comprovata esperienza nel settore dell'housing, che si facciano promotori di interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di aree o immobili di pubblici;

    il soggetto privato beneficiario del succitato contributo dovrebbe poi impegnarsi a mantenere una destinazione d'uso prevalente per l'ospitalità di giovani, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché a realizzare modelli di coabitazione, ad assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale e ad una riduzione del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coinvolgimento dell'ANCI e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, affinché quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto-legge – richiamato in premessa – siano destinate come contributo in conto capitale a soggetti privati per la riqualificazione di aree o immobili di pubblici al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati.
9/2920-A/21. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema della casa ha, da sempre, avuto un ruolo centrale nella politica del Governo presieduto da Giorgia Meloni e, in particolare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini;

    il decreto-legge in esame contiene un pacchetto di misure per contrastare l'emergenza abitativa, il cosiddetto «Piano casa», che testimonia la volontà di questo Governo di voler fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati;

    in particolare, con il «Piano casa» il Governo metterà a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in dieci anni; esso comprende sia la quota pubblica, con la quale l'obiettivo è di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili per mancanza di interventi manutentivi – in alcuni casi anche lievi – sia le case a prezzi calmierati, che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati;

    per l'attuazione del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) si prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030;

    l'articolo 2, comma 6, prevede la possibilità di conferimento al succitato programma di una quota degli stanziamenti destinati, dal comma 42 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'erogazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Tale quota viene quantificata nel limite di spesa complessivo di 4,8 miliardi di euro per il periodo 2027-2034 (500 milioni per ciascuno degli anni 2027-2030 e 700 milioni per ciascuno degli anni 2031-2034);

    per incentivare il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato (PPP) e garantire maggiori condizioni di sostenibilità economica, sarebbe auspicabile che quota parte dello stanziamento di cui al menzionato articolo 2, comma 6, fosse destinato come contributo in conto capitale a soggetti privati, con comprovata esperienza nel settore dell'housing, che si facciano promotori di interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di aree o immobili di pubblici;

    il soggetto privato beneficiario del succitato contributo dovrebbe poi impegnarsi a mantenere una destinazione d'uso prevalente per l'ospitalità di giovani, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché a realizzare modelli di coabitazione, ad assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale e ad una riduzione del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura,

impegna il Governo

nell'ambito della definizione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, a valutare l'opportunità, in collaborazione con l'ANCI, di destinare specifiche risorse alla realizzazione di un programma di Edilizia Residenziale Sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, da realizzare con il coinvolgimento da parte degli enti locali dei soggetti privati, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuorisede, delle giovani coppie e dei genitori separati.
9/2920-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il Paese attraversa una grave emergenza abitativa, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione, del costo degli immobili e dall'insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, mentre cresce il numero delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;

    il decreto-legge in esame non affronta in modo strutturale tale emergenza, non prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né adeguati investimenti per il recupero e la manutenzione degli alloggi esistenti, limitandosi a introdurre strumenti che favoriscono processi di alienazione del patrimonio pubblico senza delineare una reale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    in tale contesto, la scelta di incentivare la dismissione del patrimonio Erp appare in evidente contraddizione con l'aumento del fabbisogno abitativo, determinando il rischio di una progressiva riduzione del patrimonio pubblico destinato alle fasce sociali più fragili e di una trasformazione dell'edilizia residenziale pubblica da strumento di welfare a patrimonio da valorizzare secondo logiche prevalentemente di mercato;

    la disciplina vigente, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, stabilisce che i proventi delle alienazioni degli alloggi Erp restino nella disponibilità degli enti proprietari e siano prioritariamente reinvestiti nel recupero, nella manutenzione, nella riqualificazione e nell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, assicurando così la permanenza della funzione sociale di tali risorse;

    il testo originario del decreto-legge prevedeva, invece, la destinazione dei proventi delle alienazioni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e alla riduzione del debito, scelta che avrebbe sottratto risorse alle politiche abitative proprio nel momento di maggior recrudescenza del disagio abitativo;

    solo grazie alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, anche per effetto dell'iniziativa e dell'azione delle forze di opposizione, è stata eliminata tale previsione, rinviando ad un successivo provvedimento, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle alienazioni;

    permane tuttavia l'esigenza che tale provvedimento salvaguardi pienamente la funzione sociale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantisca il rispetto delle competenze di regioni e comuni e assicuri che le eventuali alienazioni abbiano carattere residuale e siano finalizzate al rafforzamento del patrimonio abitativo pubblico, evitando qualsiasi processo di progressiva dismissione dell'edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che i proventi derivanti dalle eventuali alienazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica restino nella disponibilità degli enti proprietari o gestori, in coerenza con i principi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e delle normative regionali vigenti, e siano prevalentemente destinati al recupero, alla manutenzione, alla riqualificazione, alla rigenerazione e all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, salvaguardando altresì l'autonomia programmatoria dei comuni e delle regioni nella definizione delle politiche abitative territoriali, al fine di evitare processi di depauperamento del patrimonio Erp e di garantirne la funzione sociale quale strumento essenziale per il soddisfacimento del diritto all'abitazione.
9/2920-A/22. Braga, Santillo, Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;

    il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e può nominare un subcommissario, la cui durata massima è non superiore a quella del Commissario straordinario;

    vengono altresì disciplinati i poteri del Commissario, istituita la struttura di supporto e definita la dotazione finanziaria da riconoscere al Commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni;

    il compenso del Commissario straordinario è stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, mentre per il sub-commissario il compenso non può superare il sessanta per cento del compenso del Commissario;

    non si rinviene alcuna ragione per cui il compenso del Commissario debba derogare ai limiti imposti dalla legislazione vigente, ossia un limite massimo pari a euro 100.000 annui, con parte fissa non superiore a euro 50.000 annui e parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi non superiore a euro 50.000 euro annui, oltre gli oneri a carico dello Stato,

impegna il Governo

a stabilire, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, un compenso per il Commissario straordinario non superiore ai limiti fissati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
9/2920-A/23. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sull'emergenza abitativa attraverso misure di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi di edilizia sociale, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    l'articolo 1 del provvedimento individua tra le finalità del cosiddetto Piano casa anche la risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede;

    in sede referente è stata approvata una disposizione che incrementa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo per i contributi alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, rafforzando le misure di sostegno agli studenti in condizioni economiche più fragili;

    il problema del caro-affitti e della insufficienza di alloggi universitari rappresenta una criticità strutturale che incide sull'effettività del diritto allo studio e sulla possibilità per molti giovani di intraprendere e completare il proprio percorso universitario;

    appare necessario accompagnare le misure di sostegno economico con un rafforzamento strutturale dell'offerta di residenze universitarie pubbliche e convenzionate, al fine di garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a considerare la residenzialità universitaria parte integrante delle politiche per il diritto allo studio, garantendo un approccio strutturale e coordinato alla programmazione dell'offerta di alloggi per studenti.
9/2920-A/24. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il Paese attraversa una grave emergenza abitativa, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione, del costo degli immobili e dall'insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, mentre cresce il numero delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;

    il decreto-legge in esame non affronta in modo strutturale tale emergenza, non prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né adeguati investimenti per il recupero e la manutenzione degli alloggi esistenti, limitandosi a introdurre strumenti che favoriscono processi di alienazione del patrimonio pubblico senza delineare una reale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    in tale contesto, il decreto-legge reca norme, all'articolo 9, che promuovono programmi integrati di sviluppo urbano e di rigenerazione del patrimonio edilizio;

    nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che consente di individuare il contesto territoriale di tali interventi anche nell'ambito di comparti di sviluppo di maggiori dimensioni comprendenti destinazioni d'uso sia residenziali sia non residenziali;

    la medesima disposizione stabilisce che, in tali ipotesi, la quota minima dell'investimento destinata all'edilizia convenzionata, pari almeno al 70 per cento dell'investimento previsto per il contesto territoriale, sia calcolata esclusivamente sulla componente residenziale del comparto, demandando alla convenzione con il comune la definizione del relativo perimetro e della quota di investimento posta a base del calcolo;

    pur mantenendo fermo il vincolo minimo del 70 per cento rispetto alla componente residenziale, la nuova disciplina consente che quest'ultima rappresenti soltanto una parte dell'intero comparto di sviluppo, con il rischio che interventi caratterizzati da una prevalente incidenza di funzioni commerciali, direzionali, turistico-ricettive o di altra natura possano comunque beneficiare degli incentivi previsti dal decreto;

    tale impostazione rischia di attenuare la finalità dell'incremento dell'offerta di edilizia convenzionata e sociale, favorendo invece operazioni di sviluppo immobiliare nelle quali la componente abitativa accessibile risulti quantitativamente limitata rispetto all'investimento complessivo;

    appare pertanto necessario assicurare che le risorse pubbliche siano destinate prioritariamente ad interventi capaci di produrre un incremento significativo e misurabile dell'offerta di alloggi accessibili, in coerenza con il persistente fabbisogno abitativo espresso dai territori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo o nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto-legge, volte a garantire che gli incentivi pubblici previsti per i programmi integrati di sviluppo urbano siano riconosciuti prioritariamente agli interventi nei quali la componente residenziale destinata all'edilizia convenzionata e sociale costituisca un elemento effettivamente qualificante dell'investimento e determini un significativo e verificabile incremento dell'offerta di alloggi accessibili, evitando che le agevolazioni pubbliche siano destinate ad operazioni nelle quali la componente non residenziale risulti prevalente e la funzione abitativa sociale rivesta carattere meramente accessorio.
9/2920-A/25. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il Paese attraversa una grave emergenza abitativa, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione, del costo degli immobili e dall'insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, mentre cresce il numero delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;

    il decreto-legge in esame non affronta in modo strutturale tale emergenza, non prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né adeguati investimenti per il recupero e la manutenzione degli alloggi esistenti, limitandosi a introdurre strumenti che favoriscono processi di alienazione del patrimonio pubblico senza delineare una reale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    in tale contesto, gli anziani rappresentano oggi la fascia di popolazione più numerosa e, al tempo stesso, una delle più esposte al rischio di fragilità economica, isolamento sociale e disagio abitativo, ma nel provvedimento non è prevista alcuna misura specificamente rivolta a favorire soluzioni abitative adeguate alle loro esigenze;

    il Governo continua ad affrontare il tema dell'invecchiamento quasi esclusivamente sotto il profilo sanitario e assistenziale, e in modo del tutto insufficiente, trascurando il ruolo decisivo che la qualità dell'abitare riveste nella prevenzione della non autosufficienza, nel contrasto all'isolamento e nella promozione dell'autonomia delle persone anziane;

    manca, infatti, ancora un'effettiva integrazione tra le politiche abitative, le politiche sociali e la programmazione sociosanitaria, con la conseguenza che l'abitazione continua a non essere considerata quale infrastruttura essenziale della presa in carico delle persone anziane;

    il decreto-legge rappresentava l'occasione per promuovere una nuova stagione di politiche dell'abitare fondate sulla rigenerazione urbana, sul recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, sulla diffusione di modelli di alloggi assistiti, di coabitazione solidale e intergenerazionale e sull'integrazione tra interventi abitativi e servizi territoriali, ma tale opportunità è stata completamente disattesa;

    una moderna politica per la casa non può limitarsi alla realizzazione di nuovi alloggi, ma deve rispondere ai profondi cambiamenti demografici in atto, riconoscendo il diritto delle persone anziane a vivere il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita, attraverso soluzioni abitative accessibili, autonome e integrate con i servizi sociali e sanitari del territorio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere le politiche abitative rivolte alle persone anziane quale componente strutturale delle politiche per il diritto all'abitare, promuovendo, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale e degli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio esistente, la realizzazione di alloggi assistiti, forme di domiciliarità innovativa, coabitazione solidale e intergenerazionale e soluzioni abitative integrate con i servizi sociosanitari territoriali, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, comuni, enti del Terzo settore e aziende sanitarie, al fine di favorire l'autonomia, prevenire la non autosufficienza e contrastare la fragilità e l'isolamento sociale delle persone anziane.
9/2920-A/26. Malavasi, Ciani, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni urgenti finalizzate a fronteggiare la crescente tensione abitativa che interessa numerosi territori del Paese, attraverso interventi diretti ad incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale, favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e promuovere processi di rigenerazione urbana e territoriale;

    l'articolo 2 del provvedimento istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, finalizzato alla riqualificazione degli immobili pubblici inutilizzati o degradati e alla realizzazione di interventi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e altri soggetti in condizioni di fragilità abitativa;

    l'articolo 9 del decreto-legge promuove programmi di edilizia integrata orientati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale inseriti in più ampie strategie di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio esistente e valorizzazione del territorio;

    la realizzazione di tali programmi richiede il raggiungimento di adeguate condizioni di sostenibilità economico-finanziaria, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevati costi di acquisizione, recupero, bonifica, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili interessati dagli interventi;

    il perseguimento degli obiettivi del Piano Casa rende necessario affiancare alle risorse pubbliche disponibili strumenti idonei a favorire l'attivazione di investimenti privati, nel rispetto dell'interesse pubblico e delle finalità sociali degli interventi;

    l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi con i soggetti privati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo o in sostituzione dello stesso, configurando uno strumento particolarmente rilevante per la realizzazione di programmi complessi di trasformazione urbana e territoriale;

    il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, attribuisce agli strumenti urbanistici attuativi e alle convenzioni urbanistiche un ruolo centrale nella disciplina degli interventi di trasformazione del territorio e nella regolazione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti attuatori;

    l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto strumenti finalizzati alla promozione di programmi di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana fondati sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati e sulla valorizzazione di forme innovative di finanziamento e attuazione degli interventi;

    la legislazione urbanistica nazionale e regionale ha progressivamente valorizzato istituti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e i meccanismi premiali fondati sull'utilizzo di diritti edificatori, riconoscendone la funzione di strumenti idonei a perseguire obiettivi di interesse pubblico senza determinare ulteriore consumo di suolo e favorendo l'equilibrio economico degli interventi di trasformazione urbana;

    gli strumenti di compensazione e incentivazione urbanistica e fiscale, le misure perequative, la cessione di diritti edificatori e le convenzioni urbanistiche costituiscono strumenti particolarmente efficaci per rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di edilizia integrata, ridurre i costi di realizzazione degli interventi e favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse collettivo;

    la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati, in coerenza con i princìpi di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, può contribuire ad attrarre capitali, competenze e capacità realizzative ulteriori rispetto a quelle direttamente disponibili alle amministrazioni pubbliche, accelerando la realizzazione degli interventi e ampliando l'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito dei provvedimenti attuativi del Piano Casa e in raccordo con le regioni e gli enti locali, il ricorso a strumenti di compensazione e incentivazione urbanistica e fiscale, a misure perequative, alla valorizzazione dei diritti edificatori e a forme di partenariato pubblico-privato, al fine di rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di edilizia integrata, favorire l'attrazione di investimenti privati e accelerare la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
9/2920-A/27. Ciancitto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede la possibilità per i soggetti privati di presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata;

    l'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina il regime delle convenzioni relative agli alloggi realizzati nell'ambito dell'edilizia agevolata e convenzionata, prevedendo specifiche modalità per la rimozione dei vincoli concernenti il prezzo massimo di cessione e il canone massimo di locazione;

    nel corso degli anni si sono registrate significative incertezze interpretative circa la permanenza o meno dei vincoli convenzionali relativi agli immobili originariamente ceduti in piena proprietà ovvero trasformati dal diritto di superficie al diritto di piena proprietà, con conseguente aumento del contenzioso e aggravio procedimentale per cittadini, professionisti e amministrazioni comunali;

    tale situazione ha determinato rilevanti disparità applicative sul territorio nazionale, incidendo negativamente sulla commerciabilità degli immobili e sulla certezza dei rapporti giuridici;

    appare necessario favorire i processi di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso una disciplina chiara e uniforme che consenta di superare i vincoli convenzionali non più attuali e di semplificare le procedure amministrative;

    risulta altresì opportuno introdurre criteri omogenei e proporzionati per la determinazione dei corrispettivi dovuti in caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, al fine di evitare disparità di trattamento tra cittadini residenti in diversi comuni e ridurre il contenzioso;

    molte iniziative parlamentari hanno provato ad affrontare le problematiche connesse all'interpretazione dell'articolo 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998 e alla disciplina della trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per gli immobili realizzati in edilizia convenzionata, anche da società cooperative;

    una disciplina maggiormente uniforme contribuirebbe a garantire certezza del diritto, semplificazione amministrativa e sostegno ai processi di rigenerazione urbana,

impegna il Governo

tenuto conto delle finalità sottese al provvedimento in esame e della disposizione richiamata in premessa, ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a valutare l'opportunità di:

  chiarire in via definitiva che, alla scadenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, cessano di avere efficacia i vincoli concernenti il prezzo massimo di cessione, il canone massimo di locazione e gli ulteriori vincoli di natura soggettiva previsti dalle medesime convenzioni;

  prevedere che le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali non trovino applicazione nei casi in cui i vincoli medesimi debbano considerarsi già cessati per effetto della normativa sopravvenuta e della scadenza delle relative convenzioni;

  introdurre misure di semplificazione e uniformazione del costo delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà relativamente agli immobili realizzati nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

  introdurre criteri nazionali uniformi e di limiti massimi ai corrispettivi richiesti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, tenendo conto della superficie catastale delle unità immobiliari e dell'esigenza di garantire equilibrio tra l'interesse pubblico dei comuni e la tutela dei cittadini;

  promuovere ogni ulteriore iniziativa utile a favorire la commerciabilità degli immobili realizzati in edilizia convenzionata, la certezza dei rapporti giuridici e il perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
9/2920-A/28. Ciocchetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni urgenti finalizzate a fronteggiare la crescente tensione abitativa che interessa numerosi territori del Paese, attraverso un insieme organico di misure volte ad ampliare l'offerta di alloggi a prezzi sostenibili, promuovendo il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente, con particolare attenzione agli immobili inutilizzati o sottoutilizzati;

    il provvedimento individua tra le proprie finalità prioritarie il sostegno alle categorie maggiormente esposte alle difficoltà di accesso all'abitazione, tra cui giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché la promozione di modelli innovativi di welfare abitativo e di coabitazione solidale;

    l'articolo 2 istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale, orientato alla riqualificazione degli immobili pubblici non utilizzabili o degradati e alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale inseriti in più ampi programmi di rigenerazione urbana e contrasto al degrado territoriale;

    la strategia delineata dal Piano Casa attribuisce particolare rilevanza al recupero del patrimonio esistente, al contenimento del consumo di suolo e all'attivazione di modelli di collaborazione pubblico-privato idonei a garantire la sostenibilità economica e sociale degli interventi;

    il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore), riconosce agli enti del Terzo Settore un ruolo centrale nella realizzazione di attività di interesse generale, comprese quelle dirette alla promozione dell'inclusione sociale, al contrasto delle condizioni di marginalità e fragilità e alla rigenerazione di beni e spazi destinati alla collettività;

    in numerose realtà territoriali gli enti del Terzo Settore, le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri soggetti senza scopo di lucro hanno sviluppato esperienze significative nel campo dell'housing sociale, del cohousing, del senior housing, dell'abitare collaborativo e dei servizi di accompagnamento sociale, contribuendo al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati e alla costruzione di modelli innovativi di inclusione abitativa;

    tali soggetti rappresentano un patrimonio di competenze progettuali, gestionali e relazionali che può concorrere in modo efficace all'attuazione degli obiettivi del Piano Casa, favorendo la realizzazione di interventi integrati capaci di coniugare la dimensione abitativa con quella sociale, educativa, assistenziale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dal provvedimento e degli avvisi pubblici destinati alla selezione degli interventi, il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali, delle imprese sociali e degli altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore dell'abitare sociale, anche mediante accordi, partenariati, forme di coprogettazione e amministrazione condivisa, al fine di favorire il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, ampliare l'offerta di edilizia residenziale sociale e rafforzare i servizi abitativi integrati destinati alle categorie sociali maggiormente esposte al disagio abitativo.
9/2920-A/29. Giorgianni, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 66 del 2026 reca un insieme organico di misure urgenti finalizzate al rafforzamento delle politiche abitative attraverso interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, programmi di housing sociale, strumenti di edilizia convenzionata e misure di attrazione degli investimenti pubblici e privati nel settore abitativo;

    il provvedimento, pur essendo prevalentemente orientato al rafforzamento del sistema dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, riconosce espressamente, all'articolo 9, la necessità di assicurare un'offerta abitativa sostenibile anche in favore di quei soggetti che, pur non possedendo i requisiti economici e patrimoniali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non risultano comunque in grado di sostenere i costi del libero mercato abitativo in locazione o in acquisto;

    il citato articolo del decreto-legge introduce, in particolare, programmi infrastrutturali di edilizia integrata finalizzati ad ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili mediante il coinvolgimento prevalente di investimenti privati, delineando così un modello di intervento che si colloca in una posizione intermedia tra edilizia residenziale pubblica e libero mercato delle locazioni;

    è di tutta evidenza che, anche nelle more della realizzazione di tali interventi, sussiste una rilevante area di disagio abitativo che interessa lavoratori, giovani coppie, studenti, famiglie monoreddito e nuclei familiari attualmente escluse mercato privato delle locazioni a causa dell'incremento dei canoni di affitto e della riduzione dell'offerta disponibile;

    secondo l'indagine condotta dall'Osservatorio affitti di Nomisma per conto di Crif, il 42 per cento dei locatari risulta impossibilitato ad acquistare un'abitazione a causa della propria condizione economica, con conseguente trasferimento della domanda abitativa verso il mercato della locazione;

    l'International Rent Index di HousingAnywhere ha evidenziato nel 2024 un costante incremento dei canoni di locazione nelle principali città europee, registrando, con riferimento all'Italia, tra i più significativi aumenti tra le realtà urbane europee maggiormente interessate dalla crescita dei prezzi degli affitti;

    la crisi del mercato abitativo risulta aggravata dalla progressiva riduzione dell'offerta di immobili destinati alla locazione stabile, determinata da molteplici fattori, tra cui la crescente diffusione delle locazioni brevi, l'elevato numero di immobili inutilizzati e la diffusa percezione di insufficienza delle tutele in favore dei proprietari rispetto al rischio di morosità e ai tempi di recupero degli immobili;

    secondo dati ISTAT, nel territorio nazionale risultano presenti circa dieci milioni di abitazioni non utilizzate, mentre analisi di settore evidenziano come una quota significativa di immobili potenzialmente destinabili alla locazione rimanga esclusa dal mercato abitativo ordinario;

    appare pertanto opportuno sviluppare, coerentemente con le finalità perseguite dal decreto-legge n. 66 del 2026 e, in particolare, con gli obiettivi di cui al Capo III in materia di edilizia integrata, nonché complementarmente alle ulteriori iniziative legislative in materia di rilascio degli immobili deliberate dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 2026, ulteriori strumenti normativi volti a favorire l'incremento dell'offerta di immobili privati destinati alla locazione abitativa a lungo termine, mediante misure capaci di ridurre il rischio contrattuale gravante sul locatore, incentivare il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato e rafforzare i meccanismi di prevenzione e gestione delle situazioni di morosità;

    tali interventi potrebbero contribuire a creare un sistema integrato di contrasto all'emergenza abitativa fondato sulla complementarità tra edilizia residenziale pubblica, edilizia integrata e mercato privato della locazione, favorendo l'emersione dei contratti regolari, la reimmissione nel mercato di immobili oggi inutilizzati e l'attivazione di strumenti di gestione preventiva delle situazioni di fragilità economico-sociale sopravvenuta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, coerenti con le finalità del provvedimento in esame nel suo complesso e con gli obiettivi dei programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, volte a sviluppare un sistema integrato di sostegno al mercato della locazione abitativa privata destinato ai nuclei familiari che non possiedono i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, attraverso misure finalizzate a incentivare il recupero e la reimmissione nel mercato degli immobili inutilizzati, a rafforzare le garanzie in favore dei locatori rispetto al rischio di morosità e a promuovere strumenti preventivi e qualificati di gestione delle situazioni di inadempimento e fragilità abitativa, anche mediante forme di raccordo tra soggetti privati ed enti territoriali competenti in materia di politiche abitative e sostegno sociale.
9/2920-A/30. Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 66 del 2026 reca un insieme organico di misure urgenti finalizzate al rafforzamento delle politiche abitative attraverso interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, programmi di housing sociale, strumenti di edilizia convenzionata e misure di attrazione degli investimenti pubblici e privati nel settore abitativo;

    il provvedimento, pur essendo prevalentemente orientato al rafforzamento del sistema dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, riconosce espressamente, all'articolo 9, la necessità di assicurare un'offerta abitativa sostenibile anche in favore di quei soggetti che, pur non possedendo i requisiti economici e patrimoniali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non risultano comunque in grado di sostenere i costi del libero mercato abitativo in locazione o in acquisto;

    il citato articolo del decreto-legge introduce, in particolare, programmi infrastrutturali di edilizia integrata finalizzati ad ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili mediante il coinvolgimento prevalente di investimenti privati, delineando così un modello di intervento che si colloca in una posizione intermedia tra edilizia residenziale pubblica e libero mercato delle locazioni;

    è di tutta evidenza che, anche nelle more della realizzazione di tali interventi, sussiste una rilevante area di disagio abitativo che interessa lavoratori, giovani coppie, studenti, famiglie monoreddito e nuclei familiari attualmente escluse mercato privato delle locazioni a causa dell'incremento dei canoni di affitto e della riduzione dell'offerta disponibile;

    secondo l'indagine condotta dall'Osservatorio affitti di Nomisma per conto di Crif, il 42 per cento dei locatari risulta impossibilitato ad acquistare un'abitazione a causa della propria condizione economica, con conseguente trasferimento della domanda abitativa verso il mercato della locazione;

    l'International Rent Index di HousingAnywhere ha evidenziato nel 2024 un costante incremento dei canoni di locazione nelle principali città europee, registrando, con riferimento all'Italia, tra i più significativi aumenti tra le realtà urbane europee maggiormente interessate dalla crescita dei prezzi degli affitti;

    secondo dati ISTAT, nel territorio nazionale risultano presenti circa dieci milioni di abitazioni non utilizzate, mentre analisi di settore evidenziano come una quota significativa di immobili potenzialmente destinabili alla locazione rimanga esclusa dal mercato abitativo ordinario;

    appare pertanto opportuno sviluppare, coerentemente con le finalità perseguite dal decreto-legge n. 66 del 2026 e, in particolare, con gli obiettivi di cui al Capo III in materia di edilizia integrata, nonché complementarmente alle ulteriori iniziative legislative in materia di rilascio degli immobili deliberate dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 2026, ulteriori strumenti normativi volti a favorire l'incremento dell'offerta di immobili privati destinati alla locazione abitativa a lungo termine, mediante misure capaci di ridurre il rischio contrattuale gravante sul locatore, incentivare il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato e rafforzare i meccanismi di prevenzione e gestione delle situazioni di morosità;

    tali interventi potrebbero contribuire a creare un sistema integrato di contrasto all'emergenza abitativa fondato sulla complementarità tra edilizia residenziale pubblica, edilizia integrata e mercato privato della locazione, favorendo l'emersione dei contratti regolari, la reimmissione nel mercato di immobili oggi inutilizzati e l'attivazione di strumenti di gestione preventiva delle situazioni di fragilità economico-sociale sopravvenuta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, coerenti con le finalità del provvedimento in esame nel suo complesso e con gli obiettivi dei programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, volte a sviluppare un sistema integrato di sostegno al mercato della locazione abitativa privata destinato ai nuclei familiari che non possiedono i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, attraverso misure finalizzate a incentivare il recupero e la reimmissione nel mercato degli immobili inutilizzati, a rafforzare le garanzie in favore dei locatori rispetto al rischio di morosità e a promuovere strumenti preventivi e qualificati di gestione delle situazioni di inadempimento e fragilità abitativa, anche mediante forme di raccordo tra soggetti privati ed enti territoriali competenti in materia di politiche abitative e sostegno sociale.
9/2920-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa;

    il Capo I del provvedimento in esame descrive le finalità delle misure previste dal decreto, finalizzate a favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    tali interventi sono realizzati tramite le misure contenute nelle disposizioni di cui ai Capi II e III;

    in particolare, il Capo II del provvedimento detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche tramite interventi di semplificazione amministrativa, urbanistica e investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche;

    l'articolo 3, al comma 3 del provvedimento prevede una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale;

    gli enti locali, considerate le competenze e le funzioni attribuite dalla legge e dalla Costituzione, sono chiamati a svolgere un ruolo determinante per la realizzazione del Piano;

    dall'analisi dei dati, accessibili, del censimento del Ministero dell'economia e delle finanze, condotto annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, emerge una consistenza non irrilevante di beni immobili di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, non in uso né utilizzabili per fini governativi, che potrebbero essere utilizzati dagli enti locali per progetti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, o sociale volti a soddisfare i connessi fabbisogni del territorio di riferimento;

    l'obiettivo principale del provvedimento in esame è quello di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel primo provvedimento utile, di adottare una iniziativa normativa che consenta il trasferimento, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a titolo gratuito, agli enti territoriali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2027, dei beni immobili di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, non in uso né utilizzabili per fini governativi, in relazione ai quali non siano in essere contratti attivi e, comunque, non risultino dovuti canoni, indennità o sussistano crediti per titoli analoghi, con vincolo di destinazione a progetti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, o sociale volti a soddisfare i connessi fabbisogni del territorio di riferimento, a condizione che rechino idonea provvista finanziaria discendente dall'impiego di risorse previste nell'ambito della programmazione nazionale ed euro-unitaria, o comunque di risorse a carico del bilancio dell'ente territoriale, anche facendo ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato.
9/2920-A/31. Mattia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il Piano Casa, introducendo misure straordinarie volte a incrementare l'offerta di alloggi sostenibili a prezzi accessibili attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente;

    la riqualificazione del patrimonio edilizio rappresenta un'occasione per innalzare gli standard di sicurezza degli immobili a tutela della vita e dell'incolumità delle persone che abiteranno gli edifici interessati, in particolare delle categorie individuate quali destinatarie prioritarie dall'articolo 1, comma 2; tale finalità di tutela impone che, accanto ai profili di sicurezza e di qualità già valorizzati dal provvedimento, anche la sicurezza antincendio trovi adeguato rilievo strutturale nella programmazione e realizzazione degli interventi;

    l'evoluzione dei sistemi costruttivi e delle dotazioni tecnologiche degli edifici ha progressivamente accentuato il ruolo delle scelte costruttive, e in particolare della qualità dei materiali impiegati nell'involucro edilizio, quale fattore determinante del livello di sicurezza antincendio dell'edificio e, di conseguenza, della tutela della vita e dell'incolumità degli occupanti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere, nell'ambito dei decreti attuativi del presente provvedimento, iniziative volte a riconoscere la sicurezza antincendio quale ulteriore criterio cardine nella programmazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio promossi dal Piano Casa, secondo un approccio fondato sulla valutazione del rischio e finalizzato alla tutela della vita e dell'incolumità delle persone che abiteranno gli edifici interessati;

   a valutare l'opportunità di promuovere, nell'attuazione del principio di cui al precedente impegno, l'adozione di elevati standard prestazionali per i materiali da costruzione impiegati negli interventi di riqualificazione, con particolare riferimento ai componenti dell'involucro edilizio e segnatamente alle facciate e alle coperture, quali elementi determinanti per la sicurezza degli edifici e delle persone che vi abiteranno.
9/2920-A/32. Pisano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di politiche abitative e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa e la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

    il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza opera spesso in contesti caratterizzati da costi abitativi particolarmente elevati, sia in termini di locazione sia di accesso alla proprietà immobiliare. In tale contesto, la possibilità di riscattare l'alloggio rappresenta uno strumento concreto di rafforzamento della presenza del personale dello Stato sul territorio;

    nelle province autonome di Trento e Bolzano, ove la possibilità di riscattare l'alloggio demaniale già di servizio non è prevista, a differenza di quanto avviene altrove sul territorio nazionale, il tema in oggetto riguarda molto più del semplice soddisfacimento di un bisogno pur primario, ma la garanzia stessa di stabilizzazione dal punto di vista logistico di personale che svolge insostituibili funzioni di presidio del territorio e tutela dell'ordine pubblico. Per tale ragione sarebbe auspicabile avviare una riflessione per estendere anche al Trentino-Alto Adige il diritto di riscatto, colmando così un'evidente disparità territoriale. Le province di Trento e Bolzano sono infatti caratterizzate da costi abitativi particolarmente elevati (Fonte ISTAT);

    la misura si inserirebbe in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, consentendo allo Stato di incamerare risorse attraverso le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare in una fase precedente le esigenze manutentive, senza pregiudicarne la funzione sociale;

    rileva, in ogni caso, la necessità di prevedere un sistema di riscatto che concorra al tema della stabilizzazione del personale senza pregiudicare una disponibilità di patrimonio immobiliare per le nuove risorse professionali, così da rendere attrattivo un territorio altrimenti scarsamente competitivo sul piano economico con altre realtà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a concordare con le autorità locali delle province autonome di Bolzano e Trento l'opzione del riscatto sopra richiamato, parallelamente alla valutazione di un piano casa territoriale finalizzato a sostenere la residenzialità anche a lunga scadenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza nelle province di Trento e Bolzano.
9/2920-A/33. Urzì, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di politiche abitative e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa e la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

    il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza opera spesso in contesti caratterizzati da costi abitativi particolarmente elevati, sia in termini di locazione sia di accesso alla proprietà immobiliare. In tale contesto, la possibilità di riscattare l'alloggio rappresenta uno strumento concreto di rafforzamento della presenza del personale dello Stato sul territorio;

    nelle province autonome di Trento e Bolzano, ove la possibilità di riscattare l'alloggio demaniale già di servizio non è prevista, a differenza di quanto avviene altrove sul territorio nazionale, il tema in oggetto riguarda molto più del semplice soddisfacimento di un bisogno pur primario, ma la garanzia stessa di stabilizzazione dal punto di vista logistico di personale che svolge insostituibili funzioni di presidio del territorio e tutela dell'ordine pubblico. Per tale ragione sarebbe auspicabile avviare una riflessione per estendere anche al Trentino-Alto Adige il diritto di riscatto, colmando così un'evidente disparità territoriale. Le province di Trento e Bolzano sono infatti caratterizzate da costi abitativi particolarmente elevati (Fonte ISTAT);

    la misura si inserirebbe in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, consentendo allo Stato di incamerare risorse attraverso le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare in una fase precedente le esigenze manutentive, senza pregiudicarne la funzione sociale;

    rileva, in ogni caso, la necessità di prevedere un sistema di riscatto che concorra al tema della stabilizzazione del personale senza pregiudicare una disponibilità di patrimonio immobiliare per le nuove risorse professionali, così da rendere attrattivo un territorio altrimenti scarsamente competitivo sul piano economico con altre realtà,

impegna il Governo

ferma restando la specificità del regime normativo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a concordare con le autorità locali delle province autonome di Bolzano e Trento l'opzione del riscatto sopra richiamato, parallelamente alla valutazione di un piano casa territoriale finalizzato a sostenere la residenzialità anche a lunga scadenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza nelle province di Trento e Bolzano.
9/2920-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Urzì, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    le cooperative di abitanti e i loro consorzi rappresentano, nell'ambito del sistema italiano dell'edilizia residenziale sociale, uno dei principali soggetti storicamente impegnati nella produzione e nella gestione di alloggi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie, dei lavoratori e delle fasce sociali meno abbienti;

    il modello cooperativo, in particolare nella forma della proprietà indivisa, ha dimostrato nel tempo la capacità di garantire la permanenza della destinazione sociale degli alloggi, sottraendoli alle dinamiche speculative del mercato immobiliare e assicurando nel lungo periodo la funzione pubblica dell'intervento abitativo;

    nel corso del secondo dopoguerra ad oggi, le cooperative di abitanti hanno realizzato complessivamente circa 980.000 alloggi, contribuendo in maniera determinante alla risposta al fabbisogno abitativo del Paese, sia in regime di locazione che in proprietà;

    il decreto-legge in esame, all'articolo 2, comma 2, individua quali soggetti attuatori esclusivamente gli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica o gli enti dai medesimi costituiti o partecipati aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari, escludendo di fatto, per la componente di edilizia residenziale proprio quei soggetti che storicamente hanno svolto in misura prevalente la funzione di produzione e gestione degli alloggi sociali;

    tale esclusione appare non coerente con l'esperienza concreta dell'edilizia residenziale sociale in Italia e rischia di indebolire la capacità complessiva di attuazione degli interventi previsti dal Piano, riducendo la pluralità dei soggetti in grado di contribuire alla realizzazione e alla gestione stabile del patrimonio abitativo sociale;

    la mancata inclusione delle cooperative di abitanti tra i soggetti attuatori contraddice altresì l'esigenza di garantire nel tempo la destinazione sociale degli alloggi, in quanto limita il ricorso a modelli organizzativi strutturalmente orientati alla non speculazione e alla permanenza dell'uso sociale degli immobili;

    le cooperative di abitanti, anche attraverso le società cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, hanno consolidato competenze tecniche, gestionali e sociali nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e nella gestione di programmi di recupero e manutenzione del patrimonio abitativo;

    appare altresì necessario rafforzare il carattere partecipativo e territoriale delle politiche abitative, valorizzando il contributo delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione di abitanti anche nei processi di monitoraggio e attuazione delle misure previste dal Piano casa;

    la cabina di monitoraggio prevista dall'articolo 3, comma 10, del provvedimento in esame costituisce lo strumento attraverso il quale garantire l'efficacia delle politiche attuative e la corretta destinazione del patrimonio immobiliare pubblico a finalità di edilizia residenziale sociale,

impegna il Governo

ad integrare le disposizioni richiamate in premessa, con l'adozione delle opportune iniziative normative atte a:

  includere le società cooperative di abitanti e i loro consorzi tra i soggetti attuatori del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, in coerenza con il ruolo storicamente svolto dal movimento cooperativo nel settore;

  prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti all'interno della cabina di monitoraggio prevista dal Piano Casa, al fine di contribuire alla ricognizione, valorizzazione e corretta destinazione del patrimonio immobiliare pubblico verso finalità di edilizia residenziale sociale, assicurando continuità, efficacia e stabilità degli interventi nel tempo.
9/2920-A/34. Roggiani, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico;

    l'andamento crescente del numero di sfratti per morosità rappresenta un indicatore allarmante della gravità del disagio abitativo che colpisce un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito;

    il Governo conferma di non voler affrontare l'emergenza abitativa e di ignorare le condizioni di chi cerca un'abitazione a canoni sostenibili, di chi attende da anni una casa popolare e di chi vive il dramma degli sfratti senza soluzioni alternative;

    il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non viene rifinanziato dal 2023 quindi, nel 2026 siamo al quarto esercizio finanziario consecutivo senza rifinanziamento statale. L'ultimo stanziamento statale significativo risale al 2022, quando il Fondo fu portato a 330 milioni di euro;

    la scelta operata dal decreto-legge in esame di istituire, all'articolo 4, un nuovo fondo per la morosità incolpevole destinato esclusivamente agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, azzerando il Fondo esistente per i morosi incolpevoli del mercato privato indebolisce ulteriormente la già precaria sostenibilità economica del sistema, scaricando sui comuni – privati di adeguati strumenti finanziari e normativi – il gravoso compito di gestire ogni giorno le difficoltà dei cittadini;

    l'assenza di un adeguato intervento statale scarica quindi l'emergenza abitativa su regioni e comuni, costretti a supplire con risorse proprie o mediante indebitamento, aggravando le disuguaglianze territoriali e indebolendo la capacità di programmazione locale;

    sul punto la Conferenza delle regioni ha motivato il proprio parere negativo evidenziando, tra le principali carenze del testo, la totale assenza di tutele economiche dirette per i locatari del mercato privato, derivante dal mancato rifinanziamento degli storici strumenti statali di supporto alla locazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi normativi a sostegno dei soggetti più fragili volti a ripristinare e rifinanziare con urgenza, a partire dal primo provvedimento legislativo utile, gli stanziamenti relativi al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (contributo affitti) e al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, quali strumenti indispensabili da inserire nella strategia nazionale per l'abitare al fine di mitigare l'impatto del caro affitti e prevenire l'aggravarsi dell'emergenza sociale causata dalle procedure di sfratto a danno delle famiglie in condizioni di fragilità economica.
9/2920-A/35. Furfaro, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione, pur formalmente riconosciuto come diritto fondamentale della persona, continua a non trovare un'effettiva garanzia nelle politiche pubbliche, determinando una crescente frattura sociale e territoriale e compromettendo le condizioni minime di inclusione e coesione;

    il Paese è attraversato da una grave e persistente emergenza abitativa, aggravata dall'incremento incontrollato dei canoni di locazione e dei prezzi degli immobili, nonché dalla cronica insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, a fronte di un numero sempre crescente di famiglie collocate in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio senza prospettive di risposta adeguata;

    il decreto-legge in esame si rivela inadeguato ad affrontare in modo strutturale tale emergenza, non prevedendo alcun piano organico di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né interventi significativi per il recupero e la manutenzione del patrimonio esistente, e limitandosi invece a misure che, pur presentate come strumenti di rilancio, rischiano di incentivare processi di progressiva dismissione del patrimonio pubblico senza una contestuale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    l'articolo 1 del provvedimento, pur richiamando tra le finalità del cosiddetto Piano casa la risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede, non è accompagnato da un impianto programmatorio coerente e da strumenti adeguati a rendere effettivo tale obiettivo;

    in sede referente è stata introdotta, all'articolo 4-ter, una disposizione che incrementa di 8,5 milioni di euro per il solo anno 2026 il Fondo per i contributi alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, intervento che appare del tutto insufficiente rispetto alla dimensione reale del fabbisogno e alla gravità strutturale del problema abitativo studentesco;

    il fenomeno del caro-affitti e la persistente carenza di alloggi universitari rappresentano una criticità strutturale non affrontata dal provvedimento, con effetti diretti e rilevanti sull'effettività del diritto allo studio e sulla concreta possibilità per molti giovani di accedere e completare il percorso universitario;

    l'assenza di un piano nazionale di rafforzamento dell'offerta di residenze universitarie pubbliche e convenzionate conferma l'impostazione frammentaria e non strutturale degli interventi previsti, che risultano incapaci di incidere sulle cause profonde del disagio abitativo studentesco,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a considerare la residenzialità universitaria parte integrante delle politiche per il diritto allo studio, garantendo un approccio strutturale e coordinato alla programmazione dell'offerta di alloggi per studenti.
9/2920-A/36. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il crescente aumento dei canoni di locazione, dei prezzi degli immobili e del costo della vita sta determinando una diffusa condizione di disagio abitativo che interessa fasce sempre più ampie della popolazione, sia nelle grandi aree urbane sia nei comuni di medie dimensioni;

    il Governo Meloni non ha adeguatamente sostenuto le politiche pubbliche per l'abitare con una programmazione strategica e investimenti strutturali commisurati ai bisogni emergenti;

    il recupero e la riqualificazione degli alloggi pubblici inutilizzati rappresentano una priorità per contrastare l'emergenza abitativa e valorizzare il patrimonio pubblico esistente;

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e alla sua efficienza energetica;

    occorre, invece, promuovere interventi atti a favorire una vera e propria rigenerazione urbana al fine di ripristinare la sicurezza e la coesione delle città in maniera stabile e continuativa;

    solo la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, e al tempo stesso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, promosse da soggetti pubblici e privati, possono garantire uno sviluppo urbano in sicurezza,

impegna il Governo

al fine di affrontare in modo strutturale il problema dell'emergenza abitativa, ad assumere opportune iniziative volte a promuovere la realizzazione di interventi per la rigenerazione delle aree degradate attraverso progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale, nonché attività culturali, educative e ricreative.
9/2920-A/37. Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, all'articolo 9, comma 4, individua tra le finalità degli interventi infrastrutturali di edilizia integrata il soddisfacimento delle esigenze abitative dei lavoratori, favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana;

    tale norma, anche attraverso il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, si pone quindi l'obiettivo di contrastare l'emergenza abitativa che interessa ampie fasce di lavoratori e lavoratrici che operano lontano dal luogo di residenza e che incontrano crescenti difficoltà nell'accesso ad alloggi a costi sostenibili;

    recenti iniziative collegate all'attuazione del Piano Casa stanno valutando interventi dedicati ai principali distretti industriali del paese, tra cui quelli della ceramica, dell'automotive e dei poli manifatturieri ad alta intensità occupazionale;

    analoghe criticità interessano i distretti della moda, della pelletteria, del tessile, della concia e delle calzature, che rappresentano uno dei principali motori produttivi e occupazionali nazionali e richiedono un significativo fabbisogno di manodopera specializzata, spesso proveniente da territori diversi rispetto a quelli di insediamento delle imprese;

    in Toscana, secondo dati diffusi da CNA Federmoda nel 2026, il comparto conta circa 105.000 addetti e oltre 17.500 imprese, con un peso rilevante sull'export nazionale e sul sistema manifatturiero regionale, ma è attraversato da una fase di forte difficoltà, aggravata dalla perdita di imprese, dall'aumento della cassa integrazione e dalla crescente difficoltà di reperire lavoratori qualificati;

    il distretto della pelletteria dell'area Firenze-Scandicci, insieme ai distretti tessili di Prato, Empoli, Valdarno, Santa Croce sull'Arno e alle altre aree produttive della moda italiana, costituisce quindi un patrimonio strategico del made in Italy che necessita di politiche integrate per sostenere occupazione, competitività e attrattività territoriale;

    la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili rappresenta, in questo contesto, un fattore decisivo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere il ricambio generazionale e garantire la permanenza delle produzioni nei territori,

impegna il Governo:

   ad includere i distretti della moda, della pelletteria, del tessile, della concia e delle calzature tra le aree prioritarie di intervento nell'ambito delle misure di edilizia integrata, edilizia convenzionata e housing sociale previste dal Piano Casa;

   a promuovere programmi di recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente finalizzati alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile destinati ai lavoratori impiegati nei predetti distretti produttivi;

   a favorire il coinvolgimento delle imprese, degli enti territoriali e degli investitori pubblici e privati nella realizzazione di progetti abitativi destinati ai lavoratori fuori sede e ai giovani occupati nelle filiere strategiche del made in Italy.
9/2920-A/38. Bonafè, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, all'articolo 9, comma 4, individua tra le finalità degli interventi infrastrutturali di edilizia integrata il soddisfacimento delle esigenze abitative dei lavoratori, favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana;

    tale norma, anche attraverso il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, si pone quindi l'obiettivo di contrastare l'emergenza abitativa che interessa ampie fasce di lavoratori e lavoratrici che operano lontano dal luogo di residenza e che incontrano crescenti difficoltà nell'accesso ad alloggi a costi sostenibili;

    recenti iniziative collegate all'attuazione del Piano Casa stanno valutando interventi dedicati ai principali distretti industriali del paese, tra cui quelli della ceramica, dell'automotive e dei poli manifatturieri ad alta intensità occupazionale;

    analoghe criticità interessano i distretti della moda, della pelletteria, del tessile, della concia e delle calzature, che rappresentano uno dei principali motori produttivi e occupazionali nazionali e richiedono un significativo fabbisogno di manodopera specializzata, spesso proveniente da territori diversi rispetto a quelli di insediamento delle imprese;

    in Toscana, secondo dati diffusi da CNA Federmoda nel 2026, il comparto conta circa 105.000 addetti e oltre 17.500 imprese, con un peso rilevante sull'export nazionale e sul sistema manifatturiero regionale, ma è attraversato da una fase di forte difficoltà, aggravata dalla perdita di imprese, dall'aumento della cassa integrazione e dalla crescente difficoltà di reperire lavoratori qualificati;

    il distretto della pelletteria dell'area Firenze-Scandicci, insieme ai distretti tessili di Prato, Empoli, Valdarno, Santa Croce sull'Arno e alle altre aree produttive della moda italiana, costituisce quindi un patrimonio strategico del made in Italy che necessita di politiche integrate per sostenere occupazione, competitività e attrattività territoriale;

    la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili rappresenta, in questo contesto, un fattore decisivo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere il ricambio generazionale e garantire la permanenza delle produzioni nei territori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di includere i distretti della moda, della pelletteria, del tessile, della concia e delle calzature tra le aree prioritarie di intervento nell'ambito delle misure di edilizia integrata, edilizia convenzionata e housing sociale previste dal Piano Casa;

   a valutare l'opportunità di promuovere programmi di recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente finalizzati alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile destinati ai lavoratori impiegati nei predetti distretti produttivi;

   a valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento delle imprese, degli enti territoriali e degli investitori pubblici e privati nella realizzazione di progetti abitativi destinati ai lavoratori fuori sede e ai giovani occupati nelle filiere strategiche del made in Italy.
9/2920-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame viene presentato dal Governo quale risposta strutturale alla più grave emergenza abitativa degli ultimi decenni, con l'obiettivo dichiarato di rendere disponibili almeno 100.000 alloggi nell'arco di dieci anni;

    tale obiettivo si fonda essenzialmente sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica inutilizzato, sulla costituzione del Fondo Housing Coesione e sul ricorso a programmi integrati realizzati attraverso il coinvolgimento di capitali privati, senza prevedere un piano straordinario di espansione dell'edilizia residenziale pubblica;

    i dati disponibili evidenziano tuttavia una situazione di emergenza ben più ampia: oltre 650.000 famiglie risultano oggi in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre il patrimonio ERP nazionale conta circa 900.000 alloggi, dei quali quasi 100.000 risultano inutilizzabili per mancanza di interventi di manutenzione e recupero;

    a fronte di tale fabbisogno, un obiettivo di 100.000 alloggi in dieci anni, in larga parte derivante dal recupero di immobili già esistenti e non dalla realizzazione di nuova edilizia pubblica, appare insufficiente a incidere in modo strutturale sulla crisi abitativa e non colma il progressivo divario tra domanda e offerta di abitazioni accessibili;

    il decreto-legge non introduce risorse finanziarie aggiuntive proporzionate agli obiettivi dichiarati, ma si fonda sulla riprogrammazione di fondi già destinati ad altre politiche pubbliche, tra cui il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Programma Metro Plus, risorse residue del PNRR e il Fondo sociale per il clima, la cui effettiva disponibilità è, peraltro, subordinata all'approvazione del relativo Piano nazionale da parte della Commissione europea;

    ne consegue che il Piano Casa non è accompagnato da un corrispondente rafforzamento dell'investimento pubblico né delle capacità operative necessarie per conseguire gli obiettivi annunciati, con il rischio che le aspettative generate dal provvedimento non trovino un'effettiva attuazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a destinare risorse aggiuntive, stabili e pluriennali alle politiche abitative, per gli affitti e la morosità incolpevole, ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla riprogrammazione di fondi già esistenti, in misura coerente con gli obiettivi dichiarati dal Piano Casa, prioritariamente finalizzandole al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica inutilizzato, all'incremento dell'offerta di abitazioni accessibili, al rafforzamento della capacità progettuale e attuativa degli enti territoriali, in modo da assicurare una risposta effettivamente proporzionata alla dimensione dell'emergenza abitativa nazionale.
9/2920-A/39. Vaccari.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a destinare risorse aggiuntive, stabili e pluriennali alle politiche abitative, per gli affitti e la morosità incolpevole, ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla riprogrammazione di fondi già esistenti, in misura coerente con gli obiettivi dichiarati dal Piano Casa, prioritariamente finalizzandole al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica inutilizzato, all'incremento dell'offerta di abitazioni accessibili, al rafforzamento della capacità progettuale e attuativa degli enti territoriali, in modo da assicurare una risposta effettivamente proporzionata alla dimensione dell'emergenza abitativa nazionale.
9/2920-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'accesso alla casa in locazione ad affitto agevolato e sostenibile rappresenta una delle principali criticità sociali ed economiche, in particolare nei contesti urbani caratterizzati da elevata tensione abitativa;

    una quota significativa del patrimonio immobiliare privato risulta attualmente inutilizzata o non immessa sul mercato della locazione ed in tale ambito interviene il decreto-legge in esame prevedendo interventi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, così come con interventi di sociale housing ed edilizia integrata;

    gli interventi recati dal decreto-legge in esame hanno una proiezione temporale di dieci anni, un tempo molto lungo che non consente una immediatezza di risposta ad un sempre più crescente fabbisogno derivante da famiglie povere in affitto e quelle soggette a sfratto esecutivo;

    le Agenzie sociali per la casa, istituite a livello comunale, svolgono un ruolo strategico nell'incontro tra domanda e offerta di alloggi, favorendo l'accesso alla locazione a canoni agevolati riferibili a quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 431 del 98 e rappresentando una possibilità di risposta al fabbisogno abitativo utile e da sostenere, a maggior ragione, in attesa della attuazione del Piano casa;

    le Agenzie sociali per la casa possono, nelle more dell'attuazione del Piano casa, incentivare i proprietari privati a mettere a disposizione i propri immobili ad affitto agevolato, in particolare per famiglie con sfratto esecutivo o lavoratori che per reddito non possono accedere né al mercato delle locazioni, per i costi elevati raggiunti dalle locazioni, né all'edilizia residenziale pubblica per redditi che non rientrano nei requisiti per l'accesso, garantendo strumenti di tutela rispetto al rischio di morosità e al rientro in possesso dell'immobile;

    l'istituzione di un Fondo di garanzia destinato alle attività delle Agenzie sociali per la casa comunali, può rappresentare una leva efficace per ampliare l'offerta di alloggi in locazione e sostenere le politiche abitative locali e fornire risposte nelle more dell'attuazione del piano casa e dei suoi eventuali effetti;

    il rafforzamento delle Agenzie sociali per la casa, già esistenti e il sostegno ad istituirle nei comuni ad alta tensione abitativa dove attualmente non sono presenti può contribuire a ridurre il numero di alloggi sfitti e a favorire una maggiore equità nell'accesso alla casa facilitando l'incontro tra domanda e offerta,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo finalizzate all'introduzione, in un prossimo provvedimento, di disposizioni volte all'istituzione del «Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni», garantendo, procedure snelle ed efficaci per l'accesso al Fondo da parte dei comuni e delle Agenzie sociali per la casa;

   ad assumere ogni iniziative di competenza volta a sostenere, d'intesa con l'Anci, la diffusione e il rafforzamento delle Agenzie sociali per la casa su tutto il territorio nazionale quali strumenti di intervento immediato nelle more dell'attuazione del Piano casa recato dal provvedimento in esame.
9/2920-A/40. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    appare sempre più necessario incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa ad affitto sociale o agevolato per le famiglie che oggi esprimono un fabbisogno e per le quali l'accesso al mercato delle locazioni è negato, senza consumo di suolo al fine di rispondere al crescente fabbisogno abitativo da parte di un segmento con redditi, anche da lavoro, medio bassi;

    è condivisibile la scelta di affrontare il disagio abitativo attraverso un ampliamento dell'offerta che punti al riutilizzo dell'esistente lasciato vuoto e in degrado, ma questo deve diventare un intervento programmatico e strutturale. L'intervento relativo al piano casa recato dal decreto-legge in esame affronta infatti solo una parte delle necessità, affidandosi peraltro, in gran parte, al settore privato, in particolare alla finanza immobiliare internazionale, sostenuta da considerevoli risorse pubbliche e dell'Unione europea;

    arrivare ad un effettivo consumo di suolo zero significa riportare nella disponibilità dei comuni immobili pubblici e privati che, recuperati, possono dare un contributo significativo alla risposta ad un fabbisogno articolato e segmentato, ma che in particolare vede nelle famiglie a basso reddito il cuore della precarietà abitativa;

    le amministrazioni locali non sono a oggi in grado da sole di fronteggiare in maniera efficace una emergenza abitativa ormai strutturale in assenza di uno stock di alloggi sufficiente a garantire alternative abitative a chi si trova in uno stato di precarietà abitativa;

    in Europa sono ormai affermate, in molti contesti, strategie politiche innovative, che promuovono il diritto alla casa tramite interventi di contrasto all'ingiustificato stato di abbandono del patrimonio edilizio di enti pubblici e di grandi proprietari privati;

    la precondizione di politiche abitative positive, strutturali e programmatiche tese a contrastare la cementificazione del territorio, e rispondere al fabbisogno, è quella di procedere al riutilizzo e al recupero degli immobili sia pubblici che privati in stato di abbandono, previo un censimento capillare comune per comune del patrimonio edilizio esistente inutilizzato, tramite la necessaria collaborazione e coinvolgimento degli enti locali;

    stante la grave crisi abitativa e le conseguenze del caro affitti, appare ingiustificato non intervenire su un vasto patrimonio immobiliare lasciato in uno stato di abbandono qualora questo perduri da più anni, con particolare riferimento agli immobili privati composti da oltre 5 appartamenti sfitti e lasciati nel degrado,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad avviare, d'intesa con l'Anci, una mappatura capillare degli immobili sia pubblici che privati inutilizzati, da almeno cinque anni, con riferimento, per quanto attiene gli immobili di proprietà privata, ad immobili con oltre cinque unità immobiliari, al fine di definire un elenco di immobili in ogni singolo comune allo scopo di procedere a programmi di recupero degli stessi, per destinarli prioritariamente a edilizia residenziale pubblica per gli immobili pubblici e ad edilizia residenziale sociale gli immobili di privati, recuperando così abitazioni da destinare alle famiglie con redditi medio bassi collocate nelle graduatorie comunali e a quelle sfrattate in disagio sociale, abitativo ed economico nonché a lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro precario;

   ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta ad individuare, contestualmente, le risorse economiche, nell'ambito di quelle destinate al Piano casa Italia, per procedere sia alla mappatura degli immobili sfitti e inutilizzati da almeno cinque anni, sia l'eventuale successivo piano di recupero dell'immobile anche con efficientamento energetico, in modo da consentire ai comuni di poter affrontare la precarietà abitativa in maniera efficace e concreta, senza ulteriore consumo di suolo.
9/2920-A/41. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di sostenere i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizione di morosità incolpevole, si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e a 2 milioni di euro per il 2027;

    il Fondo istituito dall'articolo 4 è alimentato tramite il versamento di quota parte dei canoni di locazione corrisposti dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

    l'articolo 4 prevede che per l'anno 2026 tale Fondo ha una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, riducendo a tal fine il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli in locazione da privati;

    si assiste quindi ad un travaso di risorse destinate a inquilini in locazione da privati con affitti insostenibili per finanziare un fondo per assegnatari di case popolari in morosità incolpevole;

    nel 2022 il fondo contributo affitto e il fondo morosità incolpevole erano finanziati rispettivamente con 320 milioni di euro e 50 milioni di euro, una dotazione consistente anche se insufficiente rispetto alle necessità delle domande;

    il Governo Meloni nell'arco delle quattro leggi di bilancio varate ha provveduto di fatto all'azzeramento dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole creando le condizioni per un aggravamento della precarietà abitativa anche a famiglie di ceto medio e non solo a quelle con redditi medio-bassi;

    nell'ambito del Piano Casa introdotto dal decreto-legge in esame appare incongruo sottrarre risorse destinate a inquilini morosi incolpevoli con affitti da privati per affrontare la morosità incolpevole degli assegnatari di case popolari, si tratta, infatti, di due criticità che vanno affrontate non contrapponendole; emerge, quindi, la necessità di procedere ad un rifinanziamento congruo, inizialmente, almeno pari ai livelli del 2022, dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole e all'interno di questo rifinanziamento destinarne una quota agli assegnatari di edilizia residenziale pubblica morosi incolpevoli,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere il ripristino delle risorse per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, almeno nella dotazione finanziaria stanziata nell'anno 2022 e in tale ambito a destinarne una quota alle famiglie assegnatarie di edilizia residenziale pubblica con morosità incolpevole.
9/2920-A/42. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 si prefigge l'obiettivo di aumentare con il Piano Casa l'offerta di alloggi sostenibili a prezzi accessibili e tale scopo viene richiamato all'articolo 1 che ne definisce le finalità, all'articolo 3 che si riferisce al Commissario straordinario e al programma di interventi di edilizia sociale; all'articolo 7 in relazione all'istituzione dello strumento finanziario «Fondo housing coesione»; all'articolo 9 che reca le disposizioni per gli interventi di edilizia integrata;

    il decreto-legge in esame non indica, né fornisce alcuna definizione o modalità di calcolo rispetto agli affitti che possano essere definiti «accessibili», di fatto demandando questo ad una quantificazione tra soggetti privati ed enti pubblici, di prezzi accessibili per alloggi sociali di edilizia convenzionata o di edilizia integrata;

    la mancanza di riferimenti chiari all'interno del decreto-legge riguardo le modalità di definizione degli affitti a prezzi accessibili fa sì che in Italia, a seconda delle condizioni locali, si possano applicare affitti differenti senza una coerenza che dovrebbe essere richiamata in un Piano Casa che abbia l'ambizione di essere tale soprattutto in presenza di un apporto di risorse pubbliche quantificate in 10 miliardi di euro;

    dal 9 dicembre 1998 è in vigore la legge n. 431 del 1998, ovvero la riforma delle locazioni che all'articolo 2, comma 3 prevede il canale agevolato nelle locazioni e all'articolo 4 dispone che sia una Convenzione nazionale firmata presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti dalle associazioni dei proprietari e dai sindacati inquilini maggiormente rappresentativi, a fornire le indicazioni per la stipula degli accordi locali nei comuni ad alta tensione abitava degli affitti agevolati;

    il decreto interministeriale del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito la definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

    il decreto interministeriale del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture e trasporti all'articolo 2, comma 3, dispone che il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'articolo 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio;

    il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 che ha recepito la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 431 del 1998, ha stabilito, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, che gli accordi locali tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini, individuano i valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146;

    appare naturale che la definizione di prezzi accessibili e degli affitti degli alloggi di edilizia residenziale sociale, convenzionata o integrata, debba avvenire per il tramite di accordi integrativi con i sindacati inquilini che tengano conto anche dell'apporto di risorse pubbliche e articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, come previsto dalla normativa vigente indicata nelle premesse,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a garantire che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998, dell'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 22 aprile 2008, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, i canoni di locazione a prezzo accessibile, per i programmi di edilizia residenziale sociale, convenzionata e integrata, di cui al presente decreto-legge, siano definiti da accordi integrativi dei sindacati inquilini con i soggetti attuatori e proprietari, e che tali accordi tengano conto, altresì, dell'apporto di risorse pubbliche, anche articolando i canoni di locazione in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto.
9/2920-A/43. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Casa introdotto dal decreto-legge in esame prevede il recupero o la realizzazione, nell'arco di dieci anni, di 100.000 alloggi attraverso il riutilizzo di immobili inutilizzati di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché mediante interventi di edilizia sociale, convenzionata e integrata;

    è essenziale che le risorse pubbliche destinate al Piano Casa producano effetti positivi anche sul piano occupazionale e sul rafforzamento delle economie locali, evitando fenomeni di dumping contrattuale e di compressione dei diritti dei lavoratori;

    l'articolo 2, comma 7, del provvedimento prevede l'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 agli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dispone, altresì, che alle relative procedure possono partecipare anche i soggetti proponenti programmi di edilizia integrata di cui al capo III, per la parte di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);

    in assenza di adeguate clausole sociali e di garanzie lungo la filiera degli appalti, sussiste il rischio, anche nell'attuazione dei programmi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nonché di edilizia integrata e di edilizia convenzionata recati dal decreto-legge, di un indebolimento delle tutele del lavoro, in particolare nei sistemi di subappalto;

    è necessario, anche nell'ambito del Piano Casa promuovere un modello di sviluppo che valorizzi il lavoro di qualità, la sicurezza nei cantieri e il radicamento territoriale delle imprese, con particolare attenzione alle micro e piccole realtà locali,

impegna il Governo:

   a garantire che, nell'affidamento e nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano Casa, sia assicurata l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo il pieno rispetto delle condizioni retributive, normative e di sicurezza dei lavoratori lungo tutta la catena degli appalti e in particolare dei subappalti;

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a contrastare ogni forma di dumping contrattuale e a rafforzare i meccanismi di controllo e responsabilità lungo la filiera degli affidamenti;

   a favorire, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di concorrenza, il coinvolgimento delle micro e piccole imprese con sede operativa nei territori interessati dagli interventi, quale strumento di sviluppo sostenibile, coesione sociale e valorizzazione delle economie locali.
9/2920-A/44. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene con un impegno finanziario significativo e un obiettivo di incremento dell'offerta abitativa quantificato in circa 100.000 alloggi;

    tali interventi, per dimensione e impatto, sono destinati a produrre effetti non solo sul piano urbanistico ed edilizio, ma anche sotto il profilo sociale, territoriale ed economico;

    appare pertanto necessario dotare il Paese di strumenti adeguati di monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dalle politiche abitative, al fine di verificarne l'efficacia, l'equità e la sostenibilità nel tempo;

    in particolare, risulta fondamentale disporre di un sistema di analisi che consenta di valutare il consumo di suolo evitato, il recupero del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, gli effetti sociali e territoriali degli interventi, nonché l'andamento dell'accessibilità abitativa;

    la previsione di una cabina di regia contenuta nel decreto-legge assolve a funzioni di coordinamento amministrativo, ma non appare sufficiente a garantire un monitoraggio indipendente, sistematico e trasparente degli impatti complessivi del Piano Casa;

    anche a fronte di valutazioni critiche circa l'effettiva capacità del Piano Casa di rispondere ai bisogni sociali e abitativi del Paese, la rilevanza delle risorse impiegate rende comunque imprescindibile l'attivazione di strumenti di monitoraggio pubblico e istituzionale;

    l'istituzione di un Osservatorio nazionale dedicato consentirebbe di fornire alle Camere e all'opinione pubblica elementi conoscitivi utili per orientare eventuali interventi correttivi e migliorativi,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Osservatorio nazionale per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi relativi al Piano Casa previsti dal decreto-legge in esame, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministri competenti, della Conferenza delle regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane, degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, delle organizzazioni sindacali degli inquilini;

   a prevedere che tale Osservatorio trasmetta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Casa e sui suoi effetti, con particolare riferimento al consumo di suolo evitato, al recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, agli impatti sociali e territoriali, all'accessibilità abitativa, del numero di coloro che hanno beneficiato degli alloggi e dei canoni di locazione applicati per gli alloggi di edilizia sociale, convenzionata e integrata;

   a garantire la massima trasparenza e accessibilità dei dati raccolti, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, suddivisi per livello regionale e comunale, anche al fine di favorire il coinvolgimento degli enti locali e della società civile nella valutazione delle politiche abitative.
9/2920-A/45. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame dispone che al fine di fornire una risposta ai fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori separati, le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia sociale;

    l'articolo 9 prevede che al fine di assicurare un'offerta abitativa coerente con le disponibilità economiche dei soggetti per i quali, senza potere accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della loro condizione economica e patrimoniale, l'accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non sostenibile, tenuto conto della condizione sociale ed economica attestata dal relativo ISEE, dell'età, della composizione del nucleo familiare sono realizzati programmi infrastrutturali di edilizia integrata;

    l'articolo 9, comma 3, lettera b), dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono finalizzati alla locazione o alla vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati, di unità abitative destinate ad abitazione principale, residenze per studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno;

    ambedue i citati articoli 6 e 9 si riferiscono ad una offerta abitativa in locazione o vendita a prezzi calmierati per alcune categorie quali gli studenti fuori sede, o lavoratori del settore privato, ovvero all'articolo 6 a giovani, giovani coppie e genitori separati, tralasciando categorie e situazioni oggettive che potrebbero trovare risposta anche nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6 e 9 nonché nei progetti di social housing con partenariato pubblico-privato,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure e gli interventi di cui agli articoli 6 e 9 del decreto-legge in esame e più in generale di social housing pubblico-privato, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la priorità sia data agli alloggi destinati alla locazione a canoni agevolata, e che tali alloggi possano essere destinati anche a famiglie con sfratto esecutivo, a famiglie con redditi da decadenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché a lavoratrici a lavoratori del settore pubblico.
9/2920-A/46. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, che si compone di dodici articoli, reca misure straordinarie, necessarie e urgenti, volte a fronteggiare l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale, attraverso una strategia diretta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, in particolare attraverso interventi sulla valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici non utilizzati o non redditizi;

    l'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata con diversi obiettivi tra i quali consentire il conseguimento della casa di abitazione principale a soggetti che per via delle condizioni economico patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato rappresenterebbe comunque un onere economicamente non sostenibile, nonché consentire la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari e lavoratori fuori sede;

    in particolare il comma 2 consente l'accesso ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata anche agli studenti universitari fuori sede e lavoratori del settore privato che per le relative esigenze abitative a carico del datore di lavoro, abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale, ivi inclusi lavoratori stagionali;

    il comma 7 del medesimo articolo 9, prevede per i programmi di investimento di interesse strategico nazionale, la facoltà di ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con riferimento all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco temporale di realizzazione degli interventi infrastrutturali nei quali è articolato il programma;

    la disciplina cui si fa rimando prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della regione territorialmente interessata, si provvede a dichiarare il preminente interesse strategico nazionale e alla nomina di un commissario straordinario di Governo, con i poteri ivi previsti, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma;

    il business degli studentati in Italia da qualche anno ha spiccato il volo. Il fenomeno non è solo legato al costante incremento di studenti fuori sede ma anche al progressivo aumento di iscritti ai corsi universitari rispetto ad anni fa e all'arrivo di più studenti internazionali. Stando a Scenari Immobiliari tale fenomeno ha spinto la corsa di investitori, in percentuale più esteri che nazionali, ad investire nel settore con rendimenti netti attesi che si attestano intorno al 4,5 per cento;

    l'analisi dei dati sugli investimenti in questo settore nel primo semestre 2025, offre una chiave di lettura emblematica delle dinamiche che stanno ridefinendo il paesaggio di moltissime città italiane. Secondo Savills – un'importante società britannica di servizi immobiliari – il settore del living in Italia ha registrato un aumento del 118 per cento solamente nell'ultimo anno, con 670 milioni di euro investiti. Questa esplosione di investimenti si concentra in cinque città italiane – Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino – che rappresentano «poli di attrazione» per capitali nazionali e internazionali. Queste città condividono alcune caratteristiche strutturali: una forte presenza universitaria, un'elevata attrattività turistica, sono centri direzionali e presentano mercati immobiliari sotto pressione, caratterizzati da un vertiginoso aumento dei prezzi;

    la crescita degli investimenti nel settore abitativo non è casuale, si tratta di un vero e proprio boom speculativo che conferma che la casa non è più prioritariamente un bene d'uso ma un asset class da cui estrarre rendite crescenti. Questa crescita, afferma sempre Savills nel rapporto «Italian student housing market», è trainata soprattutto dagli studentati privati, dove i canoni d'affitto, stando ai dati di Jll Italia, per una stanza possono arrivare fino a 1.740 euro al mese a Milano, 1.350 euro a Firenze, 1.300 euro a Roma, 1.200 a Bologna e a oltre 1.000 di Torino;

    al di là di rate e costi tutt'altro che accessibili, i fondamentali del comparto sono comunque un terreno fertile per gli operatori del mercato. Secondo le stime di Scenari Immobiliari, attualmente in Italia si contano circa 480 studentati (comprese le strutture convenzionate con gli organismi regionali per il diritto allo studio, le residenze presso i collegi universitari di merito e i posti letto gestiti da soggetti privati). I posti letto sono oltre 85 mila e nei prossimi anni, considerando le nuove strutture in fase di realizzazione, se ne aggiungeranno altre 28 mila. Un'offerta che continuerà a crescere, superando entro il 2027 il target di 100 mila unità;

    insieme all'offerta crescono i canoni di locazione, rendendo i quartieri dove questi progetti atterrano sempre meno accessibili a chi voglia venire a studiare o semplicemente cercare una casa in affitto;

    numerose amministrazioni locali hanno progressivamente adottato strategie di gestione urbana che hanno favorito l'emergere di processi finanziarizzazione dello spazio urbano. A essere oggetto di speculazione (mascherata da rigenerazione) sono spesso spazi abbandonati, come ex stabili industriali o territori rinaturalizzati trattati come «vuoti urbani», aree che vengono acquisite per lo più a prezzi irrisori e, grazie a varianti urbanistiche, a giudizio dei firmatari del presente atto concesse con disinvoltura dalle amministrazioni pubbliche e trasformate in asset immobiliari ad alta redditività per fondi di investimento e società finanziarie, che hanno come unico obiettivo quello di massimizzare i rendimenti e non certo di risolvere il problema abitativo di migliaia di persone,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di iniziative, finalizzate a:

   individuare criteri oggettivi per l'accesso ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata che garantiscano l'offerta di alloggi per studenti a canone agevolato per almeno il 70 per cento delle unità da realizzare;

   garantire che gli interventi infrastrutturali di edilizia integrata vengano attuati prioritariamente attraverso il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente privato, senza ulteriore consumo di suolo, in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti, assicurando il rispetto degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali minime dimensionate in relazione al carico urbanistico generato;

   escludere dalla nomina di commissari straordinari soggetti che hanno avuto incarichi diretti o indiretti in società della finanza immobiliare nazionale e internazionale negli ultimi 5 anni;

   prevedere che il Commissario straordinario per l'esercizio dei compiti assegnati operi con la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, assicurando il suo ausilio nella promozione della trasparenza delle procedure e della prevenzione dei rischi di corruzione e fenomeni di mala gestio degli interventi;

   disporre che i programmi di investimento per programmi infrastrutturali di edilizia integrata avvenga nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.
9/2920-A/47. Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, che si compone di dodici articoli, reca misure straordinarie, necessarie e urgenti, volte a fronteggiare l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale, attraverso una strategia diretta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, in particolare attraverso interventi sulla valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici non utilizzati o non redditizi;

    l'articolo 3, comma 1, del testo in esame prevede la nomina di un Commissario straordinario – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – per l'attuazione degli interventi del Programma nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), al quale sono attribuite funzioni di indirizzo e di coordinamento rispetto al Programma stesso;

    al successivo comma 2, si prevede che il Commissario straordinario possa operare mediante il ricorso allo strumento dell'ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e nel rispetto delle disposizioni del Codice antimafia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vincoli europei;

    il Commissario straordinario, inoltre, ha i compiti di: definire schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra enti proprietari e soggetti attuatori, nonché adottare ordinanze con le quali definire le procedure da seguire per la realizzazione degli interventi ricompresi nel citato Programma nazionale;

    l'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata e prevede al comma 8 la nomina di un commissario straordinario di Governo, per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma di investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico nazionale;

    sul tema della gestione commissariale straordinaria in materia di esercizio di competenze normative e amministrative di natura ordinaria, in più occasioni l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha messo in luce come la proliferazione di regimi commissariali straordinari, caratterizzati da proprie deroghe e specificità procedurali, rischia di generare sovrapposizioni normative, incertezza applicativa e un indebolimento complessivo della coerenza dell'ordinamento;

    l'ANAC richiama anche l'esigenza di definire con precisione l'ambito dei poteri di deroga attribuiti alle figure commissariali. La previsione di poteri ampi, generici o temporalmente estesi rischia, infatti, di creare margini di intervento non sufficientemente delimitati, con possibili ricadute sulla certezza del diritto e sulla tracciabilità delle decisioni;

    l'attività svolta in deroga alle procedure ordinarie non può collocarsi all'esterno del quadro giuridico assicurato dall'applicazione delle regole fondamentali dell'evidenza pubblica e il riferimento alle stesse costituisce un presidio essenziale per garantire che l'azione commissariale, pur orientata alla celerità, non ne risulti estranea, con ovvie ricadute in termini di rischio per il corretto perseguimento dell'interesse pubblico;

    in merito al ricorso in via generale ai poteri di ordinanza attribuiti alle gestioni commissariali, appare quanto mai opportuno sia valutato l'inserimento di ulteriori vincoli normativi inderogabili, quali i principi generali applicabili alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e alla disciplina del subappalto, come previsti dal Codice dei contratti, nonché alle disposizioni dello stesso relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, strumento essenziale per assicurare trasparenza, tracciabilità e controllo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a:

   limitare l'uso delle deroghe da parte dei Commissari straordinari ai casi in cui lo svolgimento delle ordinarie procedure, con l'applicazione delle garanzie in esse previste, non consenta il raggiungimento degli obiettivi e che, in ogni caso, l'esercizio dei poteri derogatori sia controbilanciato da presidi di trasparenza e da strumenti di monitoraggio e controllo;

   valutare l'inserimento di ulteriori vincoli normativi inderogabili, quali i principi generali applicabili alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e alla disciplina del subappalto, come previsti dal Codice dei contratti, nonché alle disposizioni dello stesso relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti;

   prevedere che il Commissario straordinario per l'esercizio dei compiti assegnati operi con la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, assicurando il suo ausilio nella promozione della trasparenza delle procedure e della prevenzione dei rischi di corruzione, mediante l'interconnessione di tutti i dati raccolti tramite CUP con le banche dati pubbliche di cui dispone ANAC, tra cui la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la Piattaforma unica della trasparenza;

   assicurare la piena tracciabilità dei movimenti di danaro posti in essere da tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei suddetti interventi mediante l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 a tutte le spese, consentendo una più efficace vigilanza sulla corretta gestione della spesa pubblica nel pieno rispetto della normativa citata assicurando altresì la prevenzione di eventuali fenomeni di infiltrazione criminale.
9/2920-A/48. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula riporta un programma di interventi che punterebbero a fronteggiare l'emergenza abitativa che sta assumendo, soprattutto nelle grandi città universitarie e nei centri storici di quelle turistiche che subiscono da anni un progressivo spopolamento legato ai costi inaccessibili di affitto e acquisto, dimensioni sociali drammatiche, e a fornire risposte efficaci e strutturate alla povertà abitativa ed al relativo crescente disagio sul territorio nazionale, attraverso un presunto rilancio delle politiche abitative nazionali e una riorganizzazione dell'offerta abitativa che facciano leva, entrambi, sull'integrazione tra edilizia residenziale pubblica e sociale, sulla riqualificazione del patrimonio esistente e sulla sperimentazione di soluzioni innovative, come il co-housing e l'housing intergenerazionale;

    obiettivo dichiarato del provvedimento sarebbe quello di rendere disponibili oltre 100.000 abitazioni nuove a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni e di ristrutturare 600.000 appartamenti, attraverso tre le linee di intervento: un piano di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico (1° pilastro); un programma per l'edilizia residenziale sociale (2° pilastro); il coinvolgimento dell'edilizia convenzionata privata con programmi infrastrutturali di edilizia integrata (3° pilastro). Parallelamente, il provvedimento introduce la realizzazione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica, di nuovi alloggi destinati alla vendita o con patto di futura vendita;

    per finanziare il programma il Governo è sostanzialmente ricorso a una riprogrammazione dei Fondi strutturali 2021-2027 e al Piano sociale per il clima 2027-2032, autorizzando, all'articolo 2, comma 4 del provvedimento, una spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, da destinare ad un apposito conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA S.p.A., aperto presso la Tesoreria dello Stato, ai quali si provvede mediante il corrispondente azzeramento delle autorizzazioni di spesa destinate al cosiddetto «Piano casa Italia» di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ed allo stanziamento finalizzato a ridurre il disagio abitativo previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziamenti ai quali il provvedimento prevede di aggiungere, all'articolo 2, comma 5, il 50 per cento delle risorse del «Fondo sociale per il clima» (FSC) di cui al regolamento (UE) 2023/955 (la cui operatività è subordinata all'approvazione del Piano sociale per il clima, ancora al vaglio della Commissione europea) preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica e alla riduzione degli effetti sociali della transizione energetica;

    il provvedimento prevede, al comma 6 dell'articolo 2, infine, la possibilità di incrementare ulteriormente le suddette risorse, attraverso il conferimento di una quota dei contributi assegnati ai comuni per la realizzazione di progetti per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, quantificata nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui nel periodo 2027-2030 e 700 milioni annui nel periodo 2031-2034, per un valore complessivo pari a 1,2 miliardi di euro;

    è del tutto evidente che il provvedimento opera artificiosamente una riallocazione di fondi già esistenti e uno storno di risorse destinate agli enti territoriali e alle fasce più vulnerabili. La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) destina, infatti, il 50 per cento delle risorse del FSC preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente ERP al Piano Casa. Le risorse del FSC spettanti all'Italia nel periodo nel periodo 2026-2032 e pari a 9,3 miliardi di euro, sono vincolate dal regolamento (UE) 2023/955 a misure strutturali di transizione energetica per famiglie e microimprese vulnerabili, non a politiche abitative ordinarie;

    la distrazione delle suddette risorse per il Piano Casa solleva un duplice problema: da un lato il rischio di non-addizionalità, poiché le risorse FSC non possono sostituire la spesa nazionale ordinaria per l'ERP, dall'altro il rischio di distorsione della finalità, poiché il FSC nasce per la transizione energetica e per affrontare gli impatti sociali dell'ETS2 sui settori dell'edilizia e dei trasporti dentro una traiettoria di decarbonizzazione, non per il welfare abitativo in senso lato. La Commissione europea ha infatti chiarito che le misure devono contribuire alla riduzione della povertà energetica delle famiglie vulnerabili attraverso interventi volti all'efficientamento energetico, elettrificazione e alla riduzione delle emissioni climalteranti: in questo senso è fondamentale che gli interventi finanziati con le relative risorse producano un impatto duraturo e riducano la dipendenza dai combustibili fossili, e laddove il regolamento (EU) 2023/955, istitutivo del Piano sociale per il clima, prevede che una parte delle risorse possano essere utilizzate per aiuti diretti al reddito, questi sono previsti solo come misura temporanea e devono essere progressivamente superati man mano che gli interventi strutturali producono effetti;

    entrambi i suddetti profili possono, pertanto, esporre il nostro Paese a rettifiche finanziarie da parte della Commissione con il rischio di incorrere nelle stesse problematiche sorte relativamente alla spesa dei proventi ETS poiché anche le risorse provenienti dall'ETS2, fonte di finanziamento principale del FSC, devono essere indirizzate verso l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei consumi e quindi la transizione. La copertura di questi rischi richiede che gli interventi ERP finanziati con FSC raggiungano i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici documentati e verificabili richiesti dalla direttiva (UE) 2018/844, (cosiddetta EPBD), condizione, quest'ultima che il provvedimento nella sua attuale versione non garantisce, denotando il mancato allineamento tra le politiche abitative e di inclusione sociale e gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, principale strumento per ridurre le bollette delle famiglie italiane;

    l'elemento di maggiore interesse per il raccordo fra politiche dell'abitare e politiche di transizione energetica è la disposizione che impone a ogni intervento di recupero, rigenerazione urbana, demolizione e ricostruzione di rispondere a standard di alta sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica. Si tratta di una condizionalità qualitativa che, se correttamente implementata, potrebbe allineare il Piano Casa agli obiettivi della citata direttiva (UE) 2018/844, ma che arriva in un contesto in cui la governance della transizione energetica è frammentata e la spinta all'efficientamento è molto deteriorata. L'Italia, infatti, non ha ancora recepito questa Direttiva: la scadenza del 31 dicembre 2025 per l'invio della bozza del piano nazionale di ristrutturazione, con l'individuazione delle priorità di intervento, non è stata rispettata. Il testo unico sull'edilizia recepisce già le disposizioni della RED III sulle rinnovabili, ma il Piano Casa non aggancia esplicitamente i suoi interventi agli obiettivi prestazionali EPBD, mentre la locuzione «alta sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica» rimane priva di soglie, classi di riferimento o requisiti minimi verificabili;

    il provvedimento finanzia operazioni di «manutenzione e recupero» del patrimonio ERP, ma si tratta di una formulazione compatibile con interventi minimali, ben lontani dalle ristrutturazioni profonde che la Direttiva EPBD richiede per allineare il costruito agli obiettivi climatici al 2050. La differenza non è tecnica ma strutturale: un intervento di manutenzione ripristina le condizioni esistenti; una ristrutturazione profonda, o deep retrofit, trasforma la prestazione energetica dell'edificio in modo permanente, riducendo i consumi in misura significativa e strutturale nell'ordine del 60 per cento;

    inoltre lo stesso provvedimento non prevede neanche l'uscita graduale dai sistemi di riscaldamento alimentati esclusivamente da combustibili fossili, a partire dalle caldaie a gas, negli alloggi oggetto di intervento, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva EPBD, una lacuna, anche questa, che segnala come l'approccio resti ancora emergenziale: si punta a rimettere in uso gli alloggi nelle condizioni date, non a modificare strutturalmente la loro dipendenza dalle fonti fossili,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte:

   ad introdurre, con riferimento alla condizionalità energetica degli interventi, un rinvio esplicito alle indicazioni dell'EPBD, fissando requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ad essa allineati;

   a rendere obbligatoria la diagnosi energetica preventiva quale prerequisito all'accesso ai fondi;

   a garantire trasparenza e tracciabilità dell'utilizzo delle risorse FSC attraverso la previsione di un sistema di rendicontazione dedicato che consenta di verificare, per ogni intervento, la quota di risorse FSC effettivamente impiegata e i risultati energetici conseguiti.
9/2920-A/49. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha tra l'altro la finalità di consentire la esecuzione di programmi di «edilizia integrata» con il supporto della iniziativa privata;

    nello specifico viene prevista di consentire ai privati di eseguire interventi, con prevalenza di interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a realizzare edilizia residenziale di housing sociale da mettere a disposizione di una platea di soggetti che non hanno capacità reddituale per accedere al libero mercato né alla compravendita né alle locazioni;

    in particolare l'articolo 9, comma 3, lettere b) e c) e d), prevede di consentire la realizzazione di edilizia convenzionata da cedere a prezzi calmierati e edilizia residenziale a libero mercato, stabilendo un rapporto percentuale in favore della edilizia convenzionata del 70 per cento e del 30 per cento per la edilizia libera;

    la norma, inoltre, indica criteri ben precisi nella stipula della convenzione urbanistica relativamente ai criteri di prezzo e ai requisiti da possedere per l'accesso;

    le simulazioni delle associazioni del settore delle costruzioni mostrano che nell'edilizia integrata, mantenendo rigide le percentuali tra quota convenzionata e quota a mercato, gli interventi risultano redditizi nei mercati più forti, mentre diventano difficilmente realizzabili in altre aree del Paese;

    il prezzo calmierato con la ripartizione rigida 70 per cento a canoni mitigati e 30 per cento libero non garantisce rendimenti sufficienti e certi su tutto il territorio. Viceversa l'equilibrio in determinate aree potrebbe anche essere 80 per cento-20 per cento;

    i costruttori hanno chiesto maggiore flessibilità nella quota di housing convenzionato, calibrando gli interventi sulle condizioni dei diversi mercati locali. La quota di mercato libero ha delle enormi variabili in base alle diverse aree territoriali, mentre i costi invece rimangono piuttosto stabili in qualsiasi area del Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare il quadro delle disposizioni citate in premessa, al fine di modificare il criterio di proporzionalità tra edilizia convenzionata ed edilizia libera non convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), prevedendo che tale proporzione possa essere parzialmente modificata al fine di garantire la sostenibilità dell'investimento privato e demandando la possibilità di modificare la percentuale agli appositi atti convenzionali tra il comune e il privato investitore di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 9.
9/2920-A/50. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 9 introduce la finalità di consentire la esecuzione di programmi di «edilizia integrata» con il supporto della iniziativa privata;

    nello specifico viene previsto di consentire ai privati di eseguire interventi, con prevalenza di interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a realizzare edilizia residenziale di housing sociale da mettere a disposizione di una platea di soggetti che non hanno capacità reddituale per accedere al libero mercato né alla compravendita né alle locazioni;

    in particolare l'articolo 9, comma 3, lettere b) e c), prevede di consentire la realizzazione di edilizia convenzionata da cedere a prezzi calmierati e edilizia residenziale a libero mercato, stabilendo un rapporto percentuale in favore della edilizia convenzionata del 70 per cento e del 30 per cento per la edilizia libera;

    la disposizione in oggetto non appare sufficientemente chiara nell'individuare il rapporto e i limiti esistenti in relazione alla strumentazione urbanistica e paesaggistica esistente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare le disposizioni introdotte con l'articolo 9 prevedendo che nella realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata:

   sia sempre consentito il cambio di destinazione d'uso nel rispetto delle volumetrie preesistenti;

   l'ipotesi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti è ammessa anche nelle aree sottoposte a Piano Paesaggistico, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

   l'applicabilità della previsione anche in deroga allo strumento urbanistico generale e con lo strumento del permesso di costruire convenzionato.
9/2920-A/51. Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 9 introduce la finalità di consentire la esecuzione di programmi di «edilizia integrata» con il supporto della iniziativa privata;

    nello specifico viene previsto di consentire ai privati di eseguire interventi, con prevalenza di interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a realizzare edilizia residenziale di housing sociale da mettere a disposizione di una platea di soggetti che non hanno capacità reddituale per accedere al libero mercato né alla compravendita né alle locazioni;

    in particolare l'articolo 9, comma 3, lettere b) e c), prevede di consentire la realizzazione di edilizia convenzionata da cedere a prezzi calmierati e edilizia residenziale a libero mercato, stabilendo un rapporto percentuale in favore della edilizia convenzionata del 70 per cento e del 30 per cento per la edilizia libera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare le disposizioni introdotte con l'articolo 9 prevedendo che nella realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata:

   sia sempre consentito il cambio di destinazione d'uso nel rispetto delle volumetrie preesistenti;

   l'ipotesi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti è ammessa anche nelle aree sottoposte a Piano Paesaggistico, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

   l'applicabilità della previsione anche in deroga allo strumento urbanistico generale e con lo strumento del permesso di costruire convenzionato.
9/2920-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 2, precisa che le misure del Piano sono finalizzate a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi di alcune categorie di soggetti fragili, tra cui le persone anziane, per le quali è prevista la realizzazione di modelli di coabitazione solidale domiciliare e di coabitazione intergenerazionale;

    gli interventi di edilizia residenziale sociale comprendono diverse tipologie contrattuali, quali la realizzazione di nuovi complessi residenziali, il recupero, la riqualificazione di immobili esistenti, nonché la creazione di residenze temporanee o specifiche, nella cui categoria rientrano anche le strutture socio-sanitarie per gli anziani;

    in un contesto nazionale in cui la popolazione anziana cresce sempre più rapidamente, rappresentando una fascia centrale della piramide demografica italiana, l'attenzione verso i servizi di assistenza agli anziani rappresenta un principio cardine delle politiche pubbliche, anche in considerazione di una sempre maggiore precarietà della vita per persone che devono fronteggiare il caro-vita con strumenti economici limitati, spesso consistenti in pensioni minime non sufficienti per garantire loro una vita «dignitosa e indipendente», così come sancito dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    in Italia permane, tuttora, la percezione dell'invecchiamento come tema prevalentemente sanitario e non abitativo. Ne consegue che gli anziani sono considerati esclusivamente nell'ambito delle politiche legate alla non autosufficienza e all'assistenza domiciliare, e non in quelle concernenti l'edilizia, l'urbanistica, la rigenerazione e l'housing sociale, nonostante l'abitare rappresenti la prima infrastruttura della long-term care;

    nel corso dell'attuale legislatura si è assistito all'adozione di alcuni provvedimenti in materia. Tra questi, la legge n. 33 del 2023 – recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane – e il decreto legislativo n. 29 del 2024 – recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Entrambi i provvedimenti, al pari di quello in esame, tuttavia prevedono misure rivolte, in particolar modo, alle persone non autosufficienti,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura necessaria al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di modelli di alloggi assistiti dedicati agli anziani, nonché di soluzioni abitative autonome per la popolazione più fragile e con ridotta autonomie, e riservando a tali interventi parte delle risorse previste dal Piano in oggetto.
9/2920-A/52. Pastorella, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e il cosiddetto «Piano Casa» in esame condividono obiettivi convergenti, quali il contrasto allo spopolamento, il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riequilibrio territoriale, l'attrazione di nuove residenzialità, nonché il rafforzamento dei servizi locali;

    in tale prospettiva, laddove nell'ambito della SNAI esistano risorse inutilizzate o non effettivamente mobilitabili, appare coerente, anche con il principio di efficienza della finanza pubblica e con quello di coerenza strategica tra le politiche pubbliche, consentirne il trasferimento verso strumenti maggiormente operativi, quali lo stesso Piano Casa,

impegna il Governo

al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano Casa, nonché di promuovere il riequilibrio territoriale, ad adottare iniziative volte a integrarne le dotazioni finanziarie, riallocando le risorse già programmate nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne non ancora impegnate – con particolare riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, contrasto allo spopolamento, rigenerazione insediativa e rafforzamento dell'attrattività residenziale.
9/2920-A/53. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    il comma 2, in particolare, reca indicazione dei soggetti attuatori responsabili della realizzazione di tali interventi, i quali ricevono un contributo erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della stipula di una convenzione con il soggetto gestore, ovvero l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia);

    tale convenzione disciplina le modalità di gestione di tali risorse, le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte del soggetto gestore, e definisce i criteri e le modalità di selezione, da parte di Invitalia, delle offerte presentate dai soggetti attuatori;

    nell'ambito dei requisiti richiesti per la selezione delle offerte dei soggetti attuatori, risulterebbe particolarmente rilevante prevedere requisiti premiali per le aziende che favoriscano nuove opportunità di occupazione stabile – anche in conformità con gli obiettivi della programmazione europea in materia – con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e femminile, nonché all'inclusione delle persone disabili,

impegna il Governo

a prevedere, tra i criteri di selezione delle offerte presentate dai soggetti attuatori e inseriti negli avvisi pubblici di Invitalia, requisiti premiali per le aziende che favoriscano l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
9/2920-A/54. Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    in particolare, il comma 7 prevede che, agli interventi realizzati dai soggetti attuatori, si applica il decreto legislativo n. 136 del 2023 («Codice dei contratti pubblici») e precisa che, alle procedure di affidamento disciplinate dal medesimo Codice possono partecipare anche i soggetti proponenti programmi di edilizia integrata, per la parte di edilizia convenzionata;

    anche in considerazione della mole di interventi che sono previsti nell'ambito del Piano oggetto di esame, appare fondamentale prevedere, accanto a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, un ulteriore presidio delle condizioni lavorative operate dai soggetti attuatori, al fine di garantire la piena tutela della qualità e della sicurezza del lavoro, nonché la correttezza contrattuale, evitando eventuali forme di competizione al ribasso che nuocciono, in primis, ai lavoratori,

impegna il Governo

con riferimento al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, nell'ambito della disposizione richiamata in premessa, a sostenere l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione all'attività oggetto d'appalto, prevedendo l'obbligo di piena tutela delle condizioni retributive, normative e di sicurezza lungo tutta la catena di affidamenti.
9/2920-A/55. D'Alessio, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    il comma 2, in particolare, reca indicazione dei soggetti attuatori responsabili della realizzazione di tali interventi, i quali ricevono un contributo erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della stipula di una convenzione con il soggetto gestore, ovvero l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia);

    tale convenzione disciplina le modalità di gestione di tali risorse, le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte del soggetto gestore, e definisce, tra l'altro, le modalità di presentazione delle offerte presentate dai soggetti attuatori, la quale avviene mediante avvisi pubblici che possono – al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale – prevedere la realizzazione delle proposte integrate presentate dai soggetti attuatori anche per fasi successive, in lotti funzionali, come previsto dal comma 3;

    la crescente dimensione economica e finanziaria degli interventi previsti dal Piano Casa pone in essere il rischio di determinare una progressiva concentrazione del mercato a favore di un numero ristretto di grandi operatori economici e finanziari, soprattutto nell'ambito degli affidamenti integrati e delle operazioni di partenariato pubblico-privato;

    in tale quadro, la mera previsione formale della suddivisione in lotti rischia di risultare insufficiente laddove le modalità concrete di organizzazione delle procedure contribuiscano a determinare barriere all'accesso di micro e piccole imprese. La stessa prassi evidenzia il frequente ricorso a lotti di dimensioni eccessivamente ampie, ad accorpamenti territoriali particolarmente estesi, nonché ad affidamenti comprensivi di lavorazioni eterogenee o a requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sproporzionati rispetto alle prestazioni effettivamente affidate;

    la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte evidenziato la necessità di evitare modalità organizzative degli affidamenti suscettibili di restringere indebitamente l'accesso delle Pmi al mercato pubblico, mentre il Consiglio di Stato ha chiarito che la suddivisione in lotti costituisce uno strumento funzionale alla tutela della concorrenza e all'accesso delle Pmi agli appalti pubblici e, pertanto, che i requisiti di partecipazione devono risultare proporzionati e strettamente correlati all'oggetto dell'affidamento,

impegna il Governo

tenuto conto delle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare ogni iniziativa utile volta a rafforzare l'effettiva accessibilità degli interventi previsti dal decreto in esame da parte delle micro e piccole imprese, prevedendo, tra l'altro, la suddivisione in lotti quale modalità ordinaria di organizzazione delle procedure ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e che, ove compatibile con l'oggetto dell'affidamento e con l'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, le procedure siano organizzate in modo da favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese anche attraverso la suddivisione per aree territoriali omogenee, la separazione delle lavorazioni specialistiche e la proporzionalità dei requisiti rispetto alle prestazioni effettivamente affidate.
9/2920-A/56. Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    il comma 2, in particolare, reca indicazione dei soggetti attuatori responsabili della realizzazione di tali interventi, i quali ricevono un contributo erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della stipula di una convenzione con il soggetto gestore, ovvero l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia);

    tale convenzione disciplina le modalità di gestione di tali risorse, le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte del soggetto gestore, e definisce, tra l'altro, le modalità di presentazione delle offerte presentate dai soggetti attuatori, la quale avviene mediante avvisi pubblici che possono – al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale – prevedere la realizzazione delle proposte integrate presentate dai soggetti attuatori anche per fasi successive, in lotti funzionali, come previsto dal comma 3,

impegna il Governo

tenuto conto delle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare ogni iniziativa utile volta a rafforzare l'effettiva accessibilità degli interventi previsti dal decreto in esame da parte delle micro e piccole imprese, prevedendo, tra l'altro, la suddivisione in lotti quale modalità ordinaria di organizzazione delle procedure ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e che, ove compatibile con l'oggetto dell'affidamento e con l'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, le procedure siano organizzate in modo da favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese anche attraverso la suddivisione per aree territoriali omogenee, la separazione delle lavorazioni specialistiche e la proporzionalità dei requisiti rispetto alle prestazioni effettivamente affidate.
9/2920-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    il cosiddetto «Piano casa», così come attualmente concepito, non sembra prevedere, nell'ambito dei suoi interventi, alcuna differenziazione basata su criteri geografici, equiparando grandi realtà urbane – caratterizzate da alta intensità abitativa e nelle quali il reperimento di alloggi risulta estremamente complicato per via di prezzi difficilmente accessibili in assenza di un sostegno pubblico – e centri nei quali non si registra la medesima tensione abitativa;

    in tale contesto, risulterebbe pertanto fondamentale l'adozione di un programma ad hoc pensato per rispondere ai fabbisogni abitativi dei centri urbani ad alta intensità, sostenendo quei soggetti che versano in condizioni economiche che non consentono loro l'accesso alle misure di cui al provvedimento in esame e che, tuttavia, faticano a sostenere i costi stabiliti dal libero mercato – quali i giovani e gli studenti universitari, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e i genitori separati;

    l'articolo 9 prevede, tra gli obiettivi dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, quello di consentire il conseguimento della casa di abitazione principale a soggetti che, per via delle condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato rappresenterebbe comunque un onere economicamente non sostenibile,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a promuovere la realizzazione, nell'ambito delle misure e nel quadro delle finalità previste dal provvedimento in esame, di un programma sperimentale di edilizia sociale per i comuni ad alta intensità abitativa, il quale preveda, in particolare, interventi di recupero e qualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica da destinare, nello specifico, a coloro i quali, per via delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica e per i quali, tuttavia, l'accesso al libero mercato rappresenta un onere economicamente non sostenibile, con particolare riferimento a lavoratori e studenti fuori sede.
9/2920-A/57. Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 2 prevede la realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), finalizzato all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale;

    il cosiddetto «Piano casa», così come attualmente concepito, non sembra prevedere, nell'ambito dei suoi interventi, alcuna differenziazione basata su criteri geografici, equiparando grandi realtà urbane – caratterizzate da alta intensità abitativa e nelle quali il reperimento di alloggi risulta estremamente complicato per via di prezzi difficilmente accessibili in assenza di un sostegno pubblico – e centri nei quali non si registra la medesima tensione abitativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a promuovere la realizzazione, nell'ambito delle misure e nel quadro delle finalità previste dal provvedimento in esame, di un programma sperimentale di edilizia sociale per i comuni ad alta intensità abitativa, il quale preveda, in particolare, interventi di recupero e qualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica da destinare, nello specifico, a coloro i quali, per via delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica e per i quali, tuttavia, l'accesso al libero mercato rappresenta un onere economicamente non sostenibile, con particolare riferimento a lavoratori e studenti fuori sede.
9/2920-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 3 dispone la nomina – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di un Commissario straordinario per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame, il quale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle misure e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti;

    il comma 10 del medesimo articolo istituisce, altresì, una cabina di monitoraggio presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dall'autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, nonché dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata;

    precedenti esperienze di procedimenti di edilizia pubblica in altri ambiti – come quello dell'edilizia scolastica – hanno dimostrato come permangano, in tali circostanze, notevoli carenze informative rilevanti, le quali lasciano spazio a opacità dei provvedimenti che agiscono a discapito del buon andamento degli interventi edilizi, nonché dei futuri beneficiari degli stessi, che spesso sono soggetti appartenenti a categorie fragili,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura volta a rafforzare la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi previsti nell'ambito dell'articolo 3 del provvedimento in esame, anche mediante l'istituzione di una piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi complementare all'attività svolta dalla prevista cabina di monitoraggio, al fine di assicurare una conoscenza più completa e aggiornata degli interventi.
9/2920-A/58. Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 3 dispone la nomina – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di un Commissario straordinario per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame, il quale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle misure e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti;

    il comma 10 del medesimo articolo istituisce, altresì, una cabina di monitoraggio presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dall'autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, nonché dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura volta a rafforzare la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi previsti nell'ambito dell'articolo 3 del provvedimento in esame, anche mediante l'istituzione di una piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi complementare all'attività svolta dalla prevista cabina di monitoraggio, al fine di assicurare una conoscenza più completa e aggiornata degli interventi.
9/2920-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione reca misure straordinarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili;

    nello specifico, l'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata con diversi obiettivi, tra i quali consentire il conseguimento della casa di abitazione principale a soggetti che, per via delle condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato rappresenterebbe comunque un onere economicamente non sostenibile, nonché consentire la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari e lavoratori fuori sede, anche nel rispetto dei valori ambientali e della rigenerazione urbana;

    il mercato immobiliare nazionale presenta condizioni territoriali profondamente differenziate, passando da aree caratterizzate da forte tensione abitativa a territori interessati da spopolamento; da contesti con elevati valori immobiliari ad aree con significativa presenza di patrimonio inutilizzato;

    in tale quadro, l'applicazione uniforme di quote rigide di edilizia sociale e convenzionata attualmente previste rischia di compromettere l'equilibrio economico-finanziario degli interventi e di ridurre la concreta capacità attuativa dei programmi di rigenerazione urbana,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a garantire una maggiore sostenibilità dei programmi di edilizia integrata previsti dal provvedimento in esame, riconoscendo ai comuni la possibilità di modulare le quote di edilizia sociale e convenzionata in relazione alle specifiche condizioni territoriali e di mercato, nel rispetto degli obiettivi sociali dell'intervento, e sulla base dell'andamento del mercato immobiliare locale, della domanda abitativa territoriale, della presenza di immobili inutilizzati o sfitti, della sostenibilità economica e finanziaria degli interventi ovvero delle esigenze di rigenerazione urbana e contrasto allo spopolamento.
9/2920-A/59. Onori, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il primo pilastro del Piano Casa riguarda un piano straordinario a carattere nazionale per il recupero e manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS) oggi inutilizzabili per carenze manutentive, ai fini dell'incremento dell'offerta abitativa a canone sostenibile;

    l'articolo 2 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad erogare contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore Invitalia S.p.A. Sono inoltre disciplinati i contenuti della convenzione, stabilendo, in particolare, che la stessa definisce i criteri e le modalità per la selezione, da parte di Invitalia S.p.A., delle offerte presentate dai soggetti attuatori, mediante uno o più avvisi pubblici adottati di concerto con il MIT;

    gli avvisi pubblici dovranno privilegiare interventi che riducano i canoni, recuperino immobili pubblici non utilizzati e che si inseriscano in programmi di contrasto al degrado urbanistico e sociale. La norma consente inoltre la realizzazione delle proposte presentate dai soggetti attuatori anche per fasi e lotti funzionali, nel tentativo di accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili senza attendere il completamento integrale delle proposte;

    occorre favorire una più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale disciplinati dall'articolo 2 del decreto-legge. Infatti, la gestione operativa degli interventi è demandata ad avvisi pubblici predisposti da Invitalia, senza tuttavia prevedere specifici strumenti idonei a garantire l'effettiva accessibilità delle procedure da parte degli operatori economici di minore dimensione;

    il rischio è quello di una significativa concentrazione degli interventi in favore di un numero ristretto di grandi operatori economici o caratterizzati da elevata capacità finanziaria, con conseguente riduzione della partecipazione del tessuto produttivo territoriale che rappresenta invece una componente essenziale della filiera delle costruzioni e della rigenerazione urbana;

    in tale contesto, la mera previsione formale della suddivisione in lotti rischia di risultare insufficiente laddove le modalità concrete di organizzazione delle procedure continuino a determinare barriere all'accesso di micro e piccole imprese. Nella prassi applicativa si riscontra frequentemente il ricorso a lotti di dimensioni eccessivamente ampie, ad accorpamenti territoriali particolarmente estesi e ad affidamenti comprensivi di lavorazioni eterogenee o alla previsione di requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sproporzionati rispetto alle prestazioni effettivamente affidate;

    occorrerebbe introdurre la possibilità di prevedere lotti funzionali e opportuni criteri per favorire forme aggregate di partecipazione e misure orientate alla diffusione territoriale degli interventi, al fine di garantire la possibilità il coinvolgimento delle piccole e medie imprese, delle reti di impresa e dei consorzi, in coerenza con i principi del Codice dei contratti pubblici in materia di accesso delle PMI agli affidamenti pubblici;

    parimenti, occorre evitare l'introduzione di requisiti di partecipazione o criteri premiali e di condizioni sproporzionate o discriminatorie idonee a limitare l'accesso delle micro e piccole imprese al mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative nell'ambito dei provvedimenti di attuazione del Piano Casa, previsto dal provvedimento in esame, che introducano criteri per favorire forme aggregate di partecipazione e di coinvolgimento delle piccole e medie imprese, delle reti di impresa e dei consorzi, anche evitando l'introduzione di requisiti di partecipazione e di condizioni sproporzionate o discriminatorie che possano creare barriere all'accesso delle micro e piccole imprese al mercato.
9/2920-A/60. Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Centenaro, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame destina 970 milioni di euro prioritariamente al recupero dell'esistente patrimonio edilizio ERP, alla sostituzione edilizia, alla riconversione di immobili del patrimonio pubblico, non redditizi e non in uso, per creare nuove residenze a carattere pubblico o sociale, abbinate a progetti integrati di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico e tecnologico, che contrastano il degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale, soddisfacendo fabbisogni abitativi prioritari;

    l'articolo 6 reca misure concernenti l'edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita, stabilendo al comma 3 che gli immobili oggetto degli interventi di edilizia sociale devono rispondere a standard elevati di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica, collegando esplicitamente l'edilizia sociale agli obiettivi di efficientamento energetico e qualità costruttiva;

    esiste l'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate sul territorio italiano negli ultimi decenni, in quanto l'incremento della temperatura media annuale, con specifico riferimento ai mesi invernali, risulta molto evidente e statisticamente significativo;

    secondo i dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), il trend termico dal 1993 al 2022 mostra un incremento medio di circa +0,57 °C per decennio, con un aumento complessivo di circa +1,7 °C nel periodo considerato. Questo dato conferma un'evoluzione costante verso temperature più miti, rendendo obsoleti molti parametri tecnici alla base della progettazione energetica edilizia e della definizione delle zone climatiche;

    pertanto è sotto gli occhi di tutti la necessità della revisione delle zone climatiche, adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e mai aggiornate sulla base dei dati climatici successivi. La provincia di Venezia, come gran parte della Pianura Padana, è attualmente classificata in Zona E (2101-3000 gradi-giorno). Tuttavia, l'analisi dei dati recenti suggerisce la possibilità di riclassificare molti comuni della provincia in Zona D (1401-2100 gradi-giorno), con conseguenze rilevanti sulla progettazione edilizia che, tra gli altri effetti comporterebbe:

     la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per gli edifici;

     costi inferiori per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

     maggiore sostenibilità economica per l'attuazione della direttiva europea «Case Green»;

    l'adozione di dati climatici aggiornati e il passaggio a zone climatiche più aderenti alla realtà porterebbero a una riduzione stimata del fabbisogno termico invernale tra il 10 per cento e il 20 per cento, e a risparmi concreti su materiali e impianti richiesti nell'attuazione del Piano casa previsto dal decreto-legge n. 66 del 2026, in linea di massima stimata in:

     una riduzione fino al 15 per cento dei costi di coibentazione nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni;

     una riduzione fino al 10 per cento dei costi di impiantistica termica;

     un risparmio aggregato annuo tra i 250 e i 400 milioni di euro su scala nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, valutando l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di carattere normativo, contestualmente all'attuazione del decreto-legge n. 66 del 2026, volte ad adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici, alle mutate condizioni climatiche registrate sul territorio italiano negli ultimi decenni, provvedendo alla rideterminazione delle zone climatiche di suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno di ciascuna zona, con lo scopo di conseguire risparmi concreti su materiali e impianti richiesti per l'attuazione del Piano casa previsto dal medesimo decreto-legge n. 66 del 2026.
9/2920-A/61. Andreuzza, Molinari, Cecchetti, Giglio Vigna, Lazzarini, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Centenaro, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame destina 970 milioni di euro prioritariamente al recupero dell'esistente patrimonio edilizio ERP, alla sostituzione edilizia, alla riconversione di immobili del patrimonio pubblico, non redditizi e non in uso, per creare nuove residenze a carattere pubblico o sociale, abbinate a progetti integrati di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico e tecnologico, che contrastano il degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale, soddisfacendo fabbisogni abitativi prioritari;

    l'articolo 6 reca misure concernenti l'edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita, stabilendo al comma 3 che gli immobili oggetto degli interventi di edilizia sociale devono rispondere a standard elevati di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica, collegando esplicitamente l'edilizia sociale agli obiettivi di efficientamento energetico e qualità costruttiva;

    esiste l'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate sul territorio italiano negli ultimi decenni, in quanto l'incremento della temperatura media annuale, con specifico riferimento ai mesi invernali, risulta molto evidente e statisticamente significativo;

    secondo i dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), il trend termico dal 1993 al 2022 mostra un incremento medio di circa +0,57 °C per decennio, con un aumento complessivo di circa +1,7 °C nel periodo considerato. Questo dato conferma un'evoluzione costante verso temperature più miti, rendendo obsoleti molti parametri tecnici alla base della progettazione energetica edilizia e della definizione delle zone climatiche;

    pertanto è sotto gli occhi di tutti la necessità della revisione delle zone climatiche, adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e mai aggiornate sulla base dei dati climatici successivi. La provincia di Venezia, come gran parte della Pianura Padana, è attualmente classificata in Zona E (2101-3000 gradi-giorno). Tuttavia, l'analisi dei dati recenti suggerisce la possibilità di riclassificare molti comuni della provincia in Zona D (1401-2100 gradi-giorno), con conseguenze rilevanti sulla progettazione edilizia che, tra gli altri effetti comporterebbe:

     la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per gli edifici;

     costi inferiori per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

     maggiore sostenibilità economica per l'attuazione della direttiva europea «Case Green»;

    l'adozione di dati climatici aggiornati e il passaggio a zone climatiche più aderenti alla realtà porterebbero a una riduzione stimata del fabbisogno termico invernale tra il 10 per cento e il 20 per cento, e a risparmi concreti su materiali e impianti richiesti nell'attuazione del Piano casa previsto dal decreto-legge n. 66 del 2026, in linea di massima stimata in:

     una riduzione fino al 15 per cento dei costi di coibentazione nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni;

     una riduzione fino al 10 per cento dei costi di impiantistica termica;

     un risparmio aggregato annuo tra i 250 e i 400 milioni di euro su scala nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, valutando l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di carattere normativo, contestualmente all'attuazione del decreto-legge n. 66 del 2026, volte ad adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici, alle mutate condizioni climatiche registrate sul territorio italiano negli ultimi decenni, provvedendo alla rideterminazione delle zone climatiche di suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno di ciascuna zona.
9/2920-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza, Molinari, Cecchetti, Giglio Vigna, Lazzarini, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Centenaro, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte ad affrontare l'emergenza abitativa attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di incremento dell'offerta di alloggi destinati all'edilizia sociale, perseguendo l'obiettivo di favorire l'accesso alla casa da parte delle fasce sociali più vulnerabili;

    tuttavia, il provvedimento non affronta in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa, non prevede un rafforzamento stabile delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fonda prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico;

    l'articolo 2 del decreto in esame prevede un Piano straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale;

    il Piano si articola su tre direttrici principali, con una dotazione complessiva di circa 970 milioni di euro fino al 2030, cui si aggiunge il 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima destinate alla componente di edilizia residenziale;

    la Legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) destina il 50 per cento delle risorse del FSC preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente relativa all'edilizia residenziale pubblica (ERP) al Piano Casa;

    il FSC (9,3 miliardi per l'Italia nel periodo 2026-2032, finanziati dai proventi ETS) è vincolato dal regolamento (UE) 2023/955 a misure strutturali di transizione energetica per famiglie e microimprese vulnerabili, non a politiche abitative ordinarie;

    l'utilizzo per il Piano Casa solleva un duplice problema: il rischio di non-addizionalità (le risorse FSC non possono sostituire la spesa nazionale ordinaria per l'ERP) e il rischio di distorsione della finalità (il FSC nasce per la transizione energetica, non per il welfare abitativo in senso lato);

    entrambi i profili possono esporre l'Italia a rettifiche finanziarie da parte della Commissione e si rischia di incorrere nelle stesse problematiche sorte relativamente alla spesa dei proventi ETS: anche le risorse provenienti dall'ETS2, che per la maggior parte finanzia il FSC, devono essere legate all'efficienza energetica, all'elettrificazione dei consumi e quindi alla transizione;

    la copertura di questi rischi richiede che gli interventi ERP finanziati con FSC raggiungano standard di (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) documentati e verificabili, condizione che il decreto attuale non garantisce,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dei provvedimenti attuativi previsti dal provvedimento in esame, le iniziative di competenza volte a garantire che le risorse del Fondo sociale per il clima destinate agli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Piano Casa siano impiegate in coerenza con le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955, privilegiando interventi di riqualificazione energetica degli edifici idonei a conseguire risultati misurabili e verificabili in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche, riduzione dei consumi e contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie vulnerabili, assicurando altresì il rispetto del principio di addizionalità delle risorse europee.
9/2920-A/62. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni urgenti finalizzate a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente;

    l'articolo 5 prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a stabilire le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale comunque denominati, possono alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. La disposizione riconosce il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, che gli alloggi realizzati, recuperati o valorizzati ai sensi del presente provvedimento, siano assegnati prioritariamente ai cittadini italiani, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea vigente, riconoscendo altresì specifiche misure di priorità nell'esercizio del diritto di opzione all'acquisto di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame a favore dei medesimi cittadini.
9/2920-A/63. Filini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame intende rispondere alla stringente necessità di affrontare l'acuta tensione abitativa nazionale, promuovendo il recupero e la riconversione di immobili pubblici e privati non utilizzati, degradati o non redditizi per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS);

    il centro storico di Cosenza rappresenta un caso emblematico di crisi urbana complessa, versando in gravi condizioni di degrado architettonico, ambientale e sociale, che configurano una vera e propria emergenza abitativa e richiedono politiche urbane integrate di carattere straordinario;

    l'area storica cosentina è caratterizzata dalla presenza di numerosi complessi edilizi in stato di abbandono, dismessi o in via di dismissione, la cui mancata manutenzione alimenta il circolo vizioso del decadimento fisico e della marginalizzazione economica del nucleo urbano;

    il territorio in oggetto presenta un'elevata vulnerabilità, rendendo indispensabili interventi mirati alla messa in sicurezza e alla resilienza rispetto ai pericoli naturali, nonché al miglioramento del bilancio energetico e idrico degli edifici;

    la tutela del patrimonio storico e culturale di Cosenza non può prescindere da un'azione di risanamento ambientale e dalla restituzione di spazi pubblici, aree verdi e servizi di quartiere alla cittadinanza, garantendo al contempo il rispetto del principio del consumo di suolo zero,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere un Piano straordinario per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza, finalizzato a promuovere il riuso e la riconversione di immobili pubblici e privati degradati o inutilizzati per fini di utilità sociale e abitativa, in linea con l'obiettivo di consumo di suolo zero;

   ad adottare iniziative normative volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per assicurare l'attuazione degli investimenti pubblici e il sostegno alle famiglie indigenti coinvolte nei programmi di recupero.
9/2920-A/64. Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, «sbandierato» dalla maggioranza come la soluzione definitiva al disagio abitativo e al rilancio dei territori, si rivela all'atto pratico l'ennesimo provvedimento centralista, monco e strutturalmente inadeguato a rispondere alle reali esigenze della popolazione, in particolare di quella residente nei contesti territoriali più fragili;

    gli intenti propagandistici dichiarati nel cosiddetto «Piano Casa» vengono clamorosamente smentiti nei fatti dalla complessiva politica abitativa ed economica attuata dal Governo Meloni: una parabola politica recessiva culminata con il totale azzeramento degli stanziamenti del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni e delle risorse del Fondo per la morosità incolpevole, nonché con il progressivo definanziamento dei progetti di rigenerazione urbana e sociale, lasciando le amministrazioni locali prive di un adeguato scudo sociale;

    l'assetto amministrativo e sociale del nostro Paese è strutturalmente caratterizzato da una diffusa e fitta rete di piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che ammontano a ben 5.519 o 5.521 centri, rappresentando circa il 70 per cento dei comuni italiani e ospitando oltre 10 milioni di residenti (pari a circa il 17 per cento della popolazione totale nazionale);

    tali comunità minori custodiscono una quota importante del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del Paese, identificato in larga parte in edifici di culto e architetture religiose diffuse, i quali non esauriscono la propria funzione nel pregio artistico, bensì fungono storicamente da centri vitali di aggregazione sociale, presidio identitario e coesione per le popolazioni locali;

    a causa di decenni di progressivo spopolamento e invecchiamento demografico che colpiscono in modo drammatico le aree interne e i borghi minori, oltre il 40 per cento dei luoghi di culto situati all'interno dei nuclei storici di questi comuni risulta attualmente inutilizzato, sconsacrato o in stato di totale abbandono;

    lo stato di prolungata incuria di questo patrimonio artistico-religioso genera gravi e tangibili problemi di pubblica incolumità e sicurezza urbana, determinando elevati rischi di crolli strutturali, dissesti statici o severe infiltrazioni meteoriche che finiscono per danneggiare gli isolati storici, le abitazioni private adiacenti e le poche attività commerciali superstiti, accelerando drammaticamente i fenomeni di desertificazione urbana e degrado insediativo;

    le amministrazioni dei comuni sotto i 5.000 abitanti, a causa di croniche carenze di organico, uffici tecnici ridotti e bilanci strutturalmente asfittici, si trovano nell'impossibilità oggettiva di reperire le ingenti risorse ordinarie e straordinarie necessarie a pianificare complessi interventi di restauro conservativo, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza, anche sotto il profilo dell'adeguamento antisismico, di tali monumentali volumetrie storiche;

    l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge in esame stabilisce che gli interventi infrastrutturali di edilizia integrata debbano attuarsi prioritariamente tramite la rigenerazione urbana, il riuso di complessi degradati e la riqualificazione dell'esistente;

    affinché le finalità del provvedimento non rimangano confinate o sbilanciate a vantaggio esclusivo delle aree metropolitane e delle grandi città, occorre declinare le misure attuative secondo i principi della «differenziazione normativa», introducendo tutele, riserve e semplificazioni specifiche per i contesti comunali minori, che altrimenti non disporrebbero delle capacità amministrative per competere nell'accesso ai finanziamenti ed eseguire le opere;

    in tal senso, lo strumento tecnico-parametrico individuato dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del testo – che ancora la determinazione dei canoni calmierati dell'edilizia convenzionata alle medie delle transazioni registrate dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) negli ultimi sei mesi – risulta del tutto fallace e inapplicabile nei piccoli comuni, contesti in cui la scarsità di compravendite e la rarefazione del mercato non consentono di elaborare dati storici omogenei ed attendibili,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo o nell'ambito della redazione dei decreti ministeriali attuativi del Piano Casa, affinché i programmi straordinari di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente individuino esplicitamente e ricomprendano tra le proprie linee d'azione gli interventi finalizzati al recupero, al restauro, al risanamento conservativo e alla messa in sicurezza – statica e antisismica – del patrimonio storico, artistico e religioso in disuso o abbandonato, situato nei centri storici dei comuni con alto livello di spopolamento e in quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

   a strutturare modelli operativi che consentano la parziale riconversione o rifunzionalizzazione compatibile di tali spazi culturali e religiosi dismessi, trasformandoli in centri di aggregazione sociale, presidi digitali, spazi per l'artigianato tipico o servizi complementari all'abitare, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle aree urbane circostanti e arginare attivamente i fenomeni di desertificazione urbana, isolamento e spopolamento delle aree interne del Paese;

   a prevedere l'attivazione di canali stabili di supporto tecnico-amministrativo dedicato ai piccoli comuni con organici ridotti, adottando iniziative normative volte a garantire loro punteggi premiali nelle graduatorie di finanziamento dei programmi di edilizia sociale e la riserva di una quota finanziaria protetta, idonea a permettere a questi enti territoriali più fragili di accedere equamente alle risorse mobilitate dal Piano Casa;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a diversificare i meccanismi tecnici di attuazione delle convenzioni nei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, introducendo, in deroga al sistema di calcolo basato sulle medie semestrali OMI, la facoltà per i soggetti attuatori di definire e attestare la congruità dei canoni calmierati attraverso apposita perizia asseverata da un tecnico abilitato, superando così il blocco procedurale causato dalla mancanza di transazioni immobiliari storiche nei territori marginalizzati.
9/2920-A/65. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa», affronta il tema del disagio abitativo introducendo, in particolare al Capo III, programmi di edilizia integrata finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili ai soggetti che per le condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non sostenibile;

    con l'espressione «aree interne» si identificano quei territori nazionali significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità (i cosiddetti «poli»), suddivisi in comuni intermedi, periferici ed ultraperiferici, che attualmente rappresentano il 53 per cento circa del totale dei comuni e circa il 60 per cento della superficie nazionale, e nei quali risiede il 22,7 per cento della popolazione italiana;

    sulla base delle previsioni demografiche ISTAT si delinea uno scenario, nei prossimi 10 anni, per il quale circa l'82 per cento dei comuni delle aree interne subirà un calo demografico, quota che sfiora il 90 per cento nel Mezzogiorno e supera il 92 per cento nei comuni ultraperiferici, aggravando i correlati fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione;

    le aree marginalizzate e interne del Paese sono colpite da un elevato indice di vecchiaia e dall'assenza o dal definanziamento strutturale dei servizi di base (socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali), elementi che alimentano l'emigrazione giovanile e indeboliscono il tessuto produttivo diffuso;

    a tale fragilità demografica si unisce una significativa fragilità del suolo; i dati ISPRA evidenziano che il 94 per cento dei comuni italiani è soggetto a pericolosità da frane, alluvioni o erosione costiera, e che nelle aree interne il livello di rischio da frana è pari al 10,9 per cento, contro il 5,6 per cento dei comuni urbani, confermando che senza un presidio umano e abitativo la gestione del suolo diventa impossibile e l'abbandono dei comprensori aggrava gli effetti degli eventi estremi;

    l'architettura del decreto-legge in esame rischia di risultare sbilanciata in favore di investitori istituzionali di grandissima taglia, prefigurando interventi concentrati prevalentemente nei grandi poli metropolitani ed escludendo de facto il sistema delle piccole e medie imprese (PMI) e delle cooperative locali, le quali costituiscono la componente prevalente del tessuto produttivo dello sviluppo immobiliare diffuso e sono le sole capaci di operare capillarmente nelle aree interne e marginalizzate;

    le misure incentivanti una tantum, se non integrate in una strategia che combini la rigenerazione del patrimonio edilizio con il rilancio reale del lavoro e dei servizi (cosiddetto tandem servizi-lavoro), sfruttando leve fiscali e modelli operativi flessibili e diffusi a livello territoriale, non riusciranno ad invertire il trend demografico,

impegna il Governo:

   a adottare ogni iniziativa idonea, anche di carattere normativo, volta a prevedere che i programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9 del decreto-legge includano la realizzazione di interventi specificamente finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, all'inversione delle dinamiche demografiche e alla valorizzazione dei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027;

   ad assicurare, nell'ambito dei citati programmi, un'efficace e sostenibile gestione del suolo nelle aree a forte rischio di dissesto idrogeologico, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI) e garantendo lo stanziamento e l'assegnazione di adeguate risorse perequative di riequilibrio territoriale;

   a promuovere e favorire, all'interno dei territori della SNAI, il recupero edilizio e la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare esistente (pubblico e privato) piuttosto che la nuova edificazione, al fine di azzerare il consumo di suolo, abbattere il numero di alloggi sfitti e offrire soluzioni abitative su misura dotate di elevati standard qualitativi, energetici e di servizio;

   a definire criteri di accesso ai bandi e ai programmi di edilizia integrata e sociale che, attraverso la riduzione delle soglie minime di investimento e la riserva di lotti, valorizzino il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) e delle cooperative edilizie radicate nei territori interessati, scongiurando la concentrazione dei progetti nei soli grandi poli metropolitani;

   a raccordare gli interventi infrastrutturali del Piano Casa nelle aree interne con adeguate politiche di sviluppo economico e occupazionale locale, incentivando formule innovative (quali coworking, borghi delle arti e presidi digitali) e garantendo il ripristino e il potenziamento dei servizi essenziali socio-assistenziali, scolastici e di trasporto, unici strumenti in grado di rendere duraturo il ripopolamento dei piccoli comuni periferici.
9/2920-A/66. Alifano, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Perantoni, Orrico, Toni Ricciardi, Gribaudo, Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad affrontare la grave crisi abitativa che interessa il Paese, con il dichiarato obiettivo primario di valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi;

    la crisi abitativa e la crisi energetica non costituiscono emergenze separate, incidendo direttamente sulla sostenibilità economica dell'abitare ed esponendo le fasce più vulnerabili della popolazione al duplice disagio dell'indisponibilità di alloggi e dell'insostenibilità delle bollette;

    le bollette elettriche italiane sono tra le più care d'Europa: mediamente il 30 per cento in più della media dell'Unione europea per le aziende e circa il 15 per cento per le famiglie;

    tuttavia, il Piano denota una mancanza di allineamento tra le politiche abitative e gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, principale strumento per ridurre le bollette delle famiglie;

    in base all'articolo 2 del provvedimento in esame il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale è in parte alimentato con una quota pari al 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente di edilizia residenziale pubblica;

    il Fondo sociale per il clima, istituito a livello europeo dal Regolamento (UE) 2023/955 e alimentato prevalentemente dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione ETS2, è tassativamente vincolato al finanziamento di misure strutturali di transizione energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione dei consumi a beneficio di famiglie e microimprese vulnerabili;

    appare pertanto necessario specificare che le risorse del Fondo sociale per il clima che confluiscono nel Piano Casa siano destinate tassativamente ad interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica coerenti con il Piano sociale per il clima, escludendo un utilizzo per finalità manutentive ordinarie non idonea a determinare un miglioramento misurabile delle prestazioni energetiche dell'edificio,

impegna il Governo:

   ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che le risorse del Fondo Sociale per il Clima (FSC) che confluiscono nel Piano Casa siano destinate esclusivamente e tassativamente a interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, assicurando la piena coerenza e complementarità con le linee d'azione e i target del Piano sociale per il clima approvato dalla Commissione europea;

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere l'obbligatorietà della diagnosi energetica preventiva e della certificazione ex post per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica che accedono alla quota di finanziamento del Fondo sociale per il clima, al fine di verificare analiticamente il salto di classe energetica e la riduzione reale dei consumi e delle bollette per i nuclei familiari assegnatari;

   a garantire trasparenza e tracciabilità dell'utilizzo delle risorse Fondo sociale per il clima mediante un sistema di rendicontazione dedicato che consenta di verificare per ciascun intervento la quota di risorse del Fondo effettivamente impiegata e i risultati conseguiti in termini di prestazione energetica.
9/2920-A/67. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad affrontare la grave crisi abitativa che interessa il Paese, con il dichiarato obiettivo primario di valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi;

    la crisi abitativa e la crisi energetica non costituiscono emergenze separate, incidendo direttamente sulla sostenibilità economica dell'abitare ed esponendo le fasce più vulnerabili della popolazione al duplice disagio dell'indisponibilità di alloggi e dell'insostenibilità delle bollette;

    le bollette elettriche italiane sono tra le più care d'Europa: mediamente il 30 per cento in più della media dell'Unione europea per le aziende e circa il 15 per cento per le famiglie;

    in base all'articolo 2 del provvedimento in esame il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale è in parte alimentato con una quota pari al 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente di edilizia residenziale pubblica;

    il Fondo sociale per il clima, istituito a livello europeo dal Regolamento (UE) 2023/955 e alimentato prevalentemente dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione ETS2, è tassativamente vincolato al finanziamento di misure strutturali di transizione energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione dei consumi a beneficio di famiglie e microimprese vulnerabili,

impegna il Governo:

   ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che le risorse del Fondo Sociale per il Clima (FSC) che confluiscono nel Piano Casa siano destinate esclusivamente e tassativamente a interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, assicurando la piena coerenza e complementarità con le linee d'azione e i target del Piano sociale per il clima approvato dalla Commissione europea;

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere l'obbligatorietà della diagnosi energetica preventiva e della certificazione ex post per tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica che accedono alla quota di finanziamento del Fondo sociale per il clima, al fine di verificare analiticamente il salto di classe energetica e la riduzione reale dei consumi e delle bollette per i nuclei familiari assegnatari;

   a garantire trasparenza e tracciabilità dell'utilizzo delle risorse Fondo sociale per il clima mediante un sistema di rendicontazione dedicato che consenta di verificare per ciascun intervento la quota di risorse del Fondo effettivamente impiegata e i risultati conseguiti in termini di prestazione energetica.
9/2920-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina della morosità incolpevole istituendo un fondo rotativo destinato alla copertura del relativo rischio connesso ai soli contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP), nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà, con una dotazione di 22 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027;

    a copertura dei relativi oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, privando tale strumento anche delle esigue fonti di finanziamento che erano state previste dal Governo nelle ultime due annualità;

    il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è finalizzato a fornire un sostegno economico immediato ai conduttori che si trovano in una situazione di sopravvenuta e oggettiva impossibilità a provvedere al pagamento del canone dovuto ai proprietari degli immobili, assolvendo al compito fondamentale di mitigare e ridurre lo stato di sperequazione sociale derivante dal disagio abitativo;

    accanto all'azzeramento del sopracitato Fondo, va ricordato che per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, a partire dal 2023 non sono più previste risorse a valere sul bilancio dello Stato;

    la disposizione in esame porta, pertanto, a compimento il progressivo smantellamento degli strumenti posti a presidio delle famiglie in accertata difficoltà con il pagamento del canone di locazione, scaricando sui bilanci dei comuni l'onere di fronteggiare l'emergenza sociale e le situazioni di marginalità e deprivazione abitativa;

    secondo i dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'interno, l'emergenza abitativa registra numeri drammatici: nel corso del 2024 sono state emesse oltre 40.000 sentenze di sfratto sul territorio nazionale, segnando un incremento del 2 per cento rispetto al 2023; di queste, oltre 30.000 sentenze recano come causale la morosità, dimostrando come la perdita improvvisa della capacità reddituale sia la causa principale di vulnerabilità;

    di fronte a una situazione così grave è evidente che adeguate misure di sostegno al reddito in favore di soggetti e delle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica, per consentire loro di accedere più facilmente alla locazione abitativa nonché di mantenerla, rivestono un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo;

    la tutela del diritto all'abitare e il contrasto alla povertà sono pilastri irrinunciabili della coesione sociale ed è pertanto doveroso rafforzare e non depotenziare le tutele pubbliche a salvaguardia delle fasce più vulnerabili della popolazione;

    nel raccogliere le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento europeo che poggia su una lettura forte del diritto all'abitazione, appare quanto mai opportuno un profondo ripensamento delle modalità con le quali provvedere all'erogazione delle risorse economiche da mettere a disposizione di un settore, come quello delle politiche abitative, che esprime un fabbisogno molto elevato;

    a tal fine è altresì necessario intervenire sulle disfunzioni nella gestione dei sopracitati fondi affinché possano concretamente assolvere alla loro finalità di mitigare e di ridurre lo stato di sperequazione sociale derivante dalla situazione di disagio abitativo,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre, nel primo provvedimento utile, il pieno e strutturale rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ripristinando dotazioni adeguate al reale fabbisogno sociale, anche per contrastare l'esponenziale aumento degli sfratti per morosità emessi sul territorio nazionale;

   a promuovere, d'intesa con le regioni e le autonomie locali, una complessiva riforma e semplificazione del Fondo morosità incolpevole, revisionando il meccanismo amministrativo di erogazione dei contributi al fine di renderlo pienamente accessibile e tempestivo, nonché idoneo ad assolvere anche una funzione preventiva rispetto alle procedure di sfratto;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, volto a favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale in favore di specifiche categorie meritevoli di tutela prioritaria.
9/2920-A/68. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pellegrini.


   La Camera

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre, nel primo provvedimento utile, il pieno e strutturale rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ripristinando dotazioni adeguate al reale fabbisogno sociale, anche per contrastare l'esponenziale aumento degli sfratti per morosità emessi sul territorio nazionale;

   a promuovere, d'intesa con le regioni e le autonomie locali, una complessiva riforma e semplificazione del Fondo morosità incolpevole, revisionando il meccanismo amministrativo di erogazione dei contributi al fine di renderlo pienamente accessibile e tempestivo, nonché idoneo ad assolvere anche una funzione preventiva rispetto alle procedure di sfratto;

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, volto a favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale in favore di specifiche categorie meritevoli di tutela prioritaria.
9/2920-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è motivato dalla necessità di affrontare, con carattere di straordinarietà e urgenza, l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale, delineando una strategia organica per incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili;

    la grave situazione di deprivazione abitativa che affligge il nostro Paese richiede una lettura forte e strutturata del diritto alla casa, come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, nell'ottica di un welfare integrato, nel quale il contrasto della povertà abitativa possa rappresentare l'anello da cui partire per sostenere e favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;

    come noto, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come «diritto sociale fondamentale» e annoverandolo «fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione» (si vedano, le sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009). Tuttavia, ha sottolineato che il diritto all'abitazione, come tutti i diritti sociali, è «finanziariamente condizionato» e dunque tende a essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività;

    l'approccio delineato dal Governo appare, tuttavia, sottostimare un'emergenza sociale che ha ormai assunto proporzioni critiche, coinvolgendo circa 600 mila famiglie richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

    tale quadro di sofferenza abitativa è destinato ad aggravarsi ulteriormente, a fronte di una risposta istituzionale che si limita alla prospettiva di un'offerta di circa 100.000 alloggi nell'arco del prossimo decennio risultando palesemente insufficiente a coprire il reale fabbisogno del Paese. La discrepanza tra la domanda di alloggi a canone sociale e le soluzioni prospettate evidenzia l'assenza di una programmazione strutturale capace di garantire il diritto all'abitare, rischiando di lasciare prive di tutela centinaia di migliaia di persone in condizione di fragilità economica;

    l'ultimo rapporto ISTAT sulla povertà (2024) conferma lo stretto legame tra precarietà abitativa e povertà assoluta. A livello nazionale, l'incidenza della povertà assoluta si attesta al 9,8 per cento della popolazione, ma tra le famiglie che vivono in affitto la percentuale sale drammaticamente al 22,1 per cento. Sono oltre 1.049.000 i nuclei familiari in povertà assoluta che risiedono in abitazioni non di proprietà, rappresentando quasi la metà (46,5 per cento) del totale delle famiglie povere in Italia;

    come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale, il diritto all'abitazione rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» e «l'Erp risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio è dirett[o] ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a “garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti”» (sentenze n. 1 del 2026, n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024, n. 168 del 2014);

    una nuova interpretazione più incisiva del diritto all'abitazione, inteso come posizione soggettiva avente un «contenuto essenziale», secondo l'accezione invalsa in ambito europeo, consentirebbe un radicale mutamento di approccio delle tradizionali politiche abitative,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con idonee e tempestive iniziative normative volte a introdurre anche nel nostro ordinamento un esplicito e solenne riconoscimento costituzionale del diritto all'abitazione, in coerenza con l'evoluzione registrata in sede internazionale ed europea.
9/2920-A/69. Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, D'Orso, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;

    l'attuazione delle misure previste dal decreto comporta una considerevole espansione delle competenze di carattere istruttorio, gestionale e decisionale in capo alle amministrazioni comunali, investite della responsabilità di guidare complesse operazioni di trasformazione urbanistica sul patrimonio sia pubblico che privato;

    l'elemento di maggiore criticità risiede nella strutturale difficoltà, ampiamente riscontrata a livello locale, nel reclutare, formare e stabilizzare risorse umane dotate di competenze professionali adeguate all'elevata complessità amministrativa richiesta dalla legislazione vigente;

    negli ultimi anni, gli enti locali hanno dovuto farsi carico di un massiccio e progressivo incremento degli adempimenti procedurali connessi all'esecuzione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al governo della transizione ecologica e digitale, ai piani di rigenerazione urbana e alla salvaguardia del territorio, in un quadro normativo edilizio e urbanistico caratterizzato da una continua stratificazione e da una crescente complessità;

    l'attuazione delle nuove linee d'intervento del «Piano Casa» grava su apparati burocratici già sottoposti a un severo stress operativo e penalizzati, specie nelle realtà demografiche medio-piccole, da una cronica contrazione delle piante organiche e da una carenza diffusa di figure di profilo tecnico ed economico;

    l'efficacia delle trasformazioni territoriali presuppone l'impiego di professionalità integrate ed elevate competenze specialistiche, in grado di coordinare gli aspetti tecnici, finanziari, giuridico-amministrativi e sociali dei progetti con un approccio autenticamente multidisciplinare;

    l'eccezionalità delle procedure e l'incertezza interpretativa delle norme aumentano esponenzialmente il rischio di applicazioni difformi a livello nazionale;

    appare indispensabile supportare gli enti territoriali nella ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare all'edilizia abitativa mediante l'elaborazione a livello centrale di parametri omogenei per la classificazione tecnica e funzionale dei beni, così da individuare interventi che siano realmente sostenibili sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico nel lungo periodo;

    l'opera di rigenerazione delle città impone un superamento della frammentazione amministrativa verso un modello strutturato che rafforzi le capacità degli enti locali come presidi di efficienza, trasparenza e cura del territorio,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con idonee e tempestive iniziative volte a garantire una uniforme interpretazione ed applicazione delle norme introdotte, definendo parametri univoci per la valutazione preventiva degli impatti generati dagli interventi sui contesti urbani e criteri omogenei per la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, fornendo alle amministrazioni locali un supporto metodologico standardizzato per definire le priorità di intervento;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza atta a promuovere e incentivare, anche mediante lo stanziamento di risorse finanziarie dedicate alla formazione specialistica, la costituzione di forme di gestione associata e centri di competenza territoriali atte ad assicurare ai comuni – con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni – l'assistenza tecnica, economico-finanziaria e giuridica necessaria alla corretta gestione dei procedimenti urbanistici connessi al Piano.
9/2920-A/70. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;

    l'attuazione delle misure previste dal decreto comporta una considerevole espansione delle competenze di carattere istruttorio, gestionale e decisionale in capo alle amministrazioni comunali, investite della responsabilità di guidare complesse operazioni di trasformazione urbanistica sul patrimonio sia pubblico che privato;

    negli ultimi anni, gli enti locali hanno dovuto farsi carico di un massiccio e progressivo incremento degli adempimenti procedurali connessi all'esecuzione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al governo della transizione ecologica e digitale, ai piani di rigenerazione urbana e alla salvaguardia del territorio, in un quadro normativo edilizio e urbanistico caratterizzato da una continua stratificazione e da una crescente complessità;

    l'efficacia delle trasformazioni territoriali presuppone l'impiego di professionalità integrate ed elevate competenze specialistiche, in grado di coordinare gli aspetti tecnici, finanziari, giuridico-amministrativi e sociali dei progetti con un approccio autenticamente multidisciplinare;

    l'eccezionalità delle procedure e l'incertezza interpretativa delle norme aumentano esponenzialmente il rischio di applicazioni difformi a livello nazionale;

    appare indispensabile supportare gli enti territoriali nella ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare all'edilizia abitativa mediante l'elaborazione a livello centrale di parametri omogenei per la classificazione tecnica e funzionale dei beni, così da individuare interventi che siano realmente sostenibili sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico nel lungo periodo;

    l'opera di rigenerazione delle città impone un superamento della frammentazione amministrativa verso un modello strutturato che rafforzi le capacità degli enti locali come presidi di efficienza, trasparenza e cura del territorio,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con idonee e tempestive iniziative volte a garantire una uniforme interpretazione ed applicazione delle norme introdotte, definendo parametri univoci per la valutazione preventiva degli impatti generati dagli interventi sui contesti urbani e criteri omogenei per la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, fornendo alle amministrazioni locali un supporto metodologico standardizzato per definire le priorità di intervento;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza atta a promuovere e incentivare, anche mediante lo stanziamento di risorse finanziarie dedicate alla formazione specialistica, la costituzione di forme di gestione associata e centri di competenza territoriali atte ad assicurare ai comuni – con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni – l'assistenza tecnica, economico-finanziaria e giuridica necessaria alla corretta gestione dei procedimenti urbanistici connessi al Piano.
9/2920-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte ad affrontare la grave crisi abitativa che interessa il Paese, con il dichiarato obiettivo primario di valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi;

    pur a fronte dei richiami di principio contenuti nel testo in merito al contenimento del consumo di suolo, il decreto-legge non configura un vincolo giuridico-operativo stringente né criteri normativi sufficienti a escludere il rischio che le nuove misure si traducano in un incremento delle superfici impermeabilizzate;

    secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ISPRA nel Rapporto 2024 il consumo di suolo in Italia rappresenta una vera e propria emergenza ambientale, idrogeologica e climatica e procede al ritmo drammatico di una media di circa 20 ettari al giorno;

    lo stesso Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha inoltre stimato la presenza sul territorio nazionale di oltre 310 chilometri quadrati di edifici non utilizzati e degradati, sui quali è possibile convogliare la domanda edilizia e le politiche di rigenerazione urbana;

    l'analisi dei flussi dei servizi ecosistemici condotta dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) nel Rapporto edizione 2023 dimostra che l'impatto economico della perdita di suolo in Italia genera costi ambientali nascosti e irreversibili, stimati tra un minimo di 7,8 e un massimo di 9,5 miliardi di euro ogni anno (con riferimento alla perdita del flusso annuale dei servizi naturali accumulata nel periodo 2006-2022);

    in ambito europeo e internazionale, la salute del suolo è riconosciuta quale pilastro insostituibile per il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica e tutela della biodiversità fissati dal Green Deal europeo;

    la «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030» (COM(2021)699), adottata dalla Commissione europea nel novembre 2021, in coerenza con l'Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile («Città e comunità sostenibili»), stabilisce l'obiettivo di lungo periodo del consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050, imponendo agli Stati membri l'integrazione della cosiddetta «gerarchia del consumo di suolo» nella pianificazione locale, al fine di accordare priorità assoluta al riutilizzo, al riciclo e alla de-impermeabilizzazione dei terreni già antropizzati;

    la direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo, che nasce da una proposta presentata dalla Commissione europea il 5 luglio 2023, ha ulteriormente rafforzato tale impianto normativo sancendo lo status giuridico del suolo come risorsa non rinnovabile e bene comune;

    in ambito nazionale, il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha opportunamente innalzato il livello di ambizione climatica dell'Italia, fissando l'obiettivo strategico dell'azzeramento del consumo netto di suolo al 2030, anticipando la scadenza europea e individuando quale misura chiave per l'adattamento ai cambiamenti climatici la drastica minimizzazione degli interventi di artificializzazione e il parallelo ripristino naturale delle aree urbane e costiere degradate, da attuarsi mediante una legge quadro nazionale;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico dell'ISPRA, ha pubblicato il 23 aprile 2026 il Piano nazionale di ripristino (PNR), che rappresenta lo strumento operativo cardine attraverso il quale l'Italia è chiamata a dare piena attuazione al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

    il citato regolamento, in vigore dall'agosto 2024, introduce obiettivi giuridicamente vincolanti per il recupero a lungo termine della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, contribuendo in modo determinante alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché alla neutralità del degrado del suolo;

    un primo monitoraggio ha stimato, negli ecosistemi urbani italiani, una perdita di circa 4.000 ettari di spazi verdi e di quasi 600 ettari di copertura arborea. Il punto di partenza registra pertanto una regressione ecologica che rende ancora più urgente l'attuazione delle misure previste;

    la partecipazione dei territori rappresenta una leva strategica per una tutela ambientale diffusa e capillare che deve diventare un processo pubblico strutturato e continuativo, al fine di bilanciare le attese di urbanizzazione con i nuovi e stringenti vincoli europei,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte definire criteri normativi uniformi affinché le trasformazioni urbanistiche dei territori avvengano nel rispetto della «gerarchia del consumo di suolo» di matrice europea e dell'obiettivo di azzeramento del consumo netto entro il 2030 previsto dal Piano per la transizione ecologica (PTE);

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a promuovere la massima partecipazione dei comuni nel processo di attuazione del Piano nazionale di ripristino della natura di cui in premessa, prevedendo adeguate iniziative di sostegno finanziario nei confronti dei destinatari delle misure di ripristino e dei nuovi obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1991 al fine di valorizzare i rilevanti benefìci economici stimati nel medio e lungo termine.
9/2920-A/71. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte ad affrontare la grave crisi abitativa che interessa il Paese, con il dichiarato obiettivo primario di valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi;

    l'approccio delineato dal Governo appare sottostimare un'emergenza sociale che ha ormai assunto proporzioni critiche, coinvolgendo circa 650 mila famiglie richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (almeno 1,4 milioni di persone);

    centinaia di migliaia di famiglie non riescono a far fronte al mutuo o all'affitto, o non dispongono di un alloggio in cui vivere, in un Paese dove, paradossalmente, circa 4,5 milioni di immobili sono vuoti o sottoutilizzati;

    l'affitto incide in modo crescente sui bilanci familiari e assorbe in media il 44 per cento dello stipendio di un operaio, percentuale che sale al 65 per cento in una città come Milano (CNA); livelli allarmanti se si consideri che la soglia del 30 per cento è considerata il limite di sostenibilità;

    tale quadro di sofferenza abitativa è destinato ad aggravarsi ulteriormente, a fronte di una risposta istituzionale che si limita alla prospettiva di un'offerta di circa 100.000 alloggi nell'arco del prossimo decennio, palesemente insufficiente a coprire il reale fabbisogno del Paese;

    nel provvedimento in esame il ruolo dell'edilizia residenziale pubblica appare del tutto marginale rispetto alla crisi abitativa in atto. Le risorse stanziate delineano un intervento dalle prospettive limitate: il programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale prevede lo stanziamento di 970 milioni di euro nelle annualità 2026-2030, distribuiti sulla base di bandi che dovranno premiare interventi di partenariato pubblico-privato, ai quali si aggiungerebbe una quota, pari al 50 per cento, delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955;

    le misure previste si inseriscono nell'ambito di una strategia pluriennale basata su operazioni ricorrenti di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, finalizzate alla riduzione del debito pubblico;

    l'intervento pubblico viene principalmente strutturato come leva per attrarre investimenti privati;

    il Piano Casa risulta infatti prevalentemente incentrato sul cosiddetto terzo pilastro, dedicato alla programmazione di interventi di edilizia integrata, con l'obiettivo finale di riportare sul mercato immobili non utilizzati, supportato da un sistema di semplificazioni procedurali e dal ricorso alla nomina di un Commissario straordinario dotato di ampi poteri derogatori, per realizzare programmi di investimento definiti di interesse strategico nazionale;

    allo stesso tempo si assiste allo smantellamento degli strumenti finanziari posti a presidio delle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione, mediante l'azzeramento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, così come del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il quale dal 2023, non sono più previste risorse del bilancio dello Stato;

    è necessario riportare al centro delle politiche abitative l'incremento degli alloggi di edilizia pubblica e sociale mediante un programma pluriennale strutturale supportato da adeguate ed effettive risorse idonee a garantire continuità e certezza programmatoria agli enti attuatori;

    le risorse complessive impegnate per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina – quantificate in circa 13 miliardi di euro – al netto degli oneri derivanti dall'eventuale recesso nei confronti del consorzio Eurolink – qualora riallocate, risulterebbero sufficienti a finanziare il recupero di un'ampia quota di patrimonio immobiliare;

    tale dotazione finanziaria, sommata ai 60.000 interventi di recupero già programmati dal Piano Casa e agli ulteriori 100.000 alloggi previsti nell'arco del prossimo decennio, consentirebbe, sulla base di un costo medio di riqualificazione pari a 25.000 euro per singola unità abitativa, di soddisfare il fabbisogno nazionale, attualmente stimato in 650.000 alloggi complessivi;

    l'operazione di rimodulazione così strutturata genererebbe un'eccedenza finanziaria residua pari a circa 600 milioni di euro, che potrebbe essere proficuamente destinata, in una prospettiva pluriennale e decennale, al rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nonché del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridefinire la strategia finanziaria posta alla base del provvedimento in esame, prevedendo – in coerenza con la necessità di garantire risposte strutturali e di lungo periodo alla crisi abitativa che colpisce oltre 650 mila famiglie – la rimodulazione delle risorse stanziate per la realizzazione del collegamento stabile dello Stretto di Messina, al fine di destinarle al finanziamento di un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica e sociale che assicuri certezza e continuità programmatoria per soggetti attuatori e consenta il recupero immediato di una quota significativa del patrimonio immobiliare pubblico attualmente vuoto o sottoutilizzato, riservando una quota al rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
9/2920-A/72. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di Piano Casa e prevede una procedura straordinaria di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, riferita a beni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli enti pubblici e alle società partecipate non quotate, al fine di individuare immobili non utilizzati o non redditizi da destinare a progetti di edilizia sociale;

    la finalità dichiarata del provvedimento è quella di dare risposta all'emergenza abitativa, favorendo il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

    il patrimonio immobiliare pubblico rappresenta una risorsa collettiva e strategica. La sua destinazione deve rispondere prioritariamente a finalità sociali, abitative, urbane e territoriali, evitando che interventi presentati come edilizia sociale possano trasformarsi in operazioni di mera valorizzazione immobiliare;

    la previsione di un Commissario straordinario, dotato di poteri ampi e della possibilità di operare anche in deroga alla disciplina ordinaria, rende necessario fissare criteri minimi vincolanti e verificabili sulla destinazione pubblica e sociale degli immobili oggetto degli interventi;

    occorre garantire che il recupero degli immobili pubblici produca un ritorno effettivo per le comunità, attraverso alloggi a canone realmente accessibile, edilizia residenziale pubblica e sociale, studentati pubblici o convenzionati, servizi di prossimità, presidi territoriali, spazi civici e funzioni collettive;

    senza una quota minima obbligatoria di destinazione di interesse pubblico, vi è il rischio che la presenza di operatori privati e strumenti di partenariato pubblico-privato determini interventi nei quali la componente sociale risulti residuale, temporanea o non adeguatamente verificabile;

    la destinazione di immobili pubblici a finalità abitative e sociali deve essere accompagnata da vincoli certi, duraturi e trasparenti, anche con riferimento ai canoni, ai destinatari, alla durata della funzione sociale e al controllo da parte degli enti territoriali competenti;

    la quota di interesse pubblico deve essere definita in modo coerente con il fabbisogno abitativo, con i servizi esistenti, con la pianificazione urbanistica e con le esigenze sociali dei territori, assicurando il coinvolgimento effettivo dei comuni e degli enti territoriali competenti;

    è necessario garantire la massima trasparenza sull'elenco degli immobili interessati, sulla quota destinata a funzioni di interesse pubblico, sui soggetti attuatori, sulla durata dei vincoli sociali, sui canoni applicati e sugli eventuali strumenti di partenariato pubblico-privato utilizzati,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito dei successivi provvedimenti attuativi e degli schemi di convenzione relativi agli immobili inclusi nell'elenco risultante dalla ricognizione straordinaria prevista dal Piano Casa, che almeno il 50 per cento della superficie utile lorda di ciascun intervento sia obbligatoriamente destinato a funzioni di interesse pubblico, con priorità per edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale a canone accessibile, studentati pubblici o convenzionati, servizi di prossimità, presidi sociali, spazi civici e dotazioni territoriali.
9/2920-A/73. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte ad affrontare la grave crisi abitativa che interessa il Paese, prevedendo un programma straordinario di interventi di edilizia economica e popolare, primariamente incentrato sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente;

    il quartiere di Monterusciello, nel comune di Pozzuoli, fu realizzato dallo Stato nell'ambito degli interventi straordinari disposti con il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, a seguito della grave crisi bradisismica che interessò i Campi Flegrei tra il 1982 e il 1984;

    il nuovo insediamento fu progettato a partire dal 1984 e realizzato, in tempi estremamente rapidi, entro il 1987, facendo ampio ricorso a sistemi di edilizia prefabbricata pesante;

    gli alloggi furono destinati e assegnati prevalentemente ai nuclei familiari residenti a Pozzuoli che, a causa della crisi bradisismica, erano stati sgomberati e trasferiti dalle aree maggiormente esposte, in particolare dal centro storico e dagli altri quartieri interessati dall'emergenza;

    nei comprensori di Monterusciello 1 e Monterusciello 2 furono complessivamente previsti oltre 4.300 alloggi, dando vita a uno dei più estesi insediamenti abitativi pubblici realizzati nel Paese in risposta a un'emergenza;

    l'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dispose la cessione gratuita al comune di Pozzuoli del patrimonio edilizio del nuovo insediamento di Monterusciello, fino ad allora provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, unitamente alle aree espropriate e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

    la medesima disposizione destinò risorse per i primi interventi di manutenzione, per il completamento delle urbanizzazioni e per il ripristino delle deficienze costruttive già accertate al momento del trasferimento;

    a oltre quarant'anni dalla costruzione, una parte significativa degli edifici presenta condizioni di vetustà, degrado delle strutture, delle facciate, delle coperture e dei serramenti, nonché criticità manutentive, impiantistiche ed energetiche che incidono pesantemente sulla sicurezza, sulla dignità abitativa e sulla qualità della vita dei residenti;

    il comune di Pozzuoli ha avviato o programmato vari interventi di manutenzione, messa in sicurezza, efficientamento energetico e rigenerazione urbana su diversi complessi abitativi di Monterusciello, tra cui il Lotto 2 e, mediante risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Lotti 5 e 6 e il Lotto 11;

    tali interventi, pur significativi, riguardano soltanto una parte del vasto patrimonio abitativo pubblico del quartiere e non consentono di affrontarne in maniera organica le complessive esigenze di riqualificazione e messa in sicurezza;

    la dimensione del patrimonio interessato e l'entità delle risorse necessarie non consentono al solo comune di Pozzuoli di sostenere un intervento complessivo sull'intero quartiere;

    la nuova fase bradisismica in corso nei Campi Flegrei e la ripetuta attività sismica rendono ancora più urgente una ricognizione complessiva delle condizioni degli edifici e l'attuazione di interventi strutturali di prevenzione e riduzione della vulnerabilità;

    per gli immobili maggiormente deteriorati, strutturalmente compromessi o non convenientemente recuperabili, la demolizione e la successiva ricostruzione potrebbero rappresentare, sulla base di puntuali verifiche tecniche ed economiche, la soluzione più efficace per garantire sicurezza sismica, efficienza energetica, sostenibilità e dignità abitativa,

impegna il Governo:

   in coerenza con le finalità richiamate in premessa che il provvedimento in esame intende perseguire, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare, nel primo provvedimento utile, risorse straordinarie, aggiuntive e pluriennali per la predisposizione e l'attuazione, d'intesa con la regione Campania e il comune di Pozzuoli, di un piano organico di riqualificazione, messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico di Monterusciello, tanto più rilevante a fronte della nuova fase bradisismica in corso nei Campi Flegrei, prevedendo, sulla base di una ricognizione tecnica aggiornata, anche interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici maggiormente compromessi o non convenientemente recuperabili;

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire, nell'attuazione del piano, la continuità abitativa dei nuclei familiari interessati, mediante adeguate sistemazioni temporanee e il diritto al rientro negli alloggi riqualificati o ricostruiti, nonché la trasparenza e il monitoraggio pubblico delle risorse, dei cronoprogrammi e dello stato di avanzamento degli interventi.
9/2920-A/74. Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il Piano Casa finalizzate ad aumentare l'offerta abitativa, favorire la stabilità abitativa e valorizzare il patrimonio edilizio esistente;

    una parte rilevante del patrimonio abitativo realizzato nell'ambito dei programmi di edilizia economica e popolare di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stata edificata su aree concesse in diritto di superficie da comuni e altri enti pubblici territoriali;

    i proprietari delle unità immobiliari realizzate su tali aree hanno sostenuto integralmente nel corso degli anni gli oneri di acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione, adeguamento e valorizzazione degli immobili, pur permanendo la titolarità pubblica del suolo;

    l'attuale disciplina della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà presenta significative difformità applicative sul territorio nazionale, con conseguenti situazioni di disparità di trattamento e incertezza giuridica;

    la finalità sociale originaria dei programmi di edilizia economica e popolare impone che la determinazione del corrispettivo per la trasformazione tenga conto dell'effettivo valore economico residuo del diritto dell'ente concedente, della durata del rapporto concessorio maturata e degli oneri sostenuti dai proprietari degli alloggi;

    la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà costituisce uno strumento di stabilizzazione della proprietà dell'abitazione, coerente con le finalità del Piano Casa e con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza abitativa delle famiglie,

impegna il Governo

ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori e urgenti iniziative normative, relativamente alla questione delle aree concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, volte a definire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e la determinazione del corrispettivo dovuto al comune secondo criteri uniformi a livello nazionale, tenendo conto dell'originaria finalità sociale dell'intervento pubblico, della durata del rapporto concessorio maturata e degli oneri sostenuti dai proprietari per l'acquisto, la manutenzione e la conservazione degli immobili.
9/2920-A/75. Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 (Atto Camera 2920), volto a introdurre misure urgenti per il rilancio del comparto dell'edilizia residenziale pubblica e sociale;

    all'articolo 1, rubricato «Misure urgenti per il rilancio del comparto dell'edilizia residenziale pubblica e sociale», si ridefinisce la cornice strategica del settore e l'allocazione delle relative risorse nazionali;

    i dati e le anticipazioni statistiche elaborati dall'ISTAT in materia di welfare sociale e condizioni abitative documentano una profonda ed intollerabile asimmetria tra la domanda assistenziale e l'effettivo soddisfacimento delle assegnazioni sul territorio nazionale, registrando come una percentuale ampiamente maggioritaria e crescente dei nuovi alloggi ERP venga annualmente assegnata a nuclei familiari di cittadini immigrati o di origine straniera, a scapito di una platea storica di cittadini italiani stanziali parimenti collocati sotto la soglia di povertà;

    a fronte di una componente straniera pari a circa l'8,5 per cento della popolazione residente totale, le assegnazioni annuali in favore di nuclei non comunitari superano in molteplici realtà metropolitane e distretti industriali del Nord e del Centro il 40 per cento e talvolta il 50 per cento dei bandi complessivamente evasi, a causa dell'esclusivo peso ponderale attribuito ai parametri dell'ISEE e del numero di figli a carico, considerati in via rigida, contingente e unidimensionale;

    tale dinamica genera una grave frizione sociale nei contesti urbani, alimentando la percezione di una disparità di trattamento istituzionale che penalizza i cittadini italiani stanziali e i residenti storici che, pur avendo contribuito per decenni al sistema economico e fiscale locale che finanzia lo stesso welfare edilizio, si vedono sistematicamente scavalcare nelle graduatorie comunali;

    nonostante la riforma del Titolo V attribuisca alle regioni la competenza sull'Edilizia residenziale pubblica (ERP), lo Stato conserva, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali;

    la giurisprudenza costituzionale ricomprende in tale alveo il diritto all'abitazione, quale presidio della dignità umana. Il governo non può eludere tale prerogativa di coordinamento nazionale. L'assenza di linee guida statali uniformi e vincolanti genera infatti una grave frammentazione normativa, costringendo le amministrazioni locali a operare in un quadro di incertezza giuridica;

    la giurisprudenza della Corte costituzionale, pur avendo censurato l'utilizzo del mero requisito della residenza pluriennale come barriera assoluta ed escludente d'accesso, non vieta affatto la legittima valorizzazione, all'interno dei punteggi di graduatoria, del radicamento territoriale e della stabilità sociale;

    un eventuale incremento delle risorse finanziarie o dei fondi per la rigenerazione urbana, senza una contestuale revisione dei criteri di assegnazione e ponderazione dei bandi ERP, finirebbe per amplificare l'asimmetria distributiva denunciata dall'ISTAT, traducendosi in un mero aumento di assegnazioni che scavalcano i residenti storici;

    un simile intervento nazionale sui criteri di ponderazione, da definirsi d'intesa con le regioni, non discrimina in base alla nazionalità in senso formale, ma traduce in atti concreti, analitici e tecnicamente ineccepibili la necessità di tutela dei cittadini, valorizzando chi partecipa attivamente e da lungo tempo al sistema economico e di welfare locale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente linee guida nazionali e atti di indirizzo normativo diretti alle amministrazioni regionali e locali, affinché nell'ambito dei rispettivi bandi per l'assegnazione di alloggi ERP, in un quadro di piena valorizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), vengano inseriti meccanismi e criteri premiali proporzionali, non configurati come barriere escludenti d'accesso, legati alla storicità della presenza sul territorio, alla stabilità del contratto di lavoro, agli anni di contribuzione previdenziale INPS versati e alla continuità del contributo fiscale ed occupazionale, al fine di garantire una giusta e legittima priorità ai cittadini italiani e ai residenti storici stanziali.
9/2920-A/76. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66;

    l'articolo 3 del citato decreto-legge prevede l'istituzione di un Commissario straordinario con ampi poteri di deroga ordinamentale al fine di procedere alla ricognizione e alla mappatura degli immobili dismessi dello Stato da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

    questa soluzione normativa dimostra, ad avviso dei firmatari del presente atto, la resa del Governo che, di fronte alla crisi abitativa, abdica alla competenza legislativa esclusiva statale sui livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). L'approccio, volto a placare l'opinione pubblica con future mappature, lascia immutate le regole d'accesso alle graduatorie che, basate prevalentemente su ISEE e numero di figli, finiranno per determinare, in via largamente maggioritaria, l'assegnazione dei futuri alloggi ai cittadini immigrati;

    l'istituzione del Commissario costituisce in realtà un inutile e costoso espediente: la stessa relazione accompagnatoria e il testo del decreto riconoscono che l'intervento comporta un onere finanziario elevato, quantificato in specifici capitoli di spesa per la struttura di supporto, e che non offre una soluzione di breve periodo;

    come desumibile dai dati tecnici sulla mappatura citati nella relazione, le attività di ricognizione e digitalizzazione richiederanno un arco temporale stimato in almeno 24 mesi per produrre risultati concreti, proiettando l'efficacia dei risultati attesi esclusivamente nel lungo periodo, a fronte di un'emergenza sociale che richiede invece risposte immediate;

    i medesimi risultati attesi, ovvero il completamento del censimento degli immobili pubblici degradati e la verifica della loro idoneità strutturale, potrebbero essere pienamente raggiunti senza ricorrere a costose strutture commissariali e senza derogare al codice dei contratti pubblici, semplicemente valorizzando le banche dati esistenti e il personale già in servizio;

    a tal fine, l'alternativa regolamentare prioritaria consiste nell'affidare le funzioni di ricognizione e mappatura alle strutture ministeriali permanenti, specificamente alla Direzione generale per l'edilizia statale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in sinergia con l'Agenzia del demanio, la quale possiede già nei propri compiti istituzionali il censimento e la gestione dei beni immobili dello Stato. Tale opzione ordinaria azzererebbe i costi di start-up e di funzionamento della struttura commissariale, potendo il decreto-legge disporre, in luogo delle deroghe ordinamentali, potenziamenti di organico mirati o task force interne temporanee regolate dal diritto amministrativo comune;

    i dati sugli immobili dismessi sono, peraltro, già parzialmente presenti nelle piattaforme dell'Agenzia del demanio, del Ministero della difesa e degli enti locali; il decreto avrebbe dovuto pertanto imporre, con sanzioni per l'inadempimento, l'interoperabilità immediata delle banche dati attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), ottenendo una mappatura automatica in pochi mesi e a costo zero, aggirando i 24 mesi di attività ispettiva fisica preventivati;

    anziché intervenire con riforme strutturali organiche a impatto immediato o mediante leggi quadro volte a coordinare la potestà legislativa delle regioni, a cui la riforma del Titolo V della Costituzione ha devoluto la competenza in materia di edilizia popolare, il Governo si arrende alla logica della frammentazione amministrativa, nascondendosi dietro l'istituzione dell'ennesima figura commissariale,

impegna il Governo

a superare la previsione della nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, adottando ogni iniziativa atta ad attribuire le funzioni di ricognizione e mappatura direttamente in capo alle direzioni ministeriali ordinarie competenti, con particolare riferimento alla Direzione generale per l'edilizia statale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in coordinamento con l'Agenzia del demanio, anche tramite l'attivazione di apposite task force interne e l'immediata interoperabilità delle banche dati pubbliche esistenti tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
9/2920-A/77. Ravetto, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni d'urgenza volte a ridefinire le politiche abitative e l'offerta di edilizia integrata e sociale sul territorio nazionale;

    accanto alla componente meramente assistenziale legata alla locazione sociale, emerge l'esigenza di promuovere lo strumento dell'accesso alla proprietà immobiliare privata, coerentemente con un modello economico nazionale che predilige la stabilità a lungo termine e la patrimonializzazione delle famiglie rispetto alla mera e perpetua dipendenza dai sussidi locativi pubblici;

    per attuare tale indirizzo strategico risulta necessario introdurre una linea di credito agevolata e garantita dallo Stato, volta a sostenere le giovani coppie e i nuclei familiari nell'acquisto della prima casa; tale strumento deve essere caratterizzato da tassi d'interesse ridotti e strutturato secondo un rigido principio di progressività familiare, in base al quale le agevolazioni e gli abbattimenti del tasso d'interesse aumentano in modo direttamente proporzionale al numero di figli del nucleo familiare, agendo così quale concreto incentivo demografico e contrasto alla denatalità;

    una soluzione normativa del genere trova naturale e coerente aggancio sistematico all'interno del Capo III del decreto-legge in esame, dedicato all'edilizia integrata, ed in particolare potrebbe tradursi in una modifica integrativa degli articoli riguardanti le agevolazioni per l'acquisto di immobili riqualificati, prevedendo una sinergia operativa con il Fondo di garanzia prima casa gestito da Consap;

    questa impostazione teorico-giuridica mira a scardinare l'evoluzione giurisprudenziale guidata dal diritto eurounitario che ha progressivamente parificato cittadini e stranieri nel godimento delle prestazioni sociali minime, riancorando l'intervento pubblico nel settore casa allo status di cittadino e al perseguimento della continuità demografica e della sovranità familiare della Nazione,

impegna il Governo

ad introdurre, tramite apposite iniziative normative, nel prosieguo dell'iter del provvedimento in esame o anche in successivi provvedimenti, all'interno del Capo III del decreto-legge n. 66 del 2026, la figura del «Mutuo Tricolore», strutturando un canale di credito agevolato e garantito dallo Stato per l'acquisto della prima casa riservato ai cittadini italiani, con tassi d'interesse ridotti e decrescenti in funzione direttamente proporzionale al numero di figli a carico, integrando le risorse già destinate all'edilizia integrata con i meccanismi di garanzia pubblica.
9/2920-A/78. Furgiuele, Davide Bergamini, Bof, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni d'urgenza volte a ridefinire le politiche abitative e l'offerta di edilizia integrata e sociale sul territorio nazionale;

    il Capo III del provvedimento in esame disciplina la promozione di accordi pubblico-privati coordinati tramite il «Fondo housing coesione» gestito da Invimit Sgr, stabilendo che almeno il 70 per cento degli investimenti sia destinato a canone o prezzo calmierato con un rigido vincolo trentennale di destinazione d'uso trascritto nei registri immobiliari;

    la previsione contenuta nel decreto-legge si limita a configurare un sistema statico di locazioni di lunga durata a canone calmierato, privando i nuclei familiari beneficiari di qualsiasi concreta prospettiva di riscatto e di emancipazione economica, mantenendoli in una condizione di perenne subalternità assistenziale;

    tale impostazione merita profonda critica, in quanto immobilizza ingenti flussi finanziari pubblici e privati senza tradursi in un incremento effettivo della proprietà privata immobiliare delle famiglie italiane, ignorando l'esigenza di una reale valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

    la previsione corretta e strategica da perseguire, ricavabile dai modelli di riforma dell'edilizia sociale nazionale, deve contemplare l'introduzione generalizzata della facoltà di riscatto degli alloggi sociali locati a lungo termine, consentendo al conduttore, decorso un termine minimo (ad esempio dieci o quindici anni), di trasformare il rapporto di locazione in compravendita, computando una quota rilevante dei canoni già versati come anticipazione del prezzo d'acquisto;

    la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente deve fondarsi su programmi dinamici di dismissione agevolata rivolti in via prioritaria ai conduttori italiani e autoctoni stanziali, generando al contempo nuove entrate per le pubbliche amministrazioni o per i fondi immobiliari pubblici, da reinvestire immediatamente nella manutenzione e ristrutturazione degli alloggi non assegnabili;

    occorre superare la logica passiva del social housing assistenziale per affermare un modello flessibile in cui la locazione rappresenta solo una fase transitoria volta al raggiungimento della proprietà della casa, intesa come pilastro insostituibile della dignità familiare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del Capo III del decreto-legge in esame al fine di modificarne il contenuto nel prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, introducendo nei contratti di edilizia sociale ed integrata a lungo termine la facoltà di riscatto dell'immobile a favore dell'inquilino, prevedendo l'imputazione di una quota parte dei canoni corrisposti in conto prezzo di vendita e finalizzando la valorizzazione del patrimonio esistente all'acquisizione della proprietà da parte delle famiglie italiane.
9/2920-A/79. Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame, introduce importanti semplificazioni procedurali per gli interventi legati al Piano Casa, stabilendo l'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sostituzione del Permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione;

    il medesimo impianto normativo, ad avviso del presentatore del presente atto, denota un'impostazione volta ad imporre che i suddetti interventi di demolizione e ricostruzione debbano tassativamente corrispondere a criteri standard di elevata sostenibilità ambientale e transizione ecologica in conformità con i parametri dell'architettura bio-ecologica;

    tale previsione palesa quella che appare la consueta impostazione del «Governo green», orientata al rispetto dogmatico ed ideologico di standard ambientali astratti di matrice eurounitaria, del tutto slegati dalle urgenze materiali e sociali della cittadinanza; in una fase di acuta e drammatica emergenza abitativa, in cui migliaia di cittadini italiani stanziali sono privi di un alloggio o si trovano sotto la soglia di povertà, l'introduzione di vincoli di sostenibilità così stringenti comporta un inevitabile e cospicuo aggravio dei costi di costruzione e di ristrutturazione a carico delle finanze pubbliche;

    la spesa aggiuntiva richiesta per l'efficientamento energetico esasperato e per il soddisfacimento degli standard ambientali riduce drasticamente il numero di alloggi che lo Stato può effettivamente edificare o recuperare a parità di risorse stanziate, riducendo l'efficacia del programma straordinario ERP;

    la previsione normativa che dovrebbe essere prioritariamente perseguita deve privilegiare criteri di massima economicità, efficienza, rapidità esecutiva e ampiezza volumetrica, finalizzati al primario e immediato soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei nuclei familiari autoctoni;

    lo Stato ha il dovere di anteporre il benessere sociale e la sicurezza delle famiglie italiane a qualunque indicatore di transizione ecologica, svincolando l'edilizia popolare da gravami burocratici e finanziari «green» che finiscono per paralizzare i cantieri e contrarre l'offerta residenziale pubblica,

impegna il Governo

a rimodulare le prescrizioni tecniche contenute nell'articolo 8 del provvedimento in esame, allentando i vincoli di sostenibilità ambientale ed ecologica imposti per gli interventi di demolizione e ricostruzione laddove essi determinino un incremento dei costi realizzativi, al fine di massimizzare il numero complessivo di alloggi popolari da assegnare con priorità ai cittadini italiani.
9/2920-A/80. Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame, introduce disposizioni in materia di edilizia integrata, prevedendo la promozione di accordi pubblico-privati coordinati e gestiti attraverso il «Fondo housing coesione», la cui gestione operativa è integralmente affidata a Invimit Sgr (Società di gestione del risparmio interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze);

    la scelta di affidare la gestione e la cabina di regia di ingenti risorse finanziarie pubbliche a una società per azioni di gestione del risparmio viene motivata dall'Esecutivo sulla scorta di una presunta efficienza manageriale e capacità operativa del modello privatistico rispetto alla gestione diretta dello Stato; tale impostazione merita radicale contestazione sotto il profilo del diritto pubblico e amministrativo, in quanto rappresenta l'ennesima abdicazione dello Stato rispetto alla gestione diretta ed esclusiva dei servizi sociali essenziali e della cosa pubblica;

    l'intermediazione finanziaria di una Sgr, per quanto partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, introduce necessariamente logiche di mercato, rendimento finanziario per i capitali privati associati e costi di struttura e di gestione che sottraggono preziose risorse economiche alla finalità puramente sociale dell'edilizia popolare; la soluzione corretta e strutturale da perseguire deve prevedere che sia lo Stato a provvedere direttamente, attraverso le proprie strutture ministeriali competenti, gli enti pubblici territoriali o gli Istituti autonomi case popolari (IACP/ATER), alla pianificazione, al finanziamento e alla gestione diretta degli insediamenti abitativi e dell'housing sociale;

    la gestione diretta statale e pubblica garantisce la trasparenza e l'assoluta impermeabilità del sistema da logiche speculative, blindando i criteri di assegnazione in favore dell'interesse nazionale e assicurando che ogni singolo euro stanziato sia convertito in metri quadri di alloggi residenziali per la tutela selettiva dei nuclei familiari autoctoni residenti,

impegna il Governo

a rivedere, nel prosieguo dell'iter parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, le disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, escludendo l'intermediazione finanziaria di Invimit Sgr nella gestione del «Fondo housing coesione» e prevedendo che le risorse pubbliche stanziate per l'edilizia integrata siano gestite e ripartite direttamente dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali competenti per l'edilizia residenziale pubblica, secondo logiche puramente sociali ed al di fuori dei mercati finanziari.
9/2920-A/81. Pierro, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nell'ambito delle tutele destinate ai conduttori in condizioni di disagio economico, prevede all'articolo 4 l'istituzione di un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole, volto a concedere contributi monetari ai locatari impossibilitati a pagare il canone a causa della perdita o riduzione della capacità reddituale;

    l'attuale formulazione della norma pecca di estrema genericità ed indeterminatezza giuridica nella definizione del concetto di «incolpevolezza», lasciando ampio spazio a discrezionalità applicative e distorsioni interpretative nei bandi comunali;

    in assenza di una perimetrazione rigorosa, si corre il concreto rischio che i beneficiari esclusivi del Fondo risultino essere sistematicamente i cittadini immigrati, i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione o privi di reddito ufficiale, possono rifiutare le offerte di lavoro congrue formulate dai Centri per l'impiego o ricorrere stabilmente all'economia sommersa, continuando a beneficiare della copertura statale della morosità;

    di contro, le condotte dei cittadini italiani rischiano di essere ingiustamente qualificate come morose «colpevoli», determinandosi una esclusione dai sostegni, qualora la loro insolvenza nei confronti del locatore derivi da una drammatica ma etica scelta di ripartizione delle spese familiari (preferendo ad esempio pagare le tasse universitarie per garantire l'istruzione dei figli, saldare utenze domestiche essenziali o far fronte a spese mediche non rinviabili);

    la norma deve stabilire in modo analitico, tassativo e tecnicamente ineccepibile le fattispecie di incolpevolezza, ancorando l'erogazione dei contributi pubblici all'accettazione obbligatoria dei percorsi di reinserimento occupazionale, con immediata decadenza dal beneficio in caso di rifiuto anche di una sola offerta di lavoro;

    risulta indispensabile introdurre una clausola di salvaguardia che ricomprenda espressamente tra le cause di morosità giustificata il sostenimento di spese documentate come quelle per l'istruzione e la salute dei figli, evitando che il welfare statale si trasformi in un ammortizzatore universale che premia il disimpegno lavorativo degli stranieri e penalizza i sacrifici delle famiglie autoctone,

impegna il Governo

in sede di adozione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in esame a definire i criteri e le condizione di accesso al Fondo per la morosità incolpevole, specificando in modo tassativo che lo stato di incolpevolezza decade in caso di rifiuto di offerte lavorative presso i Centri per l'impiego, e introducendo contestualmente una clausola di tutela che consideri esplicitamente «incolpevole» la morosità determinata dal sostenimento di comprovate ed imprescindibili spese afferenti la gestione familiare.
9/2920-A/82. Pozzolo, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pierro, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia di ridefinizione delle politiche abitative nazionali, configurando, attraverso lo stanziamento di ingenti risorse finanziarie e deroghe procedurali, un imponente piano di rigenerazione, demolizione, ricostruzione e mappatura del patrimonio immobiliare pubblico e sociale;

    gli articoli 3, 8 e le disposizioni del Capo III del richiamato provvedimento determineranno l'apertura di una vasta stagione di cantieristica sul territorio nazionale, la quale impatterà direttamente sul comparto industriale dell'edilizia, delle infrastrutture e della produzione di materiali da costruzione;

    l'attuale assetto normativo in materia di contratti pubblici, pesantemente condizionato dai vincoli derivanti dal diritto eurounitario e dalle direttive sugli appalti, tende a penalizzare le piccole e medie imprese del tessuto produttivo italiano, favorendo l'accesso ai grandi appalti ERP e di social housing a consorzi multinazionali ed entità finanziarie estere;

    in un'ottica di piena e necessaria tutela della sovranità economica e industriale della nazione, è indispensabile, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo, che la spesa pubblica mobilitata dal presente «Piano Casa» non si traduca in un mero ammortizzatore per filiere estrattive o manifatturiere straniere, bensì agisca come volano strategico ed esclusivo per le imprese edili radicate sul territorio nazionale e per i produttori italiani di materiali da costruzione (quali cemento, acciaio, laterizi e componentistica idro-termosanitaria);

    l'introduzione di clausole di territorialità, di criteri premiali legati alla filiera corta ed a chilometro zero dei materiali estrattivi e di requisiti stringenti sulla manodopera locale, entro i limiti consentiti dalle clausole sociali dei contratti pubblici, rappresenta lo strumento giuridico necessario per evitare la delocalizzazione degli effetti economici positivi del decreto e per garantire la massima tutela occupazionale dei lavoratori italiani,

impegna il Governo

ad adottare, nelle linee guida e negli atti attuativi previsti dagli articoli 3, 8 e del Capo III del provvedimento in esame, appositi criteri direttivi volti a favorire, nelle procedure di affidamento dei lavori e delle concessioni, meccanismi di premialità per le imprese che utilizzino materiali da costruzione derivanti da filiere produttive interamente nazionali, valorizzando la filiera corta e l'approvvigionamento locale, al fine di garantire la sovranità industriale del comparto edile italiano e tutelare i livelli occupazionali nazionali.
9/2920-A/83. Sasso, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, affidato a INVITALIA S.p.A. quale soggetto gestore, con una dotazione iniziale di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030;

    il medesimo articolo 2, al comma 6, prevede la possibilità di conferire al conto corrente del Programma, in gestione separata, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, da assegnare mediante avvisi di INVITALIA S.p.A. riservati ai comuni;

    nei comuni ad alta tensione abitativa il reperimento di alloggi a canoni accessibili risulta particolarmente difficile, con prezzi spesso insostenibili senza un sostegno pubblico. L'impianto vigente non differenzia adeguatamente tali realtà rispetto ai territori privi di tensione abitativa, con il rischio di disperdere le risorse senza concentrarle dove il bisogno è più acuto;

    permangono significativi fabbisogni abitativi inevasi a carico delle categorie individuate come prioritarie dall'articolo 1, comma 2, del decreto, tra cui giovani e studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché in relazione alla sperimentazione di modelli innovativi di coabitazione, quali il senior cohousing e il cohousing intergenerazionale, ai quali il mercato ordinario non offre risposte sostenibili,

impegna il Governo

a destinare una quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del provvedimento in esame, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale circoscritto ai comuni ad alta tensione abitativa, riservato a imprese e operatori economici con comprovata esperienza nel settore dell'housing per il recupero e la riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica, prevedendo una riduzione a finalità sociale del canone di locazione e subordinando l'erogazione delle risorse all'effettiva messa a disposizione degli alloggi.
9/2920-A/84. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 2, individua tra i fabbisogni abitativi prioritari quelli connessi alla realizzazione di modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale);

    le persone anziane costituiscono una quota crescente della popolazione e tra le più esposte alla fragilità e alla povertà abitativa, senza tuttavia disporre, a differenza di altre categorie quali giovani, studenti e lavoratori fuori sede, di una specifica connotazione nell'ambito delle politiche dell'abitare, essendo tuttora prevalentemente ricondotte all'area dell'assistenza sanitaria e della non autosufficienza anziché a quelle dell'edilizia, della rigenerazione urbana e dell'housing sociale;

    l'abitazione rappresenta la prima infrastruttura della presa in carico di lungo periodo, sicché l'efficacia degli interventi abitativi rivolti agli anziani dipende in misura decisiva dalla loro integrazione con i servizi territoriali di cura, quali l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità;

    il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante politiche in favore delle persone anziane, all'articolo 16 detta i criteri per la realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, senza tuttavia contemplare espressamente, tra di essi, il raccordo con i servizi sociosanitari territoriali;

    un'efficace attuazione di un Piano Casa, nella parte relativa ai modelli abitativi per le persone anziane, richiede pertanto che la progettazione degli interventi sia accompagnata da un'integrazione strutturata con la rete dei servizi di cura, definita d'intesa tra i diversi livelli istituzionali e gestionali competenti,

impegna il Governo

a promuovere, nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai modelli di coabitazione per le persone anziane, l'integrazione degli interventi abitativi a esse destinati con i servizi sociosanitari territoriali – inclusi l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità – sulla base di protocolli definiti congiuntamente dai comuni, dalle aziende sanitarie e dai soggetti gestori degli alloggi, valutando altresì l'opportunità di un coerente aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
9/2920-A/85. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame individua, all'articolo 1, comma 2, tra i fabbisogni abitativi prioritari quelli dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede e delle giovani coppie, categorie che incontrano barriere d'accesso spesso insormontabili nel mercato immobiliare ordinario;

    per le giovani coppie il costo dell'avvio di una locazione, aggravato dalle somme richieste a titolo di caparra e anticipo, rappresenta un ostacolo rilevante ai percorsi di autonomia e, indirettamente, alle scelte di natalità, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ove i canoni risultano più elevati;

    per gli studenti universitari la carenza di alloggi a costi sostenibili incide direttamente sull'effettività del diritto allo studio costituzionalmente garantito, penalizzando in misura maggiore gli studenti fuori sede provenienti da nuclei familiari a più basso reddito;

    il decreto-legge, pur ponendo tali categorie tra i destinatari prioritari del Piano Casa, non prevede strumenti diretti e immediati di sostegno alla locazione per le giovani coppie né un canale dedicato all'incremento dell'offerta di residenze universitarie a condizioni agevolate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

   istituire un Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a riconoscere ai giovani che sottoscrivono in comuni ad alta tensione abitativa un contratto di locazione di durata almeno biennale quale abitazione principale, un contributo a fondo perduto anticipato pari a tre mensilità del canone e comunque non superiore a 3.000 euro, erogato direttamente al locatore;

   istituire un Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per il 2026, 900 milioni per il 2027 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, vincolato al recupero del patrimonio edilizio e alla realizzazione di nuove strutture residenziali universitarie da destinare ad alloggi per studenti, con assegnazione prioritaria in favore di coloro che presentano il più basso indicatore della situazione economica equivalente.
9/2920-A/86. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame individua, all'articolo 1, comma 2, tra i fabbisogni abitativi prioritari quelli degli studenti universitari, riconoscendo la rilevanza del sostegno alla locazione studentesca ai fini dell'autonomia delle nuove generazioni;

    la carenza di alloggi a costi sostenibili nelle città sedi di università incide direttamente sull'effettività del diritto allo studio costituzionalmente garantito, gravando in misura particolare sugli studenti fuori sede e sui nuclei familiari a più basso reddito, specie nei comuni ad alta tensione abitativa, ove i canoni risultano più elevati;

    l'ordinamento già contempla, per le locazioni a studenti universitari a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, l'applicazione della cedolare secca – imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

    il rafforzamento di tale agevolazione, fino all'integrale esenzione dall'imposta sostitutiva, condizionato a una riduzione del canone a beneficio dello studente, potrebbe costituire un incentivo efficace ad ampliare l'offerta di alloggi a canone contenuto, orientando il vantaggio fiscale del locatore verso una minore spesa abitativa per il conduttore,

impegna il Governo

in linea con la finalità del provvedimento di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi degli studenti universitari, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a estendere, a decorrere dal 2026 e nei comuni ad alta tensione abitativa, l'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in relazione ai contratti di locazione a uso abitativo nei quali il conduttore sia uno studente universitario, a condizione che il locatore pratichi una riduzione del canone non inferiore al 10 per cento – rispetto al canone del contratto in essere, per i contratti già stipulati, ovvero rispetto ai canoni di immobili analoghi per caratteristiche e collocazione, per i nuovi contratti – così da tradurre il beneficio fiscale in un minor onere locativo a carico dello studente.
9/2920-A/87. Bonifazi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, fondati sull'integrazione funzionale tra edilizia convenzionata – destinata, per almeno il 70 per cento dell'investimento, alla locazione o vendita a canone o prezzo calmierato – ed edilizia residenziale non convenzionata, con l'attrazione prevalente di investimenti privati;

    l'articolo 10 del decreto-legge riserva il complesso delle misure di semplificazione procedimentale ai soli grandi programmi di investimento di rilevante interesse strategico nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, ossia quelli che presentano una componente di investimento diretto estero non inferiore a un miliardo di euro;

    per gli interventi di edilizia integrata di dimensioni minori, pur ammessi alla partecipazione di tutti gli operatori privati, è previsto un regime di semplificazione meno incisivo, con il rischio che l'equilibrio economico-finanziario delle operazioni scoraggi la partecipazione degli operatori chiamati a sostenere l'investimento per l'intero arco temporale;

    una risposta abitativa diffusa e diversificata richiede di favorire l'investimento privato anche nelle operazioni di entità minore, valorizzando la centralità delle amministrazioni locali, che conoscono i bisogni reali delle comunità, e circoscrivendo l'intervento ai comuni ad alta tensione abitativa, in coerenza con la finalità selettiva del Piano;

    a tal fine, in attesa della mappatura aggiornata dei comuni interessati, può farsi riferimento alla deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e ai successivi aggiornamenti già definiti dalle regioni e dalle province autonome;

    appare inoltre opportuno assicurare il trattamento procedimentale unitario dell'intervento, estendendo talune semplificazioni anche alla quota di edilizia residenziale non convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), evitando disallineamenti nella gestione di programmi costruttivi concepiti come unitari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il regime di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 10 anche agli interventi di edilizia integrata diversi dai grandi programmi di investimento strategico, realizzati nei comuni ad alta tensione abitativa, attribuendo i relativi poteri commissariali di accelerazione ai sindaci metropolitani, per i comuni ricompresi nelle città metropolitane, e ai presidenti delle regioni per i restanti, nonché ad assicurare il trattamento procedimentale unitario di tali interventi, anche con riguardo alla quota di edilizia residenziale non convenzionata.
9/2920-A/88. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame agli articoli 9, 10 e 11 interviene in materia di edilizia integrata;

    la trasformazione urbana, anche quando è posta in essere da soggetti privati, costituisce sempre in linea di principio un atto con forte impatto pubblico;

    la politica urbanistica, come tale, deve essere improntata alla trasparenza e favorire, nei limiti del possibile, la partecipazione civica, la sostenibilità sociale e ambientale, tramite forme di coinvolgimento di enti terzi, ordini professionali, università e cittadini nel monitoraggio delle linee di sviluppo e nella valutazione dei risultati conseguiti;

    a tal fine potrebbero rappresentare strumenti utili l'elaborazione di un codice etico nazionale per l'urbanistica, l'istituzione di cabine civiche di controllo urbano nelle città con maggiore popolazione, la previsione di un bilancio di sostenibilità urbana per i grandi interventi edilizi, nonché l'istituzione, presso l'ANAC, di un Osservatorio permanente nazionale per prevenire fenomeni di natura corruttiva in ambito urbanistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad avviare un monitoraggio, anche prevedendo forme di consultazione degli enti locali e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nel settore urbanistico, finalizzato alla valutazione dell'adozione degli strumenti di cui in premessa.
9/2920-A/89. Rossello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Piano Casa;

    l'articolo 3 del provvedimento preveda la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione del programma nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale;

    il settore dell'urbanistica e dell'edilizia nel territorio milanese risulta bloccato da molto tempo, a seguito di alcune inchieste giudiziarie e di una normativa estremamente stratificata che in alcuni casi genera difficoltà di interpretazione;

    la perdurante situazione di stallo ha generato conseguenze sociali, economiche ed ambientali;

    il ricorso allo strumento di un commissario straordinario potrebbe rappresentare una soluzione utile a far ripartire celermente il settore dell'edilizia milanese, anche alla luce della recente sentenza che ha visto assolvere tutti gli imputati nel processo relativo alla «Torre Milano»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a nominare un commissario straordinario, sentita la regione Lombardia e il comune di Milano, che contribuisca, nell'ambito delle competenze che gli verranno attribuite a rilanciare il settore dell'edilizia pubblica e privata nel territorio della città di Milano.
9/2920-A/90. Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Piano Casa;

    l'articolo 3 del provvedimento preveda la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione del programma nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale;

    il settore dell'urbanistica e dell'edilizia nel territorio milanese risulta bloccato da molto tempo, a seguito di alcune inchieste giudiziarie e di una normativa estremamente stratificata che in alcuni casi genera difficoltà di interpretazione;

    la perdurante situazione di stallo ha generato conseguenze sociali, economiche ed ambientali;

    il ricorso allo strumento di un commissario straordinario potrebbe rappresentare una soluzione utile a far ripartire celermente il settore dell'edilizia milanese, anche alla luce della recente sentenza che ha visto assolvere tutti gli imputati nel processo relativo alla «Torre Milano»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a nominare un commissario straordinario, d'intesa con la regione Lombardia e il comune di Milano, che contribuisca, nell'ambito delle competenze che gli verranno attribuite a rilanciare il settore dell'edilizia privata nel territorio della città di Milano.
9/2920-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il Paese attraversa una grave emergenza abitativa, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione, del costo degli immobili e dall'insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, mentre cresce il numero delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;

    il decreto-legge in esame non affronta in modo strutturale tale emergenza, non prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né adeguati investimenti per il recupero e la manutenzione degli alloggi esistenti, limitandosi a introdurre strumenti che favoriscono processi di alienazione del patrimonio pubblico senza delineare una reale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    nel comune di Treviso, in via Pisa, ai civici 16, 18 e 20, si trovano tre condomini composti complessivamente da 51 appartamenti a uso abitativo, abitati negli anni da numerosi nuclei familiari, molti dei quali con minori;

    dal 2013 al 2023 gli immobili sono stati di proprietà della società Tre.Vi. srl, mentre i rapporti abitativi con le famiglie residenti sarebbero stati strutturati, per quanto risulta, non attraverso contratti diretti tra la proprietà e gli abitanti, ma mediante società locatarie intermediarie, succedutesi nel tempo, con conseguenti contratti di sublocazione in favore dei nuclei residenti;

    da ultimo, una parte rilevante dei rapporti abitativi risulterebbe essere stata gestita attraverso la società Gest 3 srl, società conduttrice degli immobili e sublocatrice nei confronti degli abitanti;

    secondo la documentazione a disposizione della firmataria del presente atto, il finanziamento ipotecario originario relativo agli immobili non fu contratto dalla società Tre.Vi. srl, bensì, nel 2006, dalla società Treviso Investimenti srl, poi divenuta Bologna Investimenti srl, che avrebbero mantenuto il medesimo codice fiscale;

    il mutuo originario ammontava a circa 8,6 milioni di euro, mentre l'iscrizione ipotecaria sugli immobili risultava pari a circa 15 milioni di euro, importo riferibile alla garanzia ipotecaria e non al capitale effettivamente mutuato;

    successivamente, Bologna Investimenti srl è stata interessata da un'operazione di scissione, nell'ambito della quale gli immobili di via Pisa sono stati conferiti alla società Tre.Vi. srl, insieme ai vincoli gravanti sul compendio immobiliare;

    a fronte dell'inadempimento del debito garantito da ipoteca, Deutsche Bank Mutui risulta aver attivato nel 2018 una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società Tre.Vi. srl;

    la prima asta, fissata per il 21 giugno 2022, è andata deserta, mentre la successiva asta del 18 aprile 2023 si è conclusa con l'aggiudicazione degli immobili alla società Dora RE 1 srl;

    in tale seconda fase, l'offerta minima risultava pari a circa 1,3 milioni di euro;

    a seguito dell'aggiudicazione, la società Dora RE 1 srl è divenuta proprietaria dei 51 appartamenti;

    gli abitanti dei condomini avevano rapporti abitativi che, in molti casi, avevano scadenze successive, prevalentemente nel 2026 o nel 2027, ma tali rapporti erano configurati come sublocazioni e non come contratti diretti con la proprietà;

    la risoluzione del rapporto di locazione principale tra la proprietà e la società intermediaria ha determinato il venir meno dei rapporti di sublocazione in essere con gli abitanti, i quali, pur avendo vissuto stabilmente negli immobili e pur avendo corrisposto i canoni dovuti, si sono trovati privi di un titolo abitativo opponibile alla nuova proprietà;

    la nuova proprietà non ha proceduto al rinnovo dei contratti di locazione in favore dei nuclei residenti, con conseguente avvio delle procedure di rilascio degli immobili;

    la società Dora RE 1 srl risulta interamente partecipata da un soggetto giuridico estero, Stichting Blackhawks, con sede ad Amsterdam, nell'ambito di una struttura proprietaria articolata e riconducibile a soggetti finanziari e patrimoniali non radicati nel territorio;

    la vicenda di via Pisa evidenzia un vuoto di tutela nei casi in cui immobili residenziali abitati da numerosi nuclei familiari siano coinvolti in operazioni finanziarie, procedure esecutive, trasferimenti di crediti, garanzie ipotecarie, aggiudicazioni all'asta o successivi passaggi societari;

    in tali casi, i nuclei residenti non sono parte dell'operazione finanziaria, non hanno inciso sulla gestione del credito o del patrimonio immobiliare, ma subiscono direttamente le conseguenze abitative del trasferimento del credito, della garanzia o della proprietà;

    la presenza di rapporti abitativi indiretti, sublocazioni e società intermediarie può determinare una particolare debolezza dei nuclei residenti, che rischiano di perdere l'abitazione non per morosità propria, ma per effetto della risoluzione del rapporto principale tra proprietà e soggetto intermediario;

    la qualificazione di simili vicende come mere controversie tra privati non tiene conto dell'impatto collettivo che esse producono sul territorio, né dello squilibrio tra nuclei familiari residenti e soggetti societari o finanziari subentranti nella titolarità degli immobili;

    le operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti deteriorati, gestione di garanzie ipotecarie e acquisizione di compendi immobiliari tramite società veicolo o soggetti finanziari possono produrre effetti diretti sul diritto all'abitare e sulla tenuta sociale dei territori, soprattutto quando riguardano interi complessi residenziali abitati;

    le misure orientate esclusivamente all'accelerazione delle procedure di rilascio degli immobili rischiano di intervenire soltanto sulla fase finale del problema, senza affrontare le cause strutturali che possono trasformare un'operazione finanziaria o esecutiva in un'emergenza abitativa collettiva;

    occorre pertanto introdurre strumenti normativi che, senza pregiudicare la tutela del credito e il regolare svolgimento delle procedure esecutive, assicurino maggiore trasparenza, tracciabilità e protezione sociale quando tali procedure riguardino complessi abitativi occupati da nuclei residenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte all'introduzione di una disciplina organica per le operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti deteriorati, trasferimento di garanzie immobiliari, procedure esecutive e vendite in blocco aventi a oggetto complessi residenziali occupati, al fine di assicurare la continuità abitativa temporanea degli occupanti regolari, la tutela dei rapporti di locazione e sublocazione preesistenti e l'applicazione di clausole sociali, evitando che il trasferimento del credito, della proprietà o del controllo degli immobili determini automaticamente l'espulsione dei nuclei residenti, in particolare di quelli con minori o altri soggetti fragili;

   a prevedere, per le medesime operazioni, adeguati obblighi di trasparenza, ricognizione e monitoraggio, comprendenti l'individuazione dei titolari effettivi e della catena proprietaria, la rilevazione preventiva dei nuclei residenti e delle relative condizioni di fragilità, il tempestivo coinvolgimento degli enti territoriali competenti e la predisposizione, nei casi di rilasci plurimi o collettivi, di un piano di gestione sociale dell'impatto abitativo, riferendo periodicamente alle Camere sugli effetti prodotti.
9/2920-A/91. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate a fornire una risposta adeguata ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente;

    in particolare, gli articoli 9-bis e 11-bis del medesimo provvedimento prevedono rispettivamente misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri e disposizioni finalizzate al potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;

    gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli altri operatori del comparto sicurezza svolgono funzioni essenziali per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, spesso in contesti caratterizzati da elevati costi abitativi;

    le difficoltà di accesso ad alloggi a canoni sostenibili incidono negativamente sulla qualità della vita del personale e dei rispettivi nuclei familiari, nonché sulla capacità di garantire una stabile presenza degli operatori nei territori maggiormente interessati da fenomeni di tensione abitativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, volte a prevedere criteri di priorità nell'ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati o valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nonché di prevedere il diritto di prelazione in caso di riscatto dei suddetti immobili in favore del personale appartenente al Corpo di polizia locale e dei loro familiari, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di parità di trattamento.
9/2920-A/92. Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate a fornire una risposta adeguata ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente;

    in particolare, gli articoli 9-bis e 11-bis del medesimo provvedimento prevedono rispettivamente misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri e disposizioni finalizzate al potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;

    gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli altri operatori del comparto sicurezza svolgono funzioni essenziali per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, spesso in contesti caratterizzati da elevati costi abitativi;

    le difficoltà di accesso ad alloggi a canoni sostenibili incidono negativamente sulla qualità della vita del personale e dei rispettivi nuclei familiari, nonché sulla capacità di garantire una stabile presenza degli operatori nei territori maggiormente interessati da fenomeni di tensione abitativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, volte a prevedere criteri di priorità nell'ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati o valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nonché di prevedere il diritto di prelazione in caso di riscatto dei suddetti immobili in favore del personale appartenente al Corpo di polizia locale e dei loro familiari, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento tra diversi Corpi di polizia locale.
9/2920-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale della persona e una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione e sviluppo equilibrato dei territori;

    il Paese attraversa una grave emergenza abitativa, aggravata dall'aumento dei canoni di locazione, del costo degli immobili e dall'insufficienza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, mentre cresce il numero delle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio;

    il decreto-legge in esame non affronta in modo strutturale tale emergenza, non prevede un piano di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica né adeguati investimenti per il recupero e la manutenzione degli alloggi esistenti, limitandosi a introdurre strumenti che favoriscono processi di alienazione del patrimonio pubblico senza delineare una reale strategia di rafforzamento dell'offerta abitativa sociale;

    nonostante la normativa di contrasto al caporalato sia stata implementata negli ultimi anni, uno dei principali profili che incidono sulla condizione di vita di migliaia di lavoratori stagionali preda del caporalato è senz'altro quello della disponibilità di alloggi dignitosi, dotati dei requisiti minimi di abitabilità e dei servizi indispensabili per una permanenza accettabile e in linea con gli standard di civiltà e sicurezza del nostro Paese;

    il tema è solo marginalmente affronto nel provvedimento, laddove all'articolo 9, comma 4, dispone che al fine di limitare il consumo di suolo, preservando la tutela ambientale e dell'ecosistema, la salvaguardia del paesaggio, la prevenzione di rischi naturali e la sicurezza del territorio, gli interventi infrastrutturali di edilizia integrata si attuano prioritariamente attraverso programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ovvero per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura e nel turismo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

    il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura continua a rappresentare una grave emergenza sociale, economica e di legalità, spesso accompagnata dalla presenza di insediamenti informali, ghetti e baraccopoli privi dei requisiti minimi di sicurezza e dignità umana;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2, Investimento 2.2, aveva previsto specifiche risorse finalizzate al superamento degli insediamenti abusivi e alla realizzazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori agricoli, quale strumento di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha destinato 200 milioni di euro ai comuni interessati per il recupero e la realizzazione di alloggi destinati ai braccianti agricoli, al fine di eliminare le condizioni che favoriscono lo sfruttamento e l'intermediazione illecita di manodopera. Di questi, ne sono stati utilizzati meno di 25. Tra le cause anche le dimissioni del Commissario ad hoc il prefetto Maurizio Falco;

    la disponibilità di abitazioni dignitose costituisce un elemento essenziale per garantire l'effettiva tutela dei lavoratori agricoli, la sicurezza dei territori e il rispetto degli obiettivi europei in materia di inclusione sociale e contrasto al lavoro irregolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, nell'ambito dell'attuazione del Piano Casa, con riferimento alla disposizione riportata in premessa, e in coerenza con gli obiettivi e le misure del PNRR relativi al contrasto del caporalato, specifiche e rilevanti risorse e strumenti di coordinamento con regioni ed enti locali finalizzati al superamento delle baraccopoli e degli insediamenti informali dei lavoratori agricoli, promuovendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di soluzioni abitative dignitose, sicure e permanenti, al fine di prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo, marginalità sociale e illegalità nei territori maggiormente interessati dal fenomeno.
9/2920-A/93. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni urgenti finalizzate a fornire una adeguata risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente;

    l'articolo 5 prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a stabilire le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, nonché le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale comunque denominati, possono alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. La disposizione riconosce il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati o valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nonché dal conseguente esercizio del diritto di opzione all'acquisto di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, i soggetti che, pur non vertendo in situazione di emergenza abitativa, siano stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 634-bis del codice penale.
9/2920-A/94. Buonguerrieri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, reca disposizioni urgenti finalizzate a fornire una adeguata risposta ai fabbisogni abitativi, in particolare, dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, sia privati sia pubblici, del personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente;

    gli articoli 9-bis e 11-bis del medesimo provvedimento prevedono rispettivamente misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri e disposizioni finalizzate al potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;

    gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli altri operatori del comparto sicurezza svolgono funzioni essenziali per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, spesso in contesti caratterizzati da elevati costi abitativi;

    le difficoltà di accesso ad alloggi a canoni sostenibili incidono negativamente sulla qualità della vita del personale e dei rispettivi nuclei familiari, nonché sulla capacità di garantire una stabile presenza degli operatori nei territori maggiormente interessati da fenomeni di tensione abitativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative atte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 9-bis agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di parità di trattamento, prevedendo specifici criteri di priorità nell'ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati o valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nell'esercizio del diritto di prelazione in caso di riscatto dei suddetti immobili.
9/2920-A/95. Chiesa, Caretta, Ciaburro, Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure straordinarie e urgenti finalizzate favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia;

    sono emerse esigenze di finanziamento relative a interventi infrastrutturali e opere di interesse pubblico, eterogenei per natura ma accomunati da finalità di sicurezza, manutenzione, riqualificazione e tutela del territorio che non risultano finanziati;

    in particolare, risulta necessario procedere al finanziamento nell'anno 2027 degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali nel comune di Pozzonovo in provincia di Padova per un importo pari a euro 200.000 e degli interventi di ampliamento della strada provinciale 18 nel territorio del comune di Biandronno in provincia di Varese con contestuale riqualificazione dell'area dismessa per un importo pari a euro 500.000;

    gli atti di indirizzo parlamentare possono orientare, nella fase attuativa, l'utilizzo delle risorse stanziate dal legislatore, nel rispetto delle finalità delle singole autorizzazioni di spesa e dei pertinenti capitoli di bilancio; l'individuazione di specifici interventi territoriali consente una più efficace allocazione delle risorse, favorendo tempestività nella realizzazione delle opere e risposta immediata alle esigenze delle comunità locali;

    con gli ordini del giorno nn. 9/2112-bis-A/209, 9/2112-bis-A/236, 9/2112-bis-A/237 e 9/2112-bis-A/238 presentati al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», nonché con l'ordine del giorno n. 9/2910/4 presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 32 del 2024 (A.C. 2910), sono state valutate favorevolmente le istanze di finanziamento di singoli comuni per interventi coerenti con le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

    gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali nel comune di Pozzonovo e quelli di ampliamento della strada provinciale 18 nel territorio del comune di Biandronno risultano coerenti con le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di destinare per l'anno 2027 una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a euro 200.000 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di infrastrutture stradali nel comune di Pozzonovo e pari a euro 500.000 per gli interventi di ampliamento della strada provinciale 18 nel territorio del comune di Biandronno;

   a valutare l'opportunità di rimodulare le risorse del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relative alle annualità 2026 e 2027 già finalizzate con gli atti di indirizzo richiamati in premessa, al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi previsti dagli ordini del giorno accolti dal Governo;

   a dare attuazione al presente atto di indirizzo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica, nonché delle procedure amministrative e dei vincoli derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/2920-A/96. Candiani.