XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2822-A E ABB.
Pdl n. 2822-A e abb. – Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Discussione sulle linee generali: 10 ore (*)
| Relatori per la maggioranza |
40 minuti
(complessivamente) |
| Relatore di minoranza | 10 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 25 minuti |
| Gruppi | 7 ore e 15 minuti |
| Fratelli d'Italia | 1 ora e 10 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 54 minuti |
| Lega – Salvini premier | 50 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 48 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 47 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 33 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 33 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 33 minuti |
| Italia Viva – Casa riformista | 32 minuti |
| Misto: | 35 minuti |
| Futuro Nazionale Vannacci – Free | 19 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
| +Europa | 7 minuti |
(*) A tale organizzazione dei tempi saranno aggiunti quelli necessari per l'esame e la votazione delle eventuali questioni pregiudiziali e sospensive presentate.
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 26 giugno 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, De Maria, De Palma, Della Vedova, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Milani, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Ruffino, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 23 giugno 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI LAURO ed altri: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'opzione alimentare vegetale ed ecosostenibile nei luoghi di ristorazione pubblici e la promozione di pratiche alimentari sostenibili» (2977);
MARINO: «Disposizioni per assicurare la presenza di uffici operativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle zone montane e periferiche nonché modifica all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di rappresentanza territoriale nella composizione delle giunte delle medesime» (2978);
CARMINA e L'ABBATE: «Disposizioni concernenti la trasparenza dell'informazione al contraente sui piani di ammortamento dei contratti di mutuo e di finanziamento e l'addebito degli interessi nonché modifiche alle leggi 7 marzo 1996, n. 108, e 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di rilevazione e vigilanza sull'applicazione dei tassi d'interesse» (2979).
In data 24 giugno 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ZANELLA ed altri: «Disposizioni per il finanziamento e la perequazione pubblica dei servizi ecosistemici e ambientali comunali» (2980);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAVANDOLI: «Introduzione del giuramento dei membri del Parlamento» (2981);
L'ABBATE: «Istituzione di un programma nazionale di interventi per il contrasto dell'erosione delle coste e per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree costiere» (2982);
BATTILOCCHIO ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di presìdi socio-educativi nelle aree urbane caratterizzate da disagio educativo e socio-economico per il potenziamento dell'offerta culturale, sociale, sportiva e ricreativa nei riguardi dei minorenni» (2983).
In data 25 giugno 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SIMIANI ed altri: «Istituzione di un fondo nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, destinato al sostegno degli investimenti delle imprese per la formazione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l'acquisto di dispositivi di protezione e gli interventi di innovazione tecnologica finalizzati alla tutela dei lavoratori» (2985);
CAVANDOLI: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo» (2986).
Saranno stampate e distribuite.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 2907, d'iniziativa dei deputati LAZZARINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti lo svolgimento dell'attività di formazione scuola-lavoro degli studenti residenti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti presso gli uffici comunali del comune di residenza o dei comuni limitrofi».
Trasmissione dal Senato.
In data 24 giugno 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1552. – Senatori MALAN ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (approvata dal Senato) (2984).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
DE BERTOLDI: «Modifica all'articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate» (2858) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XIII.
XIII Commissione (Agricoltura):
S. 1552. – MALAN ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (approvata dal Senato) (2984) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dall'Ufficio
parlamentare di bilancio.
La Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 22 giugno 2026, ha trasmesso copia del rapporto sulla politica di bilancio, aggiornato al 3 giugno 2026.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale:
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione alla costituzione di una joint venture societaria che verrà detenuta al 50 per cento da Leonardo Spa e al 50 per cento da Baykar Makina San. Ve Tic. AŞ (procedimento n. 162/2026);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Argos Wityu Sas, tramite una o più società veicolo, del 75,1 per cento del capitale sociale di Star7 Spa e il successivo lancio di un'OPA al fine di acquisire il flottante residuo della Target e ottenerne il delisting da Euronext Growth Milano (procedimento n. 244/2026).
Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di ArcelorMittal SA, per il tramite di ArcelorMittal Distributions Solutions Italia Srl, del controllo esclusivo su ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia Srl (procedimento n. 228/2026).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 594).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 595).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 596).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 50/2026 del 16 giugno 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la sostituzione, nel testo del quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2026 e nel contesto triennale 2026-2028, di cui alla deliberazione n. 42/2026 del 25 febbraio-6 marzo 2026, della scheda di indagine II.3, «Valorizzazione beni confiscati alle mafie (ex investimento del PNRR M5C3I1.2)».
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2026, ha trasmesso, la determinazione n. 114/2026 del 15 giugno 2026, recante la determinazione degli adempimenti di trasmissione documentale a cui sono tenuti tutti gli enti sottoposti al controllo della medesima Sezione ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 23 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, la relazione sull'attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al medesimo decreto legislativo n. 190 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, aggiornata al 31 dicembre 2025 (Doc. CLXXXVII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un elicottero a Settepolesini, Bondeno (Ferrara), il 10 ottobre 2023.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 25 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita all'anno 2025 (Doc. XCV, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul conto consuntivo, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 25 giugno 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno:
MEROLA ed altri n. 9/2753-A/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2026, sull'attuazione della normativa istitutiva degli Ordini dei pedagogisti e degli educatori, nonché sulla promozione, anche attraverso forme di coordinamento con l'ANCI e con le principali realtà associative del settore, delle necessarie iniziative volte a garantire l'avvio effettivo e operativo dei medesimi Ordini;
GIANASSI ed altri n. 9/2753-A/89, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2026, in merito all'adozione di iniziative volte ad assicurare la proroga dei contratti a tempo determinato degli addetti agli Uffici per il processo, nonché sulla stabilizzazione del medesimo personale e sull'aumento della relativa dotazione organica.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, autorizzata, in data 22 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 24 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 giugno 2026, ha trasmesso il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2026-31 dicembre 2027), elaborato dalle future presidenze irlandese, lituana e greca (10392/26).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23, 24 e 25 giugno 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e sui risultati conseguiti dallo stesso (COM(2026) 228 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2026) 260 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 260 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (COM(2026) 261 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma nonché alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica algerina democratica e popolare competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2026) 283 final e COM(2026) 287 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2026) 283 final – Annex e COM(2026) 287 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania (COM(2026) 289 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 289 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 1999/62/CE (COM(2026) 292 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2026) 293 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (COM(2026) 295 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (COM(2026) 296 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (COM(2026) 297 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 297 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia (COM(2026) 304 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 304 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovenia (COM(2026) 305 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 305 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina (COM(2026) 307 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo (COM(2026) 309 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 309 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro (COM(2026) 312 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 312 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria (COM(2026) 316 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 316 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per le isole (COM(2026) 520 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per comunità costiere resilienti, prospere e vivibili (COM(2026) 530 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
La Commissione europea, in data 23 giugno 2026, ha trasmesso un nuovo testo delle proposte di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, nonché sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (COM(2026) 136 final/2 e COM(2026) 137 final/2) e dei rispettivi allegati (COM(2026) 136 final/2 – Annex e COM(2026) 137 final/2 – Annex), che sostituiscono i documenti COM(2026) 136 final e COM(2026) 137 final e i rispettivi allegati COM(2026) 136 final – Annex e COM(2026) 137 final – Annex, già assegnati, in data 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 e 25 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con le medesime comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2026) 510 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per le isole (COM(2026) 520 final).
Trasmissione dall'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni.
Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 18 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2025, con aggiornamenti al mese di giugno del 2026 (Doc. CXCVII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dalla Società concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa.
La società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa, riferita all'anno 2025 (Doc. CXLVII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 e 25 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla III Commissione (Affari esteri) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
al dottor Natalino Loffredo, l'incarico di consigliere ministeriale per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della cultura:
al dottor Costantino D'Orazio, l'incarico di direttore della Direzione generale Creatività contemporanea, nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali;
al dottor Giulio Manieri Elia, l'incarico di direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia;
alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'ingegnere Antonello Persano, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2026, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (417).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 2026.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3, 4 e 5, della legge 23 settembre 2025, n. 132, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (418).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 agosto 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 luglio 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 2822-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAGI; PAVANELLI ED ALTRI (LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 5) (A.C. 157-2236)
A.C. 2822-A – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;
gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;
come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;
la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;
gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;
come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;
peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;
le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 Cost, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;
altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;
nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;
la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;
nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;
l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;
desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,
delibera
di non procedere all'esame dell'AC 2822-A.
N. 1. Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;
gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;
come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;
la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;
gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;
come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;
peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;
le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 Cost, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;
altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;
nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;
la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;
nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;
l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;
particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;
se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;
tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;
desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,
delibera
di non procedere all'esame dell'AC 2822-A.
N. 2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;
gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;
come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;
la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;
gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;
come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;
peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;
le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 Cost, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;
altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;
nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;
la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;
nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;
l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;
particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;
se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;
tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;
desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,
delibera
di non procedere all'esame dell'AC 2822-A.
N. 3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Scerra.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;
gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;
come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;
la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;
gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;
come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;
peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;
le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 Cost, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;
altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;
nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;
la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;
nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;
l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;
particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;
se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;
tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;
desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,
delibera
di non procedere all'esame dell'AC 2822-A.
N. 4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.