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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 luglio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'8 luglio 2026.

  Aiello, Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Del Barba, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fossi, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Del Barba, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fossi, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la disciplina del dibattito pubblico sui progetti di opere e la presa in considerazione degli esiti di esso nei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale» (3007).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 7 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche all'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di rafforzamento del Tavolo operativo e degli strumenti per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nell'agricoltura» (3008).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge TORTO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e altre disposizioni in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari» (1155) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge DE BERTOLDI: «Modifica all'articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate» (2858) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 2 e 3 luglio 2026, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final) (Doc. XVIII-bis, n. 38), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 final) (Doc. XVIII-bis, n. 39), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final) (Doc. XVIII-bis, n. 40), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza.

  Con nota pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma è stata trasmessa una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 RGNR. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 4).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'aumento di capitale riservato in Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd., con ingresso di soci di minoranza che, all'esito dell'investimento, ne deterranno il 30 per cento del capitale sociale (procedimento n. 224/2026).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 111 del 14 aprile – 23 giugno 2026 (Doc. VII, n. 697),

   con la quale:

    dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

    annulla, per l'effetto, l'ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico:

  alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  Sentenza n. 114 del 20 maggio – 25 giugno 2026 (Doc. VII, n. 698),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 116 del 15 aprile – 30 giugno 2026 (Doc. VII, n. 699),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l. r. 30/2015), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 118 del 18 maggio – 2 luglio 2026 (Doc. VII, n. 700),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice di procedura penale e dell'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, sollevate, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 120 del 20 maggio – 3 luglio 2026 (Doc. VII, n. 702),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quest'ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa:

  alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 3 luglio 2026, Sentenza n. 119 del 15 aprile – 3 luglio 2026 (Doc. VII, n. 701),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici:

  alla VII Commissione (Cultura);

  in data 6 luglio 2026, Sentenza n. 121 del 6 maggio – 6 luglio 2026 (Doc. VII, n. 703),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione – «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sollevata, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sollevate, in riferimento agli articoli 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 9 e 24 della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana:

  alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 51/2026 del 27 maggio-3 luglio 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le agevolazioni per la mobilità sostenibile.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 2 luglio 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 4660 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 95) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione – Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia e Slovenia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2026) 302 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Un pacchetto finanziario per i negoziati di adesione con il Montenegro (COM(2026) 334 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (COM(2026) 314 final);

   Proposta di decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria (COM(2026) 332 final).

Trasmissione dall'Autorità
nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 6 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, la segnalazione n. 2 del 17 giugno 2026, adottata con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, in materia di applicazione del divieto di pantouflage di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Antonio Tarasco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Reggia di Caserta, nell'ambito del Ministero della cultura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2022, n. 29, la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 17 marzo 2026, n. 36, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (422).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 agosto 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 luglio 2026.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (423).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 agosto 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 luglio 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOVANI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA. (A.C. 2825-A)

A.C. 2825-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2825-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2825-A, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, contenuti nel fascicolo;

  rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli emendamenti 2.43 e 3.3 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi, esprime:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.53, 2.150 e 4.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.43 e 3.3;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2825-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, anche al fine di adeguarle al diritto dell'Unione europea nonché in coerenza con gli atti programmatici adottati nella medesima materia dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con la strategia sull'equità intergenerazionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2026) 110 final, del 5 marzo 2026, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, e in osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) promuovere l'attuazione, in tutto il territorio nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani, con particolare attenzione a quelli in condizioni di vulnerabilità, e per la predisposizione delle agende per la gioventù degli Stati membri, definendo la categoria dei «giovani» come persone di età compresa tra quattordici e trenta anni;

   b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità, e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto dei princìpi di equità intergenerazionale, di parità tra i sessi e di non discriminazione;

   c) assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati;

   d) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o a determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

   e) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione nel territorio nazionale delle comunità giovanili, formate o promosse da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro nonché a enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, nonché spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;

   f) prevedere criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche mediante una soglia minima di partecipazione di giovani di età compresa tra quattordici e trenta anni non inferiore a un terzo degli associati;

   g) definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:

    1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato «Youth Check», anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;

    2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;

   h) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla lettera g), il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventù;

   i) garantire al Consiglio nazionale dei giovani il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   l) definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (Youth Work) quale attività svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù;

   m) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, anche digitali, e di dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo all'elaborazione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù, anche in coerenza con gli strumenti dell'Unione europea in materia di partecipazione giovanile, quali il dialogo dell'UE con i giovani (EU Youth Dialogue), di cui all'allegato 1 della strategia dell'Unione europea per la gioventù, e lo strumento di valutazione denominato «Youth Check»;

   n) effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto legislativo di attuazione dei princìpi di cui alla lettera n) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e al sostegno dell'autonomia dei giovani, anche con riferimento alle politiche per l'istruzione, la formazione e l'accesso al lavoro stabile e di qualità,.
1.1. (ex 1.1.) Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Ruffino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: prevedendo forme strutturate di consultazione e partecipazione delle giovani generazioni e delle loro rappresentanze nei tavoli istituzionali,.
1.2. (ex 1.3.) Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani e delle organizzazioni che li rappresentano nei processi decisionali, anche mediante consultazioni pubbliche volte a conoscere le loro istanze e acquisire i loro contributi.
1.3. (ex 1.6.) Baldino, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, D'Orso, Pellegrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: politiche per i giovani aggiungere le seguenti: , con specifico riferimento all'accesso all'istruzione, alla formazione, al lavoro dignitoso, all'abitazione e alla salute, anche mentale,.
1.5. (ex 1.14.) Furfaro, Filippin, Malavasi, Ciani, Girelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: economica e sociale aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle specificità territoriali con particolare attenzione alle aree interne.
1.6. (ex 1.18.) Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, L'Abbate, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle organizzazioni giovanili aggiungere le seguenti: nonché degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), quali partner strategici nei processi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche giovanili e.
1.7. (ex 1.23.) Zanella, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , da attuarsi anche attraverso l'adozione sistematica della Valutazione di impatto generazionale (VIG), quale criterio guida nei processi decisionali pubblici, ai sensi della legge 10 novembre 2025, n. 167;.
1.8. (ex 1.25.) Zanella, Bonetti, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo modelli di governance partecipativa multilivello, con il coinvolgimento delle comunità locali;.
1.9. (ex 1.26.) Zanella.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia.
1.12. (ex 1.32.) Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: regolarmente residenti in Italia, aggiungere le seguenti: senza discriminazioni e con priorità per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale o territoriale,
1.13. (ex 1.35.) Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: formate o promosse da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro,.
1.15. (ex 1.39.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro, Pellegrini, D'Orso, Orrico.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: con scopo di lucro e.
1.17. (ex 1.41.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: che individui le priorità strategiche fino a: enti territoriali, con le seguenti: che individui le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, condivisi tra lo Stato e gli enti territoriali, nonché gli obiettivi intermedi e finali,.
1.21. (ex 1.50.) Baldino, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: strumenti per il monitoraggio fino a: giovani generazioni, con le seguenti: , nell'ambito delle decisioni pubbliche in tutti i settori, e in particolare in quello dell'occupazione, della salute e dell'inclusione sociale, la valutazione degli effetti sui giovani, promuovendo il principio di equità generazionale e adottando strumenti di misurazione e analisi dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche nazionali e territoriali.
1.23. (ex 1.52.) Baldino, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: , la tutela della famiglia e della natalità.
1.25. (ex 1.54.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: lo sviluppo dell'empatia e delle competenze socio-emotive, volto ad incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva, ad alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri, nonché a prevenire comportamenti sociali a rischio lesivi della dignità della persona nella sua sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere,.
1.26. (ex 1.55.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: l'educazione alla salute sessuale e riproduttiva finalizzata ad una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere.
1.27. (ex 1.56.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Orrico, Pellegrini, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: l'educazione sessuale e affettiva al fine di promuovere modelli comportamentali orientati al rispetto delle differenze, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi e altri orientamenti socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere,.
1.28. (ex 1.57.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Orrico.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,.
1.29. (ex 1.58.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Orrico.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: l'educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
1.30. (ex 1.59.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: l'integrazione culturale, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione.
1.31. (ex 1.60.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: la tutela della famiglia e della natalità con le seguenti: il sostegno alla maternità e alla genitorialità libera e consapevole.
1.32. (ex 1.61.) Furfaro, Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: diritto allo studio, aggiungere le seguenti: il diritto all'educazione sessuo-affettiva,
1.33. (ex 1.63.) Malavasi, Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: diritto allo studio, aggiungere le seguenti: il diritto alla casa,.
1.34. (ex 1.65.) Furfaro, Malavasi, Filippin, Girelli, Ciani.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), assicurando la trasparenza delle attività e la valutazione periodica dei risultati conseguiti.
1.35. (ex 1.67.) Girelli, Filippin, Ciani, Furfaro, Malavasi.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: organo consultivo aggiungere le seguenti: , che esprime pareri vincolanti,.
1.36. (ex 1.69.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: iniziative condivise, aggiungere le seguenti: assicurando la rappresentanza plurale e inclusiva delle diverse realtà territoriali e sociali delle giovani generazioni.
1.37. (ex 1.70.) Ciani, Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: e strumenti di consultazione con le seguenti: e la definizione di meccanismi formali di consultazione.
1.39. (ex 1.77.) Baldino, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: consultazione con le seguenti: condivisione e coprogrammazione.
1.40. (ex 1.79.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
1.41. (ex 1.90.) Baldino, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

A.C. 2825-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale)

  1. Il Governo, al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione e in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica;

   b) regolare la programmazione in materia di servizio civile universale, valorizzando la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale rispetto agli interventi da realizzare, e promuovere interventi a carattere sperimentale per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani;

   c) disciplinare il procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; precisare i requisiti di iscrizione all'albo, tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici; assicurare trasparenza nell'individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare;

   d) disciplinare il procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale, prevedendo modalità di semplificazione nonché definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale;

   e) rivedere il sistema dei controlli di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e regolare il sistema delle verifiche di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 40 del 2017 nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possa derivare l'applicazione di sanzioni amministrative;

   f) disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefìci per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti;

   g) valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, assicurandone la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti;

   h) rivedere le cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche rimodulando quelle legate a condanne penali.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere nel termine di venti giorni dalla data della richiesta. Il decreto legislativo di attuazione dei princìpi di cui alla lettera a) è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, aggiungere le seguenti: assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani,.
2.2. (ex 2.3.) Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: , nel rispetto integrale delle finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, all'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché all'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.
2.5. (ex 2.6.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, L'Abbate.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: , valorizzando la funzione costituzionale del servizio civile universale quale espressione della difesa non armata e nonviolenta della Patria e della promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani.
2.6. (ex 2.8.) Zanella, L'Abbate.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: , valorizzando la dimensione costituzionale del ripudio della guerra, la promozione della pace e la tutela dei diritti umani quali princìpi fondanti del servizio civile universale.
2.7. (ex 2.9.) Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) definire, nell'ambito del riordino della disciplina del servizio civile universale, la nozione di «servizio civile» quale istituto a carattere volontario, cui si accede mediante procedure di selezione pubblica e trasparente, finalizzato alla realizzazione di attività di utilità sociale in forma organizzata al servizio della comunità locale, nazionale o internazionale, e volto a promuovere la crescita personale, civica e sociale dei giovani;.
2.8. (ex 2.10.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di servizio civile universale aggiungere le seguenti: , finalizzato, ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
2.9. (ex 2.11.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace.
2.10. (ex 2.13.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , evitando, allo stesso tempo, forme di eccessiva centralizzazione delle funzioni e dei processi decisionali, al fine di non penalizzare il ruolo dei territori e degli enti locali nonché valorizzando il principio di sussidiarietà e la dimensione territoriale del servizio civile universale.
2.12. (ex 2.15.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riconoscere il servizio civile universale quale istituto autonomo, caratterizzato da una propria identità storica, valoriale e istituzionale, non riducibile alla sola dimensione delle politiche giovanili, e valorizzarlo quale strumento di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, partecipazione, difesa non armata della Patria e promozione della pace;.
2.14. (ex 2.20.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) favorire la piena partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile universale, in coerenza con il principio di universalità dell'istituto e con la giurisprudenza costituzionale, prevedendo che la partecipazione al servizio civile universale possa costituire elemento utile ai fini del rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno, quale espressione di integrazione sociale e di partecipazione civica, nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;.
2.15. (ex 2.21.) Ciani, Furfaro, Girelli, Filippin, Malavasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riconoscere e promuovere l'accesso al servizio civile universale quale espressione del diritto di cittadinanza, assicurandone l'effettiva universalità su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di uguaglianza e dei livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando il carattere volontario dell'istituto e la sua natura di espressione del dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione;.
2.16. (ex 2.22.) Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) rafforzare il servizio civile universale quale strumento di promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e dell'inclusione sociale, valorizzandone il ruolo di presidio civico e di coesione delle comunità, nonché quale esperienza orientata alla promozione della pace, della non violenza e della piena realizzazione dei diritti umani;.
2.17. (ex 2.23.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del servizio civile quale organismo stabile di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli attori del sistema del servizio civile universale, assicurandone il coinvolgimento nei processi di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia, nel rispetto del principio di rappresentanza dello Stato, delle regioni, degli enti e dei giovani in servizio;.
2.18. (ex 2.25.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) preservare il collegamento con l'istituto dell'obiezione di coscienza, quale elemento fondante del servizio civile universale;.
2.21. (ex 2.33.) Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: , nel rispetto del carattere non lucrativo degli enti iscritti all'albo e della loro funzione civica, sociale e solidaristica,.
2.22. (ex 2.38.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'innovazione del sistema aggiungere le seguenti: , nel quadro del mantenimento del Fondo Nazionale per il Servizio Civile quale strumento strutturale di finanziamento del sistema.
*2.24. (ex 2.40.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
*2.25. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando al contempo una distribuzione territoriale equilibrata, con un numero minimo di posizioni garantito, in modo equilibrato rispetto alla partecipazione giovanile residente, in ogni regione e provincia autonoma.
2.26. (ex 2.43.) Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani, Furfaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) riconoscere e promuovere il ruolo degli operatori volontari impegnati nei progetti all'estero quali promotori dei valori costituzionali di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli, anche ai fini della valorizzazione istituzionale dell'esperienza svolta;.
2.27. (ex 2.47.) Ciani, Girelli, Malavasi, Filippin, Furfaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) incrementare i programmi di servizio civile in territori caratterizzati da un alto livello di vulnerabilità sociale, anche attraverso iniziative a sostegno della solidarietà intergenerazionale;.
2.28. (ex 2.48.) Baldino, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici.
2.29. (ex 2.52.) Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali proprie degli enti pubblici aggiungere le seguenti: nonché agli enti accreditati operanti in assenza di scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 6 giugno 2016, n. 106, dall'art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, in quanto compatibili.
*2.30. Gadda, Faraone.
*2.32. (ex 2.54.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) assicurare, nella definizione degli ambiti territoriali degli interventi e nella disciplina dei procedimenti, il mantenimento dell'impianto multilivello del sistema del servizio civile universale, fondato sul concorso dello Stato, delle Regioni, degli enti di servizio civile e delle forme di rappresentanza dei giovani operatori volontari;
2.35. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della Costituzione.
2.39. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo forme strutturate e periodiche di consultazione degli enti iscritti all'albo, delle regioni, della Consulta nazionale e delle rappresentanze dei giovani operatori volontari.
2.40. (ex 2.83.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: assicurandone fino a: n. 13 con le seguenti: assicurando l'uniformità dei criteri di certificazione su tutto il territorio nazionale; a tal fine, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia, sono definiti livelli essenziali e standard minimi omogenei di certificazione, garantendo che la stessa sia assicurata in condizioni di parità a tutti gli operatori volontari, indipendentemente dalla regione di svolgimento del servizio civile universale; la certificazione è prioritariamente finalizzata al riconoscimento delle competenze di cittadinanza acquisite nell'ambito dell'esperienza del servizio civile universale,
2.42. (ex 2.84.) Furfaro, Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, l'istituzione di un Fondo a parziale rimborso, con una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui, destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, anche mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, fino a un massimo di 60.000 volontari annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g), pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.43. (ex 2.91.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di valorizzare e certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, l'istituzione di un Fondo a parziale rimborso, con una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui, destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, anche mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, fino a un massimo di 60.000 volontari annui.
2.150. Gadda, Faraone.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire l'autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all'attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.
2.44. (ex 2.95.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell'universalità dell'accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.
*2.46. (ex 2.97.) Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.
*2.48. Benzoni, Bonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) ai fini della valorizzazione e certificazione delle competenze di cui alla lettera g), favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale alle attività di soccorso e gestione delle emergenze da parte della Protezione civile.
2.51. (ex 2.107.) Bonetti, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che il servizio civile universale sia realizzato esclusivamente attraverso enti pubblici ed enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nel rispetto della sua natura solidaristica e delle finalità di interesse generale.
2.56. (ex 2.116.) Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministri competenti, aggiungere le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del servizio civile universale, degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e.
2.59. (ex 2.127.) Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi, Filippin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  5. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi adottati, con particolare riferimento agli effetti prodotti sul funzionamento del servizio civile universale, sui livelli di partecipazione dei giovani e sull'impatto delle misure introdotte in termini di inclusione, accesso e qualità delle esperienze.
2.60. (ex 2.135.) Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

A.C. 2825-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI

Art. 3.
(Carta giovani nazionale)

  1. Ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, è attribuita gratuitamente la «Carta giovani nazionale (CGN)», quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN.
  3. Alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. I commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 27 febbraio 2020, pubblicato nel sito internet del Governo e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Carta giovani nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i titolari di protezione internazionale e temporanea e i giovani in possesso di regolare permesso di soggiorno,.
3.2. (ex 3.3.) Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

  Al comma 1, dopo le parole: «Carta giovani nazionale (CGN)», aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 3:

    sopprimere il comma 2;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Alla gestione di tutte le attività relative alla CGN si provvede con le risorse di cui al comma 413 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dal comma 4 del presente articolo.;

    sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al comma 413 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «, incrementati di ulteriori 5 milioni a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: Le amministrazioni con le seguenti: Fatta eccezione per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, le amministrazioni.
3.3. (ex 3.4.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

  Al comma 1, dopo le parole: «Carta giovani nazionale (CGN)», aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
3.4. (ex 3.5.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, dopo le parole: distribuzione della CGN aggiungere le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni giovanili che abbiano almeno un terzo degli associati nella fascia di età compresa tra i 14 e i 30 anni, delle associazioni studentesche e degli enti del Terzo settore operanti in ambito giovanile.
3.6. (ex 3.10.) Girelli, Filippin, Furfaro, Ciani, Malavasi.

  Al comma 2, dopo le parole: e la distribuzione della CGN aggiungere le seguenti: nonché le modalità di aggiornamento periodico della Carta in relazione all'evoluzione dei bisogni dei giovani e del contesto socioeconomico.
3.8. (ex 3.12.) Ciani, Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Governo trasmette alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della Carta Giovani Nazionale, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, all'utilizzo dello strumento e al suo impatto sociale ed economico.
3.10. (ex 3.15.) Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

A.C. 2825-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Osservatorio permanente per le politiche per i giovani)

  1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di seguito denominato «Osservatorio», quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento:

   a) individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù;

   b) analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù;

   c) coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

  2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato ed è composto da:

   a) il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o un suo delegato;

   b) il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o un suo delegato;

   c) il Ministro per le disabilità o un suo delegato;

   d) il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa o un suo delegato;

   e) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;

   f) il Ministro delle imprese e del made in Italy o un suo delegato;

   g) il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o un suo delegato;

   h) il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o un suo delegato;

   i) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;

   l) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;

   m) il Ministro dell'istruzione e del merito o un suo delegato;

   n) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo delegato;

   o) il Ministro della cultura o un suo delegato;

   p) il Ministro della salute o un suo delegato;

   q) il Ministro del turismo o un suo delegato;

   r) il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare o un suo delegato;

   s) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;

   t) il Ministro per la pubblica amministrazione o un suo delegato;

   u) il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato;

   v) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o un suo delegato;

   z) il presidente dell'Unione delle province d'Italia o un suo delegato;

   aa) il presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù o un suo delegato;

   bb) il presidente del Consiglio nazionale dei giovani o un suo delegato.

  3. L'Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, ed è composto da:

   a) il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o un suo delegato;

   b) tre componenti designati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;

   c) due componenti designati dall'Istituto nazionale di statistica;

   d) due componenti designati dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche.

  4. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Osservatorio, ha funzioni di supporto nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati e predispone la stesura di un rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, con riferimento anche alle condizioni sociali, territoriali e formative, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età che compongono la platea dei destinatari delle politiche per i giovani nonché delle risultanze delle valutazioni di impatto generazionale di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167. Il rapporto annuale di cui al primo periodo è pubblicato in formato aperto e accessibile.
  5. L'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi.
  6. Alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di amministrazioni, enti e organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati.
  7. L'Osservatorio e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono periodicamente, su convocazione del rispettivo presidente, e garantiscono la pubblicità dei lavori ai sensi della normativa vigente.
  8. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia di cui al comma 4, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.
  9. Le attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico sono assicurate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, a qualunque titolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Osservatorio permanente per le politiche per i giovani)

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuati secondo criteri di trasparenza, pluralismo e inclusività e garantendo la partecipazione di associazioni giovanili, rappresentanze studentesche, giovani lavoratori e realtà del terzo settore.
4.1. (ex 4.2.) Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: programmazione e coordinamento aggiungere le seguenti: , nonché di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle politiche pubbliche rivolte ai giovani, sulla base di indicatori misurabili e comparabili,.
4.3. (ex 4.3.) Ciani, Filippin, Furfaro, Girelli, Malavasi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando il perseguimento dell'equità intergenerazionale e territoriale e promuovendo la riduzione delle disuguaglianze sociali e di genere, anche attraverso interventi mirati nelle aree maggiormente svantaggiate e nelle aree interne;.
4.4. (ex 4.7.) Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante l'attivazione di strumenti permanenti di consultazione pubblica e di partecipazione digitale, idonei ad assicurare un coinvolgimento effettivo, continuo e inclusivo dei giovani nei processi decisionali;.
4.5. (ex 4.8.) Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, valorizzandone le esperienze e le buone pratiche sviluppate a livello territoriale;.
4.6. (ex 4.9.) Furfaro, Filippin, Girelli, Malavasi, Ciani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Osservatorio assicura il coinvolgimento strutturato e continuativo delle organizzazioni giovanili e degli enti del Terzo settore, attraverso forme permanenti di consultazione, co-programmazione e co-progettazione, valorizzando il contributo di coloro che operano quotidianamente nei territori.
4.7. (ex 4.13.) Filippin, Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   cc) i rappresentanti delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate secondo criteri definiti con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, assicurando il pluralismo, l'equilibrio territoriale e la rappresentanza delle diverse componenti del mondo giovanile.
4.8. (ex 4.14.) Ciani, Girelli, Filippin, Furfaro, Malavasi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   cc) i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti e dei Consigli regionali degli studenti, quali organismi istituzionalmente riconosciuti di partecipazione studentesca nel sistema scolastico, individuati secondo modalità che garantiscano la più ampia rappresentatività territoriale e il rispetto dei principi di democraticità interna.
4.10. (ex 4.19.) Filippin, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   cc) uno o più rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, individuati secondo criteri di rappresentatività, con particolare riferimento alle organizzazioni operanti nei settori giovanile, educativo e dell'inclusione sociale, nonché alle reti territoriali impegnate nelle medesime finalità.
4.11. (ex 4.23.) Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, ad eccezione dei membri di diritto, sono nominati tra i soggetti in possesso di comprovata e documentata esperienza almeno triennale e specifica competenza nel settore delle politiche giovanili e del servizio civile universale, maturate in ambito professionale, accademico, istituzionale o del volontariato. La sussistenza dei requisiti è verificata dall'amministrazione proponente sulla base dei curricula e dei titoli presentati.
4.14. (ex 4.31.) Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, promuove programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di modelli integrati di valutazione delle politiche giovanili, anche in riferimento alle dimensioni sociali e ambientali.
4.15. (ex 4.38.) Zanella.

(Inammissibile)

A.C. 2825-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2825-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della strategia dell'Unione europea per la gioventù aggiungere le seguenti: e in coerenza con il Patto per il Futuro adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 settembre 2024 e con la Strategia europea per l'equità intergenerazionale.
1.4. (ex 1.13.) Zanella.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);.
*1.10. (ex 1.28.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*1.11. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: prevedere i requisiti e le modalità di con le seguenti: incentivare la.
1.14. (ex 1.38.) Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: con scopo di lucro e senza scopo di lucro nonché a enti.
1.16. (ex 1.44.) Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: con scopo di lucro e senza scopo di lucro, nonché a enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con le seguenti: del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e, in via complementare, ad altri soggetti pubblici e privati.
1.18. (ex 1.42.) Zanella.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parole: organizzazioni giovanili con le seguenti: enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.19. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: recante la strategia nazionale per la gioventù aggiungere le seguenti: elaborata in coerenza e raccordo con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
1.20. (ex 1.49.) Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: partecipazione attiva dei giovani aggiungere le seguenti: con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, anche mediante interventi specifici per le aree interne e montane e il pieno accesso alle infrastrutture digitali,.
1.22. (ex 1.51.) Zanella.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante l'integrazione di indicatori compositi di equità intergenerazionale, inclusi quelli derivanti dall'Intergenerational Fairness Index;.
1.24. (ex 1.53.) Zanella.

  Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) prevedere strumenti strutturati di consultazione e co-decisione, assicurando la presenza diretta dei giovani nei processi decisionali, nonché il coinvolgimento dei partecipanti ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e dei gruppi informali giovanili;.
1.38. (ex 1.76.) Zanella.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, aggiungere le seguenti: assicurandone il mantenimento quale istituto pubblico nazionale autonomo e unitario, fondato sui principi di universalità, volontarietà e partecipazione attiva dei giovani,.
*2.1. (ex 2.2.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
*2.3. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: degli con le seguenti: della natura del servizio civile universale quale strumento di difesa non armata e nonviolenta della Patria di cui agli.
2.4. (ex 2.4.) Zanella.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della finalità del servizio civile universale quale istituto di difesa non armata e nonviolenta della Patria, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di solidarietà e di promozione della pace.
2.11. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la continuità con i principi e le finalità di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
2.13. (ex 2.17.) Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) garantire e valorizzare il modello di governance collaborativa del servizio civile universale fondato sul coinvolgimento multilivello e coordinato dello Stato, delle regioni e delle province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze degli operatori volontari, quale elemento essenziale per l'efficacia, la qualità e la capillarità degli interventi;.
*2.19. (ex 2.28.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
*2.20. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti di servizio civile universale aggiungere le seguenti: , nel rispetto del carattere non lucrativo degli enti iscritti all'albo e della loro funzione civica, sociale e solidaristica,.
2.23. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: finalità istituzionali proprie degli enti pubblici aggiungere le seguenti: e privati.
2.31. (ex 0.2.200.1.) Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro quale requisito per l'iscrizione degli enti.
2.33. (ex 2.65.) Zanella.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro per gli enti iscritti.
2.34. (ex 2.66.) Zanella.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dei controlli di cui all'articolo 20 con le seguenti: dei controlli, includendo i necessari interventi correttivi ai sensi dell'articolo 20
*2.36. (ex 2.75.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
*2.37. (ex 2.77.) Zanella.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2016, n. 106, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nonché ai sensi degli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della Costituzione.
2.38. (ex 2.80.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: certificare le competenze acquisite con le seguenti: rendere trasparenti le competenze acquisite, in coerenza con il quadro normativo vigente,.
2.41. (ex 2.86.) Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire l'autonomia, la stabilità e la continuità del Fondo nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale strumento rivolto al finanziamento delle attività e all'attuazione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale.
2.45. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) assicurare il mantenimento di un contingente nazionale di operatori volontari del servizio civile universale, quale strumento di programmazione unitaria e di garanzia dell'universalità dell'accesso, garantendone una distribuzione territoriale equilibrata tenendo conto dei fabbisogni dei territori.
*2.47. Gadda, Faraone.
*2.49. (ex 2.98.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere modalità che garantiscano il mantenimento del contingente nazionale e un'equa distribuzione territoriale dei posti disponibili;.
2.50. (ex 2.101.) Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) promuovere il servizio civile universale quale strumento di educazione alla pace, alla nonviolenza, alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l'Obiettivo 16.
2.52. (ex 2.110.) Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) sviluppare strumenti e piattaforme digitali aperte per favorire la collaborazione tra istituzioni, enti e operatori volontari.
2.53. (ex 2.111.) Zanella.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) garantire l'autonomia del Fondo nazionale per il servizio civile universale.
2.54. (ex 2.113.) Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano la continuità storica, giuridica e valoriale tra il servizio civile universale e l'istituto dell'obiezione di coscienza, quale componente identitaria della difesa civile non armata e non violenta della Patria. In caso di riattivazione del servizio militare obbligatorio, il servizio civile universale costituisce modalità alternativa di assolvimento del dovere di difesa della Patria per i cittadini che dichiarino obiezione di coscienza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, nonché delle disposizioni vigenti in materia.
2.55. (ex 2.114.) Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È assicurato il ruolo della Consulta nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 10 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale sede permanente di confronto, consultazione e partecipazione dei principali attori del sistema, ai fini della definizione degli indirizzi strategici, della valutazione delle politiche e del miglioramento continuo del servizio civile universale.
2.57. (ex 2.121.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 mantiene autonomia funzionale e contabile, quale strumento dedicato al finanziamento delle politiche del servizio civile universale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.
2.58. (ex 2.125.) Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: residenti in Italia, aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla condizione lavorativa e reddituale,.
3.1. (ex 3.2.) Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari aggiungere le seguenti: nonché l'accesso all'istruzione, alla formazione, alla mobilità sostenibile.
3.5. (ex 3.8.) Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: e la distribuzione della CGN aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni giovanili, studentesche e del terzo settore.
3.7. (ex 3.11.) Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento per le politiche giovanili provvede annualmente al monitoraggio dell'attuazione della CGN e alla valutazione del suo impatto sociale, con particolare riferimento alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, trasmettendo una relazione alle Camere.
3.9. (ex 3.14.) Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'accesso e l'utilizzo della CGN sono garantiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e inclusione sociale.
3.11. (ex 3.16.) Zanella.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: funzioni consultive e di indirizzo, programmazione con le seguenti: funzioni di indirizzo strategico, programmazione, valutazione, proposta.
4.2. (ex 4.4.) Zanella.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   bb-bis) i rappresentanti degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
4.9. (ex 4.18.) Zanella.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   bb-bis) il presidente della Consulta nazionale per il servizio civile universale.
4.12. (ex 4.24.) Zanella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) tre componenti designati dalle organizzazioni della società civile con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili e valutazione di impatto generazionale.
4.13. (ex 4.27.) Zanella.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di servizio civile universale, è autorizzata una revisione delle modalità di finanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile, anche mediante il concorso di risorse europee.
5.1. (ex 5.2.) Zanella.

A.C. 2825-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani;

    all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo è chiamato a promuovere l'attuazione, in tutto il territorio nazionale, della strategia dell'Unione europea per la gioventù, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani, con particolare attenzione a quelli in condizioni di vulnerabilità e per la predisposizione delle agende per la gioventù degli Stati membri, definendo la categoria dei «giovani» come persone di età compresa tra quattordici e trenta anni;

    tali politiche si collocano in un quadro multilivello, che richiede coerenza tra dimensione nazionale, europea e internazionale;

    l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il 22 settembre 2024 il Patto per il Futuro, che individua tra le priorità globali il rafforzamento del ruolo delle giovani generazioni; a livello europeo è in corso di definizione una Strategia sull'equità intergenerazionale, espressamente citata all'alinea del comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che mira a integrare stabilmente tale principio nelle politiche pubbliche;

    l'efficacia delle politiche giovanili dipende dalla loro capacità di integrarsi con gli indirizzi sovranazionali e di anticipare le principali trasformazioni sociali, economiche e ambientali,

impegna il Governo

con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, alinea e lettera a), del provvedimento in esame, a esercitare la delega in materia di politiche giovanili assicurando un pieno e sistematico coordinamento con la strategia dell'Unione europea per la gioventù e garantendo, altresì, la effettiva coerenza degli interventi con il Patto per il Futuro adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e con la Strategia europea per l'equità intergenerazionale, promuovendo un approccio integrato e orientato alla sostenibilità e alla giustizia tra generazioni.
9/2825-A/1.Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera b) nell'ambito dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega dispone di favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai giovani in condizione di vulnerabilità, marginalità o disabilità e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto dei principi di equità intergenerazionale, di parità tra i sessi e di non discriminazione;

    la partecipazione dei giovani ai processi decisionali costituisce un elemento essenziale per la qualità democratica delle istituzioni;

    le politiche pubbliche incidono in modo differenziato sulle diverse generazioni, rendendo necessario dotarsi di strumenti di valutazione specifici;

    la legge 10 novembre 2025, n. 167 ha introdotto la Valutazione di impatto generazionale (VIG) quale strumento volto a misurare gli effetti delle decisioni pubbliche sulle giovani generazioni;

    l'adozione sistematica di strumenti valutativi contribuisce a rendere più trasparenti, efficaci e orientate al lungo periodo le scelte pubbliche,

impegna il Governo

a promuovere l'adozione strutturale e sistematica della Valutazione di impatto generazionale (VIG) nei processi decisionali pubblici, quale criterio guida per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche giovanili e, più in generale, delle politiche con effetti rilevanti sulle giovani generazioni.
9/2825-A/2. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera b) nell'ambito dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega dispone di definire un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese;

    il coinvolgimento effettivo dei giovani nei processi decisionali richiede modelli di governance inclusivi e aperti;

    la dimensione territoriale rappresenta un elemento decisivo per l'efficacia delle politiche giovanili;

    esperienze nazionali e internazionali dimostrano che i modelli di governance partecipativa multilivello favoriscono una maggiore efficacia delle politiche pubbliche e una più ampia legittimazione delle decisioni,

impegna il Governo

a promuovere modelli di governance partecipativa multilivello nelle politiche giovanili, assicurando, per quanto di competenza, il coinvolgimento attivo delle comunità locali, degli enti territoriali, delle organizzazioni giovanili e degli altri soggetti rilevanti, al fine di rafforzare la coesione sociale e la qualità dei processi decisionali.
9/2825-A/3.Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1 lettera g) nell'ambito dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega prevede di definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani al fine di promuovere:

     1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, conformemente allo strumento di valutazione denominato «Youth Check», promuovendo anche sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;

     2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;

    persistono, ancora, significative disuguaglianze territoriali che incidono sulle opportunità educative, lavorative e sociali dei giovani;

    le aree interne e montane presentano criticità specifiche, anche in relazione all'accesso ai servizi e alle infrastrutture tra queste il divario digitale rappresenta uno dei principali fattori di esclusione e di limitazione delle opportunità per le giovani generazioni,

impegna il Governo

con riferimento all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere e sostenere interventi mirati alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, con particolare riferimento alle aree interne e montane, promuovendo il pieno accesso alle infrastrutture digitali, ai servizi educativi e alle opportunità di partecipazione, al fine di garantire pari diritti e opportunità a tutti i giovani indipendentemente dal territorio di residenza.
9/2825-A/4.Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 reca la Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale;

    al comma dell'articolo 2 il Governo nell'esercizio della delega è chiamato al fine di razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, nel rispetto degli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione e in conformità con una serie di princìpi e criteri direttivi ivi indicati;

    il servizio civile universale rappresenta un istituto di rilievo costituzionale, collegato ai principi di solidarietà, difesa della Patria e promozione dei diritti fondamentali;

    esso costituisce uno strumento fondamentale di educazione civica, partecipazione democratica e promozione della pace;

    il servizio civile affonda le proprie radici nell'istituto dell'obiezione di coscienza e tale collegamento rappresenta un elemento identitario e valoriale fondamentale del servizio civile universale;

    il servizio civile universale contribuisce alla formazione civica e sociale dei giovani;

    l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite individua nella promozione della pace e della giustizia un obiettivo centrale,

impegna il Governo

a integrare, nel prosieguo dell'iter parlamentare, le previsioni contenute nel provvedimento in esame con ogni iniziativa, legislativa, atta a:

  valorizzare, nell'attuazione della delega, la funzione costituzionale del servizio civile universale quale espressione della difesa non armata e nonviolenta della Patria, nonché quale strumento di promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani, rafforzandone il ruolo centrale nel sistema delle politiche pubbliche;

  preservare e valorizzare, nell'ambito della revisione normativa, il collegamento tra servizio civile universale e obiezione di coscienza, quale elemento fondante e qualificante dell'istituto;

  promuovere il servizio civile universale quale strumento di educazione alla pace, alla nonviolenza e alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con l'Agenda 2030 e, in particolare, con l'Obiettivo 16, favorendo progetti orientati a tali finalità.
9/2825-A/5. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di Carta giovani nazionale (CGN);

    al comma 2 dell'articolo 3 si prevede che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, siano definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN, con la criticità rappresentata dalla disposizione contenuta nel comma 3, che prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN, si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la Carta giovani nazionale rappresenta uno strumento strategico per l'accesso ai servizi e alle opportunità;

    la sua efficacia dipende dal coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e dei soggetti rappresentativi dei giovani;

    così come la valutazione e il monitoraggio della CGN e del suo impatto sociale nelle politiche pubbliche, diventa essenziale per garantirne l'efficacia e l'effettiva riduzione delle disuguaglianze generazionali,

impegna il Governo:

   a definire criteri, funzionalità e modalità di attuazione della Carta giovani nazionale previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni giovanili, studentesche e del terzo settore, assicurando un percorso, nella definizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3, basato su un approccio partecipato e inclusivo;

   a prevedere forme strutturate di monitoraggio annuale della Carta giovani nazionale e di valutazione del suo impatto sociale, con particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, assicurando la trasmissione di una relazione alle Camere;

   a garantire che l'accesso e l'utilizzo della Carta giovani nazionale avvengano nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, pari opportunità e inclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di vulnerabilità.
9/2825-A/6.Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani; tale Osservatorio avrà funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani;

    l'Osservatorio svolge un ruolo strategico nel coordinamento delle politiche e per questo è necessario rafforzarne le funzioni per migliorarne l'efficacia,

impegna il Governo

ad accompagnare quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate all'introduzione di norme per la valorizzazione del ruolo dell'Osservatorio, prevedendo un rafforzamento delle sue funzioni, con particolare riferimento ai compiti di indirizzo strategico, programmazione, valutazione e proposta, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche giovanili.
9/2825-A/7. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 istituisce presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di seguito quale luogo di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo della rappresentanza dei giovani;

    l'Osservatorio istituito dall'articolo 4 ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. Ed opera sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nell'ambito della individuazione di priorità strategiche, nonché degli obiettivi e delle linee di intervento della strategia nazionale per la gioventù; dell'analisi, studio e proposta degli strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù; del coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani;

    le politiche giovanili richiedono strumenti avanzati di analisi e valutazione in considerazione del fatto che la collaborazione tra istituzioni e sistema della ricerca è fondamentale,

impegna il Governo

a promuovere, programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di modelli integrati di valutazione delle politiche giovanili, con particolare riferimento alle dimensioni sociali e ambientali e all'impatto di queste nel breve-medio-lungo periodo.
9/2825-A/8. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la partecipazione dei giovani ai processi decisionali rappresenta un elemento fondamentale per la qualità delle istituzioni democratiche e per la legittimazione delle politiche pubbliche, in quanto consente di integrare il punto di vista delle nuove generazioni nella definizione delle scelte che incidono sul loro presente e sul loro futuro;

    il servizio civile universale costituisce una delle principali forme di cittadinanza attiva attraverso cui i giovani possono sperimentare concretamente l'impegno civico, contribuendo al funzionamento dei servizi pubblici e al rafforzamento della coesione sociale delle comunità locali;

    la crescente complessità delle sfide sociali, economiche e ambientali rende sempre più necessario un coinvolgimento stabile e strutturato delle giovani generazioni nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche, anche al fine di migliorarne efficacia, innovazione e capacità di risposta;

    esistono già diversi strumenti di consultazione e partecipazione giovanile, sia a livello nazionale che territoriale, che tuttavia risultano ancora frammentati e non pienamente coordinati, con il rischio di una limitata incidenza effettiva delle istanze giovanili nei processi decisionali;

    il rafforzamento dei meccanismi di ascolto e partecipazione dei giovani rappresenta dunque una condizione essenziale per rendere le politiche per i giovani più coerenti, inclusive e aderenti ai reali bisogni delle nuove generazioni,

impegna il Governo

a promuovere il rafforzamento strutturale degli strumenti di partecipazione dei giovani ai processi decisionali relativi al servizio civile universale e alle politiche giovanili, favorendo il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, valorizzando il ruolo delle rappresentanze giovanili esistenti, e garantendo modalità stabili e continuative di consultazione, confronto e co-progettazione delle politiche pubbliche che riguardano i giovani, al fine di rafforzare la qualità democratica delle decisioni e l'efficacia degli interventi pubblici.
9/2825-A/9.Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione repubblicana, in particolare attraverso gli articoli 2, 4 e 52, delinea una concezione ampia e sostanziale della difesa della Patria, che non si esaurisce nella dimensione militare, ma comprende anche la dimensione civile, sociale, educativa e solidaristica, quale espressione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita della Repubblica;

    in tale quadro, il principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione costituisce il fondamento dei doveri inderogabili di cittadinanza e si traduce nella promozione di forme di impegno civile finalizzate alla tutela della persona, alla coesione sociale e alla rimozione degli ostacoli che limitano l'uguaglianza sostanziale;

    la giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che la difesa della Patria deve essere interpretata in senso ampio, ricomprendendo anche attività non armate e nonviolente che contribuiscono alla sicurezza sociale, alla protezione dei diritti fondamentali e al rafforzamento del tessuto democratico della comunità nazionale;

    il servizio civile universale rappresenta, in modo particolarmente significativo, una delle forme più avanzate di attuazione di tale principio costituzionale, consentendo ai giovani di partecipare direttamente alla vita della comunità attraverso attività di utilità sociale, assistenza, educazione, tutela ambientale, protezione civile e promozione culturale;

    esso costituisce altresì uno strumento di promozione della pace, intesa non solo come assenza di conflitto, ma come costruzione quotidiana di relazioni sociali fondate sul rispetto, sulla giustizia, sulla cooperazione e sulla valorizzazione della dignità della persona umana;

    in un contesto internazionale e sociale caratterizzato da nuove forme di fragilità, disuguaglianze e tensioni, il rafforzamento della dimensione civile e nonviolenta della difesa della Patria assume un valore ancora più centrale per la tenuta democratica e per la qualità della convivenza civile;

    il servizio civile universale, inoltre, contribuisce in modo significativo alla formazione civica delle giovani generazioni, favorendo la diffusione di una cultura dei diritti umani, della cittadinanza attiva e della responsabilità collettiva,

impegna il Governo

a valorizzare in modo pieno e sistematico la funzione costituzionale del servizio civile universale quale espressione della difesa non armata e non violenta della Patria, rafforzandone il ruolo nella promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani, e assicurandone la centralità nell'ambito delle politiche pubbliche come strumento privilegiato di attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, anche attraverso il consolidamento delle sue finalità educative, sociali e di coesione comunitaria.
9/2825-A/10. Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale rappresenta uno strumento strategico delle politiche pubbliche per i giovani, in grado non solo di promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà, ma anche di generare innovazione sociale nei servizi alla persona e nelle comunità locali;

    in un contesto caratterizzato da trasformazioni rapide di natura demografica, tecnologica, economica e culturale, le amministrazioni pubbliche e i soggetti del terzo settore sono chiamati a ripensare modelli organizzativi e modalità di intervento per rispondere in modo più efficace e tempestivo ai bisogni emergenti;

    il servizio civile, per la sua natura flessibile e per il coinvolgimento diretto dei giovani, costituisce un laboratorio privilegiato di sperimentazione di nuove pratiche sociali, educative, ambientali e culturali, capace di introdurre elementi di innovazione nei servizi pubblici e nelle reti di prossimità;

    la partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile consente di attivare energie, competenze e punti di vista innovativi, favorendo la diffusione di soluzioni nuove nella gestione dei servizi, nell'utilizzo delle tecnologie digitali, nella comunicazione pubblica e nell'interazione con le comunità locali;

    tuttavia, tale potenziale innovativo non risulta ancora pienamente valorizzato in modo sistematico, mancando un quadro organico di promozione, coordinamento e diffusione delle esperienze più efficaci e delle buone pratiche sviluppate nei diversi territori;

    la promozione dell'innovazione sociale attraverso il servizio civile può contribuire in modo significativo al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica, nonché al rafforzamento della capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità;

    in particolare, l'integrazione tra servizio civile, terzo settore e amministrazioni pubbliche può rappresentare un modello avanzato di collaborazione pubblico-sociale, in grado di generare valore condiviso e impatto sociale misurabile,

impegna il Governo

ad adottare, in linea con le finalità del disegno di legge in esame, ogni iniziativa di competenza volta a promuovere il servizio civile universale quale strumento strutturale di innovazione sociale, sostenendo la sperimentazione di nuovi modelli progettuali nei servizi pubblici e nelle comunità locali, favorendo l'integrazione tra amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore e giovani operatori volontari, e incentivando la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche, al fine di rafforzare la capacità del sistema di rispondere in modo innovativo, efficace e sostenibile ai bisogni sociali emergenti.
9/2825-A/11. Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia» si propone di rafforzare e rendere più organico il sistema delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni, attraverso il coordinamento degli interventi nazionali, il sostegno ai percorsi di autonomia, partecipazione e inclusione e la promozione di strumenti capaci di favorire l'accesso dei giovani alle opportunità formative, culturali, sociali e lavorative;

    il provvedimento valorizza altresì il ruolo del servizio civile universale quale esperienza di cittadinanza attiva, solidarietà e crescita personale, riconoscendone il contributo alla coesione sociale e alla partecipazione dei giovani alla vita delle comunità e delle istituzioni;

    in tale quadro, assume particolare rilievo la necessità di rendere effettivamente accessibili e facilmente fruibili gli strumenti e le opportunità che le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione delle giovani generazioni, anche attraverso processi di innovazione e semplificazione amministrativa;

    l'articolo 3 del provvedimento attribuisce gratuitamente la Carta giovani nazionale (CGN) ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e stranieri regolarmente residenti in Italia, quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali e per la fruizione agevolata di beni e servizi finalizzati alla crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari;

    la Carta giovani nazionale rappresenta un importante strumento di inclusione e partecipazione, volto a favorire una più ampia conoscenza e fruizione delle opportunità offerte dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali e dai soggetti convenzionati;

    la progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici costituisce una leva fondamentale per migliorare l'accessibilità, l'efficienza e la tempestività delle prestazioni rivolte ai cittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni, che utilizzano prevalentemente strumenti e piattaforme digitali per l'accesso ai servizi;

    la piena efficacia della Carta giovani nazionale dipende anche dalla sua capacità di integrarsi con gli strumenti digitali già disponibili nell'ecosistema pubblico nazionale, evitando duplicazioni amministrative, semplificando le procedure di accesso e garantendo una migliore esperienza di utilizzo per i beneficiari;

    la realizzazione di modalità di accesso digitali, semplici e interoperabili può contribuire ad ampliare la diffusione e l'utilizzo della Carta giovani nazionale, rafforzandone la funzione di strumento di connessione tra i giovani e l'insieme delle opportunità offerte dalle istituzioni pubbliche,

impegna il Governo

in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere, nell'ambito delle politiche per la digitalizzazione dei servizi pubblici e del rafforzamento degli strumenti a sostegno delle giovani generazioni, l'adozione di modalità di accesso e utilizzo della Carta giovani nazionale pienamente digitali, semplici e interoperabili con le piattaforme pubbliche esistenti, al fine di garantire una più ampia fruibilità dei servizi e delle opportunità rivolte ai giovani, una maggiore integrazione tra gli strumenti digitali della pubblica amministrazione e una più efficace diffusione delle misure di sostegno dedicate alle nuove generazioni.
9/2825-A/12. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia» interviene in un ambito strategico per la crescita del Paese, con l'obiettivo di rafforzare il sistema delle politiche giovanili e renderlo più organico, coordinato ed efficace nel promuovere percorsi di inclusione, partecipazione, autonomia e piena cittadinanza delle giovani generazioni;

    le politiche per i giovani e il servizio civile universale rappresentano strumenti complementari e sinergici attraverso i quali la Repubblica sostiene la formazione civica, sociale e professionale delle nuove generazioni, favorendo la partecipazione attiva alla vita delle comunità e la diffusione dei valori costituzionali di solidarietà, responsabilità e coesione sociale;

    il servizio civile universale, in particolare, costituisce una delle più significative esperienze di cittadinanza attiva, quale forma di difesa civile, non armata e nonviolenta della Patria, che contribuisce in modo concreto al benessere delle comunità locali, al rafforzamento dei servizi alla persona e alla promozione di percorsi di crescita personale e professionale per i giovani coinvolti;

    in tale quadro, le politiche pubbliche rivolte ai giovani devono essere orientate a garantire pari opportunità di accesso alle risorse, ai servizi e alle misure di sostegno, indipendentemente dal contesto territoriale di provenienza, al fine di contrastare i divari sociali e territoriali che ancora caratterizzano il Paese;

    la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, rappresenta uno strumento centrale per l'attuazione di tali finalità, in quanto consente l'accesso agevolato a servizi e opportunità rivolti alla fascia giovanile e contribuisce alla costruzione di un sistema integrato di politiche pubbliche dedicate alle nuove generazioni;

    la piena efficacia della Carta dipende anche dalla sua capacità di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando che differenze regionali possano tradursi in disuguaglianze nell'accesso alle agevolazioni e ai servizi;

    il principio di equità territoriale costituisce un elemento essenziale per assicurare la coerenza delle politiche giovanili con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale, nonché con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale del Paese;

    è necessario rafforzare il carattere nazionale e unitario della Carta giovani, garantendo che essa operi come strumento effettivamente accessibile in condizioni di parità su tutto il territorio della Repubblica,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del rafforzamento delle politiche per i giovani e degli strumenti di sostegno alla partecipazione giovanile, che la Carta giovani nazionale sia garantita in condizioni di piena parità su tutto il territorio nazionale, assicurando l'equità di accesso ai servizi e alle agevolazioni previste indipendentemente dalla regione di residenza, al fine di evitare disparità territoriali e garantire un livello uniforme di opportunità per tutte le giovani generazioni.
9/2825-A/13.Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative espressioni delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni, in quanto strumento finalizzato alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà, partecipazione democratica, difesa non armata e nonviolenta della Patria e promozione della coesione sociale;

    nel corso degli anni, esso ha progressivamente assunto una dimensione sempre più ampia e strutturata, evolvendosi da esperienza prevalentemente nazionale a percorso formativo e civico capace di coniugare crescita personale, acquisizione di competenze trasversali e impegno concreto a favore delle comunità, anche in contesti internazionali;

    la dimensione del servizio civile universale all'estero costituisce infatti un ambito di particolare rilievo, poiché consente ai giovani di confrontarsi con realtà complesse, caratterizzate da fragilità sociali, emergenze umanitarie, disuguaglianze economiche e sfide legate alla tutela dei diritti fondamentali, contribuendo in modo diretto ad azioni di cooperazione allo sviluppo, educazione, assistenza e rafforzamento istituzionale;

    tali esperienze rappresentano non solo un'opportunità di formazione personale e professionale di alto valore, ma anche uno strumento attraverso il quale l'Italia contribuisce alla costruzione di percorsi di pace, solidarietà internazionale e promozione dei diritti umani, rafforzando al contempo il proprio ruolo nel quadro delle politiche europee e multilaterali;

    in un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, conflitti armati, crisi climatiche, migrazioni forzate e crescenti diseguaglianze, appare sempre più necessario investire in strumenti di diplomazia civile e partecipazione giovanile che sappiano tradurre i valori costituzionali ed europei in pratiche concrete di cooperazione e solidarietà;

    in tale prospettiva, il servizio civile universale all'estero rappresenta una leva strategica che merita di essere ulteriormente valorizzata e rafforzata, anche attraverso una più stretta integrazione con i programmi dell'Unione europea dedicati alla mobilità giovanile, al volontariato transnazionale e alla cittadinanza attiva;

    permane tuttavia l'esigenza di una maggiore sistematicità e continuità nella programmazione delle esperienze all'estero, nonché di un rafforzamento delle condizioni di accesso e delle opportunità offerte ai giovani, affinché tale strumento possa esprimere appieno il proprio potenziale educativo, sociale e internazionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, di competenza, idonee a rafforzare in modo strutturale la dimensione internazionale del servizio civile universale, attraverso un incremento progressivo e stabile dei progetti e delle opportunità di impiego all'estero, la valorizzazione della qualità delle esperienze di cooperazione e solidarietà internazionale, il potenziamento dell'accessibilità per i giovani e una più organica integrazione con le politiche europee di volontariato, mobilità e cittadinanza attiva, nonché con le strategie nazionali di cooperazione allo sviluppo e promozione della pace e dei diritti umani.
9/2825-A/14. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene in modo organico sul sistema delle politiche giovanili e sul servizio civile universale, con l'obiettivo di rafforzarne la funzione pubblica, migliorarne il coordinamento e valorizzarne il ruolo quale strumento di partecipazione attiva, inclusione sociale e crescita personale delle giovani generazioni;

    il servizio civile universale rappresenta una delle esperienze più significative attraverso cui i giovani possono contribuire concretamente alla vita della comunità, svolgendo attività a favore delle persone, dei territori e dei beni comuni, in coerenza con i principi costituzionali di solidarietà e partecipazione sanciti dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione;

    tale esperienza non si limita a una dimensione di impegno civico, ma costituisce anche un percorso strutturato di apprendimento non formale e informale, nel quale i giovani sviluppano competenze trasversali sempre più rilevanti nei contesti formativi e lavorativi contemporanei;

    attraverso il servizio civile i giovani acquisiscono infatti competenze relazionali, organizzative e operative quali la capacità di lavorare in gruppo, la gestione di attività progettuali, la comunicazione interpersonale, la capacità di adattamento ai contesti complessi e la risoluzione dei problemi, tutte competenze oggi riconosciute a livello europeo come essenziali per l'occupabilità e la cittadinanza attiva;

    tuttavia, nonostante il valore oggettivo di tali competenze, il sistema attuale di riconoscimento e certificazione risulta ancora frammentato e non sempre pienamente integrato con i percorsi formativi, universitari e professionali successivi, determinando una sottovalutazione dell'esperienza svolta ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

    questa mancanza di pieno riconoscimento rischia di ridurre l'impatto trasformativo del servizio civile, limitandone la capacità di rappresentare un reale ponte tra formazione, cittadinanza attiva e occupabilità, in particolare per quei giovani che provengono da percorsi formativi meno strutturati;

    il rafforzamento dei sistemi di validazione e certificazione delle competenze si inserisce inoltre nel quadro delle politiche europee in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e riconoscimento delle competenze non formali e informali, che invitano gli Stati membri a rendere maggiormente trasparenti e spendibili le esperienze di impegno civico e sociale;

    una più efficace valorizzazione del servizio civile come esperienza formativa riconosciuta contribuirebbe inoltre a rafforzarne l'attrattività, aumentando la partecipazione dei giovani e migliorando la qualità complessiva dei progetti, con benefici diffusi per l'intero sistema,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega, a dare attuazione al principio e criterio contenuto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame nel senso di rafforzare i sistemi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del servizio civile universale, al fine di garantirne la piena spendibilità nei percorsi formativi e professionali dei giovani e valorizzarne la dimensione educativa e occupazionale.
9/2825-A/15. Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    gli enti locali costituiscono uno dei principali livelli di attuazione delle politiche pubbliche sul territorio e rappresentano, per prossimità istituzionale e conoscenza diretta dei bisogni delle comunità, un presidio fondamentale per la programmazione e la realizzazione di interventi efficaci in ambito sociale, educativo e di cittadinanza attiva;

    il servizio civile universale, per la sua diffusione capillare e per la sua natura di intervento territoriale, trova negli enti locali un attore essenziale sia nella fase di individuazione dei bisogni collettivi sia nella progettazione e nell'attuazione degli interventi rivolti ai giovani e alle comunità;

    negli anni, il sistema del servizio civile ha visto una crescente partecipazione degli enti locali, che hanno contribuito in modo significativo alla qualità e alla varietà dei progetti, in particolare nei settori dei servizi sociali, culturali, educativi, ambientali e di protezione civile;

    tuttavia, permangono differenze significative nella capacità amministrativa e progettuale dei diversi enti territoriali, nonché nella loro effettiva possibilità di partecipare in modo continuativo e strutturato alla programmazione del servizio civile universale;

    il rafforzamento del ruolo degli enti locali appare pertanto fondamentale per garantire una maggiore equità territoriale, una più efficace diffusione delle opportunità e una migliore corrispondenza tra progetti di servizio civile e reali esigenze delle comunità,

impegna il Governo

con riferimento ai contenuti del disegno di legge in esame ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a valorizzare in modo strutturale il ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio civile universale, promuovendo il loro pieno coinvolgimento nei processi di programmazione, progettazione e valutazione degli interventi, sostenendo il rafforzamento delle loro capacità amministrative e progettuali, e favorendo una più equilibrata distribuzione territoriale delle opportunità di servizio civile, al fine di garantire uniformità di accesso e maggiore efficacia complessiva del sistema su tutto il territorio nazionale.
9/2825-A/16. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione della partecipazione delle giovani generazioni alla vita democratica, sociale, culturale ed economica del Paese costituisce un obiettivo di interesse generale, strettamente connesso all'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, 9, 31 e 118 della Costituzione;

    il progressivo aggravarsi delle disuguaglianze generazionali, l'aumento delle condizioni di precarietà lavorativa, le difficoltà di accesso ai percorsi di autonomia e la crescente domanda di partecipazione civica rendono necessario un costante rafforzamento delle politiche pubbliche rivolte ai giovani, attraverso strumenti efficaci, verificabili e fondati su un'attenta valutazione dei risultati conseguiti;

    il servizio civile universale rappresenta una delle principali esperienze di cittadinanza attiva previste dall'ordinamento italiano, favorendo la crescita personale e professionale dei giovani, la promozione della solidarietà, della coesione sociale, della difesa non armata della Patria e il sostegno agli enti del Terzo settore e alle amministrazioni pubbliche che operano nell'interesse delle comunità;

    accanto al servizio civile universale, le politiche giovanili costituiscono un insieme organico di interventi finalizzati a promuovere l'inclusione sociale, l'accesso alla cultura, alla formazione, al lavoro, all'abitare, alla mobilità, alla salute e alla partecipazione democratica delle nuove generazioni, richiedendo un costante coordinamento tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali;

    la Carta giovani nazionale rappresenta uno strumento volto ad ampliare l'accesso dei giovani a opportunità culturali, formative, sportive e ricreative, favorendo la fruizione di servizi e agevolazioni e contribuendo alla riduzione degli ostacoli economici alla piena partecipazione alla vita sociale del Paese;

    l'efficacia delle politiche pubbliche dipende sempre più dalla disponibilità di dati aggiornati, omogenei e accessibili, che consentano al Parlamento di esercitare pienamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo;

    una rendicontazione periodica degli interventi realizzati, delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate costituisce uno strumento essenziale per garantire trasparenza amministrativa, accountability istituzionale e una programmazione delle politiche fondata sull'evidenza;

    la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento consentirebbe inoltre di valutare l'impatto delle misure adottate, individuare eventuali squilibri territoriali, misurare il grado di partecipazione dei giovani e orientare con maggiore efficacia le future decisioni legislative e amministrative,

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, recante un quadro organico delle misure adottate nei settori del servizio civile universale, delle politiche giovanili e della Carta Giovani Nazionale, con particolare riferimento al livello di attuazione degli interventi previsti, alle risorse stanziate e impiegate, ai risultati conseguiti, ai dati relativi ai beneficiari e alla partecipazione dei giovani, alle eventuali criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni e alle iniziative programmate per assicurarne la piena efficacia e il conseguimento degli obiettivi perseguiti.
9/2825-A/17.Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia» interviene in un ambito strategico per la crescita del Paese, con l'obiettivo di rafforzare e rendere più coerente il sistema delle politiche giovanili e del servizio civile universale, promuovendo strumenti capaci di favorire la partecipazione, l'inclusione sociale, l'autonomia e la piena cittadinanza delle giovani generazioni;

    le politiche giovanili, se adeguatamente coordinate e integrate, costituiscono una leva fondamentale per ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, sostenere i percorsi di crescita personale e professionale e rafforzare la coesione economica e sociale del Paese;

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative esperienze di cittadinanza attiva previste dall'ordinamento, in quanto espressione dei principi costituzionali di solidarietà e di partecipazione al progresso della società, nonché strumento di difesa civile non armata e nonviolenta della Patria, capace di generare impatti concreti sui territori e sulle comunità locali;

    attraverso il servizio civile, migliaia di giovani ogni anno svolgono attività a favore delle comunità, acquisendo competenze trasversali e professionali, rafforzando il senso civico e contribuendo al funzionamento dei servizi alla persona e al sostegno dei soggetti più fragili;

    in tale contesto, la Carta giovani nazionale rappresenta un ulteriore strumento di politica pubblica volto a facilitare l'accesso dei giovani a servizi, opportunità e agevolazioni, promuovendo percorsi di crescita culturale, sociale ed economica e contribuendo alla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso alle opportunità;

    la piena efficacia della Carta giovani nazionale e degli strumenti di partecipazione come il servizio civile dipende anche dalla capacità delle istituzioni di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e il coinvolgimento strutturato dei soggetti pubblici e privati interessati, inclusi il Terzo settore, le parti sociali e la rappresentanza giovanile;

    in particolare, il ruolo dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, assume rilievo centrale quale sede di confronto, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili, nonché di raccordo tra amministrazioni centrali, enti territoriali e soggetti della società civile;

    il coinvolgimento stabile e non episodico dei soggetti rappresentativi delle giovani generazioni e delle realtà sociali ed economiche costituisce una condizione essenziale per garantire politiche pubbliche più efficaci, aderenti ai bisogni reali e capaci di produrre impatti misurabili,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e del Comitato tecnico-scientifico, un coinvolgimento strutturato, stabile e non episodico dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, degli enti territoriali, delle organizzazioni del Terzo settore, delle parti sociali e dei soggetti della rappresentanza giovanile, assicurando che la loro partecipazione alle riunioni avvenga in relazione agli argomenti trattati e contribuisca in modo effettivo ai processi di indirizzo, programmazione e valutazione delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni.
9/2825-A/18. Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché deleghe al Governo per il riordino della materia;

    il provvedimento mira a costruire una cornice più organica e coordinata delle politiche nazionali per i giovani, superando frammentazioni, sovrapposizioni e disomogeneità territoriali;

    le politiche giovanili devono rappresentare uno strumento di coesione nazionale, capace di ridurre i divari territoriali e di offrire pari opportunità ai giovani che vivono nelle periferie urbane, nelle aree interne, nei piccoli comuni e nelle regioni del Mezzogiorno;

    il servizio civile universale rappresenta non solo un'esperienza di cittadinanza attiva, solidarietà e formazione civica, ma anche un'occasione concreta di crescita personale, orientamento, acquisizione di competenze e avvicinamento al mondo del lavoro;

    nei territori del Sud, e in particolare nelle province caratterizzate da maggiori fragilità sociali, occupazionali e infrastrutturali, il rafforzamento delle politiche giovanili può contribuire a contrastare lo spopolamento, la povertà educativa, la marginalità sociale e la fuga dei talenti;

    i giovani italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, nonché i giovani temporaneamente fuori dal territorio nazionale per ragioni di studio, formazione, lavoro, ricerca o volontariato, rappresentano una risorsa preziosa per il Paese;

    la presenza di tanti giovani italiani nel mondo costituisce una rete di competenze, relazioni, identità e promozione del sistema Italia che deve essere maggiormente valorizzata dalle politiche pubbliche nazionali;

    è necessario rafforzare il legame tra le nuove generazioni italiane all'estero e le istituzioni della Repubblica, anche attraverso strumenti di partecipazione, informazione, formazione civica, servizio civile, mobilità, cultura e rientro dei talenti;

    è opportuno che la futura Strategia nazionale per la gioventù non resti un atto meramente programmatorio, ma diventi uno strumento operativo, misurabile e collegato ai bisogni reali dei territori, in Italia e all'estero,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in sede di attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, di prestare particolare attenzione ai giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno, nelle aree interne, nelle periferie urbane e nei comuni di minore dimensione, affinché le politiche giovanili contribuiscano concretamente alla riduzione dei divari territoriali;

   a promuovere, altresì, il rafforzamento dei progetti di servizio civile universale all'estero, valorizzando in particolare gli interventi nei settori della cooperazione internazionale, della promozione della cultura italiana, dell'assistenza alle comunità italiane, dell'educazione alla pace e della solidarietà;

   a valutare l'avvio di strumenti e percorsi strutturati di accompagnamento dei giovani al termine del servizio civile universale, rafforzando il raccordo tra i soggetti ospitanti, i centri per l'impiego, le realtà produttive locali e gli enti territoriali, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, evitando che il servizio civile universale si esaurisca in un'esperienza formativa priva di adeguata continuità sul piano professionale e occupazionale; nonché a valutare misure di accompagnamento per i giovani che svolgono il servizio civile universale all'estero, favorendo il loro reinserimento nel tessuto lavorativo nazionale attraverso percorsi di orientamento e accesso alle opportunità occupazionali, al fine di contrastare il rischio di una definitiva fuoriuscita di capitale umano qualificato dal Paese;

   a favorire il raccordo tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la rete diplomatico-consolare, gli Istituti italiani di cultura, i Comites, il CGIE, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni giovanili, al fine di costruire iniziative stabili di coinvolgimento dei giovani italiani nel mondo;

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'accesso alla Carta giovani nazionale anche ai cittadini italiani residenti all'estero, quale strumento utile a mantenere e rafforzare il legame delle giovani generazioni con il Paese, anche alla luce dei dati recentemente diffusi dal CNEL che evidenziano una significativa crescita dell'emigrazione giovanile qualificata: oltre 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia tra il 2011 e il 2024, con più di 78.000 partenze registrate nel solo 2024;

   a valutare modalità per rendere la Carta giovani nazionale sempre più accessibile, conosciuta e utilizzabile anche nei piccoli comuni, nelle aree meno servite e, ove possibile, dai giovani italiani residenti all'estero, favorendo convenzioni e opportunità nei settori della cultura, dello sport, della mobilità, della formazione, della lingua italiana e dell'accesso ai servizi digitali;

   a promuovere strumenti di informazione e orientamento dedicati ai giovani italiani all'estero, anche per favorire percorsi di rientro, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità, alta formazione e partecipazione alla vita civile, economica e sociale del Paese.
9/2825-A/19. De Palma, Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche pubbliche di cittadinanza attiva, solidarietà e coesione sociale, fondato su una governance multilivello che coinvolge lo Stato, le regioni, gli enti del terzo settore e i giovani operatori volontari;

    la complessità e la rilevanza delle politiche in materia di servizio civile richiedono un sistema stabile, strutturato e permanente di confronto tra tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, al fine di garantire coerenza, efficacia e qualità nella programmazione e nell'attuazione degli interventi;

    la partecipazione degli attori del sistema alle fasi di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche costituisce un elemento essenziale di buona amministrazione e di rafforzamento della legittimazione delle decisioni pubbliche;

    in tale contesto, la Consulta nazionale per il servizio civile rappresenta un organismo di particolare rilievo, in quanto sede di rappresentanza e confronto tra le diverse componenti del sistema e strumento di raccordo tra livelli istituzionali e soggetti attuatori;

    il rafforzamento delle funzioni della Consulta e la sua piena valorizzazione nei processi decisionali possono contribuire a migliorare la qualità delle politiche in materia di servizio civile, rendendole più partecipate, coordinate ed efficaci;

    appare pertanto necessario assicurare un coinvolgimento strutturato e permanente degli attori del servizio civile universale, nel rispetto delle competenze istituzionali e del principio di leale collaborazione,

impegna il Governo

in linea con le finalità del disegno di legge in esame ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, volta a valorizzare il ruolo della Consulta nazionale del servizio civile quale organismo stabile di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli attori del sistema del servizio civile universale, assicurandone il coinvolgimento nei processi di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia, nonché a rafforzare gli strumenti di partecipazione strutturata degli attori del sistema, garantendo la piena rappresentanza dello Stato, delle regioni, degli enti e dei giovani in servizio nei processi decisionali relativi al servizio civile universale, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.
9/2825-A/20. Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia» interviene in un ambito strategico per il futuro del Paese, con l'obiettivo di definire un quadro organico delle politiche giovanili, rafforzare il coordinamento istituzionale e valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nei processi di sviluppo economico, sociale e democratico;

    le profonde trasformazioni economiche, sociali e demografiche degli ultimi anni hanno inciso in maniera significativa sulle condizioni di vita delle giovani generazioni, determinando l'ampliamento delle disuguaglianze territoriali e sociali e rendendo più complesso il percorso verso l'autonomia personale, abitativa e lavorativa;

    permangono nel Paese rilevanti divari nell'accesso alle opportunità formative, culturali e occupazionali, che colpiscono in misura particolare i giovani residenti nelle aree interne e periferiche, coloro che vivono in contesti di fragilità economica e sociale e quanti incontrano maggiori difficoltà nell'ingresso stabile nel mercato del lavoro;

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative esperienze di partecipazione civica e di cittadinanza attiva previste dal nostro ordinamento, in attuazione dei principi di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e del dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società sancito dall'articolo 4 della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto il servizio civile quale espressione della difesa civile, non armata e nonviolenta della Patria, quale forma di impegno al servizio della comunità e strumento di promozione della coesione sociale;

    attraverso i progetti realizzati dagli enti del Terzo settore, dagli enti locali e dagli altri soggetti accreditati, il servizio civile universale contribuisce quotidianamente a sostenere le comunità territoriali, a rafforzare i legami sociali e a promuovere percorsi di inclusione, con particolare attenzione alle persone e ai territori maggiormente esposti a condizioni di fragilità;

    l'esperienza del servizio civile costituisce inoltre una concreta occasione di crescita personale, di acquisizione di competenze trasversali e professionali e di orientamento per migliaia di giovani, favorendone la partecipazione attiva alla vita delle comunità e il rafforzamento delle capacità relazionali e civiche;

    l'articolo 4 del provvedimento istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, quale sede di confronto e raccordo politico-strategico tra le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti rappresentativi delle giovani generazioni, con funzioni consultive, di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di giovani;

    tra i compiti attribuiti all'Osservatorio rientrano l'individuazione delle priorità strategiche, degli obiettivi e delle linee di intervento funzionali all'elaborazione della Strategia nazionale per la gioventù, nonché l'analisi e la proposta degli strumenti più idonei alla sua attuazione e il coordinamento delle iniziative volte a promuovere interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani;

    il Comitato tecnico-scientifico che supporta l'Osservatorio è chiamato a svolgere funzioni di valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati, predisponendo annualmente un rapporto sulla condizione giovanile in Italia, tenendo conto dei bisogni e delle aspettative delle diverse fasce di età interessate dalle politiche pubbliche rivolte ai giovani;

    tale attività di analisi, monitoraggio e valutazione rappresenta uno strumento essenziale per individuare i fattori che ostacolano la piena partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale, culturale ed economica del Paese e per orientare conseguentemente la programmazione degli interventi pubblici;

    appare pertanto opportuno che, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, sia dedicata particolare attenzione alle condizioni di maggiore vulnerabilità che interessano una parte delle giovani generazioni, con riferimento ai fenomeni dell'inattività giovanile, delle disuguaglianze territoriali e delle condizioni di precarietà lavorativa, al fine di garantire una più efficace capacità di indirizzo delle politiche pubbliche e una migliore allocazione delle risorse destinate ai giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 del provvedimento, una specifica attenzione all'analisi delle condizioni di vulnerabilità che interessano le giovani generazioni, con particolare riferimento ai giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione (NEET), ai residenti nelle aree interne o caratterizzate da svantaggio territoriale e a coloro che si trovano in condizioni di precarietà lavorativa, al fine di orientare la definizione delle priorità strategiche, delle linee di intervento e degli strumenti di monitoraggio delle politiche pubbliche verso il rafforzamento dell'inclusione sociale, dell'autonomia e dell'accesso alle opportunità educative, formative e occupazionali.
9/2825-A/21. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative esperienze di cittadinanza attiva previste dal nostro ordinamento, attraverso la quale la Repubblica promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica del Paese, la solidarietà, la coesione sociale e la tutela dei beni comuni, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4 e 118 della Costituzione;

    esso costituisce non soltanto un'importante occasione di crescita umana, civica e professionale per le giovani generazioni, ma anche uno strumento essenziale di rafforzamento delle comunità, contribuendo al funzionamento dei servizi di prossimità, al sostegno delle persone più fragili, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e alla diffusione della cultura della pace, della legalità e della solidarietà;

    il servizio civile universale svolge una funzione di interesse generale che assume un valore ancora più rilevante nei territori caratterizzati da maggiori fragilità economiche, sociali e demografiche, nelle aree interne, nei piccoli comuni e nelle periferie urbane, dove rappresenta spesso un presidio di prossimità e un'opportunità concreta di partecipazione e inclusione per i giovani;

    persistono, tuttavia, significative disuguaglianze nella distribuzione territoriale dei progetti di servizio civile universale, con conseguenti differenze nell'accesso alle opportunità offerte ai giovani e nella capacità degli enti di sviluppare iniziative coerenti con i bisogni delle comunità locali;

    tali squilibri rischiano di compromettere la piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, limitando l'effettiva possibilità, per tutti i giovani, di accedere a un'esperienza di alto valore civico e sociale e riducendo il contributo che il servizio civile può offrire al contrasto delle disuguaglianze territoriali;

    una maggiore diffusione del servizio civile universale nei territori più fragili consentirebbe di rafforzare il ruolo degli enti locali e degli enti del Terzo settore, sostenendo reti di solidarietà, servizi di comunità e percorsi di inclusione, contribuendo al tempo stesso a contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento che interessano vaste aree del Paese,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile a favorire una più equilibrata distribuzione territoriale dei progetti di servizio civile universale, rafforzandone la presenza nelle aree interne, nei piccoli comuni, nelle periferie urbane e nei territori caratterizzati da maggiori fragilità sociali ed economiche, anche attraverso il sostegno alla capacità progettuale degli enti locali e degli enti del Terzo settore, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai giovani e consolidare il servizio civile quale strumento di coesione sociale, partecipazione democratica e riequilibrio territoriale.
9/2825-A/22. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale costituisce uno strumento fondamentale di cittadinanza attiva, solidarietà e coesione sociale, fondato sui principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 52 della Costituzione, e orientato alla promozione della partecipazione responsabile alla vita della comunità;

    il carattere «universale» dell'istituto implica la sua apertura alla più ampia platea possibile di giovani, in coerenza con le finalità di inclusione sociale, crescita personale e rafforzamento del legame tra individui e comunità territoriali;

    la partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile universale rappresenta una concreta espressione di integrazione, in quanto favorisce la conoscenza reciproca, la partecipazione civica e l'inserimento attivo nei contesti sociali, educativi e lavorativi del Paese;

    la giurisprudenza costituzionale e i principi dell'ordinamento europeo valorizzano l'inclusione e la parità di trattamento come elementi essenziali delle politiche pubbliche rivolte alle persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, anche al fine di promuovere la coesione sociale e prevenire fenomeni di marginalizzazione;

    il servizio civile, in tale prospettiva, può costituire non solo un'esperienza formativa e di cittadinanza attiva, ma anche un importante strumento di integrazione sociale e di partecipazione civica dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

    appare pertanto opportuno valorizzare il contributo del servizio civile universale anche in relazione ai percorsi di integrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e delle competenze istituzionali in materia,

impegna il Governo

a favorire la piena partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile universale, in coerenza con il principio di universalità dell'istituto e con la giurisprudenza costituzionale, prevedendo che la partecipazione al servizio civile universale possa costituire elemento utile ai fini del rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno, quale espressione di integrazione sociale e di partecipazione civica, nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.
9/2825-A/23. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) rappresenta una delle principali criticità strutturali che interessano le giovani generazioni in Italia e in Europa, incidendo negativamente sulle prospettive di crescita personale, sull'autonomia economica e sulla piena partecipazione alla vita sociale e produttiva del Paese;

    tale fenomeno non è riconducibile a una sola causa, ma deriva da una combinazione di fattori economici, sociali, educativi e territoriali, tra cui le disuguaglianze nell'accesso alla formazione, la difficoltà di transizione scuola-lavoro e la carenza di strumenti efficaci di attivazione e accompagnamento dei giovani più vulnerabili;

    il servizio civile universale, per la sua natura formativa, esperienziale e di cittadinanza attiva, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per intercettare e riattivare i giovani in condizione di inattività, offrendo loro un percorso strutturato di impegno, crescita delle competenze e orientamento verso ulteriori opportunità formative e professionali;

    l'esperienza del servizio civile consente infatti ai giovani di sviluppare competenze trasversali, capacità relazionali e senso di responsabilità civica, elementi che risultano fondamentali per favorire successivi percorsi di inserimento lavorativo e di autonomia personale;

    tuttavia, l'accesso dei giovani NEET al servizio civile non risulta ancora sufficientemente sistematizzato e incentivato all'interno di una strategia organica di inclusione attiva, con conseguente perdita di un'importante occasione di politiche pubbliche integrate,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo del servizio civile universale quale strumento prioritario di inclusione attiva e contrasto al fenomeno NEET, promuovendo interventi specifici di orientamento e accompagnamento dei giovani in condizioni di inattività, favorendo la loro partecipazione ai progetti di servizio civile attraverso misure di informazione mirata, accessibilità semplificata e collaborazione con i servizi territoriali per il lavoro e le politiche giovanili, nonché valorizzando le competenze acquisite durante l'esperienza ai fini dell'inserimento nei percorsi formativi e occupazionali successivi.
9/2825-A/24. Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani e per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale, con l'obiettivo dichiarato di promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla vita democratica, economica e sociale del Paese;

    il provvedimento richiama espressamente la Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, che individua tra le proprie priorità il rafforzamento della partecipazione civica, il contrasto alle disuguaglianze, la promozione dell'inclusione sociale e il sostegno all'autonomia delle giovani generazioni;

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative esperienze di cittadinanza attiva previste dall'ordinamento italiano e costituisce una concreta attuazione degli articoli 2, 4 e 52 della Costituzione, favorendo la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità, la solidarietà sociale e la difesa civile, non armata e nonviolenta, della Patria;

    negli ultimi anni il servizio civile universale ha consentito a decine di migliaia di giovani di acquisire competenze professionali e trasversali, maturare esperienze di impegno civico e contribuire alla realizzazione di progetti in ambito sociale, culturale, educativo, ambientale e di protezione civile;

    permane tuttavia una significativa distanza tra il numero delle domande presentate dai giovani e le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento dei programmi di servizio civile universale, con la conseguente esclusione di migliaia di aspiranti operatori volontari;

    la piena valorizzazione del servizio civile universale richiede non soltanto una semplificazione normativa e amministrativa, prevista dal disegno di legge, ma anche il progressivo rafforzamento della sua capacità inclusiva e formativa, affinché possa costituire una reale opportunità per tutti i giovani che intendano parteciparvi;

    l'investimento sulle giovani generazioni rappresenta una condizione essenziale per affrontare le sfide demografiche, economiche e sociali che interessano il Paese;

    la promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la coesione sociale e la qualità della democrazia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche nell'ambito dei decreti legislativi attuativi previsti dall'articolo 2 del provvedimento, volte a perseguire il progressivo ampliamento della platea dei giovani ammessi al servizio civile universale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, valorizzando il servizio civile quale strumento di inclusione, formazione e partecipazione democratica delle giovani generazioni.
9/2825-A/25. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani e per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale, con l'obiettivo dichiarato di promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla vita democratica, economica e sociale del Paese;

    il provvedimento richiama espressamente la Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, che individua tra le proprie priorità il rafforzamento della partecipazione civica, il contrasto alle disuguaglianze, la promozione dell'inclusione sociale e il sostegno all'autonomia delle giovani generazioni;

    il servizio civile universale rappresenta una delle più significative esperienze di cittadinanza attiva previste dall'ordinamento italiano e costituisce una concreta attuazione degli articoli 2, 4 e 52 della Costituzione, favorendo la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità, la solidarietà sociale e la difesa civile, non armata e nonviolenta, della Patria;

    negli ultimi anni il servizio civile universale ha consentito a decine di migliaia di giovani di acquisire competenze professionali e trasversali, maturare esperienze di impegno civico e contribuire alla realizzazione di progetti in ambito sociale, culturale, educativo, ambientale e di protezione civile;

    permane tuttavia una significativa distanza tra il numero delle domande presentate dai giovani e le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento dei programmi di servizio civile universale, con la conseguente esclusione di migliaia di aspiranti operatori volontari;

    la piena valorizzazione del servizio civile universale richiede non soltanto una semplificazione normativa e amministrativa, prevista dal disegno di legge, ma anche il progressivo rafforzamento della sua capacità inclusiva e formativa, affinché possa costituire una reale opportunità per tutti i giovani che intendano parteciparvi;

    l'investimento sulle giovani generazioni rappresenta una condizione essenziale per affrontare le sfide demografiche, economiche e sociali che interessano il Paese;

    la promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la coesione sociale e la qualità della democrazia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a perseguire il progressivo ampliamento della platea dei giovani ammessi al servizio civile universale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valorizzando il servizio civile quale strumento di inclusione, formazione e partecipazione democratica delle giovani generazioni.
9/2825-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene in modo organico sul sistema delle politiche per i giovani e sulla disciplina del servizio civile universale, nell'ottica di superare la frammentazione normativa e amministrativa che ha caratterizzato negli anni precedenti il settore e di ricondurre a un quadro unitario gli strumenti di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni;

    il servizio civile universale rappresenta uno degli istituti più significativi attraverso cui la Repubblica promuove i principi di solidarietà sociale, partecipazione civica e coesione territoriale, configurandosi non solo come esperienza formativa individuale, ma anche come strumento strutturale di supporto alle politiche pubbliche e ai servizi di prossimità;

    la sua rilevanza costituzionale si fonda sul combinato disposto degli articoli 2, 4 e 52 della Costituzione, che delineano rispettivamente i doveri inderogabili di solidarietà, il diritto-dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e la concezione ampia e non esclusivamente militare della difesa della Patria, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

    nel corso degli ultimi anni, tuttavia, il sistema del servizio civile universale ha mostrato una crescente tensione tra la domanda di partecipazione espressa dai giovani e la capacità effettiva di risposta del sistema pubblico, determinata in larga parte dalla disponibilità di risorse finanziarie non sempre adeguate rispetto al potenziale bacino di utenza;

    tale squilibrio strutturale incide non soltanto sulla possibilità concreta dei giovani di accedere a un'esperienza di cittadinanza attiva e di crescita personale, ma anche sulla capacità del sistema di generare impatti diffusi e omogenei sul territorio nazionale, limitando la piena valorizzazione del ruolo degli enti accreditati e delle reti del Terzo settore;

    la discontinuità e l'incertezza nella programmazione delle risorse destinate al servizio civile rischiano inoltre di compromettere la qualità della progettazione, la stabilità degli interventi e la capacità degli enti di pianificare attività di medio e lungo periodo, con effetti negativi anche sulla continuità occupazionale degli operatori coinvolti nei progetti;

    in questo quadro, il rafforzamento della dimensione strutturale e della programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile appare condizione essenziale per garantire la piena attuazione dei principi di universalità, accessibilità e qualità dell'istituto, in coerenza con gli obiettivi della Strategia dell'Unione europea per la gioventù e con le migliori pratiche europee in materia di partecipazione civica giovanile;

    appare altresì necessario valorizzare il ruolo del servizio civile quale infrastruttura sociale del Paese, in grado di contribuire al funzionamento dei servizi pubblici locali, al sostegno delle comunità territoriali e alla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai diritti fondamentali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, continuità e programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile universale, al fine di rafforzarne la capacità strutturale, migliorarne la qualità complessiva e assicurare una più ampia e stabile partecipazione dei giovani su tutto il territorio nazionale.
9/2825-A/26. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene in modo organico sul sistema delle politiche per i giovani e sulla disciplina del servizio civile universale, nell'ottica di superare la frammentazione normativa e amministrativa che ha caratterizzato negli anni precedenti il settore e di ricondurre a un quadro unitario gli strumenti di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni;

    il servizio civile universale rappresenta uno degli istituti più significativi attraverso cui la Repubblica promuove i principi di solidarietà sociale, partecipazione civica e coesione territoriale, configurandosi non solo come esperienza formativa individuale, ma anche come strumento strutturale di supporto alle politiche pubbliche e ai servizi di prossimità;

    la sua rilevanza costituzionale si fonda sul combinato disposto degli articoli 2, 4 e 52 della Costituzione, che delineano rispettivamente i doveri inderogabili di solidarietà, il diritto-dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e la concezione ampia e non esclusivamente militare della difesa della Patria, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

    in questo quadro, il rafforzamento della dimensione strutturale e della programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile appare condizione essenziale per garantire la piena attuazione dei principi di universalità, accessibilità e qualità dell'istituto, in coerenza con gli obiettivi della Strategia dell'Unione europea per la gioventù e con le migliori pratiche europee in materia di partecipazione civica giovanile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, continuità e programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile universale, al fine di rafforzarne la capacità strutturale, migliorarne la qualità complessiva e assicurare una più ampia e stabile partecipazione dei giovani su tutto il territorio nazionale.
9/2825-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale costituisce un pilastro fondamentale delle politiche pubbliche di promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e dell'inclusione sociale, nonché uno strumento essenziale per avvicinare i giovani alle istituzioni e ai bisogni concreti delle comunità locali;

    il sistema del servizio civile coinvolge una pluralità articolata di soggetti pubblici e privati, enti accreditati, amministrazioni centrali e territoriali, generando un assetto complesso che richiede un elevato livello di coordinamento amministrativo e gestionale;

    negli ultimi anni, la crescita del sistema e l'ampliamento delle attività progettuali hanno comportato un progressivo incremento degli adempimenti burocratici e delle procedure amministrative, con conseguenti rallentamenti operativi e difficoltà applicative da parte degli enti coinvolti;

    tali complessità rischiano di incidere negativamente sulla tempestività della programmazione, sull'efficacia della realizzazione dei progetti e sulla capacità del sistema di rispondere in modo flessibile e innovativo ai bisogni dei territori;

    una maggiore semplificazione delle procedure, unita a una più chiara definizione dei processi decisionali e dei livelli di responsabilità, rappresenta una condizione essenziale per garantire l'efficienza complessiva del servizio civile universale e per favorire una più ampia partecipazione degli enti e dei giovani,

impegna il Governo

a proseguire e rafforzare il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative al servizio civile universale, intervenendo sulla riduzione degli oneri burocratici per gli enti accreditati, sull'uniformazione delle procedure di presentazione, valutazione e gestione dei progetti, nonché sul miglioramento dei tempi decisionali e della chiarezza dei livelli di responsabilità amministrativa, al fine di rendere il sistema più efficiente, accessibile e capace di rispondere con maggiore tempestività e qualità ai bisogni delle comunità locali e dei giovani coinvolti.
9/2825-A/27. Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale rappresenta uno degli strumenti più significativi delle politiche pubbliche in materia di cittadinanza attiva, solidarietà e coesione sociale, in quanto consente ai giovani di svolgere un'esperienza concreta di impegno al servizio della comunità, contribuendo al miglioramento dei servizi pubblici e al rafforzamento del tessuto sociale dei territori;

    tale istituto svolge una funzione duplice, poiché da un lato rappresenta una politica attiva di inclusione e formazione giovanile, dall'altro costituisce un presidio diffuso di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti del terzo settore, soprattutto nei settori sociali, educativi, culturali, ambientali e di protezione civile;

    negli ultimi anni il servizio civile ha progressivamente ampliato il proprio raggio di azione, assumendo un ruolo sempre più rilevante nel sistema delle politiche giovanili e delle politiche sociali, anche in relazione alle trasformazioni demografiche, economiche e tecnologiche in atto nel Paese;

    tuttavia, permangono ancora margini significativi di rafforzamento del sistema, sia in termini di stabilità delle risorse, sia in termini di programmazione pluriennale, sia in relazione alla capacità di garantire una partecipazione più ampia e uniforme dei giovani su tutto il territorio nazionale;

    appare pertanto necessario consolidare il servizio civile universale come infrastruttura permanente delle politiche pubbliche per i giovani, in grado di garantire continuità, qualità e impatto sociale degli interventi,

impegna il Governo

a promuovere un rafforzamento strutturale e organico del servizio civile universale, assicurandone la stabilità nel tempo attraverso adeguate risorse programmatiche e una pianificazione pluriennale, ampliandone progressivamente le opportunità di partecipazione per i giovani, migliorandone la qualità progettuale e l'impatto sociale, e valorizzandone il ruolo quale strumento fondamentale di cittadinanza attiva, inclusione sociale e sostegno ai servizi pubblici e alle comunità locali.
9/2825-A/28. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega il Governo a disciplinare requisiti e modalità di costituzione delle comunità giovanili, prevedendo la partecipazione, accanto agli enti locali e agli enti del Terzo settore, anche di soggetti con scopo di lucro;

    nel corso dell'esame in sede referente e delle audizioni svolte è emersa una diffusa preoccupazione circa il rischio che tale previsione favorisca l'ingresso di interessi economici privati in ambiti che dovrebbero essere prioritariamente destinati alla crescita civile, culturale, sociale e partecipativa delle giovani generazioni;

    le comunità giovanili devono costituire spazi di autonomia, partecipazione democratica, inclusione sociale e cittadinanza attiva, non strumenti suscettibili di condizionamenti economici o di logiche commerciali;

    la promozione dell'associazionismo giovanile, del volontariato, del Terzo settore e delle reti civiche territoriali rappresenta una garanzia di pluralismo, indipendenza e perseguimento dell'interesse generale, mentre il coinvolgimento di soggetti aventi finalità lucrative rischia di alterare la natura delle comunità giovanili e di compromettere la piena libertà di autodeterminazione dei giovani;

    appare pertanto necessario privilegiare modelli fondati sulla collaborazione con gli enti del Terzo settore, gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro, valorizzando infrastrutture civiche di prossimità e luoghi pubblici di aggregazione giovanile,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere qualsiasi ruolo dei soggetti con finalità lucrative nella costituzione, organizzazione e gestione delle comunità giovanili;

   a privilegiare, nella definizione dei requisiti delle comunità giovanili, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle associazioni giovanili, degli enti locali e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'interesse generale;

   a promuovere lo sviluppo di infrastrutture civiche di prossimità e di spazi pubblici di aggregazione, partecipazione e produzione culturale destinati ai giovani, assicurandone l'autonomia da interessi commerciali e garantendone la funzione sociale, educativa e inclusiva.
9/2825-A/29. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge reca una delega al Governo per il riordino delle politiche per i giovani e del servizio civile universale;

    l'articolo 1 insiste molto su partecipazione, rappresentanza e coinvolgimento dei giovani, introducendo strumenti quali il Consiglio nazionale dei giovani, le consultazioni e le comunità giovanili; tuttavia, come sottolineato anche nelle audizioni, la partecipazione resta più dichiarata che strutturata poiché mancano dispositivi vincolanti che garantiscano un reale impatto decisionale;

    il provvedimento in esame, pertanto, non supera davvero il modello consultivo e non costruisce un sistema di co-decisione o governance condivisa;

    come richiesto nelle audizioni la partecipazione, oltreché stabile, deve essere misurabile e verificabile, mentre il disegno di legge all'esame istituzionalizza il dialogo, ma non redistribuisce il potere;

    nel corso dell'esame parlamentare, anche attraverso diverse proposte emendative, è emersa la necessità di superare un modello di partecipazione meramente consultiva delle giovani generazioni, rafforzando strumenti permanenti di coinvolgimento nella definizione delle politiche pubbliche;

    il testo approvato continua a configurare il ruolo dei giovani prevalentemente quale destinatari di consultazioni, senza prevedere meccanismi strutturati di coprogrammazione e di effettiva incidenza sulle decisioni pubbliche;

    una partecipazione autentica costituisce uno dei principali obiettivi della Strategia europea per la gioventù e rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare la fiducia delle nuove generazioni nelle istituzioni,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, ad adottare iniziative atte a prevedere strumenti permanenti, trasparenti e verificabili di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali, introducendo forme di consultazione strutturata, coprogrammazione e monitoraggio degli esiti delle consultazioni, valorizzando il ruolo del Consiglio nazionale dei giovani e delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.
9/2825-A/30. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale (SCU) finalizzata a razionalizzare le procedure relative al servizio civile universale, da esercitare entro sei mesi sulla base di diversi princìpi e criteri direttivi, tra i quali rileva la semplificazione normativa, la programmazione attraverso la valorizzazione della capacità progettuale degli enti di servizio civile universale, la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale e di presentazione e di valutazione dei progetti di servizio civile universale, la regolazione delle verifiche e dei controlli nei confronti degli enti di servizio civile universale, il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale nonché la certificazione competenze acquisite durante l'esperienza di servizio civile universale;

    l'obiettivo dichiarato di semplificare, razionalizzare e migliorare il monitoraggio e la valutazione appare tuttavia molto generico, con il rischio di non salvaguardare l'originaria funzione e la sua specifica identità riconducibile alla difesa civile non armata;

    si teme invece che il disegno di legge finisca per «normalizzare» il SCU, riducendolo ad uno strumento per le politiche giovanili; il servizio civile universale rappresenta invece un istituto fondato sui principi costituzionali di solidarietà, cittadinanza attiva e difesa civile non armata e nonviolenta della Patria;

    nel corso dell'esame del provvedimento numerosi soggetti auditi hanno evidenziato il rischio che il riordino si traduca in una prevalente semplificazione amministrativa, senza salvaguardare la specifica identità del servizio civile universale;

    è necessario evitare che esso venga progressivamente ricondotto ad un mero strumento di politica giovanile o di politica attiva del lavoro, perdendo la propria e fondamentale funzione costituzionale e sociale,

impegna il Governo

nell'attuazione della delega, a garantire che ogni intervento di revisione della disciplina del servizio civile universale preservi la sua autonomia, la sua funzione di difesa civile non armata e nonviolenta, il valore educativo dell'esperienza e il ruolo degli enti accreditati, evitando modifiche che possano alterarne la natura o ridurne la funzione civica e solidaristica.
9/2825-A/31. Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce nuovi strumenti di governance delle politiche giovanili, quali la Carta giovani nazionale e l'Osservatorio permanente;

    più in particolare, l'articolo 3 disciplina la Carta giovani nazionale (CGN) per i giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, per l'accesso ai servizi istituzionali e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale;

    si demanda ad un successivo decreto la definizione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN e si dispone, purtroppo, anche l'invarianza finanziaria a valere sul Fondo per le politiche giovanili e si abrogano le disposizioni (introdotte con il Governo Conte I) che già avevano previsto la CGN e l'istituzione di un Fondo ad hoc di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, precisando che fino all'adozione del nuovo decreto si continuano ad applicare le disposizioni del DM 27 febbraio 2020;

    l'articolo 4 istituisce invece l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani;

    l'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo ed opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento: individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento; analisi, studio e proposta dei possibili strumenti; coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo; anche in questo articolo si dispone l'invarianza finanziaria in relazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico;

    appare molto critica l'abrogazione del Fondo CGN istituito dal Governo Conte I per la CGN e la conseguente cancellazione delle risorse di 5 milioni di euro;

    permane una generale clausola di invarianza finanziaria che rischia di compromettere l'effettiva attuazione delle nuove misure e di limitarne l'efficacia;

    una riforma delle politiche giovanili priva di adeguate risorse rischia di tradursi in un intervento esclusivamente ordinamentale, senza effetti concreti per i giovani,

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di finanza pubblica, risorse adeguate da destinare al rafforzamento della Carta giovani nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale, assicurando una programmazione pluriennale degli interventi e adeguati strumenti di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.
9/2825-A/32. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale costituisce uno degli strumenti fondamentali di partecipazione civica delle giovani generazioni, concorrendo alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, alla coesione sociale, alla promozione della cittadinanza attiva e alla crescita personale e professionale dei giovani;

    il disegno di legge in esame rappresenta un'importante occasione per rafforzare il servizio civile universale e renderlo maggiormente rispondente ai bisogni dei giovani e delle comunità;

    nel corso delle audizioni svolte presso la XII Commissione Affari sociali, gli enti rappresentativi del sistema del servizio civile universale hanno evidenziato come il riordino della disciplina debba essere accompagnato da interventi capaci di rafforzare il protagonismo delle giovani generazioni, favorendone il coinvolgimento nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche che le riguardano e valorizzandone il contributo alla crescita civile del Paese;

    nel medesimo ciclo di audizioni è stata altresì sottolineata la necessità di promuovere una partecipazione sempre più ampia dei giovani, con particolare riguardo a coloro che vivono nelle aree interne, nei territori caratterizzati da maggiore fragilità sociale ed economica, nonché ai giovani con minori opportunità, rimuovendo gli ostacoli economici, territoriali e organizzativi che possono limitarne l'accesso al servizio civile universale;

    gli enti auditi hanno inoltre evidenziato come il principale limite all'effettiva universalità del servizio civile risieda nell'insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'elevato numero di giovani che ogni anno presentano domanda di partecipazione, con la conseguenza che migliaia di ragazze e ragazzi, pur risultati idonei, non possono essere avviati al servizio esclusivamente per carenza di finanziamenti;

    è stata infine rappresentata l'esigenza di assicurare una programmazione pluriennale delle risorse, una maggiore semplificazione amministrativa per gli enti accreditati, il coinvolgimento stabile della Consulta nazionale per il servizio civile universale e delle reti rappresentative degli enti nella fase di attuazione della delega, nonché un più efficace sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il servizio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, forme permanenti di consultazione e partecipazione dei giovani e delle loro rappresentanze, nonché della Consulta nazionale per il servizio civile universale e delle reti rappresentative degli enti accreditati, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi;

   a promuovere l'adozione di ulteriori misure volte a favorire la più ampia partecipazione dei giovani al servizio civile universale, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, ai residenti nelle aree interne e nei territori caratterizzati da maggiore disagio socio-economico, anche mediante la rimozione degli ostacoli economici e organizzativi che ne limitano l'accesso;

   in sede di esercizio della delega, a dare attuazione al principio e criterio contenuto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame nel senso di rafforzare il sistema di riconoscimento, certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite durante il servizio civile universale, favorendone la spendibilità nei percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo, nel rispetto della peculiare finalità educativa e solidaristica dell'istituto;

   a proseguire, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il progressivo incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale per il servizio civile universale, anche nell'ambito dei successivi provvedimenti di bilancio, al fine di ampliare il numero dei giovani avviati al servizio e rendere sempre più effettivo il principio dell'universalità previsto dalla normativa vigente;

   a promuovere una programmazione pluriennale delle risorse e dei bandi, assicurando agli enti accreditati maggiore stabilità nella progettazione e nella gestione dei programmi di intervento;

   a trasmettere annualmente alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle domande presentate, ai giovani avviati al servizio, agli idonei non selezionati per insufficienza delle risorse disponibili, alla distribuzione territoriale dei posti e alla partecipazione dei giovani con minori opportunità, al fine di consentire al Parlamento una costante valutazione dell'effettiva attuazione del principio di universalità del servizio civile.
9/2825-A/33. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il servizio civile universale costituisce uno degli strumenti fondamentali di partecipazione civica delle giovani generazioni, concorrendo alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, alla coesione sociale, alla promozione della cittadinanza attiva e alla crescita personale e professionale dei giovani;

    il disegno di legge in esame rappresenta un'importante occasione per rafforzare il servizio civile universale e renderlo maggiormente rispondente ai bisogni dei giovani e delle comunità;

    nel corso delle audizioni svolte presso la XII Commissione Affari sociali, gli enti rappresentativi del sistema del servizio civile universale hanno evidenziato come il riordino della disciplina debba essere accompagnato da interventi capaci di rafforzare il protagonismo delle giovani generazioni, favorendone il coinvolgimento nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche che le riguardano e valorizzandone il contributo alla crescita civile del Paese;

    nel medesimo ciclo di audizioni è stata altresì sottolineata la necessità di promuovere una partecipazione sempre più ampia dei giovani, con particolare riguardo a coloro che vivono nelle aree interne, nei territori caratterizzati da maggiore fragilità sociale ed economica, nonché ai giovani con minori opportunità, rimuovendo gli ostacoli economici, territoriali e organizzativi che possono limitarne l'accesso al servizio civile universale;

    gli enti auditi hanno inoltre evidenziato come il principale limite all'effettiva universalità del servizio civile risieda nell'insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'elevato numero di giovani che ogni anno presentano domanda di partecipazione, con la conseguenza che migliaia di ragazze e ragazzi, pur risultati idonei, non possono essere avviati al servizio esclusivamente per carenza di finanziamenti;

    è stata infine rappresentata l'esigenza di assicurare una programmazione pluriennale delle risorse, una maggiore semplificazione amministrativa per gli enti accreditati, il coinvolgimento stabile della Consulta nazionale per il servizio civile universale e delle reti rappresentative degli enti nella fase di attuazione della delega, nonché un più efficace sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il servizio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nell'esercizio della delega, forme permanenti di consultazione e partecipazione dei giovani e delle loro rappresentanze, nonché della Consulta nazionale per il servizio civile universale e delle reti rappresentative degli enti accreditati, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere l'adozione di ulteriori misure volte a favorire la più ampia partecipazione dei giovani al servizio civile universale, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, ai residenti nelle aree interne e nei territori caratterizzati da maggiore disagio socio-economico, anche mediante la rimozione degli ostacoli economici e organizzativi che ne limitano l'accesso;

   in sede di esercizio della delega, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di dare attuazione al principio e criterio contenuto alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame nel senso di rafforzare il sistema di riconoscimento, certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite durante il servizio civile universale, favorendone la spendibilità nei percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo, nel rispetto della peculiare finalità educativa e solidaristica dell'istituto;

   a valutare l'opportunità di proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il progressivo incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale per il servizio civile universale, anche nell'ambito dei successivi provvedimenti di bilancio, al fine di ampliare il numero dei giovani avviati al servizio e rendere sempre più effettivo il principio dell'universalità previsto dalla normativa vigente;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere una programmazione pluriennale delle risorse e dei bandi, assicurando agli enti accreditati maggiore stabilità nella progettazione e nella gestione dei programmi di intervento;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di trasmettere annualmente alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle domande presentate, ai giovani avviati al servizio, agli idonei non selezionati per insufficienza delle risorse disponibili, alla distribuzione territoriale dei posti e alla partecipazione dei giovani con minori opportunità, al fine di consentire al Parlamento una costante valutazione dell'effettiva attuazione del principio di universalità del servizio civile.
9/2825-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene in modo organico sul sistema delle politiche per i giovani e sul servizio civile universale, con l'obiettivo di rafforzarne la dimensione unitaria, migliorare il coordinamento tra livelli istituzionali e valorizzare gli strumenti di partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità nazionale;

    il servizio civile universale rappresenta uno degli istituti più significativi attraverso cui la Repubblica attua i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, promuovendo la solidarietà sociale, la partecipazione civica e il concorso dei giovani al progresso materiale e spirituale della società;

    esso costituisce non solo un'esperienza individuale di crescita formativa e personale, ma anche una componente essenziale delle politiche pubbliche di coesione sociale, in quanto contribuisce concretamente al funzionamento dei servizi territoriali, al sostegno delle fasce più deboli della popolazione e alla presenza dello Stato nei contesti locali;

    la sua natura universalistica, tuttavia, deve essere intesa non soltanto in senso formale, come apertura astratta a tutti i giovani in possesso dei requisiti, ma soprattutto in senso sostanziale, quale effettiva possibilità di accesso per tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e territoriali di partenza;

    nella realtà applicativa, permangono infatti condizioni di disuguaglianza che incidono sulla capacità effettiva di partecipazione al servizio civile da parte dei giovani in situazioni di fragilità sociale ed economica, con particolare riferimento a coloro che provengono da contesti familiari svantaggiati, da percorsi scolastici meno strutturati o da aree territoriali caratterizzate da minori opportunità;

    tali disuguaglianze non si manifestano necessariamente in forme esplicite di esclusione, ma piuttosto attraverso ostacoli indiretti e strutturali, quali la minore disponibilità di informazioni, le difficoltà di accesso ai canali digitali, la limitata rete di supporto territoriale o la scarsa conoscenza delle opportunità offerte dal sistema;

    queste condizioni rischiano di produrre un effetto selettivo non intenzionale, per cui l'accesso al servizio civile tende a concentrarsi maggiormente tra i giovani già in possesso di maggiori risorse culturali, relazionali ed economiche, riducendo così la capacità dell'istituto di svolgere pienamente la sua funzione di inclusione sociale;

    il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione impone invece alla Repubblica non solo di garantire pari opportunità formali, ma anche di attivare politiche pubbliche capaci di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, economica e politica del Paese;

    in tale prospettiva, il servizio civile universale può e deve rappresentare uno strumento privilegiato di inclusione attiva, in grado di intercettare i giovani più vulnerabili e di offrire loro un contesto strutturato di formazione, responsabilizzazione e integrazione sociale;

    il rafforzamento delle politiche di inclusione all'interno del servizio civile contribuisce inoltre a migliorarne la rappresentatività complessiva, rendendolo più aderente alla reale composizione sociale e territoriale della popolazione giovanile e rafforzandone la legittimazione pubblica,

impegna il Governo

a favorire l'accesso al servizio civile universale da parte dei giovani in condizioni di fragilità sociale ed economica, attraverso strumenti idonei a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la partecipazione effettiva e a garantire pari opportunità su tutto il territorio nazionale.
9/2825-A/34. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché la delega al Governo per il riordino della materia;

    nello specifico, l'articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi di tale delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani. Tra tali principi si evidenzia, in particolare, la promozione del coordinamento fra i diversi livelli di governo al fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;

    tale principio impone agli ordinamenti costituzionali di essere lungimiranti nell'assicurare la tutela dei diritti della collettività, con particolare riferimento alle future generazioni. L'equità intergenerazionale si realizza soprattutto mediante l'adozione di politiche fiscali e monetarie che siano in grado di assicurare la crescita favorendo, in tal senso, l'emancipazione economico-finanziaria della persona; l'educazione finanziaria – come definita dall'OCSE – permette ai consumatori e agli investitori di migliorare la comprensione dei prodotti, dei concetti e dei rischi finanziari, sviluppando competenze e fiducia per diventare più consapevoli di rischi e opportunità, nonché di fare scelte informate e migliorare il proprio benessere finanziario. Tale competenza riguarda, più in generale, la possibilità di comprendere, valutare e prendere decisioni consapevoli che incidono sulla qualità della vita delle persone e sulla tenuta della società, soprattutto in un mondo in costante cambiamento. Pertanto, rafforzare l'educazione finanziaria, soprattutto dei giovani, significa prevenire nuove forme di fragilità, sostenere l'autonomia individuale e favorire una partecipazione più informata e responsabile alla vita economica e democratica;

    secondo il Bilancio sociale 2025 della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, in Italia il livello medio di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa risulta insufficiente rispetto alla soglia minima considerata come accettabile (56 punti rispetto ai 60 minimi richiesti), con solamente il 40 per cento della popolazione in grado di applicare i principi di gestione consapevole delle proprie finanze. Al contrario, gli analfabeti finanziari e assicurativi, pur in diminuzione, rappresentano ancora il 10 per cento della popolazione, posizionando il Paese tra gli ultimi Stati OCSE con una quota di popolazione con competenze finanziarie considerate accettabili,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, volto a rafforzare le politiche per i giovani, ad accompagnare le misure dallo stesso recate, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere ogni iniziativa finalizzata a rafforzare l'indipendenza finanziaria dei giovani, tra le quali l'apertura di conti correnti a titolo gratuito, nonché la creazione di percorsi di educazione finanziaria finalizzati a trasformare l'autonomia economica in uno strumento concreto di libertà, tutela e inclusione.
9/2825-A/35. Sottanelli, Bonetti, Richetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché la delega al Governo per il riordino della materia;

    nello specifico, l'articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi di tale delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani. Tra tali principi, si evidenzia, in particolare, la definizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, il quale individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, al fine di promuovere, tra gli altri, corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, nonché il contrasto alla povertà educativa;

    l'articolo 3 disciplina, altresì, le modalità di attribuzione e funzionamento della Carta giovani nazionale (CGN), prevedendo che quest'ultima sia disposta con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani e che, nelle more dell'adozione di tale decreto, siano applicate le disposizioni previste dal decreto ministeriale 27 febbraio 2020 recante istituzione della CGN. Quest'ultimo, all'articolo 5, ha precisato che tra le agevolazioni che spettano ai beneficiari della CGN va considerato anche l'accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psico-fisico;

    il benessere psicologico dei giovani deve rappresentare una priorità educativa e sociale. In tale contesto, la figura dello psicologo scolastico è largamente riconosciuta dagli esperti del settore – nonché dalle organizzazioni internazionali – come un elemento di supporto fondamentale per prevenire e risolvere situazioni di disagio che possono sfociare in episodi di abbandono scolastico, difficoltà di apprendimento, isolamento e sofferenza;

    lo stesso Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), ha attivato, lo scorso 28 maggio, il servizio AscoltaMi, pensato quale strumento di supporto psicologico per gli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado. L'obiettivo di tale strumento è offrire agli studenti un servizio di ascolto e consulenza per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità che possono manifestarsi in età adolescenziale, in un'ottica di prevenzione dei fattori di rischio o di situazioni di disagio che spesso ostacolano i processi e la partecipazione alla vita scolastica;

    nonostante l'importanza di tale strumento, occorre osservare come questo non possa che rappresentare solamente un primo passo per garantire l'effettività dell'obiettivo. Il servizio AscoltaMi, infatti, offre un supporto di natura non terapeutica, in formato telematico e su base volontaria, mediante la fruizione, per una sola volta nel corso dell'anno scolastico, di un voucher che garantirà cinque incontri con esperti psicologi;

    tali limitazioni inficiano sull'efficacia di tale strumento, e non risultano pienamente conformi all'obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere l'attivazione, in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università statali, di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti.
9/2825-A/36.Richetti, Bonetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché la delega al Governo per il riordino della materia;

    nello specifico, l'articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi di tale delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani. Tra tali principi, si evidenzia, in particolare, la definizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, il quale individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, al fine di promuovere, tra gli altri, corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, nonché il contrasto alla povertà educativa;

    l'articolo 3 disciplina, altresì, le modalità di attribuzione e funzionamento della Carta giovani nazionale (CGN), prevedendo che quest'ultima sia disposta con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani e che, nelle more dell'adozione di tale decreto, siano applicate le disposizioni previste dal decreto ministeriale 27 febbraio 2020 recante istituzione della CGN. Quest'ultimo, all'articolo 5, ha precisato che tra le agevolazioni che spettano ai beneficiari della CGN va considerato anche l'accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psico-fisico;

    il benessere psicologico dei giovani deve rappresentare una priorità educativa e sociale. In tale contesto, la figura dello psicologo scolastico è largamente riconosciuta dagli esperti del settore – nonché dalle organizzazioni internazionali – come un elemento di supporto fondamentale per prevenire e risolvere situazioni di disagio che possono sfociare in episodi di abbandono scolastico, difficoltà di apprendimento, isolamento e sofferenza;

    lo stesso Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), ha attivato, lo scorso 28 maggio, il servizio AscoltaMi, pensato quale strumento di supporto psicologico per gli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado. L'obiettivo di tale strumento è offrire agli studenti un servizio di ascolto e consulenza per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità che possono manifestarsi in età adolescenziale, in un'ottica di prevenzione dei fattori di rischio o di situazioni di disagio che spesso ostacolano i processi e la partecipazione alla vita scolastica;

    nonostante l'importanza di tale strumento, occorre osservare come questo non possa che rappresentare solamente un primo passo per garantire l'effettività dell'obiettivo. Il servizio AscoltaMi, infatti, offre un supporto di natura non terapeutica, in formato telematico e su base volontaria, mediante la fruizione, per una sola volta nel corso dell'anno scolastico, di un voucher che garantirà cinque incontri con esperti psicologi;

    tali limitazioni inficiano sull'efficacia di tale strumento, e non risultano pienamente conformi all'obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere l'attivazione, in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università, di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti.
9/2825-A/36.(Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Bonetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché la delega al Governo per il riordino della materia;

    nello specifico, l'articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi di tale delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani. Tra tali principi, si evidenzia, in particolare, la definizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, il quale individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, al fine di promuovere, tra gli altri, il benessere psico-fisico dei giovani, nonché la tutela della famiglia e della natalità;

    in tale contesto risulta determinante prevedere ogni misura utile a favorire un inserimento stabile dei giovani nel mondo del lavoro, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità degli stessi;

    la stessa legge 27 febbraio 2026, n. 26 (cosiddetto «decreto Milleproroghe 2026») ha confermato e aggiornato il bonus per chi assume giovani di età non superiore ai trentacinque anni con contratti a tempo indeterminato. Nello specifico, la misura prevede uno sgravio contributivo del 100 per cento se l'assunzione genera un incremento occupazionale netto, mentre del 70 per cento se l'assunzione non genera incrementi del lavoro reale;

    nonostante l'utilità della misura richiamata, quest'ultima presenta alcune limitazioni che ne limitano la reale efficacia. Tra queste, vi è la previsione in forza della quale può beneficiare di tale bonus esclusivamente chi non ha mai avuto in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale previsione non appare evidentemente coerente con l'attuale evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da frequenti interruzioni dei rapporti lavorativi, periodi di inattività e ricorrenti transizioni occupazionali;

    risulta, pertanto, opportuno valutare l'introduzione di strumenti ulteriormente incentivanti, sia sul versante contributivo sia su quello fiscale, in grado di favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori, incrementarne il reddito disponibile e rafforzarne l'autonomia economica, contribuendo al contempo alla competitività del sistema produttivo,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, volto a rafforzare le politiche per i giovani, ad accompagnare le misure dallo stesso recate con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere la piena indipendenza economico-finanziaria sia a sostenere l'occupazione dei giovani potenziando, tra gli altri, i meccanismi già esistenti di decontribuzione per le imprese al fine di ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani di età fino ai trentacinque anni, nonché l'implementazione di strumenti fiscali quali una no tax area sui redditi da lavoro dipendente per il medesimo bacino di lavoratori.
9/2825-A/37. Bonetti, Richetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, nonché la delega al Governo per il riordino della materia;

    nello specifico, l'articolo 1 detta i principi e i criteri direttivi di tale delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche per i giovani. Tra tali principi, si evidenzia, in particolare, la definizione di un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, il quale individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, al fine di promuovere, tra gli altri, i processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani;

    in tale contesto rileva, in particolare, la drammatica situazione delle aree interne, le quali sono sempre più caratterizzate da fenomeni di spopolamento e di invecchiamento della popolazione, a causa della precarietà dei servizi educativi e delle prospettive lavorative, nonché dell'assenza di vere e proprie opportunità di partecipazione alla vita politico-economica del Paese, le quali proiettano i giovani verso i grandi centri urbani, dove tali possibilità sembrano essere sempre maggiori, a discapito delle aree montane e interne;

    in tale contesto, agire e investire nella capacità di attrazione dei centri non urbani – in special modo, per i più giovani, in considerazione dell'attuale contesto di globalizzazione e di alta mobilità della popolazione – appare fondamentale, affinché le aree interne e montane non siano più considerate come centri di serie b, ma quali veri e propri poli attrattivi per le nuove generazioni,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle disposizioni attuative del provvedimento in esame, ogni iniziativa utile a favorire i processi di inclusione, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani, con particolare riferimento a coloro i quali vivono nelle aree interne e montane, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai progetti previsti nel quadro della strategia nazionale per la gioventù, nonché di prevenire l'aggravarsi del già acuto fenomeno dello spopolamento delle aree interne e montane del Paese.
9/2825-A/38. Ruffino, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca deleghe al Governo per il riordino delle politiche per i giovani e per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ed è espressamente qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica;

    l'intero impianto del disegno di legge è costruito a invarianza finanziaria: l'articolo 5 reca la clausola di invarianza, mentre gli articoli da 1 a 4 dispongono che alle finalità ivi previste si provvede «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    la delega di cui all'articolo 2 persegue, tra i propri obiettivi, la razionalizzazione delle procedure, la valorizzazione della capacità progettuale degli enti e la promozione della partecipazione dei giovani al servizio civile universale, finalità la cui effettiva realizzazione presuppone tuttavia una dotazione finanziaria adeguata e stabile del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017;

    il servizio civile universale, per costante giurisprudenza costituzionale, è ricondotto alla difesa della Patria di cui all'articolo 52 (comma 1) della Costituzione, quale forma di impegno volontario, non armato e nonviolento nonché civile in chiave di solidarietà sociale, e costituisce pertanto uno strumento di rilievo costituzionale a favore delle giovani generazioni e per la loro formazione alla cittadinanza attiva;

    il bando ordinario per il servizio civile universale relativo all'annualità 2025/2026 ha finanziato 62.549 posti di operatore volontario, di cui 61.166 in Italia e 1.383 all'estero, a fronte di oltre 135.000 domande di partecipazione presentate entro la scadenza del 27 febbraio 2025;

    ne consegue che oltre 72.000 giovani in possesso dei requisiti, pur avendo presentato regolare domanda, sono rimasti esclusi dall'esperienza di servizio civile universale esclusivamente per insufficienza dei posti finanziabili, con un tasso di esclusione superiore alla metà dei richiedenti;

    tale divario tra domanda e offerta di posti si pone in evidente tensione con la stessa vocazione «universale» dell'istituto, che presuppone la possibilità di garantire a tutti i giovani che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti l'accesso al servizio;

    il bilancio di previsione per l'anno 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri destina al servizio civile universale risorse pari a 382 milioni di euro. Tale ammontare risulta tuttavia insufficiente a colmare il divario strutturale tra le domande presentate e i posti effettivamente finanziabili, come dimostra l'ampiezza della platea di giovani esclusi nell'ultima annualità;

    la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e potenziamento perseguiti dalla delega di cui all'articolo 2, in assenza di un corrispondente e progressivo adeguamento delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, rischia di tradursi in un mero intervento procedurale, inidoneo ad ampliare in modo apprezzabile il numero dei giovani che possono effettivamente accedere al servizio,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile di carattere finanziario e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, un progressivo incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in misura idonea a ridurre significativamente il divario tra le domande presentate e i posti finanziabili, così da rendere effettiva la vocazione universale dell'istituto e rendere coerente il quadro delle risorse con gli obiettivi di potenziamento e valorizzazione perseguiti dalla delega di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
9/2825-A/39. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca deleghe al Governo per il riordino delle politiche nazionali per i giovani e per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale, ponendosi l'obiettivo di razionalizzare e semplificare le procedure vigenti;

    l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame individua i principi e criteri direttivi per la revisione del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di servizio civile universale;

    l'istituto del servizio civile universale si qualifica, per sua natura originaria, quale pilastro fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle giovani generazioni, configurandosi come un'alta esperienza di cittadinanza attiva, formazione civica e partecipazione alla vita della comunità;

    appare necessario preservare la specificità generazionale dell'istituto, garantendo che il suo perimetro di applicazione rimanga focalizzato sulla platea giovanile, promuovendone l'armonizzazione con i quadri di riferimento europei, in particolare con la disciplina del Corpo europeo di Solidarietà (ESC) che fissa a trenta anni il limite massimo di età ed escludendo al contempo improprie estensioni a fasce anagrafiche del tutto estranee;

    l'eventuale estensione del servizio civile a fasce anagrafiche differenti da quella giovanile rischierebbe di snaturare lo strumento, allontanandolo dalla sua funzione originaria di crescita personale, inclusione e responsabilizzazione per trasformarlo impropriamente in un istituto di carattere generalista rivolto a platee non congrue;

    il processo di riordino e di assetto normativo della materia, disciplinato dall'articolo 2 del provvedimento in esame, rappresenta l'occasione per dare certezza giuridica ai requisiti di accesso e per escludere interpretazioni o ampliamenti della platea che possano compromettere la finalità formativa e la sostenibilità del sistema,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'istituto del servizio civile universale si rivolge esclusivamente a giovani di età compresa tra diciotto e trenta anni, escludendo l'estensione dell'istituto a fasce anagrafiche diverse, al fine di preservarne l'identità storica, la funzione civica e la coerenza con i parametri europei.
9/2825-A/40. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca deleghe al Governo per il riordino delle politiche nazionali per i giovani e per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale, ponendosi l'obiettivo di valorizzare il percorso di crescita e cittadinanza attiva dei giovani volontari;

    l'articolo 2, comma 1, individua l'oggetto e i principi e criteri direttivi per la revisione e il riordino della disciplina del servizio civile universale, ripartiti in specifiche lettere che definiscono i criteri per l'esercizio della delega da parte dell'esecutivo;

    l'esperienza del servizio civile universale rappresenta non solo un momento di partecipazione civica, ma anche un'opportunità fondamentale per l'acquisizione di competenze trasversali, professionali e spendibili nel mercato del lavoro da parte degli operatori volontari;

    appare necessario valorizzare e certificare in modo formale tali competenze, al fine di garantire un impatto concreto e duraturo sul percorso formativo e occupazionale delle giovani generazioni che dedicano un anno della propria vita al servizio della comunità;

    i percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze richiedono l'attivazione di adeguate procedure e standard qualitativi, in piena coerenza con quanto già previsto dal quadro regolatorio nazionale e, specificamente, dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024;

    la sostenibilità e la diffusione su larga scala di tali percorsi formativi non possono prescindere dalla previsione di specifiche risorse finanziarie idonee a sostenere i relativi costi gestionali, azzerando gli oneri a carico dei giovani e degli enti coinvolti;

    l'introduzione di un Fondo dedicato alla certificazione consentirebbe di riconoscere un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario, garantendo la copertura per una platea estesa fino a un massimo di 60.000 volontari annui a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 11,2 milioni di euro annui,

impegna il Governo

ad accompagnare le previsioni recate dall'articolo 2 comma 1, del provvedimento in esame con ulteriori specifiche iniziative normative volte a introdurre la previsione di un Fondo a parziale rimborso destinato a sostenere i costi connessi ai percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, garantendo a tal fine una dotazione pari a 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, mediante il riconoscimento di un contributo unitario parametrato a 187 euro per ciascun operatore volontario fino a un massimo di 60.000 volontari annui.
9/2825-A/41. Faraone.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l'effettivo diritto all'assistenza degli utenti – 3-02769

   RAVETTO, ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, BOF, FURGIUELE, PIERRO, POZZOLO e SASSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresenta il perno su cui poggiano la coesione territoriale e la competitività economica del Paese; la rete ferroviaria ne costituisce il sistema nervoso essenziale, il cui efficientamento dovrebbe essere priorità assoluta del Governo;

   tuttavia, ai ripetuti annunci concernenti gli investimenti strategici per il potenziamento tecnologico dei nodi urbani, il completamento delle direttrici dell'alta velocità/alta capacità, nonché i piani di transizione digitale della rete attraverso la tecnologia Ertms, non ha fatto riscontro un'adeguata traduzione operativa;

   la relazione annuale dell'Autorità di regolazione dei trasporti fotografa un sistema caratterizzato da una cronica criticità che si traduce nella piaga sistematica dei ritardi;

   la ripartizione causale dei ritardi evidenzia patologie strutturali: il 42 per cento delle inefficienze è riconducibile a Rete ferroviaria italiana per obsolescenza tecnologica e saturazione dei nodi, il 28 per cento a carenze gestionali e manutentive e il 30 per cento a variabili comunque dipendenti dalla gestione diretta del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie;

   in ambito europeo, il report ChuuChuu, attraverso un'analisi dettagliata delle performance ferroviarie europee nel 2025, evidenzia una puntualità media europea dell'80,9 per cento, attribuendo all'Italia una percentuale non superiore al 62 per cento;

   la realtà dei numeri è impietosa. Il 24 giugno 2026 il Milano-Parigi ha accumulato 540 minuti di ritardo e tre trasbordi per cattiva gestione. Ad ottobre 2025, un errore di chiodatura nei cantieri notturni ha causato il blackout di Roma Termini ed ha isolato il Centro-Sud con ritardi superiori a 240 minuti sull'alta velocità. Infine, un recente guasto sulla Firenze-Roma ha intrappolato migliaia di passeggeri al buio e senza aria condizionata per oltre 4 ore. Questi ed altri numerosi episodi evidenziano la vulnerabilità del sistema e l'assenza di ridondanza nei nodi nevralgici impedisce percorsi alternativi, trasformando ogni disservizio tecnico in una paralisi nazionale superiore alle due ore;

   le statistiche parlano chiaro: in molte aree l'indice di affidabilità scende sotto il 60 per cento, con ritardi sistematici superiori ai 30 minuti per oltre il 40 per cento dei convogli;

   sebbene Rete ferroviaria italiana giustifichi i ritardi con i 1.300 cantieri aperti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la programmazione degli interventi ha peccato di miopia –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario nazionale ed internazionale e garantire l'effettivo diritto all'assistenza degli utenti, superando il cronico problema dei ritardi causati dalla miopica gestione dei cantieri e dalle carenze strutturali della rete.
(3-02769)


Iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato – 3-02770

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   dal 5 al 10 luglio 2026 è stata interrotta la circolazione nel nodo di Firenze, per la sostituzione del cavalcaferrovia «Ponte al Pino», con cancellazioni, deviazione dei collegamenti Roma-Milano sulla dorsale tirrenica, di fatto spezzando in due l'Italia: si registrano allungamenti di percorrenza fino a 180 minuti, oltre che numerosi guasti all'infrastruttura, tra cui quello del 1° luglio 2026 a Roma Tiburtina, con ritardi fino a 200 minuti;

   da quando è stato nominato il Ministro interrogato è stato raggiunto il record di treni a media o lunga percorrenza con ritardi superiori ai 60 minuti: il 2,4 per cento nel 2024. Le percentuali apparentemente più contenute degli anni successivi sono dovute alla parzialità delle informazioni rese da Trenitalia, che distingue tra treni partiti con meno di cinque minuti di ritardo e treni partiti con ritardi superiori a cinque minuti: il treno che parte un'ora dopo l'orario previsto e quello che parte sei minuti dopo sono conteggiati nello stesso gruppo;

   fino al 2016 l'azienda riportava espressamente la percentuale di treni a media e lunga percorrenza giunti a destinazione entro 15 minuti (92,3 per cento) accanto a quella entro 60 minuti (99,2 per cento), mentre nelle ultime relazioni la fascia entro i 15 minuti non è più riportata e la puntualità in arrivo è rappresentata unicamente sulla soglia, assai più ampia, dei 60 minuti (97,6 per cento), impedendo un confronto omogeneo nel tempo a parità di metodo e perimetro;

   in questo contesto, la scorsa settimana l'amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma ha rassegnato le proprie dimissioni, secondo organi di stampa dietro pressioni governative;

   dall'insediamento del Ministro interrogato, di fatto, la situazione legata al sistema ferroviario risulta essere drammatica e in forte peggioramento tra costanti ritardi e cancellazioni di treni, perenni cantieri sulle linee ferroviarie, lavori a rilento nell'installazione delle nuove tecnologie di sicurezza come l'Ertms e nessuna soluzione avanzata per ridurre i disagi per i cittadini, lavoratori, pendolari e studenti. Stessa sorte ora concerne il sistema aereo, paralizzando di fatto il Paese e le esigenze di mobilità di cittadini e turisti –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per porre finalmente rimedio al progressivo e costante aumento di ritardi, cancellazioni e disagi dovuti alle inefficienze del trasporto aereo e ferroviario nazionale, chiarendo altresì le ragioni per le quali l'amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato si sia dimesso.
(3-02770)


Elementi in ordine ai ritardi registrati sulla rete ferroviaria nazionale e iniziative di competenza per assicurare ai passeggeri forme di ristoro economico – 3-02771

   CASU, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO, MORASSUT, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il sistema ferroviario nazionale è ormai caratterizzato da ritardi cronici, guasti infrastrutturali, tecnologici, cancellazioni, disservizi e un caos informativo che si ripete quotidianamente, arrecando gravi disagi ai cittadini e alle imprese e compromettendo l'affidabilità di un servizio pubblico essenziale;

   sui trasporti si registra il fallimento del Governo, che continua a non affrontare la reale dimensione del problema. Mentre milioni di persone rischiano ogni giorno di arrivare in ritardo al lavoro, a scuola o ai propri appuntamenti, il Ministro interrogato continua a nascondersi dietro percentuali di puntualità, rifiutandosi di rendere noto il dato che meglio rappresenta la realtà vissuta dai viaggiatori: il numero complessivo dei minuti di ritardo accumulati;

   da anni viene chiesto di pubblicare i dati assoluti, senza rifugiarsi in indicatori percentuali che non restituiscono il tempo effettivamente perso dai cittadini. Secondo dati pubblicati dal gruppo Ferrovie dello Stato dal 1° gennaio al 20 giugno 2026, senza considerare i giorni di sciopero per evitare ogni strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori, gli interroganti hanno contato complessivamente che i ritardi accumulati ammontano a 3.894.961 minuti, pari a 64.916 ore, equivalenti a oltre sette anni e mezzo di vita sottratti agli italiani;

   se i cantieri rappresentano un investimento necessario per il futuro della rete ferroviaria, non possono diventare l'alibi per giustificare una gestione inefficiente delle emergenze e un progressivo peggioramento della qualità del servizio. Il compito di un Governo non è soltanto aprire i cantieri, ma garantire che le opere migliorino concretamente la vita delle persone;

   eppure, a fronte di percorrenze significativamente più lunghe previste in occasione dei lavori sulla rete ferroviaria, il Governo non ha mai agito per sollecitare una corrispondente riduzione del costo dei biglietti, né altre forme di ristoro economico proporzionate ai maggiori tempi di viaggio –:

   quale sia il numero assoluto dei minuti di ritardo complessivi di tutti i treni di tutti gli operatori circolanti sulla rete ferroviaria nazionale dall'inizio del mandato del Ministro interrogato, chiarendo quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire interventi di riduzione del costo dei biglietti per i passeggeri o altre forme di ristoro economico proporzionate all'aumento dei tempi di percorrenza e al peggioramento del servizio per tutti i collegamenti interessati dai lavori programmati.
(3-02771)


Iniziative di competenza volte a ridurre il costo dei biglietti, in relazione ai disservizi legati ai cantieri in corso sulla rete ferroviaria – 3-02772

   IARIA, BARZOTTI, FEDE e QUARTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il trasporto ferroviario vive da anni una fase di profonda crisi, caratterizzata da ritardi cronici, soppressioni improvvise, una preoccupante disaffezione dell'utenza e, da ultimo, le dimissioni dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato con i cantieri in stato di avanzamento;

   la sovrapposizione dei cantieri sulle tratte strategiche ha mostrato una pianificazione inadeguata dei cantieri, che ha concentrato gli interventi di potenziamento nello stesso arco temporale, con il risultato di non poter garantire percorsi alternativi efficienti e una generale paralisi operativa. Come riportato dal Codacons e dalla stampa, la gestione dei bus sostitutivi è risultata insufficiente a coprire la domanda, causando un collasso del sistema di mobilità su intere regioni;

   tale carenza di programmazione e capacità gestionali fanno sì che anche un guasto minore si trasformi, a catena, in un blocco di decine di convogli, rivelando una fragilità intrinseca della pianificazione del servizio;

   il fallimento della strategia intermodale ha fatto sì che le interruzioni ferroviarie abbiano inciso sul trasporto su gomma, che, in assenza di una corretta programmazione, non è in grado di assorbire il carico di passeggeri;

   sebbene l'attenzione di questo Esecutivo sia focalizzata sui grandi progetti (alta velocità e grandi opere), da tempo le opposizioni denunciano un trascurato investimento sulla manutenzione ordinaria della rete, tanto è vero che, con il decreto-legge n. 32 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026 n. 71, è stata necessaria una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e il trasferimento di 2,8 miliardi di euro, per ridurre l'esposizione debitoria di Rete ferroviaria italiana;

   nella giornata di lunedì 6 luglio 2026, il cantiere per la sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino ha imposto l'interruzione del traffico tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella;

   i disagi logistici hanno costretto i passeggeri a ricorrere a trasbordi su navette sostitutive e a subire deviazioni verso la dorsale tirrenica in assenza di informazioni, che ha generato difficoltà nell'orientamento, soprattutto per i turisti stranieri e i pendolari;

   i viaggiatori hanno dovuto fronteggiare temperature elevate e un'afa persistente, aggravate da sistemi di climatizzazione a bordo dei convogli non sempre efficienti, ed è stato necessario l'intervento della Protezione civile e della polizia municipale, gravando sull'ente locale di prossimità –:

   se e da quando il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritenga, alla luce dei tempi di percorrenza raddoppiati e a fronte delle corse dimezzate, di adottare iniziative di competenza volte a ridurre drasticamente il costo dei biglietti, prevedendo altresì una programmazione degli interventi che non gravi sui passeggeri e sugli enti locali.
(3-02772)


Ulteriori iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale, con particolare riferimento ai giovani e ai ciclisti – 3-02773

   PELLA e BOSCAINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 177 del 2024 ha previsto una riforma organica del codice della strada, con l'obiettivo dichiarato dal Ministro interrogato di aumentare le condizioni di sicurezza stradale e ridurre l'incidentalità;

   i dati relativi al primo anno di applicazione della nuova normativa hanno testimoniato che gli effetti della riforma hanno prodotto risultati positivi, dal momento che nel 2025 le vittime della strada sono diminuite del 6,4 per cento rispetto al 2024;

   nello specifico si sono registrati 1.041 incidenti stradali con lesioni in meno, con una riduzione rispetto al 2024 di 96 decessi e 1.338 feriti in meno;

   risultati incoraggianti sui quali è però necessario proseguire al fine di ampliare sempre di più la sfera della sicurezza e ridurre il numero delle vittime, dal momento che «sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa», come dichiarato recentemente dal Ministro interrogato in riferimento ai numerosi incidenti gravi che purtroppo si verificano nei fine settimana, coinvolgendo soprattutto i giovani;

   fenomeno sul quale il Ministro interrogato ha annunciato di voler valutare la possibilità di ulteriori, specifici, interventi d'intesa con il Ministro dell'interno;

   nell'ambito degli utenti della strada ancora a rischio vi sono anche i ciclisti che nei primi sei mesi del 2026 hanno purtroppo registrato circa 100 vittime mortali a seguito di incidenti stradali –:

   se intenda assumere ulteriori iniziative di competenza volte a rafforzare ulteriormente il quadro di sicurezza stradale delineato con l'ultima riforma del codice della strada, con riferimento agli incidenti stradali che vedono coinvolti i giovani e gli utenti della mobilità ciclistica.
(3-02773)


Chiarimenti in merito al decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2023/970 – 3-02774

   PASTORELLA, BONETTI, RICHETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si pone l'obiettivo di rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso una maggiore trasparenza retributiva;

   la direttiva prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, che i sistemi retributivi debbano permettere di valutare se i lavoratori si trovino in una situazione comparabile per quanto riguarda il valore del lavoro. Tale valutazione deve basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere – tra i quali le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, eventualmente, altri fattori pertinenti al lavoro o alla posizione specifici;

   tuttavia, il decreto legislativo n. 96 del 2026 di attuazione della citata direttiva non indica espressamente, tra i criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, il criterio dell'«impegno»;

   tale omissione non appare meramente formale. L'impegno, infatti, può rappresentare uno dei parametri utili per valutare il lavoro di pari valore e per distinguere, quando vi siano ragioni oggettive e non discriminatorie, i diversi livelli retributivi;

   tale omissione appare ancor meno comprensibile alla luce del richiamo costante, da parte dell'attuale Governo, alla centralità del merito nella valutazione del lavoro. Non si comprende, dunque, per quale ragione non siano stati riprodotti fedelmente tutti i criteri previsti dalla direttiva europea;

   anche durante l'attività conoscitiva durante l'esame parlamentare è stato ricordato che la direttiva include espressamente l'«impegno» tra i criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Alcuni giuslavoristi hanno sottolineato come tale criterio sia stato «ingiustificatamente espunto dal comma 3» dell'articolo 4 e che, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e della gestione delle risorse umane, non vi sono ragioni per escluderlo, potendo esso rappresentare un parametro oggettivo di differenziazione dei livelli retributivi;

   ciò conferma che l'omissione del riferimento all'impegno non è soltanto una scelta lessicale, bensì rischia di creare incertezza sull'applicazione concreta della disciplina. In particolare, non è chiaro se tale criterio debba comunque essere considerato nella valutazione del lavoro di pari valore e nella differenziazione dei livelli retributivi su basi oggettive e non discriminatorie –:

   se intenda chiarire quali siano le motivazioni che hanno determinato l'omissione del criterio dell'«impegno» previsto dalla direttiva (UE) 2023/970 tra i criteri richiamati nel decreto legislativo di attuazione e che tale criterio debba comunque ritenersi applicabile nella valutazione del lavoro di pari valore.
(3-02774)


Iniziative a favore dei lavoratori del settore contact center, con riferimento al rafforzamento delle competenze nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali – 3-02775

   GHIRRA, MARI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con nota congiunta del 24 giugno 2026 le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative hanno annunciato un'agitazione per sollecitare il Governo ad affrontare organicamente le problematiche del settore contact center nel quale migliaia di lavoratori sono coinvolti da una crisi devastante che, inoltre, potrebbe comportare il ricorso a forme di ammortizzatori sociali;

   secondo i dati evidenziati nella stessa nota oltre 2 mila lavoratori sono a rischio occupazione entro il 2026, gradualmente sostituiti da strumenti di intelligenza artificiale, anche nella gestione di servizi pubblici;

   l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale e delle chatbot nelle piattaforme di lavoro digitale del settore contact center si inserisce in un quadro normativo caratterizzato da lacune, non superate dai molteplici interventi legislativi, dapprima a livello europeo con l'Ai Act e successivamente in ambito nazionale con la legge 23 settembre 2025, n. 132, che hanno favorito il consolidarsi di criticità strutturali per lavoratori, aggravate da fenomeni di delocalizzazione e da diffuse condizioni di precariato, con conseguente rischio per i livelli occupazionali, anche in considerazione che più della metà degli occupati è concentrata nel Mezzogiorno, con una forte polarizzazione in un numero limitato di province;

   in tale contesto si assiste ad un'assenza di strategia del Governo rispetto alle implicazioni derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che risulta evidente anche con riferimento ai lavoratori delle piattaforme digitali, per i quali l'organizzazione automatizzata delle attività può tradursi in un incremento dei ritmi di lavoro, in una maggiore esposizione al rischio infortunistico e in una compressione delle tutele individuali e collettive;

   è necessario, pertanto, porre in essere una strategia strutturata volta a promuovere percorsi di formazione e un piano di upskilling e reskilling per i lavoratori del comparto, per governare la transizione tecnologica e non subirne gli effetti occupazionali, che, in considerazione dell'elevato numero di addetti e delle specificità territoriali coinvolte, devono essere scongiurati –:

   se non ritenga urgente promuovere, per quanto di competenza, una strategia basata su un programma di politiche attive e di formazione volto a rafforzare le competenze dei lavoratori del settore anche nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, al fine di assicurarne un impiego complementare e non contrastante con i diritti dei lavoratori, nonché di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia nazionale e comunitaria.
(3-02775)


Prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie e delle situazioni di fragilità e al contrasto della povertà – 3-02776

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

   le politiche del lavoro e le politiche sociali hanno il compito di sostenere le persone e le formazioni sociali presenti in Italia attraverso misure proporzionate ai loro bisogni e alle loro condizioni di vita, al fine di promuovere lo sviluppo integrale di tutto il Paese;

   l'evoluzione dei sistemi di welfare affronta oggi sfide inedite, che richiedono risposte nuove e creative che sappiano tracciare nuovi percorsi nel solco delle più virtuose tradizioni sociali e della Costituzione della Repubblica italiana;

   l'obiettivo di garantire una base previdenziale universale e contrastare la povertà, per esempio, potrebbe prevedere che ogni bambino nato in Italia riceva, contestualmente al codice fiscale, un cassetto previdenziale digitale personale. Lo Stato verserebbe su questo conto una somma annuale fino alla maggiore età, con importi maggiorati per famiglie in condizione di fragilità. Al raggiungimento della maggiore età, il cassetto previdenziale rimarrebbe aperto e accoglierebbe i contributi da lavoro, le contribuzioni volontarie e i versamenti da fondi pensione complementari;

   l'importanza dell'assistenza dovuta ai propri familiari potrebbe favorire l'introduzione di contributi economici dignitosi per i caregiver familiari che assistono a tempo pieno persone con disabilità grave o non autosufficienza e prevedere il riconoscimento dei periodi di assistenza ai fini previdenziali, attraverso contributi figurativi che alimentano il cassetto previdenziale –:

   quali siano le prospettive di sviluppo futuro delle politiche del lavoro e sociali a sostegno delle famiglie e delle fragilità, anche con riferimento al contrasto alla povertà.
(3-02776)


Iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine dell'erogazione della decima rata da parte della Commissione europea – 3-02777

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, AMBROSI, COLOSIMO, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO, PISANO, ROTONDI e RACHELE SILVESTRI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   il 30 giugno 2026 è scaduto il termine indicativo stabilito dall'Unione europea per il completamento di opere e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   al 31 maggio 2026 sulla piattaforma ReGiS risultano spesi oltre 121 miliardi di euro, ai quali con la rendicontazione finale andranno aggiunti i circa 22 miliardi confluiti negli strumenti finanziari;

   in totale, 166 miliardi di euro risultano attualmente incassati per il raggiungimento dei 416 obiettivi previsti dalle 9 rate già ricevute dalla Commissione europea;

   nelle prossime settimane si procederà a un monitoraggio ancora più attento, dal quale si avrà la certificazione circa il raggiungimento di 70 obiettivi che le amministrazioni intendono rendicontare a partire dal 30 giugno 2026, i restanti saranno rendicontati come prevede il regolamento entro il 30 settembre 2026;

   per quanto riguarda la richiesta della decima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a metà giugno 2026 è stata presentata alla Commissione europea una proposta di revisione: al 90 per cento si tratta di aspetti meramente tecnici sui quali è in corso un confronto con la Commissione europea, che, una volta concluso, avrà effetti immediati;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che volge al termine, ha costituito un'opportunità difficilmente ripetibile, viste le condizioni particolari in cui è nato, ossia per il rilancio economico post-pandemia;

   è stata poi una delle sfide amministrative più impegnative che gli enti locali e le regioni hanno avuto in questi anni;

   sotto questo profilo, va rimarcato come si siano registrati risultati molto importanti anche in termini di riforme, quali il testo unico sulle fonti rinnovabili, il codice dei contratti pubblici, i pubblici servizi, la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, che, oltretutto, ha permesso di chiudere una procedura di infrazione avviata dieci anni fa –:

   quali misure stia attuando il Governo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, atte a consentire all'Italia di incassare entro il 31 dicembre 2026 la decima rata dalla Commissione europea, pari a 28,4 miliardi di euro.
(3-02777)


Iniziative di competenza per il rispetto dell'equilibrio fra istituzioni europee, con particolare riferimento al ricorso agli atti delegati – 3-02778

   GIGLIO VIGNA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce al legislatore dell'Unione la facoltà di delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati di portata generale diretti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, ferma restando la possibilità per il Parlamento europeo e il Consiglio di revocare la delega o di formulare obiezioni nei termini previsti;

   l'istituto degli atti delegati è stato introdotto con l'obiettivo di assicurare maggiore flessibilità e tempestività nell'aggiornamento della normativa europea, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata complessità tecnica o da una rapida evoluzione del quadro regolatorio;

   negli ultimi anni si è tuttavia registrato un crescente ricorso a tale strumento in ambiti di particolare rilevanza economica, industriale e ambientale, con effetti che, pur formalmente riferibili a profili tecnici o attuativi, possono incidere in misura significativa sulle politiche pubbliche degli Stati membri e sugli operatori economici;

   nel dibattito istituzionale europeo e nazionale è stata più volte evidenziata l'esigenza di preservare il corretto equilibrio tra le competenze del legislatore europeo e quelle della Commissione europea, evitando che il ricorso agli atti delegati possa estendersi oltre la disciplina di aspetti strettamente non essenziali, con conseguente riduzione del confronto politico e del controllo esercitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

   l'esigenza di un uso rigoroso di tali strumenti nasce proprio dalla necessità di evitare che tali atti divengano, di fatto, uno strumento per trasferire alla Commissione europea scelte, che, per la loro natura e per gli effetti che producono, possano determinare rilevanti conseguenze economiche (in particolare in materia di transizione verde e della disciplina del sistema europeo di scambio delle quote di emissione – Ets) per gli interi comparti produttivi coinvolti;

   infatti, il ricorso agli atti delegati deve rimanere circoscritto ai casi effettivamente previsti dai Trattati e non deve determinare nella sostanza un ampliamento delle prerogative normative della Commissione europea su profili che presentano un rilevante contenuto politico o incidono significativamente sulle competenze e sugli interessi degli Stati membri –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare in sede europea con riguardo a quanto esposto in premessa, affinché sia assicurato il pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio, con una limitazione del ricorso agli atti delegati che incidono significativamente sulle competenze e sugli interessi degli Stati membri.
(3-02778)