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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 luglio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 luglio 2026.

  Albano, Amich, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boscaini, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Casu, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghirra, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pastorella, Pastorino, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amich, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boscaini, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Casu, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghirra, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pastorella, Pastorino, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   GEBHARD: «Disposizioni concernenti il divieto di fruizione dei servizi di reti sociali telematiche da parte dei minori di quindici anni e l'obbligo di verifica dell'età degli utenti, nonché modifica all'articolo 2-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di consenso del minore al trattamento dei propri dati personali» (3016).

  In data 13 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   L'ABBATE: «Disposizioni per il riconoscimento automatico delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e disabilità in favore delle persone affette da mesotelioma maligno» (3017);

   CECCHETTI: «Modifiche all'articolo 1129 del codice civile, concernenti l'obbligo di assicurazione per l'assunzione dell'incarico di amministratore di condominio, e introduzione del capo V-bis del titolo XVII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di istituzione di un fondo di garanzia per l'indennizzo dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di amministrazione condominiale» (3018).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (1836) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per investimenti e attività di formazione relativi all'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale» (2691) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale» (2834) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (2885) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge AMICH ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e alla legge 14 novembre 2012, n. 203, in materia di ricerca delle persone scomparse» (2909) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei bambini» (2943) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amich e Ciaburro.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana» (2997) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  MORRONE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato» (2952) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  GRIPPO: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico» (2934) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):

  RAIMONDO ed altri: «Disposizioni per la semplificazione del procedimento di rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nei casi di disabilità grave permanente e non rivedibile» (2937) Parere delle Commissioni I, II, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  MARINO: «Disposizioni concernenti la copertura delle piante organiche delle amministrazioni dei comuni in stato di dissesto finanziario» (2921) Parere delle Commissioni I, V e VI.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:

   Commissione IV (Difesa):

  SCERRA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del caporale Antonino Drago» (Doc XXII, n. 49) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Cinecittà Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 605).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 606).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettere del 10 luglio 2026, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno GARDINI ed altri n. 9/2245/32 e RAVETTO n. 9/2245/41, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2025, sull'opportunità di valutare una riforma complessiva della Giustizia di pace.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, l'aggiornamento 2025 al contratto di programma stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte investimenti (Doc. CXCIX-ter, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera pervenuta in data 1° luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, la prima relazione concernente le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo decreto legislativo n. 201 del 2016, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, riferita all'anno 2025 (Doc. CCLI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla bozza di «nuovi orientamenti sulle concentrazioni».

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 6 luglio 2026, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 18 al 21 maggio 2026, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM) (Doc. XII, n. 820) - alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (Doc. XII, n. 821) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione (Doc. XII, n. 822) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 823) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (Doc. XII, n. 824) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (Doc. XII, n. 825) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (Doc. XII, n. 826) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione da parte dell'Unione della modifica dell'articolo 36 dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (Doc. XII, n. 827) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica – Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi (Doc. XII, n. 828) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (Doc. XII, n. 829) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (Doc. XII, n. 830) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) (Doc. XII, n. 831) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell'ambito dello strumento SAFE (Doc. XII, n. 832) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'impatto dell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE) sulla pesca in determinate aree di pesca e in determinati bacini marittimi (Doc. XII, n. 833) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulle opportunità e le sfide presentate da una strategia globale di intelligenza artificiale per il commercio dell'UE (Doc. XII, n. 834) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione sullo Stato di diritto, i diritti fondamentali e l'uso improprio dei fondi dell'UE in Slovacchia: necessità di una risposta dell'UE (Doc. XII, n. 835) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla repressione e l'esecuzione di manifestanti, dissidenti, prigionieri politici e minoranze religiose in Iran (Doc. XII, n. 836) – alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 8 luglio 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 4888 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 90) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 final) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 e 13 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE (COM(2026) 311 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 311 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 luglio 2026;

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2028 (COM(2026) 345 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Piano d'azione per la resilienza, l'autonomia strategica e la sostenibilità del sistema dell'UE per le proteine (COM(2026) 355 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico (COM(2026) 356 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 356 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2025 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2026) 361 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 361 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice (COM(2026) 362 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2026) 363 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) (COM(2026) 364 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro).

Comunicazione dell'avvio
di procedure di infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 9 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 8 luglio 2026, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2026/2088, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta incompatibilità della normativa italiana con la direttiva 2011/96/UE madre-figlia – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2026/2152, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione all'attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca – alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

  Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera in data 7 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, riferita all'anno 2025 (Doc. CXCI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Bruno Izzo, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Chiarimenti e iniziative normative in merito al divieto di possedere apparati di comunicazione radiotrasmittente, previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – 2-00436

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, 6 settembre 2011, n. 159, concernente «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1362», prevede una forma aggravata di avviso orale irrogabile nei confronti di coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi; nell'ambito della nozione di apparato di comunicazione radiotrasmittente, la Corte di cassazione, ha chiarito con la sentenza n. 314 del 2019 (e in precedenza con le sentenze n. 28796 del 2014 e n. 38514 del 2009) che rientrano: il telefono cellulare, radiotrasmettitori, il radiotelefono, i satelliti, ponti radio, le emittenti radio, i radiofari, i walkie-talkie, i telefoni cordless;

   bisogna considerare tuttavia che negli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico, ha sostanzialmente modificato di fatto, sebbene in maniera sensibile, il modo di comunicare, basti pensare al rapido diffondersi dei cosiddetti social network (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter), in grado di consentire nuove forme di comunicazione tramite rete internet;

   a tal fine, il concetto di apparato radiotrasmittente, potrebbe pertanto estendersi, sino a ricomprendere, i moderni smartphone, tablet, che consentano connessioni dati via wi-fi o attraverso Sim; l'interrogante, evidenzia che proprio sulla scorta di queste interpretazioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 in precedenza richiamato, nella parte in cui, tra gli «apparati di comunicazione radiotrasmittente», di cui il questore può vietare il possesso o l'utilizzo, s'includono appunto i telefoni cellulari;

   la decisione della Consulta è motivata sulla base del fatto che il divieto di possesso e uso di telefono mobile (considerata l'universale diffusione di tale strumento in ogni ambito) si traduce in una compressione della libertà di comunicare, sancita come inviolabile dalla Costituzione, che ne consente la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»; nell'ottica di adeguare la disciplina della misura suesposta ai princìpi espressi dalla Corte costituzionale in precedenza richiamata, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, all'articolo 5, al comma 1, ha introdotto una nuova specifica fattispecie all'articolo 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, aggiungendo un nuovo comma 6-bis, che dispone il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici o telematici, specificatamente indicati, nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni, dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale (non è incluso il personal computer);

   conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale, tale divieto può attualmente essere disposto dall'autorità giudiziaria, su proposta del questore, nei confronti dei destinatari di avviso orale, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti;

   per quanto concerne l'autorità giudiziaria competente, l'articolo 5, comma 1, del suesposto decreto-legge n. 123 del 2023, nella configurazione precedente alla conversione in legge, aveva individuato il tribunale in composizione monocratica; tuttavia la legge di conversione ha modificato la disposizione in esame (determinando oggettivamente confusione e disorientamento) attribuendo la competenza ad applicare il divieto de quo in capo al tribunale per i minorenni;

   tale opzione normativa infatti, indurrebbe e ritenere il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, applicabile unicamente ai soggetti minorenni ultraquattordicenni; d'altro canto tuttavia, lo stesso comma 6-bis, richiama i «casi di cui ai commi 1 e 3-bis» ovvero rispettivamente, l'avviso orale a soggetti maggiorenni e quello a soggetti minorenni;

   in relazione alle suesposte osservazioni, a giudizio dell'interpellante appare urgente e indifferibile chiarire quale sia l'autorità giudiziaria a cui spetti la competenza per convalidare la proposta del questore, in ordine all'applicazione delle prescrizioni di divieto di cellulari e altri mezzi di comunicazione –:

   se i Ministri interrogati non ravvisino – secondo quanto esposto in premessa – come l'attuale normativa appaia confusa e generi difficoltà nell'applicazione effettiva da parte degli operatori di giustizia e dunque, in caso affermativo, se non ritengano urgente e opportuno adottare iniziative di carattere normativo volte a:

    a) chiarire definitivamente, in base a quanto esposto in premessa l'ambito di applicazione della disciplina;

    b) introdurre una disposizione volta a includere tra i reati in relazione ai quali occorre una condanna per applicazione dell'avviso orale con prescrizioni anche i reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica.
(2-00436) «Ambrosi ».


Iniziative volte a rafforzare la libertà di stampa e la tutela del giornalismo – 2-00844; 3-02782

B) Interpellanza e interrogazione

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   dall'insediamento del Governo Meloni osservatori internazionali, come Reporter senza frontiere e organizzazioni come Media freedom rapid response, hanno rilevato e documentato una crescente e sistematica iniziativa giudiziaria promossa da numerosi esponenti del Governo nei confronti di giornalisti, cronisti d'inchiesta e direttori di testate nazionali;

   tale fenomeno si sostanzia in una proliferazione di querele per diffamazione e citazioni in sede civile per risarcimento danni; le azioni appaiono spesso caratterizzate da una sproporzione tra l'asserita offesa e l'entità delle pretese risarcitorie, configurando in molti casi il profilo delle cosiddette «querele temerarie» o Slapp (Strategic lawsuits against public participation), utilizzate al fine di scoraggiare l'attività giornalistica, esercitando una pressione indebita sull'attività d'informazione; l'Italia è stata segnalata anche dai competenti organismi unionali: il Rapporto della Commissione Ue (2024) ha evidenziato preoccupazione per l'uso sistematico di procedimenti giudiziari contro i giornalisti da parte di esponenti politici in Italia; il Consiglio d'Europa, in diverse allerte pubblicate sulla piattaforma per la protezione del giornalismo, ha citato casi specifici che coinvolgono ministri italiani, definendoli potenziali intimidazioni;

   in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha mantenuto o avviato diverse azioni legali. Tra le più note, quella contro Saviano e contro il quotidiano Domani. Per quanto risulta all'interpellante, il Vicepremier Salvini ha una lunga storia di querele contro giornalisti e testate (tra cui Piazzapulita e vari cronisti d'inchiesta), molte delle quali antecedenti al mandato attuale ma portate avanti durante lo stesso; il Ministro dell'agricoltura ha intrapreso azioni legali, tra cui una querela contro una giornalista del quotidiano La Stampa e altri commentatori per opinioni espresse in contesti televisivi o editoriali. Il Ministro del made in Italy è noto per uso frequente di diffide e richieste di risarcimento danni verso alcune testate. Gennaro Sangiuliano, durante il suo mandato da Ministro, ha avviato azioni legali, inclusa una richiesta di risarcimento danni milionaria contro Il Fatto Quotidiano;

   risulta, da ultimo, la querela del Ministro Piantedosi contro il sito Dagospia per diffamazione aggravata a mezzo stampa, relativamente alle notizie rese sul rapporto tra il Ministro e la giornalista Claudia Conte. Tale vicenda, al netto delle questioni meramente personali, pone oggettivi e legittimi interrogativi giornalistici su eventuali incarichi ricevuti dalla giornalista;

   peraltro, preme in tale contesto evidenziare altresì la grave vicenda dei giornalisti spiati attraverso lo spyware israeliano Graphite. Il Governo continua a negare coinvolgimenti, mentre la società Paragon solutions ha, comunque, rescisso il contratto con l'Italia per violazione del codice etico, che, per l'appunto, vieta lo spionaggio di giornalisti e figure della società civile, e per la mancata collaborazione;

   il ricorso frequente allo strumento giudiziario da parte di figure investite di altissime responsabilità istituzionali rischia di alterare il delicato equilibrio tra la tutela dell'onorabilità individuale e il diritto dei cittadini a essere informati su questioni di rilevante interesse pubblico –:

   quali iniziative urgenti anche di carattere normativo intendano adottare al fine di rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, in particolare, attraverso il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva cosiddetta anti-Slapp ((Ue) 2024/1069);

   se i componenti del Governo che vi hanno fatto ricorso non intendano valutare l'opportunità della remissione delle querele presentate nei confronti dei giornalisti, ovvero di testate giornalistiche;

   se non sia opportuno rendersi disponibile verso gli attori dell'informazione, attraverso una costante e periodica convocazione di conferenze stampa, aperte alle libere domande, al fine di rendere conto del proprio operato, quale parte integrante del mandato di Governo;

   quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intendano assumere per dare piena attuazione al regolamento (Ue) 2024/1083, cosiddetto Freedom act, a tutela del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione;

   quali iniziative, per quanto di competenza, si ritenga di intraprendere al fine di tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca, anche in forma freelance, quale strumento di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, astenendosi dal portare a compimento tutte quelle riforme che possano comportare una compressione di tali diritti costituzionalmente garantiti, nonché ad adottare iniziative normative volte a ripristinare la disciplina precedente alla cosiddetta «norma bavaglio», che limita la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare;

   quali iniziative di competenza si intendano assumere, al fine di adempiere pienamente al dettato costituzionale, affinché sia garantito il pluralismo nella sua qualità di valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione, assicurandone l'imparzialità, l'obiettività, la correttezza e la completezza.
(2-00844) «Baldino ».


   BENZONI  e GRIPPO . — Al Ministro della giustizia, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva (Ue) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni volte a contrastare le azioni giudiziarie manifestamente infondate o abusive promosse nei confronti di giornalisti, attivisti, studiosi, associazioni e soggetti impegnati nella partecipazione al dibattito pubblico, comunemente definite «querele temerarie» o «Slapp» (Strategic lawsuits against public participation);

   ad oggi, l'Italia non ha ancora completato il recepimento della sopra citata direttiva, nonostante l'indiscutibile necessità di garantire strumenti efficaci di tutela della libertà di informazione e della partecipazione democratica;

   secondo numerose organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nella tutela della libertà di stampa, infatti, il ricorso improprio ad azioni civili o penali può determinare un effetto intimidatorio nei confronti di giornalisti, amministratori locali, associazioni e cittadini che esercitano il diritto di critica o di denuncia;

   la Corte europea dei diritti dell'uomo e le istituzioni europee hanno più volte richiamato gli Stati membri alla necessità di garantire un equilibrio tra tutela della reputazione e libertà di espressione, evitando l'utilizzo distorto dello strumento giudiziario;

   a parere degli interroganti appare pertanto necessario assicurare il rapido adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, introducendo strumenti efficaci di filtro, sanzione e ristoro contro le azioni abusive –:

   quale sia, ad oggi, lo stato di avanzamento del procedimento di recepimento della direttiva europea in materia di contrasto alle querele intimidatorie;

   se risultino nell'ordinamento italiano, allo stato attuale, misure specifiche atte a garantire tempi rapidi di definizione dei procedimenti riconducibili alle cosiddette «Slapp»;

   quali iniziative normative di competenza intendano promuovere al fine di prevenire il ricorso abusivo ad azioni giudiziarie finalizzate a limitare la libertà di stampa e la partecipazione pubblica, con particolare riferimento a strumenti di tutela economica e processuale per i soggetti colpiti da azioni manifestamente infondate o vessatorie, nonché per rafforzare la tutela del pluralismo dell'informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati.
(3-02782)


Intendimenti in ordine alla disciplina sulla pesca del tonno rosso per il triennio 2026-2028 – 3-02783

C) Interrogazione

   PIERRO . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato il 1° aprile 2026 un decreto direttoriale sulla pesca professionale italiana e ha definito la campagna del tonno rosso per il triennio 2026-2028. In tale ambito la piccola pesca costiera (Sscf-A e Sscf-B) ottiene per la prima volta quote bersaglio di tonno rosso (1,5 t e 1 t per imbarcazione);

   tale previsione costituisce un elemento di novità in quanto l'accesso specifico della piccola pesca costiera al sistema del tonno rosso introduce, in un settore storicamente molto regolato e strutturato, uno spazio riconosciuto anche a un segmento della flotta più piccolo e più fragile sotto il profilo economico e operativo;

   il decreto fissa criteri precisi: potranno accedere soltanto le unità sotto i 12 metri, con battute di pesca inferiori alle 24 ore, impiego di tecniche selettive e a ridotto impatto ambientale, e già autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;

   quanto ai trasferimenti di quota, gli accordi potranno avvenire solo con le unità abilitate nei segmenti previsti e appartenenti alla stessa O.P., mentre resteranno esclusi i passaggi con la circuizione e con la tonnara fissa;

   se il decreto provvede al riconoscimento del ruolo delle piccole marinerie, la sua applicazione nel golfo di Policastro fa riferimento ad un'area costiera ampia ed articolata che si estende lungo un arco territoriale che include la fascia costiera da Agropoli/Castellabate, nel Cilento, fino a Scalea, in Calabria;

   si tratta di un sistema territoriale continuo e omogeneo sotto il profilo socio-economico e delle attività di pesca, caratterizzato da una forte identità marittima e da dinamiche produttive condivise. È opportuno precisare che il golfo di Policastro ricade geograficamente nel Cilento, ma si sviluppa e termina naturalmente lungo la costa calabrese, configurandosi quindi come un'area interregionale di rilevante estensione e complessità. L'applicazione del decreto comporta l'esclusione della gran parte delle imbarcazioni tradizionali di pesca, la cui lunghezza varia mediamente tra gli 8 e i 14 metri, con conseguente esclusione, in particolare, delle unità comprese tra i 12 e i 14 metri, che rappresentano una quota significativa della flotta locale;

   si evidenzia inoltre che il numero delle imbarcazioni attualmente operanti non corrisponde più a quello precedentemente titolare di quota accidentale di tonno rosso: molte unità che in passato disponevano di una quota accidentale oggi ne risultano prive determinando una penalizzazione significativa per il comparto locale;

   inoltre non è esplicitato in quali termini sia applicabile il regime di cattura accidentale per le unità non autorizzate alla pesca di pesce spada o alalunga –:

   se vi siano margini per adottare iniziative volte a una eventuale integrazione o revisione del decreto vigente, finalizzata a consentire alle imbarcazioni tipiche locali tra gli 8 ed i 14 metri, oggi escluse, di poter operare in modo regolamentato, sostenibile e coerente con la realtà operativa dei territori, nella pesca del tonno rosso, anche attraverso modalità compatibili con la normativa Iccat e con gli obiettivi di tutela della risorsa, con riferimento in particolare al Cilento caratterizzato da elevata presenza della specie;

   se non ritenga opportuno avviare un momento di confronto tecnico-istituzionale volto a individuare soluzioni condivise, capaci di coniugare efficacemente la tutela della risorsa con la sostenibilità economica e operativa delle imprese di pesca, tenendo conto delle specificità territoriali.
(3-02783)


PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 2822-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAGI; PAVANELLI ED ALTRI (LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 5) (A.C. 157-2236)

A.C. 2822-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;

    gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;

    come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;

    gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;

    come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;

    peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;

    le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;

    altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;

    nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;

    la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;

    nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;

    l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;

    desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2822-A.
N. 1. Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;

    gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;

    come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;

    gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;

    come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;

    peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;

    le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;

    altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;

    nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;

    la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;

    nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;

    l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;

    particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;

    se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;

    tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;

    desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2822-A.
*N. 2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;

    gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;

    come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;

    gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;

    come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;

    peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;

    le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;

    altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;

    nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;

    la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;

    nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;

    l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;

    particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;

    se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;

    tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;

    desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2822-A.
*N. 3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Scerra.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera 2822-A recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le criticità di metodo e di merito del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate da moltissimi degli auditi ascoltati in audizione;

    gravissima innanzitutto è la decisione di approvare, contrariamente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia, un nuovo sistema elettorale formalmente ad un solo anno dalla scadenza naturale della legislatura, ma con tempi verosimilmente assai più brevi se venissero confermate le numerose dichiarazioni su una possibile fine anticipata nei primi mesi del 2027, con il grave rischio che la legge – una volta approvata – potrà essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio a ridosso del voto, oppure all'indomani dello svolgimento delle elezioni politiche, con gravi ricadute sulla stabilità e sulla legittimazione della nuova legislatura;

    come ricordato da numerosi auditi, infatti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nel 2024 si è pronunciata sull'Italia e, in linea con il «Codice di buone pratiche in materia elettorale» (2002), ha ribadito che «per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell'anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole»;

    la proposta di legge in esame, peraltro, è stata elaborata ed emendata senza nessuna convergenza, neppure parziale, con le forze politiche di opposizione, e a così breve distanza dal probabile rinnovo di Camera e Senato la scelta sul nuovo sistema è stata fortemente influenzata dall'andamento dei sondaggi politici, e dalla necessità delle forze politiche di maggioranza di adottare non il migliore sistema elettorale nell'interesse del Paese, ma quello che, sulla base dei sondaggi, è stato ritenuto più conveniente, anche solo per scongiurare determinati esiti elettorali;

    gravemente problematica è l'entità del premio prevista nel testo in esame che determina effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, e tali «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014;

    come sottolineato da alcuni auditi, infatti, i voti che entrano nell'urna sarebbero tutti uguali, ma a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, ne uscirebbero diseguali: poiché infatti il premio determina una correzione aritmetica, e dunque una migrazione di voti da una coalizione ad un'altra, il voto di chi ha scelto la coalizione vincente peserà più che proporzionalmente rispetto al voto di chi ha votato la coalizione perdente, senza peraltro nessuna considerazione della distanza, anche minima, che potrebbe intercorrere tra la coalizione vincente e la prima tra le coalizioni o liste perdenti;

    peraltro trattandosi di un consistente premio fisso (e non in percentuale fissa) i 70 seggi alla Camera e i 35 seggi al Senato potrebbero consentire alla maggioranza di arrivare sino al tetto massimo di 220 deputati e, come evidenziato da alcuni auditi, di sfiorare i 3/5 su 400 seggi, andando così a mettere a repentaglio quelle maggioranze qualificate richieste per taluni organi di garanzia proprio al fine di non consentire la loro elezione con una maggioranza meramente politica;

    le maggioranze politiche prodotte da questo sistema elettorale, e artificiosamente costruite attraverso un premio fisso così consistente, impatteranno anche sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario, permettendo altresì alla maggioranza politica che sostiene il Governo di decidere chi siederà nelle autorità di garanzia, alterandone la natura essenziale di poteri neutrali, e andando così irrimediabilmente a infrangere non solo il principio della separazione dei poteri, ma anche quel delicato equilibrio tra pesi e contrappesi disegnato dalla Carta costituzionale;

    altrettanto grave è la previsione di liste bloccate, sia con riferimento al premio che ai candidati nei collegi plurinominali. La Corte, nella medesima sentenza n. 1 del 2014, aveva infatti riconosciuto che si possono adottare sistemi con liste bloccate, purché corte, tali da garantire all'elettore la riconoscibilità dei candidati che si apprestano a votare;

    nella proposta di legge all'esame dell'aula, invece, il listone del premio di maggioranza è stato suddiviso in mini listini circoscrizionali, solo apparentemente più corti, quelli che l'elettore penserà di eleggere attraverso l'espressione del suo voto, mentre nella realtà dei fatti il suo voto sarà conteggiato a livello nazionale e potrebbe far scattare in blocco l'elezione di tutti i 70 candidati alla Camera e 35 candidati al Senato, anche se formalmente suddivisi nei vari listini circoscrizionali e inseriti in liste formalmente più corte per ciascuna circoscrizione;

    la circostanza che si tratti di unico listone nazionale – che per quanto riguarda il Senato confliggerebbe anche con la previsione dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che l'elezione per il Senato avvenga su base regionale – è peraltro confermata dal fatto che l'equilibrio di genere dovrà essere misurato sulla totalità dei candidati presentati nelle singole liste circoscrizionali e dalla circostanza che fuori dal seggio (al fine di garantire la conoscibilità da parte degli elettori) dovrà essere affisso l'elenco di tutti i candidati che corrono per il premio; peraltro la difformità tra l'esiguo numero di candidati circoscrizionali riportati sulla scheda elettorale e quelli inclusi nel listone assai più lungo affisso fuori dal seggio rischiano di generare ulteriore confusione nell'elettore, determinando la violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione e del principio di conoscibilità del voto;

    nella proposta in esame, inoltre, nessuna possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei candidati viene riconosciuta agli elettori, né nei confronti dei candidati inseriti nel premio di maggioranza, né tantomeno sui candidati che verranno inseriti nei collegi plurinominali. Tutte le liste saranno infatti pre-determinate dall'alto, né se ne conoscerà in anticipo l'effettiva lunghezza delle liste, né, soprattutto, il cittadino avrà la certezza di sapere quale candidato contribuirà ad eleggere con il proprio voto;

    l'eliminazione dei collegi uninominali, contestualmente all'assenza delle preferenze, apre forse alla questione più delicata sul piano democratico, comprimendo il diritto di scelta degli elettori e alterando il rapporto elettore-eletto, in chiaro conflitto con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 sugli effetti del mancato sostegno dell'indicazione personale dei cittadini;

    particolarmente grave è poi la disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;

    se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;

    tale ultima considerazione appare poi fortemente irragionevole se rapportata all'eventualità che le forze politiche, dopo aver indicato il nome della persona proposta come premier, potrebbero poi, in mancanza del raggiungimento della soglia del 42 per cento necessaria per consentire l'attribuzione del premio, trovarsi ad affrontare un possibile esito proporzionale, improntato su logiche opposte, caratterizzate dalla piena libertà dei partiti politici e ovviamente del Presidente della Repubblica di affidarsi a logiche completamente diverse;

    desta infine preoccupazione la tenuta costituzionale della previsione di un premio di maggioranza vincolato al raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento, quasi considerando le due Camere come un organo unico ai fini del premio. Infatti se una sola delle due Camere non raggiunge la soglia del 42 per cento, l'altra vedrà sottrarsi il premio legittimamente guadagnato per piegarsi alla proporzionalità dell'altra, perdendo così la propria autonomia. Tale previsione non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la nostra Costituzione ha introdotto un sistema di bicameralismo perfetto, e che l'articolo 55 della Costituzione prevede che «il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Tale previsione sembrerebbe confliggere dunque con le disposizioni costituzionali che configurano le Camere come due organi distinti, con proprie funzioni, legittimazione e autonomia (al punto che la stessa Costituzione ha previsto l'elezione su base regionale per il solo Senato) e in un contesto già segnato dal cd. monocameralismo di fatto o alternato sembrerebbe consacrare il definitivo superamento del bicameralismo italiano,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2822-A.
*N. 4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la proposta di legge A.C. 2822-A, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    il testo interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, modificando organicamente e in profondità il sistema elettorale vigente;

    il nuovo testo, proposto dai relatori nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 27 maggio 2026, sopprime sostanzialmente i collegi uninominali, con le sole eccezioni territoriali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, introduce un meccanismo premiale fisso, qualificato impropriamente come premio di governabilità, pari a 70 seggi alla Camera dei deputati e a 35 seggi al Senato della Repubblica, collegato al raggiungimento del 42 per cento dei voti validi in ciascuna Camera, prevede liste circoscrizionali o regionali per l'attribuzione del premio, mantiene liste bloccate senza voto di preferenza, prevede pluricandidature e impone l'indicazione della persona da proporre al Presidente della Repubblica per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri;

    tali scelte incidono direttamente sul principio democratico di cui all'articolo 1 della Costituzione, sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, sul voto personale, eguale, libero e segreto di cui all'articolo 48, sulla rappresentanza politica di cui agli articoli 56, 57, 58 e 67, sul ruolo costituzionale dei partiti di cui all'articolo 49, sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento di cui all'articolo 94, sulle prerogative del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 92 e sul procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138;

    la legge elettorale, quando altera in modo rilevante il rapporto tra voti e seggi, determina effetti che non si esauriscono nella tecnica di riparto della rappresentanza, poiché incide sulla composizione delle Camere, sulla formazione delle maggioranze, sul peso costituzionale delle minoranze e sul funzionamento concreto della forma di governo parlamentare;

    nel caso in esame, il collegamento tra «premio di governabilità», coordinamento degli esiti delle elezioni delle due Camere, liste di coalizione del premio e indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri determina una modificazione materiale degli equilibri costituzionali tra corpo elettorale, Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica;

    la proposta di legge interviene mentre il disegno di legge costituzionale sul cosiddetto premierato, approvato in prima deliberazione dal Senato e trasmesso alla Camera, non ha concluso il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione;

    il testo in esame anticipa con legge ordinaria alcuni effetti propri di quella di revisione costituzionale: personalizzazione della competizione elettorale, collegamento tra premio e persona indicata per Palazzo Chigi, costruzione normativa di una maggioranza parlamentare destinata a sostenere il Governo, pressione politica sul procedimento costituzionale di formazione dell'esecutivo;

    tale impostazione configura una riforma costituzionale mascherata da legge elettorale e determina una elusione sostanziale dell'articolo 138 della Costituzione, poiché modifica in via ordinaria l'equilibrio tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, senza le garanzie proprie del procedimento di revisione costituzionale;

    il procedimento parlamentare si è svolto in tempi compressi, su una materia che incide direttamente sulla composizione delle Camere e sull'esercizio del diritto di voto. L'esame referente di una legge elettorale richiede tempi adeguati, confronto pieno sulle conseguenze costituzionali e politiche delle scelte compiute;

    la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale ed elettorale, nel Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato con il parere n. 190 del 2002 e successivamente recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha affermato il principio della stabilità del diritto elettorale, richiamato anche nel corso delle audizioni svolte in Commissione Affari costituzionali, secondo cui gli elementi fondamentali della legislazione elettorale, tra cui il sistema elettorale in senso stretto, la composizione degli organi elettorali e la delimitazione dei collegi, non dovrebbero essere modificati nell'anno che precede le elezioni;

    nel corso delle audizioni svolte in Commissione Affari costituzionali è stato richiamato tale principio, precisando che esso rileva in particolare rispetto a interventi che incidono sulla trasformazione dei voti in seggi e sulle condizioni della competizione democratica, mentre non può essere invocato per impedire modifiche dirette ad adeguare la legislazione agli standard elettorali internazionali, rimuovere barriere all'accesso e ampliare la partecipazione democratica;

    il testo in esame incide proprio sugli elementi fondamentali della legislazione elettorale e non prevede alcuna clausola generale di salvaguardia temporale;

    già durante l'esame in Commissione sono stati presentati emendamenti diretti a introdurre disposizioni transitorie di stabilità del diritto elettorale, che prevedevano l'applicazione della nuova disciplina esclusivamente alle elezioni la cui convocazione dei comizi elettorali cadesse dopo il decorso di un anno dall'entrata in vigore della legge, con applicazione della disciplina previgente nel caso in cui, entro tale termine, si procedesse allo scioglimento anticipato delle Camere;

    l'eventualità di elezioni anticipate, nell'ultimo tratto della legislatura, allo stato attuale non può essere esclusa. Proprio per questo una riforma elettorale di tale portata avrebbe richiesto una clausola di salvaguardia idonea a impedire che una maggioranza parlamentare modifichi le regole fondamentali della competizione elettorale e possa immediatamente applicarle alle elezioni politiche successive;

    l'accesso alla competizione elettorale costituisce un ulteriore presupposto essenziale dell'effettività del principio democratico. Le norme sulla presentazione delle liste e sulla raccolta delle sottoscrizioni incidono direttamente sugli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, poiché determinano le condizioni alle quali i cittadini, le forze politiche e i candidati possono concorrere alla formazione della rappresentanza nazionale;

    l'emendamento approvato in Commissione in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni presenta evidenti profili di irragionevolezza e disparità di trattamento. La disposizione, per come formulata, cristallizza retroattivamente alla data del 31 dicembre 2025 una condizione di favore per alcuni soggetti politici già inseriti nel circuito parlamentare, lasciando gravare sugli altri l'onere della raccolta delle firme. Il criterio prescelto non è il consenso elettorale ottenuto nelle precedenti elezioni politiche, ma una condizione parlamentare dipendente dalla formazione dei gruppi, dalle regole interne delle Camere e dalle relative deroghe e, comunque, da vicende successive al voto;

    in tal modo la legge non disciplina in modo neutrale l'accesso alla competizione, ma introduce una selezione arbitraria tra forze politiche, favorendo chi è già costituito in gruppo parlamentare e aggravando la posizione di chi intende concorrere dall'esterno. Ne risultano lesi il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, il pluralismo politico tutelato dagli articoli 1 e 49, la libertà del voto di cui all'articolo 48 e il diritto di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di cui all'articolo 51;

    tale vizio risulta aggravato dal mancato accoglimento, in sede referente, delle proposte dirette a consentire la raccolta digitale delle sottoscrizioni. La combinazione tra esoneri selettivi per i soggetti già rappresentati e mantenimento di barriere materiali, organizzative ed economiche per le forze politiche non rappresentate produce una chiusura irragionevole del sistema elettorale e altera le condizioni minime di parità nella competizione democratica;

    non può essere invocata, a giustificazione del diniego della raccolta digitale, una generica inidoneità della firma digitale a garantire certezza e trasparenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che precludevano l'uso della firma digitale per la sottoscrizione di liste di candidati, affermando che l'ordinamento non può imporre aggravi non necessari né proporzionati quando l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione possono essere garantite mediante modalità elettronica;

    ne derivano ulteriori profili di contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 49, 51 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché una disciplina che rende più agevole l'accesso alla competizione per chi è già rappresentato e mantiene ostacoli sproporzionati per chi ne è fuori compromette il pluralismo politico e la libera espressione dell'opinione del popolo nella scelta del corpo legislativo;

    le disposizioni che prevedono l'attribuzione di un premio pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse si pongono in contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 56, 58 e 67 della Costituzione;

    risultano lesi il principio democratico, il principio di eguaglianza, il principio del voto eguale e libero, il principio di rappresentatività delle Camere e il principio del libero mandato parlamentare;

    il premio fisso consente a una lista o coalizione che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in ciascuna Camera di conseguire un vantaggio parlamentare non proporzionato al consenso ricevuto, alterando il rapporto tra voto e rappresentanza;

    il voto espresso per la lista o coalizione beneficiaria del premio produce un effetto rappresentativo superiore rispetto al voto espresso per le altre liste o coalizioni. Ne deriva una lesione dell'articolo 48 della Costituzione, perché il voto resta soltanto formalmente eguale, nel momento dell'espressione, ma produce effetti diversi nella trasformazione in seggi;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del premio previsto dalla legge n. 270 del 2005, richiamando lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza cui soggiacciono anche le norme elettorali e affermando che la discrezionalità legislativa incontra il limite della compressione eccessiva della funzione rappresentativa dell'Assemblea e dell'eguale diritto di voto;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2017, ha confermato che anche un premio di maggioranza con soglia minima resta soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità, in particolare quando la soglia prescelta e l'entità del premio determinino una distorsione eccessiva della rappresentatività;

    la lesione risulta ancora più evidente ove si consideri che il testo in esame mantiene un impianto formalmente proporzionale, innestandovi però un premio fisso di entità tale da alterare in modo significativo il rapporto tra voti e seggi. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha chiarito che, quando il legislatore adotta un sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, si genera nell'elettore una legittima aspettativa a che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del peso del voto in uscita, ai fini dell'attribuzione dei seggi, salvo quanto sia strettamente necessario a evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare. Nel caso in esame tale aspettativa viene disattesa, poiché l'elettore vota dentro un sistema che continua a presentarsi come proporzionale, ma il suo voto può produrre, per effetto del premio, una maggioranza parlamentare non corrispondente al consenso effettivamente espresso nel Paese;

    la soglia del 42 per cento non esclude il vizio, poiché resta inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi e può corrispondere, in presenza di astensione elevata, a una quota assai più ridotta del corpo elettorale. Il premio, quindi, può trasformare una parte politica minoritaria nei voti in una maggioranza parlamentare artificiale nella composizione delle Camere;

    il richiamo alla legge fascista «Acerbo» del 1923 è tecnicamente pertinente, nei limiti del confronto tra meccanismi elettorali, perché quella legge introdusse uno dei più noti precedenti di meccanismo premiale fondato sull'attribuzione alla lista più votata, al superamento di una soglia inferiore alla maggioranza assoluta, di una quota di seggi largamente superiore a quella derivante dal riparto ordinario;

    la finalità dichiarata della governabilità non supera il vizio di ragionevolezza. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 12060 del 2013, con la quale fu sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 270 del 2005, aveva già evidenziato che un meccanismo premiale può addirittura contraddire l'esigenza di governabilità, quando incentiva accordi elettorali, costruiti per accedere al premio, non sempre fondati su una reale omogeneità politica;

    la stabilità dei governi dipende dalla coesione delle forze politiche, dalla tenuta parlamentare della coalizione, dalla disciplina dei partiti, dalla compatibilità dei programmi e dalla capacità di conservare un indirizzo politico comune nel corso della legislatura. Un premio fisso attribuito a una coalizione elettorale può favorire la nascita di una maggioranza numerica e lasciare intatto, subito dopo, il problema della sua tenuta politica. L'esperienza della legge n. 270 del 2005, lo dimostra con chiarezza: il Governo Prodi, nato dopo le elezioni del 2006 cadde per ragioni interne alla maggioranza parlamentare; anche il Governo Berlusconi, nato dopo le elezioni del 2008 con una maggioranza numericamente ampia, venne travolto nel corso della legislatura dalla rottura politica della coalizione e dalla perdita della sua tenuta parlamentare. In entrambi i casi, il meccanismo premiale previsto dalla legge Calderoli contribuì a formare maggioranze numeriche, sacrificando la rappresentanza (e la Costituzione), senza nemmeno assicurare stabilità politica effettiva;

    ne deriva una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, poiché il mezzo prescelto comprime rappresentanza ed eguaglianza del voto senza risultare idoneo a garantire il fine dichiarato;

    le disposizioni che prevedono e disciplinano il premio di governabilità al Senato si pongono altresì in contrasto con l'articolo 57 della Costituzione, ledendo il principio dell'elezione del Senato a base regionale;

    il premio al Senato, pur distribuito attraverso liste regionali, è subordinato al risultato nazionale e al coordinamento con l'esito elettorale della Camera. La base regionale viene così compressa da una logica nazionale di saldatura tra i due rami del Parlamento, funzionale alla costruzione di una maggioranza politica omogenea;

    il meccanismo che subordina l'attribuzione del premio al raggiungimento della soglia in entrambe le Camere tratta Camera e Senato come parti di un unico circuito premiale, incidendo sulla distinta legittimazione dei due rami del Parlamento e sulla struttura del bicameralismo delineata dagli articoli 55, 57 e 94 della Costituzione;

    le disposizioni relative alle liste bloccate, alle liste circoscrizionali o regionali destinate all'attribuzione del premio e alle pluricandidature si pongono in contrasto con gli articoli 3, 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione;

    risultano lesi il principio di eguaglianza, il voto libero ed eguale, la partecipazione politica dei cittadini attraverso i partiti, la rappresentatività delle Camere e il libero mandato parlamentare;

    l'eliminazione sostanziale dei collegi uninominali, insieme all'assenza del voto di preferenza, priva l'elettore di ogni effettivo potere decisionale sulla scelta dei parlamentari. L'elettore può votare un contrassegno, ma non può scegliere il candidato nel collegio, non può esprimere una preferenza, non può incidere sull'ordine degli eletti e non può determinare quale persona sarà proclamata eletta in conseguenza del suo voto;

    le liste bloccate nei collegi plurinominali, le liste circoscrizionali o regionali destinate al premio e le pluricandidature concentrano il potere di selezione nelle mani dei vertici politici, trasformando il voto dell'elettore in una ratifica di candidature e ordini di lista già predeterminati;

    tale criticità risulta aggravata dall'emendamento approvato in Commissione, che prevede che il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sia tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale, in una delle liste ad essa collegate. Tale previsione non risolve il problema delle pluricandidature e del rapporto tra liste del premio e liste di collegio; al contrario, lo aggrava, perché rende strutturale l'intreccio tra candidatura nel listino del premio e candidatura nei collegi plurinominali. Invece di restituire all'elettore un potere effettivo di scelta, la disciplina rafforza il controllo dei vertici politici sulla collocazione dei candidati e sulla loro elezione, moltiplica i canali di accesso al Parlamento per i candidati selezionati dai partiti e rende ancora meno trasparente il rapporto tra voto espresso, lista votata e parlamentare proclamato eletto. Ne deriva un ulteriore profilo di contrasto con gli articoli 3, 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione;

    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha censurato le liste bloccate della legge n. 270 del 2005, rilevando la compressione del potere di scelta degli elettori;

    la disposizione sulle liste del premio presenta una criticità ulteriore: l'elettore esprime il voto su una scheda nella quale compaiono soltanto alcuni candidati, mentre l'effetto del voto può concorrere all'elezione di candidati collocati nelle liste circoscrizionali o regionali del premio, secondo un meccanismo che riduce ulteriormente la trasparenza del rapporto tra voto espresso e parlamentare eletto;

    la concentrazione del potere di selezione degli eletti nelle mani dei vertici dei partiti incide anche sull'articolo 67 della Costituzione, perché accentua la dipendenza politica del parlamentare dal soggetto che lo ha collocato in lista e indebolisce la sostanza del mandato rappresentativo libero;

    le disposizioni che impongono ai partiti e gruppi politici organizzati di indicare il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri si pongono in contrasto con gli articoli 3, 92, 94 e 138 della Costituzione;

    l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. L'articolo 94 stabilisce che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Gli elettori eleggono il Parlamento; il Governo nasce dalla nomina presidenziale e dal rapporto fiduciario con le Camere;

    l'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio introduce nella legge elettorale una forma di pre-investitura politica del vertice dell'Esecutivo, idonea a condizionare il procedimento costituzionale di formazione del Governo;

    con riferimento all'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri emerge un ulteriore profilo di irragionevolezza, poiché genera nell'elettore una aspettativa che l'ordinamento costituzionale vigente non può garantire. L'elettore viene indotto a ritenere che il voto concorra direttamente alla scelta del Capo del Governo, mentre la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nomina del Presidente del Consiglio e subordina la nascita del Governo al rapporto fiduciario con entrambe le Camere. La previsione opera quindi come un inganno istituzionale: presenta come effetto del voto ciò che, a Costituzione invariata, resta affidato al procedimento costituzionale di formazione del Governo. Da ciò deriva una ulteriore lesione degli articoli 3, 92 e 94 della Costituzione, poiché una norma ordinaria costruisce una aspettativa politica incompatibile con le prerogative del Presidente della Repubblica e con la forma parlamentare di governo;

    la clausola di salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica non supera il vizio. Se l'indicazione non produce effetti politici, l'obbligo di indicazione e la sanzione dell'inammissibilità delle liste risultano irragionevoli ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Se produce effetti politici, la disposizione comprime le prerogative presidenziali e altera il circuito parlamentare previsto dagli articoli 92 e 94 della Costituzione;

    la previsione assume ulteriore irragionevolezza in caso di mancato raggiungimento della soglia del 42 per cento. In tale ipotesi il sistema torna a produrre un esito proporzionale, fondato su logiche parlamentari e negoziali incompatibili con la pretesa di una pre-investitura personale del Presidente del Consiglio;

    l'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, unita al «premio di governabilità», anticipa con legge ordinaria una parte degli effetti della revisione costituzionale sul premierato e si pone in violazione sostanziale dell'articolo 138 della Costituzione;

    l'assenza di una clausola transitoria di stabilità temporale aggrava i profili di contrasto con gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione. In materia elettorale, la prevedibilità delle regole costituisce una condizione essenziale della competizione democratica: il principio democratico risulta indebolito quando la maggioranza parlamentare può modificare, nell'ultimo tratto della legislatura e con effetti immediati anche in caso di scioglimento anticipato, le regole attraverso cui si formerà il Parlamento successivo;

    sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione, l'immediata applicabilità di una riforma così incisiva, in assenza di una necessità costituzionale o di una esigenza di ampliamento della partecipazione democratica, determina un'irragionevole alterazione delle condizioni della competizione tra le forze politiche;

    con riferimento all'articolo 48 della Costituzione, la libertà e l'eguaglianza del voto presuppongono anche un quadro normativo stabile e conoscibile, tale da consentire agli elettori, ai candidati e alle liste di partecipare alla competizione secondo regole non modificate a ridosso del voto dalla maggioranza in carica;

    quanto al procedimento seguito, la compressione dell'esame parlamentare assume autonomo rilievo ai fini dell'articolo 72 della Costituzione: una legge che incide sulla composizione delle Camere, sulla trasformazione dei voti in seggi e sulla forma concreta della rappresentanza richiede un esame pieno, effettivo e proporzionato alla delicatezza costituzionale della materia;

    i profili appena richiamati assumono rilievo anche ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto a libere elezioni in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo;

    per tutte queste ragioni, la proposta di legge A.C. 2822-A si pone in contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 67, 72, 92, 94, 117, primo comma, e 138 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2822-A.
N. 5. Magi, Schullian.

A.C. 2822-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sopprimere l'articolo 4.

  All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6, 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.1005 e 1.1070, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1077.

A.C. 2822-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi».

  2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)».

  3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

   a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

   b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.

   2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

   a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

   b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità».
  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.
  6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

   b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;

   b-bis) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

   d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

   d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano presentato liste esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni».

  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
  8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

   b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;

   c) il comma 1-bis è abrogato;

   c-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;

   d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato»;

   e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis»;

   f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;

   g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste»;

   h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».

  9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Fermo restando il numero massimo di candidature in collegi plurinominali disposto dal comma 2, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate»;

   d) al comma 5, le parole: «alcun collegio uninominale o plurinominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
  12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;

   b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

   «2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

    a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

    b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione»;

   d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;

   e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;

   g) il quarto comma è abrogato.

  13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».

  14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;

   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   e) al comma 5:

    1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»

    2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità,».

  16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;

   b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati».

  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono soppresse;

   b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;

   d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.

  19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.

  20. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è abrogata;

   b) la lettera b) è abrogata;

   c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

   d) la lettera d) è abrogata;

   e) la lettera g) è abrogata;

   f) la lettera h) è abrogata.

  21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;

   b-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;

   c) al comma 1, lettera e):

    1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

    2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

    2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;

   d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

   «e.1) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);

   e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

   e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

   e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

   e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);

   e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;

   e) al comma 1, lettera f):

    1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, della lettera d-bis) del presente comma.»;

    2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;

   f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

   «f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;

   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»;

   g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»;

   h) al comma 1, lettera h):

    1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;

    2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;

    3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;

   i) al comma 1, lettera i):

    1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;

    2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;

   l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-sexies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) ed i) del comma 1 del presente articolo.
   1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), procede come segue:

   a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

   b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

   1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
   1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti.
   1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;

   m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».

  22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

   a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

   b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:

    1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

    2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;

    3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:

   a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

   b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

   c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

   d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

  23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è abrogato;

   b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   c) il comma 6 è abrogato;

   d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».

  24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;

   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».

  26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

   0a) all'articolo 92:

    1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:

    «2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;

    2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter)»;

    3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

    4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

   «L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
   Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
   Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

   0b) all'articolo 93:

    1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:

   a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

   b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

   c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;

   a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

   «Art. 93-quinquies.1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
   2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
   3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nomi di due delegati effettivi e di due supplenti.
   4. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
   5. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
   6. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
   Art. 93-sexies. 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.
   2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
   3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
   4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
   5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
   Art. 93-septies. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

   c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

   f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.

   2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e.1), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione; a tal fine:

   a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

   b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

   b-bis) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

   3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
   Art. 93-octies. – 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
   2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
   3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

  27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.
  28. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
  29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE(1) 

ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

  Sopprimerlo.
1.1. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «libero e segreto» aggiungere le seguenti: «attribuito a liste di candidati concorrenti,»;

    2) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
   3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. La ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, in sede di Ufficio centrale nazionale.»;

   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

   d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

   e) all'articolo 14-bis, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   g) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

    3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;

    4) il comma 3.1 è abrogato;

   h) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;

   i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   m) all'articolo 22:

    1) al primo comma:

     1.1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

     1.2) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

     1.3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse e le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19» e le parole da: «, che procedono» fino alla fine della lettera b) sono soppresse;

     1.4) il numero 6-ter) è abrogato;

    2) il comma 4 è abrogato;

   n) all'articolo 24, primo comma, numero 2), le parole: «comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,» e le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» nonché le parole: «sulle schede di votazione» sono soppresse;

   o) all'articolo 30, primo comma, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   p) all'articolo 31:

    1) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze.»;

    3) il comma 3 è abrogato;

    4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.”»;

   q) all'articolo 58:

    1) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

    2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

   r) all'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
   2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   3-quater. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

   s) all'articolo 68:

    1) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:«di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

    2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e delle preferenze ottenute da ciascun candidato»;

   u) all'articolo 77, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

    3) le lettere g) e h) sono abrogate;

    4) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale»;

   v) all'articolo 83, comma 1:

    1) alla lettera e):

     1.1) al numero 1), le parole: «almeno il 10 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

     1.2) ai numeri 1) e 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

     1.3) al numero 2), le parole da: «le singole liste» fino a: «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e»;

    2) alla lettera f), le parole: «a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi» sono soppresse;

    3) alla lettera g), le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    4) alla lettera h), le parole: «sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione» sono soppresse;

   z) all'articolo 84:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

    2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

    3) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   aa) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

   bb) all'articolo 86:

    1) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

    2) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4».

Art. 1-bis.

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali cui è assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17»;

    3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «uninominali e in collegi» sono soppresse;

   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;

   d) all'articolo 9:

    1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) al comma 4, le parole: «né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato» sono soppresse;

    3) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;

   e) all'articolo 11:

    1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole: «sulle schede di votazione e» sono soppresse;

    2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

   f) all'articolo 13, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione»;

   g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   2-bis. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

   h) all'articolo 16, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

    3) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   «f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi»;

    4) le lettere g) e h) sono abrogate;

    5) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

   «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista»;

   i) all'articolo 16-bis:

    1) alle lettere c) ed e), numeri 1) e 2), le parole: «i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    2) alla lettera e):

     2.1) al numero 1), le parole: «almeno il 10 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti «almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» e le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

     2.2) al numero 2), le parole da: «le singole liste» fino a: «e le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le singole liste»;

   l) all'articolo 17, comma 1:

    1) alle lettere a) e b), le parole: «i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore,» sono soppresse;

    2) alla lettera b), le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi»;

   m) all'articolo 17-bis:

    1) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

    2) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

   n) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

   o) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti.»;

   p) all'articolo 21, comma 2, le parole: «più anziano di età» sono sostituite dalle seguenti: «il più giovane di età».

Art. 1-ter.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a sei, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Si applica l'articolo 14, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Scerra.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

   1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna circoscrizione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
   3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».

  2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

   1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.
   2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il numero dei collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, nonché il numero degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale nella medesima circoscrizione. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.».

  3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

   1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
   2. Ciascun elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda.».

  4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione della Camera debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

   a) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

   b) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.».

  5. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste» sono soppresse.
  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».
  8. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis.

   1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre, salvo che nelle circoscrizioni cui siano assegnati meno di tre collegi uninominali, nelle quali il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali, che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella circoscrizione, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
   2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.
   3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
   4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.
   5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
   6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

   1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.
   2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale.».

  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «i gruppi di candidati e le candidature individuali, nonché la relativa documentazione,»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Insieme con i gruppi di candidati o con le candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, dal prescritto numero di elettori. La presentazione del gruppo di candidature è effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 17.»;

   c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per le candidature individuali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.»;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: «di lista» sono soppresse;

   e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 5»;

   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nessun elettore può sottoscrivere più di un gruppo di candidati o di una candidatura individuale.»;

   g) i commi 7 e 8 sono abrogati;

   h) al comma 9, le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «i gruppi di candidati, le candidature individuali».

  11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali presentati e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun gruppo di candidati o candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione.».

  12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

   1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

   a) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

   b) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali contraddistinti con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

   c) verifica se i gruppi di candidati e le candidature individuali siano stati presentati in termine e siano sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

   d) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

   e) dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

   f) dichiara non valide le candidature di candidati già presentatisi in altro collegio;

   g) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentati da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14.

   2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.
   3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.».

  13. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali»;

   b) al comma 2, le parole: «liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi di candidati o di candidature individuali»;

   c) al comma 2, le parole: «di lista» sono soppresse.

  14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

   1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

   b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

   c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

   d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

    2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

   2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1.».

  15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.»;

   b) al secondo comma, le parole: «articolo 20, ottavo comma», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17»;

   c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

   «Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali.».

  16. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di candidati o candidato individuale».
  17. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati del collegio: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;»;

   b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

    «6) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, ricevute a norma dell'articolo 25;».

  18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

   1. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, adeguato, con decreto del Ministro dell'interno, al fine di essere utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati in osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 24.
   2. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato.
   3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
   4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nell'urna.».

  19. All'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  20. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  21. All'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) all'ultimo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati».

  22. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.».

  23. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.».

  24. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  25. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  26. All'articolo 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  27. All'articolo 67, comma 1, numero 2), secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  28. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

   1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
   2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
   3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.
   4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
   5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
   6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
   7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.».

  29. All'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando un unico segno sia tracciato su più contrassegni o candidati, il voto si intende riferito al candidato su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.».
  30. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista e» sono soppresse;

   b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste e» sono soppresse.

  31. All'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  32. All'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  33. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) al comma 2, le parole: «alle liste» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati».

  34. All'articolo 75, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  35. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

   1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

   2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
   3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   4. L'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, e trasmette al medesimo ufficio, per ciascun collegio uninominale, il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il contrassegno con il quale ciascun candidato è stato presentato, il totale dei voti validi espressi nel collegio e l'elenco dei candidati non proclamati eletti.».

  36. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto comma, le parole: «delle liste dei candidati.», sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) al sesto comma, le parole: «delle liste dei candidati.», sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».

  37. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  38. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

   1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti dagli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali e i dati di cui all'articolo 77, comma 4, procede, per ciascuna circoscrizione, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.
   2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
   3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale nazionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
   4. L'ufficio centrale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77.
   5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della circoscrizione di elezione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».

  39. Gli articoli 83-bis, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
  40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86.

   1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 77.
   2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
   3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
   4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera.
   5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
   6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale, tra i candidati non eletti e non già proclamati eletti.».

  41. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  42. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.
  43. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la delimitazione dei collegi uninominali è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dell'integrità territoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'esigenza di agevolare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato in misura pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, fermo restando quanto previsto per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.
  4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

  1. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
   3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
   4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.»;

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti «sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali»;

   c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

   «Art. 9 – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.
   2. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
   3. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

   a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

   b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

   c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio.

   4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

   d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

   «Art. 11 – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

   b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

   c) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

   d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

    1) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

    2) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2). Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1). Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.»;

   e) all'articolo 13, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;

   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

   «Art. 14 – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.
   2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.»;

   g) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

   «Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

   2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale da immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.
   4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.»;

   h) l'articolo 16-bis è abrogato:

   i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

   «Art. 17. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti.
   2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
   3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
   4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti.
   5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.»;

   l) l'articolo 17-bis è abrogato:

   m) la rubrica del Titolo VII è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA»;

   n) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

   «Art. 20 – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

   a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

   b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

   2. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.».
1.1070. Giachetti.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

   1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna circoscrizione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
   3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».

  2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

   1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, è effettuata l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.
   2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il numero dei collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, nonché il numero degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale nella medesima circoscrizione. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.».

  3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

   1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
   2. Ciascun elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda.».

  4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione della Camera debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

   a) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

   b) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.».

  5. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste» sono soppresse.
  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».
  8. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis.

   1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre, salvo che nelle circoscrizioni cui siano assegnati meno di tre collegi uninominali, nelle quali il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali, che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella circoscrizione, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
   2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.
   3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
   4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.
   5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
   6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

   1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi uninominali, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.
   2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio uninominale del territorio nazionale.».

  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «i gruppi di candidati e le candidature individuali, nonché la relativa documentazione,»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Insieme con i gruppi di candidati o con le candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, dal prescritto numero di elettori. La presentazione del gruppo di candidature è effettuata dai rappresentanti di cui all'articolo 17.»;

   c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per le candidature individuali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.»;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: «di lista» sono soppresse;

   e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 5»;

   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nessun elettore può sottoscrivere più di un gruppo di candidati o di una candidatura individuale.»;

   g) i commi 7 e 8 sono abrogati;

   h) al comma 9, le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «i gruppi di candidati, le candidature individuali».

  11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali presentati e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascun gruppo di candidati o candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione.».

  12. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

   1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

   a) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

   b) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali contraddistinti con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

   c) verifica se i gruppi di candidati e le candidature individuali siano stati presentati in termine e siano sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

   d) dichiara non valide le candidature per le quali manca la prescritta accettazione;

   e) dichiara non valide le candidature e cancella i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

   f) dichiara non valide le candidature di candidati già presentatisi in altro collegio;

   g) ricusa i gruppi di candidati e le candidature individuali presentati da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14.

   2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.
   3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.».

  13. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali»;

   b) al comma 2, le parole: «liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi di candidati o di candidature individuali»;

   c) al comma 2, le parole: «di lista» sono soppresse.

  14. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

   1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

   b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

   c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

   d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

    2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

   2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1.».

  15. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.»;

   b) al secondo comma, le parole: «articolo 20, ottavo comma», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17»;

   c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

   «Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di candidati e delle candidature individuali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito dei gruppi di candidati e delle candidature individuali.».

  16. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di candidati o candidato individuale».
  17. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati del collegio: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;»;

   b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

    «6) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, ricevute a norma dell'articolo 25;».

  18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

   1. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, adeguato, con decreto del Ministro dell'interno, al fine di essere utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati in osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 24.
   2. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato.
   3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
   4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nell'urna.».

  19. All'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  20. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  21. All'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) all'ultimo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati».

  22. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei gruppi di candidati e delle candidature individuali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.».

  23. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.».

  24. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  25. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  26. All'articolo 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  27. All'articolo 67, comma 1, numero 2), secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  28. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

   1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
   2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
   3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.
   4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
   5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
   6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
   7. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei gruppi di candidati e dei candidati individuali possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.».

  29. All'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando un unico segno sia tracciato su più contrassegni o candidati, il voto si intende riferito al candidato su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.».
  30. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista e» sono soppresse;

   b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste e» sono soppresse.

  31. All'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  32. All'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  33. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) al comma 2, le parole: «alle liste» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati».

  34. All'articolo 75, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  35. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

   1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

   2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
   3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   4. L'Ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto all'ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, e trasmette al medesimo ufficio, per ciascun collegio uninominale, il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il contrassegno con il quale ciascun candidato è stato presentato, il totale dei voti validi espressi nel collegio e l'elenco dei candidati non proclamati eletti.».

  36. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto comma, le parole: «delle liste dei candidati.», sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali»;

   b) al sesto comma, le parole: «delle liste dei candidati.», sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».

  37. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali».
  38. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

   1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti dagli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali e i dati di cui all'articolo 77, comma 4, procede, per ciascuna circoscrizione, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.
   2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
   3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale nazionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
   4. L'ufficio centrale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77.
   5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della circoscrizione di elezione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».

  39. Gli articoli 83-bis, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
  40. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86.

   1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 77.
   2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
   3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
   4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera.
   5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
   6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale, tra i candidati non eletti e non già proclamati eletti.».

  41. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati e dei candidati individuali».
  42. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.
  43. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la delimitazione dei collegi uninominali è effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dell'integrità territoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'esigenza di agevolare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato in misura pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto, fermo restando quanto previsto per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.
  4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.
1.4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
1.7. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

Subemendamenti all'emendamento 1.1077.

  All'emendamento 1.1077, parte principale, alla lettera 0a) sostituire le parole da: , anche coalizzate tra loro fino alla fine della parte principale con le seguenti: di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze.

  Conseguentemente:

   alla parte consequenziale relativa al comma 4 sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

  2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 8 con la seguente:

  al comma 8:

    1) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 2-bis è abrogato;

    2) sopprimere la lettera e);

    3) sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) il comma 3.1 è abrogato;

    4) sopprimere la lettera h);

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 9 con la seguente:

  sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole; «o uninominali» sono soppresse;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 15 con la seguente:

  sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze.»;

   c) il comma 3 è abrogato:

   d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

   e) il comma 5, è sostituito dal seguente:

   «Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza”.»;

   alla parte consequenziale relativa al comma 16, lettera a), numero 1):

    sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: fino a due preferenze;

    sopprimere le parole: , escluso il capolista;

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 17, con la seguente:

  sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. All'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
   1-bis. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   1-ter. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   1-quater. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   1-quinquies. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o due preferenze, si intende che abbia votato la lista del candidato o dei candidati prescelti se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo».;

   alla parte consequenziale relativa al comma 20, lettera d):

    al secondo periodo, sopprimere le parole: escluso il capolista,

    al terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane;

   alla parte consequenziale relativa al comma 23, lettera 0a):

    sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente»;

    aggiungere, infine, il seguente periodo: «A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

   sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 24;

   alla parte consequenziale relativa al comma 25, alla lettera a), ovunque ricorrano, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 26, capoverso 93-sexies, con la seguente:

    al capoverso «al capoverso “Art. 93-sexies”»:

     1) al capoverso «al comma 1», sostituire le parole da: «Ad eccezione del capolista» fino alla fine del periodo con le seguenti: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.»;

     2) al capoverso «al comma 3, primo periodo,» sostituire le parole da: «e può esprimere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome e il cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

     3) sopprimere il capoverso «al comma 3, dopo il primo periodo»;

   sostituire la parte consequenziale relativa al comma 26, capoverso 93-septies, con la seguente:

  al capoverso «Art. 93-septies»:

   1) alla lettera d-bis), secondo periodo, sopprimere le parole: «, escluso il capolista» e al terzo periodo sostituire le parole: «prevale l'ordine di presentazione nella lista» con le seguenti: «prevale il candidato più giovane»;

   2) al comma 2, lettera b-bis), sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente»;

   alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:

    sostituire la parte relativa al comma 4, con la seguente:

     al comma 4, sopprimere le lettere a) e b);

    alla parte relativa al comma 7, lettera a), sostituire il capoverso comma 1, con il seguente:

  1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.;

    alla parte relativa al comma 8, alla lettera d) premettere le seguenti:

     sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

     le parole: «sostituire la lettera d) dalla seguente» con le seguenti: «alla lettera d), le parole: delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

     sostituire le parole: «dopo la lettera d), aggiungere la seguente» con le seguenti:

     dopo la lettera f), inserire la seguente:

   «f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi»:

    dopo la lettera i), inserire la seguente:

   «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.
   Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista»;

    alla parte relativa al comma 11 sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»:
0.1.1077.2. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Ilaria Fontana, Quartini, Alifano, Santillo.

  All'emendamento 1.1077, parte principale, alla lettera 0a) aggiungere, infine, le parole: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista i candidati capilista non possono essere dello stesso genere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente:

   alla parte consequenziale riferita all'articolo 1, comma 8, lettera f), sostituire le parole: può essere dello stesso genere del capolista medesimo con le seguenti: non può essere dello stesso genere del capolista medesimo;

   alla parte consequenziale riferita all'articolo 2, comma 4, lettera c), sostituire le parole: può essere dello stesso genere del capolista medesimo con le seguenti: non può essere dello stesso genere del capolista medesimo.
0.1.1077.1. Zanella, Zaratti, Braga, Alfonso Colucci, L'Abbate, Carmina, Quartapelle Procopio, Boldrini, Ghirra, Dell'Olio, Morfino.

  All'emendamento 1.1077, parte consequenziale relativa al comma 8, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In ogni lista di candidati nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. Nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, l'ordine di presentazione delle candidature è rimesso alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori.».
0.1.1077.3. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

  All'emendamento 1.1077, parte consequenziale relativa al comma 8, lettera f) dopo le parole: Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista, aggiungere le seguenti: Nel complesso delle candidature a capilista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita più prossima.
0.1.1077.5. Braga, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi, Bonafè.

  All'emendamento 1.1077, parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In ogni lista di candidati nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. Nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, la formulazione e l'ordine sussultorio di presentazione delle candidature sono rimessi alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori».
0.1.1077.4. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

   al comma 8:

    sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;

    alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso;

   al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.»;

   al comma 15:

    alla lettera a), capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

    alla lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

   al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma:

    1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;

    2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   al comma 17, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
   3-ter Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.
   3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
   3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.
   3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato.»;

   al comma 18:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato»;

   al comma 19:

    sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

    sopprimere la lettera b);

   al comma 20:

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

    dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

   al comma 23, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1 le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

   sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

   «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
   1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.»;

   al comma 25:

    alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d).»;

    alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d);

   al comma 26, lettera a):

    al capoverso «articolo 93-sexies»:

     al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.;

     al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista.;

     al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.;

     al capoverso «articolo 93-septies»:

     al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

   d-ter) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;

   d-quater) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;»;

     al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera d-bis);

     al capoverso «articolo 93-octies», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1.;

   all'articolo 2:

    al comma 4:

     sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. Nella successione dei candidati delle liste nei collegi plurinominali, il candidato che segue immediatamente il capolista può essere dello stesso genere del capolista medesimo. A pena di inammissibilità, i candidati, a partire dal candidato che segue immediatamente il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;

     alla lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) il secondo periodo è soppresso;

    al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista.»;

    al comma 8:

     sostituire la lettera d) dalla seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;»;

     dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;»;

    sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;

   b) al comma 2 le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7»;

    all'Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

».

   all'Allegato 2, sostituire la Tabella H-bis con la seguente:

«Tabella H-bis
(Articolo 93-
sexies, comma 1)

Immagine prelevata dal resoconto

».

   all'Allegato 3, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

».
1.1077. Bignami, Romano, Cesa.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, attribuito a liste di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla lettera c), capoverso, al primo periodo:

     dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e attribuiti ai candidati nell'ordine delle preferenze individuali conseguite;

     sopprimere le parole: alle condizioni previste dall'articolo 83,;

    sostituire il secondo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità, per un totale di cinquanta seggi, sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.;

   al comma 2, capoverso Art. 2, primo periodo, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

   b) al comma 2, le parole «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale» e le parole «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

   al comma 6, sopprimere le lettere b) e b-bis);

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.;

   al comma 8:

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 2-bis è abrogato;

    sopprimere la lettera e);

    sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) il comma 3.1 è abrogato;

    sopprimere la lettera h);

   sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

   c) al comma 5, le parole: «nessun collegio plurinominale o uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis»;

   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma:

    1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

    2) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

    3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse, le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19» e le parole da: «, che procedono» fino alla fine della lettera b) sono soppresse;

   b) il quarto comma è abrogato;

   sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,» e le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse;

   sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

   «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze.»;

   c) il comma 3 è abrogato;

   d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

   e) il comma 5, è sostituito dal seguente:

   «Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.”»;

   al comma 16, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al secondo comma, le parole da: «nel rettangolo» fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

   a-bis) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

   sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. All'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
   1-bis. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   1-ter. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   1-quater. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   1-quinquies. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o due preferenze, si intende che abbia votato la lista del candidato o dei candidati prescelti se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.».

   al comma 18, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

   a) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   al comma 19:

    alla lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «e delle preferenze ottenute da ciascun candidato»;

    sopprimere la lettera b);

   al comma 20:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

    dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   g) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale»;

   al comma 21:

    alla lettera d), capoverso e-quinquies, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: cinquanta seggi, assegnati alle liste ammesse al riparto e ripartiti tra i candidati secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite;

    sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) al comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

    alla lettera l):

     al capoverso 1-ter:

      lettera a), sostituire le parole: centocinquanta con le seguenti: centosettanta;

      lettera b), sostituire le parole: numero 314 con le seguenti: numero 334;

     sopprimere il capoverso 1-quinquies;

   al comma 22, lettera a), capoverso «comma 1», sopprimere la lettera a);

   sostituire il comma 23 con il seguente:

  23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

   b) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

   c) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   al comma 24, sostituire le parole da: il comma 1-bis è sostituito dal seguente: fino alla fine del comma, con le seguenti: il comma 1-bis è soppresso;

   sostituire il comma 25 con il seguente:

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

   al comma 26, lettera a):

    al capoverso «Art. 93-sexies.»:

     al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;

     al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome e il cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;

    al capoverso «Art. 93-septies.», comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: secondo l'ordine delle preferenze conseguite;

   all'articolo 2:

    al comma 1:

     alla lettera b), capoverso «comma 2.»:

      al secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza dei candidati come espressa dagli elettori;

      al secondo periodo, sostituire le parole: da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, con le seguenti: pari a quindici seggi complessivi, da assegnare;

      sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli 16-bis e 17. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.;

     alla lettera d), capoverso «2-ter.», lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: venticinque seggi e sopprimere le parole: alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

    al comma 2, sostituire le parole: trentacinque con le seguenti: quindici;

    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;

    al comma 4:

     sopprimere le lettere a) e b);

     sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;

    sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 11, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole «sulle schede di votazione e» sono soppresse;

   b) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

    al comma 6, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione;

    sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 14, del decreto legislativo n. 533 del 1993, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   1-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   1-ter. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.»;

    al comma 8:

     sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

     sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

     dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi;

     dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

    al comma 9:

     alla lettera d), capoverso «e-quinquies», sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: venticinque seggi;

     alla lettera g), capoverso «1-ter.», lettera a), sostituire la parola: 78 con la seguente: 88;

     al comma 10, capoverso «Art. 17.», sostituire la lettera a) è sostituita con la seguente:

   a) determina il totale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste e lista singola comprensivo dei seggi assegnati come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-quinquies);

    sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1953, sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

    dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) il comma 1 è abrogato;

   b) al comma 2, le parole «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».
1.1076. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Ilaria Fontana, Quartini, Alifano, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1.1044. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1.1046. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.8. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto per la circoscrizione Estero e per le circoscrizioni di cui all'articolo 2;

   al comma 2, capoverso:

    sostituire il primo periodo con il seguente: Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la quale è un'unica circoscrizione elettorale in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico;

    al penultimo periodo, sostituire le parole: nelle circoscrizioni di cui al presente articolo con le seguenti: nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

    all'ultimo periodo, sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni con le parole: I seggi attribuiti nelle circoscrizioni di cui al presente articolo;

   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o candidature nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le medesime liste o candidature nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.»;

   al comma 6, lettera d-bis), capoverso «4-bis», sostituire le parole da: rappresentativi fino alla fine del periodo con le seguenti: , che intendano presentare, anche congiuntamente, candidature nella sola circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste o candidature anche in altre circoscrizioni;

   al comma 21:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2»;

    alla lettera b-bis), capoverso «d-bis)», sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;

    alla lettera l), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;

   al comma 26:

    alla lettera 0a):

     al numero 1), capoverso «2-ter.»:

      sostituire le parole: con una lista singola o con liste tra loro collegate con le seguenti: con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

      sostituire le parole: e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3 con le parole: . La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature;

     al numero 2), sostituire le parole: della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate con le seguenti: del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

     al numero 3), capoverso «4)»:

      sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

      sostituire le parole: contenenti i contrassegni delle liste con le seguenti: contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

     sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «L'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»;

    alla lettera 0b), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

  3-bis. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui il candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).;

    alla lettera a), capoverso «articolo 93-octies.»:

     dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il candidato nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

     al comma 2, sopprimere le parole: di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo;

     al comma 3, sostituire le parole: delle circoscrizioni di cui al presente titolo con le seguenti: della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

   all'articolo 2:

    al comma 1:

     alla lettera e), capoverso «3.», sostituire le parole: La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale con le seguenti: La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un'unica circoscrizione elettorale. Ai fini dell'elezione del senatore assegnato alla regione, tale circoscrizione è costituita in un unico collegio uninominale;

     alla lettera g), capoverso «4-bis.»:

      sostituire le parole: nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

      sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime regioni con le seguenti: I seggi attribuiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol;

    al comma 9:

     sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici» e dopo le parole: «elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-bis»;

     alla lettera g), capoverso «1-quinquies.1.», sostituire le parole: nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le parole: nella circoscrizione;

    al comma 13:

     alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;

     alla lettera b-bis), capoverso «a-bis.», sostituire le parole: con una lista singola o con liste tra loro collegate con le seguenti: con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;

     alla lettera b-ter), capoverso «c)»:

      sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;

      sostituire le parole: contenenti i contrassegni delle liste con le seguenti: contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;

      sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

   b-quater) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

   «c-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

   c-ter) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»;

    al comma 14:

     all'alinea, sostituire le parole: è premesso il seguente con le seguenti: sono premessi i seguenti;

     dopo il capoverso «01.» aggiungere il seguente:

  02. Il candidato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra regione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;

    al comma 14-bis, lettera b):

     all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;

     al capoverso «2-bis.»:

      alinea, dopo le parole: L'ufficio elettorale regionale inserire le seguenti: costituito nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

      alla lettera a), dopo le parole: determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista inserire le seguenti: , intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato;

      alla lettera c), sopprimere le parole: , nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis);

     dopo il capoverso «2-bis.» aggiungere il seguente:

  2-ter. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, rispettivamente, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis).
1.1043. Manes.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1.1045. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.1039. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

  3. Il territorio nazionale è diviso in 314 collegi uninominali assegnati alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A 2 allegata al presente testo unico. Salvo quanto stabilito dal comma 4, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 3, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominale della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

   d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
1.10. Zaratti, Fornaro, Boschi, Magi, Bonafè.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.12. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   al comma 2, capoverso, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. L'elettore esprime due voti di preferenza, scrivendo il nominativo di due candidati, di sesso diverso, nelle apposite linee orizzontali. Se l'elettore indica un solo nominativo, ovvero due nominativi del medesimo sesso, il voto è nullo.»;

   al comma 15, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione delle due preferenze;

   sostituire il comma 16 con il seguente:

  16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto scrivendo con la matita sulla scheda i nominativi dei candidati prescelti, di sesso diverso, sulle apposite linee orizzontali.»;

   sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.;

   al comma 18:

    sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attributo il voto e il cognome dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.».

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza»;

   al comma 19, lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;

   al comma 20, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

   al comma 21:

    alla lettera d), capoverso lettera e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    alla lettera l), capoverso comma 1-quinquies, dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

   sostituire il comma 23 con il seguente:

  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

   «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
   2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
   3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
   4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
   5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

   al comma 25, capoverso lettera a), sostituire le parole da: al candidato primo dei non eletti fino alla fine del periodo, con le seguenti: al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità aggiungere le seguenti: . L'elettore esprime due voti di preferenza, scrivendo il nominativo dei due candidati, di sesso diverso, in apposite linee orizzontali. Se l'elettore indica un solo nominativo, ovvero due nominativi del medesimo sesso, il voto è nullo.;

   al comma 9:

    alla lettera e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    alla lettera g), capoverso comma «1-quinquies.», dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

   a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7»;
1.1071. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   al comma 2, capoverso, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;

   al comma 15, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

   al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;

   al comma 17, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.»;

   al comma 18:

    sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attributo il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.»;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e dei voti di preferenza»;

   al comma 19, lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti «e dei voti di preferenza»;

   al comma 20, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

   al comma 21:

    alla lettera d), capoverso lettera «e-ter)», sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    alla lettera l), capoverso comma 1-quinquies, dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

   sostituire il comma 23 con il seguente:

  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 84.

   1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
   2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
   3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
   4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
   5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

   al comma 25, capoverso lettera a), sostituire le parole da: al candidato primo dei non eletti fino alla fine del periodo con le seguenti: al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

   al comma 26, lettera a), capoverso «Art. 93-sexies.»;

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

   al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità aggiungere le seguenti: . L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati in apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;

     al comma 9:

     alla lettera e-ter) sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

     alla lettera g), capoverso comma «1-quinquies.» dopo le parole: il premio di governabilità aggiungere le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

    sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

   a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
1.1026. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , con l'eventuale attribuzione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: . Successivamente all'assegnazione di trecentoventotto seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 83, un premio di maggioranza in favore della coalizione o della lista singola che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello circoscrizionale, fino al numero massimo di cinquantasei seggi e, comunque, fino alla concorrenza di duecentoventi seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima coalizione o lista con metodo proporzionale. Qualora la coalizione o la lista avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di duecentoventi seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo:

    al comma 3, capoverso Art. 3:

     sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

   a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

   b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di trecentoventotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

   c) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di cinquantasei seggi, da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 83.;

     sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

   a) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c);

   b) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c), assegnati con metodo proporzionale;

   al comma 21:

    alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);

    alla lettera d), sostituire i capoversi e-ter), e-quater), e-quinquies) ed e-sexies) con i seguenti:

   e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione individuata ai sensi della lettera e-bis) corrisponda ad almeno il 50 per cento più uno del totale nazionale dei voti validi;

   e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste individuata ai sensi della lettera e-bis);

   e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);

    alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le seguenti: procede al riparto dei trecentoventotto seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

   «f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la coalizione o la lista singola individuata ai sensi della lettera e-bis) abbia conseguito, per effetto del riparto di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a duecentoventi;

   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima coalizione o lista, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, un numero di seggi pari al minore tra cinquantasei e la differenza tra duecentoventi e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f), procedendo ai sensi del comma 1-bis; assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), eventualmente residui, fino alla concorrenza di cinquantasei, alle altre coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, ai sensi del comma 1-ter; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti;

   f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai trecentoventotto seggi di cui alla lettera b) del medesimo comma, tra tutte le coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a trecentottantaquattro seggi; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti»;

    sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 1, lettera f-ter), l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione o alla lista singola avente titolo il numero di seggi determinato ai sensi della medesima lettera f-ter), ripartendoli tra le circoscrizioni con il medesimo metodo proporzionale e secondo le modalità di cui al comma 1, lettera f), nei limiti dei seggi di premio di maggioranza spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Procede quindi ai sensi delle lettere g), h) ed i).
   1-ter. I seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non assegnati ai sensi del comma 1-bis sono ripartiti, con il metodo proporzionale di cui al comma 1, lettera f), tra le coalizioni e le liste ammesse alla ripartizione diverse da quella cui è attribuito il premio di maggioranza, in base alla rispettiva cifra elettorale nazionale.
   1-quater. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater).
   1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di maggioranza ai sensi del comma 1-bis sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di premio di maggioranza ad essa spettanti secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti»;

   all'articolo 2:

     al comma 1:

     alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

   «2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione di centocinquantotto seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale. Successivamente all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 16-bis, un premio di maggioranza in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello regionale, fino al numero massimo di trentun seggi e, comunque, fino alla concorrenza di centodieci seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima lista o coalizione con metodo proporzionale. Qualora la lista o la coalizione avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di centodieci seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.»;

     alla lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:

  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

   a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di centocinquantotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;

   b) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentun seggi da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

   c) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b);

   d) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b), assegnati con metodo proporzionale;

    al comma 2, sostituire le parole: del premio di governabilità di trentacinque seggi con le seguenti: del premio di maggioranza di trentuno seggi;

    al comma 9:

     alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);

     alla lettera d), capoversi e-ter) ed e-quater) sostituire le parole: 42 per cento, ovunque ricorrono, con le seguenti: 50 per cento più uno;

     alla lettera d), sostituire i capoversi e-quinquies) ed e-sexies) con il seguente:

   e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);

     alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), con le seguenti: alla distribuzione dei centocinquantotto seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a);

     alla lettera f), i capoversi f-bis), f-ter) ed f-quater) sono sostituiti dai seguenti:

   f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la lista singola o la coalizione individuata ai sensi della lettera e-bis) abbia conseguito, per effetto della distribuzione di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a centodieci;

   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima lista o coalizione, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di seggi pari al minore tra trentuno e la differenza tra centodieci e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f); assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), eventualmente residui, fino alla concorrenza di trentuno, alle altre liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, sulla base della graduatoria nazionale dei quozienti di collegio non utilizzati. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale forma, in ordine decrescente, la graduatoria nazionale dei quozienti non utilizzati dalla lista singola o dalla coalizione avente titolo al premio di maggioranza e, qualora si tratti di una coalizione, da ciascuna delle liste che la compongono, calcolati ai sensi della lettera f) in ciascuno dei collegi plurinominali. I seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza alla lista singola o alla coalizione avente titolo sono assegnati nei collegi plurinominali nei quali si registrino, secondo l'ordine della graduatoria, i maggiori quozienti non utilizzati, fino alla concorrenza del numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione, e nei limiti dei seggi disponibili in ciascun collegio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;

   f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai centocinquantotto seggi di cui alla lettera a) del medesimo comma, tra tutte le liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a centottantanove seggi; comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;

     alla lettera g), sostituire i capoversi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:

  1-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater);

     alla lettera g), capoverso 1-sexies), sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), con le seguenti: ai sensi del comma 1, lettera f-ter).
1.16. Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: alle condizioni previste dall'articolo 83,

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis.;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.;

   al comma 8:

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 2-bis è abrogato;

    sopprimere la lettera e);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) il comma 3.1 è abrogato;

    sopprimere la lettera h);

   sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma:

    1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;

    2) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale o uninominali» sono soppresse;

   b) il quarto comma è abrogato;

   sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.;

   sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse.;

   sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «e quello del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   c) al medesimo comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   e) il comma 5 è abrogato;

   al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il terzo comma è abrogato;

   sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è abrogato;

   b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   c) il comma 3 è abrogato;

   al comma 18, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 3, il quinto periodo è soppresso;

   al comma 20:

    1) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

    2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;

   al comma 21:

    alla lettera d), capoverso e-quinquies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste ammesse al riparto e successivamente tra le circoscrizioni e i collegi plurinominali secondo le medesime modalità previste per i seggi ordinari;

    sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) al comma 1, lettera f) il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

   al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);

   sopprimere il comma 24;

   sopprimere il comma 25.
1.24. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

    al comma 9, lettera d):

     capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

     capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1.1009. Richetti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.
1.1074. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Sopprimere il comma 2.
1.50. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 2, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

   al comma 6, lettera d-bis), capoverso:

    sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente con le seguenti: che intendono presentare candidature esclusivamente;

    sostituire le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni con le seguenti: che intendono presentare liste in altre circoscrizioni;

   al comma 8, lettera b):

    dopo le parole: ad esclusione delle liste aggiungere le seguenti: o dei candidati collegati a liste;

    sostituire la parola: presentate con la seguente: presentati;

   all'articolo 2, comma 1, lettera g):

    sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

  4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.
1.1000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Sopprimere il comma 3.
1.1012. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).
1.1047. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 2.
1.1048. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 4.
1.78. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.».

  Conseguentemente:

   al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

    alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;

    sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

    sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”»;

   al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il terzo comma è abrogato;

   al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
   2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

   al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza» e, al quarto periodo, le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;

   al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

    alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalla seguente: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

   sopprimere il comma 24;

   al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

    all'articolo 2:

     al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

      sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
   2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;

    al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

     sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

     sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

     dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo»;

    sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

    dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è abrogato;

   b) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».
1.80. Gallo, Marattin.

  Sopprimere il comma 5.
1.1013. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite con le seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

  Conseguentemente:

   al comma 6, lettera d-bis), capoverso «4-bis.»:

    sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente con le seguenti: che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente;

    sostituire, in fine, le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni con le seguenti: che intendano presentare liste anche in altre circoscrizioni;

   al comma 26, lettera 0a), numero 1), capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, anche quando non presentino candidature in altre circoscrizioni.;

   all'articolo 2, comma 13, lettera b-bis), capoverso «a-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, anche quando non presentino candidature in altre regioni.
1.1010. Manes.

  Sopprimere il comma 6.
1.85. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
1.1049. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1.1029. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 3 dell'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

   «3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione. Il nome e cognome della persona indicata come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri non può essere riportato nei contrassegni depositati, ai sensi dell'articolo 14, dai partiti o gruppi che depositano il programma in cui tale persona è indicata.».
1.1011. Zaratti.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: dichiarano obbligatoriamente con le seguenti: possono dichiarare.
1.89. Zaratti.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione aggiungere le seguenti: . Il contrassegno non può in ogni caso recare parole quali «Premier» o «Presidente» associate ad un nome diverso da quello indicato come candidato alla Presidenza del Consiglio dalla coalizione o dalla lista nel programma depositato.
*1.1001. Zaratti.
*1.1024. Fornaro, Bonafè, Cuperlo, Mauri.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: dei partiti aggiungere le seguenti: , dei movimenti, delle associazioni.
1.90. Zaratti.

  Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
1.1050. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1.97. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
1.99. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 7.
1.100. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 8.
1.101. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1.1051. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1.1014. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

  1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
  2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.
  3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
  4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1.111. Magi.

  Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dalle sottoscrizioni la Segreteria generale della Camera dei deputati e la Segreteria generale del Senato della Repubblica trasmettono al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, entro cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali, l'elenco ufficiale dei gruppi parlamentari che risultano possedere i requisiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

  1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari.
1.1007. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura.».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)

  1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari.
1.1006. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Al comma 8, sopprimere le lettere d) ed e).
1.1052. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera d).
1.126. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 8, lettera d), capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: il codice fiscale aggiungere le seguenti: , il certificato del casellario giudiziale.
1.127. Zaratti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera e).
1.131. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

   «2-quater. La sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature può essere effettuata, in alternativa alla modalità cartacea, in modalità digitale, attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate. I cittadini possono apporre la propria firma previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri sistemi di identificazione digitale conformi alla normativa europea (eIDAS). La firma digitale così apposta è equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma cartacea autenticata e non necessita di ulteriore vidimazione o autenticazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

  Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, adotta il regolamento tecnico per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e-bis) della presente legge.
1.1005. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Al comma 8, sopprimere le lettere f) e g).
1.1053. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera f).
1.134. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere le lettere g) e h).
1.1054. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 8, sopprimere la lettera g).
1.1031. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 8, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
*1.141. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.
*1.1008. Bonetti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera h).
1.142. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste)

   1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.
   2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni.».
1.143. Marattin, Gallo.

  Sopprimere il comma 9.
1.1015. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
1.145. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis è altresì presentata la dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena, accompagnata dalla relativa accettazione.».

  Conseguentemente:

   al comma 12, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «4-bis) verifica, per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis, la presenza della dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena e della relativa accettazione; in mancanza, la lista non può avvalersi della clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 84-bis.»;

   dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Dopo l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come risultante dal testo coordinato, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis.
(Clausola di salvaguardia per la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia)

   1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, qualora, all'esito delle operazioni di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nessun candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena risulti eletto alla Camera dei deputati, è attribuito un seggio a un candidato appartenente alla medesima minoranza, secondo le disposizioni del presente articolo.
   2. Ai fini del comma 1, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono avvalersi della presente disposizione depositano, all'atto della presentazione della lista, apposita dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena. Tale dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della candidatura e produce effetti esclusivamente ai fini del presente articolo.
   3. L'Ufficio centrale circoscrizionale forma l'elenco dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena validamente indicati ai sensi del comma 2.
   4. Qualora una lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nessun candidato appartenente alla medesima minoranza risulti eletto, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista medesima. Egli subentra al candidato che, sulla base dell'ordine di presentazione, risulta ultimo eletto nella medesima lista. Quest'ultimo resta primo dei non eletti della lista stessa.
   5. Qualora più liste recanti un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbiano già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, il seggio è attribuito al candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
   6. Nel caso in cui nessuna lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia conseguito un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale tra quelle recanti tale indicazione. Il seggio è sottratto alla lista cui è stato attribuito l'ultimo seggio nella circoscrizione sulla base della minore parte decimale del quoziente di attribuzione o, ove applicabile, del più basso resto utilizzato. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
   7. Dopo il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione definitiva degli eletti.
   8. In caso di vacanza del seggio attribuito ai sensi del presente articolo, si procede alla surrogazione con il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena validamente indicato ai sensi del comma 2 e appartenente alla medesima lista. In mancanza, si procede secondo le regole ordinarie di surrogazione.».
1.147. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 9, sopprimere la lettera b).
1.1016. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 9 sopprimere la lettera c).
1.1025. Fornaro, Bonafè, Cuperlo, Mauri.

Subemendamento all'emendamento 1.1075

  All'emendamento 1.1075, alla lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista fino alla fine del periodo, con le seguenti: nelle posizioni successive a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche tutti i candidati che lo precedono in lista siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
0.1.1075.500. La Commissione.

  Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche il candidato capolista sia candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
1.1075. Bignami, Alessandro Colucci.

  Sopprimere il comma 10.
1.153. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 11.
1.154. Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 12.
1.155. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere le lettere a) e b).
1.1055. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere la lettera a).
1.156. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere la lettera b).
1.1017. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
1.1056. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere la lettera c).
1.161. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 12, sopprimere la lettera f).
1.166. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 13.
1.168. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 14.
1.172. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 15.
1.1018. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere le lettere a) e b).
1.1057. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere la lettera a).
1.175. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 15 lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , nello stesso rettangolo, fino a: ai fini dell'attribuzione, con le seguenti: sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore ha la facoltà di esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. Nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

   1. Un voto valido per una lista tracciato sul relativo contrassegno si estende ai candidati della medesima lista.
   2. L'elettore può manifestare fino a tre voti di preferenza. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, esse non possono riguardare candidati tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.
   3. L'indicazione della preferenza per un candidato costituisce voto valido per la lista cui il candidato appartiene, anche se l'elettore non ha tracciato il segno sul contrassegno della lista stessa, purché il candidato appartenga alla lista votata.».

   al comma 20, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato della lista nel collegio plurinominale. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal singolo candidato nel collegio. L'Ufficio procede quindi alla proclamazione degli eletti scorrendo in ordine decrescente per cifra individuale la graduatoria dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Qualora una lista abbia diritto a seggi ma nessun candidato abbia ottenuto voti di preferenza, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.».
1.1003. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Al comma 15, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: circoscrizionali.

  Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere la parola: circoscrizionale.
1.180. Zaratti.

  Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).
1.1058. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere la lettera b).
1.181. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere la lettera c).
1.1033. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere le lettere d) ed e).
1.1059. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 15, sopprimere la lettera d).
1.183. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 15, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.».
1.1023. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Al comma 15, sopprimere la lettera e).
1.184. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 15, lettera e), sopprimere il numero 1).
1.185. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 16.
1.187. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 16, sopprimere la lettera a).
1.188. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 16, sopprimere la lettera b).
1.191. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 17.
1.193. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 17, sopprimere le lettere a) e b).
1.1060. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 17, sopprimere la lettera a).
1.1019. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 17, sopprimere la lettera b).
1.197. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 18.
1.199. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 18, sopprimere la lettera a).
1.200. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 18, sopprimere la lettera c).
1.203. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 19.
1.1034. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 19, sopprimere la lettera b).
1.208. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 20.
1.1035. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 20, sopprimere le lettere a) e b).
1.1061. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 20, sopprimere la lettera a).
1.210. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 20, sopprimere le lettere b) e c).
1.1062. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 20, sopprimere la lettera c).
1.212. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 20, sopprimere le lettere d) ed e).
1.1072. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 21.
1.219. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 21, sopprimere la lettera a).
1.220. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter);»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter);».
1.1073. Paolo Emilio Russo, Bellomo.

  Al comma 21, lettera c), numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento» e;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento» e;

   al numero 4), capoverso 2-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1.1002. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

  Al comma 21, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) al numero 2), la parola: «nonché» è soppressa e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:

    sopprimere la parola: nonché;

    aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

   dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

   «Art. 83-ter. – 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo.
   2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis.
   3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, verifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numeri 2) e 2-bis). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo.
   4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.
   5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).».
1.1063. Gebhard, Manes, Steger, Schullian.

  Al comma 21, sopprimere la lettera d).
1.1020. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 21, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui alla lettera h) le operazioni di assegnazione sono effettuate assicurando che almeno un seggio sia attribuito ad un candidato riconducibile alla minoranza slovena.».
1.255. Serracchiani, Cuperlo.

Subemendamenti all'emendamento
1.500 della Commissione

  All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere le lettere c) e d).
0.1.500.8. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera c).
0.1.500.7. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere le lettere d) ed e).
0.1.500.3. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera d).
0.1.500.2. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il primo periodo.
0.1.500.9. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il secondo periodo.
0.1.500.4. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il terzo periodo.
0.1.500.10. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quarto e il quinto periodo.
0.1.500.13. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quarto periodo.
0.1.500.5. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quinto e il sesto periodo.
0.1.500.12. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il quinto periodo.
0.1.500.11. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera d), sopprimere il sesto periodo.
0.1.500.6. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'emendamento 1.500 della Commissione, sopprimere la lettera e).
0.1.500.1. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 21, lettera l), al capoverso comma 1-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;

   e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1.500. La Commissione.

  Al comma 21, lettera l), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:

  1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, lettera g), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

  1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.
1.1022. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Sopprimere il comma 22.
1.1036. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 22, sopprimere la lettera a).
1.266. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 22, sopprimere la lettera b).
1.268. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 23.
1.272. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 23, sopprimere la lettera a).
1.274. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 23, sopprimere la lettera c).
1.276. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 24.
1.1021. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 25, sopprimere la lettera a).
1.281. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 25, sopprimere la lettera b).
1.282. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 26.
1.283. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere i commi 5 e 6.
1.302. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-quinquies, sopprimere il comma 6.
1.310. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera a).
1.319. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera b).
1.320. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera c).
1.321. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 1, sopprimere la lettera e).
1.323. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 2, sopprimere la lettera a).
1.327. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 29.
1.1037. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  29-bis. Nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificate dalla presente legge, è abrogata ogni disposizione residua che preveda l'alternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati nelle liste per i collegi plurinominali e per le liste circoscrizionali. In ogni lista di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. In ogni caso, nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, la formulazione e l'ordine sussultorio di presentazione delle candidature sono rimessi alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori.
1.1004. Ravetto, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Sasso, Ziello.

A.C. 2822-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi»;

   c) il comma 2-bis è abrogato;

   d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:

   a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;

   b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;

   c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;

   e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale»;

   f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

   g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, e con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2-ter».
  3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;

   c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;

   d) al comma 4-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

  5. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo.».

  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
  7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «, i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».

  8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è abrogata;

   b) la lettera b) è abrogata;

   c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;

   d) la lettera d) è abrogata;

   e) la lettera g) è abrogata;

   f) la lettera h) è abrogata.

  9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-quinquies.1»;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «inferiore all'1 per cento del totale,» sono inserite le seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e» e le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   c) al comma 1, lettera e):

    1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

    2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;

    3) al numero 2), le parole da: «, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;

    4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

    2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;

   d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

   «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

   e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

   e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

   e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);

   e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis»;

   e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis)»;

   f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

   «f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);

   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;

   f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;

   g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.
   1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:

   a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente;

   b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

   1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
   1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o una lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   1-quinquies.1. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter).
   1-sexies. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

  10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

   «Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede:

   a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

   b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

   2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
   3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:

   a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;

   b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.

   4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:

   a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

   b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

   c) successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

   5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:

   a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

   b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

   c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

   d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)».

  11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
  12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e».
  13. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

   b) alla lettera a):

    1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis)»;

   b-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

   b-ter) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;

   b-quater) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

   «c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

   c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

   c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

  14. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:

   «01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».

  14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

   a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

   b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

   c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis)»;

  15. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
  16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE(2) 

ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

  Sopprimerlo.
2.2. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.12. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole da: degli altri seggi, fino alla fine della lettera, con le seguenti: con il seguente: dei 154 seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi, da assegnare alla lista o alle coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse, alle condizioni previste all'articolo 16-bis.

  Conseguentemente:

   al comma 1:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2-bis, le parole: «collegi plurinominali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «collegi uninominali»;

   alla lettera d), capoverso, lettera b), e ovunque ricorrono nella lettera d), sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

   al comma 2, sostituire le parole: suddivise in collegi plurinominali con le seguenti: suddivise in collegi uninominali;

   al comma 4:

    alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»;

   alla lettera b), sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: collegi uninominali;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, la parola: «plurinominale» è soppressa;

   alla lettera c), sopprimere la parola: plurinominale;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 4, quarto periodo, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»;

   alla lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al secondo periodo, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali»;

   al comma 5, lettera a), premettere le parole: le parole: «in tutti i collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i collegi uninominali» e;

   al comma 7, lettera a), sostituire le parole: , i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi con le seguenti: i nominativi dei candidati del collegio uninominale e i nominativi;

   al comma 8, lettera c), capoverso, primo periodo, e ovunque ricorre nel capoverso, sopprimere la parola: plurinominale;

   dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, ovunque ricorre, la parola: «plurinominale» è soppressa.;

   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 2 è abrogato.;

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominale della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

   d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
2.13. Zaratti, Fornaro, Boschi, Magi, Bonafè.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2», dopo le parole: con metodo proporzionale inserire le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.

  Conseguentemente:

   al comma 7, lettera a), dopo le parole: premio di governabilità inserire i seguenti periodi: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati in apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

   al comma 9:

   alla lettera e-ter) sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   alla lettera g), capoverso comma «1-quinquiesdopo le parole: il premio di governabilità inserire le seguenti: secondo l'ordine di preferenza espresso dagli elettori e;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

   al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.»;

   al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
2.1005. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.14. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.15. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2.71. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 3.
2.78. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 4.
2.1003. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.132. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
2.141. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 5.
2.219. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.1006. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 7.
2.243. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.
2.1010. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Sopprimere il comma 8.
2.249. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 9.
2.1009. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 9, lettera g), dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

  1-septies. Sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Uffici elettorali regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per ciascuna coalizione di liste, l'Ufficio elettorale centrale nazionale somma i seggi attribuiti nelle regioni a ciascuna lista collegata e verifica se a ciascuna di esse sia stato attribuito almeno un seggio. In caso negativo, per ciascuna lista collegata cui non è stato attribuito almeno un seggio, procede come segue:

   a) ordina, all'interno di un'unica graduatoria nazionale decrescente, i resti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) numero 3, della lista stessa;

   b) attribuisce alla lista un seggio nella regione in cui ha ottenuto il resto maggiore, sulla base della graduatoria di cui alla lettera a);

   c) nella medesima regione di cui alla lettera b) sottrae un seggio alla lista della medesima coalizione che ha ottenuto il seggio con il resto minore, sulla base della graduatoria crescente dei resti regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) numero 2;

   d) nel caso in cui nella regione di cui alla lettera b) i seggi alle liste collegate della medesima coalizione siano stati assegnati tutti con i quozienti interi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), quinto periodo, l'Ufficio segue la graduatoria di cui alla lettera a) al fine di individuare altra regione in cui procedere alle operazioni di cui alle lettere b) e c);

   e) nel caso in cui, per effetto delle operazioni di cui alle lettere b), c), e d), vi sia una ulteriore lista collegata cui non sia stato assegnato almeno un seggio, l'Ufficio ripete le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

   f) comunica agli Uffici elettorali regionali i seggi attribuiti alle liste collegate a seguito delle operazioni del presente comma.

  Conseguentemente al comma 10, capoverso «Art. 17»:

   al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per ciascuna coalizione di liste:

    1) i seggi assegnati alle liste collegate ai sensi della lettera b);

    2) la graduatoria crescente dei resti che hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio ai sensi della lettera b), sesto periodo;

    3) l'elenco delle liste collegate cui non sono stati assegnati seggi nella regione e i rispettivi resti che non hanno dato luogo all'attribuzione del seggio.»;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies e comunicate ai sensi del medesimo articolo 16-bis, comma 1-septies, lettera f).
2.1011. Tirelli.

  Sopprimere il comma 10.
2.311. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 1.
2.313. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 3 e 4.
2.319. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alla lettera b), quinto periodo, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: di collegio.
2.1004. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Sopprimere il comma 11.
2.344. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 12.
2.345. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 13.
2.1007. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Al comma 13, sopprimere la lettera b).
2.348. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 14.
2.349. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 15.
2.355. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 16.
2.356. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
  2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
  3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

  4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2-ter, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2-septies.
  5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2-ter.
(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie)

  1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 4.
  2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 2-quater.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».

Art. 2-quinquies.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

  1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

   «Art. 48-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».

Art. 2-sexies.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

  1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».

Art. 2-septies.
(Regolamento di attuazione)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

Art. 2-octies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2-bis a 2-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.01. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

  1. Gli elettori fuori sede che per motivi di studio, di lavoro o di cura sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
  3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
  4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
  5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché:

   a) la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

  6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
  7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di provincia sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.
  9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di provincia e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
  10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di provincia preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di provincia compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di provincia o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
  11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
  12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
  13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
  14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
  15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale.
  16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale circoscrizionale.
  17. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista.
  18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica all'ufficio elettorale centrale nazionale.
  19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di provincia, all'ufficio elettorale circoscrizionale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.
  20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di provincia, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
  22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.02. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.
  5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.
  7. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
  8. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.
  9. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  10. Le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.
  11. L'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
  12. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.
  13. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  14. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.05. Pavanelli, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi, Alfonso Colucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata a partire dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.
  3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.
  4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.
  5. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati in una apposita sezione predisposta all'interno della lista sezionale. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, in occasione delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori di cui al comma 1 esprimono il loro voto su schede di votazione riferite al collegio afferente al comune di temporaneo domicilio.
  7. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
  8. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.03. Pastorella, Grippo, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.

Subemendamenti all'articolo
aggiuntivo 2.01006.

  All'emendamento 2.01006, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
  2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
  3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
0.2.01006.1. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  All'emendamento 2.01006, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
  2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
  3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. Gli elettori fuori sede sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di residenza.
0.2.01006.2. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la permanenza in quest'ultimo è di almeno 9 mesi.
  2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che hanno maturato la condizione di fuori sede dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
  2-ter. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1 presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una Regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i termini rispettivamente indicati nei commi 2, 2-bis e 2-ter;

   al comma 5, sostituire la parola: quinto con la seguente: decimo;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.»;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.».
0.2.01006.500. La Commissione.

  All'emendamento 2.01006, al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre di ciascun anno con le seguenti: non oltre i 60 giorni antecedenti lo svolgimento di ciascuna tornata elettorale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.
0.2.01006.3. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)

  1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
  2. Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo.
  3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda presentata ai sensi del comma 2 può essere revocata entro i termini ivi rispettivamente indicati.
  4. Ai fini della iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
  5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
  6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma secondo un principio di prossimità territoriale, in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.
  7. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di temporaneo domicilio.
2.01006. Roscani, Toccalini, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 recante «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti», dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Per i soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), eletti nella circoscrizione Estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche in relazione ai redditi prodotti all'estero, secondo la normativa vigente.».
2.01000. Onori, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Ruffino.

(Inammissibile)

A.C. 2822-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

  1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

  Sopprimerlo.
3.1000. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

A.C. 2822-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

  1. Con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza dei seguenti princìpi:

   a) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;

   b) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;

   c) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;

   d) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.

  2. Lo schema di regolamento previsto dal comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, non sia entrato in vigore il regolamento previsto dal comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

  Sopprimerlo.
*4.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
*4.1. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
*4.2. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Sostituirlo, con il seguente:

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «. La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;

   b) all'articolo 12:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate in Italia.»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente:

   a) il certificato elettorale, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore;

   b) la scheda elettorale e la relativa busta;

   c) una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente;

   d) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.»;

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.»;

    4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7.»;

   c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

    1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;»;

    2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto;»;

   d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».

  2. Per l'attuazione del comma 1, lettere b) e c), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 24 milioni per l'anno 2027 e di euro 21 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
  3. Per potenziare le misure di sorveglianza delle operazioni di stampa, imbustamento, spedizione, ricezione e custodia del materiale elettorale relativo alla circoscrizione estero, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 27 milioni per l'anno 2027 e a euro 24 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.1001. Tirelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) disciplina delle modalità di sorteggio per l'ordine dei contrassegni elettorali almeno 20 giorni prima di quanto stabilito dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
4.12. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dai Consolati.
4.14. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4.25. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
*4.1003. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Al comma 1, la lettera c), dopo le parole: per corrispondenza aggiungere le seguenti: escludendo in ogni caso l'opzione inversa.
4.39. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.41. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) introduzione di misure volte a favorire il maggior numero di voti validi, anche prevedendo che il tagliando del certificato elettorale sia predisposto in una modalità fronte-retro di dimensioni corrispondenti al plico elettorale in modo da contrastare attività di contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.
4.50. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Sopprimere il comma 2.
4.1006. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.

  Sopprimere il comma 3.
4.1004. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Boschi, Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, esercitano il diritto di voto nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per:

   a) l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   b) i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

   c) l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286;

   d) l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per i cittadini italiani residenti in Stati membri dell'Unione europea, che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione europea di residenza, o in altri Stati esteri, secondo la normativa vigente.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto presso le rappresentanze consolari e diplomatiche.»;

   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Gli elettori di cui al comma 1 possono optare per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tale opzione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
   3-bis. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
   3-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto per corrispondenza.».
4.01004. Onori, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Ruffino.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a) del comma 1)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero.»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
   2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.
   3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.»;

   c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – 1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

   d) all'articolo 8:

    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i candidati, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della stessa, una dichiarazione delle autorità del Paese di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno tre anni precedenti la data delle elezioni. Essi inoltre devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione»;

    2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

   e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice a barre bidimensionale (codice QR) che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.»;

   f) all'articolo 12:

    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-bis, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2.»;

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.»;

    4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7.»;

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. L'ufficio elettorale consolare provvede quindi a spedire le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione, di cui all'articolo 7.»;

    6) il comma 7-bis è abrogato;

    7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7.»;

   g) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.
   2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.
   3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, e di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8.
   4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
   5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti.»;

   h) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione.»;

   i) all'articolo 14:

    1) al comma 2, le parole: «l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun ufficio centrale»;

    2) al comma 3:

     2.1) all'alinea, le parole: «dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.3) alla lettera b), le parole: «da un'unica ripartizione elettorale estera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ripartizione elettorale estera di competenza»;

     2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1»;

   l) all'articolo 15:

    1) il comma 01 è abrogato;

    2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:»;

   m) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: «sui giornali quotidiani e periodici» sono inserite le seguenti: «locali e».

  2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari adempiono alle disposizioni di cui al l'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al fine di elevare i livelli di sicurezza e di trasparenza del sistema di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, con il regolamento previsto dal comma 4 sono adottate le disposizioni volte all'applicazione delle tecnologie blockchain.
  4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.
  5. All'articolo 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il comma 6 è abrogato.
4.02. Giachetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – (Sulla partecipazione dei votanti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari) – 1. In occasione di ciascuna consultazione le rappresentanze diplomatiche e consolari comunicano i dati provvisori concernenti la partecipazione dei votanti almeno due volte durante lo svolgimento delle operazioni di voto e i dati definitivi dopo la chiusura delle votazioni.».
4.03. Tirelli.

Subemendamenti all'articolo
aggiuntivo 4.01007.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.1. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1 le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

   c) «America settentrionale, America centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide».
0.4.01007.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.3. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera b) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.4. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.5. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.6. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.7. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'emendamento 4.01007, comma 1, sopprimere la lettera e).
0.4.01007.8. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 1:

     1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;

     1.2) le lettere c) e d) sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 1-quater:

     1.1) alla lettera a) dopo le parole: «ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;

     1.2) la lettera c) è soppressa;

    2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).»;

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

     1.2) alla lettera b), premettere le parole: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

     1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.»;

   d) all'articolo 11:

    1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;

    2) al comma 2, dopo le parole: «nella ripartizione», sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

    3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati.»;

   e) all'articolo 15, al comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

    3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

    4) alla lettera c):

     4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

     4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;

   f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti», sono aggiunte le seguenti: «nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «per le ciascuna ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;

   c) all'articolo 12:

    1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari», sono aggiunte le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;

   d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».
4.01007. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Romano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i candidati devono essere elettori ed essere, alla data di convocazione dei comizi elettorali, residenti all'estero da almeno due anni;».
4.01008. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), la parola: «solo» è sostituita dalle seguenti: «nelle circoscrizioni del territorio nazionale e»;

   b) il comma 4 è abrogato.
4.01. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
4.01050 della Commissione

  All'articolo aggiuntivo 4.01050, al comma 3, sostituire la parola: 21 con la seguente: 50.

  Conseguentemente, al comma 5:

   alinea, sostituire la parola: 24 con la seguente: 53;

   alla lettera b) sostituire la parola: 5 con la seguente: 34.
0.4.01050.1. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  All'articolo aggiuntivo 4.01050, comma 5, lettera a), sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del fondo.
0.4.01050.501. La Commissione.

  All'articolo aggiuntivo 4.01050, aggiungere, infine, le parole:

  Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, premettere le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 3 e 4.
0.4.01050.500. La Commissione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;

   b) all'articolo 12:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore,»;

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.»;

    4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7.»;

   c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):

    1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;»;

    2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto;»;

   d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».

  2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.
  3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata la spesa di euro 21 milioni per l'anno 2027.
  4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2027 e di euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 24 milioni per l'anno 2027 e a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 3 milioni per l'anno 2027 ed euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.01050. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis. La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».
4.04. Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

   «Art. 11-bis. – 1. Al fine di garantire l'unicità dell'esercizio del diritto di voto, la sicurezza delle operazioni elettorali e l'aggiornamento costante dei dati degli elettori residenti all'estero, le liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero sono gestite mediante sistemi digitali interoperabili con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  2. Le liste elettorali di cui al comma 1 sono formate, aggiornate e consultate in modalità digitale dagli uffici consolari competenti, sulla base dei dati relativi agli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) contenuti nell'ANPR, in coordinamento con il Ministero dell'interno e con i comuni della Repubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  3. I sistemi digitali di gestione delle liste elettorali di cui al presente articolo assicurano:

   a) l'identificazione univoca dell'elettore;

   b) la prevenzione delle doppie iscrizioni e delle duplicazioni di voto;

   c) l'aggiornamento tempestivo dei dati anagrafici ed elettorali, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza ovvero per il voto in Italia di cui all'articolo 1;

   d) la tracciabilità delle operazioni di accesso e modifica delle liste, limitatamente ai profili amministrativi.

  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 30 aprile 1999, n. 120, in materia di tessera elettorale in formato digitale.
4.01002. Onori, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il plico elettorale contiene altresì un fascicolo informativo destinato all'elettore, predisposto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, recante, nel caso di referendum, un'illustrazione sintetica delle ragioni del “sì” e del “no”, e, nel caso di elezioni, la presentazione dei programmi o delle liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Le modalità di predisposizione del fascicolo sono definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
4.01001. Onori, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Ruffino.

(Inammissibile limitatamente alle parole: «nel caso di referendum, un'illustrazione sintetica delle ragioni del “sì” e del “no”, e, nel caso di elezioni,»)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire una corretta rappresentazione della partecipazione al voto e di migliorare l'accuratezza delle liste elettorali, il Ministero dell'interno assicura che i dati relativi all'affluenza alle consultazioni elettorali siano pubblicati in maniera disaggregata, distinguendo tra elettori residenti in Italia ed elettori residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), con particolare riferimento alle elezioni regionali e amministrative.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, a condizione che la lista abbia conseguito un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che l'affluenza non sia stata inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. In mancanza di tali condizioni, l'elezione è dichiarata nulla. Ai fini del calcolo dell'affluenza non si considerano gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano partecipato al voto.».
4.01003. Onori, Ruffino, Pastorella, Benzoni, D'Alessio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

  1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. – COLLEGIO DI BOLZANO», «5. – COLLEGIO DI MERANO» e «6. – COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dall'allegato 4 alla presente legge.
  2. Alla tabella B 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dall'allegato 5 alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 3, aggiungere i seguenti:

Allegato 4
(Articolo 4-bis, comma 1)

4. – COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Bolzano, Bronzolo, Cornedo all'Isarco, Cortina sulla strada del vino, Egna, Laives, Montagna, Ora, Salorno sulla strada del vino, Trodena, Vadena.

5. – COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Andriano, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

Allegato 5
(Articolo 4-bis, comma 2)

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04

Bolzano/Bozen

Anterivo/Altrei

Bolzano/Bozen

Bronzolo/Branzoll

Cornedo all'Isarco/Karneid

Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße

Egna/Neumarkt

Laives/Leifers

Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße

Ora/Auer

Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße

Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark

Vadena/Pfatten

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05

Merano/Meran

Andriano/Andrian

Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße

Avelengo/Hafling

Caines/Kuens

Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße

Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars

Cermes/Tscherms

Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße

Curon Venosta/Graun im Vinschgau

Gargazzone/Gargazon

Glorenza/Glurns

Laces/Latsch

Lagundo/Algund

Lana/Lana

Lasa/Laas

Lauregno/Laurein

Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße

Malles Venosta/Mals

Marlengo/Marling

Martello/Martell

Meltina/Mölten

Merano/Meran

Moso in Passiria/Moos in Passeier

Nalles/Nals

Naturno/Naturns

Parcines/Partschins

Plaus/Plaus

Postal/Burgstall

Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch

Proves/Proveis

Rifiano/Riffian

San Genesio Atesino/Jenesien

San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier

San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier

San Pancrazio/St. Pankraz

Sarentino/Sarntal

Scena/Schenna

Senales/Schnals

Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix

Silandro/Schlanders

Sluderno/Schluderns

Stelvio/Stilfs

Terlano/Terlan

Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße

Tesimo/Tisens

Tirolo/Tirol

Tubre/Taufers im Münstertal

Ultimo/Ulten

Verano/Vöran

Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06

Bressanone/Brixen

Badia/Abtei

Aldino/Aldein

Barbiano/Barbian

Braies/Prags

Brennero/Brenner

Bressanone/Brixen

Brunico/Bruneck

Campo di Trens/Freienfeld

Campo Tures/Sand in Taufers

Castelrotto/Kastelruth

Chienes/Kiens

Chiusa/Klausen

Corvara in Badia/Corvara

Dobbiaco/Toblach

Falzes/Pfalzen

Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern

Fortezza/Franzensfeste

Funes/Villnöß

Gais/Gais

La Valle/Wengen

Laion/Lajen

Luson/Lüsen

Marebbe/Enneberg

Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten

Naz-Sciaves/Natz-Schabs

Nova Levante/Welschnofen

Nova Ponente/Deutschnofen

Ortisei/St. Ulrich

Perca/Percha

Ponte Gardena/Waidbruck

Predoi/Prettau

Racines/Ratschings

Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz

Renon/Ritten

Rio di Pusteria/Mühlbach

Rodengo/Rodeneck

San Candido/Innichen

San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen

San Martino in Badia/St. Martin in Thurn

Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden

Selva dei Molini/Mühlwald

Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden

Sesto/Sexten

Terento/Terenten

Tires/Tiers

Valdaora/Olang

Val di Vizze/Pfitsch

Valle Aurina/Ahrntal

Valle di Casies/Gsies

Vandoies/Vintl

Varna/Vahrn

Villabassa/Niederdorf

Villandro/Villanders

Vipiteno/Sterzing

Velturno/Feldthurns

4.01000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante «Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Non sono altresì eleggibili i deputati e i senatori in carica.»;

   b) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La presentazione della candidatura alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente del Comitato degli italiani all'estero, con effetto dalla data di entrata in carica. Allo stesso modo, l'assunzione del mandato di deputato o di senatore comporta l'automatica cessazione, con effetto dalla data di entrata in carica, dalla carica di membro del Comitato degli italiani all'estero.».

  2. Alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì eleggibili i deputati e i senatori in carica.»;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La candidatura alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica determina la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio generale degli italiani all'estero, a decorrere dalla data di entrata in carica. Allo stesso modo, l'assunzione del mandato di deputato o di senatore determina la decadenza automatica, a decorrere dalla data di entrata in carica, dalla carica di membro del Consiglio generale degli italiani all'estero.».
4.01005. Onori, Pastorella, Benzoni, D'Alessio, Ruffino.

(Inammissibile)

A.C. 2822-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

  1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)

  Al comma 1, sostituire le parole: le condizioni con le seguenti: l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una della due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei deputati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.1001. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: devono sussistere all'atto dell'avvio della legislatura corrente, entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e delle corrispondenti norme del Regolamento del Senato della Repubblica.
5.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione transitoria)

  1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la disciplina previgente.
5.01000. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma transitoria in materia di assegnazione dei seggi)

  1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque emanato.
5.01002. Del Barba.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma transitoria in materia di assegnazione dei seggi)

  1. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.01001. Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché di elezione del Presidente della Giunta regionale».
5.01004. Panizzut.

(Inammissibile)

A.C. 2822-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sopprimerlo.
6.2. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo.
6.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

  1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, non si applicano al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati prima che siano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, le modificazioni apportate dalla presente legge si applicano a decorrere dal rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, successivo a quello ivi previsto.
  3. Per il rinnovo di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.01. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
6.08. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.2. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
   2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ai sensi della normativa vigente, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
   3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il settantacinque per cento dei seggi da attribuire nel territorio nazionale, pari complessivamente a duecentonovantaquattro, è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, ivi compreso il collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui all'articolo 2, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
   4. Il restante venticinque per cento dei seggi da attribuire nel territorio nazionale, pari a novantotto, è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.».

  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è abrogato.
  3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
   2. Ogni elettore dispone di:

   a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

   b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.».

  4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali», sono sostituite dalle seguenti: «candidature nei collegi uninominali o liste di candidati»;

   b) al primo comma, le parole: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni».

  5. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  6. All'articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «ai depositanti» sono inserite le seguenti: «delle candidature e».
  7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati».
  8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

   «Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nel complesso del numero di candidati collegati tra loro con una medesima lista, ovvero di candidati collegati tra loro con più liste, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del complesso dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore.
   2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega. Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni e di accettazioni difformi. Le istanze di depositanti di un'altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.
   3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
   4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
   5. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 4 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i singoli candidati nei collegi uninominali predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 4, terzo periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
   6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
   7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

  9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, 5 e 6 dell'articolo 17-bis; in tali casi gli adempimenti previsti in capo ai singoli candidati nei collegi uninominali si intendono riferiti ai presentatori delle liste.
   2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa. In ciascuna lista recante più di un nome i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.».

  10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, a pena di nullità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, a pena di nullità. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.
   2. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcuna circoscrizione né in alcun collegio uninominale del territorio nazionale.».

  11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati», sono sostituite dalle seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati e anche in modalità digitale ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 17-bis.»;

   c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per le candidature nei collegi uninominali, l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.»;

   d) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni in modalità digitale non è richiesta autenticazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 5. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali.»;

   e) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né più di una candidatura di collegio uninominale.»;

   f) il settimo comma è sostituito dal seguente:

   «Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.»;

   g) al nono comma, dopo le parole: «le liste,» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali,».

  12. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.».

  13. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 22. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

   a) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

   b) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

   c) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;

   d) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

   e) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

   f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

   g) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

   h) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, comma 2.

   2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
   3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.».

  14. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «ai delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «i delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

  15. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 24. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

   a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

   b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

   c) comunica ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista le definitive determinazioni adottate;

   d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

   e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

  16. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui agli articoli 17-bis e 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.»;

   b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

   «Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso in cui alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste.».

  17. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «Il rappresentante» sono inserite le seguenti: «di ogni candidato nel collegio uninominale e».
  18. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

    «4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;»;

   b) il numero 6) è sostituito dal seguente:

    «6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'articolo 25;»;

   c) al numero 8), le parole: «un'urna» sono sostituite dalle seguenti: «due urne»;

   d) al numero 9), le parole: «una cassetta o scatola» sono sostituite dalle seguenti: «due cassette o scatole».

  19. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente testo unico.
   2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.
   3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
   4. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento delle schede nelle urne.».

  20. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
  21. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
  22. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

   a) al quarto comma, dopo le parole: «i rappresentanti», sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

   b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

   «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.»;

   c) all'ultimo comma, dopo le parole: «le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali».

  23. All'articolo 45, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

   «Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.».

  24. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.».

  25. All'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.».

  26. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e, annotati i codici progressivi alfanumerici dei rispettivi tagliandi antifrode, le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

   c) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.».

  27. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prima del comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale.».

  28. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  29. All'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «le schede».
  30. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «la scheda» sono sostituite dalle seguenti: «una scheda».
  31. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «l'urna e la scatola» sono sostituite dalle seguenti: «le urne e le scatole».
  32. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle urne».
  33. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), secondo capoverso, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

   b) al numero 3), le parole: «nella cassetta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle rispettive cassette».

  34. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
   2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
   3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
   4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
   5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
   6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
   7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
   8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale
   9. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.».

  35. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «al contrassegno» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui si tratti della scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ovvero al candidato, nel caso in cui si tratti della scheda per l'elezione nel collegio uninominale,».
  36. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «firme dei rappresentanti», sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».

  37. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «firme dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e».
  38. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «e dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «provvisoriamente alle liste» sono inserite le seguenti: «o ai candidati».

  39. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «e dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

   b) al terzo comma, le parole: «della cassetta, dell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «delle cassette, delle urne».

  40. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

   a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

   b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore al numero di voti ottenuti dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

   c) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi della lettera a) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

   d) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.».

  41. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio»;

   b) al quinto comma, dopo le parole: «ai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

   c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

  42. All'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

   b) al secondo comma, le parole: «numero 6)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4)».

  43. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

   b) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi;

   c) tra le liste di cui alla lettera b) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alla lettera c). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

   2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
   3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».

  44. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  45. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera d), ultimo periodo.
   2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

  46. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.».

  47. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
   2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
   3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
   4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
   5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.».

  48. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».
  49. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate.
  50. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo della Camera dei deputati successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 1-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera dei deputati)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente della Camera, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al precedente comma, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.
  4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati.
1.5. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
   3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
   4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis.»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente

   «Art. 2. – 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A1 regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2.»;

   c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   d) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella in una lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.»;

   e) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

   f) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   g) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

    3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni.»;

    4) al comma 3, secondo periodo, le parole: «; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» sono soppresse;

    5) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «presentati in ordine alfabetico»;

    6) il comma 3.1 è abrogato;

   h) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

   i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma:

     1.1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;

     1.2) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

    2) il quarto comma è abrogato;

   n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti;»;

   o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   p) all'articolo 31:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;

    4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voti di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”.»;

   q) all'articolo 58:

    1) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

    2) il terzo comma è abrogato;

   r) all'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
   2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

   s) all'articolo 68:

    1) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza.»;

    2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   u) all'articolo 77, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;»;

    3) le lettere g) e h) sono abrogate;

    4) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;

   v) all'articolo 83, al comma 1:

    1) alla lettera e), numero 1), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    2) alla lettera e), numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    3) alla lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

    4) alla lettera g), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e le parole «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    5) alla lettera h), le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;

   z) all'articolo 84:

    1) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

    2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

    3) al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   aa) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

   bb) all'articolo 86:

    1) al comma 1, sostituire le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

    2) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

   cc) dopo l'articolo 93-quater, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
   2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
   3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
   4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis dell'articolo 14-bis.
   5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
   6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
   7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
   Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.
   2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
   3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
   4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
   Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

   c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

   f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

   2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:

   a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

   b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

   3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.
   Art. 93-octies. – 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
   2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
   3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della medesima circoscrizione.»;

   dd) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

   ee) all'articolo 106, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse;

   ff) all'articolo 119, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;

    2) il comma 2-bis è abrogato;

    3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.»;

    5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.»;

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «uninominali e in collegi» sono soppresse;

   c) all'articolo 9:

    1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) al comma 4, le parole: «. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» sono soppresse, e dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «presentati in ordine alfabetico»;

   d) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

   «9-bis. – 1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.
   2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni.»;

   e) all'articolo 11:

    1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole «sulle schede di votazione e» sono soppresse;

    2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

   f) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;

   g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
   2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;

   h) all'articolo 16, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;»

    3) dopo la lettera f), inserire la seguente:

   «f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;

    4) le lettere g) e h) sono abrogate;

   i) all'articolo 16-bis, comma 1:

    1) alla lettera c), le parole: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    2) alla lettera e), numero 1), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    3) alla lettera e), numero 2), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole: «nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

   l) all'articolo 17, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

    2) alla lettera b), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

   m) all'articolo 17-bis:

    1) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

    2) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

   n) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

   o) alla rubrica del titolo VII, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e»;

   p) all'articolo 20, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

    2) alla lettera a), le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» sono soppresse;

   q) al comma 1 dell'articolo 20-bis è premesso il seguente:

   «01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.»;

   r) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1.».
1.6. Marattin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo:

    sopprimere il comma 3;

    al comma 4, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 7, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 8, sopprimere le lettere d), e), g) e h);

    al comma 9:

     alla lettera a), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 10, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità,;

    al comma 11, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 13, capoverso:

     al secondo periodo, sopprimere le parole: e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     al terzo periodo, sopprimere le parole: in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 14, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 15:

     alla lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera b), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera d), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera e):

      al numero 1), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

      al numero 2), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 16, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 17:

     alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

    al comma 18, lettera c):

     sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;

     sostituire le parole: collegati a più liste con le seguenti: collegati tra loro;

    al comma 21, sopprimere le lettere d), f) e l);

    al comma 22:

     alla lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);

     sopprimere la lettera b);

    al comma 24, sostituire il capoverso con il seguente:

  1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati circoscrizionali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati circoscrizionali.;

    al comma 25, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato con le seguenti: assegnati alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 83, è attribuito;

   all'articolo 2:

    al comma 1:

     alla lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico;

     sopprimere la lettera d);

     sopprimere il comma 3;

    al comma 4, sopprimere la lettera d);

    al comma 5, sopprimere la lettera b);

    al comma 9, sopprimere le lettere d), f) e g);

    al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera a).
1.15. Marattin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattro seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: due seggi.
1.25. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sei seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: tre seggi.
1.26. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: otto seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: quattro seggi.
1.27. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dieci seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: cinque seggi.
1.28. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: dodici seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sei seggi.
1.29. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: quattordici seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: sette seggi.
1.30. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: sedici seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: otto seggi.
1.31. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: diciotto seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: nove seggi.
1.32. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1:

    al comma 3, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi;

    al comma 21, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: settanta seggi con le seguenti: venti seggi;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

    al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

    al comma 2 sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quinquies), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi;

    al comma 9, lettera g), capoverso 1-ter, lettera a), sostituire le parole: trentacinque seggi con le seguenti: dieci seggi.
1.34. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 54 per cento.
1.36. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 53 per cento.
1.38. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 52 per cento.
1.39. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 51 per cento.
1.40. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1.41. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 49 per cento.
1.42. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 48 per cento.
1.43. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

    al capoverso e-quater), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), sostituire le parole: il 42 per cento con le seguenti: la maggioranza assoluta.
1.44. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore all'80 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.
1.45. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 75 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.
1.46. Magi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 21, lettera d):

    al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

   all'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a condizione che alla votazione abbia partecipato, in ciascuna delle due Camere, un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione del Senato della Repubblica abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni regionali i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;

    al comma 9, lettera d), capoverso e-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e se alla votazione per l'elezione della Camera dei deputati abbia partecipato un numero di votanti non inferiore al 70 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni i cui voti sono computati ai fini della determinazione delle cifre elettorali nazionali;.
1.47. Magi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
   3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
   4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.».

  Conseguentemente:

   al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

    alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;

   sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”.»;

   al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il terzo comma è abrogato;

   al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
   2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
   3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
   3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
   3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

   al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza» e, al quarto periodo, le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

   al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;

   dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;

   al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

    alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalla seguente: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

   sopprimere il comma 24;

   al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;

   all'articolo 2:

    al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

     sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
   2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;

   al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) la lettera c) è abrogata;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

    dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo»;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;

   b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è abrogato;

   b) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».
1.79. Marattin.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3, le parole: «, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 12, sopprimere la lettera a).
1.88. Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

  1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
  2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.
  3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
  4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
  5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1.112. Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

  1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
  2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al Comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.
  3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
  4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al completamento dell'adeguamento delle funzionalità della piattaforma ai fini di cui ai commi precedenti, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
1.115. Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)

  1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
  2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.
  3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
  4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
  5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al completamento dell'adeguamento delle funzionalità della piattaforma ai fini di cui ai commi precedenti, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
1.116. Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.».
1.117. Magi.

  Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del comma 1 del presente articolo possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature.».
1.118. Magi, Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè.

  Al comma 8, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

   c-bis) il comma 2 è abrogato.
1.125. Magi.

  Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a settecentomila.».
1.119. Magi.

  Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a seicentomila.».
1.120. Magi.

  Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a cinquecentomila.».
1.121. Magi.

  Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno il 3 per cento con le seguenti: almeno l'1 per cento.
1.231. Magi.

  Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: il 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: il 2 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno il 3 per cento con le seguenti: almeno il 2 per cento.
1.232. Magi.

  Al comma 21, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al numero 1) e ovunque ricorrono nel testo del presente decreto, le parole: il 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 500.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole: almeno il 3 per cento con le seguenti: 500.000.
1.233. Magi.

  Al comma 26, lettera a), capoverso Art. 93-septies, comma 2, sopprimere la lettera b).
1.328. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  29-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

   «Art. 59-ter. – 1. Nella scheda elettorale è inserito, in posizione distinta e separata rispetto ai contrassegni delle liste e ai nominativi dei candidati, un apposito spazio recante la dicitura, in stampatello maiuscolo: “NESSUNA DI QUESTE LISTE”.
   2. L'elettore può esprimere il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, nello spazio di cui al comma 1.
   3. Il voto espresso ai sensi del comma 2 è computato separatamente. Esso concorre esclusivamente alla determinazione del totale dei voti validi ai fini della verifica delle condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità. Non è attribuito ad alcuna lista o coalizione di liste e non concorre alla determinazione delle cifre elettorali di lista o di coalizione, all'assegnazione dei seggi, all'accesso al riparto né della proclamazione degli eletti.
   4. Qualora l'elettore tracci un segno nello spazio di cui al comma 1 e, contestualmente, su un contrassegno di lista o sul relativo rettangolo, il voto è nullo.
   5. I voti espressi ai sensi del presente articolo sono indicati separatamente nei verbali degli uffici elettorali di sezione, nei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali e nei dati pubblicati dal Ministero dell'interno.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dal comma 29-bis, si applicano anche all'elezione del Senato della Repubblica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i modelli delle schede di votazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le relative tabelle, i verbali, le istruzioni per gli uffici elettorali e le modalità di pubblicazione dei risultati elettorali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1.333. Magi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  29-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

   «Art. 59-ter. – 1. Nella scheda elettorale è inserito, in posizione distinta e separata rispetto ai contrassegni delle liste e ai nominativi dei candidati, un apposito spazio recante la dicitura, in stampatello maiuscolo: “NESSUNA DI QUESTE LISTE BLOCCATE”.
   2. L'elettore può esprimere il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, nello spazio di cui al comma 1.
   3. Il voto espresso ai sensi del comma 2 è computato separatamente. Esso concorre esclusivamente alla determinazione del totale dei voti validi ai fini della verifica delle condizioni per l'attribuzione del premio di governabilità. Non è attribuito ad alcuna lista o coalizione di liste e non concorre alla determinazione delle cifre elettorali di lista o di coalizione, all'assegnazione dei seggi, all'accesso al riparto né della proclamazione degli eletti.
   4. Qualora l'elettore tracci un segno nello spazio di cui al comma 1 e, contestualmente, su un contrassegno di lista o sul relativo rettangolo, il voto è nullo.
   5. I voti espressi ai sensi del presente articolo sono indicati separatamente nei verbali degli uffici elettorali di sezione, nei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali e nei dati pubblicati dal Ministero dell'interno.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dal comma 29-bis, si applicano anche all'elezione del Senato della Repubblica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i modelli delle schede di votazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le relative tabelle, i verbali, le istruzioni per gli uffici elettorali e le modalità di pubblicazione dei risultati elettorali, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 59-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1.334. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a settecentomila.
1.01. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a seicentomila.
1.02. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizione transitoria in materia di accesso alla competizione elettorale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano presentato liste di candidati con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle rispettive circoscrizioni e abbiano ottenuto, sul piano nazionale, un numero di voti validi non inferiore a cinquecentomila.
1.03. Magi.

ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

  Sopprimerlo.
2.1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è ripartito in un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi da eleggere nelle regioni e nelle province autonome. A ciascuna regione e provincia autonoma è attribuito un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. In ciascun collegio uninominale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.»;

   b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «; i seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario.».
  3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la parola: «14-bis,» è soppressa.
  4. L'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione o provincia autonoma, salvo che in Molise e in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dove il numero minimo di candidature è pari al numero dei collegi assegnati. Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo nella regione o provincia autonoma, i candidati di un medesimo genere non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, mediante candidature individuali.
   2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
   3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
   4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.
   5. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali della regione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, i numeri delle sottoscrizioni di cui al presente comma sono ridotti alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i gruppi di candidati o i singoli candidati predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal presente comma, quarto periodo. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai gruppi di candidati e ai singoli candidati, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.
   6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
   7. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati e alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
   8. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti delle liste o dei candidati di cui al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

  5. L'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
   2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
   3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.
   4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
   5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
   6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano, per quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.».

  6. L'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 11. – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

   b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

   c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

   d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

    2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

   2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.
   3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H e I allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
   4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
   5. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».

  7. L'articolo 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 12. – 1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini, per quanto compatibili, previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.».

  8. All'articolo 13 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «venticinquesimo anno», sono sostituite dalle seguenti: «diciottesimo anno»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale.».

  9. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da nessuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.
   2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.».

  10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

   «Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

   2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
   3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
   4. L'ufficio elettorale regionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.».

  11. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato della Repubblica, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
   2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.».

  12. L'articolo 16-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  13. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  14. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  15. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 14-bis.
   2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
   3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
   4. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni.
   5. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
   6. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
   7. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.».

  16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogate.
  17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione e provincia autonoma per l'elezione del Senato della Repubblica, in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione o Provincia autonoma, di norma, non oltre il 15 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione o provincia autonoma, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella regione o provincia autonoma. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 20 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal proprio insediamento, da una commissione, nominata dal Presidente del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della citata commissione di cui al primo periodo, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi prescritti.
  4. All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica provvede alla nomina della commissione di cui al comma 2. Ai fini dell'eventuale revisione dei collegi elettorali, la commissione, ogni qualvolta ne avverta la necessità, formula le relative indicazioni secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferisce al Presidente del Senato della Repubblica.
2.3. Magi.

  Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 2 per cento» e;

  Conseguentemente:

   al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 2 per cento» e;

   al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento con le seguenti: il 2 per cento.
2.298. Magi.

  Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento» e;

  Conseguentemente:

   al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento» e;

   al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento con le seguenti: l'1 per cento.
2.297. Magi.

  Al comma 9, lettera c), al numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento dei» sono sostituite dalle seguenti: «500.000» e;

  Conseguentemente:

   al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: «il 3 per cento dei» sono sostituite dalle seguenti: «500.000» e;

   al numero 4), capoverso 2-bis, sostituire le parole: il 3 per cento dei con le seguenti: 500.000.
2.296. Magi.

  Al comma 10, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 2 e 3.
2.317. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi.

ART. 3.
(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

  Sopprimerlo.
3.2. Magi.

ART. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1.».
4.05. Marattin.

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

  1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Qualora i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, siano convocati prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le disposizioni della presente legge dirette a rimuovere ostacoli all'esercizio del diritto di voto, all'accesso alla competizione elettorale e alla presentazione delle candidature e delle liste, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché non incidano sul sistema di trasformazione dei voti in seggi, sulla delimitazione dei collegi o delle circoscrizioni elettorali, né sulla ripartizione dei seggi tra le medesime.
6.02. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

  1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Qualora i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, siano convocati prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.03. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)

  1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano esclusivamente ai procedimenti elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, la cui data di votazione, o la prima giornata di votazione ove le operazioni si svolgano in più giornate, sia fissata decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Qualora la data di votazione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, ovvero la prima giornata di votazione ove le operazioni si svolgano in più giornate, sia fissata prima del decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, limitatamente a tale rinnovo, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.04. Magi.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 29)

Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

Allegato 2
(Articolo 1, comma 29)

Tabella G
(Articolo 92, primo comma, numero 4)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella H
(Articolo 92, primo comma, numero 4)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

Immagine prelevata dal resoconto

Allegato 3
(Articolo 2, comma 16)

Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Immagine prelevata dal resoconto