XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 14 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:
AMBROSI: «Disposizioni concernenti la riserva di quote generazionali in favore di giovani nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica» (3019);
RAFFA: «Disposizioni di riforma del trattamento fiscale e del regime previdenziale dei lavoratori autonomi» (3020).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ROGGIANI ed altri: «Istituzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande e delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero» (2618) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gnassi.
Trasmissione dal Senato.
In data 14 luglio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1748. – Senatore POTENTI: «Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario» (approvata dal Senato) (3021).
Sarà stampata e distribuita.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 15 luglio 2026 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd) –, della legge 2 marzo 2023, n. 22 – la «Relazione sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali. Applicazione degli istituti di cui all'articolo 143 e seguenti del T.U.E.L.» e la relazione «La rete invisibile della mafia: dalle criptovalute alle comunicazioni cifrate» approvate dalla medesima Commissione nella seduta odierna. I predetti documenti saranno stampati e distribuiti rispettivamente come Doc. XXIII, n. 24 e come Doc. XXIII, n. 25.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 53/2026 del 2-10 luglio 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il Fondo sicurezza interna (Internal Security Fund-ISF).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera del 13 luglio 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per le parti di competenza, all'ordine del giorno CURTI n. 9/2823-A/7 (Testo modificato nel corso della seduta), accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 aprile 2026, sull'opportunità di valutare l'adozione di ulteriori iniziative attuative dell'articolo 22 del decreto-legge n. 25 del 2026, concernente gli esoneri contributivi a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, anche volte all'ampliamento della platea dei beneficiari, alla semplificazione delle procedure, alla definizione di tempi certi e alla piena operatività dei relativi interventi, con particolare riferimento alla regione Marche.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 14 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, riferita all'anno 2026, corredata del predetto catalogo, riferito all'anno 2025 (Doc. CXXXVII, n. 4).
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 14 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame a scopo di semplificazione del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUDR) (COM(2026) 191 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione e esecuzione del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2026) 368 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE (COM(2026) 311 final);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2028 (COM(2026) 345 final);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico (COM(2026) 356 final).
Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 30 giugno 2026.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dalla Regione Veneto.
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 14 luglio 2026, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 7 luglio 2026, volta a chiedere la tutela del principio del consenso libero e attuale nella disciplina del reato di violenza sessuale, la coerenza dell'ordinamento nazionale con la Convenzione di Istanbul e con le migliori prassi europee e il rafforzamento delle politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 13 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Lucia Baracchini a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano (139).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 agosto 2026.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 13 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Francesco Lucacci a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi (140).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 2026.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Guido Stazi a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (141).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 agosto 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 2822-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAGI; PAVANELLI ED ALTRI (LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 5) (A.C. 157-2236)
A.C. 2822-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE, RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 2 A 6, E SUI SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 1.1075, 2.01006, 4.01007 E 4.01050
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 0.2.01006.1, 4.03, 4.05, 4.01001, 4.01002 e 4.01004, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE FAVOREVOLE
sull'articolo aggiuntivo 4.01050, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.4.01050.501;
sia approvato il subemendamento 0.4.01050.500;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative e subemendative in oggetto.
A.C. 2822-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.».
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità».
5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;
b-bis) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano presentato liste esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni».
7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
c-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato»;
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis»;
f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste»;
h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».
9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando il numero massimo di candidature in collegi plurinominali disposto dal comma 2, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in una delle liste ad essa collegate»;
d) al comma 5, le parole: «alcun collegio uninominale o plurinominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione»;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;
g) il quarto comma è abrogato.
13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».
14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»
2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità,».
16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati».
18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;
d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.
19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.
20. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è abrogata;
e) la lettera g) è abrogata;
f) la lettera h) è abrogata.
21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;
b-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;
c) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e.1) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);
e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
e) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, della lettera d-bis) del presente comma.»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;
f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»;
h) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;
i) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;
l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-sexies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) ed i) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;
m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».
22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;
b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 92:
1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:
«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;
2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter)»;
3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;
0b) all'articolo 93:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;
a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nomi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
5. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
6. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.
2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e.1), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione; a tal fine:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b-bis) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
Art. 93-octies. – 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.
28. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto per la circoscrizione Estero e per le circoscrizioni di cui all'articolo 2;
al comma 2, capoverso:
sostituire il primo periodo con il seguente: Le elezioni nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la quale è un'unica circoscrizione elettorale in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico;
al penultimo periodo, sostituire le parole nelle circoscrizioni di cui al presente articolo con le seguenti: nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
all'ultimo periodo, sostituire le parole I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni con le parole: I seggi attribuiti nelle circoscrizioni di cui al presente articolo;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali o candidature nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le medesime liste o candidature nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.»;
al comma 6, lettera d-bis), capoverso «4-bis», sostituire le parole da: rappresentativi fino alla fine del periodo con le seguenti: , che intendano presentare, anche congiuntamente, candidature nella sola circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendano presentare liste o candidature anche in altre circoscrizioni;
al comma 21:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2»;
alla lettera b-bis), capoverso «d-bis)», sostituire le parole nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;
alla lettera l), capoverso «1-sexies», sostituire le parole nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le seguenti: nella circoscrizione;
al comma 26:
alla lettera 0a):
al numero 1), capoverso «2-ter.»:
sostituire le parole con una lista singola o con liste tra loro collegate con le seguenti: con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;
sostituire le parole e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3 con le parole: . La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito delle candidature;
al numero 2), sostituire le parole della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate con le seguenti: del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;
al numero 3), capoverso «4)»:
sostituire le parole: il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;
sostituire le parole contenenti i contrassegni delle liste con le seguenti: contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;
sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»;
alla lettera 0b), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:
3-bis. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui il candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).;
alla lettera a), capoverso «articolo 93-octies.»:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il candidato nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;
al comma 2, sopprimere le parole: di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo;
al comma 3, sostituire le parole delle circoscrizioni di cui al presente titolo con le seguenti: della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
all'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso «3.», sostituire le parole: La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale con le seguenti: La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste forma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, un'unica circoscrizione elettorale. Ai fini dell'elezione del senatore assegnato alla regione, tale circoscrizione è costituita in un unico collegio uninominale;
alla lettera g), capoverso «4-bis.»:
sostituire le parole: nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). I voti espressi nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
sostituire le parole: I seggi attribuiti nelle medesime regioni con le seguenti: I seggi attribuiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
al comma 9:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici» e dopo le parole «elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-bis»;
alla lettera g), capoverso «1-quinquies.1.», sostituire le parole nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le parole: nella circoscrizione;
al comma 13:
alla lettera b), numero 2), sostituire le parole il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico, o i contrassegni dei partiti o gruppi politici coalizzati;
alla lettera b-bis), capoverso « a-bis.», sostituire le parole con una lista singola o con liste tra loro collegate con le seguenti: con uno o più partiti o gruppi politici tra loro collegati;
alla lettera b-ter), capoverso « c)»:
sostituire le parole il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista con le seguenti: il contrassegno del partito o gruppo politico cui il candidato è collegato. Nel caso di più partiti o gruppi politici collegati in coalizione, i rettangoli di ciascun partito o gruppo politico;
sostituire le parole contenenti i contrassegni delle liste con le seguenti: contenenti i contrassegni dei partiti o gruppi politici;
sostituire la lettera b-quater) con la seguente:
b-quater) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste l'elettore esprime il voto per il candidato prescelto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato è collegato, ovvero sul nome del candidato stesso. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;
c-ter) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico, ovvero sul nome del candidato stesso. Il voto è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, nonché a favore delle liste presentate dal partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale e tale candidato sia collegato a più partiti o gruppi politici, i voti sono ripartiti tra le liste presentate da ciascun partito o gruppo politico in altre circoscrizioni esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di un partito o gruppo politico cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»;
al comma 14:
all'alinea, sostituire le parole è premesso il seguente con le seguenti: sono premessi i seguenti;
dopo il capoverso «01.» aggiungere il seguente:
02. Il candidato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non può essere candidato in un'altra regione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.;
al comma 14-bis, lettera b):
all'alinea, sostituire le parole è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
al capoverso «2-bis.»:
alinea, dopo le parole: L'ufficio elettorale regionale inserire le seguenti: costituito nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
alla lettera a), dopo le parole determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista inserire le seguenti: , intesa come partito o gruppo politico cui il candidato nel collegio uninominale è collegato;
alla lettera c), sopprimere le parole: , nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis);
dopo il capoverso «2-bis.» aggiungere il seguente:
«2-ter. Gli uffici elettorali regionali costituiti nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, rispettivamente, comunicano all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e il partito o gruppo politico, o i partiti o gruppi politici coalizzati, cui ciascun candidato è collegato ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis).».
1.1043. Manes.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , con l'eventuale attribuzione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: . Successivamente all'assegnazione di trecentoventotto seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 83, un premio di maggioranza in favore della coalizione o della lista singola che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello circoscrizionale, fino al numero massimo di cinquantasei seggi e, comunque, fino alla concorrenza di duecentoventi seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima coalizione o lista con metodo proporzionale. Qualora la coalizione o la lista avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di duecentoventi seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
al comma 3, capoverso Art. 3:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di trecentoventotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;
c) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di cinquantasei seggi, da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 83.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettere b) e c), assegnati con metodo proporzionale;
al comma 21:
alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);
alla lettera d), sostituire i capoversi e-ter), e-quater), e-quinquies) ed e-sexies) con i seguenti:
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione individuata ai sensi della lettera e-bis) corrisponda ad almeno il 50 per cento più uno del totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste individuata ai sensi della lettera e-bis);
e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);
alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le seguenti: procede al riparto dei trecentoventotto seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),;
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la coalizione o la lista singola individuata ai sensi della lettera e-bis) abbia conseguito, per effetto del riparto di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a duecentoventi;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima coalizione o lista, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 4, un numero di seggi pari al minore tra cinquantasei e la differenza tra duecentoventi e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f), procedendo ai sensi del comma 1-bis; assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), eventualmente residui, fino alla concorrenza di cinquantasei, alle altre coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, ai sensi del comma 1-ter; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti;
f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i cinquantasei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai trecentoventotto seggi di cui alla lettera b) del medesimo comma, tra tutte le coalizioni e liste ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a trecentottantaquattro seggi; prosegue quindi ai sensi delle lettere g) e seguenti»;
sostituire la lettera l) con la seguente:
l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 1, lettera f-ter), l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione o alla lista singola avente titolo il numero di seggi determinato ai sensi della medesima lettera f-ter), ripartendoli tra le circoscrizioni con il medesimo metodo proporzionale e secondo le modalità di cui al comma 1, lettera f), nei limiti dei seggi di premio di maggioranza spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Procede quindi ai sensi delle lettere g), h) ed i).
1-ter. I seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non assegnati ai sensi del comma 1-bis sono ripartiti, con il metodo proporzionale di cui al comma 1, lettera f), tra le coalizioni e le liste ammesse alla ripartizione diverse da quella cui è attribuito il premio di maggioranza, in base alla rispettiva cifra elettorale nazionale.
1-quater. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater).
1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di maggioranza ai sensi del comma 1-bis sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di premio di maggioranza ad essa spettanti secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti.»;
all'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione di centocinquantotto seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale. Successivamente all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale è attribuito, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 16-bis, un premio di maggioranza in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito almeno il 50 per cento più uno dei voti validi a livello nazionale nell'elezione del Senato della Repubblica e che abbia altresì conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale nell'elezione della Camera dei deputati. Il premio di maggioranza è attribuito con il medesimo metodo proporzionale, a liste presentate a livello regionale, fino al numero massimo di trentun seggi e, comunque, fino alla concorrenza di centodieci seggi, computando i seggi già assegnati alla medesima lista o coalizione con metodo proporzionale. Qualora la lista o la coalizione avente titolo al premio abbia già conseguito con metodo proporzionale più di centodieci seggi, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi ad esso destinati sono assegnati con metodo proporzionale unitamente agli altri.;
alla lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di centocinquantotto seggi da assegnare con metodo proporzionale;
b) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentun seggi da assegnare quale premio di maggioranza, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
c) per il caso di attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b);
d) per il caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi delle lettere a) e b), assegnati con metodo proporzionale;
al comma 2, sostituire le parole: del premio di governabilità di trentacinque seggi con le seguenti: del premio di maggioranza di trentuno seggi;
al comma 9:
alla lettera c), numero 4), sopprimere il capoverso 2-ter);
alla lettera d), capoversi e-ter) ed e-quater) sostituire le parole: 42 per cento, ovunque ricorrono, con le seguenti: 50 per cento più uno;
alla lettera d), sostituire i capoversi e-quinquies) ed e-sexies) con il seguente:
e-quinquies) procede in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater), all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ai sensi della lettera f) e, quindi, all'eventuale attribuzione del premio di maggioranza ai sensi delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater);
alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), con le seguenti: alla distribuzione dei centocinquantotto seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a);
alla lettera f), i capoversi f-bis), f-ter) ed f-quater) sono sostituiti dai seguenti:
f-bis) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, verifica se la lista singola o la coalizione individuata ai sensi della lettera e-bis) abbia conseguito, per effetto della distribuzione di cui alla lettera f), un numero complessivo di seggi non superiore a centodieci;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, attribuisce alla medesima lista o coalizione, quale premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, un numero di seggi pari al minore tra trentuno e la differenza tra centodieci e il numero dei seggi da essa conseguiti ai sensi della lettera f); assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), eventualmente residui, fino alla concorrenza di trentuno, alle altre liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, con metodo proporzionale, sulla base della graduatoria nazionale dei quozienti di collegio non utilizzati. A tal fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale forma, in ordine decrescente, la graduatoria nazionale dei quozienti non utilizzati dalla lista singola o dalla coalizione avente titolo al premio di maggioranza e, qualora si tratti di una coalizione, da ciascuna delle liste che la compongono, calcolati ai sensi della lettera f) in ciascuno dei collegi plurinominali. I seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza alla lista singola o alla coalizione avente titolo sono assegnati nei collegi plurinominali nei quali si registrino, secondo l'ordine della graduatoria, i maggiori quozienti non utilizzati, fino alla concorrenza del numero di seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione, e nei limiti dei seggi disponibili in ciascun collegio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;
f-quater) qualora le verifiche di cui alle lettere e-ter) ed e-quater) non abbiano dato congiuntamente esito positivo, ovvero la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, il premio di maggioranza non è attribuito e i trentun seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), sono assegnati con metodo proporzionale, unitamente ai centocinquantotto seggi di cui alla lettera a) del medesimo comma, tra tutte le liste e coalizioni ammesse alla ripartizione, procedendo a un'unica distribuzione ai sensi della lettera f) riferita a centottantanove seggi; comunica quindi il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;
alla lettera g), sostituire i capoversi 1-bis, 1-ter e 1-quater con il seguente:
1-bis. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, il premio di maggioranza non è attribuito e l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera f-quater);
alla lettera g), capoverso 1-sexies), sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), con le seguenti: ai sensi del comma 1, lettera f-ter).
1.16. Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.
Conseguentemente:
al comma 21, lettera d):
al capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;
al capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;
all'articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;
al comma 9, lettera d):
capoverso e-ter), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento;
capoverso e-quater), sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1.1009. Richetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero.
1.1074. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni.
Conseguentemente:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
al comma 6, lettera d-bis), capoverso:
sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente con le seguenti: che intendono presentare candidature esclusivamente;
sostituire le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni con le seguenti: che intendono presentare liste in altre circoscrizioni;
al comma 8, lettera b):
dopo le parole: ad esclusione delle liste aggiungere le seguenti: o dei candidati collegati a liste;
sostituire la parola: presentate con la seguente: presentati;
all'articolo 2, comma 1, lettera g):
sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine «lista» si intende il partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni.
1.1000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.».
Conseguentemente:
al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;
sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”»;
al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il terzo comma è abrogato;
al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;
al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza» e, al quarto periodo, le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la lettera c) è abrogata;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;
dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;
al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalla seguente: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
sopprimere il comma 24;
al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;
all'articolo 2:
al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;
al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la lettera c) è abrogata;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo»;
sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;
b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».
1.80. Gallo, Marattin.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite con le seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Conseguentemente:
al comma 6, lettera d-bis), capoverso «4-bis.»:
sostituire le parole: che abbiano presentato liste esclusivamente con le seguenti: che intendano presentare, anche congiuntamente, liste o candidature esclusivamente;
sostituire, in fine, le parole: che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni con le seguenti: che intendano presentare liste anche in altre circoscrizioni;
al comma 26, lettera 0a), numero 1), capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, anche quando non presentino candidature in altre circoscrizioni.;
all'articolo 2, comma 13, lettera b-bis), capoverso «a-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono considerate liste i partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, anche quando non presentino candidature in altre regioni.
1.1010. Manes.
Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oppure mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizione finale e transitoria in materia di sottoscrizioni digitali delle liste elettorali)
1. Ai fini della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni previste dall'articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato alla presentazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, di tutte le informazioni necessarie ai fini del procedimento elettorale preparatorio, e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
2. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai presentatori delle liste di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai presentatori delle liste di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le sottoscrizioni raccolte digitalmente non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per le sottoscrizioni autografe.
3. I presentatori delle liste, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai presentatori, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
4. Il Ministero della giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura necessaria, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma ai fini di cui al presente articolo, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni degli elettori previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche quando applicato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, come previsto dal medesimo articolo 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1.111. Magi.
Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dalle sottoscrizioni la Segreteria generale della Camera dei deputati e la Segreteria generale del Senato della Repubblica trasmettono al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, entro cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali, l'elenco ufficiale dei gruppi parlamentari che risultano possedere i requisiti di cui al presente comma.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)
1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari.
1.1007. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 8, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, all'avvio della legislatura. L'esonero non si applica, in ogni caso, ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dal Regolamento della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica vigente all'inizio della legislatura.».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di esonero dalle sottoscrizioni)
1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni di esonero si applicano esclusivamente ai gruppi costituiti all'avvio della legislatura corrente in applicazione ordinaria dei requisiti numerici, con divieto di estensione a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari.
1.1006. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. La sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature può essere effettuata, in alternativa alla modalità cartacea, in modalità digitale, attraverso una piattaforma informatica pubblica appositamente predisposta, o mediante analoghe piattaforme private certificate. I cittadini possono apporre la propria firma previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altri sistemi di identificazione digitale conformi alla normativa europea (eIDAS). La firma digitale così apposta è equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma cartacea autenticata e non necessita di ulteriore vidimazione o autenticazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».
Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale, adotta il regolamento tecnico per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e-bis) della presente legge.
1.1005. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 8, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1.1008. Bonetti, Braga.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni.».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.
(Esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste)
1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni.».
1.143. Marattin, Gallo.
Subemendamento all'emendamento 1.1075
All'emendamento 1.1075, alla lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista fino alla fine del periodo, con le seguenti: nelle posizioni successive a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche tutti i candidati che lo precedono in lista siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
0.1.1075.500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nella posizione immediatamente successiva a quella di capolista, a condizione che nella medesima lista di collegio plurinominale anche il candidato capolista sia candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.».
1.1075. Bignami.
(Approvato)
Al comma 15 lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , nello stesso rettangolo, fino a: ai fini dell'attribuzione, con le seguenti: sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore ha la facoltà di esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. Nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione.
Conseguentemente:
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Un voto valido per una lista tracciato sul relativo contrassegno si estende ai candidati della medesima lista.
2. L'elettore può manifestare fino a tre voti di preferenza. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, esse non possono riguardare candidati tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.
3. L'indicazione della preferenza per un candidato costituisce voto valido per la lista cui il candidato appartiene, anche se l'elettore non ha tracciato il segno sul contrassegno della lista stessa, purché il candidato appartenga alla lista votata.».
al comma 20, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato della lista nel collegio plurinominale. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal singolo candidato nel collegio. L'Ufficio procede quindi alla proclamazione degli eletti scorrendo in ordine decrescente per cifra individuale la graduatoria dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Qualora una lista abbia diritto a seggi ma nessun candidato abbia ottenuto voti di preferenza, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.».
1.1003. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 15, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature.».
1.1023. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter);»;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non siano state ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter);».
1.1073. Paolo Emilio Russo, Bellomo.
(Approvato)
Al comma 21, lettera c), numero 2), dopo le parole: al numero 1), aggiungere le seguenti: le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
al numero 3), dopo le parole: al numero 2), aggiungere le seguenti: le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento» e;
al numero 4), capoverso 2-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1.1002. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Al comma 21, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al numero 2), la parola: «nonché» è soppressa e le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso:
sopprimere la parola: nonché;
aggiungere, in fine, le parole: , nonché le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, presentate esclusivamente nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Dopo l'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«Art. 83-ter. – 1. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è attribuito alla lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena deposita il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 ed è presentata esclusivamente nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia. Può presentarsi singolarmente o collegata con altre liste, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis.
3. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77, verifica se vi siano liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numeri 2) e 2-bis). In caso di verifica positiva, attribuisce uno dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, tra quelle di cui al primo periodo.
4. In caso di attribuzione del seggio ai sensi del comma 3, l'Ufficio centrale nazionale comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio, nonché la coalizione nel caso in cui essa sia collegata con più liste.
5. Nel caso in cui la lista rappresentativa della minoranza linguistica slovena a cui è stato attribuito il seggio ai sensi del comma 3, sia collegata alla coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), il seggio è conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a tale coalizione ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).».
1.1063. Gebhard, Manes, Steger, Schullian.
Al comma 21, lettera l), al capoverso comma 1-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1.500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 21, lettera l), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, lettera g), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.
1.1022. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
29-bis. Nelle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificate dalla presente legge, è abrogata ogni disposizione residua che preveda l'alternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati nelle liste per i collegi plurinominali e per le liste circoscrizionali. In ogni lista di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale. In ogni caso, nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di almeno un candidato per ciascuno dei due generi. Fermo restando il rispetto delle citate disposizioni, la formulazione e l'ordine sussultorio di presentazione delle candidature sono rimessi alla libera determinazione dei partiti e dei gruppi politici organizzati presentatori.
1.1004. Ravetto, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Sasso, Ziello.
A.C. 2822-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi»;
c) il comma 2-bis è abrogato;
d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;
g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, e con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2-ter».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;
c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
d) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
5. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo.».
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «, i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è abrogata;
e) la lettera g) è abrogata;
f) la lettera h) è abrogata.
9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-quinquies.1»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «inferiore all'1 per cento del totale,» sono inserite le seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e» e le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;
c) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;
3) al numero 2), le parole da: «, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis»;
e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis)»;
f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:
a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente;
b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o una lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1-quinquies.1. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter).
1-sexies. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;
b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.
4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;
c) successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)».
11. All'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e».
13. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) alla lettera a):
1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis)»;
b-bis) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;
b-ter) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
b-quater) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;
14. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:
«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».
14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis)»;
15. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.
2.1010. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Al comma 9, lettera g), dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:
«1-septies. Sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Uffici elettorali regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per ciascuna coalizione di liste, l'Ufficio elettorale centrale nazionale somma i seggi attribuiti nelle regioni a ciascuna lista collegata e verifica se a ciascuna di esse sia stato attribuito almeno un seggio. In caso negativo, per ciascuna lista collegata cui non è stato attribuito almeno un seggio, procede come segue:
a) ordina, all'interno di un'unica graduatoria nazionale decrescente, i resti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) numero 3, della lista stessa;
b) attribuisce alla lista un seggio nella regione in cui ha ottenuto il resto maggiore, sulla base della graduatoria di cui alla lettera a);
c) nella medesima regione di cui alla lettera b) sottrae un seggio alla lista della medesima coalizione che ha ottenuto il seggio con il resto minore, sulla base della graduatoria crescente dei resti regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) numero 2;
d) nel caso in cui nella regione di cui alla lettera b) i seggi alle liste collegate della medesima coalizione siano stati assegnati tutti con i quozienti interi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), quinto periodo, l'Ufficio segue la graduatoria di cui alla lettera a) al fine di individuare altra regione in cui procedere alle operazioni di cui alle lettere b) e c);
e) nel caso in cui, per effetto delle operazioni di cui alle lettere b), c), e d), vi sia una ulteriore lista collegata cui non sia stato assegnato almeno un seggio, l'Ufficio ripete le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) comunica agli Uffici elettorali regionali i seggi attribuiti alle liste collegate a seguito delle operazioni del presente comma.».
Conseguentemente al comma 10, capoverso «Art. 17», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per ciascuna coalizione di liste:
1) i seggi assegnati alle liste collegate ai sensi della lettera b);
2) la graduatoria crescente dei resti che hanno dato luogo all'attribuzione di un seggio ai sensi della lettera b), sesto periodo;
3) l'elenco delle liste collegate cui non sono stati assegnati seggi nella regione e i rispettivi resti che non hanno dato luogo all'attribuzione del seggio.».
al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies e comunicate ai sensi del medesimo articolo 16-bis, comma 1-septies, lettera f).
2.1011. Tirelli
Al comma 10, capoverso «Art. 17», comma 5, alla lettera b), quinto periodo, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: di collegio.
2.1004. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)
1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2-ter, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2-septies.
5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 2-ter.
(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie)
1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 4.
2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.
Art. 2-quater.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)
1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».
Art. 2-quinquies.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)
1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».
Art. 2-sexies.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a).».
Art. 2-septies.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.
Art. 2-octies.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2-bis a 2-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.01. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)
1. Gli elettori fuori sede che per motivi di studio, di lavoro o di cura sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché:
a) la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della provincia in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di provincia sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di provincia e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di provincia preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di provincia compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di provincia o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale circoscrizionale.
17. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica all'ufficio elettorale centrale nazionale.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di provincia, all'ufficio elettorale circoscrizionale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di provincia, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.02. Grippo, Pastorella, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)
1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.
5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.
7. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
8. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.
9. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
10. Le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.
11. L'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
12. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.
13. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
14. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.05. Pavanelli, Zaratti, Bonafè, Boschi, Magi, Alfonso Colucci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)
1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata a partire dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.
5. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
6. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati in una apposita sezione predisposta all'interno della lista sezionale. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, in occasione delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori di cui al comma 1 esprimono il loro voto su schede di votazione riferite al collegio afferente al comune di temporaneo domicilio.
7. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
8. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza.
2.03. Pastorella, Grippo, Richetti, Onori, D'Alessio, Ruffino, Sottanelli, Benzoni.
Subemendamenti all'articolo
aggiuntivo 2.01006
All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire i commi 1,2 e 3 con i seguenti:
1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza possono presentare, al comune dove l'elettore risiede, domanda, anche per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
3. La domanda di cui al comma 1 è presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore che redige un apposito elenco degli elettori fuori sede e trasmette immediatamente le domande presentate ai sensi del comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
0.2.01006.1. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Boschi, Magi.
All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno 9 mesi.
2-bis. Gli elettori che hanno maturato la condizione di fuori sede dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
2-ter. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1 presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione;
al comma 5, sostituire la parola: quinto con la seguente: decimo;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.;
al comma 6, sostituire le parole: secondo un principio di prossimità territoriale fino alla fine del comma, con le seguenti: in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione e secondo un principio di prossimità territoriale;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
0.2.01006.501. La Commissione.
All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno 9 mesi.
2-bis. Gli elettori che hanno maturato la condizione di fuori sede dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
2-ter. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1 presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione;
al comma 5, sostituire la parola: quinto con la seguente: decimo;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.;
al comma 6, sostituire le parole: secondo un principio di prossimità territoriale fino alla fine del comma, con le seguenti: in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione e secondo un principio di prossimità territoriale;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
0.2.01006.501.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 2.01006, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio e di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la permanenza in quest'ultimo è di almeno 9 mesi.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che hanno maturato la condizione di fuori sede dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui i requisiti di fuori sede vengono soddisfatti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
2-ter. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1 presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i termini rispettivamente indicati nei commi 2, 2-bis e 2-ter;
al comma 5, sostituire la parola: quinto con la seguente: decimo;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
0.2.01006.500. La Commissione.
All'articolo aggiuntivo 2.01006, al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre di ciascun anno» con le seguenti: non oltre i 60 giorni antecedenti lo svolgimento di ciascuna tornata elettorale».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.
0.2.01006.3. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Boschi, Magi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)
1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda presentata ai sensi del comma 2 può essere revocata entro i termini ivi rispettivamente indicati.
4. Ai fini della iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma secondo un principio di prossimità territoriale, in numero non superiore al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.
7. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di temporaneo domicilio.
2.01006. Roscani, Toccalini, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
A.C. 2822-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165)
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.
A.C. 2822-A – Articolo 4(1)
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)
1. Con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza dei seguenti princìpi:
a) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;
b) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;
c) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;
d) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.
2. Lo schema di regolamento previsto dal comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, non sia entrato in vigore il regolamento previsto dal comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)
Sopprimerlo.
4.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto presso le rappresentanze consolari e diplomatiche.»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 possono optare per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tale opzione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
3-bis. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
3-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto per corrispondenza.».
4.01004.(Parte ammissibile) Onori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)
1. Dopo l'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Sulla partecipazione dei votanti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari) – 1. In occasione di ciascuna consultazione le rappresentanze diplomatiche e consolari comunicano i dati provvisori concernenti la partecipazione dei votanti almeno due volte durante lo svolgimento delle operazioni di voto e i dati definitivi dopo la chiusura delle votazioni.».
4.03. Tirelli.
Subemendamenti all'articolo
aggiuntivo 4.01007
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.1. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1 le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
«c) America settentrionale, America centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide».
0.4.01007.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.3. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera b) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.4. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.5. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera c) sopprimere il numero 1).
0.4.01007.6. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).
0.4.01007.7. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
All'articolo aggiuntivo 4.01007, comma 1, sopprimere la lettera e).
0.4.01007.8. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;
1.2) le lettere c) e d) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1-quater:
1.1) alla lettera a) dopo le parole: «ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;
1.2) la lettera c) è soppressa;
2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
1.2) alla lettera b), premettere le parole: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «nella ripartizione», sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati.»;
e) all'articolo 15, al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
4) alla lettera c):
4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti», sono aggiunte le seguenti: «nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati,»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 2, dopo le parole: «per le ciascuna ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente all'elezione del Senato della Repubblica»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari», sono aggiunte le seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e, per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».
4.01007. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Romano.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i candidati devono essere elettori ed essere, alla data di convocazione dei comizi elettorali, residenti all'estero da almeno due anni;».
4.01008. Paolo Emilio Russo.
Subemendamenti all'articolo
aggiuntivo 4.01050
All'articolo aggiuntivo 4.01050, comma 5, lettera a), sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del fondo
0.4.01050.501. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 4.01050, aggiungere, in fine, le parole:
Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, premettere le parole: Fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 3 e 4
0.4.01050.500. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559, in Italia.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore,»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore. L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale è predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.»;
4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7.1. A partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti ai sensi del comma 7.»;
c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):
1) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) accerta che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 3, appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;»;
2) il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale o un tagliando non firmato o di elettore che ha votato più di una volta o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile identificare il voto;»;
d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».
2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità.
3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata la spesa di euro 21 milioni per l'anno 2027.
4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2027 e di euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 24 milioni per l'anno 2027 e a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a euro 3 milioni per l'anno 2027 ed euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.01050. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis. La sottoscrizione non è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».
4.04. Tirelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Dopo l'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – 1. Al fine di garantire l'unicità dell'esercizio del diritto di voto, la sicurezza delle operazioni elettorali e l'aggiornamento costante dei dati degli elettori residenti all'estero, le liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero sono gestite mediante sistemi digitali interoperabili con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Le liste elettorali di cui al comma 1 sono formate, aggiornate e consultate in modalità digitale dagli uffici consolari competenti, sulla base dei dati relativi agli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) contenuti nell'ANPR, in coordinamento con il Ministero dell'interno e con i comuni della Repubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I sistemi digitali di gestione delle liste elettorali di cui al presente articolo assicurano:
a) l'identificazione univoca dell'elettore;
b) la prevenzione delle doppie iscrizioni e delle duplicazioni di voto;
c) l'aggiornamento tempestivo dei dati anagrafici ed elettorali, anche ai fini dell'esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza ovvero per il voto in Italia di cui all'articolo 1;
d) la tracciabilità delle operazioni di accesso e modifica delle liste, limitatamente ai profili amministrativi.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 30 aprile 1999, n. 120, in materia di tessera elettorale in formato digitale.
4.01002. Onori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il plico elettorale contiene altresì un fascicolo informativo destinato all'elettore, predisposto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, recante la presentazione dei programmi o delle liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Le modalità di predisposizione del fascicolo sono definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
4.01001.(Parte ammissibile) Onori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)
1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. – COLLEGIO DI BOLZANO», «5. – COLLEGIO DI MERANO» e «6. – COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dall'allegato 4 alla presente legge.
2. Alla tabella B 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dall'allegato 5 alla presente legge.
Conseguentemente, dopo l'allegato 3, aggiungere i seguenti:
Allegato 4
(Articolo 4-bis, comma 1)
4. – COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Bolzano, Bronzolo, Cornedo all'Isarco, Cortina sulla strada del vino, Egna, Laives, Montagna, Ora, Salorno sulla strada del vino, Trodena, Vadena.
5. – COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Andriano, Appiano sulla strada del vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla strada del vino, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Magrè sulla strada del vino, Malles Venosta, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Senales, Senale-San Felice, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.
6. – COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Valgardena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro, Vipiteno.
Allegato 5
(Articolo 4-bis, comma 2)
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Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 |
Bolzano/Bozen |
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Anterivo/Altrei |
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Bolzano/Bozen |
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Bronzolo/Branzoll |
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Cornedo all'Isarco/Karneid |
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Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße |
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Egna/Neumarkt |
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Laives/Leifers |
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Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße |
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Ora/Auer |
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Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße |
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Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark |
||
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Vadena/Pfatten |
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Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 |
Merano/Meran |
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Andriano/Andrian |
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Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße |
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|
Avelengo/Hafling |
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Caines/Kuens |
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|
Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße |
||
|
Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars |
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|
Cermes/Tscherms |
||
|
Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße |
||
|
Curon Venosta/Graun im Vinschgau |
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|
Gargazzone/Gargazon |
||
|
Glorenza/Glurns |
||
|
Laces/Latsch |
||
|
Lagundo/Algund |
||
|
Lana/Lana |
||
|
Lasa/Laas |
||
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Lauregno/Laurein |
||
|
Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße |
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|
Malles Venosta/Mals |
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|
Marlengo/Marling |
||
|
Martello/Martell |
||
|
Meltina/Mölten |
||
|
Merano/Meran |
||
|
Moso in Passiria/Moos in Passeier |
||
|
Nalles/Nals |
||
|
Naturno/Naturns |
||
|
Parcines/Partschins |
||
|
Plaus/Plaus |
||
|
Postal/Burgstall |
||
|
Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch |
||
|
Proves/Proveis |
||
|
Rifiano/Riffian |
||
|
San Genesio Atesino/Jenesien |
||
|
San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier |
||
|
San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier |
||
|
San Pancrazio/St. Pankraz |
||
|
Sarentino/Sarntal |
||
|
Scena/Schenna |
||
|
Senales/Schnals |
||
|
Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix |
||
|
Silandro/Schlanders |
||
|
Sluderno/Schluderns |
||
|
Stelvio/Stilfs |
||
|
Terlano/Terlan |
||
|
Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße |
||
|
Tesimo/Tisens |
||
|
Tirolo/Tirol |
||
|
Tubre/Taufers im Münstertal |
||
|
Ultimo/Ulten |
||
|
Verano/Vöran |
|
Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 |
Bressanone/Brixen |
|
|
Badia/Abtei |
||
|
Aldino/Aldein |
||
|
Barbiano/Barbian |
||
|
Braies/Prags |
||
|
Brennero/Brenner |
||
|
Bressanone/Brixen |
||
|
Brunico/Bruneck |
||
|
Campo di Trens/Freienfeld |
||
|
Campo Tures/Sand in Taufers |
||
|
Castelrotto/Kastelruth |
||
|
Chienes/Kiens |
||
|
Chiusa/Klausen |
||
|
Corvara in Badia/Corvara |
||
|
Dobbiaco/Toblach |
||
|
Falzes/Pfalzen |
||
|
Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern |
||
|
Fortezza/Franzensfeste |
||
|
Funes/Villnöß |
||
|
Gais/Gais |
||
|
La Valle/Wengen |
||
|
Laion/Lajen |
||
|
Luson/Lüsen |
||
|
Marebbe/Enneberg |
||
|
Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten |
||
|
Naz-Sciaves/Natz-Schabs |
||
|
Nova Levante/Welschnofen |
||
|
Nova Ponente/Deutschnofen |
||
|
Ortisei/St. Ulrich |
||
|
Perca/Percha |
||
|
Ponte Gardena/Waidbruck |
||
|
Predoi/Prettau |
||
|
Racines/Ratschings |
||
|
Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz |
||
|
Renon/Ritten |
||
|
Rio di Pusteria/Mühlbach |
||
|
Rodengo/Rodeneck |
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|
San Candido/Innichen |
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San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen |
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|
San Martino in Badia/St. Martin in Thurn |
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Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden |
||
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Selva dei Molini/Mühlwald |
||
|
Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden |
||
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Sesto/Sexten |
||
|
Terento/Terenten |
||
|
Tires/Tiers |
||
|
Valdaora/Olang |
||
|
Val di Vizze/Pfitsch |
||
|
Valle Aurina/Ahrntal |
||
|
Valle di Casies/Gsies |
||
|
Vandoies/Vintl |
||
|
Varna/Vahrn |
||
|
Villabassa/Niederdorf |
||
|
Villandro/Villanders |
||
|
Vipiteno/Sterzing |
||
|
Velturno/Feldthurns |
4.01000. Urzì, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.
(Approvato)
A.C. 2822-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)
1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni)
Al comma 1, sostituire le parole: le condizioni con le seguenti: l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: si applica anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una della due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che, avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e ottenuto almeno cinquecentomila voti validi, siano costituiti in una componente politica del gruppo Misto della Camera dei deputati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.1001. Magi.
Al comma 1, sostituire le parole: devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025 con le seguenti: devono sussistere all'atto dell'avvio della legislatura corrente, entro il termine perentorio di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e delle corrispondenti norme del Regolamento del Senato della Repubblica.
5.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
A.C. 2822-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Al comma 1, sostituire le parole: All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo.
6.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizione transitoria in materia di stabilità del diritto elettorale)
1. Al fine di assicurare il rispetto del principio di stabilità del diritto elettorale, anche in conformità al Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa, adottato dalla Commissione di Venezia, le modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, non si applicano al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, i cui comizi elettorali siano convocati prima che siano decorsi trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nei casi di cui al comma 1, le modificazioni apportate dalla presente legge si applicano a decorrere dal rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o di una sola delle due Camere, successivo a quello ivi previsto.
3. Per il rinnovo di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.01. Magi.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis.»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente
«Art. 2.
1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A1 Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2.»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;
d) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella in una lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.»;
e) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;
f) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
g) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;
3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dal presente articolo i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo. L'esenzione si applica altresì alle liste presentate da tali partiti nell'ambito di coalizioni.»;
4) al comma 3, secondo periodo, le parole: «; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» sono soppresse;
5) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «presentati in ordine alfabetico»;
6) il comma 3.1 è abrogato;
h) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;
l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
m) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma:
1.1) i numeri 4) e 5) sono abrogati;
1.2) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;
2) il quarto comma è abrogato;
n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti;»;
o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
p) all'articolo 31:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;
4) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voti di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”.»;
q) all'articolo 58:
1) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
2) il terzo comma è abrogato;
r) all'articolo 59-bis, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;
s) all'articolo 68:
1) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza.»;
2) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
t) all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
u) all'articolo 77, comma 1:
1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;»;
3) le lettere g) e h) sono abrogate;
4) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;
v) all'articolo 83, al comma 1:
1) alla lettera e), numero 1), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
2) alla lettera e), numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
3) alla lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;
4) alla lettera g), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e le parole «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
5) alla lettera h), le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
z) all'articolo 84:
1) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
2) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
aa) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;
bb) all'articolo 86:
1) al comma 1, sostituire le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;
2) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
cc) dopo l'articolo 93-quater, sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-quinquies.
1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis dell'articolo 14-bis.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies.
1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.
2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Art. 93-septies.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.
Art. 93-octies.
1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della medesima circoscrizione.»;
dd) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
ee) all'articolo 106, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse;
ff) all'articolo 119, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2, con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «uninominali e in collegi» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro» sono soppresse, e dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «presentati in ordine alfabetico»;
d) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«9-bis.
1. Sono esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risultino rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da almeno un parlamentare in carica eletto o successivamente aderente al partito o gruppo politico medesimo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle liste presentate nell'ambito di coalizioni.»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» e le parole «sulle schede di votazione e» sono soppresse;
2) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
f) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;
g) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;
h) all'articolo 16, comma 1:
1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;»
3) dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;
4) le lettere g) e h) sono abrogate;
i) all'articolo 16-bis, comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
2) alla lettera e), numero 1), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
3) alla lettera e), numero 2), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole: «nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
l) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento», e le parole «, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
m) all'articolo 17-bis:
1) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;
n) all'articolo 19:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;
o) alla rubrica del titolo VII, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e»;
p) all'articolo 20, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
2) alla lettera a), le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» sono soppresse;
q) al comma 1 dell'articolo 20-bis è premesso il seguente:
«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.»;
r) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1.».
1.6. Marattin.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico.
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
sopprimere il comma 3;
al comma 4, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità;
al comma 7, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 8, sopprimere le lettere d), e), g) e h);
al comma 9:
alla lettera a), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 10, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità,;
al comma 11, sopprimere le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 13, capoverso:
al secondo periodo, sopprimere le parole: e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al terzo periodo, sopprimere le parole: in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 14, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 15:
alla lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera b), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera d), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera e):
al numero 1), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al numero 2), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 16, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 17:
alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
alla lettera c), sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
al comma 18, lettera c):
sopprimere le parole: presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità;
sostituire le parole: collegati a più liste con le seguenti: collegati tra loro;
al comma 21, sopprimere le lettere d), f) e l);
al comma 22:
alla lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);
sopprimere la lettera b);
al comma 24, sostituire il capoverso con il seguente:
«1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati circoscrizionali e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati circoscrizionali.»;
al comma 25, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato con le seguenti: assegnati alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 83, è attribuito;
all'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo il metodo proporzionale previsto dal presente testo unico;
sopprimere la lettera d);
sopprimere il comma 3;
al comma 4, sopprimere la lettera d);
al comma 5, sopprimere la lettera b);
al comma 9, sopprimere le lettere d), f) e g);
al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera a).
1.15. Marattin.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di due voti di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.».
Conseguentemente:
al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza.»;
sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.»;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto.”.»;
al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al secondo comma, le parole da: «sul rettangolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il terzo comma è abrogato;
al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.
2. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
3-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3-ter. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;
al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza» e, al quarto periodo, le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;
al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la lettera c) è abrogata;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;
dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo;»;
al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalla seguente: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
sopprimere il comma 24;
al comma 25, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;
all'articolo 2:
al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, in ciascuna delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome di ciascun candidato prescelto compreso nella lista medesima.»;
al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la lettera c) è abrogata;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale, costituita dal numero di voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio medesimo»;
sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale di collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età.»;
b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «, esso è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali».
1.79. Marattin.
ART. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modalità aggiuntiva di voto in presenza per i cittadini italiani residenti all'estero)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando il voto per corrispondenza quale modalità ordinaria di esercizio del diritto di voto, e fatta salva la facoltà di esprimere il voto in Italia ai sensi del comma 3, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto, in via aggiuntiva e facoltativa, presso le sedi consolari italiane all'estero, ivi compresi i consolati generali, i consolati e le cancellerie consolari, abilitate quali seggi elettorali per le consultazioni di cui al comma 1.».
4.05. Marattin.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 29)
Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Allegato 2
(Articolo 1, comma 29)
Tabella G
(Articolo 92, primo comma, numero 4)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H
(Articolo 92, primo comma, numero 4)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Allegato 3
(Articolo 2, comma 16)
Tabella A
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella B
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
A.C. 2822-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
le ragioni delle due dichiarazioni d'incostituzionalità – pronunciate con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 – sono molteplici e parzialmente differenti. La principale è, tuttavia, riassumibile in una motivazione comune, la più grave che si possa ipotizzare in un regime democratico: la violazione del principio fondamentale dell'uguaglianza dei voti espressi dagli elettori, voti uguali «in entrata», nelle urne elettorali, ma non «in uscita», nella formula che trasforma i voti in seggi parlamentari in palese contrasto con l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;
il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nella rituale conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato che «nelle sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia di legge elettorale nel 2014 e nel 2017 sono affermati dei principi che riguardano sia il premio di maggioranza sia le candidature a liste bloccate: ci sono dei principi che la Corte ha affermato che, quindi, non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale»;
ora la lettera c), comma 1, articolo 1, dispone un premio di maggioranza rigido, attribuito alla lista o alla coalizione che supera, in entrambe le Camere, il 42 per cento dei voti, corrispondente a 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 seggi al Senato della Repubblica. Si tratta di un premio potenzialmente ingente, che paradossalmente, a seconda del risultato del voto, potrebbe anche essere insufficiente a garantire la cosiddetta governabilità, rischiando così di non superare il test di proporzionalità e ragionevolezza applicato dalla Corte quando afferma, nelle sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, che «l'esito del riparto proporzionale dei seggi non può essere eccessivamente alterato, in modo artificiale, dal premio stesso senza contestualmente produrre esiti in termini di stabilità di governo». Inoltre, il premio di maggioranza a correzione del riparto proporzionale dei seggi, non può essere produttivo «di una eccessiva sopra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa» tale da generare «in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione dei seggi che possa assumere una misura tale da compromettere la compatibilità con il principio di uguaglianza del voto»;
inoltre, grazie al meccanismo introdotto dal presente provvedimento, se una lista o una coalizione ottiene più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, i seggi eccedenti non pregiudicano coloro che sono inseriti nel «listone» – 70 e 35 –, ma sono detratti ai seggi assegnati con la formula proporzionale. Si tratta di una soluzione che si pone in palese contrasto con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, poiché sacrifica i candidati scelti dagli elettori con il voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste «di coalizione» per l'attribuzione del premio. Così il voto espresso dall'elettore per un determinato partito può essere di fatto «annullato» a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere ad un diverso partito della coalizione;
infatti, la distribuzione del premio tra le varie liste coalizzate, cristallizzata ex ante al momento della presentazione delle liste, prescinde dalle preferenze ottenute dalle diverse liste e rischia di premiare anche forze che risulteranno ininfluenti ai fini del risultato complessivo;
nemmeno questa volta, nemmeno nella composizione del listone si è fatto ricorso alla cosiddetta regola della parità di genere, e pertanto il rapporto tra uomini e donne resta immutato al 60 e 40 per cento,
impegna il Governo
a rivedere, durante l'iter di approvazione del provvedimento anche presso l'altro ramo del Parlamento, le procedure e le norme in materia di attribuzione alle liste del premio di maggioranza e di parità di genere in modo tale che non vengano sacrificati i candidati scelti dagli elettori e che siano finalmente introdotte procedure atte a garantire il pieno l'equilibrio di genere per l'accesso alla carica di parlamentare.
9/2822-A/1. Zanella , Zaratti , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
la continua modifica del sistema elettorale – questo, se approvato, sarebbe il quarto sistema elettorale nell'arco degli ultimi vent'anni – non consente di poterne valutare la resa, né permette di orientare i comportamenti degli attori politici secondo le modalità di razionalizzazione che tali sistemi mirano a produrre al fine di ottimizzare rappresentatività e stabilità governativa che non può essere l'obiettivo principale delle elezioni in un sistema democratico parlamentare, dove il valore primario della legge elettorale deve essere invece la rappresentanza parlamentare considerato che l'ordinamento italiano è caratterizzato da un bicameralismo paritario e perfetto, una peculiarità che presuppone la coincidenza delle maggioranze nei due rami del Parlamento ai fini di un corretto funzionamento della forma di governo parlamentare;
l'anomalia, guardando complessivamente al progetto oggi in discussione, diventa ancor più macroscopica, se si tiene conto che entrambe le leggi precedentemente dichiarate incostituzionali prevedevano un meccanismo di «majority assuring» mediante l'introduzione di un premio di maggioranza;
inoltre, ai seggi attribuiti alla maggioranza potrebbero aggiungersi diversi seggi esclusi dal computo del premio – segnatamente quelli relativi alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige Südtirol e alla circoscrizione Estero – con il rischio concreto di avvicinarsi alla famosa soglia che consente alla maggioranza di stravolgere la ratio della Costituzione consentendo distorsioni evidenti per le elezioni di giudici costituzionali e componenti del CSM che lo spirito della Carta vuole condivisi tra maggioranza e opposizione, tant'è che la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito come meccanismi premiali eccessivi, in grado di alterare significativamente la rappresentanza, possono risultare incompatibili con i princìpi costituzionali;
di fatto, il meccanismo del premio appare incompatibile con un sistema parlamentare a bicameralismo paritario in cui la Costituzione assegna a entrambe le Camere il potere di conferire e revocare la fiducia al governo e sistemi elettorali con premio di maggioranza fisso non esistono in nessuna democrazia al mondo poiché essi spingono a costruire coalizioni disomogenee/forzose, con poca sintonia programmatica, tanto da portare in pancia potenziali rischi di successiva deflagrazione parlamentare;
la sola motivazione di voler evitare «il pareggio», dichiarata nella relazione illustrativa della presente legge, appare del tutto inadeguata a sostenere un intervento di tale rilievo costituzionale, che non può essere finalizzato unicamente dall'intento di introdurre meccanismi distorsivi della traduzione in seggi della volontà popolare attraverso l'introduzione delle liste bloccate, con l'eliminazione della quota di collegi uninominali che nel vigente sistema garantivano una pur blanda tutela della riconoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore e con essa della personalità del voto. Ora, di fatto ci troviamo di fronte ad una ipotesi di sistema elettorale falsamente proporzionale perché corretto da un meccanismo premiale, incentrato esclusivamente sul premio di governabilità, cui tutto il sistema è servente;
le disposizioni contenute alla lettera b) comma 1, articolo 2 in materia di elezione del Senato della Repubblica violano palesemente l'articolo 57 della Costituzione, poiché recita che: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». In questo caso il listone unico e il premio assegnato in blocco non è conciliabile con l'elezione «a base regionale» visto che il meccanismo previsto assegna seggi anche a quelle forze politiche che non hanno alcun radicamento elettorale in determinate regioni, ma possono ottenere seggi solo perché alcuni suoi candidati sono inseriti nel listone del premio di maggioranza visto che l'attribuzione del premio dipende esclusivamente da un conteggio nazionale dei voti, senza alcun riguardo al risultato elettorale registrato nelle singole circoscrizioni;
inoltre, anche per il Senato come per la Camera si viola il principio di personalità del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione: basti ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, al paragrafo 5), precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti», affidandolo integralmente a chi compila le liste, «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». Il parametro centrale individuato dalla Corte è l'impossibilità che l'intera rappresentanza parlamentare sia integralmente sottratta a qualsiasi forma di scelta personale dell'elettore: in sostanza l'elettore, votando una lista, è costretto a scegliere in blocco tutti i candidati in essa inseriti, destinati a essere eletti esclusivamente in ragione della loro posizione in lista,
impegna il Governo
a rivedere, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento in esame anche presso l'altro ramo del Parlamento, le disposizioni contenute all'articolo 2, in materia di elezione del Senato della Repubblica, affinché sia rispettato non solo il vincolo derivante dall'articolo 57 della Costituzione ma anche le sentenze della Corte costituzionale con particolare riguardo al paragrafo 5 della sentenza n. 1 del 2014, dove si precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti».
9/2822-A/2. Bonelli , Zaratti , Zanella , Fratoianni , Borrelli , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
l'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, ciò nella relazione di accompagnamento, viene presentato come non suscettibile di produrre effetti vincolanti, in ossequio al dettato costituzionale, tuttavia essa appare in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, non solo quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche al divieto di mandato imperativo;
se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i parlamentari si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma periva di forza normativa, di fatto inutiliter data; ma questo è un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, la cui compatibilità si pone in evidente rotta di collisione con le prerogative presidenziali e con l'articolo 92 della Costituzione;
in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterà in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finiranno col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;
il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione, la formazione della maggioranza parlamentare dipende infatti dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;
l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, soprattutto se collegata a meccanismi premiali che incidono sulla distribuzione dei seggi, altera in via surrettizia l'equilibrio della forma di governo, avvicinandola di fatto a una logica di investitura elettorale del capo dell'esecutivo. Si viene così a configurare, senza revisione costituzionale, una sorta di premierato senza riforma, creando un rapporto diretto tra il corpo elettorale e il leader, che si assume la responsabilità dell'indirizzo politico non più di fronte al Parlamento ma direttamente di fronte al corpo elettorale: la democrazia rappresentativa si trasforma in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale è solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza di modifiche costituzionali,
impegna il Governo
a rivedere, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento in esame, le disposizioni che obbligano i partiti e i gruppi politici ad indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, al fine di non comprimere le prerogative del Capo dello Stato con norme legislative ordinarie che pongono l'intero sistema elettorale in contrasto con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata dalla Costituzione, trasformando surrettiziamente la democrazia rappresentativa in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale rappresenta solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza delle necessarie modifiche costituzionali.
9/2822-A/3. Fratoianni , Zaratti , Zanella , Bonelli , Borrelli , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
la lettera c), comma 1 dell'articolo 1, dispone un premio di maggioranza rigido, attribuito alla lista o alla coalizione che supera, in entrambe le Camere, il 42 per cento dei voti, corrispondente a 70 seggi alla Camera dei deputati e 35 seggi al Senato della Repubblica. Si tratta di un premio potenzialmente ingente, che paradossalmente, a seconda del risultato del voto, potrebbe anche essere insufficiente a garantire la cosiddetta governabilità, rischiando così di non superare il test di proporzionalità e ragionevolezza applicato dalla Corte quando afferma, nelle sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, che «l'esito del riparto proporzionale dei seggi non può essere eccessivamente alterato, in modo artificiale, dal premio stesso senza contestualmente produrre esiti in termini di stabilità di governo». Inoltre, il premio di maggioranza a correzione del riparto proporzionale dei seggi, non può essere produttivo «di una eccessiva sopra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa» tale da generare «in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione dei seggi che possa assumere una misura tale da compromettere la compatibilità con il principio di uguaglianza del voto»;
inoltre, grazie al meccanismo introdotto dal presente provvedimento, se una lista o una coalizione ottiene più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, i seggi eccedenti non pregiudicano coloro che sono inseriti nel «listone» – 70 e 35 –, ma sono detratti ai seggi assegnati con la formula proporzionale. Si tratta di una soluzione che si pone in palese contrasto con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, poiché sacrifica i candidati scelti dagli elettori con il voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste «di coalizione» per l'attribuzione del premio. Così il voto espresso dall'elettore per un determinato partito può essere di fatto «annullato» a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere ad un diverso partito della coalizione;
infatti, la distribuzione del premio tra le varie liste coalizzate, cristallizzata ex ante al momento della presentazione delle liste, prescinde dalle preferenze ottenute dalle diverse liste e rischia di premiare anche forze che risulteranno ininfluenti ai fini del risultato complessivo;
irragionevole poi è la scelta di attribuire tutto il premio ad un'unica lista bloccata – un listone nazionale – per ciascun ramo del Parlamento, che viene solo fintamente ripartita in circoscrizioni territoriali, senza avere alcun riguardo rispetto agli esiti elettorali concretamente ottenuti dalle singole liste e coalizioni ed eventualmente al loro differenziale;
è bene ricordare l'esito delle elezioni del 2006, quando la coalizione dell'Unione ottenne una percentuale alla Camera del 49,81 per cento, mentre la «Casa delle libertà» ottenne una percentuale del 49,74 per cento. Quei soli 25.000 voti di differenza – pari a un misero 0,7 per cento, con il presente sistema elettorale trasformerebbero una competizione politica in una sorta di «azzardo» istituzionale dove chi ottiene anche un solo voto in più vince e prende in dote 70 seggi alla Camera e 35 al Senato;
la sola motivazione di voler evitare «il pareggio», dichiarata nella relazione illustrativa della presente legge, appare del tutto inadeguata a sostenere un intervento di tale rilievo costituzionale, che non può essere finalizzato unicamente dall'intento di introdurre meccanismi distorsivi della traduzione in seggi della volontà popolare attraverso l'introduzione delle liste bloccate, con l'eliminazione della quota di collegi uninominali che nel vigente sistema garantivano una pur blanda tutela della riconoscibilità dell'eletto da parte dell'elettore e con essa della personalità del voto. Ora, di fatto ci troviamo di fronte ad una ipotesi di sistema elettorale falsamente proporzionale perché corretto da un meccanismo premiale, incentrato esclusivamente sul premio di governabilità, cui tutto il sistema è servente;
l'esclusione del voto di preferenza si accompagna alla previsione di un sistema che appare integralmente blindato visto le modalità di elezione: liste bloccate, equilibri nel listino del premio preformati, premio rigido, prevalenza dell'assegnazione dei seggi del premio sul voto espresso per gli stessi candidati nei collegi, sul tema la Corte costituzionale, nel 2014, è stata molto chiara: è incostituzionale ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti», attribuendolo totalmente ai vertici dei partiti che compilano le liste elettorali (Considerato 5),
impegna il Governo
a rivedere, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento, il numero massimo dei candidati nei collegi plurinominali in ottemperanza al principio di personalità del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione, tra l'altro, ben chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, al paragrafo 5), precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti».
9/2822-A/4. Dori , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
in tema di incostituzionalità non va affatto meglio per le disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di elezione del Senato della Repubblica. Le disposizioni contenute alla lettera b) comma 1, violano palesemente l'articolo 57 della Costituzione, poiché recita che: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale». In questo caso il listone unico e il premio assegnato in blocco non è conciliabile con l'elezione «a base regionale» visto che il meccanismo previsto assegna seggi anche a quelle forze politiche che non hanno alcun radicamento elettorale in determinate regioni, ma possono ottenere seggi solo perché alcuni suoi candidati sono inseriti nel listone del premio di maggioranza visto che l'attribuzione del premio dipende esclusivamente da un conteggio nazionale dei voti, senza alcun riguardo al risultato elettorale registrato nelle singole circoscrizioni;
inoltre, sia per il Senato come per la Camera si viola il principio di personalità del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione: basti ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, al paragrafo 5), precisa che è illegittimo ogni meccanismo che privi «l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti», affidandolo integralmente a chi compila le liste, «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione». Il parametro centrale individuato dalla Corte è l'impossibilità che l'intera rappresentanza parlamentare sia integralmente sottratta a qualsiasi forma di scelta personale dell'elettore: in sostanza l'elettore, votando una lista, è costretto a scegliere in blocco tutti i candidati in essa inseriti, destinati a essere eletti esclusivamente in ragione della loro posizione in lista;
ne deriva che, sulla base del nuovo sistema, alla totalità dei parlamentari eletti mancherà il sostegno di una indicazione personale degli elettori. In tal modo si consente ai partiti di sostituirsi al corpo elettorale violando, ancora una volta, l'articolo 67 della Costituzione che prescrive che il mandato sia conferito direttamente dagli elettori;
infine, si assiste poi al mantenimento di alcune criticità del vigente sistema, come il cosiddetto effetto flipper, dovuto alle soglie e alle liste bloccate, che per taluni profili vengono aggravati, compromettendo la conoscibilità da parte dell'elettore di quale sarà la «destinazione finale» del proprio voto, a detrimento del canone di personalità;
a proposito di irragionevolezza interna della normativa è da rilevare come l'imprevedibilità degli esiti può produrre anche una alterazione così incisiva da superare quella del 55 per cento dei seggi, ritenuta indicativamente un massimo «costituzionalmente» sopportabile dalla sentenza della Corte n. 35 del 2017, superando così quella che è stata definita la «soglia di garanzia» ovvero il quorum necessario per eleggere i componenti della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura. In questo caso è ben evidente il rischio di incorrere in quella compressione eccessiva della funzione rappresentativa dell'Assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, che la Corte ha ritenuto incomprimibile in ogni caso, fosse anche per garantire l'obiettivo della stabilità del Governo, poiché «produrrebbe una alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» sentenza n. 1 del 2014,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, nel prosieguo dell'iter anche presso l'altro ramo del Parlamento, volte ad evitare che il provvedimento in esame possa produrre, nella distribuzione dei seggi, una alterazione così incisiva tale da superare la soglia del 55 per cento, ritenuta indicativamente un massimo costituzionalmente sopportabile dalla sentenza della Corte n. 35 del 2017, superando così quella che è stata definita la «soglia di garanzia» ovvero il quorum necessario per eleggere, a colpi di maggioranza, i componenti della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, poiché ciò, come ben esplicitato nella sentenza n. 1 del 2014, «produrrebbe una alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente».
9/2822-A/5. Ghirra , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei princìpi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
le ragioni delle due dichiarazioni d'incostituzionalità – pronunciate con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 – sono molteplici e parzialmente differenti. La principale è, tuttavia, riassumibile in una motivazione comune, la più grave che si possa ipotizzare in un regime democratico: la violazione del principio fondamentale dell'uguaglianza dei voti espressi dagli elettori, voti uguali «in entrata», nelle urne elettorali, ma non «in uscita», nella formula che trasforma i voti in seggi parlamentari in palese contrasto con l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;
il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nella rituale conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato che «nelle sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia di legge elettorale nel 2014 e nel 2017 sono affermati dei princìpi che riguardano sia il premio di maggioranza sia le candidature a liste bloccate: ci sono dei princìpi che la Corte ha affermato che, quindi, non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale»;
si riduce il tetto massimo dei seggi conseguibili dalla lista o coalizione vincente: alla Camera 220 seggi al Senato 113 e non cambia la disproporzione che resta pari al 22,25 per cento, ben oltre il 15 per cento di cui parla la Consulta;
i seggi eccedenti non pregiudicano coloro che sono inseriti nel listone, ma sono sottratti ai seggi assegnati con la formula proporzionale, soluzione in netto contrasto con gli articoli 3 e 48 della costituzione, poiché sacrifica i candidati scelti dagli elettori con il voto proporzionale a favore di chi è inserito nelle liste di coalizione per l'attribuzione del premio; il voto espresso dall'elettore per un partito può essere di fatto «annullato» a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere ad un diverso partito della coalizione; inoltre ci sono regioni come Valle d'Aosta, Basilicata, Molise e Trentino-Alto Adige, che non avranno una lista circoscrizionale e, pertanto, gli elettori di queste regioni determineranno chi vince il premio, ma non avranno eletti in più;
con la sentenza n. 1 del 2014, fu dichiarato incostituzionale il sistema che prevedeva liste bloccate lunghe all'interno di circoscrizioni ampie, sentenza che ha sancito la necessità che sia garantita almeno una quota di scelta dell'elettore nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, ovvero che la scelta degli eletti non sia rimessa completamente ai partiti,
impegna il Governo:
in ottemperanza con la sentenza n. 1 del 2014, a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni della proposta di legge all'esame al fine di delineare un sistema nel quale, all'interno di circoscrizioni ampie, sia garantita all'elettore la piena conoscibilità dei candidati, anche attraverso liste corte affinché la scelta degli eletti non sia rimessa completamente ai partiti;
a valutare l'opportunità, durante l'iter di approvazione del provvedimento, di introdurre per l'elezione dei parlamentari di Camera e Senato collegi uninominali proporzionali dove ciascun cittadino possa scegliere il candidato da votare, ciò in linea con la giurisprudenza della Corte e al fine di delineare un sistema atto a riconsegnare alle italiane e agli italiani il diritto di scegliere i propri eletti.
9/2822-A/6. Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei princìpi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
comunque non è solo alla giurisprudenza costituzionale che occorre guardare per valutare la legittimità costituzionale delle soluzioni individuate, ma anche alla sfera sovranazionale, poiché anche la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo contribuisce a delimitare il perimetro entro cui si deve muovere il legislatore in materia di diritti;
nello stesso quadro si segnala che la «Commissione Venezia» ha ritenuto preferibile che la fissazione del sistema elettorale avvenga ad un livello sopra-primario, se non costituzionale e nel «Codice di buona condotta in materia elettorale» – adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2002, e recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione 2003 –, ha chiaramente affermato che è indice di scarsa qualità democratica la propensione di un ordinamento a troppo frequenti modifiche della legge elettorale, specie qualora esse siano adottate a ridosso delle scadenze elettorali e siano dirette a introdurre correttivi a specifico beneficio dei partiti al governo, in particolare quando essi le promuovono e le approvino contro il volere o comunque senza il concorso o il consenso delle opposizioni;
in particolare, il codice richiama l'importanza della stabilità del diritto elettorale e ritiene non conforme a un'aspettativa di democrazia una modifica elettorale che intervenga entro un anno precedente alle elezioni, giacché in tal caso si ingenererebbe il sospetto di una volontà di manipolazione legata a convenienze congiunturali;
nonostante ciò il provvedimento all'esame dell'aula, ancora una volta, disconosce quei 5 milioni di persone che, in Italia, vivono lontano dal luogo di residenza: circa 600 mila sono studenti e 4,3 milioni sono i lavoratori che vorrebbero votare ma non possono perché, per le più svariate ragioni, non riescono a tornare a casa e pertanto non esercitano il diritto di voto;
questo si ripercuote anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne, tant'è che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;
la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni 90 il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò il 87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo;
è bene ricordare che il diritto al voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne, nel nostro Paese è sancito dall'articolo 48 della costituzione, è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico, che tutti i cittadini hanno a prescindere dal luogo ove essi si trovano;
basterebbe utilizzare un sistema simile a quello utilizzato dagli iscritti all'AIRE, oppure utilizzando il sistema dello Spid, presentando una domanda in via telematica tramite, con allegato il contratto di lavoro, il certificato d'iscrizione all'università o un certificato medico; si potrebbe anche avviare una sperimentazione di voto elettronico che, in futuro, potrebbe sostituire il voto per corrispondenza: questo è quanto chiede il comitato «Voto dove vivo»;
eppure, in occasione delle elezioni europee del 2024 e dei referendum su cittadinanza e lavoro del 2025 il Governo aveva introdotto solo temporaneamente una disciplina sperimentale che ha consentito ai fuorisede di votare in quelle due consultazioni senza tornare al proprio comune di residenza. Al contrario, per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, il Governo non ha previsto nessun sistema di voto specifico per i fuorisede, giustificandosi con la mancanza di tempo necessario per approvare le norme;
lo scorso 9 aprile la Commissione Affari costituzionali della Camera aveva votato per definire il perimetro della discussione, e dunque l'insieme di temi su cui verteranno le possibili modifiche al testo della legge elettorale. In particolare, la Commissione aveva stabilito che la discussione sulla legge elettorale avrebbe riguardato non solo il meccanismo di elezione dei membri di Camera e Senato, ma anche le modalità di voto per i fuorisede e gli italiani all'estero;
lo scorso 27 maggio la maggioranza ha presentato un nuovo testo, per comprendere in esso le correzioni necessarie alla luce anche delle audizioni degli esperti, ma nella nuova versione della proposta di riforma della legge elettorale non c'è però nessun riferimento alla questione del voto fuorisede, tema riproposto con un emendamento a firma di tutta l'opposizione ma bocciato dalla maggioranza,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché:
nel rispetto del «Codice di buona condotta in materia elettorale» – adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2002, e recepito dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione 2003, le disposizioni normative della presente legge entrino in vigore almeno alla scadenza del 12° mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
sia dato seguito alle indicazioni contenute nelle cosiddette proposte di legge «Voto dove vivo» per consentire agli elettori di votare nel comune in cui vivono e lavorano attualmente, rendendo il diritto di voto concretamente accessibile a tutti, introducendo anche la modalità voto elettronico come nuova modalità di espressione della volontà politica sempre nel pieno rispetto dei princìpi in esso sanciti della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza.
9/2822-A/7. Mari , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei princìpi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
l'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, ciò nella relazione di accompagnamento, viene presentato come non suscettibile di produrre effetti vincolanti, in ossequio al dettato costituzionale, tuttavia essa appare in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, non solo quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche al divieto di mandato imperativo;
se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i parlamentari si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di contenuto normativo, di fatto inutiliter data; ma questo è un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, la cui compatibilità si pone in evidente rotta di collisione con le prerogative presidenziali e con l'articolo 92 della Costituzione;
in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterebbe in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finirebbero col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;
il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione poiché la formazione della maggioranza parlamentare dipende dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership;
l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, soprattutto se collegata a meccanismi premiali che incidono sulla distribuzione dei seggi, altera in via surrettizia l'equilibrio della forma di governo, avvicinandola di fatto a una logica di investitura elettorale del capo dell'esecutivo. Si viene così a configurare, senza un intervento di revisione costituzionale, una sorta di premierato senza riforma, creando un rapporto diretto tra il corpo elettorale e il leader, che si assume la responsabilità dell'indirizzo politico non più di fronte al Parlamento ma direttamente di fronte al corpo elettorale: la democrazia rappresentativa si trasforma in democrazia plebiscitaria dove la legge elettorale è solo lo strumento per realizzare un premierato di fatto in assenza di modifiche costituzionali,
impegna il Governo
a rivedere, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento in esame, le disposizioni che obbligano i partiti e i gruppi politici di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, al fine di:
ad adottare ogni iniziativa normativa atta a scongiurare il rischio che le prerogative del Capo dello Stato possano essere compresse da norme legislative ordinarie in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione;
ad adottare ogni iniziativa normativa atta a garantire che, nel caso non venga assegnato il premio di maggioranza, i partiti e i gruppi politici, anche in ottemperanza al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione, siano posti nelle condizioni di dare la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, tenuto conto che la formazione della maggioranza parlamentare dipende soprattutto dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership.
9/2822-A/8. Piccolotti , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
il provvedimento all'esame dell'aula, ancora una volta disconosce quei 5 milioni di persone che, in Italia, vivono lontano dal luogo di residenza: circa 600 mila sono studenti e 4,3 milioni sono i lavoratori che vorrebbero votare ma non possono perché, per le più svariate ragioni, non riescono a tornare a casa e pertanto non esercitano il diritto di voto; gli altri sono costretti a prendere un aereo, un pullman, un treno e comunque a spostarsi e a spendere soldi ed energie per poter esercitare il diritto di voto;
questo si ripercuote anche sulla percentuale di elettori che si recano alle urne, tant'è che alle ultime elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le politiche. Solo cinque anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato;
la notizia preoccupante, dunque, non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui tanti italiani decidono di non votare, e pensare che fino all'inizio degli anni 90 il tasso di partecipazione era poco sotto il 90 per cento (nel 1992 votò il 87,35 per cento), nel 1996 si è scesi all'82,80 per cento, da allora ad ogni tornata elettorale si è aggiunto sempre un nuovo record negativo, fino all'ultimo rinnovo;
è bene ricordare che il diritto al voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne, nel nostro Paese è sancito dall'articolo 48 della costituzione, è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico, che tutti i cittadini hanno a prescindere dal luogo ove essi si trovano;
basterebbe utilizzare un sistema simile a quello utilizzato dagli iscritti all'AIRE, oppure utilizzando il sistema dello Spid, presentando una domanda in via telematica tramite, con allegato il contratto di lavoro, il certificato d'iscrizione all'università o un certificato medico; si potrebbe anche avviare una sperimentazione di voto elettronico che, in futuro, potrebbe sostituire il voto per corrispondenza: questo è quanto chiede il comitato «Voto dove vivo»;
nonostante ciò ancora oggi, chi vive in Italia ma è domiciliato in un comune diverso da quello di residenza – per esempio per motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute – deve rientrare nel proprio comune per votare, oppure trasferire la residenza nel luogo in cui abita;
eppure, in occasione delle elezioni europee del 2024 e dei referendum su cittadinanza e lavoro del 2025 il Governo aveva introdotto solo temporaneamente una disciplina sperimentale che ha consentito ai fuorisede di votare in quelle due consultazioni senza tornare al proprio comune di residenza. Al contrario, per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, il Governo non ha previsto nessun sistema di voto specifico per i fuorisede, giustificandosi con la mancanza di tempo necessario per approvare le norme;
lo scorso 9 aprile la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente, aveva votato per definire il perimetro della discussione, e dunque l'insieme di temi su cui verteranno le possibili modifiche al testo della legge elettorale. In particolare, la Commissione aveva stabilito che la discussione sulla legge elettorale avrebbe riguardato non solo il meccanismo di elezione dei membri di Camera e Senato, ma anche le modalità di voto per i fuorisede e gli italiani all'estero;
lo scorso 27 maggio la maggioranza ha presentato un nuovo testo, al fine di apportare le correzioni necessarie alla luce anche delle audizioni degli esperti, ma nella nuova versione della proposta di riforma della legge elettorale non c'è però nessun riferimento alla questione del voto fuorisede, tema riproposto con un emendamento a firma di tutta l'opposizione ma bocciato dalla maggioranza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, anche attraverso l'adozione delle opportune iniziative normative, di dare piena attuazione all'articolo 48 della Costituzione rendendo il diritto di voto concretamente accessibile a tutti, in qualsiasi condizione, a tal fine introducendo anche la modalità del voto elettronico come nuova modalità di espressione della volontà politica sempre nel pieno rispetto dei princìpi della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza.
9/2822-A/9. Borrelli , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione reca «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»;
la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, avendo strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico e del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con l'effettività del diritto di voto sotto il profilo dei principi della libertà e dell'uguaglianza nell'espressione del suffragio, in definitiva con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale;
il provvedimento, di fatto, ricalca il modello di legge elettorale n. 52 del 2015 – il cosiddetto Italicum –, che a sua volta era un'evoluzione della legge n. 270 del 2005 – il cosiddetto Porcellum – che, come detto in audizioni da numerosi costituzionalisti, è la summa dei vizi delle due leggi elettorali già dichiarate incostituzionali dalla Corte; questo ha reso l'Italia la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale – legge n. 270 del 2005 e legge n. 52 del 2015 – e di tre Parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013;
l'articolo 1, comma 6, in materia di collegamenti tra liste e coalizioni, modifica l'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, introducendo l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, ciò nella relazione di accompagnamento, viene presentato come non suscettibile di produrre effetti vincolanti, in ossequio al dettato costituzionale, tuttavia essa appare in grado di caratterizzare l'impronta dell'intero sistema elettorale in maniera contrastante con le peculiari caratteristiche della forma di governo disegnata in Costituzione, non solo quanto alle prerogative del Capo dello Stato, ma anche al divieto di mandato imperativo;
se fosse una norma che non vincola né il Presidente della Repubblica, né le forze politiche, né i parlamentari si dovrebbe giungere alla conclusione che questa è una norma priva di contenuto normativo, di fatto inutiliter data; ma questo è un tentativo che opera in via di fatto per mutare la nostra forma di governo parlamentare e gli equilibri complessivi del sistema, la cui compatibilità si pone in evidente rotta di collisione con le prerogative presidenziali e con l'articolo 92 della Costituzione;
in una forma di governo parlamentare la formulazione di una proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio appartiene, senza alcun dubbio, alla sfera della discrezionalità delle forze politiche parlamentari e non può, in alcun modo, essere rigidamente predeterminata dalla legge elettorale; si pensi solo all'ipotesi che non si assegni il premio di maggioranza, ciò metterebbe in serio imbarazzo di fronte agli elettori le forze politiche che finirebbero col dover offrire la fiducia a soggetti diversi da quelli indicati, rischiando così di minare ulteriormente il rapporto col corpo elettorale, in termini di disaffezione dal voto e non trasparenza;
il problema si collega inoltre al divieto di vincolo di mandato ex articolo 67 della Costituzione poiché la formazione della maggioranza parlamentare dipende dalle decisioni dei singoli parlamentari, i quali non sono giuridicamente vincolati da alcun mandato ricevuto dagli elettori, neppure con riferimento alla scelta del Governo da sostenere, tantomeno della sua leadership,
impegna il Governo
a rivedere, nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento in esame, le disposizioni che obbligano i partiti e i gruppi politici di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio affinché siano salvaguardate sia le prerogative del Presidente della Repubblica, sia gli equilibri all'interno della coalizione, vietando, in caso di coalizioni, di riportare sui contrassegni depositati il nome e cognome della persona indicata come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, ciò al fine di non penalizzare le liste e i partiti che non esprimono tale figura nei collegi plurinominali.
9/2822-A/10. Grimaldi , Zaratti , Zanella , Bonelli , Fratoianni , Borrelli , Dori , Ghirra , Mari , Piccolotti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame riscrive integralmente i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è disciplinata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che la affidano a un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi;
l'entrata in vigore di una nuova disciplina elettorale impone, prima delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge, la verifica e l'eventuale aggiornamento del riparto dei seggi tra le circoscrizioni, da effettuare sulla base dei dati demografici più recenti, affinché la distribuzione dei seggi risulti coerente con l'effettiva consistenza della popolazione;
l'esperienza delle precedenti riforme elettorali ha mostrato come l'assenza di tempi certi per la definizione del riparto dei seggi possa generare incertezza nell'organizzazione del procedimento elettorale e comprimere il tempo a disposizione delle forze politiche e degli uffici competenti;
la fissazione di un termine certo e ravvicinato per l'adozione dell'atto di riparto, accompagnata da un passaggio parlamentare consultivo, assicurerebbe insieme la tempestività e la trasparenza del procedimento, nonché il pieno coinvolgimento delle Camere su una scelta che incide direttamente sulla rappresentanza territoriale,
impegna il Governo
ad assicurare che, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive all'entrata in vigore della legge, il riparto dei seggi tra le circoscrizioni sia disposto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
9/2822-A/11. Del Barba .
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame riscrive i sistemi di elezione di entrambe le Camere su base proporzionale, con l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali a liste di candidati presentate dai partiti e con un premio di governabilità riservato alla lista o coalizione più votata che consegua almeno il 42 per cento dei voti validi a livello nazionale;
il provvedimento non contempla, in alcuna sua parte, la facoltà per l'elettore di esprimere un voto di preferenza: la composizione delle assemblee elettive resta così affidata all'ordine di presentazione dei candidati nelle liste, deciso dai partiti, sottraendo al cittadino la scelta nominale dei propri rappresentanti;
il rapporto diretto tra elettore ed eletto costituisce un valore essenziale della rappresentanza democratica; la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha rilevato come un sistema fondato sul solo voto di lista possa ferire la logica della rappresentanza quando alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, e ha sottolineato l'esigenza che il sistema garantisca l'effettiva conoscibilità dei candidati e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto;
l'introduzione della facoltà di esprimere uno o due voti di preferenza, con l'obbligo, in caso di seconda preferenza, di scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, restituirebbe all'elettore il potere di selezionare nominalmente i propri rappresentanti e rafforzerebbe al contempo l'equilibrio di genere nella composizione delle Camere, in coerenza con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione;
la soglia del 42 per cento dei voti validi prevista per l'attribuzione del premio di governabilità, pari a settanta seggi alla Camera e a trentacinque al Senato, appare contenuta rispetto all'entità del premio assegnato: l'innalzamento della soglia al 45 per cento dei voti validi rafforzerebbe il legame tra il premio e un consenso effettivamente rappresentativo, riducendo l'effetto di sovra-rappresentazione e attenuando le perplessità di compatibilità con il principio di eguaglianza del voto;
tali correzioni non incidono sull'impianto del provvedimento, ma ne migliorano la qualità democratica sotto i due profili, tra loro complementari, della scelta degli eletti da parte dei cittadini e della rappresentatività del premio di governabilità,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare iniziative normative volte a introdurre, nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la facoltà per l'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, con applicazione della preferenza di genere, e a innalzare al 45 per cento dei voti validi la soglia minima richiesta per l'attribuzione del premio di governabilità.
9/2822-A/12. Boschi .
La Camera,
premesso che:
il testo all'esame dell'Assemblea, riscrive integralmente i sistemi di elezione di entrambe le Camere, introducendo un premio di governabilità di settanta seggi alla Camera e di trentacinque al Senato, attribuito alla lista o coalizione più votata che superi la soglia del 42 per cento dei voti validi in ciascuna Camera;
un premio di settanta seggi alla Camera trasforma una maggioranza relativa di voti in una maggioranza artificiale di seggi: chi raggiunge la soglia incassa un sovrappiù di rappresentanza che non ha riscontro nel consenso effettivamente ricevuto, con un effetto distorsivo che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha già ritenuto incompatibile con il principio di eguaglianza del voto quando il premio non sia ancorato a una soglia ragionevole e proporzionato nelle dimensioni;
il provvedimento, inoltre, cancella i collegi uninominali quale modalità ordinaria di espressione del voto, sostituendoli con liste circoscrizionali presentate ai soli fini dell'attribuzione del premio: l'elettore perde così la possibilità di scegliere e riconoscere il proprio rappresentante sul territorio, e con essa il legame diretto tra eletto ed elettori che costituisce il presidio più solido della responsabilità politica;
a fronte di questo impianto, un sistema fondato in misura prevalente sui collegi uninominali e integrato da una quota proporzionale assicura insieme la stabilità degli esecutivi, la riconoscibilità del candidato e la formazione di maggioranze coese davanti agli elettori, senza ricorrere a premi in seggi sganciati dal consenso reale;
la materia elettorale, per la sua incidenza diretta sulla rappresentanza e sull'eguaglianza del voto, esige scelte che rafforzino, e non indeboliscano, il rapporto tra cittadini e istituzioni rappresentative,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dell'intervento normativo in esame, al fine di adottare le necessarie iniziative normative volte al ripristino del sistema elettorale «Mattarellum», fondato sulla prevalente attribuzione dei seggi in collegi uninominali, integrata da una quota proporzionale, superando il premio di governabilità previsto dal provvedimento in esame, al fine di garantire la stabilità di governo nel pieno rispetto dell'eguaglianza del voto e del legame diretto tra eletti ed elettori.
9/2822-A/13. Giachetti .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'introduzione del voto di preferenza rappresenta uno snodo cruciale per la piena attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il quale qualifica il voto come personale, eguale, libero e segreto;
il superamento delle liste interamente bloccate restituirebbe centralità al corpo elettorale, garantendo ai cittadini un diritto di voto pieno, effettivo e non mediato da scelte verticistiche;
un sistema che preclude la selezione diretta dei candidati comprime la sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione, riducendo l'elettore a mero ratificatore di decisioni assunte dalle segreterie di parti;
è necessaria l'introduzione della tracciatura delle linee per le preferenze, configurandosi come un modello pienamente rispondente al dettato costituzionale, in grado di ristabilire un legame organico tra eletto e territorio, sanando la frattura democratica alimentata dall'astensionismo e valorizzando il merito e il consenso reale rispetto alle logiche di cooptazione oligarchica;
tale impostazione discende direttamente dagli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che hanno censurato i meccanismi di blocco totale delle liste ogniqualvolta essi privino l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, ferendo l'essenza stessa della democrazia rappresentativa;
il recupero della preferenza non è dunque una mera opzione tecnica, ma un obbligo derivante dal combinato disposto degli articoli 1 e 48 della nostra Costituzione, necessario a preservare la genuinità del rapporto di delegazione politica;
sotto il profilo formale, in questo modo, si garantirebbe la declinazione pratica dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini nell'elettorato passivo, assicurando che l'accesso alla carica parlamentare sia governato dal principio meritocratico del consenso territoriale e non da dinamiche di cooptazione che sottraggono surrettiziamente al popolo la titolarità del potere sovrano, introducendo limiti alla libertà di scelta dello strumento di voto;
la validità del voto espresso deve essere preservata configurando la preferenza come estensione automatica del voto di lista, tutelando così il principio del favor voti, espressione del massimo rispetto per la manifestazione della volontà popolare e principio cardine del nostro ordinamento elettorale, volto a minimizzare le cause di annullamento e a valorizzare l'effettivo intento dell'elettore originario,
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, ogni utile iniziativa normativa e amministrativa volta a:
agevolare l'espressione diretta dei voti di preferenza;
predisporre, tramite i competenti uffici del Ministero dell'interno, campagne informative istituzionali volte a illustrare capillarmente ai cittadini le modalità di espressione scritta del voto di preferenza;
emanare apposite circolari esplicative destinate ai presidenti di seggio per uniformare i criteri di valutazione delle schede, in funzione della volontà dell'elettore.
9/2822-A/14. Ziello , Davide Bergamini , Bof , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Sasso .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'impianto originario del testo all'esame reca un meccanismo basato interamente su liste bloccate che predetermina rigidamente l'ordine di elezione dei candidati, escludendo l'intervento diretto del corpo elettorale nella scelta dei propri rappresentanti e demandando tale selezione unicamente alle decisioni delle segreterie di partito;
risulta costituzionalmente imperativo superare tale impianto verticistico, atteso che, a giudizio dei firmatari del presente atto, le liste bloccate comprimono la sovranità popolare (articolo 1 della Costituzione) e riducono l'elettore a mero ratificatore di nomine esterne;
l'approdo allo strumento delle preferenze si configura pertanto come uno snodo cruciale per garantire un diritto di voto pieno, libero ed effettivo (articolo 48 della Costituzione), in grado di ristabilire un legame organico e autentico tra eletto e territorio, sanando la frattura democratica alimentata dall'astensionismo e valorizzando il consenso reale;
l'introduzione della «cifra individuale» di ciascun candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nel collegio, deve costituire il parametro oggettivo per determinare la graduatoria interna alle liste;
sotto il profilo formale, l'ordine di proclamazione degli eletti basato sulla cifra individuale rappresenta la massima espressione del principio meritocratico all'interno della competizione elettorale. Questo meccanismo garantisce ai cittadini un diritto di voto pieno e genuino, conformemente ai precetti di uguaglianza e libertà del suffragio previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
soltanto legando il seggio parlamentare alla reale capacità del candidato di attrarre il consenso sul territorio si realizza quel principio di rappresentanza democratica che la Carta fondamentale pone alla base delle istituzioni repubblicane;
ne consegue che i criteri sussidiari scelti per risolvere i casi di parità o di assenza di preferenze devono configurarsi come regole matematiche rigide e trasparenti, escludendo qualsiasi discrezionalità successiva che possa alterare o vanificare la sovranità espressa liberamente dal popolo mediante il voto diretto;
questo impianto normativo si conforma rigorosamente all'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca e dell'uguaglianza dei candidati. L'utilizzo della cifra individuale assicura che l'ordinamento elettorale non contenga elementi di arbitrarietà, ancorando l'attribuzione dei seggi a dati matematici e verificabili, garantendo che il corpo elettorale resti l'unico arbitro dell'assegnazione dello scranno parlamentare, senza alcuna intromissione burocratica o di partito in sede di computo finale dei resti e delle graduatorie circoscrizionali;
è di fondamentale importanza che la digitalizzazione dei sistemi di trasmissione dei dati elettorali sia strutturata in modo da elaborare tempestivamente le cifre individuali,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a:
introdurre il voto di preferenza, quale presupposto indispensabile per l'applicazione del sistema basato sulla cifra individuale;
dare attuazione a un meccanismo di proclamazione degli eletti basato sullo scorrimento decrescente delle cifre individuali dei singoli candidati, prevedendo in subordine il criterio dell'anzianità di età in caso di parità di voti, e l'ordine di presentazione dei candidati nella lista esclusivamente quale extrema ratio sussidiaria qualora nessun candidato della lista abbia ottenuto voti di preferenza personali;
aggiornare i sistemi informatici e le procedure software in uso presso il Ministero dell'interno per il calcolo automatizzato dei dati elettorali, inserendo moduli specifici per l'ordinamento in tempo reale delle graduatorie circoscrizionali basate sulla cifra individuale;
fornire adeguato supporto tecnico e di personale alle prefetture e agli uffici centrali per garantire la rapidità, la correttezza e la centralizzazione delle operazioni di verifica e dei voti di preferenza individuali.
9/2822-A/15. Furgiuele , Davide Bergamini , Bof , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'abrogazione di ogni disposizione residua che preveda l'alternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati, unitamente a una soglia massima di rappresentanza fissata al 65 per cento per ciascun genere, costituisce un punto di equilibrio ottimale tra autonomia dei partiti e tutela costituzionale del pluralismo;
l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, il quale demanda alla Repubblica il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Sotto il profilo della legittimità, l'introduzione di un tetto massimo del 65 per cento per ciascun genere e l'obbligo di inserire almeno un candidato di genere diverso nelle liste con tre o più componenti integrano una misura positiva proporzionata e non discriminatoria;
tale formulazione evita che la garanzia delle quote si traduca in un automatismo rigido o in una compressione irragionevole della libertà di associazione politica (articolo 49 della Costituzione);
l'abrogazione dell'alternanza sequenziale obbligatoria, restituendo alle forze politiche la facoltà di stabilire l'ordine sussultorio, contempera efficacemente il favor costituzionale per l'uguaglianza sostanziale (articolo 3, comma secondo, della Costituzione) con il principio democratico della libera selezione delle candidature;
la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le azioni positive in campo elettorale sono legittime se conformate come misure promozionali dei punti di partenza e non come rigide predeterminazioni dei punti di arrivo o degli esiti delle urne;
sostituire l'obbligo geometrico dell'alternanza alternata con un tetto percentuale flessibile realizza un perfetto bilanciamento costituzionale, infatti, da un lato, si onora il dettato dell'articolo 51 della Costituzione e, dall'altro, si tutela l'articolo 49 della Costituzione, salvaguardando il metodo democratico e la libertà organizzativa dei partiti nella composizione delle liste;
in conseguenza, questo impianto eviterebbe la deriva di quote di risultato che vincolerebbero artificialmente la volontà degli elettori, specialmente laddove si applichi il correttivo della preferenza libera, riaffermando l'uguaglianza formale senza conculcare il pluralismo delle opzioni politiche,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere la presentazione delle liste elettorali basata sulla soglia flessibile del 65 per cento per ciascun genere, salvaguardando la libera determinazione dei partiti nella formulazione e nell'ordine sussultorio di presentazione delle candidature, pur nell'inderogabile rispetto della rappresentanza minima di entrambi i generi;
a raccogliere dati statistici sull'impatto di tale flessibilità organizzativa in combinato disposto con il meccanismo delle preferenze libere.
9/2822-A/16. Ravetto , Davide Bergamini , Bof , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'introduzione della modalità digitale per la sottoscrizione delle liste di candidati e delle candidature, in alternativa alla modalità cartacea, attraverso una piattaforma pubblica o analoghe piattaforme private certificate, costituirebbe un obiettivo strategico volto a semplificare l'esercizio dei diritti politici;
appare indilazionabile l'esigenza di superare le gravose complessità della burocrazia tradizionale e di ricorrere in via ordinaria alla raccolta digitale delle sottoscrizioni. Le vecchie procedure cartacee, imperniate sull'autenticazione fisica dei moduli da parte di pubblici ufficiali, fungono spesso da barriera escludente o da ingiustificato fattore di rallentamento per le nuove formazioni politiche, congestionando al contempo gli uffici comunali;
la democrazia partecipativa ed elettronica deve avvalersi dei moderni standard di sicurezza digitale, offrendo pari opportunità di accesso all'elettorato passivo a tutti i movimenti civici;
la semplificazione amministrativa derivante dall'uso di credenziali qualificate non solo azzera i margini di falsificazione materiale delle firme, ma garantisce tempi certi di verifica, riducendo l'impatto economico delle campagne di mobilitazione e allineando l'Italia alle migliori pratiche dell'Unione europea;
l'autenticazione tramite SPID, CIE o sistemi conformi al regolamento europeo garantisce la certezza giuridica dell'autenticazione, equiparando a tutti gli effetti di legge la firma digitale alla firma cartacea autenticata, senza necessità di ulteriore vidimazione;
questa estensione digitale trova il suo fondamento primario nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, configurandosi come un intervento volto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive (articolo 51 della Costituzione);
la digitalizzazione delle sottoscrizioni attua l'uguaglianza dei punti di partenza tra le forze politiche storiche e i movimenti di nuova formazione, abbattendo barriere burocratiche asimmetriche. Inoltre, essa si ispira al principio di efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione, riducendo i costi a carico degli enti locali per la verifica cartacea e l'autenticazione fisica;
il ricorso alle identità digitali certificate garantisce la piena tutela della fede pubblica e la genuinità delle espressioni di consenso, offrendo una copertura costituzionale integrale al diritto dei cittadini di partecipare, su basi di parità istituzionale, alla determinazione della politica nazionale,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a:
implementare l'attuale piattaforma informatica pubblica del Ministero della giustizia per i referendum, assicurando l'adozione del relativo regolamento tecnico di attuazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
definire i requisiti tecnici e i protocolli di sicurezza per le piattaforme private certificate affinché operino in piena conformità ai medesimi standard della piattaforma pubblica;
garantire la piena interoperabilità tra le piattaforme digitali di raccolta e le banche dati dell'anagrafe nazionale della popolazione residente per la verifica automatica della qualità di elettore dei sottoscrittori.
9/2822-A/17. Davide Bergamini , Bof , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'articolo 5, introdotto in sede referente, reca una norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali;
l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni rappresenta una deroga finalizzata a riconoscere la stabilità delle forze politiche già strutturate all'interno delle istituzioni parlamentari;
risulta fondamentale che l'esonero dall'onere delle sottoscrizioni sia rigorosamente riconosciuto solo ed esclusivamente ai gruppi parlamentari originari;
tale limitazione costituisce una diretta espressione dei principi costituzionali, con particolare riferimento agli articoli 49 e 51 della Carta fondamentale, interpretati alla luce del corretto funzionamento della forma di governo parlamentare;
la raccolta delle firme sul territorio è l'atto con cui le sigle dimostrano la persistenza del loro legame con il popolo ed estendere un privilegio eccezionale a realtà nate solo successivamente alle elezioni si porrebbe in contrasto con l'uguaglianza dei cittadini e con la serietà intrinseca che deve presiedere all'accesso alle urne;
al fine di tutelare la parità di condizioni, appare necessario circoscrivere l'esonero esclusivamente ai gruppi parlamentari autonomi costituiti presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica entro il termine perentorio previsto dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Camera (o corrispondenti norme del Senato) all'avvio della legislatura;
l'esonero non deve applicarsi ai gruppi parlamentari la cui costituzione sia stata autorizzata in deroga ai requisiti numerici minimi previsti dai Regolamenti vigenti all'inizio della legislatura, principio esteso anche dal regime transitorio per le prime elezioni successive dall'entrata in vigore della legge;
questa rigorosa limitazione dell'esonero risponde direttamente all'esigenza di dare attuazione ordinamentale al divieto di mandato imperativo stabilito dall'articolo 67 della Costituzione, raccordato però al contempo con il principio di parità di condizioni tra i competitori elettorali ex articolo 51 della Costituzione;
consentire l'esenzione a gruppi parlamentari nati nel corso della legislatura equivarrebbe a svilire la volontà originaria manifestata dal corpo elettorale,
la Corte costituzionale ha più volte ribadito che le deroghe all'obbligo di raccolta firme sono legittime solo se sorrette da una presunzione di rappresentatività reale, verificata al momento del voto. Estendere tale privilegio in modo indiscriminato violerebbe l'articolo 3 della Costituzione determinando un'irragionevole discriminazione a danno dei movimenti civici esterni, obbligati alla raccolta sul territorio, tutelando così la stabilità delle istituzioni rappresentative,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare, nel prosieguo dell'esame del provvedimento anche presso l'altro ramo del Parlamento, la portata della norma di cui all'articolo 5 citato al fine di garantire che il beneficio dell'esenzione sia limitato rigorosamente ai soli gruppi parlamentari costituiti entro i termini ordinari all'inizio della legislatura, escludendo i gruppi sorti da successive modifiche o autorizzati in deroga ai minimi numerici ordinari;
a vigilare affinché non si determinino disparità di trattamento o asimmetrie applicative nell'interpretazione dei suddetti requisiti di esonero tra le diverse circoscrizioni elettorali.
9/2822-A/18. Bof , Davide Bergamini , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
l'articolo 5, introdotto in sede referente, reca una norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali;
la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esonero dalla raccolta firme deve poggiare su dati ufficiali e inconfutabili provenienti direttamente dagli organi di vertice amministrativo delle Camere, al fine di garantire la massima certezza del diritto e celerità procedurale;
nell'ordinamento delle assemblee elettive, la certezza delle posizioni giuridiche costituisce un riflesso indefettibile del principio di legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
l'importanza che l'esonero sia riconosciuto solo ai gruppi parlamentari aventi i requisiti ordinari originari risponde alla necessità di tutelare il mandato elettorale autentico ed è diretta espressione della Costituzione;
è necessario demandare ai segretari generali l'attestazione ufficiale di tali elenchi che serve a sottrarre la delicata fase di ammissione delle liste a qualsiasi tipo di discrezionalità o di interpretazione congiunturale;
questo meccanismo di coordinamento istituzionale tutela l'affidamento dei cittadini e la trasparenza delle consultazioni, impedendo surrettizi ampliamenti di benefici elettorali a soggetti politici privi di una reale e storica consistenza parlamentare all'atto della costituzione iniziale dei gruppi delle Camere;
la previsione di un obbligo, in capo alle Segreterie Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di trasmettere al Ministero dell'interno l'elenco ufficiale dei gruppi aventi diritto entro cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali, costituisce uno strumento fondamentale di cooperazione istituzionale;
tale attestazione ufficiale si configurerebbe come atto esclusivo volto a certificare il rispetto del termine regolamentare relativo alla costituzione dei gruppi e alla mancata concessione di deroghe numeriche o modifiche di contrassegno;
tale previsione attuerebbe concretamente i principi costituzionali di leale collaborazione tra i poteri dello Stato e di separazione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di certificazione amministrativa, riconducibili agli articoli 1, 97 e 101 della Costituzione;
l'intervento certificatorio delle segreterie generali di ciascuna Camera garantisce che la sussistenza di un diritto politico eccezionale, l'esonero dalle firme, sia accertata da organi burocratici terzi e neutrali, posti a presidio delle prerogative delle assemblee elettive, perciò sottraendo l'ammissione delle liste alla competizione elettorale a possibili arbitrii, tutelando il principio di uguaglianza dell'elettorato passivo e blindando la regolarità delle operazioni contro ricorsi giurisdizionali che paralizzerebbero il procedimento elettorale, in armonia con le garanzie costituzionali di stabilità democratica della Repubblica,
impegna il Governo:
ad adottare, anche nel prosieguo dell'iter di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento, ogni iniziativa necessaria, anche di carattere normativo, volta a rivedere la portata delle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame al fine di limitare l'esonero dalla raccolta firme ai soli gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura;
ad adottare ulteriori iniziative volte alla creazione di un canale di comunicazione digitale sicuro tra le segreterie generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno per l'immediata trasmissione dei dati certificati entro i cinque giorni dall'indizione dei comizi elettorali;
a recepire tali elenchi ufficiali come documentazione probatoria esclusiva ed esaustiva ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione dalle sottoscrizioni in sede di deposito dei contrassegni.
9/2822-A/19. Pierro , Bof , Davide Bergamini , Furgiuele , Pozzolo , Ravetto , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2822-A);
nel testo originario del provvedimento, all'articolo 5, comma 1, è stata inserita una clausola transitoria volta a stabilire che le condizioni di rappresentanza parlamentare richieste per l'esonero dalle firme dovessero sussistere tassativamente alla data fissa e retroattiva del 31 dicembre 2025;
fissare una barriera temporale scaduta e palesemente retroattiva come quella del 31 dicembre 2025 costituisce, ad avviso dei firmatari del presente atto, un'aberrazione giuridica e una soluzione radicalmente anticostituzionale;
tale previsione si pone in palese e insanabile contrasto con gli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione, poiché introduce un criterio discriminatorio idoneo a cristallizzare la situazione politica esistente in un preciso e arbitrario momento del passato, alterando le regole della competizione in corsa;
una norma elettorale che nega a posteriori i diritti politici acquisiti da forze legittimamente costituitesi nel corso della legislatura viola il principio fondamentale di uguaglianza dei cittadini e del suffragio, configurandosi come una disposizione di natura ad personam;
la retroattività in materia di elettorato passivo lede irragionevolmente la tutela del legittimo affidamento e comprime il pluralismo democratico, esponendo irrimediabilmente l'intero impianto della riforma alla censura di incostituzionalità da parte della Consulta;
fissare un termine scaduto introduce una barriera temporale arbitraria, palesemente lesiva dei principi costituzionali di uguaglianza del voto, di non retroattività delle norme restrittive in materia di diritti politici e di pari opportunità nella competizione politica;
è necessario, in conseguenza, intervenire espungendo il riferimento discriminatorio al 31 dicembre 2025 e ancorando correttamente la sussistenza dei requisiti ordinari all'atto dell'avvio della legislatura corrente, entro i termini regolamentari perentori;
l'anticostituzionalità radicale di una siffatta disposizione transitoria risiede nella violazione del principio di certezza del diritto e del divieto di retroattività delle norme limitative dei diritti fondamentali civili e politici;
la giurisprudenza costituzionale ha esteso il divieto di retroattività irragionevole a ogni ambito dell'ordinamento laddove esso vada a incidere sul legittimo affidamento del cittadino nelle leggi dello Stato e sulla parità delle armi nelle dinamiche democratiche;
modificare i requisiti d'accesso alle urne fissando un termine già trascorso configura, a parere dei firmatari del presente atto, un vero e proprio abuso del potere legislativo, diretto a escludere competitori specifici e a congelare la rappresentanza istituzionale a vantaggio delle sole forze maggioritarie del momento, incrinando i pilastri di equità fissati dagli articoli 3 e 51 della Costituzione,
impegna il Governo:
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di dare piena attuazione al principio di non retroattività in materia elettorale tramite l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a sopprimere, nel prosieguo dell'iter di esame del provvedimento, clausole transitorie recanti scadenze retroattive fisse destinate a regolare l'accesso alle competizioni elettorali;
ad adoperarsi con ogni iniziativa di competenza affinché le regole di accesso alle consultazioni elettorali rimangano saldamente ancorate a criteri di contemporaneità, generalità e oggettività regolamentare vigenti all'avvio della legislatura, a tutela del legittimo affidamento dei soggetti politici istituzionali.
9/2822-A/20. Pozzolo , Bof , Davide Bergamini , Furgiuele , Pierro , Ravetto , Sasso , Ziello .
La Camera,
premesso che:
la disciplina transitoria per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge deve ancorarsi a canoni oggettivi di applicazione ordinaria dei Regolamenti parlamentari vigenti, escludendo corsie preferenziali o preclusioni ad personam;
sotto il profilo della tecnica legislativa, la definizione delle norme di coordinamento riveste un'importanza fondamentale nelle premesse di un atto di indirizzo elettorale, poiché spetta ad esse garantire che il trapasso verso un nuovo regime normativo non generi vuoti normativi o asimmetrie applicative;
l'ancoraggio rigoroso e inderogabile ai requisiti numerici e formali previsti in via ordinaria dai Regolamenti delle Camere assicura la stabilità e la certezza delle regole del gioco democratico;
consentire l'estensione di benefici di eccezionale rilievo, come l'esenzione dalle sottoscrizioni, a gruppi nati sulla base di deroghe eccezionali finirebbe per svilire la ratio stessa dell'istituto, concepito per premiare solo forze politiche di comprovata e solida consistenza parlamentare;
operare questo filtro transitorio rigido ed escludere le formazioni di mera convenienza elettorale significa ristabilire condizioni paritarie tra tutti i competitori e tutelare la serietà stessa del voto popolare;
è necessario stabilire un esplicito divieto di estensione del beneficio dell'esonero a gruppi costituiti in deroga rispetto alle previsioni regolamentari ordinarie dei due rami del Parlamento;
l'ancoraggio ai requisiti numerici ordinari stabiliti all'avvio della legislatura assicura che l'esonero sia concesso esclusivamente a forze politiche dotate di una reale, stabile e significativa consistenza parlamentare, impedendo la nascita di gruppi di pura convenienza elettorale;
queste considerazioni metodologiche si fondano sui canoni costituzionali di eguaglianza formale di fronte alla legge e di lealtà nel funzionamento delle istituzioni repubblicane;
la regolamentazione delle fasi di transizione normativa costituisce il banco di prova della tenuta dello Stato di diritto: l'estensione di regimi di eccezione a soggetti politici sprovvisti della consistenza numerica ordinaria violerebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, il principio di non discriminazione tra concorrenti, alterando la parità competitiva tutelata dall'articolo 51 della Costituzione;
una disciplina transitoria elastica o permissiva vulnererebbe la serietà intrinseca del sistema democratico, legittimando espedienti burocratici di palazzo a scapito della genuinità del rapporto politico-rappresentativo, che deve sempre essere basato su una reale e comprovata forza parlamentare stabilita all'inizio dei lavori della legislatura e non frammentata da intese successive estranee al voto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, al fine di adottare ogni iniziativa normativa necessaria a limitare l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai soli gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura nel rispetto dei requisiti numerici ordinari, escludendo tassativamente l'estensione di tale beneficio ai gruppi nati in deroga;
conseguentemente, ad operare un costante monitoraggio sull'applicazione delle norme transitorie e di coordinamento, affinché sia garantito che i requisiti di esonero dalla raccolta delle firme per le prime elezioni successive siano informati a rigidi criteri di oggettività parlamentare ed effettiva consistenza numerica ordinaria, escludendo tutele derogatorie;
a predisporre linee guida rigorose per l'applicazione di tali disposizioni transitorie di coordinamento, al fine di evitare interpretazioni difformi da parte degli uffici elettorali territoriali.
9/2822-A/21. Sasso , Bof , Davide Bergamini , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Ziello .
La Camera,
premesso che,
è all'esame dell'Assemblea il provvedimento che reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezioni della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezioni del Senato della Repubblica;
il testo in esame non prevede norme adeguate per favorire l'accesso al Parlamento di candidati della minoranza slovena;
pur non consentendo infatti il nostro perimetro costituzionale di introdurre un vero e proprio seggio riservato a rappresentanti della minoranza slovena, poiché si andrebbe ad incidere sul principio di rappresentanza, esso non esclude la possibilità di inserire meccanismi che possano fungere da stimolo alle forze politiche affinché assicurino a rappresentanti della minoranza slovena candidature in posizione eleggibile;
del resto un sistema analogo è già previsto per la comunità ladina in Trentino-Alto Adige e permetterebbe di tutelare la minoranza slovena senza modificare il numero di seggi spettanti alla circoscrizione del Friuli Venezia Giulia;
si potrebbe cioè prevedere una clausola di salvaguardia per la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, che preveda che qualora, all'esito delle operazioni di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nessun candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena risulti eletto alla Camera dei deputati, sia attribuito un seggio a un candidato appartenente alla medesima minoranza;
tale clausola opererebbe solo in presenza di una reciproca scelta volontaria: da un lato dei partiti o gruppi politici organizzati che, qualora intendano far valere questa clausola, depositano, all'atto della presentazione della lista, apposita dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena; e dall'altra prevedendo che tale dichiarazione sia accompagnata dall'accettazione della candidatura del candidato della minoranza slovena;
in tal modo non si introdurrebbe un seggio automatico a prescindere dal voto, ma tale meccanismo opererebbe solo su base volontaria e solo se nessun candidato sloveno risultasse eletto nel riparto ordinario, utilizzando criteri oggettivi e predeterminati;
peraltro un tale intervento normativo potrebbe trovare un fondamento normativo nell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che demanda alla legislazione elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica l'adozione di norme idonee a favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, utile atta a favorire l'adozione in tempi brevi di meccanismi a favore della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, che nel rispetto del nostro perimetro costituzionale, possano comunque incentivare l'inserimento di rappresentanti della minoranza slovena in posizione eleggibile.
9/2822-A/22. Serracchiani , Cuperlo .
La Camera,
premesso che:
la partecipazione democratica rappresenta un pilastro fondamentale dell'ordinamento e si realizza anche attraverso l'esercizio consapevole del diritto di voto;
preme ai firmatari rappresentare l'inverno demografico che attraversa il Paese, il divario generazionale anche rispetto alla rappresentanza politica (l'età media risulta aumentata con l'ultima tornata elettorale nazionale) e il forte astensionismo, in costante crescita;
l'articolo 48 della Costituzione riconosce il voto come diritto civico, personale ed eguale e, in proposito, si rammenta che i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni già godono di diritti e doveri sociali e civili e giuridici e partecipano attivamente alla vita scolastica, associativa e sociale del nostro Paese;
i dati che ci forniscono le rilevazioni svolte nei Paesi ove l'età per l'espressione del voto è stata abbassata dimostrano che l'affluenza al voto dei giovani si innalza ed è più alta rispetto alle altre fasce d'età e che ciò favorisce una più precoce educazione alla cittadinanza attiva e a rafforzare la partecipazione democratica nel lungo periodo:
si ritiene importante rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e, altresì, che possa essere sufficientemente acquisita all'età di 16 anni una maturità atta ad esprimere un voto pienamente consapevole, che dia la possibilità concreta ai cittadini e alle cittadine più giovani di incidere concretamente sull'agenda politica dei partiti, i quali dovranno necessariamente tenere in considerazione le loro istanze;
infine, far partecipare attivamente i giovani alla vita politica del proprio Paese significa guardar loro con fiducia, dimostrare attenzione verso le decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro e consapevolezza che tutti siamo chiamati a dare, democraticamente e attivamente, un contributo in termini di tempo, ascolto e partecipazione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, siano elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.
9/2822-A/23. Appendino .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento interviene sulle modalità di elezione della Camera e del Senato e contiene anche disposizioni volte a garantire libertà, sicurezza e segretezza del voto, con particolare riferimento al voto degli italiani all'estero;
la segretezza del voto è un principio costituzionale essenziale e deve essere garantita non solo formalmente, ma anche concretamente, evitando situazioni nelle quali, per il numero ridotto degli elettori o per particolari condizioni territoriali, sociali o personali, sia agevole desumere l'orientamento di voto del cittadino;
in alcune sezioni elettorali di dimensioni molto ridotte, o riferite a comunità particolarmente circoscritte, il diritto alla segretezza può risultare indebolito, con possibili effetti di condizionamento, pressione sociale o rinuncia alla partecipazione;
occorre inoltre agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di studenti, lavoratori, persone in cura, cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza, persone con disabilità, anziani e soggetti fragili,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo ad adottare ogni iniziativa utile volta a:
impedire l'identificabilità indiretta del voto anche tramite strumenti organizzativi alternativi destinati alle sezioni elettorali con un numero ridotto di elettori, anche mediante accorpamenti dei seggi territorialmente omogenei ovvero modalità di scrutinio aggregate;
rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale;
garantire piena accessibilità dei seggi, assistenza adeguata agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell'esercizio del voto;
riferire alle Camere sulle possibili soluzioni tecniche e normative per rendere il voto più accessibile, sicuro ed effettivamente segreto.
9/2822-A/24. L'Abbate .
La Camera,
premesso che:
l'esercizio del diritto di voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione come dovere civico, personale, eguale, libero e segreto, costituisce il cardine della nostra democrazia e deve essere attivamente promosso e garantito dalla Repubblica per tutti i cittadini;
il fenomeno dell'astensionismo involontario in Italia ha assunto proporzioni allarmanti, stimato in circa 5 milioni di cittadini (pari ad oltre il 12 per cento dell'elettorato totale) che vorrebbero partecipare alla vita democratica ma ne sono di fatto privati a causa di barriere geografiche, economiche e logistiche legate alla propria condizione professionale o di studio;
sebbene le prime sperimentazioni per il voto dei fuori sede abbiano rappresentato un timido passo avanti, esse risultano fortemente limitate a chi ha un domicilio stabile da mesi in un'altra provincia, escludendo la quasi totalità dei lavoratori flessibili, precari o caratterizzati da elevata mobilità geografica;
tra le categorie di lavoratori maggiormente colpite da questa forma di esclusione democratica vi sono:
1) i lavoratori del trasporto e della logistica, in particolare gli autisti di mezzi pesanti e autotrasportatori, costantemente in viaggio su tratte nazionali e internazionali, i cui tempi di riposo e vincoli di consegna rendono impossibile la pianificazione del rientro nel comune di residenza nei giorni di voto;
2) i lavoratori marittimi e naviganti, soggetti a lunghi periodi d'imbarco o stazionamento in porti lontani dal luogo di residenza, privi di qualsiasi strumento di flessibilità elettorale;
3) il personale viaggiante del trasporto ferroviario ed aereo, costretto a coprire turni festivi e tratte a lungo raggio in coincidenza con le giornate elettorali;
4) i lavoratori in trasferta temporanea e i manutentori trasfertisti (specialmente nei settori dell'edilizia, dell'energia e dell'impiantistica), che variano frequentemente cantiere o sede lavorativa su base settimanale, non potendo maturare i requisiti minimi di domicilio per l'accesso ai seggi speciali dei fuori sede;
5) i lavoratori stagionali della filiera del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura, impiegati lontano da casa in periodi ad alta intensità lavorativa nei quali è impossibile usufruire dei permessi necessari per il viaggio di rientro;
6) i professionisti del settore dello spettacolo, dell'arte e dello sport, le cui attività e tournée si concentrano storicamente proprio nei fine settimana e nei giorni festivi;
le attuali tecnologie di identità digitale (SPID, CIE) e i sistemi di crittografia avanzata consentono oggi di superare agevolmente queste barriere fisiche, garantendo al contempo l'assoluta sicurezza informatica e la segretezza del voto, sul modello di quanto già felicemente sperimentato in altri Paesi europei ed internazionali;
il Governo Conte ha introdotto e finanziato il fondo volto alla sperimentazione del voto elettronico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a introdurre e disciplinare, in via sperimentale o strutturale, modalità di voto elettronico a distanza (i-voting) per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie;
a garantire che tale modalità di voto elettronico sia rivolta prioritariamente a tutti i cittadini temporaneamente fuori sede per motivi di lavoro o studio, prestando specifica attenzione a quelle categorie professionali caratterizzate da mobilità strutturale, isolamento logistico o turnazione h24, quali autisti e autotrasportatori di linea e merci; lavoratori marittimi, naviganti e personale di volo; personale del trasporto ferroviario; lavoratori trasfertisti, stagionali, dello spettacolo e dello sport;
a definire, per le suddette categorie, procedure di accreditamento e di espressione del voto tramite i sistemi di identità digitale certificata (SPID/CIE) agili, veloci e accessibili direttamente da dispositivi mobili (smartphone, tablet o PC), riducendo al minimo gli oneri burocratici di pre-registrazione;
a istituire un tavolo tecnico di coordinamento tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per la trasformazione digitale per definire i protocolli di sicurezza informatica idonei a garantire l'unicità, la personalità, la segretezza e la non tracciabilità del voto telematico.
9/2822-A/25. Aiello .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di disciplina elettorale, con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei seggi nell'ambito dei collegi e delle circoscrizioni;
le operazioni di assegnazione dei seggi eccedentari e deficitari costituiscono una fase particolarmente delicata del procedimento elettorale, nella quale è essenziale assicurare criteri applicativi univoci, trasparenti e conformi alla volontà espressa dal legislatore;
la formulazione delle disposizioni concernenti tali operazioni può prestarsi a interpretazioni non uniformi, con il rischio di determinare applicazioni difformi da parte degli Uffici elettorali competenti, nonché di favorire l'insorgere di contenziosi in sede di proclamazione degli eletti;
appare pertanto opportuno chiarire, anche in sede applicativa e interpretativa, che le operazioni di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie debbano svolgersi secondo criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, privilegiando, ove possibile, la riallocazione dei seggi nell'ambito del medesimo collegio e nel pieno rispetto dell'ordine derivante dalle parti decimali dei quozienti di attribuzione;
risulta altresì necessario ribadire che il decreto del Presidente della Repubblica recante la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e ai relativi collegi, costituisce il parametro cui fare integrale riferimento nello svolgimento delle operazioni di attribuzione dei seggi, al fine di evitare incertezze interpretative e difformità applicative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo o interpretativo, volta a garantire che le disposizioni concernenti l'attribuzione dei seggi eccedentari e deficitari siano applicate secondo criteri univoci, trasparenti e coerenti con la volontà del legislatore, assicurando il pieno rispetto del decreto del Presidente della Repubblica recante la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e ai relativi collegi quale parametro di riferimento per le operazioni di assegnazione dei seggi, al fine di prevenire possibili contenziosi e scongiurare interpretazioni difformi da parte degli uffici elettorali.
9/2822-A/26. Bellomo .
La Camera,
premesso che:
nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi della legge n. 422 del 1991, i collegi senatoriali, con tre Senatori per ciascuna provincia autonoma (articolo 57 della Costituzione), sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla legge;
la predetta legge n. 422 del 1991 costituisce attuazione della misura 111 del cosiddetto «Pacchetto» a favore delle popolazioni altoatesine, la quale prevede la «modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64)»;
la modifica attuata con la legge n. 422 del 1991 fu oggetto delle dichiarazioni rese sulla questione altoatesina dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti il 30 gennaio 1992, come riportate nel resoconto della seduta della Camera dei deputati, documento che contiene l'elenco dei provvedimenti di realizzazione delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, tra cui la citata legge. Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio le modifiche intervenute furono il risultato della comune responsabilità e del consenso politico raggiunto tra il Governo e le minoranze linguistiche interessate, consenso che deve perdurare anche se dovessero rendersi necessarie successive modifiche normative;
le modifiche richiamate furono, altresì, oggetto dello scambio di note tra la Repubblica Italiana (nota del 22 aprile 1992) e la Repubblica d'Austria (quietanza liberatoria del 11 giugno 1992), finalizzate a completare le procedure previste dal Calendario operativo (punto 13) e a realizzare «il più ampio soddisfacimento dell'autonomia e delle finalità di tutela della minoranza di lingua tedesca indicate dall'accordo di Parigi»;
la quietanza liberatoria, che fa riferimento alla nota del 22 aprile 1992 ed ai provvedimenti di realizzazione delle misure a favore delle popolazioni altoatesine fu notificata all'ONU, a titolo di chiusura della controversia insorta con le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU del 1960 e del 1961, ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
per l'elezione della Camera dei deputati l'articolo 15 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificato in Italia con la legge n. 302 del 1997, impegna la Repubblica italiana a creare le condizioni per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono;
la Repubblica Italiana riconosce la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli impegni internazionali assunti a tale fine,
impegna il Governo
in caso di modifiche, presenti o future, alle disposizioni relative all'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che incidano sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche insediate nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a trasmettere la relativa proposta di legge alla Repubblica d'Austria, al fine di consentire alla stessa di verificare se l'iniziativa normativa corrisponda agli impegni internazionali e costituisca un atto coerente con gli sforzi congiunti compiuti dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica d'Austria, in qualità di parti contraenti del Trattato di Parigi del 5 settembre 1946, per l'attuazione ed il progressivo sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol a tutela delle minoranze linguistiche ivi residenti.
9/2822-A/27. Steger , Gebhard , Schullian , Manes .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di legge elettorale;
il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento democratico e richiede che gli elettori possano esprimere il proprio voto in condizioni di piena consapevolezza e con procedure chiare e agevolmente comprensibili;
le elezioni politiche, le elezioni comunali e le consultazioni referendarie sono disciplinate da normative differenti e si caratterizzano per sistemi elettorali, modalità di voto, procedure di scrutinio e discipline organizzative tra loro non omogenee;
la coincidenza temporale di tali consultazioni determina un significativo aggravio organizzativo per gli uffici elettorali, nonché un aumento della complessità delle operazioni di voto e di scrutinio;
la contemporaneità di consultazioni rette da sistemi elettorali differenti può inoltre generare incertezze interpretative e difficoltà operative, con il rischio di incidere negativamente sulla regolarità e sulla speditezza delle operazioni elettorali, oltre a rendere meno agevole per gli elettori l'esercizio consapevole del diritto di voto;
appare pertanto opportuno, nella programmazione delle future consultazioni elettorali, privilegiare una chiara separazione temporale tra elezioni politiche, elezioni comunali e consultazioni referendarie, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità derivanti da esigenze costituzionali o da eventi straordinari,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad evitare, per quanto possibile e nel rispetto delle disposizioni costituzionali e delle esigenze di funzionalità del sistema elettorale, la coincidenza temporale tra le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le elezioni regionali, le elezioni comunali e le consultazioni referendarie, al fine di garantire la chiarezza delle procedure di voto, la semplificazione delle operazioni elettorali e il regolare svolgimento delle consultazioni, tenuto conto della diversità dei rispettivi sistemi elettorali.
9/2822-A/28. Rubano .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2822-A),
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.
9/2822-A/29. Baldino .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2822-A),
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie, anche sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché il meccanismo individuato per l'espressione del voto da parte dei cosiddetti elettori fuori sede non alteri il principio di rappresentatività, in tal caso adottando misure correttive conseguenti che assicurino la territorialità del voto.
9/2822-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino .
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Intendimenti in ordine agli esiti dell'accertamento ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna a seguito dei fatti avvenuti presso il liceo classico «Vincenzo Monti» di Cesena – 3-02784
SASSO, ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, BOF, FURGIUELE, PIERRO, POZZOLO e RAVETTO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il sistema scolastico italiano trova il suo fondamento cardine nella Costituzione, la quale garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, un principio che all'interno delle istituzioni scolastiche si declina nella libertà di espressione e di discussione democratica sancita specificamente dal Testo unico della scuola e dal Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti;
l'esposizione di uno striscione recante la frase «L'Italia agli italiani», avvenuta il 6 giugno 2026 presso il Liceo Classico «Vincenzo Monti» di Cesena per opera di due studenti maturandi, costituisce, per gli interroganti, un legittimo esercizio delle menzionate libertà costituzionali di manifestazione del pensiero e di espressione, non integrando di per sé alcuna fattispecie discriminatoria o razzista;
a seguito di tale episodio, il consiglio di classe dell'istituto ha comminato ai due studenti la sanzione del sei in condotta e la correlata imposizione di redigere e discutere in sede di esame di Stato un elaborato critico di cittadinanza attiva avente a oggetto temi quali le leggi razziali, le migrazioni e il saggio «Gli africani siamo noi»;
sotto il profilo del diritto scolastico e della riforma del voto di condotta, il «6» e il correlato obbligo di elaborato sono istituti preordinati esclusivamente a sanzionare gravi e reiterati comportamenti contrari ai doveri degli studenti e non possono essere distorti per finalità di censura;
l'imposizione di letture e commenti volti a correggere l'opinione politica espressa configura un'anomala attività rieducativa, estranea alle funzioni dell'istruzione e potenzialmente lesiva della libertà didattica e d'insegnamento così come costituzionalmente affermate;
l'azione impositiva e coercitiva posta in essere dai docenti, costringendo gli studenti a elaborare testi conformi a un predeterminato indirizzo di pensiero per non subire pregiudizi nel proprio percorso d'esame, potrebbe integrare gravi illeciti disciplinari, eccesso di potere e violazione del dovere di imparzialità della pubblica amministrazione;
peraltro, da notizie apprese dai media, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha avviato un formale accertamento ispettivo volto a verificare i presupposti documentali della decisione adottata dall'Istituto scolastico –:
se il Ministro interrogato, in relazione agli esiti complessivi dell'accertamento ispettivo, intenda adottare urgenti iniziative o provvedimenti di competenza, anche di natura disciplinare nei confronti del personale coinvolto, qualora da tali riscontri emerga che le sanzioni irrogate e l'assegnazione guidata dell'elaborato abbiano costituito di fatto una censura ideologica in violazione delle libertà costituzionali e del diritto scolastico.
(3-02784)
Iniziative in merito ai quadri orari e all'offerta formativa degli istituti tecnici – 3-02785
MANZI, FERRARI, ORFINI, BERRUTO, IACONO, CASU, FORNARO e GHIO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 ha definito i nuovi quadri orari della riforma degli istituti tecnici, in attuazione del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, introducendo una significativa rimodulazione delle discipline e ampliando gli spazi di autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche;
fin dalla pubblicazione dei nuovi quadri orari, la riforma ha suscitato diffuse preoccupazioni tra docenti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie, che hanno denunciato la riduzione delle ore dedicate alle discipline di base e di indirizzo, il rischio di un impoverimento dell'offerta formativa, le possibili ricadute sugli organici e l'indebolimento del valore nazionale del diploma;
il mondo della scuola si è attivamente mobilitato contro la riforma attraverso molteplici iniziative dirette ad evidenziare le numerose criticità di una riforma priva di un adeguato confronto con le comunità scolastiche;
nell'incontro dell'8 luglio 2026 con le organizzazioni sindacali, il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato un significativo ripensamento dell'impianto originario della riforma, prevedendo modifiche ai quadri orari con il recupero delle ore sottratte alle discipline scientifiche, economiche, geografiche e di indirizzo;
in particolare, è stata annunciata l'eliminazione, nel primo biennio, della quota di autonomia di 132 ore, con il ripristino delle ore destinate alle scienze sperimentali e al potenziamento della geografia e della seconda lingua straniera; analoghe riduzioni della quota di autonomia sono previste nel secondo biennio e nel quinto anno, con la restituzione delle ore alle discipline di indirizzo;
il passo indietro annunciato dal Ministero costituisce un implicito riconoscimento della fondatezza delle criticità sollevate dal personale della scuola, dagli studenti e dalle famiglie –:
entro quali tempi e con quale veicolo normativo il Ministro interrogato intenda rendere effettive le modifiche annunciate ai quadri orari degli istituti tecnici e come intenda assicurare alle istituzioni scolastiche le condizioni per garantire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
(3-02785)
Ulteriori iniziative volte a valorizzare l'introduzione delle competenze non cognitive in attuazione della legge n. 22 del 2025 – 3-02786
LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»;
la legge 19 febbraio 2025, n. 22, ha introdotto lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
il decreto ministeriale 15 gennaio 2026, n. 6, del Ministro interrogato, ha attuato l'articolo 4 della legge citata con riferimento alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;
l'avviso pubblico 30 marzo 2026, n. 537, del Ministero dell'istruzione e del merito, ha fornito indicazioni in merito all'elaborazione e alla presentazione delle proposte progettuali per la partecipazione alla sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive e trasversali;
le candidature presentate all'avviso pubblico ai fini della sperimentazione suddetta sono state 596, tra cui numerose richieste presentate da reti di più scuole, per un totale di 1.491 istituzioni scolastiche coinvolte. Su un totale di circa 7.600 istituzioni scolastiche statali autonome la percentuale delle scuole che si sono candidate per partecipare alla sperimentazione rappresentano circa il 20 per cento del totale;
il Ministero dell'istruzione e del merito è impegnato a concludere l'istruttoria delle candidature giunte dalle istituzioni scolastiche ed emanare il decreto che conterrà l'indicazione delle scuole ammesse alla sperimentazione;
il successo dell'adesione alla sperimentazione da parte delle istituzioni scolastiche conferma il forte interesse verso l'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo d'insegnamento, un obiettivo che richiede anche la programmazione di fondi sufficienti a finanziare le attività di formazione degli insegnanti –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere per valorizzare l'introduzione delle competenze non cognitive in attuazione della legge 19 febbraio 2025, n. 22.
(3-02786)
Elementi relativi al piano scolastico «Gli studenti italiani in Europa» – 3-02787
MAFFIOLI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il Ministro Valditara ha recentemente presentato il piano «Gli studenti italiani in Europa», volto a rafforzare la dimensione internazionale del sistema scolastico italiano;
alla presentazione dell'iniziativa è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a conferma della rilevanza strategica che il Governo attribuisce all'investimento nel sistema dell'istruzione e allo sviluppo delle competenze linguistiche delle nuove generazioni;
il piano prevede un programma di mobilità educativa e di formazione nei Paesi europei destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche e all'internazionalizzazione dei percorsi formativi;
è ormai ampiamente riconosciuto come la conoscenza delle lingue straniere rappresenti una competenza essenziale per la formazione dei giovani, per il loro percorso universitario, per l'accesso al mercato del lavoro e per l'esercizio di una piena cittadinanza europea;
il progetto, infatti, valorizza un modello educativo che integra la didattica tradizionale con esperienze immersive in contesti europei, favorendo lo sviluppo di competenze linguistiche, interculturali e trasversali sempre più richieste in una società aperta e in un'economia globale;
il piano assume anche un rilevante valore sociale, poiché rende concretamente accessibili esperienze formative di elevato valore educativo anche agli studenti che, per ragioni economiche, sociali o territoriali, non avrebbero altrimenti la possibilità di sostenerne i costi;
esso contribuisce così a trasformare la mobilità internazionale da opportunità riservata a pochi a strumento di effettiva uguaglianza, in grado di rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso a percorsi di crescita e di merito e di garantire a tutti i giovani, indipendentemente dal contesto familiare e socio-economico di provenienza, la possibilità di vivere un'esperienza di studio e formazione in un Paese europeo, rafforzare le competenze linguistiche, confrontarsi con culture diverse e arricchire il proprio percorso umano, educativo e professionale;
tale iniziativa rappresenta quindi un investimento non soltanto sulla qualità della scuola italiana e sulla sua proiezione internazionale, ma anche sulla coesione sociale e sulla piena attuazione del principio costituzionale di pari opportunità nell'accesso alle esperienze formative più qualificanti –:
se intenda illustrare i contenuti e gli obiettivi del piano «Gli studenti italiani in Europa» e di indicare quale sia la traiettoria programmatica che il Ministero intende perseguire per garantirne la piena attuazione, affinché l'iniziativa possa rappresentare un'effettiva occasione di crescita, formazione e pari opportunità per tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza.
(3-02787)
Iniziative di competenza volte a valorizzare il comparto artigianale legato alla produzione del Gianduiotto – 3-02788
RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la multinazionale svizzera Lindt & Sprüngli – proprietaria della maison piemontese Caffarel – ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per bloccare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del Gianduiotto di Torino, avviato lo scorso marzo con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
la decisione è finalizzata a contestare il disciplinare dell'Igp, sostenendo che vi sia una possibile sovrapposizione tra la denominazione di origine richiesta e il proprio marchio registrato «Gianduia 1865 – L'autentico Gianduiotto di Torino»;
ciò ha aperto un dibattito in merito alla compatibilità tra la tutela collettiva della specialità legata al territorio e all'indotto e la difesa dei marchi industriali, trovando la netta opposizione da parte del mondo imprenditoriale piemontese, il quale giudica unanimemente il ricorso come un rischio per la tenuta del sistema delle piccole produzioni agroalimentari, soprattutto torinesi, considerando che, in particolare, le produzioni di nocciola tonda gentile del Piemonte coinvolgono quasi sessanta aziende;
l'artigianato rappresenta uno dei pilastri dell'economia italiana – con oltre 1,2 milioni di imprese e più di 2,6 milioni di occupati – nonché un patrimonio che contribuisce alla ricchezza, alla coesione sociale e all'identità produttiva del Paese;
occorre, dunque, tutelare la storia di un prodotto che trascende il singolo marchio e alla quale hanno contribuito generazioni di imprese, lavoratori e artigiani, nel pieno rispetto della cultura produttiva di un territorio e di un patrimonio di conoscenze condiviso che nessuna singola impresa può rivendicare come esclusivo –:
quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di promuovere la competitività e la valorizzazione del comparto artigianale piemontese legato alla produzione del Gianduiotto, anche contribuendo a favorire, per quanto di competenza, il ruolo delle indicazioni geografiche quali strumenti di tutela delle imprese e delle rispettive prospettive di crescita, di rafforzamento delle filiere territoriali e di vero sviluppo del made in Italy.
(3-02788)
Iniziative volte a garantire la continuità produttiva dello stabilimento Stellantis di Mirafiori – 3-02789
GRIMALDI, MARI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
Stellantis ha comunicato un'ulteriore fermata produttiva del reparto carrozzerie dello stabilimento di Mirafiori dal 27 al 31 luglio 2026, altre fermate produttive sono avvenute: il 1° e dal 22 al 29 giugno 2026 e il 6,7 e 13 luglio 2026, inoltre sono previste tre settimane di ferie ad agosto, determinato dalle difficoltà dei fornitori nel garantire i componenti necessari alla produzione della Fiat 500 ibrida;
le organizzazioni sindacali hanno espresso forte preoccupazione per una fermata che interviene proprio nel periodo di maggiore intensità produttiva, evidenziando il rischio di ricadute sulla continuità della produzione e sull'occupazione;
in particolare, è stato sottolineato come tale decisione possa riflettere una carenza di ordini per la Fiat 500, oggi unico modello prodotto a Mirafiori nelle versioni elettrica e ibrida, rendendo sempre più difficile il raggiungimento dell'obiettivo di 100.000 vetture assemblate nel 2026, indicato dall'azienda permanendo il rischio di una progressiva desertificazione industriale del sito torinese e del sistema produttivo nazionale;
una ulteriore criticità viene dalla scadenza di una quota significativa dei contratti dei lavoratori interinali assunti a gennaio, alimentando il timore che il fermo comprometta rinnovi e stabilizzazioni, con effetti negativi sul futuro occupazionale del sito e dell'intero indotto;
nell'audizione parlamentare del giugno 2026, il Ceo di Stellantis Filosa nel paventare alcuni risultati positivi, smentiti dal fermo di produzione di luglio 2026, ha affermato genericamente che l'Italia continuerà ad essere protagonista dello sviluppo tecnologico del gruppo, ma senza fornire impegni concreti sul rilancio produttivo degli stabilimenti italiani;
a fronte di un piano di investimenti globali pari a 60 miliardi di euro, circa il 60 per cento delle risorse risulta destinato agli Usa, mentre sui 60 nuovi modelli annunciati non è previsto alcun nuovo progetto per Mirafiori, confermando la sola Fiat 500 quale missione produttiva anche nei prossimi anni;
Stellantis ha destinato quasi 1,8 miliardi di euro agli incentivi per l'uscita dei lavoratori, investendo maggiori risorse nella riduzione degli organici che nel rafforzamento dell'occupazione e delle competenze –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, nell'ambito del confronto con Stellantis nonché con potenziali altri produttori, per garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Mirafiori, la tutela dei livelli occupazionali e dei lavoratori precari, nonché per definire una strategia industriale nazionale per il settore automotive che assicuri nuovi investimenti, nuove produzioni, il rilancio del ruolo dell'Italia all'interno del gruppo Stellantis, scongiurando il progressivo depotenziamento degli stabilimenti italiani.
(3-02789)
Iniziative a sostegno del settore dei servizi di contatto e assistenza clienti – 3-02790
APPENDINO, PAVANELLI, CAPPELLETTI e FERRARA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il settore del Customer relationship management (Crm) e del Business process outsourcing (Bpo) rappresenta un comparto strategico dell'economia nazionale, impiegando circa 35.000 addetti a livello nazionale, con realtà territoriali particolarmente rilevanti come il Piemonte, dove operano circa 4.000 lavoratori;
il comparto sta attraversando una fase di profonda e repentina trasformazione strutturale determinata dall'introduzione massiccia di sistemi di automazione e intelligenza artificiale, quali chatbot e assistenti virtuali, che stanno progressivamente sostituendo processi precedentemente gestiti da operatori umani;
la crisi è aggravata da fenomeni strutturali preesistenti, quali la delocalizzazione dei servizi, il ricorso sistematico a gare d'appalto al massimo ribasso, clausole sociali sempre meno esigibili, diffusione di contratti «pirata», che comprimono i margini delle imprese e mettono a repentaglio la qualità del lavoro e la tenuta dei livelli salariali e occupazionali;
le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale dal 13 al 27 luglio 2026, denunciando l'assenza di un confronto preventivo aziende/sindacati sull'introduzione delle tecnologie algoritmiche, la mancanza di piani di riconversione professionale per il personale coinvolto e adeguati ammortizzatori sociali;
l'innovazione tecnologica deve essere intesa come un'opportunità di crescita e non come un mero strumento di riduzione del costo del lavoro, necessitando di una regia pubblica che accompagni le imprese verso servizi a maggior valore aggiunto, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e supervisione umana previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689;
il settore costituisce un'infrastruttura essenziale per l'erogazione dei servizi di assistenza clienti nei comparti delle telecomunicazioni, dell'energia, dei servizi finanziari e delle assicurazioni, incidendo direttamente sulla competitività del sistema produttivo nazionale;
da qui l'esigenza di definire una strategia nazionale di accompagnamento della transizione del comparto capace di favorire, anche mediante il coordinamento con i Ministeri competenti, percorsi di confronto con le parti sociali e strumenti di politica industriale atti a governare l'impatto della trasformazione tecnologica, promuovere la riqualificazione delle competenze e accompagnare le imprese nella transizione digitale –:
se e quale strategia industriale di lungo periodo il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per sostenere il futuro e la competitività del settore di cui in premessa, favorendone la transizione verso attività a maggiore valore aggiunto dei servizi offerti, con particolare riferimento a strumenti di incentivazione e risorse per la digitalizzazione capaci di garantire la necessaria riqualificazione del capitale umano e salvaguardare i livelli occupazionali oggi gravemente minacciati da una trasformazione tecnologica non governata.
(3-02790)
Intendimenti riguardo all'ipotesi di estensione delle semplificazioni previste nell'ambito della Zona economica speciale a tutto il territorio nazionale – 3-02791
CASASCO e SQUERI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 124 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2023 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – «Zes unica» che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Con la legge 18 novembre 2025, n. 171, la Zes unica è stata estesa alle regioni Umbria e Marche;
oltre agli incentivi, la Zes prevede un procedimento unico, speciale e semplificato, che consente, in tempi certi, il rilascio del provvedimento autorizzatorio onnicomprensivo per l'avvio dei progetti presentati dalle imprese;
i dati resi noti dal Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio evidenziano che a oggi risultano presentate 1425 richieste di autorizzazione unica, per un ammontare di 9,3 miliardi di euro di investimenti, che associati ai crediti di imposta hanno mosso risorse per circa 22 miliardi;
la costituzione della Zes unica ha consentito di ottimizzare nello scenario nazionale e internazionale l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno. I dati relativi alla crescita del Pil delle singole regioni nel 2025 evidenziano come talune regioni meridionali abbiamo realizzato risultati migliori rispetto alla gran parte delle altre aree del Paese;
nell'informativa sull'azione di Governo del 9 aprile 2026 il Presidente del Consiglio ha annunciato l'intenzione del Governo di riprendere alcuni meccanismi di semplificazione della Zes unica per estenderli a tutto il territorio nazionale;
le organizzazioni imprenditoriali hanno sottolineato che tale opzione è richiesta dalle imprese, che vogliono rapidità e certezza nei procedimenti autorizzatori, anche al fine di favorire gli investimenti esteri;
le regioni interessate alla possibile estensione stanno predisponendo una posizione condivisa da presentare al Governo per istituire aree o zone di accelerazione industriale nel Centro-Nord del Paese;
nelle settimane scorse Forza Italia ha chiesto espressamente che il Governo porti al più presto in Consiglio dei Ministri l'estensione delle semplificazioni previste dalle Zone economiche speciali anche ai territori che oggi ne sono esclusi, senza estensione di incentivi e quindi pressoché senza oneri per lo Stato;
risulta da fonti stampa che il Ministro interrogato ha convocato i governatori delle regioni interessate per estendere al Centro-Nord il modello di semplificazione amministrativa che ha portato al successo della Zes;
in materia di politica industriale è necessaria una regia nazionale e una visione d'insieme su infrastrutture, logistica ed energia. La certezza nei procedimenti è una misura capace di incidere concretamente sulla competitività delle imprese, sul Pil e sulla capacità di attrarre investimenti –:
quali siano, per quanto di competenza, i tempi di attuazione della proposta di estendere le semplificazioni procedimentali e burocratiche previste dalla Zes unica a tutto il territorio nazionale.
(3-02791)
Iniziative di competenza per contrastare l'aumento dei prezzi dei beni energetici ed alimentari – 3-02792
BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi quattro anni il costo del carrello della spesa è aumentato di oltre il 25 per cento, mentre i beni energetici di oltre il 34 per cento, evidenziando una correlazione che ripercuote direttamente sul caro vita, incidendo su famiglie e imprese, che solo negli ultimi anni hanno perso più dell'8,6 per cento di potere di acquisto;
secondo l'Osservatorio prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy il prezzo di generi alimentari di prima necessità è in costante aumento: solo il pane è cresciuto, in media, tra Milano, Roma e Napoli, di circa il 9,4 per cento dal 2022, mentre il prezzo della carne è aumentato in media di circa un terzo rispetto al medesimo anno;
detti aumenti, insieme all'incremento del costo dell'energia e dei carburanti, di cui il Governo ha persino aumentato l'accisa, si traducono in un concreto pregiudizio per i cittadini, che accusano da anni un costante deterioramento del proprio potere d'acquisto, rendendo sempre più insostenibile rispondere alle basilari esigenze di vita –:
quali misure, per quanto di competenza, intenda adottare per contrastare il costante aumento dei prezzi dei beni energetici e, di riflesso, l'incremento del costo dei generi alimentari.
(3-02792)
Iniziative di competenza per la tutela occupazionale del sito siderurgico di Piombino – 3-02793
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI, FABRIZIO ROSSI e MICHELOTTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
nel luglio 2018 veniva sottoscritto l'Accordo di programma per il rilancio e la riconversione del polo siderurgico di Piombino, nell'ambito del subentro di Jsw nell'area ex Lucchini-Aferpi, con impegni industriali, ambientali e occupazionali che avrebbero dovuto segnare il definitivo superamento della crisi del sito;
Jsw, presieduta da Marco Carrai, figura apicale riconducibile alla rete politico-relazionale di quegli anni, assunse in quella sede impegni rilevanti sul rilancio produttivo, sulla riattivazione e ammodernamento degli impianti e sulla salvaguardia occupazionale;
a distanza di otto anni, gli investimenti programmati sono rimasti in larga parte inattuati, mentre il sito ha continuato a registrare fermate, ridimensionamenti produttivi, ricorso prolungato agli ammortizzatori sociali e una progressiva perdita di credibilità industriale del piano Jsw;
il Ministero interrogato ha svolto in questi anni un importante lavoro per recuperare una situazione gravemente compromessa e ricostruire una prospettiva industriale complessiva per il polo siderurgico di Piombino;
nell'ambito di tale attività è stato definito l'Accordo di programma relativo al progetto Metinvest-Danieli, che prevede la realizzazione di una nuova acciaieria elettrica a basse emissioni, con un investimento complessivo di circa 3,2 miliardi di euro e rilevanti ricadute occupazionali;
è stata poi individuata una soluzione alla crisi di Liberty Magona, attraverso l'affitto del ramo d'azienda a Trasteel, finalizzato alla successiva acquisizione, con l'impegno a garantire la continuità produttiva e occupazionale degli oltre 500 lavoratori;
il 9 luglio 2026, dopo circa venti mesi di trattative, è stata raggiunta un'intesa sull'Accordo di programma con Jsw, che prevede investimenti per 148,2 milioni di euro, in parte sostenuti con agevolazioni pubbliche;
la nuova intesa rafforza i vincoli e i controlli sull'attuazione degli impegni industriali e occupazionali, prevedendo un monitoraggio quadrimestrale e, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, il mantenimento dell'intera forza lavoro del gruppo Jsw, compresi i dipendenti di Gsi Lucchini e Piombino Logistics, mediante il ricorso agli ammortizzatori sociali;
dopo oltre dieci anni di crisi, le intese raggiunte per Metinvest-Danieli, Liberty Magona e Jsw consentono di affermare che esistono finalmente le condizioni per la rinascita del polo siderurgico di Piombino, a condizione che gli impegni assunti vengano rispettati –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per evitare che eventuali ulteriori ritardi o inadempimenti di Jsw possano compromettere il riassetto industriale del polo, al fine di garantire la tutela occupazionale dei lavoratori del sito siderurgico di Piombino.
(3-02793)