XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 luglio 2026.
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Pagano, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Pagano, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MICHELOTTI: «Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”» (3034).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MATERA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari» (2999) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Michelotti.
Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XI Commissione (Lavoro):
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di accordi territoriali per il collocamento mirato delle persone con disabilità» (2881) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
Commissione II (Giustizia):
ASCARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda giudiziaria relativa ai cosiddetti “mostri di Ponticelli”» (Doc XXII, n. 48) – Parere delle Commissioni I e V.
Annunzio di petizioni.
Giovanni Bello, da Ferrara, e altri cittadini chiedono:
l'abolizione dell'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali (1657) – alla VIII Commissione (Ambiente);
l'abolizione della prescrizione nel processo penale (1658) – alla II Commissione (Giustizia);
la modifica dell'articolo 21 della Costituzione per vietare ai minori l'accesso a contenuti non adatti alla loro età (1659) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'abrogazione degli articoli 528 e 529 del codice penale in materia di pubblicazioni, spettacoli, atti e oggetti osceni (1660) – alla II Commissione (Giustizia);
l'introduzione con legge costituzionale dell'obbligo di indire elezioni anticipate in caso di cessazione del rapporto di fiducia tra le Camere e il Governo (1661) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
la soppressione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (1662) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
una riforma del sistema previdenziale volta al superamento della cosiddetta «legge Fornero» (1663) – alla XI Commissione (Lavoro);
Mirko Antonio Spampinato, da Catania, e altri cittadini chiedono un'armonizzazione dei requisiti di onorabilità per l'accesso alle cariche elettive, con l'adozione del principio di trasparenza d'ingresso (1664) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Andrea Castellani, da Roma, e altri cittadini chiedono l'inasprimento delle pene per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1665) – alla II Commissione (Giustizia);
Francesco Pedone, da Bari, e altri cittadini chiedono:
l'elevazione della soglia di imputabilità penale da quattordici a diciotto anni e altri interventi in materia di processo penale minorile (1666) – alla II Commissione (Giustizia);
l'abrogazione delle disposizioni penali introdotte dai cosiddetti decreti sicurezza degli ultimi anni e il potenziamento delle politiche penitenziarie orientate alla riabilitazione (1667) – alla II Commissione (Giustizia);
Pierluigi Franceschini, da Alba Adriatica (Teramo), e altri cittadini chiedono l'inasprimento del trattamento sanzionatorio e processuale per i responsabili di gravi reati di violenza contro le donne e contestuale legalizzazione della cannabis (1668) – alla II Commissione (Giustizia);
Viktoria Weithaler, da Santa Cristina Valgardena/ St. Christina in Groeden (Bolzano), e altri cittadini chiedono la modifica dell'espressione «diligenza del buon padre di famiglia» contenuta nell'articolo 1176 del codice civile (1669) – alla II Commissione (Giustizia);
Giuseppe Langela, da Mussomeli (Caltanissetta), e altri cittadini chiedono la revoca dell'intitolazione di strade, piazze e monumenti al generale Luigi Cadorna (1670) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Stefano Fuschetto, da Gallarate (Varese), e altri cittadini chiedono:
l'introduzione del divieto di utilizzo degli equini per il traino su strada (1671) – alla IX Commissione (Trasporti);
iniziative per la realizzazione di un parco storico-archeologico e naturalistico nell'area del casale della Torricella nel comune di Roma (1672) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente);
iniziative per l'interruzione dei finanziamenti a scopi militari all'Ucraina (1673) – alla III Commissione (Affari esteri);
di vietare il transito delle grandi navi da crociera nelle aree costiere e nei porti storici (1674) – alla IX Commissione (Trasporti);
disposizioni a tutela del verde pubblico (1675) – alla VIII Commissione (Ambiente);
provvedimenti per bloccare i lavori di installazione degli impianti agrivoltaici e fotovoltaici nelle vicinanze delle aree archeologiche di Su Crocifissu Mannu e del Monte d'Accoddi nel sassarese (1676) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
misure per garantire l'accesso a programmi di supporto psicologico post parto (1677) – alla XII Commissione (Affari sociali);
l'introduzione del divieto di utilizzo del glifosato in agricoltura (1678) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Roberto Marcoccio, da Arce (Frosinone), e altri cittadini chiedono:
la revisione della normativa che disciplina il ritrovamento di cose mobili smarrite (1679) – alla II Commissione (Giustizia);
la riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1680) – alla VII Commissione (Cultura);
la riforma del sistema di finanziamento pubblico all'editoria (1681) – alla VII Commissione (Cultura);
una disciplina antitrust per il settore editoriale (1682) – alla VII Commissione (Cultura);
una riforma organica dei regolamenti parlamentari (1683) – alla Giunta per il Regolamento;
l'adozione urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, delle linee di indirizzo relative al sistema di prenotazione e disdetta delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (1684) – alla XII Commissione (Affari sociali);
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione e la gestione dei rischi geologici (1685) – alla VIII Commissione (Ambiente);
interventi diversi per superare i limiti normativi, le vulnerabilità informatiche e i rischi per la sicurezza nazionale dei sistemi di videosorveglianza urbana (1686) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
iniziative per la riforma delle regole di funzionamento dell'ONU, a partire dall'abolizione del diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza (1687) – alla III Commissione (Affari esteri);
Marco Uboldi, da Travagliato (Brescia), e altri cittadini chiedono l'estensione della durata del congedo parentale retribuito (1688) – alla XI Commissione (Lavoro);
Paolo Menconi, da Pederobba (Treviso), chiede la qualificazione della professione di infermiere quale lavoro usurante (1689) – alla XI Commissione (Lavoro);
Francesco Romano, da Saviano (Napoli), e altri cittadini chiedono:
il riconoscimento del carnevale di Saviano quale evento di preminente rilevanza nazionale (1690) – alla VII Commissione (Cultura);
il rimborso della quota non usufruita della tassa automobilistica in caso di rottamazione del veicolo (1691) – alla VI Commissione (Finanze);
Aniello Traino, da Neirone (Genova), e altri cittadini chiedono interventi diversi volti a migliorare la sicurezza informatica dei dispositivi utilizzati dagli studenti nelle scuole (1692) – alla IX Commissione (Trasporti);
Salvatore Preti, da Palma di Montechiaro (Agrigento), iniziative per l'introduzione di un dispositivo elettronico indossabile per la sicurezza personale, messo a disposizione gratuitamente per le persone esposte a rischio documentato (1693) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:
disposizioni per la tutela della versione originale delle opere d'arte contro ogni forma di censura o manipolazione (1694) – alla VII Commissione (Cultura);
incentivi a chi conferisce i materiali riciclabili nelle isole ecologiche (1695) – alla VIII Commissione (Ambiente);
l'introduzione dell'obbligo di rinnovo dei documenti di identità per chi si sottopone a interventi di chirurgia estetica (1696) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'introduzione del divieto delle forme di macellazione islamica ed ebraica per evitare eccessive sofferenze degli animali (1697) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
l'introduzione dell'obbligo dello specchietto retrovisore per tutti i motocicli e monopattini (1698) – alla IX Commissione (Trasporti);
iniziative per il potenziamento dei controlli sulle piattaforme digitali per l'intermediazione di viaggi e servizi turistici (1699) – alla X Commissione (Attività produttive);
misure più severe contro i borseggiatori (1700) – alla II Commissione (Giustizia);
interventi per la promozione del gioco del biliardo (1701) – alla VII Commissione (Cultura);
interventi per regolamentare il trasporto di oggetti aventi l'apparenza di arma (1702) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
misure contro il taglio indiscriminato degli alberi nei centri urbani (1703) – alla VIII Commissione (Ambiente);
l'istituzione di un organismo statale di controllo dell'operato di politici, amministratori e funzionari pubblici nonché misure contro la corruzione e il clientelismo nella pubblica amministrazione (1704) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
interventi a favore dei bambini che vivono nei Paesi in guerra del Medio Oriente (1705) – alla III Commissione (Affari esteri);
provvedimenti per contrastare l'aumento dei costi delle bollette energetiche e idriche e norme in materia di servizio idrico (1706) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
iniziative per promuovere l'unità e la collaborazione tra le istituzioni e tra i cittadini (1707) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Alessandro Amico, da Acireale (Catania), chiede l'istituzione di un'indennità per il sostentamento economico di frati e suore (1708) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Andrea Catone, da Bari, chiede di riconsiderare l'intera politica estera e collocazione dell'Italia, perché si ponga come Paese neutrale, e altre iniziative contro le politiche di riarmo e per la risoluzione pacifica dei conflitti (1709) – alla III Commissione (Affari esteri);
Jean Luigino Pignoloni, da Monteprandone (Ascoli Piceno), e altri cittadini chiedono misure urgenti per l'anticipo di cinque anni del collocamento a riposo e per la riduzione a quindici degli anni di contributi necessari per l'accesso alla pensione per le lavoratrici con figli nelle aree di crisi industriale complesse e nella ZES unica per il Mezzogiorno (1710) – alla XI Commissione (Lavoro);
Loredana Amore, da Napoli, chiede la riforma della protezione civile, per renderla più sicura, più forte, più moderna e più vicina ai cittadini (1711) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Alessio Paiano, da Cavallino (Lecce), chiede:
di conferire, in casi eccezionali e di necessità, l'incarico temporaneo di allievo ufficiale e allievo maresciallo delle Forze armate a coloro che nelle più recenti selezioni per i rispettivi ruoli abbiano superato almeno parte delle prove concorsuali (1712) – alla IV Commissione (Difesa);
disposizioni per garantire l'applicazione di sistemi di assegnazione delle sedi maggiormente rispettosi delle preferenze dei lavoratori da parte delle società a partecipazione pubblica, e in particolare di Poste italiane Spa (1713) – alla XI Commissione (Lavoro);
Pietro Ninivaggi e Michele Micunco, da Altamura (Bari), chiedono modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della riduzione degli ostacoli normativi, dell'aumento della produzione elettrica da fonti rinnovabili sulle superfici agrarie e della riduzione del costo della bolletta elettrica a favore dei consumatori (1714) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Silvano Antori, da Montabone (Asti), chiede:
la riforma del sistema di nomina e della collocazione istituzionale del medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (1715) – alle Commissioni riunite (XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
il rafforzamento delle tutele giuridiche, dell'incompatibilità con incarichi dirigenziali, del riconoscimento economico e dei permessi sindacali dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (1716) – alla XI Commissione (Lavoro);
Cristian Canevaro, da Asola (Mantova), chiede misure organizzative per ridurre i tempi delle esecuzioni di sfratto, senza modificare il procedimento di convalida di sfratto (1717) – alla II Commissione (Giustizia);
Gianpaolo Penco, da Trieste, chiede l'inserimento nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura dell'ispettore del servizio di prevenzione e protezione tecnica (1718) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Arexpo Spa (ora Principia Spa), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 615).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 luglio 2026, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 105) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2025) 759 final).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 luglio 2026, ha trasmesso il documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione sullo Stato di diritto 2026 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia che accompagna il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2026 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (SWD(2026) 912 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LIGURIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «PROTEZIONE CIVILE», «PROFESSIONI» E «PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA» DOC. CCXLVII, N. 1 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LIGURIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» DOC. CCXLVII, N. 2 (DOC. XVI, N. 6)
Doc. XVI, n. 6 – Risoluzioni
La Camera,
1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 1), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 2);
2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Liguria;
4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale della Liguria;
5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,
impegna il Governo:
1) a proseguire il negoziato con la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 1 e Doc. CCXLVII, n. 2), e provvedendo, in tale sede, a:
a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Liguria nel corso dei negoziati;
b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;
c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;
d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;
e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 2 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 1, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;
2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Liguria, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;
5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00268) «Alessandro Colucci, Urzì, Iezzi, Paolo Emilio Russo».
La Camera,
premesso che:
1) con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
2) in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
3) in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
4) la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
5) nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
6) sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;
7) come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
8) notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
9) inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
10) manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
11) sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
12) l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
13) riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
14) inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
15) numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA e che la Regione Liguria registra nel settore finanziario da anni disavanzi di esercizio;
16) interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
17) non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioniera Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn;
18) la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
19) con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;
20) con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
21) appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
22) l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
23) molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
24) il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
25) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
26) vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
27) addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;
28) inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
29) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
30) infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
31) gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile»,
impegna il Governo
a sospendere il procedimento in esame e a ritirare gli schemi di intesa.
(6-00272) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi, Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Sarracino».
La Camera,
premesso che:
1) esaminata la Relazione della I Commissione (Doc. XVI, n. 6) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 1) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 2);
2) qualunque intesa in materia di tutela della salute imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e non si può sostenere che i LEP in materia sanitaria esistano già, in quanto coincidenti con i LEA. La Corte costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge, a partire dalla determinazione e dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza mediante DPCM;
3) i quattro schemi proposti per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono pressoché identici e le istruttorie non offrono alcuna evidenza delle specificità dei territori. Non sono messi a confronto, con elementi verificabili, i diversi assetti demografici, organizzativi, produttivi e territoriali, né si spiega perché domande coincidenti dovrebbero ricevere la medesima risposta in contesti regionali differenti;
4) il principio di sussidiarietà viene utilizzato come un passepartout universale per giustificare un processo di iper-regionalizzazione non differenziata, bensì indifferenziata; se quattro Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, siamo di fronte a esigenze comuni all'intero regionalismo ordinario; se un bisogno è comune a tutti, la risposta non dovrebbe essere la corsia asimmetrica dell'articolo 116, ma il suo rovescio: un regionalismo simmetrico esteso a tutte le Regioni;
5) in materia sanitaria, la domanda di autonomia si articola su cinque fronti: tariffe delle prestazioni, risorse per l'edilizia e le tecnologie, fondi integrativi, risorse per il personale e riallocazione delle economie oltre i LEA, con formule tanto vaghe da risultare incomprensibili. L'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario: la documentazione non dimostra, mediante gli indicatori ex ante richiesti dalla Corte, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato;
6) Per ciascun potere richiesto sarebbe invece necessario un confronto fondato su risultati attesi, capacità operative e costi, dal quale emerga che la gestione regionale offre benefici concreti rispetto a quella statale; la sola iniziativa politica dell'ente richiedente non costituisce una ragione sufficiente;
7) negli schemi di intesa non vi sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia per le Regioni. Tariffe più alte, maggiore reclutamento, fondi integrativi: tutto genera nuove spese e non è chiaro chi dovrebbe sostenerle. Le clausole dicono che il costo resta a carico dei bilanci regionali ma, al contempo, che non vi saranno nuovi oneri e che si opererà nei limiti delle risorse disponibili: una torsione logica;
8) non sono stimati gli organici, le dotazioni e gli stanziamenti indispensabili a esercitare i nuovi poteri, mentre la neutralità sui conti viene semplicemente postulata: un'impostazione incompatibile con i criteri elaborati in sede costituzionale e contabile;
9) devono essere inoltre considerati gli effetti sulle Regioni terze di una costosa concorrenza su tariffe e stipendi, in un Paese in cui vi è già carenza di medici e che è privo di perequazione. Quando le cure sono rese a pazienti provenienti da altri territori e la struttura applica importi superiori, gli schemi non stabiliscono se il differenziale debba ricadere sull'amministrazione che eroga la prestazione, su quella di residenza dell'assistito oppure sul finanziamento nazionale, né definiscono modalità certe di regolazione tra i diversi bilanci;
10) resta, inoltre, il rischio che l'allentamento dei vincoli di destinazione delle risorse sanitarie faccia lievitare la spesa fino a incidere sul rispetto delle regole europee relative alla spesa primaria netta;
11) tariffe e trattamenti differenziati in base al territorio determinano un diritto alla salute a geometria variabile, dipendente dal luogo di residenza: l'esatto contrario dell'universalità e dell'uguaglianza che l'articolo 32 pone a fondamento del Servizio sanitario nazionale;
12) le preintese in oggetto appaiono un espediente per consentire alla Lega di non uscire a mani vuote da questa legislatura; al contrario, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana proprio sul terreno che più conta: la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità;
13) la direzione da prendere non è quella di un'ulteriore regionalizzazione, bensì quella opposta: una nazionalizzazione che ricomponga un sistema oggi frammentato, che replica e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali tra le aree del Paese,
impegna il Governo
a non proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Liguria nelle materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa», «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica».
(6-00276). «Richetti, Pastorella, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino».
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «PROTEZIONE CIVILE», «PROFESSIONI» E «PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA» DOC. CCXLVII, N. 3 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» DOC. CCXLVII, N. 4 (DOC. XVI, N. 7)
Doc. XVI, n. 7 – Risoluzioni
La Camera,
1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 3), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 4);
2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Lombardia;
4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 26 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia;
5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,
impegna il Governo:
1) a proseguire il negoziato con la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 3 e Doc. CCXLVII, n. 4), e provvedendo, in tale sede, a:
a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Lombardia nel corso dei negoziati;
b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;
c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;
d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;
e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 4 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 3, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;
2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Lombardia, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;
5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00269) «Iezzi, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci».
La Camera,
premesso che:
1) con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
2) in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
3) in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
4) la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
5) nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
6) sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;
7) come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
8) notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
9) inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
10) manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
11) sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
12) l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
13) riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
14) inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
15) numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA e che la Regione Liguria registra nel settore finanziario da anni disavanzi di esercizio;
16) interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
17) non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioniera Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn;
18) la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
19) con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;
20) con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
21) appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
22) l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
23) molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
24) il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
25) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
26) vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
27) addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;
28) inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
29) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
30) infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
31) gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile»,
impegna il Governo
a sospendere il procedimento in esame e a ritirare gli schemi di intesa.
(6-00273) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi, Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Sarracino».
La Camera,
premesso che:
1) esaminata la Relazione della I Commissione (Doc. XVI, n. 7) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 3) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 4);
2) qualunque intesa in materia di tutela della salute imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e non si può sostenere che i LEP in materia sanitaria esistano già, in quanto coincidenti con i LEA. La Corte costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge, a partire dalla determinazione e dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza mediante DPCM;
3) i quattro schemi proposti per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono pressoché identici e le istruttorie non offrono alcuna evidenza delle specificità dei territori. Non sono messi a confronto, con elementi verificabili, i diversi assetti demografici, organizzativi, produttivi e territoriali, né si spiega perché domande coincidenti dovrebbero ricevere la medesima risposta in contesti regionali differenti;
4) il principio di sussidiarietà viene utilizzato come un passepartout universale per giustificare un processo di iper-regionalizzazione non differenziata, bensì indifferenziata; se quattro Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, siamo di fronte a esigenze comuni all'intero regionalismo ordinario; se un bisogno è comune a tutti, la risposta non dovrebbe essere la corsia asimmetrica dell'articolo 116, ma il suo rovescio: un regionalismo simmetrico esteso a tutte le Regioni;
5) in materia sanitaria, la domanda di autonomia si articola su cinque fronti: tariffe delle prestazioni, risorse per l'edilizia e le tecnologie, fondi integrativi, risorse per il personale e riallocazione delle economie oltre i LEA, con formule tanto vaghe da risultare incomprensibili. L'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario: la documentazione non dimostra, mediante gli indicatori ex ante richiesti dalla Corte, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato;
6) Per ciascun potere richiesto sarebbe invece necessario un confronto fondato su risultati attesi, capacità operative e costi, dal quale emerga che la gestione regionale offre benefici concreti rispetto a quella statale; la sola iniziativa politica dell'ente richiedente non costituisce una ragione sufficiente;
7) negli schemi di intesa non vi sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia per le Regioni. Tariffe più alte, maggiore reclutamento, fondi integrativi: tutto genera nuove spese e non è chiaro chi dovrebbe sostenerle. Le clausole dicono che il costo resta a carico dei bilanci regionali ma, al contempo, che non vi saranno nuovi oneri e che si opererà nei limiti delle risorse disponibili: una torsione logica;
8) non sono stimati gli organici, le dotazioni e gli stanziamenti indispensabili a esercitare i nuovi poteri, mentre la neutralità sui conti viene semplicemente postulata: un'impostazione incompatibile con i criteri elaborati in sede costituzionale e contabile;
9) devono essere inoltre considerati gli effetti sulle Regioni terze di una costosa concorrenza su tariffe e stipendi, in un Paese in cui vi è già carenza di medici e che è privo di perequazione. Quando le cure sono rese a pazienti provenienti da altri territori e la struttura applica importi superiori, gli schemi non stabiliscono se il differenziale debba ricadere sull'amministrazione che eroga la prestazione, su quella di residenza dell'assistito oppure sul finanziamento nazionale, né definiscono modalità certe di regolazione tra i diversi bilanci;
10) resta, inoltre, il rischio che l'allentamento dei vincoli di destinazione delle risorse sanitarie faccia lievitare la spesa fino a incidere sul rispetto delle regole europee relative alla spesa primaria netta;
11) tariffe e trattamenti differenziati in base al territorio determinano un diritto alla salute a geometria variabile, dipendente dal luogo di residenza: l'esatto contrario dell'universalità e dell'uguaglianza che l'articolo 32 pone a fondamento del Servizio sanitario nazionale;
12) le preintese in oggetto appaiono un espediente per consentire alla Lega di non uscire a mani vuote da questa legislatura; al contrario, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana proprio sul terreno che più conta: la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità;
13) la direzione da prendere non è quella di un'ulteriore regionalizzazione, bensì quella opposta: una nazionalizzazione che ricomponga un sistema oggi frammentato, che replica e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali tra le aree del Paese,
impegna il Governo
a non proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Lombardia nelle materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa», «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica».
(6-00277) «Richetti, Benzoni, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «PROTEZIONE CIVILE», «PROFESSIONI» E «PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA» DOC. CCXLVII, N. 5 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» DOC. CCXLVII, N. 6 (DOC. XVI, N. 8)
Doc. XVI, n. 8 – Risoluzioni
La Camera,
1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 5), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 6);
2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Piemonte;
4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 27 maggio 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte;
5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,
impegna il Governo:
1) a proseguire il negoziato con la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 5 e Doc. CCXLVII, n. 6), e provvedendo, in tale sede, a:
a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Piemonte nel corso dei negoziati;
b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;
c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;
d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;
e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 6 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;
2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Piemonte, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;
5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00270) «Paolo Emilio Russo, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci».
La Camera,
premesso che:
1) con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
2) in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
3) in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
4) la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
5) nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
6) sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;
7) come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
8) notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
9) inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
10) manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
11) sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
12) l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
13) riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
14) inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
15) numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA e che la Regione Liguria registra nel settore finanziario da anni disavanzi di esercizio;
16) interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
17) non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioniera Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn;
18) la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
19) con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;
20) con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
21) appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
22) l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
23) molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
24) il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
25) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
26) vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
27) addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in Paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;
28) inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
29) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
30) infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
31) gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile»,
impegna il Governo
a sospendere il procedimento in esame e a ritirare gli schemi di intesa.
(6-00274) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi, Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Sarracino».
La Camera,
premesso che:
1) esaminata la Relazione della I Commissione (Doc. XVI, n. 8) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 5) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 6);
2) qualunque intesa in materia di tutela della salute imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e non si può sostenere che i LEP in materia sanitaria esistano già, in quanto coincidenti con i LEA. La Corte costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge, a partire dalla determinazione e dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza mediante DPCM;
3) i quattro schemi proposti per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono pressoché identici e le istruttorie non offrono alcuna evidenza delle specificità dei territori. Non sono messi a confronto, con elementi verificabili, i diversi assetti demografici, organizzativi, produttivi e territoriali, né si spiega perché domande coincidenti dovrebbero ricevere la medesima risposta in contesti regionali differenti;
4) il principio di sussidiarietà viene utilizzato come un passepartout universale per giustificare un processo di iper-regionalizzazione non differenziata, bensì indifferenziata; se quattro Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, siamo di fronte a esigenze comuni all'intero regionalismo ordinario; se un bisogno è comune a tutti, la risposta non dovrebbe essere la corsia asimmetrica dell'articolo 116, ma il suo rovescio: un regionalismo simmetrico esteso a tutte le Regioni;
5) in materia sanitaria, la domanda di autonomia si articola su cinque fronti: tariffe delle prestazioni, risorse per l'edilizia e le tecnologie, fondi integrativi, risorse per il personale e riallocazione delle economie oltre i LEA, con formule tanto vaghe da risultare incomprensibili. L'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario: la documentazione non dimostra, mediante gli indicatori ex ante richiesti dalla Corte, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato;
6) per ciascun potere richiesto sarebbe invece necessario un confronto fondato su risultati attesi, capacità operative e costi, dal quale emerga che la gestione regionale offre benefici concreti rispetto a quella statale; la sola iniziativa politica dell'ente richiedente non costituisce una ragione sufficiente;
7) negli schemi di intesa non vi sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia per le Regioni. Tariffe più alte, maggiore reclutamento, fondi integrativi: tutto genera nuove spese e non è chiaro chi dovrebbe sostenerle. Le clausole dicono che il costo resta a carico dei bilanci regionali ma, al contempo, che non vi saranno nuovi oneri e che si opererà nei limiti delle risorse disponibili: una torsione logica;
8) non sono stimati gli organici, le dotazioni e gli stanziamenti indispensabili a esercitare i nuovi poteri, mentre la neutralità sui conti viene semplicemente postulata: un'impostazione incompatibile con i criteri elaborati in sede costituzionale e contabile;
9) devono essere inoltre considerati gli effetti sulle Regioni terze di una costosa concorrenza su tariffe e stipendi, in un Paese in cui vi è già carenza di medici e che è privo di perequazione. Quando le cure sono rese a pazienti provenienti da altri territori e la struttura applica importi superiori, gli schemi non stabiliscono se il differenziale debba ricadere sull'amministrazione che eroga la prestazione, su quella di residenza dell'assistito oppure sul finanziamento nazionale, né definiscono modalità certe di regolazione tra i diversi bilanci;
10) resta, inoltre, il rischio che l'allentamento dei vincoli di destinazione delle risorse sanitarie faccia lievitare la spesa fino a incidere sul rispetto delle regole europee relative alla spesa primaria netta;
11) tariffe e trattamenti differenziati in base al territorio determinano un diritto alla salute a geometria variabile, dipendente dal luogo di residenza: l'esatto contrario dell'universalità e dell'uguaglianza che l'articolo 32 pone a fondamento del Servizio sanitario nazionale;
12) le preintese in oggetto appaiono un espediente per consentire alla Lega di non uscire a mani vuote da questa legislatura; al contrario, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana proprio sul terreno che più conta: la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità;
13) la direzione da prendere non è quella di un'ulteriore regionalizzazione, bensì quella opposta: una nazionalizzazione che ricomponga un sistema oggi frammentato, che replica e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali tra le aree del Paese,
impegna il Governo
a non proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Piemonte nelle materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa», «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica».
(6-00278) «Richetti, Ruffino, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato».
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE VENETO PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «PROTEZIONE CIVILE», «PROFESSIONI» E «PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA» DOC. CCXLVII, N. 7 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE VENETO PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» DOC. CCXLVII, N. 8 (DOC. XVI, N. 9)
Doc. XVI, n. 9 – Risoluzioni
La Camera,
1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 7), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 8);
2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Veneto;
4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 4 giugno 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale del Veneto;
5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,
impegna il Governo:
1) a proseguire il negoziato con la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 7 e Doc. CCXLVII, n. 8), e provvedendo, in tale sede, a:
a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Veneto nel corso dei negoziati;
b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;
c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;
d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;
e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 8 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;
2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Veneto, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;
5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00271) «Urzì, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci».
La Camera,
premesso che:
1) con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
2) in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
3) in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
4) la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
5) nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
6) sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;
7) come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
8) notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
9) inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
10) manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
11) sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
12) l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
13) riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
14) inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
15) considerato peraltro che numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA e che la Regione Liguria registra nel settore finanziario da anni disavanzi di esercizio;
16) interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
17) non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioniera Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn;
18) la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
19) con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;
20) con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
21) appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
22) l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
23) molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
24) il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
25) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
26) vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
27) addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;
28) inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
29) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
30) infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
31) gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile»,
impegna il Governo
a sospendere il procedimento in esame e a ritirare gli schemi di intesa.
(6-00275) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi, Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Sarracino».
La Camera,
premesso che:
1) esaminata la Relazione della I Commissione (Doc. XVI, n. 9) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 7) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 8);
2) qualunque intesa in materia di tutela della salute imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e non si può sostenere che i LEP in materia sanitaria esistano già, in quanto coincidenti con i LEA. La Corte costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge, a partire dalla determinazione e dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
3) i quattro schemi proposti per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono pressoché identici e le istruttorie non offrono alcuna evidenza delle specificità dei territori. Non sono messi a confronto, con elementi verificabili, i diversi assetti demografici, organizzativi, produttivi e territoriali, né si spiega perché domande coincidenti dovrebbero ricevere la medesima risposta in contesti regionali differenti;
4) il principio di sussidiarietà viene utilizzato come un passepartout universale per giustificare un processo di iper-regionalizzazione non differenziata, bensì indifferenziata; se quattro Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, siamo di fronte a esigenze comuni all'intero regionalismo ordinario; se un bisogno è comune a tutti, la risposta non dovrebbe essere la corsia asimmetrica dell'articolo 116, ma il suo rovescio: un regionalismo simmetrico esteso a tutte le Regioni;
5) in materia sanitaria, la domanda di autonomia si articola su cinque fronti: tariffe delle prestazioni, risorse per l'edilizia e le tecnologie, fondi integrativi, risorse per il personale e riallocazione delle economie oltre i LEA, con formule tanto vaghe da risultare incomprensibili. L'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario: la documentazione non dimostra, mediante gli indicatori ex ante richiesti dalla Corte, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato;
6) per ciascun potere richiesto sarebbe invece necessario un confronto fondato su risultati attesi, capacità operative e costi, dal quale emerga che la gestione regionale offre benefici concreti rispetto a quella statale; la sola iniziativa politica dell'ente richiedente non costituisce una ragione sufficiente;
7) negli schemi di intesa non vi sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia per le Regioni. Tariffe più alte, maggiore reclutamento, fondi integrativi: tutto genera nuove spese e non è chiaro chi dovrebbe sostenerle. Le clausole dicono che il costo resta a carico dei bilanci regionali ma, al contempo, che non vi saranno nuovi oneri e che si opererà nei limiti delle risorse disponibili: una torsione logica;
8) non sono stimati gli organici, le dotazioni e gli stanziamenti indispensabili a esercitare i nuovi poteri, mentre la neutralità sui conti viene semplicemente postulata: un'impostazione incompatibile con i criteri elaborati in sede costituzionale e contabile;
9) devono essere inoltre considerati gli effetti sulle Regioni terze di una costosa concorrenza su tariffe e stipendi, in un Paese in cui vi è già carenza di medici e che è privo di perequazione. Quando le cure sono rese a pazienti provenienti da altri territori e la struttura applica importi superiori, gli schemi non stabiliscono se il differenziale debba ricadere sull'amministrazione che eroga la prestazione, su quella di residenza dell'assistito oppure sul finanziamento nazionale, né definiscono modalità certe di regolazione tra i diversi bilanci;
10) resta, inoltre, il rischio che l'allentamento dei vincoli di destinazione delle risorse sanitarie faccia lievitare la spesa fino a incidere sul rispetto delle regole europee relative alla spesa primaria netta;
11) tariffe e trattamenti differenziati in base al territorio determinano un diritto alla salute a geometria variabile, dipendente dal luogo di residenza: l'esatto contrario dell'universalità e dell'uguaglianza che l'articolo 32 pone a fondamento del Servizio sanitario nazionale;
12) le preintese in oggetto appaiono un espediente per consentire alla Lega di non uscire a mani vuote da questa legislatura; al contrario, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana proprio sul terreno che più conta: la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità;
13) la direzione da prendere non è quella di un'ulteriore regionalizzazione, bensì quella opposta: una nazionalizzazione che ricomponga un sistema oggi frammentato, che replica e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali tra le aree del Paese,
impegna il Governo
a non proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Veneto nelle materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa», «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica».
(6-00279) «Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».