XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Bordonali, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colombo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Bordonali, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colombo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di disegni di legge.
In data 21 luglio 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del Trattato sulla Carta dell'energia, fatto a Bruxelles il 18 febbraio 2026» (3038).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge DE BERTOLDI: «Modifica all'articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l'obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate» (2858) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Centenaro, Ciocchetti, Giagoni, Gribaudo e Manes.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge costituzionale n. 2981, d'iniziativa dei deputati CAVANDOLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del giuramento dei membri del Parlamento».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MORRONE ed altri: «Modifiche alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di impiego della lingua italiana nella propaganda e nelle campagne elettorali» (2946) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAVANDOLI ed altri: «Modifica all'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del giuramento dei membri del Parlamento» (2981).
II Commissione (Giustizia):
S. 1588. – BAGNAI ed altri: «Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1074-B) Parere della I Commissione.
VII Commissione (Cultura):
BICCHIELLI ed altri: «Introduzione della sezione III-bis del capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'impiego dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale per la tutela del patrimonio culturale immobiliare situato in aree soggette a rischio idrogeologico o sismico» (2903) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MAFFIOLI ed altri: «Disposizioni concernenti la stipulazione di convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale» (2963) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1748. – Senatore POTENTI: «Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario» (approvata dal Senato) (3021) Parere delle Commissioni I, V e X.
XII Commissione (Affari sociali):
BATTILOCCHIO e DE MARIA: «Istituzione del servizio civile per persone anziane attive» (2974) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, la prima relazione concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), aggiornata al 14 luglio 2026 (Doc. CCLII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Presidente del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio.
Il Presidente del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, con lettera in data 15 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera q), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la relazione sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, riferita all'anno 2025 (Doc. LXVI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 14 luglio 2026, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 15 al 18 giugno 2026, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America (Doc. XII, n. 837) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (Doc. XII, n. 838) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (Doc. XII, n. 839) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (Doc. XII, n. 840) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 2003/76/CE (Doc. XII, n. 841) - alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, e ai prodotti da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Doc. XII, n. 842) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (Doc. XII, n. 843) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (Doc. XII, n. 844) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (Doc. XII, n. 845) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (Doc. XII, n. 846) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (Doc. XII, n. 847) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (Doc. XII, n. 848) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Risoluzione «Contrastare la repressione transnazionale: verso una strategia dell'UE per proteggere la sovranità e i valori democratici dell'Europa» (Doc. XII, n. 849) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul ruolo del commercio nel rafforzamento della sicurezza economica dell'UE (Doc. XII, n. 850) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 851) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (Doc. XII, n. 852) - alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (Doc. XII, n. 853) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 854) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sul Montenegro (Doc. XII, n. 855) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sull'Albania (Doc. XII, n. 856) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sulla Macedonia del Nord (Doc. XII, n. 857) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sul Kosovo (Doc. XII, n. 858) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla relazione 2025 della Commissione sulla Georgia (Doc. XII, n. 859) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sull'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali (Doc. XII, n. 860) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);
Risoluzione sulla repressione politica e la situazione umanitaria a Cuba (Doc. XII, n. 861) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata (Doc. XII, n. 862) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione sulle inaccettabili azioni provocatorie e incursioni di droni da parte della Russia in Romania, nei paesi baltici e in Finlandia (Doc. XII, n. 863) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2026 (Doc. XII, n. 864) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia a diventare parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari e alla sua modifica nell'interesse dell'Unione europea e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (COM(2026) 369 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Decima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2026) 371 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0) (COM(2026) 504 final).
Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 luglio 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Ordinanza del Presidente della Corte del 19 giugno 2026, causa C-51/26, Netflix International BV e altro contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Cancellazione dal ruolo (Doc. XIX, n. 123) – alla IX Commissione (Trasporti);
Sentenza della Corte (Quarta sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-386/24, Centro Petroli Roma Srl contro Agenzia delle dogane e dei monopoli. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Responsabilità individuale dei giudici – Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Deposito fiscale – Apertura ed esercizio – Autorizzazione – Presupposti – Fissazione da parte della normativa nazionale – Distinzione in base alla capacità di stoccaggio dei depositi – Criterio relativo all'esistenza di «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto» per tutti i depositi – Criterio supplementare relativo alla fornitura di una quantità minima di prodotti su un periodo di riferimento o alla dipendenza da un altro deposito fiscale per i depositi di capacità ridotte – Giustificazione – Principio di proporzionalità (Doc. XIX, n. 124) – alla VI Commissione (Finanze);
Ordinanza della Corte (Ottava sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-860/24, HJ contro Ministero dell'istruzione e del merito. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro ospitante – Titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d'origine – Titolo che non abilita all'esercizio della professione di insegnante specializzato sul sostegno scolastico nello Stato membro di origine – Riconoscimento nello Stato membro ospitante (Doc. XIX, n. 125) – alla VII Commissione (Cultura);
Sentenza della Corte (Sesta sezione) dell'11 giugno 2026, causa C-65/25, IFIS NPL Investing Spa contro JM e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Brindisi. Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Requisiti comuni riguardanti i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti – Direttiva (UE) 2021/2167 – Articolo 10 – Contratto di cessione in blocco di crediti deteriorati – Normativa nazionale che non prevede la forma scritta per questo tipo di contratto né l'assoggettamento del cessionario a vigilanza prudenziale (Doc. XIX, n. 126) – alla VI Commissione (Finanze);
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 giugno 2026, causa C-522/24, BG contro Ministero della difesa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 1 – Oggetto – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS-CoV-2 – Differenza di trattamento fondata sull'appartenenza a una categoria professionale – Nozione di «convinzioni personali» (Doc. XIX, n. 127) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Sentenza della Corte (Decima sezione) del 4 giugno 2026, causa C-907/24, Egenergy Srl contro MZ e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Napoli. Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Nozione di «licenziamento» – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento del luogo di lavoro – Risoluzione del contratto di lavoro a causa del rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione di trasferimento del luogo di lavoro – Procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori (Doc. XIX, n. 128) – alla XI Commissione (Lavoro);
Ordinanza della Corte (Sesta sezione) del 10 giugno 2026, causa C-214/25, Your personal driver Soc. Coop. contro Roma Capitale. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Roma. Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta (Doc. XIX, n. 129) – alla IX Commissione (Trasporti).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE VENETO PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «PROTEZIONE CIVILE», «PROFESSIONI» E «PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA» DOC. CCXLVII, N. 7 E SULLO SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE VENETO PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELLE MATERIE «TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA» DOC. CCXLVII, N. 8. (DOC. XVI, N. 9)
Doc. XVI, n. 9 – Risoluzioni
La Camera,
1) esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 7), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 8);
2) preso atto della relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi di intesa e del parere reso dalla Conferenza Unificata;
3) considerata la relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sugli schemi di intesa preliminare, relativa alla consultazione degli enti territoriali della Regione Veneto;
4) udito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella seduta del 4 giugno 2026, congiuntamente con la 1a Commissione del Senato, il Presidente della Giunta regionale del Veneto;
5) valutato positivamente il contenuto degli schemi di intesa in esame;
6) ritenuta la scelta metodologica di concentrare l'esame parlamentare per regione e adottare quattro distinti atti di indirizzo la più idonea a consentire alla Camera dei deputati di esprimere una valutazione complessiva delle funzioni attribuite a ciascuna Regione relative sia a materia LEP sia a materie non LEP,
impegna il Governo:
1) a proseguire il negoziato con la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 7 e Doc. CCXLVII, n. 8), e provvedendo, in tale sede, a:
a) integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Veneto nel corso dei negoziati;
b) integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;
c) specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;
d) individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;
e) integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 8 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 7, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;
2) ad avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);
3) a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
4) a confermare l'impostazione metodologica seguita dal Parlamento, predisponendo un singolo disegno di legge per la Regione Veneto, di approvazione delle intese nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;
5) a corredare il medesimo disegno di legge di due distinti allegati, relativi rispettivamente alle intese in materia di «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché in materia di «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», valorizzando in tal modo la specificità di tale ultima materia, che, incidendo su diritti civili e sociali, sulla base dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, ha costituito oggetto di un distinto negoziato.
(6-00271) «Urzì, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci».
La Camera,
premesso che:
1) con la sentenza n. 192/2024, la Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi presentati da alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici e rilevanti parti della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
2) in particolare, la Corte ha esplicitato alcuni fondamentali limiti e condizioni per l'attribuzione a una o più Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, precisando che «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra Regioni e territori (...) non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia» (n. 4 del Considerato in diritto);
3) in altri termini, la differenziazione dell'autonomia deve realizzarsi all'interno di una cornice cooperativa fondata su LEP, perequazione e coesione territoriale; ne discende che oggetto di trasferimento devono essere specifiche funzioni e non intere materie e che, soprattutto, nessun trasferimento di funzioni è ammissibile prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lett. m) della Costituzione; e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le Regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni differenziate determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali, che compromettono l'esercizio di fondamentali diritti;
4) la Corte ha sottolineato che siccome l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si configura come «una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» (n. 4.3 del Considerato in diritto);
5) nulla di tutto ciò pare essere avvenuto: gli schemi di intesa preliminare stipulati dal Governo con le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto non sono corredati da alcuna istruttoria, da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero l'attribuzione delle competenze richieste;
6) sarebbe stato del resto piuttosto difficile enucleare le specifiche ragioni della attribuzione delle stesse identiche competenze a quattro Regioni profondamente diverse: gli schemi di intesa preliminare sono infatti identici, sia nelle specifiche richieste, sia negli argomenti a loro sostegno; e già questi primi due clamorosi aspetti – e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti (apodittici e del tutto inadeguati) – evidenziano la totale violazione dei principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, e che la Corte costituzionale ha esplicitato nella citata sentenza n. 192/2024;
7) come evidenziato dalla Corte costituzionale e ribadito dai soggetti auditi, la differenziazione dell'autonomia non è un modo per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche della Regione, ma uno strumento per rendere complessivamente più efficiente e vicina ai cittadini l'azione amministrativa; pertanto, il trasferimento di singole funzioni non discende dalla mera pretesa di esercitarle, bensì da una valutazione complessiva e adeguatamente supportata da dati e ragioni giustificative: occorre insomma dimostrare che la specifica funzione è più adeguatamente esercitata se allocata a livello regionale piuttosto che a livello statale, e questo per ciascuna delle funzioni di cui si richiede il trasferimento;
8) notevoli sono le criticità anche per quel che riguarda la giustificazione dei trasferimenti sotto il profilo della sussidiarietà: infatti, la relazione del Ministro, allegata agli schemi di intesa, si limita a riportare le griglie di valutazione sulla sussidiarietà compilate dalle Regioni e peraltro elaborate sulla base di un modello predisposto in sede europea a tutt'altro fine e secondo una metodologia diversa rispetto a quel che avrebbe richiesto la predisposizione di una intesa tra Stato e Regione;
9) inoltre, nella maggior parte dei casi, le relazioni si limitano ad affermare apoditticamente che l'esercizio regionale delle funzioni sarebbe più efficace in ragione della maggiore prossimità ai cittadini, della migliore conoscenza dei bisogni locali, della possibilità di adattare più rapidamente le decisioni alle specificità territoriali o della maggiore flessibilità amministrativa, senza alcuna indicazione di carattere comparativo e senza alcuna valutazione di carattere quantitativo; diffuso, inoltre, il ricorso a mere clausole di stile, come tali apodittiche e insufficienti a fornire idonei elementi di giustificazione, secondo quanto richiesto dalla Corte costituzionale;
10) manca del tutto anche una rigorosa istruttoria economico-finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica; al contrario, le intese fanno diffuso ricorso a clausole di invarianza; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli schemi di intesa attribuiscono alle Regioni interessate ulteriori margini di autonomia normativa, regolatoria o amministrativa rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento vigente, configurando quindi nella sostanza funzioni regionali aggiuntive e non sostitutive; ciò è particolarmente evidente per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, che richiederanno alle Regioni interessate di rafforzare le politiche di reclutamento e incentivazione del personale sanitario, senza tuttavia poter sostenere maggiori costi;
11) sempre con riferimento ai profili finanziari – per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità ma anche nelle altre materie interessate – è del tutto carente qualunque valutazione sull'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre Regioni: si rischia, così, di approfondire le disuguaglianze tra cittadini residenti in diverse Regioni e, paradigmaticamente, in relazione alla sanità, di accentuare i divari tra sistemi sanitari regionali;
12) l'elaborazione delle intese non può limitarsi soltanto alla valutazione dei benefici attesi per le Regioni richiedenti, ma deve considerare anche gli effetti che tali intese possono produrre sulle altre Regioni e, quindi, sul sistema Paese nel suo complesso; per questo, l'ampliamento degli spazi di autonomia deve essere preceduto e costantemente accompagnato da un intervento dello Stato volto a ridurre le disuguaglianze e a garantire l'effettività dei diritti innanzitutto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione di un sistema di perequazione in grado di compensare le differenze di capacità fiscale e di fabbisogno, anche attraverso politiche di sviluppo e investimenti aggiuntivi rivolti ai territori caratterizzati da maggiori ritardi economici e infrastrutturali;
13) riguardo allo schema di intesa relativo alla «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», i quattro schemi di intesa risultano identici, nonostante tale uniformità appaia – secondo quanto riportato in sede di audizioni – «difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze epidemiologiche, demografiche, organizzative, finanziarie e assistenziali che caratterizzano le quattro Regioni»; ciò «solleva dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali, producendo valutazioni effettivamente differenziate»;
14) inoltre, gli schemi di intesa assumono che, nella materia «tutela della salute», non sia necessaria la determinazione dei LEP, ritenendo che la Corte costituzionale abbia già individuato nei LEA il parametro di riferimento. In realtà, come ampiamente documentato dalla Fondazione GIMBE, i LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale;
15) considerato peraltro che numerose Regioni non sono ancora in condizione di garantire neanche i LEA, prima di consentire qualsiasi ulteriore differenziazione che porterebbe ad ampliare i divari territoriali e le disuguaglianze tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, occorrerebbero interventi volti ad assicurare la loro piena attuazione; occorrerebbero ad esempio strumenti idonei a sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nell'assicurare gli stessi e nel reperire le professionalità necessarie, senza trascurare la circostanza che, come affermato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, con l'esclusione del Veneto, le restanti tre Regioni oggetto delle Intese, come emerge dai monitoraggi presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando altresì ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti i LEA e che la Regione Liguria registra nel settore finanziario da anni disavanzi di esercizio;
16) interventi autonomi, con riguardo a profili quali la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, da parte delle singole Regioni potrebbero innescare dinamiche concorrenziali tra i diversi sistemi sanitari regionali, generando una spinta al rialzo dei prezzi dei servizi e una competizione interregionale basata non sull'efficienza, ma sulla capacità di attrarre risorse pubbliche tramite la mobilità sanitaria, che potrebbero accentuare i vantaggi delle Regioni già più attrattive e con saldi positivi, alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria, determinare un rischio di cattura da parte del soggetto regolamentato;
17) non si affronta, infine, l'importante problema della mobilità sanitaria: è infatti difficile pensare che la Regione che aumenta le tariffe si faccia carico di questo maggiore costo anche nei confronti dei non residenti, né si può pensare che l'onere sia scaricato sulle Regioni di provenienza: non è quindi chiaro quali siano le sedi e i processi di compensazione finanziaria, né appare convincente la soluzione prospettata, ma non prevista dalle intese, dalla Ragioniera Generale dello Stato nel corso dell'audizione, secondo cui vi sarebbe la possibilità per la Regione che applica tariffe più alte di ottenerne il rimborso dalla Regione di provenienza, rinunciando al tempo stesso ad altri fondi nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Ssn;
18) la gestione autonoma della spesa per investimenti dovrebbe essere subordinata a una verifica approfondita della capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, con riguardo alla progettazione, alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti, in mancanza della quale la differenziazione rischierebbe di tradursi in un allentamento dei controlli senza un corrispondente aumento dell'efficienza;
19) con riguardo allo schema di intesa avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», si segnalano forti criticità in relazione alla tenuta complessiva del riparto di competenze legislative disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, specie in relazione all'uniforme protezione di diritti fondamentali e all'effettività del principio di eguaglianza; inoltre, le intese configurano sul punto un vero e proprio trasferimento di materia, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale riguardo la necessità che il trasferimento riguardi non le materie, ma le singole funzioni concernenti le materie;
20) con riferimento al trasferimento di funzioni nella materia «protezione civile», deve essere sottolineata l'assenza di qualsiasi puntuale giustificazione e di qualsiasi puntuale valutazione in ordine agli effetti, dell'attribuzione al Presidente della Regione di un significativo potere derogatorio della normativa statale, prevista dall'articolo 2;
21) appare difficile riscontrare, nel caso di specie, il «trasferimento» alla Regione di funzioni già esercitate dallo Stato; piuttosto vengono attribuiti ex novo poteri derogatori innominati quanto all'estensione della deroga con la conseguenza che il Presidente della Regione può determinare la produzione di effetti permanenti nell'ordinamento giuridico, anche in modo, di fatto, arbitrario;
22) l'esercizio dei poteri attribuiti alle Regioni implica inoltre l'impegno di risorse statali, come emerge dal comma 5 dell'articolo 2, che prevede che le predette ordinanze possano addirittura autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, con ciò contraddicendo la legge di contabilità nazionale del 2009, che vieta la gestione di fondi fuori dal bilancio e configurando – peraltro – il rischio di attribuire ai Presidenti di Regione poteri di spesa privi di corrispondenti responsabilità;
23) molti e significativi sono inoltre i profili di interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con specifico riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla contrattazione collettiva: infatti, gli schemi di intesa consentono alle Regioni di reclutare personale in deroga alle disposizioni vigenti e di istituire apposite sezioni contrattuali volte a valorizzare le specificità del personale assegnato alle relative strutture; evidente l'impatto sulla tenuta dell'uniformità delle condizioni giuridiche del personale amministrativo su tutto il territorio nazionale e, quindi, sul rispetto del principio di eguaglianza;
24) il trasferimento di funzioni in materia di protezione civile incide inoltre in ambiti nei quali è necessaria la predeterminazione dei LEP: tali LEP non sono tuttavia predeterminati, con palese aggiramento delle condizioni poste dalla più volte richiamata sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che impone che il LEP, qualora interessato dal trasferimento (anche di materia «non-LEP»), va determinato prima – e non dopo – la formalizzazione dell'intesa;
25) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «professioni», si segnala – preliminarmente – che gli articoli 7 e 8 dello schema di intesa attribuiscono di fatto alla Regione l'intera materia, in aperta violazione della sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale;
26) vi sono inoltre specifici profili di criticità, derivanti dall'interferenza con diritti fondamentali rilevanti in materia di lavoro e con la normativa europea sulla libertà di circolazione e soggiorno, sulla tutela della concorrenza e sulla protezione dei consumatori; peraltro, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2024, aveva nettamente affermato che, proprio per questi motivi, il trasferimento di funzioni nella materia delle professioni presenta «consistenti ostacoli» (n. 4.4 del Considerato in diritto);
27) addirittura, l'articolo 8, comma 2, dello schema di intesa individua nella Regione la autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero in paesi terzi, con riferimento alle professioni di rilievo regionale; si tratta, con ogni evidenza, di un profilo di rottura dell'unità giuridica della Repubblica in un ambito nel quale lo Stato ha precise responsabilità verso gli altri Stati membri e, soprattutto verso l'Unione europea in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa;
28) inoltre, la nozione di professione «di rilievo regionale» appare di difficile configurabilità, atteso il carattere tautologico e indeterminato dei criteri recati dall'articolo 7 per l'individuazione delle stesse;
29) con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di «previdenza complementare e integrativa», è particolarmente evidente l'impatto negativo di tale trasferimento sulla tenuta del principio costituzionale di eguaglianza;
30) infatti, la previdenza complementare e integrativa rappresenta – tanto più in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione e di sempre più marcata precarizzazione del lavoro – un importante dispositivo di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori, il quale si intreccia alla loro capacità o propensione al risparmio e dunque, in definitiva, è più o meno accessibile a seconda delle condizioni socio-economiche del contesto di riferimento; nel caso italiano, le percentuali di accesso a forme di previdenza complementare e integrativa variano in modo notevole – già oggi, in assenza di differenziazione – tra Regioni settentrionali e Regioni meridionali; in questo quadro, differenziare le funzioni regionali in questa materia, consentendo a Regioni che già si trovano in condizioni favorevoli di svolgere ulteriori compiti promozionali, rischia di approfondire ed aggravare le disuguaglianze già esistenti;
31) gli schemi di intesa violano in maniera evidente i principi costituzionali che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione regionale ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. e, in particolare che:
a) sono privi di qualsiasi dato puntuale «di carattere economico, amministrativo, geografico, sociale...» che giustifichi le richieste delle Regioni interessate di ottenere le (peraltro identiche) ulteriori competenze;
b) fanno ricorso a clausole di invarianza senza individuare in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite, in difformità rispetto ai principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile, dal momento che le competenze oggetto delle richieste regionali non consistono nel trasferimento di funzioni oggi esercitate dallo Stato, bensì nell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia normativa o amministrativa rispetto all'assetto vigente, con evidenti conseguenze in ordine alle modalità di finanziamento, in assenza di un corrispondente trasferimento di risorse finanziarie;
c) dispongono il trasferimento di funzioni prima che siano stati definiti e garantiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, lettera m), della Costituzione e prima che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, che la Corte ha ricordato essere comunque «improcrastinabile»,
impegna il Governo
a sospendere il procedimento in esame e a ritirare gli schemi di intesa.
(6-00275) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Magi, Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Sarracino».
La Camera,
premesso che:
1) esaminata la Relazione della I Commissione (Doc. XVI, n. 9) sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 7) e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 8);
2) qualunque intesa in materia di tutela della salute imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e non si può sostenere che i LEP in materia sanitaria esistano già, in quanto coincidenti con i LEA. La Corte costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge, a partire dalla determinazione e dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
3) i quattro schemi proposti per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono pressoché identici e le istruttorie non offrono alcuna evidenza delle specificità dei territori. Non sono messi a confronto, con elementi verificabili, i diversi assetti demografici, organizzativi, produttivi e territoriali, né si spiega perché domande coincidenti dovrebbero ricevere la medesima risposta in contesti regionali differenti;
4) il principio di sussidiarietà viene utilizzato come un passepartout universale per giustificare un processo di iper-regionalizzazione non differenziata, bensì indifferenziata; se quattro Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, siamo di fronte a esigenze comuni all'intero regionalismo ordinario; se un bisogno è comune a tutti, la risposta non dovrebbe essere la corsia asimmetrica dell'articolo 116, ma il suo rovescio: un regionalismo simmetrico esteso a tutte le Regioni;
5) in materia sanitaria, la domanda di autonomia si articola su cinque fronti: tariffe delle prestazioni, risorse per l'edilizia e le tecnologie, fondi integrativi, risorse per il personale e riallocazione delle economie oltre i LEA, con formule tanto vaghe da risultare incomprensibili. L'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario: la documentazione non dimostra, mediante gli indicatori ex ante richiesti dalla Corte, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato;
6) per ciascun potere richiesto sarebbe invece necessario un confronto fondato su risultati attesi, capacità operative e costi, dal quale emerga che la gestione regionale offre benefici concreti rispetto a quella statale; la sola iniziativa politica dell'ente richiedente non costituisce una ragione sufficiente;
7) negli schemi di intesa non vi sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia per le Regioni. Tariffe più alte, maggiore reclutamento, fondi integrativi: tutto genera nuove spese e non è chiaro chi dovrebbe sostenerle. Le clausole dicono che il costo resta a carico dei bilanci regionali ma, al contempo, che non vi saranno nuovi oneri e che si opererà nei limiti delle risorse disponibili: una torsione logica;
8) non sono stimati gli organici, le dotazioni e gli stanziamenti indispensabili a esercitare i nuovi poteri, mentre la neutralità sui conti viene semplicemente postulata: un'impostazione incompatibile con i criteri elaborati in sede costituzionale e contabile;
9) devono essere inoltre considerati gli effetti sulle Regioni terze di una costosa concorrenza su tariffe e stipendi, in un Paese in cui vi è già carenza di medici e che è privo di perequazione. Quando le cure sono rese a pazienti provenienti da altri territori e la struttura applica importi superiori, gli schemi non stabiliscono se il differenziale debba ricadere sull'amministrazione che eroga la prestazione, su quella di residenza dell'assistito oppure sul finanziamento nazionale, né definiscono modalità certe di regolazione tra i diversi bilanci.
10) resta, inoltre, il rischio che l'allentamento dei vincoli di destinazione delle risorse sanitarie faccia lievitare la spesa fino a incidere sul rispetto delle regole europee relative alla spesa primaria netta;
11) tariffe e trattamenti differenziati in base al territorio determinano un diritto alla salute a geometria variabile, dipendente dal luogo di residenza: l'esatto contrario dell'universalità e dell'uguaglianza che l'articolo 32 pone a fondamento del Servizio sanitario nazionale;
12) le preintese in oggetto appaiono un espediente per consentire alla Lega di non uscire a mani vuote da questa legislatura; al contrario, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana proprio sul terreno che più conta: la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità;
13) la direzione da prendere non è quella di un'ulteriore regionalizzazione, bensì quella opposta: una nazionalizzazione che ricomponga un sistema oggi frammentato, che replica e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali tra le aree del Paese,
impegna il Governo
a non proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Veneto nelle materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa», «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica».
(6-00279) «Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI E L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (A.C. 2988-A)
A.C. 2988-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2988-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di con le seguenti: è rifinanziato in misura pari a.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2988-A Governo, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 108 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, contenuti nel fascicolo;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 2.5, 2.6, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.13, 1.1000, 2.2, 2.3, 2.9, 6.5, 6.6, 7.8, 7.9, 8.25, 8.47, 8.50, 8.52, 8.61, 8.66, 8.67, 8.1001 e 8.1002, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.5, 2.6, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2988-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»)
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;
3) al diciassettesimo periodo le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e omnicomprensività di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti infine i seguenti commi:
«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della “America's Cup-Napoli 2027”, sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della “America's Cup-Napoli 2027”, è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della “America's Cup-Napoli 2027”. Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies:
1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo le parole «a condizione che tali attività» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata,»;
b) al comma 4-decies:
1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 4.
(Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento, fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.
2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.
3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.
5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.
7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9, sono individuati la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.
8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Articolo 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)
1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.;»;
c) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio», sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile».
Articolo 7.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva)
1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:
«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, il “Fondo Dote per la famiglia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.
Articolo 8.
(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno)
1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai princìpi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai princìpi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;
c) individuazione dei seguenti soggetti:
1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge;
5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:
1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;
2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
3) un rappresentante designato dagli Ispettori UITS tra gli Ispettori nazionali delle sezioni del tiro a segno nazionale, con le procedure previste dallo statuto;
4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;
e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:
1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:
1) controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità, composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;
2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:
2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;
g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo secondo quanto previsto dai princìpi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;
h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai princìpi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:
1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;
2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;
3) un rappresentante dei tecnici;
4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando la parità di genere;
i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;
l) requisiti, compiti e funzioni dell'Ispettore UITS di cui al comma 5, preposto alla organizzazione e gestione delle operazioni di addestramento;
m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;
n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;
o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;
p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;
q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva, secondo i princìpi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;
r) definizione delle categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i princìpi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;
s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
t) modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.
2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge.
4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.
5. Presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale opera un ispettore UITS, nominato dalle medesime all'esito di una procedura comparativa di verifica dei requisiti, salvo che l'Ente o l'Organismo in ragione del numero degli iscritti e delle conseguenti esigenze di controllo non chieda la nomina di più ispettori. L'Ispettore UITS svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. La violazione del divieto di cui al primo e al secondo periodo comporta la sospensione dell'autorizzazione UITS all'esercizio delle attività. L'Ispettore UITS deve essere presente a tutte le operazioni di addestramento e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni e non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla UITS per i motivi previsti dallo statuto. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITS. All'Ispettore UITS spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:
a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai princìpi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e, ove non siano anche riconosciuti quali sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possono svolgere le attività addestrative o certificative riservate dalla legge.
10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.
11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:
a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;
c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;
e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.
12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, rispettivamente, riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:
a) per l'area istituzionale dell'ente, da:
1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) le quote federative;
3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli Ispettori UITS;
4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;
7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) per l'Istituzione sportiva, da:
1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;
2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.
13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai princìpi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono svolte a titolo gratuito.
15. I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.
16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;
b) all'articolo 250:
1) al comma 2, le parole: «è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;
2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro»;
c) all'articolo 251:
1) al comma 2, dopo le parole: «presso le forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25.».
18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e nella legislazione vigente»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti.»;
c) al terzo comma, le parole: «I presidenti delle sezioni di tiro a segno» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno»;
d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge»;
e) dopo il settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L'Ispettore UITS è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.».
19. All'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al primo comma, le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».
20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».
21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;
b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.
22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.
23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.
24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
25. Se, nelle more del riordino, sono indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del presidente riguarda il presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), e acquista efficacia dopo il completamento degli adempimenti previsti dal comma 23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
26. Fermo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)
1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.
3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:
«Art. 4-bis. (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione) – 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace di presidio e prevenzione del territorio, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA
DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica)
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2988-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione;
1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
al numero 3), dopo le parole: «diciassettesimo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 4):
al terzo periodo, la parola: «omnicomprensività» è sostituita dalle seguenti: «onnicomprensività del trattamento economico» e le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;
al quarto periodo, le parole: «quest'ultime» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, le parole: “Ai relativi oneri” sono sostituite dalle seguenti: “Agli oneri di cui al primo periodo”»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio ‘UEFA EURO 2032’, nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione”»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «di quell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
All'articolo 2:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026) – 1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,» e la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «, in fine,»;
al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: «, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al capoverso 6-quater:
al primo periodo, dopo le parole: «della manifestazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:»;
al comma 3, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «dell'evento» sono inserite le seguenti: «“America's Cup – Napoli 2027”»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di cui all'articolo 19» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 26» sono inserite le seguenti: «, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «13 dicembre 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate»;
al comma 9, dopo le parole: «modalità di fruizione» sono inserite le seguenti: «dell'esonero contributivo»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «comma 7, nonché» e dopo le parole: «a 300.000 euro per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché alla federazione sportiva interessata”;
0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: “I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione”;
0c) al comma 8:
1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: “In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro”;
2) al sedicesimo periodo, le parole: “di tale incarico” sono sostituite dalle seguenti: “degli incarichi di cui al quindicesimo periodo”;
3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: “La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, in distacco di durata annuale rinnovabile e con i relativi oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi spese e ai buoni pasto”»;
alla lettera a):
al capoverso 8-bis:
al primo periodo, le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse e dopo le parole: «2025, n. 69» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «ai relativi adempimenti»;
alla lettera c), le parole: «aggiunto in fine» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto, in fine,», le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse, la parola: «stato», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Stato» e la parola: «avvocatura» è sostituita dalla seguente: «Avvocatura»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione della lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione, di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «calcio”, sono» sono sostituite dalle seguenti: «calcio” sono»;
alla lettera b), le parole da: «alla Federazione italiana giuoco calcio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali”».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 270, le parole: «anno 2025, e di 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025 e di 2 milioni».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «n. 419» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «con l'Autorità politica delegata in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva» e le parole: «princìpi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «princìpi e criteri»;
alla lettera c), numero 4), le parole: «delle attività addestrative e certificative previste dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;
alla lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto»;
alla lettera e), numero 1), le parole: «supplente, designati» sono sostituite dalle seguenti: «supplente designati»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «di verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «dalla legge delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge, di infrastrutture» e le parole: «agibilità, composta» sono sostituite dalle seguenti: «agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta»;
al numero 2), alinea, le parole: «patrimoniale, composta» sono sostituite dalle seguenti: «patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta»;
alla lettera g), dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, comma 4, lettera b),», le parole: «e che ogni quadriennio olimpico elegge» sono sostituite dalle seguenti: «che ogni quadriennio olimpico elegge» e dopo le parole: «consiglio sportivo» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera h)»;
alla lettera h), numero 4), le parole: «la parità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «le pari opportunità»;
la lettera l) è soppressa;
alla lettera q), dopo le parole: «organi di giustizia sportiva» sono inserite le seguenti: «e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva»;
alla lettera r), le parole: «definizione delle» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di»;
alla lettera t), sono premesse le seguenti parole: «definizione delle»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «anni, rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «anni; l'incarico è rinnovabile»;
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;
al comma 7, alinea, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;
al comma 9, secondo periodo, le parole da: «e, ove non siano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA»;
al comma 12:
all'alinea, secondo periodo, le parole: «rispettivamente, riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti rispettivamente»;
alla lettera a), numero 3), le parole: «e degli Ispettori UITS» sono sostituite dalle seguenti: «e degli istruttori UITS»;
al comma 14, terzo periodo, le parole: «sono svolte a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono a titolo gratuito»;
al comma 17:
alla lettera a), dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: «forze» è sostituita dalla seguente: «Forze»;
al numero 2):
all'alinea, le parole: «comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è inserito»;
al capoverso 2-bis), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
al comma 18:
alla lettera a), dopo le parole: «dalle seguenti: “» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «ordinamento militare e nella» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella»;
alla lettera b), dopo le parole: «di appositi regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno»;
le lettere c), d) ed e) sono soppresse;
al comma 19, dopo le parole: «articolo 73» sono inserite le seguenti: «, primo comma,», le parole: «al primo comma,» sono soppresse e le parole: «di cui al del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché al completamento degli adempimenti previsti dal comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei princìpi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le eventuali procedure elettorali indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti previsti dal comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature»;
al comma 26, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. – (Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa) – 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
“Art. 30-bis. – (Organizzazione sportiva della Difesa) – 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;
b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive;
e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità, nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa, nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa”.
2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8-ter. – (Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa) – 1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'amministrazione della Difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, dopo l'articolo 547 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
“Art. 547-bis. – (Attività sportiva dilettantistica) – 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo l'accesso, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, l'utilizzo delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».
All'articolo 10:
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istituito ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al secondo periodo, le parole: «articolo 140, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 140 del codice»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6:
all'alinea, la parola: «introdotto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al capoverso Art. 4-bis, le parole: «di presidio e prevenzione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di presidio del territorio e di prevenzione» e le parole: «sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi».
All'articolo 11:
al comma 7, le parole: «finanziarie, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «finanziarie disponibili».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» )
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Criteri di accessibilità alla pratica sportiva e tutela della legalità)
1. Le disposizioni in materia di sport sono attuate nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, assicurando, ove compatibile con la natura degli interventi, la più ampia accessibilità alla pratica sportiva, con priorità per minori, persone con disabilità, nuclei familiari in condizione di svantaggio economico e realtà sportive dilettantistiche.
2. I benefìci, i contributi, le agevolazioni e gli affidamenti previsti dal presente decreto-legge sono altresì subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro. Negli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto è vietata ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro, nei limiti e secondo le previsioni della normativa vigente.
01.01. Orrico, Amato, Caso, Piccolotti, Ciani, Perantoni, Berruto, Carotenuto, Carmina.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto».
Conseguentemente, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) il terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono soppressi.
1.1. Zaratti, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo».
1.2. Zaratti, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani di intervento relativi a impianti sportivi pubblici o insistenti su aree pubbliche prevedono, quale parte integrante, un piano di fruizione pubblica e sociale dell'impianto, con indicazione delle modalità di accesso per società e associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni scolastiche, persone con disabilità e cittadini, nonché delle tariffe applicabili e degli spazi temporali destinati alla pratica sportiva di base, compatibilmente con le esigenze agonistiche e organizzative dell'evento.
1.3. Orrico, Amato, Caso.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «all'esecuzione di opere» sono inserite le seguenti: «, di proprietà pubblica e inalienabili almeno fino a conclusione dei campionati di calcio “UEFA EURO 2032”,».
1.5. Zaratti, Piccolotti, Barbagallo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: sub-commissario il sindaco fino alla fine del numero con le seguenti: come sub-commissario il sindaco del comune interessato sono sostituite dalle seguenti: «, in ottemperanza alle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità di incarichi, uno o più sub-commissari dotati di specifiche professionalità e competenze gestionali per l'incarico da svolgere, con l'esclusione del sindaco del comune e del presidente della regione interessati,».
1.8. Zaratti, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi finanziati o agevolati ai sensi del presente decreto-legge, laddove riguardino impianti sportivi di proprietà pubblica o che siano nella disponibilità di enti locali, non possono pregiudicare il principio di accesso aperto, obiettivo e non discriminatorio agli impianti. Conseguentemente, gli atti di concessione, affidamento o gestione sono tenuti a indicare criteri d'uso, calendario minimo di fruizione pubblica, obblighi di trasparenza, tariffe e modalità di accesso con riferimento alle realtà sportive del territorio.».
1.11. Orrico, Amato, Caso, Berruto, Carmina, D'Orso.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, il documento di fattibilità delle alternative progettuali delle opere previste nei piani di cui al comma 2, predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario degli interventi, programmi di investimento nel settore immobiliare coerenti con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana nonché programmi di investimento nel settore sportivo definiti d'intesa con una o più Associazioni o Società sportive professionistiche diverse da quelle utilizzatrici delle opere previste nei piani di cui al comma 2. I predetti programmi di investimento indicano la percentuale di risorse, non superiore al 2 per cento del quadro economico degli interventi, destinate alle opere compensative da realizzare sul territorio, con particolare riferimento a quelle finalizzate a promuovere la realizzazione e il recupero di impianti e strutture sportive ad uso dilettantistico volte a favorire l'inclusione sociale e la prevenzione del disagio giovanile. I programmi di investimento di cui al primo periodo sono approvati dal Commissario straordinario di cui al comma 1 previa deliberazione del comune e della regione interessati.
3-ter. Il commissario straordinario di cui al comma 1 può promuovere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Fondazione ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, di cui assume la presidenza. La Fondazione può fornire, in coerenza con le finalità sociali e di inclusione, il proprio supporto nei procedimenti di formazione dei piani di intervento di cui al comma 2 e promuove, nella realizzazione degli impianti di cui al comma 1, la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche, pratiche e tecnologie finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza nell'utilizzo delle infrastrutture sportive, anche mediante l'impiego di tecnologie biometriche per il controllo e la regolazione degli accessi agli impianti, l'allineamento ai migliori standard costruttivi e di sostenibilità, nonché svolge il monitoraggio della fase di esecuzione degli impianti. Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio e può svolgere attività accessorie anche a carattere commerciale, purché funzionali al raggiungimento dello scopo istituzionale. Alla Fondazione possono partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, associazioni imprenditoriali, operatori economici e altri soggetti privati, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto. La partecipazione dei soggetti privati è subordinata al divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o quote di patrimonio. Dalla costituzione e dal funzionamento della Fondazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1.1000. Maffioli, Miele, Latini, Loizzo.
Al comma 1, lettera b-bis), alinea sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso 4-bis aggiungere il seguente:
«4-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza, semplificare l'espletamento delle procedure e agevolare lo svolgimento dei controlli concomitanti su tutte le attività di affidamento ed esecuzione delle opere relative a “UEFA EURO 2032”, il Commissario straordinario di cui al comma 1 assicura la completa digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dei relativi progetti di investimento. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato Fondo per la digitalizzazione e la trasparenza degli appalti “UEFA EURO 2032”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, destinato al potenziamento delle piattaforme telematiche di e-procurement e alla loro piena interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.13. Orrico, Amato, Caso, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Gli interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento degli impianti destinati al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» garantiscono la piena accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche con riferimento a spalti, servizi igienici, percorsi di accesso e aree di ristoro. Il Commissario straordinario verifica il rispetto di tali requisiti in sede di approvazione dei progetti.
1.16. Grippo, Berruto, Auriemma, Borrelli, Morfino, Carotenuto, Perantoni, Cherchi, Richetti, Benzoni, Sottanelli, Bonetti, D'Alessio, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle opere di cui al presente articolo gli operatori economici nei cui confronti sia stato accertato, in via definitiva e nei cinque anni precedenti, l'inadempimento degli obblighi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con sentenza resa ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, ovvero con provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile.
1.17. Grippo.
ART. 2.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
Al comma 1, sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2027.
Conseguentemente:
al medesimo comma sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027;
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2027.
2.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede, con propria ordinanza, a riprogrammare o riassegnare, a favore degli interventi ricompresi nei programmi approvati, le risorse rinvenienti:
a) dai provvedimenti di revoca;
b) dalle economie rinvenienti dai ribassi di gara, previa certificazione del competente Responsabile Unico del Progetto – RUP attestante l'utilizzabilità delle somme;
c) dalle economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In deroga fino a: del presente articolo, con le seguenti: Con specifico riferimento alle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede con propria ordinanza e in deroga al richiamato articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere;
al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2026, le risorse finanziarie che dovessero residuare sugli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, saranno assegnate al comune di Taranto e destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
2.3. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Viggiano, Dell'Olio.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario, nell'ordinanza di cui al primo periodo, sentite le autorità competenti, allega, altresì, per ciascun cantiere avviato per le opere di cui al comma 1, una specifica relazione contenente le informazioni riguardanti il rispetto della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, di cui dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, nonché la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2.4. Amato, Caso, Orrico, Berruto, Dell'Olio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Tra le opere connesse, di cui al comma 1, rientrano quelle finalizzate al conseguimento dell'obiettivo della continuità territoriale per la regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. A tale fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, indice con gara di appalto europea e d'intesa con i presidenti delle regioni interessate l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicono una conferenza dei servizi.
2-quater. La conferenza di servizi di cui al comma 2-ter definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) le tipologie di aeromobili;
f) la capacità dell'offerta.
2-quinquies. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 2-bis, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 13,8 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
2-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.
2-septies. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede, nel limite di 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.5. Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare altresì l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro, per l'anno 2026, in favore della regione Puglia, per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla strada provinciale per San Giorgio Jonico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.6. Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ordinanza di cui al comma 2 è pubblicata entro cinque giorni dall'adozione e contiene, per ciascun intervento, il codice unico di progetto (CUP), il soggetto attuatore, il costo complessivo, il cronoprogramma, le modalità di monitoraggio, nonché la destinazione d'uso dell'opera successiva allo svolgimento dell'evento e le misure previste per garantirne la fruizione pubblica.
2.8. Orrico, Amato, Caso.
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2026, le risorse finanziarie eventualmente residuanti dagli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sono assegnate al comune di Taranto e destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
2.9. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Viggiano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di piena accessibilità degli impianti sportivi, inclusi i circoli nautici, e delle opere connesse.
2.11. Grippo, Berruto, Alifano, Furfaro.
ART. 4.
(Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per la prevenzione del rischio di intrappolamento dei capelli negli impianti natatori)
1. Al fine di prevenire il rischio di intrappolamento dei capelli nei dispositivi di aspirazione e di ricircolo dell'acqua, nelle piscine, pubbliche o private, destinate a un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, è obbligatorio, per i minori di sedici anni, l'uso della cuffia da nuoto durante la permanenza in acqua.
2. I gestori delle piscine di cui al comma 1 assicurano un'adeguata informazione in merito all'obbligo ivi previsto.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.
4.01000. Cavandoli, Loizzo, Miele, Latini, Maffioli, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani.
ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
00a) al comma 4, lettera i), prima delle parole: «attiva forme» sono inserite le seguenti: «partecipa, limitatamente alle società calcistiche professionistiche, alle azioni di attuazione e applicazione in ambito nazionale del Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e».
5.2. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il capoverso 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche può, nel caso di verificata passività della società sportiva professionistica, chiedere alla stessa la presentazione di un piano di rientro della durata massima di cinque anni. La mancata presentazione del piano di rientro comporta la decurtazione di due punti nel campionato di appartenenza.
5.5. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il capoverso 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. Nei casi in cui il subentro nella proprietà di una delle società sportive professionistiche abbia luogo in connessione oppure in conseguenza di un intervento dell'autorità giudiziaria, dovuto a situazioni di crisi d'impresa o ad altre ragioni che ne richiedano l'intervento, il subentro produce effetti condizionatamente all'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche, che con propria delibera fissa e poi aggiorna o conferma annualmente, i particolari requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria in tali situazioni necessari. Il parere è trasmesso al soggetto che intende subentrare, il quale è tenuto allo scopo a richiederlo, e all'autorità giudiziaria competente, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Commissione.
5.6. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
5.7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
ART. 6.
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «una quota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota dell'11 per cento» e le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio» sono soppresse;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti;» sono aggiunte le seguenti: «nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile;».
6.4. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle aliquote dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate ai sensi del comma 1-ter, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.
1-ter. L'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 21 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis, assicurandone la destinazione al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.
6.5. Berruto, Piccolotti, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi, Ferrari, Ghio, Grippo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie rideterminate ai sensi del comma 1-ter, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui e comunque nei limiti delle maggiori entrate effettivamente accertate, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale.
1-ter. All'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila fino al 5 per cento del fatturato».
1-quater. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, eccedenti rispetto alle previsioni iscritte a legislazione vigente, ove derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al comma 1-bis.
6.6. Berruto, Amato, Piccolotti, Manzi, Orfini, Orrico, Iacono, Andrea Rossi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.7. Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile con le seguenti: dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile.
6.1000. Giachetti, Del Barba.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri e modalità definiti con regolamento della FIGC, d'intesa con la Lega Italiana Calcio Professionistico.
6.10. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti di modifica del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118)
1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è abrogato. Conseguentemente sono considerati decaduti tutti gli atti assunti per effetto della disposizione abrogata.
6.05. Zanella, Piccolotti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di effettività dei provvedimenti di contrasto alla pirateria audiovisiva)
1. All'articolo 5 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione della presente legge o degli obblighi previsti dalla presente legge da parte dei fornitori di servizi di reti private virtuali (VPN) e dei fornitori di servizi di risoluzione dei nomi di dominio (DNS) pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, l'Autorità può ordinare ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso ai siti o ai servizi mediante i quali il fornitore inadempiente offre, commercializza o rende accessibili i propri servizi nel territorio italiano, secondo le modalità che l'Autorità disciplinerà con un apposito regolamento tecnico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
6.02. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
(Inammissibile)
ART. 7.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva)
Al comma 1, capoverso comma 270, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 60 milioni
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
sopprimere le parole: dai predetti soggetti,
sostituire la parola: minori con la seguente: soggetti;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 271 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dai seguenti:
«271. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva e alle attività ricreative quale strumento di inclusione sociale, tutela della salute e promozione del benessere psicofisico, il contributo di cui al comma 270 è destinato:
a) alla copertura integrale delle spese di iscrizione e frequenza alle attività sportive e ricreative svolte presso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e presso gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), in favore dei soggetti con disabilità con età compresa tra sei e quattordici anni, quale misura di sostegno al pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva e all'inclusione sociale;
b) alla corresponsione di un contributo pari al 70 per cento delle spese di iscrizione e frequenza alle medesime attività sportive e ricreative in favore dei soggetti con disabilità maggiorenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 25.000;
c) alla corresponsione di un contributo destinato alla riduzione delle spese di iscrizione e frequenza alle medesime attività sportive e ricreative in favore dei figli fiscalmente a carico appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 20.000.
271-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 270 e del comma 271, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l'attuazione dei commi 270 e 271 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
al comma 2:
sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 60 milioni;
dopo le parole: , si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 2 milioni di euro,;
aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 58 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Auriemma, Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, capoverso comma 270, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 270 è inserito il seguente:
«270-bis. Al fine di garantire la piena operatività del Fondo di cui al comma 270 è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, necessario per la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di riparto, di erogazione e di gestione delle risorse. Decorso tale termine, le amministrazioni competenti provvedono con priorità agli adempimenti necessari all'attuazione della presente disposizione, nel rispetto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
al comma 2:
sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026;
sostituire le parole da: utilizzo delle fino alla fine del comma con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi, Ciani.
Al comma 1, capoverso comma 270, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 271, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «20.000».;
al comma 2:
sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 30 milioni;
dopo le parole: , si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 2 milioni di euro,;
aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.3. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso comma 270, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 30 milioni;
dopo le parole: , si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 2 milioni di euro,
aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.4. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, capoverso comma 270, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei limiti delle risorse disponibili, l'accesso al contributo è esteso ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, con priorità per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e successivo scorrimento fino alla soglia di 20.000 euro.
7.5. Caso, Amato, Orrico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dopo il comma 270 è aggiunto il seguente:
«270-bis. Nella definizione dei criteri e delle modalità di riparto e di assegnazione delle risorse è assicurata un'equilibrata distribuzione territoriale delle stesse, anche al fine di ridurre i divari nell'accesso alla pratica sportiva, garantendo priorità agli interventi rivolti ai nuclei familiari maggiormente vulnerabili sotto il profilo economico e sociale e valorizzando gli enti operanti nelle aree caratterizzate da una minore offerta di attività e servizi sportivi. Nella predisposizione dei provvedimenti attuativi sono altresì previste adeguate forme di consultazione degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e Associazioni di promozione sociale e Reti associative iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, che svolgono attività di affiliazione nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche e di enti del terzo settore, al fine di acquisirne il contributo nella definizione delle procedure attuative.».
7.6. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dopo il comma 270 è aggiunto il seguente:
«270-bis. Al fine di garantire la piena operatività del Fondo Dote per la famiglia per l'anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, necessario per la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di riparto, di erogazione e di gestione delle risorse. Decorso tale termine, le amministrazioni competenti provvedono con priorità agli adempimenti necessari all'attuazione della presente disposizione, nel rispetto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
7.7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo nonché di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento».
7.8. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno».
7.9. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
(Inammissibile)
ART. 8.
(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione italiana tiro a segno)
Sopprimerlo.
*8.1009. Giachetti.
*8.3. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
*8.7. Amato, Caso, Orrico.
*8.8. Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , della gestione, della contabilità.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: con armi da fuoco o ad aria compressa.
8.11. Caso, Amato, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , dotata di autonomia patrimoniale e gestionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: il medesimo sistema contabile, inserire le seguenti: secondo il principio di sussidiarietà.
8.12. Orrico, Amato, Caso, Berruto.
Al comma 1, lettera c), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 7 e 8;
al comma 16 sopprimere le parole: 61,.
8.13. Quartini, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).
*8.15. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
*8.16. Tucci, Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4 con i seguenti:
1) il presidente nazionale, che lo presiede, ha la rappresentanza legale dell'Unione italiana tiro a segno e il cui voto in seno al consiglio prevale in caso di parità;
2) il vicepresidente, individuato nel presidente nazionale sportivo di cui alla lettera h), numero 1);
3) un rappresentante designato dal Ministro della difesa, un rappresentante designato dal Ministro per lo sport e i giovani, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e finanze;
4) nove rappresentanti eletti dalle sezioni di tiro a segno nazionale;.
8.18. Iaria, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: che esercita le proprie funzioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la parte istituzionale nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per la parte dell'istituzione sportiva la disciplina del collegio dei revisori è rimessa alle previsioni statutarie.
8.22. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: sulle sezioni di tiro a segno nazionale con le seguenti: su ciascun soggetto che eserciti attività d'addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per usi di legge,.
8.24. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: tiro a segno nazionale aggiungere le seguenti: , formato dagli ispettori Uits,.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 1, con il seguente:
1) controllo sull'attività istituzionale, anche per garantire la più ampia standardizzazione della formazione e dell'addestramento, composta da ispettori Uits;.
8.25. Auriemma, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera f), numero 2), alinea, alle parole: gestione amministrativa premettere le seguenti: controllo sulla.
8.26. Lomuti, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: un presidente inserire le seguenti: nazionale sportivo.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4, dopo le parole: sette rappresentanti aggiungere le seguenti: delle sezioni di tiro a segno nazionale,.
8.27. Cantone, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) un numero di consiglieri disciplinati conformemente a quanto stabilito dai princìpi generali delle federazioni sportive deliberati dal CONI.
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere i numeri 3) e 4).
8.29. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera h), numero 4), sostituire le parole: le pari opportunità con le seguenti: la parità di genere.
8.1003. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi, Ferrari.
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: del presidente aggiungere le seguenti: nazionale istituzionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: al consiglio sportivo aggiungere le seguenti: e al presidente nazionale sportivo.
8.30. Perantoni, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: , degli enti o organismi federati.
8.33. Appendino, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera o), dopo le parole: campi di tiro aggiungere le seguenti: e delle palestre ove si svolgono le attività addestrative e sportive con le armi ad aria compressa, nonché degli impianti strumentali agli stessi,.
8.34. Dell'Olio, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: , in conformità a quanto previsto al comma 3 con le seguenti: alle sezioni di tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 250, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8.35. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: e degli enti o organismi federati.
8.38. Ferrara, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il presidente nazionale inserire la seguente: istituzionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: È eletto dall'assemblea nazionale secondo le modalità previste dallo statuto ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, a seguito della convalida delle elezioni, per la durata di quattro anni dal suo insediamento, rinnovabile per non più di due volte.
8.39. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 2).
8.41. Ascari, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 3, sostituire le parole da: sono concessi fino alla fine del comma, con le seguenti: continuano ad essere utilizzati dalle medesime sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data, sotto la vigilanza tecnica dell'Uits e del Ministero della difesa per i profili strutturali e di sicurezza. L'Uits svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'utilizzo degli impianti, nel rispetto delle competenze degli enti proprietari e delle sezioni concessionarie.
8.43. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 3, sostituire le parole: all'Unione italiana tiro a segno, che li destina con le seguenti: alle medesime sezioni che li destinano.
Conseguentemente:
al comma 15, primo periodo:
sostituire le parole: dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina con le seguenti: delle medesime sezioni che ne disciplinano;
sostituire le parole: e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni con le seguenti: dell'Unione italiana tiro a segno;
al comma 17, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, che li utilizzano secondo la legge, lo statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro emanate dall'Unione italiana tiro a segno.».
8.1007. Cavandoli, Bruzzone, Cattoi, Frassini, Latini, Loizzo, Maffioli, Miele, Zoffili.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
8.1008. Cattoi, Cavandoli, Bruzzone, Frassini, Latini, Loizzo, Maffioli, Miele, Zoffili, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani.
(Approvato)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché il rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale, restano disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La gestione dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro resta affidata alle responsabilità delle sezioni di tiro a segno nazionale, che provvedono all'ammodernamento degli impianti, alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle entrate di cui al comma 11 e nei limiti delle medesime.
Conseguentemente, al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).
8.47. Alifano, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I beni demaniali e patrimoniali dello Stato già in uso alle sezioni di cui al comma 7, stante la loro interconnessione con l'esercizio delle funzioni pubbliche di sicurezza, restano assegnati alle medesime sezioni in uso istituzionale perpetuo e gratuito. L'assegnazione decade unicamente in caso di estinzione formale della sezione locale o qualora venga accertata l'irreversibile cessazione dello svolgimento delle attività addestrative obbligatorie per legge. È preclusa l'applicazione di procedure selettive di affidamento a terzi o di evidenza pubblica sui predetti compendi immobiliari e sulle relative pertinenze, salvo il caso di dichiarata vacanza della sezione e previo decreto di autorizzazione del Ministro della difesa, adottato su conforme parere vincolante espresso a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea Nazionale composta dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale.
8.1001. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
8.49. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle sezioni di cui al comma 7 è riconosciuta la piena autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale. I provvedimenti di decadenza o di commissariamento degli organi direttivi locali possono essere adottati dall'Uits esclusivamente su deliberazione conforme del Ministro della difesa, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea Nazionale composta dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, e solo qualora le gravi violazioni della sicurezza strutturale o il dissesto finanziario non siano stati sanati dalla sezione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica di una formale diffida ad adempiere.
8.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'ispettore Uits esercita, su delega dell'Unione italiana tiro a segno, funzioni di verifica della regolarità dell'attività delle sezioni di tiro a segno nazionale, sia sul rispetto delle norme di pubblica sicurezza relative alle armi e alle munizioni, sia in materia contabile e amministrativa, riferendone gli esiti all'Unione italiana tiro a segno. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 10, nonché le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità degli ispettori Uits, le modalità di formazione e di abilitazione, le modalità di svolgimento delle verifiche e di comunicazione dei relativi esiti, il regime delle incompatibilità e i criteri di determinazione dei compensi. A seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui al terzo periodo, l'Unione italiana tiro a segno istituisce e tiene l'elenco degli ispettori Uits abilitati e conferisce i relativi incarichi di verifica secondo criteri di rotazione e di indipendenza rispetto alla sezione verificata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma provvede l'Unione italiana tiro a segno a valere sulle entrate di cui al comma 12, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dei bilanci delle sezioni di tiro a segno nazionale.
8.50. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Presso ciascun soggetto che eserciti attività di addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per usi di legge, opera un ispettore Uits, con funzione di verifica e controllo sull'attività istituzionale. Tale funzione è esercitata dal Presidente, ovvero, in alternativa, da uno o più soggetti individuati dal consiglio direttivo tra i soci iscritti da almeno due anni in modo continuativo, in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza. La nomina dei soggetti responsabili è comunicata all'Uits entro trenta giorni e comporta l'iscrizione in un apposito elenco nazionale tenuto dall'Uits, accessibile al pubblico e ai Ministeri vigilanti. L'ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Uits. All'ispettore spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali, a carico della Uits.
8.52. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Sopprimere il comma 6.
8.56. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , quali sezioni di tiro a segno nazionale sottoposte ad autorizzazione.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esercizio delle attività di addestramento all'uso delle armi e il rilascio delle certificazioni per gli usi di legge sono riservati alle sezioni di tiro a segno nazionale.;
al terzo periodo, sopprimere le parole: ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti o organismi federati ovvero le associazioni di diritto privato ovvero le delegazioni comunali che intendano conseguire il riconoscimento quale sezione di tiro a segno nazionale devono previamente adeguare i propri impianti alle direttive tecniche vigenti e ottenere il rilascio dell'agibilità quale poligono di tiro da parte dei competenti organi dell'Esercito italiano;.
8.57. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: hanno natura giuridica di diritto privato con le seguenti: conservano la natura giuridica e l'assetto ordinamentale e organizzativo previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, premettere le parole: Ai soli fini dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, le sezioni;
sostituire il comma 16, con il seguente:
16. All'articolo 60, comma 3, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È coadiuvato da un vicepresidente, individuato nel presidente nazionale sportivo, che lo sostituisce in caso di assenza, di impossibilità o comunque di necessità».
8.58. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 8, sopprimere le parole: dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione.
8.59. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: il 75 per cento dei proventi con le seguenti: i proventi.
Conseguentemente:
al comma 12, lettera a):
al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , nella quota parte spettante all'Unione italiana tiro a segno secondo il riparto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sopprimere il numero 7);
al comma 17, lettera c), sopprimere il numero 3).
8.61. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali.
8.64. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro e il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (Dima) per le finalità di legge costituiscono funzioni pubbliche istituzionali rimesse all'esclusiva ed inderogabile competenza territoriale delle Sezioni di cui al comma 7. A garanzia dell'autonomia gestionale e della sostenibilità strutturale delle medesime Sezioni nell'adempimento di tali compiti statali, in deroga a quanto disposto dal comma 11, lettera a), e dal comma 12, lettera a), numero 7), ad esse è attribuita una quota fissa pari all'ottanta per cento dei proventi complessivi derivanti dalle lezioni e dalle certificazioni, con conseguente riduzione al venti per cento della quota spettante all'Uits centrale, calcolata sull'intero flusso dei corrispettivi incassati dalle sezioni ai sensi del comma 11.
8.1002. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 14, sostituire le parole: a titolo gratuito con le seguenti: senza indennità di carica.
8.66. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: mobili e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: autonoma;
sopprimere il comma 22.
8.1005. Miele, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani, Latini, Cavandoli.
Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: mobili e.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: autonoma;
al comma 22, dopo la parola: adeguano inserire le seguenti: , qualora necessario,.
8.1005.(Testo modificato nel corso della seduta) Miele, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio, Matteoni, Mollicone, Perissa, Roscani, Latini, Cavandoli.
(Approvato)
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: destinati al funzionamento fino alla fine del comma, con le seguenti: delle sezioni di tiro a segno nazionale destinati al funzionamento delle stesse e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità delle sezioni medesime, che ne disciplinano l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità. I beni mobili, ivi compresi le armi, le munizioni, le attrezzature sportive e le dotazioni tecniche, nonché le disponibilità liquide e i saldi attivi dei conti correnti, acquisiti o costituiti con risorse proprie delle sezioni, restano di titolarità delle sezioni medesime e non possono essere trasferiti, incamerati o assoggettati a vincoli di destinazione dall'Unione italiana tiro a segno. Restano parimenti in capo alle sezioni i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i rapporti di lavoro subordinato, i mutui e le altre esposizioni debitorie, unitamente alle entrate istituzionali di cui al comma 11 necessarie a farvi fronte.
8.67. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: dell'Unione italiana fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle stesse.
8.70. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Serracchiani, Andrea Rossi.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In relazione a ciascun poligono, impianto o campo di tiro, gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di prevenzione incendi, di agibilità e di tutela ambientale, ivi compresi la gestione dei residui di sparo, il recupero o lo smaltimento del piombo e dei bossoli, nonché lo smaltimento e la tracciabilità dei rifiuti, fanno capo al soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto, individuato quale datore di lavoro ai fini del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che vi provvede nei limiti delle entrate ad esso attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di trasferimento ad altro soggetto, per qualsiasi causa, della gestione dell'impianto, il soggetto subentrante assume i rapporti di lavoro del personale dipendente in essere, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti all'impianto, ivi compresi i mutui contratti per la sua realizzazione, il suo adeguamento o la sua bonifica.
Conseguentemente, al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I presidenti delle sezioni di tiro a segno possono cedere in comodato le armi ai soci per finalità sportive, nel rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, per l'intera durata dello svolgimento delle competizioni sportive e del relativo viaggio, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alla locale Autorità di pubblica sicurezza e a quella del luogo ove si svolge la competizione. Per le stesse finalità, i presidenti delle sezioni di tiro a segno ospitanti le competizioni sportive possono accogliere e custodire le armi degli atleti partecipanti, anche cedute in comodato, presso le proprie armerie, redigendo l'apposito registro. Le sezioni di tiro a segno nazionale possono cedere ai soci, per le finalità sportive, le munizioni necessarie alla partecipazione alle competizioni sportive ufficiali organizzate presso altre sedi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e l'annotazione sul relativo registro delle munizioni effettivamente impiegate durante le competizioni sportive organizzate presso la sezione di tiro a segno ospitante, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alla locale Autorità di pubblica sicurezza e a quella del luogo ove si svolge la competizione.».
8.71. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Al comma 21, alinea, sostituire le parole: e provvede con le seguenti: istituzionale, all'esito dell'assemblea elettiva già indetta. Il presidente nazionale istituzionale provvede.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera a):
sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal suo insediamento
dopo le parole: all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno aggiungere le seguenti: , previa consultazione delle sezioni di tiro a segno nazionale;
alla lettera b), sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta;
al comma 22, sostituire la parola: trenta con la seguente: centottanta;
sopprimere il comma 25.
8.75. Amato, Caso, Orrico, Berruto.
Sopprimere il comma 22.
8.1006. Cavandoli, Bruzzone, Cattoi, Frassini, Latini, Loizzo, Maffioli, Miele, Zoffili.
Sopprimere il comma 25.
8.1010. Amato, Caso, Orrico, Pellegrini.
ART. 8-
bis
.
(Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)
Al comma 1, capoverso Art. 30-bis, comma 1, lettera f), sostituire le parole: attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale con le seguenti: iniziative di promozione istituzionale. Le attività sportive giovanili sono promosse esclusivamente per finalità educative, formative e di diffusione della pratica sportiva e restano distinte dalle attività di comunicazione istituzionale della Difesa.
8-bis.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.
ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)
Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di con le seguenti: è rifinanziato in misura pari a.
9.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti universitari che praticano attività sportiva agonistica e di favorire la conciliazione tra percorso accademico e carriera sportiva, gli studenti iscritti ai corsi di laurea universitari o ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica che praticano attività sportiva agonistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) possono accedere allo status di «studente-atleta universitario».
2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
a) i criteri per il riconoscimento dello status di studente-atleta universitario, articolato in fasce in relazione al livello della pratica sportiva agonistica;
b) le modalità per garantire agli studenti-atleti percorsi universitari flessibili, anche mediante la previsione di calendari didattici personalizzati, appelli dedicati, tutor accademici e strumenti di formazione digitale;
c) le modalità di accesso ai servizi universitari, agli impianti sportivi universitari e ai servizi di supporto medico, psicologico e orientativo.
2-quater. Agli studenti-atleti appartenenti alle fasce di maggiore qualificazione sportiva è riconosciuta la possibilità di accedere a borse di studio finalizzate al sostegno della doppia carriera sportiva e universitaria, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo per il sostegno agli studenti-atleti universitari», con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-sexies. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 2-quinquies è destinata al potenziamento dei Centri universitari sportivi (CUS), alla promozione dello sport universitario e allo sviluppo di programmi finalizzati alla partecipazione degli atenei alle competizioni sportive nazionali riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali.
2-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-quinquies e 2-sexies, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative finalizzate a incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra – 3-02805
RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
il fenomeno del ritiro sociale – noto anche con il termine giapponese «hikikomori» – , descrive quella tendenza di numerosi giovani, in età sia adolescenziale che adulta, a rifuggire dalle relazioni, nelle loro diverse forme, e a mantenere le comunicazioni con l'esterno al minimo, fino ad arrivare al loro totale rifiuto;
il fenomeno si è ormai tristemente consolidato in modo strutturale, alimentato da fattori psicologici, relazionali e sociali;
studi sottolineano come la pandemia abbia accelerato un processo già in atto, spostando gran parte delle interazioni umane nella dimensione virtuale: in particolare, l'iperconnessione ai social gioca un ruolo chiave nella compromissione dell'identità adolescenziale e nel deterioramento del benessere psicologico individuale contribuendo all'autoisolamento;
in Italia, l'isolamento sociale giovanile ha purtroppo registrato un aumento preoccupante. Secondo un'analisi condotta dal gruppo di ricerca Musa dell'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Irpps), negli ultimi tre anni questo fenomeno si è addirittura triplicato;
a differenza del modello giapponese, in cui i giovani crescono sotto la pressione di raggiungere il successo imposto dai genitori e dal sistema educativo del luogo, gli hikikomori italiani tendono a ritirarsi dalla società a causa di insicurezze legate al proprio aspetto fisico e, più in generale, all'ansia sociale;
un rapporto della Consulta del movimento umano (Hmc), sviluppato da medici clinici e specialisti in educazione fisica ha offerto una prospettiva incoraggiante. Questo studio, condotto su studenti universitari giapponesi diagnosticati come hikikomori, ha incluso attività all'aperto e sport interpersonali. I risultati hanno dimostrato che queste attività strutturate possono facilitare lo sviluppo graduale delle abilità sociali e favorire connessioni psicologiche senza generare paure sociali;
è stato dimostrato, insomma, come la pratica regolare dell'attività fisica migliora significativamente anche la salute mentale, la qualità della vita e il benessere generale. Peraltro, la partecipazione agli sport di squadra offre una colossale opportunità di comunicazione e rafforzamento delle relazioni sociali, portando a superare – appunto – l'ansia sociale –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per incentivare il coinvolgimento da parte dei giovani in attività sportive di squadra, al fine di contrastare la diffusione del ritiro sociale e offrire opportunità di crescita personale e relazionale ai giovani.
(3-02805)
Chiarimenti riguardo ai ritardi nell'erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 – 3-02806
ROGGIANI, TONI RICCIARDI, GUERRA, LAI, MANCINI, VIGGIANO, FERRARI, GHIO, CASU e FORNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Fondo di solidarietà comunale rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento dei comuni e costituisce, in particolare per gli enti di minori dimensioni, una risorsa indispensabile per assicurare gli equilibri finanziari e la necessaria liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni;
negli anni precedenti la prima quota del Fondo veniva ordinariamente erogata tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno e, comunque, prima della scadenza del 30 giugno, data entro la quale numerosi comuni sono chiamati a sostenere rilevanti impegni finanziari;
nell'anno in corso, invece, alla metà del mese di luglio numerosi comuni non risulterebbero avere ancora ricevuto l'accredito della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per il 2026;
tale ritardo sta determinando significative tensioni di cassa per gli enti locali e rischia di produrre conseguenze particolarmente gravi per i piccoli comuni, che dispongono di margini di liquidità più ridotti e dipendono maggiormente dalla regolarità e dalla tempestività dei trasferimenti statali;
la mancata disponibilità di risorse già previste e attese nella programmazione finanziaria degli enti può compromettere la capacità dei comuni di far fronte tempestivamente ai propri impegni, determinando criticità che non dipendono dalla loro gestione finanziaria ma da ritardi nelle procedure di trasferimento delle risorse da parte dello Stato;
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha richiamato la necessità di procedere con la massima urgenza all'erogazione del Fondo di solidarietà comunale, evidenziando le difficoltà derivanti dal protrarsi dei tempi di pagamento;
appare paradossale che gli enti locali siano chiamati a rispondere del rispetto degli equilibri di bilancio e siano sottoposti ai conseguenti controlli contabili, anche da parte della Corte dei conti, mentre non dispongono di strumenti per intervenire sui ritardi nell'erogazione di trasferimenti statali essenziali per la propria gestione finanziaria;
la certezza dei tempi dei trasferimenti statali costituisce un presupposto indispensabile per consentire agli enti locali una corretta programmazione e gestione delle proprie risorse e per evitare che ritardi non imputabili alle amministrazioni comunali si traducano in difficoltà di cassa e in possibili conseguenze sulla loro gestione finanziaria –:
quali siano, per quanto di competenza, le ragioni del ritardo nell'erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 e quale sia lo stato delle relative procedure e in quale data sarà prevista l'effettiva disponibilità delle somme per i comuni beneficiari.
(3-02806)
Intendimenti finalizzati a conciliare gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica – 3-02807
FRATOIANNI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
al recente vertice Nato di Ankara, teatro di una spasmodica corsa al riarmo da parte dei Paesi partecipanti, il Governo italiano ha confermato l'intenzione di voler onorare il target di spesa militare imposto nel 2025 in sede di vertice dell'Aja, seguendo un percorso, come definito dalla Premier Meloni, «sostenibile» che partirebbe da un livello di spesa attuale del 2,8 per cento del Pil e che, stando alle dichiarazioni del Ministro della difesa, prevede un incremento, da programmare nella prossima manovra di bilancio, di 19 miliardi di euro nel prossimo biennio 2027-2028 che dovrebbe portare il nostro Paese ad un livello di spesa militare di circa il 3,2 per cento del Pil nel 2028, per poi salire progressivamente fino al 5 per cento nel 2035;
secondo MIL€X il risultato in termini finanziari sarebbe significativo: tra il 2025 e il 2035 la spesa complessiva sfiorerebbe, seguendo la suddetta traiettoria, 1.063 miliardi di euro, contro 564 miliardi nello scenario del mantenimento del precedente target del 2 per cento del Pil. Si tratta di una differenza di 498 miliardi di euro di risorse (cifra superiore anche rispetto alla precedente stima dell'Osservatorio, che un anno addietro aveva quantificato il costo aggiuntivo in 445 miliardi di euro), sottratte a settori come sanità, scuola, welfare e transizione ecologica, per finanziare un riarmo che non produrrebbe sicurezza ma nuove tensioni, nuova corsa agli armamenti e l'apertura di mercati per l'industria bellica;
l'aumento in un anno dello 0,8 per cento del Pil della spesa per la difesa sbandierato dal Governo è, inoltre, a giudizio degli interroganti, frutto di un artifizio contabile ossia dell'allargamento del perimetro di ciò che viene considerato «difesa e sicurezza»: accanto alla cosiddetta «core defence expenditure» (ovvero per armamenti, mezzi, logistica, e altro), vengono infatti riclassificate alcune voci già presenti nei bilanci, come la spesa previdenziale del personale militare, le spese per la Guardia costiera, una parte del budget della Protezione civile. Insomma un ampliamento che rende più difficile comprendere con precisione quali capitoli di bilancio verrebbero effettivamente ricompresi nel conteggio e che rischia di ridurre la trasparenza del dibattito pubblico e delle scelte politiche intorno al tema delle spese per la difesa –:
come intenda conciliare il reperimento delle ingenti risorse riportate in premessa con la sostenibilità dei conti pubblici e degli investimenti sociali e con il contrasto alla crisi climatica, anche al fine di mantenere gli impegni già assunti in materia di clima, sanità e cooperazione internazionale, fino ad oggi, tra l'altro, sistematicamente disattesi.
(3-02807)
Intendimenti in merito all'utilizzo dello strumento Safe per il raggiungimento degli obiettivi di spesa militare definiti in sede Nato – 3-02808
DELLA VEDOVA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il programma europeo Safe (Security action for europe), istituito dall'Unione europea, mette a disposizione degli Stati membri fino a 150 miliardi di euro di prestiti a lungo termine, di cui fino a 14,9 miliardi per l'Italia, destinati al finanziamento di investimenti nel settore della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la base industriale e tecnologica europea, favorire gli acquisti congiunti made in Europe e sostenere il conseguimento degli impegni assunti dagli Stati membri in ambito Nato;
l'Italia, nell'ambito degli impegni internazionali assunti in sede Nato, si è impegnata ad aumentare significativamente la spesa per la difesa e la sicurezza, rendendo necessario individuare le modalità di finanziamento più efficienti sotto il profilo finanziario;
il ricorso al Safe consentirebbe, secondo le caratteristiche dello strumento, di beneficiare del costo della raccolta della Commissione europea, generalmente inferiore a quello sostenuto dall'Italia attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, nonché di scadenze di rimborso particolarmente lunghe, con un conseguente risparmio di interessi a parità di risorse raccolte;
gli investimenti finanziati mediante il Safe possono essere accompagnati dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia prevista dal nuovo Patto di stabilità, che consente temporanei margini di flessibilità di bilancio per le spese nel settore della difesa;
nel dibattito interno alla maggioranza e al Governo sono emerse posizioni differenziate circa l'opportunità di ricorrere al Safe: il Ministro della difesa ha più volte evidenziato l'utilità del ricorso ai prestiti europei per sostenere gli investimenti necessari al conseguimento degli obiettivi assunti in sede Nato, mentre esponenti della Lega, a partire dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno espresso contrarietà al ricorso a tale strumento;
il 23 giugno 2026 il Ministro interrogato ha dichiarato: «Io come Ministro dell'economia devo valutare se 15 miliardi presi col Safe costano più o meno che finanziandoli emettendo Btp»;
tuttavia, già il 30 luglio 2025, rispondendo ai giornalisti alla Camera, lo stesso Ministro aveva affermato: «Se voi mi dite: pago il 3,5 per cento sul Btp o il 3 per cento sul Safe, il Ministro dell'economia, se non è scemo, risponde: pago il 3 per cento sul Safe e risparmio un po' di interessi» –:
se il Ministro, per quanto di competenza, intenda dare parere favorevole all'utilizzo dello strumento Safe per finanziare gli investimenti necessari al conseguimento degli obiettivi di spesa per la difesa assunti dall'Italia in sede Nato e, in caso contrario, quali siano le valutazioni che hanno condotto a tale decisione.
(3-02808)
Intendimenti riguardo all'incremento delle spese nel settore della difesa e all'eventuale accesso ai fondi Safe – 3-02809
RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO, TORTO, LOMUTI, CARMINA, PERANTONI, DONNO, PELLEGRINI e DELL'OLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il programma Safe rappresenta il primo pilastro del piano di riarmo europeo, strumento da 150 miliardi di euro volto a promuovere acquisti congiunti di mezzi e tecnologie militari e a sostenere l'acquisizione di capacità di difesa moderne, in particolare per l'acquisto di sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone;
nel quadro del succitato programma Safe, il 17 febbraio 2026 sono state ufficialmente approvate dall'Ecofin le decisioni del Consiglio Ue relative all'assistenza finanziaria a favore di alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, per la quale sono stati messi a disposizione 14,9 miliardi di euro;
si approssima la scadenza per la conclusione degli accordi di prestito con la Commissione europea per l'erogazione dei prefinanziamenti a titolo di Safe in assenza della sottoscrizione da parte dell'Italia di tali accordi;
nella riunione dell'Esecutivo di preparazione al vertice Nato di Ankara del 7/8 luglio 2026, il Governo avrebbe valutato di rinviare al 2027 l'incremento della spesa per la difesa originariamente previsto per il 2026, pari allo 0,15 per cento del Pil, cumulandolo con l'ulteriore incremento dello 0,15 per cento già programmato per il medesimo anno, determinando così un aumento complessivo dello 0,3 per cento del Pil nel solo 2027;
tale rimodulazione comporterebbe un incremento della spesa per la difesa di circa 6/7 miliardi di euro nella legge di bilancio, cui si sommerebbe l'ulteriore aumento previsto per il 2028, con un impatto incrementale complessivo stimato in circa 12/13 miliardi di euro e un effetto cumulato nell'ordine di circa 19 miliardi di euro;
a questo si aggiunge l'annuncio nelle conclusioni dell'ultimo vertice Nato di nuovi appalti per oltre 50 miliardi di dollari e l'impegno degli alleati, Italia compresa, ad ampliare la capacità produttiva collettiva e a collaborare con l'industria per accelerare l'innovazione –:
considerate le annunciate ingenti risorse che verranno ulteriormente stanziate in legge di bilancio per le spese di difesa a scapito di misure volte al finanziamento nei settori della sanità, dell'istruzione, del sostegno alle famiglie, degli investimenti produttivi e delle politiche per la competitività del sistema economico, quale sia il rapporto tra tale incremento e l'eventuale accesso ai fondi Safe, considerate le ricadute sui conti pubblici in termini di indebitamento e l'incognita della procedura di infrazione per deficit eccessivo a carico del nostro Paese.
(3-02809)
Chiarimenti e iniziative volti a coordinare il contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore con la nuova disciplina europea di riforma del sistema doganale – 3-02810
DEBORAH BERGAMINI, ENRICO COSTA, DE PALMA, MAZZETTI, PELLA, PAOLO EMILIO RUSSO e CASASCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito un contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali;
l'entrata in vigore del predetto contributo è stata dapprima differita al 1° luglio 2026 e successivamente al 1° ottobre 2026 dall'articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2026;
nelle more dell'entrata in vigore del contributo, dal 1° luglio 2026 è divenuto applicabile il regolamento (Ue) 2026/382 del Consiglio, che ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, introducendo un dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro fino al 30 giugno 2028, in attesa della piena operatività della riforma del sistema doganale dell'Unione europea e dell'EU Customs Data Hub;
l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/382 ha modificato il quadro normativo europeo applicabile alle spedizioni di modico valore, introducendo un dazio doganale temporaneo riferito alla medesima categoria di operazioni già interessata dal contributo previsto dalla legislazione nazionale;
il sopravvenuto quadro normativo europeo rende pertanto opportuno chiarire il coordinamento tra il nuovo regime unionale e la disciplina nazionale, anche al fine di fornire tempestivamente agli operatori economici e ai consumatori un quadro chiaro delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2026 –:
se il Governo, intenda chiarire se, una volta entrato in vigore il contributo amministrativo previsto dall'articolo 1, commi 126-128, della legge n. 199 del 2025, si cumulerà al dazio doganale introdotto dal regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, adottando iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurarne il coordinamento con la disciplina dell'Unione europea, anche mediante la modifica o la soppressione del predetto contributo.
(3-02810)
Iniziative per la riduzione della pressione fiscale, con particolare riguardo ai giovani – 3-02811
LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.»;
i dati diffusi dall'ufficio studi della Cgia di Mestre nel mese di giugno 2026 evidenziano che la pressione fiscale è rimasta quasi invariata dal 2022, con un aumento lieve di 1,2 punti percentuali negli ultimi quattro anni. Inoltre, si registra una diminuzione di oltre 33 miliardi di euro per le famiglie e le microimprese, grazie alle misure introdotte dalle ultime leggi di bilancio;
lo studio citato mostra che il contributo maggiore all'aumento della pressione fiscale è dato dai nuovi occupati, grazie al versamento di Irpef e contributi previdenziali, e alla tassazione sui grandi soggetti economici, per i quali è aumentato il carico tributario;
l'analisi della Cgia di Mestre rileva quindi un sostanziale effetto redistributivo della pressione fiscale che favorisce le famiglie e le imprese di piccole dimensioni, in linea con l'ossatura del sistema sociale ed economico del nostro Paese, lungo un percorso che merita di compiere passi ulteriori;
il Ministro interrogato, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 15 luglio 2026, ha dichiarato che «gli spazi “ordinari” della manovra verranno usati per fare “un altro passo della riforma fiscale” questa volta a vantaggio dei “redditi medio-alti”, dopo i tagli fiscali e contributivi degli anni passati andati a beneficio dei redditi fino a 35-40 mila euro.»;
l'investimento nel futuro delle nuove generazioni richiede scelte coraggiose aggiuntive, rispetto ai primi passi già compiuti dalla maggioranza di governo, per esempio abbattendo la tassazione Irpef per chi si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro e per i primi anni del percorso lavorativo –:
quali iniziative intenda assumere per ridurre la pressione fiscale a carico delle nuove generazioni, con particolare riferimento a chi intraprende i primi anni della carriera professionale, al fine di favorire la fiducia nel sistema Paese e la permanenza in Italia dei giovani.
(3-02811)
Iniziative funzionali all'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, anche in relazione alle prospettive di crescita e all'ipotesi di mancata approvazione della settima revisione del PNRR – 3-02812
BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nelle scorse settimane il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'Italia, prevedendo un +0,5 per cento sia per il 2026 che per il 2027, contro lo 0,8 per cento indicato dal Governo nelle previsioni dell'autunno 2025;
le stime più recenti vedono il debito pubblico italiano al 138,4 per cento in rapporto al Pil nel 2026, rendendo l'Italia il Paese col più alto debito pubblico nell'Unione europea;
le stime del deficit al 3,1 per cento per il 2025 confermano la permanenza dell'Italia nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi;
il Governo, negli ultimi quattro anni, ha attuato una politica di tagli lineari agli stati di previsione dei ministeri, nonostante abbia portato la pressione fiscale al 43,1 per cento nel 2025;
il 31 agosto 2026 scade il termine per l'attuazione dei traguardi e obiettivi del PNRR: a fronte di una dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro (di cui 153,2 erogati) e nonostante le sei revisioni ottenute dalla Commissione europea e la settima richiesta di modifica avanzata la scorsa primavera, ad aprile 2026 il Governo aveva concluso tempestivamente solo il 60,7 per cento dei progetti, mentre il 37,2 per cento dei progetti risultava ancora in corso e circa il due per cento degli stessi risulta ancora da attivare –:
quali siano le prospettive di crescita dell'Italia, con particolare riferimento alle iniziative di competenza che intenda assumere per uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi e alle conseguenze che si avranno sul piano della finanza pubblica nel caso in cui la settima revisione del PNRR non venisse approvata.
(3-02812)
Intendimenti in merito alle riforme in materia tributaria – 3-02813
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CONGEDO, FILINI, GIORDANO, MATERA, MATTEONI e TESTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
com'è noto, la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che rappresenta il provvedimento fra i più qualificanti dell'intera legislatura, autorizza il Governo a riformare l'intero sistema tributario italiano, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, riformare le aliquote Irpef, semplificare gli adempimenti e tutelare il contribuente, attraverso l'emanazione di specifici decreti legislativi;
fra gli obiettivi fondamentali che il legislatore si è prefissato si evidenzia il riordino sistematico della normativa fiscale, attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei nonché la codificazione della disciplina fiscale, al fine di semplificare il sistema, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme e garantire la certezza dei rapporti giuridici;
l'articolo 21 della legge delega suesposta, prevede due distinti passaggi: l'adozione, entro il 31 dicembre 2026, di uno o più decreti legislativi recanti testi unici, distinti per settori e successivamente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei predetti testi unici, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e in una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte;
il Consiglio dei ministri nella seduta dal 17 settembre 2024, ha approvato, un decreto legislativo che introduce il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, mentre successivamente il 29 ottobre dello stesso anno, ha approvato in esame definitivo, tre testi unici della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di giustizia tributaria e di tributi erariali minori;
nel giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha inoltre concluso l'esame del Testo unico delle imposte sui redditi portando all'approvazione di 18 decreti delegati in attuazione dei princìpi fissati nella legge delega ed emanati in 8 testi unici, ultimo in ordine di tempo quello sull'accertamento che entrerà in vigore come gli altri il 1° gennaio 2027 –:
quali siano gli aspetti premiali derivanti dall'imminente completamento dell'adozione degli 8 testi unici, anche al fine di garantire ai contribuenti e a tutti gli operatori domestici e non, maggiore certezza dei rapporti giuridici, nonché le ulteriori iniziative che il Governo intende portare avanti in relazione alla sistematicità e organicità della materia tributaria, tenuta altresì in considerazione l'elaborazione del codice tributario.
(3-02813)
Iniziative di competenza riguardanti gli acquisti centralizzati tramite Consip, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni e servizi tecnologici – 3-02814
CENTEMERO, MOLINARI, CAVANDOLI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CECCHETTI, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dell'attività istituzionale di acquisto e razionalizzazione di beni e servizi nazionali, il rapido sviluppo e l'adozione globale e su larga scala di soluzioni di intelligenza artificiale stanno determinando un incremento strutturale della domanda di componenti hardware, con una conseguente indisponibilità di prodotti e un incremento costante e significativo dei costi di tali componenti;
secondo Bloomberg sia i prezzi della Dram che quelli della Nand, componenti essenziali di tutte le infrastrutture tecnologiche in uso sia nei data center che nei dispositivi personali, stanno aumentando rapidamente e in maniera incontrollata dalla fine del 2025, con la Dram che ha raggiunto un aumento del 600 per cento e la Nand che ha superato il 400 per cento, secondo dati aggiornati a febbraio 2026;
per quanto riguarda la pubblica amministrazione, questa situazione sta rendendo sempre più complesso l'accesso alle tecnologie necessarie all'implementazione dei progetti riguardanti i servizi al cittadino, in assenza di un adeguamento delle modalità di acquisto; in particolare, strumenti di procurement rigidi basati su prezzi fissati con largo anticipo, procedure lunghe e scarsa possibilità di aggiornamento delle condizioni economiche rischiano di non essere più compatibili con un mercato caratterizzato da forti oscillazioni dei costi delle componenti tecnologiche, oscillazioni che derivano direttamente dalla crescente domanda dei prodotti e dalla loro difficoltà di reperimento;
un esempio emblematico è rappresentato dalla gara Consip (ID2878) per la fornitura di tecnologie server per le pubbliche amministrazioni, con un importo stimato di oltre 218 milioni di euro, che si è conclusa con l'aggiudicazione di un solo lotto su otto del valore di 35 milioni di euro in virtù dell'impossibilità per le aziende di partecipare alle condizioni economiche previste dal bando;
le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquistare le tecnologie attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip, ma, poiché un numero crescente di imprese sta rinunciando a partecipare alle gare, le amministrazioni faticano ad approvvigionarsi in modo centralizzato e rapido delle tecnologie necessarie;
la tempestività e l'affidabilità nel sistema di approvvigionamento dei beni e dei servizi Ict per le pubbliche amministrazioni sono condizioni fondamentali per garantire la continuità operativa delle infrastrutture dello Stato e il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale, molti dei quali vincolati alle scadenze del PNRR –:
quali iniziative il Ministro intenda adottare, per quanto di competenza, affinché la funzione di centrale acquisti nazionale di Consip possa essere vantaggiosa per le imprese, così da rafforzare la capacità di approvvigionamento tecnologico della pubblica amministrazione e la collaborazione interistituzionale nel settore dei contratti pubblici.
(3-02814)