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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 luglio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZARATTI: «Introduzione del divieto di erogazione di benefìci, agevolazioni o altre utilità mediante l'impiego di risorse pubbliche in favore di soggetti responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale o ad essi direttamente collegati» (3046);

   IEZZI: «Introduzione degli articoli 613-quater e 613-quinquies del codice penale, concernenti il delitto di terrorismo tramite la piazza, e modifica all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita» (3047).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 luglio 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti:

  «Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria» (3045).

  Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 27 luglio 2026 il deputato Cecchetti ha comunicato, di ritirare la seguente proposta di legge:

   CECCHETTI: «Modifiche alla legge 13 luglio 1967, n. 584, in materia di benefìci fiscali sostitutivi in favore dei donatori di sangue titolari di redditi di lavoro autonomo che non fruiscono delle agevolazioni previste dalla medesima legge» (3032).

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  In data 27 luglio 2026 la deputata Lazzarini ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   MORRONE ed altri: «Modifiche alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di impiego della lingua italiana nella propaganda e nelle campagne elettorali» (2946).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di scindibilità del cumulo delle pene» (2930) Parere delle Commissioni I e V;

   III Commissione (Affari esteri):

  BONELLI ed altri: «Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato» (2916) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   V Commissione (Bilancio):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di Riserva Fondo Lire UNRRA» (2932) Parere delle Commissioni I, III e XII;

   VII Commissione (Cultura):

  TASSINARI ed altri: «Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria presso le università non statali legalmente riconosciute» (2810) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

   VIII Commissione (Ambiente):

  L'ABBATE: «Introduzione dell'articolo 148-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'obbligo di predisposizione del bilancio di sostenibilità urbana per l'esecuzione di grandi interventi di trasformazione urbanistica» (2954) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  L'ABBATE: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione della valutazione del ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi nell'ambito dei procedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia ambientale» (2991) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   XI Commissione (Lavoro):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Delega al Governo in materia di congedo parentale di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» (2857) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Skyward BidCo Srl, del controllo di Mecaer Aviation Group Spa, da realizzarsi mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale della target, con contestuale partecipazione di coinvestitori istituzionali che reinvestiranno nell'acquirente (Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa, AlpInvest Partners BV e entità LGT) (procedimento n. 333/2026).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Ordine mauriziano, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 622).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 623).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 624).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato relativa al Green New Deal, approvata con deliberazione n. 44/2026 del 24 marzo-20 aprile 2026, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 21 aprile 2026.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione, elaborata dal Ministero della cultura, relativa all'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato la misura del bonus cultura «18App» prevista dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – nati 2005.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 22 luglio 2026, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:

   documento C(2026) 5389 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 103) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2026) 5394 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 98) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/18/CE e 2010/53/UE per quanto riguarda l'immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati e il trattamento di organi (COM(2025) 1031 final) – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2026) 5395 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 101) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM(2025) 1030 final) – alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2026) 5411 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 96) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 fìnal) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti armeni (COM(2026) 348 final), corredato dei relativi allegati (COM(2026) 348 final – Annexes 1 to 2);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto) (COM(2026) 389 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 389 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati) (COM(2026) 390 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 390 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas) (COM(2026) 391 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 391 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas) (COM(2026) 392 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 392 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro (COM(2026) 396 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 396 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 10 dell'accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Contributo finanziario CBAM) (COM(2026) 402 final), corredato del relativo allegato (COM(2026) 402 final – Annex);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor (COM(2026) 403 final), corredato del relativo allegato (COM(2026) 403 final – Annex).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative a sostegno degli operatori del comparto del turismo, nel contesto delle attuali tensioni internazionali – 3-02821

A)

   BENZONI . — Al Ministro del turismo, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   gli organi di stampa, nazionali e internazionali, riportano quotidianamente notizie in merito al costante acuirsi delle tensioni internazionali, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente, in Ucraina e ai rispettivi effetti sui mercati energetici e sui trasporti;

   ogni fase di instabilità geopolitica genera storicamente ripercussioni non trascurabili, tra gli altri, sul settore turistico, segnato in particolare dall'attuale rialzo dei prezzi dei carburanti, con conseguente aumento dei prezzi dei biglietti aerei e relativa contrazione della domanda internazionale;

   il turismo rappresenta per l'Italia un comparto strategico per il prodotto interno lordo e l'occupazione, soprattutto nei periodi di alta stagione. Con l'approssimarsi della stagione estiva 2026, molte imprese del settore turistico hanno avanzato il rischio di operare con margini ridotti, a causa dell'inflazione e dell'aumento generale dei costi operativi –:

   quali valutazioni d'impatto siano state effettuate in riferimento ai potenziali danni che le attuali tensioni internazionali potrebbero arrecare agli operatori del comparto del turismo in vista della prossima stagione estiva;

   se si sia già provveduto ad avviare interlocuzioni con gli operatori del comparto, al fine di valutare eventuali misure di sostegno, anche temporaneo, per le imprese turistiche e, più in generale, per i territori a forte vocazione turistica.
(3-02821)


Elementi e iniziative in merito alle criticità relative alle strutture sanitarie del Gargano, con particolare riferimento al servizio di emergenza-urgenza – 3-02798

B)

   LA SALANDRA . — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 31 agosto 2025, sul Gargano, è deceduta la signora Antonia Notarangelo, 76 anni, residente a Vieste, mentre i familiari tentavano di trasportarla in auto verso l'ospedale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo;

   secondo le ricostruzioni dei familiari e le notizie di stampa, dopo la chiamata al 118 era stato comunicato che nessuna ambulanza fosse disponibile a Vieste, tutte impegnate, e che si dovesse attendere quella proveniente da Peschici;

   condotta al pronto soccorso di Vieste, dove non ci sarebbero stati medici a visitarla, alla donna non sarebbe stata riconosciuta la gravità delle condizioni e i familiari sarebbero stati invitati a riportarla il giorno successivo in caso di aggravamento;

   dopo oltre un'ora di attesa senza trasferimento né presa in carico adeguata, la figlia ha deciso di trasportarla autonomamente a San Giovanni Rotondo, ma durante il tragitto la donna è deceduta nei pressi di Baia delle Zagare;

   la famiglia ha annunciato un esposto penale e civile per accertare eventuali responsabilità; anche il sindaco di Vieste ha definito la vicenda «una morte inaccettabile», chiedendo perché non sia stato attivato l'elisoccorso, previsto anche per i codici arancioni;

   questo episodio si inserisce in un quadro di criticità già più volte segnalate presso il presidio sanitario di Vieste e nell'intero sistema di emergenza-urgenza della Capitanata, già oggetto di comunicazioni ufficiali dell'interrogante al Ministero in data 8 febbraio 2023;

   in quella sede erano state evidenziate:

    a) la carenza cronica di personale medico del 118, con ambulanze spesso non medicalizzate;

    b) la sostituzione di medici con personale occasionale, senza continuità di servizio;

    c) la conseguente difficoltà nei soccorsi e il frequente ricorso a mezzi provenienti da altri comuni;

    d) la riorganizzazione regionale che ha trasformato i punti di primo intervento ospedalieri in territoriali, con una logica di semplice smistamento, invece che di prima valutazione diagnostica e terapeutica;

    e) le oggettive difficoltà orografiche e infrastrutturali del Gargano, con lunghe distanze e viabilità critica;

    f) l'elisuperficie presso il pronto soccorso di Vieste, tuttora mai attivata, nonostante la presenza di équipe specializzate per l'elisoccorso;

    g) la mancata attivazione della prevista «casa della salute» a Vieste, che avrebbe garantito servizi integrati e continuità assistenziale;

   a distanza di quasi un anno, con la stagione estiva, si ripropone la carenza di personale ed operatività nelle strutture sanitarie del Gargano, in particolar modo a Vieste, letteralmente presa d'assalto da un numero crescente di turisti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei gravi fatti accaduti in quell'occasione e, più in generale, delle criticità di quel territorio e se non ritenga di avviare, per quanto di competenza, ispezioni immediate presso l'azienda sanitaria locale di Foggia, anche in relazione ai motivi per i quali non sia stata attivata l'elisuperficie di Vieste, già predisposta presso il presidio sanitario, nonché all'applicazione del protocollo relativo all'uso dell'elisoccorso per i codici arancioni;

   se non ritenga di promuovere iniziative di competenza, anche in raccordo con la regione Puglia, affinché in un territorio a forte vocazione turistica e complesso come il Gargano sia garantita la presenza continua di ambulanze medicalizzate e di personale sanitario stabile;

   quali misure urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, per rafforzare il sistema di emergenza-urgenza in Capitanata, al fine di garantire che episodi drammatici e inaccettabili come quello della signora Notarangelo non si ripetano più.
(3-02798)


RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2026, ADOTTATA IL 14 MAGGIO 2026 (ANNO 2026) DOC. XXV, N. 4 E SULLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, RIFERITA ALL'ANNO 2025, ANCHE AL FINE DELLA RELATIVA PROROGA PER L'ANNO 2026 DOC. XXVI, N. 4 (DOC. XVI, N. 5).

Doc. XVI, n. 5 – Risoluzioni(*) 

   Le Camera,

   esaminata e discussa la Relazione sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026 (Doc. XXVI, n. 4), nonché la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 (Doc. XXV, n. 4), adottate il 14 maggio 2026 ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 1, primo periodo, e 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   tenuto conto del dibattito odierno in Assemblea sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Relazione e Deliberazione;

   premesso che:

    con la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 (Doc. XXV, n. 4), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, tre nuove missioni internazionali, relative all'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026) e nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026), nonché alla partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026);

    quanto alla composizione degli assetti da inviare e alle risorse da impiegare nelle nuove missioni internazionali, la scheda 4-bis/2026 prevede l'impiego massimo di 196 unità di personale e 5 mezzi aerei e un fabbisogno finanziario di euro 9.464.857, di cui euro 3.100.000 per obbligazioni esigibili nel 2027, la scheda 8-bis/2026 prevede l'impiego massimo di 45 unità di personale e 2 mezzi terrestri e un fabbisogno finanziario di euro 3.398.812 di cui euro 600.000 per obbligazioni esigibili nel 2027, mentre la scheda 22-bis/2026 prevede l'impiego di n. 22 militari (di cui n. 2 Ufficiali) e di materiali terrestri;

    con riguardo, invece, alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026 (Doc. XXVI, n. 4), essa riferisce che le linee guida a cui si informa l'impianto delle missioni consistono: nel rivalutare periodicamente la partecipazione italiana alle missioni e operazioni NATO, UE, ONU e di Coalizione in funzione del perseguimento degli interessi nazionali; nel favorire una maggiore integrazione tra dimensione operativa e cooperativa, anche attraverso attività bilaterali di cooperazione, supporto all'export e attuazione del Piano Mattei in Africa; nel promuovere stabilità e cooperazione nel Mediterraneo allargato mediante una presenza militare integrata con gli altri strumenti del potere nazionale; nel contribuire in modo credibile alla deterrenza, dando priorità agli impegni connessi ai Piani NATO e al Piano Militare di Difesa Nazionale; nonché nell'esprimere una postura militare agile, adattiva e coerente con gli obiettivi nazionali nei diversi quadranti strategici;

    per le missioni internazionali oggetto di proroga, la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 11.642 unità, con una consistenza media pari a 7.459 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.378.529.211, per il Ministero della difesa, di cui 469.300.000 per obbligazioni esigibili nel 2027, a cui, in caso di effettivo dispiegamento all'estero, dovrebbe aggiungersi il costo delle Forze ad alta e altissima prontezza (scheda 16/2026) che, qualora il contingente fosse impiegato nella sua interezza, sarebbe di euro 63.566.328;

    il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere caratterizzato dalla competizione fra grandi potenze, da numerose crisi che talvolta si alimentano reciprocamente e da un generale arretramento dell'ordine mondiale basato sulle regole e sul rispetto dei diritti umani;

    l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, l'Italia sostiene attivamente il consolidamento delle capacità dell'Ue e della NATO e la loro reciproca cooperazione, all'insegna della complementarietà;

    l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo, al Medio Oriente, ai Balcani e all'Africa;

    con specifico riguardo al Mediterraneo e al Medio Oriente le missioni mirano, in particolare, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, abbinando la componente civile e militare;

    in relazione ai Balcani Occidentali, la loro progressiva integrazione nell'UE rimane centrale per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea;

    per quanto attiene all'Africa, si intende affrontare le cause profonde dell'instabilità, legate anche alla crisi climatica e all'azione di nuovi attori (Russia, Turchia, Paesi del Golfo e Cina), con un approccio comprensivo che tenga conto della prospettiva africana, seguendo le linee guida del «Piano Mattei» per lo sviluppo del continente africano;

    nell'ambito dello sforzo destinato agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2026 ammontano ad un totale di 354.031.583 euro;

    gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 23/2026 a 26/2026), anche per il 2026 e in coerenza con il Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026, sono incentrati soprattutto sull'area del Medio Oriente e sull'Africa, con una ampia tipologia di azioni finalizzate a dare un importante contributo sul canale umanitario e di emergenza, nonché a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali, con un'attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare delle persone più vulnerabili,

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi inter-agenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026);

autorizza,

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026);

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00280) «Chiesa , Formentini , Orsini , Carfagna , Calovini , Zoffili , Saccani Jotti , Billi ».


   La Camera,

   esaminata la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (doc. XXVI, n. 4), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   premesso che:

    preso atto delle comunicazioni rese, il 9 giugno 2026, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga; la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

    la legge 31 ottobre 2024, n. 168, ha modificato la legge n. 145 del 2016 con l'obiettivo di semplificare e rendere più flessibile il processo di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane, favorendo l'interoperabilità tra le missioni che operano nella stessa area geografica. Tuttavia, l'applicazione pratica della riforma non è completamente coerente con le previsioni della legge originaria;

    in particolare, la legge 145 del 2016 (articolo 2, comma 2) stabilisce che il Governo debba fornire per ciascuna missione dettagli specifici, come l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica, la composizione degli assetti e il numero massimo di unità di personale coinvolte. Tuttavia, nella redazione delle schede relative alle missioni internazionali, sembra che non sia stato rispettato pienamente questo dettato normativo. La riforma ha introdotto il concetto di interoperabilità tra missioni della stessa area geografica, ma tale principio è stato applicato in modo tale da accorpare le missioni, senza garantire una descrizione adeguata di ciascuna missione in modo separato. Questo accorpamento ha reso più difficile individuare dettagli specifici come gli assetti, il personale e il fabbisogno finanziario di ciascuna missione;

    conseguentemente il Parlamento si trova, ancora una volta, a dover votare schede che contengono diverse missioni, rendendo complicata una valutazione accurata di ciascuna missione singolarmente, compromettendo così la trasparenza e l'efficacia del processo di autorizzazione;

    infine, non può non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove. Un ritardo che pone le Camere di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile incidere retroattivamente;

    l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea;

    in merito all'autorizzazione delle nuove missioni bilaterali in Iraq e Somalia, di cui rispettivamente alla scheda 4-bis/2026 e 8-bis/2026, non appare chiaro il motivo della scelta di nuove missioni bilaterali e il loro coordinamento con le missioni già presenti nell'area; in tal senso per quanto riguarda l'Iraq si pensi ai dispositivi di cui alla scheda 4/2026. In particolare, alla luce della scadenza fissata a settembre 2026 per l'operazione di coalizione internazionale di contrasto alla minaccia del Daesh e l'operazione NATO Mission in Iraq con scadenza a dicembre 2026, la scelta di una missione bilaterale in Iraq appare, a fronte del crescente disimpegno statunitense rispetto alle sedi multilaterali, ancora poco focalizzata;

    analoghe considerazioni solleva la citata nuova missione bilaterale in Somalia Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa, scheda 8-bis/2026;

    in merito alla proroga per il 2026 del contingente di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza di cui alla scheda 16/2026, si evidenzia come l'interoperabilità in uno scenario geopolitico complesso ed in evoluzione quale quello attuale, debba sempre accompagnarsi alla massima chiarezza rispetto alle operazioni al fine di consentire un pieno coinvolgimento del Parlamento nei processi decisionali seguendo la procedura ordinaria. Chiarezza che si rende tanto più necessaria anche alla luce del fabbisogno finanziario, fissato in 63.566.328 euro, più che raddoppiato rispetto al 2025;

    sono da condividersi, in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno alle autorità ucraine, gli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere nell'area, ma occorre ribadire la necessità che il Governo si adoperi per recuperare una centralità nelle iniziative diplomatiche affinché l'Europa eserciti un ruolo politico e diplomatico forte per una pace giusta e sicura, a partire dall'individuazione di un mediatore europeo;

    desta una crescente preoccupazione, anche alla luce di un possibile disimpegno degli Stati Uniti nell'area, la situazione nei Balcani un teatro nel quale l'Italia ha storicamente svolto un ruolo di primo piano. In particolare, occorre che il Governo, in accordo con i Paesi partner europei avvii le dovute valutazioni per garantire la stabilità in aree particolarmente sensibili, come Bosnia-Erzegovina e Kosovo;

    malgrado la tregua, combattimenti e sofferenza continuano ad essere all'ordine del giorno nella Striscia di Gaza, mentre prosegue incontrastato un piano di annessione di fatto della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, con violenze quotidiane e l'espansione degli insediamenti illegali. Il pieno esercizio del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese non è più rinviabile e richiede scelte nette, anche da parte dell'Italia che è chiamata a contribuire, insieme ai partner europei, a contrastare ogni forma di occupazione illegale e a sostenere una prospettiva di pace fondata sulla giustizia e sulla legalità internazionale, seguendo il mandato reale della risoluzione n. 2803 del 2025;

    con riferimento alla Scheda 23/2026 relativa alle Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario nella Relazione tecnica si parla anche della prosecuzione dell'iniziativa Food for Gaza, annunciata con grande visibilità dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, come un'iniziativa di supporto per la popolazione di Gaza, a fronte della grave crisi umanitaria che sta attraversando la regione;

    tuttavia, le informazioni sugli stanziamenti effettivi destinati a «Food for Gaza» non sono chiare. Le schede e i comunicati ufficiali non forniscono dettagli precisi su come vengano allocati i fondi, creando incertezza sulle dimensioni reali dell'impegno italiano. Questo può sollevare interrogativi sulla reale portata dell'intervento, alimentando dubbi sulla sua efficacia;

    inoltre, l'ammontare dei fondi stanziati per l'iniziativa appare relativamente ridotto se considerato nel contesto complessivo degli aiuti destinati all'intera regione mediorientale. Con 90 milioni di euro complessivi, la parte destinata a Gaza potrebbe risultare insufficientemente proporzionata rispetto alle necessità umanitarie urgenti. Questo solleva la questione se tale cifra sia adeguata a rispondere in modo significativo alla gravità della situazione;

    tra le principali cause di instabilità dell'area, che incidono negativamente anche sui negoziati in corso, vi è l'invasione del Libano da parte di Israele, in palese violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. In tale contesto, le truppe della Missione Unifil dispiegate sul territorio sono state ripetutamente colpite e la situazione continua a destare profonda preoccupazione, nonostante l'accordo sottoscritto a Washington da Israele e Libano il 26 giugno scorso, anche in considerazione della scadenza del mandato della Missione prevista per il 31 dicembre 2026;

    in tale quadro, appare pertanto necessario promuovere la costituzione di una coalizione internazionale, dotata di un mandato chiaro e di adeguate regole di ingaggio, in grado di contribuire efficacemente alla stabilizzazione dell'area al termine del mandato di Unifil, garantendo la tutela della popolazione civile, il rispetto del diritto internazionale e la salvaguardia delle condizioni di sicurezza indispensabili per il consolidamento del cessate il fuoco e la ripresa di un percorso politico;

    in merito alla Libia, la scheda n. 22 riguarda la proroga, per il 2026, della partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi;

    come già evidenziato nel corso dell'intera legislatura e, proprio in sede di esame della stessa missione proposta negli scorsi anni, come ripetutamente emerso e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie, sono oramai innumerevoli le prove di torture sistematiche, messe in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figurano anche alcuni settori della Guardia Costiera libica, responsabili di collusione con gruppi dediti alla tratta di esseri umani e della reclusione dei migranti in centri di detenzione, dove sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti;

    ancora una volta, occorre evidenziare la necessità di promuovere una concreta policy di cosiddetta «accountability» per soggetti che, pur rivestendo ruoli istituzionali, nel fragilissimo quadro politico libico, siano stati riconosciuti, dalla comunità internazionale, colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani;

    alla luce di quanto esposto appare, pertanto, non più giustificabile, la volontà del Governo italiano di rifinanziare ancora una volta, e anche quest'anno, la missione bilaterale di cui alla citata scheda 22 di supporto alla Guardia Costiera libica;

    la mera riproposizione di una missione oramai superata appare inadeguata ad affrontare le criticità presenti in Libia che resta uno dei punti nevralgici della politica italiana ed europea in nord Africa e nel Mediterraneo, sempre più esposta ad una crescente influenza di Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti a scapito dell'Unione europea;

    la scheda 6/2026 ricompresa nel documento XXVI, n. 4 in esame, intitolata «Proroga dell'impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontario della Croce Rossa per attività di attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa», accorpa al proprio interno quattro distinte missioni attive nella regione:

    la missione bilaterale MIASIT in Libia; la missione delle Nazioni Unite UNSMIL in Libia; la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia MIBIT; la missione NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»; tale scelta limita la possibilità di un esame approfondito e distinto delle singole missioni, ciascuna caratterizzata da specifiche finalità operative, ambiti di intervento e contesti politici e giuridici di riferimento;

    in particolare, la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia presenta forti criticità alla luce della progressiva regressione dello Stato di diritto, dell'indipendenza del potere giudiziario, delle libertà fondamentali e della protezione dei diritti umani nel Paese, nonché del quadro generale di instabilità democratica in atto tale da non consentire un voto favorevole da parte del Partito Democratico, che anzi ha più volte denunciato nelle sedi parlamentari il deterioramento del tessuto democratico del Paese e le gravi violazioni dei diritti umani ai danni di esponenti politici dell'opposizione, giornalisti, attivisti, avvocati, sindacalisti ed esponenti vari della società civile;

    alla luce di quanto detto appare di tutta evidenza come analogamente non sia possibile alcun voto favorevole in merito alla nuova missione bilaterale in Tunisia per l'assistenza e l'addestramento della Garde National Maritime di cui alla scheda 22-bis/2026 che appare, inoltre, sovrapponibile, per impostazione, al modello già adottato in Libia e priva di qualunque clausola di condizionalità esplicita in materia di tutela dei diritti umani e di garanzia dell'operatività delle organizzazioni della società civile;

    a tal proposito si evidenzia come nel corso delle audizioni svoltesi le diverse organizzazioni della cooperazione presenti nel Paese abbiano segnalato crescenti limitazioni operative, in particolare nelle attività legate alla tutela dei diritti umani. È stata ricordata, inoltre, la sospensione dell'attività della Lega tunisina dei diritti dell'uomo, componente del Quartetto per il Dialogo Nazionale insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2015;

    riguardo alla missione nell'area dell'Africa Occidentale (Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN, Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso) di cui alla scheda 7/2026, va ricordato, ancora una volta, come dal 2023 il Niger sia stato interessato da un colpo di Stato militare. La Costituzione, entrata in vigore nel 2010, è stata sospesa ed il Consiglio Nazionale di Salvaguardia della Patria (CNSP) ha assunto provvisoriamente i poteri esecutivo e legislativo. Il Presidente del CNSP ha assunto le funzioni ed i poteri di Capo dello Stato e rappresentante internazionale del Niger, dichiarando che il Consiglio avrebbe tenuto fede a tutti gli impegni assunti dal Niger con i propri partner internazionali. Il paese è uscito dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), nonché ha chiuso le missioni dell'Unione europea (EUMPM ed EUCAP);

    i contingenti presenti in Niger di Francia e Usa sono stati espulsi e il regime di Niamey ha espulso anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) senza che le autorità abbiano fornito alcuna motivazione per questa decisione. Il governo ha semplicemente emesso una nota verbale per chiedere la chiusura degli uffici del CICR – presente nel Paese da ben 35 anni – e il rimpatrio immediato del personale straniero presente sul territorio;

    occorre, infine, che sia garantito l'operare in sicurezza del contingente italiano nel territorio nigerino proprio alla luce del nuovo contesto venutosi a creare e come confermato anche dal recente attentato nei pressi della base 101;

    il Partito Democratico, deve osservare che a seguito del colpo di Stato, in Niger si è venuta a determinare una situazione che ha fatto venire meno il rispetto dei principi democratici e non sono stati chiariti dal governo quali siano le forze di sicurezza nigerine che si intende rafforzare con la missione italiana, affinché si possa giungere al ripristino del rispetto dei principi democratici, anche considerando che l'Italia non riconosce la legittimità della giunta militare che si è insediata alla guida del paese;

    non si capiscono, inoltre, le ragioni che hanno portato a mantenere la Missione bilaterale di supporto in Burkina Faso nell'ambito della scheda 7/2026, che sebbene già autorizzata per il 2025, non è stata mai attivata;

    si rinnova il sostegno alla partecipazione dell'Italia all'operazione Eunafor Aspides fino a febbraio 2027 stante la perdurante minaccia posta dagli Houthi nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso e la necessità, dunque, di assicurare un impegno europeo continuativo;

    desta preoccupazione l'ulteriore taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, che scendono dai 251 milioni di euro per il 2025 a 235 milioni;

    risorse che appaiono del tutto inadeguate a fronteggiare il moltiplicarsi dei diversi scenari di crisi, a partire da, come detto in precedenza, quello palestinese, dove occorre ripristinare la fornitura dei servizi essenziali – sanità, scuola, trasporti, nonché per le iniziative umanitarie a sostegno della popolazione non solo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche nei Paesi che ospitano consistenti comunità di profughi, quali Siria, Giordania e Libano, a sua volta colpito da una grave crisi umanitaria come già evidenziato;

    inoltre, si segnala che, relativamente alla scheda n. 23/2026 Iniziative di Cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, la Relazione tecnica specifichi come l'Africa continui a costituire una priorità per la politica italiana di cooperazione allo sviluppo, in linea con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2024-2026, il Piano Mattei, di cui la cooperazione è una componente essenziale, e il Processo di Roma avviato durante la Conferenza «Sviluppo e migrazioni» del 23 luglio 2023. Nell'ambito del richiamato stanziamento di 235 milioni, si prevede di assegnare 90 milioni ad interventi di cooperazione nel continente Africano;

    a tal proposito, occorre ribadire come il Partito Democratico sia consapevole e favorevole dell'importanza delle relazioni con i paesi africani, le cui potenzialità sono state perseguite e sostenute anche negli anni di Governo, così come comune è l'ambizione di rendere forte il ruolo dell'Italia e dell'Europa in Africa, che andrebbe coltivata senza retorica e propaganda;

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026) ad eccezione della missione bilaterale di cooperazione con la Tunisia MIBIT;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026); a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e operi affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE E DELL'ONU

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Proroga della partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Supporto Info-operativo a protezione delle forze armate (PCM – AISE) (scheda 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA

  Proroga della partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle forze armate (scheda n. 15/2026);

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

  Supporto info-operativo a protezione delle forze armate (PCM – AISE) (scheda 17/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026) impegnando altresì il Governo a prevedere ulteriori risorse finanziare per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari;

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026);

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI

  ASIA

   Impiego di un dispositivo militare, includo il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontario della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  AFRICA

   Impiego di un dispositivo militare, includo il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontario della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza:

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (Scheda 22-bis/2026).
(6-00281) «Braga , Provenzano , Amendola , Graziano , Carè , De Maria , Fassino , Porta , Quartapelle Procopio ».


   La Camera

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026) ad eccezione della missione bilaterale di cooperazione con la Tunisia MIBIT;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026); a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e operi affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE E DELL'ONU

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Proroga della partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Proroga dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Proroga della partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Supporto Info-operativo a protezione delle forze armate (PCM – AISE) (scheda 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA

  Proroga della partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle forze armate (scheda n. 15/2026);

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

  Supporto info-operativo a protezione delle forze armate (PCM – AISE) (scheda 17/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026);

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI

  ASIA

   Impiego di un dispositivo militare, includo il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontario della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  AFRICA

   Impiego di un dispositivo militare, includo il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontario della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza:

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (Scheda 22-bis/2026).
(6-00281) (Testo modificato nel corso della seduta) «Braga , Provenzano , Amendola , Graziano , Carè , De Maria , Fassino , Porta , Quartapelle Procopio ».


   La Camera,

   udita la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4);

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 9 giugno 2026, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

   premesso che:

    1) preme sottolineare il ritardo, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, con il quale la Deliberazione in oggetto è stata presentata al Parlamento, ponendolo di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, che impedisce di incidere retroattivamente;

    2) a tal riguardo, il rispetto delle tempistiche previste dalla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», permetterebbe un controllo più efficace in sede parlamentare soprattutto in merito agli eventuali aggiustamenti necessari rispetto all'autorizzazione iniziale, in particolare considerato il fragile e instabile quadro geopolitico internazionale;

    3) con riferimento alla redazione delle schede si rileva il mancato rispetto dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145 nella parte in cui dispone che per ciascuna missione deve essere indicato anche il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. Tuttavia, nelle schede riferite a più missioni, il fabbisogno finanziario è indicato in modo complessivo e non suddiviso per singola missione, come previsto dalla citata normativa vigente. In tal modo la fruibilità e la chiarezza del testo risultano compromesse, considerato peraltro che la recente riforma della citata legge 145 ha abrogato la procedura di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, nonché il preventivo controllo parlamentare sullo schema del medesimo decreto, autorizzando direttamente il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere con propri decreti al riparto in oggetto escludendo gli organi parlamentari competenti da tale procedura;

    4) i documenti in esame si inseriscono in un contesto geopolitico dove si guarda con costante attenzione al conflitto russo-ucraino e alle recenti evoluzioni della crisi in Medio Oriente, con le ricadute che hanno investito lo Stretto di Hormuz. Dopo la tregua fallita di metà giugno, la ripresa delle ostilità tra Iran e Stati Uniti ha dimostrato una volta ancora quanto per perseguire la pace non siano sufficienti proclami altisonanti o mere prove di forza. Un quadro internazionale destabilizzato e sempre più rischioso, che ha portato alla ribalta dinamiche di potenza da Guerra Fredda incarnate dalla mutata postura di politica internazionale dell'amministrazione americana, che vanta un approccio alla politica estera spesso eclatante con cui il resto del mondo si è trovato a dover fare i conti;

    5) la crisi geopolitica internazionale in atto ha dimostrato di essere pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la complessità raggiunta lo scenario appare come uno scacchiere estremamente critico per tutti gli attori internazionali coinvolti;

    6) l'Unione europea in tale contesto ha iniziato a cambiare approccio in modo preoccupante: contrariamente ai suoi principi e valori comuni come libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, promozione della pace e della stabilità – complice un parziale disimpegno statunitense in ambito Nato – ha intrapreso una pericolosa quanto concreta svolta militarista. Tale svolta non può in alcun modo essere condivisa dall'Italia che nelle missioni internazionali ha sempre risposto ai valori e ai principi della nostra Carta costituzionale, volti alla stabilizzazione delle crisi in atto, alla partecipazione attiva della gestione dei processi di transizione e alla garanzia del sostegno di agende riformiste e inclusive, in sinergia con la comunità internazionale nei processi di pace e sicurezza a livello globale;

    7) la vocazione dell'Italia nelle missioni internazionali è sempre stata improntata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, un ruolo di rilievo da sempre riconosciuto dagli altri Paesi, che attualmente assiste ad una costante forzatura da parte del Governo in linea con la politica europea;

    8) il conflitto russo-ucraino, determinato dall'invasione della Federazione russa del 24 febbraio 2022, ormai in atto da oltre quattro anni ha sconvolto il continente europeo, rimettendo in discussione equilibri e relazioni internazionali consolidati in Europa e nel mondo. Negli anni il conflitto ha assunto tutti i connotati di una guerra di logoramento procrastinata nella totale assenza di interventi diplomatici che avessero come fine concreto il raggiungimento di una soluzione di pace duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale. In sostanza gli interventi a sostegno dell'Ucraina sono stati un mero e continuo invio di armamenti, sostegno peraltro ribadito anche nell'ultimo G7 tenutosi ad Evian lo scorso giugno;

    9) attualmente il conflitto attraversa una fase di profonda mutazione tattica e strategica, caratterizzata dal superamento di una fase di stallo operativo dovuto all'impiego massivo di innovazioni tecnologiche che hanno parzialmente compensato la disparità di forze convenzionali. Come noto, l'Ucraina è diventata una superpotenza dei droni, producendo circa quattro milioni all'anno e mettendo a punto sistemi come quello dei droni First-Person View (Fpv), a basso costo e in grado di distruggere sistemi d'arma costosissimi;

    10) a seguito di tale specializzazione è emerso il coinvolgimento attivo di personale e tecnologie militari ucraine nel conflitto mediorientale, pur motivato dalla necessità di Kiev di reperire sistemi di difesa aerea, rischiando di determinare un'estensione transregionale del conflitto, con imprevedibili conseguenze per la sicurezza globale già fortemente compromessa. Tale proiezione strategica ucraina sembra prescindere dal coordinamento con i partner europei, i quali potrebbero trovarsi indirettamente coinvolti in dinamiche mediorientali non concordate, compromettendo il ruolo di equilibrio e mediazione che l'Italia storicamente persegue nell'area;

    11) la situazione richiede la massima urgenza e il massimo sforzo diplomatico al fine di un primo passo concreto per la cessazione permanente delle ostilità tra i due Paesi coinvolti, considerate le condizioni della popolazione civile martoriata dal protrarsi del conflitto e l'elevatissimo numero di caduti sul campo sia russi che ucraini;

    12) il quadrante regionale del Medio Oriente è interessato da forti destabilizzazioni che condizionano gli equilibri mondiali. In particolare l'attacco unilaterale degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran perpetrato in aperta violazione di tutte le regole del diritto internazionale ha avuto conseguenze catastrofiche sull'economia mondiale considerata la crisi energetica e petrolifera che ne è scaturita, costringendo gli Stati Uniti a chiudere un'intesa per un Memorandum con l'Iran che sigillava di fatto il fallimento dell'operazione bellica nella regione;

    13) tale Memorandum, siglato il 17 giugno 2026 e già fallito come dimostrano i recenti avvenimenti, prevedeva sul fronte militare la cessazione delle ostilità – inclusa la fine degli attacchi in Libano, condizione imprescindibile dettata dall'Iran- la rimozione del blocco navale americano, la riapertura temporanea per 60 giorni dello Stretto di Hormuz, nonché sul fronte nucleare l'impegno dell'Iran a non dotarsi e tanto meno sviluppare armi atomiche senza tuttavia l'obbligo di smantellamento delle infrastrutture esistenti;

    14) al contempo, sul fronte libanese è stato siglato un accordo trilaterale tra Israele, Libano e Stati Uniti che prevede la cessazione delle ostilità e il riconoscimento reciproco della sovranità dei due Stati tecnicamente in guerra dal 1948, nonché è previsto che l'esercito libanese assuma progressivamente il controllo del sud del paese, smantellando le infrastrutture militari di Hezbollah zona per zona. Solo al completamento di ogni fase Israele procederà al ritiro successivo;

    15) tra i nodi più controversi di quest'ultima intesa rientra il ruolo rivendicato dagli Stati Uniti di garante neutrale, che in qualità di principale sostenitore militare e diplomatico di Israele sembrerebbe insostenibile minando di fatto la tenuta dell'accordo. Questo aspetto se letto congiuntamente alla complessità e fragilità del sistema di potere libanese rischia di generare una destabilizzazione a favore dell'occupazione israeliana;

    16) la crisi umanitaria devastante provocata a Gaza da Israele, contro ogni logica del diritto internazionale umanitario, peggiora continuamente con una popolazione stremata e privata della dignità e un cessate il fuoco che è tale solo sulla carta considerato il numero elevatissimo di vittime civili durante tale periodo, che secondo le stime del Ministero della salute palestinese supererebbe le 9 mila vittime. È indispensabile dunque adoperarsi a livello internazionale perché venga garantito il pieno e incondizionato accesso agli aiuti umanitari e un cessate il fuoco permanente;

    17) peraltro tale drammatica situazione rischia di aggravarsi ulteriormente dopo gli annunci degli ultimi mesi di Netanyahu che intende estendere l'occupazione nella Striscia di Gaza per raggiungere il controllo del 70 per cento del territorio. Le manifeste intenzioni del Presidente israeliano costituiscono una violazione del cessate il fuoco e dell'Accordo di pace in 20 punti siglato a ottobre 2025. In base all'accordo di tregua, le forze israeliane si erano attestate lungo una cosiddetta «linea gialla» che conferiva a Israele il controllo diretto del 53 per cento della Striscia. Da allora, quella linea è stata sistematicamente spostata verso ovest, restringendo lo spazio vitale dei palestinesi, con le modalità di un piano strutturato che presenta i connotati di una pulizia etnica;

    18) la scheda 16 proroga il contingente di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, aumentando più del doppio la consistenza del medesimo rispetto al 2025, prevedendo un impiego massimo di 6.521 unità di personale, 1.024 mezzi terrestri, 5 mezzi navali e 29 mezzi aerei. La richiesta di autorizzazione prevede margini di intervento geograficamente molto ampi e non circoscritti a gravi crisi internazionali nelle quali l'Italia sia coinvolta in modo diretto o in quanto appartenente a un'organizzazione internazionale, indicando un'area geografica. Considerata l'instabilità dello scenario internazionale nonché la svolta bellicista dell'Unione europea, sarebbe stato opportuno stabilire minuziosamente l'ambito e le possibilità d'intervento;

    19) con riferimento alla Libia, anche per l'anno 2026 assistiamo alla proroga della missione che prevede la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi;

    20) il MoVimento 5 Stelle ancora una volta, come già lo scorso anno in sede di esame della medesima missione, sottolinea quanto ripetutamente emerso negli anni e denunciato da molteplici organizzazioni umanitarie in relazione ai trattamenti riservati ai detenuti in Libia;

    21) le prove e le denunce di quanto avviene nei centri di detenzione sono ormai un bollettino di violenze e torture sistematiche, attuate da autorità indicate dalle stesse istituzioni libiche e poi messe a capo dei centri di detenzione tra cui spiccano settori della Guardia Costiera libica. Questi ultimi, collusi con i gruppi organizzati che gestiscono la tratta di esseri umani, sono i responsabili della reclusione dei migranti nei centri di detenzione in cui vengono sottoposti a trattamenti disumani e a gravi violazioni dei diritti umani;

    22) viste le premesse, appare quindi sempre più complesso comprendere e giustificare la volontà del Governo italiano di confermare anche quest'anno la missione di assistenza alla Guardia Costiera libica di cui alla scheda n. 21;

    23) anche per quanto concerne la chiusura dei centri di detenzione in Libia con effetto immediato, nel corso dell'ultimo anno da parte del Governo italiano non si è riscontrata alcuna tangibile iniziativa – a livello europeo come con la stessa Libia – che avesse lo scopo di assistere migranti e rifugiati rinchiusi arbitrariamente, attraverso il rafforzamento di corridoi umanitari verso i paesi disponibili all'accoglienza, il sostegno a progetti di inclusione ovvero al rafforzamento delle procedure di reinsediamento, così come promosso dall'UNHCR;

    24) considerata l'intollerabile, sistematica e perdurante violazione da parte della Guardia Costiera libica delle procedure e degli standard operativi di intervento di Search and Rescue (SAR), riteniamo che la condizione attuale, in progressivo e costante deterioramento, non consenta in alcun modo l'apertura di credito necessaria nei confronti del Governo in relazione alla proroga della missione citata;

    25) autorevoli fonti giurisprudenziali, inclusa la Corte di Cassazione, hanno evidenziato come le operazioni condotte dalle autorità libiche non possano essere qualificate come attività di soccorso, configurandosi piuttosto come respingimenti collettivi in aperta violazione del principio di non-refoulement;

    26) con riferimento alla Tunisia, è stata deliberata una nuova missione bilaterale per l'assistenza e addestramento della Garde Nationale Maritime, con personale della Guardia di Finanza di cui alla scheda 22-bis;

    27) tuttavia, preme ricordare che la Repubblica Tunisina attraversa una fase di marcata instabilità interna, caratterizzata da un progressivo consolidamento di dinamiche autoritarie sotto la presidenza di Kaïs Saïed. Lo stato di diritto nel Paese appare gravemente compromesso dalla sistematica interferenza dell'esecutivo nel potere giudiziario. Inoltre, la trasparenza dei processi è limitata dall'esclusione di osservatori internazionali e dall'impiego sistematico della videoconferenza, che ostacola il diritto a una difesa effettiva. La libertà di espressione è drasticamente limitata per giornalisti, avvocati e attivisti a causa delle loro critiche verso il governo. Analogamente, la libertà di associazione è minacciata da indagini penali, sospensioni arbitrarie e restrizioni finanziarie nei confronti di numerose ONG e organizzazioni per i diritti umani;

    28) l'aspetto più grave con connotati autoritari è rappresentato dal mancato rispetto dei diritti umani come dimostrato dalle violazioni sistematiche commesse contro persone migranti, richiedenti asilo e rifugiati. In tal senso, si segnalano gravi episodi di espulsioni collettive verso zone desertiche di confine, intercettazioni pericolose in mare, detenzioni arbitrarie e violenze di stampo razzista facilitate da una narrativa politica discriminatoria. Infine, la decisione di ritirare la dichiarazione che consente a individui e ONG di adire la Corte africana dei diritti umani e dei popoli rappresenta un ulteriore indebolimento della protezione dei diritti fondamentali in Tunisia;

    29) desta profonda preoccupazione la grave situazione nel Sahel, a seguito di numerosi colpi di Stato degli ultimi anni, che hanno modificato il quadro politico della regione più di quanto abbiano fatto molte operazioni militari precedenti. Non si è trattato soltanto di una sostituzione di élite al potere, ma di una ridefinizione dei rapporti tra sicurezza interna, legittimità politica e posizionamento internazionale. Le giunte militari hanno costruito parte del proprio consenso presentando la rottura con la Francia e con l'Occidente come recupero di sovranità nazionale;

    30) l'instabilità dilagante e i conflitti violenti minacciano il tessuto sociale delle società e degli Stati saheliani, in particolare, la situazione in Niger rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione, compromettendo l'ordine costituzionale, la democrazia e lo Stato di diritto. Così come la grave crisi politica e sociale nel Burkina Faso, caratterizzata dalla grave violazione dei diritti umani, da abusi, violenze anche contro i bambini e le precarie condizioni di vita della popolazione;

    31) preme sottolineare la situazione in Sudan e in Darfur che si aggrava ogni giorno di più, dopo quasi tre anni di un terribile conflitto tra esercito regolare sudanese (SAF) e le forze paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF). Il Paese è praticamente al collasso, come certificano anche le Nazioni Unite che descrivono la crisi umanitaria in Sudan come catastrofica, una delle peggiori nel mondo degli ultimi decenni. I tentativi diplomatici non hanno sortito risultati significativi e, di conseguenza, la guerra va avanti con tutto il carico di morti, atrocità, pulizia etnica, genocidio, devastazioni che si porta dietro;

    32) a livello internazionale, l'Italia deve spendersi, affinché prosegua con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;

    33) per l'anno 2026, i fondi effettivi stanziati per la cooperazione internazionale – che includono progetti di sviluppo, aiuti umanitari e interventi d'emergenza – ammontano a 227 milioni di euro. Questo dato evidenzia una riduzione rispetto ai 243 milioni di euro stanziati nell'anno precedente. In un contesto globale caratterizzato da crisi umanitarie interconnesse, la riduzione delle risorse citate rappresenta un elemento negativo se si considera peraltro che gli interventi de quo rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili. Sarebbe pertanto opportuno aumentare l'insufficiente fabbisogno finanziario;

    34) è necessario dunque attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle diseguaglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace,

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026), limitatamente alla missione EUMAM Ucraina, a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/ 2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026), impegnando altresì il Governo a condannare in tutte le sedi opportune gli attacchi israeliani in Libano perpetrati contro ogni regola del diritto internazionale, adoperandosi al fine di sostenere iniziative internazionali volte alla stabilizzazione e pacificazione del Libano considerato il fragile accordo siglato con Israele che mette a repentaglio gli equilibri interni;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026), impegnando altresì il Governo ad adoperarsi urgentemente per ampliare notevolmente la portata umanitaria della suddetta operazione, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele, nonché a garantire la permanente l'evacuazione per motivi urgenti medico-sanitari;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026), limitatamente alle seguenti missioni: UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) e NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»;

  Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/ 2026), a condizione che il Governo si impegni con riferimento: 1) alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN ad adoperarsi al fine di agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale considerato che il Niger ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi migratori; 2) alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso;

  Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/ 2026);

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ONU

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/ 2026), impegnando altresì il Governo, con riferimento alla missione EUNAVFOR ASPIDES a mantenere la natura difensiva dell'operazione, al contempo informando costantemente le Camere sull'andamento della stessa;

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026), impegnando altresì il Governo ad adoperarsi attivandosi nelle opportune sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA OPERATIVA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026). In tale quadro potranno ricadere le forze rientranti nelle Allied Reaction Force (ARF) appartenenti al dispositivo della NATO, impegnando altresì il Governo: 1) ad attivare le suddette forze solo in caso di gravi crisi internazionali – al di fuori di conflitti bellici attivi – nelle quali l'Italia sia coinvolta in modo diretto o comunque in ragione della sua appartenenza a organizzazioni internazionali ed esclusivamente in condizioni di massima sicurezza per i contingenti nazionali eventualmente dispiegati; 2) all'assoluto rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016 n. 145, così come modificato dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168, a tutela della capacità di controllo del Parlamento, garantendo altresì la possibilità di stabilire impegni al governo in analogia con quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026), impegnando altresì il Governo ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alle nuove missioni di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), di seguito riportate:

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali:

EUROPA

  NATO Security Assistance and Training for Ukraine (scheda n. 2/2026)

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026), ad eccezione delle seguenti missioni: UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) e NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 22/2026),

non autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alla nuova missione di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), di seguito riportata:

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda n. 22-bis/2026).
(6-00282) «Lomuti , Francesco Silvestri , Pellegrini , Perantoni , Riccardo Ricciardi ».


   La Camera

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026), limitatamente alla missione EUMAM Ucraina, a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/ 2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026), limitatamente alle seguenti missioni: UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) e NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»;

  Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/ 2026), a condizione che il Governo si impegni con riferimento: 1) alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN ad adoperarsi al fine di agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale considerato che il Niger ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi migratori; 2) alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso;

  Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/ 2026);

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ONU

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/ 2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA OPERATIVA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alle nuove missioni di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), di seguito riportate:

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali:

EUROPA

  NATO Security Assistance and Training for Ukraine (scheda n. 2/2026)

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026), ad eccezione delle seguenti missioni: UNSMIL (United Nations Support Mission in Libya) e NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 22/2026),

non autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alla nuova missione di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), di seguito riportata:

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda n. 22-bis/2026).
(6-00282) (Testo modificato nel corso della seduta) «Lomuti , Francesco Silvestri , Pellegrini , Perantoni , Riccardo Ricciardi ».


   La Camera,

   esaminata la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4);

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 9 giugno 2026, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

   premesso che:

    1) è molto grave che il Parlamento sia chiamato a ratificare a luglio missioni internazionali già attive dal 1° gennaio. Il tema della partecipazione dell'Italia alle missioni militari è un tema centrale perché definisce il profilo della politica estera del nostro Paese e non può essere affrontato come una discussione burocratica, quasi un rituale stanco, in cui il Parlamento viene chiamato a ratificare, tardi, l'impianto delle missioni, spesso a prescindere dalla valutazione politica sulla loro efficacia, sull'efficacia della nostra presenza militare, anche in merito a cosa queste missioni hanno prodotto sui territori e sulle popolazioni interessate;

    2) sebbene, infatti, con la legge n. 168 del 2024 il termine per le proroghe sia stato spostato dal 31 dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la proroga, spostamento che noi non abbiamo condiviso, discutere e votare proroghe di missioni già in corso da sette mesi significa semplicemente ratificare scelte già prese invece che assumere responsabilmente decisioni così importanti nelle aule del Parlamento;

    3) queste tempistiche, anno dopo anno, non fanno che reiterare missioni che in alcuni casi vanno avanti da 10, 15 e anche più anni senza che avvenga mai in nessun luogo una discussione capace di affrontare nel merito l'andamento di quella singola missione, che cosa ha prodotto, quali risultati ha ottenuto, quali criticità sono emerse, la sua effettiva utilità. Al danno si aggiunge anche la beffa: ci sono addirittura schede che contengono missioni che sulla base della delibera sono già scadute nel momento in cui il Parlamento le discute e le approva;

    4) inoltre, con l'approvazione della legge n. 168 del 2024, in seguito alle modifiche introdotte alla legge n. 145 del 2016, dallo scorso anno la delibera governativa contiene schede che si riferiscono, molto spesso, a più missioni, che operano nella stessa area geografica, ma non necessariamente con lo stesso mandato. Ciò consente il passaggio di assetti e personale tra le varie missioni contenute nella stessa scheda, senza alcuna autorizzazione ulteriore e, nel caso in cui sia espressamente indicato, anche tra missioni appartenenti a schede diverse. Come avevamo denunciato, a maggior ragione in un contesto internazionale così instabile, tale norma offre margini troppo ampi di operatività;

    5) secondo lo Stockholm international peace research institute la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2025 un nuovo record storico: 2.887 miliardi di dollari, con un aumento del 2,9 per cento rispetto al 2024. I livelli record di spesa militare, che si rinnovano di anno in anno, aumentano il rischio di conflitti senza alcuna considerazione per le sfide globali che rappresentano minacce reali per le persone di tutto il mondo, tra cui l'accelerazione del collasso climatico, il crescente divario di disuguaglianza e i servizi pubblici essenziali cronicamente sottofinanziati;

    6) più armi portano inesorabilmente a più guerre. Sono 49 gli stati dove sono in corso conflitti armati. Nonostante la corsa al riarmo in nome di una necessaria difesa il mondo non è un posto più sicuro. La pace e la sicurezza non si ottengono promuovendo una politica di scontro e di guerra, aumentando le spese militari, la militarizzazione dell'Ue e la sua trasformazione in un blocco militare, ma piuttosto attraverso la diplomazia, il dialogo e la soluzione politica dei conflitti e la costruzione di una sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

    7) quando il Presidente degli Stati Uniti scatena guerre commerciali, minaccia rotture di alleanze pluridecennali, apre a nuovi accordi con Paesi considerati fino a ieri nemici, si ritira da organizzazioni e accordi internazionali e taglia drasticamente i fondi per la cooperazione, ciò che viene radicalmente messo in discussione è il sistema multilaterale di relazioni internazionali che dopo la Seconda guerra mondiale ha portato allo sviluppo dell'ONU e delle organizzazioni e agenzie collegate;

    8) in un contesto internazionale in cui si assiste all'abbandono del multilateralismo accompagnato dall'inevitabile e conseguente tentativo di smantellamento del diritto internazionale, occorrerebbe investire maggiormente negli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e cooperazione allo sviluppo;

    9) a seguito dell'attacco militare congiunto condotto il 28 febbraio 2026 da Israele e dagli Stati Uniti contro la Repubblica islamica dell'Iran, dopo 106 giorni di guerra, si è giunti ad un memorandum che durante il vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio il Presidente statunitense ha definito «finito» e, infatti, sono riprese le ostilità. Il punto di rottura è lo Stretto di Hormuz, dove passa circa un quinto del petrolio mondiale. Dalla guerra ovviamente il popolo iraniano non sta avendo alcun beneficio. La Repubblica Islamica si è ulteriormente rafforzata. I Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione che dovevano essere decapitati dal conflitto, sono usciti più forti di prima. La già difficile situazione economica è crollata del tutto. I beni essenziali (cibo, medicine, carburante) sono diventati un lusso per molti. Ospedali, strade, ponti, scuole, porti distrutti. La guerra non ha toccato il sistema di potere, ma ha distrutto la vita quotidiana di chi quel sistema già lo subiva ogni giorno;

    10) la crisi nello stretto di Hormuz non sembra essersi risolta e in assenza di un quadro stabile di sicurezza condivisa che coinvolga lo stesso Iran è impensabile qualsiasi missione militare dell'Italia possa svolgersi in quell'area. I cacciamine italiani Crotone e Rimini sono attualmente posizionati presso la base logistica e operativa interforze italiana di Gibuti. L'intervento nello Stretto di Hormuz per la bonifica da mine, oltre che subordinato al voto di autorizzazione del Parlamento, ha bisogno di un quadro giuridico multilaterale certo che può scaturire solo dall'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

    11) in Libano prosegue l'invasione del Paese da parte d'Israele e i combattimenti nei confronti di Hezbollah. L'accordo siglato tra Israele e il Libano il 26 giugno 2026 sotto la mediazione Usa, oltre che a non prevedere l'immediato ritiro della potenza occupante dal Paese, rischia di non avere adeguato consenso tra le forze politiche libanesi. Le due principali forze sciite, Amal e Hezbollah, come anche il leader druso Walid Jumblatt, hanno definito l'accordo irricevibile e lesivo della sovranità del Libano. La pretesa israeliana che il disarmo di Hezbollah avvenga per opera delle FAL (Forze Armate Libanesi) mentre perdura l'occupazione militare, appare non solo irrealizzabile ma rischia di spingere il Libano verso la guerra civile. Sei organizzazioni – Amnesty International, Human Rights Watch, il Centro libanese per i diritti umani, Legal Agenda, Reporter senza frontiere e l'Unione dei giornalisti in Libano – in un comunicato congiunto hanno sottolineato come l'accordo «rischia di tradire le vittime di crimini di guerra in Libano. (...) Alcune parti del testo sembrano mirare a impedire alle vittime di gravi crimini internazionali di cercare giustizia presso sedi internazionali; altre paiono accettare lo sfollamento forzato, prolungato e a tempo indeterminato, di decine di migliaia di residenti di vaste aree del Libano meridionale occupate dalle forze israeliane». Il ministero della salute libanese ha recentemente pubblicato un nuovo bilancio delle vittime libanesi in questa fase della guerra cominciata il 2 marzo: 4.303 morti e 12.199 feriti. Israele ha ucciso 130 soccorritori dal 2 marzo, almeno 240 dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023, mentre sono 27 i giornalisti e gli operatori dell'informazione uccisi in quasi tre anni di guerra. L'Unicef ha lanciato un allarme: almeno 100.000 bambini in Libano potrebbero ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico, a meno che non vengano intraprese misure urgenti prima di settembre per riparare e ripristinare le scuole danneggiate dal recente conflitto. Scarseggiano i beni di prima assistenza, a causa anche dei tagli a UsAid e a catena al terzo settore voluti da Trump nel 2025. Nel sud del Libano sono stati ripetutamente usati, da parte dell'esercito israeliano, ordini illegali di «evacuazione» di massa e di non ritorno alle proprie case con l'obiettivo di sfollare e terrorizzare centinaia di migliaia di persone, in espressa violazione del diritto internazionale umanitario, in particolare del crimine di guerra di trasferimento illegale. L'escalation degli ultimi mesi ha avuto un duro impatto sulle truppe di Unifil, più volte sotto attacco dell'esercito israeliano. La missione Onu, nata nel 1978 a seguito dell'invasione israeliana del Paese, giunge ora a termine, ma non è ben chiara la prospettiva dell'impegno internazionale nel Paese a partire dal 2027. In particolare sarebbe opportuno che il Governo informasse dettagliatamente il Parlamento della proposta scaturita il 25 giugno 2026 dal vertice intergovernativo di Antibes tra Italia e Francia, nella quale i due Paesi si candidano a guidare una nuova missione militare in Libano in sostituzione di quella dell'Unifil;

    12) la tragedia del popolo palestinese continua in forme drammatiche nonostante gli annunci di cessate il fuoco che sono stati ripetutamente violati attraverso bombardamenti, incursioni militari e operazioni terrestri che hanno ulteriormente aggravato le condizioni della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Proseguono i progetti del Governo israeliano volti all'occupazione permanente di ampie porzioni della Striscia di Gaza, così come il continuo ampliamento degli insediamenti illegali e delle attività di colonizzazione in Cisgiordania, in aperta violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa) è nata nel 1949 e da allora si occupa di garantire assistenza umanitaria e servizi essenziali nel campo dell'educazione, dell'alimentazione e del lavoro alla popolazione palestinese. L'operatività dell'Unrwa è stata compromessa da una legge israeliana entrata in vigore a inizio 2025 che ha imposto l'interruzione delle sue attività sul territorio del paese. A gennaio 2026 il quartier generale dell'Unrwa a Gerusalemme est è stato demolito e dal 7 ottobre 2023 i raid israeliani hanno ucciso almeno 390 operatori dell'Unrwa, giustificando gli attacchi con presunte connessioni, smentite dalla Corte internazionale di giustizia, tra l'agenzia e Hamas. Come denunciato da Oxfam, i gazawi sopravvivono con meno di 6 litri di acqua pulita al giorno a testa; mentre circa il 77 per cento della popolazione (1,6 milioni di persone) soffre di gravi livelli di insicurezza alimentare, tra cui 132 mila bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione acuta. Il governo italiano continua a propagandare l'iniziativa Food for Gaza, ma, purtroppo, sulla sua reale efficacia non ci sono dati concreti e troppo spesso gli aiuti raccolti si fermano a causa dei blocchi israeliani e non raggiungono chi è in pericolo;

    13) la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina continua a rappresentare una gravissima violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e oltre quattro anni di guerra hanno prodotto centinaia di migliaia di vittime, devastazione economica e sociale, milioni di profughi e gravi conseguenze per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente europeo. Nel corso delle audizioni già citate, il Ministro della difesa ha affermato: «In Ucraina una soluzione militare del conflitto appare difficilmente perseguibile a lungo termine. Siamo davanti a un conflitto che registra livelli di violenza che l'Europa non conosceva dai tempi della seconda guerra mondiale. Ci colpisce la dimensione complessiva del conflitto, il numero fra morti e feriti si avvicina a due milioni verso la fine dell'anno, con pesanti ricadute, finanziarie ed energetiche». Noi da sempre sosteniamo che una pace giusta e duratura possa essere costruita esclusivamente attraverso un percorso diplomatico e multilaterale fondato sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sulla sicurezza reciproca e sulla costruzione di un nuovo sistema di sicurezza cooperativa europeo;

    14) a più di un anno dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, la Siria continua a vivere una fase estremamente delicata, segnata da difficoltà securitarie e dal lento e difficoltoso processo di ricostruzione dell'economia nazionale. Dal 30 gennaio 2026, dopo settimane di duri scontri, i territori curdi dell'amministrazione del nord e dell'est della Siria, anche noti come Rojava, non sono più un pezzo autonomo e separato del Paese, ma sono tornati a essere una regione come le altre, sotto l'autorità del governo centrale di Damasco. Sebbene formalmente sotto la bandiera del Governo di transizione siriano, le operazioni militari sono state condotte dalla milizia jihadista, il cui coordinamento strategico, supporto logistico e appoggio politico sono forniti in modo decisivo dalla Turchia. A ciò si aggiunge la compiacenza degli Stati Uniti: le forze a guida curda hanno rappresentato per anni il principale alleato locale degli Stati Uniti nella lotta contro l'Isis. Poi, pressate dall'offensiva del nuovo governo siriano, osteggiate dalla Turchia e prive di garanzie a lungo termine da parte americana, hanno subito un rapido indebolimento strutturale. Dopo aver combattuto al fianco della coalizione contro l'Isis, pagando un prezzo altissimo, i curdi hanno visto Washington arretrare nel momento decisivo, lasciando campo libero a Damasco e Ankara. L'Isis ha sfruttato il ritiro delle forze curde da Raqqa e da altri cantoni del nord est della Siria passati al controllo di Damasco per riorganizzarsi. Le cellule del gruppo sono uscite dal deserto, tornando a colpire e tentando di infiltrarsi nelle strutture militari e di liberare i prigionieri. Il 24 maggio 2026 nel Rojava si sono tenute le elezioni per eleggere i membri del Parlamento siriano. Mentre l'amministrazione di Damasco ha descritto il processo come un'«elezione parlamentare», molti partiti e gruppi politici del Rojava hanno sostenuto che non si trattava di una vera elezione, bensì di un processo di nomina condotto dal governo del presidente ad interim Ahmed al-Sharaa;

    15) grazie al rapporto «Women State Trafficking: Gendered Violence at the Tunisia-Libya Border» è ormai certo che tra Tunisia e Libia esista una tratta di Stato: una catena di arresti, detenzioni, vendite e violenze che colpisce soprattutto donne nere migranti, resa possibile anche dai fondi europei destinati al controllo delle frontiere. Queste violenze non sono episodi isolati, ma parte di un sistema strutturato. Veri e propri sequestri, sia a terra sia in mare, realizzati attraverso intercettazioni di imbarcazioni rese possibili dal sostegno dello Stato italiano, che fornisce e finanzia i mezzi utilizzati in operazioni ormai pienamente assimilabili a quelle della cosiddetta «guardia costiera libica». Dal 2021, con l'accentramento dei poteri nelle mani del presidente Kais Saïed, la Tunisia ha attraversato una profonda trasformazione autoritaria. Alla luce della trasformazione antidemocratica dello Stato tunisino, della repressione dilagante contro gli oppositori politici, della soppressione della società civile, dell'indipendenza della magistratura e dei media nonché delle gravi violazioni dei diritti umani contro migranti e rifugiati, considerare la Tunisia un paese sicuro è aberrante, compromette fondamentalmente il diritto di asilo ed è in netto contrasto con la difesa e il rispetto dei più basici diritti umani. Proporre una nuova missione a supporto della guardia costiera tunisina si configura oggi come complicità nel compimento di queste violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale;

    16) da oltre tre anni il Sudan è deteriorato da un terribile conflitto: più di 13 milioni di profughi su 42 milioni di abitanti, 200mila vittime e una grave crisi umanitaria e alimentare a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Dal Darfur, negli ultimi mesi, il conflitto si è spostato nella regione meridionale del Kordofan, ora principale teatro di guerra. Secondo i rapporti del Panel of Experts delle Nazioni Unite, studi di Chatham House e numerose inchieste indipendenti, il controllo delle miniere aurifere e del commercio dell'oro rappresenta una delle principali fonti di finanziamento del conflitto, in particolare per le RSF (Forze d'Intervento Rapido) guidate da Mohamed Hamdan Dagalo («Hemeti»). Diverse inchieste, comprese quelle condotte dalle Nazioni Unite, hanno documentato come le RSF siano sostenute dagli Emirati Arabi Uniti attraverso la fornitura di armi e droni. Gli Emirati rappresentano, inoltre, il principale hub per il controllo e il commercio dell'oro proveniente dal Sudan. Una situazione pericolosamente aggravata dalla guerra in Medio Oriente, che ha interrotto le catene di approvvigionamento delle organizzazioni umanitarie, costringendole a utilizzare percorsi più costosi e che richiedono più tempo. Dall'inizio degli attacchi israelo-americani all'Iran, infatti, vie di transito fondamentali come lo Stretto di Hormuz sono state di fatto chiuse, e anche le rotte provenienti da snodi strategici come Dubai, Doha e Abu Dhabi hanno subito ripercussioni, facendo aumentare il costo di cibo, carburante e fertilizzanti;

    17) la crisi umanitaria nel Sahel è arrivata a un punto di non ritorno. Nonostante sia scomparsa dai principali media internazionali, la regione sta vivendo una delle emergenze più gravi del pianeta. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha lanciato un nuovo allarme: circa 24,3 milioni di persone nella regione (Ciad, Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria e Camerun) necessitano di assistenza salvavita. Il Sahel centrale è diventato l'epicentro globale della violenza terroristica. L'instabilità ha causato lo sfollamento forzato di oltre 3,6 milioni di persone solo nell'ultimo anno. Le conseguenze per i civili sono drammatiche: rapimenti e violazioni dei diritti umani sono diventati all'ordine del giorno, circa 12.900 istituti scolastici sono stati costretti a chiudere, privando 2,3 milioni di bambini dell'istruzione. L'UNICEF ha registrato oltre 1.500 gravi violazioni contro i minori, con attacchi che hanno colpito anche strutture sanitarie,

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda 2/2026), limitatamente alla missione EUMAM Ucraina, a condizione che l'addestramento militare sia concentrato sulla difesa dell'integrità territoriale e sulla protezione dei civili e impegnando il Governo a riferire in Parlamento qualora il Consiglio Ue decida di autorizzare la missione ad adoperare al di fuori del territorio degli stati membri;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda 3/2026), impegnando il Governo, con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (MIADIT) ad adoperarsi nelle sedi opportune al fine di ripristinare la piena operatività dell'UNRWA, sottolineando l'importanza del ruolo svolto da tale organizzazione nella protezione e nel sostegno dei rifugiati palestinesi;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 5/2026), a condizione che, stante la possibile collaborazione tra il dispositivo di cui alla presente scheda e il dispositivo aeronavale operante nel Mediterraneo (scheda 9/2026) ed avendo l'operazione Mediterraneo sicuro, tra i suoi obiettivi, attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica, ogni azione di rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale ricada negli scopi umanitari e di supporto alla società civile nel quadro di un monitoraggio costante e rigoroso del rispetto dei diritti umani;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda 6/2026), limitatamente alla missione UNSMIL Libia;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda 9/2026), limitatamente alle seguenti missioni: Dispositivo NATO per la sorveglianza navale e Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 10/2026), a condizione che, in riferimento alla missione EUNAVFOR ASPIDES, il Governo si impegni a mantenere la natura difensiva dell'operazione;

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 11/2026), impegnando il Governo a dare priorità alla costruzione di un'azione politica che porti in Ucraina ad un processo di pace e all'attivazione di canali negoziali per la risoluzione del conflitto su un terreno non militare;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda 12/2026);

   Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda 13/2026);

   Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 15/2026);

   Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda 16/2026), impegnando il Governo all'assoluto rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016 n. 145, così come modificato dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168, a tutela della capacità di controllo del Parlamento, garantendo altresì la possibilità di stabilire impegni al Governo in analogia con quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 23/2026), impegnando il Governo ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo;

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 26/2026),

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza

per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui alle schede contenute nella Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda 2/2026), limitatamente alla missione Nato Security Assistance and Training for Ukraine;

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda 6/2026), ad eccezione della missione UNSMIL Libia;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda 7/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda 9/2026), ad eccezione delle seguenti missioni: Dispositivo NATO per la sorveglianza navale e Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

non autorizza

infine, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00283) «Fratoianni , Bonelli , Zanella , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti ».


   La Camera

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda 2/2026), limitatamente alla missione EUMAM Ucraina, a condizione che l'addestramento militare sia concentrato sulla difesa dell'integrità territoriale e sulla protezione dei civili;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 5/2026), a condizione che, stante la possibile collaborazione tra il dispositivo di cui alla presente scheda e il dispositivo aeronavale operante nel Mediterraneo (scheda 9/2026) ed avendo l'operazione Mediterraneo sicuro, tra i suoi obiettivi, attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica, ogni azione di rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale ricada negli scopi umanitari e di supporto alla società civile nel quadro di un monitoraggio costante e rigoroso del rispetto dei diritti umani;

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda 6/2026), limitatamente alla missione UNSMIL Libia;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda 9/2026), limitatamente alle seguenti missioni: Dispositivo NATO per la sorveglianza navale e Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 10/2026), a condizione che, in riferimento alla missione EUNAVFOR ASPIDES, il Governo si impegni a mantenere la natura difensiva dell'operazione;

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda 12/2026);

   Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda 13/2026);

   Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 15/2026);

   Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda 16/2026).

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 26/2026),

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026),

non autorizza

per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui alle schede contenute nella Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda 2/2026), limitatamente alla missione Nato Security Assistance and Training for Ukraine;

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda 6/2026), ad eccezione della missione UNSMIL Libia;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda 7/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda 9/2026), ad eccezione delle seguenti missioni: Dispositivo NATO per la sorveglianza navale e Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

non autorizza

infine, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026)
(6-00283) (Testo modificato nel corso della seduta) «Fratoianni , Bonelli , Zanella , Borrelli , Dori , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti , Zaratti ».


   La Camera,

   esaminata la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026 (Doc. XXVI, n. 4), nonché la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 (Doc. XXV, n. 4), adottate il 14 maggio 2026;

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, svolte il 9 giugno 2026 davanti alle Commissioni riunite Affari esteri (III) e Difesa (IV) della Camera dei deputati e Affari esteri e Difesa (3ª) del Senato della Repubblica e la deliberazione approvata dalle Commissioni III e IV della Camera dei deputati il 14 luglio 2026 (Doc. XVI, n. 5);

   premesso che:

    l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali costituisce una componente essenziale della politica estera e di sicurezza nazionale e concorre non soltanto alla stabilizzazione politica e istituzionale dei quadranti di crisi, ma anche alla protezione delle popolazioni civili, alla promozione dei diritti fondamentali, alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento dei percorsi di pace in vaste aree del mondo;

    la presenza italiana nei teatri operativi acquista particolare rilievo nel quadro determinato dal protrarsi della guerra in Ucraina e dei conflitti in Medio Oriente, che rende più complesso l'impegno internazionale del Paese e richiede di integrare in una strategia unitaria gli strumenti militari, diplomatici, umanitari e di cooperazione allo sviluppo;

    l'attuale scenario internazionale è segnato dall'intensificarsi della competizione tra le maggiori potenze, dalla moltiplicazione di crisi tra loro interdipendenti e dal progressivo indebolimento dell'ordine fondato sul diritto internazionale, sul rispetto dei diritti umani e sulla soluzione multilaterale delle controversie;

    le emergenze in atto, le minacce rivolte alla libertà e alla sicurezza del continente europeo e il deterioramento dell'assetto internazionale costruito nel secondo dopoguerra accrescono la rilevanza dello strumento militare quale presidio della libertà, della democrazia e delle condizioni politiche indispensabili alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo economico e sociale;

    l'azione internazionale dell'Italia continua a fondarsi saldamente sull'appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica e sul sostegno al multilateralismo imperniato sulle Nazioni Unite, nella consapevolezza che il rafforzamento delle capacità dell'Unione europea e della NATO e una più stretta collaborazione tra le due organizzazioni debbano svilupparsi secondo criteri di complementarità e di reciproco sostegno;

    l'evoluzione dell'orientamento degli Stati Uniti nel sistema delle relazioni internazionali suscita crescenti preoccupazioni circa la continuità degli equilibri strategici e rende necessario che i Paesi europei assumano una responsabilità più ampia e autonoma nella tutela della propria sicurezza e nella difesa dell'ordine internazionale;

    le sfide comuni che investono l'Italia e gli altri Stati membri rendono pertanto urgente un più avanzato processo di integrazione europea nel campo della difesa e della sicurezza, capace di assicurare una maggiore unità politica, una più efficace capacità decisionale e un impiego coordinato delle risorse e delle strutture militari disponibili;

    la cooperazione europea in materia militare, compresa l'integrazione delle capacità produttive, tecnologiche e industriali della difesa, rappresenta non soltanto uno strumento di efficienza e di rafforzamento operativo, ma anche un fattore decisivo di coesione politica e di autonomia strategica del continente;

    nel contesto di crescente instabilità strategica e militare globale, le missioni internazionali e la difesa della libertà e della sicurezza dell'Europa rispondono a esigenze sempre più strettamente connesse, poiché la prevenzione e il contenimento delle crisi nelle aree esterne incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini europei e sulla tenuta delle istituzioni democratiche;

    tale quadro impone il potenziamento dello strumento militare nazionale e delle capacità comuni europee, mediante una programmazione stabile degli investimenti e il pieno ricorso agli strumenti finanziari disponibili, a partire dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita e dall'utilizzo delle opportunità offerte dallo strumento europeo SAFE,

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione Ue denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026);

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00284) «Richetti , Rosato , Bonetti , Onori , Benzoni , D'Alessio , Grippo , Sottanelli , Pastorella , Ruffino ».


   La Camera

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione Ue denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

  Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026);

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00284) (Testo modificato nel corso della seduta) «Richetti , Rosato , Bonetti , Onori , Benzoni , D'Alessio , Grippo , Sottanelli , Pastorella , Ruffino ».


   La Camera,

   esaminata la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4), e la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 (Doc. XXV, n. 4), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   udite le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché del Ministro della difesa, rese presso le commissioni congiunte Affari esteri e difesa, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del 9 giugno scorso;

   valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti in diverse audizioni presso le competenti Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, dal Comandante del Comando Operativo Vertice Interforze, generale c.a. Giovanni Maria Iannucci e dal Direttore Generale della Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti;

   premesso che:

    a livello globale si registra un crescente bisogno di pace e lo testimonia il fatto che il 2025 è stato il terzo anno più violento dal 1946, con 65 conflitti armati registrati e 35 nazione coinvolte (contro le «sole» 29 dell'anno precedente), il raddoppio dei conflitti che riguardano direttamente due o più Stati – da 4 a 8 – e il terrificante incremento del numero delle vittime civili, salito dai 14.200 del 2024, ai 76.500 nel 2025, e di quelle militari: negli ultimi cinque anni sono morte in battaglia oltre 930.000 persone, più dell'intero ventennio precedente al 2021;

    l'invasione russa dell'Ucraina ha comportato da sola 370.000 morti dirette, quella di Gaza oltre 70.000 e i primi dati sul conflitto iraniano avviato quest'anno appaiono tutt'altro che in controtendenza. In questo contesto, rimane elevato anche il numero dei conflitti non statali (75, di cui 34 solo in Africa e 32 nell'America meridionale), così come aumentano gli episodi di stragi di massa, come quelle registrate in Sudan, Congo e Tanzania. In molti di questi scenari l'Italia è coinvolta attivamente come promotrice di pace;

    il nostro Paese, in virtù del suo ruolo storico nell'Unione europea e della sua posizione geografica nel Mediterraneo, ha il dovere di promuovere azioni che contribuiscano ad indirizzare le strategie comuni e che possano garantire stabilità, sviluppo e competitività nel lungo periodo tanto al Paese quanto, di conseguenza, all'intera Unione;

    l'Italia è parte di un contesto geopolitico dinamico caratterizzato da crisi multiple e crescenti minacce che costringono a ridefinire le priorità strategiche tanto in termini di investimenti quanto in termini di programmazione sistemica e di medio/lungo periodo;

    resta attuale la necessità di rafforzare gli sforzi diplomatici, anche di concerto con le organizzazioni e le istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa in forza degli articoli 10 e 11 della Costituzione, nonché di cooperare a una progressiva normalizzazione delle relazioni internazionali in vista della riaffermazione dei principi dello stato di diritto, di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale;

    l'Italia deve farsi promotrice di un percorso da condividere con i partner europei e con gli altri Paesi della NATO per attuare una strategia di contenimento dei processi di esacerbazione dei conflitti che mettono sempre più pressione sulla popolazione civile e sulle relazioni diplomatiche, politiche ed economiche tra gli Stati;

    la «Bussola Strategica» dell'UE e il «Concetto Strategico» della NATO delineano una strategia volta a garantire una maggiore autonomia strategica e una risposta coordinata alle sfide emergenti rendendo resilienti il Continente e l'Alleanza e pronti a rispondere a minacce sempre più diversificate e multidimensionali;

    risulta prioritario riaffermare i valori della pace in ogni contesto, anche attraverso un approccio proattivo che neutralizzi qualsivoglia sollecitazione a qualsivoglia tipologia di allargamento dei conflitti in essere;

    con specifico riguardo al Mediterraneo, al Medio Oriente e al conflitto russo-ucraino, occorre assumere un approccio coordinato che tuteli al contempo la dignità degli Stati sovrani e favorisca l'avvio di soluzioni diplomatiche dei conflitti;

    la guerra in Ucraina, ormai in atto da oltre quattro anni, ha rappresentato e continua a rappresentare un vero e proprio cambio di paradigma nell'architettura di sicurezza euroatlantica avendo accelerato dinamiche di polarizzazione a livello globale;

    il Medio Oriente continua a rappresentare uno dei maggiori fattori di instabilità globale. Il conflitto a Gaza, nonché il conflitto in Iran e il coinvolgimento del Libano contribuiscono a rendere più incerto il futuro della regione, già destabilizzata da crisi economiche, sociali e politiche;

    è indispensabile avviare un percorso di pace e normalizzazione dei rapporti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, al fine di mettere al riparo la popolazione civile e garantire loro cure e beni essenziali: in questo contesto l'Italia deve assumere un ruolo di primo piano, facendosi promotrice di una soluzione diplomatica che porti al disarmo di Hamas e alla realizzazione della soluzione «due popoli due Stati». Contrariamente a quanto affermato dal Governo, le operazioni di sostegno in essere non devono ritenersi strumentali a una ricostruzione di Gaza che sia promossa da organismi privati e/o incoerenti con l'articolo 10 della Costituzione;

    allo stesso modo, la situazione in Libano rischia una escalation: le aperte violazioni del diritto internazionale dovute agli attacchi israeliani impongono la costituzione di una forza di deterrenza volta a neutralizzare Hezbollah e garantire la cessazione del conflitto, salvaguardando le popolazioni civile coinvolte e promuovendo iniziative diplomatiche volte a portare stabilità e sicurezza nella regione;

    relativamente allo scenario Mediterraneo, anche in virtù dei flussi migratori favoriti dall'instabilità politica dei Paesi nordafricani, all'Italia si chiede di assumere un ruolo di mediazione volto a favorire strategie di sviluppo condivise e uniformate al rispetto dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, occorre affermare una radicale soluzione di discontinuità nell'approccio congiunto alla gestione dei flussi migratori maturato nell'ambito della Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla General Administration for Coastal Security (scheda 22/2026): le terribili accuse mosse dalla Corte penale internazionale – e basate anche su molte testimonianze dirette – con riguardo al generale libico Njeem Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria libica e della milizia Rada, scarcerato e rimpatriato dall'Italia con un volo di Stato nonostante il mandato di arresto internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità (perpetrati anche nei confronti di migranti) e poi condannato in Libia, confermano che l'instabilità del Paese e la palese violazione dei diritti fondamentali da parte delle forze di sicurezza e dalle autorità a capo dei centri di detenzione responsabili di collusione con gruppi dediti alla tratta di esseri umani richiedono l'attivazione di una missione europea trasparente e condivisa, abbandonando un approccio bilaterale che rischi, anche solo indirettamente, di vedere l'Italia sostenere o agevolare le atrocità poste in essere nei confronti dei migranti in Libia;

    la lotta ai trafficanti di essere umani non può in alcun modo tradursi in una connivenza o nel supporto dell'Italia rispetto ad attività di forze armate straniere che si contraddistinguono per la puntuale violazione dei diritti e la deumanizzazione dei migranti: diverse organizzazioni per i diritti umani hanno più volte denunciato le torture e gli abusi riservati ai migranti in Tunisia, dove questi ultimi vengono finanche uccisi per procedere all'espianto e vendita dei loro organi secondo un traffico organizzato che si verificherebbe negli stessi ospedali e centri di detenzione. Le operazioni delle autorità governative tunisine di distruzione delle tendopoli di fortuna organizzate dai migranti, nonché il loro trattenimento arbitrario (cui spesso segue il rilascio nel pieno del deserto) rappresentano un attacco diretto ai valori che la nostra Costituzione tutela e garantisce, imponendo all'Italia di assumere una posizione di condanna, e non di sostegno economico e militare;

    in relazione alla partecipazione del personale militare italiano in ambiti operativi in Medio Oriente ed Africa occorre rilevare che si prevede l'invio di mezzi e personale militari in Iraq per l'avvio di una nuova missione bilaterale volta a garantire il supporto alle forze di sicurezza irachene al fine di contrastare la minaccia terroristica Daesh, nonostante il presidente statunitense Trump e il Primo Ministro iracheno al-Zaidi, nelle scorse settimane, abbiano confermato che il contingente USA lascerà il territorio entro la fine di settembre e nessuna informazione sia stata fornita circa il ruolo di tale missione rispetto alle altre già presenti nell'area, tanto più alla luce della recrudescenza del conflitto iraniano-statunitense;

    è previsto inoltre il rafforzamento del contingente italiano in Somalia e nel Corno d'Africa, quale fondamentale presidio di sicurezza per flussi commerciali già fortemente compromessi dalla crisi dello Stretto di Hormuz e che occorre mantenere al riparo dalle crescenti operazioni di pirateria nella regione. In questa prospettiva, occorre garantire piena e coerenza e coordinamento con le altre missioni nel Corno d'Africa (scheda 8): le incertezze negli attraversamenti dello Stretto di Hormuz e la minaccia di chiusura del canale di Suez (scheda 10) da parte degli Houthi hanno dato nuovo slancio ai fenomeni di pirateria e terrorismo che stanno condizionando i traffici commerciali e, di riflesso, le prospettive di crescita globale e richiedono il perdurare dello sforzo del nostro Paese;

    sempre nel contesto africano, tuttavia, occorre rilevare che desta forte preoccupazione il ruolo di destabilizzazione dell'intera regione delle forze armate golpiste del Niger, tenuto conto che la giunta militare che controlla il territorio nigerino sta intensificando i rapporti con l'Iran e la Russia (quest'ultima presente con le proprie truppe sul territorio) e ha fatto venire meno il rispetto dei principi democratici; al riguardo non sono stati chiariti dal governo quali siano le forze di sicurezza nigerine che si intende rafforzare con la missione italiana, affinché si possa giungere al ripristino del rispetto dei principi democratici, anche considerando che l'Italia non riconosce la legittimità della giunta militare che si è insediata alla guida del paese;

    permane prioritaria l'affermazione di un unico approccio europeo, concertato, condiviso e unitario alle crisi con gli Stati limitrofi e di confine, nonché la necessità di rafforzare le misure di contenimento e sostegno poste in essere in accordo con i partner europei;

    l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è evidente anche nell'area dei Balcani occidentali: l'impennarsi delle tensioni tra blocco euro-atlantico e Federazione russa ha introdotto nuovi elementi di preoccupazione ed incertezza sugli scenari di sicurezza nella regione, soprattutto in paesi attraversati da profonde faglie interne e geopolitiche come la Serbia e la Bosnia Erzegovina, che richiedono una costante attenzione al fine di evitare possibili escalation;

    in relazione al futuro impegno dello strumento militare nelle operazioni e nelle missioni all'estero, appare, da un lato, ineludibile provvedere al rafforzamento e all'integrazione delle operazioni con una maggiore attività di cooperazione (anche attraverso la creazione di un esercito unico europeo e di un mercato unico europeo della difesa) e, dall'altro lato, aumentare il coinvolgimento attivo di società civile e terzo settore nella risoluzione delle ferite aperte dai conflitti, al fine di amplificare l'influenza e salvaguardare in maniera più diretta e incisiva gli interessi nazionali e i valori costituzionali;

    tenuto conto della presenza del nostro personale in vari teatri operativi e dei rischi connessi risulta, infine, fondamentale rafforzare le misure di protezione e di sicurezza dei nostri contingenti all'estero, incluso il personale civile;

    ciò tanto più se si considera che il Governo, grazie alla modifica della legge 21 luglio 2016, n. 145 operata con la legge 31 ottobre 2024, n. 168, ha sfruttato a pieno il margine di interoperabilità tra le missioni, offrendo un quadro degli impegni estremamente vago e indefinito che mina la prerogativa autorizzatoria delle Camere, tantopiù se si considera il ritardo del Governo stesso nell'avanzamento delle richieste e trasmissione delle relazioni, oltre che dei tempi a disposizioni per le relative deliberazioni,

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026), a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e operi affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026);

non autorizza:

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00285) «Boschi , Bonifazi , Del Barba , Faraone , Gadda , Giachetti , Madia ».


   La Camera

autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 4, di seguito riportate:

EUROPA

  Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa (scheda n. 1/2026);

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 18/2026);

  Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026);

ASIA

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi interagenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 20/2026);

AFRICA

  Impiego di un dispositivo militare nazionale, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2026), a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e operi affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici;

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2026);

  Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 21/2026);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE, DELL'ONU E DI COALIZIONE

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2026);

  Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2026);

  Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza nazionale nell'area est dell'Alleanza e Forward Land Forces (scheda n. 12/2026);

  Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2026);

  Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2026);

  Supporto info-operativo a protezione del personale delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 17/2026);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

  Partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 14/2026);

FORZE AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA

  Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza (scheda n. 16/2026);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

  Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 23/2026);

  Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 24/2026);

  Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 25/2026);

  Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 26/2026),

autorizza

altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 la partecipazione dell'Italia alle seguenti nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4):

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4-bis/2026);

  Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, nell'area del Corno d'Africa (scheda 8-bis/2026);

non autorizza:

  Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026);

  Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale Garde Nationale Maritime (scheda 22-bis/2026).
(6-00285) (Testo modificato nel corso della seduta) «Boschi , Bonifazi , Del Barba , Faraone , Gadda , Giachetti , Madia ».


   La Camera,

   premesso che:

    l'esame del Doc. XVI, n. 5, recante la Relazione delle Commissioni riunite III (Affari Esteri e Comunitari) e IV (Difesa), prende in considerazione la partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina;

    l'autorizzazione alla partecipazione nazionale alle iniziative NATO, Ue e bilaterali di supporto all'Ucraina) ed al potenziamento della presenza nazionale nell'area Est dell'Alleanza e Forward Land Forces deve ritenersi strettamente subordinata alla prioritaria esigenza di favorire una composizione politica e negoziale del conflitto che porti ad una cessazione duratura delle ostilità nel più breve tempo possibile;

    il quadro autorizzativo delineato impone di conformare l'azione dell'Esecutivo al rigido e inderogabile criterio della prevenzione di qualsiasi escalation bellica, vincolando l'impiego dello strumento militare nazionale al rispetto rigoroso dei limiti operativi, geografici e quantitativi stabiliti dal Parlamento;

    tale vincolo esclude in modo tassativo e assoluto ogni incremento di personale contingentato, ogni estensione del raggio d'azione territoriale delle operazioni e qualsiasi modifica funzionale o delle regole d'ingaggio che possa, anche indirettamente o in via evolutiva, determinare un coinvolgimento diretto o un co-coinvolgimento nelle ostilità attive;

    il mantenimento di una postura di deterrenza e di supporto non può in alcun modo disgiungersi dall'obbligo primario di promuovere, in tutte le competenti sedi internazionali, multilaterali e bilaterali, iniziative diplomatiche concrete e proattive volte al rapido raggiungimento di una cessazione delle ostilità e di una condizione che consenta l'ottenimento di una pace duratura tra le parti in conflitto;

    sotto il profilo delle prerogative costituzionali e del diritto parlamentare, la piena efficacia dell'autorizzazione resta subordinata al costante, preventivo ed effettivo controllo delle Camere, ai sensi e per gli effetti della legge 21 luglio 2016, n. 145, con la conseguenza che qualsiasi variazione della consistenza quantitativa o qualitativa del contributo nazionale, delle modalità logistiche o delle finalità strategiche dovrà essere previamente sottoposta al vaglio e alla formale deliberazione autorizzativa del Parlamento, a garanzia della sovranità democratica sulle scelte di difesa e di politica estera del Paese;

    l'adozione di un approccio fondato sull'invio ad oltranza di forniture militari e sull'escalation bellica si è dimostrata radicalmente inefficace e addirittura controproducente ai fini dell'interruzione delle ostilità, determinando al contrario il prolungamento del conflitto, l'irrigidimento delle posizioni negoziali e il progressivo svuotamento degli arsenali strategici nazionali necessari alla difesa del nostro territorio;

    la tutela prioritaria dell'interesse nazionale impone che l'Italia non possa subordinare la propria sovranità economica, industriale e di difesa a strategie geopolitiche eterodirette che penalizzano i cittadini, il tessuto produttivo e le famiglie italiane;

    l'impegno finanziario complessivo sostenuto dall'Italia per il sostegno diretto e indiretto all'Ucraina e per la riorganizzazione del dispositivo militare nel quadrante orientale dell'Europa ha raggiunto cifre insostenibili per i saldi di finanza pubblica: come confermato da recenti dichiarazioni ed interviste di vertici militari, l'ammontare delle risorse complessivamente mobilitate dall'Italia supera ampiamente i 3 miliardi di euro, considerando sia il valore contabile degli equipaggiamenti e decreti d'invio diretti, sia la quota-parte italiana versata nell'ambito dello European Peace Facility (EPF) dell'Unione Europea per il rimborso dei materiali bellici;

    a tali costi diretti si aggiungono gli oneri finanziari derivanti dalle missioni di presenza avanzata nel fianco Est della NATO (Scheda 12/2026) e le spese per il reintegro dei sistemi d'arma ceduti, i cui costi di rimpiazzo e ammodernamento per la Difesa italiana sono stimati con un incremento medio dei prezzi d'acquisto compreso tra il +30 per cento e il +45 per cento rispetto ai costi storici di inventario, gravando pesantemente sul bilancio dello Stato;

    il perseverare nell'invio di forniture militari alimenta una spirale di spesa pubblica a fondo perduto, mentre i dati economico-statistici nazionali evidenziano la persistenza di gravi criticità economico-sociali interne, tra cui un tasso di inflazione cumulata sui beni di prima necessità superiore al 16 per cento nell'ultimo quadriennio e una pressione fiscale sulla produzione che richiede l'immediata destinazione di ogni risorsa disponibile a sostegno del reddito delle famiglie, delle imprese italiane e del Servizio sanitario nazionale senza contare che le recenti vicende hanno anche dimostrato che tali fondi ceduti hanno spesso alimentato la spirale di corruzione che impera in Ucraina finendo in malversamenti e utilizzi impropri delle risorse cedute;

    la vera sovranità nazionale si esercita garantendo la sicurezza confinaria, la stabilità economica interna il libero accesso alle fonti energetiche, la sicurezza interna ogni giorno minacciata da una criminalità esogena sempre più invadente e una diplomazia autonoma, neutrale e proattiva, incompatibile con la prosecuzione di trasferimenti bellici che alimentano lo stato di guerra anziché favorire la composizione diplomatica del contenzioso;

    la partecipazione dell'Italia alle iniziative di supporto all'Ucraina in ambito NATO, Ue, bilaterale o di coalizione si giustifica unicamente con l'esigenza di favorire una soluzione politica e negoziale del conflitto, dovendo tale partecipazione escludere tassativamente ampliamenti, incrementi di personale, estensioni territoriali o modifiche funzionali idonei a determinare un maggiore coinvolgimento diretto del Paese nelle ostilità e dovendo il Governo promuovere in ogni sede internazionale azioni volte a un cessate il fuoco stabile e all'avvio di trattative tra le parti, sottoponendo sempre al preventivo coinvolgimento e all'autorizzazione del Parlamento, ai sensi della legge n. 145 del 2016, ogni variazione delle finalità, della consistenza o delle modalità operative del nostro contributo;

    si ritiene necessario interrompere con effetto immediato qualsiasi ulteriore cedimento, cessione o fornitura a titolo gratuito o oneroso di materiale di armamento, equipaggiamento militare, sistemi d'arma e mezzi da combattimento nei confronti delle autorità dell'Ucraina, revocando o modificando in senso restrittivo i relativi provvedimenti autorizzativi in corso di validità;

    si ritiene necessario escludere ogni partecipazione finanziaria o logistica dell'Italia a iniziative dell'Unione europea o della NATO finalizzate all'acquisto congiunto o al trasferimento di armi verso il teatro di guerra ucraino;

    si ritiene necessario destinare integralmente le risorse finanziarie risparmiate con la cessazione delle forniture militari e dei correlati interventi d'impiego operativo al rafforzamento della difesa delle frontiere nazionali, all'irrobustimento della sicurezza interna, alla riduzione dei costi energetici, alla salvaguardia del patrimonio industriale e agricolo italiano e a interventi di sostegno economico a favore dei cittadini italiani in condizione di disagio socio-economico,

non autorizza

per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, la prosecuzione della seguente missione internazionale il corso:

  Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2026), in termini di fornitura militare.
(6-00286) «Ziello , Davide Bergamini , Bof , Furgiuele , Pierro , Pozzolo , Ravetto , Sasso ».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1635 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE PER IL RECUPERO DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2961)

A.C. 2961 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2961 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2961, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, contenuti nel fascicolo;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo aggiuntivo 3.06 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.10, 1.14, 1.45, 1.47, 2.0101, 3.07, 3.010, 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 3.06;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2961 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti)

  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 95 sono premessi i seguenti:

   «Art. 94-ter. – (Detenzione domiciliare in casi particolari) – 1. Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per i quali resta fermo il limite di otto anni, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.
   2. La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.
   3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
   4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
   5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilità relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all'autorità giudiziaria una relazione finale.
   6. Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso può essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L'autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
   7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
   8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo 94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili.
   Art. 94-quater. – (Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti)–1. Al fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l'applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. Alla richiesta è allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, è allegato alla sentenza. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
   2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità di cui all'articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89.
   3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare. L'ordinanza è comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza è comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
   4. Quando emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi è richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalità indicate. Si applica il comma 3 del presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti)

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale è corredato dai rispettivi obiettivi e tempi di esecuzione e individua appositi criteri di verifica e monitoraggio, su base trimestrale, dei risultati conseguiti mediante il medesimo percorso di recupero.
1.2. Ruffino, Benzoni, D'Alessio, Onori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: luogo idoneo diverso dalle strutture con le seguenti: una struttura diversa da quella in cui si trova in possesso dei requisiti.
1.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: , individuato tra le strutture e i servizi accreditati o pubblici che dispongano di moduli specifici per il trattamento semiresidenziale e per il contenimento del rischio di recidiva.
1.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: non superiore a otto anni aggiungere le seguenti: ove derivante da cumulo di più pene.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il beneficio si applica anche nei casi di cui all'articolo 99 del codice penale.
1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa.
1.9. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 2, primo periodo, dopo le parole: residenziale o semiresidenziale aggiungere le seguenti: , comprensivo, laddove compatibile con le esigenze terapeutiche individuali e con il medesimo programma socio-riabilitativo, di percorsi di orientamento e formazione al lavoro, ivi compresi tirocini formativi finalizzati al reinserimento lavorativo dei beneficiari della misura di cui al presente articolo,.
1.10. Ruffino, Benzoni, D'Alessio, Onori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato.
*1.12. Dori.
*1.102. Giachetti, Boschi.
*1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ove l'interessato che presenta la domanda risulti condannato per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il programma terapeutico socio-riabilitativo deve avere carattere residenziale e deve essere accompagnato dall'applicazione del braccialetto elettronico.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la facoltà del medesimo tribunale di prevedere il ricorso ad appositi mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di controllo al fine di garantire la corretta esecuzione del programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale.
1.15. Ruffino, Benzoni, D'Alessio, Onori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze con le seguenti: il Ministero della salute.
1.16. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove opportuno,.
*1.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», al comma 5, primo periodo, dopo le parole: al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna aggiungere le seguenti: , nonché all'organo giudiziario competente per l'esecuzione.
1.20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: eventuali violazioni con le seguenti: violazioni gravi, tali da compromettere l'esecuzione del programma,.
*1.22. Dori.
*1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 5, primo periodo, dopo la parola: eventuali aggiungere la seguente: gravi.
1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, primo periodo, dopo le parole: il tribunale di sorveglianza aggiungere le seguenti: , valutata la possibilità di trasferimento in altra struttura idonea, su proposta del servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio,.
1.29. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche non costituisce una violazione delle prescrizioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

   secondo periodo sostituire le parole: In quest'ultimo caso con le seguenti: In questi casi;

   al quarto periodo:

    sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni;

    sostituire le parole: al primo periodo con le seguenti: al primo e al secondo periodo.;

   sostituire il quinto periodo con il seguente: Nel caso di revoca disposta ai sensi del quarto periodo, l'interessato non può richiedere di sostituire la pena residua con altra misura se non decorso il termine di quindici mesi.
1.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: In quest'ultimo caso con le seguenti: Ogniqualvolta si verifichi quest'ultimo caso

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , per non più di due volte,
1.100. Giachetti, Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: per non più di due volte con le seguenti: qualora necessario.
1.30. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze con le seguenti: su proposta del Servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: la pena residua non può essere aggiungere la seguente: immediatamente.
1.31. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, sopprimere il quinto periodo.
1.33. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», al comma 6, quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva diversa motivata valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine all'idoneità di un adeguamento delle prescrizioni o alla prosecuzione del programma.
1.34. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La revoca è motivata anche con specifico riferimento al contenuto della relazione del responsabile della struttura e dell'ufficio di esecuzione penale esterna. La revoca è comunicata al difensore dell'interessato entro ventiquattro ore dalla sua adozione. Il difensore dell'interessato può depositare memoria difensiva entro quarantotto ore dalla comunicazione. La revoca è immediatamente impugnabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo dell'esecuzione. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta può essere proposto ricorso per Cassazione.
1.35. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 7, sopprimere il secondo periodo.
1.37. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano ai condannati che, pur in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, per motivi a loro non imputabili, svolgono il programma terapeutico socio-riabilitativo all'interno dell'istituto penitenziario.
1.39. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9. Nei casi di detenuti privi di residenza anagrafica, al fine di determinare il servizio pubblico per le dipendenze territorialmente competente per l'effettuazione delle valutazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 94-quater».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-quater», comma 1, settimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali fino alla fine del periodo.
1.45. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di euro 19.436.250 a decorrere dall'anno 2026, volta alla creazione di «I.C.A.T.T.» – Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti – e di «Se.A.T.T.» – Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti –. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 19.436.250 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.47. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo il comma 01 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

   «01-bis. Nei casi di cui al comma 01, la detenzione domiciliare può essere concessa anche in deroga ai limiti e alle preclusioni oggettive e soggettive previste dal presente articolo, qualora il reato sia stato commesso in conseguenza di stati emotivi, purché determinati da un impulso contingente insorto in stato di provocazione, ovvero in reazione a reiterate condotte prevaricatrici o vessatorie, e sempre che non siano determinati da motivi abietti o futili e il fatto non sia stato commesso con premeditazione. Tali stati emotivi, qualora ne sia accertata la specifica incidenza sulla genesi del reato e sulla personalità del reo, sono valutati dal tribunale di sorveglianza ai fini della concessione e della determinazione delle modalità di esecuzione della misura.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nei casi di cui all'articolo 47-ter, comma 01-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'ordine di esecuzione della pena detentiva è comunque sospeso e si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.».
1.0100. Ziello, Ravetto, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo.

(Inammissibile)

A.C. 2961 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  Al comma 1, dopo le parole: magistratura di sorveglianza aggiungere la seguente: anche.
2.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle valutazioni necessarie aggiungere la seguente: anche.
2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento del personale in organico presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° novembre 2026 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, a decorrere dall'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0101. Giachetti, Boschi.

A.C. 2961 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:

   a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per coloro che abbiano in corso un programma terapeutico col quale possano beneficiare della misure alternative di cui agli articoli 94 e 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990».
3.1. Benzoni, Onori, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinando specificatamente tali risorse al finanziamento di progetti di cui alla lettera d) del medesimo comma.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.06. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento della magistratura di sorveglianza e riduzione del fenomeno dei cosiddetti «liberi sospesi»)

  1. Al fine di garantire la tempestiva definizione dei procedimenti in materia di esecuzione penale, di ridurre il fenomeno dei soggetti in stato di libertà sospesa e di contribuire alla riduzione del sovraffollamento carcerario, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 120 unità, da destinare prioritariamente alle funzioni di magistratura di sorveglianza, ferme restando le competenze del Consiglio superiore della magistratura. Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.791.289 per l'anno 2026, di euro 9.743.596 per l'anno 2027, di euro 11.948.917 per l'anno 2028, di euro 11.948.917 per l'anno 2029, di euro 13.953.685 per l'anno 2030, di euro 15.517.224 per l'anno 2031, di euro 15.530.191 per l'anno 2032, di euro 16.086.954 per l'anno 2033, di euro 16.133.352 per l'anno 2034 e di euro 16.690.115 annui a decorrere dall'anno 2035. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 3-bis, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.

10.179

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

180

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

11.291

».
3.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento della dotazione organica dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure penali di comunità, di garantire l'effettività dell'esecuzione penale esterna, di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 27 della Costituzione, nonché di fronteggiare l'incremento dei procedimenti e dei compiti attribuiti agli Uffici per l'esecuzione penale esterna conseguente all'ampliamento dell'area delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia è autorizzato a incrementare la dotazione organica del personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assegnato agli Uffici per l'esecuzione penale esterna.
  2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica di cui al comma 1 è incrementata di: 500 unità dell'Area dei funzionari, con profilo di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale e di 200 unità dell'Area degli assistenti, con profili amministrativi e contabili.
  3. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante il ricorso a procedure di concorso pubblico, previo scorrimento di graduatorie vigenti.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, inserire le seguenti: con esclusione dell'articolo 3-bis,.
3.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 2961 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può formulare la richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di formulare la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni transitorie)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applicano, aggiungere la seguente: anche.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: , ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: nonché a quelli definiti con sentenza passata in giudicato.
4.100. Giachetti, Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero della salute, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Tale relazione dà conto, in particolare:

   a) del numero dei soggetti inseriti in percorsi terapeutici socio-riabilitativi residenziali o semi-residenziali;

   b) degli esiti dei programmi terapeutici e di reinserimento;

   c) dei dati inerenti alla revoca della misura e agli indici di recidiva dei beneficiari.
4.02. Ruffino, Benzoni, D'Alessio, Onori.

A.C. 2961 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Abrogazione)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 6-bis è abrogato.

A.C. 2961 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 5;

   b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.
  3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, sopprimere il quinto periodo.
1.32. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La revoca è motivata anche con specifico riferimento al contenuto della relazione del responsabile della struttura e dell'ufficio di esecuzione penale esterna. La revoca è comunicata al difensore dell'interessato entro ventiquattro ore dalla sua adozione. Il difensore dell'interessato può depositare memoria difensiva entro quarantotto ore dalla comunicazione. La revoca è immediatamente impugnabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo dell'esecuzione. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta può essere proposto ricorso per Cassazione.
1.101. Giachetti, Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 7, primo periodo sostituire la parola: magistrato con la seguente: tribunale.
1.36. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano ai condannati che, pur in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, per motivi a loro non imputabili, svolgono il programma terapeutico socio-riabilitativo all'interno dell'istituto penitenziario.
1.38. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter» aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9. Nei casi di detenuti privi di residenza anagrafica, al fine di determinare il servizio pubblico per le dipendenze territorialmente competente per l'effettuazione delle valutazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.40. Dori.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi in materia di liberazione anticipata)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio»;

   b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

  2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
  3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  4. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.
2.0100. Giachetti, Boschi.

(Inammissibile)

A.C. 2961 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a favorire il recupero delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti mediante il ricorso alla detenzione domiciliare nell'ambito di un percorso terapeutico;

    più in particolare. all'articolo 1 introduce nel TU stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti; l'articolo 94-ter, in sostanza, delinea una nuova misura alternativa di detenzione domiciliare specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mentre l'articolo 94-quater disciplina una modalità di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti;

    il successo di tali percorsi dipende in misura determinante dalla presa in carico sanitaria, dalla continuità assistenziale e dall'effettiva integrazione tra il Servizio sanitario nazionale, i servizi per le dipendenze (SerD), le comunità terapeutiche, la magistratura di sorveglianza e l'amministrazione penitenziaria;

    persistono rilevanti criticità nella disponibilità di personale sanitario dedicato alle dipendenze patologiche, nella copertura territoriale dei servizi e nella continuità delle cure nella fase di passaggio dal carcere al territorio;

    il recupero terapeutico rappresenta un investimento in termini di salute pubblica, riduzione della recidiva e sicurezza sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a:

    garantire che l'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame avvenga senza pregiudicare il diritto alla salute delle persone ammesse ai programmi di recupero, assicurando un'effettiva presa in carico multidisciplinare da parte dei servizi del Servizio sanitario nazionale;

    rafforzare i SerD e le équipe multiprofessionali dedicate, anche attraverso un adeguato incremento delle risorse umane e organizzative, al fine di assicurare percorsi terapeutici personalizzati, continuità assistenziale e monitoraggio degli esiti dei programmi di recupero;

    a definire protocolli uniformi tra Regioni, aziende sanitarie, amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza, finalizzati a garantire l'omogeneità dei livelli di assistenza e la continuità terapeutica prima, durante e dopo il percorso di detenzione domiciliare.
9/2961/1. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a:

    garantire che l'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame avvenga senza pregiudicare il diritto alla salute delle persone ammesse ai programmi di recupero, assicurando un'effettiva presa in carico multidisciplinare da parte dei servizi del Servizio sanitario nazionale;

    rafforzare i SerD e le équipe multiprofessionali dedicate, anche attraverso un adeguato incremento delle risorse umane e organizzative, al fine di assicurare percorsi terapeutici personalizzati, continuità assistenziale e monitoraggio degli esiti dei programmi di recupero;

    a definire protocolli uniformi tra Regioni, aziende sanitarie, amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza, finalizzati a garantire l'omogeneità dei livelli di assistenza e la continuità terapeutica prima, durante e dopo il percorso di detenzione domiciliare.
9/2961/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti»;

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a favorire il recupero delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti mediante il ricorso alla detenzione domiciliare nell'ambito di un percorso terapeutico;

    più in particolare. all'articolo 1 introduce nel TU stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti; l'articolo 94-ter, in sostanza, delinea una nuova misura alternativa di detenzione domiciliare specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mentre l'articolo 94-quater disciplina una modalità di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti;

    il diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, deve essere assicurato senza discriminazioni e prescindendo dalle modalità con cui la condizione patologica abbia inciso sulla commissione del reato;

    subordinare l'accesso ai percorsi terapeutici alla dimostrazione di un nesso di causalità tra la condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e il reato commesso rischia di introdurre una disparità di trattamento tra persone affette dalla medesima patologia, limitando l'accesso alle cure sulla base di un requisito estraneo alla valutazione clinica e terapeutica;

    la presa in carico sanitaria deve fondarsi sulla certificazione dello stato di dipendenza e sulla valutazione del programma terapeutico individualizzato da parte dei servizi competenti del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disciplina introdotta al fine di adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a considerare lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza quale condizione per l'accesso ai percorsi terapeutici previsti dalla normativa vigente, prevedendo che l'ammissione agli stessi possa fondarsi esclusivamente sulla certificazione clinica della condizione di dipendenza, rilasciata dai competenti servizi del Servizio sanitario nazionale o da strutture pubbliche, fermo restando il vaglio dell'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
9/2961/2. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a favorire il recupero delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti mediante il ricorso alla detenzione domiciliare nell'ambito di un percorso terapeutico;

    più in particolare, all'articolo 1 introduce nel TU stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti; l'articolo 94-ter, in sostanza, delinea una nuova misura alternativa di detenzione domiciliare specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mentre l'articolo 94-quater disciplina una modalità di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti;

    il provvedimento in esame è dunque finalizzato a favorire percorsi di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, riconoscendo il trattamento terapeutico quale strumento fondamentale per la riduzione della recidiva e la tutela della salute;

    l'efficacia dei percorsi di cura dipende dalla qualità dell'intervento terapeutico, dall'adeguatezza delle strutture ospitanti, dalla presenza di équipe multidisciplinari e dalla disponibilità di risorse economiche coerenti con gli standard assistenziali previsti dalla normativa sanitaria;

    nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione competente è stato evidenziato il rischio che la previsione di rette inferiori a quelle ordinariamente riconosciute dalle regioni per i medesimi programmi terapeutici possa determinare fenomeni di dumping tariffario, con conseguente riduzione della qualità delle prestazioni erogate, compressione delle condizioni di lavoro degli operatori e progressivo abbassamento degli standard assistenziali;

    inoltre, al citato articolo 1, comma 1, capoverso 94-ter, secondo periodo, è previsto che l'interessato possa altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo «diverso dalle strutture di cui al comma 2», quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni;

    l'individuazione di strutture prive dei requisiti di accreditamento sanitario o non inserite nella programmazione regionale rischierebbe di compromettere l'effettività dei percorsi terapeutici e di determinare una disparità di trattamento tra persone affette dalla medesima patologia, in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela del diritto alla salute sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione;

    appare pertanto necessario assicurare che i programmi terapeutici destinati alle persone ammesse alle misure previste dal provvedimento siano realizzati all'interno della rete dei servizi accreditati del Servizio sanitario nazionale, garantendo uniformità degli standard di cura sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo e d'intesa con le Regioni, volta a garantire che i programmi terapeutici previsti dal disegno di legge in esame siano svolti esclusivamente presso comunità terapeutiche autorizzate e accreditate secondo la normativa vigente e inserite nella rete dei servizi per le dipendenze, assicurando altresì che le rette riconosciute per l'accoglienza e il trattamento delle persone ammesse alle misure alternative non siano inferiori alle tariffe stabilite dalle regioni per i corrispondenti moduli terapeutici, al fine di preservare elevati standard assistenziali, garantire la qualità delle cure, valorizzare il lavoro degli operatori e prevenire fenomeni di concorrenza al ribasso incompatibili con la tutela del diritto alla salute.
9/2961/3. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo e d'intesa con le Regioni, volta a garantire che le rette riconosciute per l'accoglienza e il trattamento delle persone ammesse alle misure alternative non siano inferiori alle tariffe stabilite dalle regioni per i corrispondenti moduli terapeutici, al fine di preservare elevati standard assistenziali, garantire la qualità delle cure, valorizzare il lavoro degli operatori e prevenire fenomeni di concorrenza al ribasso incompatibili con la tutela della salute.
9/2961/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si pone l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, introducendo procedure più uniformi per l'accertamento della condizione clinica e per la predisposizione dei programmi terapeutici;

    l'effettiva e attuale condizione di dipendenza costituisce il presupposto per l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento;

    tale valutazione richiede un approccio clinico multidimensionale, coerente con i sistemi diagnostici internazionali, che tenga conto degli aspetti diagnostici, psicopatologici, motivazionali, relazionali e sociali e non sia limitato al solo riscontro tossicologico, il quale può risultare insufficiente, specie nei confronti delle persone detenute o inserite in contesti protetti;

    preme, altresì, ai firmatari, rappresentare l'evoluzione delle conoscenze scientifiche che ha portato al riconoscimento di alcune dipendenze comportamentali, tra cui il disturbo da gioco d'azzardo, quali condizioni cliniche trattate nell'ambito dei servizi pubblici per le dipendenze e ricomprese nei sistemi diagnostici internazionali,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

    a prevedere, nell'ambito delle linee guida nazionali previste dal comma 4 del nuovo articolo 94-ter, criteri uniformi per l'accertamento dell'attualità della dipendenza fondati sui principali sistemi diagnostici internazionali, definendo standard nazionali per la certificazione diagnostica, superando l'identificazione dell'attualità della dipendenza con la mera positività tossicologica e valorizzando espressamente la componente psichica della patologia, oltre a quella biologica;

    a promuovere un approfondimento, anche in sede tecnica, nonché un monitoraggio, della disciplina relativa alle dipendenze comportamentali riconosciute dai principali sistemi diagnostici internazionali, anche al fine di verificarne l'adeguatezza, alla luce dell'evoluzione delle evidenze scientifiche, e di assicurare un adeguato riconoscimento nell'ambito dei percorsi di prevenzione, cura e presa in carico sanitaria
9/2961/4. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo modifica e innova la disciplina in materia di dipendenze e di percorsi di recupero per soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti inseriti nel circuito penale;

    in particolare, l'articolo 1 introduce il nuovo articolo 94-quater nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, disponendo la «Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti»: la norma consente all'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere un programma terapeutico di richiedere l'applicazione concordata della pena (c.d. patteggiamento) con contestuale autorizzazione all'esecuzione con le modalità del programma medesimo, fissando specifiche soglie ed esclusioni e regolando la fase cautelare ed esecutiva;

    nell'ottica di garantire un corretto ed effettivo bilanciamento tra la finalità rieducativa e di recupero sociale della pena e la tutela della pubblica incolumità, appare prioritario evitare un uso strumentale degli istituti premiali di favore introdotti dalla norma;

    è fondamentale garantire la certezza e la genuinità della condizione di tossicodipendenza, onde evitare che l'accesso all'istituto del patteggiamento diventi una scorciatoia processuale preordinata unicamente a evitare la misura detentiva anziché sostenere un reale percorso terapeutico;

    a tal fine, ad avviso dei firmatari, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza dovrebbe risultare attestata da idonea documentazione medica pubblica, risultante da data certa antecedente al momento della commissione del reato ascritto, così come si reputa altrettanto necessario escludere tassativamente dall'ambito applicativo della predetta forma speciale di patteggiamento i reati di particolare gravità e, in particolare, il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis, comma 2, del codice penale, in virtù del disvalore della condotta e dell'esigenza di assicurare una risposta sanzionatoria ferma ed efficace a tutela della vita umana,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, sotto il profilo legislativo e amministrativo volte a:

    prevedere che l'accesso alla definizione anticipata del processo di cui al predetto articolo 94-quater sia subordinato alla prova dello stato di tossicodipendenza da fornirsi esclusivamente mediante certificazione rilasciata dai Servizi per le Dipendenze (SerD), con la previsione che tale certificazione debba risultare pregressa rispetto al momento della commissione del reato;

    inserire tra le cause ostative all'applicazione della pena concordata con finalità di recupero ai sensi del medesimo articolo il reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione, di cui all'articolo 589-bis, secondo comma, del codice penale.
9/2961/5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, con l'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in casi particolari per persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che debbano espiare una pena detentiva non superiore ad otto anni;

    la previsione di un limite edittale ed esecutivo così elevato rischia di ammettere al beneficio della detenzione domiciliare anche autori di singoli delitti di straordinaria gravità e ad elevato allarme sociale, vanificando l'esigenza contestuale di un'adeguata e ferma risposta dello Stato;

    un'applicazione indiscriminata di tale soglia ad un unico fatto di reato produrrebbe una sproporzionata ed ingiustificata maglia larga nell'accesso alle misure alternative alla detenzione, finendo per ricomprendere fattispecie criminose di marcata pericolosità;

    appare pertanto indispensabile circoscrivere la portata applicativa della disposizione, chiarendo che il tetto degli otto anni non abbuoni o affievolisca la sanzione per un singolo reato grave, bensì trovi applicazione esclusivamente nei casi in cui tale entità di pena sia la somma di una pluralità di condanne per fatti di minore gravità confluiti nella fase esecutiva, scongiurando il rischio che reati isolati ad altissimo disvalore consentano l'accesso alla misura,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni opportuna iniziativa, sotto il profilo legislativo, anche di carattere interpretativo, o amministrativo, affinché l'accesso alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 94-ter entro il limite degli otto anni sia circoscritto ai soli casi in cui tale ammontare di pena non sia riferibile ad un unico reato di eccezionale gravità, ma sia la risultante della somma e del raggruppamento in fase di esecuzione di una pluralità di distinte condanne e di più titoli esecutivi di minore entità.
9/2961/6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di rafforzare il ricorso alle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mediante un sistema fondato sull'accertamento della condizione clinica, sulla predisposizione di programmi terapeutici personalizzati e sul costante monitoraggio del loro svolgimento, al fine di favorire il recupero della persona, la riduzione della recidiva e il reinserimento sociale;

    il nuovo articolo 94-ter introdotto dal provvedimento disciplina al comma 6 le ipotesi di revoca del programma terapeutico in caso di violazione delle prescrizioni imposte o di esito negativo del programma medesimo;

    l'efficacia dei percorsi riabilitativi presuppone che le determinazioni conseguenti ad eventuali inadempimenti siano improntate ai principi di proporzionalità, gradualità e individualizzazione della risposta, tenendo conto della natura della violazione, della sua gravità e dell'incidenza sul percorso terapeutico in atto;

    una preclusione automatica e generalizzata alla prosecuzione o al successivo accesso ai programmi terapeutici conseguente a qualsiasi violazione delle prescrizioni rischierebbe di non distinguere tra violazioni di carattere meramente formale e condotte effettivamente incompatibili con il perseguimento delle finalità terapeutiche e rieducative della misura, con possibili ricadute anche sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della disciplina;

    appare pertanto opportuno che l'applicazione della disposizione sia accompagnata da criteri uniformi che consentano di individuare le violazioni aventi effettiva rilevanza ai fini della revoca della misura, evitando automatismi suscettibili di compromettere la continuità dei percorsi di cura;

    nelle patologie da dipendenza la ricaduta rappresenta un evento clinico possibile nel decorso della malattia e richiede una valutazione multidimensionale che tenga conto dell'intero percorso terapeutico e non esclusivamente degli accertamenti tossicologici,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a prevedere, in occasione di successivi provvedimenti attuativi del provvedimento in titolo, nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria:

    l'adozione di criteri applicativi uniformi volti a distinguere le violazioni delle prescrizioni che, per natura e gravità, risultino incompatibili con la prosecuzione del programma terapeutico da quelle di carattere meramente formale od occasionale;

    un elenco tassativo ovvero criteri oggettivi per l'individuazione delle violazioni suscettibili di determinare la revoca della misura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e individualizzazione del trattamento, assicurando che le determinazioni conseguenti tengano conto anche dell'effettivo andamento del percorso terapeutico e delle valutazioni cliniche formulate dai servizi competenti;

    a escludere che la ricaduta clinica possa essere qualificata alla stregua delle violazioni delle prescrizioni, a tal fine rafforzando il ruolo dei Servizi per le dipendenze nel monitoraggio multidimensionale del percorso terapeutico e prevedendo una relazione clinica personalizzata quale supporto alle determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine all'eventuale revoca della misura.
9/2961/7. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo introduce percorsi semplificati per la fruizione di misure alternative e definitorie del procedimento giudiziario volti all'inserimento in programmi terapeutici e socio-riabilitativi per soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza;

    nell'applicazione delle predette misure occorre operare un rigoroso bilanciamento tra l'esigenza di recupero terapeutico del condannato e la primaria ed inderogabile esigenza di tutela e sicurezza delle persone offese e della collettività;

    un'attenzione del tutto prioritaria e differenziata deve essere riservata ai soggetti imputati o condannati per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne (come individuati nel codice di procedura penale e dal testo unico sull'ordinamento penitenziario), rispetto ai quali il fattore di rischio di reiterazione, di condotte persecutorie o di escalation violenta richiede il massimo grado di cautela e contenimento;

    l'efficacia del recupero e la neutralizzazione della pericolosità sociale non possono prescindere da modalità operative che garantiscano il totale isolamento dal contesto di potenziale aggressione e il controllo costante dei movimenti;

    appare pertanto indispensabile prevedere che, per gli autori di reati di genere, l'ammissione al programma sia condizionata all'inserimento in strutture a carattere rigorosamente residenziale e che la permanenza sia costantemente affiancata da idonei dispositivi tecnologici e strumenti di monitoraggio a distanza di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, allo scopo di prevenire qualsiasi indebito allontanamento e garantire la tutela delle persone offese,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, nei casi in cui il soggetto richiedente la fruizione dei programmi e delle misure terapeutiche e socio-riabilitative previste dal provvedimento in titolo risulti condannato per reati di violenza di genere e domestica, l'ammissione sia condizionata alla scelta di programmi a carattere tassativamente ed esclusivamente residenziale e l'accesso e la permanenza presso la struttura residenziale siano eseguiti unicamente in abbinamento all'applicazione di particolari modalità di controllo a distanza mediante strumenti tecnici o elettronici di tracciamento
9/2961/8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni volte a revisionare e innovare la disciplina sulle dipendenze, promuovendo e riorganizzando l'accesso ai percorsi e alle misure alternative alla detenzione e ai programmi terapeutici e socio-riabilitativi per persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza;

    l'esperienza giurisprudenziale ed epidemiologica evidenzia come il passaggio diretto dal regime detentivo ordinario all'ammissione alle misure alternative e alle comunità terapeutiche presenti un tasso critico di fallimento e di revoca della misura, legato non soltanto a ricadute cliniche nell'uso di sostanze, ma soprattutto alla difficoltà di adattamento dei soggetti alle regole, alle responsabilità e alle dinamiche relazionali del contesto esterno;

    per ovviare a tali criticità, si sono dimostrate di straordinaria efficacia clinico-trattamentale le sperimentazioni di «trattamento intensificato» e «pre-comunità» avviate negli istituti penitenziari (quali il progetto «Spazio Zero – Cambiare Dentro» attivato presso la Casa Circondariale di Lodi);

    tali progetti, fondati sulla creazione di sezioni detentive dedicate conformate a vere e proprie pre-comunità terapeutiche, anticipano durante la carcerazione le dinamiche della vita libera e della comunità, promuovendo la responsabilizzazione dell'imputato o condannato attraverso la sottoscrizione di patti trattamentali, laboratori socio-educativi, formazione professionale coerente con le richieste del tessuto economico locale e il costante raccordo tra équipe penitenziaria, SerD, enti del Terzo Settore e magistratura di sorveglianza;

    i dati statistici derivanti dalle citate sperimentazioni confermano una percentuale di buon esito del percorso riabilitativo e di tenuta delle misure alternative superiore al 90 per cento, abbattendo drasticamente la recidiva, migliorando il clima interno agli istituti e garantendo un reale reinserimento sociale e lavorativo;

    appare pertanto opportuno sostenere e mettere a sistema tali modelli integrati di transizione protetta, affinché il tempo della pena si trasformi concretamente in un percorso di autentica ristrutturazione personale e di prevenzione della reitera di condotte criminose,

impegna il Governo:

   al fine di ovviare alle criticità rilevate in premessa, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni opportuna iniziativa, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a:

    promuovere, sostenere e incentivare la diffusione, all'interno degli istituti penitenziari del territorio nazionale, di modelli organizzativi di «trattamento intensificato» e di «pre-comunità terapeutica» di cui alla premessa;

    a destinare adeguate risorse e a promuovere specifici protocolli d'intesa tra l'Amministrazione penitenziaria, i Servizi per le Dipendenze (SerD), gli Enti del Terzo Settore, le università e il tessuto imprenditoriale locale, al fine di garantire la continuità terapeutica, formativa e lavorativa nel delicato passaggio dal regime detentivo interno alle misure alternative e di comunità.
9/2961/9. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del nuovo articolo 94-ter, introdotto dal provvedimento in titolo, è introdotto il programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale quale nuova modalità di accesso alle misure alternative, presso un non meglio precisato «luogo idoneo», diverso dalle strutture private accreditate e dalle strutture pubbliche residenziali del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze;

    tale indeterminatezza con riferimento all'idoneità delle strutture suscita forti perplessità in quanto paventa una progressiva esternalizzazione di funzioni di elevato rilievo sanitario verso soggetti privati, il rischio di una crescita non governata dell'offerta privata e della prevalenza di logiche di natura economica, inconciliabili con l'esigenza della piena efficacia della nuova disciplina che richiede appropriatezza assistenziale, una chiara definizione dell'organizzazione del percorso terapeutico, delle responsabilità cliniche e delle modalità di coordinamento tra le diverse strutture coinvolte;

    preme, altresì, ai firmatari rappresentare il fatto che il provvedimento in titolo richiede che nella domanda di accesso alle misure alternative sia indicata la correlazione tra il reato commesso e la condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza: tale valutazione presenta profili clinici, criminologici e giuridici che rendono opportuno distinguere le competenze spettanti ai servizi sanitari da quelle proprie dell'autorità giudiziaria,

impegna il Governo:

  ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

   ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nell'ambito delle linee guida applicative, sia chiarita e circostanziata l'idoneità delle strutture di cui alla premessa, prevedendo per esse specifici requisiti di compatibilità, al pari delle strutture accreditate, e siano definiti i requisiti clinici e organizzativi dei programmi, confermando la permanenza della responsabilità clinica del progetto terapeutico in capo al Servizio per le dipendenze e, altresì, valutando l'inserimento dei programmi territoriali specialistici, ove risultino più appropriati, tra le modalità di accesso alla misura;

   all'adozione di ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, a chiarire, nell'ambito delle disposizioni attuative del provvedimento, che i servizi specialistici competenti forniscono gli elementi clinici e diagnostici necessari alla valutazione, mentre la rilevanza giuridica della correlazione tra dipendenza e reato resta attribuita all'autorità giudiziaria.
9/2961/10. Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera

impegna il Governo:

  ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo,

   ad adottare ogni iniziativa utile affinché, nell'ambito delle linee guida applicative, sia chiarita e circostanziata l'idoneità delle strutture di cui alla premessa, prevedendo per esse specifici requisiti di compatibilità, al pari delle strutture accreditate, e siano definiti i requisiti clinici e organizzativi dei programmi, confermando la permanenza della responsabilità clinica del progetto terapeutico in capo al Servizio per le dipendenze e, altresì, valutando l'inserimento dei programmi territoriali specialistici, ove risultino più appropriati, tra le modalità di accesso alla misura;

   all'adozione di ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, a chiarire, nell'ambito delle disposizioni attuative del provvedimento, che i servizi specialistici competenti forniscono gli elementi clinici e diagnostici necessari alla valutazione, mentre la rilevanza giuridica della correlazione tra dipendenza e reato resta attribuita all'autorità giudiziaria.
9/2961/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo introduce una disciplina organica volta a rafforzare il ricorso alle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mediante l'introduzione di nuove procedure per l'accertamento della condizione di dipendenza, la definizione e il monitoraggio dei programmi terapeutici e riabilitativi, nonché il coinvolgimento dei Servizi per le dipendenze (SerD), degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e della magistratura di sorveglianza;

    le disposizioni introdotte dal provvedimento incidono su profili di particolare rilievo sotto il profilo sanitario, organizzativo e giudiziario, attribuendo nuove competenze ai soggetti istituzionali coinvolti e introducendo strumenti innovativi destinati a incidere sull'accesso alle misure alternative, sulla gestione dei programmi terapeutici e sull'organizzazione degli uffici competenti;

    l'effettività e l'efficacia della disciplina potrà essere adeguatamente valutata soltanto attraverso un costante monitoraggio della sua applicazione, dell'impatto sui procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, sull'attività dei Servizi per le dipendenze e degli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché dei risultati ottenuti in termini di accesso ai percorsi terapeutici, continuità della presa in carico e perseguimento delle finalità di recupero e reinserimento sociale perseguite dal provvedimento;

    appare pertanto opportuno assicurare alle Camere un'informazione periodica sull'attuazione della riforma, anche al fine di consentire una tempestiva valutazione dell'efficacia delle misure introdotte e dell'eventuale necessità di adottare interventi correttivi o integrativi,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale per il primo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e, successivamente, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni ivi introdotte, concernente, in particolare, dati e informazioni sul numero delle istanze presentate e accolte, i tempi di definizione dei procedimenti, le tipologie di programmi terapeutici autorizzati, l'andamento dei percorsi riabilitativi, i casi di revoca delle misure e le relative motivazioni, nonché gli effetti della disciplina sull'attività dei Servizi per le dipendenze (SerD), degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e dei Tribunali di sorveglianza, anche al fine di consentire alle Camere di valutare l'efficacia della nuova disciplina e l'eventuale necessità di ulteriori interventi normativi.
9/2961/11. Alfonso Colucci, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di accesso alle misure alternative alla detenzione per le persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, introducendo il nuovo articolo 94-ter del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di rendere più tempestive ed efficaci le procedure di valutazione, ammissione e monitoraggio dei programmi terapeutici;

    improvvidamente, l'articolo 2 dispone che il personale assegnato all'Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza sia impiegato a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui al predetto articolo;

    l'Ufficio per il processo costituisce uno strumento organizzativo volto a garantire un più efficace esercizio della funzione giurisdizionale mediante attività di supporto ai magistrati, caratterizzato da criteri di flessibilità organizzativa e di impiego delle risorse in funzione delle esigenze degli uffici giudiziari;

    la previsione di una destinazione funzionale espressamente limitata e circoscritta alle attività connesse all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter determina una rigidità nell'utilizzo del personale assegnato che riduce la capacità organizzativa degli uffici e limita la possibilità di impiegare le medesime risorse anche nelle ulteriori attività di competenza della magistratura di sorveglianza, secondo le concrete esigenze del servizio;

    appare pertanto opportuno preservare la necessaria flessibilità organizzativa dell'Ufficio per il processo, evitando interpretazioni che possano circoscriverne l'impiego ad una sola categoria di procedimenti;

    i firmatari rappresentano, altresì, che la disposizione in parola si pone in maniera inconciliabile con quanto previsto, per il medesimo personale, dal decreto-legge in tema di giustizia e attuazione del patto europeo per la migrazione e l'asilo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo, anche di carattere interpretativo, affinché la disposizione di cui all'articolo 2 indicata in premessa non sia interpretata nel senso di limitare l'impiego del personale dell'Ufficio per il processo esclusivamente alle attività connesse all'applicazione delle misure previste dall'articolo 94-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ma consenta il suo utilizzo a supporto dell'insieme delle funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, nel rispetto delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari e dei criteri di efficiente impiego delle risorse disponibili.
9/2961/12. Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce una disciplina organica volta a favorire il ricorso alle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, rafforzando il ruolo dei programmi terapeutici e prevedendo procedure uniformi di accertamento della condizione clinica, di definizione dei percorsi di cura e di monitoraggio della loro attuazione;

    l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni presuppone un significativo coinvolgimento dei Servizi per le dipendenze (SerD) e degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), ai quali sono demandate attività di valutazione clinica, predisposizione e monitoraggio dei programmi terapeutici, nonché il raccordo con l'autorità giudiziaria;

    l'incremento delle funzioni attribuite ai predetti servizi rende necessario assicurare risorse organizzative e finanziarie adeguate, affinché sia garantita l'effettività delle misure introdotte, non siano pregiudicati gli obiettivi perseguiti e l'attuazione della riforma non determini disomogeneità territoriali nell'accesso ai percorsi terapeutici e nell'applicazione delle misure previste dal provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di prevedere un incremento, anche fino al raddoppio, delle risorse del fondo nazionale istituito dall'articolo 6 del provvedimento in parola, altresì destinando una quota vincolata ai Servizi per le dipendenze e agli Uffici di esecuzione penale esterna e al contempo di assicurare un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni sull'intero territorio nazionale.
9/2961/13. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di rafforzare il ricorso alle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, mediante un sistema fondato sull'accertamento della condizione clinica, sulla predisposizione di programmi terapeutici personalizzati e sul costante monitoraggio del loro svolgimento, perseguendo l'obiettivo di favorire il recupero della persona, la riduzione della recidiva e il reinserimento sociale;

    il corretto funzionamento della disciplina introdotta dal provvedimento in titolo presuppone uniformità nei criteri di accertamento della dipendenza, nella certificazione specialistica e nella valutazione dei programmi terapeutici: la predisposizione di linee guida nazionali rappresenta uno strumento essenziale per garantire omogeneità e uniformità applicativa sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni misura utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo affinché sia definito un modello nazionale di certificazione specialistica, uniformando i criteri diagnostici e valutativi, e sia prevista, nei casi di maggiore complessità, una relazione clinica integrata tra il Servizio per le dipendenze e la struttura terapeutica residenziale o semiresidenziale.
9/2961/14. Lomuti, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    a livello di singolo istituto, il 9 Marzo 2026 vede il carcere di Lucca quello che presenta il tasso di sovraffollamento più elevato, attestandosi al 246 per cento. Il carcere toscano è di piccole dimensioni, infatti presenta solamente 35 posti effettivamente disponibili, ma non deve far pensare che siano solamente le carceri modeste quelle più afflitte dal sovraffollamento, a causa delle ridotte dimensioni e quindi da un denominatore più piccolo nel calcolo del tasso: il carcere di Milano San Vittore, con 702 posti regolamentari e con ben 345 posti non disponibili, ha solamente 357 posti effettivamente disponibili, ma registra un numero di detenuti pari a 857, sfociando in un tasso di sovraffollamento del 240 per cento;

    non sono solamente i detenuti a pagare le conseguenze del sovraffollamento, con situazioni che sfociano nelle cure psichiatriche, nell'autolesionismo e nel suicidio, ma anche gli operatori degli istituti penitenziari, specialmente gli agenti delle Polizia Penitenziari;

    il numero di operatori è spesso inferiore rispetto a quello stabilito nell'organico e questo, spesso, si traduce in un numero di detenuti per agente elevato: il 9 Marzo 2026, il carcere di Bollate registra 3.28 detenuti per ogni singolo agente, seguita dal carcere di Rieti che supera di poco i 3 detenuti per agente e da Pavia e Cremona che sfiorano di poco anche loro i 3 detenuti per agente;

    il provvedimento in esame prevede risorse parametrate su una stima pari a circa il 2 per cento dei potenziali beneficiari delle misure, una quantificazione che appare del tutto insufficiente e priva di adeguata giustificazione, oltre che in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria;

    tale sottodimensionamento delle risorse rischia di compromettere l'effettiva applicazione delle misure previste, determinando un effetto meramente simbolico e non strutturale dell'intervento normativo;

    va inoltre considerato che ogni percorso efficace di reinserimento sociale contribuisce non solo al recupero della persona, ma anche alla prevenzione della recidiva, in coerenza con i principi di prevenzione generale del sistema penale;

    in tale prospettiva, il potenziamento delle strutture e degli operatori impegnati nei percorsi alternativi alla detenzione rappresenta anche una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto ogni posto in meno occupato in carcere comporta un significativo risparmio per l'amministrazione;

    appare pertanto necessario garantire risorse adeguate e strutturali per sostenere il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle comunità di accoglienza, evitando che il carico operativo ricada esclusivamente sul privato sociale senza adeguato supporto pubblico;

    allo stato attuale, il sistema delle comunità e delle strutture del privato sociale versa in condizioni di grave difficoltà, caratterizzate da: a) lunghe liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali; b) carenza di operatori qualificati, anche in ragione delle condizioni contrattuali e retributive insufficienti; c) mancato aggiornamento, in molte realtà regionali, delle rette riconosciute alle strutture,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, anche mediante successivi interventi normativi, iniziative volte a garantire un finanziamento adeguato, stabile e strutturale delle comunità, delle strutture residenziali e semiresidenziali e degli enti del Terzo settore impegnati nei percorsi di esecuzione penale esterna e reinserimento sociale;

   a riconsiderare la quantificazione delle risorse previste dal provvedimento, superando la soglia attualmente stimata del 2 per cento dei potenziali beneficiari, al fine di rendere effettiva e non meramente dichiarativa l'applicazione delle misure;

   a promuovere il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e delle strutture di accoglienza, anche al fine di incrementare la capacità ricettiva e ridurre le liste di attesa per l'accesso alle misure alternative alla detenzione.
9/2961/15. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame attiene a percorsi di cura e di recupero al di fuori del circuito carcerario ordinario per le persone con dipendenza accertata, contribuendo in tal modo, tra le altre finalità, alla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari;

    la dignità delle persone detenute, comprese quelle affette da tossicodipendenza o alcoldipendenza, resta in ogni caso tutelata dagli articoli 13 e 27 della Costituzione, indipendentemente dalla sussistenza di una condanna definitiva e dal regime detentivo, ordinario o alternativo, cui la persona è sottoposta;

    la casa circondariale di Sollicciano di Firenze è da tempo oggetto di ripetute denunce sindacali, ispezioni e inchieste giornalistiche che ne descrivono una situazione strutturale e organizzativa gravissima, con oltre cento celle dichiarate inagibili;

    il tribunale di Firenze, a seguito di un'inchiesta della procura sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano, ha disposto, con decreto notificato il 16 giugno 2026, il sequestro preventivo di sette delle tredici sezioni dell'istituto, accertando gravi carenze relative a pulizia, abitabilità e impiantistica, con presenza di muffa, infiltrazioni e animali infestanti;

    il provvedimento ha comportato il trasferimento di oltre 200 detenuti verso altri istituti penitenziari toscani, aggravando situazioni di sovraffollamento già critiche;

    da ultimo, il Tribunale del Riesame di Firenze, con decisione dell'11 luglio 2026, in forza del ricorso presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ha confermato la legittimità del sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari ed ha poi stabilito che tempi e modalità dei trasferimenti non spettano all'autorità giudiziaria, bensì all'amministrazione penitenziaria stessa;

    secondo quanto riportato dalla stampa dagli atti dell'inchiesta della procura di Firenze risulta che, tra il 2023 e il 2026, sono stati presentati 446 reclami da parte dei detenuti, che nello stesso periodo si sono registrati sette suicidi e 195 tentativi di suicidio, e che l'istituto ha operato con un tasso di affollamento fino al 160 per cento della capienza regolamentare;

    nelle settimane successive al sequestro si sono registrati, tra l'altro, il decesso di un detenuto per cause aggravate dalle temperature estive e l'ingresso in carcere di un uomo ultraottantenne, episodi che testimoniano la persistente inadeguatezza della gestione dei flussi detentivi anche a sequestro intervenuto;

    il Ministero della giustizia, pur avendo comunicato l'esistenza di un piano di riqualificazione dell'istituto per un importo di circa 9 milioni di euro e la sottoscrizione, in data 24 giugno 2026, del contratto per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate, non ha ad oggi fornito un cronoprogramma dettagliato e pubblico degli interventi strutturali, né ha chiarito con quali risorse aggiuntive e in quali termini si intenda procedere al completo recupero funzionale dell'istituto;

    l'annuncio, reso dal Ministro della giustizia al Senato il 18 giugno 2026, di un imminente «svuotamento» del carcere entro il mese di dicembre non ha trovato, nelle settimane successive, adeguato riscontro in atti, cronoprogrammi o impegni finanziari puntuali e verificabili, risolvendosi in una dichiarazione generica priva di un seguito operativo trasparente;

    l'assenza di una strategia pubblica, organica e temporalmente definita determina una condizione di incertezza che si ripercuote sia sulle persone detenute sia sul personale di polizia penitenziaria, risultando incompatibile con il dettato costituzionale in materia di funzione rieducativa della pena e di divieto di trattamenti contrari al senso di umanità;

    lo stanziamento sinora previsto, pari a circa 9 milioni di euro, appare comunque non commisurato all'entità degli interventi necessari per una riqualificazione strutturale radicale dell'istituto, come attestato dalla gravità delle carenze accertate in sede giudiziaria, e per di più si tratta del medesimo annuncio relativo a 9 milioni di euro per interventi manutentivi già più volte fatto negli anni dal Ministero e dai Sottosegretari e mai realizzato,

impegna il Governo:

    ad assumere iniziative, anche di carattere finanziario, volte a incrementare in misura significativa le risorse destinate alla riqualificazione del carcere di Sollicciano, portando lo stanziamento complessivo ad almeno 50 milioni di euro, al fine di dare avvio a un progetto di radicale riqualificazione strutturale dell'istituto e non a meri interventi di manutenzione emergenziale;

    a definire e rendere pubblico, in tempi rapidi e certi, un cronoprogramma dettagliato degli interventi di ristrutturazione, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento e dei tempi di completamento delle singole fasi;

    a riferire periodicamente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento dei trasferimenti dei detenuti, garantendo che questi ultimi avvengano nel rispetto della dignità della persona e senza aggravare le condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari riceventi.
9/2961/16. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto sottolineato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, esso si intende «finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    a livello di singolo istituto, il 9 marzo 2026 vede il carcere di Lucca quello che presenta il tasso di sovraffollamento più elevato, attestandosi al 246 per cento. Il carcere toscano è di piccole dimensioni, infatti presenta solamente 35 posti effettivamente disponibili, ma non deve far pensare che siano solamente le carceri modeste quelle più afflitte dal sovraffollamento, a causa delle ridotte dimensioni e quindi da un denominatore più piccolo nel calcolo del tasso: il carcere di Milano San Vittore, con 702 posti regolamentari e con ben 345 posti non disponibili, ha solamente 357 posti effettivamente disponibili, ma registra un numero di detenuti pari a 857, sfociando in un tasso di sovraffollamento del 240 per cento;

    non sono solamente i detenuti a pagare le conseguenze del sovraffollamento, con situazioni che sfociano nelle cure psichiatriche, nell'autolesionismo e nel suicidio, ma anche gli operatori degli istituti penitenziari, specialmente gli agenti della Polizia Penitenziaria;

    il numero di operatori è spesso inferiore rispetto a quello stabilito nell'organico e questo, spesso, si traduce in un numero di detenuti per agente elevato: il 9 marzo 2026, il carcere di Bollate registra 3.28 detenuti per ogni singolo agente, seguita dal carcere di Rieti che supera di poco i 3 detenuti per agente e da Pavia e Cremona che sfiorano di poco anche loro i 3 detenuti per agente;

    il provvedimento in esame prevede risorse parametrate su una stima pari a circa il 2 per cento dei potenziali beneficiari delle misure, una quantificazione che appare del tutto insufficiente e priva di adeguata giustificazione, oltre che in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria;

    tale sottodimensionamento delle risorse rischia di compromettere l'effettiva applicazione delle misure previste, determinando un effetto meramente simbolico e non strutturale dell'intervento normativo;

    va inoltre considerato che ogni percorso efficace di reinserimento sociale contribuisce non solo al recupero della persona, ma anche alla prevenzione della recidiva, in coerenza con i princìpi di prevenzione generale del sistema penale;

    in tale prospettiva, il potenziamento delle strutture e degli operatori impegnati nei percorsi alternativi alla detenzione rappresenta anche una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto ogni posto in meno occupato in carcere comporta un significativo risparmio per l'amministrazione;

    appare pertanto necessario garantire risorse adeguate e strutturali per sostenere il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle comunità di accoglienza, evitando che il carico operativo ricada esclusivamente sul privato sociale senza adeguato supporto pubblico;

    allo stato attuale, il sistema delle comunità e delle strutture del privato sociale versa in condizioni di grave difficoltà, caratterizzate da: a) lunghe liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali; b) carenza di operatori qualificati, anche in ragione delle condizioni contrattuali e retributive insufficienti; c) mancato aggiornamento, in molte realtà regionali, delle rette riconosciute alle strutture,

impegna il Governo

al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame, in tema di recupero e reinserimento sociale e miglioramento delle condizioni carcerarie, a prevedere un piano di assunzione straordinario di psicologi, di professionalità con profilo giuridico pedagogico, di mediatori culturali, di traduttori e di personale sanitario, basato su criteri di proporzionalità tra le unità di personale da assumere e il numero di detenuti, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse e valorizzare il benessere mentale e psicofisico della popolazione carceraria e dei dipendenti.
9/2961/17. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto sottolineato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, esso si intende «finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    a livello di singolo istituto, il 9 marzo 2026 vede il carcere di Lucca quello che presenta il tasso di sovraffollamento più elevato, attestandosi al 246 per cento. Il carcere toscano è di piccole dimensioni, infatti presenta solamente 35 posti effettivamente disponibili, ma non deve far pensare che siano solamente le carceri modeste quelle più afflitte dal sovraffollamento, a causa delle ridotte dimensioni e quindi da un denominatore più piccolo nel calcolo del tasso: il carcere di Milano San Vittore, con 702 posti regolamentari e con ben 345 posti non disponibili, ha solamente 357 posti effettivamente disponibili, ma registra un numero di detenuti pari a 857, sfociando in un tasso di sovraffollamento del 240 per cento;

    non sono solamente i detenuti a pagare le conseguenze del sovraffollamento, con situazioni che sfociano nelle cure psichiatriche, nell'autolesionismo e nel suicidio, ma anche gli operatori degli istituti penitenziari, specialmente gli agenti della Polizia Penitenziaria;

    il numero di operatori è spesso inferiore rispetto a quello stabilito nell'organico e questo, spesso, si traduce in un numero di detenuti per agente elevato: il 9 marzo 2026, il carcere di Bollate registra 3.28 detenuti per ogni singolo agente, seguita dal carcere di Rieti che supera di poco i 3 detenuti per agente e da Pavia e Cremona che sfiorano di poco anche loro i 3 detenuti per agente;

    il provvedimento in esame prevede risorse parametrate su una stima pari a circa il 2 per cento dei potenziali beneficiari delle misure, una quantificazione che appare del tutto insufficiente e priva di adeguata giustificazione, oltre che in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria;

    tale sottodimensionamento delle risorse rischia di compromettere l'effettiva applicazione delle misure previste, determinando un effetto meramente simbolico e non strutturale dell'intervento normativo;

    va inoltre considerato che ogni percorso efficace di reinserimento sociale contribuisce non solo al recupero della persona, ma anche alla prevenzione della recidiva, in coerenza con i princìpi di prevenzione generale del sistema penale;

    in tale prospettiva, il potenziamento delle strutture e degli operatori impegnati nei percorsi alternativi alla detenzione rappresenta anche una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto ogni posto in meno occupato in carcere comporta un significativo risparmio per l'amministrazione;

    appare pertanto necessario garantire risorse adeguate e strutturali per sostenere il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle comunità di accoglienza, evitando che il carico operativo ricada esclusivamente sul privato sociale senza adeguato supporto pubblico;

    allo stato attuale, il sistema delle comunità e delle strutture del privato sociale versa in condizioni di grave difficoltà, caratterizzate da: a) lunghe liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali; b) carenza di operatori qualificati, anche in ragione delle condizioni contrattuali e retributive insufficienti; c) mancato aggiornamento, in molte realtà regionali, delle rette riconosciute alle strutture,

impegna il Governo

al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame, in tema di recupero e reinserimento sociale e miglioramento delle condizioni carcerarie, a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere un piano di assunzione straordinario di psicologi, di professionalità con profilo giuridico pedagogico, di mediatori culturali, di traduttori e di personale sanitario, basato su criteri di proporzionalità tra le unità di personale da assumere e il numero di detenuti, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse e valorizzare il benessere mentale e psicofisico della popolazione carceraria e dei dipendenti.
9/2961/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto sottolineato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, esso si intende «finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta».

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    a livello di singolo istituto, il 9 marzo 2026 vede il carcere di Lucca quello che presenta il tasso di sovraffollamento più elevato, attestandosi al 246 per cento. Il carcere toscano è di piccole dimensioni, infatti presenta solamente 35 posti effettivamente disponibili, ma non deve far pensare che siano solamente le carceri modeste quelle più afflitte dal sovraffollamento, a causa delle ridotte dimensioni e quindi da un denominatore più piccolo nel calcolo del tasso: il carcere di Milano San Vittore, con 702 posti regolamentari e con ben 345 posti non disponibili, ha solamente 357 posti effettivamente disponibili, ma registra un numero di detenuti pari a 857, sfociando in un tasso di sovraffollamento del 240 per cento;

    non sono solamente i detenuti a pagare le conseguenze del sovraffollamento, con situazioni che sfociano nelle cure psichiatriche, nell'autolesionismo e nel suicidio, ma anche gli operatori degli istituti penitenziari, specialmente gli agenti della Polizia Penitenziaria;

    il numero di operatori è spesso inferiore rispetto a quello stabilito nell'organico e questo, spesso, si traduce in un numero di detenuti per agente elevato: il 9 marzo 2026, il carcere di Bollate registra 3.28 detenuti per ogni singolo agente, seguita dal carcere di Rieti che supera di poco i 3 detenuti per agente e da Pavia e Cremona che sfiorano di poco anche loro i 3 detenuti per agente;

    il provvedimento in esame prevede risorse parametrate su una stima pari a circa il 2 per cento dei potenziali beneficiari delle misure, una quantificazione che appare del tutto insufficiente e priva di adeguata giustificazione, oltre che in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria;

    tale sottodimensionamento delle risorse rischia di compromettere l'effettiva applicazione delle misure previste, determinando un effetto meramente simbolico e non strutturale dell'intervento normativo;

    va inoltre considerato che ogni percorso efficace di reinserimento sociale contribuisce non solo al recupero della persona, ma anche alla prevenzione della recidiva, in coerenza con i principi di prevenzione generale del sistema penale;

    in tale prospettiva, il potenziamento delle strutture e degli operatori impegnati nei percorsi alternativi alla detenzione rappresenta anche una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto ogni posto in meno occupato in carcere comporta un significativo risparmio per l'amministrazione;

    appare pertanto necessario garantire risorse adeguate e strutturali per sostenere il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle comunità di accoglienza, evitando che il carico operativo ricada esclusivamente sul privato sociale senza adeguato supporto pubblico;

    allo stato attuale, il sistema delle comunità e delle strutture del privato sociale versa in condizioni di grave difficoltà, caratterizzate da: a) lunghe liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali; b) carenza di operatori qualificati, anche in ragione delle condizioni contrattuali e retributive insufficienti; c) mancato aggiornamento, in molte realtà regionali, delle rette riconosciute alle strutture,

impegna il Governo

al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame, e richiamate in premessa, in tema di miglioramento delle condizioni carcerarie, ad adottare ogni ulteriore iniziativa atta a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.
9/2961/18. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto sottolineato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, esso si intende «finalizzato a raggiungere due obiettivi: da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcoldipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento, sì da soddisfare sia le esigenze di recupero e reinserimento sociale dei condannati sia condizioni di permanenza migliori per la restante popolazione detenuta»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    a livello di singolo istituto, il 9 marzo 2026 vede il carcere di Lucca quello che presenta il tasso di sovraffollamento più elevato, attestandosi al 246 per cento. Il carcere toscano è di piccole dimensioni, infatti presenta solamente 35 posti effettivamente disponibili, ma non deve far pensare che siano solamente le carceri modeste quelle più afflitte dal sovraffollamento, a causa delle ridotte dimensioni e quindi da un denominatore più piccolo nel calcolo del tasso: il carcere di Milano San Vittore, con 702 posti regolamentari e con ben 345 posti non disponibili, ha solamente 357 posti effettivamente disponibili, ma registra un numero di detenuti pari a 857, sfociando in un tasso di sovraffollamento del 240 per cento;

    non sono solamente i detenuti a pagare le conseguenze del sovraffollamento, con situazioni che sfociano nelle cure psichiatriche, nell'autolesionismo e nel suicidio, ma anche gli operatori degli istituti penitenziari, specialmente gli agenti della Polizia Penitenziaria;

    il numero di operatori è spesso inferiore rispetto a quello stabilito nell'organico e questo, spesso, si traduce in un numero di detenuti per agente elevato: il 9 marzo 2026, il carcere di Bollate registra 3.28 detenuti per ogni singolo agente, seguita dal carcere di Rieti che supera di poco i 3 detenuti per agente e da Pavia e Cremona che sfiorano di poco anche loro i 3 detenuti per agente;

    il provvedimento in esame prevede risorse parametrate su una stima pari a circa il 2 per cento dei potenziali beneficiari delle misure, una quantificazione che appare del tutto insufficiente e priva di adeguata giustificazione, oltre che in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria;

    tale sottodimensionamento delle risorse rischia di compromettere l'effettiva applicazione delle misure previste, determinando un effetto meramente simbolico e non strutturale dell'intervento normativo;

    va inoltre considerato che ogni percorso efficace di reinserimento sociale contribuisce non solo al recupero della persona, ma anche alla prevenzione della recidiva, in coerenza con i principi di prevenzione generale del sistema penale;

    in tale prospettiva, il potenziamento delle strutture e degli operatori impegnati nei percorsi alternativi alla detenzione rappresenta anche una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto ogni posto in meno occupato in carcere comporta un significativo risparmio per l'amministrazione;

    appare pertanto necessario garantire risorse adeguate e strutturali per sostenere il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle comunità di accoglienza, evitando che il carico operativo ricada esclusivamente sul privato sociale senza adeguato supporto pubblico;

    allo stato attuale, il sistema delle comunità e delle strutture del privato sociale versa in condizioni di grave difficoltà, caratterizzate da: a) lunghe liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali; b) carenza di operatori qualificati, anche in ragione delle condizioni contrattuali e retributive insufficienti; c) mancato aggiornamento, in molte realtà regionali, delle rette riconosciute alle strutture,

impegna il Governo

al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame, e richiamate in premessa, in tema di miglioramento delle condizioni carcerarie, a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare ogni ulteriore iniziativa atta a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.
9/2961/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31, secondo comma, e l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione impongono alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù e stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, principio che nel sistema della giustizia minorile trova la sua massima e inderogabile applicazione nel prevalente interesse educativo del minore;

    il provvedimento in esame, pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento sociale e cure terapeutiche per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al dercreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), affronta in maniera parziale e insufficiente la drammatica e complessa realtà del sistema penitenziario italiano;

    l'impianto normativo del disegno di legge si inserisce in un contesto già fortemente compromesso dalle recenti riforme legislative – in particolare dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto Decreto Caivano) e dalle successive disposizioni in materia di sicurezza –, le quali, attraverso l'abbassamento delle soglie per l'applicazione della custodia cautelare e l'anticipazione o estensione dell'area dell'imputabilità, hanno prodotto un drastico ed imprevisto aumento degli ingressi nel circuito penale;

    tali interventi legislativi hanno generato un grave e insostenibile sovraffollamento negli Istituti penali per minorenni (Ipm) di tutto il territorio nazionale, tradendo la natura storicamente residuale del carcere minorile sancita dalle norme internazionali (a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e saturando la capienza delle strutture;

    la condizione di sofferenza negli Ipm e negli istituti per adulti è esasperata da un'incidenza senza precedenti di manifestazioni di grave disagio psicologico, disturbi della salute mentale e patologie da dipendenza tra i giovani reclusi, derivanti da contesti di deprivazione socio-familiare e dall'assenza di adeguate prospettive educative, registrando tassi allarmanti di eventi critici quali tentativi di suicidio, atti di autolesionismo e violente proteste;

    a fronte di tali criticità, il testo non prevede un sufficiente e parallelo rafforzamento della rete sociosanitaria e di neuropsichiatria infantile, né un investimento adeguato sulle figure professionali chiave (psichiatri, educatori, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali), mentre l'assenza di strutture comunitarie specializzate ad alta intensità terapeutico-riabilitativa per minori con patologie neuropsichiatriche o con doppia diagnosi costringe le autorità giudiziarie all'allocazione impropria negli Ipm di giovani che necessiterebbero unicamente di prese in carico sanitarie e socio-educative adeguate;

    la logica dell'inasprimento sanzionatorio e dell'anticipazione dell'età di imputabilità penalizza le fasce giovanili più vulnerabili senza offrire risposte efficaci in termini di prevenzione della delinquenza, sicurezza e riduzione della recidiva, giacché pensare di contrastare la devianza giovanile semplicemente anticipando la soglia della responsabilità penale significa attribuire alla sanzione penale una funzione che essa non può svolgere, rinunciando ad affrontarne le cause più profonde attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione;

    in quest'ottica, appare indispensabile valorizzare e rafforzare la funzione della sospensione del processo con messa alla prova (probation minorile ex articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988), quale strumento privilegiato di responsabilizzazione ed evoluzione della personalità del minore e strumento fondamentale per evitare l'ingresso nel circuito detentivo attraverso percorsi individualizzati di recupero e reinserimento sociale,

impegna il Governo:

  al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame in tema di recupero e reinserimento sociale, con particolare riferimento alle condizioni di grave disagio psicologico, disturbi della salute mentale e patologie da dipendenza tra i giovani reclusi, come sottolineato in premessa, ad adottare ulteriori immediate e adeguate iniziative normative volte a:

   superare le rigidità introdotte in materia di custodia cautelare per i minori, ripristinando la centralità e la natura di extrema ratio della detenzione minorile e privilegiando l'applicazione di misure cautelari non custodiali a carattere educativo e di comunità;

   valorizzare e finanziare in modo strutturale l'istituto della messa alla prova (probation minorile) potenziando i progetti educativi individualizzati focalizzati sull'età adolescenziale e giovanile.
9/2961/19. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative volte a valorizzare e finanziare in modo strutturale l'istituto della messa alla prova (probation minorile) potenziando i progetti educativi individualizzati focalizzati sull'età adolescenziale e giovanile.
9/2961/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, mentre l'articolo 27, terzo comma, stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento sociale e cure terapeutiche per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), affronta in maniera parziale e insufficiente la drammatica e complessa realtà del sistema penitenziario italiano e necessita di uno stanziamento di risorse adeguato e strutturale per superare le rigidità e i tagli finanziari che limitano l'operatività dell'intero sistema dell'esecuzione penale;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento e cura terapeutica, si inserisce in un contesto penitenziario devastato da un sovraffollamento che ha ormai assunto dimensioni strutturali e croniche, con oltre 64.700 persone detenute a fronte di una capienza effettiva drammaticamente inferiore;

    dati di monitoraggio nazionali e le rilevazioni del Ministero della giustizia evidenziano un tasso di sovraffollamento medio che sfiora ormai il 139 per cento, con picchi drammatici che superano il 200-240 per cento in diverse strutture situazione ulteriormente aggravata dalla costante inagibilità di migliaia di posti regolamentari e, per la prima volta nella storia recente del Paese, dal grave sovraffollamento registrato negli Istituti penali per minorenni (Ipm) a seguito dell'inasprimento sanzionatorio e dell'estensione delle misure custodiali;

    all'interno degli istituti di pena si registra un'incidenza vertiginosa di disturbi della salute mentale, sofferenza neuropsichiatrica e patologie da dipendenza – si stima che circa il 31 per cento dei detenuti presenti problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza, a fronte di un ricorso massiccio e improprio a terapie psicofarmacologiche sedative o sonnifere in luogo di adeguate e strutturate prese in carico psicoterapeutiche e sociosanitarie;

    a combinazione tra densità detentiva invivibile, carenza di assistenza specialistica e assenza di prospettive ha generato tassi drammatici ed allarmanti di eventi suicidari, tentati suicidi ed atti di autolesionismo, una piaga quotidiana che colpisce sia le persone ristrette sia gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed agli operatori sociosanitari, sottoposti a livelli insostenibili di burnout;

    la presenza all'interno del circuito detentivo ordinario di soggetti affetti da patologie psichiatriche gravi, incompatibili con il regime carcerario, è esasperata dalle lunghissime liste d'attesa per l'accesso alle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), dalla carenza di comunità terapeutiche e da un cronico sotto-dimensionamento delle risorse destinate al personale sanitario, sociosanitario ed alla giustizia minorile e di comunità;

    le drammatiche condizioni degli istituti di pena dunque, contrassegnate da un grave sovraffollamento, dall'incidenza elevata di disturbi della salute mentale e dipendenze, da un preoccupante tasso di suicidi ed autolesionismo e dalla presenza di madri detenute richiedono un intervento organico volto al potenziamento dei servizi sociosanitari, delle attività trattamentali e delle strutture residenziali dedicate (Rems e comunità),

impegna il Governo:

   al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame in tema di recupero e reinserimento sociale, con particolare riferimento alle condizioni di fragilità della popolazione carceraria richiamate in premessa, ad adottare ogni ulteriore immediate e adeguata iniziativa, anche normativa, volta a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli effettuati nonché ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla prova, alle pene alternative, al lavoro in esecuzione penale, alla predisposizione di spazi adeguati per il trattamento, alla riduzione del tasso di recidiva, per le detenute madri, nonché a riconoscere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura e svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro;

   ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché alla costruzione di nuove Rems e di strutture per detenuti affetti da dipendenze e comunità per detenute madri.
9/2961/20. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, mentre l'articolo 27, terzo comma, stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento sociale e cure terapeutiche per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), affronta in maniera parziale e insufficiente la drammatica e complessa realtà del sistema penitenziario italiano e necessita di uno stanziamento di risorse adeguato e strutturale per superare le rigidità e i tagli finanziari che limitano l'operatività dell'intero sistema dell'esecuzione penale;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento e cura terapeutica, si inserisce in un contesto penitenziario devastato da un sovraffollamento che ha ormai assunto dimensioni strutturali e croniche, con oltre 64.700 persone detenute a fronte di una capienza effettiva drammaticamente inferiore;

    dati di monitoraggio nazionali e le rilevazioni del Ministero della giustizia evidenziano un tasso di sovraffollamento medio che sfiora ormai il 139 per cento, con picchi drammatici che superano il 200-240 per cento in diverse strutture situazione ulteriormente aggravata dalla costante inagibilità di migliaia di posti regolamentari e, per la prima volta nella storia recente del Paese, dal grave sovraffollamento registrato negli Istituti penali per minorenni (Ipm) a seguito dell'inasprimento sanzionatorio e dell'estensione delle misure custodiali;

    all'interno degli istituti di pena si registra un'incidenza vertiginosa di disturbi della salute mentale, sofferenza neuropsichiatrica e patologie da dipendenza – si stima che circa il 31 per cento dei detenuti presenti problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza, a fronte di un ricorso massiccio e improprio a terapie psicofarmacologiche sedative o sonnifere in luogo di adeguate e strutturate prese in carico psicoterapeutiche e sociosanitarie;

    a combinazione tra densità detentiva invivibile, carenza di assistenza specialistica e assenza di prospettive ha generato tassi drammatici ed allarmanti di eventi suicidari, tentati suicidi ed atti di autolesionismo, una piaga quotidiana che colpisce sia le persone ristrette sia gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed agli operatori sociosanitari, sottoposti a livelli insostenibili di burnout;

    la presenza all'interno del circuito detentivo ordinario di soggetti affetti da patologie psichiatriche gravi, incompatibili con il regime carcerario, è esasperata dalle lunghissime liste d'attesa per l'accesso alle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), dalla carenza di comunità terapeutiche e da un cronico sotto-dimensionamento delle risorse destinate al personale sanitario, sociosanitario ed alla giustizia minorile e di comunità;

    le drammatiche condizioni degli istituti di pena dunque, contrassegnate da un grave sovraffollamento, dall'incidenza elevata di disturbi della salute mentale e dipendenze, da un preoccupante tasso di suicidi ed autolesionismo e dalla presenza di madri detenute richiedono un intervento organico volto al potenziamento dei servizi sociosanitari, delle attività trattamentali e delle strutture residenziali dedicate (Rems e comunità),

impegna il Governo:

   al fine di dare concreta attuazione alle finalità dichiarate del provvedimento in esame in tema di recupero e reinserimento sociale, con particolare riferimento alle condizioni di fragilità della popolazione carceraria richiamate in premessa, a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare ogni ulteriore immediate e adeguata iniziativa, anche normativa, volta a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli effettuati nonché ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla prova, alle pene alternative, al lavoro in esecuzione penale, alla predisposizione di spazi adeguati per il trattamento, alla riduzione del tasso di recidiva, per le detenute madri, nonché a riconoscere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura e svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché alla costruzione di nuove Rems e di strutture per detenuti affetti da dipendenze e comunità per detenute madri.
9/2961/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, mentre l'articolo 27, terzo comma, stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, principio che nel sistema della giustizia minorile trova la sua massima ed inderogabile applicazione nel prevalente interesse educativo del minore;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento sociale e cure terapeutiche per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), affronta in maniera parziale e insufficiente la drammatica e complessa realtà del sistema penitenziario italiano;

    l'impianto normativo del disegno di legge si inserisce in un contesto già fortemente compromesso dalle recenti riforme legislative – in particolare dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto Decreto Caivano) e dalle successive disposizioni in materia di sicurezza –, le quali, attraverso l'abbassamento delle soglie per l'applicazione della custodia cautelare e l'anticipazione/estensione dell'area dell'imputabilità, hanno prodotto un drastico ed imprevisto aumento degli ingressi nel circuito penale;

    tali interventi legislativi hanno generato, per la prima volta nella storia recente del Paese, un grave e insostenibile sovraffollamento anche negli Istituti penali per minorenni (Ipm) di tutto il territorio nazionale, tradendo la natura storicamente residuale del carcere minorile sancita dalle norme internazionali (a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e saturando la capienza delle strutture;

    la condizione di sofferenza negli Ipm e negli istituti per adulti è esasperata da un'incidenza senza precedenti di manifestazioni di grave disagio psicologico, disturbi della salute mentale e patologie da dipendenza tra i giovani reclusi, derivanti da contesti di deprivazione socio-familiare ed assenza di adeguate prospettive educative;

    negli istituti minorili si registrano tassi allarmanti di eventi critici (tentativi di suicidio, atti di autolesionismo e violente proteste), a fronte dei quali il testo del provvedimento in esame non prevede un sufficiente e parallelo rafforzamento della rete sociosanitaria e di neuropsichiatria infantile, né un investimento adeguato sulle figure professionali chiave (psichiatri, educatori, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali);

    l'assenza di strutture comunitarie specializzate ad alta intensità terapeutico-riabilitativa per minori con patologie neuropsichiatriche o con doppia diagnosi costringe le autorità giudiziarie all'allocazione impropria negli Ipm di giovani che necessiterebbero unicamente di prese in carico sanitarie e socio-educative adeguate;

    la logica dell'inasprimento sanzionatorio e dell'anticipazione dell'età di imputabilità penalizza le fasce giovanili più vulnerabili senza offrire risposte efficaci in termini di prevenzione della delinquenza, sicurezza e riduzione della recidiva;

    pensare di contrastare la delinquenza giovanile semplicemente anticipando la soglia della responsabilità penale significa attribuire all'arma penale una funzione che essa non può svolgere e rinunciare ad affrontare le cause più profonde della devianza minorile attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a superare le rigidità introdotte in materia di custodia cautelare per i minori, ripristinando la centralità e la natura di extrema ratio della detenzione minorile e privilegiando l'applicazione di misure cautelari non custodiali a carattere educativo e di comunità, a predisporre un piano straordinario di interventi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile nella giustizia minorile, garantendo la presenza stabile e capillare di neuropsichiatri, psicologi dell'età evolutiva, educatori professionali e mediatori culturali all'interno degli Istituti penali per minorenni (Ipm) e nei Servizi sociali per minorenni (Ussm), nonché a promuovere e finanziare una rete nazionale di comunità terapeutiche ed educative specializzate, ad alta intensità assistenziale, idonee ad accogliere minori e giovani adulti affetti da disturbi neuropsichiatrici o patologie da dipendenza, evitando la permanenza in carcere di soggetti il cui stato di salute risulta incompatibile con la detenzione, ad escludere qualsiasi ulteriore misura volta all'anticipazione o all'estensione dell'età di imputabilità penalmente rilevante, orientando le risorse pubbliche verso interventi di prevenzione primaria, contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alle famiglie fragili e potenziamento dei servizi sociali territoriali.
9/2961/21. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, mentre l'articolo 27, terzo comma, stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, principio che nel sistema della giustizia minorile trova la sua massima ed inderogabile applicazione nel prevalente interesse educativo del minore;

    il provvedimento in esame pur introducendo disposizioni in materia di esecuzione penale e recependo percorsi di reinserimento sociale e cure terapeutiche per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), affronta in maniera parziale e insufficiente la drammatica e complessa realtà del sistema penitenziario italiano;

    l'impianto normativo del disegno di legge si inserisce in un contesto già fortemente compromesso dalle recenti riforme legislative – in particolare dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto Decreto Caivano) e dalle successive disposizioni in materia di sicurezza –, le quali, attraverso l'abbassamento delle soglie per l'applicazione della custodia cautelare e l'anticipazione/estensione dell'area dell'imputabilità, hanno prodotto un drastico ed imprevisto aumento degli ingressi nel circuito penale;

    tali interventi legislativi hanno generato, per la prima volta nella storia recente del Paese, un grave e insostenibile sovraffollamento anche negli Istituti penali per minorenni (Ipm) di tutto il territorio nazionale, tradendo la natura storicamente residuale del carcere minorile sancita dalle norme internazionali (a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e saturando la capienza delle strutture;

    la condizione di sofferenza negli Ipm e negli istituti per adulti è esasperata da un'incidenza senza precedenti di manifestazioni di grave disagio psicologico, disturbi della salute mentale e patologie da dipendenza tra i giovani reclusi, derivanti da contesti di deprivazione socio-familiare ed assenza di adeguate prospettive educative;

    negli istituti minorili si registrano tassi allarmanti di eventi critici (tentativi di suicidio, atti di autolesionismo e violente proteste), a fronte dei quali il testo del provvedimento in esame non prevede un sufficiente e parallelo rafforzamento della rete sociosanitaria e di neuropsichiatria infantile, né un investimento adeguato sulle figure professionali chiave (psichiatri, educatori, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali);

    l'assenza di strutture comunitarie specializzate ad alta intensità terapeutico-riabilitativa per minori con patologie neuropsichiatriche o con doppia diagnosi costringe le autorità giudiziarie all'allocazione impropria negli Ipm di giovani che necessiterebbero unicamente di prese in carico sanitarie e socio-educative adeguate;

    la logica dell'inasprimento sanzionatorio e dell'anticipazione dell'età di imputabilità penalizza le fasce giovanili più vulnerabili senza offrire risposte efficaci in termini di prevenzione della delinquenza, sicurezza e riduzione della recidiva;

    pensare di contrastare la delinquenza giovanile semplicemente anticipando la soglia della responsabilità penale significa attribuire all'arma penale una funzione che essa non può svolgere e rinunciare ad affrontare le cause più profonde della devianza minorile attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative utili a predisporre un piano straordinario di interventi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile nella giustizia minorile, garantendo la presenza stabile e capillare di neuropsichiatri, psicologi dell'età evolutiva, educatori professionali e mediatori culturali all'interno degli Istituti penali per minorenni (Ipm) e nei Servizi sociali per minorenni (Ussm), nonché a promuovere e finanziare una rete nazionale di comunità terapeutiche ed educative specializzate, ad alta intensità assistenziale, idonee ad accogliere minori e giovani adulti affetti da disturbi neuropsichiatrici o patologie da dipendenza, evitando la permanenza in carcere di soggetti il cui stato di salute risulta incompatibile con la detenzione.
9/2961/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 27, terzo comma, e 32 della Costituzione sanciscono che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, nonché il fondamentale diritto alla tutela della salute di ogni individuo, principi che impongono di considerare le patologie da dipendenza da sostanze legali e illegali (compresi alcol e gioco d'azzardo patologico) e la correlata «doppia diagnosi» prima di tutto come priorità di natura sanitaria, socio-educativa e terapeutica e non meramente punitiva;

    il provvedimento in esame, pur introducendo novità in materia di esecuzione penale e prevenendo percorsi di reinserimento sociale e cure per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), rischia di rimanere privo di reale efficacia se non accompagnato da un contestuale e rilevante stanziamento di risorse economiche e organizzative destinate alla rete dei servizi pubblici e del terzo settore;

    il sistema penitenziario italiano sta attraversando una drammatica emergenza legata a un sovraffollamento insostenibile, ulteriormente aggravato dalle condizioni climatiche estive e da tassi tragici e incontenibili di eventi critici, autolesionismo e suicidi che colpiscono sia la popolazione detenuta sia gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, costretti ad operare in contesti di estremo stress e carenza di organico;

    una percentuale altissima delle persone attualmente ristrette negli istituti penitenziari soffre di disturbi legati all'uso di sostanze o da dipendenze comportamentali, oppure necessita di prese in carico psichiatriche e integrate, la cui gestione all'interno dell'ambiente carcerario risulta strutturalmente inadeguata, inefficiente e spesso controproducente per il percorso di recupero;

    l'attuale rete territoriale socio-sanitaria – a partire dai Servizi per le Dipendenze (SerD), dai Dipartimenti di salute mentale (Dsm) e dai Consultori familiari – soffre da anni di una grave e progressiva carenza di organico (medici, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali e infermieri) e di risorse finanziarie, che impedisce la presa in carico tempestiva dei soggetti vulnerabili e l'attivazione di adeguati interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti in particolare alle fasce giovanili ed adolescenziali;

    la carenza di strutture comunitarie e residenziali specializzate, ad alta intensità terapeutico-riabilitativa e per la doppia diagnosi, unitamente alle rigidità procedurali e all'assenza di fondi dedicati, limita fortemente la capacità della Magistratura di sorveglianza e giudicante di disporre l'affidamento in prova in casi particolari (ex articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) o l'accesso immediato alle misure alternative e alla probation, costringendo ingiustamente in carcere persone il cui stato di salute richiede percorsi di cura all'esterno;

    è prioritario ed urgente spostare il baricentro dell'intervento pubblico dalla risposta penale e detentiva a una logica di prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico territoriale integrata e potenziamento strutturato del circuito delle comunità terapeutiche, accreditate ed extra-carcerarie,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame ad adottare urgenti ed adeguate iniziative legislative e finanziarie volte a predisporre un piano straordinario di investimenti strutturali per il potenziamento e l'ammodernamento della rete territoriale dei Servizi per le Dipendenze (SerD) e dei Dipartimenti di salute mentale (Dsm), garantendo il rafforzamento organico delle figure professionali sanitarie, sociosanitarie e psicologiche, ad incrementare una rete capillare di comunità terapeutiche e residenziali ad alta intensità assistenziale, con particolare riguardo ai giovani, agli adolescenti e ai soggetti con doppia diagnosi nonché a promuovere e semplificare l'effettivo ed immediato ricorso alle misure alternative alla detenzione, all'affidamento in prova per motivi di cura e agli istituti di probation, garantendo che il percorso terapeutico e riabilitativo in struttura esterna costituisca la modalità primaria ed ordinaria di gestione della dipendenza, abbattendo il sovraffollamento penitenziario e destinando adeguate risorse all'orientamento, alla prevenzione primaria e al sostegno delle famiglie sui territori.
9/2961/22. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 27, terzo comma, e 32 della Costituzione sanciscono che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, nonché il fondamentale diritto alla tutela della salute di ogni individuo, principi che impongono di considerare le patologie da dipendenza da sostanze legali e illegali (compresi alcol e gioco d'azzardo patologico) e la correlata «doppia diagnosi» prima di tutto come priorità di natura sanitaria, socio-educativa e terapeutica e non meramente punitiva;

    il provvedimento in esame, pur introducendo novità in materia di esecuzione penale e prevenendo percorsi di reinserimento sociale e cure per le persone con dipendenze (attraverso l'inserimento degli articoli 94-ter e 94-quater nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), rischia di rimanere privo di reale efficacia se non accompagnato da un contestuale e rilevante stanziamento di risorse economiche e organizzative destinate alla rete dei servizi pubblici e del terzo settore;

    il sistema penitenziario italiano sta attraversando una drammatica emergenza legata a un sovraffollamento insostenibile, ulteriormente aggravato dalle condizioni climatiche estive e da tassi tragici e incontenibili di eventi critici, autolesionismo e suicidi che colpiscono sia la popolazione detenuta sia gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, costretti ad operare in contesti di estremo stress e carenza di organico;

    una percentuale altissima delle persone attualmente ristrette negli istituti penitenziari soffre di disturbi legati all'uso di sostanze o da dipendenze comportamentali, oppure necessita di prese in carico psichiatriche e integrate, la cui gestione all'interno dell'ambiente carcerario risulta strutturalmente inadeguata, inefficiente e spesso controproducente per il percorso di recupero;

    l'attuale rete territoriale socio-sanitaria – a partire dai Servizi per le Dipendenze (SerD), dai Dipartimenti di salute mentale (Dsm) e dai Consultori familiari – soffre da anni di una grave e progressiva carenza di organico (medici, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali e infermieri) e di risorse finanziarie, che impedisce la presa in carico tempestiva dei soggetti vulnerabili e l'attivazione di adeguati interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti in particolare alle fasce giovanili ed adolescenziali;

    la carenza di strutture comunitarie e residenziali specializzate, ad alta intensità terapeutico-riabilitativa e per la doppia diagnosi, unitamente alle rigidità procedurali e all'assenza di fondi dedicati, limita fortemente la capacità della Magistratura di sorveglianza e giudicante di disporre l'affidamento in prova in casi particolari (ex articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) o l'accesso immediato alle misure alternative e alla probation, costringendo ingiustamente in carcere persone il cui stato di salute richiede percorsi di cura all'esterno;

    è prioritario ed urgente spostare il baricentro dell'intervento pubblico dalla risposta penale e detentiva a una logica di prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico territoriale integrata e potenziamento strutturato del circuito delle comunità terapeutiche, accreditate ed extra-carcerarie,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ogni iniziativa utile a dare attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento, valorizzando il coordinamento tra amministrazione penitenziaria, servizi per le dipendenze, servizi territoriali e strutture terapeutiche coinvolte nei percorsi di recupero e a favorire la continuità dei percorsi terapeutici e socio-riabilitativi previsti dalla legge, in coerenza con le finalità di recupero e reinserimento sociale perseguite dal provvedimento.
9/2961/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula, A.C. 296, reca: «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    il provvedimento all'esame dell'aula non affronta il tema della malattia psichica che in carcere viene affrontata solo con la custodia e i farmaci, invece che con percorsi di cura terapeutici adeguati: qui il principale strumento di governo della salute mentale diventa il ricorso massiccio agli psicofarmaci, utilizzate con finalità non solo terapeutiche-sanitarie, ma di «sedazione collettiva» e «pacificazione» delle sezioni. I numeri sono impressionanti: il 20 per cento persone detenute (oltre 15 mila) fanno regolarmente uso di stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, cioè di quella tipologia di psicofarmaci che possono avere importanti effetti collaterali con picchi del 70 per cento a Trento e del 44 per cento a Modena; il 40 per cento (30 mila persone) fa uso di sedativi o ipnotici;

    la salute mentale in carcere rappresenta un'area particolarmente critica nell'ambito della tutela della salute generale delle persone condannate al carcere. Ciò, nonostante la protezione della salute sia un diritto umano e costituzionale, perciò egualmente valido «fuori» e «dentro» le mura, in condizioni di parità di trattamento fra liberi e detenuti;

    se il carcere per sua natura comprime i diritti individuali, la salute mentale in particolare è insidiata dalla sofferenza legata allo stato di costrizione e di dipendenza totale del detenuto per qualsiasi necessità della vita quotidiana,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    predisporre, anche negli istituti penitenziari, e nelle Articolazioni per la tutela della salute mentale (Atsm) un ambiente sufficientemente adeguato a mantenere l'equilibrio psichico delle persone detenute e a non aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi, assicurando in primo luogo condizioni dignitose di detenzione e il rispetto dei diritti umani fondamentali;

    prevedere misure alternative specificamente pensate per le persone detenute con una patologia psichiatrica diagnosticata nella detenzione domiciliare, sulla scorta dell'affidamento terapeutico come per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti;

    potenziare il personale medico specialistico affinché siano attivati controlli medici immediati all'arrivo in carcere per individuare subito i soggetti a rischio e sia assicurata una continuità terapeutica con i servizi territoriali esterni.
9/2961/23. Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula, A.C. 296, reca: «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    il provvedimento all'esame dell'aula non affronta il tema della malattia psichica che in carcere viene affrontata solo con la custodia e i farmaci, invece che con percorsi di cura terapeutici adeguati: qui il principale strumento di governo della salute mentale diventa il ricorso massiccio agli psicofarmaci, utilizzate con finalità non solo terapeutiche-sanitarie, ma di «sedazione collettiva» e «pacificazione» delle sezioni. I numeri sono impressionanti: il 20 per cento persone detenute (oltre 15 mila) fanno regolarmente uso di stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, cioè di quella tipologia di psicofarmaci che possono avere importanti effetti collaterali con picchi del 70 per cento a Trento e del 44 per cento a Modena; il 40 per cento (30 mila persone) fa uso di sedativi o ipnotici;

    la salute mentale in carcere rappresenta un'area particolarmente critica nell'ambito della tutela della salute generale delle persone condannate al carcere. Ciò, nonostante la protezione della salute sia un diritto umano e costituzionale, perciò egualmente valido «fuori» e «dentro» le mura, in condizioni di parità di trattamento fra liberi e detenuti;

    se il carcere per sua natura comprime i diritti individuali, la salute mentale in particolare è insidiata dalla sofferenza legata allo stato di costrizione e di dipendenza totale del detenuto per qualsiasi necessità della vita quotidiana,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    predisporre, anche negli istituti penitenziari, e nelle Articolazioni per la tutela della salute mentale (Atsm) un ambiente sufficientemente adeguato a mantenere l'equilibrio psichico delle persone detenute e a non aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi, assicurando in primo luogo condizioni dignitose di detenzione e il rispetto dei diritti umani fondamentali;

    prevedere misure alternative specificamente pensate per le persone detenute con una patologia psichiatrica diagnosticata nella detenzione domiciliare, sulla scorta dell'affidamento terapeutico come per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti;

    potenziare il personale medico specialistico affinché siano attivati controlli medici immediati all'arrivo in carcere per individuare subito i soggetti a rischio e sia assicurata una continuità terapeutica con i servizi territoriali esterni.
9/2961/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula, A.C. 296, reca: «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti»;

    le carceri italiane si trovano in una gravissima situazione di sovraffollamento: quasi il 90 per cento degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134 per cento di giugno 2025 al 138 per cento di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita;

    la media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250 per cento, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza;

    alla base del sovraffollamento vi è anche una scarsa attenzione alle pene alternative, alla riduzione dei reati per crimini lievi e alle politiche di reinserimento nella società dopo il periodo di detenzione, nonché alla riduzione del disagio nelle fasce più deboli;

    il provvedimento all'esame dell'aula non affronta il drammatico fenomeno dei suicidi negli istituti di pena italiani, una grave emergenza sociale legata a criticità strutturali, tra cui il sovraffollamento, il disagio psichico e la fragilità nei momenti di ingresso o fine pena;

    continua l'emergenza dei suicidi nelle carceri italiane nel 2026, come confermata da associazioni come Ristretti Orizzonti e dall'associazione Antigone, ci sono già stati 125 morti in carcere, di cui 36 riconosciuti ufficialmente come suicidi;

    tra gli obiettivi delle nuove linee guida per la prevenzione degli autolesionismi in ambito penitenziario emanate il 9 marzo scorso dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia è prevista una maggiore integrazione tra operatori e un potenziamento degli strumenti di sostegno psicologico;

    l'analisi dei dati relativi al periodo 2015-2025 – svolta dal gruppo di lavoro multidisciplinare per la prevenzione del rischio suicidario in ambito penitenziario – evidenzia un andamento complessivamente crescente dei suicidi e dei tentativi di suicidio, indipendentemente dal numero dei detenuti;

    partendo da ciò, la circolare richiama innanzitutto la necessità di una piena attuazione dei piani regionali e locali di prevenzione del suicidio. Attualmente, alcune regioni presentano piani non aggiornati, mentre in diversi istituti i piani locali risultano assenti o non rinnovati;

    uno dei pilastri delle nuove linee guida è l'integrazione multiprofessionale per superare la logica delle competenze separate, puntando su una collaborazione continua tra personale trattamentale, sanitario e di Polizia penitenziaria;

    la circolare invita inoltre a ripensare il modello di intervento sul disagio psichico, evitando il ricorso eccessivo alla medicalizzazione e il modello farmaco-centrico. Per questo si punta a rafforzare il contributo degli psicologi, in particolare degli esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario;

    un ulteriore ambito critico è rappresentato dai detenuti prossimi alla scarcerazione. In questi casi, il rischio suicidario può essere legato all'ansia per il reinserimento e alla mancanza di riferimenti esterni,

impegna il Governo:

  ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

   adottare quanto prima una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio, promuovendo la costituzione di una rete territoriale nazionale dotata di personale qualificato con funzioni di riconoscimento e intervento sulle condizioni di rischio connesse al suicidio e con adozione di efficaci strategie di prevenzione e di presa in carico dei soggetti maggiormente a rischio, integrato con quello del servizio sanitario nazionale;

   potenziare il «servizio dimittendi» in tutti gli istituti penitenziari, al fine di accompagnare il detenuto nella fase finale della detenzione, con l'obiettivo di ridurre il senso di isolamento e l'incertezza e favorire un reinserimento graduale e consapevole;

   dare una piena attuazione ai piani regionali e locali di prevenzione del suicidio considerato che attualmente, alcune regioni presentano piani non aggiornati, mentre in diversi istituti i piani locali risultano assenti o non rinnovati.
9/2961/24. Grimaldi, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.