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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 luglio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 luglio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   GALLO: «Modifica all'articolo 948 del codice civile in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'azione di rivendicazione» (3048).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARINO: «Disposizioni concernenti la copertura delle piante organiche delle amministrazioni dei comuni in stato di dissesto finanziario» (2921) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Romeo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  ANDREUZZA ed altri: «Modifiche alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, in materia di estensione delle aree cedibili a privati nella fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia, e di sospensione dei procedimenti di ingiunzione, di rilascio o di riscossione dei proventi relativi alle medesime» (2964) Parere delle Commissioni I, V e IX.

   VII Commissione (Cultura):

  ORRICO ed altri: «Istituzione di un fondo per l'organizzazione, da parte delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di viaggi di istruzione nei luoghi della Resistenza e della liberazione dall'occupazione nazista e dal fascismo» (2967) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  PRESTIPINO ed altri: «Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti il divieto dell'utilizzazione di animali per la trazione di veicoli per il servizio di piazza, il trasporto pubblico non di linea nonché per fini turistici, ricreativi e di rappresentanza» (3036) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CAVANDOLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della ludopatia e delle conseguenze patologiche del gioco d'azzardo» (2986) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di EGA International Holdings Ltd o di una delle sue controllate, dell'80 per cento del capitale sociale di Eco Green Srl (procedimento n. 260/2026).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale per il periodo maggio 2026-aprile 2027 della società Fastweb Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 295/2026).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Canopy International BV dell'intero capitale sociale di Aviotec Srl (procedimento n. 365/2026).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 luglio 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di assegni straordinari vitalizi, con indicazione dei relativi importi, ad Antonio Corso, archeologo, e ad Auro Franzoni, attore, regista e commediografo.

  Queste comunicazioni sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 625).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 luglio 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti (atto Camera n. 2987).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 luglio 2026, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (atto Camera n. 2988, atto Senato n. 1978).

  Questo parere è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 23 luglio 2026, sul disegno di legge recante riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale (atto Camera n. 2925).

  Questo parere è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2026/2152, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione all'attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca.

  Questa relazione è trasmessa è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 36 del 2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, riferita all'anno 2023 (Doc. CXLVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali.

  La Cassa per i servizi energetici e ambientali, con lettera pervenuta in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, la relazione concernente l'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riferita all'anno 2025 (Doc. CCXLIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE (2027-2034) (COM(2026) 365 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe (COM(2026) 401 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 401 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'interazione e sulla convergenza tra il regolamento FuelEU Maritime e il regolamento MRV dell'UE nel settore del trasporto marittimo (COM(2026) 409 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/788 per quanto riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati (COM(2026) 339 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti armeni (COM(2026) 348 final).

Trasmissione dalla
Regione Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per il periodo dal 1° gennaio al 28 luglio 2026, relativo alla contabilità speciale n. 6368, concernente le attività connesse alla situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 2022.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettere in data 29 luglio 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

  della proroga della nomina del dottor Raffaele Di Mauro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano;

  della proroga della nomina dell'ingegnere Corrado Perugini a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (142).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 agosto 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti circa le notizie di stampa relative alla riferita influenza dell'ex Sottosegretario Delmastro Delle Vedove nella gestione attuale del Ministero della giustizia – 3-02823

   D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI e SANTILLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da fonti di stampa si apprende che l'ex Sottosegretario di Stato alla giustizia con delega al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Delmastro Delle Vedove – dimessosi in seguito alla sconfitta sul recente referendum e per il coinvolgimento nel caso inerente al ristorante «Bisteccherie d'Italia», di cui il Delmastro Delle Vedove era socio insieme alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa – eserciti ancora una fortissima influenza sulla gestione del dicastero grazie alla presenza e alla permanenza di «fedelissimi» che continuano a ricoprire i ruoli direttivi precedenti o sono stati «promossi» ad altri;

   due «figure chiave», volute dall'ex Sottosegretario, sono a capo, rispettivamente, del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;

   risulta che anche collaboratori stretti dell'ex Sottosegretario abbiano assunto o mantenuto ruoli di peso: il suo ex segretario particolare è direttore di un ufficio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, il suo ex capo segreteria ha mantenuto il ruolo con il nuovo Sottosegretario di Fratelli d'Italia;

   anche ad avviso degli interroganti la gestione della giustizia prosegue come se nulla fosse dopo il referendum, in una mera gestione di ordinaria amministrazione, in particolare con riferimento alla gestione delle carceri – in rivolta, sovraffollate, prive di direzione politica e amministrativa;

   mettendo insieme i fatti in cui l'ex Sottosegretario è stato ed è attualmente coinvolto – la presenza, ad avviso degli interroganti mai ben chiarita, in occasione dello sparo nella notte di Capodanno del 2023; la condanna in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito; la richiesta avanzata dalla procura di autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa con il predetto Caroccia per accertare eventuali condotte di quest'ultimo riconducibili a riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, che la maggioranza di Governo intende negare – desta preoccupazione l'ipotesi, ove suffragata, che l'ex Sottosegretario di Stato e suoi «fedelissimi» possano ancora godere della fiducia del Ministro interrogato e ricoprire ruoli direttivi –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere, alla luce della situazione in premessa, al fine di fugare i dubbi circa l'influenza dell'ex Sottosegretario sulla gestione della giustizia, esercitata anche attraverso soggetti a lui molto vicini collocati in posizioni apicali presso il dicastero.
(3-02823)


Iniziative di competenza per la riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, anche con riferimento alla riapertura dei canali di approvvigionamento con Paesi esteri – 3-02824

   BOF, ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, FURGIUELE, PIERRO, POZZOLO, RAVETTO e SASSO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il costo della vita per le famiglie e la competitività del tessuto produttivo nazionale continuano ad essere drammaticamente gravati da prezzi insopportabili del gas e dell'energia elettrica, i quali, come emerge ufficialmente dalle relazioni annuali sullo stato dei servizi e sull'attività svolta presentate dall'Arera al Parlamento e al Governo nel mese di luglio 2026 e dalle relative schede tecniche trimestrali, a causa di marcate instabilità geopolitiche e rigidità nei meccanismi di formazione del prezzo, hanno registrato nell'ultimo biennio incrementi superiori al 40 per cento, impoverendo cittadini e imprese;

   tali continui rincari mettono in evidenza l'inefficacia delle misure di carattere meramente congiunturale e temporaneo adottate nel recente passato, le quali non si sono dimostrate capaci di garantire un raffreddamento duraturo delle tariffe, rendendo non più differibile il ricorso ad azioni correttive di carattere strutturale e di lungo periodo per il riassetto del mercato energetico;

   all'interno della struttura della bolletta elettrica sostenuta da ogni singolo utente, l'incidenza complessiva dei sussidi alle energie rinnovabili risulta ingiustificatamente elevata; infatti, se nel periodo 2015-2021 tali oneri valevano circa il 22 per cento del totale della bolletta, dal 2024 il ripristino della componente Asos per gli incentivi alle rinnovabili copre circa il 90 per cento degli oneri di sistema, pesando in bolletta fino al 20 per cento della spesa dei consumatori;

   questo meccanismo scarica interamente sui cittadini i costi della cosiddetta «transizione ecologica», evidenziando l'insostenibilità economica delle fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, le quali continuano a reggersi sul mercato principalmente perché sussidiate dai contribuenti, anziché in virtù di un'effettiva e autonoma sostenibilità finanziaria e industriale;

   di conseguenza, per gli interroganti è urgente valutare il ripristino dei canali d'importazione a basso costo con fornitori storici quali la Federazione russa;

   appare, pertanto, inderogabile procedere ad una revisione complessiva dell'architettura degli oneri di sistema al fine di liberare le bollette da costi impropri e restituire potere d'acquisto alle famiglie e liquidità al sistema economico nazionale –:

   quali iniziative di carattere strutturale e di lungo periodo il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per conseguire un drastico e duraturo abbattimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica a beneficio di famiglie e imprese, definendo una strategia integrata che, nell'abbattere l'impatto degli incentivi alle fonti rinnovabili, ricomprenda la riapertura di canali d'approvvigionamento con partner esteri in grado di offrire condizioni tariffarie maggiormente competitive.
(3-02824)


Tempi di adozione del decreto volto all'individuazione dei comuni montani destinatari dei benefici economici ed elementi in merito alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – 3-02825

   SARRACINO, CURTI, GIRELLI, SIMIANI, FORNARO, GHIO, GRIBAUDO, VACCARI, FERRARI e CASU. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, attuativo della legge 12 settembre 2025, n. 131, il numero dei comuni classificati come montani è stato ridotto a 3.715, con l'esclusione di 616 enti che fino alla decorrenza del provvedimento beneficiavano del riconoscimento di questo status;

   la nuova classificazione ha suscitato diffuse proteste da parte dei territori interessati, cui hanno aderito amministratori locali di ogni appartenenza politica, compresi numerosi sindaci di centrodestra, che hanno contestato criteri ritenuti non coerenti con le reali caratteristiche delle aree montane;

   la legge n. 131 del 2025 prevede, inoltre, che il primo elenco dei comuni montani non comporti automaticamente l'accesso alle misure di sostegno della legge n. 131 del 2025, demandando a un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, comma 2, l'individuazione dei comuni effettivamente destinatari dei benefici economici sulla base di ulteriori parametri socioeconomici. Ne consegue una distinzione tra comuni montani che potranno beneficiare delle misure previste dalla legge e altri che, pur mantenendo tale classificazione, ne resteranno esclusi;

   permangono, inoltre, forti criticità sul versante finanziario. Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che a decorrere dal 2023 ammontavano a circa 200 milioni di euro annui, risultano dimezzate dal 2025 per finanziare le norme previste nella legge n. 131 del 2025 non ancora attuate e non risulta assegnata neanche un'annualità dei 164,7 milioni complessivi per il 2025 e il 2026 dovuti agli enti territoriali;

   il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge finalizzata a superare l'attuale sistema di classificazione della legge n. 131 del 2025 – che crea una montagna di «serie A» che accede alle misure di sostegno, di «serie B» che ne mantiene solo lo status e di «serie C» che è stata esclusa dall'elenco – sopprimendo l'articolo 2, ripristinando il vecchio elenco dei comuni montani integrato con i nuovi individuati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, e rifinanziando il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane –:

   quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025 che individua i comuni destinatari delle misure di sostegno e quando e con quale importo saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane delle annualità 2025 e 2026.
(3-02825)


Chiarimenti in merito all'uscita della regione Calabria dal piano di rientro dal disavanzo sanitario – 3-02826

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   col parere favorevole del Ministro interrogato, il Consiglio dei ministri, con la deliberazione del 9 aprile 2026, ha disposto la cessazione della gestione commissariale per l'attuazione del piano di rientro del servizio sanitario della regione Calabria;

   con decreto del dirigente generale n. 9393 del 28 maggio 2026 l'amministrazione regionale ha, altresì, evidenziato che i tempi necessari per l'apposizione del visto della Corte dei conti si stavano protraendo, qualificando il visto di legittimità quale condizione di efficacia della deliberazione del Consiglio dei ministri;

   con decreto del dirigente generale n. 10665 del 16 giugno 2026 della regione Calabria si è dato atto che la suddetta deliberazione è stata trasmessa agli organi di controllo e che, «nelle more della ratifica della deliberazione relativa all'uscita dal commissariamento», si rendeva necessario adottare il provvedimento amministrativo;

   nel corso dell'audizione del 7 luglio 2026 presso la XII Commissione affari sociali, Agenas ha dichiarato che la Calabria è interessata da un percorso di uscita dal commissariamento, precisando tuttavia che la relativa procedura non risulta ancora completamente formalizzata, mentre l'Istat ha rappresentato il permanere di rilevanti criticità del sistema sanitario calabrese, con particolare riferimento alla mobilità sanitaria, alla multicronicità, alla speranza di vita in buona salute e alla dotazione dei servizi territoriali; detti rilievi fanno sorgere più di qualche interrogativo in ordine all'effettiva realizzazione del piano di rientro;

   il giorno stesso la giunta regionale, con deliberazione n. 391, ha adottato il «Piano di rientro del Servizio sanitario regionale 2026-2028», richiamando la deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026 quale presupposto della cessazione del mandato commissariale e dando contestualmente atto che restano ferme le modalità di verifica e di affiancamento previste dall'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009 e dalla normativa vigente;

   la successione dei richiamati atti amministrativi e delle dichiarazioni rese in sede istituzionale rendono necessario un chiarimento ufficiale in ordine alla data di effettiva produzione degli effetti giuridici della deliberazione del 9 aprile 2026 e al conseguente riparto delle competenze tra lo Stato e la regione Calabria, nell'interesse dei cittadini, delle professionalità e degli operatori del settore –:

   se la regione Calabria sia effettivamente uscita dal piano di rientro, se il commissariamento debba ritenersi definitivamente concluso e, in caso affermativo, con quale decorrenza la deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026 abbia prodotto i propri effetti giuridici e quale sia, conseguentemente, l'attuale riparto delle competenze tra lo Stato e la regione Calabria.
(3-02826)


Ulteriori iniziative in materia di servizi di cura della salute mentale della popolazione – 3-02827

   LUPI, CAVO, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana afferma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»;

   la salute mentale costituisce un fenomeno emergente in costante aumento che provoca disagio e sofferenza non solo nella vita delle persone affette da disturbi e patologie, ma anche in quelle di chi vive con loro;

   l'ultimo Rapporto salute mentale del Ministero della salute, che analizza i dati relativi all'anno 2024, rileva che ogni giorno si recavano in media nei pronto soccorso per patologie psichiatriche 1.743 persone, con un aumento di circa il 10 per cento rispetto al 2023. Nel 2024 è aumentato anche di un milione di confezioni il numero degli acquisti di farmaci antidepressivi, che ha raggiunto il dato complessivo annuale di 39 milioni di confezioni;

   la XIX legislatura ha visto la presentazione di molteplici proposte di legge che propongono di istituire un servizio di assistenza psicologica di base. Diverse regioni hanno già introdotto servizi locali di supporto psicologico, che hanno sempre registrato un numero elevato di richieste e di prestazioni erogate ai cittadini;

   l'8 ottobre 2025 il Ministro interrogato ha definito la salute mentale come «la grande sfida della nostra epoca, un'emergenza silenziosa che sta attraversando le nuove generazioni»;

   il Piano di azioni nazionale per la salute mentale è stato approvato il 29 dicembre 2025 in Conferenza unificata e ha introdotto un quadro strategico aggiornato di riferimento per il Paese che orienta il rafforzamento dei percorsi di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociosanitaria lungo tutto l'arco della vita, con una particolare attenzione all'infanzia, all'adolescenza e alla fase di transizione verso l'età adulta;

   la legge di bilancio per l'anno 2026 ha disposto lo stanziamento di maggiori risorse per la salute mentale in linea con le indicazioni del piano citato, prevedendo 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 (il 30 per cento dedicati alla prevenzione) e 30 milioni annui dal 2029 –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per aumentare i fondi necessari al fine di realizzare un servizio di cura della salute mentale dei cittadini, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.
(3-02827)


Iniziative volte a garantire il diritto a cure tempestive nel servizio sanitario pubblico – 3-02828

   ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Area studi Mediobanca sui principali gruppi della sanità privata ha evidenziato una significativa espansione del settore, con un fatturato aggregato che nel 2024 ha raggiunto i 13,4 miliardi di euro, in crescita del 22 per cento rispetto al 2019, con un ulteriore incremento previsto del 3,7 per cento nel 2025;

   la crescita interessa tutti i comparti, ma è particolarmente marcata nell'assistenza agli anziani, nella diagnostica e nell'attività ospedaliera, con un contestuale recupero della redditività e margini operativi in costante miglioramento, mentre i gruppi for profit registrano risultati economici nettamente superiori rispetto agli operatori senza scopo di lucro;

   lo stesso studio individua tra le principali cause dell'espansione del mercato privato l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto le persistenti difficoltà di accesso al Servizio sanitario nazionale, tanto che nel 2024 quasi un cittadino su dieci ha rinunciato a cure o accertamenti a causa delle liste d'attesa o dei costi delle prestazioni;

   la spesa sanitaria privata ha raggiunto nel 2025 circa 78 miliardi di euro, di cui 63 miliardi al netto di farmaci e dispositivi, mentre la spesa sanitaria pubblica italiana continua a collocarsi al di sotto della media Ocse sia in rapporto al prodotto interno lordo sia in termini pro capite;

   emerge che una quota rilevante dei ricavi dei maggiori gruppi privati deriva da prestazioni erogate in regime di accreditamento e quindi finanziate con risorse pubbliche, mentre cresce anche il ricorso ai fondi sanitari integrativi e alle assicurazioni, con il rischio di una progressiva affermazione di un sistema sanitario a doppio binario, nel quale la possibilità di accedere tempestivamente alle cure dipende sempre più dalla capacità economica delle persone;

   permangono profonde disuguaglianze territoriali nell'offerta sanitaria, una forte concentrazione delle strutture private nelle regioni del Nord e una cronica carenza di investimenti nel Servizio sanitario nazionale, aggravata dalla fuga di professionisti sanitari favorita da condizioni retributive e organizzative sempre meno attrattive;

   i dati certificati da Mediobanca dimostrano come la crescita della sanità privata non rappresenti soltanto un fenomeno di mercato, ma sia anche la conseguenza diretta dell'indebolimento progressivo del servizio sanitario pubblico e universale sancito dall'articolo 32 della Costituzione –:

   quali misure urgenti di competenza intenda adottare per invertire questa tendenza, garantendo ai cittadini il diritto a cure tempestive nel servizio sanitario pubblico, senza essere costretti a rivolgersi al mercato privato o a rinunciare alle prestazioni sanitarie, evitando, altresì, che ingenti risorse del Servizio sanitario nazionale vadano ad incrementare ulteriormente i profitti da parte della sanità privata.
(3-02828)


Iniziative di competenza volte a rafforzare i servizi territoriali di salute mentale, con particolare riferimento al supporto psicologico rivolto ai giovani – 3-02829

   BENZONI, RICHETTI, PASTORELLA, BONETTI, RUFFINO, GRIPPO, D'ALESSIO, SOTTANELLI, ONORI e ROSATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il sistema dei servizi territoriali di salute mentale soffre strutturalmente di una grave carenza di personale e di risorse economiche adeguate, dalla quale derivano difficoltà nel garantire la continuità della presa in carico dei pazienti;

   secondo la Società italiana di psichiatria, l'82,2 per cento dei pazienti interromperebbe il percorso terapeutico senza un accordo con i medici, mentre solo circa il 10 per cento delle interruzioni avverrebbe per conclusione del piano terapeutico. Ciò a causa delle lunghe liste d'attesa, della carenza di operatori e delle difficoltà di accesso ai servizi territoriali;

   il finanziamento della salute mentale rappresenta circa il 3 per cento del Fondo sanitario nazionale. Tuttavia, il Collegio nazionale dei direttori dei dipartimenti di salute mentale ha evidenziato la necessità di incrementare del 30 per cento il personale specializzato, con un investimento di almeno 2 miliardi di euro;

   a risentire maggiormente di tali criticità sarebbero soprattutto i giovani, per i quali la continuità terapeutica e un'efficace rete territoriale rappresentano strumenti essenziali per prevenire l'aggravarsi del disagio psicologico, l'abbandono scolastico, le difficoltà di apprendimento e l'isolamento sociale;

   in tale prospettiva, anche la scuola dovrebbe rappresentare un presidio fondamentale per l'individuazione precoce delle situazioni di fragilità e per l'attivazione di percorsi di presa in carico integrati con i servizi territoriali di salute mentale;

   a maggio 2026 il Ministero dell'istruzione e del merito ha attivato il servizio «AscoltaMi», il quale, tuttavia, è limitato a solamente determinate classi di studenti e prevede l'erogazione – una sola volta nel corso dell'anno scolastico – di un voucher per cinque incontri di supporto psicologico e, pertanto, non può garantire un percorso terapeutico efficace. Ciononostante, il progetto ha fin qui largamente disatteso le disposizioni che ne istituirono il relativo fondo, essendo, peraltro, il relativo decreto interministeriale stato approvato con oltre un anno di ritardo;

   la continuità terapeutica rappresenta un elemento essenziale per prevenire marginalità sociale e situazioni di grave disagio e richiede interventi strutturali volti ad assicurare livelli uniformi di assistenza sull'intero territorio nazionale, nella piena consapevolezza che il benessere psicologico dovrebbe rappresentare un diritto fondamentale egualmente riconosciuto e garantito a tutti –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di rafforzare i servizi territoriali di salute mentale, con particolare riferimento al supporto psicologico rivolto ai giovani, anche attraverso il rafforzamento dell'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i servizi territoriali di salute mentale e la definizione di standard nazionali uniformi per garantire livelli omogenei di assistenza psicologica e psichiatrica sull'intero territorio nazionale.
(3-02829)


Iniziative in materia di prevenzione e cura delle demenze, con specifico riguardo all'accesso alle nuove terapie – 3-02830

   PATRIARCA, BAGNASCO e BENIGNI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia si stima che circa 1,4 milioni di persone siano affette da demenza, di cui il 60 per cento riconducibile all'Alzheimer, con proiezioni epidemiologiche che, per effetto dell'invecchiamento della popolazione, indicano un probabile raddoppio dei casi entro il 2050;

   l'Alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva legata alla graduale aggregazione della proteina beta-amiloide, che conduce progressivamente alla perdita delle cellule nervose;

   l'impatto della malattia non si limita alla dimensione clinica: in Italia l'Alzheimer e le altre demenze determinano un onere complessivo stimato in circa 23 miliardi di euro annui, coinvolgendo 3 milioni di familiari e caregiver impegnati quotidianamente nell'assistenza;

   grazie agli investimenti nella ricerca biomedica sono state sviluppate nuove terapie disease modifying, tra cui anticorpi monoclonali mirati alla rimozione delle placche amiloidi, capaci di rallentare la progressione del declino cognitivo nelle fasi iniziali della malattia, che rendono centrali la diagnosi precoce e l'utilizzo di biomarcatori biologici per individuare le persone eleggibili al trattamento;

   a seguito delle approvazioni regolatorie internazionali, la documentazione relativa a tali terapie è all'attenzione dell'Agenzia italiana del farmaco al fine di valutarne l'accesso e la rimborsabilità nel Servizio sanitario nazionale;

   un eventuale diniego della rimborsabilità produrrebbe un grave e duplice effetto di iniquità: economica, riservando l'accesso ai soli cittadini abbienti, e territoriale, concentrando le possibilità di trattamento nelle sole regioni dotate delle necessarie competenze e infrastrutture, in contrasto con i principi di universalità, uguaglianza ed equità posti a fondamento del Servizio sanitario nazionale;

   in coerenza con la piena autonomia tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, spetta al Ministero della salute garantire l'equità, l'uniformità e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale sull'intero territorio, nonché monitorare quanto sta avvenendo su una materia di così rilevante impatto per la salute pubblica;

   la legge di bilancio per il 2026 ha destinato 100 milioni di euro per il 2026, 98 milioni di euro per il 2027 e 83,1 milioni di euro annui dal 2028 per rafforzare la presa in carico dei pazienti con Alzheimer e altre demenze, risorse che potrebbero essere impiegate anche per assicurare un accesso equo e uniforme alle terapie innovative sull'intero territorio nazionale –:

   quali siano le modalità di impiego delle risorse stanziate per il 2026 dalla legge di bilancio e se non ritenga di adottare iniziative per destinare parte di tali risorse a garantire l'equità e l'uniformità di accesso alle nuove terapie disease modifying, superando le disparità economiche e territoriali evidenziate in premessa per evitare che l'accesso alle cure dipenda dalle possibilità economiche del singolo o dalla regione di residenza.
(3-02830)


Iniziative di competenza per la continuità dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e per il rafforzamento della filiera farmaceutica nazionale – 3-02831

   LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale contesto geopolitico internazionale, caratterizzato da instabilità delle catene di approvvigionamento, tensioni commerciali e crisi sistemiche, ha evidenziato la crescente rilevanza della sicurezza sanitaria quale elemento centrale della sicurezza nazionale;

   la cosiddetta «sovranità farmaceutica», intesa come capacità di garantire un accesso continuo, sicuro ed equo ai medicinali essenziali e ai relativi principi attivi, rappresenta oggi una priorità strategica per gli Stati europei;

   negli ultimi decenni, la produzione dei principi attivi farmaceutici si è progressivamente concentrata in Paesi extraeuropei, in particolare in Asia, determinando una dipendenza strutturale dell'Europa e dell'Italia da filiere esterne;

   secondo le più recenti analisi, Cina e India coprono oltre il 50 per cento della produzione mondiale di principi attivi, con percentuali che superano l'80 per cento per alcune categorie di farmaci essenziali, tra cui gli antibiotici;

   tale concentrazione produttiva espone il sistema sanitario nazionale a rischi significativi in termini di carenze, interruzioni logistiche e vulnerabilità geopolitiche;

   l'Italia presenta, in tale ambito, un'esposizione particolarmente rilevante, con un numero di prodotti critici superiore alla media europea e una forte dipendenza da intermedi chimici importati;

   l'Unione europea ha avviato un percorso normativo volto a rafforzare l'autonomia strategica nel settore farmaceutico, anche attraverso il cosiddetto «Critical medicines Act», finalizzato a incentivare la produzione interna e a diversificare le fonti di approvvigionamento;

   parallelamente, il Governo italiano ha intrapreso un processo di riforma organica della legislazione farmaceutica, con l'obiettivo di rafforzare la produzione nazionale, migliorare la governance della spesa e garantire maggiore resilienza del sistema;

   il reshoring delle produzioni farmaceutiche, pur comportando costi iniziali più elevati, rappresenta un investimento strategico per la sicurezza sanitaria, la tutela dell'occupazione qualificata e la salvaguardia del know-how industriale nazionale;

   risulta, pertanto, necessario definire una strategia nazionale chiara, coordinata con le politiche europee, capace di coniugare sostenibilità economica, innovazione tecnologica e sicurezza degli approvvigionamenti –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire la continuità dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e dei relativi principi attivi, ridurre la dipendenza da Paesi terzi e rafforzare la resilienza della filiera farmaceutica nazionale, anche mediante strumenti avanzati di monitoraggio e tracciabilità delle catene di approvvigionamento e l'istituzione di un tavolo permanente interministeriale sulla sovranità farmaceutica, al fine di assicurare un coordinamento strutturato delle politiche in materia.
(3-02831)


Stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunità previste dal Pnrr – 3-02832

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, GABELLONE, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato risorse senza precedenti al rafforzamento dell'assistenza territoriale, individuando nelle case della comunità uno dei principali strumenti per rendere il Servizio sanitario nazionale più vicino ai cittadini, ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure e favorire la presa in carico delle persone con patologie croniche e fragilità;

   il Governo ha dato impulso all'attuazione della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, conseguendo gli obiettivi previsti nelle diverse scadenze concordate con la Commissione europea e accelerando la realizzazione delle strutture territoriali programmate dalle regioni;

   parallelamente, è stata promossa una più efficace integrazione tra ospedale e territorio, in coerenza con il decreto ministeriale n. 77 del 2022, attraverso un modello organizzativo volto a garantire continuità assistenziale, multidisciplinarietà e prossimità delle cure;

   assume particolare rilievo, in tale contesto, il recente accordo collettivo nazionale, che rafforza il ruolo dei medici di medicina generale all'interno delle case della comunità e favorisce una maggiore integrazione con gli altri professionisti sanitari, contribuendo a rendere più efficiente la risposta ai bisogni di salute dei cittadini –:

   quale sia lo stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento ai risultati finora conseguiti nel rafforzamento dell'integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera, anche alla luce del recente accordo collettivo nazionale quale ulteriore elemento volto a consolidare il nuovo modello di sanità territoriale, migliorando l'accessibilità, la continuità delle cure e la qualità dell'assistenza ai cittadini.
(3-02832)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (A.C. 2987-A)

A.C. 2987-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo e sull'articolo aggiuntivo 13.0600 della Commissione.

A.C. 2987-A – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

  1. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2026,» e all'ultimo periodo, le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti».
  2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «3 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2028» e le parole: «10 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2028».
  3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

   a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare)

  1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.
  2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Articolo 3.
(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

  1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

  1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026».

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

  1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.
  2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Articolo 6.
(Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

  1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
  2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 7.
(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8.
(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

  1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.
  2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.
  3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.
  4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

Articolo 9.
(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

  1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.
  2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.
  3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
  4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10.
(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

  1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

   a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

   b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

   c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.

Articolo 11.
(Contenuti del programma di formazione)

  1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
  2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Articolo 12.
(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

  1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
  4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

   a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

   b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

   c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 13.
(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.
(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

  1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale “PN scuola 2021 – 2027”»;

   b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

Articolo 15.
(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2987-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, al» e le parole: «all'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «, al secondo»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  
2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “ANAS Spa” sono inserite le seguenti: “, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni”.
  2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

    “Lombardia – S.S. 42 ‘del Tonale e della Mendola’ – Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 – Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 – Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
    Lombardia – S.S. 469 ‘Sebina Occidentale’ – Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
    Lombardia – S.S. n. 671 ‘della Val Seriana’ – Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano”;

   b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce:

    “Lombardia – Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda – J84J23000100008”»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
  3-ter. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-bis. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-bis».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici) – 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

  All'articolo 2:

   al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore “Enriched URAnium COnverter Source – EURACOS” detenuto dall'università degli studi di Pavia) – 1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore “Enriched URAnium COnverter Source – EURACOS”, detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.
  2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.
  3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «relativo all'impianto per la produzione di preridotto – direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5», le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «normativa UE» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e dopo le parole: «e fermi» è inserita la seguente: «restando».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 5:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

    al quinto periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al settimo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».

  All'articolo 6:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «Al medesimo fine e» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al secondo periodo, le parole: «delle 181 giornate» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 181 giornate», la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto» e dopo le parole: «all'articolo 8» sono inserite le seguenti: «, terzo comma,».

  All'articolo 7:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la società» sono inserite le seguenti: «“Giubileo 2025”,», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «“Giubileo 2025”»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «anni 2027 e 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna) – 1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.
  Art. 7-ter. – (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma) – 1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   “1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo ‘Policlinico Umberto I’. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.
   1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.
   1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
   1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:

   a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

   b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;

   c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

   1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 12» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» e dopo le parole: «n. 113» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

    al terzo periodo, le parole: «regolamenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti dell'Unione europea»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale si adeguano ai princìpi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» e dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato “Servizio centrale per la contabilità accrual”, con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «comma 14» nonché dopo le parole: «29 dicembre 2021» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «modifiche e» sono inserite le seguenti: «i successivi»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

    al secondo periodo, la parola: «contabile» è soppressa;

    al terzo periodo, la parola: «fra» è sostituita dalla seguente: «tra»;

   alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «magazzino, ed» sono sostituite dalle seguenti: «magazzino ed»;

    alla lettera b), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze»;

   alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

   al comma 2, le parole: «delle elaborazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elaborazione» e le parole: «bilancio cui» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di cui»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministeri di riferimento» sono inserite le seguenti: «, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

   al comma 4:

    all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «contabile degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti»;

    alla lettera a), le parole: «collocazione geografica» sono sostituite dalle seguenti: «collocazione e condizione geografica»;

    alla lettera c), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

   alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

  All'articolo 13:

   al comma 2, dopo le parole: «cinque giorni dalla» sono inserite le seguenti: «data di».

  Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 13-bis. – (Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito) – 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  

  Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura) – 1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “Al fine di” sono inserite le seguenti: “sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico ‘Grandi Progetti Beni culturali’ e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di”, le parole: “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2029” e le parole: “dal 2024 al 2026” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2024 al 2029”;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: “e svolge” sono inserite le seguenti: “, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità ‘Grande Pompei’,”».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto”.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  
Art. 13-quater. – (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura) – 1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società ALES Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società ALES Arte lavoro e servizi Spa è assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  Art. 13-quinquies. – (Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)– 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “fino al 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi”.
  3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  Art. 13-sexies. – (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015) – 1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

   b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);

   c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

   d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

  2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b)».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera a), le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito».

  All'articolo 15:

   al comma 1, dopo le parole: «articolo 5» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   al comma 2, le parole: «euro 61,2 milioni di euro per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «61,25 milioni di euro per l'anno 2026».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire continuità delle tutele economiche e normative, uniformità delle condizioni di lavoro, qualità del servizio e contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza al ribasso, le procedure per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al presente articolo e gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario devono contenere nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento.».
1.2. Mari, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al secondo periodo, le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti».
*1.3. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.
*1.4. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti» con le seguenti: «sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, salvo che non si disponga diversamente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».
**1.5. Grimaldi, Zaratti, Ghirra.
**1.6. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: uno o più.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La definizione del numero e della dimensione dei lotti di cui al secondo periodo è effettuata sulla base della relazione sui lotti redatta in conformità ai criteri metodologici definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La relazione è trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'espressione del parere, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può discostarsi dal parere dell'Autorità con provvedimento motivato, da adottare entro i successivi quindici giorni, dando conto delle ragioni di interesse pubblico ed economico-sociale, che giustificano il mancato recepimento del parere medesimo.»;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, incluso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi incluso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, ai fini di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento.»;

  1-ter. Dopo l'articolo 9-ter della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto il seguente:

   «Art. 9-quater. (Condizioni di accesso non discriminatorio al materiale rotabile). – 1. Nelle procedure competitive per l'affidamento dei servizi ferroviari Intercity, il materiale rotabile impiegato dall'operatore uscente è qualificato come infrastruttura essenziale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'operatore uscente è tenuto a garantire l'accesso al materiale rotabile di cui al primo periodo di proprietà del medesimo operatore, nonché ai relativi servizi manutentivi, in conformità ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  1-quater. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché».
1.1007. Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Maccanti, Dara, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le procedure di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, contengono nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, relativi a equipaggi, personale amministrativo, commerciale e di manutenzione, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento, unitamente al mantenimento del contratto collettivo nazionale di lavoro aziendale del Gruppo FS attualmente applicato ai lavoratori interessati dal servizio, al fine di garantire continuità delle tutele economiche e normative, uniformità delle condizioni di lavoro, qualità del servizio e contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza al ribasso. Le medesime clausole sociali sono, altresì, previste per tutti gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario.
1.8. Casu, Guerra.

  Sopprimere il comma 2.
1.9. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il numero 3.2) è aggiunto il seguente:

     «3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti, con riferimento agli interventi relativi agli stanziamenti 2028, anche attraverso la sottoscrizione e aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che i relativi contratti attuativi siano sottoscritti entro il 15 settembre 2027».
1.35. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di competenza finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a utilizzare le risorse già iscritte per l'anno 2027 sul citato Fondo a copertura degli interventi già individuati per l'anno 2026, qualora le risorse disponibili per l'anno 2026 non siano sufficienti a coprire integralmente il costo previsto dei medesimi interventi.
1.31. Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la continuità della mobilità territoriale e la funzionalità della rete stradale interessata dai flussi di traffico conseguenti ai lavori di adeguamento e manutenzione dell'autostrada A14 nel territorio della regione Marche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027 per la realizzazione del Programma straordinario di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale interferita dai predetti cantieri. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, è approvato il Programma di cui al periodo precedente.
  2-septies. Il Programma di cui al comma 2-sexies individua gli interventi finanziabili sulla base dell'effettiva incidenza dei flussi di traffico conseguenti ai cantieri autostradali, con priorità per:

   a) l'adeguamento e la messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali maggiormente interessate dai flussi veicolari;

   b) la realizzazione di rotatorie, intersezioni e opere di miglioramento della sicurezza della circolazione;

   c) il consolidamento di ponti e di altre opere d'arte della viabilità ordinaria;

  2-octies. Il decreto di cui al comma 2-sexies individua i soggetti attuatori, disciplina le modalità di riparto e di trasferimento delle risorse, nonché definisce il cronoprogramma degli interventi.
  2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-sexies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.10. Curti.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade provinciali della Regione siciliana ripetutamente danneggiate a seguito di eventi meteorologici estremi, nonché degli interventi necessari per ridurre la soggezione idraulica delle opere ed evitare possibili rischi per la viabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2-septies. I criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-sexies sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.16. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Aiello, D'Orso.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. Al fine di assicurare il completamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, denominato «Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti-Orbassano della Metro Linea 2 di Torino», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2-sexies.
  2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-sexies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.17. Iaria, Barzotti, Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. Al fine di garantire il ripristino della viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali del territorio di Palermo interessato da eccezionali eventi meteorologici, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei tratti stradali A19 Palermo-Catania, SS 118 Corleonese-Agrigentina, SS 117-bis Centrale Sicula, SS 121 Catanese, SS 122 Agrigentina e SS 191 di Pietraperzia.
  2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-sexies, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.18. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Aiello.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate, è autorizzata la spesa di 639 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 23 milioni di euro per l'anno 2028, 64 milioni di euro per l'anno 2029, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e 32 milioni di euro per l'anno 2035. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: trasporti ferroviari aggiungere le seguenti: , di trasporto rapido di massa.
1.19. Benzoni, Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. Al fine di garantire il completamento di una infrastruttura prioritaria per la viabilità nazionale, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
1.39. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. Al fine di garantire il completamento di una infrastruttura prioritaria per la mobilità interregionale, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
1.40. Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Quartini.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e di avviare il raddoppio della SS 7 Matera – Ferrandina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di ANAS Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.51. Amendola, Lacarra, Lomuti.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. Al fine di proseguire i lavori di messa in sicurezza della sede stradale della SS 18 nel territorio di Maratea, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di ANAS Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.54. Amendola, Lacarra, Lomuti.

  Sopprimere il comma 3.
1.58. Iaria, Barzotti, Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 50,2 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 75,2 milioni di euro, in ragione di 5,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 15 milioni di euro per l'anno 2028, di 11,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 27,8 milioni di euro per l'anno 2030.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.59. Ruffino, Bonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di consentire la realizzazione di un nuovo impianto di deposito di gas naturale liquefatto e Bio-GNL nel comune di Bergeggi, in area portuale di Vado Ligure, è autorizzata la spesa complessiva di 35 milioni di euro, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2027, di 15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 5 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3-sexies
  3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse in coerenza con gli stanziamenti annuali. Il decreto di assegnazione delle risorse riporta le modalità di revoca, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale, e di versamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  3-sexies. L'articolo 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, è abrogato.
1.61. Bruzzone, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Per la realizzazione della seconda fase del quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pavia, relativa alla tratta Pieve Emanuele-Pavia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 235,92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  3-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con RFI S.p.A., avvia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la progettazione della tratta Pieve Emanuele-Pavia, dando altresì corso, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'avvio delle attività di fattibilità tecnico-economica per il quadruplicamento della tratta Tavazzano-Lodi, previsto nel medesimo contratto di programma.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 235,92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028,si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.
1.66. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Albairate-Abbiategrasso, parte dell'intervento di raddoppio della linea Milano-Mortara, di costo complessivo pari, secondo la progettazione definitiva, a 280 milioni di euro, e per la quale il finanziamento a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza risulta perso per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, è autorizzata la spesa di 280 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.
  3-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con RFI S.p.A., avvia altresì, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la successiva tratta Abbiategrasso-Vigevano-Mortara, dandone comunicazione alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.
1.67. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma e aumentare la frequenza dei convogli aumentando la capacità dei binari esistenti per mezzo del sistema di segnalamento ERTMS, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il comune di Roma, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione del comma 3-quater.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.
1.70. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Barzotti, Fede, Iaria.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di assicurare il completamento della fase 2 dell'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova, relativa alla tratta Codogno-Piadena, articolata nel lotto 1 Codogno-Cavatigozzi e nel lotto 2 Cremona-Piadena, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale prima quota del finanziamento dell'intervento, a integrazione del fabbisogno già individuato nel contratto di programma 2022-2026 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., ma non ancora contrattualizzato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con RFI S.p.A., definisce la soluzione progettuale relativa al lotto Cremona-Piadena, individuando la configurazione del raddoppio in affiancamento ovvero in variante, approva il relativo cronoprogramma delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e lo trasmette alle Camere.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.71. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Con riferimento alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 644 milioni di euro per la seconda fase del quadruplicamento della tratta ferroviaria Pieve Emanuele-Pavia, in ragione di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 344 milioni di euro per l'anno 2027, ed è altresì autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera, in ragione di 450 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-quater, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2026 e a 794 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 194 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, da inserire nella legge di bilancio, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 194 milioni di euro per l'anno 2027.
1.65. Ghio, Pastorino, Pandolfo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità rafforzando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.77. Carmina, Aiello, Cantone, D'Orso, Morfino, Raffa, Scerra, Barzotti, Fede, Iaria, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori caratterizzati da condizioni permanenti di insularità ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma straordinario di assistenza tecnica in favore della Regione autonoma della Sardegna e degli enti locali del relativo territorio che assicura attività di supporto alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a euro 5 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1001. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Per il completamento del progetto «Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania Centrale e Catania Acquicella» è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni per l'anno 2028.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a 400 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
1.1003. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Cantone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 330 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2026 e 230 milioni per l'anno 2027.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2026 e 230 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
1.1004. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-quater. Per il completamento della ferrovia Pontremolese è autorizzata la spesa di 156 milioni di euro per l'anno 2026, destinata a RFI Spa per il finanziamento del raddoppio della tratta Parma-Vicofertile.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 156 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1006. Ghio, Pandolfo, Pastorella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. Per il completamento delle opere di regolazione del Lago d'Idro di cui all'allegato 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzata la spesa di 4,55 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.86. Bordonali, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al presente periodo, che definisce l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione dei finanziamenti».
*1.89. Bonetti, Ruffino.
*1.92. Guerra, Fornaro, Roggiani.
*1.93. Barzotti, Torto, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2026».
**1.1005. Guerra, Fornaro, Roggiani.
**1.1009. Cavandoli, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**1.1010. Pella, D'Attis.
**1.1012. Bonetti, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026».
*1.89.(Testo modificato nel corso della seduta) Bonetti, Ruffino.
*1.92.(Testo modificato nel corso della seduta) Guerra, Fornaro, Roggiani.
*1.93.(Testo modificato nel corso della seduta) Barzotti, Torto, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*1.1009.(Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*1.1010.(Testo modificato nel corso della seduta) Pella, D'Attis.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. Negli affidamenti dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo è assicurata l'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa vigente, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo la continuità occupazionale nei casi di successione degli affidamenti.
1.94. Mari, Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. Per gli interventi infrastrutturali disciplinati dal presente articolo sono assicurati protocolli di legalità, sistemi di tracciabilità della filiera, verifiche sulla qualificazione delle imprese esecutrici e il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1.95. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. In ragione del nuovo assetto territoriale delle province e delle città metropolitane della Regione Sardegna, conseguente all'attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, tutti i termini e le scadenze concernenti l'impiego delle risorse già assegnate ai predetti enti sono differiti di dodici mesi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, si provvede alla rideterminazione della ripartizione delle risorse per le quali non siano ancora state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, attribuendole agli enti individuati secondo il nuovo assetto territoriale definito dalla legge regionale n. 7 del 2021.».
1.1000. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. Al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e di assicurare l'effettiva parità di accesso alle infrastrutture strategiche nazionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla predisposizione di un programma straordinario di interventi infrastrutturali prioritari per la Regione autonoma della Sardegna, comprendente opere relative ai collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali e alla mobilità sostenibile, da finanziare prioritariamente mediante le risorse disponibili del PNRR compatibili con la relativa disciplina, del Piano nazionale complementare e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1.1002. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Di Biase.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di accelerare le procedure di assegnazione ai comuni e alle città metropolitane e di garantire massima risposta al fabbisogno di infrastrutture per i servizi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale, le regioni si avvalgono anche delle graduatorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dalle procedure a evidenza pubblica di cui alle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del trasporto rapido di massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.».
*1.02. Bonetti, Ruffino, Pastorella.
*1.04. Roggiani, Guerra.
*1.05. Torto, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «e 10 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e 20 milioni di euro per l'anno 2026».
  2. Le risorse derivanti dal rifinanziamento disposto ai sensi del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, sono destinate ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti colpiti da eccezionali eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 nella Regione siciliana, nella regione Sardegna e nella regione Calabria per interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.025. Carmina, Morfino, Torto, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rimodulazione delle risorse destinate alla tratta nazionale Avigliana-Orbassano e potenziamento del trasporto rapido di massa nel nodo di Torino)

  1. Le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla realizzazione della tratta nazionale Avigliana-Orbassano/Bivio Pronda della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, iscritte nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., parte investimenti, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultino oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono revocate nel limite di 825 milioni di euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento del trasporto rapido di massa nel nodo metropolitano di Torino e, in particolare:

   a) quanto a 600 milioni di euro, alla realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con priorità per i lotti funzionali di prosecuzione verso il quadrante sud-ovest e l'area di Orbassano;

   b) quanto a 225 milioni di euro, al completamento, al potenziamento e all'ammodernamento tecnologico della linea 1 della metropolitana di Torino, ivi compreso il prolungamento ovest Collegno-Cascine Vica-Rivoli.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione Piemonte, la città metropolitana di Torino e il comune di Torino, si provvede alla ricognizione puntuale delle risorse di cui al comma 1, alla definizione del riparto tra gli interventi di cui al comma 2 e alla rimodulazione dei relativi profili temporali di spesa. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è conseguentemente aggiornato in occasione del primo aggiornamento utile.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla diversa modulazione temporale della spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: trasporti ferroviari aggiungere le seguenti: , per il potenziamento del trasporto rapido di massa.
1.026. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Potenziamento Quadrante Europa di Verona)

  1. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori per il potenziamento del nodo logistico e ferroviario di Verona «Quadrante Europa», è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2028 e di 75 milioni di euro per l'anno 2029 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2028 e a 75 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Le variazioni di cui al comma 2 sono recepite nel primo aggiornamento utile del Contratto di programma – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
1.029. Andreuzza, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Per le finalità di sviluppo delle aree industriali e logistiche del veronese e del padovano, inclusi gli interporti di Padova e di Verona-ZAI e l'area denominata Marangona, anche in considerazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 e dal Piano d'azione RESourceEU del 3 dicembre 2025, è estesa alle medesime aree la Zona logistica semplificata della regione Veneto «Porto di Venezia-Rodigino», ridenominata in Zona logistica semplificata della regione Veneto «Porto di Venezia- Rodigino – Interporto di Padova – Interporto di Verona – Marangona», anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2024. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. All'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
1.01003. Lazzarini, Centenaro, Di Rubba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali nel Porto Vecchio di Trieste)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi al progetto di rigenerazione urbana nel Porto Vecchio di Trieste, ivi inclusi quelli finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, e la continuità degli investimenti privati nelle operazioni di partenariato pubblico-privato nel rispetto dei principi di tutela dell'affidamento, proporzionalità e certezza del diritto e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026, alle procedure per le quali, alla medesima data, sia intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non trova applicazione il diritto di prelazione.
  2. Al promotore è riconosciuta, quale misura compensativa dell'attività di elaborazione della proposta, della progettazione, delle analisi tecnico-economiche svolte e del rischio imprenditoriale assunto, una premialità tecnica compresa tra il cinque e l'otto per cento del punteggio tecnico complessivamente attribuibile, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara. La premialità di cui al presente comma costituisce criterio di valutazione preventivamente determinato dalla stazione appaltante, è espressamente indicata nel bando di gara e non incide sul punteggio economico né comporta limitazioni alla partecipazione degli operatori economici.
  3. Nelle procedure di cui al presente articolo restano ferme le ulteriori disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di rimborso delle spese sostenute dal promotore. Oltre al rimborso delle spese previsto dal medesimo Codice, il bando può prevedere, a carico dell'aggiudicatario diverso dal promotore, il pagamento di una indennità compensativa, determinata in misura proporzionata e predeterminata, volta a remunerare il valore economico della proposta posta a base della procedura, l'attività di sviluppo progettuale, il rischio imprenditoriale assunto e l'investimento sostenuto dal promotore nell'interesse dell'amministrazione.
1.01001. Rosato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni transitorie per le procedure di partenariato pubblico-privato)

  1. Al fine di assicurare la continuità degli investimenti privati, la tutela del legittimo affidamento, la salvaguardia della stabilità delle procedure amministrative già avviate, la certezza del diritto, la proporzionalità dell'azione amministrativa e la tempestiva realizzazione degli interventi di partenariato pubblico-privato, nelle procedure per le quali, alla data della pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Seconda Sezione, 5 febbraio 2026, causa C-810/24, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante può prevedere, con adeguata motivazione, nella documentazione di gara, l'attribuzione al promotore di una premialità tecnica in misura non superiore all'8 per cento del punteggio tecnico complessivamente attribuibile.
  2. La premialità di cui al comma 1 costituisce criterio di valutazione preventivamente determinato dalla stazione appaltante, è espressamente indicata nel bando e nei documenti di gara, è attribuita esclusivamente nell'ambito della valutazione tecnica e non incide sul punteggio economico. Essa è determinata in relazione al grado di innovazione, alla qualità e completezza della proposta, al livello di approfondimento progettuale, alle analisi tecnico-economiche svolte, al valore aggiunto apportato all'interesse pubblico, al contributo fornito alla definizione dell'intervento e al rischio imprenditoriale assunto nella predisposizione della proposta. La premialità è attribuita esclusivamente sulla base di elementi oggettivamente verificabili, proporzionati e predeterminati, senza determinare indebiti vantaggi competitivi o limitazioni alla partecipazione degli operatori economici e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e adeguatezza.
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rimborso delle spese sostenute dal promotore. Il bando può altresì prevedere, a carico dell'aggiudicatario diverso dal promotore, il pagamento di una indennità compensativa, determinata in misura proporzionata e predeterminata, volta a remunerare il valore economico della proposta posta a base della procedura, l'attività di sviluppo progettuale, il rischio imprenditoriale assunto e l'investimento sostenuto dal promotore nell'interesse dell'amministrazione.
1.01002. Rosato.

(Inammissibile)

ART. 1-bis.
(Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici)

  Al comma 2, sostituire le parole da: non si applica fino alla fine del comma, con le seguenti: si applica anche agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fermo restando il rispetto degli obblighi di rendicontazione, che costituisce condizione necessaria per l'efficacia della sospensione.
*1-bis.1. Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*1-bis.1000. Steger.
*1-bis.1002. Mazzetti, Pella.
*1-bis.1001. Marattin.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare)

  Al comma 1, dopo le parole: è affidata aggiungere le seguenti: , in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, previa verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti ivi indicati, anche mediante la pubblicazione di apposito avviso esplorativo volto ad accertare l'eventuale presenza di concorrenti nel mercato europeo,.
*2.1. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
*2.3. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).
2.4. L'Abbate, Torto, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentito il Ministero con le seguenti: congiuntamente al Ministero.
2.5. Ilaria Fontana, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo le parole: piano delle attività aggiungere le seguenti: , sulla base delle pertinenti guide tecniche elaborate dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,.
2.6. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: condizionandolo all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2.7. L'Abbate, Torto, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Tutti i dati, le informazioni e i documenti afferenti alle attività di cui al comma 1, nonché ogni informazione utile in merito allo stato della sicurezza nucleare e ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente sono tempestivamente pubblicati nel sito internet della società Sogin S.p.A. e nel sito istituzionale dell'autorità competente e sono accessibili a chiunque secondo quanto stabilito dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2.8. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e comunque nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
2.9. Grimaldi, Zaratti.

ART. 3.
(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

  Sopprimerlo.
*3.1. Stefanazzi, Lacarra, Viggiano.
*3.2. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire le parole da: relativo all'impianto fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono vincolate per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica di Taranto e alla realizzazione di interventi di caratterizzazione dei terreni finalizzata alla bonifica delle aree cd. orfane all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto e di realizzazione di interventi di risanamento ambientale e sanitario.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il vincolo di destinazione di cui al comma 1, permane anche nell'ipotesi di trasferimento delle risorse ivi previste nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.3. Viggiano, Guerra, Simiani, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire le parole da: relativo all'impianto fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono vincolate alla realizzazione di interventi per la rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica ex Ilva di Taranto e per le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza.
3.1000. Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 1, le parole da: dell'industria siderurgica fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: degli impianti siderurgici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'industria siderurgica con le seguenti: dell'ex Ilva di Taranto.
3.4. Stefanazzi, Lacarra, Viggiano.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'industria siderurgica aggiungere le seguenti: con priorità per gli interventi funzionali alla realizzazione di progetti di produzione di preridotto mediante l'impiego di idrogeno verde da elettrolisi dell'acqua,.
3.5. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al primo periodo devono essere comunque strettamente vincolate a riduzioni effettive, misurabili e verificabili delle emissioni del settore, privilegiando elettrificazione, efficienza e circolarità dei materiali e, qualora possibile, idrogeno rinnovabile, escludendo soluzioni che prolunghino la dipendenza da fonti fossili o da infrastrutture non compatibili con gli obiettivi climatici.
3.6. Grimaldi, Bonelli, Zaratti, Ghirra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette alle Camere una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, specificando, in particolare:

   a) il numero e la tipologia degli interventi finanziati;

   b) il contributo degli interventi finanziati alla decarbonizzazione del ciclo produttivo siderurgico.
3.8. Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Nell'ambito dei criteri di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è riconosciuta una premialità ai progetti che prevedono occupazione stabile, programmi di formazione continua del personale, parità di genere, contrattazione collettiva di secondo livello e applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*4.1. Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
*4.2. Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i criteri di selezione e valutazione degli investimenti tengono conto degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione insulare, con particolare riferimento ai maggiori costi di approvvigionamento, trasporto, energia e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.3. Lai.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-quater. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quinquies. Per effetto della proroga di cui al comma 1-quater, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, successivamente definanziati dalla delibera CIPE 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.
  1-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2018.
  1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-quater e 1-quinquies, pari a euro 48.674.927,09 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.6. Bonafè.

ART. 5.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

  Sopprimerlo.
*5.1. Viggiano, Guerra, Simiani, Stefanazzi, Lacarra.
*5.2. Quartini, Riccardo Ricciardi, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento degli interventi di mitigazione e compensazione territoriale connessi alle opere di rigassificazione nell'area di Piombino)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dai commi da 4 a 12 del presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.
  2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.
  3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

   a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

   b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

   e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

  5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  7 Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
  8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 7 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
  11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
  12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma per la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo domestico o aziendale. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2026.
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 12, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.3. Simiani, Bonafè, Fossi, Boldrini, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Scotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: in ogni procedimento amministrativo fino alla fine del comma, con le seguenti: esclusivamente nei procedimenti amministrativi di rinnovo, proroga o riesame dei titoli abilitativi già rilasciati relativi agli impianti di cui al comma 1, già avviati alla medesima data. Sono in ogni caso esclusi dal subentro e dal procedimento unico di cui al presente articolo i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni, nuove infrastrutture, ampliamenti, potenziamenti o modifiche sostanziali degli impianti, per i quali restano ferme le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, incluse le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo la disciplina e i termini ordinari.
5.6. Viggiano, Guerra, Simiani, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che l'accelerazione procedimentale non determini un arretramento dei presìdi di qualità tecnica, ambientale, paesaggistica e territoriale nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche.
5.1001. Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: provvedimento autorizzatorio unico, che aggiungere le seguenti: ,previa intesa vincolante delle Regioni interessate,

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: con i poteri e secondo le modalità di cui aggiungere le seguenti: all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e.
5.1000. Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: con i poteri e secondo le modalità di cui aggiungere le seguenti: all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e.
5.10. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del periodo, con le seguenti: ed in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto.
5.11. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione dalla documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.
  3-ter. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 3-bis e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici ovvero la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.
  3-quater. Il commissario ad acta di cui al comma 3-ter può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-ter del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in caso di nomina di un commissario ad acta, al medesimo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5.1002. Pella, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Il regime derogatorio di cui al presente articolo è subordinato ad una verifica rigorosa dell'effettivo fabbisogno di gas e della compatibilità con la riduzione strutturale dei consumi fossili richiesta dalla normativa europea e con gli obiettivi climatici.
5.13. Zaratti, Bonelli, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali nel settore idrico nel sud Italia e isole)

  1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione siciliana, della regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2028, 400 milioni per il 2029, 400 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia (PPAC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5.06. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Amendola, Barbagallo, De Luca, Graziano, Iacono, Lacarra, Lai, Marino, Porta, Provenzano, Sarracino, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Viggiano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mandato per il riordino della disciplina relativa alle gestioni commissariali straordinarie di Governo)

  1. Al fine di agevolare le attività dei Commissari straordinari di Governo e delle relative strutture, assicurando la necessaria uniformità normativa e favorendo sinergie e forme di collaborazione istituzionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni, si provvede al riordino delle gestioni commissariali straordinarie costituite per la gestione delle emergenze, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per l'organizzazione di grandi eventi e per il coordinamento tra diverse amministrazioni statali. A decorrere dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma, ai Commissari di cui al medesimo periodo si applica la disciplina recata dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché, dagli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
*5.07. Simiani, Guerra.
*5.09. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio, sistema sanzionatorio e semplificazione di settori energetici strategici)

  1. Al fine di garantire sicurezza e continuità negli approvvigionamenti energetici strategici e per le finalità di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME). Il GME provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Al fine di tutelare la sicurezza delle attività strategiche disciplinate dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, all'articolo 18 del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

   c) al comma 11, le parole: «1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «1, 3, 4 e 5».

  3. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'approvvigionamento energetico dei consumatori finali garantendo la pronta effettuazione dei controlli tramite la semplificazione delle relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai soggetti privati abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.
5.012. Squeri, Pella.

ART. 6.
(Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

  Al comma 1, sopprimere le parole: di realizzazione delle opere infrastrutturali.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Tutele per la salute dei lavoratori in contesti di emergenza climatica.
6.1. Scotto, Sarracino, Guerra, Aiello.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: straordinarie ondate di calore aggiungere le seguenti: , nonché a condizioni di rischio climatico accertate dalle autorità competenti, incluse crisi idriche, siccità prolungata ed eventi meteorologici estremi;

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alle imprese operanti nei settori della logistica, della portualità, della manutenzione del verde, della raccolta e gestione dei rifiuti e dei cantieri stradali, quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da eventi oggettivamente non evitabili connessi a condizioni climatiche estreme.
6.2. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 con le seguenti: dal 1° luglio 2026.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: , a decorrere dal 1° luglio 2026.
6.7. Tucci, Aiello, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio 2026 con le seguenti: dal 1° maggio 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: nel limite di spesa di 4,9 milioni con le seguenti: nel limite di spesa di 6,5 milioni;

   al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: nel limite di spesa di 10,3 milioni con le seguenti: nel limite di spesa di 13,7 milioni;

   al comma 3, sostituire le parole: 15,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 20,2 milioni di euro per l'anno 2026.
6.8. Mari, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle imprese operanti nei settori della logistica, del trasporto merci e dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti.
6.9. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.
6.10. Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati, per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2. I lavoratori agricoli di cui al presente comma trasmettono, per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.
6.11. Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2026, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.12. Carotenuto, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6.13. Tucci, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, elabora un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.
6.14. Carotenuto, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le tutele di cui al presente articolo sono estese ai lavoratori impiegati come rider in attività di consegna di beni per mezzo di veicoli a due ruote o velocipedi, anche se inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di allerta meteo per ondate di calore di livello elevato è sospeso l'obbligo di prestazione senza pregiudizio per il compenso minimo orario garantito.
6.15. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.17. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sostituire le parole: pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6.18. Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.».

  3-ter. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. A valere sul Fondo di cui al presente comma è erogata un'indennità giornaliera, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  3-quater. L'indennità di cui al comma 3-ter è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna come, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-ter a 3-quinquies del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.19. Scotto, Sarracino, Guerra.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, nel quale sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per lo stress termico e il rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.».

  3-ter. È istituito in via sperimentale, per il triennio 2026-2028, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  3-quater. Il Fondo di cui al comma 3-ter eroga, fino ad esaurimento delle risorse, un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme anche digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  3-quinquies. L'indennità di cui al comma 3-quater è erogata in misura pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per non più di venti giorni per anno solare.
  3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3-quater, le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 3-ter e i criteri con cui l'INPS comunica preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esaurimento delle risorse, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità medesima, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la valutazione dello stress termico e del rischio da calore, nonché a eventuali ulteriori condizioni estreme che rendano insalubre o pericolosa l'attività di consegna, quali, a titolo esemplificativo, l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
  3-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-ter a 3-sexies del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.20. Gribaudo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Deroghe in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi determinati da situazioni climatiche eccezionali)

   1. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore determinate dai cambiamenti climatici in atto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o).
   2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.
   3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai con contratto a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
   4. Le integrazioni salariali di cui al comma 3 del presente articolo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle centoottantuno giornate di effettivo lavoro, previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
   5. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è corrisposto direttamente dall'Istituto medesimo.».

  3-ter. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali è riconosciuta l'indennità integrativa di cui all'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura del 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto di lavoro.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, la dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
  3-sexies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.21. Scotto, Sarracino, Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nei luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti durante le allerte per caldo estremo ovvero per condizioni climatiche avverse, i datori di lavoro sono tenuti a realizzare i «rifugi climatici», costituiti da spazi climatizzati e facilmente accessibili ai lavoratori. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative per accedere al Fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.25. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2026, le risorse del Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione di cui all'articolo 43 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono incrementate di 30 milioni di euro annui. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato a finanziare, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, un piano nazionale per l'adattamento climatico degli edifici scolastici, dei nidi e dei servizi educativi, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e benessere durante le ondate di calore, attraverso interventi di efficientamento energetico, raffrescamento sostenibile, ombreggiamento degli spazi esterni, incremento delle aree verdi e realizzazione di rifugi climatici accessibili anche al di fuori dell'orario scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.27. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono attivate stabilmente unità di strada socio-sanitarie multidisciplinari, composte da personale sanitario e sociale, con compiti di monitoraggio, assistenza e presa in carico dei lavoratori particolarmente esposti durante le allerte per caldo estremo ovvero per condizioni climatiche avverse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale che è conseguentemente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.30. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità di sospensione climatica)

  1. Ai lavoratori di cui al Capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inquadrati come lavoratori autonomi, qualora un'ordinanza emanata da una pubblica autorità disponga la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per effetto di eventi climatici estremi o altre emergenze climatiche, è riconosciuta un'indennità per il periodo di sospensione dell'attività.
  2. Ai lavoratori che abbiano effettuato, nel trimestre precedente, un numero di consegne non inferiore alla soglia individuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuta un'indennità forfettaria pari a 12 euro per ciascuna ora di sospensione dell'attività.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, con riferimento ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai lavoratori inquadrati come lavoratori autonomi occasionali l'indennità è riconosciuta a condizione che abbiano superato, nel trimestre precedente, una soglia minima di consegne individuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  5. Il committente è tenuto a informare le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative ovvero le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.
  6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo, di richiesta e di erogazione dell'indennità, nonché le ulteriori disposizioni attuative necessarie.
6.05. Grimaldi, Mari, Zaratti, Ghirra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
6.010. Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per favorire lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile)

  1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile fino al 31 luglio 2026 in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
6.06. Scotto, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di infrastrutture scolastiche)

  1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare che le aule e i locali utilizzati per lo svolgimento di attività formative versino in condizioni microclimatiche idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al 1 tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

   a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

   b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo stress termico, tenuto conto dell'età degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

   c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e fotovoltaico al fine di abbattere i costi energetici.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.07. Manzi, Simiani, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio, Morfino, Piccolotti, Madia, Caso, Grippo, Pavanelli.

ART. 7.
(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: , con priorità, nell'ambito delle attività di supporto tecnico-operativo, per gli enti locali delle regioni insulari, delle aree interne e dei territori caratterizzati da carenza di capacità amministrativa,.
7.3. Lai.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Sospensione dell'erogazione dei contributi al soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 1-ter del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 e di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

  1. L'erogazione dei contributi al soggetto attuatore, di cui all'articolo 8, comma 1-ter del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, e di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concessi con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 21 gennaio 2025, è sospesa sino all'archiviazione da parte della Commissione europea della denuncia concernente la presunta violazione delle norme in materia di aiuti di Stato a favore di Open Fiber S.p.A.
7.01000. Ottaviani.

ART. 7-ter.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma)

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque esclusivamente per investimenti relativi al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale pubblico ovvero per garantire residenze universitarie pubbliche a canone agevolato per studenti fuori sede.
7-ter.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque esclusivamente per investimenti relativi al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale pubblico.
7-ter.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 1-quinquies, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
7-ter.2. Zaratti, Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti.
7-ter.1. Zaratti, Zanella, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030 con le seguenti: e, in ogni caso, fino allo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della regione Lazio successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-ter.6. Bonetti.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
7-ter.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può provvedere a mezzo di ordinanza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto.
7-ter.3. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Ghirra.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere il quarto periodo.
7-ter.4. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquies e 1-sexies.
7-ter.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
7-ter.5. Grimaldi, Zanella, Ghirra, Zaratti.

ART. 8.
(Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico)

  Al comma 1, dopo le parole: 7 ottobre 2024, n. 143, aggiungere le seguenti: corrispondenti al 90 per cento della spesa pubblica primaria.
8.1. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche tenuto conto degli esiti della sperimentazione, viene individuato un percorso di revisione dell'attuale impianto della contabilità finanziaria al fine di semplificare il raccordo con la gestione economico patrimoniale.
8.1001. Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tutte le amministrazioni pubbliche il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità. Il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità anche per le amministrazioni di cui al comma 2.
8.1000. Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con uno o più regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  Conseguentemente:

   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con o uno più regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   all'articolo 12, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento con le seguenti: Con o uno più regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri di riferimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8.1002. Guerra, Lai.

  Al comma 3, sostituire le parole da: si adeguano fino alla fine del comma con le seguenti: , ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente Capo.
8.10. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: predetto principio, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243,.
8.11. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le modalità di svolgimento e coordinamento della sperimentazione relativa agli enti territoriali e loro enti strumentali di cui all'articolo 12, comma 4.

  Conseguentemente:

   all'articolo 9, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'inserimento di rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni;

   all'articolo 12:

    al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche tenuto conto degli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali individua un percorso di revisione dell'attuale impianto della contabilità finanziaria al fine di semplificare il raccordo con la gestione economico patrimoniale.;

   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

    4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il sostegno alla riforma accrual negli enti territoriali, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Il Fondo di cui al primo periodo è utilizzato, nel biennio 2026-2027, per l'attribuzione di contributi incentivanti per gli enti territoriali che parteciperanno alla sperimentazione di cui al comma 4 e, nel triennio 2028-2030, per l'erogazione di contributi agli oneri di adeguamento informatico ed organizzativo derivanti dall'applicazione della contabilità accrual negli enti territoriali. La ripartizione dei contributi di cui al secondo periodo è disposta con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto, con riferimento al biennio 2026-2027, delle dimensioni degli enti partecipanti alla sperimentazione, anche sulla base di precedenti analoghe esperienze, e, per il triennio 2028-2030, sulla base di criteri di dimensione demografica e di fabbisogno correlato alle caratteristiche socio-territoriali degli enti beneficiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.9. Bonetti.

ART. 9.
(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 152 del 2021, aggiungere le seguenti: sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti,.
*9.3. Bonetti.
*9.4. Guerra.
*9.5. Mari, Grimaldi, Zaratti.
*9.6. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo le parole: a vario titolo coinvolti, aggiungere le seguenti: , ivi compresi le Regioni, le Province e i Comuni,.
9.1000. Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

  Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.
9.1001. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

ART. 10.
(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare l'uniforme attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Ragioneria generale dello Stato assicura attività di indirizzo metodologico, coordinamento e supporto tecnico alle amministrazioni di cui all'articolo 8, anche per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato.
10.1000. Zaratti, Grimaldi, Mari.

ART. 11.
(Contenuti del programma di formazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare piena funzionalità del sistema contabile economico patrimoniale unico, all'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, dopo le parole: «operatori contabili» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del personale degli uffici tecnici e degli enti strumentali».
11.3. Bonetti.

ART. 13.
(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti PNRR è così integrata:

   a) 576.292.200,62 euro a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

   b) 246.000.000,00 euro a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

   c) 31.651.988,92 euro a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI» come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2024;

   d) 200.000.000,00 euro a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)» di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore di GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
  4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano, in nessun caso, il riconoscimento in favore dei soggetti attuatori degli investimenti di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.
  5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipula o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono immediatamente esecutivi.
  Ai fini della registrazione da parte degli organi di controllo degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
  6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.0600. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi rispettivamente all'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, all'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, all'Investimento 16 e all'Investimento 17 della Missione 7, è autorizzata la spesa ulteriore di 1.064.835.977,61 euro per l'anno 2026.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

   a) nella misura massima di 587.183.988,69 euro, all'incremento della dotazione finanziaria dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 ed afferente all'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4 del PNRR;

   b) nella misura massima di 246 milioni di euro, all'attuazione del programma di sovvenzione di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, per il sostegno allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (CACER) ed afferente all'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR;

   c) nella misura massima di 31.651.988,92 euro, per l'attuazione delle misure di sostegno allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) afferenti all'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR, come disciplinate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;

   d) nella misura massima di 200 milioni di euro, all'attuazione dell'Investimento 17 della Missione 7, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite ai soggetti gestori degli investimenti previsti dal medesimo comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ed entro il termine di chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza del 31 agosto 2026.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi della lettera e) del medesimo comma 513 per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi gli interessi maturati alla data del trasferimento, al netto degli oneri o compensi di gestione debitamente documentati. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore di GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
  5. Le risorse di cui al comma 2 non determinano il riconoscimento, in nessun caso, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti di ulteriori oneri o compensi per lo svolgimento delle loro attività.
  6. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipula o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione da parte degli organi di controllo degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.064.835.977,61 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, all'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, all'Investimento 16 e all'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, finanziati dal fondo Next Generation EU-Italia.
13.01002. Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Modifiche al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Milestone M1C2 della Riforma 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»;

   b) all'articolo 21:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacità di programmazione» sono aggiunte le seguenti: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono aggiunte le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempistiche coerenti con la programmazione di bilancio»;

    3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche ai fini della razionalizzazione»;

    4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere, ed ex post di cui al presente articolo, nonché alle eventuali sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi.».
13.01003. Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Modifiche al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2 – 14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»;

   b) all'articolo 21:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacità di programmazione» sono aggiunte le seguenti: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono inserite le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempistiche coerenti con la programmazione di bilancio»;

    3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche al fine della loro razionalizzazione»;

    4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere, ed ex post di cui al presente articolo, nonché alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi.».
13.01003.(Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure urgenti di supporto dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili finanziati con risorse del PNRR)

  1. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, scaduti nel mese di giugno, è autorizzata, a favore delle cooperative sociali operanti nel territorio nazionale, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.034. Carotenuto, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
*13.042. Roggiani, Guerra.
*13.01001. Zaratti, Grimaldi, Mari.
*13.044. Bonetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni finanziarie per il completamento degli interventi di edilizia scolastica finanziati con il PNRR)

  1. Le autorizzazioni di spesa per gli Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 della Missione 4, Componente, 1, e per l'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, per interventi del PNRR in materia di edilizia scolastica non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori restano a disposizione del Ministero dell'istruzione e del merito per la prosecuzione e il completamento dei lavori per i quali, alla data del 30 giugno 2026, esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti.
13.048. Roggiani, Guerra, Ascani, Morfino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Differimento del termine di scadenza dei programmi operativi complementari)

  1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
13.01000. Lacarra.

ART. 14.
(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, ivi compresi percorsi finalizzati a promuovere un utilizzo consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale finalizzati a prevenire i rischi derivanti da un coinvolgimento emotivo, dalla dipendenza e da relazioni di natura affettiva o di supporto personale dell'utente con i chatbot di intelligenza artificiale».
14.1. Pastorella, Bonetti, Madia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, sostituire le parole: a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021 – 2027» con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.1000. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 15.
(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

   1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è soppresso.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 61,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

   b) quanto a 61,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
15.3. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

   1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è soppresso.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.».
15.4. Alifano, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Abrogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128, sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 122,4 milioni per l'anno 2026 e in euro 244,8 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 122,4 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e quanto a euro 244,8 milioni a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.5. Roggiani, Casu, Iaria, Cafiero De Raho, Cuperlo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Abrogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128, sono abrogati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 122,4 milioni per l'anno 2026 e in euro 244,8 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 122,4 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.1000. Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Ghirra.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1° ottobre 2026 con le seguenti: 1° ottobre 2027.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 122,4 milioni per l'anno 2026 e in euro 183,6 milioni per l'anno 2027, si provvede, quanto a 122,4 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e quanto a euro 183,6 milioni per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.6. Roggiani, Casu.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1° ottobre 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2027.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 122,4 milioni per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a euro 61,2 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

   b) quanto a euro 61,2 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.9. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «anche nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2026 e 2027»;

   b) al secondo periodo, le parole: «incassato nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «incassato negli anni 2026 e 2027».

  2. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Roma Capitale» sono aggiunte le seguenti: «, il comune di Milano».
15.026. Pastorella, Bonetti, Benzoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «anche nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2026 e 2027»;

   b) al secondo periodo, le parole: «incassato nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «incassato negli anni 2026 e 2027».
15.07. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Roma Capitale» sono aggiunte le seguenti: «, il comune di Milano».
15.027. Pastorella, Bonetti, Benzoni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 31 luglio 2026, i comuni e le unioni di comuni possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento o alla classificazione della struttura ricettiva, fino ad un massimo di 10 euro per notte di soggiorno»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
15.028. Gnassi, Roggiani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. Nei comuni capoluogo di regione e nei comuni capoluogo di città metropolitana, in considerazione delle maggiori esigenze connesse ai flussi turistici, ai servizi pubblici locali e alla valorizzazione del territorio, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
*15.031. Pastorella, Bonetti, Benzoni.
*15.032. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*15.01001. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di gettito del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23 del 2011)

  1. All'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico».
15.01000. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Strategia Nazionale per le Aree interne)

  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese nonché di garantire un'attuazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con la tempistica dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, gli interventi afferenti alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), destinatari di risorse Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 appositamente stanziate con leggi di bilancio per il ciclo di programmazione 2014 – 2020 e per i quali non risultano dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato indicato nella delibera CIPESS n. 31/2025 del 23 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 settembre 2026, sono automaticamente definanziati. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'obbligazione giuridicamente vincolante si considera raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi.
  2. Le risorse rivenienti dai definanziamenti disposti ai sensi del comma 1 sono versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via prioritaria alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, nei territori delle Aree interne come definite per il ciclo di programmazione 2021-2027 e non finanziabili per insufficienza delle risorse di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 28 del decreto-legge n. 19 del 2026, e, per l'importo residuo, al finanziamento di interventi inseriti nelle strategie territoriali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 appositamente stanziate con leggi di bilancio e con delibere del CIPESS per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 2021-2027, il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dagli accordi di programma – quadro (APQ) di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e dalla delibera del CIPESS n. 31/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, determina il definanziamento dell'accordo quadro medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal sistema informativo di cui al comma 1. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Fondo di rotazione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione per il finanziamento di ulteriori interventi nei territori delle Aree interne come definite per il ciclo di programmazione 2021-2027.
15.01002. Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano, D'Attis.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse politiche di coesione)

  1. Al fine di implementare gli obiettivi in materia di coesione territoriale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza:

   a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è abrogato,

   b) all'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 3 è abrogato.

  2. Le risorse autorizzate dalle disposizioni di legge abrogate dal comma 1 restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020.
  3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 160 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, determinatasi per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;

   b) quanto a 40 milioni di euro, mediante revoca delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare;

  5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) alla lettera b-ter), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

    2) dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

   «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della città di Matera quale “Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026”, del Polo per l'industria culturale e creativa.»;

   b) al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 47,6 milioni».
15.01003. Pella, Lucaselli, Comaroli, Romano.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse politiche di coesione)

  1. Al fine di implementare gli obiettivi in materia di coesione territoriale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza:

   a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è abrogato;

   b) all'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 3 è abrogato.

  2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020.
  3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, determinatasi per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 9 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

   b) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2027 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche in considerazione di quanto previsto dal comma 2 e dal comma 5, lettera b).

  5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) alla lettera b-ter, il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

    2) dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

   «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della città di Matera quale “Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026”, del Polo per l'industria culturale e creativa.»;

   b) al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 67.957.899».
15.01003.(Testo modificato nel corso della seduta) Pella, Lucaselli, Comaroli, Romano.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riequilibrio territoriale)

  1. Al fine di implementare gli obiettivi in materia di coesione territoriale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e di incrementare l'efficacia del relativo sistema di monitoraggio, all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità delegata in materia di politiche di coesione, ove nominata,» e dopo le parole: «Fondo per le sviluppo e la coesione» sono inserite le seguenti: «, dall'articolo 2, comma 6-bis, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di ridurre i divari territoriali, le Amministrazioni centrali, titolari di programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, assicurano che, in sede di definizione delle relative procedure attuative, almeno il 40 per cento delle risorse di ciascun programma allocabili territorialmente sia destinato agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sono fatte salve le specifiche allocazioni territoriali già previste da disposizioni di legge o da regolamenti ovvero da atti di programmazione efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni centrali trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione recante l'elenco dei programmi di cui spesa di cui al comma 2 e l'attestazione, con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'annualità precedente, del rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 2, con l'indicazione dell'entità delle risorse assegnate e di quelle effettivamente erogate. In caso di mancata attestazione del rispetto degli obblighi di cui al comma 2, le relazioni trasmesse dalle Amministrazioni centrali ai sensi del medesimo primo periodo indicano, altresì, le azioni correttive poste in essere e quelle che si intende realizzare. Le relazioni trasmesse ai sensi del primo periodo sono pubblicate sui siti istituzionali del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ragioniere generale dello Stato si procede alla definizione della modulistica uniforme da utilizzare per l'invio delle relazioni di cui al primo periodo e per il loro aggiornamento, nonché alla disciplina delle loro modalità di trasmissione.»;

   d) al comma 2-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La relazione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 2-bis contiene, altresì, l'attestazione, con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'annualità precedente, del rispetto degli obblighi di cui al primo periodo, con l'indicazione dell'entità delle risorse assegnate e di quelle effettivamente erogate.»;

   e) al comma 3, le parole: «Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni centrali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità delegata in materia di politiche di coesione, ove nominata,».
15.01004. Romano, Lucaselli, Comaroli, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di progetti sociali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. Al fine di garantire il completamento degli interventi destinati alla prevenzione di condizioni di marginalità sociale, i progetti PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che risultano registrati in ReGiS, ma non ancora conclusi alla data del 30 giugno 2026, possono completare, entro il 31 dicembre 2026, le rispettive attività finalizzate all'attivazione dei servizi anche avvalendosi di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2026. Al Fondo di cui al primo periodo sono assegnati, per l'anno 2026, 235 milioni di euro.
  2. Alla copertura del Fondo di cui al comma 1 si provvede:

   a) per l'importo di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, a valere sulla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dello stanziamento di 45 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di 45 milioni di euro, di cui all'articolo 12 comma 3 sub comma bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   b) per l'importo di 70 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente è ridotta di 70 milioni di euro, per l'anno 2026. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

   c) per l'importo di 30 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente, è ridotta di 30 milioni di euro, per l'anno 2026, e di 11,7 milioni per l'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

   d) per l'importo di 20 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2026, e di 7,8 milioni per l'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

   e) per l'importo di 25 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e, conseguentemente, il limite di spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2026, è ridotto a 225 milioni di euro. Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole «75 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite delle parole «50 milioni di euro per l'anno 2026».
15.01005. Mascaretti.