Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 luglio 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 luglio 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gallo, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BERRUTO ed altri: «Disposizioni per il rilancio del sistema italiano del calcio» (3049);

   BERRUTO: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nei primi tre anni dei corsi della scuola primaria, l'istituzione di un fondo nazionale per i gruppi sportivi scolastici e la realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici» (3050);

   L'ABBATE: «Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche» (3051);

   MATTIA: «Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino» (3052).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARINO: «Disposizioni concernenti la copertura delle piante organiche delle amministrazioni dei comuni in stato di dissesto finanziario» (2921) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Toni Ricciardi.

Trasmissione dal Senato.

  In data 30 luglio 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1939. – «Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024» (approvato dal Senato) (3053).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  DARA ed altri: «Disposizioni per garantire l'accesso universale ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni assicurandone la disponibilità in forma sia fisica sia digitale» (2939) Parere delle Commissioni V, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Midea Group Co Ltd, del controllo esclusivo su Shanghai Lu Zi Enterprise Management Consulting Center LP, la quale detiene indirettamente il controllo su Esaote Spa e sulle altre controllate (procedimento n. 268/2026).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 626).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM(2026) 407 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 407 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, comprendente la valutazione dell'esigenza della necessità e della proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie (COM(2026) 408 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 408 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (codificazione) (COM(2026) 413 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 413 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2026 (Doc. CLIII, n. 8).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (432).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 agosto 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI ZANELLA, MALAVASI, ILARIA FONTANA ED ALTRI N. 1-00574, BOSCHI ED ALTRI N. 1-00593, RUFFINO ED ALTRI N. 1-00594, VIETRI, ZINZI, BAGNASCO, SEMENZATO ED ALTRI N. 1-00595 E MANES ED ALTRI N. 1-00596 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE DERIVANTI DALL'INNALZAMENTO DELLE TEMPERATURE E PER IL CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE URBANE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la crisi climatica rappresenta una delle principali sfide ambientali, economiche e sociali del nostro tempo e richiede una risposta pubblica organica, fondata su politiche di prevenzione, adattamento e transizione ecologica giusta, in grado di tutelare la salute delle persone, la resilienza dei territori e la coesione sociale;

    2) l'innalzamento delle temperature nelle aree urbane coinvolge molte città dell'Unione europea con effetti preoccupanti anche in Italia, causando gravi effetti sulla salute della popolazione e migliaia di decessi, che in condizioni climatiche diverse non si sarebbero verificati;

    3) l'area mediterranea è riconosciuta dalla comunità scientifica come una delle regioni maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico, caratterizzata da un incremento delle temperature superiore alla media globale e da una crescente frequenza di eventi climatici estremi. L'Italia è uno dei Paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del Mediterraneo ne fanno un hotspot per il cambiamento climatico;

    4) il progressivo aumento delle temperature medie e la crescente frequenza e intensità delle ondate di calore stanno producendo effetti significativi sulla qualità della vita nelle città, sulla salute dei cittadini, sulla resilienza delle infrastrutture, sulla disponibilità delle risorse idriche e sui consumi energetici;

    5) il fenomeno delle cosiddette «isole di calore urbane», determinato dalla forte presenza di superfici impermeabilizzate, dalla riduzione del verde urbano e dalla concentrazione di attività antropiche, determina nelle aree urbane temperature sensibilmente superiori rispetto alle aree periurbane e rurali, aggravando gli impatti ambientali, sanitari e sociali associati alle ondate di calore;

    6) secondo uno studio condotto nell'estate del 2025 da Imperial college di Londra e dalla London school of hygiene & tropical medicine, che ha analizzato gli effetti del cambiamento climatico in 854 città europee, il climate change sarebbe responsabile del 68 per cento dei 24.400 decessi stimati per il caldo del periodo estivo 2025, dato ritenuto essere la conseguenza dell'innalzamento delle temperature fino a 3,6 gradi centigradi, con una media di innalzamento di 2,2 gradi centigradi;

    7) la ricerca segnala come i cambiamenti climatici, causati principalmente dalla combustione di combustibili fossili unitamente alla deforestazione e al consumo di suolo, hanno causato in Italia 4.597 morti e questo dato dimostra come l'Italia sia tra i Paesi più colpiti dal fenomeno;

    8) i cambiamenti climatici sono all'origine dei 4.597 morti per il caldo stimati nel nostro Paese, mentre 2.841 sarebbero stati quelli in Spagna, 1.477 in Germania, 1.444 in Francia, 1.147 nel Regno Unito, 1.064 in Romania, 808 in Grecia, 552 in Bulgaria e 268 in Croazia;

    9) per quanto riguarda le città, l'impatto del cambiamento climatico sulle temperature ha causato 1.156 morti a Milano, 835 a Roma, 630 ad Atene e Barcellona, 579 a Napoli, 409 a Parigi, 387 a Madrid, 360 a Bucarest, 315 a Londra, 230 a Torino. Nella classifica delle 854 città analizzate, la prima, la seconda, la quinta e la decima sono città italiane, nel complesso le più colpite. Tra le capitali con i più alti tassi di mortalità pro capite, figurano Roma, Atene e Bucarest a testimonianza della loro esposizione alle temperature più estreme in Europa;

    10) in particolare, Roma è la seconda città, tra le capitali europee, per il numero di decessi dovuti all'aumento delle temperature, con 835 morti, più del doppio di Parigi con 409 decessi e due volte e mezzo quelli di Londra con 315, metropoli oltretutto più popolose della capitale italiana. La città più colpita in assoluto, come già evidenziato, risulta Milano con 1.156 decessi e questo conferma l'impatto che il cambiamento climatico ha sulla salute dei cittadini italiani;

    11) i dati pubblicati dall'Imperial college di Londra fanno emergere con forza che la crisi climatica produce attraverso le ondate di calore, una vera emergenza sanitaria in quanto il caldo estremo può causare disidratazione, scompensi cardiaci e aggravare patologie croniche, con conseguenze spesso fatali per anziani e persone fragili, come confermato anche dall'Isde Italia;

    12) il professor Garyfallos Konstantinoudis, docente presso il Grantham Institute – climate change and environment, nonché ricercatore all'Imperial college di Londra, ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei decessi dovuti al caldo avviene nelle case e negli ospedali, dove persone con condizioni di salute già precarie vengono spinte al limite, ma il caldo è raramente menzionato nei certificati di morte;

    13) si tratta di decessi raramente segnalati, perché si riferiscono a persone che hanno spesso fragilità sottostanti, come problemi cardiaci, respiratori o renali, che vengono ulteriormente aggravati dalle alte temperature. I decessi, nell'85 per cento dei casi, riguardano, infatti, persone con età superiore ai 65 anni e in tale ambito si segnala la necessità di definire appositi protocolli che prevedano di valutare anche l'incidenza delle ondate di calore su soggetti già fragili;

    14) le ondate di calore e l'aumento delle temperature medie rappresentano dunque un fattore di rischio crescente per la salute pubblica e per la tenuta complessiva dei sistemi sanitari, con impatti significativi sulla popolazione, in particolare su anziani, minori e persone fragili, determinando un incremento dei ricoveri ospedalieri e della mortalità per patologie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e metaboliche;

    15) tali fenomeni comportano una crescente pressione sui servizi di emergenza-urgenza e sulla medicina territoriale, soprattutto nei periodi di picco termico estivo; la maggior parte dei decessi correlati al caldo si verifica in ambito domestico o socio-sanitario e interessa prevalentemente soggetti con patologie pregresse, spesso aggravate dalle condizioni climatiche estreme, mentre le evidenze dei sistemi di sorveglianza epidemiologica indicano che una quota non trascurabile di tali eventi non viene sempre attribuita in modo diretto al fattore climatico nei certificati di morte, contribuendo a una sottostima del fenomeno e rendendo necessario un rafforzamento dei criteri di rilevazione e classificazione dei decessi legati allo stress termico;

    16) un numero sempre più cospicuo di evidenze scientifiche internazionali, tra cui la prima scoping review italiana sul tema pubblicata nel 2022, dimostra un legame diretto e incontrovertibile tra i fattori di stress climatico (climate change stressors) e il severo peggioramento della salute mentale della popolazione, evidenziando in particolare un incremento significativo della mortalità e dei tassi di ospedalizzazione per i soggetti con patologie psichiatriche preesistenti (quali depressione, psicosi e disturbo bipolare) in concomitanza con le ondate di calore anomale;

    17) i dati scientifici emersi dalle indagini sul territorio nazionale (condotte mediante scale validate quali la Hogg eco-anxiety scale e la Climate change worry scale) attestano come la crisi ecologica e l'esposizione a eventi meteorologici estremi generino diffuse manifestazioni di sofferenza psicologica, tra cui l'eco-ansia – definita dall'American psychological association (Apa) come «una paura cronica del destino ambientale» – e la solastalgia (climate grief), con sintomi sovrapponibili a sindromi depressive (ansia, alterazioni del sonno, sentimenti di impotenza e perdita di concentrazione), che colpiscono in misura predominante le fasce di popolazione più vulnerabili, quali i giovani, le donne e gli anziani;

    18) le analisi statistiche sui tentativi di suicidio e sui decessi per cause violente in Italia hanno storicamente registrato una correlazione con l'innalzamento delle temperature medie stagionali;

    19) l'esposizione a contesti di emergenza climatica (quali alluvioni e ondate di calore estreme) è associata all'insorgenza di disturbi da stress post-traumatico sia nei sopravvissuti sia negli operatori delle squadre di soccorso, configurando una vera e propria emergenza di salute pubblica finora ampiamente sottovalutata dalle istituzioni;

    20) i ricercatori hanno dimostrato che ci sono fattori che giocano un ruolo chiave: la preparazione ad affrontare le ondate di calore, la demografia e l'inquinamento atmosferico. L'Italia è tra i Paesi europei più esposti, poiché unisce estati sempre più lunghe e torride a un'alta incidenza di popolazione anziana;

    21) l'analisi sottolinea come il caldo sia una minaccia crescente per il rapido invecchiamento della popolazione europea. Le persone di età superiore ai 65 anni rappresentano circa l'85 per cento del totale dei decessi, con il 41 per cento di età superiore agli 85 anni, a testimonianza di come il caldo sia particolarmente pericoloso per le persone con patologie preesistenti, come malattie cardiache e diabete;

    22) si prevede che la percentuale di persone di età superiore agli 80 anni in Europa aumenterà dall'attuale 6 per cento a circa il 15 per cento entro il 2100;

    23) il 17 maggio 2026 un rapporto presentato dalla Pan-European Commission on climate and health dell'Oms Europa evidenzia come la crisi climatica sta già colpendo salute, economia e sicurezza nazionale, chiedendo ai Governi di integrare il clima nelle decisioni su sanità, difesa, energia e finanza;

    24) secondo la Pan-European Commission, la regione europea si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale e il tempo per evitare danni irreversibili si sta rapidamente esaurendo. I combustibili fossili vengono indicati come fattore comune della crisi climatica, dell'inquinamento atmosferico e della vulnerabilità energetica ed economica dei Paesi;

    25) nel documento «Appello all'azione» Pan-European Commission formula 17 raccomandazioni rivolte all'Organizzazione mondiale della sanità e ai Governi dei 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità. Tra le priorità indicate: trattare il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza sanitaria, trasformare i sistemi sanitari, rafforzare le politiche locali e riformare i modelli economici che alimentano la crisi climatica;

    26) la scarsa resilienza dei territori italiani e in particolare degli ambiti urbani ha radici profonde, legate a un modello di sviluppo urbano di tipo espansivo che si caratterizza per una «esplosione» incontrollata della città verso l'esterno e con il progressivo ed inarrestabile consumo di suolo, che, come confermato dall'ultimo rapporto Ispra 2024, ha segnato un ulteriore aumento del 16 per cento rispetto all'anno precedente, con la perdita ogni ora di una porzione di suolo pari a 10 mila metri quadrati e conseguente perdita di biodiversità e servizi ecosistemici;

    27) secondo i più recenti dati Ispra, il consumo di suolo continua a crescere, riducendo la capacità dei territori di assorbire e trattenere le acque meteoriche, aggravando il rischio idrogeologico e contribuendo all'intensificazione delle isole di calore urbane;

    28) occorre pertanto adottare strategie di forestazione urbana, incremento della copertura arborea, rinaturalizzazione degli spazi, realizzazione di infrastrutture verdi e blu e sistemi di monitoraggio delle temperature urbane al fine di contrastare gli effetti delle ondate di calore;

    29) risulta in corso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della consultazione pubblica, il Piano nazionale di ripristino della natura che dopo l'esame delle proposte migliorative dovrebbe vedere l'approvazione finale entro l'inizio del mese di settembre 2026;

    30) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), destinato a rappresentare il principale strumento nazionale di pianificazione per la riduzione della vulnerabilità climatica del Paese;

    31) il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici individua, tra le priorità strategiche, la riduzione della vulnerabilità delle aree urbane, il contrasto alle isole di calore, la diffusione delle infrastrutture verdi e blu, la tutela delle risorse naturali e il rafforzamento della resilienza dei territori;

    32) da oltre due anni dalla sua approvazione, il Piano non risulta ancora pienamente attuato, in assenza di un quadro finanziario dedicato, di un cronoprogramma operativo e di una piena operatività degli strumenti di governance previsti;

    33) l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, previsto dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici quale sede di coordinamento e monitoraggio delle politiche di adattamento, è stato istituito soltanto nel dicembre 2025, determinando un ulteriore ritardo nell'attuazione delle misure previste dal Piano;

    34) le politiche di adattamento climatico costituiscono uno strumento essenziale e complementare alle politiche di mitigazione, risultando necessarie per proteggere territori, comunità e infrastrutture dagli effetti già in atto del riscaldamento globale;

    35) è necessario dare piena ed efficace attuazione a livello nazionale agli obiettivi del regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature restoration law), con particolare riferimento agli ecosistemi urbani, i quali impongono l'azzeramento della perdita netta di verde pubblico entro il 2030 e un incremento lineare e progressivo della copertura arborea e degli spazi naturali a partire dal 2031, elementi strategici non solo per mitigare l'effetto «isola di calore», ma anche per attivare percorsi complessi di rigenerazione ecologica capaci di promuovere direttamente il benessere psicofisico e la salute mentale dei cittadini all'interno delle aree metropolitane;

    36) si tratta di una trasformazione destinata ad incidere sulle politiche urbane, spingendo verso nuove forme di rigenerazione ecologica: gli spazi verdi e, in particolare, gli alberi forniscono servizi ecosistemici essenziali che contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, riducendo l'inquinamento atmosferico, attenuando le isole di calore e promuovendo il benessere mentale, attraverso percorsi complessi e interconnessi;

    37) il potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, la forestazione e la messa in sicurezza dei territori richiedono un quadro di investimenti strutturali e stabili e i proventi derivanti dalle aste del sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione europea (UE-Ets) costituiscono una risorsa finanziaria cruciale che deve essere indirizzata prioritariamente verso interventi di adattamento climatico locale, transizione ecologica ed efficientamento energetico, capaci di generare al contempo benefici tangibili sulla salute pubblica, sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul contenimento delle disuguaglianze sociali energetiche;

    38) l'aumento delle temperature medie e la crescente frequenza delle ondate di calore e dei periodi di siccità stanno determinando un significativo incremento del rischio incendi boschivi nell'area mediterranea e nel territorio nazionale, con rilevanti conseguenze sulla salute pubblica, sulla qualità dell'aria, sulla sicurezza delle comunità e sulla conservazione degli ecosistemi; rilevato che, secondo i dati dell'European forest fire information system, nel periodo 2006-2024 gli incendi hanno interessato complessivamente oltre 1,3 milioni di ettari in Italia e le condizioni climatiche estreme rappresentano uno dei principali fattori di aggravamento del fenomeno, rendendo prioritario il rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione sostenibile del territorio;

    39) l'approccio integrato «One health», formalizzato dal Piano d'azione congiunto 2022-2026 dell'Organizzazione mondiale della sanità, della Fao, del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah), secondo cui la salute umana, quella animale e quella degli ecosistemi costituiscono un sistema unico e interdipendente, è stato recepito nell'ordinamento nazionale dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata elevata a principio costituzionale dall'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;

    40) il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità aggravano la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai rischi sanitari, rendendo necessaria una pianificazione integrata che tenga conto della salute umana, animale e ambientale;

    41) la crisi climatica determina un'accentuazione delle disuguaglianze sociali, territoriali e sanitarie, colpendo in misura maggiore le persone anziane, a basso reddito o in condizioni di vulnerabilità; le aree interne e il Mezzogiorno presentano una maggiore fragilità infrastrutturale e un minore accesso ai servizi sanitari e sociali, con conseguenti disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione e alla cura; tali disuguaglianze ambientali si traducono direttamente in disuguaglianze di salute, rendendo necessario un approccio integrato tra politiche climatiche, sanitarie e sociali orientato alla riduzione delle vulnerabilità territoriali e alla tutela dell'equità nell'accesso ai servizi essenziali,

impegna il Governo:

1) a rafforzare il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della salute, estendendone l'operatività a tutte le città italiane con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

2) a disporre, previa intesa con le regioni e gli enti locali, piani di allerta ai rischi derivanti dall'aumento delle temperature, con misure di rafforzamento delle cure primarie e controlli mirati su anziani, malati cronici e soggetti fragili;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a integrare stabilmente la tutela della salute mentale e psicologica nei piani nazionali e locali di prevenzione e gestione degli effetti delle ondate di calore e dei cambiamenti climatici, promuovendo anche specifici protocolli di supporto psicologico e psicosociale per i soggetti affetti da eco-ansia, solastalgia o disturbi post-traumatici da stress correlati a disastri ambientali;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a promuovere, d'intesa con le regioni e le competenti società scientifiche, percorsi di formazione specialistica e aggiornamento continuo per il personale medico, socio-sanitario e per gli operatori del servizio di emergenza-urgenza, finalizzati ad acquisire competenze specifiche utili per il riconoscimento precoce e il trattamento dei disturbi psichiatrici e delle alterazioni del comportamento (inclusi gli atti suicidari) acuiti o indotti dallo stress termico e dai climate change stressors;

5) ad adottare iniziative di competenza volte al rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi socio-sanitari di prossimità, al fine di garantire la presa in carico delle persone fragili durante le ondate di calore e gli eventi climatici estremi, attraverso il potenziamento dell'assistenza domiciliare e delle reti di comunità, anche prevedendo l'istituzione di 6 unità operative di emergenza socio-sanitarie di prossimità, con formazione degli operatori sanitari su sintomi da colpo di calore;

6) a potenziare i sistemi di prevenzione, monitoraggio e allerta precoce per eventi climatici estremi, siccità e ondate di calore, assicurando l'integrazione dei dati ambientali, sanitari e territoriali e il rafforzamento del ruolo del sistema nazionale di protezione civile, nonché rafforzando campagne di informazione e comunicazione rivolte alla popolazione, tramite mass-media e social nei periodi maggiormente caratterizzati dall'aumento delle temperature, finalizzate a migliorare la consapevolezza dei rischi e a favorire comportamenti adeguati di prevenzione e autoprotezione per limitare i rischi di esposizione alle alte temperature;

7) a rafforzare il monitoraggio strutturato dei decessi, dei ricoveri e dei malori correlati alle ondate di calore, anche nei casi in cui le alte temperature concorrano all'aggravamento di patologie preesistenti, al fine di ridurre la sottostima statistica dei decessi da caldo e migliorare la qualità dei sistemi di sorveglianza epidemiologica;

8) a monitorare più a largo raggio i decessi, gli infortuni e i malori causati dall'esposizione di lavoratori a temperature eccessive e comunque superiori ai 35 gradi centigradi;

9) a fornire annualmente elementi alle competenti Commissioni parlamentari sui dati relativi ai monitoraggi sulle morti, infortuni o malori causati dall'incidenza delle alte temperature nelle città;

10) ad adottare iniziative normative volte a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano della durata massima di 36 mesi, al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza delle città più soggette ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore;

11) a garantire la piena attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), attraverso la definizione di un cronoprogramma operativo accompagnato da una dotazione finanziaria dedicata e pluriennale, anche mediante l'utilizzo dei fondi europei disponibili, al fine di sostenere gli enti territoriali nella realizzazione degli interventi di adattamento climatico e di contrasto agli effetti delle ondate di calore;

12) ad adottare iniziative volte a promuovere sistemi di monitoraggio climatico urbano e strumenti di mappatura delle vulnerabilità territoriali, assicurando il necessario supporto tecnico agli enti locali;

13) ad adottare iniziative volte a promuovere l'integrazione degli obiettivi di qualità microclimatica e di mitigazione delle isole di calore nella pianificazione urbanistica, nella rigenerazione urbana e nella progettazione degli spazi pubblici, favorendo la diffusione di infrastrutture verdi e blu, l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura, l'incremento delle superfici permeabili e l'impiego di soluzioni progettuali idonee a migliorare il comfort termico urbano e la resilienza climatica delle città;

14) a promuovere un grande programma nazionale di riforestazione urbana, di implementazione di infrastrutture verdi e blu e di tutela degli ecosistemi naturali, costituiti dagli spazi verdi urbani, corsi d'acqua e dagli spazi agro-naturali delle città rafforzando le molteplici funzioni ecologiche e sociali, per la qualità dell'ambiente urbano e per la vita dei cittadini;

15) ad adottare quanto prima iniziative normative che portino al consumo di suolo zero entro il 2030, in modo da arrestare progressivamente l'impermeabilizzazione e la cementificazione del suolo, che pregiudica in modo determinante la permeabilità dei suoli, la biodiversità e i servizi ecosistemici nei tessuti urbani;

16) ad approvare definitivamente entro il mese di settembre 2026 il Piano nazionale per il ripristino della natura, indicando azioni, misure e strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui il nostro Paese intende raggiungere gli obiettivi posti dal regolamento UE per il ripristino della natura;

17) ad assumere iniziative volte ad assicurare l'effettiva attuazione delle misure previste nel Piano nazionale per il ripristino della natura, attraverso la definizione di una programmazione finanziaria adeguata, stabile e pluriennale, accompagnata dall'individuazione di risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti ordinari, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa europea entro le scadenze stabilite, evitando che l'attuazione delle disposizioni in materia di ripristino della natura si risolva in un mero adempimento formale e assicurando la concreta realizzabilità ed efficacia degli interventi programmati;

18) a definire, nell'ambito del Piano nazionale di ripristino della natura, d'intesa con gli enti locali, linee guida e cronoprogrammi certi per la rigenerazione ecologica delle aree urbane, prevedendo la sostituzione progressiva delle superfici impermeabilizzate con infrastrutture verdi e blu e la piantumazione di specie arboree ad alto fusto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento UE 2024/1991 e tutelare l'equilibrio ecosistemico e psicofisico della popolazione urbana;

19) ad adottare iniziative volte a rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso programmi di gestione attiva e manutenzione del territorio, il monitoraggio delle aree maggiormente esposte ai fenomeni di siccità e stress termico e il potenziamento delle attività di prevenzione previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, al fine di ridurre i rischi per la salute pubblica e garantire la sicurezza delle comunità e la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici;

20) ad adottare iniziative volte a dare piena attuazione all'approccio «One health», in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e con le strategie europee e internazionali in materia, promuovendo il coordinamento tra politiche sanitarie, ambientali e veterinarie e rafforzando le attività di monitoraggio e tutela della salute umana, animale e degli ecosistemi, anche ai fini dell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

21) ad assumere iniziative volte a promuovere politiche di adattamento climatico urbano orientate alla riduzione delle disuguaglianze sociali e sanitarie, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti a vulnerabilità ambientale e sociale;

22) ad assumere iniziative volte a rafforzare il legame tra contrasto ai cambiamenti climatici e tutela della salute animale, con particolare riferimento agli animali d'affezione, promuovendo misure di prevenzione e adattamento agli effetti degli eventi climatici estremi (quali ondate di calore, siccità e alluvioni), il potenziamento dei servizi veterinari e delle reti di assistenza territoriale, nonché campagne di informazione rivolte ai cittadini per garantire condizioni di benessere, protezione e adeguata gestione degli animali domestici in scenari di crescente stress climatico;

23) a valutare l'adozione di iniziative normative volte a vincolare una quota definita dei proventi nazionali derivanti dalle aste del sistema Ets (Emission trading system) al finanziamento diretto dei progetti di forestazione urbana, di incremento del verde pubblico e di adattamento dei sistemi sanitari locali agli shock climatici, garantendo che tali risorse siano impiegate prioritariamente nei contesti metropolitani a più alta densità abitativa e a maggiore vulnerabilità socio-ambientale.
(1-00574)(Nuova formulazione) «Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani, Furfaro, Braga, Ferrari, Girelli, Ciani, Filippin, Curti, Evi, Forattini, Di Lauro, Morfino, L'Abbate, Santillo, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la crisi climatica rappresenta una delle principali sfide ambientali, economiche e sociali del nostro tempo e richiede una risposta pubblica organica, fondata su politiche di prevenzione, adattamento e transizione ecologica giusta, in grado di tutelare la salute delle persone, la resilienza dei territori e la coesione sociale;

    2) l'innalzamento delle temperature nelle aree urbane coinvolge molte città dell'Unione europea con effetti preoccupanti anche in Italia, causando gravi effetti sulla salute della popolazione e migliaia di decessi, che in condizioni climatiche diverse non si sarebbero verificati;

    3) l'area mediterranea è riconosciuta dalla comunità scientifica come una delle regioni maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico, caratterizzata da un incremento delle temperature superiore alla media globale e da una crescente frequenza di eventi climatici estremi. L'Italia è uno dei Paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in atto, considerando che il suo posizionamento geografico al centro del Mediterraneo ne fanno un hotspot per il cambiamento climatico;

    4) il progressivo aumento delle temperature medie e la crescente frequenza e intensità delle ondate di calore stanno producendo effetti significativi sulla qualità della vita nelle città, sulla salute dei cittadini, sulla resilienza delle infrastrutture, sulla disponibilità delle risorse idriche e sui consumi energetici;

    5) il fenomeno delle cosiddette «isole di calore urbane», determinato dalla forte presenza di superfici impermeabilizzate, dalla riduzione del verde urbano e dalla concentrazione di attività antropiche, determina nelle aree urbane temperature sensibilmente superiori rispetto alle aree periurbane e rurali, aggravando gli impatti ambientali, sanitari e sociali associati alle ondate di calore;

    6) secondo uno studio condotto nell'estate del 2025 da Imperial college di Londra e dalla London school of hygiene & tropical medicine, che ha analizzato gli effetti del cambiamento climatico in 854 città europee, il climate change sarebbe responsabile del 68 per cento dei 24.400 decessi stimati per il caldo del periodo estivo 2025, dato ritenuto essere la conseguenza dell'innalzamento delle temperature fino a 3,6 gradi centigradi, con una media di innalzamento di 2,2 gradi centigradi;

    7) la ricerca segnala come i cambiamenti climatici, causati principalmente dalla combustione di combustibili fossili unitamente alla deforestazione e al consumo di suolo, hanno causato in Italia 4.597 morti e questo dato dimostra come l'Italia sia tra i Paesi più colpiti dal fenomeno;

    8) i cambiamenti climatici sono all'origine dei 4.597 morti per il caldo stimati nel nostro Paese, mentre 2.841 sarebbero stati quelli in Spagna, 1.477 in Germania, 1.444 in Francia, 1.147 nel Regno Unito, 1.064 in Romania, 808 in Grecia, 552 in Bulgaria e 268 in Croazia;

    9) per quanto riguarda le città, l'impatto del cambiamento climatico sulle temperature ha causato 1.156 morti a Milano, 835 a Roma, 630 ad Atene e Barcellona, 579 a Napoli, 409 a Parigi, 387 a Madrid, 360 a Bucarest, 315 a Londra, 230 a Torino. Nella classifica delle 854 città analizzate, la prima, la seconda, la quinta e la decima sono città italiane, nel complesso le più colpite. Tra le capitali con i più alti tassi di mortalità pro capite, figurano Roma, Atene e Bucarest a testimonianza della loro esposizione alle temperature più estreme in Europa;

    10) in particolare, Roma è la seconda città, tra le capitali europee, per il numero di decessi dovuti all'aumento delle temperature, con 835 morti, più del doppio di Parigi con 409 decessi e due volte e mezzo quelli di Londra con 315, metropoli oltretutto più popolose della capitale italiana. La città più colpita in assoluto, come già evidenziato, risulta Milano con 1.156 decessi e questo conferma l'impatto che il cambiamento climatico ha sulla salute dei cittadini italiani;

    11) i dati pubblicati dall'Imperial college di Londra fanno emergere con forza che la crisi climatica produce attraverso le ondate di calore, una vera emergenza sanitaria in quanto il caldo estremo può causare disidratazione, scompensi cardiaci e aggravare patologie croniche, con conseguenze spesso fatali per anziani e persone fragili, come confermato anche dall'Isde Italia;

    12) il professor Garyfallos Konstantinoudis, docente presso il Grantham Institute – climate change and environment, nonché ricercatore all'Imperial college di Londra, ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei decessi dovuti al caldo avviene nelle case e negli ospedali, dove persone con condizioni di salute già precarie vengono spinte al limite, ma il caldo è raramente menzionato nei certificati di morte;

    13) si tratta di decessi raramente segnalati, perché si riferiscono a persone che hanno spesso fragilità sottostanti, come problemi cardiaci, respiratori o renali, che vengono ulteriormente aggravati dalle alte temperature. I decessi, nell'85 per cento dei casi, riguardano, infatti, persone con età superiore ai 65 anni e in tale ambito si segnala la necessità di definire appositi protocolli che prevedano di valutare anche l'incidenza delle ondate di calore su soggetti già fragili;

    14) tali fenomeni comportano una crescente pressione sui servizi di emergenza-urgenza e sulla medicina territoriale, soprattutto nei periodi di picco termico estivo; la maggior parte dei decessi correlati al caldo si verifica in ambito domestico o socio-sanitario e interessa prevalentemente soggetti con patologie pregresse, spesso aggravate dalle condizioni climatiche estreme, mentre le evidenze dei sistemi di sorveglianza epidemiologica indicano che una quota non trascurabile di tali eventi non viene sempre attribuita in modo diretto al fattore climatico nei certificati di morte, contribuendo a una sottostima del fenomeno e rendendo necessario un rafforzamento dei criteri di rilevazione e classificazione dei decessi legati allo stress termico;

    15) un numero sempre più cospicuo di evidenze scientifiche internazionali, tra cui la prima scoping review italiana sul tema pubblicata nel 2022, dimostra un legame diretto e incontrovertibile tra i fattori di stress climatico (climate change stressors) e il severo peggioramento della salute mentale della popolazione, evidenziando in particolare un incremento significativo della mortalità e dei tassi di ospedalizzazione per i soggetti con patologie psichiatriche preesistenti (quali depressione, psicosi e disturbo bipolare) in concomitanza con le ondate di calore anomale;

    16) i dati scientifici emersi dalle indagini sul territorio nazionale (condotte mediante scale validate quali la Hogg eco-anxiety scale e la Climate change worry scale) attestano come la crisi ecologica e l'esposizione a eventi meteorologici estremi generino diffuse manifestazioni di sofferenza psicologica, tra cui l'eco-ansia – definita dall'American psychological association (Apa) come «una paura cronica del destino ambientale» – e la solastalgia (climate grief), con sintomi sovrapponibili a sindromi depressive (ansia, alterazioni del sonno, sentimenti di impotenza e perdita di concentrazione), che colpiscono in misura predominante le fasce di popolazione più vulnerabili, quali i giovani, le donne e gli anziani;

    17) le analisi statistiche sui tentativi di suicidio e sui decessi per cause violente in Italia hanno storicamente registrato una correlazione con l'innalzamento delle temperature medie stagionali;

    18) l'esposizione a contesti di emergenza climatica (quali alluvioni e ondate di calore estreme) è associata all'insorgenza di disturbi da stress post-traumatico sia nei sopravvissuti sia negli operatori delle squadre di soccorso, configurando una vera e propria emergenza di salute pubblica finora ampiamente sottovalutata dalle istituzioni;

    19) i ricercatori hanno dimostrato che ci sono fattori che giocano un ruolo chiave: la preparazione ad affrontare le ondate di calore, la demografia e l'inquinamento atmosferico. L'Italia è tra i Paesi europei più esposti, poiché unisce estati sempre più lunghe e torride a un'alta incidenza di popolazione anziana;

    20) l'analisi sottolinea come il caldo sia una minaccia crescente per il rapido invecchiamento della popolazione europea. Le persone di età superiore ai 65 anni rappresentano circa l'85 per cento del totale dei decessi, con il 41 per cento di età superiore agli 85 anni, a testimonianza di come il caldo sia particolarmente pericoloso per le persone con patologie preesistenti, come malattie cardiache e diabete;

    21) si prevede che la percentuale di persone di età superiore agli 80 anni in Europa aumenterà dall'attuale 6 per cento a circa il 15 per cento entro il 2100;

    22) il 17 maggio 2026 un rapporto presentato dalla Pan-European Commission on climate and health dell'Oms Europa evidenzia come la crisi climatica sta già colpendo salute, economia e sicurezza nazionale, chiedendo ai Governi di integrare il clima nelle decisioni su sanità, difesa, energia e finanza;

    23) secondo la Pan-European Commission, la regione europea si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale e il tempo per evitare danni irreversibili si sta rapidamente esaurendo. I combustibili fossili vengono indicati come fattore comune della crisi climatica, dell'inquinamento atmosferico e della vulnerabilità energetica ed economica dei Paesi;

    24) nel documento «Appello all'azione» Pan-European Commission formula 17 raccomandazioni rivolte all'Organizzazione mondiale della sanità e ai Governi dei 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità. Tra le priorità indicate: trattare il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza sanitaria, trasformare i sistemi sanitari, rafforzare le politiche locali e riformare i modelli economici che alimentano la crisi climatica;

    25) la scarsa resilienza dei territori italiani e in particolare degli ambiti urbani ha radici profonde, legate a un modello di sviluppo urbano di tipo espansivo che si caratterizza per una «esplosione» incontrollata della città verso l'esterno e con il progressivo ed inarrestabile consumo di suolo, che, come confermato dall'ultimo rapporto Ispra 2024, ha segnato un ulteriore aumento del 16 per cento rispetto all'anno precedente, con la perdita ogni ora di una porzione di suolo pari a 10 mila metri quadrati e conseguente perdita di biodiversità e servizi ecosistemici;

    26) secondo i più recenti dati Ispra, il consumo di suolo continua a crescere, riducendo la capacità dei territori di assorbire e trattenere le acque meteoriche, aggravando il rischio idrogeologico e contribuendo all'intensificazione delle isole di calore urbane;

    27) occorre pertanto adottare strategie di forestazione urbana, incremento della copertura arborea, rinaturalizzazione degli spazi, realizzazione di infrastrutture verdi e blu e sistemi di monitoraggio delle temperature urbane al fine di contrastare gli effetti delle ondate di calore;

    28) risulta in corso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della consultazione pubblica, il Piano nazionale di ripristino della natura che dopo l'esame delle proposte migliorative dovrebbe vedere l'approvazione finale entro l'inizio del mese di settembre 2026;

    29) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), destinato a rappresentare il principale strumento nazionale di pianificazione per la riduzione della vulnerabilità climatica del Paese;

    30) il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici individua, tra le priorità strategiche, la riduzione della vulnerabilità delle aree urbane, il contrasto alle isole di calore, la diffusione delle infrastrutture verdi e blu, la tutela delle risorse naturali e il rafforzamento della resilienza dei territori;

    31) da oltre due anni dalla sua approvazione, il Piano non risulta ancora pienamente attuato, in assenza di un quadro finanziario dedicato, di un cronoprogramma operativo e di una piena operatività degli strumenti di governance previsti;

    32) le politiche di adattamento climatico costituiscono uno strumento essenziale e complementare alle politiche di mitigazione, risultando necessarie per proteggere territori, comunità e infrastrutture dagli effetti già in atto del riscaldamento globale;

    33) è necessario dare piena ed efficace attuazione a livello nazionale agli obiettivi del regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature restoration law), con particolare riferimento agli ecosistemi urbani, i quali impongono l'azzeramento della perdita netta di verde pubblico entro il 2030 e un incremento lineare e progressivo della copertura arborea e degli spazi naturali a partire dal 2031, elementi strategici non solo per mitigare l'effetto «isola di calore», ma anche per attivare percorsi complessi di rigenerazione ecologica capaci di promuovere direttamente il benessere psicofisico e la salute mentale dei cittadini all'interno delle aree metropolitane;

    34) si tratta di una trasformazione destinata ad incidere sulle politiche urbane, spingendo verso nuove forme di rigenerazione ecologica: gli spazi verdi e, in particolare, gli alberi forniscono servizi ecosistemici essenziali che contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, riducendo l'inquinamento atmosferico, attenuando le isole di calore e promuovendo il benessere mentale, attraverso percorsi complessi e interconnessi;

    35) l'aumento delle temperature medie e la crescente frequenza delle ondate di calore e dei periodi di siccità stanno determinando un significativo incremento del rischio incendi boschivi nell'area mediterranea e nel territorio nazionale, con rilevanti conseguenze sulla salute pubblica, sulla qualità dell'aria, sulla sicurezza delle comunità e sulla conservazione degli ecosistemi; rilevato che, secondo i dati dell'European forest fire information system, nel periodo 2006-2024 gli incendi hanno interessato complessivamente oltre 1,3 milioni di ettari in Italia e le condizioni climatiche estreme rappresentano uno dei principali fattori di aggravamento del fenomeno, rendendo prioritario il rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione sostenibile del territorio;

    36) l'approccio integrato «One health», formalizzato dal Piano d'azione congiunto 2022-2026 dell'Organizzazione mondiale della sanità, della Fao, del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah), secondo cui la salute umana, quella animale e quella degli ecosistemi costituiscono un sistema unico e interdipendente, è stato recepito nell'ordinamento nazionale dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata elevata a principio costituzionale dall'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;

    37) il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità aggravano la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai rischi sanitari, rendendo necessaria una pianificazione integrata che tenga conto della salute umana, animale e ambientale;

    38) la crisi climatica determina un'accentuazione delle disuguaglianze sociali, territoriali e sanitarie, colpendo in misura maggiore le persone anziane, a basso reddito o in condizioni di vulnerabilità; le aree interne e il Mezzogiorno presentano una maggiore fragilità infrastrutturale e un minore accesso ai servizi sanitari e sociali, con conseguenti disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione e alla cura; tali disuguaglianze ambientali si traducono direttamente in disuguaglianze di salute, rendendo necessario un approccio integrato tra politiche climatiche, sanitarie e sociali orientato alla riduzione delle vulnerabilità territoriali e alla tutela dell'equità nell'accesso ai servizi essenziali,

impegna il Governo:

1) a rafforzare il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della salute, estendendone l'operatività a tutte le città italiane con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

2) a disporre, previa intesa con le regioni e gli enti locali, piani di allerta ai rischi derivanti dall'aumento delle temperature, con misure di rafforzamento delle cure primarie e controlli mirati su anziani, malati cronici e soggetti fragili;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a integrare stabilmente la tutela della salute mentale e psicologica nei piani nazionali e locali di prevenzione e gestione degli effetti delle ondate di calore e dei cambiamenti climatici, promuovendo anche specifici protocolli di supporto psicologico e psicosociale per i soggetti affetti da eco-ansia, solastalgia o disturbi post-traumatici da stress correlati a disastri ambientali;

4) ad adottare iniziative di competenza volte al rafforzamento della medicina territoriale e dei servizi socio-sanitari di prossimità attraverso la piena attuazione degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 77 per la medicina territoriale ed i servizi socio-sanitari di prossimità, per l'assistenza domiciliare e le reti di comunità, al fine di garantire la presa in carico delle persone fragili durante le ondate di calore e gli eventi climatici estremi;

5) a potenziare i sistemi di prevenzione, monitoraggio e allerta precoce per eventi climatici estremi, siccità e ondate di calore, assicurando l'integrazione dei dati ambientali, sanitari e territoriali e il rafforzamento del ruolo del sistema nazionale di protezione civile, nonché rafforzando campagne di informazione e comunicazione rivolte alla popolazione, tramite mass-media e social nei periodi maggiormente caratterizzati dall'aumento delle temperature, finalizzate a migliorare la consapevolezza dei rischi e a favorire comportamenti adeguati di prevenzione e autoprotezione per limitare i rischi di esposizione alle alte temperature;

6) a rafforzare il monitoraggio strutturato dei decessi, dei ricoveri e dei malori correlati alle ondate di calore, anche nei casi in cui le alte temperature concorrano all'aggravamento di patologie preesistenti, al fine di ridurre la sottostima statistica dei decessi da caldo e migliorare la qualità dei sistemi di sorveglianza epidemiologica;

7) a monitorare più a largo raggio i decessi, gli infortuni e i malori causati dall'esposizione di lavoratori a temperature eccessive e comunque superiori ai 35 gradi centigradi;

8) a fornire annualmente elementi alle competenti Commissioni parlamentari sui dati relativi ai monitoraggi sulle morti, infortuni o malori causati dall'incidenza delle alte temperature nelle città;

9) ad adottare iniziative volte a promuovere sistemi di monitoraggio climatico urbano e strumenti di mappatura delle vulnerabilità territoriali, assicurando il necessario supporto tecnico agli enti locali;

10) ad adottare iniziative volte a promuovere l'integrazione degli obiettivi di qualità microclimatica e di mitigazione delle isole di calore nella pianificazione urbanistica, nella rigenerazione urbana e nella progettazione degli spazi pubblici, favorendo la diffusione di infrastrutture verdi e blu, l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura, l'incremento delle superfici permeabili e l'impiego di soluzioni progettuali idonee a migliorare il comfort termico urbano e la resilienza climatica delle città;

11) ad adottare quanto prima iniziative normative che portino al consumo di suolo zero entro il 2030, in modo da arrestare progressivamente l'impermeabilizzazione e la cementificazione del suolo, che pregiudica in modo determinante la permeabilità dei suoli, la biodiversità e i servizi ecosistemici nei tessuti urbani;

12) ad assumere iniziative volte ad assicurare l'effettiva attuazione delle misure previste nel Piano nazionale per il ripristino della natura, attraverso la definizione di una programmazione finanziaria adeguata, stabile e pluriennale, accompagnata dall'individuazione di risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti ordinari, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa europea entro le scadenze stabilite, evitando che l'attuazione delle disposizioni in materia di ripristino della natura si risolva in un mero adempimento formale e assicurando la concreta realizzabilità ed efficacia degli interventi programmati;

13) a definire, nell'ambito del Piano nazionale di ripristino della natura, d'intesa con gli enti locali, linee guida e cronoprogrammi certi per la rigenerazione ecologica delle aree urbane, prevedendo la sostituzione progressiva delle superfici impermeabilizzate con infrastrutture verdi e blu e la piantumazione di specie arboree ad alto fusto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento UE 2024/1991 e tutelare l'equilibrio ecosistemico e psicofisico della popolazione urbana;

14) ad adottare iniziative volte a rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso programmi di gestione attiva e manutenzione del territorio, il monitoraggio delle aree maggiormente esposte ai fenomeni di siccità e stress termico e il potenziamento delle attività di prevenzione previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, al fine di ridurre i rischi per la salute pubblica e garantire la sicurezza delle comunità e la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici;

15) ad adottare iniziative volte a dare piena attuazione all'approccio «One health», in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e con le strategie europee e internazionali in materia, promuovendo il coordinamento tra politiche sanitarie, ambientali e veterinarie e rafforzando le attività di monitoraggio e tutela della salute umana, animale e degli ecosistemi, anche ai fini dell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

16) ad assumere iniziative volte a promuovere politiche di adattamento climatico urbano orientate alla riduzione delle disuguaglianze sociali e sanitarie, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti a vulnerabilità ambientale e sociale;

17) ad assumere iniziative volte a rafforzare il legame tra contrasto ai cambiamenti climatici e tutela della salute animale, con particolare riferimento agli animali d'affezione, promuovendo misure di prevenzione e adattamento agli effetti degli eventi climatici estremi (quali ondate di calore, siccità e alluvioni), il potenziamento dei servizi veterinari e delle reti di assistenza territoriale, nonché campagne di informazione rivolte ai cittadini per garantire condizioni di benessere, protezione e adeguata gestione degli animali domestici in scenari di crescente stress climatico.
(1-00574)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani, Furfaro, Braga, Ferrari, Girelli, Ciani, Filippin, Curti, Evi, Forattini, Di Lauro, Morfino, L'Abbate, Santillo, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello».


   La Camera,

   premesso che:

    1) secondo il rapporto Global climate highlights 2025 del Copernicus climate change service (C3s/Ecmwf), nel triennio 2023-2025 la temperatura media globale ha superato per la prima volta la soglia di +1,5 °C rispetto al livello preindustriale (1850-1900); il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, preceduto dal 2024 e dal 2023, e, a conferma del carattere strutturale e non episodico del riscaldamento, gli anni dal 2015 al 2025 sono risultati gli undici anni più caldi dell'intera serie storica delle rilevazioni. Sulla base dell'attuale tasso di riscaldamento il limite di lungo periodo fissato dall'Accordo di Parigi potrebbe essere raggiunto entro la fine di questo decennio, oltre dieci anni prima rispetto alle previsioni formulate al momento della firma;

    2) il medesimo rapporto individua tra le cause principali del riscaldamento l'accumulo di gas a effetto serra in atmosfera e segnala che il Mar Mediterraneo ha continuato a registrare anomalie di temperatura superficiale ben superiori alla media, contribuendo a ondate di calore più prolungate, maggiore stress idrico e siccità nella penisola;

    3) secondo il Lancet countdown on health and climate change, l'esposizione di bambini e over 65 alle ondate di calore in Europa è aumentata del 254 per cento confrontando il decennio 2015-2024 con il periodo 1991-2000, le allerte sanitarie per caldo estremo sono cresciute del 318 per cento e il 99,6 per cento delle regioni europee monitorate ha registrato un aumento delle morti attribuibili al caldo;

    4) nonostante il progressivo aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici estremi che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni (l'Italia è tra i Paesi più esposti alle conseguenze del cambiamento climatico: la sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo la rende un hotspot climatico), con rilevanti conseguenze in termini di vite umane, danni economici, dissesto idrogeologico, perdita di produttività e aggravio della spesa pubblica, l'azione dello Stato continua a risultare prevalentemente orientata alla gestione delle emergenze successive agli eventi calamitosi piuttosto che alla pianificazione preventiva, al rafforzamento della resilienza dei territori e all'attuazione di misure strutturali di adattamento ai cambiamenti climatici;

    5) detto approccio sembra spiegarsi con esternazioni profondamente ascientifiche e negazioniste di taluni membri del Governo, che promuovono la disinformazione su un tema cruciale per la stessa sopravvivenza della specie umana;

    6) gli effetti del riscaldamento sulla salute sono devastanti e si concentrano principalmente nelle aree urbane per il cosiddetto effetto «isola di calore urbana»: secondo l'Ispra e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), nei contesti urbani lo scarto di temperatura tra superfici artificiali e aree rurali può superare i 10 °C, con picchi rilevati fino a 11,3 °C, mentre la vegetazione urbana agisce come fattore di mitigazione, con temperature fino a 2,2 °C più basse nei quartieri con copertura arborea superiore al 50 per cento;

    7) in Europa, gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. In Italia sono presenti 12,4 milioni di edifici residenziali e molti di questi, (oltre il 60 per cento) sono stati costruiti prima del 1976, anno di entrata in vigore della prima legge sul risparmio energetico (legge n. 373 del 1976), e quindi in assenza di criteri di efficienza energetica; ne consegue che oltre la metà delle abitazioni si colloca nelle classi energetiche meno performanti (F e G), con elevati consumi, scarsa protezione dal caldo e dal freddo e un significativo contributo ai consumi energetici e alle emissioni. Il loro efficientamento è fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma tale obiettivo deve perseguirsi scongiurando tensioni sul mercato immobiliare e dell'edilizia, con aumento dei prezzi e impossibilità di trovare materiali;

    8) le ondate di calore forti e prolungate stanno creando una nuova povertà definita «cooling poverty»: accanto alla povertà energetica che in Italia riguarda 2,4 milioni di famiglie gli alti costi per il raffrescamento degli edifici che aumentano il consumo medio di elettricità domestica dal 36 per cento fino a punte del 57 per cento in certe condizioni incidono in maniera importante sulle classi sociali più deboli; di conseguenza chi non ha risorse rimane intrappolato in case che non sono state pensate per queste temperature e rendono la vita invivibile soprattutto ad anziani e bambini;

    9) il Fondo sociale per il clima è stato istituito per finanziare la riduzione degli effetti sociali della transizione energetica attraverso interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, di diffusione delle energie rinnovabili e di promozione della mobilità sostenibile; allo scopo l'Unione europea ha previsto uno strumento dedicato a sostenere le fasce più vulnerabili, che sono anche quelle maggiormente colpite dagli effetti del cambiamento climatico, e ad accompagnarle nel percorso. Il Piano sociale per il clima è quindi lo strumento attraverso cui saranno programmati investimenti per oltre 9 miliardi di euro destinati all'Italia e al momento non è ancora entrato in vigore in attesa di approvazione della Commissione dopo ritardi nella sua presentazione;

    10) secondo il Rapporto Snpa «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici» – edizione 2025 (dati 2024), le nuove superfici artificiali hanno raggiunto quasi 84 km², con un incremento del 16 per cento rispetto all'anno precedente, il valore più alto dell'ultimo decennio, pari alla perdita di circa 10.000 metri quadrati di suolo ogni ora, con conseguente perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici oltre che la scarsa resilienza dei territori, e in particolare degli ambiti urbani: la crescente impermeabilizzazione dei suoli amplifica il rischio idraulico e il fenomeno delle isole di calore, mentre interventi di depavimentazione, incremento del verde urbano e diffusione dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) consentono di ridurre il deflusso delle acque meteoriche, mitigare le temperature e aumentare la resilienza delle città;

    11) il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature restoration law), in vigore dal 18 agosto 2024, impone agli Stati membri, all'articolo 8 dedicato agli ecosistemi urbani, l'obbligo di arrestare la perdita netta di verde urbano entro il 2030 e di incrementare progressivamente, dal 2031, le aree verdi e la copertura arborea nelle aree urbane;

    12) l'estate 2024 è stata a livello europeo la più calda mai registrata; secondo lo studio del Barcelona institute for global health (ISGlobal), pubblicato su Nature medicine, in Europa si sono stimati 62.775 decessi correlati al caldo tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024, e l'Italia è risultata il Paese con il maggior numero di decessi correlati al caldo, oltre 19.000;

    13) sulla medesima estate il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg), coordinato dal Ministero della salute e dal Dipartimento di epidemiologia del Ssr della Regione Lazio, ha rilevato nelle città monitorate e nella popolazione anziana un eccesso di mortalità contenuto, pari al +2 per cento, con incrementi più marcati nelle classi di età più anziane durante le ondate di calore di luglio e agosto;

    14) nell'estate 2025 sono stati stimati circa 24.400 decessi correlati al caldo, di cui 16.469 — quasi il 70 per cento — attribuibili al riscaldamento globale di origine antropica; l'Italia è risultata il Paese più colpito, con oltre 4.500 decessi attribuibili al cambiamento climatico, e Milano la città europea con il maggior numero di vittime (1.156), seguita da Roma (835), con gli ultrasessantacinquenni a rappresentare circa l'85 per cento dei decessi;

    15) nei giorni dell'eccezionale ondata di calore del giugno 2026 il Ministero della salute ha progressivamente innalzato fino a diciotto, su ventisette monitorate, le città contrassegnate dal «bollino rosso» (livello 3, condizioni di emergenza con effetti possibili anche su persone sane); nello stesso periodo si è registrato un incremento di circa il 15 per cento degli accessi ai pronto soccorso, nei giorni di massima allerta, rispetto alla media stagionale;

    16) appare dunque particolarmente grave che, mentre la comunità scientifica internazionale descrive il cambiamento climatico come una delle principali minacce per la salute, la sicurezza e l'economia mondiale, autorevoli esponenti della maggioranza continuino ad alimentare una narrazione negazionista e improntata alla minimizzazione o perfino ridicolizzazione del fenomeno, alla delegittimazione delle evidenze scientifiche e alla contrapposizione ideologica tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico, contribuendo così a ritardare la diffusione di una piena consapevolezza pubblica e l'adozione delle necessarie misure di adattamento;

    17) la crisi climatica non può essere affrontata come terreno di contrapposizione ideologica né utilizzata quale strumento di polarizzazione politica, poiché le evidenze scientifiche costituiscono il presupposto imprescindibile per l'elaborazione delle politiche pubbliche; sostituire il confronto sui dati con narrazioni ideologiche o semplificazioni comunicative rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni, compromettendo la capacità del Paese di affrontare una delle principali sfide sanitarie, ambientali ed economiche del nostro tempo;

    18) il Governo continua a sottovalutare, inoltre, le drammatiche conseguenze della siccità, che ormai da anni sta colpendo il nostro Paese, arrecando ingenti danni al sistema agricolo e produttivo, alla quale si affianca con la medesima causa il fenomeno delle piogge torrenziali che provocano inondazioni e frane: l'unità di missione «Italia Sicura», aveva tra le proprie funzioni i compiti di mitigare i rischi derivanti dalle carenze idriche e del dissesto idrogeologico, destinati entrambi ad aggravarsi in considerazione delle elevate temperature e dall'incremento dei prelievi d'acqua a uso idropotabile e irriguo, quindi, provvedendo ad una manutenzione costante dei letti dei corsi d'acqua e degli invasi, insieme ad un continuo monitoraggio di corsi d'acqua, fiumi, laghi, ghiacciai e di tutte le acque interne e a investimenti concreti sugli impianti di desalinizzazione;

    19) il 17 maggio 2026 la Pan-European commission on climate and health, organismo indipendente convocato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha presentato il rapporto Call to action, evidenziando come la crisi climatica stia già incidendo simultaneamente su salute, alimentazione, risorse idriche, energia e sicurezza nazionale, e chiedendo ai Governi di integrare il clima nelle decisioni di sanità, difesa, energia e finanza, trattandolo come una minaccia presente e non come un rischio futuro;

    20) secondo la medesima Commissione, la regione europea è quella che si riscalda più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, e il tempo per evitare danni irreversibili si sta rapidamente esaurendo; i combustibili fossili sono indicati quale fattore comune della crisi climatica, dell'inquinamento atmosferico e della vulnerabilità energetica ed economica dei Paesi;

    21) il documento Call to action formula 17 raccomandazioni rivolte all'Oms e ai Governi dei 53 Paesi della regione europea dell'Oms, articolate in quattro ambiti prioritari: trattare il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza sanitaria, trasformare i sistemi sanitari rendendoli più resilienti e a minori emissioni, rafforzare l'azione locale e riformare i modelli economici e finanziari che alimentano la crisi climatica;

    22) secondo il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus «L'Europa s'infuoca a ritmo doppio rispetto al resto del pianeta: case, luoghi di lavoro e scuole non sono costruite per queste temperature. In pochi giorni sono stati registrati più di 1.300 decessi supplementari legati alle alte temperature in Europa». Tuttavia queste cifre potrebbero essere anche maggiori. Secondo il London school of hygiene & tropical medicine «si stima che le vittime saranno attorno alle diverse migliaia in Europa». La scorsa settimana il ministero della Salute francese aveva calcolato «circa mille decessi supplementari dal 24 giugno» con un aumento del 40 per cento dei decessi in casa, soprattutto di persone con più di 65 anni;

    23) i lavoratori che operano all'aperto, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, sono tra i soggetti più esposti agli effetti delle ondate di calore; a fronte dell'assenza di una disciplina nazionale organica sul rischio termico, la tutela è oggi affidata a un quadro frammentario, costituito da ordinanze regionali eterogenee — che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più calde, di norma dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio elevato — dagli obblighi generali di valutazione dei rischi posti in capo al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal ricorso alla cassa integrazione per eventi meteorologici;

    24) con riferimento alla riduzione delle emissioni, il Green deal europeo, avviato nel 2019 quale strategia per la neutralità climatica al 2050, ha generato un'architettura normativa che, nella sua applicazione, ha fatto emergere crescenti criticità sul piano della sostenibilità economica e sociale: gli oneri di adeguamento e i costi dell'energia connessi alla transizione hanno inciso sulla competitività del sistema industriale europeo, in un contesto in cui le imprese dell'Unione affrontano prezzi dell'elettricità da due a tre volte superiori e prezzi del gas naturale da quattro a cinque volte superiori a quelli dei concorrenti statunitensi;

    25) tuttavia la necessaria revisione degli strumenti europei non può tradursi in un arretramento degli obiettivi climatici né essere utilizzata quale giustificazione per rinviare gli investimenti nella resilienza dei territori, nella prevenzione del rischio e nella tutela della salute pubblica;

    26) il rapporto sul futuro della competitività europea presentato il 9 settembre 2024 da Mario Draghi, su incarico della Commissione europea, ha individuato nella decarbonizzazione una delle tre direttrici strategiche dell'Unione, accanto a innovazione e sicurezza, raccomandando un «piano comune per la decarbonizzazione e la competitività»; il rapporto stima in 750-800 miliardi di euro all'anno (pari a circa il 4,4-4,7 per cento del Pil dell'Unione) il fabbisogno di investimenti aggiuntivi, pubblici e privati, necessari a conseguire gli obiettivi, segnalando come i prezzi dell'energia per le imprese europee restino superiori a quelli dei principali concorrenti e come una transizione non coordinata rischi di pesare sulla competitività e sulla crescita;

    27) a partire dal 2025 l'Unione ha avviato una fase di revisione e semplificazione: con i pacchetti Omnibus (a partire dal 26 febbraio 2025) sono stati ridotti e rinviati gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e dovuta diligenza delle imprese, mentre il nuovo obiettivo 2040 incorpora margini di flessibilità — tra cui l'utilizzo, a partire dal 2036, di crediti internazionali di alta qualità fino al 5 per cento e il ricorso agli assorbimenti di carbonio — e il rinvio al 2028 del sistema di scambio di quote Ets2;

    28) il quadro della cooperazione internazionale sul contrasto al cambiamento climatico si sta sempre più deteriorando: il 20 gennaio 2025 gli Stati Uniti hanno avviato, con l'ordine esecutivo Putting America first in international environmental agreements, il ritiro dall'Accordo di Parigi, divenuto efficace decorso un anno; con successivo memorandum presidenziale del 7 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) e da numerose altre organizzazioni internazionali, con cessazione dei relativi finanziamenti;

    29) l'Ipcc costituisce il principale organismo scientifico internazionale che fornisce ai decisori politici la base conoscitiva sul cambiamento climatico; il disimpegno e il taglio dei finanziamenti del principale emettitore storico di gas serra rischiano di privarlo di dati, risorse e collaborazione scientifica; la Commissione europea ha definito tali decisioni un segnale negativo per l'azione globale e ha confermato l'impegno dell'Unione a mantenere la rotta verso la neutralità climatica al 2050,

impegna il Governo:

1) a rafforzare il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, estendendone progressivamente la copertura oltre le attuali 27 città e potenziando i sistemi di sorveglianza Hhwws e Sismg e la presa in carico dei soggetti più fragili — anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza — nonché dei lavoratori esposti;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a istituire, d'intesa con le regioni e gli enti locali, sistemi locali di preallarme per le ondate di calore omogenei sul territorio nazionale, raccordati al Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, potenziando la continuità assistenziale e la presa in carico domiciliare di anziani, malati cronici e persone fragili nelle giornate a maggior rischio;

3) ad aggiornare, d'intesa con le regioni, i protocolli di sorveglianza sanitaria affinché nei decessi correlati alle alte temperature sia registrata anche l'eventuale concomitanza con patologie preesistenti, così da disporre di una base dati attendibile su cui calibrare le misure di prevenzione;

4) ad assumere iniziative di competenza volte a potenziare le reti territoriali di protezione socio-sanitaria, anche mediante équipe mobili di prossimità attive nei periodi di emergenza climatica, dedicate all'assistenza dei soggetti più esposti e privi di adeguata rete familiare;

5) a sostenere campagne informative capillari, anche attraverso i mezzi di comunicazione e le piattaforme digitali, che integrino dati meteorologici, sanitari e demografici e diffondano indicazioni comportamentali per ridurre l'esposizione al rischio nelle fasi di caldo intenso, con messaggi calibrati sulle categorie più vulnerabili;

6) a promuovere una campagna di informazione pubblica che evidenzi alla comunità l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente e sul clima, suggerendo comportamenti e buone pratiche a minore o nullo impatto ambientale, sia con riferimento alla quotidianità, che alla mobilità e all'alimentazione;

7) ad assumere ogni iniziativa affinché la comunicazione istituzionale del Governo e delle amministrazioni pubbliche in materia di cambiamenti climatici sia improntata al pieno rispetto delle evidenze scientifiche elaborate dagli organismi nazionali e internazionali competenti, promuovendo una corretta informazione dei cittadini sui rischi della crisi climatica e contrastando la diffusione di narrazioni che ne minimizzino gli effetti o ne compromettano la percezione quale minaccia per la salute, la sicurezza e l'economia del Paese;

8) a rafforzare le politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo, anche attraverso specifiche misure di sostegno agli enti locali, interventi di depavimentazione, incremento del verde urbano e diffusione dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), al fine di ridurre il rischio idraulico, mitigare le isole di calore e migliorare la resilienza dei territori;

9) ad assumere iniziative volte a sostenere gli enti locali nella realizzazione e nella messa in rete di «isole del fresco», costituite da spazi pubblici climatizzati o naturalmente mitigati, accessibili in particolare alle persone più vulnerabili durante le ondate di calore, promuovendone la diffusione, l'adeguata informazione ai cittadini e l'integrazione nei piani comunali di protezione civile e di adattamento climatico;

10) a prevedere un piano organico e adeguatamente finanziato di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che destini risorse aggiuntive e stabili — anche mediante l'utilizzo coordinato dei fondi europei e nazionali e del Fondo sociale per il clima — al miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi popolari più vetusti ed energivori, con priorità agli interventi capaci di ridurre la spesa energetica delle famiglie più vulnerabili e di garantirne la protezione dal caldo e dal freddo;

11) a sostenere, nelle sedi europee, una revisione del Green deal e del traguardo climatico 2040 che tenga insieme la sostenibilità ambientale, la competitività del sistema produttivo e l'equità sociale della transizione, vigilando affinché le misure di semplificazione e i meccanismi di flessibilità non ne compromettano l'ambizione e l'efficacia, e valorizzando pienamente il Fondo sociale per il clima a tutela delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili;

12) a ribadire, nelle sedi internazionali ed europee, il pieno sostegno dell'Italia all'Accordo di Parigi, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al lavoro dell'Ipcc, sostenendo la continuità del finanziamento e della collaborazione scientifica internazionale a fronte del disimpegno di altri Stati;

13) ad assumere iniziative al fine di elaborare e attuare un piano di investimenti infrastrutturali volti a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, inclusa la siccità, attraverso la semplificazione e l'incentivazione alla realizzazione di impianti di desalinizzazione, di infrastrutture idriche e invasi, di fonti di energia rinnovabili e la riattivazione dell'unità di missione «Italia sicura», con le funzioni e prerogative originariamente previste e coordinate al nuovo quadro istituzionale, per realizzare interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico;

14) a favorire, per quanto di competenza, un efficientamento energetico degli immobili finalizzato a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute, elaborando, anche attraverso l'interlocuzione con le istituzioni europee, un piano di politica industriale per l'edilizia (Edilizia 4.0) che realizzi un sistema normativo e di agevolazione coerente e immune da ulteriori frodi o rischi di criticità sul piano del mercato del credito, volto ad accompagnare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio salvaguardando tanto i privati quanto le imprese;

15) ad adottare iniziative normative volte a introdurre una disciplina nazionale organica per la tutela dei lavoratori esposti al rischio da calore, che superi l'attuale frammentazione delle ordinanze regionali definendo criteri omogenei di allerta e di sospensione delle attività nelle giornate a maggior rischio, anche valorizzando il sistema previsionale Worklimate di Inail e Cnr, e che garantisca adeguate tutele del reddito per i lavoratori interessati;

16) a garantire la massima trasparenza nell'attuazione del Piano sociale per il clima, assicurando la pubblicazione della versione definitiva, il coinvolgimento del Parlamento e delle parti interessate, il monitoraggio periodico dei risultati e una particolare attenzione alle aree montane, interne e ai territori maggiormente esposti agli effetti economici della transizione energetica.
(1-00593) «Boschi, Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Madia».


   La Camera,

   premesso che:

    1) secondo il rapporto Global climate highlights 2025 del Copernicus climate change service (C3s/Ecmwf), nel triennio 2023-2025 la temperatura media globale ha superato per la prima volta la soglia di +1,5 °C rispetto al livello preindustriale (1850-1900); il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, preceduto dal 2024 e dal 2023, e, a conferma del carattere strutturale e non episodico del riscaldamento, gli anni dal 2015 al 2025 sono risultati gli undici anni più caldi dell'intera serie storica delle rilevazioni. Sulla base dell'attuale tasso di riscaldamento il limite di lungo periodo fissato dall'Accordo di Parigi potrebbe essere raggiunto entro la fine di questo decennio, oltre dieci anni prima rispetto alle previsioni formulate al momento della firma;

    2) il medesimo rapporto individua tra le cause principali del riscaldamento l'accumulo di gas a effetto serra in atmosfera e segnala che il Mar Mediterraneo ha continuato a registrare anomalie di temperatura superficiale ben superiori alla media, contribuendo a ondate di calore più prolungate, maggiore stress idrico e siccità nella penisola;

    3) secondo il Lancet countdown on health and climate change, l'esposizione di bambini e over 65 alle ondate di calore in Europa è aumentata del 254 per cento confrontando il decennio 2015-2024 con il periodo 1991-2000, le allerte sanitarie per caldo estremo sono cresciute del 318 per cento e il 99,6 per cento delle regioni europee monitorate ha registrato un aumento delle morti attribuibili al caldo;

    4) gli effetti del riscaldamento sulla salute sono devastanti e si concentrano principalmente nelle aree urbane per il cosiddetto effetto «isola di calore urbana»: secondo l'Ispra e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), nei contesti urbani lo scarto di temperatura tra superfici artificiali e aree rurali può superare i 10 °C, con picchi rilevati fino a 11,3 °C, mentre la vegetazione urbana agisce come fattore di mitigazione, con temperature fino a 2,2 °C più basse nei quartieri con copertura arborea superiore al 50 per cento;

    5) in Europa, gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. In Italia sono presenti 12,4 milioni di edifici residenziali e molti di questi, (oltre il 60 per cento) sono stati costruiti prima del 1976, anno di entrata in vigore della prima legge sul risparmio energetico (legge n. 373 del 1976), e quindi in assenza di criteri di efficienza energetica; ne consegue che oltre la metà delle abitazioni si colloca nelle classi energetiche meno performanti (F e G), con elevati consumi, scarsa protezione dal caldo e dal freddo e un significativo contributo ai consumi energetici e alle emissioni. Il loro efficientamento è fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma tale obiettivo deve perseguirsi scongiurando tensioni sul mercato immobiliare e dell'edilizia, con aumento dei prezzi e impossibilità di trovare materiali;

    6) le ondate di calore forti e prolungate stanno creando una nuova povertà definita «cooling poverty»: accanto alla povertà energetica che in Italia riguarda 2,4 milioni di famiglie gli alti costi per il raffrescamento degli edifici che aumentano il consumo medio di elettricità domestica dal 36 per cento fino a punte del 57 per cento in certe condizioni incidono in maniera importante sulle classi sociali più deboli; di conseguenza chi non ha risorse rimane intrappolato in case che non sono state pensate per queste temperature e rendono la vita invivibile soprattutto ad anziani e bambini;

    7) il Fondo sociale per il clima è stato istituito per finanziare la riduzione degli effetti sociali della transizione energetica attraverso interventi di efficientamento energetico delle abitazioni, di diffusione delle energie rinnovabili e di promozione della mobilità sostenibile; allo scopo l'Unione europea ha previsto uno strumento dedicato a sostenere le fasce più vulnerabili, che sono anche quelle maggiormente colpite dagli effetti del cambiamento climatico, e ad accompagnarle nel percorso. Il Piano sociale per il clima è quindi lo strumento attraverso cui saranno programmati investimenti per oltre 9 miliardi di euro destinati all'Italia e al momento non è ancora entrato in vigore in attesa di approvazione della Commissione dopo ritardi nella sua presentazione;

    8) secondo il Rapporto Snpa «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici» – edizione 2025 (dati 2024), le nuove superfici artificiali hanno raggiunto quasi 84 km², con un incremento del 16 per cento rispetto all'anno precedente, il valore più alto dell'ultimo decennio, pari alla perdita di circa 10.000 metri quadrati di suolo ogni ora, con conseguente perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici oltre che la scarsa resilienza dei territori, e in particolare degli ambiti urbani: la crescente impermeabilizzazione dei suoli amplifica il rischio idraulico e il fenomeno delle isole di calore, mentre interventi di depavimentazione, incremento del verde urbano e diffusione dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) consentono di ridurre il deflusso delle acque meteoriche, mitigare le temperature e aumentare la resilienza delle città;

    9) il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature restoration law), in vigore dal 18 agosto 2024, impone agli Stati membri, all'articolo 8 dedicato agli ecosistemi urbani, l'obbligo di arrestare la perdita netta di verde urbano entro il 2030 e di incrementare progressivamente, dal 2031, le aree verdi e la copertura arborea nelle aree urbane;

    10) l'estate 2024 è stata a livello europeo la più calda mai registrata; secondo lo studio del Barcelona institute for global health (ISGlobal), pubblicato su Nature medicine, in Europa si sono stimati 62.775 decessi correlati al caldo tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024, e l'Italia è risultata il Paese con il maggior numero di decessi correlati al caldo, oltre 19.000;

    11) sulla medesima estate il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg), coordinato dal Ministero della salute e dal Dipartimento di epidemiologia del Ssr della Regione Lazio, ha rilevato nelle città monitorate e nella popolazione anziana un eccesso di mortalità contenuto, pari al +2 per cento, con incrementi più marcati nelle classi di età più anziane durante le ondate di calore di luglio e agosto;

    12) nell'estate 2025 sono stati stimati circa 24.400 decessi correlati al caldo, di cui 16.469 — quasi il 70 per cento — attribuibili al riscaldamento globale di origine antropica; l'Italia è risultata il Paese più colpito, con oltre 4.500 decessi attribuibili al cambiamento climatico, e Milano la città europea con il maggior numero di vittime (1.156), seguita da Roma (835), con gli ultrasessantacinquenni a rappresentare circa l'85 per cento dei decessi;

    13) nei giorni dell'eccezionale ondata di calore del giugno 2026 il Ministero della salute ha progressivamente innalzato fino a diciotto, su ventisette monitorate, le città contrassegnate dal «bollino rosso» (livello 3, condizioni di emergenza con effetti possibili anche su persone sane); nello stesso periodo si è registrato un incremento di circa il 15 per cento degli accessi ai pronto soccorso, nei giorni di massima allerta, rispetto alla media stagionale;

    14) la crisi climatica non può essere affrontata come terreno di contrapposizione ideologica né utilizzata quale strumento di polarizzazione politica, poiché le evidenze scientifiche costituiscono il presupposto imprescindibile per l'elaborazione delle politiche pubbliche; sostituire il confronto sui dati con narrazioni ideologiche o semplificazioni comunicative rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni, compromettendo la capacità del Paese di affrontare una delle principali sfide sanitarie, ambientali ed economiche del nostro tempo;

    15) il 17 maggio 2026 la Pan-European commission on climate and health, organismo indipendente convocato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha presentato il rapporto Call to action, evidenziando come la crisi climatica stia già incidendo simultaneamente su salute, alimentazione, risorse idriche, energia e sicurezza nazionale, e chiedendo ai Governi di integrare il clima nelle decisioni di sanità, difesa, energia e finanza, trattandolo come una minaccia presente e non come un rischio futuro;

    16) secondo la medesima Commissione, la regione europea è quella che si riscalda più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, e il tempo per evitare danni irreversibili si sta rapidamente esaurendo; i combustibili fossili sono indicati quale fattore comune della crisi climatica, dell'inquinamento atmosferico e della vulnerabilità energetica ed economica dei Paesi;

    17) il documento Call to action formula 17 raccomandazioni rivolte all'Oms e ai Governi dei 53 Paesi della regione europea dell'Oms, articolate in quattro ambiti prioritari: trattare il cambiamento climatico come una minaccia alla sicurezza sanitaria, trasformare i sistemi sanitari rendendoli più resilienti e a minori emissioni, rafforzare l'azione locale e riformare i modelli economici e finanziari che alimentano la crisi climatica;

    18) secondo il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus «L'Europa s'infuoca a ritmo doppio rispetto al resto del pianeta: case, luoghi di lavoro e scuole non sono costruite per queste temperature. In pochi giorni sono stati registrati più di 1.300 decessi supplementari legati alle alte temperature in Europa». Tuttavia queste cifre potrebbero essere anche maggiori. Secondo il London school of hygiene & tropical medicine «si stima che le vittime saranno attorno alle diverse migliaia in Europa». La scorsa settimana il ministero della Salute francese aveva calcolato «circa mille decessi supplementari dal 24 giugno» con un aumento del 40 per cento dei decessi in casa, soprattutto di persone con più di 65 anni;

    19) i lavoratori che operano all'aperto, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, sono tra i soggetti più esposti agli effetti delle ondate di calore; a fronte dell'assenza di una disciplina nazionale organica sul rischio termico, la tutela è oggi affidata a un quadro frammentario, costituito da ordinanze regionali eterogenee — che vietano il lavoro all'aperto nelle ore più calde, di norma dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio elevato — dagli obblighi generali di valutazione dei rischi posti in capo al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal ricorso alla cassa integrazione per eventi meteorologici;

    20) con riferimento alla riduzione delle emissioni, il Green deal europeo, avviato nel 2019 quale strategia per la neutralità climatica al 2050, ha generato un'architettura normativa che, nella sua applicazione, ha fatto emergere crescenti criticità sul piano della sostenibilità economica e sociale: gli oneri di adeguamento e i costi dell'energia connessi alla transizione hanno inciso sulla competitività del sistema industriale europeo, in un contesto in cui le imprese dell'Unione affrontano prezzi dell'elettricità da due a tre volte superiori e prezzi del gas naturale da quattro a cinque volte superiori a quelli dei concorrenti statunitensi;

    21) tuttavia la necessaria revisione degli strumenti europei non può tradursi in un arretramento degli obiettivi climatici né essere utilizzata quale giustificazione per rinviare gli investimenti nella resilienza dei territori, nella prevenzione del rischio e nella tutela della salute pubblica;

    22) il rapporto sul futuro della competitività europea presentato il 9 settembre 2024 da Mario Draghi, su incarico della Commissione europea, ha individuato nella decarbonizzazione una delle tre direttrici strategiche dell'Unione, accanto a innovazione e sicurezza, raccomandando un «piano comune per la decarbonizzazione e la competitività»; il rapporto stima in 750-800 miliardi di euro all'anno (pari a circa il 4,4-4,7 per cento del Pil dell'Unione) il fabbisogno di investimenti aggiuntivi, pubblici e privati, necessari a conseguire gli obiettivi, segnalando come i prezzi dell'energia per le imprese europee restino superiori a quelli dei principali concorrenti e come una transizione non coordinata rischi di pesare sulla competitività e sulla crescita;

    23) a partire dal 2025 l'Unione ha avviato una fase di revisione e semplificazione: con i pacchetti Omnibus (a partire dal 26 febbraio 2025) sono stati ridotti e rinviati gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e dovuta diligenza delle imprese, mentre il nuovo obiettivo 2040 incorpora margini di flessibilità — tra cui l'utilizzo, a partire dal 2036, di crediti internazionali di alta qualità fino al 5 per cento e il ricorso agli assorbimenti di carbonio — e il rinvio al 2028 del sistema di scambio di quote Ets2;

    24) il quadro della cooperazione internazionale sul contrasto al cambiamento climatico si sta sempre più deteriorando: il 20 gennaio 2025 gli Stati Uniti hanno avviato, con l'ordine esecutivo Putting America first in international environmental agreements, il ritiro dall'Accordo di Parigi, divenuto efficace decorso un anno; con successivo memorandum presidenziale del 7 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) e da numerose altre organizzazioni internazionali, con cessazione dei relativi finanziamenti;

    25) l'Ipcc costituisce il principale organismo scientifico internazionale che fornisce ai decisori politici la base conoscitiva sul cambiamento climatico; il disimpegno e il taglio dei finanziamenti del principale emettitore storico di gas serra rischiano di privarlo di dati, risorse e collaborazione scientifica; la Commissione europea ha definito tali decisioni un segnale negativo per l'azione globale e ha confermato l'impegno dell'Unione a mantenere la rotta verso la neutralità climatica al 2050,

impegna il Governo:

1) a rafforzare il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, estendendone progressivamente la copertura oltre le attuali 27 città e potenziando i sistemi di sorveglianza Hhwws e Sismg e la presa in carico dei soggetti più fragili — anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza — nonché dei lavoratori esposti;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a istituire, d'intesa con le regioni e gli enti locali, sistemi locali di preallarme per le ondate di calore omogenei sul territorio nazionale, raccordati al Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, potenziando la continuità assistenziale e la presa in carico domiciliare di anziani, malati cronici e persone fragili nelle giornate a maggior rischio;

3) ad aggiornare, d'intesa con le regioni, i protocolli di sorveglianza sanitaria affinché nei decessi correlati alle alte temperature sia registrata anche l'eventuale concomitanza con patologie preesistenti, così da disporre di una base dati attendibile su cui calibrare le misure di prevenzione;

4) ad assumere iniziative di competenza volte a potenziare le reti territoriali di protezione socio-sanitaria, anche mediante équipe mobili di prossimità attive nei periodi di emergenza climatica, dedicate all'assistenza dei soggetti più esposti e privi di adeguata rete familiare;

5) a sostenere campagne informative capillari, anche attraverso i mezzi di comunicazione e le piattaforme digitali, che integrino dati meteorologici, sanitari e demografici e diffondano indicazioni comportamentali per ridurre l'esposizione al rischio nelle fasi di caldo intenso, con messaggi calibrati sulle categorie più vulnerabili;

6) a promuovere una campagna di informazione pubblica che evidenzi alla comunità l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente e sul clima, suggerendo comportamenti e buone pratiche a minore o nullo impatto ambientale, sia con riferimento alla quotidianità, che alla mobilità e all'alimentazione;

7) ad assumere ogni iniziativa affinché la comunicazione istituzionale del Governo e delle amministrazioni pubbliche in materia di cambiamenti climatici sia improntata al pieno rispetto delle evidenze scientifiche elaborate dagli organismi nazionali e internazionali competenti, promuovendo una corretta informazione dei cittadini sui rischi della crisi climatica e contrastando la diffusione di narrazioni che ne minimizzino gli effetti o ne compromettano la percezione quale minaccia per la salute, la sicurezza e l'economia del Paese;

8) a rafforzare le politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo, anche attraverso specifiche misure di sostegno agli enti locali, interventi di depavimentazione, incremento del verde urbano e diffusione dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS), al fine di ridurre il rischio idraulico, mitigare le isole di calore e migliorare la resilienza dei territori;

9) a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'opportunità di assumere iniziative volte a sostenere gli enti locali nella realizzazione e nella messa in rete di «isole del fresco», costituite da spazi pubblici climatizzati o naturalmente mitigati, accessibili in particolare alle persone più vulnerabili durante le ondate di calore, promuovendone la diffusione, l'adeguata informazione ai cittadini e l'integrazione nei piani comunali di protezione civile e di adattamento climatico;

10) a prevedere un piano organico e adeguatamente finanziato di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che destini risorse aggiuntive e stabili — anche mediante l'utilizzo coordinato dei fondi europei e nazionali e del Fondo sociale per il clima — al miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi popolari più vetusti ed energivori, con priorità agli interventi capaci di ridurre la spesa energetica delle famiglie più vulnerabili e di garantirne la protezione dal caldo e dal freddo;

11) a sostenere, nelle sedi europee, una revisione del Green deal e del traguardo climatico 2040 che tenga insieme la sostenibilità ambientale, la competitività del sistema produttivo e l'equità sociale della transizione, vigilando affinché le misure di semplificazione e i meccanismi di flessibilità non ne compromettano l'ambizione e l'efficacia, e valorizzando pienamente il Fondo sociale per il clima a tutela delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili;

12) a ribadire, nelle sedi internazionali ed europee, il pieno sostegno dell'Italia all'Accordo di Parigi, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al lavoro dell'Ipcc, sostenendo la continuità del finanziamento e della collaborazione scientifica internazionale a fronte del disimpegno di altri Stati;

13) a favorire, per quanto di competenza, un efficientamento energetico degli immobili finalizzato a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute, elaborando, anche attraverso l'interlocuzione con le istituzioni europee, un piano di politica industriale per l'edilizia (Edilizia 4.0) che realizzi un sistema normativo e di agevolazione coerente e immune da ulteriori frodi o rischi di criticità sul piano del mercato del credito, volto ad accompagnare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio salvaguardando tanto i privati quanto le imprese;

14) a rafforzare ulteriormente l'impianto normativo di tutela in favore dei lavoratori esposti al rischio da calore, in continuità con la previsione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, e con il protocollo quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95 del 9 luglio 2025, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi, nonché l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche;

15) a garantire la massima trasparenza nell'attuazione del Piano sociale per il clima, assicurando la pubblicazione della versione definitiva, il coinvolgimento del Parlamento e delle parti interessate, il monitoraggio periodico dei risultati e una particolare attenzione alle aree montane, interne e ai territori maggiormente esposti agli effetti economici della transizione energetica.
(1-00593)(Testo modificato nel corso della seduta) «Boschi, Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Madia».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc Ar6 – Working group I) ha affermato che «l'influenza umana sul sistema climatico è ora un fatto acclarato» e che «è inequivocabile che l'influenza umana ha riscaldato l'atmosfera, gli oceani e la terraferma»;

    2) tale posizione riflette un consenso scientifico consolidato sulla natura prevalentemente antropica del processo di riscaldamento globale in corso, dovuta alle emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di fonti fossili, dai cambiamenti nell'uso del suolo, dalla deforestazione e dagli allevamenti intensivi;

    3) lo stesso rapporto documenta che «molti dei cambiamenti dovuti alle emissioni passate e future di gas serra sono irreversibili per secoli e millenni, in particolare i cambiamenti dell'oceano, delle calotte glaciali e del livello globale del mare» (Summary for policymakers, punto B.5);

    4) l'inerzia del sistema climatico e del ciclo del carbonio, infatti, è tale che, anche azzerando integralmente le emissioni antropiche di anidride carbonica, la temperatura globale resterebbe pressoché costante per molti secoli e il livello del mare continuerebbe a crescere per migliaia di anni, in ragione della lunghissima permanenza in atmosfera dell'anidride carbonica già emessa e della propagazione dell'energia in eccesso negli oceani profondi (Ar6 Working group I, Technical summary, «Committed change, long-term commitment»);

    5) la Commissione europea, l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Organizzazione meteorologica mondiale hanno recepito e confermato tale valutazione, indicando che il pianeta è già «impegnato» a subire ulteriori impatti climatici, a prescindere dalla velocità con cui saranno raggiunti gli obiettivi di neutralità carbonica fissati dall'Accordo di Parigi;

    6) l'utilizzo di condizionatori e ventilatori elettrici assorbe già circa un quinto del consumo totale di elettricità negli edifici di tutto il mondo, cioè il 10 per cento del consumo globale di elettricità odierno, e si prevede che la domanda globale di energia derivante dai condizionatori d'aria triplicherà entro il 2050 (https://www.iea.org/news/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global-electricity-demand-growth);

    7) la «Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici», sottoscritta il 5 dicembre 2018 presso l'Istituto superiore di sanità da 500 ricercatori provenienti da 27 Paesi in occasione del 1° Scientific symposium on health and climate change, ha affermato che «gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, diretti e indiretti, vanno affrontati immediatamente» e che «i prossimi vent'anni saranno decisivi per la salute del genere umano e del pianeta»;

    8) la Carta di Roma sottolineava otto anni fa che i cambiamenti climatici uccidono già su larga scala e colpiranno sempre più i bambini e le persone più fragili, chiamando in causa una serie strutturata di azioni articolate in aree tematiche e destinate a informare i responsabili politici e tutti i portatori di interesse;

    9) la stessa Carta evidenziava che i cambiamenti climatici agiscono come «moltiplicatore di fattori di stress e acceleratore di conflitti e frammentazioni sociali» e che l'adattamento deve essere accompagnato da forti misure di mitigazione, in un approccio integrato «One health» che riconosca l'interdipendenza tra salute umana, salute animale e salute degli ecosistemi,

    10) alla luce dell'irreversibilità almeno secolare del fenomeno del riscaldamento globale attestata dall'Ipcc e dell'inerzia del sistema climatico che assorbirà solo nel lungo periodo gli effetti delle politiche di decarbonizzazione, la mitigazione delle emissioni — pur restando obiettivo di primaria importanza — deve essere accompagnata, come prima emergenza operativa, da un piano organico di adattamento e riduzione degli impatti già in atto o attesi nei prossimi decenni, che richiede investimenti ingentissimi, i quali a maggior ragione impongono per la decarbonizzazione la scelta delle tecnologie più efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi complessivi,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di competenza urgenti, con particolare riferimento ai seguenti profili:

  a) innalzamento del livello del mare ed erosione delle coste, con protezione delle aree urbane costiere, delle infrastrutture portuali e degli ecosistemi lagunari;

  b) siccità e desertificazione, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole, con investimenti su invasi, reti idriche, riuso delle acque reflue, dissalatori e agricoltura resiliente;

  c) eventi meteorologici estremi (alluvioni lampo, nubifragi, grandinate, uragani mediterranei), con manutenzione del reticolo idraulico minore, realizzazione di sistemi urbani di accumulo e assorbimento dei picchi di precipitazione («città spugna»), delocalizzazione degli insediamenti a rischio, sistemi di allerta precoce e riforma del sistema di protezione civile;

  d) riduzione dei ghiacciai alpini e appenninici e crisi delle risorse idriche di montagna, con revisione della gestione idroelettrica e turistica di alta quota;

  e) acidificazione e riscaldamento dei mari, con impatti su pesca, molluschicoltura e servizi ecosistemici marini;

  f) sicurezza alimentare e resilienza delle filiere agroalimentari, con adattamento colturale, assicurazioni pubbliche contro le calamità;

2) ad assumere iniziative di competenza volte a dare piena attuazione, come priorità sanitaria nazionale, alle azioni e alle raccomandazioni della «Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici», in stretto raccordo con l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

  a) eventi termici estremi e ondate di calore: rafforzamento del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità, dei piani comunali e regionali, climatizzazione di scuole, residenze sanitarie assistenziali, ospedali, luoghi di lavoro e alloggi di edilizia residenziale pubblica, con priorità agli anziani, ai bambini, alle persone con patologie croniche e alle categorie fragili;

  b) malattie trasmissibili emergenti: rafforzamento della sorveglianza epidemiologica intersettoriale sulle infezioni umane e sui vettori, con particolare attenzione alle patologie a trasmissione vettoriale, idrica e alimentare, in attuazione dell'area tematica «Malattie trasmissibili e cambiamenti climatici» della Carta di Roma;

  c) zoonosi e approccio «One health»: integrazione intersettoriale tra sanità umana, sanità veterinaria, sicurezza alimentare e tutela degli ecosistemi, per la prevenzione delle patologie di origine animale amplificate dai mutamenti climatici;

  d) malattie croniche non trasmissibili – patologie cardiovascolari e respiratorie in particolare – attraverso il contrasto del «circolo vizioso instauratosi tra cambiamenti climatici e qualità dell'aria» richiamato dalla Carta di Roma nell'area tematica «Salute globale e cambiamenti climatici»;

  e) salute dei bambini: promozione dei parchi e delle aree protette come fonte di salute e benessere, con iniziative di riconnessione dei minori alla natura, in attuazione dell'area tematica «Cambiamenti climatici e salute dei bambini» della Carta di Roma;

  f) salute mentale e resilienza psicosociale: monitoraggio della fragilità e della resilienza a livello mentale e psicosociale, con programmi di prevenzione dell'eco-ansia, dei disturbi post-traumatici da eventi estremi e dello stress da sfollamento;

  g) igiene e sicurezza dell'acqua: sviluppo di un approccio olistico basato sui piani di sicurezza dell'acqua (water safety plans) e sui piani di sicurezza sanitaria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Protocollo acqua e salute Unece/Oms Europa, con adattamento delle reti idriche e sanitarie ai nuovi scenari climatici;

  h) spazi verdi e blu urbani: promozione dell'accesso e della gestione partecipata di parchi, foreste urbane, corsi d'acqua e aree costiere quali strumenti di tutela della salute fisica e mentale delle popolazioni, in particolare per contrastare le disuguaglianze socioeconomiche di accesso alla salute;

  i) città più salubri: identificazione e presa in carico delle popolazioni vulnerabili (bambini, anziani, donne in gravidanza, pazienti cronici), coinvolgimento della società civile e promozione dell'educazione dei cittadini sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute;

  l) sicurezza alimentare e nutrizionale: adozione di approcci olistici di tipo «One health» alla resilienza delle filiere agroalimentari, tutelando l'accesso a diete sostenibili e riducendo la vulnerabilità delle produzioni locali;

  m) rafforzamento della resilienza dei presidi ospedalieri agli eventi estremi e inserimento nei percorsi formativi del personale sanitario e sociosanitario di specifici moduli sulle conseguenze cliniche dei cambiamenti climatici;

  n) tutela delle categorie più esposte — donne in gravidanza, primi 1.000 giorni di vita, minori, anziani, disabili, migranti, persone in condizione di povertà — nel quadro dell'approccio «One health» e della strategia della planetary health;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che la programmazione sanitaria nazionale, i livelli essenziali di assistenza, i piani nazionali della prevenzione e la formazione universitaria e continua del personale sanitario e sociosanitario incorporino stabilmente il fattore climatico come determinante dello stato di salute della popolazione;

4) a promuovere, per quanto di competenza, in ogni sede europea e internazionale un trasferimento consapevole, responsabile ed efficace dei dati scientifici sul cambiamento climatico e sui suoi effetti sanitari, in coerenza con le «Raccomandazioni dei portatori d'interesse» della Carta di Roma;

5) a promuovere politiche di adattamento del sistema energetico, con investimenti massicci nella generazione attraverso un mix ottimale di fonti a bassa emissioni, che deve necessariamente includere una quota significativa di energia nucleare, nella trasmissione (rifacimento di dorsali e cabine primarie), nella distribuzione (potenziamento delle cabine secondarie nei quartieri residenziali) e nella resilienza delle reti a ondate di calore, incendi, alluvioni ed eventi estremi, per evitare blackout diffusi proprio durante le fasi di massimo stress termico sulla popolazione.
(1-00594) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Onori, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Rosato».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc Ar6 – Working group I) ha affermato che «l'influenza umana sul sistema climatico è ora un fatto acclarato» e che «è inequivocabile che l'influenza umana ha riscaldato l'atmosfera, gli oceani e la terraferma»;

    2) tale posizione riflette un consenso scientifico consolidato sulla natura prevalentemente antropica del processo di riscaldamento globale in corso, dovuta alle emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di fonti fossili, dai cambiamenti nell'uso del suolo, dalla deforestazione e dagli allevamenti intensivi;

    3) lo stesso rapporto documenta che «molti dei cambiamenti dovuti alle emissioni passate e future di gas serra sono irreversibili per secoli e millenni, in particolare i cambiamenti dell'oceano, delle calotte glaciali e del livello globale del mare» (Summary for policymakers, punto B.5);

    4) l'inerzia del sistema climatico e del ciclo del carbonio, infatti, è tale che, anche azzerando integralmente le emissioni antropiche di anidride carbonica, la temperatura globale resterebbe pressoché costante per molti secoli e il livello del mare continuerebbe a crescere per migliaia di anni, in ragione della lunghissima permanenza in atmosfera dell'anidride carbonica già emessa e della propagazione dell'energia in eccesso negli oceani profondi (Ar6 Working group I, Technical summary, «Committed change, long-term commitment»);

    5) la Commissione europea, l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Organizzazione meteorologica mondiale hanno recepito e confermato tale valutazione, indicando che il pianeta è già «impegnato» a subire ulteriori impatti climatici, a prescindere dalla velocità con cui saranno raggiunti gli obiettivi di neutralità carbonica fissati dall'Accordo di Parigi;

    6) l'utilizzo di condizionatori e ventilatori elettrici assorbe già circa un quinto del consumo totale di elettricità negli edifici di tutto il mondo, cioè il 10 per cento del consumo globale di elettricità odierno, e si prevede che la domanda globale di energia derivante dai condizionatori d'aria triplicherà entro il 2050 (https://www.iea.org/news/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global-electricity-demand-growth);

    7) la «Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici», sottoscritta il 5 dicembre 2018 presso l'Istituto superiore di sanità da 500 ricercatori provenienti da 27 Paesi in occasione del 1° Scientific symposium on health and climate change, ha affermato che «gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, diretti e indiretti, vanno affrontati immediatamente» e che «i prossimi vent'anni saranno decisivi per la salute del genere umano e del pianeta»;

    8) la Carta di Roma sottolineava otto anni fa che i cambiamenti climatici uccidono già su larga scala e colpiranno sempre più i bambini e le persone più fragili, chiamando in causa una serie strutturata di azioni articolate in aree tematiche e destinate a informare i responsabili politici e tutti i portatori di interesse;

    9) la stessa Carta evidenziava che i cambiamenti climatici agiscono come «moltiplicatore di fattori di stress e acceleratore di conflitti e frammentazioni sociali» e che l'adattamento deve essere accompagnato da forti misure di mitigazione, in un approccio integrato «One health» che riconosca l'interdipendenza tra salute umana, salute animale e salute degli ecosistemi,

    10) alla luce dell'irreversibilità almeno secolare del fenomeno del riscaldamento globale attestata dall'Ipcc e dell'inerzia del sistema climatico che assorbirà solo nel lungo periodo gli effetti delle politiche di decarbonizzazione, la mitigazione delle emissioni — pur restando obiettivo di primaria importanza — deve essere accompagnata, come prima emergenza operativa, da un piano organico di adattamento e riduzione degli impatti già in atto o attesi nei prossimi decenni, che richiede investimenti ingentissimi, i quali a maggior ragione impongono per la decarbonizzazione la scelta delle tecnologie più efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi complessivi,

impegna il Governo:

1) a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'opportunità di assumere iniziative di competenza urgenti, con particolare riferimento ai seguenti profili:

  a) innalzamento del livello del mare ed erosione delle coste, con protezione delle aree urbane costiere, delle infrastrutture portuali e degli ecosistemi lagunari;

  b) siccità e desertificazione, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole, con investimenti su invasi, reti idriche, riuso delle acque reflue, dissalatori e agricoltura resiliente;

  c) eventi meteorologici estremi (alluvioni lampo, nubifragi, grandinate, uragani mediterranei), con manutenzione del reticolo idraulico minore, realizzazione di sistemi urbani di accumulo e assorbimento dei picchi di precipitazione («città spugna»), delocalizzazione degli insediamenti a rischio, sistemi di allerta precoce e riforma del sistema di protezione civile;

  d) riduzione dei ghiacciai alpini e appenninici e crisi delle risorse idriche di montagna, con revisione della gestione idroelettrica e turistica di alta quota;

  e) acidificazione e riscaldamento dei mari, con impatti su pesca, molluschicoltura e servizi ecosistemici marini;

  f) sicurezza alimentare e resilienza delle filiere agroalimentari, con adattamento colturale, assicurazioni pubbliche contro le calamità;

2) a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'opportunità di assumere iniziative di competenza volte a dare piena attuazione, come priorità sanitaria nazionale, alle azioni e alle raccomandazioni della «Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici», in stretto raccordo con l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

  a) eventi termici estremi e ondate di calore: rafforzamento del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità, dei piani comunali e regionali, climatizzazione di scuole, residenze sanitarie assistenziali, ospedali, luoghi di lavoro e alloggi di edilizia residenziale pubblica, con priorità agli anziani, ai bambini, alle persone con patologie croniche e alle categorie fragili;

  b) malattie trasmissibili emergenti: rafforzamento della sorveglianza epidemiologica intersettoriale sulle infezioni umane e sui vettori, con particolare attenzione alle patologie a trasmissione vettoriale, idrica e alimentare, in attuazione dell'area tematica «Malattie trasmissibili e cambiamenti climatici» della Carta di Roma;

  c) zoonosi e approccio «One health»: integrazione intersettoriale tra sanità umana, sanità veterinaria, sicurezza alimentare e tutela degli ecosistemi, per la prevenzione delle patologie di origine animale amplificate dai mutamenti climatici;

  d) malattie croniche non trasmissibili – patologie cardiovascolari e respiratorie in particolare – attraverso il contrasto del «circolo vizioso instauratosi tra cambiamenti climatici e qualità dell'aria» richiamato dalla Carta di Roma nell'area tematica «Salute globale e cambiamenti climatici»;

  e) salute dei bambini: promozione dei parchi e delle aree protette come fonte di salute e benessere, con iniziative di riconnessione dei minori alla natura, in attuazione dell'area tematica «Cambiamenti climatici e salute dei bambini» della Carta di Roma;

  f) salute mentale e resilienza psicosociale: monitoraggio della fragilità e della resilienza a livello mentale e psicosociale, con programmi di prevenzione dell'eco-ansia, dei disturbi post-traumatici da eventi estremi e dello stress da sfollamento;

  g) igiene e sicurezza dell'acqua: sviluppo di un approccio olistico basato sui piani di sicurezza dell'acqua (water safety plans) e sui piani di sicurezza sanitaria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Protocollo acqua e salute Unece/Oms Europa, con adattamento delle reti idriche e sanitarie ai nuovi scenari climatici;

  h) spazi verdi e blu urbani: promozione dell'accesso e della gestione partecipata di parchi, foreste urbane, corsi d'acqua e aree costiere quali strumenti di tutela della salute fisica e mentale delle popolazioni, in particolare per contrastare le disuguaglianze socioeconomiche di accesso alla salute;

  i) città più salubri: identificazione e presa in carico delle popolazioni vulnerabili (bambini, anziani, donne in gravidanza, pazienti cronici), coinvolgimento della società civile e promozione dell'educazione dei cittadini sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute;

  l) sicurezza alimentare e nutrizionale: adozione di approcci olistici di tipo «One health» alla resilienza delle filiere agroalimentari, tutelando l'accesso a diete sostenibili e riducendo la vulnerabilità delle produzioni locali;

  m) rafforzamento della resilienza dei presidi ospedalieri agli eventi estremi e inserimento nei percorsi formativi del personale sanitario e sociosanitario di specifici moduli sulle conseguenze cliniche dei cambiamenti climatici;

  n) tutela delle categorie più esposte — donne in gravidanza, primi 1.000 giorni di vita, minori, anziani, disabili, migranti, persone in condizione di povertà — nel quadro dell'approccio «One health» e della strategia della planetary health;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che la programmazione sanitaria nazionale, i livelli essenziali di assistenza, i piani nazionali della prevenzione e la formazione universitaria e continua del personale sanitario e sociosanitario incorporino stabilmente il fattore climatico come determinante dello stato di salute della popolazione;

4) a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza, in ogni sede europea e internazionale un trasferimento consapevole, responsabile ed efficace dei dati scientifici sul cambiamento climatico e sui suoi effetti sanitari, in coerenza con le «Raccomandazioni dei portatori d'interesse» della Carta di Roma;

5) a promuovere politiche di adattamento del sistema energetico, con investimenti massicci nella generazione attraverso un mix ottimale di fonti a bassa emissioni, che deve necessariamente includere una quota significativa di energia nucleare, nella trasmissione, nella distribuzione e nella resilienza delle reti a ondate di calore, incendi, alluvioni ed eventi estremi, per evitare blackout diffusi proprio durante le fasi di massimo stress termico sulla popolazione.
(1-00594)(Testo modificato nel corso della seduta) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Onori, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Rosato».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i cambiamenti climatici incidono in misura crescente anche sulla tutela della salute pubblica, in particolare attraverso l'aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore, degli eventi meteorologici estremi, dei periodi di siccità e dei fenomeni alluvionali;

    2) le ondate di calore rappresentano un fenomeno sempre più frequente e intenso che interessa numerose aree del territorio nazionale, in particolare i grandi centri urbani, determinando effetti significativi sulla salute pubblica, soprattutto per gli anziani, le persone fragili e i soggetti affetti da patologie croniche;

    3) secondo il Sixth assessment report dell'Ipcc (2023), l'aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore costituisce un fattore di rischio rilevante per la salute pubblica e richiede un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e adattamento, in particolare nei territori maggiormente esposti;

    4) i dati scientifici e sanitari disponibili evidenziano come l'esposizione prolungata a temperature elevate possa aggravare condizioni patologiche preesistenti, aumentare il rischio di disidratazione, colpi di calore, eventi cardiovascolari e respiratori e incidere negativamente sulla qualità della vita dei cittadini;

    5) l'Italia, per la propria collocazione geografica nel bacino del Mediterraneo e per le caratteristiche demografiche della popolazione, risulta particolarmente esposta agli effetti delle ondate di calore, con una crescente necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e adattamento;

    6) la popolazione italiana è caratterizzata da un progressivo invecchiamento e da un aumento della prevalenza delle patologie croniche, fattori che rendono necessario sviluppare strategie sempre più efficaci di tutela sanitaria e assistenziale durante i periodi di maggiore rischio climatico;

    7) l'Organizzazione mondiale della sanità evidenzia da tempo la necessità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute attraverso politiche integrate, con particolare attenzione alle persone e ai territori più vulnerabili;

    8) la Dichiarazione di Ostrava della Sesta conferenza interministeriale ambiente e salute (Organizzazione mondiale della sanità 2017) ha indicato i punti cruciali su cui deve svilupparsi la Strategia ambiente e salute per i prossimi anni, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con l'Accordo sul clima di Parigi: il degrado ambientale, l'inquinamento indoor e outdoor, il cambiamento climatico, l'esposizione indoor e outdoor a prodotti chimici pericolosi, la qualità e sicurezza delle acque potabili, i siti contaminati, i rifiuti e la destabilizzazione degli ecosistemi che aggravano le diseguaglianze sociali; la necessità di sviluppare azioni di sistema, intersettoriali, che mettano al centro la prevenzione, ponendo la massima attenzione ai settori più svantaggiati;

    9) altrettanto importante è la condivisione delle responsabilità con tutti i livelli di governo, da quello internazionale e nazionale a quelli locali, coinvolgendo i cittadini e i portatori di interesse con azioni estese sul territorio, dentro e fuori i propri confini e proiettate su scale temporali lunghe;

    10) in questa ottica la Strategia nazionale per la biodiversità riconosce il valore dell'approccio One health, promuovendo una visione sistemica della salute, multidisciplinare e transdisciplinare, per affrontare i rischi potenziali o esistenti che hanno origine all'interfaccia tra la salute umana, quella degli ecosistemi e degli ambienti antropizzati;

    11) in tale contesto è fondamentale che le strutture sanitarie evolvano per diventare «climate-smart»: energeticamente efficienti, resilienti agli eventi estremi e integrate con sistemi di sorveglianza ambientale. Parallelamente, la formazione dei professionisti dovrà includere specifiche competenze in ambito ambientale;

    12) nel contesto della Presidenza italiana del G7 del 2017 è stato definito il Country profile Italy, che fornisce dati e scenari su cambiamenti climatici e salute negli ambiti d'impatto più rilevanti per il nostro Paese, evidenziando l'opportunità di coordinare le azioni di prevenzione con le politiche nazionali di mitigazione e adattamento;

    13) il Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, al fine di facilitare il superamento delle criticità tecnico-scientifiche e di governance a livello nazionale e regionale, in linea con gli orientamenti europei e internazionali e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonché dei nuovi livelli essenziali di assistenza e in continuità con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale per potenziare l'approccio One health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive, tutelando la salute e il benessere delle persone e degli animali;

    14) il Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, in continuità con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, integra pienamente il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, confermato e rafforzato dal Governo Meloni, nell'ambito del quale sono assicurati il monitoraggio delle ondate di calore nelle principali città italiane, la pubblicazione dei bollettini di allerta, il monitoraggio degli effetti sanitari correlati alle elevate temperature e specifiche campagne informative rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari;

    15) il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, il Dipartimento di protezione civile, le regioni e le aziende sanitarie, promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione finalizzate a ridurre i rischi sanitari derivanti dall'esposizione alle alte temperature;

    16) il Governo ha, altresì, promosso misure volte al rafforzamento della resilienza dei territori, alla tutela dell'ambiente, alla rigenerazione urbana e all'utilizzo efficiente delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche attraverso interventi destinati all'efficientamento energetico, alla riqualificazione del patrimonio pubblico e all'incremento della sostenibilità urbana;

    17) altrettanto importante è, infatti, l'esigenza di cambiare l'approccio alla programmazione delle nostre città, che rappresentano le aree più vulnerabili, più a rischio, del nostro Paese;

    18) la stessa normativa (legge 14 gennaio 2013, n. 10) e gli indirizzi tecnici (Cam verde pubblico), strategici e pianificatori ai vari livelli (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia nazionale del verde urbano ed altri) sottolineano il valore degli ecosistemi urbani e promuovono politiche di tutela e incremento degli spazi verdi e della copertura arborea per città più sane, vivibili e resilienti;

    19) il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, svolge funzioni di supporto e indirizzo in materia di verde pubblico e può contribuire alla diffusione di buone pratiche per città più sane, vivibili e resilienti;

    20) nell'ambito degli strumenti vigenti sono state promosse misure in materia di mobilità sostenibile, efficienza energetica e sostenibilità del patrimonio pubblico e privato;

    21) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso gli strumenti di programmazione in materia di dissesto idrogeologico e adattamento climatico, concorre alla definizione di indirizzi volti a rafforzare la resilienza dei territori e dei centri urbani agli eventi meteorologici estremi;

    22) questo tipo di lavoro deve procedere di pari passo con un'assunzione di consapevolezza da parte delle amministrazioni locali in materia di programmazione del territorio;

    23) particolare attenzione deve, poi, essere riservata ai lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature, garantendo adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovendo strumenti di prevenzione coerenti con l'evoluzione delle condizioni climatiche;

    24) appare necessario proseguire e rafforzare le politiche di prevenzione sanitaria, protezione civile e adattamento climatico, favorendo il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e valorizzando le migliori pratiche già presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel rafforzamento del Sistema nazionale di previsione allarme e ad aggiornare costantemente il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, ampliando progressivamente il monitoraggio e le attività di prevenzione nei territori maggiormente esposti ai rischi derivanti dalle elevate temperature;

2) a promuovere, d'intesa con le regioni e gli enti locali, l'adozione e l'aggiornamento dei piani territoriali di prevenzione e assistenza in occasione delle ondate di calore, con particolare attenzione agli anziani, ai soggetti fragili, alle persone non autosufficienti e ai malati cronici;

3) a sostenere, per quanto di competenza, la completa attuazione dei modelli di medicina territoriale e i servizi socio-sanitari di prossimità previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, al fine di garantire interventi tempestivi a favore delle categorie maggiormente vulnerabili durante i periodi di emergenza climatica;

4) a favorire iniziative volte a migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli effetti sanitari delle elevate temperature, al fine di orientare in maniera sempre più efficace le politiche pubbliche di prevenzione;

5) a promuovere, per quanto di competenza e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'integrazione dei criteri di adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di programmazione ambientale attuali, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana, incremento del verde pubblico, forestazione urbana, recupero delle aree degradate, anche valorizzando gli indirizzi del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole e alle strutture sanitarie e socioassistenziali;

6) a promuovere misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a condizioni climatiche particolarmente gravose, nel rispetto delle competenze delle parti sociali e della normativa vigente;

7) a favorire, per quanto di competenza, il coordinamento tra amministrazioni centrali, regioni, enti locali, Ispra e Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e sistema nazionale della protezione civile per migliorare la capacità di risposta agli eventi climatici estremi e rafforzare la resilienza delle comunità;

8) a sostenere, nell'ambito dei programmi di ricerca corrente e finalizzata, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica finalizzate alla prevenzione dei rischi sanitari connessi alle ondate di calore e, per quanto di competenza e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'adattamento dei territori ai cambiamenti climatici;

9) a fornire periodicamente elementi alle competenti Commissioni parlamentari sugli effetti delle misure adottate e sui risultati conseguiti nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto degli effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica;

10) a promuovere, per quanto di competenza, in sinergia con gli enti territoriali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, un ripensamento dell'organizzazione delle città e della programmazione dei territori, al fine di renderli resilienti ai cambiamenti climatici, nell'ottica della crescita delle smart cities e in coerenza anche con quanto previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
(1-00595) «Vietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato, Mattia, Loizzo, Benigni, Ciancitto, Montemagni, Cappellacci, Ciocchetti, Giagoni, Patriarca, Gabellone, Pizzimenti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Benvenuti Gostoli, Caiata, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rotelli, Zucconi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, attribuisce alla Repubblica, nel suo insieme, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 44 prevede specifici interventi a favore delle zone montane;

    2) le montagne italiane costituiscono un'infrastruttura naturale strategica della Repubblica, dalla cui integrità dipendono la sicurezza idrogeologica, la disponibilità della risorsa idrica, la produzione di energia idroelettrica, la competitività dell'agricoltura e dell'industria, la tutela della biodiversità, la resilienza delle infrastrutture e la permanenza delle comunità residenti nelle aree interne;

    3) in particolare, l'arco alpino italiano rappresenta uno dei principali sistemi ambientali europei, caratterizzato da un elevato valore naturalistico, paesaggistico, economico e culturale, oltre a svolgere un ruolo determinante nella regolazione del ciclo idrologico nazionale, nella ricarica delle falde, nell'alimentazione dei principali bacini idrografici e nella mitigazione dei rischi naturali;

    4) la progressiva evoluzione delle condizioni climatiche osservata negli ultimi decenni determina effetti particolarmente rilevanti negli ecosistemi montani, che risultano maggiormente vulnerabili all'incremento delle temperature, alla riduzione della durata del manto nevoso, all'arretramento dei ghiacciai, tra i più sensibili indicatori del cambiamento climatico, alla degradazione del permafrost, alla maggiore frequenza di precipitazioni estreme e ai periodi prolungati di siccità, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei cittadini, sulla stabilità dei versanti, sui rischi idrogeologici e sulla disponibilità della risorsa idrica;

    5) il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, individua il territorio italiano quale area particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e riconosce nelle regioni alpine uno degli ambiti prioritari per l'attuazione delle politiche di adattamento, evidenziando come l'aumento delle temperature medie, il ritiro della criosfera e l'incremento degli eventi meteorologici estremi richiedano un rafforzamento delle azioni di prevenzione, monitoraggio e pianificazione territoriale;

    6) il Piano nazionale integrato energia e clima riconosce che la resilienza climatica delle infrastrutture, la sicurezza della risorsa idrica e la capacità di adattamento dei territori costituiscono condizioni indispensabili per garantire la sicurezza energetica nazionale, la competitività del sistema produttivo e la continuità dei servizi essenziali;

    7) i rapporti scientifici elaborati da Ispra, dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico evidenziano come le regioni alpine costituiscano uno degli ambiti territoriali europei maggiormente interessati dall'incremento delle temperature medie e dalla regressione della criosfera;

    8) la riduzione dell'estensione e della massa dei ghiacciai italiani e la progressiva degradazione del permafrost comportano un aumento del rischio di crolli rocciosi e di superfici glacializzate (seracchi), destabilizzazione di ghiacciai temperati, frane, colate detritiche, formazione di laghi glaciali (endoglaciali e supraglaciali), problemi con la gestione delle aree deglacializzate, modificazioni del regime idrologico e instabilità delle infrastrutture localizzate nelle aree di alta quota;

    9) nell'ambito della Convenzione delle Alpi, cui l'Italia aderisce, è in corso di completamento l'undicesimo Report sullo stato delle Alpi, dedicato ai ghiacciai, al permafrost e al ciclo dell'acqua, i cui lavori sono stati coordinati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso l'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, e dalla Fondazione Montagna sicura di Courmayeur, ed è prevista la sua adozione al termine del biennio di presidenza italiana della Convenzione, nel gennaio 2027;

    10) il Dipartimento nazionale della protezione civile ha adottato alla fine del 2025 il Report «Rischio connesso ai fenomeni di dissesto in ambienti glaciali», che raccoglie le conoscenze, i monitoraggi necessari e le azioni di comunicazione e formazione per la gestione del rischio glaciale e periglaciale in Italia, elaborato in collaborazione con le regioni alpine, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, gli enti di ricerca tra cui la Fondazione Montagna sicura, i servizi di soccorso, le Guide alpine e il Club alpino italiano, e che, pur indirizzando verso azioni concrete, è tuttora privo di adozione con decreto, di linee guida e di un piano attuativo;

    11) la strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione alpina (Eusalp) individua nella resilienza climatica, nella gestione sostenibile delle risorse naturali, nella sicurezza dei territori montani, nell'innovazione e nella competitività delle economie alpine alcuni dei principali obiettivi di interesse comune tra gli Stati membri;

    12) gli eventi meteorologici estremi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di rafforzare la capacità preventiva delle istituzioni, superando una gestione prevalentemente emergenziale attraverso politiche strutturali di manutenzione del territorio, pianificazione, monitoraggio conoscitivo e continuo ove necessario e adattamento climatico;

    13) il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle aree urbanizzate di pianura sottraggono ai territori la capacità di trattenere le acque meteoriche, aumentando il rischio che le precipitazioni sempre più intense si traducano in allagamenti ed esondazioni che sollecitano le infrastrutture, penalizzano la logistica e aggravano le condizioni di pericolo per la popolazione;

    14) negli stessi contesti urbani la densità edilizia, il traffico, la scarsità di alberature e la ridotta permeabilità delle superfici concorrono ad amplificare lo stress termico e gli effetti delle ondate di calore, che aggravano le patologie pregresse e accrescono il ricorso ai servizi di emergenza, con impatto più severo su anziani, malati cronici, lavoratori esposti all'aperto, minori e persone prive di adeguate reti familiari o sociali;

    15) a contenerne le conseguenze, sulla salute come sull'esposizione agli eventi meteorologici estremi, concorrono le infrastrutture verdi e blu, l'aumento della copertura arborea, la depavimentazione selettiva, il drenaggio sostenibile, l'ombreggiamento degli spazi pubblici e la disponibilità di luoghi freschi accessibili, da promuovere nell'ambito della pianificazione comunale e della rigenerazione urbana;

    16) il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute costituisce un presidio essenziale, la cui copertura va ampliata a favore delle città medie, delle aree metropolitane diffuse, delle località turistiche e dei territori interni caratterizzati da popolazione anziana e servizi rarefatti;

    17) le aree montane e rurali possono concorrere a un più equilibrato assetto insediativo del Paese e alleggerire la pressione demografica e ambientale sui grandi centri di pianura soltanto se adeguatamente servite, con una sanità di prossimità che declini i modelli della medicina territoriale sulle esigenze dell'alta quota e delle terre alte, dall'assistenza domiciliare alla telemedicina, dalla continuità assistenziale alla gestione delle urgenze in contesti isolati e difficilmente raggiungibili, e con un corredo di servizi essenziali, dall'istruzione alla mobilità, dalla connettività digitale ai presìdi commerciali, concepiti per garantire eguaglianza di accesso a prescindere dalla dispersione degli abitati e dalle asperità del territorio;

    18) la presenza stabile delle comunità montane, delle imprese agricole e forestali, dei consorzi di gestione del territorio, delle autonomie locali e delle attività economiche tradizionali costituisce il primo presidio contro l'abbandono del territorio, il dissesto idrogeologico e la perdita di servizi ecosistemici;

    19) la prevenzione del rischio naturale rappresenta una politica pubblica ad elevato rendimento economico e sociale, in quanto gli investimenti destinati alla manutenzione del territorio, al monitoraggio scientifico, alla gestione forestale e alla sicurezza delle infrastrutture consentono di ridurre significativamente i costi derivanti dagli eventi calamitosi e dalle successive opere di ricostruzione soprattutto con riferimento ai danni consequenziali nelle aree urbanizzate;

    20) la recente normativa nazionale in materia di valorizzazione delle aree montane rafforza il principio secondo cui la montagna costituisce una risorsa strategica per lo sviluppo equilibrato del Paese e richiede politiche permanenti di sostegno alle comunità locali, alla competitività delle imprese, alla qualità dei servizi pubblici e alla sicurezza del territorio;

    21) la crescente esposizione delle aree alpine ai rischi derivanti dall'evoluzione del clima impone l'adozione di una strategia nazionale organica che integri politiche ambientali, protezione civile, pianificazione territoriale, gestione della risorsa idrica, sicurezza delle infrastrutture, ricerca scientifica e sviluppo economico;

    22) l'aumento delle temperature costituisce un fenomeno unitario, i cui effetti sulla salute, sulle città, sugli ecosistemi e sulla risorsa idrica, dagli accumuli glaciali ai bacini di pianura, richiedono politiche coordinate e non frammentate,

impegna il Governo:

1) ad ampliare la platea dei territori coperti dal Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, valutandone l'estensione progressiva secondo criteri che considerino, accanto alla dimensione dei centri urbani, anche l'età media della popolazione e l'isolamento delle aree interne, montane e turistiche, in raccordo con le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le reti della medicina territoriale;

2) a favorire, d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali, l'adozione e l'aggiornamento di piani locali per la gestione delle ondate di calore che affianchino all'allerta la presa in carico delle persone più esposte, in particolare anziani, malati cronici e persone sole, assicurando continuità assistenziale, interventi domiciliari e telemedicina, con attenzione alle scuole, alle strutture per anziani e ai lavoratori all'aperto;

3) a rafforzare, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, i sistemi di sorveglianza sanitaria e la qualità dei dati relativi agli effetti del caldo sulla salute, così da cogliere anche i casi in cui le alte temperature concorrono all'aggravarsi di patologie preesistenti, integrando le informazioni sanitarie, ambientali e demografiche nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali;

4) a sostenere gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei programmi nazionali ed europei, negli interventi di adattamento delle aree urbane, dall'incremento del verde e dell'ombreggiamento degli spazi pubblici alle infrastrutture verdi e blu, dal recupero della permeabilità dei suoli al drenaggio sostenibile, accompagnati dall'efficientamento energetico degli edifici pubblici a partire da scuole e presìdi sanitari, per attenuare insieme lo stress termico e il rischio idraulico nei tessuti più densamente edificati;

5) a proseguire, per quanto di competenza, nell'attuazione del modello di assistenza territoriale definito dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, adattandone gli standard organizzativi alle aree montane, interne e a bassa densità, dove le distanze, la dispersione degli abitati e l'invecchiamento della popolazione richiedono soluzioni specifiche, così da assicurare i livelli essenziali di assistenza, le cure domiciliari, la telemedicina e l'emergenza-urgenza anche negli insediamenti più isolati, valorizzando le competenze della medicina di montagna;

6) a valutare di adottare, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, una Strategia nazionale per la sicurezza climatica delle montagne italiane, con particolare riferimento all'impatto sulla salute nei territori alpini, nei territori acclivi e nelle aree glaciali, coordinando le competenze delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e degli enti scientifici;

7) a predisporre, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, un Piano pluriennale per la resilienza delle Alpi italiane, anche con riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, volto a individuare priorità, cronoprogrammi e criteri di intervento per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela della risorsa idrica, la sicurezza delle infrastrutture e la conservazione degli ecosistemi montani;

8) a dare attuazione operativa alle indicazioni del Report del Dipartimento nazionale della protezione civile «Rischio connesso ai fenomeni di dissesto in ambienti glaciali», relative alle conoscenze, ai monitoraggi e alle azioni di comunicazione e formazione per la gestione del rischio glaciale e periglaciale alla luce dei cambiamenti climatici, mediante l'adozione di un apposito decreto e di un piano nazionale di azioni;

9) a proseguire nel rafforzamento delle azioni di ricerca e di monitoraggio dei ghiacciai, del permafrost, dei versanti instabili, dei laghi glaciali e dei bacini montani, attraverso l'integrazione di osservazione satellitare, rilievi aerofotogrammetrici, sensoristica avanzata, tecnologie digitali e modelli previsionali, valorizzando, accanto a Ispra e al Consiglio nazionale delle ricerche, il contributo delle Arpa, delle strutture regionali competenti, delle università e delle fondazioni scientifiche operanti nei territori alpini, anche a tutela della salute delle popolazioni interessate;

10) a valutare di destinare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei programmi nazionali ed europei, una quota prioritaria degli strumenti finanziari dedicati alle aree montane agli interventi di prevenzione del dissesto, adattamento climatico, consolidamento dei versanti, manutenzione idraulico-forestale, recupero dei terrazzamenti storici e sistemazione dei corsi d'acqua montani, nell'ottica anche di mitigare l'impatto dell'innalzamento delle temperature;

11) a continuare a sostenere la gestione forestale attiva quale misura strutturale di prevenzione dell'innalzamento delle temperature, del dissesto idrogeologico, riduzione del rischio di incendi boschivi, tutela della biodiversità, promuovendo forme di gestione sostenibile dei patrimoni forestali pubblici e privati;

12) a favorire interventi finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture localizzate nei territori montani, con particolare riguardo alle opere di difesa idraulica, agli acquedotti, agli impianti idroelettrici, ai rifugi alpini, ai presìdi sanitari e ai servizi pubblici essenziali, tenendo conto dei più aggiornati scenari climatici e delle esigenze di resilienza;

13) a promuovere una strategia nazionale per la sicurezza della risorsa idrica nelle aree montane, orientata alla tutela delle sorgenti, alla conservazione della capacità di regolazione naturale dei bacini, alla riduzione delle perdite di rete, all'efficientamento degli invasi esistenti, alla realizzazione, ove compatibile con la normativa ambientale, di sistemi di accumulo multifunzionali e alla gestione integrata della risorsa tra usi civili, agricoli, energetici ed ecosistemici;

14) a continuare a valorizzare il ruolo del Dipartimento della protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle strutture regionali di protezione civile e del volontariato organizzato, rafforzando il coordinamento operativo e le attività di prevenzione nei territori montani e rurali;

15) a favorire, nell'ambito della Strategia dell'Unione europea per la regione alpina (Eusalp) e della Convenzione delle Alpi, che dispone di un apposito gruppo di lavoro sui rischi naturali attraverso la piattaforma Planalp, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati alpini, promuovendo lo scambio di dati, buone pratiche, sistemi di allerta e programmi comuni di monitoraggio e adattamento climatico;

16) a predisporre, d'intesa con le amministrazioni territoriali competenti, linee guida nazionali per la valutazione del rischio derivante dal ritiro dei ghiacciai, dalla degradazione del permafrost e dalla formazione di nuovi laghi glaciali, così da uniformare le metodologie di analisi e pianificazione, anche a tutela dei centri abitati, delle infrastrutture di fondovalle e degli abitanti delle zone interessate;

17) a promuovere, in sinergia con gli enti territoriali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, un ripensamento dell'organizzazione spaziale e infrastrutturale delle città e dei territori di pianura, così da accrescerne la resilienza agli effetti del caldo e del dissesto idraulico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
(1-00596) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, attribuisce alla Repubblica, nel suo insieme, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 44 prevede specifici interventi a favore delle zone montane;

    2) le montagne italiane costituiscono un'infrastruttura naturale strategica della Repubblica, dalla cui integrità dipendono la sicurezza idrogeologica, la disponibilità della risorsa idrica, la produzione di energia idroelettrica, la competitività dell'agricoltura e dell'industria, la tutela della biodiversità, la resilienza delle infrastrutture e la permanenza delle comunità residenti nelle aree interne;

    3) in particolare, l'arco alpino italiano rappresenta uno dei principali sistemi ambientali europei, caratterizzato da un elevato valore naturalistico, paesaggistico, economico e culturale, oltre a svolgere un ruolo determinante nella regolazione del ciclo idrologico nazionale, nella ricarica delle falde, nell'alimentazione dei principali bacini idrografici e nella mitigazione dei rischi naturali;

    4) la progressiva evoluzione delle condizioni climatiche osservata negli ultimi decenni determina effetti particolarmente rilevanti negli ecosistemi montani, che risultano maggiormente vulnerabili all'incremento delle temperature, alla riduzione della durata del manto nevoso, all'arretramento dei ghiacciai, tra i più sensibili indicatori del cambiamento climatico, alla degradazione del permafrost, alla maggiore frequenza di precipitazioni estreme e ai periodi prolungati di siccità, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei cittadini, sulla stabilità dei versanti, sui rischi idrogeologici e sulla disponibilità della risorsa idrica;

    5) il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, individua il territorio italiano quale area particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e riconosce nelle regioni alpine uno degli ambiti prioritari per l'attuazione delle politiche di adattamento, evidenziando come l'aumento delle temperature medie, il ritiro della criosfera e l'incremento degli eventi meteorologici estremi richiedano un rafforzamento delle azioni di prevenzione, monitoraggio e pianificazione territoriale;

    6) il Piano nazionale integrato energia e clima riconosce che la resilienza climatica delle infrastrutture, la sicurezza della risorsa idrica e la capacità di adattamento dei territori costituiscono condizioni indispensabili per garantire la sicurezza energetica nazionale, la competitività del sistema produttivo e la continuità dei servizi essenziali;

    7) i rapporti scientifici elaborati da Ispra, dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico evidenziano come le regioni alpine costituiscano uno degli ambiti territoriali europei maggiormente interessati dall'incremento delle temperature medie e dalla regressione della criosfera;

    8) la riduzione dell'estensione e della massa dei ghiacciai italiani e la progressiva degradazione del permafrost comportano un aumento del rischio di crolli rocciosi e di superfici glacializzate (seracchi), destabilizzazione di ghiacciai temperati, frane, colate detritiche, formazione di laghi glaciali (endoglaciali e supraglaciali), problemi con la gestione delle aree deglacializzate, modificazioni del regime idrologico e instabilità delle infrastrutture localizzate nelle aree di alta quota;

    9) nell'ambito della Convenzione delle Alpi, cui l'Italia aderisce, è in corso di completamento l'undicesimo Report sullo stato delle Alpi, dedicato ai ghiacciai, al permafrost e al ciclo dell'acqua, i cui lavori sono stati coordinati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso l'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, e dalla Fondazione Montagna sicura di Courmayeur, ed è prevista la sua adozione al termine del biennio di presidenza italiana della Convenzione, nel gennaio 2027;

    10) il Dipartimento nazionale della protezione civile ha adottato alla fine del 2025 il Report «Rischio connesso ai fenomeni di dissesto in ambienti glaciali», che raccoglie le conoscenze, i monitoraggi necessari e le azioni di comunicazione e formazione per la gestione del rischio glaciale e periglaciale in Italia, elaborato in collaborazione con le regioni alpine, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, gli enti di ricerca tra cui la Fondazione Montagna sicura, i servizi di soccorso, le Guide alpine e il Club alpino italiano, e che, pur indirizzando verso azioni concrete, è tuttora privo di adozione con decreto, di linee guida e di un piano attuativo;

    11) la strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione alpina (Eusalp) individua nella resilienza climatica, nella gestione sostenibile delle risorse naturali, nella sicurezza dei territori montani, nell'innovazione e nella competitività delle economie alpine alcuni dei principali obiettivi di interesse comune tra gli Stati membri;

    12) gli eventi meteorologici estremi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di rafforzare la capacità preventiva delle istituzioni, superando una gestione prevalentemente emergenziale attraverso politiche strutturali di manutenzione del territorio, pianificazione, monitoraggio conoscitivo e continuo ove necessario e adattamento climatico;

    13) il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle aree urbanizzate di pianura sottraggono ai territori la capacità di trattenere le acque meteoriche, aumentando il rischio che le precipitazioni sempre più intense si traducano in allagamenti ed esondazioni che sollecitano le infrastrutture, penalizzano la logistica e aggravano le condizioni di pericolo per la popolazione;

    14) negli stessi contesti urbani la densità edilizia, il traffico, la scarsità di alberature e la ridotta permeabilità delle superfici concorrono ad amplificare lo stress termico e gli effetti delle ondate di calore, che aggravano le patologie pregresse e accrescono il ricorso ai servizi di emergenza, con impatto più severo su anziani, malati cronici, lavoratori esposti all'aperto, minori e persone prive di adeguate reti familiari o sociali;

    15) a contenerne le conseguenze, sulla salute come sull'esposizione agli eventi meteorologici estremi, concorrono le infrastrutture verdi e blu, l'aumento della copertura arborea, la depavimentazione selettiva, il drenaggio sostenibile, l'ombreggiamento degli spazi pubblici e la disponibilità di luoghi freschi accessibili, da promuovere nell'ambito della pianificazione comunale e della rigenerazione urbana;

    16) il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute costituisce un presidio essenziale, la cui copertura va ampliata a favore delle città medie, delle aree metropolitane diffuse, delle località turistiche e dei territori interni caratterizzati da popolazione anziana e servizi rarefatti;

    17) le aree montane e rurali possono concorrere a un più equilibrato assetto insediativo del Paese e alleggerire la pressione demografica e ambientale sui grandi centri di pianura soltanto se adeguatamente servite, con una sanità di prossimità che declini i modelli della medicina territoriale sulle esigenze dell'alta quota e delle terre alte, dall'assistenza domiciliare alla telemedicina, dalla continuità assistenziale alla gestione delle urgenze in contesti isolati e difficilmente raggiungibili, e con un corredo di servizi essenziali, dall'istruzione alla mobilità, dalla connettività digitale ai presìdi commerciali, concepiti per garantire eguaglianza di accesso a prescindere dalla dispersione degli abitati e dalle asperità del territorio;

    18) la presenza stabile delle comunità montane, delle imprese agricole e forestali, dei consorzi di gestione del territorio, delle autonomie locali e delle attività economiche tradizionali costituisce il primo presidio contro l'abbandono del territorio, il dissesto idrogeologico e la perdita di servizi ecosistemici;

    19) la prevenzione del rischio naturale rappresenta una politica pubblica ad elevato rendimento economico e sociale, in quanto gli investimenti destinati alla manutenzione del territorio, al monitoraggio scientifico, alla gestione forestale e alla sicurezza delle infrastrutture consentono di ridurre significativamente i costi derivanti dagli eventi calamitosi e dalle successive opere di ricostruzione soprattutto con riferimento ai danni consequenziali nelle aree urbanizzate;

    20) la recente normativa nazionale in materia di valorizzazione delle aree montane rafforza il principio secondo cui la montagna costituisce una risorsa strategica per lo sviluppo equilibrato del Paese e richiede politiche permanenti di sostegno alle comunità locali, alla competitività delle imprese, alla qualità dei servizi pubblici e alla sicurezza del territorio;

    21) la crescente esposizione delle aree alpine ai rischi derivanti dall'evoluzione del clima impone l'adozione di una strategia nazionale organica che integri politiche ambientali, protezione civile, pianificazione territoriale, gestione della risorsa idrica, sicurezza delle infrastrutture, ricerca scientifica e sviluppo economico;

    22) l'aumento delle temperature costituisce un fenomeno unitario, i cui effetti sulla salute, sulle città, sugli ecosistemi e sulla risorsa idrica, dagli accumuli glaciali ai bacini di pianura, richiedono politiche coordinate e non frammentate,

impegna il Governo:

1) ad ampliare la platea dei territori coperti dal Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, valutandone l'estensione progressiva secondo criteri che considerino, accanto alla dimensione dei centri urbani, anche l'età media della popolazione e l'isolamento delle aree interne, montane e turistiche, in raccordo con le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le reti della medicina territoriale;

2) a favorire, d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali, l'adozione e l'aggiornamento di piani locali per la gestione delle ondate di calore che affianchino all'allerta la presa in carico delle persone più esposte, in particolare anziani, malati cronici e persone sole, assicurando continuità assistenziale, interventi domiciliari e telemedicina, con attenzione alle scuole, alle strutture per anziani e ai lavoratori all'aperto;

3) a rafforzare, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, i sistemi di sorveglianza sanitaria e la qualità dei dati relativi agli effetti del caldo sulla salute, così da cogliere anche i casi in cui le alte temperature concorrono all'aggravarsi di patologie preesistenti, integrando le informazioni sanitarie, ambientali e demografiche nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali;

4) a sostenere gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei programmi nazionali ed europei, negli interventi di adattamento delle aree urbane, dall'incremento del verde e dell'ombreggiamento degli spazi pubblici alle infrastrutture verdi e blu, dal recupero della permeabilità dei suoli al drenaggio sostenibile, accompagnati dall'efficientamento energetico degli edifici pubblici a partire da scuole e presìdi sanitari, per attenuare insieme lo stress termico e il rischio idraulico nei tessuti più densamente edificati;

5) a proseguire, per quanto di competenza, nell'attuazione del modello di assistenza territoriale definito dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, adattandone, compatibilmente con i vincoli di bilancio, gli standard organizzativi alle aree montane, interne e a bassa densità, dove le distanze, la dispersione degli abitati e l'invecchiamento della popolazione richiedono soluzioni specifiche, così da assicurare i livelli essenziali di assistenza, le cure domiciliari, la telemedicina e l'emergenza-urgenza anche negli insediamenti più isolati, valorizzando le competenze della medicina di montagna;

6) a valutare di adottare, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, una Strategia nazionale per la sicurezza climatica delle montagne italiane, con particolare riferimento all'impatto sulla salute nei territori alpini, nei territori acclivi e nelle aree glaciali, coordinando le competenze delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e degli enti scientifici;

7) a predisporre, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, un Piano pluriennale per la resilienza delle Alpi italiane, anche con riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, volto a individuare priorità, cronoprogrammi e criteri di intervento per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela della risorsa idrica, la sicurezza delle infrastrutture e la conservazione degli ecosistemi montani;

8) a dare attuazione operativa alle indicazioni del Report del Dipartimento nazionale della protezione civile «Rischio connesso ai fenomeni di dissesto in ambienti glaciali», relative alle conoscenze, ai monitoraggi e alle azioni di comunicazione e formazione per la gestione del rischio glaciale e periglaciale alla luce dei cambiamenti climatici, mediante l'adozione di un apposito decreto e di un piano nazionale di azioni;

9) a proseguire nel rafforzamento delle azioni di ricerca e di monitoraggio dei ghiacciai, del permafrost, dei versanti instabili, dei laghi glaciali e dei bacini montani, attraverso l'integrazione di osservazione satellitare, rilievi aerofotogrammetrici, sensoristica avanzata, tecnologie digitali e modelli previsionali, valorizzando, accanto a Ispra e al Consiglio nazionale delle ricerche, il contributo delle Arpa, delle strutture regionali competenti, delle università e delle fondazioni scientifiche operanti nei territori alpini, anche a tutela della salute delle popolazioni interessate;

10) a valutare di destinare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei programmi nazionali ed europei, una quota prioritaria degli strumenti finanziari dedicati alle aree montane agli interventi di prevenzione del dissesto, adattamento climatico, consolidamento dei versanti, manutenzione idraulico-forestale, recupero dei terrazzamenti storici e sistemazione dei corsi d'acqua montani, nell'ottica anche di mitigare l'impatto dell'innalzamento delle temperature;

11) a continuare a sostenere la gestione forestale attiva quale misura strutturale di prevenzione dell'innalzamento delle temperature, del dissesto idrogeologico, riduzione del rischio di incendi boschivi, tutela della biodiversità, promuovendo forme di gestione sostenibile dei patrimoni forestali pubblici e privati;

12) a favorire interventi finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture localizzate nei territori montani, con particolare riguardo alle opere di difesa idraulica, agli acquedotti, agli impianti idroelettrici, ai rifugi alpini, ai presìdi sanitari e ai servizi pubblici essenziali, tenendo conto dei più aggiornati scenari climatici e delle esigenze di resilienza;

13) a promuovere una strategia nazionale per la sicurezza della risorsa idrica nelle aree montane, orientata alla tutela delle sorgenti, alla conservazione della capacità di regolazione naturale dei bacini, alla riduzione delle perdite di rete, all'efficientamento degli invasi esistenti, alla realizzazione, ove compatibile con la normativa ambientale, di sistemi di accumulo multifunzionali e alla gestione integrata della risorsa tra usi civili, agricoli, energetici ed ecosistemici;

14) a continuare a valorizzare il ruolo del Dipartimento della protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle strutture regionali di protezione civile e del volontariato organizzato, rafforzando il coordinamento operativo e le attività di prevenzione nei territori montani e rurali;

15) a favorire, nell'ambito della Strategia dell'Unione europea per la regione alpina (Eusalp) e della Convenzione delle Alpi, che dispone di un apposito gruppo di lavoro sui rischi naturali attraverso la piattaforma Planalp, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati alpini, promuovendo lo scambio di dati, buone pratiche, sistemi di allerta e programmi comuni di monitoraggio e adattamento climatico;

16) a predisporre, d'intesa con le amministrazioni territoriali competenti, linee guida nazionali per la valutazione del rischio derivante dal ritiro dei ghiacciai, dalla degradazione del permafrost e dalla formazione di nuovi laghi glaciali, così da uniformare le metodologie di analisi e pianificazione, anche a tutela dei centri abitati, delle infrastrutture di fondovalle e degli abitanti delle zone interessate;

17) a promuovere, in sinergia con gli enti territoriali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, un ripensamento dell'organizzazione spaziale e infrastrutturale delle città e dei territori di pianura, così da accrescerne la resilienza agli impatti del cambiamento climatico, con particolare riferimento alle ondate di calore e del dissesto idraulico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
(1-00596)(Testo modificato nel corso della seduta) «Manes, Schullian, Gebhard, Steger».


DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI CONSOLIDAMENTO
E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO (A.C. 2670-A)

A.C. 2670-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2670-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2670-A, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, contenuti nel fascicolo, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 5.02;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.01, 1.02, 5.01, 7.01, 7.02, 8.1, 8.2, 8.01, 8.02, 8.03, 14.01, 14.02, 14.03 e 14.04 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 8.3, 8.4, 8.04, 9.01, 14.06, 21.01, 22.2, 22.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 5.01, 7.01, 7.02, 8.1, 8.2, 8.01, 8.02, 8.03, 14.01, 14.02, 14.03 e 14.04;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2670-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRODUZIONE AGRICOLA

Capo I
INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ
ALIMENTARE

Art. 1.
(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

  1. La dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

   «425-bis. Allo scopo di finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni, nel rispetto del regime di aiuti di cui al comma 424, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029.
   425-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti di cui al comma 425-bis.
   425-quater. Agli oneri derivanti dal comma 425-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

  Al comma 3, capoverso 425-bis, dopo le parole: anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico inserire le seguenti: nonché di costituire, avviare e consolidare gli accordi di foresta di cui all'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.3, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
1.1. (ex 1.5.) Gadda, Forattini.

  Al comma 3, capoverso 425-bis, dopo le parole: sostenere le colture agricole di interesse strategico inserire le seguenti: , con priorità all'olivicoltura e al frumento duro,.
1.2. (ex 1.7.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere per sviluppo canapa industriale)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. (ex 1.02.) Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

  1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2026, alle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. (ex 1.03.) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo)

  1. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dai commi 2-sexies e 2 septies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e» sono soppresse.
1.03. (ex 1.05.) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

A.C. 2670-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

  1. Al fine di rafforzare l'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese agricole del frumento, di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti e di promuovere pratiche agricole sostenibili, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dall'anno 2027, con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana con le modalità definite ai sensi del comma 5 è concesso, per l'anno 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Ai sensi del presente articolo, per «contratti di filiera» si intendono accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno a oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni, e che prevedono:

   a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;

   b) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;

   c) l'impegno delle parti a rispettare requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale;

   d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

  3. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura massima del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale, nella misura massima del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni e nella misura massima del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni del comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato e acquistano efficacia dalla data della notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo, compresi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, tenendo altresì conto delle specificità dei conferimenti che gli agricoltori effettuano alle cooperative di cui sono soci, le tipologie degli investimenti agevolabili, per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e il riconoscimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di controllo e di revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario.
  6. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Contributo, sotto forma di credito di imposta, per i contratti della filiera del frumento)

  Al comma 1, sostituire le parole da: , abbiano concluso fino a: a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: abbiano contratti di filiera in essere nel 2027.
2.1. (ex 2.6.) Borrelli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , a partire dal costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2.2. (ex 2.8.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2.3. (ex 2.14.) Borrelli, Mari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a favore della promozione di forme rigenerative di agricoltura)

  1. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2021 recante «Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR» sono emanati prevedendo criteri di premialità per i progetti e/o i programmi che includano forme rigenerative di agricoltura quali:

   a) la minima lavorazione del suolo;

   b) l'utilizzo di cover crops;

   c) l'aumento della sostanza organica;

   d) l'uso efficiente della risorsa idrica;

   e) la rotazione delle colture;

   f) lo stoccaggio di carbonio nel suolo.
2.01. (ex 2.08.) Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riserva di contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari e tecnologie per il sessaggio in ovo dei pulcini)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 468 è aggiunto il seguente:

   «468-bis. Una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse di cui al precedente comma 468 è destinata a contributi a tasso agevolato per l'acquisto, da parte degli incubatoi, di macchinari e tecnologie per il sessaggio in ovo dei pulcini, finalizzato alla graduale eliminazione dell'uccisione dei pulcini maschi e alla promozione di pratiche zootecniche conformi ai più elevati standard di benessere animale, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2023 n. 205. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.».
2.02. (ex 2.09.) Borrelli, Grimaldi, Gadda, Fornaro, Caramiello.

A.C. 2670-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

  1. Al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, sono concessi contributi per investimenti finalizzati:

   a) all'acquisto di manze iscritte nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, ovvero all'allevamento, per un periodo minimo di ventiquattro mesi, di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;

   b) alla produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine carne-latte con tori di razze specializzate per la produzione di carne, anche mediante l'uso di seme sessato di tori, che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero dei parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda;

   c) allo svezzamento e all'accrescimento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno sei mesi;

   d) all'accrescimento del bovino da 200 a 500 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno dodici mesi.

   e) alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera.

  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029.
  6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura svolge, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'attività di assistenza tecnica per le misure previste dal presente articolo, come disciplinata dal decreto di cui al comma 2. A tale fine è concesso all'Agenzia un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, a 8 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 5.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dell'incremento di capi fino alla fine della lettera con le seguenti: di un numero di parti in incrocio pari o superiore al 40 per cento del numero dei parti realizzati nell'anno precedente alla domanda.
3.1. (ex 3.2.) Borrelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
3.2. (ex 3.3.) Borrelli.

A.C. 2670-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Incentivazione dell'imprenditoria
giovanile e femminile)

  1. Per le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinata per una quota del 65 per cento alla concessione di mutui a tasso agevolato e per una quota del 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A.C. 2670-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE
LE EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA

Art. 5.
(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale)

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 per l'attuazione degli investimenti del Piano olivicolo nazionale 2026-2030 previsto per il rilancio del settore olivicolo nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e per l'attuazione delle relative misure previste, compreso il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo.
  2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'attuazione delle misure programmate nel Piano olivicolo nazionale 2026-2030.
  4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura svolge, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'attività di assistenza tecnica per le misure previste dal presente articolo, come disciplinata dal decreto di cui al comma 2. A tal fine, all'Agenzia è concesso un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, a 8 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  6. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – (Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità) – 1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare, di salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale e di garantire la tutela delle produzioni nazionali, non è consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora sia finalizzato alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui le piante di olivo di cui al medesimo comma 1 siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo modalità stabilite con leggi regionali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

  1. Al solo fine di sostenere la filiera della corilicoltura e compensare le perdite produttive subite dai produttori nel 2025, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. (ex 5.010.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e di adeguamento delle derivazioni)

  1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2028, con possibilità di proroga»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2028».
5.02. Cavandoli, Bruzzone.

A.C. 2670-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa e di completarne il processo di eradicazione dal territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è nominato il Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2028.
  2. Il Commissario straordinario:

   a) coordina e monitora le azioni poste in essere da autorità statali, territoriali e locali e dai servizi fitosanitari nei territori interessati dalla fitopatia;

   b) coordina le attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza;

   c) adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, per prevenire ed eradicare la fitopatia nonché per eliminare i rischi di propagazione nel territorio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra le misure adottate e le finalità perseguite.

  3. Il Commissario straordinario può avvalersi di tre sub-commissari, dallo stesso designati e in possesso di competenze e requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento dell'incarico. Ai sub-commissari sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.
  4. Con una o più ordinanze, il Commissario straordinario provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, destinata ad assistere lo stesso nell'esercizio delle funzioni e collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La struttura di supporto opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario. Ai componenti della struttura di supporto spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5. Alla struttura di supporto di cui al comma 4 può essere assegnato un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  6. Al Commissario straordinario è corrisposto, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, un compenso pari a 70.000 euro annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Al fine di sostenere i rimborsi per le spese di missione dei sub-commissari di cui al comma 3 e del contingente di personale di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2026 e di 66.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  7. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario straordinario è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 1 milione di euro per l'anno 2027 e di 1.500.000 euro per l'anno 2028. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, complessivamente pari a 568.000 euro per l'anno 2026, a 1.136.000 euro per l'anno 2027 e a 1.636.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A.C. 2670-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie e da fitopatie)

  1. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizoozie e da fitopatie possono beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, verificatasi nell'anno 2025:

   a) una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente;

   b) una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento rispetto all'anno precedente;

   c) nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente.

  2. Possono beneficiare della facoltà di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per una durata pari a quella della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è automaticamente prorogata per un periodo pari a quello della sospensione stessa.
  3. Il presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie e da fitopatie)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno di aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale nonché istituzione del Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina)

  1. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al precedente comma, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
  3. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma precedente. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi i quali sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 valutati in euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7.02. (ex 6.07.) Borrelli, Grimaldi, Dori.

A.C. 2670-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Interventi in favore del settore suinicolo
colpito dalla peste suina africana)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Le risorse del Fondo di parte capitale possono essere altresì destinate alla realizzazione di misure di biosicurezza e di sorveglianza previste dalle ordinanze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, tra cui la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, anche a favore di soggetti diversi dagli allevatori.
   2-ter. Per le misure di messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, che a tale fine è integrata di un corrispondente importo per il medesimo anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana, è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.
   3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   c) al comma 5, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai commi 1, 2 e 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana)

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede: quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; quanto ai restanti 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.1. (ex 7.6.) Gadda.
*8.2. (ex 7.7.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:

   3-bis.1. Per la medesima finalità di contrasto alla PSA di cui al precedente comma e per il contenimento dei danni da essa causati alle aziende della filiera è concesso alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il piano progettuale e il corrispondente cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del suddetto laboratorio di rilevanza nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso «3-ter» sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 1.500.000 euro.
8.4. (ex 7.9.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno alle filiere lattiero-casearia e ortofrutticola)

  1. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera lattiero-casearia e a quella ortofrutticola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.01. (ex 7.03.) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
*8.02. (ex 7.02.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*8.03. (ex 7.04.) Gadda.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione, è elaborato da ISPRA, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8.04. (ex 7.07.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento della dotazione del fondo per il superamento delle gabbie)

  1. Al fine di favorire processi di riconversione delle attività zootecniche e sostenere il superamento dell'uso delle gabbie negli allevamenti, all'articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
*8.05. (ex 7.011.) Evi, Forattini, Marino, Romeo, Vaccari.
*8.06. (ex 7.012.) Cherchi.

A.C. 2670-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L'ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)

  1. Nel titolo II della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

   «Art. 16-bis. – (Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA) – 1. Nell'ambito degli interventi fondiari destinati all'imprenditoria agricola giovanile, l'ISMEA avvia procedure per la concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.
   2. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto.
   3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dagli articoli 9, 9-bis e 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, attestata dal possesso di un diploma di laurea nelle classi di laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o L-26 Scienze e tecnologie alimentari ovvero di un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il servizio civile svolto nell'ambito di progetti di servizio civile agricolo.
   4. I soggetti di cui al comma 3 possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i requisiti di cui al predetto comma 3.
   5. Per partecipare alle procedure di cui al comma 2 è necessario presentare un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Ove l'ISMEA ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.
   6. In conformità al piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario.
   7. L'ISMEA verifica periodicamente l'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario ai sensi del comma 5, segnalando al comodatario stesso gli inadempimenti del contratto o del piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento del contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.
   8. Al termine della durata del contratto di comodato, al comodatario che non sia inadempiente spetta il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno stesso, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, alle condizioni di cui al primo periodo, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sostegno all'imprenditoria agricola giovanile)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, sostenendo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, ai medesimi è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione e nel limite massimo di spesa pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'esonero dal versamento del cento per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti modalità e termini di attuazione del presente articolo.
  3. Con cadenza mensile l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
9.01. (ex 8.02.) Borrelli, Mari, Zaratti.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni in materia di recupero
dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)

  1. Le disposizioni del presente articolo stabiliscono princìpi e criteri generali per il recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali nonché di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.
  2. Per le finalità del presente articolo, si definiscono:

   a) «terreno abbandonato»: un terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai princìpi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle relative disposizioni nazionali di attuazione, a esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione;

   b) «terreno silente»: un terreno agricolo i cui proprietari, a seguito di apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio il terreno è collocato, siano risultati non individuabili o non reperibili.

  3. I comuni possono censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori e li inseriscono in un inventario completo e aggiornato denominato «banca comunale delle terre», pubblicato in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. I terreni inseriti nella banca comunale delle terre sono resi disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.
  4. Con le forme di cui al comma 3 e per le medesime finalità, i comuni possono provvedere a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la banca di dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  5. I comuni possono provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della banca comunale delle terre, di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico.
  6. I soggetti che intendono coltivare i terreni abbandonati presentano al comune nel cui territorio essi sono situati una manifestazione di interesse corredata di un piano di sviluppo. Il comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario alla stipulazione di un contratto di affitto agrario tra quest'ultimo e l'impresa interessata, ai sensi delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11, e 3 maggio 1982, n. 203. Per i terreni di proprietà del comune da destinare all'uso agricolo si procede ai sensi del primo e del secondo periodo nel rispetto delle normative vigenti in tema di valorizzazione e affidamento dei suddetti terreni.
  7. I soggetti che intendono coltivare un terreno silente presentano al comune nel cui territorio esso è situato una domanda corredata di un piano di sviluppo. Il comune approva il piano di sviluppo e stipula un contratto di affitto del terreno, nel quale sono specificati il canone di affitto e gli obblighi e le responsabilità del privato utilizzatore, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali e idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni. Il comune conserva i canoni di affitto a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini previsti dal periodo precedente, i canoni rimangono acquisiti al comune. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga opposizione da parte di una persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale sul bene stesso, il contratto di affitto è risolto di diritto con effetto dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente chieda di subentrare nel contratto medesimo; in tale caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, ferme restando le condizioni già previste dal contratto.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di attribuire le funzioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 alle rispettive amministrazioni nonché di individuare e definire:

   a) i soggetti che, compatibilmente con la vocazione e la destinazione agricola dei terreni abbandonati e silenti, possono presentare una manifestazione di interesse o una domanda di coltivazione dei terreni di cui ai commi 6 e 7;

   b) i contenuti e i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti di cui ai commi 6 e 7;

   c) le procedure per la scelta del contraente;

   d) le modalità di determinazione del canone di affitto;

   e) le condizioni e i limiti per l'utilizzo dei terreni;

   f) gli ulteriori contenuti del contratto;

   g) le modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7;

   h) la registrazione dei terreni di cui ai commi 3 e 4 nel Registro nazionale dei terreni silenti, di cui all'articolo 30 della legge 12 settembre 2025, n. 131;

   i) le misure di coordinamento per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti.

  9. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti adottano le misure necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo.
  10. L'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessa di avere efficacia, in ciascuna regione e provincia autonoma, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. Restano salvi gli effetti del citato articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 10-bis.
(Modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto.».
10.01. (ex 9.013.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

A.C. 2670-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO

Art. 11.
(Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)

  1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'ospitalità, purché esercitata dalle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, e, per l'attività oleoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

A.C. 2670-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI POLITICA AGRICOLA

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA
E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA

Art. 12.
(Ricambio generazionale
del personale della ricerca)

  1. Al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A.C. 2670-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari)

  1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA.
  2. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A.C. 2670-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari».

  2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assume la denominazione di «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia».
  3. Nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, le parole: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia» e la sigla: «AGEA», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «AGEAIT».
  4. Con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Credito d'imposta innovazione agricoltura)

  1. All'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
  2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*14.01. (ex 12.04.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*14.02. (ex 12.07.) Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.03. (ex 12.012.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**14.04. (ex 12.015.) Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Investimenti innovativi nella filiera agricola)

  1. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi effettuati, a partire dal 1° gennaio 2026, dalle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nelle modalità e nei limiti ivi previsti.
14.05. (ex 12.025.) Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per impianti fotovoltaici a terra)

  1. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  2. All'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili».
14.06. (ex 12.026.) Gadda.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Innovazione tecnologica, Banca dati unica zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese agricole esercenti attività di allevamento, migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi del comparto zootecnico e favorire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria del settore, la Banca dati unica zootecnica è l'infrastruttura nazionale per la raccolta, l'integrazione, l'interoperabilità e la gestione dei dati del comparto zootecnico. La Banca dati unica zootecnica è tenuta dal Ministero della salute e gestita attraverso il Centro nazionale servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:

   a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca dati unica zootecnica;

   b) le modalità di interoperabilità tra la Banca dati unica zootecnica, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico;

   c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma;

   d) le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico di cui al comma 1, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati;

   e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   f) le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nell'ambito del Servizio informativo agricolo nazionale;

   g) i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici»;

   b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

   «5. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter, lettera f), è istituito il fascicolo zootecnico elettronico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fascicolo zootecnico e la Banca dati unica zootecnica assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti.
   6. Per le attività di cui al comma 5, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può stipulare convenzioni con i CAA per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico»;

   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per la realizzazione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le amministrazioni competenti provvedono alla gestione e alla manutenzione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2-bis, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

   «f-ter.1) Banca dati unica zootecnica, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Innovazione tecnologica, Banca dati unica zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della Banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità)

  1. Al fine di valorizzare le produzioni nazionali attraverso l'impiego di metodiche scientifiche avanzate per la verifica dell'origine e della composizione dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la Banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità (BDNPAA) costituita dai campioni di riferimento di matrici agroalimentari e basata su metodiche quali la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR), la mappatura genetica e l'analisi dei rapporti degli isotopi stabili (IRMS).
  2. La Banca di cui al comma 1 è alimentata attraverso le campagne di campionamento ufficiale effettuate, nell'esercizio delle proprie competenze, dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che a tal fine può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché stipulare, nei limiti di 50.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028, accordi o convenzioni con enti universitari e di ricerca.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le matrici agroalimentari da campionare, nonché le modalità di aggiornamento, di gestione e di accesso alla predetta Banca dati da parte degli organi di controllo ufficiale di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 550.000 euro per l'anno 2027 e 100.000 euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede:

   a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) quanto a 50.000 per l'anno 2027 e a 100.000 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15.0600. La Commissione.

A.C. 2670-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni in materia di irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)

  1. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di adozione del decreto di cui al comma 3».

A.C. 2670-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE

Art. 17.
(Stabilimenti enologici che detengono alcol
derivato dal processo di dealcolazione)

  1. Al fine di incentivare la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione, all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o i locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e controllato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO o IG ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.».
17.1. (ex 13.1.) Gadda.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di denominazione degli aceti)

  1. In attuazione dei principi di salvaguardia della qualità dei prodotti e di tutela del consumatore, l'articolo 49, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, si interpreta nel senso che la previsione della denominazione «aceto di ...» comporta il divieto di utilizzare il termine «aceto», quale denominazione del prodotto, se non sia ricavato da materie prime agricole e l'obbligo di far seguire l'indicazione della stessa materia prima agricola, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato, da cui il prodotto deriva.
17.0600. La Commissione.

A.C. 2670-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina
sulla denaturazione delle fecce di vino)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

    2) il comma 5 è abrogato;

   b) all'articolo 57, comma 3, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

   c) all'articolo 73, comma 7, le parole: «chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze» sono sostituite dalle seguenti: «chi impiega le sostanze rivelatrici»;

   d) all'articolo 76, comma 9, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475)

  1. Al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. L'abbattimento degli alberi di olivo è inoltre consentito, previa autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, quando si renda necessario per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ovvero indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
   1-ter È vietato l'espianto di alberi di olivo ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico.»;

   b) all'articolo 2, le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello agricolo regionale»;

   c) l'articolo 3 è abrogato;

   d) all'articolo 4, le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello agricolo regionale» e le parole da: «o» fino a: «prescritti» sono soppresse.

Art. 18-ter.
(Piani regionali di zonizzazione olivicola)

  1. Al fine di definire, delimitare e caratterizzare le aree olivicole omogenee presenti in un dato territorio e individuare strumenti di gestione per la filiera olivicolo-olearia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avviano le procedure per la redazione dei Piani di zonizzazione olivicola da adottarsi entro i successivi 12 mesi.
  2. Per la redazione dei Piani di cui al comma 1 le regioni si avvalgono del supporto scientifico delle Università, dei Centri di ricerca pubblici presenti nel territorio regionale e del supporto organizzativo e logistico delle Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni.
18.01. (ex 15.03.) Gadda.

A.C. 2670-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Disposizioni in materia
di stampigliatura delle uova)

  1. In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione:

   a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;

   b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

  2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni del comma 1 sono stampigliate nel centro di imballaggio che per primo riceve le uova stesse.
  3. Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura le uova prodotte in allevamenti aventi capienza fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
  4. L'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi appartenenti all'Unione europea e da Paesi non appartenenti all'Unione europea all'industria alimentare nazionale, è soppressa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

  Sopprimere il comma 3.
19.1. (ex 16.3.) Cherchi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Segno distintivo «Cage-free» nell'ambito della certificazione SQNBA-Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

  1. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage-free” è concesso all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
19.01. (ex 16.06.) Dori, Borrelli.

A.C. 2670-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 20.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera h):

    1) le parole: «(CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

    2) le parole: «e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo» sono soppresse;

   b) all'articolo 8:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Lo schedario viticolo si basa sul sistema unico di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

    2) al comma 2, le parole: «unità vitata» sono sostituite dalle seguenti: «parcella viticola»;

    3) al comma 5, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG», le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole» e le parole: «grafica o alfanumerica» sono soppresse;

    4) al comma 6, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG»;

    5) al comma 8, le parole: «del GIS» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di identificazione geografica», le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio» e le parole: «, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT» sono soppresse;

    6) al comma 10, le parole: «DOP e IGP» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG» e le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole»;

    7) nella rubrica, le parole: «e inventario del» sono sostituite dalle seguenti: «grafico e»;

   c) all'articolo 31:

    1) al comma 6, le parole: «gran selezione» sono sostituite dalla seguente: «supremo»;

    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. La menzione “gran selezione” è riservata esclusivamente ai vini a denominazione di origine che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 6 e i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo anteriormente al 1° gennaio 2026»;

    3) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «Le menzioni “gran selezione” e “supremo” non possono essere attribuite congiuntamente alla menzione “superiore” e “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione»;

   d) all'articolo 40:

    1) al comma 2:

     1.1) alla lettera h), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

     1.2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

  «l-bis) un membro designato da associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti»;

    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

   e) all'articolo 69:

    1) al comma 6, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2025»;

    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, i produttori, entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, rettificano la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al primo periodo determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo fino al relativo aggiornamento o alla relativa conferma».

   f) all'articolo 81, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, nei confronti del Consorzio di tutela di cui al comma 4 del medesimo articolo 41 e che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al triplo dell'importo dovuto. Il responsabile delle violazioni di cui al presente comma, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare gli importi dovuti per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensivi degli interessi legali, direttamente al creditore. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
   3. Per l'illecito previsto dal comma 2, con la diffida ad adempiere il Consorzio di tutela può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al medesimo comma 2 fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine e dell'indicazione geografica».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.
  3. All'articolo 24-octies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e m)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 45, comma 1, lettera b), dopo le parole: «rappresentare un quantitativo», sono aggiunte le seguenti: «pari o».
20.1. (ex 17.9.) Gadda.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 possono essere iscritte nello schedario viticolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tale percentuale può essere aumentata fino al 10 per cento per tenere conto di situazioni specifiche, tra cui superfici situate in aree di montagna, collina o soggette a ulteriori criticità da individuare.».
20.2. (ex 17.18.) Gadda.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 10 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data del 31 dicembre 2025, possono essere iscritte nello schedario viticolo.».
*20.3. (ex 17.19.) Gadda.
*20.4. (ex 17.22.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).
20.5. (ex 17.20.) Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 74, al comma 3, le parole: «vini a DOP e IGP» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti vitivinicoli».
20.6. (ex 17.25.) Gadda.

  Al comma 3, dopo le parole: 17 marzo 2023, n. 42, aggiungere le seguenti: le parole: «per l'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi» e.
20.600. La Commissione.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per il settore dei microbirrifici)

  1. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2026, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale e alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei princìpi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

   b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

   c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

   d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

   e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

  3. Le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino», nonché le relative disposizioni attuative statali e regionali, si applicano, in quanto compatibili, anche alla birra prodotta da microbirrifici.
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i riferimenti alle aziende vitivinicole, alle produzioni enologiche ed alle attività ad esse connesse contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti ai microbirrifici e alle relative produzioni brassicole.
20.01. (ex 17.011.) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

A.C. 2670-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi)

  1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica nonché di preservare l'habitat naturale, ivi compreso il sostrato boschivo»;

   b) all'articolo 18, secondo comma, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis) la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 21.
(Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'esenzione dall'accisa sul gasolio destinato ad attività agricole)

  1. All'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alla lettera c), capoverso 3, le parole: «negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
21.01. (ex 18.01.) Borrelli.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Nei casi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari, finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i CAA, conclusa con esito positivo la relativa istruttoria, rilasciano all'impresa istante un'attestazione che dà conto dell'esito dell'istruttoria medesima. Agli effetti della fruizione del beneficio, l'attestazione di cui al primo periodo sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento di cui al comma 6.
   6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-bis. Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al comma 6-bis e le linee guida di cui al primo periodo del presente comma.
   6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6-bis e 6-ter da parte della sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è sospeso per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è stata realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è definitivamente inibita la possibilità di svolgere la relativa attività. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
   6-quinquies. All'istanza di autorizzazione del CAA da parte delle regioni deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, e, in particolare, gli esiti della verifica dell'AGEA quale organismo di coordinamento, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico relativamente al servizio svolto nell'ambito della delega delle funzioni da parte di un determinato organismo pagatore. Le regioni informano l'AGEA, organismo di coordinamento, di qualsiasi applicazione delle sanzioni di cui al comma 6-quater.
   6-sexies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
22.2. (ex 19.8.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi.».
*22.3. (ex 19.12.) Gadda.
*22.4. (ex 19.13.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

   «13-ter. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2026.».
22.5. (ex 19.19.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

  1. All'articolo 1, comma 525 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli,».
22.01. (ex 19.010.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticole di rilevanza nazionale)

  1. Ai sensi dell'articolo 156 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste riconosce le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) del settore ortofrutticolo di valenza nazionale.
  2. Una AOP, di cui al comma 1, si considera di valenza nazionale quando associa almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 10 regioni.
  3. Nella domanda di riconoscimento devono essere specificate le attività per le quali il riconoscimento è richiesto che devono espressamente escludere la presentazione di programmi operativi. Tali attività devono trovare riscontro nello statuto sociale della AOP e riferirsi, in particolare, ad azioni di sistema e di coordinamento svolte in favore delle OP aderenti.
22.02. (ex 19.015.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di termine massimo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli operai agricoli stagionali)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese impegnate in lavorazioni agricole a carattere stagionale, nelle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, degli operai stagionali che svolgono lavorazioni generiche e semplici non richiedenti particolari requisiti professionali, sono completati entro trenta giorni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.».
22.0600. La Commissione

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In considerazione delle peculiarità organizzative e della stagionalità delle lavorazioni, per le imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, lettera a), devono essere completati entro trenta giorni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.».
22.03. (ex 19.022.) Gadda.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)

  1. All'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi a coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, in affitto, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria e, nel caso del coltivatore diretto, il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia.»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «con lettera raccomandata» sono aggiunte le seguenti: «o PEC all'avente titolo all'esercizio della prelazione»;

   c) al terzo comma, la parola: «coltivatore» è soppressa ovunque presente; conseguentemente, nell'ultimo periodo, le parole: «il coltivatore deve esercitare il suo diritto» sono sostituite dalle seguenti: «L'avente titolo all'esercizio della prelazione»;

   d) al quinto comma, le parole: «entro il termine di sei mesi decorrenti» sono soppresse;

   e) al sesto comma, le parole: «il coltivatore» sono soppresse, conseguentemente, la parola: «che» è sostituita con: «chi»;

   f) al settimo comma, dopo le parole: «capacità lavorative delle loro famiglie» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso della prelazione del coltivatore diretto»;

   g) all'ultimo comma, dopo le parole: «se coltivatori diretti» sono inserite le seguenti: «o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
*22.04. (ex 19.026.) Gadda.
*22.05. (ex 19.027.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)

  1. All'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «imprenditori agricoli professionali o società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004»;

   b) il numero 2-bis) è sostituito dalla seguente:

    «2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola o alla società agricola avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004.».
**22.06. (ex 19.028.) Gadda.
**22.07. (ex 19.029.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Dispositivo articolo 2751-bis del codice civile)

  1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, al numero 4, dopo le parole: «del coltivatore diretto», sono aggiunte le seguenti: «e dello IAP, iscritti nella previdenza agricola».
*22.08. (ex 19.030.) Gadda.
*22.09. (ex 19.031.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Macchine agricole raccogli-frutta)

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Ai fini del comma 5, non è richiesta la specifica abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole raccogli-frutta quando l'altezza massima raggiunta dalla piattaforma sia inferiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. L'esenzione si applica altresì ai carri raccogli frutta dotati di dispositivi di regolazione in altezza della piattaforma qualora l'altezza massima effettivamente raggiunta sia stabilmente limitata a non oltre i 2 metri mediante un sistema di bloccaggio installato e mantenuto in efficienza secondo le istruzioni del fabbricante.».
22.010. (ex 19.034.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Previdenza complementare per lavoratori agricoli)

  1. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
22.011. (ex 19.036.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Estensione ai lavoratori agricoli delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alla categoria dei lavoratori agricoli, comprendente operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura.
  2. La categoria di cui al comma 1, accede ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  3. Al fine di attuare quanto disposto dal presente articolo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono definiti gli elenchi delle suddette professioni corredati dai relativi codici ISTAT.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  5. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 108 milioni di euro per l'anno 2026, 105 milioni di euro per l'anno 2027, 94 milioni di euro per l'anno 2028, 91,5 milioni di euro per l'anno 2029 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».
22.012. (ex 19.044.) Borrelli, Mari.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis. – (Diffida per violazioni sanabili) – 1. Nel caso in cui l'Autorità di contrasto accerti l'esistenza di violazioni sanabili, diffida il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere. Si considerano sanabili, ai sensi del primo periodo, le violazioni delle seguenti disposizioni:

   a) articolo 3, commi 2 e 4;

   b) articolo 4, comma 1, lettera d), relativamente alla modifica unilaterale del prezzo;

   c) articolo 4, comma 4, lettera a);

   d) articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e i).

  2. Con la diffida di cui al comma 1, l'Autorità di contrasto stabilisce le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intima il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale e assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per l'adempimento.
  3. In caso di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida e di pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10, comma 12, si estingue. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in caso di irrogazione della sanzione, non si applicano nei confronti del trasgressore le disposizioni dell'articolo 10, comma 12-bis.
  4. La diffida di cui al comma 1 del presente articolo interrompe i termini previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, se non è intervenuta la notificazione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, non è necessario il rinnovo della contestazione»;

   b) all'articolo 10, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

A.C. 2670-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Semplificazioni in materia di agricoltura)

  1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus, mediante le tecniche di cui al primo periodo, sono definite con linee guida approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dei servizi fitosanitari delle regioni interessate dall'emergenza».
  2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77;

   b) il comma 2 dell'articolo 224-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Semplificazioni in materia di agricoltura)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).
24.601. La Commissione

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

   «d-quater) di piante, fiori e materiali da propagazione, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;».
24.600. La Commissione

A.C. 2670-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, delle autorità competenti in materia di controlli;

   b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

   c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento della prestazione degli stessi anche a soggetti privati, anche costituiti in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento, per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

   d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante nonché sanzioni interdittive;

   e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati e attribuire all'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, la facoltà di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

   f) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

   g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

   h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

   i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

   l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, per il magazzinaggio e per le attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

   m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

   n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

   o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le misure di attuazione delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento, e a euro 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2670-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)

  1. I controlli e le verifiche dei certificati di cattura per l'importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:

   a) 1 ufficiale nel grado di capitano di vascello;

   b) 3 ufficiali nel grado di capitano di fregata;

   c) 1 ufficiale nel grado di capitano di corvetta;

   d) 4 unità del ruolo marescialli;

   e) 3 unità del ruolo sergenti;

   f) 8 unità del ruolo volontari in servizio permanente.

  3. Il personale di cui al comma 2 è posto alle dirette dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo del Reparto pesca marittima, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, ed è a tal fine organizzato quale Nucleo centrale per la pesca marittima.
  4. Il Reparto pesca marittima, organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale, è retto, a decorrere dall'anno 2027, da un ufficiale nel grado di contrammiraglio, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica del rispettivo grado, ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Gli oneri connessi al trattamento economico, fisso e accessorio, dovuto per l'effettivo impiego del personale in soprannumero di cui ai commi 2 e 4 sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il personale interessato è da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nelle valutazioni degli ufficiali aventi grado non inferiore a capitano di vascello, le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
  6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa di euro 1.791.327 annui, di cui euro 1.748.420 per oneri stipendiali ed euro 42.907 per spese di funzionamento.
  7. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a euro 1.791.327 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

A.C. 2670-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

  1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento di misure di ristoro delle perdite subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e non comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023.
  2. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono a raccogliere le domande delle imprese e a concedere i ristori, per quanto non previsto dal presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  3. Le regioni possono impiegare le risorse di cui al comma 1, nella misura definita con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché delle disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole o anche per l'attivazione, da parte delle regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*27.01. (ex 19.040.) Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
*27.02. Cattoi, Cavandoli, De Bertoldi, Bruzzone.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Valorizzazione delle quotazioni di prezzo determinate dalle Commissioni uniche nazionali)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 costituiscono parametro di riferimento per l'erogazione agli imprenditori del settore agro-alimentare degli aiuti, dei benefici e dei contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per i quali rilevano i prezzi di contrattazione tra gli operatori del settore.».
27.0600. La Commissione.

A.C. 2670-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Disposizioni finanziarie)

  1. A esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 25, comma 4, e 26, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi straordinari per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi in Sicilia, Calabria e Sardegna)

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori della Regione Siciliana, Calabria e Sardegna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinata finanziare interventi di sostegno e rilancio delle attività produttive interessate.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a finanziare:

   a) la concessione di contributi a fondo perduto a compensazione dei danni materiali diretti subiti dalle imprese;

   b) la concessione di contributi a fondo perduto per la perdita di reddito derivante dall'interruzione o dalla riduzione dell'attività produttiva;

   c) la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie o pescherecce, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Possono beneficiare della misura le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari.

  3. Le modalità attuative degli interventi di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. (ex 6.06.) Gadda.

ART. 8.

  Al comma 1 lettera b), dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:

   «3-bis.1. Per la medesima finalità di contrasto alla PSA di cui al precedente comma e per il contenimento dei danni da essa causati alle aziende della filiera è concesso alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sentito il CREA e il Ministero per le imprese e il made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposito decreto attuativo adottando il piano progettuale e il corrispondente cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del suddetto laboratorio di rilevanza nazionale.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso «3-ter» sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 1.500.000 euro.
8.3. (ex 7.10.) Gadda.

(Inammissibile)

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso «6-quater», primo periodo, sopprimere le parole: o colpa grave.
22.1. (ex 19.6.) Gadda.