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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 3 agosto 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 agosto 2026.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Milani, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Mulè, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Milani, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morassut, Mulè, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Milani, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morassut, Mulè, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BIGNAMI ed altri: «Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica» (3054);

   ZARATTI: «Delega al Governo e altre disposizioni per il sostegno dell'invecchiamento attivo, la valorizzazione del ruolo sociale e l'istituzione del servizio civile volontario delle persone ultrasessantenni» (3055);

   MARATTIN: «Introduzione del divieto di intrattenere rapporti commerciali, economici e professionali con persone fisiche e giuridiche facenti riferimento alla Federazione russa» (3056);

   MAGI: «Disposizioni concernenti la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni» (3057).

  In data 31 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZOFFILI: «Modifiche all'articolo 474 del codice penale e altre disposizioni per il contrasto del commercio abusivo e dello spaccio di merce contraffatta» (3061);

   GIGLIO VIGNA: «Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inserimento della bandiera della regione e della sigla della provincia di immatricolazione nelle targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi» (3062);

   CARMINA: «Istituzione della Rete nazionale delle strade della cultura» (3063).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 30 luglio 2026 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Disposizioni in materia di attività libero-professionale del personale delle professioni sanitarie» (3058).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 30 luglio 2026 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296» (3059);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354» (3060).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  ZARATTI: «Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi» (1907) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V.

   II Commissione (Giustizia):

  SOUMAHORO: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, istituzione della Direzione nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo ed estensione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime di tali reati» (2747) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

   VII Commissione (Cultura):

  SOUMAHORO: «Introduzione dell'insegnamento della storia del crimine della schiavitù, della deportazione, della colonizzazione e del genocidio dei popoli africani nelle scuole secondarie di secondo grado» (2379) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale» (2837) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  L'ABBATE: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'istituzione di un sistema nazionale armonizzato di identificazione ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti urbani» (2989) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali» (2804) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BOSCHI ed altri: «Disposizioni concernenti le prestazioni di valutazione e assistenza nutrizionale in favore dei pazienti affetti da malattie oncologiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (2827) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):

  ZARATTI: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e altre disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica nonché delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di turismo ciclistico e sostenibile» (2115) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 30 luglio 2026, ha comunicato che la 9a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final) (Doc. XVIII, n. 34).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 627).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 628).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 629).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 630).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 631).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 632).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 633).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea e della Spagna in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2026/0167/IT, per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2026/2088, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta incompatibilità della normativa italiana con la direttiva 2011/96/UE madre-figlia.

  Questa relazione è trasmessa è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per lo sport
e i giovani.

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 e 31 luglio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione (COM(2026) 387 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede della prima riunione del Comitato degli Stati Parti per l'implementazione del Regolamento sanitario internazionale (2005) (COM(2026) 406 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2026 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2026) 900 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 900 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2024 (Doc. XCVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre del 2026 (Doc. CXLVI, n. 8).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la proroga del conferimento all'ingegnere Vittorio Rapisarda Federico, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (433).

  Questa richiesta, in data 31 luglio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 settembre 2026. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 agosto 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (A.C. 2987-A)

A.C. 2987-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, sull'emendamento 1.600 della Commissione e sui subemendamenti 0.1.600.1, 0.1.600.2, 0.1.600.3, 0.1.600.4 e 0.1.600.5 all'emendamento 1.600.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire continuità delle tutele economiche e normative, uniformità delle condizioni di lavoro, qualità del servizio e contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza al ribasso, le procedure per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al presente articolo e gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario devono contenere nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento.».
1.2. Mari, Ghirra, Grimaldi, Casu.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al secondo periodo, le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti».
*1.3. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.
*1.4. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

Subemendamenti all'emendamento 1.600 della Commissione

  All'emendamento 1.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro quindici giorni.
0.1.600.1. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: almeno tre mesi prima con le seguenti: almeno sei mesi prima.
0.1.600.2. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che le procedure di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari di cui al presente articolo, contengono nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, relativi a equipaggi, personale amministrativo, commerciale e di manutenzione, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento, unitamente al mantenimento del contratto collettivo nazionale di lavoro aziendale del Gruppo FS attualmente applicato ai lavoratori interessati dal servizio, al fine di garantire continuità delle tutele economiche e normative, uniformità delle condizioni di lavoro, qualità del servizio e contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza al ribasso.
0.1.600.3. Casu, Grimaldi, Mari, Guerra, Zanella, Schullian.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che le procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al presente articolo e gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario devono contenere nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento.
0.1.600.4. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che in caso di subentro di un nuovo operatore nell'esecuzione dei contratti di servizio, gli atti di gara disciplinano le modalità di trasferimento del personale secondo criteri di chiarezza, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile.
0.1.600.5. Pastorella, Bonetti, Schullian.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, incluso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi incluso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, ai fini di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento.»;

   b) dopo l'articolo 9-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-quater.
(Condizioni di accesso non discriminatorio al materiale rotabile)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché».
1.600. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti» con le seguenti: «sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, salvo che non si disponga diversamente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».
*1.5. Grimaldi, Zaratti, Ghirra.
*1.6. Iaria, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: uno o più.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La definizione del numero e della dimensione dei lotti di cui al secondo periodo è effettuata sulla base della relazione sui lotti redatta in conformità ai criteri metodologici definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La relazione è trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'espressione del parere, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può discostarsi dal parere dell'Autorità con provvedimento motivato, da adottare entro i successivi quindici giorni, dando conto delle ragioni di interesse pubblico ed economico-sociale, che giustificano il mancato recepimento del parere medesimo.»;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, incluso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi incluso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, ai fini di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento.».

  1-ter. Dopo l'articolo 9-ter della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto il seguente:

   «Art. 9-quater. – (Condizioni di accesso non discriminatorio al materiale rotabile). – 1. Nelle procedure competitive per l'affidamento dei servizi ferroviari Intercity, il materiale rotabile impiegato dall'operatore uscente è qualificato come infrastruttura essenziale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'operatore uscente è tenuto a garantire l'accesso al materiale rotabile di cui al primo periodo di proprietà del medesimo operatore, nonché ai relativi servizi manutentivi, in conformità ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  1-quater. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché».
1.1007. Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Maccanti, Dara, Marchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le procedure di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, contengono nel bando esplicite clausole sociali per la continuità dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutte le condizioni normative e salariali in caso di cambio di gestore in tutti i segmenti, relativi a equipaggi, personale amministrativo, commerciale e di manutenzione, nonché l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie quale contratto collettivo nazionale di riferimento, unitamente al mantenimento del contratto collettivo nazionale di lavoro aziendale del Gruppo FS attualmente applicato ai lavoratori interessati dal servizio, al fine di garantire continuità delle tutele economiche e normative, uniformità delle condizioni di lavoro, qualità del servizio e contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza al ribasso. Le medesime clausole sociali sono, altresì, previste per tutti gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario.
1.8. Casu, Guerra, Grimaldi, Raffa.

A.C. 2987-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti volte ad accelerare la realizzazione di interventi infrastrutturali strategici e a rafforzare la sicurezza e l'efficienza della rete nazionale;

    la strada statale 7 Appia è un'arteria di rilevanza nazionale che presenta particolari criticità nel tratto che interessa la Basilicata;

    in particolare, i circa 30 chilometri tra Ferrandina e Matera sono caratterizzati da un traffico giornaliero medio (TGM) di oltre 13.000 veicoli, con picchi del 30 per cento di mezzi pesanti (trasporto merci, agricoltura, edilizia);

    la strada presenta criticità strutturali e di sicurezza: una sola corsia in gran parte del tracciato, con impossibilità di sorpasso; numerosi cantieri in corso per adeguamenti e manutenzioni, che riducono ulteriormente la capacità e aumentano il rischio incidenti; elevata incidentalità con purtroppo numerosi casi di decessi;

    il progetto di raddoppio della SS7 Ferrandina-Matera è inserito nella programmazione regionale tra le opere infrastrutturali prioritarie e richiede il reperimento delle necessarie risorse finanziarie per il completamento dell'iter realizzativo;

    la persistente inadeguatezza del tratto Ferrandina-Matera della SS7 Appia continua a incidere negativamente sulla sicurezza della circolazione e sull'efficienza dei collegamenti, con ricadute sulla mobilità delle persone e delle merci, nonché sullo sviluppo economico e turistico della Basilicata;

    il completamento del raddoppio costituisce pertanto un intervento prioritario per garantire un'infrastruttura più sicura, moderna e adeguata alle esigenze del territorio;

    il perdurare dell'assenza di un quadro finanziario definito e del necessario coordinamento tra le amministrazioni competenti continua a ritardare la realizzazione del raddoppio della SS 7 Ferrandina-Matera, opera strategica per la sicurezza della circolazione e per lo sviluppo della Basilicata,

impegna il Governo:

   ad assicurare la priorità del completamento dell'iter progettuale e realizzativo del raddoppio della SS7 Ferrandina-Matera, quale infrastruttura strategica per la sicurezza della circolazione e per lo sviluppo economico della Basilicata;

   a promuovere, d'intesa con ANAS S.p.A. e con la regione Basilicata, un tavolo istituzionale finalizzato alla definizione di un cronoprogramma degli interventi e all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, anche nell'ambito della prossima legge di bilancio e dell'aggiornamento del Contratto di programma MIT-ANAS.
9/2987-A/1. Amendola, Lomuti.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad assicurare la priorità del completamento dell'iter progettuale e realizzativo del raddoppio della SS7 Ferrandina-Matera, quale infrastruttura strategica per la sicurezza della circolazione e per lo sviluppo economico della Basilicata;

   a promuovere, d'intesa con ANAS S.p.A. e con la regione Basilicata, un tavolo istituzionale finalizzato alla definizione di un cronoprogramma degli interventi e all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, anche nell'ambito della prossima legge di bilancio e dell'aggiornamento del Contratto di programma MIT-ANAS.
9/2987-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il prolungamento della linea metropolitana di Genova da Canepari a Rivarolo e il secondo lotto funzionale della stazione Martinez costituiscono interventi strategici per il potenziamento del trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile e lo sviluppo infrastrutturale della città di Genova;

    i due interventi, rispettivamente finanziati per 64,1 milioni di euro e 10,3 milioni di euro, sono stati definanziati a seguito del mancato conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine previsto dalla normativa vigente;

    nella risposta all'interrogazione n. 5-05495 il Governo ha evidenziato che il principale elemento ostativo alla realizzazione del prolungamento della metropolitana è rappresentato dalla mancata esecuzione del cosiddetto «terzo binario», intervento ferroviario di competenza di RFI, il cui costo è stimato in circa 50 milioni di euro e che risulta indispensabile per rendere disponibili le aree ferroviarie necessarie alla realizzazione dell'opera;

    il Governo ha altresì manifestato la disponibilità a collaborare con tutti i soggetti interessati al fine di individuare una soluzione condivisa che consenta di ricostruire le condizioni per il rifinanziamento degli interventi,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza affinché:

  siano reperite e stanziate, nell'ambito del primo aggiornamento utile del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., ovvero mediante altro idoneo strumento di finanziamento, le risorse necessarie, pari a circa 50 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento ferroviario denominato «terzo binario», indispensabile alla disponibilità delle aree funzionali al prolungamento della linea metropolitana Canepari-Rivarolo;

  siano conseguentemente ricostituite le condizioni amministrative e finanziarie per il ripristino del finanziamento degli interventi relativi al prolungamento della linea metropolitana Canepari-Rivarolo (64,1 milioni di euro) e al secondo lotto funzionale della stazione Martinez (10,3 milioni di euro), mediante il loro reinserimento nella programmazione del Fondo unico per il trasporto rapido di massa o attraverso altro strumento finanziario idoneo, assicurandone la tempestiva realizzazione.
9/2987-A/2. Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza affinché:

  siano reperite e stanziate, nell'ambito del primo aggiornamento utile del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., ovvero mediante altro idoneo strumento di finanziamento, le risorse necessarie, pari a circa 50 milioni di euro, per la realizzazione dell'intervento ferroviario denominato «terzo binario», indispensabile alla disponibilità delle aree funzionali al prolungamento della linea metropolitana Canepari-Rivarolo.
9/2987-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    le ondate di calore sono un fenomeno sempre più frequente e intenso e colpiscono in modo particolare i soggetti più fragili, tra cui le bambine e i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, oltre al personale educativo e scolastico;

    le alte temperature si manifestano già a partire dal mese di maggio, con estati più lunghe e torride, mentre molti edifici scolastici sono stati progettati per condizioni climatiche diverse da quelle attuali;

    nei mesi estivi i nidi, le scuole dell'infanzia e i centri estivi continuano a svolgere una funzione essenziale per le famiglie, ma spesso operano in edifici privi di adeguati sistemi di raffrescamento, ventilazione e ombreggiamento o di interventi di efficientamento energetico;

    l'emergenza legata alle alte temperature non può essere affrontata esclusivamente attraverso misure occasionali o interventi temporanei, ma richiede una programmazione organica dell'edilizia scolastica orientata all'adattamento climatico degli edifici, alla salubrità degli ambienti, alla qualità dell'aria, alla riduzione dell'impatto ambientale e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

    gli interventi necessari possono comprendere, oltre all'installazione di sistemi di raffrescamento sostenibili, la realizzazione di schermature solari e tendaggi, l'incremento delle aree verdi, la costruzione di tetti verdi e pergole, l'introduzione di sistemi di ventilazione meccanica controllata a basso consumo energetico e, nel lungo periodo, il ricorso a soluzioni di bioedilizia e a impianti alimentati da fonti rinnovabili;

    la programmazione degli interventi di edilizia scolastica coinvolge competenze statali, regionali e comunali e richiede pertanto un'effettiva collaborazione istituzionale, fondata sulla ricognizione degli edifici maggiormente esposti, sulla definizione di criteri di priorità e sull'individuazione di risorse e tempi certi;

    in Lombardia, nonostante l'adozione di provvedimenti relativi alla tutela della salute in presenza di alte temperature, numerosi edifici scolastici e servizi educativi aperti durante i mesi estivi continuano a essere privi di adeguati sistemi di raffrescamento o di impianti elettrici idonei a sostenerne l'utilizzo;

    gli enti locali non possono essere lasciati soli nel sostenere interventi strutturali costosi e non più rinviabili, soprattutto quando riguardano servizi educativi essenziali ed edifici frequentati da bambine e bambini piccoli,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, volte a garantire la realizzazione di interventi di adeguamento degli edifici scolastici agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione ai nidi, alle scuole dell'infanzia e alle strutture educative destinate alla fascia di età compresa tra zero e sei anni, favorendo interventi di raffrescamento sostenibile, ventilazione, ombreggiamento, efficientamento energetico, miglioramento della qualità dell'aria, incremento delle aree verdi e utilizzo di fonti rinnovabili.
9/2987-A/3. Quartapelle Procopio, Manzi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 107 del 2026 reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    con riferimento agli interventi infrastrutturali, una delle principali cause di vulnerabilità dei lavoratori agricoli, in particolare dei braccianti migranti, siano essi stagionali o stanziali, è rappresentata dalla carenza di soluzioni abitative dignitose e dalla mancanza di servizi di trasporto regolari e sicuri tra i luoghi di dimora e i siti di lavoro, circostanze che contribuiscono a favorire il ricorso all'intermediazione illecita di manodopera;

    il PNRR e gli investimenti infrastrutturali costituiscono un'importante occasione per promuovere interventi di inclusione sociale, legalità e sviluppo sostenibile nelle aree agricole maggiormente interessate dalla presenza di lavoratori agricoli e dal fenomeno del caporalato;

    numerosi territori continuano a registrare la presenza di insediamenti informali o di condizioni abitative incompatibili con il rispetto della dignità della persona e della sicurezza dei lavoratori;

    il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo lungo la filiera agroalimentare rappresenta una priorità nazionale, anche nell'ambito del rafforzamento del Tavolo operativo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura,

impegna il Governo

al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a promuovere, d'intesa con le regioni, gli enti locali, le prefetture e le parti sociali, l'attivazione e il potenziamento di servizi di trasporto pubblico o collettivo dedicati ai lavoratori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori, in modo tale da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare, nell'ambito delle risorse disponibili, una quota dei finanziamenti previsti per gli interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse nazionali ed europee, alla realizzazione di nuove strutture, nonché al recupero e alla riqualificazione di strutture già esistenti, da destinare ai lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
9/2987-A/4. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 107 del 2026 reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    con riferimento agli interventi infrastrutturali, una delle principali cause di vulnerabilità dei lavoratori agricoli, in particolare dei braccianti migranti, siano essi stagionali o stanziali, è rappresentata dalla carenza di soluzioni abitative dignitose e dalla mancanza di servizi di trasporto regolari e sicuri tra i luoghi di dimora e i siti di lavoro, circostanze che contribuiscono a favorire il ricorso all'intermediazione illecita di manodopera;

    il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo lungo la filiera agroalimentare rappresenta una priorità nazionale, anche nell'ambito del rafforzamento del Tavolo operativo di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura,

impegna il Governo

al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere, d'intesa con le regioni, gli enti locali, le prefetture e le parti sociali, l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico o collettivo dedicati ai lavoratori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori, in modo tale da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare risorse adeguate per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il recupero e la riqualificazione di quelle già esistenti, da destinare ai lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
9/2987-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e, all'articolo 1, introduce misure in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali, confermando la centralità degli interventi infrastrutturali strategici ai fini dello sviluppo della mobilità e della competitività del Paese;

    il prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino, da Fermi a Cascine Vica, avviato nel 2019, riguarda un'estensione di circa 3,4 chilometri con quattro nuove stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica);

    nel corso degli ultimi anni l'opera ha registrato ripetuti slittamenti del cronoprogramma, essendo inizialmente prevista in esercizio tra il 2023 e il 2024 e successivamente rinviata alla primavera del 2026. Il cronoprogramma illustrato da Infra.To nel luglio 2026, a seguito della crisi che ha interessato l'impresa appaltatrice, prospetta ormai una conclusione non prima del 2030-2031;

    la realizzazione dell'opera ha comportato, nel corso degli anni, rilevanti disagi per residenti, pendolari, attività economiche e imprese, rendendo prioritario e non procrastinabile il completamento dell'intervento e il ripristino della piena funzionalità della viabilità nel più breve tempo possibile;

    con nota del 29 ottobre 2024, i sindaci di Torino, Collegno e Rivoli rappresentavano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i notevoli disagi derivanti dai cantieri e segnalavano l'emersione di extracosti sui contratti in essere pari a circa 26 milioni di euro, chiedendo l'adozione delle necessarie iniziative per garantire il completamento dell'opera;

    anche a seguito dell'iniziativa parlamentare della Lega, con la legge di bilancio per l'anno 2025, approvata nel dicembre 2024, sono stati stanziati 8,5 milioni di euro destinati al prolungamento della Linea 1;

    con deliberazione CIPESS n. 19 del 15 maggio 2025 è stato autorizzato il riutilizzo di 24.377.665 euro derivanti dalle economie maturate sulla tratta Lingotto-Bengasi, sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta da Infra.To e trasmessa dal comune di Torino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    dalla documentazione istruttoria trasmessa al Ministero risultavano coperti sia i maggiori costi derivanti dalle varianti tecnico-infrastrutturali sia quelli relativi agli adeguamenti dei prezzi maturati fino a quel momento;

    nel dicembre 2025, resa nota la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dell'impresa appaltatrice ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., Infra.To ha comunicato di avere adottato, già nei mesi precedenti, misure straordinarie volte a garantire la prosecuzione delle attività di cantiere, provvedendo anche al pagamento diretto di lavoratori, subappaltatori e fornitori;

    avendo successivamente il Tribunale di Roma dichiarato inammissibile la proposta di concordato, in data 7 luglio 2026, ICI ha presentato istanza di liquidazione giudiziale. Conseguentemente, il 10 luglio 2026, Infra.To ha fatto valere la risoluzione dei contratti non ancora eseguiti relativi ai due lotti funzionali delle opere civili e degli impianti non di sistema del prolungamento della Linea 1;

    a seguito della intervenuta risoluzione dei predetti contratti, è emerso che le prestazioni ineseguite riguardavano lavorazioni per un valore contrattuale di circa 34 milioni di euro, corrispondenti alle opere ancora da eseguire e già finanziate nell'ambito del quadro economico dell'intervento;

    è stato successivamente evidenziato che il riaffidamento di tali lavorazioni avrebbe comportato un significativo incremento dei costi rispetto ai valori contrattuali originari, determinando un primo fabbisogno aggiuntivo stimato in circa 30 milioni di euro per il completamento delle opere civili;

    nella relazione illustrativa a cura di Infra.To del 23 luglio 2026, il fabbisogno economico è stato ulteriormente aggiornato in circa 70 milioni di euro, ricomprendendo, oltre ai maggiori costi necessari per il riaffidamento delle opere civili residue, anche quelli derivanti dagli effetti pregiudizievoli della crisi dell'appaltatore sugli ulteriori appalti, sulla gestione degli impianti e dei sistemi tecnologici e sull'allungamento dei tempi di realizzazione dell'intervento;

    la medesima relazione evidenzia la necessità di procedere, nei prossimi mesi, alla redazione degli stati di consistenza dei cantieri, alla progettazione delle opere residue, all'espletamento delle nuove procedure di gara e alla successiva ripresa delle attività di cantiere,

impegna il Governo:

   a proseguire nell'azione già intrapresa al fine di assicurare il completamento del prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana di Torino, quale infrastruttura strategica per la mobilità dell'area metropolitana torinese;

   a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere al commissariamento e, conseguentemente, alla nomina di un Commissario straordinario per il prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana di Torino, al fine di accelerare le procedure amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento e di favorirne il completamento in tempi più rapidi;

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento;

   a promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile volta ad assicurare il rispetto del cronoprogramma predisposto da Infra.To, al fine di garantire la tempestiva conclusione degli stati di consistenza, della progettazione delle opere residue e delle procedure di riaffidamento dei lavori, nell'interesse dei cittadini e dei territori coinvolti.
9/2987-A/5. Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e, all'articolo 1, introduce misure in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali, confermando la centralità degli interventi infrastrutturali strategici ai fini dello sviluppo della mobilità e della competitività del Paese;

    il prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino, da Fermi a Cascine Vica, avviato nel 2019, riguarda un'estensione di circa 3,4 chilometri con quattro nuove stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica);

    nel corso degli ultimi anni l'opera ha registrato ripetuti slittamenti del cronoprogramma, essendo inizialmente prevista in esercizio tra il 2023 e il 2024 e successivamente rinviata alla primavera del 2026. Il cronoprogramma illustrato da Infra.To nel luglio 2026, a seguito della crisi che ha interessato l'impresa appaltatrice, prospetta ormai una conclusione non prima del 2030-2031;

    la realizzazione dell'opera ha comportato, nel corso degli anni, rilevanti disagi per residenti, pendolari, attività economiche e imprese, rendendo prioritario e non procrastinabile il completamento dell'intervento e il ripristino della piena funzionalità della viabilità nel più breve tempo possibile;

    con nota del 29 ottobre 2024, i sindaci di Torino, Collegno e Rivoli rappresentavano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i notevoli disagi derivanti dai cantieri e segnalavano l'emersione di extracosti sui contratti in essere pari a circa 26 milioni di euro, chiedendo l'adozione delle necessarie iniziative per garantire il completamento dell'opera;

    anche a seguito dell'iniziativa parlamentare della Lega, con la legge di bilancio per l'anno 2025, approvata nel dicembre 2024, sono stati stanziati 8,5 milioni di euro destinati al prolungamento della Linea 1;

    con deliberazione CIPESS n. 19 del 15 maggio 2025 è stato autorizzato il riutilizzo di 24.377.665 euro derivanti dalle economie maturate sulla tratta Lingotto-Bengasi, sulla base dell'istruttoria tecnica predisposta da Infra.To e trasmessa dal comune di Torino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    dalla documentazione istruttoria trasmessa al Ministero risultavano coperti sia i maggiori costi derivanti dalle varianti tecnico-infrastrutturali sia quelli relativi agli adeguamenti dei prezzi maturati fino a quel momento;

    nel dicembre 2025, resa nota la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dell'impresa appaltatrice ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., Infra.To ha comunicato di avere adottato, già nei mesi precedenti, misure straordinarie volte a garantire la prosecuzione delle attività di cantiere, provvedendo anche al pagamento diretto di lavoratori, subappaltatori e fornitori;

    avendo successivamente il Tribunale di Roma dichiarato inammissibile la proposta di concordato, in data 7 luglio 2026, ICI ha presentato istanza di liquidazione giudiziale. Conseguentemente, il 10 luglio 2026, Infra.To ha fatto valere la risoluzione dei contratti non ancora eseguiti relativi ai due lotti funzionali delle opere civili e degli impianti non di sistema del prolungamento della Linea 1;

    a seguito della intervenuta risoluzione dei predetti contratti, è emerso che le prestazioni ineseguite riguardavano lavorazioni per un valore contrattuale di circa 34 milioni di euro, corrispondenti alle opere ancora da eseguire e già finanziate nell'ambito del quadro economico dell'intervento;

    è stato successivamente evidenziato che il riaffidamento di tali lavorazioni avrebbe comportato un significativo incremento dei costi rispetto ai valori contrattuali originari, determinando un primo fabbisogno aggiuntivo stimato in circa 30 milioni di euro per il completamento delle opere civili;

    nella relazione illustrativa a cura di Infra.To del 23 luglio 2026, il fabbisogno economico è stato ulteriormente aggiornato in circa 70 milioni di euro, ricomprendendo, oltre ai maggiori costi necessari per il riaffidamento delle opere civili residue, anche quelli derivanti dagli effetti pregiudizievoli della crisi dell'appaltatore sugli ulteriori appalti, sulla gestione degli impianti e dei sistemi tecnologici e sull'allungamento dei tempi di realizzazione dell'intervento;

    la medesima relazione evidenzia la necessità di procedere, nei prossimi mesi, alla redazione degli stati di consistenza dei cantieri, alla progettazione delle opere residue, all'espletamento delle nuove procedure di gara e alla successiva ripresa delle attività di cantiere,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di proseguire nell'azione già intrapresa al fine di assicurare il completamento del prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana di Torino, quale infrastruttura strategica per la mobilità dell'area metropolitana torinese;

   a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere al commissariamento e, conseguentemente, alla nomina di un Commissario straordinario per il prolungamento ovest della Linea 1 della metropolitana di Torino, al fine di accelerare le procedure amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento e di favorirne il completamento in tempi più rapidi;

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di stanziare eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento;

   a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile volta ad assicurare il rispetto del cronoprogramma predisposto da Infra.To, al fine di garantire la tempestiva conclusione degli stati di consistenza, della progettazione delle opere residue e delle procedure di riaffidamento dei lavori, nell'interesse dei cittadini e dei territori coinvolti.
9/2987-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure volte ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici per il Paese, superando i ritardi burocratici e garantendo la messa in sicurezza della viabilità nazionale e locale;

    nel comune di Villaputzu (Sud Sardegna) insiste una criticità infrastrutturale che si protrae ormai dal 2023: la chiusura e inagibilità del «Ponte di ferro» sul fiume Flumendosa. Da tre anni, la comunità locale subisce disagi quotidiani inaccettabili, con il territorio condannato a un isolamento che penalizza il tessuto economico e sociale, senza che le procedure ordinarie siano riuscite a fornire una soluzione;

    il medesimo territorio ospita infrastrutture di vitale importanza per la sicurezza e la difesa nazionale ed europea, in particolare il distaccamento a mare del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (PISQ). La comunità locale sopporta da decenni questa servitù militare con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione verso le nostre Forze Armate;

    le inefficienze della viabilità locale sul fiume Flumendosa rischiano di rallentare o compromettere non solo la mobilità civile, ma anche le operazioni logistiche e di sicurezza legate alle attività del Poligono;

    all'interno degli obiettivi strategici dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione europea, la «Mobilità Militare» riveste un ruolo di primaria importanza. Attraverso strumenti come il NATO Security Investment Programme (NSIP) e i fondi europei dedicati, viene fortemente sostenuto il potenziamento delle infrastrutture a «duplice uso» (civile e militare);

    la ricostruzione o l'ammodernamento del ponte sul Flumendosa si configura a tutti gli effetti come un'arteria a servizio del PISQ, rientrando nei parametri delle infrastrutture strategiche dual-use, essenziali sia per le esigenze della Difesa sia per la tenuta del territorio;

    di fronte a uno stallo burocratico che dura dal 2023, appare necessario e non più rinviabile l'utilizzo di poteri derogatori e strumenti straordinari per restituire all'area un'infrastruttura sicura, in linea con lo spirito di accelerazione promosso dal decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

   a inserire il progetto di ripristino, potenziamento o ricostruzione del ponte sul fiume Flumendosa e di una adeguata e consona infrastruttura stradale a Villaputzu e nei comuni nell'area del poligono all'interno dei programmi di investimento strategico per la Mobilità Militare, attingendo ai fondi per le infrastrutture a «duplice uso» (civile e militare), inclusi i fondi NSIP della NATO;

   a valutare, considerata l'urgenza e i ritardi accumulati dal 2023, la nomina di un Commissario Straordinario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del ponte, al fine di snellire le procedure burocratiche, accelerare i cantieri e porre fine ai gravi disagi subiti dalla cittadinanza e dal comparto Difesa.
9/2987-A/6. Deidda, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure straordinarie e urgenti volte a sostenere e accelerare la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico;

    nel corso dell'istruttoria del decreto-legge sono emerse numerose esigenze di finanziamento riguardanti opere eterogenee per tipologia e finalità – manutenzione, sicurezza, riqualificazione, tutela del territorio – che, pur essendo essenziali per la funzionalità e la resilienza delle aree interessate, non risultano attualmente coperte da risorse dedicate;

    in particolare, risulta necessario procedere al finanziamento nell'anno 2027 degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali nel comune di Pozzonovo in provincia di Padova per un importo pari a euro 200.000 e degli interventi di ampliamento della strada provinciale 18 nel territorio del comune di Biandronno in provincia di Varese con contestuale riqualificazione dell'area dismessa per un importo pari a euro 500.000;

    gli atti di indirizzo parlamentare possono orientare, nella fase attuativa, l'utilizzo delle risorse stanziate dal legislatore, nel rispetto delle finalità delle singole autorizzazioni di spesa e dei pertinenti capitoli di bilancio;

    l'individuazione di specifici interventi territoriali consente una più efficace allocazione delle risorse, favorendo tempestività nella realizzazione delle opere e risposta immediata alle esigenze delle comunità locali;

    con gli ordini del giorno nn. 9/2112-bis-A/209, 9/2112-bis-A/236, 9/2112-bis-A/237 e 9/2112-bis A/238 presentati al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», nonché con l'ordine del giorno n. 9/2910/4 presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 32 del 2024 (A.C. 2910), sono state valutate favorevolmente le istanze di finanziamento di singoli comuni per interventi coerenti con le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di destinare per l'anno 2027 un importo pari a euro 200.000 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di infrastrutture stradali nel comune di Pozzonovo e pari a euro 500.000 per gli interventi di ampliamento della strada provinciale 18 nel territorio del comune di Biandronno.
9/2987-A/7. Candiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede numerosi interventi in materia infrastrutturale;

    la città di Salsomaggiore Terme è attraversata dal torrente Ghiara e dal torrente Citronia che confluisce nel torrente Ghiara in pieno centro cittadino; la città è sorta sulle colline che costituiscono la vallata dei due torrenti, da qui la necessità di coprire i torrenti stessi per la realizzazione della viabilità;

    la tombinatura del torrente Citronia si sviluppa complessivamente per circa 1.430 metri all'interno del centro abitato di Salsomaggiore, ed è suddivisa in due tratti: il primo a monte per 130 metri nell'attraversamento dell'area sportiva dello stadio Francani, il secondo poco più a valle per circa 1.300 metri dall'incrocio fra via Pascoli e via Farini, alla confluenza con il torrente Ghiara in Largo Bazzoni;

    la copertura del torrente è stata realizzata per stralci e in diverse epoche a partire dagli anni '20 del secolo scorso, negli anni 2001 e 2002 è stato eseguito un primo intervento di risanamento delle travi di parte della copertura in oggetto, e tra gli anni 2021 e 2023 è stato eseguito un secondo intervento di risanamento delle travi, in particolare applicando un sistema di rinforzo strutturale, oltre a interventi di ripristino corticale delle zone ammalorate, al fine di ripristinare la capacità portante originale degli elementi di copertura;

    durante l'intervento più recente sono emerse ulteriori rilevanti criticità, dovute principalmente al degrado molto avanzato, anche a causa degli eventi meteorologici, e alla scarsa qualità del calcestruzzo costituente le strutture originali di copertura del tombamento;

    l'amministrazione comunale è intervenuta, medio tempore, oramai da oltre un anno, imponendo il senso unico alla circolazione e un limite di portata a 3,5 tonnellate, una soluzione che, tuttavia, comporta che la città sia di fatto tagliata in due, e che ha spinto la medesima amministrazione ad attivarsi per individuare possibili soluzioni alternative;

    lo studio di fattibilità effettuato ha evidenziato la necessità di provvedere a lavori di demolizione e ripristino delle travi sull'intero tratto della copertura da via Porro a Piazza Berzieri, per un costo complessivo superiore a due milioni di euro;

    appare urgente effettuare l'intervento di risistemazione al fine di garantire una corretta viabilità all'interno del centro cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, di destinare risorse all'opera di cui in premessa.
9/2987-A/8. Gaetana Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la tempestiva attuazione degli interventi e delle riforme previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Riforma 1.1 del PNRR concernente il riordino degli istituti tecnici rappresenta un intervento strategico per il rafforzamento del sistema dell'istruzione tecnica e professionale e per il raccordo tra formazione, innovazione e sistema produttivo;

    la fase di attuazione della riforma ha evidenziato criticità organizzative e applicative che rendono necessario un intervento volto a garantire tempi di implementazione coerenti con le esigenze delle istituzioni scolastiche, la piena disponibilità degli strumenti attuativi e una programmazione dell'offerta formativa improntata a certezza e stabilità;

    appare altresì necessario assicurare che l'attuazione della riforma salvaguardi la qualità dell'offerta formativa, il valore culturale e professionalizzante dei percorsi degli istituti tecnici, la tutela degli organici e l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione, evitando interventi che possano determinare una riduzione delle discipline, un orientamento eccessivamente precoce al mondo del lavoro o diseguaglianze territoriali nell'organizzazione dei percorsi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, nel primo provvedimento utile, volte a differire di un anno l'avvio della Riforma 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza concernente il riordino degli istituti tecnici, al fine di consentire una sua attuazione coerente con i tempi necessari a una piena ed efficace organizzazione delle istituzioni scolastiche, garantendo la qualità dell'offerta formativa, la tutela degli organici e l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione.
9/2987-A/9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina il completamento degli interventi finanziati dai Programmi operativi complementari (POC) relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per la relativa conclusione;

    i Programmi operativi complementari costituiscono uno strumento essenziale di cofinanziamento nazionale a supporto dei Fondi strutturali europei, con particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno e per i territori maggiormente in ritardo di sviluppo;

    nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti in materia di attuazione del PNRR e di ulteriori misure di sostegno allo sviluppo economico e alla coesione territoriale, nella seduta del 9 aprile 2026, è stato accolto l'ordine del giorno 9/2807-A/24, a prima firma del presentatore del presente atto, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2027, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, il termine di cui al citato articolo 242, comma 7;

    a distanza di oltre tre mesi dall'accoglimento di tale impegno non risulta essere stata assunta alcuna iniziativa normativa volta a darvi seguito, mentre il termine del 31 dicembre 2026 è ormai prossimo alla scadenza e i tempi residui appaiono in numerosi casi oggettivamente insufficienti al completamento degli interventi già avviati;

    il perdurare dell'incertezza sul termine produce effetti distorsivi già nella fase corrente, inducendo le amministrazioni titolari e le stazioni appaltanti a rallentare l'assunzione di nuove obbligazioni giuridicamente vincolanti e a rinviare l'avvio di procedure di affidamento, con un aggravamento del ritardo attuativo che la proroga stessa intende invece prevenire;

    la mancata proroga espone gli enti beneficiari al rischio concreto di disimpegno delle risorse e alla conseguente perdita di investimenti pubblici già programmati e in corso di realizzazione, con effetti particolarmente gravi nei territori del Mezzogiorno;

    il provvedimento in esame, recando misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di attuazione del PNRR, unitamente a disposizioni finanziarie urgenti, costituisce sede coerente per dare seguito all'impegno già assunto dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile e comunque in tempo utile rispetto alla scadenza, le iniziative normative necessarie a prorogare il termine di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse dei Programmi operativi complementari 2014-2020 e il completamento degli interventi già finanziati, dandone tempestiva comunicazione alle amministrazioni titolari e agli enti beneficiari.
9/2987-A/10. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina il completamento degli interventi finanziati dai Programmi operativi complementari (POC) relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per la relativa conclusione;

    i Programmi operativi complementari costituiscono uno strumento essenziale di cofinanziamento nazionale a supporto dei Fondi strutturali europei, con particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno e per i territori maggiormente in ritardo di sviluppo;

    nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti in materia di attuazione del PNRR e di ulteriori misure di sostegno allo sviluppo economico e alla coesione territoriale, nella seduta del 9 aprile 2026, è stato accolto l'ordine del giorno 9/2807-A/24, a prima firma del presentatore del presente atto, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2027, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, il termine di cui al citato articolo 242, comma 7;

    il provvedimento in esame, recando misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di attuazione del PNRR, unitamente a disposizioni finanziarie urgenti, costituisce sede coerente per dare seguito all'impegno già assunto dal Governo,

impegna il Governo

a dare seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno citato in premessa.
9/2987-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a garantire la continuità degli investimenti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore ferroviario, stradale e autostradale, intervenendo su opere e collegamenti di rilievo strategico per la mobilità nazionale;

    in particolare, l'articolo 1 prevede disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario e per la prosecuzione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali, confermando la centralità di tali interventi nell'ambito delle politiche di sviluppo e di competitività del Paese;

    il potenziamento della rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità costituisce una priorità strategica per la regione Veneto, caratterizzata da un'elevata densità produttiva, turistica e commerciale, nonché da una posizione centrale nei collegamenti lungo l'asse Est-Ovest del Paese;

    il completamento degli interventi relativi all'alta velocità e alta capacità ferroviaria che interessano il nodo di Padova riveste un ruolo determinante per garantire tempi certi di realizzazione e un efficace coordinamento con la programmazione nazionale della rete ferroviaria;

    il potenziamento del nodo ferroviario di Padova, la realizzazione dei nuovi binari dell'alta velocità e della nuova stazione ferroviaria costituiscono un obiettivo condiviso dagli enti territoriali e dagli operatori economici, in quanto funzionali al rafforzamento della capacità infrastrutturale dell'intera area;

    la nuova stazione ferroviaria di Padova e le opere ad essa connesse, comprese quelle relative all'adeguamento del nodo ferroviario, alla galleria di attraversamento, al cavalcavia Borgomagno e agli ulteriori interventi funzionali alla separazione dei flussi ferroviari e al potenziamento della capacità della rete, costituiscono infrastrutture essenziali per migliorare l'accessibilità e favorire l'intermodalità, allo scopo di valorizzare il ruolo della città quale snodo strategico nei collegamenti del Nord-Est;

    eventuali ritardi nella progettazione, nel finanziamento o nella realizzazione degli interventi rischierebbero di compromettere il pieno sviluppo dell'asse ferroviario veneto, con ricadute negative sulla competitività del territorio, sulla qualità dei servizi di trasporto e sul ruolo di Padova quale snodo infrastrutturale di rilievo regionale e nazionale;

    appare pertanto opportuno assicurare una programmazione chiara e coordinata degli interventi riguardanti il nodo ferroviario di Padova, anche attraverso la conferma e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, oltre che attraverso la definizione di un percorso attuativo certo per la realizzazione dell'alta velocità, della nuova stazione ferroviaria e delle opere connesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con il quadro degli interventi infrastrutturali, di adottare ogni iniziativa utile volta ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi all'alta velocità e alta capacità ferroviaria nel nodo di Padova e delle opere connesse, ivi inclusa la nuova stazione ferroviaria, garantendo il rispetto del cronoprogramma e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, al fine di rafforzare il ruolo strategico della città nel sistema ferroviario del Veneto e a livello nazionale.
9/2987-A/11. Centenaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del provvedimento in esame attua la Riforma 1.15 del PNRR, introducendo il sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual unico per tutte le pubbliche amministrazioni, con adozione a regime entro il 2030; gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale sono soggetti a un percorso autorizzativo specifico Ministero dell'economia e delle finanze/Ministero della salute/Conferenza Stato-regioni che ne garantisce l'omogeneità;

    in tale percorso si rende necessaria, per le aziende sanitarie pubbliche e per la Gestione sanitaria accentrata (Gsa) presso la regione, una regola di imputazione contabile per una fattispecie specifica – il payment at result per le terapie avanzate come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007, che non trova adeguata disciplina nel sistema contabile vigente ma che risulta coerente con l'impianto generale della riforma in atto;

    nelle terapie avanzate si manifesta il disallineamento temporale tra costo e beneficio con un costo concentrato in un'unica transazione contrattuale, di importo elevato a fronte di benefici clinici che si manifestano su un arco pluriennale;

    la disciplina opererebbe nell'ambito di modelli negoziali payment-at-result, in cui l'accertamento contrattuale del raggiungimento dell'esito clinico fa sorgere l'obbligazione di pagamento verso l'azienda titolare AIC ed è necessario per l'erogazione della singola tranche, al fine di garantire alle terapie in parola un accesso uniforme, tempestivo e sostenibile per i pazienti eleggibili;

    gli accordi di payment at result strutturano il corrispettivo in rate, fatturate – salvo la prima – solo al raggiungimento di esiti clinici predeterminati con AIFA: non una dilazione di un corrispettivo già dovuto, ma un corrispettivo commisurato al beneficio clinico progressivamente prodotto, che allinea la spesa del Ssn al valore effettivamente generato; in caso di mancato esito, la fatturazione si interrompe e l'obbligazione di pagamento non sorge, liberando risorse per nuovi pazienti; si ancora pertanto contabilmente il costo al momento in cui l'obbligazione giuridica sorge e non al momento della somministrazione;

    tale impostazione trova fondamento nel documento di finanza pubblica 2026 (DFP 2026) del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui paragrafo dedicato alla valutazione delle nuove tecnologie in sanità (Sez. I, cap. III, par. 3.5) riconosce che il profilo temporale degli esborsi non coincide con quello dei benefici e che una valutazione centrata sul solo anno di spesa è insufficiente, valorizzando il ruolo dei dati di pratica clinica nelle istruttorie costi-benefici; coerentemente, la XII Commissione Affari Sociali della Camera e la 10ª Commissione Affari Sociali del Senato, nei pareri resi sul medesimo Dfp (rispettivamente con osservazione e con raccomandazione), hanno impegnato il Governo a introdurre, nel nuovo ciclo di bilancio, regole contabili coerenti con i modelli payment at result (articolo 4, comma 5, decreto del Ministero della salute 2 agosto 2019) per le terapie one-shot, distribuendo l'esborso pubblico lungo l'orizzonte dei benefici clinici, in linea con le nuove regole di governance economica europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti utili – ivi inclusi i decreti attuativi Ministero dell'economia e delle finanze-Ministero della salute-Conferenza Stato-Regioni previsti per l'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR di cui agli articoli da 8 a 12 del Capo II del presente decreto-legge – di introdurre una disciplina dell'imputazione contabile, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale e per la Gestione sanitaria accentrata (Gsa), dei costi sostenuti per l'acquisto di terapie avanzate ad unica somministrazione, come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007, nell'ambito di modelli negoziali di pagamento condizionati al raggiungimento di esiti clinici (payment-at-result), tale per cui l'imputazione del costo avvenga in corrispondenza del momento in cui sorge l'obbligazione giuridica di pagamento nei confronti dell'azienda titolare AIC – ossia al perfezionarsi dell'accertamento contrattuale del raggiungimento dell'esito clinico – anziché nell'esercizio di somministrazione della terapia, in coerenza con quanto già indicato nel documento di finanza pubblica 2026 e con i pareri espressi in materia dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera e dalla 10ª Commissione Affari Sociali del Senato, al fine di garantire ai pazienti eleggibili un accesso uniforme, tempestivo e sostenibile alle terapie avanzate.
9/2987-A/12. Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari;

    il trasporto ferroviario delle merci rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese, per il rafforzamento delle catene logistiche e per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, considerato che ogni chilometro percorso da un treno merci determina un risparmio stimato di oltre 15 euro di costi esterni per la collettività rispetto all'alternativa su gomma, un singolo convoglio può sostituire fino a 50 mezzi pesanti su strada e il trasporto ferroviario produce emissioni di CO2 fino a nove volte inferiori rispetto al trasporto stradale;

    nonostante tali benefici, il comparto versa in una fase di particolare difficoltà, registrando dal 2022 una costante contrazione dei volumi di traffico, ulteriormente aggravata nei primi mesi del 2026, anche a causa dell'incremento dei cantieri PNRR e delle conseguenti interruzioni sulla rete;

    le imprese del settore sostengono costi operativi significativamente superiori rispetto al trasporto stradale, dovuti agli elevati investimenti in materiale rotabile, ai costi di accesso alla rete, ai vincoli infrastrutturali e regolatori e alla limitata capacità di molte tratte della rete nazionale, rendendo urgente un intervento a tutela della sostenibilità e della logistica nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con ulteriori iniziative volte a sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche attraverso il potenziamento e la proroga delle misure di sostegno vigenti, la previsione di strumenti compensativi per i maggiori oneri derivanti dalle interruzioni della rete e l'adozione di interventi strategici per incentivare lo shift modale e promuovere gli investimenti del comparto.
9/2987-A/13. Frijia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari;

    il trasporto ferroviario delle merci rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese, per il rafforzamento delle catene logistiche e per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, considerato che ogni chilometro percorso da un treno merci determina un risparmio stimato di oltre 15 euro di costi esterni per la collettività rispetto all'alternativa su gomma, un singolo convoglio può sostituire fino a 50 mezzi pesanti su strada e il trasporto ferroviario produce emissioni di CO2 fino a nove volte inferiori rispetto al trasporto stradale;

    nonostante tali benefici, il comparto versa in una fase di particolare difficoltà, registrando dal 2022 una costante contrazione dei volumi di traffico, ulteriormente aggravata nei primi mesi del 2026, anche a causa dell'incremento dei cantieri PNRR e delle conseguenti interruzioni sulla rete;

    le imprese del settore sostengono costi operativi significativamente superiori rispetto al trasporto stradale, dovuti agli elevati investimenti in materiale rotabile, ai costi di accesso alla rete, ai vincoli infrastrutturali e regolatori e alla limitata capacità di molte tratte della rete nazionale, rendendo urgente un intervento a tutela della sostenibilità e della logistica nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con ulteriori iniziative volte a sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche attraverso il potenziamento e la proroga delle misure di sostegno vigenti, la previsione di strumenti compensativi per i maggiori oneri derivanti dalle interruzioni della rete e l'adozione di interventi strategici per incentivare lo shift modale e promuovere gli investimenti del comparto.
9/2987-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Frijia, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    ogni evidenza scientifica fondata dimostra come i cambiamenti climatici stiano drammaticamente e strutturalmente mutando le condizioni di vita e di lavoro anche nel nostro Paese;

    il provvedimento in oggetto, seppure in maniera parziale e non strutturale, prende atto della realtà troppo spesso negata nel recente passato dei cambiamenti climatici e degli effetti dell'aumento della temperatura ambientale media, nei luoghi di lavoro e sulla salute dei lavoratori;

    tuttavia, manca ancora la predisposizione di misure strutturali che, stante il dato consolidato degli effetti determinati dai mutamenti climatici in atto, non più riconducibili a eventi straordinari, così come la consapevolezza che tali effetti andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni, regolino in maniera organica e non episodica la non applicazione dei limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e l'esenzione dal relativo contributo addizionale;

    manca, inoltre, una tutela effettiva per i lavoratori non dipendenti, così come la previsione di misure di carattere generale anche per i lavoratori; in particolare, risulta urgente adottare misure strutturali, garantendo la piena copertura salariale tramite ammortizzatori che operano nel settore dei servizi all'aperto;

    i dati relativi agli infortuni e ai decessi registrati durante i periodi caratterizzati da temperature elevate confermano la correlazione tra stress termico e aumento degli eventi infortunistici, rendendo necessario considerare il rischio climatico e da calore come fattore strutturale nell'organizzazione del lavoro e nelle politiche di prevenzione;

    già prima della data di inizio dell'estate astronomica, si sono già registrate temperature superiori alla media degli anni precedenti in molte località, determinando seri pericoli in particolare per i lavoratori impegnati in attività all'aperto, come quelli dell'agricoltura, dell'edilizia, della manutenzione stradale, dei trasporti, della logistica o i rider;

    ancora una volta si è proceduto con misure parziali e tardive, perdendo di vista la strutturalità del fenomeno degli eventi climatici estremi e le conseguenze sul lavoro di milioni di lavoratori,

impegna il Governo:

   ad adottare con la massima sollecitudine, per quanto di competenza, le opportune misure legislative strutturali finalizzate a regolare in maniera organica una specifica disciplina degli ammortizzatori sociali, per la generalità delle imprese e, in particolare per le attività lavorative più esposte, volta a prevenire i rischi per la salute e la vita dei lavoratori, in conseguenza delle temperature estreme determinate dai mutamenti climatici in atto;

   ad adottare, con la massima tempestività, ogni misura utile volta ad assicurare l'accesso alle tutele della cassa integrazione guadagni per i ciclofattorini nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a finanziare un'analoga copertura assicurativa per tale categoria di lavoratori che svolgono detta attività in forma autonoma;

   a prevedere le opportune misure per favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, qualora ne sussistano le condizioni operative, per la generalità dei lavoratori, in corrispondenza dei fenomeni climatici estremi.
9/2987-A/14. Scotto, Guerra, Carotenuto, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca interventi specifici per la continuità strategica, l'efficienza e la sicurezza delle reti di approvvigionamento energetico e delle relative infrastrutture di trasporto e immissione del gas naturale;

    la risposta strutturale alla crisi energetica e alle sfide poste dai cambiamenti climatici deve essere coerente con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e di transizione ecologica, promuovendo l'accelerazione degli investimenti nelle fonti rinnovabili, nell'efficientamento energetico e nelle reti intelligenti e riservando al gas naturale un ruolo esclusivamente transitorio nel percorso di progressivo superamento dei combustibili fossili, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica;

    con riferimento al terminale di rigassificazione di Piombino (FSRU Italis LNG/Golar Tundra), l'impianto continua a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di proroga dell'esercizio presentata da SNAM;

    secondo quanto reso noto, tale richiesta comporterebbe il prolungamento dell'operatività della nave per un periodo superiore a venti anni, prospettiva che appare difficilmente conciliabile con il carattere originariamente emergenziale e temporaneo dell'intervento, nonché con gli obiettivi nazionali ed europei di progressiva decarbonizzazione e di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

    parallelamente, per l'impianto di Piombino le intese relative alle misure di riequilibrio e compensazione territoriale ex articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (cosiddetta legge Marzano) risultano tuttora non perfezionate tra la società e il comune interessato;

    in materia di infrastrutture di rigassificazione, infatti, la citata «Legge Marzano», prevede la possibilità di stipulare accordi tra il soggetto proponente e gli enti locali interessati per l'individuazione di misure compensative e di riequilibrio ambientale;

    l'esperienza maturata negli anni ha evidenziato forti eterogeneità, incertezze e ritardi nei processi negoziali legati alle compensazioni territoriali per i terminali di rigassificazione;

    la realizzazione o l'aumento di capacità dei terminali GNL, considerato il forte impatto sui territori, dovrebbe sempre procedere di pari passo con garanzie vincolanti, certezza dei tempi e risorse adeguate a favore della sostenibilità, della de-carbonizzazione e del riequilibrio socio-ambientale delle comunità locali coinvolte;

    occorre superare la mera facoltatività o la frammentarietà degli interventi compensativi, ancorando l'autorizzazione all'esercizio commerciale degli impianti al preventivo ed effettivo perfezionamento di convenzioni territoriali stringenti, trasparenti e rendicontabili;

    l'impiego temporaneo delle infrastrutture di rigassificazione non deve in alcun modo trasformarsi nel consolidamento o nella prolungata dipendenza dalle fonti fossili per i prossimi decenni, e la prosecuzione o l'avvio dell'esercizio di tali impianti deve in ogni caso essere tassativamente subordinata al rispetto di tempi definiti, al coerente allineamento con gli obiettivi di phase out e al previo e pieno soddisfacimento delle misure compensative e di sostenibilità a favore dei territori coinvolti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere per gli impianti di rigassificazione, ove già in funzione, che l'immissione in rete del gas e l'esercizio degli stessi siano subordinati al perfezionamento degli accordi di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, tra il soggetto proponente e gli enti locali interessati e a definire criteri uniformi per la quantificazione delle misure compensative, anche prevedendo una quota minima parametrata al valore dell'infrastruttura e un contributo commisurato ai volumi di gas effettivamente immessi nella rete nazionale, destinando prioritariamente le relative risorse a interventi di decarbonizzazione, efficientamento energetico, bonifica e riqualificazione ambientale dei territori interessati, nel rispetto di princìpi di trasparenza, rendicontazione pubblica e controllo sull'impiego delle risorse.
9/2987-A/15. Pandolfo, Simiani, Ghio, Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'itinerario Palermo-Agrigento, costituito principalmente dalle strade statali n. 121 «Catanese» e n. 189, rappresenta una delle principali direttrici di collegamento della Sicilia occidentale, assicurando i collegamenti tra il capoluogo regionale, numerosi comuni delle province di Palermo e Agrigento, le aree produttive interne e i principali nodi logistici e portuali dell'Isola;

    il completamento dell'ammodernamento dell'itinerario costituisce da anni un obiettivo strategico delle politiche infrastrutturali nazionali e regionali, finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza stradale, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l'accessibilità delle aree interne della Sicilia;

    nell'ambito del programma di adeguamento della Palermo-Agrigento risultano già finanziati e in corso di realizzazione numerosi lotti funzionali, mentre permane privo di copertura finanziaria il tratto compreso tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, che costituisce uno dei segmenti maggiormente congestionati dell'intero itinerario;

    ANAS ha predisposto il progetto definitivo relativo all'intervento «S.S. 121 Catanese – tratto Palermo (A19) – rotatoria di Bolognetta», che ha concluso positivamente il procedimento di Valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rendendo l'opera sostanzialmente pronta per il successivo avvio della fase realizzativa una volta reperite le necessarie risorse finanziarie;

    il completamento del tratto Villabate-Bolognetta consentirebbe di eliminare un rilevante collo di bottiglia all'ingresso dell'area metropolitana di Palermo, migliorando la sicurezza della circolazione, la continuità dell'itinerario e la competitività economica dei territori interessati, oltre a favorire una maggiore integrazione con il sistema portuale e aeroportuale della Sicilia occidentale;

    numerosi organi di informazione regionale hanno evidenziato negli ultimi anni come il mancato finanziamento di tale tratta rappresenti uno dei principali ostacoli al completamento dell'intero asse Palermo-Agrigento, nonostante l'avanzato stato della progettazione e la strategicità dell'intervento per cittadini e imprese,

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovvero attraverso i successivi strumenti di programmazione infrastrutturale e finanziaria, una quota di risorse non inferiore a 1 miliardo di euro al completamento dell'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Agrigento, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e realizzazione del tratto compreso tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, assicurandone il tempestivo inserimento tra le priorità della programmazione di ANAS e del Contratto di programma.
9/2987-A/16. Provenzano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'itinerario Palermo-Agrigento, costituito principalmente dalle strade statali n. 121 «Catanese» e n. 189, rappresenta una delle principali direttrici di collegamento della Sicilia occidentale, assicurando i collegamenti tra il capoluogo regionale, numerosi comuni delle province di Palermo e Agrigento, le aree produttive interne e i principali nodi logistici e portuali dell'Isola;

    il completamento dell'ammodernamento dell'itinerario costituisce da anni un obiettivo strategico delle politiche infrastrutturali nazionali e regionali, finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza stradale, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l'accessibilità delle aree interne della Sicilia;

    nell'ambito del programma di adeguamento della Palermo-Agrigento risultano già finanziati e in corso di realizzazione numerosi lotti funzionali, mentre permane privo di copertura finanziaria il tratto compreso tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, che costituisce uno dei segmenti maggiormente congestionati dell'intero itinerario;

    ANAS ha predisposto il progetto definitivo relativo all'intervento «S.S. 121 Catanese – tratto Palermo (A19) – rotatoria di Bolognetta», che ha concluso positivamente il procedimento di Valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rendendo l'opera sostanzialmente pronta per il successivo avvio della fase realizzativa una volta reperite le necessarie risorse finanziarie;

    il completamento del tratto Villabate-Bolognetta consentirebbe di eliminare un rilevante collo di bottiglia all'ingresso dell'area metropolitana di Palermo, migliorando la sicurezza della circolazione, la continuità dell'itinerario e la competitività economica dei territori interessati, oltre a favorire una maggiore integrazione con il sistema portuale e aeroportuale della Sicilia occidentale;

    numerosi organi di informazione regionale hanno evidenziato negli ultimi anni come il mancato finanziamento di tale tratta rappresenti uno dei principali ostacoli al completamento dell'intero asse Palermo-Agrigento, nonostante l'avanzato stato della progettazione e la strategicità dell'intervento per cittadini e imprese,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di destinare le occorrenti risorse per il completamento dell'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Agrigento, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e realizzazione del tratto compreso tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta.
9/2987-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Provenzano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi giorni la Regione Siciliana è stata interessata da una gravissima emergenza incendi che ha coinvolto vaste aree del territorio regionale, provocando ingenti danni al patrimonio boschivo e naturalistico, alle produzioni agricole, alle infrastrutture, alle abitazioni e alle attività economiche, imponendo un eccezionale impiego di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale della Regione Siciliana, della Protezione civile e del volontariato;

    la perdita della copertura vegetale determinata dagli incendi costituisce uno dei principali fattori di aggravamento del dissesto idrogeologico, aumentando il rischio di erosione del suolo, frane, colate detritiche e fenomeni alluvionali, con effetti che si protraggono per anni e compromettono la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

    la Sicilia è una delle regioni italiane maggiormente esposte sia al rischio incendi sia ai fenomeni di dissesto idrogeologico e necessita pertanto di un rafforzamento strutturale delle attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto degli incendi boschivi, quale misura indispensabile di tutela del territorio;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, individua nella Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica (M2C4) uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del patrimonio naturale, la resilienza del territorio e la protezione delle infrastrutture strategiche;

    gli investimenti previsti dalla Missione 2, Componente 4 del PNRR sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità del territorio nazionale attraverso interventi di prevenzione, messa in sicurezza e manutenzione, obiettivi che rischiano di essere compromessi se non accompagnati da un adeguato rafforzamento del sistema di lotta agli incendi boschivi, principale causa della perdita della copertura forestale e dell'aumento della fragilità dei versanti;

    il Dipartimento della Protezione civile coordina la flotta aerea antincendio dello Stato, impiegata sull'intero territorio nazionale in relazione all'evoluzione delle emergenze; tuttavia, la contemporaneità di numerosi eventi incendiari durante la campagna estiva determina una forte pressione sui mezzi disponibili, con inevitabili ripercussioni sulla tempestività degli interventi nelle regioni maggiormente esposte;

    la posizione geografica della Sicilia, la frequenza degli incendi e la vastità del territorio rendono strategica la presenza stabile nell'Isola di una base operativa della flotta aerea antincendio dello Stato, in grado di garantire tempi di intervento più rapidi e una maggiore efficacia nell'azione di spegnimento, riducendo il rischio di propagazione dei roghi e i conseguenti danni ambientali;

    rafforzare il sistema antincendio significa non soltanto tutelare il patrimonio boschivo e la sicurezza delle comunità locali, ma anche proteggere gli investimenti pubblici destinati alla tutela del territorio, prevenendo l'aggravamento del dissesto idrogeologico e assicurando l'efficacia delle misure previste dalla Missione 2, Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo:

   a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6 del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative che configurino strumenti – in contesti di emergenza climatica – connessi con l'esigenza di prevenire gli effetti derivanti dagli incendi boschivi, anche alla luce degli investimenti previsti dalla Missione 2, Componente 4 del PNRR, con riferimento al rafforzamento degli organici e dei mezzi dei Vigili del fuoco e, in particolare:

   ad adottare conseguentemente iniziative finalizzate ad incrementare stabilmente gli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale della Regione Siciliana e delle strutture di Protezione civile impegnate nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche attraverso il potenziamento delle professionalità specialistiche e dei presìdi territoriali;

   a valutare l'istituzione di una base permanente della flotta aerea antincendio dello Stato in Sicilia, con l'assegnazione stabile di velivoli Canadair durante il periodo di massima pericolosità, al fine di ridurre i tempi di intervento, limitare l'estensione degli incendi, prevenire l'aggravamento del dissesto idrogeologico conseguente alla perdita della copertura vegetale e garantire una più efficace tutela del territorio e degli investimenti pubblici destinati alla sua messa in sicurezza.
9/2987-A/17. Barbagallo, Raffa, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    la regione Veneto, gli enti locali e le associazioni di categoria chiedono l'accelerazione da parte dell'ANAS su due progetti strategici per il futuro del Polesine, per migliorare la competitività del territorio, la sicurezza della mobilità e la capacità di attrarre nuovi investimenti;

    si tratta della Variante alla SS 309 Romea e del completamento della SS 434 Transpolesana, fino al collegamento con la SS 309;

    la attuale SS Romea è tra le meno sicure d'Italia ed è stata soprannominata la «strada della morte», per l'alto numero di incidenti che la caratterizzano a causa dell'aumento costante della commistione di traffico leggero e pesante che grava su un non adeguato tratto stradale; infatti l'ANAS ha in corso una serie di cantieri per migliorarne alcuni tratti pericolosi;

    la strada statale 434 Transpolesana è un'importante arteria viaria che inizia a Verona, allacciandosi alla tangenziale tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona sud e Verona est, attraversa i comuni della bassa veronese e finisce a Rovigo, nonostante le continue croniche richieste del territorio per il prolungamento fino il mare, come bretella di collegamento alla Romea;

    il contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-ANAS 2021-2025, come aggiornato alla Delibera CIPESS n. 27 del 2025, conferma la progettazione strategica della Nuova Romea, collegamento Ravenna-Mestre, comprese le strade in gestione Anas, tra le quali il prolungamento della SS 434 Transpolesana fino alla Romea e le principali infrastrutture di collegamento in gestione agli enti territoriali;

    le due opere risultano nella parte degli interventi per i quali inizia l'iter progettuale, al fine di un prossimo inserimento tra gli interventi inseriti nella parte programmatoria del Contratto di Programma. Il programma prevede una somma di 28 milioni di euro per il totale degli iter progettuali;

    recentemente, il Tavolo delle politiche territoriali del lavoro e dello sviluppo del Polesine, promosso da Confindustria Rovigo, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali, ha ribadito la priorità per la regione Veneto della Variante alla Romea e del completamento della Transpolesana;

    la regione Veneto ha anche evidenziato il valore del confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali, ribadendo il proprio impegno a seguire l'evoluzione dei progetti e a mantenere aperto il dialogo con tutti gli attori coinvolti per sostenere lo sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative per accelerare la conclusione della fase progettuale delle due infrastrutture strategiche, la Variante alla SS 309 Romea e il completamento della SS 434 Transpolesana fino al collegamento con la SS 309, in condivisione e dialogo costante tra ANAS e istituzioni territoriali, sistema produttivo e parti sociali, per passare il prima possibile alla fase realizzativa delle due opere, assicurando così al territorio servizi indispensabili per migliorare l'accessibilità del Polesine, rafforzarne la capacità di competere e attrarre nuove opportunità di occupazione e crescita economica.
9/2987-A/18. Lazzarini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    la regione Veneto, gli enti locali e le associazioni di categoria chiedono l'accelerazione da parte dell'ANAS su due progetti strategici per il futuro del Polesine, per migliorare la competitività del territorio, la sicurezza della mobilità e la capacità di attrarre nuovi investimenti;

    si tratta della Variante alla SS 309 Romea e del completamento della SS 434 Transpolesana, fino al collegamento con la SS 309;

    la attuale SS Romea è tra le meno sicure d'Italia ed è stata soprannominata la «strada della morte», per l'alto numero di incidenti che la caratterizzano a causa dell'aumento costante della commistione di traffico leggero e pesante che grava su un non adeguato tratto stradale; infatti l'ANAS ha in corso una serie di cantieri per migliorarne alcuni tratti pericolosi;

    la strada statale 434 Transpolesana è un'importante arteria viaria che inizia a Verona, allacciandosi alla tangenziale tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona sud e Verona est, attraversa i comuni della bassa veronese e finisce a Rovigo, nonostante le continue croniche richieste del territorio per il prolungamento fino il mare, come bretella di collegamento alla Romea;

    il contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-ANAS 2021-2025, come aggiornato alla Delibera CIPESS n. 27 del 2025, conferma la progettazione strategica della Nuova Romea, collegamento Ravenna-Mestre, comprese le strade in gestione Anas, tra le quali il prolungamento della SS 434 Transpolesana fino alla Romea e le principali infrastrutture di collegamento in gestione agli enti territoriali;

    le due opere risultano nella parte degli interventi per i quali inizia l'iter progettuale, al fine di un prossimo inserimento tra gli interventi inseriti nella parte programmatoria del Contratto di Programma. Il programma prevede una somma di 28 milioni di euro per il totale degli iter progettuali;

    recentemente, il Tavolo delle politiche territoriali del lavoro e dello sviluppo del Polesine, promosso da Confindustria Rovigo, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali, ha ribadito la priorità per la regione Veneto della Variante alla Romea e del completamento della Transpolesana;

    la regione Veneto ha anche evidenziato il valore del confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali, ribadendo il proprio impegno a seguire l'evoluzione dei progetti e a mantenere aperto il dialogo con tutti gli attori coinvolti per sostenere lo sviluppo del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le necessarie iniziative per accelerare la conclusione della fase progettuale delle due infrastrutture strategiche, la Variante alla SS 309 Romea e il completamento della SS 434 Transpolesana fino al collegamento con la SS 309, in condivisione e dialogo costante tra ANAS e istituzioni territoriali, sistema produttivo e parti sociali, per passare il prima possibile alla fase realizzativa delle due opere, assicurando così al territorio servizi indispensabili per migliorare l'accessibilità del Polesine, rafforzarne la capacità di competere e attrarre nuove opportunità di occupazione e crescita economica.
9/2987-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Lazzarini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e, in particolare, misure riferite alla realizzazione di investimenti ferroviari, stradali e autostradali;

    l'articolo 1 del provvedimento interviene direttamente nel settore delle infrastrutture di trasporto e contempla, tra l'altro, il finanziamento di opere compensative connesse alla realizzazione di una grande infrastruttura, riconoscendo la necessità di accompagnare gli investimenti principali con interventi destinati a mitigare gli effetti prodotti sui territori interessati;

    in tale quadro, risultano pienamente coerenti con l'oggetto e con le finalità del provvedimento le iniziative dirette ad adeguare e mettere in sicurezza la viabilità locale sulla quale si riversano i flussi veicolari conseguenti alla presenza di cantieri autostradali di durata pluriennale;

    i lavori di adeguamento e manutenzione dell'autostrada A14 nel territorio della regione Marche hanno determinato, nel corso degli ultimi anni, frequenti deviazioni e un rilevante incremento dei flussi di traffico sulla rete stradale ordinaria, con particolare incidenza sulle strade provinciali e comunali poste in prossimità degli svincoli e lungo gli itinerari alternativi;

    tale situazione ha prodotto significative ripercussioni sulla sicurezza della circolazione, sulla continuità della mobilità territoriale e sui tempi di percorrenza, determinando al contempo una maggiore usura delle infrastrutture locali e ulteriori costi a carico degli enti territoriali, dei cittadini e delle attività economiche;

    gli enti locali interessati sono pertanto chiamati a sostenere interventi di manutenzione e adeguamento di una rete viaria sottoposta a sollecitazioni straordinarie, spesso non compatibili con le risorse finanziarie ordinariamente disponibili nei rispettivi bilanci;

    appare necessario accompagnare gli interventi realizzati, lungo l'autostrada A14, con un programma organico di opere permanenti sulla viabilità locale interferita dai cantieri, affinché i territori interessati possano disporre, anche dopo la conclusione dei lavori autostradali, di infrastrutture più sicure, efficienti e adeguate ai flussi veicolari;

    il programma dovrebbe individuare gli interventi sulla base dell'effettiva incidenza del traffico generato dai cantieri, attribuendo priorità all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali maggiormente interessate, alla realizzazione di rotatorie e intersezioni, al miglioramento della sicurezza della circolazione e al consolidamento di ponti e altre opere d'arte della viabilità ordinaria;

    risulta inoltre opportuno assicurare il coinvolgimento degli enti locali nella definizione degli interventi, nonché l'individuazione dei soggetti attuatori, delle modalità di riparto delle risorse e di un cronoprogramma certo per la loro realizzazione,

impegna il Governo

a istituire, nel primo provvedimento utile, un Programma straordinario di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale interessata dai flussi di traffico conseguenti ai lavori di adeguamento e manutenzione dell'autostrada A14 nel territorio della regione Marche, stanziando le risorse necessarie e assicurando, nella definizione del Programma, il coinvolgimento degli enti locali territorialmente interessati.
9/2987-A/19. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e, in particolare, misure riferite alla realizzazione di investimenti ferroviari, stradali e autostradali;

    l'articolo 1 del provvedimento interviene direttamente nel settore delle infrastrutture di trasporto e contempla, tra l'altro, il finanziamento di opere compensative connesse alla realizzazione di una grande infrastruttura, riconoscendo la necessità di accompagnare gli investimenti principali con interventi destinati a mitigare gli effetti prodotti sui territori interessati;

    in tale quadro, risultano pienamente coerenti con l'oggetto e con le finalità del provvedimento le iniziative dirette ad adeguare e mettere in sicurezza la viabilità locale sulla quale si riversano i flussi veicolari conseguenti alla presenza di cantieri autostradali di durata pluriennale;

    i lavori di adeguamento e manutenzione dell'autostrada A14 nel territorio della regione Marche hanno determinato, nel corso degli ultimi anni, frequenti deviazioni e un rilevante incremento dei flussi di traffico sulla rete stradale ordinaria, con particolare incidenza sulle strade provinciali e comunali poste in prossimità degli svincoli e lungo gli itinerari alternativi;

    tale situazione ha prodotto significative ripercussioni sulla sicurezza della circolazione, sulla continuità della mobilità territoriale e sui tempi di percorrenza, determinando al contempo una maggiore usura delle infrastrutture locali e ulteriori costi a carico degli enti territoriali, dei cittadini e delle attività economiche;

    gli enti locali interessati sono pertanto chiamati a sostenere interventi di manutenzione e adeguamento di una rete viaria sottoposta a sollecitazioni straordinarie, spesso non compatibili con le risorse finanziarie ordinariamente disponibili nei rispettivi bilanci;

    appare necessario accompagnare gli interventi realizzati, lungo l'autostrada A14, con un programma organico di opere permanenti sulla viabilità locale interferita dai cantieri, affinché i territori interessati possano disporre, anche dopo la conclusione dei lavori autostradali, di infrastrutture più sicure, efficienti e adeguate ai flussi veicolari;

    il programma dovrebbe individuare gli interventi sulla base dell'effettiva incidenza del traffico generato dai cantieri, attribuendo priorità all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali maggiormente interessate, alla realizzazione di rotatorie e intersezioni, al miglioramento della sicurezza della circolazione e al consolidamento di ponti e altre opere d'arte della viabilità ordinaria;

    risulta inoltre opportuno assicurare il coinvolgimento degli enti locali nella definizione degli interventi, nonché l'individuazione dei soggetti attuatori, delle modalità di riparto delle risorse e di un cronoprogramma certo per la loro realizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nel primo provvedimento utile, un Programma straordinario di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale interessata dai flussi di traffico conseguenti ai lavori di adeguamento e manutenzione dell'autostrada A14 nel territorio della regione Marche, stanziando le risorse necessarie e assicurando, nella definizione del Programma, il coinvolgimento degli enti locali territorialmente interessati.
9/2987-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame trasferisce al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

    la siderurgia italiana, con una produzione pari nel 2025 a 20,7 milioni di tonnellate di acciaio, è la seconda dell'Unione europea per volumi e occupa circa settantamila addetti diretti;

    il comparto degli acciai speciali, inclusi gli acciai inossidabili e le superleghe, costituisce una specializzazione dell'industria italiana affermata a livello internazionale, affidata a un numero ristretto di imprese di riconosciuta eccellenza industriale e tecnologica e a poli e distretti produttivi presenti in più regioni del Paese, che riforniscono filiere ad alto contenuto tecnologico quali l'aerospazio e la difesa, l'energia, l'automotive, il settore petrolifero e del gas e le applicazioni medicali;

    si tratta di produzioni nelle quali la competitività dell'impresa dipende in misura decisiva da professionalità altamente specializzate e da competenze maturate attraverso lunghi percorsi di formazione e apprendimento, che l'interruzione dell'attività produttiva rischia di disperdere e che non possono essere ricostituite in tempi brevi;

    il comparto è esposto alla sovraccapacità produttiva mondiale, agli elevati costi dell'energia e alla pressione delle importazioni da Paesi terzi, alla quale il regolamento (UE) 2026/1384 risponde, dal 1° luglio 2026, mediante un nuovo sistema di contingenti tariffari e, dal 1° ottobre 2026, mediante l'obbligo di documentare il Paese di fusione e colata dell'acciaio, mentre restano essenziali gli strumenti europei e nazionali di sostegno agli investimenti di decarbonizzazione dei processi, compreso l'impiego dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio;

    secondo quanto evidenziato da un documento sottoscritto da primari produttori europei di acciai speciali, tra cui Cogne Acciai Speciali, Valbruna, Marcegaglia, Rodacciai, Ugitech, Deutsche Edelstahlwerke e Roldan, l'applicazione del nuovo sistema europeo di salvaguardia sulle importazioni di acciaio avrebbe determinato effetti distorsivi, riducendo in misura significativa i contingenti destinati ad alcuni Paesi europei, ma lasciando sostanzialmente invariati i flussi provenienti da India e Cina attraverso le quote specifiche, con il rischio di compromettere la competitività dell'industria siderurgica europea, in particolare nel comparto degli acciai speciali;

    tra le imprese del comparto che affrontano le conseguenze dell'attuale situazione internazionale rientra anche la Cogne Acciai Speciali di Aosta, principale industria privata della Valle d'Aosta e attualmente oggetto di confronti con organizzazioni sindacali e amministrazioni pubbliche, con oltre 1.100 addetti diretti e circa 1.500 persone complessivamente coinvolte considerando l'indotto, in una regione a territorio interamente montano di poco più di 120.000 abitanti;

    come mostra il caso valdostano, la siderurgia e, in particolare, il comparto degli acciai speciali rivestono un'importanza strategica per il sistema produttivo nazionale e generano, al tempo stesso, rilevanti ricadute economiche, occupazionali e sociali per interi territori e per le comunità che vi risiedono,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento con ogni iniziativa utile al fine di valutare l'opportunità di promuovere, nelle competenti sedi europee, un riesame dei meccanismi di salvaguardia sulle importazioni di acciaio affinché assicurino un'effettiva tutela del comparto siderurgico europeo e, in particolare, delle produzioni di acciai speciali, evitando distorsioni che favoriscano importazioni provenienti da Paesi terzi, quali India e Cina, a discapito della competitività delle imprese europee;

   a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge in esame e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di definire strumenti e modalità attuative idonei a sostenere anche gli investimenti di decarbonizzazione, innovazione ed efficientamento delle produzioni nazionali di acciai speciali e inossidabili, attribuendo rilievo, tra i criteri di selezione, alla continuità produttiva, ai livelli occupazionali e alla conservazione e qualificazione delle competenze professionali nei siti interessati, anche mediante ulteriori iniziative, anche di carattere normativo.
9/2987-A/20. Manes, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali, di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 5 interviene in materia di sicurezza e continuità degli approvvigionamenti energetici e di resilienza funzionale delle infrastrutture strategiche, prevedendo, per gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto la cui autorizzazione alla costruzione e all'esercizio scada entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, la nomina di un Commissario straordinario di Governo;

    l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in audizione sul decreto in esame, ha evidenziato l'esigenza di evitare la progressiva proliferazione di regimi commissariali straordinari caratterizzati da discipline derogatorie differenziate, che rischiano di determinare sovrapposizioni normative, incertezze applicative e una riduzione della certezza del diritto;

    il ricorso a discipline emergenziali e derogatorie non dovrebbe sostituire la necessità di disporre di regole chiare, stabili e uniformi, idonee a garantire efficienza e rapidità dell'azione amministrativa, evitando che la stratificazione di norme speciali finisca alla fine per ottenere l'effetto opposto, ovvero ostacolare, anziché accelerare, la conclusione dei procedimenti;

    ANAC ha inoltre evidenziato l'opportunità di ricondurre, per quanto possibile, la disciplina dei Commissari straordinari di Governo alla cornice generale prevista dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che già consente la nomina di tali figure per la realizzazione di specifici obiettivi o per esigenze temporanee di coordinamento tra amministrazioni pubbliche e di far sì che i poteri derogatori siano configurati come una facoltà e non come un obbligo, affinché il ricorso a strumenti eccezionali avvenga solo nei casi in cui risulti effettivamente necessario e proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire il riordino organico della disciplina dei Commissari straordinari di Governo, riconducendo, per quanto possibile, le diverse gestioni commissariali nell'ambito della cornice normativa generale prevista dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo altresì che i poteri derogatori eventualmente attribuiti ai Commissari siano esercitabili come facoltà, da utilizzare esclusivamente nei casi strettamente necessari e proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti;

   ad assicurare che l'esercizio dei poteri commissariali sia accompagnato da adeguati presidi di trasparenza e legalità, attraverso la piena digitalizzazione dei procedimenti autorizzatori e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi, garantendo la tracciabilità, la verificabilità e il controllo diffuso dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di gestione informativa digitale previsti dalla normativa vigente;

   a rafforzare in via strutturale la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, promuovendo la professionalizzazione del personale, la riduzione delle incertezze procedurali e l'accelerazione delle fasi di programmazione e progettazione attraverso processi di modernizzazione e digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti.
9/2987-A/21. Ferrari, Simiani, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate costituisce un'infrastruttura strategica e imprescindibile per la piena realizzazione dell'Hub Milano-Porta Est, destinato a diventare uno dei principali nodi intermodali del Paese, integrando la rete metropolitana, il sistema ferroviario regionale, i servizi di lunga percorrenza e alta velocità, il trasporto pubblico locale e il sistema aeroportuale milanese;

    l'intervento è parte integrante del progetto di riassetto del sistema della mobilità dell'area metropolitana milanese, finalizzato al decongestionamento del Nodo di Milano e della stazione di Milano Centrale, con effetti positivi sulla capacità della rete ferroviaria nazionale, sulla mobilità sostenibile e sulla competitività economica del territorio;

    la progettazione dell'opera è ormai ad un livello avanzato e consentirebbe, una volta assicurata la necessaria copertura finanziaria nell'arco temporale 2026-2035, l'immediato avvio delle procedure di gara e il rispetto del cronoprogramma previsto;

    mentre nel corso dell'esame del decreto-legge sono stati bocciati emendamenti finalizzati a finanziare il prolungamento della linea M4 fino a Segrate nel Consiglio regionale della Lombardia è stato approvato un ordine del giorno, presentato da consiglieri appartenenti a Fratelli d'Italia, che impegna la Giunta regionale ad aprire un confronto con il Governo per reperire le risorse statali necessarie alla realizzazione dell'intervento;

    risulta pertanto evidente la contraddizione tra la posizione assunta dal Governo in Parlamento, che ha respinto la proposta di finanziamento dell'opera, e quella espressa dalla stessa maggioranza che governa la regione Lombardia, la quale riconosce invece il carattere strategico del prolungamento della M4 e sollecita il reperimento delle necessarie risorse statali;

    tale incoerenza rischia di compromettere la realizzazione di un'infrastruttura ritenuta prioritaria dagli stessi amministratori regionali appartenenti ai partiti di maggioranza, con il concreto rischio di rallentare un'opera fondamentale per la mobilità dell'area metropolitana milanese e per il sistema infrastrutturale nazionale,

impegna il Governo

ad assicurare il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate, anche alla luce degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale della Lombardia e della necessità di garantire la piena realizzazione dell'Hub Milano-Porta Est.
9/2987-A/22. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono recate disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 3.1 «Isole verdi», stanzia circa 200 milioni di euro per la transizione energetica e idrica delle 19 isole minori non interconnesse, con interventi che comprendono espressamente l'integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico e la realizzazione di sistemi di desalinizzazione;

    la medesima Missione 2, Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica», agli Investimenti 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» e 4.2 «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua», persegue l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai contesti più fragili sotto il profilo infrastrutturale;

    le regioni del Sud, ed in particolare la Sicilia, continuano a scontare gravi criticità strutturali nell'approvvigionamento idrico, aggravate dalle condizioni climatiche estreme e dalla cronica carenza di infrastrutture moderne ed efficienti, con particolare gravità nelle isole minori;

    emblematico è l'esempio dell'isola di Lipari, la maggiore dell'arcipelago delle Eolie, versa infatti da tre mesi in una grave crisi idrica dovuta al malfunzionamento dell'impianto di dissalazione locale, la cui capacità produttiva risulta dimezzata rispetto alla piena potenzialità (circa 2.000-2.500 metri cubi al giorno a fronte di una capacità nominale di 4.500 metri cubi), con gravi ripercussioni su residenti e attività commerciali e ricettive nel pieno della stagione turistica estiva, mentre l'approvvigionamento integrativo tramite navi cisterna si è dimostrato insufficiente, oneroso e non strutturale;

    con l'ordine del giorno 9/2416-A/004, accolto dal Governo il 10 luglio 2025, è stato assunto l'impegno ad adottare provvedimenti, anche di natura normativa, volti a dotare le regioni del Sud ed in particolare la Sicilia di un dissalatore mobile per garantire l'approvvigionamento idrico in tutte le province, con particolare riguardo alle piccole isole;

    con l'ordine del giorno 9/02551/013, accolto dal governo il 5 agosto 2025, è stato ribadito l'impegno ad assicurare l'acquisto e l'operatività di almeno una nave dissalatrice, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole isole e dei territori più fragili sotto il profilo idrico, nonché a valutare un adeguato monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

    tali impegni risultano ad oggi non pienamente attuati,

impegna il Governo

a dare piena e sollecita attuazione agli impegni già assunti con l'accoglimento degli ordini del giorno richiamati in premessa, assicurando, per quanto di competenza, l'acquisto e la piena operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio delle regioni del Sud, con priorità per le piccole isole e per i territori più fragili sotto il profilo idrico e a garantirne un adeguato monitoraggio.
9/2987-A/23. Vaccari, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono recate disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 3.1 «Isole verdi», stanzia circa 200 milioni di euro per la transizione energetica e idrica delle 19 isole minori non interconnesse, con interventi che comprendono espressamente l'integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico e la realizzazione di sistemi di desalinizzazione;

    la medesima Missione 2, Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica», agli Investimenti 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» e 4.2 «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua», persegue l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai contesti più fragili sotto il profilo infrastrutturale;

    le regioni del Sud, ed in particolare la Sicilia, continuano a scontare gravi criticità strutturali nell'approvvigionamento idrico, aggravate dalle condizioni climatiche estreme e dalla cronica carenza di infrastrutture moderne ed efficienti, con particolare gravità nelle isole minori;

    emblematico è l'esempio dell'isola di Lipari, la maggiore dell'arcipelago delle Eolie, versa infatti da tre mesi in una grave crisi idrica dovuta al malfunzionamento dell'impianto di dissalazione locale, la cui capacità produttiva risulta dimezzata rispetto alla piena potenzialità (circa 2.000-2.500 metri cubi al giorno a fronte di una capacità nominale di 4.500 metri cubi), con gravi ripercussioni su residenti e attività commerciali e ricettive nel pieno della stagione turistica estiva, mentre l'approvvigionamento integrativo tramite navi cisterna si è dimostrato insufficiente, oneroso e non strutturale;

    con l'ordine del giorno 9/2416-A/004, accolto dal Governo il 10 luglio 2025, è stato assunto l'impegno ad adottare provvedimenti, anche di natura normativa, volti a dotare le regioni del Sud ed in particolare la Sicilia di un dissalatore mobile per garantire l'approvvigionamento idrico in tutte le province, con particolare riguardo alle piccole isole;

    con l'ordine del giorno 9/02551/013, accolto dal governo il 5 agosto 2025, è stato ribadito l'impegno ad assicurare l'acquisto e l'operatività di almeno una nave dissalatrice, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole isole e dei territori più fragili sotto il profilo idrico, nonché a valutare un adeguato monitoraggio dell'attuazione degli interventi,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare le risorse occorrenti per l'acquisto e la piena operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio delle Regioni del Sud, con priorità per le piccole isole e per i territori più fragili sotto il profilo idrico e a garantirne un adeguato monitoraggio.
9/2987-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali e attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, e costituisce pertanto sede idonea per interventi di programmazione delle risorse destinate alla rete viaria nazionale;

    la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno rappresenta una delle principali arterie della Toscana, quotidianamente percorsa da pendolari, lavoratori e mezzi pesanti, e da tempo interessata da criticità strutturali, deterioramento del manto stradale, cantieri ricorrenti e volumi di traffico ormai superiori a quelli previsti in fase di progettazione, con dirette ricadute sulla sicurezza della circolazione;

    l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha già stanziato risorse suscettibili di essere destinate, in quota parte, al Contratto di Programma ANAS, senza che ciò comporti nuovi oneri per la finanza pubblica;

    il completamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li non richiede quindi il reperimento di coperture aggiuntive, essendo le risorse già disponibili nell'ambito della programmazione di bilancio vigente;

    una programmazione pluriennale e stabile degli investimenti, anziché interventi di manutenzione emergenziale, è condizione necessaria per garantire sicurezza e continuità della circolazione su questa infrastruttura,

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito del Contratto di Programma ANAS e a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, una quota non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
9/2987-A/24. Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali e attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, e costituisce pertanto sede idonea per interventi di programmazione delle risorse destinate alla rete viaria nazionale;

    la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno rappresenta una delle principali arterie della Toscana, quotidianamente percorsa da pendolari, lavoratori e mezzi pesanti, e da tempo interessata da criticità strutturali, deterioramento del manto stradale, cantieri ricorrenti e volumi di traffico ormai superiori a quelli previsti in fase di progettazione, con dirette ricadute sulla sicurezza della circolazione;

    l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha già stanziato risorse suscettibili di essere destinate, in quota parte, al Contratto di Programma ANAS, senza che ciò comporti nuovi oneri per la finanza pubblica;

    il completamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li non richiede quindi il reperimento di coperture aggiuntive, essendo le risorse già disponibili nell'ambito della programmazione di bilancio vigente,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di destinare le risorse occorrenti agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
9/2987-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia infrastrutturale, anche a sostegno delle aree del Mezzogiorno storicamente penalizzate da carenze di collegamento viario;

    tra le infrastrutture strategiche non ancora completate rientra l'itinerario «Nord-Sud» della strada statale 117 «Centrale Sicula», che collega la costa tirrenica siciliana, in corrispondenza di Santo Stefano di Camastra, con l'autostrada A19 Palermo-Catania, attraversando i comuni dell'ennese, tra cui Nicosia e Leonforte;

    il completamento del tratto compreso tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19 rappresenta l'ultimo, decisivo lotto per garantire la continuità viaria tra la costa settentrionale e quella meridionale dell'isola, superando l'isolamento infrastrutturale della Sicilia interna;

    l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha rifinanziato il Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., rendendo disponibili risorse già stanziate a legislazione vigente;

    destinare una quota di tali risorse, già previste nel Contratto di programma ANAS, al completamento del tratto Nicosia-A19 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera allocazione di somme già nella disponibilità del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., una quota adeguata al finanziamento degli interventi di realizzazione e ammodernamento del tratto della strada statale 117 «Nord-Sud» compreso tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19.
9/2987-A/25. Marino, Barbagallo, Iacono, Provenzano, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi infrastrutturali connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2021/241;

    nell'ambito del PNRR, la Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», Investimento 3.1 «Teleriscaldamento», di titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e attuato con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), reca uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro, finalizzato allo sviluppo di 330 chilometri di nuove reti di teleriscaldamento efficiente e di 360 MW di impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto;

    il quadro macroeconomico e finanziario del Piano, a seguito delle rimodulazioni intervenute nel corso dell'attuazione, presenta margini di risorse non ancora integralmente impegnate o rendicontate su singole linee di investimento, che è interesse pubblico destinare con priorità ad interventi ad elevato impatto in termini di efficienza energetica e decarbonizzazione;

    il teleriscaldamento alimentato da fonti geotermiche costituisce una delle soluzioni più mature ed efficienti per la decarbonizzazione dei consumi termici civili e industriali, in ragione della continuità e programmabilità della fonte, a differenza di altre rinnovabili intermittenti;

    esistono nel territorio nazionale numerosi bacini geotermici, anche di rilevante potenziale, nei quali le reti di teleriscaldamento non sono state ancora realizzate o risultano realizzate solo parzialmente, con conseguente sottoutilizzo di una risorsa energetica locale, rinnovabile e già disponibile;

    la Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in senso analogo, essendo stato accolto, il 31 marzo 2026, nella seduta n. 637, l'ordine del giorno 9/02809-A/008, che ha impegnato il Governo a valutare un regime di sostegno per la realizzazione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente da fonti rinnovabili, «sia nelle aree geotermiche, sia in quelle non geotermiche»;

    il pieno utilizzo delle risorse del PNRR entro il termine del 2026 costituisce condizione necessaria per non incorrere nella perdita dei finanziamenti assegnati, e che l'individuazione tempestiva delle destinazioni prioritarie per i residui non spesi appare quindi urgente;

    destinare tali residui in via prioritaria ai territori dei Comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, ancora privi di rete di teleriscaldamento oppure con necessità di sua implementazione, consentirebbe di massimizzare il rapporto tra risorse impiegate e capacità energetica rinnovabile effettivamente valorizzata, oltre a produrre ricadute dirette in termini di riduzione della bolletta energetica per famiglie e imprese e di minori emissioni climalteranti,

impegna il Governo

a destinare, con priorità, le risorse residue non ancora impegnate alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», Investimento 3.1 «Teleriscaldamento», prevedendo il finanziamento, anche attraverso eventuali ulteriori risorse nazionali, di nuove reti di Teleriscaldamento oppure alla loro estensione o riqualificazione funzionale nei Comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, dando così piena attuazione, con riferimento specifico alle aree geotermiche, all'impegno già assunto dal governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno richiamato in premessa.
9/2987-A/26. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare l'attuazione degli interventi infrastrutturali connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2021/241;

    nell'ambito del PNRR, la Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», Investimento 3.1 «Teleriscaldamento», di titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e attuato con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), reca uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro, finalizzato allo sviluppo di 330 chilometri di nuove reti di teleriscaldamento efficiente e di 360 MW di impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto;

    il quadro macroeconomico e finanziario del Piano, a seguito delle rimodulazioni intervenute nel corso dell'attuazione, presenta margini di risorse non ancora integralmente impegnate o rendicontate su singole linee di investimento, che è interesse pubblico destinare con priorità ad interventi ad elevato impatto in termini di efficienza energetica e decarbonizzazione;

    il teleriscaldamento alimentato da fonti geotermiche costituisce una delle soluzioni più mature ed efficienti per la decarbonizzazione dei consumi termici civili e industriali, in ragione della continuità e programmabilità della fonte, a differenza di altre rinnovabili intermittenti;

    esistono nel territorio nazionale numerosi bacini geotermici, anche di rilevante potenziale, nei quali le reti di teleriscaldamento non sono state ancora realizzate o risultano realizzate solo parzialmente, con conseguente sottoutilizzo di una risorsa energetica locale, rinnovabile e già disponibile;

    la Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in senso analogo, essendo stato accolto, il 31 marzo 2026, nella seduta n. 637, l'ordine del giorno 9/02809-A/008, che ha impegnato il Governo a valutare un regime di sostegno per la realizzazione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente da fonti rinnovabili, «sia nelle aree geotermiche, sia in quelle non geotermiche»;

    il pieno utilizzo delle risorse del PNRR entro il termine del 2026 costituisce condizione necessaria per non incorrere nella perdita dei finanziamenti assegnati, e che l'individuazione tempestiva delle destinazioni prioritarie per i residui non spesi appare quindi urgente;

    destinare tali residui in via prioritaria ai territori dei Comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, ancora privi di rete di teleriscaldamento oppure con necessità di sua implementazione, consentirebbe di massimizzare il rapporto tra risorse impiegate e capacità energetica rinnovabile effettivamente valorizzata, oltre a produrre ricadute dirette in termini di riduzione della bolletta energetica per famiglie e imprese e di minori emissioni climalteranti,

impegna il Governo

a valutare di destinare le occorrenti risorse per la realizzazione di nuove reti di Teleriscaldamento oppure per la loro estensione o riqualificazione funzionale nei Comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, dando così piena attuazione, con riferimento specifico alle aree geotermiche, all'ordine del giorno richiamato in premessa.
9/2987-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme e risorse che riguardano il PNRR e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

    il PNRR finanzia, con oltre 500 milioni di euro, la realizzazione di nuove tranvie nella città metropolitana di Firenze;

    il sistema tranviario di Firenze costituisce un'infrastruttura per la mobilità ecologica e puntuale nell'area metropolitana, che snellisce i flussi di traffico e determina l'abbattimento di emissioni nocive;

    il sistema tranviario di Firenze è già oggi molto utilizzato e consiste nelle linee attive T1 (Careggi-Scandicci) e T2 (Aeroporto-Piazza dell'Unità), nella linea in corso di realizzazione «Variante Centro Storico» (Fortezza-Cavour) e nelle linee da realizzare Linea 3.2.1 (Piazza Libertà-Bagno a Ripoli), Linea 3.2.2 (Piazza Libertà-Rovezzano), Linea 2.2 (Peretola-Sesto Fiorentino) e Linea 4 (Leopolda-Campi Bisenzio), le cui realizzazioni sono finanziate anche dal PNRR;

    lunedì 20 luglio 2026 sono ufficialmente partiti, a Palazzo Vecchio, i lavori della nuova linea tranviaria 4.1 Leopolda-Piagge; l'opera, del valore di 202 milioni di euro, avrà una durata prevista di 800 giorni (circa due anni e mezzo) e la nuova linea sarà lunga 6,4 chilometri, con 11 fermate oltre ai due capolinea;

    con deliberazione CIPESS n. 14 del 23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2024, è stato deliberato il definanziamento dei fondi PSC destinati alla città Metropolitana di Firenze per un importo di euro 27.550.000 relativamente all'intervento «Sistema tranviario linea 4 – Leopolda-Piagge»;

    il Governo si era già impegnato pubblicamente a reinserire tali risorse per consentire la realizzazione della suddetta linea 4 e in particolare l'acquisto del materiale rotabile. Ad oggi però tali risorse non sono state ancora reintegrate,

impegna il Governo

a ripristinare nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, i 27,55 milioni di euro assegnati originariamente per l'anno 2024 alla tranvia di Firenze.
9/2987-A/27. Gianassi, Fossi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali e, in particolare, all'articolo 1 prevede un'autorizzazione di spesa volta a consentire la realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione;

    sempre rispetto alla realizzazione di collegamenti ferroviari, anche il territorio della Valle Anzasca, e in particolare il comune di Macugnaga, rivestono un ruolo strategico di rilevanza nazionale e internazionale sia per il turismo montano sostenibile sia per le dinamiche socio-economiche transfrontaliere con il limitrofo territorio svizzero della Valle di Saas;

    l'integrazione e il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali tra Macugnaga, l'Alpe Pedriola e il valico con la Valle di Saas (Saas-Fee) rappresentano un'opera chiave per il rilancio della mobilità alpina, la valorizzazione turistico-ambientale e il contrasto allo spopolamento delle vallate alpine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a riconoscere al comune di Macugnaga l'assegnazione di specifiche risorse per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di collegamento tra Macugnaga e l'Alpe Pedriola nonché tra la Valle Anzasca e la Valle di Saas (Saas-Fee).
9/2987-A/28. Molinari.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito del processo di decentramento fiscale perseguito dalla riforma del Titolo V della Costituzione è stata reintrodotta nell'ordinamento giuridico l'imposta di soggiorno, intesa quale espressione della facoltà riconosciuta alle autonomie locali a maggiore vocazione turistica di dotarsi di strumenti impositivi propri, idonei a far fronte agli oneri derivanti dall'incremento dei flussi turistici;

    il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno prevista al precedente comma 1 del medesimo decreto legislativo, un'imposta di sbarco, nella misura massima di 2,50 euro per persona riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali, disposizione da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) che ha consentito ai medesimi comuni di istituire un contributo di sbarco, mantenendo ferma l'alternatività all'imposta di soggiorno;

    l'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 23 del 2026 (cosiddetto decreto sicurezza), ha ulteriormente modificato il suddetto quadro normativo inserendo al sopra richiamato articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2011 la facoltà per i comuni di destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale, in deroga ai vigenti limiti di finanza pubblica e ai vincoli assunzionali, tralasciando di inserire analoga previsione al successivo comma 3-bis dell'articolo 4, con riferimento al contributo di sbarco, arrecando un grave vulnus ed una disparità di trattamento tra i due tributi, che nell'intenzione del legislatore dovrebbero essere alternativi;

    la suddetta disparità normativa appare priva di una ragionevole giustificazione, considerato che la tassa di soggiorno e la tassa di sbarco perseguono le medesime finalità e rappresentano strumenti tributari tra loro alternativi, destinati a finanziare stessi servizi e interventi connessi ai rilevanti flussi turistici. La questione, inoltre, assume particolare rilievo per i comuni delle isole minori e delle realtà insulari italiane, i quali, soprattutto durante la stagione estiva, registrano un incremento esponenziale delle presenze turistiche rispetto alla popolazione residente e sono chiamati ad affrontare significative esigenze in materia di sicurezza urbana, controllo del territorio e gestione dei servizi pubblici locali;

    per i suddetti motivi sarebbe auspicabile un tempestivo intervento normativo volto ad estendere anche ai comuni che hanno istituito la tassa di sbarco la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento delle medesime iniziative in materia di sicurezza urbana previste per la tassa di soggiorno, intervento che oltre a ristabilire un principio di equità tra enti locali che svolgono funzioni analoghe e affrontano identiche esigenze organizzative, garantirebbe ai comuni delle isole minori strumenti adeguati per assicurare efficaci livelli di sicurezza urbana durante i periodi di maggiore pressione turistica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento con ulteriori a misure legislative volte ad eliminare l'attuale disparità di trattamento tra i comuni che hanno istituito la tassa di soggiorno e le isole minori che, ai sensi della normativa vigente, hanno istituito il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, quale tributo alternativo, prevedendo espressamente anche con riferimento a quest'ultimo la facoltà per i comuni di destinare parte del gettito al finanziamento delle medesime iniziative in materia di sicurezza urbana già previste con riferimento all'imposta di soggiorno di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo.
9/2987-A/29. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 8 a 13 del Capo II del provvedimento si inseriscono nel quadro degli impegni assunti con la Riforma 1.15 del PNRR, che punta, a sua volta, a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale (cosiddetto accrual) unico per tutte le amministrazioni pubbliche da mettere a regime in modo definitivo entro l'esercizio finanziario del 2030, in linea con la milestone M1C1-118, che comporterà una conseguente revisione significativa dei processi amministrativi, posto che le amministrazioni dovranno essere in grado di censire e valorizzare correttamente il patrimonio pubblico, monitorare i costi delle attività, produrre informazioni economiche più dettagliate e integrare le banche dati gestionali con i nuovi sistemi contabili;

    le suddette disposizioni del Capo II appaiono profondamente disconnesse dalla realtà che vivono quotidianamente le amministrazioni e mostrano una serie di gravi criticità operative, che legittimano l'avanzamento di forti preoccupazioni circa la sostenibilità complessiva e le ricadute occupazionali che una riforma di tale portata rischia di generare all'interno del comparto pubblico;

    uno degli aspetti più critici dell'introduzione dell'accrual riguarda l'impatto organizzativo sulle strutture amministrative. La coesistenza della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale comporta, almeno nella fase iniziale, un significativo incremento delle attività contabili, appesantimento particolarmente avvertito negli enti di minori dimensioni, caratterizzati da risorse umane limitate e da un'elevata stratificazione degli adempimenti normativi, con il rischio concreto che l'accrual venga percepito come un aggravio burocratico, anziché come uno strumento di miglioramento gestionale;

    altro grande nodo riguarda la cronica carenza strutturale di personale nella Pubblica Amministrazione, in particolare negli uffici finanziari e nelle ragionerie, che da anni, tra l'altro, subiscono gli effetti del blocco del turnover e dei pensionamenti. È del tutto irrealistico, infatti, pretendere che queste strutture, già in forte affanno, si facciano carico a invarianza di organico di una serie di adempimenti propedeutici focalizzati sulla qualità dei dati e sulla tempestività, come la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione straordinaria delle posizioni debitorie e creditorie e l'indispensabile adeguamento dei sistemi informativi, previsti all'articolo 10, come la gestione contemporanea di una doppia contabilità sperimentale prevista dall'articolo 12 o come l'elaborazione da parte dell'ISTAT delle stime trimestrali sui saldi della pubblica amministrazione dal 1° gennaio 2027, rispettando la normativa europea e a invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 13;

    sul fronte delle competenze, è la previsione di cui all'articolo 11 a costituire un ulteriore elemento di preoccupazione e riguarda le modalità con cui viene concepita la formazione del personale da attuarsi attraverso l'obbligo di definire piani formativi di durata almeno triennale per rafforzare le capacità contabili, gestionali e informatiche dei dipendenti, avendo come riferimento i corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le piattaforme multimediali del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal proposito la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento specifica che le amministrazioni dovranno provvedervi utilizzando esclusivamente le risorse già stanziate a legislazione vigente: si tratta di una previsione incompatibile con la portata della riforma, che, di contro richiederebbe stanziamenti aggiuntivi, al fine di scongiurare che l'aggiornamento del personale sui sistemi contabili complessi si riduca a una mera fruizione passiva di moduli multimediali registrati, scaricando interamente sulle lavoratrici e sui lavoratori l'onere di un auto-aggiornamento forzato, senza che vengano concessi i giusti tempi di conciliazione rispetto ai carichi di lavoro giornalieri;

    merita menzione anche la totale assenza nel Capo II (articoli 8-13) di un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per governare gli effetti di questa complessa transizione contabile, che modificherà anche i profili professionali, le mansioni e le responsabilità quotidiane del personale;

    sarebbe pertanto necessario da un lato l'avvio di un piano straordinario di assunzioni mirate e qualificate, senza il quale potrebbe concretizzarsi la paralisi dell'attività ordinaria delle amministrazioni o, peggio, la spinta verso una costosa esternalizzazione dei servizi, e dall'altro l'apertura immediata di tavoli di confronto a tutti i livelli, per presidiare i carichi lavorativi, prevenire i rischi di stress da lavoro correlato legati all'introduzione di procedure sperimentali e garantire la giusta valorizzazione professionale delle competenze dei dipendenti pubblici,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo II del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  all'avvio di un piano straordinario di assunzioni nella Pubblica Amministrazione mirate e qualificate, al fine di fronteggiare la revisione significativa dei processi amministrativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II (articoli 8-13) del provvedimento;

  all'apertura immediata di tavoli di confronto a tutti i livelli, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, per presidiare i connessi carichi lavorativi, prevenire i rischi di stress da lavoro correlato legati all'introduzione di procedure sperimentali e garantire la giusta valorizzazione professionale delle competenze dei dipendenti pubblici.
9/2987-A/30. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy, delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

    si tratta, di fatto, della definitiva cancellazione del finanziamento per la costruzione dell'impianto a gas destinato alla produzione di preridotto, (direct reduced iron – DRI) materiale impiegato nella produzione dell'acciaio, che rappresentava il primo passo verso la più volte annunciata decarbonizzazione dell'ILVA. Le risorse, inizialmente di 1 miliardo, sono state oggetto di ripetuti tagli e per la parte residuale tornano nella disponibilità del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinate a misure di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica genericamente intesa, senza peraltro disciplinare né la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario;

    siamo d'innanzi ad una clamorosa retromarcia rispetto al 2022 quando palazzo Chigi affidò ad Invitalia il compito di costituire a Taranto una società di scopo finalizzata a realizzare l'impianto per i semi lavorati. Il progetto in realtà non è mai decollato, la società si è riempita di debiti, 14 milioni solo nel 2025, perdendo anche gli aiuti del PNRR;

    è opportuno ricordare come la Corte costituzionale si sia pronunciata con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 sul cosiddetto decreto-legge Ilva del 2015 il quale consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori;

    la Corte ha affermato che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

    con sentenza definitiva del 5 maggio 2022 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato il persistere delle violazioni dell'articolo 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e dell'articolo 13 («Diritto a un rimedio effettivo») della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – già accertate nella sentenza del 24 gennaio 2019 – in quanto le autorità italiane hanno omesso e continuano ad omettere l'adozione di misure necessarie, rispettivamente, a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;

    la contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Lo Stato invece di farsi carico di garantire la bonifica non effettuata dai precedenti proprietari, cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all'estero, continua ad elargire risorse per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;

    nei giorni scorsi la Corte d'appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni perché le emissioni superano i limiti di legge e potrebbero essere la causa dell'aumento dei tumori. La produzione potrà ripartire soltanto dopo aver «rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti» e «adottato le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate l'anno»,

impegna il Governo

ad accompagnare il quadro delle misure delineate dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in esame, con l'adozione di immediate disposizioni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione di interventi volti alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica ex Ilva di Taranto e per adottare le misure necessarie finalizzate a ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza.
9/2987-A/31. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento interviene sul perimetro operativo della gestione dei rifiuti radioattivi in Italia, attribuendo alla Sogin S.p.A., (nell'ambito di un aggiornamento più ampio delle competenze della società pubblica che la vede riaffermarsi quale soggetto tecnico nazionale di riferimento nel decommissioning nucleare degli impianti e del trattamento dei materiali derivanti dalle centrali e dalle strutture nucleari dismesse) il trattamento, il condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti del reattore militare RTS-1 G. Galilei della Marina Militare, previa presentazione di un piano di attività le cui spese di affidamento sono quantificate in 120 milioni di euro, importo che dimostra, ancora una volta, che la gestione dell'energia nucleare comporti costi ben al di sopra di quanto previsto all'avvio dei relativi progetti;

    l'articolo non affronta, tuttavia, il problema cruciale dello smaltimento dei rifiuti radioattivi che riguarda, oltre allo smaltimento del reattore in questione, tutto il materiale radioattivo del Paese, aspetto da solo sufficiente a mettere in discussione la scelta del Governo di tornare al nucleare riportando l'energia atomica nel sistema nazionale;

    nonostante l'elevato livello tecnologico raggiunto, lo smaltimento dei rifiuti radioattivi resta una delle sfide più complesse in ambito industriale e ambientale. Uno dei nodi principali e politici riguarda la mancata realizzazione, in diversi Paesi, Italia inclusa, del «Deposito nazionale», ossia di una soluzione geologica permanente, in mancanza della quale i rifiuti devono essere conservati in depositi temporanei, con conseguenti implicazioni economiche e organizzative;

    l'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 individua nella società Sogin S.p.A. il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico, un'infrastruttura il cui completamento procede tra rinvii, opposizioni e cambi di linea politica, e pensata per accogliere in via definitiva i rifiuti a molto bassa e bassa attività e, in modo temporaneo, quelli a media e alta attività, in attesa di una futura soluzione geologica. Le stime più recenti parlano di circa 98.000 metri cubi complessivi: 84.000 destinati allo smaltimento definitivo e 14.000 a uno stoccaggio temporaneo di lungo periodo. Dentro questa seconda categoria rientrano anche i residui ad alta attività che dovranno tornare in Italia dopo il riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato. Si tratta di una procedura per il trattamento del combustibile nucleare esaurito per separare materiali riutilizzabili dai residui radioattivi da gestire come scorie;

    una parte dei rifiuti radioattivi italiani, in particolare il combustibile nucleare irraggiato prodotto dalle ex centrali di Caorso, Trino, Latina e Garigliano, è stata storicamente inviata all'estero per il riprocessamento industriale. Le destinazioni principali sono state Francia (impianti di La Hague) e Regno Unito (impianti di Sellafield) dove il materiale viene trattato per separare elementi riutilizzabili e ridurre il volume complessivo dei rifiuti. Tuttavia, il principio regolatorio resta invariato: secondo l'articolo 4 della direttiva Euratom 2011/70, i rifiuti radioattivi devono essere smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, salvo specifici accordi con un altro Stato;

    nel caso italiano, il Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica conferma che gli accordi con Francia e Regno Unito prevedono il rientro in Italia dei rifiuti prodotti dal riprocessamento del combustibile nucleare. Dunque ogni rinvio del rientro delle scorie serve a prendere tempo, ma non risolve il problema: senza un Deposito Nazionale operativo, anche i materiali già trattati all'estero devono essere riportati in Italia e collocati in strutture temporanee, con un modello di gestione che resta ancora in fase di completamento;

    la realizzazione del Deposito Nazionale avrebbe, di contro, dovuto e potuto spezzare questa dipendenza dall'attesa;

    nel gennaio 2021 Sogin Spa aveva pubblicato la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) individuando 67 aree distribuite tra Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Dopo la consultazione pubblica e il Seminario nazionale, la procedura avrebbe dovuto restringere il campo, ed infatti, nel dicembre 2023 le aree si sono ridotte a 51 aree, anche se nessun territorio si è autocandidato;

    i rifiuti radioattivi nel nostro Paese non derivano soltanto dalle suddette quattro centrali nucleari dismesse dopo il referendum del 1987. Ogni anno attività mediche, industriali e di ricerca continuano a generare materiali radioattivi: sorgenti sigillate, residui contaminati, apparecchiature, sostanze impiegate per diagnosi, terapie, controlli di qualità e sperimentazioni. Secondo l'ultimo inventario disponibile, aggiornato al 31 dicembre 2024, in Italia sono presenti 33.766,60 metri cubi di rifiuti radioattivi con una distribuzione sul territorio frammentata: il Lazio concentra i maggiori volumi, mentre il Piemonte conserva la quota più rilevante di scorie da attività radiologica;

    un'altra criticità fondamentale è legata ai tempi di decadimento della radioattività, poiché alcuni materiali restano pericolosi anche per migliaia di anni, rendendo necessario progettare sistemi di contenimento capaci di garantire sicurezza su scale temporali estremamente superiori a quelle delle infrastrutture tradizionali;

    accanto ai suddetti aspetti tecnici emerge anche la dimensione sociale, poiché la localizzazione dei depositi o delle infrastrutture di stoccaggio incontra spesso resistenze da parte delle comunità locali, rallentando i processi decisionali e la realizzazione delle opere;

    a tutto questo si aggiungono i costi elevati, che rendono il decommissioning un'attività continuativa e onerosa per lo Stato, e la complessità normativa, che richiede un costante aggiornamento rispetto agli standard internazionali e alle direttive di sicurezza;

    in questo schema operativo, con un modello di gestione ancora in fase di completamento, la responsabilità finale resta comunque nazionale, con la gestione dei rifiuti affidata a Sogin S.p.a., mentre il controllo regolatorio in capo all'ISIN (l'autorità di controllo sul nucleare),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori misure urgenti volte alla definitiva realizzazione del Deposito Unico Nazionale con adeguati standard di sicurezza ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro Paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero, senza il quale ogni programma per la produzione nucleare nel Paese non può trovare attuazione.
9/2987-A/32. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame abroga l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che destinava un contributo in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), di Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e di Federazioni Sportive Nazionali, al fine di contrastare l'impatto dei rincari energetici e favorire la transizione ecologica;

    le risorse autorizzate dalle disposizioni di legge abrogate restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per essere impiegate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare nuove risorse da destinare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e alle Federazioni Sportive Nazionali, per le medesime finalità di cui l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9/2987-A/33. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, (legge sulla concorrenza 2021), introdotto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede che ai servizi Intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applichino i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rafforzando gli obblighi di trasparenza, monitoraggio e motivazione delle scelte gestionali;

    in particolare, la normativa impone verifiche periodiche sull'andamento economico, sull'efficienza e sulla qualità del servizio, nonché stringenti obblighi di pubblicità e rendicontazione, incidendo significativamente anche sulle modalità di affidamento diretto o in house;

    al contempo, viene delineato un percorso volto all'introduzione di procedure competitive per l'affidamento dei servizi Intercity, da avviare sulla base di analisi di mercato e secondo criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

    tale assetto, pur finalizzato a promuovere maggiore efficienza e apertura al mercato, presenta rilevanti implicazioni sotto il profilo della continuità del servizio, dell'unitarietà del sistema ferroviario e della tutela dei livelli occupazionali, che richiedono adeguate garanzie e strumenti di salvaguardia;

    l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi Intercity determina un quadro di incertezza per gli operatori del settore e per il personale coinvolto, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali, che hanno rappresentato, in particolare, l'esigenza di garantire la sostenibilità industriale del servizio e adeguati livelli di tutela occupazionale, sostenendo che la suddivisone in lotti del trasporto ferroviario senza garanzie per chi lavora non rappresenta un vantaggio per i cittadini e mette in discussione la tenuta occupazionale del settore;

    per tali ragioni i sindacati confederali avevano indetto uno sciopero di 8 ore per lo scorso 11 giugno, poi sospeso, e non revocato, a seguito dell'impegno assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la soluzione delle criticità a partire dalle frammentazioni in lotti e della assenza di clausola sociale in occasione del tavolo del giugno;

    risulta necessario assicurare che l'apertura al mercato dei servizi ferroviari avvenga nel rispetto dei principi della continuità del servizio e della tutela del lavoro, evitando effetti distorsivi derivanti da dinamiche concorrenziali basate esclusivamente sul contenimento dei costi,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a inserire nel bando per l'affidamento dei servizi ferroviari di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118:

  le clausole sociali finalizzate a garantire, in caso di subentro di un nuovo gestore, la piena continuità occupazionale del personale già impiegato, senza interruzioni e con la conservazione integrale delle condizioni economiche e normative in essere, con riferimento a tutte le figure professionali coinvolte, ivi compresi equipaggi, addetti amministrativi, personale commerciale e addetti alla manutenzione;

  l'obbligo di adottare il contratto collettivo nazionale di lavoro Attività ferroviarie come riferimento contrattuale principale, affiancato dalla conferma del contratto integrativo aziendale del Gruppo FS attualmente in vigore per i lavoratori coinvolti nel servizio, in modo da assicurare la continuità delle tutele retributive e normative, l'omogeneità delle condizioni lavorative, elevati standard qualitativi del servizio e la prevenzione di pratiche di dumping contrattuale e di competizione al ribasso sui costi del lavoro;

  a prevedere l'applicazione delle medesime clausole di cui alla lettera a) per tutti gli appalti dell'indotto del trasporto ferroviario.
9/2987-A/34. Casu, Guerra.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, eventualmente normative, volte ad assicurare il rispetto della disciplina in tema di clausole sociali, di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle garanzie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, di cui all'articolo 11 del medesimo Codice, nella procedura di affidamento dei servizi ferroviari Intercity, allo scopo di preservare i livelli occupazionali ed evitare la dispersione di professionalità, compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
9/2987-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevedendo che le risorse autorizzate dalle disposizioni abrogate restino nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027;

    il citato articolo 27, comma 3, aveva assegnato alla regione Puglia specifiche risorse per il completamento della progettazione dell'intervento di adeguamento della Strada statale n. 7 nel tratto compreso tra Massafra e Taranto, infrastruttura di rilevanza strategica per il sistema della mobilità della Puglia e del Mezzogiorno;

   considerato che, nonostante le risorse siano state assegnate alla regione Puglia già nel 2022, la progettazione dell'intervento non risulta ancora avviata, con il conseguente rischio di compromettere la tempestiva realizzazione di un'infrastruttura strategica per il territorio jonico;

    l'adeguamento della strada statale n. 7 costituisce un'opera strategica per il miglioramento della sicurezza della circolazione, il potenziamento dei collegamenti con il porto di Taranto, l'aeroporto di Grottaglie, l'area industriale jonica e la rete infrastrutturale nazionale, nonché per lo sviluppo economico e logistico dell'intero territorio;

    appare pertanto opportuno assicurare continuità all'investimento originariamente previsto, evitando che la riallocazione delle risorse determini un ulteriore differimento della progettazione e della successiva realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione delle risorse conseguente all'abrogazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le risorse originariamente assegnate alla regione Puglia ad ANAS S.p.A., quale ente gestore della rete stradale statale e soggetto competente alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, al fine di assicurare il tempestivo avvio della progettazione e la successiva realizzazione dell'adeguamento della Strada statale n. 7 nel tratto Massafra-Taranto, evitando ulteriori ritardi nella realizzazione di un'infrastruttura strategica per la sicurezza della circolazione, il potenziamento dei collegamenti con il porto di Taranto, l'aeroporto di Grottaglie, il sistema logistico del Mezzogiorno e lo sviluppo economico del territorio jonico.
9/2987-A/35. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevedendo che le risorse autorizzate dalle disposizioni abrogate restino nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027;

    il citato articolo 27, comma 3, aveva assegnato alla regione Puglia specifiche risorse per il completamento della progettazione dell'intervento di adeguamento della Strada statale n. 7 nel tratto compreso tra Massafra e Taranto, infrastruttura di rilevanza strategica per il sistema della mobilità della Puglia e del Mezzogiorno;

   considerato che, nonostante le risorse siano state assegnate alla regione Puglia già nel 2022, la progettazione dell'intervento non risulta ancora avviata, con il conseguente rischio di compromettere la tempestiva realizzazione di un'infrastruttura strategica per il territorio jonico;

    l'adeguamento della strada statale n. 7 costituisce un'opera strategica per il miglioramento della sicurezza della circolazione, il potenziamento dei collegamenti con il porto di Taranto, l'aeroporto di Grottaglie, l'area industriale jonica e la rete infrastrutturale nazionale, nonché per lo sviluppo economico e logistico dell'intero territorio;

    appare pertanto opportuno assicurare continuità all'investimento originariamente previsto, evitando che la riallocazione delle risorse determini un ulteriore differimento della progettazione e della successiva realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di stanziare le risorse occorrenti per la progettazione e la successiva realizzazione dell'adeguamento della Strada Statale n. 7 nel tratto Massafra-Taranto.
9/2987-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame definisce l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico, prevedendo differenti modalità di implementazione in base al tipo di amministrazione;

    il comma 1, in particolare, stabilisce che al termine della fase di sperimentazione, di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR «Riforma delle norme di contabilità pubblica» (che ha riguardato l'esercizio finanziario 2025) adottano, entro l'esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico, di cui all'articolo 9, per la predisposizione dei documenti di rendicontazione della gestione;

    la riforma mira ad implementare un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio di competenza economica (accrual), in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio così come modificata dalla direttiva EU 1265/2024;

    l'assetto contabile accrual costituisce un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni;

    l'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti territoriali adottino, ai soli fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 a garantire che la finalità del sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio di competenza economica (accrual), sia applicata omogeneamente per tutte le amministrazioni pubbliche.
9/2987-A/36. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento A.C. 2987 reca «disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti»;

    l'articolo 6 del provvedimento interviene in materia di integrazione salariale per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, introducendo specifiche misure a tutela dei lavoratori dei settori maggiormente esposti, tra cui quello agricolo;

    in particolare, per il periodo previsto dalla disposizione, viene rafforzata la possibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale per gli operai agricoli, al fine di consentire la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento delle mansioni in condizioni di sicurezza;

    il lavoro agricolo presenta caratteristiche peculiari, essendo svolto in larga misura all'aperto e risultando pertanto particolarmente esposto agli effetti delle temperature elevate e degli eventi climatici estremi, che possono rendere necessario modificare gli orari di lavoro, ridurre l'attività o sospenderla;

    la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rappresentare una priorità, assicurando al contempo che le misure necessarie a fronteggiare tali condizioni non determinino conseguenze economiche e organizzative sproporzionate per le imprese agricole;

    le aziende del settore primario sono infatti chiamate a garantire la continuità di attività produttive che, per loro natura, sono strettamente connesse ai cicli biologici delle colture e degli allevamenti e che, in molti casi, non possono essere semplicemente sospese o rinviate, rendendo necessario individuare strumenti capaci di contemperare la sicurezza dei lavoratori con la continuità delle produzioni;

    la maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi rende opportuno superare una logica esclusivamente emergenziale e valutare, sulla base degli effetti delle misure adottate, strumenti stabili, tempestivi e facilmente accessibili, in grado di assicurare certezza sia ai lavoratori sia alle imprese;

    appare inoltre opportuno rafforzare gli strumenti di prevenzione e adattamento delle aziende agricole, favorendo soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano di ridurre l'esposizione dei lavoratori alle condizioni climatiche più critiche e, ove possibile, di garantire la prosecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche sulla base del monitoraggio degli effetti applicativi delle misure previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, di individuare strumenti strutturali di tutela dei lavoratori agricoli in caso di temperature elevate e altri eventi climatici estremi, anche attraverso la semplificazione e il rafforzamento dell'accesso agli strumenti di integrazione salariale, accompagnando tali interventi con misure volte a sostenere le imprese agricole nell'adozione di soluzioni organizzative, tecnologiche e preventive idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e, per quanto possibile, la continuità delle attività produttive, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9/2987-A/37. Gori, Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, in via transitoria, all'articolo 6 norme in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

    le intense ondate di calore legate ai cambiamenti climatici in atto e che andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni hanno effetti diretti anche sull'aumento della temperatura ambientale media nei luoghi e ambienti di lavoro, con conseguente rischi per la salute dei lavoratori esposti;

    il 30 giugno è scaduto il termine per la presentazione del Piano sociale per il clima che l'Italia avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione europea, al fine di poter beneficare dei finanziamenti europei del Fondo Sociale per il Clima, pensato proprio per proteggere le categorie di cittadini più vulnerabili a causa degli eventi climatici estremi;

    le organizzazioni della società civile, coinvolte nella fase iniziale di consultazione sul suddetto Piano, hanno denunciato ritardi inaccettabili e assenze di trasparenza sull'attuale bozza, pretendendo dal Governo tempi certi e un nuovo confronto pubblico; in particolare, le organizzazioni hanno espresso preoccupazione per il rischio che le risorse del citato Fondo possano essere utilizzate impropriamente per finanziare misure di ordinaria amministrazione o per sostituire doverose risorse di politica sociale, mettendo a rischio il carattere di addizionalità delle risorse, fondamentale per garantirne l'efficacia;

    a livello europeo, l'Italia è uno dei Paesi più colpiti da eventi climatici estremi ed è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile assumere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure volte a rispondere all'emergenza climatica, a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6 adottando, ogni ulteriore iniziativa normativa volta all'adozione tempestiva del Piano sociale per il clima, garantendo il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali nella definizione del suddetto Piano, assicurando che esso contenga, oltre ad investimenti mirati e forme di sostegno diretto al reddito per le fasce di popolazione più vulnerabili, anche misure ad hoc a favore dei lavoratori maggiormente esposti ad eventi atmosferici estremi, al fine di integrare pienamente l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche occupazionali e sociali nazionali.
9/2987-A/38. Tucci.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche sulla base del monitoraggio degli effetti applicativi delle misure previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, di individuare strumenti strutturali di tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate e altri eventi climatici estremi, anche attraverso la semplificazione e il rafforzamento dell'accesso agli strumenti di integrazione salariale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9/2987-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, in via transitoria, all'articolo 6 norme in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

    in particolare, le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, appaiono insufficienti e discriminatorie, limitando il perimetro dei beneficiari esclusivamente alle imprese di alcuni settori specifici, con irragionevole esclusione di intere categorie di lavoratori che operano costantemente all'aperto in condizioni di estrema vulnerabilità;

    tra queste categorie, vi sono i lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali, in particolare i rider addetti alla consegna di beni che rappresentano il segmento più esposto ai rischi professionale derivanti da ondate di calore durante le fasce orarie più critiche;

    tali fenomeni determinano un significativo incremento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono attività all'aperto, tra cui i rider, particolarmente esposti a stress termico, disidratazione, colpi di calore e altri eventi avversi connessi alle elevate temperature;

    l'assenza di tutele specifiche per i lavoratori delle piattaforme in caso di eventi climatici estremi li costringe a scegliere tra la tutela della propria incolumità fisica e la perdita totale del reddito giornaliero, esponendoli a rischi di infortunio spesso fatali, rendendo necessario prevedere specifiche misure di prevenzione, protocolli di sospensione dell'attività nei casi di rischio elevato e adeguate tutele economiche per i lavoratori che siano costretti a interrompere la prestazione per ragioni di sicurezza;

    negli ultimi giorni, in diverse città italiane, i rider hanno promosso iniziative di mobilitazione e scioperi per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro durante le eccezionali ondate di calore che stanno interessando il Paese, evidenziando come l'esposizione prolungata a temperature estreme costituisca un grave rischio per la salute e la sicurezza e contestando che le eventuali sospensioni dell'attività disposte per ragioni climatiche si traducano in una perdita del reddito; le proteste hanno altresì richiamato l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di superare il sistema del cottimo, garantire una remunerazione dignitosa e assicurare che il rischio climatico non venga scaricato integralmente sui lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle misure recate all'articolo 6 del provvedimento in esame al fine di ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a:

  rafforzare le misure di tutela nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a eventi climatici estremi, anche attraverso l'allargamento della platea dei beneficiari ai lavoratori che prestano la propria attività attraverso piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale;

  prevedere, per tali lavoratori, l'accesso a forme di sostegno al reddito equiparate all'integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'attività dovuta ad allerta meteo per temperature elevate;

  stabilire l'obbligo per le piattaforme digitali di sospendere le attività di consegna nelle ore di maggior rischio climatico certificate dalle autorità competenti, garantendo ai lavoratori il mantenimento di un compenso minimo orario o di un'indennità compensativa a carico dei fondi previsti per l'emergenza climatica.
9/2987-A/39. Aiello, Cherchi, Pavanelli, Scotto, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 6 norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

    le intense ondate di calore legate ai cambiamenti climatici in atto e che andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni hanno effetti diretti anche sull'aumento della temperatura ambientale media nei luoghi e ambienti di lavoro, con conseguente rischio per la salute dei lavoratori esposti, dalla disidratazione ai potenzialmente letali colpi di calore;

    a livello europeo, l'Italia è uno dei Paesi più colpiti da eventi climatici estremi ed è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile assumere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane;

    tra i lavoratori più esposti all'emergenza climatica vi sono gli autotrasportatori ed è di tutta evidenza come tra le misure necessarie a tutela dei lavoratori per l'emergenza caldo andrebbe ricompreso anche il doveroso contenimento dei rischi derivanti da stress termico per tale categoria di lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, consentendo, esclusivamente a questa categoria, di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso;

    all'articolo 157 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 7-bis, è previsto che, al fine di ridurre lo spreco di energia, tutelare l'ambiente e garantire una maggiore salubrità dell'aria, è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso e che dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 444,

impegna il Governo

in deroga a quanto previsto all'articolo 157, norme sulla sosta, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere in deroga a quanto previsto all'articolo 157, norme sulla sosta, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che gli autotrasportatori possano fruire dell'impianto di climatizzazione qualora si trovino per tempi prolungati a sostare all'interno degli abitacoli, senza incorrere alla sanzione amministrativa.
9/2987-A/40. Carotenuto, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno delle isole di calore urbane rappresenta una delle sfide ambientali e sanitarie più critiche per le città moderne;

    nei contesti urbani densamente cementificati, la concentrazione di asfalto, edifici e attività antropiche genera temperature sensibilmente superiori rispetto alle aree rurali circostanti;

    le politiche di mitigazione non rispondono solo a criteri estetici o di sostenibilità astratta, ma incidono direttamente su tre dimensioni fondamentali:

     la salute pubblica e il benessere urbano: l'aumento delle temperature estive e le ondate di calore accrescono i rischi di mortalità e stress termico, soprattutto per le fasce di popolazione più vulnerabili (anziani e bambini);

     il consumo energetico: il surriscaldamento degli edifici incrementa drasticamente la richiesta di energia per il raffrescamento (aria condizionata), sovraccaricando le reti elettriche e aumentando le emissioni climalteranti;

     l'adattamento climatico: ridurre l'effetto isola di calore significa abbassare le temperature percepite a livello suolo, migliorando la vivibilità degli spazi pubblici urbani;

    per affrontare efficacemente il problema, le principali città italiane possono basarsi su alcune best practice, modelli internazionali consolidati, replicabili attraverso i fondi dedicati e nuove linee guida di pianificazione infrastrutturale. Tra gli esempi virtuosi si citano, Singapore e la «Città Giardino», pioniere nella forestazione verticale, nei tetti verdi obbligatori e nell'integrazione della vegetazione tropicale lungo le infrastrutture di trasporto per ridurre l'assorbimento termico; Parigi e le «Îles de Fraîcheur» (Isole di Freschezza) attraverso mappe urbane dedicate si prevede che ogni cittadino si trovi a meno di sette minuti da un'area fresca (parchi, piazze nebbiose o edifici climatizzati aperti al pubblico), affiancando imponenti piani di forestazione urbana; Barcellona e i «Superilles» (super isolati) prevede la riorganizzazione della viabilità volta a limitare il traffico privato a favore di spazi pedonali permeabili e alberati riduce drasticamente l'impatto dell'asfalto e delle emissioni veicolari;

    politiche urbane che non sono un mero green washing ma che sono da associarsi, da sempre, con una visione urbana nuova che prevede la rinuncia all'auto privata in favore dell'efficientamento del trasporto pubblico locale, il definitivo abbandono all'espansionismo urbano orizzontale in favore del recupero urbano, una serie di misure volte a intervenire radicalmente sulle nostre città,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere linee guida e l'istituzione di un fondo dedicato nello stato di previsione del il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto a incentivare politiche locali di riduzione delle isole di calore urbane, con particolare riferimento alle stazioni del trasporto pubblico locale.
9/2987-A/41. Francesco Silvestri, D'Orso, Cherchi, Iaria, Pavanelli, Ilaria Fontana, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    l'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con la legge 21 febbraio 2025, n. 15, prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di province e città metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati;

    a seguito della presentazione della manifestazione di interesse, il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare avrebbe dovuto essere pubblicato entro il mese di aprile 2025;

    ad oggi non risulta ancora pubblicato il predetto decreto di autorizzazione, impedendo di fatto agli enti interessati di avviare le complesse procedure di gara;

    tale ritardo compromette gravemente il rispetto dell'attuale termine per l'aggiudicazione dei lavori fissato al 30 settembre 2026, rendendo necessaria una proroga per consentire agli enti di espletare correttamente le procedure concorsuali e di spesa, subordinatamente a una rapida pubblicazione del provvedimento di autorizzazione al finanziamento,

impegna il Governo:

   ad accelerare la definizione e la pubblicazione del decreto di autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po, previsto in attuazione dell'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 202 del 2024;

   a valutare l'opportunità di accompagnare tempestivamente le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a posticipare di ulteriori dodici mesi il termine per l'aggiudicazione dei lavori, attualmente fissato al 30 settembre 2026, al fine di riallinearlo ai tempi effettivi di sblocco delle risorse e consentire agli enti territoriali interessati di espletare correttamente le complesse procedure di gara.
9/2987-A/42. Iaria, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale;

    la sicurezza della rete viaria e ferroviaria nazionale rappresenta una priorità assoluta per il Paese, che richiede il superamento dei modelli di manutenzione tradizionali a favore di strategie di intervento tempestive e basate sull'analisi predittiva dei dati;

    l'impiego di tecnologie avanzate, quali i sistemi di intelligenza artificiale, deve essere rigorosamente orientato alla tutela della sovranità nazionale sui dati pubblici, alla massima trasparenza degli algoritmi e all'indispensabile primato della decisione umana (principio del cosiddetto human-in-the-loop), in piena coerenza con i principi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689;

    risulta altresì strategico accompagnare la digitalizzazione delle grandi opere con un sostegno attivo alle imprese di costruzione e manutenzione impegnate nell'attuazione dei progetti del PNRR, favorendo l'adozione di sensoristica avanzata e sistemi certificati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito Piano per l'IA predittiva, finalizzato al monitoraggio in tempo reale e alla valutazione del rischio strutturale di ponti, viadotti e gallerie;

   a vincolare l'attuazione di tale Piano al rispetto dei seguenti princìpi fondamentali in linea con il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act):

    a) dati pubblici, garantendo che la gestione dei dati raccolti tramite i sensori infrastrutturali rimanga sotto il controllo esclusivo dello Stato e vietandone il trasferimento a soggetti terzi privati per finalità commerciali;

    b) algoritmi open source, prevedendo che i software di IA finanziati con risorse pubbliche si basino su codice sorgente aperto e accessibile per consentire audit indipendenti e garantire la massima trasparenza e verificabilità;

    c) supervisione umana (Human-in-the-loop), assicurando che ogni decisione derivante dalle analisi algoritmiche e concernente la chiusura o la limitazione al traffico di un'infrastruttura sia obbligatoriamente validata da personale tecnico qualificato;

   a valutare l'introduzione di misure di incentivazione, quali un credito d'imposta del 30 per cento, a favore delle imprese di costruzione e manutenzione impegnate nei progetti PNRR, per l'acquisto di sensoristica avanzata e l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale certificati.
9/2987-A/43. Fede, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    il 30 giugno 2026 è giunto a scadenza il termine per l'ultimazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il completamento delle relative attività da parte dei soggetti attuatori;

    in vista di tale scadenza, il Governo ha presentato l'ottava richiesta di revisione del PNRR, tutt'ora pendente, comprendente circa novanta modifiche di carattere tecnico e una rimodulazione finanziaria per circa 2,1 miliardi di euro per interventi che presentano difficoltà attuative o che risultano incompatibili con le tempistiche europee;

    nonostante sia giunto a scadenza il relativo termine di legge, il Governo non ha ancora provveduto a pubblicare e a trasmettere al Parlamento l'ottava relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ancora ferma a dicembre 2025, impedendo di fatto la piena ed effettiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano;

    ad oggi in effetti non sono disponibili dati aggiornati né sul livello effettivo di completamento di milestone e target né sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. Su questo fronte il documento più recente è la relazione semestrale della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR, pubblicata alla fine di maggio 2026 che certificava il completamento di 11 scadenze su 159;

    la disponibilità di dati completi, aggiornati e facilmente accessibili rappresenta una condizione essenziale per valutare l'efficacia delle politiche pubbliche e verificare come vengono utilizzate le risorse europee,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, senza ulteriori ritardi, l'ottava Relazione sullo stato di attuazione del Piano di ripresa e resilienza, così come la relazione aggiornata sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, al fine di rendere informato il Parlamento sull'attuazione del Piano, il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, riferendo sull'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti e dando così seguito all'obbligo di legge espressamente sancito dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare le prerogative parlamentari sui profili sostanziali inerenti lo stato di attuazione del PNRR ed il monitoraggio dei relativi traguardi e obiettivi dando conto dell'utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti.
9/2987-A/44. Scerra, Bruno, Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento reca misure urgenti per sostenere la decarbonizzazione dell'industria siderurgica, settore strategico per il sistema produttivo nazionale e per il conseguimento degli obiettivi europei di neutralità climatica;

    la transizione ecologica costituisce uno degli assi portanti delle politiche dell'Unione europea, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per la transizione ecologica, che individuano nella decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica uno strumento essenziale per coniugare tutela dell'ambiente, competitività delle imprese e sviluppo sostenibile;

    il territorio di Taranto rappresenta da decenni uno dei casi più complessi del rapporto tra sviluppo industriale, tutela dell'ambiente e diritto alla salute; nel corso degli anni numerosi studi scientifici, monitoraggi ambientali e provvedimenti giudiziari hanno evidenziato il rilevante impatto ambientale e sanitario prodotto dal polo siderurgico, rendendo improcrastinabile un percorso di riconversione industriale fondato sulle migliori tecnologie disponibili;

    la decarbonizzazione della produzione dell'acciaio rappresenta una delle principali sfide industriali europee e richiede l'adozione di tecnologie innovative, quali la produzione di preridotto (Direct Reduced Iron – DRI) alimentato mediante idrogeno rinnovabile, nonché investimenti nelle filiere dell'energia pulita e dell'innovazione tecnologica;

    nel territorio di Taranto, anche attraverso iniziative pubbliche, convegni scientifici e momenti di confronto tra istituzioni, università, imprese e mondo della ricerca, è emersa con forza la prospettiva di fare dell'idrogeno verde uno degli strumenti per costruire un nuovo modello di sviluppo industriale, capace di affiancare la decarbonizzazione della siderurgia alla nascita di nuove filiere produttive, alla ricerca, all'innovazione e alla creazione di occupazione qualificata;

    la valorizzazione del polo di Taranto quale hub nazionale per l'idrogeno rinnovabile e per l'acciaio a basse emissioni può rappresentare un'opportunità concreta per accompagnare la riconversione industriale del territorio, favorendo investimenti sostenibili e nuove prospettive economiche e occupazionali,

impegna il Governo

a promuovere, in sede di attuazione delle misure previste dall'articolo 3, iniziative volte a sostenere lo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno rinnovabile applicato ai processi siderurgici, valorizzando il polo industriale di Taranto quale area strategica per la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie innovative per la produzione di acciaio a basse emissioni, incluse quelle basate sul preridotto (Direct Reduced Iron – DRI), al fine di accelerare la riconversione industriale del territorio, attrarre nuovi investimenti, favorire la ricerca e l'innovazione e creare nuova occupazione qualificata, nel rispetto della normativa europea e degli obiettivi di decarbonizzazione.
9/2987-A/45. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    la Regione Siciliana è stata nuovamente investita da una drammatica sequenza di incendi boschivi e d'interfaccia di eccezionale gravità, che hanno causato ingenti danni al patrimonio ambientale e forestale, alla rete infrastrutturale e viaria primaria dell'Isola, alle attività agro-pastorali e turistiche, ponendo a grave rischio l'incolumità delle popolazioni residenti e del personale preposto ai soccorsi;

    gli incendi boschivi e di interfaccia rientrano tra gli eventi calamitosi a più elevato impatto sul territorio, aggravati da temperature estreme, siccità prolungate, ondate di calore e forti venti;

    come segnalato dal Dipartimento della protezione civile, in un contesto caratterizzato dai cambiamenti climatici e dal verificarsi di eventi che superano la capacità operativa ordinaria del sistema, è di primaria importanza e urgenza adattare le politiche di gestione del fenomeno incendi;

    i dati ufficiali e le elaborazioni aggiornate diffuse dall'ISPRA e dal sistema europeo di monitoraggio satellitare EFFIS – Copernicus, relative al bilancio della stagione 2024-2025, confermano un quadro di severa e persistente criticità per l'Italia, con un'incidenza della superficie bruciata fortemente sbilanciata nel Mezzogiorno e nelle Isole;

    la Sicilia continua ad essere la regione maggiormente colpita per estensione e frequenza dei roghi ad alta intensità che aggravano le condizioni di un territorio già fortemente segnato dall'emergenza idrica, dai danni provocati dal ciclone Harry e dalla mancanza di una programmazione strategica e organica per la prevenzione e la manutenzione del territorio idonea a contrastare i fenomeni di desertificazione del suolo, di erosione e di dissesto idrogeologico;

    dallo scorso 18 luglio ad oggi le squadre di soccorso hanno effettuato oltre 1.400 interventi sull'intero territorio regionale, con un tributo umano pagato dai soccorritori drammatico. Nella sola giornata di mercoledì 22 luglio si sono registrati oltre 350 interventi nell'Isola, con circa 690 ettari di territorio, tra boschi e campi coltivati, avvolti dalle fiamme nella sola provincia di Palermo. Secondo i dati diffusi da Legambiente, da inizio anno al 21 luglio 2026 sono 328 i roghi appiccati e 24.451 gli ettari di terreno andati in fumo, pari a 34.930 campi da calcio;

    a fronte di un'emergenza di tale portata, la risposta istituzionale poggia sullo sforzo straordinario del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile, del Corpo Forestale regionale e dei volontari, i quali operano in condizioni di estremo rischio e con risorse umane e materiali visibilmente sottodimensionate rispetto all'ampiezza e alla simultaneità degli eventi;

    i comandi provinciali dei Vigili del fuoco operanti in Sicilia risentono da tempo di una cronica carenza di organico rispetto alle reali esigenze di copertura del territorio che costringe il personale a straordinari e turni estenuanti e che limita la capacità di risposta contemporanea nei momenti di massimo picco emergenziale;

    risulta ugualmente critico lo stato del parco mezzi e delle attrezzature in dotazione alle sedi operative territoriali dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'elevata vetustà delle autobotti, da un numero insufficiente di veicoli speciali per l'antincendio boschivo (AIB) e da carenze nella disponibilità di tecnologie moderne per il soccorso tecnico urgente;

    nell'ambito PNRR (Missione 2, componente 4), è stato previsto lo stanziamento di 150 milioni di euro destinati alla lotta contro gli incendi boschivi e, in particolare, alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio. L'articolo 8 del decreto-legge n. 120 del 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» prevede anche che, in sede di attuazione del PNRR, possano essere destinare ulteriori fondi in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi;

    tale possibilità, che non risulta sia stata tradotta in azioni concrete, è di estrema attualità nel contesto emergenziale degli ultimi gironi, attesa l'urgenza di garantire ulteriori e consistenti risorse volte a rafforzare la capacità del sistema nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

    la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale sono essenziali per prevenire gli incendi boschivi e garantire le funzionalità strategiche e i servizi ecosistemici offerti dai boschi,

impegna il Governo:

   a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6 del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative che configurino strumenti – in contesti di emergenza climatica – connessi con l'esigenza di prevenire gli effetti derivanti dagli incendi boschivi, anche alla luce degli investimenti previsti dalla Missione 2, Componente 4 del PNRR, con riferimento al rafforzamento degli organici e dei mezzi dei Vigili del fuoco e, in particolare:

   colmare le gravi e croniche carenze di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco operante nella Regione Siciliana, incrementando la dotazione dei comandi provinciali e dei distaccamenti territoriali al fine di garantire turnazioni sostenibili, adeguati tempi di riposo e condizioni lavorative e operative sicure per la tutela della salute degli operatori;

   destinare adeguate risorse finanziarie, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, per il rinnovo e il potenziamento del parco mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, finanziando l'acquisto di veicoli speciali per la lotta agli incendi boschivi (AIB), l'adeguamento delle attrezzature di protezione individuale e l'ammodernamento della flotta di soccorso terrestre e aerea, nonché per la formazione degli operatori antincendio, a tutti i livelli di operatività e responsabilità;

   valutare l'istituzione di una nuova base aerea operativa permanente della flotta nazionale nell'Isola per ottimizzare i tempi di intervento dei Canadair e dei mezzi aerei di soccorso nelle fasi di massima emergenza;

   rafforzare la capacità di risposta del sistema e le strategie di difesa del territorio intensificando il coordinamento operativo tra le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, il Corpo Forestale regionale e gli enti territoriali mediante la realizzazione di una rete integrata di sorveglianza e controllo, con l'impiego di telerilevamento satellitare, di droni e sensori intelligenti lungo le arterie stradali e autostradali, volte all'intercettazione dei piromani e alla prevenzione e repressione dei reati di incendio boschivo, nonché all'aggiornamento della mappatura delle aree del territorio percorse dal fuoco;

   coordinare, d'intesa con Anas, la Regione Siciliana, gli enti locali e i gestori delle reti energetiche e idriche, un piano di messa in sicurezza e bonifica preventiva lungo la rete viaria principale e le aree maggiormente vulnerabili, al fine di evitare che l'azione dei roghi provochi la paralisi dei trasporti, l'interruzione dell'erogazione elettrica ed idrica e l'isolamento dei centri abitati;

   stanziare risorse congrue, certe e strutturali destinate all'attuazione di una strategia efficace di cura e manutenzione del territorio quale misura fondamentale per la prevenzione e il contrasto del rischio incendi e per la tutela del patrimonio forestale e dei relativi servizi ecosistemici.
9/2987-A/46. Morfino, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Scerra, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto allo scopo di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici nazionali, in un contesto caratterizzato da persistenti tensioni sul mercato dell'energia;

    in particolare, la disposizione intende assicurare, mediante la nomina di un nuovo Commissario straordinario di Governo, la rapida conclusione del procedimento autorizzativo unico volto a garantire la continuità operativa della nave rigassificatrice (FSRU), ormeggiata nel porto di Piombino, già oggetto di proroga ex lege oltre il limite temporale di tre anni, in scadenza il 4 luglio 2026;

    l'intervento normativo, non solo tradisce l'intento della norma iniziale, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, di agevolare l'installazione degli impianti di rigassificazione e garantirne, anche in futuro, la facile ricollocazione lungo le coste italiane, ma intende perpetrare l'applicazione di un regime ampiamente derogatorio delle principali disposizioni poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, senza una chiara previsione e pianificazione degli impatti sul territorio e sul sistema produttivo, sottraendo de facto tali progetti alle garanzie procedimentali ordinarie, imperniate sui principi di precauzione e di partecipazione dei portatori d'interesse;

    il rigassificatore di Piombino, da originario strumento transitorio, diventa un pilastro permanente della strategia energetica del Paese, confermando l'incapacità del Governo di approntare misure strutturali finalizzate a garantire la sicurezza e la resilienza del sistema energetico a lungo termine, mediante interventi mirati all'accelerazione della diffusione delle rinnovabili e dell'elettrificazione dei processi;

    la decisione di prolungare la permanenza della nave sine die, facilitata da procedure semplificate che aggirano i rigidi protocolli di valutazione di impatto ambientale, offre la rappresentazione di una strategia energetica che ignora sicurezza, ambiente e giustizia sociale, che persevera nella dipendenza strutturale dalle fonti fossili e nel proliferare di infrastrutture impattanti senza il coinvolgimento dei territori;

    la presenza del rigassificatore di Piombino avrebbe dovuto essere accompagnata, fin dalla sua installazione, dall'attuazione di un insieme organico e strutturato di misure di compensazione efficaci, idonee a produrre significativi vantaggi per le aree interessate, quali la riduzione dei costi energetici per gli utenti domestici e le imprese del territorio e la sollecita bonifica di un'area dichiarata Sito di Interesse Nazionale (SIN);

    il suo mantenimento continua invece a generare solo incertezza nella programmazione della strategia di sviluppo di ampie porzioni del porto, rallentando e limitando gli obiettivi industriali originariamente previsti, basati anche sul ricorso alle energie da fonti rinnovabili, in particolare allo sviluppo dell'eolico offshore. Le superfici portuali restano ancora vincolate alla logistica necessaria per il GNL, con gravi ricadute anche in termini di mancato accesso ai finanziamenti strategici per l'ammodernamento strutturale dei porti,

impegna il Governo:

   a rivalutare gli effetti applicativi della misura di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, al fine di adottare, sin dal primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie a garantire il rispetto dell'impegno alla ricollocazione dell'impianto di rigassificazione di Piombino ed evitare che una misura nata come emergenziale si trasformi in una servitù strutturale per il territorio, vincolante per l'evoluzione del contesto portuale e industriale;

   ad adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, al fine di garantire la piena attuazione degli impegni contenuti nel Memorandum di cui in premessa, provvedendo alla tempestiva realizzazione di tutte le opere di compensazione e mitigazione attese dal territorio e a riferire alle Camere in merito allo stato di attuazione delle medesime, chiarendo le ragioni del persistente ritardo a distanza di tre anni;

   a garantire la massima trasparenza in merito ai provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, nel rispetto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 33 del 2013, mediante l'attivazione di una sezione dedicata che consenta l'accesso e la consultazione di tutti gli atti, i documenti e le informazioni relativi al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e al cronoprogramma per il 2026, con particolare riferimento alle valutazioni aggiornate relative, agli impatti ambientali, alla normativa Seveso III e al Piano di emergenza esterna, richieste dal nuovo orizzonte temporale di operatività del rigassificatore.
9/2987-A/47. Quartini, Ilaria Fontana, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti volti al rafforzamento della rete infrastrutturale nazionale e all'attuazione degli obiettivi del PNRR;

    si impone in tale contesto una rigida e rigorosa verifica dello stato di avanzamento finanziario e procedurale dei programmi straordinari di investimento pubblico sul territorio nazionale, con particolare riguardo di quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell'ambito del «Referto sulla gestione territoriale della prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico» approvato con Delibera n. 14/SEZAUT/2026/FRG del 15 luglio 2026, ha tracciato un quadro di profonda e sistematica criticità nell'allocazione, programmazione ed effettiva spesa delle risorse pubbliche destinate alla tutela del suolo e alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche;

    il citato Referto dell'Organo di controllo evidenzia come l'estensione e la stratificazione del quadro normativo, unitamente all'estrema frammentazione dei centri decisionali e delle competenze amministrative, non si siano tradotte in un corrispondente incremento della capacità realizzativa del sistema pubblico, determinando un patologico e persistente divario tra le risorse finanziarie mobilitate, la spesa effettivamente erogata e le opere concretamente portate a compimento;

    tali criticità di natura strutturale, procedurale e gestionale assumono profili di estrema gravità nella Regione Siciliana, ove la concomitante crisi idrica ed emergenza siccitaria sta determinando rovinose ripercussioni sul tessuto economico, produttivo, agricolo e sociale dell'isola;

    la Corte rileva che negli ultimi anni il settore idrico siciliano ha beneficiato di un significativo afflusso di fondi europei, nazionali e regionali. Tra i principali strumenti di finanziamento figurano il Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi), il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), il Programma di sviluppo rurale e il piano traverse. A tali risorse si aggiungono gli investimenti previsti dal PNRR, che destinano circa 239,6 milioni di euro alle infrastrutture idriche primarie e ulteriori 115,3 milioni alla riduzione delle perdite di rete e alla digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio, nonché i finanziamenti del programma PON Infrastrutture e Reti – React EU finalizzati al contenimento delle dispersioni idriche;

    il quadro conoscitivo tracciato dalla Corte dei conti fa emergere che proprio la misura M2C4 Investimento 4.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata agli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico», pur assorbendo una quota rilevantissima delle risorse finanziarie programmate, registra livelli di avanzamento della spesa e tassi di pagamento eccezionalmente e ingiustificatamente contenuti rispetto ai cronoprogrammi stabiliti;

    la colpevole incapacità amministrativa (emblematico è il caso dei Consorzi di Bonifica, che non sono riusciti ad accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR poiché nessuno dei progetti presentati è risultato ammissibile così come suscita perplessità la strategia dei dissalatori, in assenza di adeguate analisi costi-benefici che ne dimostrino la convenienza rispetto ad alternative quali la riduzione delle perdite di rete o il recupero della piena funzionalità degli invasi esistenti) di assicurare un fluido ed efficace perfezionamento delle fasi progettuali ed esecutive, unitamente all'assenza di un tempestivo ed efficace coordinamento istituzionale, ha condotto al definanziamento, nell'ambito delle riprogrammazioni e rimodulazioni del PNRR, di opere strategiche essenziali per l'approvvigionamento idrico della Sicilia;

    tra i progetti stralciati ed espulsi dalla linea di finanziamento PNRR figurano interventi ad altissimo valore infrastrutturale e di impatto vitale per la sopravvivenza idrica dell'isola, quali il completamento della diga Pietrarossa nel territorio di Enna e Caltanissetta (CUP G31B05000030001) e il potenziamento dell'adduttore Castello con il collegamento all'invaso San Giovanni e la rete irrigua di Ribera (CUP J11B21005230006);

    il definanziamento di tali opere infrastrutturali di rango strategico rappresenta un gravissimo vulnus per la resilienza idrica della Sicilia, vanificando la possibilità di intercettare e trattenere preziose risorse idriche per usi civili e agricoli, con drammatiche conseguenze occupazionali, economiche e sociali denunciate con forza dalle organizzazioni sindacali e dalle comunità locali;

    la perdita e la rinuncia alle risorse europee e nazionali dedicate al sistema idrico della Regione Siciliana confermano il fallimento dell'azione del governo nazionale e regionale nell'assicurare il rispetto dei target del PNRR e nel garantire un'adeguata assistenza tecnica e di affiancamento istituzionale agli enti attuatori locali e regionali;

    la sottrazione di risorse finanziarie già destinate e la mancata esecuzione di opere idriche di rilevanza primaria condannano la Regione Siciliana a una perenne gestione emergenziale ed assistenziale del rischio idrico, anziché garantire la strutturale messa in sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e adduzione,

impegna il Governo:

   a adottare adeguate e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, volti a ripristinare integralmente le risorse finanziarie definanziate dal PNRR per gli interventi infrastrutturali idrici nella Regione Siciliana, con prioritaria e urgente destinazione dei fondi al completamento della diga Pietrarossa ed all'adduttore Castello;

   a provvedere all'immediata individuazione e destinazione di risorse finanziarie alternative di carattere ordinario o straordinario, quali quelle afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione oppure a valere su Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Fniissi), al fine di garantire la copertura finanziaria integrale e la continuità esecutiva di tutti gli interventi idrici strategici definanziati dal PNRR;

   a predisporre e attivare con la massima urgenza poteri sostitutivi, strutture di affiancamento tecnico-amministrativo e strumenti straordinari di accelerazione procedurale nei confronti degli enti attuatori dei progetti della Regione Siciliana, al fine di superare i blocchi burocratici, completare tempestivamente le fasi di progettazione e garantire il rigoroso rispetto delle scadenze operative per la cantierizzazione e il collaudo delle infrastrutture idriche civili e agricole.
9/2987-A/48. Carmina, Raffa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento all'esame prevede il finanziamento, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021 – 2027», di un criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento Unione europee sull'intelligenza artificiale. Tale criterio prevede, in particolare, l'introduzione di «percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale»;

    la copertura finanziaria individuata attinge a fondi specificamente finalizzati a migliorare l'inclusività e l'efficacia del sistema di istruzione nazionale, configurando un potenziale utilizzo improprio di risorse destinate alla scuola per finalità che il testo della norma non circoscrive adeguatamente all'ambito scolastico;

    il criterio direttivo richiamato, ovvero la lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, si riferisce genericamente a «percorsi di formazione» senza restrizioni di campo. Pertanto, l'assenza di una chiara perimetrazione dei destinatari (studenti o personale scolastico) rende l'uso del «PN scuola» incoerente con le finalità del fondo stesso;

    inoltre, come evidenziato anche dal dossier del Servizio bilancio dello Stato, sotto il profilo contabile mancano dati puntuali sulla quantificazione dell'onere e sulla sua ripartizione temporale, rendendo incerto se l'impiego di tali somme possa compromettere altri interventi già programmati nel sistema scolastico a legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 14 di cui in premessa al fine di adottare ogni iniziativa volta a:

   precisare che le somme stanziate siano espressamente e tassativamente vincolate a percorsi di formazione e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale svolti all'interno del sistema scolastico e rivolti esclusivamente agli studenti e al personale docente e amministrativo ed educativo, al fine di preservare integralmente gli investimenti già previsti per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'inclusione scolastica;

   individuare fonti di copertura finanziaria alternative per l'attuazione dei percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale, onde evitare una distrazione di fondi educativi verso finalità di alfabetizzazione digitale generica estranee alle finalità del «PN scuola».
9/2987-A/49. Caso, Amato, Orrico.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 14 al fine di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare che le somme stanziate siano destinate a percorsi di formazione e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale svolti all'interno del sistema scolastico e rivolti esclusivamente agli studenti e al personale docente e amministrativo ed educativo, al fine di preservare integralmente gli investimenti già previsti per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'inclusione scolastica.
9/2987-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame dispone il trasferimento delle risorse finanziarie residue, originariamente destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di preridotto da idrogeno rinnovabile (Direct Reduced Iron – DRI), dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a quello del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT);

    tali somme erano inizialmente vincolate ope legis, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 144 del 2022, alla società DRI d'Italia S.p.A. – interamente partecipata da Invitalia – per l'attuazione di uno specifico progetto industriale finalizzato all'uso dell'idrogeno in settori hard-to-abate; società che, come evidenziato dai dati di bilancio relativi all'anno 2025, versa in una condizione di marcata sofferenza finanziaria, avendo chiuso l'esercizio con un EBITDA negativo per 3,3 milioni di euro e una perdita netta pari a 14,65 milioni di euro;

    il suddetto progetto, inizialmente inserito nella Missione 2, Componente 2 del PNRR, era stato successivamente escluso dal Piano a causa delle prolungate tempistiche di realizzazione e rifinanziato con risorse nazionali per un miliardo di euro sul capitolo 7668 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024; dotazione che la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) aveva già provveduto a rideterminare in diminuzione a 915 milioni di euro;

    la disposizione di cui al citato articolo 3 trasforma radicalmente la natura dell'intervento, passando da un finanziamento di scopo tecnologicamente vincolato all'impiego di idrogeno rinnovabile a una misura generica di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica;

    tale trasferimento di competenze gestionali dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy determina un mutamento del paradigma d'intervento, che si sposta dall'ambito della politica energetico-ambientale verso quello della politica industriale propriamente intesa;

    la citata disposizione prevede che il sostegno alla siderurgia possa essere attuato «anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112», attribuendo al Ministero delle imprese e del made in Italy un'ampia discrezionalità dispositiva in assenza di una puntuale definizione di criteri di selezione, priorità tecnologiche o modalità attuative degli interventi finanziabili. Tale formulazione lascia del tutto indeterminati i beneficiari e le modalità operative, mancando finanche di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

    l'eliminazione del vincolo esplicito all'utilizzo dell'idrogeno esclusivamente rinnovabile rischia di favorire il finanziamento di tecnologie DRI alimentate da gas naturale, determinando un possibile effetto di lock-in su fonti fossili e attenuando l'ambizione climatica originaria del progetto;

    si riscontra una grave e ingiustificata discrasia contabile tra i documenti di accompagnamento al decreto: la relazione illustrativa quantifica le risorse residue sul capitolo 7668 in 826 milioni di euro, mentre la relazione tecnica riferisce una rideterminata dotazione finanziaria pari a soli 726 milioni di euro;

    le due relazioni, infatti, recano importi non coincidenti e la relazione tecnica giustifica la riduzione della dote finanziaria richiamando non meglio precisate «successive disposizioni normative», omettendo peraltro il riferimento alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, citata invece dalla relazione illustrativa per dare conto della precedente rideterminazione a 915 milioni di euro;

    tale incertezza è aggravata dalla stessa relazione illustrativa, laddove ammette che la norma opera «nelle more di una possibile riprogrammazione e rifinanziamento dell'intervento» da attuarsi solo con la legge di bilancio per il 2027, configurando di fatto un'impropria collocazione finanziaria di risorse vitali per la transizione energetica;

    l'indeterminatezza quantitativa delle risorse trasferite, unitamente alla mancata disciplina della sorte della società DRI d'Italia S.p.A. e dei rapporti giuridici pendenti legati al progetto originario, genera incertezza sull'effettiva efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3 al fine di adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a rivederne integralmente la disciplina o, in subordine, a garantire che le risorse oggetto di trasferimento siano espressamente e prioritariamente vincolate alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica e alla realizzazione di interventi di bonifica e tutela ambientale idonei a concludere il processo di bonifica, ripristino ambientale e decontaminazione del sito di interesse nazionale di Taranto nonché a fornire al Parlamento una relazione analitica e puntuale in merito alle specifiche misure e agli impegni finanziari a tal fine previsti.
9/2987-A/50. Pavanelli, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito un contributo amministrativo pari a 2 euro sulle spedizioni di modico valore (pari o inferiore a 150 euro) provenienti da Paesi terzi extra-UE, con la finalità dichiarata di coprire gli oneri connessi agli adempimenti doganali di importazione ma con l'intento sostanziale di reperire risorse a copertura finanziaria dei provvedimenti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028;

    l'efficacia attuativa di tale prelievo ha subito reiterati rinvii e incertezze procedurali da parte dell'Esecutivo, essendo stata dapprima differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2026 e, da ultimo, ulteriormente prorogata al 1° ottobre 2026 dall'articolo 15 del decreto-legge in esame, a palese dimostrazione delle insormontabili difficoltà applicative, dei dubbi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e della carenza di coordinamento sistemico della norma;

    la prolungata incertezza e il mero annuncio della misura hanno già generato gravi distorsioni strutturali nel settore della logistica e del trasporto merci nazionale; gli operatori della filiera e le associazioni di categoria, tra cui Confetra, hanno evidenziato come le grandi piattaforme internazionali di e-commerce (quali Shein, Temu e AliExpress) abbiano celermente riorganizzato i propri flussi di traffico merci;

    dati di settore rilevano che, a fronte di tali dinamiche, le spedizioni di piccoli pacchi destinate al mercato italiano gestite dagli hub logistici e dagli aeroporti nazionali – con particolare riferimento allo scalo di Milano Malpensa – registrano crolli operativi fino al 92 per cento rispetto ai volumi storici;

    tale crollo dei volumi non equivale a una contrazione dei consumi di e-commerce da parte dei cittadini italiani, bensì al fenomeno del cosiddetto port shopping: i flussi di merci extra-UE vengono massicciamente reindirizzati verso hub e aeroporti di altri Stati membri dell'Unione europea (tra cui Belgio, Paesi Bassi, Ungheria e Germania) sprovvisti di analoghi balzelli amministrativi unilaterali, ove le merci vengono regolarmente sdoganate per poi accedere al territorio nazionale in regime di libera circolazione comunitaria;

    le conseguenze economico-finanziarie di tale allocazione distorta comporteranno per l'erario italiano non solo la mancata riscossione del gettito stimato del contributo di 2 euro, ma altresì l'erosione delle entrate correlate ai diritti doganali, con parallelo e grave pregiudizio economico per gli operatori della logistica, dei servizi aeroportuali, del trasporto e dell'indotto occupazionale nazionale;

    il quadro normativo dell'Unione europea si è peraltro evoluto mediante l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, che ha disposto la soppressione della franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e l'introduzione di un dazio doganale forfettario transitorio pari a 3 euro fino al 30 giugno 2028, nelle more del completamento della riforma del sistema doganale dell'Unione e della piena operatività dell'EU Customs Data Hub;

    la sovrapposizione tra la disciplina nazionale del contributo di 2 euro e la normativa dell'Unione europea determina il concreto e ingiustificato rischio di un cumulo di oneri a carico di operatori economici e consumatori, in netto contrasto con i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di semplificazione degli scambi internazionali;

    sotto il profilo del diritto dell'Unione europea, l'articolo 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il divieto doganale di introdurre tra gli Stati membri dazi o tasse di effetto equivalente, intese dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea quali oneri pecuniari imposti unilateralmente che colpiscono le merci per il solo fatto di varcare la frontiera;

    la giurisprudenza eurounitaria ha chiarito che, a fronte della Tariffa doganale comune, i singoli Stati membri non possono introdurre prelievi unilaterali, eccetto nel caso in cui essi costituiscano il corrispettivo proporzionato di un servizio effettivamente e individualmente reso all'importatore, condizione che difetta visibilmente nel caso di specie, non sussistendo una controprestazione materiale o un controllo individualizzato su ciascuna spedizione di modico valore;

    la manifesta illegittimità e inopportunità economica della misura trova riscontro nell'impugnazione degli atti attuativi dinanzi al giudice amministrativo da parte delle categorie economiche coinvolte e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in occasione di recenti atti di sindacato ispettivo (question time n. 3/02810), in cui sono state ammesse rilevanti perplessità circa la conformità del balzello con la disciplina comunitaria e l'impatto negativo sulla competitività del sistema logistico italiano,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 15 citato in premessa al fine di adottare tempestivamente, nel primo provvedimento legislativo utile, le necessarie iniziative normative volte alla definitiva abrogazione del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore di cui all'articolo 1, commi 126-128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

   a garantire il rigoroso ed effettivo coordinamento dell'ordinamento interno con le disposizioni del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio e con i vincoli stabiliti dall'articolo 30 del TFUE, evitando l'introduzione di prelievi e tributi unilaterali privi del carattere di corrispettivo per servizi individuali ed effettivamente resi;

   ad attivare con urgenza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria della filiera della logistica, dei trasporti e dei servizi aeroportuali per definire idonee misure operative e di incentivo volte a neutralizzare gli effetti distorsivi già prodottisi, recuperare la competitività degli hub logistici nazionali (a partire dallo scalo di Milano Malpensa) e contrastare la delocalizzazione dei flussi di sdoganamento verso altri Paesi membri dell'Unione europea.
9/2987-A/51. Alifano.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge in esame.
9/2987-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca specifiche disposizioni volte a supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali ed avverse situazioni climatiche, incluse quelle connesse alle straordinarie ondate di calore che sempre più frequentemente investono il territorio nazionale;

    l'accelerazione dei cambiamenti climatici in atto e l'innalzamento della frequenza e dell'intensità dei picchi termici estivi richiedono l'adozione di concrete strategie di mitigazione delle ondate di calore nei contesti urbani, finalizzate a tutelare la salute pubblica, il benessere dei residenti e la sicurezza dei lavoratori esposti;

    l'Europa si conferma il continente che si riscalda più rapidamente a livello globale. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'impatto del caldo estremo ha causato oltre 60.000 decessi nella Regione europea nel 2022 e circa 47.500 nel 2023. Senza un'inversione di rotta e l'attuazione di incisive misure di adattamento, l'OMS prevede che entro il 2050 i decessi annuali correlati al calore potrebbero salire drammaticamente a 120.000 casi;

    l'Italia dispone dal dicembre 2023 del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), uno strumento fondamentale che individua rischi, settori vulnerabili e azioni prioritari, supportato dalla piattaforma informatica gestita da ISPRA (Climadat) e dai bollettini giornalieri del Ministero della salute sulle ondate di calore. Nonostante sia stata implementata la base conoscitiva sui dati meteorologici e gli effetti attesi sulla salute, risulta tuttavia carente la traduzione di tali evidenze in un programma operativo dotato di adeguate risorse economiche;

    le risposte finora messe in campo, pur indispensabili, agiscono unicamente sul piano socio-sanitario d'emergenza. Occorre intervenire parallelamente sui servizi e sulla conformazione dei contesti urbani, mutuando le migliori pratiche internazionali di adattamento strutturale già avviate con successo in diversi Paesi europei (dai rifugi climatici ai piani di depavimentazione e rigenerazione urbana);

    per promuovere un'azione diffusa e coerente con la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, con il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) e con l'obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050, è improcrastinabile accelerare la transizione verso infrastrutture urbane resilienti, sostenendo finanziariamente progetti volti alla deimpermeabilizzazione e alla rinaturalizzazione delle aree urbane, alla riduzione del rischio idraulico, al contrasto delle isole di calore, all'incremento del verde urbano, alla tutela del suolo quale infrastruttura naturale, nonché alla realizzazione di una rete diffusa di rifugi climatici e presidi socio-assistenziali in caso di ondate di calore,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 con ulteriori iniziative volte a dare piena e immediata attuazione operativa al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), mediante lo stanziamento di risorse finanziarie certe e quadri temporali definiti che consentano ai diversi livelli di governo del territorio di adottare misure strutturali concrete di prevenzione e risposta alle ondate di calore e di realizzare programmi di interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane, infrastrutture verdi e blu e di gestione naturale delle acque meteoriche, privilegiando le aree caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica, rischio idraulico, carenza di verde urbano, elevata densità abitativa o particolare esposizione di minori, anziani e persone fragili a situazioni meteorologiche estreme.
9/2987-A/52. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'emendamento 7.031 della Relatrice è stata introdotta una disciplina straordinaria per la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I di Roma, prevedendo la nomina del Presidente della regione Lazio quale Commissario straordinario e attribuendogli poteri eccezionalmente estesi, con la facoltà di operare mediante ordinanze in deroga alla quasi totalità della legislazione vigente, fatta eccezione per poche materie espressamente indicate;

    la disposizione concentra nella figura commissariale funzioni di pianificazione, autorizzazione, localizzazione delle opere, approvazione dei progetti e svolgimento della conferenza dei servizi, attribuendo all'autorizzazione unica efficacia sostitutiva di ogni altro titolo amministrativo, variante automatica agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, nonché titolo espropriativo;

    si tratta dell'ennesimo ricorso al modello del commissariamento straordinario quale modalità ordinaria di governo degli investimenti pubblici, che sostituisce la programmazione, il confronto istituzionale e il corretto esercizio delle competenze delle amministrazioni con un sistema fondato sull'accentramento dei poteri e sulla generalizzata compressione delle garanzie procedimentali;

    anche l'inserimento dell'articolo 13-bis, recante l'ennesima proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, rappresenta un'ulteriore manifestazione dell'approccio adottato dal Governo e dalla maggioranza in materia sanitaria, fondato sul sistematico rinvio dell'effettiva attuazione di fondamentali prescrizioni poste a tutela della sicurezza di pazienti, operatori e cittadini, anziché sul finanziamento e sulla tempestiva realizzazione degli interventi necessari; tale disposizione si inserisce nel medesimo filo conduttore nel quale deroghe, proroghe, commissariamenti e alleggerimento dei controlli tendono progressivamente a sostituire la programmazione ordinaria, gli investimenti strutturali e il rigoroso rispetto degli standard di sicurezza che devono necessariamente caratterizzare il Servizio sanitario nazionale;

    tale impostazione si inserisce in un quadro normativo che desta crescente preoccupazione, nel quale la semplificazione amministrativa viene progressivamente trasformata in una sistematica riduzione dei controlli pubblici, soprattutto nel settore sanitario;

    emblematica, sotto tale profilo, è la recente introduzione dell'articolo 6-bis nel decreto-legge n. 32 del 2026, con il quale il Governo ha previsto, limitatamente agli interventi finanziati dal PNRR, che l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie e il conseguente accreditamento si intendano rilasciati contestualmente alla semplice presentazione dell'istanza, rinviando ad un momento successivo, entro dodici mesi, la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti;

    si tratta di una scelta gravissima, che sovverte il principio fondamentale secondo cui i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza devono essere verificati prima dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e non successivamente, poiché tali requisiti costituiscono un presidio essenziale a tutela dei pazienti, degli operatori sanitari e della sicurezza delle cure;

    l'emendamento concernente il Policlinico Umberto I e il citato articolo 6-bis rispondono alla medesima impostazione culturale e politica: accelerare le procedure attraverso la compressione dei controlli preventivi, l'accentramento dei poteri amministrativi e l'indebolimento delle ordinarie garanzie di trasparenza, legalità e partecipazione;

    tale modello appare ancora più preoccupante se si considera il quadro delineato dall'articolo 3-quater del decreto-legge n. 156 del 2025, che disciplina il trasferimento del compendio immobiliare del Policlinico Umberto I alla regione Lazio e, contestualmente, contempla espressamente la possibilità di una successiva cessione degli immobili anche a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, disciplinandone perfino la destinazione delle plusvalenze;

    pur essendo previsto un vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico, la formulazione della norma consente il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato ovvero la cessione o l'affidamento a soggetti privati della gestione di edifici, spazi o attività sanitarie e sociosanitarie;

    proprio in relazione al Policlinico Umberto I, il Governo ha già difeso in Parlamento l'operazione di partenariato pubblico-privato relativa alla realizzazione di una struttura destinata all'attività libero-professionale intramoenia, riconoscendo che la gestione dell'infrastruttura sarà affidata ad operatori privati, confermando una strategia di progressiva privatizzazione del patrimonio immobiliare sanitario pubblico;

    l'insieme di tali disposizioni delinea un modello nel quale il patrimonio immobiliare del Servizio sanitario nazionale rischia di trasformarsi progressivamente da bene pubblico destinato esclusivamente all'erogazione di servizi sanitari universali in uno strumento di sfruttamento economico aperto alla gestione privata, mentre le procedure autorizzative vengono contestualmente alleggerite attraverso deroghe, commissariamenti e controlli differiti;

    la realizzazione di un nuovo Policlinico universitario rappresenta certamente un obiettivo strategico per il sistema sanitario della Capitale e per il Servizio sanitario nazionale, ma proprio la rilevanza dell'opera impone il massimo livello di trasparenza amministrativa, di controllo pubblico, di partecipazione istituzionale e di tutela dell'interesse collettivo, evitando che la straordinarietà delle procedure si traduca nella compressione delle garanzie poste a presidio della legalità e della natura pubblica del servizio sanitario;

   considerato che:

    da tutti i provvedimenti adottati dal Governo e dalla maggioranza in materia di salute emerge in maniera lapalissiana un preciso modello di gestione della sanità pubblica, fondato sul progressivo ricorso a commissariamenti straordinari, poteri derogatori, semplificazioni procedurali estreme e crescente coinvolgimento dei soggetti ed erogatori privati, nella convinzione che l'accelerazione degli investimenti possa essere perseguita comprimendo le ordinarie garanzie di trasparenza, programmazione, controllo e partecipazione delle amministrazioni competenti;

    l'articolo 6-bis introdotto nel cosiddetto decreto-legge «Ponte», con il quale sono stati sostanzialmente anticipati gli effetti dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie prima della verifica dei requisiti prescritti, e il nuovo emendamento concernente il Policlinico Umberto I, che concentra in capo ad un Commissario straordinario poteri eccezionalmente ampi in deroga alla disciplina ordinaria, costituiscono due manifestazioni della medesima strategia normativa ossia quella di sostituire la programmazione ordinaria con l'eccezione permanente, ridurre i controlli preventivi, comprimere il ruolo delle istituzioni di garanzia e favorire un modello di governance della sanità sempre più centralizzato e permeabile agli interessi privati, anziché rafforzare il Servizio sanitario nazionale quale presidio pubblico universale,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative normative volte a garantire che la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I avvenga nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, controllo amministrativo e partecipazione delle amministrazioni competenti, limitando il ricorso ai poteri derogatori esclusivamente ai casi strettamente indispensabili e assicurando, in ogni caso, che nessun edificio, struttura o spazio appartenente al Policlinico Umberto I possa essere ceduto o affidato a soggetti privati per la gestione di attività sanitarie o sociosanitarie in regime ordinario, nonché a riconsiderare la disciplina introdotta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 32 del 2026, ripristinando il principio secondo cui ogni autorizzazione e ogni accreditamento delle strutture sanitarie devono essere preceduti dalla verifica effettiva dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9/2987-A/53. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, norme in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

    le intense ondate di calore estive legate ai cambiamenti climatici in atto e che andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni rappresentano una questione non solo ambientale ma anche sanitaria e sociale, con effetti più rilevanti sulle fasce più fragili della popolazione;

    a livello europeo, l'Italia è uno dei Paesi più colpiti da eventi climatici estremi ed è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile assumere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare le fasce di popolazione più vulnerabili e maggiormente esposte agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane;

    per far fronte all'emergenza caldo, l'individuazione e la creazione di «Rifugi Climatici» intesi come spazi pubblici o semi pubblici accessibili e gratuiti – al chiuso o all'aperto – in cui trovare sollievo durante le ondate di calore rappresenta una prima risposta necessaria e proattiva per affrontare gli effetti del cambiamento climatico a favore della cittadinanza, e in particolare dei soggetti più vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a promuovere – anche attraverso un adeguato coinvolgimento dei soggetti ed enti appartenenti al Terzo settore – azioni di contrasto concrete e immediate alle ondate di calore, a partire dalla creazione di una rete diffusa di «rifugi climatici» e all'attivazione di campagne informative efficaci per l'individuazione di tali spazi pubblici all'aperto sicuri e accessibili, al fine di offrire sollievo dalle alte temperature durante le ondate di calore, a favore delle fasce di popolazione più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con disabilità.
9/2987-A/54. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti volti al rafforzamento della rete infrastrutturale nazionale e all'attuazione degli obiettivi del PNRR;

    la messa in sicurezza, il rafforzamento strutturale e il completamento delle opere relative a ponti, viadotti e gallerie costituiscono una priorità strategica ai fini della tutela della pubblica incolumità, soprattutto nelle aree ad elevata densità abitativa, nei contesti territoriali interni caratterizzati da isolamento infrastrutturale e nelle zone maggiormente esposte a rischio idrogeologico e sismico;

    il passaggio da un modello di manutenzione correttiva o semplicemente programmata ad un approccio di manutenzione predittiva rappresenta uno snodo fondamentale per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture viarie e intercettare tempestivamente le criticità strutturali;

    l'evoluzione tecnologica mediante l'integrazione tra sensoristica avanzata, modelli digitali di rappresentazione (BIM e Digital Twin) e l'Intelligenza Artificiale consente di sviluppare nuovi strumenti di gestione della rete che garantiscono interventi efficaci in chiave preventiva;

    è tuttavia essenziale che l'utilizzo di queste metodologie innovative venga esteso progressivamente a ponti, viadotti e gallerie dell'intera rete viaria nazionale e secondaria, garantendo una copertura capillare a tutela di tutti gli utenti della strada;

    nonostante l'impegno finanziario profuso nel corso degli anni, gli enti locali incontrano ancora rilevanti ostacoli procedurali e temporali nel completamento degli iter di spesa e aggiudicazione entro i termini perentori stabiliti dalla legislazione statale,

impegna il Governo:

   ad adottare tempestive iniziative, anche di carattere normativo, affinché l'assegnazione e il trasferimento delle risorse destinate alla messa in sicurezza di ponti e viadotti avvengano con tempistiche certe, evitando il rischio di revoca dei finanziamenti assegnati agli enti locali;

   ad individuare ulteriori risorse finanziarie finalizzate all'istituzione di un apposito Fondo destinato ad assicurare il finanziamento continuativo del servizio di monitoraggio dinamico e diagnostica di ponti e viadotti della rete viaria gestita da province e comuni, promuovendo l'adozione di tecnologie di monitoraggio strutturale continuo e predittivo.
9/2987-A/55. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nasce da previsioni di crescita dei traffici formulate oltre trent'anni fa, che non hanno trovato riscontro nell'andamento effettivo dei flussi di merci e passeggeri lungo la direttrice ferroviaria tra Italia e Francia;

    la linea ferroviaria storica del Frejus è stata oggetto di rilevanti interventi di ammodernamento e continua a essere utilizzata al di sotto della propria capacità, mentre il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia potrebbe essere perseguito con costi e tempi sensibilmente inferiori attraverso il potenziamento dell'infrastruttura esistente, adeguate politiche tariffarie e incentivi all'intermodalità;

    l'analisi costi-benefici commissionata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2019 ha evidenziato, nello scenario definito realistico, un valore attuale netto economico negativo per la realizzazione della sezione transfrontaliera e delle relative tratte di accesso italiane;

    il costo della sola tratta Avigliana-Orbassano è passato dagli iniziali 1,7 miliardi di euro agli attuali 2,9 miliardi, con un incremento superiore al 70 per cento, mentre risultano finanziati soltanto 827,43 milioni di euro e rimangono da reperire oltre 2 miliardi;

    la continua crescita dei costi, l'assenza della copertura finanziaria integrale e il progressivo slittamento dei cronoprogrammi confermano il carattere economicamente insostenibile di un progetto che assorbe da decenni risorse pubbliche sottraendole a interventi immediatamente utili per la mobilità quotidiana;

    il rapporto 2026 del Conseil d'orientation des infrastructures francese prevede, nello scenario della pianificazione ecologica, il rinvio degli studi relativi ai nuovi accessi francesi al periodo 2028-2032, l'avvio della loro realizzazione non prima del 2038 e la consegna non prima del 2045;

    l'Italia si appresta pertanto a finanziare nuovi e costosi accessi ferroviari mentre sul versante francese le opere corrispondenti vengono rinviate di oltre un decennio rispetto all'entrata in esercizio annunciata per il tunnel di base;

    la realizzazione di decine di chilometri di nuove gallerie comporta un rilevante consumo di energia e materiali, la produzione di emissioni climalteranti durante la fase di costruzione, la movimentazione di ingenti quantità di materiali di scavo e pesanti conseguenze ambientali e territoriali;

    un'infrastruttura ferroviaria non può essere considerata automaticamente sostenibile prescindendo dalle emissioni generate per costruirla, dai traffici effettivamente trasferibili dalla strada alla ferrovia, dai tempi necessari per compensare l'impatto ambientale dei cantieri e dalla disponibilità di alternative meno costose e invasive;

    la scelta di proseguire la TAV Torino-Lione risponde sempre più a una logica di difesa degli investimenti già decisi anziché a una valutazione aggiornata e trasparente dell'effettiva utilità dell'opera e delle priorità infrastrutturali del Piemonte;

    numerosi enti locali e comunità territoriali interessati hanno manifestato la propria contrarietà alla tratta Avigliana-Orbassano, denunciandone gli impatti ambientali, urbanistici e sociali e chiedendo che le relative risorse siano destinate alla mobilità pubblica locale;

    il Piemonte continua a subire carenze e disservizi nel trasporto ferroviario regionale, con materiale rotabile insufficiente, collegamenti poco frequenti, stazioni non pienamente accessibili e infrastrutture che necessitano di interventi di ammodernamento, elettrificazione e messa in sicurezza;

    il prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino nella tratta Collegno-Cascine Vica, infrastruttura strategica per l'intera area metropolitana, risultava nel marzo 2026 completato per circa l'80 per cento;

    per la realizzazione dell'opera sono già stati sostenuti investimenti pubblici superiori a 200 milioni di euro, mentre il fabbisogno aggiuntivo necessario per completarla integralmente è stimato in circa 70 milioni di euro;

    è politicamente ed economicamente inaccettabile che un'opera di trasporto pubblico già realizzata per circa l'80 per cento e immediatamente utile a centinaia di migliaia di cittadini rischi di fermarsi per 70 milioni di euro, mentre oltre 827 milioni rimangono vincolati a una tratta TAV ancora priva di copertura finanziaria integrale;

    il rapporto tra le risorse necessarie per completare la Linea 1 e quelle stanziate per la tratta Avigliana-Orbassano è di circa uno a dodici;

    la riallocazione delle risorse consentirebbe di completare la metropolitana e finanziare un programma straordinario per il trasporto ferroviario piemontese, producendo benefici ambientali, sociali ed economici più rapidi, diffusi e verificabili;

    la vera alternativa non è tra trasporto ferroviario e trasporto stradale, ma tra una grande opera dai costi crescenti e dai benefici incerti e un sistema capillare di metropolitane, treni regionali e servizi ferroviari metropolitani utilizzato ogni giorno da lavoratori, studenti e famiglie,

impegna il Governo:

   a sospendere, per quanto di competenza, il procedimento di approvazione definitiva e l'avvio delle procedure di affidamento della nuova tratta ferroviaria Avigliana-Orbassano;

   ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative, amministrative e contabili necessarie, compreso l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, per definanziare la tratta Avigliana-Orbassano e riprogrammare l'importo complessivo di 827,43 milioni di euro;

   a destinare 70 milioni di euro di tali risorse al completamento integrale del prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino nella tratta Collegno-Cascine Vica, assicurando il rapido affidamento delle lavorazioni residue, la continuità del cantiere e la salvaguardia degli investimenti pubblici già sostenuti;

   a destinare i restanti 757,43 milioni di euro a un programma straordinario di investimenti per il trasporto ferroviario regionale e metropolitano piemontese, da definire d'intesa con la regione Piemonte, la città metropolitana di Torino e gli enti locali interessati, finalizzato:

    a) al rinnovo e all'incremento del materiale rotabile;

    b) al potenziamento del Servizio ferroviario metropolitano di Torino e dei collegamenti regionali;

    c) all'ammodernamento tecnologico, alla messa in sicurezza e all'elettrificazione delle linee;

    d) all'eliminazione delle strozzature infrastrutturali;

    e) al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e dei nodi di interscambio;

    f) all'aumento della frequenza, della puntualità e dell'affidabilità dei collegamenti ferroviari.
9/2987-A/56. Appendino, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reca agli articoli da 8 a 13 la disciplina del percorso di transizione e attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, volta all'introduzione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale a base accrual per le pubbliche amministrazioni, destinato ad affiancare entro l'esercizio finanziario 2030 i sistemi di contabilità finanziaria attualmente vigenti;

    l'introduzione del principio della competenza economica rappresenta un passaggio strutturale di rilevante portata tecnica e organizzativa, le cui criticità applicative sono state ampiamente evidenziate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nel corso delle audizioni parlamentari, con specifico riferimento al ridotto livello di maturità contabile e informatica del settore pubblico italiano;

    il quadro dispositivo delineato dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 12, comma 4, lettera c), del decreto-legge stabilisce una disciplina differenziata per gli enti locali minori esclusi dalla fase pilota, prefigurando un regime di contabilità semplificato che, sebbene orientato a ridurre l'aggravio burocratico per i piccoli Comuni, rischia di tradursi in una mera ed inefficace riclassificazione formale qualora non sia sostenuto da un adeguato rafforzamento della capacità amministrativa e da un affiancamento operativo costante;

    la sussistenza di gravi e strutturali carenze di risorse umane, finanziarie e strumentali, unitamente all'assenza di personale con competenze professionali specialistiche nella gestione della partita doppia e degli standard ITAS, espone i piccoli comuni al rischio di un grave sovraccarico funzionale e alla necessità di ricorrere in modo sistematico ed oneroso a consulenze esterne, vanificando la ratio di razionalizzazione sottesa al processo di riforma e pregiudicando l'affidabilità dei dati di finanza pubblica da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;

    la coesistenza della contabilità finanziaria con finalità autorizzatorie con il nuovo sistema economico-patrimoniale accentua le complessità procedurali derivanti dai doppi adempimenti gestionali, esponendo gli enti di minori dimensioni al pericolo di una sovrapposizione tra logiche contabili difformi, specie in assenza di un preventivo e organico riordino delle fonti primarie di settore ed in particolare del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

    i primi controlli svolti dalla Corte dei conti sui rendiconti degli enti territoriali hanno fatto emergere gravi lacune nei dati di partenza, con inventari incompleti, difetti nel calcolo dei risconti passivi, assenza di integrazione informatica automatica e mancata rilevazione degli impegni pluriennali, fattispecie che rendono inattendibili i modelli di raccordo e le trasmissioni effettuate verso la Ragioneria Generale dello Stato,

impegna il Governo:

   ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile per salvaguardare la centralità della contabilità finanziaria autorizzatoria quale presidio costituzionale della decisione di bilancio, garantendo il pieno coordinamento della nuova disciplina con il testo unico degli enti locali, con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e con la legge n. 243 del 2012 al fine di eliminare ogni duplicazione di adempimenti;

   a prevedere regimi di forte semplificazione contabile e procedurale per gli enti locali di minori dimensioni, garantendo la sospensione delle sanzioni e dei termini applicativi fino a quando lo Stato non avrà trasferito integralmente le risorse necessarie per la formazione del personale e l'adeguamento dei software gestionali, previo parere vincolante delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

   a predisporre, congiuntamente alla definizione del regime contabile semplificato previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2026, un piano straordinario di supporto tecnico-operativo e formativo dedicato specificamente ai piccoli comuni, assicurando l'erogazione di risorse finanziarie vincolate e strumenti informatici interoperabili a titolo gratuito, al fine di evitare che la transizione al sistema accrual si risolva in un insostenibile aggravio di oneri amministrativi per gli enti locali di minori dimensioni o in un improprio ricorso a professionalità esterne.
9/2987-A/57. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    il Sud d'Italia necessita, con assoluta urgenza, di un piano organico e sistematico di interventi infrastrutturali, indispensabile per colmare lo storico divario di sviluppo con il resto del Paese e per rendere la rete della mobilità nel meridione pienamente allineata agli standard di efficienza europei, nonché ai vincolanti obiettivi di sostenibilità sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

    nell'attuale contesto infrastrutturale delle regioni meridionali, caratterizzato da una costante e diffusa sofferenza strutturale che negli ultimi anni non ha registrato miglioramenti significativi, nonostante la rilevante disponibilità finanziaria garantita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Governo ha inteso convogliare cospicue risorse economiche pubbliche nella progettazione e nella futura realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;

    a tal fine, a fronte di un costo complessivo dell'opera stimato in circa 13,5 miliardi di euro, sono stati sottratti al Mezzogiorno ben 7 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui 1,5 miliardi originariamente destinati alle regioni Calabria e Sicilia per interventi prioritari per il territorio;

    si tratta, come evidente, di risorse fondamentali che risultano vincolate alla realizzazione di un'opera caratterizzata da tempi di realizzazione del tutto incerti e da rilevanti criticità ancora irrisolte;

    il rischio concreto di danno erariale è stato opportunamente portato all'attenzione della Corte dei conti con il recente esposto presentato dalla CGIL il 27 luglio scorso in ragione dalle «gravi violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici e tutela ambientale connessi alla delibera CIPESS n. 41/2025 e agli atti presupposti relativi al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina»;

    l'elenco delle criticità che affliggono la realizzazione dell'intervento, già rilevate dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, è ormai noto e non si limita all'incertezza sul costo definitivo e complessivo dell'opera, alla mancata determinazione delle fonti di finanziamento, alla potenziale violazione delle normative europee in materia di appalti, al continuo assorbimento di ingenti risorse pubbliche da parte della Società Stretto di Messina S.p.A. senza il riscontro di alcun beneficio concreto per la collettività e sottraendo fondi essenziali alla sanità, all'istruzione e alla rete viaria primaria del Sud;

    anche sotto il profilo ambientale, si apprende che, con riferimento alla procedura IROPI di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva della Direttiva 92/43/CEE, nel settembre 2025, la Commissione avrebbe richiesto al Governo corposi e dirimenti approfondimenti e integrazioni documentali;

    dall'esame della documentazione attualmente disponibile, infatti, non risultano affatto chiare le alternative progettuali considerate e sulla base di quali presupposti lo Stato italiano intenda far prevalere l'interesse alla realizzazione dell'opera rispetto alla tutela dei siti protetti della Rete Natura 2000, né come intenda conciliare il progetto con l'obbligo di una nuova procedura di gara qualora l'aumento del prezzo dell'opera ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale previsto dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE,

impegna il Governo:

   tenuto conto delle finalità sottese al provvedimento in esame e della disposizione richiamata in premessa, alla luce della complessa interlocuzione con la Commissione europea, nelle more dell'acquisizione di un pronunciamento definitivo da parte delle istituzioni europee e degli esiti degli accertamenti della Corte dei conti in merito alla ricorrenza di potenziali profili di danno erariale, a disporre la sospensione cautelativa di ogni attività autorizzativa, negoziale ed esecutiva concernente l'opera;

   a procedere contestualmente allo svincolo e alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) distratte dal loro ambito di destinazione originario, riallocandole urgentemente sul finanziamento delle indifferibili priorità infrastrutturali del Mezzogiorno.
9/2987-A/58. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti inerenti interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    inoltre, contiene misure volte ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici per il Paese, superando i ritardi burocratici e garantendo la messa in sicurezza della viabilità nazionale e locale, essenziale anche al fine di garantire la sicurezza idrogeologica del territorio, ripristinare la viabilità danneggiata dagli eventi alluvionali e rilanciare il turismo e l'economia locale attraverso il recupero di impianti sportivi, scuole e percorsi urbani, oltre che contrastare lo spopolamento montano e colmare il divario digitale;

    si rileva, a tal proposito la necessità, più volte evidenziata, del completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni di: Borghi (Forlì-Cesena), Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), Monghidoro (Bologna), Vergato (Bologna), Sant'Agata Bolognese (Bologna), Alta Val Tidone (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), San Giovanni in Persiceto (Bologna), San Polo dei Cavalieri (Roma), Gallicano nel Lazio (Roma);

    queste opere migliorano i collegamenti, costituiscono un potenziamento stradale e di mitigazione dei fattori di rischio per la sicurezza della circolazione veicolare, sostengono i servizi essenziali e offrono nuove opportunità economiche e turistiche, oltre che di sviluppo degli insediamenti produttivi delle zone interne dell'Emilia-Romagna, dei comuni dell'Appennino tosco-emiliano, e del territorio laziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi descritti in premessa e individuati per l'anno 2026, se del caso utilizzando le risorse già iscritte per l'anno 2027 previste e disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/2987-A/59. Buonguerrieri, Gaetana Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce misure straordinarie e urgenti volte a sostenere e accelerare la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico;

    nel corso dell'istruttoria del decreto-legge sono emerse numerose esigenze di finanziamento riguardanti opere eterogenee per tipologia e finalità – manutenzione, sicurezza, riqualificazione, tutela del territorio – che, pur essendo essenziali per la funzionalità e la resilienza delle aree interessate, non risultano attualmente coperte da risorse dedicate;

    in particolare, risulta necessario procedere al finanziamento nell'anno 2027 degli interventi di sistemazione e riqualificazione delle infrastrutture stradali nel comune di Gazzola risultano coerenti con le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

    gli atti di indirizzo parlamentare possono orientare, nella fase attuativa, l'utilizzo delle risorse stanziate dal legislatore, nel rispetto delle finalità delle singole autorizzazioni di spesa e dei pertinenti capitoli di bilancio;

    l'individuazione di specifici interventi territoriali consente una più efficace allocazione delle risorse, favorendo tempestività nella realizzazione delle opere e risposta immediata alle esigenze delle comunità locali;

    con gli ordini del giorno nn. 9/2112-bis-A/209, 9/2112-bis-A/236, 9/2112-bis-A/237 e 9/2112-bis-A/238 presentati al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», nonché con l'ordine del giorno n. 9/2910/4 presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 32/2024 (A.C. 2910), sono state valutate favorevolmente le istanze di finanziamento di singoli comuni per interventi coerenti con le finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di destinare per l'anno 2027 un importo pari a euro 780.000 al finanziamento degli interventi, agli interventi di sistemazione e riqualificazione delle infrastrutture stradali nel comune di Gazzola.
9/2987-A/60. Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina l'imposta di soggiorno, riservando attualmente la facoltà di istituirla ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte;

    l'evoluzione del fenomeno turistico ha determinato una crescente diffusione dei flussi di visitatori anche verso grandi città, comuni di minori dimensioni, aree interne, borghi storici e località naturalistiche che, pur non rientrando nelle categorie attualmente previste dalla normativa, sostengono significativi oneri connessi all'erogazione dei servizi pubblici locali, alla manutenzione urbana, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza urbana;

    l'attuale disciplina determina pertanto una disparità di trattamento tra enti locali che presentano analoghe esigenze di gestione dei flussi turistici, limitando la possibilità di correlare il contributo richiesto ai visitatori ai maggiori costi sostenuti dalle amministrazioni comunali;

    il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha ampliato l'autonomia finanziaria dei comuni, stabilendo la possibilità di aumentare fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la tassazione nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti;

    appare, tuttavia, necessario valorizzare l'autonomia finanziaria di tutti gli enti locali, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, attribuendo a tutti i comuni e alle unioni di comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno, nel rispetto della propria autonomia regolamentare e delle specifiche caratteristiche del territorio, nonché consentire agli enti locali di modulare l'imposta fino al tetto massimo secondo criteri di gradualità, anche in relazione al prezzo del pernottamento ovvero alla classificazione della struttura ricettiva, così da assicurare un'applicazione maggiormente coerente con le caratteristiche del sistema turistico locale;

    il gettito derivante dall'imposta di soggiorno rappresenta uno strumento fondamentale per finanziare interventi a sostegno del turismo, della manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, dei servizi pubblici locali, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e delle iniziative di sicurezza urbana,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a riformare la disciplina dell'imposta di soggiorno, estendendo a tutti i comuni e alle unioni di comuni la facoltà di istituire il tributo, riconoscendo agli enti locali la possibilità di determinarne la misura entro il limite massimo stabilito dalla legge ovvero 10 euro per notte e di modularne l'applicazione secondo criteri di gradualità correlati al prezzo del pernottamento ovvero alla classificazione della struttura ricettiva, nel rispetto dell'autonomia regolamentare degli enti territoriali e dei princìpi di autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare adeguate risorse per il finanziamento degli interventi connessi ai flussi turistici e ai servizi pubblici locali.
9/2987-A/61. Gnassi, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 4, disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico, prorogando al 31 agosto 2026 il termine per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle strutture ricettive nell'ambito del Fondo rotativo imprese (FRI), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

    il medesimo articolo 4, al comma 1-bis introdotto in sede referente, autorizza il Ministero del turismo a svolgere gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni FRI anche successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, a tutela degli obiettivi già conseguiti e rendicontati all'Unione europea nell'ambito della Misura M1C3, Investimento 4.2.5 del PNRR;

    l'articolo 4 reca, altresì, un ulteriore comma 1-ter che autorizza la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, per gli anni 2027 e 2028, in favore del comune di Tropea, per la realizzazione di un ascensore di collegamento tra il centro storico e il lungomare, offrendo un precedente concreto di intervento puntuale a favore di specifici territori a vocazione turistica nell'ambito del medesimo provvedimento;

    il Comitato europeo delle Regioni, con il parere d'iniziativa «Promozione del turismo delle radici per una rivitalizzazione locale sostenibile», adottato in sessione plenaria il 9 ottobre 2024, ha riconosciuto il turismo delle radici quale strumento efficace per contrastare il declino demografico e la fuga di cervelli delle zone rurali europee, nonché per preservare e promuovere le identità locali attraverso il patrimonio culturale, i luoghi simbolo e le tradizioni;

    il medesimo parere del Comitato europeo delle Regioni ha espressamente rilevato come il turismo delle radici possa aprire nuove opportunità di sviluppo economico anche per le comunità che non dispongono di risorse turistiche tradizionali quali mare, neve o patrimonio culturale monumentale, e ha invitato la Commissione europea e gli Stati membri a esplorare modalità di finanziamento per il sostegno del turismo sostenibile e delle radici;

    il Comitato europeo delle Regioni ha altresì ritenuto opportuno che alle persone interessate vengano forniti, in collaborazione con regioni, comuni e altri soggetti pubblici e privati, i contenuti riguardanti il proprio territorio d'origine attraverso una piattaforma digitale espressamente dedicata alla promozione dei servizi per i turisti delle radici, sottolineando l'importanza della digitalizzazione degli archivi e dell'impiego di piattaforme tecnologiche avanzate che permettano ai discendenti di riallacciare il contatto con i luoghi in cui i loro parenti hanno vissuto, lavorato o studiato;

    il medesimo parere ha inoltre evidenziato la necessità di promuovere iniziative fondate sull'ecosostenibilità e sulla digitalizzazione per valorizzare i piccoli villaggi e le aree rurali, anche attraverso il recupero di abitazioni e infrastrutture in disuso, così da incentivare legami più duraturi tra i turisti delle radici e i territori di origine delle proprie famiglie, con benefici indiretti anche in termini di smart working;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1, ha già destinato risorse pari a 20 milioni di euro al progetto «Turismo delle Radici», coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale attraverso il programma ITALEA, per favorire il legame identitario tra l'Italia e la sua vasta diaspora, stimata in circa 80 milioni di oriundi e discendenti di emigrati italiani nel mondo;

    in tale prospettiva è sorta, per iniziativa di alcuni comuni pionieri (tra cui Celico, Cleto, Falerna e Gerace, in Calabria), l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici (Aicotur), impegnata nella digitalizzazione degli archivi storici, nella formazione di guide genealogiche e nella costruzione di reti stabili con le comunità italiane e italo-discendenti all'estero, in piena coerenza con le raccomandazioni espresse dal Comitato europeo delle Regioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare, nell'ambito delle risorse residue o di successiva programmazione del Fondo rotativo imprese di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, ovvero mediante interventi puntuali analoghi a quello già disposto in favore del comune di Tropea, una quota di risorse agli interventi infrastrutturali e digitali funzionali all'accoglienza dei viaggiatori delle radici nei comuni aderenti ad Aicotur;

   a promuovere, in coerenza con le indicazioni del parere del Comitato europeo delle Regioni del 9 ottobre 2024, lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale dedicata al turismo delle radici, che consenta agli oriundi e ai discendenti di emigrati italiani nel mondo di accedere a contenuti genealogici, storici e culturali relativi ai territori di origine dei propri avi, in collaborazione con regioni, comuni e soggetti pubblici e privati attivi sul territorio;

   a sostenere la digitalizzazione degli archivi anagrafici, parrocchiali e diocesani e l'impiego di tecnologie avanzate, ivi comprese soluzioni di intelligenza artificiale per la ricerca genealogica, al fine di agevolare l'interazione diretta tra gli italo-discendenti e i luoghi in cui i loro antenati hanno vissuto, lavorato o studiato, come raccomandato dal medesimo parere del Comitato europeo delle Regioni;

   a valutare, analogamente a quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 4 in favore delle imprese beneficiarie del FRI turistico, l'estensione di forme di flessibilità amministrativa e di supporto istruttorio in favore dei comuni impegnati in progetti di turismo delle radici, anche oltre le scadenze ordinariamente previste dai bandi PNRR di riferimento;

   a promuovere, in raccordo con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, adeguate forme di collaborazione istituzionale con Aicotur, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa, al fine di consolidare la rete «Italea – Comuni delle radici italiane» e di dare attuazione, a livello nazionale, alle raccomandazioni formulate dal Comitato europeo delle Regioni;

   a favorire percorsi strutturati di formazione professionale per guide turistiche, archivisti e mediatori culturali specializzati nel settore, in sinergia con gli enti locali, le università e le associazioni rappresentative della diaspora italiana nel mondo.
9/2987-A/62. Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei Ponti sul fiume Po delle province e delle città metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati;

    a seguito della espressione della manifestazione di interesse, entro il mese di aprile 2025 doveva essere pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzazione degli interventi da finanziare: il citato decreto è stato, tuttavia, pubblicato solamente il 24 luglio scorso, così da rendere impossibile per gli enti interessati avviare le complesse procedure di gara, per le quali è in vigore il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026;

    è necessario posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori per consentire agli enti di espletare correttamente le procedure di gara,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti volti a prorogare il termine di cui all'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fissando una data tale da consentire agli enti di espletare correttamente le procedure di gara.
9/2987-A/63. Fornaro, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di intervenire con urgenza in materia di interventi infrastrutturali, coordinando risorse del PNRR e stanziamenti straordinari diretti a sostenere le opere strategiche e la continuità operativa del Paese;

    la gestione degli eventi meteorologici estremi si connette direttamente alle disposizioni del provvedimento in materia di tutele e di accelerazione per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica, il quale riconosce la necessità indifferibile di predisporre strumenti e tutele idonee a fronteggiare l'impatto distruttivo ed eccezionale degli eventi meteorologici avversi che colpiscono la rete e le opere pubbliche del territorio nazionale;

    gli eventi meteorologici estremi e le continue emergenze climatiche si manifestano con frequenza, virulenza e capillarità sempre maggiori sul territorio italiano, come attestato dai dati dell'Osservatorio Città-Clima di Legambiente che registrano una media superiore a 350 eventi estremi all'anno nell'ultimo triennio e confermato dalle rilevazioni ufficiali dell'ISPRA, secondo cui il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio idrogeologico, con oltre 1,3 milioni di residenti in aree a elevata pericolosità da frana e più di 6,8 milioni soggetti a medio-alto rischio di alluvione; tali calamità, stando ai dati della protezione civile stime commissariali, hanno generato un impatto economico complessivo sul Paese stimato in oltre 15 miliardi di euro, di cui oltre 6 miliardi destinati al solo ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, a fronte di una spesa pubblica consuntivata dal Ministero dell'economia e delle finanze che supera mediamente i 3 miliardi di euro all'anno gestiti in regime di somma urgenza e gestione post-emergenziale;

    tra i casi più recenti si annoverano le drammatiche manifestazioni idrogeologiche ed alluvionali che hanno devastato diverse regioni, tra cui l'Emilia-Romagna (colpita nel maggio 2023 da oltre 4.500 frane e dall'esondazione di 23 corsi d'acqua, con danni complessivi stimati in oltre 8,5 miliardi di euro), le Marche (con l'alluvione del settembre 2022 che ha provocato danni per oltre 2 miliardi di euro) e la Toscana (colpita dalla tempesta Ciarán nel novembre 2023 con danni stimati in circa 1,9 miliardi di euro). Anche la violenta ondata di maltempo verificatasi nel mese di luglio 2026, che ha interessato ampie aree dell'Emilia-Romagna, ha colpito duramente numerosi piccoli comuni, tra cui Vigarano Mainarda, Bondeno e altri comuni della provincia di Ferrara, provocando ingenti danni alla viabilità locale, ai ponti, alle reti idriche, agli edifici pubblici e, più in generale, al patrimonio infrastrutturale comunale;

    la ricorrenza sistematica di tali fenomeni idrogeologici a livello nazionale dimostra come i danni materiali non costituiscano più un'eccezione congiunturale, bensì una vulnerabilità strutturale del territorio che richiede una capacità di risposta finanziaria ed amministrativa immediata, costante e pianificata;

    di fronte a una simile vulnerabilità sistemica, il Governo ad oggi non ha provveduto ad istituire né a rifinanziare un fondo permanente destinato in modo specifico agli interventi urgenti ed indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da tali manifestazioni estreme;

    tale carenza normativa e finanziaria penalizzano drammaticamente le amministrazioni dei piccoli comuni, in particolare quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, le quali si trovano in evidente carenza di organico tecnico, privi di risorse a bilancio idonee ad affrontare spese di somma urgenza e sprovvisti di procedure amministrative e contabili semplificate per procedere tempestivamente alla messa in sicurezza ed al ripristino dei servizi essenziali per i cittadini,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, ad adottare le necessarie iniziative legislative volte ad istituire e rifinanziare un fondo permanente destinato agli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da eventi meteorologici estremi, garantendo contestualmente procedure amministrative, contabili ed autorizzative fortemente semplificate ed accelerate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
9/2987-A/64. Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti (A.C. 2987);

    il capo I del decreto-legge disciplina le «Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali» e, nello specifico dell'articolo 1, l'edilizia residenziale pubblica costituisce una componente essenziale e inscindibile delle infrastrutture sociali e dello sviluppo del nostro paese;

    l'accesso all'edilizia residenziale pubblica costituisce un presidio fondamentale del welfare a tutela delle famiglie fragili, con primario riguardo ai cittadini italiani che contribuiscono da anni al sistema sociale e fiscale;

    la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità del radicamento territoriale quale punteggio preferenziale nelle graduatorie comunali, rispondendo tale criterio ad esigenze di ragionevolezza ed equità, valorizzando la continuità della presenza, l'integrazione e il contributo dei cittadini alla comunità locale;

    al fine di rendere realmente efficace il criterio del radicamento territoriale, occorre prevedere, quale linea guida di indirizzo statale, una rilevanza percentuale di tale premialità sul punteggio complessivo assegnabile nelle graduatorie comunali;

    la parità di trattamento tra i richiedenti deve basarsi su controlli oggettivi, equi e trasparenti, rendendo vincolante la prioritaria verifica e la certificazione della non possidenza di immobili o redditi all'estero, affinché non si generino ingiustificate disparità rispetto ai cittadini italiani il cui patrimonio e reddito sono interamente tracciabili;

    risulta prioritario valorizzare e premiare anche la storicità contributiva e la continuità lavorativa locale di chi ha concretamente sostenuto il sistema economico e la finanza pubblica;

    la tutela del patrimonio abitativo pubblico deve rappresentare un presidio di coesione sociale volto a contrastare lo spopolamento dei territori e a sostenere la natalità, favorendo i nuclei familiari con presenza sul territorio da più generazioni;

    peraltro, è necessario un concreto ed efficace monitoraggio della corretta applicazione di tali criteri nei singoli bandi locali, da perfezionarsi d'intesa con Regioni ed enti locali, raccordando i flussi informativi e verificando l'omogeneità dei criteri comunali, per evitare sperequazioni e distorsioni nell'assegnazione degli alloggi a danno delle famiglie italiane,

impegna il Governo:

   ad adottare linee guida di indirizzo statale che stabiliscano l'inserimento del requisito del radicamento territoriale, con premialità crescenti fino a quindici anni di residenza, quale criterio di priorità e punteggio preferenziale nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP;

   ad adottare le opportune iniziative affinché, quale espressione delle linee guida di indirizzo statale, nell'ambito della regolamentazione dei punteggi preferenziali per il radicamento e la residenza storica, venga stabilita una quota di incidenza percentuale significativa e determinante del punteggio premiale, fino ad almeno il trenta per cento del punteggio complessivo attribuibile nella graduatoria;

   a promuovere l'introduzione dell'obbligo vincolante di certificazione ed esibizione di idonea documentazione attestante l'assenza di proprietà immobiliari o redditi nel paese d'origine per i cittadini stranieri richiedenti, garantendo la parità di trattamento ed effettivi controlli incrociati sul patrimonio posseduto all'estero;

   a prevedere tra i criteri di punteggio preferenziale la valorizzazione, debitamente documentata, della storicità lavorativa e contributiva versata sul territorio nazionale e locale, riconoscendo il contributo effettivo dato al sistema fiscale ed economico della comunità;

   ad adottare le opportune iniziative volte a introdurre specifiche clausole di salvaguardia e riserve di punteggio aggiuntivo per i nuclei familiari con una consolidata continuità di residenza storica nel territorio e per le giovani coppie residenti, quale misura prioritaria di contrasto alla denatalità e allo spopolamento dei comuni;

   ad adottare, d'intesa con le regioni, meccanismi di controllo preventivo di conformità sui bandi comunali per verificare la legittima applicazione dei criteri ed il rispetto dei punteggi, assicurando la massima trasparenza affinché le risorse pubbliche destinate alle case popolari rispondano prima di tutto al fabbisogno delle famiglie italiane radicate nel territorio nazionale.
9/2987-A/65. Furgiuele, Davide Bergamini, Bof, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti volti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e l'avanzamento delle opere infrastrutturali di interesse pubblico, intervenendo specificamente agli articoli 1 e 2 sulle tempistiche di realizzazione e sulle procedure amministrative;

    nell'ambito dell'attuazione delle misure PNRR, i comuni e gli enti locali ricoprono un ruolo centrale in qualità di soggetti attuatori, gestendo una quota rilevante degli investimenti destinati alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del territorio, all'edilizia scolastica e alle infrastrutture sociali locali;

    tuttavia, l'attuale quadro temporale imposto dal Piano stabilisce termini di aggiudicazione, esecuzione e rendicontazione dei lavori estremamente rigidi, tali da generare criticità operative nell'azione amministrativa degli enti locali;

    dalle rilevazioni statistiche, dalle stime diffuse dall'Associazione nazionale comuni italiani e dai report di monitoraggio del servizio studi della Camera e della Ragioneria Generale dello Stato, emerge un quadro di forte sofferenza operativa per una percentuale stimata tra il 40 per cento e il 50 per cento dei comuni italiani nella gestione delle scadenze PNRR e questa percentuale sale ad oltre il 65 per cento se si considerano specificamente i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i quali soffrono di uno strutturale sottorganico tecnico;

    tali ritardi sono ascrivibili a molteplici fattori strutturali non imputabili alle amministrazioni locali, tra cui il forte sottorganico tecnico e la lentezza nelle procedure di reclutamento straordinario; l'impatto dell'inflazione e del rialzo dei prezzi dei materiali da costruzione, che ha imposto continue e onerose varianti e revisioni dei quadri economici progettuali; la macchinosità burocratica nell'ottenimento dei pareri vincolanti (paesaggistici, ambientali, archeologici) all'interno delle conferenze di servizi; la sovrapposizione tra la normativa transitoria del vecchio e del nuovo Codice dei contratti pubblici;

    i dati statistici esistenti dimostrano il concreto rischio che centinaia di comuni non riescano a completare il collaudo e la rendicontazione finale delle opere entro i termini tassativi attualmente previsti dal piano;

    l'eventuale mancato rispetto di tali scadenze determinerebbe conseguenze finanziarie catastrofiche per gli enti locali, portando alla revoca o perdita dei finanziamenti già assegnati e imponendo ai comuni di coprire con fondi propri o con l'assunzione di debito le opere già parzialmente realizzate o in stato avanzato di esecuzione, con il rischio di dissesto finanziario per le amministrazioni più vulnerabili;

    si rende pertanto indispensabile un intervento normativo concordato e coordinato, diretto a disporre una congrua proroga delle scadenze operative per gli interventi a regia comunale, finalizzata a salvaguardare gli investimenti, proteggere la stabilità dei bilanci locali e garantire il completo e perfetto conseguimento degli obiettivi materiali previsti dal PNRR,

impegna il Governo:

   ad adottare, in aderenza alle finalità degli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, idonee iniziative normative volte a concedere una proroga dei termini di completamento, collaudo e rendicontazione degli interventi infrastrutturali PNRR affidati alla gestione dei comuni;

   a concordare con le competenti sedi europee le necessarie flessibilità temporali per salvaguardare le opere in corso d'esecuzione, evitando la perdita dei finanziamenti già assegnati e assicurando il pieno raggiungimento dei target del piano.
9/2987-A/66. Pierro, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di interventi infrastrutturali e di razionalizzazione del demanio, intersecando la gestione strategica delle risorse pubbliche indispensabili per lo sviluppo economico, il turismo e la continuità del sistema produttivo nazionale;

    le disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento di esame afferiscono alla riqualificazione infrastrutturale del settore turistico volto al sostegno della filiera turistica nazionale;

    in tale ambito, la materia delle concessioni demaniali marittime costituisce un asset infrastrutturale di primario rilievo economico e territoriale per il paese, la cui stabilità ordinamentale è presupposto indefettibile per la sicurezza degli investimenti e per la coesione economico-sociale delle aree costiere;

    il settore delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo versa in uno stato di grave incertezza giuridica ed economica, aggravato dal protrarsi della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e da un contenzioso giurisprudenziale complesso e articolato che ha determinato un grave pregiudizio per la certezza del diritto;

    pur non sussistendo, nei Trattati, una gerarchia che subordini la proprietà alla concorrenza, ciononostante, la Corte di giustizia dell'Unione europea è pervenuta a praticare una riqualificazione funzionale della concessione demaniale marittima da mero contratto di locazione a provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un'attività di servizi;

    peraltro, sebbene l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) individui espressamente nella scarsità delle risorse naturali la condizione pregiudiziale e vincolante per l'applicazione delle procedure di selezione pubblica, gli Stati membri godono di un preciso margine di discrezionalità nell'individuare i criteri, i parametri e le metodologie scientifiche e amministrative più adeguate a valutare la sussistenza di tali condizioni sul proprio territorio;

    in tal senso, il Governo italiano ha esercitato tale discrezionalità adottando quale parametro di valutazione il criterio dei macro-aggregati su scala nazionale, da cui è emerso che oltre due terzi della risorsa costiera italiana risultano liberi e pienamente erogabili per nuove iniziative economiche;

    la Commissione europea ha rigettato la mappatura per macro-aggregati imponendo il parametro locale-comunale, ignorando la Corte dell'Unione europea (causa C-464/24 dell'11 luglio 2024 «S.I.I.B.» e del 4 giugno 2024 «Balneari Rimini») che ha confermato la discrezionalità statale e l'esclusione dalla Bolkestein per le concessioni antecedenti al 28 dicembre 2009 prorogate solo ex lege;

    l'illegittimo sconfinamento della Commissione dell'Unione europea e la conseguente violazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione sono stati evidenziati dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nella recente ordinanza «Balneari Rimini II» del 10 luglio 2026, che ha confermato il carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE, con una risposta secca e chiara sulla necessità di una preventiva verifica della non scarsità della risorsa naturale da parte dello Stato, validando come corretta la mappatura nazionale comunicata dal Governo con la nota del 6 ottobre 2023;

    la Commissione ha adottato un palese doppio standard, poiché accetta correntemente il parametro dei macro-aggregati nazionali in settori strategici a risorsa limitata (quali lo spettro radioelettrico, la gestione dei bacini idrografici e la pianificazione dei rifiuti), mentre ha negato il medesimo criterio al demanio marittimo italiano,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa urgente volta a risolvere definitivamente la situazione del comparto balneare italiano, garantendo la piena tutela degli investimenti effettuati e la continuità aziendale delle imprese concessionarie;

   a presentare una formale reiterazione della richiesta di archiviazione della procedura di infrazione pendente, insistendo, sulla base dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con l'ordinanza del 10 luglio 2026, nel denunciare la palese violazione del margine di discrezionalità spettante all'Italia, affermando l'inapplicabilità della Direttiva Servizi sulla base del dato aggregato nazionale e contestando l'illegittimità del doppio standard interpretativo e dell'imposizione del parametro comunale quale criterio unico di valutazione della scarsità della risorsa.
9/2987-A/67. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    da anni è atteso l'adeguamento dello svincolo di Scandicci (Firenze), infrastruttura strategica destinata a garantire un collegamento diretto tra l'autostrada A1 Napoli-Milano e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), il cui assetto attuale non risponde più ai volumi di traffico, con gravi criticità per la sicurezza stradale, la qualità della vita dei cittadini e la competitività del tessuto produttivo dell'area;

    il progetto definitivo dell'opera, predisposto da Autostrade per l'Italia s.p.a., risulta completato da anni ed è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, conclusasi solo il 7 marzo 2024 con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha escluso il progetto «Svincolo di Scandicci: allacciamento A1 – S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno – viabilità urbana» dalla procedura di VIA;

    tali ritardi hanno determinato lo slittamento delle tempistiche originariamente previste, che indicavano l'inaugurazione dell'opera entro novembre 2027;

    il tema è già stato affrontato in due ordini del giorno (atti n. 9/1937-A/67, approvato dall'Assemblea nel luglio 2024, e n. 9/02416-A/003, accolto come raccomandazione nel luglio 2025), che impegnano il Governo a garantire tempi certi per l'apertura al traffico dello svincolo di Scandicci, sbloccando le risorse necessarie e assicurando l'avvio tempestivo dei cantieri, impegni tuttavia rimasti in larga parte inattuati: la conferenza dei servizi, avviata a novembre 2024 e formalmente convocata a inizio 2025, vede ancora il progetto esecutivo in fase di predisposizione, con avvio dei lavori ipotizzato non prima del 2027 e conclusione a fine 2028;

    le risorse per la realizzazione dell'opera sarebbero ricomprese nel piano complessivo degli investimenti di Autostrade per l'Italia, che prevede circa 36 miliardi di euro di stanziamenti, di cui 22 miliardi destinati ad ammodernamenti entro il 2028, piano tuttavia soggetto all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la cui effettiva copertura per lo specifico intervento di Scandicci non risulta ancora formalmente certificata;

    un articolo di stampa del 28 dicembre 2025 ha dato conto delle forti preoccupazioni espresse dall'amministrazione comunale di Scandicci, che denuncia l'assenza di passi concreti verso il via libera definitivo, nonostante la disponibilità del concessionario ad avviare i lavori e la rilevanza strategica dell'opera per la mobilità metropolitana e nazionale, circostanze già segnalate con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04845, presentata il 30 dicembre 2025;

    interpellato sul punto lo scorso 3 luglio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che Autostrade per l'Italia ha completato il progetto di fattibilità tecnico-economica dello svincolo, in procinto di essere presentato sul territorio, cui seguirà la progettazione esecutiva, con l'obiettivo dichiarato di avviare i lavori all'inizio del 2027, precisando di sollecitare costantemente il concessionario affinché rispetti tale cronoprogramma;

    tale dichiarazione, per quanto positiva nell'indicare una tempistica, non è accompagnata da un atto formale che vincoli il concessionario e l'amministrazione al rispetto della scadenza indicata, né da un aggiornamento pubblico e verificabile dello stato di avanzamento del procedimento, restando quindi aperti gli stessi profili di criticità già rappresentati con l'interrogazione n. 5-04845 in ordine ai tempi dell'iter autorizzativo, alla copertura finanziaria e alla trasparenza del monitoraggio,

impegna il Governo:

   a garantire tempi certi e definitivi per la conclusione dell'iter autorizzativo, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei cantieri dello svincolo di Scandicci, assicurando il rispetto del cronoprogramma indicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 3 luglio, con l'avvio dei lavori all'inizio del 2027, nel rispetto degli impegni già assunti con gli ordini del giorno richiamati in premessa;

   ad assicurare la piena e vincolante copertura finanziaria dell'opera, chiarendo lo stato di approvazione del piano complessivo degli investimenti di Autostrade per l'Italia e adottando ogni iniziativa utile affinché le risorse destinate allo svincolo di Scandicci non siano ulteriormente rinviate o ridimensionate;

   ad attivare un monitoraggio costante e trasparente sullo stato di avanzamento del procedimento e dei lavori, coinvolgendo gli enti territoriali interessati, e a riferire alle Camere, con cadenza periodica e comunque prima della conclusione dell'esame del presente provvedimento, sullo stato della progettazione esecutiva, della conferenza dei servizi e della relativa copertura finanziaria.
9/2987-A/68. Bonafè.


   La Camera

impegna il Governo:

   a garantire tempi certi e definitivi per la conclusione dell'iter autorizzativo, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei cantieri dello svincolo di Scandicci, assicurando il rispetto del cronoprogramma indicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 3 luglio, con l'avvio dei lavori all'inizio del 2027, nel rispetto degli impegni già assunti con gli ordini del giorno richiamati in premessa;

   ad assicurare la piena e vincolante copertura finanziaria dell'opera, chiarendo lo stato di approvazione del piano complessivo degli investimenti di Autostrade per l'Italia e adottando ogni iniziativa utile affinché le risorse destinate allo svincolo di Scandicci non siano ulteriormente rinviate o ridimensionate;

   ad attivare un monitoraggio costante e trasparente sullo stato di avanzamento del procedimento e dei lavori, coinvolgendo gli enti territoriali interessati, e a riferire alle Camere, con cadenza periodica e comunque prima della conclusione dell'esame del presente provvedimento, sullo stato della progettazione esecutiva, della conferenza dei servizi e della relativa copertura finanziaria.
9/2987-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13-quinquies, del provvedimento in esame introdotto in sede referente, reca disposizioni relative al funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, prevedendo la proroga dei contratti del personale e misure di integrazione dello stesso;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);

    il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

    l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

    i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile» evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;

    l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;

    le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della Giustizia Amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;

    con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;

    le organizzazioni sindacali, in particolare la FP CGIL, hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa necessaria per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di tutto il personale precario PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa, superando il limite dei 6.919 posti ed evidenziando il valore dell'esperienza già maturata nell'Ufficio per il Processo, a semplificare le procedure selettive: a rendere i concorsi su inPA più semplici, rapidi ed efficienti, evitando graduatorie a termine che prolungano la precarietà e scoraggiano i lavoratori, a individuare risorse finanziarie stabili e dedicate per integrare definitivamente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione ordinaria della giustizia italiana, nonché a destinare risorse adeguate al Fondo per la contrattazione integrativa del comparto Giustizia, sbloccando la tempestiva sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per valorizzare, riqualificare e dare prospettive sia al personale di ruolo sia a quello precario.
9/2987-A/69. Viggiano, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    la risposta all'interrogazione 5-05611, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio scorso nella Commissione trasporti, evidenzia la rilevanza strategica del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese non solo per i territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Liguria, ma per l'intero sistema logistico nazionale, in quanto costituisce uno dei principali collegamenti tra il porto di La Spezia, la Pianura padana e i corridoi europei del trasporto merci;

    il progetto della prima fase dell'opera relativa al raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, di circa 8 chilometri di linea, è stato inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma RFI 2022-2026, divenuto operativo il 30 giugno scorso, per un valore complessivo di circa 516 milioni di euro, a fronte di finanziamenti già disponibili per circa 360 milioni di euro;

    sotto il profilo procedurale, si è appreso dal bollettino della Commissione trasporti che, a seguito dell'approvazione da parte del CIPE, il progetto, inizialmente sospeso per carenza di risorse, è stato riattivato grazie all'azione del Commissario straordinario e che, a seguito della Conferenza dei servizi, con Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2024 il progetto definitivo è stato approvato, pur in presenza di una copertura finanziaria non ancora integrale, come consentito dalla normativa vigente per gli interventi commissariati;

    tra i significativi benefìci attesi si citano l'incremento della capacità della linea e della regolarità dell'esercizio ferroviario, la soppressione dei passaggi a livello urbani, la dismissione della tratta storica all'interno della città di Parma, il miglioramento delle prestazioni del traffico merci e nuove opportunità di rigenerazione urbana delle aree interessate, la nuova configurazione dell'ingresso nella stazione di Parma, con la separazione dei flussi pari e dispari, soluzione che consentirà una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e una migliore integrazione con la linea Milano-Bologna,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative occorrenti affinché sia conclusa in tempi brevi la progettazione esecutiva della prima fase del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, relativa alla tratta Parma-Vicofertile, siano individuati i 156 milioni mancanti alla copertura integrale dell'opera e sia avviato il cantiere per la realizzazione della linea dal carattere strategico per i trasporti ferroviari dell'intero Paese.
9/2987-A/70. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali;

    la risposta all'interrogazione 5-05611, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 luglio scorso nella Commissione trasporti, evidenzia la rilevanza strategica del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese non solo per i territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Liguria, ma per l'intero sistema logistico nazionale, in quanto costituisce uno dei principali collegamenti tra il porto di La Spezia, la Pianura padana e i corridoi europei del trasporto merci;

    il progetto della prima fase dell'opera relativa al raddoppio della tratta Parma-Vicofertile, di circa 8 chilometri di linea, è stato inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma RFI 2022-2026, divenuto operativo il 30 giugno scorso, per un valore complessivo di circa 516 milioni di euro, a fronte di finanziamenti già disponibili per circa 360 milioni di euro;

    sotto il profilo procedurale, si è appreso dal bollettino della Commissione trasporti che, a seguito dell'approvazione da parte del CIPE, il progetto, inizialmente sospeso per carenza di risorse, è stato riattivato grazie all'azione del Commissario straordinario e che, a seguito della Conferenza dei servizi, con Ordinanza n. 4 del 16 ottobre 2024 il progetto definitivo è stato approvato, pur in presenza di una copertura finanziaria non ancora integrale, come consentito dalla normativa vigente per gli interventi commissariati;

    tra i significativi benefìci attesi si citano l'incremento della capacità della linea e della regolarità dell'esercizio ferroviario, la soppressione dei passaggi a livello urbani, la dismissione della tratta storica all'interno della città di Parma, il miglioramento delle prestazioni del traffico merci e nuove opportunità di rigenerazione urbana delle aree interessate, la nuova configurazione dell'ingresso nella stazione di Parma, con la separazione dei flussi pari e dispari, soluzione che consentirà una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e una migliore integrazione con la linea Milano-Bologna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico economica, di adottare tutte le iniziative occorrenti affinché sia conclusa in tempi brevi la progettazione esecutiva della prima fase del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, relativa alla tratta Parma-Vicofertile, e di prevedere adeguate risorse finanziarie per la copertura integrale dell'opera e sia avviato il cantiere per la realizzazione della linea dal carattere strategico per i trasporti ferroviari dell'intero Paese.
9/2987-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 14 del provvedimento interviene sulle risorse destinate al sistema dell'istruzione, rendendo disponibili fino a 100 milioni di euro, nell'ambito del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, per interventi connessi all'intelligenza artificiale;

    la diffusione dell'intelligenza artificiale sta producendo una profonda trasformazione dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e delle competenze richieste dalle imprese, con effetti destinati a interessare in particolare la manifattura, l'automazione, i servizi, il commercio e il turismo;

    la capacità del sistema produttivo italiano di cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale dipenderà in misura significativa dalla disponibilità di competenze tecniche e professionali adeguate e dalla capacità del sistema formativo di rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese;

    in tale contesto, gli ITS Academy rappresentano uno strumento particolarmente efficace di raccordo tra formazione e sistema produttivo, grazie alla collaborazione strutturale con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche e alla capacità di costruire percorsi formativi coerenti con le professionalità richieste dal mercato del lavoro;

    è necessario evitare che le risorse destinate alla formazione sull'intelligenza artificiale si traducano esclusivamente in percorsi di alfabetizzazione generale, favorendo invece anche lo sviluppo di competenze specialistiche e immediatamente applicabili nei processi produttivi e nell'organizzazione delle imprese;

    particolare attenzione deve essere rivolta alle piccole e medie imprese, che costituiscono una componente essenziale del sistema produttivo nazionale ma che possono incontrare maggiori difficoltà nell'accesso alle competenze e alle professionalità necessarie per introdurre efficacemente soluzioni basate sull'intelligenza artificiale,

impegna il Governo:

   anche nell'ambito dell'attuazione degli interventi in materia di intelligenza artificiale di cui all'articolo 14 finanziati attraverso le risorse previste dal provvedimento, a favorire il coinvolgimento degli ITS Academy, delle università, degli istituti tecnici e professionali, degli enti di ricerca e delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;

   a promuovere, nell'ambito delle predette iniziative, percorsi dedicati all'applicazione concreta dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, nell'automazione, nella logistica, nel commercio, nel turismo e nei servizi, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei territori a maggiore vocazione manifatturiera;

   a favorire la costruzione di partenariati tra sistema formativo e sistema produttivo finalizzati all'individuazione delle competenze professionali maggiormente richieste dalla trasformazione tecnologica in corso;

   a prevedere adeguati strumenti di monitoraggio degli interventi finanziati, anche con riferimento alle competenze effettivamente acquisite, all'inserimento occupazionale dei partecipanti e alla capacità dei percorsi realizzati di rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese.
9/2987-A/71. Grippo, Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 14 del provvedimento interviene sulle risorse destinate al sistema dell'istruzione, rendendo disponibili fino a 100 milioni di euro, nell'ambito del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, per interventi connessi all'intelligenza artificiale;

    la diffusione dell'intelligenza artificiale sta producendo una profonda trasformazione dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e delle competenze richieste dalle imprese, con effetti destinati a interessare in particolare la manifattura, l'automazione, i servizi, il commercio e il turismo;

    la capacità del sistema produttivo italiano di cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale dipenderà in misura significativa dalla disponibilità di competenze tecniche e professionali adeguate e dalla capacità del sistema formativo di rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese;

    in tale contesto, gli ITS Academy rappresentano uno strumento particolarmente efficace di raccordo tra formazione e sistema produttivo, grazie alla collaborazione strutturale con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche e alla capacità di costruire percorsi formativi coerenti con le professionalità richieste dal mercato del lavoro;

    è necessario evitare che le risorse destinate alla formazione sull'intelligenza artificiale si traducano esclusivamente in percorsi di alfabetizzazione generale, favorendo invece anche lo sviluppo di competenze specialistiche e immediatamente applicabili nei processi produttivi e nell'organizzazione delle imprese;

    particolare attenzione deve essere rivolta alle piccole e medie imprese, che costituiscono una componente essenziale del sistema produttivo nazionale ma che possono incontrare maggiori difficoltà nell'accesso alle competenze e alle professionalità necessarie per introdurre efficacemente soluzioni basate sull'intelligenza artificiale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento degli ITS Academy, delle università, degli istituti tecnici e professionali, degli enti di ricerca e delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;

   a promuovere, nell'ambito delle predette iniziative, percorsi dedicati all'applicazione concreta dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, nell'automazione, nella logistica, nel commercio, nel turismo e nei servizi, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei territori a maggiore vocazione manifatturiera;

   a favorire la costruzione di partenariati tra sistema formativo e sistema produttivo finalizzati all'individuazione delle competenze professionali maggiormente richieste dalla trasformazione tecnologica in corso;

   a prevedere adeguati strumenti di monitoraggio degli interventi finanziati, anche con riferimento alle competenze effettivamente acquisite, all'inserimento occupazionale dei partecipanti e alla capacità dei percorsi realizzati di rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese.
9/2987-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame interviene sull'attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale;

    nello specifico, si prevedono percorsi di alfabetizzazione e formazione volti a favorire un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale;

    i chatbot di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati non solo per ottenere informazioni, ma anche per ricevere consigli, conforto e supporto personale, con il rischio che l'interazione assuma una dimensione emotiva o relazionale;

    tale fenomeno può riguardare la generalità degli utenti, ma assume particolare rilievo tra le persone più giovani e vulnerabili;

    secondo il rapporto di Save the Children «XVI Atlante dell'infanzia – Senza filtri 2025», circa il 42 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per chiedere aiuto in momenti di tristezza, solitudine o ansia o per ricevere consigli su scelte personali;

    un'indagine della Fondazione Carolina rileva inoltre che il 20 per cento degli adolescenti percepisce con il chatbot un rapporto che va oltre la semplice interazione e che il 76 per cento teme che le persone possano isolarsi, preferendo tali strumenti alle relazioni umane;

    appare pertanto necessario che i percorsi di alfabetizzazione affrontino anche i rischi legati all'uso emotivo e relazionale dei chatbot,

impegna il Governo

a destinare parte delle risorse alla formazione sull'uso consapevole dei chatbot di intelligenza artificiale di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, anche per prevenire i rischi di dipendenza e coinvolgimento emotivo nelle interazioni di natura affettiva o di supporto personale.
9/2987-A/72. Onori, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame interviene sull'attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale;

    nello specifico, si prevedono percorsi di alfabetizzazione e formazione volti a favorire un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale;

    i chatbot di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati non solo per ottenere informazioni, ma anche per ricevere consigli, conforto e supporto personale, con il rischio che l'interazione assuma una dimensione emotiva o relazionale;

    tale fenomeno può riguardare la generalità degli utenti, ma assume particolare rilievo tra le persone più giovani e vulnerabili;

    secondo il rapporto di Save the Children «XVI Atlante dell'infanzia – Senza filtri 2025», circa il 42 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per chiedere aiuto in momenti di tristezza, solitudine o ansia o per ricevere consigli su scelte personali;

    un'indagine della Fondazione Carolina rileva inoltre che il 20 per cento degli adolescenti percepisce con il chatbot un rapporto che va oltre la semplice interazione e che il 76 per cento teme che le persone possano isolarsi, preferendo tali strumenti alle relazioni umane;

    appare pertanto necessario che i percorsi di alfabetizzazione affrontino anche i rischi legati all'uso emotivo e relazionale dei chatbot,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'attività di formazione prevista dal provvedimento in esame preveda anche contenuti relativi alla prevenzione dei rischi di dipendenza e coinvolgimento emotivo nelle interazioni di natura affettiva o di supporto personale.
9/2987-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico, prorogando il termine previsto per la realizzazione degli interventi di potenziamento delle strutture ricettive sotto il profilo della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale;

    l'imposta di soggiorno costituisce uno strumento essenziale per consentire agli enti locali interessati da rilevanti flussi turistici di finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione e valorizzazione del territorio e dei beni culturali, servizi di trasporto pubblici locali, mobilità e decoro della città;

    la disciplina vigente consente ai comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche superiori a venti volte il numero dei residenti di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo previsto per Roma Capitale, pari a 10 euro per notte di soggiorno;

    il predetto requisito quantitativo presenta elementi di rigidità e può determinare disparità tra enti territoriali che, pur sostenendo rilevanti oneri connessi alla gestione dei flussi turistici, alla mobilità, alla sicurezza, alla pulizia urbana e all'erogazione dei servizi pubblici locali, non raggiungono la soglia stabilita dalla legislazione vigente;

    le criticità legati al turismo che i comuni capoluogo di regione e i comuni capoluogo di città metropolitana sono chiamate ad affrontare, per dimensione, funzioni esercitate e capacità attrattiva, rendono necessaria una disciplina più uniforme e coerente dell'imposta di soggiorno;

    la città di Milano, per esempio, costituisce una delle principali destinazioni turistiche, economiche e congressuali del Paese ed è interessata da flussi di visitatori che determinano rilevanti esigenze di finanziamento dei servizi pubblici locali e degli interventi di accoglienza, mobilità e valorizzazione urbana,

impegna il Governo:

   ad adottare, nel primo provvedimento utile e comunque in tempo utile per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2027, iniziative normative volte a consentire ai comuni capoluogo di regione e ai comuni capoluogo di città metropolitana, in considerazione delle maggiori esigenze connesse ai flussi turistici, ai servizi pubblici locali e alla valorizzazione del territorio, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro per notte, indipendentemente dal rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente;

   a riconoscere espressamente al comune di Milano la possibilità di applicare l'imposta di soggiorno fino al medesimo importo massimo già previsto per Roma Capitale e per il comune di Venezia;

   a estendere anche all'anno 2027 la facoltà di incremento dell'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
9/2987-A/73. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, con particolare riferimento al settore dei servizi ferroviari, siderurgico, della ricezione turistica e della sicurezza energetica;

    nello specifico, la disciplina recata dall'articolo 1, commi 139-148-ter della legge n. 145 del 2018, ha previsto specifici contributi destinati agli enti locali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (le cosiddette «medie opere»), fissando termini stringenti per l'affidamento dei lavori, il cui mancato rispetto comporta il recupero delle risorse assegnate;

    ciò ha determinato, nel tempo, un sempre maggiore coinvolgimento degli enti locali, incaricati di dare seguito agli obblighi burocratici e di monitoraggio necessari al fine di garantire la concreta realizzazione delle predette opere;

    successivamente, numerosi interventi sono stati ricondotti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con conseguente applicazione degli ulteriori obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal sistema REGIS, determinando un ulteriore aggravio degli adempimenti amministrativi a carico degli enti locali;

    la rimodulazione del PNRR – intervenuta di fatto definanziando alcuni di questi interventi – ha generato il rischio che molte di queste opere rimanessero incomplete. Tuttavia, in numerosi casi il mancato rispetto dei termini di affidamento non è derivato dall'inerzia delle amministrazioni, bensì dalla necessità di coordinare gli interventi con altre opere già finanziate, dall'espletamento di procedure espropriative, da approfondimenti geologici e progettuali o dall'utilizzo di centrali uniche di committenza e stazioni uniche appaltanti, circostanze che hanno inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione delle opere;

    nonostante tali criticità, molte amministrazioni hanno comunque avviato o realizzato gli interventi, sostenendo spese, stipulando contratti e dando corso a opere di rilevante interesse pubblico, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio;

    l'eventuale recupero dei contributi già assegnati per opere ormai concluse o in avanzato stato di realizzazione determinerebbe, pertanto, gravi ripercussioni sugli equilibri finanziari degli enti locali, oltre a compromettere il completamento di interventi essenziali per la sicurezza delle comunità interessate;

    l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha più volte rappresentato l'esigenza di introdurre una disciplina di salvaguardia per le opere già affidate o in corso di esecuzione, evidenziando come l'interesse pubblico prevalente sia quello di garantire la tutela della stabilità finanziaria degli enti locali, nonché il completamento di interventi infrastrutturali che costituiscono un volano per l'economia dei medesimi enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i contributi destinati alle medie opere, valutando l'implementazione di misure di proroga o di regolarizzazione dei termini di affidamento dei lavori nei confronti degli enti locali che abbiano dato attuazione agli interventi, anche al fine di evitare il recupero delle risorse assegnate nei casi in cui le opere risultino già affidate, in corso di esecuzione o completate, garantendone il pieno completamento e la tutela degli equilibri di bilancio degli enti locali interessati.
9/2987-A/74. Sottanelli, Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, con particolare riferimento al settore dei servizi ferroviari, siderurgico, della ricezione turistica e della sicurezza energetica;

    nello specifico, la disciplina recata dall'articolo 1, commi 139-148-ter della legge n. 145 del 2018, ha previsto specifici contributi destinati agli enti locali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (le cosiddette «medie opere»), fissando termini stringenti per l'affidamento dei lavori, il cui mancato rispetto comporta il recupero delle risorse assegnate;

    ciò ha determinato, nel tempo, un sempre maggiore coinvolgimento degli enti locali, incaricati di dare seguito agli obblighi burocratici e di monitoraggio necessari al fine di garantire la concreta realizzazione delle predette opere;

    successivamente, numerosi interventi sono stati ricondotti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con conseguente applicazione degli ulteriori obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal sistema REGIS, determinando un ulteriore aggravio degli adempimenti amministrativi a carico degli enti locali;

    la rimodulazione del PNRR – intervenuta di fatto definanziando alcuni di questi interventi – ha generato il rischio che molte di queste opere rimanessero incomplete. Tuttavia, in numerosi casi il mancato rispetto dei termini di affidamento non è derivato dall'inerzia delle amministrazioni, bensì dalla necessità di coordinare gli interventi con altre opere già finanziate, dall'espletamento di procedure espropriative, da approfondimenti geologici e progettuali o dall'utilizzo di centrali uniche di committenza e stazioni uniche appaltanti, circostanze che hanno inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione delle opere;

    nonostante tali criticità, molte amministrazioni hanno comunque avviato o realizzato gli interventi, sostenendo spese, stipulando contratti e dando corso a opere di rilevante interesse pubblico, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio;

    l'eventuale recupero dei contributi già assegnati per opere ormai concluse o in avanzato stato di realizzazione determinerebbe, pertanto, gravi ripercussioni sugli equilibri finanziari degli enti locali, oltre a compromettere il completamento di interventi essenziali per la sicurezza delle comunità interessate;

    l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha più volte rappresentato l'esigenza di introdurre una disciplina di salvaguardia per le opere già affidate o in corso di esecuzione, evidenziando come l'interesse pubblico prevalente sia quello di garantire la tutela della stabilità finanziaria degli enti locali, nonché il completamento di interventi infrastrutturali che costituiscono un volano per l'economia dei medesimi enti,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i contributi destinati alle medie opere, valutando l'implementazione di misure di proroga o di regolarizzazione dei termini di affidamento dei lavori nei confronti degli enti locali che abbiano dato attuazione agli interventi, anche al fine di evitare il recupero delle risorse assegnate nei casi in cui le opere risultino già affidate, in corso di esecuzione o completate, garantendone il pieno completamento e la tutela degli equilibri di bilancio degli enti locali interessati.
9/2987-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, comunemente denominata come «TAV», costituisce un collegamento ad alta capacità per il traffico misto di merci e passeggeri tra i nodi di Torino e di Lione, destinato a rappresentare la sezione centrale del Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), già disciplinata dal regolamento (UE) n. 1315/2013 e oggi dal regolamento (UE) 2024/1679, che ha abrogato il precedente quadro regolatorio;

    accanto all'infrastruttura ferroviaria si colloca un sistema di interventi a favore dei territori interessati dalla cantierizzazione, segnatamente in Val di Susa, volto a mitigare gli impatti derivanti dalla presenza pluriennale dei lavori e a favorire ricadute positive sul piano economico, occupazionale e sociale;

    sul piano operativo, tale sistema distingue, da un lato, le opere di mitigazione e compensazione previste o prescritte nell'ambito del progetto e poste a carico del promotore TELT – tra cui l'interramento degli elettrodotti, gli interventi di rinaturalizzazione e le altre misure connesse alla sostenibilità ambientale dell'opera – e, dall'altro, gli interventi di accompagnamento ai cantieri e al territorio, destinati a intercettare in sede locale le ricadute occupazionali e di sviluppo generate dall'attività di cantiere;

    l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame reca un'autorizzazione di spesa per un totale di 50,2 milioni di euro al fine di realizzare le opere compensative inerenti al collegamento ferroviario Torino-Lione;

    tali risorse, tuttavia, sono spalmate nel quinquennio 2026-2030, risultando gravemente insufficienti per le necessità del territorio, con decine di amministratori locali e comunità interessate che continuano ad esprimere forte preoccupazione, anche alla luce dell'imminente intensificazione delle attività di cantiere;

    ribadendo la necessità di una netta condanna che deve arrivare da parte di tutte le forze politiche nei confronti della devastazione e delle pesanti violenze perpetrate dai gruppi sovversivi contro i cantieri TAV e le forze dell'ordine,

impegna il Governo

ad adoperarsi, nel primo provvedimento utile o quantomeno nella prossima sessione di bilancio, affinché le risorse destinate alle opere compensative vengano aumentate al fine di rispettare a pieno gli accordi economici stipulati con le comunità e gli amministratori coinvolti.
9/2987-A/75. Ruffino.


   La Camera

impegna il Governo

ad adoperarsi, nel primo provvedimento utile o quantomeno nella prossima sessione di bilancio, affinché le risorse destinate alle opere compensative vengano aumentate al fine di rispettare a pieno gli accordi economici stipulati con le comunità e gli amministratori coinvolti.
9/2987-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate alla disattivazione del reattore nucleare di ricerca «RTS», intervenendo così su un capitolo residuale, ma non per questo irrilevante, della filiera nucleare nazionale, quello del decommissioning degli impianti storici;

    la gestione ordinata dello smantellamento delle installazioni nucleari pregresse rappresenta un'ulteriore occasione per riaffermare, anche in sede parlamentare, la competenza tecnica e industriale che il Paese ha comunque conservato in ambito nucleare, tra ricerca, radioprotezione e gestione del ciclo del combustibile, patrimonio che non va disperso ma valorizzato in una prospettiva di rilancio della produzione elettronucleare;

    il sistema energetico nazionale continua a presentare una struttura del mix di generazione fortemente dipendente da fonti fossili di importazione, con conseguenti criticità in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, esposizione alla volatilità dei prezzi internazionali e difficoltà a garantire, con le sole fonti rinnovabili non programmabili, una capacità di generazione costante (baseload) adeguata a sostenere i processi di elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione industriale;

    il medesimo provvedimento, all'articolo 5, richiama espressamente l'esigenza di garantire «la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici» e la «resilienza funzionale di infrastrutture strategiche», obiettivi che non possono prescindere da una riflessione organica sul contributo che una fonte energetica a bassissime emissioni di carbonio, programmabile e ad alta densità energetica come il nucleare può offrire al sistema elettrico nazionale;

    la tassonomia dell'Unione europea per la finanza sostenibile ha da tempo riconosciuto l'energia nucleare, comprese le tecnologie di nuova generazione, quale attività economica ecosostenibile ai fini della transizione, al pari di altre fonti a basse emissioni;

    numerosi Paesi europei stanno investendo in modo significativo nello sviluppo di nuove tecnologie nucleari, inclusi i piccoli reattori modulari (SMR) e i reattori avanzati (AMR), con l'obiettivo di garantire sicurezza energetica, competitività industriale e rispetto degli obiettivi climatici;

    l'Italia, mantiene competenze scientifiche, industriali e di filiera che possono essere pienamente recuperate e messe a valore in un percorso di reintroduzione dell'energia nucleare nel mix energetico nazionale;

    a tal fine, l'attuale Governo ha varato un progetto di legge, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura, in materia di energia nucleare sostenibile, il quale delega lo stesso Governo ad adottare i relativi decreti attuativi entro ulteriori dodici mesi dall'approvazione definitiva,

impegna il Governo:

   a dare piena e rapida attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 relative alla disattivazione del reattore «RTS», assicurando che le competenze tecniche e la capacità industriale impiegate nelle attività di decommissioning siano preservate e messe a sistema in una logica di continuità della filiera nucleare nazionale;

   ad adottare, con la massima priorità e in tempi rapidi, le iniziative anche normative necessarie a sostenere il ritorno dell'energia nucleare in Italia;

   a promuovere, in tale ottica, un piano di investimenti pubblici e privati, anche attraverso partenariati industriali e la partecipazione a programmi europei, volto allo sviluppo della filiera nucleare italiana, alla formazione di personale specializzato e al rilancio della ricerca applicata, così da collocare il nucleare tra le priorità strategiche per la sicurezza energetica e la competitività del sistema Paese.
9/2987-A/76. Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    l'articolo 4, nello specifico, introduce disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle strutture ricettive, prorogando al 31 agosto 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR);

    la predetta linea di intervento rientra nella misura M1C3 – I.4.2 «Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche», la quale è destinata a finanziare una serie di interventi volti a rafforzare la competitività delle aziende del settore tramite il Fondo per la competitività delle imprese turistiche. Tra gli obiettivi principali vi sono il rafforzamento della competitività degli operatori del settore, il sostegno alle imprese attive nel turismo, gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile, il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità, nonché l'incremento dell'integrazione tra le imprese per migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie;

    in tale contesto, gli investimenti in interventi finalizzati a realizzare la transizione energetica e digitale delle infrastrutture rappresentano un'occasione imperdibile per favorire, al contempo, una transizione del lavoro improntata a maggiore stabilità occupazionale, formazione, sicurezza sul lavoro, nonché a un decremento della stagionalità povera. Un investimento agevolato, soprattutto nell'ambito delle previsioni del PNRR, dovrebbe produrre valore sociale misurabile – a partire dalla qualità dell'occupazione – favorendo l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento delle competenze digitali e ambientali dei lavoratori, nonché la valorizzazione delle filiere locali;

    a tal fine, risulterebbe determinante prevedere, nel quadro dei requisiti di accesso alle agevolazioni di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, requisiti premiali per le aziende che favoriscano nuove opportunità di occupazione stabile – anche in conformità con gli obiettivi della programmazione europea in materia – con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e femminile e alla parità di genere, nonché alla contrattazione di secondo livello, alla formazione continua e alla sostenibilità territoriale,

impegna il Governo

a continuare a riconoscere, nell'ambito dei criteri di concessione delle agevolazioni previste nel quadro delle misure e degli investimenti infrastrutturali connessi al PNRR, tra le quali il Fondo rotativo imprese, una premialità ai progetti che promuovano un incremento della qualità del lavoro, con particolare riferimento all'occupazione stabile, alla parità di genere, e all'imprenditoria giovanile e femminile, così come specificato nei criteri previsti dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 sui contratti pubblici, PNRR e PNC.
9/2987-A/77. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici attraverso la previsione di un commissario straordinario che provveda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori;

    con riferimento alle procedure e agli atti connessi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, così come richiamati dal comma 2 del citato articolo 5, urge ricordare come tali infrastrutture costituiscano un presidio strategico per la sicurezza energetica nazionale, in quanto assicura una quota rilevante del fabbisogno di gas naturale, contribuendo alla stabilità del sistema, alla diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento;

    l'industria del GNL costituisce una filiera consolidata a livello globale: infatti, il gas naturale liquefatto viene prodotto, trattato, stoccato e rigassificato in tutto il mondo, almeno dalla metà del secolo scorso, ricorrendo a consolidate misure di sicurezza e controllo;

    alla luce degli attuali scenari di crisi internazionale e di volatilità dei mercati, appare necessario che tutte le forze politiche e parlamentari sostengano senza alcun tentennamento la messa a terra di tali infrastrutture le quali, rimediando alla miopia dei decenni passati, consentiranno di garantire una quota degli approvvigionamenti energetici del Paese e, conseguentemente, la sua sicurezza nazionale,

impegna il Governo

nell'ottica di riconoscere l'importanza strategica di assicurare un approvvigionamento energetico a costi competitivi per famiglie e aziende e, in particolare, per le industrie energivore, a sostenere sin dal breve periodo ogni iniziativa volta a rafforzare la resilienza del sistema energetico nazionale anche attraverso la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
9/2987-A/78. Rosato, Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

    nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni relative a interventi infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali, confermando la rilevanza strategica che la realizzazione e la gestione delle infrastrutture rivestono per la competitività del sistema economico e per la mobilità dei cittadini;

    il comma 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, assegna al comune di Serravalle Scrivia un contributo di 300 mila euro per l'anno in corso e di 800 mila euro per l'anno 2027 per consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di una nuova viabilità di collegamento tra ambiti urbanizzati nel territorio del comune stesso;

    il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha stanziato circa 300 milioni di euro per il miglioramento e la sicurezza della mobilità nelle aree interne, note per essere contraddistinte prevalentemente da territorio collinare, ovvero montano, e sovente caratterizzate da un elevato valore paesaggistico e ambientale;

    in tal senso, la particolare conformazione del territorio rende difficili gli spostamenti tra le diverse aree interne del Paese, rendendo necessario intervenire per migliorare la sicurezza della viabilità, realizzare percorsi pedonali protetti e rendere più sicuro e agevole l'accesso al centro storico;

    a titolo esemplificativo, si cita l'esempio del progetto per la realizzazione di un percorso pedonale protetto nel comune di Apecchio (Pesaro e Urbino);

    il miglioramento dell'accessibilità e della messa in sicurezza di strade, in special modo delle aree interne, è un obiettivo necessario per offrire anche un supporto sociale, potenziando ed efficientando la viabilità dei comuni coinvolti, specialmente per le categorie deboli, quali pedoni e ciclisti;

    peraltro, un ruolo di rilievo è anche dato dalla riduzione dell'inquinamento e da una generale riorganizzazione viaria utile anche allo sviluppo del turismo della zona,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, nell'ambito degli interventi infrastrutturali finanziati, in tutto o in parte, sia a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sia su quelle del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), siano sostenuti i progetti finalizzati a migliorare la sicurezza della mobilità, l'accessibilità al centro storico e la qualità degli spazi pubblici in particolar modo delle aree interne, come nel caso del citato progetto finanziato nel comune di Apecchio (Pesaro e Urbino).
9/2987-A/79. D'Alessio, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13-sexies del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015;

    in particolare, la norma citata dispone la proroga di un anno di alcuni dei termini previsti dall'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale 19 marzo 2015 e il differimento di ulteriori adempimenti a carico delle strutture sanitarie;

    la disposizione risponde alla necessità di consentire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio e di evitare limitazioni dell'attività o chiusure delle strutture sanitarie, anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR;

    le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, aventi superficie superiore a 500 metri quadrati, tra le quali rientrano i poliambulatori che presentano tali caratteristiche dimensionali, non risultano tuttavia espressamente ricomprese nella proroga introdotta dal citato articolo 13-sexies del provvedimento all'esame dell'Aula;

    appare necessario evitare che tale esclusione determini limitazioni o interruzioni dell'attività delle strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con conseguenti ricadute sulla continuità dell'assistenza territoriale e sulla piena operatività delle strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza, mediante apposite circolari interpretative e applicative ovvero, ove necessario, mediante iniziative normative da adottare nel primo provvedimento utile, volte ad assicurare che il regime di proroga e differimento dei termini previsto dall'articolo 13-sexies del provvedimento in esame, relativo agli adempimenti di adeguamento antincendio, trovi applicazione anche alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, ivi compresi i poliambulatori e le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio aventi superficie complessiva superiore a 500 metri quadrati.
9/2987-A/80. Miele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13-sexies del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015;

    in particolare, la norma citata dispone la proroga di un anno di alcuni dei termini previsti dall'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale 19 marzo 2015 e il differimento di ulteriori adempimenti a carico delle strutture sanitarie;

    la disposizione risponde alla necessità di consentire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio e di evitare limitazioni dell'attività o chiusure delle strutture sanitarie, anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR;

    le strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, aventi superficie superiore a 500 metri quadrati, tra le quali rientrano i poliambulatori che presentano tali caratteristiche dimensionali, non risultano tuttavia espressamente ricomprese nella proroga introdotta dal citato articolo 13-sexies del provvedimento all'esame dell'Aula;

    appare necessario evitare che tale esclusione determini limitazioni o interruzioni dell'attività delle strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con conseguenti ricadute sulla continuità dell'assistenza territoriale e sulla piena operatività delle strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative normative volte ad assicurare che il regime di proroga e differimento dei termini previsto dall'articolo 13-sexies del provvedimento in esame, relativo agli adempimenti di adeguamento antincendio, trovi applicazione anche alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, ivi compresi i poliambulatori e le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio aventi superficie complessiva superiore a 500 metri quadrati.
9/2987-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Miele.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ENERGIA, DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA, DELLA GESTIONE DELLE MIGRAZIONI, DELL'EDUCAZIONE, DELL'INNOVAZIONE, DELLA DIASPORA, DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICA E DELLA CRESCITA INTELLIGENTE, FATTO A ROMA IL 13 NOVEMBRE 2025 (A.C. 2788)

A.C. 2788 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, di seguito denominato «Accordo».

A.C. 2788 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

A.C. 2788 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2788 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2788 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è diretto a ratificare l'Accordo quadro volto ad estendere la cooperazione strategica tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, includendo espressamente al suo interno la gestione dei flussi migratori e richiamando l'implementazione del Protocollo bilaterale sottoscritto il 6 novembre 2023;

    nello specifico, al paragrafo 5 del suddetto Accordo, le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nel contrasto alle migrazioni irregolari, impegnandosi formalmente a rafforzare «la loro cooperazione nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani», convenendo di lavorare fianco a fianco per costruire partenariati con i Paesi di origine e transito sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della EU Global Gateway Strategy, per rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania e per implementare il Protocollo del 6 novembre 2023 quale «modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE»;

    l'intero impianto logistico e funzionale dei centri di trattenimento e di identificazione realizzati nelle località albanesi di Schengjin e Gjadër – e che l'Accordo assume a modello virtuoso – si inserisce in verità in un'operazione dal costo finanziario palesemente esorbitante, stimato in oltre 670 milioni di euro complessivi fino al 2028, con costi di gestione corrente che superano i 118 milioni di euro annui per il biennio 2025-2026;

    a fronte di un simile e gravoso impegno economico, tali strutture sono rimaste di fatto inutilizzate o precocemente svuotate a causa di sistematici rilievi di illegittimità, traducendosi in un evidente sperpero di denaro pubblico, aggravato dalle ingenti spese correnti destinate alle trasferte, al vitto e all'alloggio del personale ministeriale e delle forze dell'ordine ivi dislocate;

    le risorse destinate al «modello Albania» risultano sottratte a capitoli di spesa cruciali per il bilancio dello Stato e per la tutela dei servizi essenziali ai cittadini sul territorio nazionale, quali la sanità pubblica, l'istruzione, il welfare e il potenziamento delle politiche sociali;

    sotto il profilo dei diritti fondamentali, l'esternalizzazione delle procedure di frontiera e del diritto d'asilo configura una grave compressione del diritto alla difesa, ostacola il monitoraggio indipendente delle condizioni di detenzione da parte delle organizzazioni competenti e riduce le garanzie procedurali minime spettanti ai richiedenti asilo, in aperta violazione dei princìpi della Costituzione italiana e delle convenzioni internazionali;

    la fragilità giuridica di tale impianto è stata definitivamente sancita dalla magistratura nazionale e dalla fondamentale pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 1° agosto 2025, la quale ha smantellato la presunzione assoluta della qualifica di «Paese di origine sicuro», ribadendo l'obbligo di piena applicazione del diritto dell'Unione europea laddove le procedure siano gestite direttamente dalle autorità di uno Stato membro, ancorché fuori dai confini continentali,

impegna il Governo:

   a rinegoziare le disposizioni dell'accordo in esame relative al settore migratorio e alla gestione dei flussi irregolari, conseguentemente astenendosi dall'adottare disposizioni attuative e bloccando contestualmente l'invio e l'erogazione di ulteriori risorse economiche destinate al mantenimento e al funzionamento delle strutture di Schengjin e Gjadër;

   a ricondurre l'intera gestione dell'accoglienza e delle procedure di esame delle domande d'asilo all'interno del territorio nazionale, garantendo il pieno rispetto dell'articolo 10 della Costituzione italiana e della normativa comunitaria;

   a destinare i fondi risparmiati dalla cessazione del «modello Albania» a interventi prioritari sul territorio nazionale, con particolare riferimento al rafforzamento e al finanziamento degli organici delle forze dell'ordine e del Servizio sanitario nazionale, nonché alle politiche attive di inclusione sociale e di gestione ordinaria dell'accoglienza.
9/2788/1. Braga, Francesco Silvestri, Fratoianni, Boschi, Magi, Provenzano, Riccardo Ricciardi, Zanella, Ghirra.