XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. IV, N. 4-A
Doc. IV, n. 4-A – Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove
Tempo complessivo: 2 ore e 50 minuti (*).
| Relatore per la maggioranza | 15 minuti |
| Relatori di minoranza |
20 minuti
(complessivamente) |
| Richiami al Regolamento | 5 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale |
20 minuti
(con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 1 ora e 41 minuti |
| Fratelli d'Italia | 20 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 14 minuti |
| Lega – Salvini premier | 12 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 12 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 11 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 7 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 7 minuti |
| Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare | 7 minuti |
| Italia Viva – Casa riformista | 7 minuti |
| Misto: | 8 minuti |
| Futuro Nazionale Vannacci – Free | 4 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
| +Europa- Stati Uniti D'Europa | 2 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 10 minuti al gruppo di appartenenza del deputato interessato.
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 4 agosto 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 3 agosto 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
EVI ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e altre disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, i ruoli e il reclutamento del personale a essa destinato» (3064);
CONTE ed altri: «Istituzione del Fondo di sviluppo per l'economia, le infrastrutture e l'innovazione» (3065);
ILARIA FONTANA ed altri: «Disposizioni concernenti la depavimentazione, il ripristino della permeabilità dei suoli e la rinaturalizzazione delle aree urbane» (3066);
MIELE: «Istituzione della Fondazione “Ospedale Santa Maria Goretti di Latina” per l'umanizzazione delle cure» (3067).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In data 3 agosto 2026 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le dimore storiche ubicate nelle aree interne e riconoscimento della funzione culturale territoriale» (3070);
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Istituzione della Piattaforma nazionale delle competenze delle persone sottoposte a misura penale e disposizioni in materia di interoperabilità e gestione dei dati» (3071);
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo» (3072);
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione territoriale e la tutela del suolo agricolo e delle aree interne» (3073).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge LATINI: «Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo» (2969) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Loizzo, Maffioli e Miele.
Trasmissione dal Senato.
In data 3 agosto 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 1663. – «Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali» (approvato dal Senato) (3068);
S. 1877. – Senatori SIGISMONDI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara» (approvata dal Senato) (3069).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ZARATTI: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla legge 6 marzo 1987, n. 89, e altre disposizioni in materia di acquisto e detenzione di armi da fuoco e di rilascio della licenza di porto d'armi» (2251) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
ZARATTI: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da tali reati» (2672) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
ASCANI ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'identità personale contro la diffusione di immagini e contenuti audio o video prodotti o modificati mediante programmi informatici, applicazioni digitali o sistemi di intelligenza artificiale» (2927) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, X e XIV.
Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sull'attività svolta dal comitato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 4 agosto 2026 (Doc. XXXIV, n. 5).
Tale documento sarà stampato e distribuito.
Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 150 del 10 giugno – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 728),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, prima sezione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, sollevate, in riferimento all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli articoli 5 e 87, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, prima sezione:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 151 del 22 giugno – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 729),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 586 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione seconda civile, in funzione di giudice dell'esecuzione:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 152 del 23 giugno – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 730),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 153 dell'8 luglio – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 731),
con la quale:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, sezione 1:
alla VI Commissione (Finanze).
La Corte costituzionale, in data 24 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 148 del 23 giugno – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 726),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, quest'ultimo nella parte in cui prevede «di cui al comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», 3, comma 1, nella parte in cui prevede «di cui all'articolo 2, comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», e 4, commi 2 e 6, nella parte in cui prevede «di cui all'articolo 2, comma 1,» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, questi ultimi nella parte in cui prevedono «di cui al comma 1» anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito», 7, primo periodo, e secondo periodo, limitatamente alle parole «Entro il medesimo termine,», nonché nella parte in cui prevede «, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere», anziché «, il quale trasmette alla Commissione il proprio parere», 8, nella parte in cui prevede «Entro tre giorni dall'acquisizione», anziché «Dopo l'acquisizione», 9, primo periodo, nella parte in cui prevede «entro sette giorni dalla» anziché «dopo la», e 12, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 10, e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, nonché dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché agli articoli 3 e 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, nonché degli articoli 6 e 7 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, promosse, in riferimento all'articolo 1 17, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione, nonché agli articoli 3 e 4, lettera i), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
Sentenza n. 149 del 20 maggio – 24 luglio 2026 (Doc. VII, n. 727),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefìci ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefìci ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna:
alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 634).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 635).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 636).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2026 (Doc. LXXIII-bis, n. 16).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro per lo sport
e i giovani.
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 30 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato italiano paralimpico, riferita all'anno 2025, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (COM(2026) 319 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri (COM(2026) 326 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo (COM(2026) 404 final), corredata dal relativo allegato (COM(2026) 404 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione (COM(2026) 387 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Competitività del settore bancario e mercato unico bancario (COM(2026) 615 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2026 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2026) 900 final).
Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in data 14 luglio 2026, ha trasmesso la dichiarazione dell'Aja e le risoluzioni approvate durante la 33a Sessione annuale dell'Assemblea, svoltasi all'Aja dal 4 all'8 luglio 2026, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
dichiarazione dell'Aja (Doc. XII-quinquies, n. 68) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa: necessità di liberare i prigionieri di guerra e i detenuti civili e di garantire il ritorno dei bambini ucraini» (Doc. XII-quinquies, n. 69) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Giustizia internazionale, diritto umanitario e diritti umani come fondamento per una pace giusta e duratura e per la sicurezza nella regione OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 70) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla «Lotta alla radicalizzazione giovanile online» (Doc. XII-quinquies, n. 71) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sul «Rafforzamento di un approccio globale, cooperativo ed incentrato sulla persona nel contrasto al traffico e all'uso di droga e sulla lotta alla criminalità organizzata e a ogni mafia nell'area OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 72) – alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione su «L'Ucraina quale indispensabile garante di sicurezza» (Doc. XII-quinquies, n. 73) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Mantenere i giovani al centro: rafforzare la democrazia, la sicurezza e il capitale umano nella regione dell'OSCE in un contesto di cambiamento demografico» (Doc. XII-quinquies, n. 74) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
risoluzione su «Contrasto della repressione finanziaria transnazionale e della strumentalizzazione della Direzione esecutiva di Interpol, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e sicurezza informatica» (Doc. XII-quinquies, n. 75) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul «Promuovere la cooperazione nella governance dell'intelligenza artificiale nella regione OSCE» – (Doc. XII-quinquies, n. 76) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
risoluzione sulle «Prospettive giovanili sugli alloggi a prezzi accessibili come pilastro dell'agenda giovani, pace e sicurezza nella regione OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 77) – alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione su «La tratta di esseri umani e la schiavitù moderna: promuovere il dialogo e rafforzare la cooperazione negli Stati partecipanti dell'OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 78) – alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione su «Difendere l'integrità elettorale e le libertà fondamentali in Georgia» (Doc. XII-quinquies, n. 79) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui «Crimini di guerra in corso contro gli operatori dei media e violazioni dei loro diritti durante la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina» – (Doc. XII-quinquies, n. 80) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «La situazione in Belarus nel contesto della sicurezza regionale, della repressione transnazionale e dei diritti umani» – (Doc. XII-quinquies, n. 81) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «La situazione delle minoranze nazionali e delle popolazioni indigene nella Federazione Russa» – (Doc. XII-quinquies, n. 82) – alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa a proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: FARAONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE «ENZO TORTORA» IN MEMORIA DELLE VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI (A.C. 441) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BISA ED ALTRI; PITTALIS ED ALTRI (A.C. 1657-1694)
A.C. 441 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 441 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1:
al comma 3, alinea, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere e sopprimere le parole: nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente;
sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, e 1.122, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 441 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno di ogni anno quale «Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti:
a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;
b) sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.
4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.
5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, sopprimere le parole: «Enzo Tortora».
Conseguentemente, al Titolo, sopprimere le parole: «Enzo Tortora».
1.151. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, sostituire le parole: «Enzo Tortora» in memoria delle con le seguenti: «Enzo Tortora» e.
Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «Enzo Tortora» in memoria delle con le seguenti: «Enzo Tortora» e.
1.151.(Testo modificato nel corso della seduta) Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: degli errori giudiziari con le seguenti: dell'ingiusta detenzione.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: delle vittime degli errori giudiziari con le seguenti: delle vittime dell'ingiusta detenzione;
al Titolo, sostituire le parole: di errori giudiziari con le seguenti: dell'ingiusta detenzione.
1.128. Dori.
Al comma 1, dopo le parole: degli errori giudiziari aggiungere le seguenti: nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.
Conseguentemente:
al comma 3:
alinea sostituire le parole da: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: i consigli giudiziari, i consigli degli ordini degli avvocati territoriali e le università promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di denegata giustizia nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli enti locali, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, possono organizzare cerimonie, convegni e attività in ricordo dei fatti, delle vittime di errori giudiziari, nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.;
al Titolo, dopo le parole: vittime di errori giudiziari aggiungere le seguenti: nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.
1.100. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In occasione della giornata nazionale di cui al comma 1, i consigli giudiziari, i consigli degli ordini degli avvocati territoriali e le università promuovono assemblee cittadine, manifestazioni pubbliche, momenti di incontro, riflessione e dibattito volti a tramandare la memoria di vicende oggetto di errori giudiziari e a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza del principio di non colpevolezza e delle regole del giusto processo, come sancite dall'articolo 111 della Costituzione.;
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo.
1.101. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.
Conseguentemente:
al comma 3:
alinea, sostituire le parole da: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: i consigli giudiziari, i consigli degli ordini degli avvocati territoriali e le università promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza;
alla lettera b) sostituire le parole: equidistante tra accusa e difesa con la seguente: imparziale;
dopo lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo.
1.102. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: le università promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera b) sostituire le parole: equidistante tra accusa e difesa con la seguente: imparziale;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo.
1.105. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, alinea, sostituire la parola: promuovono con la seguente: possono promuovere.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo alinea, sopprimere le parole: nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente;
sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: degli studenti.
1.152. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
(Approvato)
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: d'innocenza con le seguenti: di non colpevolezza.
1.153. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: principio del.
*1.150. Pittalis.
*1.154. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
(Approvato)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli enti locali con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, possono organizzare cerimonie, convegni e attività in ricordo dei fatti, delle vittime di errori giudiziari, nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.
1.110. Ascari, Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo.
1.103. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge per vittime di errori giudiziari si intendono i soggetti ai quali è stata riconosciuta l'ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.
1.129. Dori.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: i consigli giudiziari, i consigli degli ordini degli avvocati territoriali e le università promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza.
1.104. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sul valore della libertà aggiungere la seguente: personale.
1.130. Dori.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ristretti in custodia cautelare con le seguenti: destinatari di un provvedimento giudiziario di restrizione della libertà personale.
1.131. Dori.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: in contraddittorio tra le parti fino alla fine della lettera con le seguenti: in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.
1.106. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: equidistante con la seguente: imparziale.
1.132. Dori.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di denegata giustizia nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri.
1.107. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dell'opinione pubblica, sull'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e sulla prevenzione degli errori giudiziari.
1.108. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo.
1.109. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sostituire le parole da: Al fine di conservare fino a: al minimo degli errori giudiziari con le seguenti: Ai fini della presente legge.
1.133. Dori.
Al comma 4, sopprimere le parole: , rinnovare e costruire.
1.111. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sostituire le parole: , rinnovare e costruire con le seguenti: e rinnovare.
1.112. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sopprimere le parole da: , nonché iniziative finalizzate fino alla fine del comma.
1.113. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 441 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta all'esame istituisce la «Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari»;
in tale occasione si prevedono iniziative presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado volte a sensibilizzare gli studenti sul valore delle libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio e di trattamento e sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale: si prevedono altre iniziative, quali manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione; iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari;
oltre a tali emblematiche iniziative e nell'ambito delle medesime, pare necessario prevederne anche ulteriori atte a dare una dimensione reale degli errori «di giustizia», mediante un monitoraggio circa i dati relativi ai provvedimenti di inammissibilità delle richieste di revisione e di riparazione per l'ingiusta detenzione, con indicazione delle motivazioni di tali provvedimenti, al fine di individuare le criticità del sistema e apportare i necessari correttivi,
impegna il Governo
a valutare l'adozione delle iniziative normative necessarie ad attuare il monitoraggio circa l'entità e le cause degli errori «di giustizia», al fine di garantire la piena aderenza del procedimento penale ai principi costituzionali che lo presidiano e lo regolano.
9/441/1. Calderone.
La Camera,
premesso che:
la proposta all'esame istituisce la «Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari»;
in tale occasione si prevedono iniziative presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado volte a sensibilizzare gli studenti sul valore delle libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio e di trattamento e sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale: si prevedono altre iniziative, quali manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione; iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari;
oltre a tali emblematiche iniziative e nell'ambito delle medesime, pare necessario prevederne anche ulteriori atte a dare una dimensione reale degli errori «di giustizia», mediante un monitoraggio circa i dati relativi ai provvedimenti che li hanno causati,
impegna il Governo
a valutare l'adozione delle iniziative normative necessarie ad attuare il monitoraggio circa l'entità e le cause degli errori di giustizia.
9/441/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Calderone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce la «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari», riconoscendo il 17 giugno quale giornata volta a costruire e rinnovare una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari;
l'articolo 1, comma 3, lettera a), del provvedimento individua tra le finalità della Giornata la sensibilizzazione sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio oltre che quale regola di trattamento, di coloro che sono sottoposti a procedimento penale;
la disciplina della responsabilità civile dei magistrati è recata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, la quale configura un sistema di responsabilità indiretta: il cittadino danneggiato agisce nei confronti dello Stato per il fatto commesso dal magistrato con dolo o colpa grave, mentre allo Stato è rimessa l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, entro due anni dal risarcimento, nei casi di diniego di giustizia, violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, ovvero travisamento del fatto o delle prove, determinati da dolo o negligenza inescusabile;
negli ultimi trentuno anni lo Stato ha corrisposto oltre 874 milioni di euro a titolo di riparazione in favore delle vittime di errori giudiziari, a fronte di una sola azione di rivalsa intrapresa nei confronti del magistrato: dato che restituisce la sostanziale ineffettività del meccanismo di recupero, in capo al magistrato, delle somme corrisposte dallo Stato;
il rafforzamento del regime di responsabilità patrimoniale dei magistrati che si siano resi responsabili di gravi violazioni dei propri doveri d'ufficio costituisce presidio coerente con la finalità del provvedimento, contribuendo tanto alla tutela dei cittadini ingiustamente lesi quanto alla prevenzione degli errori giudiziari, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura sancite dalla Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare, anche attraverso una modifica del regime di responsabilità dei magistrati, l'effettività del ristoro in favore dei cittadini ingiustamente lesi dall'esercizio della funzione giudiziaria, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
9/441/2. Boschi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce la «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari», riconoscendo il 17 giugno quale giornata volta a costruire e rinnovare una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari;
l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento individua tra le finalità della Giornata la sensibilizzazione sul giusto processo quale strumento volto a garantire l'accertamento della responsabilità penale davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa;
la prevenzione degli errori giudiziari, cui il provvedimento è dedicato, non può prescindere dalla qualità e dalla credibilità del sistema di verifica della professionalità dei magistrati, che costituisce presidio essenziale dell'efficienza e dell'affidabilità dell'intero ordinamento giudiziario;
la disciplina vigente delle valutazioni di professionalità è recata dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, e successivamente dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, e dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44: essa prevede sette valutazioni a cadenza quadriennale, condotte sulla base dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, affidate al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario;
nell'attuale assetto la valutazione è affidata, nella sua componente decisiva, a organi a composizione integralmente o prevalentemente togata, con la conseguenza che sono in sostanza i magistrati a valutare altri magistrati: circostanza che può favorire logiche di natura corporativa e incidere sulla percezione di terzietà e affidabilità del giudizio;
nella prassi applicativa le valutazioni quadriennali si risolvono con larghissima frequenza in un esito positivo a pieni voti, sino a tradursi, in numerosi casi, in un adempimento prevalentemente formale, anche a fronte di errori giudiziari o procedimentali: un sistema che perde in tal modo la propria capacità di distinguere effettivamente i diversi livelli di rendimento professionale;
le modifiche introdotte dalla legge n. 71 del 2022 e dal decreto legislativo n. 44 del 2024 hanno introdotto, presso i Consigli giudiziari, la facoltà per gli avvocati e per i professori universitari in materie giuridiche di partecipare alle discussioni relative alle valutazioni di professionalità, riservando peraltro il diritto di voto alla sola componente forense e nella forma di un voto unitario espresso su segnalazione del Consiglio dell'ordine: un'apertura alla componente laica ancora circoscritta, che non ne valorizza appieno l'apporto conoscitivo;
il pieno coinvolgimento dell'avvocatura e dell'accademia giuridica nel procedimento di valutazione può contribuire a un giudizio più oggettivo, esterno e sostanziale, ancorando gli avanzamenti a parametri reali di competenza, laboriosità ed equilibrio, e restituendo così efficienza e credibilità all'ordinamento giudiziario, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura sancite dalla Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere le valutazioni di professionalità dei magistrati effettivamente oggettive e sostanziali, anche tenendo conto di eventuali procedimenti con oggetto la condanna dello Stato per ingiusta detenzione o per errore dipendente da colpa grave o dolo del magistrato oggetto della valutazione, superando gli automatismi che ne riducono la portata a un adempimento formale e ancorando gli avanzamenti di carriera a parametri reali di competenza, laboriosità ed equilibrio, anche mediante l'estensione e il rafforzamento del ruolo, con pieno diritto di partecipazione, degli avvocati e dei professori universitari in materie giuridiche nel procedimento di valutazione, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
9/441/3. (Nuova formulazione)Faraone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari, riconoscendo la necessità di preservare la memoria delle persone che hanno subito ingiustamente limitazioni della libertà personale o condanne successivamente riconosciute erronee;
l'ordinamento prevede forme di riparazione per l'ingiusta detenzione e per l'errore giudiziario, che rappresentano un essenziale strumento di riconoscimento della responsabilità dello Stato e di ristoro, per quanto possibile, dei danni subiti;
le conseguenze di un errore giudiziario non sono esclusivamente economiche, ma riguardano la salute, la reputazione, i rapporti familiari e sociali, il lavoro e la possibilità di un pieno reinserimento nella comunità;
la complessità delle procedure e i tempi necessari per la liquidazione delle somme possono aggravare ulteriormente la condizione delle persone coinvolte e delle loro famiglie;
appare opportuno verificare l'efficacia delle procedure vigenti e assicurare che le vittime possano accedere in modo semplice e tempestivo alle informazioni e agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento,
impegna il Governo:
a promuovere, nell'ambito delle iniziative previste dal provvedimento in esame, la predisposizione di informazioni chiare e accessibili sui diritti, sui termini e sulle modalità per la presentazione delle domande relative alle riparazioni per ingiusta detenzione;
a valutare, in tale ambito, l'introduzione di strumenti di accompagnamento e orientamento, anche di carattere psicologico, sociale e lavorativo, destinati alle persone riconosciute vittime di errori giudiziari.
9/441/4. Benzoni.
DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI CONSOLIDAMENTO
E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO (A.C. 2670-A)
A.C. 2670-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'articolo aggiuntivo 17.0601 della Commissione e sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0600 della Commissione.
A.C. 2670-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'articolo aggiuntivo 5.02, nonché sugli articoli aggiuntivi 17.0601 e 22.0600 (Nuova formulazione) della Commissione.
PROPOSTA EMENDATIVA
Capo II
INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA
Art. 5.
(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e di adeguamento delle derivazioni)
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2028, con possibilità di proroga»;
b) al comma 1-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2028».
5.02. Cavandoli, Bruzzone.
(Approvato)
A.C. 2670-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo III
INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L'ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)
1. Nel titolo II della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
(Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)
1. Nell'ambito degli interventi fondiari destinati all'imprenditoria agricola giovanile, l'ISMEA avvia procedure per la concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.
2. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto.
3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dagli articoli 9, 9-bis e 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, attestata dal possesso di un diploma di laurea nelle classi di laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o L-26 Scienze e tecnologie alimentari ovvero di un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il servizio civile svolto nell'ambito di progetti di servizio civile agricolo.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i requisiti di cui al predetto comma 3.
5. Per partecipare alle procedure di cui al comma 2 è necessario presentare un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Ove l'ISMEA ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.
6. In conformità al piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario.
7. L'ISMEA verifica periodicamente l'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario ai sensi del comma 5, segnalando al comodatario stesso gli inadempimenti del contratto o del piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento del contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.
8. Al termine della durata del contratto di comodato, al comodatario che non sia inadempiente spetta il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno stesso, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, alle condizioni di cui al primo periodo, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente».
A.C. 2670-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Disposizioni in materia di recupero
dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)
1. Le disposizioni del presente articolo stabiliscono princìpi e criteri generali per il recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali nonché di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.
2. Per le finalità del presente articolo, si definiscono:
a) «terreno abbandonato»: un terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai princìpi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle relative disposizioni nazionali di attuazione, a esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione;
b) «terreno silente»: un terreno agricolo i cui proprietari, a seguito di apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio il terreno è collocato, siano risultati non individuabili o non reperibili.
3. I comuni possono censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori e li inseriscono in un inventario completo e aggiornato denominato «banca comunale delle terre», pubblicato in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. I terreni inseriti nella banca comunale delle terre sono resi disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.
4. Con le forme di cui al comma 3 e per le medesime finalità, i comuni possono provvedere a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la banca di dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. I comuni possono provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della banca comunale delle terre, di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico.
6. I soggetti che intendono coltivare i terreni abbandonati presentano al comune nel cui territorio essi sono situati una manifestazione di interesse corredata di un piano di sviluppo. Il comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario alla stipulazione di un contratto di affitto agrario tra quest'ultimo e l'impresa interessata, ai sensi delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11, e 3 maggio 1982, n. 203. Per i terreni di proprietà del comune da destinare all'uso agricolo si procede ai sensi del primo e del secondo periodo nel rispetto delle normative vigenti in tema di valorizzazione e affidamento dei suddetti terreni.
7. I soggetti che intendono coltivare un terreno silente presentano al comune nel cui territorio esso è situato una domanda corredata di un piano di sviluppo. Il comune approva il piano di sviluppo e stipula un contratto di affitto del terreno, nel quale sono specificati il canone di affitto e gli obblighi e le responsabilità del privato utilizzatore, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali e idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni. Il comune conserva i canoni di affitto a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini previsti dal periodo precedente, i canoni rimangono acquisiti al comune. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga opposizione da parte di una persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale sul bene stesso, il contratto di affitto è risolto di diritto con effetto dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente chieda di subentrare nel contratto medesimo; in tale caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, ferme restando le condizioni già previste dal contratto.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di attribuire le funzioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 alle rispettive amministrazioni nonché di individuare e definire:
a) i soggetti che, compatibilmente con la vocazione e la destinazione agricola dei terreni abbandonati e silenti, possono presentare una manifestazione di interesse o una domanda di coltivazione dei terreni di cui ai commi 6 e 7;
b) i contenuti e i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti di cui ai commi 6 e 7;
c) le procedure per la scelta del contraente;
d) le modalità di determinazione del canone di affitto;
e) le condizioni e i limiti per l'utilizzo dei terreni;
f) gli ulteriori contenuti del contratto;
g) le modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7;
h) la registrazione dei terreni di cui ai commi 3 e 4 nel Registro nazionale dei terreni silenti, di cui all'articolo 30 della legge 12 settembre 2025, n. 131;
i) le misure di coordinamento per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti.
9. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti adottano le misure necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo.
10. L'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessa di avere efficacia, in ciascuna regione e provincia autonoma, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. Restano salvi gli effetti del citato articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 10.
(Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Capo III-bis
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE
Art. 10-bis.
(Modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto.».
10.01. (ex 9.013.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
A.C. 2670-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO
Art. 11.
(Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)
1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'ospitalità, purché esercitata dalle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, e, per l'attività oleoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
A.C. 2670-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA
Art. 12.
(Ricambio generazionale del personale della ricerca)
1. Al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
A.C. 2670-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari)
1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA.
2. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
A.C. 2670-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari».
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assume la denominazione di «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia».
3. Nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, le parole: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia» e la sigla: «AGEA», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «AGEAIT».
4. Con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Credito d'imposta innovazione agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*14.01. (ex 12.04.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*14.02. (ex 12.07.) Gadda.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**14.03. (ex 12.012.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**14.04. (ex 12.015.) Gadda.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Investimenti innovativi nella filiera agricola)
1. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi effettuati, a partire dal 1° gennaio 2026, dalle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nelle modalità e nei limiti ivi previsti.
14.05. (ex 12.025.) Gadda.
A.C. 2670-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Innovazione tecnologica, Banca dati unica zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese agricole esercenti attività di allevamento, migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi del comparto zootecnico e favorire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria del settore, la Banca dati unica zootecnica è l'infrastruttura nazionale per la raccolta, l'integrazione, l'interoperabilità e la gestione dei dati del comparto zootecnico. La Banca dati unica zootecnica è tenuta dal Ministero della salute e gestita attraverso il Centro nazionale servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:
a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca dati unica zootecnica;
b) le modalità di interoperabilità tra la Banca dati unica zootecnica, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico;
c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma;
d) le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico di cui al comma 1, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati;
e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
f) le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nell'ambito del Servizio informativo agricolo nazionale;
g) i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici»;
b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter, lettera f), è istituito il fascicolo zootecnico elettronico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fascicolo zootecnico e la Banca dati unica zootecnica assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti.
6. Per le attività di cui al comma 5, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può stipulare convenzioni con i CAA per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico»;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per la realizzazione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le amministrazioni competenti provvedono alla gestione e alla manutenzione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2-bis, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:
«f-ter.1) Banca dati unica zootecnica, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 15.
(Innovazione tecnologica, Banca dati unica zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Istituzione della Banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità)
1. Al fine di valorizzare le produzioni nazionali attraverso l'impiego di metodiche scientifiche avanzate per la verifica dell'origine e della composizione dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la Banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità (BDNPAA) costituita dai campioni di riferimento di matrici agroalimentari e basata su metodiche quali la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR), la mappatura genetica e l'analisi dei rapporti degli isotopi stabili (IRMS).
2. La Banca di cui al comma 1 è alimentata attraverso le campagne di campionamento ufficiale effettuate, nell'esercizio delle proprie competenze, dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che a tal fine può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché stipulare, nei limiti di 50.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028, accordi o convenzioni con enti universitari e di ricerca.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le matrici agroalimentari da campionare, nonché le modalità di aggiornamento, di gestione e di accesso alla predetta Banca dati da parte degli organi di controllo ufficiale di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 550.000 euro per l'anno 2027 e 100.000 euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) quanto a 50.000 per l'anno 2027 e a 100.000 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15.0600. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2670-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Disposizioni in materia di irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)
1. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di adozione del decreto di cui al comma 3».
A.C. 2670-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE
Art. 17.
(Stabilimenti enologici che detengono alcol
derivato dal processo di dealcolazione)
1. Al fine di incentivare la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione, all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o i locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e controllato».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO o IG ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.».
17.1. (ex 13.1.) Gadda, Fornaro.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di denominazione degli aceti)
1. In attuazione dei principi di salvaguardia della qualità dei prodotti e di tutela del consumatore, l'articolo 49, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, si interpreta nel senso che la previsione della denominazione «aceto di ...» comporta il divieto di utilizzare il termine «aceto», quale denominazione del prodotto, se non sia ricavato da materie prime agricole e l'obbligo di far seguire l'indicazione della stessa materia prima agricola, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato, da cui il prodotto deriva.
17.0601. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2670-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina
sulla denaturazione delle fecce di vino)
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 57, comma 3, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
c) all'articolo 73, comma 7, le parole: «chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze» sono sostituite dalle seguenti: «chi impiega le sostanze rivelatrici»;
d) all'articolo 76, comma 9, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 18.
(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)
Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475)
1. Al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'abbattimento degli alberi di olivo è inoltre consentito, previa autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, quando si renda necessario per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ovvero indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
1-ter È vietato l'espianto di alberi di olivo ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico.»;
b) all'articolo 2, le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello agricolo regionale»;
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) all'articolo 4, le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello agricolo regionale» e le parole da: «o» fino a: «prescritti» sono soppresse.
Art. 18-ter.
(Piani regionali di zonizzazione olivicola)
1. Al fine di definire, delimitare e caratterizzare le aree olivicole omogenee presenti in un dato territorio e individuare strumenti di gestione per la filiera olivicolo-olearia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avviano le procedure per la redazione dei Piani di zonizzazione olivicola da adottarsi entro i successivi 12 mesi.
2. Per la redazione dei Piani di cui al comma 1 le regioni si avvalgono del supporto scientifico delle Università, dei Centri di ricerca pubblici presenti nel territorio regionale e del supporto organizzativo e logistico delle Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni.
18.01. (ex 15.03.) Gadda.
A.C. 2670-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 19.
(Disposizioni in materia
di stampigliatura delle uova)
1. In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione:
a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.
2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni del comma 1 sono stampigliate nel centro di imballaggio che per primo riceve le uova stesse.
3. Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura le uova prodotte in allevamenti aventi capienza fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
4. L'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi appartenenti all'Unione europea e da Paesi non appartenenti all'Unione europea all'industria alimentare nazionale, è soppressa.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)
Sopprimere il comma 3.
19.1. (ex 16.3.) Cherchi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Segno distintivo «Cage-free» nell'ambito della certificazione SQNBA-Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)
1. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage-free” è concesso all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
19.01. (ex 16.06.) Dori, Borrelli.
A.C. 2670-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 20.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera h):
1) le parole: «(CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;
2) le parole: «e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo» sono soppresse;
b) all'articolo 8:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo schedario viticolo si basa sul sistema unico di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
2) al comma 2, le parole: «unità vitata» sono sostituite dalle seguenti: «parcella viticola»;
3) al comma 5, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG», le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole» e le parole: «grafica o alfanumerica» sono soppresse;
4) al comma 6, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG»;
5) al comma 8, le parole: «del GIS» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di identificazione geografica», le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio» e le parole: «, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT» sono soppresse;
6) al comma 10, le parole: «DOP e IGP» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG» e le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole»;
7) nella rubrica, le parole: «e inventario del» sono sostituite dalle seguenti: «grafico e»;
c) all'articolo 31:
1) al comma 6, le parole: «gran selezione» sono sostituite dalla seguente: «supremo»;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La menzione “gran selezione” è riservata esclusivamente ai vini a denominazione di origine che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 6 e i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo anteriormente al 1° gennaio 2026»;
3) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «Le menzioni “gran selezione” e “supremo” non possono essere attribuite congiuntamente alla menzione “superiore” e “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione»;
d) all'articolo 40:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera h), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
1.2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) un membro designato da associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti»;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
e) all'articolo 69:
1) al comma 6, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2025»;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi di cui al comma 6, i produttori, entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, rettificano la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al primo periodo determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo fino al relativo aggiornamento o alla relativa conferma».
f) all'articolo 81, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, nei confronti del Consorzio di tutela di cui al comma 4 del medesimo articolo 41 e che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al triplo dell'importo dovuto. Il responsabile delle violazioni di cui al presente comma, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare gli importi dovuti per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensivi degli interessi legali, direttamente al creditore. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
3. Per l'illecito previsto dal comma 2, con la diffida ad adempiere il Consorzio di tutela può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al medesimo comma 2 fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine e dell'indicazione geografica».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.
3. All'articolo 24-octies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e m)».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 20.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 45, comma 1, lettera b), dopo le parole: «rappresentare un quantitativo», sono aggiunte le seguenti: «pari o».
20.1. (ex 17.9.) Gadda.
Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 possono essere iscritte nello schedario viticolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tale percentuale può essere aumentata fino al 10 per cento per tenere conto di situazioni specifiche, tra cui superfici situate in aree di montagna, collina o soggette a ulteriori criticità da individuare.».
20.2. (ex 17.18.) Gadda.
Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 10 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data del 31 dicembre 2025, possono essere iscritte nello schedario viticolo.».
*20.3. (ex 17.19.) Gadda.
*20.4. (ex 17.22.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).
20.5. (ex 17.20.) Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 74, al comma 3, le parole: «vini a DOP e IGP» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti vitivinicoli».
20.6. (ex 17.25.) Gadda.
Al comma 3, dopo le parole: 17 marzo 2023, n. 42, aggiungere le seguenti: le parole: «per l'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi» e.
20.600. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per il settore dei microbirrifici)
1. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2026, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale e alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei princìpi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;
c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;
d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;
e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino», nonché le relative disposizioni attuative statali e regionali, si applicano, in quanto compatibili, anche alla birra prodotta da microbirrifici.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i riferimenti alle aziende vitivinicole, alle produzioni enologiche ed alle attività ad esse connesse contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti ai microbirrifici e alle relative produzioni brassicole.
20.01. (ex 17.011.) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, L'Abbate, Vaccari, Forattini, Dell'Olio, Carmina, Lomuti, Marino, Zanella.
A.C. 2670-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi)
1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica nonché di preservare l'habitat naturale, ivi compreso il sostrato boschivo»;
b) all'articolo 18, secondo comma, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunisticovenatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie».
A.C. 2670-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari, finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i CAA, conclusa con esito positivo la relativa istruttoria, rilasciano all'impresa istante un'attestazione che dà conto dell'esito dell'istruttoria medesima. Agli effetti della fruizione del beneficio, l'attestazione di cui al primo periodo sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento di cui al comma 6.
6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-bis. Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al comma 6-bis e le linee guida di cui al primo periodo del presente comma.
6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6-bis e 6-ter da parte della sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è sospeso per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è stata realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è definitivamente inibita la possibilità di svolgere la relativa attività. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
6-quinquies. All'istanza di autorizzazione del CAA da parte delle regioni deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, e, in particolare, gli esiti della verifica dell'AGEA quale organismo di coordinamento, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico relativamente al servizio svolto nell'ambito della delega delle funzioni da parte di un determinato organismo pagatore. Le regioni informano l'AGEA, organismo di coordinamento, di qualsiasi applicazione delle sanzioni di cui al comma 6-quater.
6-sexies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 22.
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi.».
*22.3. (ex 19.12.) Gadda.
*22.4. (ex 19.13.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:
«13-ter. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2026.».
22.5. (ex 19.19.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)
1. All'articolo 1, comma 525 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli,».
22.01. (ex 19.010.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticole di rilevanza nazionale)
1. Ai sensi dell'articolo 156 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste riconosce le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) del settore ortofrutticolo di valenza nazionale.
2. Una AOP, di cui al comma 1, si considera di valenza nazionale quando associa almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 10 regioni.
3. Nella domanda di riconoscimento devono essere specificate le attività per le quali il riconoscimento è richiesto che devono espressamente escludere la presentazione di programmi operativi. Tali attività devono trovare riscontro nello statuto sociale della AOP e riferirsi, in particolare, ad azioni di sistema e di coordinamento svolte in favore delle OP aderenti.
22.02. (ex 19.015.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di termine massimo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli operai agricoli stagionali)
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese impegnate in lavorazioni agricole a carattere stagionale, nelle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, relativi agli operai stagionali adibiti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti particolari requisiti professionali, hanno inizio all'atto della costituzione del rapporto di lavoro ovvero dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro, e sono completati entro trenta giorni dalla medesima data. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di adempiere, anteriormente all'inizio della prestazione lavorativa, agli obblighi di informazione di cui all'articolo 36. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a trenta giorni, la formazione e l'eventuale addestramento sono completati entro un termine proporzionato alla durata del rapporto e, comunque, prima del compimento del settanta per cento delle giornate di effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto.»
22.0600.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In considerazione delle peculiarità organizzative e della stagionalità delle lavorazioni, per le imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, lettera a), devono essere completati entro trenta giorni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.».
22.03. (ex 19.022.) Gadda.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)
1. All'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi a coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, in affitto, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria e, nel caso del coltivatore diretto, il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia.»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «con lettera raccomandata» sono aggiunte le seguenti: «o PEC all'avente titolo all'esercizio della prelazione»;
c) al terzo comma, la parola: «coltivatore» è soppressa ovunque presente; conseguentemente, nell'ultimo periodo, le parole: «il coltivatore deve esercitare il suo diritto» sono sostituite dalle seguenti: «L'avente titolo all'esercizio della prelazione»;
d) al quinto comma, le parole: «entro il termine di sei mesi decorrenti» sono soppresse;
e) al sesto comma, le parole: «il coltivatore» sono soppresse, conseguentemente, la parola: «che» è sostituita con: «chi»;
f) al settimo comma, dopo le parole: «capacità lavorative delle loro famiglie» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso della prelazione del coltivatore diretto»;
g) all'ultimo comma, dopo le parole: «se coltivatori diretti» sono inserite le seguenti: «o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
*22.04. (ex 19.026.) Gadda.
*22.05. (ex 19.027.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)
1. All'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «imprenditori agricoli professionali o società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004»;
b) il numero 2-bis) è sostituito dalla seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola o alla società agricola avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004.».
**22.06. (ex 19.028.) Gadda.
**22.07. (ex 19.029.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Dispositivo articolo 2751-bis del codice civile)
1. All'articolo 2751-bis, del codice civile, al numero 4, dopo le parole: «del coltivatore diretto», sono aggiunte le seguenti: «e dello IAP, iscritti nella previdenza agricola».
*22.08. (ex 19.030.) Gadda.
*22.09. (ex 19.031.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Macchine agricole raccogli-frutta)
1. All'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai fini del comma 5, non è richiesta la specifica abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole raccogli-frutta quando l'altezza massima raggiunta dalla piattaforma sia inferiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. L'esenzione si applica altresì ai carri raccogli frutta dotati di dispositivi di regolazione in altezza della piattaforma qualora l'altezza massima effettivamente raggiunta sia stabilmente limitata a non oltre i 2 metri mediante un sistema di bloccaggio installato e mantenuto in efficienza secondo le istruzioni del fabbricante.».
22.010. (ex 19.034.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Previdenza complementare per lavoratori agricoli)
1. «L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
22.011. (ex 19.036.) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
A.C. 2670-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis.
(Diffida per violazioni sanabili)
1. Nel caso in cui l'Autorità di contrasto accerti l'esistenza di violazioni sanabili, diffida il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere. Si considerano sanabili, ai sensi del primo periodo, le violazioni delle seguenti disposizioni:
a) articolo 3, commi 2 e 4;
b) articolo 4, comma 1, lettera d), relativamente alla modifica unilaterale del prezzo;
c) articolo 4, comma 4, lettera a);
d) articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e i).
2. Con la diffida di cui al comma 1, l'Autorità di contrasto stabilisce le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intima il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale e assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per l'adempimento.
3. In caso di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida e di pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10, comma 12, si estingue. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in caso di irrogazione della sanzione, non si applicano nei confronti del trasgressore le disposizioni dell'articolo 10, comma 12-bis.
4. La diffida di cui al comma 1 del presente articolo interrompe i termini previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, se non è intervenuta la notificazione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, non è necessario il rinnovo della contestazione»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».
A.C. 2670-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Semplificazioni in materia di agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus, mediante le tecniche di cui al primo periodo, sono definite con linee guida approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dei servizi fitosanitari delle regioni interessate dall'emergenza».
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77;
b) il comma 2 dell'articolo 224-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 24.
(Semplificazioni in materia di agricoltura)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).
24.601. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
«d-quater) di piante, fiori e materiali da propagazione, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;».
24.600. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2670-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, delle autorità competenti in materia di controlli;
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento della prestazione degli stessi anche a soggetti privati, anche costituiti in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento, per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante nonché sanzioni interdittive;
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati e attribuire all'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, la facoltà di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
f) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;
i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, per il magazzinaggio e per le attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le misure di attuazione delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento, e a euro 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 2670-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 26.
(Verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)
1. I controlli e le verifiche dei certificati di cattura per l'importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:
a) 1 ufficiale nel grado di capitano di vascello;
b) 3 ufficiali nel grado di capitano di fregata;
c) 1 ufficiale nel grado di capitano di corvetta;
d) 4 unità del ruolo marescialli;
e) 3 unità del ruolo sergenti;
f) 8 unità del ruolo volontari in servizio permanente.
3. Il personale di cui al comma 2 è posto alle dirette dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo del Reparto pesca marittima, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, ed è a tal fine organizzato quale Nucleo centrale per la pesca marittima.
4. Il Reparto pesca marittima, organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale, è retto, a decorrere dall'anno 2027, da un ufficiale nel grado di contrammiraglio, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica del rispettivo grado, ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Gli oneri connessi al trattamento economico, fisso e accessorio, dovuto per l'effettivo impiego del personale in soprannumero di cui ai commi 2 e 4 sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il personale interessato è da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nelle valutazioni degli ufficiali aventi grado non inferiore a capitano di vascello, le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa di euro 1.791.327 annui, di cui euro 1.748.420 per oneri stipendiali ed euro 42.907 per spese di funzionamento.
7. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a euro 1.791.327 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
A.C. 2670-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 27.
(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)
1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento di misure di ristoro delle perdite subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e non comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023.
2. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono a raccogliere le domande delle imprese e a concedere i ristori, per quanto non previsto dal presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Le regioni possono impiegare le risorse di cui al comma 1, nella misura definita con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché delle disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole o anche per l'attivazione, da parte delle regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 27.
(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*27.01. (ex 19.040.) Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
*27.02. Cattoi, Cavandoli, De Bertoldi, Bruzzone.
(Approvato)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Valorizzazione delle quotazioni di prezzo determinate dalle Commissioni uniche nazionali)
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 costituiscono parametro di riferimento per l'erogazione agli imprenditori del settore agro-alimentare degli aiuti, dei benefici e dei contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per i quali rilevano i prezzi di contrattazione tra gli operatori del settore.»
27.0600. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2670-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 28.
(Disposizioni finanziarie)
1. A esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 25, comma 4, e 26, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interventi straordinari per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi in Sicilia, Calabria e Sardegna)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori della Regione Siciliana, Calabria e Sardegna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinata finanziare interventi di sostegno e rilancio delle attività produttive interessate.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a finanziare:
a) la concessione di contributi a fondo perduto a compensazione dei danni materiali diretti subiti dalle imprese;
b) la concessione di contributi a fondo perduto per la perdita di reddito derivante dall'interruzione o dalla riduzione dell'attività produttiva;
c) la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie o pescherecce, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Possono beneficiare della misura le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari.
3. Le modalità attuative degli interventi di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. (ex 6.06.) Gadda.
ART. 22.
Al comma 1, capoverso «6-quater», primo periodo, sopprimere le parole: o colpa grave.
22.1. (ex 19.6.) Gadda.
A.C. 2670-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo, con l'obiettivo di sostenere la competitività, la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio zootecnico nazionale;
nell'ambito del Piano strategico della politica agricola comune (PSP) 2023-2027, l'Eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale» prevede due livelli di impegno, riferiti rispettivamente al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario e al rispetto di obblighi specifici in materia di benessere animale e di pascolamento o allevamento brado, con una dotazione complessiva di 1,8 miliardi di euro, cui si aggiungono 330 milioni di euro nell'ambito dello sviluppo rurale per le buone pratiche zootecniche e 70 milioni di euro per la gestione degli effluenti zootecnici;
il citato Eco-schema 1 non ha considerato gli allevamenti di razze equine e asinine, che rappresentano un presidio insostituibile per la tutela e la valorizzazione di numerose aree rurali, montane e marginali del paese;
tale esclusione rischia di compromettere l'attività degli allevatori di razze autoctone, tra cui quelli operanti a Erice e nell'isola di Pantelleria, impegnati da anni nella valorizzazione del patrimonio genetico di razze come l'asino siciliano e l'asino pantesco, anche attraverso tecniche di incrocio selettivo e trasferimento embrionale, e già penalizzati dalla riduzione degli aiuti prevista dalla nuova PAC 2023-2027;
la promozione di modelli di allevamento equino e asinino estensivo o semi-estensivo, a ridotto impatto ambientale e coerenti con la strategia «Farm to Fork» e il Green Deal europeo, costituisce un obiettivo coerente con le finalità generali del provvedimento in esame;
la salvaguardia della biodiversità zootecnica nazionale, con particolare riferimento alle popolazioni equine ed asinine a limitata diffusione iscritte all'apposito registro anagrafico tenuto dall'Associazione italiana allevatori, rappresenta un interesse pubblico meritevole di tutela anche ai fini del presidio del territorio e della prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi;
la materia risulta ad oggi disciplinata solo in modo frammentario, attraverso singoli strumenti di sostegno settoriale o interventi regionali disomogenei, in assenza di una cornice normativa nazionale organica dedicata alla filiera equina e asinina;
tale lacuna determina disparità di trattamento tra territori e incertezza programmatoria per gli allevatori, e rende pertanto necessaria l'adozione di una specifica normativa nazionale che riconosca la funzione multifunzionale di tali allevamenti – zootecnica, ambientale, paesaggistica e di presidio del territorio – e ne disciplini in modo stabile il sostegno pubblico, superando la logica dell'intervento episodico o emergenziale,
impegna il Governo:
ad integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo dedicato al sostegno degli allevamenti equini e asinini sostenibili e delle razze autoctone a rischio di erosione genetica, prevedendo che l'accesso alle relative risorse sia riservato in via prioritaria agli allevatori che adottano sistemi di allevamento estensivo o semi-estensivo, allevano soggetti iscritti al Registro anagrafico delle popolazioni equine ed asinine a limitata diffusione, adottano protocolli di benessere animale certificati e concorrono al presidio e alla manutenzione del territorio nelle aree rurali, montane e marginali;
a promuovere una disciplina organica nazionale della filiera equina e asinina, che definisca in modo stabile gli strumenti di sostegno, i criteri di tutela delle razze autoctone e le forme di coordinamento con le regioni;
a valutare, in sede di revisione o attuazione del Piano strategico della politica agricola comune, l'inclusione, attraverso ogni opportuna iniziativa di competenza, degli allevamenti equini e asinini tra i beneficiari dell'Eco-schema 1 o di analoghi strumenti di sostegno, al fine di garantire parità di trattamento rispetto agli altri comparti zootecnici.
9/2670-A/1. Marino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo, con l'obiettivo di sostenere la competitività, la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio zootecnico nazionale;
nell'ambito del Piano strategico della politica agricola comune (PSP) 2023-2027, l'Eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e il benessere animale» prevede due livelli di impegno, riferiti rispettivamente al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario e al rispetto di obblighi specifici in materia di benessere animale e di pascolamento o allevamento brado, con una dotazione complessiva di 1,8 miliardi di euro, cui si aggiungono 330 milioni di euro nell'ambito dello sviluppo rurale per le buone pratiche zootecniche e 70 milioni di euro per la gestione degli effluenti zootecnici;
il citato Eco-schema 1 non ha considerato gli allevamenti di razze equine e asinine, che rappresentano un presidio insostituibile per la tutela e la valorizzazione di numerose aree rurali, montane e marginali del paese;
tale esclusione rischia di compromettere l'attività degli allevatori di razze autoctone, tra cui quelli operanti a Erice e nell'isola di Pantelleria, impegnati da anni nella valorizzazione del patrimonio genetico di razze come l'asino siciliano e l'asino pantesco, anche attraverso tecniche di incrocio selettivo e trasferimento embrionale, e già penalizzati dalla riduzione degli aiuti prevista dalla nuova PAC 2023-2027;
la promozione di modelli di allevamento equino e asinino estensivo o semi-estensivo, a ridotto impatto ambientale e coerenti con la strategia «Farm to Fork» e il Green Deal europeo, costituisce un obiettivo coerente con le finalità generali del provvedimento in esame;
la salvaguardia della biodiversità zootecnica nazionale, con particolare riferimento alle popolazioni equine ed asinine a limitata diffusione iscritte all'apposito registro anagrafico tenuto dall'Associazione italiana allevatori, rappresenta un interesse pubblico meritevole di tutela anche ai fini del presidio del territorio e della prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi;
la materia risulta ad oggi disciplinata solo in modo frammentario, attraverso singoli strumenti di sostegno settoriale o interventi regionali disomogenei, in assenza di una cornice normativa nazionale organica dedicata alla filiera equina e asinina;
tale lacuna determina disparità di trattamento tra territori e incertezza programmatoria per gli allevatori, e rende pertanto necessaria l'adozione di una specifica normativa nazionale che riconosca la funzione multifunzionale di tali allevamenti – zootecnica, ambientale, paesaggistica e di presidio del territorio – e ne disciplini in modo stabile il sostegno pubblico, superando la logica dell'intervento episodico o emergenziale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e con la normativa unionale, di integrare il quadro di interventi recati dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo dedicato al sostegno degli allevamenti equini e asinini sostenibili e delle razze autoctone a rischio di erosione genetica, prevedendo che l'accesso alle relative risorse sia riservato in via prioritaria agli allevatori che adottano sistemi di allevamento estensivo o semi-estensivo, allevano soggetti iscritti al Registro anagrafico delle popolazioni equine ed asinine a limitata diffusione, adottano protocolli di benessere animale certificati e concorrono al presidio e alla manutenzione del territorio nelle aree rurali, montane e marginali;
a promuovere una disciplina organica nazionale della filiera equina e asinina, che definisca in modo stabile gli strumenti di sostegno, i criteri di tutela delle razze autoctone e le forme di coordinamento con le regioni;
a valutare, in sede di revisione o attuazione del Piano strategico della politica agricola comune, l'inclusione, attraverso ogni opportuna iniziativa di competenza, degli allevamenti equini e asinini tra i beneficiari dell'Eco-schema 1 o di analoghi strumenti di sostegno, al fine di garantire parità di trattamento rispetto agli altri comparti zootecnici.
9/2670-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento all'esame recante «Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla Peste Suina Africana», prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il contrasto della PSA possa essere utilizzato per finanziare le misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario, inoltre destina allo stesso Commissario 1 milione di euro per il 2026 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e infine, al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della PSA stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione;
sempre con riferimento alla lotta alla PSA e sempre con l'obiettivo di superare i danni patiti dall'intera filiera suinicola, a causa della presenza del virus, sarebbe quanto mai opportuno prevedere la realizzazione di un laboratorio ad elevata biosicurezza presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – SSICA di Parma dove testare e validare procedure di certificazione dell'assenza di virus dai salumi, in modo da poter superare le barriere non tariffarie all'export verso Paesi Terzi che, in caso di PSA sul territorio, chiudono le proprie frontiere ai prodotti del Paese infetto;
la scelta della SSICA di Parma è motivata dal livello di eccellenza acquisito dalla struttura di ricerca in ambito di produzione di salumi, di lavorazione delle carni suine e sulle conserve alimentari in genere. Inoltre si tratta di una struttura già parzialmente adeguata alla realizzazione del laboratorio in questione. Il progetto di realizzazione del suddetto laboratorio vedrebbe il coinvolgimento anche del Ministero della salute per la parte di validazione della ricerca e supporto scientifico;
si potrebbero dedicare alcune risorse previste dall'articolo 8 all'esame per la realizzazione di un laboratorio all'avanguardia presso la SSICA con l'obiettivo di testare nuove tecnologie efficaci contro virus come la PSA;
la lotta alle malattie veterinarie è un tema di crescente interesse globale, che tocca da vicino i produttori, l'industria della trasformazione, l'intero insieme di operatori che vengono coinvolti dalle attività della filiera e infine distributori e consumatori;
lo sviluppo di tale laboratorio consentirebbe il test d'efficacia di taluni nuovi metodi inattivanti il virus della PSA con l'obiettivo di validare procedure utili a garantire l'assenza del virus da qualunque prodotto di salumeria, specie quelli a breve stagionatura per i quali oggi non sono riconosciuti metodi inattivanti. Ciò renderebbe il nostro Paese più competitivo nei confronti dei partner esteri e aiuterebbe a superare le barriere non tariffarie che vengono innalzate in Paesi extra UE alla comparsa del virus della PSA in Paesi partner commerciali,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, uno stanziamento adeguato alla creazione di un laboratorio all'avanguardia presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – SSICA di Parma per sviluppare progetti di ricerca che prevedano anche il coinvolgimento di diverse istituzioni per la parte di ricerca e del mondo industriale privato, riconoscendone così la valenza di interesse nazionale.
9/2670-A/2. Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), in seguito alla reintroduzione del super ed iperammortamento, ha previsto la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese del settore agricolo che investono in beni materiali e immateriali;
il comma 457 della suddetta legge stabilisce che il credito di imposta spetti nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026- 2028;
le risorse destinate all'innovazione nel settore agricolo risultano assolutamente insufficienti rispetto alle istanze imprenditoriali agricole: la sfida dell'innovazione, infatti, è cruciale per il futuro dell'agricoltura nazionale, pertanto richiede un sostegno economico adeguato e maggiore;
è necessario, quindi, che il Governo si impegni ad aumentare le risorse destinante al credito d'imposta per imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, consentendo loro di poter investire in modo adeguato sui beni innovativi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
aumentare le risorse destinate agli ammortamenti per l'acquisto di beni materiali e immateriali innovativi da parte delle imprese agricole, di cui ai commi 454-459 delle legge legge 30 dicembre 2025, n. 199;
rendere il credito d'imposta il più possibile fruibile e accessibile alle imprese del settore agricolo in ragione del differente regime di fiscalità che le contraddistingue.
9/2670-A/3. Faraone.
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), in seguito alla reintroduzione del super ed iperammortamento, ha previsto la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese del settore agricolo che investono in beni materiali e immateriali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:
aumentare le risorse destinate agli ammortamenti per l'acquisto di beni materiali e immateriali innovativi da parte delle imprese agricole, di cui ai commi 454-459 delle legge legge 30 dicembre 2025, n. 199;
rendere il credito d'imposta il più possibile fruibile e accessibile alle imprese del settore agricolo in ragione del differente regime di fiscalità che le contraddistingue.
9/2670-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame noto come «ColtivaItalia» mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese;
l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 luglio 2026 ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, provocando devastazioni in quasi tutte le province – specialmente Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna –, causate da forti temporali, grandinate ma soprattutto da violente raffiche di vento (circa 100-120 Km/h) che hanno abbattuto le colture più alte e danneggiato gravemente frutteti e strutture agricole;
sono state colpite tutte le principali produzioni frutticole della Fruit Valley, dalle pere alle mele, fino a susine, pesche e nettarine, finite a terra nel pieno della campagna di raccolta estiva. Si segnalano, inoltre, danni alle serre che sono state scoperchiate o divelte dalla forza delle raffiche di vento; a tutto questo si aggiungono danni ingenti agli impianti, ai macchinari e alle strumentazioni indispensabili per l'attività delle aziende agricole; le prime ricognizioni delle organizzazioni agricole parlano già di milioni di euro di danni;
le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto interi filari di vigneti: in molti casi i pali di sostegno sono stati piegati o completamente divelti. Inoltre, in diverse aziende sono stati letteralmente strappati dai tetti i pannelli fotovoltaici destinati a fornire energia elettrica alle attività agricole;
in questi giorni si sono alternate ondate di calore, temporali violenti, grandinate e raffiche di vento che possono compromettere mesi di lavoro agricolo che per le aziende agricole significa il rischio concreto di perdere una parte consistente, se non la totalità, della produzione presente sui terreni colpiti;
oltre alle perdite produttive, gli imprenditori agricoli dovranno affrontare costi enormi per ripristinare strutture, impianti e attrezzature, con pesanti ripercussioni sulla continuità delle attività aziendali;
le aziende agricole stanno già facendo la loro parte, investendo in sistemi irrigui efficienti, reti di protezione e innovazione tecnologica. Per continuare su questa strada servono però strumenti che accompagnino gli imprenditori nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
è necessario accompagnare questo processo con politiche che favoriscano gli investimenti, semplifichino gli strumenti di sostegno alle imprese, accelerino l'innovazione varietale e rendano disponibili strumenti sempre più efficaci per la gestione del rischio climatico;
difendere la frutticoltura significa molto più che salvaguardare una produzione agricola, significa proteggere occupazione, filiere, paesaggio e una parte fondamentale dell'identità agroalimentare della Fruit Valley. Il clima sta cambiando rapidamente e anche le politiche devono cambiare con la stessa velocità;
le principali associazioni di categoria hanno immediatamente chiesto alla regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza regionale così che possano essere messi a disposizione delle aziende agricole tutti gli strumenti di sostegno previsti,
impegna il Governo
in linea con le finalità di consolidamento e sviluppo del settore agricolo perseguite dal provvedimento in esame, ad attivare tempestivamente, fintanto che la regione Emilia-Romagna inoltri la richiesta dello stato di calamità naturale, tutti gli strumenti di sostegno a favore delle imprese agricole colpite dal maltempo in Emilia-Romagna, nonché ad attuare procedure burocratiche più snelle, in modo da accelerare l'erogazione degli aiuti, e misure straordinarie per affrontare un'emergenza che rischia di compromettere il futuro di molte realtà produttive della regione, che consentano alle imprese agricole di affrontare questa fase particolarmente critica, in quanto difendere l'agricoltura italiana e la frutticoltura, in particolare, significa tutelare un patrimonio di competenze, lavoro e qualità costruito in decenni di investimenti.
9/2670-A/4. Morrone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame noto come «ColtivaItalia» mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese;
l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 luglio 2026 ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, provocando devastazioni in quasi tutte le province – specialmente Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna –, causate da forti temporali, grandinate ma soprattutto da violente raffiche di vento (circa 100-120 Km/h) che hanno abbattuto le colture più alte e danneggiato gravemente frutteti e strutture agricole;
sono state colpite tutte le principali produzioni frutticole della Fruit Valley, dalle pere alle mele, fino a susine, pesche e nettarine, finite a terra nel pieno della campagna di raccolta estiva. Si segnalano, inoltre, danni alle serre che sono state scoperchiate o divelte dalla forza delle raffiche di vento; a tutto questo si aggiungono danni ingenti agli impianti, ai macchinari e alle strumentazioni indispensabili per l'attività delle aziende agricole; le prime ricognizioni delle organizzazioni agricole parlano già di milioni di euro di danni;
le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto interi filari di vigneti: in molti casi i pali di sostegno sono stati piegati o completamente divelti. Inoltre, in diverse aziende sono stati letteralmente strappati dai tetti i pannelli fotovoltaici destinati a fornire energia elettrica alle attività agricole;
in questi giorni si sono alternate ondate di calore, temporali violenti, grandinate e raffiche di vento che possono compromettere mesi di lavoro agricolo che per le aziende agricole significa il rischio concreto di perdere una parte consistente, se non la totalità, della produzione presente sui terreni colpiti;
oltre alle perdite produttive, gli imprenditori agricoli dovranno affrontare costi enormi per ripristinare strutture, impianti e attrezzature, con pesanti ripercussioni sulla continuità delle attività aziendali;
le aziende agricole stanno già facendo la loro parte, investendo in sistemi irrigui efficienti, reti di protezione e innovazione tecnologica. Per continuare su questa strada servono però strumenti che accompagnino gli imprenditori nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
è necessario accompagnare questo processo con politiche che favoriscano gli investimenti, semplifichino gli strumenti di sostegno alle imprese, accelerino l'innovazione varietale e rendano disponibili strumenti sempre più efficaci per la gestione del rischio climatico;
difendere la frutticoltura significa molto più che salvaguardare una produzione agricola, significa proteggere occupazione, filiere, paesaggio e una parte fondamentale dell'identità agroalimentare della Fruit Valley. Il clima sta cambiando rapidamente e anche le politiche devono cambiare con la stessa velocità;
le principali associazioni di categoria hanno immediatamente chiesto alla regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza regionale così che possano essere messi a disposizione delle aziende agricole tutti gli strumenti di sostegno previsti,
impegna il Governo
in linea con le finalità di consolidamento e sviluppo del settore agricolo perseguite dal provvedimento in esame, ad attivare tempestivamente, ricevuta la richiesta dello stato di calamità naturale, gli strumenti di sostegno a favore delle imprese agricole colpite dal maltempo in Emilia-Romagna.
9/2670-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Morrone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
sono centinaia gli ettari di frutteti, vigneti e cereali devastati dall'ondata di maltempo che ha colpito il Centro Nord, con gravissimi danni all'agricoltura che vanno a sommarsi a quelli già causati dal caldo;
violenti temporali si sono abbattuti nei giorni scorsi sul basso mantovano su alcune aree del Viadanese e sull'Asolano. La perturbazione ha provocato apprensione tra residenti e aziende agricole della zona;
per il comparto agricolo il nuovo episodio rappresenta un ulteriore colpo dopo settimane segnate da condizioni meteorologiche particolarmente difficili. In poche settimane gli agricoltori hanno dovuto affrontare un'ondata di caldo eccezionale, seguita da violenti temporali e ora da una grandinata di proporzioni impressionanti. Una situazione che rende sempre più difficile programmare il lavoro e garantire la sostenibilità economica delle aziende,
impegna il Governo
in coerenza con le finalità dichiarate del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a sostenere le imprese agricole interessate dagli eccezionali eventi calamitosi avvenuti nel mantovano.
9/2670-A/5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame noto come «ColtivaItalia» mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese;
l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 luglio 2026 ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, provocando devastazioni in quasi tutte le province – specialmente Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna –, causate da forti temporali, grandinate ma soprattutto da violente raffiche di vento (circa 100-120 Km/h) che hanno abbattuto le colture più alte e danneggiato gravemente frutteti e strutture agricole;
sono state colpite tutte le principali produzioni frutticole della Fruit Valley, dalle pere alle mele, fino a susine, pesche e nettarine, finite a terra nel pieno della campagna di raccolta estiva. Si segnalano, inoltre, danni alle serre che sono state scoperchiate o divelte dalla forza delle raffiche di vento; a tutto questo si aggiungono danni ingenti agli impianti, ai macchinari e alle strumentazioni indispensabili per l'attività delle aziende agricole; le prime ricognizioni delle organizzazioni agricole parlano già di milioni di euro di danni;
le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto interi filari di vigneti: in molti casi i pali di sostegno sono stati piegati o completamente divelti. Inoltre, in diverse aziende sono stati letteralmente strappati dai tetti i pannelli fotovoltaici destinati a fornire energia elettrica alle attività agricole;
in questi giorni si sono alternate ondate di calore, temporali violenti, grandinate e raffiche di vento che possono compromettere mesi di lavoro agricolo che per le aziende agricole significa il rischio concreto di perdere una parte consistente, se non la totalità, della produzione presente sui terreni colpiti;
oltre alle perdite produttive, gli imprenditori agricoli dovranno affrontare costi enormi per ripristinare strutture, impianti e attrezzature, con pesanti ripercussioni sulla continuità delle attività aziendali;
le aziende agricole stanno già facendo la loro parte, investendo in sistemi irrigui efficienti, reti di protezione e innovazione tecnologica. Per continuare su questa strada servono però strumenti che accompagnino gli imprenditori nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
è necessario accompagnare questo processo con politiche che favoriscano gli investimenti, semplifichino gli strumenti di sostegno alle imprese, accelerino l'innovazione varietale e rendano disponibili strumenti sempre più efficaci per la gestione del rischio climatico;
difendere la frutticoltura significa molto più che salvaguardare una produzione agricola, significa proteggere occupazione, filiere, paesaggio e una parte fondamentale dell'identità agroalimentare della Fruit Valley. Il clima sta cambiando rapidamente e anche le politiche devono cambiare con la stessa velocità;
le principali associazioni di categoria hanno immediatamente chiesto alla regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza regionale così che possano essere messi a disposizione delle aziende agricole tutti gli strumenti di sostegno previsti,
impegna il Governo
in linea con le finalità di consolidamento e sviluppo del settore agricolo perseguite dal provvedimento in esame, ad attivare tempestivamente, ricevuta la richiesta dello stato di calamità naturale, gli strumenti di sostegno a favore delle imprese agricole colpite dal maltempo in Emilia-Romagna.
9/2670-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
ammontano a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole;
eventi di eccezionale intensità che, in pochi minuti, hanno cancellato il lavoro di anni, lasciando un paesaggio di distruzione e mettendo in ginocchio numerose imprese agricole;
i primi dati raccolti parlano di danni ingenti a colture, fabbricati rurali, serre, impianti irrigui, coperture aziendali, reti antigrandine e impianti fotovoltaici, con situazioni particolarmente critiche nelle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara. Nei casi in cui sono state spezzate o sradicate piante da frutto e viti, le conseguenze non riguarderanno soltanto il raccolto di quest'anno, ma potranno protrarsi per diverse stagioni. Oltre alle perdite produttive, gli imprenditori agricoli dovranno affrontare costi enormi per ripristinare strutture, impianti e attrezzature, con pesanti ripercussioni sulla continuità delle attività aziendali;
questo evento arriva in un'annata già tra le più difficili degli ultimi anni. Le imprese agricole stanno affrontando costi di produzione mai così elevati e margini sempre più ridotti. Oggi la priorità è consentire alle aziende di ripristinare le strutture e proseguire l'attività produttiva,
impegna il Governo
in coerenza con le finalità che il provvedimento intende perseguire, ad adottare tempestivamente misure straordinarie di sostegno economico per affrontare un'emergenza che rischia di compromettere il futuro di molte realtà produttive agricole della regione Emilia-Romagna.
9/2670-A/6. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame noto come «ColtivaItalia» mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese;
l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 luglio 2026 ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, provocando devastazioni in quasi tutte le province – specialmente Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna –, causate da forti temporali, grandinate ma soprattutto da violente raffiche di vento (circa 100-120 Km/h) che hanno abbattuto le colture più alte e danneggiato gravemente frutteti e strutture agricole;
sono state colpite tutte le principali produzioni frutticole della Fruit Valley, dalle pere alle mele, fino a susine, pesche e nettarine, finite a terra nel pieno della campagna di raccolta estiva. Si segnalano, inoltre, danni alle serre che sono state scoperchiate o divelte dalla forza delle raffiche di vento; a tutto questo si aggiungono danni ingenti agli impianti, ai macchinari e alle strumentazioni indispensabili per l'attività delle aziende agricole; le prime ricognizioni delle organizzazioni agricole parlano già di milioni di euro di danni;
le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto interi filari di vigneti: in molti casi i pali di sostegno sono stati piegati o completamente divelti. Inoltre, in diverse aziende sono stati letteralmente strappati dai tetti i pannelli fotovoltaici destinati a fornire energia elettrica alle attività agricole;
in questi giorni si sono alternate ondate di calore, temporali violenti, grandinate e raffiche di vento che possono compromettere mesi di lavoro agricolo che per le aziende agricole significa il rischio concreto di perdere una parte consistente, se non la totalità, della produzione presente sui terreni colpiti;
oltre alle perdite produttive, gli imprenditori agricoli dovranno affrontare costi enormi per ripristinare strutture, impianti e attrezzature, con pesanti ripercussioni sulla continuità delle attività aziendali;
le aziende agricole stanno già facendo la loro parte, investendo in sistemi irrigui efficienti, reti di protezione e innovazione tecnologica. Per continuare su questa strada servono però strumenti che accompagnino gli imprenditori nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
è necessario accompagnare questo processo con politiche che favoriscano gli investimenti, semplifichino gli strumenti di sostegno alle imprese, accelerino l'innovazione varietale e rendano disponibili strumenti sempre più efficaci per la gestione del rischio climatico;
difendere la frutticoltura significa molto più che salvaguardare una produzione agricola, significa proteggere occupazione, filiere, paesaggio e una parte fondamentale dell'identità agroalimentare della Fruit Valley. Il clima sta cambiando rapidamente e anche le politiche devono cambiare con la stessa velocità;
le principali associazioni di categoria hanno immediatamente chiesto alla regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza regionale così che possano essere messi a disposizione delle aziende agricole tutti gli strumenti di sostegno previsti,
impegna il Governo
in linea con le finalità di consolidamento e sviluppo del settore agricolo perseguite dal provvedimento in esame, ad attivare tempestivamente, ricevuta la richiesta dello stato di calamità naturale, gli strumenti di sostegno a favore delle imprese agricole colpite dal maltempo in Emilia-Romagna.
9/2670-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 7, interviene in materia di sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
le lagune e le aree costiere transizionali italiane rappresentano bacini di inestimabile valore ecologico ma anche i contesti produttivi d'elezione per l'acquacoltura estensiva e semi-intensiva, con particolare riferimento alla molluschicoltura, che costituisce un pilastro economico e occupazionale per numerosi territori costieri;
la sopravvivenza e la redditività di questo settore economico dipendono in via esclusiva dalla qualità delle acque e da un corretto regime idrodinamico, fattori garantiti unicamente da interventi costanti di «vivificazione lagunare» volti a prevenire l'interramento dei canali e il ristagno idrico;
negli ultimi anni, i cambiamenti climatici, l'innalzamento delle temperature estive e la scarsa circolazione delle acque hanno aggravato drasticamente i fenomeni di anossia e di proliferazione algale anomala, causando ingenti morie di molluschi e mettendo a rischio la continuità aziendale di centinaia di imprese, cooperative e famiglie di pescatori e allevatori;
risulta non più rinviabile l'adozione di misure strutturali e finanziarie mirate a tutelare la produzione zootecnica lagunare e a garantire la sicurezza igienico-sanitaria del prodotto, tutelando al contempo i consumatori e il reddito degli operatori del comparto,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a promuovere e finanziare un Piano straordinario di vivificazione idraulica e ambientale delle lagune, al fine di favorire la tutela e il ripristino degli ecosistemi deltizi e lagunari, il contrasto alla risalita del cuneo salino e alla salinizzazione delle acque, la manutenzione dei sistemi idraulici, la sicurezza del territorio, il sostegno strutturale ad agricoltura, pesca e acquacoltura; il contenimento delle specie invasive, la ricerca sulle strategie di adattamento climatico; la valorizzazione delle produzioni di eccellenza e il sostegno alla permanenza di imprese, giovani e comunità locali.
9/2670-A/7. Romeo, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
i prezzi dei cereali sono arrivati a livelli inaccettabili, mentre i costi dei concimi, dei prodotti per la difesa e delle lavorazioni sono praticamente raddoppiati;
nessuna impresa agricola può continuare a produrre a lungo senza una prospettiva di reddito. Se le quotazioni non permettono di coprire i costi, la conseguenza sarà inevitabile: meno semine, meno produzione italiana e una crescente dipendenza dalle importazioni;
il rischio concreto è una progressiva riduzione delle superfici coltivate, con ripercussioni sulla continuità delle imprese, sulla vitalità delle aree rurali e sulla capacità di approvvigionamento della filiera nazionale,
impegna il Governo
al fine di valorizzare le produzioni agricole di qualità, riconoscendo un premio economico ai produttori più virtuosi e garantendo maggiore stabilità di quantità e prezzi, su un orizzonte pluriennale, ad adottare iniziative normative volte a istituire un fondo straordinario dedicato a rafforzare i contratti di filiera e a prevedere misure urgenti per sostenere la liquidità delle imprese agricole.
9/2670-A/8. Andrea Rossi, Forattini, Marino, Romeo, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e individua tra i propri obiettivi il sostegno all'imprenditoria agricola giovanile e il rafforzamento della competitività delle imprese;
il ricambio generazionale rappresenta una delle principali condizioni per assicurare continuità, innovazione e sostenibilità al sistema agricolo nazionale;
l'avvio di una nuova impresa agricola è ostacolato dall'elevato costo dei terreni, dalla difficoltà di accesso al credito, dalla necessità di consistenti investimenti iniziali e dalla complessità delle procedure amministrative;
tali difficoltà risultano particolarmente rilevanti per i giovani che non provengono da famiglie già titolari di aziende agricole e che, pur possedendo adeguate competenze professionali, non dispongono di beni da offrire in garanzia;
la disponibilità di terreni agricoli pubblici o abbandonati e il recupero delle superfici non utilizzate possono costituire strumenti utili per favorire l'insediamento di nuove imprese, contrastare il consumo di suolo e prevenire il dissesto idrogeologico;
l'innovazione tecnologica, l'agricoltura di precisione, la trasformazione dei prodotti e la vendita diretta richiedono competenze specifiche e investimenti che devono essere accompagnati da adeguati strumenti finanziari e formativi,
impegna il Governo:
in linea con l'obiettivo di sostenere l'imprenditoria agricola giovanile perseguito dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare gli strumenti di accesso al credito e alle garanzie pubbliche destinati ai giovani che intendano avviare o rilevare un'impresa agricola, con particolare attenzione a coloro che non dispongono di terreni o patrimoni familiari;
ad adottare iniziative di competenza volte a favorire la concessione o l'assegnazione trasparente dei terreni agricoli di proprietà pubblica e delle superfici agricole inutilizzate a giovani imprenditori, privilegiando progetti innovativi, sostenibili e capaci di produrre occupazione;
a promuovere strumenti finanziari che prevedano periodi di preammortamento coerenti con i tempi di avvio e di entrata a regime delle attività agricole;
a sostenere programmi di formazione, tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale rivolti ai giovani agricoltori, con particolare riferimento alla gestione aziendale, alla digitalizzazione, alla commercializzazione e all'accesso ai finanziamenti europei e nazionali;
a favorire il subentro generazionale e la continuità delle aziende agricole, anche attraverso strumenti di affiancamento tra imprenditori prossimi alla cessazione dell'attività e giovani interessati a rilevarne la gestione.
9/2670-A/9. Benzoni, Gadda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 5 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 per l'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, anche ai fini del contrasto alle fitopatie dell'olivo;
negli ultimi anni la produzione media di olio di oliva in Italia è stata inferiore alle 300 mila tonnellate, contro le oltre 500 mila registrate nel triennio 2010-2012 e le 700 mila dei primi anni 2000. Con la campagna 2024-25 l'Italia con 244 mila tonnellate è per la prima volta scesa al quinto posto tra i principali produttori mondiali preceduta dalla Spagna, dalla Turchia, dalla Tunisia e dalla Grecia;
ciononostante l'olivicolo nazionale ha tra i suoi punti di forza la superiore qualità dell'olio. In Italia ci sono oltre 538 varietà di alberi di olivo, che producono numerose varietà di olio extravergine. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine in Italia conta su 42 DOP e 8 IGP, rispetto alle 33 denominazioni protette della Spagna e alle 32 della Grecia;
in questi giorni una circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito che, nel caso di miscele tra olio extravergine di oliva e olio vergine di oliva (di qualità inferiore) il prodotto ottenuto debba essere classificato ed etichettato, come prodotto appartenente alla categoria inferiore;
il provvedimento sulle miscele è stato fortemente sostenuto dalle associazioni agricole e del settore olivicolo le quali hanno sempre contestato che le miscele sviliscono l'immagine della categoria extravergine a danno dei consumatori e dei produttori olivicoli italiani,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, al fine di valorizzare l'olio italiano di alta qualità, volte a consentire che le etichette degli oli vergini di oliva riportino anche l'indicazione delle cultivar autoctone utilizzate e l'eventuale provenienza da oliveti di pregio paesaggistico e storico ovvero eroici, anche con riferimento alla produzione delle città di identità di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (legge sul made in Italy).
9/2670-A/10. Bicchielli, Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 5 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 per l'attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030, anche ai fini del contrasto alle fitopatie dell'olivo;
ciononostante l'olivicolo nazionale ha tra i suoi punti di forza la superiore qualità dell'olio. In Italia ci sono oltre 538 varietà di alberi di olivo, che producono numerose varietà di olio extravergine. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine in Italia conta su 42 DOP e 8 IGP, rispetto alle 33 denominazioni protette della Spagna e alle 32 della Grecia;
in questi giorni una circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito che, nel caso di miscele tra olio extravergine di oliva e olio vergine di oliva (di qualità inferiore) il prodotto ottenuto debba essere classificato ed etichettato, come prodotto appartenente alla categoria inferiore;
il provvedimento sulle miscele è stato fortemente sostenuto dalle associazioni agricole e del settore olivicolo le quali hanno sempre contestato che le miscele sviliscono l'immagine della categoria extravergine a danno dei consumatori e dei produttori olivicoli italiani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in coerenza con il quadro normativo europeo, di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, al fine di valorizzare l'olio italiano di alta qualità, volte a consentire che le etichette degli oli vergini di oliva riportino anche l'indicazione delle cultivar autoctone utilizzate e l'eventuale provenienza da oliveti di pregio paesaggistico e storico ovvero eroici, anche con riferimento alla produzione delle città di identità di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (legge sul made in Italy).
9/2670-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli, Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo nazionale;
la competitività del comparto agroalimentare italiano richiede un costante rafforzamento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole;
in particolare, il settore orticolo e sementiero necessitano di strumenti in grado di favorire la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, promuovendo lo sviluppo di nuove varietà vegetali maggiormente resilienti agli stress climatici e ambientali, nonché l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse idriche e degli altri fattori produttivi;
il miglioramento, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche vegetali rappresentano un elemento strategico per garantire la sostenibilità e la competitività delle filiere agricole nazionali;
il sostegno a progetti di partenariato pubblico-privato nel campo della ricerca e dell'innovazione può contribuire ad accrescere la capacità di attrazione degli investimenti, favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche e generare positive ricadute economiche e occupazionali sui territori,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sostenere programmi e progetti di partenariato tra università, enti pubblici di ricerca e imprese operanti nei comparti orticolo e sementiero, favorendo l'accesso ai finanziamenti per la ricerca, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle risorse genetiche vegetali e lo sviluppo di varietà maggiormente resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici e favorendo altresì il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca al sistema produttivo nazionale.
9/2670-A/11. Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni volte al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo nazionale;
la competitività del comparto agroalimentare italiano richiede un costante rafforzamento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole;
in particolare, il settore orticolo e sementiero necessitano di strumenti in grado di favorire la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, promuovendo lo sviluppo di nuove varietà vegetali maggiormente resilienti agli stress climatici e ambientali, nonché l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse idriche e degli altri fattori produttivi;
il miglioramento, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche vegetali rappresentano un elemento strategico per garantire la sostenibilità e la competitività delle filiere agricole nazionali;
il sostegno a progetti di partenariato pubblico-privato nel campo della ricerca e dell'innovazione può contribuire ad accrescere la capacità di attrazione degli investimenti, favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche e generare positive ricadute economiche e occupazionali sui territori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a sostenere programmi e progetti di partenariato tra università, enti pubblici di ricerca e imprese operanti nei comparti orticolo e sementiero, favorendo l'accesso ai finanziamenti per la ricerca, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle risorse genetiche vegetali e lo sviluppo di varietà maggiormente resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici e favorendo altresì il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca al sistema produttivo nazionale.
9/2670-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni in favore del settore vitivinicolo:
autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici;
aggiorna il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente;
introduce inoltre sanzioni a tutela dei Consorzi di tutela nonché in materia di aiuti della PAC per gli investimenti nel settore vitivinicolo;
secondo i dati dell'Osservatorio Uiv, l'export di vino italiano è in calo: -8,3 per cento a valore nel primo trimestre e -15,4 per cento nel quadrimestre, dopo il -9,2 per cento dello scorso anno. Le esportazioni verso gli Usa sono calate del 17 per cento tra aprile 2025 e marzo 2026, per un gap di circa 340 milioni di euro;
anche il mercato interno ed europeo sono in sofferenza, in considerazione delle nuove abitudini di consumo e delle tendenze salutistiche che individuano anche nell'alcool contenuto nel vino un potenziale fattore di rischio, senza tener conto degli innumerevoli e comprovati effetti positivi per la salute che deriva da un moderato consumo di vino;
secondo il report «Cantina Italia» dell'Icqrf al 30 giugno 2026, le giacenze sono in crescita del 6,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre a 3,7 milioni di ettolitri di mosti (+36,2 per cento su base annua). Nelle cantine italiane giacciono 46,5 milioni di ettolitri, una vendemmia intera;
in questo ultimo anno una bottiglia su cinque è stata declassata: i volumi si accumulano alla base della piramide qualitativa e ne risentono i prezzi. Sotto il peso di un'offerta eccessiva si è già eroso più di mezzo miliardo di euro di valore potenziale annuo;
la richiesta delle associazioni vitivinicole è quella di aggiornare l'impianto normativo per regolamentare e razionalizzare il settore: la produzione va programmata in funzione del mercato. È necessaria altresì l'adozione di strumenti volti a favorire abitudini di consumo basate sulla consapevolezza delle qualità del prodotto vino,
impegna il Governo
ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
introdurre disposizioni che consentano alle regioni di ridurre anche per i vini IG la resa per ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio di mercato;
definire una specifica disciplina sanzionatoria per il superamento delle soglie di resa applicabili ai vini non a DO o IG;
completare gli adempimenti per consentire ai produttori di elaborare negli stabilimenti enologici i vini dealcolati, al fine di agganciare le nuove tendenze di mercato;
favorire l'adozione di campagne informative in favore del prodotto vino e modalità diversificate di vendita.
9/2670-A/12. Gatta, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni in favore del settore vitivinicolo:
autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici;
aggiorna il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente;
introduce inoltre sanzioni a tutela dei Consorzi di tutela nonché in materia di aiuti della PAC per gli investimenti nel settore vitivinicolo;
secondo i dati dell'Osservatorio Uiv, l'export di vino italiano è in calo: -8,3 per cento a valore nel primo trimestre e -15,4 per cento nel quadrimestre, dopo il -9,2 per cento dello scorso anno;
secondo il report «Cantina Italia» dell'Icqrf al 30 giugno 2026, le giacenze sono in crescita del 6,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre a 3,7 milioni di ettolitri di mosti (+36,2 per cento su base annua). Nelle cantine italiane giacciono 46,5 milioni di ettolitri, una vendemmia intera;
in questo ultimo anno una bottiglia su cinque è stata declassata: i volumi si accumulano alla base della piramide qualitativa e ne risentono i prezzi. Sotto il peso di un'offerta eccessiva si è già eroso più di mezzo miliardo di euro di valore potenziale annuo;
la richiesta delle associazioni vitivinicole è quella di aggiornare l'impianto normativo per regolamentare e razionalizzare il settore: la produzione va programmata in funzione del mercato. È necessaria altresì l'adozione di strumenti volti a favorire abitudini di consumo basate sulla consapevolezza delle qualità del prodotto vino,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
introdurre disposizioni che consentano alle regioni di ridurre anche per i vini IG la resa per ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio di mercato;
definire una specifica disciplina sanzionatoria amministrativa per il superamento delle soglie di resa applicabili ai vini non a DO o IG;
completare gli adempimenti per consentire ai produttori di elaborare negli stabilimenti enologici i vini dealcolati, al fine di agganciare le nuove tendenze di mercato;
favorire l'adozione di campagne informative in favore del prodotto vino e modalità diversificate di vendita.
9/2670-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Gatta, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
l'iperammortamento introdotto dall'articolo 1, commi 427-436 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026) costituisce uno strumento di agevole utilizzo per le imprese che si colloca nella scia dell'esperienza Piano Transizione 5.0, senza la natura di credito di imposta e con una stabilità temporale e prevedibilità pluriennale;
per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura, escluse dal nuovo sistema dell'iperammortamento, la legge di bilancio 2026 prevede un nuovo credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi 454-459 della legge n. 199 del 2025), anche al fine di non discriminare le imprese e società agricole tassate su base catastale, per le quali non esisteva altra soluzione che quella dell'attribuzione di un credito di imposta;
sono agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. La norma rinvia le modalità attuative e il monitoraggio dei limiti di spesa a un decreto interministeriale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-Ministero delle imprese e del made in Italy-Ministero dell'economia e delle finanze in corso di attuazione;
le risorse disponibili sono pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con un credito teorico del 40 per cento, il plafond annuo copre 5,25 milioni di euro di investimenti a livello nazionale, una cifra sottodimensionata rispetto alla domanda potenziale del comparto agricolo italiano;
peraltro, accanto al credito Agricoltura 4.0, le imprese agricole possono accedere ad altri strumenti agevolativi, ciascuno con finalità, beneficiari e vincoli diversi: la Nuova Sabatini, il credito d'imposta ZES Unica Agricola per le imprese agricole del Mezzogiorno (cui si sono aggiunte Umbria e Marche), i bandi ISMEA, i bandi INAIL e le misure regionali dello sviluppo rurale cui si aggiunge l'agevolazione IRPEF sui redditi dominicali e agrari,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a procedere con sollecitudine nell'attuazione del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi 454-459 della legge n. 199 del 2025) in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura, valutando la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rafforzarne la dotazione finanziaria.
9/2670-A/13. Nevi, Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
l'iperammortamento introdotto dall'articolo 1, commi 427-436 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026) costituisce uno strumento di agevole utilizzo per le imprese che si colloca nella scia dell'esperienza Piano Transizione 5.0, senza la natura di credito di imposta e con una stabilità temporale e prevedibilità pluriennale;
per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura, escluse dal nuovo sistema dell'iperammortamento, la legge di bilancio 2026 prevede un nuovo credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi 454-459 della legge n. 199 del 2025), anche al fine di non discriminare le imprese e società agricole tassate su base catastale, per le quali non esisteva altra soluzione che quella dell'attribuzione di un credito di imposta;
sono agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. La norma rinvia le modalità attuative e il monitoraggio dei limiti di spesa a un decreto interministeriale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-Ministero delle imprese e del made in Italy-Ministero dell'economia e delle finanze in corso di attuazione;
le risorse disponibili sono pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con un credito teorico del 40 per cento, il plafond annuo copre 5,25 milioni di euro di investimenti a livello nazionale, una cifra sottodimensionata rispetto alla domanda potenziale del comparto agricolo italiano;
peraltro, accanto al credito Agricoltura 4.0, le imprese agricole possono accedere ad altri strumenti agevolativi, ciascuno con finalità, beneficiari e vincoli diversi: la Nuova Sabatini, il credito d'imposta ZES Unica Agricola per le imprese agricole del Mezzogiorno (cui si sono aggiunte Umbria e Marche), i bandi ISMEA, i bandi INAIL e le misure regionali dello sviluppo rurale cui si aggiunge l'agevolazione IRPEF sui redditi dominicali e agrari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a procedere con sollecitudine nell'attuazione del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi 454-459 della legge n. 199 del 2025) in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura, valutando la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rafforzarne la dotazione finanziaria.
9/2670-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi, Castiglione, Gatta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, reca misure volte a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole;
le organizzazioni di produttori agricoli (OP) e le Associazioni di organizzazioni dei produttori (AOP) sono aggregazioni di aziende agricole che operano in forma coordinata per migliorare la loro posizione nel mercato e aumentare la loro competitività. Queste organizzazioni, costituite in forma di società o cooperative, offrono vantaggi sia ai produttori che ai consumatori;
i benefici di tale modello aggregativo consistono nella pianificazione della produzione, nella riduzione dei costi operativi in favore degli associati, nella promozione della qualità, nell'assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti e in definitiva nel miglioramento della commercializzazione e nel maggior potere contrattuale nei mercati di sbocco;
il Regolamento (UE) 1308/2013 ha introdotto elementi innovativi nella gestione delle procedure per il riconoscimento e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori agricoli;
si lamenta una eccessiva frammentazione delle OP che inficia taluni aspetti positivi di questa forma di aggregazione degli imprenditori agricoli. Al 1° gennaio 2023, nel solo settore ortofrutticolo risultavano iscritte nell'elenco tenuto dal dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ben 315 OP;
sarebbe pertanto opportuno individuare delle figure di OP o AOP che per numero di associati, presenza in più regioni e significativa rappresentatività economica del settore o dei settori interessati, possano costituire un interlocutore efficace e rappresentativo nella definizione degli obiettivi delle diverse attività agricole,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, di accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, in attuazione dell'articolo 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, volte a riconoscere le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) aventi caratteristiche di rilevanza nazionale al fine di rafforzare l'aggregazione dell'offerta, la programmazione produttiva e la competitività delle filiere agricole nazionali.
9/2670-A/14. Arruzzolo, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, reca misure volte a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole;
le organizzazioni di produttori agricoli (OP) e le Associazioni di organizzazioni dei produttori (AOP) sono aggregazioni di aziende agricole che operano in forma coordinata per migliorare la loro posizione nel mercato e aumentare la loro competitività. Queste organizzazioni, costituite in forma di società o cooperative, offrono vantaggi sia ai produttori che ai consumatori;
i benefici di tale modello aggregativo consistono nella pianificazione della produzione, nella riduzione dei costi operativi in favore degli associati, nella promozione della qualità, nell'assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti e in definitiva nel miglioramento della commercializzazione e nel maggior potere contrattuale nei mercati di sbocco;
il Regolamento (UE) 1308/2013 ha introdotto elementi innovativi nella gestione delle procedure per il riconoscimento e per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori agricoli;
si lamenta una eccessiva frammentazione delle OP che inficia taluni aspetti positivi di questa forma di aggregazione degli imprenditori agricoli. Al 1° gennaio 2023, nel solo settore ortofrutticolo risultavano iscritte nell'elenco tenuto dal dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ben 315 OP;
sarebbe pertanto opportuno individuare delle figure di OP o AOP che per numero di associati, presenza in più regioni e significativa rappresentatività economica del settore o dei settori interessati, possano costituire un interlocutore efficace e rappresentativo nella definizione degli obiettivi delle diverse attività agricole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, in attuazione dell'articolo 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, volte a riconoscere le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) aventi caratteristiche di rilevanza nazionale al fine di rafforzare l'aggregazione dell'offerta, la programmazione produttiva e la competitività delle filiere agricole nazionali.
9/2670-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Arruzzolo, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 15, la Banca dati unica zootecnica (BDUZ) quale infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione e gestione dei dati del comparto zootecnico, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese di allevamento e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria;
la semplificazione normativa è un elemento centrale della recente revisione della PAC, pensata appositamente per alleggerire il carico amministrativo sulle aziende zootecniche e agricole;
lo scorso dicembre il Parlamento europeo ha approvato l'aggiornamento di alcune norme ambientali della Politica agricola comune (PAC) per ridurre la burocrazia e potenziare il supporto economico agli agricoltori. A queste agevolazioni si aggiunge una maggiore flessibilità nell'adempimento dei requisiti ambientali;
l'intervento SRA14 – ACA14 «Allevatori custodi dell'agro biodiversità» del Piano strategico della PAC (PSP) prevede un sostegno economico agli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica;
tale intervento intende contrastare la diminuzione degli allevamenti delle razze bovine autoctone con il conseguente abbandono di molte pratiche tradizionali e di terreni agricoli, spesso posti in aree svantaggiate, in particolare montane;
nelle aree montane è custodita una parte consistente del patrimonio zootecnico nazionale, circa il 36,2 per cento degli allevamenti di bovini, il 39,1 per cento degli allevamenti ovini e il 47,2 per cento degli allevamenti caprini. In tali aree l'attività di pascolamento con spostamento di animali verso aree di pascolo più fresche è di particolare rilievo nella stagione estiva;
la transumanza è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Gli allevamenti di montagna e delle aree interne contribuiscono al presidio del territorio, alla prevenzione dell'abbandono, alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei territori;
il Governo ha dedicato particolare attenzione a questo settore. Lo scorso giugno, in considerazione del calo dei prezzi di mercato e dall'aumento dei costi di produzione, AGEA ha annunciato la destinazione di 17,4 milioni di euro aggiuntivi a sostegno della zootecnia, con particolare attenzione al sistema allevatoriale montano e delle aree interne,
impegna il Governo
nel quadro delle semplificazioni descritte in premessa, in considerazione della natura estensiva delle pratiche dell'alpeggio e della transumanza, a valutare di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere semplificazioni burocratiche in favore delle aziende zootecniche operanti nelle aree montane, con particolare riferimento all'obbligo di aprire un codice pascolo per le attività di pascolamento nelle aree situate in un comune limitrofo a quello in cui è ubicato l'allevamento.
9/2670-A/15. Boscaini, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 15, la Banca dati unica zootecnica (BDUZ) quale infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione e gestione dei dati del comparto zootecnico, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese di allevamento e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria;
la semplificazione normativa è un elemento centrale della recente revisione della PAC, pensata appositamente per alleggerire il carico amministrativo sulle aziende zootecniche e agricole;
lo scorso dicembre il Parlamento europeo ha approvato l'aggiornamento di alcune norme ambientali della Politica agricola comune (PAC) per ridurre la burocrazia e potenziare il supporto economico agli agricoltori. A queste agevolazioni si aggiunge una maggiore flessibilità nell'adempimento dei requisiti ambientali;
l'intervento SRA14 – ACA14 «Allevatori custodi dell'agro biodiversità» del Piano strategico della PAC (PSP) prevede un sostegno economico agli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione o erosione genetica;
tale intervento intende contrastare la diminuzione degli allevamenti delle razze bovine autoctone con il conseguente abbandono di molte pratiche tradizionali e di terreni agricoli, spesso posti in aree svantaggiate, in particolare montane;
nelle aree montane è custodita una parte consistente del patrimonio zootecnico nazionale, circa il 36,2 per cento degli allevamenti di bovini, il 39,1 per cento degli allevamenti ovini e il 47,2 per cento degli allevamenti caprini. In tali aree l'attività di pascolamento con spostamento di animali verso aree di pascolo più fresche è di particolare rilievo nella stagione estiva;
la transumanza è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Gli allevamenti di montagna e delle aree interne contribuiscono al presidio del territorio, alla prevenzione dell'abbandono, alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei territori;
il Governo ha dedicato particolare attenzione a questo settore. Lo scorso giugno, in considerazione del calo dei prezzi di mercato e dall'aumento dei costi di produzione, AGEA ha annunciato la destinazione di 17,4 milioni di euro aggiuntivi a sostegno della zootecnia, con particolare attenzione al sistema allevatoriale montano e delle aree interne,
impegna il Governo
nel quadro delle semplificazioni descritte in premessa, in considerazione della natura estensiva delle pratiche dell'alpeggio e della transumanza, a valutare l'opportunità di integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere semplificazioni burocratiche in favore delle aziende zootecniche operanti nelle aree montane, con particolare riferimento all'obbligo di aprire un codice pascolo per le attività di pascolamento nelle aree situate in un comune limitrofo a quello in cui è ubicato l'allevamento.
9/2670-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Boscaini, Castiglione.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, reca «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo»;
l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) nel settore ortofrutticolo, riconoscendone il ruolo strategico nel rafforzamento della concentrazione dell'offerta, nella programmazione della produzione e nel miglioramento della competitività delle imprese agricole;
le AOP di dimensione nazionale rappresentano un fondamentale strumento di coordinamento tra le organizzazioni di produttori operanti su più territori regionali, favorendo economie di scala, una migliore organizzazione della filiera e una maggiore capacità di investimento;
risulta opportuno individuare criteri omogenei per il riconoscimento delle AOP di rilevanza nazionale, valorizzando quelle caratterizzate da un'effettiva diffusione territoriale e da una significativa rappresentatività del comparto;
appare altresì opportuno evitare che possano essere riconosciute come attività proprie delle AOP quelle consistenti nella mera presentazione o gestione di programmi operativi, valorizzando invece le funzioni di coordinamento, integrazione e sviluppo svolte in favore delle organizzazioni di produttori aderenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a definire criteri uniformi per il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticole di rilevanza nazionale, prevedendo adeguati requisiti di rappresentatività territoriale e organizzativa e assicurando che il riconoscimento sia riservato ai soggetti che svolgono effettive funzioni di coordinamento, integrazione e supporto in favore delle Organizzazioni di produttori aderenti, con esclusione della mera presentazione o gestione dei programmi operativi quale elemento idoneo, di per sé, a giustificare il riconoscimento.
9/2670-A/16. Cerreto, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo»;
in particolare, vengono introdotte utili misure di sostegno a diversi comparti del settore agricolo ed agroalimentare nazionale;
secondo i dati ufficiali del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura ISTAT (2020), le aziende agricole con capo azienda donna rappresentavano il 31,5 per cento del totale nazionale, in costante crescita rispetto al 30,7 per cento del 2010;
a livello europeo, la PAC 2023-2027, la nuova piattaforma Women in Farming della Commissione europea (lanciata l'8 marzo 2026) e le prospettive per il post-2027 pongono l'accento sul rafforzamento del ruolo femminile nelle aree rurali ai fini del ricambio generazionale e della competitività;
tuttavia, permangono ostacoli strutturali che limitano la piena affermazione dell'imprenditoria agricola femminile, in particolare con riferimento all'accesso al credito, agli strumenti di finanza agevolata, alla formazione specialistica e ai servizi di accompagnamento imprenditoriale;
al fine di rafforzare l'effettività delle misure di sostegno, appare necessario migliorare il coordinamento delle azioni di sostegno previste, con particolare attenzione alle giovani imprenditrici e alle imprese operanti nelle aree interne e montane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative mirate a rafforzare l'efficacia delle azioni di sostegno previste a favore delle donne nel settore agricolo (in particolare «Più Impresa» di ISMEA, interventi della PAC, Fondo Impresa Femminile e risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027), ivi comprese la previsione di una quota di riserva mirata, meccanismi di priorità e un più efficace raccordo tra Stato, regioni e strumenti europei.
9/2670-A/17. Almici, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame introduce, meritoriamente, misure economiche strategiche per tutelare il settore agricolo, in particolare le attività di coltivazione e allevamento, che rappresentano una delle risorse cardine del nostro Paese;
il settore agricolo, e segnatamente quello vivaistico e florovivaistico, riveste oggi una funzione che trascende la mera produzione economica: esso contribuisce in modo determinante alla sostenibilità ambientale, alla tutela del paesaggio e alla rigenerazione urbana. Le aziende del comparto garantiscono, inoltre, un indispensabile presidio territoriale, contrastando il dissesto idrogeologico e l'abbandono delle aree rurali;
nello specifico, l'articolo 2 del provvedimento prevede l'erogazione di un contributo per i contratti della filiera del frumento, uno strumento già adottato con successo per sostenere settori d'eccellenza come la floricoltura e il vivaismo ornamentale, in attuazione del PNRR (decreto ministeriale 12 giugno 2024);
secondo le ultime rilevazioni, il florovivaismo attualmente rappresenta l'8 per cento della produzione vegetale nazionale, con un valore di produzione lorda vendibile (PLV) pari a 3,2 miliardi di euro: cifre paragonabili a quelle del settore vitivinicolo pur essendo, quest'ultimo, storicamente più strutturato e riconosciuto;
il comparto conta ad oggi quasi 20.000 aziende su tutto il territorio nazionale, e si distingue per imprese tendenzialmente di ridotte dimensioni ma che impiega circa 200.000 addetti;
in questo scenario, la Toscana ricopre un ruolo di primo piano, sfiorando il miliardo di euro di Produzione Lorda Vendibile, grazie soprattutto al polo del vivaismo ornamentale pistoiese che conta circa 1.500 imprese;
tuttavia, nonostante l'eccellenza del prodotto italiano, il comparto è esposto a criticità che rischiano di frenarne lo sviluppo: le imprese nostrane devono fronteggiare costi logistici sempre più elevati ed una burocrazia complessa che ne appesantisce l'operatività;
a ciò si aggiunge una forte pressione competitiva internazionale, in particolare da parte di Paesi come i Paesi Bassi e la Spagna, che beneficiano di sistemi organizzativi e distributivi più favorevoli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con il primo provvedimento utile allo scopo ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a implementare e rafforzare il comparto del vivaismo e del florovivaismo rafforzandone la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica attraverso l'indizione di specifici bandi di filiera e di distretto nonché a prevedere misure dedicate alla promozione internazionale del vivaismo e florovivaismo italiano, destinate a fare del settore una leva fondamentale per consolidare la leadership europea e mondiale del «Made in Italy» nel settore del verde, sostenendo le imprese nella competizione globale.
9/2670-A/18. Gori, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame, in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, reca alcune esenzioni, a partire dal 1° dicembre 2025, in merito all'obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione;
il 27 febbraio 2026 la Commissione europea ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica sulla revisione della legislazione europea in materia di benessere degli animali da allevamento. Si tratta della più ampia consultazione mai realizzata sul tema, con 190.063 risposte valide, di cui circa il 96,5 per cento provenienti da singoli cittadini dell'Unione europea;
emerge un netto sostegno a una riforma della normativa europea sul benessere degli animali. In particolare: il 99 per cento dei cittadini ritiene molto importante eliminare l'uso delle gabbie per galline ovaiole e scrofe; il 98 per cento considera eticamente problematica l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uova e circa il 99 per cento sostiene che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi standard di benessere animale applicati all'interno dell'Unione europea;
questi risultati rafforzano il mandato pubblico già espresso attraverso l'iniziativa dei cittadini europei End the cage age, sostenuta da 1,4 milioni di persone, a seguito della quale nel 2021 la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa per l'eliminazione progressiva delle gabbie nell'Unione europea;
in tale contesto l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026, con i commi 875 e 876, ha istituito il Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie, con una dotazione di 500 mila euro per il 2026 e 1 milione per il 2027. Si tratta del primo finanziamento dedicato esclusivamente alla transizione verso l'abbandono dei sistemi di gabbia nel settore;
detta previsione risponde anche alla crescente sensibilità sul tema del «benessere animale» di cittadini italiani. Il 91 per cento dei cittadini italiani, infatti, secondo l'ultimo Eurobarometro, è contrario all'uso delle gabbie individuali negli allevamenti;
il fondo è sicuramente un segnale importante ma le risorse appaiono non idonee e necessitano di essere rafforzate negli anni al fine di contribuirne concretamente all'eliminazione negli allevamenti. Attualmente in Italia sono circa 40 milioni gli animali che vivono in gabbia, in condizioni di sovraffollamento o di totale privazione di contatti sociali. La ricerca scientifica e l'Efsa dimostrano che le gabbie sono gravemente dannose per la salute degli animali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a prevedere un apposito segno distintivo «Cage free» nell'ambito della certificazione SQNBA – Sistema di qualità nazionale per il benessere degli animali – per gli operatori del settore che abbiano completamente eliminato l'utilizzo delle gabbie in ogni fase dell'allevamento, anche sostenendo, in sede europea, l'adozione di una riforma della legislazione europea che migliori il benessere degli animali negli allevamenti.
9/2670-A/19. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Evi, Lomuti, Gadda, Prestipino, Caramiello, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello;
nel sistema agricolo italiano c'è un problema che da tempo minaccia la salute delle persone e il benessere del pianeta: gli allevamenti intensivi;
tale sistema di insediamenti industriali, alimentati anche da fondi pubblici, ha un impatto che va ben oltre l'aspetto economico e la sofferenza degli animali. Il costo nascosto degli allevamenti intensivi è l'impatto ambientale, l'inquinamento, il maltrattamento animale e la scomparsa progressiva delle piccole aziende agricole schiacciate dalle più grandi, vittime di un meccanismo che impoverisce il tessuto economico e sociale del Paese;
oltre alle gravi criticità citate, gli allevamenti intensivi sono associati a potenziali rischi per la salute pubblica per il confinamento in spazi ristretti che determinano stress e favoriscono la diffusione di agenti patogeni come documentato da studi scientifici. Nonostante tali effetti comprovati il numero degli impianti intensivi in Italia è in costante crescita;
spesso gli animali negli allevamenti intensivi, come emerge da numerose inchieste di attivisti, subiscono disumani maltrattamenti che calpestano nel profondo la loro dignità;
secondo i dati Eurostat, l'Italia ha perso oltre 320 mila aziende in poco più di 10 anni, con un calo del 38 per cento tra le «piccole» a fronte di un aumento del 21 per cento delle aziende «molto grandi» e del 23 per cento di quelle grandi. In un contesto di crisi economica, geopolitica ed ecologica che vede l'aumento dei prezzi delle materie prime e il calo del potere d'acquisto dei cittadini, i piccoli allevatori sono tra le categorie che pagano un prezzo alto perché il loro reddito, già esiguo, non fa che ridursi;
la Costituzione italiana è stata recentemente modificata per riconoscere tra i suoi princìpi fondamentali la tutela degli animali, dell'ambiente e della biodiversità. Non si tratta più solo di sensibilità individuale, ma di un impegno giuridico delle istituzioni,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a promuovere una riconversione del settore zootecnico che favorisca le aziende agricole di piccole dimensioni, che adottano metodi agroecologici, creando le condizioni per un sistema produttivo che sia ripensato su piccola scala, con margini di guadagni più equi per i produttori, con politiche di sostegno ai prezzi che permettano a tutti di accedere a cibi sani e di qualità nonché con il rigoroso rispetto degli obblighi in materia di benessere degli animali.
9/2670-A/20. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e, all'articolo 2, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti di filiera del frumento, a sostegno dell'integrazione tra le imprese agricole e le industrie di trasformazione, del miglioramento della qualità e della tracciabilità dei prodotti e della promozione di pratiche agricole sostenibili;
i contratti di filiera del settore agroalimentare sono altresì sostenuti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui attuazione è disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 3, del citato decreto rinvia a successivi provvedimenti per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei contratti di filiera;
l'agricoltura rigenerativa comprende un insieme di pratiche – tra cui la minima lavorazione del suolo, l'utilizzo di colture di copertura, l'aumento della sostanza organica, l'uso efficiente della risorsa idrica, la rotazione delle colture e lo stoccaggio di carbonio nel suolo – idonee a migliorare la qualità del suolo, l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e la sostenibilità complessiva dei processi produttivi;
l'introduzione di meccanismi di premialità consentirebbe di accompagnare in modo graduale e flessibile la transizione delle imprese agricole e delle filiere produttive verso tali modelli, valorizzando le esperienze già in atto e incentivando l'adozione volontaria di pratiche a maggiore sostenibilità ambientale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, nell'ambito della disciplina dei contratti di filiera e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2021, criteri di premialità a favore dei progetti e dei programmi di contratto di filiera che includano forme rigenerative di agricoltura, quali la minima lavorazione del suolo, l'utilizzo di colture di copertura, l'aumento della sostanza organica, l'uso efficiente della risorsa idrica, la rotazione delle colture e lo stoccaggio di carbonio nel suolo.
9/2670-A/21. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027, reca disposizioni preordinate al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo;
l'articolo 5 prevede misure di attuazione per un Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale;
nel corso dell'esame parlamentare, allo stesso articolo 5, è stata introdotta una disposizione per la tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità, che vieta l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
la tutela del patrimonio olivicolo di pregio costituisce un obiettivo condivisibile in ragione del valore economico, produttivo, paesaggistico, ambientale e culturale degli oliveti interessati;
appare tuttavia evidente come la tutela introdotta nell'articolo 5 risulti limitata esclusivamente agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pur permanendo il medesimo pregiudizio derivante dall'espianto o dall'eradicazione delle piante qualora gli stessi siano effettuati per la realizzazione di altre opere o infrastrutture;
l'attuale formulazione della norma consente infatti l'espianto delle medesime piante per la realizzazione di impianti energetici non alimentati da fonti rinnovabili, nonché di infrastrutture viarie, insediamenti produttivi, poli logistici, data center e altre opere che comportino l'eliminazione degli oliveti interessati, determinando una tutela parziale e non coerente con le finalità dichiarate dalla disposizione;
la salvaguardia degli oliveti destinati a regimi di qualità dovrebbe essere correlata al valore delle produzioni e del patrimonio agricolo interessato, indipendentemente dalla tipologia di intervento che determina l'espianto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere il divieto di espianto o eradicazione delle piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, indipendentemente dalla tipologia di intervento o di opera da realizzare, al fine di assicurare una tutela effettiva, uniforme e non discriminatoria del patrimonio olivicolo nazionale.
9/2670-A/22. Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, contiene un insieme articolato di interventi finanziari, fiscali, creditizi e amministrativi destinati al settore agricolo e agroalimentare;
numerose disposizioni del provvedimento demandano a successivi decreti ministeriali la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di concessione, dell'entità dei contributi, degli investimenti ammissibili, delle procedure di controllo e delle cause di revoca delle agevolazioni; gli interventi previsti, pur perseguendo finalità condivisibili di sostegno e sviluppo del comparto primario, non individuano sempre criteri sufficientemente selettivi idonei a garantire una distribuzione equilibrata delle risorse tra le diverse categorie di imprese agricole;
l'assenza di specifiche riserve, premialità e massimali differenziati può determinare una concentrazione delle agevolazioni in favore delle imprese maggiormente capitalizzate e strutturate, dotate di maggiore capacità di investimento, di accesso al credito e di assistenza amministrativa e fiscale, a discapito delle micro e piccole imprese, dei giovani agricoltori, delle aziende delle aree interne e montane e delle forme di agricoltura biologica, sociale e di qualità;
con particolare riferimento ai contratti di filiera del frumento, il credito d'imposta previsto dal provvedimento è riconosciuto alle imprese di trasformazione e non direttamente ai produttori agricoli, senza che sia espressamente garantita un'equa distribuzione del beneficio lungo la filiera o una remunerazione dei prodotti agricoli commisurata ai costi sostenibili di produzione;
gli interventi destinati al comparto zootecnico sono prevalentemente orientati all'incremento della capacità produttiva, senza la contestuale previsione di criteri vincolanti relativi al benessere animale, alla riduzione delle emissioni, alla gestione sostenibile dei reflui, al contenimento dell'uso degli antibiotici e alla tutela delle risorse idriche e del suolo;
il sostegno pubblico agli investimenti agricoli dovrebbe essere subordinato al rispetto di condizioni ambientali e sociali verificabili, evitando che risorse pubbliche siano impiegate per sostenere modelli produttivi intensivi, processi di concentrazione fondiaria o operazioni prive di ricadute effettive sui redditi degli agricoltori e sull'occupazione;
la tutela della sovranità alimentare non può essere limitata all'incremento della produzione nazionale, ma deve comprendere la salvaguardia della biodiversità agricola, delle varietà locali, della fertilità dei suoli, delle risorse idriche, del lavoro agricolo, della trasparenza delle filiere e del diritto dei consumatori a ricevere informazioni complete sull'origine, sulla composizione e sui metodi di produzione degli alimenti;
le disposizioni relative ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA e ai terreni abbandonati o silenti devono essere applicate evitando fenomeni speculativi, concentrazioni fondiarie, cessioni patrimoniali non congrue e pregiudizi per i diritti dei proprietari, nonché assicurando priorità effettive ai giovani agricoltori, alle piccole aziende e alle cooperative di comunità;
il potenziamento delle funzioni dell'AGEA e la valorizzazione del patrimonio informativo agricolo devono avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, sicurezza informatica e accessibilità delle informazioni, evitando forme di concentrazione o utilizzazione commerciale dei dati aziendali non adeguatamente regolamentate;
la semplificazione degli adempimenti e il rafforzamento delle funzioni dei centri di assistenza agricola non devono determinare una privatizzazione impropria delle funzioni amministrative, situazioni di conflitto di interessi o discriminazioni nei confronti degli agricoltori non aderenti alle maggiori organizzazioni professionali; risulta pertanto necessario assicurare che l'attuazione del provvedimento sia accompagnata da criteri di equità distributiva, sostenibilità ambientale, trasparenza e tutela degli operatori agricoli economicamente più deboli,
impegna il Governo:
ad assicurare, nell'adozione dei decreti e dei provvedimenti attuativi previsti dal provvedimento in esame, che le misure di sostegno al settore agricolo siano attuate secondo criteri di equità, sostenibilità ambientale e valorizzazione della produzione primaria e, in particolare: a prevedere criteri di priorità in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole, dei giovani agricoltori, dell'imprenditoria femminile, delle aziende ubicate nelle aree interne e montane, dell'agricoltura biologica, sociale e delle produzioni di qualità certificate, introducendo altresì adeguati massimali per impresa e per gruppi societari al fine di evitare fenomeni di concentrazione delle risorse pubbliche;
a subordinare l'accesso ai contributi pubblici destinati agli investimenti agricoli e zootecnici al rispetto di criteri verificabili di sostenibilità ambientale, tutela del suolo e delle risorse idriche, riduzione delle emissioni, gestione sostenibile dei reflui, contenimento dell'uso degli antibiotici, tutela della biodiversità e miglioramento del benessere animale;
a prevedere, nell'attuazione delle misure relative ai contratti di filiera e agli altri strumenti di sostegno alla produzione, meccanismi idonei a garantire una più equa distribuzione del valore tra i diversi operatori della filiera agroalimentare, assicurando un'adeguata remunerazione della produzione primaria e contrastando condizioni contrattuali eccessivamente squilibrate;
a garantire che le misure concernenti la valorizzazione e l'assegnazione dei terreni agricoli pubblici e il recupero dei terreni abbandonati o silenti siano attuate privilegiando l'insediamento di giovani e piccoli agricoltori, prevenendo fenomeni di concentrazione fondiaria e assicurando la permanenza della destinazione agricola e la tutela dei diritti dei proprietari;
a rafforzare, nell'attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura, tracciabilità e controlli agroalimentari, le garanzie poste a tutela dei consumatori, assicurando la massima trasparenza in ordine all'origine, alla composizione e ai metodi di produzione degli alimenti.
9/2670-A/23. Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo è finalizzato a rafforzare la competitività del comparto agricolo nazionale attraverso interventi di sostegno alle filiere strategiche, agli investimenti produttivi, all'innovazione e alla resilienza delle imprese agricole;
nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati è emersa la necessità di rafforzare gli strumenti di sostegno alle imprese agricole maggiormente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, della siccità, dell'aumento dei costi di produzione e delle emergenze fitosanitarie, garantendo interventi più rapidi ed efficaci;
la Puglia rappresenta una delle principali regioni agricole italiane e contribuisce in maniera determinante alla produzione nazionale di olio extravergine di oliva, uva da vino, ortofrutta, grano duro e numerose produzioni di qualità DOP, IGP e biologiche, costituendo un settore strategico per l'economia regionale e nazionale;
il comparto agricolo pugliese è tuttavia interessato da una concomitanza di fattori critici, quali la persistente diffusione della Xylella fastidiosa, la crescente scarsità della risorsa idrica, gli effetti dei cambiamenti climatici, l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, nonché le difficoltà di accesso al credito e la riduzione della redditività delle imprese agricole;
in particolare, la diffusione della Xylella fastidiosa continua a determinare gravissime conseguenze economiche, ambientali, paesaggistiche e occupazionali, compromettendo il patrimonio olivicolo pugliese e rendendo necessario accelerare gli interventi di monitoraggio, contenimento del batterio, reimpianto degli oliveti, ricerca scientifica e rigenerazione dei territori colpiti;
risulta pertanto necessario orientare una parte significativa delle misure previste dal provvedimento verso il rafforzamento della capacità competitiva delle filiere strategiche pugliesi, sostenendo gli investimenti in innovazione, efficientamento idrico, agricoltura di precisione, economia circolare, valorizzazione delle produzioni di qualità e aggregazione delle imprese agricole,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
adottare ulteriori iniziative volte a rafforzare il Piano straordinario di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa in Puglia, assicurando risorse adeguate per il monitoraggio fitosanitario, il contenimento del vettore, la ricerca scientifica, il reimpianto degli oliveti con cultivar resistenti, il recupero del paesaggio rurale e la rigenerazione produttiva dei territori maggiormente colpiti, con particolare riferimento alle province di Bari, Taranto e alle aree nelle quali permane il rischio di avanzamento del batterio;
adottare misure straordinarie di sostegno alle imprese agricole pugliesi colpite dalla Xylella, prevedendo strumenti per compensare le perdite di reddito, agevolare l'accesso al credito, sostenere gli investimenti per il reimpianto e la riconversione produttiva, favorire la diversificazione delle attività agricole e accelerare l'erogazione delle risorse già stanziate, al fine di garantire la continuità produttiva e occupazionale di uno dei comparti agricoli più rappresentativi del Mezzogiorno;
destinare una quota prioritaria delle risorse previste dal provvedimento in esame alle filiere strategiche della Puglia, con particolare riguardo ai comparti olivicolo-oleario, vitivinicolo, cerealicolo, ortofrutticolo e zootecnico, sostenendo investimenti per l'innovazione, l'agricoltura di precisione, l'efficienza idrica, il riutilizzo delle acque reflue depurate, la digitalizzazione delle aziende agricole, la trasformazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, al fine di rafforzarne la competitività e la resilienza rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
prevedere specifiche misure per fronteggiare la crisi idrica che interessa la Puglia, attraverso il finanziamento di infrastrutture irrigue efficienti, il recupero e l'ammodernamento delle reti di distribuzione, il potenziamento degli invasi, il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura e l'adozione di tecnologie innovative per il risparmio della risorsa idrica, quale presupposto indispensabile per la salvaguardia delle produzioni agricole regionali;
promuovere specifici contratti di filiera e strumenti di aggregazione destinati alle imprese agricole pugliesi, favorendo una più equa distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori, la tutela del reddito agricolo, la valorizzazione delle produzioni DOP, IGP e biologiche e il contrasto alle pratiche commerciali sleali;
monitorare con cadenza periodica lo stato di attuazione delle misure destinate alla Puglia, assicurando la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, tempi certi per l'erogazione dei finanziamenti e un costante coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e degli enti territoriali nella definizione delle priorità di intervento.
9/2670-A/24. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027, reca disposizioni preordinate al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo;
esso reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e una nuova autorizzazione di spesa destinata a sostenere gli investimenti strutturali nel settore, introducendo anche diverse misure relative al settore primario, finalizzate a porre in essere particolari misure urgenti per sostenere alcune filiere in difficoltà;
la legge 242 del 2016 ha l'obiettivo di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
recenti orientamenti del legislatore hanno inteso restringere, in maniera rilevante, il campo di applicazione della legge succitata ipotizzando il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata;
questo orientamento annullerebbe completamente l'impianto della norma madre, danneggiando centinaia di imprenditori di questa filiera, innovativa e in grande ascesa, che vale diverse centinaia di milioni di euro e che impiega tra 11.000 e 15.000 lavoratori con un'età media di circa 35 anni, tra agricoltori, operai, rivenditori al dettaglio e corrieri impegnati in oltre 2.500 ettari di terreno dedicati alla coltivazione della pianta;
tale filiera, nel corso degli anni, è divenuta una vera eccellenza del made in Italy, e non ha nulla a che vedere con le sostanze stupefacenti oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; grazie alla legge 242 del 2016, infatti, la canapa ha potuto essere coltivata a uso industriale con un contenuto di Thc (principio attivo) inferiore allo 0,5 per cento, ciò ha permesso la fioritura di un nuovo asset che, oggi, coinvolge circa 800 aziende produttrici e 1.500 imprese specializzate nella trasformazione della sostanza;
la direzione legislativa attuale pone quindi il rischio concreto di perdere importanti fette di mercato a discapito della produzione straniera, con una conseguente delocalizzazione e minore competitività internazionale, per una pianta che può vantare un non indifferente ritorno in termini economici, rappresentando una rilevante fonte di integrazione e di diversificazione del reddito dei produttori agricoli: essa infatti, garantisce fino a 30 mila euro per ettaro, anche grazie alla sua notevole rilevanza per i tanti nuovi mercati della bioeconomia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere le imprese operanti nel settore della canapa industriale che stanno vivendo un momento di incertezza importante, anche economica, che rischia di vedere annullati investimenti ingenti in un comparto che era in forte espansione nel nostro Paese.
9/2670-A/25. Cherchi, Forattini, Pavanelli, Raffa, Benzoni, Grippo, Vaccari, Furfaro, Perantoni, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027, reca disposizioni preordinate al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo;
l'articolo 1 reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e una nuova autorizzazione di spesa destinata a sostenere gli investimenti strutturali nel settore;
nel corso dell'esame parlamentare è stato introdotto l'articolo 11, che introduce Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo;
esso, in particolare, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028;
in Italia il settore della birra artigianale e dei microbirrifici è in forte espansione, ma, nonostante i passi anche di carattere legislativo fatti negli ultimi anni, non riesce ancora ad avere una disciplina organica e sistematica che abbracci tutte le esigenze del settore ed in particolare quelle proprio dei piccoli produttori artigianali;
così come l'olio e il vino, la produzione di birra nel nostro Paese sta assumendo caratteristiche tali da poter essere anch'essa introdotta in percorsi turistici e quindi sottoposta alla stessa disciplina normativa dedicata ai due comparti succitati,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative finalizzate a disciplinare in maniera organica il settore della birra artigianale e a valutare l'opportunità di estendere la disciplina dell'enoturismo e dell'oleoturismo anche al comparto brassicolo, con particolare interesse per i microbirrifici.
9/2670-A/26. Caramiello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, riconoscendo la centralità dell'agricoltura per la tenuta economica e sociale dei territori, in particolare di quelli a più elevata vocazione produttiva;
la disponibilità di risorse idriche costituisce, insieme al credito e al sostegno al reddito, uno dei fattori abilitanti imprescindibili per la competitività e la resilienza delle imprese agricole, specie nelle aree del Paese soggette a ricorrenti crisi di siccità;
la crisi climatica in atto ha reso strutturale, e non più occasionale, il fenomeno della scarsità idrica estiva, con effetti particolarmente gravi sulle produzioni agricole nelle regioni del Centro-Sud, dove la piovosità media si è progressivamente ridotta e la distribuzione delle precipitazioni si concentra sempre più nei mesi autunnali e invernali;
in Toscana, ed in particolare nelle province di Siena e Grosseto, l'agricoltura della Maremma sconta da decenni una cronica carenza di infrastrutture di accumulo idrico, che espone migliaia di ettari coltivati al rischio di stress irriguo nei mesi estivi;
è da tempo all'attenzione delle istituzioni la proposta di realizzazione di un nuovo invaso sul fiume Merse, che consentirebbe di raccogliere l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per redistribuirla nei mesi di scarsità, con benefici diretti per le imprese agricole e per gli usi civili dei territori interessati;
un consolidamento effettivo del settore agricolo non può prescindere da una programmazione infrastrutturale di lungo periodo sulla sicurezza idrica, che affianchi le misure di sostegno economico e normativo previste dal provvedimento in esame,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con la promozione di ulteriori iniziative normative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a sostenere la realizzazione di nuovi invasi e infrastrutture di accumulo idrico multiuso nelle aree agricole maggiormente esposte a crisi di siccità strutturale, con particolare riferimento ai territori della Toscana meridionale, favorendo l'avvio dei relativi studi di fattibilità tecnico-ambientale.
9/2670-A/27. Simiani.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati di Cantina Italia, al 30 giugno 2026 negli stabilimenti enologici italiani sono presenti 46,5 milioni di ettolitri di vino, 3,7 milioni di ettolitri di mosti e 55.570 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (VNAIF), con il serio rischio di sovrapproduzione;
a metà anno le giacenze salgono a +8,4 per cento rispetto a giugno 2025 (a maggio segnavano +7,3 per cento) per un totale, mosti inclusi, di 50,3 milioni di ettolitri. Al netto dei mosti, il vino che giace in cantina ammonta a quasi 46,6 milioni di ettolitri (+6,7 per cento), l'equivalente di 6,2 miliardi di bottiglie;
ne consegue un'ulteriore depressione dei prezzi dello sfuso: ancora in ribasso i vini a denominazione (1,57 euro al litro la media nazionale a giugno, in calo del 7 per cento sul giugno 2025) e i vini comuni. Gli Igp confermano il calo dell'11 per cento registrato a maggio. A fronte dell'appesantimento generale delle giacenze e del rallentamento dei fabbisogni, soprattutto nella parte alta della piramide, il totale vino vede i prezzi medi scendere del 10 per cento, confermando la tendenza peggiorativa vista già a maggio;
le regioni con maggiori giacenze di vino attualmente risultano essere il Veneto (25,2 per cento), Toscana (11,7 per cento), Emilia-Romagna (10 per cento), Piemonte (8,3 per cento), Sicilia (6,3 per cento) e Abruzzo (5,9 per cento): il Veneto è la prima regione per quantitativi di vino Dop in giacenza (8,5 milioni di ettolitri), la Puglia conta 2,6 milioni di ettolitri di vini Igp mentre l'Emilia-Romagna è in testa per i vini comuni (2,1 milioni di ettolitri);
i dati mostrano come l'export dei primi quattro mesi sia ancora in negativo (-6,8 per cento il valore) costringendo i Consorzi di tutela delle principali «denominazioni di origine protetta» (Dop) italiane a trovare le migliori strategie per il contenimento produttivo;
il settore vitivinicolo sta dunque attraversando una fase di forte criticità di mercato, caratterizzata negli ultimi mesi da un netto calo dei prezzi all'origine;
contestualmente alla contrazione dei prezzi, si assiste a un eccezionale accumulo di giacenze di prodotto finito nei magazzini delle imprese, con incrementi che in diversi casi superano il 100 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
tale combinazione di fattori genera gravi problemi di liquidità per le aziende agricole e mette a rischio la tenuta economica di interi territori a vocazione agricola;
si rende pertanto necessario adottare delle scelte strategiche, a livello nazionale e a livello territoriale, sul riposizionamento produttivo del settore, in primis limitando l'assegnazione annua di nuove autorizzazioni all'impianto e attivare strumenti straordinari di monitoraggio e indirizzo per mitigare l'impatto di tali eccedenze sul mercato, sfruttando anche le leve finanziarie e creditizie previste all'interno del provvedimento,
impegna il Governo:
ad adottare misure di monitoraggio e di indirizzo a sostegno delle imprese vitivinicole in presenza di giacenze di prodotto finito che registrino un incremento eccezionale rispetto alla media del triennio precedente, anche mediante il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di sostegno creditizio e di promozione sul mercato interno e nell'export;
a valutare, sentiti i rappresentanti della filiera vitivinicola nazionale, l'adozione di strumenti normativi e finanziari, al fine di riadattare, nel breve e medio periodo, il potenziale vitivinicolo alla situazione reale del mercato e dei consumi.
9/2670-A/28. Gadda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, e mira a rafforzare la competitività, l'innovazione, la sostenibilità e la resilienza del comparto agroalimentare e florovivaistico;
la sicurezza alimentare nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, nonché la resilienza logistica, energetica e digitale del sistema agroalimentare costituiscono priorità strategiche, anche in coerenza con gli obiettivi NATO in materia di food security e climate resilience e con il quadro europeo in materia di dual-use e di transizione ecologico-digitale;
le infrastrutture per la coltivazione protetta in serra, dotate di sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, geotermia, biogas agricolo e accumulo termico, nonché i modelli di Serre Digitali Integrate (Agri Data Greenhouse) – impianti idroponici, aeroponici o fuori suolo adiacenti o funzionalmente collegati a data center che recuperano calore di scarto, CO2 ed energia – rappresentano strumenti innovativi di economia circolare, efficienza energetica e mitigazione climatica, coerenti con la direttiva EED 2023/1791, il regolamento (UE) 2024/1364, il Green Deal, Farm to Fork e la EU Taxonomy;
l'integrazione di modelli «frontier» di AI agritech per il monitoraggio avanzato, la previsione e il controllo automatico delle colture può contribuire a razionalizzare la lotta alle fitopatologie, ridurre l'uso di fitofarmaci e ottimizzare il nesso data center-serre;
tali modelli di investimento, quando realizzati prioritariamente da soggetti privati (anche mediante partenariato pubblico-privato o accordi di programma), con rischio di costruzione, disponibilità e domanda a carico del privato, possono essere qualificati in modo da non incidere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in conformità al manuale Eurostat SEC 2010, e beneficiare di priorità autorizzative, semplificazioni procedurali e strumenti di sostegno (garanzie SACE/CDP a condizioni di mercato, crediti d'imposta, priorità di connessione, accesso a fondi PNRR, FER, Agrisolare, Innovation Fund, Horizon Europe);
il riconoscimento di pubblica utilità indifferibile e urgente per le infrastrutture di recupero calore e produzione energetica, unitamente all'istituzione di un sottogruppo tecnico permanente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla formazione di figure professionali qualificate (agronomi 4.0, tecnici IoT, data analyst, tecnici energetici), consentirebbe di accelerare la transizione ecologico-digitale del settore e di generare un significativo effetto leva di investimenti privati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione nell'ambito delle misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dei vincoli di finanza pubblica, di ulteriori iniziative normative e amministrative volte a:
qualificare le infrastrutture agroenergetiche avanzate e le Serre Digitali Integrate (Agri Data Greenhouse) come infrastrutture strategiche di interesse nazionale a duplice uso (dual use), promuovendo il recupero di almeno il 30 per cento del calore di scarto dei data center, la gestione circolare di acqua, CO2 ed energia e l'integrazione di sistemi agri-voltaici, IoT, automazione e modelli frontier di AI agritech;
prevedere priorità autorizzativa e procedimenti semplificati e coordinati (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, regioni), nonché il riconoscimento di pubblica utilità indifferibile e urgente per le relative infrastrutture di recupero calore e produzione energetica;
promuovere strumenti di sostegno agli investimenti privati (garanzie SACE e CDP a condizioni di mercato, crediti d'imposta in compensazione, priorità di accesso a fondi nazionali ed europei), assicurando che le relative spese non costituiscano spesa delle amministrazioni pubbliche ai fini del saldo netto e dell'indebitamento netto quando il rischio rimane a carico del soggetto privato;
istituire, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nell'ambito del Tavolo tecnico nazionale sul florovivaismo, un sottogruppo di lavoro permanente sull'integrazione data center-produzione energetica-serre, con partecipazione dei soggetti rappresentativi della filiera agritech;
includere nel Piano Nazionale del Florovivaismo azioni specifiche di formazione per le figure professionali necessarie allo sviluppo delle Serre Digitali Integrate, a tutela degli attuali addetti e alla creazione di nuova occupazione qualificata.
9/2670-A/29. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il comparto della zootecnia ovicaprina rappresenta un presidio strategico per la tutela delle aree interne, montane e svantaggiate del Paese, contribuendo alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla conservazione della biodiversità e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità;
secondo i dati ISMEA, nel 2024 il patrimonio ovicaprino nazionale è pari a circa 6,9 milioni di capi, con una riduzione di circa il 15 per cento rispetto al 2019, mentre nello stesso periodo il numero degli allevamenti è diminuito di oltre 30.000 aziende (circa -22 per cento), evidenziando una progressiva contrazione del settore;
secondo i dati ISTAT, nel 2024 le macellazioni ovicaprine hanno registrato una diminuzione del 23,8 per cento nel numero dei capi e del 16,6 per cento in peso vivo rispetto all'anno precedente, confermando le persistenti difficoltà economiche e produttive della filiera;
il comparto continua a risentire dell'aumento dei costi di produzione, in particolare per mangimi, energia e trasporti, nonché della riduzione della redditività aziendale, con particolare incidenza sulle piccole e medie imprese agricole e sugli allevamenti localizzati nelle aree montane e interne;
risulta pertanto necessario favorire il ricambio del patrimonio zootecnico, sostenere gli investimenti strutturali, promuovere l'innovazione tecnologica, migliorare il benessere animale, rafforzare la prevenzione delle epizoozie e incentivare lo sviluppo di filiere locali integrate, capaci di valorizzare le produzioni ovicaprine nazionali e generare nuove opportunità economiche per i territori,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a destinare, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, adeguate risorse finanziarie per l'attuazione di un piano pluriennale di interventi a favore della filiera ovicaprina nazionale, finalizzato a rafforzarne la competitività, la sostenibilità economica e ambientale e la redditività delle imprese del settore, prevedendo, in particolare, misure volte a:
sostenere la creazione e il potenziamento degli allevamenti ovicaprini, anche mediante contributi destinati all'acquisto di capi da riproduzione e al rinnovo del patrimonio zootecnico;
favorire la realizzazione, il recupero e l'ammodernamento delle infrastrutture funzionali all'attività pastorale, con particolare riguardo alle aree montane e interne, comprese stalle, ricoveri, punti di abbeveraggio e altre opere finalizzate al miglioramento del benessere animale e alla prevenzione delle epizoozie;
promuovere lo sviluppo di filiere ovicaprine integrate, comprendenti le fasi dell'allevamento, della trasformazione, della commercializzazione e della vendita dei prodotti, anche attraverso accordi con le regioni, gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali competenti, favorendo la semplificazione delle procedure amministrative;
incentivare la diffusione di strutture mobili e di impianti di macellazione a bassa capacità destinati al servizio delle aziende ovicaprine, al fine di ridurre il trasporto degli animali, migliorarne il benessere, valorizzare le produzioni locali e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree interne e montane.
9/2670-A/30. Boschi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in corso di esame in Assemblea ha introdotto al comma 5 all'articolo 10 particolari forme di tutela in funzione della specifica tipologia e dell'uso del suolo relativo, con particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico;
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, ha costituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali;
con lo stesso decreto è stato altresì istituito il «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» (Registro) ed ha come obiettivo la salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, di tecniche di allevamento, di sistemazioni del terreno, di mosaici paesistici e di manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità;
l'attuale assetto ordinamentale non consente al Registro di assicurare continuità, risorse certe e solidità politica e istituzionale ai luoghi agrari di valore storico presenti nel territorio italiano,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza atta a:
valorizzare il Registro e gli obiettivi della relativa tutela, individuando a tal fine la forma e il vettore normativo più opportuno;
istituire un marchio di qualità dei «paesaggi storici» che certifichi il rapporto fra prodotti tipici e paesaggi storici, definendo il nuovo concetto di qualità in cui la qualità del paesaggio sia parte integrante della qualità dei prodotti tipici, anche a fini di promozione turistica;
assegnare al Registro il ruolo di lista nazionale per la preselezione dei paesaggi rurali che vogliono candidarsi per l'iscrizione alla World Heritage List dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e al programma Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
assicurare il sostegno economico proveniente dai programmi di sviluppo rurale regionali agli agricoltori presenti nei territori iscritti nel Registro, con azioni e misure specifiche legate alla conservazione e al ripristino dei paesaggi storici nelle aree iscritte;
prevedere un sistema di monitoraggio nazionale della qualità del paesaggio rurale storico;
garantire la protezione e la promozione turistica e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli certificati con il marchio «paesaggio storico»;
9/2670-A/31. Giglio Vigna, Carloni, Cavandoli, Bruzzone, Zoffili, Coin, Cattoi, Nisini, Barabotti, Matone, Carrà, Giagoni, Miele, Marchetti, Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame noto come «ColtivaItalia» mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese;
durante periodi di grandi siccità, un'applicazione rigida del Deflusso Ecologico (DE) ridurrebbe drasticamente l'acqua disponibile per l'irrigazione dei campi, fattore determinante per garantire la continuità delle produzioni agricole e preservare la qualità delle coltivazioni;
in un contesto di crescenti difficoltà per il comparto agricolo nazionale derivanti dall'intensificarsi degli eventi siccitosi e dal correlato deterioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, sarebbe quanto mai opportuno effettuare un coordinamento dei termini di attuazione dell'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, con il calendario operativo del quarto ciclo di pianificazione del Piano di Gestione delle Acque dei distretti idrografici, la cui adozione finale è prevista entro il 22 dicembre 2027, in coerenza con il Calendario unico approvato dalle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino distrettuale;
la disposizione vigente fissa al 30 giugno 2026 il termine di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e al 31 dicembre 2026 il termine per gli adeguamenti tecnici delle derivazioni. Tali termini, alla luce dell'attuale stato di avanzamento delle sperimentazioni nei distretti idrografici, risultano oggettivamente incompatibili con il duplice obiettivo (i) di assicurare il pieno raccordo tra i dati sito-specifici prodotti dalle sperimentazioni e il quarto ciclo di pianificazione distrettuale, e (ii) di consentire ai concessionari delle derivazioni di programmare gli adeguamenti tecnici impiantistici sulla base di un quadro di riferimento pianificatorio definitivo;
il mutato quadro giuridico-istituzionale rende necessario un intervento di coordinamento normativo. In primo luogo, la Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2026, n. 57, ha affermato che la sede appropriata per la rideterminazione del deflusso ecologico è quella pianificatoria distrettuale, e non quella legislativa regionale, individuando nel raccordo tra sperimentazioni tecnico-scientifiche e Piano di Gestione delle Acque il modello costituzionalmente conforme per il governo della materia. In secondo luogo, è stata recentemente approvata la direttiva (UE) 2026/805 Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, che ridefinisce sostanzialmente l'assetto eurounitario della tutela quantitativa e qualitativa delle acque;
sarebbe quindi necessario spostare al 30 giugno 2028 il termine per il completamento delle sperimentazioni e al 31 dicembre 2028 il termine per gli adeguamenti tecnici delle derivazioni; quest'ultimo termine è condizionato all'avvenuto completamento delle sperimentazioni sul corpo idrico interessato, evitando in tal modo il rischio di adeguamenti tecnici impiantistici fondati su parametri provvisori e non aggiornati ai dati sito-specifici,
impegna il Governo
in linea con le finalità di consolidamento e sviluppo del settore agricolo perseguite dal provvedimento all'esame, ad adottare iniziative normative volte a prevedere, uno slittamento al 30 giugno 2028 del termine di completamento delle sperimentazioni, e conseguentemente al 31 dicembre 2028 del termine degli adeguamenti tecnici, essendo tale intervento pienamente conforme al diritto dell'Unione europea nonché strettamente funzionale al completamento delle sperimentazioni e al recepimento dei loro risultati nel Piano di Gestione, strumento ordinario di applicazione delle esenzioni previste dalla direttiva 2000/60/CE, anche in considerazione del fatto che il suddetto slittamento contribuirebbe, oggettivamente al rafforzamento dell'attuazione nazionale della medesima direttiva, anche al fine di facilitare la positiva conclusione della procedura di infrazione n. 2025/2207, attualmente pendente nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.
9/2670-A/32. Bruzzone, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame istituisce il Piano Olivicolo Nazionale, destinando risorse al reimpianto e al ripristino della capacità produttiva delle imprese olivicole;
gli incendi che nel corso dell'estate 2026 hanno colpito diverse aree olivicole italiane, tra cui in particolare il comprensorio dei Monti Sicani, in provincia di Palermo e Agrigento, hanno causato danni ingenti al patrimonio olivicolo nazionale, colpendo indistintamente gli oliveti secolari – testimonianza vivente di un patrimonio identitario e paesaggistico costruito in generazioni – e gli impianti di più recente realizzazione, spesso frutto di investimenti sostenuti da giovani imprenditori agricoli nell'ambito del ricambio generazionale che lo stesso provvedimento intende promuovere;
nel Comune di Castronovo di Sicilia l'incendio più severo, ha interessato circa 2.500 ettari di territorio, con danni particolarmente ingenti al patrimonio olivicolo locale;
nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Agricoltura ha già approvato una specifica misura a tutela del patrimonio olivicolo nazionale con l'articolo 1-bis, rubricato «Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità», confermando l'attenzione trasversale del Parlamento verso la salvaguardia di questo comparto;
conseguentemente appare coerente con tale orientamento assicurare che le risorse del Piano Olivicolo Nazionale tengano conto, in sede di attuazione, anche delle situazioni di eccezionale gravità determinate da incendi boschivi, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di adozione dei decreti attuativi del Piano Olivicolo Nazionale, un criterio di priorità per l'accesso alle risorse in favore delle imprese olivicole e dei frantoi ricadenti nei territori dei comuni per i quali sia stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile, lo stato di emergenza o di calamità naturale a seguito di incendi boschivi verificatisi nell'anno 2026, con particolare riferimento al comprensorio dei Monti Sicani e al Comune di Castronovo di Sicilia, prevedendo che tale priorità sia finalizzata a sostenere gli interventi di reimpianto, ricostituzione del potenziale produttivo e ripristino degli oliveti danneggiati o distrutti dagli incendi, ivi compresi sia gli oliveti secolari sia gli impianti di più recente costituzione.
9/2670-A/33. Mattia, Sbardella, Pisano, Varchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, al Titolo II, Capo I, disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura e, in particolare, all'articolo 12, interviene sul ricambio generazionale del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), riconoscendo espressamente la ricerca nel settore agricolo quale strumento essenziale per innovare i processi e le produzioni e per accrescere la capacità del sistema produttivo nazionale di competere sui mercati;
lo sviluppo delle biotecnologie applicate al settore agroalimentare e, tra queste, delle tecnologie che consentono di ottenere alimenti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali rappresenta un settore di ricerca scientifica e di innovazione industriale in rapida evoluzione, nel quale la possibilità di svolgere attività di ricerca e sperimentazione, sviluppare competenze e trasferire i risultati della ricerca alla produzione costituisce un elemento rilevante per la competitività del sistema nazionale;
il regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti ricomprende espressamente tra i novel food gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali e disciplina a livello europeo le condizioni per la loro immissione sul mercato, subordinandola a una preventiva valutazione della sicurezza e alla relativa autorizzazione secondo le procedure previste dall'ordinamento dell'Unione europea;
tale disciplina consente pertanto di coniugare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione con la tutela della salute e dei consumatori, senza rendere necessario un divieto preventivo e generalizzato a livello nazionale;
la legge 1° dicembre 2023, n. 172, ha invece introdotto, all'articolo 2, il divieto per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, nonché promuovere a tali fini, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, accompagnando tali divieti con un significativo apparato sanzionatorio;
tuttavia, si evidenzia che la tutela del principio di precauzione e della sicurezza dei consumatori trova già un presidio nel quadro regolatorio europeo sui nuovi alimenti e nell'attività delle competenti autorità europee di valutazione scientifica;
inoltre, si ritiene necessario non precludere alla ricerca italiana la possibilità di studiare e sviluppare tali tecnologie, anche alla luce degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dell'agricoltura cellulare avviati in altri Paesi europei, evitando che università, ricercatori, start-up e imprese italiane si trovino in una condizione di svantaggio competitivo rispetto ai competitors europei;
innovazione e tutela delle produzioni tradizionali non rappresentano obiettivi tra loro incompatibili, potendo lo sviluppo di nuove tecnologie agroalimentari procedere parallelamente alla valorizzazione delle filiere zootecniche, delle produzioni di qualità e del patrimonio agroalimentare italiano;
il mantenimento di ostacoli nazionali alla sperimentazione, allo sviluppo industriale e alla produzione rischia, al contrario, di determinare la perdita di competenze, investimenti e capacità produttiva nel nostro Paese e di porre gli operatori italiani nella condizione di dover in futuro acquistare e commercializzare tecnologie e prodotti sviluppati e realizzati all'estero,
impegna il Governo
con riferimento all'obiettivo di sostenere la ricerca nel settore agricolo, ad adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative normative necessarie, anche mediante l'abrogazione o la modifica dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 2023, n. 172, e il conseguente adeguamento delle relative disposizioni sanzionatorie, al fine di rimuovere gli attuali ostacoli normativi allo svolgimento in Italia delle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo tecnologico, alla realizzazione e allo sviluppo di attività produttive, anche destinate all'esportazione, nonché alla commercializzazione della carne coltivata e degli altri alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, assicurando che l'immissione sul mercato di tali prodotti avvenga nel pieno rispetto della disciplina dell'Unione europea sui nuovi alimenti, delle procedure di autorizzazione previste dal regolamento (UE) 2015/2283 e delle valutazioni scientifiche sulla sicurezza alimentare svolte dalle competenti autorità europee.
9/2670-A/34. Pastorella.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1939 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2026, N. 100, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3053)
A.C. 3053 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il provvedimento interviene su una materia di straordinaria delicatezza costituzionale, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto d'asilo, sulla libertà personale, sul diritto di difesa, sulla tutela della salute, sulla protezione dei minori, sulla condizione delle persone vulnerabili, sul principio di non respingimento e, più in generale, sul nucleo essenziale dei diritti inviolabili della persona;
il decreto-legge in esame presenta, anzitutto, un evidente profilo di criticità sotto il versante dell'articolo 77 della Costituzione, poiché il ricorso alla decretazione d'urgenza non appare giustificato da un evento sopravvenuto, imprevedibile e oggettivamente straordinario, ma dalla scelta politica del Governo di attendere la scadenza del termine previsto per l'attuazione del Patto europeo, pur avendo avuto a disposizione un arco temporale di due anni per predisporre, mediante procedimento legislativo ordinario, un intervento organico, meditato e partecipato;
tale scelta risulta tanto più grave in quanto il Consiglio dei ministri aveva già approvato, in data 11 febbraio 2026, un disegno di legge ordinario recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale e di attuazione del Patto europeo, poi di fatto accantonato, così dimostrando che non vi era alcuna impossibilità di procedere attraverso gli strumenti ordinari della funzione legislativa;
ad avviso dei firmatari del presente atto, il Governo ha dunque trasformato in urgenza ciò che è dipeso dalla propria inerzia, comprimendo il ruolo del Parlamento e sottraendo a un confronto pieno, trasparente e partecipato una disciplina destinata a incidere su diritti fondamentali della persona, in violazione non solo dell'articolo 77, ma anche degli articoli 70 e 72 della Costituzione, che presidiano la centralità della funzione legislativa parlamentare;
il metodo seguito appare altresì incompatibile con i principi di leale cooperazione democratica e di buon andamento dell'azione pubblica, di cui all'articolo 97 della Costituzione, poiché il Governo, pur in presenza di un quadro normativo europeo complesso e di rilevantissime ricadute operative su autorità giudiziarie, amministrazioni territoriali, enti locali, operatori dell'accoglienza, organizzazioni sociali e organismi di tutela, non ha promosso un adeguato percorso di consultazione preventiva;
il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo non imponeva al legislatore nazionale una mera trasposizione automatica e vincolata delle misure più restrittive, ma lasciava agli Stati membri ampi margini di discrezionalità, che avrebbero dovuto essere esercitati nel senso della massima conformità ai principi costituzionali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché agli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia ai sensi degli articoli 10 e 117 della Costituzione;
il decreto-legge, al contrario, sceglie sistematicamente le opzioni più restrittive tra quelle consentite dal diritto europeo, costruendo un impianto nel quale la gestione amministrativa delle frontiere, la rapidità procedurale e la logica del controllo prevalgono sulla valutazione individuale delle persone, sull'effettività del diritto d'asilo e sulle garanzie costituzionali;
il provvedimento introduce, nell'ambito delle procedure di screening previste dal Regolamento (UE) 2024/1356, una forma di fermo amministrativo sostanzialmente generalizzata, applicabile ai cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti preliminari, compresi coloro che intendono chiedere protezione internazionale, coloro che sono giunti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e coloro che non hanno commesso alcun reato, ma esercitano diritti riconosciuti dall'ordinamento internazionale e costituzionale;
tale scelta appare in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che tutela l'inviolabilità della libertà personale e ammette limitazioni solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, con atto motivato dell'autorità giudiziaria e secondo criteri rigorosi di legalità, tassatività, necessità e proporzionalità;
il Regolamento europeo richiede che le persone sottoposte a screening restino a disposizione delle autorità competenti, ma non impone affatto che tale disponibilità si traduca in una privazione della libertà personale automatica, generalizzata e indifferenziata;
il decreto-legge trasforma dunque una facoltà organizzativa in una misura coercitiva ordinaria, facendo discendere la limitazione della libertà non da una condotta individuale, non da un concreto rischio di sottrazione alla procedura, non da una valutazione motivata e proporzionata, ma dalla mera appartenenza della persona a una categoria amministrativa;
una tale impostazione determina una torsione profonda dello Stato di diritto, poiché la frontiera viene configurata come uno spazio di attenuazione delle garanzie costituzionali, nel quale persone non accusate di alcun reato possono essere private della libertà personale per ragioni di efficienza amministrativa;
la previsione di un controllo giurisdizionale successivo non appare sufficiente a sanare tale criticità, sia perché la misura nasce come generalizzata e non come individualizzata, sia perché i tempi estremamente compressi della procedura rischiano di pregiudicare l'effettività del diritto di difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, nonché il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 13 della CEDU;
ulteriore profilo di irragionevolezza emerge dalla previsione secondo cui, qualora allo scadere del termine massimo previsto per il fermo non sia stato possibile completare gli accertamenti, la persona possa essere autorizzata a risiedere in un luogo specifico: in tal modo, le conseguenze dell'inefficienza o del ritardo dell'amministrazione vengono trasferite sulla persona interessata, che subisce una ulteriore limitazione della propria libertà non per una condotta a sé imputabile, ma per il mancato completamento delle attività amministrative;
tale previsione appare in contrasto con gli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione, poiché sacrifica in modo sproporzionato e irragionevole la libertà personale e la libertà di circolazione, senza una necessaria correlazione con un comportamento individuale concretamente valutato;
anche sotto tale profilo il decreto-legge conferma una scelta normativa che tende a trasferire sistematicamente sulla persona le conseguenze delle esigenze organizzative dell'amministrazione, facendo della limitazione della libertà personale uno strumento ordinario di gestione delle procedure di frontiera, anziché una misura eccezionale, strettamente necessaria e proporzionata, in contrasto con i principi desumibili dagli articoli 3 e 13 della Costituzione;
il decreto-legge omette inoltre di istituire, sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina, un meccanismo indipendente di monitoraggio delle operazioni di screening e delle procedure di frontiera, nonostante i Regolamenti europei attribuiscano a tale garanzia una funzione essenziale per verificare il rispetto del diritto dell'Unione, del diritto internazionale, del principio di non respingimento, dell'accesso effettivo alla procedura di asilo, dell'interesse superiore del minore e delle norme in materia di trattenimento;
la mancata previsione di un organismo realmente indipendente, dotato di poteri effettivi di accesso ai luoghi, acquisizione delle informazioni, verifica delle condizioni materiali, interlocuzione con le autorità competenti e rendicontazione pubblica, priva l'intero sistema di una garanzia fondamentale proprio nelle fasi in cui più elevato è il rischio di violazioni dei diritti;
con riferimento alla valutazione delle vulnerabilità, il decreto-legge presenta profili di particolare gravità, poiché demanda a linee guida ministeriali e ad atti amministrativi la disciplina concreta di un passaggio decisivo per l'accesso alle garanzie, per l'esclusione dalle procedure accelerate o di frontiera, per la presa in carico sanitaria e sociale e per la tutela effettiva delle persone più fragili;
la vulnerabilità non è un dato burocratico, né può essere accertata attraverso verifiche sommarie o affidate a personale privo di specifiche competenze sanitarie, psicologiche, sociali e giuridiche; essa richiede ascolto, tempo, professionalità qualificate, mediazione adeguata, capacità di riconoscere traumi, violenze, tratta, torture, disturbi psichici, disabilità, condizioni di gravidanza, gravi patologie e fragilità non immediatamente manifeste;
la scelta di subordinare l'esclusione delle persone vulnerabili dalle procedure più compresse a una valutazione amministrativa, anziché prevedere direttamente nella legge categorie chiare di esclusione e garanzie procedurali rafforzate, appare in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 24, 32 e 117 della Costituzione, nonché con gli obblighi derivanti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione di Ginevra e dagli altri strumenti internazionali di protezione dei diritti umani;
le procedure accelerate e di frontiera, per loro natura caratterizzate da tempi ridotti, limitazioni logistiche, difficoltà di accesso all'assistenza legale e rischio di valutazioni sommarie, non risultano compatibili con l'esame effettivo e individualizzato di domande di protezione presentate da persone portatrici di esigenze particolari;
tale rischio incide direttamente sul principio di non-refoulement, sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, dall'articolo 3 della CEDU, dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 10 e 117 della Costituzione, poiché una procedura troppo rapida, non adeguatamente assistita e non fondata su una piena emersione delle vulnerabilità può condurre al respingimento, diretto o indiretto, verso Paesi nei quali la persona rischia persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti;
particolarmente grave è la disciplina riferita ai minori, e in particolare ai minori stranieri non accompagnati, rispetto ai quali il decreto-legge non prevede un regime di esclusione assoluta dal fermo per accertamenti, dall'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e dal trattenimento;
la possibilità di applicare misure limitative della libertà anche a bambini, bambine e adolescenti, compresi i minori presenti in nuclei familiari, si pone in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, nonché con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve costituire considerazione preminente;
la privazione della libertà dei minori per ragioni connesse al controllo migratorio è incompatibile con la logica di protezione che informa il diritto minorile interno e internazionale e, comunque, può essere ammessa solo in circostanze eccezionali, come misura di ultima istanza, per il più breve tempo possibile, dopo aver verificato l'impossibilità di applicare misure alternative meno coercitive e solo ove risulti conforme al superiore interesse del minore;
il decreto-legge non garantisce in modo sufficiente la presenza di un rappresentante legale effettivo del minore fin dalle prime fasi dello screening, determinando il rischio che un minore non accompagnato, privo di capacità di agire e non ancora affiancato da un tutore, sia coinvolto in procedure suscettibili di incidere radicalmente sulla sua posizione giuridica senza una rappresentanza idonea;
tale rischio è particolarmente grave nei casi di errata identificazione dell'età, poiché un minorenne erroneamente considerato adulto potrebbe essere sottoposto a procedure, misure limitative e provvedimenti espulsivi incompatibili con il regime di protezione previsto dall'ordinamento italiano per i minori stranieri non accompagnati;
il decreto-legge appare altresì incoerente con la legge 7 aprile 2017, n. 47, che costituisce un presidio avanzato di tutela dei minori stranieri non accompagnati e che riconosce loro un sistema di protezione fondato sull'inespellibilità, sull'accoglienza dedicata, sulla nomina del tutore e sul rilascio del permesso di soggiorno per minore età;
la previsione dell'applicazione dello screening anche ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale determina una contraddizione evidente: nel nostro ordinamento il minore straniero non accompagnato non può essere considerato alla stregua di un adulto irregolare, essendo inespellibile e titolare del diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per minore età;
la prospettiva che un minore già presente sul territorio, già intercettato dai servizi sociali o collocato in comunità, possa essere sottoposto a fermo nel momento in cui si rivolga alle autorità per regolarizzare la propria posizione rischia di produrre un effetto gravemente dissuasivo, spingendo i minori all'invisibilità, alla marginalità e all'esposizione a reti di sfruttamento;
le disposizioni relative al rischio di fuga risultano formulate in termini eccessivamente ampi e generici, tali da poter ricomprendere una platea vastissima di persone sulla base non di condotte individuali concrete, attuali e verificabili, ma di condizioni personali o situazioni amministrative non di per sé indicative di una effettiva volontà di sottrarsi alla procedura;
una simile impostazione si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e determinatezza, di cui agli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione, e rischia di legittimare limitazioni della libertà personale e di circolazione fondate su presunzioni amministrative anziché su accertamenti individualizzati;
il provvedimento, nel suo complesso, altera il rapporto tra diritto d'asilo e controllo delle frontiere, poiché costruisce un sistema nel quale la domanda di protezione internazionale rischia di essere incanalata entro procedure accelerate, trattenimenti, restrizioni e automatismi tali da renderne più difficile l'effettivo esercizio;
in questo senso, il decreto-legge si pone in tensione con l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che riconosce allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;
la legge ordinaria, tuttavia, non può svuotare di contenuto il diritto costituzionale d'asilo, né può trasformare l'accesso alla protezione in un percorso ostacolato da barriere procedurali, restrizioni della libertà e valutazioni sommarie;
le disposizioni in esame incidono anche sull'articolo 32 della Costituzione, poiché la tutela della salute, fisica e psichica, delle persone migranti, richiedenti asilo, vittime di tortura, tratta, violenza o gravi traumi non può essere subordinata alle esigenze di rapidità amministrativa, né affidata a screening superficiali incompatibili con la complessità delle condizioni individuali;
la compressione delle garanzie procedurali e l'accelerazione dei tempi incidono altresì sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e sui principi del giusto processo di cui all'articolo 111, poiché l'effettività dell'assistenza legale presuppone tempo, accesso agli atti, interpreti qualificati, possibilità di preparare adeguatamente la domanda e il ricorso, nonché condizioni materiali idonee a consentire alla persona di comprendere la procedura che la riguarda;
l'insieme delle disposizioni del decreto-legge produce, pertanto, una disciplina nella quale la condizione giuridica della persona migrante o richiedente asilo diviene il presupposto di una minore intensità delle garanzie costituzionali, con una lesione del principio personalista di cui all'articolo 2 della Costituzione e del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3;
la Repubblica non può accettare che l'attuazione del diritto europeo si traduca in un arretramento della protezione costituzionale della persona, né che la gestione delle frontiere divenga il luogo in cui si attenuano libertà, diritti e garanzie che la Costituzione riconosce come inviolabili;
la dottrina dei controlimiti impone, in ogni caso, che l'ingresso del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno non possa determinare la compressione dei principi supremi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione; e, nel caso di specie, è lo stesso diritto europeo a lasciare agli Stati membri margini di scelta che il legislatore nazionale avrebbe dovuto utilizzare in senso garantista, non restrittivo;
il decreto-legge, invece, fa dell'attuazione del Patto europeo l'occasione per irrigidire il sistema, ampliare i poteri amministrativi, normalizzare forme di privazione della libertà, ridurre gli spazi di valutazione individuale e rendere più fragile l'effettività del diritto d'asilo;
ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, il provvedimento in esame presenta plurimi profili di contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13, 16, 24, 31, 32, 70, 72, 77, 97, 111 e 117 della Costituzione;
esso risulta altresì incompatibile con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dagli obblighi internazionali che vincolano la Repubblica;
la conversione del decreto-legge determinerebbe l'ingresso stabile nell'ordinamento di una disciplina fondata su automatismi restrittivi, compressione della libertà personale, indebolimento del diritto di difesa, insufficiente tutela delle vulnerabilità, inadeguata protezione dei minori e riduzione dell'effettività del diritto d'asilo;
le Camere non possono essere chiamate a ratificare, in tempi compressi e con margini di intervento ridotti, un intervento che incide su diritti fondamentali e che avrebbe richiesto un procedimento ordinario, trasparente, partecipato e costituzionalmente orientato,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3053.
N. 1. Zaratti, Zanella, Dori, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame appare, ad avviso dei firmatari del presente atto, carente del requisito dell'omogeneità, contenendo disposizioni afferenti ad ambiti molteplici e tra loro non collegati, nemmeno funzionalmente, rispetto allo scopo di fare fronte a una specifica situazione straordinaria di necessità e urgenza; infatti, il provvedimento contiene disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato; disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e da procedure di infrazione; varie disposizioni in materia di amministrazione della giustizia; il regime della responsabilità del notaio; disposizioni in materia di migrazione e asilo, le quali in parte danno parziale attuazione al Patto europeo e in parte intervengono sull'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sui provvedimenti in materia di asilo e sull'assorbimento delle pendenze;
fin dalla sentenza n. 22/2012, la Corte costituzionale ha chiarito che il decreto-legge, adottato per fare fronte a «casi straordinari di necessità e urgenza» deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto – seppur diversificate tra loro – tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza. Come appare evidente anche solo ad una prima lettura dei titoli degli articoli, il decreto in esame affronta almeno una decina di casi profondamente diversi e del tutto eterogenei;
nessuno dei casi affrontati dal decreto in esame pare inoltre presentare l'altrettanto fondamentale requisito, per la legittima adozione di un decreto-legge, della straordinarietà; nessuna delle «situazioni» e dei «casi» che sono oggetto dei diversi articoli può infatti essere ritenuta «imprevista ed imprevedibile»;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni; con particolare riguardo alle disposizioni in materia di riforma degli esami di abilitazione per l'accesso alla professione forense si evidenzia come il contenuto del provvedimento sia sovrapponibile al testo contenuto nella legge delega per la riforma dell'ordinamento forense, pertanto, la scelta di procedere con lo strumento della decretazione d'urgenza appare sia nel merito che nel metodo, ancora una volta, non rispettosa del lavoro del Parlamento oltre che dei candidati che si troveranno, entro pochi mesi, a sostenere un esame con caratteristiche diverse da quelle per le quali si erano preparati;
in merito alle disposizioni relative agli addetti agli uffici per il processo sia civili che penali si evidenzia come la previsione della possibilità dell'impiego di tali figure altamente specializzate in altre attività che non siano quelle strettamente attinenti alle attività di ausilio ai magistrati per la definizione del processo possa comportare pesanti ricadute in termini di celerità dei procedimenti oltre che in relazione all'abbattimento dell'arretrato e, dunque, sull'intero funzionamento del sistema giustizia;
in merito alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione si rileva preliminarmente come le stesse siano sguarnite delle risorse umane necessarie per affrontare i numeri e la complessità dei casi del nuovo Patto europeo per la migrazione e per l'asilo;
la competenza sui trattenimenti viene riassegnata del testo in esame alle Sezioni Specializzate, dopo il trasferimento alle Corti d'Appello precedentemente attuato con il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145. Alle Sezioni Specializzate è, inoltre, attribuita la competenza sulla convalida delle misure alternative al trattenimento e la nuova competenza sui reclami avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con prescrizioni. Tale scelta, sebbene riporti a coerenza il sistema della protezione internazionale, attribuendola interamente alla competenza delle Sezioni Specializzate appositamente costituite per trattare le questioni specialistiche del diritto d'asilo, introduce, tuttavia, nuove competenze senza che tali disposizioni siano accompagnate dalla previsione di adeguate risorse;
il provvedimento in titolo, inoltre, prevede che le sezioni specializzate giudichino sempre in composizione monocratica invece che nella precedente composizione collegiale. La relazione illustrativa spiega che «tale modifica tiene conto della necessità di assicurare la necessaria speditezza nell'organizzazione della fase decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni che il Patto UE, con particolare riguardo alle procedure accelerate di frontiera, stabilisce debbano concludersi celermente, anche per quanto concerne le varie fasi di rimedio giurisdizionale». Ebbene, la speditezza è una variabile dipendente dalle risorse disponibili: maggiori sono le risorse, più numerose saranno le decisioni e minore sarà la durata. Il tempo della decisione collegiale, come autorevolmente osservato nel corso delle audizioni, non può essere considerato maggiore di quello della decisione monocratica. L'abolizione della competenza collegiale appare, dunque, un errore, investendo procedimenti attinenti diritti fondamentali, rispetto ai quali il Collegio assicura confronto e ponderazione oltre a ridurre casi di interpretazioni difformi;
l'articolo 16 intende far fronte alla cronica carenza di risorse con l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione finalizzato alla più celere definizione dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 che sarà formato con l'assegnazione di almeno tre Giudici Onorari di Pace ai quali il giudice assegnatario del procedimento potrà delegare la trattazione e anche la decisione di singoli casi. Appare di tutta evidenza come tale apporto sia marginale rispetto a pendenze che alla data del 30 aprile 2026 ammontavano a circa 200.000 procedimenti. Altrettanto inefficace, appare la misura prevista dal comma 9 del medesimo articolo in base alla quale il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di soli tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026, del personale dell'Ufficio del processo;
la scelta, poi, di dare attuazione con lo strumento del decreto-legge a una parte del Patto europeo per la migrazione e l'asilo si pone in contrasto con l'esigenza di assicurare che, su una materia così delicata, complessa e afferente alla tutela dei diritti umani il Parlamento possa discutere e deliberare in tempi adeguati;
d'altra parte, lo stesso Governo aveva in un primo momento optato per un percorso di attuazione mediante strumenti ordinari; infatti, in data 19 maggio 2026, il Governo aveva presentato alle Camere un disegno di legge di delegazione legislativa che – in vista dell'entrata in vigore del Patto tra i mesi di giugno e luglio 2026 – avviava un processo di attuazione complessiva e organica del medesimo; tale scelta, seppur largamente tardiva (specie se si considera che il Patto è stato sottoscritto il 14 maggio 2024), appariva maggiormente rispettosa di un equilibrato assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo; tuttavia, del tutto inopinatamente – e, con ogni probabilità, al solo scopo di poter ulteriormente inasprire a fini propagandistici la disciplina delle procedure di ingresso dei richiedenti protezione internazionale, in data 12 giugno (dunque, a nemmeno un mese dalla presentazione del disegno di legge delega) il Governo ha adottato il decreto-legge in conversione, così scavalcando l'attività parlamentare di esame del disegno di legge già presentato;
il decreto-legge in conversione, peraltro, dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un ulteriore vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
deve essere stigmatizzata la scelta del Governo di non dare attuazione alle disposizioni – contenute nei Regolamenti (UE) 1348 e 1356 – che obbligano gli Stati membri a istituire un meccanismo indipendente che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera: si tratta di una previsione molto rilevante, specie se si considera la grande complessità del quadro normativo e procedimentale recato dal Patto e, soprattutto, la sua diretta incidenza sui diritti fondamentali; pertanto, la deliberata scelta del Governo italiano di non dare attuazione a tale obbligo costituisce un indicatore significativo della riluttanza della maggioranza e del Governo – per usare un eufemismo – a tenere assieme le esigenze di governo dei flussi migratori con la fondamentale istanza di protezione dei diritti; come osservato in audizione, questa omissione determina una vulnerabilità sistemica per il nostro Paese: infatti, accanto alla eventualità di subire procedure di infrazione per il mancato adempimento dell'obbligo, l'inadempimento indebolisce i presupposti di legittimità delle procedure introdotte, che incidono profondamente – tra l'altro – sulla libertà personale;
inoltre, appare particolarmente grave la previsione che, nel modificare l'articolo 10-ter del testo unico delle leggi concernenti l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce la possibilità di procedere al fermo di polizia dello straniero sottoposto ad accertamenti dopo essere stato rintracciato alla frontiera; tale fermo, si badi, non è prescritto dalla normativa di fonte unionale cui si dà attuazione (e, in particolare, dal Regolamento UE 2024/1356) e pertanto la sua introduzione rappresenta una scelta discrezionale del Governo italiano, non imposta dalla normativa dell'Unione europea; si tratta, inoltre, di una misura restrittiva della libertà personale non assoggettata a limiti adeguati: infatti, non solo non sono specificati i presupposti che possono giustificare il fermo – con il rischio che si determini un improprio automatismo – ma si prevede unicamente la comunicazione al pubblico ministero e la convalida da parte del giudice di pace, anziché da parte di un giudice specializzato in materia di immigrazione; il rischio è che il fermo amministrativo, pensato come strumento eccezionale e limitato per finalità preventive, finisca per assumere la caratteristica di un trattenimento generalizzato delle persone sottoposte alle procedure di screening alle frontiere o sul territorio nazionale;
altrettanto problematica appare, sempre sul piano delle restrizioni delle libertà fondamentali, la disciplina dell'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, introdotta mediante inserimento nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, degli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies; si tratta di una facoltà prevista dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 il quale, tuttavia, assoggetta la misura ad alcune specifiche condizioni, non riprodotte dalle richiamate disposizioni del decreto-legge: in particolare, il paragrafo 1 dell'articolo 9 prevede che il luogo in cui il richiedente è autorizzato a risiedere sia adatto ad ospitarlo, mentre l'articolo 5-ter non riproduce tale condizione; con riferimento agli obblighi di segnalazione della propria presenza nel luogo in cui è autorizzato a risiedere – la cui previsione è peraltro meramente facoltativa – il paragrafo 2 del richiamato articolo 9 della direttiva prevede che la loro disciplina non debba «compromettere in maniera sproporzionata» i diritti del richiedente: tutto al contrario, il comma 3 dell'articolo 5-ter non solo non tipizza i presupposti che giustificano l'imposizione di obblighi di segnalazione, ma prevede altresì che l'adempimento degli stessi possa essere assicurato con strumenti di rilevazione a distanza della posizione in cui si trova il richiedente, con l'esito di comprimere fortemente i diritti del richiedente medesimo, non solo sotto il profilo della libertà di circolazione ma anche sotto il profilo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali;
estremamente grave è, inoltre, il modo in cui il nuovo articolo 5-sexies disciplina il rischio di fuga e, in particolare, i criteri per la sua valutazione; si tratta di una previsione particolarmente delicata, in quanto la sussistenza del rischio di fuga giustifica l'applicazione di misure restrittive della libertà personale e della libertà di circolazione del richiedente, come il trattenimento ovvero la già richiamata autorizzazione a risiedere in un luogo specifico; con riguardo ai criteri di valutazione del rischio di fuga, si osserva che – sebbene l'alinea dell'articolo 5-sexies faccia riferimento all'esigenza di una valutazione «caso per caso» la tipizzazione dei criteri include elementi del tutto oggettivi (come la mancanza di documenti o di un alloggio), idonei pertanto a configurare indebiti automatismi nella valutazione o, viceversa, elementi soggettivi – quali, solo per fare un esempio, la «volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere altri Stati membri, desumibile da comportamenti concretamente assunti», oppure l'aver fornito informazioni «manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure» – che rischiano di ampliare oltremodo la discrezionalità dell'amministrazione procedente;
deve essere inoltre fortemente stigmatizzata la sistematica compressione del diritto di difesa del migrante, che si desume da una serie di previsioni: a partire dalla riduzione dei termini per ricorrere avverso i provvedimenti adottati dall'autorità – con la scelta, nelle forbici prefigurate dagli atti normativi dell'Unione, del termine più breve – all'eliminazione dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso in numerosissimi casi, passando per una serie di previsioni che limitano fortemente il ruolo del difensore, la posizione del richiedente appare fortemente compressa, tanto più se si considera che nessuna attuazione viene data alle disposizioni che impongono allo Stato membro di assicurare al richiedente, fin dalle prime fasi della procedura, assistenza adeguata in termini di mediazione linguistica e consulenza legale;
sollevano inoltre dubbi di merito e di legittimità anche le disposizioni relative alle persone in condizione di vulnerabilità e ai minori;
con riferimento alle persone in condizioni di vulnerabilità viene sostituito il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 28, subordinando – per le persone con esigenze particolari – l'applicazione della procedura di frontiera all'esito di una valutazione individuale «effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno» senza tuttavia fissare alcun criterio idoneo a orientare tale valutazione individuale: la valutazione della vulnerabilità rappresenta un passaggio decisivo, poiché può incidere direttamente sull'accesso alle procedure, sulle modalità di accoglienza e sulla stessa possibilità di assoggettare la persona alle procedure di frontiera o ad altre misure limitative della libertà personale; il rischio insito nella disposizione in esame è, in particolare, che la valutazione si riduca a un accertamento sommario e standardizzato, incapace di cogliere la complessità delle condizioni individuali e di verificare concretamente la compatibilità della posizione della persona con l'applicazione della procedura di frontiera;
con riferimento ai minori:
viene prevista l'introduzione di un nuovo articolo 5-ter al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dal titolo «Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico», con l'indicazione del tutto generica dei motivi di ordine pubblico o, anche solo come presupposto alternativo, «per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga», precisando, al successivo articolo 5-quater, che la misura può essere adottata anche nei confronti di un minore straniero non accompagnato;
lo stesso articolo 5-ter prevede, al comma 3, che al richiedente la protezione internazionale, quindi anche al minorenne, possa essere imposto, oltre l'autorizzazione predetta, anche l'obbligo di «segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica e ad intervalli ragionevoli»;
si prevede, poi, espressamente, che gli accertamenti disposti ai sensi dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies possano riguardare anche i minori e che, a tal fine, nei loro confronti sia adottato, come per i maggiorenni, il provvedimento di fermo ai fini dell'identificazione della durata massima di quarantotto ore;
tali disposizioni, per la prima volta nel nostro ordinamento, introducono misure incidenti sulla libertà personale del minorenne straniero solo in conseguenza della sua condizione di migrante e in assenza anche solo della pendenza di un procedimento penale, per altro in maniera di fatto automatica e generalizzata, senza un'adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità delle misure adottate;
l'idoneità di queste misure ad incidere sulla libertà personale, sia nel caso del fermo per identificazione come nell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, a maggior ragione se correlata all'obbligo di segnalazione, risulta evidente se effettivamente si considerano gli effetti pratici delle misure stesse, facendo corretta applicazione dei criteri anche di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione secondo la quale «L'incidenza della misura sulla sfera della libertà personale, che determina la sua necessaria sottoposizione alla duplice riserva di legge e di giurisdizione, si desume dal suo connotato qualificante, emergente sul piano degli effetti pratici che il trattenimento realizza, i quali si risolvono nell'assoggettamento fisico del soggetto, che ne venga attinto, all'altrui potere e nell'immediata coercizione che lo accompagna, cui inevitabilmente si associa una mortificazione della dignità umana» (Cass. SS.UU. n. 18658 del 9 giugno 2026);
le disposizioni richiamate – nella parte in cui prevedono misure restrittive della libertà personale nei confronti di minori stranieri, in assenza di condotte penalmente rilevanti e solo in ragione della loro condizione di migranti – paiono inoltre contrastare con una pluralità di precetti costituzionali e, segnatamente, con gli articoli 2, 3, 31 e 117, comma primo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, in particolare per quanto disposto dagli articoli 3 e 37, lettera b), della Convenzione;
ha osservato infatti la Corte costituzionale (sentenza del 29 maggio 2020 n. 102, in Considerato in diritto, p. 3.2.) che «la Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117 primo comma Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007», aggiungendo inoltre che «Ciò non esclude che la predetta Convenzione possa essere utilizzata quale strumento interpretativo delle garanzie costituzionali, tra le quali in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost.»;
l'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione afferma il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei «migliori interessi» (best interests) o dell'«interesse superiore» (intérêt supérieur) del minore, mentre l'articolo 37, lettera b), dispone che «nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile»;
il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha elaborato nel General Comment n. 17 del 17 novembre 2017 un'interpretazione dell'articolo 37, lettera b), della Convenzione particolarmente pertinente rispetto alle questioni richiamate; i General Comments del Comitato costituiscono un'interpretazione istituzionale qualificata perché proveniente dall'organo creato dal Trattato per assicurarne l'attuazione e sono state richiamate in alcune pronunce della Corte costituzionale (sentenza del 13 gennaio 2022 n. 2, nel Considerato i diritto p.3.3.);
il Joint General Comment n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e il n. 23 (2017) del Comitato sui diritti del fanciullo, al p. 10, affermano, proprio con riferimento all'articolo 37, lettera b), della Convenzione che «L'articolo 37, lettera b), della Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il principio generale secondo cui un minore può essere privato della libertà solo come ultima risorsa e per il periodo più breve possibile. Tuttavia, i reati relativi all'ingresso o al soggiorno irregolari non possono in nessun caso comportare conseguenze simili a quelle derivanti dalla commissione di un reato. Pertanto, la possibilità di sottoporre i minori a detenzione come misura di ultima istanza, che può trovare applicazione in altri contesti quali la giustizia penale minorile, non è applicabile nei procedimenti in materia di immigrazione in quanto sarebbe in contrasto con il principio dell'interesse superiore del minore e con il diritto allo sviluppo»;
si pongono in coerenza con questi principi affermati dal diritto pattizio quelle disposizioni del diritto interno secondo cui i minori stranieri se soli non possono essere respinti in frontiera (articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998), non possono essere espulsi «salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi» (articolo 19, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo), mentre l'eventuale espulsione di un minore straniero non accompagnato è consentita solo nei casi in cui costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (articoli 13 e 19 del citato decreto legislativo) e deve essere preventivamente sottoposta al vaglio del Tribunale per i minorenni;
l'articolo 5-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 come introdotto dal decreto-legge in esame, stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico «tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356»;
l'articolo 5-quinquies, comma 1, come introdotto dal decreto-legge in esame, prevede che «L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento», non distinguendo il caso in cui destinatario del provvedimento di autorizzazione sia uno straniero maggiorenne da quello in cui invece sia un minorenne, in ogni caso indicando quale giudice competente a decidere sul reclamo «il giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere». Pertanto anche nel caso di misura applicata allo straniero minorenne è competente la sezione specializzata in materia di asilo e immigrazione in ragione della nuova lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiunto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100;
in base all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dal decreto in esame, nel caso di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico «Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1», precisando poi che l'eventuale rigetto dell'istanza possa essere impugnato ai sensi dell'articolo 23, comma 5, che prevede il ricorso al Tribunale amministrativo competente nel caso di riduzione o revoca delle misure di accoglienza;
anche in questo caso il rimedio non tiene conto di differenze nel caso in cui il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto dell'istanza sia uno straniero minorenne;
la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante nel tempo, ha ripetutamente affermato che si pone in contrasto con l'articolo 31, comma 2, della Costituzione la scelta del legislatore di attribuire la competenza ad un giudice diverso dal Tribunale specializzato minorile quando la cognizione riguardi «l'imposizione di una misura restrittiva della libertà personale» (in questo senso Corte costituzionale, sentenza del 7 maggio 1996, n. 143);
lo stesso principio è stato affermato dalla Corte costituzionale (sentenza del 30 luglio 2008, n. 310), con riferimento ad un giudizio in cui il giudice rimettente, la Corte di cassazione, dubitava, in riferimento agli artt. 2, 3,25, 27, 31 e 32 della Costituzione, «della legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale, nella parte in cui attribuiscono alla “Corte di Appello”, e non alla “Sezione di Corte di Appello per i minorenni” la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta». In quel giudizio la Corte costituzionale ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo e ad affermato che «le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate – come del resto già fatto dall'autorità rimettente con la sentenza 21005/2008 – nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere è devoluta alla relativa sezione per i minorenni»;
le disposizioni citate, invece, prevedono rimedi impugnatori che non tengono in alcun conto la minore età delle persone interessate;
il recepimento del Patto non dovrebbe tradursi «in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali»; è necessario ricondurre ogni intervento normativo entro un quadro di trasparenza e partecipazione, assicurando che le politiche migratorie siano costruite nel rispetto dei diritti fondamentali e non piegate a logiche emergenziali e propagandistiche,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3053.
N. 2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
il preambolo del decreto-legge in titolo evidenzia plasticamente l'eterogeneità del suo contenuto, che non si esaurisce nell'accostamento di due macro-settori – giustizia e immigrazione – ma si manifesta anche all'interno di ciascuno di essi, mediante l'accostamento di discipline tra loro prive di qualsiasi nesso funzionale e concernenti l'esame di abilitazione alla professione forense, la responsabilità disciplinare e civile dei notai, il rinvio dell'entrata in vigore di riforme processuali, l'organizzazione degli uffici giudiziari, il sistema delle procedure di frontiera, il trattenimento amministrativo e la protezione internazionale, in recepimento (parziale) della disciplina del nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo;
le disposizioni concernenti l'organizzazione della giustizia confermano il carattere disorganico del testo in titolo, che interviene su istituti tra loro profondamente diversi – dall'accesso alla professione forense all'Ufficio per il processo, fino all'organizzazione degli uffici giudiziari – senza inserirli in una strategia organica e senza che siano riforma organica e senza che emerga quella situazione straordinaria di necessità e urgenza che sola potrebbe giustificare l'elusione delle piene prerogative parlamentari;
particolarmente significativa è la nuova disciplina relativa all'accesso alla professione forense: le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione incidono direttamente sulla formazione e sulla qualità della futura classe forense, interventi di tale natura, lungi dal rispondere ad esigenze contingenti, attengono all'assetto ordinamentale della professione e richiedono un dibattito parlamentare approfondito, non essendo riconducibili alla logica propria della decretazione d'urgenza, tra l'altro destinata ad applicarsi già a partire dalla sessione del 2026, ma tutto ciò significa cambiare le regole del gioco proprio in corso d'opera;
analoghe perplessità riguardano le disposizioni in materia di Ufficio per il processo, uno strumento concepito per migliorare l'efficienza del servizio giustizia che non può essere soggetto a continui interventi frammentari e contingenti, in assenza di una programmazione stabile, di adeguate risorse, che non paiono essere messe in campo, e di una disciplina coerente, capace di garantire continuità organizzativa;
la disciplina concernente i minori stranieri non accompagnati è oggetto di una doppia criticità, in termini di accoglienza e in termini di giustizia, in quanto l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente costituisce una garanzia sostanziale e non un mero profilo organizzativo: la mancata attribuzione delle decisioni al Tribunale per i minorenni, organo dotato delle competenze specialistiche necessarie ad assicurare una valutazione effettiva dell'interesse superiore del minore, rischia di compromettere quel sistema di protezione differenziata che la Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il diritto dell'Unione europea impongono di assicurare ai soggetti di minore età;
sussistono seri dubbi circa l'effettiva ricorrenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in particolare con riguardo al recepimento del predetto Patto, approvato nel maggio 2024, entrato formalmente in vigore il 12 giugno del medesimo anno e che ha previsto un termine di attuazione da parte degli Stati membri significativamente differito nel tempo, pari a due anni, proprio allo scopo di consentire un adeguamento graduale degli ordinamenti nazionali;
l'urgenza oggi invocata dal Governo appare, pertanto, riconducibile non già a circostanze straordinarie e imprevedibili, bensì quale conseguenza esclusiva delle modalità con cui il Governo ha organizzato la propria iniziativa legislativa, con un ritardo, sia esso iscritto a inerzia o a malizia, che non può essere addotto quale presupposto idoneo a legittimare il ricorso all'articolo 77 della Costituzione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale;
il ricorso alla decretazione d'urgenza non è stato determinato da un'impossibilità oggettiva di utilizzare il procedimento legislativo ordinario, ma da una opzione politica del Governo: tale scelta comprime irragionevolmente il dibattito parlamentare su una riforma destinata ad incidere profondamente non solo sull'assetto del diritto dell'immigrazione e dell'asilo, ma sull'esercizio dei diritti fondamentali e della libertà democratiche;
il ricorso al decreto-legge per disciplinare un intervento di attuazione del diritto dell'Unione europea di natura eminentemente ordinamentale, in presenza di ampi margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri e in assenza di circostanze straordinarie sopravvenute, ha determinato un'ingiustificata compressione della funzione legislativa delle Camere, in contrasto con gli articoli 70, 72 e 77 della Costituzione, oltre che con i principi di leale collaborazione istituzionale e di buon andamento del procedimento legislativo;
i firmatari del presente atto contestano il ricorso alla decretazione d'urgenza nel caso in esame e, vieppiù, l'utilizzo del decreto-legge da parte del Governo per sostituire il percorso ordinario di recepimento di atti europei delineato dalla legge n. 234 del 2012, incidendo sull'equilibrio costituzionale tra Esecutivo e Parlamento;
uno dei profili critici più rilevanti del provvedimento inerisce, infatti, alla lesione delle prerogative parlamentari e all'elusione del procedimento ordinario di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, disciplinato dalla legge n. 234 del 2012;
la legge n. 234 del 2012 individua, infatti, nella legge di delegazione europea e nella legge europea gli strumenti ordinari attraverso i quali il Parlamento esercita pienamente la propria funzione di indirizzo e di controllo nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, assicurando un confronto parlamentare approfondito sulle scelte discrezionali che il diritto dell'Unione rimette agli Stati membri;
ne consegue una significativa compressione anche delle competenze della Commissione permanente per le Politiche dell'Unione europea, chiamata istituzionalmente, ai sensi della legge n. 234 del 2012, a svolgere un ruolo centrale nell'esame degli strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto europeo;
si determina, altresì, un precedente suscettibile di alterare l'equilibrio tra Governo e Parlamento nell'attuazione del diritto dell'Unione, consentendo che riforme di carattere strutturale, caratterizzate da ampi margini di discrezionalità politica, siano sottratte al fisiologico confronto parlamentare, con conseguente svuotamento (anche) della funzione propria della legge di delegazione europea e della legge europea;
il Parlamento, quale sede primaria del confronto democratico e della rappresentanza della sovranità popolare, non può essere chiamato a ratificare mediante procedimento accelerato un intervento normativo di tale ampiezza e rilevanza costituzionale, che avrebbe richiesto un ordinario procedimento legislativo, pienamente rispettoso del ruolo e delle prerogative delle Camere;
il recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo lascia agli Stati membri rilevanti margini di discrezionalità, ma l'intero impianto del decreto-legge evidenzia una costante preferenza per le soluzioni più restrittive e coercitive nei confronti dei richiedenti protezione internazionale;
esso non costituisce un recepimento organico del Patto europeo, ma interviene soltanto su alcuni dei regolamenti che lo compongono, privilegiando le disposizioni concernenti il controllo delle frontiere, le procedure accelerate e il trattenimento, rinviando invece l'attuazione di ulteriori istituti funzionalmente connessi – ciò determina un'attuazione parziale e frammentaria del nuovo sistema europeo comune di asilo, alterandone il necessario equilibrio complessivo e privilegiando, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri, le opzioni maggiormente restrittive, senza che tale scelta trovi fondamento in un obbligo derivante dal diritto dell'Unione;
esso non si limita ad introdurre misure contingenti volte a fronteggiare una situazione eccezionale, ma realizza una complessiva revisione dell'assetto normativo delle procedure di frontiera, del sistema del trattenimento amministrativo, delle competenze giurisdizionali e dell'organizzazione giudiziaria: la Corte costituzionale ha più volte affermato che il ricorso all'articolo 77 della Costituzione non può essere utilizzato quale modalità ordinaria di esercizio della funzione legislativa per riforme di carattere strutturale od ordinamentale, tanto più quando esse presuppongano valutazioni discrezionali di elevato contenuto politico e tecnico, che richiedono il pieno coinvolgimento del Parlamento;
numerose disposizioni del decreto rafforzano il ricorso a misure limitative della libertà personale nell'ambito delle procedure di frontiera e delle attività di screening, introducendo strumenti che, formalmente qualificati come misure amministrative, presentano effetti sostanzialmente assimilabili a restrizioni della libertà individuale, applicabili anche nei confronti di persone che non sono destinatarie di alcuna contestazione penale;
ciò in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui ogni restrizione della libertà personale costituisce misura eccezionale e la subordina al rispetto delle garanzie di legalità, tassatività, motivazione e controllo giurisdizionale effettivo;
particolarmente critiche appaiono le disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati: il nostro ordinamento, a partire dalla legge n. 47 del 2017, ha costruito un sistema di protezione fondato sul superiore interesse del minore, sul divieto di discriminazione, sul diritto all'accoglienza, alla rappresentanza legale, all'istruzione e all'integrazione;
ogni intervento legislativo che, direttamente o indirettamente, riduca tali garanzie ovvero favorisca procedure accelerate incompatibili con una piena valutazione dell'interesse superiore del minore deve essere scrutinato alla luce degli articoli 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
ogni disciplina suscettibile di estendere procedure accelerate, misure limitative della libertà personale o modalità di identificazione particolarmente invasive ai minori deve essere assistita da garanzie rafforzate, incompatibili con meccanismi standardizzati o fondati su automatismi amministrativi;
parimenti dicasi per le criticità con riguardo alla disciplina delle persone in condizioni di vulnerabilità, in quanto l'accertamento delle esigenze di protezione viene rimesso in larga misura ad atti amministrativi successivi, senza che il legislatore individui direttamente criteri sufficientemente determinati e garanzie procedimentali adeguate;
ulteriori profili di criticità riguardano il rapporto tra amministrazione e autorità giudiziaria – la Costituzione attribuisce al giudice un ruolo essenziale quale garante delle libertà fondamentali, ma tale funzione rischia di essere indebolita quando il controllo giurisdizionale interviene in una fase successiva rispetto all'adozione di misure già incidenti sulla sfera personale dell'individuo;
emblematica appare l'omissione della contestuale istituzione del meccanismo indipendente di monitoraggio previsto dagli atti europei, quale presidio essenziale per la verifica del rispetto dei diritti fondamentali durante le procedure di screening e di frontiera – omissione che rischia di compromettere l'effettività delle garanzie predisposte dall'ordinamento europeo – così come, con riferimento alle disposizioni concernenti il riassetto delle competenze giurisdizionali e dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione chiamate ad applicare la nuova disciplina, intervengono senza prevedere un corrispondente rafforzamento;
numerose disposizioni risultano suscettibili di porsi in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13, 24, 31, 32, 97, 111 e 117 della Costituzione, nonché con i principi desumibili dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
le disposizioni in materia di giustizia e, nel caso in parola, unitamente a quelle in tema di immigrazione, sembrano inserirsi in una generale tendenza ad utilizzare l'intervento legislativo non quale strumento di disciplina organica dell'ordinamento, ma quale risposta episodica a esigenze contingenti o a vicende di particolare rilievo mediatico, da cui deriva una produzione normativa frammentaria, priva di una visione sistematica, nella quale l'equilibrio dei principi rischia di essere sacrificato all'immediatezza dell'intervento, in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di coerenza che devono orientare l'esercizio della funzione legislativa;
la credibilità della giustizia e delle istituzioni si fonda sull'uniforme applicazione delle regole e sull'eguaglianza di tutti davanti alla legge – l'ordinamento non può tollerare discipline che, direttamente o indirettamente, alimentino la percezione di una tutela differenziata in ragione del destinatario della norma o del ruolo da questi ricoperto;
il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione impone che gli strumenti di accertamento, le garanzie e le responsabilità siano disciplinati secondo criteri generali e astratti, sottratti a logiche contingenti o a valutazioni di opportunità politica;
l'attuazione del Patto europeo avrebbe dovuto costituire occasione per predisporre una disciplina organica, coerente e rispettosa dell'equilibrio tra esigenze di governo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali della persona, senza ricorrere ad un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e senza introdurre misure suscettibili di alterare il livello di protezione assicurato dalla Costituzione;
il recepimento del Patto europeo non può costituire occasione per ridurre il livello di protezione assicurato dalla Costituzione italiana;
il decreto-legge ha sottratto al procedimento legislativo ordinario e, segnatamente, alle forme di partecipazione parlamentare previste dalla legge n. 234 del 2012, scelte di elevata discrezionalità politica concernenti l'attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e incidenti direttamente sull'esercizio di diritti fondamentali della persona;
la questione dirimente con riferimento al provvedimento in esame non riguarda soltanto i diritti degli stranieri, bensì riguarda, ad avviso dei firmatari, il modello di Stato delineato dalla Costituzione e quando l'ordinamento ritiene ammissibile comprimere le garanzie fondamentali nei confronti di una determinata categoria di persone in ragione di una particolare condizione, introduce un principio destinato a trascendere il caso concreto – e le categorie possono cambiare, le esigenze politiche possono mutare – il precedente rimane ed è per questo che le libertà costituzionali vanno difese non soltanto quando riguardano ciascuno di noi, ma soprattutto quando riguardano altri, perché la garanzia riconosciuta oggi ad una persona è la stessa che domani proteggerà ogni altra persona dall'esercizio arbitrario del potere pubblico;
la tutela dei diritti fondamentali non è un privilegio accordato ad alcuni, ma il presidio della libertà di tutti,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3053.
N. 3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 3053 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
A.C. 3053 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)
1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato)
1. All'articolo 132 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
3. Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»;
b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»;
f) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.»;
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime».
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 3.
(Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».
2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso è prorogato fino a tale data.
2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo)
1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»;
b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea è sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
2) la lettera f), è sostituita dalla seguente:
«f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
3) la lettera g) è soppressa;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
Articolo 7.
(Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022)
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
Articolo 8.
(Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, è autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica è autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 9.
(Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio)
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024
Articolo 10.
(Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)
1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). — 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato.»;
b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»;
c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). — 1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) è stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.
4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.
6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). — 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.
3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.
Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). — 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi in base ai quali è chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo è dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione è notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto può depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta è sentito personalmente.
4. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso è dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 5-sexies (Rischio di fuga). — 1. Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di una o più delle seguenti circostanze:
a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»;
2.2) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:
«a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;»;
2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
5) al comma 5:
5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;
5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»;
6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»;
7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»;
e) all'articolo 6-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il richiedente può essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»;
5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;
6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
8) la rubrica dell'articolo 6-bis è così modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»;
f) dopo l'articolo 6-ter, è inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente). — 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.
2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.
3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
g) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»;
2) il comma 2 è abrogato.
Articolo 11.
(Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE)
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è l'Unità AMMR»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 26.»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). — 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;
e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;
f) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). — 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;
h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). — 1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). — 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;
l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;
m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). — 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). — 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.».
n) l'articolo 28-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). — 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
«b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreché non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
q) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo è soppresso;
r) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter è abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis è abrogato;
s) l'articolo 35-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). — 1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.
3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».
Articolo 12.
(Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148)
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:
«2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorità di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica è così sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, è inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). — 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.
6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all'articolo 12:
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, è aggiunto il seguente:
«9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonché per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
e) all'articolo 13, comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «è accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonché degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), è soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
f) all'articolo 14, il comma 6 è abrogato;
g) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
«Articolo 14.1 (Ricorso per cassazione). — 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 13.
(Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013)
1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché, per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:
a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorità di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché, fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):
1) le autorità designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalità di accesso e consultazione, nonché, in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalità di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonché del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
d) sono disciplinate le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).
4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.
Articolo 14.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13)
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
3) il comma 4-bis è soppresso;
b) l'articolo 5-bis è abrogato.
Articolo 15.
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Articolo 16.
(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione)
1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.
4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo.
7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 17.
(Disposizioni transitorie e applicazione)
1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.
2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.
3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18.
(Disposizioni finanziarie)
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 19.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: due prove scritte con le seguenti: una prova scritta.
Conseguentemente:
al comma 2:
all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Le prove scritte si svolgono con le seguenti: La prova scritta si svolge;
all'alinea, quarto periodo, sostituire le parole: le prove hanno con le seguenti: la prova ha;
sopprimere la lettera a);
al comma 5:
al primo periodo, sostituire le parole: di ciascuna prova con le seguenti: della prova;
al secondo periodo, sostituire le parole: per ciascuna con le seguenti: per la;
al comma 12, lettera a), sostituire le parole: delle prove scritte e delle prove orali con le seguenti: della prova scritta e della prova orale e sostituire le parole: per le prove scritte e orali con le seguenti: per la prova scritta e la prova orale.
1.1. Zaratti, Dori.
Al comma 1, sostituire le parole: due prove scritte con le seguenti: una prova scritta.
Conseguentemente:
al comma 2:
all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Le prove scritte si svolgono con le seguenti: La prova scritta si svolge;
all'alinea, quarto periodo, sostituire le parole: le prove hanno con le seguenti: la prova ha;
sopprimere la lettera a);
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di ciascuna con la seguente della e sopprimere le parole: per ciascuna prova scritta.
1.2. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza con le seguenti: con l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza e di strumenti informatici messi a disposizione dall'amministrazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione con le seguenti: né strumenti elettronici o di telecomunicazione diversi da quelli messi a disposizione dall'amministrazione.
1.3. Boschi.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola: commerciale aggiungere le seguenti: , societario, della crisi d'impresa.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: del lavoro, aggiungere la seguente: ecclesiastico,.
1.5. Ciani.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: internazionale con le seguenti: ecclesiastico, internazionale privato e processuale.
1.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: internazionale aggiungere le seguenti: pubblico e privato,.
1.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: privato e processuale,.
1.8. Zaratti, Dori.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: o tributario con le seguenti: , tributario, dei consumatori, d'autore, dell'ambiente, ecclesiastico o di ordinamento penitenziario.
1.9. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 4, sopprimere la lettera e).
1.10. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con il decreto di cui al comma 12, il Ministro della giustizia adotta griglie nazionali di valutazione e parametri di punteggio predeterminati per ciascuno dei criteri indicati al comma 4, al fine di garantire uniformità di giudizio tra le diverse sottocommissioni e parità di trattamento tra i candidati.
*1.11. Zaratti, Dori.
*1.12. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di mancato superamento delle prove scritte o della prova orale, il verbale della sottocommissione contiene una sintetica motivazione riferita ai criteri di valutazione di cui al comma 4.
1.13. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con le seguenti: con anzianità continuativa di iscrizione all'albo pari a 15 anni.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono tenuti ad astenersi nei confronti dei candidati con i quali abbiano intrattenuto, nei dodici mesi precedenti, rapporti continuativi di docenza o formazione nell'ambito di corsi di preparazione all'esame di Stato.
1.15. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nella nomina dei componenti delle commissioni e delle sottocommissioni è assicurata, ove possibile, la rotazione degli incarichi, al fine di favorire il ricambio e l'omogeneità dei criteri valutativi.
1.16. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 12, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) previo parere del Consiglio nazionale forense, i criteri di predisposizione di griglie nazionali di valutazione della prova scritta e della prova orale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, al fine di assicurare uniformità dei criteri di valutazione sull'intero territorio nazionale e garantire la parità di trattamento dei candidati. Le griglie individuano, in particolare, i criteri e i relativi indicatori di valutazione concernenti:
1) la correttezza dell'inquadramento giuridico della questione;
2) la completezza e coerenza dell'iter argomentativo;
3) la capacità di individuare le questioni sostanziali e processuali rilevanti;
4) la correttezza tecnica e redazionale dell'elaborato;
5) la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi.
1.17. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 13, sostituire le parole: sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018 con le seguenti: in via stabile, fino a una complessiva revisione della disciplina del tirocinio professionale forense, da adottarsi nell'ambito della riforma della legge professionale forense.
*1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*1.19. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte ciascun candidato ha diritto di accedere, anche con modalità telematiche, ai propri elaborati, alle schede di valutazione e ai verbali della sottocommissione relativi alla propria posizione.
1.20. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai candidati iscritti nel registro dei praticanti avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai candidati già iscritti nel medesimo registro alla predetta data continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del relativo percorso di accesso alla professione, le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
1.21. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai candidati che iniziano il tirocinio professionale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai candidati che, alla medesima data, abbiano già iniziato il tirocinio professionale continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del relativo percorso di accesso alla professione, le disposizioni vigenti anteriormente.
1.22. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai candidati che presentano domanda di partecipazione all'esame di Stato successivamente alla prima sessione indetta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la prima sessione successiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
1.23. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla seconda sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla prima sessione successiva continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
1.24. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 15, sostituire le parole: si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: si applicano a decorrere dalla sessione d'esame dell'anno 2027. Per la sessione d'esame dell'anno 2026 si applica la disciplina di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.
1.25. Boschi.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In sede di prima applicazione, i praticanti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già conseguito il certificato di compiuto tirocinio ovvero abbiano già maturato i requisiti per il suo conseguimento secondo la disciplina previgente, possono optare per lo svolgimento dell'esame di Stato secondo la disciplina anteriormente vigente in occasione della prima sessione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.26. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.28. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. L'idoneità conseguita nelle prove scritte dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato mantiene la propria efficacia, limitatamente alla sessione immediatamente successiva, ai fini dell'ammissione alla prova orale, senza necessità di ripetizione delle medesime prove. La disposizione si applica altresì ai candidati risultati idonei alle prove scritte della sessione d'esame dell'anno 2025.
1.29. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
ART. 2.
Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:
1. All'articolo 132 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rispetto a tali provvedimenti, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, qualora tale giudizio non sia stato iniziato, la parte destinataria del provvedimento può presentare un'istanza al giudice che lo ha emesso per la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito. In tal caso, il giudice, convocate le parti con decreto, disporrà che il giudizio di merito debba essere iniziato nel termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Se il giudizio di merito non è iniziato entro il termine perentorio così assegnato, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia, che il giudice dichiara con ordinanza ai sensi dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile».
2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Rispetto a tali provvedimenti, fatta salva la facoltà della parti di iniziare il giudizio di merito, qualora tale giudizio non sia stato iniziato, la parte destinataria del provvedimento può presentare un'istanza al giudice che lo ha emesso per la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito. In tal caso, il giudice, convocate le parti con decreto, disporrà che il giudizio di merito debba essere iniziato nel termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Se il giudizio di merito non è iniziato entro il termine perentorio così assegnato, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia, che il giudice dichiara con ordinanza ai sensi dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile.».
3. Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, i destinatari di dette misure possono presentare un'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento per la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.1. Boschi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito con le seguenti: sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, ovvero, se successiva, dalla data in cui la parte destinataria ha avuto legale conoscenza di tali eventi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito con le seguenti: sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, ovvero, se successiva, dalla data in cui la parte destinataria ha avuto legale conoscenza di tali eventi.
2.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito con le seguenti: sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, ovvero, se successiva, dalla data in cui la parte destinataria ha avuto legale conoscenza di tali eventi.
2.3. Zaratti, Dori.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla quale il giudice provvede con ordinanza motivata, previo contraddittorio tra le parti.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla quale il giudice provvede con ordinanza motivata, previo contraddittorio tra le parti.
2.4. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile.
*2.5. Zaratti, Dori.
*2.6. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito con le seguenti: sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, ovvero, se successiva, dalla data in cui la parte destinataria ha avuto legale conoscenza di tali eventi.
2.7. Zaratti, Dori.
Al comma 4, lettera f), capoverso, sostituire le parole: in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria con le seguenti: per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, restando in ogni caso esclusa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, incompatibili con la natura pubblicistica dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria.
2.8. Zaratti, Dori.
Al comma 4, lettera f), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, è in ogni caso esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, incompatibili con la natura pubblicistica dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria.
2.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministero della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sui tempi medi di pagamento delle transazioni commerciali e sul contenzioso pendente con i fornitori delle prestazioni di servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali.
2.11. Boschi.
ART. 3.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), numero 2), il capoverso 1-quinquies è soppresso;
b) alla lettera g), il numero 2) è soppresso;
c) la lettera h) è soppressa;
d) la lettera l) è soppressa;
e) la lettera m) è soppressa.
3-ter. L'articolo 4 della legge 9 agosto 2024, n. 114, è abrogato.
3.1. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 9 agosto 2024, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera e), il numero 2 è soppresso;
2) alla lettera g), il numero 2) è soppresso;
3) la lettera h) è soppressa;
4) la lettera l) è soppressa;
5) la lettera m) è soppressa;
b) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato.
3.2. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2030.
3.3. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2028.
3.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Entro il 31 ottobre 2026, il Ministero della giustizia trasmette alle Camere il piano organizzativo relativo all'entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, contenente:
a) la ricognizione degli organici;
b) il fabbisogno di personale amministrativo;
c) gli interventi logistici e informatici ancora necessari;
d) il cronoprogramma per la definitiva operatività del nuovo ufficio.
3.5. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Eventuali ulteriori interventi di differimento dei termini previsti dal presente articolo sono accompagnati da una specifica relazione illustrativa recante l'indicazione analitica delle attività svolte, delle criticità che hanno impedito il rispetto dei termini originariamente previsti e delle misure adottate per il definitivo completamento degli interventi.
3.6. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 4.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il Consiglio superiore della magistratura trasmette annualmente alle Camere una relazione sui casi in cui è stato disposto il differimento di cui alla lettera a), con l'indicazione degli uffici giudiziari interessati e della durata complessiva dei differimenti applicati.
4.1. Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Entro il 30 giugno 2027 il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli effetti prodotti sulla funzionalità degli uffici giudiziari, sulla mobilità dei magistrati e sull'organizzazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro.
4.2. Giuliano, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto dei carichi di lavoro dei rispettivi uffici e senza pregiudicare la continuità dei servizi amministrativi dell'ufficio di provenienza.
5.1. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di assicurare l'effettivo funzionamento del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace, il Ministero della giustizia adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di adeguamento delle infrastrutture di connettività digitale dei medesimi uffici, dando priorità alle sedi prive di connessione adeguata.».
*5.2. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.3. Zaratti, Dori.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 29, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Ai magistrati onorari entrati in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che abbiano superato il periodo di tirocinio e completato il primo quadriennio di cui all'articolo 18, è riconosciuto, limitatamente al trattamento economico, il medesimo regime previsto per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esercizio non esclusivo delle funzioni.».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis), pari a euro 12.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 27 è abrogato.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 32, il comma 3 è soppresso.
5.5. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2030.
5.6. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della giustizia adotta un piano di adeguamento delle infrastrutture informatiche e della connettività degli uffici del giudice di pace, individuando gli interventi prioritari necessari ad assicurare il pieno funzionamento del processo civile telematico.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Nel distretto di corte di appello dell'Aquila sono ripristinati i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.
1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5.8. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ripristino di uffici giudiziari)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio giustizia nelle aree caratterizzate da peculiari condizioni geografiche, insulari, montane e infrastrutturali, di garantire l'effettività del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini, il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, nonché la ragionevole durata del processo, in attuazione degli articoli 3, 24, 97, 111 e 118 della Costituzione, sono ripristinati in via definitiva gli uffici giudiziari soppressi dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di cui ai commi seguenti.
2. Nel distretto di corte di appello dell'Aquila sono ripristinati i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.
3. Nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.
4. Nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina Salina.
5. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio.
6. Nelle sezioni distaccate di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Il provvedimento di cui al primo periodo può essere adottato, sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.
9. I magistrati che, in base alle tabelle di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare di cui al medesimo articolo 7-bis. Nelle sezioni distaccate di tribunale non sono istituiti posti di presidente di sezione.
10. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:
«3. La soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e Lanciano, prevista ai sensi degli articoli 1 e 2, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2028.».
11. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è abrogato.
12. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
13. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto nonché delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.01. D'Orso, Torto, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche delle circoscrizioni giudiziarie distaccate insulari)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 159.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
ART. 6.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'Ufficio per il processo costituisce articolazione ordinaria dell'organizzazione degli uffici giudiziari e strumento permanente di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale.».
6.1. Zaratti, Dori.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progetto organizzativo di cui all'articolo 3 individua modalità di impiego del personale e criteri organizzativi coerenti con le peculiarità della giurisdizione di sorveglianza, tenendo conto delle esigenze di celerità proprie dei procedimenti attribuiti alla competenza della magistratura di sorveglianza.».
6.2. D'Orso, Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.
2-ter. Il progetto organizzativo assicura il prevalente impiego degli addetti all'Ufficio per il processo nello svolgimento delle attività previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, valorizzandone le competenze giuridiche, organizzative e digitali. L'assegnazione degli addetti a funzioni diverse è consentita esclusivamente per esigenze straordinarie, temporanee e motivate, non altrimenti fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti organizzativi dell'ufficio giudiziario e per il tempo strettamente necessario al loro superamento. Il progetto organizzativo individua altresì le modalità di impiego degli addetti, gli obiettivi loro assegnati e gli indicatori utilizzati per la verifica dei risultati conseguiti.».
6.3. D'Orso, Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere il numero 2.
6.4. Boschi.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da indicare con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio, nel quale sono specificate le esigenze organizzative che giustificano la temporanea destinazione del personale a compiti diversi rispetto alle suindicate attività.
6.5. D'Orso, Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da indicare con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio, nel quale sono specificate le esigenze organizzative che giustificano la temporanea destinazione del personale a compiti diversi rispetto alle suindicate attività.
6.6. D'Orso, Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività dell'Ufficio per il processo e il conseguimento degli obiettivi di efficienza della giurisdizione, la dotazione organica del Ministero della giustizia relativa ai funzionari addetti all'Ufficio per il processo è incrementata in misura corrispondente al fabbisogno individuato dal Ministero medesimo entro il 31 dicembre 2026.».
6.7. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le graduatorie della procedura comparativa per la stabilizzazione degli addetti all'Ufficio per il processo conservano efficacia sino al loro esaurimento. Il Ministero procede allo scorrimento delle graduatorie in relazione ai posti che si rendano disponibili e ai successivi incrementi della dotazione organica.».
6.8. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio giustizia, l'efficace utilizzo delle risorse pubbliche investite nella formazione del personale e il rispetto dei principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, il Ministero della giustizia assicura il progressivo assorbimento del personale dell'Ufficio per il processo che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio con valutazione positiva, mediante incremento della dotazione organica e scorrimento delle graduatorie vigenti.
6.9. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia presenta alle Camere un Piano straordinario di rafforzamento dell'Ufficio per il processo finalizzato:
a) all'incremento della dotazione organica;
b) allo scorrimento delle graduatorie;
c) alla completa stabilizzazione del personale assunto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
6.10. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto divieto di disperdere le professionalità maturate nell'ambito dell'Ufficio per il processo attraverso il ricorso a nuove procedure concorsuali per profili corrispondenti, prima dell'esaurimento delle graduatorie relative alle procedure di stabilizzazione.
6.11. Zaratti, Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno 2027 il Ministero della giustizia indice una ulteriore procedura di stabilizzazione riservata al personale dell'Ufficio per il processo che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio alla data del 30 giugno 2026.
6.12. Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. All'Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale, nonché a fini di monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la giustizia riparativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
6.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)
1. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022, e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.04. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure in materia di gratuito patrocinio)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, per le procedure di negoziazione assistita di cui all'articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».
2. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76, comma 4-quinquies del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'attività svolta secondo la tariffa professionale e al relativo pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d'imposta.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.05. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Relazione al Parlamento sull'Ufficio per il processo)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione sull'organizzazione, sul funzionamento e sui risultati dell'Ufficio per il processo.
2. La relazione evidenzia, con riferimento ai singoli distretti di Corte d'appello e ai relativi uffici giudiziari:
a) la consistenza del personale assegnato e di quello effettivamente in servizio presso l'Ufficio per il processo;
b) le modalità di impiego degli addetti nello svolgimento delle attività previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151;
c) gli eventuali casi di impiego in attività ulteriori rispetto a quelle proprie dell'Ufficio per il processo, con l'indicazione della relativa durata e delle motivazioni organizzative;
d) il contributo dell'Ufficio per il processo alla riduzione dell'arretrato, alla diminuzione della durata dei procedimenti, al miglioramento dell'organizzazione degli uffici giudiziari e al conseguimento degli obiettivi di efficienza del servizio giustizia;
e) le iniziative di formazione e aggiornamento professionale svolte in favore degli addetti;
f) le principali criticità organizzative riscontrate e le misure adottate o programmate per il loro superamento.
3. La relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti ed è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia entro quindici giorni dalla sua trasmissione.
6.06. D'Orso, Morfino, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
ART. 8.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero della giustizia assicura programmi permanenti di formazione e aggiornamento del personale amministrativo e degli addetti all'Ufficio per il processo in materia di trasformazione digitale, sicurezza informatica, interoperabilità dei sistemi informativi e gestione e utilizzo delle infrastrutture e dei sistemi digitali dell'amministrazione della giustizia. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo, indicando:
a) gli interventi realizzati;
b) le risorse impegnate e quelle ancora disponibili;
c) il grado di avanzamento della digitalizzazione degli uffici giudiziari;
d) gli interventi realizzati per il rafforzamento della sicurezza informatica;
e) le eventuali criticità riscontrate e le misure adottate per il loro superamento.
8.2. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero della giustizia assicura forme strutturate di consultazione del Consiglio nazionale forense e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nonché l'interoperabilità delle piattaforme digitali in uso agli uffici giudiziari con quelle utilizzate dagli avvocati e dagli altri operatori della giustizia.
*8.3. Zaratti, Dori.
*8.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero della giustizia assicura il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo mediante indicatori di risultato riferiti, in particolare, ai tempi di realizzazione degli interventi, ai livelli di sicurezza informatica, all'efficienza dei servizi digitali e al miglioramento delle prestazioni degli uffici giudiziari.
8.5. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.
3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, e la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e in euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*8.03. Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di Comunità e dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.
3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, e la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
8.04. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. È vietato indossare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indumenti, veli o qualsiasi altro accessorio tali da coprire o celare il volto in modo integrale, impedendo l'immediata identificazione della persona. 2. Il divieto di cui al primo comma ha carattere tassativo, salvo che la copertura del volto sia espressamente giustificata da comprovate ragioni di tutela della salute propria o di terzi, da esigenze di protezione connesse allo svolgimento di attività lavorative, dallo svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento, purché a carattere contingente e temporaneo, dalla permanenza all'interno dei luoghi di culto, limitatamente alla durata della presenza negli stessi e dall'uso di dispositivi di protezione individuale o di caschi protettivi previsti dalla normativa vigente. 3. Il contravventore al divieto di cui al primo comma è punito con l'arresto da due anni e sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe altri, mediante violenza o minaccia, ad indossare gli indumenti o accessori di cui al primo comma è punito con la reclusione da diciotto mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 40.000.»
8.01000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9.1. Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: non può comunque essere esercitata aggiungere le seguenti: , a pena di decadenza,.
9.2. Boschi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui al comma 1 non si applica quando il danno, per sua natura, non sia ragionevolmente conoscibile dal danneggiato prima della sua scadenza. In tale ipotesi l'azione di responsabilità professionale può essere esercitata entro due anni dal momento in cui il danno è divenuto conoscibile, fermo il termine di prescrizione ordinaria.
*9.3. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*9.4. Zaratti, Dori.
Sopprimere il comma 2.
9.5. Boschi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.
9.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 270, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.02. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 270, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.03. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 270, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.04. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Obblighi di verifica del notaio e responsabilità in caso di atti traslativi fondati su acquisto a titolo originario per usucapione)
1. Nella stipula di atti pubblici traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili nei quali il titolo di provenienza sia dichiarato in un acquisto per usucapione non accertato con sentenza passata in giudicato né con verbale di mediazione trascritto ai sensi dell'articolo 2643, numero 12-bis), del codice civile, il notaio, ai fini di cui al comma successivo, è tenuto a:
a) eseguire l'ispezione ipotecaria e catastale relativa al bene per la durata di venti anni anteriori alla stipula, verificando l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli;
b) riscontrare la corrispondenza tra il dichiarante e i soggetti risultanti quali intestatari catastali e quali titolari di diritti da precedenti trascrizioni o iscrizioni, specificando nell'atto degli esiti del riscontro;
c) dare avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, agli intestatari catastali risultanti e, ai loro eredi, dell'intenzione di procedere alla stipula, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per far pervenire eventuali contestazioni;
d) acquisire dall'usucapiente apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1158 del codice civile, con espressa indicazione della continuità del possesso;
2. Il notaio non risponde dei danni cagionati al legittimo proprietario o a terzi nei soli casi in cui abbia compiuto integralmente agli obblighi di cui al comma 1 e abbia comunque adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma del codice civile. In difetto anche di uno solo di tali adempimenti, ovvero ove risulti che il notaio conosceva o avrebbe dovuto conoscere, secondo la predetta diligenza, l'insussistenza del titolo dichiarato, egli è tenuto in solido con l'alienante al risarcimento del danno, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dall'ordine professionale dei notai.
3. Il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza dell'atto pregiudizievole.
4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai danni derivanti da atti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la cui conoscenza sia stata acquisita dal danneggiato nei dodici mesi anteriori a tale data salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato sulla titolarità del bene o sulla responsabilità del notaio.
9.05. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
ART. 10.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente: «Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.».
10.1. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: In conformità agli articoli 24 e 111 della Costituzione, all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e.
10.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente ha diritto all'assistenza di un difensore e di un interprete a spese dello Stato.
10.3. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al richiedente è assicurato, fin dalle fasi iniziali della procedura e su richiesta, un servizio di mediazione linguistica e di orientamento legale gratuito, ai fini dell'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui riconosciuti nell'ambito della procedura di protezione internazionale, nonché un'adeguata informazione sulla possibilità e sulle modalità di accesso alle medesime.
10.4. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: In conformità agli articoli 24 e 111 della Costituzione, all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e.
10.5. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Previa adeguata motivazione,.
10.6. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: autorizzato a risiedere aggiungere le seguenti: , previa verifica effettiva della proporzionalità del provvedimento,.
10.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: luogo specifico aggiungere le seguenti: , adatto ad ospitare i richiedenti, consistente in una determinata struttura di accoglienza o un determinato alloggio individuale o familiare, in modo che sia comunque consentito di soggiornare nell'ambito del territorio della provincia a cui è preposto il prefetto,;
Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la parola: trattenimento aggiungere le seguenti: nonché di strutture o spazi che, per caratteristiche materiali, organizzative o funzionali, determinino una restrizione della libertà personale assimilabile al trattenimento.
10.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: luogo specifico aggiungere le seguenti: che, nel caso di persone vulnerabili o con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, assicuri una sistemazione adeguata alle loro condizioni.
10.9. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», alinea, dopo le parole: luogo specifico aggiungere le seguenti: che, qualora la persona interessata presenti condizioni di vulnerabilità o particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sia idoneo a garantire condizioni dignitose ed adeguate alla situazione personale dell'individuo.
10.10. Ciani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, dopo la parola: trattenimento aggiungere le seguenti: nonché di strutture o spazi che, per caratteristiche materiali, organizzative o funzionali, determinino una restrizione della libertà personale assimilabile al trattenimento.
*10.11. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.12. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, dopo la parola: trattenimento aggiungere le seguenti: nonché di altri luoghi o spazi ad essi assimilabili.
**10.13. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.14. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: per motivi di ordine pubblico oppure.
*10.15. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.16. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: in particolare con la seguente: soltanto.
**10.17. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.18. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il richiedente sia un minore, la misura di cui al presente articolo non si applica.;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso «Art. 5-quater», comma 2:
sostituire le parole: , quando sono adottati con le seguenti: non possono essere adottati;
sostituire le parole da: , il prefetto ne dà immediata comunicazione fino alla fine del comma con le seguenti: . L'esclusione di cui al primo periodo si estende altresì ai componenti del nucleo familiare del minore, compresi i genitori, i fratelli e le sorelle ovvero altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
*10.19. Zaratti.
*10.20. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*10.21. Boschi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il luogo specifico di cui al comma 1 deve essere comunque idoneo ad assicurare l'accesso ai servizi di accoglienza per le persone richiedenti protezione internazionale.
**10.22. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.23. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il luogo specifico di cui al comma 1 deve essere comunque idoneo ad assicurare la piena tutela della libertà personale della persona interessata dalla misura.
*10.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.25. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il luogo specifico di cui al comma 1 deve essere comunque idoneo ad assicurare la piena tutela della dignità della persona interessata dalla misura.
**10.26. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.27. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il luogo specifico di cui al comma 1 deve essere comunque idoneo a tutelare la salute della persona interessata dalla misura.
*10.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.29. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il luogo specifico di cui al comma 1 deve essere comunque idoneo ad assicurare alla persona interessata dalla misura adeguate condizioni abitative.
**10.30. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.31. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'individuazione del luogo specifico si tiene conto dell'esigenza di assicurare il rispetto della libertà di circolazione della persona interessata dalla misura.
*10.32. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.33. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'individuazione del luogo specifico si tiene conto dell'esigenza di assicurare il rispetto dell'intimità personale della persona interessata dalla misura.
**10.34. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.35. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'individuazione del luogo specifico si tiene conto dell'esigenza di assicurare il rispetto della vita familiare della persona interessata dalla misura.
*10.36. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.37. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora il richiedente sia un minore, la misura di cui al presente articolo non si applica.
10.38. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sostituire le parole: l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata con le seguenti: l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere adottata;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo le parole: del medesimo regolamento, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato, esclusivamente quando, all'esito di una valutazione individuale, risulti necessaria e proporzionata rispetto alle circostanze del caso concreto e non possano essere efficacemente applicate misure meno restrittive,.
10.39. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, dopo le parole: del medesimo regolamento, aggiungere le seguenti: garantendo l'assistenza difensiva del richiedente,.
10.40. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere comunicato in modo comprensibile all'interessato.
10.41. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le strutture di cui al comma 1 non devono, per caratteristiche materiali, organizzative o funzionali, determinare una restrizione della libertà personale assimilabile al trattenimento. Sono scelti in via prioritaria i centri di accoglienza per migranti già attivi sul territorio nazionale.
10.42. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: adottato anche successivamente aggiungere le seguenti: e adeguatamente motivato.
10.43. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o a intervalli ragionevoli.
*10.44. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.45. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**10.46. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.47. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante per la protezione dei dati personali provvede a disciplinare con propri regolamenti la raccolta, la gestione e il trattamento delle segnalazioni, gli strumenti di comunicazione a distanza o le altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, specificandone limiti, condizioni, durata e garanzie, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dei dati personali.
10.48. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale geolocalizzazione del richiedente asilo non deve essere continuativa nell'arco delle ventiquattro ore e la posizione può essere inviata alle autorità competenti non più di una volta ogni quarantotto ore ed è ricompresa in uno spazio territoriale di cinque chilometri dalla struttura di residenza autorizzata.
10.49. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi alla posizione della persona sono trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*10.50. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.51. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi alla posizione della persona sono conservati per il tempo strettamente necessario ad assicurare il rispetto dell'autorizzazione di cui al comma 1.
**10.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.53. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi alla posizione della persona sono trattati nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
*10.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.55. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi alla posizione della persona sono conservati unicamente dalle autorità di pubblica sicurezza e non possono essere ceduti a terzi.
**10.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.57. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi alla posizione della persona sono conservati nel rispetto della riservatezza.
*10.58. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.59. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente è assicurata adeguata assistenza legale e linguistica.
10.60. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 4.
*10.61. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.62. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 6, sopprimere il secondo periodo.
**10.63. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.64. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. In ogni caso, il richiedente ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore designato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sia ai fini della valutazione di proporzionalità di cui al presente articolo, sia ai fini della presentazione del reclamo di cui all'articolo 5-quinquies.
*10.65. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.66. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, primo periodo, dopo le parole: con provvedimento del prefetto aggiungere le seguenti: , adeguatamente motivato,.
10.67. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il provvedimento è immediatamente comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il reclamo di cui all'articolo 5-quinquies. La comunicazione contiene l'esaustiva e puntuale indicazione delle motivazioni che rendono necessario il provvedimento. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per adottare il provvedimento, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per il reclamo, che ne dispone senza indugio l'annullamento.
*10.68. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.69. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è immediatamente comunicato aggiungere le seguenti: in modo comprensibile.
10.70. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento reca la traduzione in lingua comprensibile al richiedente e l'indicazione dei tempi e dei modi per proporre il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.
10.71. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice competente per il reclamo di cui all'articolo 5-quinquies, che provvede alla convalida con decreto motivato entro le successive quarantotto ore. In mancanza di convalida nei termini, il provvedimento perde efficacia.
10.72. Boschi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 2, sostituire le parole: , quando sono adottati con le seguenti: non possono essere adottati;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole da: , il prefetto ne dà immediata comunicazione fino alla fine del comma con le seguenti: . L'esclusione di cui al primo periodo si estende altresì ai componenti del nucleo familiare del minore, compresi i genitori, i fratelli e le sorelle ovvero altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
10.73. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 2, sostituire le parole da: , quando sono adottati fino alla fine del comma con le seguenti: non possono essere adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato.
*10.74. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.75. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3.
**10.76. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.77. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: dei provvedimenti di cui al comma 1 con le seguenti: del provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.
*10.78. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.79. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con ricorso al giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere con le seguenti: alla sezione specializzata individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
**10.80. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.81. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.
10.82. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
10.83. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quattordici giorni.
10.84. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
*10.85. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.86. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.
10.87. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: otto giorni.
10.89. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che il giudice, ove la carenza riguardi la sola indicazione dei motivi, assegni al ricorrente un termine non superiore a tre giorni per l'integrazione del reclamo.
10.90. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*10.91. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.92. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso, il giudice può valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
**10.93. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.94. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 5.
*10.95. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.96. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 6.
**10.97. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.98. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso, il giudice può valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
*10.99. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.100. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il rischio di fuga è desunto dai seguenti indicatori, mediante una valutazione individuale che tenga conto, senza automatismi, delle concrete condizioni della persona interessata:
**10.101. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.102. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valutate complessivamente e non singolarmente idonee a fondare, in via automatica, l'accertamento del rischio di fuga.
10.103. Boschi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*10.104. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.105. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere la lettera a).
**10.106. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.108. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), sostituire le parole: il mancato possesso del passaporto con le seguenti: la distruzione o l'occultamento di passaporto o titolo di viaggio precedentemente posseduto ovvero possesso di passaporto o titolo di viaggio falso o contraffatto di cui il richiedente non informa tempestivamente l'autorità competente;
Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma:
sopprimere le lettere b), d), i) e m);
alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , desumibile da comportamenti concretamente assunti.
10.109. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), sostituire le parole: il mancato possesso del passaporto con le seguenti: la distruzione o l'occultamento di passaporto o titolo di viaggio precedentemente posseduto ovvero possesso di passaporto o titolo di viaggio falso o contraffatto di cui il richiedente non informa tempestivamente l'autorità competente.
10.110. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non dovuto alle concrete condizioni del richiedente, con riferimento allo Stato di provenienza.
*10.111. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.112. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non dovuto a specifiche condizioni di vulnerabilità del richiedente.
10.113. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non dovuto alle concrete condizioni in cui si trova il richiedente.
10.114. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non dovuto alle condizioni di viaggio del richiedente.
10.115. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove non dovuto alle modalità di arrivo del richiedente.
*10.116. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.117. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere le lettere b), d), i) e m).
10.118. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere la lettera b).
*10.119. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.121. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di.
**10.122. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.123. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera b), sopprimere la parola: agevolmente.
*10.124. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.125. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ovvero di un indirizzo affidabile.
**10.126. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.127. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere la lettera c).
*10.128. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.129. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o di respingimento.
**10.130. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.131. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere la lettera d).
*10.132. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.133. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», lettera d), sostituire le parole: informazioni manifestamente tali da rallentare con le seguenti: informazioni dolosamente false e determinanti ai fini dell'identificazione.
10.134. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», sopprimere la lettera g).
10.135. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera h), dopo la parola: essere aggiungere la seguente: volontariamente.
*10.136. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.137. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera h), dopo la parola: essere aggiungere la seguente: manifestamente.
**10.138. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.139. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera h), dopo la parola: inottemperante aggiungere le seguenti: con comportamenti violenti.
10.140. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , desumibile da comportamenti concretamente assunti.
10.141. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», comma 1, sopprimere la lettera m).
*10.142. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.143. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la volontà, esplicitata in modo non equivoco, di sottrarsi alle autorità e di raggiungere i territori di altri stati membri.
10.144. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché tali comportamenti siano specificamente motivati e valutati nel loro complesso e non possano essere desunti dalla sola intenzione manifestata dal richiedente.
10.145. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel valutare il rischio di fuga dell'interessato non possono essere valorizzati elementi riconducibili esclusivamente alla minore età, all'assenza di legami familiari sul territorio nazionale, allo stato di vulnerabilità ovvero alla condizione di richiedente protezione internazionale.
10.146. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con figli minori, salvo che ricorrano motivate esigenze di tutela del minore accertate dall'autorità giudiziaria competente.
10.147. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-sexies», aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai minori.
10.148. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), numero 6, sopprimere le parole: La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
10.149. Boschi.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
7-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-ter. Il minore non può in alcun caso essere sottoposto a trattenimento. L'esclusione si estende altresì ai componenti del nucleo familiare del minore, compresi i genitori, i fratelli e le sorelle ovvero altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano».
*10.150. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.151. Zaratti.
*10.152. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*10.153. Boschi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle misure di trattenimento previste dal presente articolo i minori stranieri non accompagnati e i nuclei familiari con minori, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1346;
10.154. Boschi.
Al comma 1, lettera f), capoverso, comma 1, sopprimere la lettera b).
*10.155. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.156. Zaratti.
Al comma 1, lettera f), capoverso, comma 1, sopprimere la lettera c).
**10.157. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**10.158. Zaratti.
Al comma 1, lettera f), capoverso, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.
*10.159. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.160. Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 19, comma 3-bis, il sesto periodo è soppresso.
10.161. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda».
10.162. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: novanta giorni dalla formalizzazione con le seguenti: sessanta giorni dalla registrazione.
10.163. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10.164. Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, è istituito il meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio delle operazioni di screening e delle procedure accelerate di frontiera. Il meccanismo opera in piena autonomia e indipendenza funzionale, assicura il monitoraggio del rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, ha accesso ai luoghi nei quali si svolgono le operazioni di screening e le procedure di frontiera, nonché alla documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento e le garanzie di indipendenza del meccanismo.
10.165. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quinto periodo è soppresso.
10.166. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il sesto periodo è soppresso.
*10.167. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*10.168. Zaratti.
*10.169. Boschi.
ART. 11.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. Il titolo del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è sostituito dal seguente: «Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE».
11.1. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: In conformità agli articoli 24 e 111 della Costituzione, all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e.
11.2. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al richiedente asilo è garantita in tutte le fasi della procedura di protezione internazionale adeguata consulenza legale con la possibilità di accedere al gratuito patrocinio secondo le disposizioni di legge.».
11.3. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale sospende la procedura onde consentire al richiedente di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui alla medesima disposizione, entro un termine non inferiore a sette giorni. In caso di esito negativo, la Commissione adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
11.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, dopo le parole: Commissione territoriale aggiungere le seguenti: assegnato al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per fornire giustificazioni o chiedere la riapertura del procedimento,.
11.5. Zaratti.
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Prima di dichiarare il ritiro implicito della domanda la Commissione territoriale assegna al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per fornire giustificazioni o chiedere la riapertura del procedimento.
11.6. Zaratti.
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 2, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare, previa valutazione individuale.
11.7. Zaratti.
Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso, dopo le parole: soggetti esterni convenzionati aggiungere le seguenti: individuati tramite apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
11.8. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti esterni convenzionati procedono senza indugio all'inserimento subito dopo che all'operatore addetto all'inserimento lo straniero abbia manifestato di persona in qualsiasi modo la sua volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. La convenzione è regolata dal Ministro dell'interno con proprio decreto; possono stipulare la convenzione enti del terzo settore specializzati nel diritto d'asilo che siano regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito in attuazione del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e al Registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati, istituito ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
11.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso, sostituire le parole: Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono con le seguenti: Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono senza ostacoli le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e senza indugio il giorno stesso del ricevimento le acquisiscono.
11.10. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 26-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando, ove necessario, l'assistenza di un interprete e di un mediatore linguistico-culturale, nonché modalità di comunicazione adeguate all'età, al grado di maturità e alle condizioni di vulnerabilità del richiedente.
11.11. Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 26-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il richiedente sia un minore straniero non accompagnato, la formalizzazione della domanda è effettuata esclusivamente alla presenza del tutore ovvero dell'esercente provvisorio dei poteri tutelari previsto dalla normativa vigente.
11.12. Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 26-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Qualora sussistano elementi idonei a far ritenere che il richiedente versi in condizioni di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la formalizzazione della domanda è preceduta dalla valutazione individuale prevista dal medesimo articolo.
11.13. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, dopo le parole: fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo aggiungere le seguenti: , che costituisce disciplina eccezionale e di stretta interpretazione con riguardo ai minori stranieri non accompagnati.
11.14. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno fino alla fine del capoverso con le seguenti: tra cui donne in gravidanza e loro partner, persone con patologie o condizioni cliniche di particolare gravità, vittime di violenza di genere, vittime di tortura o trattamenti inumani o degradanti, minori non accompagnati o presenti nel nucleo familiare.
11.15. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno con le seguenti: all'esito di una valutazione multidisciplinare effettuata dal Servizio sanitario nazionale attraverso personale sanitario, psicologico e sociale qualificato, con il supporto di mediatori linguistico-culturali, secondo protocolli adottati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
11.16. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno con le seguenti: previa valutazione multidisciplinare effettuata da personale sanitario, psicologico e sociale qualificato, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza relativamente ai minori.
11.17. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno con le seguenti: previa valutazione individuale effettuata da personale sanitario e psicosociale qualificato, secondo protocolli adottati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11.18. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, dopo le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , che devono prevedere la presenza di équipe multidisciplinari indipendenti composte da professionalità adeguatamente qualificate sotto il profilo medico, psicologico, sociale e legale,.
*11.19. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*11.20. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, dopo le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , che devono assicurare una valutazione approfondita e attendibile delle specifiche condizioni di vulnerabilità della persona,.
**11.21. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**11.22. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, dopo le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , che devono prevedere il coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie.
*11.23. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*11.24. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: ove sia possibile fornire con le seguenti: assicurando alla persona richiedente la valutazione individuale della propria specifica condizione di vulnerabilità con il coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie e di équipe multidisciplinari indipendenti composte da professionalità adeguatamente qualificate sotto il profilo medico, psicologico, sociale e legale e comunque garantendo.
**11.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**11.26. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: ove sia possibile fornire con le seguenti: tenendo conto delle specifiche ragioni di vulnerabilità di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e garantendo.
*11.27. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*11.28. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: ove sia possibile fornire con le seguenti: nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e garantendo.
**11.29. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**11.30. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso, sostituire le parole: ove sia possibile fornire con le seguenti: nel rispetto della dignità della persona e assicurando.
*11.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*11.32. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, sostituire le parole: ove sia possibile fornire con le seguenti: garantendo.
**11.33. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**11.34. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, dopo le parole: ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno aggiungere le seguenti: , dandone specificamente conto nella motivazione del provvedimento con cui è disposta l'applicazione della procedura accelerata.
11.35. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso ai sensi dell'articolo 53 del regolamento UE 2024/1348 sono esclusi dalla procedura di asilo alla frontiera o cessa di applicarsi nei loro confronti la procedura di frontiera i richiedenti le cui condizioni di vulnerabilità risultino incompatibili con tali procedure. Sulla base di una valutazione individuale, sono in ogni caso esclusi dell'applicazione sia della procedura accelerata di cui all'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1348/24, sia della procedura accelerata di frontiera le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto del figlio a cui provvedono e i loro partner, le persone con patologie o condizioni cliniche di particolare gravità che necessitano di accertamenti approfonditi incompatibili con i tempi delle procedure accelerate, le vittime di violenza di genere, le vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, le famiglie con minori e i minori non accompagnati o presenti nel nucleo familiare. Le linee guida sono approvate e modificate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministeri della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e di intesa con UNHCR, sentite le organizzazioni competenti in materia di immigrazione, diritto d'asilo e tratta delle persone; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
11.36. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura accelerata di frontiera non si applica in ogni caso alle donne in stato di gravidanza e al proprio coniuge ovvero al padre dichiarato del nascituro, ai soggetti affetti da gravi patologie e condizioni cliniche che richiedano accertamenti medici incompatibili con le procedure accelerate, alle donne vittime di violenza e di tratta, alle vittime di tortura o di trattamenti disumani, ai minori e ai minori non accompagnati. Ai medesimi soggetti non si applica la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (Ue) 1348/2024.
11.37. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure accelerate e le procedure di frontiera non si applicano alle donne in stato di gravidanza, alle vittime di tratta di esseri umani, alle vittime di tortura o di altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale, alle vittime di violenza di genere, alle persone con disabilità, alle persone affette da gravi patologie fisiche o psichiche, nonché ai richiedenti per i quali, all'esito della valutazione individuale, sia accertata una condizione di vulnerabilità incompatibile con lo svolgimento delle predette procedure.
11.38. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo il capoverso, aggiungere il seguente:
2-bis. L'applicazione delle procedure accelerate e delle procedure di frontiera non può in alcun caso derivare automaticamente dalla nazionalità del richiedente, dal Paese di provenienza, dalla modalità di ingresso nel territorio nazionale o da altri presupposti astratti, ma richiede una valutazione individuale espressamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto.
11.39. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo il capoverso, aggiungere il seguente:
2-bis. La valutazione delle condizioni di vulnerabilità è aggiornata in ogni fase della procedura qualora emergano nuovi elementi di fatto o sopravvengano condizioni idonee ad incidere sulla posizione del richiedente. In tal caso l'autorità procedente rivaluta senza ritardo la compatibilità della procedura accelerata o della procedura di frontiera con le condizioni personali dell'interessato.
11.40. Zaratti.
Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al minore straniero non accompagnato non si applicano le procedure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, l'applicazione della procedura di frontiera al minore non accompagnato può essere disposta solo nelle circostanze previste all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), dal presidente della Commissione territoriale, previa autorizzazione del competente Tribunale per i minorenni, che contestualmente, qualora non sia ancora stato nominato, nomina il tutore affinché assista il minore nella procedura.
*11.41. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*11.42. Zaratti.
*11.43. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*11.44. Boschi.
Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: , 5 e 6 con le seguenti: e 5.
11.45. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
11.46. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.1», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che tale termine non può pregiudicare il completo accertamento delle condizioni di vulnerabilità del richiedente.
11.47. Zaratti.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», comma 1, dopo le parole: può essere trasferito aggiungere le seguenti: , previa verifica dell'assenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con la procedura di frontiera.
11.48. Zaratti.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso la zona di frontiera in cui il richiedente asilo può esercitare la sua libertà di circolazione coincide con il territorio di competenza della prefettura competente all'esame della domanda di protezione internazionale.
11.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione dei luoghi è effettuata dal Ministero dell'interno con proprio decreto, emanato sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome tenendo conto della popolazione residente e delle peculiarità geografiche, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
11.50. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento dei minori stranieri non accompagnati è consentito esclusivamente quando sia conforme al loro superiore interesse e previo parere dell'autorità competente per la tutela dei minori.
11.51. Zaratti.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trasferimento dei nuclei familiari è disposto in modo da preservarne l'unità e non può comportare la separazione dei minori dagli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria adottato nel superiore interesse del minore.
11.52. Zaratti.
Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 28-bis.2», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei casi di cui al presente articolo, il richiedente è informato in modo chiaro e tempestivo della natura della misura applicata, della sua durata e dei suoi effetti ed è in ogni caso garantita adeguata assistenza legale e di mediazione linguistica.
11.53. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera m), dopo il capoverso «Art. 28-bis.2», aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.3.
(Esclusione dei minori dalle procedure accelerate)
1. Le procedure accelerate di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, salvo nei casi previsti dall'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348, come richiamato dall'articolo 53 del medesimo regolamento.
11.54. Boschi.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , a).
11.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , b).
11.56. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , c).
11.57. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , d).
11.58. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , e).
11.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , e paragrafo 3,.
11.60. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , g).
11.61. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , h).
11.62. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere le parole: , j).
11.63. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 28-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione individuale della situazione personale del richiedente e con specifica motivazione circa l'insussistenza di elementi di vulnerabilità.
11.64. Zaratti.
Al comma 1, lettera r), numero 3), capoverso, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
11.65. Zaratti.
Al comma 1, lettera r), numero 3), capoverso, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
11.66. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera r), numero 3), capoverso, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.
11.67. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera r), numero 5), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il giudice decide d'ufficio, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il ricorrente possa essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione sul ricorso.
*11.68. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*11.69. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro venti giorni.
11.70. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
11.71. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
*11.72. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*11.73. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro otto giorni.
**11.74. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**11.76. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , elevato a dieci giorni quando il ricorrente sia una persona minore di età.
11.77. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata quando il ricorrente è un minore, una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero quando siano dedotte circostanze idonee a far ritenere che l'allontanamento possa determinare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti fondamentali della persona.
11.78. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
*11.79. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*11.80. Zaratti.
*11.81. Boschi.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: , ovvero un nucleo familiare con minori, ovvero una persona con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
11.82. Boschi.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il giudice decide d'ufficio, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il ricorrente possa essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione sul ricorso.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente con le seguenti: Quando il giudice ha autorizzato il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato, questi;
sopprimere il comma 8.
*11.83. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*11.84. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima documentazione è messa a disposizione del ricorrente e del suo difensore non oltre il momento della notificazione della decisione impugnata.
**11.85. Zaratti.
**11.86. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 con le seguenti: in strutture idonee ad assicurare condizioni materiali di accoglienza conformi al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con particolare riguardo ai minori e alle persone vulnerabili.
11.87. Zaratti.
Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 35-ter», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 con le seguenti: in strutture di accoglienza idonee, nel rispetto delle esigenze individuali del richiedente, assicurando particolare tutela ai soggetti vulnerabili.
11.88. Zaratti.
ART. 12.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: In conformità agli articoli 24 e 111 della Costituzione, all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e.
12.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno con le seguenti: sulla base di una valutazione individuale effettuata da personale sanitario, psicologico e sociale qualificato, con competenze specifiche nel riconoscimento di traumi, vittime di tortura, tratta di esseri umani, violenza di genere e altre condizioni di vulnerabilità, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute.
12.2. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le linee guida devono prevedere le modalità con le quali condurre gli accertamenti sanitari e di vulnerabilità in luoghi idonei e devono identificare il personale con adeguata competenza professionale competente a condurre le valutazioni individuali in modo indipendente, tramite il coinvolgimento di esperti e di personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e di mediatori culturali e prevedendo tempi che assicurino una valutazione approfondita dei singoli casi. Le linee guida sono approvate e possono essere aggiornate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministeri della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e di intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sentite le organizzazioni competenti in materia di immigrazione, diritto d'asilo e tratta delle persone, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
12.3. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti concernenti gli stranieri e in relazione alla procedura di frontiera previsto, rispettivamente, dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 e dall'articolo 43, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1348, è assicurato, nell'ambito delle risorse a loro disposizione, dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, anche in raccordo con i Garanti istituiti in ogni Regione, e dal Garante per la protezione dei dati personali, i quali, anche con propri regolamenti, istituiscono e regolano il meccanismo in modo da assicurare le più idonee, efficaci ed efficienti forme di coordinamento reciproco. Tali autorità amministrative indipendenti istituite a livello nazionale e regionale dispongono di poteri ispettivi effettivi, hanno diritto di accedere senza preavviso a tutti i luoghi in cui si trovano gli stranieri, di parlare con loro, di essere da loro informati in modo riservato e di chiedere ed ottenere ogni tipo di documentazione e rapporto di attività dalle autorità di pubblica sicurezza e di frontiera, dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dai gestori delle strutture di accoglienza e di trattenimento, dagli uffici che gestiscono i servizi socio-sanitari, dagli enti che gestiscono le attività di registrazione delle domande di protezione internazionale, dagli avvocati ed enti che operano in favore degli stranieri. I compiti e le attività previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 sono svolti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, fermo restando che il monitoraggio su ogni aspetto concernente gli strumenti di comunicazione a distanza degli stranieri, la raccolta, il trattamento, la conservazione dei dati concernenti le persone e l'accesso a tali dati e al sistema Eurodac spetta al Garante per la protezione dei dati personali.
1-ter. L'orientamento legale gratuito ed effettivo da assicurare ai richiedenti durante la procedura amministrativa, ai sensi degli articoli 15, 16 e 19 del regolamento (UE) 2024/1348 e ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 7, del regolamento (UE) 2024/1351, è erogato e documentato, mediante l'ausilio di persone aventi una comprovata esperienza e competenza in materia di diritto degli stranieri e di diritto di asilo e che siano tenuti a svolgere periodici corsi di formazione e di aggiornamento, sia in appositi corsi di studio universitari che in convenzione con università ed associazioni qualificate. Esso si svolge a favore dei richiedenti accolti o trattenuti, presso i centri di accoglienza o trattenimento, mediante affidamento di tale attività all'ente gestore. Esso si svolge a favore dei richiedenti che dimorano in domicilio privato, mediante organizzazioni selezionate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tra organismi internazionali, istituti di assistenza sociale, enti del terzo settore che siano regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito in attuazione del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e al Registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati, istituito ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il servizio di orientamento legale è regolato da apposite norme approvate e modificate con apposito decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nonché di enti e associazioni operanti in favore dei diritti degli stranieri e degli asilanti. Il decreto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sede di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
12.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno definisce con proprio regolamento, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, le misure organizzative idonee ad assicurare alle persone richiedenti protezione internazionale l'accesso effettivo e gratuito a servizi di orientamento, consulenza e assistenza legale, in ogni fase della procedura amministrativa così come nelle eventuali successive fasi di impugnazione in sede giurisdizionale, secondo quanto garantito dalla Sezione III del Capo II del Regolamento (UE) 2024/1348.
*12.5. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.6. Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È in ogni caso assicurata all'interessato la possibilità di contestare, con ricorso al giudice ordinario secondo il rito previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eventuali errori di identificazione o di registrazione dei dati biometrici raccolti ai sensi del presente articolo.
**12.7. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**12.8. Zaratti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
*12.9. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.10. Zaratti.
Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:
1.2. Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non sia convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter e hanno comunque luogo gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356.
12.11. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone interessate e adottate previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
*12.12. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.13. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sulla possibilità di avvalersi gratuitamente di orientamento, consulenza e assistenza legale in ogni fase della procedura amministrativa nonché in sede giurisdizionale, secondo quanto garantito dalla Sezione III del Capo II del regolamento (UE) 2024/1348.
**12.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**12.15. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le procedure devono assicurare l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto all'informazione sulle possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e l'accesso all'orientamento legale, lo svolgimento di un esame individuale della domanda, l'accesso a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giurisdizionale, il rispetto del principio di non-respingimento e condizioni di accoglienza appropriate ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346, incluse le garanzie previste nel contesto dell'applicazione delle misure restrittive della libertà di circolazione e non possono disciplinare l'uso della forza e le modalità di trattenimento. Le procedure operative sono approvate e modificate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministeri della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), sentite le organizzazioni competenti in materia di immigrazione, diritto d'asilo e tratta delle persone. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
12.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
1-bis.1. La valutazione preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 è effettuata da personale sanitario e psicosociale qualificato, in possesso di competenze specifiche nel riconoscimento di traumi, disturbi psichici, violenze subite, tratta di esseri umani e altre condizioni di fragilità. La valutazione è condotta con modalità e in tempi idonei a garantirne l'effettività, tenuto conto che talune vulnerabilità non sono immediatamente manifeste e richiedono un accertamento adeguato. L'esito della valutazione è acquisito e documentato prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento che incida sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, sulle condizioni di accoglienza o sulla libertà personale dell'interessato.
12.17. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La persona sottoposta al fermo ha diritto di conferire con un difensore fin dall'inizio della misura e prima del compimento degli accertamenti suscettibili di incidere sulla sua posizione giuridica, salvo i casi di assoluta urgenza specificamente motivati.
12.18. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Per le medesime finalità o per verificare che le attività non siano state già avviate in un altro Stato membro ovvero per consentire l'esibizione o verifica dei documenti prodotti dallo straniero o di eventuali reati da questi commessi, nonché per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore a ultimare tutti gli accertamenti e gli accompagnamenti previsti dal comma 2-quater del presente articolo e dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del presente testo unico, dall'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 e dall'articolo 349 del codice di procedura penale e a tal fine effettua anche le comunicazioni all'autorità giudiziaria previste da tali disposizioni. Allorché non sia possibile ultimare nelle ventiquattro ore tutte le operazioni previste nei periodi precedenti l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera può disporre che il richiedente asilo rimanga a disposizione delle autorità e può procedere al fermo soltanto nei casi in cui sussistano concreti elementi che indichino, su base individuale, la possibilità un rischio di fuga. In nessun caso possono essere assunte misure di limitazione della libertà personale del richiedente, o della sua libertà di circolazione nel caso in cui lo straniero si presenti spontaneamente e senza indugio alle autorità per manifestare la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica, nonché allo straniero fermato, in lingua a lui comprensibile, e ad un difensore che deve essere messo nelle condizioni di comunicare con lo straniero.
12.19. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, sostituire le parole: procede al fermo per compiere con la seguente: compie.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), numero 4):
al capoverso 2-quinquies, sopprimere il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo;
sopprimere il capoverso 2-septies.
*12.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.21. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, sostituire le parole: procede al fermo con le seguenti: può disporre il fermo, con provvedimento scritto e motivato, esclusivamente quando, all'esito di una valutazione individuale, esso risulti strettamente necessario per l'esecuzione degli accertamenti e non possano essere efficacemente applicate misure meno restrittive,.
12.22. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, sostituire le parole: procede al fermo con le seguenti: può disporre, con provvedimento scritto e motivato, il fermo, soltanto quando risultino insufficienti misure meno restrittive e ricorrano specifiche, concrete e attuali esigenze riferibili alla singola persona.
12.23. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere, se sussistono comprovati motivi di necessità e urgenza,.
*12.24. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.25. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, sostituire le parole: al fermo per compiere gli con la seguente: agli.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
alla lettera b), numero 4, capoverso «2-quinquies», sopprimere il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il decimo periodo;
alla lettera b), numero 4, sopprimere il capoverso «2-septies»;
sopprimere la lettera c).
**12.26. Zaratti.
**12.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di persone minori.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere il capoverso 2-septies.
*12.28. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.29. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», quarto periodo, dopo la parola: procede aggiungere le seguenti: fornisce alla persona interessata dalla misura, in modo chiaro e tempestivo, le informazioni sulla durata, sulla finalità e sugli effetti della misura medesima e.
12.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: presso il tribunale competente per la convalida.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», ottavo periodo, sostituire le parole: al giudice di pace con le seguenti: alla sezione specializzata individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
*12.31. Zaratti.
*12.32. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», quinto periodo, sostituire la parola: sommaria con le seguenti: esaustiva e puntuale.
**12.33. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**12.34. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: La persona sottoposta al fermo è immediatamente informata, in una lingua a lei comprensibile, delle ragioni del provvedimento, della sua durata, del diritto di nominare un difensore, di avvalersi di un interprete e di informare un familiare o altra persona di fiducia.
12.35. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», sesto periodo, dopo la parola: rilascio aggiungere la seguente: immediato.
*12.36. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.37. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Quando emergano elementi idonei a far ritenere la sussistenza di condizioni di vulnerabilità, gli accertamenti sono immediatamente sospesi fino al completamento della valutazione sanitaria e psicosociale di cui al comma 1, lettera b).
12.38. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», ottavo periodo, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
*12.39. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.40. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», ottavo periodo, dopo le parole: giudice di pace aggiungere le seguenti: o, se si tratta di straniero che ha manifestato volontà di presentare domanda di protezione internazionale, alla competente sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del tribunale ordinario, che decide in composizione monocratica,.
12.41. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-quinquies», dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento indica specificamente le ragioni per le quali le esigenze di identificazione, di controllo di sicurezza o di rilevamento dei dati biometrici non possono essere soddisfatte mediante misure meno limitative della libertà personale.
12.42. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo il capoverso «2-quinquies», aggiungere il seguente:
2-quinquies.1. Tutte le operazioni di fermo, identificazione, rilevamento dei dati biometrici e svolgimento degli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 sono documentate mediante verbale dettagliato, sottoscritto dall'autorità procedente, dall'interprete, ove presente, e dalla persona interessata. Qualora ciò sia tecnicamente possibile, le operazioni sono altresì documentate mediante registrazione audiovisiva, conservata fino alla definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali connessi.
12.43. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere il capoverso «2-sexies».
12.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire il capoverso «2-sexies» con il seguente:
2-sexies. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1356 le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche nei confronti degli stranieri che siano rintracciati in situazione di soggiorno irregolare nel territorio italiano, allorché essi abbiano attraversato una frontiera esterna dell'Unione europea per entrare in modo non autorizzato nel territorio degli Stati membri e non siano stati già sottoposti alle verifiche previste da tale regolamento in un altro Stato membro, nonché nei confronti degli stranieri trasferiti sul territorio italiano a cura di un altro Stato membro, allorché tale Stato non abbia già provveduto a sottoporli alle verifiche in attuazione di accordi bilaterali.
12.45. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4, capoverso «2-sexies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per i minori stranieri non accompagnati, che ai sensi della disciplina vigente in materia di inespellibilità non si trovano mai in posizione di irregolarità sul territorio nazionale,
12.46. Boschi.
Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire il capoverso «2-septies» con il seguente:
2-septies. Qualora gli accertamenti di cui al comma 2-quinquies riguardino minori, non si procede al fermo.
*12.47. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.48. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire il capoverso «2-septies» con il seguente:
2-septies. Gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies non si applicano ai minori stranieri non accompagnati.
12.49. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies»,primo periodo, sopprimere le parole: e 2-sexies;
Conseguentemente, al medesimo capoverso
al medesimo periodo, sostituire le parole: comma 2-quinquies con le seguenti: medesimo comma;
dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui al comma 2-sexies non si applicano al minore straniero non accompagnato.
*12.50. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.51. Boschi.
*12.52. Zaratti.
*12.53. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, dopo le parole: alla presenza di un rappresentante aggiungere la seguente: legale.
12.54. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, sostituire le parole: o, se non designato fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Qualora non sia stato designato un tutore, gli accertamenti di cui al presente comma hanno luogo alla presenza del responsabile della struttura in cui il minore è collocato, che esercita in via temporanea i poteri tutelari, ovvero, su delega formale di quest'ultimo, di una persona adeguatamente formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale.
12.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, sostituire le parole: o, se non designato fino alla fine del periodo, con la seguente: legale.
12.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, dopo le parole: alla presenza di un rappresentante o, se non designato, aggiungere le seguenti: del responsabile della struttura ove il minore è collocato, ovvero, su delega formale di quest'ultimo,
*12.57. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.58. Baldino, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
*12.59. Zaratti.
*12.60. Boschi.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, sostituire le parole: una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale con le seguenti: un tutore nominato ai sensi della normativa vigente ovvero, nelle more della nomina, soggetto indipendente designato dall'autorità giudiziaria minorile competente.
12.61. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, sostituire le parole: una persona formata con le seguenti: un tutore nominato ai sensi della normativa vigente ovvero, nelle more della nomina, un rappresentante indipendente appositamente designato dall'autorità giudiziaria minorile
12.62. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuata, in assenza di tutore già nominato, nel responsabile della struttura di accoglienza presso cui il minore è collocato, che esercita in via temporanea i poteri tutelari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e degli articoli 6, comma 3, e 19 della legge 7 aprile 2017, n. 47, ovvero, su delega formale di quest'ultimo, in altra persona adeguatamente formata.
12.63. Boschi.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sostituire le parole da: Nel caso previsto dal presente comma fino a: individuata con le seguenti: Nei confronti dei minori, anche non accompagnati, il fermo non può essere disposto. Gli accertamenti sono effettuati mediante immediata collocazione del minore in una struttura idonea
12.64. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sostituire le parole da: il fermo fino alla fine del periodo, con le seguenti: non si può procedere al fermo.
12.65. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sostituire le parole da: il fermo fino alla fine del periodo, con le seguenti: non si applica lo stato di fermo e gli accertamenti si compiono previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
12.66. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sostituire le parole da: il fermo fino alla fine del periodo con le seguenti: gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, sono compiuti non oltre le quarantotto ore previa collocazione del minore non accompagnato e del minore che si trova con i genitori o con parenti entro il secondo grado in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e non si dispone lo stato di fermo.
12.67. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sostituire le parole da: il fermo fino a: da compiersi con le seguenti: gli accertamenti sono da compiersi senza la disposizione della misura di fermo e.
*12.68. Zaratti.
*12.69. Baldino, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Auriemma.
*12.70. Boschi.
*12.71. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, sopprimere le parole da: , da compiersi fino alla fine del periodo.
12.72. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: preservando in ogni caso l'unità del nucleo familiare
*12.73. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.74. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del superiore interesse del minore
**12.75. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**12.76. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza separare il minore dai genitori
*12.77. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.78. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 4), capoverso «2-septies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve essere comunque garantito il rispetto delle garanzie previste all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1346.
12.79. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
*12.80. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.81. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, con le seguenti: qualora la mancata conclusione degli accertamenti di cui al medesimo derivi dal rifiuto reiterato della persona interessata di sottoporsi alle medesime e non sia possibile applicare efficacemente misure meno coercitive
12.82. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: configura il rischio di fuga con le seguenti: costituisce uno degli elementi valutabili ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, da effettuarsi mediante valutazione individuale adeguatamente motivata
12.83. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: configura il rischio di fuga con le seguenti: costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di fuga
12.84. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il trattenimento non può essere disposto nei confronti di persone nei cui confronti siano state accertate condizioni di particolare vulnerabilità, salvo che ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza pubblica specificamente motivate.
12.85. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il provvedimento del questore contiene una specifica motivazione in ordine alla necessità della misura, alla sua proporzionalità, all'insufficienza delle misure alternative e alla prevedibile durata degli accertamenti ancora da compiere.
12.86. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente con le seguenti: È in ogni caso competente
*12.87. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.88. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La permanenza nei locali destinati al trattenimento è assicurata nel rispetto della dignità della persona, garantendo l'accesso all'assistenza sanitaria, all'assistenza legale, ai servizi di interpretariato e ai contatti con i familiari e con le organizzazioni autorizzate alla tutela dei diritti fondamentali.
12.89. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 6), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale sono nuovamente effettuate le verifiche relative allo stato di salute e alle condizioni di vulnerabilità qualora siano trascorsi più di trenta giorni dagli accertamenti precedentemente eseguiti ovvero siano emersi elementi nuovi idonei a modificare la valutazione già effettuata.
12.90. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), numero 6), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Sono in ogni caso luoghi idonei alloggi collettivi, alberghi, strutture di accoglienza, diverse da quelle in cui si attuano forme di trattenimento, o alloggi ad uso di abitazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, enti o altri soggetti privati. Gli alloggi devono essere abitabili dal punto di vista igienico-sanitario e alloggiativo e sono individuati in ogni provincia dal prefetto, anche con la collaborazione degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, su sua richiesta o su richiesta dei titolari degli alloggi. I costi per l'utilizzo e la manutenzione di tali alloggi e per la gestione dell'accoglienza possono essere coperti in parte anche con i fondi del FAMI. Le linee guida sono elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate e sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
12.91. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso «4-ter».
*12.92. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.93. Zaratti.
*12.94. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri di cui al presente articolo sono istituite sezioni ad alta sicurezza destinate al trattenimento dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi, ovvero che abbiano tenuto comportamenti gravemente violenti o destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza del centro o degli istituti penitenziari di provenienza, consistiti in aggressioni fisiche o gravi minacce nei confronti del personale di polizia, degli operatori del centro o di altri trattenuti, atti di devastazione, danneggiamento grave o appiccamento di incendi a strutture, arredi o impianti di sicurezza, promozione, organizzazione o partecipazione attiva a rivolte e sommosse, atti diretti a procurare l'evasione o la fuga mediante l'uso della violenza o della minaccia, fabbricazione, introduzione o possesso non autorizzato di armi, oggetti atti ad offendere, sostanze esplosive o infiammabili. Le modalità gestionali e le misure di sicurezza di tali sezioni sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
12.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 10-quater», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*12.96. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.97. Zaratti.
Al comma 2, lettera e), numero 6), sopprimere i capoversi e-septies) ed e-octies).
12.98. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, lettera e), numero 6), sopprimere il capoverso e-septies).
*12.99. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.100. Zaratti.
Al comma 2, lettera e), numero 6), sopprimere il capoverso e-octies).
**12.101. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**12.102. Zaratti.
Al comma 2, lettera e), numero 6), sopprimere il capoverso e-novies).
*12.103. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.104. Zaratti.
Al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 14.1», comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici
12.106. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 14.1», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
12.107. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le funzioni di monitoraggio indipendente del rispetto dei diritti fondamentali di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1356 e all'articolo 43, comma 4 del Regolamento (UE) 2024/1348 sono affidate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
2-ter. Al fine di consentire al Garante l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*12.108. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*12.109. Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero dell'interno trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, contenente, in particolare, dati relativi al numero dei fermi disposti, alla loro durata, ai casi riguardanti minori e persone vulnerabili, ai trattenimenti conseguentemente disposti, nonché all'esito dei procedimenti di convalida e degli eventuali ricorsi giurisdizionali.
12.110. Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione contenente la valutazione dell'impatto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sull'effettività delle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale, con particolare riguardo alla tutela della libertà personale, dei minori e delle persone vulnerabili.
12.111. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il comma 3 è abrogato.
*12.112. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*12.113. Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Monitoraggio dei diritti fondamentali)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del Regolamento (Ue) 2024/1356 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sono attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le funzioni di monitoraggio per quanto concerne il rispetto del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale per quanto riguarda l'accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento anche durante gli accertamenti.
2. Il Garante nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ha accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono le diverse fasi delle procedure di asilo, comprese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, alla consultazione relativa alla documentazione di ogni richiedente asilo e al colloquio con i richiedenti in ogni fase delle procedure di asilo.
3. Si applicano ai fini del comma 1 quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettere f-bis) e g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250.000 euro per l'anno 2026 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.02. Penza, D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, a condizione che nei suoi confronti non pendano procedimenti penali e non siano state pronunciate sentenze irrevocabili di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi, ovvero, a prescindere dalla pena edittale, per i reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i reati in materia di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di immigrazione clandestina di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i reati di frode o indebita percezione di erogazioni, contributi o sussidi pubblici.
La pendenza di un procedimento penale per i reati di cui al primo periodo comporta la sospensione immediata ed obbligatoria del procedimento di acquisto della cittadinanza fino alla sentenza definitiva di proscioglimento o al decreto di archiviazione irrevocabile.».
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 6, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: per un delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi; per qualsiasi violazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ivi compresa ogni fattispecie di cui all'articolo 73, a prescindere dalla pena edittale prevista; per i reati previsti dalle leggi speciali in materia di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di immigrazione clandestina di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i reati di frode o indebita percezione di erogazioni, contributi o sussidi pubblici; ovvero per un reato non politico a una pena detentiva da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;».
3. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 è obbligatoriamente sospeso qualora pendano procedimenti penali, sia stata promossa l'azione penale o siano in corso indagini per uno dei delitti o dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), fino alla comunicazione della sentenza definitiva di assoluzione o del decreto di archiviazione divenuto irrevocabile, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al medesimo comma 1, lettera b);».
4. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9, comma 1, la lettera a-bis) è abrogata.
5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili per un periodo massimo e non reiterabile di ulteriori dodici mesi esclusivamente nei casi di documentata complessità dell'istruttoria concernente la verifica dei requisiti di sicurezza e dei carichi pendenti. Restano ferme le ipotesi di sospensione dei termini previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 6, comma 4.».
6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 10-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 è revocata di diritto in caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno qualsiasi dei reati ostativi indicati all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale e per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale. La revoca della cittadinanza è disposta anche qualora da essa derivi lo stato di apolidia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 30 agosto 1961 sulla riduzione dell'apolidia, costituendo le condotte anzidette una grave ed insanabile violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica. La revoca è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro il termine di sei mesi dalla formale comunicazione della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero del decreto di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, effettuata dalla cancelleria del giudice procedente al Ministero dell'interno. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la revoca può essere comunque disposta qualora il ritardo sia dipeso da documentate esigenze istruttorie o da ritardi nella trasmissione degli atti non imputabili all'amministrazione procedente.».
12.01000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini della concessione delle provvidenze, delle prestazioni anche economiche e dei contributi di assistenza e integrazione sociale di cui al comma 1 o ad ogni altra prestazione di sicurezza sociale, di assistenza sociale e di edilizia residenziale pubblica, la fruizione dei medesimi interventi, da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata: a) alla previa presentazione e alla successiva formale accettazione, da parte dell'amministrazione competente, di idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza, debitamente tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente, attestante l'assenza di proprietà immobiliari o di redditi nel medesimo paese o in altri paesi in cui l'interessato ha risieduto o soggiornato negli ultimi cinque anni; b) alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di contratti di locazione finanziaria, leasing, noleggio a lungo o breve termine o ad altro titolo attribuenti la disponibilità o il godimento di beni mobili registrati, con esclusione dei soli beni di modesta entità ed esclusivamente limitata ad autoveicoli immatricolati da meno di trentasei mesi con cilindrata pari o superiore a 1.200 cc, o con potenza nominale massima pari o superiore a 60 kW, e natanti e imbarcazioni da diporto con motore di potenza pari o superiore a 40 CV (30 kW), o con cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi ovvero a 1.000 cc se a quattro tempi.
1-ter. In assenza della previa presentazione e della formale accettazione della documentazione e delle attestazioni di cui al comma 1-bis è preclusa la concessione dei contributi, delle provvidenze e dei sussidi sociali.
1-quater. Qualora la documentazione relativa alle proprietà immobiliari o ai redditi all'estero si riveli falsa, ovvero qualora vengano rese dichiarazioni mendaci o false attestazioni in merito alla disponibilità di autoveicoli o natanti di cui al comma 1-bis, lettera b), si dispone l'immediata decadenza dal beneficio con cessazione dell'erogazione del contributo o sussidio e il contestuale recupero delle somme indebitamente percepite, nonché l'immediata revoca del permesso di soggiorno, fatte salve le relative responsabilità penali previste dalla legislazione vigente.»
12.01001. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
ART. 13.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: le modalità di accesso e consultazione inserire le seguenti: , nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e tracciabilità degli accessi,.
13.1. Zaratti.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Sono stabiliti, altresì, sistemi di registrazione automatica di tutti gli accessi, delle consultazioni e delle modifiche effettuate sulle informazioni contenute nel sistema Eurodac, assicurandone la conservazione per almeno cinque anni.
13.2. Zaratti.
Al comma 3, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di non-refoulement e previa verifica dell'esistenza di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali.
13.3. Zaratti.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: modifica e cancellazione dei dati aggiungere le seguenti: , nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2016/679.
13.4. Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sul funzionamento del sistema Eurodac, contenente dati relativi agli accessi effettuati, alle richieste di rettifica e cancellazione dei dati, ai trasferimenti verso Paesi terzi e agli eventuali incidenti di sicurezza verificatisi nel corso dell'anno.
13.6. Zaratti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'interno provvede, con cadenza almeno annuale, allo svolgimento di verifiche sulla sicurezza informatica delle infrastrutture utilizzate per l'interconnessione delle banche dati di cui al presente articolo, anche mediante audit indipendenti.
13.7. Zaratti.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e di tutela giurisdizionale degli interessati.
13.8. Zaratti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)
1. Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza di cui all'articolo 6 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)
1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.02. Carmina, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)
1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
ART. 14.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso c-bis), dopo le parole: procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento aggiungere le seguenti: , assicurando la partecipazione personale del richiedente, salvo che questi vi rinunci espressamente o ricorrano comprovate ragioni di impossibilità, da indicare specificamente nel verbale d'udienza.
14.1. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso c-ter) aggiungere il seguente:
c-ter.1) per i procedimenti di modifica, sostituzione o revoca delle misure alternative al trattenimento, su richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio quando mutino le circostanze che ne hanno giustificato l'applicazione;.
14.2. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei procedimenti di cui al comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), il giudice provvede con decreto motivato, dando specificamente conto della valutazione circa la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza della misura adottata, nonché dell'eventuale sussistenza di condizioni di vulnerabilità.».
14.3. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
*14.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*14.5. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguenti: «In deroga» con le seguenti: seguenti: «Fermo restando il pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in deroga».
14.6. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nei procedimenti disciplinati dal presente articolo il giudice verifica d'ufficio la sussistenza di eventuali condizioni di vulnerabilità sopravvenute o non precedentemente accertate che possano incidere sulla legittimità del trattenimento o delle misure alternative.».
14.7. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le udienze relative alla convalida del trattenimento e delle misure alternative si svolgono con l'assistenza obbligatoria di un interprete qualificato qualora il richiedente non comprenda la lingua italiana.».
14.8. Zaratti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. – (Monitoraggio delle procedure). – Il Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero dell'interno, trasmette annualmente alle Camere una relazione sul funzionamento delle procedure giurisdizionali disciplinate dal presente decreto, con particolare riferimento ai tempi di definizione dei procedimenti, al numero dei provvedimenti di convalida, ai reclami accolti e ai casi riguardanti minori e persone vulnerabili.».
14.9. Zaratti.
ART. 15.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell'anzianità maturata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell'interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato, oppure ad utilizzare.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato a ricorrere, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 3, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2029, il Ministero dell'Interno è autorizzato a stabilizzare a tempo indeterminato il personale di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 19.645.764 annui a decorrere dal 1° gennaio 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.2. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione dell'anzianità maturata mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale che abbia prestato la propria attività lavorativa, anche con contratti di lavoro in somministrazione, presso il Ministero dell'interno nel Dipartimento libertà civili ed immigrazioni ovvero negli uffici immigrazione afferenti al Dipartimento di pubblica sicurezza, ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato, oppure ad utilizzare.
1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato a ricorrere, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 3, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2029, il Ministero dell'Interno è autorizzato a stabilizzare a tempo indeterminato il personale di cui al comma 1.
2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di euro 19.645.764 annui a decorrere dal 1° gennaio 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.3. Zaratti.
*15.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 1, dopo le parole: procedure di frontiera aggiungere le seguenti: , nonché per l'esame delle situazioni di particolare vulnerabilità e delle procedure riguardanti minori stranieri non accompagnati,.
**15.5. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**15.6. Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: anni 2027 e 2028 con le seguenti: anni 2027, 2028 e 2029.
15.7. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole: ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato con le seguenti: ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti, assicurando in ogni caso il reclutamento di personale in possesso di comprovata esperienza nelle materie della protezione internazionale, del diritto dell'immigrazione o dei diritti umani.
15.8. Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale assunto o utilizzato ai sensi del presente articolo partecipa, prima dell'effettiva presa di servizio, ad un percorso obbligatorio di formazione specialistica concernente il diritto dell'Unione europea in materia di asilo, la tutela dei diritti fondamentali, il riconoscimento delle situazioni di vulnerabilità, la tratta di esseri umani, la violenza di genere e la protezione dei minori.
*15.9. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*15.10. Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale assunto ai sensi del presente comma è destinato prioritariamente alle Commissioni territoriali maggiormente interessate dall'applicazione delle procedure di frontiera, secondo criteri di trasparenza e sulla base dei flussi effettivamente registrati.
**15.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
**15.12. Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agenzie di somministrazione assicurano che il personale utilizzato abbia previamente completato il percorso formativo di cui al presente articolo e garantiscono la continuità degli operatori assegnati alle medesime Commissioni territoriali per l'intera durata dell'incarico.
15.13. Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale previsto dal comma 1 allorché sia destinato a svolgere le funzioni di componente delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è selezionato tra persone dotate di elevate e comprovate qualificazioni specialistiche di carattere giuridico in materia di diritto d'asilo, diritti umani e diritto degli stranieri, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico.
15.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'interno promuove, con il supporto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), programmi periodici di aggiornamento professionale rivolti ai componenti delle Commissioni territoriali e al personale amministrativo impiegato nelle procedure disciplinate dal presente decreto.
*15.15. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*15.16. Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare l'effettività delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2024/1348, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'attuazione delle garanzie procedurali nelle procedure di frontiera, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2027 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate prioritariamente:
a) ai servizi di interpretariato e mediazione linguistico-culturale;
b) al reclutamento di personale sanitario e psicosociale destinato alla valutazione delle vulnerabilità;
c) alla formazione specialistica del personale delle Commissioni territoriali e delle amministrazioni coinvolte nelle procedure di frontiera;
d) ai servizi di assistenza legale e informativa destinati ai richiedenti protezione internazionale.
2-quater. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis, indicando gli interventi realizzati, i risultati conseguiti e gli eventuali fabbisogni ulteriori emersi nell'attuazione delle procedure di frontiera.
2-quinquies. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni competenti assicurano il rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione delle decisioni, tutela del superiore interesse del minore, non discriminazione e protezione delle persone vulnerabili, in conformità ai regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2-sexies. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione di valutazione concernente l'impatto complessivo delle disposizioni introdotte dal presente decreto sulla durata delle procedure, sull'effettività delle garanzie procedurali, sulla tutela delle persone vulnerabili e sul funzionamento delle procedure di frontiera previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.
15.17. Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare l'effettività delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2024/1348, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'attuazione delle garanzie procedurali nelle procedure di frontiera, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2027 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate prioritariamente:
a) ai servizi di interpretariato e mediazione linguistico-culturale;
b) al reclutamento di personale sanitario e psicosociale destinato alla valutazione delle vulnerabilità;
c) alla formazione specialistica del personale delle Commissioni territoriali e delle amministrazioni coinvolte nelle procedure di frontiera;
d) ai servizi di assistenza legale e informativa destinati ai richiedenti protezione internazionale.
2-quater. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis, indicando gli interventi realizzati, i risultati conseguiti e gli eventuali fabbisogni ulteriori emersi nell'attuazione delle procedure di frontiera.
2-quinquies. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni competenti assicurano il rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione delle decisioni, tutela del superiore interesse del minore, non discriminazione e protezione delle persone vulnerabili, in conformità ai regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
15.18. Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare l'effettività delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2024/1348, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'attuazione delle garanzie procedurali nelle procedure di frontiera, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2027 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate prioritariamente:
a) ai servizi di interpretariato e mediazione linguistico-culturale;
b) al reclutamento di personale sanitario e psicosociale destinato alla valutazione delle vulnerabilità;
c) alla formazione specialistica del personale delle Commissioni territoriali e delle amministrazioni coinvolte nelle procedure di frontiera;
d) ai servizi di assistenza legale e informativa destinati ai richiedenti protezione internazionale.
2-quater. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis, indicando gli interventi realizzati, i risultati conseguiti e gli eventuali fabbisogni ulteriori emersi nell'attuazione delle procedure di frontiera.
15.19. Zaratti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di assicurare l'effettività delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2024/1348, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'attuazione delle garanzie procedurali nelle procedure di frontiera, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2027 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate prioritariamente:
a) ai servizi di interpretariato e mediazione linguistico-culturale;
b) al reclutamento di personale sanitario e psicosociale destinato alla valutazione delle vulnerabilità;
c) alla formazione specialistica del personale delle Commissioni territoriali e delle amministrazioni coinvolte nelle procedure di frontiera;
d) ai servizi di assistenza legale e informativa destinati ai richiedenti protezione internazionale.
*15.20. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*15.21. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, il fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è incrementato di 3,6 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026. La quota incrementale è destinata agli oneri relativi alla retribuzione dei turni di reperibilità svolti nei giorni festivi e nelle ore notturne. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,6 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
15.22. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di assicurare l'effettività delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dal regolamento (UE) 2024/1348, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'attuazione delle garanzie procedurali nelle procedure di frontiera, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2027 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.23. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
*15.24. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro dell'interno trasmette alle Camere una relazione concernente l'attuazione del presente articolo, contenente dati relativi alle assunzioni effettuate, alla distribuzione territoriale del personale, ai tempi medi di definizione delle procedure di frontiera, ai programmi di formazione realizzati e alle eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della disciplina.
**15.25. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**15.26. Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «con almeno otto anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno sette anni».
15.27. Penza, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure per il sostegno al lavoro delle prefetture e questure in tema di immigrazione)
1. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.01. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo per la stabilizzazione del personale interinale di questure, prefetture e commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)
1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare:
a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate;
b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento;
c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.02. Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)
1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte dei comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2026.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.03. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Baldino.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio nelle procedure di richiesta di protezione internazionale)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a proprie spese» inserire le seguenti: «o, se ne ricorrano le condizioni, con gratuito patrocinio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «ove ricorrano le condizioni previste» con le seguenti: «in deroga ai limiti di reddito previsti» e sopprimere il secondo periodo.
2. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero è sempre ammesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti reddituali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.04. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo con finalità specifiche per minori e disabili)
1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 188 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nonché di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.05. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministero dell'interno trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sul numero delle procedure di frontiera avviate ai sensi del presente Capo, sui tempi medi di definizione, sul tasso di accoglimento delle domande e sull'esito dei ricorsi giurisdizionali.
15.06. Boschi.
ART. 16.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: tre giudici onorari di pace inserire le seguenti: , in possesso di qualificate e documentate competenze in materia di diritto degli stranieri e di diritto di asilo,.
16.1. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con le seguenti: a cui sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti definitori adottati dal giudice professionale, relativi ai procedimenti di cui al comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
16.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
16.3. Boschi.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto, nei limiti della dotazione organica complessiva della magistratura onoraria e delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche aggiornate ai sensi del primo periodo si provvede mediante scorrimento delle graduatorie ancora vigenti formate all'esito della procedura di selezione di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, indetta nell'anno 2023, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria distrettuale.
16.4. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via prioritaria, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo e possono essere sempre addetti alla trattazione di altri atti spettanti alla sezione specializzata, per i quali siano utili le loro competenze giuridiche specialistiche.
16.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
al comma 10, alinea, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026 con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l'anno 2026;
al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*16.6. Zaratti.
*16.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;
Conseguentemente:
al medesimo comma 9, sopprimere il secondo periodo;
al comma 10, alinea, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026 con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l'anno 2026;
al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere a seguente:
b-bis) quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
al comma 10, alinea, sostituire le parole: 19.740.396 con le seguenti: 36 milioni;
al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:
b-bis) quanto a 16.259.604 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
16.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reclutamento dei giudici onorari di pace per le sezioni stralcio)
1. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 16 del presente decreto alle sezioni stralcio non possono essere destinati i giudici onorari di tribunale confermati ai sensi dell'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La destinazione dei medesimi alle sezioni stralcio è incompatibile con l'esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle sezioni civili ordinarie dei tribunali, al fine di evitare l'accumulo di ulteriore arretrato.
2. Per la copertura dei posti di giudice nelle sezioni stralcio, i Presidenti dei Tribunali, su proposta dei presidenti delle Corti d'appello, procedono esclusivamente allo scorrimento delle graduatorie del concorso per giudice onorario di pace bandito nell'anno 2023 e approvate ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, fino alla copertura dei posti previsti per il funzionamento delle sezioni stralcio di cui al presente decreto e determinati con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in deroga alle piante organiche di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 116/17 per la sola durata di cui al comma 4.
3. Possono essere nominati i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla data di nomina. Ai soggetti nominati sono attribuite esclusivamente funzioni civili nelle materie di cui al comma 1 ed è fatto divieto di assegnazione a funzioni penali. Si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
3. La nomina ha durata non superiore a ventiquattro mesi, prorogabile una sola volta con decreto del Ministro della giustizia per il tempo strettamente necessario alla definizione dell'arretrato assegnato. Prima dell'immissione in funzione i nominati frequentano un corso di formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura in materia di diritto dell'immigrazione e protezione internazionale. All'esaurimento delle funzioni di cui al presente articolo, i giudici onorari di pace di cui al comma 2 sono destinati, secondo l'ordine di graduatoria, alla copertura dei posti vacanti negli uffici del giudice di pace, in attuazione delle piante organiche di cui al del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, senza necessità di ulteriori procedure concorsuali.
4. Ai giudici onorari di pace nominati ai sensi del presente articolo e per tutto il periodo in cui sono inseriti nelle sezioni stralcio per l'immigrazione non possono essere affidati i compiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Ad essi sono attribuite attività giurisdizionali con i limiti di cui al precedente comma 3 e si applica esclusivamente il trattamento economico di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto al capitolo 3076 PG 1 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
6. Le assunzioni e i trattamenti economici di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo di cui al capitolo 1360 PG 1 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinato al trattamento economico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 208, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
ART. 17.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che provvedono altresì a raccogliere, al momento della registrazione della domanda, i motivi posti a sostegno della medesima.
17.1. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 4, sopprimere le parole: , ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.
17.2. Boschi.
PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 (DOC. VIII, N. 8)
Doc. VIII, n. 8 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie più promettenti in tutti i settori della società avente il potenziale non solo di migliorare la vita delle persone, ma anche di ottimizzare la produttività in ambito lavorativo;
la mitigazione dei rischi connessa con lo sviluppo di tale tecnologia richiede un controllo e un'organizzazione orientata alla salvaguardia dei valori e dei principi che sono alla base delle società democratiche;
l'uso dell'intelligenza artificiale, se adeguatamente governata, può rappresentare un valido strumento anche per supportare il lavoro parlamentare, dal punto di vista sia dello sviluppo delle attività di documentazione a supporto degli organi e dei singoli parlamentari, sia della promozione della trasparenza e conoscibilità del lavoro del Parlamento;
la Camera dei deputati rappresenta, nel panorama delle amministrazioni parlamentari, una delle esperienze più avanzate di utilizzo delle tecnologie digitali a supporto del lavoro dell'istituzione attraverso l'integrazione nei diversi processi di lavoro delle soluzioni più innovative,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a stanziare per i Gruppi parlamentari un contributo aggiuntivo finalizzato a supportare e a migliorare l'esperienza formativa del personale nell'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, a partire da quelle indicate in premessa, anche al fine di promuovere un livello sempre più alto di trasparenza e di conoscenza dell'attività svolta dai deputati, dagli organi parlamentari e dall'istituzione nel suo complesso e di contribuire, in tal modo, a rafforzare il rapporto con i cittadini e la partecipazione democratica.
9/Doc. VIII, n. 8/1. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'adozione di provvedimenti che garantiscano ai dipendenti dei Gruppi parlamentari la tutela del potere d'acquisto dei loro stipendi, adeguando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e successive modificazioni.
9/Doc. VIII, n. 8/2. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/2. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad individuare idonee soluzioni relative al personale dei Gruppi parlamentari al fine di garantire e tutelarne i livelli occupazionali e retributivi.
9/Doc. VIII, n. 8/3. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/3. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'attività parlamentare richiede un costante e tempestivo monitoraggio dell'informazione nazionale e, in particolare, della stampa locale e dell'informazione radiotelevisiva, strumenti essenziali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo e rappresentanza dei deputati;
gli uffici stampa dei Gruppi parlamentari svolgono un ruolo fondamentale nel supporto all'attività istituzionale e necessitano di adeguati strumenti professionali per la consultazione delle testate giornalistiche, il monitoraggio dei media e la raccolta dei contenuti radiotelevisivi;
le attuali dotazioni a disposizione dei Gruppi parlamentari risultano non sempre adeguate a garantire un accesso pieno ed efficace ai servizi professionali di consultazione della stampa, comprese le testate locali, nonché ai sistemi di monitoraggio e archiviazione dei contenuti radiotelevisivi, anche in considerazione dell'aumento delle esigenze operative degli uffici stampa;
un potenziamento delle disponibilità di tali servizi rappresenterebbe un investimento contenuto sotto il profilo economico ma significativo ai fini del miglioramento dell'attività istituzionale e della comunicazione parlamentare,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare l'adozione di iniziative volte a rafforzare la dotazione dei servizi di monitoraggio dell'informazione a disposizione dei Gruppi parlamentari, prevedendo:
l'incremento delle utenze disponibili per la consultazione delle piattaforme professionali dedicate alla rassegna stampa nazionale e locale (ad esempio, VoloPress), assicurando almeno un'utenza aggiuntiva destinata agli uffici stampa di ciascun Gruppo parlamentare;
l'attivazione, ovvero il potenziamento, dell'accesso a servizi professionali di monitoraggio, ricerca, consultazione, archiviazione e condivisione dei contenuti radiotelevisivi e audiovisivi (ad esempio, Data Stampa o servizi equivalenti), al fine di consentire ai Gruppi parlamentari una più efficace attività di documentazione e supporto alle funzioni istituzionali dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/4. De Maria.
La Camera,
premesso che:
il cosiddetto «Allegato B» – elenco che racchiude professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari – è stato oggetto, dalla sua nascita ad oggi, di ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori nel corso delle diverse legislature;
la delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018 ha previsto, tra l'altro, la cessazione dell'elenco di cui all'Allegato B a decorrere dal 23 marzo 2028, trascurando il considerevole lavoro di supporto legislativo che i nominativi in esso contenuto da anni svolgono per i Gruppi parlamentari e tralasciando il problema per molti di loro di ritrovarsi ancora lontani dall'età pensionabile e difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi;
proprio in virtù di tali criticità, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori dell'attuale legislatura ha accolto ordini del giorno in merito alla possibilità di «adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale», e in merito all'opportunità di «adottare adeguate iniziative volte a consolidare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Allegato B, nell'ambito di una complessiva rivisitazione della disciplina dei dipendenti degli Allegati A e B»,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad adottare le dovute iniziative per dare seguito agli impegni già assunti di cui in premessa attraverso una complessiva rivisitazione della disciplina dei dipendenti degli Allegati A e B.
9/Doc. VIII, n. 8/5. De Maria.
La Camera,
premesso che:
il cosiddetto «Allegato B» – elenco che racchiude professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari – è stato oggetto, dalla sua nascita ad oggi, di ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori nel corso delle diverse legislature;
la delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018 ha previsto, tra l'altro, la cessazione dell'elenco di cui all'Allegato B a decorrere dal 23 marzo 2028, trascurando il considerevole lavoro di supporto legislativo che i nominativi in esso contenuto da anni svolgono per i Gruppi parlamentari e tralasciando il problema per molti di loro di ritrovarsi ancora lontani dall'età pensionabile e difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi;
proprio in virtù di tali criticità, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori dell'attuale legislatura ha accolto ordini del giorno in merito alla possibilità di «adottare iniziative volte a valorizzare le competenze professionali acquisite dai soggetti iscritti all'Allegato B della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e a consolidarne la continuità occupazionale», e in merito all'opportunità di «adottare adeguate iniziative volte a consolidare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Allegato B, nell'ambito di una complessiva rivisitazione della disciplina dei dipendenti degli Allegati A e B»,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/5. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di disporre un incremento del contributo ai Gruppi parlamentari finalizzato all'assegnazione di buoni pasto a favore delle figure professionali che abbiano in essere un contratto di lavoro presso i Gruppi parlamentari e in ogni caso garantire a tutto il personale dei Gruppi la possibilità di accedere al servizio bar dipendenti di Montecitorio a prescindere dai titoli di accesso presso la Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/6. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di avviare un'istruttoria che consenta agli organi di direzione politica una rivisitazione generale della disciplina di accesso alle strutture di ristorazione e, quindi, anche ai Palazzi della Camera, prendendo in considerazione in tale ambito la possibilità di introdurre misure ampliative per quanto concerne il personale dei Gruppi parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/7. De Maria.
La Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a rendere accessibile a tutte le figure professionali che abbiano in essere un contratto di lavoro o collaborazione a qualunque titolo presso i Gruppi parlamentari un adeguato servizio mensa anche attraverso l'individuazione di nuovi spazi al servizio dedicati.
9/Doc. VIII, n. 8/8. De Maria.
La Camera,
premesso che:
la società CD-Servizi S.p.A., costituita ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, interamente partecipata dalla Camera dei deputati, opera secondo il modello dell'in house providing;
con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 99 del 30 luglio 2024 è stato determinato l'affidamento alla Società, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2028, definendone altresì i relativi corrispettivi, dei seguenti servizi da eseguirsi in via esclusiva presso le sedi della Camera dei deputati:
a) pulizia, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione, comprensivi della manutenzione dell'arredo verde, della gestione delle aree di parcheggio e della gestione del servizio di guardaroba;
b) facchinaggio, ad eccezione di quelli connessi alle attività di verifica dei dati elettorali;
c) supporto esecutivo alla gestione operativa nei seguenti ambiti: i) trascrizione ed immissione dati; ii) indicizzazione atti; iii) alimentazione banche dati; iv) ricezione di primo livello delle comunicazioni;
d) ristorazione;
nel bilancio periodico di verifica della CD-Servizi S.p.A., lo strumento in grado di fornire le informazioni necessarie per monitorare l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, si riscontra un'aggregazione di costi/ricavi che non sempre permette una valutazione accurata della marginalità per le singole linee di servizio,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
al fine di fornire a tutti deputati le necessarie informazioni, a presentare, congiuntamente al bilancio consuntivo della Camera dei deputati, il bilancio periodico di verifica della CD-Servizi S.p.A. relativo alle entrate e alle spese della Società, distinte secondo la loro natura e provenienza, con riguardo alla gestione complessiva, sia a quella dei singoli servizi, con particolare riguardo all'assetto organizzativo e all'inquadramento contrattuale di tutto il personale e al relativo costo.
9/Doc. VIII, n. 8/9. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'attuale sala conferenze stampa di Montecitorio risulta inadeguata a ospitare alcuni eventi programmati per capienza, per collocazione, per disposizione e per strumentazione multimediale;
una sala conferenze stampa in un ambiente più adeguato, ampio e meglio attrezzato migliorerebbe la qualità del lavoro dei parlamentari, del personale e degli operatori, e renderebbe un servizio migliore a chiunque voglia assistere, in presenza o da remoto,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare una diversa collocazione della sala delle conferenze stampa e parallelamente dotare l'Aula dei Gruppi e la Sala del Mappamondo delle dotazioni necessarie all'organizzazione di conferenze stampa e di dotare di nuove attrezzature l'attuale sala delle conferenze stampa. Con riferimento al ripristino dell'utilizzo della sala delle conferenze stampa nei giorni di lunedì e venerdì, avviare un'istruttoria per una rivisitazione della disciplina.
9/Doc. VIII, n. 8/10. De Maria.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati è il luogo nel quale si esercita la rappresentanza democratica della Nazione e nel quale trovano attuazione i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica;
l'utilizzo della sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa costituisce una modalità di esercizio delle prerogative parlamentari che deve svolgersi nel rispetto del prestigio e della funzione costituzionale dell'Istituzione;
le vigenti disposizioni organizzative attribuiscono al deputato richiedente la responsabilità delle iniziative svolte, dei contenuti espressi e dei soggetti ammessi all'accesso agli spazi della Camera;
la Repubblica italiana è fondata sui principi della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza consacrati nella Costituzione;
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; tale principio trova attuazione nella legge 20 giugno 1952, n. 645, e nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che costituiscono presidio dell'ordine costituzionale democratico;
appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti di responsabilizzazione dei soggetti che accedono agli spazi della Camera per lo svolgimento di conferenze stampa o altre iniziative aperte alla partecipazione di soggetti esterni,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare la modifica della disciplina concernente l'accesso e l'utilizzo della Sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa presso la Camera dei deputati, prevedendo che il deputato richiedente e i soggetti esterni invitati sottoscrivano, quale condizione per l'accesso, una dichiarazione con la quale:
si impegnano al rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dei suoi principi fondamentali;
si impegnano a non porre in essere, nell'ambito delle iniziative svolte presso la Camera dei deputati, comportamenti o manifestazioni in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale democratico o idonei a integrare le fattispecie previste dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (legge Scelba), e dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino).
9/Doc. VIII, n. 8/11. De Maria, Orrico, Quartini, Fornaro, L'Abbate, Pellegrini, Amato.
La Camera,
premesso che:
le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012 e n. 227 del 2012 recano disposizioni attuative degli articoli 15 e 15-ter del Regolamento della Camera, rispettivamente in materia di statuti, contabilità e revisione legale dei rendiconti dei Gruppi parlamentari e in materia di contributo unico e onnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari;
l'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 dispone che i Gruppi parlamentari sono tenuti ad assumere, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione e che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi;
l'articolo 5 della stessa deliberazione n. 227 del 2012 prevede che ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima deliberazione per ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo medesimo;
con la deliberazione del 17 febbraio 2026 è stata approvata una riforma del regolamento della Camera dei deputati, che entrerà in vigore a decorrere dalla prossima legislatura e che introduce, tra l'altro, modifiche alla disciplina del contributo unico e onnicomprensivo spettante ai Gruppi parlamentari;
le predette deliberazioni dovranno essere conseguentemente adeguate alle nuove disposizioni regolamentari;
in occasione dell'esame del bilancio interno della Camera dei deputati per gli anni 2024 e 2025 sono stati accolti ordini del giorno che invitavano l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a esaminare la situazione del personale inserito negli Allegati A e B nell'ambito di una complessiva rivisitazione della disciplina concernente il personale dei Gruppi parlamentari;
l'imminente adeguamento delle suddette deliberazioni costituisce l'occasione per procedere a una revisione organica della disciplina concernente il personale dei Gruppi parlamentari, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei Gruppi parlamentari e della tutela delle professionalità maturate,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a procedere, nell'ambito dell'adeguamento delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 e n. 227 del 2012 alle disposizioni della riforma del Regolamento della Camera dei deputati, a una complessiva revisione della disciplina concernente il personale dei Gruppi parlamentari, valutando altresì l'adozione di misure idonee a definire in via strutturale la posizione dei dipendenti inseriti negli Allegati A e B, anche alla luce degli indirizzi già espressi dalla Camera con gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione dei bilanci interni per gli anni 2024 e 2025.
9/Doc. VIII, n. 8/12. Schullian, Pastorino.
La Camera,
premesso che:
le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012 e n. 227 del 2012 recano disposizioni attuative degli articoli 15 e 15-ter del Regolamento della Camera, rispettivamente in materia di statuti, contabilità e revisione legale dei rendiconti dei Gruppi parlamentari e in materia di contributo unico e onnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari;
l'articolo 4 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 dispone che i Gruppi parlamentari sono tenuti ad assumere, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione e che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi;
l'articolo 5 della stessa deliberazione n. 227 del 2012 prevede che ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima deliberazione per ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo medesimo;
con la deliberazione del 17 febbraio 2026 è stata approvata una riforma del regolamento della Camera dei deputati, che entrerà in vigore a decorrere dalla prossima legislatura e che introduce, tra l'altro, modifiche alla disciplina del contributo unico e onnicomprensivo spettante ai Gruppi parlamentari;
le predette deliberazioni dovranno essere conseguentemente adeguate alle nuove disposizioni regolamentari;
in occasione dell'esame del bilancio interno della Camera dei deputati per gli anni 2024 e 2025 sono stati accolti ordini del giorno che invitavano l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a esaminare la situazione del personale inserito negli Allegati A e B nell'ambito di una complessiva rivisitazione della disciplina concernente il personale dei Gruppi parlamentari;
l'imminente adeguamento delle suddette deliberazioni costituisce l'occasione per procedere a una revisione organica della disciplina concernente il personale dei Gruppi parlamentari, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei Gruppi parlamentari e della tutela delle professionalità maturate,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Schullian, Pastorino.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati, su impulso del Comitato per la documentazione, ha avviato un percorso di conoscenza e sperimentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale generativa;
le Commissioni parlamentari di inchiesta, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'articolo 82 della Costituzione e dalle rispettive leggi o deliberazioni istitutive, acquisiscono e trattano ingenti quantità di documenti, atti giudiziari e contenuti informativi, spesso caratterizzati da elevata eterogeneità, scarsa strutturazione e differenti regimi di riservatezza;
la consistenza e la complessità di tali patrimoni documentali rendono sempre più necessaria la disponibilità di strumenti tecnologici che consentano di effettuare ricerche semantiche, individuare collegamenti tra documenti, estrarre entità e informazioni, confrontare fonti, elaborare sintesi e rendere più efficace l'attività di analisi;
i sistemi di intelligenza artificiale possono costituire, in tale scenario, un importante fattore evolutivo delle modalità di lavoro e un utile strumento di supporto, contribuendo a ridurre i tempi necessari per l'esame di archivi particolarmente estesi e a valorizzare elementi informativi difficilmente individuabili attraverso modalità esclusivamente manuali;
una parte significativa della documentazione acquisita dalle Commissioni di inchiesta può essere sottoposta a regime di segretezza, riservatezza o non divulgazione, anche in conseguenza di vincoli apposti dalle autorità giudiziarie o dagli altri soggetti che hanno trasmesso gli atti;
il trattamento di tali informazioni mediante infrastrutture o servizi esterni al perimetro organizzativo delle Commissioni medesime non appare coerente con il quadro regolativo e costituzionale;
la creazione di una infrastruttura priva di dipendenze da servizi cloud di soggetti terzi e collocata in un ambiente tecnologico segregato, suscettibile di operare, per le informazioni maggiormente sensibili, in configurazione integralmente isolata dalle reti esterne, con l'impiego preferenziale di modelli, componenti e standard tecnologici aperti, ispezionabili e suscettibili di un'esecuzione integralmente locale appare una prospettiva di particolare interesse, anche in considerazione dell'esigenza di contenimento dei costi;
la predetta infrastruttura, pur essendo prioritariamente destinata alle Commissioni parlamentari di inchiesta, potrebbe costituire un modello suscettibile di riutilizzo al fine di supportare nel tempo ulteriori attività parlamentari che richiedano l'analisi protetta di patrimoni documentali complessi,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito della programmazione finanziaria e degli stanziamenti destinati alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica della Camera, la realizzazione di un progetto per la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale on-premises, destinata prioritariamente alle esigenze di analisi e di trattazione dei materiali documentali acquisiti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta;
a valutare, per le attività di ricerca, progettazione e validazione tecnico-scientifica, il coinvolgimento di enti pubblici di ricerca o di soggetti istituzionali dotati di comprovate competenze nel campo dell'intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni, mantenendo in ogni caso presso la Camera l'infrastruttura destinata al trattamento dei documenti riservati e il pieno controllo sulle decisioni architetturali e operative;
a riferire sullo stato di avanzamento del progetto e sui risultati ottenuti, anche ai fini delle successive determinazioni relative al dimensionamento, alla messa in esercizio e alla progressiva estensione della piattaforma ad altri servizi.
9/Doc. VIII, n. 8/13. Ascani.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera ha tradizionalmente inteso ispirare le proprie politiche del personale alla tutela della continuità occupazionale;
in questo senso, ad esempio, la Camera dei deputati, oltre ad avere recentemente intrapreso un significativo percorso di rafforzamento del proprio organico, ha creato la società interamente partecipata CD-Servizi S.p.A. che ha portato alla assunzione stabile da parte di essa del personale delle aziende che operavano nella fornitura di servizi alla Camera stessa,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile affinché, nelle situazioni in cui presso la Camera dei deputati siano presenti rapporti di lavoro che si siano protratti continuativamente per oltre 15 anni, sia garantita, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, la continuità lavorativa del dipendente, tutelando così le aspettative maturate nel corso del rapporto.
9/Doc. VIII, n. 8/14. Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera ha tradizionalmente inteso ispirare le proprie politiche del personale alla tutela della continuità occupazionale;
in questo senso, ad esempio, la Camera dei deputati, oltre ad avere recentemente intrapreso un significativo percorso di rafforzamento del proprio organico, ha creato la società interamente partecipata CD-Servizi S.p.A. che ha portato alla assunzione stabile da parte di essa del personale delle aziende che operavano nella fornitura di servizi alla Camera stessa,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile affinché, nelle situazioni in cui presso la Camera dei deputati siano presenti rapporti di lavoro che si siano protratti continuativamente per oltre 15 anni, sia garantita, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, la continuità lavorativa del dipendente, tutelando così le aspettative maturate nel corso del rapporto, fermi restando, per quanto riguarda le assunzioni della CD-Servizi S.p.A., i limiti previsti dalla delibera normativa e dallo statuto e, per quanto riguarda l'ingresso nei ruoli della Camera dei deputati, il superamento di un concorso pubblico.
9/Doc. VIII, n. 8/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 prevede che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti inseriti nell'elenco di cui all'allegato A alla medesima delibera, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi e che, per ciascuno di tali dipendenti, la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione;
l'approvazione da parte della Camera dei deputati di un nuovo Regolamento evidenzia come tale disposizione debba essere rivista in quanto il nuovo quadro regolamentare introduce un elemento di profonda discontinuità: la previsione della costituzione del Gruppo delle «Autonomie»;
tale novità normativa è probabilmente destinata, nei fatti, a svuotare o ad annullare e comunque a ritardarne la sua costituzione l'attuale configurazione del Gruppo Misto, che storicamente ha rappresentato il soggetto istituzionale di riferimento per l'assunzione del personale dell'Allegato A rimasto non collocato;
in assenza del Gruppo Misto come «paracadute» amministrativo immediato, questo periodo di transizione – la cui durata non è preventivabile né quantificabile a priori – rischia di protrarsi per molti mesi. Si verificherebbe così un paradosso insostenibile: pur essendo la dotazione finanziaria per i Gruppi erogata sin dal primo giorno della legislatura, il personale dell'Allegato A subirebbe un gravissimo e prolungato «buco» contributivo e retributivo, privo di qualsiasi tutela giuridica e di un datore di lavoro certo;
ricordando inoltre come si attende ancora l'attuazione degli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/3 Schullian e 9/Doc. VIII, n. 6/57 Mari approvati lo scorso anno in sede di discussione ed approvazione del Bilancio della Camera, che avevano posto il nodo della forte contrazione del potere di acquisto degli stipendi del personale di allegato A cosiddetto «non optato» a causa della rigidità della provvista annuale a loro destinata (55 mila euro anno costo azienda, a fronte della precedente di 85 mila euro costo azienda) e più in generale anche del personale optato di Allegato A a cui spetterebbe lo stipendio in essere al settembre 2012 ovvero uno stipendio risalente ormai a 14 anni fa (dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012),
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare al più presto la possibilità d'individuare un soggetto istituzionale idoneo ad assumere le funzioni di datore di lavoro sin dal primo giorno della legislatura, procedendo all'assunzione immediata del personale dell'Allegato A nelle more della formale costituzione del Gruppo Misto;
ad applicare a tale platea un meccanismo analogo a quello già stabilito per il personale operante presso gli Uffici di Presidenza e le Commissioni parlamentari;
a prevedere la creazione di un ruolo o posizionamento autonomo per tutto il personale inserito nell'Allegato A, così da slegare la validità giuridica ed economica dei contratti dai tempi politici di avvio dei Gruppi;
ad adeguare la provvista destinata agli stipendi del personale di Allegato A non optato, svincolandola da quella delle sanzioni ai gruppi anche per auspicarne il superamento di tale disciplina e adeguandola a quanto erogato precedentemente ai drastici tagli inseriti con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 26 aprile 2018.
9/Doc. VIII, n. 8/15. Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 prevede che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti inseriti nell'elenco di cui all'allegato A alla medesima delibera, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi e che, per ciascuno di tali dipendenti, la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione;
l'approvazione da parte della Camera dei deputati di un nuovo Regolamento evidenzia come tale disposizione debba essere rivista in quanto il nuovo quadro regolamentare introduce un elemento di profonda discontinuità: la previsione della costituzione del Gruppo delle «Autonomie»;
tale novità normativa è probabilmente destinata, nei fatti, a svuotare o ad annullare e comunque a ritardarne la sua costituzione l'attuale configurazione del Gruppo Misto, che storicamente ha rappresentato il soggetto istituzionale di riferimento per l'assunzione del personale dell'Allegato A rimasto non collocato;
in assenza del Gruppo Misto come «paracadute» amministrativo immediato, questo periodo di transizione – la cui durata non è preventivabile né quantificabile a priori – rischia di protrarsi per molti mesi. Si verificherebbe così un paradosso insostenibile: pur essendo la dotazione finanziaria per i Gruppi erogata sin dal primo giorno della legislatura, il personale dell'Allegato A subirebbe un gravissimo e prolungato «buco» contributivo e retributivo, privo di qualsiasi tutela giuridica e di un datore di lavoro certo;
ricordando inoltre come si attende ancora l'attuazione degli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/3 Schullian e 9/Doc. VIII, n. 6/57 Mari approvati lo scorso anno in sede di discussione ed approvazione del Bilancio della Camera, che avevano posto il nodo della forte contrazione del potere di acquisto degli stipendi del personale di allegato A cosiddetto «non optato» a causa della rigidità della provvista annuale a loro destinata (55 mila euro anno costo azienda, a fronte della precedente di 85 mila euro costo azienda) e più in generale anche del personale optato di Allegato A a cui spetterebbe lo stipendio in essere al settembre 2012 ovvero uno stipendio risalente ormai a 14 anni fa (dell'articolo 4, comma 4, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012),
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
la società CD-Servizi S.p.A. opera quale società in house della Camera dei deputati ed è sottoposta al controllo analogo esercitato dalla Camera dei deputati;
la piena trasparenza nella rappresentazione dei rapporti economico-finanziari tra la Camera dei deputati e la propria società in house costituisce un presupposto essenziale per consentire agli organi parlamentari (Ufficio di Presidenza in primis) e ai deputati una corretta valutazione dell'efficienza gestionale, dell'andamento economico e dell'impiego delle risorse stanziate;
appare opportuno che il Bilancio della Camera fornisca una rappresentazione completa e intellegibile dei flussi economici relativi a CD-Servizi S.p.A., distinguendo le diverse componenti di entrata e di spesa secondo la loro natura e provenienza,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare, al fine di dare una rappresentazione esaustiva e accurata dei reali risultati economici della società CD-Servizi S.p.A., l'inserimento nel Bilancio della Camera dei deputati delle voci relative alle entrate e alle spese della Società, distinte secondo la loro natura di provenienza e comprensive del personale distaccato.
9/Doc. VIII, n. 8/16. Della Vedova, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
i deputati svolgono quotidianamente la propria attività istituzionale sia all'interno delle sedi parlamentari sia sul territorio nazionale, partecipando a eventi pubblici, incontri con cittadini, scuole, associazioni e amministrazioni locali;
all'interno delle sedi della Camera dei deputati sono presenti dispositivi salvavita, tra cui defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), il cui corretto utilizzo richiede un'adeguata formazione pratica;
la conoscenza delle principali tecniche di primo soccorso, comprese le manovre di disostruzione delle vie aeree e l'impiego del defibrillatore, rappresenta un importante strumento di tutela della salute e può contribuire a salvare vite umane nei primi minuti successivi a un'emergenza;
la diffusione della cultura del primo soccorso costituisce un obiettivo di interesse pubblico, favorendo una maggiore consapevolezza e capacità di intervento in situazioni di emergenza sanitaria;
promuovere percorsi formativi rivolti ai parlamentari rappresenterebbe un'iniziativa coerente con la funzione di rappresentanza svolta dagli stessi e con l'esigenza di garantire ambienti istituzionali sempre più sicuri,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione periodica di corsi volontari di formazione e aggiornamento rivolti ai deputati sulle principali tecniche di primo soccorso, con particolare riferimento alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLSD), alla disostruzione delle vie aeree e al corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni presenti nelle sedi della Camera, favorendo così una più ampia diffusione della cultura della prevenzione e della risposta alle emergenze sanitarie.
9/Doc. VIII, n. 8/17. Colombo, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'adeguamento e l'efficienza delle infrastrutture tecnologiche e di connettività all'interno delle sedi istituzionali costituiscono ormai un requisito presupposto ed essenziale per garantire il regolare, tempestivo ed efficace svolgimento del mandato parlamentare e delle relative attività di supporto legati alla funzione legislativa e di indirizzo;
il costante processo di digitalizzazione dei lavori parlamentari, l'accesso in tempo reale alle banche dati legislative, la consultazione della documentazione di seduta e di commissione, nonché la gestione da remoto dei flussi operativi richiedono una copertura di rete stabile, continua e ad elevate prestazioni in tutti gli ambienti del complesso di Palazzo Montecitorio e delle relative sedi connesse;
allo stato attuale si riscontrano talora alcune criticità nell'accessibilità e nella stabilità della rete dati mobile e della rete wi-fi all'interno di diverse aree del palazzo, con particolare riferimento ad alcuni uffici, zone di transito, sale commissioni e spazi di lavoro, ove la totale assenza o il grave degradamento del segnale impediscono il continuo e corretto svolgimento delle attività lavorative dei deputati, dei Gruppi parlamentari e del personale di supporto;
l'inadeguatezza della copertura di rete in determinate zone degli immobili istituzionali genera inevitabili disservizi operativi, limitando l'operatività digitale e rallentando i flussi informativi indispensabili per l'esercizio della funzione parlamentare,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a disporre un piano di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione e della rete wi-fi all'interno di Palazzo Montecitorio e delle sue pertinenze, e a implementare, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione storico-architettonica del complesso, soluzioni tecnologiche idonee destinate a garantire una connettività uniforme, capillare, ad alta velocità e in piena sicurezza in ogni ambiente di lavoro.
9/Doc. VIII, n. 8/18. Zucconi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
La Fondazione Teatro di Roma è l'istituzione teatrale pubblica di riferimento della capitale Roma, nata nel 1964 come Teatro Stabile della città. Gestisce una rete articolata di sale storiche, come il Teatro Argentina, il Teatro Torlonia e il Teatro Valle, e spazi d'avanguardia, come il Teatro India, distribuiti sul territorio capitolino, promuovendo una ricca offerta culturale che spazia dai grandi classici della prosa alle forme di sperimentazione contemporanea, fino alla danza e al teatro ragazzi;
alla Fondazione «Teatro di Roma – Teatro Nazionale» è riconosciuta una particolare funzione storica e culturale svolta nel territorio di Roma Capitale;
è sempre più diffuso lo sviluppo di iniziative culturali come spettacoli presso i palazzi istituzionali di Camera e Senato;
il 15 luglio 2024 la Presidenza della Camera ha siglato un'intesa con l'Opera di Roma volta alla promozione della cultura e diffusione dell'arte musicale, anche attraverso eventi e iniziative,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a promuovere la collaborazione e la sigla di un'intesa fra Camera dei deputati e la Fondazione Teatro di Roma.
9/Doc. VIII, n. 8/19. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'ottocentesca Rotonda di Capitol Hill, che ha un diametro di 29 metri e si eleva per 15 metri fino alla sommità delle sue mura originali e per 55 metri fino alla volta della cupola, è stata affrescata nel 1862, con l'«Apoteosi di George Washington», dall'artista italiano naturalizzato statunitense Constantino Brumidi;
Constantino Brumidi nacque a Roma prima che l'Italia fosse unita. A partire dall'età di 13 anni e per i successivi 14 studiò all'Accademia di San Luca, formandosi in tutte le tecniche pittoriche e forse nella scultura;
nella villa romana della ricca famiglia Torlonia, fu incaricato di decorare il nuovo teatro con affreschi che includevano forme architettoniche trompe d'oeil e motivi classici che in seguito adattò per il Campidoglio Usa;
il complesso di Villa Torlonia fu acquisito dal Comune di Roma nel 1978 e il Teatro Torlonia fa tutt'ora parte della Fondazione Teatro di Roma;
la Camera dei deputati e il Congresso degli Stati Uniti condividono, oltre ai fondamenti dei valori democratici e parlamentari, la responsabilità di custodire sedi istituzionali di inestimabile pregio, le quali non sono solo luoghi di legiferazione, ma veri e propri monumenti all'identità nazionale,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori
a promuovere, nell'ambito del programma di digitalizzazione del patrimonio culturale della Camera dei deputati promosso con Google Arts&Culture, il gemellaggio con Capitol Hill, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Roma.
9/Doc. VIII, n. 8/20. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del Regolamento della Camera dei deputati, i Questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;
il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2026, Doc. VIII n. 8, è stato deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 17 giugno 2026;
in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2025, nella seduta del 23 luglio 2025 il Collegio dei Questori aveva accolto l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/069, volto a promuovere misure finalizzate alla completa eliminazione dell'uso della plastica da tutti i locali della Camera dei deputati;
la riduzione della produzione di rifiuti plastici monouso costituisce uno degli obiettivi perseguiti dall'Unione europea attraverso la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che promuove la progressiva sostituzione dei prodotti monouso con alternative riutilizzabili o realizzate con materiali a minore impatto ambientale;
la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere un ruolo di esempio nell'adozione di comportamenti coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economia circolare e riduzione delle emissioni climalteranti, anche attraverso politiche di acquisto sostenibile e di riduzione dei rifiuti;
già dal 2018 la Camera dei deputati aveva avviato un percorso virtuoso volto al raggiungimento dell'obiettivo del cosiddetto plastic free, introducendo, in diversi ambienti di lavoro e di ristorazione, erogatori di acqua potabile collegati alla rete idrica, sistemi di raccolta differenziata, la sostituzione delle tradizionali stoviglie in plastica con prodotti realizzati in materiali compostabili o comunque sostenibili, nonché il ricorso a contenitori e bicchieri in vetro;
tali iniziative hanno consentito una significativa riduzione dell'impiego della plastica monouso all'interno delle sedi della Camera, ma non hanno ancora permesso il completo raggiungimento dell'obiettivo prefissato, permanendo nei distributori automatici e in alcuni punti ristoro bottiglie, bicchieri, palette, contenitori e altri imballaggi monouso in PET o in altri materiali plastici;
il completamento del percorso verso la totale eliminazione della plastica monouso consentirebbe di ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti, migliorare la qualità della raccolta differenziata, contenere l'impatto ambientale delle attività istituzionali e rafforzare il ruolo della Camera dei deputati quale esempio di buona amministrazione e di responsabilità ambientale;
appare pertanto opportuno accompagnare la sostituzione dei materiali plastici con un sistema omogeneo, facilmente riconoscibile ed efficace di raccolta differenziata, attraverso la capillare installazione di contenitori dedicati in tutti gli spazi comuni, gli uffici, le sale e le aree di servizio dei palazzi in disponibilità della Camera dei deputati, nonché mediante adeguate iniziative informative rivolte ai deputati, ai dipendenti, ai collaboratori e agli utenti delle strutture;
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a completare, entro il termine della XIX legislatura, il percorso volto alla totale eliminazione della plastica monouso da tutti gli ambienti della Camera dei deputati, provvedendo alla sostituzione dei prodotti in PET e degli altri materiali plastici monouso con alternative riutilizzabili, in vetro o realizzate con materiali compostabili, ove tecnicamente possibile, e contestualmente a realizzare un sistema organico e uniforme di raccolta differenziata mediante la diffusa installazione di contenitori dedicati in ogni spazio comune e di lavoro di Palazzo Montecitorio e degli altri immobili nella disponibilità della Camera dei deputati, promuovendo altresì campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate a favorire comportamenti sostenibili da parte di tutti gli utilizzatori delle strutture.
9/Doc. VIII, n. 8/21. Urzì, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una risorsa strategica fondamentale per l'ottimizzazione, la modernizzazione e l'efficientamento dei processi amministrativi, nonché per il supporto tecnico-giuridico all'attività legislativa;
l'introduzione di tali tecnologie all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali deve essere ispirata ai principi di sicurezza, trasparenza, affidabilità e, soprattutto, tutela della sovranità sui dati sensibili della Nazione;
il patrimonio informativo e documentale della Camera dei deputati costituisce un asse portante per il funzionamento dello Stato e richiede gli standard più elevati di protezione contro potenziali vulnerabilità cibernetiche o l'uso di strumenti algoritmici non certificati;
affinché l'innovazione produca risultati concreti, è indispensabile introdurre strumenti di lavoro di un quadro regolatorio chiaro, uniforme ed esteso;
tale regolamentazione deve coinvolgere organicamente tutti i soggetti che operano nel contesto parlamentare e soprattutto coloro che (dai funzionari dell'Amministrazione ai deputati) svolgono una funzione nevralgica e di altissima specializzazione nella stesura, nell'analisi e nel controllo tecnico dei testi normativi;
l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è l'autorità nazionale preposta alla tutela degli interessi dello Stato nel dominio cibernetico e, in un'epoca di crescenti minacce ibride, l'ACN rappresenta un partner istituzionale necessario,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a definire una disciplina che regolamenti l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale nel contesto della Camera dei deputati da parte di tutti i soggetti coinvolti e interessati ai processi parlamentari;
a destinare risorse adeguate del bilancio interno per l'erogazione di piani di formazione continua per tutto il personale ed anche per il personale politico, focalizzati sull'uso consapevole, etico e sicuro delle tecnologie basate sull'IA;
a sviluppare e consolidare la collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a tutela dell'infrastruttura informatica della Camera dei deputati al fine di innalzare la consapevolezza necessaria a prevenire la dispersione di dati sensibili e garantire la sovranità tecnologica del Parlamento.
9/Doc. VIII, n. 8/22. Deidda, Raimondo, Amich, Ruspandini, Frijia, Longi, Gaetana Russo, Baldelli, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;
la deliberazione del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;
nel corso della seduta n. 333 di giovedì 25 luglio 2024, in occasione dell'esame in Assemblea del Doc. VIII, n. 4, recante il Progetto di Bilancio per l'anno finanziario 2024, la Camera ha già accolto numerosi ordini del giorno volti a confermare il ruolo e la funzione del collaboratore parlamentare;
il collaboratore parlamentare è una figura essenziale per il lavoro delle Camere, si occupa di supporto legislativo, comunicazione politica e gestione organizzativa. Questo ruolo garantisce la qualità dell'attività istituzionale, pur affrontando storiche criticità di tutele e riconoscimento;
nello svolgimento delle proprie funzioni, i collaboratori accreditati trattano documenti parlamentari, corrispondenza istituzionale, dati personali e informazioni talvolta riservate, accedendo ai servizi digitali necessari alla predisposizione degli atti parlamentari e all'organizzazione dell'attività del deputato;
l'utilizzo di dispositivi personali, di credenziali condivise o di postazioni non individualmente riconducibili all'utilizzatore può determinare criticità sotto il profilo della sicurezza informatica, della riservatezza, della tracciabilità degli accessi e della protezione dei dati personali;
la riduzione del numero dei parlamentari e il conseguente aggravio degli impegni per ciascun deputato, impone che siano implementati gli strumenti di supporto dei collaboratori,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
sentite le associazioni rappresentative dei collaboratori parlamentari a prevedere, per il collaboratore accreditato, una disciplina interna idonea a garantire la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora volta a garantire la sicurezza dell'infrastruttura cibernetica e delle informazioni trattate.
9/Doc. VIII, n. 8/23. Rizzetto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;
la deliberazione del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;
nel corso della seduta n. 333 di giovedì 25 luglio 2024, in occasione dell'esame in Assemblea del Doc. VIII, n. 4, recante il Progetto di Bilancio per l'anno finanziario 2024, la Camera ha già accolto numerosi ordini del giorno volti a confermare il ruolo e la funzione del collaboratore parlamentare;
il collaboratore parlamentare è una figura essenziale per il lavoro delle Camere, si occupa di supporto legislativo, comunicazione politica e gestione organizzativa. Questo ruolo garantisce la qualità dell'attività istituzionale, pur affrontando storiche criticità di tutele e riconoscimento;
nello svolgimento delle proprie funzioni, i collaboratori accreditati trattano documenti parlamentari, corrispondenza istituzionale, dati personali e informazioni talvolta riservate, accedendo ai servizi digitali necessari alla predisposizione degli atti parlamentari e all'organizzazione dell'attività del deputato;
l'utilizzo di dispositivi personali, di credenziali condivise o di postazioni non individualmente riconducibili all'utilizzatore può determinare criticità sotto il profilo della sicurezza informatica, della riservatezza, della tracciabilità degli accessi e della protezione dei dati personali;
la riduzione del numero dei parlamentari e il conseguente aggravio degli impegni per ciascun deputato, impone che siano implementati gli strumenti di supporto dei collaboratori,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
sentite le associazioni rappresentative dei collaboratori parlamentari a prevedere, per il collaboratore accreditato, una disciplina interna idonea a garantire la disponibilità di una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella di cui beneficia il deputato con cui si collabora volta a garantire la sicurezza dell'infrastruttura cibernetica e delle informazioni trattate, compatibilmente con gli spazi a disposizione e previa istruttoria da svolgere con i Gruppi parlamentari in ordine all'utilizzo effettivo degli spazi già assegnati.
9/Doc. VIII, n. 8/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati conserva un patrimonio artistico di notevole rilievo, comprendente opere di proprietà e opere in deposito da altri enti e istituzioni;
è compito dell'istituzione tutelare e valorizzare tale patrimonio artistico;
la Camera dei deputati da tempo promuove e organizza iniziative culturali rivolte alla cittadinanza finalizzate, da un lato, ad avvicinare l'Istituzione parlamentare ai cittadini e, dall'altro, a far conoscere le opere d'arte conservate presso le proprie sedi;
a dicembre 2024 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero della cultura volto ad avviare iniziative congiunte per la valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale italiano, attraverso la loro esposizione delle sedi della Camera dei deputati;
in tale contesto sono stati acquisiti in deposito diverse opere d'arte, provenienti dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia e dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
nei soli ultimi due anni, nell'ambito delle attività di monitoraggio dello stato conservativo e dell'acquisizione di opere d'arte in deposito, sono stati realizzati interventi di manutenzione e restauro di importanti opere d'arte quali «Cristo davanti a Pilato» di Paolo Veronese, «Quinto Stato» di Mario Ceroli, «Le tre Grazie» di Jacopo Palma il Giovane, «Venice» di Giosetta Fioroni, «Ritratto del giovane scrittore Andrè de Mandiargues» di Leonor Fini;
valorizzare il patrimonio artistico della Camera dei deputati significa anche promuovere la conoscenza da parte della cittadinanza di tali opere e dell'attività conservativa svolta,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a verificare la possibilità di destinare uno spazio visibile al pubblico alle attività di restauro delle opere d'arte presenti nelle sedi della Camera dei deputati, ai fini della loro valorizzazione e della promozione la conoscenza sia di tali opere, sia delle attività conservative che richiedono e vengono svolte a cura dell'istituzione.
9/Doc. VIII, n. 8/24. Candiani, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
la disponibilità di strumenti informativi completi, tempestivi e provenienti da una pluralità di fonti rappresenta un importante supporto all'attività dei deputati;
l'attuale servizio di monitoraggio dei quotidiani garantisce un'ampia copertura delle notizie di rilievo nazionale;
tuttavia il crescente rilievo delle dinamiche internazionali e delle relative ricadute sul piano nazionale e, quindi, anche sull'attività parlamentare e istituzionale rende sempre più utile disporre di un'informazione strutturata e continuativa anche attraverso il monitoraggio della stampa estera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad assumere le iniziative di competenza volte a integrare e potenziare l'offerta dei servizi informativi destinati ai deputati e ai Gruppi parlamentari, prevedendo l'estensione dell'attuale servizio di rassegna stampa e di monitoraggio delle fonti informative anche alle riviste estere.
9/Doc. VIII, n. 8/25. Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
la disponibilità di fonti informative diversificate e diffuse rappresenta uno strumento essenziale per consentire ai deputati di svolgere con efficacia le proprie funzioni istituzionali;
l'evoluzione dei sistemi di informazione e il costante ampliamento dei canali informativi messi a disposizione dalla Camera dei deputati costituiscono un importante strumento di supporto all'attività parlamentare;
l'attuale servizio di monitoraggio delle fonti informative assicura una copertura ampia delle principali tematiche di interesse nazionale;
lo svolgimento del mandato parlamentare richiede, altresì, un costante aggiornamento sulle questioni di interesse locale e territoriale, anche in relazione alle specifiche esigenze delle circoscrizioni elettorali;
già con l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/7 del 23 luglio 2025, i competenti organi di direzione politica erano stati sensibilizzati sul tema,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad assumere le iniziative di competenza volte a potenziare l'offerta dei servizi informativi destinati ai deputati e ai Gruppi parlamentari, ampliando l'attuale servizio di rassegna stampa con le notizie di stampa dei principali quotidiani locali, al fine di assicurare un'informazione più capillare e funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/26. Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con precedenti ordini del giorno (9/Doc. VIII, n. 2/8 e 9/Doc. VIII, n. 2/13 del 2 agosto 2023; 9/Doc. VIII, n. 4/013 del 25 luglio 2024; 9/Doc. VIII, n. 6/068 del 23 luglio 2024) è stata posta l'attenzione di codesti Ufficio di Presidenza e Collegio dei questori sul cosiddetto «Allegato B»;
tale allegato, si ricorda, è un elenco di professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari che ha subito nel tempo – dalla sua nascita, con l'articolo 5, comma 5, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI legislatura, alla decretazione della sua cessazione a decorrere dal 23 marzo 2028 con la delibera n. 2 del 26 aprile 2018 – ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori, come ad esempio la verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari e il meccanismo del décalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari;
molti nominativi dell'elenco vantano una consolidata professionalità nell'attività di supporto e consulenza normativa e legislativa, acquisita nel corso delle diverse legislature, che li configura come difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi, ma hanno un'età anagrafica che li colloca fuori dal perimetro di accesso a concorsi pubblici e ancora lontani dal conseguimento dei requisiti pensionistici,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad adottare ogni utile iniziativa volta a rafforzare, entro limiti definiti in sede di regolamentazione generale della materia e nell'ambito di una complessiva rivisitazione della disciplina degli allegati, la continuità occupazionale dei soggetti iscritti nel cosiddetto Allegato B.
9/Doc. VIII, n. 8/27. Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
con precedenti ordini del giorno (9/Doc. VIII, n. 2/8 e 9/Doc. VIII, n. 2/13 del 2 agosto 2023; 9/Doc. VIII, n. 4/013 del 25 luglio 2024; 9/Doc. VIII, n. 6/068 del 23 luglio 2024) è stata posta l'attenzione di codesti Ufficio di Presidenza e Collegio dei questori sul cosiddetto «Allegato B»;
tale allegato, si ricorda, è un elenco di professionalità a supporto dei Gruppi parlamentari che ha subito nel tempo – dalla sua nascita, con l'articolo 5, comma 5, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI legislatura, alla decretazione della sua cessazione a decorrere dal 23 marzo 2028 con la delibera n. 2 del 26 aprile 2018 – ripetuti interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori, come ad esempio la verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari e il meccanismo del décalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari;
molti nominativi dell'elenco vantano una consolidata professionalità nell'attività di supporto e consulenza normativa e legislativa, acquisita nel corso delle diverse legislature, che li configura come difficilmente ricollocabili in altri ambiti lavorativi, ma hanno un'età anagrafica che li colloca fuori dal perimetro di accesso a concorsi pubblici e ancora lontani dal conseguimento dei requisiti pensionistici,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
nel Palazzo del Seminario è previsto un presidio medico in grado di consentire un pronto intervento sanitario con un medico ed un infermiere nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
nel corso della legislatura sono state assicurate alle persone in stato di bisogno sanitario prestazioni e cure mediche in grado di salvare anche la vita;
considerato che negli ultimi mesi di legislatura, l'attività lavorativa e gli eventi aperti al pubblico richiameranno per tutti i giorni della settimana presso i locali aperti al pubblico e gli ambienti di lavoro del Palazzo del Seminario migliaia di persone tra visitatori, dipendenti, forze dell'ordine, consulenti, deputati, senatori e loro collaboratori;
considerato che si sono verificati ripetuti episodi di necessità di cure mediche tempestive da parte di personale specializzato anche nelle giornate di lunedì e venerdì, non coperte dal presidio di emergenza sanitaria,
invita, per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a considerare l'opportunità di estendere la presenza del presidio medico a l'intera settimana, dal lunedì al venerdì fino almeno al termine della legislatura, così da assicurare tempestive cure in caso di necessità.
9/Doc. VIII, n. 8/28. Casu, Mulè.
La Camera,
premesso che:
il Palazzo di Montecitorio, costituisce un bene di eccezionale valore storico, culturale e politico, simbolo delle istituzioni democratiche repubblicane e patrimonio architettonico della nazione;
le istituzioni parlamentari hanno il dovere di favorire la conoscenza e la comprensione, da parte dei cittadini, del ruolo e del funzionamento delle assemblee rappresentative, al fine di rafforzare la partecipazione democratica e il senso civico;
le visite guidate al Palazzo di Montecitorio rappresentano un canale privilegiato per consentire ai cittadini e, in particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di entrare in contatto diretto con i luoghi in cui si svolge l'attività legislativa, comprendere le procedure parlamentari e apprezzare la dimensione storica, artistica e simbolica della sede;
la domanda di partecipazione a tali visite, come evidenziato dal costante incremento delle richieste registrato negli ultimi anni, risulta largamente superiore alla capacità di accoglienza attualmente offerta dall'Amministrazione, rendendo necessario aumentare la disponibilità temporale e la frequenza delle visite per soddisfare una platea più ampia di cittadini interessati e per ridurre i tempi di attesa, soprattutto per le scuole;
il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2026 (Doc. VIII, n. 8), nell'ambito del Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2026-2028, prevede tra gli obiettivi dell'Amministrazione l'organizzazione delle iniziative di formazione civica, di apertura delle sedi al pubblico e delle altre iniziative di rilievo culturale e istituzionale che si svolgono presso la Camera dei deputati,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad incrementare le finestre temporali e la frequenza delle visite guidate al Palazzo di Montecitorio, con particolare attenzione alla partecipazione delle scuole, dei giovani e dei cittadini, al fine di ampliare le occasioni di conoscenza diretta del funzionamento delle istituzioni rappresentative e valorizzare la funzione educativa, culturale e storica della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/29. Gadda.
La Camera,
premesso che:
il corretto funzionamento delle attività parlamentari presuppone, accanto all'esercizio delle funzioni in Aula e nelle Commissioni, anche un'adeguata attività di preparazione e coordinamento da parte dei Gruppi parlamentari, che si realizza principalmente attraverso riunioni, incontri e confronti interni;
tali attività sono elemento essenziale per assicurare la piena espressione del pluralismo politico e la partecipazione paritaria di tutti i deputati, a prescindere dalla dimensione numerica dei Gruppi di appartenenza;
i Gruppi parlamentari di maggiore consistenza dispongono, presso le sedi della Camera, di sale istituzionalmente dedicate per le proprie attività interne, mentre i Gruppi più piccoli incontrano frequentemente difficoltà a reperire una sala disponibile, soprattutto nelle giornate di seduta e in occasione di eventi concomitanti, con conseguente disagio organizzativo e limitazioni nella possibilità di esercitare in condizioni di parità le loro prerogative parlamentari;
il Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2026-2028 individua, nell'ambito della macro-area B – Beni e servizi generali, l'obiettivo B.13 concernente l'assegnazione degli spazi, l'allestimento dei locali e degli uffici e la predisposizione degli allestimenti di carattere temporaneo, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi istituzionali e renderli funzionali alle esigenze organizzative della Camera;
appare opportuno a tal riguardo che venga individuato, nell'ambito delle sale disponibili, almeno un locale da destinare stabilmente a uso dei Gruppi parlamentari, da prenotare secondo criteri di trasparenza e rotazione;
inoltre, al fine di assicurare un'effettiva parità di accesso alle strutture della Camera, prevedere che ai Gruppi parlamentari di minore consistenza numerica sia garantita la disponibilità di una sala almeno una volta al mese,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a riservare stabilmente una sala delle sedi della Camera, opportunamente attrezzata, all'uso di tutti i Gruppi parlamentari, rendendola accessibile secondo modalità trasparenti e programmabili, così da assicurare condizioni organizzative e logistiche adeguate per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e garantire la piena attuazione del principio di parità di trattamento tra tutte le componenti dell'Assemblea assicurando, in ogni caso, ai Gruppi parlamentari di minore consistenza numerica la possibilità di fruire di una sala almeno una volta al mese, secondo criteri di rotazione, trasparenza e programmazione.
9/Doc. VIII, n. 8/30. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
i Gruppi parlamentari, ai sensi dell'ordinamento vigente e in virtù della propria natura giuridica, non rivestono la qualifica di soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
al suddetto inquadramento giuridico consegue che ai Gruppi parlamentari è preclusa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi effettuati nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
l'imposta versata ai fornitori si traduce, di fatto, in un costo finale puro e in un maggior onere finanziario a carico dei bilanci dei Gruppi, riducendo le risorse effettivamente disponibili per l'esercizio delle funzioni di supporto all'attività svolta dai medesimi;
per l'Erario la misura non comporta alcun pregiudizio finanziario o minor gettito, in quanto i soggetti cedenti o prestatori restano comunque vincolati al regolare versamento dell'IVA incassata;
l'impatto finanziario del rimborso dell'IVA ai Gruppi per la Camera dei deputati risulterebbe contenuto e sostenibile, anche in ragione del fatto che una quota rilevante delle prestazioni e forniture acquistate dai Gruppi proviene da soggetti che aderiscono a regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario), esenti dall'applicazione dell'imposta;
un analogo criterio di neutralizzazione dell'imposta risulta già adottato nel corso di precedenti legislature per talune tipologie di rimborso spese riconosciute ai singoli deputati,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di integrare il contributo unico e onnicomprensivo attribuito ai Gruppi parlamentari, corrispondendo agli stessi l'IVA effettivamente pagata ai fornitori nell'ambito delle proprie spese.
9/Doc. VIII, n. 8/31. Alessandro Colucci.
La Camera,
premesso che:
i Gruppi parlamentari, ai sensi dell'ordinamento vigente e in virtù della propria natura giuridica, non rivestono la qualifica di soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
al suddetto inquadramento giuridico consegue che ai Gruppi parlamentari è preclusa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi effettuati nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
l'imposta versata ai fornitori si traduce, di fatto, in un costo finale puro e in un maggior onere finanziario a carico dei bilanci dei Gruppi, riducendo le risorse effettivamente disponibili per l'esercizio delle funzioni di supporto all'attività svolta dai medesimi;
per l'Erario la misura non comporta alcun pregiudizio finanziario o minor gettito, in quanto i soggetti cedenti o prestatori restano comunque vincolati al regolare versamento dell'IVA incassata;
l'impatto finanziario del rimborso dell'IVA ai Gruppi per la Camera dei deputati risulterebbe contenuto e sostenibile, anche in ragione del fatto che una quota rilevante delle prestazioni e forniture acquistate dai Gruppi proviene da soggetti che aderiscono a regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario), esenti dall'applicazione dell'imposta;
un analogo criterio di neutralizzazione dell'imposta risulta già adottato nel corso di precedenti legislature per talune tipologie di rimborso spese riconosciute ai singoli deputati,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15 del Regolamento, l'opportunità di adottare modalità di quantificazione del contributo unico e onnicomprensivo iscritto nel bilancio di previsione della Camera dei deputati che tengano conto di tutti gli oneri, anche quelli di natura tributaria, effettivamente sostenuti dai Gruppi parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Alessandro Colucci.
La Camera,
premesso che:
dal recesso nel 2015 da parte della Camera dei deputati del contratto di locazione di Palazzo Marini, il quale ospitava anche la mensa a cui accedevano i dipendenti dei Gruppi parlamentari, questi ultimi hanno sempre più incontrato nel corso degli anni impedimenti all'accesso dei servizi di ristorazione della Camera dei deputati;
ad oggi l'accesso alla mensa di Palazzo Montecitorio da parte dei dipendenti dei Gruppi è fortemente contingentato e limitato ad alcune fasce orarie e molti di loro non possono neppure accedere al cosiddetto bar dei dipendenti per il quale è necessario almeno il tesserino permanente di accesso esteso a Palazzo Montecitorio; inoltre la mensa di Palazzo Valdina, aperta anche ai collaboratori dei deputati, consiste in ristretti spazi del tutto inadeguati a soddisfare la reale esigenza;
tale situazione priva di fatto molti dipendenti dei Gruppi della possibilità di usufruire non solo di un servizio mensa, ma anche in alternativa di un punto ristoro;
il 23 luglio 2025 veniva accolto con riformulazione, in sede di discussione del Bilancio della Camera dei deputati ordine del giorno n. 9 Doc. VIII, n. 6/12 prima firma del deputato De Maria e ordine del giorno n. 9 Doc. VIII, n. 6/59 prima firma del deputato Mari, nei quali si invitava, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a valutare l'opportunità di disporre un incremento del contributo finanziario annuale ai Gruppi parlamentari finalizzata all'assegnazione di buoni pasto ai propri dipendenti;
tale contributo, previsto dall'articolo 15, comma 3 del regolamento, è stato determinato nel 2013 in euro 31.500.000 e non è stato sino ad oggi oggetto di incrementi almeno parzialmente rivalutativi, ma si è al contrario ridotto nel tempo ed ammonta nel 2026 a euro 30.870.000,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di disporre un incremento del contributo finanziario annuale ai Gruppi parlamentari finalizzata all'assegnazione di buoni pasto ai propri dipendenti e in ogni caso a garantire a tutto il personale dei Gruppi la possibilità di accedere al servizio bar dipendenti di Montecitorio a prescindere dai titoli di accesso presso la Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/32. Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera;
tale contributo è stato determinato nel 2013 in euro 31.500.000 e non è stato sino ad oggi oggetto di incrementi almeno parzialmente rivalutativi, ma si è al contrario ridotto nel tempo ed ammonta nel 2026 a euro 30.870.000;
tale consistente riduzione del contributo sia per qualsiasi incremento almeno parzialmente rivalutativo che reale, essendo lo stesso diminuito di euro 630.000,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad individuare idonee soluzioni relative al personale dei Gruppi parlamentari al fine di garantire e tutelarne i livelli occupazionali e retributivi, nonché la loro formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiali.
9/Doc. VIII, n. 8/33. Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera;
tale contributo è stato determinato nel 2013 in euro 31.500.000 e non è stato sino ad oggi oggetto di incrementi almeno parzialmente rivalutativi, ma si è al contrario ridotto nel tempo ed ammonta nel 2026 a euro 30.870.000;
tale consistente riduzione del contributo sia per qualsiasi incremento almeno parzialmente rivalutativo che reale, essendo lo stesso diminuito di euro 630.000,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela, nonché la loro formazione in materia di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale.
9/Doc. VIII, n. 8/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
nel corso della legislatura si sono riscontrate grandi difficoltà in merito alla prenotazione delle Sale per eventi da parte dei Gruppi parlamentari o dei singoli deputati a questi appartenenti;
in particolare, molto spesso, pur chiamando l'Ufficio preposto all'ora esatta dell'apertura, le sale prenotabili a partire dal 45° giorno da quello della richiesta risultano già prenotate;
pur tenuto conto che le sale non sono utilizzate solo dai gruppi parlamentari ma anche per ospitare iniziative istituzionali di rilievo ed eventi promossi da altri soggetti, i Gruppi e i deputati ad essi appartenenti risultano fortemente penalizzati,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'introduzione di un sistema di prenotazione delle sale che garantisca una disponibilità minima per ciascun Gruppo nei 45 giorni antecedenti alla prenotabilità.
9/Doc. VIII, n. 8/34. Zanella, Zaratti, Mari.
La Camera,
premesso che:
la Biblioteca della Camera dei deputati «Nilde Iotti» svolge con efficienza ed efficacia i suoi compiti di aggiornamento delle proprie dotazioni (libri, riviste, pubblicazioni (italiane e straniere), arricchendo le sue estese collezioni;
l'apertura al pubblico, promossa dalla Presidente Iotti nel 1988, si è rivelata una scelta particolarmente felice perché ha messo a disposizione di studiosi, studenti e cittadini in generale le sue ricchissime dotazioni, librarie e documentali, che facilitano i lavori di ricerca e di studio, essendo frequentata anche da molti studenti universitari;
i servizi sono particolarmente curati grazie alla elevata preparazione e disponibilità del personale;
molto attivo ed efficiente è anche il servizio di prestito interbibliotecario;
i processi di innovazione, anche digitale soprattutto per i periodici, si susseguono in modo pressoché permanente rendendo più facile e più diffuso l'accesso a tutti i materiali;
la Biblioteca, al pari di quella del Senato, acquista libri, periodici, opuscoli, e altro pressoché quotidianamente, arricchendosi così di nuove pubblicazioni in moltissimi campi;
da sempre un servizio utilissimo agli utenti è stato la pubblicazione del volume Nuove accessioni, che dava informazioni esaustive su tutte le nuove acquisizioni, permettendo di conoscere le nuove pubblicazioni;
che dal febbraio 2024 non viene più pubblicato e comunque non aggiornato in formato digitale il fascicolo delle Nuove accessioni, con l'effetto che di esse gli utenti non sono informati, mentre sarebbero utilissime per essere aggiornati sulle «novità» nei diversi campi disciplinari;
essendo le acquisizioni anche in alcune lingue europee, l'effetto negativo è ancora più accentuato, perché per gli utenti è più difficile accedere alle informazioni sulle pubblicazioni straniere,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a individuare i motivi dell'avvenuta cessazione dal febbraio 2024 dell'aggiornamento delle Nuove accessioni e di garantirne l'aggiornamento anche in forma digitale, salvaguardando la completezza dell'informazione, in modo che gli utenti siano informati di tutte le acquisizioni.
9/Doc. VIII, n. 8/35. Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 prevede che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A alla medesima delibera, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi cosiddetti «inoptati» e che, per ciascuno di tali dipendenti, la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione;
le modifiche al Regolamento, che entreranno in vigore dal dalla prossima legislatura, prevedono la tra l'altro l'eventuale costituzione delle Gruppo delle «Autonomie», oltre che del Gruppo Misto;
tale novità regolamentare potrebbe portare, almeno all'avvio della legislatura, alla non costituzione del Gruppo Misto, che, tra l'altro, è sulla base delle attuali previsioni, il soggetto istituzionale di riferimento per l'assunzione del personale dell'Allegato A rimasto non collocato;
l'eventuale non costituzione del Gruppo Misto determinerebbe gravi conseguenze nei confronti dei cosiddetti «inoptati», i quali rimarrebbero di fatto privi di ogni tutela nonostante quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
ricordando come il personale «non optato» ed assunto obbligatoriamente dal Gruppo Misto che presta comunque il proprio lavoro e la propria professionalità presso gli uffici di presidenza, quelli di deputati titolari d'incarico e presso il Gruppo Misto e le sue componenti, si trova in una condizione di particolare difficoltà a causa della riduzione del contributo aggiuntivo destinato al Gruppo Misto per la loro assunzione, passata dagli 85 mila euro annui (costo azienda) del 2018 agli attuali 55 mila euro (costo azienda) senza tra l'altro possibilità alcuna di poter tutelare il potere d'acquisto dei propri stipendi dall'aumento del costo della vita;
ricordando inoltre che anche per il personale optato, la retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012, riguarda stipendi di 14 anni fa, che non tengono conto delle progressioni di carriera e dell'anzianità di servizio,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a valutare la necessità di individuare le necessarie modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 che tutelino dalla prossima legislatura, in caso di mancata costituzione del Gruppo Misto, i dipendenti inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A che dovessero trovarsi nella condizione di «inoptati»;
a valutare l'adozione di strumenti e/o provvedimenti che consentano ai dipendenti di allegato A nel suo complesso – una tutela del potere d'acquisto dei loro stipendi, adeguando all'avvenuto aumento del costo della vita la previsione di cui all'articolo 4 commi 3, 4 e 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e successive modificazioni.
9/Doc. VIII, n. 8/36. Mari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 prevede che il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti inseriti nell'elenco di cui all'Allegato A alla medesima delibera, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi cosiddetti «inoptati» e che, per ciascuno di tali dipendenti, la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 55.000 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione;
le modifiche al Regolamento, che entreranno in vigore dal dalla prossima legislatura, prevedono la tra l'altro l'eventuale costituzione delle Gruppo delle «Autonomie», oltre che del Gruppo Misto;
tale novità regolamentare potrebbe portare, almeno all'avvio della legislatura, alla non costituzione del Gruppo Misto, che, tra l'altro, è sulla base delle attuali previsioni, il soggetto istituzionale di riferimento per l'assunzione del personale dell'Allegato A rimasto non collocato;
l'eventuale non costituzione del Gruppo Misto determinerebbe gravi conseguenze nei confronti dei cosiddetti «inoptati», i quali rimarrebbero di fatto privi di ogni tutela nonostante quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
ricordando come il personale «non optato» ed assunto obbligatoriamente dal Gruppo Misto che presta comunque il proprio lavoro e la propria professionalità presso gli uffici di presidenza, quelli di deputati titolari d'incarico e presso il Gruppo Misto e le sue componenti, si trova in una condizione di particolare difficoltà a causa della riduzione del contributo aggiuntivo destinato al Gruppo Misto per la loro assunzione, passata dagli 85 mila euro annui (costo azienda) del 2018 agli attuali 55 mila euro (costo azienda) senza tra l'altro possibilità alcuna di poter tutelare il potere d'acquisto dei propri stipendi dall'aumento del costo della vita;
ricordando inoltre che anche per il personale optato, la retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annuale lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012, riguarda stipendi di 14 anni fa, che non tengono conto delle progressioni di carriera e dell'anzianità di servizio,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i Gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare, anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi, la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli Allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela.
9/Doc. VIII, n. 8/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, allo scopo di favorire il decongestionamento del traffico delle aree urbane, ha previsto, per le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, l'adozione annuale del Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) e la nomina del Mobility manager, quale figura incaricata di promuovere, pianificare e coordinare iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile;
il tema della mobilità sostenibile e della riduzione dell'impatto ambientale degli spostamenti assume una rilevanza strategica, in particolare nelle aree centrali della Capitale, caratterizzate da elevati livelli di congestione del traffico e da una forte domanda di mobilità;
la Camera dei deputati, quale istituzione della Repubblica, è chiamata a rappresentare un modello di buone pratiche organizzative e ambientali, promuovendo politiche volte a favorire modalità di spostamento sostenibili e una più efficiente gestione della mobilità delle persone che operano stabilmente presso le proprie sedi;
le funzioni di Mobility manager della Camera dei deputati sono attribuite al Consigliere Capo del Servizio Sicurezza, tenendo conto delle specificità delle attività di supporto alla funzione parlamentare;
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 aprile 2025 è stato modificato il Regolamento dei Servizi e del personale attribuendo al Servizio Sicurezza, tra le proprie competenze, anche la cura del Piano della mobilità, compresa la gestione delle aree di sosta nella disponibilità della;
negli ultimi anni l'organico della Camera è stato significativamente rinnovato e presso le sedi della Camera operano stabilmente, oltre ai dipendenti dell'Amministrazione, il personale dei Gruppi parlamentari, il personale della società CD-Servizi S.p.A. e le collaboratrici e i collaboratori parlamentari, che condividono analoghe esigenze di mobilità;
il Servizio Sicurezza ha già predisposto uno specifico questionario sulle modalità di spostamento casa-lavoro, la cui somministrazione rappresenta un passaggio essenziale per la predisposizione e il costante aggiornamento del Piano degli spostamenti casa-lavoro;
appare opportuno estendere progressivamente le iniziative di mobility management promosse dall'Amministrazione a tutto il personale che opera stabilmente presso le sedi della Camera, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e discipline contrattuali,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a completare tempestivamente, tramite il Servizio Sicurezza nell'ambito delle funzioni attribuite al Mobility manager, la somministrazione del questionario sulle modalità di spostamento casa-lavoro già predisposto dall'Amministrazione, prevedendone successivamente la ripetizione con cadenza almeno biennale, quale base conoscitiva per la predisposizione e il costante aggiornamento del Piano degli spostamenti casa-lavoro;
ad estendere progressivamente, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e discipline contrattuali, le iniziative previste nell'ambito del Piano degli spostamenti casa-lavoro e delle politiche di mobility management ai dipendenti della Camera, al personale dei Gruppi parlamentari, al personale della società CD-Servizi S.p.A. e alle collaboratrici e ai collaboratori parlamentari che operano stabilmente presso le sedi della Camera;
a prevedere la presentazione periodica al Collegio dei Questori di una relazione sullo stato di attuazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e del Piano della mobilità, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale, riduzione dell'utilizzo del mezzo privato e miglioramento dell'accessibilità alle sedi della Camera;
a valutare la stipula di convenzioni per l'acquisto collettivo di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli e incentivare il ricorso al trasporto pubblico negli spostamenti quotidiani;
a valutare, d'intesa con Roma Capitale e con gli altri enti competenti, l'individuazione e la realizzazione di spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per la sosta delle biciclette nelle immediate vicinanze di tutte le sedi della Camera dei deputati, anche prendendo in considerazione aree quali via del Giardino Theodoli e via di Sant'Ignazio, al fine di incentivare l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro;
a potenziare la sezione dedicata della intranet della Camera dei deputati, gestita dal Servizio Sicurezza nell'ambito delle funzioni attribuite al Mobility manager, contenente informazioni aggiornate sui collegamenti con il trasporto pubblico, sulle convenzioni attive, sui parcheggi disponibili, sugli spazi destinati alle biciclette, sui servizi di mobilità condivisa e sulle ulteriori iniziative promosse dall'Amministrazione in materia di mobilità sostenibile.
9/Doc. VIII, n. 8/37. Casu.
La Camera,
premesso che:
nei Palazzi di Montecitorio erano presenti nelle aree comuni, le colonnine erogatrici dell'acqua che, oltre a rappresentare un beneficio per i lavoratori e i deputati, contribuivano in maniera significativa e tangibile a limitare il consumo complessivo di imballaggi e bottigliette di plastica monouso;
dalla fine della scorsa legislatura, a causa di sopravvenuti problemi di natura igienico-sanitaria, le suddette colonnine sono state progressivamente disattivate e, ad oggi, non ancora ripristinate o sostituite con tecnologie disponibili più moderne ed efficienti;
l'Italia e l'Unione europea sono attivamente impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di disposizioni in materia di economia circolare, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cosiddetta «Direttiva SUP»), recepita nell'ordinamento nazionale, la quale mira a massimizzare la circolarità nell'uso dei materiali e a minimizzare la dispersione dei rifiuti plastici negli ecosistemi terrestri e marini;
la citata Direttiva SUP impone agli Stati membri requisiti stringenti, tra cui l'ambizioso obiettivo di intercettazione e raccolta differenziata delle bottiglie monouso in plastica per bevande pari al 90 per cento entro il 2029;
tale quadro normativo è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che troverà applicazione a decorrere dal prossimo 12 agosto 2026, introducendo restrizioni ancora più severe sulla commercializzazione e sull'uso di imballaggi monouso non strettamente necessari, al fine di dare piena e concreta attuazione al principio cardine di prevenzione della produzione del rifiuto alla fonte;
le istituzioni dell'Unione europea hanno già intrapreso da tempo un virtuoso percorso di transizione ecologica volto a rendere i propri uffici completamente «plastic-free»;
in particolare, l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha deliberato, sin dal mese di giugno del 2019, il bando totale delle bottigliette di plastica monouso dagli edifici di Bruxelles e Strasburgo, sostituendole con un innovativo e capillare sistema di approvvigionamento idrico che ha consentito di eliminare il consumo di oltre 8.000 bottiglie di plastica al giorno;
l'installazione di moderni erogatori di acqua filtrata e purificata collegati direttamente alla rete idrica rappresenta la soluzione più efficace per promuovere di politiche attive di prevenzione e riduzione della plastica monouso destinata alla somministrazione dell'acqua potabile e consentirebbe di consolidare pratiche virtuose e «plastic free» all'interno dell'Istituzione parlamentare, coerentemente con gli obiettivi europei di economia circolare,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a risolvere le criticità di carattere igienico-sanitario e tecnico che hanno determinato la sospensione del servizio delle colonnine erogatrici di acqua, predisponendo un piano di implementazione e ripristino dei punti di erogazione di acqua potabile distribuiti capillarmente in tutte le aree comuni, nei pressi delle Commissioni e dell'Aula.
9/Doc. VIII, n. 8/38. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati è chiamata a perseguire criteri di efficienza, economicità e sostenibilità nella gestione del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie attività istituzionali;
il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiede che anche le Istituzioni costituzionali adottino politiche concrete di efficientamento energetico e di progressiva autosufficienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
il costo dell'energia continua a rappresentare una voce significativa del bilancio delle pubbliche amministrazioni, rendendo strategici gli investimenti capaci di ridurre stabilmente i consumi e la dipendenza dalle oscillazioni dei mercati energetici;
l'autoproduzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce una delle misure più efficaci per diminuire la spesa energetica nel medio-lungo periodo, incrementare la resilienza delle infrastrutture pubbliche e contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione;
il complesso immobiliare della Camera dei deputati presenta potenzialità per l'ulteriore installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, compatibilmente con i vincoli storico-artistici, architettonici e paesaggistici, nonché con le esigenze di sicurezza e continuità del servizio istituzionale;
parallelamente all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, risulta prioritario intervenire sul contenimento dei consumi energetici, attraverso l'impiego di tecnologie intelligenti per il monitoraggio e la gestione degli edifici;
i moderni sistemi di Building Energy Management System (BEMS), integrati con sensori per il controllo della temperatura, dell'umidità, della qualità dell'aria e dell'occupazione degli ambienti, consentono di ottimizzare automaticamente il funzionamento degli impianti di climatizzazione, ventilazione e illuminazione, riducendo sensibilmente gli sprechi energetici;
analogamente, l'impiego di strumenti di monitoraggio delle dispersioni termiche, quali sensori dedicati, sistemi di diagnostica energetica e campagne periodiche di termografia degli edifici, permette di individuare tempestivamente dispersioni volontarie o involontarie di energia e di programmare gli interventi manutentivi più efficaci;
gli investimenti in produzione di energia rinnovabile e in sistemi avanzati di monitoraggio e gestione energetica generano benefici economici permanenti, contribuendo alla riduzione della spesa corrente della Camera e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
la Camera dei deputati può svolgere un ruolo di esempio istituzionale nella diffusione delle migliori pratiche di sostenibilità ambientale e di uso efficiente delle risorse energetiche,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare la predisposizione e l'attuazione di un programma pluriennale finalizzato:
all'installazione, ove tecnicamente compatibile e nel rispetto dei vincoli storico-artistici e architettonici, di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad aumentare il grado di autonomia energetica della Camera dei deputati, anche mediante eventuali sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
alla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio e gestione intelligente dei consumi energetici degli immobili della Camera, mediante l'installazione di sensori e tecnologie digitali per il controllo della temperatura interna, dell'illuminazione, della climatizzazione e dell'occupazione degli ambienti, nonché di strumenti idonei all'individuazione e al monitoraggio delle dispersioni termiche ed energetiche, al fine di prevenire sprechi volontari e involontari;
a promuovere, sulla base dei dati raccolti dai sistemi di monitoraggio, un piano di efficientamento energetico degli edifici della Camera volto al conseguimento di una progressiva riduzione dei consumi e della spesa energetica, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di razionalizzazione delle risorse pubbliche.
9/Doc. VIII, n. 8/39. Pavanelli, Cappelletti.
La Camera,
il food waste rappresenta un fenomeno globale che riguarda l'utilizzo inefficiente delle risorse destinate all'alimentazione. Nel momento in cui si parla di spreco alimentare si intende cibo prodotto e non consumato, o perduto lungo l'intero ciclo di produzione e distribuzione: sotto questo cappello rientra dunque sia lo spreco di materie prime o di semilavorati che vengono scartati, che di prodotti commestibili che non vengono consumati;
lo spreco alimentare non costituisce solo un problema etico, ma anche economico ed ecologico, che vede implicati diversi settori, a partire dal primario per arrivare al terziario. A tal proposito, si ricorda che nell'ambito dell'Agenda 2030 delle dell'ONU sono stati fissati 2 obbiettivi. Uno Zero Hunger ovvero l'eliminazione della fame attraverso il raggiungimento della sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e la promozione dell'agricoltura sostenibile. L'altro collegato agli SDG (Sustainable Development Goals) per riuscire a garantire cibo adeguato (per qualità e sicurezza) a tutti, anche mediante la lotta allo spreco;
in quest'ottica e visione, anche la Camera dei deputati potrebbe avere un ruolo, adottando iniziative virtuose, il cui significato simbolico favorirebbe una sensibilizzazione sul tema nella società civile;
quotidianamente la Camera dei deputati nelle sue mense e nel suo ristorante serve per la comunità interna una certa quantità di cibo, molto del quale però avanza perché in quantità superiore a quello consumato. In passato questo cibo veniva conferito ad enti benefici come la «Caritas», ma la nuova normativa sulla donazione alimentare richiede standard più rigorosi sugli imballaggi e sulla conservazione, e per ragioni di assunzioni di responsabilità sui rischi collegati, tale consuetudine si è interrotta;
tuttavia ad oggi, ci sono Associazione ed Onlus senza scopo di lucro che combattono lo spreco alimentare, incoraggiando la solidarietà, che recuperano il cibo in eccedenza con imballaggi a norma di legge per consegnarlo a mense caritatevoli,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a promuovere accordi con Associazioni indicate in premessa, al fine di combattere lo spreco alimentare e permettere un utilizzo del cibo avanzato nelle mense e nel ristorante della Camera a fine giornata per scopi caritatevoli.
9/Doc. VIII, n. 8/40. Caramiello.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati ospita ogni anno una varietà di iniziative ed eventi di carattere culturale e artistico, durante i quali le Sale di Palazzo Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina e del Palazzo del Seminario diventano sede di convegni e mostre aperte al pubblico, alle quali si può accedere gratuitamente;
sempre nello spirito di creare un canale di comunicazione nuovo tra istituzioni parlamentari e cittadini, la Camera promuove altresì concerti di bande militari e organizza concerti di musica classica, recital teatrali e letterari, convegni e conferenze su temi culturali, presentazioni di libri e altre iniziative;
per le finalità sociali perseguite, tra gli eventi di carattere culturale svoltisi nel corso di quest'anno presso Montecitorio, si segnalano, in particolare, la proiezione del documentario «Qui è altrove – Buchi nella realtà» – che ha portato all'attenzione del pubblico e delle Istituzioni l'esperienza unica del progetto teatrale in carcere, mettendo in luce il ruolo svolto dall'arte come strumento di trasformazione e rinascita per i detenuti – o ancora la proiezione del cortometraggio «Siamo a'mmare» e del film «Desirè», storie di rinascita e riscatto sociale, attraverso la cultura;
il teatro, così come il cinema svolge, in tutte le sue forme ed espressioni, fin dalle origini, una preziosa funzione sociale, che si accompagna a quella artistica. Nella complessiva dimensione del «teatro» si colloca anche il teatro sociale, quale pratica teatrale in cui équipes di artisti, professionisti di teatro e di promozione del benessere delle persone operano in maniera interdisciplinare con gruppi e comunità di cittadini – spesso svantaggiati – e realizzano percorsi teatrali, performance e progetti con finalità culturali, civili, artistiche e di benessere psico-sociale;
in particolare, stando all'ampia letteratura scientifica, in ambito sociologico e medico, l'uso del teatro come mezzo di relazione, espressività e inclusione produce risultati tangibili e inaspettati, spesso più di interventi «dall'alto» privi della necessaria empatia, competenza e adattabilità in contesti sempre differenti e non omologabili;
l'impatto positivo di tali manifestazioni artistiche diventa ancora più tangibile nel contesto carcerario: quando le persone recluse frequentano attività creative, ed in particolare laboratori teatrali, il tasso di recidiva – che si attesta a livello nazionale al 65 per cento – scende al 6 per cento, come confermato anche dall'ampia letteratura disponibile sul tema;
con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/42 Bruno, Caso presentato al bilancio interno 2024, è stato dato parzialmente seguito all'impegno di valorizzazione del teatro sociale, ma molto rimane ancora da fare affinché le Istituzioni si facciano promotrici di iniziative di natura artistica e culturale in cui si racconti la storia di successo del teatro come strumento di rinascita e riscatto sociale;
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:
a proseguire e ampliare il percorso intrapreso nell'ambito delle attività culturali ospitate regolarmente dalla Camera dei deputati, promuovendo ulteriori iniziative – all'interno di Montecitorio e auspicabilmente d'intesa con il Senato, anche mediante la stipula di appositi protocolli di intesa – volte a sostenere l'organizzazione di eventi per valorizzare le attività del teatro sociale e le esperienze virtuose svolte dai loro operatori, con particolare riferimento alle dimensioni della disabilità e marginalità, al fine di sensibilizzare le Istituzioni e il pubblico sui tali temi e dare al contempo visibilità agli ultimi;
con particolare riferimento ai giovani e a un loro coinvolgimento attivo nei temi di cui in premessa, a valutare nell'ambito delle proposte per gli studenti e le scuole organizzate dalla Camera dei deputati, l'adozione di apposite iniziative per sensibilizzare le giovani generazioni allo strumento dell'educazione e delle diversità culturali veicolate attraverso il teatro, anche in funzione preventiva in ambito pedagogico.
9/Doc. VIII, n. 8/41. Bruno, Caso, Mollicone.
La Camera,
in sede di esame del bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2026;
nella scorsa legislatura, il 25 settembre 2018 sotto la Presidenza Fico è stato firmato un protocollo d'intesa fra la Camera dei deputati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia per l'avvio di un ciclo di incontri negli istituti penitenziari minorili;
l'obiettivo dell'iniziativa era quello di diffondere tra i giovanissimi, in particolare quelli che per motivi di vario genere hanno avuto problemi con la giustizia, i valori e i principi della democrazia rappresentativa e della Costituzione attraverso momenti di confronto negli istituti penitenziari minorili e nelle scuole con esponenti delle istituzioni quali un Presidente o un Vice Presidente della Camera dei deputati, un Presidente di Commissione o altri deputati;
il protocollo in questione attivato per l'anno 2018/2019 a causa dell'emergenza pandemica non è stato rinnovato per gli anni a seguire. Oggi però che la situazione lo permette, trattandosi di un'iniziativa di indubbio valore civile, per cui l'avvicinamento di ragazzi difficili alla legalità rappresenta un momento prezioso nel loro percorso rieducativo, sarebbe molto importante rinnovare quel protocollo,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a promuovere il rinnovo del Protocollo descritto in premessa, interloquendo con i Ministri dell'Istruzione e del Merito e della Giustizia per definire i termini di un nuovo Accordo.
9/Doc. VIII, n. 8/42. D'Orso.
La Camera,
premesso che:
nel corso della scorsa e della attuale legislatura è stata riconosciuta la possibilità per le deputate di poter allattare non solo nei Palazzi di Montecitorio, ma anche in Aula;
il riconoscimento di tale facoltà all'interno di un'istituzione come la Camera dei deputati, assume un significato molto importante in merito al rispetto della libertà di scelta di chi rientrano a lavoro non sia costretta a scegliere di interrompere l'allattamento;
affinché tale significato sia compiuto, almeno all'interno della Camera dei deputati, si ritiene che tale debba essere riconosciuta a chi lavori o acceda all'interno dell'Amministrazione, dei Gruppi nonché a chi collabora con deputati, deputate nella loro azione parlamentare;
sarebbe quindi importante riconoscere la possibilità di allattare ovunque si desideri farlo, e adibire una sala nei Palazzi della Camera accessibile a dipendenti e ospiti, attrezzata per la cura dei bambini e delle bambine, riconoscendo a chi vi acceda l'opportunità di dedicare il tempo necessario al nutrimento e all'accudimento del neonato;
tenuto conto che:
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;
la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare, unitamente ad una efficace azione parlamentare, un modello e una spinta per tutte le realtà lavorative presenti nel Paese,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare soluzioni per garantire la possibilità di allattare in tutti gli spazi della Camera e a ricercare spazi da adibire allo scopo esposto in premessa.
9/Doc. VIII, n. 8/43. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
nell'ultimo decennio è in atto nell'Unione europea un processo di transizione energetica che va di pari passo con la transizione verso un'economia circolare in cui si riduce progressivamente la quantità di sprechi di capitale naturale, materia ed energia impiegate nei processi produttivi, con una riduzione dei livelli di emissioni di biossido di carbonio e gas climalteranti;
l'economia lineare, al contrario, si basa su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo e abbandono, comportando un elevato spreco di risorse con un forte impatto ambientale;
ridurre e contrastare il consumo di materia prima come la carta è un'azione positiva per contribuire agli obiettivi di riduzione dell'inquinamento e del risparmio di risorse preziose, e sostituire la carta ottenuta da materie prime vergini con carta riciclata è anche consigliabile per un'amministrazione che tende ad essere sostenibile;
alla Camera dei deputati continua ad essere ingente la spesa per la stampa degli atti e della documentazione parlamentare, nonostante la possibilità di evitare di stampare contenuti che potrebbero essere letti in formato digitale, contribuendo così a tutelare e salvaguardare l'ambiente;
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:
ad introdurre iniziative volte a ridurre il consumo e lo spreco di carta all'interno della Camera dei deputati, come l'utilizzo di carta riciclata ove possibile;
ad introdurre iniziative volte a promuovere un utilizzo di carta più responsabile, riducendo le copie cartacee e facilitando l'uso di documenti in formato digitale;
ad implementare gli acquisti verdi Green Public Procurement (GPP) con l'utilizzo dei criteri ambientali minimi (CAM) sempre allo scopo di virare verso un'amministrazione a basso impatto di carbonio.
9/Doc. VIII, n. 8/44. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
nell'ottica di una complessiva strategia di prevenzione della produzione del rifiuto e di riduzione della frazione indifferenziata, la Camera dei deputati ha utilmente intrapreso un percorso di efficientamento delle proprie sedi e uffici dotando la quasi totalità dei locali di appositi contenitori dedicati alla raccolta differenziata, opportunamente suddivisi per le diverse categorie merceologiche e incentivando un conferimento attivo e consapevole presso i punti di raccolta;
a fronte dell'installazione diffusa di contenitori dedicati, si registra talvolta un uso scorretto o promiscuo dei medesimi da parte dell'utenza, circostanza che altera l'omogeneità dei materiali conferiti e rischia di compromettere l'efficacia dell'intera filiera del riciclo, vanificando gli sforzi logistici ed economici profusi dall'Amministrazione parlamentare;
il monitoraggio sistematico e la raccolta puntuale dei dati quantitativi e qualitativi relativi ai rifiuti prodotti e alla percentuale di raccolta differenziata ottenuta consentono di verificare il raggiungimento di elevati standard di economia circolare e di valutare eventuali interventi correttivi volti ad ottimizzare i risultati attesi;
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a potenziare e razionalizzare, attraverso la definizione di specifici capitoli di spesa nel bilancio della Camera dei deputati, i servizi dedicati alla raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti prodotti all'interno delle proprie sedi e strutture, garantendo l'ottimizzazione logistica dei contenitori all'uopo preposti;
a promuovere ed attuare periodiche azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai deputati, al personale della Camera, ai dipendenti dei Gruppi parlamentari e ai visitatori esterni, evidenziando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti al fine di eliminare il fenomeno dell'uso promiscuo dei contenitori e incrementare le percentuali di raccolta differenziata;
a definire un sistema strutturato di tracciamento e monitoraggio dei flussi di rifiuti generati e avviati a recupero, disponendo la pubblicazione annuale sul portale telematico istituzionale della Camera dei deputati di un report dettagliato recante i risultati percentuali di raccolta differenziata conseguiti.
9/Doc. VIII, n. 8/45. Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
i trasporti urbani per mezzo di veicoli a motore privati, producono una serie di criticità relative al sovraffollamento delle strade e delle aree pubbliche, al peggioramento della qualità dell'aria;
le patologie respiratorie, specie nei minori residenti nelle grandi città, sono in costante aumento proprio per l'esposizione ai principali agenti inquinanti;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto rilancio», allo scopo di favorire il decongestionamento del traffico delle aree urbane, ha previsto, per le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, misure finalizzate alla riduzione del ricorso al mezzo di trasporto pubblico privato individuale. Tra le previsioni: l'obbligo di adottare annualmente il PSCL – piano spostamenti casa lavoro, la nomina di un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisioni, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;
a maggio 2021 sono state adottate le disposizioni attuative della norma citata, tra cui le attribuzioni e i compiti del mobility manager sia aziendale sia di area;
i palazzi della Camera dei deputati, rappresentano la sede di lavoro per migliaia di persone ogni giorno;
negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente i lavoratori che hanno fatto una scelta di mobilità necessariamente intermodale, favorendo l'uso dei mezzi pubblici e dei mezzi quali monopattini, biciclette e altri mezzi di mobilità economicamente e ambientalmente più sostenibile, come alternativa all'uso dell'automobile privata, anche alla luce delle scelte di mobilità assunte dal Comune di Roma e che influenzano le scelte di mobilità di coloro che devono recarsi al centro di Roma ogni giorno;
lo scorso 23 aprile 2025 l'Ufficio di Presidenza ha approvato, tra le altre, una modifica al Regolamento interno dei Servizi e del Personale che riguardo alle competenze del Servizio Sicurezza (articolo 32, nuova lettera m)) dispone che tale Servizio cura: «il piano della mobilità, compresa la gestione delle aree di sosta nella disponibilità della Camera»;
la Camera ha già avviato la somministrazione di specifici questionari al personale per consentire una prima analisi degli spostamenti dei dipendenti, al fine di individuare il bacino di utenza, favorire ed implementare specifiche misure di incentivo alla mobilità sostenibile;
nei ruoli della Camera, a partire dal 2021, sono entrati circa 360 unità di personale di nuovo ordinamento e a breve sarà assunto nuovo personale e nuovi bandi di reclutamento stanno per essere deliberati dall'Ufficio di Presidenza,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad aggiornare e a rendere noto a tutti i dipendenti della Camera dei deputati, dei collaboratori dei Gruppi parlamentari nonché dei dipendenti delle aziende che prestano i proprio servizi presso i Palazzi della Camera, il Piano di spostamenti casa/lavoro, in analogia alla normativa vigente per aziende e pubbliche amministrazioni sopra i 100 dipendenti che tenga conto delle specificità delle attività di supporto alla funzione parlamentare e che abbia riguardo alle esigenze, delle e dei dipendenti, anche di nuovo ordinamento, di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano presso le sedi della Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/46. Iaria, Sergio Costa.
La Camera,
premesso che:
l'uguaglianza di genere, oltre ad essere un diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale, rappresenta un principio cardine dell'Unione europea, nonché un principio chiave di tutti i diritti;
l'uguaglianza di genere è altresì uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile per garantire equità e sviluppo sociale ed economico: in particolare l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 è relativo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment delle donne mentre l'obiettivo 16 ambisce a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli;
i progressi verso la realizzazione di una effettiva uguaglianza di genere sono lenti e profondi divari persistono ancora nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;
durante le ultime elezioni politiche le candidate componevano il 44,3 per cento del totale, valore conforme alle quote definite dalla legge elettorale che prevede che nessun genere risulti rappresentato oltre il 60 per cento; tuttavia, le donne elette sono in tutto 200 sul totale di 600 seggi elettivi del parlamento nella XIX legislatura, con una percentuale del 33 per cento; con il 33 per cento la quota delle donne elette è scesa sensibilmente per la prima volta dalla XIII legislatura, con una riduzione di 3 punti percentuali proprio alla Camera dei deputati;
dalla XIII legislatura (tra il 1996 e il 2001) fino alla XVIII (dal 2018 al 2022) si è registrato un andamento in crescita, passando nella Camera dall'11,13 per cento al 35,71 per cento e nel Senato dall'8 per cento al 34,69 per cento;
a partire dal 2020, il Parlamento europeo organizza ogni anno la settimana dell'uguaglianza di genere, una occasione per fare il punto sui risultati conseguiti e individuare nuove misure per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze e garantire l'uguaglianza di genere,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a promuovere, in occasione della settimana europea dell'uguaglianza di genere, nell'ambito degli eventi di promozione delle attività culturali ospitate regolarmente dalla Camera dei deputati, iniziative volte a promuovere il dibattito e l'approfondimento sui temi legati all'uguaglianza di genere, e ai diritti delle donne in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica.
9/Doc. VIII, n. 8/47. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e identità di genere è l'insieme dei pregiudizi e/o comportamenti che inducono all'esclusione, alla condanna, alla negazione dei diritti, finanche alla violenza, nei confronti di tutti coloro che non sono riconducibili al modello stereotipato dominante in tema di sessualità e genere;
la lotta contro ogni forma di intolleranza e discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ+, rappresenta una priorità in materia di tutela e promozione dei diritti umani per ogni istituzione nazionale e internazionale;
con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, è stata istituita la Giornata internazionale contro l'omofobia, che ricade ogni anno il 17 maggio, con l'intento di informare e sensibilizzare sul tema della lotta contro le discriminazioni e del contrasto ad ogni forma di violenza;
la Giornata commemora la scelta storica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di rimuovere l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, ponendo così fine a una classificazione insensata e segnando l'inizio di un cambiamento culturale e sociale sulla strada dell'uguaglianza e della pari dignità dei cittadini;
la Giornata, in piena sintonia con i principi fondamentali e i valori della Costituzione italiana, che all'articolo 3 afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (...)», costituisce un'importante occasione di riflessione per le istituzioni e per il Paese intero;
la Strategia nazionale LGBT+ 2022-2027, inizialmente adottata per il periodo 2022-2025 e prorogata con decreto Rep. n. 357 del 30 dicembre 2025 del Direttore Generale dell'UNAR, è stata estesa al fine di consentire il completamento e il consolidamento delle azioni già avviate, evitare soluzioni di discontinuità nelle politiche di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assicurare un allineamento temporale con i cicli di programmazione europei e nazionali; essa costituisce lo strumento di riferimento per promuovere una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere, rafforzando la tutela dei diritti delle persone LGBT+ e la parità di trattamento in un'ottica di piena inclusione, in coerenza con le convenzioni internazionali, le indicazioni dell'Unione europea e i principi costituzionali;
la predetta Strategia rappresenta un passo significativo nell'impegno dell'UE per garantire i diritti e l'uguaglianza di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali; tale strategia si basa su una consultazione approfondita con le parti interessate, inclusi i membri della comunità LGBTIQ+, le organizzazioni della società civile e gli esperti;
in coerenza con la Strategia europea e le convenzioni internazionali e la Costituzione Italiana, la Strategia nazionale LGBT+ 2022-2027 costituisce lo strumento per rafforzare la tutela dei diritti delle persone LGBTIQ+ e promuovere la parità di trattamento e la non discriminazione nell'ottica della piena inclusione di tutte le persone;
proprio con riguardo alla predetta Strategia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Trentacinque anni fa l'Organizzazione mondiale della sanità decise di rimuovere l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, ponendo così fine a una classificazione insensata e segnando l'inizio di un cambiamento culturale e sociale sulla strada della pari dignità dei cittadini. I dati più recenti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ci ricordano tuttavia che il cammino da percorrere contro le discriminazioni è ancora lungo. Troppe persone sono ancora vittime di episodi di bullismo a causa del proprio orientamento sessuale, di violenze, spesso consumate nel silenzio degli ambienti familiari, vivono nel timore di poter essere se stessi. Contrastare ogni forma di emarginazione è un dovere sancito dalla Costituzione, rafforzato dagli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale. Un principio che deve vivere nella realtà quotidiana, patrimonio comune che deve vedere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile di ciascuno. Il tema della Giornata odierna – il potere delle comunità – richiama al valore del vivere insieme, con rispetto. Una comunità inclusiva sa di dover proteggere le differenze per costruire una società più giusta e più coesa, ampliando così la libertà di tutti»,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a promuovere, in occasione della settimana in cui ricorre la Giornata internazionale contro l'omofobia, nell'ambito degli eventi di promozione delle attività culturali ospitate regolarmente dalla Camera dei deputati, iniziative di sensibilizzazione e formazione volte a promuovere il dibattito e l'approfondimento sui temi legati al contrasto verso ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
9/Doc. VIII, n. 8/48. Sportiello.
La Camera,
la violenza di genere indica tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone, comprese quelle discriminate in base al sesso;
la normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, fino alla legge sulle «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere», risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime;
la normativa, aggiornata con la legge n. 69 del 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante «sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica»;
sono stati inoltre messi in campo molteplici interventi per contrastare quella che è divenuta una vera piaga sociale. Infatti sono state stanziate a livello nazionale le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, per la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, per la valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, nonché un inasprimento della disciplina penale;
anche sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare il sostegno alle vittime, task force e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice, creazione di sportelli di ascolto;
la Camera dei deputati lo scorso anno è stata diretta spettatrice di una vicenda molto dolorosa che ha riguardato la sua comunità, quella di una donna che svolgeva la sua funzione di ufficiale di pubblica sicurezza per la nostra istituzione, uccisa da un suo collega con inaudita violenza;
la vicenda ha scosso gli animi di tutti, facendo nascere nella coscienza comune la domanda se in qualche modo questa tragedia poteva essere evitata e cioè se all'interno di questa istituzione, da modello per l'esterno, si possano adottare misure specifiche per prevenire situazioni di questo tipo e quindi contrastare la violenza di genere;
tra i possibili interventi, si potrebbe prevedere l'istituzione nei locali della Camera di uno sportello che offra assistenza e sostegno, magari fornita da associazioni di volontariato attive sul problema, a chi viva in una condizione di vessazione o sia vittima di atti di discriminazione e di violenza di genere di natura psicologica, fisica, economica, domestica, intra ed extrafamiliare;
la promozione di questo sportello oltre ad aiutare le possibili vittime all'interno di questa istituzione, può servire anche come modello da replicare nelle altre pubbliche amministrazioni e nelle realtà aziendale, al fine di favorire in maniera ferma e corale il contrasto a uno dei fenomeni purtroppo più in crescita nella nostra società, stando alle cronache giudiziarie, quale la violenza di genere,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di istituire negli spazi della Camera dei deputati, uno sportello anti violenza di genere, aperto al pubblico, attraverso il supporto di Associazioni specializzate su questa tematica.
9/Doc. VIII, n. 8/49. Ascari, Morfino.
La Camera,
la violenza di genere indica tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone, comprese quelle discriminate in base al sesso;
la normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, fino alla legge sulle «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere», risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime;
la normativa, aggiornata con la legge n. 69 del 2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante «sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica»;
sono stati inoltre messi in campo molteplici interventi per contrastare quella che è divenuta una vera piaga sociale. Infatti sono state stanziate a livello nazionale le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, per la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, per la valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, nonché un inasprimento della disciplina penale;
anche sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare il sostegno alle vittime, task force e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice, creazione di sportelli di ascolto;
la Camera dei deputati lo scorso anno è stata diretta spettatrice di una vicenda molto dolorosa che ha riguardato la sua comunità, quella di una donna che svolgeva la sua funzione di ufficiale di pubblica sicurezza per la nostra istituzione, uccisa da un suo collega con inaudita violenza;
la vicenda ha scosso gli animi di tutti, facendo nascere nella coscienza comune la domanda se in qualche modo questa tragedia poteva essere evitata e cioè se all'interno di questa istituzione, da modello per l'esterno, si possano adottare misure specifiche per prevenire situazioni di questo tipo e quindi contrastare la violenza di genere;
tra i possibili interventi, si potrebbe prevedere l'istituzione nei locali della Camera di uno sportello che offra assistenza e sostegno, magari fornita da associazioni di volontariato attive sul problema, a chi viva in una condizione di vessazione o sia vittima di atti di discriminazione e di violenza di genere di natura psicologica, fisica, economica, domestica, intra ed extrafamiliare;
la promozione di questo sportello oltre ad aiutare le possibili vittime all'interno di questa istituzione, può servire anche come modello da replicare nelle altre pubbliche amministrazioni e nelle realtà aziendale, al fine di favorire in maniera ferma e corale il contrasto a uno dei fenomeni purtroppo più in crescita nella nostra società, stando alle cronache giudiziarie, quale la violenza di genere,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad avviare iniziative volte a promuovere la conoscenza di strumenti già esistenti in tema di contrasto alla violenza di genere, quale tra l'altro il numero gratuito di pubblica utilità 1522, curato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/Doc. VIII, n. 8/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Morfino.
La Camera,
premesso che:
la manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Questa costituisce un'efficace misura per gestire e tentare di risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento, specie considerando che l'attesa per l'arrivo dei soccorsi può rivelarsi fatale, pertanto solo un intervento tempestivo di chi sia in grado di praticare correttamente la manovra può consentire la risoluzione dell'ostruzione;
si tratta, in particolare, di una manovra salvavita che può e deve essere praticata anche da persone senza preparazione sanitaria, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari;
la suddetta manovra grazie a piccoli corsi che sono tenuti, anche gratuitamente, da numerose associazioni che si avvalgono di personale sanitario specializzato, è oggi insegnata al personale impiegato all'interno delle scuole, di molte istituzioni pubbliche o private dove è presente la mensa e/o dove si consumano alimenti e bevande, coinvolgendo alunni, utenti, personale amministrativo e docenti;
tra i possibili interventi, si potrebbe prevedere la promozione e la frequentazione periodica di corsi di disostruzione delle vie respiratorie anche al personale addetto della Camera, che coinvolga obbligatoriamente tutto il personale che somministra alimenti e bevande, ma – in via facoltativa – anche deputati e personale amministrativo, ivi inclusi i collaboratori, al fine di garantire la corretta e piena conoscenza di tale tecnica di sicurezza salvavita;
si badi che la promozione di un simile corso di formazione è già stato in passato organizzato nell'altro ramo del Parlamento, a riprova della consapevolezza dell'importanza di adeguare il livello di conoscenza di tutti a quanto raccomandato nelle Linee guida del Ministero della salute in materia di prevenzione e trattamento del soffocamento a tavola,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di organizzare dei corsi di formazione teorico-pratica in materia di disostruzione delle vie respiratorie per tutto il personale impiegato all'interno degli uffici della Camera, che sia rivolto in primis a tutto il personale che somministra alimenti e bevande, ed anche ai deputati e al personale amministrativo, ivi inclusi i collaboratori, al fine di garantire la corretta e piena conoscenza di tale tecnica di sicurezza salvavita.
9/Doc. VIII, n. 8/50. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il prossimo 2 agosto 2025 ricorre il quarantacinquesimo anniversario della strage di Bologna, che causò la morte di 85 persone e provocò immani sofferenze tra i familiari e gli amici, nella città di Bologna come nel resto del Paese, marcando un segno indelebile nella coscienza civile del nostro popolo;
la strage di Bologna era certamente iscritta in una strategia che mirava a destabilizzare le istituzioni e rappresenta il simbolo della disumanità del terrorismo, dell'attacco sferrato al cuore della democrazia italiana e della risposta, ferma e solidale, che la società e lo Stato seppero dare agli eversori assassini;
la sua matrice neofascista è stata accertata dalle conclusioni giudiziarie cui si è approdati nel corso di questi anni e che hanno portato alla condanna definitiva dei due terroristi Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, neofascisti appartenenti ai NAR, riconosciuti definitivamente colpevoli, assieme a Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini – terroristi finanziati da Licio Gelli e coperti dai servizi segreti –. Il cosiddetto «quinto uomo» è stato Paolo Bellini, altro personaggio importante per la realizzazione del piano terroristico, per il quale solo qualche giorno fa la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per concorso in strage;
come ha ricordato il Capo dello Stato, il Presidente Mattarella, in occasione della commemorazione tenuta lo scorso anno, il 2 agosto 1980 ha lasciato un segno indelebile «nella identità della Repubblica e nella coscienza del popolo italiano. La memoria non è soltanto un dovere ma è l'espressione consapevole di quella cittadinanza espressa nei valori costituzionali che la violenza terroristica voleva colpire e abbattere»,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di organizzare durante la giornata e nei giorni precedenti, iniziative di vario genere, tra cui mostre fotografiche, incontri e dibattiti, per commemorare la strage del 2 agosto e mantenere viva la memoria, promuovendo la cultura della legalità e della pace.
9/Doc. VIII, n. 8/51. Giuliano, Ascari.
La Camera,
premesso che:
la promozione di un livello sempre maggiore di trasparenza e di conoscenza delle attività istituzionali concorre a garantire le funzioni fondamentali di una politica sana orientata al bene comune nonché a rafforzare, tramite il rapporto con i cittadini, la partecipazione democratica;
in quest'ottica, una effettiva regolamentazione a livello nazionale delle lobby e dei portatori di interesse può contribuire a consolidare significativamente la massima conoscibilità dei processi decisionali inerenti all'attività dei decisori pubblici;
regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari risponde a una duplice esigenza: da un lato, orientare la formazione della decisione del legislatore alla tutela della concorrenza, conformandola ai princìpi di pubblicità, trasparenza e partecipazione democratica e migliorando la qualità della regolazione; dall'altro, fornire un efficace strumento per la prevenzione e la lotta alla corruzione e per evitare e combattere i conflitti di interesse e il traffico illecito di influenze, assicurando il diritto-dovere, costituzionalmente garantito, della partecipazione della società civile ai processi decisionali;
per rispondere a tale esigenza di trasparenza istituzionale, la Camera dei deputati ha approvato nel 2016 uno specifico regolamento sui rappresentanti di interessi e il relativo codice di condotta, cui ha fatto seguito la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017, recante «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati», istitutiva del relativo «Registro», al quale sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera;
tale registro, nonostante le condivisibili finalità, ha mostrato numerosi limiti nel disciplinare in maniera effettiva l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati nelle sue sedi, a causa della parzialità delle informazioni rese disponibili, così come dei dati comunicati sull'attività e sui soggetti che la pongono in essere, facendo emergere la necessità di regole più stringenti e di una struttura di controllo più condivisibile;
il rapporto 2025 sullo Stato di diritto in Italia, di recente pubblicazione, ha contestato al nostro Paese l'assenza di progressi su alcune delle raccomandazioni chiave espresse l'anno passato, in particolare sulle norme per regolare il conflitto d'interesse e le lobby, compresa l'istituzione del registro nazionale,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a promuovere, nelle more dell'approvazione di una legislazione nazionale regolatrice dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, una riforma dell'attuale regolamento sui rappresentanti di interessi e del relativo codice di condotta adottato dalla Camera dei deputati, al fine di garantire, attraverso controlli più mirati, stringenti ed effettivi sulle informazioni fornite, la massima conoscibilità dei processi decisionali inerenti all'attività dei decisori pubblici, nonché il più alto livello di trasparenza e partecipazione alle decisioni pubbliche, con l'obiettivo di addivenire quanto prima ad una disciplina nazionale della materia.
9/Doc. VIII, n. 8/52. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Baldino, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
la promozione di un livello sempre maggiore di trasparenza e di conoscenza delle attività istituzionali concorre a garantire le funzioni fondamentali di una politica sana orientata al bene comune nonché a rafforzare, tramite il rapporto con i cittadini, la partecipazione democratica;
in quest'ottica, una effettiva regolamentazione a livello nazionale delle lobby e dei portatori di interesse può contribuire a consolidare significativamente la massima conoscibilità dei processi decisionali inerenti all'attività dei decisori pubblici;
regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari risponde a una duplice esigenza: da un lato, orientare la formazione della decisione del legislatore alla tutela della concorrenza, conformandola ai princìpi di pubblicità, trasparenza e partecipazione democratica e migliorando la qualità della regolazione; dall'altro, fornire un efficace strumento per la prevenzione e la lotta alla corruzione e per evitare e combattere i conflitti di interesse e il traffico illecito di influenze, assicurando il diritto-dovere, costituzionalmente garantito, della partecipazione della società civile ai processi decisionali;
per rispondere a tale esigenza di trasparenza istituzionale, la Camera dei deputati ha approvato nel 2016 uno specifico regolamento sui rappresentanti di interessi e il relativo codice di condotta, cui ha fatto seguito la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017, recante «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati», istitutiva del relativo «Registro», al quale sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera;
tale registro, nonostante le condivisibili finalità, ha mostrato numerosi limiti nel disciplinare in maniera effettiva l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati nelle sue sedi, a causa della parzialità delle informazioni rese disponibili, così come dei dati comunicati sull'attività e sui soggetti che la pongono in essere, facendo emergere la necessità di regole più stringenti e di una struttura di controllo più condivisibile;
il rapporto 2025 sullo Stato di diritto in Italia, di recente pubblicazione, ha contestato al nostro Paese l'assenza di progressi su alcune delle raccomandazioni chiave espresse l'anno passato, in particolare sulle norme per regolare il conflitto d'interesse e le lobby, compresa l'istituzione del registro nazionale,
invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza
a valutare l'opportunità di avviare un'istruttoria volta a svolgere un'analisi comparativa tra la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi vigente nell'ordinamento interno della Camera e le disposizioni contenute nel disegno di legge S. 1780, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 29 gennaio 2026 in prima lettura e attualmente all'esame del Senato, evidenziandone gli aspetti più rilevanti, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alla Camera dei deputati dall'articolo 64 della Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 8/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Baldino, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
la violenza di genere indica tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone, comprese quelle discriminate in base al sesso;
in quest'ultimo anno sono stati diversi i casi di cronaca di femminicidio che hanno colpito il nostro Paese da Nord a Sud, senza distinzione di latitudine, lasciando spazio a riflessioni sempre più profonde sulle cause che generano questo fenomeno criminale;
l'altro elemento che è emerso in questi mesi, soprattutto dopo l'ultimo terribile caso di femminicidio ad Afragola, e che è stato sottolineato da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, riguarda l'età degli autori di questi crimini, riconducibili a una fascia generazionale sempre più giovane;
anche Save the Children nel 2024 ha pubblicato un rapporto: «Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza» interrogandosi in particolare su come vengono vissute le relazioni sentimentali nell'adolescenza. Dai dati raccolti, in collaborazione con Ipsos, è emerso che il 30 per cento degli adolescenti sostiene che la gelosia è un segno di amore. Il 17 per cento delle ragazze e dei ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, pensa possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto. Inoltre il 65 per cento delle ragazze e ragazzi, che tra gli intervistati che avevano già avuto una relazione, dichiara di aver subìto dal partner almeno un comportamento di controllo, come la richiesta di non accettare contatti da qualcuno/a sui social (42 per cento); di non uscire più con delle persone (40 per cento); di poter controllare i propri profili sui social (39 per cento); di non vestirsi in un determinato modo (32 per cento); fino al sentirsi dire, in un momento di difficoltà, che il partner avrebbe commesso un gesto estremo facendosi del male (25 per cento);
il quadro attuale suggerisce, dunque, la necessità e l'urgenza di porre con più forza attenzione su un fenomeno che è prima di tutto culturale, sensibilizzando e coinvolgendo giovani e giovanissimi e promuovendo un dibattito costruttivo su una tematica che inevitabilmente è, e deve essere, al centro del loro processo di maturazione. Tutto il Sistema Paese, dalle scuole ad ogni Istituzione pubblica, non solo con funzioni pedagogiche, dovrebbe essere coinvolta in questa attività di educazione e rieducazione dei ragazzi, se si vuole correggere realmente quella distorsione nelle relazioni uomo-donna che sta condizionando inevitabilmente i rapporti nella società civile;
la Camera dei deputati, soprattutto dalla scorsa legislatura ha voluto, attraverso moltissime iniziative, diffondere all'esterno dei suoi palazzi, messaggi positivi, contribuendo a livello culturale a una crescita della società civile dove la violenza, non solo quella di genere, ma in tutte le sue forme non trovi più cittadinanza nel nostro Paese,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di promuovere di proseguire le iniziative che coinvolgono le scuole, in particolare quelle secondarie, volte a sensibilizzare sul tema del femminicidio, ma soprattutto che stimolino una riflessione su una corretta relazione uomo/donna.
9/Doc. VIII, n. 8/53. Morfino.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati, oltre ad essere la sede di uno dei due rami del Parlamento, custodisce un rilevantissimo patrimonio artistico, architettonico, storico e documentale, frutto di secoli di storia istituzionale e civile;
il complesso edilizio di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi collegate (Palazzo San Macuto, Palazzo Theodoli-Bianchelli, Complesso di Vicolo Valdina, Palazzo dei Gruppi parlamentari, e altro) comprende beni di interesse artistico e culturale tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), tra cui opere d'arte, arredi storici, decorazioni murali, tappezzerie, librerie, carte geografiche, documenti e archivi di alto valore storico e culturale;
molte delle opere presenti – tra cui affreschi, dipinti, sculture, stucchi, vetrate artistiche e manufatti lignei – sono opera di importanti artisti italiani, come Ernesto Basile, Aristide Sartorio, Giovanni Grassi, Domenico Bruschi e altri;
alcuni ambienti monumentali, come la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro, la Sala del Mappamondo e la stessa Aula parlamentare, costituiscono un unicum architettonico, artistico e simbolico del patrimonio nazionale;
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Camera è un dovere non solo nei confronti della memoria storica e identitaria della Repubblica, ma anche nell'ottica dell'accessibilità pubblica e della trasparenza democratica;
l'articolo 9 della Costituzione impone alla Repubblica di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», principio che deve trovare concreta applicazione anche negli organi costituzionali;
la tutela dei beni culturali comporta non solo la loro conservazione materiale, ma anche attività costanti di catalogazione, studio, manutenzione preventiva, restauro e gestione;
risulterebbe auspicabile un aggiornamento periodico del censimento, della digitalizzazione e della valorizzazione multimediale del patrimonio artistico della Camera, in collaborazione con il Ministero della cultura, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e altre istituzioni specialistiche;
sarebbe opportuno prevedere anche l'adozione di un Piano pluriennale di manutenzione programmata per prevenire fenomeni di degrado dovuti all'uso continuativo, all'inquinamento o alla vetustà dei materiali;
l'apertura alla cittadinanza, mediante visite guidate, mostre tematiche e attività divulgative, rappresenta un'importante forma di valorizzazione e condivisione del patrimonio storico, artistico e culturale della Repubblica;
in molte sedi parlamentari europee esistono strutture permanenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, dotate di personale tecnico-scientifico, archivi digitali, piani conservativi aggiornati e una costante attività editoriale e divulgativa;
l'elevato interesse di alcune delle opere custodite all'interno delle sedi della Camera dei deputati ne rende auspicabile una possibile fruizione anche in altre sedi pubbliche,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a promuovere una ricognizione completa, aggiornata e digitalizzata del patrimonio artistico, architettonico e documentale custodito nelle sedi della Camera dei deputati, in collaborazione con il Ministero della Cultura, gli istituti centrali competenti ed eventuali altre istituzioni specialistiche, prevedendo l'apposizione, in prossimità di ogni opera esposta, di un supporto esplicativo con le principali informazioni relative alla stessa;
ad adottare un Piano triennale di manutenzione e tutela conservativa, comprendente:
interventi programmati di restauro e pulitura;
controllo microclimatico degli ambienti di particolare pregio;
misure preventive contro l'usura, l'umidità e l'inquinamento;
adeguamento degli impianti tecnici compatibilmente con la tutela architettonica;
a valutare l'istituzione di un «Servizio per il patrimonio culturale della Camera dei deputati», composto da esperti in storia dell'arte, archivistica, restauro e catalogazione, con compiti di studio e valorizzazione permanente del patrimonio storico, artistico e culturale;
a rafforzare le già presenti attività di valorizzazione culturale, attraverso:
mostre tematiche temporanee, anche con cataloghi digitali;
pubblicazioni scientifiche e divulgative sui beni e sulla storia dell'istituzione;
ampliamento delle visite guidate tematiche e percorsi museali all'interno dei palazzi;
collaborazione con scuole, università e istituzioni culturali;
esposizione delle opere di maggior prestigio anche in siti esterni alla Camera dei deputati, previa adeguata valutazione di fattibilità con gli organismi competenti;
a garantire il rispetto e l'applicazione delle norme di tutela previste dal Codice dei beni culturali, anche nelle attività di ristrutturazione, ampliamento o riallestimento degli spazi;
a potenziare la trasparenza, l'accessibilità e la fruizione pubblica del patrimonio storico, artistico e culturale della Camera dei deputati, implementando le funzionalità e i contenuti della piattaforma digitale dedicata, al fine di: consentire a cittadini, studiosi e scuole di fruire di visite virtuali immersive e multilingua, percorsi didattici tematici interattivi e schede critiche arricchite da documenti d'archivio digitalizzati; favorire l'inclusione digitale e culturale, mediante l'utilizzo di strumenti adeguati per ipovedenti, sottotitoli e traduzioni LIS per i contenuti video; promuovere la partecipazione civica e il senso di appartenenza alla storia repubblicana, facendo emergere il valore della sede parlamentare non solo come luogo istituzionale, ma come parte integrante del patrimonio culturale della Nazione;
a favorire, in un'ottica di massima diffusione culturale, la movimentazione e il prestito temporaneo delle opere d'arte e dei beni culturali custoditi nelle sedi della Camera dei deputati per l'esposizione in mostre ed eventi di alto valore culturale e istituzionale, in collaborazione con il Ministero della cultura e le principali istituzioni museali nazionali e internazionali, nel rispetto delle primarie esigenze di conservazione e sicurezza e delle misure necessarie per garantirne l'integrità.
9/Doc. VIII, n. 8/54. Sergio Costa, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera dei deputati ha intrapreso, con determinazione e risultati significativi, un costante percorso di digitalizzazione dei procedimenti parlamentari, volto a incrementare l'efficienza, la trasparenza e la rapidità dell'attività legislativa e ispettiva;
l'attuale sistema di gestione documentale digitale costituisce un presidio fondamentale per la modernizzazione dell'istituzione, consentendo una maggiore tracciabilità delle fasi del procedimento e una riduzione degli oneri cartacei, in linea con gli standard tecnologici richiesti alle pubbliche amministrazioni d'avanguardia;
nonostante tale virtuoso processo, permangono ambiti in cui il deposito degli atti non risulta ancora pienamente integrato nei flussi digitali;
in particolare, il deposito delle risoluzioni segue ancora procedure che impediscono una completa digitalizzazione del percorso dell'atto, limitando l'efficacia del monitoraggio e la rapidità di consultazione da parte degli uffici competenti;
la necessità di un controllo interno tempestivo e rigoroso sui testi parlamentari richiede un'uniformità dei formati e delle modalità di deposito;
l'estensione del deposito digitale anche alle risoluzioni permetterebbe un allineamento necessario per garantire la piena tracciabilità, l'archiviazione sicura e l'analisi immediata del contenuto degli atti, elementi indispensabili per l'ottimizzazione del lavoro parlamentare;
la transizione verso un modello di un parlamento totalmente digitale non rappresenta solo una scelta di semplificazione procedurale, ma costituisce una garanzia di integrità del dato e di omogeneità nella gestione documentale dell'intera attività della Camera,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:
a dare ulteriore impulso al processo di digitalizzazione in essere presso la Camera dei deputati, prevedendo, con la massima urgenza, l'estensione delle procedure di deposito digitale anche agli atti di indirizzo, con particolare riferimento alle risoluzioni;
a promuovere le necessarie integrazioni tecnologiche volte a consentire il deposito, la gestione, il controllo interno e l'archiviazione esclusivamente digitale degli atti, eliminando le residue procedure cartacee e garantendo così l'omogeneità dei flussi documentali tra tutti gli atti parlamentari;
a semplificare il sistema di gestione della fase emendativa digitale attraverso la comunicazione non solo delle scadenze interne per mezzo del Servizio notifica Iniziativa parlamentare allegando i testi ad esse correlate;
ad assicurare che l'implementazione di tali sistemi di digitalizzazione integrata garantisca i più elevati standard di sicurezza, tracciabilità e accessibilità dei testi, a beneficio di un più efficace controllo interno e di una maggiore efficienza operativa dell'amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 8/55. Alifano, Quartini.
La Camera,
premesso che:
le quotidiane attività operative, tecniche e amministrative necessarie al funzionamento della Camera dei deputati generano inevitabilmente un'impronta ecologica, con specifico riferimento ai consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materie prime, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas a effetto serra;
il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), istituito dal Regolamento (CE) n. 1221/2009, rappresenta lo standard metodologico più elevato e rigoroso a livello europeo per la valutazione, la gestione e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, integrando i requisiti con la norma internazionale ISO 14001:2015,
l'avvio di un percorso virtuoso volto al costante monitoraggio e al progresso delle prestazioni ambientali della Camera, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale dedicato alle sedi parlamentari e agli uffici ad esse collegati, consentirebbe di ottimizzare i costi operativi, ridurre i consumi energetici e idrici, abbattere gli sprechi alimentari e dimostrare in modo tangibile la coerenza dell'Istituzione rispetto ai traguardi europei di neutralità carbonica;
il conseguimento di tale obiettivo richiede l'individuazione di una rigorosa metodologia di calcolo degli indicatori ambientali e dell'impronta carbonica, volta a favorire l'integrazione di criteri di sostenibilità e di economia circolare anche nelle attività di supporto logistico e amministrativo, quali la mobilità e i trasporti, gli appalti pubblici verdi (green procurement) e la gestione dei rifiuti, sulla base del modello già realizzato con successo dal Parlamento europeo;
la trasparenza nei confronti dei cittadini appare utilmente perseguibile attraverso la pubblicazione annuale, sul portale telematico della Camera, di un rapporto annuale di sostenibilità ambientale facilmente accessibile che dia conto dei risultati effettivamente conseguiti,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a favorire l'avvio delle procedure necessarie all'introduzione e all'implementazione di un sistema di gestione ambientale interno alla Camera dei deputati, basato sul modello comunitario EMAS e conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 14001:2015, al fine di perseguire l'integrazione dei principi di sostenibilità nelle proprie attività operative, tecniche e amministrative.
9/Doc. VIII, n. 8/56. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
il diritto di cronaca e la possibilità di documentare l'attività parlamentare costituiscono strumenti essenziali per garantire la trasparenza delle istituzioni e un'efficace informazione dei cittadini;
gli operatori dell'informazione accreditati presso la Camera dei deputati svolgono quotidianamente un'attività fondamentale di documentazione e divulgazione dei lavori parlamentari;
attualmente gli spazi destinati alle riprese video e alle interviste risultano, in alcune giornate caratterizzate da un'intensa attività istituzionale, insufficienti rispetto alle esigenze operative, in particolare degli operatori di ripresa delle emittenti televisive, i quali necessitano di un'area in cui poter sostare in attesa dei parlamentari che intendano rendere dichiarazioni alla stampa, con conseguenti difficoltà nello svolgimento del loro lavoro;
una migliore organizzazione degli spazi, anche mediante l'individuazione di un'ulteriore area dedicata alle riprese, alle interviste e alla sosta operativa degli operatori di ripresa, consentirebbe di agevolare l'attività degli organi di informazione senza incidere sul regolare svolgimento dei lavori parlamentari,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
compatibilmente con le risorse disponibili, a valutare l'individuazione e l'allestimento di un ulteriore spazio, anche attraverso la rifunzionalizzazione di locali già esistenti o l'utilizzo di aree interne idonee, compreso l'atrio interno ove tecnicamente e organizzativamente possibile, da destinare alle riprese video, alle interviste e alla sosta operativa degli operatori di ripresa delle emittenti televisive accreditate presso la Camera dei deputati, affinché possano attendere i parlamentari che intendano rendere dichiarazioni e svolgere la propria attività in condizioni più funzionali, al fine di migliorarne le condizioni di lavoro e favorire una più efficace comunicazione dell'attività istituzionale.
9/Doc. VIII, n. 8/57. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il lavoro carcerario trasforma la pena detentiva in un'opportunità di riscatto. Infatti, i manufatti realizzati negli istituti penitenziari non sono semplici oggetti, ma strumenti di reinserimento sociale. Imparare un mestiere restituisce dignità personale e, secondo le statistiche, riduce il tasso di recidiva del 70 per cento. Partendo da queste statistiche e da questa visione, sono nati in molte carceri italiani laboratori che uniscono la riabilitazione sociale alla creazione di valore economico;
molti di questi laboratori operano peraltro su logiche di recupero, trasformando tessuti e materiali di scarto in prodotti di alta qualità, come nel caso delle borse «borseggi» nel carcere di Opera o dei capi del noto brand «Made in Carcere»;
gli istituti penitenziari che hanno creato queste cooperative sociali sono diversi. In Sicilia, per esempio, il concetto di «Made in Carcere» si declina in tre principali e rinomati progetti di economia carceraria, orientati al reinserimento lavorativo attraverso la produzione dolciaria artigianale e biologica. Tra i laboratori attivi: «Cotti in Fragranza» (Palermo), all'interno dell'Istituto Penale Minorile Malaspina, produce frollini, cioccolato e prodotti da forno (come colombe e panettoni); «Dolci Evasioni» (Siracusa), attivo dal 2003 nella Casa Circondariale di Siracusa (Cavadonna), il progetto è gestito dalla cooperativa sociale L'Arcolai, e sforna prodotti tipici siciliani biologici, senza glutine e a base di mandorle di Avola, «Pasta Galeotta» un progetto che unisce mondi professionali diversi, con paste fatte da grani antichi siciliani presso il pastificio allestito nella Casa di reclusione – Calogero Di Bona – Ucciardone di Palermo. In altre Regioni, a mero titolo esemplificativo, degne di nota sono la cooperativa sociale e un brand fondato da Luciana «Delle Donne» che opera nei penitenziari pugliesi, in particolare nel Carcere Borgo San Nicola di Lecce, offrendo una seconda opportunità di reinserimento lavorativo a donne detenute attraverso laboratori tessili;
a partire dal 6 dicembre 2023, presso i locali della Tabaccheria della Camera è in corso la vendita di gadget di diverse tipologie, dall'oggettistica ai prodotti culinari, in particolari durante le festività natalizie e pasquali, tutti contraddistinti dal logo della Camera dei deputati;
nell'ottica di promuovere all'interno della Camera dei deputati iniziative che abbiano finalità sociali, che attestino l'interesse di questa Istituzione a contribuire, unitamente a una efficace azione parlamentare, a diffondere i valori della legalità, della riabilitazione dei detenuti e del loro reinserimento all'interno della società,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare la possibilità di integrare l'elenco dei fornitori dei beni in vendita presso la tabaccheria della Camera, con le cooperative sociali promotrici dei progetti di manifattura nei penitenziari italiani.
9/Doc. VIII, n. 8/58. D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione per lo svolgimento di alcuni servizi di supporto, si avvale di società appaltate, quali l'Intersistemi Italia SpA che svolge attività di assistenza IT per i parlamentari, i Gruppi e i dipendenti della Camera tramite un presidio dedicato. Inoltre, tra servizi forniti, l'help desk si occupa di assistenza tecnica su dispositivi aziendali e privati, configurazioni di rete e sistemi di videoconferenza;
le persone impegnate in questo lavoro sono circa 27 e assicurano, tramite turnazione, una presenza giornaliera che va dalle otto del mattino alle venti di sera, estendibile oltre questo orario in caso di prolungamento dei lavori d'Aula;
questi tecnici lavorano per questa Istituzione da molto tempo grazie alla clausola di salvaguardia sociale che l'Amministrazione ad ogni cambio di appalto impone all'impresa subentrante, garantendo così loro una certa continuità occupazionale e, allo stesso tempo, assicurandosi personale consapevole e «tarato» sulle esigenze della realtà parlamentare;
le persone impiegate in questo servizio, collocato presso il Palazzo dei Gruppi, non rientra tra la categoria dei soggetti che possono accedere alla mensa, e non possono neanche utilizzare degli spazi all'interno per consumare alimenti portati da casa quando il turno sia coincidente o a ridosso con l'orario dei pasti. Sono costretti, quindi, a recarsi fuori dai Palazzi in ogni stagione, nel centro storico di Roma dove i ristoranti privilegiano una clientela prevalentemente turistica e non sempre abbordabile in termini economici;
considerato che questa Istituzione si è sempre posta a tutela dei lavoratori, favorendone il benessere di tutti, anche quelli non dipendenti dalla sua amministrazione ma stabilmente presenti nella sua realtà quotidiana,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare iniziative di competenza per individuare all'interno dei Palazzi un'area da dedicare al consumo dei pasti per il personale dell'Intersistemi Italia, magari attrezzandola con elettrodomestici di base (frigo e microonde) per il mantenimento o il riscaldamento dei cibi o, in alternativa, valutare l'opportunità, di riconoscere a questo personale l'accesso alla mensa, senza prevedere alcun contributo da parte dell'Amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 8/59. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione per lo svolgimento di alcuni servizi di supporto, si avvale di società appaltate, quali l'Intersistemi Italia SpA che svolge attività di assistenza IT per i parlamentari, i Gruppi e i dipendenti della Camera tramite un presidio dedicato. Inoltre, tra servizi forniti, l'help desk si occupa di assistenza tecnica su dispositivi aziendali e privati, configurazioni di rete e sistemi di videoconferenza;
le persone impegnate in questo lavoro sono circa 27 e assicurano, tramite turnazione, una presenza giornaliera che va dalle otto del mattino alle venti di sera, estendibile oltre questo orario in caso di prolungamento dei lavori d'Aula;
questi tecnici lavorano per questa Istituzione da molto tempo grazie alla clausola di salvaguardia sociale che l'Amministrazione ad ogni cambio di appalto impone all'impresa subentrante, garantendo così loro una certa continuità occupazionale e, allo stesso tempo, assicurandosi personale consapevole e «tarato» sulle esigenze della realtà parlamentare;
le persone impiegate in questo servizio, collocato presso il Palazzo dei Gruppi, non rientra tra la categoria dei soggetti che possono accedere alla mensa, e non possono neanche utilizzare degli spazi all'interno per consumare alimenti portati da casa quando il turno sia coincidente o a ridosso con l'orario dei pasti. Sono costretti, quindi, a recarsi fuori dai Palazzi in ogni stagione, nel centro storico di Roma dove i ristoranti privilegiano una clientela prevalentemente turistica e non sempre abbordabile in termini economici;
considerato che questa Istituzione si è sempre posta a tutela dei lavoratori, favorendone il benessere di tutti, anche quelli non dipendenti dalla sua amministrazione ma stabilmente presenti nella sua realtà quotidiana,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare iniziative di competenza per individuare all'interno dei Palazzi un'area da dedicare al consumo dei pasti per il personale delle ditte appaltatrici, eventualmente attrezzandola con elettrodomestici di base (frigo e microonde) per il mantenimento o il riscaldamento dei cibi.
9/Doc. VIII, n. 8/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
i terminali hardware presenti nelle aree comuni di palazzo Montecitorio risultano talvolta difficilmente accessibili ai deputati;
nel dettaglio, a più riprese è stata notata l'impossibilità di accedere celermente ai servizi online attraverso il dispositivo mobile personale, anche al fine di consentire la celere attività di stampa di materiale destinato ad essere utilizzato nelle sedute di Assemblea o Commissione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di implementare l'accessibilità, anche favorendo l'immediata connettività con i dispositivi mobili personali dei deputati, ai terminali hardware (quali computer e stampanti) predisposti ad uso comune dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/60. Pavanelli.
DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 (A.C. 3005)
A.C. 3005 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO I
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Capo I
CONTO DEL BILANCIO
Art. 1.
(Entrate)
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2025 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.188.132.031.515,93.
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2024 in euro 254.047.006.383,33, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2025.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2025 ammontano complessivamente a euro 245.269.073.641,36, così risultanti:
|
(in euro) |
||||
|
Somme versate |
Somme rimaste
|
Somme rimaste
|
Totale |
|
|
Accertamenti .................................................................... |
1.099.185.891.918,14 |
34.203.048.233,84 |
54.743.091.363,95 |
1.188.132.031.515,93 |
|
Residui attivi dell'esercizio 2024 .................................................................... |
46.949.701.563,98 |
16.380.750.265,48 |
139.942.183.778,09 |
203.272.635.607,55 |
|
245.269.073.641,36 |
||||
A.C. 3005 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Spese)
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2025 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.170.928.235.063,00.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2024 in euro 191.921.032.402,54, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2025.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2025 ammontano complessivamente a euro 197.198.584.194,19, così risultanti:
|
(in euro) |
|||
|
Somme pagate |
Somme rimaste
|
Totale |
|
|
Impegni .................................................................... |
1.109.922.837.729,37 |
61.005.397.333,63 |
1.170.928.235.063,00 |
|
Residui passivi dell'esercizio 2024 .................................................................... |
44.242.622.154,47 |
136.193.186.860,56 |
180.435.809.015,03 |
|
197.198.584.194,19 |
|||
A.C. 3005 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Avanzo della gestione di competenza)
1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2025, di euro 17.203.796.452,93, risulta stabilito come segue:
|
(in euro) |
||
|
Entrate tributarie .................................................................... |
661.930.284.240,38 |
|
|
Entrate extra-tributarie .................................................................... |
119.029.535.019,26 |
|
|
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti .................................................................... |
2.213.646.270,89 |
|
|
Accensione di prestiti .................................................................... |
404.958.565.985,40 |
|
|
Totale entrate .................................................................... |
1.188.132.031.515,93 |
|
|
Spese correnti .................................................................... |
751.204.567.301,78 |
|
|
Spese in conto capitale .................................................................... |
151.754.629.201,72 |
|
|
Rimborso di passività finanziarie .................................................................... |
267.969.038.559,50 |
|
|
Totale spese .................................................................... |
1.170.928.235.063,00 |
|
|
Avanzo della gestione di competenza .................................................................... |
17.203.796.452,93 |
|
A.C. 3005 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Situazione finanziaria)
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2025, di euro 437.502.954.843,60, risulta stabilito come segue:
|
(in euro) |
|||
|
Avanzo della gestione di competenza .................................................................... |
17.203.796.452,93 |
||
|
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2024 .................................................................... |
440.651.266.762,91 |
||
|
Diminuzione dei residui attivi determinati dall'esercizio 2025: |
|||
|
Accertati: |
|||
|
al 1o gennaio 2025 .................................................................... |
254.047.006.383,33 |
||
|
al 31 dicembre 2025 .................................................................... |
245.269.073.641,36 |
||
|
8.777.932.741,97 |
|||
|
Aumento dei residui passivi determinati dall'esercizio 2025: |
|||
|
Accertati: |
|||
|
al 1o gennaio 2025 .................................................................... |
191.921.032.402,54 |
||
|
al 31 dicembre 2025 .................................................................... |
197.198.584.194,19 |
||
|
5.277.551.791,65 |
|||
|
Disavanzo al 31 dicembre 2025 .................................................................... |
454.706.751.296,53 |
||
|
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2025 .................................................................... |
437.502.954.843,60 |
||
A.C. 3005 – Articolo 5
ARTICOLO 5 E RELATIVO ALLEGATO N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Allegato)
1. È approvato l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato n. 1
PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 2025
(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
Per l'anno finanziario 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (Oneri comuni di parte corrente) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 750.000.000 in conto competenza e in conto cassa.
Nel corso dell'anno finanziario 2025 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze:
1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 64577 del 14 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025, registrazione n. 546, ufficio n. 1
200.000.000,00
(200.000.000,00)
2. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 94687 del 22 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025, registrazione n. 643, ufficio n. 1
5.000.000,00
(5.000.000,00)
3. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 186903 del 31 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025, registrazione n. 1316, ufficio n. 1
100.000.000,00
(100.000.000,00)
4. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 233522 del 12 novembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2025, registrazione n. 1826, ufficio n. 1
200.000.000,00
(200.000.000,00)
5. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 197923 del 1° dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2025, registrazione n. 1858, ufficio n. 1
103.708.000,00
(103.708.000,00)
6. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 262788 del 10 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2025, registrazione n. 1891, ufficio n. 1
73.000.000,00
(73.000.000,00)
I Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 aprile 2025)
L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia» per euro 200.000.000,00.
II Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2025)
L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma «Protezione civile» della missione «Soccorso civile» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia» per euro 5.000.000,00.
III Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2025)
L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia» per euro 100.000.000,00.
IV Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2025)
L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia» per euro 200.000.000,00.
V Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2025)
La variazione ha riguardato la modalità di copertura prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera o), del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191.
VI Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2025)
L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia» per euro 73.000.000,00.
A.C. 3005 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Art. 6.
(Risultati generali della gestione patrimoniale)
1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2025, resta stabilita come segue:
|
(in euro) |
||
|
Attività |
||
|
Attività finanziarie .................................................................... |
720.632.301.191,68 |
|
|
Attività non finanziarie prodotte .................................................................... |
358.621.037.878,00 |
|
|
Attività non finanziarie non prodotte .................................................................... |
4.368.983.778,52 |
|
|
1.083.622.322.848,20 |
||
|
Passività |
||
|
Passività finanziarie .................................................................... |
4.144.576.472.344,66 |
|
|
4.144.576.472.344,66 |
||
|
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2025 .................................................................... |
3.060.954.149.496,46 |
|
A.C. 3005 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO II
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Art. 7.
(Rendiconto)
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2025 è approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 (A.C. 3006)
A.C. 3006 – Articolo Unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO E ANNESSE TABELLE
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono introdotte, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ANNESSI ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO: PER TALE TESTO, SI RINVIA ALLO STAMPATO A.C. 3006
A.C. 3006 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza sulle associazioni combattentistiche di propria competenza, quali l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED);
la legge 31 gennaio 1994, n. 93 recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» ha previsto l'erogazione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati in favore delle citate Associazioni;
la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i predetti contributi siano iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero, con una dotazione quantificata annualmente nella legge di bilancio e siano poi ripartiti annualmente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto interministeriale di riparto, previo parere delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato;
il citato capitolo 2309 ogni anno, dal 2018, subisce sistematicamente una decurtazione annua e solo grazie agli interventi emendativi del Parlamento, è ripristinato e riallineato agli altri anni;
tale riduzione sistematica dei fondi a disposizione delle citate Associazioni impedisce una corretta programmazione delle proprie attività di rappresentanza e tutela rivolte non solo agli iscritti alle Associazioni ma all'intera categoria;
tale riduzione è avvenuta nonostante l'accoglimento di numerosi ordini del giorno, ultimi l'ordine del giorno n. G/1689/Sez I/3/1 (testo 2), a prima firma dell'onorevole Pirovano (Lega) e firmato da tutte le forze politiche, accolto dalla 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del DDL di Bilancio 2026-2028 (AS 1689) e l'ordine del giorno n. 9/2750/203, Russo (FI), sul medesimo disegno di legge esaminato alla Camera (AC 2750), che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo di 1.956.197 euro;
tale indicazione è contenuta anche nei pareri espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato nell'ambito dell'esame dei decreti di ministeriali concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno afferenti al Capitolo 2309 per gli anni 2023, 2024 e 2025 (rispettivamente AG 92, AG 200, AG 335),
impegna il Governo
a dare seguito agli impegni assunti nel corso della Legislatura stabilizzando, a partire dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, il contributo annuo in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno di cui al Capitolo 2309, nell'importo di 1.956.197 euro annui.
9/3006/1. Osnato.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza sulle associazioni combattentistiche di propria competenza, quali l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED);
la legge 31 gennaio 1994, n. 93 recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» ha previsto l'erogazione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati in favore delle citate Associazioni;
la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i predetti contributi siano iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero, con una dotazione quantificata annualmente nella legge di bilancio e siano poi ripartiti annualmente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto interministeriale di riparto, previo parere delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato;
il citato capitolo 2309 ogni anno, dal 2018, subisce sistematicamente una decurtazione annua e solo grazie agli interventi emendativi del Parlamento, è ripristinato e riallineato agli altri anni;
tale riduzione sistematica dei fondi a disposizione delle citate Associazioni impedisce una corretta programmazione delle proprie attività di rappresentanza e tutela rivolte non solo agli iscritti alle Associazioni ma all'intera categoria;
tale riduzione è avvenuta nonostante l'accoglimento di numerosi ordini del giorno, ultimi l'ordine del giorno n. G/1689/Sez I/3/1 (testo 2), a prima firma dell'onorevole Pirovano (Lega) e firmato da tutte le forze politiche, accolto dalla 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del DDL di Bilancio 2026-2028 (AS 1689) e l'ordine del giorno n. 9/2750/203, Russo (FI), sul medesimo disegno di legge esaminato alla Camera (AC 2750), che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo di 1.956.197 euro;
tale indicazione è contenuta anche nei pareri espressi dalle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato nell'ambito dell'esame dei decreti di ministeriali concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno afferenti al Capitolo 2309 per gli anni 2023, 2024 e 2025 (rispettivamente AG 92, AG 200, AG 335),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di confermare, nell'ambito delle future manovre di bilancio, compatibilmente con le risorse disponibili, il livello di finanziamento attualmente destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno di cui al Capitolo 2309.
9/3006/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Osnato.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi (entrate accertate ma rimaste da versare e da riscuotere) e passivi (le spese impegnate ma rimaste da pagare) accertata in sede di rendiconto dell'esercizio – con il quale si connette funzionalmente – scaduto al 31 dicembre dell'anno precedente;
il provvedimento in esame reca, dunque, proposte di aggiornamento per l'anno 2026 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2026, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 22 aprile, tenendo altresì conto della disponibilità delle informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché delle ulteriori esigenze manifestate dai Ministeri rispetto a quanto contenuto nella legge di bilancio 2026-2028;
nel quadro di finanza pubblica che tiene conto delle nuove regole di governance economica dell'Unione europea il disegno di legge di assestamento aggiorna le previsioni di bilancio per l'anno in corso, nel rispetto: del livello massimo del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa, come indicato nella legge di bilancio per il 2026, degli obiettivi programmatici contenuti dei documenti di finanza pubblica, del percorso di spesa netta contenuto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;
il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio 2026 giunge all'esame dell'Assemblea in un contesto macroeconomico e di finanza pubblica segnato da rilevanti fattori di instabilità e da una sensibile revisione al ribasso delle stime di crescita reale e nominale del Paese, che riflettono la fragilità dell'azione di politica economica e fiscale condotta dal Governo;
di recente il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'Italia, prevedendo un +0,5 per cento sia per il 2026 che per il 2027, contro lo 0,8 per cento indicato dal Governo nelle previsioni dell'autunno 2025;
le stime più recenti vedono il debito pubblico italiano al 138,4 per cento in rapporto al Pil nel 2026, rendendo l'Italia il Paese col più alto debito pubblico nell'Unione europea;
le stime del deficit al 3,1 per cento per il 2025 confermano la permanenza dell'Italia nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi;
il recente rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) di cui alla Nota di lavoro n. 1/2026, intitolata «La dinamica retributiva e il ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», offre una ricostruzione nitida ed esplicita delle criticità strutturali che affliggono il mercato del lavoro italiano, evidenziando come tra il 1990 e il 2026 la retribuzione media lorda reale dei lavoratori dipendenti privati abbia registrato una flessione complessiva del 6,6 per cento, con una contrazione che ha colpito drammaticamente la parte bassa della distribuzione salariale, ove il decimo percentile ha subito un crollo del 40,8 per cento;
l'analisi svolta dall'Upb rileva che, sebbene l'Irpef abbia svolto un ruolo crescente nel compensare la dispersione dei redditi lordi da lavoro dipendente, l'attuale modello redistributivo ha ormai raggiunto i propri limiti strutturali;
in particolare, l'Upb segnala come il sostegno alle retribuzioni basse attuato attraverso lo strumento fiscale presenti margini ormai fortemente limitati, avendo rafforzato la capacità redistributiva mediante la progressiva riduzione del prelievo sui redditi bassi e medi e il conseguente eccessivo concentramento del carico fiscale sui redditi medio-alti, esponendo maggiormente il sistema agli effetti del drenaggio fiscale (fiscal drag) e generando sperequazioni tra lavoratori dipendenti e altre categorie di contribuenti;
la citata istituzione fiscale indipendente di garanzia evidenzia chiaramente che gli interventi tributari ex post, pur avendo mitigato le disuguaglianze distributive, non affrontano le cause originarie e strutturali della stagnazione salariale e della precarizzazione del lavoro, non potendosi peraltro escludere che la continua disponibilità di strumenti fiscali di sostegno ai redditi più bassi possa aver negativamente condizionato gli esiti della contrattazione collettiva;
come esplicitamente indicato dalle conclusioni dell'Upb, per conseguire un efficace e duraturo sostegno ai redditi bassi appare necessario superare la dipendenza dalla leva fiscale e agire prioritariamente dal lato della spesa pubblica, affiancando a tali misure politiche strutturali di contrasto alla stagnazione retributiva, l'allargamento della base imponibile tramite la lotta all'evasione e la revisione dei regimi agevolati che sottraggono risorse al sistema ordinario;
il provvedimento di assestamento di bilancio in esame recepisce passivamente il deterioramento dei quadri tendenziali, senza adottare una riprogettazione della spesa pubblica né una strategia di medio periodo volta a rilanciare la dinamica salariale lorda e la stabilità occupazionale,
impegna il Governo:
a adottare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura finanziaria, idonee iniziative volte a riorientare gli interventi di sostegno ai redditi bassi, superando il ricorso esclusivo alla leva tributaria e concentrando le risorse dal lato della spesa pubblica strutturale;
a promuovere un'incisiva revisione del sistema di prelievo sui redditi che elimini le distorsioni sul ceto medio, redistribuisca equamente il carico fiscale riducendo la concentrazione sui redditi medio-alti e prevenga gli effetti del drenaggio fiscale, attuando altresì politiche strutturali volte a rimuovere le cause della stagnazione salariale e della precarizzazione del lavoro, favorendo la crescita delle retribuzioni lorde reali e il rafforzamento delle tutele contrattuali.
9/3006/2. Alifano.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi (entrate accertate ma rimaste da versare e da riscuotere) e passivi (le spese impegnate ma rimaste da pagare) accertata in sede di rendiconto dell'esercizio – con il quale si connette funzionalmente – scaduto al 31 dicembre dell'anno precedente;
il provvedimento in esame reca, dunque, proposte di aggiornamento per l'anno 2026 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2026, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 22 aprile, tenendo altresì conto della disponibilità delle informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché delle ulteriori esigenze manifestate dai Ministeri rispetto a quanto contenuto nella legge di bilancio 2026-2028;
nel quadro di finanza pubblica che tiene conto delle nuove regole di governance economica dell'Unione europea, il disegno di legge di assestamento aggiorna le previsioni di bilancio per l'anno in corso, nel rispetto: del livello massimo del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa, come indicato nella legge di bilancio per il 2026, degli obiettivi programmatici contenuti dei documenti di finanza pubblica, del percorso di spesa netta contenuto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;
in relazione ai profili di competenza del Ministero della difesa, le risultanze del rendiconto 2025 e le impostazioni contenute nell'assestamento 2026 confermano un trend di costante espansione della spesa per armamenti e per la difesa;
lo stato di previsione del Ministero della difesa (tabella n. 12) contenuto nella legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) quantificava, in via previsionale, le spese finali in circa 31 miliardi di euro (più precisamente, in 31.298,4 milioni di euro). Le previsioni definitive del Rendiconto per il 2025 risultano aumentate a 35.519,1 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 4,2 miliardi di euro (+4.220,9 milioni di euro): tale incremento riguarda sia le spese correnti (+3.938,1 milioni) che quelle in conto capitale (+282,6 milioni). Dunque, le spese finali definitive del Ministero della difesa ammontano a circa il 2,9 per cento (in aumento rispetto al 2.5 per cento dell'anno precedente) della spesa finale definitiva del Rendiconto dello Stato per il 2025;
la Missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio» (33.586,1 milioni di euro) – articolata in 7 programmi – è quella che assorbe quasi totalmente il complesso delle spese totali del Ministero stesso (94,56 per cento) ed è quella che ha la variazione di competenza più importante avendo registrato un aumento pari a circa 4,1 miliardi di euro: in particolare il programma che registra il maggiore incremento è il 5.10 che fa riferimento ai programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare; seguito dal programma 5.2 – Approntamento e impiego delle forze terrestri (che fa riferimento alle spese per le attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Esercito italiano (EI)), seguito a sua volta dal programma 5.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (che riguarda le spese relative al complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Arma dei Carabinieri, escluse le esigenze direttamente riguardanti la componente forestale, che gravano sul programma della missione 18);
questa traiettoria incrementale è confermata dalla Corte dei conti che in relazione alle spese complessive osserva che gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della difesa si sono attestati a 35,1 miliardi, con un aumento del 11,8 cento rispetto ai 31,4 del 2024, confermando così il trend in crescita degli ultimi anni. Nel 2024 l'incremento registrato era stato pari al 4,4 per cento rispetto al 2023;
nella sua Relazione la Corte segnala altresì che le risorse della Difesa destinate agli investimenti sono integrate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), che sostiene con il proprio bilancio specifici programmi per la difesa e la sicurezza nazionale, gestiti dalla stessa Difesa: dopo un trend in diminuzione nell'ultimo triennio 2021-23, con riferimento al triennio 2024-2026, il nuovo programma 14 della missione 11, «Competitività e sviluppo delle imprese», del MIMIT, dedicato agli «Interventi in materia di difesa nazionale», segna nel BLV (bilancio a legislazione vigente) un nuovo aumento con stanziamenti iniziali che passano da 1,86 miliardi del 2024 a 2,77 miliardi nel 2025. Gli stanziamenti definitivi dei capitoli di parte capitale confluiti nel programma rimangono sostanzialmente stabili rispetto agli iniziali, ma in aumento rispetto ai definitivi del 2024 (+1,1 miliardi);
secondo i dati dell'Osservatorio Milex la spesa militare italiana diretta prevista per il 2026 tocca il record di 33,9 miliardi (+45 per cento sul decennio), con oltre 13 miliardi di investimenti in armamenti e programmi per più di 130 miliardi nei prossimi quindici anni. Al vertice Nato di Ankara il governo italiano ha confermato l'intenzione di voler rispettare l'impegno a raggiungere il 5 per cento del Pil nel 2035 per le spese in difesa e sicurezza: tra il 2025 e il 2035 la spesa complessiva sfiorerebbe, seguendo la suddetta traiettoria, 1.063 miliardi di euro, contro 564 miliardi nello scenario del mantenimento del precedente target del 2 per cento del Pil;
tali criticità appaiono destinate ad aggravarsi alla luce degli impegni assunti in sede internazionale relativi al raggiungimento dei nuovi target di spesa militare, i quali comportano un incremento straordinario degli stanziamenti destinati ai sistemi di armamento con effetti potenzialmente destabilizzanti sulla tenuta del welfare, della sanità, dell'istruzione e dei diritti sociali,
impegna il Governo:
a riferire con urgenza alle Camere in ordine agli effetti finanziari e ai saldi di finanza pubblica derivanti dai programmi di acquisto di armamenti e dagli investimenti nel settore della difesa, garantendo un preventivo esame parlamentare al fine di evitare che l'incremento di tali spese comporti squilibri di bilancio o tagli ai servizi pubblici fondamentali;
a procedere con tempestività verso una progressiva riduzione delle spese destinate ai sistemi di armamento che gravano sul bilancio dello Stato, al fine di riallocare le risorse finanziarie così risparmiate a sostegno delle politiche sociali, della salute e dei servizi essenziali per i cittadini.
9/3006/3. Torto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato rappresenta un fondamentale strumento di aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa, volto ad adeguare il bilancio all'effettivo andamento della gestione finanziaria;
gli effetti dei cambiamenti climatici stanno determinando un incremento della spesa pubblica connessa alla gestione delle emergenze, alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi meteorologici estremi, alla tutela della salute, alla sicurezza delle infrastrutture e alla protezione del patrimonio naturale;
l'Unione europea promuove l'integrazione degli obiettivi climatici nei processi di programmazione economica e di bilancio, al fine di orientare le risorse pubbliche verso investimenti coerenti con gli obiettivi della transizione ecologica e della neutralità climatica;
numerosi Paesi europei hanno introdotto strumenti di climate budgeting o di classificazione della spesa pubblica in relazione ai suoi effetti sul clima, consentendo una maggiore trasparenza nell'impiego delle risorse e una più efficace valutazione delle politiche pubbliche;
anche in Italia risulta opportuno rafforzare gli strumenti di monitoraggio e valutazione della spesa pubblica sotto il profilo climatico e ambientale, al fine di migliorare l'efficacia degli investimenti, ridurre gli sprechi e orientare progressivamente le risorse verso interventi che aumentino la resilienza del territorio e la sicurezza delle comunità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio e dei documenti di programmazione economico-finanziaria, volte a:
introdurre un sistema di classificazione e monitoraggio della spesa pubblica in relazione ai suoi impatti climatici e ambientali (climate budgeting), individuando la quota di risorse destinata a interventi favorevoli, neutri o potenzialmente dannosi rispetto agli obiettivi climatici nazionali ed europei;
predisporre una relazione annuale alle Camere che evidenzi il contributo delle principali missioni di spesa al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché alla tutela del capitale naturale;
promuovere l'utilizzo di metodologie scientifiche riconosciute, anche basate sull'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA), per migliorare la valutazione dell'efficacia ambientale degli investimenti pubblici e orientare le future decisioni di bilancio secondo criteri di sostenibilità, efficienza e trasparenza.
9/3006/4. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato rappresenta un fondamentale strumento di aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa, volto ad adeguare il bilancio all'effettivo andamento della gestione finanziaria;
gli effetti dei cambiamenti climatici stanno determinando un incremento della spesa pubblica connessa alla gestione delle emergenze, alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi meteorologici estremi, alla tutela della salute, alla sicurezza delle infrastrutture e alla protezione del patrimonio naturale;
l'Unione europea promuove l'integrazione degli obiettivi climatici nei processi di programmazione economica e di bilancio, al fine di orientare le risorse pubbliche verso investimenti coerenti con gli obiettivi della transizione ecologica e della neutralità climatica;
numerosi Paesi europei hanno introdotto strumenti di climate budgeting o di classificazione della spesa pubblica in relazione ai suoi effetti sul clima, consentendo una maggiore trasparenza nell'impiego delle risorse e una più efficace valutazione delle politiche pubbliche;
anche in Italia risulta opportuno rafforzare gli strumenti di monitoraggio e valutazione della spesa pubblica sotto il profilo climatico e ambientale, al fine di migliorare l'efficacia degli investimenti, ridurre gli sprechi e orientare progressivamente le risorse verso interventi che aumentino la resilienza del territorio e la sicurezza delle comunità,
impegna il Governo:
a continuare, nell'ambito delle iniziative già in essere e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a promuovere il progressivo rafforzamento degli strumenti di monitoraggio degli impatti ambientali e climatici delle politiche pubbliche, anche in coerenza con gli indirizzi adottati a livello europeo.
9/3006/4. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 aggiorna le previsioni di spesa del bilancio di previsione 2026, recependo l'assestamento dei residui passivi e le variazioni intervenute mediante atti amministrativi;
con riferimento alla Tabella 10 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), le politiche di sviluppo dell'intermodalità e della logistica sostenibile subiscono rimodulazioni e contrazioni finanziarie di rilievo;
in particolare, nell'ambito della Missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), il Programma 13.2 «Autotrasporto e intermodalità» registra, a fronte di variazioni per atti amministrativi (+4,7 milioni di euro), una riduzione netta proposta dal disegno di legge di assestamento pari a -1,9 milioni di euro;
tali tagli si sommano alle criticità strutturali già rilevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto 2025 del MIT, che ha evidenziato persistenti ritardi nell'erogazione delle risorse per lo sviluppo dell'intermodalità (modal shift terra-mare e strada-ferrovia) con forte formazione di residui, affiancati dal definanziamento del rinnovo del materiale rotabile merci (locomotive e carri obsoleti);
il potenziamento dell'intermodalità mare-ferrovia-strada rappresenta altresì un pilastro imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Infrastrutture e Servizi (PNIISSI), oltre che per il rispetto delle direttive dell'Unione europea sulla decarbonizzazione dei trasporti e sullo sviluppo delle reti TEN-T;
i definanziamenti e le riduzioni di spesa proposti con l'Assestamento 2026 sul Programma 13.2 rischiano di frenare il processo di transizione ecologica della catena logistica e di penalizzare la competitività del sistema manifatturiero e portuale nazionale
la linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle costituisce un'infrastruttura fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, collegando centri urbani, presidi ospedalieri e poli ad alta vocazione turistica e produttiva;
la medesima linea ferroviaria è interessata da prolungati periodi di sospensione della circolazione per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, con la conseguente attivazione di servizi sostitutivi su bus;
l'impiego del servizio sostitutivo su gomma, specie durante la stagione estiva e turistica, comporta inevitabili disagi per i lavoratori pendolari, i pazienti e i turisti, a causa dell'incremento dei tempi di percorrenza legati al traffico stradale e della minore capienza dei mezzi rispetto al normale trasporto su rotaia;
nell'ambito della valutazione complessiva sulle infrastrutture e sui flussi finanziari emerge la centralità degli interventi sulla rete ferroviaria meridionale e in particolare sulle tratte siciliane, compresi i collegamenti d'ultimo miglio con porti ed aeroporti, quali fattori decisivi per migliorare la connettività, sviluppare l'intermodalità e ridurre i divari territoriali;
si rende pertanto necessario garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti, rafforzando l'integrazione tra trasporto ferroviario, porti ed aeroporti e contrastando gli effetti negativi derivanti dai ridimensionamenti delle risorse in conto capitale attraverso un adeguato supporto finanziario idoneo ad accelerare le opere di ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle,
impegna il Governo
a intervenire con tempestive iniziative di carattere normativo, nel quadro del necessario potenziamento infrastrutturale e tecnologico del trasporto intermodale, per ripristinare le sopra citate risorse finanziarie oggetto di definanziamento individuando altresì stanziamenti aggiuntivi, con particolare riferimento alla piena operatività della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, al fine di tutelare il diritto alla mobilità della popolazione siciliana e di garantire un'intermodalità effettiva ed efficiente tra la rete ferroviaria, i porti e gli aeroporti dell'Isola.
9/3006/5. Carmina.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 aggiorna le previsioni di spesa del bilancio di previsione 2026, recependo l'assestamento dei residui passivi e le variazioni intervenute mediante atti amministrativi;
con riferimento alla Tabella 10 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), le politiche di sviluppo dell'intermodalità e della logistica sostenibile subiscono rimodulazioni e contrazioni finanziarie di rilievo;
in particolare, nell'ambito della Missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), il Programma 13.2 «Autotrasporto e intermodalità» registra, a fronte di variazioni per atti amministrativi (+4,7 milioni di euro), una riduzione netta proposta dal disegno di legge di assestamento pari a -1,9 milioni di euro;
tali tagli si sommano alle criticità strutturali già rilevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto 2025 del MIT, che ha evidenziato persistenti ritardi nell'erogazione delle risorse per lo sviluppo dell'intermodalità (modal shift terra-mare e strada-ferrovia) con forte formazione di residui, affiancati dal definanziamento del rinnovo del materiale rotabile merci (locomotive e carri obsoleti);
il potenziamento dell'intermodalità mare-ferrovia-strada rappresenta altresì un pilastro imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Infrastrutture e Servizi (PNIISSI), oltre che per il rispetto delle direttive dell'Unione europea sulla decarbonizzazione dei trasporti e sullo sviluppo delle reti TEN-T;
i definanziamenti e le riduzioni di spesa proposti con l'Assestamento 2026 sul Programma 13.2 rischiano di frenare il processo di transizione ecologica della catena logistica e di penalizzare la competitività del sistema manifatturiero e portuale nazionale
la linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle costituisce un'infrastruttura fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, collegando centri urbani, presidi ospedalieri e poli ad alta vocazione turistica e produttiva;
la medesima linea ferroviaria è interessata da prolungati periodi di sospensione della circolazione per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, con la conseguente attivazione di servizi sostitutivi su bus;
l'impiego del servizio sostitutivo su gomma, specie durante la stagione estiva e turistica, comporta inevitabili disagi per i lavoratori pendolari, i pazienti e i turisti, a causa dell'incremento dei tempi di percorrenza legati al traffico stradale e della minore capienza dei mezzi rispetto al normale trasporto su rotaia;
nell'ambito della valutazione complessiva sulle infrastrutture e sui flussi finanziari emerge la centralità degli interventi sulla rete ferroviaria meridionale e in particolare sulle tratte siciliane, compresi i collegamenti d'ultimo miglio con porti ed aeroporti, quali fattori decisivi per migliorare la connettività, sviluppare l'intermodalità e ridurre i divari territoriali;
si rende pertanto necessario garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti, rafforzando l'integrazione tra trasporto ferroviario, porti ed aeroporti e contrastando gli effetti negativi derivanti dai ridimensionamenti delle risorse in conto capitale attraverso un adeguato supporto finanziario idoneo ad accelerare le opere di ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle,
impegna il Governo
a continuare a monitorare lo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali e delle misure di sostegno all'intermodalità, valutando, nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione vigente, ogni utile iniziativa volta a migliorare l'efficienza dei collegamenti ferroviari e logistici, con particolarmente attenzione alle rete siciliana e ai collegamenti con porti e aeroporti.
9/3006/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio consente l'aggiornamento a metà esercizio delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa, in relazione alle risultanze del Rendiconto 2025 e al quadro macroeconomico del Documento di Finanza Pubblica (DFP 2026);
dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2025 emergono ampi spazi di flessibilità contabile, evidenziati da: un avanzo della gestione di competenza pari a 17,2 miliardi di euro (accertamenti per 1.188,1 miliardi contro impegni per 1.170,9 miliardi); un miglioramento del saldo netto da finanziare di 67,1 miliardi di euro rispetto alle previsioni definitive; una tenuta delle entrate tributarie accertate (+8.043 milioni di euro rispetto al 2024), sostenuta in particolare dall'IRES (+4 per cento, raggiungendo 65.108 milioni) e dalle imposte sostitutive sui redditi (+20 per cento in parte corrente, pari a 48.315 milioni);una riduzione della spesa primaria impegnata nella Missione «Politiche previdenziali», passata da 126.550 milioni di euro nel 2024 a 108.531 milioni di euro nel 2025 (-14,2 per cento);
i dati dell'Osservatorio sulle Prestazioni Pensionistiche dell'INPS confermano che in Italia i trattamenti integrati al minimo o di importo pari o inferiore alla soglia minima (nel 2026 pari a circa 611,85 euro mensili lordi) interessano oltre 3,5 milioni di beneficiari (di cui la maggioranza donne, che tuttavia percepiscono una quota inferiore del reddito pensionistico totale rispetto agli uomini, a causa di retribuzioni e carriere inferiori nel corso della vita lavorativa), i quali versano in uno stato di costante vulnerabilità economica;
le stime macroeconomiche contenute nel DFP 2026 segnalano l'impatto prolungato dell'inflazione sui redditi fissi, ulteriormente aggravato dal meccanismo di perequazione parziale applicato negli ultimi esercizi, che ha compresso il valore reale delle prestazioni pensionistiche a fronte dell'aumento dei costi dei beni essenziali;
i margini finanziari di competenza e di cassa accertati nel bilancio dello Stato consentono di finanziare interventi redistributivi senza alterare i saldi di finanza pubblica né pregiudicare il percorso di consolidamento fiscale;
l'adeguamento strutturale dei trattamenti pensionistici di importo minimo e il ripristino della loro indicizzazione integrale costituiscono un presidio costituzionale fondamentale a garanzia della dignità della persona e del contrasto all'esclusione sociale,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo e finanziario, finalizzata a rafforzare e potenziare i presidi di sostegno economico in favore dei pensionati in condizioni di maggiore vulnerabilità, disponendo, tramite lo stanziamento di opportune risorse, un significativo incremento dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al minimo INPS, e garantendo la graduale estensione di tale tutela anche alle fasce di reddito da pensione fino a 15.000 euro annui, al fine di offrire una risposta concreta alle difficoltà economiche delle famiglie e contrastare il rischio di impoverimento;
a disporre, sempre mediante lo stanziamento di opportune risorse, un deciso potenziamento delle misure di tutela del potere d'acquisto per i titolari di pensioni minime, prevedendo il raddoppio al 200 per cento del meccanismo di rivalutazione automatica per i trattamenti di importo pari o inferiore al minimo INPS, a partire da 100 euro mensili comprensivi della tredicesima mensilità, al fine di ristabilire un'adeguata protezione sociale di fronte al carovita e garantire la piena attuazione dei principi costituzionali di dignità della persona e uguaglianza sostanziale.
9/3006/6. Donno.
La Camera,
premesso che:
l'esame integrato dei dati di consuntivo del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2025 e delle proiezioni della legge di assestamento 2026 evidenzia il permanere di un livello elevato di pressione fiscale, salita nel 2025 al 43,1 per cento del prodotto interno lordo rispetto al 42,4 per cento del 2024;
tale dinamica, alimentata da un incremento del gettito tributario e contributivo (con entrate tributarie accertate per 661.930 milioni di euro e versamenti di cassa pari a 642.300 milioni), riflette una rigidità strutturale del prelievo che drena risorse private e genera evidenti profili di sperequazione;
l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare per l'82 per cento del gettito totale sulle categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con una forte compressione del reddito disponibile, della propensione al consumo e della domanda aggregata interna;
l'erosione della base imponibile ordinaria è accentuata dall'ampia diffusione di regimi sostitutivi, tra cui il regime forfettario per le partite IVA (oltre 2 milioni di beneficiari con una perdita di gettito di 3,4 miliardi di euro nel 2025), che crea distorsioni allocative e disincentiva il salto dimensionale, a fronte di spese fiscali complessive che ammontano a circa 119 miliardi di euro (5,3 per cento del PIL);
la global minimum tax, al suo primo anno di applicazione, ha registrato un gettito effettivo di soli 46 milioni di euro rispetto alla stima iniziale di 381 milioni;
nel quadro delineato dall'Assestamento 2026 e dal DFP 2026, il vincolo sul percorso della spesa netta imposto dalla governance europea, unitamente all'aumento del prelievo sui redditi da capitale (+15,0 per cento negli accertamenti per 21.067 milioni di euro) e al ridimensionamento degli incentivi per investimenti tecnologici e edilizi, rischia di contrarre ulteriormente la formazione di capitale fisso lordo del settore privato,
impegna il Governo:
a procedere a una progressiva e organica razionalizzazione delle spese fiscali (tax expenditures) e dei regimi agevolativi o sostitutivi, al fine di eliminare le distorsioni al salto dimensionale delle imprese, contrastare i fenomeni di arbitraggio fiscale e recuperare risorse da destinare alla riduzione strutturale delle aliquote ordinarie e al sostegno degli investimenti privati, adottando altresì tempestive iniziative di carattere normativo, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura finanziaria nonché in quelli di attuazione della delega fiscale, volte a redistribuire e alleggerire la pressione fiscale sui fattori produttivi, riducendo in modo incisivo il carico IRPEF gravante su lavoratori dipendenti e pensionati.
9/3006/7. Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'esame integrato dei dati di consuntivo del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2025 e delle proiezioni della legge di assestamento 2026 evidenzia il permanere di un livello elevato di pressione fiscale, salita nel 2025 al 43,1 per cento del prodotto interno lordo rispetto al 42,4 per cento del 2024;
tale dinamica, alimentata da un incremento del gettito tributario e contributivo (con entrate tributarie accertate per 661.930 milioni di euro e versamenti di cassa pari a 642.300 milioni), riflette una rigidità strutturale del prelievo che drena risorse private e genera evidenti profili di sperequazione;
l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare per l'82 per cento del gettito totale sulle categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con una forte compressione del reddito disponibile, della propensione al consumo e della domanda aggregata interna;
l'erosione della base imponibile ordinaria è accentuata dall'ampia diffusione di regimi sostitutivi, tra cui il regime forfettario per le partite IVA (oltre 2 milioni di beneficiari con una perdita di gettito di 3,4 miliardi di euro nel 2025), che crea distorsioni allocative e disincentiva il salto dimensionale, a fronte di spese fiscali complessive che ammontano a circa 119 miliardi di euro (5,3 per cento del PIL);
la global minimum tax, al suo primo anno di applicazione, ha registrato un gettito effettivo di soli 46 milioni di euro rispetto alla stima iniziale di 381 milioni;
nel quadro delineato dall'Assestamento 2026 e dal DFP 2026, il vincolo sul percorso della spesa netta imposto dalla governance europea, unitamente all'aumento del prelievo sui redditi da capitale (+15,0 per cento negli accertamenti per 21.067 milioni di euro) e al ridimensionamento degli incentivi per investimenti tecnologici e edilizi, rischia di contrarre ulteriormente la formazione di capitale fisso lordo del settore privato,
impegna il Governo:
a proseguire nelle iniziative già intraprese in materia di riforma del sistema fiscale, monitorando gli effetti dei regimi agevolativi e delle spese fiscali e valutando eventuali interventi di razionalizzazione che possano contribuire a rafforzare l'equità, l'efficienza e la sostenibilità del prelievo, anche a beneficio di lavoratori, pensionati e del sistema produttivo.
9/3006/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio.