XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 5 agosto 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 4 agosto 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SOUMAHORO: «Disposizioni concernenti l'introduzione di tariffe agevolate per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore dei lavoratori agricoli» (3074);
ROSSELLO ed altri: «Disposizioni concernenti l'obbligo di verifica dell'età degli utenti delle piattaforme di reti sociali telematiche e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione dei servizi digitali» (3075).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 5 agosto 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti:
«Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali» (3077).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MULÈ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale del silenzio» (2561) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Monte.
Trasmissione dal Senato.
In data 4 agosto 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1779. – «Disposizioni in materia di protezione civile» (approvato dal Senato) (3076).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
MOLINARI ed altri: «Introduzione del capo III-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernente l'istituzione della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord» (2996) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
L'ABBATE: «Disposizioni concernenti l'istituzione di percorsi didattici interdisciplinari nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale» (2992) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
CARMINA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del servizio sanitario regionale e delle risorse a esso destinate nella Regione siciliana» (2968) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
S. 1779. – «Disposizioni in materia di protezione civile» (approvato dal Senato) (3076) Parere delle Commissioni II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Integrazione dell'assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede consultiva.
Il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria» (3045), assegnato in sede referente alla VI Commissione (Finanze), è assegnato, in sede consultiva, anche alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dell'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, predisposta dal medesimo Dipartimento, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXXV, n. 7).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 637).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 638).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 639).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 640).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 641).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 17 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 3 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una scheda informativa sulla sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, svoltasi in data 23 luglio 2026.
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso la relazione sulle attività di monitoraggio svolte in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati, riferita all'anno 2025 (Doc. CXIV, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al primo semestre 2026.
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, svolto nei confronti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2025 (Doc. CXXXII, n. 15).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 5 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, riferita all'anno 2025 (Doc. XCI, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla revisione delle norme dell'UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE (COM(2026) 311 final).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 4 agosto 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 358 final), corredata dal relativo allegato (COM(2026) 358 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 565 final – Annexes 1 to 3) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 566 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 agosto 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 30 giugno 2026, a pagina 4, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: «con disabilità» e non: «disabili», come stampato.
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN MERITO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NAZIONALE
Risoluzioni
La Camera,
premesso che:
1) l'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 disciplina la procedura per il ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia, che consente agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, per un periodo limitato stabilito dal Consiglio, in presenza di circostanze eccezionali al di fuori del loro controllo che abbiano rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, purché la deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine;
2) la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2025 ha ritenuto che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la conseguente minaccia alla sicurezza europea costituiscano circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, proponendo l'attivazione coordinata della clausola nazionale di salvaguardia per sostenere l'aumento della spesa per la difesa e prevedendo che la deviazione dal percorso della spesa netta autorizzabile nell'ambito della clausola non ecceda, nel periodo compreso tra il 2025 e il 2028, l'1,5 per cento del PIL annuo;
3) la Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2026 del pacchetto di primavera del Semestre europeo 2026, ha previsto l'estensione dell'ambito delle misure che possono beneficiare della clausola nazionale di salvaguardia a quelle dirette a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento;
4) in particolare, potranno beneficiare della clausola esclusivamente le nuove misure adottate dopo febbraio 2026 e la deviazione imputabile a tali misure non può eccedere lo 0,3 per cento del PIL in ciascun anno e lo 0,6 per cento del PIL complessivamente nel triennio 2026-2028, fermo il limite complessivo dell'1,5 per cento del PIL annuo inclusivo delle spese aggiuntive per difesa;
5) alla luce delle evoluzioni del contesto internazionale, è necessario adottare interventi mediante il ricorso alla suddetta clausola di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative per l'avvio della procedura relativa alla richiesta della clausola nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 in merito alle spese:
a) volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento, nei limiti complessivi dello 0,6 per cento del PIL nel periodo di riferimento;
b) in materia di difesa, anche relative agli investimenti, nei limiti dello 0,9 per cento del PIL nel periodo di riferimento;
2) per il finanziamento delle misure relative alla difesa, a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento quali quelle di cui al programma SAFE;
3) a presentare al Parlamento, a seguito dell'adozione della raccomandazione da parte del Consiglio che autorizza ad avvalersi della clausola e dell'aggiornamento del quadro di finanza pubblica, la relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 che, nelle more del completamento dell'attività del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica – incaricato di svolgere l'istruttoria finalizzata alla definizione dei contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – autorizzi il ricorso allo scostamento dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio.
(6-00287) «Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano».
La Camera,
premesso che:
1) l'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 disciplina la procedura per il ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia, che consente agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, per un periodo limitato stabilito dal Consiglio, in presenza di circostanze eccezionali al di fuori del loro controllo che abbiano rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, purché la deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine;
2) la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2025 ha ritenuto che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'ucraina e la conseguente minaccia alla sicurezza europea costituiscano circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, proponendo l'attivazione coordinata della clausola nazionale di salvaguardia per sostenere l'aumento della spesa per la difesa e prevedendo che la deviazione dal percorso della spesa netta autorizzabile nell'ambito della clausola non ecceda, nel periodo compreso tra il 2025 e il 2028, l'1,5 per cento del PIL annuo;
3) la Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2026 del pacchetto di primavera del Semestre europeo 2026, ha previsto l'estensione dell'ambito delle misure che possono beneficiare della clausola nazionale di salvaguardia a quelle dirette a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento;
4) in particolare, potranno beneficiare della clausola esclusivamente le nuove misure adottate dopo febbraio 2026 e la deviazione imputabile a tali misure non può eccedere lo 0,3 per cento del PIL in ciascun anno e lo 0,6 per cento del PIL complessivamente nel triennio 2026-2028, fermo il limite complessivo dell'1,5 per cento del PIL annuo inclusivo delle spese aggiuntive per difesa;
5) alla luce delle evoluzioni del contesto internazionale, è necessario adottare interventi mediante il ricorso alla suddetta clausola di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative per l'avvio della procedura relativa alla richiesta della clausola nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 in merito alle spese:
a) volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento, nei limiti complessivi dello 0,6 per cento del PIL nel periodo di riferimento;
b) in materia di difesa, anche relative agli investimenti, nei limiti dello 0,9 per cento del PIL nel periodo di riferimento;
2) per il finanziamento delle misure relative alla difesa, a valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento, ivi incluse, ove ritenute complessivamente vantaggiose, quelle di cui al programma SAFE, preordinando, in ogni caso, in via prevalente, l'utilizzo dei fondi a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale;
3) a presentare al Parlamento, a seguito dell'adozione della raccomandazione da parte del Consiglio che autorizza ad avvalersi della clausola e dell'aggiornamento del quadro di finanza pubblica, la relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 che, nelle more del completamento dell'attività del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica – incaricato di svolgere l'istruttoria finalizzata alla definizione dei contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – autorizzi il ricorso allo scostamento dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio.
(6-00287)(Testo modificato nel corso della seduta) «Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano».
La Camera,
premesso che:
1) a quasi quattro anni dall'insediamento del Governo Meloni, l'Italia si trova ad affrontare un quadro economico preoccupante, con una crescita stimata dai principali previsori internazionali dello 0,5 per cento per il 2026 e dello 0,6 per cento per il 2027, una traiettoria che colloca l'Italia tra i Paesi con la peggiore dinamica dell'intera Unione europea, un ritardo che il Governo non ha mostrato la volontà né la capacità di affrontare con adeguate politiche;
2) questo sensibile peggioramento dell'economia italiana dipende solo in parte dalla crisi internazionale, ma è, piuttosto, largamente attribuibile all'assoluta mancanza di efficaci politiche a sostegno della crescita;
3) manca una vera strategia per rilanciare la produttività, certificata da tre anni di crollo della produzione industriale, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo italiano e sostenere famiglie in grave difficoltà per il caro vita e la perdita di potere d'acquisto, in una fase di profonda sofferenza sociale, con 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, 5,8 milioni di cittadini che rinunciano alle cure e una povertà energetica ai massimi storici;
4) la questione salariale, con le retribuzioni reali ancora sotto i livelli pre-Covid per molte categorie, continua ad aggravarsi, comprimendo i consumi delle famiglie (cresciuti solo dello 0,9 per cento nel 2025, nonostante il favorevole mercato del lavoro) e riducendo la domanda interna, unico vero motore della crescita italiana;
5) il PNRR, principale strumento di rilancio della spesa per investimenti, oggetto di molteplici rimodulazioni, non si completerà nei tempi previsti e questo rappresenta una delle principali responsabilità dell'esecutivo;
6) anche sul piano della finanza pubblica i risultati del Governo sono estremamente deludenti, con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, con l'indebitamento netto che si è attestato nel 2025 al 3,1 per cento del Pil e per il 2026 e 2027 si mantiene prossimo al 3 per cento (rispettivamente, 2,9 e 2,8 per cento) e un rapporto debito/Pil, già attestato al 137,1 per cento nel 2025, destinato ad aumentare ulteriormente al 138,6 per cento nel 2026 per poi mantenersi al 138,5 per cento nel 2027, con una discesa solo lenta e parziale nei bienni successivi, collocando il nostro Paese all'ultimo posto in Europa, dopo la Grecia;
7) il nuovo quadro di regole di cui al regolamento 2024/1263 prevede la possibilità di richiedere alla Ue l'attivazione di due clausole che permettono deviazioni dai limiti della spesa netta raccomandati dal Consiglio al momento dell'approvazione dei Psb, la clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 è specifica per Paese e consente tale deviazione nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che essa non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine;
8) le comunicazioni «Accommodating increased defence expenditure within the Stability and Growth Pact» del 19 marzo 2025 ed European Semester – Spring package del 3 giugno 2026 consentono agli Stati membri di deviare dalla traiettoria della spesa (fino al 2028) utilizzando la clausola specifica per paese di cui all'articolo 26 coordinata a livello Ue;
9) la legislazione nazionale, in assenza delle dovute modifiche alla disciplina contabile vigente per inazione della maggioranza e dell'esecutivo, all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che eventuali richieste di scostamento dagli obiettivi programmatici per eventi eccezionali debbano essere autorizzate dal Parlamento a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti sulla base di una relazione del Governo dove vengono aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e stabilite le finalità alle quali destinare le risorse disponibili;
10) per l'ennesima volta, il Parlamento è impossibilitato ad esprimersi sulla base di esaurienti e quantificati elementi di finanza pubblica e di politica economica forniti dal Governo;
11) si ritiene necessario riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato, nonché attivarsi per superare il piano di riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento puntando alla costruzione di una vera difesa comune europea, e a perseguire una strategia che punti alla sovranità e indipendenza energetica e che metta gli Stati membri al riparo dagli effetti destabilizzanti indotti dalle guerre,
impegna il Governo
1) a presentare una relazione che aggiorni il percorso della spesa netta e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e indichi la misura e la durata dell'eventuale deviazione, garantendo in ogni caso che essa sia esclusivamente indirizzata al contrasto della povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi energetica e alla diminuzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in particolare attraverso investimenti in fonti pulite, reti e infrastrutture energetiche, escludendo che le risorse disponibili siano destinate a impegni di spesa militare.
(6-00288) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Guerra, Torto, Grimaldi, De Luca, Scerra».
La Camera,
premesso che:
1) gli esiti del Consiglio europeo del 18-19 giugno e le deliberazioni dell'ECOFIN del 15 luglio 2026 hanno consolidato l'architettura operativa del «Pacchetto di primavera» del Semestre europeo: tale perimetro autorizza un'estensione della clausola di salvaguardia nazionale per includere, oltre agli stanziamenti per la difesa, gli investimenti strutturali volti alla resilienza energetica, entro un massimale annuo dello 0,3 per cento del PIL e un limite cumulato dello 0,6 per cento per il triennio 2026-2028;
2) le Previsioni di primavera 2026 delineano uno scenario di severa criticità per l'economia nazionale, con una crescita del PIL reale ferma allo 0,5 per cento, a fronte di una dinamica decisamente più sostenuta in partner europei quali Polonia (+3,5 per cento), Spagna (+2,4 per cento), Grecia (+1,8 per cento) e Francia (+0,8 per cento);
3) le successive rilevazioni dell'ISTAT hanno registrato una tendenza più favorevole, portando la stima di crescita per il 2026 allo 0,8 per cento, in ogni caso inferiore sia alla media dell'Ue (1,1 per cento) che dell'area euro (0,9 per cento);
4) le difficoltà dell'economia italiana, d'altra parte, riflettono una dinamica storica negativa particolarmente consolidata; secondo l'ultima ricostruzione dell'Istat, tra il 1995 e il 2025 il PIL reale italiano è cresciuto mediamente dello 0,7 per cento l'anno, la metà dell'1,4 per cento registrato nei Paesi dell'area euro originaria (Euro-Area 12), cioè nell'insieme dei 12 paesi che per primi hanno adottato l'euro;
5) tale differenziale negativo non è ascrivibile al rigore delle politiche fiscali, bensì a vulnerabilità strutturali endemiche e all'inefficienza della spesa: è evidente che un modello basato sul consumo alimentato dal debito sia fallimentare rispetto alla strategia dei nostri partner, e pertanto il monitoraggio della «spesa netta primaria» raccomandato dalla Commissione non deve essere inteso come un mero vincolo contabile, ma come la precondizione per indirizzare le risorse disponibili verso investimenti ad alta produttività, garantendo la sostenibilità del debito pubblico (previsto al 139,2 per cento nel 2027) e l'efficacia della transizione energetica;
6) le analisi tecniche dell'ufficio Parlamentare di Bilancio hanno evidenziato l'inefficienza dei sussidi generalizzati: i tagli delle accise sui carburanti hanno favorito per il 10,4 per cento delle risorse totali il decimo decile di reddito, il quale ha beneficiato di tali sconti in misura 6,5 volte superiore rispetto al primo decile;
7) in conformità con gli orientamenti MEF-Commissione UE definiti il 29-30 giugno 2026, si ribadisce che la clausola di salvaguardia deve finanziare esclusivamente investimenti strutturali e non può essere utilizzata per coprire sconti temporanei «a pioggia», i quali distorcono i segnali di prezzo e sottraggono risorse alla crescita di lungo periodo;
8) il sistema energetico nazionale sconta un conflitto tra le rendite monopolistiche delle grandi aziende a controllo pubblico e il potere d'acquisto di famiglie e imprese: tali società mantengono margini operativi rispetto al fatturato fino a 4 volte superiori ai competitor francesi e tedeschi, esercitando un indebito potere di condizionamento sulle scelte strategiche nazionali;
9) l'attuale scenario inflattivo (stimato al 2,6 per cento per il 2026) richiede una gestione attenta della transizione: la strategia nazionale deve puntare a un «mix ottimizzato» di energia nucleare e rinnovabili per abbattere i costi di sistema indipendentemente dalla volatilità del gas, mentre nel periodo transitorio è necessario mantenere in «riserva calda» le centrali a carbone, pronte a intervenire come sostituto del gas qualora le quotazioni superino la soglia critica di 35-50 €/MWh;
10) i proventi derivanti dai contributi straordinari sui profitti legati a rendite regolatorie dei concessionari della trasmissione, distribuzione e produzione di energia devono essere impiegati per finanziare trasferimenti monetari mirati alle fasce vulnerabili, preservando i fondi della clausola di salvaguardia per l'ammodernamento tecnologico delle reti;
11) il negoziato tra Roma e Bruxelles ha raggiunto la fase attuativa: il Consiglio ECOFIN del 15 luglio ha confermato la disponibilità di circa 13-14 miliardi di euro nel triennio per scomputare dal deficit investimenti specifici;
12) secondo le definizioni tecniche del 4 luglio, tali risorse sono destinate a: elettrificazione dei consumi industriali e civili, installazione massiva di pompe di calore e riconversione delle flotte aziendali, potenziamento delle reti di trasmissione e sistemi di accumulo per fonti intermittenti;
13) il Governo ha confermato che la richiesta formale di attivazione della clausola sarà integrata strategicamente nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB) di medio termine, da presentare a settembre 2026, garantendo coerenza tra flessibilità degli investimenti e traiettoria di rientro dal disavanzo;
14) la sicurezza energetica è pilastro fondamentale della sicurezza nazionale e l'attuale inadempienza italiana agli impegni NATO è allarmante; a fronte di una comunicazione ufficiale del 2,01 per cento del PIL, si deve denunciare che tale dato è frutto di una «riclassificazione contabile» artificiosa, dato che la spesa effettiva per la difesa è scesa dall'1,3 per cento del 2025 al 1,2 per cento stimato per il 2026, un livello che mina la credibilità internazionale e la protezione delle infrastrutture critiche;
15) il programma finanziario europeo SAFE (Secucity Action for Europe) è stato predisposto dalle istituzioni comunitarie per consentire agli Stati membri di finanziare gli investimenti urgenti nell'industria della difesa e della sicurezza nazionale attraverso prestiti agevolati a lungo termine (garantiti dal bilancio dell'unione e coperti dall'emissione di debito comune), garantendo condizioni di rimborso spalmate fino a 45 anni e tassi d'interesse significativamente più bassi rispetto al ricorso diretto ai titoli di Stato sovrani;
16) il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha espresso una marcata contrarietà all'attivazione immediata della linea di credito SAFE da 14,9 miliardi di euro, motivando il rifiuto con l'impossibilità di gravare ulteriormente sul debito pubblico nazionale (stimato al 137,1 per cento del PIL) in una fase di rigido consolidamento di bilancio imposto dal braccio preventivo del PSC, arrivando a bollare il ricorso a nuovo debito a sola destinazione militare come finanziariamente insostenibile e politicamente inaccettabile a scapito della spesa per il welfare, la sanità e i servizi essenziali;
17) la gestione del fascicolo SAFE ha innescato un durissimo scontro ai vertici dell'esecutivo tra il Ministro della difesa Guido Crosetto (che sollecita da mesi l'utilizzo immediato delle risorse UE per garantire l'adeguamento degli apparati militari agli impegni internazionali, denunziando la carenza di scorte e risorse e lamentando che la difesa continui a essere trattata solo come un mero elemento di costo) e il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti (risolutamente fermo sul no all'indebitamento), una spaccatura interna che ha paralizzato la decisione del Governo, trasformando una scelta tecnico-finanziaria in un caso politico aperto che rischia di compromettere la credibilità internazionale dell'Italia sia in ambito NATO sia nei rapporti con i partner europei;
18) il 28 luglio, davanti alle Commissioni Affari esteri e Difesa, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha annunciato che il Governo aveva deciso di utilizzare i fondi del SAFE per 14,9 miliardi entro fine anno; dopo la smentita della Lega, Tajani ha rettificato il primo annuncio, rimandando la decisione definitiva al Parlamento entro la fine del 2026 e precisando che il Governo comunque non avrebbe utilizzato tutti i fondi prenotati, ma solo una parte;
19) di fronte alle contraddizioni e ai rinvii dell'esecutivo, il portavoce della Commissione europea ha escluso che l'Italia possa aspettare dicembre per decidere se e quanto utilizzare delle risorse prenotate dai fondi SAFE, che se non assegnate all'Italia dovranno essere rapidamente riallocate,
impegna il Governo:
1) in materia di energia e politiche sociali:
a) ad attivare l'estensione della clausola di salvaguardia limitandone rigorosamente l'applicazione agli investimenti strutturali (reti, accumulo, elettrificazione), escludendo ogni forma di sussidio al consumo;
b) a favorire, per quanto di competenza, l'iter della proposta di legge A.C. 2669, provvedendo anche a varare i decreti attuativi necessari, così da consentire la realizzazione e la messa in funzione di impianti nucleari basati sulla tecnologia più evoluta oggi reperibile sul mercato e compatibile con i criteri della tassonomia verde dell'Unione europea;
c) ad assumere iniziative normative volte a introdurre regole nuove per l'affidamento e il rinnovo delle concessioni relative agli impianti idroelettrici e geotermici, remunerando l'energia prodotta mediante un contratto a due vie, con prezzo stabilito al ribasso, qualora si proceda tramite gara, oppure ancorato alla media dei valori registrati in borsa nel periodo 2011-2020 nel caso di rinnovo diretto senza procedura competitiva;
d) ad adottare iniziative normative per abolire la proroga delle concessioni per la distribuzione dell'energia elettrica e a procedere con un meccanismo di assegnazione fondato su gara pubblica, in cui i canoni siano contenuti attraverso dinamiche concorrenziali di mercato;
e) a rivedere i criteri di regolazione in modo da portare la remunerazione del capitale impiegato e delle spese di gestione dei concessionari della distribuzione e della trasmissione elettrica agli stessi livelli riconosciuti in Francia e Germania; nell'attesa che tale revisione entri in vigore, ad adottare iniziative normative volte a imporre agli stessi concessionari un prelievo straordinario corrispondente alla parte di utili che supera la media dei risultati conseguiti nei cinque anni precedenti;
2) in materia di Difesa e Sicurezza:
a) a presentare al Parlamento, entro 60 giorni, un piano organico per il raggiungimento dei target NATO che superi l'attuale finzione della riclassificazione contabile e definisca incrementi reali della capacità operativa;
b) ad attivare la clausola ex articolo 26 Reg. UE 2024/1263 per finanziare il processo di raggiungimento del target Nato e la linea di finanziamento SAFE da 14,9 miliardi di euro per il potenziamento della base industriale della difesa;
c) a sostenere iniziative di organica cooperazione industriale, per superare le inefficienze economiche e operative legate alle sovrapposizioni e duplicazioni, che oggi caratterizzano la produzione delle industrie europee della difesa e di conseguenza il funzionamento dei sistemi di difesa nazionale dei Paesi europei;
d) a promuovere la realizzazione di un pilastro europeo della NATO che sia solido e capace di operare in modo coordinato, attraverso la messa in comune delle capacità, l'allineamento dei processi di pianificazione e il consolidamento di strutture europee di comando e controllo.
(6-00289) «Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino».
La Camera,
premesso che:
1) ai sensi dell'articolo 26 del regolamento 2024/1263, con cui è stato modificato il Patto di stabilità e crescita, la «clausola di salvaguardia nazionale» può essere attivata, su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione, qualora intercorrono «circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro» che «abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche» a condizione che la deviazione dal percorso di spesa netta «non comprometta la sostenibilità del bilancio nel medio termine»;
2) la flessibilità rispetto al percorso di spesa netta potrà essere utilizzata sia per investimenti che per la spesa corrente. Ad oggi risultano ammissibili le spese rientranti nel settore della difesa: pur rendendosi necessario, a fronte della bassa crescita, beneficiare di ogni possibile margine di flessibilità riconosciuto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, risulta fondamentale sollecitare l'inclusione delle misure di sostegno contro il caro energia nell'ambito della clausola di salvaguardia;
3) secondo l'orientamento consolidato, l'attivazione della clausola nazionale consente infatti agli Stati membri di investire in nuove attrezzature e infrastrutture militari, aumentare il personale militare e migliorarne la relativa formazione: la flessibilità prevista dalla clausola per la spesa per la difesa è a disposizione per quattro anni, con uno sfioramento annuo fino al 2028 che non potrà supererà l'1,5 per cento del PIL;
4) la difficile situazione economica-finanziaria in cui versa il nostro Paese è la diretta conseguenza dell'inadeguatezza e approssimazione delle scelte di politica economica adottate dal Governo negli ultimi quattro anni: aumento della pressione fiscale, tagli lineari negli stati di previsione dei ministeri a fronte dell'aumento della spesa per i propri collaboratori, investimenti e politica industriale assenti;
5) detta flessibilità risulta fondamentale alla luce delle politiche fallimentari del Governo, che anche per il 2026 ha mancato l'obiettivo di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo;
6) nel 2025 il PIL dell'Italia ha rallentato allo 0,5 per cento, un ritmo inferiore a quello dell'area dell'euro per il secondo anno consecutivo, con la domanda estera netta in diminuzione, dello 0,7 per cento, per la prima volta dal 2022, anche per effetto dell'imposizione di quei dazi dell'amministrazione statunitense che diversi esponenti della maggioranza di governo hanno presentato, inspiegabilmente e contraddetti dalla realtà, come una «opportunità» e una «occasione» per il nostro Paese;
7) la Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime di crescila del nostro Paese elaborate dal Governo: dallo 0.8 allo 0.5 (0.4 per l'OCSE) per l'anno 2026 e dallo 0.8 allo 0.6 per cento per l'anno 2027, nonostante negli ultimi anni gli investimenti resi possibili dai fondi del PNRR abbiano sostenuto la crescita ed evitato che il Paese finisse in recessione;
8) i salari, nel complesso del 2025, restano ancora inferiori ai valori medi del 2021 di oltre l'8 per cento, con un divario rispetto agli altri paesi OCSE che potrebbe risultare critico nel caso di un nuovo aumento dell'inflazione;
9) il rapporto tra il debito e il PIL nel 2025 è salito al 137,1 per cento (in aumento di 2.4 punti rispetto al 2024): secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), nel 2026 il debito pubblico italiano potrebbe crescere fino al 138,4 per cento, superando così la Grecia (136 per cento) e rendendo l'Italia il paese con il più alto debito pubblico d'Europa;
10) la produzione industriale italiana è passata dallo 0,3 del 2022 al –4 per cento del 2024, con un –0.2 per cento nel 2025, ma a fronte di un +1.5 per cento medio a livello europeo, con un complessivo –8.2 per cento dall'inizio della legislatura;
11) dall'insediamento del Governo Meloni il carrello della spesa è aumentato del +24 per cento; la pressione fiscale nel 2025 ha raggiunto il 43.1 per cento; la media dei prezzi medi dei carburanti non è mai stata così alta: nonostante le promesse elettorali della Presidente Meloni, le accise pesano per il 52.4 sul prezzo della benzina (settimo valore più alto in Ue) e per il 49.5 sul gasolio (secondo valore più alto in Ue), quest'ultimo dettato anche dall'aumento dell'accisa sul gasolio approvato dal Governo Meloni;
12) nonostante le ingenti risorse del PNRR per favorire l'autonomia energetica, i dati di Arera mostrano come il Pun medio 2025 (Prezzo unico nazionale dell'elettricità) sia stato di 115.9 euro al Megawattora (+7 per cento sul 2024), il più alto tra le principali borse europee, causando alle imprese un +24 per cento dei costi rispetto alla media dell'Ue;
13) sul piano della sanità, i tagli del Governo al finanziamento del servizio sanitario si traducono in rinunce alle cure e pregiudizi per i cittadini; l'Italia è ora al 14o posto tra i 27 Paesi europei dell'area OCSE e in ultima posizione tra quelli del G7 per la spesa sanitaria;
14) il prossimo 31 agosto scade il termine per l'attuazione dei traguardi e obiettivi del PNRR: a fronte di una dotazione finanziaria di 194.4 miliardi di euro (di cui 166 erogati) e ben nove richieste di revisione del Piano, il Governo deve ancora ultimare progetti che valgono circa il 76.3 per cento delle risorse impegnate, con regioni che hanno completato i propri progetti appena sopra la soglia del 20 per cento;
15) la situazione del contesto internazionale appare sempre più grave, ma è da stigmatizzare l'inerzia del Governo rispetto alla crisi dello Stretto di Hormuz, nonché la posizione ondivaga rispetto al fronte ucraino: la carenza di una politica estera comune, secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, è dovuta in larga parte ad interessi avversi a quelli europei e di stampo meramente nazionalista da parte di alcuni Stati membri, non consente all'Unione europea di rivestire un ruolo di rilievo nel nuovo contesto geopolitico;
16) è sempre più concreto il disimpegno economico, militare e logistico dell'attuale amministrazione statunitense rispetto all'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), in tale contesto il Governo, in occasione dell'ultimo vertice Nato del 7 e 8 luglio ad Ankara, ha confermato l'impegno ad aumentare la spesa per la difesa al 5 per cento del PIL entro il 2035;
17) in questo contesto un'opportunità particolarmente rilevante è offerta dallo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa – Security Action for Europe (SAFE), approvato con il regolamento (UE) 2025/1106, e dalla quota a disposizione dell'Italia, che ammonterebbe a circa 14.9 miliardi di euro complessivi;
18) la possibilità di beneficiare di finanziamenti europei a condizioni vantaggioso rappresenta un'opportunità, tanto più se concerne il rafforzamento della difesa europea quale presidio contro le minacce, ibride e non le interferenze esterne e le sfide che rischiano di mettere a repentaglio l'unità dell'Unione europea;
19) investire in innovazione, ricerca, tecnologia, industria e lavoro qualificato significa rafforzare la sicurezza e la competitività del Paese, oltre alla cooperazione tra gli Stati membri nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché alla condivisione dei risultati conseguiti dall'industria della difesa, così da promuovere, nel medio-lungo periodo, una sinergia industriale europea capace di garantire uno sviluppo equilibrato ed efficace del comparto;
20) in materia di difesa europea, è necessario che il Governo, in sede europea, assuma una posizione volta ad aderire allo strumento del SAFE, il cui rifiuto sarebbe privo di senso: la sua attivazione rappresenterebbe il primo passo per una azione di difesa comune europea, attraverso condizioni finanziarie decisamente migliori rispetto all'indebitamento nazionale, evitando così di distogliere risorse preziose al finanziamento del sistema del welfare:
21) tali investimenti, inoltre, andrebbero anche a sostegno della nostra economia interna, alimentando la creazione di infrastrutture finalizzati a scopi civili: deve infatti ricordarsi come, ad esempio, satelliti, laser e internet siano nati proprio da progetti di ricerca inizialmente finalizzati alla difesa, dando vita a numerose start up, anche italiane, di successo,
impegna il Governo:
1) a richiedere, in sede europea, l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263, al fine di ottenere la flessibilità di bilancio necessaria a sostenere misure di sostegno in favore di famiglie e imprese per fare fronte all'aumento dei costi dei beni energetici;
2) ad adottare ogni iniziativa utile per beneficiare delle risorse dello strumento del SAFE per promuovere investimenti volti a favorire l'innovazione tecnologica, la filiera italiana e l'occupazione, escludendo che ciò si ripercuota negativamente sul finanziamento sistema del welfare e dei servizi ai cittadini;
3) a proseguire e rafforzare il sostegno all'Ucraina promuovendo, in sede europea, un'azione diplomatica comune anche attraverso la nomina di un inviato speciale con il mandato di perseguire la cessazione delle ostilità e dell'aggressione russa all'Ucraina, anche al fine di contenere la spesa per armamenti e mitigare gli impatti del conflitto sui costi energetici;
4) ad adottare iniziative urgenti in sede europea volte a promuovere una revisione del Patto di stabilità e crescita che abbia come obiettivo quello di sostenere la resilienza energetica, una crescita inclusiva e sostenibile, senza ricorrere a politiche di austerità, preservando la qualità e il livello della spesa pubblica;
5) ad adottare iniziative volte a impiegare le risorse liberate e rese disponibili in forza dell'attivazione della clausola di salvaguardia per adeguare la spesa sanitaria almeno alla media europea, nonché a incrementare le risorse a disposizione per il sistema scolastico, la tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica e la messa in sicurezza dei territori dai rischi idrogeologici ed eventi siccitosi.
(6-00290) «Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia».
La Camera,
premesso che:
1) il Governo ha annunciato l'intenzione di valutare sia l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 per il settore energetico, sia il ricorso allo strumento SAFE (Security Action for Europe);
2) entrambi gli strumenti non attribuiscono all'Italia nuove risorse dell'Unione europea né contributi a fondo perduto: la clausola di salvaguardia consente esclusivamente un maggiore ricorso all'indebitamento nazionale, destinato a gravare sul bilancio dello Stato, mentre lo strumento SAFE prevede prestiti sottoposti a specifiche condizionalità, che dovranno essere integralmente rimborsati, con i relativi interessi, direttamente dallo Stato che ne abbia fatto richiesta;
3) con riferimento alla clausola di salvaguardia per il settore energetico, la Commissione europea ha subordinato l'eventuale flessibilità di bilancio al finanziamento di interventi prevalentemente destinati alla transizione energetica, alla decarbonizzazione, alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, allo sviluppo delle reti e ad altri investimenti di carattere strutturale, destinati a produrre effetti soprattutto nel medio e lungo periodo, mentre tali risorse non consentono un utilizzo generalizzato per il sostegno diretto del reddito delle famiglie, per la riduzione del costo dell'energia o per interventi di natura corrente a favore delle imprese;
4) tale divergenza tra le finalità strutturali della clausola di salvaguardia ed eventuali dichiarazioni politiche volte a prospettare ristori immediati determina una possibile contraddittorietà nell'indirizzo dell'esecutivo. Sotto il profilo normativo, l'attivazione della clausola di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263, lungi dall'autorizzare un libero scostamento di bilancio per spese correnti o provvidenze assistenziali di breve termine, pone seri dubbi di compatibilità con il vincolo di destinazione e con la traiettoria della spesa netta di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento, ciò in quanto gli investimenti infrastrutturali a lungo termine, pur se riconducibili alle priorità europee, non garantiscono un riscontro economico efficace in funzione della crisi in corso, generando un possibile effetto di spiazzamento sulle risorse destinate ai servizi essenziali;
5) inoltre, sul piano interno, il ricorso al deficit strutturale per coprire shock energetici che stanno assumendo carattere ricorrente, piuttosto che eccezionale ed imprevedibile, rischia di snaturare la ratio dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 243/2012, qualora l'incremento degli oneri per interessi sul debito non sia compensato da un riscontro direttamente percepibile da parte di famiglie e imprese. Tale asimmetria temporale tra oneri certi e immediati e benefìci ipotetici e differiti pone in evidenza profili di potenziale irragionevolezza e mancato rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di governo, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in materia di equilibrio e sostenibilità prospettica dei bilanci pubblici (tra le altre, Corte costituzionale n. 247/2017);
6) tale impostazione non risponde alle richieste avanzate dall'Italia di poter utilizzare eventuali margini di flessibilità anche per finanziare interventi temporanei e immediatamente efficaci a favore delle famiglie e delle imprese maggiormente colpite dall'elevato costo dell'energia;
7) il rischio è quello di aumentare oggi il debito pubblico nazionale senza assicurare un beneficio diretto e immediato ai cittadini e al sistema produttivo, rinviando nel tempo gli effetti economici degli investimenti;
8) gli obiettivi fondamentali e prioritari dello Stato risiedono nella garanzia della sicurezza interna, nella tutela e nella protezione dei confini nazionali, con primario riferimento alla frontiera marittima e terrestre del sud Italia e del Mediterraneo, nell'adozione di misure trasparenti ed efficienti di contrasto e contenimento dell'immigrazione clandestina, nonché nella predisposizione di interventi mirati e immediati per il contenimento del caro energia, dei carburanti e del costo della vita che gravano su famiglie e imprese;
9) in particolare, il rafforzamento della sicurezza rappresenta un obiettivo essenziale dello Stato, ma la destinazione delle limitate risorse pubbliche deve essere valutata tenendo conto delle priorità concrete del Paese;
10) mentre la cronaca quotidiana testimonia un Paese piegato dal dilagare della criminalità diffusa, da rapine, aggressioni e violenze che minacciano la vita quotidiana di famiglie e imprese, l'immigrazione clandestina incontrollata continua a devastare la sicurezza dei nostri quartieri e la tenuta delle nostre città. È inaccettabile che, in questo scenario di emergenza reale, l'esecutivo intenda fare nuovo debito pubblico a carico degli italiani per finanziare capacità militari destinate a teatri e interessi stranieri, anziché impiegare tali risorse per la difesa dell'interesse nazionale, la protezione della sicurezza interna e la blindatura dei nostri confini terrestri e marittimi. La priorità assoluta di un Governo patriottico deve essere la sicurezza della nostra gente e della nostra Patria, non il servilismo verso agende ed esigenze geopolitiche dettate da terzi;
11) allo stato non risulta resa pubblica un'analisi economico-finanziaria che dimostri in modo trasparente la convenienza del ricorso ai prestiti SAFE rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico italiano aventi analoghe caratteristiche finanziarie;
12) più specificamente, la valutazione della convenienza economico-finanziaria del ricorso ai prestiti SAFE non può essere limitata al confronto del tasso d'interesse iniziale, ma deve necessariamente considerare il costo complessivo dell'operazione lungo l'intero ciclo di vita del finanziamento, il profilo di rimborso, il costo della provvista della Commissione europea, le eventuali variazioni future delle condizioni di finanziamento, le condizionalità, i vincoli di destinazione delle risorse, gli oneri amministrativi e gestionali e ogni altro costo diretto o indiretto suscettibile di incidere sulla finanza pubblica. In tal senso, l'eventuale condotta del Governo volta ad ancorare la decisione a meri parametri finanziari di breve termine paleserebbe un evidente contraddittorietà e un vizio di istruttoria sotto il profilo dell'impatto di medio-lungo termine sui saldi di finanza pubblica. La valutazione della convenienza dovrebbe essere coerente con i principi di sana gestione finanziaria dell'Unione (articolo 310, par. 5, TFUE e articolo 33 del regolamento finanziario UE 2018/1046) e, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione italiana, richiede una preventiva valutazione della sostenibilità finanziaria e della copertura prospettica degli oneri di bilancio;
13) la variabilità ex post degli oneri e la strutturale mancanza di certezza sul costo effettivo del prestito SAFE, dipendente dalle oscillazioni dei tassi sui mercati in fase di rinnovo della provvista europea, si teme che possano porsi in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dell'UE e di quello interno che impongono determinatezza, trasparenza e certezza nelle negoziazioni finanziarie e nei contratti di indebitamento pubblico (articolo 15 TFUE; articolo 1346 c.c. e legge n. 243/2012);
14) i prestiti SAFE comportano specifici vincoli di destinazione delle risorse che limitano la discrezionalità dello Stato nell'allocazione della spesa pubblica; tali vincoli, laddove finiscano per precludere la valutazione di ipotesi alternative di finanziamento sul mercato sovrano, configurano una forte limitazione dell'autonomia di bilancio riservata ai Parlamenti nazionali. L'azzeramento della discrezionalità allocativa dello Stato senza compensazione di convenienza collide con gli articoli 81 e 119 della Costituzione (Corte cost. n. 247/2017) e pone dubbi di compatibilità con il principio di proporzionalità (ex articolo 5, par. 4, TUE) e di leale cooperazione ex articolo 4, par. 3, TUE (Corte di giustizia UE, causa C-370/12 Pringle);
15) la mancata trasmissione preventiva al Parlamento di un'analisi d'impatto economico e finanziario comparativa dettagliata rischia di porsi in contrasto con le prerogative di controllo e d'indirizzo delle Assemblee legislative, potenzialmente vulnerando quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, dall'articolo 143 del Regolamento della Camera e dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012;
16) occorre evitare sovrapposizioni tra gli interventi finanziabili attraverso la clausola di salvaguardia e quelli già previsti o finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o dei Fondi di Coesione, assicurando che le eventuali nuove misure siano effettivamente aggiuntive e producano benefici concreti per il sistema economico nazionale;
17) ogni nuova forma di indebitamento pubblico deve essere giustificata da un'effettiva convenienza economica e da un interesse nazionale chiaramente dimostrato, soprattutto in un Paese come l'Italia che presenta uno dei più elevati rapporti tra debito pubblico e prodotto interno lordo dell'Unione europea;
18) una risposta realmente europea alle sfide energetiche e della sicurezza dovrebbe fondarsi su risorse comuni dell'Unione e su strumenti finanziari condivisi, anziché trasferire prevalentemente sui bilanci nazionali il costo di politiche considerate di interesse comune,
impegna il Governo:
1) a non richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia per il settore energetico nelle condizioni attualmente prospettate dalla Commissione europea, qualora essa continui a consentire esclusivamente maggiore debito nazionale destinato a investimenti di medio e lungo periodo, senza permettere un adeguato sostegno immediato alle famiglie e alle imprese per fronteggiare il costo dell'energia e dei carburanti;
2) a scongiurare il ricorso a nuovo deficit e ad ulteriore indebitamento netto;
3) a non aderire al sistema di prestiti dello strumento SAFE per finanziare programmi militari o esigenze geopolitiche di terzi, rifiutando di contrarre nuovo debito a carico dei cittadini italiani e destinando prioritariamente ogni risorsa disponibile alla difesa dei confini nazionali, alla sicurezza interna e al sostegno economico di famiglie e imprese;
4) a rappresentare con la massima trasparenza che né la clausola di salvaguardia né lo strumento SAFE comportano l'assegnazione di nuove risorse europee a fondo perduto, ma determinano esclusivamente un maggiore ricorso all'indebitamento nazionale o a prestiti che dovranno essere integralmente rimborsati dallo Stato italiano;
5) a destinare prioritariamente le risorse e gli spazi di bilancio disponibili, integrati dagli incassi derivanti dal riscatto della quota capitale del magazzino della riscossione, al rafforzamento del potere d'acquisto, al calmieramento dei prezzi di energia, gas e carburanti per famiglie e PMI, e al finanziamento dei servizi pubblici essenziali, anziché al ricorso a nuovo debito frammentato o a condizionalità finanziarie eteronome;
6) a promuovere in sede europea strumenti ed una revisione della governance economica realmente fondati su risorse comuni, trasferimenti a fondo perduto e forme di solidarietà finanziaria condivisa, destinati a sostenere gli Stati membri di fronte alle emergenze economiche ed energetiche senza aggravarne ulteriormente il debito pubblico, anche al fine di favorire la resilienza energetica;
7) ad individuare Paesi produttori di energia in grado di garantire forniture a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto agli attuali costi di approvvigionamento, prendendo in considerazione anche nazioni quali la Federazione Russa.
(6-00291) «Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso».
La Camera dei deputati, udite le comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo:
1) a utilizzare la clausola di salvaguardia nazionale esclusivamente per il finanziamento di spese effettivamente riconducibili alle finalità previste dalla disciplina europea, destinando la flessibilità di bilancio prioritariamente a investimenti aggiuntivi, garantendo che essa non si traduca nella mera riclassificazione di spese già programmate o finanziate;
2) ad utilizzare le risorse liberate rese disponibili dall'attivazione della clausola di salvaguardia, garantendo, grazie anche al fatto che l'incremento di spesa sarà destinato ad investimenti che sarebbero comunque necessari per la sicurezza energetica e la difesa, che il bilancio pubblico faccia fronte con maggior efficacia alle spese per il welfare, la sanità, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione per la competitività;
3) ad assicurare la massima trasparenza nei confronti del Parlamento, indicando, con cadenza periodica, l'ammontare delle risorse riconducibili alla clausola, la loro articolazione tra difesa, sicurezza ed energia, la quota relativa a nuovi investimenti e quella riferibile a interventi già programmati, gli effetti sul percorso di consolidamento della finanza pubblica;
4) a privilegiare, nella scelta delle modalità di finanziamento degli investimenti ammissibili, gli strumenti che assicurino il minor costo per la finanza pubblica, nell'interesse dei contribuenti;
5) a favorire il rafforzamento e l'impiego di strumenti comuni di finanziamento degli investimenti strategici dell'Unione, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza energetica, al fine di ridurre il ricorso al debito nazionale e favorire quindi una maggiore integrazione e autonomia strategica europea, a cominciare dallo strumento SAFE, cui va data priorità, nella direzione di una difesa comune europea;
6) a garantire che il ricorso alla flessibilità europea non comprometta il percorso di consolidamento della finanza pubblica, ma sia limitato al perseguimento degli obiettivi straordinari per i quali la deroga è stata prevista assicurando la credibilità finanziaria del Paese e preservando la fiducia degli investitori.
(6-00292) «Della Vedova, Magi».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Chiarimenti in merito ad alcune nomine nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici – 3-02834
BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, lettera b), numero 3), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, dispone la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, con richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza, della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997;
con decreto ministeriale n. 154 del 17 luglio 2026 è stata definita la nuova composizione del Consiglio per la durata di un triennio, secondo l'organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni di cui all'allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), del citato allegato I.11 tra i componenti effettivi del Consiglio vengono nominati, tra gli altri, su proposta del presidente, trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nonché in materie economiche;
tra i trenta componenti effettivi, di cui alla lettera f), figura il professor ingegner Mauro Dolce, già ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università «Federico II» di Napoli e attuale membro del comitato scientifico della società Stretto di Messina, che in data 29 gennaio 2024 ha espresso parere sulla relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
tra gli stessi componenti figura anche il professor ingegner Giuseppe Roberto Tomasicchio, ordinario di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia dell'Università del Salento, membro del comitato «Ponte Subito» nato nel 2009 a Messina e Reggio Calabria per sostenere la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina –:
se il Ministro interrogato risulti a conoscenza della circostanza che tra i trenta esperti nominati come membri effettivi del Consiglio per i prossimi tre anni figurano il professor ingegner Mauro Dolce e il professor ingegner Giuseppe Roberto Tomasicchio e se non ritenga che gli stessi siano in una situazione palese di sostanziale conflitto d'interesse per l'esame da parte del Consiglio stesso della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023 prevista nelle prossime settimane.
(3-02834)
Iniziative di competenza volte a rafforzare l'attrattività del lavoro e la qualificazione professionale nel comparto turistico – 3-02835
PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI e FERRARA. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
secondo il Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo in Italia di Federalberghi, elaborato sulla base dei dati Inps, nel 2024 il comparto alberghiero ha registrato una media di 240.205 dipendenti, un valore particolarmente significativo che conferma la rilevanza del settore nell'economia nazionale e il ruolo strategico nello sviluppo del sistema produttivo del Paese;
tale espansione, tuttavia, ha messo in luce un mercato del lavoro caratterizzato da una persistente difficoltà di reperimento di personale e da un disallineamento tra domanda e offerta che permane su livelli elevati, limitando la capacità organizzativa delle imprese ricettive di fronte ai mutamenti demografici e alle rapide trasformazioni del settore;
in un sistema segnato da un'elevata incidenza del lavoro stagionale e part-time, nonché da livelli retributivi medi che, unitamente ad altri fattori strutturali, incidono sull'attrattività delle professioni turistiche, la difficoltà nel reperimento di manodopera compromette il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, con effetti sulla competitività del sistema turistico italiano, esposto a una crescente concorrenza internazionale, e determina un rallentamento della crescita economica, soprattutto nei territori a forte vocazione montana o marittima, dove il turismo rappresenta un importante presidio economico e occupazionale e un elemento essenziale per la valorizzazione dei territori;
quanto sopra evidenzia l'esigenza di rafforzare l'integrazione tra le politiche del turismo e le politiche attive del lavoro, di sviluppare strumenti di analisi dei fabbisogni professionali e di monitoraggio delle competenze richieste dal comparto, nonché di potenziare i percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione delle professioni turistiche, al fine di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, colmare il deficit di competenze e favorire il ricambio generazionale lungo l'intera filiera –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, anche in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per rafforzare le politiche finalizzate a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, migliorare l'attrattività delle professioni del settore turistico anche attraverso la promozione di condizioni economiche e retributive maggiormente attrattive, potenziare i percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese del comparto turistico, al fine di rendere più efficace la programmazione degli interventi e sostenere la competitività delle medesime a livello internazionale.
(3-02835)
Iniziative di competenza per l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di sistemi anticaduta nei dispositivi di apertura degli infissi, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici – 3-02836
PIZZIMENTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
sempre più spesso dalle cronache locali si viene a conoscenza di gravi danni causati dalla caduta di infissi in edifici pubblici o di uso pubblico – specialmente nelle scuole –, con notevoli rischi per la pubblica incolumità;
il 22 maggio 2026 un ragazzo di dodici anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una finestra che ha ceduto all'interno di una scuola secondaria di primo grado a Milano;
i sempre più frequenti eventi atmosferici di straordinaria intensità, infatti, provocano carichi accidentali dovuti agli accumuli di materiali, mettendo in pericolo persone e cose in modo esponenziale;
per ovviare a tali rischi sarebbe opportuno che le pubbliche amministrazioni adottassero accorgimenti tecnici, come sistemi aggiuntivi anticaduta, nei dispositivi di apertura degli infissi;
l'impiego di tali dispositivi potrebbe essere previsto dal concorrente già al momento della presentazione dell'offerta in sede di gara;
stante il costo modesto relativo all'installazione dei seguenti accorgimenti tecnici, si ridurrebbe altresì il rischio di incorrere in responsabilità civili e penali –:
se e quali iniziative di carattere normativo, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare per prevedere da parte delle pubbliche amministrazioni l'adozione di sistemi aggiuntivi anticaduta in tutti i casi di installazione di nuovi serramenti o di sostituzione di quelli esistenti, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico e l'incolumità delle persone che li frequentano.
(3-02836)
Iniziative per la tutela della salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e all'individuazione di investitori credibili – 3-02837
PANDOLFO, VIGGIANO, GHIO, FORNARO, PELUFFO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, GRIBAUDO, STEFANAZZI, LACARRA, CASU e FERRARI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la vicenda Ilva rappresenta, a parere degli interroganti, il simbolo del fallimento della politica industriale del Governo Meloni: in quasi quattro anni di gestione, l'Esecutivo non è riuscito né a garantire la tutela della salute dei cittadini di Taranto, né a salvaguardare i livelli occupazionali dell'intero gruppo siderurgico, comprendente gli stabilimenti di Taranto, Genova-Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e Marghera, limitandosi a rincorrere l'emergenza senza un piano industriale credibile, né un percorso serio verso la decarbonizzazione;
a confermarlo è intervenuta la corte d'appello di Milano che, riformando parzialmente il decreto impugnato, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, assegnando un termine di novanta giorni per il completamento delle operazioni di fermo, in ragione della presenza di amianto non rimosso e di emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge, con un provvedimento che certifica l'inadeguatezza dell'autorizzazione integrata ambientale del 2025, incapace di subordinare in modo effettivo la prosecuzione dell'attività produttiva alla realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e di decarbonizzazione;
la crisi non riguarda soltanto Taranto, ma investe l'intera filiera siderurgica nazionale e migliaia di lavoratrici e lavoratori, diretti e dell'indotto, il cui futuro resta oggi privo di qualsiasi certezza;
il Ministro interrogato ha convocato nei prossimi giorni tavoli di confronto con organizzazioni sindacali, enti territoriali, imprese e potenziali investitori per individuare le misure da adottare sul futuro del gruppo –:
quali siano le intenzioni del Governo in merito alle modalità di esecuzione del decreto della corte d'appello di Milano, anche mediante il riesame d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale del 2025, e alla procedura di cessione degli stabilimenti ex Ilva, eventualmente valutando il ricorso a strumenti di controllo pubblico e alla nazionalizzazione degli impianti e valutando anche iniziative per attrarre investitori industriali credibili, al fine di assicurare un piano industriale che garantisca la tutela della salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva.
(3-02837)
Iniziative di competenza per salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, anche in relazione alla sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo – 3-02838
BIGNAMI, IAIA, MAIORANO, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI e ZUCCONI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno da tempo avviato la procedura per la cessione dei complessi aziendali, nell'ambito della quale il confronto con il gruppo indiano Jindal era giunto a una fase avanzata e si era prossimi alla sottoscrizione di un accordo preliminare;
il 27 luglio 2026 la corte d'appello di Milano, accogliendo il reclamo proposto da alcuni cittadini di Taranto e Statte e riformando in senso ampiamente restrittivo il provvedimento di primo grado, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro novanta giorni, subordinandone l'eventuale ripresa alla completa rimozione dell'amianto e all'adozione di ulteriori misure sulle emissioni;
tali interventi, per estensione, costi e per la complessità tecnica connessa all'interferenza con gli impianti in esercizio, non risultano in alcun modo realizzabili entro il termine assegnato di 90 giorni senza che ciò comporti il definitivo spegnimento degli altiforni e dell'area a caldo, con il rischio che la fermata assuma carattere definitivo;
il decreto è intervenuto prima della conclusione del negoziato con il gruppo Jindal, modificando radicalmente il quadro economico in base al quale era stata formulata l'offerta e compromettendo la possibilità di concludere il confronto nei tempi e alle condizioni sino ad allora definite dai commissari;
la fermata degli altiforni determina l'interruzione della produzione delle bramme e, in assenza della possibilità di reperire tali semilavorati da altri siti all'estero e a condizioni economicamente sostenibili, rischia di comportare la fermata dei laminatoi a caldo e degli impianti di laminazione e finitura a freddo;
le lavorazioni a valle costituiscono una delle componenti a maggiore valore aggiunto e redditività del gruppo e la perdita dell'integrazione con l'area a caldo comprometterebbe ulteriormente l'equilibrio economico dell'attività residua e le prospettive di cessione;
la vicenda interessa circa 10.000 lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dei quali quasi 8.000 impiegati nello stabilimento di Taranto, oltre ai dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria e alle migliaia di lavoratori delle imprese dell'appalto e dell'indotto –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, in conseguenza dell'attesa fermata degli impianti, per salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva.
(3-02838)
Iniziative di competenza volte a scongiurare il definitivo arresto della produzione presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto e ad assicurare la conclusione della procedura di cessione – 3-02839
RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, PASTORELLA, ONORI, ROSATO e RUFFINO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
con decreto del 27 luglio 2026, la corte d'appello di Milano ha stabilito la chiusura, entro novanta giorni, dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto – la principale dello stabilimento – a causa della presenza di amianto e dell'emissione di polveri sottili superiore ai limiti di legge. Tale sospensione dovrà protrarsi fino a quando non verrà «rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti» e non saranno adottate «le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza»;
già a febbraio 2026 la sentenza di primo grado aveva disposto una sospensione analoga da attuarsi entro il 24 agosto 2026, non ritenendo sufficiente l'autorizzazione integrata ambientale approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel 2025, sulla quale si erano basate le interlocuzioni con i soggetti interessati all'acquisizione dello stabilimento;
come recentemente dichiarato dallo stesso Ministro interrogato, «le condizioni poste» dal predetto decreto «sono considerate tecnicamente impossibili da realizzare in novanta giorni», generando il rischio di dover procedere alla chiusura definitiva degli impianti dell'intera area a caldo, con gravi conseguenze in termini produttivi e occupazionali;
la chiusura degli altiforni rischia di rendere inevitabile la cessazione dell'attività dell'intero sito. Con un solo altoforno in funzione, infatti, la produzione di acciaio è stimata in circa due milioni di tonnellate annue, insufficienti a garantire l'equilibrio economico dell'impianto;
oltre quattromila dipendenti risultano già interessati da misure di cassa integrazione e una sospensione della produzione aggraverebbe ulteriormente una situazione che coinvolge centinaia di imprese dell'indotto e un'intera filiera strategica per il sistema produttivo nazionale;
tale situazione – unitamente all'assenza di una chiara strategia industriale per il rilancio dello stabilimento capace di coniugare il completamento degli interventi di ambientalizzazione con la continuità produttiva e la tutela dell'occupazione – rischia di compromettere ogni concreta prospettiva di cessione e rilancio del sito, precludendo una soluzione stabile e duratura della crisi;
la chiusura della più grande acciaieria d'Europa determinerebbe la perdita di un asset strategico per il Paese e rischierebbe di accrescere la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di Paesi caratterizzati da standard ambientali meno rigorosi –:
se ritenga di poter ancora assicurare la conclusione della procedura di cessione dello stabilimento ex Ilva e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare al fine di scongiurare il definitivo arresto della produzione, garantire il completamento del processo di ambientalizzazione e porre fine a una situazione di incertezza che da troppo tempo grava sui lavoratori di un asset strategico per il sistema industriale nazionale.
(3-02839)
Elementi e iniziative in ordine alle prospettive degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al coinvolgimento di capitali e investitori italiani – 3-02840
LUPI, CAVO, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
Acciaierie d'Italia s.p.a. è un'azienda partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che attualmente gestisce gli impianti siderurgici «ex Ilva»;
il 17 giugno 2026, in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea presso la Camera dei deputati, il gruppo di Noi Moderati-Maie-Centro Popolare aveva esortato il Governo a intraprendere una strada che comprendesse la ricerca di investitori italiani per il rilancio di Acciaierie d'Italia;
il 27 luglio 2026 la corte d'appello di Milano si è pronunciata in merito al ricorso presentato da associazioni di cittadini, stabilendo di accogliere «la richiesta di inibitoria e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d'Italia spa e Acciaierie d'Italia holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall'ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell'autorità di controllo»;
al fine di elaborare proposte concrete per le attività e i lavoratori degli stabilimenti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha annunciato la costituzione di tavoli tecnici a partire dal 4 agosto 2026;
il 3 agosto 2026 il Ministro interrogato ha dichiarato: «Dobbiamo accelerare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi per dare una risposta anche sul piano occupazionale. Abbiamo inoltre convocato le imprese siderurgiche italiane, insieme a Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana»;
il 2 agosto 2026 si è tenuto lo sciopero unitario dei sindacati di Taranto, mentre il giorno successivo, come riportato dagli organi di stampa e in particolare dal quotidiano Il Secolo XIX, è stata anticipata la possibilità di una restituzione di una parte delle aree di Cornigliano alla città di Genova –:
quali aggiornamenti possa fornire in merito alla gara per gli stabilimenti ex Ilva e alla prospettiva complessiva o dei singoli stabilimenti, anche specificando le iniziative di competenza da assumere per assicurare e promuovere le attività economiche degli impianti industriali e i rispettivi livelli occupazionali, anche coinvolgendo capitali e investitori italiani.
(3-02840)
Iniziative di competenza volte a contrastare fenomeni speculativi in relazione al prezzo al dettaglio dei carburanti – 3-02841
ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, BOF, FURGIUELE, PIERRO, POZZOLO, RAVETTO e SASSO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'attuale dinamica dei prezzi al dettaglio dei carburanti sulla rete stradale e autostradale nazionale evidenzia un'inaccettabile distorsione di mercato. I rilevamenti ufficiali del Ministero delle imprese e del made in Italy – Osservaprezzi carburanti documentano come la media della benzina in modalità self-service abbia superato quota 1,96 euro per litro, registrando sulle tratte autostradali picchi superiori a 2,08 euro per litro. Contestualmente, le analisi elaborate dalle principali associazioni dei consumatori attestano un aumento del costo del gasolio fino al +26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, con una stangata complessiva stimata in oltre 1,9 miliardi di euro a carico delle famiglie;
tale impennata dei listini giunge nel momento di massima vulnerabilità economica dell'anno, in coincidenza con il grande esodo estivo di agosto monitorato dai dati di traffico di Anas. La mobilità per le vacanze, diritto fondamentale e volano primario dell'economia turistica interna, viene così gravemente penalizzata, con un palese pregiudizio per la sovranità economica e il potere d'acquisto dei cittadini;
si riscontra la palese asimmetria di mercato per cui, a fronte di marcate flessioni e contrazioni del prezzo internazionale del greggio al barile, i listini alla pompa continuano a salire vertiginosamente, a dimostrazione di come gli strumenti di mero monitoraggio o la passata compensazione a valle dell'imposta abbiano fallito nel bloccare la speculazione e nel tutelare la sovranità del potere d'acquisto degli italiani;
l'impianto dei poteri di vigilanza e sanzione in materia di trasparenza della filiera dei carburanti e tutela dei consumatori fa capo alle competenze istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto a garantire la corretta formazione dei prezzi e il contrasto a fenomeni distorsivi dell'economia nazionale –:
se, alla luce del manifesto fallimento delle sole misure passive di monitoraggio e di fronte all'ingiustificato divario tra il calo del prezzo del petrolio e l'aumento dei prezzi al consumo nel periodo estivo, intenda adottare, per quanto di competenza, urgenti iniziative normative per rafforzare i poteri sanzionatori ed operativi, disponendo l'introduzione di tetti massimi di margine per le compagnie e l'attivazione automatica di blocchi dei prezzi alla pompa contro le speculazioni di filiera, al fine di tutelare il tessuto economico e le famiglie italiane da condotte lesive del mercato e della sovranità nazionale.
(3-02841)
Iniziative volte a individuare i territori di Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia quali poli di produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica, nell'ambito degli indirizzi di politica industriale europea – 3-02842
CAROPPO, D'ATTIS, BATTILOCCHIO, CASTIGLIONE e DE PALMA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'Unione europea sta riscoprendo una vera politica industriale: il Net-zero industry Act – Nzia è un regolamento volto ad accelerare la transizione verso l'energia pulita, nato non solo per distribuire risorse, ma soprattutto per individuare territori nei quali concentrare la produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica;
la proposta di regolamento sull'accelerazione industriale (Industrial accelerator Act – Iaa) istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e mira a garantire che entro il 2035 il settore manifatturiero – attualmente pari al 14,3 per cento del prodotto interno lordo – rappresenti il 20 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione;
l'Industrial accelerator Act stabilisce, inoltre, l'elenco di detti settori per le zone di accelerazione della produzione industriale, distinti in particolare tra le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie a zero emissioni nette, al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione europea attraverso il rafforzamento delle filiere industriali europee;
Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia sono accomunate dall'essere al centro della strategia nazionale di transizione energetica e reindustrializzazione sostenibile. Il filo conduttore che le lega è la riconversione industriale di aree storicamente dipendenti dalle fonti fossili (carbone e petrolchimico) o dalla grande siderurgia e condividono le seguenti leve di politica industriale: poli dell'eolico offshore, riconversione delle centrali a carbone, idrogeno verde ed economia circolare, zona economica speciale unica o zona economica esclusiva;
a Brindisi e Civitavecchia, in particolare, è in corso il processo di transizione industriale avviato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, cui ha fatto seguito la nomina di due commissari straordinari per lo sviluppo delle aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche e la definizione di un accordo di programma da sottoscrivere tra Governo nazionale, enti locali e regionali e parti sociali;
per le aree indicate appare necessario collocare il lavoro già svolto dentro la nuova politica industriale europea, trasformando una fase di transizione in un progetto di sviluppo strutturato –:
se non ritenga opportuno proporre la candidatura di Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia a Net-zero acceleration valley e, successivamente, a Industrial manufacturing acceleration area per consolidare i risultati del lavoro già avviato attraverso gli strumenti attivati dai provvedimenti approvati dal Parlamento e dal Governo.
(3-02842)
Intendimenti del Governo in merito all'introduzione di un'età minima di accesso ai social network – 3-02843
MADIA, BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'uso non regolamentato dei social network da parte dei minori di età è associato a rischi documentati per lo sviluppo psico-fisico e per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti: secondo l'indagine dell'Istituto superiore di sanità «Dipendenze comportamentali nella generazione Z 2.0», diffusa nel luglio 2026, circa 280.000 ragazzi tra gli undici e i tredici anni presentano almeno un comportamento a rischio tra uso problematico dei social media, gaming e gioco d'azzardo;
numerosi ordinamenti hanno introdotto un'età digitale minima: l'Australia, dal 10 dicembre 2025, per gli under 16; la Francia il 21 luglio 2026 ha approvato in via definitiva il divieto per i minori di quindici anni, mentre la Spagna ha annunciato analoga iniziativa per gli under 16;
il Parlamento europeo, con la risoluzione del novembre 2025, ha invitato a fissare in sedici anni l'età digitale minima armonizzata per l'accesso a social media e piattaforme video; tema ormai identitario per l'Unione, tanto che la Presidente della Commissione europea, annunciando prossimi interventi, ha ribadito che a educare i figli devono essere i genitori, non gli algoritmi;
l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a muoversi: il lavoro parlamentare sull'età minima digitale è stato avviato a inizio XIX legislatura nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e, all'esito di un ciclo di audizioni di esperti, ha condotto al deposito, il 13 maggio 2024, dei testi «gemelli» a prima firma dell'onorevole Madia alla Camera dei deputati e della senatrice Mennuni al Senato della Repubblica, che fissano a quindici anni l'età minima di attivazione degli account, con obbligo di verifica in capo ai fornitori;
quel testo, superato il vaglio europeo il 12 settembre 2025, è all'esame della 8° Commissione del Senato della Repubblica dal 30 settembre 2025 e l'iter risulta fermo senza che siano state rese note le ragioni del ritardo;
da notizie di stampa risulta che il Governo avrebbe mostrato perplessità rispetto alle suddette proposte di legge di iniziativa parlamentare –:
se il Governo intenda assumere iniziative normative per l'introduzione di un'età minima di accesso ai social network, precisandone i tempi.
(3-02843)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1939 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2026, N. 100, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3053)
A.C. 3053 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del presente disegno di conversione reca attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE)2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;
il Regolamento (UE) 2024/1356 (c.d. Regolamento Screening) impone che ogni persona sottoposta alla procedura di screening sia oggetto di una valutazione dello stato di salute e delle eventuali condizioni di vulnerabilità, effettuata da personale qualificato, decisiva ai fini dell'assoggettamento alle procedure accelerate di frontiera;
il medesimo Regolamento impone alle autorità competenti di fornire alla persona informazioni chiare e comprensibili, in una lingua a lei nota, sulla natura della procedura, sui diritti applicabili e sulle conseguenze dell'eventuale applicazione della procedura di frontiera, quale presupposto di legittimità dell'intera procedura successiva;
il Regolamento prevede altresì l'istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di screening, la cui disciplina il decreto-legge in esame rinvia a un successivo decreto ministeriale, senza fissarne tempi certi;
una ricerca sul campo condotta nelle principali aree di frontiera della Sicilia e della Calabria (Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Agrigento, Reggio Calabria, Crotone), pubblicata sulla rivista «Questione Giustizia», ha rilevato che all'entrata in vigore del nuovo quadro normativo non risultavano attivati né nuovi protocolli operativi, né percorsi di formazione dedicati, né misure di riorganizzazione delle strutture e delle risorse umane coinvolte;
la medesima ricerca ha documentato criticità strutturali nell'individuazione tempestiva delle vulnerabilità, tanto sanitarie quanto psicologiche: a titolo esemplificativo, l'assenza di un'unità di malattie infettive ad Agrigento comporta, per la sola diagnosi di tubercolosi, tempi di refertazione che possono arrivare a 6-8 settimane, incompatibili con la rapidità richiesta dallo screening; analogamente, l'individuazione delle vittime di tortura o di violenza risulta compromessa dalla carenza di mediatori linguistico-culturali qualificati, di spazi riservati e di tempi adeguati ai colloqui specialistici;
una valutazione della vulnerabilità e un'informativa non effettive compromettono, a monte, la corretta individuazione del percorso procedurale applicabile e possono determinare l'inserimento nelle procedure accelerate di frontiera di persone che invece avrebbero diritto a garanzie procedurali rinforzate;
tale rischio risulta aggravato dalla significativa compressione dei termini introdotta dal disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, per la procedura di frontiera in esame, che prevede la decisione della Commissione territoriale entro quattro settimane e un termine complessivo massimo di dodici settimane, con soli cinque giorni per la proposizione del ricorso;
l'effettività delle garanzie previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo non può essere assicurata dalla sola previsione normativa delle procedure, ma richiede la disponibilità concreta di personale specializzato, mediatori qualificati, strutture diagnostiche e meccanismi di controllo indipendente,
impegna il Governo:
ad adottare, in sede di attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356, garantendone l'effettiva operatività in tempi certi;
a garantire, su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle principali aree di frontiera, la disponibilità di personale sanitario specializzato, di mediatori linguistico-culturali qualificati e indipendenti, e di strutture diagnostiche adeguate;
a promuovere percorsi di formazione specifica e obbligatoria per tutto il personale coinvolto nelle attività di screening – sanitario, di mediazione e di polizia – sull'individuazione delle condizioni di vulnerabilità e sull'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356;
a garantire che, laddove le condizioni materiali non consentano una valutazione della vulnerabilità pienamente conforme agli standard del regolamento (UE) 2024/1356, la persona interessata non venga inserita nella procedura accelerata di frontiera, in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1348;
a riferire alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione delle garanzie relative alla valutazione della vulnerabilità e agli obblighi informativi in fase di screening, anche alla luce delle risultanze di ricerche indipendenti e dei rapporti delle organizzazioni della società civile e delle autorità di garanzia.
9/3053/1. Ciani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e, in particolare, a consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d'appello;
in particolare l'articolo 6 del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina dell'ufficio per il processo, valorizzando stabilmente l'apporto del personale assunto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, mentre ulteriori disposizioni del provvedimento sono finalizzate a migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
in tutti gli uffici giudiziari d'Italia ed anche a Siena si è conclusa la procedura di stabilizzazione del personale assunto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
a Siena sono stati sottoscritti undici contratti a tempo indeterminato. Sebbene il numero delle unità inizialmente assegnate fosse superiore, nel corso del tempo si è registrata una progressiva riduzione del personale interessato, con la conseguenza che è stato possibile procedere alla stabilizzazione delle undici unità rimaste;
questo importante risultato, tuttavia, non è ancora sufficiente a superare le persistenti carenze di personale amministrativo che interessano il Tribunale di Siena e che da tempo incidono sull'organizzazione delle cancellerie e sulla complessiva funzionalità degli uffici;
il Tribunale di Siena presenta carichi di lavoro importanti, anche in rapporto ad altri uffici giudiziari della Toscana ed ha conseguito risultati particolarmente positivi nella riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti, grazie all'impegno del personale e degli operatori della giustizia;
il mantenimento di tali livelli di efficienza richiede un adeguato rafforzamento degli organici, affinché i risultati raggiunti non siano compromessi dalla persistente carenza di risorse umane,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento, ad adottare ulteriori iniziative di competenza volte ad assegnare al Tribunale di Siena un maggior numero di unità di personale amministrativo, anche in occasione di prossime procedure di assunzione, mobilità, scorrimento delle graduatorie o redistribuzione del personale, tenendo conto delle attuali scoperture di organico, dei carichi di lavoro e dei risultati conseguiti dall'ufficio giudiziario.
9/3053/2. Michelotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti volte ad assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e, in particolare, a consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali e le corti d'appello;
in particolare l'articolo 6 del provvedimento in esame, interviene sulla disciplina dell'ufficio per il processo, valorizzando stabilmente l'apporto del personale assunto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, mentre ulteriori disposizioni del provvedimento sono finalizzate a migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
in tutti gli uffici giudiziari d'Italia ed anche a Siena si è conclusa la procedura di stabilizzazione del personale assunto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
a Siena sono stati sottoscritti undici contratti a tempo indeterminato. Sebbene il numero delle unità inizialmente assegnate fosse superiore, nel corso del tempo si è registrata una progressiva riduzione del personale interessato, con la conseguenza che è stato possibile procedere alla stabilizzazione delle undici unità rimaste;
questo importante risultato, tuttavia, non è ancora sufficiente a superare le persistenti carenze di personale amministrativo che interessano il Tribunale di Siena e che da tempo incidono sull'organizzazione delle cancellerie e sulla complessiva funzionalità degli uffici;
il Tribunale di Siena presenta carichi di lavoro importanti, anche in rapporto ad altri uffici giudiziari della Toscana ed ha conseguito risultati particolarmente positivi nella riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti, grazie all'impegno del personale e degli operatori della giustizia;
il mantenimento di tali livelli di efficienza richiede un adeguato rafforzamento degli organici, affinché i risultati raggiunti non siano compromessi dalla persistente carenza di risorse umane,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento e tenuto conto dell'assegnazione di personale al tribunale di Siena, in parte già effettuata e in parte in corso di attuazione, a continuare a monitorare la situazione del personale del predetto tribunale.
9/3053/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Michelotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053 si pone l'obiettivo di intervenire con urgenza in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
la materia della cittadinanza (legge n. 91 del 1992) è strettamente legata allo status giuridico dello straniero e ai profili di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
l'acquisto della cittadinanza italiana rappresenta l'atto supremo di appartenenza e condivisione dei valori fondanti della Repubblica, non costituendo un mero automatismo burocratico né un diritto soggettivo incondizionato, bensì il coronamento di un effettivo e dimostrato percorso di integrazione linguistica, sociale e culturale;
il quadro normativo vigente delega al sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, unicamente il compito di somministrare il giuramento di fedeltà ex articolo 10 della medesima legge;
nell'attuale assetto, la funzione del Primo Cittadino si configura quindi come un'attività puramente vincolata e di mero accertamento formale, che priva l'autorità locale di qualsiasi margine di valutazione o di segnalazione, persino di fronte ad eclatanti fattispecie di mancata integrazione;
si registrano con sempre maggiore frequenza episodi nei quali i richiedenti la cittadinanza si presentano alla cerimonia di giuramento in condizioni di totale incapacità di comprendere o leggere la formula prescritta, palesando un'assoluta assenza di padronanza della lingua italiana e un deficit strutturale di integrazione nel tessuto sociale della nazione;
gli ordinamenti giuridici europei attribuiscono un peso determinante alla verifica dell'integrazione culturale e valoriale del candidato prima di concedere lo status di cittadino;
in tale ambito, il modello adottato dalla Confederazione Svizzera rappresenta l'esperienza più avanzata, rigorosa ed efficace in termini di sussidiarietà e tutela dell'identità nazionale e locale;
il sistema elvetico prevede una struttura procedurale all'interno della quale il comune esercita una vera e propria competenza di merito indefettibile;
la comunità locale, tramite commissioni dedicate o assemblee comunali, sottopone il candidato a una valutazione approfondita che non si limita alla verifica documentale, ma accerta sul campo la conoscenza attiva della lingua locale, della storia e delle istituzioni, conducendo un'analisi puntuale sul reale radicamento del richiedente e sulla sua adesione al sistema normativo e socioculturale e laddove il comune rilevi il mancato rispetto di tali parametri, ha il potere di bloccare o sospendere la procedura di naturalizzazione, con effetto preclusivo nei confronti dell'intero iter cantonale e federale;
l'adozione di un modello d'ispirazione elvetica consentirebbe di valorizzare il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, conferendo ai Sindaci strumenti concreti di verifica e tutela della coesione sociale del proprio territorio;
peraltro, attribuire al Sindaco una facoltà di sospensione o di arresto procedurale in presenza di palesi carenze d'integrazione risponderebbe ad una logica di salvaguardia della sovranità nazionale e del patto di cittadinanza,
impegna il Governo:
a prevedere l'introduzione di un potere di sospensione cautelare in capo al sindaco, qualora, in sede di giuramento o di verifica finale, emerga un'evidente incapacità linguistica (compresa l'impossibilità di leggere o comprendere la formula di rito) o condotte manifestamente incompatibili con l'integrazione nel tessuto sociale ed istituzionale della Repubblica;
a disciplinare una procedura d'urgenza che, a fronte del provvedimento di sospensione adottato dal sindaco, disponga l'immediata trasmissione degli atti al prefetto e al Ministero dell'interno per il riesame del decreto di concessione e la conseguente eventuale revoca o decadenza dal beneficio;
a promuovere una riforma organica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, volta a superare il carattere meramente formale delle competenze del Sindaco in materia di concessione della cittadinanza, ispirandosi a modelli europei, come quello elvetico, evidentemente finalizzati ad accertare un effettivo e dimostrato percorso di integrazione linguistica, sociale e culturale, in funzione della necessaria valutazione di una effettiva condivisione dei valori fondanti lo Stato.
9/3053/3. Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053 include norme che impattano direttamente sul quadro sociale del rispetto della legalità e dell'ordine pubblico da parte dei cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale e la materia dell'integrazione si sostanzia nel pieno e incondizionato rispetto dei valori costituzionali e delle istituzioni da parte di qualsiasi comunità confessionale;
la realizzazione di nuovi edifici di culto afferisce in modo diretto ai profili dell'integrazione, della sicurezza pubblica e della verifica della trasparenza dei finanziamenti, rappresentando un tassello fondamentale nel rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose;
la Costituzione italiana stabilisce espressamente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze;
peraltro, l'eguale libertà delle confessioni religiose non equivale ad un automatismo privo di regole o all'assenza di controlli statali e, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la stipula dell'intesa è l'esito di una procedura fondata sulla verifica dell'eventuale affermazione di principi in contrasto con l'ordinamento italiano che trasmodino in attivismo politico o ideologico contrario alla Costituzione;
l'integrazione e la concessione di diritti in materia di edificazione di luoghi di culto non possono prescindere dal fondamentale principio di reciprocità, inteso come indispensabile criterio di equità e sicurezza ed uno Stato sovrano deve tutelare la propria identità ed esigere dai paesi d'origine pari rispetto per le minoranze cristiane, evitando asimmetrie lesive della dignità nazionale;
la materia urbanistica ed edilizia non costituisce un'isola neutrale separata dalla difesa dell'ordine pubblico e la costruzione di complessi di culto impatta direttamente sull'assetto sociale e sulla sicurezza nazionale, rientrando a pieno titolo nelle competenze dello Stato il compito di stabilire i requisiti di sistema, inclusa la tracciabilità dei fondi e la trasparenza delle rappresentanze, prima che gli enti locali rilascino licenze edilizie;
legittimare i luoghi di culto informali al solo scopo di censirli incentiva la clandestinità, mentre il divieto d'apertura in assenza di intese cancella ogni ambiguità imponendo a chiunque desideri aprire un centro l'obbligo di strutturarsi preventivamente mediante la firma dell'intesa, l'adozione della lingua italiana e la piena tracciabilità dei fondi;
in ambito europeo, diversi Stati hanno introdotto specifiche norme per subordinare la realizzazione e la gestione dei luoghi di culto a requisiti di sicurezza e integrazione, come dimostrano l'esperienza della Svizzera con il divieto costituzionale di edificare minareti, dell'Austria con l'Islamgesetz che vieta i finanziamenti dall'estero destinati all'edilizia di culto e prescrive l'impiego della lingua nazionale nella predicazione e nelle attività liturgiche, e della Francia con la Loi séparatisme, e pertanto,
impegna il Governo:
ad adottare con la massima urgenza ogni opportuno provvedimento, anche di carattere normativo, volto ad impedire l'apertura e la realizzazione di nuove moschee o centri di preghiera sul territorio nazionale, fino alla stipula e alla formale ratifica di un'intesa tra lo Stato italiano e la rappresentanza dell'Islam;
a subordinare la concessione di autorizzazioni per nuovi edifici di culto al rispetto effettivo del principio di reciprocità, verificando che nei paesi d'origine delle comunità richiedenti sia garantito il medesimo diritto di edificazione e praticabilità del culto per le comunità cristiane;
a riaffermare la preminenza della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza nell'iter autorizzatorio dei luoghi di culto, impedendo che l'autonomia urbanistica locale deroghi alle verifiche preventive sulla tracciabilità dei fondi e sulla legalità;
a conformare la normativa nazionale ai modelli di tutela già vigenti in altri paesi europei, introducendo il divieto assoluto di finanziamenti provenienti da Stati esteri, l'obbligo dell'uso della lingua italiana durante le funzioni e la chiusura immediata delle strutture che operano al di fuori del quadro pattizio ed ordinamentale della Repubblica.
9/3053/4. Sasso, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053 si pone l'obiettivo di intervenire con urgenza in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
la materia della cittadinanza (legge n. 91 del 1992) è strettamente legata allo status giuridico dello straniero e ai profili di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
l'acquisizione dello status civitatis rappresenta il supremo ed indissolubile vincolo giuridico, politico, morale e culturale che unisce il singolo cittadino alla comunità nazionale e alla Repubblica Italiana;
nella prospettiva costituzionale e nell'ordinamento giuridico vigente, la concessione o il riconoscimento della cittadinanza non possono in alcun modo essere considerati alla stregua di meri automatismi burocratici o di benefìci erogabili a pioggia privi di un rigoroso vaglio preliminare;
la disciplina in materia di acquisto, mantenimento e revoca della cittadinanza richiede un costante ed inderogabile monitoraggio e aggiornamento normativo, essenziale per impedire che l'accesso alla comunità statale sia consentito a soggetti privi dei requisiti primari di irreprensibilità morale o incriminati per fattispecie delittuose;
si rende indispensabile ed urgente uniformare ed inasprire il perimetro delle cause ostative di natura penale, estendendole espressamente ai procedimenti pendenti per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi;
appare prioritario equiparare a tale soglia sbarrante, a prescindere dalla pena edittale prevista, i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, le violazioni delle normative speciali sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi, i delitti legati all'immigrazione clandestina, nonché le fattispecie di frode o indebita percezione di erogazioni, contributi e sussidi pubblici;
la garanzia della legalità e la difesa dell'integrità del patto di cittadinanza impongono che la pendenza di un procedimento penale o di indagini per i reati summenzionati determini la sospensione immediata ed obbligatoria dell'iter amministrativo di acquisto della cittadinanza fino alla sentenza di proscioglimento o al decreto di archiviazione divenuto irrevocabile;
risulta altresì necessario applicare con fermezza la revoca di diritto della cittadinanza italiana già acquisita in caso di condanna definitiva per i medesimi reati ostativi che sono stabiliti per l'acquisto, estendendo espressamente tale misura sanzionatoria anche qualora da essa derivi lo stato di apolidia dell'interessato, in piena aderenza con le deroghe consentite dall'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di New York, costituendo tali condotte una grave, palese ed insanabile violazione del dovere fondamentale di fedeltà alla Repubblica sancito dall'articolo 54 della Costituzione,
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento utile anche di natura d'urgenza, le opportune modifiche normative alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, volte a rendere uniformi i requisiti ostativi di natura penale per l'acquisto e la concessione della cittadinanza italiana, prevedendo il diniego formale in presenza di procedimenti pendenti o condanne per delitti non colposi puniti con la reclusione pari o superiore nel massimo a sei mesi;
a disporre l'obbligo di sospensione immediata dell'iter amministrativo per la concessione o il riconoscimento dello status civitatis qualora, a carico del richiedente, emerga l'iscrizione nel registro degli indagati o la pendenza di un procedimento penale per delitti non colposi puniti con la reclusione pari o superiore nel massimo a sei mesi;
ad introdurre una disciplina sulla revoca della cittadinanza nei casi di condanna penale passata in giudicato per un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a sei mesi, stabilendo espressamente che la revoca trovi applicazione anche laddove ne derivi uno stato di apolidia, in coordinamento con le deroghe consentite dalla Convenzione di New York del 1961 e a tutela del dovere supremo di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 54 della Costituzione.
9/3053/5. Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053 reca, al Capo II, un'ampia novella al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volta ad adeguarne la disciplina ai Regolamenti dell'Unione europea in materia di procedure di frontiera e misure di trattenimento;
il pieno ed effettivo governo del territorio e la gestione razionale dei flussi migratori richiedono la piena funzionalità ed il totale controllo di sicurezza degli istituti penitenziari e dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, presidi essenziali per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
tali esigenze non possono essere minate da individui che, all'interno delle strutture penitenziarie o dei C.P.R., abbiano tenuto comportamenti gravemente violenti o destabilizzanti;
la corretta ed efficiente gestione dei penitenziari e dei C.P.R. presuppone l'adozione di elevati standard di sicurezza interna, fondamentali per tutelare l'incolumità fisica del personale delle forze di polizia, degli operatori socio-sanitari e dei medesimi trattenuti;
in particolare, si registra un'elevata incidenza di simili condotte all'interno degli istituti penitenziari, attualizzandosi comportamenti caratterizzati da spiccata pericolosità e attitudine eversiva che consistono specificamente in aggressioni o gravi minacce verso agenti, operatori, altri detenuti o trattenuti, devastazioni, danneggiamenti e incendi a strutture o impianti, promozione o partecipazione a rivolte, nonché possesso o introduzione di armi, oggetti atti ad offendere;
si rende opportuna, pertanto, la stringente ed improcrastinabile necessità di dotare i C.P.R. di apposite sezioni ad alta sicurezza, destinate specificamente al trattenimento differenziato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi, ovvero abbiano tenuto comportamenti gravemente violenti o destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza;
la creazione e la perimetrazione blindata di tali sezioni ad alta sicurezza costituisce una misura indispensabile e non più rinviabile al fine di ripristinare la legalità ed il controllo statale;
tale riorganizzazione strutturale e gestionale può e deve essere attuata a invarianza finanziaria, avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente ed ottimizzando le capacità operative della pubblica amministrazione senza gravare sui contribuenti;
lo Stato ha il dovere inderogabile di tutelare gli uomini e le donne in divisa che prestano servizio nei presìdi penitenziari e nei centri di trattenimento, assicurando loro regole d'ingaggio ed ambienti operativi idonei ad erigere un argine invalicabile contro le sopraffazioni,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, in particolare quelle relative al Capo II, con ulteriori iniziative al fine di:
adoperarsi con la massima sollecitudine per la rapida ed effettiva attuazione delle sezioni ad alta sicurezza all'interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio dell'intero territorio nazionale;
predisporre protocolli operativi rigidi ed immediati per consentire il tempestivo isolamento ed il trasferimento in tali sezioni ad alta sicurezza dei soggetti extracomunitari trattenuti o provenienti dagli istituti penitenziari che rientrino nei profili di pericolosità e nelle condotte tipizzate in premessa;
garantire un monitoraggio continuo sulla dotazione di strumenti di protezione individuale e sulle risorse umane assegnate alle forze di polizia penitenziaria e di quelle impiegate nella vigilanza dei C.P.R., al fine di preservarne l'incolumità durante l'espletamento dei compiti d'istituto.
9/3053/6. Furgiuele, Davide Bergamini, Bof, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053 reca, al Capo I, disposizioni in materia di giustizia, sicurezza pubblica e potenziamento degli strumenti penali e processuali e un auspicato intervento sull'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 attiene direttamente alle norme d'identificazione e prevenzione dei reati in luoghi pubblici;
la piena, immediata ed incondizionata leggibilità e riconoscibilità delle persone presenti all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico costituisce un pilastro essenziale ed irrinunciabile per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e per l'efficace prevenzione dei reati;
la tutela della pubblica sicurezza, del decoro urbano e del sereno svolgimento della vita associata deve potersi coniugare in maniera indissolubile con la salvaguardia dei valori fondanti della dignità umana, della libertà individuale e della parità tra uomo e donna;
appare improcrastinabile riformulare in termini di assoluta chiarezza e tassatività il divieto generale di indossare in luogo pubblico indumenti, veli o accessori idonei a coprire o celare integralmente il volto, impedendo l'immediata identificazione della persona;
si avverte l'esigenza di tipizzare in modo rigido ed esplicito le uniche deroghe ammissibili al divieto di copertura del volto, circoscrivendole esclusivamente a comprovate ed oggettive ragioni di tutela della salute propria o di terzi, a documentate esigenze di protezione sul lavoro, allo svolgimento contingente e temporaneo di attività artistiche o di intrattenimento, all'uso di caschi protettivi ed alla permanenza all'interno dei luoghi di culto;
l'esigenza di assicurare all'ordinamento un'effettiva ed efficace funzione deterrente rende differibile un incisivo inasprimento del trattamento sanzionatorio penale per le violazioni del divieto, mediante il contestuale incremento edittale delle pene dell'arresto e dell'ammenda;
peraltro, è doveroso contrastare con la massima fermezza ogni prassi, consuetudine o condotta coercitiva, sia essa fisica o psicologica, finalizzata ad imporre l'occultamento del volto a terzi all'interno dello spazio pubblico nazionale;
in conseguenza, è altresì doveroso introdurre nell'ordinamento una specifica e grave fattispecie criminosa destinata a punire severamente chiunque costringa altri, con violenza o minaccia, a coprirsi il volto o ad indossare indumenti atti a celarne l'identità, al fine di sradicare sacche di imposizione patriarcali o fondamentaliste che minano le basi della civiltà giuridica;
lo Stato ha il dovere primario di non arretrare di fronte a consuetudini estranee ai principi della Carta costituzionale, affermando la supremazia della legge repubblicana ed il valore supremo del volto scoperto quale presupposto indefettibile per la vita democratica, la trasparenza e la sicurezza di tutti i consociati,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie e le relative direttive operative volte a garantire l'applicazione rigorosa, tempestiva ed uniforme sull'intero territorio nazionale del divieto di circolazione nei luoghi pubblici a volto coperto o celato da indumenti o accessori;
a rafforzare i presidi di controllo, prevenzione e monitoraggio affidati alle forze dell'ordine e di polizia locale per consentire l'immediata ed inequivocabile identificazione dei soggetti che violano l'obbligo del volto scoperto;
a perseguire con la massima severità e celerità le condotte di chiunque costringa, mediante l'uso di violenza, minaccia o intimidazione, ad indossare indumenti o veli atti a celare la loro identità visiva nello spazio pubblico.
9/3053/7. Pozzolo, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Ravetto, Sasso, Ziello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3053, al Capo II, reca modifiche organiche al Testo Unico sull'Immigrazione ed intervenire sull'articolo 41 del medesimo complesso normativo, per disciplinare i requisiti di accesso alle prestazioni sociali e all'edilizia residenziale pubblica da parte di cittadini extra-UE, rientra perfettamente nell'oggetto del provvedimento;
le risorse finanziarie destinate allo Stato sociale, alle provvidenze di sicurezza e di assistenza sociale ed all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) traggono origine dal sacrificio fiscale e dai contributi dei lavoratori residenti in Italia;
l'erogazione di sussidi pubblici, contributi integrativi ed aiuti sociali deve avvenire nel rigoroso ed inderogabile rispetto dei princìpi di equità, trasparenza, correttezza e comprovato, effettivo ed incontestabile stato di bisogno economico del richiedente;
la titolarità di ricchezze patrimoniali o di cespiti reddituali nei Paesi d'origine o la disponibilità a qualsiasi titolo di beni mobili registrati non di modesta entità, quali autoveicoli immatricolati da meno di trentasei mesi con cilindrata pari o superiore a 1.200 cc o potenza pari o superiore a 60 kW, nonché natanti e imbarcazioni da diporto, appare del tutto stridente ed incompatibile con la condizione di indigenza dichiarata per ottenere gli aiuti dello Stato;
è stata riscontrata un'intollerabile disparità di trattamento a danno dei cittadini italiani i quali, per accedere alle graduatorie degli alloggi popolari o dei sussidi economici, sono soggetti a controlli capillari sui patrimoni posseduti in Italia, mentre ai cittadini extracomunitari viene consentito l'accesso mediante mere autocertificazioni non verificate riguardanti i beni posseduti all'estero;
a tal fine, si rende indispensabile invertire l'onere probatorio a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, subordinando l'accesso ai sussidi statali ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla previa ed obbligatoria presentazione di idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità del paese d'origine, debitamente tradotta e legalizzata, attestante l'assenza, nell'ultimo quinquennio, di proprietà immobiliari, cespiti reddituali, nonché di beni mobili registrati o partecipazioni patrimoniali rilevanti;
è del tutto logico e coerente vincolare l'erogazione dei sussidi alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di contratti di leasing, noleggio o disponibilità di veicoli recenti o natanti da diporto superiori alle soglie minime di modesta entità fissate dalla legge;
il contrasto alle truffe ed al parassitismo ai danni delle casse pubbliche richiede l'applicazione di sanzioni estremamente rigorose, prevedendo in caso di falsità documentale o mendacio non solo la decadenza immediata dai benefici con recupero forzoso delle somme erogate, ma anche l'immediata revoca del permesso di soggiorno e l'allontanamento dal territorio nazionale;
la salvaguardia delle risorse pubbliche da frodi permette di liberare fondamentali risorse economiche da riallocare in favore delle famiglie italiane, degli anziani, dei disabili e delle giovani coppie nazionali che versano in reali difficoltà,
impegna il Governo:
ad adottare ogni idonea iniziativa procedurale e regolamentare volta a standardizzare, verificare e validare le certificazioni patrimoniali e reddituali rilasciate dai paesi esteri d'origine per i richiedenti prestazioni sociali e alloggi ERP extracomunitari;
ad attivare efficaci controlli incrociati e telematici tra le amministrazioni erogatrici, l'Agenzia delle entrate e le banche dati dei beni mobili registrati (PRA), al fine di accertare la reale assenza di disponibilità o godimento di veicoli ed imbarcazioni eccedenti i limiti stabiliti;
ad assicurare l'immediato e sistematico avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme percepite ed il contestuale rilascio dei provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno nei confronti degli extracomunitari che abbiano reso dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
9/3053/8. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione (parziale) del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, approvato il 14 maggio 2024, destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina delle procedure di asilo, della gestione delle frontiere esterne e della cooperazione tra gli Stati membri;
il corretto funzionamento dello spazio Schengen costituisce uno dei principali risultati del processo di integrazione europea, fondato sulla responsabilità condivisa nella gestione delle frontiere esterne, sulla solidarietà e su un'equa ripartizione degli oneri connessi ai fenomeni migratori;
i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen rappresentano una misura che il diritto dell'Unione europea configura come eccezionale e temporanea, in quanto rischia di tradursi in una limitazione stabile della libera circolazione delle persone e di incidere negativamente anche sui cittadini italiani, sulle imprese e sulle attività economiche transfrontaliere;
a seguito dei fatti occorsi a Ceuta, il Governo Meloni ha espresso e promosso una visione tesa alla sospensione dello Spazio Schengen e al ripristino dei controlli alle frontiere interne, con ciò indebolendo uno dei pilastri fondamentali dell'integrazione e della libera circolazione europea;
l'adozione di tali misure nei confronti della Spagna rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore tratto distintivo dell'approccio puramente securitario e di «esternalizzazione» delle frontiere del Governo Meloni e, ad avviso dei firmatari, un'iniziativa ingiustificata e priva di fondamento, che rompe con il principio della solidarietà europea nella gestione dei flussi migratori e desta grave preoccupazione per il rischio di un progressivo indebolimento della libera circolazione all'interno dell'Unione;
appare opportuno che l'attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo sia accompagnata da un'iniziativa politica e diplomatica volta a garantire il pieno ripristino del funzionamento dello spazio Schengen, promuovendo il superamento dei controlli alle frontiere interne non più giustificati e assicurando un'effettiva condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri;
nel richiamare i princìpi consolidati del diritto UE relativi alla eccezionalità dei controlli interni;
nel richiamare il fallimento del protocollo Italia-Albania – strutture cronicamente quasi vuote, risorse ingentissime e numeri di trasferimenti irrisori rispetto alle promesse iniziali,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:
ad adoperarsi in sede europea per la salvaguardia e il pieno ripristino dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia di Schengen ai fini del definitivo superamento dei controlli unilaterali ripristinati alle frontiere interne e ad adottare ogni iniziativa utile affinché l'attuazione delle norme recate dal provvedimento in titolo avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali dei richiedenti asilo, evitando che le procedure accelerate di frontiera previste dal Patto europeo si trasformino in forme di detenzione o di violazione del principio di non respingimento;
a promuovere in sede europea un meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo realmente obbligatorio ed equo tra tutti gli Stati membri, sollevando i Paesi di primo ingresso dall'onere esclusivo della gestione dei flussi e delle frontiere esterne;
a riconsiderare il così rilevante dispendio di mezzi finanziari e di personale per le strutture realizzate in territorio albanese, al fine di destinarlo al settore della giustizia per il rafforzamento degli organici della magistratura nonché al potenziamento delle strutture di servizio, dei presìdi e delle unità di personale del Dicastero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali sul territorio nazionale.
9/3053/9. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'Ufficio per il processo ha assunto un ruolo strategico nell'ambito del percorso di modernizzazione della giustizia, contribuendo in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari e al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi dei procedimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il personale impiegato nell'Ufficio per il processo ha maturato un'esperienza professionale altamente qualificata, assicurando un supporto stabile e concreto all'attività giurisdizionale e concorrendo al miglioramento dell'organizzazione degli uffici, con risultati ampiamente riconosciuti;
la formazione e l'inserimento di tali professionalità hanno richiesto un rilevante investimento di risorse pubbliche e organizzative, il cui patrimonio rischierebbe di andare disperso qualora non venisse garantita una prospettiva di continuità lavorativa;
il decreto-legge in esame prevede esclusivamente una proroga di tre mesi per circa 1.500 addetti all'Ufficio per il processo che non sono stati ricompresi nelle recenti procedure di reclutamento, rinviando così la soluzione di una questione che richiede invece un intervento di carattere strutturale;
appare necessario consolidare in via permanente il modello organizzativo dell'Ufficio per il processo, valorizzando le competenze già acquisite dal personale e assicurando la continuità del supporto agli uffici giudiziari, nel rispetto dei princìpi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego e della normativa vigente;
la continuità dell'Ufficio per il processo costituisce un interesse primario dell'amministrazione della giustizia, essenziale per preservare i risultati conseguiti nella riduzione dell'arretrato e nell'innovazione organizzativa;
la perdita delle professionalità già formate determinerebbe un inevitabile aggravio di costi e tempi per l'amministrazione, rendendo necessario avviare nuovi percorsi di selezione e formazione e incidendo negativamente sull'efficienza del servizio;
la stabilizzazione del personale già impiegato rappresenterebbe una scelta coerente con l'esigenza di dare carattere stabile a uno strumento che ha dimostrato la propria efficacia nel funzionamento degli uffici giudiziari,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a promuovere un percorso finalizzato alla progressiva stabilizzazione delle unità di personale richiamate in premessa interessate dalla proroga prevista dal decreto-legge in esame, valorizzandone l'esperienza professionale maturata presso gli uffici giudiziari;
a predisporre misure idonee a salvaguardare le competenze acquisite dal personale già formato, evitando la dispersione di un patrimonio professionale costruito anche grazie agli investimenti realizzati nell'ambito del PNRR.
9/3053/10. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative finalizzate alla stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo.
9/3053/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione (parziale) del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, approvato il 14 maggio 2024, destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina delle procedure di asilo, della gestione delle frontiere esterne e della cooperazione tra gli Stati membri;
l'attuazione del Patto europeo deve svolgersi nel pieno rispetto del principio del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione;
l'Ue e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno più volte richiamato gli Stati membri alla necessità di garantire ai minori stranieri non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate e differenziate rispetto agli adulti;
permangono significative criticità nel sistema nazionale di accoglienza, con migliaia di minori stranieri non accompagnati collocati in strutture non dedicate per carenza di posti nella rete SAI, situazione che ne aumenta l'esposizione a sfruttamento, dispersione e ulteriori condizioni di vulnerabilità;
occorre assicurare che le nuove procedure introdotte dal decreto non determinino un (ulteriore) affievolimento delle garanzie riconosciute ai minori;
alla luce dell'incidenza del provvedimento sulla tutela delle persone e, in particolare, dei minori stranieri non accompagnati e del fatto che nell'anno in corso risultano presenti in Italia oltre 14.000 minori stranieri non accompagnati e che circa 8.000 di essi, non potendo essere accolti nelle strutture dedicate per indisponibilità di posti, si trovano al di fuori del percorso di accoglienza della rete SAI e sono ospitati in centri di accoglienza per adulti – fatto che ha determinato una condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile affinché i minori stranieri non accompagnati siano accolti esclusivamente in strutture dedicate, siano esclusi dalle procedure accelerate di frontiera e le comunicazioni ad essi relative siano attribuite alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e ad aumentare la capacità della rete SAI destinata ai minori stranieri non accompagnati;
a predisporre un piano straordinario di rafforzamento dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a sostegno degli enti locali, che preveda un incremento dei posti disponibili, del tutoraggio e dei percorsi di integrazione scolastica e sociale;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, atta a riconoscere un contributo ulteriore, per l'anno in corso e per il 2027, ai comuni di frontiera e ai comuni delle regioni del Sud interessati dal fenomeno migratorio e in prima linea per l'accoglienza e l'assistenza dei migranti, in particolare con riferimento a Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
9/3053/11. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione (parziale) del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, approvato il 14 maggio 2024, destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina delle procedure di asilo, della gestione delle frontiere esterne e della cooperazione tra gli Stati membri;
una gestione efficace dei fenomeni migratori richiede strumenti programmatori, canali legali di ingresso e misure specifiche per la tutela delle persone maggiormente vulnerabili;
la mancata predisposizione del Documento programmatico sulla politica dell'immigrazione previsto dal Testo unico sull'immigrazione priva il Parlamento di uno strumento essenziale di indirizzo e programmazione;
i corridoi umanitari rappresentano uno strumento efficace per garantire ingressi sicuri e ordinati, contrastare il traffico di esseri umani e offrire protezione alle persone in fuga da guerre e persecuzioni;
particolare protezione deve essere assicurata alle donne vittime di violenza o provenienti da contesti caratterizzati da gravi discriminazioni di genere,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:
a predisporre tempestivamente il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e a trasmetterlo alle Camere;
a pubblicare, con cadenza almeno semestrale, i dati relativi alle procedure di frontiera, ai trattenimenti, agli esiti delle domande di protezione e all'incidenza delle misure sui soggetti vulnerabili, distinguendo almeno minori, donne, vittime di tratta, persone con disabilità e altri soggetti in condizioni di particolare fragilità;
a promuovere nei competenti consessi europei e internazionali iniziative volte alla realizzazione e al rafforzamento di corridoi umanitari condivisi, con particolare riguardo alle aree interessate da conflitti armati e crisi umanitarie;
a promuovere, altresì, programmi di formazione specialistica continua per il personale impegnato nelle procedure di frontiera, con particolare riguardo all'individuazione delle vittime di tratta, tortura, persecuzioni e violenza di genere;
a prevedere che per le donne migranti vittime accertate di violenza siano disposti il trasferimento e l'accoglienza, in via prioritaria, presso la rete dei centri antiviolenza e a favorire il rilascio dei visti di ingresso per le donne provenienti da Paesi nei quali sia vietato o non garantito l'esercizio delle libertà democratiche o persistano forme sistematiche di discriminazione di genere.
9/3053/12. Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione (parziale) del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, approvato il 14 maggio 2024, destinato a incidere in maniera significativa sulla disciplina delle procedure di asilo, della gestione delle frontiere esterne e della cooperazione tra gli Stati membri;
l'attuazione del Patto europeo produrrà effetti strutturali sul sistema italiano dell'asilo e dell'immigrazione;
è opportuno che il Parlamento possa verificare periodicamente l'impatto delle nuove disposizioni, anche con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali;
la disponibilità di dati omogenei e disaggregati costituisce presupposto indispensabile per valutare l'efficacia delle nuove procedure,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:
a presentare alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, una relazione sullo stato di attuazione del Patto europeo, con particolare riguardo all'accesso alla protezione internazionale, ai tempi delle procedure, ai trattenimenti amministrativi, alla tutela giurisdizionale e ai minori stranieri non accompagnati;
a provvedere ai successivi interventi di attuazione del Patto europeo con gli ordinari strumenti legislativi previsti dalla legge n. 234 del 2012, assicurando il pieno coinvolgimento delle Camere.
9/3053/13. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni sedicenti urgenti in materia di giustizia e di recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, introducendo misure organizzative che avrebbero l'obiettivo di rafforzare l'efficienza del sistema giudiziario e di assicurare una più efficace gestione delle nuove competenze attribuite agli uffici giudiziari;
con riferimento all'Ufficio per il processo (UPP), preme rappresentare che esso ha rappresentato uno degli strumenti più significativi di innovazione organizzativa introdotti nell'ambito degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuendo in modo determinante al miglioramento dell'efficienza dell'attività giurisdizionale attraverso il supporto qualificato ai magistrati;
il personale dell'Ufficio per il processo (AUPP) ha maturato, nel corso di oltre quattro anni di servizio, competenze specialistiche di elevato profilo nelle attività di ricerca giurisprudenziale, studio dei fascicoli, predisposizione di bozze di provvedimenti, gestione dei flussi processuali e supporto all'attività giurisdizionale;
il percorso di stabilizzazione recentemente avviato costituisce un risultato di particolare rilievo, volto a garantire la continuità dell'azione amministrativa e a preservare il patrimonio di professionalità acquisito durante l'attuazione del PNRR;
la prima fase applicativa della stabilizzazione ha tuttavia evidenziato l'esigenza di assicurare criteri uniformi sull'intero territorio nazionale in ordine all'applicazione del periodo di prova, al riconoscimento dell'esperienza professionale già maturata, alla definizione delle mansioni e all'utilizzo del personale, evitando significative difformità organizzative tra i diversi uffici giudiziari;
il decreto-legge in esame, all'articolo 6, amplia l'utilizzo del predetto personale, prevedendone l'impiego anche a supporto delle cancellerie e nelle nuove sezioni stralcio dedicate alle controversie in materia di immigrazione;
ciò implica due ordini di questioni dirimenti, il rischio che le professionalità vengano utilizzate in modo indistinto o esclusivamente sostitutivo delle carenze di personale amministrativo, con conseguente dispersione delle competenze specialistiche maturate e la necessità di assicurare che l'eventuale impiego del personale nelle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione sia accompagnato da adeguati percorsi di formazione specialistica, coerenti con la particolare complessità della normativa nazionale ed europea in materia di protezione internazionale, immigrazione e asilo;
in proposito, preme ai firmatari, segnalare, altresì, che l'espansione dell'utilizzo delle unità di personale dell'Ufficio per il processo verso altri uffici giudiziari, anche requirenti, ha incomprensibilmente escluso le procure per i minorenni le quali come rappresentato in una lettera trasmessa al Ministro della giustizia dai relativi procuratori, versano da tempo in un «allarmante inadeguatezza degli organici, mentre sono chiamati ad affrontare fenomeni di disagio e criminalità di crescenti dimensioni quantitative e qualitative, come testimoniato non solo dal forte incremento dei dati statistici dei procedimenti, ma anche dall'attenzione sociale e dalla rilevanza mediatica di questi temi»;
in tale sede, preme, altresì, ai firmatari, segnalare la necessità di garantire un adeguato supporto organizzativo anche alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, mediante l'istituzione dell'Ufficio per il processo anche presso tali uffici requirenti, considerata la crescente complessità delle funzioni esercitate e la particolare delicatezza delle materie trattate,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, all'adozione delle iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di:
in primis, scongiurare che il personale dell'Ufficio per il processo venga impiegato in modo indistinto per sopperire alle carenze di organico del personale amministrativo, salvaguardandone la specifica professionalità e le competenze acquisite;
promuovere, anche attraverso il primo provvedimento normativo utile, l'istituzione dell'Ufficio per il processo presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, quale struttura stabile di supporto all'attività requirente;
preservare l'identità funzionale dell'Ufficio per il processo, evitando fenomeni di demansionamento o di impropria destinazione del relativo personale ad attività meramente amministrative o sostitutive delle ordinarie funzioni delle cancellerie o degli Uffici di esecuzione penale esterna, a tal fine garantendo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale relativamente:
all'applicazione del periodo di prova nei confronti del personale addetto all'Ufficio per il processo già impiegato continuativamente presso la medesima amministrazione;
al riconoscimento e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, anche ai fini del corretto inquadramento professionale e dello sviluppo delle relative prospettive di carriera;
alla definizione delle mansioni proprie dell'Ufficio per il processo, a supporto delle attività giurisdizionali, uniformando le modalità di assegnazione e di impiego del personale nei diversi uffici giudiziari, valorizzandone le competenze giuridiche, organizzative e digitali, circoscrivendo l'eventuale assegnazione degli addetti a funzioni diverse esclusivamente per esigenze straordinarie, e temporanee, motivate e non altrimenti fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti organizzativi dell'ufficio giudiziario;
alla previsione di specifici percorsi di formazione specialistica per il personale destinato alle nuove sezioni competenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché adeguate opportunità di aggiornamento professionale e di valorizzazione delle competenze maturate;
a promuovere un monitoraggio nazionale sull'assegnazione e sull'effettivo impiego del personale dell'Ufficio per il processo nei diversi uffici giudiziari, onde verificare l'uniformità applicativa delle disposizioni vigenti e individuare eventuali criticità organizzative;
a favorire l'apertura di un confronto stabile con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con i rappresentanti del personale interessato, al fine di accompagnare il processo di consolidamento dell'Ufficio per il processo quale struttura permanente di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale.
9/3053/14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni sedicenti urgenti in materia di giustizia e introduce misure organizzative che avrebbero l'obiettivo di rafforzare l'efficienza del sistema giudiziario e di assicurare una più efficace gestione delle nuove competenze attribuite agli uffici giudiziari;
tra le pieghe del testo, ha trovato posto la modifica della disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, che ne innova modalità e svolgimento;
tali modifiche sono destinate a trovare applicazione già in occasione della sessione d'esame relativa all'anno in corso, nonostante l'estrema prossimità temporale rispetto all'emanazione del bando e all'avvio delle prove;
i candidati all'esame di abilitazione hanno già necessariamente impostato il proprio percorso di studio e preparazione sulla base della disciplina previgente, delle modalità di svolgimento finora previste e delle consolidate prassi organizzative, maturando anche un legittimo affidamento sulla stabilità delle regole applicabili alla sessione cui intendono partecipare;
il principio del legittimo affidamento, quale espressione dei princìpi di certezza del diritto, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, richiede che le modifiche alle regole fondamentali di procedure selettive o abilitative siano introdotte con un congruo anticipo rispetto al loro svolgimento, così da non incidere irragionevolmente sulle aspettative e sulla preparazione dei partecipanti;
le modifiche introdotte dal presente decreto-legge anticipano esclusivamente la disciplina concernente l'esame di Stato rispetto al più ampio progetto di riforma dell'ordinamento della professione forense promosso dal Governo, il cui iter parlamentare non risulta concluso;
tale scelta determina un'anticipazione isolata di uno dei principali elementi della riforma, senza che trovino contestuale applicazione gli ulteriori interventi di sistema che ne costituiscono il necessario completamento, con conseguente alterazione della coerenza complessiva del disegno riformatore e con effetti pregiudizievoli esclusivamente a carico dei candidati;
la qualità della selezione per l'accesso alla professione forense deve essere assicurata attraverso modalità di verifica idonee ad accertare le capacità di interpretazione, argomentazione, soluzione dei casi concreti e corretta applicazione delle norme, piuttosto che la mera capacità mnemonica;
in tale prospettiva, la possibilità di consultare i codici annotati con la giurisprudenza e gli altri testi normativi consentiti dalla disciplina previgente costituisce uno strumento coerente con la natura dell'attività professionale dell'avvocato, che quotidianamente esercita la propria funzione attraverso lo studio, la ricerca e l'applicazione del diritto positivo;
l'introduzione di limitazioni o soppressioni della consultazione dei testi normativi rischierebbe di alterare la natura stessa dell'esame di abilitazione, trasformandolo da verifica della preparazione tecnico-professionale in una prova prevalentemente nozionistica,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare gli effetti applicativi delle disposizioni indicate in premessa e, alla luce delle valutazioni ivi svolte, all'adozione delle iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volte a:
scongiurare che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, in materia di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, trovino applicazione alla sessione abilitativa relativa all'anno in corso, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei candidati e garantendo un congruo periodo di conoscibilità delle nuove regole;
preservare, anche nell'ambito dei futuri interventi di riforma dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, la possibilità di consultazione dei codici annotati con la giurisprudenza, costantemente consentita dalla disciplina in materia, quale elemento coerente con la natura professionale della prova, volta ad accertare le effettive competenze professionali dell'aspirante avvocato, fondate sulla capacità di interpretazione e applicazione del diritto e non sulla sola memorizzazione delle disposizioni normative.
9/3053/15. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti in materia di giustizia con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la capacità di risposta del sistema giudiziario attraverso interventi organizzativi diretti a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e a migliorarne l'efficienza;
il perseguimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario deve avvenire nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 111 della Costituzione, che impone di assicurare non solo la ragionevole durata del processo, ma anche l'effettività della tutela giurisdizionale e la qualità della decisione, obiettivi tra loro complementari e inscindibili, cui devono essere orientati gli interventi di riforma dell'organizzazione giudiziaria;
il conseguimento di tali obiettivi presuppone, tuttavia, che alle innovazioni ordinamentali e organizzative si accompagni un adeguato rafforzamento delle risorse umane e professionali della giurisdizione, quale condizione imprescindibile per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e la qualità delle decisioni;
in proposito, preme ai firmatari rappresentare la questione del capitale umano della giurisdizione, perché l'efficienza dipende anzitutto dagli organici e quando si introducono nuove forme di impiego della magistratura, quale quella onoraria e di pace per esempio, occorre garantire specializzazione e qualità, accompagnando l'organizzazione da un costante monitoraggio sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi perseguiti;
attualmente, la scopertura di organico della magistratura è pari a circa 1.800 magistrati (che si concentrano su una dotazione organica complessiva di circa 10.500 unità – fermo restando che anche la dotazione organica risulta essere ben al di sotto della media europea e, comunque, necessiterebbe di un deciso incremento a fronte della quantità e delle tipologie di affari che vengono riversati sugli uffici giudiziari a causa di nuovi reati, nuovi settori civili (amministrazione di sostegno, protezione internazionale e richieste di cittadinanza) e della complessità del rito (l'introduzione del GIP collegiale);
parimenti, con riferimento alla magistratura di sorveglianza, interessata da rilevanti scoperture di organico e chiamata ad operare in un settore che, anche a seguito dei più recenti interventi normativi in materia di esecuzione penale, misure alternative alla detenzione e giustizia riparativa, è caratterizzato da un costante incremento delle competenze e dei carichi di lavoro;
il provvedimento in esame all'articolo 6 prevede l'ampliamento del ruolo degli addetti all'ufficio per il processo ad altri uffici giudiziari, quali il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza e all'articolo 16 introduce, per la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione, l'istituzione di sezioni stralcio e il coinvolgimento della magistratura onoraria nello svolgimento delle relative attività;
la materia dell'immigrazione e della protezione internazionale presenta profili di particolare complessità, in ragione dell'intreccio tra diritto interno, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale convenzionale e giurisprudenza delle Corti nazionali ed europee, oltre che per la diretta incidenza sulle posizioni soggettive e sui diritti fondamentali delle persone coinvolte;
la scelta di ricorrere alla magistratura onoraria in tale ambito rende necessario assicurare un adeguato livello di formazione specialistica iniziale e permanente, quale condizione indispensabile per il corretto esercizio delle funzioni affidate e per l'uniformità della risposta giurisdizionale;
appare altresì opportuno che l'impiego della magistratura onoraria nelle nuove sezioni si sviluppi secondo un modello organizzativo improntato alla piena valorizzazione delle rispettive competenze, orientando prioritariamente il contributo dei magistrati onorari verso le attività istruttorie e preparatorie e riservando al magistrato togato la definizione delle controversie, in particolare quando vengano in rilievo questioni di particolare complessità giuridica o aventi significativa incidenza sui diritti fondamentali,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le iniziative di competenza, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volte a rafforzare gli organici della magistratura, con particolare riguardo agli uffici di sorveglianza, in considerazione della crescente complessità delle funzioni attribuite e dell'incremento dei relativi carichi di lavoro;
a garantire per quanto di competenza che i magistrati onorari destinati alle richiamate sezioni stralcio siano destinatari di specifici percorsi di formazione iniziale e permanente, caratterizzati da un elevato livello di specializzazione e da costante aggiornamento, con particolare riguardo al diritto dell'Unione europea, al diritto internazionale, alla tutela dei diritti fondamentali e alla giurisprudenza delle Corti nazionali ed europee;
a considerare per quanto di competenza, nell'ambito dei procedimenti delle sezioni stralcio, nel rispetto dell'assetto ordinamentale vigente e dell'autonomia organizzativa degli uffici giudiziari, modelli organizzativi idonei a valorizzare il contributo della magistratura onoraria nelle attività istruttorie e preparatorie dei procedimenti, assicurando al contempo il ruolo centrale del magistrato togato nella definizione delle controversie che presentino particolare complessità o incidano su diritti fondamentali della persona;
con riguardo all'istituzione delle sezioni stralcio, ad assicurare un monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in parola verificando, anche mediante la raccolta di dati omogenei sul territorio nazionale, gli effetti dell'innovazione organizzativa sulla durata dei procedimenti, sull'omogeneità degli orientamenti applicativi, sull'adeguatezza della formazione specialistica impartita e sul conseguimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore, predisponendo, al contempo, una relazione da trasmettere alla Camere, anche ai fini della proposizione, ove necessario, di misure e interventi correttivi.
9/3053/16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti in materia di giustizia e di recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e prevede la possibilità di istituire ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di assicurare una più efficace gestione delle procedure di competenza;
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e gli uffici immigrazione del Ministero dell'interno svolgono funzioni essenziali per l'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di asilo e immigrazione, funzioni destinate a intensificarsi in conseguenza dell'attuazione del nuovo quadro normativo europeo;
l'attuazione del nuovo quadro normativo europeo in materia di asilo comporterà un incremento delle attività demandate alle Commissioni territoriali nonché alle questure e gli uffici di polizia di frontiera, cui il provvedimento in esame assegna competenze in ordine alla fase prodromica dell'esame delle domande di protezione internazionale, rendendo necessario un corrispondente rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative;
tale rafforzamento non può prescindere dalla disponibilità di personale già adeguatamente formato e già inserito nell'organizzazione amministrativa, considerato che le esigenze connesse all'esame delle domande di protezione internazionale assumono carattere strutturale e non meramente contingente;
una parte rilevante delle attività delle Commissioni territoriali è stata negli ultimi anni assicurata dal personale impiegato con contratti di somministrazione, che ha maturato una significativa esperienza professionale e competenze specialistiche la cui dispersione determinerebbe un pregiudizio per l'efficienza dell'azione amministrativa;
appare pertanto opportuno privilegiare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, il reclutamento mediante procedure concorsuali pubbliche che valorizzino l'esperienza maturata dal personale già impiegato presso il Ministero dell'interno, anche mediante contratti di somministrazione, prevedendo altresì un percorso di progressiva stabilizzazione del personale reclutato in presenza di un fabbisogno strutturale,
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e gli uffici immigrazione del Ministero dell'interno, in particolare le questure e le prefetture, svolgono funzioni essenziali per l'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di asilo e immigrazione, funzioni destinate a intensificarsi in conseguenza dell'attuazione del nuovo quadro normativo europeo;
negli ultimi anni il funzionamento di tali strutture è stato assicurato, in misura rilevante, dal contributo di personale assunto mediante contratti di somministrazione di lavoro, che ha maturato elevate competenze professionali e una significativa esperienza operativa nello svolgimento delle procedure amministrative di competenza;
il ricorso reiterato a forme di lavoro flessibile per far fronte a esigenze che appaiono ormai strutturali determina condizioni di precarietà lavorativa e rischia di compromettere la continuità amministrativa e l'efficienza dell'azione delle Commissioni territoriali e dei predetti Uffici territoriali del dicastero dell'interno, oltre a comportare la dispersione di professionalità già formate a spese dell'amministrazione;
appare pertanto opportuno privilegiare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, il reclutamento mediante procedure concorsuali pubbliche, che valorizzino pienamente l'esperienza maturata dal personale già impiegato presso il Ministero dell'interno, anche attraverso contratti di somministrazione;
analogamente, appare meritevole di valutazione l'istituzione di specifici strumenti finanziari destinati a sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato presso le Commissioni territoriali e gli Uffici territoriali del dicastero dell'interno, favorendo la trasformazione dei rapporti di lavoro flessibili in rapporti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione e promuovendo iniziative di formazione e qualificazione professionale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a:
procedere, ai fini del rafforzamento dell'organico delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e degli uffici competenti del Ministero dell'interno, al reclutamento mediante procedure concorsuali pubbliche, scongiurando un nuovo ricorso al lavoro in somministrazione, prevedendo adeguate forme di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale che abbia prestato servizio presso il Ministero dell'interno, anche con contratti di somministrazione, al fine di non disperdere le competenze acquisite;
individuare un percorso di progressiva stabilizzazione di tutto il personale reclutato, anche individuando le risorse da destinare ad un apposito fondo onde sostenere i percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato presso le Commissioni territoriali e gli Uffici competenti dell'Interno unitamente ad interventi di formazione specialistica e costante aggiornamento necessari a garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa.
9/3053/17. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace;
gli uffici del Giudice di Pace versano da tempo in una grave e prolungata crisi strutturale, caratterizzata da drammatiche carenze di organico della magistratura onoraria e del personale amministrativo e di cancelleria;
l'eccessivo carico di lavoro e la scopertura dei posti in organico provocano ritardi insostenibili nella fissazione e nella trattazione delle udienze civili e penali, determinando rinvii d'udienza a date prossime al 2032 e compromettendo il principio della ragionevole durata del processo;
l'impossibilità oggettiva di sostenere il contenzioso ha reso necessario il costante e ripetuto differimento dell'entrata in vigore dell'ampliamento delle competenze della magistratura onoraria, attualmente posticipato al 31 ottobre 2027;
a tale criticità si somma la persistente incertezza sul futuro lavorativo dei funzionari e del personale precario reclutato per i progetti del PNRR e delle strutture giudiziarie territoriali, le cui professionalità e competenze maturate sul campo risultano insostituibili per la tenuta quotidiana dei ruoli processuali;
la mancata o parziale stabilizzazione di queste figure chiave, unita al ritardo nel completamento della digitalizzazione e delle dotazioni telematiche degli uffici di prossimità, rischia di condurre al collasso definitivo della macchina giudiziaria con grave pregiudizio per i diritti dei cittadini e della classe forense;
l'eccessivo carico di lavoro e l'elevata percentuale di posti vacanti provocano ritardi insostenibili nella fissazione e nella trattazione delle udienze civili e penali, determinando rinvii d'udienza a date prossime al 2032 e compromettendo gravemente il principio della ragionevole durata del processo;
l'impossibilità oggettiva di sostenere l'attuale mole di contenzioso ha reso necessario il costante e ripetuto differimento dell'entrata in vigore dell'ampliamento delle competenze per materia e valore della magistratura onoraria, attualmente posticipato al 31 ottobre 2027;
a tali scoperture si aggiungono le rilevanti carenze sul fronte della digitalizzazione, della stabilità delle connessioni telematiche e della dotazione di strumenti informatici idonei per la gestione del Processo civile telematico negli uffici del Giudice di Pace;
la mancata risoluzione delle criticità organiche e tecnologiche della giustizia di prossimità rischia di condurre al definitivo collasso degli uffici del Giudice di Pace, con grave pregiudizio per la tutela dei diritti dei cittadini e per l'operatività della classe forense,
impegna il Governo
ad adottare urgenti ed indifferibili iniziative volte a colmare le gravi vacanze organiche della magistratura onoraria e del personale amministrativo e di cancelleria operante negli uffici del Giudice di Pace, assicurando un piano straordinario di reclutamento e potenziamento delle risorse umane destinate esclusivamente alla giustizia di prossimità, al fine di consentire la drastica riduzione dei tempi di fissazione delle udienze e lo smaltimento dell'arretrato, prevedendo il completo assorbimento di tutti i giudici di pace ancora in condizioni di precariato, nonché a stanziare le necessarie risorse finanziarie e tecnologiche per completare la digitalizzazione degli uffici del Giudice di Pace, fornendo adeguate dotazioni informatiche e infrastrutture telematiche stabili indispensabili per l'effettiva operatività dell'ampliamento delle competenze.
9/3053/18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame al Capo I, in materia di giustizia, reca, tra l'altro, disposizioni sulla permanenza nell'incarico dei magistrati giudicanti nonché disposizioni in materia di magistratura onoraria, di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace e di funzionalità dell'ufficio per il processo;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);
il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;
l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;
i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile» evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;
l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;
le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della giustizia amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;
con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;
le organizzazioni sindacali, in particolare la FP CGIL, hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese,
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa necessaria per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di tutto il personale precario PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa, superando il limite dei 6.919 posti ed evidenziando il valore dell'esperienza già maturata nell'Ufficio per il Processo, a semplificare le procedure selettive, rendendo i concorsi su inPA più semplici, rapidi ed efficienti, ed evitando il ricorso a graduatorie a termine che prolungano la precarietà e scoraggiano i lavoratori;
ad individuare risorse finanziarie stabili e dedicate per integrare definitivamente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione ordinaria della giustizia italiana;
a destinare risorse adeguate al Fondo per la contrattazione integrativa del comparto Giustizia, sbloccando la tempestiva sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per valorizzare, riqualificare e dare prospettive sia al personale di ruolo sia a quello precario.
9/3053/19. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame al Capo I, in materia di giustizia, reca, tra l'altro, disposizioni sulla permanenza nell'incarico dei magistrati giudicanti nonché disposizioni in materia di magistratura onoraria, di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace e di funzionalità dell'ufficio per il processo;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);
il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;
l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;
i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile» evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;
l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;
le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della giustizia amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;
con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;
le organizzazioni sindacali, in particolare la FP CGIL, hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative finalizzate alla stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo.
9/3053/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
la specificità e la complessità delle funzioni attribuite alla giustizia minorile richiedono l'apporto coordinato e sinergico di una pluralità di figure professionali – tra cui funzionari di servizio sociale, funzionari pedagogici, personale di cancelleria e di segreteria, addetti all'Ufficio per il Processo (UPP) e personale della Polizia Penitenziaria – la cui adeguatezza quantitativa e qualitativa costituisce il presupposto indefettibile per garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione giudiziaria ed educativa;
con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», sono state introdotte importanti novità ordinamentali ed organizzative, tra cui l'estensione dell'Ufficio per il Processo (UPP) anche presso i Tribunali per i Minorenni, con l'obiettivo di rafforzare il supporto specialistico alle decisioni dei magistrati e l'efficienza dei servizi giudiziari;
l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale e la prospettiva dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (la cui operatività è stata differita dal decreto-legge in esame al 17 ottobre 2027 proprio per consentire il necessario adeguamento organizzativo e delle risorse) impongono un profondo e tempestivo piano di rafforzamento degli organici;
negli uffici giudiziari minorili, nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) permane una significativa ed annosa scopertura delle piante organiche, che rischia di compromettere la continuità dei progetti rieducativi e l'efficienza delle prestazioni amministrative a fronte di una crisi crescente del sistema dell'esecuzione penale minorile, frutto delle scelte governative dal cosiddetto Decreto Caivano fino ad oggi;
il consolidamento dei risultati raggiunti attraverso l'apporto del personale straordinario e la valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore minorile rappresentano una priorità strategica per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la sicurezza della comunità,
impegna il Governo
ad integrare le disposizioni richiamate in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte alla tutela delle condizioni di lavoro del personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per fronteggiare adeguatamente la esponenziale crescita delle criticità strutturali delle carceri italiane e in più in generale del sistema dell'esecuzione penale con particolare attenzione alla gravissima crisi dell'esecuzione penale minorile.
9/3053/20. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di giustizia e di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di rendere il sistema migratorio italiano maggiormente efficiente, competitivo e coerente con gli interessi strategici del Paese;
l'articolo 28, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina l'applicazione di specifiche disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, prevedendo, tra le categorie interessate, i beneficiari del riconoscimento della protezione internazionale;
il medesimo testo unico, all'articolo 26-bis, disciplina il rilascio di permessi di soggiorno in favore di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale nell'ambito del programma «Investor Visa for Italy», introdotto per attrarre capitali esteri, imprenditori e soggetti a elevata capacità di investimento;
la competitività dei programmi di attrazione degli investimenti internazionali dipende anche dalla capacità degli ordinamenti di offrire un quadro normativo stabile e favorevole non soltanto all'investitore, ma anche al suo nucleo familiare, considerato che la possibilità di ricongiungimento costituisce uno degli elementi maggiormente valutati nelle decisioni di localizzazione degli investimenti;
un adeguato coordinamento tra la disciplina dell'articolo 28 e quella dell'articolo 26-bis del predetto testo unico contribuirebbe a rafforzare l'attrattività del programma «Investor Visa for Italy», favorendo nuovi investimenti produttivi, l'insediamento stabile di imprenditori e investitori esteri e la conseguente crescita economica e occupazionale del Paese;
appare pertanto opportuno estendere l'ambito applicativo dell'articolo 28, comma 1-bis, in materia di ricongiungimento anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale, richiedenti o già titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 26-bis, al fine di eliminare ogni possibile incertezza interpretativa e assicurare un trattamento coerente con le finalità di attrazione degli investimenti perseguite dall'ordinamento,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 28, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale nell'ambito del programma «Investor Visa for Italy», al fine di rafforzare l'attrattività internazionale del predetto programma e sostenere la capacità dell'Italia di attrarre investimenti esteri qualificati.
9/3053/21. Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di giustizia e di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di rendere il sistema migratorio italiano maggiormente efficiente, competitivo e coerente con gli interessi strategici del Paese;
l'articolo 28, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina l'applicazione di specifiche disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, prevedendo, tra le categorie interessate, i beneficiari del riconoscimento della protezione internazionale;
il medesimo testo unico, all'articolo 26-bis, disciplina il rilascio di permessi di soggiorno in favore di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale nell'ambito del programma «Investor Visa for Italy», introdotto per attrarre capitali esteri, imprenditori e soggetti a elevata capacità di investimento;
la competitività dei programmi di attrazione degli investimenti internazionali dipende anche dalla capacità degli ordinamenti di offrire un quadro normativo stabile e favorevole non soltanto all'investitore, ma anche al suo nucleo familiare, considerato che la possibilità di ricongiungimento costituisce uno degli elementi maggiormente valutati nelle decisioni di localizzazione degli investimenti;
un adeguato coordinamento tra la disciplina dell'articolo 28 e quella dell'articolo 26-bis del predetto testo unico contribuirebbe a rafforzare l'attrattività del programma «Investor Visa for Italy», favorendo nuovi investimenti produttivi, l'insediamento stabile di imprenditori e investitori esteri e la conseguente crescita economica e occupazionale del Paese;
appare pertanto opportuno estendere l'ambito applicativo dell'articolo 28, comma 1-bis, in materia di ricongiungimento anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale, richiedenti o già titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 26-bis, al fine di eliminare ogni possibile incertezza interpretativa e assicurare un trattamento coerente con le finalità di attrazione degli investimenti perseguite dall'ordinamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare quanto prima ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 28, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che effettuano investimenti di particolare rilevanza per il sistema economico nazionale nell'ambito del programma «Investor Visa for Italy», al fine di rafforzare l'attrattività internazionale del predetto programma e sostenere la capacità dell'Italia di attrarre investimenti esteri qualificati.
9/3053/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
i processi migratori rappresentano una sfida strutturale che non può essere affrontata efficacemente dai singoli Stati membri in una dimensione esclusivamente nazionale, ma richiede una risposta coordinata, comune e solidale a livello europeo;
una gestione armonizzata dei processi migratori non può prescindere da un approccio integrato che promuova una cooperazione internazionale efficace e investimenti mirati nei Paesi di origine e di transito dei migranti, al fine di favorire la crescita economica, la stabilità sociale e la creazione di opportunità locali;
è pertanto necessario, sotto questo profilo, destinare maggiori risorse a investimenti strategici pubblici e privati nei Paesi di origine e di transito, attraverso partenariati fondati sulla cooperazione internazionale, per contribuire alla costruzione di condizioni economiche e sociali più favorevoli e sostenibili,
impegna il Governo:
a promuovere, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea e in ogni altra sede competente, l'adozione di un meccanismo di solidarietà vincolante, affinché tutti gli Stati membri concorrano, secondo criteri oggettivi, equi e verificabili, alla gestione condivisa dei processi migratori, nel rispetto degli articoli 13 e 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani;
a promuovere, nel pieno rispetto della libertà di movimento riconosciuta dall'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, iniziative volte a favorire investimenti nei Paesi di origine e di transito dei migranti, in partenariato con le autorità locali e nel rispetto dei principi della cooperazione internazionale, al fine di contribuire alla creazione di condizioni economiche, sociali e occupazionali che consentano alle persone, in particolare ai giovani, di esercitare liberamente la scelta di rimanere nel proprio Paese di origine.
9/3053/22. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
l'Ufficio per il processo rappresenta una delle principali innovazioni organizzative introdotte nell'ambito della riforma della giustizia e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e ridurre la durata dei procedimenti;
l'esperienza maturata negli ultimi anni ha dimostrato il contributo determinante fornito dagli addetti all'Ufficio per il processo allo smaltimento dell'arretrato, alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e al miglioramento complessivo dell'organizzazione degli uffici giudiziari;
in particolare, è noto che gli addetti all'Ufficio per il processo abbiano svolto attività di supporto diretto alla funzione giurisdizionale, mediante ricerche giurisprudenziali, predisposizione di bozze di provvedimenti, studio dei fascicoli e assistenza ai magistrati, secondo un modello organizzativo già consolidato negli ordinamenti europei;
la formazione di tali professionalità ha richiesto ingenti investimenti economici da parte dello Stato e un significativo investimento organizzativo da parte degli uffici giudiziari e dei magistrati, osservando che la dispersione di tali competenze determinerebbe un inevitabile rallentamento dell'attività giudiziaria e la perdita di un patrimonio professionale ormai consolidato;
l'articolo 16 del provvedimento in esame, al comma 9 prevede esclusivamente una proroga limitata di tre mesi per una parte del personale attualmente impiegato nell'Ufficio per il processo, senza affrontare in modo strutturale il tema della continuità del servizio e della valorizzazione delle professionalità acquisite; tale proroga trimestrale è prevista limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi;
per il processo costituisce un interesse generale dell'amministrazione della giustizia e non esclusivamente una questione occupazionale;
la stabilizzazione del personale consentirebbe di consolidare i risultati raggiunti nell'attuazione del PNRR e di assicurare continuità all'innovazione organizzativa introdotta dalla riforma Cartabia;
la dispersione delle professionalità già formate comporterebbe la necessità di avviare nuovi percorsi di reclutamento e formazione, con costi aggiuntivi e inevitabili ricadute negative sull'efficienza del servizio giustizia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative volte a:
consentire la progressiva stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo che abbia maturato un'adeguata esperienza professionale presso gli uffici giudiziari;
valorizzare le competenze acquisite dal personale già formato, evitando la dispersione delle professionalità sviluppate nell'ambito dell'attuazione del PNRR;
promuovere un piano pluriennale di consolidamento dell'Ufficio per il processo quale struttura stabile di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale;
riferire alle Camere in ordine alle iniziative adottate per assicurare la continuità organizzativa dell'Ufficio per il processo e il mantenimento dei risultati conseguiti nella riduzione dell'arretrato.
9/3053/23. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge costituisce un primo provvedimento di attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e introduce nell'ordinamento italiano numerose disposizioni destinate ad incidere profondamente sull'organizzazione delle procedure di screening, di frontiera e di esame delle domande di protezione internazionale;
il Patto europeo rappresenta una riforma di ampia portata, composta da regolamenti direttamente applicabili e da una direttiva da recepire nell'ordinamento interno, che perseguono l'obiettivo di rendere più efficiente la gestione comune delle migrazioni nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione;
i regolamenti europei non impongono tuttavia un modello uniforme di organizzazione amministrativa, ma lasciano agli Stati membri significativi margini di discrezionalità nella disciplina delle procedure, nella tutela delle persone vulnerabili, nell'organizzazione dello screening, nell'utilizzo delle misure limitative della libertà personale e nelle modalità di individuazione delle garanzie procedurali;
si ritiene che tali margini di discrezionalità possano e debbano essere esercitati privilegiando le soluzioni maggiormente conformi ai princìpi costituzionali, al diritto internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali della persona;
numerose organizzazioni della società civile hanno richiamato l'esigenza che l'attuazione del Patto europeo non determini un arretramento rispetto al livello di tutela già assicurato dall'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla protezione dei minori stranieri non accompagnati, delle persone vulnerabili e dei richiedenti protezione internazionale;
la Costituzione italiana tutela la dignità della persona, il diritto di difesa, la libertà personale, il principio di uguaglianza e il diritto d'asilo, imponendo che ogni limitazione dei diritti fondamentali sia giustificata da esigenze effettive, sia proporzionata e sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo;
l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone che in tutte le decisioni riguardanti i minori il superiore interesse del minore costituisca una considerazione preminente;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati costituiscono parametri imprescindibili nell'attuazione della nuova disciplina europea;
l'efficacia delle nuove procedure dipenderà non soltanto dalla loro rapidità, ma anche dalla capacità delle amministrazioni di garantire valutazioni individuali, adeguata individuazione delle vulnerabilità, effettività del diritto di difesa e qualità delle decisioni amministrative e giurisdizionali;
l'accelerazione dei procedimenti non può tradursi in una compressione delle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale, né può incidere negativamente sulla tutela delle categorie maggiormente vulnerabili;
la piena attuazione del Patto europeo richiede un costante monitoraggio dell'impatto delle nuove disposizioni, anche al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità applicative e proporre gli opportuni interventi correttivi;
il coinvolgimento delle autorità indipendenti, delle istituzioni territoriali, delle organizzazioni internazionali e della società civile costituisce un elemento essenziale per assicurare un'attuazione equilibrata della riforma,
impegna il Governo:
ad esercitare, nell'attuazione dei regolamenti europei che compongono il Patto sulla migrazione e l'asilo, a partire dal provvedimento in esame, tutti i margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri nel senso della massima tutela dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo ai minori, alle persone vulnerabili e ai richiedenti protezione internazionale;
ad assicurare che l'applicazione delle procedure di screening, delle procedure di frontiera e delle procedure accelerate avvenga sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, individualizzazione delle decisioni e superiore interesse del minore, adottando ogni ulteriore iniziativa di competenza idonea a:
garantire il pieno coordinamento tra la disciplina introdotta dal decreto-legge e la legge 7 aprile 2017, n. 47, evitando qualsiasi arretramento del sistema nazionale di tutela dei minori stranieri non accompagnati;
assicurare la tempestiva nomina del tutore e la continuità della rappresentanza legale in tutte le fasi delle procedure di screening, di frontiera e di esame della domanda di protezione internazionale;
promuovere la presenza stabile di professionisti con specifiche competenze in materia di protezione dell'infanzia, psicologia dell'età evolutiva, mediazione culturale e assistenza sociale;
garantire che ogni decisione riguardante minori sia preceduta da una valutazione individuale del loro superiore interesse;
coinvolgere l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nella predisposizione delle linee guida e degli atti applicativi concernenti le procedure che coinvolgono minori migranti;
promuovere forme permanenti di confronto con il Parlamento, le Autorità indipendenti, l'UNHCR, gli enti territoriali e le organizzazioni della società civile maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione del Patto europeo e condividere eventuali interventi correttivi;
trasmettere alle Camere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, contenente dati relativi all'applicazione delle procedure di screening, delle procedure di frontiera, delle misure limitative della libertà personale, alla tutela delle persone vulnerabili e dei minori, nonché alle principali criticità riscontrate e alle iniziative adottate per superarle.
9/3053/24. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge introduce una disciplina organica del fermo, delle misure alternative al trattenimento e delle procedure di convalida giudiziaria nell'ambito dell'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo;
la libertà personale costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall'articolo 13 della Costituzione, che ne ammette limitazioni esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiedono che ogni limitazione della libertà personale sia necessaria, proporzionata e soggetta ad un controllo giurisdizionale effettivo;
i regolamenti europei che compongono il Patto non impongono agli Stati membri un ricorso generalizzato alle misure restrittive della libertà personale, ma lasciano un significativo margine di discrezionalità nell'individuazione delle misure meno invasive;
nel corso delle audizioni parlamentari è stato evidenziato come il trattenimento debba costituire una misura di carattere eccezionale, applicabile esclusivamente quando ogni diversa soluzione risulti concretamente inidonea a perseguire le finalità della procedura;
è stato inoltre sottolineato come il controllo giurisdizionale debba essere pieno, effettivo e fondato su una valutazione individuale della posizione del richiedente, senza automatismi né presunzioni generalizzate
l'efficacia del sistema dipende dalla capacità di distinguere le situazioni nelle quali il trattenimento risulti realmente indispensabile da quelle in cui possano essere efficacemente utilizzate misure meno restrittive;
una valutazione individuale adeguatamente motivata contribuisce a ridurre il contenzioso, rafforzando al tempo stesso la legittimità dell'azione amministrativa;
il ricorso sistematico al trattenimento rischia di produrre effetti contrari agli stessi obiettivi di efficienza perseguiti dal Patto europeo,
impegna il Governo
a riconsiderare la disciplina recata dal provvedimento in esame in materia di trattenimento, adottando ogni iniziativa utile, anche normativa, al fine di:
prevedere che il trattenimento sia disposto esclusivamente quale extrema ratio, dopo aver verificato l'inidoneità delle misure alternative previste dall'ordinamento;
garantire, per quanto di competenza, che ogni provvedimento limitativo della libertà personale sia fondato su una valutazione individuale completa e adeguatamente motivata;
promuovere indirizzi applicativi uniformi che assicurino il pieno rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e individualizzazione delle decisioni;
monitorare periodicamente il ricorso alle misure limitative della libertà personale, trasmettendo alle Camere dati disaggregati relativi alla loro applicazione e ai relativi procedimenti di convalida;
favorire, nell'attuazione del Patto europeo, l'utilizzo delle misure meno restrittive compatibili con il perseguimento delle finalità pubbliche previste dalla normativa europea.
9/3053/25. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il Patto europeo introduce un sistema articolato di procedure accelerate e procedure di frontiera finalizzato a rendere più efficiente l'esame delle domande di protezione internazionale;
i regolamenti europei, pur perseguendo obiettivi di rapidità, non impongono agli Stati membri di comprimere le garanzie procedurali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale;
la stessa disciplina europea richiede che l'accesso alle procedure accelerate sia subordinato ad una valutazione individuale e tenga conto della presenza di minori, persone vulnerabili e soggetti con esigenze particolari;
nelle audizioni parlamentari è stato evidenziato il rischio che la forte compressione dei tempi procedimentali possa compromettere l'effettività del diritto di difesa, l'accesso all'assistenza legale e la possibilità di rappresentare compiutamente la propria storia personale;
è stato inoltre osservato che l'utilizzo delle procedure accelerate non deve tradursi in un'applicazione automatica, ma deve essere costantemente sorretto da una valutazione individuale della posizione del richiedente;
la rapidità delle procedure costituisce un obiettivo legittimo soltanto se accompagnata dal mantenimento di adeguate garanzie sostanziali e processuali;
la qualità delle decisioni rappresenta un fattore essenziale anche ai fini della riduzione del contenzioso;
procedure eccessivamente rapide, prive di adeguate garanzie, rischiano di determinare un aumento dei ricorsi e un aggravio complessivo del sistema;
una corretta attuazione del Patto europeo richiede equilibrio tra esigenze organizzative e tutela dei diritti fondamentali,
impegna il Governo:
ad assicurare che il ricorso alle procedure accelerate e di frontiera avvenga esclusivamente previa valutazione individuale della situazione personale del richiedente;
a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'assistenza linguistica, all'assistenza legale e al contraddittorio durante tutte le fasi della procedura;
ad adottare specifiche misure organizzative per evitare l'applicazione delle procedure accelerate nei confronti delle persone vulnerabili quando ciò possa compromettere l'effettivo esercizio dei loro diritti;
ad assicurare che la valutazione delle vulnerabilità sia effettuata da équipe multidisciplinari composte, ove necessario, da personale sanitario, psicologi, assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali ed esperti nella tutela delle vittime di tratta e di tortura;
a garantire che tale valutazione preceda qualsiasi decisione suscettibile di incidere sulla libertà personale, sull'accesso alla procedura di protezione internazionale o sull'inserimento nelle procedure accelerate e di frontiera;
ad adottare linee guida nazionali uniformi per l'accertamento delle vulnerabilità, elaborate con il coinvolgimento delle autorità sanitarie, dell'UNHCR e delle organizzazioni specializzate;
a promuovere programmi di formazione continua del personale coinvolto nello screening;
a promuovere protocolli operativi uniformi tra Questure, Commissioni territoriali e autorità giudiziarie, al fine di garantire un'applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale;
a riferire annualmente alle Camere circa il numero delle procedure accelerate e di frontiera avviate, la loro durata media, gli esiti dei ricorsi giurisdizionali e le principali criticità emerse nella loro applicazione.
9/3053/26. Ghirra, Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame al Capo II, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla legge n. 189 del 2002 cosiddetta legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;
la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla;
ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, ad esclusione del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto «flussi»;
una sorta di sistema «a chiamata» attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può «chiamare» un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto «flussi», e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda;
un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;
anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla legge Bossi-Fini;
a distanza di quasi 25 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei «decreti flussi» che ipotizzano l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulti una finta soluzione e non possa continuare a rappresentare l'unico strumento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;
è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossi-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità;
occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione qualificata come «clandestina» solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;
il moltiplicarsi delle morti in mare, più di mille dall'inizio di questo anno con un forte aumento percentuale delle vittime rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nonostante un calo generale degli arrivi, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della legge Bossi-Fini;
la retorica e la propaganda sovranista alla ricerca di consensi con una narrazione spesso diretta a sostenere intenti autoritari, tace sulle vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro-Sud ma anche al Nord; le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;
vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello ius scholae, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad una scuola italiana o proseguire gli studi «con riserva», perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità dell'apprendimento, nonché alla qualità della vita;
risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro Paese e, dall'altro, siano facilmente accessibili per i lavoratori e le lavoratrici dei Paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani; la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un Paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto «flussi» e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o una lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;
un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal «radicamento sociale», dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'«arraigo social» spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disciplina di cui al Capo II del provvedimento in esame richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
prevedere il superamento in tempi rapidi della legge n. 189 del 2002, c.d. Bossi-Fini, attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro Paese e, dall'altro, siano facilmente accessibili per i lavoratori e le lavoratrici dei Paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;
prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un Paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto «flussi» e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;
favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;
introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del «radicamento sociale» della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'«arraigo social» spagnolo.
9/3053/27. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca, tra le varie, al Capo II una serie di disposizioni volte a dare una prima attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, intervenendo essenzialmente sugli aspetti procedurali ed amministrativi di gestione delle domande di protezione internazionale e sull'attuazione delle componenti del Patto maggiormente orientate al controllo delle frontiere esterne, all'accelerazione delle procedure e all'effettività dei rimpatri, tralasciando altri aspetti rilevanti del Patto e senza affrontare in maniera adeguata la dimensione politica e strutturale del governo europeo dei fenomeni migratori;
a seguito dei tragici eventi verificatisi nei giorni scorsi a Ceuta, con l'arrivo improvviso di decine di migliaia di migranti e il drammatico bilancio di vittime registrato lungo la frontiera tra Marocco e Spagna, il Governo italiano ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli nei confronti degli arrivi dalla Spagna, in deroga alle regole di funzionamento dello spazio Schengen, ossia dell'area europea di libera circolazione delle persone fondata sull'abolizione dei controlli sistematici alle frontiere interne tra gli Stati partecipanti. Si tratta di una scelta strumentale, priva di fondate ragioni, che rischia di alimentare divisioni tra Stati membri senza incidere sulle cause profonde dei movimenti migratori;
allo stesso modo, desta preoccupazione l'iniziativa politica promossa dal Governo Meloni in sede europea, orientata prevalentemente all'inasprimento delle misure di controllo, all'esternalizzazione della gestione dei flussi migratori e alla restrizione della libertà di circolazione, piuttosto che al rafforzamento degli strumenti comuni di solidarietà previsti dall'ordinamento europeo;
solo un approccio realmente comune può consentire di coniugare sicurezza, rispetto della dignità delle persone, tutela del diritto d'asilo sancito dal diritto internazionale ed europeo e corretta gestione dei flussi migratori, rafforzando al contempo la coesione dell'Unione europea,
impegna il Governo
a promuovere, in tutte le competenti sedi dell'Unione europea, un diverso approccio alla gestione del fenomeno migratorio, fondato sull'effettiva condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, sia nelle operazioni di ricerca e soccorso sia nella gestione dell'accoglienza e delle procedure di protezione internazionale, attraverso meccanismi europei permanenti ed efficaci di solidarietà e di redistribuzione dei richiedenti asilo, nonché mediante il rafforzamento dei canali di ingresso legale e della cooperazione con i Paesi di origine e di transito nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
9/3053/28. De Luca.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
particolarmente grave è la scelta del Governo di non dare attuazione alle disposizioni – contenute nei Regolamenti UE 1348 e 1356 – che obbligano gli Stati membri a istituire un meccanismo indipendente che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera, una decisione questa molto rilevante, specie se si considera la grande complessità del quadro normativo e procedimentale recato dal Patto e, soprattutto, la sua diretta incidenza sui diritti fondamentali;
la scelta del Governo italiano di non dare attuazione a tale obbligo costituisce un fatto grave poiché non consente di tenere assieme le esigenze di governo dei flussi migratori con la fondamentale istanza di protezione dei diritti, determinando così una vera e propria vulnerabilità sistemica per tutti i migranti che attraversano il nostro Paese;
oltre a determinare il rischio per l'Italia di subire una nuova procedura di infrazione per il mancato adempimento dell'obbligo, l'inadempimento indebolisce i presupposti di legittimità delle procedure introdotte, che incidono profondamente – tra l'altro – sulla libertà personale,
impegna il Governo
ad istituire quanto prima un meccanismo indipendente di monitoraggio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti UE.
9/3053/29. Fornaro.
La Camera
impegna il Governo
ad istituire quanto prima un meccanismo indipendente di monitoraggio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera, conformemente a quanto previsto dai Regolamenti UE.
9/3053/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni:
particolarmente grave la previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4, che, nel modificare l'articolo 10-ter del Testo unico delle leggi concernenti l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce la possibilità di procedere al fermo di polizia dello straniero sottoposto ad accertamenti dopo essere stato rintracciato alla frontiera;
occorre evidenziare che tale fermo non è prescritto dalla normativa di fonte unionale cui si dà attuazione la quale impone (articolo 9 par.1 del Regolamento UE 2024/1356) solamente che durante lo screening le persone straniere rimangono a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. Pertanto la sua introduzione rappresenta una scelta meramente discrezionale del Governo italiano, non imposta dalla normativa dell'Unione europea;
si tratta, inoltre, di una misura restrittiva della libertà personale non assoggettata a limiti adeguati, non essendo non solo specificati i presupposti che possono giustificare il fermo – con il rischio che si determini un improprio automatismo – ma prevedendosi unicamente una mera comunicazione al pubblico ministero e la successiva convalida da parte del giudice di pace, anziché da parte di un giudice specializzato in materia di immigrazione;
è evidente che si profila il rischio che il fermo amministrativo, pensato come strumento eccezionale e limitato per finalità preventive, finisca per assumere la caratteristica di un trattenimento generalizzato delle persone sottoposte alle procedure di screening alle frontiere o sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a modificare quanto prima la disposizione introdotta che prevede l'introduzione del fermo di polizia dello straniero, limitando il fermo a fattispecie strettamente circoscritte e, prevedendo nella ordinarietà dei casi misure meno afflittive quale l'obbligo a presentarsi periodicamente da parte dello straniero e comunque introducendo la previa autorizzazione da parte di un giudice specializzato in materia di immigrazione.
9/3053/30. Cuperlo.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni;
problematica appare, sul piano delle restrizioni delle libertà fondamentali, la disciplina dell'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b), mediante inserimento nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, degli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
si tratta di una facoltà prevista dall'articolo 9 della direttiva 2024/1346 il quale, tuttavia, assoggetta la misura ad alcune specifiche condizioni, non riprodotte dalle richiamate disposizioni del decreto-legge: in particolare, il paragrafo 1 dell'articolo 9 prevede che il luogo in cui il richiedente è autorizzato a risiedere sia adatto ad ospitarlo, mentre l'articolo 5-ter non riproduce tale condizione;
con riferimento agli obblighi di segnalazione della propria presenza nel luogo in cui è autorizzato a risiedere – la cui previsione è peraltro meramente facoltativa – il paragrafo 2 del richiamato articolo 9 della direttiva prevede che la loro disciplina non debba «compromettere in maniera sproporzionata» i diritti del richiedente;
contrariamente a quanto ora ricordato, il comma 3 dell'articolo 5-ter non solo non tipizza i presupposti che giustificano l'imposizione di obblighi di segnalazione, ma prevede altresì che l'adempimento degli stessi possa essere assicurato con strumenti di rilevazione a distanza della posizione in cui si trova il richiedente, con l'esito di comprimere fortemente i diritti del richiedente medesimo, non solo sotto il profilo della libertà di circolazione ma anche sotto il profilo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa relative alla disciplina degli obblighi di segnalazione della propria presenza nel luogo in cui il migrante è autorizzato a risiedere alla luce della particolare delicatezza sotto il profilo delle restrizioni apportate alle libertà fondamentali, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivederne l'impostazione così da non compromettere in maniera sproporzionata i diritti del richiedente.
9/3053/31. Bakkali.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni;
estremamente grave è il modo in cui il nuovo articolo 5-sexies – introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) – disciplina il rischio di fuga e, in particolare, i criteri per la sua valutazione;
si tratta di una previsione particolarmente delicata, in quanto la sussistenza del rischio di fuga giustifica l'applicazione di misure restrittive della libertà personale e della libertà di circolazione del richiedente, come il trattenimento ovvero la già richiamata autorizzazione a risiedere in un luogo specifico;
con riguardo ai criteri di valutazione del rischio di fuga, si osserva che – sebbene l'alinea dell'articolo 5-sexies faccia riferimento all'esigenza di una valutazione «caso per caso» – la tipizzazione dei criteri include elementi del tutto oggettivi (come la mancanza di documenti o di un alloggio), idonei pertanto a configurare indebiti automatismi nella valutazione o, viceversa, elementi soggettivi – quali, solo per fare un esempio, la «volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere altri Stati membri, desumibile da comportamenti concretamente assunti», oppure l'aver fornito informazioni «manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure» – che rischiano di ampliare oltremodo la discrezionalità dell'amministrazione procedente,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) laddove disciplina il rischio di fuga, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivederne l'impostazione, introducendo criteri di valutazione tali, da un lato, da evitare ogni indebito automatismo, e dall'altro per delimitare il più possibile la discrezionalità dell'amministrazione procedente.
9/3053/32. Bonafè.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni:
particolarmente grave la previsione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4, che, nel modificare l'articolo 10-ter del testo unico delle leggi concernenti l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce la possibilità di procedere al fermo di polizia dello straniero sottoposto ad accertamenti dopo essere stato rintracciato alla frontiera;
occorre evidenziare che tale fermo non è prescritto dalla normativa di fonte unionale cui si dà attuazione (e, in particolare, dal Regolamento UE 2024/1356) e pertanto la sua introduzione rappresenta una scelta meramente discrezionale del Governo italiano, non imposta dalla normativa dell'Unione europea;
si tratta, inoltre, di una misura restrittiva della libertà personale non assoggettata a limiti adeguati, non essendo non solo specificati i presupposti che possono giustificare il fermo – con il rischio che si determini un improprio automatismo – ma prevedendosi unicamente una mera comunicazione al pubblico ministero e la successiva convalida da parte del giudice di pace, anziché da parte di un giudice specializzato in materia di immigrazione;
è evidente che si profila il rischio che il fermo amministrativo, pensato come strumento eccezionale e limitato per finalità preventive, finisca per assumere la caratteristica di un trattenimento generalizzato delle persone sottoposte alle procedure di screening alle frontiere o sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione sull'introduzione del fermo di polizia dello straniero, al fine di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a renderlo uno strumento eccezionale e limitato a finalità preventive, ed escludendo la possibilità che diventi uno strumento di trattenimento generalizzato.
9/3053/33. Mauri.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni, e gravi dubbi di merito e di legittimità sono sollevati anche dalle disposizioni relative alle persone in condizione di vulnerabilità e ai minori;
con riferimento alle persone in condizioni di vulnerabilità, l'articolo 11, comma 1, lettera i), numero 2), sostituisce il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 28, subordinando – per le persone con esigenze particolari – l'applicazione della procedura di frontiera all'esito di una valutazione individuale «effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno» senza tuttavia fissare alcun criterio idoneo a orientare tale valutazione individuale;
la valutazione della vulnerabilità rappresenta un passaggio decisivo, poiché può incidere direttamente sull'accesso alle procedure, sulle modalità di accoglienza e sulla stessa possibilità di assoggettare la persona alle procedure di frontiera o ad altre misure limitative della libertà personale;
il rischio insito nella disposizione in esame è, in particolare, che la valutazione ove non condotta da personale competente e senza il coinvolgimento del sistema sanitario nazionale si riduca a un accertamento sommario e standardizzato, incapace di cogliere la complessità delle condizioni individuali e di verificare concretamente la compatibilità della posizione della persona con l'applicazione della procedura di frontiera,
impegna il Governo
ad introdurre quanto prima specifici e idonei criteri, nel rispetto di tutte le norme di diritto internazionale e pattizio, atti ad orientare la valutazione individuale e ad individuare con immediatezza le persone vulnerabili, al fine di valutare la compatibilità della posizione della singola persona con l'applicazione della procedura di frontiera.
9/3053/34. Casu.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
l'articolo 53 del Regolamento (UE) 2024/1348 introduce la possibilità di escludere dalle procedure di frontiera i casi in cui sussistano vulnerabilità incompatibili con tali procedure;
il provvedimento in esame recepisce in modo non adeguato la normativa europea in quanto si prevede che la valutazione individuale venga effettuata secondo delle linee guida elaborate dal Ministero dell'interno. In tal modo diritti fondamentali la cui definizione è coperta da riserva di legge ai sensi degli articoli 13, 23 e 97 della Costituzione vengono demandati a semplici atti amministrativi emanati dall'Amministrazione dell'Interno;
l'articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento 1348/2024 dispone che l'autorità accertante escluda l'applicazione d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del Reg. procedure in caso di segnalazione da parte di «altra autorità nazionale pertinente». Nel testo del provvedimento in esame all'autorità sanitaria nazionale e alle sue articolazioni periferiche non è invece attribuito il ruolo specifico che essa dovrebbe ricoprire conducendo le valutazioni socio-sanitarie pertinenti in assoluta autonomia. Tale autorità viene totalmente sostituita dall'amministrazione dell'Interno eludendo in tal modo l'applicazione di quanto previsto dal diritto europeo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrare la disciplina descritta, prevedendo la definizione delle fattispecie che, se riscontrate sulla base di una valutazione individuale, determinano l'esclusione della procedura accelerata di frontiera, ed escludendo in ogni caso dall'applicazione della procedura accelerata di frontiera le donne in gravidanza e i loro partner, le persone in gravi condizioni di salute, le vittime di violenza di genere, le vittime di tortura o trattamenti inumani o degradanti e i minori non accompagnati o presenti nel nucleo famigliare.
9/3053/35. Boldrini.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
il decreto-legge in conversione dà attuazione ai soli atti normativi facenti parte del Patto entrati in vigore il 12 giugno 2026 mentre nulla dispone in merito all'attuazione degli altri atti che compongono il Patto, con ciò determinando un grave vulnus non solo all'efficienza dell'attività delle amministrazioni competenti, ma anche alla tenuta complessiva del principio della certezza del diritto;
il Regolamento (UE) 2024/1348 prevede all'articolo 15 par. 1 e 2 che il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura e fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa;
è onere dello Stato garantire l'effettivo accesso all'orientamento legale gratuito anche incaricando una persona di fornire orientamento legale, nella fase amministrativa della procedura, a diversi richiedenti contemporaneamente;
assicurare, da parte dei pubblici poteri, la consulenza legale costituisce non una mera facoltà ma un obbligo posto dal Legislatore comunitario per garantire una assistenza adeguata ai richiedenti protezione internazionale, in particolare nei casi di applicazione della procedura accelerata, inclusa quella di frontiera, che contingenta i tempi e riduce in generale le garanzie procedurali;
il decreto-legge in conversione nulla prevede in materia di consulenza legale per i richiedenti protezione internazionale, né è previsto alcun stanziamento. Ciò rende tale previsione fondamentale del diritto dell'Unione completamente elusa,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ogni opportuna ulteriore iniziativa volta ad apportare una correzione della normativa interna, disciplinando le modalità concrete di accesso del richiedente protezione internazionale alla consulenza legale, prevedendo altresì una adeguata copertura dei costi.
9/3053/36. Ferrari.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni, e gravi dubbi di merito e di legittimità sono sollevati anche dalle disposizioni relative alle persone in condizione di vulnerabilità e ai minori;
l'articolo 10 del decreto-legge, in particolare, dispone al comma 1, lettera c), l'introduzione di un nuovo articolo 5-ter al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dal titolo «Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico», con l'indicazione del tutto generica dei motivi di ordine pubblico o, anche solo come presupposto alternativo, «per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga», precisando, al successivo articolo 5-quater, che la misura può essere adottata anche nei confronti di un minore straniero non accompagnato;
lo stesso articolo 5-ter prevede, al comma 3, che al richiedente la protezione internazionale, quindi anche al minorenne, possa essere imposto, oltre l'autorizzazione predetta, anche l'obbligo di «segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica e ad intervalli ragionevoli»;
l'articolo 12, al comma 2, lettera b), numero 4, capoverso 2-septies, prevede espressamente che gli accertamenti disposti ai sensi dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies possano riguardare anche i minori e che, a tal fine, nei loro confronti sia adottato, come per i maggiorenni, il provvedimento di fermo ai fini dell'identificazione della durata massima di quarantotto ore;
tali disposizioni, per la prima volta nel nostro ordinamento, introducono misure incidenti sulla libertà personale del minorenne straniero solo in conseguenza della sua condizione di migrante e in assenza anche solo della pendenza di un procedimento penale, per altro in maniera di fatto automatica e generalizzata, senza un'adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità delle misure adottate;
le disposizioni richiamate – nella parte in cui prevedono misure restrittive della libertà personale nei confronti di minori stranieri, in assenza di condotte penalmente rilevanti e solo in ragione della loro condizione di migranti – paiono inoltre contrastare con una pluralità di precetti costituzionali e, segnatamente, con gli articoli 2, 3, 31 e 117, comma primo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, in particolare per quanto disposto dagli articoli 3 e 37, lettera b), della Convenzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, quanto prima, le opportune iniziative normative volte a riconsiderare le misure incidenti sulla libertà personale del minore straniero, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), prevedendo disposizioni che tengano conto della condizione di particolare vulnerabilità legata alla minore età.
9/3053/37. Orfini.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni, e gravi dubbi di merito e di legittimità sono sollevati anche dalle disposizioni relative alle persone in condizione di vulnerabilità e ai minori;
l'articolo 10 del decreto-legge, in particolare, dispone al comma 1, lettera c), l'introduzione di un nuovo articolo 5-ter al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dal titolo «Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico», con l'indicazione del tutto generica dei motivi di ordine pubblico o, anche solo come presupposto alternativo, «per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga», precisando, al successivo articolo 5-quater, che a misura può essere adottata anche nei confronti di un minore straniero non accompagnato la misura può essere adottata anche nei confronti di un minore straniero non accompagnato;
lo stesso articolo 5-ter prevede, al comma 3, che al richiedente la protezione internazionale, quindi anche al minorenne, possa essere imposto, oltre l'autorizzazione predetta, anche l'obbligo di «segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica e ad intervalli ragionevoli»;
l'articolo 12, al comma 2, lettera b), numero 4, capoverso 2-septies, prevede espressamente che gli accertamenti disposti ai sensi dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies possano riguardare anche i minori e che, a tal fine, nei loro confronti sia adottato, come per i maggiorenni, il provvedimento di fermo ai fini dell'identificazione della durata massima di quarantotto ore;
tali disposizioni, per la prima volta nel nostro ordinamento, introducono misure incidenti sulla libertà personale del minorenne straniero solo in conseguenza della sua condizione di migrante e in assenza anche solo della pendenza di un procedimento penale, per altro in maniera di fatto automatica e generalizzata, senza un'adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità delle misure adottate;
le disposizioni richiamate – nella parte in cui prevedono misure restrittive della libertà personale nei confronti di minori stranieri, in assenza di condotte penalmente rilevanti e solo in ragione della loro condizione di migranti – paiono inoltre contrastare con una pluralità di precetti costituzionali e, segnatamente, con gli articoli 2, 3, 31 e 117, comma primo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, in particolare per quanto disposto dagli articoli 3 e 37, lettera b), della Convenzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi di tutte le misure incidenti sulla libertà personale del minore straniero contenute nel provvedimento in esame, al fine di adottare, quanto prima, iniziative normative volte a riconsiderarne l'impostazione e, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4, capoverso 2-septies, prevedendo disposizioni che tengano conto della condizione di particolare vulnerabilità legata alla minore età.
9/3053/38. Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 recante Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;
molti e rilevanti sono i profili di criticità di singole disposizioni, e gravi dubbi di merito e di legittimità sono sollevati anche dalle disposizioni relative alle persone in condizione di vulnerabilità e ai minori;
in particolare le disposizioni del provvedimento in esame prevedono rimedi impugnatori che non tengono in alcun conto la minore età delle persone interessate;
la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante nel tempo, ha ripetutamente affermato che si pone in contrasto con l'articolo 31, comma 2, della Costituzione la scelta del legislatore di attribuire la competenza ad un giudice diverso dal Tribunale specializzato minorile quando la cognizione riguardi «l'imposizione di una misura restrittiva della libertà personale» (in questo senso Corte costituzionale, sentenza del 7 maggio 1996, n. 143);
lo stesso principio è stato affermato dalla Corte costituzionale (sentenza del 30 luglio 2008, n. 310), con riferimento ad un giudizio in cui il giudice rimettente, la Corte di cassazione, dubitava, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, «della legittimità costituzionale degli articoli 701 e 704 del codice di procedura penale, nella parte in cui attribuiscono “alla Corte di Appello, e non alla ‘Sezione di Corte di Appello per i minorenni’ la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta”. In quel giudizio la Corte costituzionale ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo e ad affermato che “le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate – come del resto già fatto dall'autorità rimettente con la sentenza 21005/2008 – nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere è devoluta alla relativa sezione per i minorenni”»,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la competenza a decidere per i minori di età sia sempre assegnata ad apposite sezioni dedicate ai minorenni.
9/3053/39. Ghio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una complessiva revisione della disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense;
la riforma dell'esame di abilitazione ha la fondamentale funzione di selezionare e verificare la preparazione professionale dei futuri avvocati, garantendo un idoneo bilanciamento tra il rigore della prova e la pluralità delle discipline giuridiche caratterizzanti il percorso universitario e la pratica professionale;
il diritto ecclesiastico e delle relazioni interreligiose costituisce un pilastro della tradizione giuridica italiana, avente rilievo costituzionale (articoli 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) e di primaria importanza nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia, del terzo settore e del diritto comparato;
nell'attuale assetto delle materie d'esame previste per le prove dell'abilitazione forense si riscontra la mancanza del diritto ecclesiastico tra le discipline su cui i candidati possono sostenere il colloquio orale o la prova teorico-pratica, difformemente da quanto stabilito appunto dalla legge forense;
l'assenza di tale insegnamento rischia di svalutare l'importanza dello studio della legislazione ecclesiastica e pattizia, privando i futuri professionisti legali di un patrimonio conoscitivo essenziale per l'assistenza in ambiti ad alta complessità sociale, interculturale e normativa;
appare coerente con le finalità di ammodernamento e completamento della formazione giuridica reinserire o valorizzare la materia nell'ambito dell'articolazione delle prove d'esame per l'accesso alla professione di avvocato,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare nell'ambito delle sue proprie prerogative adeguate iniziative, sin dai prossimi provvedimenti normativi o attuativi, inerenti alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, idonee a reinserire il diritto ecclesiastico tra le materie a scelta del candidato per le prove dell'esame di abilitazione, nonché a garantire la valorizzazione delle competenze in materia di diritto ecclesiastico e libertà religiosa nel percorso di accesso e formazione alla professione forense, al fine di assicurare una preparazione completa ed adeguata alle evoluzioni del pluralismo normativo e sociale.
9/3053/40. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una complessiva revisione della disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, ponendo fine alla prolungata incertezza della normativa emergenziale;
la riforma dell'esame di abilitazione ha la fondamentale funzione di selezionare e verificare la preparazione professionale dei futuri avvocati, garantendo un idoneo bilanciamento tra il rigore della prova e la sostenibilità del percorso di studio dei candidati;
nell'ambito della nuova disciplina, la sostituzione del riferimento al «diritto civile» con quello al «diritto privato» per le prove scritte e orali comporta una significativa ed ingiustificata estensione del programma d'esame, ricomprendendo settori complessi dell'ordinamento privatistico (quali il diritto commerciale, il diritto del lavoro e le relative leggi speciali) privi di un'adeguata copertura giurisprudenziale nei codici civili annotati liberamente consultabili dai candidati durante le prove;
risultano altresì introdotte modifiche relative al colloquio orale che appesantiscono la preparazione dei praticanti a pochi mesi dalle prove, quali la sostituzione del «diritto internazionale privato» con il generico «diritto internazionale» e la formulazione del quesito finale in forma cumulativa obbligatoria su ordinamento, deontologia e previdenza forense,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a ricondurre l'oggetto delle prove scritte e orali dell'esame di abilitazione alla materia del diritto civile in luogo del generico diritto privato, riallineando il programma agli strumenti di consultazione consentiti (codici annotati), ripristinare la specifica materia del diritto internazionale privato tra le opzioni a scelta per la prova orale, in luogo del generico diritto internazionale, nonché a chiarire che il quesito finale vertente sulla disciplina professionale mantenga carattere alternativo tra ordinamento, deontologia o previdenza forense, evitando la somministrazione di un quesito cumulativo obbligatorio su tutte le materie.
9/3053/41. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Ciani.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1878 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 GENNAIO 2026 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2957)
A.C. 2957 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
A.C. 2957 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
A.C. 2957 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2957 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.