XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 706 di mercoledì 9 settembre 2026
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO MULE'
La seduta comincia alle 13.
PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
ROBERTO TRAVERSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 6 agosto 2026.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).
Annunzio di petizioni (ore 13,06).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni, il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta per il Regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Vedi l'allegato A).
Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.
PRESIDENTE. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2026, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 7 agosto 2026 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente):
«Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di Protezione civile» (3083) – Parere delle Commissioni I, II, III, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.
Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 1° settembre 2026, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 26 agosto 2026 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla VI Commissione (Finanze): «Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali» (3086) – Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XIV.
Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.
Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano (A.C. 3043-A) (ore 13,08).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3043-A: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3043-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, presidente della Commissione giustizia, deputato Ciro Maschio.
CIRO MASCHIO, Relatore. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 per misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, avvenuto lo scorso 16 luglio 2026.
Tale evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e, conseguentemente, di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria. La relazione illustrativa precisa che, in base agli accertamenti tecnici compiuti e alle informazioni assunte, non è oggettivamente possibile garantire prima del 30 settembre 2026 il ripristino della piena funzionalità della sede del tribunale e della procura, né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria.
Per tale ragione il presente decreto è volto ad assicurare, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità degli uffici giudiziari coinvolti, il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali. In ragione dell'oggettiva situazione di emergenza, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente senza modifiche di carattere sostanziale. Chiedo alla Presidenza se posso depositare la relazione integrale e concludo l'illustrazione.
PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Maschio. Lei è autorizzato a depositarla e la ringraziamo per questo.
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo: non intende intervenire.
È iscritto a parlare il deputato Giandonato La Salandra. Ne ha facoltà.
GIANDONATO LA SALANDRA (FDI). Grazie, Presidente. Innanzitutto, auguri di buon lavoro a lei e a tutti i colleghi. Quello che ci apprestiamo a discutere non è un provvedimento che riguarda la riforma della giustizia, ma è un provvedimento che affronta una condizione di emergenza che, peraltro, non coglie questo Parlamento impreparato. Come correttamente ha evidenziato il relatore, si è verificato un evento assolutamente infausto che ha interessato il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano rendendo necessaria l'adozione di una serie di misure urgenti e indifferibili in materia di giustizia civile e penale. Questo perché? Perché tale evento ha determinato l'impossibilità materiale e assoluta di accedere alla sede giudiziaria, di celebrare le udienze civili e penali e, finanche, di compiere quegli atti procedimentali pendenti e di svolgere le connesse attività.
Questo Parlamento è già stato interessato da un provvedimento analogo; in passato, si è verificata tale situazione presso il tribunale di Bari; misure urgenti ed indifferibili sono state adottate anche durante il periodo COVID-19 e in occasione di eventi quali quelli che hanno interessato Ischia o, nel 2023, l'Emilia-Romagna.
Il provvedimento è estremamente chiaro nel prevedere, all'articolo 1, comma 1, un rinvio d'ufficio, a una data successiva al 30 settembre 2026, di tutte le udienze civili e penali fissate dinanzi al tribunale di Bolzano. La specificità consiste nel fatto che tale rinvio opera d'ufficio senza determinare oneri o incombenti a carico delle parti, degli avvocati o, meglio, in generale, di tutti gli operatori di giustizia.
Il comma 2 stabilisce, poi, la sospensione, per il medesimo periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti pendenti, ivi inclusi gli atti introduttivi, i procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, aspetto cruciale, dei termini di durata della fase delle indagini preliminari. Quest'ultima previsione si è resa assolutamente indispensabile poiché l'inagibilità ha colpito anche la procura della Repubblica rendendo impossibile l'accesso ai fascicoli.
Un punto che sinceramente mi sembra meritevole di essere posto all'attenzione di quest'Aula è il bilanciamento operato dal provvedimento tra l'esigenza di sospensione e la tutela dei diritti indifferibili; ciò viene chiarito al comma 3 che, appunto, chiarisce, in maniera inequivocabile, il rispetto di quella esigenza tra il rigore e il dettaglio delle eccezioni che vengono portate.
Nel settore civile vengono salvaguardati i diritti delle persone minorenni, gli alimenti, l'assegno divorzile, i procedimenti cautelari, le tutele e le amministrazioni di sostegno, le interdizioni, i trattamenti sanitari obbligatori, l'interruzione volontaria di gravidanza, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e le controversie elettorali; oltre, ovviamente, a tutte quelle altre cause in cui la ritardata trattazione recherebbe un grave pregiudizio alle parti.
Nel medesimo senso, anche nel settore penale l'architettura delle tutele è altrettanto rigorosa in quanto restano pienamente attivi i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'allontanamento d'urgenza e del sequestro; i procedimenti nei quali scadono i termini di custodia cautelare previsti dal codice di rito; quelli con misure di sicurezza detentive; i casi di incidente probatorio, nonché i procedimenti in cui gli imputati e difensori richiedano espressamente di procedere.
Il provvedimento in sé reca un ulteriore elemento particolarmente importante, un fondamentale presidio di legalità, contenuto proprio nel comma 4, per cui la sospensione dei termini delle indagini preliminari non si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo. Questo è da porre in continuità con l'idea per cui lo Stato non può in alcun modo arretrare dinanzi alla lotta alla criminalità organizzata, assicurando tutti quei presidi di legalità che possano portare a una continuità investigativa in settori così importanti e di così elevato allarme sociale.
Il provvedimento reca infine ulteriori disposizioni in ordine al periodo di sospensione sterilizzando gli effetti di questo periodo ai fini del computo della ragionevole durata del processo.
Signor Presidente, concludo il mio intervento in discussione generale evidenziando come, ancora una volta, il sistema giustizia trova questo Parlamento pronto, con una piena capacità di resilienza e di vicinanza concreta ai territori colpiti da eventi calamitosi quale quello che ha colpito il tribunale e la procura di Bolzano. Per questo sento pacificamente di poter anticipare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gianassi. Ne ha facoltà.
FEDERICO GIANASSI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Il provvedimento che oggi discutiamo origina da una situazione eccezionale e chiede, quindi, doverosamente al Parlamento di intervenire in modo celere, concreto e responsabile. Il 16 luglio una parte del palazzo di giustizia di Bolzano è crollata al suolo, rendendo inagibili gli uffici del tribunale e della procura della Repubblica ed è stata sfiorata una tragedia. Il cedimento è avvenuto nelle prime ore del mattino quando, per fortuna, gli uffici non erano ancora entrati nella loro piena attività; poche ore dopo, con magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini, presenti nell'edificio, le conseguenze ovviamente sarebbero state terribili e tragiche.
Quindi, esprimiamo, ovviamente, la vicinanza alla comunità di Bolzano, alla magistratura, all'avvocatura e al personale amministrativo impegnato nel lavoro quotidiano sui temi della giustizia a Bolzano e che ha dovuto affrontare una situazione emergenziale.
Proprio perché siamo di fronte a un fatto grave, insieme al sollievo per una tragedia solo fortunatamente evitata, dobbiamo anche chiedere ovviamente che venga fatta piena luce perché la sicurezza degli edifici, tutti, privati e pubblici, degli uffici, nei quali viene amministrata la giustizia, sia ovviamente una priorità non rinunciabile. Quindi, si accertino le cause del crollo, si verifichino la qualità dei lavori in corso e le modalità di progettazione ed esecuzione; insomma, si verifichi come sia stato possibile questo infausto avvenimento.
Ora, la giustizia ha molti problemi e, certamente, tra i problemi della giustizia, vi è l'edilizia che spesso è carente e non dotata di strumenti adeguati e di condizioni di lavoro dignitose.
È un tema generale; nello specifico, ora, di fronte a questa emergenza, occorre intervenire celermente ed è per questo che il decreto-legge di oggi, sottoposto alla nostra conversione, merita di essere sostenuto. Noi sosteniamo questa misura perché, di fronte a un'emergenza, occorrono risposte immediate. Il crollo ha reso materialmente impossibile l'accesso alla sede del tribunale e della procura e, quindi, lo svolgimento ordinario delle udienze, delle attività di cancelleria, di segreteria e il confezionamento, il deposito degli atti processuali; insomma, il decreto doveva e deve intervenire per evitare che questa situazione produca ulteriori conseguenze negative sull'attività giudiziaria e, quindi, sui cittadini, sulle parti interessate, sui difensori, sul funzionamento della giustizia.
All'articolo 1 viene disposto il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, fissate davanti al tribunale di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026, a una data successiva al 30 settembre; è, dunque, una disposizione che coglie nel segno e merita di essere sostenuta. Non viene, quindi, chiesto alle parti e ai difensori di presentare istanze per ottenere ciò che è determinato dall'inagibilità dell'edificio.
Ovviamente, l'emergenza non può trasformarsi in un ulteriore aggravio burocratico per chi già è impegnato nella propria attività professionale o istituzionale che è compromessa dall'inagibilità della struttura.
Il decreto tutela la validità delle udienze che sono state regolarmente svolte prima della sua entrata in vigore: anche questo è un elemento di ragionevolezza.
Un ulteriore intervento riguarda la sospensione dei termini processuali: dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di tutti gli atti dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura. La norma ha una formulazione ampia e, quindi, comprende i termini per gli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi, quelli per le impugnazioni e i termini relativi alle indagini preliminari e, più in generale, tutti i termini procedurali. Scelta necessaria e, quindi, anche questa, meritevole di essere sostenuta.
Il decreto disciplina anche le modalità mediante le quali devono essere computati questi termini; sono disposizioni tecniche, ma certamente fondamentali per garantire la certezza del diritto ed evitare contenziosi interpretativi.
Rilevante anche il comma 3 che stabilisce l'eccezione della sospensione perché l'emergenza non può giustificare una sospensione indiscriminata della tutela giudiziaria; quindi, sono fuori dalla sospensione i procedimenti che richiedono trattazioni urgenti e non differibili come quelli relativi ai diritti alle persone minorenni, agli assegni di mantenimento, agli alimenti e ai procedimenti cautelari, quelli relativi alla tutela e all'amministrazione di sostegno, all'interdizione; insomma, tutti i procedimenti relativi ai diritti fondamentali non rinviabili, così come quelli relativi agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori, quelli in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, i procedimenti elettorali. Insomma, tutti i provvedimenti che non possono essere rinviati.
Vi è, poi, una clausola generale: non sono sospesi i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti e sarà il capo dell'ufficio giudiziario o il giudice istruttore per le cause già iniziate a dichiararne l'urgenza.
Il decreto interviene anche sul versante penale.
Sono esclusi dalla sospensione i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo, quelli relativi all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e i sequestri disposti d'urgenza. Sono, inoltre, disciplinate situazioni nelle quali sono in gioco la libertà personale ed esigenze cautelari non differibili. Il decreto prevede anche la prosecuzione dei procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza detentive e, in determinate condizioni, anche procedimenti nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza personale quando gli imputati o i loro difensori chiedono espressamente che si proceda. Particolare attenzione è riservata anche all'incidente probatorio, che non viene sospeso, perché può riguardare prove che rischiano di non poter essere assunte successivamente o persone che potrebbero essere non più disponibili al dibattimento. Anche questa è una previsione condivisibile.
Vi è poi un intervento sulle indagini preliminari. La regola generale, anche qui, è la sospensione dei termini, ma vengono previste deroghe quando occorre procedere con la massima urgenza. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per i procedimenti relativi, ad esempio, ai delitti di criminalità organizzata e terrorismo. È una scelta che garantisce che l'emergenza della sede giudiziaria non determini un rallentamento delle attività investigative in settori cruciali nei quali la tempestività delle indagini è essenziale. Per i procedimenti penali interessati dal rinvio e dalla sospensione il corso della prescrizione e i relativi termini, previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale, sono sospesi per lo stesso periodo.
Il provvedimento interviene anche sul computo della ragionevole durata del processo: il periodo determinato dall'emergenza e dal conseguente rinvio non viene considerato ai fini della disciplina sull'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole. Anche questa è una previsione comprensibile e ragionevole.
Inoltre, vi è un intervento sul rapporto con la sospensione feriale dei termini processuali. Il legislatore sceglie un'unica disposizione speciale riferita all'intero periodo dell'emergenza.
Si tratta, quindi, di un provvedimento di soli 3 articoli, circoscritto al caso specifico, all'emergenza che si è determinata per il crollo. Vi è poi una clausola di invarianza finanziaria e poi il successivo articolo 3 disciplina l'entrata in vigore. Insomma, è un intervento emergenziale limitato nel tempo e nell'oggetto, che ha l'obiettivo di accompagnare il sistema giudiziario fino al pieno ripristino della funzionalità degli uffici o alla disponibilità di una sede alternativa.
Come Partito Democratico sosteniamo l'urgenza della risposta all'emergenza che si è creata, perché è prioritario garantire che la giustizia a Bolzano non si fermi e che comunque il suo svolgimento sia compatibile con la situazione relativa all'edilizia che si è verificata. Ripeto: sosteniamo l'intervento specifico e circoscritto in via emergenziale. Resta ovviamente la questione più generale sul tema degli investimenti in materia di edilizia, sul personale, sull'organizzazione, sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla programmazione e sulla continuità amministrativa, temi sui quali da sempre contestiamo limiti, lentezze e inefficienze dell'attività ministeriale. I problemi della giustizia italiana sono noti e quei problemi ricadono su cittadini e imprese e meriterebbero ben altra trattazione.
Anche i dati relativi al PNRR ci lasciano profondamente insoddisfatti, perché quello strumento, necessario per riqualificare la giurisdizione italiana, è ben lontano dal raggiungere gli obiettivi che erano prefissati. Insomma, occorrerebbero una riflessione seria e un intervento deciso ma non è questa la sede, se non per ricordarlo a margine dell'intervento che ho fatto. Oggi era necessario - ed è necessario - intervenire in via d'urgenza per rispondere all'emergenza che si è creata a Bolzano e su quello noi facciamo la nostra parte, mettendoci a disposizione per la conversione di questo decreto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche - A.C. 3043-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Ciro Maschio, presidente della Commissione giustizia, che rinuncia.
Ha facoltà di replicare il rappresentate del Governo, che rinuncia.
Il seguito del dibattito è rinviato alla parte pomeridiana della seduta odierna.
Colleghi, sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.