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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 settembre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 24 settembre 2026.

  Albano, Amendola, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carmina, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Filini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Provenzano, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Steger, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 settembre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PAGANO e TENERINI: «Incentivi per la sostituzione degli apparecchi alimentati a gas e la riduzione dell'impiego di bombole di gas di petrolio liquefatto nelle abitazioni» (3116);

   SERGIO COSTA: «Istituzione della Giornata nazionale contro l'estorsione e l'usura» (3117).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 24 settembre 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2020. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi» (approvato dal Senato) (3118).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 23 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto nazionale di statistica, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXXII, n. 16).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2024 (Doc. CXLII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2024 (Doc. CLXVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 settembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2026 (COM(2026) 273 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione dell'8 dicembre 2022 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione (COM(2026) 497 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA- Sistema di allarme n. 1-6/2026 (COM(2026) 505 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dell'innovazione dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2017/1001 (Atto legislativo europeo a favore dell'innovazione) (COM(2026) 567 final), corredata del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 568 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 settembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 3083-A)

A.C. 3083-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;

   b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.
  4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
  5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
  6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
  8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). – 1. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
   2. Il Comitato è composto da:

   a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

   e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

   f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

   g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

   i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

   l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

   m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

   n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

   3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
   4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
   5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
   6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.
  11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
  12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

   b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

   c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

   d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

  14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;

   b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».

  15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola «due» è sostituita da «tre». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

  1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;

   b) al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:

   «33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;

   d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».

  4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
  5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
  6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
  7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
  8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.
  9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.
  10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.
  11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

   a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

   d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

   e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;

   b) all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194.»;

   c) all'articolo 255:

    1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
   4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
   5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
   6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;

    2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

    3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;

   d) all'articolo 259:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

    2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.
  2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito «Commissario», è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.
  3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.
  4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
  6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.
  7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

   a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

  8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) il comma 4 è abrogato;

   d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;

   e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».

  10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni di:

   a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

   d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

Articolo 5.
(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

  1. All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».
  2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».
  3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».

   b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

  1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».

  2. All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento,»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Ogni riferimento all'espressione “diplomi accademici di primo e secondo livello”, ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

  3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale)

  1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» è inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;

   b) all'articolo 2, il comma 5 è soppresso;

   c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

   «Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). – 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.
   2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.
   4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
   5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
   6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
   7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
   8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
   9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
   10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.
   11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

   a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

   b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

  2. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;

   c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
   3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;

   d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

  3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.»;

   b) all'articolo 6, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.».

  4. L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
  5. Dopo l'articolo 5 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). – Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».

  6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
  7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».
  8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.
  12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

   a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.».

  15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1477-ter:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;

    2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»;

   c) all'articolo 1480, al comma 9:

    1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

    2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

    3) il terzo periodo è soppresso.

  17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;

   b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;

   c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».

Articolo 8.
(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:

   a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

    1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

    2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

    3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

    4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

   b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

   c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

   d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

   e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

   f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

   g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo.

  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

   b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 10.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

  1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonché con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:

   a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

   b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

   c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;

   d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».

  3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Articolo 11.
(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
   2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Capo II
ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 12.
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

  1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
  3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Articolo 13.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

  1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
  4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14.
(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026»;

   b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;

   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.
   4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.

Articolo 15.
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

  1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

    2) al secondo periodo, le parole: «nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del sisma del 21 maggio 2026», nonché le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 16.
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

  1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.
  2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;

   b) al comma 5, le parole: «, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.

  2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli ed euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo III
MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 18.
(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

  1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia.
  2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.
  3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;

   b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».

  6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 19.
(Primo cratere)

  1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.
  2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
  3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 20.
(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
  2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.
  4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 21.
(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.
  3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.
  4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

Articolo 22.
(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

  1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».

Articolo 23.
(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

   a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);

   b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».

Articolo 24.
(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

  1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».

  2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale»;

   b) al quinto periodo, le parole: «, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.

  3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Capo IV
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25.
(Misure in materia di riscossione locale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:

   «2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO – Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
   2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:

   a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

   b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

   2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.
   2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
   2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
   2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:

   a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

   b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

   c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

   d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

   2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
   2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
   2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:

   a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

   b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

   c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

   d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

   2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.
   2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
   2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
   2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
   2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
   2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.
   2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.».

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

  B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

  C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

  Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

  Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

  Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

  D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

  E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

  F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

  G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

  H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

  I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

  L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust

10.084*

  M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

180

  N. Magistrati ordinari in tirocinio

  TOTALE

11.196

  * L'incremento di venticinque unità decorre dal 1° luglio 2027.

A.C. 3083-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera b), le parole: «all'autorizzazione o al diniego» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione o del diniego»;

   al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-ter, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-ter, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: “comunque” è sostituita dalle seguenti: “, a decorrere dal 1° marzo 2022,”»;

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionale quadro (CCNQ)» sono inserite le seguenti: «sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali,», dopo le parole: «4 dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017,» e dopo le parole: «ed integrazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 6:

    al primo periodo, le parole: «13, della» sono sostituite dalle seguenti: «13 della» e le parole: «b), e c)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)»;

    al secondo periodo,le parole: «di direzione di ufficio» sono soppresse e dopole parole: «2004, n. 108» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

  6-ter. All'articolo 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) all'alinea, dopo le parole: “la Cabina di regia” sono inserite le seguenti: “si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che”;

    2) alla lettera c), dopo le parole: “promuovere l'elaborazione” sono inserite le seguenti: “, entro il termine del 31 gennaio 2027,”;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: “La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura tecnica di cui al comma 2 è”;

   c) al comma 4, primo periodo, le parole: “Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2”.

  6-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:

   a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

   b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

   c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  6-quinquies. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-quater è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-quater ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-quater e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.
  6-sexies. Dall'attuazione dei commi 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   al comma 8, capoverso Art. 8:

    al comma 1, la parola: «nuovo» è soppressa;

    al comma 2:

     alla lettera e), dopo le parole: «protezione e» è inserita la seguente: «la»;

     alla lettera h), le parole: «presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

    al comma 6, la parola: «rimborso» è sostituita dalla seguente: «rimborsi»;

   al comma 9, le parole: «comma 453, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 453, della legge», dopo le parole: «2022, n. 197» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del 22 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «22 maggio»;

   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  «9-bis. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  9-ter. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, è abrogato»;

   al comma 12, le parole: «2035, a euro 3.969.922» sono sostituite dalle seguenti: «2035 e a euro 3.969.922 annui» e dopo le parole: «anno 2036» nonché dopo le parole: «n. 282, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 15:

    al primo periodo, le parole: «n. 112 la parola» sono sostituite dalle seguenti: «n. 112, la parola:» e le parole: «sostituita da» sono sostituite dalle seguenti: «sostituita dalla seguente:»;

    al secondo periodo, le parole: «euro 180.237 a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «euro 180.237 annui a decorrere dall'anno» e le parole: «Fondo per esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;

   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

  «15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:

  “Art. 815-bis. – (Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino) – 1. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:

   a) contrammiraglio (CP): 1;

   b) capitano di vascello (CP): 1;

   c) capitano di fregata (CP): 3;

   d) capitano di corvetta (CP): 1;

   e) tenente di vascello (CP): 2;

   f) sottotenente di vascello (CP): 3;

   g) maresciallo nocchiere di porto: 5;

   h) sergente nocchiere di porto: 5;

   i) graduato: 9.

  2. Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.
  3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1”;

   b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    “2-bis. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-bis aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione”.

  15-quater. Per l'attuazione del comma 15-ter è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  15-quinquies. Al fine di ripianare la dotazione organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente di cui all'articolo 815-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-ter del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.
  15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
  15-septies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i ministeri».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione) – 1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “Per le predette finalità l'Ispettorato” sono inserite le seguenti: “è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e”.
  2. All'articolo 1, comma 22-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

   b) la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “nove”.

  3. All'articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “e in scadenza entro il 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “e in scadenza entro il 31 dicembre 2027”;

   b) dopo le parole: “per il collocamento a riposo” sono aggiunte le seguenti: “e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «33, del» sono sostituite dalle seguenti: «33 del» e le parole: «commi 557, 557-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 557 a 557-quater»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «alla singola progettualità» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo progetto»;

   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «corso concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso-concorso»;

   al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «1997, n. 465» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «del comparto» sono soppresse, dopo le parole: «funzioni locali» sono inserite le seguenti: «– triennio 2022-2024» e dopo le parole: «23 febbraio 2026,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026,»;

   dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  «8-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi”»;

   al comma 9, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

   il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonché il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi del secondo e terzo periodo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali»;

   al comma 11, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «anno», le parole: «progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e le parole: «Consiglio UE» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dell'Unione europea»;

   al comma 12:

    alla lettera c):

     al primo periodo, le parole: «n. 48 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «4 maggio 2023, n. 48»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

    alla lettera d):

     al primo periodo, le parole: «e di 11,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 11,7 milioni di euro»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

    alla lettera e):

     al primo periodo, dopo le parole: «di 7,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

     al secondo periodo, le parole: «l'importo dell'alinea» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di cui all'alinea»;

   dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

  «12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2026”».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 249» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

    alla lettera c), numero 1), capoverso 6, secondo periodo, le parole: «sarà determinato» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 458-bis:

    1) alla lettera a):

     1.1) le parole: “2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “2027, 2028 e 2029“;

     1.2) le parole: “almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento per l'anno 2027, il 20 per cento per l'anno 2028 e il 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale”;

    2) alla lettera b), le parole: “dal 2028” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2030”;

    3) alla lettera c):

     3.1) le parole: “dal 2026” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2027”;

     3.2) dopo le parole: “rilevato alla fine di ciascun esercizio” sono inserite le seguenti: “e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale”;

   b) dopo il comma 458-bis è inserito il seguente:

  “458-ter. Ai fini del comma 458-bis, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”».

  All'articolo 4:

   al comma 2, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominato»;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «contratti pubblici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «derivanti dal diritto» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa»;

   al comma 7:

    alla lettera b), le parole: «all'articolo 1, comma 607, numero 22, della» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1 della voce “Ministero della salute” dell'allegato 1 annesso alla»;

    alla lettera d), le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis,»;

   al comma 8:

    al primo periodo, le parole: «con modificazioni dalla legge 9 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023»;

    al secondo periodo, le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti» e dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  «8-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2027”;

   b) al secondo periodo, le parole: “anche negli anni 2024, 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027”»;

   al comma 9, lettera d), le parole: «articolo 5, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del»;

   al comma 10:

    all'alinea, le parole: «articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 del» e dopo le parole: «le funzioni» sono inserite le seguenti: «in materia»;

    alla lettera a), le parole: «nazionale, dei» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dei» e le parole: «accordi della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «accordi conclusi in sede di Conferenza»;

    alla lettera b), la parola: «IRCCS» è sostituita dalle seguenti: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» e la parola: «tenuta» è sostituita dalle seguenti: «concorso alla definizione»;

    alla lettera c), la parola: «ISS,» è sostituita dalle seguenti: «Istituto superiore di sanità» e la parola: «AGENAS,» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonché»;

    alla lettera d), la parola: «ed» è sostituita dalla seguente: «e» e la parola: «ASL» è sostituita dalle seguenti: «aziende sanitarie locali»;

   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

  «10-bis. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «primo periodo,» sono soppresse.

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: «finanziamento ordinario» sono inserite le seguenti: «delle università,»;

   al comma 2, alinea, le parole: «articolo 2, della» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2 della».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «2026, n. 100» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

    alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

    alla lettera c), capoverso Art. 16:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «dal capo II del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «2017, e» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e»;

     al comma 9, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al comma 11, lettera a), le parole: «per l'anno 2026» sono soppresse;

   al comma 2, lettera d), capoverso 3-ter, le parole da: «, come modificato» fino alla fine del capoverso sono soppresse;

   al comma 3:

    alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;

    alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «c) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «al presidio» sono sostituite dalle seguenti: «nel presidio»;

   al comma 5:

    all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;

    al capoverso Art. 5-bis, primo periodo, le parole: «Le piante» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le piante»;

   al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo»;

   al comma 9, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «euro 7.382.432» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 10, le parole: «di identità, di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «di identità e di sicurezza» e dopo le parole: «2026, n. 100,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

   al comma 13:

    all'alinea, le parole: «del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 11 e 12»;

    alla lettera a), le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro»;

    alla lettera b), le parole: «2035 e ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 ed euro»;

   al comma 14:

    all'alinea, le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

    al capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «8 e 9 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «8 e 9, del regolamento di cui al decreto»;

   al comma 16:

    alla lettera a) sono premesse le seguenti:

   «0a) all'articolo 27, comma 1:

    1) alla lettera b), le parole: “si avvale” sono sostituite dalla seguente: “dispone”;

    2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-bis”;

   0b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

  “Art. 29-bis. – (Comando forze speciali) – 1. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.
  2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
  
3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento”»;

    allalettera b), capoverso 1-bis, le parole: «entro un termine non inferiore ai dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso»;

   al comma 17, lettera c), capoverso g-bis), le parole: «articolo 9, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9 del».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «rendicontazione, e» sono sostituite dalle seguenti: «rendicontazione e», la parola: «PNRR» è sostituita dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

    al secondo periodo, le parole: «gli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi incarichi» e le parole: «, e non generale,» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale»;

   al comma 2:

    alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «istituito con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 25-quater del» e le parole: «tesi al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «teso al superamento»;

     al numero 1), le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse;

     al numero 2), le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;

     al numero 3), le parole: «al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»;

     al numero 4), le parole: «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del»;

    alla lettera b), le parole: «degli stakeholder» sono sostituite dalle seguenti: «dei portatori di interessi»;

    alla lettera f), le parole: «relaziona trimestralmente» sono sostituite dalle seguenti: «presenta una relazione trimestrale»;

    alla lettera g), le parole: «al decreto-legge n. 119 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a), alinea,» e le parole: «di cui alla lettera a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla medesima lettera a)»;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura», le parole: «tecnica, dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica dell'Agenzia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo»;

   al comma 4, la parola: «dettagliati» è sostituita dalle seguenti: «definiti dettagliatamente»;

   al comma 5, dopo le parole: «e 2030» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016»;

    al quarto periodo, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento» e le parole: «anche conseguente» sono sostituite dalle seguenti: «anche conseguenti» e dopo le parole: «contributi pluriennali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

   b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  1-ter. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   “2-bis. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

  1-quater. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “la qualifica di direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,”.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera a):

    al capoverso 2-bis:

     al primo periodo, le parole: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «“2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2» e le parole: «alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «da 3 a 7» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2026»;

    al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 settembre 2026»;

    alterzo periodo, la parola: «unità» è sostituita dalla seguente: «persone»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027,».

  All'articolo 13:

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «abituale e continuativa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

   al comma 3, le parole: «deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera c):

    al capoverso 4-ter, le parole: «dai sismi» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici»;

    al capoverso 4-quater, le parole: «4-ter, entro» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter entro»;

  All'articolo 15:

   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

  «b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: “non possono essere erogati” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027”».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «possono bandire» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» le parole: «fabbisogni, e» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni e» e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

    al terzo periodo, la parola: «conseguenti» è sostituita dalla seguente: «successivi»;

   al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «per gli anni 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede»;

   al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo,».

  All'articolo 17:

   al comma 1, lettera b), le parole: «parole: “, individuate» sono sostituite dalle seguenti: «parole: “individuate».

  All'articolo 18:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «annui negli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «, pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia» sono soppresse;

   al comma 2, dopo le parole: «articolo 1, comma» sono inserite le seguenti: «4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma» e dopo le parole: «articolo 2» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

   al comma 6, le parole: «riparazione sociale dei territori» sono sostituite dalle seguenti: «riparazione nei territori»;

   al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «2016, n. 232» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 19:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «predetti Uffici» sono inserite le seguenti: «o enti»;

   al comma 3, dopo le parole: «euro 1.385.000», ovunque ricorrono, è inserita la seguente: «annui» e le parole: «ai sensi dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo»;

   al comma 4:

    al secondo periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «è differito»;

    al quarto periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma».

  All'articolo 20:

   al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «con riferimento».

  All'articolo 21:

   al comma 1, dopo le parole: «19 settembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,» e dopo le parole: «15 novembre 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,»;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;

   al comma 4:

    dopo le parole: «protezione civile», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    al primo periodo, dopo le parole: «26 agosto 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «17 ottobre 2016» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

   al comma 6, secondo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

   al comma 7, dopo le parole: «2017, n. 205» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 22:

   al comma 1, le parole: «2025 n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «2025, n. 199,».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 22-bis. – (Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia) – 1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   “2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonché agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
   2-quater. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-ter senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  Art. 22-ter. – (Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario) – 1. All'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è aggiunta, in fine, la seguente voce: “Lazio – Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti – J31H96000000031”».

  All'articolo 23:

   al comma 1, capoverso 9, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «c) e d)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 24:

   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «personale dirigenziale» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001”»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «naturali, avversità» sono sostituite dalle seguenti: «naturali e avversità»;

    al secondo periodo, le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura».

  All'articolo 25:

   al comma 1:

    al capoverso 2-ter, alinea:

     al terzo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

     al quarto periodo, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

    al capoverso 2-quater, le parole: «pubbliche amministrazioni (BDAP)» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche (BDAP)»;

    al capoverso 2-septies:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2023»;

     alla lettera b), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;

     alla lettera c), le parole: «, e del» sono sostituite dalle seguenti: «e del citato»;

    al capoverso 2-octies:

     al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

     al terzo periodo, le parole: «revisione contabile trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse»;

    al capoverso 2-decies, lettera d), le parole: «d'interesse» sono sostituite dalle seguenti: «di interessi»;

    al capoverso 2-undecies:

     al primo periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO», dopo le parole: «1999, n. 112», dopo le parole: «1° gennaio 2027», dopo le parole: «a 26-bis» nonché dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di cui al titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte I, titolo VI,», le parole: «e riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione» e le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «a 26-bis» nonché dopo le parole: «lettera b-ter)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «2015, possono» sono sostituite dalle seguenti: «2015 possono», le parole: «da AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società AMCO» e dopo le parole: «comma 2-novies» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     al quarto periodo, le parole: «ad AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «alla società AMCO» e le parole: «al comma 2-novies,» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 2-novies»;

    al capoverso 2-duodecies, primo periodo, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città» e dopo le parole: «comma 2-quinquiesdecies» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al capoverso 2-terdecies:

     al primo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

     al terzo periodo, le parole: «trattati, la» sono sostituite dalle seguenti: «trattati e la»;

    al capoverso 2-septiesdecies, le parole: «Stato città» sono sostituite dalla seguente: «Stato-città».

  Nel capo V, all'articolo 26 è premesso il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione «ferie retribuite» di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si interpreta nel senso che, durante i periodi di fruizione delle ferie, al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
1.8. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo».
  2-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2-bis, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis e 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.12. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo del comma 2-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.13. Scotto, Guerra, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo del comma 2-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.14. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 3.
1.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , a qualsiasi titolo.
1.24. Scotto, Casu.

  Al comma 3, sostituire le parole: a qualsiasi titolo con le seguenti: ad esclusione del personale che si trovi in comando presso gli uffici di diretta collaborazione.
1.25. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di restituire capacità operativa ed efficienza alle pubbliche amministrazioni nonché per facilitare il processo di reintegrazione degli organici, al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo:

    1) le parole: «possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono»;

    2) le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e settimo periodo sono soppressi.

  5-ter. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL – comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.
  5-quater. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  5-quinquies. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (Piao), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
1.36. Casu, Sarracino, Scotto, Roggiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  5-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
1.37. Casu, Sarracino, Scotto, Roggiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di restituire capacità operativa ed efficienza alle pubbliche amministrazioni nonché per facilitare il processo di reintegrazione degli organici, al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo:

    1) le parole: «possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono»;

    2) le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e settimo periodo sono soppressi.
1.38. Casu, Sarracino, Scotto, Roggiani.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: per la formazione con le seguenti: per la retribuzione di risultato.
*1.41. Scotto, Guerra, Sarracino.
*1.43. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 6.
1.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 6-quater

   sopprimere il comma 15-septies
1.1000. Guerra, Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire l'integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possono svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d'ufficio e previa comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le relative modalità attuative. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i primi due periodi sono abrogati.
1.57. Ruffino, Bonetti.

  Sopprimere il comma 6-bis
1.1005. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto.

  Sopprimere il comma 6-ter
1.1003. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto.

  Al comma 7, sostituire le parole: Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale con le seguenti: Le economie derivanti dalla riduzione delle retribuzioni legate alla performance del personale di comparto e della dirigenza, accertate dagli organi di controllo, sono utilizzate sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.
1.62. Lai.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».
1.68. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.
1.71. Casu, Sarracino, Scotto, Roggiani.

  Sopprimere il comma 8.
*1.74. Bonelli, Grimaldi.
*1.75. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.
*1.76. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

   1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito “Comitato”.
   2. Il Comitato è composto da:

   a) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) tre rappresentanti designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   c) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

   e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra);

   f) due rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   h) cinque rappresentanti delle maggiori associazioni di protezione ambientale riconosciute;

   i) un rappresentante di Federparchi;

   l) il Comandante dei Carabinieri Forestali o un suo delegato;

   m) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

   n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

   o) un rappresentante del Club Alpino Italiano;

   p) un rappresentante dell'Associazione Teriologica Italiana.

   3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica successivamente all'acquisizione delle designazioni effettuate da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
   4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo limitatamente a quanto previsto dalla presente legge.
   5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
   6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   7. Al fine di assicurare la massima trasparenza, le sedute del Comitato sono pubbliche ed i relativi verbali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente».

  8-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi.».
1.77. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – (Comitato interministeriale per la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio) – 1. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP) di seguito “Comitato”.
   2. Il Comitato è composto da:

   a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   c) un rappresentante del Ministero della salute;

   d) un rappresentante del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

   e) un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie.

   3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente delle designazioni da effettuare da parte dei rispettivi Ministeri.
   4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato e si riunisce con cadenza trimestre almeno quattro volte l'anno.
   5. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove trattati aspetti che riguardano competenze di enti territoriali, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri Ministri o propri delegati e soggetti istituzionali della cui partecipazione sia individuata la necessità da parte del Comitato.
   6. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sul rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica, fornendo al Consiglio dei ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19-bis, i programmi di importazione della fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria e lo stato di recepimento delle direttive e degli atti unionali e delle convezioni internazionali. Il Comitato esprime altresì parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34 e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia e redige le relazioni di cui all'articolo 35.
   7. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
   8. Il Comitato opera sulla base di un regolamento interno definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti i Ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari anche di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento.»
1.78. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.79. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera e) con la seguente: due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui uno con comprovata esperienza nel monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica e uno con comprovata esperienza nella gestione e prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica;

   b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) due rappresentanti designati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca con comprovata esperienza in materia di ecologia, zoologia, gestione faunistica e conservazione della biodiversità;

   e-ter) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche con comprovata esperienza in materia di monitoraggio degli ecosistemi e delle popolazioni faunistiche;

   e-quater) un rappresentante delle Regioni con specifica esperienza in materia di gestione della fauna selvatica e prevenzione dei danni alle attività agricole;

   c) alla lettera g), sostituire la parola: due con la seguente: quattro;

   d) alla lettera h), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: due rappresentanti;

   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, assicura la prevalenza delle valutazioni tecnico-scientifiche nelle materie concernenti la consistenza, la distribuzione, lo stato di conservazione e la gestione delle popolazioni di fauna selvatica. Le determinazioni del Comitato sono corredate da una relazione tecnica recante l'indicazione dei dati scientifici e dei monitoraggi utilizzati.;

   f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Comitato assicura, almeno con cadenza annuale, la pubblicazione di una relazione sullo stato della fauna selvatica e sull'andamento dei danni arrecati dalla fauna alle attività agricole, forestali e zootecniche, con indicazione delle misure di prevenzione e gestione adottate e della relativa efficacia.
1.80. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
1.81. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso «Art. 8», comma 2, lettera g), sostituire le parole: «due rappresentanti» con le seguenti: «tre rappresentanti».
*1.83. Gadda.
*1.84. Ruffino, Bonetti.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, lettera g), sostituire le parole: due rappresentanti delle con le seguenti: un rappresentante designato congiuntamente dalle.
1.86. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, capoverso «Art. 8», al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative nel campo delle attività di tutela della fauna selvatica e della biodiversità;
1.87. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, lettera h), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: tre rappresentanti.
1.88. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, lettera i), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: due rappresentanti.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere l) ed m).
1.89. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2,sopprimere la lettera l).
1.90. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2,sopprimere la lettera m).
1.91. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) due esperti con comprovata qualificazione ed esperienza scientifica in materia di conservazione della fauna selvatica, degli habitat e della biodiversità, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.92. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.
1.93. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per quanto concerne l'applicazione della presente legge, ferme restando le competenze tecnico-scientifiche attribuite dalla legislazione vigente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nelle materie concernenti la conservazione e la gestione della fauna selvatica, la tutela delle specie e degli habitat, la definizione dei periodi di prelievo venatorio e i calendari venatori regionali, le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sono assicurate dall'ISPRA. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive nelle predette materie, acquisisce preventivamente il parere dell'ISPRA e tiene conto delle relative valutazioni tecnico-scientifiche. Resta fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici, degli habitat naturali e della biodiversità.
1.94. L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sulle questioni aventi rilevanza ai fini della conservazione della fauna selvatica, degli habitat e della biodiversità. Qualora il Comitato intenda discostarsi dalle valutazioni tecnico-scientifiche espresse dall'ISPRA, è tenuto a darne adeguata motivazione nel parere adottato.
1.95. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 8, capoverso Art. 8, al comma 5, sostituire le parole: Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato con le seguenti: Il Comitato è presieduto congiuntamente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da loro delegati
1.96. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole da: «per gli importi previsti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'intera spesa sostenuta per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del calcolo del limite di spesa del personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa è integralmente esclusa sia dal computo della spesa di personale dell'anno corrente, sia dal calcolo della media della spesa del personale del triennio precedente utilizzato come parametro di riferimento per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'ente. Le componenti retributive accessorie e i diritti di rogito spettanti al segretario comunale nei medesimi enti sono parimenti esclusi dal limite al salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
1.97. Simiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per assicurare la funzionalità e la salvaguardia occupazionale del personale, è autorizzata la spesa di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Parco nazionale di Portofino. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.99. Ghio, Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Pastorino.

  Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter
1.1006. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 ottobre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2026.
1.102. Iaria, Barzotti, Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Elenco dei comuni montani) – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.»;

   b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) – 1. A decorrere dall'anno 2027, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è incrementata di 100 milioni di euro annui per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

   c) le parole: «comuni di cui all'articolo 2, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   d) le parole: «comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   e) le parole: «comuni di cui all'articolo 2, comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   f) le parole: «comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   g) all'articolo 6:

    1) al comma 2, le parole: «comune montano di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comune montano compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

    2) al comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

    3) al comma 6, le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2» sono soppresse;

   h) all'articolo 7:

    1) al comma 1, le parole: «in uno dei comuni di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge» e le parole: «in un comune di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune compreso nel medesimo elenco»;

    2) al comma 4, le parole: «sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

    3) comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

   i) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

   l) all'articolo 20, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse e le parole: «nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni montani compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   m) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

   n) all'articolo 26, le parole: «comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «comune montano compreso nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge»;

   o) all'articolo 33, il comma 2 è abrogato;

   p) è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato annesso alla presente legge.

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1.108. Ferrari, Girelli, Gribaudo, Roggiani, Marino, Curti, Fornaro, Sarracino, Ghio, Simiani, Vaccari.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai fini della concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 25 della legge 12 settembre 2025, n. 131, è riconosciuta priorità alle imprese agricole esercitate da soggetti di età inferiore a quarantuno anni che intraprendono una nuova attività o subentrano nella conduzione di un'impresa agricola preesistente, anche mediante successione, acquisto o affitto dell'azienda o di ramo della stessa.
1.111. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, è esteso al personale scolastico che trasferisce la propria residenza e presta servizio nei territori montani, insulari, periferici o interni nei quali sia documentata una persistente difficoltà di reclutamento e di permanenza del personale.
  13-ter. I territori di cui al comma 13-bis sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con le regioni interessate, sulla base di protocolli che tengano conto almeno della reiterata vacanza dei posti, del ricorso continuativo a contratti a tempo determinato e della discontinuità del servizio.
  13-quater. Ai fini dell'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, e dei commi 13-bis e 13-ter del presente articolo, per personale scolastico si intendono i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i dirigenti scolastici e i funzionari titolari di incarico di elevata qualificazione. Il limite di spesa previsto dal medesimo articolo 7 della citata legge n. 131 del 2025 è incrementato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.112. Ferrari, Girelli, Gribaudo, Roggiani, Marino, Curti, Fornaro, Sarracino, Ghio, Simiani, Vaccari.

  Sopprimere il comma 14.
1.113. Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, L'Abbate.

  Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: fino al 30 giugno 2027 con le seguenti: fino al 30 giugno 2028.

  Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 2027 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2028.
1.114. Merola, De Maria, Simiani, Guerra.

  Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 300-bis, è aggiunto il seguente:

   «300-ter. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo assicura l'integrazione dei modelli previsionali meteorologici con le cartografie ufficiali di pericolosità geologica e idrogeologica, avvalendosi della collaborazione del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, delle istituzioni e società scientifiche di riferimento e del Consiglio nazionale dei geologi.».
1.115. L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
1.119. Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. All'articolo 20, comma 8, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «anche in via telematica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in via telematica e automatica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al terzo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza, entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al quarto periodo del presente comma, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o del progettista abilitato».
1.140. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. Al fine di garantire l'uniformità della durata degli organi delle Camere di commercio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a decorrere dai mandati successivi alla scadenza degli organi in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, il numero dei rinnovi è fissato in un massimo di due volte. Per il monitoraggio della composizione degli organi, in particolare ai fini della verifica dell'attuazione della normativa sulla parità di genere e della relativa valorizzazione, è istituita presso Unioncamere l'anagrafe nazionale dei componenti degli organi delle Camere di commercio.
*1.149. Peluffo, Simiani.
*1.151. Torto, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «dei mezzi pubblicitari» sono sostituite dalle seguenti: «delle insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,»;

   b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari.».
1.174. Roggiani, Guerra.

  Sopprimere il comma 15-septies
1.1004. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Servizi educativi nei comuni delle aree interne)

  1. Sono definite «scuole delle aree interne» gli istituti scolastici che hanno almeno una sede ubicata in uno dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di riconoscimento di un punteggio per il periodo di servizio prestato, in favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole delle aree interne.
  3. Il servizio ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in uno dei comuni di cui al comma 1.
  4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 non rilevano l'aver prestato servizio in una pluriclasse, il numero dei docenti che prestano servizio nella scuola delle aree interne e il requisito della residenza in sede.
  5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 2 ove ha sede la scuola delle aree interne, a decorrere dall'anno 2027, a coloro che prestano servizio nelle scuole medesime e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 3.500 euro.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1 un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, in misura pari al minor importo tra il 75 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno in dipendenza del finanziamento.
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 7 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Ferrari, Girelli, Gribaudo, Roggiani, Marino, Curti, Fornaro, Sarracino, Ghio, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Servizi socio-sanitari nei comuni delle aree interne)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi presso le aziende e gli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2027, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie nei medesimi comuni e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito, annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 3.500 euro.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1, un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al minor importo tra il 75 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.
  6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui al comma 1 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni delle aree interne di cui al comma 1.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.05. Ferrari, Girelli, Gribaudo, Roggiani, Marino, Curti, Fornaro, Sarracino, Ghio, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Fondo per il concorso agli oneri derivanti dal contenzioso pendente in materia di servizio mensa e buono pasto del personale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di concorrere alla compensazione degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avente ad oggetto il riconoscimento del servizio mensa, del buono pasto sostitutivo o di altre modalità sostitutive al personale dipendente degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse.
  3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, si tiene conto, sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, del numero delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del numero dei lavoratori interessati e degli oneri potenziali connessi ai giudizi in corso.
  4. Le risorse ripartite ai sensi del comma 2 sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla successiva assegnazione agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale interessati, in relazione agli oneri derivanti dal contenzioso pendente di cui al comma 1.
  5. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato risulti superiore alle risorse disponibili per ciascuna annualità, il riparto è effettuato in misura proporzionale al fabbisogno riconosciuto, fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, sugli oneri sostenuti in relazione al contenzioso pendente di cui al comma 1 e sull'evoluzione del medesimo contenzioso. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'eventuale rifinanziamento del Fondo con successivi provvedimenti legislativi.
  7. L'assegnazione delle risorse di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento della fondatezza delle pretese azionate nei giudizi pendenti, né determina riconoscimento generalizzato del diritto al servizio mensa, al buono pasto sostitutivo o ad altre modalità sostitutive al di fuori dei casi previsti dalla disciplina vigente o dalle decisioni giurisdizionali.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 35 milioni di euro per l'anno 2027 e a 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Lai.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.017. Scotto, Guerra, Sarracino.
*1.018. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

  3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino al completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2024-2026 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2026 sono prorogate al 31 dicembre 2027.
  4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**1.022. Scotto, Casu, Guerra, Sarracino.
**1.023. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti gestori delle aree naturali protette)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
1.028. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità contributiva)

  1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.
  2. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica, l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.
  3. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.
1.030. Roggiani, Guerra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni- regolarità fiscale)

  1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.
  2. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
1.034. Roggiani, Guerra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il divieto per i titolari di cariche elettive, di percepire somme ulteriori rispetto al rimborso spese e ad un gettone di presenza non superiore a 30 euro, riguarda esclusivamente gli incarichi connessi con il mandato elettivo, vale a dire solo quelli per la cui designazione o elezione la titolarità della carica elettiva costituisce presupposto indispensabile oltreché requisito necessario e determinante, e non per coloro che rivestono un altro ruolo per disposizione di legge. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.
1.048. Lai.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Adeguamento del valore dei buoni pasto del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «7,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11,00 euro».
  2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione, il valore nominale massimo del buono pasto di cui al comma 1 è annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.
  3. L'adeguamento di cui al comma 2 non può determinare una riduzione del valore nominale del buono pasto e gli eventuali incrementi sono arrotondati ai 50 centesimi di euro superiori.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono determinati il valore aggiornato del buono pasto e le modalità tecniche di applicazione dell'adeguamento di cui al presente articolo.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché alle autorità indipendenti, nei limiti e secondo l'ambito soggettivo già previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

   strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

  2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01000. Alfonso Colucci.

ART. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

  Sopprimerlo
1-bis.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto.

ART. 2.
(Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 28 giugno 2019, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,.
2.1. Curti, Roggiani, Ferrari, Vaccari, Gribaudo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*2.8. Roggiani, Guerra.
*2.9. Bonetti, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
**2.10. Mari, Grimaldi, Zaratti.
**2.11. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, le città metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana possono optare, con provvedimento dell'organo esecutivo da adottare entro il 31 ottobre 2026, per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Agli enti che esercitano l'opzione il predetto decreto ministeriale si applica direttamente, in deroga a quanto previsto nelle sue premesse in ordine agli enti della Regione Siciliana. L'opzione è irrevocabile e produce effetti dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia.
2.14. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Al fine di assicurare la perequazione del trattamento economico e incentivare la virtuosità di bilancio, per le città metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, finalizzato a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, trova applicazione per gli enti che rispettano i valori soglia definiti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, nonché per gli enti che, pur registrando un rapporto superiore al predetto valore soglia, adottano il percorso di riduzione della spesa di personale applicando un tasso di copertura del turn over non superiore al 30 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, ai sensi del medesimo decreto ministeriale. Il predetto adeguamento opera in via autonoma e indipendentemente dalla capacità assunzionale a cui i medesimi enti sono in concreto assoggettati, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  1.2. Al ricorrere di una delle due fattispecie di cui al comma 1-bis, i medesimi enti hanno la facoltà di applicare le disposizioni in materia di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Per gli enti che non rispettano i predetti valori soglia e che non attuano il prescritto percorso di riduzione con turn over al 30 per cento, è precluso l'incremento del Fondo risorse decentrate nonché l'applicazione del citato articolo 14.
*2.15. Barbagallo.
*2.16. Carmina, D'Orso, Morfino, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 110, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità e anche oltre il limite quinquennale di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»;

  1.2. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
**2.18. Roggiani, Guerra.
**2.19. Bonetti, Ruffino.
**2.21. Zaratti, Mari, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 110, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»;
2.25. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
2.27. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai limiti di cui all'articolo 243-bis, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) le parole: «il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le componenti stabile e variabile del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione».
2.30. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: «il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio» sono aggiunte le seguenti: «e lo stanziamento di bilancio destinato alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di elevata qualificazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva,» e le parole: «posizione organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «elevata qualificazione».
2.32. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale degli enti interessati dalla richiamata disposizione normativa, a condizione che il relativo incremento sia disposto senza maggiorazione della spesa complessiva per il personale dell'ente. A tal fine, le amministrazioni che decidano di avvalersi della facoltà di cui al presente comma, decurtano le proprie capacità assunzionali, per un importo conforme al maggiore onere annuo lordo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale. Tale decurtazione permane per gli esercizi finanziari in cui trova applicazione l'incremento del fondo per il personale dirigenziale. La sussistenza degli equilibri di bilancio pluriennali e la conformità tra i dati finanziari concernenti la maggiorazione del fondo per il personale dirigenziale e la corrispondente riduzione della complessiva capacità assunzionale dell'amministrazione sono attestate dall'organo di revisione economico-finanziaria e comunicate, a pena di inefficacia della deliberazione di incremento, con le modalità di cui al citato comma 1-bis. Restano fermi, in quanto compatibili, gli ulteriori adempimenti e le sanzioni previsti dal medesimo comma 1-bis.».
2.34. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.».
2.38. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

   b) le parole: «espressamente finalizzate a nuove assunzioni e» sono soppresse.
*2.39. Ruffino, Bonetti.
*2.69. Carmina, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Con riferimento all'attuazione delle nuove regole di governance economica europea, il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della sua competenza in merito al monitoraggio dell'efficiente allocazione delle risorse disponibili, sulla base dell'analisi dei dati di consistenza degli organici, delle dinamiche di variazione degli stessi, delle funzioni amministrative attribuite, trasferite o delegate e delle caratteristiche dimensionali e socio territoriali degli enti, può elaborare proposte di definizione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi di organico per ciascuna tipologia di ente. Per tale specifica attività la composizione dell'osservatorio è integrata da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.40. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
2.43. Lai, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, dopo le parole: «con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con i vincoli di spesa di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,».
2.46. Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  1-ter. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.53. Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. A decorrere dall'anno 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*2.54. Roggiani, Guerra, Bonafè.
*2.55. Bonelli, Grimaldi.
*2.57. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «25.000 abitanti,» sono aggiunte le seguenti: «le province,».
**2.58. Roggiani, Guerra, Bonafè.
**2.60. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.
**2.61. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.
*2.62. Viggiano, Roggiani, Guerra.
*2.63. Ruffino, Bonetti.
*2.64. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
**2.65. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**2.66. Ruffino, Bonetti.
**2.68. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assicurata, ove tecnicamente possibile, priorità alle soluzioni che non determinano nuovo consumo di suolo e nuova impermeabilizzazione e che favoriscono il riuso, la rigenerazione e la deimpermeabilizzazione delle superfici già urbanizzate. Qualora l'intervento comporti nuovo consumo o nuova impermeabilizzazione di suolo libero, l'ente attuatore dà conto, nell'ambito della documentazione progettuale, delle alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, considerando anche soluzioni basate sul recupero di aree già urbanizzate, sulla deimpermeabilizzazione, sulla rinaturalizzazione e sull'impiego di infrastrutture verdi e blu e di soluzioni basate sulla natura. Nella valutazione comparativa delle alternative progettuali sono considerati, in relazione alla natura e alla dimensione dell'intervento:

   a) gli effetti sulla capacità di infiltrazione e ritenzione delle acque meteoriche e sul rischio idraulico e idrogeologico;

   b) la quantità di suolo libero interessato e la variazione delle superfici impermeabilizzate;

   c) l'impronta di carbonio (carbon footprint) dell'intervento, valutata lungo il ciclo di vita, tenendo conto, ove applicabile, delle emissioni associate ai materiali impiegati, alle attività di costruzione, demolizione e ricostruzione, al trasporto, alla gestione e manutenzione dell'opera e al fine vita;

   d) la perdita o il mantenimento della capacità del suolo e della vegetazione di assorbire e immagazzinare carbonio;

   e) gli effetti dell'intervento sulla resilienza del territorio agli eventi climatici estremi.

  4-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'ISPRA e l'ANCI, sono definite linee guida per l'applicazione omogenea dei criteri di cui al presente comma e per la valutazione dell'impronta di carbonio degli interventi, delle principali tecniche costruttive e dei materiali impiegati, secondo metodologie scientificamente riconosciute e coerenti con la normativa europea e nazionale vigente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.81. L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

  4-ter. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*2.83. Roggiani, Guerra.
*2.85. Bonetti, Ruffino.
*2.86. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
**2.88. Scotto, Guerra, Sarracino.
**2.89. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 o di altri termini previsti dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi, non sono sottoposti al recupero di cui al primo periodo del presente comma i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori al 31 ottobre 2026.».
2.91. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148-ter sono aggiunti i seguenti:

   «148-quater. Per i contributi di cui al comma 139 riferiti alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, non si procede alla revoca o al recupero, totale o parziale, dei contributi in conseguenza del mancato rispetto di termini intermedi relativi all'affidamento o all'aggiudicazione dei lavori, all'avvio dell'esecuzione, nonché al raggiungimento di percentuali minime di realizzazione o di spesa, previsti dai commi 143 e seguenti del presente articolo, dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi della medesima misura, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

   a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori;

   b) alla medesima data non sia divenuto definitivo un provvedimento di revoca del contributo;

   c) l'intervento sia concluso entro il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal comma 139-ter.

   148-quinquies. Ai fini del presente comma, l'aggiudicazione si considera intervenuta con l'adozione del relativo provvedimento da parte della stazione appaltante. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, alimentazione dei sistemi informativi e controllo previsti dalla normativa vigente, nonché le disposizioni del comma 139-ter relative al mancato rispetto del termine finale di conclusione dei lavori.».
2.95. Dell'Olio, L'Abbate, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi relativi alla realizzazione delle opere per le quali risulti certificata la conclusione dei lavori entro il 30 settembre 2026, indipendentemente dalle fasi di aggiudicazione o di avvio degli stessi.».
2.99. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».
2.105. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:

  9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza dei territori di riferimento, per le procedure assunzionali dei corpi e dei servizi istituiti negli enti locali che svolgono funzioni di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni. La presente disposizione si applica anche alle graduatorie relative a procedure assunzionali di polizia locale in corso di efficacia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*2.111. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.
*2.112. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.
*2.113. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di prestazioni di lavoro straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del salario accessorio»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono destinate mediante contrattazione integrativa.».
**2.115. Scotto, Guerra, Sarracino.
**2.116. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, entro il 31 dicembre 2028, possono, al fine di far fronte a motivate esigenze organizzative e funzionali e di assicurare la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa, prorogare, fino a una durata complessiva di quattro anni, il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali da esse approvate e in corso di validità.
2.123. Lai, Guerra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
*2.125. Mari, Zaratti, Grimaldi.
*2.126. Roggiani, Guerra, Bonafè.

  Sostituire il comma 10, con i seguenti:

  10. L'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

   «68. Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni.».

  10-bis. Al fine del riallineamento dei mandati, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 10, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; per converso, la durata dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La presente disposizione non comporta un'interruzione dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.
  10-ter. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei due organi di governo si procede all'elezione suppletiva del nuovo organo per una durata pari a quella del mandato residuo dell'altro organo ancora in carica.
2.129. Bonafè, Roggiani, Guerra, Gianassi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5.000 metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 di valore siti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere effettuati davanti al solo segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.
2.136. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
2.138. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12.1. Per il personale inquadrato nei profili ad esaurimento dell'Area degli istruttori di cui all'Allegato A del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, con particolare riferimento ai profili di educatore ed insegnante, il termine per l'indizione delle procedure di progressione tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 13, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2028.
  12.2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella C del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Funzioni locali, del 16 novembre 2022, nell'ambito delle procedure di progressione tra le aree di cui al comma 12-bis, non si tiene conto dei requisiti di anzianità minima di servizio per la partecipazione alle procedure medesime, in caso di possesso del titolo valido per la partecipazione ai concorsi per l'accesso dall'esterno dei relativi profili.
  12.3. Ai fini del corretto inquadramento del personale di cui al comma 12-bis, è istituito un fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato a sostenere la spesa fatta dagli enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il Fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale di cui al comma 12-bis, inquadrato nell'Area degli istruttori, in servizio presso i medesimi enti delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna al 31 dicembre 2026.
  12.4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12-quater, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.140. Mari, Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «i presidenti dei consigli comunali e provinciali,» sono inserite le seguenti: «i consiglieri comunali,»;

   b) all'articolo 82, comma 2, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

   «L'ammontare dell'indennità mensile spettante ai consiglieri comunali è pari ad un massimo di una percentuale dell'indennità di funzione spettante al sindaco, stabilita nell'Allegato 1-bis del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. Tale indennità è decurtata di un importo pari ad un ventesimo per ogni assenza non giustificata alle sedute di consiglio o di commissione. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 2, del presente decreto adegua le modalità di funzionamento del consiglio comunale alla disciplina di cui al presente comma.»;

   c) all'articolo 82, commi 8 e 10, le parole: «e dei gettoni di presenza» sono soppresse;

   d) all'articolo 82, il comma 11 è soppresso;

   e) all'articolo 83, al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «gli emolumenti»;

   f) all'articolo 86, comma 4, le parole: «e ai gettoni di presenza» sono soppresse.

  12.2. In via transitoria, e fino all'adeguamento della nuova disciplina in materia di indennità, sono fatte salve tutte le differenti discipline regolamentari comunali in materia di erogazione dei gettoni di presenza.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis.

Numero di abitanti

% indennità consiglieri comunali da calcolare su indennità sindaco

Fino a 1.000

  4,0%

Da 1.001 a 15.000

  8,0%

Da 15.001 a 50.000

  18,0%

Da 50.001 a 250.000

  22,0%

Oltre 250.000

  25,0%

2.142. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 82, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di funzione mensile pari ad un massimo di una percentuale dell'indennità di funzione spettante al Sindaco stabilita nella Tabella 1. Tale indennità è decurtata di un importo pari ad un ventesimo per ogni assenza non giustificata alle sedute di consiglio o di commissione. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 2, adegua le modalità di funzionamento del Consiglio comunale alla disciplina di cui al presente comma.»;

   c) all'articolo 82, commi 8 e 10, le parole: «e dei gettoni di presenza» sono soppresse;

   d) all'articolo 82, il comma 11 è soppresso;

   e) all'articolo 83, comma 1, le parole: «i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «gli emolumenti»;

   f) all'articolo 86, comma 4, le parole: «e ai gettoni di presenza» sono soppresse

  12.2. In via transitoria, e fino all'adeguamento della nuova disciplina in materia di indennità, sono fatte salve tutte le differenti discipline regolamentari comunali in materia di erogazione dei gettoni di presenza.

   Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in materia di enti locali».

   Tabella 1

   Numero di abitanti

   % indennità Consiglieri Comunali da calcolare su indennità Sindaco

   Fino a 1.000

  4,0%

   Da 1.001 a 15.000

  8,0%

   Da 15.001 a 50.000

  18,0%

   Da 50.001 a 250.000

  22,0%

   Oltre 250.000

  25,0%

2.1000. Roggiani, Gianassi, Peluffo, Sarracino.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12.1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  12.2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2.145. Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo e sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444»;

   b) all'articolo 238, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «otto incarichi» è aggiunta la seguente: «consecutivi» e dopo le parole: «quattro incarichi» è aggiunta la seguente: «consecutivi».
2.151. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto n. 1 del 2018, il termine di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.177. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi tutti quelli di natura e con finalità organizzativa»;

   b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività»;

   c) alla lettera e), dopo la parola: «organizzazione» sono inserite le seguenti: «e modalità di gestione dei pubblici servizi» e le parole: «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione di partecipazione alla costituzione di società».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
*2.178. Roggiani, Guerra.
*2.198. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese»;

   b) le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore»;

   c) dopo le parole: «sindaci metropolitani» sono aggiungete le seguenti: «presidenti delle unioni di comuni».
2.200. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «6-bis. Per gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 e che non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è individuata la forma pensionistica di riferimento per gli amministratori locali e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote da conferire da parte dell'amministrazione locale.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.202. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 88, le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) all'articolo 89, comma 3, le parole: «dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   c) all'articolo 90, comma 1, dopo le parole: «da collaboratori assunti con contratto» sono inserite le seguenti: «di lavoro subordinato».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.205. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «da collaboratori assunti con contratto» sono inserite le seguenti: «di lavoro subordinato».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.207. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*2.210. Roggiani, Guerra.
*2.211. Bonetti, Ruffino.
*2.212. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.
*2.213. Torto, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. In applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.214. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 108 è sostituito dal seguente:

   «108. Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
*2.215. Roggiani, Guerra.
*2.216. Bonetti, Ruffino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1.. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 108 è soppresso.
**2.217. Ruffino, Bonetti.
**2.218. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle specifiche esigenze assunzionali, l'ente utilizzatore può stabilire che la graduatoria di merito conservi validità per i posti che si rendano successivamente disponibili, in ogni caso entro i limiti di vigenza dell'elenco di cui al comma 3».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.222. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° ottobre 2026 i comuni e le unioni di comuni»;

   b) le parole: «sino a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 10 euro».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.224. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 31 luglio 2026, i comuni e le unioni di comuni possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento o alla classificazione della struttura ricettiva, fino ad un massimo di 10 euro per notte di soggiorno.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
2.227. Gnassi, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.229. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «e di efficienza».
2.233. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
*2.234. Ruffino, Bonetti.
*2.235. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di enti locali.
2.236. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
*2.238. Ruffino, Bonetti.
*2.239. Roggiani, Guerra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Segretari delle unioni di comuni e delle unioni montane di comuni)

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».

Art. 2-ter.
(Misure per far fronte alla carenza di segretari nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo».

Art. 2-quater.
(Vicesegretari nei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2027, le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono prorogate fino all'anno 2032.
2.01. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Segretari delle unioni di comuni e delle unioni montane di comuni)

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».
2.033. Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la funzionalità e l'autonomia organizzativa degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale)

  1. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'assetto organizzativo e la funzionalità degli enti attraverso i quali gli enti locali esercitano obbligatoriamente le funzioni di governo del servizio idrico integrato, all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'uniformità dei livelli di tutela ambientale e la separazione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione del servizio, l'ente di governo dell'ambito, quale autorità di regolazione locale, è configurato quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Nel rispetto del predetto principio e dei vincoli derivanti dall'ordinamento civile, la legge regionale disciplina le forme organizzative e le modalità di funzionamento dell'ente, garantendo allo stesso l'efficacia e l'indipendenza ed assicurando la rappresentanza di tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»

   b) dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

   «1-bis.1 Al personale in forza presso gli enti di governo dell'ambito alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quello assunto successivamente, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni centrali.
   1-bis.2. Il passaggio al regime contrattuale delle Funzioni centrali del personale già in servizio avviene previa definizione, da parte dell'ARAN, di apposite tabelle di equiparazione tra i profili professionali di provenienza e quelli previsti dal CCNL Funzioni centrali. Al personale in servizio è garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento; l'eventuale differenza favorevole rispetto al nuovo inquadramento contrattuale viene attribuita mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi contrattuali a qualsiasi titolo conseguiti. L'applicazione del CCNL Funzioni centrali e delle relative tabelle di equiparazione opera transitoriamente, sino all'istituzione di un'autonoma e specifica sezione o area negoziale dedicata agli enti di governo dell'ambito nell'ambito del comparto delle Funzioni centrali, da definirsi in sede di accordo quadro per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   1-bis.3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis.1 e 1-bis.2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, ivi incluse quelle relative al personale e ai conseguenti adeguamenti contrattuali, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella pianificazione economico-finanziaria dell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi di gestione e dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Le regioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione adeguano la disciplina degli enti di governo dell'ambito ai princìpi di cui al presente articolo.».
2.07. Graziano, Simiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Canone unico per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica)

  1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario dell'infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l'infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l'importo proporzionale.».
*2.024. Roggiani, Guerra.
*2.025. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per far fronte alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   «7. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo».
2.039. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Vicesegretari nei comuni)

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2032».
2.042. Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino all'anno 2032.
2.043. Gribaudo, Marino, Curti, Roggiani, Fornaro, Ghio, Ferrari, Girelli, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio successivo».
2.045. Iaria, Dell'Olio, Carmina, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 234, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

   «3-ter. Contestualmente all'estrazione a sorte dell'organo di revisione economico-finanziaria, sia in composizione monocratica che collegiale, le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono all'estrazione di un numero di nominativi di riserva pari ai componenti dell'organo da nominare, quali candidati per le funzioni di revisore supplente, i quali subentrano nell'esercizio delle funzioni nei casi di vacanza dell'ufficio o di impedimento temporaneo del titolare» ;

   b) all'articolo 235, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di assenza o impedimento temporaneo del revisore unico ovvero di uno o più componenti del collegio dei revisori, debitamente comunicato e documentato, che si protragga per una durata superiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a novanta giorni, non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza e le relative funzioni sono assunte dal primo dei candidati riserva estratti ai sensi dell'articolo 234, comma 3-ter. Qualora l'impedimento superi il termine massimo di novanta giorni, l'organo consiliare dichiara la decadenza dall'incarico e si procede alla nomina definitiva del subentrante per la residua durata del mandato. Durante il periodo di sostituzione temporanea al revisore supplente spetta il compenso di cui all'articolo 241, commisurato alla durata effettiva dell'incarico, con contestuale sospensione della corresponsione della quota spettante al titolare sostituito, rimanendo comunque esclusa ogni forma di incremento della spesa di personale e garantendo che dall'attuazione della presente disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» .
2.01000. Ziello, Bof, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

ART. 3.
(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.».
*3.9. Roggiani, Guerra, Bonafè.
*3.12. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 248:

    1) al comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;

    2) al comma 4, primo periodo, le parole da: «non producono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».

  Conseguentemente:

   alla lettera d), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato città»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.
3.17. Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.18. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo periodo, dopo le parole: «verificare le modalità con cui» sono aggiunte le seguenti: «le province e».
*3.26. Grimaldi, Zaratti.
*3.27. Roggiani, Guerra, Bonafè.
*3.47. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i Sindaci dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo comma 2, possono sottoscrivere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si impegnano, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere in parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
  2. I comuni sottoscrittori di cui al comma 1 devono presentare:

   a) un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

   b) una capacità fiscale pro capite certificata con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro;

   c) una percentuale di dispersione scolastica superiore alla media europea, come desunto dalle rilevazioni del Ministero competente.

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 a favore dei comuni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1. Il fondo di cui al presente comma è ripartito entro il 31 marzo 2027 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo comma in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025 risultante dal rendiconto 2025 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
  4. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 è subordinata alla verifica delle misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il tavolo tecnico considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio.
  5. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 1 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
  6. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.
  7. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 1 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
  8. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  9. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, negli anni dal 2027 al 2036, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 3, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata nell'accordo di cui al comma 1, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La spesa per il personale, di cui al precedente periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.03. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo in favore di enti sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 115 del 23 giugno 2020, è riconosciuto un contributo in favore dei comuni, delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzati da:

   a) ultimo Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

   b) capacità fiscale pro capite certificata con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro.

  2. Il contributo di cui al precedente comma 1, riconosciuto per l'anno 2025 a ciascun ente in attuazione del presente articolo non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.
  3. Ai fini di cui al precedente comma 1, presso il Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartirsi entro il 31 dicembre 2026 tra i comuni di cui al comma 1 in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 risultante dal rendiconto 2023 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.08. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori)

  1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole: «, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,» sono soppresse.
  2. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato A (Risultato di amministrazione), di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città».
  3. All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da: «non producono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria».
*3.010. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.
*3.013. Torto, Carmina, Morfino, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

  1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
  2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
3.015. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000, è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2027 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali».
3.018. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. I limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 267 del 2000. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.
3.022. Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misura interessi applicabili a debiti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai debiti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
3.023. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Efficienza dei pagamenti e certezza delle cessioni dei crediti nei contratti pubblici)

  1. All'articolo 6 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «Fatto salvo il rispetto degli» sono sostituite dalle seguenti: «Restano fermi gli»;

   b) al comma 2, dopo la parola: «tracciabilità» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche»;

   c) al comma 2 le parole: «, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione» sono soppresse;

   d) al comma 3 le parole: «Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione» sono soppresse.

  2. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo:

   a) all'articolo 9 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 le parole: “, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata” sono soppresse;

   b) all'articolo 69, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 prima delle parole: “Le cessioni” è inserito il seguente periodo; “Fermo quanto diversamente previsto dal codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”;

   c) all'articolo 69, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: “cessioni, le” sono soppresse;

   d) all'articolo 70, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 le parole: “, cedere” sono soppresse;

   e) all'articolo 117 comma 4-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione” sono soppresse .».
3.024. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e digitalizzazione delle cessioni dei crediti verso la pubblica amministrazione)

  1. Al comma 1, articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «devono essere stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere stipulate»;

   b) le parole: «stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «stipulate mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata»;

   c) dopo la parola: «autenticata» sono aggiunte le seguenti: «, scrittura privata ovvero mediante modalità elettronica su documento informatico sottoscritto con una delle seguenti modalità:

   I) firma autenticata a termini dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   II) firma elettronica qualificata a termini dell'articolo 3, n. 12, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   III) firma digitale a termini dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   IV) firma elettronica avanzata a termini dell'articolo 3, n. 11, del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014»;

   d) dopo le parole: «amministrazioni debitrici» sono aggiunte le seguenti: «al proprio domicilio fisico ovvero al proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice».
3.026. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti di adeguamento alla sentenza 152/2025 della Corte costituzionale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 790 è sostituito dal seguente:

   «790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre almeno per un terzo al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.».
3.032. Lai.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per le strutture sanitarie private accreditate costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
*4.1. Scotto, Guerra, Sarracino.
*4.2. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per le strutture sanitarie private accreditate costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
**4.4. Scotto, Guerra, Sarracino.
**4.5. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
*4.7. Scotto, Guerra, Sarracino.
*4.8. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Sopprimere i commi da 1 a 7.
**4.11. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.
**4.12. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**4.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sopprimere il comma 1.
4.14. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
4.15. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I materiali e i beni di cui al comma 1 che, pur non risultando più necessari per le finalità cui erano destinati, siano ancora utilizzabili possono essere destinati, a titolo gratuito, a favore di Paesi terzi, nell'ambito di iniziative di cooperazione sanitaria internazionale, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della normativa vigente.
4.16. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Sopprimere il comma 2.
4.17. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4.23. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Filippin.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con le seguenti: in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto.
4.24. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con le seguenti: mediante procedure conformi alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assicurando, ove compatibile con l'urgenza delle attività, adeguate forme di confronto concorrenziale.
4.25. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le seguenti: con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e.
4.26. Grimaldi, Zanella, Bonelli.

  Sopprimere il comma 4.
*4.27. Filippin, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani.
*4.28. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
*4.29. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.
4.30. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4.31. Zanella, Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea con le seguenti: fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche e ambientali previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, poste a tutela dell'ambiente e della salute, nonché dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.
4.32. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Commissario gestisce la contabilità appositamente aperta, recante le risorse di cui al comma 7 e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
4.33. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici previste dai commi 3 e 4 non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente:

   all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   all'articolo 18, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si applicano alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   all'articolo 18, comma 6, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, inserire le seguenti: , fermi restando gli obblighi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
4.34. Evi, Simiani, Guerra, Braga, Curti, Ferrari.

  Sopprimere il comma 5.
4.35. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, con cadenza mensile, una relazione sull'attività svolta, recante almeno l'indicazione: a) della quantità e della tipologia dei materiali oggetto delle attività di cui al comma 1; b) dei luoghi di deposito e degli operatori economici coinvolti; c) delle procedure di affidamento adottate e dei relativi importi; d) delle attività di movimentazione, dismissione e smaltimento effettuate; e) delle autorizzazioni e degli atti di assenso acquisiti; f) delle eventuali deroghe applicate, con l'indicazione puntuale delle disposizioni derogate e delle ragioni che ne hanno reso necessario l'utilizzo; g) delle risorse finanziarie impegnate ed erogate.
4.36. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tutti gli atti adottati dal Commissario relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché agli incarichi e alle attività di cui al presente articolo, sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, in una sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute, in formato aperto e facilmente accessibile. La pubblicazione comprende, in particolare, l'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico individuato, l'importo, la durata, le modalità di selezione, le eventuali procedure derogatorie utilizzate e la relativa motivazione.
4.37. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Sopprimere il comma 6.
4.38. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 7.
4.39. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.40. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 7, sostituire le parole da: quanto a: fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.41. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituite dalle seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    2) alla lettera d) le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono sostituite dalle seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.42. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e alla professione di assistente sociale a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità pubblica per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2026, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di ulteriori 81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
4.43. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
4.45. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti gli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dei disturbi da uso di sostanze e comportamentali.
4.47. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 610 milioni di euro per l'anno 2026 e, a decorrere dall'anno 2027, una spesa pari all'ammontare complessivo delle somme corrispondenti alle scelte validamente espresse dai contribuenti». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.49. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
*4.51. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.
*4.52. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Osservatorio di cui al decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Osservatorio si avvale anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui al presente articolo.
   2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Osservatorio di cui al comma 9 può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. L'Osservatorio, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni.
   3. L'Osservatorio per l'espletamento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli Uffici del Ministero della salute per gli aspetti di relativa competenza e può avvalersi altresì anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Agli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al presente comma, sono quantificati per l'anno 2026 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
   4. Gli esiti delle verifiche svolte dall'Osservatorio ai sensi del presente articolo nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 3, consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

  Conseguentemente sopprimere il comma 10.
4.53. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. L'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 è soppresso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
4.54. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per l'espletamento delle funzioni dell'Organismo, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.».
4.55. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Sopprimere il comma 10.
4.56. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 10, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub.

  Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 12, comma 15-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-bis) coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub.».
4.57. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione e di contrastare il calo demografico e promuovere su tutto il territorio nazionale l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali attraverso tecniche di preservazione della fertilità e la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, denominato «social freezing», è istituito, è istituito presso il Ministero della salute, in via sperimentale, il «Fondo nazionale per il social freezing», con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le risorse di tale Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero di donne residenti di età compresa tra 25 e 39 anni.
  10-ter. Le regioni assegnano le risorse di cui al comma 10-bis alle aziende sanitarie locali, che erogano contributi, nel limite massimo di 3.000 euro una sola volta nella vita per beneficiaria, mediante avviso pubblico, alle donne in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età compresa tra 25 e 39 anni;

   b) ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

   Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma, nonché i requisiti clinici minimi delle strutture abilitate.

  10-quater. Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter e sui relativi effetti demografici.
  10-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.59. Fossi, Furfaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Le maggiori risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le strutture sanitarie private accreditate sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con particolare riferimento agli incrementi del trattamento economico del personale dipendente impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
  10-ter. Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al comma 10-bis nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque entro le decorrenze previste dal Contratto della sanità pubblica.
*4.71. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Filippin.
*4.72. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Ministero della salute assicura il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e delle misure previste dal presente articolo, anche mediante l'acquisizione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la valutazione tecnico-scientifica dei dati e degli esiti del monitoraggio e formula al Ministero della salute proposte e raccomandazioni. Il Ministero della salute trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle misure, sulle criticità rilevate e sulle azioni correttive adottate, dando conto altresì delle valutazioni e delle raccomandazioni formulate dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria. I dati e le relazioni di monitoraggio sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale del Ministero della salute, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4.77. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che prestino la propria attività, al di fuori dell'orario di servizio, presso le Case di comunità».
4.82. Ruffino, Bonetti.

ART. 5.
(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, adotta un piano straordinario per l'attivazione dei percorsi abilitanti e dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Il piano è definito sulla base del fabbisogno effettivo, distinto per grado di istruzione, classe di concorso e territorio, e assicura l'incremento dell'offerta formativa nelle aree nelle quali il numero dei posti attivati risulti insufficiente rispetto alle esigenze del sistema scolastico.
  1-ter. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'università e della ricerca destina 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzati all'attivazione e all'incremento dei percorsi abilitanti e dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse.
5.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca trasmettono alle Camere una relazione sul rapporto, distinto per grado di istruzione, classe di concorso e territorio, tra il fabbisogno di personale docente e i posti effettivamente autorizzati e attivati nei percorsi abilitanti e nei percorsi di specializzazione per il sostegno, nonché sul numero delle domande non accolte per insufficienza dell'offerta formativa.
5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al terzo periodo, le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» sono soppresse.
*5.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*5.4. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nell'Area dei funzionari».
**5.13. Roggiani, Guerra.
**5.16. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
5.20. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. In applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal CCNL di Comparto.
5.21. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. L'articolo 8 del Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.
5.28. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di trasformare la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia in stabilità del lavoro, è adottato, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario. Il piano prevede procedure semplificate per gli enti locali caratterizzati da gravi carenze di organico e specifiche misure per le grandi città e per i territori nei quali la carenza di personale impedisce la regolare apertura dei servizi.
5.30. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in presenza di condizioni climatiche estreme)

  1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti, nonché il regolare svolgimento delle attività scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare che le aule e i locali utilizzati per lo svolgimento delle attività formative versino in condizioni microclimatiche idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3-bis tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

   a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

   b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo stress termico, tenuto conto dell'età degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

   c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e fotovoltaico al fine di abbattere i costi energetici.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.01. Manzi, Simiani, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Utilizzo fino a esaurimento delle graduatorie della procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al Decreto dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024)

  1. Al fine di garantire la piena valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale amministrativo della scuola e la copertura dei posti dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, le graduatorie della procedura valutativa di cui all'articolo 9 del decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate fino al loro completo esaurimento.
  2. Nell'applicazione dell'articolo 10 del decreto di cui al comma 1, devono intendersi ricompresi, ai fini della determinazione dei posti da attribuire alla procedura valutativa, tutti i posti che si siano resi o si rendano disponibili a seguito di dimissioni, pensionamenti, rinunce, decadenze, depennamenti, restituzione del posto al ruolo di provenienza, nonché per qualsiasi altra causa, dei soggetti già immessi nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione mediante la medesima procedura.
  3. I posti di cui al comma 2 sono restituiti alla procedura valutativa e destinati allo scorrimento della relativa graduatoria, senza che gli stessi possano essere sottratti al contingente originariamente destinato alla procedura o destinati ad altre procedure di reclutamento.
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le assunzioni nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono effettuate, per il 50 per cento dei posti effettivamente disponibili, mediante scorrimento della graduatoria della procedura valutativa di cui al comma 1, fino al suo completo esaurimento.
  5. Per il restante 50 per cento dei posti effettivamente disponibili è destinato alle ordinarie procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente. In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle procedure ordinarie, i posti eventualmente non coperti sono destinati alla procedura valutativa di cui al comma 1, fino al completo esaurimento della relativa graduatoria.
  6. Esaurita la graduatoria della procedura valutativa, i posti ad essa destinati sono attribuiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, comprese le procedure di call veloce.
*5.02. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*5.03. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e di qualificazione della leadership scolastica, come delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Missione 4 – Istruzione e Ricerca), nonché per garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo e prevenire e definire il contenzioso in materia di reclutamento dirigenziale, è autorizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione di un corso intensivo di formazione della durata complessiva di almeno 120 ore, articolato in modalità sincrona e asincrona. Il corso è comprensivo della presentazione di un elaborato finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il cui punteggio è computato ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di cui al comma 7.
  2. Partecipano al corso intensivo di cui al comma 1, su base volontaria, i candidati che abbiano partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali delle istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 97 del 22 dicembre 2023, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

   a) abbiano conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia di sufficienza di 30/50, ai sensi dell'articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 107 del 2023;

   b) risultino titolari di un contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. In considerazione delle specifiche modalità di svolgimento nelle procedure concorsuali, e in considerazione della natura effettiva della prova preselettiva svolta nel concorso di cui al comma 2 – caratterizzata dall'assenza di previa pubblicazione della banca dati dei quesiti, dall'estensione del programma teorico e specialistico richiesto e dalla pubblicazione dei relativi quadri di riferimento sole 48 ore prima dello svolgimento della prova – alla stessa è riconosciuta funzione selettiva e valutativa equiparabile a quella di una prova scritta, in coerenza con i principi di effettività delle procedure selettive nell'accesso al pubblico impiego, indipendentemente dalla modalità di somministrazione a risposta multipla.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di formazione di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante il versamento di un contributo di segreteria posto interamente a carico dei partecipanti, in misura tale da garantire l'integrale copertura dei costi dell'attività formativa e delle relative procedure, nonché mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  5. Al termine del corso intensivo di formazione, i partecipanti presentano una relazione scritta concernente il percorso formativo svolto, oggetto di apposita valutazione. Il corso si intende superato con il conseguimento di un punteggio minimo di 60/100, in conformità a quanto previsto per la procedura riservata di cui all'articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
  6. All'esito della valutazione di cui al comma 5, è approvata una graduatoria ad esaurimento dei candidati idonei, dalla quale attingere per le immissioni in ruolo fino al suo completo assorbimento. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma:

   a) del punteggio conseguito nella prova preselettiva svoltasi il 23 maggio 2024;

   b) del punteggio attribuito alla valutazione della relazione scritta finale;

   c) il punteggio dei titoli posseduti e dichiarati al momento della candidatura della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023.

  7. I soggetti che abbiano superato la prova finale del corso intensivo di formazione sono immessi in ruolo, secondo quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in coda ai vincitori e agli idonei del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023. L'accesso ai ruoli avviene nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità rispetto ai candidati della procedura riservata di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, in linea con i criteri di posizionamento e scorrimento delle graduatorie stabiliti dall'articolo 106 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5.04. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzioni straordinarie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

  1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento delle istituzioni scolastiche e superare il ricorso strutturale al lavoro precario, il principio di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante assunzioni a tempo indeterminato, è esteso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili risultanti negli organici delle istituzioni scolastiche, anche in eccedenza rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali determinate sulla base del turn over.
  3. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate per tutti i profili professionali del personale ATA, secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il limite alle facoltà assunzionali connesso al turn over non trova applicazione nei confronti del personale ATA.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
*5.05. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*5.08. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79)

  1. All'Allegato B, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Organizzazione dei percorsi

   Il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

   Il monte ore complessivo, realizzato comunque, senza alcuna riduzione di organico dei docenti per evitare il determinarsi di situazioni di soprannumero a livello di scuola e senza procedere all'accorpamento tra discipline, è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

   a) il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio, comunque salvaguardando la composizione oraria complessiva delle singole discipline.

   b) il secondo biennio, è finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione valorizzando le discipline e i saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, che consentano una più consapevole realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi».
5.013. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modificazioni alla legge 9 giugno 2026, n. 104, in materia in materia di consenso informato in ambito scolastico)

  1.All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo alla partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo».

   b) il comma 2, è sostituito con il seguente: «La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»

   c) i commi 3 e 5 sono soppressi;

   d) la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni in materia di comunicazione preventiva alle famiglie».

  2. Il titolo della legge 9 giugno 2026, n. 104 è sostituito con il seguente: «Disposizioni in materia di comunicazione preventiva alle famiglie in ambito scolastico».
5.015. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'ottimizzazione e il superamento delle reggenze)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, di assicurare la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche e di razionalizzare il ricorso agli incarichi di reggenza, è disposto, nel corso dei due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il totale ed integrale assorbimento dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, mediante immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili.
  2. L'attuazione delle immissioni in ruolo di cui al comma 1 ha luogo in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. A tal fine, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono conferiti, nel rispetto della posizione di merito e nell'ambito del contingente annualmente accertato, i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, incluse quelle nelle quali la procedura concorsuale ordinaria non abbia consentito il perfezionamento delle immissioni in ruolo ovvero le cui graduatorie regionali risultino esaurite.
  3. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita o nelle quali la procedura ordinaria non sia stata espletata, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al comma 1, fino al suo completo esaurimento. Qualora nel corso del biennio siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avviene comunque con priorità assoluta a favore dei soggetti inseriti nella suddetta graduatoria riservata, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione previste dalla normativa vigente, al solo ed esclusivo fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo del loro completo assorbimento.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.
5.01000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, di assicurare la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche e di razionalizzare il ricorso agli incarichi di reggenza, è disposto, nel corso dei due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il totale ed integrale assorbimento dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107; a tale scopo all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «almeno per il 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo del 50 per cento» e le parole «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento».
  2. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti integralmente ed esclusivamente alla graduatoria della procedura riservata ancora vigente, al solo ed esclusivo fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo del completo assorbimento di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.
5.01001. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

ART. 6.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

  Sopprimere il comma 1.
*6.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*6.2. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2027-2028, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 un importo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2026-2027 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
6.3. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83 alle procedure di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento possono partecipare anche coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 3, lettera d) dell'articolo 9, abbiano già prestato servizio nelle istituzioni AFAM a seguito del superamento di un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto.
6.4. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo».
6.5. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse.
  3-ter. All'articolo 20, comma 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2026» è sostituita con la seguente: «2028».
  3-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

   b) il comma 4-quater è abrogato;

   c) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:

   «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».

  3-quinquies. All'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2026».
  3-sexies. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, che abbiano registrato, nel 2024, un importo dell'indennità per oneri specifici di ricercatori e tecnologi inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare l'importo, nell'ambito delle loro facoltà economiche, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3-septies. All'articolo 40-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità» sono soppresse.
6.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire la continuità delle attività di ricerca e di valorizzare le competenze scientifiche acquisite presso il sistema pubblico nazionale della ricerca, i cittadini di Paesi terzi titolari della protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, che abbiano svolto per almeno due anni, anche non continuativi, attività di ricerca presso università statali o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale ricercatore e tecnologo bandite dai medesimi enti e università, ferme restando le ulteriori condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego.
  3-ter. Dall'attuazione dal comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.11. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire la continuità delle attività di ricerca e di valorizzare le competenze scientifiche acquisite presso il sistema pubblico nazionale della ricerca, i cittadini di Paesi terzi che abbiano svolto per almeno due anni, anche non continuativi attività di ricerca presso università statali o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale ricercatore e tecnologo bandite dai medesimi enti e università, ferme restando le ulteriori condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego.
  3-ter. Dall'attuazione dal comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.12. Roggiani, Di Sanzo, Casu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024 n. 83 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in alternativa, partecipazione alle procedure di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ovvero di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del DM180/2023 e del presente Regolamento».
6.18. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2026»;

   b) il comma 4-quater è soppresso;

   c) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2026».
6.19. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 14 comma 4-ter lettera b), capoverso 1-bis) del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le seguenti parole: «anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse.
*6.24. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.
*6.25. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2025/2026 incluso».
**6.30. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
**6.31. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
6.33. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
*6.34. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.
*6.35. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*6.36. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il comparto Istruzione e ricerca)

  1. Ai fini della valorizzazione del personale del comparto «Istruzione e ricerca» è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'incremento del trattamento economico del personale del comparto «Istruzione e ricerca» nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto «Istruzione e ricerca» relativa al triennio 2025-2027.
**6.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
**6.015. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 7.
(Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «due prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «una prova scritta».

    2) al comma 2, all'alinea, al primo periodo, le parole: «Le prove scritte si svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «La prova scritta si svolge»;

    3) al comma 2, all'alinea, al quarto periodo, le parole: «Le prove hanno» sono sostituite dalle seguenti: «la prova ha»;

    4) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

    5) al comma 5, primo periodo, le parole: «di ciascuna prova» sono sostituite dalle seguenti: «della prova» e le parole: «per ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;

    6) al comma 12, lettera a), le parole: «delle prove scritte e delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti: «della prova scritta e della prova orale» e le parole: «per le prove scritte e orali» sono sostituite dalle seguenti: «per la prova scritta e la prova orale».
7.1. Dori, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un ufficio per il processo stralcio con le seguenti: è istituito, fino al 31 dicembre 2027, l'ufficio per il processo stralcio, il cui funzionamento è assicurato previa contrattazione integrativa per la definizione dell'organizzazione del lavoro, dei carichi e dei profili professionali coinvolti.
7.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi e sopprimere il secondo periodo;

   al comma 11, alinea, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026 con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l'anno 2026;

   al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*7.7. Auriemma, D'Orso, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Al fine di garantire il pieno ed efficace funzionamento degli uffici per il processo stralcio di cui al comma 1, far fronte al contenzioso arretrato e valorizzare il patrimonio di competenze professionali maturato, il Ministero della giustizia procede alla proroga al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto all'ufficio per il processo e delle figure professionali di supporto di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga di cui al presente comma si applica a tutto il personale in servizio ed è disposta in deroga ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
7.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di garantire la continuità gestionale dell'istituto e superare la carenza organica degli uffici giudiziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della giustizia definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano straordinario di stabilizzazione pluriennale per il personale addetto all'ufficio per il processo di cui al comma 10.
7.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'assegnazione del personale e dei magistrati addetti all'ufficio per il processo stralcio non può determinare un incremento iniquo dei carichi di lavoro per il personale di cancelleria e di segreteria in servizio presso le medesime sezioni. A tal fine, sono definiti specifici protocolli organizzativi in sede di contrattazione collettiva integrativa di sede locale.
7.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, alla lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: provvede entro trenta giorni con le seguenti: o il funzionario dell'ufficio spese di giustizia delegato provvedono entro quarantacinque giorni, previa verifica della sostenibilità organica e procedurale degli uffici contabili
7.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:

   «3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter. I ritardi derivanti esclusivamente da carenze strutturali della dotazione organica dell'ufficio giudiziario procedente non costituiscono elemento di valutazione individuale della responsabilità dirigenziale o del personale amministrativo preposto, e sono oggetto di specifico monitoraggio e informativa annuale alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
7.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Funzioni Centrali, sono individuate le procedure telematiche uniformi e le risorse aggiuntive necessarie a potenziare gli uffici spese di giustizia e ad assicurare il rispetto dei termini di liquidazione di cui al presente articolo».
7.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro.»;

   b) all'articolo 6, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Eventuali adempimenti aggiuntivi inerenti al supporto alle cancellerie sono disciplinati prioritariamente in sede di contrattazione integrativa nazionale e locale, al fine di garantire l'adeguata valorizzazione professionale e la tutela dei carichi di lavoro».
7.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 228 è sostituito dai seguenti:

   «228. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definite le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma telematica di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché le garanzie applicabili alle operazioni effettuate mediante la medesima piattaforma.
   228-bis. La partecipazione alla piattaforma è volontaria. Le operazioni di compensazione possono avere ad oggetto esclusivamente crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche e si perfezionano previo consenso espresso dei soggetti interessati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 228, sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative del servizio.
   228-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 228 e 228-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
7.20. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 42.955.000 euro per l'anno 2026 e di 85.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  9-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 21-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa verifica del possesso del requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.29. Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  9-ter. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 30 giugno 2027, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.
   2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro per l'anno 2026 e di 194 milioni di euro per l'anno 2027, ed alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla Tabella A, Parte II, numero 19), le parole: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” sono soppresse;

    2) alla Tabella A, Parte III, i numeri 110) e 127-sexiesdecies) sono abrogati».
7.30. Dori, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 13, comma 1, alinea, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026», sono sostituite dalle seguenti:«prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

  9-ter. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'efficienza della giustizia.
  2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2026, ed alla quale si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-quinquies.
  2-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla Tabella A, Parte II, numero 19), le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

    2) alla Tabella A, Parte III, i numeri 110) e 127-sexiesdecies) sono abrogati.
7.31. Dori, Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno e di potenziarne le funzioni e le attività, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del predetto Fondo sono destinate a finanziare: percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate; la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento; iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.
7.33. Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole: «non superiore a ventisei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a trentuno anni».
7.34. Dori, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati standard di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato un incremento delle facoltà assunzionali del 20 per cento oltre il turnover del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.
  13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.40. Mauri.

  Al comma 16, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: , di norma,.
7.51. Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 913-bis:

    1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio»;

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La posizione di stato giuridico del distacco è equiparata al servizio effettivo, con i limiti previsti di cui all'articolo 2, lettere b) e c)».
7.44. Perantoni, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1476-ter, comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

   «h) i criteri meritocratici per quanto concerne l'attribuzione di punteggi e preferenze riferite alle istanze di trasferimento e ai bandi concorsuali interni;

   i) la flessibilità oraria».
7.45. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1476-quater, comma 1, alla lettera g), le parole: «o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale,» sono soppresse.
7.47. Perantoni, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1477-bis, comma 3, le parole: «a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale,» sono sostituite dalle seguenti: «a livello areale e locale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza regionale e locale,».
7.48. Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, lettera a), le parole: «o sanzioni disciplinari di stato» sono soppresse.
7.49. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 1479-bis, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto, ufficio o sezione, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, né essere destinati ad imbarchi temporanei pur non comportando mutamento della sede e/o del reparto di appartenenza, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza».
7.50. Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'articolo 1480, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Ai dirigenti sindacali posti in distacco, in possesso di brevetti, qualifiche, abilitazioni, specializzazioni e/o professionalità militari per le quali sia previsto, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo di periodico addestramento, aggiornamento o mantenimento, è garantita dall'Amministrazione della difesa, a richiesta dell'interessato, la partecipazione alle attività addestrative necessarie al mantenimento dei relativi requisiti.
   9-ter. Le attività di cui al comma 9-bis sono assicurate dall'Amministrazione compatibilmente con le esigenze organizzative e operative, senza che il periodo di distacco sindacale costituisca causa di decadenza, sospensione o perdita dei brevetti, delle qualifiche, delle abilitazioni o delle professionalità possedute.
   9-quater. La partecipazione alle attività addestrative e di mantenimento è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e non può comportare alcuna penalizzazione, diretta o indiretta, nello svolgimento dell'incarico sindacale, nella fruizione delle prerogative sindacali o nella progressione di carriera dell'interessato».
7.53. Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 16, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'articolo 1480, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Ai fini del computo del limite massimo di quattro anni di durata del distacco sindacale di cui al comma 9, i periodi di distacco fruiti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 giugno 2024, recante la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate sono esclusi dal computo della durata complessiva del distacco e non concorrono alla maturazione del limite quadriennale previsto dalla normativa vigente.
   9-ter. I termini di cui al comma 9-bis si applicano anche ai periodi di distacco già fruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora gli stessi siano stati concessi ai sensi del decreto di cui al medesimo comma.
   9-quater. L'esclusione dal computo del distacco sindacale opera esclusivamente con riferimento ai periodi di distacco concessi nell'ambito delle prerogative sindacali previste dalla normativa vigente in favore delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».
7.54. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di Comunità e dell'ufficio centrale per gli archivi notarili.
  3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
  5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.
  8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 8.
(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: previa comunicazione al con le seguenti: sentito il.
8.1. Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento aggiungere le seguenti: , privilegiando il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree già urbanizzate, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo.
8.2. Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo aggiungere le seguenti: , comprese la ristrutturazione, l'adeguamento, la riqualificazione energetica e la realizzazione di strutture destinate all'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali impiegati nell'impresa,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza e sono destinati esclusivamente all'accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole.
8.3. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) le forme di coinvolgimento ed impiego degli stessi lavoratori negli interventi di realizzazione e recupero degli immobili destinati alla realizzazione di soluzioni abitative dignitose nel settore dell'agricoltura;.
8.4. Scotto, Guerra, Sarracino.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche, disgiuntamente o congiuntamente,.
8.8. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa approvazione da parte del Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018;.
8.5. Scotto, Guerra, Sarracino.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
8.6. Scotto, Guerra, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'attuazione del piano straordinario pluriennale di cui al comma 2, lettera a), è riconosciuta priorità agli interventi proposti da imprese agricole che garantiscono ai lavoratori stagionali impiegati nell'attività aziendale:

   a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

   b) la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro;

   c) condizioni abitative dignitose e conformi alla normativa vigente;

   d) adeguate condizioni di trasporto tra gli alloggi e i luoghi di lavoro;

   e) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  2-ter. Ai fini della valutazione degli interventi di cui al comma 2-bis, l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ove applicabile, costituisce criterio di priorità.
8.7. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Commissario straordinario gestisce la contabilità appositamente aperta, recante le risorse di cui al presente articolo, e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet istituzionale del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
8.9. Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

  Al comma 2, sostituire le parole: 23.612.251 euro con le seguenti: 45.849.032 euro.

  Conseguentemente, al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 23.612.251 euro con le seguenti: 45.849.032 euro.
9.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 con le seguenti: delle corrispondenti risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.2. Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità, il rafforzamento e l'ampliamento delle misure di assistenza, sostegno e tutela in favore delle persone che prestano attività di cura non professionale in ambito familiare, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse pari a 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ad ulteriore copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legislazione vigente e delle successive iniziative legislative in materia di riconoscimento, sostegno e tutela dei caregiver familiari. Le predette risorse sono destinate, in particolare, al finanziamento di misure di assistenza, sollievo, sostegno economico e conciliazione tra attività di cura e attività lavorativa, nonché delle misure volte al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura prestata in ambito familiare.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per le disabilità, individua, nell'ambito dei predetti sussidi, quelli oggetto di rimodulazione o soppressione, assicurando il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 940 milioni di euro annui. Sono fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali. Nell'individuazione dei sussidi da rimodulare o sopprimere è attribuita priorità a quelli suscettibili di determinare procedure di infrazione per violazione della normativa dell'Unione europea.
9.6. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.
9.7. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e non impegnate confluiscono nel fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
9.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è incrementato con le risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e non impegnate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
9.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

ART. 10.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

  Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando l'accertamento da parte degli organi competenti della responsabilità civile, penale ed amministrativo-contabile degli amministratori,.
10.1. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 1-bis
10.1002. Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
10.1000. Furfaro.

  Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
10.1001. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Torto.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinando in via prioritaria le relative risorse agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità relative all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.
10.8. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il provvedimento di riparto delle risorse di cui al comma 2 dà conto espressamente del rispetto della quota di destinazione territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con evidenza analitica delle assegnazioni per ciascuna regione, ed è trasmesso alle Camere.
10.9. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 gennaio 2027 e successivamente con cadenza semestrale fino al completamento degli interventi, una relazione sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi di cui al comma 2, con specifica evidenza dei tempi di consegna e di entrata in esercizio del materiale rotabile a zero emissioni e dei treni diagnostici, nonché dello stato di realizzazione degli interventi sulle stazioni ferroviarie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10.10. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di favorire la semplificazione e la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali connessi alla digitalizzazione del patrimonio immobiliare e al raggiungimento degli obiettivi europei di connettività di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
10.14. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico ferroviario, la salvaguardia dei livelli occupazionali e professionali e delle condizioni economiche e normative del personale, le procedure competitive di cui al comma 2 e i relativi contratti di servizio pubblico prevedono, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, specifiche clausole sociali volte a garantire, in caso di subentro di un nuovo operatore, la continuità occupazionale del personale stabilmente impiegato dal gestore uscente nell'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento nonché del personale dell'indotto, nonché la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi complessivamente riconosciuti. Al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi è garantita l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ferroviario stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando trattamenti economici e normativi complessivamente non inferiori a quelli applicati dal gestore uscente al personale interessato dal subentro. Le medesime procedure e i relativi contratti di servizio individuano il personale interessato dal subentro e disciplinano le modalità di attuazione delle predette garanzie, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 11 e 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili, e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.».
10.18. Casu, Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Al fine di preservare i livelli occupazionali e salvaguardare le condizioni salariali del personale impiegato dal gestore uscente e di quello dell'indotto, le procedure competitive di cui al comma 2 e i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity e regionali oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, si svolgono nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle garanzie rispetto all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità – Area contrattuale Attività ferroviarie sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e della contrattazione aziendale di provenienza, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa dell'Unione europea.».
10.19. Casu, Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2023, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, comma 1, le parole: «e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi» sono soppresse;

   b) all'articolo 45:

    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando gli interventi di cui al presente comma richiedono l'acquisizione di più atti di assenso, pareri, nulla osta o autorizzazioni rilasciati da amministrazioni o enti diversi, il responsabile del procedimento convoca, anche su istanza di parte, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il modello procedimentale speciale previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e per gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti».
10.23. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di assicurare la continuità degli investimenti finanziati in tutto in parte a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026, alle procedure per le quali sia intervenuta, alla medesima data, la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non trova applicazione il diritto di prelazione. Nell'ipotesi di cui al presente comma, al promotore è riconosciuta quale misura compensativa dell'attività di elaborazione della proposta, della progettazione, delle analisi tecnico-economiche svolte e del rischio imprenditoriale assunto, una premialità tecnica compresa tra il cinque e l'otto per cento del punteggio tecnico complessivamente attribuibile, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara. La premialità di cui al periodo precedente costituisce criterio di valutazione preventivamente determinato dalla stazione appaltante, è espressamente indicata nel bando di gara e non incide sul punteggio economico né comporta limitazioni alla partecipazione degli operatori economici. Restano ferme le ulteriori disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di rimborso delle spese sostenute dal promotore. Oltre al rimborso delle spese previsto dal codice, il bando può prevedere, a carico dell'aggiudicatario diverso dal promotore, il pagamento di una indennità compensativa, determinata in misura proporzionata e predeterminata, volta a remunerare il valore economico della proposta posta a base della procedura, l'attività di sviluppo progettuale, il rischio imprenditoriale assunto e l'investimento sostenuto dal promotore nell'interesse dell'amministrazione.
10.27. Rosato, Bonetti, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito, attraverso un'informativa da svolgersi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 ottobre 2026, certifica gli interventi della Missione 4, Componente 1, Investimenti 1.2, 1.3 e 3.3 del PNRR in materia di edilizia scolastica per i quali esistano obbligazioni giuridicamente rilevanti, che sono stati avviati in attuazione del PNRR, non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori entro la data del 31 agosto 2026, indicando le risorse che sono stati già spese e le risorse occorrenti per la il completamento dei lavori.
*10.28. Roggiani, Guerra, Bonafè.
*10.30. Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo.
*10.31. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
*10.32. Bonetti, Ruffino.

ART. 11.
(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, per gli operatori che perseguono esclusiva finalità di ricerca o qualificati come start-up innovative, il massimale della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria di cui al medesimo articolo 21, comma 1, è fissato, per il periodo di applicazione del presente comma, in 10 milioni di euro per ciascun sinistro.
11.5. Pavanelli, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. La violazione, da parte dell'operatore spaziale o del proprietario dell'oggetto spaziale che svolge attività spaziali in assenza dell'autorizzazione ai sensi del comma 2-bis, dell'obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria di cui all'articolo 21, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 500.000. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione provvede l'Agenzia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di impianti di interesse strategico nazionale con le seguenti: di attività spaziali ed economia dello spazio.
11.6. Pavanelli, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Coordinamento delle gestioni commissariali straordinarie)

  1. Al fine di agevolare le attività dei Commissari straordinari di Governo e delle relative strutture, assicurando la necessaria uniformità normativa e favorendo sinergie e forme di collaborazione istituzionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni, si provvede al riordino delle gestioni commissariali straordinarie costituite per la gestione delle emergenze, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per l'organizzazione di grandi eventi e per il coordinamento tra diverse amministrazioni statali. A decorrere dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo, ai Commissari di cui al medesimo periodo si applica la disciplina di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli articoli da 19 a 36 e 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
*11.010. Santillo, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate.
*11.011. Simiani, Guerra, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 12.
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: il 31 ottobre 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 ottobre 2026;

   al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contributi di cui al comma 1 continuano ad essere corrisposti fino all'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dell'abitazione e alla concreta possibilità di rientro nella stessa, anche qualora sia stato concesso o erogato il contributo per la riparazione dell'edificio;

   al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 1.875.000 con la seguente: 3.500.000 e la parola: 4.500.000 con la seguente: 7.000.000.
12.1. Scotto, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata interessata, in conseguenza dei predetti eventi sismici, da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedimento di sgombero dell'immobile aggiungere le seguenti: ovvero dalla data indicata nel provvedimento di interdizione all'uso di uno o più vani;

   al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: le condizioni per il rientro nell'abitazione aggiungere le seguenti: o sia cessata l'interdizione all'uso dei predetti vani.
12.6. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In favore dei componenti dei nuclei familiari di cui al comma 1, titolari di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa sgomberata per inagibilità, è sospeso il pagamento delle relative rate dalla data indicata nel provvedimento di sgombero fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
  1-ter. Per le società, le imprese e i soggetti esercenti attività professionali la cui sede legale od operativa o unità locale sia ubicata in immobili sgomberati per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, è sospeso, dalla data indicata nel provvedimento di sgombero fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. La sospensione si applica altresì ai canoni dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili sgomberati, nonché beni mobili o immobili strumentali all'attività.
  1-quater. Durante i periodi di sospensione di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano sanzioni e interessi né sono dovute commissioni o altri oneri. Alla cessazione della sospensione il pagamento delle rate o dei canoni riprende secondo le condizioni contrattuali vigenti e la durata dei relativi rapporti è prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Il termine del 31 dicembre 2027 può essere prorogato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12.7. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai nuclei familiari di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo forfettario una tantum, aggiuntivo al contributo per l'autonoma sistemazione, nella misura di:

   a) 2.000 euro per i nuclei composti da una o due persone;

   b) 2.500 euro per i nuclei composti da tre o quattro persone;

   c) 3.000 euro per i nuclei composti da cinque o più persone.

  1-ter. Il contributo è finalizzato a far fronte alle spese straordinarie conseguenti allo sgombero e alla temporanea sistemazione abitativa, ivi comprese quelle per trasloco, deposito, acquisto di mobili, suppellettili e beni di prima necessità, e non è subordinato alla rendicontazione di specifiche spese.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 4.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 1.875.000 con le seguenti: euro 7.875.000.
12.8. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 titolari di mutui o finanziamenti aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa sgomberata per inagibilità, è sospeso fino alla cessazione dell'inagibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 il pagamento delle relative rate in scadenza, senza applicazione di sanzioni, interessi, commissioni o altri oneri. Il periodo di sospensione comporta il corrispondente differimento della durata del piano di ammortamento, senza modifica delle altre condizioni contrattuali.
12.9. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: qualora con le seguenti: per il periodo in cui.
12.10. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli edifici strutturalmente interconnessi e per gli aggregati edilizi la domanda di contributo può essere presentata in forma unitaria per l'intero aggregato, con progetto unitario; in tale caso, in deroga all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, il contributo è riconosciuto sia per gli interventi di riqualificazione sismica sia per la riparazione del danno. A tal fine i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'aggregato possono costituire un consorzio, che delibera a maggioranza calcolata sulle superfici nette delle unità dei consorziati e designa il rappresentante legittimato a presentare la domanda e a sottoscrivere gli atti conseguenti. La domanda in forma unitaria è ammessa quando aderiscono i proprietari rappresentanti almeno il cinquantuno per cento delle superfici nette delle unità immobiliari comprese nell'aggregato; il contributo è riconosciuto per le sole unità immobiliari dei proprietari aderenti, fermo restando che il progetto tiene conto del comportamento strutturale dell'intero aggregato. Il comune invita i proprietari non aderenti a manifestare la propria adesione entro trenta giorni. In mancanza di domanda in forma unitaria, la domanda può essere presentata per il singolo edificio, con progetto che tenga conto del comportamento strutturale dell'aggregato, e il contributo è riconosciuto nella misura ordinaria.
12.11. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 9.000.000 per l'anno 2026 e di euro 19.500.000 per l'anno 2027.
12.12. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In deroga all'articolo 9 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, il cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla progettazione necessaria alla presentazione della domanda è liquidato alla presentazione della domanda medesima, senza prestazione di garanzia, mediante pagamento diretto al professionista incaricato. A tal fine sono allegati alla domanda il disciplinare di incarico sottoscritto, con l'indicazione del corrispettivo pattuito, e la relativa fattura. Il pagamento è effettuato in nome e per conto del beneficiario e ha effetto liberatorio nei suoi confronti nei limiti dell'importo erogato. Qualora la domanda sia respinta ovvero il contributo sia revocato per errori, omissioni o false attestazioni imputabili al professionista incaricato, le somme anticipate sono recuperate nei confronti del medesimo, previa comunicazione. Concesso il contributo e affidati i lavori, è erogata un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo, senza prestazione di garanzia, mediante pagamento diretto all'impresa affidataria, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contributi di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  4-ter. Per il finanziamento della quota di spesa non coperta dal contributo è istituito, anche presso Cassa depositi e prestiti s.p.a., un fondo di rotazione destinato alla concessione, ai beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di mutui a tasso zero rimborsabili in quindici anni, con condizioni di maggior favore per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico accertato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definite la dotazione, le modalità di accesso e le condizioni dei finanziamenti.
12.13. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione della Zona Franca Urbana «Zona di intervento Campi Flegrei»)

  1. La «zona di intervento» delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è individuata come zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al venticinque per cento nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, nonché le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività nella zona franca urbana di cui al comma 1 antecedentemente al 20 maggio 2024 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2028.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.01. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la residenza, la sede legale o operativa ovvero il luogo di esercizio dell'attività professionale in immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della regione Campania, sentiti i comuni interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, dal 31 luglio 2026 al 30 giugno 2027, i termini dei versamenti tributari, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  5. La sospensione si applica altresì ai versamenti, tributari e non tributari, derivanti da cartelle di pagamento, atti di accertamento esecutivo, avvisi di addebito, ingiunzioni e altri atti emessi dagli enti impositori, dagli enti territoriali o dagli agenti della riscossione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  6. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini degli adempimenti tributari dei soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise. Sono altresì sospesi gli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni posti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale aventi sede o operanti negli immobili di cui al comma 1, fatti salvi gli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro. Non si applicano sanzioni per gli adempimenti sospesi.
  7. Tutti i versamenti sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2027 ovvero, a scelta del contribuente, mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro la medesima data. La rateizzazione si applica anche alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute, addizionali, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione, nonché alle rateazioni o dilazioni già in corso, senza decadenza dai relativi benefici. Gli adempimenti diversi dai versamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2027.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai versamenti e agli adempimenti relativi agli istituti di definizione agevolata, rateazione o dilazione in scadenza nel periodo di sospensione. Le somme sospese sono versate secondo le modalità di cui al comma 7.
  9. Il termine del 30 giugno 2027 può essere prorogato, fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai soggetti per i quali permanga la condizione di inagibilità dell'immobile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Per i soggetti interessati dalla proroga, tutti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro novanta giorni dalla cessazione del periodo di sospensione.
  10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la ripartizione per annualità risultante dalla relazione tecnica.
12.02. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per favorire la locazione di immobili ai nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione)

  1. Al fine di favorire il reperimento di soluzioni abitative per i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 12, possono essere stipulati, in deroga all'articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratti di locazione ad uso abitativo della durata di ventiquattro mesi, rinnovabili, previo accordo tra le parti, per successivi periodi di dodici mesi. Il canone è determinato nel rispetto dei valori e dei criteri stabiliti dagli accordi territoriali vigenti nel comune in cui è situato l'immobile. I contratti sono soggetti a registrazione secondo la disciplina vigente.
  2. Ai proprietari che, entro il 31 dicembre 2026, stipulano i contratti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo una tantum a fondo perduto pari a 3.000 euro per ciascun immobile locato. Il contributo è riconosciuto una sola volta per ciascun immobile.
  3. In caso di cessazione anticipata del contratto prima della scadenza dei ventiquattro mesi per causa imputabile al locatore, il contributo di cui al comma 2 è restituito.
  4. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La regione Campania provvede all'attuazione della misura avvalendosi dei comuni interessati.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo)

  1. I contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del conduttore, situati nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali. La proroga opera anche qualora, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata già comunicata dal locatore la disdetta o il diniego di rinnovo del contratto.
  2. Per la durata della proroga di cui al comma 1 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili interessati conseguenti alla scadenza del contratto o al diniego di rinnovo, anche se adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.05. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Permessi retribuiti straordinari per i lavoratori sgomberati)

  1. Per gli anni 2026 e 2027, ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato la cui abitazione principale, situata nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sia stata oggetto di provvedimento di sgombero o dichiarata inagibile in conseguenza del fenomeno bradisismico, sono riconosciute ventiquattro ore annue di permesso retribuito, fruibili anche in forma oraria, in aggiunta ai permessi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
  2. Per i lavoratori del settore privato, gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi di cui al comma 1 sono anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
  3. Per i lavoratori del settore pubblico, le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti alla fruizione dei permessi di cui al comma 1 secondo la normativa vigente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.07. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Ai lavoratori del settore privato dipendenti di aziende operanti nell'area dei Campi Flegrei che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 31 luglio 2026 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.08. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a favore delle attività economiche e professionali sgomberate)

  1. Ai soggetti esercenti attività economiche o professionali la cui sede o unità locale sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto un contributo forfettario una tantum di 5.000 euro, anche in caso di temporanea o definitiva delocalizzazione, senza obbligo di rendicontazione di specifiche spese.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
  3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.09. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esonero contributivo)

  1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico in atto nella zona dei Campi Flegrei, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, nel limite di importo pari a 3.000 euro annui, fermo restando il limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.010. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Qualificazione dell'evento come calamità naturale)

  1. La crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei e gli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 e del 15 marzo 2025, dei mesi da maggio a settembre 2025, del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 costituiscono calamità naturale ai fini e per gli effetti dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  2. Gli aiuti concessi sul presupposto dell'evento di cui al comma 1, così come ivi qualificato, richiedono l'accertamento, da parte di soggetto indipendente, del nesso di causalità diretto fra l'evento e il danno, sono commisurati al danno effettivo al netto degli indennizzi assicurativi e di ogni altro ristoro, e sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 50 del medesimo regolamento per l'istituzione del regime e per la concessione degli aiuti.
12.011. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 13.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza dei predetti eventi sismici e sia stata interessata da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le domande relative ai contributi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, alla presentazione del progetto, previa verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'anticipazione è erogata direttamente ai professionisti incaricati e non è subordinata all'esito finale dell'istruttoria. All'esito positivo dell'istruttoria e a seguito della concessione del contributo è altresì riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di verifica preliminare, di erogazione delle anticipazioni, di conguaglio e di recupero delle somme, nonché i casi nei quali, in presenza di un rigetto della domanda per cause non imputabili al beneficiario o al professionista, non si procede al recupero delle spese tecniche effettivamente sostenute e documentate. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle somme già corrisposte.;

   al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027 con le seguenti: 200 milioni di euro, di cui euro 60 milioni per l'anno 2026 ed euro 140 milioni per l'anno 2027.

   alla rubrica, dopo la parola: inagibili aggiungere le seguenti: o parzialmente inagibili.
13.1. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027 con le seguenti: 200 milioni di euro, di cui euro 60 milioni per l'anno 2026 ed euro 140 milioni per l'anno 2027.
13.2. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: abituale e continuativa, aggiungere le seguenti: nonché le relative pertinenze,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: sgomberata per inagibilità aggiungere le seguenti: , o sia stata in parte interdetta,;

   al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: abituale e continuativa aggiungere le seguenti: , nonché le relative pertinenze,;

   al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sgomberata per inagibilità aggiungere le seguenti: , o sia stata in parte interdetta,;

   al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il contributo di cui al presente comma è altresì riconosciuto, in via d'urgenza e nel limite del trenta per cento del massimale teorico di spesa, ai nuclei familiari la cui abitazione principale abbia riportato, a seguito della verifica di agibilità, un esito B o C secondo la classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e sia stata conseguentemente oggetto di provvedimenti della competente autorità che ne limitino, anche temporaneamente o parzialmente, l'utilizzo. L'erogazione della restante quota del contributo è subordinata all'approvazione, entro centottanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione, del progetto unitario di consolidamento strutturale dell'intero edificio; decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle somme anticipate.;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo comprende altresì gli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica delle pertinenze dell'unità immobiliare, qualora danneggiate e sgomberate per inagibilità o parzialmente interdette.»;

   al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna domanda ammessa a contributo, anche relativa a interventi sulle parti comuni degli edifici, è riconosciuta, a titolo di anticipazione, una somma pari al trenta per cento del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Le successive erogazioni sono effettuate per stati di avanzamento dei lavori e a saldo. Il decreto di cui al comma 4 disciplina altresì le modalità di erogazione e di rendicontazione dell'anticipazione, nonché le caratteristiche, la durata e le modalità di progressiva riduzione e di svincolo della garanzia fideiussoria in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: il 1° dicembre 2026;

   al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027 con le seguenti: 150 milioni di euro, di cui euro 50 milioni per l'anno 2026 ed euro 100 milioni per l'anno 2027.
13.3. Toni Ricciardi, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
13.5. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza dei predetti eventi sismici e sia stata interessata da provvedimenti delle competenti autorità che abbiano disposto l'interdizione all'uso di uno o più vani dell'unità immobiliare, anche in assenza dello sgombero dell'intera abitazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: inagibili aggiungere le seguenti: o parzialmente inagibili.
13.7. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli edifici con danni severi, come classificati dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, l'intervento ammesso a contributo consegue un indice di sicurezza sismica (ζE), determinato ai sensi del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, non inferiore a 0,6. Qualora dalla progettazione risulti che tale indice non è conseguibile, l'intervento è ricondotto alla riparazione con rafforzamento locale, previa nuova progettazione che assicuri interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio, e il contributo è rideterminato secondo i parametri corrispondenti a tale tipologia di intervento.
  2-ter. Per gli edifici con danni leggeri, come classificati dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, il contributo è riconosciuto per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali senza obbligo di conseguimento di soglie di sicurezza. Il beneficiario può estendere il progetto agli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica necessari a conseguire un indice di sicurezza sismica (ζE) non inferiore a 0,6. In tale caso, in deroga all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, il contributo è riconosciuto in misura integrale anche per la parte aggiuntiva dell'intervento, sulla base di un costo parametrico dedicato determinato con il decreto di cui all'articolo 9-novies, comma 8, del medesimo decreto-legge. Il beneficiario che non si avvale della facoltà di cui al presente comma conserva l'accesso ai contributi di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
13.8. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si tiene conto dell'impronta di carbonio connessa alle opere edilizie, alle tecniche costruttive e ai materiali impiegati, privilegiando, ove compatibili con le esigenze di sicurezza sismica, soluzioni e tecnologie a ridotto impatto ambientale.
13.9. L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
13.11. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le domande relative ai contributi di cui al presente articolo, nonché per le domande relative ai contribuiti di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, alla presentazione del progetto, previa verifica preliminare dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al cinquanta per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti previsti dalla disciplina vigente. L'anticipazione è erogata direttamente ai professionisti incaricati e non è subordinata all'esito finale dell'istruttoria. All'esito positivo dell'istruttoria e a seguito della concessione del contributo è altresì riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al trenta per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di verifica preliminare, di erogazione delle anticipazioni, di conguaglio e di recupero delle somme, nonché i casi nei quali, in presenza di un rigetto della domanda per cause non imputabili al beneficiario o al professionista, non si procede al recupero delle spese tecniche effettivamente sostenute e documentate. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle somme già corrisposte.
13.12. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ubicati nei territori interessati dal fenomeno bradisismico e caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, anche in assenza di danni strutturali conseguenti a eventi sismici.
  5-ter. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la regione Campania, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, sulla base delle risultanze della rilevazione CARTIS e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, i criteri per l'individuazione degli immobili caratterizzati da elevata vulnerabilità sismica, nonché i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 5-bis.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.13. Toni Ricciardi, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

  1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, ovvero interdetta anche in parte, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati, entro il 15 settembre 2026, a seguito degli eccezionali eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, è autorizzata ad assegnare un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di euro 30.000 per unità immobiliare. Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, ovvero interdetta anche in parte, successivamente al 15 settembre 2026, in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali la verifica di agibilità sia stata chiesta entro la medesima data in conseguenza dei predetti eventi sismici. Gli interventi sono ultimati entro centoventi giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata; il termine può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a sessanta giorni, quando il ritardo sia determinato da cause non imputabili all'interessato. Il contributo per l'autonoma sistemazione e le altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, continuano a essere erogati fino alla revoca del provvedimento di sgombero ai sensi del comma 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, secondo e terzo periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in caso di immobili condominiali, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, è autorizzata ad erogare altresì un contributo massimo di euro 30.000 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine del 1° novembre 2026 ovvero, per i provvedimenti di sgombero o di interdizione adottati successivamente al 15 settembre 2026, entro trenta giorni dalla loro adozione e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla consegna della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) ove successiva, i soggetti interessati devono presentare al proprio comune la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale, cui appartiene l'unità immobiliare, abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della comunicazione di inizio lavori asseverata, una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni, la valutazione economica degli interventi da effettuare e l'accertamento tecnico che il ripristino delle condizioni di agibilità non richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere concessi nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo periodo. Alla domanda, sia per l'unità immobiliare sia per le parti comuni, sono allegate l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le opere ammesse a contributo non insistono su parti dell'immobile interessate da interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'immobile non è interessato da interventi che integrano le medesime ipotesi.
  4. Il comune verifica la sussistenza dell'esito B o C dell'unità strutturale, la vigenza del provvedimento di sgombero o di interdizione e la completezza della documentazione di cui al comma 3, e provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il comune non può subordinare la concessione del contributo alla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata al comma 3.
  5. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, anche prevedendo una anticipazione, è disciplinata con provvedimento della regione Campania.
  6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
  7. Sono in ogni caso esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le opere realizzate in contrasto con vincoli inderogabili, per i quali resta fermo l'obbligo di ripristino a carico dell'interessato. La decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo, di mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, salva la proroga ivi prevista, di realizzazione di opere in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata, di non corrispondenza al vero delle asseverazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 3, e di accertamento che le difformità presenti nell'immobile integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I comuni effettuano controlli, anche a campione e in misura non inferiore al dieci per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni; resta fermo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  8. Le opere di cui al comma 1 costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata anche quando interessino parti strutturali dell'edificio, in deroga agli articoli 6-bis, comma 2, e 22, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Restano ferme le disposizioni del capo IV della parte II del medesimo decreto. Per la presentazione della comunicazione non è richiesta l'indicazione dello stato legittimo dell'immobile, come definito dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto. Ai contributi di cui al presente articolo non si applicano l'articolo 9-novies, comma 4, lettera d), e comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, né gli articoli 3, comma 2, e 7, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024. L'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applica ai contributi di cui al presente articolo limitatamente agli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto; per le difformità diverse, la condizione ivi prevista si intende soddisfatta mediante l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le difformità non incidono sui requisiti di sicurezza strutturale dell'edificio. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
  9. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori, corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il comune provvede sulla revoca sulla base delle sole condizioni di sicurezza; le eventuali difformità edilizie non rilevano a tal fine, restando impregiudicati i procedimenti sanzionatori.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, entro il limite di euro 28.215.000 per l'anno 2026 e di euro 68.835.000 per l'anno 2027, riservati alle finalità del presente articolo e non concorrenti con le risorse destinate ai contributi di cui all'articolo 13.
  11. Il contributo di cui al presente articolo e i contributi di cui all'articolo 13 hanno ad oggetto opere distinte. Nessuna opera può essere ammessa a contributo su più di una domanda. La domanda ai sensi dell'articolo 13 avente ad oggetto l'intervento complessivo assorbe le opere di pronto ripristino non ancora eseguite. La concessione del contributo di cui al presente articolo non preclude l'accesso ai contributi di cui all'articolo 13 né a quelli di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; il contributo già concesso è scomputato dal contributo successivamente riconosciuto per il medesimo edificio, limitatamente alle lavorazioni già finanziate.
  12. Il contributo di cui al presente articolo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilità richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, con conseguente impossibilità che nella dichiarazione asseverata di cui al comma 3 possa esservi l'accertamento tecnico ivi previsto. In tale caso il richiedente accede ai contributi di cui all'articolo 13 e conserva il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 12 fino alla revoca del provvedimento di sgombero.
  13. Sono ammesse a contributo le opere di cui al comma 1 eseguite a decorrere dal 31 luglio 2026 e anteriormente alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, previa produzione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi e di asseverazione del nesso di causalità e della congruità della spesa.

Art. 13-ter.
(Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

  1. Le disposizioni degli articoli 13 e 13-bis si applicano agli immobili di edilizia residenziale pubblica danneggiati e oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede la regione Campania per il tramite dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (ACER), istituita dal regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 della regione Campania, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 della regione Campania, che presenta le domande e realizza gli interventi in qualità di soggetto attuatore. I termini e le modalità di presentazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi di cui al presente articolo, i termini di presentazione di cui all'articolo 13-bis, comma 3, decorrono dalla data della medesima deliberazione.
  3. Per gli edifici comprendenti unità immobiliari di proprietà privata, le domande relative a tali unità e alle parti comuni sono presentate all'Agenzia di cui al comma 2, che provvede all'istruttoria unitaria per l'intero edificio.

Art. 13-quater.
(Riparazione degli immobili destinati ad attività economiche)

  1. I contributi di cui agli articoli 13 e 13-bis sono riconosciuti, con le medesime modalità, anche per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati ad attività turistico-ricettive, commerciali, artigianali, produttive, di somministrazione di alimenti e bevande e a studi professionali, danneggiati e oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  2. Il contributo spetta anche quando l'interdizione riguardi una sola porzione dell'immobile, ove essa incida sulla possibilità di ripresa dell'attività in condizioni di sicurezza.
  3. La domanda è presentata dal proprietario, ovvero dal titolare dell'attività previo consenso del proprietario o quando l'esecuzione degli interventi sia contrattualmente posta a suo carico. Per ciascun immobile è ammissibile una sola domanda.
  4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 1.
13.01. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di pronto ripristino del patrimonio edilizio privato)

  1. Al fine di favorire il tempestivo ripristino delle condizioni di agibilità del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici fino a maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, è autorizzata a concedere contributi ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità e ricada in un'unità strutturale classificata con esito B o C a seguito della verifica di agibilità effettuata secondo la procedura AeDES. Il contributo è destinato alla realizzazione degli interventi necessari al tempestivo ripristino delle condizioni di agibilità ed è riconosciuto nel limite massimo di 30.000 euro per unità immobiliare. Durante l'esecuzione degli interventi, il contributo per l'autonoma sistemazione e le altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, continuano a essere riconosciuti fino al ripristino delle condizioni di agibilità dell'abitazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di presentazione o acquisizione del titolo abilitativo eventualmente necessario o della comunicazione prevista dalla normativa vigente per l'esecuzione degli interventi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in caso di edifici condominiali, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di cui al medesimo comma 1, è altresì autorizzata a concedere, su richiesta dell'amministratore di condominio o di altro soggetto legittimato, un ulteriore contributo nel limite massimo di 30.000 euro per edificio per gli interventi necessari al tempestivo ripristino delle condizioni di agibilità delle parti comuni.
  3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente articolo, entro il 1° novembre 2026 i soggetti interessati presentano al comune territorialmente competente l'attestazione relativa alla presentazione o all'acquisizione del titolo abilitativo eventualmente necessario o della comunicazione prevista dalla normativa vigente per l'esecuzione degli interventi, nonché una relazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui al comma 1 e i danni riscontrati e rechi l'individuazione dei medesimi danni e la quantificazione economica degli interventi necessari. Le domande presentate oltre il termine di cui al primo periodo non sono ammesse al contributo.
  4. I comuni verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, acquisiscono d'ufficio l'esito della verifica di agibilità effettuata secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, e determinano l'ammontare del contributo concedibile sulla base della documentazione presentata e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
  5. Con provvedimento della regione Campania sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo, prevedendo altresì la possibilità di erogazione di un'anticipazione. Con il medesimo provvedimento è disciplinata la concessione di un contributo per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati presenti nell'abitazione, nella misura di 300 euro per ciascun vano principale interessato e comunque nel limite massimo di 1.500 euro per unità immobiliare, nonché sono individuati i vani e le tipologie di beni ammissibili al contributo.
  6. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi percepiti per le medesime finalità.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla regione Campania, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
  8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica l'interpretazione di cui all'articolo 14, comma 2, in materia di interventi relativi alle parti comuni degli edifici con più unità immobiliari.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.02. Sarracino, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati ad attività economiche, professionali e di interesse collettivo)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 e di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio, è riconosciuto un contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli immobili destinati all'esercizio di attività economiche o professionali, allo svolgimento di attività di istruzione non statale, nonché delle attività istituzionali di enti del Terzo settore, di altri enti privati senza scopo di lucro e di enti religiosi civilmente riconosciuti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli immobili oggetto di provvedimenti di sgombero o di interdizione, totale o parziale, adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo comma 1. Il contributo è riconosciuto anche qualora l'interdizione riguardi esclusivamente una porzione dell'immobile, purché la stessa impedisca o comprometta l'effettiva prosecuzione o ripresa dell'attività in condizioni di sicurezza.
  3. Nel caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali o in aggregati edilizi, la presenza di unità immobiliari aventi diversa destinazione d'uso non preclude l'accesso al contributo per gli interventi sulle parti comuni e sulle strutture dell'edificio. Per gli aggregati edilizi o gli edifici strutturalmente interconnessi, gli interventi sono progettati e realizzati in modo unitario, ove necessario ai fini della sicurezza strutturale, assicurando il coordinamento tra le diverse unità strutturali nel rispetto delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni.
  4. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata o svolta da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, la domanda di contributo è presentata dal proprietario. La domanda può essere presentata dal soggetto che esercita o svolge l'attività, previo consenso del proprietario, qualora, in forza del titolo di disponibilità dell'immobile, sia tenuto all'esecuzione degli interventi oggetto del contributo. Resta fermo il divieto di duplicazione dei contributi pubblici concessi per i medesimi interventi.
  5. La presenza di difformità urbanistico-edilizie non preclude l'ammissibilità della domanda di contributo. In tali casi, la domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

   a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

   b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato, la relativa istanza.

  6. L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo.
  7. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi percepiti per le medesime finalità.
  8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro per l'anno 2027.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 70 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. De Luca, Graziano, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 14.
(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: il 1° novembre 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo la parola: Bacoli aggiungere le seguenti: Monte di Procida;

   al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le deliberazioni aventi ad oggetto la presentazione della domanda di contributo, l'approvazione del progetto unitario dell'edificio, l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori, l'approvazione delle eventuali varianti, nonché ogni ulteriore determinazione strettamente necessaria alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'interpretazione di cui al comma 2 si applica anche alle misure di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 1, commi da 694 a 703, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 100 per cento;

   al medesimo comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato a destinazione residenziale ubicato nella zona di intervento dei Campi Flegrei, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni interessati riaprono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'esecuzione dei sopralluoghi finalizzati all'analisi della vulnerabilità sismica mediante la scheda CARTIS-edificio. L'organizzazione della relativa procedura e i connessi oneri restano in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081 del 16 marzo 2024.
14.1. Sarracino, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo la parola: Bacoli aggiungere le seguenti: Monte di Procida.
14.2. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi di miglioramento sismico ammessi ai contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il progetto deve conseguire un indice di sicurezza sismica (ζE), determinato ai sensi del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, non inferiore a 0,6. Qualora dalla progettazione risulti che tale indice non è tecnicamente conseguibile, l'intervento è ricondotto alla riparazione con rafforzamento locale, assicurando comunque interventi strutturali sulle parti maggiormente vulnerabili dell'edificio. In tal caso, il contributo è rideterminato secondo i parametri previsti per tale tipologia di intervento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nuove domande, comprese quelle presentate a seguito della riapertura dei termini prevista dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, nonché alle domande già presentate e non ancora ammesse a contributo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per queste ultime, il comune competente assegna, ove necessario, un termine di trenta giorni per l'adeguamento o l'integrazione del progetto, senza necessità di presentare una nuova domanda e senza perdita della posizione eventualmente acquisita in graduatoria. Per le domande già ammesse a contributo alla medesima data resta fermo il progetto approvato. Qualora i lavori non siano stati ultimati, il beneficiario può richiedere l'adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al primo periodo mediante variante progettuale. In tal caso, il contributo è rideterminato secondo i parametri applicabili all'intervento, nei limiti delle risorse disponibili, ferme restando le somme già riconosciute.
14.3. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non riguardino parti strutturali dell'edificio.
14.4. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga all'articolo 1136 del codice civile, le deliberazioni aventi ad oggetto la presentazione della domanda di contributo, l'approvazione del progetto unitario dell'edificio, l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori, l'approvazione delle eventuali varianti, nonché ogni ulteriore determinazione strettamente necessaria alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.
14.5. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo relativo agli interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui al comma 2, il costo convenzionale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 è determinato assumendo quale superficie convenzionale delle parti comuni la differenza tra la superficie lorda complessiva dell'edificio, calcolata quale somma delle superfici lorde dei singoli piani, e la somma delle superfici utili nette di tutte le unità immobiliari di proprietà esclusiva comprese nell'edificio.
  2-ter. Nell'ambito della domanda di contributo relativa alle parti comuni, l'amministratore condominiale, il rappresentante dei proprietari o l'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito indica separatamente il costo convenzionale relativo alle parti comuni e il costo degli interventi sulle medesime, allegando una tabella riepilogativa delle superfici utilizzate per il calcolo, il computo metrico estimativo e il quadro economico riferiti alle sole opere sulle parti comuni. Il costo ammissibile a contributo è determinato assumendo il minore importo tra il costo degli interventi e il costo convenzionale così determinato. Qualora sia presentata autonoma domanda per le parti comuni, le quote delle superfici nette delle parti comuni considerate nella determinazione del relativo costo convenzionale non sono computate ai fini della determinazione del costo convenzionale delle singole unità immobiliari. In ogni caso, le medesime lavorazioni non possono essere ammesse a contributo nell'ambito di più domande.
  2-quater. Fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate, le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche alle domande già presentate e a quelle già inserite nelle predette graduatorie, senza necessità di presentazione di una nuova domanda. I comuni provvedono alla rideterminazione del costo ammissibile a contributo relativo alle parti comuni secondo i criteri di cui ai medesimi commi. Per i contributi già concessi e non ancora integralmente erogati, la rideterminazione è effettuata tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte.
14.6. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e all'articolo 13 del presente decreto, le varianti in corso d'opera rese necessarie dall'accertamento di condizioni strutturali, geotecniche o costruttive non ragionevolmente rilevabili in sede di progettazione sono ammissibili a contributo, previa attestazione del direttore dei lavori circa la loro necessità ai fini della sicurezza o del completamento dell'intervento e previa approvazione dell'amministrazione competente, nei limiti delle risorse disponibili. Qualora tra la redazione del progetto e l'affidamento dei lavori sia decorso un periodo tale da determinare un significativo aggiornamento dei prezzi, il computo metrico-estimativo può essere aggiornato sulla base del prezzario regionale vigente alla data di affidamento dei lavori, secondo le modalità stabilite dalla disciplina attuativa.
14.7. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 694, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029»;

   b) al comma 695, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

   c) al comma 699, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di contributo sono presentate nell'ambito di successive finestre temporali della durata di centoventi giorni ciascuna, fino al 31 dicembre 2029. A seguito della presentazione della domanda, previa verifica preliminare da parte del comune della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e della completezza della documentazione, è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 50 per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, nei limiti delle spese tecniche ammissibili, da erogare direttamente ai professionisti incaricati. L'anticipazione è erogata entro dieci giorni dall'esito positivo della verifica preliminare e non è subordinata all'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In caso di concessione del contributo, le somme anticipate sono imputate alla quota relativa alle spese tecniche e portate in detrazione dalle successive erogazioni. Qualora la domanda sia rigettata per errori, omissioni, false attestazioni o altri inadempimenti imputabili al professionista incaricato, le somme erogate a titolo di anticipazione delle spese tecniche sono recuperate nei confronti del medesimo professionista. Nessun obbligo di restituzione grava sul professionista qualora il rigetto della domanda derivi da cause a lui non imputabili. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori. L'anticipazione è erogata entro dieci giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Le successive erogazioni avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, tenendo conto delle anticipazioni già corrisposte.»;

   d) al comma 702, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029».

   Le disposizioni relative alla misura del contributo e alle anticipazioni delle spese tecniche e del contributo per l'esecuzione dei lavori si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni provvedono alla rideterminazione del contributo spettante nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, senza necessità di presentazione di una nuova domanda.

   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua alle disposizioni del presente comma il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026, definendo altresì le modalità di erogazione, conguaglio e recupero delle anticipazioni.
14.8. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente nei territori interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario, d'intesa con la regione Campania, con i comuni interessati e con la Città metropolitana di Napoli, predispone un Piano pluriennale per la riduzione della vulnerabilità sismica e bradisismica del patrimonio edilizio esistente, di durata decennale, articolato per fasi e aggiornato con cadenza triennale.
  3-ter. Il Piano di cui al comma 3-bis individua gli edifici e gli aggregati edilizi prioritari sulla base di criteri che tengono conto, in particolare:

   a) della vulnerabilità sismica delle strutture;

   b) della popolazione residente e della presenza di soggetti fragili;

   c) dell'epoca di costruzione e della tipologia strutturale degli edifici;

   d) delle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

   e) della prossimità alle aree maggiormente interessate dagli effetti del fenomeno bradisismico;

   f) della funzione strategica o di servizio pubblico dell'edificio;

   g) dell'eventuale presenza di precedenti danneggiamenti o provvedimenti di sgombero.

  3-quater. Gli interventi individuati dal Piano possono riguardare anche edifici che non abbiano subito danni in occasione di uno specifico evento sismico, qualora le verifiche di vulnerabilità evidenzino la necessità di interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
  3-quinquies. Agli interventi di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater è destinata una quota delle risorse disponibili stanziate per la prevenzione del rischio sismico e per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza pregiudizio per gli interventi già programmati o ammessi a finanziamento.
  3-sexies. Negli edifici con più unità immobiliari, le difformità urbanistico-edilizie riguardanti singole unità immobiliari non precludono l'ammissibilità al contributo degli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture dell'edificio, purché le medesime difformità non incidano sulla sicurezza delle strutture oggetto dell'intervento. Resta ferma l'esclusione dal contributo delle spese relative alla regolarizzazione delle difformità.
  3-septies. La domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

   a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

   b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato, la relativa istanza. L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo.

  3-octies. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 3-bis, sono finanziabili gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico individuati dai comuni interessati sulla base delle verifiche di vulnerabilità disponibili, delle risultanze del monitoraggio del fenomeno bradisismico e delle priorità definite dagli strumenti di protezione civile.
  3-novies. Al fine di assicurare continuità e unitarietà agli interventi di riparazione e di progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico permanente per la sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato dei Campi Flegrei, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. Al Fondo possono essere destinate, previo accertamento della relativa disponibilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, le risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, al decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025.
  3-decies. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 3-novies, le eventuali risorse residue e non impegnate destinate agli interventi di natura contingente e urgente possono essere destinate, senza pregiudizio per gli interventi già programmati o ammessi a finanziamento, agli interventi di carattere strategico finalizzati alla progressiva riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato. Le modalità di ricognizione, trasferimento e utilizzo delle predette risorse sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Regione Campania.
  3-undecies. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 3-novies destinate agli interventi di carattere strategico, i comuni interessati possono procedere a periodiche riaperture dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.
14.9. De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle domande di contributo relative agli interventi di riparazione, ripristino e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, i termini previsti per la conclusione delle relative attività istruttorie possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora la complessità dell'intervento, la necessità di acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, la presenza di procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono ovvero l'esigenza di coordinare gli interventi relativi a edifici condominiali o aggregati edilizi non consentano la conclusione dell'istruttoria nel termine ordinariamente previsto. La proroga è disposta con provvedimento motivato, comunicato all'interessato prima della scadenza del termine originario. Resta ferma la possibilità di concludere il procedimento anteriormente alla scadenza del termine prorogato.
14.10. Graziano, De Luca, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Campania e su richiesta dei comuni interessati, dispone una nuova fase di acquisizione delle istanze dei cittadini per i sopralluoghi di dettaglio e per la conseguente redazione delle schede CARTIS-edificio, nell'ambito dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di aggiornare il quadro conoscitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.11. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione coordinata degli enti coinvolti nei processi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, all'articolo 13 del presente decreto e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, istituiscono appositi Uffici speciali, individuando le professionalità necessarie allo svolgimento delle relative attività.
  2. Gli Uffici speciali di cui al comma 1 curano gli aspetti amministrativi e tecnici relativi alle domande di contributo per gli interventi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei e assicurano il supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati nei confronti della Regione Campania.
  3. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata e tempestiva e l'applicazione uniforme delle disposizioni relative agli interventi di cui al comma 1, nonché di assicurare il coordinamento delle valutazioni relative agli effetti degli interventi di riparazione, riqualificazione sismica, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio sulle vie di esodo e sulla gestione sovracomunale dell'emergenza, è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da:

   a) rappresentanti della Regione Campania competenti in materia di protezione civile e del Genio civile;

   b) rappresentanti della struttura temporanea di supporto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

   c) rappresentanti del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   d) rappresentanti degli Uffici speciali dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

   e) rappresentanti delle università pubbliche e degli altri enti competenti nelle materie oggetto degli interventi, ove necessario.

  4. Il Tavolo tecnico permanente è presieduto dal Direttore generale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania e si riunisce periodicamente al fine di fornire supporto agli enti locali, assicurare il coordinamento tra gli enti coinvolti e monitorare l'avanzamento delle procedure. Il Tavolo formula, anche su richiesta degli enti locali, indirizzi e indicazioni interpretative finalizzati a favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni nei territori interessati e può formulare proposte di modifica normativa. Il Tavolo trasmette periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di avanzamento delle procedure e sulle eventuali criticità riscontrate.
  5. All'istituzione e al funzionamento degli Uffici speciali e del Tavolo tecnico permanente di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
14.08. Scotto, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio)

  1. Al fine di assicurare una programmazione degli interventi fondata sulla conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente nell'area dei Campi Flegrei, i comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei, d'intesa con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla realizzazione dell'Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio, di seguito denominata «Anagrafe».
  2. L'Anagrafe raccoglie e integra, per ciascun edificio o aggregato edilizio, ove disponibili, i dati e gli elementi conoscitivi relativi:

   a) all'epoca di costruzione;

   b) alla tipologia costruttiva e strutturale;

   c) al numero di piani e di unità immobiliari;

   d) alla destinazione d'uso;

   e) alla popolazione residente;

   f) alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

   g) agli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica;

   h) agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico già realizzati;

   i) agli eventuali danni conseguenti a precedenti eventi sismici o connessi al fenomeno bradisismico;

   l) agli eventuali provvedimenti di sgombero o interdizione;

   m) agli eventuali elementi conoscitivi relativi alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile.

  3. Alla realizzazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe concorrono i dati acquisiti mediante un programma di monitoraggio strumentale degli edifici ricadenti nella zona di intervento ristretta individuata ai fini della pianificazione speditiva di emergenza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il programma può prevedere l'installazione di accelerometri e di altri dispositivi di monitoraggio strutturale idonei all'acquisizione continuativa di dati relativi alla risposta dinamica degli edifici.
  4. I dati raccolti nell'Anagrafe sono utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione del rischio, programmazione e individuazione delle priorità degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e pianificazione di protezione civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  5. L'Anagrafe costituisce la base conoscitiva per la definizione delle priorità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 14.
  6. I comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida provvedono, entro il 31 dicembre 2026, all'istituzione del «Fascicolo digitale del fabbricato» per gli immobili residenziali ricadenti nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il Fascicolo digitale del fabbricato integra, ove disponibili, le risultanze delle schede CARTIS, i dati catastali, i dati relativi alla vulnerabilità sismica e i modelli geometrici e strutturali dell'immobile, nonché gli ulteriori dati acquisiti ai sensi del presente articolo.
  7. Le spese sostenute per la predisposizione del Fascicolo digitale del fabbricato da parte di tecnici abilitati incaricati dai proprietari o, per gli edifici con più unità immobiliari, dal condominio o dai proprietari delle unità immobiliari, sono ammesse a contributo nel limite massimo di 1.500 euro per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1.
  8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5 milioni di euro per l'anno 2028.
  9. Le risorse di cui al comma 8 possono essere destinate anche alla digitalizzazione degli archivi edilizi comunali e al potenziamento temporaneo degli uffici tecnici dei comuni interessati, anche mediante l'acquisizione, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, delle professionalità tecniche necessarie alla realizzazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.015. Sarracino, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anagrafe della vulnerabilità edilizia)

  1. Al fine di assicurare una programmazione fondata sulla conoscenza del patrimonio edilizio esistente, i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli, d'intesa con la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedono alla realizzazione dell'Anagrafe della vulnerabilità e della sicurezza del patrimonio edilizio.
  2. L'Anagrafe raccoglie e integra, per ciascun edificio o aggregato edilizio, ove disponibili:

   a) epoca di costruzione;

   b) tipologia costruttiva e strutturale;

   c) numero di piani e unità immobiliari;

   d) destinazione d'uso;

   e) popolazione residente;

   f) caratteristiche geologiche e geotecniche del sito;

   g) esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica;

   h) interventi di miglioramento o adeguamento sismico già realizzati;

   i) eventuali danni conseguenti a precedenti eventi sismici o bradisismici;

   l) eventuali provvedimenti di sgombero;

   m) eventuali elementi conoscitivi relativi alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile.

  3. Alla costruzione dell'Anagrafe di cui al comma 1 concorre un programma di monitoraggio continuo degli edifici ricadenti nella zona di intervento ristretta, come individuata dal decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, attraverso il posizionamento di accelerometri e fessurimetri sui nodi strutturali principali degli edifici privati strategici o ad alta densità abitativa, per il controllo in tempo reale delle condizioni statiche degli edifici. I dati rilevati in continuo affluiscono alla piattaforma digitale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il monitoraggio del danno strutturale.
  4. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione, programmazione degli interventi, riduzione della vulnerabilità e pianificazione della protezione civile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  5. L'Anagrafe costituisce base conoscitiva per la definizione delle priorità di finanziamento degli interventi di prevenzione e riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato.
  6. È fatto obbligo ai comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli di istituire, entro il 31 dicembre 2027, il «Fascicolo Digitale del Fabbricato» per tutti gli immobili residenziali ricadenti nella zona d'intervento. Il Fascicolo integra le risultanze delle schede CARTIS, i dati catastali e i modelli geometrici strutturali dell'immobile.
  7. Gli oneri per la redazione del Fascicolo Digitale, eseguiti da tecnici abilitati su incarico dei condomini, sono interamente coperti dallo Stato nel limite massimo di euro 1.500 per singola unità immobiliare, a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo.
  8. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il programma di monitoraggio di cui al comma 3, sono autorizzate risorse pari a euro 15.000.000 per l'anno 2026, euro 5.000.000 per l'anno 2027 ed euro 5.000.000 per l'anno 2028.
  9. Le risorse di cui al comma 8 possono essere utilizzate anche per il potenziamento temporaneo degli uffici tecnici comunali, per la digitalizzazione degli archivi edilizi e per l'acquisizione di professionalità tecniche necessarie alla realizzazione dell'Anagrafe.
14.018. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la delocalizzazione volontaria dalla zona di intervento dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di favorire, su base volontaria, il trasferimento dei nuclei familiari che intendano lasciare stabilmente la zona di intervento dei Campi Flegrei e ridurre l'esposizione della popolazione al rischio bradisismico e vulcanico, è istituito il Fondo per la delocalizzazione volontaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.
  2. Possono accedere al Fondo i nuclei familiari che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la residenza e la dimora abituale in un immobile ubicato nella zona di intervento dei Campi Flegrei e che trasferiscano stabilmente la propria residenza e dimora abituale al di fuori della Zona Rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.
  3. Ai proprietari dell'abitazione principale è riconosciuto un contributo per la delocalizzazione pari al valore dell'immobile, subordinato alla cessione volontaria dello stesso al comune territorialmente competente. Il contributo non è subordinato all'acquisto di una nuova abitazione.
  4. Il valore dell'immobile è determinato mediante perizia estimativa, tenendo conto delle caratteristiche, della consistenza e dello stato di conservazione dello stesso e assumendo a riferimento valori di mercato antecedenti all'aggravarsi della crisi bradisismica, opportunamente attualizzati. Non si tiene conto delle diminuzioni di valore direttamente riconducibili alla crisi bradisismica e agli eventi sismici ad essa connessi.
  5. Ai nuclei familiari che occupino legittimamente l'abitazione senza esserne proprietari è riconosciuto un contributo una tantum a fondo perduto fino a 20.000 euro, destinato a sostenere le spese connesse al trasferimento e alla nuova sistemazione abitativa al di fuori della Zona Rossa.
  6. I contributi possono essere erogati, in tutto o in parte, anche in via anticipata, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
  7. Gli immobili ceduti sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo permanente di non destinazione ad uso residenziale e sono destinati prioritariamente alla demolizione, ove tecnicamente e giuridicamente possibile. Le aree liberate sono destinate prioritariamente a verde, rinaturalizzazione, spazi pubblici o altri usi compatibili con le condizioni di rischio. Per le unità immobiliari comprese in edifici con più proprietari è consentita l'acquisizione progressiva da parte del comune; la demolizione è effettuata quando ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche per intervenire sull'intero edificio.
  8. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche dai comuni per le spese di acquisizione, messa in sicurezza e demolizione degli immobili e per la riqualificazione delle aree liberate. Il contributo di cui al comma 3 non è cumulabile, per il medesimo immobile, con contributi pubblici destinati alla riparazione dei danni o alla riduzione della vulnerabilità sismica.
  9. I beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono tenuti a mantenere la residenza e la dimora abituale al di fuori della Zona Rossa per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo. Il trasferimento della residenza o della dimora abituale all'interno della Zona Rossa prima della scadenza del predetto termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione integrale delle somme percepite.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, di valutazione e cessione degli immobili, di erogazione dei contributi e delle anticipazioni, di verifica degli obblighi di cui al comma 9, nonché i criteri di priorità.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.016. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo integrativo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati inagibili nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di assicurare adeguate risorse per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati dichiarati inagibili in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei a decorrere dal 20 maggio 2024 e fino al 1° agosto 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo integrativo con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle stanziate ai sensi dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dell'articolo 13 del presente decreto e sono destinate al finanziamento dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica disciplinati dalle medesime disposizioni.
  3. Entro il 31 marzo 2027, i comuni interessati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile una ricognizione del fabbisogno finanziario, distinto per evento sismico e per misura di contribuzione, risultante dalle domande ammissibili, tenuto conto delle risorse già assegnate o trasferite e delle domande già finanziate. La ricognizione indica, in particolare, l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle domande ammissibili rimaste prive di copertura per insufficienza delle risorse disponibili. I comuni aggiornano la ricognizione con cadenza semestrale fino alla conclusione degli interventi.
  4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla ricezione della ricognizione di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti, le risorse del Fondo sono ripartite sulla base del fabbisogno effettivamente rilevato, tenuto conto delle risorse già disponibili per ciascuna misura. Le risorse assegnate sono trasferite e utilizzate secondo le modalità previste dalle disposizioni richiamate al comma 2 e dalla relativa disciplina attuativa.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al finanziamento delle domande già dichiarate ammissibili e non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili e allo scorrimento delle relative graduatorie, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla disciplina vigente. Restano fermi gli effetti delle graduatorie già approvate.
  6. Entro il 30 giugno 2027 e, successivamente, con cadenza semestrale, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare trasmette alle Camere una relazione recante, distintamente per ciascun evento sismico e per ciascun comune interessato, il numero delle domande presentate, ammesse e finanziate, l'ammontare dei contributi concessi, le risorse utilizzate e il fabbisogno finanziario eventualmente ancora non coperto, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di rifinanziamento.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.017. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'ammissibilità ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali interessati da difformità urbanistico-edilizie)

  1. Al fine di favorire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio residenziale privato nell'area dei Campi Flegrei, la presenza di difformità urbanistico-edilizie non preclude l'ammissibilità delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino, il miglioramento o l'adeguamento sismico degli edifici residenziali e degli immobili destinati all'esercizio di attività economiche o professionali, allo svolgimento di attività di istruzione non statale, nonché delle attività istituzionali di enti del Terzo settore, di altri enti privati senza scopo di lucro e di enti religiosi civilmente dichiarati inagibili, dichiarati inagibili o interessati da provvedimenti di sgombero o interdizione esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dal presente articolo.
  2. La domanda di contributo relativa alla singola unità immobiliare è procedibile esclusivamente qualora le difformità:

   a) siano riconducibili alle tolleranze costruttive o esecutive previste dalla normativa vigente;

   b) siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente e l'interessato presenti, contestualmente alla domanda di contributo o entro il termine assegnato ai sensi del comma 4, la relativa istanza. L'ammissione definitiva al contributo è subordinata alla conclusione favorevole del procedimento di regolarizzazione. La riconduzione dell'immobile alle condizioni di legittimità urbanistico-edilizia costituisce condizione per l'erogazione delle somme relative al primo stato di avanzamento dei lavori e deve comunque intervenire anteriormente a qualsiasi erogazione del contributo

  3. Negli edifici con più unità immobiliari, le difformità urbanistico-edilizie riguardanti singole unità immobiliari non precludono l'ammissibilità al contributo degli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture dell'edificio, purché le medesime difformità non incidano sulla sicurezza delle strutture oggetto dell'intervento. Resta ferma l'esclusione dal contributo delle spese relative alla regolarizzazione delle difformità.
  4. Qualora la domanda di contributo non contenga gli elementi necessari a verificare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il competente ufficio comunale richiede all'interessato la necessaria integrazione documentale, assegnando un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata presentazione dell'integrazione entro il predetto termine, la domanda è dichiarata improcedibile.
  5. Le domande di contributo relative a singole unità immobiliari interessate da opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo che non siano riconducibili alle tolleranze previste dalla normativa vigente o non siano suscettibili di regolarizzazione ai sensi della medesima normativa non sono ammissibili al contributo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 per gli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture degli edifici con più unità immobiliari.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.
  7. La pendenza di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non consente l'ammissione al contributo fino alla definizione favorevole del relativo procedimento e al rilascio del titolo in sanatoria. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 per gli interventi relativi alle parti comuni e alle strutture degli edifici con più unità immobiliari.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo presentate ai sensi del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.
14.019. Sarracino, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Procedimento unico e Conferenza speciale di servizi)

  1. Per gli interventi di riparazione, ripristino, miglioramento o adeguamento sismico ammessi a contributo ai sensi degli articoli 13 e 14, i procedimenti relativi al titolo edilizio, alle eventuali istanze di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono pendenti e alla concessione del contributo sono coordinati nell'ambito di un procedimento unico, ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo che il coordinamento dei procedimenti previsto dal presente articolo non comporta deroga ai presupposti, alle condizioni e ai limiti previsti dalla legislazione vigente per la regolarizzazione urbanistico-edilizia o per la definizione delle domande di condono, né ai requisiti previsti per l'ammissione e la concessione dei contributi.
  2. Il comune competente verifica la completezza e la regolarità della documentazione relativa al titolo edilizio, alle eventuali istanze di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono e alla domanda di contributo e cura il coordinamento delle relative attività istruttorie. L'istruttoria tecnica relativa alla concessione del contributo è svolta contestualmente alle altre attività istruttorie, ove compatibile, anche mediante l'utilizzo dei dati, dei documenti e degli accertamenti già acquisiti, al fine di evitare duplicazioni documentali e istruttorie.
  3. Ai fini della definizione del procedimento unico di cui al comma 1 è istituita la Conferenza speciale di servizi, convocata e presieduta dal comune competente. La Conferenza esamina congiuntamente il progetto dell'intervento, gli eventuali procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono e la domanda di contributo e acquisisce, ove necessari, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti.
  4. La Conferenza speciale di servizi può articolarsi in una fase preliminare e in una fase decisoria. Nella fase preliminare sono individuate, sulla base della documentazione disponibile, le condizioni e le integrazioni progettuali, urbanistico-edilizie e documentali necessarie ai fini della definizione del procedimento. Nella fase decisoria sono acquisite le determinazioni delle amministrazioni competenti e sono assunte le determinazioni conclusive relative al progetto, ferma restando la distinta adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte dell'amministrazione competente. La definizione favorevole del procedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizia o di condono, ove necessaria ai fini dell'ammissione al contributo, costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
  5. La Conferenza speciale di servizi conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla data della convocazione, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale per l'acquisizione degli atti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla Conferenza speciale di servizi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza produce gli effetti di cui all'articolo 14-quater della medesima legge n. 241 del 1990.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di contributo pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali domande il richiedente può integrare la documentazione già presentata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, senza necessità di presentare una nuova domanda, fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già definitivamente approvate.
  7. Per le domande di cui al comma 6, l'interessato può chiedere il riesame della domanda già presentata, integrando, ove necessario, la documentazione, le attestazioni e le asseverazioni richieste dalla normativa vigente. L'istanza di riesame può essere presentata anche dal professionista incaricato, munito di apposita delega.
  8. Con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa con la regione Campania e sentiti i comuni interessati, sono adottati definizioni tecniche comuni, modelli uniformi e schede riepilogative per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo, al fine di assicurare l'uniformità applicativa, ridurre gli oneri documentali e favorire la certezza e la tempestività dei procedimenti.
  9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.020. Graziano, De Luca, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Criteri di priorità nell'istruttoria delle domande di contributo e disposizioni per l'attuazione degli interventi)

  1. Le domande di contributo di cui agli articoli 13 e 14 sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurando priorità:

   a) agli interventi relativi a immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili o interessati da provvedimenti di sgombero, i cui aventi diritto beneficiano del contributo di autonoma sistemazione;

   b) agli interventi relativi a immobili destinati all'esercizio di attività produttive la cui prosecuzione risulti impedita o gravemente compromessa in conseguenza degli eventi sismici;

   c) agli interventi necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali.

  2. Il direttore dei lavori e gli altri professionisti incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze e degli obblighi derivanti dall'incarico professionale, assicurano il tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza e comunicano senza ritardo al soggetto beneficiario e al comune competente gli eventuali impedimenti non imputabili al soggetto beneficiario che incidono sui tempi di realizzazione dell'intervento. Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
  3. Per gli aggregati edilizi e per gli edifici costituiti da unità strutturali interconnesse, qualora la realizzazione degli interventi richieda una progettazione unitaria ai fini della sicurezza strutturale, la domanda di contributo è presentata sulla base di un progetto unitario, redatto nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. La domanda è corredata di una scheda riepilogativa degli interventi previsti e assicura il coordinamento degli interventi relativi alle diverse unità strutturali.
14.021. Graziano, De Luca, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Analisi della vulnerabilità sismica e contributi per il miglioramento sismico degli edifici privati)

  1. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviata una campagna di analisi speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici privati a prevalente destinazione residenziale ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.
  2. Le attività di analisi e classificazione della vulnerabilità degli edifici sono concluse entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. Per lo svolgimento della campagna è autorizzata, in favore del Dipartimento della protezione civile, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
  3. All'esito della campagna, per gli edifici che presentano i livelli di vulnerabilità individuati dal decreto di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, entro i limiti massimi di costo stabiliti dal medesimo decreto. Le domande di contributo sono presentate nell'ambito di finestre successive della durata di centoventi giorni ciascuna, secondo le modalità stabilite dal decreto.
  4. Gli interventi devono assicurare, all'esito dei lavori, un valore del rapporto ζE, di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, riferito allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita, almeno pari al 60 per cento e comunque un incremento del medesimo rapporto pari ad almeno il 10 per cento, salvo il raggiungimento del 100 per cento.
  5. Alla presentazione della domanda di contributo, previa verifica preliminare della sussistenza dei requisiti e della completezza della documentazione, è riconosciuta un'anticipazione pari al 50 per cento delle spese tecniche relative alla fase progettuale, erogata direttamente ai professionisti incaricati. Qualora la domanda sia rigettata per errori, omissioni, false attestazioni o altri inadempimenti imputabili al professionista, le somme anticipate sono recuperate nei confronti del medesimo. A seguito della concessione del contributo è riconosciuta, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo destinato all'esecuzione dei lavori, previa presentazione del contratto di appalto e della comunicazione di inizio dei lavori.
  6. Il decreto di cui al comma 1 definisce la metodologia e le modalità di svolgimento della campagna, i livelli di vulnerabilità ammessi al contributo, i requisiti di accesso, gli interventi e le spese ammissibili, i limiti massimi di costo, le modalità di presentazione e istruttoria delle domande, nonché di erogazione, conguaglio e recupero delle anticipazioni.
  7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.022. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Programma straordinario per la riqualificazione e il miglioramento sismico del quartiere di Monterusciello)

  1. In considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive e urbanistiche del patrimonio edilizio pubblico del quartiere di Monterusciello del comune di Pozzuoli, realizzato a seguito della crisi bradisismica degli anni 1983 e 1984, è istituito un programma straordinario finalizzato al miglioramento sismico, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e al recupero del predetto patrimonio.
  2. Il programma di cui al comma 1 comprende, in particolare:

   a) le attività di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici e gli interventi di miglioramento sismico finalizzati al conseguimento, per ciascun edificio, di un valore dell'indice di sicurezza sismica ζE non inferiore a 0,60, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;

   b) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione delle strutture, delle facciate, delle coperture e delle parti comuni degli edifici;

   c) gli interventi di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti;

   d) gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

   e) gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, delle aree comuni e delle infrastrutture strettamente connesse agli insediamenti residenziali;

   f) ove necessario, l'individuazione di soluzioni abitative temporanee per i nuclei familiari interessati dall'esecuzione degli interventi.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comune di Pozzuoli, d'intesa con la regione Campania, effettua una ricognizione dello stato strutturale e manutentivo del patrimonio di cui al comma 1, comprensiva della verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, e individua gli interventi necessari al conseguimento di un valore dell'indice di sicurezza sismica ζE non inferiore a 0,60, secondo criteri di priorità connessi ai livelli di vulnerabilità sismica, alle condizioni di degrado e alle esigenze di sicurezza degli edifici. La ricognizione tiene conto degli interventi già realizzati, finanziati, programmati o in corso di realizzazione, nonché delle relative risorse già assegnate, al fine di evitare duplicazioni di finanziamento.
  4. Sulla base della ricognizione di cui al comma 3, entro i successivi sessanta giorni il comune di Pozzuoli predispone il programma degli interventi, indicando, per ciascun intervento, il livello di priorità, gli interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione da realizzare, il cronoprogramma, il costo stimato, le risorse eventualmente già disponibili e il relativo fabbisogno finanziario residuo. Il programma individua altresì le eventuali esigenze di sistemazione temporanea dei nuclei familiari interessati dai lavori.
  5. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per un importo complessivo di 180 milioni di euro. Le risorse sono destinate prioritariamente agli interventi di miglioramento sismico di cui al comma 2, lettera a), e agli ulteriori interventi individuati dal programma di cui al comma 4, al netto delle somme già finanziate a valere su altre risorse pubbliche destinate alle medesime finalità.
  6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate al comune di Pozzuoli, quale soggetto attuatore degli interventi, sulla base del programma di cui al comma 4 e del relativo cronoprogramma.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.023. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi di miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di garantire la programmazione e l'attuazione degli interventi prioritari finalizzati al miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, le attività di analisi della vulnerabilità dell'edilizia pubblica e di monitoraggio sismico delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono estese agli edifici di edilizia residenziale pubblica situati nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei.
  2. Per lo svolgimento delle attività di analisi della vulnerabilità e di monitoraggio sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica di cui al comma 1, la regione Campania, con il concorso della città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (ACER), trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di miglioramento sismico degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica, finalizzati al conseguimento, per ciascun edificio interessato, di un valore dell'indice di sicurezza sismica ζE non inferiore a 0,60, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, la proposta di cui al primo periodo contiene una ricognizione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica, delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica e dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per la medesima finalità, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di miglioramento sismico e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni abitative temporanee da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  4. Per la realizzazione del primo programma di interventi funzionali al miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3, finalizzati al conseguimento di un valore dell'indice di sicurezza sismica ζE non inferiore a 0,60, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
  5. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.024. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Campagna straordinaria di analisi della vulnerabilità sismica degli edifici ubicati nella zona di intervento)

  1. Al fine di assicurare una conoscenza completa delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, il Dipartimento della protezione civile promuove una campagna straordinaria di analisi della vulnerabilità estesa a tutti gli edifici ubicati nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.
  2. La campagna è svolta mediante sopralluoghi sistematici e compilazione della scheda CARTIS-edificio, senza necessità di preventiva istanza dei proprietari o degli aventi titolo. I proprietari, gli occupanti e gli amministratori di condominio sono tenuti a consentire l'accesso dei tecnici incaricati alle parti comuni e, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle verifiche, alle singole unità immobiliari, previa comunicazione del giorno e della fascia oraria del sopralluogo. Le attività svolte ai sensi del presente comma sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della vulnerabilità sismica e non alla verifica della conformità urbanistico-edilizia degli immobili.
  3. Per gli edifici già sottoposti a sopralluogo mediante scheda CARTIS-edificio sono acquisiti gli esiti delle verifiche effettuate, ferma restando la possibilità di procedere a un nuovo sopralluogo qualora necessario in ragione degli eventi sismici successivamente verificatisi o dell'aggiornamento delle condizioni dell'edificio.
  4. Per ciascun edificio, sulla base degli esiti del sopralluogo, è effettuata una prima valutazione degli interventi necessari alla riduzione della vulnerabilità sismica e una stima economica parametrica dei relativi costi. La valutazione ha carattere preliminare e non sostituisce le verifiche di sicurezza, la progettazione degli interventi e la determinazione analitica dei relativi costi previste dalla normativa vigente.
  5. Sulla base degli esiti della campagna sono individuati gli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità, da sottoporre prioritariamente ad approfondimenti tecnici finalizzati alla valutazione della sicurezza sismica secondo le norme tecniche per le costruzioni vigenti. Gli esiti della campagna e le stime di cui al comma 4 sono utilizzati anche per la programmazione degli interventi, la definizione delle relative priorità e la quantificazione delle risorse necessarie alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della zona di intervento.
  6. Le attività sono avviate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono completate entro dodici mesi. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data, sono definite le modalità di attuazione della campagna, i criteri per la stima parametrica di cui al comma 4 e quelli per l'individuazione degli edifici da sottoporre agli approfondimenti di cui al comma 5.
  7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.025. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni tecniche e finanziarie per l'ammissibilità ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali con difformità edilizie)

  1. Le istanze per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili sono ammesse anche in pendenza della presentazione o della definizione delle istanze di sanatoria previste dal presente articolo, al fine di non precludere l'accesso al contributo nelle more del perfezionamento dei relativi titoli.
  2. Nei casi di cui al comma 1 la procedibilità di dette istanze è data:

   a) dalla sanabilità delle difformità ex post mediante CILA tardiva, accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   b) dalla riconducibilità della difformità ai casi di cui alla lettera a) in fase di progettazione e di esecuzione lavori;

   c) dal ripristino delle condizioni di legittimità dell'immobile mediante eliminazione delle difformità in fase di progettazione e di esecuzione lavori.

  3. Le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non costituiscono in alcun caso causa di esclusione. Sono in ogni caso esclusi dai contributi gli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto e le opere realizzate in contrasto con vincoli inderogabili, per i quali resta fermo l'obbligo di ripristino a carico dell'interessato.
  4. Qualora il progetto allegato all'istanza di ammissione al contributo non individui la modalità di regolarizzazione fra quelle di cui al comma 2, l'Ufficio Speciale del comune di riferimento, per poter ricondurre il progetto presentato ad uno dei casi di cui al comma 2 tramite la sola presentazione di istanza di sanatoria, assegna all'interessato il termine perentorio di trenta giorni pena improcedibilità dell'istanza.
  5. Per le sole istanze al momento dell'entrata in vigore del presente decreto già pervenute e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate, nei casi di immobili con presenza di difformità suscettibili di sanatoria, l'Ufficio Speciale del comune di riferimento, in applicazione dei commi 2 e 3, assegna all'interessato il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione di istanza di sanatoria, pena improcedibilità dell'istanza.
  6. In caso di immobili interessati da istanze di condono edilizio assentibili ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'interessato è ammesso con riserva sino al conseguimento del titolo in sanatoria, al cui rilascio effettivo si procede all'istruttoria della domanda di ammissione definitiva al contributo. L'istanza per l'ammissione con riserva deve essere corredata di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi oggetto di condono non abbiano concorso in alcun modo a determinare o aggravare il danno sismico rilevato.
  7. Qualora l'Ufficio Speciale del comune di riferimento accerti che l'immobile oggetto dell'intervento sia interessato da difformità non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, esperito senza esito l'adempimento di cui al comma 3, dichiara d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, improcedibile l'istanza.
  8. Al fine di consentire il rientro della popolazione sgomberata a seguito degli eventi del 2024, del 2025 e del 2026 nelle loro abitazioni in condizioni di sicurezza e nella tutela anche dell'incolumità pubblica, e garantire la più rapida conclusione dei procedimenti relativi alla riparazione e alla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato che necessitano di parere paesaggistico ai sensi degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si istituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un protocollo d'intesa con la competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, finalizzato a individuare criteri di priorità per la valutazione delle istanze e della riduzione dei tempi di rilascio dei pareri.
  9. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicate anche alle domande di contributo di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.
  10. Ai contributi di cui al presente articolo non si applicano l'articolo 9-novies, comma 4, lettera d), e comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e gli articoli 3, comma 2, e 7, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024. I requisiti ivi previsti si intendono soddisfatti anche in pendenza dell'istanza di cui al comma 2.
  11. Ai fini della procedibilità dell'istanza di contributo nei casi di cui al comma 2, le difformità suscettibili di sanatoria devono essere individuate e attestate mediante apposita relazione asseverata resa da un professionista tecnico abilitato, allegata alla domanda di contributo. La relazione attesta espressamente:

   a) la riconducibilità delle difformità al regime degli articoli 6-bis e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione delle ipotesi di cui agli articoli 31 e 32;

   b) che le difformità non incidono sulle strutture portanti dell'edificio e sui requisiti di sicurezza strutturale dello stesso;

   c) che le difformità non hanno concorso in alcun modo a determinare o aggravare il danno sismico rilevato.

  12. Il contributo è determinato con riferimento alle sole superfici legittime al momento della presentazione della domanda di contributo. Le spese relative alla sanatoria o all'eliminazione delle difformità restano a carico dell'interessato e non sono ammesse a contributo. La concessione del contributo non produce effetti sui procedimenti sanzionatori in materia edilizia, che proseguono il proprio corso con oneri e sanzioni a carico dell'interessato, e non costituisce titolo in sanatoria. Il diniego dell'istanza di sanatoria di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.
  13. L'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applica ai casi disciplinati dal presente articolo limitatamente agli interventi che integrano le ipotesi di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto. Per le difformità diverse, la condizione ivi prevista si intende soddisfatta mediante la presentazione, unitamente alla domanda di contributo, della denuncia dei lavori in sanatoria ai sensi delle disposizioni di attuazione degli articoli 93 e 94 del medesimo decreto, ovvero mediante l'asseverazione, resa da professionista abilitato, che le difformità non incidono sui requisiti di sicurezza strutturale dell'edificio, come previsto dal comma 11.
14.026. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Programma straordinario di prevenzione e riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di ridurre preventivamente gli effetti sulla popolazione e sul patrimonio edilizio derivanti dall'evoluzione del fenomeno bradisismico, è istituito un programma pluriennale straordinario per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati ricadenti nell'area interessata.
  2. Nell'ambito del programma possono essere riconosciuti contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi di riduzione della vulnerabilità anche in favore di edifici che non siano stati dichiarati inagibili, qualora dalle verifiche tecniche effettuate emerga un livello di vulnerabilità tale da rendere opportuno un intervento preventivo.
  3. L'accesso al programma avviene secondo criteri di priorità fondati sul livello di vulnerabilità, sull'esposizione, sulla destinazione prevalentemente residenziale, sul numero delle persone interessate e sull'efficacia dell'intervento in termini di riduzione del rischio.
  4. È assicurata priorità agli edifici già oggetto delle verifiche di vulnerabilità previste dalla normativa speciale per l'area dei Campi Flegrei, valorizzando il patrimonio conoscitivo già acquisito dalle amministrazioni.
  5. Per gli edifici costituiti in condominio, la domanda relativa alle parti comuni è presentata dall'amministratore sulla base di un progetto unitario dell'edificio.
  6. Con uno o più provvedimenti attuativi sono definiti i criteri tecnici, i massimali di costo, le modalità di erogazione, le priorità e la programmazione pluriennale delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.049. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principio di ricostruzione senza incremento del carico insediativo)

  1. Gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici ammessi a contributo ai sensi delle disposizioni vigenti per l'area dei Campi Flegrei sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche dimensionali dell'edificio preesistente e senza incrementi della superficie o della volumetria legittimamente esistenti, fatti salvi gli incrementi strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, di efficientamento energetico, di adeguamento alle norme igienico-sanitarie o alle altre norme tecniche vigenti, purché non comportino un incremento della capacità insediativa dell'edificio.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate ad assicurare la riparazione, la ricostruzione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente senza determinare nuovo carico insediativo, favorendo contestualmente la riduzione della vulnerabilità sismica e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela dei beni culturali vigente.
14.050. Scotto, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incremento delle risorse per la riparazione degli edifici inagibili)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

   b) al comma 6, le parole: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
14.051. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi necessari al ripristino dell'agibilità degli edifici)

  1. Qualora il ripristino dell'agibilità di un edificio destinatario delle misure di cui agli articoli 13 e 14 del presente decreto sia impedito dalla permanenza di condizioni di pericolo derivanti da costoni, versanti, terreni, muri di contenimento, cavità, opere del sottosuolo, gallerie, manufatti o infrastrutture, pubblici o privati, le amministrazioni e i soggetti competenti assicurano il coordinamento degli interventi necessari alla rimozione della condizione di pericolo.
  2. Qualora l'intervento sull'elemento esterno all'edificio sia tecnicamente indispensabile al ripristino dell'agibilità e rientri nella competenza di un'amministrazione pubblica ovvero risulti necessario alla tutela della pubblica incolumità, esso è inserito, con carattere prioritario, nei programmi straordinari di intervento previsti per l'area dei Campi Flegrei, secondo la relativa competenza e nei limiti delle risorse disponibili.
14.052. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 15.
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: al primo periodo, le parole aggiungere le seguenti: «dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli» e le parole.
15.3. Toni Ricciardi, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Contributi in favore delle attività economiche)

  1. Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con sede operativa nel territorio dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, che abbiano subito danni diretti in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, è riconosciuto un contributo nel limite di euro 30.000, per la sola parte del danno non coperta da indennizzi assicurativi.
  2. La regione Campania, avvalendosi dei comuni, provvede alla ricognizione dei fabbisogni e definisce con deliberazione della Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto della qualificazione operata dall'articolo 12-bis del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 15-ter.
(Sospensione delle rate dei mutui)

  1. Su domanda del mutuatario, presentata all'istituto mutuante a seguito dell'informazione da quest'ultimo fornita a norma del comma 3, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti relativi a immobili, adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività economiche, oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione adottato in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  2. La sospensione ha ad oggetto, a scelta del richiedente, l'intera rata ovvero la sola quota capitale, e opera fino alla revoca del provvedimento di sgombero o di interdizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti mutuanti informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Fintantoché l'istituto mutuante non abbia fornito le informazioni di cui al precedente periodo, nei termini e con i contenuti prescritti, la sospensione di cui al comma 1 opera di diritto per l'intera rata, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Art. 15-quater.
(Sospensione delle rate dei mutui per gli enti locali)

  1. Ai comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli è concessa, su richiesta, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con altri istituti di credito, in scadenza negli anni 2026 e 2027, senza applicazione di interessi e sanzioni, con conseguente allungamento dei piani di ammortamento per un periodo pari alla sospensione concessa.

Art. 15-quinquies.
(Sospensione dei termini in materia tributaria e contributiva)

  1. Per i soggetti che alla data del 31 luglio 2026 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, in immobili oggetto di provvedimento di sgombero o di interdizione adottato in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo compreso fra il 31 luglio 2026 e il 31 dicembre 2027.
  2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 gennaio 2028 ovvero in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.
  3. La sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza necessità di ulteriori atti attuativi.
15.01. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Prime misure di sostegno economico e ricognizione degli ulteriori fabbisogni)

  1. Al fine di assicurare un immediato sostegno al tessuto economico e produttivo interessato dagli effetti della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, provvede alla ricognizione dei fabbisogni delle attività economiche e produttive che abbiano subito danni o una significativa riduzione dell'attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al mese di maggio 2026, nonché degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
  2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, la regione Campania riconosce alle attività economiche e produttive di cui al medesimo comma contributi nel limite massimo di 30.000 euro per ciascuna attività e nel limite delle risorse di cui al comma 4. Con provvedimento della regione Campania sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'entità del danno subito e della riduzione o sospensione dell'attività.
  3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi e degli altri contributi pubblici o privati eventualmente percepiti per le medesime finalità e in relazione ai medesimi danni e comunque nei limiti del danno effettivamente subito.
  4. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, quale prima misura di sostegno alle attività economiche e produttive interessate dagli eventi di cui al comma 1. Le relative risorse sono trasferite alla regione Campania. All'esito della ricognizione dei fabbisogni effettuata ai sensi del comma 1, possono essere stanziate, con successivi provvedimenti legislativi, ulteriori risorse destinate al sostegno delle attività interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dalla crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei, gli eventi sismici verificatisi fino al mese di maggio 2026, nonché gli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, costituiscono, per i soggetti direttamente interessati dai relativi effetti, causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile.
  6. Per i soggetti titolari di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere relativi ad abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, è sospeso, fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il pagamento delle relative rate. La sospensione si applica, alle medesime condizioni, ai mutui e ai finanziamenti relativi agli immobili nei quali hanno sede legale od operativa o unità locali le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali, nonché ai beni immobili strumentali alle medesime attività, qualora gli immobili siano stati sgomberati per inagibilità in conseguenza dei predetti eventi. I beneficiari possono optare per la sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale.
  7. La sospensione di cui al comma 6 è concessa previa domanda alla banca o all'intermediario finanziario, corredata dalla documentazione attestante il provvedimento di sgombero per inagibilità dell'immobile.
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i soggetti di cui al comma 6, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nei rispettivi siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i termini e le modalità per l'esercizio della relativa facoltà, nonché i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. È assegnato ai soggetti interessati un termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio della facoltà di sospensione. In caso di mancata comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente comma, le rate in scadenza fino alla data della comunicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 sono sospese senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
15.04. De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di sostegno alle attività economiche interessate dagli eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Nei confronti dei soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli, limitatamente agli immobili interessati da provvedimenti di sgombero o di interdizione adottati in conseguenza dei medesimi eventi, sono sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini relativi ai versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 31 luglio 2026 e il 1° dicembre 2026. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  2. La sospensione di cui al comma 1 si applica, per le attività economiche e professionali, ai soggetti la cui attività sia stata sospesa, interrotta o significativamente compromessa in conseguenza diretta degli eventi sismici o dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità in relazione ai medesimi eventi.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 dicembre 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Agli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, si provvede entro il 20 dicembre 2026.
  4. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e professionali che abbiano subito una sospensione o una significativa riduzione dell'attività in conseguenza diretta degli eventi sismici di cui al comma 1 o dei relativi provvedimenti di sgombero o interdizione, è riconosciuto un contributo straordinario, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, commisurato alla durata della sospensione e alla riduzione dell'attività economica subita. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo, assicurando priorità alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autonomi maggiormente colpiti.
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.05. De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 16.
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di assicurare la continuità e il potenziamento della risposta operativa connessa al fenomeno bradisismico e di valorizzare le professionalità acquisite, i comuni interessati, assegnatari del personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 1-bis, il predetto personale, purché sia stato reclutato mediante procedure concorsuali o selettive e abbia maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nelle medesime funzioni per le quali si procede all'assunzione. A tal fine, il requisito dei ventiquattro mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente.
  1-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Il riparto del fondo è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'esaurimento delle relative risorse, tra i comuni che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.1. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione con le seguenti: procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'istituzione di posti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche vigenti, alla stabilizzazione del medesimo personale, previo colloquio selettivo e valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, maturati anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione aggiungere le seguenti: e il personale stabilizzato è prioritariamente assegnato alle funzioni di protezione civile per le quali ha maturato la relativa esperienza professionale. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, al fine di assicurare la continuità delle funzioni svolte dal personale di cui al presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 3 milioni per l'anno 2027, destinata alla copertura degli oneri relativi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2027 e comunque entro il limite massimo di trentasei mesi complessivi di durata dei medesimi rapporti. A decorrere dalla data dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato del predetto personale, è altresì autorizzato, per i cinque anni successivi alla data di assunzione, un contributo in favore delle amministrazioni interessate, nel limite massimo complessivo di 2.900.000 euro annui, destinato a concorrere agli oneri derivanti dal trattamento economico del personale stabilizzato, al fine di assicurare la continuità delle relative funzioni nell'ambito dei servizi comunali di protezione civile;

   al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.900.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di potenziare le attività di conoscenza e monitoraggio della risposta strutturale del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Campania e con i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, promuove l'installazione di sensori accelerometrici, fessurimetri e altri dispositivi di monitoraggio strutturale sugli edifici privati individuati sulla base della rilevanza ai fini di protezione civile, della vulnerabilità strutturale e della densità abitativa. I dati acquisiti sono integrati nei sistemi informativi utilizzati dal Servizio nazionale della protezione civile e sono destinati alla valutazione della risposta dinamica e dell'evoluzione del quadro fessurativo degli edifici, nonché al supporto delle attività di valutazione del rischio e di pianificazione degli interventi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3-ter. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività connesse all'attuazione delle misure previste dal presente decreto per l'area dei Campi Flegrei è autorizzato, fino al 31 dicembre 2027, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro capite. Al personale titolare di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione direttamente impegnato nelle medesime attività può essere riconosciuta, per il medesimo periodo, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione di posizione. All'individuazione del personale interessato provvede il direttore regionale competente in materia di protezione civile, nel limite massimo di quindici unità per ciascun mese. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 250.000 euro per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
16.4. Sarracino, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione con le seguenti: procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine, è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa necessaria ad assicurare l'integrale copertura finanziaria dei rapporti di lavoro del personale di cui al presente comma, ivi compresi gli oneri a carico delle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2027 e, comunque, entro il limite massimo di trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, in particolare, nell'ambito delle funzioni di protezione civile per le quali è stata maturata la relativa esperienza professionale. A decorrere dalla data di eventuale stabilizzazione del personale di cui al presente comma, è altresì autorizzato un ulteriore stanziamento a carico del bilancio dello Stato, destinato a garantire, per i cinque anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato, la permanenza in servizio delle medesime unità di personale e il mantenimento delle relative funzioni nell'ambito dei servizi comunali di protezione civile, assicurandone la necessaria copertura finanziaria;

   al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2 con le seguenti: In ragione della rilevata esposizione del territorio comunale agli effetti della sismicità connessa al fenomeno bradisismico e nelle more dell'aggiornamento della zona di intervento;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale tecnico e amministrativo qualificato e garantire la continuità nell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione, il comune di Monte di Procida, d'intesa con la Città metropolitana di Napoli e in deroga ai limiti occupazionali vigenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attiva procedure straordinarie di mobilità volontaria in ingresso o di comando temporaneo. Tali procedure sono riservate, in via prioritaria, al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia già prestato servizio continuativo presso il medesimo comune per almeno 6 mesi e con ruoli connessi alla gestione delle criticità ovvero con ruolo di membro o supplente COC, per le finalità di protezione civile e gestione del rischio sismico e bradisismico. Il personale riassorbito è vincolato a permanere presso il comune di Monte di Procida per un periodo non inferiore a cinque anni.;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività di cui al presente decreto è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, nel limite massimo di quindici unità al mese, per un periodo fino al 31 dicembre 2027, entro il limite massimo complessivo di euro 250.000, con oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
16.5. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di accelerare le procedure relative agli interventi di riparazione, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, nonché la gestione delle misure di assistenza alla popolazione, i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida istituiscono un Ufficio speciale dedicato.
  1-ter. Gli Uffici speciali curano:

   a) gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato;

   b) la gestione delle domande, delle istruttorie e delle erogazioni relative al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) previsto dalla normativa vigente per l'area dei Campi Flegrei;

   c) le attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi e delle risorse;

   d) l'assistenza ai cittadini e ai professionisti nelle relative procedure.

  1-quater. Per il funzionamento degli Uffici speciali, in aggiunta al personale già in servizio, i comuni di cui al comma 1-bis sono autorizzati ad assumere, a decorrere dal 1° novembre 2026, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di trentasei mesi, un contingente complessivo di 40 unità di personale, con professionalità tecniche, amministrative e contabili. Le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti assunzionali vigenti e i relativi oneri sono integralmente a carico dello Stato.
  1-quinquies. Il contingente di cui al comma 1-quater è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del numero degli edifici interessati, delle domande da istruire, dei beneficiari delle misure di assistenza e del relativo carico amministrativo.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 350.000 euro per l'anno 2026, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1.650.000 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.7. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2 con le seguenti: In considerazione della diretta esposizione del territorio del comune di Monte di Procida agli effetti del fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei
16.8. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per l'anno 2027.
16.9. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di adeguare le misure di prevenzione e di protezione civile all'evoluzione della sismicità e al quadro conoscitivo acquisito nell'area dei Campi Flegrei e di assicurare uniformi livelli di tutela ai territori interessati da condizioni di rischio comparabili, la delimitazione della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiornata sulla base di una valutazione tecnico-scientifica integrata, che tiene conto dei dati relativi alla deformazione del suolo e alla sismicità, delle registrazioni accelerometriche e velocimetriche, dei parametri di accelerazione e velocità di picco del suolo (PGA e PGV) e degli indicatori spettrali, degli effetti di sito, degli studi di microzonazione sismica, delle instabilità cosismiche, nonché della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche e delle condizioni di accessibilità, soccorso ed esodo.
16.10. Graziano, De Luca, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento permanente della capacità amministrativa degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)

  1. In considerazione del carattere persistente e non temporalmente determinabile del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e della conseguente necessità di assicurare in via continuativa le attività di prevenzione, protezione civile, controllo del territorio, assistenza alla popolazione, verifica della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, pianificazione urbanistica, messa in sicurezza e gestione degli interventi connessi al rischio sismico e vulcanico, i comuni ricadenti, in tutto o in parte, nell'area di intervento individuata dalla normativa vigente sono autorizzati a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga agli ordinari limiti e vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla legislazione vigente.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate mediante l'istituzione di posti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche vigenti, destinati specificatamente all'esercizio delle funzioni connesse alla prevenzione e alla gestione permanente del rischio bradisismico, sismico e vulcanico. I relativi posti non sono computati ai fini della determinazione dei limiti di spesa per il personale e delle capacità assunzionali degli enti interessati.
  3. Il contingente aggiuntivo è destinato prioritariamente al rafforzamento dei servizi di protezione civile, polizia locale, servizi tecnici (ingegneri, architetti, geologi, geometri), urbanistica ed edilizia, lavori pubblici, manutenzione e sicurezza del territorio, servizi sociali, amministrativi e contabili e delle ulteriori professionalità necessarie.
  4. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare le professionalità già formate e l'esperienza acquisita, gli enti interessati possono procedere, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e secondo le procedure previste dalla legge, alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già assunto e impiegato per le finalità connesse al fenomeno bradisismico, valorizzando il servizio prestato presso gli enti dell'area flegrea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo permanente per il rafforzamento amministrativo e la gestione del rischio nell'area dei Campi Flegrei, destinato alla copertura integrale degli oneri stipendiali, contributivi e accessori relativi al personale assunto ai sensi del presente articolo.
  6. Il finanziamento statale di cui al comma 5 ha carattere strutturale e permanente e non è subordinato alla dichiarazione o alla permanenza dello stato di emergenza, in ragione della natura endemica del fenomeno bradisismico e della conseguente necessità di garantire continuità alle funzioni di prevenzione, pianificazione, monitoraggio e tutela della popolazione.
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con la regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contingente complessivo, la ripartizione delle unità tra gli enti e i relativi profili professionali, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione territoriale, del livello di esposizione al rischio e dei maggiori carichi di lavoro derivanti dal fenomeno bradisismico.
  8. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
16.02. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica del Comando dei vigili del fuoco di Napoli è incrementata di 48 unità di personale non dirigenziale, da destinare prioritariamente ai distaccamenti di Pozzuoli, Giugliano in Campania e Mostra. Alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 850.000 euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Per l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale destinati ai distaccamenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'ambito del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
16.03. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Zona d'intervento)

  1. La zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è aggiornata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di una valutazione tecnico-scientifica integrata dei dati di deformazione del suolo e della sismicità, delle registrazioni accelerometriche e velocimetriche, dei parametri PGA, PGV e degli indicatori spettrali, degli effetti di sito, degli studi di microzonazione sismica, delle instabilità cosismiche, della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche e delle condizioni di accessibilità, soccorso ed esodo, con espressa considerazione del territorio del comune di Monte di Procida.
  2. All'aggiornamento previsto dal comma 1 consegue l'adeguamento del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, nonché degli ulteriori piani, programmi, misure e atti attuativi il cui ambito di applicazione è collegato alla medesima delimitazione, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
  3. I riferimenti alla zona di intervento contenuti nel presente decreto e nelle disposizioni da esso richiamate si intendono operati alla delimitazione vigente al momento dell'applicazione della singola disposizione.
  4. La delimitazione della zona di intervento e i relativi atti attuativi sono sottoposti a riesame quando l'evoluzione del fenomeno, i nuovi dati strumentali o le conoscenze geologiche e ingegneristiche evidenzino modifiche significative della pericolosità o della vulnerabilità territoriale.
16.04. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 17.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «o persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «e degli interventi di prevenzione, monitoraggio, messa in sicurezza, ripristino, consolidamento, restauro e riduzione della vulnerabilità del patrimonio culturale pubblico e dei luoghi della cultura, nonché gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei percorsi e degli spazi destinati alla pubblica fruizione.».
17.1. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli interventi di riparazione del danno e di riqualificazione sismica degli edifici di edilizia residenziale pubblica, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dei beni appartenenti al patrimonio culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei è considerato condizione strutturale e permanente del territorio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di dichiarazione e gestione degli stati di emergenza conseguenti a specifici eventi.
   1-ter. Le amministrazioni competenti assicurano che gli interventi di prevenzione e riduzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico siano integrati negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia, infrastrutturale e di protezione civile dei comuni interessati.
   1-quater. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-ter individuano, in particolare, le aree e gli edifici prioritari per gli interventi di riduzione della vulnerabilità, le infrastrutture strategiche, le reti dei servizi essenziali e i percorsi e le aree necessari alla gestione della mobilità e dell'eventuale allontanamento della popolazione.»;

   al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli, Bacoli, Napoli e Monte di Procida di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei rispettivi territori, attraverso opere e interventi di ripristino, adeguamento e potenziamento della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, è autorizzata la spesa di 1.5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati sulla base dei fabbisogni risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del presente decreto, tenendo conto della popolazione esposta, dell'estensione territoriale interessata dal fenomeno bradisismico, della rilevanza delle infrastrutture e dei servizi pubblici coinvolti e delle esigenze connesse alla continuità dei servizi essenziali;

   al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027.
17.2. Graziano, De Luca, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per le finalità di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione degli effetti prodotti dalla reiterata attività sismica sulle reti e sulle infrastrutture del territorio comunale, per la realizzazione da parte del comune di Pozzuoli di interventi urgenti di ripristino, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie e delle altre infrastrutture di rete strategiche e dei servizi pubblici essenziali, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 2 e sono destinate prioritariamente agli interventi individuati sulla base della ricognizione dei danni e delle criticità conseguenti agli eventi sismici e all'evoluzione del fenomeno bradisismico.
17.3. De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il concorso dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a una nuova valutazione tecnico-scientifica della delimitazione della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con espressa considerazione del territorio del comune di Monte di Procida e dei quartieri Fuorigrotta e Pianura del comune di Napoli, sulla base dei dati e delle conoscenze disponibili alla data della valutazione.
  2-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 2-bis sono considerati, oltre ai dati relativi alla deformazione del suolo e alla sismicità, i parametri di scuotimento effettivamente registrati, gli effetti di sito, gli studi di microzonazione sismica, nonché le condizioni di vulnerabilità delle infrastrutture strategiche, di accessibilità e di esodo.
  2-quater. Qualora dalla valutazione di cui al comma 2-bis emerga la necessità di modificare la zona di intervento, il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo aggiornamento e al conseguente adeguamento del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La delimitazione è sottoposta a nuova valutazione qualora l'evoluzione del fenomeno bradisismico o l'acquisizione di nuovi dati e conoscenze evidenzino significative modifiche delle condizioni di pericolosità o vulnerabilità del territorio.
17.4. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e il monitoraggio dell'attività del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono pubblicati, in un'apposita sezione del relativo sito internet istituzionale, i dati, i documenti e le informazioni concernenti i piani elaborati e gli interventi programmati in materia di edilizia scolastica, infrastrutture, servizi pubblici e messa in sicurezza dei costoni, nonché il relativo stato di avanzamento e di attuazione, con evidenza degli obiettivi perseguiti e dei risultati conseguiti. La pubblicazione è effettuata in formato accessibile, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.6. Simiani, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sistema integrato per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti con specifiche esigenze di assistenza nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di assicurare, nell'ambito delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile connesse al fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, una tutela effettiva, individualizzata e proporzionata delle persone che presentano specifiche esigenze di assistenza, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, all'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito, nei territori dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Pozzuoli interessati dalla pianificazione di protezione civile relativa al predetto fenomeno, il Sistema integrato di tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, di seguito denominato «Sistema integrato».
  2. Il Sistema integrato è rivolto, in particolare, alle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, alle persone non autosufficienti, alle persone anziane sole o con ridotta autonomia, alle persone con limitazioni della mobilità anche temporanee, alle persone affette da patologie croniche che richiedono terapie continuative, alle persone dipendenti da ossigenoterapia, ventilazione, dialisi domiciliare, nutrizione artificiale, apparecchiature elettromedicali o altri dispositivi alimentati da energia elettrica indispensabili alla vita o alla continuità delle funzioni vitali, ai minori con disabilità o con bisogni sanitari complessi, nonché, nei limiti in cui ciò sia necessario ad assicurare la continuità dell'assistenza, ai caregiver familiari e agli assistenti personali. L'accesso alle misure di protezione di cui al presente articolo è determinato in relazione alle effettive esigenze funzionali della persona e non può essere subordinato, salvo che ciò sia espressamente previsto da altra disposizione di legge ai fini dell'attribuzione di specifici benefici economici, al possesso di una determinata percentuale di invalidità.
  3. Nell'ambito del Sistema integrato, la regione Campania, avvalendosi dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e delle infrastrutture informative già disponibili, assicura l'istituzione e l'aggiornamento di un Registro operativo delle persone con specifiche esigenze di assistenza nell'area bradisismica, destinato esclusivamente alle finalità di prevenzione, pianificazione, soccorso, assistenza sanitaria e sociale, evacuazione, ricollocazione temporanea e salvaguardia della vita e dell'incolumità personale. Il Registro può essere realizzato mediante l'interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni interessate, evitando duplicazioni delle informazioni già legittimamente detenute. Esso non ha natura di registro pubblico, non è accessibile al pubblico e i dati in esso contenuti non possono essere oggetto di diffusione.
  4. L'iscrizione nel Registro avviene, di regola, su richiesta dell'interessato, del suo rappresentante legale o, nei limiti dei poteri conferiti, dell'amministratore di sostegno, ovvero, previa delega dell'interessato, del caregiver o dell'assistente personale. Il Registro può essere altresì alimentato e aggiornato, previa informazione dell'interessato e nei limiti strettamente necessari alle finalità di cui al comma 3, mediante dati già legittimamente detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle persone per le quali risulti documentata una specifica esigenza di assistenza non differibile nelle situazioni di emergenza. Restano ferme, in caso di emergenza o di pericolo grave e attuale per l'incolumità della persona, le disposizioni che consentono il trattamento dei dati necessario alla salvaguardia della vita e dell'integrità fisica dell'interessato o di terzi.
  5. Ai fini di cui al presente articolo possono essere trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario a individuare:

   a) le generalità, i recapiti e il domicilio o la dimora della persona interessata;

   b) le esigenze funzionali rilevanti ai fini della mobilità, dell'evacuazione, del trasporto, della comunicazione e dell'assistenza personale;

   c) la necessità di carrozzina, deambulatore, barella, sedia portantina, mezzo di trasporto attrezzato o altro ausilio indispensabile;

   d) la dipendenza da apparecchiature elettromedicali o da altri dispositivi alimentati da energia elettrica, nonché le informazioni strettamente necessarie ad assicurare la continuità di terapie, farmaci, medicazioni e presìdi sanitari essenziali;

   e) le caratteristiche dell'abitazione rilevanti ai fini dell'evacuazione e del soccorso, ivi compresi il piano, la presenza e l'utilizzabilità dell'ascensore o del montascale, la praticabilità degli accessi e delle scale e la presenza di barriere che possano impedire o ritardare l'allontanamento;

   f) l'eventuale presenza di animali di assistenza e le specifiche esigenze di comunicazione accessibile;

   g) i recapiti del caregiver, dell'assistente personale, del familiare o dell'altro soggetto individuato quale referente in caso di emergenza;

   h) il livello di priorità dell'intervento, le modalità di evacuazione e trasporto e la tipologia di struttura idonea all'eventuale accoglienza temporanea.

   Le operazioni effettuabili sui predetti dati sono limitate alla raccolta, registrazione, organizzazione, aggiornamento, consultazione, interconnessione e comunicazione ai soggetti istituzionali autorizzati, esclusivamente nella misura necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e sociale.

  6. Per ciascuna persona iscritta nel Registro, ove necessario in relazione alle esigenze rilevate, è predisposta una scheda individuale di emergenza, elaborata con il coinvolgimento dell'interessato o di chi lo rappresenta, contenente almeno l'indicazione del livello di priorità, delle modalità di contatto e di comunicazione, delle modalità di evacuazione e trasporto, degli ausili indispensabili, delle esigenze sanitarie essenziali, dell'eventuale dipendenza da alimentazione elettrica, del referente familiare o assistenziale e delle caratteristiche che deve possedere l'eventuale luogo di accoglienza. La scheda è aggiornata ogniqualvolta intervengano modificazioni rilevanti della condizione personale, sanitaria, assistenziale o abitativa e, comunque, sottoposta a verifica periodica almeno annuale.
  7. I piani e i protocolli di protezione civile relativi all'area di cui al comma 1 sono integrati, sulla base delle informazioni risultanti dal Sistema integrato, con specifiche procedure operative concernenti:

   a) in caso di evento sismico che non determini l'immediata evacuazione generalizzata, l'attivazione di sistemi di contatto e verifica attiva delle persone per le quali la scheda individuale evidenzi un rischio elevato, anche mediante squadre dedicate, al fine di accertare tempestivamente l'eventuale impossibilità di lasciare l'abitazione, l'indisponibilità degli impianti elevatori e la necessità di assistenza sanitaria, farmaci, ossigeno, medicazioni o altri presìdi;

   b) in caso di sgombero, inagibilità dell'immobile o divieto di rientro, il recupero assistito, ove consentito dalle condizioni di sicurezza e sotto il coordinamento delle autorità competenti, di farmaci, ausili, dispositivi medici, caricabatterie, documentazione sanitaria e altri beni indispensabili alla continuità dell'assistenza; ove il recupero non sia possibile, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assicurano, nei limiti delle risorse disponibili e secondo appositi protocolli, il tempestivo reperimento o la sostituzione dei farmaci, dei dispositivi e dei presìdi indispensabili, anche attraverso il raccordo con le farmacie territoriali e le strutture sanitarie competenti;

   c) in caso di interruzione dell'energia elettrica, l'individuazione prioritaria delle persone dipendenti da dispositivi elettromedicali o apparecchiature salvavita, la verifica dell'autonomia residua dei dispositivi, la disponibilità, ove necessaria e tecnicamente compatibile, di batterie di riserva, gruppi di continuità o altre fonti temporanee di alimentazione, l'individuazione di punti territoriali dotati di alimentazione elettrica di emergenza e, qualora necessario, il trasferimento tempestivo presso strutture idonee;

   d) l'impiego, ove richiesto dalle condizioni della persona, di mezzi di trasporto accessibili e attrezzati e il trasferimento, unitamente alla persona interessata, degli ausili, delle apparecchiature e, quando indispensabile alla continuità dell'assistenza, del caregiver o dell'assistente personale.

   Ai gestori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica possono essere comunicati esclusivamente i dati strettamente necessari a individuare l'utenza interessata e il livello di priorità dell'intervento, con esclusione della diagnosi e di ogni ulteriore informazione sanitaria non indispensabile alla finalità perseguita.

  8. Le aree di attesa e di accoglienza, i centri operativi, le strutture temporanee e gli altri luoghi destinati all'assistenza della popolazione nell'ambito della pianificazione di protezione civile relativa all'area dei Campi Flegrei devono essere organizzati tenendo conto delle esigenze delle persone di cui al comma 2. A tal fine sono verificati, in particolare, l'accessibilità dei percorsi e degli ingressi, la presenza di servizi igienici accessibili, gli spazi necessari alla movimentazione e permanenza delle persone con ausili, la possibilità di alimentazione e ricarica dei dispositivi medici ed assistivi, la disponibilità di sistemi di comunicazione accessibili e il raccordo con i servizi sanitari. Ove necessario, sono adottati gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  9. La regione Campania, d'intesa con i comuni interessati e con il supporto delle amministrazioni competenti, effettua e aggiorna una ricognizione delle strutture alberghiere, extralberghiere, residenziali e delle altre soluzioni abitative temporanee effettivamente accessibili e fruibili dalle persone di cui al comma 2. La ricognizione reca informazioni verificate, secondo criteri omogenei, almeno in ordine all'accessibilità degli ingressi, degli spazi interni e dei servizi igienici, alla presenza e alle caratteristiche degli ascensori, agli spazi di manovra, alla possibilità di utilizzare e alimentare ausili e apparecchiature elettromedicali e alla possibilità di ospitare, ove necessario, il caregiver o l'assistente personale. La regione Campania e i comuni interessati possono stipulare accordi e convenzioni con strutture ricettive, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di sistemazioni accessibili. In caso di sgombero o inagibilità è assicurato, sulla base della scheda individuale di emergenza, l'abbinamento tra le esigenze della persona e le caratteristiche della soluzione disponibile, privilegiando, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, criteri di prossimità territoriale e di continuità dei rapporti familiari, sanitari, assistenziali, scolastici e lavorativi. Qualora sia necessario un trasferimento in località diversa, è assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, il trasporto accessibile della persona, degli ausili indispensabili e, quando necessario, del caregiver o dell'assistente personale. Le misure di cui al presente comma sono coordinate con i contributi e le altre forme di assistenza abitativa previsti dagli articoli 12 e 15 del presente decreto e non possono determinare duplicazione dei benefici per la medesima finalità.
  10. La regione Campania assicura il coordinamento del Sistema integrato attraverso una Cabina di coordinamento interistituzionale per la tutela dei soggetti vulnerabili nell'area dei Campi Flegrei, alla quale partecipano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, della regione Campania, della città metropolitana di Napoli, dei comuni di cui al comma 1, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e sociali competenti, dei gestori dei servizi essenziali e, per i profili di competenza, del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Nell'ambito della Cabina di coordinamento è costituito un Tavolo permanente per la tutela delle persone con disabilità e degli altri soggetti vulnerabili, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, al quale partecipano rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, dei caregiver, degli enti del Terzo settore e, ove necessario, degli ordini professionali interessati. Il Tavolo è coinvolto nella predisposizione, verifica e aggiornamento delle procedure concernenti l'evacuazione assistita, l'accessibilità delle aree di attesa e di accoglienza, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi salvavita, l'assistenza sanitaria e farmaceutica, la ricollocazione temporanea e la comunicazione accessibile. Ai componenti della Cabina e del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  11. Nell'ambito della pianificazione di protezione civile sono assicurate forme di comunicazione di emergenza accessibili, pluricanale e comprensibili, idonee a raggiungere le persone con disabilità sensoriali, intellettive, relazionali o con specifiche esigenze comunicative. Sono altresì promosse, nell'ambito delle attività già programmate dalle amministrazioni competenti, specifiche attività di formazione degli operatori e dei volontari ed esercitazioni periodiche che comprendano scenari riguardanti l'evacuazione assistita, l'interruzione del funzionamento degli ascensori, la continuità dell'alimentazione dei dispositivi elettromedicali, l'indisponibilità di farmaci o ausili e la ricollocazione di persone con specifiche esigenze di accessibilità.
  12. Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente articolo costituisce trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, per quanto concerne le categorie particolari di dati personali, è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere s), t), u) e aa), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, nonché degli articoli 25, 32 e 35 del medesimo regolamento e dell'articolo 2-septies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l'accesso ai dati esclusivamente da parte del personale previamente autorizzato in relazione alle funzioni esercitate, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni, la protezione dei dati durante la conservazione e la trasmissione e, ove compatibile con le finalità del trattamento, la pseudonimizzazione. È vietata ogni utilizzazione dei dati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. I dati sono verificati almeno annualmente e sono cancellati o resi definitivamente non riferibili all'interessato senza ritardo quando vengano meno le condizioni che ne giustificano il trattamento.
  13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la regione Campania, sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

   a) le modalità tecniche di istituzione, alimentazione, aggiornamento e interoperabilità del Registro operativo;

   b) i criteri per l'individuazione dei livelli di priorità e per la predisposizione della scheda individuale di emergenza;

   c) le modalità di accesso ai dati e di individuazione dei titolari e degli eventuali contitolari del trattamento, nonché dei soggetti autorizzati all'accesso;

   d) le caratteristiche minime dei protocolli per l'evacuazione assistita, il soccorso alle persone elettrodipendenti, la continuità sanitaria, il recupero o la sostituzione di farmaci, ausili e presìdi sanitari e la ricollocazione temporanea;

   e) i criteri omogenei per la verifica dell'accessibilità delle aree di attesa, delle strutture di accoglienza e delle sistemazioni abitative temporanee;

   f) le modalità di raccordo del Sistema integrato con la pianificazione nazionale, regionale e comunale di protezione civile e con le misure già adottate ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

  14. Agli adempimenti di carattere organizzativo, amministrativo e informativo previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli interventi operativi di assistenza, soccorso, continuità sanitaria, sistemazione temporanea e supporto alle persone con specifiche esigenze di cui ai commi 7, 8 e 9 si provvede nei limiti delle risorse già destinate alla gestione degli effetti del fenomeno bradisismico e all'assistenza alla popolazione, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.02. Speranza, De Luca, Graziano, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*17.03. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiunger il seguente:

Art. 17-bis.
(Osservatorio sui Campi Flegrei)

  1. Al fine di rafforzare il monitoraggio degli effetti del fenomeno bradisismico sul patrimonio edilizio e infrastrutturale dell'area dei Campi Flegrei, nell'ambito dell'Osservatorio sismico delle strutture (OSS) del Dipartimento della protezione civile è istituita una Unità tecnica permanente per i Campi Flegrei, dedicata al monitoraggio, all'analisi e alla valutazione della risposta sismica degli edifici e delle infrastrutture dell'area.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è realizzata la Rete di sensori strutturali dei Campi Flegrei (RSS-CF), mediante l'installazione di sistemi di monitoraggio permanente su almeno 100 edifici sentinella, nonché sulle infrastrutture strategiche o essenziali ai fini di protezione civile. La rete è resa pienamente operativa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando un'adeguata distribuzione territoriale e la rappresentatività delle principali tipologie costruttive e dei diversi livelli di vulnerabilità presenti nell'area.
  3. L'Unità tecnica assicura l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione continua dei dati della RSS-CF, anche mediante tecniche di elaborazione dei segnali, individua e segnala tempestivamente eventuali anomalie significative, predispone rapporti periodici e successivi agli eventi sismici e cura l'integrazione dei dati con gli altri sistemi di monitoraggio operanti nell'area dei Campi Flegrei.
  4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da destinare stabilmente alle attività dell'Unità tecnica, assicurando la presenza di professionalità nei settori dell'ingegneria strutturale e sismica, della geologia tecnica e geotecnica, del monitoraggio strutturale, della sensoristica e dell'elaborazione dei segnali, dell'analisi dei dati e dei sistemi informativi.
  5. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i comuni interessati, sono definiti i criteri per l'individuazione degli edifici sentinella e delle infrastrutture da monitorare, le caratteristiche tecniche della rete, le modalità di installazione, gestione e manutenzione dei sistemi, le modalità di acquisizione, elaborazione e condivisione dei dati, nonché la ripartizione dei profili professionali dell'Unità tecnica.
  6. Restano ferme le competenze dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e degli altri Centri di competenza del Dipartimento della Protezione civile in materia di monitoraggio sismico, vulcanologico e geofisico.
  7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,35 milioni di euro per l'anno 2026, 10,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, di cui 700.000 euro annui a regime destinati al personale di cui al comma 4. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.04. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi alle attività di protezione civile concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione e il potenziamento delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vigenti vincoli di spesa e assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quattro unità di personale da destinare alla sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2026 e di 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  3. A decorrere dall'anno 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è incrementato in misura corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.
  4. Al fine di potenziare le reti di sorveglianza e monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1.500.000 euro per l'anno 2027, da destinare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, per l'acquisto, il potenziamento e l'adeguamento della strumentazione e delle reti di monitoraggio sismico, vulcanico e geochimico.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650.000 euro per l'anno 2026, a 1.950.000 euro per l'anno 2027 e a 450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.05. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per la tempestiva attivazione delle misure in caso di nuovi eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei)

  1. In considerazione del protrarsi della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei e al fine di assicurare tempestività e continuità alla risposta delle autorità di protezione civile in occasione di eventuali nuovi eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, le misure previste dal Capo II del presente decreto possono essere applicate, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo, anche in conseguenza di eventi sismici verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora da essi derivino nuove esigenze di assistenza alla popolazione, situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, danni al patrimonio edilizio ovvero esigenze di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche.
  2. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 1, l'ambito territoriale interessato e le misure da attivare sono individuati, sulla base degli esiti delle verifiche e delle ricognizioni effettuate dalle competenti autorità di protezione civile, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, d'intesa con la regione Campania. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. Per assicurare la disponibilità immediata delle risorse necessarie alla prima attuazione delle misure di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Le predette risorse sono destinate alla prima attuazione delle misure di cui al comma 1 in conseguenza di eventuali nuovi eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base della natura e dell'entità degli effetti prodotti dall'evento e dei fabbisogni risultanti dalle ricognizioni effettuate, le misure da attivare, la ripartizione delle risorse tra le medesime misure e i relativi limiti massimi di spesa. L'attivazione delle misure non può comportare oneri eccedenti le risorse disponibili ai sensi del comma 3.
  5. Qualora, sulla base della ricognizione dei fabbisogni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse di cui al comma 3 risultino insufficienti, con successivi provvedimenti legislativi possono essere stanziate ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi e per la copertura degli ulteriori fabbisogni accertati.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.06. Toni Ricciardi, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione di un Fondo straordinario per l'assistenza alla popolazione in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti connessi all'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo straordinario con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle misure urgenti e indifferibili necessarie, in caso di recrudescenza degli eventi sismici, per assicurare assistenza alla popolazione e far fronte alle immediate esigenze abitative, con particolare riferimento all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione.
  2. Le misure di cui al comma 1 sono individuate con ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una valutazione speditiva effettuata dal Dipartimento della protezione civile, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con la regione Campania, la città metropolitana di Napoli e i comuni interessati.
  3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate fino alla cessazione delle esigenze e comunque fino all'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le medesime ordinanze possono essere adottate in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e indicano espressamente le disposizioni alle quali si intende derogare, con specifica motivazione.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire le relative risorse finanziarie su apposite contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  5. Il Governo riferisce annualmente alle Camere in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
17.07. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di miglioramento sismico degli edifici pubblici, consolidamento dei costoni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei comuni di Monte di Procida e Quarto)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato alla realizzazione, nei comuni di Monte di Procida e Quarto:

   a) di interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza degli edifici pubblici;

   b) di interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni;

   c) degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono estesi ai comuni di Monte di Procida e Quarto
  3. Il Commissario straordinario, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Monte di Procida e Quarto, predispone il programma degli interventi di cui al comma 1, individuando gli interventi prioritari e indicando, per ciascuno di essi, il costo stimato e il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
  4. Il programma di cui al comma 3 è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

   e) Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, che provvede alla realizzazione degli interventi, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati, avvalendosi delle procedure di semplificazione e accelerazione previste dalla legislazione vigente.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.08. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi sugli edifici scolastici pubblici del comune di Monte di Procida)

  1. Al fine di assicurare la sicurezza e la continuità dell'attività scolastica in relazione al protrarsi della crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, provvede, con i poteri e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter e dall'articolo 9-quater del medesimo decreto-legge, alla realizzazione degli interventi di ripristino, miglioramento o adeguamento e riqualificazione sismica degli edifici scolastici pubblici ubicati nel comune di Monte di Procida.
  2. Il Commissario straordinario integra il programma degli interventi e la relativa pianificazione economico-finanziaria sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal comune di Monte di Procida entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le priorità di intervento sono definite sulla base delle verifiche di vulnerabilità sismica, dell'epoca e delle caratteristiche costruttive degli edifici, dell'affollamento, della funzione strategica, nonché delle condizioni locali risultanti dagli studi di microzonazione sismica e dalle indagini sito-specifiche.
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia per il finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.
17.09. Scotto, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi sugli edifici scolastici pubblici del comune di Monte di Procida)

  1. Le disposizioni in materia di ripristino, adeguamento e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, si applicano altresì agli edifici scolastici pubblici ubicati nel comune di Monte di Procida.
  2. Il Commissario straordinario integra il programma degli interventi e la relativa pianificazione economico-finanziaria previa acquisizione, entro sessanta giorni, della documentazione tecnica comunale. Le priorità sono definite sulla base delle verifiche di vulnerabilità, dell'epoca e delle caratteristiche costruttive, dell'affollamento, della funzione strategica e delle condizioni locali documentate dagli studi di microzonazione e dalle indagini sito-specifiche.
  3. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa verifica della relativa copertura.
17.010. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici e delle opere strategiche)

  1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».
  2. Al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici e delle opere strategiche», con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro, di cui 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 112,5 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 112,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.013. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Programma straordinario per la riqualificazione sismica e l'eventuale delocalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di ridurre la vulnerabilità sismica e assicurare la sicurezza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028, per la realizzazione di un programma straordinario di interventi sugli edifici di proprietà o in gestione all'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (Acer).
  2. Il programma di cui al comma 1 comprende interventi di riparazione, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione nonché, ove necessario, interventi di delocalizzazione, anche mediante l'acquisizione, il recupero o la realizzazione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica in aree idonee. Sono altresì finanziabili le opere strettamente connesse necessarie ad assicurare la piena funzionalità degli immobili. Nell'individuazione degli interventi è assicurata priorità agli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità sismica e a quelli interessati da provvedimenti di sgombero o di inagibilità.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania, d'intesa con l'Acer, approva il programma degli interventi, con l'indicazione delle priorità, dei relativi costi e dei cronoprogrammi procedurali e finanziari. L'Acer opera quale soggetto attuatore degli interventi.
  4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Campania, che provvede al loro trasferimento all'Acer sulla base del programma approvato ai sensi del comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.015. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ubicati nella Zona Rossa dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità delle attività didattiche negli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado ubicati nella Zona Rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli enti locali proprietari degli edifici scolastici per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, ovvero all'acquisto di aree alternative ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, degli edifici scolastici. Le risorse sono destinate prioritariamente agli edifici caratterizzati dai maggiori livelli di vulnerabilità sismica e non possono essere utilizzate per interventi già integralmente finanziati a valere su altre risorse pubbliche.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione Campania, i comuni interessati e la città metropolitana di Napoli, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, tenendo conto del livello di vulnerabilità sismica degli edifici, della popolazione scolastica interessata e della necessità di garantire la continuità delle attività didattiche.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.017. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Agevolazioni fiscali per interventi sugli edifici ubicati nella zona rossa flegrea)

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 371 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni della regione Campania ricadenti nella «zona rossa» per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata dall'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2028 ove dalla realizzazione dei medesimi interventi derivi il conseguimento di una classe di rischio sismico almeno pari alla classe B, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del rapporto ζE come definito dal paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, espresso in percentuale, pari ad almeno il 15 per cento. Per i medesimi interventi indicati nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.018. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Agevolazioni fiscali per interventi sugli edifici ubicati nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 371 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2028 ove dalla realizzazione dei medesimi interventi derivi il conseguimento di una classe di rischio sismico almeno pari alla classe B, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del rapporto ζE come definito dal paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, espresso in percentuale, pari ad almeno il 15 per cento. Per i medesimi interventi indicati nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.019. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Esclusione dei comuni della zona di intervento dei Campi Flegrei dal concorso alla finanza pubblica)

  1. I comuni nel cui territorio ricade, anche parzialmente, la «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non sono tenuti ad assicurare i seguenti contributi alla finanza pubblica:

   a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni 2026, 2027 e 2028;

   b) il contributo di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 874.564 euro per l'anno 2026, 882.325 euro per l'anno 2027, 882.616 euro per l'anno 2028 e 862.160 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.020. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)

  1. Ai comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Con decreto del Ministro della Protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
17.021. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti connessi all'evoluzione del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani finalizzati all'analisi della vulnerabilità sismica, al rafforzamento del monitoraggio dello stato di conservazione, nonché alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nell'area dei Campi Flegrei.
  2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027.
  3. Per la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui al comma 1, il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli possono avvalersi di professionisti in possesso di specifiche professionalità e competenze, nel limite di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.022. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Monitoraggio del territorio del Parco regionale dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e conoscenza delle condizioni di stabilità del territorio, l'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei predispone e attua un programma straordinario di monitoraggio dei costoni, delle falesie e dei versanti ricadenti nel territorio del Parco.
  2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, l'Ente Parco può altresì realizzare interventi di modesta entità necessari alla messa in sicurezza delle aree interessate.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da trasferire alla regione Campania per la successiva assegnazione all'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.023. Caso, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 18.
(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata, entro cinque giorni dalla sua trasmissione ai fini dell'adozione dei decreti previsti dal medesimo comma, nei siti internet istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Commissario straordinario del Governo. Nei medesimi siti sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, i decreti di cui al comma 2, corredati di un allegato contenente, per ciascuna attività o funzione trasferita, la relativa descrizione, le risorse finanziarie trasferite e la loro fonte, l'amministrazione responsabile, le ordinanze di protezione civile applicabili e il rispettivo termine di efficacia. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti alla pubblicazione previsti dalla legislazione vigente. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 4:

   al primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1;

   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le ordinanze adottate ai sensi del presente comma indicano puntualmente le disposizioni delle ordinanze di protezione civile mantenute, modificate o abrogate, le disposizioni eventualmente derogate, le ragioni che rendono necessaria la deroga e il relativo termine di efficacia. Le medesime ordinanze sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario del Governo entro cinque giorni dalla loro adozione. Agli adempimenti previsti dai periodi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18.1. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La relazione e i decreti di cui al comma 2 sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro adozione, nei siti internet istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Commissario straordinario. I decreti sono corredati da un allegato, reso disponibile in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile, che indica, per ciascuna attività o funzione trasferita, le risorse finanziarie, la relativa fonte, l'amministrazione responsabile, le ordinanze applicabili e il relativo termine di efficacia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dei limiti previsti dalla legge.
18.2. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: dei princìpi generali dell'ordinamento, aggiungere le seguenti: delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale,.
18.4. Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze di cui al presente comma sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario e recano l'elenco delle disposizioni mantenute, modificate o abrogate, delle eventuali deroghe, delle ragioni della loro necessità e del relativo termine di efficacia.
18.5. Bonelli, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 5.
18.6. Simiani, Braga, Guerra, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: che, in ogni caso, devono risultare accertate con provvedimento giurisdizionale almeno di primo grado.
18.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le ordinanze di cui al comma 7 indicano, per ciascuna attività di progettazione finanziata, i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità applicati, il codice unico di progetto, l'importo e la fonte del finanziamento, il soggetto attuatore, il cronoprogramma, lo stato di avanzamento della progettazione, le eventuali variazioni, l'esito dell'attività e l'eventuale successivo inserimento dell'intervento nella programmazione dei lavori e nel relativo finanziamento. Le ordinanze sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario; i dati di cui al primo periodo sono resi disponibili in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile e sono aggiornati con cadenza semestrale.
*18.16. Bonelli, Grimaldi.
*18.17. Santillo, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027» e le parole: «al settimo, all'ottavo e al nono anno» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo, all'ottavo, al nono e al decimo anno».
  9-ter. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
  9-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 9-ter nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.
  9-quinquies. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2027 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  9-sexies. All'esito della ricognizione di cui al comma 2, sono individuate le ulteriori misure assistenziali, fiscali, finanziarie e organizzative, vigenti alla data del 31 dicembre 2026, la cui prosecuzione risulti indispensabile in relazione al perdurare delle esigenze connesse agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e al mancato completamento del processo di ricostruzione. Sulla base delle risultanze della medesima ricognizione, il Governo adotta le iniziative di competenza volte ad assicurare, per l'anno 2027, la continuità delle misure individuate, con le relative risorse finanziarie.
  9-septies. Agli oneri derivanti dai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.19. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Proroga dello stato di ricostruzione nazionale sisma Emilia-Romagna 2012)

  1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e la conclusione del processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei territori della regione Emilia-Romagna è prorogato per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Commissario straordinario nominato con decreto del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro della protezione civile e le politiche del mare, in data 22 gennaio 2026, e registrato dalla Corte dei conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710, e la propria Struttura speciale, costituita con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 2 aprile 2026, ai fini del completamento e della conclusione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata proseguono in continuità nella gestione delle attività, assicurando il presidio ed il monitoraggio delle stesse ai sensi e nelle modalità già previste dall'articolo 1, comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  3. Per il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, gli uffici, le strutture, gli organismi di supporto, nonché gli enti cui sono state attribuite funzioni nell'ambito della gestione degli interventi di ricostruzione, continuano ad operare senza soluzione di continuità per il periodo di cui al comma 1.

Art. 18-ter.
(Contabilità speciale)

  1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui di cui al precedente articolo 18-bis, comma 1, il Commissario straordinario, già titolare della contabilità speciale, è autorizzato alla prosecuzione della relativa gestione con le medesime modalità, ferma restando l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica.
  2. Alla scadenza del medesimo periodo di cui al precedente articolo 18-bis, comma 1, il Commissario straordinario provvede, nei successivi due anni, alla chiusura della contabilità speciale trasferendo alla regione Emilia-Romagna le eventuali residue disponibilità rispetto ad attività ancora in essere; sono altresì trasferiti alla regione Emilia-Romagna ogni obbligazione e rapporto a vario titolo pendente.
  3. Per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione e per il periodo di cui al precedente articolo 18-bis, comma 1, sono stanziati ulteriori 12 milioni di euro, di cui 7 milioni per il 2028 e 5 milioni per il 2029, per le sole spese di funzionamento, ferme restando le risorse residue nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
18.02. Simiani, Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 19.
(Primo cratere)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1;

   al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
19.1. Bonetti, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, d'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, effettua una ricognizione dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzata a individuare i comuni che presentano un livello di danneggiamento complessivo comparabile a quello rilevato nei comuni di cui al comma 1. La ricognizione è effettuata sulla base di criteri omogenei e verificabili, tenendo conto, in particolare, dell'incidenza degli edifici pubblici e privati danneggiati o inagibili, dell'entità degli interventi di ricostruzione pubblica e privata e dello stato di avanzamento della ricostruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, previa intesa con le regioni interessate, sono individuati, sulla base degli esiti della ricognizione, gli ulteriori comuni ai quali estendere le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 20, comma 3. Con successivi provvedimenti legislativi sono autorizzate le risorse aggiuntive necessarie all'applicazione delle predette disposizioni agli ulteriori comuni individuati, senza riduzione delle risorse destinate ai comuni di cui al comma 1. L'applicazione delle predette disposizioni agli ulteriori comuni decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative risorse.
19.2. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: i comuni del primo cratere di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   b) sostituire le parole: risorse di cui al comma 3 con le seguenti: risorse di cui ai commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi del comma 2, dai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, diversi dai comuni indicati al comma 1, il fondo di cui al comma 3 è incrementato, nel limite di spesa di 15.000.000 euro per l'anno 2026 e di 60.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 3 e sono destinate esclusivamente alle assunzioni effettuate dai comuni di cui al primo periodo. Restano ferme le risorse destinate ai comuni del primo cratere di cui al comma 1. Al riparto delle risorse aggiuntive si provvede secondo le modalità e i termini stabiliti dal comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000.000 euro per l'anno 2026 e a 60.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.3. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Le specifiche misure di agevolazione economica, fiscale e contributiva previste dagli articoli 19 e 20 per i comuni del Primo cratere, possono essere estese dal Commissario anche ad altri comuni colpiti dagli eventi sismici nel Centro Italia, tenendo conto di parametri oggettivi quali i danni subiti, lo stato della ricostruzione e delle condizioni economiche e demografiche.
19.04. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

ART. 20.
(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Almeno trenta giorni prima dell'approvazione del programma di sviluppo, il Commissario straordinario del Governo pubblica nel proprio sito internet istituzionale lo schema di programma e la relativa relazione tecnica e assicura la consultazione delle comunità interessate, degli enti del Terzo settore e delle altre organizzazioni della società civile operanti nei territori colpiti. Entro il medesimo termine i soggetti interessati possono presentare osservazioni, anche con modalità telematiche. L'ordinanza di approvazione del programma dà conto delle osservazioni pervenute e delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. Il programma individua, oltre agli elementi previsti dall'articolo 25, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, gli obiettivi, il cronoprogramma, le assegnazioni finanziarie e gli indicatori misurabili di realizzazione e di risultato, anche con riferimento ai servizi, all'occupazione e al contrasto dello spopolamento. Il programma, i relativi aggiornamenti, i dati di monitoraggio e gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario del Governo e aggiornati con cadenza almeno annuale. I dati sono resi disponibili in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2-ter. Nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 2 possono essere ricompresi, in particolare, azioni e interventi finalizzati:

   a) all'adeguamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree produttive;

   b) alla promozione turistica, culturale, sociale e ambientale dei territori interessati;

   c) alla ricerca, all'innovazione tecnologica e all'alta formazione;

   d) al sostegno delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

   e) al sostegno dell'accesso al credito delle imprese, comprese le microimprese e le piccole imprese;

   f) al potenziamento della mobilità e della connettività;

   g) al potenziamento dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi destinati alle persone che vivono o lavorano nei territori colpiti;

   h) allo sviluppo dell'associazionismo e del Terzo settore locale e alla creazione e alla sostenibilità di spazi di socialità;

   i) alla partecipazione delle persone che vivono o lavorano nei territori interessati ai processi di pianificazione e programmazione locale.

  2-quater. Gli interventi previsti dal comma 2-ter sono realizzati nel limite delle risorse destinate al programma ai sensi del comma 4.
20.1. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nella definizione, nell'attuazione e nella valutazione del programma di sviluppo il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile, della cittadinanza attiva e del Terzo settore operanti nei territori colpiti. L'ordinanza di approvazione dà conto delle osservazioni pervenute e delle motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento. Il programma individua, oltre agli elementi di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, gli obiettivi, il cronoprogramma, le assegnazioni finanziarie e gli indicatori misurabili di realizzazione e di risultato, anche con riferimento ai servizi, all'occupazione e al contrasto dello spopolamento. Il programma, i suoi aggiornamenti, i dati di monitoraggio e gli esiti della valutazione sono pubblicati almeno annualmente in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile.
  2-ter. Nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 2 possono essere ricomprese, in particolare, azioni e interventi finalizzati:

   a) all'adeguamento, alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree produttive;

   b) alla promozione turistica, culturale, sociale e ambientale dei territori interessati;

   c) alla ricerca, all'innovazione tecnologica e all'alta formazione;

   d) al sostegno alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

   e) al sostegno all'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) al potenziamento della mobilità sostenibile e della connettività;

   g) all'attivazione di servizi di welfare, in integrazione con quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

   h) allo sviluppo e al consolidamento dell'associazionismo e del Terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità;

   i) alla partecipazione delle persone che vivono e lavorano, a qualsiasi titolo, nei territori interessati ai processi di pianificazione e programmazione locale.
20.2. Bonelli, Grimaldi.

ART. 21.
(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono assegnate fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere trasferite in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nei cui territori sono ubicate, su richiesta dei rispettivi sindaci. La richiesta, da presentare al Dipartimento della protezione civile entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua puntualmente le strutture delle quali si intende acquisire la proprietà. Il trasferimento è disposto limitatamente alle strutture indicate nella richiesta. Le strutture per le quali non è richiesto il trasferimento restano nella titolarità del soggetto proprietario.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 con le seguenti: I comuni utilizzano le strutture trasferite ai sensi del comma 1;

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: effettivamente trasferite;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Le strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: trasferite ai comuni;

   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: I comuni assegnatari con le seguenti: I comuni che ne acquisiscono la proprietà.
21.1. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , provvedendo, in tale ultimo caso, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi e alla deimpermeabilizzazione delle superfici interessate.
21.3. Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'inventario delle strutture di cui al comma 1 ubicate nel proprio territorio, indicando, per ciascuna struttura, la localizzazione, la tipologia, la superficie, la funzione, lo stato di conservazione, i costi di gestione sostenuti o stimati e la destinazione prevista. Sono esclusi dalla pubblicazione i dati personali relativi agli occupanti e le informazioni la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica. Prima dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e prima di disporre la destinazione delle strutture ad altre esigenze, la loro rimozione o la loro permanenza ai sensi del comma 5, il comune pubblica una relazione motivata sulla permanenza o sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni territoriali, sui costi e sulla sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale della scelta. Sulla relazione possono essere presentate osservazioni entro un termine non inferiore a venti giorni dalla data della sua pubblicazione. Il comune dà conto delle osservazioni pervenute nel provvedimento conclusivo. Sono fatti salvi i casi nei quali la rimozione immediata sia necessaria per indifferibili ragioni di sicurezza, adeguatamente motivate. L'inventario e i relativi aggiornamenti sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune con le seguenti: tenendo conto del numero, della tipologia, della superficie, della funzione, dello stato di conservazione e dei costi di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture presenti nel territorio di ciascun comune, nonché della capacità finanziaria dell'ente.
21.4. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro centoventi giorni dalla data dell'assegnazione in proprietà, ciascun Comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, leggibile meccanicamente, scaricabile e riutilizzabile, un inventario delle strutture di cui al comma 1, con l'indicazione della localizzazione, della tipologia, della superficie, della funzione, dello stato manutentivo, dei costi di gestione e della destinazione prevista, con esclusione dei dati riferibili agli occupanti. Prima dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, della decisione di rimozione ovvero della decisione di rendere permanenti le strutture ai sensi del comma 5, il Comune pubblica una relazione motivata sulla permanenza o sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni territoriali, sui costi e sulla sostenibilità della scelta e acquisisce le osservazioni della popolazione interessata per un periodo non inferiore a venti giorni. Sono fatti salvi i casi nei quali la rimozione immediata sia necessaria per ragioni indifferibili di sicurezza, adeguatamente motivate.
21.5. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. A decorrere dalla data di assegnazione delle strutture ai sensi del comma 1 e fino al venir meno delle esigenze connesse agli eventi sismici e al processo di ricostruzione, gli oneri necessari alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'eventuale rimozione delle strutture medesime sono posti a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati sulla base del numero, della tipologia, delle dimensioni, della destinazione d'uso e dello stato di conservazione delle strutture presenti in ciascun comune, nonché degli effettivi fabbisogni di gestione, manutenzione e rimozione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione delle risorse, assicurandone il trasferimento ai comuni entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, d'intesa con i comuni interessati, provvede alla ricognizione delle strutture di cui al comma 1 e definisce, sulla base delle esigenze connesse al processo di ricostruzione e dei fabbisogni dei territori, un programma per il loro utilizzo permanente, la riconversione o la progressiva rimozione. Il programma individua altresì gli interventi necessari per la manutenzione, l'adeguamento e la rigenerazione delle strutture e delle relative opere di urbanizzazione, nonché i relativi fabbisogni finanziari. Le risultanze della ricognizione sono aggiornate annualmente e sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai fini della programmazione e del riparto delle risorse di cui al comma 3.
  3-ter. Gli oneri connessi agli adempimenti urbanistici e catastali necessari all'attuazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisizione al patrimonio comunale, dall'eventuale variazione della destinazione d'uso, dall'accatastamento, dalla riconversione, dalla rigenerazione e dalla rimozione delle strutture, sono ricompresi tra gli oneri finanziabili a valere sul Fondo di cui al comma 3 e non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni interessati.
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 3-ter, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.6. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A decorrere dalla data di trasferimento in proprietà delle strutture ai sensi del comma 1, gli oneri relativi alla gestione, alla manutenzione e all'eventuale rimozione delle medesime sono sostenuti dai comuni proprietari. Al fine di concorrere alla copertura dei predetti oneri, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni interessati, tenendo conto del numero, della tipologia, delle dimensioni, della destinazione e dello stato di conservazione delle strutture trasferite, nonché degli effettivi oneri di gestione, manutenzione e rimozione. I contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili nel fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.7. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati con le seguenti: dai tributi speciali catastali e dagli altri diritti dovuti esclusivamente per le operazioni di accatastamento.
21.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

ART. 22.
(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di eventi sismici)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. In sede di prima applicazione, è riconosciuto il contributo in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;

   b) le procedure per l'erogazione delle risorse;

   c) le categorie dei beneficiari;

   d) la misura del contributo erogabile, prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   e) le modalità di presentazione delle domande;

   f) la documentazione da allegare alla domanda;

   g) le cause di esclusione dal contributo.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.05. Ascani, Simiani, Curti.

ART. 23.
(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, Allegato 1, Tabella C, articolo 12 della tariffa, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
23.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:

   a) sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, e ai picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta «acqua alta»);

   b) sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo.
23.3. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
23.4. Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono inserite le seguenti: «, le mareggiate».
23.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché precipitazioni di elevata intensità e breve durata, fenomeni di acqua alta e inondazioni lagunari, maremoti connessi a eventi sismici sottomarini e fenomeni di siccità estrema e desertificazione del suolo».
23.6. L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Santillo.

ART. 24.
(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere:

   a-bis) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il ricorso al personale in posizione di comando nella misura prevista dal primo periodo è consentito per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale la relativa quota non può superare il 20 per cento della dotazione organica.».
24.1. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di fronteggiare la situazione di dissesto idrogeologico che interessa il centro abitato di Pisticci e di assicurare la tutela della pubblica incolumità, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla progettazione, alla realizzazione e al completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario di Governo competente per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Basilicata, che provvede all'individuazione e all'attuazione degli interventi, sentiti la regione Basilicata e il comune di Pisticci. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario approva il relativo programma, comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario. Le risorse sono assegnate in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente e non possono essere destinate alla copertura di interventi già integralmente finanziati.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.3. Amendola, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico generate dalle ondate di caldo e dalla siccità, il Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
  3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 3-bis.
24.5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ristorare i danni alla produzione agricola causati, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 e il 31 agosto 2026, da avversità meteorologiche di carattere eccezionale, dal caldo estremo e dalla siccità la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
24.6. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 25.
(Misure in materia di riscossione locale)

  Sopprimerlo.
*25.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Guerra, Simiani.
*25.2. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa, Santillo, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: AMCO – Asset Management Company S.p.A. (AMCO) aggiungere le seguenti: , a condizione che il capitale sociale della medesima società sia interamente detenuto, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La perdita del requisito della totale partecipazione pubblica impedisce il conferimento di nuovi affidamenti e il rinnovo di quelli in essere.
25.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere i capoversi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies;

   al capoverso comma 2-sexies, sopprimere l'ultimo periodo;

   sopprimere il capoverso comma 2-quinquiesdecies;

   sopprimere il capoverso comma 2-septiesdecies.
25.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, capoverso comma 2-sexies, sostituire il terzo periodo con i seguenti: L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha durata non superiore a cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo. È escluso il rinnovo tacito o automatico. L'ente può deliberare il rinnovo, per una durata non superiore a cinque anni, previa pubblicazione di una relazione sui risultati conseguiti, sui costi sostenuti, sul livello di riscossione raggiunto e sulle alternative organizzative disponibili.
25.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, capoverso comma 2-septies, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed è commisurata alle somme effettivamente riscosse, al netto degli annullamenti, dei rimborsi e degli importi dichiarati inesigibili. Non possono essere riconosciuti compensi fissi riferiti a somme non riscosse. La remunerazione complessiva non può eccedere i costi applicabili per analoghe attività svolte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, alinea, dopo le parole: del debitore aggiungere la seguente: esclusivamente.
25.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, capoverso comma 2-undecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

   L'affidamento ad AMCO non può in alcun caso determinare una riduzione delle tutele riconosciute al debitore dalla legislazione vigente. Prima dell'avvio della prima procedura cautelare o esecutiva, AMCO trasmette al debitore una comunicazione analitica della posizione e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per chiedere la sospensione, il riesame o la rateizzazione del debito. Fino alla decisione motivata sull'istanza non possono essere avviate nuove procedure, salvo il fondato pericolo per la riscossione. AMCO e gli operatori incaricati non possono utilizzare i dati acquisiti per attività di recupero svolte nell'interesse di creditori diversi dall'ente locale titolare del credito.
25.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-terdecies, aggiungere il seguente:

  2-terdecies.1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attività di riscossione affidata ad AMCO. La relazione indica, distintamente per ente locale e operatore incaricato, l'ammontare dei crediti affidati, le somme riscosse, i costi sostenuti, i tempi di riversamento, il numero delle rateizzazioni, delle sospensioni, dei ricorsi e degli annullamenti, nonché il tasso di smaltimento dei residui attivi e il miglioramento conseguito rispetto alla gestione precedente. I dati sono pubblicati in formato aperto, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
25.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quaterdecies.
25.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-septiesdecies.
25.12. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Guerra.