Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 28 settembre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 28 settembre 2026.

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carè, Carmina, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Orso, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gnassi, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Matteoni, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rossello, Andrea Rossi, Rotelli, Scarpa, Scerra, Semenzato, Siracusano, Speranza, Tajani, Toccalini, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carè, Carmina, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gnassi, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Matteoni, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scarpa, Scerra, Semenzato, Siracusano, Speranza, Tajani, Toccalini, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  GIANASSI ed altri: «Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero che assuma la qualità di testimone di giustizia, nonché all'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di protezione dei testimoni di giustizia» (2889) Parere delle Commissioni II, III, V e XIV;

   VI Commissione (Finanze):

  PORTA ed altri: «Agevolazione fiscale per l'avvio di nuove imprese o lo svolgimento di antichi mestieri e lavori tradizionali in Italia da parte di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (2972) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, X, XI e XIV;

   X Commissione (Attività produttive):

  DE BERTOLDI ed altri: «Istituzione della certificazione di qualità della ristorazione italiana “Carlo Petrini”» (3002) Parere delle Commissioni I, V, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   XII Commissione (Affari sociali):

  TORTO ed altri: «Norme in materia di obblighi di formazione e di assicurazione a carico dei proprietari e dei detentori di cani e altre disposizioni per la tutela del benessere degli animali e della pubblica incolumità» (2622) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 665).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 666).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2025 (Doc. LVI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 25 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2025 (Doc. CLXX, n. 4), corredata del bilancio d'esercizio per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0516/IT – V10T, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy avente ad oggetto specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 settembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuovo approccio strategico alla ricerca e all'innovazione per un'agricoltura, una silvicoltura, un contesto rurale e sistemi alimentari competitivi, resilienti e sostenibili – Un sistema agroalimentare dell'UE adeguato alle esigenze future mediante AgRI 2040 e Food 2040 (COM(2026) 453 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione (COM(2026) 985 final), corredata del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 987 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 settembre 2026;

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Malta e all'Italia in relazione alla tempesta Harry del gennaio 2026 e al Portogallo e alla Spagna a seguito delle tempeste di gennaio e febbraio 2026 (COM(2026) 7001 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2026 (COM(2026) 273 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca (COM(2026) 498 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dell'innovazione dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2017/1001 (Atto legislativo europeo a favore dell'innovazione) (COM(2026) 567 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che istituisce un quadro per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (UE) 2018/1724 (COM(2026) 980 final).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla disciplina delle sollecitazioni commerciali telefoniche nel settore dell'energia elettrica e del gas.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Comando
generale della guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzata, in data 23 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 3083-A)

A.C. 3083-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in via di conversione prevede tra l'altro disposizioni volte a consentire la riassegnazione di risorse residue della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 4, comma 8);

    l'evoluzione degli strumenti e delle piattaforme digitali ha determinato nuove opportunità di conoscenza, partecipazione e inclusione, ma ha al tempo stesso accresciuto l'attenzione sui rischi connessi a un utilizzo precoce, eccessivo o non adeguatamente accompagnato delle tecnologie digitali, in particolare tra i minori;

    l'utilizzo problematico o compulsivo degli strumenti digitali può associarsi a conseguenze che interessano, tra l'altro, la qualità del sonno, la capacità di attenzione, il benessere psicologico, l'attività fisica, il rendimento scolastico e la qualità delle relazioni familiari e sociali;

    tali fenomeni non possono essere ricondotti esclusivamente alle tecnologie digitali, ma possono essere aggravati da modalità di utilizzo incontrollate o prive di adeguato accompagnamento educativo;

    la prevenzione delle forme di dipendenza e di utilizzo problematico delle tecnologie digitali non può essere affidata esclusivamente a divieti o misure sanzionatorie, ma richiede un approccio integrato fondato sull'educazione, sulla promozione della salute, sulla responsabilità degli adulti e sul sostegno alle famiglie;

    in tale prospettiva rivestono un ruolo essenziale il Servizio sanitario nazionale e la rete dei servizi territoriali, a partire dai pediatri di libera scelta, dai medici di medicina generale, dai consultori familiari, dai servizi di neuropsichiatria infantile e dagli altri servizi sanitari e sociosanitari territoriali, anche ai fini dell'individuazione precoce delle situazioni di rischio e dell'orientamento delle famiglie;

    è altresì necessario rafforzare il ruolo della scuola e sostenere le famiglie nella costruzione di un rapporto equilibrato e consapevole con le tecnologie digitali, promuovendo anche fattori protettivi quali l'attività sportiva, la lettura, il gioco, le attività all'aperto e la socializzazione in presenza,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito degli interventi di prevenzione e recupero dalle dipendenze patologiche di cui all'articolo 4, comma 8, specifiche iniziative per la prevenzione dell'utilizzo problematico e compulsivo degli strumenti e delle piattaforme digitali tra i minori, fondate sull'educazione, sulla promozione della salute digitale e sul sostegno alle famiglie.
9/3083-A/1. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento prevede che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale;

    si tratta di una norma che apre spiragli per la risoluzione di altre criticità presenti soprattutto nei piccoli comuni fino ad un massimo di 5 mila abitanti;

    come è noto l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, previo consenso dell'interessato e non oltre il compimento del settantesimo anno di età, il personale del quale ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per attività di tutoraggio e affiancamento dei neoassunti o per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente;

    la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025 ha chiarito che la base di calcolo per stabilire il richiamato limite è costituita dalle facoltà assunzionali ordinarie e che il trattenimento è una facoltà esercitabile dall'amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative, della valutazione del merito e della programmazione contenuta nel PIAO;

    in data 7 aprile 2025 è intervenuta la circolare n. 8 della Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale il limite del 10 per cento sarebbe finalizzato all'individuazione del contingente massimo di personale trattenibile in servizio;

    con parere n. 77581 del 27 ottobre 2025, il Dipartimento della funzione pubblica ha ulteriormente precisato che, per gli enti locali, le facoltà assunzionali ordinarie devono essere determinate in relazione all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e al decreto ministeriale 17 marzo 2020;

    la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 55/2026/PAR, ha confermato che il limite del 10 per cento deve essere applicato alla capacità assunzionale finanziaria astrattamente riconosciuta all'ente e non alle facoltà assunzionali concretamente utilizzate;

    la medesima Sezione ha tuttavia riconosciuto le oggettive difficoltà applicative che tale disciplina determina nell'ambito dei piccoli comuni per i quali il 10 per cento della capacità assunzionale può risultare inferiore al valore finanziario di una singola unità di personale;

    questo rende di fatto inutilizzabile l'istituto in questione proprio per le amministrazioni maggiormente in sofferenza per la carenza di profili specialistici con conseguente perdita di competenze e palesi difficoltà nel garantire continuità ed efficienza amministrativa;

    è la stessa Corte dei conti ad avere auspicato un intervento normativo finalizzato a superare tale impasse burocratica anche al fine di assicurare la coerenza della disciplina con i principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    nei piccoli comuni come richiamato anche dalle organizzazioni Anci e Ali il trattenimento temporaneo di personale dotato di competenze specialistiche risulta indispensabile per assicurare continuità dei servizi, affiancamento e formazione del personale neoassunto e corretta attuazione degli investimenti e degli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee;

    non vi è dubbio che la ratio della norma fosse quella di preservare le amministrazioni locali maggiormente esposte a tale criticità;

    è atteso quindi un intervento risolutivo da parte del Governo che consenta alle suddette amministrazioni di poter usufruire ancora delle prestazioni del personale rispondente ai requisiti di cui in premessa,

impegna il Governo

in linea con le finalità già perseguite dall'articolo 2, comma 1, richiamato in premessa e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, dei limiti di sostenibilità della spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e al decreto ministeriale 17 marzo 2020, del limite anagrafico dei 70 anni, del consenso dell'interessato e delle ulteriori condizioni previste dalla legislazione vigente, a prevedere nel primo provvedimento normativo utile e comunque non oltre il disegno di legge di bilancio per l'anno 2027, una specifica iniziativa normativa indispensabile al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di trattenere in servizio almeno una unità di personale anche qualora il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali risulti finanziariamente insufficiente a coprire il valore di una unità, con l'obiettivo di assicurare nell'interesse generale la necessaria continuità funzionale e la piena capacità operativa degli enti interessati.
9/3083-A/2. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento prevede che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale;

    si tratta di una norma che apre spiragli per la risoluzione di altre criticità presenti soprattutto nei piccoli comuni fino ad un massimo di 5 mila abitanti;

    come è noto l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, previo consenso dell'interessato e non oltre il compimento del settantesimo anno di età, il personale del quale ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per attività di tutoraggio e affiancamento dei neoassunti o per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente;

    la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025 ha chiarito che la base di calcolo per stabilire il richiamato limite è costituita dalle facoltà assunzionali ordinarie e che il trattenimento è una facoltà esercitabile dall'amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative, della valutazione del merito e della programmazione contenuta nel PIAO;

    in data 7 aprile 2025 è intervenuta la circolare n. 8 della Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale il limite del 10 per cento sarebbe finalizzato all'individuazione del contingente massimo di personale trattenibile in servizio;

    con parere n. 77581 del 27 ottobre 2025, il Dipartimento della funzione pubblica ha ulteriormente precisato che, per gli enti locali, le facoltà assunzionali ordinarie devono essere determinate in relazione all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e al decreto ministeriale 17 marzo 2020;

    la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 55/2026/PAR, ha confermato che il limite del 10 per cento deve essere applicato alla capacità assunzionale finanziaria astrattamente riconosciuta all'ente e non alle facoltà assunzionali concretamente utilizzate;

    la medesima Sezione ha tuttavia riconosciuto le oggettive difficoltà applicative che tale disciplina determina nell'ambito dei piccoli comuni per i quali il 10 per cento della capacità assunzionale può risultare inferiore al valore finanziario di una singola unità di personale;

    questo rende di fatto inutilizzabile l'istituto in questione proprio per le amministrazioni maggiormente in sofferenza per la carenza di profili specialistici con conseguente perdita di competenze e palesi difficoltà nel garantire continuità ed efficienza amministrativa;

    è la stessa Corte dei conti ad avere auspicato un intervento normativo finalizzato a superare tale impasse burocratica anche al fine di assicurare la coerenza della disciplina con i principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    nei piccoli comuni come richiamato anche dalle organizzazioni Anci e Ali il trattenimento temporaneo di personale dotato di competenze specialistiche risulta indispensabile per assicurare continuità dei servizi, affiancamento e formazione del personale neoassunto e corretta attuazione degli investimenti e degli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee;

    non vi è dubbio che la ratio della norma fosse quella di preservare le amministrazioni locali maggiormente esposte a tale criticità;

    è atteso quindi un intervento risolutivo da parte del Governo che consenta alle suddette amministrazioni di poter usufruire ancora delle prestazioni del personale rispondente ai requisiti di cui in premessa,

impegna il Governo

in linea con le finalità già perseguite dall'articolo 2, comma 1, richiamato in premessa e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, dei limiti di sostenibilità della spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e al decreto ministeriale 17 marzo 2020, del limite anagrafico dei 70 anni, del consenso dell'interessato e delle ulteriori condizioni previste dalla legislazione vigente, a prevedere nel primo provvedimento normativo utile una specifica iniziativa normativa indispensabile al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di trattenere in servizio almeno una unità di personale anche qualora il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali risulti finanziariamente insufficiente a coprire il valore di una unità, con l'obiettivo di assicurare nell'interesse generale la necessaria continuità funzionale e la piena capacità operativa degli enti interessati.
9/3083-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» e, in particolare, alla lettera a), proroga fino al 30 giugno 2027 i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo, mentre, alla lettera b), differisce al 28 febbraio 2027 il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto a presentare la proposta del nuovo statuto dell'Agenzia;

    la disciplina dell'Agenzia è stata oggetto di una significativa revisione ad opera della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026). In particolare la disciplina istitutiva prevedeva che la sede centrale dell'Agenzia fosse a Bologna. Il comma 297 dell'articolo 1 della citata legge ha soppresso il riferimento alla «sede centrale in Bologna» e ha previsto che lo statuto individui la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia;

    su tale assetto è successivamente intervenuto l'articolo 18 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che, modificando il comma 298 della citata legge di bilancio, ha stabilito espressamente che la sede di ItaliaMeteo è in Roma e ha previsto che il Commissario straordinario si avvalga, per l'esercizio dei propri compiti, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    l'originaria localizzazione a Bologna era stata individuata anche in relazione alla presenza, presso il Tecnopolo, di rilevanti infrastrutture e competenze nel campo della meteorologia, della climatologia e del supercalcolo, nonché del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, elementi che hanno favorito nel tempo la costruzione di un sistema di relazioni scientifiche, tecnologiche e operative attorno all'Agenzia;

    il nuovo differimento del termine per la presentazione della proposta di statuto disposto dal provvedimento in esame dimostra che il processo di ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia non è ancora concluso e offre pertanto l'occasione per una più approfondita valutazione della scelta relativa alla localizzazione della sede;

    appare, in particolare, opportuno valutare compiutamente le conseguenze organizzative, occupazionali, finanziarie e operative derivanti dal trasferimento, nonché l'opportunità di preservare il patrimonio di competenze, infrastrutture e relazioni scientifiche sviluppato a Bologna,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dall'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare la decisione di trasferire a Roma la sede dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo», valutando il mantenimento della sede a Bologna alla luce delle conseguenze organizzative, occupazionali, finanziarie e operative derivanti dal trasferimento e, nelle more di tale valutazione e della definizione del nuovo statuto dell'Agenzia, a non procedere all'adozione di ulteriori atti o misure suscettibili di rendere definitivo il trasferimento della sede.
9/3083-A/3. Merola, De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca misure in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica e dispone altresì il trasferimento alle direzioni generali del Ministero della salute delle attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)42; il trasferimento comprende anche l'eventuale esercizio delle funzioni di accesso e verifica presso le strutture sanitarie, nonché dei poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa, da parte della regione;

    le strutture sanitarie private accreditate concorrono in modo rilevante all'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari finanziati dal Servizio sanitario nazionale e svolgono pertanto una funzione di interesse pubblico;

    il riconoscimento di maggiori risorse pubbliche alle strutture accreditate deve essere accompagnato da adeguate garanzie in ordine alla qualità delle prestazioni, alla disponibilità di personale e alle condizioni economiche e normative delle lavoratrici e dei lavoratori;

    il Contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata ospedaliera non viene rinnovato da otto anni, mentre per le lavoratrici e i lavoratori delle RSA e delle strutture sociosanitarie il mancato rinnovo si protrae da quattordici anni, con una progressiva perdita del potere d'acquisto e un mancato adeguamento delle condizioni economiche e normative;

    il protrarsi del blocco contrattuale determina inoltre una significativa disparità tra lavoratrici e lavoratori della sanità privata e del Servizio sanitario pubblico che svolgono attività e funzioni analoghe, incidendo sull'attrattività e sulla capacità delle strutture private di trattenere personale qualificato;

    la crescente mobilità del personale sanitario, sociosanitario e tecnico verso il settore pubblico, anche attraverso le procedure concorsuali, unitamente alle dimissioni e alle difficoltà di reclutamento, rischia di determinare carenze di organico nelle strutture private accreditate;

    tali carenze possono compromettere il mantenimento dei requisiti organizzativi e degli standard minimi di personale previsti dalle disposizioni nazionali e regionali ai fini dell'accreditamento istituzionale e, conseguentemente, la continuità e la qualità delle prestazioni erogate;

    l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nell'ambito di un sistema fondato sul possesso e sul mantenimento di specifici requisiti organizzativi e assistenziali;

    il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie riconosce alle strutture accreditate risorse pubbliche attraverso tariffe e sistemi di remunerazione definiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e regionale;

    l'adeguamento delle tariffe e il conseguente incremento delle risorse destinate alle strutture accreditate rendono necessario rafforzare il collegamento tra l'impiego delle risorse pubbliche, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la qualità e continuità dell'assistenza;

    l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale costituisce un elemento essenziale per garantire condizioni di lavoro adeguate e contrastare fenomeni di dumping contrattuale;

    la qualità delle condizioni di lavoro e la capacità di garantire adeguati livelli retributivi e normativi sono strettamente connesse alla capacità delle strutture sanitarie di attrarre e mantenere il personale necessario all'erogazione delle prestazioni;

    la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, riunitasi in Assemblea plenaria a Cagliari il 30 aprile 2026, con l'Ordine del Giorno n. 02/2026 sul mancato rinnovo dei contratti della sanità privata, ha evidenziato la necessità di porre in essere ogni utile iniziativa, anche in sede di Conferenza Stato-regioni, per sollecitare il rinnovo dei contratti della sanità privata ospedaliera e del settore sociosanitario, nonché di verificare l'introduzione, nelle norme e negli atti che regolano l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture private, del vincolo all'applicazione e al rispetto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

    appare pertanto necessario intervenire in modo coordinato tra Governo, regioni e province autonome affinché l'incremento delle risorse pubbliche destinate alle strutture private accreditate sia accompagnato dalla tutela delle condizioni di lavoro, dalla salvaguardia degli organici e dal rispetto della contrattazione collettiva, quali elementi funzionali alla qualità e alla continuità dell'assistenza,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni utile iniziativa, anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, per favorire e sollecitare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità privata ospedaliera e del settore sociosanitario e delle RSA e, nel confronto con le regioni e le province autonome, a promuovere l'introduzione, nell'ambito delle norme e degli atti amministrativi che disciplinano l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private, del vincolo all'applicazione e al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assicurando adeguati strumenti di verifica e monitoraggio e prevedendo, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze regionali, specifiche conseguenze in caso di accertata violazione;

   a subordinare il riconoscimento degli incrementi tariffari e delle maggiori risorse pubbliche destinate alle strutture sanitarie private accreditate all'effettiva applicazione e al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi istituti economici e normativi, nonché al mantenimento dei requisiti organizzativi e degli organici necessari ai fini dell'accreditamento, promuovendo criteri omogenei di verifica e monitoraggio, anche al fine di garantire che l'adeguamento delle tariffe concorra alla valorizzazione del lavoro e delle professionalità e al mantenimento della qualità e della continuità dell'assistenza.
9/3083-A/4. Malavasi, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su profili concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali;

    in particolare l'articolo 2 dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale;

    gli enti locali svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione delle politiche pubbliche e nella gestione dei servizi rivolti ai cittadini, ma continuano a risentire di carenze di personale e di professionalità, che possono compromettere la capacità di programmare e realizzare gli interventi di propria competenza;

    l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, prevede, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, stringenti limitazioni, tra cui il divieto di procedere ad assunzioni;

    l'applicazione generalizzata di tale divieto può determinare situazioni nelle quali, anche in presenza di enti che abbiano adottato le misure correttive richieste dagli organi di controllo o dalla Corte dei conti, risultino compromesse la capacità amministrativa e la continuità dei servizi;

    tale rigidità può inoltre ostacolare la possibilità di assicurare le professionalità necessarie all'attuazione di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee;

    sarebbe pertanto opportuno introdurre deroghe mirate al divieto di assunzione, subordinandole a specifiche condizioni di garanzia, quali l'adozione di piani di risanamento o misure correttive, la necessità di personale per l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea e la copertura di posti vacanti relativi a figure dirigenziali o ad alta specializzazione tecnica;

    l'obiettivo è contemperare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con la necessità di evitare che i meccanismi sanzionatori determinino un blocco della macchina amministrativa, soprattutto nei settori maggiormente critici;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce inoltre disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali;

    i segretari comunali svolgono un ruolo centrale nel funzionamento degli enti locali, assicurando funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, controllo e coordinamento e provvedendo, su richiesta dell'ente, alla rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo il riconoscimento di una quota dei relativi proventi ai segretari comunali negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, ai segretari privi di qualifica dirigenziale, entro il limite di un quinto dello stipendio in godimento;

    la formulazione della disposizione ha prodotto nel tempo incertezze interpretative e un articolato contenzioso concernente l'individuazione dei segretari destinatari dei diritti di rogito;

    la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG, ha stabilito che i diritti di rogito competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari appartenenti alle fasce A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

    la disciplina vigente determina tuttavia una differenziazione tra segretari comunali che, pur svolgendo la funzione rogante e assumendo le relative responsabilità, ricevono un trattamento differente in ragione della presenza o meno di personale con qualifica dirigenziale nell'ente;

    tale questione assume particolare rilievo alla luce dell'evoluzione delle funzioni attribuite ai segretari comunali, che negli ultimi anni hanno svolto un ruolo centrale nell'attuazione degli investimenti pubblici e dei programmi finanziati con risorse nazionali ed europee, compresi quelli connessi al PNRR;

    nel corso degli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte per eliminare vincoli e tetti relativi agli istituti incentivanti del personale delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione delle nuove responsabilità derivanti dall'attuazione degli investimenti pubblici; in particolare, gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati progressivamente estesi anche al personale dirigenziale;

    appare pertanto opportuno procedere a una revisione complessiva della disciplina dei diritti di rogito, al fine di assicurare maggiore coerenza tra le funzioni effettivamente svolte, le responsabilità assunte e il relativo trattamento economico,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

  introdurre forme di flessibilità e deroghe mirate ai vincoli assunzionali degli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità finanziaria, al fine di garantire la continuità dei servizi, il rafforzamento delle strutture amministrative e la piena attuazione degli investimenti e dei programmi finanziati con risorse nazionali ed europee;

  rivedere la disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali, assicurando un trattamento coerente con le funzioni e le responsabilità effettivamente svolte e superando le attuali disparità di trattamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria degli enti locali.
9/3083-A/5. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su profili concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali;

    in particolare l'articolo 2 dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale;

    gli enti locali svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione delle politiche pubbliche e nella gestione dei servizi rivolti ai cittadini, ma continuano a risentire di carenze di personale e di professionalità, che possono compromettere la capacità di programmare e realizzare gli interventi di propria competenza;

    l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, prevede, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, stringenti limitazioni, tra cui il divieto di procedere ad assunzioni;

    l'applicazione generalizzata di tale divieto può determinare situazioni nelle quali, anche in presenza di enti che abbiano adottato le misure correttive richieste dagli organi di controllo o dalla Corte dei conti, risultino compromesse la capacità amministrativa e la continuità dei servizi;

    tale rigidità può inoltre ostacolare la possibilità di assicurare le professionalità necessarie all'attuazione di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee;

    sarebbe pertanto opportuno introdurre deroghe mirate al divieto di assunzione, subordinandole a specifiche condizioni di garanzia, quali l'adozione di piani di risanamento o misure correttive, la necessità di personale per l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea e la copertura di posti vacanti relativi a figure dirigenziali o ad alta specializzazione tecnica;

    l'obiettivo è contemperare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con la necessità di evitare che i meccanismi sanzionatori determinino un blocco della macchina amministrativa, soprattutto nei settori maggiormente critici;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce inoltre disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali;

    i segretari comunali svolgono un ruolo centrale nel funzionamento degli enti locali, assicurando funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, controllo e coordinamento e provvedendo, su richiesta dell'ente, alla rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo il riconoscimento di una quota dei relativi proventi ai segretari comunali negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, ai segretari privi di qualifica dirigenziale, entro il limite di un quinto dello stipendio in godimento;

    la formulazione della disposizione ha prodotto nel tempo incertezze interpretative e un articolato contenzioso concernente l'individuazione dei segretari destinatari dei diritti di rogito;

    la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG, ha stabilito che i diritti di rogito competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari appartenenti alle fasce A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

    la disciplina vigente determina tuttavia una differenziazione tra segretari comunali che, pur svolgendo la funzione rogante e assumendo le relative responsabilità, ricevono un trattamento differente in ragione della presenza o meno di personale con qualifica dirigenziale nell'ente;

    tale questione assume particolare rilievo alla luce dell'evoluzione delle funzioni attribuite ai segretari comunali, che negli ultimi anni hanno svolto un ruolo centrale nell'attuazione degli investimenti pubblici e dei programmi finanziati con risorse nazionali ed europee, compresi quelli connessi al PNRR;

    nel corso degli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte per eliminare vincoli e tetti relativi agli istituti incentivanti del personale delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione delle nuove responsabilità derivanti dall'attuazione degli investimenti pubblici; in particolare, gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati progressivamente estesi anche al personale dirigenziale;

    appare pertanto opportuno procedere a una revisione complessiva della disciplina dei diritti di rogito, al fine di assicurare maggiore coerenza tra le funzioni effettivamente svolte, le responsabilità assunte e il relativo trattamento economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

  introdurre forme di flessibilità e deroghe mirate ai vincoli assunzionali degli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità finanziaria, al fine di garantire la continuità dei servizi, il rafforzamento delle strutture amministrative e la piena attuazione degli investimenti e dei programmi finanziati con risorse nazionali ed europee;

  rivedere la disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali, assicurando un trattamento coerente con le funzioni e le responsabilità effettivamente svolte e superando le attuali disparità di trattamento, nel rispetto della sostenibilità finanziaria degli enti locali.
9/3083-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile e in particolare all'articolo 4, norme relative al Servizio sanitario regionale e alla sanità pubblica;

    inoltre, l'intervento, previsto nelle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 8, viene esteso alla disciplina del riparto della quota dell'otto per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta gestione statale, consentendo, limitatamente all'anno 2024, di versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti, per essere successivamente riassegnate al finanziamento di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

    l'Italia attraversa una fase di forte e persistente declino demografico. Secondo i dati più recenti dell'ISTAT, nel 2025 si sono registrate circa 355 mila nascite, il 3,9 per cento in meno rispetto all'anno precedente, mentre il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, nuovo minimo storico. L'età media al parto è inoltre salita a 32,7 anni;

    la denatalità è un fenomeno complesso, determinato da fattori economici, sociali, occupazionali e culturali e dalle crescenti difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Tra gli elementi che incidono sulle scelte riproduttive vi è anche il progressivo posticipo della maternità, che può comportare una riduzione delle possibilità di concepimento legata all'età;

    la preservazione della fertilità per fini sociali (denominata «social freezing»), attraverso la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, può rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali sostenere la libertà di scelta delle donne e consentire di programmare la propria genitorialità, senza tuttavia sostituire le politiche necessarie a sostenere il lavoro, i redditi, i servizi per l'infanzia, l'accesso alla casa e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    in assenza di una disciplina nazionale specifica, alcune regioni hanno già assunto iniziative in materia. La regione Puglia, attraverso la legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 e i successivi provvedimenti attuativi, ha introdotto un contributo fino a 3.000 euro per la preservazione della fertilità per fini sociali. Nel 2026 anche la regione Toscana ha avviato il percorso legislativo attraverso la proposta di legge regionale n. 18, recante disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali;

    l'attuale quadro regionale determina tuttavia una significativa disomogeneità territoriale, facendo dipendere la possibilità di accedere a un sostegno pubblico dalla regione di residenza e rischiando di creare una disparità nell'accesso a una prestazione collegata alla salute riproduttiva e alla libertà di programmare la propria genitorialità;

    i costi della crioconservazione degli ovociti, comprensivi delle procedure mediche e degli oneri connessi alla conservazione, possono risultare difficilmente sostenibili per molte donne e famiglie, soprattutto in presenza di condizioni di precarietà lavorativa, bassi redditi e difficoltà economiche;

    la recente esperienza delle regioni che hanno introdotto forme di sostegno economico dimostra la possibilità di costruire strumenti pubblici mirati, con criteri di accesso e modalità di erogazione verificabili;

    una misura nazionale sperimentale consentirebbe di superare l'attuale frammentazione territoriale, garantendo condizioni uniformi di accesso e permettendo al Governo e al Parlamento di valutarne gli effetti prima di procedere, eventualmente, a una disciplina strutturale e organica nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;

    nel corso dell'attuale Legislatura sono già state depositate, sia alla Camera che al Senato, proposte di legge per promuovere l'accesso al social freezing,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 richiamate in premessa, al fine di adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a disciplinare la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale riferita alle scelte non espresse dai contribuenti al fine di finanziare misure volte al contrasto del calo demografico, promuovendo e sostenendo su tutto il territorio nazionale l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali, superando le attuali disparità territoriali e garantendo alle donne condizioni uniformi di accesso al social freezing, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo nazionale e forme di contribuzione pubblica, valutando a tal fine anche le esperienze già avviate dalle regioni.
9/3083-A/6. Fossi, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento dispone la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    è bene ricordare che il 31 marzo 2022 cessavano i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ai sensi della normativa emanata durante l'emergenza pandemica e si costituiva, in base all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, un'Unità, operante fino al 31 dicembre 2022, per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia;

    inoltre, sempre con tale decreto-legge si sopprimeva l'Unità a decorrere dal 1° luglio 2023, e il conseguente subentro del Ministero della salute nelle sue funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario. La medesima disposizione disponeva altresì che, al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procedesse alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente, delineando la relativa disciplina;

    l'istituzione di un nuovo Commissario straordinario appare pertanto una scelta organizzativa che rischia non solo di sovrapporsi alle competenze e alle strutture già presenti presso il Ministero della salute, ma di evidenziare una persistente difficoltà dell'amministrazione ordinaria nel portare a compimento, nei tempi previsti, le attività conseguenti alla conclusione della gestione emergenziale;

    la scelta di ricorrere, a distanza di anni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, a un ulteriore soggetto commissariale per attività di natura prevalentemente gestionale e amministrativa pone interrogativi sulla capacità del Ministero della salute di programmare e organizzare per tempo il completamento delle attività ereditate dalla precedente gestione straordinaria;

    la gestione commissariale dovrebbe rappresentare uno strumento eccezionale, temporalmente delimitato e adeguatamente motivato da circostanze straordinarie, e non può trasformarsi in una modalità ordinaria attraverso cui le amministrazioni pubbliche affrontano attività che rientrano stabilmente nelle proprie competenze;

    risulta particolarmente problematico che il nuovo Commissario venga istituito proprio per completare attività che, a seguito della soppressione dell'Unità e del subentro del Ministero della salute, erano state espressamente ricondotte nell'ambito della gestione ordinaria dell'amministrazione;

    l'articolo 4 non si limita peraltro a istituire una struttura commissariale, ma attribuisce al Commissario specifici poteri derogatori, consentendogli di avvalersi, ove necessario, degli operatori economici presso i cui depositi sono custoditi i materiali anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici;

    la possibilità di procedere ad affidamenti in deroga, seppure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, riduce il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza pubblica e rende pertanto necessario assicurare la massima trasparenza nell'individuazione degli operatori economici e nella gestione delle risorse pubbliche;

    particolarmente critica appare inoltre la previsione del comma 4, che consente al Commissario di derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora ciò sia ritenuto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità della disposizione;

    la tutela dell'ambiente e della salute pubblica non può essere considerata un ostacolo burocratico da superare attraverso il ricorso a procedure derogatorie, soprattutto quando le attività oggetto dell'intervento riguardano la dismissione e lo smaltimento di materiali e richiedono pertanto rigorosi controlli e adeguate garanzie;

    la previsione di nuovi poteri derogatori appare ancor più discutibile considerando che l'obiettivo dichiarato dell'articolo 4 è quello di completare attività già conosciute dall'amministrazione e che avrebbero dovuto essere oggetto di una programmazione ordinaria successiva alla conclusione dell'emergenza;

    inoltre, particolarmente critica appare la modalità individuata per la copertura finanziaria delle attività commissariali poiché le risorse vengono prese dai fondi destinati alla transazioni in favore di soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o dalla somministrazione di emoderivati infetti, nonché di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

    si tratta, dunque, di risorse destinate a persone che hanno subito gravi danni alla salute e che attendono da anni una risposta da parte dello Stato, anche attraverso la definizione delle procedure transattive previste dalla legislazione vigente;

    appare particolarmente grave che una parte delle risorse destinate a tali finalità venga utilizzata per finanziare attività connesse alla gestione di materiali residui dell'emergenza pandemica e, in particolare, per sostenere i costi derivanti dall'istituzione di una nuova struttura commissariale;

    la scelta determina una discutibile contrapposizione tra il finanziamento di un nuovo organismo straordinario e la necessità di garantire pienamente le risorse destinate alle persone che hanno subito danni permanenti alla salute;

    non appare condivisibile che il costo della gestione di attività amministrative riconducibili alla conclusione dell'emergenza sanitaria venga posto, anche solo in parte, a carico di risorse destinate a garantire una risposta dello Stato nei confronti di cittadini danneggiati da trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni obbligatorie,

impegna il Governo

alla luce delle premesse esposte a riconsiderare il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7 al fine di:

  ricondurre integralmente le attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti nell'ambito delle competenze ordinarie del Ministero della salute, adottando, in alternativa alla gestione commissariale, ogni iniziativa necessaria a rafforzare le strutture amministrative, le professionalità e le capacità organizzative del Ministero, evitando il ricorso ai poteri di deroga in materia di contratti pubblici e normativa ambientale previsti dalla disposizione e assicurando che le medesime attività siano completate attraverso procedure ordinarie, trasparenti e pienamente controllabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori;

  individuare per il finanziamento delle attività commissariali, risorse alternative che non incidano sugli stanziamenti destinati alla tutela e al ristoro delle persone danneggiate, assicurando che tali risorse siano mantenute integralmente disponibili per le finalità per le quali sono state originariamente stanziate.
9/3083-A/7.Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad assicurare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, prevedendo misure concernenti il rafforzamento della capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche;

    nell'ambito delle medesime finalità assume rilievo la necessità di assicurare adeguate condizioni di operatività agli enti pubblici chiamati a svolgere funzioni di interesse nazionale, garantendo la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite;

    tra questi, gli enti gestori delle aree naturali protette svolgono funzioni essenziali di tutela, conservazione, monitoraggio, controllo e valorizzazione del patrimonio naturale, il cui efficace svolgimento richiede dotazioni finanziarie e di personale adeguate e stabili;

    l'iter per l'istituzione del Parco nazionale di Portofino è stato caratterizzato da un complesso percorso amministrativo e da un articolato contenzioso relativo alla sua perimetrazione;

    il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispondendo il 10 settembre 2026 all'interrogazione n. 3-02864, ha chiarito che il nuovo Parco nazionale è configurato come un unico soggetto giuridico comprendente una parte terrestre e una parte marina e che il decreto istitutivo individua l'Ente Parco quale soggetto chiamato ad assicurare anche la continuità delle attività di tutela e conservazione dell'area marina protetta;

    tale nuovo assetto comporta pertanto la necessità di assicurare all'Ente Parco risorse finanziarie e di personale adeguate all'esercizio delle complessive funzioni di gestione e tutela della componente terrestre e marina, salvaguardando al contempo le professionalità e le competenze maturate nell'ambito dell'Area marina protetta;

    a tale riguardo, è stato evidenziato che per il personale del nuovo Parco nazionale sarebbero previsti circa 300.000 euro annui, mentre la sola gestione dell'Area marina protetta richiederebbe attualmente circa 200.000 euro annui, con il rischio che le risorse disponibili risultino insufficienti a garantire contemporaneamente le funzioni relative alla parte terrestre e a quella marina,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento di rafforzare la capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad assicurare la continuità delle attività svolte e la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità attualmente impiegate incrementando stabilmente le risorse finanziarie destinate al Parco nazionale di Portofino, in misura adeguata all'esercizio delle complessive funzioni di gestione e tutela della componente terrestre e marina e tale da garantire, per la gestione dell'area marina, risorse almeno equivalenti a quelle attualmente destinate alla relativa Area marina protetta.
9/3083-A/8. Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad assicurare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, prevedendo misure concernenti il rafforzamento della capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche;

    nell'ambito delle medesime finalità assume rilievo la necessità di assicurare adeguate condizioni di operatività agli enti pubblici chiamati a svolgere funzioni di interesse nazionale, garantendo la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite;

    tra questi, gli enti gestori delle aree naturali protette svolgono funzioni essenziali di tutela, conservazione, monitoraggio, controllo e valorizzazione del patrimonio naturale, il cui efficace svolgimento richiede dotazioni finanziarie e di personale adeguate e stabili;

    l'iter per l'istituzione del Parco nazionale di Portofino è stato caratterizzato da un complesso percorso amministrativo e da un articolato contenzioso relativo alla sua perimetrazione;

    il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispondendo il 10 settembre 2026 all'interrogazione n. 3-02864, ha chiarito che il nuovo Parco nazionale è configurato come un unico soggetto giuridico comprendente una parte terrestre e una parte marina e che il decreto istitutivo individua l'Ente Parco quale soggetto chiamato ad assicurare anche la continuità delle attività di tutela e conservazione dell'area marina protetta;

    tale nuovo assetto comporta pertanto la necessità di assicurare all'Ente Parco risorse finanziarie e di personale adeguate all'esercizio delle complessive funzioni di gestione e tutela della componente terrestre e marina, salvaguardando al contempo le professionalità e le competenze maturate nell'ambito dell'Area marina protetta;

    a tale riguardo, è stato evidenziato che per il personale del nuovo Parco nazionale sarebbero previsti circa 300.000 euro annui, mentre la sola gestione dell'Area marina protetta richiederebbe attualmente circa 200.000 euro annui, con il rischio che le risorse disponibili risultino insufficienti a garantire contemporaneamente le funzioni relative alla parte terrestre e a quella marina,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento di rafforzare la capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad assicurare la continuità delle attività svolte e la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità attualmente impiegate incrementando stabilmente le risorse finanziarie destinate al Parco nazionale di Portofino, in misura adeguata all'esercizio delle complessive funzioni di gestione e tutela della componente terrestre e marina e tale da garantire, per la gestione dell'area marina, risorse almeno equivalenti a quelle attualmente destinate alla relativa Area marina protetta.
9/3083-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali e, a tal fine, dispone interventi straordinari di reclutamento del personale degli enti locali nonché la proroga della validità di graduatorie concorsuali, riconoscendo in tal modo il carattere strutturale dei relativi fabbisogni;

    gli ambiti territoriali sociali costituiscono la sede nella quale i livelli essenziali delle prestazioni sociali trovano concreta attuazione e gli uffici di piano ne rappresentano la struttura tecnica di programmazione e di gestione;

    le professioniste e i professionisti ivi impiegati, assistenti sociali, sociologhe e sociologi, psicologhe e psicologi e figure amministrative di coordinamento, sono stati reclutati all'esito di procedure concorsuali o selettive pubbliche bandite dagli enti locali e, taluni, hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato;

    alla scadenza del medesimo, per effetto dell'esternalizzazione dei servizi, una parte consistente di tale personale ha continuato a svolgere le medesime mansioni, presso le medesime sedi e in favore delle medesime persone, alle dipendenze dei soggetti affidatari, risultando in tal modo mutata la sola titolarità formale del rapporto di lavoro e non già la natura pubblica del servizio reso, né il merito accertato all'esito della procedura selettiva;

    la disciplina in materia di superamento del precariato di cui all'articolo 20 decreto legislativo n. 75 del 2017, preclude a tale personale l'accesso alle procedure di stabilizzazione sotto un duplice profilo, richiedendo che l'anzianità di servizio sia maturata entro determinati limiti temporali e che il servizio medesimo sia stato prestato alle dipendenze dell'amministrazione procedente;

    ne consegue che il superamento di una procedura selettiva pubblica resta privo di rilievo ai fini dell'accesso stabile al pubblico impiego e la precarietà che ne deriva incide sulla qualità del servizio reso. Difatti l'efficacia della presa in carico riposa sulla relazione che si costruisce nel tempo fra chi opera nei servizi e le persone e i nuclei familiari che vi si rivolgono: ogni interruzione del rapporto di lavoro comporta l'interruzione di quella relazione e la dispersione del lavoro svolto;

    non risulta infine disponibile una ricognizione nazionale del personale in questione, in assenza della quale non è possibile dimensionare alcun intervento di consolidamento degli organici,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, a procedere, d'intesa con la Conferenza unificata, alla ricognizione del personale che presta servizio presso gli uffici di piano e i servizi sociali degli ambiti territoriali sociali, ivi compreso quello impiegato alle dipendenze di soggetti affidatari, con l'indicazione della modalità originaria di reclutamento, dell'anzianità maturata e della tipologia contrattuale, riferendone alle Camere;

   ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative necessarie a consentire agli enti che gestiscono i servizi degli ambiti territoriali sociali di procedere, nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali e previa verifica del possesso dei requisiti, all'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale reclutato all'esito di procedura concorsuale o selettiva pubblica bandita dall'ente che abbia maturato almeno tre anni di servizio presso i servizi del medesimo ambito, in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 20 decreto legislativo n. 75 del 2017;

   ad assicurare che, ai fini della maturazione dell'anzianità di cui alla lettera b), siano computati anche i periodi nei quali le medesime mansioni siano state svolte alle dipendenze dei soggetti affidatari dei servizi, non potendo l'interruzione formale del rapporto di lavoro, riconducibile a una scelta organizzativa dell'ente e non alla volontà del lavoratore, privare di effetti una procedura selettiva pubblica già favorevolmente superata.
9/3083-A/9. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede interventi volti al superamento degli insediamenti informali per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. A tal fine l'operatività del Commissario straordinario, nominato ai sensi della normativa vigente al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Investimento 2.2. del PNRR, è prorogata dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030;

    il fenomeno degli insediamenti informali nelle aree rurali rappresenta una grave criticità sotto il profilo umanitario, abitativo, sociale, sanitario e della sicurezza, ed è frequentemente connesso a condizioni di vulnerabilità dei lavoratori agricoli e a fenomeni di sfruttamento lavorativo;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, prevede risorse destinate al superamento degli insediamenti abusivi e alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

    è necessario assicurare che le risorse disponibili siano effettivamente tradotte in interventi strutturali e duraturi, capaci di migliorare le condizioni abitative e sociali dei lavoratori agricoli e, al contempo, di favorire la riqualificazione dei territori rurali interessati;

    appare altresì necessario rafforzare il monitoraggio parlamentare sull'attuazione degli interventi, assicurando adeguati livelli di trasparenza, coordinamento istituzionale e verifica dei risultati conseguiti;

    particolare attenzione deve essere riservata alla realizzazione e alla riqualificazione di soluzioni abitative nelle aree rurali, anche attraverso forme di locazione a canone ridotto o agevolato, in favore di giovani famiglie e lavoratori agricoli che intendano vivere e lavorare nei territori interessati,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 8 del provvedimento in esame, richiamato in premessa, ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile, volta a:

  garantire la piena e tempestiva attuazione degli interventi già previsti dal PNRR nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. destinando le risorse previste, eventualmente non utilizzate, pari a 200 milioni di euro al superamento degli insediamenti abusivi ed al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura assicurando il rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti;

  prevedere che il Commissario straordinario riferisca con cadenza trimestrale alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi, sulle risorse impiegate ed erogate, sui territori interessati e sui risultati conseguiti;

  promuovere la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di alloggi nelle aree rurali per destinarli, anche attraverso forme di canone ridotto o agevolato, a giovani famiglie e lavoratori agricoli, con l'obiettivo di garantire condizioni abitative dignitose, favorire la stabilizzazione della forza lavoro, nonché il ripopolamento e la rivitalizzazione dei territori.
9/3083-A/10. Soumahoro.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nell'attività finalizzata a favorire il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nel rispetto degli obiettivi programmati dal PNRR nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2., anche sostenendo il miglioramento delle condizioni abitative nelle aree rurali, in favore dei lavoratori agricoli e delle giovani famiglie, con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione della forza lavoro e la rivitalizzazione dei territori interessati.
9/3083-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento al Capo III prevede una serie di misure a prevenzione degli eventi calamitosi;

    nell'ambito dell'esame del provvedimento è emersa la particolare criticità della situazione del comune di Pisticci, in provincia di Matera, il cui territorio è interessato da tempo da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico;

    sulle problematiche connesse al movimento franoso di Pisticci, la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha svolto specifiche audizioni, ascoltando, tra gli altri, i rappresentanti del comune e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

    nel corso delle audizioni sono emerse rilevanti criticità connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il territorio di Pisticci e alle relative infrastrutture, nonché la necessità di accelerare gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza e di assicurare adeguate risorse finanziarie, tenuto conto dell'impossibilità per l'amministrazione comunale di farvi fronte autonomamente;

    il rischio da scongiurare è quello di trovarsi di fronte ad una «nuova Niscemi», ponendo tempestivamente in atto interventi strutturali di consolidamento e messa in sicurezza del territorio con adeguati finanziamenti;

    la dimensione del fenomeno non può essere affrontata esclusivamente attraverso le risorse e le capacità finanziarie dell'amministrazione comunale, ma richiede il concorso dei diversi livelli istituzionali competenti e un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato,

impegna il Governo

in linea con le finalità degli interventi di cui al Capo III del provvedimento in esame richiamato in premessa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare e stanziare, nel primo provvedimento utile, adeguate risorse su base pluriennale per fronteggiare la situazione di dissesto idrogeologico che interessa il centro abitato di Pisticci e assicurare la tutela della pubblica incolumità, destinandole alla progettazione, realizzazione e completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino.
9/3083-A/11. Amendola, Simiani, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento al Capo III prevede una serie di misure a prevenzione degli eventi calamitosi;

    nell'ambito dell'esame del provvedimento è emersa la particolare criticità della situazione del comune di Pisticci, in provincia di Matera, il cui territorio è interessato da tempo da fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico;

    sulle problematiche connesse al movimento franoso di Pisticci, la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha svolto specifiche audizioni, ascoltando, tra gli altri, i rappresentanti del comune e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

    nel corso delle audizioni sono emerse rilevanti criticità connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il territorio di Pisticci e alle relative infrastrutture, nonché la necessità di accelerare gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza e di assicurare adeguate risorse finanziarie, tenuto conto dell'impossibilità per l'amministrazione comunale di farvi fronte autonomamente;

    la dimensione del fenomeno non può essere affrontata esclusivamente attraverso le risorse e le capacità finanziarie dell'amministrazione comunale, ma richiede il concorso dei diversi livelli istituzionali competenti e un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a velocizzare l'erogazione delle risorse già stanziate in ambito ReNDiS e a garantire la rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento idrogeologico nel comune di Pisticci nonché a valutare l'opportunità di estendere il piano di monitoraggio geotecnico e strutturale all'intero versante del centro abitato, includendo i Rioni Tredici e Marco Scerra, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, la continuità della rete infrastrutturale, l'accesso alla viabilità primaria facendo tornare tutta la cittadina di Pisticci pienamente agibile.
9/3083-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Simiani, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in esame, nel disciplinare il passaggio dalla fase emergenziale a una gestione straordinaria più stabile della ricostruzione, reca misure volte ad assicurare continuità, efficacia e adeguatezza all'azione pubblica nei territori dell'Appennino centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

    l'articolo 19 del decreto-legge riconosce una tutela rafforzata ai territori maggiormente colpiti, individuando nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto il perimetro del cosiddetto «primo cratere»;

    tale scelta risponde alla condivisibile esigenza di concentrare specifiche misure di sostegno nei territori nei quali la sequenza sismica ha prodotto gli effetti più gravi e persistenti;

    nell'area del cratere vi sono, tuttavia, ulteriori comuni che hanno subito livelli di distruzione, inagibilità, spopolamento e compromissione del tessuto economico e sociale potenzialmente comparabili a quelli registrati nei tre comuni già individuati dalla norma;

    i sindaci dei territori interessati, con documento condiviso con le ANCI regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno chiesto che sia svolta una ricognizione tecnica fondata su dati omogenei e verificabili, al fine di individuare gli ulteriori comuni caratterizzati da un livello di danneggiamento complessivo pari o superiore a quello rilevato nei comuni già ricompresi nel predetto perimetro;

    l'applicazione di criteri trasparenti, uniformi e oggettivi è necessaria per assicurare parità di trattamento tra situazioni sostanzialmente equivalenti, evitando sia esclusioni non giustificate sia un ampliamento indistinto del perimetro;

    la gravità del danno non può essere valutata esclusivamente sulla base di un singolo parametro, ma richiede una lettura integrata dei danni agli edifici pubblici e privati, delle percentuali di inagibilità, delle conseguenze demografiche ed economiche, della compromissione dei servizi essenziali e dei tempi prevedibili della ricostruzione;

    l'eventuale inclusione di ulteriori comuni deve essere accompagnata dalla quantificazione degli oneri e dalla necessaria copertura finanziaria, affinché l'estensione delle misure sia effettiva e non determini una riduzione delle tutele già riconosciute,

impegna il Governo:

   a promuovere, avvalendosi della Struttura commissariale e d'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e con i comuni interessati, una ricognizione tecnica basata su indicatori omogenei, trasparenti e verificabili, volta a individuare gli ulteriori comuni del cratere sisma 2016 che presentino un livello di danneggiamento complessivo pari o superiore, ovvero sostanzialmente comparabile, a quello registrato nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;

   ad adottare, all'esito della ricognizione e nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie a estendere il perimetro del cosiddetto «primo cratere» ai comuni che risultino in condizioni comparabili e ad ammetterli alle relative misure di tutela rafforzata, assicurando le occorrenti risorse finanziarie e salvaguardando integralmente quelle già destinate ai comuni attualmente ricompresi nel perimetro.
9/3083-A/12.Benvenuti Gostoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in esame, nel disciplinare il passaggio dalla fase emergenziale a una gestione straordinaria più stabile della ricostruzione, reca misure volte ad assicurare continuità, efficacia e adeguatezza all'azione pubblica nei territori dell'Appennino centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

    l'articolo 19 del decreto-legge riconosce una tutela rafforzata ai territori maggiormente colpiti, individuando nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto il perimetro del cosiddetto «primo cratere»;

    tale scelta risponde alla condivisibile esigenza di concentrare specifiche misure di sostegno nei territori nei quali la sequenza sismica ha prodotto gli effetti più gravi e persistenti;

    nell'area del cratere vi sono, tuttavia, ulteriori comuni che hanno subito livelli di distruzione, inagibilità, spopolamento e compromissione del tessuto economico e sociale potenzialmente comparabili a quelli registrati nei tre comuni già individuati dalla norma;

    i sindaci dei territori interessati, con documento condiviso con le ANCI regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno chiesto che sia svolta una ricognizione tecnica fondata su dati omogenei e verificabili, al fine di individuare gli ulteriori comuni caratterizzati da un livello di danneggiamento complessivo pari o superiore a quello rilevato nei comuni già ricompresi nel predetto perimetro;

    l'applicazione di criteri trasparenti, uniformi e oggettivi è necessaria per assicurare parità di trattamento tra situazioni sostanzialmente equivalenti, evitando sia esclusioni non giustificate sia un ampliamento indistinto del perimetro;

    la gravità del danno non può essere valutata esclusivamente sulla base di un singolo parametro, ma richiede una lettura integrata dei danni agli edifici pubblici e privati, delle percentuali di inagibilità, delle conseguenze demografiche ed economiche, della compromissione dei servizi essenziali e dei tempi prevedibili della ricostruzione;

    l'eventuale inclusione di ulteriori comuni deve essere accompagnata dalla quantificazione degli oneri e dalla necessaria copertura finanziaria, affinché l'estensione delle misure sia effettiva e non determini una riduzione delle tutele già riconosciute,

impegna il Governo:

   a promuovere, avvalendosi della Struttura commissariale e d'intesa con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e con i comuni interessati, una ricognizione tecnica basata su indicatori omogenei, trasparenti e verificabili, volta a individuare gli ulteriori comuni del cratere sisma 2016 che presentino un livello di danneggiamento complessivo pari o superiore, ovvero sostanzialmente comparabile, a quello registrato nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare, all'esito della ricognizione e nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie a estendere il perimetro del cosiddetto «primo cratere» ai comuni che risultino in condizioni comparabili e ad ammetterli alle relative misure di tutela rafforzata, assicurando le occorrenti risorse finanziarie e salvaguardando integralmente quelle già destinate ai comuni attualmente ricompresi nel perimetro.
9/3083-A/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Benvenuti Gostoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, intervenendo in un contesto caratterizzato dalla necessità di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e il potenziamento degli organici pubblici;

    più specificamente, all'interno del provvedimento, in particolare nell'articolo 2, le disposizioni sono teleologicamente dedicate alla funzionalità e potenziamento degli enti locali;

    in relazione agli enti locali, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, definisce il ruolo, la composizione e il funzionamento dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali;

    la normativa vigente manifesta una significativa lacuna procedurale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o vacanza improvvisa dei componenti dell'organo di revisione, non prevedendo espressamente la figura del revisore supplente estratto contestualmente ai titolari;

    l'assenza improvvisa o prolungata del revisore determina conseguenze particolarmente critiche, laddove, nei comuni di minori dimensioni, dotati di organo monocratico, determina l'inevitabile paralisi dell'attività contabile e procedurale, mentre negli enti con organo collegiale la mancanza anche parziale di un componente altera la regolare e tempestiva operatività dell'organo nell'adozione dei pareri obbligatori;

    si rende pertanto indifferibile definire un meccanismo di sostituzione temporanea agile ed efficace che consenta, tramite l'estrazione preventiva da parte delle Prefetture di un adeguato numero di candidati di riserva, di garantire la continuità dell'azione amministrativa e dell'attività di controllo economico-finanziario;

    un impianto di tale natura appare sostenibile anche sotto il profilo della finanza pubblica, in quanto la remunerazione del supplente subentrante può essere garantita mediante la contestuale sospensione della quota di compenso del titolare sostituito, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti locali interessati né della finanza pubblica,

impegna il Governo

in coerenza con gli obiettivi di potenziamento della funzionalità degli enti locali perseguite dall'articolo 2 del provvedimento in esame richiamato in premessa, ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, volta a perfezionare il quadro normativo di cui agli articoli 234 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mediante l'introduzione e la disciplina della figura del revisore supplente negli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, ciò al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'efficienza dei controlli in tutte le ipotesi di temporaneo impedimento, assenza o vacanza del titolare.
9/3083-A/13. Bof, Ziello, Davide Bergamini, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti intese a rafforzare l'efficienza e l'operatività della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e del sistema di protezione civile, rispondendo alla prioritaria esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il potenziamento delle dotazioni organiche del settore pubblico, con particolare riguardo al comparto strategico dell'istruzione e della scuola;

    è primario obiettivo del sistema nazionale di istruzione garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche e la contestuale e drastica riduzione del ricorso agli incarichi di reggenza;

    la presenza di una graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, costituisce una risorsa professionale già selezionata che necessita di un immediato e definito orizzonte di assorbimento nei ruoli della dirigenza scolastica;

    si rende indispensabile disporre una disciplina contingente che consenta l'impiego prioritario e l'utilizzo organico dei posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale, superando le rigide percentuali di ripartizione stabilite dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

    per il raggiungimento di tale finalità occorre garantire che, nelle regioni in cui le graduatorie ordinarie siano esaurite o la relativa procedura concorsuale non sia stata perfezionata, la saturazione dei posti sia attribuita in via esclusiva ai soggetti idonei della procedura di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, volta a disporre, nel corso dei due anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il totale ed integrale assorbimento dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, mediante la diretta immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili;

   a garantire che l'attuazione di tali immissioni in ruolo avvenga in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conferendo ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, incluse quelle nelle quali le graduatorie regionali risultino esaurite o le procedure concorsuali ordinarie non abbiano consentito il perfezionamento delle assunzioni;

   a prevedere che, nelle regioni prive di graduatorie ordinarie valide, i posti vacanti siano attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale della procedura riservata fino al suo completo esaurimento e che, qualora nel corso del biennio siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avvenga comunque con priorità assoluta a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione vigenti.
9/3083-A/14. Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti intese a rafforzare l'efficienza e l'operatività della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e del sistema di protezione civile, rispondendo alla prioritaria esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il potenziamento delle dotazioni organiche del settore pubblico, con particolare riguardo al comparto strategico dell'istruzione e della scuola;

    è primario obiettivo del sistema nazionale di istruzione garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche e la contestuale e drastica riduzione del ricorso agli incarichi di reggenza;

    la presenza di una graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, costituisce una risorsa professionale già selezionata che necessita di un immediato e definito orizzonte di assorbimento nei ruoli della dirigenza scolastica;

    si rende indispensabile disporre una disciplina contingente che consenta l'impiego prioritario e l'utilizzo organico dei posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale, superando le rigide percentuali di ripartizione stabilite dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

    per il raggiungimento di tale finalità occorre garantire che, nelle regioni in cui le graduatorie ordinarie siano esaurite o la relativa procedura concorsuale non sia stata perfezionata, la saturazione dei posti sia attribuita in via esclusiva ai soggetti idonei della procedura di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni idonea iniziativa volta a disporre il progressivo assorbimento dei candidati idonei sia del concorso ordinario sia di quelli inseriti nella graduatoria del concorso straordinario;

   a garantire che l'attuazione di tali immissioni in ruolo avvenga per l'anno scolastico 2027/2028 in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conferendo ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, incluse quelle nelle quali le graduatorie regionali risultino esaurite o le procedure concorsuali ordinarie non abbiano consentito il perfezionamento delle assunzioni;

   a prevedere che, per l'anno scolastico 2027/2028, nelle regioni prive di graduatorie ordinarie valide, i posti vacanti siano attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale della procedura riservata fino al suo completo esaurimento e che, qualora nel corso del biennio siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avvenga comunque con priorità assoluta a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione vigenti.
9/3083-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti intese a rafforzare l'efficienza e l'operatività della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e del sistema di protezione civile, rispondendo alla prioritaria esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il potenziamento delle dotazioni organiche del settore pubblico, con particolare riguardo al comparto strategico dell'istruzione e della scuola (articolo 5);

    il sistema scolastico nazionale affronta da anni la complessa e pervasiva criticità del ricorso sistematico agli incarichi di reggenza dei dirigenti scolastici, fenomeno che compromette la continuità amministrativa, didattica e gestionale degli istituti scolastici affidati a reggenza;

    appare prioritario ed indifferibile assicurare la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche sul territorio nazionale, garantendo la presenza costante e stabile del dirigente scolastico titolare quale figura cardine della governance scolastica;

    il reclutamento dei dirigenti scolastici richiede una pianificazione organica che consenta di valorizzare appieno le procedure concorsuali già svolte ed espletate, emergendo in particolar modo l'urgente necessità di prevedere il totale ed integrale assorbimento di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;

    al fine di contemperare le diverse esigenze assunzionali, prevenire la scopertura delle sedi dirigenziali e consentire il predetto assorbimento, si rende indispensabile apportare una modifica formale all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sostituendo le parole «almeno per il 60 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 50 per cento» e le parole «fino al 40 per cento» con le parole «in misura non inferiore al 50 per cento»;

    al contempo, occorre garantire che, laddove le graduatorie ordinarie siano esaurite nelle singole regioni, i posti vacanti e disponibili siano integralmente ed esclusivamente destinati allo scorrimento della graduatoria riservata ancora vigente;

    tale complesso di interventi consentirebbe il progressivo e completo assorbimento degli idonei nel corso dei prossimi due anni scolastici, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate e a risorse finanziarie e strumentali invariate, concorrendo in modo decisivo al superamento definitivo del fenomeno delle reggenze,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative e amministrative necessarie volte a:

  prevedere, nel corso dei prossimi due anni scolastici, il totale e integrale assorbimento dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023;

  modificare la disciplina di cui all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, rideterminando le percentuali di ripartizione dei posti destinati alle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici mediante la sostituzione delle parole «almeno per il 60 per cento» con le parole «fino ad un massimo del 50 per cento» e delle parole «fino al 40 per cento» con le parole «in misura non inferiore al 50 per cento»;

  consentire, nelle regioni in cui le graduatorie del concorso ordinario risultino esaurite, la destinazione integrale ed esclusiva dei posti vacanti alla graduatoria della procedura riservata vigente, al solo ed esclusivo fine di raggiungere il completo assorbimento dei candidati idonei ed azzerare la carenza di organico dirigenziale nelle scuole.
9/3083-A/15. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti intese a rafforzare l'efficienza e l'operatività della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e del sistema di protezione civile, rispondendo alla prioritaria esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il potenziamento delle dotazioni organiche del settore pubblico, con particolare riguardo al comparto strategico dell'istruzione e della scuola;

    è primario obiettivo del sistema nazionale di istruzione garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, la piena ed efficace funzionalità delle istituzioni scolastiche e la contestuale e drastica riduzione del ricorso agli incarichi di reggenza;

    la presenza di una graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, costituisce una risorsa professionale già selezionata che necessita di un immediato e definito orizzonte di assorbimento nei ruoli della dirigenza scolastica;

    si rende indispensabile disporre una disciplina contingente che consenta l'impiego prioritario e l'utilizzo organico dei posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale, superando le rigide percentuali di ripartizione stabilite dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

    per il raggiungimento di tale finalità occorre garantire che, nelle regioni in cui le graduatorie ordinarie siano esaurite o la relativa procedura concorsuale non sia stata perfezionata, la saturazione dei posti sia attribuita in via esclusiva ai soggetti idonei della procedura di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni idonea iniziativa volta a disporre il progressivo assorbimento dei candidati idonei sia del concorso ordinario sia di quelli inseriti nella graduatoria del concorso straordinario;

   a garantire che l'attuazione di tali immissioni in ruolo avvenga per l'anno scolastico 2027/2028 in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conferendo ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, incluse quelle nelle quali le graduatorie regionali risultino esaurite o le procedure concorsuali ordinarie non abbiano consentito il perfezionamento delle assunzioni;

   a prevedere che, per l'anno scolastico 2027/2028, nelle regioni prive di graduatorie ordinarie valide, i posti vacanti siano attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale della procedura riservata fino al suo completo esaurimento e che, qualora nel corso del biennio siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avvenga comunque con priorità assoluta a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione vigenti.
9/3083-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti intese a rafforzare l'efficienza e l'operatività della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e del sistema di protezione civile, rispondendo alla prioritaria esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il potenziamento delle dotazioni organiche del settore pubblico;

    in particolare, all'articolo 7, comma 2, il provvedimento interviene sulle disposizioni dell'articolo 168-bis del testo unico sulle spese di giustizia, prevedendo che il pubblico ministero provveda sulla richiesta di liquidazione delle spese per le intercettazioni entro trenta giorni, che il pagamento sia eseguito entro trenta giorni dal decreto o dalla ricezione della fattura, che in caso di ritardo maturino interessi e che si applichi integralmente il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

    l'intervento, come chiarisce la relazione illustrativa, risponde alla procedura d'infrazione n. 2021/4037 per la non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento;

    sebbene sia dovere dello Stato far fronte alla propria esposizione debitoria nascente nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non appare coerente che tali incombenze siano soddisfatte soltanto in relazione alle spese sostenute per servizi di intercettazione, e soltanto a seguito di procedura di infrazione;

    si rammenta che, relativamente ai compensi dei difensori nel patrocinio a spese dello Stato e d'ufficio, con la sentenza Diaco e Lenchi c. Italia dell'11 dicembre 2025 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per ritardi strutturali, qualificando il credito liquidato come bene tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 e indicando in un anno la durata massima dell'intero ciclo di pagamento;

    alle medesime disfunzioni sono esposti i compensi degli ausiliari del magistrato, consulenti tecnici, periti, interpreti, traduttori e custodi, anch'essi liquidati con decreto di pagamento opponibile ai sensi dell'articolo 170 del testo unico, sui cui tempi pesano ora le incertezze sollevate dalla circolare ministeriale del luglio 2026;

    l'arretrato degli indennizzi dovuti ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato all'avvio in circa 80.000 decreti per circa 400 milioni di euro, ha reso necessario un progetto straordinario di smaltimento da concludere entro il 31 dicembre 2026,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a estendere il modello introdotto dall'articolo 7, comma 2, a tutte le spese di giustizia liquidate con decreto di pagamento ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e in particolare ai compensi dei difensori nel patrocinio a spese dello Stato e d'ufficio e degli ausiliari del magistrato, con termini certi per l'emissione del decreto e per il pagamento, la decorrenza automatica degli interessi in caso di ritardo e adeguate risorse per gli uffici spese di giustizia;

   ad assicurare il rispetto del termine del 31 dicembre 2026 per l'azzeramento dell'arretrato relativo agli indennizzi della legge n. 89 del 2001 e a fissare, per i decreti successivi, tempi di pagamento certi che impediscano la formazione di nuovo arretrato.
9/3083-A/16. Ravetto, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, intervenendo in un contesto caratterizzato dalla necessità di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa ed il potenziamento degli organici pubblici;

    più specificamente, nell'articolo 4 del provvedimento si dispone l'istituzione di una gestione commissariale straordinaria finalizzata al completamento delle attività connesse al deposito, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali accumulati durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    la relazione tecnica e il testo del provvedimento attestano la presenza di circa 312.504 metri cubi di materiali stoccati (pari a oltre 22.000 tonnellate) distribuiti in 16 magazzini sul territorio nazionale, composti per la quasi totalità da dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti, tute) classificabili in gran parte come rifiuti non pericolosi;

    la prolungata stagione emergenziale legata al COVID-19 ha rappresentato una pagina caratterizzata dalla moltiplicazione di strutture commissariali, deroghe procedurali, sovrapposizioni di competenze e proliferazione di incarichi di vertice che hanno generato ingenti costi a carico delle casse pubbliche, spesso a scapito dell'efficienza e della trasparenza;

    il perpetuarsi del modello commissariale anche a distanza di anni dalla fine della pandemia rischia di trasformare uno strumento eccezionale in una prassi ordinaria, alimentando una burocrazia parallela che deresponsabilizza i quadri permanenti della Pubblica Amministrazione e produce ulteriori oneri per i contribuenti italiani;

    la Pubblica Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento alle competenze logistiche, organizzative e gestionali del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione civile, dispone già di professionalità adeguate, quadri dirigenziali qualificati e personale dipendente in grado di gestire operazioni di smaltimento e movimentazione merci;

    un approccio pragmatico ed efficiente alla gestione della cosa pubblica impone di valorizzare il capitale umano già presente nei ruoli dello Stato, evitando il ricorso alla burocrazia speciale, dimostrando che le istituzioni ordinarie sono perfettamente capaci di chiudere le pendenze logistiche dell'era pandemica senza dover nominare nuovi commissari o creare nuove strutture;

    la razionalizzazione della spesa pubblica e la tutela del pubblico denaro richiedono un'inversione di rotta immediata, interrompendo la prassi della proroga indefinita dei contratti di stoccaggio privato e riappropriandosi, mediante le strutture pubbliche esistenti, della gestione diretta dei processi di ricognizione, recupero e smaltimento dei materiali residui,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative anche normative volte a:

  prevedere che le funzioni operative e la regia per la dismissione e lo smaltimento del materiale COVID-19 residue siano affidate direttamente alle strutture amministrative e logistiche ordinarie dei Ministeri competenti, ponendo un freno alla creazione di nuove figure commissariali;

  avvalersi, in conseguenza, esclusivamente del personale già in servizio presso la Pubblica amministrazione e presso i Corpi dello Stato, valorizzandone le competenze tecniche e logistiche per l'esecuzione delle operazioni di ricognizione, trasporto, selezione e smaltimento dei materiali giacenti, senza il ricorso ad ulteriori consulenze esterne o compensi aggiuntivi per cariche straordinarie;

  definire un cronoprogramma vincolante e serrato che porti al definitivo azzeramento delle giacenze nei magazzini entro tempi certi, rescindendo o portando a naturale e rapida scadenza i contratti d'affitto e custodia con operatori privati, così da restituire efficienza ed essenzialità all'azione amministrativa dello Stato.
9/3083-A/17. Pierro, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, estendendo l'intervento, in particolare nelle disposizioni contenute nell'articolo 4, alla disciplina del riparto della quota dell'otto per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta gestione statale, consentendo, limitatamente all'anno 2024, di versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti, per essere successivamente riassegnate al finanziamento di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

    la predetta norma si inserisce in un solco legislativo già tracciato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che ha introdotto stabilmente la «prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» tra le finalità primarie dell'otto per mille gestito direttamente dallo Stato;

    occorre evidenziare come una prima e fondamentale funzione di uno Stato risieda nel rispetto dei principi dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella garanzia dell'incolumità fisica dei propri cittadini, nel presidio del territorio nazionale, nel contrasto alla criminalità diffusa e nel mantenimento del decoro nelle nostre città;

    le risorse derivanti dall'IRPEF rappresentano il frutto del sacrificio economico e del lavoro dei contribuenti italiani e, di conseguenza, la quota dell'otto per mille che i cittadini non destinano esplicitamente a un fine specifico deve tornare a beneficio diretto della comunità nazionale sotto forma di servizi essenziali e di tutela della sovranità interna ed esterna;

    l'attuale contesto storico e geopolitico, unitamente al progressivo degrado urbano che attraversa molteplici periferie e centri snodo delle metropoli italiane, richiede un investimento massiccio, costante e prioritario nel comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico;

    le Forze dell'ordine, le Forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco operano quotidianamente in condizioni di grave carenza organica e strutturale, con equipaggiamenti spesso obsoleti, stazioni e commissariati da ristrutturare e retribuzioni non sempre adeguate ai rischi corsi per la difesa e dell'incolumità pubblica;

    destinare le risorse vaganti e non espresse dell'otto per mille al settore della sicurezza nazionale consentirebbe di restituire agli italiani il dividendo delle proprie tasse sotto forma di presenza dello Stato, presidi di polizia sul territorio, videosorveglianza, riqualificazione delle aree degradate e strumenti operativi moderni per le donne e gli uomini in divisa;

    un'impostazione di governo realmente attenta alla sovranità e alla dignità nazionale non può prescindere dal considerare la sicurezza non come un costo, bensì come il prerequisito indispensabile per ogni forma di sviluppo economico, libertà individuale e coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 richiamate in premessa, al fine di adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a:

  disciplinare la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, individuando nel rafforzamento del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico la finalità prioritaria e prevalente;

  destinare le somme residue e non ripartite dell'otto per mille al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, volto a colmare i vuoti d'organico e a garantire un maggior presidio umano nelle stazioni ferroviarie, nelle periferie e nei quartieri ad alto tasso di degrado;

  allocare quota parte di tali risorse al modernamente tecnologico e alla dotazione strumentale delle Forze dell'ordine (inclusi dispositivi di protezione individuale, automezzi di nuova generazione e sistemi di videosorveglianza territoriali), nonché alla manutenzione e messa in sicurezza delle caserme e delle strutture operative dislocate su tutto il territorio nazionale.
9/3083-A/18.Davide Bergamini, Ziello, Bof, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni in materia di amministrazione scolastica e di personale della scuola;

    il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) costituisce una componente essenziale del funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurando attività amministrative, tecniche, contabili, organizzative, di vigilanza e di supporto indispensabili all'erogazione del servizio scolastico;

    una parte significativa del fabbisogno di personale ATA è tuttora assicurata mediante contratti a tempo determinato, anche per la copertura di posti vacanti e disponibili destinati a soddisfare esigenze strutturali e permanenti delle istituzioni scolastiche;

    il reiterato ricorso al lavoro a tempo determinato determina condizioni di precarietà del personale e incide sulla continuità e sulla programmazione delle attività amministrative e organizzative delle istituzioni scolastiche;

    l'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto, per il personale docente, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili;

    la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 13 maggio 2026, causa C-155/25, ha accertato il mancato adempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in relazione all'assenza di misure idonee a prevenire l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato nei confronti del personale ATA supplente delle istituzioni scolastiche statali;

    la medesima Corte ha rilevato che il ricorso a contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti destinati a essere occupati da personale di ruolo non costituisce, di per sé, una ragione obiettiva idonea a giustificare la reiterazione dei contratti, ove le esigenze sottese abbiano carattere permanente e duraturo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con l'adozione, nel primo provvedimento utile, delle iniziative normative necessarie a definire un piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), finalizzato alla progressiva copertura dei posti vacanti e disponibili, anche attraverso il superamento dei vincoli assunzionali connessi al turn over.
9/3083-A/19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione scolastica e di personale della scuola;

    il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023, ha dato luogo a contenzioso giurisdizionale tuttora pendente;

    una parte dei candidati che hanno partecipato alla procedura ha conseguito, nella prova preselettiva, il punteggio minimo previsto dalla normativa vigente, risultando successivamente interessata dal contenzioso relativo alle modalità e agli esiti della procedura;

    risulta opportuno individuare una soluzione che consenta, nel rispetto dei principi di trasparenza, merito, equità e proporzionalità, di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dai candidati interessati e, al contempo, di contribuire alla definizione del contenzioso e al rafforzamento della dirigenza scolastica,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative necessarie a individuare una soluzione volta a valorizzare le competenze e i titoli maturati dai candidati interessati dal contenzioso relativo alla procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche attraverso specifiche modalità formative e selettive.
9/3083-A/20. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;

    l'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede, per gli enti pubblici di ricerca, la possibilità di proseguire fino al 31 dicembre 2026 le procedure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle attività di ricerca collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    presso gli enti pubblici di ricerca presta servizio personale precario che ha maturato una significativa esperienza professionale e contribuisce alla continuità delle attività istituzionali;

    la scadenza del 31 dicembre 2026 rischia di non consentire il completamento del processo di stabilizzazione del personale in servizio pluriennale, con possibili ripercussioni sulla funzionalità degli enti,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori e necessarie iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2028 il termine previsto dall'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 citato in premessa, al fine di garantire la funzionalità degli enti pubblici di ricerca e consentire la prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale precario in servizio pluriennale presso i medesimi enti.
9/3083-A/21. Orfini, Berruto, Manzi, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di amministrazione scolastica e di personale della scuola;

    nell'ambito del più generale sistema di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

    la disposizione riconosce pertanto agli operatori volontari del servizio civile universale una specifica quota di riserva nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

    la previsione trova applicazione anche nell'ambito dell'amministrazione scolastica, con conseguenti effetti sulle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo e sulle procedure di conferimento degli incarichi di supplenza disciplinate dalla normativa scolastica;

    il sistema di reclutamento del personale docente ed educativo presenta tuttavia caratteristiche peculiari rispetto alle ordinarie procedure di accesso al pubblico impiego, essendo disciplinato da una normativa specifica che combina procedure concorsuali, graduatorie e procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato;

    in particolare, le procedure di conferimento delle supplenze rappresentano per una parte significativa del personale docente ed educativo una modalità ordinaria e strutturale di accesso al lavoro nella scuola e costituiscono, per molti lavoratori precari, il principale strumento attraverso il quale maturare esperienza professionale e conseguire progressivamente l'accesso ai ruoli;

    l'applicazione della riserva del 15 per cento alle procedure di reclutamento del personale scolastico può incidere sulla posizione di lavoratori che da anni prestano servizio nella scuola e che, anche per ragioni anagrafiche, non hanno avuto la possibilità di svolgere il servizio civile universale;

    il servizio civile universale, nella sua attuale configurazione, è stato introdotto successivamente rispetto ai percorsi professionali intrapresi da una parte significativa del personale precario della scuola, con la conseguenza che non tutti i lavoratori appartenenti alle graduatorie possono avere avuto concretamente la possibilità di acquisire il relativo titolo di riserva;

    tale circostanza assume particolare rilievo nel comparto scolastico, caratterizzato dalla presenza di un'ampia platea di personale precario che da anni assicura il funzionamento delle istituzioni scolastiche attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato;

    ferma restando la finalità generale della disciplina volta a valorizzare l'esperienza maturata nel servizio civile universale, appare opportuno tenere conto delle peculiarità del sistema scolastico e della necessità di assicurare coerenza tra le modalità di reclutamento e la specificità delle professionalità richieste al personale docente ed educativo,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative, anche normative, volte a rivedere, le disposizioni inerenti la quota di riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, con riferimento ai concorsi e al reclutamento a tempo determinato del personale docente ed educativo.
9/3083-A/22. Berruto, Orfini, Manzi, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di amministrazione scolastica e di personale della scuola;

    il comma 3 del medesimo articolo interviene sulla disciplina relativa ai servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, modificando l'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

    in particolare, la disposizione proroga all'anno scolastico 2027/2028 le misure volte ad assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia e proroga al 31 dicembre 2028 il termine previsto dalla normativa vigente;

    tale intervento, pur necessario a garantire la continuità dei servizi, interviene ancora una volta attraverso una disciplina di carattere transitorio ed emergenziale, senza affrontare in maniera strutturale la condizione del personale educativo e scolastico degli enti locali;

    il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha previsto specifici requisiti di laurea per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

    il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 ha collocato i profili di educatore, docente e insegnante nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mantenendo tuttavia nell'Area degli Istruttori, come profili ad esaurimento, il personale educativo e scolastico già proveniente dalla ex categoria C;

    le successive disposizioni emergenziali adottate per garantire la continuità dei servizi hanno consentito nuove assunzioni di personale educativo e scolastico con inquadramento nell'Area degli Istruttori, determinando il permanere di una differenziazione nell'inquadramento di personale che svolge le medesime funzioni e mansioni;

    tale situazione rende necessario affiancare alla proroga delle misure emergenziali un intervento strutturale sull'inquadramento del personale educativo e scolastico degli enti locali, anche al fine di superare definitivamente la permanenza di profili ad esaurimento nell'Area degli Istruttori,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le necessarie iniziative normative volte a garantire, con il coinvolgimento dei comuni, la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia e, contestualmente, a reperire risorse adeguate a prevedere, per il personale attualmente collocato nell'Area degli Istruttori come profilo ad esaurimento e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il reinquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione al fine di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate e superare le differenziazioni di inquadramento derivanti dall'attuale disciplina contrattuale.
9/3083-A/23. Ascani, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di amministrazione scolastica e di personale della scuola;

    il comma 3 del medesimo articolo interviene sulla disciplina relativa ai servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, modificando l'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

    in particolare, la disposizione proroga all'anno scolastico 2027/2028 le misure volte ad assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia e proroga al 31 dicembre 2028 il termine previsto dalla normativa vigente;

    il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha previsto specifici requisiti di laurea per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

    il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 ha collocato i profili di educatore, docente e insegnante nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mantenendo tuttavia nell'Area degli Istruttori, come profili ad esaurimento, il personale educativo e scolastico già proveniente dalla ex categoria C;

    le successive disposizioni emergenziali adottate per garantire la continuità dei servizi hanno consentito nuove assunzioni di personale educativo e scolastico con inquadramento nell'Area degli Istruttori, determinando il permanere di una differenziazione nell'inquadramento di personale che svolge le medesime funzioni e mansioni;

    tale situazione rende necessario affiancare alla proroga delle misure emergenziali un intervento strutturale sull'inquadramento del personale educativo e scolastico degli enti locali, anche al fine di superare definitivamente la permanenza di profili ad esaurimento nell'Area degli Istruttori,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare, nel primo provvedimento utile, le necessarie iniziative normative volte a garantire, con il coinvolgimento dei comuni, la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia e, contestualmente, a reperire risorse adeguate a prevedere, per il personale attualmente collocato nell'Area degli Istruttori come profilo ad esaurimento e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il reinquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione al fine di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate e superare le differenziazioni di inquadramento derivanti dall'attuale disciplina contrattuale.
9/3083-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», all'esame dell'Assemblea, reca un complesso di disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare la capacità amministrativa e finanziaria degli enti territoriali e a migliorarne la gestione delle entrate;

    l'articolo 2 e l'articolo 25 del provvedimento riguardano rispettivamente il potenziamento della funzionalità degli enti locali e misure in materia di riscossione locale;

    l'articolo 3, recante misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati, interviene al comma 1, lettera c) sull'articolo 255 del TUEL riformando le disposizioni concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (numero 1) e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (numero 2);

   considerato che, più in generale, nell'ambito delle attività di gestione e valorizzazione delle posizioni creditorie delle amministrazioni pubbliche, assume rilievo il tema dei crediti cosiddetti non performing di titolarità di Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

    al fine di consentire agli Enti Pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni una più efficace valorizzazione di tali crediti, può assumere particolare rilievo il ricorso a operazioni di cessione degli stessi a società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti;

    rilevato che tale obiettivo potrebbe tuttavia essere frustrato dai limiti che, secondo talune recenti interpretazioni giurisprudenziali, le società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti incontrerebbero nella gestione dei crediti oggetto di cessione e, in particolare, nell'esercizio del diritto di voto rispetto ad eventuali proposte concordatarie,

impegna il Governo

al fine di favorire una più agevole e più profittevole dismissione e, dunque, il recupero dei crediti cosiddetti non performing di titolarità degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni mediante la loro cessione a società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal presente provvedimento con ulteriori iniziative normative atte ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una specifica disposizione concernente le società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, volta a chiarire, mediante norma di interpretazione autentica degli articoli 243, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e 127, comma 7, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), che le società per la cartolarizzazione dei crediti sono equiparate, ai fini dell'esercizio del diritto di voto sulle proposte di concordato, alle banche e agli altri intermediari finanziari, riconoscendo loro il diritto di voto anche con riferimento ai crediti trasferiti successivamente alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di fallimento.
9/3083-A/24. Cattaneo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», all'esame dell'Assemblea, reca un complesso di disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare la capacità amministrativa e finanziaria degli enti territoriali e a migliorarne la gestione delle entrate;

    l'articolo 2 e l'articolo 25 del provvedimento riguardano rispettivamente il potenziamento della funzionalità degli enti locali e misure in materia di riscossione locale;

    l'articolo 3, recante misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati, interviene al comma 1, lettera c) sull'articolo 255 del TUEL riformando le disposizioni concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (numero 1) e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (numero 2);

   considerato che, più in generale, nell'ambito delle attività di gestione e valorizzazione delle posizioni creditorie delle amministrazioni pubbliche, assume rilievo il tema dei crediti cosiddetti non performing di titolarità di Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

    al fine di consentire agli Enti Pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni una più efficace valorizzazione di tali crediti, può assumere particolare rilievo il ricorso a operazioni di cessione degli stessi a società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti,

impegna il Governo

al fine di favorire una più agevole e più efficace dismissione e, dunque, il recupero dei crediti c.d. non performing di totalità degli Enti Pubblici e delle Pubbliche Amministrazioni, a valutare l'opportunità di estendere alle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, l'esercizio del diritto di voto di cui agli articoli 243, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e 127, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo aggiornamento dello stato passivo.
9/3083-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattaneo.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 2 e 3 dell'articolo 10 recano disposizioni volte ad attuare gli investimenti ferroviari di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea. In particolare, il comma 2 integra la dotazione finanziaria di quattro investimenti già ricompresi nel Piano, per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il comma 3 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di dare corso agli adempimenti propedeutici all'attuazione degli investimenti anche prima del perfezionamento formale della procedura di riprogrammazione in sede europea, salva l'adozione dei conseguenti adeguamenti in caso di mancata o difforme approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea;

    l'aeroporto «Marcello Arlotta» di Taranto-Grottaglie costituisce un'infrastruttura di rilevanza strategica per la provincia di Taranto e per l'intera area ionica e presenta significative potenzialità nei settori aeronautico, cargo, logistico e aerospaziale, nonché, ricorrendone le condizioni, per lo sviluppo di servizi di trasporto aereo di passeggeri;

    la pianificazione aeroportuale e il Masterplan dello scalo ne individuano una specializzazione prevalentemente cargo-logistica e aerospaziale, senza che ciò determini un'incompatibilità assoluta con lo svolgimento di servizi passeggeri, la cui eventuale attivazione deve tuttavia essere coordinata con le altre funzioni aeroportuali e con le esigenze operative connesse allo sviluppo dello spazioporto;

    l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso alla città di Taranto le disposizioni dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei;

    l'effettiva imposizione degli oneri di servizio pubblico resta subordinata alla verifica, per ciascuna rotta, dei presupposti previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008, con particolare riferimento al carattere essenziale del collegamento, all'offerta già assicurata dal mercato, alle alternative di trasporto disponibili e alla proporzionalità degli obblighi e dell'eventuale compensazione;

    Aeroporti di Puglia S.p.A. ha commissionato, d'intesa con la regione, al centro ICCSAI Transport and Sustainable Mobility dell'Università degli studi di Bergamo uno studio sulla connettività degli aeroporti pugliesi, sull'analisi della perifericità del territorio pugliese e sulla domanda di trasporto aereo potenziale degli aeroporti di Foggia, Taranto-Grottaglie e Brindisi, sul quale si sono avviati confronti e interlocuzioni tra l'amministrazione locale e quella centrale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), operati approfondimenti e integrazioni, per verificare la possibilità di attivazione di Oneri di servizio pubblico (OSP) su uno o più scali aeroportuali della Puglia verso destinazioni nazionali ancora da definire;

    secondo gli elementi disponibili, tali approfondimenti non risultano ancora confluiti in una proposta compiutamente formalizzata, corredata dall'individuazione delle rotte, dalle analisi della domanda e dell'offerta, dalla valutazione delle alternative di trasporto, dalla quantificazione del fabbisogno finanziario e dagli ulteriori elementi tecnici necessari per l'eventuale imposizione degli oneri di servizio pubblico;

    la definizione di un percorso istituzionale condiviso richiede il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Puglia, dell'ENAC, di Aeroporti di Puglia S.p.A. e degli ulteriori soggetti territoriali e tecnici interessati;

    l'adozione degli atti di competenza statale presuppone la preventiva acquisizione degli elementi progettuali e tecnico-economici necessari e la successiva verifica della loro conformità alla normativa nazionale ed europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dalla disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative atte a:

  promuovere tempestivamente la convocazione di un tavolo istituzionale con la partecipazione dell'ENAC, di Aeroporti di Puglia S.p.A. e degli altri soggetti interessati;

  acquisire nell'ambito del predetto tavolo le determinazioni della regione Puglia e di Aeroporti di Puglia S.p.A. in ordine allo sviluppo dei servizi passeggeri presso lo scalo di Taranto-Grottaglie, nonché gli elementi progettuali, operativi ed economico-finanziari necessari per individuare le eventuali rotte da sottoporre alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

  definire, sulla base degli elementi acquisiti e nel rispetto delle rispettive competenze, un cronoprogramma delle attività istruttorie e amministrative necessarie, assicurando il coordinamento dell'eventuale sviluppo dei servizi passeggeri con le funzioni cargo, logistiche, aerospaziali e di spazioporto attribuite allo scalo;

  considerare, all'esito dell'istruttoria e qualora risultino soddisfatti i presupposti previsti dalla normativa europea, l'adozione degli atti di competenza necessari per l'eventuale imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

  riferire alle Camere sugli esiti del tavolo istituzionale e sul cronoprogramma definito.
9/3083-A/25. Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e di protezione civile, finalizzate a ottimizzare la gestione delle emergenze e la resilienza dei territori colpiti da eventi calamitosi;

    in tale contesto, si segnala la grave e storica situazione di rischio idrogeologico e di vulnerabilità che caratterizza il territorio del comune di Pisticci, in provincia di Matera, ulteriormente aggravata negli ultimi anni da eventi meteorologici di eccezionale intensità e da diffusi incendi che hanno accresciuto la fragilità dei versanti calanchivi;

    particolare criticità si riscontra nell'area d'ingresso del centro abitato, in corrispondenza di via Vespucci e nei pressi di Fosso Pisciacchio, dove i movimenti franosi attivi minacciano la principale arteria stradale di collegamento con la Strada Statale 106 «Jonica», mettendo a rischio di isolamento il centro storico e pregiudicando la connessione con le frazioni di Tinchi e Marconia;

    grazie al tempestivo avvio delle attività di monitoraggio e ai primi interventi di presidio da parte del sistema di protezione civile, si sta garantendo il costante controllo dell'evoluzione dei fenomeni, l'aggiornamento dei piani di emergenza e l'esecuzione di indagini geognostiche e verifiche sulle reti fognarie e idriche;

    con provvedimento governativo del luglio 2026, sono stati opportunamente stanziati 16.454.758 euro, mediante l'inserimento nella graduatoria del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), destinati a cinque interventi prioritari nel comune di Pisticci, così ripartiti: 3.771.057,98 euro per il consolidamento di Fosso Pisciacchio (località Fornace) e della connessa frana di via Vespucci; 3.771.509,64 euro per Fosso Rupe; 3.776.266,76 euro per Fosso La Salsa; 2.687.298,37 euro per Fosso Pagnotta (località Immacolata); 2.448.625,28 euro per Fosso Cammarelle;

    a fronte di tali fondamentali stanziamenti, permangono tuttavia ulteriori aree limitrofe parimenti esposte a rischio instabilità, per le quali risulta indispensabile procedere alla progettazione e al finanziamento di opere di consolidamento dei versanti, con particolare riferimento ai Rioni Tredici e Marco Scerra;

    le risultanze delle audizioni svolte nel mese di luglio presso la commissione competente della Camera dei deputati, che hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale, hanno evidenziato la necessità di adottare un piano tecnico-scientifico unitario che preveda l'estensione del monitoraggio geotecnico all'intero versante e una programmazione sinergica delle opere di messa in sicurezza strutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, volta a velocizzare l'erogazione delle risorse già stanziate in ambito ReNDiS e a garantire la rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento idrogeologico nel comune di Pisticci nonché a valutare l'opportunità di estendere il piano di monitoraggio geotecnico e strutturale all'intero versante del centro abitato, includendo i Rioni Tredici e Marco Scerra, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, la continuità della rete infrastrutturale, l'accesso alla viabilità primaria facendo tornare tutta la cittadina di Pisticci pienamente agibile.
9/3083-A/26. Rotelli, Mattia, Caiata, Di Maggio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'efficienza, la funzionalità e il potenziamento della pubblica amministrazione, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa degli enti territoriali, introducendo misure volte a garantirne la trasparenza, la legalità e l'efficacia;

    il perseguimento del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione impone che l'allocazione delle risorse pubbliche e la gestione del patrimonio degli enti locali avvengano nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

    l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di competenza dei comuni, deve tassativamente rispondere a criteri di equità, trasparenza e rispetto delle graduatorie comunali, garantendo che gli ex occupanti abusivi possano eventualmente accedervi solo alle medesime condizioni previste per la totalità dei cittadini, escludendo qualsiasi forma di priorità o privilegio derivante dall'azione illecita commessa;

    il codice penale punisce chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto;

    nonostante ciò si registrano casi in cui immobili privati, oggetto di occupazione abusiva, vengono successivamente acquisiti da comuni o altri enti pubblici nel tentativo di risolvere situazioni di emergenza abitativa o di tensione sociale;

    in tale contesto appare necessario riaffermare il principio cardine secondo cui la commissione di un reato e la violazione della legge non possono in alcun modo trasformarsi in un vantaggio degli stessi autori dell'illecito, grazie all'intervento della pubblica amministrazione;

    l'eventuale acquisto da parte di un ente pubblico di un immobile precedentemente occupato non deve in nessun caso sanare o regolarizzare la pregressa occupazione abusiva, né può tradursi in una scorciatoia per assegnare il bene stesso ai medesimi occupanti, sia direttamente sia per il tramite di associazioni, cooperative o altri soggetti terzi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa, anche di carattere normativo, da adottare tempestivamente volta a chiarire che l'acquisto da parte di un qualunque ente pubblico di un immobile oggetto di occupazione abusiva ai sensi del codice penale non possa mai regolarizzare lo stato di fatto né costituire titolo per l'assegnazione diretta o il trasferimento a qualunque titolo dell'immobile agli occupanti o a soggetti terzi che li rappresentino, garantendo che l'assegnazione o il trasferimento dello stesso per finalità abitative, culturali o ricreative avvenga esclusivamente nel pieno rispetto delle graduatorie ordinarie e delle leggi e senza alcuna priorità per gli ex occupanti, a pena di nullità degli atti amministrativi difformi.
9/3083-A/27. Rampelli, Trancassini, De Corato, Cangiano, Cerreto, Comba, Montaruli, Maullu, Mascaretti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca talune disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali concernenti concorsi pubblici;

    l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, disciplina le categorie di cittadini che, nell'ambito dei concorsi della pubblica amministrazione, beneficiano di riserve di posti e di titoli di preferenza;

    il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ha modificato, tra l'altro, la disciplina delle categorie destinatarie della preferenza a parità di punteggio, determinando l'esclusione delle vittime di guerra e dei loro figli dalle categorie cui è stato riconosciuto tale specifico beneficio nell'ambito delle procedure concorsuali;

    a tale esclusione ha posto parziale rimedio l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 maggio 2025 n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», che stabilisce l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 sui concorsi pubblici, includendo di nuovo le vittime di guerra e i loro figli tra le categorie che hanno titolo alla preferenza a parità di punteggio nell'ambito dei concorsi pubblici;

    il riconoscimento di specifiche forme di tutela nell'accesso al pubblico impiego risponde all'esigenza di assicurare coerenza e continuità all'ordinamento in materia di tutela delle categorie che hanno subìto conseguenze derivanti da eventi bellici o dal servizio prestato;

    appare opportuno assicurare che la disciplina delle categorie riservatarie e dei titoli di preferenza sia definita in modo organico, coerente e rispettoso delle tutele previste dalla legislazione vigente;

    il decreto del Presidente della Repubblica che reintroduce le vittime di guerra tra le categorie che hanno titolo alla preferenza a parità di punteggio nell'ambito dei concorsi pubblici, non risulta ancora emanato, impedendo alla categoria di poter accedere ad un diritto riconosciuto dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di concorsi pubblici con le iniziative di competenza atte a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025 citato in premessa, reintroducendo le vittime di guerra e i loro figli tra le categorie che hanno titolo alla preferenza a parità di punteggio nell'ambito dei concorsi pubblici.
9/3083-A/28. Urzì, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di amministrazione scolastica, intervenendo sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema scolastico;

    l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 evidenzia ancora una volta le gravi difficoltà del sistema scolastico italiano nella copertura dei posti di sostegno, con un ricorso strutturale al personale a tempo determinato e con procedure di assegnazione che, in numerosi territori, si protraggono oltre l'inizio delle lezioni;

    i dati più recenti disponibili, relativi all'anno scolastico 2024/2025 e pubblicati dall'ISTAT nel maggio 2026, evidenziano che gli alunni con disabilità nelle scuole italiane sono circa 377 mila, pari al 4,8 per cento degli iscritti, con un aumento del 5 per cento rispetto all'anno scolastico precedente; nello stesso periodo il numero dei docenti per il sostegno è aumentato del 6 per cento;

    secondo i medesimi dati ISTAT, all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 il 22 per cento dei docenti per il sostegno non era ancora stato nominato e, a distanza di un mese dall'inizio delle lezioni, il 10 per cento dei posti risultava ancora vacante, evidenziando una persistente difficoltà nella tempestiva copertura degli organici;

    secondo la medesima rilevazione ISTAT, nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 il 59,7 per cento degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente, durante l'anno scolastico o in entrambe le circostanze; in particolare, il 50,4 per cento ha cambiato docente rispetto all'anno precedente, l'1,7 per cento durante lo stesso anno e il 7,4 per cento in entrambe le circostanze, confermando come la discontinuità didattica rappresenti un fenomeno maggioritario e non episodico;

    pur essendo aumentata dal 63 per cento dell'anno scolastico 2019/2020 al 78 per cento dell'anno scolastico 2024/2025 la quota dei docenti per il sostegno in possesso di formazione specifica, risultano ancora circa 57 mila insegnanti privi della specializzazione necessaria;

    il ricorso alle cosiddette nomine in deroga, anziché rappresentare una risposta eccezionale a esigenze temporanee, è diventato negli anni uno strumento strutturale per fronteggiare un fabbisogno di personale che in larga parte è ormai stabile;

    all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'istruzione e del merito, a seguito di 7.820 nuove assunzioni sul sostegno risultavano circa 121.879 docenti di sostegno di ruolo, mentre il numero dei supplenti impiegati sul sostegno era stimato in circa 120 mila, evidenziando una sostanziale equivalenza numerica tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato;

    nell'ambito della nuova procedura finalizzata alla continuità didattica, il Ministero dell'istruzione e del merito ha inoltre comunicato la conferma di quasi 58 mila insegnanti precari di sostegno già in servizio nell'anno precedente; tale dato, pur rappresentando un primo intervento volto a limitare l'avvicendamento dei docenti, riguarda meno della metà della platea di circa 120 mila supplenti impiegati sul sostegno;

    secondo un'elaborazione di Tuttoscuola sui dati del Portale unico del Ministero dell'istruzione e del merito, ripresa dall'ANSA e dal Sole 24 Ore, i posti di sostegno in deroga nelle scuole statali sono passati da 33.371 nell'anno scolastico 2015/2016 a 125.462 nell'anno scolastico 2024/2025, con un incremento di 92.091 posti, pari al 276 per cento;

    i dati disponibili evidenziano pertanto che, nonostante le assunzioni effettuate, una quota prossima alla metà del personale impiegato sul sostegno continua a lavorare con un contratto a tempo determinato;

    nel decennio compreso tra gli anni scolastici 2013/2014 e 2023/2024 il numero dei docenti di sostegno è più che raddoppiato, passando da 112.212 a 235.134, e la loro incidenza sul totale dei docenti è salita dal 14,4 al 24,4 per cento, senza che tale incremento abbia risolto il problema della precarietà e della continuità didattica;

    l'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nel quadro delle politiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, sancisce il principio della continuità didattica quale elemento essenziale del progetto educativo individualizzato, riconoscendo che la stabilità del rapporto educativo tra studente e docente di sostegno rappresenta una condizione determinante per l'effettivo esercizio del diritto allo studio e per il pieno sviluppo della persona;

    l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, in attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017, disciplina, all'articolo 13, la procedura di conferma del docente di sostegno a tempo determinato già in servizio nell'anno precedente, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la continuità didattica e ridurre la dispersione relazionale tra studenti e insegnanti;

    tale procedura, tuttavia, non comprende gli incarichi di supplenza breve, anche laddove il docente abbia operato con continuità di fatto e abbia contribuito in modo significativo al percorso educativo dell'alunno;

    come, ad esempio, in un istituto secondario di secondo grado della provincia di Siracusa, Alice, nome di fantasia, una studentessa con disabilità ha cambiato nel corso del proprio percorso scolastico undici diversi insegnanti di sostegno in dodici anni, con evidenti ripercussioni sulla stabilità del percorso formativo e sull'equilibrio emotivo;

    la scuola pubblica rappresenta uno dei principali strumenti di uguaglianza e di emancipazione sociale e deve garantire a ogni bambina e a ogni bambino, indipendentemente dalla condizione personale, familiare o territoriale, il diritto a un'istruzione di qualità e a un percorso di inclusione effettivo;

    per gli alunni con disabilità la continuità didattica rappresenta una condizione essenziale del percorso educativo, perché la relazione con l'insegnante di sostegno si costruisce nel tempo attraverso conoscenza reciproca, fiducia, programmazione condivisa e progressiva individuazione delle modalità più efficaci di apprendimento e partecipazione;

    il continuo cambio dell'insegnante di sostegno non costituisce una semplice modifica organizzativa, ma può significare, per l'alunno, perdere una figura educativa di riferimento e dover ricostruire da capo una relazione e un percorso che avevano richiesto mesi o anni per consolidarsi, costringendo alunni, famiglie e comunità scolastiche a ripartire da capo;

    la precarietà del personale scolastico non può essere considerata la normalità e non può essere scaricata sulle famiglie, sugli studenti e sui dirigenti scolastici;

    ogni settembre, in numerose realtà scolastiche, alunni con disabilità e loro famiglie si trovano a non sapere chi sarà l'insegnante che li accompagnerà durante l'anno, oppure assistono a un avvicendamento del docente dopo poche settimane dall'inizio delle lezioni;

    questa situazione produce una vera e propria discontinuità educativa strutturale, nella quale il lavoro svolto nell'anno precedente rischia di essere indebolito dalla necessità di ricominciare ogni volta dalla costruzione della relazione educativa e dalla conoscenza dei bisogni dell'alunno;

    la continuità non può essere ridotta alla semplice presenza fisica di un docente in classe: significa garantire stabilità, progettualità, conoscenza dell'alunno, collaborazione con la famiglia e coordinamento con tutti i professionisti coinvolti nel percorso di inclusione;

    la mancanza di continuità finisce per trasformare il diritto all'inclusione in un diritto garantito in maniera diversa a seconda del territorio, della disponibilità di personale e della tempestività delle procedure amministrative;

    non è accettabile che siano gli alunni più fragili a pagare il prezzo di una programmazione insufficiente degli organici e di procedure di reclutamento incapaci di rispondere tempestivamente al fabbisogno reale delle scuole;

    la continuità didattica deve essere considerata un investimento sulla qualità della scuola pubblica e sull'effettività del diritto all'inclusione, e non un costo da rinviare di anno in anno;

    non può esistere una scuola realmente inclusiva se l'insegnante di sostegno cambia continuamente, se le cattedre vengono assegnate a lezioni già iniziate e se ogni anno l'alunno è costretto a ricostruire una relazione educativa con una nuova figura di riferimento;

    garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità significa dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza, inclusione e diritto allo studio e rappresenta una responsabilità primaria delle istituzioni nazionali,

impegna il Governo

in linea con la finalità di rispondere alle esigenze di personale delle istituzioni scolastiche che l'articolo 5 del provvedimento in esame intende perseguire, ad adottare ogni ulteriore e utile iniziativa, anche normativa, volta a:

  predisporre un piano strutturale e pluriennale, corredato da adeguate risorse finanziarie e da obiettivi annuali verificabili, per il superamento della precarietà dei docenti di sostegno e per la progressiva trasformazione in posti dell'organico dell'autonomia dei posti in deroga che rispondano a fabbisogni consolidati, nonché a intervenire affinché le procedure di reclutamento e assegnazione dei docenti siano concluse prima dell'inizio delle lezioni;

  garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità, favorendo la progressiva stabilizzazione dei posti di sostegno riducendo il ricorso ai posti in deroga e al personale a tempo determinato;

  trasmettere annualmente alle Camere una relazione recante, per ciascuna regione e per ciascun grado di istruzione, il numero dei posti di sostegno dell'organico stabile, dei posti in deroga, dei posti vacanti, dei contratti a tempo determinato, dei docenti in possesso della specializzazione e degli alunni interessati da cambi del docente di sostegno;

  programmare, d'intesa con le università e tenendo conto dei fabbisogni regionali e per grado di istruzione, un numero di percorsi di specializzazione sul sostegno sufficiente a colmare progressivamente il divario territoriale e a ridurre il ricorso a personale privo di specifica formazione.
9/3083-A/29. Furfaro, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 2 reca misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità autonomia, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali;

    l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella sua originaria formulazione, prevedeva che «ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;

    lo svolgimento del ruolo elettivo di consigliere comunale non dà diritto ad alcuna retribuzione, ma soltanto al percepimento gettoni di presenza di esigua entità, spesso insufficienti anche per coprire le spese di viaggio per partecipare alle sedute degli organi collegiali;

    tale norma è stata uniformemente ed esclusivamente applicata in tutto il territorio italiano seguendo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'interno che con nota di protocollo 0010313 del 2015 ha chiarito che «l'ambito di applicazione di tali disposizioni, tuttavia, e in particolare il divieto di cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti all'amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico, conseguentemente questa Direzione centrale è dell'avviso che, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla “portata” applicativa della disposizione in esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza»;

    numerose Sezioni delle Corti dei conti si sono espresse, con funzione consultiva (non vincolante) ritenendo invece che tale disposizione si applichi a qualsiasi incarico conferito, indipendentemente dalla connessione con la carica elettiva ricoperta nel comune e perfino se la carica elettiva rinunciasse ai gettoni di presenza;

    tale interpretazione restrittiva del richiamato articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 contrasterebbe con numerosi articoli della nostra Carta Costituzionale, ovvero il principio di uguaglianza, il diritto a una giusta retribuzione e il diritto di accesso alle cariche elettive;

    non risulta che la Corte costituzionale si sia espressa sulla legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5; infatti risulta (sentenza 99/2014) che la Corte costituzionale su questo articolo si sia pronunciata esclusivamente sulla violazione dei rapporti tra Stato e regioni (ritenendo costituzionalmente compatibile) ma mai sulle ben più evidenti violazioni tra cui quelle al diritto di accesso alle cariche elettive e alla giusta retribuzione;

    a quanto risulta al presentatore, la norma è stata interpretata e applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale seguendo le disposizioni del Ministero dell'interno, e mai nessuna procura della Corte dei conti avrebbe avviato procedure per danno erariale;

    il tribunale civile di Cagliari, sezione specializzata imprese, ha condannato un consigliere comunale che ricopriva un incarico in ente diverso dal proprio comune, alla restituzione degli importi percepiti dal 2011 al 2013;

    tale sentenza rischia di ingenerare un ingiusto processo di recupero nei confronti delle migliaia di cariche elettive che hanno ricoperto incarichi nella pubblica amministrazione, con la evidente conseguenza di una palese violazione dei principi costituzionali sopra richiamati;

    nella seduta della Camera del 23 aprile 2025 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2308-A/98 a firma del presentatore del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce della sentenza del tribunale civile di Cagliari, sezione specializzata Imprese, citata in premessa, di accompagnare le misure recate dall'articolo 2 con ulteriori iniziative al fine di chiarire in modo definitivo nel primo provvedimento utile, se necessario attraverso lo strumento della norma di interpretazione autentica, che la corretta applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 è quella fornita dal Ministero dell'interno ovvero che la disposizione si applica esclusivamente nell'esercizio «degli incarichi conferiti all'amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico, e che sono esclusi dalla “portata” applicativa della disposizione in esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza».
9/3083-A/30. Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e, in particolare, l'articolo 2 contiene misure finalizzate al potenziamento della funzionalità e dell'autonomia organizzativa degli enti locali;

    l'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai consiglieri degli enti locali, nei casi previsti dalla legge, il diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni, subordinandone la corresponsione all'effettiva partecipazione del consigliere;

    il medesimo articolo 82 rimette all'autonomia regolamentare degli enti la disciplina dei termini e delle modalità dell'effettiva partecipazione, determinando conseguentemente la presenza, sul territorio nazionale, di discipline regolamentari e modalità applicative differenziate; il Ministero dell'interno ha, infatti, chiarito che la corresponsione del gettone è subordinata all'effettiva partecipazione e che termini e modalità sono disciplinati dal regolamento comunale;

    tale quadro può determinare, soprattutto con riferimento alle attività svolte in periodi nei quali la disciplina regolamentare o organizzativa dell'ente non individuava specifiche modalità di attestazione della partecipazione, incertezze circa gli elementi idonei a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale e l'effettiva partecipazione dei consiglieri;

    le diverse discipline adottate dagli enti locali confermano l'esistenza di differenti criteri di accertamento dell'effettiva partecipazione, riguardanti, tra l'altro, la durata minima della presenza, le modalità di registrazione dell'ingresso e dell'uscita del consigliere e gli effetti delle sedute prive del numero legale;

    appare pertanto opportuno assicurare, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, criteri interpretativi omogenei per la valutazione delle fattispecie pregresse, distinguendo l'effettivo mancato svolgimento dell'attività istituzionale dalle ipotesi nelle quali tale attività risulti essere stata concretamente svolta e documentalmente comprovata, pur in presenza di irregolarità di carattere esclusivamente formale;

    in tale prospettiva, assume particolare rilievo la documentazione amministrativa formata dall'ente nel periodo di riferimento e, in particolare, il verbale della seduta, qualora dallo stesso sia possibile desumere l'effettivo svolgimento della riunione, gli argomenti trattati, l'attività istituzionale esercitata e la partecipazione dei singoli consiglieri;

    analogamente, nei casi in cui la disciplina regolamentare preveda che l'attività delle commissioni possa concludersi mediante proposte, ordini del giorno, pareri, relazioni o altri atti, la mancata adozione o formalizzazione di uno di tali atti non dovrebbe essere considerata, di per sé sola, elemento sufficiente a escludere l'effettivo svolgimento della seduta qualora l'attività istituzionale risulti comunque dalla documentazione dell'ente; tale impostazione riprende il criterio sostanziale contenuto nell'emendamento originario;

    appare altresì necessario evitare che, nella valutazione di fattispecie pregresse, possano essere richiesti adempimenti, modalità di attestazione o requisiti documentali introdotti soltanto successivamente allo svolgimento delle sedute, quando la partecipazione e l'attività istituzionale risultino dalla documentazione amministrativa formata e conservata secondo le regole applicabili nel periodo di riferimento,

impegna il Governo

nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con l'adozione, delle iniziative normative di competenza, volte a definire criteri uniformi per la valutazione delle attività istituzionali effettivamente svolte nell'ambito dei consigli e delle commissioni degli enti locali e per l'accertamento dell'effettiva partecipazione dei consiglieri alle relative sedute ai fini dell'applicazione dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, con particolare riferimento alle fattispecie pregresse, che:

  sia attribuita adeguata rilevanza alla documentazione amministrativa formata e conservata dall'ente secondo la disciplina vigente nel periodo di riferimento e, in particolare, ai verbali dai quali risultino l'effettivo svolgimento della seduta, l'attività istituzionale esercitata e la partecipazione dei consiglieri;

  eventuali irregolarità di carattere esclusivamente formale nell'applicazione delle disposizioni regolamentari non determinino automaticamente il disconoscimento dell'attività istituzionale e della partecipazione alla seduta, qualora entrambe risultino effettivamente svolte e documentalmente comprovate;

  la mancata adozione o formalizzazione di proposte, ordini del giorno, pareri, relazioni o altri atti conclusivi non costituisca, di per sé, elemento sufficiente a escludere l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale, qualora questa risulti dalla documentazione amministrativa dell'ente;

  nella valutazione delle fattispecie pregresse non possano essere richiesti modalità di attestazione, adempimenti o requisiti documentali introdotti successivamente allo svolgimento delle sedute, qualora l'effettiva partecipazione risulti dalla documentazione amministrativa formata secondo le modalità vigenti nel periodo di riferimento.
9/3083-A/31. Rubano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge reca misure urgenti in materia di segretari comunali;

    la carenza di segretari comunali verificatasi negli ultimi anni in virtù di un ingente numero di cessazioni dal servizio ha reso difficoltoso il reperimento di titolari per sedi di segreteria di ridotte dimensioni, prive di autonome capacità di sostenere una sede di segreteria singola o a ridotta aggregazione;

    il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020 – adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – ha introdotto una nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto ha previsto che le sedi di segreteria convenzionate siano classificate, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione e che possano partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti;

    tale previsione risulta di pratica applicazione solo per enti di una certa dimensione demografica mentre nelle aree interne, montane o rurali, caratterizzate da piccoli o piccolissimi comuni, dividere il costo del segretario tra cinque enti risulta spesso ancora troppo oneroso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il numero massimo di enti partecipanti ad una medesima convenzione per l'ufficio di segretario comunale.
9/3083-A/32. Giaccone, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto affronta solo parzialmente, come diversi decreti che lo hanno preceduto, i nodi strutturali che condizionano l'operatività e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni;

    tra questi, la necessità di assumere urgentemente nuovo personale è evidente per tutte le cittadine e i cittadini che ogni giorno si confrontano con la pubblica amministrazione, ed è sottolineata dagli stessi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), dai quali si evince che molte amministrazioni centrali e non scontano carenze di personale che si aggira attorno al 30 per cento;

    per di più, secondo le stime dei sindacati più rappresentativi, entro l'anno 2026 circa 300.000 lavoratori del settore pubblico saranno collocati in quiescenza e, parallelamente, così come sottolineato in occasione del Forum PA svolto nel maggio 2023, entro l'anno 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;

    lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso ancor più evidente la centralità delle funzioni svolte dalla pubblica amministrazione, costretta da anni a operare in una situazione di sottodimensionamento che varia dal 30 all'80 per cento in ciascuna amministrazione;

    come si evince anche dal raffronto con gli altri Paesi europei, l'Italia sconta un grave sottodimensionamento del comparto pubblico, laddove si consideri che gli occupati nelle amministrazioni pubbliche in Europa sono rispettivamente: il 13,7 per cento in Italia, il 19,7 per cento in Francia, il 16,9 per cento in Spagna, il 16,4 per cento nel Regno Unito e l'11,1 per cento in Germania (unico Stato che registra un numero di occupati inferiore all'Italia);

    non solo, dei circa 3,2 milioni dipendenti pubblici sono stabili solo 2,9 milioni più del 22 per cento dei dipendenti supera i 60 anni di età, mentre solo il 3,6 per cento ha meno di 30 anni;

    la rivoluzione tecnologica e digitale, se opportunamente governata, può costituire un'occasione straordinaria per accrescere il valore e i risultati del lavoro dei pubblici dipendenti al servizio dell'interesse collettivo, ma richiede al contempo indispensabili interventi di formazione, rinnovamento e potenziamento;

    in tale prospettiva, riveste una necessità assoluta la possibilità di assumere personale in tempi rapidi, ricorrendo allo strumento essenziale dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità, che, in maniera complementare allo svolgimento di nuovi concorsi, potrebbe colmare le attuali (e future) carenze di personale e offrire in maniera immediata servizi migliori a tutte le cittadine e a tutti i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche di carattere normativo, volta a superare lo stato di cronica carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche rimuovendo gli ostacoli giuridici che limitano il ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità.
9/3083-A/33. Casu, Sarracino, Scotto, Roggiani, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce misure dedicate al settore agricolo, nonché interventi relativi a territori colpiti da calamità;

    la stagione estiva 2026 è stata caratterizzata da un prolungato ed eccezionale innalzamento delle temperature, associato a gravi fenomeni di siccità ed eventi atmosferici avversi di particolare violenza;

    tali eventi atmosferici eccezionali hanno non soltanto generato danni diretti alle colture e agli allevamenti, ma hanno innescato profonde distorsioni e situazioni di instabilità nei mercati agricoli, agroalimentari e zootecnici e tra queste l'alterazione della produzione, il calo delle rese fisiche e qualitative, l'impennata dei costi produttivi e gestionali per la gestione dell'emergenza idrica e del benessere animale,

impegna il Governo

al fine di sostenere il comparto agricolo nazionale, gravemente colpito dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati nel corso della stagione estiva, in particolare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 2026, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare nel primo provvedimento utile la dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze, istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/3083-A/34. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di sostenere il comparto agricolo nazionale, gravemente colpito dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati nel corso della stagione estiva, in particolare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto 2026, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte ad incrementare nel primo provvedimento utile la dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze, istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/3083-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 13 dell'articolo 1 del provvedimento modifica alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all'individuazione dei comuni nei quali sono presenti minoranze linguistiche storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla stessa legge n. 131;

    l'articolo 25 della legge n. 131 del 2025 prevede un credito d'imposta per le imprese montane esercitate da giovani under 41 che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani;

    risulta necessaria e non più rinviabile una disposizione finalizzata ad evitare che il requisito della «nuova attività» escluda giovani agricoltori che assumono la responsabilità di aziende esistenti, spesso fondamentali per la permanenza dell'attività agricola nei territori montani,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dall'articolo 1, comma 13, del presente provvedimento, con ulteriori iniziative normative volte a sostenere e valorizzare nel primo provvedimento utile il ricambio generazionale agricolo nei territori montani, prevedendo espressamente nella disciplina richiamata in premessa anche le ipotesi di subentro di giovani agricoltori in imprese già esistenti.
9/3083-A/35. Forattini, Vaccari, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

    in particolare, l'articolo 6 reca disposizioni urgenti relative al sistema della formazione superiore e al settore ricerca;

    il sistema nazionale della ricerca rappresenta un patrimonio strategico per il Paese e la continuità dei percorsi professionali e scientifici dei ricercatori costituisce un elemento essenziale per la valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate all'interno delle istituzioni pubbliche;

    le università statali e gli enti pubblici di ricerca italiani si avvalgono, come ovvio in un settore che agisce a livello internazionale, anche di ricercatori cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi, progetti e rapporti di collaborazione scientifica, contribuendo allo sviluppo del sistema nazionale della ricerca;

    una parte di tali ricercatori, dopo aver svolto attività di ricerca per periodi anche pluriennali presso università statali ed enti pubblici di ricerca italiani, ha maturato competenze, esperienze professionali e relazioni scientifiche pienamente integrate nel sistema della ricerca;

    la legislazione vigente può determinare, per questi cittadini, difficoltà nell'accesso alle procedure concorsuali, anche quando tali soggetti abbiano già maturato una significativa esperienza professionale e scientifica presso le medesime istituzioni;

    tale situazione rischia di determinare la dispersione di competenze scientifiche qualificate già presenti nel sistema pubblico nazionale della ricerca e di interrompere percorsi di ricerca consolidati, con conseguenze sia per i ricercatori interessati sia per le istituzioni presso le quali essi operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative al settore della ricerca con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a consentire ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano già svolto attività di ricerca presso università statali o enti pubblici di ricerca italiani di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale ricercatore e tecnologo bandite dalle università ed enti di ricerca italiani.
9/3083-A/36. Di Sanzo, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

    in particolare, l'articolo 6 reca disposizioni urgenti relative al sistema della formazione superiore e al settore ricerca;

    il sistema nazionale della ricerca rappresenta un patrimonio strategico per il Paese e la continuità dei percorsi professionali e scientifici dei ricercatori costituisce un elemento essenziale per la valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate all'interno delle istituzioni pubbliche;

    le università statali e gli enti pubblici di ricerca italiani si avvalgono, come ovvio in un settore che agisce a livello internazionale, anche di ricercatori cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi, progetti e rapporti di collaborazione scientifica, contribuendo allo sviluppo del sistema nazionale della ricerca;

    una parte di tali ricercatori, dopo aver svolto attività di ricerca per periodi anche pluriennali presso università statali ed enti pubblici di ricerca italiani, ha maturato competenze, esperienze professionali e relazioni scientifiche pienamente integrate nel sistema della ricerca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative al settore della ricerca con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di rafforzare l'attrattività del sistema della ricerca, anche valorizzando il contributo di quanto abbiano maturato la propria esperienza professionale e scientifica presso tali istituti.
9/3083-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

    l'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, modificato nel testo del provvedimento (articolo 1, comma 13), ha previsto un credito d'imposta destinato a favorire il trasferimento e la permanenza di determinate categorie di lavoratori in territori caratterizzati da particolari condizioni di svantaggio;

    i territori montani, insulari, periferici o interni sono frequentemente interessati da persistenti difficoltà nel reclutamento e nella permanenza del personale scolastico, con particolare riferimento alle aree nelle quali si registra una reiterata vacanza dei posti, un ricorso continuativo a contratti a tempo determinato e una significativa discontinuità del servizio;

    la difficoltà di assicurare la continuità del personale scolastico rappresenta un fattore di criticità per la qualità e la continuità dell'offerta formativa e incide in modo particolare sui territori caratterizzati da condizioni di maggiore marginalità territoriale e demografica;

    favorire il trasferimento e la permanenza del personale scolastico nei territori nei quali si registrano persistenti difficoltà di reclutamento può contribuire a garantire una maggiore stabilità degli organici e la continuità del servizio scolastico;

    appare pertanto opportuno prevedere specifiche misure di incentivazione rivolte al personale scolastico che trasferisca la propria residenza e presti servizio nei territori nei quali siano documentate tali difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a estendere il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, al personale scolastico che trasferisca la propria residenza e presti servizio nei territori montani, insulari, periferici o interni.
9/3083-A/37. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca al Capo II ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo sul sostegno alla popolazione, sulla riparazione degli edifici danneggiati e sulla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che riduce da 36 a 24 mesi l'anzianità richiesta al personale a tempo determinato assunto per il rischio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei;

    tuttavia, tali misure, appaiono del tutto inadeguate rispetto alla portata della crisi in atto e alle esigenze rappresentate dai territori, poiché non delineano una risposta organica e di medio-lungo periodo a un fenomeno destinato a protrarsi nel tempo;

    i comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida costituiscono il primo presidio istituzionale nella gestione delle conseguenze del fenomeno bradisismico e sono chiamati a svolgere nel tempo funzioni particolarmente gravose in materia di protezione civile, assistenza alla popolazione, gestione delle procedure relative agli immobili e attuazione degli interventi;

    l'efficacia delle misure adottate dipende pertanto anche dalla disponibilità presso gli enti territoriali di personale adeguato e dotato delle necessarie competenze tecniche e amministrative,

impegna il Governo

ad accompagnare, nel primo provvedimento utile, le misure recate dal Capo II del provvedimento in esame con le iniziative, anche normative, di competenza volte a prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato già impiegato nelle funzioni connesse alla prevenzione e alla gestione del rischio sismico e vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, computando a tal fine anche i periodi di servizio maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ad assicurare, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere e a prevedere adeguate risorse statali a sostegno delle amministrazioni interessate per gli oneri conseguenti alle assunzioni a tempo indeterminato.
9/3083-A/38. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca al Capo II ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo sul sostegno alla popolazione, sulla riparazione degli edifici danneggiati e sulla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio;

    la crisi bradisismica e il susseguirsi degli eventi sismici hanno prodotto rilevanti conseguenze non soltanto sulle condizioni abitative della popolazione, ma anche sul tessuto economico e produttivo dei comuni interessati, determinando per numerose attività danni materiali, interruzioni o sospensioni dell'attività e significative riduzioni dei ricavi, anche per effetto dei provvedimenti di sgombero e interdizione adottati dalle autorità competenti;

    il carattere persistente del fenomeno bradisismico determina inoltre una condizione di incertezza che può incidere sulla capacità delle imprese e delle attività professionali di proseguire regolarmente la propria attività e di far fronte ai costi fissi e agli impegni finanziari assunti, rendendo necessario affiancare alle misure destinate agli immobili e all'assistenza alla popolazione specifici strumenti di sostegno al tessuto economico e occupazionale del territorio;

    le istanze rappresentate dalle comunità locali e dagli operatori economici hanno evidenziato la necessità di prevedere ristori per le attività direttamente o indirettamente colpite dalla crisi bradisismica e misure di alleggerimento degli obblighi finanziari;

    tali esigenze assumono particolare rilievo al fine di evitare che agli effetti dell'emergenza abitativa e del rischio sismico si aggiungano la cessazione delle attività, la perdita di posti di lavoro e un progressivo indebolimento del tessuto economico dei territori interessati;

    nel corso dell'esame in sede referente non è stato dato seguito ad alcun tipo di proposta migliorativa del provvedimento, lasciando irrisolte la maggior parte delle principali esigenze rappresentate dai territori,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative di competenza volte a introdurre un complesso organico di misure di sostegno in favore delle attività economiche e produttive dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida colpite dalla crisi bradisismica e dagli eventi sismici del 2026, prevedendo contributi per la riparazione e la messa in sicurezza degli immobili destinati alle attività economiche e professionali, adeguate misure di ristoro per i danni subiti e per la riduzione o sospensione dell'attività, nonché la sospensione o il differimento dei versamenti tributari e contributivi e del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, al fine di assicurare la continuità delle attività interessate e salvaguardare il tessuto economico e occupazionale dei territori colpiti.
9/3083-A/39. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, reca al Capo II ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo, tra l'altro, sugli strumenti destinati alla riparazione degli immobili danneggiati e alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato;

    in particolare, l'articolo 14, comma 3, eleva dal 50 al 70 per cento la percentuale del contributo previsto per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato a destinazione residenziale ubicato nella zona di intervento dei Campi Flegrei, estendendo tale incremento anche alle domande già presentate;

    pur rappresentando un incremento rispetto alla disciplina previgente, la previsione lascia a carico dei proprietari il restante 30 per cento delle spese ammissibili, quota che, soprattutto in presenza di interventi strutturali di particolare rilevanza economica, costituisce un ostacolo alla concreta realizzazione degli interventi e limita l'effettiva capacità della misura di conseguire l'obiettivo di una diffusa riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio;

    la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato costituisce, infatti, una misura essenziale di prevenzione e di tutela della pubblica incolumità, il cui interesse trascende quello dei singoli proprietari e riguarda la sicurezza complessiva della popolazione residente;

    nel corso dell'esame in sede referente non è stato dato seguito ad alcun tipo di proposta migliorativa, lasciando irrisolte la maggior parte delle principali esigenze rappresentate dai territori,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative di competenza volte a elevare dal 70 al 100 per cento la percentuale del contributo riconosciuto per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato a destinazione residenziale ubicato nella zona di intervento dei Campi Flegrei, assicurando la copertura integrale delle spese ammissibili, al fine di favorire la più ampia realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio sismico.
9/3083-A/40. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad assicurare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, prevedendo misure concernenti il rafforzamento della capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche;

    gli enti gestori delle aree naturali protette svolgono funzioni essenziali di conservazione della biodiversità, monitoraggio, controllo e vigilanza, manutenzione e salvaguardia del territorio, la cui continuità presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e professionali;

    i tagli lineari al Ministero dell'ambiente effettuati con la legge di bilancio 2026 hanno comportato una riduzione dei fondi delle aree naturali protette e dei parchi minerari;

    nel 2026, infatti, le risorse destinate al sistema delle aree protette hanno registrato una significativa contrazione, pari complessivamente a circa il 23 per cento rispetto all'esercizio precedente, che ha inciso sui trasferimenti destinati alle spese di funzionamento ordinario; tale riduzione interviene, peraltro, in una fase di progressiva estensione del sistema nazionale delle aree protette e determina la necessità di ripartire risorse complessivamente inferiori tra un numero crescente di enti;

    con risposta all'interrogazione del Partito Democratico n. 5-05743 il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha riconosciuto che la gestione delle aree protette richiede «un flusso di risorse economiche adeguato e continuativo nel tempo», indispensabile per garantirne il corretto funzionamento e il conseguimento degli obiettivi nazionali e internazionali di tutela dell'ambiente, conservazione della biodiversità e salvaguardia del territorio;

    nella medesima risposta il Ministero ha reso noto di avere già avviato le iniziative di competenza, richiedendo specifiche integrazioni delle risorse finanziarie destinate al sistema delle aree naturali protette nell'ambito delle previsioni di bilancio per l'esercizio 2027 e per il triennio 2027-2029, tenendo conto delle priorità in materia di tutela e conservazione e delle effettive esigenze finanziarie del sistema,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento di rafforzare la capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte prevedere, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, risorse adeguate a ripristinare le dotazioni destinate agli enti gestori delle aree naturali protette ridotte nel 2026 e a prevederne un incremento strutturale e stabile per gli anni successivi, commisurato altresì all'aumento del numero delle aree protette, alle funzioni loro attribuite e alle effettive esigenze di funzionamento, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali e il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di tutela della biodiversità.
9/3083-A/41. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca al Capo II ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo sul sostegno alla popolazione, sulla riparazione degli edifici danneggiati e sulla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio;

    il protrarsi della crisi bradisismica determina per numerosi nuclei familiari l'impossibilità di rientrare nella propria abitazione e rende necessario assicurare che le misure di assistenza abitativa siano correlate all'effettiva permanenza della condizione di inagibilità e non alla sola scadenza di termini predeterminati;

    in particolare, il contributo per l'autonoma sistemazione deve poter accompagnare i nuclei familiari fino all'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dell'abitazione e alla concreta possibilità di rientro nella stessa, evitando che la concessione o l'erogazione del contributo destinato alla riparazione dell'immobile determini, di per sé, la cessazione dell'assistenza mentre i lavori sono ancora in corso;

    appare pertanto necessario assicurare che durata e finanziamento delle misure di sostegno seguano l'effettiva evoluzione delle condizioni degli immobili e dei fabbisogni delle famiglie, garantendo continuità all'assistenza fino a quando non sia concretamente possibile il rientro nell'abitazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative di competenza volte a rafforzare e assicurare continuità alle misure di sostegno economico e di assistenza abitativa in favore dei nuclei familiari colpiti dalla crisi bradisismica dei Campi Flegrei, garantendone l'operatività per tutto il periodo in cui permangano le condizioni che impediscono il rientro nelle abitazioni e prevedendo risorse adeguate agli effettivi fabbisogni della popolazione interessata.
9/3083-A/42. Speranza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, al Capo I, disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali;

    l'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che il contributo statale destinato ai comuni per concorrere alla copertura del maggior onere derivante dall'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali sia riconosciuto anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa vigente;

    il medesimo comma 20-ter stabilisce che tale disciplina trovi applicazione «fino al 31 dicembre 2025»;

    a decorrere dal 1° gennaio 2026, il venir meno di tale previsione determina una situazione di incertezza per i comuni che, nell'esercizio della propria autonomia, abbiano deliberato la rinuncia, totale o parziale, alla misura massima delle indennità di funzione;

    tale situazione può determinare un aggravio sui bilanci comunali, in quanto gli enti interessati potrebbero essere indotti ad adeguare le indennità degli amministratori alla misura massima prevista dalla normativa al fine di continuare a beneficiare del contributo statale, ovvero, in alternativa, a rinunciare al contributo;

    la disciplina introdotta dal citato comma 20-ter è volta a salvaguardare le scelte già adottate dagli enti locali e a evitare che la rinuncia, totale o parziale, alla misura massima dell'indennità di funzione produca conseguenze finanziarie negative sui bilanci comunali;

    risulta pertanto necessario assicurare continuità a tale regime di salvaguardia, evitando che la scadenza del termine previsto dalla disposizione determini effetti finanziari a carico degli enti locali,

impegna il Governo

ad accompagnare, nel primo provvedimento utile, le misure recate dal provvedimento in esame, con, ulteriori iniziative volte a rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2025, al fine di garantire il riconoscimento del contributo statale anche in favore dei comuni nei quali siano vigenti deliberazioni di rinuncia, totale o parziale, alla misura massima dell'indennità di funzione degli amministratori locali.
9/3083-A/43. Gribaudo, Roggiani, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure afferenti la pubblica amministrazione;

    l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alla quale è affidato il supporto tecnico-scientifico dell'autorità competente per lo svolgimento delle valutazioni ambientali di competenza statale;

    i procedimenti di VIA e VAS costituiscono una fase essenziale per la realizzazione di numerosi interventi pubblici e privati di rilevanza strategica, incidendo direttamente sui tempi di autorizzazione e, conseguentemente, sulla possibilità di avviare e completare investimenti infrastrutturali, energetici, industriali e ambientali;

    la tempestività dei procedimenti di valutazione ambientale assume particolare rilievo anche con riferimento agli interventi collegati al PNRR e al PNIEC, per i quali il rispetto delle tempistiche procedimentali costituisce un elemento essenziale ai fini della concreta realizzazione degli investimenti e del conseguimento degli obiettivi programmati;

    la complessità tecnica e multidisciplinare delle istruttorie affidate alle Commissioni richiede un elevato livello di specializzazione e la progressiva maturazione di un patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche, anche in relazione alla natura dei procedimenti esaminati e alle peculiarità dei singoli settori interessati;

    in tale contesto, la continuità dell'attività dei componenti delle Commissioni può contribuire a ridurre i tempi connessi all'avvicendamento degli incarichi, alla ricostituzione degli assetti organizzativi e alla necessità di trasferire le conoscenze maturate nel corso delle istruttorie;

    l'attuale disciplina prevede, per i commissari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, una durata dell'incarico di quattro anni, rinnovabile una sola volta, mentre per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è prevista una durata quinquennale con possibilità di un solo rinnovo;

    una maggiore stabilità degli incarichi, ferma restando la permanenza dei requisiti di professionalità, competenza, indipendenza e assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, può favorire una più efficiente programmazione dei lavori delle Commissioni e una maggiore continuità nell'esame delle pratiche;

    la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi costituiscono obiettivi di particolare rilievo per favorire la realizzazione degli investimenti, la certezza dei tempi amministrativi e la competitività del sistema economico;

    risulta pertanto opportuno prevedere interventi normativi volti a rafforzare la continuità operativa delle Commissioni, prevedendo di estendere a cinque anni la durata dell'incarico dei commissari della Commissione tecnica VIA-VAS e a consentirne il rinnovo, evitando che la scadenza degli incarichi determini discontinuità nell'attività istruttoria e rallentamenti nell'esame dei procedimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative da inserire nel prossimo provvedimento di proroga dei termini, volte a rafforzare la continuità operativa delle Commissioni tecniche competenti per i procedimenti VIA-VAS e PNRR-PNIEC.
9/3083-A/44. Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione europea, prevede un programma straordinario di investimenti e riforme volto a sostenere la ripresa economica e le attività strategiche dei Paesi membri, stanziando per l'Italia complessivamente 222,1 miliardi di euro (di cui 191,5 miliardi finanziati tramite il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi a valere sul Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021);

    il settore della giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

    l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario – sia ordinario che amministrativo –, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

    i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura: lo studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia dal titolo «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile» evidenzia che gli uffici con maggiori dotazioni UPP hanno registrato un incremento nei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali, quota che sale fino a circa 10 punti per i procedimenti più complessi;

    l'incremento complessivo ascrivibile all'investimento UPP è quantificato in circa 100.000 procedimenti civili definiti in più all'anno (pari a circa 1/3 dell'arretrato registrato nel 2019), con un contributo stimato di circa 20 procedimenti in più per singolo addetto all'anno, riscontrando l'encomio unanime della Magistratura, dell'Avvocatura, delle istituzioni e delle forze sociali;

    le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e imprescindibile per il funzionamento quotidiano dei tribunali e della giustizia amministrativa, avendo maturato sul campo un patrimonio di competenze tecniche, gestionali e professionali di altissimo livello e difficilmente sostituibili nell'immediato;

    con i contratti in scadenza al 30 giugno 2026, le soluzioni finora prospettate non appaiono idonee a garantire la salvaguardia dell'esperienza maturata: la pubblicazione del bando di concorso per la stabilizzazione di sole 6.919 unità di addetti UPP (reclutati con le selezioni del 2021 e 2024) lascia fuori una quota consistente di personale specializzato, proponendo peraltro meccanismi selettivi rigidi e previsioni di efficacia triennale delle graduatorie senza certezza di continuità occupazionale;

    contestualmente, la previsione di una proroga di soli tre mesi dei contratti a tempo determinato per la quota di personale esclusa dalla prima tranche di stabilizzazione rischia di rivelarsi insufficiente ad assicurare la continuità operativa degli uffici e il completamento dei percorsi assunzionali; appare pertanto opportuno estendere la durata della proroga fino a sei mesi, sopprimendo al contempo le disposizioni che prevedono l'esclusione del personale che abbia maturato 36 mesi di servizio al 30 settembre 2026;

    le organizzazioni sindacali hanno da tempo promosso percorsi di mobilitazione e avanzato precise proposte di contrattazione integrativa dirette alla stabilizzazione di tutto il personale PNRR, sottolineando come la dispersione di queste competenze e il mancato assorbimento organico determinerebbero un immediato calo della produttività degli uffici, il ritorno al congestionamento dei carichi di lavoro e un danno incalcolabile per il processo di ammodernamento del Paese;

    parallelamente, si riscontra una forte e duratura sofferenza di organico in tutti i settori dell'amministrazione giudiziaria e, in particolar modo, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità (DGMC) e l'Ufficio centrale per gli archivi notarili (UCAN);

    risulta imprescindibile incrementare la capacità amministrativa dell'intero Ministero e valorizzare le competenze del personale di ruolo appartenente alle aree funzionali mediante il finanziamento delle progressioni verticali in deroga (ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021), nonché autorizzare un piano assunzionale straordinario a tempo indeterminato nell'Area Funzionari e nell'Area Assistenti per coprire i vuoti d'organico;

    occorre altresì riconoscere la specificità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e dell'esecuzione penale esterna mediante il ricorso alla contrattazione collettiva integrativa per la definizione di una specifica indennità accessoria spettante al personale del Comparto funzioni centrali operante presso il DAP e il DGMC, garantendo nelle more l'estensione dell'indennità di specificità organizzativa penitenziaria, nonché dare avvio dopo una lunga attesa al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e giuridici della carriera dirigenziale penitenziaria,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa volta a garantire la stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale precario PNRR della giustizia ordinaria e amministrativa superando il limite dei 6.919 posti e valorizzando l'esperienza maturata, estendendo da tre a sei mesi la proroga dei contratti a tempo determinato senza vincoli di esclusione ai 36 mesi, semplificando i concorsi su inPA senza graduatorie a termine, integrando stabilmente l'Ufficio per il processo nell'organizzazione giudiziaria, destinando idonee risorse alla contrattazione integrativa per il nuovo CCI, il finanziamento delle progressioni verticali in deroga e l'istituzione dell'indennità accessoria per il personale degli istituti penitenziari (garantendo nelle more l'estensione dell'indennità di specificità), autorizzando un piano assunzionale straordinario per le carenze del DAP, del DGMC e dell'UCAN e avviando tempestivamente la negoziazione per la carriera dirigenziale penitenziaria.
9/3083-A/45.Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Viggiano, Casu, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

    l'articolo 1, ai commi 8 e 9, reca una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come ricostituito, con decreto ministeriale n. 263986 del 2023;

    la disposizione deve essere inquadrata alla luce della vicenda normativa e giurisprudenziale che ha riguardato il CTFVN negli ultimi anni. Per oltre un decennio, il Comitato, previsto inizialmente dall'articolo 8 della legge n. 157 del 92 non è stato ricostituito a seguito della soppressione degli organismi collegiali operata nel 2012 a fronte della sostanziale inutilità dello stesso. Nel 2022 il legislatore, con l'articolo 1 comma 543 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è tuttavia intervenuto attribuendo al Ministro dell'agricoltura un ampio potere di revisione, modifica e ricostituzione degli organismi operanti presso il Ministero, compreso il CTFVN;

    il CTFVN è stato ricostituito dal Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, con radicali modifiche nella sua composizione, che ha escluso una serie di portatori di interesse a favore di rappresentanti di diverse categorie quasi tutti orientati in senso filo-venatorio, e nei nuovi poteri del tutto impropri, attributi mediante il successivo stravolgimento dell'articolo 18 della legge 157, come l'espressione di pareri sui calendari venatori emanati dalle regione;

    il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Ordinanza n. 1336, pubblicata il 19 febbraio 2026, ha dichiarato «[...] rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 543 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che nel concedere al Ministro un raggio di azione illimitato nella ricostituzione dell'organo per cui è causa, ivi inclusa la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalità stessa dell'organo, si pone in contrasto anche con gli articoli 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Costituzione e i basilari principi ivi espressi di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentatività e parità di trattamento», rimettendo la stessa Ordinanza e gli atti connessi al giudizio della Corte costituzionale;

    il Governo nell'intento di prevenire il pronunciamento della Corte costituzionale, ha inserito nel decreto in esame una nuova disciplina legislativa del Comitato, con il rischio concreto che la Corte venga privata della possibilità di pronunciarsi su questioni di evidente rilevanza costituzionale che il Consiglio di Stato ha già ritenuto meritevoli di scrutinio;

    la nuova composizione del CTFVN appare un coacervo squilibrato, con un insieme di soggetti spazianti da chi si occupa di allenamento cani (ENCI), ad associazioni venatorie, rappresentanti regionali e provinciali, rappresentanti di organizzazioni agricole, un solo zoologo e un solo rappresentante delle associazioni di protezione ambientale;

    la ricostituzione del CTFVN non risponde ad alcuna esigenza di colmare un vuoto scientifico, essendo prevista nell'ordinamento italiano già un'autorità tecnico-scientifica pubblica alla quale il legislatore ha attribuito compiti di studio, monitoraggio, ricerca e supporto specialistico in materia di conservazione della fauna selvatica, ma ha come unico intento quello di voler affiancare ad ISPRA un organismo a composizione prevalentemente politico-corporativa progressivamente utilizzato come sede alternativa di valutazione e come contrappeso alle determinazioni dell'istituto scientifico nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare immediate iniziative normative, volte a porre sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il CTFVN operando una radicale revisione della disciplina dell'organismo che rafforzi in modo significativo la componente scientifica indipendente, ripristini una rappresentanza adeguata delle associazioni ambientaliste, elimini l'attuale squilibrio tra interessi venatori e interessi di tutela della biodiversità, renda pubblica e trasparente l'attività del comitato e chiarisca espressamente che il ruolo scientifico dell'ISPRA mantiene carattere primario nell'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di conservazione della fauna selvatica.
9/3083-A/46. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il II Capo del provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    il bradisismo è un fenomeno in corso dal 2005 e dal 2023 ha registrato una significativa intensificazione. E fino ad oggi è stato fatto troppo poco rispetto alla portata della crisi. Il 31 luglio si è registrato un evento di magnitudo 4.7, con un ipocentro molto superficiale;

    il Governo continua a fronteggiare la crisi bradisismica attraverso singoli interventi legislativi, collegati ai diversi eventi sismici, anziché attraverso l'attivazione del più ampio sistema emergenziale previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, il codice di protezione civile;

    le conseguenze del bradisismo non hanno avuto impatti esclusivamente sugli edifici e sul sistema infrastrutturale ma anche sulle attività economiche dell'area;

    secondo una stima di Federalberghi a seguito dell'evento sismico del 31 luglio scorso le strutture ricettive hanno registrato un calo del 70 per cento di turisti che rappresenta un colpo per gli operatori del settore e per l'indotto;

    a tal proposito la giunta regionale della Campania ha approvato una serie di provvedimenti per i Campi Flegrei tra cui la programmazione di 3 milioni di euro, a valere sui rientri del Fondo regionale per lo sviluppo a favore delle pmi campane, per sostenere le attività commerciali e produttive che hanno subito danni materiali a causa del bradisismo;

    il Governo continua a non adottare alcuna misura a sostegno degli operatori economici, che proseguono a subire gravi danni a causa del sisma;

    per le attività economiche colpite dalla crisi non è sufficiente rinviare i tributi. Servono misure di esenzione, sospensione dei mutui e sostegni economici proporzionati alla durata e agli effetti della crisi,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, adeguate iniziative normative volte al sostegno e ristoro in favore degli operatori economici dell'area dei Campi Flegrei, le cui attività abbiano subito danni materiali e conseguenti ripercussioni economiche a causa degli eventi connessi al fenomeno del bradisismo.
9/3083-A/47. Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento reca interventi limitati e inadeguati ad affrontare le reali criticità di cui è afflitta da tempo la Pubblica amministrazione, attualmente chiamata a modernizzare i suoi servizi con competenze specializzate, a fronteggiare l'incessante ondata di pensionamenti e gestire il più grande passaggio generazionale della sua storia;

    nei prossimi anni si determinerà nella maggior parte delle pubbliche amministrazioni una sensibile carenza di organico. Si stima, infatti, che entro il 2030 circa un terzo dei dipendenti pubblici lascerà il servizio per raggiunti limiti d'età, con oltre 500.000-600.000 uscite stimate a medio termine a fronte di un'età media del personale che vede oltre il 54 per cento dei lavoratori con più di 55 anni e appena l'8 per cento under 35, una costante riduzione di organico attribuibile al cosiddetto blocco del turnover;

    i suddetti dati aprono ad una doppia sfida: da un lato quella di garantire il ricambio di competenze e funzioni in un apparato già oggi gravato da carenze di organico; dall'altro quella di rendere attrattiva la carriera pubblica per le nuove generazioni, spesso più orientate verso il settore privato o l'estero;

    tale scenario impone una traiettoria che vada nella direzione di rafforzare strutturalmente la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche mediante un piano straordinario per le assunzioni che permetta oltre il recupero del turnover pieno anche il potenziamento dei servizi. Per queste ragioni è necessario rifinanziare il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato, estenderlo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e permetterne l'utilizzo anche ai fini di favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario;

    in relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche amministrazioni, appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017 (cosiddetta legge Madia) prorogando, rispettivamente, i termini entro cui è possibile maturare il requisito temporale di 36 mesi alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 20 del citato decreto legislativo e i termini entro cui le Amministrazioni possano attivare procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le medesime;

    inoltre la straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, impone di indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO;

    nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle (PP.AA.) amministrazioni pubbliche, si prevede la proroga della validità di tutte le graduatorie fino al 31 dicembre 2027;

    sarebbe, inoltre, di fondamentale importanza e funzionale la rimozione del vincolo relativo al numero di idonei da considerarsi tali in ragione del solo 20 per cento in più dei posti messi a bando di concorso, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44,

impegna il Governo

ad adottare, con il prossimo provvedimento utile, iniziative normative volte a favorire i percorsi di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni attraverso:

  il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di estenderne l'utilizzo a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

  la proroga della validità di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2027;

  l'estensione a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del diritto di scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO);

  la rimozione del vincolo sulla percentuale di candidati idonei non vincitori inseribili nelle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44.
9/3083-A/48. Mari, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

    il provvedimento all'esame dell'aula reca diverse disposizioni che prorogano, ampliano o disciplinano poteri attribuiti ai Commissari straordinari, in particolare nell'ambito della protezione civile, della ricostruzione post-sisma e degli interventi connessi al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

    in particolare, l'articolo 4 disciplina una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività connesse al deposito, alla custodia, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento di materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 8 proroga la durata del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e amplia le funzioni attribuitegli per gli interventi destinati a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. L'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria relativa alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e disciplina il trasferimento al Commissario straordinario di funzioni e attività di protezione civile, nonché il mantenimento di specifiche disposizioni derogatorie;

    secondo quanto fatto rilevare in più occasioni anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la gestione commissariale costituisce, per sua natura, uno strumento eccezionale, giustificabile quando la gravità, l'urgenza, la complessità o l'eccezionalità della situazione rendano inidoneo il ricorso alle ordinarie modalità di programmazione e di realizzazione dell'intervento pubblico;

    il ricorso a gestioni straordinarie – dice sempre l'ANAC – non può venir configurato quale soluzione ordinaria per sopperire a ritardi procedimentali, carenze organizzative o difficoltà nell'attuazione delle discipline vigenti e la mera esigenza di accelerazione non appare, di per sé, sufficiente a giustificare un ampliamento generalizzato di poteri commissariali o di facoltà derogatorie;

    la proliferazione di discipline commissariali speciali, differenziate per presupposti, durata, poteri, procedure e deroghe, determina un quadro normativo frammentato e disomogeneo, rendendo più difficoltosa l'individuazione della disciplina applicabile e aumentando il rischio di incertezza interpretativa e di contenzioso e può, paradossalmente, incidere negativamente sulla stessa tempestività dell'azione amministrativa;

    in ogni caso i poteri derogatori – avverte l'Autorità – devono essere esercitati fermi restando i principi generali dell'ordinamento, i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la disciplina penale, la normativa antimafia e le relative misure di prevenzione, nonché i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e dovendosi, altresì, applicare la disciplina essenziale del codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla verifica dei requisiti degli operatori economici e agli obblighi di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a controbilanciare l'attribuzione di poteri straordinari, con l'adozione di adeguate misure di pubblicità, trasparenza, monitoraggio e rendicontazione delle attività commissariali, assicurando l'integrale utilizzo degli strumenti di digitalizzazione e di interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche valorizzando gli strumenti come la Piattaforma unica della trasparenza (PUT) dell'ANAC, che consente di standardizzare la raccolta, la pubblicazione e la consultazione dei dati, riducendo gli oneri informativi per le amministrazioni e, al contempo, ampliando le possibilità di controllo diffuso da parte della cittadinanza.
9/3083-A/49. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento presenta un contenuto ampio e composito di disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile, il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, nonché la riscossione locale;

    l'articolo 4 detta disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica, attribuendo funzioni ulteriori all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;

    da oltre otto anni il contratto collettivo nazionale del personale della sanità privata accreditata e da oltre quattordici anni quello del personale delle RSA risultano scaduti, con gravi ripercussioni sulle condizioni economiche e lavorative di oltre 300.000 lavoratrici e lavoratori del comparto;

    le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP hanno denunciato come numerose strutture private accreditate, pur beneficiando di finanziamenti pubblici attraverso il Servizio sanitario nazionale, continuino a non procedere al rinnovo dei contratti collettivi nazionali, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e un crescente divario salariale rispetto al personale del servizio sanitario pubblico;

    sempre secondo le organizzazioni sindacali, il differenziale retributivo per figure professionali quali gli infermieri raggiunge circa 500 euro mensili rispetto ai colleghi del settore pubblico, alimentando una significativa fuoriuscita di personale dalla sanità privata accreditata e dalle RSA, con inevitabili ricadute sulla qualità e sulla continuità dell'assistenza, in particolare nei confronti delle persone più fragili;

    nel corso delle audizioni durante l'esame in sede referente del presente provvedimento, le medesime organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità che il rinnovo e l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative costituiscano requisito obbligatorio per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private;

    risulta altresì necessario garantire che le risorse pubbliche destinate all'incremento delle tariffe e dei DRG siano effettivamente utilizzate per migliorare le condizioni di lavoro, rinnovare i contratti e assicurare il regolare pagamento delle retribuzioni, evitando che tali risorse si traducano esclusivamente in maggiori margini di profitto per i gestori delle strutture private accreditate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  subordinare l'incremento dei valori dei DRG (Diagnosis Related Groups) e ogni ulteriore finanziamento pubblico alle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate all'effettivo rinnovo e alla piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

  modificare la disciplina dell'accreditamento istituzionale prevedendo, tra i requisiti obbligatori per ottenere e mantenere l'accreditamento, il rispetto dei CCNL vigenti, il rinnovo dei contratti scaduti e il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;

  contrastare il crescente divario retributivo tra il personale del Servizio sanitario nazionale e quello della sanità privata accreditata e delle RSA, al fine di arginare la fuga di personale e garantire la qualità, la continuità e l'universalità dei servizi sociosanitari erogati in regime di accreditamento.
9/3083-A/50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità degli enti locali, nonché in materia di protezione civile;

    in particolare, l'intero Capo II prevede misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, mentre il Capo III reca misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;

    le fortissime ondate di maltempo e i nubifragi che hanno colpito enormi porzioni di territorio della regione Lombardia nella seconda metà di agosto 2026 hanno causato danni ingenti e centinaia di sfollati. La gravità dei danni ha peraltro spinto il presidente della Lombardia a formalizzare la richiesta di stato di emergenza, richiesta ad oggi ancora non affrontata né accolta dal Governo in oltre un mese;

    alla luce di tali mancanze e della sofferenza del territorio, dei cittadini e del tessuto economico, è assolutamente necessario prevedere linee di finanziamento ad hoc per gli interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché per il ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive direttamente conseguenti agli eventi descritti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dai Capi II e III del provvedimento in esame richiamati in premessa, con l'adozione, con la massima urgenza, di ogni iniziativa volta ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico a seguito di eventi calamitosi, nonché per il ristoro dei danni subiti dai privati, con riferimento ai territori della regione Lombardia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2026, tra cui in particolare la Valle Camonica, la Valle Seriana e, più in generale, le province di Cremona, Lecco e Mantova.
9/3083-A/51. Benzoni, Bonetti, Pastorella, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità degli enti locali, nonché in materia di protezione civile;

    in particolare, l'articolo 18 prevede, nell'ambito della ricostruzione post-sisma nel Centro Italia, la possibilità di procedere all'immediato finanziamento delle attività di progettazione degli interventi individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità, anche con riferimento al funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici;

    tali disposizioni evidenziano l'esigenza di accompagnare gli interventi di ricostruzione con strumenti finanziari in grado di sostenere anche gli enti locali di minori dimensioni, che spesso dispongono di limitate capacità finanziarie e amministrative e possono incontrare maggiori difficoltà nell'anticipare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;

    i piccoli comuni, in particolare quelli situati nelle aree interne, montane o caratterizzate da condizioni di fragilità territoriale, svolgono un ruolo essenziale nel presidio del territorio e nella salvaguardia del patrimonio infrastrutturale, ambientale e sociale, ma sono frequentemente chiamati a fronteggiare fabbisogni di investimento rilevanti con bilanci di dimensioni contenute;

    l'accesso a forme di finanziamento agevolato e a contributi destinati alla realizzazione e al ripristino di opere pubbliche può consentire a tali enti di intervenire più rapidamente sulla viabilità, sull'edilizia pubblica, sulle reti e sui servizi essenziali, nonché sulle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi;

    il rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi locali rappresenta, inoltre, uno strumento rilevante per contrastare i fenomeni di spopolamento che interessano numerosi piccoli comuni, contribuendo a rendere tali territori maggiormente attrattivi per i residenti, le famiglie, le imprese e le attività economiche;

    in tale prospettiva, appare opportuno affiancare agli strumenti di finanziamento ordinari un meccanismo stabile e accessibile che consenta ai piccoli comuni di programmare e realizzare interventi infrastrutturali anche in presenza di limitate disponibilità di bilancio, con particolare attenzione alle esigenze di ripristino conseguenti a eventi calamitosi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, già a partire dalla prossima manovra di bilancio, volte all'istituzione di un fondo rotativo destinato ai piccoli comuni, finalizzato alla concessione di contributi e forme di finanziamento a condizioni agevolate per la realizzazione, il completamento e il ripristino di infrastrutture e opere pubbliche, con particolare riguardo agli interventi resi necessari da eventi calamitosi, nonché agli interventi volti al potenziamento dei servizi essenziali e al contrasto dello spopolamento e della marginalizzazione territoriale.
9/3083-A/52. Bonetti, Benzoni, Pastorella, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità degli enti locali, nonché in materia di protezione civile;

    in particolare, l'articolo 18 prevede, nell'ambito della ricostruzione post-sisma nel Centro Italia, la possibilità di procedere all'immediato finanziamento delle attività di progettazione degli interventi individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità, anche con riferimento al funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici;

    tali disposizioni evidenziano l'esigenza di accompagnare gli interventi di ricostruzione con strumenti finanziari in grado di sostenere anche gli enti locali di minori dimensioni, che spesso dispongono di limitate capacità finanziarie e amministrative e possono incontrare maggiori difficoltà nell'anticipare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;

    i piccoli comuni, in particolare quelli situati nelle aree interne, montane o caratterizzate da condizioni di fragilità territoriale, svolgono un ruolo essenziale nel presidio del territorio e nella salvaguardia del patrimonio infrastrutturale, ambientale e sociale, ma sono frequentemente chiamati a fronteggiare fabbisogni di investimento rilevanti con bilanci di dimensioni contenute;

    l'accesso a forme di finanziamento agevolato e a contributi destinati alla realizzazione e al ripristino di opere pubbliche può consentire a tali enti di intervenire più rapidamente sulla viabilità, sull'edilizia pubblica, sulle reti e sui servizi essenziali, nonché sulle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi;

    il rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi locali rappresenta, inoltre, uno strumento rilevante per contrastare i fenomeni di spopolamento che interessano numerosi piccoli comuni, contribuendo a rendere tali territori maggiormente attrattivi per i residenti, le famiglie, le imprese e le attività economiche;

    in tale prospettiva, appare opportuno affiancare agli strumenti di finanziamento ordinari un meccanismo stabile e accessibile che consenta ai piccoli comuni di programmare e realizzare interventi infrastrutturali anche in presenza di limitate disponibilità di bilancio, con particolare attenzione alle esigenze di ripristino conseguenti a eventi calamitosi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte all'istituzione di un fondo rotativo destinato ai piccoli comuni, finalizzato alla concessione di contributi e forme di finanziamento a condizioni agevolate per la realizzazione, il completamento e il ripristino di infrastrutture e opere pubbliche, con particolare riguardo agli interventi resi necessari da eventi calamitosi, nonché agli interventi volti al potenziamento dei servizi essenziali e al contrasto dello spopolamento e della marginalizzazione territoriale.
9/3083-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Benzoni, Pastorella, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, disposizioni urgenti di varia natura per la funzionalità della pubblica amministrazione;

    in Italia, il numero di medici generici e ospedalieri sta rapidamente riducendosi, in considerazione che più della metà dei medici che lavorano nel sistema pubblico ha oltre 55 anni e non c'è stata alcuna programmazione del ricambio generazionale;

    a tale criticità si aggiungono le difficoltà di reperimento di medici specialisti in numerose discipline, nonché le carenze di personale nell'ambito della medicina generale e dell'assistenza territoriale, che rischiano di determinare un progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria e un aggravamento dei carichi di lavoro per il personale in servizio;

    in Italia, il rapporto tra pubblico e privato accreditato, sia in termini di finanziamento che di funzionamento, appare spesso condizionato da distorsioni operative che pregiudicano l'ottimale programmazione, organizzazione e gestione soprattutto dei servizi sanitari regionali, i quali perseguono strade spesso diverse, talvolta opposte, in termini di coinvolgimento e valorizzazione delle risorse private;

    l'attuale disciplina dei rapporti tra il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale e il settore privato è caratterizzata da un regime di esclusività particolarmente stringente. In particolare, ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, i dirigenti sanitari assunti successivamente al 31 dicembre 1998 sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, che consente l'esercizio dell'attività libero-professionale secondo le modalità previste dalla disciplina sull'attività intramuraria, al di fuori dell'impegno di servizio;

    diverso è il regime applicabile ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli altri professionisti titolari di rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede, in particolare, che la disciplina convenzionale regoli l'esercizio della libera professione, assicurando che il tempo ad essa dedicato non pregiudichi il corretto e puntuale svolgimento degli obblighi convenzionali e prevedendo la comunicazione all'azienda sanitaria dell'avvio dell'attività;

    tale quadro determina una distinzione tra le diverse forme di rapporto con il Servizio sanitario nazionale e limita la possibilità di mettere pienamente a disposizione del sistema sanitario le competenze professionali presenti sia nel settore pubblico sia in quello privato, anche in presenza di fabbisogni assistenziali non adeguatamente coperti;

    in un'ottica di centralità di un SSN pubblico, che garantisca una copertura universale, e della necessità di un'adeguata valorizzazione delle risorse logistiche, tecnologiche, professionali e intellettuali del settore privato, appare necessaria un'adeguata integrazione tra i due settori, in una collaborazione aperta, trasparente, coordinata e responsabile,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa volta a superare l'attuale disciplina delle incompatibilità tra rapporti di lavoro pubblico e privato nel settore sanitario, prevedendo la possibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e per i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale di svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, nel rispetto dei doveri d'ufficio e previa comunicazione all'amministrazione o all'azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine di favorire l'integrazione multiprofessionale e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera.
9/3083-A/53. Ruffino, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l'altro, in materia di amministrazione scolastica;

    nello specifico, l'articolo 5 interviene sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema scolastico, anche in risposta alle esigenze di personale delle istituzioni scolastiche;

    con l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 si sono riproposte le criticità, ormai strutturali, relative alla disponibilità di insegnanti di sostegno, con ritardi nelle nomine e posti che continuano a risultare scoperti, nonostante le misure adottate negli ultimi anni per incrementare il numero dei docenti specializzati e favorire la continuità didattica;

    in particolare, il 20 per cento degli insegnanti di sostegno risulta attualmente privo di specializzazione, mentre circa il 50 per cento degli studenti con disabilità cambia docente annualmente, con la conseguente interruzione di interi percorsi educativi e relazionali, anche a causa dei trasferimenti di sede ottenuti da numerosi docenti;

    la continuità del rapporto educativo assume particolare rilievo per gli alunni con disabilità, poiché il frequente avvicendamento degli insegnanti di sostegno può interrompere percorsi didattici e relazionali costruiti nel corso dell'anno scolastico e rendere più complessa la collaborazione tra docente, famiglia e restante corpo docente;

    l'attuale sistema di reclutamento dei docenti di sostegno prevede, per la partecipazione alle procedure concorsuali, il possesso dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, requisito che si aggiunge, per i diversi gradi di istruzione, ai titoli di studio e di abilitazione richiesti dalla normativa vigente, la quale esclude inspiegabilmente i titoli e i percorsi di studio afferenti alla scienza dell'educazione, alle scienze psicologiche, alle scienze pedagogiche, alla sociologia e al servizio sociale;

    la specializzazione viene conseguita attraverso specifici percorsi universitari, disciplinati dalla normativa vigente e organizzati nell'ambito dei cicli autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, per accedere ai quali sono richiesti i medesimi titoli di studio previsti per l'accesso alle procedure concorsuali;

    la stessa normativa ha già riconosciuto, in determinati periodi e nell'ambito di specifiche quote di riserva, il valore dell'esperienza maturata sul posto di sostegno, consentendo l'accesso a percorsi di specializzazione a docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie;

    l'esperienza maturata direttamente nelle istituzioni scolastiche costituisce, infatti, un patrimonio professionale particolarmente rilevante, sviluppando competenze nella progettazione didattica individualizzata, nella relazione educativa con l'alunno con disabilità e nella collaborazione con le famiglie e con il resto del personale scolastico;

    a fronte del fabbisogno di docenti di sostegno e della necessità di garantire la continuità didattica, appare pertanto opportuno valorizzare, nell'ambito delle procedure per il conferimento delle supplenze, anche l'esperienza professionale maturata da coloro che abbiano prestato servizio sul sostegno per un periodo significativo, evitando che professionalità già formate attraverso l'esperienza sul campo siano sistematicamente escluse dalle graduatorie utilizzabili per l'assegnazione degli incarichi sulla sola base del percorso o titolo di studio conseguito,

impegna il Governo

in linea con la finalità di rispondere alle esigenze di personale delle istituzioni scolastiche che l'articolo 5 del provvedimento in esame intende perseguire, ad adoperarsi affinché sia previsto:

  l'inserimento nella seconda fascia delle rispettive graduatorie provinciali di supplenza di coloro che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, anche con riferimento alla scuola dell'infanzia e primaria, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata e garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità;

  l'inclusione tra le classi di laurea considerate propedeutiche all'accesso di diritto ai corsi di specializzazione, in aggiunta a quelli già previsti a legislazione vigente, i titoli e i percorsi di studio afferenti alla scienza dell'educazione, alle scienze psicologiche, alle scienze pedagogiche, alla sociologia e al servizio sociale.
9/3083-A/54. Richetti, Bonetti, Grippo, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l'altro, sul potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali;

    nello specifico, l'articolo 2, comma 5, autorizza il Ministero dell'interno a organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale sono ammessi anche i candidati che, pur avendo conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria, non si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria;

    i segretari degli enti locali sono figure determinanti ai fini del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Nonostante questo, oggi sono ancora 1.200 le sedi vacanti di segretari comunali, concentrate soprattutto nei piccoli comuni;

    il decreto-legge n. 152 del 2021, all'articolo 31-bis, comma 5, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo – con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026 – al fine di sostenere economicamente i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzata all'attuazione del PNRR. La legge n. 197 del 2022 ha successivamente esteso l'impiego del fondo anche ai contributi per la spesa per il trattamento economico dei segretari comunali;

    l'applicazione della misura ha tuttavia evidenziato alcune criticità, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate in annualità successive rispetto a quella di assegnazione, anche quando il mancato utilizzo non sia riconducibile all'inerzia dell'ente, ma alla difficoltà oggettiva di procedere alla copertura della sede, anche a causa dell'assenza di segretari disponibili;

    tale criticità assume particolare rilievo nei piccoli comuni, nei quali le procedure per la copertura delle sedi di segreteria incontrano spesso difficoltà dovute all'assenza di retribuzioni adeguate – soprattutto per quanto concerne le Unioni di comuni o le Unioni montane di comuni –, e le limitate capacità finanziarie dell'ente possono rendere più difficile assicurare la necessaria continuità amministrativa;

    in tale contesto, appare altresì opportuno valorizzare gli strumenti che consentano di assicurare una presenza stabile di professionalità in grado di svolgere le funzioni di segreteria negli enti di minori dimensioni, anche attraverso la stabilizzazione, per un periodo adeguato, della possibilità di ricorrere alla figura del vicesegretario nei casi di vacanza della sede e di esito infruttuoso delle procedure per la nomina del segretario titolare;

    la possibilità di avvalersi del vicesegretario, oltre a garantire la continuità delle funzioni amministrative, può contribuire a contenere i costi sostenuti dai piccoli enti e a evitare che la carenza di segretari determini situazioni di prolungata scopertura delle sedi;

    risulta pertanto necessario accompagnare le misure volte ad ampliare il numero dei segretari iscritti all'Albo con interventi diretti a favorire l'effettiva copertura delle sedi, assicurando ai piccoli comuni strumenti finanziari e organizzativi adeguati alle loro specifiche esigenze;

    in aggiunta a quanto premesso, l'articolo 1, comma 674, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei comuni, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2028;

    l'obiettivo della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale pubblico risponde all'esigenza di ridurre le differenze retributive esistenti tra amministrazioni che operano nell'ambito del medesimo comparto e che sono chiamate a svolgere funzioni essenziali per il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici sul territorio;

    il comparto Funzioni locali comprende, oltre ai comuni, anche le province e le città metropolitane, enti che presentano analoghe esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa e che, al pari dei comuni, devono poter disporre di condizioni retributive adeguate per favorire la permanenza e l'attrattività del personale;

    le province e le città metropolitane svolgono funzioni fondamentali in ambiti di particolare rilevanza per i cittadini e i territori, tra i quali la gestione e la manutenzione della rete viaria, l'edilizia scolastica e la pianificazione territoriale;

    le differenze nei livelli di trattamento accessorio possono incidere sulla capacità degli enti di attrarre e trattenere professionalità qualificate, in un contesto nel quale le amministrazioni locali sono chiamate ad affrontare una crescente complessità delle funzioni amministrative;

    l'estensione del predetto fondo anche alle province e alle città metropolitane consentirebbe, pertanto, di perseguire in maniera più coerente la finalità di armonizzazione dei trattamenti economici all'interno dell'intero comparto Funzioni locali, evitando che il sostegno previsto dalla normativa risulti circoscritto a una sola categoria di enti,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con ogni iniziativa, anche normativa, utile a:

  rafforzare il sostegno ai piccoli comuni nella copertura delle sedi di segreteria, consentendo, in particolare, di utilizzare anche nelle annualità successive a quella di assegnazione le risorse destinate al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali e alle assunzioni straordinarie di personale, qualora il mancato utilizzo delle medesime sia dipeso da circostanze non imputabili all'ente;

  rendere stabile, quantomeno per un periodo adeguato, la possibilità per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, di avvalersi della figura del vicesegretario in caso di vacanza della sede e di esito infruttuoso delle procedure finalizzate alla nomina del segretario titolare, nonché di individuare forme idonee a valorizzare economicamente l'attività svolta dal segretario presso le unioni di comuni e le unioni montane di comuni, al fine di favorire la disponibilità di tali professionalità e assicurare la continuità amministrativa degli enti di minori dimensioni;

  estendere l'ambito di applicazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 674, della legge n. 199 del 2025 finalizzato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei comuni anche alle province e alle città metropolitane, al fine di consentire la piena armonizzazione dei trattamenti economici di tali enti rispetto ad altri comparti della Pubblica amministrazione.
9/3083-A/55. D'Alessio, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l'altro, sul potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali;

    nello specifico, l'articolo 2, comma 5, autorizza il Ministero dell'interno a organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale sono ammessi anche i candidati che, pur avendo conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria, non si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria;

    i segretari degli enti locali sono figure determinanti ai fini del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Nonostante questo, oggi sono ancora 1.200 le sedi vacanti di segretari comunali, concentrate soprattutto nei piccoli comuni;

    il decreto-legge n. 152 del 2021, all'articolo 31-bis, comma 5, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo – con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026 – al fine di sostenere economicamente i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzata all'attuazione del PNRR. La legge n. 197 del 2022 ha successivamente esteso l'impiego del fondo anche ai contributi per la spesa per il trattamento economico dei segretari comunali;

    l'applicazione della misura ha tuttavia evidenziato alcune criticità, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate in annualità successive rispetto a quella di assegnazione, anche quando il mancato utilizzo non sia riconducibile all'inerzia dell'ente, ma alla difficoltà oggettiva di procedere alla copertura della sede, anche a causa dell'assenza di segretari disponibili;

    tale criticità assume particolare rilievo nei piccoli comuni, nei quali le procedure per la copertura delle sedi di segreteria incontrano spesso difficoltà dovute all'assenza di retribuzioni adeguate – soprattutto per quanto concerne le Unioni di comuni o le Unioni montane di comuni –, e le limitate capacità finanziarie dell'ente possono rendere più difficile assicurare la necessaria continuità amministrativa;

    in tale contesto, appare altresì opportuno valorizzare gli strumenti che consentano di assicurare una presenza stabile di professionalità in grado di svolgere le funzioni di segreteria negli enti di minori dimensioni, anche attraverso la stabilizzazione, per un periodo adeguato, della possibilità di ricorrere alla figura del vicesegretario nei casi di vacanza della sede e di esito infruttuoso delle procedure per la nomina del segretario titolare;

    la possibilità di avvalersi del vicesegretario, oltre a garantire la continuità delle funzioni amministrative, può contribuire a contenere i costi sostenuti dai piccoli enti e a evitare che la carenza di segretari determini situazioni di prolungata scopertura delle sedi;

    risulta pertanto necessario accompagnare le misure volte ad ampliare il numero dei segretari iscritti all'Albo con interventi diretti a favorire l'effettiva copertura delle sedi, assicurando ai piccoli comuni strumenti finanziari e organizzativi adeguati alle loro specifiche esigenze;

    in aggiunta a quanto premesso, l'articolo 1, comma 674, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei comuni, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2028;

    l'obiettivo della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale pubblico risponde all'esigenza di ridurre le differenze retributive esistenti tra amministrazioni che operano nell'ambito del medesimo comparto e che sono chiamate a svolgere funzioni essenziali per il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici sul territorio;

    il comparto Funzioni locali comprende, oltre ai comuni, anche le province e le città metropolitane, enti che presentano analoghe esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa e che, al pari dei comuni, devono poter disporre di condizioni retributive adeguate per favorire la permanenza e l'attrattività del personale;

    le province e le città metropolitane svolgono funzioni fondamentali in ambiti di particolare rilevanza per i cittadini e i territori, tra i quali la gestione e la manutenzione della rete viaria, l'edilizia scolastica e la pianificazione territoriale;

    le differenze nei livelli di trattamento accessorio possono incidere sulla capacità degli enti di attrarre e trattenere professionalità qualificate, in un contesto nel quale le amministrazioni locali sono chiamate ad affrontare una crescente complessità delle funzioni amministrative;

    l'estensione del predetto fondo anche alle province e alle città metropolitane consentirebbe, pertanto, di perseguire in maniera più coerente la finalità di armonizzazione dei trattamenti economici all'interno dell'intero comparto Funzioni locali, evitando che il sostegno previsto dalla normativa risulti circoscritto a una sola categoria di enti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con ogni iniziativa, anche normativa, utile a:

  rafforzare il sostegno ai piccoli comuni nella copertura delle sedi di segreteria, consentendo, in particolare, di utilizzare anche nelle annualità successive a quella di assegnazione le risorse destinate al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali e alle assunzioni straordinarie di personale, qualora il mancato utilizzo delle medesime sia dipeso da circostanze non imputabili all'ente;

  rendere stabile, quantomeno per un periodo adeguato, la possibilità per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, di avvalersi della figura del vicesegretario in caso di vacanza della sede e di esito infruttuoso delle procedure finalizzate alla nomina del segretario titolare, nonché di individuare forme idonee a valorizzare economicamente l'attività svolta dal segretario presso le unioni di comuni e le unioni montane di comuni, al fine di favorire la disponibilità di tali professionalità e assicurare la continuità amministrativa degli enti di minori dimensioni;

  estendere l'ambito di applicazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 674, della legge n. 199 del 2025 finalizzato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei comuni anche alle province e alle città metropolitane, al fine di consentire la piena armonizzazione dei trattamenti economici di tali enti rispetto ad altri comparti della Pubblica amministrazione.
9/3083-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina della revoca parziale dei contributi per le cosiddette «medie opere» per le annualità dal 2021 al 2025 in caso di mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori;

    l'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, proroga il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. «medie opere» per le annualità dal 2021 al 2025, e disciplina la revoca parziale del finanziamento in caso di mancato rispetto dello stesso;

    in particolare l'articolo 2, comma 4, sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), la quale ha previsto specifici contributi destinati agli enti locali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fissando termini stringenti per l'affidamento dei lavori, il cui mancato rispetto comporta il recupero delle risorse assegnate;

    nello specifico, il già menzionato articolo 2, comma 4, proroga il predetto termine al 31 dicembre 2026, e prevede che, in caso di mancato rispetto dello stesso, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità, secondo le modalità previste per il recupero delle somme dovute al Ministero dell'interno disciplinate dall'articolo 1, commi 128-129, della legge n. 228 del 2012 (legge di bilancio 2013);

    tuttavia, in numerosi casi si è osservato come il mancato rispetto dei termini di affidamento non sia derivato dall'inerzia delle amministrazioni, bensì dalla necessità di coordinare gli interventi con altre opere già finanziate, dall'espletamento di procedure espropriative, da approfondimenti geologici e progettuali o dall'utilizzo di centrali uniche di committenza e stazioni uniche appaltanti, circostanze che hanno inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione delle opere;

    nonostante tali criticità, molte amministrazioni hanno comunque avviato o realizzato gli interventi, sostenendo spese, stipulando contratti e dando corso a opere di rilevante interesse pubblico, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio;

    nel tempo gli enti locali – incaricati di dare seguito agli obblighi burocratici e di monitoraggio necessari al fine di garantire la concreta realizzazione delle predette opere – sono stati protagonisti di un sempre maggiore coinvolgimento, al punto che l'eventuale recupero dei contributi già assegnati per opere ormai concluse o in avanzato stato di realizzazione determinerebbe gravi ripercussioni sugli equilibri finanziari degli stessi, oltre a compromettere il completamento di interventi essenziali per la sicurezza delle comunità interessate;

    l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha più volte rappresentato l'esigenza di introdurre una disciplina di salvaguardia per le opere già affidate o in corso di esecuzione, evidenziando come l'interesse pubblico prevalente sia quello di garantire la tutela della stabilità finanziaria degli enti locali, nonché il completamento di interventi infrastrutturali che costituiscono un volano per l'economia dei medesimi enti,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa con ogni iniziativa utile volta a salvaguardare i contributi destinati alle medie opere, escludendo una restituzione dei finanziamenti almeno con riferimento a quelle opere per le quali risulti certificata la conclusione dei lavori entro il 30 settembre 2026, indipendentemente dalle fasi di aggiudicazione o di avvio degli stessi, al fine di garantire la tutela degli equilibri di bilancio degli enti locali interessati.
9/3083-A/56.Onori, Ruffino, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a rafforzare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, intervenendo, tra l'altro, sui percorsi di sviluppo della carriera dirigenziale e sulla formazione del personale;

    l'articolo 6 reca specifiche disposizioni per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca, intervenendo anche sul riconoscimento e sulla qualificazione dei titoli rilasciati nell'ambito della formazione superiore;

    ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali caratterizzati da elevata innovatività;

    il titolo di dottore di ricerca attesta, pertanto, l'acquisizione di competenze avanzate di analisi, ricerca, elaborazione e gestione di problemi complessi che, ove pertinenti rispetto alle funzioni da esercitare, possono costituire un patrimonio professionale utile anche per le amministrazioni pubbliche;

    appare pertanto opportuno favorire un più adeguato riconoscimento del titolo di dottore di ricerca nelle procedure di reclutamento e nei percorsi di sviluppo professionale delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della pertinenza delle competenze acquisite rispetto ai profili professionali interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa, con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a favorire una più adeguata valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nelle procedure di reclutamento e nei percorsi di sviluppo professionale delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso criteri che ne consentano una specifica considerazione nella valutazione dei titoli, ove pertinente rispetto alle competenze richieste dal profilo professionale e nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e selezione secondo il merito.
9/3083-A/57.Grippo, Pastorella, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione collegata alla progressività della performance del personale dirigenziale siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del medesimo personale;

    la disposizione riconosce pertanto alla formazione del personale dirigenziale un ruolo centrale nel miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

    nello specifico, la progressiva digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi pubblici e la crescente disponibilità di sistemi basati sull'intelligenza artificiale richiedono che il personale con funzioni dirigenziali disponga di competenze adeguate non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche con riferimento alla capacità di valutare le opportunità, i rischi e gli impatti organizzativi connessi all'impiego delle nuove tecnologie;

    il rafforzamento delle competenze digitali – comprese le competenze di sicurezza cibernetica – della dirigenza costituisce un presupposto per orientare i processi di innovazione delle amministrazioni, favorire un utilizzo efficace dei dati e assicurare l'impiego responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, il rafforzamento dei percorsi di formazione continua in materia di competenze digitali e intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla gestione e valorizzazione dei dati, alla sicurezza informatica, alla valutazione e gestione dei rischi connessi all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e al loro utilizzo responsabile nei processi amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici.
9/3083-A/58. Sottanelli, Pastorella, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    in particolare, l'articolo 16 reca misure per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile, prevedendo anche il rafforzamento delle strutture comunali attraverso personale specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico e il presidio delle relative strutture operative;

    l'articolo 17 interviene, altresì, sulla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo interventi relativi, tra l'altro, alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi, ai centri operativi comunali e alle aree di attesa e di raccolta della popolazione e dei soccorsi;

    le attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze possono beneficiare dell'impiego di tecnologie innovative in grado di acquisire tempestivamente informazioni sul territorio, anche in aree difficilmente accessibili o nelle quali l'accesso degli operatori possa comportare rischi;

    i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto possono costituire, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione aerea, uno strumento di supporto alle attività di ricognizione, monitoraggio territoriale, acquisizione di immagini e dati e prima valutazione degli effetti di eventi calamitosi,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere, nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale della protezione civile, lo sviluppo di protocolli operativi per l'impiego coordinato dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, con particolare riferimento al monitoraggio delle aree a rischio, alla ricognizione dei territori interessati da eventi calamitosi, alla valutazione speditiva dei danni e al supporto alla pianificazione degli interventi, favorendo altresì l'interoperabilità e la tempestiva condivisione dei dati acquisiti tra le componenti e le strutture operative interessate.
9/3083-A/59.Rosato, Pastorella, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

    in particolare, l'articolo 16 reca misure per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile, prevedendo anche il rafforzamento delle strutture comunali attraverso personale specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico e il presidio delle relative strutture operative;

    l'articolo 17 interviene, altresì, sulla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo interventi relativi, tra l'altro, alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi, ai centri operativi comunali e alle aree di attesa e di raccolta della popolazione e dei soccorsi;

    le attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze possono beneficiare dell'impiego di tecnologie innovative in grado di acquisire tempestivamente informazioni sul territorio, anche in aree difficilmente accessibili o nelle quali l'accesso degli operatori possa comportare rischi;

    i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto possono costituire, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione aerea, uno strumento di supporto alle attività di ricognizione, monitoraggio territoriale, acquisizione di immagini e dati e prima valutazione degli effetti di eventi calamitosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere, nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale della protezione civile, lo sviluppo di protocolli operativi per l'impiego coordinato dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, con particolare riferimento al monitoraggio delle aree a rischio, alla ricognizione dei territori interessati da eventi calamitosi, alla valutazione speditiva dei danni e al supporto alla pianificazione degli interventi, favorendo altresì l'interoperabilità e la tempestiva condivisione dei dati acquisiti tra le componenti e le strutture operative interessate.
9/3083-A/59.(Testo modificato nel corso della seduta)Rosato, Pastorella, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dalla legge 26 gennaio 2026, n. 9, prevedendo disposizioni dirette ad assicurarne l'immediato avvio operativo e a rafforzarne la capacità operativa nella fase di prima attuazione;

    la legge 26 gennaio 2026, n. 9, disciplina organicamente la sicurezza delle attività della dimensione subacquea, e dedica specifiche disposizioni alla navigazione, ai mezzi e alle infrastrutture subacquee;

    la medesima legge contempla espressamente i mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, prevedendo specifici requisiti per la loro conduzione o il loro controllo;

    lo sviluppo tecnologico dei sistemi subacquei autonomi offre nuove possibilità per lo svolgimento di attività di ricognizione, ispezione e monitoraggio nella dimensione subacquea, riducendo, in determinati contesti operativi, la necessità dell'intervento diretto di operatori e consentendo di acquisire dati anche in ambienti complessi;

    la fase di avvio dell'Agenzia rappresenta, pertanto, un'occasione per sviluppare competenze tecniche e regolatorie adeguate alla rapida evoluzione di tali tecnologie, nonché per favorire il raccordo tra istituzioni pubbliche, università, organismi di ricerca e soggetti operanti nel settore,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal provvedimento in esame di cui in premessa con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a promuovere, nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e delle risorse disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo delle capacità tecniche e regolatorie relative ai mezzi subacquei senza equipaggio, autonomi e a pilotaggio remoto, favorendo attività di ricerca, sperimentazione e definizione di standard e procedure per il loro impiego sicuro nelle attività di ricognizione, ispezione e monitoraggio della dimensione subacquea e delle relative infrastrutture, anche attraverso forme di collaborazione con università, enti di ricerca e soggetti qualificati del settore.
9/3083-A/60.Pastorella, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure finalizzate alla riparazione, al ripristino e alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, la cui tempestiva attuazione richiede di semplificare e accelerare le procedure amministrative, evitando duplicazioni istruttorie e assicurando il coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte;

    il decreto, del tutto inadeguato rispetto alla portata della crisi in atto e alle esigenze rappresentate dai territori, non affronta in maniera organica il tema della semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari alla concreta attuazione degli interventi;

    la gestione separata e sequenziale di tali procedimenti rischia di determinare duplicazioni documentali e istruttorie e un allungamento dei tempi, rallentando proprio gli interventi destinati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili;

    appare pertanto necessario prevedere strumenti di coordinamento e semplificazione procedurale che consentano lo svolgimento contestuale, ove compatibile, delle diverse attività istruttorie e l'utilizzo dei dati, dei documenti e degli accertamenti già acquisiti, ferme restando le competenze delle amministrazioni interessate e le condizioni e i limiti stabiliti dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative di competenza volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative relative agli interventi di riparazione, ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, assicurando un efficace coordinamento tra i diversi procedimenti e le amministrazioni coinvolte, al fine di ridurre i tempi, evitare duplicazioni istruttorie e documentali e agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi.
9/3083-A/61. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame proroga l'operatività del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi, con il compito di definire un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento per rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura;

    appare fondamentale garantire che tale piano si raccordi efficacemente con i flussi di ingresso regolari e con la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale;

    i dati demografici ufficiali evidenziano un progressivo calo della popolazione in età lavorativa e un saldo naturale negativo costante; parallelamente, le rilevazioni dei fabbisogni occupazionali per il quinquennio 2024-2028 stimano la necessità di oltre 600 mila lavoratori immigrati nel solo settore privato, non solo per mansioni non qualificate ma anche per profili tecnici e specializzati;

    per il triennio 2026-2028, il Governo ha programmato complessivamente 497.550 ingressi regolari di lavoratori e lavoratrici non comunitari, ma il meccanismo proprio del «decreto flussi», pur prevedendo quote di ingresso programmatiche, continua a mostrare forti limiti strutturali legati alla rigidità del nesso tra richiesta del datore di lavoro e ingresso del lavoratore prima dell'effettiva conoscenza diretta, alla complessità delle procedure amministrative e alle distorsioni legate al meccanismo del cosiddetto «click day»;

    tali criticità determinano il rischio che solo una ridotta percentuale dei nulla osta rilasciati si traduca nell'effettiva stipula del contratto di soggiorno e in un rapporto di lavoro regolare, lasciando quota parte dei lavoratori in condizioni di grave vulnerabilità amministrativa e sociale;

    secondo i dati presentati dalla campagna «Ero straniero» nel IV rapporto annuale, nel 2025, su 181.450 quote da decreto, i permessi di soggiorno richiesti sono stati solo 14.349, di cui solo il 7,9 per cento hanno finalizzato la procedura a dicembre 2025;

    ne consegue che una parte molto rilevante dei lavoratori stagionali regolarmente entrati tramite il decreto flussi rischiano di trovarsi in una condizione di particolare vulnerabilità, per il fatto che il rapporto di lavoro non si perfezioni per cause ad essi non imputabili o venga meno improvvisamente;

    si rende pertanto opportuno chiarire la posizione di quanti, pur essendo entrati regolarmente nel territorio dello stato, non vengano successivamente assunti o perdano l'impiego, garantendo loro un quadro di tutele certo attraverso il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro; appare altresì essenziale che tali soggetti possano accedere contestualmente agli alloggi dignitosi previsti dal decreto medesimo, così da prevenire il rischio di marginalità sociale, sfruttamento lavorativo, caporalato e proliferazione di insediamenti abusivi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a chiarire e specificare la frequenza e le modalità con cui il commissario straordinario deve relazionarsi e comunicare periodicamente con il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»;

  a prevedere espressamente che i lavoratori regolarmente entrati in Italia tramite le quote del decreto flussi non assunti per cause non imputabili al lavoratore, ovvero anche coloro i quali abbiano visto o vedano il rapporto di lavoro interrompersi anticipatamente, possano beneficiare del rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro di durata congrua a garantire il reinserimento nel mercato del lavoro, consentendo, contestualmente, a tali lavoratori di essere destinatari delle soluzioni abitative dignitose previste dal piano straordinario del Commissario straordinario, inserendoli a pieno titolo nelle misure di contrasto al caporalato e agli insediamenti abusivi;

  a valutare la progressiva introduzione e sperimentazione di strumenti alternativi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, a potenziare e velocizzare i canali d'ingresso fuori quota per i lavoratori che hanno svolto corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine.
9/3083-A/62.Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, contiene, all'articolo 7, disposizioni concernenti il Ministero della giustizia e l'amministrazione giudiziaria;

    nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, la piena funzionalità degli uffici giudiziari costituisce un elemento essenziale per assicurare l'efficienza dell'azione pubblica e la ragionevole durata dei processi;

    l'Ufficio per il Processo ha rappresentato, anche nell'ambito del PNRR, uno strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti;

    gli addetti all'Ufficio per il Processo hanno maturato una specifica esperienza professionale e competenze direttamente funzionali alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari e al consolidamento dei risultati conseguiti;

    una parte di tale personale è tuttavia interessata dalla scadenza dei contratti al 30 settembre 2026, con il conseguente rischio di una discontinuità nell'apporto di professionalità già formate e pienamente operative;

    il mantenimento in servizio di tale personale, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, risponde pertanto all'esigenza di assicurare continuità all'azione amministrativa, preservare le professionalità acquisite e consolidare gli obiettivi di efficienza perseguiti dall'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad assicurare, senza soluzione di continuità e nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, la permanenza in servizio del personale dell'Ufficio per il Processo interessato dalla scadenza dei contratti, anche mediante la proroga dei rapporti di lavoro, nonché, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali, di adottare ogni iniziativa utile a consentirne la stabilizzazione, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, così garantendo la continuità delle attività dell'Ufficio per il Processo e il consolidamento dei risultati conseguiti in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti.
9/3083-A/63. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», così come integrato nel corso dell'esame in sede referente, contiene diverse norme in materia di personale delle pubbliche amministrazioni;

    a seguito dell'approvazione della norma di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presso le sedi del Ministero della cultura presenti nelle regioni «obiettivo Convergenza», operano da tre anni circa 320 persone, assunte con procedura selettiva a tempo determinato, con contratti già prorogati per un periodo complessivo di 36 mesi;

    si tratta di personale in servizio principalmente presso le sedi territoriali del Ministero della cultura in regione Calabria, e che ogni giorno garantiscono in particolare il funzionamento dei musei e di altri servizi essenziali per la comunità, la tutela del nostro patrimonio culturale e il turismo, e che possiedono un'esperienza professionale di inestimabile valore. Prima di essere contrattualizzati, gli stessi soggetti avevano infatti già svolto percorsi di formazione e lavoro all'interno dei medesimi enti, cumulando quindi anni di servizio che vanno oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato;

    i medesimi contratti non possono più essere prorogati, ed è comunque arrivato il momento di riconoscere lo straordinario valore professionale e umano di questo personale da anni a servizio della Pubblica amministrazione, avviando un piano per la sua stabilizzazione all'interno dell'amministrazione (come tra l'altro fatto per i contrattisti assunti ai sensi del medesimo articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, presso le sedi territoriali del Ministero della giustizia);

    è quindi necessario avviare una procedura assunzionale riservata ai suddetti lavoratori che ad oggi sono in servizio presso il Ministero della cultura, che hanno maturato almeno trentasei mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2026, e che sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei titoli di studio coerenti con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali e dal vigente ordinamento professionale del Ministero della cultura,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte ad autorizzare il Ministero della cultura, anche nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato il personale già impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 21-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, avviando una procedura assunzionale nei termini indicati in premessa.
9/3083-A/64. Gentile, Arruzzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», così come integrato nel corso dell'esame in sede referente, contiene diverse norme in materia di personale delle pubbliche amministrazioni;

    a seguito dell'approvazione della norma di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presso le sedi del Ministero della cultura presenti nelle regioni «obiettivo Convergenza», operano da tre anni circa 320 persone, assunte con procedura selettiva a tempo determinato, con contratti già prorogati per un periodo complessivo di 36 mesi;

    si tratta di personale in servizio principalmente presso le sedi territoriali del Ministero della cultura in regione Calabria, e che ogni giorno garantiscono in particolare il funzionamento dei musei e di altri servizi essenziali per la comunità, la tutela del nostro patrimonio culturale e il turismo, e che possiedono un'esperienza professionale di inestimabile valore. Prima di essere contrattualizzati, gli stessi soggetti avevano infatti già svolto percorsi di formazione e lavoro all'interno dei medesimi enti, cumulando quindi anni di servizio che vanno oltre i 36 mesi di contratti a tempo determinato;

    i medesimi contratti non possono più essere prorogati, ed è comunque arrivato il momento di riconoscere lo straordinario valore professionale e umano di questo personale da anni a servizio della Pubblica amministrazione, avviando un piano per la sua stabilizzazione all'interno dell'amministrazione (come tra l'altro fatto per i contrattisti assunti ai sensi del medesimo articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, presso le sedi territoriali del Ministero della giustizia);

    è quindi necessario avviare una procedura assunzionale riservata ai suddetti lavoratori che ad oggi sono in servizio presso il Ministero della cultura, che hanno maturato almeno trentasei mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2026, e che sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei titoli di studio coerenti con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali e dal vigente ordinamento professionale del Ministero della cultura,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte ad autorizzare il Ministero della cultura, anche nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere a tempo indeterminato il personale già impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 21-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, avviando una procedura assunzionale nei termini indicati in premessa.
9/3083-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Gentile, Arruzzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», proroga di un anno – fino al 31 dicembre 2027 – la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Tale autorizzazione era stata prevista dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

    a tale fine, il medesimo decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, all'articolo 3, comma 3-quinquies, aveva altresì autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 19 comma 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto n. 118, ha poi disposto che «Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.»;

    la regione Calabria, assieme alle amministrazioni locali, ha quindi delineato un percorso per agevolare l'attuazione delle disposizioni e procedere con le assunzioni dei soggetti suindicati, anche attraverso l'utilizzo di risorse a carico della finanza regionale come espressamente previsto dal comma 3-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023;

    a oggi, nell'ambito dei percorsi di stabilizzazione da parte degli enti locali calabresi del suddetto personale per come disciplinato dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge n. 44 del 2023, sono stati avviati a selezione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987 n. 1787 soggetti;

    rispetto ai 1787 tirocinanti di inclusione sociale suindicati, gli enti locali calabresi hanno già provveduto ad assumere n. 1644 unità di personale e il Dipartimento lavoro, imprese e attività produttive della regione Calabria ha autorizzato l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie in essere di ulteriori 73 persone rientranti nel bacino de quo;

    posto quanto sopra, considerato che le risorse suindicate ammontano, ad oggi, a complessivi euro 17.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 relativi all'anno 2023 ed euro 5.000.000,00 relativi alle annualità 2024, 2025 e 2026, la regione Calabria nei mesi scorsi ha chiesto il formale trasferimento delle medesime, nonché la regolare attribuzione per le prossime annualità, senza però, a oggi, avere accesso alle risorse stanziate,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a trasferire quanto prima alla regione Calabria le risorse di cui all'articolo 3, comma 3-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come previsto dall'articolo 19 comma 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025 n. 118, a fronte delle assunzioni di cui in premessa.
9/3083-A/65. Arruzzolo, Gentile.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», proroga di un anno – fino al 31 dicembre 2027 – la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Tale autorizzazione era stata prevista dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

    a tale fine, il medesimo decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, all'articolo 3, comma 3-quinquies, aveva altresì autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 19 comma 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto n. 118, ha poi disposto che «Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.»;

    la regione Calabria, assieme alle amministrazioni locali, ha quindi delineato un percorso per agevolare l'attuazione delle disposizioni e procedere con le assunzioni dei soggetti suindicati, anche attraverso l'utilizzo di risorse a carico della finanza regionale come espressamente previsto dal comma 3-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023;

    a oggi, nell'ambito dei percorsi di stabilizzazione da parte degli enti locali calabresi del suddetto personale per come disciplinato dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge n. 44 del 2023, sono stati avviati a selezione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987 n. 1787 soggetti;

    rispetto ai 1787 tirocinanti di inclusione sociale suindicati, gli enti locali calabresi hanno già provveduto ad assumere n. 1644 unità di personale e il Dipartimento lavoro, imprese e attività produttive della regione Calabria ha autorizzato l'assunzione mediante scorrimento delle graduatorie in essere di ulteriori 73 persone rientranti nel bacino de quo;

    posto quanto sopra, considerato che le risorse suindicate ammontano, ad oggi, a complessivi euro 17.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 relativi all'anno 2023 ed euro 5.000.000,00 relativi alle annualità 2024, 2025 e 2026, la regione Calabria nei mesi scorsi ha chiesto il formale trasferimento delle medesime, nonché la regolare attribuzione per le prossime annualità, senza però, a oggi, avere accesso alle risorse stanziate,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa volta a trasferire quanto prima alla regione Calabria le risorse di cui all'articolo 3, comma 3-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come previsto dall'articolo 19 comma 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025 n. 118, a fronte delle assunzioni di cui in premessa.
9/3083-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Arruzzolo, Gentile.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca al Capo II ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo sul sostegno alla popolazione, sulla riparazione degli edifici danneggiati e sulla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio;

    tuttavia, tali misure, appaiono del tutto inadeguate rispetto alla portata della crisi in atto e alle esigenze rappresentate dai territori, poiché non delineano una risposta organica e di medio-lungo periodo a un fenomeno destinato a protrarsi nel tempo;

    il carattere persistente e non episodico del bradisismo richiede infatti un quadro pluriennale di risorse e strumenti, che consenta ai comuni di programmare gli interventi, rafforzare stabilmente la propria capacità amministrativa e operativa e assicurare continuità alle misure di prevenzione, di messa in sicurezza degli immobili e di sostegno alle famiglie e alle attività economiche;

    la gestione caotica del provvedimento nella fase referente non ha consentito di approfondire e dare adeguata risposta alle istanze emerse dal confronto con i territori,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal Capo II del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a definire un piano pluriennale per i Campi Flegrei, accompagnato da risorse certe e continuative e da strumenti dedicati agli enti territoriali interessati, finalizzato alla prevenzione e alla progressiva riduzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico, assicurando la programmazione nel medio e lungo periodo degli interventi necessari e la continuità dell'azione pubblica.
9/3083-A/66. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 59, della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede che «il presidente della provincia duri in carica quattro anni» mentre l'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, fissa la durata del consiglio provinciale in due anni;

    a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente delle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente, la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 10, del provvedimento in esame, stabilisce che, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli;

    la nuova disciplina, nata dall'obiettivo di riallineare i mandati dei consigli provinciali con quelli dei presidenti di provincia, rischia di realizzarsi esclusivamente in sede di prima applicazione senza rendere contestuale l'elezione degli organi a regime;

    è necessario, invece, stabilire un riallineamento a regime tra la durata dei mandati dei presidenti e dei consigli provinciali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a modificare l'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevedendo che il consiglio provinciale duri in carica quattro anni, così allineandone stabilmente la durata a quella del presidente della provincia.
9/3083-A/67. Bonafè, Roggiani, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad assicurare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, prevedendo misure concernenti il rafforzamento della capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede un fondo per i comuni per l'incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025-2027;

    è necessario estendere il fondo anche alle province e alle città metropolitane, dal momento che tali enti hanno i medesimi problemi dei comuni sui trattamenti economici dei dipendenti rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione, e, di conseguenza, incrementarne la dotazione finanziaria per coprire in modo adeguato i fabbisogni di comuni, province e città metropolitane;

    il 21 luglio 2026 è stata firmata l'ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni Locali 2025-2027,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento di rafforzare la capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prevedere a partire dalla prossima legge di bilancio l'estensione della misura prevista dall'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche alle province e alle città metropolitane, assicurando le necessarie coperture finanziarie.
9/3083-A/68. Roggiani, Guerra, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte, tra l'altro, ad assicurare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, prevedendo misure concernenti il rafforzamento della capacità amministrativa, l'organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 2 reca varie disposizioni in materia di enti locali, di carattere finanziario e organizzativo;

    per una migliore funzionalità delle assemblee elettive, nonché per promuovere la semplificazione organizzativa degli enti locali, è necessario intervenire per razionalizzare il trattamento economico degli amministratori locali;

    occorre, pertanto, definire un quadro disciplinare organico e coerente che riconosca ai consiglieri comunali un'indennità di funzione mensile in sostituzione del gettone di presenza e rimuova, conseguentemente, ogni residuo riferimento al gettone di presenza contenuto nel TUEL;

    la possibilità per i consiglieri di richiedere all'Amministrazione la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione era già stata prevista dal comma 4 dell'articolo 82 del TUEL, limitatamente al periodo compreso tra il 13 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2007, con la condizione che tale regime comportasse per l'ente pari o minori oneri finanziari e che fossero previste detrazioni in caso di assenza ingiustificata; tale previsione fu, tuttavia, abrogata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    successivamente, è intervenuto l'articolo 1, commi 583-585, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto l'incremento dell'indennità del sindaco con conseguente aumento del tetto massimo mensile erogabile ai consiglieri; ciò ha generato un notevole aggravio organizzativo per gli uffici di supporto al Consiglio e alle Commissioni, senza tuttavia produrre un effettivo risparmio strutturale;

    occorre, pertanto, introdurre, in sostituzione dei vigenti meccanismi di liquidazione per singola seduta, un'indennità mensile determinata nella misura massima di una percentuale dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, ferma restando la vigente disciplina in materia di permessi e rimborsi al datore di lavoro, con una decurtazione automatica per ogni assenza ingiustificata;

    la nuova disciplina non determinerebbe, peraltro, un incremento della spesa a carico degli enti locali in quanto l'indennità mensile dovrebbe essere parametrata alla medesima soglia massima attualmente prevista per gli emolumenti mensili dei consiglieri, confermando il tetto di spesa vigente e, anzi, sarebbe suscettibile di produrre un risparmio organizzativo significativo, eliminando le attività amministrative di rilevazione analitica delle presenze per singola seduta, di liquidazione, di verifica del rispetto del massimale mensile e di gestione del relativo contenzioso,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate al riconoscimento ai consiglieri comunali di un'indennità di funzione mensile in luogo del gettone di presenza, al fine di razionalizzare il trattamento economico degli amministratori locali e ridurre il carico organizzativo degli uffici comunali.
9/3083-A/69. Gianassi, Roggiani, Sarracino, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1 del provvedimento all'esame si dettano disposizioni per l'efficientamento della pubblica amministrazione, estendendo all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria (tra pubbliche amministrazioni), di personale in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità;

    l'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 ha consentito l'assunzione a tempo determinato di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano e colmare il divario socioeconomico tra regioni più e meno avanzate; la procedura di reclutamento è avvenuta mediante selezione pubblica, inclusa una prova scritta selettiva;

    all'articolo 2, comma 21-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026 , n. 19, al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione Siciliana, è stato previsto che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi del citato articolo 50-ter, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;

    al fine di non disperdere le competenze professionali acquisite nell'attuazione dei progetti PNRR e garantire la continuità dell'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, appare necessario:

    far rientrare nella proroga al 31 dicembre 2026 di cui all'articolo 2, comma 21-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, tutti i contratti comunque stipulati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 presso il Ministero della cultura, anche ove gli stessi abbiano superato i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi;

    autorizzare, nella prossima legge di bilancio, l'assunzione a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato o parziale ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 presso il Ministero della cultura,

impegna il Governo

al fine di garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nelle scuole del Sud e la continuità delle competenze acquisite nell'attuazione del PNRR, ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, volta a:

  far rientrare nella proroga al 31 dicembre 2026 di cui all'articolo 2, comma 21-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, tutti i contratti comunque stipulati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 presso il Ministero della cultura, anche ove gli stessi abbiano superato i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi;

  reperire le necessarie risorse, a partire dalla prossima legge di bilancio, per consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale assunto a tempo determinato o parziale ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 presso il Ministero della cultura.
9/3083-A/70.Tucci, Morfino, Aiello, Stumpo, D'Orso, Pellegrini, Carotenuto, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Governo Draghi), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», aveva istituito, all'articolo 2, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (anche «Unità per il completamento della campagna vaccinale»), prevedendo il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'emergenza COVID;

    a decorrere dal 1° luglio 2023, così come stabilito dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 come modificato da ultimo dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Governo meloni), la predetta Unità era stata soppressa e il Ministero della salute era subentrato nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa;

    il provvedimento all'esame, all'articolo 4, commi 1-7, reintroduce in sostanza il Commissario straordinario fino al 31 marzo 2027 per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute durante l'emergenza pandemica da COVID-19; il Commissario è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

    con la disposizione all'esame si consente pertanto al Commissario di derogare al codice dei contratti pubblici e alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati e si prevede che presenti al Ministro della salute una relazione conclusiva; per l'incarico è previsto un compenso di euro 40.000 annui;

    la copertura degli oneri conseguenti alle attività del Commissario è data, tra le altre, sottraendo le risorse (65 milioni di euro!) agli emodanneggiati e agli indennizzi per coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana;

    tale norma rappresenta una palese e ingiustificata regressione istituzionale poiché a fronte della cessazione dello stato di emergenza e del pregresso passaggio delle competenze in capo alle strutture ordinarie del Ministero della salute, si sceglie di ricorrere a figure commissariali e gestioni in deroga, dimostrando l'incapacità dell'amministrazione centrale di gestire i processi ordinari di logistica e smaltimento;

    appare di una gravità inaudita che alla figura commissariale venga attribuita un'ampia facoltà di derogare al codice dei contratti pubblici, alle disposizioni procedimentali e ai termini autorizzatori, indebolendo i presidi di trasparenza, legalità e corretto utilizzo del denaro pubblico;

    per garantire il compenso dell'organo commissariale e il funzionamento della struttura, vengono sottratti ben 65 milioni di euro a capitoli di spesa vitali, destinati all'indennizzo dei soggetti emodanneggiati e di coloro che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di vaccinazioni raccomandate;

    appare del tutto iniquo e privo di sensibilità etica e sociale far gravare i costi di una struttura commissariale straordinaria e derogatoria sui diritti di cittadini già gravemente colpiti nell'integrità psico-fisica,

impegna il Governo

a riconsiderare la portata del complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-7 citate in premessa al fine di:

  modificare la decisione relativa alle modalità di copertura degli oneri conseguenti alle attività del Commissario sottraendo risorse destinate agli indennizzi in favore dei soggetti emodanneggiati e danneggiati da vaccinazione, garantendo la piena e integrale copertura dei capitoli relativi alla tutela della salute e ai risarcimenti dovuti;

  assicurare che le attività residue di gestione e smaltimento dei materiali di carica pandemica vengano riassorbite all'interno dei compiti ordinari delle strutture ministeriali, senza il ricorso a deroghe alle norme sui contratti pubblici e alla disciplina ambientale.
9/3083-A/71. Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 4, comma 9, modifica il decreto-legge Liste di attesa (decreto-legge n. 73 del 2024) nella parte che aveva previsto l'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria; tale Organismo era stato presentato come uno strumento di controllo nazionale incisivo, chiamato a verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie e il funzionamento delle liste di attesa, anche attraverso attività ispettive e di verifica nei confronti delle strutture sanitarie;

    l'operazione era stata propagandata come un cambio di paradigma mentre, ora, con il decreto all'esame, a distanza di appena due anni, l'impianto viene profondamente modificato, proprio mentre il problema delle liste di attesa continua a rappresentare una delle principali emergenze del SSN;

    si modificano in profondità l'assetto, le funzioni e le competenze dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria; in particolare l'Organismo «perde» il compito per cui nasce: intervenire sulle liste d'attesa tale compito torna a chi l'ha sempre svolto, ossia all'Agenzia per i servizi sanitari regionali mentre si attribuiscono a tale Organismo diversi e importanti incarichi: a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; nomina dei rispettivi direttori scientifici; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità; d) pianificazione ed attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023;

    in tale quadro assume un rilievo, tutt'altro che secondario, la vicenda della nomina del Direttore generale dell'Organismo; il Ministero della salute aveva infatti pubblicato nel marzo 2026 un primo avviso di interpello, per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Organismo; con successiva nota del 25 agosto 2026, il Ministero ha formalmente cancellato tale prima procedura e ne ha contestualmente avviata una nuova con la motivazione che la precedente procedura sarebbe divenuta non più attuale «rispetto al nuovo assetto funzionale dell'Organismo»;

    in altre parole, è lo stesso Ministero a riconoscere formalmente che le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame hanno inciso in maniera tale sulle funzioni dell'Organismo da rendere non più attuale la procedura di selezione avviata appena alcuni mesi prima; nelle note citate assume rilievo l'inciso «fatta salva la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2026, con particolare riferimento all'articolo 4, commi 9 e 10»; è proprio tale inciso a rendere la vicenda ancora più grave e politicamente incomprensibile laddove si evince che il Ministero sa perfettamente che il quadro normativo è ancora sub iudice del Parlamento e nondimeno decide di procedere immediatamente (in piena estate e prima che riapra il Parlamento!) alla selezione del dirigente generale destinato a guidare l'organismo nel nuovo assetto;

    non si comprende per quale ragione una procedura che, per ammissione della stessa amministrazione, deve essere necessariamente costruita sul nuovo assetto funzionale dell'Organismo debba essere avviata prima che il Parlamento abbia concluso l'esame del decreto-legge che tale assetto modifica;

    l'urgenza appare tanto più singolare considerando che la nuova procedura viene pubblicata il 25 agosto, cioè nel pieno del periodo estivo e immediatamente a ridosso della ripresa dei lavori parlamentari, quando sarebbe stato del tutto possibile attendere la definizione del quadro legislativo senza determinare alcun vuoto istituzionale irreversibile;

    la vicenda assume tuttavia un rilievo politico ancora maggiore alla luce delle notizie pregresse, pubblicate dalla stampa, che collegano la nuova riorganizzazione dell'Organismo alla possibile individuazione di un familiare dell'entourage governativo che avrebbe avuto negli ultimi anni una rapida progressione negli incarichi apicali del Ministero della salute;

    l'Organismo, come innanzi rilevato, era stato originariamente sbandierato dalla maggioranza e dal Governo come lo strumento centrale per contrastare l'odioso fenomeno delle liste d'attesa e garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni sanitarie;

    per l'istituzione del predetto Organismo è stata pensata anche una proliferazione di posizioni dirigenziali apicali e di strutture complesse a carico delle finanze pubbliche, mentre le reali esigenze operanti sul campo richiederebbero il potenziamento del personale tecnico e funzionale dedicato ai controlli;

    suscita profondo sconcerto e perplessità l'intento del Governo di procedere a nomine dirigenziali tramite avvisi pubblicati nel periodo estivo e a lavori parlamentari pendenti, formalmente motivati dal «nuovo assetto» dell'Organismo mentre il relativo decreto-legge è ancora all'esame delle Camere;

    tale opacità procedurale rischia di svilire la funzione conoscitiva ed emendativa del Parlamento e solleva pesanti dubbi sulle reali motivazioni che guidano la riorganizzazione istituzionale dell'ente,

impegna il Governo

a riconsiderare la portata delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9 di cui in premessa adottando ogni utile iniziativa al fine di:

  sospendere con immediatezza ogni procedura amministrativa, interpello o selezione inerente alle posizioni dirigenziali dell'Organismo di verifica e controllo fino alla definitiva conversione in legge del provvedimento e all'esito del dibattito parlamentare;

  riorientare l'organizzazione del sistema di controllo sanitario sull'impiego di personale già appartenente ai ruoli delle pubbliche amministrazioni tramite procedure non dirigenziali (comandi o distacchi), evitando l'istituzione di nuovi e onerosi uffici dirigenziali.
9/3083-A/72. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 4, commi 9 e 10 del provvedimento in esame producono una sostanziale de-funzionalizzazione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria rispetto alle finalità per le quali era stato solennemente istituito;

    l'Organismo perde difatti il suo mandato originario e primario – ovvero l'intervento diretto, ispettivo e repressivo sui ritardi delle liste d'attesa nelle strutture sanitarie – trasferendo nuovamente tali competenze all'AGENAS e finendo per sovrapporsi a compiti già svolti da altri enti;

    contestualmente, si sovraccarica il nuovo Organismo di un'eterogenea mole di competenze (dalla valutazione degli IRCCS alla gestione di programmi di prevenzione, fino al monitoraggio del Piano Sanitario Nazionale), trasformandolo in un ennesimo carrozzone burocratico e depotenziando la tutela diretta del diritto alla salute dei cittadini;

    questo «gioco delle tre carte» normativo smantella la capacità di controllo centrale e diretto dello Stato sul rispetto dei tempi di accesso alle cure nei confronti delle regioni, rinunciando a garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a riconsiderare la portata delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 9 e 10 di cui in premessa adottando ogni utile iniziativa volta ad evitare la frammentazione e la duplicazione di competenze in materia di ricerca scientifica e prevenzione sanitaria, garantendo che lo Stato eserciti un effettivo e rigoroso potere sostitutivo e ispettivo sul fronte delle liste d'attesa.
9/3083-A/73. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame incide sulle risorse destinate all'attuazione della riforma in materia di disabilità (decreto legislativo n. 62 del 2024), con particolare riferimento all'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS per le assunzioni necessarie alla valutazione di base;

    in particolare, al comma 1 si sottraggono circa 46 milioni di euro che erano destinate all'INPS per le assunzioni necessarie a dare attuazione, nell'ambito della riforma sulla disabilità, al riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base; di questi 46 milioni, 23 milioni circa sono destinati ad incrementare, per il 2026, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;

    il taglio o la ridestinazione delle risorse ammonta dunque a circa 46 milioni di euro e sebbene una quota (circa 23 milioni per il 2026) venga indirizzata al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, la rimanente quota rischia di non essere chiaramente tracciata o di confluire indistintamente nelle economie generali di bilancio dello Stato;

    al contempo, il provvedimento dispone la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'anno 2027 (per oltre 8,7 milioni di euro) al fine di finanziare spese strumentali e di funzionamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato poi approvato un emendamento della maggioranza con il quale per assicurare la pensione anticipata ai giornalisti professionisti vengono stanziati 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2027; tuttavia, le coperture relative a quest'anno derivano proprio dalle risorse destinate all'INPS per l'assunzione di personale per l'attuazione della riforma sulla disabilità;

    ovviamente, non si contesta il fatto che dei lavoratori ricevano la pensione che hanno maturato, ma il Governo ha il dovere di trovare le coperture senza colpire i più fragili e si stigmatizza la scelta di questa maggioranza e del Governo di fare cassa sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie;

    appare inaccettabile che si sottraggano risorse destinate ai servizi concreti, all'inclusione e all'assistenza diretta per le persone con disabilità e per le loro famiglie, per destinarle all'innalzamento della spesa di funzionamento della struttura politica di Governo o a risparmi generali di finanza pubblica o per pagare pensioni di cui si dovrebbe far carico lo Stato,

impegna il Governo

a riconsiderare la portata delle disposizioni di cui all'articolo 9 di cui in premessa adottando ogni utile iniziativa volta a:

  garantire che tutte le risorse non impegnate e i risparmi di spesa derivanti dalla revisione delle autorizzazioni destinate all'INPS confluiscano vincolativamente all'interno del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;

  non utilizzare le dotazioni dei fondi sociali riservati alla tutela e all'inclusione delle persone con disabilità per la copertura di spese di funzionamento o per esigenze di carattere burocratico e strumentale delle strutture di Governo;

  reperire, nel primo provvedimento utile, nuove e diverse risorse per garantire le pensioni anticipate ai giornalisti o ai lavoratori che ne abbiano diritto.
9/3083-A/74.Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria (tra pubbliche amministrazioni), di personale in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità;

    l'ambito della disposizione transitoria viene esteso al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparate e restano escluse dall'ambito della disposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); il comma 3 citato specifica che l'applicabilità della procedura in esame concerne il solo personale che nell'amministrazione di provenienza sia in servizio a tempo indeterminato;

    in sostanza, dunque, si estende fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle procedure di inquadramento in ruolo nei confronti del personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando «a qualsiasi titolo»;

    dietro una formula apparentemente tecnica e neutra quale «a qualsiasi titolo» si cela in realtà una sanatoria ope legis del tutto inaccettabile, volta a stabilizzare e inquadrare nei ruoli delle amministrazioni riceventi persino il personale attualmente in comando presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Sottosegretari e dei vertici politici;

    gli uffici di diretta collaborazione rappresentano, per loro stessa natura ordinamentale, strutture fiduciarie a supporto dell'organo di indirizzo politico, i cui comandi avvengono sulla base di scelte discrezionali e personali legate al rapporto di fiducia temporaneo con il governante di turno, e non già sulla base di selezioni concorsuali pubbliche, oggettive e trasparenti per specifici fabbisogni organici;

    consentire l'inquadramento permanente nei ruoli ordinari della Pubblica amministrazione del personale assegnato a tali uffici di diretta collaborazione costituisce una palese elusione dell'articolo 97 della Costituzione, il quale sancisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

    la disposizione in esame trasforma corsie preferenziali e «comandi governativi» di natura squisitamente fiduciaria e politica in titoli di privilegio permanente, creando una palese e intollerabile disparità di trattamento a danno di migliaia di dipendenti pubblici meritevoli e di cittadini che affrontano rigorosi e trasparenti concorsi pubblici;

    è inammissibile che la decretazione d'urgenza venga piegata all'interesse di logiche clientelari e di occupazione dei ruoli della Pubblica amministrazione, trasformando l'istituto del comando presso gli uffici di diretta collaborazione in un canale d'accesso privilegiato alla carriera nelle amministrazioni centrali dello Stato,

impegna il Governo

a riconsiderare la portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 di cui in premessa adottando ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a:

  escludere espressamente dal perimetro applicativo dell'articolo 1, comma 3, il personale il cui comando sia stato disposto o sia in essere presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

  garantire il rigoroso rispetto dei princìpi costituzionali di imparzialità, buon andamento e accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, vietando qualunque forma di inquadramento nei ruoli ordinari di figure collocate in posizione di comando fiduciario o politico.
9/3083-A/75. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti, tra l'altro, in materia di protezione civile e interviene sul rafforzamento delle capacità delle amministrazioni e delle strutture chiamate a fronteggiare situazioni emergenziali;

    l'articolo 16 reca, in particolare, misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile;

    gli incendi boschivi verificatisi nel corso del 2026 hanno nuovamente evidenziato la vulnerabilità di vaste aree del territorio nazionale e la necessità di affiancare al potenziamento della capacità di intervento in emergenza una più efficace politica di prevenzione, pianificazione e gestione del territorio;

    l'Italia dispone di un patrimonio forestale superiore a 11 milioni di ettari, pari a oltre un terzo della superficie nazionale, cresciuto negli ultimi decenni anche per effetto dell'abbandono delle attività agricole e pastorali e dello spopolamento delle aree interne e montane;

    a tale crescita non è corrisposto un analogo sviluppo della pianificazione e della gestione forestale, mentre una parte significativa del patrimonio boschivo nazionale rimane priva di adeguati strumenti di pianificazione;

    la prevenzione degli incendi boschivi non può essere limitata alla sola fase di avvistamento e spegnimento, ma richiede interventi integrati di gestione forestale sostenibile, manutenzione del territorio, tutela delle attività agro-silvo-pastorali, cura della viabilità forestale, riduzione, ove necessaria e sulla base delle caratteristiche degli ecosistemi interessati, della continuità della vegetazione e della biomassa combustibile, nonché un adeguato presidio delle aree interne e montane;

    il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e la Strategia forestale nazionale costituiscono il quadro di riferimento per una politica organica di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale;

    la Strategia forestale nazionale, di durata ventennale, prevede un Fondo per la sua attuazione con una dotazione complessiva di 420 milioni di euro fino al 2032 e individua tra i propri obiettivi il rafforzamento della pianificazione e della gestione sostenibile delle foreste;

    appare pertanto necessario verificare l'effettiva attuazione della Strategia, anche attraverso dati comparabili a livello regionale relativi alle risorse assegnate, impegnate e utilizzate, alla superficie sottoposta a pianificazione e agli interventi specificamente destinati alla prevenzione selvicolturale degli incendi;

    occorre inoltre valutare il rapporto tra le risorse destinate alla prevenzione e quelle complessivamente sostenute per le attività di spegnimento, l'impiego dei mezzi aerei e terrestri, il personale, il successivo ripristino ambientale e gli ulteriori danni conseguenti agli incendi, considerando che il costo per la collettività non si esaurisce nella sola fase emergenziale;

    in tale quadro assume particolare rilievo il rafforzamento delle capacità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi;

    accanto al rafforzamento degli organici e dei mezzi tradizionali, le nuove tecnologie possono fornire un contributo significativo alla prevenzione e all'individuazione tempestiva degli incendi, attraverso sistemi di osservazione e monitoraggio del territorio, sensoristica, immagini satellitari, sistemi di elaborazione dei dati e aeromobili a pilotaggio remoto;

    in particolare, l'impiego di droni dotati di sensori ottici e termici può contribuire all'individuazione precoce dei focolai, al monitoraggio delle aree maggiormente esposte al rischio, alla ricognizione delle zone difficilmente raggiungibili e al supporto operativo delle squadre impegnate sul territorio, ferma restando la necessità del coordinamento con le competenti strutture di protezione civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    la crescente frequenza e intensità degli eventi estremi, le prolungate condizioni di siccità e le temperature elevate rendono necessario rafforzare un modello di intervento che anticipi l'emergenza e che integri gestione forestale, presidio territoriale, innovazione tecnologica e capacità operativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia con ulteriori iniziative anche normative volte a:

  a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti territoriali, iniziative volte a rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso il coordinamento delle misure previste dalla Strategia forestale nazionale con il sistema nazionale di protezione civile e con le attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  a valutare, in particolare, il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e allerta precoce degli incendi boschivi, favorendo, anche attraverso progetti sperimentali nelle aree a maggiore rischio, l'impiego coordinato di droni, sensoristica, sistemi satellitari e altre tecnologie innovative per l'individuazione tempestiva dei focolai e il monitoraggio del territorio;

  a promuovere, d'intesa con le regioni e gli enti competenti, il progressivo incremento della superficie forestale interessata da strumenti di pianificazione e gestione sostenibile, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione silvicolturale degli incendi e al mantenimento del presidio delle aree interne e montane;

  a favorire un sistema di monitoraggio dell'attuazione della Strategia forestale nazionale che consenta di conoscere, anche su base regionale, le risorse destinate alla prevenzione degli incendi e i risultati conseguiti, nonché di disporre di elementi utili alla valutazione comparativa tra i costi sostenuti per la prevenzione e quelli derivanti dalle attività di contrasto e spegnimento e dalle conseguenze ambientali e territoriali degli incendi;

  a valutare, infine, nell'ambito dei successivi provvedimenti di competenza, il progressivo rafforzamento strutturale delle politiche di prevenzione degli incendi boschivi, integrando gestione forestale sostenibile, presidio territoriale, innovazione tecnologica e capacità operativa delle strutture di protezione civile.
9/3083-A/76. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del provvedimento in esame assegna in proprietà ai comuni le strutture d'emergenza realizzate a seguito degli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e ne disciplina il regime di utilizzo prevedendo che, una volta cessate le esigenze di assistenza abitativa della popolazione, possano essere destinate al soddisfacimento di altre esigenze oppure rimosse;

    il suolo costituisce una risorsa naturale limitata e non rinnovabile, essenziale per la regolazione del ciclo delle acque, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici fondamentali per la qualità della vita e la sicurezza delle comunità;

    secondo i dati del più recente rapporto del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ed elaborati dall'ISPRA, nel corso del solo anno 2024 ulteriori 83,7 chilometri quadrati di territorio italiano sono stati trasformati in superfici artificiali, determinando un consumo netto di suolo pari a 78,5 chilometri quadrati e portando le coperture artificiali a occupare complessivamente oltre 21.500 chilometri quadrati (pari al 7,17 per cento del territorio nazionale, a fronte di una media europea del 4,4 per cento);

    la progressiva impermeabilizzazione del territorio riduce drasticamente la capacità del suolo di assorbire le acque meteoriche, aumentando il deflusso superficiale e aggravando il rischio idraulico;

    gli interventi di deimpermeabilizzazione (depaving) e rinaturalizzazione rappresentano uno strumento imprescindibile di adattamento climatico, in grado di ripristinare le funzioni ecologiche naturali del suolo, favorire l'infiltrazione e la ritenzione delle acque, incrementare la copertura arborea e migliorare il comfort microclimatico delle aree antropizzate;

    tali interventi risultano tanto più rilevanti in contesti emergenziali, in cui la restituzione delle aree temporaneamente occupate da strutture emergenziali non più utilizzabili alle condizioni naturali originarie è in grado di generare sicuri benefìci per il territorio in termini di recupero delle funzioni idrologiche ed ecologiche del suolo,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa idonea affinché, in sede di attuazione delle procedure di rimozione delle strutture emergenziali, sia garantito, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi e la completa deimpermeabilizzazione delle superfici interessate nonché la naturale capacità di infiltrazione delle acque meteoriche, in coerenza con gli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2024/1991 e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

   ad assicurare, mediante l'adozione di apposite linee guida tecniche, che le operazioni di rimozione delle strutture emergenziali siano affiancate da adeguate azioni di rinaturalizzazione e decompattazione del suolo;

   a promuovere, d'intesa con le regioni e le autorità locali competenti il censimento sistematico dei suoli e delle aree liberate dalle strutture di emergenza, nei territori colpiti da sismi e da eventi meteorologici estremi, trasmettendo i relativi dati all'ISPRA ai fini del loro inserimento nel monitoraggio del consumo di suolo e delle superfici deimpermeabilizzate;

   a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte a destinare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti e della programmazione delle risorse dedicate alla ricostruzione e alla rigenerazione territoriale, adeguate e stabili risorse finanziarie volte a sostenere i comuni nelle attività di depaving, bonifica e ripristino ambientale delle aree ex-emergenziali.
9/3083-A/77. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, ai Capi II e III, misure urgenti volte a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e disposizioni urgenti per la prevenzione sismica e alla ricostruzione post-calamità nel Centro Italia;

    la gravità della crisi sismica e bradisismica che interessa in modo continuativo l'area dei Campi Flegrei e la drammatica vulnerabilità sismica che caratterizza numerose zone del Paese impongono una strategia strutturale di lungo periodo e l'adozione di misure finanziarie straordinarie e durature, anche attraverso opportuni meccanismi di detrazione e agevolazione fiscale, volte a consentire la riqualificazione, la riparazione e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio e a mettere in sicurezza l'intero tessuto urbanistico e sociale dei territori interessati;

    negli ultimi mesi sono emersi dettagliati e preoccupanti rilievi tecnici formulati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina;

    il parere fornito dal massimo Organo tecnico consultivo dello Stato ha evidenziato oltre 100 prescrizioni e rilevanti criticità, sottolineando la necessità di aggiornare e approfondire dati fondamentali riguardanti, inter alia, lo studio delle faglie attive presenti nell'area dello Stretto, la risposta sismica di campo vicino, la stabilità aeroelastica dell'opera rispetto a fenomeni di turbolenza e venti estremi, nonché profili inerenti la sostenibilità logistica e dei trasporti sia in fase di cantiere che d'esercizio;

    tali evidenze di carattere scientifico e ingegneristico pongono in discussione la fattibilità esecutiva e la sicurezza dell'infrastruttura nei termini stabiliti, rendendo insostenibile e irrazionale la destinazione di ingenti risorse pubbliche – stimate in circa 14,5 miliardi di euro – verso un'opera la cui cantierabilità effettiva necessita ancora di considerevoli approfondimenti ed estrema cautela;

    a fronte dei numerosi contesti emergenziali che affliggono il territorio italiano, aggravati dall'intensificarsi dei cambiamenti climatici, il principio di prudenza istituzionale e di corretta allocazione della spesa pubblica, suggerirebbe di spostare i fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto di Messina verso capitoli di spesa destinati alla cura del territorio, alla riqualificazione sismica e infrastrutturale, alla ricostruzione o delocalizzazione laddove necessaria, ed al complesso degli interventi che si rendono necessari per garantire la sicurezza dei cittadini residenti in zone ad alto rischio del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a rimodulare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, sospendendone il finanziamento alla luce delle gravi prescrizioni e criticità tecnico-scientifiche evidenziate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e a riallocare prioritariamente tali risorse in favore dell'area dei Campi Flegrei e delle zone del Paese ad alto rischio sismico, garantendo stanziamenti pluriennali e certi per gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, per la riduzione della vulnerabilità sismica, il ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, prevedendo, a tal fine, anche agevolazioni fiscali e contributi a supporto delle famiglie e delle imprese colpite.
9/3083-A/78. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca all'articolo 11 disposizioni volte a modificare l'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89 («Disposizioni in materia di economia dello spazio»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025;

    in particolare, il citato articolo 11 introduce, mediante il nuovo comma 2-bis dell'articolo 29 della legge n. 89 del 2025, un regime transitorio in forza del quale il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 4, comma 1, della medesima legge non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

    il medesimo comma 2-bis stabilisce che, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7, della citata legge n. 89 del 2025 e, conseguentemente, gli articoli 18, 19 e 20 della medesima legge;

    secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intervento normativo è volto ad assicurare la stabilità e la certezza del quadro regolatorio per gli operatori della space economy, nelle more del completamento del quadro attuativo della legge n. 89 del 2025;

    l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 89 del 2025 prevede, quale disciplina ordinaria, l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria per i danni derivanti dall'attività spaziale, con un massimale ordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro;

    il comma 2 del medesimo articolo 21 consente di individuare, con i decreti di cui all'articolo 13, fino a tre fasce di rischio cui applicare massimali gradatamente inferiori, stabilendo tuttavia che il massimale non possa essere comunque inferiore a 50 milioni di euro ovvero, nel caso di operatore che persegua esclusiva finalità di ricerca o che sia qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro;

    a oggi, i richiamati decreti non risultano ancora adottati, sicché il regime transitorio introdotto dal presente decreto-legge opera, allo stato, senza che siano concretamente applicabili i criteri di graduazione dei massimali assicurativi previsti dall'articolo 21, comma 2;

    la disciplina transitoria del comma 2-bis, infatti, richiama espressamente l'articolo 21, comma 1, e i commi da 3 a 7 della legge n. 89 del 2025, senza richiamare il comma 2 del medesimo articolo, con la conseguenza che, per le attività comprese nel regime transitorio medesimo, trova applicazione il massimale di 100 milioni di euro previsto dal comma 1;

    tale impianto rischia di produrre un impatto particolarmente penalizzante nei confronti delle università statali e degli enti pubblici di ricerca che svolgono attività spaziali, lanci di piccoli satelliti e sperimentazioni in orbita a fini esclusivamente scientifici, didattici e di ricerca fondamentale;

    a differenza degli operatori commerciali della space economy, le università e gli enti pubblici di ricerca operano nell'ambito di vincoli di bilancio pubblici, con risorse limitate e senza finalità di lucro, conducendo attività che presentano un profilo di rischio circoscritto e calmierato rispetto alle grandi missioni commerciali o industriali;

    la previsione di un massimale transitorio specificamente calibrato sulle attività spaziali svolte da operatori pubblici che perseguono esclusiva finalità di ricerca, consentirebbe di contemperare l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela dei terzi con quella di evitare che l'onere della copertura assicurativa si riveli un ostacolo sproporzionato alla realizzazione di attività di ricerca spaziale, nelle more del completamento del quadro attuativo della legge sulla space economy,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, limitatamente al regime transitorio di cui al comma 2-bis di cui in premessa, che per le attività spaziali aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica svolte da università o enti pubblici di ricerca il massimale della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 89 del 2025 sia fissato in misura non superiore a 10 milioni di euro per ciascun sinistro, al fine di evitare che gli oneri assicurativi costituiscano un ostacolo allo svolgimento della ricerca scientifica pubblica e non commerciale.
9/3083-A/79. Pavanelli, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene su una pluralità di materie concernenti il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e l'attuazione di funzioni e servizi pubblici essenziali;

    l'articolo 10, comma 1-bis, consente l'erogazione della pensione anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale, ex Inpgi, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;

    a tal fine, la disposizione ha previsto un'autorizzazione di spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027;

    con particolare riferimento all'anno 2026, la copertura dei relativi oneri ha previsto l'utilizzo di risorse destinate alle finalità connesse alla partecipazione dei professionisti sanitari alle Unità di valutazione di base, nell'ambito della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, provvedimento che ha profondamente modificato il procedimento di accertamento della condizione di disabilità, sulla base di un nuovo modello di valutazione di base gestito dall'INPS;

    il trasferimento all'INPS di tali funzioni comporta un significativo rafforzamento della capacità organizzativa, professionale e amministrativa dell'Istituto, chiamato a svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente esercitati;

    proprio per consentire al predetto Istituto di svolgere le nuove funzioni, il citato decreto legislativo ha previsto specifiche risorse per le spese di funzionamento dell'INPS connesse all'attuazione della riforma, a conferma del fatto che il nuovo modello di valutazione richiede non soltanto nuove professionalità, ma anche adeguati investimenti in strutture, procedure e strumenti organizzativi, indispensabili allo svolgimento delle nuove funzioni attribuite dall'ordinamento;

    la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di personale costituisce un presupposto necessario affinché l'INPS possa svolgere le nuove attribuzioni e garantire altresì il funzionamento delle Unità di valutazione di base per l'effettivo accesso delle persone con disabilità ai sostegni e alle prestazioni previste;

    la scelta di finanziare la misura relativa al pensionamento anticipato di una specifica categoria professionale attraverso la riduzione di risorse destinate all'attuazione della riforma della disabilità determina una sovrapposizione tra finalità di spesa tra loro profondamente differenti, incidendo su risorse che il legislatore aveva destinato alla costruzione della capacità amministrativa e professionale necessaria all'esercizio delle nuove funzioni dell'INPS;

    né può essere sottovalutato il rischio che una riduzione delle risorse destinate all'attuazione della riforma si traduca, direttamente o indirettamente, in una minore capacità dell'INPS di disporre delle professionalità necessarie, di organizzare le Unità di valutazione di base e di garantire la tempestività dei procedimenti;

    la copertura finanziaria di una nuova misura dovrebbe, pertanto, essere individuata senza compromettere le risorse necessarie all'attuazione di una riforma strutturale che incide sulla capacità amministrativa, organizzativa e professionale dell'INPS nell'attuazione di una riforma che interessa direttamente l'esercizio di diritti e l'accesso alle prestazioni da parte delle persone con disabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, finalizzata a rivederne il contenuto, individuando risorse finanziarie alternative a quelle previste a copertura della medesima, e a reintegrare, per l'anno 2026, quelle sottratte alle finalità connesse al funzionamento delle Unità di valutazione di base e all'attuazione della riforma della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, al fine di garantire l'effettivo l'esercizio di diritti e l'accesso alle prestazioni da parte delle persone con disabilità.
9/3083-A/80. Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca al Capo IV, ed in particolare all'articolo 25, complesse e controverse disposizioni in materia di riscossione locale, le quali intervengono sull'assetto ordinamentale della gestione coattiva delle entrate degli enti territoriali attraverso la rimodulazione del ruolo di Asset Management Company S.p.A., indicata brevemente come AMCO;

    l'assetto normativo introdotto con il citato articolo 25 conferma la marcata tendenza dell'attuale Esecutivo ad affrontare le delicate questioni della finanza locale mediante interventi frammentari e privi di una visione strutturale, determinando pesanti distorsioni operative e giuridiche a danno delle autonomie territoriali;

    la legislazione vigente in materia di riscossione degli enti locali, già fortemente incisa dalla riforma della riscossione e dal decreto legislativo n. 110 del 2024, individua con precisione i soggetti abilitati e i limiti entro cui le amministrazioni comunali possono procedere all'esternalizzazione o all'affidamento diretto dei servizi di recupero crediti, a garanzia del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed efficienza;

    l'introduzione del cosiddetto modello AMCO per la gestione dei crediti e delle entrate degli enti locali solleva rilevantissime perplessità sotto il profilo dell'idoneità tecnica, della sostenibilità economica e della conformità alle regole sul mercato e sulla concorrenza;

    in particolare, la disposizione in parola consente agli enti locali di trasferire o affidare in gestione ad AMCO i propri crediti in sofferenza e i ruoli della riscossione coattiva, estendendo al settore pubblico locale l'operatività di un soggetto nato con la diversa finalità di gestire i crediti deteriorati, noti come non-performing loans o NPL, del settore bancario e finanziario;

    tale assimilazione tra la gestione delle sofferenze creditizie di matrice privata e bancaria e la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni appare giuridicamente fallace, in quanto ignora la natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria e i rigidi vincoli procedimentali posti a tutela del contribuente e dell'interesse pubblico;

    sotto il profilo operativo, gli studi di settore e le analisi evidenziano come la struttura operativa di AMCO risulti del tutto inadeguata a gestire la frammentazione massiva e il basso valore medio unitario che caratterizzano i crediti degli enti locali, tradizionalmente composti da sanzioni del codice della strada, IMU, TARI e canoni patrimoniali;

    la prassi gestionale delle società specializzate dimostra che l'attività di recupero coattivo dei crediti comunali richiede un'elevata presenza capillare sul territorio e una conoscenza approfondita delle banche dati locali, elementi del tutto estranei alle logiche d'azione di AMCO, i cui standard organizzativi sono tarati su posizioni debitorie di rilevante ammontare economico;

    particolarmente critica appare la scelta di applicare parametri rigidi e vincolanti basati sul superamento o sul mancato raggiungimento della soglia del 35 per cento di capacità di riscossione per la determinazione delle modalità di recupero e della valutabilità dei crediti;

    per i comuni collocati sopra la soglia del 35 per cento di riscossione in conto competenze, l'applicazione della norma rischia di disincentivare le buone prassi gestionali già consolidate, imponendo sovrapposizioni procedurali e costi intermediari che erodono il gettito effettivo destinato ai bilanci comunali;

    diversamente, per gli enti locali situati sotto la soglia del 35 per cento, i quali versano prevalentemente in situazioni di strutturale carenza organica o in contesti socio-economici complessi, l'affidamento ad AMCO non risolve i nodi strutturali dell'evasione e dell'incapienza dei debitori, traducendosi in un mero spostamento contabile delle sofferenze senza alcun beneficio in termini di cassa effettiva;

    la rigidità di tale impianto normativo penalizza in modo ingiustificato i comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario pluriennale, per i quali la riscossione tempestiva ed efficace delle entrate proprie costituisce il presupposto ineludibile per il ritorno in bonis e per la garanzia dei servizi essenziali ai cittadini;

    risultano manifesti i rischi di insorgenza di un elevato contenzioso e di possibili rilievi da parte della Corte dei conti in ordine alla legittimità dei corrispettivi e delle commissioni di gestione riconosciute ad AMCO, le quali potrebbero configurare fattispecie di danno erariale laddove la riscossione coattiva effettuata dalla società statale si rivelasse meno efficiente ed economicamente più onerosa rispetto ai moduli gestionali ordinari, quali le società in house, i concessionari privati iscritti all'albo ministeriale o la riscossione diretta;

    la totale assenza di un piano di integrazione tecnica tra le banche dati fiscali di AMCO e i sistemi informativi territoriali dei comuni rischia di paralizzare l'emissione degli atti esecutivi e delle ingiunzioni di pagamento, creando pesanti ritardi nell'attivazione delle procedure cautelari e pignorative;

    la realizzazione dell'autonomia differenziata e il potenziamento della capacità fiscale dei comuni non può essere attuata impoverendo ulteriormente i presidi territoriali di legalità finanziaria,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina dell'assegnazione ad AMCO della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, al fine di adottare urgenti iniziative normative volte a rivederne la portata, in modo da garantire il rispetto della piena autonomia contabile e gestionale dei comuni e la salvaguardia dei modelli di riscossione diretta e partecipata stabiliti dalla normativa vigente;

   in tale contesto, a ridefinire e superare i criteri basati sulla soglia rigida del 35 per cento della capacità di riscossione, introducendo parametri di valutazione flessibili che tengano conto del contesto socio-economico di riferimento, delle dimensioni demografiche e della reale capacità di recupero degli enti territoriali;

   ad avviare un tavolo tecnico con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le associazioni rappresentative degli enti locali per verificare la sostenibilità economica delle commissioni operative di AMCO e per assicurare che qualsiasi ricorso all'esternalizzazione coattiva avvenga nel rispetto dei princìpi di trasparenza, economicità, efficienza e tutela delle prerogative del cittadino-contribuenti.
9/3083-A/81. Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Ufficio per il processo ha assunto un ruolo strategico nell'ambito del percorso di modernizzazione della giustizia, contribuendo in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari e al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi dei procedimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il personale impiegato nell'Ufficio per il processo ha maturato un'esperienza professionale altamente qualificata, assicurando un supporto stabile e concreto all'attività giurisdizionale e concorrendo al miglioramento dell'organizzazione degli uffici, con risultati ampiamente riconosciuti;

    la formazione e l'inserimento di tali professionalità hanno richiesto un rilevante investimento di risorse pubbliche e organizzative, il cui patrimonio rischierebbe di andare disperso qualora non venisse garantita una prospettiva di continuità lavorativa;

    è stata prevista una proroga di soli tre mesi per circa 1.500 addetti all'Ufficio per il processo che non sono stati ricompresi nelle recenti procedure di reclutamento, rinviando così la soluzione di una questione che richiede invece un intervento di carattere strutturale;

    appare necessario consolidare in via permanente il modello organizzativo dell'Ufficio per il processo, valorizzando le competenze già acquisite dal personale e assicurando la continuità del supporto agli uffici giudiziari, nel rispetto dei principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego e della normativa vigente;

    la continuità dell'Ufficio per il processo costituisce un interesse primario dell'amministrazione della giustizia, essenziale per preservare i risultati conseguiti nella riduzione dell'arretrato e nell'innovazione organizzativa;

    la perdita delle professionalità già formate determinerebbe un inevitabile aggravio di costi e tempi per l'amministrazione, rendendo necessario avviare nuovi percorsi di selezione e formazione e incidendo negativamente sull'efficienza del servizio;

    la stabilizzazione del personale già impiegato rappresenterebbe una scelta coerente con l'esigenza di dare carattere stabile a uno strumento che ha dimostrato la propria efficacia nel funzionamento degli uffici giudiziari,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, volta a promuovere un percorso finalizzato alla progressiva stabilizzazione delle unità di personale richiamate in premessa, valorizzandone l'esperienza professionale maturata presso gli uffici giudiziari;

   ad adottare iniziative idonee a salvaguardare le competenze acquisite dal personale già formato, evitando la dispersione di un patrimonio professionale costruito anche grazie agli investimenti realizzati nell'ambito del PNRR.
9/3083-A/82. Auriemma, D'Orso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Ufficio per il processo ha assunto un ruolo strategico nell'ambito del percorso di modernizzazione della giustizia, contribuendo in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari e al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi dei procedimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il personale impiegato nell'Ufficio per il processo ha maturato un'esperienza professionale altamente qualificata, assicurando un supporto stabile e concreto all'attività giurisdizionale e concorrendo al miglioramento dell'organizzazione degli uffici, con risultati ampiamente riconosciuti;

    la formazione e l'inserimento di tali professionalità hanno richiesto un rilevante investimento di risorse pubbliche e organizzative, il cui patrimonio rischierebbe di andare disperso qualora non venisse garantita una prospettiva di continuità lavorativa;

    appare necessario consolidare in via permanente il modello organizzativo dell'Ufficio per il processo, valorizzando le competenze già acquisite dal personale e assicurando la continuità del supporto agli uffici giudiziari, nel rispetto dei principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego e della normativa vigente;

    la continuità dell'Ufficio per il processo costituisce un interesse primario dell'amministrazione della giustizia, essenziale per preservare i risultati conseguiti nella riduzione dell'arretrato e nell'innovazione organizzativa;

    la perdita delle professionalità già formate determinerebbe un inevitabile aggravio di costi e tempi per l'amministrazione, rendendo necessario avviare nuovi percorsi di selezione e formazione e incidendo negativamente sull'efficienza del servizio;

    la stabilizzazione del personale già impiegato rappresenterebbe una scelta coerente con l'esigenza di dare carattere stabile a uno strumento che ha dimostrato la propria efficacia nel funzionamento degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad assicurare, senza soluzione di continuità e nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, la permanenza in servizio del personale dell'Ufficio per il Processo interessato dalla scadenza dei contratti, anche mediante la proroga dei rapporti di lavoro, nonché, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali, di adottare ogni iniziativa utile a consentirne la stabilizzazione, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, così garantendo la continuità delle attività dell'Ufficio per il Processo e il consolidamento dei risultati conseguiti in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti.
9/3083-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, D'Orso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, reca al Capo I complesse e frammentarie disposizioni concernenti l'ordinamento degli enti locali e, segnatamente, la disciplina della carriera dei segretari comunali e provinciali, incidendo in modo sistematico sulle modalità di reclutamento, formazione e progressione economica della categoria;

    in particolare, i commi da 5 a 8 del medesimo articolo 2 introducono una sessione straordinaria del corso-concorso selettivo per l'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale, destinata ai candidati idonei non vincitori della procedura ordinaria bandita nel novembre 2024, unitamente alla facoltà di conferire incarichi della fascia professionale B a segretari di prima nomina nelle sedi con popolazione compresa tra tremilauno e cinquemila abitanti in caso di pubblicizzazione andata deserta;

    tale impostazione conferma la tendenza del Governo Meloni a gestire le storiche criticità strutturali degli organici negli enti locali attraverso una decretazione d'urgenza stratificata e scoordinata, la quale, anziché approntare riforme organiche volte all'attrattività della carriera e al consolidamento dei ruoli, ricorre reiteratamente a meccanismi derogatori ed estemporanei;

    l'estensione a regime della possibilità di assegnare la titolarità di sedi superiori a segretari iscritti nella fascia iniziale dell'Albo, svincolata dalle precise perimetrazioni temporali proprie dell'impianto attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solleva rilevanti perplessità sotto il profilo della coerenza ordinamentale e delle tutele giuslavoristiche della categoria ove non coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e con le disposizioni di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 113 del 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

    numerose le criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali di settore che hanno tempestivamente sollecitato il Ministero dell'interno affinché vengano adottati chiarimenti urgenti e uniformi idonei a prevenire disomogeneità applicative sul territorio nazionale e l'insorgere di contenziosi legati all'applicazione del trattamento retributivo di posizione e di risultato, specialmente nei casi di successivo collocamento in disponibilità dell'istituto del segretario comunale;

    pur rispondendo la decretazione d'urgenza ad una logica emergenziale, il Ministero dell'interno ha per le vie brevi lasciato gli Albi regionali privi di indicazioni operative immediate sicché questi ultimi, pur vigente il decreto-legge, hanno continuato a fornire indicazioni sulle convenzioni in deroga nel senso di prevederne la scadenza al 31 dicembre 2026 vanificando le istanze di continuità dei piccoli comuni e la ratio stessa della decretazione d'urgenza;

    la precarizzazione delle funzioni di garanzia e di legalità amministrativa svolte dai segretari comunali rischia di compromettere la stabilità gestionale dei piccoli e medi enti locali, per i quali la presenza di figure professionali dotate di piena e maturata qualificazione giuridico-amministrativa rappresenta un presidio ineludibile contro l'inefficienza e le distorsioni dell'azione pubblica;

    l'assenza di un quadro di regole certe circa i limiti alla cumulabilità degli incarichi a scavalco e le garanzie economiche riconosciute ai funzionari di fascia iniziale chiamati a ricoprire ruoli di maggiore complessità dimensionale, il rallentamento delle procedure concorsuali avviate ormai nel 2024 ma ancora in attesa di definizione con una calendarizzazione delle prove orali assolutamente irrisoria (12 candidati a settimana!), la mancata programmazione di uno SPES 2026 e di uno SPES 2027 che determinano una carenza di figure nelle sedi da 5.001 a 10.000 abitanti per circa 780 comuni scoperti, evidenzia la carenza di visione programmatica del Governo nella gestione dell'impiego pubblico locale,

impegna il Governo:

   ad adottare interventi normativi volti ad assicurare che l'assegnazione di segretari comunali di fascia iniziale a sedi superiori avvenga nel pieno rispetto delle prerogative sindacali e delle garanzie retributive ed ordinamentali riconosciute dalla contrattazione collettiva vigente;

   ad avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni rappresentative dei segretari comunali e provinciali al fine di superare la logica delle deroghe temporanee e predisporre un piano straordinario e strutturale di reclutamento che garantisca la copertura integrale delle sedi di segreteria vacanti, valorizzando l'autonomia e la terzietà della funzione di direzione e controllo negli enti territoriali.
9/3083-A/83. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente con un emendamento dei Relatori è stata inserita l'ulteriore disposizione volta a prorogare, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato;

    il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pur avendo introdotto l'elenco nazionale dei direttori generali, ha mantenuto ampi margini di discrezionalità in capo alle Giunte regionali, consentendo la scelta della figura apicale nell'ambito di rosa di candidati senza vincoli oggettivi legati al punteggio o al posizionamento di merito;

    vi è dunque la consapevolezza di come la gestione del Servizio sanitario nazionale (SSN) continua ad essere pervasa da una dannosa frammistione tra l'indirizzo politico-amministrativo delle regioni e la gestione tecnico-operativa e manageriale delle strutture sanitarie;

    da troppo tempo le nomine dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori di distretto rispondono prevalentemente a logiche di appartenenza politica, di fedeltà di partito o di mero posizionamento di potere, a detrimento della competenza, del merito, dell'indipendenza e dell'efficienza gestionale;

    il gruppo M5S ha reiteratamente proposto, anche nel provvedimento all'esame, misure finalizzate ad attuare una vera e propria rivoluzione di sistema, stabilendo il principio inderogabile della separazione tra politica e gestione in sanità, attraverso l'introduzione dell'automatismo di nomina del candidato collocato con il punteggio più alto nell'elenco di merito, sia a livello nazionale (per i direttori generali) che negli elenchi regionali (per i direttori sanitari, amministrativi e dei servizi socio-sanitari);

    per garantire una reale, efficace e terzietà nel reclutamento della dirigenza sanitaria ed eliminare ogni sospetto di condizionamento di parte, appare improcrastinabile garantire che il processo valutativo sia affidato a un organo super partes, del tutto affrancato dalle influenze della politica locale e nazionale, composto da autorevoli docenti o rettori universitari, esponenti designati dagli Ordini professionali di settore, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delegati delle associazioni di cittadini e consumatori maggiormente rappresentative, in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza, rigorosa meritocrazia ed effettiva partecipazione della società civile e degli utenti del Servizio sanitario nazionale;

    di fondamentale rilievo etico ed istituzionale risulta altresì la misura di salvaguardia della legalità che dispone la sospensione immediata dall'incarico per tutte le figure dirigenziali del Servizio sanitario nazionale in caso di condanna, anche non definitiva, della Corte dei conti al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;

    continuare a consentire che la politica regionale utilizzi la sanità pubblica e i suoi vertici manageriali come un centro di potere fiduciario rappresenta una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione e un attentato al diritto fondamentale alla tutela della salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, svilendo il lavoro dei professionisti della salute e compromettendo la qualità dei servizi erogati ai cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa normativa idonea a recepire integralmente i principi di oggettività, trasparenza e meritocrazia nella selezione e nella nomina della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, garantendo che la scelta dei direttori generali, sanitari e amministrativi avvenga mediante lo scorrimento vincolante dei punteggi attribuiti dalle commissioni di valutazione e azzerando qualunque discrezionalità fiduciaria o politica in capo agli organi di governo regionali, assicurando che le commissioni esaminatrici e valutatrici della dirigenza sanitaria siano composte, in modo indipendente e trasparente, da rappresentanti del mondo accademico, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di cittadini e consumatori.
9/3083-A/84. Donno, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e disposizioni urgenti per la prevenzione sismica e alla ricostruzione post-calamità nel Centro Italia;

    il territorio nazionale è caratterizzato da una diffusa vulnerabilità connessa al rischio sismico e al dissesto idrogeologico che impone l'attuazione efficace degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza, tanto più necessaria in un contesto caratterizzato dalla crescente evoluzione dei cambiamenti climatici;

    secondo gli ultimi dati ufficiali elaborati dall'ISPRA nel quarto rapporto sul dissesto idrogeologico, quasi un quinto del territorio nazionale è classificato ad elevata pericolosità e oltre il 94 per cento dei comuni italiani è esposto a rischio di frana, alluvione o erosione costiera, con percentuali di vulnerabilità che raggiungono livelli di massima criticità nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole. Milioni di abitanti sono pertanto potenzialmente coinvolti, così come il patrimonio edilizio, le infrastrutture critiche e il tessuto economico di numerose aree del Paese;

    l'esperienza drammatica legata agli eventi meteorologici estremi verificatisi nei primi mesi del 2026, quali il ciclone Harry, ha dimostrato con estrema chiarezza che il reiterarsi costante di fenomeni atmosferici ad alta intensità non possa più essere affrontato con interventi di ripristino effettuati solo a posteriori ma richieda una visione sistemica di lungo periodo, affinché ogni risorsa impiegata nella tutela del territorio sia finalizzata all'aumento della resilienza delle infrastrutture e all'adattamento ai cambiamenti climatici, evitando il ricorrere di danni devastanti ad ogni nuova ondata di maltempo;

    a tal fine è necessario potenziare strumenti di monitoraggio continuo e introdurre sistemi di resilienza efficaci anche nelle azioni di ripristino degli immobili e delle infrastrutture danneggiate, al fine di ridurre i profili di vulnerabilità e di esposizione dei territori a continui fattori di rischio e di intervenire a tutela della popolazione prima che i danni si manifestino;

    è ormai dimostrato che le risorse necessarie per il ripristino del patrimonio edilizio e delle infrastrutture danneggiate in conseguenza di eventi sismici e di eventi meteorologici estremi superi di gran lunga gli investimenti necessari alla prevenzione, senza considerare i costi indiretti connessi alla distruzione del tessuto sociale e produttivo e all'isolamento di intere comunità,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire lo stanziamento prioritario di risorse finanziarie adeguate dedicate all'implementazione, al potenziamento e all'integrazione delle piattaforme nazionali di monitoraggio e mappatura del rischio sismico, idrogeologico e della vulnerabilità costiera, nonché dei sistemi di allertamento precoce, con particolare attenzione per le regioni del Mezzogiorno ripetutamente colpite da cicloni mediterranei ed eventi meteo estremi;

   a garantire l'integrazione dei dati di monitoraggio nei piani di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture strategiche e del patrimonio edilizio, secondo standard rigorosi di resistenza e adattamento ai cambiamenti climatici.
9/3083-A/85. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 8, del provvedimento in esame recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», interviene sulla disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), sostituendo integralmente l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e disponendo contestualmente la cessazione del Comitato attualmente operante;

    la nuova disciplina istituisce il CTFVN presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e gli attribuisce, ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, «compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione» della medesima legge;

    la composizione prevista dalla disposizione comprende diciassette componenti, dei quali soltanto uno designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno in rappresentanza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre sono previsti tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali, due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e ulteriori rappresentanti di organismi direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell'attività venatoria, quali l'Ente nazionale per la cinofilia italiana e il Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

    la legge n. 157 del 1992 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e stabilisce che essa è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale; la medesima legge prevede inoltre specifici compiti di tutela e conservazione delle popolazioni di uccelli selvatici, in attuazione della normativa unionale;

    la riforma deve pertanto essere valutata alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, che pone tra i compiti della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, nonché dell'articolo 97 della Costituzione, in relazione ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

    la legge n. 157 del 1992 attribuisce all'ISPRA, quale Istituto pubblico di riferimento per la ricerca e la protezione ambientale, un ruolo tecnico-scientifico nel sistema di conservazione della fauna selvatica; la disciplina vigente dell'articolo 18 della medesima legge prevede, inoltre, l'acquisizione del parere dell'ISPRA e, attualmente, anche del CTFVN nell'elaborazione dei calendari venatori regionali, stabilendo che entrambi si esprimano entro trenta giorni e che le regioni possano discostarsene fornendo adeguata motivazione;

    la previsione di un ulteriore organismo consultivo non può tradursi nella sovrapposizione o nell'equiparazione, sul piano tecnico-scientifico, tra l'autorità scientifica pubblica nazionale e un organismo la cui composizione è in larga parte determinata attraverso designazioni di amministrazioni, associazioni e organizzazioni portatrici di specifici interessi;

    tale esigenza risulta particolarmente rilevante alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6600 del 24 agosto 2026, richiamata anche in recenti decisioni cautelari in materia di calendari venatori, nella quale è stato ribadito che il parere dell'ISPRA è obbligatorio ma non vincolante e che il mero discostamento da esso non determina automaticamente l'illegittimità della scelta regionale, ove quest'ultima sia adeguatamente istruita e motivata; tale orientamento rende ancora più importante evitare che l'affiancamento dell'organo rappresentativo previsto dall'articolo 8 determini un'indebita assimilazione tra funzioni scientifiche e rappresentanza di interessi;

    il Consiglio di Stato, con ordinanza della sezione VI, 19 febbraio 2026, n. 1336, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disposizione che aveva consentito al Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di ricostituire e modificare, mediante decreto ministeriale, la composizione del CTFVN; secondo il giudice amministrativo, tale disciplina presenta profili problematici con riferimento, tra l'altro, agli articoli 70, 76, 97 e 113 della Costituzione e ai princìpi di proporzionalità, ragionevolezza, rappresentatività e parità di trattamento;

    la nuova disciplina legislativa introdotta dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2026 interviene mentre tale vicenda di legittimità costituzionale è ancora oggetto di scrutinio, sostituendo il precedente fondamento normativo della ricostituzione del Comitato con una disciplina legislativa sostanzialmente volta a stabilizzarne l'esistenza e la composizione;

    la stessa disposizione, inoltre, non introduce alcun requisito specifico di qualificazione tecnico-scientifica per i componenti del Comitato, pur attribuendo all'organismo una generale funzione di organo tecnico consultivo sull'applicazione della legge n. 157 del 1992;

    la composizione prevista dalla nuova disciplina determina una presenza numericamente limitata della componente scientifica pubblica e della rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, a fronte di una significativa presenza di soggetti direttamente rappresentativi di interessi venatori o connessi alla gestione dell'attività venatoria;

    la documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare – in particolare le osservazioni del WWF Italia e dell'ENPA – ha evidenziato come l'intervento rischi di alterare il rapporto tra conoscenza scientifica indipendente, rappresentanza degli interessi e decisione amministrativa, prospettando l'opportunità di sopprimere il comma 8 dell'articolo 1 ovvero, in subordine, di procedere a una radicale revisione della disciplina del Comitato, rafforzando la componente scientifica indipendente, la rappresentanza ambientalista e il ruolo primario dell'ISPRA;

    la tutela della fauna selvatica e della biodiversità costituisce una funzione pubblica che deve essere esercitata sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel rispetto dei princìpi costituzionali di tutela dell'ambiente, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

    la partecipazione dei diversi portatori di interessi ai processi consultivi può avere una propria funzione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche pubbliche, ma non può comportare l'attribuzione di una valenza tecnico-scientifica equivalente a quella riconosciuta all'autorità pubblica scientifica nazionale;

    appare pertanto necessario evitare che il CTFVN possa trasformarsi, nella concreta applicazione della legge n. 157 del 1992, in un organismo concorrente o alternativo rispetto all'ISPRA nelle valutazioni tecnico-scientifiche concernenti la conservazione della fauna selvatica;

    la soppressione del comma 8, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 144 del 2026 rappresenta, in questa prospettiva, l'intervento prioritario, lasciando a un eventuale successivo e organico intervento legislativo sulla legge n. 157 del 1992 la definizione di un modello di governance della fauna fondato su rigorosi criteri scientifici, trasparenza e adeguata rappresentanza degli interessi coinvolti;

    in subordine, qualora si intendesse mantenere un organismo consultivo nazionale, la relativa disciplina dovrebbe essere profondamente rivista, assicurando in ogni caso la prevalenza della valutazione tecnico-scientifica indipendente e il ruolo primario dell'ISPRA,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, del provvedimento in esame, al fine di adottare iniziative normative volte alla loro abrogazione, non procedendo pertanto alla ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nella forma e secondo la composizione previste dalle disposizioni in esame;

   ad assicurare, nelle more di un eventuale complessivo riordino della materia, che nessun organismo di natura consultiva e rappresentativa possa essere considerato o utilizzato quale autorità tecnico-scientifica alternativa o concorrente rispetto all'ISPRA nell'applicazione della legge n. 157 del 1992 e della normativa unionale in materia di conservazione della fauna selvatica;

   in subordine, qualora non si proceda alla soppressione delle disposizioni in parola, ad adottare ogni iniziativa normativa necessaria a una radicale revisione della disciplina del CTFVN, prevedendo:

    a) il rafforzamento sostanziale della componente scientifica indipendente, mediante la presenza prevalente di esperti in possesso di comprovate qualificazioni scientifiche e professionali nelle discipline zoologiche, ecologiche, faunistiche e della conservazione della biodiversità;

    b) la riaffermazione espressa del ruolo primario dell'ISPRA quale riferimento tecnico-scientifico pubblico nazionale per le valutazioni concernenti la conservazione della fauna selvatica;

    c) l'esclusione esplicita di qualsiasi equiparazione automatica, sotto il profilo tecnico-scientifico, tra i pareri o le valutazioni dell'ISPRA e quelli eventualmente formulati da organismi di rappresentanza degli interessi;

    d) un riequilibrio della composizione del Comitato, assicurando un'adeguata presenza delle competenze scientifiche indipendenti e delle associazioni di protezione ambientale, in rapporto alla rappresentanza degli interessi venatori e degli altri interessi settoriali;

    e) la previsione di requisiti di competenza, indipendenza, trasparenza e assenza di conflitti di interesse per la designazione dei componenti;

    f) la pubblicità degli atti, dei pareri, dei verbali delle riunioni e delle eventuali posizioni espresse dai singoli componenti, nel rispetto della normativa vigente;

    g) la definizione puntuale delle funzioni del Comitato, in modo da evitare sovrapposizioni con le competenze istituzionali dell'ISPRA e da assicurare che l'attività consultiva sia esercitata nel rispetto della gerarchia delle competenze tecnico-scientifiche prevista dall'ordinamento;

   a garantire che ogni futura disciplina del CTFVN sia coerente con gli articoli 9 e 97 della Costituzione, con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di tutela della biodiversità e conservazione della fauna selvatica e con i principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa;

   ad assicurare che le future iniziative di modifica alla governance della fauna selvatica siano adottate nell'ambito di un organico e ampiamente condiviso intervento legislativo sulla legge n. 157 del 1992, evitando interventi frammentari che possano determinare sovrapposizioni istituzionali, incertezze interpretative e ulteriore contenzioso amministrativo e costituzionale, adottando altresì ogni iniziativa di competenza affinché l'applicazione della legge n. 157 del 1992 e delle disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di fauna selvatica e habitat sia sempre fondata sul principio di precauzione e sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, assicurando che le esigenze di conservazione della biodiversità costituiscano elemento centrale dell'azione amministrativa.
9/3083-A/86. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR», e in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo recano disposizioni volte ad attuare gli investimenti ferroviari di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea per un importo complessivo di 468 milioni di euro;

    le risorse destinate al miglioramento delle stazioni interessano trentacinque scali, in larga parte nodi pendolari di media dimensione, dove l'accessibilità resta la carenza più diffusa sarebbe prioritario indirizzare, quelle già stanziate verso un obiettivo vincolante sulla sola accessibilità, evitando che tre finalità distinte concorrano sul medesimo plafond indebolendosi a vicenda,

impegna il Governo

a destinare, in via prioritaria, le risorse agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità relative all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.
9/3083-A/87. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province», tra le varie misure il provvedimento verte anche sul reclutamento dei segretari comunali e provinciali;

    l'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, dispone che «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato»;

    preso atto che la misura è stata molto apprezzata dagli enti locali quali i comuni montani, le comunità montane e altri enti locali che operano nei territori di montagna,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad estendere per il prossimo quinquennio la misura citata in premessa, relativa alla figura di vicesegretario nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente.
9/3083-A/88. Fede, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca «Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province», tra le varie misure il provvedimento verte anche sul reclutamento dei segretari comunali e provinciali;

    l'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, dispone che «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato»;

    preso atto che la misura è stata molto apprezzata dagli enti locali quali i comuni montani, le comunità montane e altri enti locali che operano nei territori di montagna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad estendere per il prossimo quinquennio la misura citata in premessa, relativa alla figura di vicesegretario nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente.
9/3083-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Fede, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in esame reca, tra le altre, all'articolo 3 modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento alla disciplina del dissesto e all'attività dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL);

    dalle evidenze più recenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nonché sulla base dei rilievi degli organi associativi degli enti territoriali, emerge con chiarezza una criticità di fondo nell'impostazione regolatoria prescelta, la quale tende a perimetrare le situazioni di squilibrio contabile quale mero sintomo di inefficienza gestionale dell'organo politico-amministrativo locale, permettendo un'analisi delle determinanti strutturali e macroeconomiche del fenomeno, con particolare riferimento alla contrazione delle risorse ad esse trasferite;

    i dati di bilancio inerenti agli enti locali evidenziano come oltre il 70 per cento delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e di dissesto previste ai sensi degli articoli 243-bis e 244 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulti concentrato nelle regioni del Mezzogiorno, soggetti a severi fenomeni di spopolamento, contrazione demografica, depauperamento delle basi imponibili locali ed elevati coefficienti di morosità incolpevole nella riscossione delle entrate proprie di natura tributaria e patrimoniale;

    l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica e delle sanzioni ordinamentali connesse alla dichiarazione di dissesto, segnatamente i limiti assunzionali di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, determina un depauperamento del capitale umano e tecnico della macchina amministrativa, azzerando la capacità programmatoria dei comuni minori proprio nella fase in cui si richiede la massima efficienza nell'intercettazione dei fondi europei e nazionali, nella gestione del contenzioso e nel recupero dell'evasione;

    le modifiche apportate alla disciplina degli enti locali ai sensi del citato articolo 3 del provvedimento in esame in relazione ai perimetri contabili del bilancio di previsione e al trattamento dei debiti fuori bilancio di cui agli articoli 248 e 249 del Testo unico degli enti locali, pur introducendo parziali margini di flessibilità contabile, mantengono un'impostazione priva di misure compensative sul versante della capacità tecnica, non risolvendo la carenza organica di competenze specialistiche adibite al risanamento finanziario;

    il quadro normativo vigente esacerba le difficoltà operative degli enti in stato di dissesto imponendo il divieto generale di assunzione di personale a qualsiasi titolo ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, bloccando persino l'immissione di figure professionali infungibili dei servizi tecnici e finanziari assolutamente indispensabili per garantire la continuità amministrativa e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

    l'evidenza empirica e i riscontri tecnici elaborati dalla dottrina contabile pubblicistica dimostrano che l'irrigidimento delle procedure sanzionatorie, non assistito da misure di capacity building e da un'adeguata revisione dei trasferimenti perequativi statali, non arresta la dinamica del disavanzo e finisce per compromettere la continuità operativa dei servizi pubblici essenziali, lesiva dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative normative volte a:

  consentire agli enti locali in stato di dissesto finanziario di derogare al divieto di assunzione di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, autorizzando il reclutamento di figure professionali infungibili dei servizi finanziari e tecnici in presenza di accertata e assoluta carenza di organico e ferma restando la verifica della sostenibilità finanziaria;

  attivare idonei strumenti straordinari di sostegno tecnico-operativo e finanziario rivolti in via prioritaria ai comuni in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, mediante lo stanziamento di risorse dedicate al rafforzamento della capacitate amministrativa e all'affiancamento continuo dell'ente nella gestione delle entrate e nella redazione dei piani di rientro contabile.
9/3083-A/89. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026;

    il perdurare della crisi bradisismica impone una risposta organica che affianchi alla gestione dell'emergenza la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, il sostegno alle famiglie e la salvaguardia delle attività economiche e dell'occupazione;

    le analisi svolte nell'ambito del Piano straordinario previsto dal decreto-legge n. 140 del 2023 hanno evidenziato che circa la metà del patrimonio edilizio privato, ubicato in zona d'intervento, è a medio-alta vulnerabilità sismica;

    a fronte di tale situazione, le risorse per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici residenziali privati ammontano a soli 20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029 e l'accesso ai contributi resta vincolato agli esiti della campagna CARTIS-edificio, per la quale il termine per richiedere i sopralluoghi è scaduto il 31 agosto 2025. I sopralluoghi effettuati sono stati complessivamente 1.167, di cui 136 su edifici pubblici, e hanno riguardato una quota limitata del patrimonio residenziale della zona di intervento, rendendo necessario riaprire i termini per le richieste, ampliare la platea degli immobili interessati e commisurare gli stanziamenti all'effettivo fabbisogno;

    anche il patrimonio di edilizia residenziale pubblica necessita di interventi di prevenzione e di risorse specifiche per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici dichiarati inagibili, esclusi dalle misure di contributo destinate agli immobili privati, al fine di consentire il rientro in sicurezza degli assegnatari;

    le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni devono sostenere spese per sistemazioni alternative, traslochi e altre necessità conseguenti allo sgombero, mentre continuano a gravare sui loro bilanci rate dei mutui e obblighi fiscali e tributari, anche in presenza dell'impossibilità di utilizzare gli immobili;

    analoghe difficoltà interessano le attività economiche e professionali colpite da sgomberi o interdizioni, che devono far fronte a scadenze fiscali, contributive e finanziarie pur in condizioni di sospensione o riduzione dell'attività, rendendo necessario prevedere sospensioni adeguate alla durata delle difficoltà e una ripresa graduale dei pagamenti, per evitare che il cumulo delle somme dovute comprometta la ripresa;

    gli effetti economici della crisi bradisismica si estendono inoltre alle attività che, pur non direttamente interessate da provvedimenti di sgombero, subiscono perdita di clientela, calo di fatturato e difficoltà operative dovute allo spopolamento delle aree colpite e alle limitazioni di accessibilità e fruibilità del territorio;

    la sospensione dei pagamenti deve quindi essere accompagnata da misure straordinarie di sostegno alla continuità, alla ripresa e, ove necessario, alla temporanea delocalizzazione delle attività, per evitare chiusure definitive, perdita di posti di lavoro e impoverimento dei servizi di prossimità,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza un piano strutturale e pluriennale per la riduzione della vulnerabilità sismica e la progressiva messa in sicurezza del patrimonio edilizio residenziale pubblico e privato dei Campi Flegrei, sostenuto da risorse certe, stabili nel tempo e commisurate all'effettivo fabbisogno;

   ad adottare iniziative normative volte a stanziare risorse dedicate e commisurate all'effettivo fabbisogno per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici connessi alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei, definendo, in raccordo con la regione, i comuni e gli enti gestori, un programma di interventi con tempi certi di attuazione, finalizzato al ripristino dell'agibilità e al rientro in sicurezza degli assegnatari;

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e degli adempimenti e versamenti fiscali, tributari e contributivi a carico delle famiglie e delle attività economiche e professionali direttamente colpite dagli eventi sismici e dai conseguenti provvedimenti di sgombero o interdizione, per un periodo adeguato alla durata delle condizioni di difficoltà, prevedendo modalità sostenibili e graduali per la successiva ripresa dei pagamenti;

   ad adottare misure straordinarie di sostegno alle attività economiche e professionali colpite dalla crisi bradisismica e dai suoi effetti, assicurando risorse e strumenti adeguati a sostenerne la continuità, la ripresa o, ove necessario, la temporanea delocalizzazione, al fine di salvaguardare l'occupazione e contrastare il rischio di desertificazione economica e commerciale dei territori interessati.
9/3083-A/90. Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca misure per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei e per il sostegno ai nuclei familiari costretti ad abbandonare la propria abitazione;

    il decreto, del tutto inadeguato rispetto alla portata della crisi in atto e alle esigenze rappresentate dai territori e, in particolare, non prevede uno specifico strumento di pronto ripristino destinato alle abitazioni temporaneamente inagibili che, pur non presentando condizioni di danneggiamento tali da richiedere interventi di ricostruzione più complessi, necessitano di lavori puntuali per consentire in tempi rapidi il recupero dell'agibilità e il rientro dei nuclei familiari;

    tale esigenza riguarda, in particolare, le abitazioni principali, abituali e continuative oggetto di provvedimenti di sgombero e ricadenti in unità strutturali classificate con esito B o C a seguito delle verifiche di agibilità effettuate secondo la procedura AeDES, per le quali interventi tempestivi di riparazione possono consentire di ridurre sensibilmente i tempi di permanenza delle famiglie fuori dalla propria abitazione;

    un meccanismo di pronto ripristino dovrebbe riguardare non soltanto gli interventi sulle singole unità immobiliari, ma, nel caso degli edifici condominiali, anche quelli necessari al recupero dell'agibilità delle parti comuni, assicurando contestualmente la continuità del contributo per l'autonoma sistemazione e delle altre forme di assistenza alloggiativa durante l'esecuzione dei lavori;

    l'introduzione di una misura specificamente destinata a tali situazioni consentirebbe pertanto di coniugare la tutela della sicurezza con l'esigenza di favorire il più rapido rientro possibile delle famiglie nelle proprie abitazioni, evitando che immobili recuperabili attraverso interventi circoscritti rimangano inutilizzati per tempi prolungati e riducendo conseguentemente anche il ricorso alle forme di assistenza abitativa,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative di competenza volte a introdurre una specifica misura di pronto ripristino del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, prevedendo contributi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, per la tempestiva esecuzione degli interventi necessari al recupero delle condizioni di agibilità delle abitazioni principali sgomberate e classificate con esito B o C a seguito delle verifiche AeDES, assicurando, durante l'esecuzione dei lavori e fino al ripristino dell'agibilità, la continuità del contributo per l'autonoma sistemazione e delle altre forme di assistenza alloggiativa, al fine di consentire il più rapido rientro dei nuclei familiari nelle proprie abitazioni.
9/3083-A/91. Viggiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità e, con specifico riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, interviene sulla fase di transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza e sul prosieguo della gestione straordinaria della ricostruzione;

    in particolare, l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria della ricostruzione e disciplina, in vista della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile che non possano essere ricondotte alla gestione ordinaria, unitamente alle relative risorse finanziarie;

    l'articolo 21 disciplina il regime delle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016, comprendendo le strutture abitative di emergenza, quelle temporanee destinate ad assicurare la continuità dei servizi pubblici e quelle finalizzate alla prosecuzione delle attività economiche e produttive; strutture che, per loro stessa origine e funzione, sono state realizzate nell'ambito della gestione emergenziale per rispondere a esigenze straordinarie di assistenza alla popolazione e di continuità della vita sociale ed economica dei territori colpiti;

    il comma 1 del medesimo articolo 21 prevede che tali strutture siano assegnate in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nei cui territori sono ubicate, senza subordinare il trasferimento a una previa manifestazione di volontà dell'ente locale;

    a tale trasferimento consegue, ai sensi del comma 3, l'immediata assunzione a carico dei bilanci comunali di tutti gli oneri relativi alla gestione, alla manutenzione e all'eventuale rimozione delle strutture, rispetto ai quali è prevista esclusivamente la possibilità di riconoscere ai comuni un contributo nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la consistenza, le caratteristiche, lo stato manutentivo e le prospettive di utilizzazione delle strutture possono tuttavia risultare profondamente differenti nei diversi territori interessati. Ne consegue che l'acquisizione automatica della proprietà, accompagnata dal contestuale trasferimento dei relativi oneri, rischia di determinare per gli enti locali l'assunzione di obbligazioni finanziarie e gestionali non coerenti con le effettive esigenze del territorio né con le disponibilità dei rispettivi bilanci;

    appare pertanto maggiormente rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali subordinare il trasferimento della proprietà a una specifica richiesta del comune interessato, consentendo a ciascuna amministrazione di valutare preventivamente l'utilità futura delle strutture, la possibilità di destinarle stabilmente a finalità pubbliche e la sostenibilità degli oneri connessi alla loro conservazione;

    nelle more di tale eventuale richiesta, occorrerebbe, altresì, mantenere nell'ambito della gestione commissariale la responsabilità delle strutture, evitando che gli enti locali siano chiamati a sostenere oneri derivanti da beni dei quali non abbiano manifestato l'intenzione di acquisire la proprietà,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riconsiderare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1, del provvedimento in esame, subordinando alla richiesta dei comuni interessati il trasferimento gratuito delle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016, e prevedendo, nelle more, la loro gestione da parte della struttura commissariale, garantendo il rimborso ai comuni delle spese di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione, nonché ad assicurare l'esenzione da tributi e oneri connessi alla pubblicità immobiliare e alle relative formalità.
9/3083-A/92. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità e, con specifico riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, interviene sulla fase di transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza e sul prosieguo della gestione straordinaria della ricostruzione;

    in particolare, l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria della ricostruzione e disciplina, in vista della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile che non possano essere ricondotte alla gestione ordinaria, unitamente alle relative risorse finanziarie;

    l'articolo 21 disciplina il regime delle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016, comprendendo le strutture abitative di emergenza, quelle temporanee destinate ad assicurare la continuità dei servizi pubblici e quelle finalizzate alla prosecuzione delle attività economiche e produttive; strutture che, per loro stessa origine e funzione, sono state realizzate nell'ambito della gestione emergenziale per rispondere a esigenze straordinarie di assistenza alla popolazione e di continuità della vita sociale ed economica dei territori colpiti;

    appare pertanto maggiormente rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali subordinare il trasferimento della proprietà a una specifica richiesta del comune interessato, consentendo a ciascuna amministrazione di valutare preventivamente l'utilità futura delle strutture, la possibilità di destinarle stabilmente a finalità pubbliche e la sostenibilità degli oneri connessi alla loro conservazione;

    nelle more di tale eventuale richiesta, occorrerebbe, altresì, mantenere nell'ambito della gestione commissariale la responsabilità delle strutture, evitando che gli enti locali siano chiamati a sostenere oneri derivanti da beni dei quali non abbiano manifestato l'intenzione di acquisire la proprietà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a riconsiderare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1, del provvedimento in esame, subordinando alla richiesta dei comuni interessati il trasferimento gratuito delle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016, e prevedendo, nelle more, la loro gestione da parte della struttura commissariale, garantendo il rimborso ai comuni delle spese di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione, nonché ad assicurare l'esenzione da tributi e oneri connessi alla pubblicità immobiliare e alle relative formalità.
9/3083-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge reca misure urgenti in materia di segretari comunali;

    l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;

    la suddetta disposizione disciplina una misura temporanea e straordinaria per far fronte alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni;

    tale carenza tuttavia non riguarda esclusivamente i comuni fino a 3.000 abitanti, ma si estende anche ad una vasta platea di comuni di dimensioni medio-piccole;

    l'estensione della soglia demografica prevista dal suddetto articolo 2, comma 6-bis, consentirebbe ad un numero significativo di comuni di garantire continuità amministrativa alla sede di segreteria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recante dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative da inserire nel prossimo provvedimento di proroga termini per confermare la norma di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, estendendo da 3.000 a 10.000 abitanti il limite demografico entro il quale alle condizioni previste le funzioni del vicesegretario possono essere attribuite temporaneamente ad un funzionario di ruolo in possesso di idonei requisiti.
9/3083-A/93. Cavandoli, Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, e interviene in ambiti nei quali assumono particolare rilievo il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, la tutela degli interessi pubblici e la capacità delle amministrazioni di accompagnare i processi che incidono sullo sviluppo economico e sociale dei territori;

    in tale quadro, riveste particolare rilievo la situazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca al mondo ancora in attività, che da oltre cinque secoli rappresenta una componente fondamentale della storia, dell'identità e dello sviluppo economico, sociale e culturale di Siena e della Toscana;

    Banca MPS Spa è la principale azienda della provincia, con oltre duemila dipendenti, e una delle maggiori in Toscana, con oltre quattromila occupati;

    il patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale costruito in oltre cinque secoli di attività costituisce un bene di straordinario valore nazionale, la cui tutela e valorizzazione richiedono il mantenimento del legame con il territorio e con la Fondazione MPS;

    dopo gli anni del risanamento, la Banca è tornata a svolgere un ruolo centrale nel sistema finanziario nazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze detiene ancora il 4,863 per cento del capitale sociale, dopo la progressiva riduzione della presenza pubblica seguita alla ricapitalizzazione precauzionale del 2017;

    il 7 giugno 2026 BPM ha proposto un'aggregazione paritetica con MPS. L'8 giugno Intesa Sanpaolo ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria da 30,6 miliardi di euro sul gruppo MPS, accompagnata da un accordo vincolante con Unipol che prevede la cessione a quest'ultima del marchio Monte dei Paschi di Siena, di circa 635 filiali e di parte delle strutture centrali destinate all'integrazione con Bper, mentre a Intesa Sanpaolo resterebbero le altre filiali, il controllo di Mediobanca e la partecipazione in Assicurazioni Generali;

    in relazione a tale operazione, le istituzioni territoriali hanno rappresentato l'esigenza di salvaguardare il legame storico ed economico della Banca con Siena e la Toscana, con particolare riguardo al radicamento territoriale, alla continuità del marchio, ai livelli occupazionali, al sostegno creditizio a imprese e famiglie e al mantenimento a Siena della sede e delle funzioni direzionali;

    in particolare il Consiglio comunale di Siena, con le mozioni approvate all'unanimità il 21 novembre 2019 e il 28 settembre 2021, aveva già affermato la necessità di tutelare occupazione, professionalità, marchio e unità operativa e strategica della Banca, mantenendo in città la sede legale e la direzione;

    nelle precedenti fasi dell'evoluzione della Banca, il fronte istituzionale costituito dal comune di Siena, dalla provincia e dalla regione Toscana ha rappresentato con continuità le ragioni del territorio, chiedendo un tavolo interistituzionale permanente;

    il 25 agosto 2026, al termine di un incontro presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidente della provincia di Siena, la Sindaca di Siena e il Presidente della regione Toscana hanno sollecitato il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ad attivare tutti gli strumenti a disposizione del Governo a tutela della Banca, incluso l'eventuale esercizio dei poteri speciali di golden power, e hanno richiesto il mantenimento della quota pubblica del 4,8 per cento nel capitale sociale, ricevendo rassicurazioni che, in questa fase, tale quota non sarà oggetto di cessione; in quella sede le medesime istituzioni hanno inoltre annunciato la convocazione di tutti i parlamentari eletti in Toscana per coordinare un'azione parlamentare unitaria a tutela della Banca;

    gli enti territoriali hanno già approvato all'unanimità mozioni per richiedere la salvaguardia di Banca Monte dei Paschi di Siena, la tutela della sua integrità e il mantenimento del suo forte legame e radicamento storico con la città e il territorio senese: il 24 giugno il Consiglio comunale di Siena, il 1° luglio il Consiglio provinciale di Siena e l'8 luglio il Consiglio regionale della Toscana;

    il 3 settembre 2026, a Palazzo Pubblico a Siena, si è svolto un incontro tra il Presidente della regione Toscana, la Presidente della provincia di Siena, la Sindaca di Siena e la rappresentanza parlamentare eletta in Toscana, al termine del quale è stato costituito un coordinamento stabile tra gli enti locali toscani e i parlamentari toscani, volto a monitorare con continuità l'evolversi della vicenda relativa a Banca Monte dei Paschi di Siena, a tutela della sua integrità aziendale e del suo valore storico, economico e occupazionale,

impegna il Governo:

   ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per dare riscontro alle istanze espresse dal territorio: salvaguardare il legame storico ed economico della Banca con Siena e la Toscana, con particolare riguardo al radicamento territoriale, alla continuità del marchio, ai livelli occupazionali, alla sua integrità aziendale, al sostegno creditizio a imprese e famiglie e al mantenimento a Siena della sede e delle funzioni direzionali;

   a confermare in sede parlamentare l'impegno assunto in data 25 agosto 2026 a non procedere, nella fase attuale, alla cessione della quota pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della Banca, dandone tempestiva informativa al Parlamento in caso di mutamento degli orientamenti;

   ad assumere le iniziative di propria competenza, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché siano valutati gli effetti dell'operazione sulla concorrenza nei mercati creditizi provinciali e regionali;

   ad assumere le iniziative di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia della Consob, affinché nelle eventuali offerte pubbliche siano pienamente garantite trasparenza, correttezza delle informazioni al mercato e parità di trattamento dei destinatari delle offerte;

   a raccordarsi con il coordinamento stabile già costituito il 3 settembre 2026 tra regione Toscana, provincia di Siena, comune di Siena e parlamentari toscani, dando seguito, per quanto di competenza del Governo, alla richiesta di un tavolo interistituzionale permanente con Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della cultura, prevedendo, nel rispetto delle rispettive competenze, dell'autonomia e degli obblighi di riservatezza, il coinvolgimento delle autorità nazionali ed europee interessate e forme periodiche di confronto con i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio;

   ad adottare ogni iniziativa utile a tutelare il patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale della Banca, prevenendone dispersione, smembramento o trasferimenti pregiudizievoli e assicurandone conservazione, valorizzazione e, per quanto possibile, permanenza e fruizione nel territorio senese.
9/3083-A/94. Simiani, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, e interviene in ambiti nei quali assumono particolare rilievo il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, la tutela degli interessi pubblici e la capacità delle amministrazioni di accompagnare i processi che incidono sullo sviluppo economico e sociale dei territori;

    in tale quadro, riveste particolare rilievo la situazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca al mondo ancora in attività, che da oltre cinque secoli rappresenta una componente fondamentale della storia, dell'identità e dello sviluppo economico, sociale e culturale di Siena e della Toscana;

    Banca MPS Spa è la principale azienda della provincia, con oltre duemila dipendenti, e una delle maggiori in Toscana, con oltre quattromila occupati;

    il patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale costruito in oltre cinque secoli di attività costituisce un bene di straordinario valore nazionale, la cui tutela e valorizzazione richiedono il mantenimento del legame con il territorio e con la Fondazione MPS;

    dopo gli anni del risanamento, la Banca è tornata a svolgere un ruolo centrale nel sistema finanziario nazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze detiene ancora il 4,863 per cento del capitale sociale, dopo la progressiva riduzione della presenza pubblica seguita alla ricapitalizzazione precauzionale del 2017;

    il 7 giugno 2026 BPM ha proposto un'aggregazione paritetica con MPS. L'8 giugno Intesa Sanpaolo ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria da 30,6 miliardi di euro sul gruppo MPS, accompagnata da un accordo vincolante con Unipol che prevede la cessione a quest'ultima del marchio Monte dei Paschi di Siena, di circa 635 filiali e di parte delle strutture centrali destinate all'integrazione con Bper, mentre a Intesa Sanpaolo resterebbero le altre filiali, il controllo di Mediobanca e la partecipazione in Assicurazioni Generali;

    tale operazione prefigura la separazione del marchio Monte dei Paschi di Siena e una disarticolazione dalle funzioni direzionali e dagli asset strategici, con possibili ricadute su: radicamento territoriale, continuità dell'insegna, livelli occupazionali, capacità di credito all'economia reale e mantenimento a Siena della sede e degli organi di vertice della Banca;

    gli enti territoriali hanno già approvato all'unanimità mozioni per richiedere la salvaguardia di Banca Monte dei Paschi di Siena, la tutela della sua integrità e il mantenimento del suo forte legame e radicamento storico con la città e il territorio senese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le idonee iniziative di competenza finalizzate alla tutela della continuità del marchio, del mantenimento a Siena delle funzioni direzionali, strategiche e operative, della salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità, nonché del patrimonio storico, artistico, archivistico e culturale della Banca.
9/3083-A/95. Michelotti.