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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 1 ottobre 2026

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2789 E ABB.

Ddl n. 2789 e abb. – Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
 Fratelli d'Italia 41 minuti
 Partito Democratico – Italia democratica e progressista 43 minuti
 Lega – Salvini premier 35 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti
 MoVimento 5 Stelle 39 minuti
 Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti
 Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti
 Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 31 minuti
 Italia Viva – Casa riformista 31 minuti
 Misto: 32 minuti
  Futuro Nazionale Vannacci – Free 18 minuti
  Minoranze Linguistiche 8 minuti
  +Europa – Stati Uniti D'Europa 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° ottobre 2026.

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CECCHETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 1129 del codice civile, concernenti l'obbligo di assicurazione per l'assunzione dell'incarico di amministratore di condominio, e introduzione del capo V-bis del titolo XVII del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di istituzione di un fondo di garanzia per l'indennizzo dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di amministrazione condominiale» (3018) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

   VIII Commissione (Ambiente):

  L'ABBATE: «Istituzione di un programma nazionale di interventi per il contrasto dell'erosione delle coste e per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree costiere» (2982) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 670).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2026 (Doc. CLXXXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della difesa finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 15 settembre 2026 (Doc. XL, n. 20).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 28 settembre 2026, ha trasmesso il documento C(2026) 6841 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 106) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 28 e 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 141/2000, CE) n. 726/2004, e (CE) n. 1901/2006 (7105/2/26 REV 2), corredata della relativa motivazione (7105/2/26 REV 2 ADD 1);

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (7106/2/26 REV 2), corredata della relativa motivazione (7106/2/26 REV 2 ADD 1).

Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 29 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Federico a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (145).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2020 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 143, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OBBLIGO DI COMPOSTABILITÀ DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3118)

A.C. 3118 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3118 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 1.9, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3118 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di
imballaggi)

  1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente:

   «Art. 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio) – 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

   a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

   b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;

   c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

    1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

    2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

   d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

   2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonché dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.
   3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
   4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»;

   b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».

  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3118 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 1:

   alla lettera a):

    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo II,»;

    al capoverso Art. 226-quinquies:

     al comma 1:

      all'alinea, le parole: «da organismi accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «, da organismi accreditati,»;

      alla lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

   a) frutta:

    1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

    2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

    3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

    4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

    5) cachi;

   b) ortaggi:

    1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;

    2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

    3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

    4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

    5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

    6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

    7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

   c) erbe aromatiche fresche;

   d) funghi coltivati;

   e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo»;

   alla lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» sono inserite le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche all'articolo 178-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di perimetro EPR – principio generale e specificazione plastica)

  1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I regimi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi effettivi dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. Tale copertura comprende in ogni caso:

   a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;

   b) la gestione delle frazioni di rifiuto non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, ivi compresi gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione;

   c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde. La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

   1-ter. Con specifico riferimento agli imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 1-bis comprende altresì:

   a) le frazioni residuali della selezione degli imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate plasmix, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;

   b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera a), quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;

   c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del Consorzio competente.

   1-quater. Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».
01.02. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Tutela quantitativi di raccolta differenziata dei comuni)

  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal Consorzio competente per causa documentata imputabile al medesimo, attestata mediante atto scritto del gestore o dell'ente di governo dell'ambito trasmesso all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), alla regione e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono computati come raccolta differenziata avviata a riciclo per un periodo non superiore a centottanta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica le modalità applicative con proprio atto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
01.03. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Disposizioni urgenti in materia
di penali per mancato ritiro)

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224 disciplina le penali a carico dei Sistemi di EPR per il mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio entro i termini ivi previsti, nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:

   a) le penali hanno finalità risarcitoria e compensativa a favore del convenzionato danneggiato, nonché finalità deterrente;

   b) le penali sono liquidate direttamente al convenzionato entro trenta giorni dalla richiesta documentata, senza necessità di preventiva approvazione degli organi di governance dell'accordo;

   c) l'importo non è inferiore ai costi aggiuntivi documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, e comunque non inferiore a quaranta euro per tonnellata per ogni settimana di ritardo;

   d) il diritto del convenzionato al risarcimento del maggior danno eccedente la penale è espressamente preservato;

   e) le penali non possono essere subordinate a condizioni di mercato o a carenze impiantistiche imputabili al Sistema di EPR stesso;

   f) il mancato adeguamento dell'accordo di programma quadro ai principi di cui al presente comma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione comporta l'applicazione diretta della penale minima di cui alla lettera c) su accertamento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), su istanza del convenzionato.».
01.04. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) nel titolo I, all'articolo 178-ter, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, ai fini della iscrizione nel Registro nazionale dei produttori sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 188-bis, comma 3-bis, lettera b);».
1.1. Gadda.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di criteri e metodi di prova relativi alla biodegradabilità e alla verifica della non ecotossicità, definiti da norme tecniche o standard tecnici riconosciuti a livello europeo o internazionale.
1.3. Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ferma restando l'introduzione dell'obbligo di compostabilità di cui al comma 1 e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, ai fini del progressivo conseguimento della piena conformità alla presente disposizione, gli operatori economici assicurano che gli imballaggi di cui al medesimo comma 1, messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, siano conformi ai requisiti ivi previsti in misura non inferiore: al 30 per cento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al 60 per cento entro due anni dalla medesima data, al 100 per cento entro tre anni dalla medesima data. Le percentuali di cui al presente comma sono determinate, per ciascuna delle categorie di imballaggi di cui al comma 1, sulla base del peso complessivo degli imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale nel periodo di riferimento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione e di verifica del progressivo conseguimento della piena conformità, nonché le misure di accompagnamento, di carattere amministrativo, informativo e procedurale, necessarie a consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente i processi di approvvigionamento, i capitolati di fornitura, la qualificazione dei fornitori e i sistemi di verifica della conformità. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.4. Del Barba, Gadda.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli imballaggi di cui al comma 1, conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, già acquistati o comunque nella disponibilità degli operatori economici alla medesima data, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle relative scorte. La medesima disposizione si applica agli imballaggi oggetto, alla predetta data, di ordini vincolanti o di contratti di fornitura già conclusi.
1.5. Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», sopprimere il comma 2-bis.
*1.6. Bonelli.
*1.7. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. Al fine di ridurre i costi sostenuti dalle imprese della filiera ortofrutticola per l'adeguamento alle disposizioni in materia di imballaggi e di favorire la progressiva riduzione dell'impiego di plastica convenzionale monouso, sono previste misure di sostegno per l'acquisto e l'utilizzo di imballaggi alternativi, con particolare riferimento agli imballaggi riutilizzabili, a base cellulosica, biodegradabili e compostabili certificati conformemente alla norma UNI EN 13432, nonché ad altre soluzioni a ridotto impatto ambientale idonee a garantire la sicurezza alimentare, la conservazione, l'integrità e la qualità dei prodotti.
  2-quater. Le misure di cui al comma 2-ter sono destinate prioritariamente alla riduzione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per:

   a) l'acquisto di imballaggi alternativi alla plastica convenzionale monouso;

   b) l'adeguamento, la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento necessari all'utilizzo dei nuovi materiali;

   c) la ricerca, la sperimentazione e l'introduzione di soluzioni innovative di imballaggio che consentano di ridurre l'impiego di plastica convenzionale monouso senza compromettere la conservazione dei prodotti e senza incrementare gli sprechi alimentari;

   d) l'introduzione di imballaggi biodegradabili e compostabili certificati, in particolare nelle applicazioni nelle quali il loro utilizzo risulti compatibile con i sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica;

   e) l'adozione di soluzioni riutilizzabili, riciclabili o realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale, individuate tenendo conto, ove applicabile, degli impatti lungo il ciclo di vita.

  2-quinquies. Le misure di sostegno sono definite in modo da evitare che i maggiori costi derivanti dalla sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso siano posti interamente a carico delle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, favorendo al contempo la competitività delle imprese nazionali e la progressiva riduzione dei rifiuti di imballaggio in plastica.
  2-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
1.9. L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «4-quinquies», sopprimere il quarto periodo.
1.10. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «4-quinquies», sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2030. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli imballaggi soggetti agli obblighi di cui all'articolo 226-quinquies possono essere immessi sul mercato nazionale esclusivamente se conformi ai requisiti di compostabilità ivi previsti. A tutela della leale concorrenza, dell'ambiente e della filiera industriale virtuosa, gli organi di polizia amministrativa e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procedono ai controlli d'ufficio o su segnalazione e, in caso di accertata non conformità o di impiego di certificazioni e asserzioni ambientali ingannevoli, dispongono l'immediato divieto di immissione sul mercato, il ritiro delle partite non conformi a cura e spese del soggetto responsabile e il sequestro cautelare amministrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1.11. Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i sacchetti monouso destinati alla raccolta delle deiezioni di cani e di altri animali d'affezione possono essere immessi sul mercato nazionale esclusivamente qualora siano biodegradabili e compostabili, certificati da organismi accreditati e conformi alla norma UNI EN 13432 o a standard europei equivalenti. I sacchetti monouso già immessi sul mercato anteriormente alla predetta data possono continuare a essere commercializzati fino ad esaurimento delle relative scorte.
1.12. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai costi di adeguamento sostenuti dalle imprese, alla qualità della raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, ai livelli di contaminazione dei flussi di raccolta e agli effetti sulla filiera del riciclo e del compostaggio.
1.1000. Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite linee guida uniformi sul territorio nazionale relative alle modalità di etichettatura, riconoscibilità, conferimento e raccolta degli imballaggi compostabili di cui al presente articolo, al fine di garantire informazioni chiare e omogenee ai consumatori e agli operatori della filiera.
1.1001. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di asserzioni ambientali)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. A condizione che sia dimostrabile la data di acquisto mediante fattura o altro documento commerciale o fiscale, gli imballaggi recanti asserzioni ambientali conformi alle disposizioni previgenti al presente decreto, acquistati entro la data di cui al comma 1, possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2027 ed i prodotti già confezionati alla data di cui al comma 1, o confezionati successivamente, alle condizioni e nei tempi previsti dal presente comma, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, se prodotti alimentari, ovvero fino al 31 dicembre 2028, se prodotti diversi da quelli alimentari.
   1-ter. Nel periodo di cui al comma 1-bis, i beni e gli imballaggi ivi indicati non possono essere oggetto di provvedimenti di ritiro, richiamo o distruzione in ragione della sola non conformità delle asserzioni ambientali alle disposizioni introdotte dal presente decreto, e la medesima non conformità non costituisce, nei contratti di somministrazione, di fornitura, di distribuzione e di cessione di beni, causa di risoluzione, difetto di conformità o vizio, né legittima il rifiuto della merce, la sospensione del pagamento o l'escussione di garanzie.
   1-quater. Restano ferme, per l'intero periodo di cui al comma 1-bis, l'adozione da parte degli operatori economici delle misure ragionevoli e proporzionate volte ad assicurare la conformità delle comunicazioni ambientali, con particolare riferimento all'adeguamento del materiale promozionale e delle vetrine online, nonché la piena applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1.».
1.03. Del Barba, Gadda.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», comma 1, alinea, sostituire le parole da: oltre che fino a: qualora con le seguenti: se conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, ovvero, ai sensi degli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 25 del medesimo regolamento, se.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso:

    al medesimo comma, lettera a), dopo la parola: freschi, aggiungere le seguenti: non trasformati;

    sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini della definizione delle casistiche e delle condizioni per l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 e dell'Allegato V, punti 1 e 2, del medesimo regolamento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico con i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese;

    al comma 2-bis, alinea, dopo la parola: freschi, aggiungere le seguenti: non trasformati;

    dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2029, il requisito di compostabilità di cui al comma 1:

   a) non può essere richiesto, né fatto valere, ad alcun fine, nelle procedure di affidamento e nei contratti di appalto, di concessione e di fornitura disciplinati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ivi compresi l'ammissione e l'esclusione dalla procedura, la conformità dell'offerta e della prestazione e la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico;

   b) non costituisce causa di nullità, di annullabilità, di risoluzione o di impossibilità sopravvenuta, né difetto di conformità, vizio o mancanza di qualità, nei contratti di somministrazione, di fornitura, di distribuzione e di cessione di beni, e non legittima il rifiuto della merce, la sospensione del pagamento o l'escussione di garanzie, anche in relazione alle dichiarazioni e alle attestazioni di conformità normativa rese in esecuzione dei medesimi contratti;

   c) non integra una pratica commerciale scorretta, né costituisce difetto di conformità ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e non è soggetto alle relative sanzioni.

  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai rapporti contrattuali e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo;

   alla rubrica, sopprimere le parole: obbligo di;

   alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge, sopprimere le parole: obbligo di;

   al Titolo, sopprimere le parole: obbligo di.
1.2. Gadda, Del Barba.

A.C. 3118 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, intervenendo, tra l'altro, sugli imballaggi di plastica monouso utilizzati per alimenti e bevande e perseguendo l'obiettivo di coniugare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi con le specifiche esigenze connesse alla loro utilizzazione;

    la disciplina introdotta prevede espressamente una particolare tutela per gli imballaggi necessari a garantire la sicurezza e l'igiene nelle strutture nelle quali vige un requisito medico di cura individuale, richiamando, tra le altre, ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali;

    il medesimo provvedimento fa comunque salvo il rispetto degli obblighi di conformità previsti dalla normativa europea relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, confermando la necessità che gli obiettivi ambientali siano perseguiti senza determinare una riduzione dei livelli di sicurezza alimentare;

    nelle strutture sanitarie e sociosanitarie la sicurezza alimentare assume caratteristiche peculiari rispetto alla ristorazione collettiva ordinaria, in ragione delle condizioni cliniche e della maggiore vulnerabilità di una parte rilevante delle persone assistite e della conseguente necessità di assicurare elevati standard di igiene in tutte le fasi di preparazione, confezionamento, trasporto, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

    la ristorazione ospedaliera e assistenziale non costituisce, infatti, un servizio meramente accessorio rispetto all'assistenza sanitaria, ma rappresenta parte del percorso di cura e di prevenzione, concorrendo al mantenimento e al recupero dello stato nutrizionale della persona e, più in generale, alla qualità e alla sicurezza dell'assistenza;

    particolare attenzione deve essere riservata alle persone che necessitano di regimi alimentari specifici in ragione della propria condizione clinica, nonché alle persone affette da allergie o intolleranze alimentari, per le quali errori nell'identificazione, nella preparazione o nella somministrazione del pasto possono determinare conseguenze anche rilevanti per la salute;

    le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, aggiornate con decreto del Ministro della salute del 28 ottobre 2021, attribuiscono alla ristorazione collettiva un ruolo nell'ambito della promozione della salute e sottolineano l'importanza della qualità nutrizionale e della sicurezza del servizio;

    la sicurezza alimentare nelle strutture sanitarie deve pertanto essere considerata anche nell'ambito delle politiche di prevenzione e riduzione del rischio sanitario, attraverso procedure organizzative adeguate, la corretta applicazione dei sistemi di autocontrollo, la formazione degli operatori, la tracciabilità dei processi e una particolare attenzione alla gestione delle diete speciali;

    la necessità di rafforzare tale attenzione trova conferma nei risultati della campagna straordinaria di controlli condotta dai Carabinieri per la tutela della salute – NAS tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, nell'ambito della quale sono state controllate 558 strutture e sono state rilevate non conformità in 238 di esse, pari al 42,7 per cento;

    le irregolarità riscontrate hanno riguardato, tra l'altro, carenze igienico-sanitarie e strutturali, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, modalità di conservazione degli alimenti e criticità nella gestione delle diete speciali destinate a soggetti vulnerabili, evidenziando come la sicurezza della ristorazione sanitaria costituisca un tema che investe direttamente la tutela della salute delle persone assistite;

    l'evoluzione della disciplina relativa agli imballaggi e la progressiva riduzione del ricorso alla plastica monouso rappresentano obiettivi rilevanti di sostenibilità ambientale, che devono essere perseguiti salvaguardando, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, le specifiche esigenze di prevenzione delle contaminazioni, sicurezza alimentare, identificazione dei pasti e corretta somministrazione delle diete individuali;

    appare pertanto necessario accompagnare l'attuazione della nuova disciplina con una più ampia attenzione alla sicurezza alimentare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, secondo un approccio capace di integrare sostenibilità ambientale, sicurezza delle cure, prevenzione del rischio e tutela delle persone maggiormente fragili,

impegna il Governo

ad adottare nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la sicurezza alimentare nei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione alla prevenzione delle contaminazioni, alla tracciabilità e alla corretta gestione delle diete speciali e dei pasti destinati alle persone maggiormente vulnerabili, nonché a garantire che l'attuazione delle disposizioni in materia di riduzione, riutilizzo e compostabilità degli imballaggi tenga conto delle specifiche esigenze cliniche, igieniche e assistenziali proprie di tali strutture.
9/3118/1.Girelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 in esame, introduce disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, prevedendo che specifiche categorie di imballaggi siano certificate come biodegradabili e compostabili;

    la corretta gestione degli imballaggi compostabili rappresenta un elemento essenziale per garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti e per valorizzare i benefici ambientali connessi al loro utilizzo;

    il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini costituisce una condizione necessaria per assicurare la qualità della frazione organica raccolta e ridurre la presenza di materiali estranei negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica;

    la progressiva diffusione sul mercato di imballaggi compostabili rende necessario assicurare ai cittadini informazioni chiare e facilmente accessibili sulle caratteristiche di tali prodotti e sulle corrette modalità di conferimento, anche al fine di evitare errori e fenomeni di contaminazione della raccolta differenziata;

    una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione può contribuire a rendere più efficace l'attuazione delle disposizioni in materia di compostabilità, favorendo comportamenti consapevoli da parte dei cittadini e sostenendo la qualità delle raccolte differenziate,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in collaborazione con le regioni, gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti e gli operatori della filiera, campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e, in particolare, degli imballaggi compostabili disciplinati dal provvedimento in esame, fornendo indicazioni chiare sulle modalità di riconoscimento, utilizzo e smaltimento degli stessi e sulle modalità di conferimento della frazione organica, al fine di favorire la corretta raccolta differenziata, ridurre la contaminazione dei rifiuti organici e assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di economia circolare.
9/3118/2.Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 in esame, introduce disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, prevedendo che specifiche categorie di imballaggi siano certificate come biodegradabili e compostabili;

    la corretta gestione degli imballaggi compostabili rappresenta un elemento essenziale per garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti e per valorizzare i benefici ambientali connessi al loro utilizzo;

    il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini costituisce una condizione necessaria per assicurare la qualità della frazione organica raccolta e ridurre la presenza di materiali estranei negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica;

    la progressiva diffusione sul mercato di imballaggi compostabili rende necessario assicurare ai cittadini informazioni chiare e facilmente accessibili sulle caratteristiche di tali prodotti e sulle corrette modalità di conferimento, anche al fine di evitare errori e fenomeni di contaminazione della raccolta differenziata;

    una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione può contribuire a rendere più efficace l'attuazione delle disposizioni in materia di compostabilità, favorendo comportamenti consapevoli da parte dei cittadini e sostenendo la qualità delle raccolte differenziate,

impegna il Governo

a continuare a promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in collaborazione con le regioni, gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti e gli operatori della filiera, campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e, in particolare, degli imballaggi compostabili disciplinati dal provvedimento in esame, fornendo indicazioni chiare sulle modalità di riconoscimento, utilizzo e smaltimento degli stessi e sulle modalità di conferimento della frazione organica, al fine di favorire la corretta raccolta differenziata, ridurre la contaminazione dei rifiuti organici e assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di economia circolare.
9/3118/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 in esame, introduce disposizioni in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi, valorizzando la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2025/40 di ricorrere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, a imballaggi compostabili;

    la promozione degli imballaggi compostabili può contribuire allo sviluppo dell'economia circolare e alla valorizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, a condizione che tali imballaggi siano effettivamente compatibili con tali sistemi e correttamente conferiti;

    la disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio persegue, oltre al riciclo e al recupero dei materiali, obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, promuovendo un uso più efficiente delle risorse e la riduzione degli imballaggi superflui;

    la sostituzione di imballaggi tradizionali con imballaggi compostabili non deve determinare un incremento complessivo della quantità di imballaggi immessi sul mercato e, conseguentemente, dei rifiuti prodotti;

    l'introduzione di nuove possibilità di utilizzo di imballaggi compostabili deve pertanto essere accompagnata da politiche volte a favorire la prevenzione dei rifiuti, la riduzione degli imballaggi e, ove possibile, il riutilizzo, evitando che la compostabilità venga interpretata come una giustificazione per l'aumento del ricorso a prodotti monouso;

    la compostabilità costituisce uno strumento nell'ambito dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei materiali, ma non può sostituire le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte;

    è necessario assicurare che l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame si inserisca coerentemente nella gerarchia europea e nazionale della gestione dei rifiuti, privilegiando, ove tecnicamente ed economicamente praticabili, la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riutilizzo rispetto alle successive fasi di gestione,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, che l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, si inserisca in una strategia complessiva di economia circolare, senza determinare un aumento della quantità complessiva di imballaggi immessi sul mercato e dei relativi rifiuti, promuovendo contestualmente misure di prevenzione e riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché, ove possibile, il riutilizzo, e assicurando che la diffusione degli imballaggi compostabili non costituisca un incentivo all'estensione dell'impiego di imballaggi monouso a ulteriori prodotti o applicazioni.
9/3118/3. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR) costituisce uno degli strumenti fondamentali delle politiche europee in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, ponendo in capo ai produttori la responsabilità finanziaria e organizzativa connessa alla gestione dei prodotti immessi sul mercato al termine del loro ciclo di vita;

    la crisi della filiera del riciclo delle plastiche post consumo sta determinando crescenti difficoltà nella gestione dei materiali raccolti in modo differenziato, con particolare riferimento alle frazioni per le quali risultano insufficienti gli sbocchi di mercato;

    tali difficoltà rischiano di trasferire sui comuni e sui gestori del servizio pubblico costi e responsabilità che dovrebbero essere sostenuti, nell'ambito dei rispettivi sistemi EPR, dai soggetti che immettono gli imballaggi sul mercato;

    la responsabilità estesa del produttore deve pertanto garantire una effettiva copertura dei costi dell'intera filiera, comprese le attività di raccolta, trasporto, selezione, gestione degli scarti e destinazione finale dei materiali, senza che le condizioni contingenti del mercato delle materie prime seconde possano determinare l'interruzione degli obblighi di gestione,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di responsabilità estesa del produttore con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  rafforzare, nell'ambito dei successivi interventi normativi e regolamentari in materia di responsabilità estesa del produttore, il principio secondo cui i sistemi EPR devono assicurare la copertura dei costi effettivi della gestione dei rifiuti di imballaggio lungo l'intera filiera, dalla raccolta differenziata fino alla destinazione finale;

  garantire che tale copertura comprenda anche i costi relativi alle frazioni non avviabili a riciclo e agli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, nonché i costi straordinari derivanti da situazioni di crisi della filiera;

  evitare che il mancato collocamento sul mercato delle materie prime seconde o il peggioramento delle condizioni economiche del riciclo possano costituire, di per sé, motivo per sottrarre i sistemi EPR agli obblighi di ritiro e gestione dei rifiuti di imballaggio;

  promuovere, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di controllo e monitoraggio, una piena trasparenza sui costi effettivamente sostenuti dai sistemi EPR e sulle modalità con cui tali costi vengono trasferiti lungo la filiera.
9/3118/4.Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR) costituisce uno degli strumenti fondamentali delle politiche europee in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, ponendo in capo ai produttori la responsabilità finanziaria e organizzativa connessa alla gestione dei prodotti immessi sul mercato al termine del loro ciclo di vita;

    la crisi della filiera del riciclo delle plastiche post consumo sta determinando crescenti difficoltà nella gestione dei materiali raccolti in modo differenziato, con particolare riferimento alle frazioni per le quali risultano insufficienti gli sbocchi di mercato;

    tali difficoltà rischiano di trasferire sui comuni e sui gestori del servizio pubblico costi e responsabilità che dovrebbero essere sostenuti, nell'ambito dei rispettivi sistemi EPR, dai soggetti che immettono gli imballaggi sul mercato;

    la responsabilità estesa del produttore deve pertanto garantire una effettiva copertura dei costi dell'intera filiera, comprese le attività di raccolta, trasporto, selezione, gestione degli scarti e destinazione finale dei materiali, senza che le condizioni contingenti del mercato delle materie prime seconde possano determinare l'interruzione degli obblighi di gestione,

impegna il Governo

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di responsabilità estesa del produttore con ulteriori iniziative volte a:

  rafforzare, nell'ambito dei successivi interventi normativi e regolamentari in materia di responsabilità estesa del produttore, il principio secondo cui i sistemi EPR assicurano la copertura dei costi necessari alla gestione dei rifiuti di imballaggio di loro competenza, determinati secondo criteri oggettivi, trasparenti, verificabili e coerenti con il principio di efficienza di cui all'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE;

  promuovere, anche nelle competenti sedi europee, strumenti di sostegno temporaneo e mirato per le frazioni a basso valore, quali le poliolefine miste e il plasmix, nonché soluzioni per gli scarti di selezione non riciclabili, coerenti con il principio della responsabilità estesa del produttore e con la gerarchia dei rifiuti;

  promuovere, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di controllo e monitoraggio, una piena trasparenza sui costi effettivamente sostenuti dai sistemi EPR e sulle modalità con cui tali costi vengono trasferiti lungo la filiera.
9/3118/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, introducendo un obbligo di compostabilità per specifici formati e utilizzi;

    la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio richiede che ogni fase della filiera sia effettivamente garantita: alla raccolta differenziata devono seguire il ritiro dei materiali, la selezione, il trattamento e l'avvio al riciclo, con adeguati sbocchi per le materie prime seconde ottenute. Le difficoltà in una di queste fasi si ripercuotono sull'intero sistema, determinando accumuli di rifiuti, maggiori costi per i gestori e i Comuni e rischi per la continuità del servizio di raccolta;

    gli impianti industriali di riciclo delle plastiche, che assicurano l'effettiva trasformazione delle frazioni selezionate in materie prime seconde, sono oggi sottoposti a una duplice pressione economica: da un lato, la contrazione del valore delle materie prime seconde e la crescente competizione con le materie plastiche vergini e con materiali e prodotti provenienti da Paesi extra-UE; dall'altro, l'incremento dei costi industriali, in particolare per il trattamento e la gestione degli scarti, l'avvio delle frazioni residuali a recupero energetico o, nei casi residui, a smaltimento, nonché per la logistica e i trasporti;

    la crisi non deriva quindi soltanto dalla riduzione dei ricavi, ma anche dall'aumento dei costi necessari a garantire l'effettivo riciclo e la corretta gestione delle frazioni non valorizzabili come materia;

    in assenza di interventi tempestivi, il rischio è una riduzione della capacità industriale nazionale di riciclo, con conseguente minore capacità di assorbire i flussi provenienti dalla selezione e un progressivo aggravamento delle criticità a monte;

    la crisi sta, infatti, avendo conseguenze sull'intera catena, dai Comuni e gestori del servizio agli impianti di selezione e di riciclo, con il rischio di non poter garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con evidenti conseguenze non solo sotto il profilo ambientale ma anche del decoro urbano, della salute e della sicurezza dei cittadini;

    occorre, tuttavia, evitare che i maggiori oneri derivanti dalla mancata collocazione dei rifiuti ricadano sui comuni e, attraverso la tariffa rifiuti, sui cittadini;

    la valorizzazione delle filiere italiane degli imballaggi richiede una strategia integrata di economia circolare, capace di sostenere l'innovazione nei materiali compostabili, il riciclo della plastica e l'impiego delle materie prime seconde, in coerenza con gli obiettivi europei,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento in esame, ad adottare con urgenza ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a:

  garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché ad assicurare il ritiro e la gestione dei rifiuti di plastica conferiti dai comuni e dai gestori, così da scongiurare le conseguenze che l'interruzione di un servizio pubblico di interesse generale potrebbe avere sull'ambiente, sul decoro urbano, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini, ed evitando che i relativi maggiori costi siano trasferiti sulla tariffa rifiuti;

  individuare misure per il contenimento dei costi industriali della filiera del riciclo delle plastiche, con particolare riguardo ai costi energetici e di trattamento, e a sostenere la domanda di materie prime seconde, anche nell'ambito degli strumenti di responsabilità estesa del produttore;

  rafforzare le condizioni di concorrenza equa rispetto ai materiali e ai prodotti provenienti da Paesi extra-UE, promuovendo verifiche efficaci sulla tracciabilità del contenuto riciclato, sulla qualità dei materiali e sull'equivalenza degli standard ambientali applicati, nel rispetto della disciplina europea e degli obblighi commerciali internazionali.
9/3118/5.Ferrari, Simiani, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, introducendo specifici obblighi di biodegradabilità e compostabilità nell'ambito della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal regolamento (UE) 2025/40 e incidendo, pertanto, sulle caratteristiche ambientali richieste per la permanenza sul mercato di prodotti destinati, in larga parte, ad utilizzi di breve durata;

    la disciplina recata dal provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee di prevenzione e riduzione dei rifiuti, nel quale alla riciclabilità e alla compostabilità dei materiali si affiancano, secondo la gerarchia dei rifiuti e i principi dell'economia circolare, la prevenzione della produzione dei rifiuti e la promozione del riutilizzo;

    la direttiva (UE) 2019/904, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta l'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande;

    la qualificazione di tali prodotti come effettivamente riutilizzabili assume pertanto rilievo determinante ai fini della loro esclusione dal divieto previsto per i corrispondenti prodotti monouso;

    il rapporto di Legambiente «Usa&Getta o riutilizzabile? Facciamo chiarezza!», pubblicato nel febbraio 2025 sulla base dell'analisi di 317 prodotti commercializzati come riutilizzabili, aveva evidenziato significative criticità nella qualificazione e nelle informazioni relative alla riutilizzabilità delle stoviglie in plastica: nel 38,2 per cento dei prodotti esaminati non era indicato il numero dei possibili lavaggi, mentre negli altri casi erano riportati valori fortemente eterogenei, compresi tra 5 e 125 lavaggi; lo stesso rapporto evidenziava come la semplice lavabilità di un prodotto non fosse di per sé sufficiente a garantirne l'effettiva riutilizzabilità;

    il medesimo rapporto evidenziava il rischio che prodotti sostanzialmente assimilabili, per caratteristiche e modalità di utilizzo, alle precedenti stoviglie in plastica monouso potessero rientrare sul mercato attraverso la loro qualificazione come «riutilizzabili», nonché criticità nella gestione del prodotto a fine vita: nel 18,6 per cento dei prodotti esaminati risultavano infatti assenti indicazioni sul corretto conferimento e, nei restanti casi, le informazioni fornite non risultavano sempre univoche;

    successivamente, l'articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione, ha disciplinato espressamente la riutilizzabilità dei piatti, delle posate, delle cannucce e degli agitatori per bevande in plastica, stabilendo che tali prodotti sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per i quali sono stati concepiti quando rispettano determinate caratteristiche tecniche, individuate, per i piatti, sulla base del diametro e del peso e, per posate, cannucce e agitatori, sulla base del rapporto tra peso e lunghezza;

    tale disciplina troverà applicazione a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

    successivamente all'introduzione della predetta disciplina nazionale, la Commissione europea ha pubblicato, l'8 settembre 2026, la Comunicazione C/2026/4813, recante l'aggiornamento degli orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, dedicando specifica attenzione alla distinzione tra prodotti di plastica monouso e prodotti effettivamente riutilizzabili;

    in particolare, secondo i nuovi orientamenti della Commissione, per valutare se un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato occorre considerarne la «vita funzionale attesa», verificando se esso sia destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale «senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità»;

    la Commissione indica inoltre, tra le caratteristiche pertinenti ai fini della valutazione, la composizione dei materiali, la lavabilità e la riparabilità, in quanto caratteristiche suscettibili di consentire molteplici utilizzi per lo stesso scopo per il quale il prodotto è stato originariamente concepito;

    gli orientamenti europei attribuiscono pertanto rilievo non soltanto alle caratteristiche fisiche iniziali del prodotto, ma alla sua effettiva progettazione per molteplici utilizzi e alla capacità di conservare nel tempo funzionalità, caratteristiche fisiche e qualità;

    ciò rende opportuno verificare se i parametri tecnici introdotti dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 19 del 2026, basati sul peso, sulle dimensioni e sul rapporto tra tali grandezze, siano idonei a garantire in concreto i requisiti di effettiva riutilizzabilità indicati dalla Commissione;

    tale verifica assume particolare rilievo considerato che l'articolo 14-bis non è ancora applicabile e che i nuovi orientamenti della Commissione sono intervenuti successivamente alla sua introduzione nell'ordinamento, consentendo pertanto di valutarne preventivamente l'attuazione alla luce dei sopravvenuti criteri interpretativi europei;

    appare necessario evitare che la qualificazione formale come «riutilizzabili» di prodotti che non siano effettivamente concepiti e utilizzabili per molteplici impieghi possa tradursi, nella pratica, nella permanenza sul mercato di prodotti sostanzialmente utilizzati secondo modalità proprie dell'usa e getta, frustrando le finalità di riduzione della plastica monouso perseguite dalla disciplina europea e determinando, al contempo, criticità nella corretta gestione dei relativi rifiuti,

impegna il Governo:

   a verificare, prima dell'applicazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 19 del 2026 e alla luce degli orientamenti della Commissione europea dell'8 settembre 2026, l'idoneità dei parametri tecnici ivi previsti a garantire l'effettiva riutilizzabilità dei prodotti interessati, al fine di evitare la permanenza sul mercato di prodotti sostanzialmente utilizzati secondo modalità proprie dell'usa e getta, in contrasto con le finalità di riduzione della plastica monouso perseguite dalla disciplina europea e con possibili criticità nella corretta gestione dei relativi rifiuti;

   ad adottare, in ogni caso, ulteriori iniziative per rafforzare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, la sensibilizzazione dei cittadini sulla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e sul corretto utilizzo e conferimento delle alternative riutilizzabili, nonché a potenziare i controlli sull'immissione in commercio di prodotti qualificati come biodegradabili, compostabili o riutilizzabili, al fine di contrastare pratiche elusive e garantire la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
9/3118/6.Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, introducendo specifici obblighi di biodegradabilità e compostabilità nell'ambito della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal regolamento (UE) 2025/40 e incidendo, pertanto, sulle caratteristiche ambientali richieste per la permanenza sul mercato di prodotti destinati, in larga parte, ad utilizzi di breve durata;

    la disciplina recata dal provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee di prevenzione e riduzione dei rifiuti, nel quale alla riciclabilità e alla compostabilità dei materiali si affiancano, secondo la gerarchia dei rifiuti e i principi dell'economia circolare, la prevenzione della produzione dei rifiuti e la promozione del riutilizzo;

    la direttiva (UE) 2019/904, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta l'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande;

    la qualificazione di tali prodotti come effettivamente riutilizzabili assume pertanto rilievo determinante ai fini della loro esclusione dal divieto previsto per i corrispondenti prodotti monouso;

    il rapporto di Legambiente «Usa&Getta o riutilizzabile? Facciamo chiarezza!», pubblicato nel febbraio 2025 sulla base dell'analisi di 317 prodotti commercializzati come riutilizzabili, aveva evidenziato significative criticità nella qualificazione e nelle informazioni relative alla riutilizzabilità delle stoviglie in plastica: nel 38,2 per cento dei prodotti esaminati non era indicato il numero dei possibili lavaggi, mentre negli altri casi erano riportati valori fortemente eterogenei, compresi tra 5 e 125 lavaggi; lo stesso rapporto evidenziava come la semplice lavabilità di un prodotto non fosse di per sé sufficiente a garantirne l'effettiva riutilizzabilità;

    il medesimo rapporto evidenziava il rischio che prodotti sostanzialmente assimilabili, per caratteristiche e modalità di utilizzo, alle precedenti stoviglie in plastica monouso potessero rientrare sul mercato attraverso la loro qualificazione come «riutilizzabili», nonché criticità nella gestione del prodotto a fine vita: nel 18,6 per cento dei prodotti esaminati risultavano infatti assenti indicazioni sul corretto conferimento e, nei restanti casi, le informazioni fornite non risultavano sempre univoche;

    successivamente, l'articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione, ha disciplinato espressamente la riutilizzabilità dei piatti, delle posate, delle cannucce e degli agitatori per bevande in plastica, stabilendo che tali prodotti sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per i quali sono stati concepiti quando rispettano determinate caratteristiche tecniche, individuate, per i piatti, sulla base del diametro e del peso e, per posate, cannucce e agitatori, sulla base del rapporto tra peso e lunghezza;

    tale disciplina troverà applicazione a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

    successivamente all'introduzione della predetta disciplina nazionale, la Commissione europea ha pubblicato, l'8 settembre 2026, la Comunicazione C/2026/4813, recante l'aggiornamento degli orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, dedicando specifica attenzione alla distinzione tra prodotti di plastica monouso e prodotti effettivamente riutilizzabili;

    in particolare, secondo i nuovi orientamenti della Commissione, per valutare se un prodotto sia concepito, progettato e immesso sul mercato per essere riutilizzato occorre considerarne la «vita funzionale attesa», verificando se esso sia destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale «senza perdere la sua funzionalità, la sua capacità fisica o la sua qualità»;

    la Commissione indica inoltre, tra le caratteristiche pertinenti ai fini della valutazione, la composizione dei materiali, la lavabilità e la riparabilità, in quanto caratteristiche suscettibili di consentire molteplici utilizzi per lo stesso scopo per il quale il prodotto è stato originariamente concepito;

    gli orientamenti europei attribuiscono pertanto rilievo non soltanto alle caratteristiche fisiche iniziali del prodotto, ma alla sua effettiva progettazione per molteplici utilizzi e alla capacità di conservare nel tempo funzionalità, caratteristiche fisiche e qualità;

    ciò rende opportuno verificare se i parametri tecnici introdotti dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 19 del 2026, basati sul peso, sulle dimensioni e sul rapporto tra tali grandezze, siano idonei a garantire in concreto i requisiti di effettiva riutilizzabilità indicati dalla Commissione;

    tale verifica assume particolare rilievo considerato che l'articolo 14-bis non è ancora applicabile e che i nuovi orientamenti della Commissione sono intervenuti successivamente alla sua introduzione nell'ordinamento, consentendo pertanto di valutarne preventivamente l'attuazione alla luce dei sopravvenuti criteri interpretativi europei;

    appare necessario evitare che la qualificazione formale come «riutilizzabili» di prodotti che non siano effettivamente concepiti e utilizzabili per molteplici impieghi possa tradursi, nella pratica, nella permanenza sul mercato di prodotti sostanzialmente utilizzati secondo modalità proprie dell'usa e getta, frustrando le finalità di riduzione della plastica monouso perseguite dalla disciplina europea e determinando, al contempo, criticità nella corretta gestione dei relativi rifiuti,

impegna il Governo:

   a monitorare l'applicazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 19 del 2026 anche alla luce degli orientamenti della Commissione europea dell'8 settembre 2026, al fine di verificare l'idoneità dei parametri tecnici ivi previsti a garantire l'effettiva riutilizzabilità dei prodotti interessati;

   ad adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ulteriori iniziative per rafforzare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, la sensibilizzazione dei cittadini sulla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e sul corretto utilizzo e conferimento delle alternative riutilizzabili, nonché a potenziare, per quanto di competenza, i controlli sull'immissione in commercio di prodotti qualificati come biodegradabili, compostabili o riutilizzabili, al fine di contrastare pratiche elusive e garantire la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
9/3118/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, nel quadro delle politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e a favorire il riutilizzo e il riciclo dei materiali;

    il raggiungimento di tali obiettivi richiede che i prodotti siano progettati tenendo conto anche del loro fine vita e che i costi della raccolta e della gestione dei rifiuti siano sostenuti, secondo il principio della responsabilità estesa, dai soggetti che li immettono sul mercato;

    questa esigenza riguarda anche il settore tessile, nel quale la diffusione di prodotti di scarsa durata e il crescente volume di rifiuti rendono necessario rafforzare la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche da fibra a fibra;

    secondo i dati Ispra 2024, a fronte di una produzione stimata di 905.000 tonnellate di rifiuti tessili, la raccolta differenziata ne ha intercettato circa il 20 per cento;

    l'attivazione del regime di responsabilità estesa del produttore resta una delle priorità per migliorare la gestione della filiera;

    lo schema di disciplina nazionale del regime di responsabilità estesa del produttore prevede che i produttori contribuiscano ai costi di gestione dei prodotti tessili a fine vita, con contributi commisurati anche alle caratteristiche dei prodotti, in modo da incentivare durabilità, riparabilità e riciclabilità;

    occorre inoltre garantire i ritiri sull'intero territorio nazionale, la tracciabilità dei flussi e adeguati controlli, anche sulle spedizioni all'estero,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, ad adottare tempestivamente le iniziative, anche normative, di competenza volte a completare l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, assicurando il contributo dei produttori ai costi di raccolta, selezione, preparazione per il riutilizzo e riciclo; l'effettivo ritiro dei rifiuti anche nelle aree meno servite; il coordinamento con i comuni nell'organizzazione della raccolta; e il rafforzamento della tracciabilità dei flussi, anche quando sono destinati all'estero.
9/3118/7.Di Sanzo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, nel quadro delle politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e a favorire il riutilizzo e il riciclo dei materiali;

    il raggiungimento di tali obiettivi richiede che i prodotti siano progettati tenendo conto anche del loro fine vita e che i costi della raccolta e della gestione dei rifiuti siano sostenuti, secondo il principio della responsabilità estesa, dai soggetti che li immettono sul mercato;

    questa esigenza riguarda anche il settore tessile, nel quale la diffusione di prodotti di scarsa durata e il crescente volume di rifiuti rendono necessario rafforzare la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche da fibra a fibra;

    secondo i dati Ispra 2024, a fronte di una produzione stimata di 905.000 tonnellate di rifiuti tessili, la raccolta differenziata ne ha intercettato circa il 20 per cento;

    l'attivazione del regime di responsabilità estesa del produttore resta una delle priorità per migliorare la gestione della filiera;

    lo schema di disciplina nazionale del regime di responsabilità estesa del produttore prevede che i produttori contribuiscano ai costi di gestione dei prodotti tessili a fine vita, con contributi commisurati anche alle caratteristiche dei prodotti, in modo da incentivare durabilità, riparabilità e riciclabilità;

    occorre inoltre garantire i ritiri sull'intero territorio nazionale, la tracciabilità dei flussi e adeguati controlli, anche sulle spedizioni all'estero,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dal provvedimento, a proseguire le iniziative, anche normative, di competenza volte a completare l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, assicurando il contributo dei produttori ai costi di raccolta, selezione, preparazione per il riutilizzo e riciclo; l'effettivo ritiro dei rifiuti anche nelle aree meno servite; il coordinamento con i comuni nell'organizzazione della raccolta; e il rafforzamento della tracciabilità dei flussi, anche quando sono destinati all'estero.
9/3118/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, introducendo un obbligo di compostabilità per specifici formati e utilizzi;

    l'effettiva attuazione degli obiettivi perseguiti dal provvedimento presuppone un sistema nazionale di raccolta, trattamento e riciclo adeguato, nonché una sufficiente capacità impiantistica, in grado di assicurare la corretta gestione delle diverse tipologie di rifiuti e la valorizzazione delle materie prime seconde;

    il rafforzamento della capacità impiantistica nazionale costituisce, più in generale, uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare e per la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, nonché per il consolidamento delle filiere nazionali del recupero e del riciclo;

    in tale quadro assumono particolare rilievo gli investimenti previsti dalla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, del PNRR, destinati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di quelli esistenti;

    nell'ambito di tale investimento, la Linea C è specificamente destinata all'ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento e il riciclo di flussi di rifiuti complessi, tra cui prodotti assorbenti per la persona, fanghi di depurazione, rifiuti tessili e di pelletteria, contribuendo allo sviluppo di filiere avanzate di recupero di materia e alla riduzione del ricorso allo smaltimento;

    gli interventi finanziati nell'ambito della Linea C presentano, in numerosi casi, un significativo stato di avanzamento, con soggetti attuatori già operativi e procedimenti autorizzativi, affidamenti e lavori avviati o conclusi nelle rispettive fasi;

    il completamento di alcuni di tali interventi rischia tuttavia di essere compromesso dalle scadenze previste per l'attuazione del PNRR, anche in conseguenza dei tempi richiesti dalle procedure amministrative e autorizzative, con il rischio di interrompere progetti già avviati e di disperdere gli investimenti finora realizzati;

    il mancato completamento degli impianti della Linea C determinerebbe, inoltre, una perdita di capacità impiantistica proprio nei settori più innovativi del recupero e del riciclo dei rifiuti complessi, indebolendo filiere funzionali al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di economia circolare e al rafforzamento della capacità del Paese di recuperare materie prime seconde;

    il rafforzamento e la continuità delle infrastrutture destinate al trattamento e al riciclo costituiscono altresì un presupposto rilevante per assicurare l'effettività delle politiche di gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti cui concorre anche il provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, anche normative, necessarie a garantire la continuità e il completamento degli interventi finanziati nell'ambito della Linea C della Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, del PNRR, relativi all'ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti complessi, anche mediante la rimodulazione delle fonti di finanziamento per gli interventi che non possano essere ultimati entro le scadenze previste dal Piano, al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati e assicurare il rafforzamento delle filiere nazionali del recupero e del riciclo.
9/3118/8.Braga, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, introducendo un obbligo di compostabilità per specifici formati e utilizzi;

    l'effettiva attuazione degli obiettivi perseguiti dal provvedimento presuppone un sistema nazionale di raccolta, trattamento e riciclo adeguato, nonché una sufficiente capacità impiantistica, in grado di assicurare la corretta gestione delle diverse tipologie di rifiuti e la valorizzazione delle materie prime seconde;

    il rafforzamento della capacità impiantistica nazionale costituisce, più in generale, uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare e per la riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, nonché per il consolidamento delle filiere nazionali del recupero e del riciclo;

    in tale quadro assumono particolare rilievo gli investimenti previsti dalla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, del PNRR, destinati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di quelli esistenti;

    nell'ambito di tale investimento, la Linea C è specificamente destinata all'ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento e il riciclo di flussi di rifiuti complessi, tra cui prodotti assorbenti per la persona, fanghi di depurazione, rifiuti tessili e di pelletteria, contribuendo allo sviluppo di filiere avanzate di recupero di materia e alla riduzione del ricorso allo smaltimento;

    gli interventi finanziati nell'ambito della Linea C presentano, in numerosi casi, un significativo stato di avanzamento, con soggetti attuatori già operativi e procedimenti autorizzativi, affidamenti e lavori avviati o conclusi nelle rispettive fasi;

    il completamento di alcuni di tali interventi rischia tuttavia di essere compromesso dalle scadenze previste per l'attuazione del PNRR, anche in conseguenza dei tempi richiesti dalle procedure amministrative e autorizzative, con il rischio di interrompere progetti già avviati e di disperdere gli investimenti finora realizzati;

    il mancato completamento degli impianti della Linea C determinerebbe, inoltre, una perdita di capacità impiantistica proprio nei settori più innovativi del recupero e del riciclo dei rifiuti complessi, indebolendo filiere funzionali al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di economia circolare e al rafforzamento della capacità del Paese di recuperare materie prime seconde;

    il rafforzamento e la continuità delle infrastrutture destinate al trattamento e al riciclo costituiscono altresì un presupposto rilevante per assicurare l'effettività delle politiche di gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti cui concorre anche il provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e d'intesa con le amministrazioni competenti, volte a garantire la continuità e il completamento degli interventi finanziati nell'ambito della Linea C della Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, del PNRR, relativi all'ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti complessi, anche valutando il ricorso a fonti di finanziamento alternative, ivi inclusi gli strumenti europei quali la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per la competitività, per gli interventi che non possano essere ultimati entro le scadenze previste dal Piano, al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati e assicurare il rafforzamento delle filiere nazionali del recupero e del riciclo.
9/3118/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame disciplina l'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, nell'ambito del nuovo quadro europeo volto a ridurre i rifiuti, promuovere il riutilizzo e rafforzare il riciclaggio e l'impiego di materie prime seconde;

    la capacità di raccogliere separatamente i prodotti giunti a fine vita e di ricavarne materiali nuovamente utilizzabili costituisce un elemento essenziale dell'economia circolare e della competitività delle filiere industriali;

    tale esigenza assume particolare rilievo per le materie prime critiche contenute, tra l'altro, nelle batterie, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e nei pannelli fotovoltaici, il cui recupero può contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni;

    i Bilanci di sostenibilità 2025 dei Consorzi Cobat mostrano la dimensione di queste filiere: circa 231.700 tonnellate di pile e accumulatori immesse al consumo, raccolte 31.000 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici; con una crescita del 264 per cento, anche in relazione alla sostituzione di impianti fotovoltaici;

    la crescita dei prodotti e degli impianti destinati alla transizione energetica rende necessario assicurare che all'aumento della raccolta corrisponda una maggiore capacità di separare, trattare e raffinare i materiali critici, così da consentirne l'effettivo reimpiego nell'industria nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a incrementare la raccolta e il riciclo delle materie prime critiche contenute nei prodotti giunti a fine vita, con particolare riferimento a batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e pannelli fotovoltaici, rafforzando la tracciabilità e il conferimento nei circuiti autorizzati e favorendo lo sviluppo in Italia delle capacità industriali di recupero e raffinazione, anche mediante la ricognizione degli ostacoli autorizzativi e il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
9/3118/9.Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame disciplina l'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, nell'ambito del nuovo quadro europeo volto a ridurre i rifiuti, promuovere il riutilizzo e rafforzare il riciclaggio e l'impiego di materie prime seconde;

    la capacità di raccogliere separatamente i prodotti giunti a fine vita e di ricavarne materiali nuovamente utilizzabili costituisce un elemento essenziale dell'economia circolare e della competitività delle filiere industriali;

    tale esigenza assume particolare rilievo per le materie prime critiche contenute, tra l'altro, nelle batterie, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e nei pannelli fotovoltaici, il cui recupero può contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni;

    i Bilanci di sostenibilità 2025 dei Consorzi Cobat mostrano la dimensione di queste filiere: circa 231.700 tonnellate di pile e accumulatori immesse al consumo, raccolte 31.000 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici; con una crescita del 264 per cento, anche in relazione alla sostituzione di impianti fotovoltaici;

    la crescita dei prodotti e degli impianti destinati alla transizione energetica rende necessario assicurare che all'aumento della raccolta corrisponda una maggiore capacità di separare, trattare e raffinare i materiali critici, così da consentirne l'effettivo reimpiego nell'industria nazionale,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a proseguire le iniziative di competenza, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1252, volte a incrementare la raccolta e il riciclo delle materie prime critiche contenute nei prodotti giunti a fine vita, con particolare riferimento a batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e pannelli fotovoltaici, rafforzando la tracciabilità e il conferimento nei circuiti autorizzati e favorendo lo sviluppo in Italia delle capacità industriali di recupero e raffinazione, anche mediante la ricognizione degli ostacoli autorizzativi e il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
9/3118/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, mediante il nuovo articolo 226-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici obblighi di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi, esercitando la facoltà riconosciuta agli Stati membri dal regolamento (UE) 2025/40;

    la disciplina muove dal presupposto che tali imballaggi possano essere raccolti congiuntamente alla frazione organica e successivamente avviati a processi di compostaggio o digestione anaerobica, richiedendo pertanto la disponibilità di sistemi di raccolta e infrastrutture di trattamento adeguati;

    nelle Marche la frazione umida e organica raccolta nel 2024 è stata pari a 146.684 tonnellate, costituendo la principale componente della raccolta differenziata regionale; secondo ARPAM, inoltre, soltanto il 69 per cento dei rifiuti biodegradabili viene trattato in impianti situati nel territorio regionale, mentre la quota residua è avviata prevalentemente verso Emilia-Romagna e Abruzzo;

    il rapporto «Ambiente Marche 2026» rileva che nella regione risultano attivi tre impianti di compostaggio, espressamente definiti ancora insufficienti a gestire l'intera quantità di rifiuti organici prodotta, evidenziando la permanenza di margini di sviluppo sotto il profilo impiantistico e gestionale;

    tale quadro assume specifica rilevanza ai fini dell'effettiva applicazione delle disposizioni in esame, poiché eventuali carenze nella capacità di trattamento della frazione organica possono incidere sul corretto avvio a riciclo organico degli imballaggi biodegradabili e compostabili,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, per quanto di competenza e in raccordo con la Regione Marche, volte a sostenere nel territorio regionale il rafforzamento della capacità di trattamento e riciclo organico degli imballaggi biodegradabili e compostabili disciplinati dal provvedimento in esame, al fine di superare le criticità strutturali esistenti e assicurarne l'effettivo e corretto fine vita.
9/3118/10.Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, nel quadro delle politiche volte a ridurne l'impatto ambientale e a garantire una corretta gestione dei relativi rifiuti;

    la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi richiede interventi che ne prevengano la dispersione e assicurino il recupero di quelli già presenti nell'ambiente, con particolare attenzione agli ecosistemi marini;

    secondo i dati del Consiglio dell'Unione europea, circa la metà dei rifiuti marini è costituita da imballaggi: un dato che rende necessario affiancare alle misure sulla produzione e sull'impiego degli imballaggi sistemi efficaci di raccolta e gestione dei relativi rifiuti, anche quando vengono recuperati in mare;

    i corsi d'acqua costituiscono una via di trasporto verso il mare dei rifiuti dispersi nell'ambiente terrestre, rendendo la prevenzione e la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio rilevanti anche per la tutela degli ecosistemi marini. Il monitoraggio nazionale condotto da ISPRA, nell'ambito dell'accordo operativo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione della Strategia marina e illustrato nel Quaderno di ricerca marina n. 19 del 2024, ha esaminato i macro-rifiuti galleggianti in dodici fiumi italiani, in stazioni prossime alla foce. Nel primo anno di monitoraggio, oltre l'80 per cento degli oggetti osservati era costituito da plastica; tra quelli identificabili, la quota maggiore era riconducibile a prodotti legati al consumo di alimenti e utilizzati come imballaggi;

    questi risultati evidenziano il collegamento tra la dispersione degli imballaggi a terra e l'inquinamento marino e rafforzano la necessità di assicurare, insieme alla prevenzione, la raccolta e la corretta gestione dei materiali recuperati nei fiumi e in mare;

    la legge 17 maggio 2022, n. 60, cosiddetta «SalvaMare», prevede il conferimento gratuito dei rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta, con l'obiettivo di favorire il risanamento dell'ecosistema marino e il recupero dei materiali;

    con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04824, risalente a quasi un anno fa, il Partito Democratico aveva già denunciato i forti ritardi nell'attuazione della legge e le difficoltà nella gestione a terra dei rifiuti recuperati. Nella risposta del 18 dicembre 2025 dell'VIII Commissione Ambiente, il Governo ha riferito che il provvedimento sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti era ancora in fase istruttoria, senza indicare una data certa per la sua adozione;

    nella medesima risposta, il Governo ha richiamato il meccanismo istituito da ARERA nel 2023, che prevede una specifica componente perequativa, denominata URI, destinata a coprire i costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Occorre pertanto verificare l'effettivo utilizzo di tali risorse e garantire che esse si traducano in servizi concretamente disponibili nei porti;

    recenti inchieste giornalistiche hanno denunciato le difficoltà incontrate dai pescatori che riportano a terra la plastica recuperata durante la pesca, segnalando anche il rischio di incorrere in sanzioni;

    a oltre quattro anni dall'approvazione della legge SalvaMare, è inaccettabile che chi contribuisce a ripulire il mare continui a incontrare ostacoli nel conferimento dei rifiuti e tema di essere multato. Non è quindi più rinviabile l'adozione delle misure necessarie a garantire la piena attuazione della legge e l'effettivo funzionamento dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti recuperati;

    il recupero dei rifiuti, di cui la metà deriva da imballaggi, dispersi in mare richiede una filiera funzionante, dalla raccolta alla presa in carico nei porti, fino alla selezione e al trattamento, per consentire il riciclo dei materiali recuperabili e impedire che i rifiuti tornino nell'ambiente,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, senza ulteriori rinvii, necessarie a rendere pienamente operativa la legge SalvaMare, garantendo il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti, compresi quelli di imballaggio, accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare e nelle acque interne, rimuovendo gli ostacoli organizzativi e le incertezze applicative, completando i provvedimenti attuativi necessari al recupero dei materiali e assicurando l'effettivo utilizzo delle risorse destinate alla copertura dei costi del servizio.
9/3118/11.Forattini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina di determinate tipologie di imballaggi, nel quadro delle politiche volte a ridurne l'impatto ambientale e a garantire una corretta gestione dei relativi rifiuti;

    la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi richiede interventi che ne prevengano la dispersione e assicurino il recupero di quelli già presenti nell'ambiente, con particolare attenzione agli ecosistemi marini;

    secondo i dati del Consiglio dell'Unione europea, circa la metà dei rifiuti marini è costituita da imballaggi: un dato che rende necessario affiancare alle misure sulla produzione e sull'impiego degli imballaggi sistemi efficaci di raccolta e gestione dei relativi rifiuti, anche quando vengono recuperati in mare;

    i corsi d'acqua costituiscono una via di trasporto verso il mare dei rifiuti dispersi nell'ambiente terrestre, rendendo la prevenzione e la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio rilevanti anche per la tutela degli ecosistemi marini. Il monitoraggio nazionale condotto da ISPRA, nell'ambito dell'accordo operativo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione della Strategia marina e illustrato nel Quaderno di ricerca marina n. 19 del 2024, ha esaminato i macro-rifiuti galleggianti in dodici fiumi italiani, in stazioni prossime alla foce. Nel primo anno di monitoraggio, oltre l'80 per cento degli oggetti osservati era costituito da plastica; tra quelli identificabili, la quota maggiore era riconducibile a prodotti legati al consumo di alimenti e utilizzati come imballaggi;

    questi risultati evidenziano il collegamento tra la dispersione degli imballaggi a terra e l'inquinamento marino e rafforzano la necessità di assicurare, insieme alla prevenzione, la raccolta e la corretta gestione dei materiali recuperati nei fiumi e in mare;

    la legge 17 maggio 2022, n. 60, cosiddetta «SalvaMare», prevede il conferimento gratuito dei rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta, con l'obiettivo di favorire il risanamento dell'ecosistema marino e il recupero dei materiali;

    con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04824, risalente a quasi un anno fa, il Partito Democratico aveva già denunciato i forti ritardi nell'attuazione della legge e le difficoltà nella gestione a terra dei rifiuti recuperati. Nella risposta del 18 dicembre 2025 dell'VIII Commissione Ambiente, il Governo ha riferito che il provvedimento sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti era ancora in fase istruttoria, senza indicare una data certa per la sua adozione;

    nella medesima risposta, il Governo ha richiamato il meccanismo istituito da ARERA nel 2023, che prevede una specifica componente perequativa, denominata URI, destinata a coprire i costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Occorre pertanto verificare l'effettivo utilizzo di tali risorse e garantire che esse si traducano in servizi concretamente disponibili nei porti;

    recenti inchieste giornalistiche hanno denunciato le difficoltà incontrate dai pescatori che riportano a terra la plastica recuperata durante la pesca, segnalando anche il rischio di incorrere in sanzioni;

    a oltre quattro anni dall'approvazione della legge SalvaMare, è inaccettabile che chi contribuisce a ripulire il mare continui a incontrare ostacoli nel conferimento dei rifiuti e tema di essere multato. Non è quindi più rinviabile l'adozione delle misure necessarie a garantire la piena attuazione della legge e l'effettivo funzionamento dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti recuperati;

    il recupero dei rifiuti, di cui la metà deriva da imballaggi, dispersi in mare richiede una filiera funzionante, dalla raccolta alla presa in carico nei porti, fino alla selezione e al trattamento, per consentire il riciclo dei materiali recuperabili e impedire che i rifiuti tornino nell'ambiente,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a proseguire le iniziative necessarie a rendere pienamente operativa la legge Salva-Mare, garantendo il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti, compresi quelli di imballaggio, accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare e nelle acque interne, rimuovendo gli ostacoli organizzativi e le incertezze applicative, completando i provvedimenti attuativi necessari al recupero dei materiali e favorendo l'effettivo utilizzo delle risorse destinate alla copertura dei costi del servizio.
9/3118/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    lo stesso regolamento UE prevede alcune deroghe al generale divieto di immissione sul mercato di imballaggi monouso non biodegradabili e compostabili, consentendo, nello specifico, alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo;

    il provvedimento in esame subordina, pertanto, la messa a disposizione sul mercato nazionale di una pluralità di tipologie di imballaggio alla loro certificazione come biodegradabili e compostabili secondo gli standard europei, producendo effetti non soltanto sui produttori di imballaggi, ma sull'insieme degli operatori economici che intervengono nelle successive fasi di approvvigionamento, distribuzione, commercializzazione e utilizzo;

    da ciò consegue che la nuova disciplina è destinata a produrre un impatto economico non trascurabile lungo l'intera catena del valore, generando costi non irrilevanti su numerose imprese del tessuto produttivo italiano. A dimostrazione di ciò, il differenziale di prezzo tra gli imballaggi attualmente utilizzati e le corrispondenti soluzioni biodegradabili e compostabili certificate, il quale può assumere particolare rilievo nei contesti caratterizzati da elevati volumi di utilizzo e da un basso valore unitario del singolo imballaggio, nei quali anche incrementi contenuti del costo per unità possono tradursi, su base annua, in oneri complessivamente significativi;

    a ciò si aggiungono i costi organizzativi e amministrativi di adeguamento, connessi, tra l'altro, alla ricerca e qualificazione di nuovi fornitori, alla verifica della documentazione e delle certificazioni, all'aggiornamento dei sistemi gestionali e logistici e alla riorganizzazione dei processi di approvvigionamento. Tali maggiori oneri rischiano di generare un impatto economico significativo e potenzialmente non sostenibile per le imprese di minori dimensioni, caratterizzate da una minore capacità di assorbimento dei costi fissi di adeguamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre strumenti a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alle cosiddette «microimprese», chiamate ad adeguare i propri processi produttivi e di distribuzione alla nuova disciplina in materia di imballaggi recata dal provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti economici derivanti dai nuovi oneri di adeguamento, prevenendo, tra l'altro, il rischio di nuovi oneri amministrativi quali duplicazioni documentali, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso quadro normativo europeo.
9/3118/12.Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    lo stesso regolamento UE prevede alcune deroghe al generale divieto di immissione sul mercato di imballaggi monouso non biodegradabili e compostabili, consentendo, nello specifico, alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo;

    il provvedimento in esame subordina, pertanto, la messa a disposizione sul mercato nazionale di una pluralità di tipologie di imballaggio alla loro certificazione come biodegradabili e compostabili secondo gli standard europei, producendo effetti non soltanto sui produttori di imballaggi, ma sull'insieme degli operatori economici che intervengono nelle successive fasi di approvvigionamento, distribuzione, commercializzazione e utilizzo;

    da ciò consegue che la nuova disciplina è destinata a produrre un impatto economico non trascurabile lungo l'intera catena del valore, generando costi non irrilevanti su numerose imprese del tessuto produttivo italiano. A dimostrazione di ciò, il differenziale di prezzo tra gli imballaggi attualmente utilizzati e le corrispondenti soluzioni biodegradabili e compostabili certificate, il quale può assumere particolare rilievo nei contesti caratterizzati da elevati volumi di utilizzo e da un basso valore unitario del singolo imballaggio, nei quali anche incrementi contenuti del costo per unità possono tradursi, su base annua, in oneri complessivamente significativi;

    a ciò si aggiungono i costi organizzativi e amministrativi di adeguamento, connessi, tra l'altro, alla ricerca e qualificazione di nuovi fornitori, alla verifica della documentazione e delle certificazioni, all'aggiornamento dei sistemi gestionali e logistici e alla riorganizzazione dei processi di approvvigionamento. Tali maggiori oneri rischiano di generare un impatto economico significativo e potenzialmente non sostenibile per le imprese di minori dimensioni, caratterizzate da una minore capacità di assorbimento dei costi fissi di adeguamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ulteriori iniziative normative volte ad introdurre strumenti a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alle cosiddette «microimprese», chiamate ad adeguare i propri processi produttivi e di distribuzione alla nuova disciplina in materia di imballaggi recata dal provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti economici derivanti dai nuovi oneri di adeguamento, prevenendo, tra l'altro, il rischio di nuovi oneri amministrativi quali duplicazioni documentali, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso quadro normativo europeo.
9/3118/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    appare rilevante osservare come, alla data del 12 agosto 2026, nessun altro Stato membro aveva dato attuazione al predetto regolamento europeo introducendo nuovi obblighi di compostabilità riferiti a un insieme così ampio di imballaggi monouso. Nello specifico, alcuni ordinamenti prevedono specifici obblighi di compostabilità già vigenti per categorie circoscritte ovvero hanno adottato misure nazionali orientate alla prevenzione, al riutilizzo o alla riduzione degli imballaggi monouso, non attuando, tuttavia, un intervento comparabile a quello italiano introdotto mediante il provvedimento in esame;

    tale provvedimento si colloca, pertanto, in un contesto europeo nel quale la facoltà di introdurre ulteriori obblighi di compostabilità non risulta essere stata esercitata, entro il termine previsto, con analoga estensione dagli altri Stati membri;

    ciò rappresenta un profilo di particolare rilievo sotto l'aspetto della competitività del sistema produttivo e distributivo nazionale. L'introduzione in Italia di requisiti ulteriori non adottati, allo stato, negli altri principali mercati europei può infatti determinare maggiori costi di approvvigionamento e di adeguamento per le imprese operanti sul mercato nazionale e produrre differenze concorrenziali rispetto agli operatori stabiliti negli altri Stati membri, anche in considerazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese dell'intera catena del valore derivanti dal differenziale di prezzo tra gli imballaggi attualmente utilizzati e le corrispondenti soluzioni biodegradabili e compostabili certificate,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dalla nuova disciplina in materia di imballaggi sui costi degli stessi e sui prezzi finali, al fine di verificare l'esistenza di eventuali trasferimenti degli incrementi di costo lungo la filiera produttiva che possano generare impatti significativi sotto il profilo della competitività delle imprese italiane, anche con riferimento all'eventuale differenziale di costi rispetto agli operatori degli altri Stati membri dell'Unione europea.
9/3118/13.D'Alessio, Grippo, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    dall'attuazione di tale disciplina derivano numerosi oneri di adeguamento a carico delle imprese dell'intera filiera produttiva, tutte interessate dagli effetti in primis economici della nuova normativa;

    occorre pertanto prevedere apposite misure che consentano a tali operatori economici – con particolare riferimento alle cosiddette «microimprese», caratterizzate da una minore capacità di assorbimento dei costi fissi di adeguamento – di adattare, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, i propri processi produttivi;

    al contrario, il provvedimento in esame non sembra prevedere alcuna disciplina transitoria, con particolare riferimento ai prodotti già confezionati e agli imballaggi già acquistati. La conseguenza è che le imprese della produzione, della trasformazione e della distribuzione sarebbero tenute, a partire dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, al ritiro o alla distruzione di ingenti quantità di imballaggi e di prodotti già confezionati, pienamente conformi al quadro normativo vigente al momento della loro realizzazione, con una ricaduta significativa in termini economici e logistici, nonché ambientali e di spreco alimentare;

    tali difficoltà sono acuite da fattori strutturali: i cicli di stampa e di approvvigionamento del packaging sono programmati con largo anticipo e per lotti minimi elevati, le filiere distributive sono lunghe e le scorte sono dislocate presso soggetti diversi dal produttore, e per i prodotti a lunga conservazione la rotazione del magazzino è fisiologicamente pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre appositi strumenti di sostegno alle imprese che devono adeguare i propri processi produttivi alla nuova disciplina in materia di imballaggi, al fine di garantire che ciascuna impresa della filiera produttiva abbia pieno accesso ai processi di innovazione tecnologica e di ricerca e sviluppo, nonché agli investimenti nell'economia circolare necessari affinché la nuova normativa europea possa rappresentare una leva per un processo di transizione industriale, e non solo un mero costo di conformità.
9/3118/14.Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    dall'attuazione di tale disciplina derivano numerosi oneri di adeguamento a carico delle imprese dell'intera filiera produttiva, tutte interessate dagli effetti in primis economici della nuova normativa;

    occorre pertanto prevedere apposite misure che consentano a tali operatori economici – con particolare riferimento alle cosiddette «microimprese», caratterizzate da una minore capacità di assorbimento dei costi fissi di adeguamento – di adattare, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, i propri processi produttivi;

    al contrario, il provvedimento in esame non sembra prevedere alcuna disciplina transitoria, con particolare riferimento ai prodotti già confezionati e agli imballaggi già acquistati. La conseguenza è che le imprese della produzione, della trasformazione e della distribuzione sarebbero tenute, a partire dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, al ritiro o alla distruzione di ingenti quantità di imballaggi e di prodotti già confezionati, pienamente conformi al quadro normativo vigente al momento della loro realizzazione, con una ricaduta significativa in termini economici e logistici, nonché ambientali e di spreco alimentare;

    tali difficoltà sono acuite da fattori strutturali: i cicli di stampa e di approvvigionamento del packaging sono programmati con largo anticipo e per lotti minimi elevati, le filiere distributive sono lunghe e le scorte sono dislocate presso soggetti diversi dal produttore, e per i prodotti a lunga conservazione la rotazione del magazzino è fisiologicamente pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ulteriori iniziative normative volte ad introdurre appositi strumenti di sostegno alle imprese che devono adeguare i propri processi produttivi alla nuova disciplina in materia di imballaggi, al fine di garantire che ciascuna impresa della filiera produttiva abbia pieno accesso ai processi di innovazione tecnologica e di ricerca e sviluppo, nonché agli investimenti nell'economia circolare necessari affinché la nuova normativa europea possa rappresentare una leva per un processo di transizione industriale, e non solo un mero costo di conformità.
9/3118/14.(Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    il conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti di imballaggio richiede, oltre agli interventi concernenti le caratteristiche degli imballaggi e le modalità della loro immissione sul mercato, anche un adeguato efficientamento dei sistemi di raccolta degli stessi, in modo da incrementarne il successivo recupero e riciclo dei materiali;

    a tal fine, risulta funzionale la possibilità di rafforzare e rendere maggiormente accessibili i sistemi di raccolta degli imballaggi attraverso l'installazione di ecocompattatori, quali strumenti idonei a favorire il riciclo differenziato dei materiali e a ottimizzare le successive attività di raccolta, con particolare riferimento agli ecocompattatori collocati in aree direttamente accessibili dall'esterno, i quali possono agevolarne la fruizione da parte degli utenti e consentire una maggiore integrazione di tali sistemi nell'organizzazione ordinaria della raccolta, anche attraverso l'utilizzo di aree nella disponibilità degli enti locali e, ove possibile, del suolo pubblico,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi del regolamento (UE) 2025/40 in materia di prevenzione, raccolta, riutilizzo e riciclo degli imballaggi e dei relativi rifiuti, a promuovere, in coordinamento con i comuni e con i soggetti gestori dei servizi di raccolta, la progressiva installazione di ecocompattatori per la raccolta degli imballaggi, privilegiando, ove possibile, soluzioni accessibili direttamente dall'esterno e pienamente fruibili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo di aree nella disponibilità degli enti locali e, ove possibile, di aree di suolo pubblico, individuando altresì criteri e modalità che ne assicurino l'efficienza, l'accessibilità e l'integrazione con i sistemi ordinari di raccolta differenziata.
9/3118/15.Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, al fine di consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili, prevedendo, altresì, specifiche sanzioni da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, in caso di violazione di tale disciplina;

    la disciplina in materia, così come innovata dal provvedimento in esame, si inserisce nel quadro regolatorio introdotto a livello europeo dal regolamento 2025/40/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale innova la precedente normativa, modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abrogando la direttiva 94/62/CE (la cosiddetta «direttiva imballaggi»)). Il regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e ha trovato applicazione a partire dal 12 agosto 2026;

    le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che «in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo»;

    il conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti di imballaggio richiede, oltre agli interventi concernenti le caratteristiche degli imballaggi e le modalità della loro immissione sul mercato, anche un adeguato efficientamento dei sistemi di raccolta degli stessi, in modo da incrementarne il successivo recupero e riciclo dei materiali;

    a tal fine, risulta funzionale la possibilità di rafforzare e rendere maggiormente accessibili i sistemi di raccolta degli imballaggi attraverso l'installazione di ecocompattatori, quali strumenti idonei a favorire il riciclo differenziato dei materiali e a ottimizzare le successive attività di raccolta, con particolare riferimento agli ecocompattatori collocati in aree direttamente accessibili dall'esterno, i quali possono agevolarne la fruizione da parte degli utenti e consentire una maggiore integrazione di tali sistemi nell'organizzazione ordinaria della raccolta, anche attraverso l'utilizzo di aree nella disponibilità degli enti locali e, ove possibile, del suolo pubblico,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi del regolamento (UE) 2025/40 in materia di prevenzione, raccolta, riutilizzo e riciclo degli imballaggi e dei relativi rifiuti, a valutare, anche alla luce degli esiti del programma sperimentale «Mangiaplastica» di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa verifica della sostenibilità dei costi di implementazione e della fattibilità tecnica e organizzativa, l'opportunità di ulteriori iniziative volte a favorire, in coordinamento con i Comuni e con i soggetti gestori dei servizi di raccolta, la progressiva installazione di ecocompattatori per la raccolta degli imballaggi, privilegiando, ove possibile, soluzioni accessibili direttamente dall'esterno e pienamente fruibili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo di aree nella disponibilità degli enti locali e, ove possibile, di aree di suolo pubblico, individuando altresì criteri e modalità che ne assicurino l'efficienza, l'accessibilità e l'integrazione con i sistemi ordinari di raccolta differenziata.
9/3118/15.(Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi», introduce nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il nuovo articolo 226-quinquies, volto a disciplinare l'obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi;

    il provvedimento consente, a determinate condizioni, la messa a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale di specifiche tipologie di imballaggi, purché certificate come biodegradabili e compostabili conformemente alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo;

    il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, persegue, tra l'altro, obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, riduzione degli imballaggi superflui, incremento del riutilizzo e miglioramento delle prestazioni ambientali degli imballaggi;

    il medesimo regolamento consente agli Stati membri, ricorrendone le condizioni previste, di imporre che determinate tipologie di imballaggi siano messe a disposizione sul mercato nazionale soltanto se compostabili, anche in relazione alla disponibilità di sistemi di raccolta e di infrastrutture adeguate al trattamento dei rifiuti organici;

    l'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che i rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici siano raccolti e riciclati insieme a questi ultimi, a determinate condizioni di certificazione ed etichettatura;

    la disciplina recata dal provvedimento interviene principalmente sulla commercializzazione e sulle caratteristiche di specifiche categorie di imballaggi, senza introdurre una disciplina generale volta a prevenire l'introduzione e la conseguente possibile dispersione nell'ambiente di imballaggi non compostabili nei territori caratterizzati da particolare pregio naturalistico e ambientale;

    la tutela delle aree naturali protette risponde alle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e trova il proprio fondamento anche nell'articolo 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; la legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce il quadro fondamentale per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

    la presenza e la dispersione di materiali e rifiuti da imballaggio in contesti caratterizzati da elevato valore naturalistico possono determinare un impatto particolarmente rilevante sugli ecosistemi, sulla biodiversità, sul paesaggio e sulla qualità degli ambienti terrestri e acquatici;

    tale esigenza assume particolare rilievo nei parchi nazionali e regionali, nelle aree marine protette, nelle riserve naturali, nelle oasi, nelle zone umide di importanza internazionale e nelle aree interessate dalla presenza di monumenti naturali, nelle quali le esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di conservazione degli ecosistemi richiedono un livello di tutela coerente con la particolare vulnerabilità e rilevanza dei territori interessati;

    la previsione di misure specifiche per tali territori risulterebbe coerente con una strategia di prevenzione dei rifiuti che intervenga non soltanto nella fase della produzione e della commercializzazione degli imballaggi, ma anche nel luogo e nelle modalità del loro utilizzo e successivo conferimento;

    appare urgente ed irrinunciabile, nell'ambito delle politiche per l'economia circolare, la necessità di intervenire alla fonte per ridurre la produzione dei rifiuti, promuovere prodotti sostenibili, rafforzare il riuso e perseguire obiettivi più ambiziosi di riduzione dei rifiuti, nonché rafforzare la protezione della biodiversità e delle superfici terrestri e marine protette,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere il divieto di introdurre imballaggi o elementi di imballaggi non compostabili all'interno del perimetro dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali, delle aree marine protette, delle riserve naturali, delle oasi e delle zone umide di importanza internazionale, nonché nelle zone interessate dalla presenza di monumenti naturali, assicurando il coordinamento della disciplina con la normativa vigente in materia di aree protette, tutela della biodiversità, gestione dei rifiuti e protezione dell'ambiente.
9/3118/16.Perantoni, Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi;

    l'Italia ha consolidato una posizione di leadership europea nel recupero dei rifiuti e dei materiali di scarto, raggiungendo una quota di riciclo dell'86 per cento dei rifiuti totali e del 75,6 per cento per quanto concerne gli imballaggi, come evidenziato dalla «Relazione 2025 sullo stato della green economy»;

    nonostante tali primati operativi, la filiera nazionale della raccolta, della selezione e del riciclo degli imballaggi in plastica sta affrontando una situazione emergenziale, con aumento dei costi energetici e di gestione connessi alla flessione della domanda di materia riciclata;

    all'incremento virtuoso della raccolta differenziata da parte dei cittadini, non corrisponde infatti un'adeguata capacità di assorbimento e trasformazione da parte degli impianti industriali e dei consorzi di filiera;

    in diversi contesti territoriali si registra il rallentamento o il blocco di diversi impianti, da cui discende il mancato ritiro e il pericoloso accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti plastici nei centri comprensoriali e nei siti di stoccaggio, con il rischio di compromettere gli investimenti pubblici e privati effettuati per incrementare la raccolta differenziata e la capacità di riciclo nazionale, di vanificare gli sforzi della cittadinanza, di determinare maggiori costi a carico dei comuni e degli utenti del servizio e di indebolire il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di economia circolare;

    da notizie di stampa si è appreso che il 16 giugno 2026 la regione Emilia-Romagna ha segnalato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la progressiva riduzione della frequenza dei ritiri degli imballaggi in plastica, il conseguente avvicinamento degli impianti regionali alla saturazione e l'aumento del rischio di incendi, paventando, in assenza di interventi, la possibilità che materiali correttamente raccolti in maniera differenziata siano destinati alla termovalorizzazione anziché al riciclo;

    anche nella Regione Siciliana, come riportato da recenti inchieste giornalistiche, i depositi di stoccaggio delle plastiche da raccolta differenziata sono ormai prossimi alla saturazione totale;

    la situazione ha assunto carattere ancora più urgente nel Sud Sardegna, dove, a decorrere dal 27 luglio 2026, la società incaricata dei ritiri degli imballaggi in plastica ha sospeso la propria attività a causa del rallentamento del trasferimento del materiale già pressato e stoccato verso gli impianti di recupero e riciclo individuati nell'ambito del circuito Corepla, con il rischio di immediate ripercussioni sulla continuità della raccolta differenziata nei comuni interessati;

    analoghe criticità risultano diffuse in numerose aree del Paese e hanno indotto l'Anci e Utilitalia a chiedere l'istituzione di un presidio permanente di monitoraggio e coordinamento tra Governo, regioni, comuni e gestori dei servizi di igiene urbana;

    il Consorzio nazionale imballaggi ha deliberato l'aumento, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, del contributo ambientale relativo agli imballaggi in plastica, motivando tale decisione con l'aumento dei quantitativi gestiti, dei costi di raccolta, selezione e riciclo e con la flessione della domanda di alcune tipologie di materiali riciclati, che non dispongono di sbocchi di mercato stabili;

    la crisi in atto richiede soluzioni efficaci per scongiurare il paradosso di vanificare i traguardi raggiunti nella raccolta differenziata grazie anche alla crescente consapevolezza da parte dei cittadini e dei consumatori dell'importanza della prevenzione;

    occorre, inoltre, fornire risposte certe agli operatori del settore e introdurre strumenti economici di sostegno e promozione del mercato europeo che consentano di stabilizzare la domanda di materia prima seconda, di contrastare la concorrenza dei polimeri vergini fossili importati a basso costo da Paesi terzi, e di rendere economicamente sostenibile il mantenimento dei flussi attuali e il perseguimento degli obiettivi di riciclo indicati dall'Unione europea,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di tempestive iniziative di competenza atte a garantire la continuità del servizio di raccolta differenziata e di ritiro dei materiali, a prevenire la saturazione dei siti di stoccaggio e dei centri di raccolta nei contesti territoriali più critici e a scongiurare l'avvio a incenerimento dei rifiuti correttamente differenziati;

   a rendere permanente il tavolo di monitoraggio dedicato alla filiera dei rifiuti plastici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire un flusso informativo costante e aggiornato sullo stato degli impianti e definire interventi suppletivi immediati per garantire la piena operatività del sistema;

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre strumenti di sostegno economico a favore della filiera del riciclo e dei comuni, al fine di mitigare l'impatto dei maggiori costi di gestione e di stoccaggio, nonché a compensare gli effetti negativi della crisi di mercato della materia prima seconda promuovendo la domanda di plastica riciclata anche attraverso l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici e il rafforzamento dei controlli, nonché mediante misure di sostegno per le imprese che impiegano polimeri rigenerati nei processi produttivi;

   ad assumere le opportune iniziative nelle sedi europee ed internazionali per contrastare la concorrenza causata dall'importazione a basso costo di polimeri vergini fossili da Paesi terzi esenti da rigidi standard ambientali e sociali, promuovendo idonee misure di tutela del mercato unico;

   a definire un piano graduale di riordino e progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) relativi ai combustibili fossili e alla plastica vergine, riallocando le risorse a favore dell'economia circolare, della prevenzione della produzione dei rifiuti e dello sviluppo della capacità impiantistica nazionale di selezione e trasformazione della plastica.
9/3118/17.Ilaria Fontana, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 3118 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi;

    l'inquinamento da plastica rappresenta una delle principali sfide ambientali globali e richiede interventi lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e degli imballaggi, dalla progettazione e produzione fino all'utilizzo, alla raccolta, al riciclo e alla gestione del fine vita;

    nel marzo 2022 l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha avviato il percorso per la definizione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante contro l'inquinamento da plastica, compreso quello dell'ambiente marino, secondo un approccio riferito all'intero ciclo di vita della plastica;

    il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio persegue, tra gli altri, gli obiettivi della prevenzione e riduzione dei rifiuti di imballaggio, del riutilizzo, del miglioramento della riciclabilità e dell'incremento dell'impiego di materie prime seconde, nell'ambito della transizione verso un'economia circolare;

    nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte specifiche esclusioni dall'obbligo di compostabilità per numerose categorie di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento (UE) 2025/40;

    tali esclusioni rispondono anche alla necessità di considerare le caratteristiche dei diversi prodotti ortofrutticoli e le esigenze di conservazione, sicurezza alimentare, protezione e integrità del prodotto, nonché di evitare un aumento dei costi non sostenibile per le imprese;

    occorre tuttavia evitare che tali deroghe si traducano automaticamente in un aumento generalizzato dell'utilizzo di imballaggi in plastica convenzionale monouso, soprattutto laddove siano disponibili soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;

    la transizione verso imballaggi alternativi può comportare maggiori costi per le imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, sia per l'acquisto dei nuovi materiali sia per l'adeguamento, la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento;

    appare pertanto necessario accompagnare la transizione con adeguate misure di sostegno, affinché i maggiori costi derivanti dalla sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso non siano posti interamente a carico delle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, preservandone la competitività;

    tra le possibili alternative rientrano, in funzione delle caratteristiche dei prodotti e delle specifiche applicazioni, soluzioni riutilizzabili, materiali a base cellulosica, imballaggi biodegradabili e compostabili certificati conformemente alla norma UNI EN 13432 e ulteriori materiali e soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale;

    la filiera nazionale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili rappresenta una componente significativa della bioeconomia circolare italiana e dispone di competenze industriali, attività di ricerca e innovazione e di un sistema dedicato di responsabilità estesa del produttore, integrandosi, nelle applicazioni appropriate, con la raccolta e il trattamento della frazione organica;

    la scelta tra le differenti soluzioni di imballaggio non può tuttavia essere fondata esclusivamente sulla natura del materiale utilizzato, ma deve considerare, ove applicabile, gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita secondo un approccio di Life Cycle Assessment (LCA), tenendo conto dell'approvvigionamento delle materie prime, della produzione, del trasporto, dell'utilizzo, della capacità dell'imballaggio di conservare e proteggere il prodotto, della prevenzione dello spreco alimentare, della raccolta, del riciclo e del trattamento a fine vita;

    la valutazione lungo il ciclo di vita consente pertanto di individuare, in relazione alle diverse applicazioni, le soluzioni capaci di conseguire una effettiva riduzione dell'impiego di risorse, della produzione di rifiuti e degli impatti ambientali, evitando sostituzioni di materiali che possano determinare il trasferimento degli impatti da una fase del ciclo di vita ad un'altra;

    la riduzione dell'inquinamento da plastica richiede prioritariamente di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre l'impiego non necessario di plastica convenzionale monouso, favorendo, secondo le diverse applicazioni, riuso, riciclo, materiali alternativi e innovazione tecnologica;

    parallelamente, la filiera italiana del riciclo delle plastiche attraversa una situazione di particolare difficoltà, con ripercussioni sulla sostenibilità economica degli operatori e sulla capacità del sistema di assorbire i materiali provenienti dalla raccolta differenziata;

    la lotta all'inquinamento da plastica non può tradursi nell'indebolimento della filiera del riciclo esistente: occorre, al contrario, ridurre progressivamente l'impiego non necessario di plastica convenzionale monouso e, contemporaneamente, garantire che la plastica raccolta sia effettivamente selezionata, riciclata e reimmessa nei cicli produttivi;

    l'eventuale aumento dell'immissione sul mercato di imballaggi in plastica convenzionale monouso rischierebbe di determinare ulteriori pressioni su una filiera del riciclo già caratterizzata da difficoltà di assorbimento dei materiali;

    la raccolta differenziata e il riciclo possono conseguire pienamente i propri obiettivi ambientali ed economici soltanto se alla materia prima seconda ottenuta dai processi di riciclo sono garantiti adeguati sbocchi di mercato e un effettivo reimpiego nei processi produttivi;

    la competitività della materia prima seconda è condizionata anche dalla concorrenza della materia prima vergine e dei materiali riciclati provenienti da Paesi extra-UE;

    non è pertanto sufficiente incrementare le quantità raccolte e avviate a riciclo se il materiale ottenuto non trova successivamente adeguati sbocchi di mercato: la chiusura effettiva del ciclo richiede una domanda stabile di materia prima seconda capace di garantire la sostenibilità economica degli impianti e degli investimenti effettuati nel settore;

    risulta pertanto necessario affiancare alle misure emergenziali volte a garantire la continuità della raccolta e del riciclo interventi strutturali capaci di sostenere la domanda di materia prima seconda, favorire l'innovazione degli imballaggi, rafforzare le filiere nazionali dell'economia circolare e della bioeconomia e ridurre progressivamente la produzione di rifiuti derivanti da imballaggi in plastica monouso,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative, nel rispetto della normativa europea, atte ad introdurre misure di sostegno volte a ridurre i maggiori costi sostenuti dalle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento per la progressiva sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso, con particolare riferimento sia all'acquisto di imballaggi alternativi sia all'adeguamento, alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento;

   a favorire, ove tecnicamente idoneo e nel rispetto delle esigenze di conservazione, sicurezza alimentare, integrità dei prodotti e prevenzione dello spreco alimentare, l'impiego di imballaggi riutilizzabili, a base cellulosica, biodegradabili e compostabili certificati e di altre soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale;

   a sostenere la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione finalizzate allo sviluppo di soluzioni di imballaggio capaci di ridurre l'impiego di plastica convenzionale monouso, garantendo contemporaneamente la conservazione e la sicurezza dei prodotti e la competitività delle imprese;

   a sostenere la ricerca, l'innovazione e gli investimenti della filiera nazionale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate, favorendone l'impiego nelle applicazioni nelle quali risultino tecnicamente e ambientalmente appropriate e funzionali ai sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica;

   a promuovere, nella valutazione e nello sviluppo delle diverse soluzioni di imballaggio, l'applicazione di metodologie basate sulla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA), al fine di considerare gli impatti ambientali generati nelle diverse fasi e individuare le soluzioni che consentano una effettiva riduzione complessiva dell'impiego di risorse, delle emissioni e della produzione di rifiuti;

   ad adottare iniziative, coerentemente con gli obiettivi europei e internazionali di contrasto all'inquinamento da plastica, volte alla progressiva riduzione dell'impiego non necessario di imballaggi in plastica convenzionale monouso, favorendo prevenzione, riuso, innovazione dei materiali, progettazione circolare e riciclo;

   ad adottare con urgenza le iniziative di competenza necessarie a garantire la continuità della raccolta, del ritiro, della selezione e del riciclo degli imballaggi in plastica, evitando che l'attuale situazione di difficoltà determini interruzioni della filiera o maggiori oneri a carico dei Comuni, delle imprese e dei cittadini;

   ad adottare iniziative strutturali volte a rafforzare e stabilizzare il mercato della materia prima seconda derivante dal riciclo, favorendone l'effettivo utilizzo nei processi produttivi, anche attraverso strumenti economici, criteri ambientali negli acquisti pubblici e misure dirette a sostenere la domanda di materiali riciclati;

   a valutare, nel rispetto della disciplina europea, l'adozione di iniziative volte a rendere maggiormente competitivo l'impiego di materia prima seconda proveniente dalle filiere nazionali ed europee rispetto all'utilizzo di materia prima vergine e di materiali riciclati provenienti da Paesi extra-UE, garantendo condizioni di concorrenza coerenti con gli standard ambientali europei;

   a rafforzare, anche nell'ambito dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, le misure di competenza necessarie a garantire il ritiro e l'avvio a riciclo dei materiali raccolti, evitando che eventuali crisi di mercato interrompano il ciclo della raccolta differenziata o determinino il trasferimento dei maggiori costi sui comuni e sui cittadini;

   a promuovere, anche nelle competenti sedi europee, misure strutturali volte a consolidare il mercato delle materie prime seconde e a garantire che la raccolta differenziata e il riciclo si traducano nell'effettivo reimpiego dei materiali nei nuovi cicli produttivi, secondo i principi dell'economia circolare;

   a favorire un sistema di monitoraggio dell'andamento del mercato delle plastiche riciclate e delle materie prime seconde, coinvolgendo le amministrazioni competenti, i sistemi di responsabilità estesa del produttore, i gestori, i riciclatori e le rappresentanze delle imprese, al fine di individuare tempestivamente situazioni di criticità e prevenire nuove crisi della filiera.
9/3118/18.L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 3118 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi;

    l'inquinamento da plastica rappresenta una delle principali sfide ambientali globali e richiede interventi lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e degli imballaggi, dalla progettazione e produzione fino all'utilizzo, alla raccolta, al riciclo e alla gestione del fine vita;

    nel marzo 2022 l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente ha avviato il percorso per la definizione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante contro l'inquinamento da plastica, compreso quello dell'ambiente marino, secondo un approccio riferito all'intero ciclo di vita della plastica;

    il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio persegue, tra gli altri, gli obiettivi della prevenzione e riduzione dei rifiuti di imballaggio, del riutilizzo, del miglioramento della riciclabilità e dell'incremento dell'impiego di materie prime seconde, nell'ambito della transizione verso un'economia circolare;

    nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte specifiche esclusioni dall'obbligo di compostabilità per numerose categorie di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento (UE) 2025/40;

    tali esclusioni rispondono anche alla necessità di considerare le caratteristiche dei diversi prodotti ortofrutticoli e le esigenze di conservazione, sicurezza alimentare, protezione e integrità del prodotto, nonché di evitare un aumento dei costi non sostenibile per le imprese;

    occorre tuttavia evitare che tali deroghe si traducano automaticamente in un aumento generalizzato dell'utilizzo di imballaggi in plastica convenzionale monouso, soprattutto laddove siano disponibili soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;

    la transizione verso imballaggi alternativi può comportare maggiori costi per le imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, sia per l'acquisto dei nuovi materiali sia per l'adeguamento, la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento;

    appare pertanto necessario accompagnare la transizione con adeguate misure di sostegno, affinché i maggiori costi derivanti dalla sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso non siano posti interamente a carico delle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, preservandone la competitività;

    tra le possibili alternative rientrano, in funzione delle caratteristiche dei prodotti e delle specifiche applicazioni, soluzioni riutilizzabili, materiali a base cellulosica, imballaggi biodegradabili e compostabili certificati conformemente alla norma UNI EN 13432 e ulteriori materiali e soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale;

    la filiera nazionale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili rappresenta una componente significativa della bioeconomia circolare italiana e dispone di competenze industriali, attività di ricerca e innovazione e di un sistema dedicato di responsabilità estesa del produttore, integrandosi, nelle applicazioni appropriate, con la raccolta e il trattamento della frazione organica;

    la scelta tra le differenti soluzioni di imballaggio non può tuttavia essere fondata esclusivamente sulla natura del materiale utilizzato, ma deve considerare, ove applicabile, gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita secondo un approccio di Life Cycle Assessment (LCA), tenendo conto dell'approvvigionamento delle materie prime, della produzione, del trasporto, dell'utilizzo, della capacità dell'imballaggio di conservare e proteggere il prodotto, della prevenzione dello spreco alimentare, della raccolta, del riciclo e del trattamento a fine vita;

    la valutazione lungo il ciclo di vita consente pertanto di individuare, in relazione alle diverse applicazioni, le soluzioni capaci di conseguire una effettiva riduzione dell'impiego di risorse, della produzione di rifiuti e degli impatti ambientali, evitando sostituzioni di materiali che possano determinare il trasferimento degli impatti da una fase del ciclo di vita ad un'altra;

    la riduzione dell'inquinamento da plastica richiede prioritariamente di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre l'impiego non necessario di plastica convenzionale monouso, favorendo, secondo le diverse applicazioni, riuso, riciclo, materiali alternativi e innovazione tecnologica;

    parallelamente, la filiera italiana del riciclo delle plastiche attraversa una situazione di particolare difficoltà, con ripercussioni sulla sostenibilità economica degli operatori e sulla capacità del sistema di assorbire i materiali provenienti dalla raccolta differenziata;

    la lotta all'inquinamento da plastica non può tradursi nell'indebolimento della filiera del riciclo esistente: occorre, al contrario, ridurre progressivamente l'impiego non necessario di plastica convenzionale monouso e, contemporaneamente, garantire che la plastica raccolta sia effettivamente selezionata, riciclata e reimmessa nei cicli produttivi;

    l'eventuale aumento dell'immissione sul mercato di imballaggi in plastica convenzionale monouso rischierebbe di determinare ulteriori pressioni su una filiera del riciclo già caratterizzata da difficoltà di assorbimento dei materiali;

    la raccolta differenziata e il riciclo possono conseguire pienamente i propri obiettivi ambientali ed economici soltanto se alla materia prima seconda ottenuta dai processi di riciclo sono garantiti adeguati sbocchi di mercato e un effettivo reimpiego nei processi produttivi;

    la competitività della materia prima seconda è condizionata anche dalla concorrenza della materia prima vergine e dei materiali riciclati provenienti da Paesi extra-UE;

    non è pertanto sufficiente incrementare le quantità raccolte e avviate a riciclo se il materiale ottenuto non trova successivamente adeguati sbocchi di mercato: la chiusura effettiva del ciclo richiede una domanda stabile di materia prima seconda capace di garantire la sostenibilità economica degli impianti e degli investimenti effettuati nel settore;

    risulta pertanto necessario affiancare alle misure emergenziali volte a garantire la continuità della raccolta e del riciclo interventi strutturali capaci di sostenere la domanda di materia prima seconda, favorire l'innovazione degli imballaggi, rafforzare le filiere nazionali dell'economia circolare e della bioeconomia e ridurre progressivamente la produzione di rifiuti derivanti da imballaggi in plastica monouso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, ulteriori iniziative atte ad introdurre misure di sostegno volte a ridurre i maggiori costi sostenuti dalle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento per la progressiva sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso, con particolare riferimento sia all'acquisto di imballaggi alternativi sia all'adeguamento, alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti e delle linee di confezionamento;

   a favorire, ove tecnicamente idoneo e nel rispetto delle esigenze di conservazione, sicurezza alimentare, integrità dei prodotti e prevenzione dello spreco alimentare, l'impiego di imballaggi riutilizzabili, a base cellulosica, biodegradabili e compostabili certificati e di altre soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale;

   a sostenere la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione finalizzate allo sviluppo di soluzioni di imballaggio capaci di ridurre l'impiego di plastica convenzionale monouso, garantendo contemporaneamente la conservazione e la sicurezza dei prodotti e la competitività delle imprese;

   a sostenere la ricerca, l'innovazione e gli investimenti della filiera nazionale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate, favorendone l'impiego nelle applicazioni nelle quali risultino tecnicamente e ambientalmente appropriate e funzionali ai sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica;

   a promuovere, nella valutazione e nello sviluppo delle diverse soluzioni di imballaggio, l'applicazione di metodologie basate sulla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA), al fine di considerare gli impatti ambientali generati nelle diverse fasi e individuare le soluzioni che consentano una effettiva riduzione complessiva dell'impiego di risorse, delle emissioni e della produzione di rifiuti;

   ad adottare iniziative, coerentemente con gli obiettivi europei e internazionali di contrasto all'inquinamento da plastica, volte alla progressiva riduzione dell'impiego non necessario di imballaggi in plastica convenzionale monouso, favorendo prevenzione, riuso, innovazione dei materiali, progettazione circolare e riciclo;

   a proseguire, anche nell'ambito del Tavolo plastiche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le iniziative di competenza volte a favorire, nel rispetto delle competenze dei Comuni in materia di organizzazione del servizio di raccolta, la continuità del ritiro, della selezione e del riciclo degli imballaggi in plastica, favorendo il contenimento di interruzioni della filiera o di maggiori oneri a carico dei Comuni, delle imprese e dei cittadini;

   a proseguire le iniziative volte a rafforzare e stabilizzare il mercato della materia prima seconda derivante dal riciclo, favorendone l'effettivo utilizzo nei processi produttivi, anche attraverso strumenti economici, criteri ambientali negli acquisti pubblici e misure dirette a sostenere la domanda di materiali riciclati;

   a valutare, nel rispetto della disciplina europea, l'adozione di iniziative volte a rendere maggiormente competitivo l'impiego di materia prima seconda proveniente dalle filiere nazionali ed europee rispetto all'utilizzo di materia prima vergine e di materiali riciclati provenienti da Paesi extra-UE, garantendo condizioni di concorrenza coerenti con gli standard europei;

   a rafforzare, anche nell'ambito dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, le misure di competenza volte a favorire il ritiro e l'avvio a riciclo dei materiali raccolti, adoperandosi affinché eventuali crisi di mercato non interrompano il ciclo della raccolta differenziata né determinino il trasferimento dei maggiori costi sui comuni e sui cittadini;

   a promuovere, anche nelle competenti sedi europee, misure strutturali volte a consolidare il mercato delle materie prime seconde e a garantire che la raccolta differenziata e il riciclo si traducano nell'effettivo reimpiego dei materiali nei nuovi cicli produttivi, secondo i principi dell'economia circolare;

   a proseguire, anche nell'ambito del medesimo Tavolo, il monitoraggio dell'andamento del mercato delle plastiche riciclate e delle materie prime seconde, coinvolgendo le amministrazioni competenti, i sistemi di responsabilità estesa del produttore, i gestori, i riciclatori e le rappresentanze delle imprese, e a promuovere in sede europea l'istituzione di un osservatorio dei mercati nelle materie prime seconde, al fine di individuare tempestivamente situazioni di criticità e prevenire nuove crisi della filiera.
9/3118/18.(Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 3118 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi,

    la tutela dell'ambiente marino e lagunare rappresenta una priorità strategica per l'Italia, sancita sia dall'articolo 9 della Costituzione sia dagli impegni internazionali assunti per il raggiungimento del Buono Stato Ambientale (GES) di cui alla direttiva europea Marine Strategy (2008/56/CE);

    nel corso della XVIII legislatura è stata approvata la cosiddetta legge SalvaMare (legge 17 maggio 2022, n. 60) con l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi, in coerenza con i principi dell'economia circolare e con gli obiettivi promossi dall'Unione europea;

    come noto, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, cosiddetta «Direttiva SUP», recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, ha previsto specifiche iniziative destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

    la filiera del riciclo degli imballaggi in plastica attraversa da mesi una situazione di grave emergenza: in diversi contesti territoriali si registra il rallentamento o il blocco degli impianti, da cui discende il mancato ritiro e il pericoloso accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti plastici nei centri comprensoriali e nei siti di stoccaggio, con il rischio di compromettere gli investimenti pubblici e privati effettuati per incrementare la raccolta differenziata e la capacità di riciclo nazionale, di determinare maggiori costi a carico dei comuni e degli utenti del servizio e di indebolire il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di economia circolare;

    la crisi in atto richiede soluzioni efficaci per scongiurare il paradosso di vanificare i traguardi raggiunti nella raccolta differenziata, grazie anche alla crescente consapevolezza da parte dei cittadini e dei consumatori dell'importanza della prevenzione;

    la paralisi del mercato del riciclo, imputabile alla concorrenza insostenibile dei polimeri vergini fossili importati a basso costo da Paesi extra UE, esenti dagli standard ecologici e sociali europei, sta producendo conseguenze drammatiche in molte aree del Paese, soprattutto nelle isole, con gravi implicazioni anche sotto il profilo ambientale;

    i monitoraggi semestrali condotti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna certifica la presenza pervasiva di microplastiche e frammenti di plastica dura nelle acque marine;

    lo scenario ecologico è ulteriormente aggravato da fenomeni di elusione diffusa della direttiva europea 2019/904 (SUP – Single-Use Plastics), messa in atto attraverso la distribuzione abusiva di stoviglie in plastica rigida fittiziamente certificate come «riutilizzabili», ma destinate nella realtà operativa ad un rapido smaltimento monouso;

    a distanza di quattro anni dalla sua promulgazione, la legge «SalvaMare» risulta depotenziata e priva di concreta operatività a causa della mancata emanazione della totalità dei decreti attuativi, con particolare riferimento alle modalità di smaltimento a terra, al servizio di raccolta e ai costi operativi, generando costi ingiustificati per i pescatori e i cittadini e danni per l'ecosistema marino;

    secondo Fondazione Marevivo e Federazione del Mare, negli ultimi tre anni sono state raccolte in mare circa 6.000 tonnellate di rifiuti (plastica, vetro, metallo, pneumatici e altro) dai pescherecci a strascico;

    la diffusione crescente dell'inquinamento da plastica e microplastiche negli ecosistemi marini rende urgente l'adozione di misure volte a rafforzare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e riduzione dei rifiuti dispersi in mare e lungo le coste,

impegna il Governo:

   ad accompagnare il provvedimento in esame con urgenti iniziative, anche di carattere finanziario, volte a dare piena e tempestiva attuazione alla legge 17 maggio 2022, n. 60 (cosiddetta «SalvaMare»);

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad allocare adeguate risorse finanziarie a favore degli enti di ricerca, delle ARPA regionali e delle Aree Marine Protette per garantire il monitoraggio costante delle concentrazioni di plastica e microplastiche negli ecosistemi marini e costieri e finanziare programmi di recupero e soccorso della fauna marina protetta, con particolare riguardo specie gravemente colpite dal fenomeno del plastic pollution;

   a intensificare, per quanto di competenza, la vigilanza e l'attività sanzionatoria per contrastare fenomeni elusivi della Direttiva SUP (UE 2019/904).
9/3118/19.Sergio Costa, Ilaria Fontana, Perantoni, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce l'articolo 226-quinquies all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplinando l'obbligo di compostabilità per specifiche tipologie di imballaggi al fine di promuovere l'economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti;

    la filiera nazionale del riciclo degli imballaggi in plastica versa da diversi mesi in una situazione di grave e persistente criticità. Come reiteratamente denunciato dalle associazioni di settore, non si tratta ormai di una criticità congiunturale o temporanea, bensì di un'emergenza strutturale che rischia di paralizzare l'intero sistema di gestione e riciclo, compromettendo la regolarità dei servizi pubblici essenziali di raccolta differenziata comunale;

    l'accumulo incontrollato e prolungato di imballaggi in plastica, spesso accompagnato dal superamento delle volumetrie autorizzate, altera drasticamente le condizioni di sicurezza degli impianti e aumenta il rischio di incendio all'interno dei siti di stoccaggio, con gravi ripercussioni per i lavoratori, le infrastrutture e le comunità locali. Gli incendi di materie plastiche causano infatti la combustione non controllata di polimeri, liberando nell'atmosfera dense nubi tossiche contenenti sostanze altamente nocive;

    la drammaticità del fenomeno è comprovata dal susseguirsi di eventi incidentali verificatisi negli ultimi mesi negli stabilimenti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con ben 27 roghi censiti nel settore. Tra gli episodi più gravi si ricordano il vasto rogo divampato nell'area industriale di Pastorano a luglio 2025, in un sito di stoccaggio di bottiglie di plastica destinate al riciclo, l'incendio del 12 luglio 2026 presso lo stabilimento Remat S.p.a. nella zona industriale di San Giorgio a Liri (Frosinone) e l'esteso rogo divampato il 31 agosto 2026 nell'impianto EcoEnergy ad Airola (Benevento), sito che presentava volumetrie di stoccaggio che risulterebbero circa settanta volte superiori ai limiti giornalieri autorizzati,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con urgenti iniziative volte ad avviare una ricognizione straordinaria e capillare su scala nazionale dello stato degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti plastici, mappando i quantitativi giacenti, i tempi di permanenza dei materiali e le capacità autorizzate, incrociando tali dati con i requisiti di prevenzione incendi previsti dalla Regola Tecnica Verticale (decreto ministeriale 26 luglio 2022) e disponendo l'aggiornamento delle linee guida operative di prevenzione risalenti al 2019;

   a rafforzare i controlli preventivi ed i protocolli di sicurezza antincendio, con particolare attenzione ai siti di stoccaggio sotto sequestro o in gestione giudiziaria, definendo altresì procedure veloci e trasparenti di informazione alla popolazione circa la tipologia di sostanze disperse ed i dati sui monitoraggi di aria, acqua e suolo a seguito di eventi emergenziali;

   a istituire un tavolo di coordinamento permanente tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute dedicato alla gestione integrata della sicurezza negli impianti di rifiuti e delle fasi post-incendio, garantendo l'allocazione di risorse finanziarie tempestive e certe destinate alla bonifica ed al ripristino ambientale delle matrici territoriali contaminate.
9/3118/20.Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Pellegrini, Alifano, Perantoni, Graziano, Zanella, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce un obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi monouso, tra cui quelli per piccole quantità di prodotti ortofrutticoli, per il consumo di alimenti e bevande nei locali della ristorazione, per porzioni individuali di condimenti e per i prodotti di cortesia delle strutture ricettive;

    la disciplina europea degli imballaggi persegue, accanto al miglioramento del riciclo, la prevenzione della produzione di rifiuti, la riduzione degli imballaggi superflui e l'aumento del riutilizzo; per i formati richiamati dal decreto prevede specifiche restrizioni a decorrere dal 1° gennaio 2030;

    la possibilità di imporre la compostabilità costituisce una deroga alle regole generali sulla riciclabilità degli imballaggi e non esonera dal rispetto delle restrizioni europee sui formati monouso, né dei divieti previsti per determinati prodotti di plastica monouso;

    la sostituzione di un imballaggio monouso convenzionale con uno compostabile non riduce, di per sé, il numero di imballaggi utilizzati;

    nei casi in cui siano praticabili, il riuso, la ricarica e la distribuzione senza porzioni confezionate singolarmente possono contribuire più direttamente alla prevenzione dei rifiuti;

    per le strutture ricettive, la gestione dei prodotti per l'igiene in confezioni monouso richiede inoltre attenzione alla compatibilità tra l'imballaggio, il prodotto contenuto e il trattamento della frazione organica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, atte a:

  garantire che l'obbligo di compostabilità non sia interpretato o applicato come autorizzazione a immettere sul mercato formati monouso soggetti a divieto o restrizione ai sensi della disciplina europea;

  promuovere, nei settori della ristorazione, del catering e della ricettività, soluzioni di riuso, ricarica ed erogazione non confezionata singolarmente, ove praticabili e compatibili con le esigenze igieniche e di garanzia della qualità dei prodotti, favorendone l'adozione in luogo degli imballaggi monouso;

  verificare, per gli imballaggi destinati al conferimento con i rifiuti organici, la compatibilità del prodotto contenuto con i processi di trattamento e a fornire indicazioni chiare agli operatori e ai consumatori sul corretto conferimento.
9/3118/21.Casu, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce un obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi monouso, tra cui quelli per piccole quantità di prodotti ortofrutticoli, per il consumo di alimenti e bevande nei locali della ristorazione, per porzioni individuali di condimenti e per i prodotti di cortesia delle strutture ricettive;

    la disciplina europea degli imballaggi persegue, accanto al miglioramento del riciclo, la prevenzione della produzione di rifiuti, la riduzione degli imballaggi superflui e l'aumento del riutilizzo; per i formati richiamati dal decreto prevede specifiche restrizioni a decorrere dal 1° gennaio 2030;

    la possibilità di imporre la compostabilità costituisce una deroga alle regole generali sulla riciclabilità degli imballaggi e non esonera dal rispetto delle restrizioni europee sui formati monouso, né dei divieti previsti per determinati prodotti di plastica monouso;

    la sostituzione di un imballaggio monouso convenzionale con uno compostabile non riduce, di per sé, il numero di imballaggi utilizzati;

    nei casi in cui siano praticabili, il riuso, la ricarica e la distribuzione senza porzioni confezionate singolarmente possono contribuire più direttamente alla prevenzione dei rifiuti;

    per le strutture ricettive, la gestione dei prodotti per l'igiene in confezioni monouso richiede inoltre attenzione alla compatibilità tra l'imballaggio, il prodotto contenuto e il trattamento della frazione organica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza atte a:

  garantire che l'obbligo di compostabilità non sia interpretato o applicato come autorizzazione a immettere sul mercato formati monouso soggetti a divieto o restrizione ai sensi della disciplina europea;

  promuovere, nei settori della ristorazione, del catering e della ricettività, soluzioni di riuso, ricarica ed erogazione non confezionata singolarmente, ove praticabili e compatibili con le esigenze igieniche e di garanzia della qualità dei prodotti, favorendone l'adozione in luogo degli imballaggi monouso;

  verificare, per gli imballaggi destinati al conferimento con i rifiuti organici, la compatibilità del prodotto contenuto con i processi di trattamento e fornire indicazioni chiare agli operatori e ai consumatori sul corretto conferimento.
9/3118/21.(Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 226-quinquies, che consente di mettere a disposizione sul mercato gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40, qualora certificati come biodegradabili e compostabili;

    nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis, che, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, esclude dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi contenenti numerosi prodotti ortofrutticoli freschi, tra i quali frutti di bosco, ortaggi a foglia, ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo;

    l'imballaggio non è soltanto un possibile rifiuto: svolge anche una funzione di protezione e di conservazione del prodotto, che può contribuire a prolungarne la durata e dunque a prevenire lo spreco alimentare;

    secondo l'Osservatorio Waste Watcher International, basato su un'indagine condotta nel gennaio 2026, lo spreco alimentare domestico in Italia è pari in media a 554 grammi di cibo a persona ogni settimana, e tra gli alimenti più sprecati figurano proprio la frutta fresca, la verdura fresca e l'insalata;

    secondo l'ISTAT, nel biennio 2024-2025 le famiglie formate da una sola persona sono il 37,1 per cento del totale e rappresentano la tipologia familiare più diffusa, mentre vent'anni fa erano il 25,9 per cento; nello stesso periodo la dimensione media delle famiglie è scesa da 2,6 a 2,2 componenti;

    le regole sugli imballaggi monouso devono quindi tenere conto della crescente domanda di confezioni di piccole dimensioni da parte delle persone sole e dei nuclei familiari ridotti, per i quali formati eccessivi rispetto al fabbisogno rischiano di tradursi in maggiore spreco alimentare,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti dell'applicazione del provvedimento in esame e a sostenere in sede nazionale ed europea nell'ambito della definizione degli orientamenti di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, soluzioni che consentano di coniugare la necessità di ridurre gli imballaggi con l'evoluzione demografica e la composizione dei nuclei familiari nonché la prevenzione dello spreco alimentare nei consumi domestici.
9/3118/22.Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 226-quinquies, che impone la compostabilità di alcuni imballaggi di plastica monouso, e interviene quindi sulla disciplina degli imballaggi in plastica e dei relativi rifiuti;

    l'intervento si colloca in una fase di grave difficoltà della filiera di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica, legata, tra l'altro, alla contrazione del mercato dei materiali ottenuti dal riciclo, anche per effetto della crescente competitività delle materie prime vergini provenienti da Paesi extraeuropei, come rilevato anche da numerose amministrazioni regionali, con conseguente rallentamento del ritiro dei materiali e loro accumulo presso i centri di stoccaggio;

    ogni impianto può custodire soltanto i quantitativi di rifiuti indicati nella propria autorizzazione: raggiunto quel limite, non può ricevere altro materiale e la raccolta differenziata rischia di interrompersi;

    per custodire quantitativi superiori a quelli autorizzati, un impianto deve ottenere una modifica della propria autorizzazione, secondo le procedure previste dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, dall'articolo 29-novies del medesimo decreto;

    lo strumento d'urgenza previsto dal medesimo decreto è l'ordinanza contingibile e urgente di cui all'articolo 191, che il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia o il sindaco possono adottare solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità e quando non si possa provvedere altrimenti; ciascuna amministrazione decide per il proprio territorio, con il rischio di regole diverse da una zona all'altra a fronte di una crisi che riguarda l'intero Paese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, attraverso le necessarie iniziative normative, di una disciplina temporanea e uniforme sul territorio nazionale che, in presenza di situazioni documentate di insufficienza della capacità di ricezione, stoccaggio, selezione, trattamento o recupero dei rifiuti di imballaggio accertate dalla regione, consenta all'autorità competente di autorizzare, per un periodo non superiore a centottanta giorni e su istanza del gestore corredata da relazione tecnica asseverata, un incremento fino al 70 per cento dei quantitativi massimi di stoccaggio negli impianti già autorizzati, nonché l'utilizzo temporaneo di ulteriori aree idonee nella disponibilità del gestore, senza opere permanenti e con obbligo di ripristino, assicurando in ogni caso la tutela dell'ambiente e della salute, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto della normativa di prevenzione incendi.
9/3118/23.Del Barba.


PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2822-B)

A.C. 2822-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    è nuovamente all'esame dell'Assemblea, in seconda lettura, la proposta di legge A.C. 2822-B, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvata dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026 e modificata dal Senato della Repubblica il 15 settembre 2026;

    il testo interviene organicamente sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, modificando in profondità il sistema elettorale vigente e incidendo sulle condizioni di accesso alla competizione, sulle modalità di espressione del voto, sulla selezione degli eletti, sulla trasformazione dei voti in seggi e sul rapporto tra competizione elettorale e formazione del Governo;

    nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modificazioni di particolare rilievo: sono state previste fino a tre preferenze per i candidati diversi dal capolista; il numero dei candidati nei collegi plurinominali è stato fissato in sette, compreso il capolista; il numero ordinario delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste è stato elevato da 1.500-2.000 a 6.000-7.000 per collegio plurinominale; è stato introdotto un regime ridotto di 1.500-2.000 sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere; è stato elevato ad almeno la metà delle circoscrizioni l'ambito territoriale minimo nel quale ciascuna lista deve presentare candidature; sono state apportate ulteriori modifiche al meccanismo di distribuzione e sottrazione dei seggi al Senato;

    restano invece fermi alcuni elementi strutturali già presenti nel testo approvato dalla Camera: il premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato collegato alla soglia del 42 per cento dei voti validi in ciascuna Camera; le liste circoscrizionali e regionali destinate all'attribuzione del premio; il tetto di 220 deputati e 113 senatori per la lista o coalizione beneficiaria; il necessario coordinamento dell'esito nelle due Camere; le pluricandidature; l'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri;

    la presente questione pregiudiziale concerne pertanto la proposta di legge nel suo assetto complessivo risultante dalle modificazioni apportate dal Senato, fermo restando che particolare attenzione deve essere dedicata ai profili nuovi o autonomamente aggravati nel corso della seconda lettura, e in primo luogo alla disciplina dell'accesso alla competizione elettorale;

    le scelte contenute nel testo incidono direttamente sul principio democratico e sulla sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione, sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, sul carattere personale, eguale, libero e segreto del voto di cui all'articolo 48, sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale di cui all'articolo 49, sull'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di cui all'articolo 51, sulla composizione e sull'elezione delle Camere e, in particolare, sulla base regionale del Senato di cui agli articoli 55, 56, 57 e 58, sulla rappresentanza della Nazione e sul libero mandato parlamentare di cui all'articolo 67, sul potere del Presidente della Repubblica di nomina del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 92, sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento di cui all'articolo 94, sui vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di cui all'articolo 117, primo comma, e sul procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138;

    la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia, nel Codice di buona condotta in materia elettorale e nella dichiarazione interpretativa aggiornata sul principio di stabilità del diritto elettorale, afferma che gli elementi fondamentali della legislazione elettorale non dovrebbero essere modificati nell'anno che precede un'elezione e indica, quale possibile soluzione, l'applicazione del sistema previgente alla prima elezione che cada entro l'anno dalla riforma, con la conseguente applicazione del nuovo sistema soltanto successivamente;

    tale principio non costituisce un divieto assoluto di intervento legislativo e non può essere invocato per impedire modifiche dirette ad adeguare l'ordinamento agli standard internazionali o ad ampliare la partecipazione democratica; esso assume tuttavia particolare rilievo quando le modificazioni incidono sulla trasformazione dei voti in seggi o aggravano le condizioni di accesso alla competizione;

    la proposta in esame continua a non prevedere una clausola generale di salvaguardia che impedisca l'applicazione immediata della nuova disciplina nel caso in cui le elezioni si svolgano entro un anno dalla sua entrata in vigore, nonostante la riforma intervenga nell'ultimo tratto della legislatura e modifichi proprio alcuni degli elementi più sensibili della competizione elettorale;

    la stabilità delle regole assume rilievo anche sotto il profilo della parità tra i concorrenti: partiti, candidati ed elettori devono poter conoscere con sufficiente anticipo le condizioni di accesso, le modalità di raccolta delle sottoscrizioni, la struttura delle candidature e gli effetti del voto;

   considerato, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal Senato in materia di accesso alla competizione elettorale, che:

    il nuovo articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 eleva da almeno 1.500 e non più di 2.000 ad almeno 6.000 e non più di 7.000 il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione di ciascuna lista nei collegi plurinominali;

    la medesima disposizione stabilisce, in deroga al regime ordinario, che per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il numero delle sottoscrizioni resta compreso tra 1.500 e 2.000;

    il comma 9 dell'articolo 1, introdotto dal Senato, dispone però che, in sede di prima applicazione, il requisito per accedere a tale regime ridotto debba sussistere alla data di entrata in vigore della legge; resta inoltre ferma l'esenzione totale prevista dall'articolo 18-bis, comma 2, per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere, mentre l'articolo 5 della proposta di legge, rimasto formalmente invariato, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le condizioni per l'esenzione devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025;

    il sistema risultante dalle modificazioni del Senato articola pertanto l'accesso alla competizione, nella prima applicazione, su almeno tre livelli: esenzione totale per i soggetti che possiedono il requisito del gruppo parlamentare alla data del 31 dicembre 2025; obbligo ridotto di 1.500-2.000 sottoscrizioni per i soggetti costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore della legge; obbligo ordinario di 6.000-7.000 sottoscrizioni per gli altri soggetti politici;

    la disposizione utilizza, per modulare un medesimo obbligo, due differenti fotografie temporali della rappresentanza parlamentare e due differenti qualificazioni organizzative, distinguendo il gruppo parlamentare dalla componente politica di gruppo parlamentare; la differenza tra zero, almeno 1.500 e almeno 6.000 sottoscrizioni per collegio deriva così da vicende interne all'organizzazione delle Camere e dalla loro collocazione in specifici momenti temporali, e non dal consenso direttamente conseguito presso gli elettori;

    la stessa legge riconosce, con la nuova disciplina introdotta dal Senato, che la costituzione in componente politica di un gruppo parlamentare è idonea a dimostrare una consistenza sufficiente per ridurre di tre quarti il numero minimo delle sottoscrizioni; non chiarisce tuttavia per quale ragione tale elemento debba produrre esattamente questo effetto, né per quale ragione la rappresentatività elettorale già dimostrata in precedenti consultazioni non possa assumere rilievo equivalente o concorrente;

    la ratio costituzionalmente apprezzabile della raccolta delle sottoscrizioni è quella di evitare candidature meramente fittizie, prive di una seria consistenza e di un minimo di consenso, come più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale; proprio per questo il criterio utilizzato per differenziare gli oneri deve conservare un rapporto ragionevole con la finalità di dimostrare tale consistenza;

    la sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione allora sollevata sul numero minimo di 1.500 sottoscrizioni per collegio, ha sottolineato l'ampia discrezionalità del legislatore ma ha anche evidenziato che il giudizio di ragionevolezza non può ridursi a un mero confronto aritmetico e deve tenere conto delle molteplici variabili che concorrono a determinare l'onere effettivo di accesso alla competizione;

    il nuovo testo si colloca in un quadro radicalmente diverso da quello esaminato nella sentenza n. 48 del 2021: il numero minimo per collegio viene quadruplicato da 1.500 a 6.000; al requisito per collegio si aggiunge l'obbligo, introdotto e poi rafforzato nel corso dell'iter, di presentare candidature in almeno la metà delle 28 circoscrizioni della Camera; resta inoltre l'obbligo di presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione;

    il quadruplicarsi dell'onere emerge anche considerando la copertura dell'intero territorio nazionale: assumendo i 49 collegi plurinominali della Camera e i 26 del Senato, il numero minimo teorico delle sottoscrizioni per una presentazione in tutti i collegi passa da 112.500 a 450.000, fermo restando il regime speciale delle circoscrizioni nelle quali la legge prevede collegi uninominali;

    la fissazione di un numero identico di 6.000 sottoscrizioni per collegi con consistenza demografica profondamente diversa determina inoltre una forte asimmetria territoriale: assumendo come riferimento, a titolo esemplificativo, il numero degli elettori in Italia rilevato dal Ministero dell'interno per le elezioni politiche del 2022, nei collegi plurinominali coincidenti con l'intera regione il minimo di 6.000 sottoscrizioni corrisponde a circa il 2,46 per cento degli elettori in Molise e a circa l'1,34 per cento in Basilicata;

    la Commissione di Venezia, nel Codice di buona condotta in materia elettorale, ammette che la presentazione di candidature possa essere subordinata alla raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni, ma raccomanda che la legge non richieda firme superiori all'1 per cento degli elettori della circoscrizione interessata. Si tratta di uno standard di buona pratica che costituisce un parametro comparativo particolarmente significativo nello scrutinio di proporzionalità;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione Soberanía de la Razón e altri c. Spagna del 26 maggio 2015, ricorso n. 30537/12, ha ritenuto non incompatibile con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 il requisito imposto ai partiti privi di rappresentanza parlamentare di raccogliere sottoscrizioni pari almeno allo 0,1 per cento degli elettori iscritti nella circoscrizione, attribuendo espressamente rilievo, nel giudizio di proporzionalità, al fatto che tale percentuale fosse considerevolmente inferiore al limite massimo dell'1 per cento indicato dalla Commissione di Venezia;

    la legislazione spagnola, all'articolo 169, comma 3, della legge organica sul regime elettorale generale, richiede infatti ai partiti, federazioni o coalizioni privi di rappresentanza in entrambe le Camere nella precedente consultazione generale le firme di almeno lo 0,1 per cento degli elettori iscritti nella circoscrizione. Il Tribunale Costituzionale spagnolo, con la sentenza n. 163/2011 del 2 novembre 2011, ha escluso che tale requisito fosse sproporzionato o eccessivo, valorizzando, tra l'altro, la limitata entità dello 0,1 per cento e il raffronto con percentuali più elevate previste per altre forme di candidatura;

    il dato comparato dimostra come una differenziazione tra soggetti rappresentati e non rappresentati sia stata ritenuta compatibile con gli standard convenzionali in presenza di due elementi che nel testo in esame non ricorrono con la stessa intensità: un criterio fondato sulla rappresentanza conseguita nella precedente elezione e un onere quantitativo estremamente contenuto, pari allo 0,1 per cento del corpo elettorale della circoscrizione;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre chiarito che le limitazioni del diritto di presentarsi alle elezioni, pur ricadendo in un ampio margine di apprezzamento degli Stati, non possono comprimere il diritto fino a intaccarne la sostanza o privarlo di effettività e devono perseguire un fine legittimo mediante strumenti non sproporzionati;

    nello stesso senso, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel General Comment n. 25 relativo all'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, afferma che, quando è richiesto un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una candidatura, tale requisito deve essere ragionevole e non deve trasformarsi in una barriera alla candidatura;

    la nuova disciplina non può pertanto essere valutata isolando il solo numero di 6.000 sottoscrizioni: occorre considerare congiuntamente il quadruplicarsi del numero minimo per collegio, la distribuzione territoriale della raccolta, la mancata previsione di raccogliere le sottoscrizioni mediante modalità digitali, l'obbligo di presenza in almeno metà delle circoscrizioni, i tempi del procedimento elettorale preparatorio, l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni e l'asimmetria rispetto ai soggetti esentati o assoggettati al regime ridotto;

    tale cumulo di oneri incide in modo particolarmente intenso sulle forze politiche nuove, extraparlamentari o territorialmente concentrate, le quali, per le elezioni della Camera dei deputati, sono chiamate a dimostrare la propria consistenza non soltanto nel territorio nel quale intendono effettivamente concorrere, ma attraverso una presenza organizzativa in almeno quattordici circoscrizioni, salvo la specifica eccezione prevista per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nelle regioni ad autonomia speciale;

    la norma finisce quindi per trasformare il requisito delle sottoscrizioni, da strumento destinato a verificare un minimo di consenso, in un requisito anche di capillarità organizzativa nazionale, che può impedire l'accesso alla scheda a formazioni politiche dotate di un effettivo radicamento territoriale e consenso ma prive di una struttura estesa a metà del territorio elettorale;

    ne derivano seri profili di contrasto con gli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione, poiché la parità nell'accesso alla competizione non impedisce al legislatore di richiedere una prova di consistenza, ma richiede che tale prova sia ragionevole, proporzionata, non discriminatoria e coerente con la finalità perseguita;

    la disciplina presenta un ulteriore profilo di significativa irragionevolezza nella sua prima applicazione: l'articolo 5 continua a utilizzare, per l'esenzione totale, la fotografia della situazione dei gruppi parlamentari al 31 dicembre 2025, mentre il nuovo comma 9 introdotto dal Senato utilizza, per il regime ridotto, la situazione dei gruppi e delle componenti alla data di entrata in vigore della legge;

    ne derivano situazioni profondamente differenti anche tra forze politiche che, al momento delle elezioni, si trovino nella medesima condizione parlamentare. Un partito costituito in gruppo parlamentare alla data del 31 dicembre 2025 può beneficiare dell'esenzione totale; un partito costituitosi in gruppo dopo quella data ma prima dell'entrata in vigore della legge non beneficia dell'esenzione, pur potendo accedere al regime ridotto; un partito o gruppo politico che si costituisca in gruppo o componente successivamente all'entrata in vigore della legge ma prima della convocazione delle elezioni resta, in sede di prima applicazione, assoggettato al regime ordinario delle 6.000-7.000 sottoscrizioni. La diversa possibilità di accedere alla scheda dipende pertanto non soltanto dalla rappresentanza parlamentare, ma dal momento contingente nel quale essa si è formalizzata;

    l'articolo 5 è rimasto formalmente immutato, ma è mutato radicalmente il sistema nel quale opera: prima delle modifiche del Senato esso determinava l'esenzione rispetto a un obbligo ordinario di 1.500-2.000 sottoscrizioni; dopo le modifiche del Senato individua il livello massimo di favore all'interno di un sistema articolato tra esenzione totale, regime ridotto di 1.500-2.000 e regime ordinario di 6.000-7.000 sottoscrizioni;

    il mantenimento di due diverse date di cristallizzazione, riferite a due deroghe del medesimo obbligo e prive di una distinta ratio esplicitata dalla legge, accentua la disomogeneità del sistema e attribuisce effetti decisivi, ai fini dell'accesso alla competizione futura, a situazioni parlamentari già verificatesi prima dell'entrata in vigore della disciplina o esistenti nel momento stesso della sua entrata in vigore;

    la criticità risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, nel corso dell'esame in sede referente, in seconda lettura, presso la Camera, la Presidenza della I Commissione ha ritenuto non emendabile, perché coperta dalla doppia deliberazione conforme, la disciplina transitoria dell'articolo 5; tale preclusione è intervenuta nonostante le modificazioni apportate dal Senato abbiano profondamente mutato il sistema normativo nel quale l'articolo 5 opera, trasformando l'esenzione da eccezione rispetto a un unico regime di 1.500-2.000 firme nel livello massimo di favore di un sistema ormai articolato tra zero, 1.500-2.000 e 6.000-7.000 sottoscrizioni. Ne deriva che una disposizione formalmente immutata, ma investita di effetti sostanzialmente nuovi dalle modificazioni del Senato, non può neppure essere pienamente riesaminata dalla Camera, con un ulteriore profilo problematico sotto il versante della ragionevolezza complessiva della disciplina e della pienezza dell'esame parlamentare;

    la criticità dell'assetto appena descritto è ulteriormente aggravata dalla perdurante preclusione generalizzata della raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste;

    già l'articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 2017 aveva previsto, in via sperimentale, la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature e delle liste, anche mediante firma digitale e firma elettronica qualificata, demandandone le modalità a un decreto interministeriale che non è mai stato emanato;

    nel frattempo l'ordinamento ha introdotto e reso operativa, dal 25 luglio 2024, una piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle sottoscrizioni relative ai referendum costituzionali e abrogativi e ai progetti di legge di iniziativa popolare. Prima dell'operatività della piattaforma, la legge aveva già consentito la raccolta mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata e riferimento temporale opponibile ai terzi;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusione nei confronti degli elettori impossibilitati ad apporre una firma autografa per grave impedimento fisico e ha affermato che l'utilizzo della firma elettronica qualificata non contraddice le esigenze di certezza della provenienza e di genuinità delle sottoscrizioni;

    la medesima sentenza ha ricordato che la raccolta delle sottoscrizioni serve a evitare candidature prive di seria consistenza e minimo consenso, ma ha altresì riconosciuto che gli strumenti digitali possono essere impiegati nel procedimento elettorale preparatorio senza sacrificare tale esigenza, purché siano predisposte adeguate garanzie;

    nel nuovo assetto, pertanto, il legislatore aumenta fino a quattro volte il numero minimo delle sottoscrizioni richieste ai soggetti non agevolati e rafforza il requisito di presenza territoriale senza accompagnare tale aggravio con l'introduzione di modalità digitali già conosciute dall'ordinamento; ciò impone uno scrutinio particolarmente rigoroso di necessità e proporzionalità ai sensi degli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione;

    le disposizioni sull'accesso alla competizione assumono rilievo anche ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela tanto il diritto di voto quanto il diritto di candidarsi e richiede che le restrizioni non privino tali diritti della loro effettività;

   considerato, inoltre, che:

    le disposizioni che prevedono l'attribuzione di un premio pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse continuano a presentare profili di contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 56, 58 e 67 della Costituzione;

    il premio è fisso e si innesta su un sistema definito dalla stessa legge come proporzionale; la soglia del 42 per cento, pur costituendo un limite all'attribuzione del premio, resta significativamente inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi e può trasformare una minoranza elettorale in una solida maggioranza parlamentare, fino ai tetti complessivi di 220 deputati e 113 senatori;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha affermato che la discrezionalità legislativa in materia elettorale incontra il limite della ragionevolezza e della proporzionalità quando la disciplina altera in misura eccessiva il rapporto tra voti e seggi e comprime la funzione rappresentativa dell'Assemblea e l'eguaglianza del voto;

    né può ritenersi che la significativa compressione della rappresentatività determinata dal premio trovi di per sé giustificazione nell'esigenza di assicurare stabilità e governabilità. La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 12060 del 2013 con la quale sollevò le questioni poi decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, osservò che un sistema premiale che incentiva accordi tra liste al fine di concorrere al premio può addirittura contraddire la finalità dichiarata di governabilità, poiché favorisce la formazione di coalizioni elettorali non necessariamente omogenee e non impedisce che, immediatamente dopo le elezioni o nel corso della legislatura, esse si dissolvano o perdano alcune delle proprie componenti. La Cassazione rilevò inoltre che il premio, se può agevolare numericamente la formazione del primo Governo della legislatura, può al contrario ostacolare la formazione di governi successivi basati su coalizioni differenti;

    la consistenza numerica artificiale della maggioranza parlamentare non coincide infatti con la sua coesione politica: la stabilità di un Governo dipende anche dall'omogeneità politica e programmatica delle forze che lo sostengono, dalla loro capacità di mantenere un indirizzo comune e dalla tenuta del rapporto fiduciario nel corso della legislatura. Un incentivo elettorale alla costruzione di coalizioni quanto più ampie possibile per raggiungere la soglia del premio può, sotto questo profilo, produrre un effetto opposto alla finalità dichiarata, favorendo aggregazioni elettorali eterogenee;

    l'esperienza della legge n. 270 del 2005 offre, del resto, esempi significativi: il secondo Governo Prodi, formatosi dopo le elezioni del 2006 in presenza del sistema premiale, cessò nel 2008 per il venir meno della maggioranza parlamentare; il quarto Governo Berlusconi, formatosi dopo le elezioni del 2008 con una maggioranza numericamente ampia prodotta anche dal premio, entrò successivamente in crisi a seguito delle fratture interne alla coalizione e si dimise nel novembre 2011. In entrambi i casi la disponibilità iniziale di una maggioranza numerica non garantì di per sé la stabilità politica per l'intera legislatura;

    la sentenza n. 35 del 2017 ha confermato che soglia, entità del premio e complessiva conformazione del sistema devono essere sottoposte a scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità;

    nel caso in esame il premio opera attraverso un circuito coordinato tra le due Camere: la lista o coalizione deve risultare la più votata a livello nazionale in entrambe, raggiungere il 42 per cento in entrambe e presentare liste circoscrizionali o regionali separate destinate all'attribuzione dei seggi-premio;

    tale coordinamento produce un effetto di saldatura politica tra Camera e Senato che eccede la mera tecnica di riparto e tende a precostituire attraverso la legge elettorale una medesima maggioranza di Governo nei due rami del Parlamento;

    la soppressione del limite del 60 per cento per ciascun genere nelle posizioni di capolista determina inoltre un ulteriore profilo di contrasto con l'articolo 51 della Costituzione: proprio i candidati sottratti al voto di preferenza e collocati in posizione prioritaria per l'elezione possono infatti essere scelti senza alcun vincolo di equilibrio di genere;

    con specifico riferimento al Senato, l'articolo 57 della Costituzione stabilisce che esso è eletto a base regionale; il testo, pur distribuendo territorialmente i 35 seggi del premio, subordina l'attivazione del meccanismo a un risultato nazionale e al contestuale esito dell'elezione della Camera;

    le modificazioni apportate dal Senato rafforzano, anziché eliminare, la rilevanza della questione: nel caso in cui il totale dei seggi attribuiti alla coalizione o lista beneficiaria del premio superi il limite di 113, il nuovo testo prevede, una volta esaurita la graduatoria nazionale dei resti, la sottrazione di ulteriori seggi nelle regioni nelle quali la coalizione o lista abbia conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale;

    un simile meccanismo rende ancora più evidente l'interazione tra una decisione premiale assunta sulla base del risultato nazionale e la successiva alterazione della rappresentanza regionale, ponendo un problema autonomo di compatibilità con il principio della base regionale di cui all'articolo 57;

    resta inoltre la regola secondo cui, quando l'elettore traccia il segno soltanto sul rettangolo contenente i candidati della lista circoscrizionale o regionale presentata ai fini del premio e tale lista è collegata a più liste in coalizione, il voto viene automaticamente ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti da esse ottenuti nel collegio;

    questa modalità attribuisce a una scelta espressa esclusivamente sull'elemento comune della coalizione un effetto ulteriore in favore di singoli contrassegni che l'elettore non ha direttamente selezionato. Ciò solleva un autonomo problema alla luce del carattere personale, libero ed eguale del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione e della necessaria riconducibilità degli effetti del voto alla volontà manifestata dall'elettore;

    tale disciplina incide direttamente sulla libertà di scelta di un elettore che intenda votare esclusivamente i candidati della lista circoscrizionale comune della coalizione senza attribuire il proprio consenso ad alcuna delle singole liste che la compongono. Nonostante tale volontà, espressa mediante un segno apposto soltanto sul rettangolo del listino comune, la legge trasforma quel voto in voti per le singole liste, distribuendoli proporzionalmente sulla base delle scelte compiute dagli altri elettori del collegio;

    specularmente, l'elettore che intenda votare una determinata lista per l'attribuzione dei seggi proporzionali non dispone di uno strumento per escludere che quel voto concorra anche alla cifra della coalizione e, ricorrendone le condizioni, all'attribuzione del premio e all'elezione dei candidati della lista circoscrizionale comune;

    inoltre, le disposizioni che impongono ai partiti e ai gruppi politici organizzati di indicare il nome e il cognome della persona da proporre al Presidente della Repubblica per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri continuano a presentare profili di contrasto con gli articoli 3, 92, 94 e 138 della Costituzione;

    l'articolo 92 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri; l'articolo 94 subordina l'esistenza del Governo alla fiducia delle due Camere; gli elettori eleggono le Camere, mentre la formazione dell'Esecutivo resta affidata a un procedimento costituzionale distinto;

    la previsione elettorale introduce invece una pre-indicazione personale del vertice dell'Esecutivo e la collega alla presentazione delle liste, fino a prevedere la ricusazione della lista in caso di omissione della dichiarazione richiesta. Si tratta quindi di una vera e propria condizione normativa per l'accesso alla competizione;

    la lesione assume carattere particolarmente concreto per un partito che intenda partecipare alle elezioni politiche ma, in coerenza con la concezione della forma di governo parlamentare, non intenda indicare preventivamente alcuna persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio. Tale formazione è posta davanti a un'alternativa: compiere una dichiarazione politica forzata oppure essere esclusa dalla competizione. La medesima esclusione inciderebbe direttamente sul diritto di elettorato passivo dei candidati che essa intenda presentare;

    la clausola che dichiara ferme le prerogative previste dall'articolo 92 e il libero mandato di cui all'articolo 67 non elimina la questione: se l'indicazione non produce alcun effetto giuridico o politico apprezzabile, risulta irragionevole subordinare ad essa l'ammissibilità della lista; se invece è destinata a produrre un vincolo politico sul procedimento di formazione del Governo, essa incide sugli equilibri delineati dagli articoli 92 e 94;

    la previsione assume ulteriore rilievo perché il disegno di legge costituzionale C. 1921, recante l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e una diversa disciplina della forma di governo, approvato in prima deliberazione dal Senato, non ha concluso il procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138 ed è tuttora in corso di esame in sede referente alla Camera;

    il collegamento tra c.d. premio di governabilità, coordinamento degli esiti delle due Camere, liste destinate al premio e indicazione obbligatoria della persona da proporre per Palazzo Chigi anticipa con legge ordinaria alcuni effetti politici propri della revisione della forma di governo senza le garanzie procedurali e sostanziali previste dall'articolo 138 della Costituzione;

    nel suo complesso, il testo concentra nello stesso meccanismo la selezione preventiva dei soggetti ammessi alla competizione, la costruzione di una maggioranza attraverso un premio fisso, la selezione differenziata degli eletti e una indicazione personale riferita alla guida del Governo;

    le modificazioni apportate dal Senato non eliminano quindi i profili di costituzionalità già emersi in prima lettura; alcune li correggono solo parzialmente, come l'introduzione delle preferenze per i candidati diversi dal capolista, mentre altre introducono nuovi e autonomi problemi, in particolare per l'accesso alla competizione elettorale;

    proprio la combinazione tra regole di accesso più gravose per i soggetti esterni al circuito parlamentare, regimi di favore fondati su qualificazioni parlamentari cristallizzate a date diverse, mancata generalizzazione di strumenti digitali già disponibili, premio fisso e meccanismi di selezione differenziata degli eletti impone un esame particolarmente rigoroso sotto il profilo degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione;

    i profili richiamati assumono rilievo anche ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché alla luce degli standard elaborati dalla Commissione di Venezia e dall'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

    per tutte queste ragioni, la proposta di legge A.C. 2822-B presenta profili di contrasto con gli articoli 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 67, 92, 94, 117, primo comma, e 138 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2822-B.
N. 1. Magi.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate dagli auditi nuovamente ascoltati in audizione, che hanno altresì sottolineato le notevoli criticità, anche sul piano costituzionale, che permangono dopo l'esame presso il Senato della Repubblica, a partire dalla negata possibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti;

    mentre infatti il sistema attuale consentiva agli elettori, tramite i collegi uninominali, di incidere sulla scelta di almeno il 37 per cento della complessiva rappresentanza parlamentare, con il sistema di preferenze con il capolista bloccato, introdotte al Senato, la possibilità di scelta dei cittadini si riduce ad una parte minima della complessiva rappresentanza parlamentare, secondo le stime fatte da taluni professori auditi, relegando la selezione della rimanente rappresentanza ad un sistema fondato sulla predeterminazione degli eletti da parte delle forze politiche che presenteranno liste bloccate preconfezionate;

    come è noto, infatti, verosimilmente solo gli elettori dei partiti maggiori potranno concretamente incidere con l'espressione del proprio voto di preferenza sull'elezione di alcuni dei propri rappresentanti, a differenza degli elettori dei partiti minori per i quali l'espressione del voto di preferenza è assolutamente formale, potendo essi eleggere il solo capolista bloccato;

    ma tale previsione è ulteriormente aggravata dalla modifica del comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che, come emerso dall'esame in sede referente, potrebbe determinare per le liste nei collegi plurinominali dei partiti più grandi l'effetto irragionevole e paradossale che chi ottiene molte preferenze, ma è candidato solo nella lista per il collegio plurinominale, potrebbe risultare non eletto e vedersi superato da un collega della stessa lista che pur avendo preso un numero di preferenze largamente inferiore, risulterà eletto grazie all'inserimento anche nel listino circoscrizionale per la formazione del premio, in aperta contraddizione con quanto stabilito dalle preferenze espresse dagli elettori;

    se poi si considera che in caso di superamento del tetto massimo di seggi complessivi ottenibili da ciascuna lista o coalizione di liste, pari a 220 deputati e 113 senatori, gli eventuali parlamentari in sovrannumero verrebbero sottratti non dal listone del premio di maggioranza, ma dagli eletti nei collegi plurinominali, è evidente che il combinato disposto di tutte queste disposizioni, con la possibilità di presentare fino a 5 pluricandidature, confligge non solo con il principio di uguaglianza del voto di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, ma anche con il principio, più volte sancito dalla Corte costituzionale, della necessaria conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, che formalmente potranno esprimere fino a tre voti di preferenza, ma senza poter conoscere quale sarà veramente il candidato che risulterà eletto anche a seguito dell'espressione del proprio voto, e senza la garanzia che l'espressione di quei tre voti possa avere alcuna pratica incidenza sull'effettiva selezione degli eletti; insomma, un voto di preferenza che, per i più, sarà non solo inutile ma addirittura ingannevole, illudendo gli elettori di avere voce in capitolo in una scelta che, invece, è stata loro sottratta in partenza;

    gravissimo poi è il mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus recato all'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in sede referente;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione;

    molto grave è anche l'ulteriore disposizione introdotta al Senato, e riguardante il numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste, che vengono addirittura quadruplicate, passando dalle attuali 1.500-2.000 alle 6.000-7.000 ora richieste per tutti i partiti o gruppi politici che intendano concorrere alle elezioni e che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 1992, ha riconosciuto la legittimità della previsione di un numero minimo di sottoscrizioni in quanto funzionale a dimostrare la «seria consistenza» e il «minimo di consenso» delle candidature, ammettendo altresì che la rappresentanza parlamentare possa costituire un indice alternativo di tale consistenza, dovendo però le regole di accesso alla competizione elettorale sempre rispettare i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità;

    la materia delle sottoscrizioni delle liste – come affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 3 del 2025 – è particolarmente delicata, incidendo sull'esercizio di diritti politici costituzionalmente garantiti, e che non possono essere irragionevolmente compressi dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia elettorale;

    l'avvenuta quadruplicazione del numero minimo delle sottoscrizioni richieste alle sole formazioni prive di rappresentanza parlamentare determina allora una doppia lesione di princìpi costituzionali: da un lato essa comprime in modo irragionevole la legittima aspirazione di gruppi politici organizzati, portatori di un consenso non certo effimero, di misurarsi con il momento elettorale e di chiedere di accedere alla rappresentanza parlamentare, costringendoli all'onere organizzativo pesantissimo di raccogliere in breve tempo un numero di sottoscrizioni abnorme, e del tutto sproporzionato, rispetto alla finalità di accertare un minimo di consistenza e consenso. In tal modo il requisito delle sottoscrizioni, introdotto per verificare una minima effettività di consenso da parte di chi presenta una candidatura, rischia di trasformarsi in una vera e propria barriera all'accesso alla competizione elettorale, comprimendo in modo irragionevole il pluralismo politico e l'effettività dei diritti di partecipazione, in aperto contrasto con gli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione;

    dall'altro lato, l'introduzione di tale requisito solo per coloro che non siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere produce una evidente, e del tutto irragionevole, disparità nelle condizioni di accesso alla competizione elettorale: alle liste gravate da tale onere è richiesto di dimostrare preventivamente il possesso di un consenso elettorale superiore a quello dimostrato, alle precedenti elezioni, da molte delle liste che a tale onere non dovranno sottostare, con evidente disparità nelle condizioni di partenza al momento della convocazione dei comizi;

    la proposta di legge all'esame resta poi problematica nel suo complesso, anche per le parti già stigmatizzate in prima lettura e che non sono state modificate al Senato: la previsione di un premio di maggioranza sproporzionato, che determinerà effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, tale «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 e che metterà a repentaglio non solo quelle maggioranze qualificate richieste dalla Carta costituzionale per taluni organi di garanzia, ma che potrebbe impattare addirittura sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario;

    e ancora la previsione di liste che restano di fatto in larga parte bloccate, sia con riferimento alla lista del premio (che continua ad essere un unico listone nazionale di 70 deputati e 35 senatori, eleggibili in blocco) sia con riferimento ai candidati nei collegi plurinominali, dove il palliativo delle blande preferenze introdotte inciderà come visto su una minima parte della rappresentanza parlamentare;

    del tutto irragionevoli e contrarie al principio di rappresentatività appaiono anche le disposizioni sui collegi e sulle modalità del voto degli italiani all'estero. Tale riforma, del tutto estranea ai testi unici relativi alle elezioni della Camera e del Senato, ha ridotto le circoscrizioni estere da 4 a 2 per la Camera, e addirittura da 4 a 1 per il Senato, dando vita a quella che ironicamente è stata ribattezzata come la «circoscrizione mondo», di fatto eliminando qualunque possibilità di instaurare un rapporto tra eletto e elettore, in aperta violazione anche qui con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

    infine la gravissima disposizione che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale, in base alla quale ciascuna lista o coalizione sarà obbligata ad indicare, già al momento della presentazione del programma elettorale, il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio;

    se formalmente tale previsione, introdotta in una norma avente rango di legge ordinaria, non potrebbe intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, è altrettanto evidente, sul piano materiale, che tali prerogative presidenziali non potrebbero che risultare compresse dall'esito della competizione elettorale, fortemente personalizzata, avvicinando così, di fatto, il sistema ad una logica di investitura diretta del premier, al di fuori di ogni revisione costituzionale della forma di governo parlamentare;

    come denunciato da più parti, tale disposizione dunque non solo è in aperto conflitto con i poteri di nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica sanciti dall'articolo 92 della Costituzione, ma vìola i princìpi costituzionali anche sul piano sostanziale, laddove anticipa per via di legge ordinaria una forma surrettizia di elezione diretta del premier che se fosse stata approvata per via costituzionale avrebbe richiesto, in mancanza della maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, la necessaria sottoposizione a referendum costituzionale;

    per le ragioni esposte,

delibera:

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2822-B.
*N. 2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*N. 3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Scerra.
*N. 4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 2822-B recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    profonde e numerose restano le problematicità del testo all'esame dell'Assemblea, stigmatizzate dagli auditi nuovamente ascoltati in audizione, che hanno altresì sottolineato le notevoli criticità, anche sul piano costituzionale, che permangono dopo l'esame presso il Senato della Repubblica, a partire dalla negata possibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti;

    mentre infatti il sistema attuale consentiva agli elettori, tramite i collegi uninominali, di incidere sulla scelta di almeno il 37 per cento della complessiva rappresentanza parlamentare, con il sistema di preferenze con il capolista bloccato, introdotte al Senato, la possibilità di scelta dei cittadini si riduce ad una parte minima della complessiva rappresentanza parlamentare, secondo le stime fatte da taluni professori auditi, relegando la selezione della rimanente rappresentanza ad un sistema fondato sulla predeterminazione degli eletti da parte delle forze politiche che presenteranno liste bloccate preconfezionate;

    come è noto, infatti, verosimilmente gli elettori potranno incidere con l'espressione del proprio voto di preferenza sull'elezione solo di una ristretta minoranza dei propri rappresentanti;

    ma tale previsione è ulteriormente aggravata dalla modifica del comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che, come emerso dall'esame in Commissione, potrebbe determinare per le liste nei collegi plurinominali dei partiti più grandi l'effetto irragionevole e paradossale che chi ottiene molte preferenze, ma è candidato solo nella lista per il collegio plurinominale, potrebbe risultare non eletto e vedersi superato da un collega della stessa lista che pur avendo preso un numero di preferenze largamente inferiore, risulterà eletto grazie all'inserimento anche nel listino circoscrizionale per la formazione del premio, in aperta contraddizione con quanto stabilito dalle preferenze espresse dagli elettori;

    se poi si considera che in caso di superamento del tetto massimo di seggi complessivi ottenibili da ciascuna lista o coalizione di liste, pari a 220 deputati e 113 senatori, gli eventuali parlamentari in sovrannumero verrebbero sottratti non dal listone del premio di maggioranza, ma dagli eletti nei collegi plurinominali, è evidente che il combinato disposto di tutte queste disposizioni, con la possibilità di presentare fino a 5 pluricandidature, confligge non solo con il principio di uguaglianza del voto di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione, ma anche con il principio, più volte sancito dalla Corte costituzionale, della necessaria conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, che formalmente potranno esprimere fino a tre voti di preferenza, ma senza poter conoscere quale sarà veramente il candidato che risulterà eletto anche a seguito dell'espressione del proprio voto, e senza la garanzia che l'espressione di quei tre voti possa avere alcuna pratica incidenza sull'effettiva selezione degli eletti;

    gravissimo poi è il mancato inserimento di una quota di genere tra i capilista bloccati, gli unici candidati che avranno la certezza di venire eletti, anche in caso di sconfitta della propria coalizione, e che potenzialmente potrebbero anche tutti appartenenti allo stesso genere;

    il vulnus con l'articolo 51 della Costituzione, soprattutto per la parte in cui si afferma che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, è evidente, come rilevato anche da alcuni professori durante l'esame in sede referente;

    tale norma va peraltro collegata al numero delle preferenze introdotte, pari a tre, che potrebbe penalizzare nuovamente la rappresentanza femminile;

    è evidente infatti che non essendo prevista alcuna quota per i capilista bloccati, i quali potenzialmente potrebbero essere anche tutti uomini, e potendosi poi esprimere fino a tre preferenze purché di genere alternato, queste ben potrebbero essere costituite da due uomini e una donna;

    il combinato disposto di queste norme favorirà inevitabilmente una riduzione grave e consistente dell'attuale rappresentanza femminile, con evidente lesione del diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso nell'accesso alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e della necessaria promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive sancita dall'articolo 51 della Costituzione;

    la proposta di legge all'esame resta poi problematica nel suo complesso, anche per le parti già stigmatizzate in prima lettura e che non sono state modificate al Senato: la previsione di un premio di maggioranza sproporzionato, che determinerà effetti eccessivamente distorsivi nel voto dell'elettore, tale «da compromettere la compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza del voto» come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 e che metterà a repentaglio non solo quelle maggioranze qualificate richieste dalla Carta costituzionale per taluni organi di garanzia, ma che potrebbe impattare addirittura sulla procedura di revisione costituzionale stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, che verrebbe così agevolmente sottratta all'insidioso passaggio referendario;

    e ancora la previsione di liste che restano di fatto in larga parte bloccate, sia con riferimento alla lista del premio (che continua ad essere un unico listone nazionale di 70 deputati e 35 senatori, eleggibili in blocco) sia con riferimento ai candidati nei collegi plurinominali, dove il palliativo delle blande preferenze introdotte inciderà come visto su una minima parte della rappresentanza parlamentare;

    del tutto irragionevoli e contrarie al principio di rappresentatività appaiono anche le disposizioni sui collegi e sulle modalità del voto degli italiani all'estero. Tale riforma, del tutto estranea ai testi unici relativi alle elezioni della Camera e del Senato, ha ridotto le circoscrizioni estere da 4 a 2 per la Camera, e addirittura da 4 a 1 per il Senato, dando vita a quella che ironicamente è stata ribattezzata come la «circoscrizione mondo», di fatto eliminando qualunque possibilità di instaurare un rapporto tra eletto e elettore, in aperta violazione anche qui con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

    per le ragioni esposte,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2822-B.
N. 5. Boschi, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Madia.