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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 2 ottobre 2026

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 ottobre 2026.

  Albano, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1° ottobre 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1890. – «Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale» (approvato dal Senato) (3123).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 671).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 672).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 673).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXX-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXXV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro
dell'università e delle ricerca.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, riferita all'anno 2026 (Doc. CXXXII, n. 17).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2026) 515 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 ottobre 2026;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori (COM(2026) 523 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° ottobre 2026;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali (COM(2026) 524 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione intermedia dell'attuazione della decisione (Euratom) 2021/281 del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (COM(2026) 528 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) 2023/1115 e (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/2720 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2026) 661 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 ottobre 2026;

   Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2021/991 relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (COM(2026) 662 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 662 final – Annex 1 e COM(2026) 662 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 ottobre 2026.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Elementi e intendimenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni uniche Zes, con particolare riferimento ai profili ambientali e paesaggistici – 2-00930

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2024 la cosiddetta «Zes unica per il Mezzogiorno», che a differenza del modello precedente estende il regime agevolativo e le semplificazioni amministrative all'intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, cui si sono aggiunte nel 2025 le regioni Umbria e Marche;

   l'articolo 14 del citato decreto-legge configura l'autorizzazione unica Zes come provvedimento che «sostituisce tutti i titoli abilitativi e le autorizzazioni necessarie alla localizzazione, insediamento, realizzazione, messa in esercizio, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione delle attività economiche», determinando un potere derogatorio di portata straordinaria che non trova precedenti nell'ordinamento;

   la governance della Zes unica è affidata a una cabina di regia nazionale, che ha soppresso i comitati di indirizzo regionali, realizzando un accentramento decisionale che esautora, di fatto, regioni, province, comuni ed enti parco dalle funzioni di pianificazione territoriale, governo del territorio e tutela del paesaggio ad essi attribuite dalla Costituzione;

   l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», mentre il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni il «governo del territorio» e la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», e l'articolo 118 attribuisce le funzioni amministrative ai comuni sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

   la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce «istituto di protezione ambientale uniforme, valido in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 201 del 2021), che «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta alla cura esclusiva dello Stato» e che non è consentito introdurre deroghe ai livelli di tutela paesaggistica (sentenza n. 82 del 2024), sancendo il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica su ogni altra forma di pianificazione territoriale (sentenza n. 261 del 2021);

   il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8387 del 2025, ha chiarito che l'autorizzazione unica Zes ha funzione integrativa e non sostitutiva dei titoli abilitativi di settore, essendo necessaria solo quando il titolo previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente, e dovendo comunque rispettare la clausola di salvaguardia che preserva l'operatività delle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica;

   nella prassi applicativa, tuttavia, la struttura di missione Zes ha utilizzato l'autorizzazione unica in modo sostitutivo e derogatorio, rilasciando centinaia di autorizzazioni in assenza di adeguate valutazioni ambientali e paesaggistiche;

   il caso del progetto di resort di lusso in località Mogale, area costiera del comune di Ostuni (Brindisi), oggetto dell'autorizzazione unica Zes n. 423 del 2025, costituisce un esempio emblematico delle criticità dello strumento, rilasciato non già per l'approvazione di un progetto industriale ma esclusivamente per l'approvazione di una variante al piano di lottizzazione; nonostante il reiterato parere contrario del Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, che aveva motivato il diniego con riferimento all'incompatibilità dell'intervento con il Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) della Puglia e alla compromissione del paesaggio rurale costiero e del patrimonio archeologico ivi presente e nonostante i rilievi del comune di Ostuni – autorità competente per la valutazione ambientale strategica (Vas), che aveva accertato il mancato adempimento di 8 prescrizioni Vas sulle 16 impartite e certificata la mancata conclusione della Vas;

   la quasi totalità delle autorizzazioni uniche Zes rilasciate – oltre a numerose altre attualmente in istruttoria – nell'area costiera tra Bari e Brindisi, riguarda operazioni immobiliari a vocazione turistico-speculativa (resort extralusso, villaggi turistici, strutture ricettive) in aree di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, spesso già soggette a vincoli o comprese in parchi naturali e aree protette, presentate da società di capitali prive di track record nel settore e costituite ad hoc;

   il Governo ha recentemente dichiarato di voler valutare l'estensione della Zes Unica all'intero territorio nazionale –:

   quante autorizzazioni uniche Zes siano state rilasciate dalla struttura di missione dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2023 a oggi, in quanti casi l'autorizzazione unica Zes sia stata rilasciata in presenza di pareri contrari o rilievi ostativi formulati da Soprintendenze del Ministero della cultura, da regioni, da province, da comuni nella loro qualità di autorità competenti in materia di Vas, o da enti parco, e in quanti casi l'autorizzazione abbia consentito di derogare all'obbligo di Valutazione di impatto ambientale (Via) o di Valutazione ambientale strategica (Vas);

   quali iniziative normative il Governo intenda adottare per garantire che l'autorizzazione unica Zes non possa essere rilasciata in presenza di parere contrario della soprintendenza competente o in assenza delle valutazioni ambientali prescritte dalla normativa nazionale ed europea e per assicurare che essa operi come strumento integrativo e non sostitutivo dei titoli abilitativi di settore, in conformità con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8387 del 2025;

   come il Governo intenda conciliare l'accentramento decisionale realizzato dalla Zes Unica con il reparto costituzionale delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), di tutela del paesaggio (articolo 9 della Costituzione) e di sussidiarietà amministrativa (articolo 118 della Costituzione), anche alla luce dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 2024;

   se il Governo abbia verificato la compatibilità della Zes unica – e dell'eventuale sua estensione all'intero territorio nazionale – con la normativa europea in materia di valutazione di impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE), di valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) e di aiuti di Stato a finalità regionale;

   se il Governo intenda assumere iniziative al fine di revocare le autorizzazioni rilasciate in deroga alla legislazione e alla programmazione sovraordinate agli strumenti urbanistici comunali in quanto a giudizio degli interpellanti configurano un uso distorto della procedura, che la legge ha previsto per semplificare le autorizzazioni e non per superare i vincoli sovraordinati e in sede di verifica legislativa;

   se intendano, assumere iniziative normative per escludere l'applicazione della procedura di autorizzazione unica per le strutture ricettive di carattere turistico.
(2-00930) «Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti».


Iniziative volte a ricostituire il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e ad affrontare il sovraffollamento carcerario in Liguria – 2-00928

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il sistema penitenziario ligure continua a presentare gravi criticità strutturali, organizzative e di personale, che incidono tanto sulle condizioni di vita delle persone detenute quanto sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria e degli altri operatori dell'amministrazione penitenziaria;

   alla data del 30 giugno 2026, nei sei istituti penitenziari presenti in Liguria risultavano complessivamente detenute 1.448 persone, a fronte di una capienza regolamentare pari a 1.111 posti, con un tasso di affollamento regionale superiore al 130 per cento;

   nell'ambito di tale quadro regionale, particolarmente critica appare la situazione della casa circondariale di Sanremo-Valle Armea, che, secondo i dati ufficiali del Dipartimento;

   dell'amministrazione penitenziaria riferiti al 31 maggio 2026, ospitava 270 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 223 posti;

   secondo quanto successivamente segnalato dalle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, alla fine del mese di luglio 2026 le presenze nell'istituto sanremese avrebbero raggiunto quota 282;

   il Garante comunale delle persone private della libertà personale di Sanremo e il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive hanno evidenziato che numerose celle, aventi uno spazio calpestabile di poco superiore a 18 metri quadrati, risultano già occupate da sei persone; la relazione annuale del Garante regionale ha evidenziato come il sovraffollamento non possa essere valutato esclusivamente sulla base del rispetto formale della superficie minima individuale, ma debba essere considerato anche alla luce della promiscuità, della compressione degli spazi vitali e dei rischi di sopraffazione connessi alla presenza di molte persone;

   le conseguenze del sovraffollamento non ricadono solo sulle persone detenute, ma incidono direttamente anche sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria, chiamati a garantire, 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno, la sicurezza, l'ordine e la legalità all'interno dell'istituto;

   all'aumento della popolazione detenuta corrispondono inevitabilmente un incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità del personale, maggiori difficoltà nella gestione delle sezioni detentive e un più elevato rischio di aggressioni, disordini ed eventi critici;

   nel corso di una visita effettuata nel giugno 2026, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria ha segnalato che il personale in servizio presso l'istituto è frequentemente costretto a garantire i servizi attraverso turnazioni di otto ore;

   altre organizzazioni sindacali hanno richiesto che l'organico effettivamente presente presso la casa circondariale di Sanremo sia portato ad almeno 200 unità;

   nel febbraio 2026 un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della propria cella e, nel maggio successivo, un agente è stato ferito al braccio con una lametta mentre interveniva per sedare una violenta rissa tra detenuti;

   nel mese di agosto 2026 la polizia penitenziaria ha inoltre rinvenuto e sequestrato cellulari e sostanze stupefacenti all'interno di una sezione detentiva, episodio che conferma, da un lato, la capacità operativa del personale e, dall'altro, la complessità delle attività di controllo da svolgere in un contesto caratterizzato da una popolazione detenuta notevolmente superiore alla capacità dell'istituto;

   la situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla chiusura del carcere di Savona, che avrebbe contribuito a concentrare sugli altri istituti liguri una parte rilevante della pressione detentiva regionale;

   gli istituti penitenziari liguri fanno attualmente capo al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, avente sede a Torino, a seguito dell'accorpamento disposto nel 2015, il quale ha progressivamente allontanato il centro decisionale dalle specifiche esigenze degli istituti liguri;

   il 13 agosto 2026 una delegazione di Forza Italia ha effettuato una visita istituzionale presso la casa circondariale di Sanremo-Valle Armea, organizzata dal Sappe, incontrando il personale della polizia penitenziaria e i rappresentanti sindacali e verificando direttamente le condizioni dell'istituto; nel corso del sopralluogo sono state nuovamente rappresentate le criticità relative al sovraffollamento, alla carenza degli organici e alle conseguenti difficoltà operative;

   con nota sindacale unitaria del 7 settembre 2026 Sappe, Osapp, Uil, Fp, polizia penitenziaria e Uspp hanno rappresentato ai vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una situazione ormai strutturale di grave sofferenza del distretto; per la Liguria hanno indicato 1.498 detenuti a fronte di 1.111 posti regolamentari e una carenza di circa 154 unità di polizia penitenziaria rispetto alle 977 previste, mentre all'intero distretto sarebbero state assegnate appena 30 nuove unità;

   il quadro che emerge conferma un ulteriore aggravamento della situazione e rende non più differibile l'adozione di misure urgenti e strutturali, sia sul piano del sovraffollamento, degli organici e della sicurezza, sia sul piano della governance territoriale –:

   se, alla luce dell'ulteriore aggravamento della situazione e della necessità ormai indifferibile di assicurare alla Liguria una capacità di governo del sistema penitenziario più efficace, tempestiva e prossima al territorio, il Ministro interpellato intenda accelerare e portare concretamente a compimento le iniziative di competenza per la ricostituzione del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria, con sede a Genova, indicando quali atti siano ancora necessari e quali siano i tempi previsti per la sua effettiva riapertura;

   quali ulteriori misure urgenti, concrete e strutturali intenda adottare, alla luce dei nuovi dati e delle criticità sopravvenute, per fronteggiare il grave sovraffollamento dell'intero sistema penitenziario ligure, colmare le carenze di organico della polizia penitenziaria e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, tutela e dignità professionale al personale in servizio negli istituti della regione.
(2-00928) «Bagnasco, Enrico Costa».


Iniziative in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi – 2-00936

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha disposto la decurtazione dal 75 per cento al 60 per cento dell'indennità giornaliera di malattia per il personale navigante, modificando il regio decreto-legge n. 918 del 1937. Tale riduzione arreca un grave danno economico ai lavoratori marittimi e rischia di disincentivare la denuncia dello stato di malattia, compromettendo gli standard minimi di sicurezza della navigazione;

   i lavoratori del settore segnalano da tempo rilevanti criticità applicative in merito agli obblighi derivanti dagli allegati I e II introdotti dal decreto ministeriale n. 51 del 2016 definiti «Attestati di addestramento». In particolare:

   gli allegati si limitano a riepilogare gli attestati conseguiti, con relative scadenze e riferimenti della Convenzione Stcw;

   all'atto dell'imbarco viene comunque pretesa la presentazione dei certificati originali, mentre tali allegati risultano richiesti unicamente per gli imbarchi in Italia;

   gli allegati vengono compilati trascrivendo manualmente i dati dei singoli corsi, registrando frequenti errori materiali, in particolare sulle date;

   le discrepanze tra le date negli allegati e quelle sui certificati originali determinano la perdita di validità dei titoli, generando ingiusti oneri economiche ritardi per i marittimi;

   l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa) ha sollevato forti dubbi circa la possibilità di assimilare tali documenti a veri e propri Certificate of proficiency (Cop), mettendo in discussione la loro rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

   il lavoro marittimo si configura come una delle attività più complesse e logoranti dal punto di vista psico-fisico, svolgendosi in regime di costante isolamento, prolungata permanenza a bordo e sostanziale continuità della prestazione. Ciononostante, i marittimi risultano tuttora esclusi dalla disciplina dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, pur essendo stati storicamente considerati meritevoli di tale tutela previdenziale;

   la carenza più strutturale che affligge il settore risiede nell'assenza di sistemi oggettivi, digitali e inalterabili di rilevazione delle presenze. Se nelle attività di terra e su talune navi passeggeri tali dispositivi sono ormai diffusi, sulla gran parte del naviglio commerciale – con drammatica incidenza su navi Ro-Ro/Pax e naviglio minore impiegato nei collegamenti con le isole – non sussiste alcun obbligo normativo in tal senso. Tale vuoto tecnologico impedisce la tracciabilità effettiva delle ore di servizio e di riposo, lasciando margine a registri cartacei manipolabili durante la navigazione e ponendo l'Italia in contrasto con i pilastri del lavoro marittimo internazionale;

   le segnalazioni sindacali evidenziano che, in assenza di controlli digitali anti-manomissione, gli orari reali superano sistematicamente i limiti di legge. Nei periodi estivi nel Mediterraneo si registrano turni massacranti tra le 72 e le 84 ore settimanali, con picchi di 96 ore. I riposi minimi vengono compressi e le soste in porto ridotte al minimo, operando con tabelle di armamento ai minimi regolamentari. Questo stato di cronico affaticamento, mascherato dalla mancata tracciabilità dei registri cartacei, minaccia la sicurezza della navigazione, la gestione delle emergenze e la salvaguardia dei passeggeri. Risulta perciò indifferibile l'estensione obbligatoria di badge elettronici certificati a tutto il naviglio;

   la legge 2 dicembre 2025, n. 182, modificando gli articoli 328 e 329 del Codice della navigazione, ha introdotto l'arruolamento diretto ad opera dei comandanti. Se la norma mira a snellire i tempi di preparazione della nave, l'applicazione pratica ha scaricato sul comandante gravosi adempimenti amministrativi prima in capo alle Capitanerie di porto. I comandanti si trovano a operare privi di un modello uniforme nazionale aggiornato di convenzione di arruolamento e senza linee guida ufficiali sui corsi obbligatori per qualifica, esponendosi al rischio di accettare titoli falsificati in assenza di strumenti di verifica immediata quali i codici QR sui certificati;

   sul piano della tutela sanitaria, appare urgente introdurre l'obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) su tutto il naviglio, compreso quello minore, poiché i tempi di intervento in mare sono lunghi e il personale dispone già dell'addestramento necessario –:

   per quali motivazioni non sia ancora stato riconosciuto il lavoro marittimo tra le attività usuranti e se si intenda adottare iniziative normative urgenti per modificare il decreto legislativo n. 67 del 2011 includendovi i lavoratori marittimi ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali;

   se i Ministri interpellati intendano adottare iniziative normative per introdurre l'obbligo tassativo di sistemi elettronici certificati e inalterabili di rilevazione delle presenze (badge) su tutte le tipologie di navi, con priorità per le unità Ro-Ro/Pax e per il naviglio minore dei collegamenti insulari;

   quali siano le modalità di controllo attualmente impiegate dalle autorità per verificare il reale rispetto dei turni di lavoro in navigazione e se si intenda dare mandato all'ispettorato del lavoro e alle Capitanerie di porto, in sintonia con quanto affermato dall'Emsa, per effettuare ispezioni improvvise in alta stagione volte a verificare la conformità alla Convenzione Mlc 2006, alla direttiva 1999/63/CE e al decreto legislativo n. 108 del 2005;

   quali misure urgenti di competenza si intendano attivare per sollevare i comandanti da eccessive responsabilità amministrative, predisponendo un modello unico nazionale di convenzione di arruolamento, una guida sui corsi obbligatori e l'introduzione di strumenti digitali con QR code per la verifica dell'autenticità dei titoli;

   quali iniziative si intendano promuovere per contrastare i rischi di dumping sociale ed economico nel settore, nonché come si intenda adeguare il regime fiscale dei marittimi e se sia prevista l'apertura di un tavolo per la stabilizzazione del personale precario con contratti a termine pluriennali;

   quali iniziative normative si intendano intraprendere per rendere obbligatoria la presenza dei defibrillatori semiautomatici (Dae) a bordo di qualsiasi tipologia di nave;

   se si ritenga opportuno eliminare l'obbligo di presentazione degli allegati I e II di cui al decreto ministeriale n. 51 del 2016, reputando sufficiente l'esibizione dei soli certificati originali, in linea con le procedure degli altri Stati aderenti alla Convenzione Stcw;

   se si intenda adottare iniziative normative volte a ripristinare l'indennità giornaliera di malattia nella misura originaria del 75 per cento o, in subordine, di prevedere l'obbligo per le compagnie armatoriali di garantire una quota minima personale in continuità del rapporto di lavoro (Crl), non inferiore al 40 per cento.
(2-00936) «Caramiello, Conte, Alifano, Quartini».


Elementi e iniziative in merito alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani della società Ecoenergy ad Airola (Benevento), a seguito dell'incendio del 31 agosto 2026 – 2-00937

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   nella zona industriale del comune di Airola (Benevento) il 31 agosto 2026 si è verificato un devastante incendio che ha interessato un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi gestito dalla società EcoEnergy, in amministrazione giudiziaria dal 2022, per ipotesi di reato di riciclaggio, e sottoposto a sequestro preventivo nel 2024 per ipotesi di illecita gestione di rifiuti, scarico abusivo e violazione delle prescrizioni autorizzative, con volumi di stoccaggio di circa settanta volte superiori i limiti giornalieri consentiti;

   le fiamme sono divampate per quasi cento ore sprigionando fumi densi e tossici che si sono riversati su una vasta area compresa tra la Valle Caudina, la Valle di Suessola e l'Irpinia, investendo diversi centri urbani e spingendo le autorità locali, in base alle indicazioni trasmesse dalla Asl di Benevento, ad adottare raccomandazioni e prescrizioni precauzionali a tutela dei cittadini;

   le verifiche e i sopralluoghi condotti dai tecnici del dipartimento dell'Arpa Campania hanno evidenziato che la combustione ha interessato un ingente quantitativo di materiali composti prevalentemente da rifiuti plastici e carta stoccati in balle, oltre a un notevole volume di pneumatici; i primi esiti del monitoraggio ambientale e delle rilevazioni analitiche condotti dall'Arpa Campania hanno registrato concentrazioni di diossine pari a 0,28 pg/Nm3 Iteq nei pressi del sito dell'incendio, valore quasi doppio rispetto al parametro di riferimento scientifico di 0,15pg/Nm3 indicato dalle linee guida internazionali e dal Lai;

   la cappa di fumo e la conseguente deposizione atmosferica di inquinanti complessi hanno generato forte allarme e preoccupazione nella popolazione per la ricaduta sui suoli agricoli e sulle produzioni locali, oltre che per le conseguenze sulla salute pubblica;

   da fonti di informazione si è avuta notizia che l'incendio sia divampato pochi giorni prima che i rifiuti fossero rimossi e smaltiti dalla società Hepha Solutions International del gruppo Tritor srl, che il 30 aprile 2026 ha filmato con Eco Energy un contratto di fitto decennale dell'azienda, autorizzato dal tribunale di Benevento e in attesa di voltura;

   la regione ha appreso, per la prima volta, del sequestro dell'area dopo la sopracitata richiesta di voltura dell'autorizzazione e, sulla base delle risultanze di una perizia giudiziaria, ha disposto la verifica delle polizze fideiussorie, che ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati, anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati;

   tale scenario si inserisce in un contesto territoriale già fortemente provato e compromesso da criticità ambientali storiche, non ultimo il vasto incendio del 2021 divampato nello stabilimento della Sapa;

   per verificare i potenziali impatti dell'incidente sulle attività agricole locali è stato convocato dalla regione un tavolo istituzionale con il Ccs, le Asl, l'Arpac e le prefetture di Benevento, Avellino e Caserta con l'indicazione di approfondire le verifiche su prodotti agricoli, foraggi e suoli della Valle Caudina;

   al fine di contrastare ogni possibile opacità nella gestione dei rifiuti e rafforzare la legalità del settore, è necessario rendere stringenti i controlli preventivi e le verifiche dei sistemi di sicurezza antincendio, secondo le linee guida previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2021, con particolare attenzione alle strutture che si trovano sotto sequestro o in amministrazione giudiziaria, ove la custodia e la vigilanza dei materiali devono essere garantite con il massimo rigore;

   nel caso in questione, risulta cruciale accertare se l'impianto fosse stato oggetto di recenti ispezioni e se fossero state rilevate criticità in merito allo stoccaggio dei materiali o all'efficienza dei sistemi antincendio e di prevenzione dei rischi –:

   se i Ministri interpellati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali elementi abbiano acquisito dalle autorità territoriali competenti circa le cause del rogo e l'entità del danno ambientale prodotto;

   quali iniziative ed interventi urgenti, tenuto conto del fatto che si tratta di un impianto posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, per quanto di competenza e in coordinamento con gli enti e le istituzioni a vario titolo coinvolte, abbiano promosso al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute dei cittadini e l'economia agricola locale;

   di quali elementi dispongano circa la natura, la quantità, la provenienza e la destinazione dei rifiuti presenti nel sito al momento dell'incendio, nonché in merito alla conformità rispetto alle autorizzazioni ambientali, ai limiti di stoccaggio autorizzati, alle modalità di custodia dell'area, alla funzionalità e conformità dei sistemi antincendio e di sicurezza presenti, e quali iniziative di competenza intendano adottare per potenziare le attività ispettive e di controllo;

   se dispongano di informazioni aggiornate in merito a quanti impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dell'area risultino già adeguati alle prescrizioni introdotte dal decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 2022 e quanti, invece, debbano ancora completare gli interventi previsti entro il termine del 9 novembre 2027;

   se intendano disporre, per quanto di competenza, un piano immediato di monitoraggio ambientale e sanitario, in raccordo con Arpa Campania, Ispra e Asl di Benevento, valutando anche l'opportunità di istituire un registro epidemiologico territoriale pena popolazione esposta;

   se non ritengano necessario dichiarare la Valle Caudina area a rischio di crisi ambientale e promuovere un piano straordinario di risanamento e bonifica;

   quali iniziative di competenza intendano assumere per potenziare il monitoraggio preventivo sugli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di plastica e imballaggi, al fine di scongiurare il ripetersi di simili episodi che mettono a repentaglio le matrici ambientali e la salute dei cittadini, anche valutando l'adeguatezza degli standard minimi di prevenzione e delle dotazioni antincendio e valutando l'opportunità di aggiornare le linee guida operative nazionali di prevenzione del rischio incendio, risalenti al 2019;

   se non si ritenga necessario istituire un coordinamento permanente tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute per la gestione dei post incendi in impianti di rifiuti, garantendo fondi certi e rapidi per la bonifica dei suoli qualora venisse confermata la contaminazione da sostanze tossiche.
(2-00937) «Santillo, Alifano, Quartini».