XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA (DOC. CCXLIV, N. 2) E RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243
Documento programmatico di finanza pubblica (Doc. CCXLIV, n. 2) e Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.
| Relatore | 10 minuti | |
| Governo | 20 minuti | |
| Tempi tecnici | 5 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 5 minuti | |
| Gruppi |
2 ora e 2 minuti
(discussione) |
1 ora e 48 minuti
(dichiarazioni di voto) |
| Fratelli d'Italia | 22 minuti | 10 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 17 minuti | 10 minuti |
| Lega – Salvini premier | 15 minuti | 10 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 14 minuti | 10 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 14 minuti | 10 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 8 minuti | 10 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 8 minuti | 10 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare | 8 minuti | 10 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 7 minuti | 10 minuti |
| Misto: | 9 minuti | 18 minuti |
| Futuro Nazionale Vannacci – Free | 4 minuti | 8 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 3 minuti | 6 minuti |
| +Europa | 2 minuti | 4 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 5 ottobre 2026.
Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Rizzetto, Romano, Rotelli, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 ottobre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MULÈ: «Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'introduzione dell'obbligo di visita oculistica biennale per i lavoratori addetti ad attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali» (3124);
COPPO: «Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (3125);
DORI: «Disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione di cimiteri per animali da compagnia nonché in materia di inumazione, tumulazione e cremazione dei medesimi animali» (3126).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 2 ottobre 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro della giustizia:
«Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» (3127).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Coppo:
GIORGIANNI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese» (2474);
GIOVINE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle botteghe storiche» (2567);
GIORGIANNI ed altri: «Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (2885).
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
IEZZI ed altri: «Introduzione degli articoli 613-quater e 613-quinquies del codice penale, concernenti il delitto di terrorismo tramite la piazza, e modifica all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita» (3047) Parere delle Commissioni I e V;
VII Commissione (Cultura):
MATTIA: «Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino» (3052) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali S. 1890. – «Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale» (approvato dal Senato) (3123) Parere delle Commissioni I e V;
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
GRIBAUDO ed altri: «Disposizioni per la tutela e l'assistenza delle vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che ne denunciano gli autori, e per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari» (2928) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso la deliberazione n. 15/2026 del 24-30 settembre 2026, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato la relazione sui comuni in situazione di crisi finanziaria, aggiornata al 31 dicembre 2025.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzate ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzate, in data 23 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 settembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58 del 2001, concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2025 (Doc. CLXXIII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica (COM(2026) 522 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 522 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nel 2026, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1229 (COM(2026) 525 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 525 – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona di applicazione dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (COM(2026) 531 final), corredata dei relativi allegati (COM(2026) 531 final – Annexes 1 to 4, Annexes 5 to 7, Annexes 8 to 12 e Annexes 13 to 17), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi delle parti al Fondo europeo di sviluppo per il 2026, il 2027 e il 2028 e previsioni non vincolanti per gli anni 2029-2030 (COM(2026) 532 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2028, l'importo annuo per il 2027, l'importo della prima quota per il 2027 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2029 e 2030 (COM(2026) 533 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 533 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2026 (COM(2026) 534 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 534 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Commissione europea, in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) – Terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici – Secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni (COM(2025) 2 final/2), che sostituisce il documento COM(2025) 2 final, già assegnato, in data 5 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 2 ottobre 2026, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final/2), che sostituisce il documento COM(2026) 313 final, già assegnato, in data 9 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Antonietta D'Amato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola di alta formazione dell'istruzione, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2822-B)
A.C. 2822-B – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.13, 1.30 e 1.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2822-B – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze»;
b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A.1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il termine “lista” si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo 83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre circoscrizioni».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione»;
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare liste in altre circoscrizioni».
7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non più di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. Resta comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;
e) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato»;
f) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis»;
g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo è soppresso;
i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis».
9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia collegata alla lista circoscrizionale in cui è candidato, in almeno un collegio plurinominale della circoscrizione in cui è presentata la lista circoscrizionale in cui è candidato, in posizione di capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità può essere candidato, con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;
e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione»;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 18-bis»;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;
g) il quarto comma è abrogato.
14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti è riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b)».
15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;
f) al comma 5:
1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»;
2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista».
17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma:
1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista»;
2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente espresso.
3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o più candidati della medesima lista è considerato quale voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, è nullo il voto di preferenza espresso per il candidato incluso in altra lista.
3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato».
19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale è attribuito il voto di preferenza»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «e dei voti di preferenza»;
c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;
d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza espressi per ciascun candidato».
20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato».
21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) è abrogata;
g) la lettera h) è abrogata.
22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;
e) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;
3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi dell'articolo 77» sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera d), nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);
e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;
e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
g) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi della lettera d-bis) del presente comma»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;
h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»;
l) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),»;
m) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;
n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità, pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e alle liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-ter), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e 1-ter»;
o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».
23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista individuata ai sensi del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;
c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al primo comma, prima del numero 3) è inserito il seguente:
«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis e con le modalità stabilite dall'articolo 93-quinquies, commi 2 e 3»;
2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-ter)»;
3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
4) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;
b) all'articolo 93:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.
2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista, ciascun nome e cognome del candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e); in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
g) determina la cifra elettorale individuale percentuale circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate liste singole anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
Art. 93-octies. – 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente titolo nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.
3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni di cui al presente titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.
29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , anche coalizzate tra loro fino alla fine della lettera con le seguenti: di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno sul nominativo del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;
al comma 8 lettera g), sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , in posizione di capolista o in una diversa posizione;
al comma 16:
lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
lettera f), numero 3):
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,
sostituire le parole da: nel caso fino alla fine della lettera con le seguenti: si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;
al comma 17, lettera a), numero 1):
sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: fino a due preferenze
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 18, lettera d):
sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa e il voto di preferenza si intende validamente espresso»;
sopprimere il capoverso 3-ter.
al capoverso 3-sexies, sostituire le parole: del candidato capolista con le seguenti: di un candidato;
al comma 21, lettera d), capoverso:
secondo periodo, sopprimere le parole: escluso il capolista;
terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane;
al comma 24, lettera a):
sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età;
al comma 25, capoverso «Art. 85», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in posizione di capolista e in altra posizione fino a: Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista,;
al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c):
al capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: uno o due voti di preferenza;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;
al capoverso Art. 93-septies:
comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista, e al terzo periodo sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane;
comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
all'articolo 2:
comma 2, sostituire le parole da: , anche coalizzate tra loro, fino alla fine del comma con le seguenti: di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze;
comma 4, lettera c), sopprimere le parole: , compreso il capolista;
comma 7, lettera a), capoverso:
terzo periodo:
sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: fino a due preferenze
sopprimere le parole: che non sono capolista
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;
comma 8, lettera d):
secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista, e, al terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane di età;
al comma 11:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età».
1.1. Riccardo Ricciardi, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche coalizzate tra loro fino alla fine del periodo con le seguenti: di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno sul nominativo del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
al comma 8, lettera g), sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: in posizione di capolista o in una diversa posizione,;
al comma 16, lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 16, lettera f), numero 3):
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
sostituire le parole da: nel caso fino alla fine del periodo con le seguenti: si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;
al comma 17, lettera a), numero 1):
sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: fino a due preferenze;
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 18, lettera d):
sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa e il voto di preferenza si intende validamente espresso;
sopprimere il capoverso 3-ter
al capoverso 3-sexies sostituire le parole: del candidato capolista con le seguenti: di un candidato;
al comma 21, lettera d):
al secondo periodo, sopprimere le parole: escluso il capolista,;
al terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane;
al comma 24, lettera a):
sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età;
al comma 25, capoverso, sopprimere le parole da: in posizione di capolista e in altra posizione fino a: diversa da quella di capolista;
al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: uno o due voti di preferenza,;
al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-septies:
al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 1, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
1.2. Riccardo Ricciardi, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze.
al comma 4, capoverso:
al secondo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
al quarto periodo:
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera g):
al primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, sopprimere la lettera b);
al comma 16:
alla lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
alla lettera f), numero 3):
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 17, lettera a), numero 1):
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 18, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
al comma 21, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 24, sopprimere la lettera a);
al comma 25, capoverso, sopprimere il comma 1;
al comma 26, lettera b), primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c):
al capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al primo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al terzo periodo, sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
al terzo periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al capoverso Art. 93-septies:
al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
all'articolo 2:
al comma 2, sopprimere le parole , ad eccezione del capolista, e sostituire le parole tre preferenze con le seguenti due preferenze;
al comma 4, lettera c):
al primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 7, lettera a), capoverso:
al terzo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: che non sono capolista;
al quinto periodo:
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: partire dal candidato capolista e successivamente.
1.5. Boschi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,:
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze.
al comma 4, capoverso:
secondo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: tra quelli che non sono capilista;
quarto periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera g):
primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , in posizione di capolista o in una diversa posizione,;
al comma 16:
lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
lettera f), numero 3):
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 17, lettera a):
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 18, lettera d):
sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa e il voto di preferenza si intende validamente espresso;
sopprimere il capoverso 3-ter
al capoverso 3-sexies, sostituire le parole: del candidato capolista con le seguenti: di un candidato;
al comma 21, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 24, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 25, capoverso «Art. 85», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista,;
al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c):
al capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3:
primo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
terzo periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al capoverso Art. 93-septies:
al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
all'articolo 2:
al comma 2:
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al comma 4, lettera c):
primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 7, lettera a), capoverso:
terzo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: che non sono capolista:
quinto periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1.4. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,:
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze.
al comma 4, capoverso:
al secondo periodo:
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: tra quelli che non sono capilista;
al quarto periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera g):
al primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , in posizione di capolista o in una diversa posizione,;
al comma 16:
alla lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
alla lettera f), numero 3):
sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 17, lettera a):
sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al comma 18, lettera d):
sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa e il voto di preferenza si intende validamente espresso;
sopprimere il capoverso 3-ter;
al capoverso 3-sexies, sostituire le parole: del candidato capolista con le seguenti: di un candidato;
al comma 21, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 24, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 25, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista,;
al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c):
al capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al primo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al terzo periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al capoverso Art. 93-septies:
al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1.6. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi, Boschi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,.
Conseguentemente:
al comma 4, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
al comma 8, lettera g):
al primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 10, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , in posizione di capolista o in una diversa posizione;
al comma 16:
alla lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
alla lettera f), numero 3), sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
al comma 17, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: escluso il capolista;
al comma 18, lettera d):
sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa e il voto di preferenza si intende validamente espresso;
sopprimere il capoverso 3-ter
al capoverso 3-sexies, sostituire le parole: del candidato capolista con le seguenti: di un candidato;
al comma 21, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 24, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 25, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in posizione di capolista e in altra posizione è proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista,;
al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
al comma 27, lettera c):
al capoverso Art. 93-sexies:
al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Ad eccezione del capolista,;
al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista;
al capoverso Art. 93-septies:
al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
all'articolo 2:
al comma 2, sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista,;
al comma 4, lettera c):
al primo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,;
al comma 7, lettera a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: che non sono capolista;
al comma 8, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1.7. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ad eccezione del capolista con le seguenti: senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.
Conseguentemente:
al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Ogni elettore fino alla fine del capoverso, con le seguenti: La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, accanto al quale sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.;
al comma 10, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , in posizione di capolista o in una diversa posizione
al comma 16:
lettera a), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, accanto al quale sono tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.»;
lettera f), sostituire il numero 3 con il seguente:
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il voto di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista, si esprime scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima.»
al comma 17:
alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista»;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato della lista o scrive il voto di preferenza sulle apposite linee, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, il segno o la preferenza costituisce voto di preferenza validamente espresso in favore del candidato e si intende espresso anche in favore della lista a cui appartiene.
3-ter. Il voto di preferenza vale anche come voto alla lista se l'elettore non ha tracciato altri segni. 3-quinquies. È nullo il voto di preferenza dato a un candidato appartenente ad altra lista rispetto al contrassegno votato.
3-quater. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo o preferenza per un candidato di altra lista, è valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal contrassegno votato ed è nullo il voto di preferenza.»;
al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), determinata sulla base delle rispettive cifre individuali dei candidati, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista»;
al comma 25, sostituire il capoverso «Art. 85» con il seguente:
«Art. 85. – 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)»;
al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente» sono soppresse;
al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 93-sexies»:
comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista;
comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.
1.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze.
Conseguentemente:
al comma 4, capoverso:
al secondo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al quarto periodo:
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 16, lettera f), numero 3):
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
al comma 17, lettera a), numero 1), sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-sexies, comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al terzo periodo:
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza;
all'articolo 2:
al comma 2, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al comma 7, lettera a), capoverso:
al terzo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al quinto periodo:
sostituire le parole: più preferenze con le seguenti: due preferenze;
sopprimere le parole: e della terza.
1.9. Boschi.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «almeno 1500 e da non più di 2000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole da: La previsione di cui fino a: l'esenzione prevista dal comma 2.
1.14. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «almeno 1500 e da non più di 2000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: La previsione di cui al periodo precedente fino a: l'esenzione prevista dal comma 2. con le seguenti: Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del presente comma possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvalendosi della piattaforma pubblica utilizzata nell'ultima consultazione referendaria. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature.
1.12. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni di cui alla lettera a) possono essere raccolte a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.17. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni di cui alla lettera a) possono essere raccolte a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.18. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni di cui alla lettera a) possono essere raccolte a partire dal 1° novembre del 2026.
1.20. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni di cui alla lettera a) possono essere raccolte a partire dal 1° gennaio del 2027.
1.21. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Le sottoscrizioni possono essere sempre raccolte a partire dall'anno precedente la scadenza naturale della legislatura.
1.23. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Le sottoscrizioni possono essere sempre raccolte a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura.
1.1002. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «aggiungere le seguenti: Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le sottoscrizioni di cui alla lettera a) possono essere raccolte dalla data di indizione dei comizi elettorali.
1.1001. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì alle circoscrizioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Umbria.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: la metà con le seguenti: un terzo.
1.24. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì alle circoscrizioni con un numero di abitanti inferiore a 300.000.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: la metà con le seguenti: un terzo.
1.25. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì a tutti i collegi plurinominali nei quali il rapporto tra il numero delle sottoscrizioni di cui alla lettera a) e il numero degli elettori alle ultime elezioni superi lo 0,5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: la metà con le seguenti: un terzo.
1.26. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì alle circoscrizioni con un unico collegio plurinominale.
1.27. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì a tutti i collegi plurinominali nei quali il rapporto tra il numero delle sottoscrizioni di cui alla lettera a) e il numero degli elettori alle ultime elezioni superi lo 0,5 per cento.
1.29. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e non più di 2000. aggiungere le seguenti: La deroga di cui al periodo precedente si applica altresì alle Circoscrizioni con un numero di abitanti inferiore a 300.000.
1.1003. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: prevista dal comma 2. aggiungere le seguenti: Le sottoscrizioni degli elettori di cui al presente comma possono essere raccolte anche digitalmente, secondo le modalità previste dal comma 1.1.
Conseguentemente, al medesimo comma dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini di cui al comma 1 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Nel caso di raccolta delle sottoscrizioni mediante documento informatico, i presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista per le sottoscrizioni autografe dal comma 1. Le sottoscrizioni raccolte elettronicamente sono depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine indicato dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale competente, o mediante consegna digitale equivalente, nella stessa data in cui è effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte al medesimo scopo, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotata del contrassegno a stampa previsto dall'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini di cui al presente comma, il Ministero dell'interno invia ai soggetti che ne facciano richiesta, entro settantadue ore dalla richiesta, un elenco delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio, in formato XML oppure JSON».
1.30. Magi.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: prevista dal comma 2. aggiungere le seguenti: Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del presente comma possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature.
1.31. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: la metà con le seguenti: un terzo.
1.32. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
Conseguentemente:
al medesimo comma , lettera h), sopprimere le parole: e il secondo periodo è soppresso;
all'articolo 2, comma 4:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
alla lettera d), sopprimere il numero 2).
1.34. Bonetti, Richetti.
Al comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: al secondo periodo le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
all'articolo 2, comma 4:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;
alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1.33. Bonetti, Richetti.
Al comma 8, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: sette, compreso il capolista con la seguente: sei.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: , compreso il capolista,.
1.35. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al comma 3.1.
Conseguentemente:
al medesimo comma 8, lettera h), sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: , al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
all'articolo 2, comma 4:
alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al comma 4-bis;
alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
1.36. Bonetti, Richetti.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al comma 3.1.
Conseguentemente:
al comma 8, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso;
all'articolo 2, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al comma 4-bis;
all'articolo 2, comma 4, lettera d), sopprimere il numero 2).
1.37. Bonetti, Richetti.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capolista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
Conseguentemente:
al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
all'articolo 2:
comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capilista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima;
comma 14, lettera c), capoverso a-ter), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1.38. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capolista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capilista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita più prossima.
1.39. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capolista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
1.40. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi, Boschi.
Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A livello nazionale, nel complesso delle candidature dei capilista presentate da ogni lista, o coalizione di liste, nei collegi plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.
1.41. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Magi, Boschi.
Al comma 8, lettera h), sostituire le parole: e il secondo periodo è soppresso con le seguenti: e, al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
Conseguentemente:
al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: 50 per cento.
all'articolo 2:
comma 4, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
comma 14, lettera c), capoverso a-ter), sostituire le parole: 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: 50 per cento.
1.43. Boschi.
Sopprimere il comma 9.
1.45. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
1.47. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 10, lettera b), capoverso, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: un collegio plurinominale.
1.48. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti, Magi.
Al comma 10, lettera b), capoverso, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: tre collegi plurinominali.
1.49. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Magi.
Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis è altresì presentata la dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena, accompagnata dalla relativa accettazione corredata dalla dichiarazione di appartenenza alla minoranza linguistica slovena, resa dinanzi al notaio al momento dell'accettazione della candidatura.»
Conseguentemente:
al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) verifica, per le liste che intendono avvalersi dell'articolo 84-bis, la presenza della dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena e della relativa accettazione; in mancanza, la lista non può avvalersi della clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 84-bis».
dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Dopo l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: – «Art. 84-bis. – (Clausola di salvaguardia per la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia) – 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, qualora, all'esito delle operazioni di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nessun candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena risulti eletto alla Camera dei deputati, è attribuito un seggio a un candidato appartenente alla medesima minoranza, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono avvalersi della presente disposizione depositano, all'atto della presentazione della lista, apposita dichiarazione recante l'indicazione del candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena. Tale dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della candidatura, corredata dalla dichiarazione di appartenenza alla minoranza linguistica slovena, resa dinanzi al notaio al momento dell'accettazione della candidatura, e produce effetti esclusivamente ai fini del presente articolo.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale forma l'elenco dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena validamente indicati ai sensi del comma 2.
4. Qualora una lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e nessun candidato appartenente alla medesima minoranza risulti eletto, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista medesima. Egli subentra al candidato che, sulla base dell'ordine di presentazione, risulta ultimo eletto nella medesima lista. Quest'ultimo resta primo dei non eletti della lista stessa.
5. Qualora più liste recanti un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbiano già conseguito almeno un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, il seggio è attribuito al candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Nel caso in cui nessuna lista recante un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena abbia conseguito un seggio nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, è proclamato eletto il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena indicato nella lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale tra quelle recanti tale indicazione. Il seggio è sottratto alla lista cui è stato attribuito l'ultimo seggio nella circoscrizione sulla base della minore parte decimale del quoziente di attribuzione o, ove applicabile, del più basso resto utilizzato. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
7. Dopo il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione definitiva degli eletti.
8. In caso di vacanza del seggio attribuito ai sensi del presente articolo, si procede alla surrogazione con il candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena validamente indicato ai sensi del comma 2 e appartenente alla medesima lista. In mancanza, si procede secondo le regole ordinarie di surrogazione».
1.50. Serracchiani, Cuperlo.
Al comma 21, lettera d), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: l'ordine di presentazione nella lista con il seguente: il candidato più giovane.
1.51. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 26, lettera b), ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1.52. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Magi, Boschi.
Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 14, lettera c), capoverso a-ter), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1.53. Alfonso Colucci, Bonafè, Zaratti, Magi, Boschi.
Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1.54. Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè, Magi, Boschi.
Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 93-septies, comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: il candidato più giovane.
1.55. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.
A.C. 2822-B – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste assegnataria del premio di governabilità non possono comunque essere attribuiti più di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»;
c) il comma 2-bis è abrogato;
d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste nonché del totale dei voti validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis).
4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con il termine “lista” si intende il partito o il gruppo politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature in altre regioni».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati che si presentano, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico»;
c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
d) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
2) il secondo periodo è soppresso;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di liste coalizzate, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature».
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».
8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è abrogata;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato, costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) è abrogata;
g) la lettera h) è abrogata.
9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;
3) al numero 2), le parole da: «, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;
e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresì se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del comma 1-bis»;
f) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista singola di cui alla lettera e-bis)»;
g) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c);
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-septies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:
a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui, terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in cui la coalizione o la lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui è già stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, lettera f), è stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;
b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo le disposizioni dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter).
1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-septies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;
b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;
b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.
4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:
a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c)».
11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 1 è abrogato.
13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e».
14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) alla lettera a):
1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis)»;
c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;
c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».
15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:
«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis)».
17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)
Al comma 2, sostituire le parole da: , anche coalizzate tra loro, fino alla fine del comma con le seguenti: di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze»;
Conseguentemente:
al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: , compreso il capolista;
al comma 7, lettera a), capoverso:
al terzo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze e sopprimere le parole: che non sono capolista;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;
al comma 8, lettera d), capoverso:
al secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,;
al terzo periodo, sostituire le parole: prevale l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: prevale il candidato più giovane di età;
al comma 11:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, le parole: «, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
2.2. Riccardo Ricciardi, Bonafè, Zaratti, Magi.
Al comma 2, sopprimere le parole: , ad eccezione del capolista, e sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze.
Conseguentemente, al medesimo articolo 2:
al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: compreso il capolista ovunque ricorrono;
al comma 7, lettera a), capoverso:
al terzo periodo, sostituire le parole: tre preferenze con le seguenti: due preferenze;
al terzo periodo, sopprimere le parole: che non sono capolista;
al quinto periodo, sopprimere le parole: e della terza;
al comma 8, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: escluso il capolista;
al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
2.3. Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè, Magi, Boschi.
Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature a capilista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita più prossima.
2.4. Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
Al comma 7, lettera a) sostituire le parole da: a partire dal candidato capolista fino alla fine della lettera, con le seguenti: senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista. La scheda, entro un apposito rettangolo, accanto al contrassegno della lista, reca tracciate tre linee orizzontali bianche destinate all'espressione dei voti di preferenza. L'elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo, sulle apposite linee, il cognome, ovvero il nome e il cognome in caso di omonimia, del candidato o dei candidati prescelti compresi nella lista medesima, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.;
Conseguentemente:
al comma 8, lettera d), sostituire le parole da: Per ciascuna lista fino a: cifre individuali. con le seguenti: Determina quindi la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.
al comma 11, lettera a) sostituire le parole da: a partire dal candidato capolista, fino alla fine della lettera, con le seguenti: seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), determinata dalle cifre individuali, senza alcuna riserva o distinzione per la posizione dei candidati in lista o per l'indicazione dei capilista.;
2.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.
Al comma 8, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , escluso il capolista,
Conseguentemente al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: l'ordine di presentazione nella lista con le seguenti: il candidato più giovane.
2.1001. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.
Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente
2.1002. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.
Al comma 14, lettera c), capoverso a-ter), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2.8. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Magi, Boschi.
A.C. 2822-B – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Modifica delle circoscrizioni dei collegi
della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)
1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. – COLLEGIO DI BOLZANO», «5. – COLLEGIO DI MERANO» e «6. – COLLEGIO DI BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 4 alla presente legge.
2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol», le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla presente legge.
A.C. 2822-B – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione)
1. È istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.
3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda di cui al presente comma può essere revocata entro i medesimi termini previsti per la sua presentazione.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non ammissione al voto fuori sede e l'elettore è ammesso a votare nel comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.
11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 8.
12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «almeno 1500 e da non più di 2000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000».
Conseguentemente, al medesimo comma , lettera b), sostituire le parole da: La previsione di cui al periodo precedente fino a: l'esenzione prevista dal comma 2. con le seguenti: Le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini del presente comma possono essere effettuate con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del presente comma, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature.
1.13. Magi, Zaratti, Alfonso Colucci, Bonafè.
Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: almeno 6.000 e da non più di 7.000 con le seguenti: un numero di elettori non inferiore allo 0,1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale degli;
Conseguentemente:
al medesimo comma 8, lettera b), sostituire le parole da: La previsione di cui fino a: non più di 2000 con le seguenti: Nel caso di partiti o gruppi politici costituiti, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà.;
sopprimere il comma 9.
1.16. Magi.
Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: almeno 6.000 e da non più di 7.000 con le seguenti: un numero di elettori non inferiore allo 0,1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale degli.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: La previsione di cui al periodo precedente fino alla fine della lettera con le seguenti: Nel caso di partiti o gruppi politici costituiti, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Nel caso di partiti o gruppi politici costituiti, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, che, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno, anche congiuntamente ad altri nell'ambito di un contrassegno composito, in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto complessivamente almeno cinquecentomila voti validi, si applica l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.
1.15. Magi.
Al comma 8, lettera h), sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: e al secondo periodo le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al secondo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1.42. Bonetti, Richetti.
Sopprimere il comma 9.
1.44. Magi.
Al comma 9, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2026 ovvero, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati anteriormente a tale data, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
1.46. Magi.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 30)
«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
».
Allegato 2
(Articolo 1, comma 30)
«Tabella G
(Articolo 92, primo comma, numero 4))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H
(Articolo 92, primo comma, numero 4))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
».
Allegato 3
(Articolo 2, comma 18)
«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella B
(Articolo 11, comma 3)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
».
Allegato 4
(Articolo 3, comma 1)
«4. – COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Bolzano; Laives.
5. – COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Avelengo; Bronzolo; Caines; Caldaro sulla strada del vino; Castelbello-Ciardes; Cermes; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Curon Venosta; Egna; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Magrè sulla strada del vino; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Montagna sulla strada del vino; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Ora; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; Salorno sulla strada del vino; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale-San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio; Terlano; Termeno sulla strada del vino; Tesimo; Tirolo; Trodena nel parco naturale; Tubre; Ultimo; Vadena; Verano.
6. – COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Cornedo all'Isarco; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno».
Allegato 5
(Articolo 3, comma 2)
«
|
Trentino-Alto Adige/Südtirol – U04 |
Bolzano/Bozen |
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Bolzano/Bozen |
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Laives/Leifers |
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Trentino-Alto Adige/Südtirol – U05 |
Merano/Meran |
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Aldino/Aldein |
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|
Andriano/Andrian |
||
|
Anterivo/Altrei |
||
|
Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße |
||
|
Avelengo/Hafling |
||
|
Bronzolo/Branzoll |
||
|
Caines/Kuens |
||
|
Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße |
||
|
Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars |
||
|
Cermes/Tscherms |
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Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße |
||
|
Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße |
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Curon Venosta/Graun im Vinschgau |
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Egna/Neumarkt |
||
|
Gargazzone/Gargazon |
||
|
Glorenza/Glurns |
||
|
Laces/Latsch |
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|
Lagundo/Algund |
||
|
Lana/Lana |
||
|
Lasa/Laas |
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|
Lauregno/Laurein |
||
|
Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße |
||
|
Malles Venosta/Mals |
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|
Marlengo/Marling |
||
|
Martello/Martell |
||
|
Meltina/Mölten |
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|
Merano/Meran |
||
|
Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße |
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|
Moso in Passiria/Moos in Passeier |
||
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Nalles/Nals |
||
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Naturno/Naturns |
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|
Ora/Auer |
||
|
Parcines/Partschins |
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|
Plaus/Plaus |
||
|
Postal/Burgstall |
||
|
Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch |
||
|
Proves/Proveis |
||
|
Rifiano/Riffian |
||
|
Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße |
||
|
San Genesio Atesino/Jenesien |
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|
San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier |
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|
San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier |
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|
San Pancrazio/St. Pankraz |
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|
Sarentino/Sarntal |
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Scena/Schenna |
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|
Senales/Schnals |
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|
Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix |
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|
Silandro/Schlanders |
||
|
Sluderno/Schluderns |
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|
Stelvio/Stilfs |
||
|
Terlano/Terlan |
||
|
Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße |
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|
Tesimo/Tisens |
||
|
Tirolo/Tirol |
||
|
Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark |
||
|
Tubre/Taufers im Münstertal |
||
|
Ultimo/Ulten |
||
|
Vadena/Pfatten |
||
|
Verano/Vöran |
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Trentino-Alto Adige/Südtirol – U06 |
Bressanone/Brixen |
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|
Badia/Abtei |
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|
Barbiano/Barbian |
||
|
Braies/Prags |
||
|
Brennero/Brenner |
||
|
Bressanone/Brixen |
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|
Brunico/Bruneck |
||
|
Campo di Trens/Freienfeld |
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|
Campo Tures/Sand in Taufers |
||
|
Castelrotto/Kastelruth |
||
|
Chienes/Kiens |
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Chiusa/Klausen |
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|
Cornedo all'Isarco/Karneid |
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|
Corvara in Badia/Corvara |
||
|
Dobbiaco/Toblach |
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|
Falzes/Pfalzen |
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Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern |
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Fortezza/Franzensfeste |
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Funes/Villnöß |
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|
Gais/Gais |
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|
Laion/Lajen |
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La Valle/Wengen |
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Luson/Lüsen |
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|
Marebbe/Enneberg |
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Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten |
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|
Naz-Sciaves/Natz-Schabs |
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Nova Levante/Welschnofen |
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|
Nova Ponente/Deutschnofen |
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Ortisei/St. Ulrich |
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Perca/Percha |
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Ponte Gardena/Waidbruck |
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Predoi/Prettau |
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Racines/Ratschings |
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Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz |
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Renon/Ritten |
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Rio di Pusteria/Mühlbach |
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Rodengo/Rodeneck |
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San Candido/Innichen |
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San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen |
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San Martino in Badia/St. Martin in Thurn |
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Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden |
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Selva dei Molini/Mühlwald |
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Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden |
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Sesto/Sexten |
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|
Terento/Terenten |
||
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Tires/Tiers |
||
|
Valdaora/Olang |
||
|
Val di Vizze/Pfitsch |
||
|
Valle Aurina/Ahrntal |
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|
Valle di Casies/Gsies |
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Vandoies/Vintl |
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Varna/Vahrn |
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|
Velturno/Feldthurns |
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Villabassa/Niederdorf |
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Villandro/Villanders |
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Vipiteno/Sterzing |
».